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Giudice di Pace di Vallo della Lucania, Sentenza n. 43/2026 del 20-01-2026

... accertare l'inadempimento contrattuale relativo alla locazione di un ponteggio fisso e alla mancata restituzione di parte del materiale edile. ### deduceva che in data ### veniva stipulato un contratto di noleggio per un cantiere in ####; che il montaggio avveniva il ### (DDT n. 680, 681, 682); che il convenuto pagava solo la fattura n. 350/2014 relativa al periodo fino a settembre 2014; che il rapporto cessava il ### con la riconsegna solo parziale del materiale. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento di € 1.064,00 per canoni arretrati ed € 887,20 per il valore del materiale non restituito. Si costituiva D'### eccependo la litispendenza in relazione a un giudizio pendente presso il Giudice di ### di ### (R.G. 4248/2016) e, nel merito, l'infondatezza della domanda sostenendo di aver già saldato ogni spettanza con il pagamento della fattura n. 350/2014. Innanzitutto, l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto non può essere accolta. È emerso che il giudizio R.G. 4248/16 presso il Giudice di ### di ### riguardava l'opposizione a un decreto ingiuntivo (n. 3312/2015) fondato sulla fattura n. 350/2014. Tale giudizio è stato dichiarato estinto e, in ogni caso, riguardava (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 4 N. RG 278 / 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Vallo della Lucania Sezione Civile Il Giudice di ### di ### della ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.278/ 2017 ### contenzioso dell'anno 2017 ###: ### S.R.L. -P.I. ###, in persona del l.r.p.t., sig. ### rapp. e dif. dall'Avv. ### - C.F. ####: D'### titolare dell'omonima ### -p.i. ###, rapp.  edif. dall'Avv. ### -C.F. ### Ragioni di ### e di ### della ### srl con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio D'### per far accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'ar.1218 c.c. l'inadempimento contrattuale della ditta D'### agli obblighi previsti in virtù di locazione di ponteggio fisso a far data dal 6.8.2014 al 27.4.2015; condannare la ditta D'### al pagamento della somma complessiva di € 1.064,00 oltre oneri fiscali e interessi legali a titolo di corrispettivo ancora dovuto in virtù di locazione del ponteggio fisso del 6.8.2014; accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'ar.1218 c.c., il parziale inadempimento della ditta D'### agli obblighi di restituzione del materiale così come consegnato in virtù di ddt n.680-681 e 682 del 2014 e così come restituito in data ###; condannare la ditta D'### alla restituzione del materiale non consegnato come da dichiarazione del 27.4.2014 e/o al pagamento della equivalente somma di € 887,20 a titolo di controvalore economico per l'acquisto del tantundem eiusdem genesis et qualitas conseguenza del parziale inadempimento agli obblighi di restituzione; con vittoria di spese, diritti e compensi di lite. Si costituiva il convenuto concludendo per far rigettare la domanda attorea; accertare e dichiarare la litispendenza del giudizio per cui è
Pag. 2 a 4 causa con quello pendente innanzi al GDP di ### -RG.n.4248/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39 c.p.c. e disporre la cancellazione della causa dal ruolo; condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., nella misura di € 2.000,00 in favore del convenuto, per averlo illegittimamente e speculativamente adito in giudizio; condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. La causa subiva molti rinvii in prosieguo prova, veniva istruita mediante produzione documentale e prova orale, all'udienza del 18.12.2025, svolta in modalità telematica ex art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti veniva assegnata in decisione. La società attrice citava in giudizio la ditta convenuta per sentire accertare l'inadempimento contrattuale relativo alla locazione di un ponteggio fisso e alla mancata restituzione di parte del materiale edile.  ### deduceva che in data ### veniva stipulato un contratto di noleggio per un cantiere in ####; che il montaggio avveniva il ### (DDT n. 680, 681, 682); che il convenuto pagava solo la fattura n. 350/2014 relativa al periodo fino a settembre 2014; che il rapporto cessava il ### con la riconsegna solo parziale del materiale. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento di € 1.064,00 per canoni arretrati ed € 887,20 per il valore del materiale non restituito. 
Si costituiva D'### eccependo la litispendenza in relazione a un giudizio pendente presso il Giudice di ### di ### (R.G. 4248/2016) e, nel merito, l'infondatezza della domanda sostenendo di aver già saldato ogni spettanza con il pagamento della fattura n. 350/2014.   Innanzitutto, l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto non può essere accolta. È emerso che il giudizio R.G. 4248/16 presso il Giudice di ### di ### riguardava l'opposizione a un decreto ingiuntivo (n. 3312/2015) fondato sulla fattura n. 350/2014. Tale giudizio è stato dichiarato estinto e, in ogni caso, riguardava un credito diverso (canoni fino a settembre 2014) rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, che concerne i mesi da ottobre 2014 ad aprile 2015 e il risarcimento per la mancata restituzione dei beni. Pertanto, non sussiste alcun frazionamento abusivo del credito, trattandosi di obbligazioni distinte nate dal protrarsi del possesso del materiale oltre il periodo inizialmente fatturato. Quindi, l'assunto della parte convenuta circa l'integrale avvenuto pagamento di quanto dovuto con il saldo della fattura 350/2014, non trova alcun fondamento, in quanto la fattura richiamata e mai contestata nella sua descrizione, fa riferimento al montaggio del ponteggio e al suo noleggio fino al mese di settembre 2014, mentre la data di riconsegna del materiale, documentalmente risulta essere avvenuta parzialmente, in data ###. Dagli elementi di prova in atti, la domanda attorea risulta fondata e va accolta. La prova documentale (DDT n. 680, 681, 682 del 2014) conferma la consegna e il montaggio del ponteggio presso il cantiere del convenuto in data ###. Sebbene il convenuto sostenga che la fattura n. 350/2014 (pari a € 2.991,44) fosse esaustiva di ogni rapporto, dalla
Pag. 3 a 4 descrizione della stessa si evince che il corrispettivo era limitato al trasporto, montaggio e noleggio per il solo periodo di settembre 2014. Il teste di parte attrice, ### ha confermato che il materiale apparteneva alla ### srl e che il lavoro era iniziato nell'agosto 2014. Di contro, la testimonianza di ### (teste di parte convenuta), il quale ha asserito che il ponteggio fosse di proprietà del D'### appare non attendibile poiché smentita dai documenti di trasporto (### sottoscritti e mai contestati, nonché dalla dichiarazione di riconsegna parziale del 2015. È onere del debitore provare l'avvenuto adempimento o la restituzione tempestiva. Nel caso di specie, è provato che il materiale è rimasto nella disponibilità del convenuto fino al 27.4.2015. Quindi, dalla documentazione prodotta in atti e dall'esame del predetto teste, si evince che, il contratto di noleggio di ponteggio fisso ha avuto inizio con il trasporto dei materiali ed il relativo montaggio, presso il cantiere di parte convenuta in ####, alla via ### per ### a far data dal 6.8.2014 (cfr. ddt 680,681,682 del 2014) e si è concluso con la parziale consegna del materiale in data ###, allorquando, con dichiarazione sottoscritta da ### incaricato alla riconsegna da parte convenuta D'### le parti, in contraddittorio, constatavano la mancanza del materiale indicato nella dichiarazione medesima. Si osserva che la documentazione richiamata ed allegata agli atti dalla società attrice non è stata mai contestata dalla ditta convenuta. Pertanto, il D'### è tenuto al pagamento dei canoni per il periodo ottobre 2014 - aprile 2015, quantificati in € 1.064,00 oltre oneri fiscali e interessi legali a titolo di corrispettivo ancora dovuto in virtù di locazione del ponteggio fisso del 6.8.2014. Risulta parimenti fondata la domanda di risarcimento (o restituzione del tantundem) per il materiale edile non consegnato. In atti è depositata una dichiarazione datata 27.4.2015, sottoscritta dal sig. ### (incaricato dal convenuto D'###, in cui si dà atto che "dallo scarico abbiamo constatato rispetto al DDT di consegna manca il seguente materiale", con elenco analitico di basette, terminali, telai e giunti. Tale documento costituisce confessione stragiudiziale del fatto che il materiale restituito fosse inferiore a quello ricevuto. Il valore di tale materiale è stato congruamente quantificato in € 887,20. Ciò posto, ne consegue la legittima richiesta di pagamento da parte della ### srl dei canoni di locazione per i mesi di ottobre 2014 e aprile 2015, oltre che l'ulteriore legittima richiesta di risarcimento danni per la mancata riconsegna del materiale elencato nella dichiarazione del 27.4.2015. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### della ###ssa ### così definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### srl, in persona del l.r.p.t. sig. ### contro D'### titolare dell'omonima impresa; accoglie la domanda attorea e, per
Pag. 4 a 4 l'effetto, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'ar.1218 c.c. l'inadempimento contrattuale della ### D'### agli obblighi previsti in virtù di locazione di ponteggio fisso a far data dal 6.8.2014 al 27.4.2015; per l'effetto condanna la ditta D'### al pagamento della somma complessiva di € 1.064,00 oltre oneri fiscali e interessi legali a titolo di corrispettivo ancora dovuto in virtù di locazione del ponteggio fisso del 6.8.2014; dichiara ai sensi e per gli effetti dell'ar.1218 c.c., il parziale inadempimento della ditta D'### agli obblighi di restituzione del materiale così come consegnato in virtù di ddt n.680,681 e 682 del 2014 e così come restituito in data ###; per l'effetto condanna la ditta D'### al pagamento della equivalente somma di € 887,20 a titolo di controvalore economico per l'acquisto del tantundem eiusdem genesis et qualitas conseguenza del parziale inadempimento agli obblighi di restituzione. Condanna la ditta D'### al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano in € 1.350,00 di cui € 80,28 per spese, oltre spese generali pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. 
