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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8807/2025 del 06-10-2025

... 4, particella 410, sub 10, in forza di contratto di locazione registrato il 15 maggio 2014 stipulato con il proprietario, avv. ### e che, avendo il locatore intimato disdetta alla pattuita scadenza dei secondi sei anni, ha rilasciato l'immobile in data ###, prima ancora della scadenza, ottenendo la rinuncia del locatore al pagamento degli arretrati dei fitti non pagati, ma con la previsione di corresponsione da parte del conduttore di quanto eventualmente dovuto per le utenze al servizio del negozio, tra cui la ### - ha convenuto in giudizio il proprietario perché, avendo sempre versato, sin dal giugno 2014 e fino a dicembre 2021, un importo maggiore di quello stabilito in contratto, a titolo di canone locatizio, rispetto a quanto pattuito (850,00 euro al mese in più, oltre gli 850,00 pattuiti; ad eccezione del periodo dal settembre 2020 al novembre 2021, durante il quale ha versato maggiorazione di 500,00 euro al mese), per il complessivo importo di euro 73.800, per ottenere la ripetizione di tali somme, previa declaratoria di loro indebito per l'assenza di legittima causa di ritenzione, stante la nullità ex art. 79 l. 392/78 delle differenze dei canoni rispetto a quanto convenuto con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### all'udienza del 06/10/2025 , ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6083/2023 del R.G.A.C., pendente TRA ### srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ####; Ricorrente E #### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ####; ### rassegnate in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### srls - premesso di aver condotto in locazione, per uso commerciale con apertura al pubblico, l'immobile, costituito da unico locale vano terraneo, sito in ### alla via ### 91, riportato nel relativo ### al foglio 4, particella 410, sub 10, in forza di contratto di locazione registrato il 15 maggio 2014 stipulato con il proprietario, avv. ### e che, avendo il locatore intimato disdetta alla pattuita scadenza dei secondi sei anni, ha rilasciato l'immobile in data ###, prima ancora della scadenza, ottenendo la rinuncia del locatore al pagamento degli arretrati dei fitti non pagati, ma con la previsione di corresponsione da parte del conduttore di quanto eventualmente dovuto per le utenze al servizio del negozio, tra cui la ### - ha convenuto in giudizio il proprietario perché, avendo sempre versato, sin dal giugno 2014 e fino a dicembre 2021, un importo maggiore di quello stabilito in contratto, a titolo di canone locatizio, rispetto a quanto pattuito (850,00 euro al mese in più, oltre gli 850,00 pattuiti; ad eccezione del periodo dal settembre 2020 al novembre 2021, durante il quale ha versato maggiorazione di 500,00 euro al mese), per il complessivo importo di euro 73.800, per ottenere la ripetizione di tali somme, previa declaratoria di loro indebito per l'assenza di legittima causa di ritenzione, stante la nullità ex art. 79 l. 392/78 delle differenze dei canoni rispetto a quanto convenuto con il contratto di locazione registrato. Ha dedotto, altresì, di aver diritto all'indennità di avviamento, ex art. 34 l. 392/1978, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, di euro 850 + euro 850, dovendosi intendere risolto il contratto di locazione per iniziativa del locatore che ne ha intimato disdetta alla scadenza contrattuale. 
Ha rappresentato anche di non essere tenuto al pagamento dei consumi idrici intimatogli da ### spa per il periodo successivo al rilascio del locale. Ha concluso, chiedendo la condanna di ### al pagamento della somma di euro 73.800,00 oltre interessi legali dalle singole dazioni al soddisfo, oltre che la condanna al pagamento della somma di euro 30.600,00, ovvero della minore somma di euro 15.300,00, a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 l. 392/1978, previa declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale per iniziativa del locatore, oltre interessi legali dalla data di rilascio dell'immobile ovvero, in via gradata, dalla costituzione in mora. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che essa esponente è tenuta a corrispondere a titolo di consumi idrici il corrispettivo dovuto per quanto dichiarato dalla lettura del contatore effettuata in data ###. 
Si è costituito ### non opponendosi al riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente circa il pagamento dei consumi idrici successivi al rilascio dell'immobile. Ha chiesto, per il resto, il rigetto dell'avversa domanda, del tutto sfornita di prova, non riconoscendo alcun potere al soggetto che avrebbe incassato le somme ed evidenziando che “rispetto alla cifra bonificata dalla parte conduttrice, in effetti mancava sempre una differenza di euro 50,00. Difatti dagli estratti conto del l 'esponente (cfr. doc. n. 1 ), emerge che lo stesso ha ricevuto bonifici per euro 850,00 a fronte di un canone concordato di euro 900,00 a partire dal giugno 2015: la differenza di euro 50,00 veniva effettivamente corrisposta in contanti. Difatti l 'Avv. ### non ha mai richiesto quelle somme, che gli erano state pagate”. Ha contestato, inoltre, il credito per indennità di avviamento, essendo stato rilasciato l'immobile anticipatamente per esclusiva scelta della conduttrice. 
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione del teste, ### mentre la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla possibilità di sentire il teste ### cui non è stata notificata per l'udienza fissata per il suo esame l'intimazione a testimoniare. 
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv.  in legge n°98/2013), come documentato in atti (verbale negativo del 22/9/2022).
Ancora preliminarmente, si deve chiarire che la domanda principale con la quale il conduttore agisce per la ripetizione di somme che assume di aver versato in misura superiore al canone contrattualmente pattuito è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo ### in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU. 11666/2007). 
Tali domande, come detto, sono pacificamente da qualificarsi come azioni di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi", in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006). 
Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021). 
Tanto chiarito, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla ricorrente si è rivelata infondata, per difetto di prova. 
