testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23544/2022 R.G., proposto da ### E.P.A.S.S.S. - Ente provinciale ### e ### in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente nei confronti di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 710/2022 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 12 maggio 2022, notificata il giorno 8 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 dal ### Rilevato che: 1. in data 17 mag gio 2018 , ### proprietaria dell'immobile ubicato in ### alla ### n. 43, concesso in locazione all'associazione ### della ### di ### cui era succedut a la ### E.P.A.S.S.S., intimò alla conduttrice sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2018 per un totale di ### 4.972,72 (da calcolarsi sull'importo rivalutato del can one mensile di ### 1.244,93) e degli oneri condominiali dal 2016 sin o alla data dell' intimazione, pari a d ### 2.882,87, già anticipati al condominio dalla proprietaria; la ### E.P.A.S.S.S., costituitasi in giudizio, si oppose alla convalida; disposto il mutamento del rito e assegnato alle parti termine per l'integrazione degli atti fino al 20 febb raio 20 19, con la memori a integrativa ### chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contra tto di locazione in applicazione della clau sola risolutiva espressa ad esso appos ta, ex ar t.1456 cod. civ., ovvero, in via subordinata, per grave inadempimento della conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; la domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale, che dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la ### al rilascio dell'immobile, ma - rilevato l'avvenuto pagamento dei canoni arretrati (sia pure con consistente ritardo, in data 23 maggio 2018, dopo la notifica dell'atto di intimazione di sfratto) - limitò l'ulteriore statuizione di condanna al pagamento dei soli oneri condominiali, peraltro nella misura (maggiore di quella indicata nell'atto di intimazione) di ### 7.905,32; 3 2. la Corte d'app ello di ### in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ### E.P.A.S.S.S., ha confermato la statuizione di risoluzione per inadempimento e l'ordine di rilascio; invece, ha ridotto l'ammontare degli oneri con dominiali dovuti, oggetto del l'ulteriore statuizione di condanna , all'importo di ### 2.387,76, sul rilievo che la somma richiesta con l'atto di intimazione (### 2.882,87) era stata pagata, sia pure in ritardo, con mandato del 2 agosto 2018, e che la maggior somma riconosciuta dal primo giudice contemplava non solo gli ulteriori oneri anticipati dall'attrice sino al gennaio 2019 (epoca dell'introduzione del processo contenzioso con rito lavoristico), ammissibilmente invocati con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. (e quantificabili, appunto, nella somma di ### 2.387,76), ma anche gli oneri anticipati nel periodo successivo, sino al dicembre 2020, richiesti dalla sig.ra ### in sede di udienza di discussione, con istanza da reputarsi inammissibile per inapplicabilità, agli oneri condominiali, del disposto di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., riguardante i soli canoni; 3. propone ricorso per cassazione la ### one E.P.A.S.S.S., sulla base di tre motivi; risponde ### con controricorso; la trattazione del ricorso, già fissata per l'adunanza camerale del 10 di cembre 2024 (in vista della qu ale entrambe le parti avevano depositato memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all'odierna adunanza, in vista della quale la cont roricorrente ha depositato una ulteriore breve memoria, richiamando il contenuto della precedente; il ### non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che: 4 1. con il primo motivo viene denunciata “### della sentenza per violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c. e rror in procedendo in relazione agli artt. 111 Cost., 416 c.p.c., 426 c.p.c. e 447bis co. 4 c.p.c.”; la rico rrente lamenta che il giudice di prim o grado, disposto il mutamento di rito, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., indebitamente avrebbe concesso alle parti un unico termine perentorio per integrare gli atti; osserva che la locatrice, con la memoria integrativa, aveva dichiarato per la prima volta di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di locazione; sostiene che dinanzi alla possibilità (nella specie effettivamente verificatasi) che la controparte modificasse la domanda originaria, essa avrebbe dovuto essere messa in condizione di prendere posizione sui fatti nuovi da quella eventualmente dedotti, nonch é di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, in conformità al disposto di cui all'art. 416 cod. proc. civ.; il giudice avrebbe quindi dovuto concedere un doppio termine, mentre la concessione di un termine unico perentorio si sarebbe tradotta nella violazione del suo diritto di difesa e al contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza; 1.1. il motivo è inammissibile per novità della censura; la ricorrente non deduce che aveva proposto la dogl ianza tra i motivi d'appello (con cui era stata impugnata, tra l'altro, la statuizione sulla domanda di risolu zione del contratto ex art. 1456 cod. civ., reputata nuova, ma non il presunto error in procedendo di concessione di un termine unico anziché doppio, ex art. 426 cod. proc. civ.), né ciò risulta dalla sentenza impugnata; deve dunque rilevarsi, in conformità a qu anto dedotto dalla controricorrente, che, pros pettandosi con la predetta doglianza una nullità della sentenza di primo grado, la stessa