Così deciso in ### della ### il ### Il Cancelliere Il Giudice di #####

causa n. 278/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Adele Totoli

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28465/2025 del 27-10-2025

... l'i llegit timità e la non debenza del can one di locazione degli arretrati pretesi dall'### di ### per l'immobile di edilizia residenziale pubblica assegnato al signor ### con nota del 24 giugno 2019 e con le note successive; 2) accertare e dichiarare che il canone di locazione per l'immobile assegnato al signor ### non può essere superiore al canone di locazione di mercato per le ragioni sopra indicate e per l'effetto rideterminare il canone mensile ( e gli arr etrati) nella minor somma di euro 70 0,00 - essendo questo i l corrente valore di mercat o per la lo cazione di immobili analoghi siti nel med esimo contesto te rritoriale - o nel l'importo che verrà ritenuto di giustizia in linea con le ragioni di diritto sopra esposte; 3) accertare altresì il diritto del ricorrent e al riconoscimento a suo favore degli imp orti corrispondenti agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso degli anni sul l'immobile in esame quali quantificati dalla stessa ### di ### nella somma di euro 15.000,00 e per l'effetto condannare l'### di ### al conseguente pagamento». 2. Ha ded ott o, a sostegno della domanda, di essere asse gnatario, sin dall'anno 1966, di un alloggio di edilizia (leggi tutto)...

testo integrale

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 6913-2024 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### - ricorrente - contro A.T.E.R. BELLUNO - ### L'####, in perso na del Presidente pro tempo re, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - contro ### - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 884/2023 del TRIBUNALE di BELLUNO. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal ### lette le conclusio ni scritte del ### uto ### PEPE, il quale chiede che le ### della Corte di Cassazione accolgano il proposto regolamento, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.  ### 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 16 ottobre 2023 ### ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno l'### per l'### della provincia di ### (A.T.E.R. ### e la ### ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: «1) accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni fin qui esposte e previa eventuale disapplicazione dell'art. 7 del Regolamento della ### 4/2018 e ss.mm.ii., l'i llegit timità e la non debenza del can one di locazione degli arretrati pretesi dall'### di ### per l'immobile di edilizia residenziale pubblica assegnato al signor ### con nota del 24 giugno 2019 e con le note successive; 2) accertare e dichiarare che il canone di locazione per l'immobile assegnato al signor ### non può essere superiore al canone di locazione di mercato per le ragioni sopra indicate e per l'effetto rideterminare il canone mensile ( e gli arr etrati) nella minor somma di euro 70 0,00 - essendo questo i l corrente valore di mercat o per la lo cazione di immobili analoghi siti nel med esimo contesto te rritoriale - o nel l'importo che verrà ritenuto di giustizia in linea con le ragioni di diritto sopra esposte; 3) accertare altresì il diritto del ricorrent e al riconoscimento a suo favore degli imp orti corrispondenti agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso degli anni sul l'immobile in esame quali quantificati dalla stessa ### di ### nella somma di euro 15.000,00 e per l'effetto condannare l'### di ### al conseguente pagamento».  2. Ha ded ott o, a sostegno della domanda, di essere asse gnatario, sin dall'anno 1966, di un alloggio di edilizia residenzia le sito nel Comune di ### d'### in località ### il cui canone era stato determinato, fino al mese di giugno 2019, in euro 315,12. 
Con nota del 24 giugno 2019 l'### aveva comunicato che, a partire dalla mensilità successiva, l'importo sarebbe stato elevato ad euro 1.671,22 in conseguenza dell'applicaz ione dei criteri previsti dall'art. 7 del nuovo ### n. 4 del 10 agosto 2018, adottato dalla ### sulla base della previsione contenuta nell'art. 36 della L.R. ### n. 39 del 3 novembre 2017. 
La richiesta era stata prontamente contestata dal conduttore, il quale aveva invocato i principi di e quità e sostenibilità previ sti dall a norma primaria ed aveva rappresentato che la quantificazione era stata effettuata senza tener conto delle effettive condizioni del l'immobile, realizzato nell'anno 1966 , nonché della ubicazione dello stesso, più vicina al limitrofo comune di ### di ### che al centro abitato di ### D'### Al primo scambio di missive aveva fatto seguito la nota del 20 febbraio 2020 con la quale l'### aveva comunicato che, a seguito di modifiche apportate al citato art. 7 dal s uccessivo regolam ento n . 4 del 20 19, il canone andav a ricalcolato, sempre a decorrere dal 1° lugli o 2 019, e fissato nel min ore importo di euro 1.287,86. 
Le ulteriori contestazioni mosse alla quantificazione non avevano sortito l'esito sperato, sebbene le criticità emerse a seguito dell'applicaz ione dei criteri indicati nel regolamento agli immobili ubicati nel Comune di ### a forte vocazione turist ica, fossero state evidenziate anche dal ### o ### di ### istituito dall '### il quale aveva proposto solu zioni alternative che, però, la ### non aveva recepito.  3. In diritto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 36 della L.R. ### n. 39/20 17, nella parte in cui, pur rinviando alla fonte regolamentare l'individuazione dei criteri per la det erminazione del canone, richiama, al primo comma, i principi di equità, di sopportabilità per l'assegnatario nonché di sosten ibilità economica del sistema di edilizia residen ziale pubblica e al terzo comma prevede che debba essere fissato anche un canone massimo non superabile, canone da individuare, ad avviso del conduttore, in quello corrente di libero mercato per immobili analoghi. Ha aggiunto, ribadendo quanto già rappresentato nello scambio di corrispondenza intercorso con l'### che in ragione della ubicazione dell'immobile e della particolare vocazione turistica del Comune di ### occorreva assum ere a base di c alcolo i valori OMI relativi al Comune di ### di ### o, eventualmente, quelli medi della ### di ### Ha rilevato, inol tre, che le condizioni economiche de l nucleo familiare non potevano essere valorizzate senza tener conto anche del numero dei componenti di detto nucleo e di quelli a carico dell'assegnatario dell'alloggio. Infine, in relazione all'importo richiesto all'### per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, ha denunciato l'arbitrar ietà e l'illegittimità della condotta tenuta dall'### che, pur avendo riconosciuto il proprio debito, ne ha subordinato il pagamento alla rinuncia da parte d el ### ad ogni contestazione dell'importo del canone.  4. ### ione ### o e l'### o nel costituirsi in giudizio hann o entrambe eccepito il difetto di giurisdizione del giu dice ordin ario, perché il ricorrente, nel chiedere la disapplicazione del regolamento regionale, avrebbe fatto valere in g iudizio non un diritto sogg ettivo bensì un mero interesse legittimo e richiesto l'annullamento di un atto amministrativo, adottato dalla ### nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali.  5. A fronte di detta eccezione, in relazione alla quale il Tribunale ha invitato le parti alla dis cussione concedendo termine per il deposito di note d ifensive, ### ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sulla base di u n unico motivo, a l quale ha replicato con co ntroricorso l'### di ### mentre la ### è rimasta intimata.  6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc. civ., del ###, che ha chiesto la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.  ### della ### ura ### richiama il p rincipio secondo cui a i sensi dell'art. 133, primo comma, lett. b) del codice del processo amministrativo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provve dimenti relat ivi ai rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione di quelle con cernenti indennità, can oni ed altr i corrispettivi. Aggiunge che nella sp ecie il petitum sostanziale attiene al rapporto contrattuale già instaurato con l'### di ### no e non coinvolge l'esercizio di poteri au toritativ i, dovendo l'### nella determinazione del canone dare attuazione alla legge regionale ed al connesso regolamento.  7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'un ico articolato motivo di ricorso ### imo ### deduce che la controversia ha ad ogget to un diritto sogg ettivo a contenuto patrimoniale, perché attinente alla rideterminazione del canone preteso da ### e, quindi, al rapporto contrattuale paritetico instauratosi da tempo fra le parti. Richiama giurisprudenza di queste ### in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi concernenti gli alloggi di edilizia residenziale e deduce che la richiesta di disapplicazione del regolamento regionale non muta il petitum sostanziale dell'azione, inerente al rapporto privatistico di locazione.  2. Questa Corte rego latrice ravvisa l'appartenenza della giurisdizione, nella controversia in esame, al giudice ordinario: invero, secondo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, nell a materia degli al loggi di edilizia residenzia le pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il proprio criterio discretivo nell'essere la controversia relativa a lla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più ricon ducibile all'esercizio di p ubblici poteri ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass. S.U. 8 marzo 2012 n. 3623; S.U. 20 aprile 2018 n. 9918; Cass. S.U. 26 febbraio 2020 n. 5252; Cass. S.U.  30 marzo 2022 n. 10244; Cass. S.U. 26 novembre 2024 n. ###). 
