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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36651/2021 del 25-11-2021

... avviso erano fuoriusciti da una cisterna interrata di carburante, non ben mantenuta. Adduceva pertanto la responsabilità solidale della conduttrice - che appunto aveva utilizzato l'area come deposito di mezzi pubblici - e degli alienanti - che non avrebbero vigilato@conduttrice -, i quali tutti avrebbero dovuto bonificare il terreno a proprie spese. Invece la bonifica e il ripristino ambientale sarebbero divenuti un onere reale dell'attuale proprietaria A.R.T.E., la quale, per evitare un intervento della P.A. e i correlati costi e aumento dei tempi, vi sarebbe proceduta subito spontaneamente. ### concludeva quindi per l'accertamento della regolarità del ripristino ambientale da essa effettuato e della congruità delle relative spese sostenute, chiedendo che i convenuti fossero condannati a corrispondergliele; in subordine, chiedeva che fosse accertato che l'immobile era gravato da un onere reale di natura pubblicistica, non dichiarato dagli alienanti nel rogito di compravendita e ignoto alla acquirente quando l'aveva acquistato, con conseguente diritto della acquirente stessa alla riduzione del prezzo con conseguente restituzione da parte degli alienanti della differenza; chiedeva infine, la (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 13717-2019 proposto da: ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### - ricorrente - contro 1 ### L'####, ############# - intimati - Nonché da: ### L'#### in persona del suo ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in ####. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ############ 2 elettivamente domiciliati in ### V.###.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrenti all'incidentale - nonchè contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal ###. ### GRAZIOSI; Udito il P.M. in persona del ###. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale; udito l'### udito l'### udito l'### 3 13717/2019 ### 1. L'### per l'### - d'ora in poi, A.R.T.E. - della Provincia della ### conveniva nel 2006 l'### S.p.A.  - d'ora in poi, A.T.C. ####### e ### esponendo di aver acquistato dai suddetti #### e ### in data 9 dicembre 1997 un'area in precedenza utilizzata da una società ### e poi dalla conduttrice A.T.C. come deposito di automezzi, ed esponendo altresì di avere scoperto in tale area, durante i lavori di costruzione di un edificio nel 2003, la presenza sottoterra di materiali inquinanti, che a suo avviso erano fuoriusciti da una cisterna interrata di carburante, non ben mantenuta. Adduceva pertanto la responsabilità solidale della conduttrice - che appunto aveva utilizzato l'area come deposito di mezzi pubblici - e degli alienanti - che non avrebbero vigilato@conduttrice -, i quali tutti avrebbero dovuto bonificare il terreno a proprie spese. Invece la bonifica e il ripristino ambientale sarebbero divenuti un onere reale dell'attuale proprietaria A.R.T.E., la quale, per evitare un intervento della P.A. e i correlati costi e aumento dei tempi, vi sarebbe proceduta subito spontaneamente.  ### concludeva quindi per l'accertamento della regolarità del ripristino ambientale da essa effettuato e della congruità delle relative spese sostenute, chiedendo che i convenuti fossero condannati a corrispondergliele; in subordine, chiedeva che fosse accertato che l'immobile era gravato da un onere reale di natura pubblicistica, non dichiarato dagli alienanti nel rogito di compravendita e ignoto alla acquirente quando l'aveva acquistato, con conseguente diritto della acquirente stessa alla riduzione del prezzo con conseguente restituzione da parte degli alienanti della differenza; chiedeva infine, la condanna in ogni caso dei convenuti al risarcimento dei danni. 
Tutti i convenuti si costituivano, gli alienanti danti causa dell'attrice resistendo e prospettando che l'obbligazione di bonifica sarebbe stata propria solo degli autori dell'inquinamento, l'A.T.C. a sua volta resistendo e in via pregiudiziale eccependo pure il difetto di giurisdizione.  4 Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 109/2009, rigettava l'eccezione relativa alla giurisdizione e la domanda attorea principale; successivamente, con sentenza definitiva n. 131/2014, rigettava ogni altra pretesa attorea. 
Avverso entrambe le sentenze A.R.T.E. proponeva appello, cui resistevano le controparti, in luogo di ### deceduto nelle more, costituendosi i suoi eredi, cioè #### e ### La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 6 dicembre 2018, accoglieva in parte il gravame, riformando la sentenza n. 109/2009 del Tribunale e quindi condannando A.T.C. a rimborsare A.R.T.E. nella misura di C 1.140.246,79, oltre interessi, per responsabilità oggettiva dell'inquinamento.  2. Ha presentato ricorso principale, articolato in sette motivi, A.T.C., nelle more divenuta, per incorporazione, A.T.C. Mobilità e ### S.p.A. 
A.R.T.E. si è difesa con controricorso, nel quale ha inserito pure un ricorso incidentale composto da quattro motivi. 
Contro il ricorso incidentale di A.R.T.E. si sono difesi con controricorso ####### e ### e si è difeso con ulteriore controricorso A.T.C. 
Chiamata la causa ad essere trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, con ordinanza interlocutoria è stata poi rimessa in pubblica udienza, In relazione alla pubblica udienza, celebrata il 26 maggio 2021, ha ritualmente depositato memoria la ricorrente principale, proponendovi in via subordinata la rimessione della causa alla Corte Costituzionale o alla Corte di ### ai sensi dell'articolo 267 TFUE.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale.  3.1.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in riferimento l'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - il c.d. decreto Ronchi - e violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge. 
Il giudice d'appello ha ritenuto sussistente il diritto di rivalsa dell'appellante nei confronti dell'attuale ricorrente per surrogazione di A.R.T.E. ad A.T.C.  nell'adempimento dell'obbligo di bonifica del sito ai sensi dell'invocato articolo 17 del decreto ### e ha quindi condannato la ricorrente al rimborso ad A.R.T.E. delle relative spese, il tutto sulla base dell'accertamento, non sorretto da alcuna motivazione, della responsabilità di A.T.C. per il fatto dannoso. 
Osserva la ricorrente che quando ebbe la disponibilità del sito, e cioè fra il 1987 e il 1994 in forza del contratto locatizio, l'invocato articolo 17 non vigeva, e, ammesso e non concesso che essa fosse la responsabile dell'inquinamento, nessuna norma prevedeva tale obbligo di bonifica. Richiama in particolare, oltre a giurisprudenza amministrativa, Cass. sez.1, 21 ottobre 2011 n. 21887, escludente la retroattività del decreto ### deducendo l'insussistenza di presupposto per la rivalsa.  3.1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del decreto ### "sotto ulteriore profilo". 