avrebbe dovuto essere denunciata con i relativi motivi di impugnazione 5 (arg. ex art. 161 cod. proc. civ .), me ntre è inammissibile la sollevazione della questione per la prima volta in sede di legittimità; 1.2. ove la riferita assorbente ragione di inammissibilità non ne precludesse l'esame nel merito, il primo motivo sarebbe anche infondato, non essendo in alcun modo dovuta la concessione di un doppio termine, e dovendo l'event uale repl ica svolgersi secondo la modalità e la scansione dell'art. 420 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo viene denunciata “### della sentenza impugnata per violazione delle norme processuali sulle prove, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e 437, 2° co., c.p.c.”; la sentenza d'appello è censurata per avere confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l'ammontare del canone mensile fosse pari all'importo rivalutato di ### 1.244,93 (come preteso dalla locatrice con l' atto di intimazi one), anziché al minor importo non rivalu tato di E uro 948,35 (come so stenuto dalla conduttrice sull'assunto che le maggi orazioni in base agli aggiornamenti ### non le erano mai state richieste, secondo le modalità pattuite), traendo argomento da una sentenza del Tribunale di ### emessa tra le medesime parti e non più soggetta ad impugnazione, che, nel decidere l'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla sig.ra ### nei confronti della ### per il pagamento di mensili tà non versate, aveva «ritenuto coperta da giudicato la questione sulla misura del canone» (pag.5 della decisione impugnata); la ricorrente - premesso che tale sentenza era stata prodotta in giudizio unitamente alle note conclusi ve, al termin e del processo d'appello e senza che il deposito fosse stato autorizzato ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - reputa che tale produzione fosse 6 tardiva e lesiva del contraddittorio e che, conseguentemente, da essa non potesse trarsi la prova della fondatezza della pretesa della locatrice al canone rivalutato nella misura richiesta; 2.1. anche questo motivo è inammissibile, poiché non si confronta debitamente con la ratio della statuizione impugnata; la Corte d'appello ha ritenuto provata la controversa circostanza che la locatrice avesse richiesto gli aggiornamenti ### alla conduttrice, in ragione della «mancata opposizione» di quest'ultima ai «decreti ingiuntivi per il pagamento dei canoni nella misura richiesta» ottenuti nei suoi confronti dalla prima, ciò che implicava che «su tale importo del canone nella misura mensile di ### 1.244,93 si fo sse formato il giudicato», e senza che assumesse rilievo la contestazione circa la mancata notifica dei predetti provvedimenti monitori, la quale, anzi, specie con riferimento a quello, tra essi, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione e munito della relativa formula, si palesava addirittura «inammissibile in questa sede» (pag.5 d ella sentenza impugnata); il richiamo alla sentenza del Tribunale di ### che, in relazione ad altro decreto ingiu ntivo invece opposto, av eva ritenuto coperta da giudicato la questione sulla misura del canone, è stato effettuato dalla Corte di merito ad abundantiam e si pone dunque al di fuori della ratio della statuizione emessa sul pu nto, sicché il moti vo in esame è inammissibile; 3. con il terzo motivo v iene denu nciata “### e fals a applicazione di legge, ai sen si dell'art. 360, co. 1 n. 3), c.p. c. in relazione al combinato disposto degli artt. 658 c.p.c., 426 c.p.c. ed artt. 1453 c.c. e 1456 c.c.”; viene ce nsurata la statuizione con cui è stata confermata la decisione di primo grado re lativa alla risoluzione del contratto di 7 locazione, con conseguente condanna della conduttrice a rilasciare alla locatrice l'immobile detenuto; la ricorrente muove dal presupposto che la Corte di merito avrebbe statuito, accogliendole, sia sul la domanda costit utiva originaria, g ià proposta con l'intimazione di fratto, avente ad oggetto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., sia sulla domanda dichiarativa proposta dalla locatrice solo con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. (depositata in seguito all'ill egittima concessione di un unico termine perentorio), avente ad oggetto la risoluzione del contratto per l'operatività della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; ciò posto, la ricorrente sostiene che entrambe le statuizioni siano viziate: quella sulla domanda ex art. 1456 cod. civ., per essere stata indebitamente emessa su una domanda nuova, avente petitum e causa petendi diversi da quella originaria, che non avrebbe potuto essere proposta con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., deputata alla mera integrazione degli atti introduttivi; quella sulla domanda ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., per essere stat o ritenuto sussistente il grave inadempimento, non ostante il riconoscimento della circostanza che la debitrice aveva purgato la morosità pagando tutte le mensilità - diversamente da quanto reputato dal primo gi udice - prima della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, atteso che il debito aveva natura di obbligazione quérable (come tale da eseguirsi al domicilio del debitore) e considerato che il mandato di pagamento era stato emesso il 15 maggio 2018 mentre la notifica dell'intimazione si era per essa perfezionata il 22 maggio successivo; 3.1. anche il terzo motivo è inammissibile; la Corte territoriale, pur ritenendo infondato il motivo di gravame con cui