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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6466/2020 promossa da: la sig.ra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv. ### (###), ###; ###; Parte attorea contro ### (C.F. ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), ### Parte convenuta ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ### ha evocato in giudizio, dinanzi a questo ### il Comune di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «### che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di ### Ente proprietario della strada. II. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta, in persona del ### p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, materiale e da lucro cessante) patiti in occasione del sinistro de quo ovvero della complessiva somma di € 46.517,05# (quarantaseimilacinquecentodiciasette/05), ovvero nella misura che il Giudice riterrà giusta nell'esercizio del potere di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo; ### Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con le maggiorazioni di legge per spese generali, oltre IVA e ### con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che: - in data ###, alle ore 09:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo ### tg ### il viale ### d'### in ### provenendo da ### e dirigendosi verso via ### giunta in prossimità della rotatoria ivi situata, nel compiere la svolta a sinistra, perdeva aderenza e cadeva rovinosamente al suolo; - la caduta era stata causata dalla presenza di terriccio/brecciolino sul manto stradale, che rendeva la carreggiata scivolosa; tale materiale non era visibile e la sua presenza non era prevedibile, poiché presentava una colorazione analoga a quella dell'asfalto. Inoltre, sul luogo del sinistro interveniva la ### di ### che procedeva ai rilievi del caso e disponeva la pulizia del tratto stradale interessato; − in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi, tramite l'intervento del 118, presso il ### dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### dove veniva sottoposta alle prime cure del caso e le veniva diagnosticata una “frattura scomposta, pluriframmentaria e affossata del piatto tibiale sinistro”, con conseguente ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi, seguito da un lungo periodo di immobilizzazione, riabilitazione e inabilità lavorativa; - in seguito, e a causa del predetto evento, rimaneva in malattia per un lungo periodo e veniva giudicata idonea al lavoro con limitazioni solo in data 6 maggio 2019 e senza limitazioni soltanto in data 3 ottobre 2019. Le lesioni subite avevano determinato, pertanto, un danno biologico permanente, oltre a un periodo di invalidità temporanea totale e parziale, come da relazione medico-legale di parte, quantificabile nella misura del 12%, nonché danni patrimoniali consistenti in spese mediche, costi di consulenza tecnica e danni materiali al motociclo; − la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune di ### quale ente proprietario e custode della strada, per omessa vigilanza, manutenzione e pulizia del tratto viario ai sensi dell'art. 2051 c.c., e in subordine, dell'art. 2043 c.c.; − a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante l'invio di una richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Comune di ### che, impugnato l'atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il Comune ha preliminarmente eccepito: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg. ### contestandone la titolarità nonché impugnando la documentazione prodotta in copia, ritenuta priva di carattere di ufficialità; - nel merito, ha evidenziato che incombeva sulla parte attorea l'onere di fornire prova rigorosa della dinamica del sinistro, del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso, nonché dell'entità dei danni lamentati; - la responsabilità invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non sarebbe configurabile, in quanto la presenza di terriccio sulla sede ###evento estemporaneo ed estrinseco, riconducibile al fatto di terzi ovvero a condizioni climatiche avverse, come desumibile da una perizia tecnica depositata in atti, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; - il Comune non avrebbe potuto prevedere né rimuovere tempestivamente il materiale presente sulla carreggiata, anche perché non vi era stata alcuna segnalazione, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'ente custode; - in ogni caso, l'evento sarebbe stato determinato anche dalla condotta di guida imprudente della parte attorea, la quale non avrebbe adottato le cautele normalmente esigibili tenendo conto delle condizioni di tempo e di luogo, con particolare riferimento alla velocità di marcia, alla presenza di una passeggera e alla prevedibile difficoltà di manovra del motociclo; - la situazione di pericolo dedotta non sarebbe stata, quindi, né occulta né imprevedibile, atteso che il sinistro si sarebbe verificato in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, sicché l'attrice avrebbe potuto avvedersi della presenza del terriccio ed evitarlo con l'ordinaria diligenza; - quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, una volta ravvisato il caso fortuito, verrebbe meno ogni profilo di colpa dell'amministrazione convenuta.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «affinché l'###mo Giudice adito ### emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1. ###. Rigettare la domanda siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, nonché temeraria, con ogni conseguenza di legge. • ###. Accogliere la domanda nei limiti del giusto e del dovuto, previo riconoscimento della responsabilità preminente dell'istante nella causazione del sinistro dedotto in lite. • ### l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».