Premesso che il primo motivo dovrebbe essere assorbente, la ricorrente osserva che, comunque, se si ritenesse applicabile l'articolo 17 invocato, l'appena citato arresto di questa Suprema Corte insegna che, per la responsabilità prevista da detta disposizione, occorre la qualifica di responsabile dell'inquinamento (articolo 17, terzo comma) per chi ha superato i limiti dettati dall'articolo 1, qualifica che "deve essere oggetto di indagine specifica", la quale va effettuata e conclusa dall'ente dotato dalla norma del potere di diffida a provvedere ai sensi del secondo comma; occorre altresì il nesso causale tra l'azione/omissione dell'autore dell'inquinamento e il superamento dei limiti di contaminazione. E la qualifica di responsabile dell'inquinamento l'arresto citato esigerebbe che provenga dalle autorità e "non direttamente dal ricorrente". Invece nel caso in esame A.R.T.E. avrebbe svolto 6 n 7 in modo spontaneo la bonifica, senza provvedimenti della pubblica amministrazione in ordine alla responsabilità di A.T.C.  3.1.3 Il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., denuncia eccesso di potere giurisdizionale, per essersi il giudice d'appello sostituito alla pubblica amministrazione in un accertamento che solo a quest'ultima l'articolo 17 del decreto ### riserva di effettuare.  3.1.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'articolo 1203 c.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione". 
Sostiene la ricorrente di non essere stata onerata di alcun obbligo di bonifica, onde non sussiste surroga legale per la spontanea bonifica di A.R.T.E. Ancora invoca Cass. 21887/2011, per cui la rivalsa non deriva dal mero pagamento dell'altrui debito, ma si verifica soltanto se chi paga vi è tenuto o è comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento che giustifichi il regresso. 
Nel caso in esame non sussisterebbe alcuna obbligazione dell'attuale ricorrente rispetto alla quale anche A.R.T.E. fosse coobbligata, per inesistenza dell'onere reale del proprietario sancito dall'articolo 17 del decreto ### E l'assenza dell'onere reale non sarebbe irrilevante, come reputa la corte territoriale, ma al contrario dirimente, perché proprio l'esistenza dell'onere reale fonderebbe il diritto alla rivalsa. 
Sarebbe pacifico che nel caso in esame non vi fu un procedimento di contestazione nei confronti dell'attuale ricorrente ai sensi dell'articolo 17, per cui essa non fu "individuata come responsabile dell'inquinamento", onde non negò come tale di bonificare.  ###.R.T.E. bonificò spontaneamente, senza informare e coinvolgere A.T.C., perché la bonifica era necessaria all'edificazione di immobile che intendeva compiere, e affidò la bonifica all'appaltatore. Pertanto non pagò i 7 costi per onere reale, bensì al fine di terminare celermente l'esecuzione del proprio progetto edilizio.  3.1.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., omessa pronuncia su un fatto discusso e decisivo, nonché "mancata considerazione della non imputabilità ad A.T.C. di presunti comportamenti inquinanti" tenuti durante il contratto di locazione, violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c., e infine violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 22/1997. 
Si rileva che, in caso di mancato accoglimento dei precedenti e assorbenti motivi, qualora si ritenesse l'esistenza già anteriormente al decreto ### di un obbligo di bonifica in capo a A.T.C. e che questa potesse essere qualificata dal giudice (quindi non dalla pubblica amministrazione con il procedimento di cui all'articolo 17) "responsabile dell'inquinamento", dovrebbe comunque riconoscersi che la corte territoriale imputa immotivatamente all'attuale ricorrente il fatto dannoso per un ipotetico rapporto di causalità, affermando soltanto che la responsabilità per inquinamento è oggettiva, "essendo necessario accertare soltanto il rapporto di causalità tra l'azione od omissione dell'autore dell'inquinamento e la contaminazione del suolo": e "in questo senso" il giudice d'appello imputa il fatto dannoso ad A.T.C., senza rilevare null'altro sul rapporto causale - così anche contraddicendosi -. 
La ricorrente sviluppa poi il motivo mediante osservazioni sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, sulla perizia del proprio consulente tecnico di parte e sulle dichiarazioni testimoniali, per concludere nel senso che, seguendo il criterio del "più probabile che non", non sarebbe stata essa stessa a cagionare l'inquinamento.  3.1.6 Il sesto motivo denuncia la violazione dell'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione". 
In ulteriore subordine rispetto alle precedenti censure, osserva la ricorrente che la sentenza dovrebbe essere cassata laddove, senza prova e contro leC,L) 8 "evidenze processuali", ritiene responsabile solo A.T.C. e non anche gli altri custodi del bene, e ciò perché si sarebbe dimostrato che l'immobile venne utilizzato fino al 1972 dagli eredi ### ai quali poi al termine della locazione nel 1994 l'attuale ricorrente aveva restituito l'area, e si sarebbe altresì provato che soltanto nel 2003 avvenne la fuoriuscita di materiale inquinante, e che soltanto nel 2006 A.R.T.E. ne attribuì, notificato l'atto di citazione, la responsabilità all'attuale ricorrente.  3.1.7 D settimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa pronuncia di fatto discusso e decisivo, mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione e violazione dell'articolo 112 c.p.c. 
La Corte d'appello avrebbe rigettato nel merito l'azione risarcitoria extracontrattuale di A.R.T.E. nei confronti di A.T.C. per difetto dell'elemento soggettivo, non tenendo in conto l'eccezione di prescrizione avanzata da A.T.C.  3.2.1 Prendendo le mosse dal primo motivo - al quale attengono anche le richieste di remissione alla Corte di ### e alla ### inserite nella memoria della ricorrente -, oggetto della doglianza è che la corte territoriale avrebbe applicato retroattivamente l'articolo 17 del decreto ### quanto all'obbligo, attribuito così alla ricorrente stessa, di bonificare il terreno, obbligo in cui A.R.T.E. l'avrebbe surrogata, con conseguente diritto di rivalsa. 