Si tratta di un orientamento, risalente nel tempo (cfr. Cass. S.U. 12 giugno 2006 n. 13527; Cass. S.U. 1 7 ottobre2006 n. 22248 ), che queste ### hanno ritenuto coerente con l'art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., che, pur riservando alla giurisdizione esclu siva del giud ice amministrativo «le controversie aventi ad ogg etto atti e provvedimen ti relativ i a rapporti di concessione di beni pubblici», fa salve quelle «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi», che non coinvolgono un'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio ed hanno un contenuto meramente patrimoniale (cfr. fra le tante Cass. S.U. 31 dicembre 2024 n. ### ed i precedenti ivi richiamati in motivazione). 2.1. Né a diverse conclusioni si può giungere nel caso in esame facendo leva sulla circostanza che nel ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ. il ### ha dedotto anche l'illegittimità del regolamento regionale, nella parte inerente ai criteri di de terminazione del canone di locazione, del quale ha invocato la disapplicazione per contrasto con la normativa primaria. 
È ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa peten di, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 8 agosto 20 25 22943; Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492). Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza dell'azione, che afferiscono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione. 
Nella specie l'originario ricorrente ha agito in giudizio per far valer e, nell'ambito del rapporto contrattuale già instaurato con l'### il proprio diritto soggettivo a corrispondere un canone di locazione conforme ai criteri indicati dall'art. 36 della L.R. ### 3 novembre 2017 n. 39, secondo cui il corrispettivo deve essere determinato nel rispetto dei «principi di e quità, sopportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica» (art. 36, comma 1), diritto asseritamente leso dall'atto regolamentare che a quei principi non si è conformato e del quale ha dom andato la d isapplicazione. Pertanto , come evidenziato dall'### della ### la domanda non è direttamente volta a contestare le modalità di esercizio di poteri amministrativi discrezionali dell'amministrazione pubblica e resta circoscritta al rapporto contrattuale, con riferimento al quale ha prospettato un diritto fondato sulla legge, non sulla discrezionalità amministrativa. 3. La giurisdizione va, dunque, attribuita al giudice ordinario, al quale resta riservata ogni decisione sulla sussi stenza o meno del preteso diritt o nella situazione data. 
Al giud ice ordinario è rimessa anche la liquidazione delle spe se del regolamento di giurisdizione.  P.Q.M.  dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti e al q uale de manda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente regolamento di giurisdizione. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio delle ### della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Di Paolantonio Annalisa

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 17/2026 del 01-01-2026

... elettriche; € 16.103,00 per il pagamento di emolumenti arretrati dovuti ai dipendenti del soggetto attuatore e da quest'ultimo non corrisposti; € 19.031,44 a titolo di importo residuo dei canoni di locazione), nonché, sempre in via riconvenzionale, al pagamento, in favore del Comune di ### delle somme che quest'ultimo si dovesse vedere costretto a restituire al Ministero dell'### in conseguenza della disposta revoca del finanziamento; somme da liquidarsi in separata sede ###determinabili nel loro ammontare. Si costituiva il ### contestando la narrativa attorea, in quanto le fatture risultavano correttamente riportate nell'ambito delle scritture contabili della società fallita, con particolare riferimento alla loro inclusione sia nel Registro delle ### (pag. 1/2018 e 2/2018) sia nel ### (pag. 10/2018, pag. 27/2018 e 30/2018), e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando che comunque gli era dovuta la somma di € 70.748,57. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposizione in questa sede di ogni pretesa di pagamento nei confronti del ### che dovrà essere reincanalata con le rituali forme previste dalla legge concorsuale, ai sensi dell'art. 151 ccii. Nel merito, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO della ### Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### promossa da: ### (CF ###), in persona del ### pro tempore ATTORE con il patrocinio dell'avv. ### (#####), elettivamente domiciliat ###atti contro ### del ### “#####.N.L.U.S.” (CF ###) in persona del ### dott. ### (#####) CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. ### (#####), elettivamente domiciliat ###atti ### opposizione a decreto ingiuntivo ### dell'attore: A) in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Fallimentare per le causali di cui a detto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione; B) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il titolo del Comune a conseguire il pagamento degli importi, allo stato non determinabili nel loro esatto ammontare, che l'Ente si dovesse vedere costretto a restituire al Ministero dell'### in conseguenza della disposta revoca del finanzia-mento; importi da liquidarsi in separata sede. C) Condannare l'opposta ### al pagamento delle spese processuali.  del convenuto: 1) in via principale rigettare l'opposizione de qua per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, stante la loro palese infondatezza in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma del D.I. n. 125/2023 opposto; 2) in subordine riconoscere in ogni caso la debenza, a favore di parte opposta, della somma di euro 70.748,57; 3) in relazione alla complessiva domanda riconvenzionale articolata da parte opponente dichiarare la stessa, per i motivi innanzi esposti, improcedibile/inammissibile. 4) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20.6.2023, il Comune di ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso (sulla base di 3 fatture) a suo carico in favore del ### della ### per l'importo di € 202.148,57, oltre interessi fino al soddisfo, nonché interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese; esponeva che con convenzione del 6.10.2017 il Comune aveva affidato a R.T.I. ### O.N.L.U.S. ### - ### Soc. ### e ### Soc. ### l'attività di accoglienza, ospitalità e integrazione socio-lavorativa di n. 16 cittadini stranieri richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito del ### nazionale di protezione e accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (c.d. S.P.R.A.R.), con riferimento a quattro esercizi (2017, 2018, 2019 e 2020), nonché, per ciascun esercizio, del costo complessivo, specificato nella convenzione, cui far fronte in parte attraverso un contributo del Ministero dell'### ed in parte con un cofinanziamento del Comune, soggetto gestore; che era previsto all'articolo 8 che “il soggetto attuatore (R.T.I. di cui era mandataria l'odierna fallita) predisporrà gli atti relativi alla rendicontazione del progetto secondo quanto stabilito dal Ministero”, specificando al successivo articolo 10 che “il soggetto attuatore rendiconta trimestralmente al Comune le spese effettivamente affrontate”, in modo da consentire a fine anno la rendicontazione del Comune al Ministero dell'### che invece il soggetto attuatore aveva del tutto omesso di rendere i previsti e doverosi rendiconti trimestrali posti a fondamento della correttezza contabile e quindi della trasparenza e della liceità dell'intera operazione, e ciò nonostante le continue e reiterate richieste e diffide ad adempiere in tal senso formalizzate, anche in riscontro a note dell'odierna fallita nel corso di un intercorso carteggio (docc. 3-8), dal Comune, che teneva informati al riguardo il Ministero dell'### ed il ### dottor ### (doc. 9), portando a conoscenza di tale situazione, con nota in data 12 settembre 2019 prot. 8758 (doc. 10), la Procura della Re-pubblica di ### della ### sottolineando che l'odierna fallita non ha inteso prendere atto dell'evidenza, costituita dalla sua omissione in ordine all'indispensabile rendicontazione, continuando ad emettere fatture e ad inoltrarle al Comune, che le ha costantemente e motivatamente rifiutate (doc. 11, 12 e 13), configurandosi un grave inadempimento