era stata dedotta l' inoperatività della clausol a risolutiva 8 espressa per avere la locatrice dichiarato di volersene avvalere solo con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ. (pag. 7 del la sentenza impugnata) - e pur affermando che avrebbe dovuto «essere valutata la sussistenza dei presupposti dell a risoluzione del contratto di locazione, di diritto ex art. 1456 c.c.» (p ag. 4), tuttavia non ha pronunciato la riso luzione del detto contratto per l'oper atività della clausola risolutiva espressa, ma ne ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; nel formulare il g iudizio di gravità dell'inadempimento, per un verso, ha reputato irrilevante «la asserita circostanza che la conduttrice avrebbe pagato i canoni relativi alle mensilità in contestazione qualche giorno prima della notificazione dell'atto di intimazione … a fronte del notevole ritar do nel pagamento delle suddette mensilità che supererebbe i dieci giorni dalla scadenza»; per altro verso, ha desunto la gravità del contegno inadempiente della debitrice - avuto riguardo all'interesse della creditrice (arg. ex art. 1455 cod. civ.) - proprio dall'avvenuta pattuizione, tra le parti, della clausola risolutiva espressa (pag.4), la quale, al di là del suo concreto avvalimento ad opera della parte non inadempiente, costituisce, di per sé, un indice della non tollerabilità del ritardo nei pag amenti e del la sua incidenza sull'equilibrio sinallagm atico del rapporto (Cass. 26 /11/2019, ###); tenendo conto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di risoluzione del contratto, entrambe le censure veicolate con il motivo di ricorso in esame si palesano inammissibili: la prima perché, supponendo l'avvenuta delibazione della domanda ex art.1456 cod. civ., non si confronta co n la reale ratio decidendi della statuizione impugnata; la seconda perché, censurando il giudizio di gravità dell'inadempimento espresso dal giudice d'appello, omette di 9 considerare che si tratta di un giudizio riservato al giudice del merito, il quale, allorché - come nella specie - risulti debitamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 28/06/2006, n. 14974; Cass. 30/03/2015, n. 6401; Cass. 22/06/2020, n. 12182); 3.2. non può per altro sottacersi che, se le esposte assorbenti ragioni di inammissibilità non ne precludessero l'esame nel merito, il motivo in esame sarebbe anche infondato; è agevol e, i nfatti, rilevare che l'assunto della asserita inammissibilità, quale domanda nuova, della domanda proposta con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., si infrange contro il consolidato orientamento di qu esta Corte secondo cui, al co ntrario, nel procedimento per convalida di s fratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi del l'art. 665 cod. proc . civ., determina la concl usione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa peten di diversa da quella or iginariame nte formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass. 29/09/2006, n. 21242; Cass. 23 /03/2017, n. 7430; Cass. 23 /06/2021, n. 17955; 28/02/2023, n. 5955); d'altra parte, la circostanza che la disciplina relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, posta dall'art. 55 della legge n.392 del 1978, non trovi applicazione in tema di contra tti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. 31/05/2010, n. 13248; Cass. 20/09/2014, 20483; Cass.20/01/2017, n. 1428), lungi dal sostenerlo, smentisce l'assunto - posto dal ricorrente a fondamento della seconda censura 10 veicolata con il motivo in esame (pag. 26 del ricorso) - secondo il quale il ritardato pagamento del canone di locazione precluderebbe il giudizio di gravità dell'inadempimento; 4. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6. la ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore della controricorr ente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad ### 500,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazio ne della presente ordinanza al saldo), ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
La proposizione di un mezzo di gravame del tutto inammissibile, in presenza di doglianze formulate per la prima volta in sede di legittimità o del tutto aspecifiche in relazione alla ratio decidendi della statuizione impugnata o, ancora, dirette, per un verso, a censurare indebitamente motivati apprezzamenti di merito, per l'altro, ad infranger si contro consolidati orientamenti dell a giurisprudenza di questa Corte, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si tra duce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fin i istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamenta le che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costitu zionale della ragionevole durata del process o e della conseguente necess ità di strumenti dissuasivi rispe tto ad azioni meramente di latorie, defatigatorie o pretestuose. Tale co ndotta, integrando gli estremi dell'“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente socco mbente al 11 pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 2 2208; 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. ###). 7. sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. 30 maggio 2002 , n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 1.900,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in ### 200,00, spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pag are all a controrico rrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di ### 500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###