In primo luogo, le ricevute di pagamento depositate dalla ricorrente recano quasi tutte la sottoscrizione di un soggetto terzo, tale ### che risulta essere stata segretaria del locatore solo fino al 2018 e ad essa il ricorrente, che pure ne ha chiesto l'escussione come testimone, non ha notificato la relativa intimazione per l'udienza fissata per il suo esame. Non si è potuto avere, quindi, un riscontro su quanto affermato nell'atto introduttivo e soprattutto sulla circostanza dell'entità dei presunti pagamenti ricevuti. Va detto, infatti, che tutte le ricevute di pagamento recano la dicitura “differenza fitto del mese di … per la locazione del negozio Gloves”, ma non indicano la somma effettivamente riscossa. ### riscontro avrebbe dovuto essere fornito dalle dichiarazioni del teste ### Ebbene, il teste ha dichiarato : “### a conoscenza della locazione dell'immobile di via ### a ### inizialmente il contratto di locazione, stipulato nel 2014, era con la ### srl. Il contratto prevedeva un canone di 850,00 mensili, invece, vi era una parte in nero che dovevo dare ogni mese equivalente ad ulteriori 850,00 euro. ###, quindi, era 850,00 euro a mezzo bonifico e altri 850,00 euro in contanti. ### è la mia ex moglie. 
Io mi sono occupato personalmente di questi pagamenti in contanti che avvenivano presso lo studio dell'avvocato che era nell'immobile adiacente. Ogni inizio mese portavo i soldi in contanti e questo dal 2014 a fino al 2021. Mi veniva rilasciata una ricevuta anche per questa ulteriore somma. I soldi li davo a volte all'avvocato ### e a volte alla sua segretaria. La ricevuta veniva firmata dall'avvocato quando era presente, mentre negli altri casi la segretaria credo apponesse la sua firma. 
ADR la segretaria si chiamava ### Amabile”. 
Ma queste dichiarazioni sono da considerarsi poco attendibili. Il teste ha precisato, infatti, di essere “dipendente part time della ### srls da circa 3-4 anni. Prima di essere dipendente parttime prima ero socio unico della società, ciò fino al 2017. …..ADR ho firmato tutti i contratti compreso quello di subentro. All'epoca del subentro ero io l'unico socio della ### Così come sono stato io a firmare le scritture di riduzione fatte in epoca Covid”. 
Va detto che, non essendo più amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, il ### non è incapace a testimoniare, come ormai pacificamente chiarito in giurisprudenza. Resta, però, da valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, che è rimessa alla valutazione del giudice. Ebbene, tale attendibilità è minata, da un lato, dal fatto che in base a quanto dallo stesso dichiarato, il ### è rimasto sostanzialmente il titolare dell'attività gestita dalla società, occupandosi dei pagamenti e anche della sottoscrizione degli accordi successivi (siglati in epoca ### con la proprietà per ottenere una riduzione del canone. Dall'altro lato, va evidenziato che il teste sui presunti pagamenti ha reso dichiarazioni poco circostanziate e senza riferimenti utili per comprendere l'entità delle presunte somme versate, in modo da porre rimedio alla estrema genericità delle quietanze, che non riportano la cifra riscossa. Ciò in presenza anche della eccezione del locatore, secondo cui il contratto prevedeva che dal secondo anno in poi il canone mensile era di euro 900,00, mentre i bonifici sono sempre stati solo di euro 850,00. Il locatore, cioè, ha eccepito che se pure una parte della somma veniva incassata in contanti, si trattava dei 50,00 euro in più previsti in contratto e non pagati. 
Si tratta, con tutta evidenzia, di una deposizione testimoniale che non ha quel carattere di precisione e specificazione necessario soprattutto quando occorre dare la prova di un fatto, quale il pagamento, per il quale la prova orale deve essere particolarmente rigorosa e connotata da un quid pluris in grado di farla ritenere attendibile, a fronte della mancanza di qualsivoglia prova documentale dell'entità del pagamento. 
Si è rivelata, invece, fondata la domanda relativa al pagamento dell'indennità di avviamento. 
Il rapporto di locazione si è concluso in forza della disdetta comunicata dal locatore alla conduttrice, anche se per intervenuto successivo accordo fra gli stessi l'immobile è stato poi rilasciato anticipatamente. È, altresì, pacifico che l'immobile è stato destinato dalla conduttrice ad attività commerciale avente contatto diretto con il pubblico, come, del resto, espressamente previsto nel contratto di locazione, laddove (punto 6) è stabilito che “il locale si concede per uso commercio” e che “il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività con contatti diretti con il pubblico”. Sussistono quindi i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 della legge 392/78. 
E' pacifico che “in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art.  2697, comma 2, c.c.” (così Cass. 29303/23). Nulla sul punto ha, invece, né eccepito, né provato il locatore. ### dell'indennità di avviamento è fissato dall'art. 34 suddetto in diciotto mensilità del canone alla data di cessazione del rapporto locativo. Il locatore deve essere condannato, quindi, a pagare la somma di euro 16.200,00 (900,00 x 18), oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora, identificabile con quella della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22/3/2023), fino al soddisfo.  ### domanda, di declaratoria di accertamento dell'obbligo della ricorrente di pagare le bollette per il consumo idrico, non è accoglibile in questa sede in quanto, per avere una qualche efficacia, avrebbe dovuto essere formulata anche nei confronti dell'ente erogatore del servizio idrico, mentre nel rapporto interno fra conduttore e locatore sin dalla costituzione in giudizio il conduttore ha riconosciuto legittima la pretesa di ### srls circa il proprio obbligo di pagamento solo fino alla data del rilascio. 
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione del parziale accoglimento e del rigetto della domanda principale.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da ### srls nei confronti di #### e ### quali eredi di ### così provvede: 1) rigetta la domanda di ripetizione di indebito; 2) accoglie la domanda di pagamento dell'indennità di avviamento e, per l'effetto, condanna i resistenti, nella spiegata qualità, a pagare la somma di euro 16.200,00, oltre interessi legali dalla data della costituzione in mora (22/3/2023) fino al soddisfo; 3) condanna la parte resistente a pagare le spese di lite in favore di ### srls, liquidandole in euro 780,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, somma così già compensata per la metà. 
Così deciso in Napoli il ###. 
Il giudice dott.