contrattuale, ove si consideri che così si era determinata l'impossibilità per il Comune di rendicontare a sua volta, quale Ente gestore dei relativi finanziamenti pubblici, al Ministero dell'### il quale reiteratamente richiedeva e sollecitava il rendiconto da parte dell'opponente, fino a revocare detti finanziamenti (doc.  14); inoltre, la fallita non aveva pagato le utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'attività di accoglienza, determinandone la disattivazione per morosità e costringendo l'Ente ad intervenire in sostituzione per porre doveroso rimedio ad una situazione divenuta insostenibile per i soggetti ospitati, versando la complessiva somma di € 9.191,04 (doc. 19); il Comune era peraltro destinatario - quale terzo pignorato - di procedure esecutive ex art. 543ss c.p.c., promosse da dipendenti della cooperativa (doc. 20 e 21), ed era costretto ad intervenire in sostituzione del soggetto attuatore, con un ulteriore esborso di € 16.103,00, per il pagamento di arretrati dovuti a dipendenti del soggetto attuatore e da questi non corrisposti (doc. 22); a fronte del persistere dell'inadempimento del soggetto attuatore, nonostante le varie diffide ad adempiere, il Comune di ### anche sulla scorta della clausola contrattuale di cui all'art. 12 della convenzione, oltre che della normativa di rilevanza pubblica, con motivata deliberazione della ### n. 123 del 20/6/2019 (doc. 23) procedeva alla risoluzione per grave inadempimento della convenzione de qua, disponendo di conseguenza l'escussione della polizza fideiussoria a garanzia delle liquidazioni effettuate, affidando la gestione dello S.P.R.A.R. alla ### già mandante del raggruppamento temporaneo di imprese resasi a tal fine disponibile (doc.  24); analogamente il Comune, con deliberazione della ### n. 135 dell'1/7/2019 (doc. 26), disponeva la risoluzione per grave inadempimento di altro concomitante contratto intercorso con il soggetto attuatore in data ### (doc. 27), relativo alla locazione, per sei anni (dall'11/6/2016 al 10/6/2022) di un immobile comunale destinato a struttura per l'esercizio dell'attività di accoglienza, ospitalità ed integrazione di cui alla richiamata convenzione; contratto quest'ultimo il cui corrispettivo di € 1.000,00 mensili avrebbe dovuto essere regolato per contanti quanto ad € 300,00, mentre la restante quota di € 700,00 sarebbe stata compensata con lavori a farsi dalla conduttrice, e quindi - considerato che l'immobile veniva rilasciato dalla ### all'atto del subentro di ### - l'ammontare complessivo dei canoni risulta pari ad € 36.000,00, onorato da parte conduttrice solo quanto ad € 16.968,56, di cui € 7.968,56 per i lavori eseguiti sull'immobile, certificati e quantificati da tecnico a tal fine espressamente incaricato dal Comune (doc. 28), con conseguente residuo credito per l'Ente di € 19.031,44; che la polizza fideiussoria fornita dal soggetto attuatore a garanzia degli adempimenti contrattuali, rilasciata da ####. ### era risultata emessa da un soggetto non abilitato al rilascio di polizze fideiussorie in favore della PA e pertanto era (doc. 16 pag. 4, righi 8-10, nonché elenco ### d'### dei soggetti non più abilitati al rilascio di polizze fideiussorie - doc. 29), a riprova di un modus procedendi contra legem; chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nulla dovere per i titoli portati dal decreto, nonché in via riconvenzionale la condanna al pagamento, in favore del Comune di ### della complessiva somma di € 44.325,48 (di cui € 9.191,04 per il pagamento, in sostituzione della cooperativa resasi moro-sa, delle utenze per forniture idriche ed elettriche; € 16.103,00 per il pagamento di emolumenti arretrati dovuti ai dipendenti del soggetto attuatore e da quest'ultimo non corrisposti; € 19.031,44 a titolo di importo residuo dei canoni di locazione), nonché, sempre in via riconvenzionale, al pagamento, in favore del Comune di ### delle somme che quest'ultimo si dovesse vedere costretto a restituire al Ministero dell'### in conseguenza della disposta revoca del finanziamento; somme da liquidarsi in separata sede ###determinabili nel loro ammontare.
Si costituiva il ### contestando la narrativa attorea, in quanto le fatture risultavano correttamente riportate nell'ambito delle scritture contabili della società fallita, con particolare riferimento alla loro inclusione sia nel Registro delle ### (pag. 1/2018 e 2/2018) sia nel ### (pag.  10/2018, pag. 27/2018 e 30/2018), e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando che comunque gli era dovuta la somma di € 70.748,57. 
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della proposizione in questa sede di ogni pretesa di pagamento nei confronti del ### che dovrà essere reincanalata con le rituali forme previste dalla legge concorsuale, ai sensi dell'art. 151 ccii. 
Nel merito, l'opposizione è pienamente fondata. 
La mancata rendicontazione dovuta da parte della “### O.N.L.U.S.” non ha mai messo in condizione l'Ente opponente di conoscere quali e quante prestazioni siano state effettivamente svolte da essa società cooperativa, ed ha perciò impedito di stabilire debenza ed entità dei pagamenti pretesi dal ### La incontestabile mancata rendicontazione dei servizi prestati in virtù della convenzione del 6/10/2017 ha altresì determinato la conseguenza della revoca del finanziamento pubblico (v. doc. 14) concesso al Comune dal Ministero dell'### nei confronti del quale il Comune stesso non ha mai potuto procedere a sua volta a rendicontare, per non aver ricevuto l'indispensabile rendicontazione trimestrale dal soggetto attuatore. 
Con riferimento alle fatture commerciali poste a base del ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione, esse, consistendo nella dichiarazione unilaterale, indirizzata all'altra parte, di fatti relativi ad un rapporto in essere, non possono costituire come tali valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 4 gennaio 2022 n. 128). 
Il grave inadempimento della ### O.N.L.U.S.  si è sostanziato non solo nell'omissione di rendere i prescritti rendiconti trimestrali, ma altresì nel mancato pagamento dei canoni delle utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'attività di accoglienza ed altresì degli emolumenti dovuti ai dipendenti, costringendo il Comune ad intervenire direttamente per far fronte a detti oneri (docc. 19 e 22) ed in tal modo evitare che i soggetti ospitati restassero privi di servizi essenziali quali l'energia elettrica, l'acqua potabile ed il supporto del personale specializzato e quindi esposti a gravi conseguenze, anche di ordine igienico-sanitario.  ###, sempre al fine di assicurare la continuità dei tali servizi essenziali in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati ospitati nella struttura, si vedeva altresì costretto ad affidare la gestione dello S.P.R.A.R. alla ### (doc. 24).
In sintesi, le obbligazioni rimaste inadempiute dalla fallita che hanno giustificato la risoluzione della convenzione da parte del Comune sono state: - omessa rendicontazione, espressamente prevista nella convenzione inter partes del 6/10/2017 agli articoli 8 (“il soggetto attuatore predisporrà gli atti relativi alla rendicontazione del progetto secondo quanto stabilito dal Ministero”) e 10 (“il soggetto attuatore rendiconta trimestralmente al Comune le spese effettivamente affrontate”); - omesso pagamento, per un ammontare complessivo di € 9.191,04, di utenze per forniture idriche ed elettriche alla struttura destinata all'accoglienza, determinandone la disattivazione per morosità (docc. 34, 35 e 36, prodotti con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.); - omesso pagamento, per un ammontare complessivo di € 16.103,00, di emolumenti arretrati dovuti ai dipendenti (doc. 37); - omesso pagamento della somma di € 19.031,44, dovuta al Comune a titolo di importo residuo dei canoni di locazione (docc. 38 e 39). 
In via assorbente, in ogni caso, la grave omissione della rendicontazione risulta dal verbale di verifica amministrativa e contabile del ### istituzionalmente preposto al controllo della regolarità contabile della pratica (doc. 16 attoreo), dalla cui pagina 8, primo capoverso risulta che “la rendicontazione prodotta dalla ### risultava gravemente carente, sia per quel che concerne l'annualità 2017, che per le annualità successive” . 
