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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1689/2025 del 17-12-2025

... ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore nei capitoli di prova relativi circostanza che rafforza in modo decisivo la ricostruzione fornita dal ricorrente in ordine alla protratta detenzione dell'immobile e al mancato pagamento dei canoni. Ulteriore indice della piena fondatezza delle ragioni attoree è costituito dal rifiuto immotivato della resistente di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con la quale ha proposto il pagamento da parte di ### e in favore di ### della somma onnicomprensiva pari ad euro 8.000,00, oltre la refusione delle spese di lite liquidate nell'importo pari ad euro 2.700,00 comprensiva di accessori come per legge; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 17/12/2025 che il ricorrente ha invece prontamente e integralmente accettato tale comportamento unitamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale denota un atteggiamento complessivo di ingiustificata opposizione e di sottrazione agli obblighi contrattuali e processuali. Alla luce di tutte le circostanze esposte deve ritenersi pienamente dimostrato che la resistente abbia detenuto l'immobile in via esclusiva fino al mese di settembre 2023 senza (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ### civile ### del Popolo Italiano Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., vertente tra ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. M. Sardelli presso il cui studio a ### dei ### in via ### n.3 6 è elettivamente domiciliato; ricorrente contro ### (###), rappresentata e difesa dagli avv. V. Marrazzo presso il cui studio a ### dei ### in ### 20 è elettivamente domiciliata; resistente ******* Fatto e diritto ###esame complessivo e coordinato degli atti di causa, dalla documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie emerge in modo lineare e univoco la piena fondatezza delle domande proposte dal ricorrente sig. ### il quale ha dimostrato di avere validamente concesso in locazione alla sig.ra ### l'immobile ad uso abitativo oggetto del presente giudizio in data ### per la durata di anni 4, con decorrenza dal 01.01.2021 e con scadenza 31.12.2025 con contratto regolarmente registrato e pattuendo il canone annuo di locazione in euro 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00) da corrisponde in rate mensili anticipate pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da versare entro il giorno 3 di ogni mese a mezzo RID bancario.   La conduttrice ha versato euro 900,00 a titolo di deposito cauzionale.   È parimenti pacifico che la resistente abbia successivamente comunicato a mezzo raccomandata a/r n. ###7 in data ### la volontà di recedere anticipatamente dal rapporto indicando la data del 31.7.2021 entro la quale avrebbe dovuto rilasciare l'immobile e dichiarando la propria disponibilità a consentire l'ispezione dei luoghi ai fini della verifica dello stato dell'appartamento e della restituzione delle somme versate a titolo di cauzione; tuttavia tale dichiarazione di intenti non ha trovato alcuna concreta attuazione poiché in prossimità della data indicata per il rilascio il locatore ha riscontrato il mancato pagamento di numerose mensilità di canone nonché l'omesso versamento degli oneri relativi al consumo dell'acqua così come espressamente previsto dal contratto. 
A fronte di tale situazione il sig. ### ha provveduto in data ### a inoltrare formale comunicazione a mezzo raccomandata a/r n. ###4 alla conduttrice invitandola a regolarizzare la propria posizione debitoria e a concordare un appuntamento per procedere al Sentenza n. cronol. ###/2025 del 17/12/2025 sopralluogo dell'immobile alla lettura dei contatori alla verbalizzazione della consegna e al versamento degli oneri di cessazione del contratto comunicazione che restava del tutto priva di riscontro nonostante la sua chiarezza e completezza e che costituisce prova dell'assoluta inerzia e mancanza di collaborazione della sig.ra ### Non solo la convenuta ha omesso di adempiere alle obbligazioni economiche su di lei gravanti ma ha abbandonato unilateralmente l'immobile senza porre in essere le indispensabili formalità per la riconsegna e senza restituire le chiavi al locatore determinando così una protrazione della detenzione del bene priva di titolo che si è estesa per un arco temporale particolarmente rilevante dal mese di aprile 2021 sino al mese di settembre 2023 periodo nel quale il ricorrente è rimasto illegittimamente privato della piena disponibilità del proprio immobile con conseguente grave pregiudizio economico. 
Nel corso del giudizio il giudice sentite le parti ha dichiarato risolto il contratto di locazione e ha disposto che le stesse procedessero a un sopralluogo dell'immobile al fine di verificarne lo stato e formalizzare la riconsegna accesso che è stato effettivamente eseguito in data 16 settembre 2023 alla presenza del ricorrente assistito dal proprio difensore e del difensore della ### in tale occasione si è proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi e alla formale reimmissione in possesso dell'immobile in favore del sig ### circostanza che segna in modo inequivoco il momento effettivo della restituzione del bene. 
Da ciò discende correttamente la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di convalida di sfratto per sopravvenuto rilascio dell'immobile mentre permane integra e pienamente fondata la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti atteso che nessuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine a una asserita riconsegna anticipata delle chiavi o a una cessazione del possesso in data anteriore al sopralluogo l'eccezione difensiva sul punto risulta del tutto generica e priva di riscontri probatori considerato che l'unico teste ### indicato dalla resistente per dimostrare tale circostanza non è mai comparso innanzi al giudice e che la stessa resistente non ha mai fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la restituzione delle chiavi. 
Al contrario le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale appaiono coerenti precise e pienamente attendibili e trovano riscontro nella documentazione prodotta egli ha infatti dichiarato di non avere più avuto contatti con la resistente dopo la comunicazione di recesso e di avere appreso solo in un momento successivo che la stessa aveva preso in locazione altro immobile circostanza che conferma ulteriormente l'assenza di una riconsegna regolare e formalizzata. 
Nel prosieguo del giudizio pur essendo stato disposto un accertamento sullo stato dei luoghi mediante sopralluogo nessuna delle parti ha successivamente sollevato contestazioni in ordine a danni o difformità dell'immobile circostanza che in applicazione del principio di non contestazione consente di ritenere che il bene sia stato restituito senza vizi o danni imputabili alla conduttrice tuttavia tale profilo non incide in alcun modo sulla gravità dell'inadempimento economico e restitutorio della resistente che rimane pienamente accertato. 
Particolarmente rilevante è inoltre la condotta processuale della convenuta la quale non è comparsa all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale nonostante la rituale citazione e senza addurre alcuna giustificazione con la conseguenza che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. devono ritenersi ammessi i fatti dedotti dall'attore nei capitoli di prova relativi circostanza che rafforza in modo decisivo la ricostruzione fornita dal ricorrente in ordine alla protratta detenzione dell'immobile e al mancato pagamento dei canoni. 
Ulteriore indice della piena fondatezza delle ragioni attoree è costituito dal rifiuto immotivato della resistente di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.  con la quale ha proposto il pagamento da parte di ### e in favore di ### della somma onnicomprensiva pari ad euro 8.000,00, oltre la refusione delle spese di lite liquidate nell'importo pari ad euro 2.700,00 comprensiva di accessori come per legge; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 17/12/2025 che il ricorrente ha invece prontamente e integralmente accettato tale comportamento unitamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale denota un atteggiamento complessivo di ingiustificata opposizione e di sottrazione agli obblighi contrattuali e processuali. 
Alla luce di tutte le circostanze esposte deve ritenersi pienamente dimostrato che la resistente abbia detenuto l'immobile in via esclusiva fino al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni dovuti maturando in favore del ricorrente un credito pari a ventinove mensilità di locazione oltre agli oneri accessori. 
Ne consegue che le domande proposte dal sig. ### devono quindi essere accolte integralmente risultando pienamente fondate in fatto e in diritto. 
Conclusivamente, in virtù del principio della soccombenza, la sig.ra ### va condannata al pagamento delle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.  p. q. m.   Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2213/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di convalida di sfratto per morosità relativa all'immobile ad uso abitativo sito in ### dei ### alla ### 72, in catasto censito al ### 97, P.lla 5585, sub 2, ### A/3, adibito ad uso civile abitazione, concesso in locazione da ### ad ### giusto contratto di locazione contratto registrato presso l'### delle ### - ### di ### in data ### al 269 Serie ###, già dichiarato risolo all'udienza del 16 settembre 2023 per intervenuta restituzione dello stesso in corso di giudizio; accerta e dichiara che la sig.ra ### ha detenuto l'immobile in via esclusiva sino al mese di settembre 2023 senza corrispondere i canoni di locazione dovuti; condanna la sig.ra ### al pagamento in favore del sig. ### della somma complessiva pari ad ### 13.050,00 corrispondente a n. 29 mensilità di canone di locazione maturate e non versate; condanna la sig.ra ### al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500,00 oltre ### e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Brindisi, 17.12.2025 ### dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 17/12/2025

causa n. 2213/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vetrugno Concetta, Vittoria Uggenti

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Giudice di Pace di Savona, Sentenza n. 599/2025 del 10-11-2025

... dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva la prova testimoniale sui capitoli dedotti dalla ricorrente, fissando udienza per l'assunzione il 10 novembre 2025. All'udienza del 10 novembre 2025, il testimone ### regolarmente escusso, confermava integralmente le circostanze capitolate dalla ricorrente, attestando l'affidamento dell'incarico alla ditta ### la consegna delle chiavi, la mancata esecuzione dei lavori nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, e la successiva irreperibilità del titolare della ditta. Nella stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione, dopo che la parte ricorrente aveva confermato le conclusioni di cui al proprio ricorso. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. La questione sottoposta all'esame del Giudice attiene alla risoluzione di un contratto d'opera per totale inadempimento dell'appaltatore e alla conseguente restituzione dell'acconto versato. E' pacifico che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero r.g. 2191/2024 promossa da ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### contro ### (C.F. ###) ###: pagamento somme ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto giudizio è stato introdotto, con ricorso ex artt. 316 ss. - 281 decies c.p.c., depositato il 2 settembre 2024, dalla sig.ra ### che conveniva in giudizio la ditta ### di ### per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione dell'acconto versato pari a euro 2.502,00, oltre interessi e accessori. La ricorrente deduceva che nel marzo 2024 aveva preso contatti con la ditta convenuta per l'installazione di una recinzione nella propria proprietà sita in #### - ### accettando il preventivo di euro 5.200,00 e versando l'acconto richiesto di euro 2.500,00 mediante bonifico del 2 maggio 2024. Nonostante l'invio delle chiavi della proprietà per consentire l'accesso ai lavori, la ditta convenuta non aveva mai iniziato le lavorazioni, divenendo successivamente irreperibile e non rispondendo alla messa in mora inviata il 13 agosto 2024. La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Con ordinanza del 25 maggio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva la prova testimoniale sui capitoli dedotti dalla ricorrente, fissando udienza per l'assunzione il 10 novembre 2025. All'udienza del 10 novembre 2025, il testimone ### regolarmente escusso, confermava integralmente le circostanze capitolate dalla ricorrente, attestando l'affidamento dell'incarico alla ditta ### la consegna delle chiavi, la mancata esecuzione dei lavori nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, e la successiva irreperibilità del titolare della ditta. Nella stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione, dopo che la parte ricorrente aveva confermato le conclusioni di cui al proprio ricorso. 