causa n. 6083/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ardituro Enrico

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2353/2025 del 22-10-2025

... dell'odierna resistente e quanto dovuto a titolo di arretrati ovvero € 709,16 (cfr. docc. 1- 13 e 13bis). Parte resistente, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e provare fatti contrari alla pretesa dell'odierna ricorrente. Coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, l'inadempimento della conduttrice deve ritenersi provato (cfr. Corte di Cass. Sez. unite, sent. n. 13533 del 30.10.2001). ### è, inoltre, grave ai sensi dell'art. 1453 c.c. in quanto prolungato nel tempo e consistente nell'ammontare. Ne consegue, pertanto, che il contratto di locazione oggetto del presente giudizio deve essere risolto per grave inadempimento della resistente conduttrice e, conseguentemente, quest'ultima deve essere condannata al rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore dell'odierna ricorrente intimante, entro trenta giorni dalla data della presente sentenza, e al pagamento della somma di € 3.278,16 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori da maggio 2024, indennità per indebita occupazione ed imposta di registro, oltre ai successivi canoni maturandi fino all'effettivo (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.  nella causa iscritta al R.G. 3806/2025 promossa da: ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a #####, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da mandato in atti, - RICORRENTE - CONTRO ### (c.f. ###), - RESISTENTE contumace - ### parte ricorrente intimante come da memoria integrativa depositata in data ### e da verbale di udienza in data odierna “### al Tribunale Ill.mo; Contrariis rejectis: Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: -1) Accertare e dichiarare il grave inadempimento della conduttrice negli obblighi nascenti dal rapporto locatizio, e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione per esclusiva responsabilità della stessa, con conseguente condanna dell'intimata a rilasciare immediatamente l'immobile locato libero da persone e cose; -2) Dichiarare tenuta e condannare la conduttrice al pagamento del complessivo importo di ### 3278,16 o in quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di canoni di locazione, oneri accessori, indennità per indebita occupazione ed imposta di registro, non corrisposti, oltre successivi importi maturandi; -3) Porre a carico di controparte, secondo il criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge della fase sommaria e del presente giudizio”.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### ricorrente ha intimato sfratto per morosità (R.G. n. 3712/2025). 
La causa ha ad oggetto l'immobile sito in ####, ### 1 int. 3 piano primo, censito al ### foglio 26, mapp. 60, sub. 1, cat. A/4 rendita catastale € 206,58. 
Tale immobile era stato precedentemente locato al sig. ### ( doc. 11), con il quale l'odierna resistente conviveva. Il conduttore rilasciava poi l'immobile in data ### con un debito € 2.667,25 per canoni e oneri. Solo dopo lunga trattativa, l'immobile è stato concesso in locazione ad uso abitativo all'odierna resistente con contratto, regolarmente registrato, stipulato in data ###. Contestualmente alla sottoscrizione di detto contratto, la conduttrice si impegnava a versare la somma di € 709,16 a titolo di indebita occupazione, riferita alle mensilità di dicembre 2023, gennaio - febbraio e marzo 2024.   Parte locatrice ha dedotto che, fin dal principio, la conduttrice ha omesso il pagamento dei canoni di locazione e degli accessori, effettuando solo alcuni pagamenti parziali, e dell'imposta di registro e che la somma relativa all'indebita occupazione non è mai stata saldata. 
All'udienza di convalida del 18.04.2025, verificato che le notifiche eseguite non erano andate a buon fine, il rito è stato trasformato e veniva fissata nuova udienza al 17.09.2025, nella quale parte ricorrente ha dato atto che era in corso il procedimento di mediazione. All'odierna udienza è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e parte ricorrente ha precisato le conclusioni e indicato l'attuale importo della morosità. 
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta. 
Preliminarmente si osserva che le notifiche per il presente giudizio sono state regolarmente eseguite presso l'immobile locato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 
Parte intimante ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio sia il contratto di locazione dell'immobile da cui si evince il titolo e l'ammontare dell'obbligazione dedotta in giudizio, e sia la dichiarazione di indebita occupazione dell'odierna resistente e quanto dovuto a titolo di arretrati ovvero € 709,16 (cfr. docc. 1- 13 e 13bis). 
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e provare fatti contrari alla pretesa dell'odierna ricorrente. 
Coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, l'inadempimento della conduttrice deve ritenersi provato (cfr. Corte di Cass. Sez. unite, sent. n. 13533 del 30.10.2001). ### è, inoltre, grave ai sensi dell'art. 1453 c.c. in quanto prolungato nel tempo e consistente nell'ammontare. 
Ne consegue, pertanto, che il contratto di locazione oggetto del presente giudizio deve essere risolto per grave inadempimento della resistente conduttrice e, conseguentemente, quest'ultima deve essere condannata al rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore dell'odierna ricorrente intimante, entro trenta giorni dalla data della presente sentenza, e al pagamento della somma di € 3.278,16 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori da maggio 2024, indennità per indebita occupazione ed imposta di registro, oltre ai successivi canoni maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile e interessi dalle singole scadenze al saldo.  ### spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, sia per il presente giudizio che per il precedente di convalida di sfratto, secondo i valori minimi in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e quindi € 600,00 per il procedimento di convalida di sfratto ed € 1.600,00 per il presente giudizio, ### inoltre essere liquidato l'importo di € 250,00 per la fase di mediazione P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1. Risolve il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in ####, ### 1 int. 3 piano primo, censito al ### foglio 26, mapp. 60, sub. 1, cat. A/4 rendita catastale € 206,58), per grave inadempimento della conduttrice; 2. ### (c.f. ###), al rilascio in favore di ### (c.f.  ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'immobile di cui al punto 1), libero da cose e/o persone, entro trenta giorni dalla presente sentenza; 3. ### (c.f. ###), al pagamento in favore di #### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 3.278,16 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori da maggio 2024, indennità per indebita occupazione ed imposta di registro, oltre ai successivi canoni maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile e interessi dalle singole scadenze al saldo.  4. ### (c.f. ###), alla rifusione delle spese di lite in favore di #### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore liquidate, per esborsi in € 484,24 e per compenso in € 2.450,00 oltre spese generali al 15%, IVA e #### 22.10.2025