La fallita, per parte sua, ha ammesso (doc. 4 attoreo) di non aver presentato la rendicontazione nei termini previsti (30.4.2019), chiedendo una proroga di 15 gg, cui all'evidenza non è seguito l'adempimento (nonostante la proroga fosse stata concessa fino al 15.5.2019 - doc. 5), attesa la totale mancanza di documentazione in tal senso da parte del #### ha fatto valere in data ### (docc. 7-8) la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto al n. 12 (doc. 2). 
La narrativa attorea risulta, in definitiva, pienamente confermata dalla documentazione prodotta, che non può che ritenersi attendibile, sia perché si tratta di documenti pubblici, sia perché non è stata efficacemente contestata dal ### Il mancato pagamento delle fatture in questione deve ricondursi al grave inadempimento della società fallita, cui è seguita la risoluzione del contratto, fatta valere il ###, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione, né risultano contestazioni da parte della fallita rispetto alla comunicazione contenuta nel doc. 8 attoreo. 
Le spese seguono, per legge, la soccombenza, da ravvisare integralmente nel ### che ha dato luogo alla presente causa per una pretesa ictu oculi infondata. P. Q. M.  il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi degli artt. 189 e 281- quater c.p.c., in persona del Giudice dr. ### definitivamente pronunciando; ogni contraria e diversa istanza rigettata; revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 125/2023), notificato il 10 maggio 2023, recante l'ingiunzione al Comune di ### di pagare la somma di € 202.148,57; dichiara che nulla è dovuto dal Comune di ### in forza dei titoli portati dal decreto revocato, attesa l'intervenuta risoluzione della convenzione inter partes, fatta valere il ###; dichiara inammissibili le domande riconvenzionali tutte proposte dal Comune di ### nei confronti del ### condanna il ### della “### Onlus” al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di ### che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### della ### il ###.   Il Giudice.

causa n. 685/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Limitone Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11802/2025 del 05-05-2025

... dell'immobile ubicato in ### alla ### n. 43, concesso in locazione all'associazione ### della ### di ### cui era succedut a la ### E.P.A.S.S.S., intimò alla conduttrice sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2018 per un totale di ### 4.972,72 (da calcolarsi sull'importo rivalutato del can one mensile di ### 1.244,93) e degli oneri condominiali dal 2016 sin o alla data dell' intimazione, pari a d ### 2.882,87, già anticipati al condominio dalla proprietaria; la ### E.P.A.S.S.S., costituitasi in giudizio, si oppose alla convalida; disposto il mutamento del rito e assegnato alle parti termine per l'integrazione degli atti fino al 20 febb raio 20 19, con la memori a integrativa ### chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contra tto di locazione in applicazione della clau sola risolutiva espressa ad esso appos ta, ex ar t.1456 cod. civ., ovvero, in via subordinata, per grave inadempimento della conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; la domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale, che dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la ### al rilascio dell'immobile, ma - rilevato l'avvenuto pagamento dei canoni arretrati (sia pure con (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23544/2022 R.G., proposto da ### E.P.A.S.S.S. - Ente provinciale ### e ### in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente nei confronti di ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 710/2022 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 12 maggio 2022, notificata il giorno 8 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 dal ### Rilevato che: 1. in data 17 mag gio 2018 , ### proprietaria dell'immobile ubicato in ### alla ### n. 43, concesso in locazione all'associazione ### della ### di ### cui era succedut a la ### E.P.A.S.S.S., intimò alla conduttrice sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2018 per un totale di ### 4.972,72 (da calcolarsi sull'importo rivalutato del can one mensile di ### 1.244,93) e degli oneri condominiali dal 2016 sin o alla data dell' intimazione, pari a d ### 2.882,87, già anticipati al condominio dalla proprietaria; la ### E.P.A.S.S.S., costituitasi in giudizio, si oppose alla convalida; disposto il mutamento del rito e assegnato alle parti termine per l'integrazione degli atti fino al 20 febb raio 20 19, con la memori a integrativa ### chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contra tto di locazione in applicazione della clau sola risolutiva espressa ad esso appos ta, ex ar t.1456 cod. civ., ovvero, in via subordinata, per grave inadempimento della conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; la domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale, che dichiarò la risoluzione del contratto e condannò la ### al rilascio dell'immobile, ma - rilevato l'avvenuto pagamento dei canoni arretrati (sia pure con consistente ritardo, in data 23 maggio 2018, dopo la notifica dell'atto di intimazione di sfratto) - limitò l'ulteriore statuizione di condanna al pagamento dei soli oneri condominiali, peraltro nella misura (maggiore di quella indicata nell'atto di intimazione) di ### 7.905,32; 3 2. la Corte d'app ello di ### in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ### E.P.A.S.S.S., ha confermato la statuizione di risoluzione per inadempimento e l'ordine di rilascio; invece, ha ridotto l'ammontare degli oneri con dominiali dovuti, oggetto del l'ulteriore statuizione di condanna , all'importo di ### 2.387,76, sul rilievo che la somma richiesta con l'atto di intimazione (### 2.882,87) era stata pagata, sia pure in ritardo, con mandato del 2 agosto 2018, e che la maggior somma riconosciuta dal primo giudice contemplava non solo gli ulteriori oneri anticipati dall'attrice sino al gennaio 2019 (epoca dell'introduzione del processo contenzioso con rito lavoristico), ammissibilmente invocati con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. (e quantificabili, appunto, nella somma di ### 2.387,76), ma anche gli oneri anticipati nel periodo successivo, sino al dicembre 2020, richiesti dalla sig.ra ### in sede di udienza di discussione, con istanza da reputarsi inammissibile per inapplicabilità, agli oneri condominiali, del disposto di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., riguardante i soli canoni; 3. propone ricorso per cassazione la ### one E.P.A.S.S.S., sulla base di tre motivi; risponde ### con controricorso; la trattazione del ricorso, già fissata per l'adunanza camerale del 10 di cembre 2024 (in vista della qu ale entrambe le parti avevano depositato memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all'odierna adunanza, in vista della quale la cont roricorrente ha depositato una ulteriore breve memoria, richiamando il contenuto della precedente; il ### non ha presentato conclusioni scritte. 