In effetti il giudice d'appello, a pagina 6 della sentenza, intende la censura del gravame di A.R.T.E. come denunciante che la prima domanda di quest'ultima non riguardava l'onere reale (che sarebbe stato costituito mediante un provvedimento della pubblica amministrazione), bensì l'obbligazione ex lege di bonifica prevista dal citato articolo 17, al secondo comma, per cui chi supera anche incidentalmente i limiti legali deve a sue spese effettuare la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, e che la responsabilità dell'inquinamento non è solo di chi lo ha compiuto, ma pure di chi con condotta omissiva colpevole non abbia impedito l'inquinamento stesso o non ne abbia eliminato gli effetti. E nel caso in esame, secondo il giudice d'appello responsabile sarebbe soltanto A.T.C., per responsabilità oggettiva. Non (-2h-2 sarebbero responsabili invece i danti causa dell'appellante, quali proprietari locatori, non avendo "la responsabilità oggettiva che la legge pone a carico del soggetto inquinatore" e potendo semmai rispondere, per colpa reale o presunta ai sensi degli articoli 2043 o 2051 c.c., della violazione di un dovere di protezione o di custodia - per cui però nel caso in esame non avevano avuto effettivamente la custodia dell'impianto, che avrebbe necessitato "un controllo più penetrante di quello che compete normalmente al proprietario locatore nei confronti del suo conduttore per evitare danni a terzi", non potendosi d'altronde ritenere che il deposito di automezzi fosse un'attività pericolosa -. 
La responsabilità oggettiva dell'attuale ricorrente - osserva ancora la corte - viene manifestata tale, nella normativa, pure "dal fatto che l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale", non occorrendo quindi un elemento soggettivo ma solo il nesso causale: e "in questo senso" sarebbe responsabile l'attuale ricorrente.  3.2.2 Dunque il giudice d'appello ha ravvisato per A.T.C. la responsabilità ex lege di cui all'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 2211997rr### cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento" - si nota per completezza che il quarto comma detta la formazione del progetto che viene approvata, con eventuali modifiche, dal Comune; il decimo comma stabilisce poi che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino costituiscono onere reale sulle aree del comma secondo (e terzo); il comma undicesimo garantisce le relative spese con privilegio speciale immobiliare ex articolo 2748, secondo comma, c.c. (Cass. sez. 2, 27 febbraio 2012 n. 2982 insegna che l'operatività dell'onere reale ex articolo 17 d.lgs. 22/1997 e del regolamento attuativo approvato con d.m. 25 ottobre 1997 n. 471 presuppone l'emanazione del provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo e la necessità di interventi di messa in 10 sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione dopo l'approvazione di un progetto di bonifica e così onerando del costo il proprietario; l'imposizione non nasce quindi "dalla presenza del semplice accumulo" sul terreno "di rifiuti interrati") -.  3.2.3 La portata del decreto ### in termini di retroattività è stata riaffrontata assai di recente successivamente a Cass. 21887/2011, sentenza schieratasi per l'irretroattività, citata come si è visto dalla ricorrente. 
È stata infatti esaminata, dopo una significativa pronuncia che ha riconosciuto al giudice il potere della qualificazione del responsabile dell'inquinamento (Cass. sez. 3, ord. 22 gennaio 2019 n. 1573: "In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice"; questa ordinanza ha anche qualificato trattarsi di obbligazione ex lege di tipo indennitario, non risarcitorio, desumendone la inapplicabilità dell'articolo 2055 c.c.) da Cass. 3, 10 dicembre 2019 n. ###. Due le massime: l'una, qui particolarmente pertinente, afferma che ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 22/1997 - ora trasfuso nell'articolo 253 del ### (d.lgs. 152/2006) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, "non già in virtù di un'applicazione retroattiva" di tali norme, "bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale"; e l'altra enuncia che, ai sensi dell'articolo 253 del ###, il proprietario non inquinatore che effettua spontaneamente la bonifica "ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dall r\ni 11 sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice".  3.2.4 Dunque la corte territoriale ha applicato l'articolo 17 del decreto ### senza affrontare minimamente la questione della sua applicabilità sotto il profilo della retroattività, che pure era stato addotto nelle difese dell'attuale ricorrente fin dal primo grado (si veda ricorso, pagina 5) per essere stata conduttrice del terreno dal 1987 al 1994; e dall'applicazione il giudice d'appello non ha tratto l'onere reale, bensì solo la responsabilità oggettiva (perché "l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale": sentenza, pagina 7), per la quale è sufficiente accertare il nesso causale, onde "in questo senso può affermarsi la responsabilità di ### alla quale deve imputarsi il fatto dannoso". 
Che però ATC non avesse mai riconosciuto di essere stata il soggetto inquinatore risulta ###) già dalla sua difesa in primo grado (v. ricorso, pagina 6) laddove, nella comparsa di risposta, pur nell'ambito delle argomentazioni con cui negava l'onere reale, aveva addotto che "non vi era stata alcuna individuazione da parte del Comune di ### dei soggetti responsabili dell'inquinamento secondo le procedure" di cui all'articolo 17 del decreto ### e poi (si veda ancora il ricorso, pagina 7) rimarcato tramite il proprio consulente tecnico di parte l'impossibilità di accertare la propria responsabilità oggettiva dell'inquinamento.  3.2.5 ### del decreto ### non sotto il profilo temporale, bensì procedimentale, è stata interpretata latamente dalla già citata Cass. ord.  1573/2019, per cui chi ha, come proprietario, bonificato rispettando la procedura amministrativa può rivalersi verso il soggetto inquinatore anche se questo non è stato individuato nella procedura, bensì dal giudice della causa. 
A questo arresto il più recente - e qui più pertinente, come già si è visto - Cass. ###/2019 dichiara di voler dare continuità, ma si spinge poi sulla questione della retroattività, là non considerata. Nell'ampia motivazione 12 ### conosce l'orientamento nel senso della irretroattività del decreto ### manifestato da Cass. 21887/2011, rilevando che questa pronuncia si era fondata anche sulla necessità di determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione da effettuarsi dopo il decreto ### (pure così inibendone la retroattività), e altresì riconosce ulteriore ostacolo alla retroattività del decreto ### negli articoli 41 e 42 Cost. e nel principio di uguaglianza - avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza 202/1991, escluso che si possa qualificare fonte di responsabilità una condotta all'epoca non vietata -, non ravvisando poi sostegno alla retroattività neppure nell'articolo 4 d.m. 471/1999 (il regolamento del decreto ###. 