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. La questione sottoposta all'esame del Giudice attiene alla risoluzione di un contratto d'opera per totale inadempimento dell'appaltatore e alla conseguente restituzione dell'acconto versato. E' pacifico che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito piena prova documentale del contratto stipulato con la convenuta, come risulta dal preventivo accettato e dal bonifico dell'acconto effettuato il 2 maggio 2024. Ha inoltre dimostrato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, consegnando le chiavi della proprietà per consentire l'accesso ai lavori, come attestato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata del 17 maggio 2024. La prova testimoniale ha confermato integralmente l'inadempimento totale della convenuta, che non ha mai iniziato i lavori di installazione della recinzione nonostante il decorso di diversi mesi dalla stipula del contratto e il versamento dell'acconto. I testimoni hanno attestato che nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 non è stata eseguita alcuna lavorazione e che il titolare della ditta è divenuto successivamente irreperibile. ### della convenuta assume carattere di particolare gravità, configurandosi come totale mancanza di esecuzione della prestazione dovuta. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Nel caso di specie, l'inadempimento della convenuta è stato totale e definitivo, come dimostrato dalla messa in mora rimasta senza risposta e dalla successiva irreperibilità del soggetto. 
Tale comportamento integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto. La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di adempimento né ha addotto giustificazioni per il proprio comportamento inadempiente. Accertato l'inadempimento e pronunciata la risoluzione del contratto, deve conseguentemente essere accolta la domanda di restituzione dell'acconto versato. Come stabilito dall'art. 1458 del codice civile, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite. La ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto di euro 2.502,00 (come precisato nelle conclusioni), venuto meno il titolo giustificativo della sua detenzione da parte della convenuta a seguito della risoluzione del contratto. 
Quanto agli interessi, deve essere riconosciuto il diritto agli interessi legali dal 2 maggio 2024 (data del versamento dell'acconto) al 19 agosto 2024, e agli interessi moratori dal 20 agosto 2024 (termine assegnato nella messa in mora del 13 agosto 2024) fino al saldo, ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. Deve inoltre essere accolta la domanda di restituzione delle chiavi della proprietà, consegnate alla convenuta per l'esecuzione dei lavori e non più giustificate dalla risoluzione del contratto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e, tenuto conto della semplicità della fattispecie oltre che dell'attività processuale svolta, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei criteri di cui al corrente D.M.  P.Q.M Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna la ### di ### alla restituzione - in favore della parte ricorrente - della somma di euro 2.502,00 oltre interessi legali dal 2 maggio 2024 al 19 agosto 2024 e interessi moratori dal 20 agosto 2024 sino al saldo. Condanna altresì la convenuta alla restituzione delle chiavi dell'immobile sito in #### - ### n. 74 a ### Condanna, infine, la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.265,00 per competenze, oltre agli accessori ex lege ed agli esborsi documentati.  ### lì 10 novembre 2025. 
Il Giudice di ###

causa n. 2191/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Boero

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Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 711/2025 del 24-12-2025

... familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti. Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal ###, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di ### In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v. paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il club ### e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1615/2024 avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” promossa da ### nata a #### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del ### di ### con studio in ####, via ### 3, C.F. ###, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a #### in ### n. 3, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione; -attrice - nei confronti di ### (c.f. ###), con sede ###### n. 7, che agisce in persona del suo Presidente pro tempore #### (c.f. ###), nata a #### il ### residente ###via ### 6, ### ULVIDO (c.f. ###), nato a ### il ### residente ###### 12, ### (c.f. ###), nato a #### il ###, residente ###### 6, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 25/c, ### (c.f.  ###), nata a #### il ###, residente ######. Diena 127, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ######. Ambrosini 38, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 4, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 19, ### (c.f. ###), res. Bari, ###, 23, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### 65, presso lo studio del loro difensore, in forza di procure allegate in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuti - ### l'attrice “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della ###ra ### dal ### convenuto per violazione dello statuto del ### stesso e per l'effetto condannare gli odierni convenuti a reintegrare l'odierna attrice nel ### - Accertare e dichiarare che l'illegittima esclusione della ###ra ### ha cagionato alla stessa i danni patrimoniali e non patrimoniali descritti nella parte in diritto e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per un ammontare complessivo di € 15.980,00, nello specifico - ### danno patrimoniale € 980,00 - ### danno non patrimoniale in € 15.000,00. 
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. 
Per i convenuti “### il Tribunale di ### -in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione perché la richiesta di ### introdotta con atto di citazione notificato a settembre 2024, è tardiva e ### è decaduta dal suo preteso diritto di adire l'autorità giudiziaria; -nel merito, respingere la richiesta di reintegra e di risarcimento danni perché infondata; -in via subordinata ed espressamente salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, rigettare le pretese risarcitorie avversarie o comunque ridurle al minor importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria; -con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze professionali”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2024, ### ha convenuto in giudizio il ### ed i membri del suo ###, deducendo l'illegittimità della delibera del 16 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua domanda di rinnovo del tesseramento per l'anno 2024.  ### ha allegato di essere stata socia del ### per oltre quindici anni, di aver sempre rispettato lo ### e il ### e di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari. Ha lamentato che la decisione di diniego, comunicata con raccomandata il 24 gennaio 2024, fosse priva di motivazione e adottata in violazione del diritto di difesa, senza preventiva contestazione degli addebiti. Ha, inoltre, dedotto di aver subito un grave danno non patrimoniale, con ripercussioni sulla salute e sulla vita relazionale, documentato dalla relazione psicologica della dott.ssa ### Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della delibera e la reintegrazione nel ### con condanna dei convenuti al pagamento di € 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre € 480,00 per spese di psicoterapia ed € 500,00 per la procedura di mediazione, con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite. 
I convenuti, costituitisi con comparsa del 2.12.2024, hanno contestato integralmente la domanda, sostenendo che il diniego era stato deliberato per comportamenti non conformi allo spirito associativo, consistenti in critiche alla gestione e richieste alle autorità locali, e, quindi, ratificato dall'assemblea del 25.2.2024. Hanno eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice ex art. 24 c.c., per tardività dell'impugnazione, e la mancata proposizione del ricorso interno previsto dallo ### (art. 5). Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno. 
Esperito all'udienza del 9.6.2025 il tentativo di conciliazione (mediante formulazione di proposta conciliativa implicante la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con spese compensate), rimasto senza esito per mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, avendo invece i convenuti aderito alla proposta (doc. 15), la causa, istruita solo documentalmente previo rigetto, con ordinanza del 15.7.2025, delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 24 novembre 2025 e, quindi, all'esito della discussione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.  *** 
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 15.7.2025, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Le prove per testi dedotte dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. risultano formulate in modo generico e valutativo [capo “1) È vero che la ###ra ### l'ha contattata per esprimerle le perplessità sue e di altri soci in merito alla gestione del circolo #### 2) É vero che la ###ra ### nell'esprimere i suoi dubbi e le sue perplessità ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla lealtà e alla collaborazione nei confronti del ### dei soci e del ###”] e, comunque, attengono a circostanze irrilevanti, mentre quelle articolate nella terza memoria sono tardive ed inconferenti. Analogamente, la prova per testi dedotta dai convenuti in comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono superflue ed irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio. 
Va accolta l'eccezione sollevata dai convenuti circa l'inammissibilità del documento n. 9 prodotto dall'attrice con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., stante la tardività della produzione, trattandosi di uno screenshot di messaggio datato 17 giugno 2024 e, dunque, non di documento sopravvenuto in corso di giudizio; in ogni caso, il contenuto del messaggio non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.  *** 
Definito il quadro processuale e ricostruite le posizioni delle parti, è necessario affrontare le questioni preliminari sollevate dai convenuti, la cui risoluzione costituisce il presupposto per l'esame del merito. 
Sulla decadenza ex art. 24 I convenuti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che la delibera è stata comunicata all'attrice il 24 gennaio 2024 e che l'azione giudiziale è stata proposta il 13 settembre 2024, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art.  24
Innanzitutto, va precisato che alla fattispecie in esame va applicato il termine decadenziale di cui all'art. 24 c.c. Ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. 10.4.2014, n. 8456), secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”. 
Ciò premesso, l'eccezione è fondata solamente nei confronti dei membri del ###, mentre deve essere rigettata nei confronti del ### Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma cd. 
Cartabia, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della parte chiamata, non dal mero deposito presso l'organismo. 
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza anche quando è facoltativa, ma solo se la comunicazione alla parte chiamata è provata (Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 4060: «Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione non si producono in assenza di prova della comunicazione alla parte chiamata, anche quando la mediazione sia volontaria; il mero deposito presso l'organismo non è sufficiente, dovendo applicarsi il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c.»). In tal senso, va richiamata Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 8473, la quale ha affermato che gli effetti si producono dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza del destinatario, dovendosi applicare il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c. («Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione si producono dal momento in cui la comunicazione della stessa perviene a conoscenza della parte chiamata, dovendosi applicare il principio di recettizietà dell'atto stragiudiziale ex art. 1335 c.c.»). 
Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata depositata il 3 luglio 2024, ma dalla documentazione in atti (comunicazione di attivazione della procedura di mediazione e verbale di mediazione del 30.7.2024) non risulta la prova della data di ricezione della comunicazione da parte dei convenuti, poiché mancano sia le ricevute delle pec (inviate al ### alla ### alle signore ### e ###, sia gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni inviate agli altri componenti del ### presso i rispettivi indirizzi di residenza. 
Si osserva che, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., la notifica alle convenute #### e ### quali persone fisiche, avrebbe dovuto essere eseguita, come per gli altri convenuti membri, presso il loro domicilio personale di residenza, e non inviata alla sede del ### Si evidenzia, altresì, che per le convenute #### e ### risultano persino errati i nominativi riportati sia nella domanda di mediazione, sia nell'intestazione del verbale negativo. 
Dall'errata notificazione eseguita presso l'indirizzo pec del ### consegue che nei confronti delle sopra citate convenute la notifica non può dirsi perfezionata, risultando viziata per nullità e inidonea a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio. 
La mancata allegazione degli avvisi di ricevimento e le irregolarità nelle notifiche poc'anzi citate impediscono di ritenere provata la conoscenza effettiva della domanda di mediazione per buon esito della notifica per quanto riguarda i componenti del ### o, quantomeno, che la notifica stessa si sia perfezionata nel termine utile per tutti i convenuti (ai fini interruttivi della decadenza).
Quanto invece alla notifica inviata via pec al ### in persona del ### pro tempore, la stessa, pur in assenza di produzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna, può ritenersi perfezionata poiché la ricezione si suppone avvenuta nel momento dell'invio della comunicazione, ovvero il 5 luglio 2024, data riportata nella comunicazione di attivazione della procedura di mediazione inviata dall'### è proprio il ### convenuto ad aver prodotto la comunicazione di avvio della procedura notificata, dalla quale si evince la data del 5 luglio 2024. 
Parte attrice sostiene che la prova dell'avvenuta notifica nei termini si possa ricavare per tutti i convenuti dal tenore del verbale di mediazione del 30 luglio 2024, laddove il mediatore attesta che “la domanda e la data del primo incontro sono stati regolarmente comunicati da ### alle parti”. Tale argomentazione non può essere condivisa dal momento che tale dichiarazione risulta generica e non certamente idonea a provare la data di ricezione della comunicazione da parte dei membri del ###. 
In ogni caso, si osserva che l'incontro di mediazione è avvenuto il 30 luglio 2024, mentre la scadenza del termine per impugnare la delibera del ### (notificata il 24 gennaio 2024) ricadeva nel giorno 25 luglio 2024; non può escludersi che le raccomandate siano state ritirate dai destinatari dopo il 25 luglio (pur se entro il 30 luglio), magari perché si è dovuto procedere ad una seconda spedizione per mancata consegna con ritorno al mittente della prima notifica o per altri motivi. Di qui, l'irrilevanza della attestazione del mediatore. 
Pertanto, come per le convenute #### e ### anche per gli altri membri del ###, in assenza di prova certa della data di ricezione della comunicazione di attivazione della mediazione per la mancata allegazione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, non può ritenersi interrotto il termine di decadenza con la comunicazione della domanda di mediazione; conseguentemente, nei confronti di tutti i membri convenuti l'azione proposta il 13 settembre 2024 deve considerarsi tardiva, essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica della delibera.
Il termine di decadenza deve invece ritenersi interrotto per il ### con l'invio tramite pec della domanda di mediazione, avvenuta il 5 luglio 2025.  ### di decadenza va, quindi, rigettata nei confronti del ### in persona della ### pro tempore ### con conseguente necessità di esame nel merito delle domande attoree. 
Sulla mancata presentazione del ricorso interno. 
I convenuti hanno anche eccepito la mancata proposizione del ricorso all'assemblea dei soci ex art. 5 ### sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto impugnare la delibera davanti all'organo interno prima di adire il giudice.  ### non è fondata. 
Il ricorso interno non costituisce condizione di procedibilità in senso stretto, ma rimedio endoassociativo facoltativo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione statutaria non può comprimere il diritto di azione ex art. 24 Cost., né introdurre una preclusione non prevista dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2022, n. 9443). 
Inoltre, nel caso concreto, l'attrice ha dimostrato di aver tentato ogni via conciliativa: ha inviato due raccomandate (doc. 2 e 3) per contestare la delibera e chiedere chiarimenti, senza ricevere riscontro; ha attivato la procedura di mediazione (doc. 10), cui i convenuti non hanno partecipato. Tali iniziative evidenziano la volontà di risolvere la controversia in via bonaria e rendono irrilevante la mancata proposizione del ricorso interno. 
Va aggiunto che lo ### (art. 25) prevede il ricorso all'assemblea come possibilità, non come obbligo inderogabile, e che la sua omissione non incide sulla validità dell'azione giudiziale (in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 431, secondo cui le clausole statutarie non possono introdurre condizioni di procedibilità non previste dalla legge).  *** 
Sulla legittimità della delibera ### le eccezioni preliminari e passando all'esame nel merito, ritiene il giudicante che la delibera del ### del 16 gennaio 2024, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2024, non sia conforme alle regole statutarie e ai principi generali di correttezza e buona fede. 
Essa si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né la delibera risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti.  ###. 8 dello ### prescrive che la qualifica di socio si perde “per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo ### per l'adesione all'### o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo ### quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'### o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'### e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'### Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass. Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). La compressione del diritto di difesa, oltre a contrastare con le norme statutarie, si pone in evidente violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio. 
Ne consegue che la delibera impugnata è illegittima e va annullata. 
Accertata l'illegittimità della delibera, la domanda di reintegra proposta dall'attrice deve essere accolta. La qualifica di socio, una volta validamente acquisita, non può essere revocata se non nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dallo ### e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). 
La reintegrazione costituisce il naturale effetto dell'annullamento della delibera illegittima, in quanto ripristina la situazione giuridica lesa e consente all'attrice di riacquisire i diritti connessi alla partecipazione associativa; tale soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, una volta accertata la nullità della delibera di esclusione, deve ordinare la reintegra del socio (Cass. Civ., Sez. I, 18.11.2015, n. 23628). 
Pertanto, l'attrice ### deve essere riammessa nel ### con pieno ripristino della sua posizione associativa. 
Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso spese ### sorte merita la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00, nonché la richiesta di rimborso delle spese per psicoterapia (€ 480,00) e per la procedura di mediazione (€ 500,00). 
Tali domande non possono essere accolte.  ### il consolidato orientamento delle ### (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), il danno non patrimoniale costituisce un dannoconseguenza e richiede la prova rigorosa dell'evento lesivo, del nesso causale tra la condotta imputata e il pregiudizio lamentato e della gravità della lesione, tale da incidere su diritti inviolabili della persona. 
Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell'accertata violazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la violazione di norme statutarie o regolamentari non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, occorrendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio alla persona” (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). 
Nel caso di specie, la relazione psicologica prodotta dall'attrice (doc. 11) evidenzia uno stato di ansia e turbamento, ma non dimostra in modo univoco che tale condizione sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. La giurisprudenza richiede che il danno sia provato “in modo specifico e non meramente presuntivo” (Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 29284); inoltre, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve essere allegato e provato nella sua effettività e gravità” (Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9651). 
Perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, la lesione deve riguardare diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come salute, dignità, reputazione. 
Nel caso in esame, non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di tali diritti. La Corte ha precisato che “il disagio emotivo o la mera sofferenza interiore, se non accompagnati da una compromissione seria e duratura della vita di relazione, non integrano un danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2021, n. 12174). 
In sintesi, la mera illegittimità della delibera non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in assenza di una lesione effettiva e dimostrata di diritti inviolabili. 
Venendo al caso di specie, parte attrice, la quale ha prospettato che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita relazionale e del suo tempo libero - segnatamente, la rinuncia alle amicizie sorte nell'ambiente, l'impossibilità di consumare i propri pasti nei locali del circolo con il proprio gruppo di amici e di partecipare agli eventi ivi organizzati, il forzoso abbandono del circolo anche da parte del marito, ipovedente, che per solidarietà e mancanza di supporto avrebbe anch'egli interrotto la frequentazione del centro sociale e, in ultimo, un danno alla sua onorabilità e immagine di fronte agli altri soci - tale da incidere sulla sua salute, vita familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti. 
Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal ###, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di ###
In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v.  paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il club ### e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 della comparsa di costituzione); ha, infine, contestato il preteso danno all'immagine, considerato che le determinazioni dell'assemblea dei soci del 25.2.2024 sono state adottate senza fare riferimento al nome dei soci (v. paragrafo 5.4 della comparsa di costituzione). 
Tali specifiche allegazioni difensive, volte a contestare la circostanza che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della vita relazionale e del tempo libero dell'attrice e una lesione della sua immagine, non sono state, a loro volta, contestate - come era suo onere - dalla parte attrice, la quale si è limitata a ribadire, in modo apodittico, la richiesta risarcitoria, senza, tuttavia, offrire alcuna prova a sostegno dei propri assunti. 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, rigettata. 
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per la psicoterapia e per la procedura di mediazione, trattandosi di spese rispetto alle quali non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porsi in collegamento, in termini eziologici, con la delibera di esclusione dal ### sociale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284; Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2018, n. 9651). Analogamente, le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili, come affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18.2.2020, n. 4060, secondo cui “le spese sostenute per iniziative stragiudiziali non obbligatorie non possono essere poste a carico della controparte” (proprio in merito alle spese di mediazione, Cass. civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284 ne ha escluso la ripetibilità, quando la procedura non è obbligatoria per legge). 
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite e del comportamento processuale delle parti. 