Considerato che: 4 1. con il primo motivo viene denunciata “### della sentenza per violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c. e rror in procedendo in relazione agli artt. 111 Cost., 416 c.p.c., 426 c.p.c. e 447bis co. 4 c.p.c.”; la rico rrente lamenta che il giudice di prim o grado, disposto il mutamento di rito, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., indebitamente avrebbe concesso alle parti un unico termine perentorio per integrare gli atti; osserva che la locatrice, con la memoria integrativa, aveva dichiarato per la prima volta di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di locazione; sostiene che dinanzi alla possibilità (nella specie effettivamente verificatasi) che la controparte modificasse la domanda originaria, essa avrebbe dovuto essere messa in condizione di prendere posizione sui fatti nuovi da quella eventualmente dedotti, nonch é di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, in conformità al disposto di cui all'art. 416 cod. proc.  civ.; il giudice avrebbe quindi dovuto concedere un doppio termine, mentre la concessione di un termine unico perentorio si sarebbe tradotta nella violazione del suo diritto di difesa e al contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza; 1.1. il motivo è inammissibile per novità della censura; la ricorrente non deduce che aveva proposto la dogl ianza tra i motivi d'appello (con cui era stata impugnata, tra l'altro, la statuizione sulla domanda di risolu zione del contratto ex art. 1456 cod. civ., reputata nuova, ma non il presunto error in procedendo di concessione di un termine unico anziché doppio, ex art. 426 cod. proc. civ.), né ciò risulta dalla sentenza impugnata; deve dunque rilevarsi, in conformità a qu anto dedotto dalla controricorrente, che, pros pettandosi con la predetta doglianza una nullità della sentenza di primo grado, la stessa avrebbe dovuto essere denunciata con i relativi motivi di impugnazione 5 (arg. ex art. 161 cod. proc. civ .), me ntre è inammissibile la sollevazione della questione per la prima volta in sede di legittimità; 1.2. ove la riferita assorbente ragione di inammissibilità non ne precludesse l'esame nel merito, il primo motivo sarebbe anche infondato, non essendo in alcun modo dovuta la concessione di un doppio termine, e dovendo l'event uale repl ica svolgersi secondo la modalità e la scansione dell'art. 420 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo viene denunciata “### della sentenza impugnata per violazione delle norme processuali sulle prove, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e 437, 2° co., c.p.c.”; la sentenza d'appello è censurata per avere confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l'ammontare del canone mensile fosse pari all'importo rivalutato di ### 1.244,93 (come preteso dalla locatrice con l' atto di intimazi one), anziché al minor importo non rivalu tato di E uro 948,35 (come so stenuto dalla conduttrice sull'assunto che le maggi orazioni in base agli aggiornamenti ### non le erano mai state richieste, secondo le modalità pattuite), traendo argomento da una sentenza del Tribunale di ### emessa tra le medesime parti e non più soggetta ad impugnazione, che, nel decidere l'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla sig.ra ### nei confronti della ### per il pagamento di mensili tà non versate, aveva «ritenuto coperta da giudicato la questione sulla misura del canone» (pag.5 della decisione impugnata); la ricorrente - premesso che tale sentenza era stata prodotta in giudizio unitamente alle note conclusi ve, al termin e del processo d'appello e senza che il deposito fosse stato autorizzato ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - reputa che tale produzione fosse 6 tardiva e lesiva del contraddittorio e che, conseguentemente, da essa non potesse trarsi la prova della fondatezza della pretesa della locatrice al canone rivalutato nella misura richiesta; 2.1. anche questo motivo è inammissibile, poiché non si confronta debitamente con la ratio della statuizione impugnata; la Corte d'appello ha ritenuto provata la controversa circostanza che la locatrice avesse richiesto gli aggiornamenti ### alla conduttrice, in ragione della «mancata opposizione» di quest'ultima ai «decreti ingiuntivi per il pagamento dei canoni nella misura richiesta» ottenuti nei suoi confronti dalla prima, ciò che implicava che «su tale importo del canone nella misura mensile di ### 1.244,93 si fo sse formato il giudicato», e senza che assumesse rilievo la contestazione circa la mancata notifica dei predetti provvedimenti monitori, la quale, anzi, specie con riferimento a quello, tra essi, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione e munito della relativa formula, si palesava addirittura «inammissibile in questa sede» (pag.5 d ella sentenza impugnata); il richiamo alla sentenza del Tribunale di ### che, in relazione ad altro decreto ingiu ntivo invece opposto, av eva ritenuto coperta da giudicato la questione sulla misura del canone, è stato effettuato dalla Corte di merito ad abundantiam e si pone dunque al di fuori della ratio della statuizione emessa sul pu nto, sicché il moti vo in esame è inammissibile; 3. con il terzo motivo v iene denu nciata “### e fals a applicazione di legge, ai sen si dell'art. 360, co. 1 n. 3), c.p. c. in relazione al combinato disposto degli artt. 658 c.p.c., 426 c.p.c. ed artt. 1453 c.c. e 1456 c.c.”; viene ce nsurata la statuizione con cui è stata confermata la decisione di primo grado re lativa alla risoluzione del contratto di 7 locazione, con conseguente condanna della conduttrice a rilasciare alla locatrice l'immobile detenuto; la ricorrente muove dal presupposto che la Corte di merito avrebbe statuito, accogliendole, sia sul la domanda costit utiva originaria, g ià proposta con l'intimazione di fratto, avente ad oggetto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., sia sulla domanda dichiarativa proposta dalla locatrice solo con la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. (depositata in seguito all'ill egittima concessione di un unico termine perentorio), avente ad oggetto la risoluzione del contratto per l'operatività della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; ciò posto, la ricorrente sostiene che entrambe le statuizioni siano viziate: quella sulla domanda ex art. 1456 cod. civ., per essere stata indebitamente emessa su una domanda nuova, avente petitum e causa petendi diversi da quella originaria, che non avrebbe potuto essere proposta con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., deputata alla mera integrazione degli atti introduttivi; quella sulla domanda ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., per essere stat o ritenuto sussistente il grave inadempimento, non ostante il riconoscimento della circostanza che la debitrice aveva purgato la morosità pagando tutte le mensilità - diversamente da quanto reputato dal primo gi udice - prima della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, atteso che il debito aveva natura di obbligazione quérable (come tale da eseguirsi al domicilio del debitore) e considerato che il mandato di pagamento era stato emesso il 15 maggio 2018 mentre la notifica dell'intimazione si era per essa perfezionata il 22 maggio successivo; 3.1. anche il terzo motivo è inammissibile; la Corte territoriale, pur ritenendo infondato il motivo di gravame con cui era stata dedotta l' inoperatività della clausol a risolutiva 8 espressa per avere la locatrice dichiarato di volersene avvalere solo con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ. (pag. 7 del la sentenza impugnata) - e pur affermando che avrebbe dovuto «essere valutata la sussistenza dei presupposti dell a risoluzione del contratto di locazione, di diritto ex art. 1456 c.c.» (p ag. 4), tuttavia non ha pronunciato la riso luzione del detto contratto per l'oper atività della clausola risolutiva espressa, ma ne ha pronunciato la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice, ex art. 1453 cod. civ.; nel formulare il g iudizio di gravità dell'inadempimento, per un verso, ha reputato irrilevante «la asserita circostanza che la conduttrice avrebbe pagato i canoni relativi alle mensilità in contestazione qualche giorno prima della notificazione dell'atto di intimazione … a fronte del notevole ritar do nel pagamento delle suddette mensilità che supererebbe i dieci giorni dalla scadenza»; per altro verso, ha desunto la gravità del contegno inadempiente della debitrice - avuto riguardo all'interesse della creditrice (arg. ex art. 1455 cod. civ.) - proprio dall'avvenuta pattuizione, tra le parti, della clausola risolutiva espressa (pag.4), la quale, al di là del suo concreto avvalimento ad opera della parte non inadempiente, costituisce, di per sé, un indice della non tollerabilità del ritardo nei pag amenti e del la sua incidenza sull'equilibrio sinallagm atico del rapporto (Cass. 26 /11/2019, ###); tenendo conto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di risoluzione del contratto, entrambe le censure veicolate con il motivo di ricorso in esame si palesano inammissibili: la prima perché, supponendo l'avvenuta delibazione della domanda ex art.1456 cod.  civ., non si confronta co n la reale ratio decidendi della statuizione impugnata; la seconda perché, censurando il giudizio di gravità dell'inadempimento espresso dal giudice d'appello, omette di 9 considerare che si tratta di un giudizio riservato al giudice del merito, il quale, allorché - come nella specie - risulti debitamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 28/06/2006, n. 14974; Cass. 30/03/2015, n. 6401; Cass. 22/06/2020, n. 12182); 3.2. non può per altro sottacersi che, se le esposte assorbenti ragioni di inammissibilità non ne precludessero l'esame nel merito, il motivo in esame sarebbe anche infondato; è agevol e, i nfatti, rilevare che l'assunto della asserita inammissibilità, quale domanda nuova, della domanda proposta con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., si infrange contro il consolidato orientamento di qu esta Corte secondo cui, al co ntrario, nel procedimento per convalida di s fratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi del l'art. 665 cod. proc . civ., determina la concl usione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa peten di diversa da quella or iginariame nte formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass. 29/09/2006, n. 21242; Cass. 23 /03/2017, n. 7430; Cass. 23 /06/2021, n. 17955; 28/02/2023, n. 5955); d'altra parte, la circostanza che la disciplina relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, posta dall'art. 55 della legge n.392 del 1978, non trovi applicazione in tema di contra tti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (Cass. 31/05/2010, n. 13248; Cass. 20/09/2014, 20483; Cass.20/01/2017, n. 1428), lungi dal sostenerlo, smentisce l'assunto - posto dal ricorrente a fondamento della seconda censura 10 veicolata con il motivo in esame (pag. 26 del ricorso) - secondo il quale il ritardato pagamento del canone di locazione precluderebbe il giudizio di gravità dell'inadempimento; 4. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6. la ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore della controricorr ente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad ### 500,00 (oltre interessi legali dalla data di pubblicazio ne della presente ordinanza al saldo), ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 