Ritiene peraltro l'arresto in esame che tutto questo conduca a una conclusione "complessivamente insoddisfacente", in quanto la tutela dell'ambiente preesisteva anche all'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga" operata con l'articolo 18 I. 8 luglio 1986 n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), il quale stabiliva che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". E già prima del 1986 una tutela risarcitoria proveniva dall'articolo 2043 c.c., anche in forma specifica ex articolo 2058 c.c., nei confronti di "chi avesse agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio". Incide pure l'essere confluito il principio "chi inquina paga" nell'articolo 191 TFUE. Tutto ciò ha condotto alla "tendenza a ritenere che non sia adeguato discutere dell'applicazione retroattiva dell'art. 17 decreto ### e poi del corrispondente art. 253 Codice dell'Ambiente, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento che abbisognano dell'adozione delle misure di rimozione dell'inquinamento" stesso. Quindi "una situazione di inquinamento perdurante al momento dell'entrata in vigore della normativa imponente specifico obbligo di bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno y provocato l'alterazione ambientale", genera obbligo di intervento, perché C 13 "l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, ove le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse". Così "non sarebbe in questione l'applicazione retroattiva degli obblighi di facere derivanti dall'inquinamento", bensì "l'applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso" che possono essere interrotti solo dalla bonifica. Il che troverebbe poi sostegno nell'articolo 51 bis del decreto ### ("antesignano" del vigente articolo 257 ###), il quale sanzionava penalmente chi, obbligato ad adempiere quanto previsto dall'articolo 17, ometteva dolosamente o colposamente di farlo. "### sarebbe così degradato ad antecedente logico-giuridico della condotta omissiva penalmente rilevante e non il fatto inquinamento, bensì l'omessa bonifica integrerebbe il comportamento penalmente rilevante".  3.2.6 A tale interpretazione alla fin fine "penalistica" (l'ecoreato è in effetti di tipo permanente) questo collegio non può dare una integrale continuità, perché essa dimentica quanto già affermato nella pur citata sentenza n. 202/1991 della ### "svuotando" il principio di irretroattività delle leggi per una norma, appunto, prevedente una fattispecie di responsabilità. Ma soprattutto ,t,' l'arresto in esame concerne l'obbligo (*- bonificare (e quindi le conseguenze dell'omessa bonifica) - anche se dall'obbligo di bonificare discenderà poi il diritto alla rivalsa - richiamando quale norma preesistente come fonte di responsabilità (ovvero di tutela dell'ambiente) unicamente l'articolo 2043 c.c., che pone come elemento integrante pure l'elemento soggettivo, ma appunto orientandolo non all'inquinamento, bensì all'omessa bonifica. 
Peraltro sarebbero stati invocabili, semmai, i paradigmi di cui agli articoli 2050 e 2051 c.c. qualora ne risultassero sussistenti i presupposti di attività pericolosa per il primo e di omessa custodia per il secondo: e, infatti, significativamente Cass. sez. 1, 7 marzo 2013 n. 5705 insegna che, laddove sia inapplicabile il d.lgs. 152/2006 - normativa che espressamente dichiara non retroattiva (ed è il decreto legislativo succeduto a quello ### c.d. ###) -, la responsabilità del proprietario del sito contaminato, accertato il nesso causale tra la sua attività e l'inquinamento, è disciplinata dall'articolo 17 14 decreto ### che gli impone il recupero, e, per il periodo antecedente all'entrata in vigore di tale decreto, "dall'art. 2050 c.c. (non incompatibile con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349)", fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5 bis, primo comma, lettera c), d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche nella I. 20 novembre 2009 n. 166, i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi secondo e terzo, del ### dell'Ambiente si applicano anche alle domande di risarcimento ex articolo 18 I. 349/1986. E in specifico sul risarcimento del danno ambientale già Cass. sez. 1, 1 settembre 1995 n. 9211 aveva affermato che il produttore di rifiuti tossici è comunque sottoposto alla responsabilità ex articoli 2043 e 2050 c.c. ed è tenuto al loro stoccaggio e smaltimento.  3.2.7 Nel caso in esame, invece, si è agito ex articolo 17 decreto ### quale fonte di onere reale dell'area - il che è stato escluso dal giudice di merito - e comunque quale fonte di una responsabilità oggettiva ex lege, fondata soltanto sulla causazione dell'inquinamento, anche "accidentale" (articolo 17, secondo comma). Dal complessivo ragionamento di Cass. ###/2019 (che si incentra sul facere, e quindi sull'obbligo, inadempiuto in quel caso, di bonifica) non può discendere un'applicazione retroattiva di una responsabilità oggettiva di causazione dell'inquinamento, sia perché sposta il baricentro sul non facere della bonifica - traendolo dalla figura penale, che attinge una retroattività di fatto dalla natura di reato permanente - mentre qui si tratta, al contrario, della condotta di inquinamento, sia perché, appunto, per affermare l'obbligo di tutela dell'ambiente anteriore al decreto ### richiama l'articolo 2043 c.c., e quindi esce dal paradigma della responsabilità oggettiva ex lege che è proprio l'apporto, non sostituibile con dati normativi antecedenti, del decreto ### 3.2.8 La Corte d'appello, si ripete, non hàrnulla affrontato la questione della irretroattività ovvero il rispetto della regola generale di cui all'articolo 11 prel. 
E tale questione è dirimente, perché il giudice del gravame ha proprio tratto la responsabilità oggettiva, direttamente discendente dalla legge (si veda motivazione della sentenza, pagina 6), dall'articolo 17, secondo comma, decreto ### 15 ###à in relazione a questa peculiare fattispecie di responsabilità oggettiva non appare superabile, il che assorbe gli altri motivi del ricorso principale (anche a prescindere dall'assoluta evidenza della mancata ricostruzione del nesso causale, assente nella motivazione: nesso che viene attribuito in modo totalmente apodittico all'attività di A.T.C. a pagina 7 della motivazione della sentenza, come lamenta il quinto motivo), e pure le richieste, appunto presentate in subordine, di adire alla ### o alla ### conducendo all'accoglimento del ricorso e alla conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini quanto le è stato devoluto alla luce del sopra affermato principio della irretroattività dell'articolo 17 del decreto ### 4. Il ricorso incidentale di A.R.T.E. propone quattro motivi.  4.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione degli articoli 2043, 2051 e 2692 La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva di A.T.C.  e negato invece la responsabilità dei proprietari locatori e venditori, che, a suo avviso, potrebbero rispondere per colpa reale o presunta ex articoli 2043 o 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di custodia dell'impianto, che però non avrebbero avuto; dell'impianto che cagionò l'inquinamento sarebbe stato custode invece il gestore. 