La parziale reciproca soccombenza e il fatto che la proposta conciliativa ex art.  185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 9.6.2025 (che prevedeva la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con compensazione integrale delle spese) sia stata rifiutata dall'attrice a causa del mancato riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio (v. note di trattazione scritta del 30.6.2025) per un danno, che, in realtà, è rimasto del tutto indimostrato, non avendo parte attrice articolato alcun mezzo di prova idoneo, giustifica la parziale compensazione, nella misura di due terzi delle spese di lite, con condanna del ### al pagamento del residuo terzo, liquidato secondo lo scaglione di riferimento, applicando i minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, essendosi svolta solo mediante trattazione scritta, senza assunzione di prove orali, sia per la fase decisionale, svoltasi nelle forme della discussione orale, e i valori medi per le restanti fasi.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1615/2024 R.G., così provvede: 1. annulla la delibera del 16 gennaio 2024 del ### del ### e, per l'effetto, dispone la riammissione di ### in qualità di socia del ### 2. rigetta le domande di risarcimento danni e di rimborso spese; 3. dichiara tenuto e condanna il convenuto ### alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di due terzi, si liquidano per la residua quota di un terzo in € 1.129,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge, e in € 79,00 per esborsi.
Così deciso in ### il ###

causa n. 1615/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Pietropaolo

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 430/2026 del 26-01-2026

... risultano tra loro pienamente concordanti, confermano i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro. 2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata. 2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6466/2020 promossa da: la sig.ra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv. ### (###), ###; ###; Parte attorea contro ### (C.F. ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv.  ### (C.F. ###), ### Parte convenuta ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ### ha evocato in giudizio, dinanzi a questo ### il Comune di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «### che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di ### Ente proprietario della strada. II. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta, in persona del ### p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, materiale e da lucro cessante) patiti in occasione del sinistro de quo ovvero della complessiva somma di € 46.517,05# (quarantaseimilacinquecentodiciasette/05), ovvero nella misura che il Giudice riterrà giusta nell'esercizio del potere di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo; ### Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con le maggiorazioni di legge per spese generali, oltre IVA e ### con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari». 
A fondamento della propria domanda ha dedotto che: - in data ###, alle ore 09:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo ### tg ### il viale ### d'### in ### provenendo da ### e dirigendosi verso via ### giunta in prossimità della rotatoria ivi situata, nel compiere la svolta a sinistra, perdeva aderenza e cadeva rovinosamente al suolo; - la caduta era stata causata dalla presenza di terriccio/brecciolino sul manto stradale, che rendeva la carreggiata scivolosa; tale materiale non era visibile e la sua presenza non era prevedibile, poiché presentava una colorazione analoga a quella dell'asfalto. Inoltre, sul luogo del sinistro interveniva la ### di ### che procedeva ai rilievi del caso e disponeva la pulizia del tratto stradale interessato; − in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi, tramite l'intervento del 118, presso il ### dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### dove veniva sottoposta alle prime cure del caso e le veniva diagnosticata una “frattura scomposta, pluriframmentaria e affossata del piatto tibiale sinistro”, con conseguente ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi, seguito da un lungo periodo di immobilizzazione, riabilitazione e inabilità lavorativa; - in seguito, e a causa del predetto evento, rimaneva in malattia per un lungo periodo e veniva giudicata idonea al lavoro con limitazioni solo in data 6 maggio 2019 e senza limitazioni soltanto in data 3 ottobre 2019. Le lesioni subite avevano determinato, pertanto, un danno biologico permanente, oltre a un periodo di invalidità temporanea totale e parziale, come da relazione medico-legale di parte, quantificabile nella misura del 12%, nonché danni patrimoniali consistenti in spese mediche, costi di consulenza tecnica e danni materiali al motociclo; − la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune di ### quale ente proprietario e custode della strada, per omessa vigilanza, manutenzione e pulizia del tratto viario ai sensi dell'art.  2051 c.c., e in subordine, dell'art. 2043 c.c.; − a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante l'invio di una richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita. 
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Comune di ### che, impugnato l'atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il Comune ha preliminarmente eccepito: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg. ### contestandone la titolarità nonché impugnando la documentazione prodotta in copia, ritenuta priva di carattere di ufficialità; - nel merito, ha evidenziato che incombeva sulla parte attorea l'onere di fornire prova rigorosa della dinamica del sinistro, del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso, nonché dell'entità dei danni lamentati; - la responsabilità invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non sarebbe configurabile, in quanto la presenza di terriccio sulla sede ###evento estemporaneo ed estrinseco, riconducibile al fatto di terzi ovvero a condizioni climatiche avverse, come desumibile da una perizia tecnica depositata in atti, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; - il Comune non avrebbe potuto prevedere né rimuovere tempestivamente il materiale presente sulla carreggiata, anche perché non vi era stata alcuna segnalazione, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'ente custode; - in ogni caso, l'evento sarebbe stato determinato anche dalla condotta di guida imprudente della parte attorea, la quale non avrebbe adottato le cautele normalmente esigibili tenendo conto delle condizioni di tempo e di luogo, con particolare riferimento alla velocità di marcia, alla presenza di una passeggera e alla prevedibile difficoltà di manovra del motociclo; - la situazione di pericolo dedotta non sarebbe stata, quindi, né occulta né imprevedibile, atteso che il sinistro si sarebbe verificato in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, sicché l'attrice avrebbe potuto avvedersi della presenza del terriccio ed evitarlo con l'ordinaria diligenza; - quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, una volta ravvisato il caso fortuito, verrebbe meno ogni profilo di colpa dell'amministrazione convenuta. 
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «affinché l'###mo Giudice adito ### emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1. ###. Rigettare la domanda siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, nonché temeraria, con ogni conseguenza di legge. • ###. Accogliere la domanda nei limiti del giusto e del dovuto, previo riconoscimento della responsabilità preminente dell'istante nella causazione del sinistro dedotto in lite. • ### l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario». 
Alla prima udienza del 12.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui certificato cronologico relativo al motoveicolo tg ### , nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U.  medica.   La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni indicati dall'attrice e, all'esito, veniva disposta una C.T.U. medico-legale, regolarmente espletata dal dott. ### il quale ha successivamente fornito riscontro anche ai chiarimenti richiesti dalla parte attrice.   Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito della memoria conclusiva.  *** 
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, stante l'invio, dapprima, di una richiesta di risarcimento danni e poi dall'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 62 prod. Att.).  1. Sulla natura della responsabilità della P.A.  1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra ### in seguito a una caduta verificatasi in data ###, alle ore 09:30 circa, in ### presso la rotatoria del viale ### d'### allorquando l'odierna attrice, alla guida del proprio motoveicolo, tg. ### perdeva aderenza a causa del terriccio ivi presente per poi cadere al suolo. ### sarebbe stato causato, quindi, dalla presenza sul manto stradale di terriccio e, in ogni caso, di materiale non visibile che ne avrebbe provocato la caduta al suolo.  1.2. La parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e alla custodia della predetta strada, da considerarsi, quindi, comunale.  1.3. Trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di responsabilità della ### per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.  1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali effettivamente custoditi dalla P.A., ha carattere oggettivo. Affinché essa si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. ###/17), fattore che attiene non al comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile a un elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, e che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).  1.5. La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, il quale abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).  1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.  1.7. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova dell'insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Essa può essere esclusa quando il custode dimostri la rilevanza causale - esclusiva o concorrente - delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle imprevedibili di un terzo (Cass., ord. n. 8450/2025). 
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del danneggiato, intesa non come criterio di imputazione dell'illecito, bensì come requisito legale della rilevanza causale del suo fatto, non è estraneo alla verifica del nesso causale. La condotta del danneggiato può, infatti, costituire causa esclusiva dell'evento, relegando la relazione con la res a mera occasione (Cass., ord. n. 8449/2025).  1.8. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.  1.9. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.  1.10. Al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento; al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.  1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado d'inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.  2. Nel merito.  2.1 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico - ossia il sinistro verificatosi presso la rotatoria del ### d'### in ### mentre l'attrice percorreva a bordo del proprio motoveicolo il tratto provenendo da via ### e intendendo proseguire per via ### - risulta confermata dal rapporto di incidente stradale redatto dalla ### di ### (prot. ### del 07.07.2018) e dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.  2.2. Entrambi i testimoni escussi hanno confermato la dinamica degli eventi e che sul luogo in cui il motoveicolo condotto dall'attrice era scivolato era presente del terriccio. Tale circostanza d'altronde è confermata dagli agenti della ### di ### che, intervenuti sul luogo del sinistro, nella ricostruzione della dinamica della caduta affermano: “a causa di terriccio presente in carreggiata e più precisamente in prossimità della rotonda ivi posta, il motociclo rovinava al suolo” (Cfr rapporto incidente doc. 2 prod. att) ed ancora evidenziano di aver richiesto l'intervento di unità di ### e Ambiente per la pulizia del tratto di strada interessato.   2.3. I testi escussi, inoltre, hanno fornito una ricostruzione coerente e convergente della dinamica del sinistro. In particolare, il teste ### escusso all'udienza del 17 febbraio 2023, ha dichiarato di trovarsi a pochi metri di distanza dal motociclo condotto dalla sig.ra ### alla guida di altro motociclo, e di aver visto la stessa cadere in prossimità della rotatoria di via ### mentre effettuava la svolta a sinistra; ha inoltre riferito che, una volta fermatosi per prestare soccorso, constatava che nel punto esatto della caduta la presenza di brecciolino dello stesso colore dell'asfalto, precisando di non aver notato alcuna condotta di guida imprudente da parte dell'attrice e che, al momento del sinistro, non pioveva.  2.4. Analoga conferma proviene dal teste ### escusso all'udienza del 18 novembre 2022, la cui presenza sul luogo del sinistro risulta confermata anche dal rapporto di incidente, essendo la persona cui venne affidato in custodia il motoveicolo attoreo. Il teste ha riferito di seguire la sig.ra ### con la propria autovettura e di aver assistito direttamente all'evento, confermando che la caduta del motociclo era avvenuta in rotatoria e che, nel punto in cui il mezzo era rovinato al suolo, era presente terriccio non immediatamente percepibile. Ha aggiunto, altresì, che la sig.ra ### era rimasta a terra fino all'arrivo dei sanitari e che sul posto era prontamente intervenuta la ### 2.5. Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano tra loro pienamente concordanti, confermano i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro.  2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata.  2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente convenuto, di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo al Comune di ### una posizione di custodia del bene demaniale, intesa come effettivo potere di controllo, gestione e vigilanza sulla sede stradale, indipendentemente dall'estensione del bene o dalla natura pubblica dello stesso. In tale prospettiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, restando irrilevante ogni indagine in ordine alla colpa dell'amministrazione, salvo che questa dimostri l'interruzione del nesso eziologico per effetto del caso fortuito 2.8 Nel caso di specie, si ritiene che non possa configurarsi l'ipotesi del caso fortuito così come eccepito dalla parte convenuta, che nulla ha provato in merito. ###, infatti, non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. Le deduzioni difensive relative alla possibile origine del terriccio da fatto del terzo o da condizioni climatiche avverse si sono limitate a mere ipotesi astratte, non suffragate da riscontri probatori concreti, né è stata fornita prova dell'impossibilità di un intervento tempestivo di rimozione o segnalazione del pericolo. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il materiale era presente sul manto stradale al momento del sinistro ed è stato successivamente rimosso a seguito dell'intervento degli organi accertatori, circostanza che esclude la configurabilità di un evento del tutto imprevedibile e inevitabile e conferma la riconducibilità causale dell'evento alla condizione della cosa in custodia.  2.9. Inoltre, la circostanza che il fatto potesse dipendere dalle condizioni climatiche avverse è smentita dal rapporto d'incidente stradale il quale indica che le condizioni del meteo come “sereno”, senza pioggia o condizioni particolari. La relazione peritale prodotta dal Comune sostiene che il materiale sul manto stradale sarebbe stato trasportato da eventi atmosferici; tuttavia, poiché il giorno del sinistro il meteo era sereno e non risultano segnalate condizioni anomale, anche a voler ammettere l'ipotesi prospettata dal convenuto, il materiale sarebbe stato depositato nei giorni precedenti. 