La proposizione di un mezzo di gravame del tutto inammissibile, in presenza di doglianze formulate per la prima volta in sede di legittimità o del tutto aspecifiche in relazione alla ratio decidendi della statuizione impugnata o, ancora, dirette, per un verso, a censurare indebitamente motivati apprezzamenti di merito, per l'altro, ad infranger si contro consolidati orientamenti dell a giurisprudenza di questa Corte, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si tra duce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fin i istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamenta le che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costitu zionale della ragionevole durata del process o e della conseguente necess ità di strumenti dissuasivi rispe tto ad azioni meramente di latorie, defatigatorie o pretestuose. Tale co ndotta, integrando gli estremi dell'“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente socco mbente al 11 pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 2 2208; 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. ###).  7. sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d. P.R. 30 maggio 2002 , n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 1.900,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in ### 200,00, spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pag are all a controrico rrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di ### 500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4957/2025 del 25-02-2025

... titolare, ### (che aveva stipulato un primo contratto di locazione dell'immobile con ###, a ### (la quale aveva concluso un nuovo contratto di locazione dell'immobile con lo stess o ### e successivamente oggetto di cessione da parte dello stesso ### alla ### s.r.l.; 2) dichiarò risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento di ### condannandola a pagare alla ### s.r.l. l a somma di ### 57.660, 00 a titolo di canoni arretrati; 3) rigettò la domanda di successione della ### s.r.l. nel rappor to di locazione intercorrente tra ### e ### (figlio ed erede di ###; 4) condannò ### al rimborso delle spese di lite in favore della ### foto s.r.l. e quest'ultima al pagamento di quelle sostenute da ### 2. ### s.r.l. propose appello dinanzi alla Corte territoriale di ### chiedendo, tra l'altro, che fosse dichiarata l'inopponibilità nei suoi confronti dei rapporti di locazione dell'immobile diversi da (e 3 successivi a) quello originario e che, previo accertamento che essa non aveva proposto alcuna domanda di successione in tali rapporti, fosse invece accolta la diversa domanda di retrocessione, in capo ad essa società, del rapporto di locazione originariamente vertente tra ### e ### per (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17496/2022 R.G., proposto da ### s.r.l., in persona del l'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso dall'Avv. ### (pec: ###), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente contro ### so; rappre sentato e difeso dall'Avv. ### (pec: ###), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente nonché contro ### -intimata per la cassazione della sentenza n. 1568/2021 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 12 gennaio 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal ### Rilevato che: 1. con sentenza 19 aprile 2019, n.1425, il Tribunale di Salerno, pronunciando sulle domande proposte da ### s.r.l. nei confronti di ### e ### 1) confermò il sequestro giudiziario dell'azienda ubicata in #### n.66, in un immobile di proprietà di ### i ### ed organi zzata per l' esercizio dell'attività di laboratorio fotografico e commercio di articoli connessi; azienda già oggetto di affitto da parte dell'originario titolare, ### (che aveva stipulato un primo contratto di locazione dell'immobile con ###, a ### (la quale aveva concluso un nuovo contratto di locazione dell'immobile con lo stess o ### e successivamente oggetto di cessione da parte dello stesso ### alla ### s.r.l.; 2) dichiarò risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento di ### condannandola a pagare alla ### s.r.l. l a somma di ### 57.660, 00 a titolo di canoni arretrati; 3) rigettò la domanda di successione della ### s.r.l.  nel rappor to di locazione intercorrente tra ### e ### (figlio ed erede di ###; 4) condannò ### al rimborso delle spese di lite in favore della ### foto s.r.l. e quest'ultima al pagamento di quelle sostenute da ### 2. ### s.r.l. propose appello dinanzi alla Corte territoriale di ### chiedendo, tra l'altro, che fosse dichiarata l'inopponibilità nei suoi confronti dei rapporti di locazione dell'immobile diversi da (e 3 successivi a) quello originario e che, previo accertamento che essa non aveva proposto alcuna domanda di successione in tali rapporti, fosse invece accolta la diversa domanda di retrocessione, in capo ad essa società, del rapporto di locazione originariamente vertente tra ### e ### per essersi risolta, in seguito alla risoluzione del contratto di affitto di azienda, anche la clausola, in esso inser ita, prevedente il subentro di ### nel medesimo rapporto di locazione, con conseguente insussistenza del diritto di ### di resistere a detta domanda e conseguente riforma della statuizione sulle spese concernente il relativo rapporto processuale; 3. con sentenza n. 1568/2021, depositata il 12 gennaio 2022, la Corte d'ap pello di ### ha rigettato l' impugnazione propos ta da ### s.r.l., confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del locale tribunale del 2019 e compensando tra le parti le spese del grado; la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- dalla documentazione versata in atti risultava la sussistenza: di un contratto di locazione del locale stipulato il 10 settembre 1998 tra il proprietario dell'immobile ### e il titolare dell'azienda, nonché della ditta individuale “###”, ### di un contratto di affitto di azienda stipulato il 30 dicembre 2013 tra ### e ### in seguito al quale quest'ultima aveva iniziato a svolgere, in luogo del primo, l'attività di laboratorio fotografico e di commercio dei relativi articoli; di un nuovo contratto di locazione del l'immobile stipulato tra ### e ### nell'aprile 2014; e, infine, del contratto di cessione di azienda da ### a ### s.r.l.  registrato il 12 dicembre 2014; IInel contratto del 30 dicembre 2013, con cui ### aveva dato in affitto l'azienda a ### e, era contenuta la clausola 4 relativa al contratto di locazione del 10 settembre 1998, secondo cui “l'acquirente subentrerà nel citato contratto di locazione”; invece, nel contratto del 12 dicembre 2014 con cui lo stesso ### aveva posto in essere la cessione dell'azienda a ### s.r.l., sempre con riferimento all'originario contratto di locazione del locale del 10 settembre 1998 , era stabilito che “ viene compreso nella presente cessione ogni diritto derivante dal contratto di locazione dell'immobile nel quale viene esercitata l'azienda in oggetto”; IIIavuto riguardo a tali previsioni contrattuali, doveva escludersi che ### quale affittuaria dell'azienda dal 30 dicembre 2013, fosse altresì succeduta nella locazione del l'immobile diventandone conduttrice; ciò, in qu anto, da un lat o, in via generale, vigeva il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass. n.5137/2003), diretto ad escludere il carattere automatico della successione dell'affittuario di azienda nel cont ratto di locazione dell'immobile in cui l'attività commerciale è esercitata; dall'altro lato, in particolare, non era individuabile , nella fattispecie, un apposit o negozio di sublocazione o di cessione della locazione del 10 settembre 1998 da ### a ### in ragione della clausola contenuta nel contra tto tra loro stipulato il 30 dicembre 2013, non potendosi attribuire rilievo alla dicitura “l'acquirente subentrerà nel citato contratto di locazione”, sia perché inserit a nell'ambito di una pattuizione generale riguardante l'affitto (non la cessione) dell'azienda, sia perché a tale dicitura era stata evidentemente attribuita la mera funzione di richiamare gli effetti di cui all'art. 2558, terzo comma, cod.  civ., circa la limitazione, per la sola durata dell'affitto, del subentro da parte dell'affittuario nei contratti in corso con il concedente; IVla mancata pattuizione, in sede di affitto dell'azienda da ### a ### di una cessione della locazione del locale in corso, 5 doveva desumersi anche dal l'omessa ottemperanza, da p arte dell'affittuaria, agli adempimenti di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, non essendo stato né dedotto né provato che essa avesse comunicato al locatore ### l'interv enuta cessione o che gli avesse versato i canoni della locazione; V- per effetto della cessione dell'azienda del 12 dicembre 2014 e delle previsioni contenute in tale pattuizione, doveva invece ritenersi che nella locazione dell'immobile del 1998 (contratto mai risolto, né venuto meno per altra causa) fosse succeduta (al cedente ### la cessionaria ### s.r.l., la quale era subentrata non solo nel contratto di affitto di azienda da quegli stipulato con ### nel 2013 (contratto poi risoltosi per inadempimento dell'affittuaria), ma anche nella locazione dell'immobile conclusa dallo stesso ### con ### divenendone conduttrice, essendo tra l'altro cessati, ex art. 2558, terzo comma, cod. civ., con la risoluzione del contratto di affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda nelle mani del titolare, gli effetti del provvisorio subentro nella locazione del locale da parte dell'affittuaria; VIne di scendeva il rigetto della formulata domanda di successione della ### s.r.l. nel contratto di locazione in corso tra ### ca ### e An drea ### venendo in considerazione, piuttosto, un effetto giuridico (successione nel precedente contratto del 10 settembre 1998) riconducibile alle esplicite pattuizioni contenute nel negozio di cessione di azienda del 12 dicembre 2014 e alla risoluzione del contratto di affitto del l'azienda medesima del precedente 30 dicembre 2013; VIIsu tale esito della controversia, che comportava la conferma, sia pure con diversa motivazione, della decisione di primo grado, non influiva l'avvenuta conclusione di un successivo contratto di locazione 6 del locale tra ### e ### in quanto il conflitto sorto tra i diversi titolari del diritto personale di godimento concesso dalla stessa persona sul medesimo bene andav a risolto a vantaggio del contraente che per primo lo avesse conseguito o che fosse in possesso del titolo di data certa anteriore, ai sensi dell'art. 1380 cod. civ. (prior in tempore potior in iure); 4. avverso la sentenza della Corte salernitana, propone ricorso per cassazione ### s.r.l., sulla base di due motivi; risponde con controricorso ### mentre non svolge difese in sede di legittimità l'intimata ### la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il ### non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie. 