Alla prima udienza del 12.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui certificato cronologico relativo al motoveicolo tg ### , nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U. medica. La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni indicati dall'attrice e, all'esito, veniva disposta una C.T.U. medico-legale, regolarmente espletata dal dott. ### il quale ha successivamente fornito riscontro anche ai chiarimenti richiesti dalla parte attrice. Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito della memoria conclusiva. ***
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, stante l'invio, dapprima, di una richiesta di risarcimento danni e poi dall'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 62 prod. Att.). 1. Sulla natura della responsabilità della P.A. 1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra ### in seguito a una caduta verificatasi in data ###, alle ore 09:30 circa, in ### presso la rotatoria del viale ### d'### allorquando l'odierna attrice, alla guida del proprio motoveicolo, tg. ### perdeva aderenza a causa del terriccio ivi presente per poi cadere al suolo. ### sarebbe stato causato, quindi, dalla presenza sul manto stradale di terriccio e, in ogni caso, di materiale non visibile che ne avrebbe provocato la caduta al suolo. 1.2. La parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e alla custodia della predetta strada, da considerarsi, quindi, comunale. 1.3. Trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di responsabilità della ### per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici. 1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali effettivamente custoditi dalla P.A., ha carattere oggettivo. Affinché essa si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. ###/17), fattore che attiene non al comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile a un elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, e che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06). 1.5. La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, il quale abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17). 1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità. 1.7. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova dell'insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Essa può essere esclusa quando il custode dimostri la rilevanza causale - esclusiva o concorrente - delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle imprevedibili di un terzo (Cass., ord. n. 8450/2025).
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del danneggiato, intesa non come criterio di imputazione dell'illecito, bensì come requisito legale della rilevanza causale del suo fatto, non è estraneo alla verifica del nesso causale. La condotta del danneggiato può, infatti, costituire causa esclusiva dell'evento, relegando la relazione con la res a mera occasione (Cass., ord. n. 8449/2025). 1.8. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. 1.9. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. 1.10. Al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento; al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado d'inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. 2. Nel merito. 2.1 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico - ossia il sinistro verificatosi presso la rotatoria del ### d'### in ### mentre l'attrice percorreva a bordo del proprio motoveicolo il tratto provenendo da via ### e intendendo proseguire per via ### - risulta confermata dal rapporto di incidente stradale redatto dalla ### di ### (prot. ### del 07.07.2018) e dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. 2.2. Entrambi i testimoni escussi hanno confermato la dinamica degli eventi e che sul luogo in cui il motoveicolo condotto dall'attrice era scivolato era presente del terriccio. Tale circostanza d'altronde è confermata dagli agenti della ### di ### che, intervenuti sul luogo del sinistro, nella ricostruzione della dinamica della caduta affermano: “a causa di terriccio presente in carreggiata e più precisamente in prossimità della rotonda ivi posta, il motociclo rovinava al suolo” (Cfr rapporto incidente doc. 2 prod. att) ed ancora evidenziano di aver richiesto l'intervento di unità di ### e Ambiente per la pulizia del tratto di strada interessato. 