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla pulizia della carreggiata, avendone il tempo e la possibilità.  2.10. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, quindi, che la presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, abbia reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza e abbia costituito la causa diretta della perdita di aderenza del motociclo condotto dall'attrice. Essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, e non avendo il Comune assolto all'onere di dimostrare il caso fortuito o una condotta colposa della danneggiata idonea a interrompere tale nesso, la responsabilità dell'ente convenuto deve essere valutata alla luce dei principi che regolano la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., con conseguente imputazione dell'evento dannoso al custode del bene.  2.11. ### di una condotta colposa della danneggiata, unitamente alla prova del nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo, conduce a ritenere integralmente sussistenti i presupposti della responsabilità del Comune di ### quale custode del bene demaniale. 
La presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, ha reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza, ponendosi quale causa diretta della perdita di aderenza del motociclo e della conseguente caduta dell'attrice. Non avendo il Comune fornito prova idonea del caso fortuito né della riconducibilità dell'evento a una condotta colposa della danneggiata, l'evento dannoso deve essere imputato all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio.  3. Sulla liquidazione del danno biologico 3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Quest'ultimo ha confermato che, a seguito del sinistro del 07.07.2018, l'attrice ha riportato:“### di frattura scomposta e a più frammenti piatto tibiale sn trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti (ancora in sede ###residua limitata flessione del ginocchio possibile fino a 90°, instabilità anteriore di grado medio, lieve instabilità in valgo e cicatrici chirurgiche in soggetto con ginocchio valgo bilaterale (> a sn)”.  3.2 Tenendo conto della documentazione medica prodotta, il C.T.U. ha ritenuto che alla sig.ra ### possano essere riconosciuti postumi costituenti invalidità permanente nella misura del 10%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica o su quella lucrativa permanente ###. ###à temporanea totale è stata valutata in 45 giorni, quella al 50% in ulteriori 45 giorni e quella al 25% per altri 60 giorni. È stato inoltre riconosciuto un danno morale di livello medio, correlato all'ansia, alle preoccupazioni e alle sofferenze patite. Le spese mediche documentate ammontano a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00).  3.3. Quanto alle osservazioni di parte attorea sulla presunta non corretta valutazione dell'invalidità temporanea totale subita dalla ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni del C.T.U., in quanto l'elaborato peritale risulta redatto secondo corretti criteri medico-legali, con adeguata ricostruzione dell'anamnesi, esame obiettivo diretto della perizianda e puntuale valutazione della documentazione clinica prodotta. Le osservazioni critiche formulate nelle note autorizzate sono state espressamente esaminate e confutate dal consulente con argomentazioni tecnicamente coerenti e conformi alle linee guida di riferimento, senza che siano emerse incongruenze, carenze metodologiche o elementi di segno contrario idonei a giustificare una diversa valutazione. In mancanza di ulteriori specifiche e motivate ragioni di dissenso tecnico, non vi è motivo di discostarsi dall'elaborato peritale, da ritenersi attendibile e pienamente condivisibile.  3.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle ### nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il ### ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova ### del ### di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo ### posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/2011), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.  3.5 Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno, non avendo la parte attorea provato eventuali ulteriori pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. A quest'ultimo viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico. Si ritiene corretto applicare, inoltre, l'incremento per la sofferenza, grado minimo, tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa.  3.6. Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni ### di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 21.291,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00 Invalidità temporanea totale € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Spese mediche € 1.515,00 Totale generale: € 37.829,50 3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato, non essendo stata data alcuna ulteriore prova al riguardo. In relazione ad una personalizzazione maggiore del danno morale, non è stata allegata dalla parte attorea alcuna ulteriore circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. ###/2024, Cass. civ., 9385/2018), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento.  3.8. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 37.829,50. Trattandosi di debito di valore, sul danno non patrimoniale (con esclusione, quindi, delle somme dovute per spese mediche) spettano gli interessi compensativi, quali ristoro del mancato godimento del capitale, calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata secondo gli indici ### dalla data del sinistro fino alla presente decisione. Dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali.  3.9. Quanto alla richiesta del riconoscimento del lucro cessante come perdita patrimoniale dovuta ad una riduzione dello stipendio mensile nei mesi in cui l'attrice non poteva svolgere la propria attività lavorativa, la stessa deve ritenersi ammissibile e fondata. Può essere, infatti, riconosciuto in favore dell'attrice anche il danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella riduzione del reddito effettivamente percepito nel periodo d'invalidità conseguente al sinistro. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lucro cessante è risarcibile non solo nei casi di perdita totale del reddito, ma anche quando l'evento lesivo abbia determinato una diminuzione apprezzabile e documentata degli emolumenti percepiti, purché sussista un nesso causale tra la riduzione reddituale e le conseguenze dell'illecito (Cass. 18050/2019). La Corte ha ribadito che gli effetti pregiudizievoli di lesioni della salute possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante quando tali postumi portino a eliminare o ridurre la capacità di produrre reddito attraverso l'attività lavorativa, e che tale componente del danno deve essere risarcita purché provata nel suo concreto decremento (Cass.26641/2023) 3.10. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente provato. Dalla comparazione dei cedolini paga relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 depositati dalla parte attorea unitamente alle memorie ex art 183 Vi comma II termine, emerge, infatti, una sensibile e costante diminuzione della retribuzione mensile a decorrere dal mese del sinistro e per l'intero periodo in cui la sig.ra ### è rimasta inabile ovvero è stata giudicata idonea al lavoro con limitazioni (fino al 03.10.2019, doc 29 produzione attorea). La riduzione del reddito risulta temporalmente coincidente con il periodo di invalidità accertato dal C.T.U. e non è stata ricondotta dal convenuto a fattori alternativi o indipendenti dall'evento lesivo. Ne consegue che la perdita economica subita dall'attrice integra un pregiudizio patrimoniale concreto, distinto dal danno biologico, e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 3.11. Quanto alla quantificazione del lucro cessante, il danno patrimoniale viene, quindi, determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante comparazione tra il reddito medio percepito dall'attrice nel periodo antecedente il sinistro e quello percepito nel periodo successivo, fino alla data del 03.10.2019, in cui la stessa è stata giudicata pienamente idonea al lavoro senza limitazioni. Dalla documentazione retributiva prodotta emerge una riduzione mensile costante degli emolumenti nel periodo di inabilità e di successiva idoneità con limitazioni (cfr anche doc 28 del 06.05.2019 produzione attorea); tenuto conto di tale progressivo recupero della capacità lavorativa, il differenziale reddituale può essere prudenzialmente quantificato in € 250,00 mensili. In ragione della durata del periodo risarcibile, il danno da lucro cessante viene pertanto liquidato nella misura complessiva di € 3.750,00, somma che appare equa e proporzionata al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito. 