A prescindere dal fatto che il locatore mantiene la responsabilità di custode quale possessore dell'immobile, perché conserva i poteri di vigilanza e ingerenza sul bene locato, dagli atti comunque emergerebbe - e sarebbe pure indiscusso - che l'impianto era di proprietà dei danti causa della ricorrente ed era preesistente alla locazione, e che era altresì rientrato nel loro pieno possesso alla fine della locazione, rimanendo a loro per anni prima dell'alienazione del terreno. Sarebbe pertanto pacifico che i venditori erano possessori e custodi dell'impianto, almeno prima e dopo il periodo di locazione, e che avevano omesso "le doverose attività di manutenzione e messa in 16 sicurezza". Ne deriverebbe una completa responsabilità ex articolo 2051 c.c., "parallelamente a quella già riconosciuta in capo alla locataria".  4.1.2 n motivo, a ben guardare, è costituito da una serie di affermazioni fattuali, relative a quello che emergerebbe dagli atti o sarebbe comunque pacifico, in ordine alla proprietà dell'impianto e all'essere stato alienato al ricorrente in una situazione di manutenzione non adeguata (si ricorda, per inciso, che la vendita avvenne nel 1997 e l'inquinamento emerse nel 2003: una distanza di ben sei anni su cui non appaiono emergere informazioni).  ### il riferimento all'asserto che il locatore mantiene la responsabilità di custode è inserito espressamente "in disparte". 
Tutto ciò conduce la censura alla inammissibilità.  4.2.1 D secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043, 2050 e 2697 La Corte d'appello esclude la responsabilità dei proprietari locatori e venditori negando che fossero obbligati ad attivarsi nei confronti del conduttore per un controllo superiore a quello normale che deve esercitare un locatore nei confronti di un conduttore per evitare danni ai terzi, perché "il controllo sullo stato e conduzione dell'impianto di proprietà del conduttore" presupponeva che il deposito degli automezzi fosse un'attività pericolosa e il locatore ne avesse conoscenza. 
Si oppone nel motivo in esame che sarebbe indiscusso il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza" dell'impianto e del suo utilizzo; tra l'altro (come addotto già nel primo motivo) l'impianto sarebbe stato di loro proprietà, e preesistente al contratto locatizio, e sarebbe rientrato nel loro possesso e nella loro piena disponibilità una volta terminata la locazione, rimanendo così per anni prima della vendita, privo della loro vigilanza in ordine all'attività sul terreno e allo stato della cisterna.  17 Non sarebbe inoltre corretta la ricostruzione del giudice d'appello "dell'attività svolta sul terreno" e "la mancata considerazione del fatto" che era attività pericolosa. 
Si sarebbero accertate come causa di inquinamento: a) perdite di carburante dalla cisterna; b) dispersione di liquami da autolavaggio. 
A proposito dell'attività sub a), la legge 21 marzo 1958 n. 327, abrogata dall'articolo 19 d.lgs. 22 febbraio 2006 n. 128, stabilì che per il deposito di gas di petrolio liquefatto era necessaria la concessione della pubblica amministrazione (prefettizia o ministeriale a seconda della portata), concessione però mai prodotta dagli alienanti e da ### Sarebbe pertanto ingiustificabile la negligenza dei locatori. 
A proposito dell'attività sub b), la legge 10 maggio 1976 n. 319, abrogata dall'articolo 175 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabilì che ogni scarico doveva essere convogliato nelle pubbliche fognature, previa autorizzazione, e dettava norme di adeguamento per gli scarichi già esistenti. Accertato mediante l'analisi dei terreni che sull'area si compiva attività di autolavaggio, senza mai convogliare le acque di rifiuto nelle pubbliche fognature e senza autorizzazione della pubblica amministrazione, sussisterebbe la responsabilità dei proprietari del terreno per omessa vigilanza e impedimento dell'attività e del conseguente inquinamento. 
Attività pericolose, in effetti, non sarebbero soltanto quelle qualificate tali dalla legge, ma anche quelle che per natura presentano una spiccata potenzialità offensiva - e così sarebbe per il deposito di carburante (Cass. 16052/2015) -; e se l'attività è pericolosa ne sono responsabili anche i proprietari dell'immobile, i quali l'avrebbero permessa e non vigilata. Dunque "i convenuti" sarebbero responsabili ai sensi dell'articolo 2050 c.c. potendosi liberare della responsabilità soltanto dimostrando di avere "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Pertanto la ricorrente non avrebbe avuto oneri probatori.  4.2.2 In primis, deve rilevarsi che il motivo non gode di autosufficienza, in quanto non indica quando avrebbe introdotto queste imputazioni di violazione 18 normativa nei precedenti gradi. Invero, nel controricorso contenente il ricorso incidentale quanto al giudizio di primo grado vengono riportate soltanto le conclusioni dell'atto di citazione, mentre per quanto concerne il secondo grado vengono riportati dettagliatamente i contenuti dei motivi d'appello dell'attuale ricorrente incidentale, nei quali però non si trova alcun riferimento a tali pretese violazioni di legge. 
Inoltre il motivo è nettamente fattuale: adduce definendolo pacifico il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza", per proseguire censurando in via diretta la ricostruzione fattuale operata dal giudice d'appello. 
Un ulteriore fatto evidentemente nuovo è poi quello della dispersione di liquami dall'autolavaggio: riguardo anche a questo rimane non autosufficiente il ricorso (e si nota che nel primo motivo d'appello, che il ricorso riassume a pagina 8, come fonte dell'inquinamento viene indicata soltanto la cisterna da cui sarebbe avvenuta la fuoriuscita di idrocarburi, senza menzionare l'autolavaggio). 
Per tutte queste ragioni il motivo risulta dunque inammissibile.  4.3.1 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2043 ### ricorrente aveva chiesto anche la condanna delle controparti a risarcirle i danni nell'atto di citazione (pagine 8-9), adducendo di avere, oltre ai costi del recupero ambientale, "subito ulteriore pregiudizio" dalla scoperta dell'inquinamento, perché il recupero aveva causato ritardo nel suo programma edilizio così da posticipare di almeno venticinque mesi (dall'aprile 2003 al maggio 2005) l'aspettativa di "introito dei frutti civili" delle porzioni del fabbricato costruendo, e parimenti perché per le procedure amministrative essa dovette avvalersi di suoi dipendenti, distratti in tal modo dalle altre "mansioni ordinarie connesse con i fini istituzionali". 
Nella comparsa conclusionale depositata per la sentenza definitiva del primo grado, l'attuale ricorrente avrebbe affermato di avere provato, tramite allegazioni di grafici progettuali e di atto di "consistenza fisica dell'intervento"( 19 quali e quanti appartamenti e locali commerciali o d'ufficio fossero stati costruiti sull'area, indicandone i valori locatizi e adducendo il valore locatizio medio per ogni mese di ritardo quale danno. Su ciò entrambi i giudici di merito non si sarebbero pronunciati. La sentenza impugnata sarebbe pertanto nulla ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.; e comunque sarebbe stato violato l'articolo 2043 c.c. per l'evidente nesso causale tra le azioni/omissioni dannose accertate e i suddetti danni.  4.3.2 n motivo appare manifestamente infondato, se non inammissibile. 