causa n. 3806/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Zampieri Paola

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2169/2025 del 12-11-2025

... terreni e fabbricati) oltre ad € 2.995,00 quali arretrati per indennità di accompagnamento, distribuiti secondo il criterio di cassa; - per il 2014 € 9.195,00 (di cui € 7.145,00 per pensione di reversibilità, al netto di maggiorazioni e pensione diretta ### e 2.050 euro per terreni e fabbricati); inoltre lo stesso risultava parte nella compravendita di un fabbricato per il valore dichiarato di 70.000 € insieme a 11 coobbligati ed erede, con gli stessi, in successione di immobili per valore di € 13.400; - nel 2015 al reddito riferito si aggiungevano i proventi determinati da due canoni di locazione. L'### rilevava, altresì, che per l'anno 2013 e per l'anno 2014 il de cuius non aveva prodotto dichiarazione reddituale all'### finanziaria, ma solo dichiarazione resa a mezzo modello Red evidenziando che l'indebito era relativo alla perdita del diritto alla maggiorazione sociale. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è fondata e deve essere accolta. Si rileva che la maggiorazione sociale oggetto di indebito è stata corrisposta su pensione ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA ### E ### Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso la seguente ### causa iscritta al n. 3303/2023 RG avente ad #### di indebito vertente TRA ### rapp. e dif. dall'Avv. ### elett.te dom.ta c/o il difensore, alla ### 27, ### RICORRENTE E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### RESISTENTE ### come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data ### una comunicazione con cui veniva accertato un indebito di € 886,07 sui ratei di pensione di reversibilità cat. ###.### di cui era titolare il de ### per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 e recante la seguente motivazione: “ … è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. 
Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell'### per ottenere l'annullamento dell'indebito di €886,07 dovuto all'indebita percezione, trovando applicazione, nella specie, la sanatoria prevista dalla legge88/89 come interpretata dalla L.412/91. In subordine chiedeva l'annullamento dell'indebito per la sua genericità e/o per violazione del comma 2 dell'art. 13 L.412/1991, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
Si costituiva in giudizio l'### che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. 
A sostegno delle proprie difese l'### deduceva che l'indebito in contestazione numero 11089032 di importo originario di euro 1.614,45, impugnato per la parte residua di € 886,07, scaturiva da una ricostituzione batch del 15/12/2014. 
L'### chiariva che il de cuius era percettore dal 12/2004 di pensione ai superstiti del fondo artigiani e commercianti, in possesso dei seguenti redditi: -per il 2013- € 8.296,87 (di cui € 7.253,87 per pensione di reversibilità, al netto della maggiorazione e pensione diretta ### ed euro 1.043 per terreni e fabbricati) oltre ad € 2.995,00 quali arretrati per indennità di accompagnamento, distribuiti secondo il criterio di cassa; - per il 2014 € 9.195,00 (di cui € 7.145,00 per pensione di reversibilità, al netto di maggiorazioni e pensione diretta ### e 2.050 euro per terreni e fabbricati); inoltre lo stesso risultava parte nella compravendita di un fabbricato per il valore dichiarato di 70.000 € insieme a 11 coobbligati ed erede, con gli stessi, in successione di immobili per valore di € 13.400; - nel 2015 al reddito riferito si aggiungevano i proventi determinati da due canoni di locazione. 
L'### rilevava, altresì, che per l'anno 2013 e per l'anno 2014 il de cuius non aveva prodotto dichiarazione reddituale all'### finanziaria, ma solo dichiarazione resa a mezzo modello Red evidenziando che l'indebito era relativo alla perdita del diritto alla maggiorazione sociale. 
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. 
La domanda è fondata e deve essere accolta. 
Si rileva che la maggiorazione sociale oggetto di indebito è stata corrisposta su pensione ### N.### di cui era titolare ### per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015, e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, per cui l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. 
Va, in via preliminare, rilevato che la richiesta di recupero avanzata dall' ### non può dirsi priva di motivazione, atteso che nel provvedimento del 09/02/2023 il recupero da parte dell'Ente era motivato con la seguente circostanza “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. 
Ne deriva che la parte era perfettamente posta nelle condizioni di comprendere le ragioni dell'indebito e di difendersi compiutamente. 
Tanto premesso, va poi rilevato come, trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13 l.  n.412/91, secondo cui “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. 
Nel caso di specie, pacifico che l'indebito era maturato su una prestazione erogata con provvedimento definitivo (pensione di reversibilità ### con dec.12/2004), l'### non ha dedotto né provato la sussistenza di alcun comportamento commissivo o reticente dell'interessato tale da integrare dolo da parte dello stesso.  ###, non può sottacersi il fatto che l'### era perfettamente a conoscenza del reddito percepito da ### (soggetto peraltro vedovo) perché regolarmente denunciato al ### e allo stesso Ente. 
E valga il vero ### era titolare, oltre alla pensione oggetto di causa, della pensione di invalidità cat. IO n.88200084 con decorrenza 09 /1972 e dell'indennità di accompagnamento cat. INVCIV n.### con decorrenza 04/2013, prestazioni entrambe erogate dall'### Si osserva a tal proposito come la Cassazione con orientamento pressocché costante ha chiarito che nessun obbligo di restituzione sussiste tanto nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall'### tanto in quella in cui il reddito sia costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'### e dunque già conosciuta dall'istituto (ordinanza n.13223/2020). 
Ad abundantiam si rileva come l'azione di recupero da parte dell'### si palesa illegittima anche per essere stata intrapresa oltre il termine di decadenza di cui al comma 2 del medesimo art. 13 della L. n. 412/1991, trattandosi di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 ed essendo l'attività di recupero iniziata oltre l'anno, il tutto per quanto detto in assenza del dolo dell'interessato (Cass. n. 3802/2019, n. 13915/2021). 
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' ### Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.   Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui l'### ha chiesto la restituzione con il provvedimento indebito del 09/02/2023 sulla pensione di reversibilità cat.  ### n.###; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite quantificate in € 251,00 oltre iva e cpa con attribuzione. 
Si comunichi. 
Così deciso in ### 12/11/2025 