Sono state considerate 15 mensilità considerando che in data ### la sig.ra ### è stata ritenuta pienamente idonea al lavoro.  3.12. Quanto ai danni materiali subiti dal motociclo tg ### la cui proprietà in capo all'odierna attrice è indubbia tenendo conto sia di quanto emerge dal certificato cronologico ma anche da quanto indicato nel rapporto d'incidente, dagli atti di causa risulta accertata la caduta al suolo dello stesso a seguito del sinistro , come attestato dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul posto (strisciature e scalfinatura parte sottostante della pedana poggiapiedi lato sx più strisciature profilato lato sinistro). Tuttavia, la parte attrice non ha fornito prova specifica dell'entità dei danni subiti, non essendo state prodotte fotografie del motociclo né fatture attestanti le spese di riparazione, né avendo i testimoni escussi descritto lo stato del mezzo dopo l'evento. In presenza di prova dell'an debeatur ma non del quantum, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e viene pertanto determinato nella misura complessiva di € 500,00, somma che appare congrua e proporzionata alla natura del sinistro. Quanto al preventivo di riparazione prodotto, lo stesso non è idoneo a dimostrare l'entità del danno patrimoniale, trattandosi di una mera stima unilaterale priva di valore probatorio circa l'effettivo esborso sostenuto. ### la giurisprudenza di legittimità, infatti, il preventivo di spesa non costituisce prova del danno, ma al più un elemento indiziario, insufficiente, di per sé solo, a fondare la liquidazione del quantum risarcitorio in assenza di fattura o di altra prova dell'avvenuta riparazione (Cass. civ., n. 3296/2016).  3.13. Sulle predette somme, ovvero sia quelle riconosciute a titolo di lucro cessante che per i danni al motoveicolo, trattandosi di debiti di valore, devono essere oggetto di rivalutazione monetaria, al fine di reintegrare integralmente il patrimonio leso, con applicazione degli indici ### dalla data del sinistro sino alla data della presente decisione. Non si ritiene, invece, di riconoscere interessi compensativi, in mancanza di specifica prova del danno da ritardato conseguimento delle somme e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, sicché sulle somme rivalutate decorreranno i soli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.  4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi e, pertanto, con condanna da parte del Comune di ### al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e ### nonché € 600,00 per spese esenti.  4.1. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza dell'evento del 07.07.2018, accoglie la domanda e condanna il Comune di ### al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 37.829,50, comprensiva di € 1.515,00 per spese mediche, oltre interessi come sopra specificati; b) condanna, altresì, il Comune di ### al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 3.750,00 a titolo di lucro cessante ed € 500,00 per spese di riparazione del motoveicolo, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati; c) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 7.616,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari; d) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo già liquidato della parte attorea, per averne fatto anticipo.  23 gennaio 2026 #### 

causa n. 6466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Antonio Spezzaferri

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 27/2026 del 09-01-2026

... si riporta quanto di seguito. ###..Interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. posso dire che, trovandomi a camminare sul marciapiede che costeggia la via ### dalla parte opposta del fiume, sono stato richiamato dal un “botto” e ho visto, avvicinandomi, che si trattava dell'auto guidata dal padre del mio amico ### 2. è vero; 3. posso dire che è vero perché ho scorto il ciclomotore che si stava allontanando; 4. posso dire che il ciclomotore continuava, allontanandosi, a superare le macchine in colonna; 5. per quanto ho già detto, non sono in grado di rispondere; 6. posso dire di aver visto l'auto ferma e posso confermare che c'era molto traffico; 7. non ho visto la scena; 8. è vero per quanto ho già detto; 11. confermo; ### è un mio amico di infanzia ed in quel frangente si trovava a camminare insieme a me; ### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non sono in grado di rispondere perché frequento solo il figlio dell'attore; b. non ho mai incontrato l'attore negli ultimi 10 anni; preciso che conosco entrambi i genitori del mio amico ### perché è (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4190/2020 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ( C.F.###) del ### di ### presso il cui studio in ##### D'### n.66/B dichiara di eleggere domicilio (fax 075/8064788 - ###) ATTORE contro Compagnia d'### S.p.a. (P. Iva n. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del procuratore ad negotia dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in ### alla ### n. 60 ( ###; fax: ### ) ###: risarcimento da sinistro stradale .Conclusioni : come da verbale del 4 luglio 2025 in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dall'1/9/2025 #### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### la ### d'### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., esponendo quanto segue. 
In data ### alle ore 22.00 circa, mentre il medesimo si trovava alla guida della vettura ### Y targata ### di proprietà di ### assicurata con #### n. 1/40068/30/131231951, al cui interno si trovava anche ### - figlia della proprietaria del veicolo - e la minore ### percorrendo via ### in direzione del ### di ### all'altezza della ### veniva urtato nella fiancata anteriore sinistra da un ciclomotore proveniente dalla opposta corsia di marcia a forte velocità che invadeva il tratto stradale di competenza dell'odierno attore. ### viaggiava con il finestrino anteriore sinistro aperto ed il gomito sinistro ivi appoggiato. Il ciclomotore dopo l'urto non arrestava la propria corsa dandosi alla fuga. 
Nell'occorso ### prontamente contattava il servizio 118 che si recava sul posto per i necessari interventi sanitari. Assistevano peraltro al sinistro ### ed ### i quali si trovavano a transitare nella zona del sinistro. 
Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni patite e dalla velocità nel porre in essere la condotta determinante il sinistro (trattandosi di ciclomotore che si dava alla fuga) risultava impossibile per l'odierna parte attrice identificare il responsabile del sinistro.  ### veniva trasportato, a mezzo servizio 118, presso l'### di ### “### Spirito” dove veniva ricoverato in prognosi riservata riportando la “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”, come da documentazione medica che si allega (### 1) e sottoposto a “riduzione lussazione spalla il ###, riduzione e sintesi con chiodo ### omero, placca e viti radio e ulna e fili di K metacarpi + doccia gessata b.m il ###” e dimesso in data ### (All. 2); Successivamente alla dimissione il #### si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche (### 3).   A seguito dei fatti di cui sopra il ### depositava in data ### presso la ### di ### atto di denuncia - querela contro ignoti (### 4). A fronte di tale deposito la ### della Repubblica di ### effettuava le necessarie indagini, procedendo ad escutere a sommarie informazioni la ### che ricostruiva con puntualità la dinamica dell'evento, giungendo alle seguenti conclusioni: “Il giorno 10.07.2018 alle ore 22.00 circa l'autovettura ### Y targata ### condotta da ### percorreva la ###. ### con direzione di marcia monti-mare. Giunta all'altezza dell'ex discoteca “### up”, veniva urtata nella fiancata sinistra da un motoveicolo non identificato che proveniva nell'opposto senso di marcia in fase di sorpasso di altri autoveicoli. Nell'urto di natura laterale, il ### riportava “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”. con prognosi iniziale di giorni 40 s.c., ma a tutt'oggi non ancora completamente guarito, mentre la figlia minore ### trasportata a bordo del veicolo veniva dimessa senza prognosi con diagnosi di “cefalea in recente trauma cranico contusivo”. Le indagini esperite non hanno consentito di risalire al motoveicolo ed al suo conducente che rimane ignoto. (All. 5). 
In data ###, il Sig. ### avviava pertanto la procedura di negoziazione assistita, con invito spedito mediante raccomandata n. ###-9 (### 8). ### s.p.a., non dava alcun riscontro nel termine previsto dalla normativa di specie. 
A seguito del sinistro il #### quale genitore esercente la potestà genitoriale della minore ### formulava espressa richiesta di risarcimento per le lesioni patite dalla figlia minore trasportata al momento del sinistro. Trattandosi di trasportata e sulla base della risarcibilità del danno tramite indennizzo diretto, la posizione veniva trattata dalla ### quale compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo. Nessuna contestazione circa l'evento dannoso veniva mossa dalla succitata compagnia che procedeva a rifondere il danno; a riprova si allegava documentazione attestante l'offerta formulata da ### (### 9) e relativa accettazione della stessa (### 10). 
Apparrebbe quindi almeno singolare che la medesima compagnia ### non abbia sollevato alcuna eccezione circa la risarcibilità del danno della minore trasportata, intendendo poi negare il dovuto risarcimento all'odierna parte attrice. 
In virtù di tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente il diritto del sig.### ad essere risarcito del danno avendo lo stesso assolto tutti gli obblighi di procedibilità e proponibilità della domanda.   I danni patiti a seguito di quanto accertato con il richiamato elaborato peritale ammontano ad € 340.649,50 così determinati: ### di riferimento Tribunale di Milano 2018 • ### del danneggiato al momento del sinistro 44 anni • ### punto base € 1.755,13 Danno biologico permanente • ### 40%= € 248.000,00 • ### personalizzato max 25%: € 62.000,00 • ### temporanea totale giorni 180 X € 147 = € 26.460,0 • ### temp.  parziale (75%) 38 X 147 X 75%= € 4.189,50. 
Sulla personalizzazione del danno, si evidenziava che il danno subito dal ### è sicuramente grave stante i postumi invalidanti che oggi permango sulla persona del medesimo. Al fine di valutare l'applicabilità e la percentuale della personalizzazione del danno la costante Giurisprudenza richiede l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Nel caso di specie si rileva come il ### sia mancino e l'infortunio occorso e la conseguente invalidità permanente abbiano ad oggetto proprio l'arto sinistro, predominante, se non esclusivo, nello svolgimento di qualsiasi attività anche le più semplici e quotidiane ad oggi naturalmente compromesse nella loro totalità. Peraltro il sinistro e la conseguente lesione riportata hanno inciso in maniera netta sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla sua vita di relazione anche in conseguenza delle incidenze estetiche sopportate. Si pensi all'imbarazzo provato dagli sguardi rivolti da terzi ogni qualvolta il ### si trovi con l'arto scoperto o visibile. Gravi le ripercussioni sia nei rapporti di coppia che in ambito lavorativo anche a causa dell'aspetto estetico.   Nella determinazione del danno patito il ### non potrà prescindere dal riconoscimento di quanto spettante a titolo di danno per perdita di capacità lavorativa sia nella forma generica che nella forma specifica.  ### sin dall'anno 2002 ha svolto attività lavorativa presso diverse società occupando mansioni che necessitavano di attività manuale, con ultimo contratto di lavoro avente termine iniziale la data del 06.06.2018. Successivamente, a causa del sinistro di cui si discute, anche in virtù delle proprie capacità professionali, non è stato più in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Quanto sopra risulta provato dal certificato storico rilasciato dal centro per l'impiego della ### (### 13) Dall'elaborato peritale a firma del Dott. ### è emerso che le “menomazioni in atto impediscono qualsivoglia attività manuale che preveda sforzi, anche minimi”; ciò caratterizzando “abolizione della specifica capacità di operaio”. 