Nella descrizione dei fatti di causa presente nel controricorso, infatti, non era stato indicato questo specifico contenuto della domanda risarcitoria (si vedano le pagine 6-7 del controricorso, dove, come già sopra rilevato, della citazione sono trascritte solo le conclusioni, con l'assai generica domanda finale: "in ogni caso condannare... al risarcimento del danno ... nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria") quanto al primo grado; e quanto al secondo grado, si riporta che nell'atto d'appello, all'ottavo ed ultimo motivo, l'attuale ricorrente incidentale si era lamentata che il primo giudice avesse ritenuto l'esame della domanda risarcitoria precluso dalla sentenza non definitiva, e che, pur escludendo l'onere reale e rigettando la domanda principale, aveva rimesso in istruttoria la causa per le altre domande, adducendo che la domanda risarcitoria prescindeva da quanto affermato nella sentenza non definitiva "e muoveva direttamente dal nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e l'evento di danno dedotto". 
Per quanto si è appena esposto deve darsi atto che non vi è una integrale autosufficienza in ordine al contenuto della domanda in primo grado e in ordine al contenuto del motivo ottavo d'appello. 
Tuttavia, anche a prescindere da tale inammissibilità, dirimente è il fatto che non vi è stata affatto omessa pronuncia, come emerge dalla pagina 9 della sentenza d'appello, dove la corte territoriale, che rigetta proprio l'ultimo motivo, lo esamina sia per quanto concerne la posizione degli ex proprietari sia per quanto riguarda la posizione di A.T.C.  20 Quanto poi al - del tutto scarno - riferimento all'articolo 2043 c.c., si è in realtà dinanzi ad un'ulteriore richiesta di accertamento fattuale. 
Il motivo, in conclusione, sotto tutti i suoi profili è privo di consistenza.  4.4.1 n quarto motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2697 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., motivazione apparente. 
Alla domanda risarcitoria dell'attuale ricorrente incidentale il giudice d'appello "dedica poche righe", fornendo quindi una motivazione "apparente e comunque "estremamente sibillina" sulla responsabilità di A.T.C.; la responsabilità degli alienanti, poi, viene negata per mancanza di prova della colpa, ma, come sarebbe stato esposto nel primo motivo, essi erano stati proprietari e custodi dell'impianto per molti anni, onde ne sarebbero stati responsabili ai sensi dell'articolo 2051 e 2050 c.c. e non avrebbero provato la sussistenza dei limiti delle loro relative responsabilità, non adempiendo all'onere probatorio.  4.4.2 n motivo è composto di due submotivi. 
Il primo submotivo riguarda la responsabilità di A.T.C., per cui la motivazione sarebbe apparente e comunque sibillina. 
Dalla sentenza impugnata, al contrario, si comprende che per la "responsabilità da fatto illecito" (cioè ritenendo l'azione esercitata ai sensi dell'articolo 2043 c.c.) non viene accolta la domanda in quanto la corte territoriale ritiene che per A.T.C. ricorra soltanto una fattispecie di responsabilità oggettiva ex lege nei confronti A.R.T.E. da cui discenda solo un diritto di rivalsa. 
Il secondo submotivo rimanda al primo motivo, che come si è visto è inammissibile, per cui patisce la stessa inammissibilità.  4.5 D ricorso incidentale, dunque, merita rigetto.  5. In conclusione, va appunto rigettato il ricorso incidentale e accolto del ricorso principale il primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente 21 cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale in diversa csezie Z.A. 1. 
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale quanto al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e z, rinvia, anche per le spese processualValla Corte d'appello di Genova, y, Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 26 maggio 2021 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

M
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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1282/2020 del 20-07-2020

... proprietà, ### tg. ### a seguito del rifornimento di carburante ivi effettuato, a causa della “contaminazione” del carburante e, per l'effetto, fosse pronunciata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.520,01, oltre ad € 14,00 per le spese del soccorso stradale ed € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico. Assumeva che in data ###, verso le ore 15.00, si fermava con la propria auto ### tg. ### alla ### di ### “Eni ### dei F.lli Piluso”, faceva rifornimento di carburante diesel per l'importo di € 30,00 e riprendeva il viaggio per arrivare a casa; che, il giorno dopo, verso le ore 12.00, dopo avere percorso circa 15 km, il veicolo arrestava la sua marcia e veniva portato, con il soccorso stradale, presso la concessionaria ### “### & C. s.p.a.” che accertava che la causa del guasto era dovuta alla presenza di gasolio contaminato e provvedeva all'accertamento dei danni rinvenuti nelle parti meccaniche dell'auto, con la stima di un costo complessivo di € 1.520,01; che l'attore aveva diritto a conseguire il risarcimento dei danni riportati dal veicolo, per le spese sostenute per il soccorso stradale, nonché per il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 3257 del ### dell'anno 2015, pendente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - appellante - contro #### dei F.lli Piluso, in persona del legale rappresentante pro tempore; - appellata contumace avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di ### di ### n. 7/2015.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### l'### di #### dei F.lli Piluso, affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità della stessa in relazione ai danni riportati dal veicolo di sua proprietà, ### tg. ### a seguito del rifornimento di carburante ivi effettuato, a causa della “contaminazione” del carburante e, per l'effetto, fosse pronunciata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.520,01, oltre ad € 14,00 per le spese del soccorso stradale ed € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico. 
Assumeva che in data ###, verso le ore 15.00, si fermava con la propria auto ### tg. ### alla ### di ### “Eni ### dei F.lli Piluso”, faceva rifornimento di carburante diesel per l'importo di € 30,00 e riprendeva il viaggio per arrivare a casa; che, il giorno dopo, verso le ore 12.00, dopo avere percorso circa 15 km, il veicolo arrestava la sua marcia e veniva portato, con il soccorso stradale, presso la concessionaria ### “### & C. s.p.a.” che accertava che la causa del guasto era dovuta alla presenza di gasolio contaminato e provvedeva all'accertamento dei danni rinvenuti nelle parti meccaniche dell'auto, con la stima di un costo complessivo di € 1.520,01; che l'attore aveva diritto a conseguire il risarcimento dei danni riportati dal veicolo, per le spese sostenute per il soccorso stradale, nonché per il fermo tecnico del veicolo, quantificato nell'importo di € 1.000,00. 