IL GIUDICE
dott. ssa


causa n. 3303/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fucci Francesca

M
18

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1785/2025 del 12-11-2025

... scrittura . Risultano cioè documentati i pagamenti dei canoni fino a novembre 2025 ma non gli arretrati per buona parte richiamati nell'accordo/riconoscimento del 30.7.2019. Tali circostanze evidenziano, ad avviso di chi scrive, un inadempimento tale da giustificare la risoluzione sia sotto il profilo quantitativo ( in tal caso l'inadempimento è addirittura superiore all'annualità) sia sotto il profilo temporale. ### permane nonostante il risalente impegno alla sanatoria cui si aggiunge un generalizzato ritardo anche nei pagamenti successivi che il locatore non pare aver tollerato: la scrittura del 2019 e le successive diffide ne sono la dimostrazione Il contratto di locazione va dunque risolto per inadempimento del conduttore e questi condannato al rilascio ed al pagamento dei canoni insoluti per la somma di euro 4.484,00 oltre ai canoni eventualmente impagati a scadere fino all'effettivo rilascio, infine al pagamento degli interessi sui canoni dalla scadenza al saldo. Non rilevano viceversa i lamentati inadempimenti del locatoresiccome contestati dal ### - in quanto minimamente supportati documentalmente ed anzi contrastati dalle produzioni dell'attore quanto ai lavori di efficientamento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### N. R.G. 3893/2024 il Giudice, Dr.ssa ### magistrato applicato ex ###/2025 all'esito dell'udienza ex art 420 cpc ha pronunciato la seguente ### causa tra ### ( CF ###) Con l'avv ### (C.F.: ###), con l'Avv. ### ammesso al ### a spese dello ### delle parti Per l'attore ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa convalida dello sfratto ed emissione dell'ordinanza di rilascio e di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone; condannare il convenuto al pagamento dei canoni non corrisposti ammontanti ad € 5.120,00 al 08.11.2024 nonché dei canoni scaduti e per quelli che andranno a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi e spese di registrazione del contratto.  ### infine, rigettare tutte le eccezioni e le domande, proposte anche in via riconvenzionale dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, per il denegato caso in cui il Giudice non ritenga di accogliere la domanda di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare che il contratto di locazione è definitivamente cessato a far data dal 31.03.2024. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile dalla cessazione e fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi secondo equità. 
Con vittoria delle competenze e delle spese del giudizio. 
Per il convenuto: Nel merito I. rigettare la domanda avversaria per tutto quanto dedotto ed eccepito in ordine all'avvenuto pagamento dei canoni intimati di giugno 2022, ottobre2023, maggio e giugno 2024 ed alla sussistenza, per i restanti canoni, di un superiore credito del #### derivante dalla nullità del precedente contratto c.p.c.; ● In via riconvenzionale, I. accertare e dichiarare la nullità del contratto locatizio già sorto fra le parti nel 2009, e, per l'effetto, condannare il #### alla restituzione del deposito cauzionale e dei canoni percepiti in nero in ragione del detto contratto nullo - € 900 per deposito cauzionale, € 3.300 da febbraio a dicembre 2009 (11 canoni da € 300) ed € 24.000 da gennaio 2010 a marzo2016 (75 canoni da € 320) - per un totale di € 28.200, oltre rivalutazione ed interessi, o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa, dopo eventuale compensazione dei canoni inevasi riferiti al successivo contratto registrato; II. accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria per i vizi dell'appartamento, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal convenuto per la somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, eventualmente all'esito di espletanda ### Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA come per legge, in regime di ### a spese dello Stato.  #### Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il ###, il Sig. ### ha intimato al #### sfratto per morosità in riferimento all'immobile a quest'ultimo concesso in locazione abitativa, sito in ### alla ### n. 44 ; l'intimante ha dichiarato che il rapporto locatizio in essere fra le parti era sorto con contratto del 01.04.2016, registrato il ###, ad un canone annuo pari ad € 3.840, e che il conduttore si era reso inadempiente per l'importo complessivo di € 6.180 (pari alle mensilità di Dicembre 2017, Maggio,Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2018, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2019, Febbraio e Marzo 2021, Giugno 2022,Ottobre 2023, per € 100, Maggio e Giugno 2024) . Ha chiesto pertanto la convalida dell'intimato sfratto ed in caso di opposizione ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, dunque la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento grave del conduttore e l'emissione di decreto ingiuntivo nei suoi confronti per euro 6.180,00 oltre accessorie e spese. 
Si è costituito il conduttore dando preliminarmente atto dell'avvenuto pagamento parziale dei canoni - giugno 2022, ottobre 2023, maggio e giugno 2024 - ed inoltre eccependo la dissimulazione della reale data di avvio della locazione, che aveva avuto inizio nel febbraio 2009, come da contratto del 19.01.2009 mai registrato dal locatore. 
Oltre a ciò , dal gennaio 2010, l'intimante avrebbe percepito un aumento di € 240 annui (da € 3.600 ad € 3.840), in base ad una clausola di maggiorazione altrettanto contraria alla legge ex ex art. 79 l. 392/78 ; che infine il nuovo contratto redatto dal locatore in apparente rispetto del termine di registrazione è stato falsamente qualificato “a canone concordato”, pur in difetto di asseverazione di un'associazione rappresentativa di categoria e non riportava dati significativi dichiarati dai contraenti nel 2009, come, ad esempio, l'appartenenza del mobilio al #### e l'avvenuta corresponsione, da parte di quest'ultimo, di un deposito cauzionale pari ad € 900. 
Il conduttore lamentava pertanto la nullità insanabile del contratto ed il diritto alla ripetizione dei canoni oltre all'esistenza di vizi strutturali dell'immobile che gli avevano causato ricorrenti problematiche di infiltrazioni e muffe tanto che il #### aveva contratto patologie respiratorie croniche ed era stato costretto ad eseguire, a sue spese, ripetuti interventi di risanamento di soffitti e pareti, rimpiazzando, altresì, il proprio mobilio danneggiato: il tutto con conseguente inadempimento ex art 1575 e 1576 c.c.. 