Tenuto conto che al momento del sinistro il ### risultava disoccupato, sulla base di quanto stabilito dalla più recente Giurisprudenza di merito, dovrà farsi riferimento, quale base di calcolo per la determinazione del danno, al triplo del valore dell'assegno sociale erogabile al momento del fatto. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), del coefficiente di capitalizzazione cosi come stabilito nei “### del CSM 1990, n. 41 pag 127 e ss” (22,1912), del grado di percentuale di perdita di capacità lavorativa (100%) e del reddito calcolato in base al principio appena sopra richiamato (€ 457,99 x 3 x 13 = €17.861,61 x 22,1912) emerge che all'odierna parte attrice dovrà essere riconosciuta l'ulteriore somma pari ad € 396.370,56. Quanto sopra in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica. 
Relativamente poi alla capacità di lavoro generica si rilevava che se un tempo tale tipo di danno era ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza e così da lasciare sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa, oggi secondo la più costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) è stata restituita rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance. La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c. Il Giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le attitudini lavorative del danneggiato e il suo percorso formativo; sarà chiamato a valutare se le lesioni riportate nel sinistro ne limitino la capacità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle sue qualità. Nel far questo, dovrà considerare sussistente il danno, qualora le prove allegate risultino ragionevolmente attendibili. Giova ribadire che le considerazioni sopra esposte sono valide sia con riferimento a chi, al momento del sinistro, non percepisca redditi (minori, disoccupati o persino pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi abbia già un'occupazione. Sotto tale aspetto il ### dovrà riconoscere a parte attrice tale posta. 
Ulteriormente dovranno essere riconosciute all'odierno attore a titolo di danno patrimoniale, le spese di assistenza futura che si sono e si renderanno assolutamente necessarie dal momento del sinistro e per tutta la durata della vita del ### In particolare, data la gravità della lesione subita, può affermarsi che parte attrice abbisogni per evitare peggioramenti clinici futuri di spese riabilitative qualificabili in almeno 200€ mensili cosi come riconosciute in perizia medico legale di parte a firma del Dott. ### (### 11 pag 7). Tenuto conto di un'aspettativa media di vita di 80 (fonte ### approssimata in difetto) anni, rilevato che al momento del sinistro il ### aveva 44 anni compiuti e che quindi l'aspettativa di vita futura risulta almeno di altri 41 anni, tale voce dovrà essere liquidata, nella somma mari ad € 86.400 cosi determinata: ### mensili necessarie € 200 X 12 mesi = 2400 annui X 36 anni = 86.400,00. 
Si chiedeva inoltre il rimborso di euro € 4.060,66 per spese mediche. 
Parte attrice argomentava anche sul diritto di ottenere la refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro per l'importo di € 10.566,00, dovuto a titolo di onorari per l'intervento del precedente difensore, nella trattazione stragiudiziale del sinistro de quo, oltre € 2.349,00 quale compenso per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il tutto oltre accessori di legge, così come determinato sulla base delle tabelle vigenti. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle sue pronunce più recenti, ha sancito il principio di diritto secondo il quale il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutte le spese legali che si sono rese necessarie per la tutela del proprio diritto. Sul punto Cass. civile Ordinanza n. 2644/2018 “Le spese per assistenza legale stragiudiziale nel sinistro stradale costituiscono danno emergente ai sensi dell'art. 1223 e qualora siano nei limiti di legge vanno risarcite”. In altri termini, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell'illecito da sinistro, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.): è dunque fuori discussione che il danneggiato da sinistro abbia diritto sia all'intervento legale che a quello peritale in quanto entrambi necessari per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l'ignoranza tecnica del danneggiato e dall'altra l'organizzazione professionale ed il potere economico più forte che ha, ad esempio, una società di assicurazioni. 
La convenuta, nel costituirsi, anzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso dell'impresa assicurata. Invero infatti nessuna prova del fatto storico dedotto dall'attore sarebbe stata fornita prima del presente giudizio, né allo stato, atteso che la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale e pertanto nulla prova riguardo al contenuto della stessa; la sig.ra ### era trasportata sul veicolo e pertanto incapace a testimoniare; nessuna altra persona è stata mai indicata come teste, nonostante si assuma che il tratto di strada percorso dall'attore fosse molto trafficato. 
Difettando quindi la prova che il danno patito dal sig. ### sia stato cagionato da un motociclista pirata, difetta di legittimazione passiva la comparente nell'indicata qualità ### rinuncia alla sollevata eccezione, egualmente la ### rilevava come infondata sia la domanda attorea, poichè innanzitutto la ricostruzione fatta dalla “### della Repubblica” nulla prova, poiché operata sulla scorta delle dichiarazioni dell'attore e della trasportata, compagna dell'attore ed incapace a testimoniare per avere un interesse diretto ed attuale; nessun rilievo è stato eseguito, nessun testimone indifferente è mai stato sentito. 
Dunque diversamente da quanto assume il ### non esiste prova del fatto storico. 
Vieppiù, ai sensi e per gli affetti dell'art. 283 C.d.A. perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato” solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. 
Senonché, nella fattispecie in esame, sarebbe stato facile identificare il motoveicolo, stante l'intenso traffico e la presenza di numerose persone, conducenti e trasportati su altri veicoli, peraltro in una zona estremamente illuminata da pubblica illuminazione, diversamente da quanto afferma l'attore. In ogni caso si segnalava che, ove vi fosse stato un urto di un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia contro la fiancata anteriore sinistra della vettura dell'attore (come rappresentato a pag. 1 dell'atto di citazione), il ciclomotore, stante l'inteso traffico, non avrebbe potuto che arrestarsi contro il veicolo; vieppiù, l'urto avrebbe interessato la ruota anteriore del ciclomotore, che avrebbe colliso contro la fiancata della vettura e mai una parte del ciclomotore avrebbe potuto urtare il braccio dell'attore. 
Risultano pertanto assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro le lesioni lamentate.   E ancora, il ### non avrebbe dovuto mettersi alla guida, poiché doveva gestire sbalzi di umore e/o di attenzione, come risulta dalla cartella clinica in atti che certifica come lo stesso avesse cessato di assumere il metadone e quotidianamente assumeva all'epoca dei fatti il ### medicinale adeguato alle indicate patologie. In ogni caso, anche ove fosse provata la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, dovrà considerarsi il grave e determinante concorso di colpa dell'attore nel caso di specie, che guidava violando le norme del CdS con il braccio fuori dal finestrino. 
Relativamente al quantum preteso si contestavano comunque le somme indicate, in quanto eccessive e non giustificate. Innanzitutto, si ribadiva che non appare compatibile la lesione lamentata con la dinamica rappresentata; inoltre dovrebbero considerarsi le preesistenze ricollegabili all'uso di sostanze stupefacenti (pag. 38 della cartella clinica). E ancora, nulla prova in atti che l'attore sia mancino. 
Inoltre il ### risulta dalla documentazione dallo stesso versata in atti di essere stato assunto e poi dimessosi più volte; licenziato una volta per giusta causa e al momento del fatto dedotto disoccupato, per essere cessato l'ultimo impiego dopo 23 giorni dall'inizio, a seguito di modifica del termine iniziale; di conseguenza nessuna perdita economica ha subito l'attore, né alcuna perdita della capacità lavorativa, tenuto conto di quanto risulta dalla scheda del ### per l'### della ### versati in atti dall'attore quale doc. n. 13. Infondata è la richiesta di “spese di assistenza futura”, quantificate in € 200,00 mensili senza alcuna prova a sostegno, quasi che il ### sia un ente previdenziale, che eroga pensioni. 
Quanto alle “spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro” si richiamava la sentenza delle ### della Suprema Corte di Cassazione n. 16990/2017, che hanno definitivamente ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare, per cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. 
Nel caso che ci occupa nessuna utilità ha avuto l'intervento legale nella fase antecedente il sinistro per quanto già esposto, per cui secondo il principio che: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, la domanda sul punto pure dovrà essere rigettata. Quanto alla relazione versata in atti a firma del dott. ### deve rilevarsi come la stessa sia una mera allegazione di parte, un giudizio espresso da un sanitario, che nulla aggiunge e non costituisce neppure indizio, data la natura valutativa. 
All'esito di istruttoria orale, documentale e dello svolgimento di una ctu medico legale, all'udienza di precisazione conclusioni del 4 luglio 2025 il giudice assegnava i termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1/9/25 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La questione va affrontata tenendo presente in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui si ricorra al ### di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del ### deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. CASS. n. 3019/2016) Dunque, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. 
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Tra l'altro il ### ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi dimostrata dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, e le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'### per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle ### fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra. Il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, п. 10323). Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. civ. Sez. I, 18-06-2012, п. 9939). Si è inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( civ. sez. 6- 3, 15/04/2021, n. 9873). 
Venendo al caso di specie vi è da rilevare, anzitutto, la proposizione di querela, proposta in data 17 luglio 2018, in relazione a fatti avvenuti in data 10 luglio 2018.  ### nella denuncia querela indicava la propria compagna quale persona presente ai fatti, dopo aver esposto di essersi trovato incolonnato con la vettura, stante il rallentamento per entrambi i sensi di marcia, con il gomito sinistro appoggiato sopra lo sportello anteriore sinistro, avendo il finestrino abbassato; e che il motociclo che portava in sella due persone, proveniente dal senso di marcia contrario a forte velocità, nell'effettuare il sorpasso delle vetture incolonnate, invadendo il senso di marcia percorso dal ### non riusciva a rientrare andando ad urtare dapprima lo specchietto laterale sinistro e di poi il gomito dell'attore. Poiché il motociclo si allontanava senza fermarsi riusciva impossibile identificare lo stesso. Si indicava come testimone la propria compagna e si indicava che anche la figlia minore aveva riportato lesioni, come da certificazioni, sollecitandosi l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti sul luogo del sinistro. 