Considerato che: 1. con il primo motivo, viene denunciata la “violazione dell'art.112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 cpc - omesso esame del diniego da parte dei resistenti alla titolarità della locazione a favore della ricorrente decisiva per l'esercizio dell'attività aziend ale - violazione dell'art. 132 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n 4 cpc - contrasto tra motivazione e dispositivo - immotivato rigetto dell'appello nonostante la condivisione dei motivi e la qualificata equivocità della sentenza di primo gr ado in merito alla titolarit à della locazion e dell'immobile aziendale”; Il motivo si espone ad una preliminare sanzione di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., per omessa assoluzione degli oneri riproduttivi e, inoltre, si pone al limite dell'inammissibilità anche per mancato soddisfacimento del requisito di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. 7 civ., atte sa l'oscurità - sino ai li miti dell'incomprensibilità - delle censure con esso sollevate; al di là di ciò, ov e ne fosse possibile l'esa me del merito, esso sarebbe comunque infondato; tenuto conto della non perspicua esposizio ne, il nucleo della censura sembrerebbe potersi cogliere nella doglianza che la Corte d'appello, pur acc ogliendo il primo e il secondo motivo di impugnazione, con conseguente attribuzione alla ### s.r.l. della «titolarità della locazione 10/09/1998 come effetto “automatico” ex art. 1380 cc», av rebbe però «del tu tto trascurato di esa minare l'opposizione degli avversari in merito, anche sostenuta dall'“equivocità della sentenza impugnata”, per pervenire all'accoglimento dell'appello»; secondo la ricorrente, in altre parole, la Corte territoriale avrebbe limitato «il suo esame all'opposizione di controparte al subentro nella locazione 14/4/2014 … mentre invece gli avversari negavano anche la titolarità della locazione 10/09/1998 perché la consideravano ceduta e sostituita dalla nuova locazione 14/4/2014»; la ricorrente sostiene che «l'esame di tutte le avverse eccezioni avrebbe suggerito una diversa decisione, gi udicato indispensabile l'appello e conseguenziale il suo accoglimento» per il riconoscimento del diritto da essa azionato; 1.1. così ricostruito il contenuto della censura, essa, come si è detto, ov e fosse esami nabile nel merito, non avrebbe alcun fondamento; la Corte d'appello non ha condiviso la deduzione della ### s.r.l. secondo cui essa aveva proposto una domanda di retrocessione in suo favor e dell a locazione del 10 settembre 1998, anziché di successione nella successiva locazione del 14 aprile 2014, 8 evidenziando, al contrario, anche mediante trascrizione virgolettata delle conclusioni formulate dalla soci età attrice nell'originario atto introduttivo del giudizio, ch e ess a aveva chiesto al Tribunale di «disporre a seguito del rilascio dell'azienda, la successione, della ditta attrice nel contratto di locazione in corso tra ### e ### (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); al riguardo giova ricordare che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisc e oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 2718 1), il quale è censurabil e in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 05/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chi esto ed il pronunciato e, dal l'altro, dal divieto di sostituire d 'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta ( 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402); tanto premesso in ordine all'indivi duazione del contenut o della domanda proposta dalla società attrice nei confronti di ### la Corte d'appello ha escluso che tale domand a potesse trov are accoglimento, sul rilievo che, per effetto del contratto di cessione di azienda del 12 dicembre 2014 (e delle esplicite pattuizioni in esso contenute), ### s.r.l. fosse anche succeduta al pr ecedente titolare ### nel contratto di locazio ne del locale del 10 settembre 1998 (contratto in cui solo provvisoriamente era subentrata l'affittuaria ai sensi dell'art. 2558, terzo comma, cod. civ. e che era poi retroceduto in capo al titolare dell'azienda d opo la risolu zione del contratto di affitto della medesima); 9 pertanto, il rigetto dell'appello proposto da ### s.r.l. non è stato dovuto al mancato esame dell'opposizione degli appellati alla titolarità, da parte sua, del contratto di locazione del 10 settembre 1998 e alla considerazione soltanto di quella concernente il suo subentro nel successivo contratto del 14 aprile 2014, bensì alla conferma della statuizione di rigetto della domanda di successione nel rapporto contrattuale vertente tra ### e ### (la cui fonte era costit uita dal contratto del 14 aprile 2014) per essere la società attrice già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998; ne discenderebbe il rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi reputare insussistente sia il vizio di omessa pronuncia che il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante; 2. con i l secondo motivo, viene denunci ata la “violazione dell'art.112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc - omessa pronuncia sui motivi di appello terzo e quarto - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - nullità della sentenza - violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all'art. 91 cpc - ingiusta dichiarazione di soccombenza”; anche ques to motivo si po ne al limite dell'in ammissibilità per mancato soddisfacimento del requisito di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc.  civ., stante la non perspicuità dell'esposizione e la conseguente non piena comprensibilità delle censure con esso sollevate; dovendosi però, escludere, a differenza del precedente motivo, il preliminare rilievo di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., esso va comunque delibato nel merito; per qu anto può comprend ersi dalla non perspicu ità dell'esposizione, la ricorrente censura la sentenza impugnata anzitutto per non aver rilevato il vizio di extra-petizione (denunciato con il terzo 10 e il quarto motivo di appello) in cui sarebbe incorso il primo giudice allorché aveva prov veduto sulla domanda (d a essa società mai formulata) di accertamento del diritto a subentrare nella locazione del 14 aprile 2014, individuandone il legittimo contraddittore in ### (quale successore ereditario di ### e reputando fondate le difese da quegli svolte, con conseguente indebita formulazione di un giudizio di soccombenza nei suoi confronti; la ricorrente censura ulteriormente la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenerla soccombente (con conseguente condanna alle spese del grado nei confro nti di ###, sull'erroneo presupposto che ess a non aveva ass olto l'onere di dimostrare la sussistenza della locazione del 14 aprile 2014; sostiene, al riguardo, che tale onere probatorio non gravava su essa società (che non aveva mai invocato la detta locazione a fondamento della propria domanda), bensì sugli appellat i (originari convenuti), che l'avevan o invece invocata a sostegno delle loro eccezioni; 2.1. il motivo non è fondato; come si è sopra osservato, la Corte d'appello ha reputato che la domanda originariamente proposta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale aveva proprio ad oggetto la sua successione nel rapporto di locazione che tro vava fonte nel co ntratto del 14 aprile 2014, attualme nte vertente tra ### e e An drea ### (avente causa di ### e ha ritenut o che tal e domanda fosse infondat a per essere invece la ### s.r.l. già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998; di conseguenza, non sussisteva il vizio di extra-petizione imputato al giudice di primo grado (avendo egli debitamente provveduto su tale 11 domanda) né quello di omessa pronuncia sulla relat iva censura, imputato alla Corte d'appello; inoltre, poiché la predetta domanda di successione nel contratto del 14 aprile 2014 era stata rigettata, le spese del grado concernenti il relativo rapporto processuale erano state regolate, in corretta applicazione del criterio di so ccombenza, ponen dole a carico della società attrice ed a favore del convenuto ### in definitiva, il ricorso va rigettato; 3. le spese del giudizio di legit timità relative al rapporto processuale tra le parti costitui te seguono la socco mbenza e sono liquidate come da dispositivo; 4. la decisione di rigetto dell'im pugnazione compor ta che deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della soci età ricorrente, al competente ufficio di merit o, dell'ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a qu ello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.300,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in ### 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la so cietà ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello 12 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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