Nel corso del giudizio le parti depositavano documentazione, quindi il giudice con ordinanza 11.9.2024 rigettava la richiesta di rilascio disponendo il mutamento del rito e formulando proposta transattiva che prevedeva la prosecuzione del rapporto sino a gennaio 2026 con rinuncia delle parti alle reciproche pretese economiche . Parte attrice accettava la proposta mentre parte convenuta rifiutava. 
All'odierna udienza la causa viene posta in decisione.  ---000--- Si premette in diritto quanto al caso di tardiva registrazione del contratto di locazione che “ La registrazione tardiva del contratto di locazione svolge efficacia sanante sulla fattispecie contrattuale, determinando una interferenza tra regole del diritto tributario e quelle civilistiche attinenti la validità degli atti…..Nel caso di mancata registrazione nei termini del contratto di locazione ad uso abitativo, la registrazione tardiva del medesimo, consentita dalle disposizioni tributarie, determina la “sanatoria per adempimento” della nullità funzionale del contratto, già prevista dall'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, salvaguardando, al contempo, in applicazione del principio del legittimo affidamento, sancito espressamente dal novellato art. 13, comma 5, della l. n. 431/1998 (recante “### delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) la posizione del conduttore, il quale abbia medio tempore uniformato la propria condotta alla previgente normativa di cui al d.lgs.n. 23/2011 e successiva norma di proroga, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, ponendo in essere una condotta di fatto corrispondente a quella di diritto tutelata dalla norma. ( Crf Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6309 con orientamento ormai pacifico e di recente confermato da Cass. sez. III , ord. N..5670/2025). 
Quanto invece alla gravità dell'inadempimento che legittima lo sfratto per morosità si rammenta che mentre “.. in tema di contratto di locazione ad uso commerciale , ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda.  ( cass. il ###, n. 27955)” , con particolare riguardo all'inadempimento nell'ambito di un contratto di locazione ad uso abitativo, è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice.  “…. Essa, infatti, risulta predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore. “( Cfr Tribunale Roma, ### 6 civile: Sentenza 3 febbraio 2020, n. 2347 Ciò premesso e venendo al caso di specie è pacifico che le parti avessero fin dal gennaio 2009 sottoscritto un contratto di locazione che non veniva idoneamente portato alla registrazione; è altresì pacifico che nell'aprile 2016 veniva sottoscritto e poi portato alla registrazione un ulteriore contratto, peraltro sostanzialmente riproducente le medesime condizioni del precedente ( ciò precisamente con riguardo al canone , da gennaio 2010 stabilito in euro 3840 ,00 annui analogamente agli accordi del 2016). 
Sicchè è possibile affermare , differentemente da quanto sostenuto dal convenuto, che il contratto del 2016, rispetto al precedente , ne costituisca la sostanziale riproduzione e ripetizione ( oltre che nella sostanza la prosecuzione ) non potendo viceversa trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dal ### ( cfr Cass. ord. 30.3.2023 n.8968 peraltro riguardante una fattispecie del tutto differente) Pertanto , per effetto della registrazione successiva, il contratto di locazione tra le parti può dirsi sanato con il conseguente venir meno del diritto alla ripetizione dei canoni. 
Venendo alla valutazione del lamentato inadempimento con la produzione della scrittura 30.7.2019 parte attrice ha dimostrato, a tale data, la sussistenza di un debito pari ad euro 4.480,00 per canoni impagati di dicembre 2017 e delle successive 14 mensilità dal 1.5.2018 al 31.5.2019 e di un accordo per un impegno del ### al ripianamento entro il ### In seguito, e come emerge dagli atti, risulta che il ### abbia sanato le morosità successivamente generatesi relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2021, giugno 2022 ed ottobre 2023, maggio e giugno 2024 e luglio agosto 2024 ma non quelle da maggio 2018 a maggio 2019 e dicembre 2017 ( e così per 14 mensilità ) di cui alla predetta scrittura . Risultano cioè documentati i pagamenti dei canoni fino a novembre 2025 ma non gli arretrati per buona parte richiamati nell'accordo/riconoscimento del 30.7.2019. 
Tali circostanze evidenziano, ad avviso di chi scrive, un inadempimento tale da giustificare la risoluzione sia sotto il profilo quantitativo ( in tal caso l'inadempimento è addirittura superiore all'annualità) sia sotto il profilo temporale.  ### permane nonostante il risalente impegno alla sanatoria cui si aggiunge un generalizzato ritardo anche nei pagamenti successivi che il locatore non pare aver tollerato: la scrittura del 2019 e le successive diffide ne sono la dimostrazione Il contratto di locazione va dunque risolto per inadempimento del conduttore e questi condannato al rilascio ed al pagamento dei canoni insoluti per la somma di euro 4.484,00 oltre ai canoni eventualmente impagati a scadere fino all'effettivo rilascio, infine al pagamento degli interessi sui canoni dalla scadenza al saldo. 
Non rilevano viceversa i lamentati inadempimenti del locatoresiccome contestati dal ### - in quanto minimamente supportati documentalmente ed anzi contrastati dalle produzioni dell'attore quanto ai lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. 
Le spese del giudizio per la regola della soccombenza sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo sulla base del decisum tenuto conto anche della fase sommaria ( pari ad euro 1.024,00 per compensi ) P.Q.M.  Previo accertamento della validità del contratto per le ragioni di cui in parte motiva ne ### la risoluzione per inadempimento del conduttore sig.### e lo ### al rilascio dell'immobile nel termine di gg 20 dalla comunicazione della presente pronuncia ### il sig. ### al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.484,00 per arretrati oltre ai canoni eventualmente impagati a scadere fino all'effettivo rilascio, ed altresì al pagamento degli interessi sui canoni dalla scadenza al saldo ### ogni altra domanda ed eccezione ### il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2824,00 per compensi oltre accessori per legge spese generali al 15% ### 12.11.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 3893/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Latella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4474/2025 del 06-11-2025