2.3. I testi escussi, inoltre, hanno fornito una ricostruzione coerente e convergente della dinamica del sinistro. In particolare, il teste ### escusso all'udienza del 17 febbraio 2023, ha dichiarato di trovarsi a pochi metri di distanza dal motociclo condotto dalla sig.ra ### alla guida di altro motociclo, e di aver visto la stessa cadere in prossimità della rotatoria di via ### mentre effettuava la svolta a sinistra; ha inoltre riferito che, una volta fermatosi per prestare soccorso, constatava che nel punto esatto della caduta la presenza di brecciolino dello stesso colore dell'asfalto, precisando di non aver notato alcuna condotta di guida imprudente da parte dell'attrice e che, al momento del sinistro, non pioveva. 2.4. Analoga conferma proviene dal teste ### escusso all'udienza del 18 novembre 2022, la cui presenza sul luogo del sinistro risulta confermata anche dal rapporto di incidente, essendo la persona cui venne affidato in custodia il motoveicolo attoreo. Il teste ha riferito di seguire la sig.ra ### con la propria autovettura e di aver assistito direttamente all'evento, confermando che la caduta del motociclo era avvenuta in rotatoria e che, nel punto in cui il mezzo era rovinato al suolo, era presente terriccio non immediatamente percepibile. Ha aggiunto, altresì, che la sig.ra ### era rimasta a terra fino all'arrivo dei sanitari e che sul posto era prontamente intervenuta la ### 2.5. Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano tra loro pienamente concordanti, confermano i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro. 2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata. 2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente convenuto, di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo al Comune di ### una posizione di custodia del bene demaniale, intesa come effettivo potere di controllo, gestione e vigilanza sulla sede stradale, indipendentemente dall'estensione del bene o dalla natura pubblica dello stesso. In tale prospettiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, restando irrilevante ogni indagine in ordine alla colpa dell'amministrazione, salvo che questa dimostri l'interruzione del nesso eziologico per effetto del caso fortuito 2.8 Nel caso di specie, si ritiene che non possa configurarsi l'ipotesi del caso fortuito così come eccepito dalla parte convenuta, che nulla ha provato in merito. ###, infatti, non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. Le deduzioni difensive relative alla possibile origine del terriccio da fatto del terzo o da condizioni climatiche avverse si sono limitate a mere ipotesi astratte, non suffragate da riscontri probatori concreti, né è stata fornita prova dell'impossibilità di un intervento tempestivo di rimozione o segnalazione del pericolo. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il materiale era presente sul manto stradale al momento del sinistro ed è stato successivamente rimosso a seguito dell'intervento degli organi accertatori, circostanza che esclude la configurabilità di un evento del tutto imprevedibile e inevitabile e conferma la riconducibilità causale dell'evento alla condizione della cosa in custodia. 2.9. Inoltre, la circostanza che il fatto potesse dipendere dalle condizioni climatiche avverse è smentita dal rapporto d'incidente stradale il quale indica che le condizioni del meteo come “sereno”, senza pioggia o condizioni particolari. La relazione peritale prodotta dal Comune sostiene che il materiale sul manto stradale sarebbe stato trasportato da eventi atmosferici; tuttavia, poiché il giorno del sinistro il meteo era sereno e non risultano segnalate condizioni anomale, anche a voler ammettere l'ipotesi prospettata dal convenuto, il materiale sarebbe stato depositato nei giorni precedenti.
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla pulizia della carreggiata, avendone il tempo e la possibilità. 2.10. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, quindi, che la presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, abbia reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza e abbia costituito la causa diretta della perdita di aderenza del motociclo condotto dall'attrice. Essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, e non avendo il Comune assolto all'onere di dimostrare il caso fortuito o una condotta colposa della danneggiata idonea a interrompere tale nesso, la responsabilità dell'ente convenuto deve essere valutata alla luce dei principi che regolano la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., con conseguente imputazione dell'evento dannoso al custode del bene. 2.11. ### di una condotta colposa della danneggiata, unitamente alla prova del nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo, conduce a ritenere integralmente sussistenti i presupposti della responsabilità del Comune di ### quale custode del bene demaniale.
La presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, ha reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza, ponendosi quale causa diretta della perdita di aderenza del motociclo e della conseguente caduta dell'attrice. Non avendo il Comune fornito prova idonea del caso fortuito né della riconducibilità dell'evento a una condotta colposa della danneggiata, l'evento dannoso deve essere imputato all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio. 3. Sulla liquidazione del danno biologico 3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Quest'ultimo ha confermato che, a seguito del sinistro del 07.07.2018, l'attrice ha riportato:“### di frattura scomposta e a più frammenti piatto tibiale sn trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti (ancora in sede ###residua limitata flessione del ginocchio possibile fino a 90°, instabilità anteriore di grado medio, lieve instabilità in valgo e cicatrici chirurgiche in soggetto con ginocchio valgo bilaterale (> a sn)”. 3.2 Tenendo conto della documentazione medica prodotta, il C.T.U. ha ritenuto che alla sig.ra ### possano essere riconosciuti postumi costituenti invalidità permanente nella misura del 10%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica o su quella lucrativa permanente ###. ###à temporanea totale è stata valutata in 45 giorni, quella al 50% in ulteriori 45 giorni e quella al 25% per altri 60 giorni. È stato inoltre riconosciuto un danno morale di livello medio, correlato all'ansia, alle preoccupazioni e alle sofferenze patite. Le spese mediche documentate ammontano a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00). 3.3. Quanto alle osservazioni di parte attorea sulla presunta non corretta valutazione dell'invalidità temporanea totale subita dalla ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni del C.T.U., in quanto l'elaborato peritale risulta redatto secondo corretti criteri medico-legali, con adeguata ricostruzione dell'anamnesi, esame obiettivo diretto della perizianda e puntuale valutazione della documentazione clinica prodotta. Le osservazioni critiche formulate nelle note autorizzate sono state espressamente esaminate e confutate dal consulente con argomentazioni tecnicamente coerenti e conformi alle linee guida di riferimento, senza che siano emerse incongruenze, carenze metodologiche o elementi di segno contrario idonei a giustificare una diversa valutazione. In mancanza di ulteriori specifiche e motivate ragioni di dissenso tecnico, non vi è motivo di discostarsi dall'elaborato peritale, da ritenersi attendibile e pienamente condivisibile. 3.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle ### nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il ### ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova ### del ### di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo ### posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/2011), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità. 3.5 Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno, non avendo la parte attorea provato eventuali ulteriori pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. A quest'ultimo viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico. Si ritiene corretto applicare, inoltre, l'incremento per la sofferenza, grado minimo, tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa. 3.6. Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni ### di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 21.291,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00 Invalidità temporanea totale € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Spese mediche € 1.515,00 Totale generale: € 37.829,50 3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato, non essendo stata data alcuna ulteriore prova al riguardo. In relazione ad una personalizzazione maggiore del danno morale, non è stata allegata dalla parte attorea alcuna ulteriore circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. ###/2024, Cass. civ., 9385/2018), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento. 3.8. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 37.829,50. Trattandosi di debito di valore, sul danno non patrimoniale (con esclusione, quindi, delle somme dovute per spese mediche) spettano gli interessi compensativi, quali ristoro del mancato godimento del capitale, calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata secondo gli indici ### dalla data del sinistro fino alla presente decisione. Dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali. 3.9. Quanto alla richiesta del riconoscimento del lucro cessante come perdita patrimoniale dovuta ad una riduzione dello stipendio mensile nei mesi in cui l'attrice non poteva svolgere la propria attività lavorativa, la stessa deve ritenersi ammissibile e fondata. Può essere, infatti, riconosciuto in favore dell'attrice anche il danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella riduzione del reddito effettivamente percepito nel periodo d'invalidità conseguente al sinistro. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lucro cessante è risarcibile non solo nei casi di perdita totale del reddito, ma anche quando l'evento lesivo abbia determinato una diminuzione apprezzabile e documentata degli emolumenti percepiti, purché sussista un nesso causale tra la riduzione reddituale e le conseguenze dell'illecito (Cass. 18050/2019). La Corte ha ribadito che gli effetti pregiudizievoli di lesioni della salute possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante quando tali postumi portino a eliminare o ridurre la capacità di produrre reddito attraverso l'attività lavorativa, e che tale componente del danno deve essere risarcita purché provata nel suo concreto decremento (Cass.26641/2023) 3.10. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente provato. Dalla comparazione dei cedolini paga relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 depositati dalla parte attorea unitamente alle memorie ex art 183 Vi comma II termine, emerge, infatti, una sensibile e costante diminuzione della retribuzione mensile a decorrere dal mese del sinistro e per l'intero periodo in cui la sig.ra ### è rimasta inabile ovvero è stata giudicata idonea al lavoro con limitazioni (fino al 03.10.2019, doc 29 produzione attorea). La riduzione del reddito risulta temporalmente coincidente con il periodo di invalidità accertato dal C.T.U. e non è stata ricondotta dal convenuto a fattori alternativi o indipendenti dall'evento lesivo. Ne consegue che la perdita economica subita dall'attrice integra un pregiudizio patrimoniale concreto, distinto dal danno biologico, e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 3.11. Quanto alla quantificazione del lucro cessante, il danno patrimoniale viene, quindi, determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante comparazione tra il reddito medio percepito dall'attrice nel periodo antecedente il sinistro e quello percepito nel periodo successivo, fino alla data del 03.10.2019, in cui la stessa è stata giudicata pienamente idonea al lavoro senza limitazioni. Dalla documentazione retributiva prodotta emerge una riduzione mensile costante degli emolumenti nel periodo di inabilità e di successiva idoneità con limitazioni (cfr anche doc 28 del 06.05.2019 produzione attorea); tenuto conto di tale progressivo recupero della capacità lavorativa, il differenziale reddituale può essere prudenzialmente quantificato in € 250,00 mensili. In ragione della durata del periodo risarcibile, il danno da lucro cessante viene pertanto liquidato nella misura complessiva di € 3.750,00, somma che appare equa e proporzionata al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito.
Sono state considerate 15 mensilità considerando che in data ### la sig.ra ### è stata ritenuta pienamente idonea al lavoro. 3.12. Quanto ai danni materiali subiti dal motociclo tg ### la cui proprietà in capo all'odierna attrice è indubbia tenendo conto sia di quanto emerge dal certificato cronologico ma anche da quanto indicato nel rapporto d'incidente, dagli atti di causa risulta accertata la caduta al suolo dello stesso a seguito del sinistro , come attestato dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul posto (strisciature e scalfinatura parte sottostante della pedana poggiapiedi lato sx più strisciature profilato lato sinistro). Tuttavia, la parte attrice non ha fornito prova specifica dell'entità dei danni subiti, non essendo state prodotte fotografie del motociclo né fatture attestanti le spese di riparazione, né avendo i testimoni escussi descritto lo stato del mezzo dopo l'evento. In presenza di prova dell'an debeatur ma non del quantum, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e viene pertanto determinato nella misura complessiva di € 500,00, somma che appare congrua e proporzionata alla natura del sinistro. Quanto al preventivo di riparazione prodotto, lo stesso non è idoneo a dimostrare l'entità del danno patrimoniale, trattandosi di una mera stima unilaterale priva di valore probatorio circa l'effettivo esborso sostenuto. ### la giurisprudenza di legittimità, infatti, il preventivo di spesa non costituisce prova del danno, ma al più un elemento indiziario, insufficiente, di per sé solo, a fondare la liquidazione del quantum risarcitorio in assenza di fattura o di altra prova dell'avvenuta riparazione (Cass. civ., n. 3296/2016). 3.13. Sulle predette somme, ovvero sia quelle riconosciute a titolo di lucro cessante che per i danni al motoveicolo, trattandosi di debiti di valore, devono essere oggetto di rivalutazione monetaria, al fine di reintegrare integralmente il patrimonio leso, con applicazione degli indici ### dalla data del sinistro sino alla data della presente decisione. Non si ritiene, invece, di riconoscere interessi compensativi, in mancanza di specifica prova del danno da ritardato conseguimento delle somme e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, sicché sulle somme rivalutate decorreranno i soli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo. 4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi e, pertanto, con condanna da parte del Comune di ### al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e ### nonché € 600,00 per spese esenti. 4.1. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza dell'evento del 07.07.2018, accoglie la domanda e condanna il Comune di ### al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 37.829,50, comprensiva di € 1.515,00 per spese mediche, oltre interessi come sopra specificati; b) condanna, altresì, il Comune di ### al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 3.750,00 a titolo di lucro cessante ed € 500,00 per spese di riparazione del motoveicolo, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati; c) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 7.616,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari; d) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo già liquidato della parte attorea, per averne fatto anticipo. 23 gennaio 2026 ####
causa n. 6466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Antonio Spezzaferri