Si costituiva in giudizio l'### di #### dei F.lli Piluso la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che il ### non avesse fornito alcuna prova specifica in ordine ai vizi del gasolio oggetto di rifornimento; che nella stessa giornata del 5.11.2012 l'impianto della stazione di servizio della ditta convenuta aveva erogato diverse migliaia di litri di gasolio, senza ricevere alcuna lamentela o segnalazione di anomalie da parte di altri automobilisti; che, pertanto, alcun addebito era imputabile alla ditta convenuta, mentre l'attore non aveva fornito la prova del nesso causale tra il danno ed il fatto del debitore, né del quantum oggetto della domanda risarcitoria. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore. 
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta convenuta e prova testimoniale. 
Con sentenza n. 7/2015 depositata il ### il Giudice di ### di ### rigettava la domanda proposta da ### compensando le spese di lite. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### proponeva appello avverso la sentenza predetta, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse accertata la responsabilità della ditta convenutaappellata rispetto all'evento dannoso occorso all'auto di sua proprietà, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. 
A fondamento dello spiegato gravame deduceva che la sentenza di primo grado non avesse correttamente valutato le risultanze della prova testimoniale né quelle della relazione redatta dai tecnici della ### che avevano riscontrato la presenza di gasolio contaminato; che la motivazione contenuta nella sentenza fosse del tutto generica e che il Giudice di prime cure avesse rigettato la richiesta di c.t.u. senza alcuna valida argomentazione. 
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, l'### di #### dei F.lli Piluso non si costituiva in giudizio. 
Espletati gli incombenti di rito e disposta ed espletata c.t.u., all'udienza cartolare dell'8.6.2020, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte appellante mediante note scritte in data ###, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di trenta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale. 
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'### di #### dei F.lli Piluso che, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituita in giudizio.  ### proposto da ### è fondato e merita accoglimento. 
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti, secondo la prospettazione attorea, a seguito di non corretto rifornimento di gasolio “contaminato”, effettuato presso la stazione di servizio della ditta convenuta-odierna appellata all'auto di proprietà dell'attore. 
Per quanto concerne la qualificazione giuridica della domanda, si deve ritenere che l'attore abbia esercitato l'azione di garanzia per i vizi o la mancanza delle qualità della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.. ### il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; tali ipotesi si differenziano dalla consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economicosociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr. ###., n. 5202 del 17.3.2007). 
Ciò posto, va osservato che l'attore ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale, avendo egli richiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo per i guasti verificatisi in conseguenza del rifornimento di gasolio contaminato, presso la stazione di servizio “Eni ### dei F.lli Piluso”. 
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara' sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformita' quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326). 
In ossequio a tali principi, all'attore compete solo provare di avere acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio sia stato immesso nella sua autovettura, poi interessata dai lavori di riparazione dei guasti riscontrati, spettando, invece, alla società convenuta provare che - contrariamente all'allegazione attorea - tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua. 
Le risultanze istruttorie acquisite, mediante la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado e la c.t.u. disposta nel presente giudizio di appelli, hanno permesso di accertare: 1) che effettivamente ### ha fatto rifornimento di gasolio, in data ###, alla propria auto ### tg. ### presso la stazione di #### dei F.lli Piluso (cfr. dichiarazioni dei testi ### mamma dell'attore, e ### cugino dell'attore, i quali hanno riferito di trovarsi in auto con ### di ritorno dall'università, nel pomeriggio del 5.11.2012, e di essersi fermati per fare rifornimento di carburante presso la stazione di servizio Eni###, per un importo di € 30,00); 2) che, dopo aver effettuato il rifornimento, il veicolo ha percorso circa 20 Km fino all'arrivo all'abitazione di ### e che il giorno successivo, nel pomeriggio, l'auto è stata utilizzata per recarsi all'### ma che la stessa, dopo avere percorso pochi chilometri, si è arrestata (cfr. dichiarazioni di ###; 3) che il veicolo è stato trasportato, con il carro attrezzi, presso la concessionaria ### “### & C. s.p.a.”; 4) che sul veicolo sono state eseguite alcune riparazioni e, in particolare, la sostituzione della pompa e degli iniettori, la sostituzione del filtro gasolio e la pulizia del serbatoio, in quanto è stata accertata la presenza di gasolio contaminato, con un costo complessivo di € 1.520,01 ( fattura del 26.11.2012 e bonifico del 26.11.2012, doc. nn. 4,5 e 6 del fascicolo di primo grado dell'attore). 
Ciò posto, sarebbe spettato alla società convenuta (venditrice del gasolio) fornire la dimostrazione che il gasolio venduto non presentasse anomalie. 
Al riguardo, il testimone indicato dalla convenuta (### cugino di ### legale rappresentate dell'### di #### dei F.lli ### ha solo riferito di avere effettuato rifornimento alla propria auto presso la stazione di servizio, senza riscontrare alcun problema e di non essere a conoscenza di anomalie segnalate da altri clienti. 
Alla stregua di tali elementi, non si può ritenere che la società convenuta-odierna appellante abbia fornito la prova liberatoria diretta a dimostrare la corretta qualità del carburante e l'assenza di elementi atti a contaminarne l'integrità e/o presenti nelle cisterne dell'area di servizio, quantomeno in occasione del rifornimento eseguito in data ### da ### Né la ditta convenuta ha specificato quali procedure di controllo della qualità del carburante siano ordinariamente seguite in occasione delle operazioni di carico e scarico dello stesso presso la stazione di sevizio o ha allegato documenti e/o registri di carico e scarico dai quali fossero evincibili riferimenti idonei a fornire la prova del buon esito dei controlli di qualità del carburante immesso nelle cisterne. 
A tal fine, infatti, non può essere considerato sufficiente l'elemento indiziario e presuntivo relativo alla mancanza di lamentele da parte di altri utenti del distributore nella giornata del 5.11.2012, atteso che la mancata conoscenza di altre segnalazioni di danni collegate alla cattiva qualità del carburante nella stessa data, da un lato, non esclude la possibile esistenza di danni non segnalati da parte di altri utenti del distributore e, dall'altro lato, ad avviso di questo giudicante, non appare idonea a superare gli elementi e le risultanze di segno contrario acquisiti al processo. 
Inoltre, l'accertamento compiuto dal c.t.u. ing. ### ha confermato la compatibilità tra i danni lamentati, gli interventi di riparazione effettuati sull'auto del ### e la contaminazione del gasolio imbarcato dal veicolo. 
Il c.t.u., con procedimento logico ed immune da vizi, sulla base dell'esame delle circostanze addotte e documentate in atti ed integrate in sede di sopralluogo, ha ritenuto che il tipo di guasto in esame fosse, con elevata probabilità, imputabile ad un'anomalia a carico dell'impianto di alimentazione/iniezione dell'autovettura, precisando che tale anomalia, date le condizioni di usura molto basse del motore (con pochi chilometri e regolarmente manutenzionato) e il regolare funzionamento dello stesso, fino al guasto in questione, fosse ascrivibile a una causa esterna che ha determinato il malfunzionamento. 