... maturati, anche per il mancato pagamento del canone di locazione del mese di gennaio 2024; che l'ammontare degli aggiornamenti ### arretrati, dovuti e non corrisposti, è pari ad € 5.940,00, tanto premesso intimava alla soc. ### srlin persona del legale rapp.te p.t. sig. ### sfratto per morosità relativamente all'unità immobiliare locata, con invito a rilasciare immediatamente l'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità di esso istante, libero, sgombro da persone e cose e, nel contempo la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, fissando la data di rilascio con condanna al pagamento delle spese di lite, in subordine, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 c.p.c., in ogni caso accertare il grave inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione, con vittoria di spese di giudizio. Con comparsa del 12/03/2024 si costituiva la ### in persona del legale rapp.te p.t. che, in primo luogo, contestava la morosità, per aver effettuato regolarmente tutti i pagamenti dei canoni di locazione, nel (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1769/2024 Promossa da ### srl, in persona del l.r.p.t., sig.ra ### rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di intimazione sfratto, dall'avv. ### e presso il cui studio elett.te domicilia sito in ### alla via ### 24, attrice-intimante contro ### srl, in persona del l.r.p.t., sig. ### rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elett.te domiciliati presso lo studio legale ### sito in ### alla via ### 6, convenuta-intimata ### sfratto per morosità ### come da verbale di udienza ### del processo Con atto di intimazione sfratto per morosità, ritualmente notificato, la ### srl, in persona del legale rapp.te p.t., premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in #### alla via ### zona industriale, di mq 500 circa, con piazzale esclusivo antistante per mq 741 circa; che, detta unità immobiliare veniva locata alla soc. ### in virtù di contratto di locazione stipulato in data ###, regolarmente registrato, con canone annuale di € 48.000,00, oltre iva e aggiornamento istat, per un canone mensile pari ad € 4.000,00, oltre iva, con precisazione che detto canone per i primi due anni veniva fissato in € 3.000,00 per il terzo e quarto € 3.500,00; che il corrente canone di locazione dovuto, aggiornato come contrattualmente previsto è pari ad € 4.495,00 oltre iva; che la conduttrice, pur invitata sin dal 2023 al pagamento del canone aggiornato non ha mai provveduto a tanto corrispondendo, in luogo del dovuto, quello parziale di € 4.000,00; che, pertanto, risulta morosa oltre che per il mancato pagamento degli aggiornamenti istat maturati, anche per il mancato pagamento del canone di locazione del mese di gennaio 2024; che l'ammontare degli aggiornamenti ### arretrati, dovuti e non corrisposti, è pari ad € 5.940,00, tanto premesso intimava alla soc. ### srlin persona del legale rapp.te p.t. sig. ### sfratto per morosità relativamente all'unità immobiliare locata, con invito a rilasciare immediatamente l'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità di esso istante, libero, sgombro da persone e cose e, nel contempo la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare lo sfratto per morosità, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, fissando la data di rilascio con condanna al pagamento delle spese di lite, in subordine, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 c.p.c., in ogni caso accertare il grave inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione, con vittoria di spese di giudizio. 
Con comparsa del 12/03/2024 si costituiva la ### in persona del legale rapp.te p.t. che, in primo luogo, contestava la morosità, per aver effettuato regolarmente tutti i pagamenti dei canoni di locazione, nel merito deduceva che l'immobile condotto in locazione, ubicato nella zona industriale di ### è sottoposto alla regolamentazione da parte dell'ASI con la conseguenza che, al fine di esercitare, in conformità con la regolamentazione vigente, la propria attività economica, ha necessità di ottenere l'indispensabile e preventivo nulla osta da rilasciarsi da parte dell'### che, sebbene più volte presentato istanza di concessione, tale nulla osta non è stato rilasciato e tale rigetto è stato determinato dalle gravi illegittimità perpetrate dalla società locatrice, precisamente la omessa regolamentazione dal punto di vista catastale dell'immobile oggetto della locazione ed, inoltre, che non corrisponde al vero che la società locatrice fosse proprietaria esclusiva del piazzale antistante in quanto, con riferimento alla fascia laterale, risulta esistente un diritto reale del confinante il quale vanta anche un diritto esclusivo di passaggio dal cancello di accesso posto sul lato superiore del piazzale, causando, anche tale anomalia, il rigetto dell'istanza di concessione del nulla osta, tanto esposto si opponeva alla convalida dello sfratto per morosità, al rilascio e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento chiedendo, in via principale, accertarsi la nullità del contratto di locazione, con condanna della società alla restituzione di tutti i canoni percepiti, in via subordinata, provvedere alla riduzione dei canoni locatizi in conseguenza dell'impossibilità di ottenere il nulla osta da parte dell'ASI con conseguente compensazione del credito che sarà accertato con le somme dovute per i canoni di locazione a far data dal mese di aprile 2024, concludeva, pertanto, per il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto, per il rigetto della richiesta di rilascio, ex art. 665 c.p.c., nonché per la richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni non corrisposti e condanna alla restituzione di tutti i canoni illegittimamente percepiti, in subordine, procedere alla riduzione dei canoni locatizi e alla conseguente compensazione del credito, con vittoria di spese di giudizio Con ordinanza dell'11/03/2024 si denegava l'ordinanza di rilascio, ritenute le ragioni addotte dall'intimata idonee a paralizzare, allo stato, la richiesta di risoluzione del contratto. 