Per quanto attiene le indagini penali, vi è da dire che le stesse consistevano anzitutto nell'audizione della ### la quale sostanzialmente confermava la dinamica di cui sopra precisando che era buio al momento del fatto e che non poteva distinguere i due giovani col casco, di aver chiamato l'ambulanza e di essersi accorta durante l'attesa, dello specchietto che traballava nonché della rottura della maniglia lato guida. 
Veniva verificata la chiamata dell'ambulanza; l'acquisizione delle immagini delle telecamere non dava esito positivo in quanto non funzionanti.  ### il procedimento si chiudeva con una richiesta di archiviazione per mancata identificazione dei responsabili. 
Vi è da dire che la presenza di altri testi presenti veniva rappresentata per la prima volta in questo giudizio. 
Queste le dichiarazioni testimoniali rese dalla ###… sono la ex compagna dell'attore, non più convivente del medesimo da subito dopo l'incidente per cui è causa, indifferente. 
Interrogata sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: sub 1) confermo, ero a bordo dell'autovettura di proprietà di mia madre, dietro c'era anche nostra figlia che, all'epoca, aveva 5 anni; sub 2) è vero per quanto ho già risposto; ### la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata; sub 3) è vero, il ciclomotore proveniva proprio da di fronte alla nostra autovettura; sub 4) è vero, il ciclomotore era in fase di sorpasso di una colonna di autovetture; sub 5) confermo di aver visto il ciclomotore venirci addosso sul fianco sinistro dell'autovettura, completamente all'interno della nostra corsia di pertinenza; ricordo che fu un attimo; sub 6) confermo che c'era una colonna di veicoli anche sulla nostra corsia e noi eravamo fermi; ### tra le due colonne c'era poco spazio perché la strada è stretta; sub 7) è vero, ### aveva il braccio sinistro fuori dal finestrino con il gomito appoggiato sullo sportello e proprio perché c'era poco spazio, il ciclomotore colpì il gomito di ### io sentii soltanto il colpo dell'urto contro lo specchietto retrovisore esterno dell'auto e l'urlo di dolore di ### non riuscii a vedere con quale parte del ciclomotore l'autovettura e il braccio di ### vennero colpiti; sub 8) il ciclomotore non si fermò, ma dopo l'urto i due che erano a bordo scapparono; sub 11) confermo che si fermarono per aiutarci i signori di cui mi si chiede e che non conosco, non so dove si trovassero al momento dell'incidente, però dissero che avevano visto quello che era accaduto; sub 18) è vero, ### è mancino dalla nascita; sub 19) è vero, l'ho appena detto; sub 20) ### faceva tutto con la sinistra e quindi firmava anche; sub 21) confermo, con la sinistra mangiava, disegnava, faceva tutto; sub 22) confermo, ribadisco che con la sinistra faceva tutto. Interrogata sui capitoli di prova contraria indiretta di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: sub a) confermo quanto ho appena detto, quale convivente di ### gliel'ho visto fare sempre; ### la convivenza con ### è durata 6 anni; l'incidente trasformò ### che non era più la stessa persona e, a seguito di altro problemi, ci lasciammo; sub b) come ho già detto, conoscevo ### per aver convissuto con lui per 6 anni prima dell'incidente; sub c) non ricordo i periodi, ma ### svolse diversi lavori manuali alle dipendenze sempre di privati, a volte regolarmente assunto, altre no; sub d) ricordo che lavorò come giardiniere, come manovale agricolo, come autista per un non vedente; lavorò anche per ### per 12 anni, non ricordo fino a quando; ### al momento dell'incidente lavorava “in nero”, non ricordo se era quando faceva l'autista. L.C.S. 
In relazione alla testimonianza della ### vi è da dire che parte convenuta ne ha sempre eccepito l'incapacità a testimoniare.   Si rammenta in proposito che la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. In generale si reputa l'incapacità della vittima di un sinistro stradale di testimoniare in quanto portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. ###à a testimoniare si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, non di mero fatto, “che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione” (Cass. 9353/2012). Per quanto riguarda i sinistri stradali, viene pertanto valutato incapace a testimoniare il trasportato danneggiato, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta dal vettore contro l'antagonista, dall'antagonista contro il vettore. 
Ebbene, a prescindere dalla questione d'incapacità della teste, che non troverebbe fondamento stante la circostanza di non aver la stessa riportato danni, occorre invece rilevarne, dalla lettura complessiva degli atti, la dubbia attendibilità.   In proposito occorre considerare che la ### non riferiva in sede di sit di danni riportati dalla bambina. Sentita sul punto in dibattimento ha dichiarato che la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata. Ciò risulta in contrasto con le asserzioni di parte attrice circa il risarcimento ottenuto per la minore documentato dall'attore. 
Per quanto riguarda gli ulteriori testi sentiti in giudizio, si riporta quanto di seguito.  ###..Interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. posso dire che, trovandomi a camminare sul marciapiede che costeggia la via ### dalla parte opposta del fiume, sono stato richiamato dal un “botto” e ho visto, avvicinandomi, che si trattava dell'auto guidata dal padre del mio amico ### 2. è vero; 3. posso dire che è vero perché ho scorto il ciclomotore che si stava allontanando; 4. posso dire che il ciclomotore continuava, allontanandosi, a superare le macchine in colonna; 5. per quanto ho già detto, non sono in grado di rispondere; 6. posso dire di aver visto l'auto ferma e posso confermare che c'era molto traffico; 7. non ho visto la scena; 8. è vero per quanto ho già detto; 11. confermo; ### è un mio amico di infanzia ed in quel frangente si trovava a camminare insieme a me; ### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a.  non sono in grado di rispondere perché frequento solo il figlio dell'attore; b. non ho mai incontrato l'attore negli ultimi 10 anni; preciso che conosco entrambi i genitori del mio amico ### perché è normali che li abbia visti, ma con il padre non mi sono mai incontrato per qualche attività; c. non sono in grado di rispondere; d. non sono in grado di rispondere; e. mi riporto a quanto già dichiarato; f. conosco l'attore da quando conosco il figlio ### e dunque da circa 10-15 anni; g. mi riporto a quanto già riferito; h.  mi sono avvicinato, ma i soccorsi vennero poi prestati dall'ambulanza della quale io ho atteso l'arrivo; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. non lasciai i miei dati all'attore, non avendone bisogno perché già mi conosceva.  ###..### sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. non posso dire di aver visto l'urto, ma ho sentito il rumore dell'impatto; preciso che mi trovavo assieme al mio amico ### all'altezza della discoteca ### camminando a piedi, quindi dalla parte opposta del fiume, nello stesso senso di marcia dell'autovettura in direzione del porto; 2. è vero; 3. ho visto un motorino allontanarsi nella direzione opposta dell'autovettura, in direzione della ### di porto; 4. confermo di aver visto il ciclomotore solo mentre si allontanava e posso dire che superava una colonna di auto; 5. confermo che il ciclomotore stava superando delle auto in colonna e quindi penso che verosimilmente superasse la linea di mezzeria; ### dalla mia posizione non ero in grado di scorgere sull'asfalto la linea di mezzeria; ### confermo che c'erano nei due sensi di marcia due colonne di auto e quella dove si trovava l'auto del ### era ferma; la colonna di auto nella direzione opposta non ricordo se fosse proprio ferma o avanzasse lentamente; 6. mi riporto a quanto già dichiarato; 7. non so se ### viaggiasse con il gomito sinistro fuori del finestrino; è vero tuttavia che quando mi sono avvicinato, l'ho visto con il braccio “spaccato” fuori dal finestrino; 8. è vero per quanto ho già detto; ### per quanto riguarda i danni all'autovettura, ricordo che era danneggiato lo specchietto retrovisore sinistro. 11. è vero, mi trovavo assieme al mio amico ### entrambi siamo amici di ### figlio dell'attore #### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non posso rispondere perché non mi sono mai trovato con il padre del mio amico le attività di cui mi si chiede; b. ho avuto modo di vedere il padre di ### qualche volta quando mi sono incontrato con lui; ora mi sono trasferito a ### e le occasioni sono diminuite; e. ho già risposto; f. ho conosciuto l'attore qualche tempo dopo che ho conosciuto l'attore, che conosco da tanto tempo; #### ci conosce me e ### come amici del figlio e quando ci siamo avvicinati dopo l'incidente, ci ha riconosciuto; g. mi riporto a quanto già detto; h. io e ### ci siamo solo avvicinati, i soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza; ADR: ### si lamentava per il dolore; ricordo che per muovere il braccio che era completamente fratturato, dovette con il corpo spostarsi verso l'interno dell'autovettura; non ricordo se rimase all'interno dell'autovettura fino all'arrivo dell'ambulanza o se è sceso; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. sul posto non lasciai numero di telefono dell'attore; successivamente mi ha contattato per chiedermi di venire a testimoniare, chiedendomi i dati, circa quattro anni fa; preciso di venire a dire quello che ho visto. Anzi non credo che ### mi chiese i dati, ritengo che se li sia fatti dare dal figlio. 
ADR: non sono mai stato sentito dalla ### né da altre forze dell'ordine. 
Ebbene, occorre considerare quanto meno anomalo che i nominativi di queste persone che si trovavano sul luogo dell'incidente, conosciuti da parte attrice, non siano stati fatti prima del giudizio dal ### e che neppure la ### abbia in precedenza riferito delle persone in questione. Non vi è un motivo logico che consenta di chiarire questa discrasia in quanto non viene prospettata e tanto meno provata la ragione di questa peculiarità quale, ad esempio, una dimenticanza, la mancanza di disponibilità alla testimonianza manifestata dai testi od altro. 
Tanto considerato, pur alla luce delle oggettive e riscontrate lesioni riportate dall'attore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, le prove offerte non risultano idonee e sufficienti a dare contezza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio che incombe sul danneggiato.   In ogni caso, valutata la natura interpretativa della vicenda appare congruo compensare le spese.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese.  ### 8 gennaio 2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 4190/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

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