Con la medesima ordinanza veniva disposto mutamento di rito, concesso termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426 c.p.c., per il deposito di eventuali memorie e documenti integrativi. 
Parte attrice-intimante depositava proprie note integrative contestando tutte le eccezioni sollevate da parte convenuta-conduttrice per cui, riportandosi a quanto già dedotto con l'atto di intimazione, insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni. 
Anche parte convenuta-conduttrice depositava proprie note integrative ribadendo le eccezioni già sollevate in comparsa, concludeva come in atti. 
Rigettate le richieste istruttorie ritenuta, la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione, con concessione termine per deposito di note conclusionali. 
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi ella decisione Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, come da verbale in atti.  ### del presente giudizio è la richiesta di risoluzione contrattuale, previo accertamento e conseguente dichiarazione di grave inadempimento della società conduttrice, stante l'omesso pagamento degli aggiornamenti istat oltre che il mancato pagamento del canone per il mese di gennaio, chiedendo, pertanto, la risoluzione contrattuale. 
Dalla disamina del contratto di locazione stipulato in data ### al punto 3) è contrattualmente convenuto che ... ai sensi dell'art. 32 della legge 392/78 che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente a partire dal terzo anno di locazione, su richiesta del locatore, nella misura del 75% ...; Al punto 6) è convenuto che il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione entro 20 giorni dalla scadenza ... produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. 
Parte conduttrice non contesta la morosità ma giustifica l'omesso pagamento ad alcune inadempienza attribuibili al locatore. 
In particolare, eccepisce l'omesso rilascio del nulla osta da parte dell'ASI per gravi illegittimità della società locatrice, quali l'omesso preventivo frazionamento catastale, chiedendo altresì, la riduzione del canone di locazione. 
In merito giova ricordare che “nei contratti di locazione ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato”, pertanto in applicazione di tali principio alcuna responsabilità è da addebitare al locatore, in quanto era onere dello stesso conduttore verificare la idoneità dell'immobile locato all'uso convenuto, pertanto l'eccezione è infondata, di conseguenza, va respinta. 
Va, altresì respinta la richiesta di riduzione dei canoni locatizi in conseguenza della impossibilità di ottenere il nulla osta, in quanto non imputabile alla società locatrice.
Pertanto, stante l'omesso integrale pagamento dei canoni di locazione parte conduttrice si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattualmente assunte. 
Nei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione per la valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone e degli accessori, non trovando applicazione il principio della valutazione legale continuano a valere i comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c. e, dunque, l'indagine sull'importanza dell'inadempimento deve essere compiuta in base ad una valutazione unitaria che tenga conto dell'intero comportamento adottato dal debitore da desumersi, in particolare, dall'ammontare e dalla durata della mora nonché dall'eventuale suo protrarsi nel corso del giudizio e dal comportamento delle parti nell'ambito del complessivo rapporto contrattuale. 
Nella fattespicie, stante l'omesso pagamento degli aggiornamenti istat dal 2023 nonché una mensilità del canone certamente si è in presenza di grave inadempimento della società conduttrice. 
In conclusione, quindi, accertata la infondatezza delle eccezioni sollevate dalla conduttrice e il grave inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattualmente convenute, la domanda di risoluzione contrattuale va accolta. 
Quanto alla fissazione della data di rilascio, nulla a provvedere atteso che, come riportato nelle memorie conclusionali di parte locatrice e dall'allegato verbale di riconsegna, parte conduttrice ha provveduto al rilascio degli immobili locati alla data del 24/09/2025. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### -###- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1769/2024 n r.g. tra ### srl, in persona del l. r. p.t., sig.ra ### attrice-intimante e ### srl, in persona del l. r. p. t., sig. ### convenuta - intimata, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto, per grave inadempimento della società conduttrice, ### srl, in persona del l. r. p. t., sig. ### il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data ###; 2) Stante l'avvenuto rilascio dell'immobile in data ###, nulla a provvedere in merito; 3) Condanna parte conduttrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.250,00 oltre accessori come per legge.  ### lì 06/11/2025 ###. ### D'

causa n. 1769/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cosimina D'Ambrosio

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