In particolare, ad avviso del c.t.u., la causa più probabile del guasto è da individuare nella presenza di agenti inquinanti nel carburante in ingresso, come suffragato anche dalla diagnosi effettuata dall'officina ### presso cui è stata ricoverata l'auto nell'immediatezza del guasto. Al riguardo, la fattura di dettaglio dell'intervento eseguito dall'officina indica i lavori eseguiti, consistiti nella sostituzione della pompa di iniezione, degli iniettori e del filtro gasolio, nonché nel lavaggio circuito di alimentazione, resi necessari a causa della presenza di acqua nel circuito di alimentazione del carburante. 
Inoltre, l'ing. ### ha dato spiegazione anche alla questione relativa all'inusuale percorrenza chilometrica effettuata fra il presunto rifornimento inquinato e l'arresto dell'auto, evidenziando gli elementi che hanno influito nel determinare la tempistica di quanto accaduto. Ad avviso del consulente, il primo elemento da tenere in considerazione è rappresentato dal quantitativo di carburante presente già nel serbatoio al momento del rifornimento incriminato (dato non a disposizione), in quanto, se superiore alla metà della capacità del serbatoio, lo stesso può aver giocato un ruolo di “ammortizzatore” degli effetti derivanti dall'immissione di gasolio sporco; il secondo è rappresentato dalla presenza del filtro gasolio interposto fra serbatoio e iniettori, dal momento che, all'arrivo del presunto gasolio inquinato, tale filtro ha svolto efficientemente il suo compito assorbire le impurità preservando l'impianto a valle fino alla sua capacità massima di drenaggio, superata la quale non ha potuto impedire che il gasolio sporco raggiungesse le parti vitali dell'auto. ### di tali possibili fattori, in reciproca correlazione, ha potuto generare il ritardo verificatosi fra il rifornimento e il manifestarsi delle anomalie di marcia dell'auto. 
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto tecnicamente valida e plausibile la correlazione fra il rifornimento effettuato, in presenza di agenti inquinanti, e il guasto verificatosi a carico dell'impianto propulsore nelle ore successive. 
Al contrario, la ditta convenuta-odierna appellata non hanno fornito la prova liberatoria diretta a dimostrare la corretta qualità del carburante e l'assenza di acqua nel gasolio e nei serbatoi dell'area di servizio. 
Consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, va riconosciuta la responsabilità dell'### di #### dei F.lli ### per i vizi del carburante immesso nel serbatoio dell'auto di ### e per i danni dagli stessi derivanti. 
Occorre, quindi, procedere alla determinazione del danno risarcibile. 
In merito, va osservato che nell'ambito dei danni suscettibili di risarcimento devono essere compresi non soltanto i pregiudizi immediati e diretti, ma anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Cass. Civ., n. 15274 del 4.7.2006). 
Ciò posto, per quanto concerne il risarcimento dei danni patrimoniali per le spese sostenute dall'attore in relazione alle riparazioni effettuate sull'auto ed al soccorso stradale tramite ### va riconosciuto che si tratti di spese causalmente riconducibili al guasto del veicolo di sua proprietà. ###, inoltre, ha fornito la dimostrazione del “quantum” mediante l'allegazione al proprio fascicolo delle fatture e del bonifico comprovanti gli esborsi sostenuti (cfr. documenti dal n. 3 al n. 6 del fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado), per un ammontare complessivo di € 14,00 per le spese del soccorso stradale e di € 1.520,01 per le spese di riparazione delle parti dell'auto. 
Il c.t.u. ha ravvisato la congruità delle spese sostenute per il ripristino del proprio automezzo dall'attore rispetto ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per una riparazione equivalente all'epoca dei fatti. 
Pertanto, va riconosciuta, in favore dell'attore, la somma complessiva di € 1.534,01 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito. 
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso deve essere riconosciuto all'attore, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n.1712; Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. 
Sulla predetta somma, quindi, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”. 
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni per il forzato fermo tecnico dell'auto e per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte della ditta convenuta, si osserva che l'attoreappellante ha solo genericamente dedotto di avere subito un pregiudizio per non aver potuto utilizzare il veicolo nel periodo occorrente per le riparazioni, senza fornire alcuna prova concreta al riguardo. 
Consegue che, tenuto conto del limitato periodo di ricovero del mezzo presso la concessionaria (circa venti giorni dal 6.11 al 26.11.2012) e della mancata allegazione di elementi concreti atti a dimostrare quali pregiudizi, di natura economica e/o di carattere non patrimoniale, siano derivati dal fermo del veicolo, la relativa domanda non può trovare accoglimento. 
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto da ### ed in riforma della sentenza di primo grado, l'### di #### dei F.lli ### deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ### in conseguenza della presenza di acqua nel gasolio immesso nel serbatoio dell'auto di sua proprietà, per un complessivo ammontare di € 1.534,01, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”. 
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellata soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n. 1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, considerato l'oggetto e la natura non particolarmente complessa della controversia. 
Le spese relative alla espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte appellata.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da ### e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2015 emessa il ### dal Giudice di ### di ### condanna l'### di #### dei F.lli ### al pagamento della somma di € 1.534,01, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ### in conseguenza della presenza di acqua nel gasolio immesso nel serbatoio dell'auto di sua proprietà, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico;; 3) condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.108,00, di cui € 291,00 per esborsi ed € 1.817,00 per compensi professionali (di cui € 602,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 1.215,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 4) pone le spese relative alla espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata, in via solidale. 
Cosenza, 16.7.2020 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 3257/2015


causa n. 3257/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Rombola' Anna

M
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Giudice di Pace di Benevento, Sentenza n. 165/2025 del 17-03-2025

... la presenza di impurità a causa di un gasolio evidentemente contaminato, e che tale circostanza era confermata dal colore del gasolio tendente al rosso, indicante la presenza di altre sostanze che avevano danneggiato l'impianto, escludendo in ogni caso che tale circostanza potesse dipendere la rifornimenti precedenti a quello per cui è causa. Confermava infine il teste la fattura da lui emessa. Alla luce della compiuta istruttoria emerge quindi la prova tanto del pieno effettuato il ### al predetto distributore, quanto la circostanza che lo stesso andava in avaria, ed infine la prova tecnica delle cause del guasto a seguito di erogazione di gasolio contaminato. Ciò posto deve riconoscersi l'esistenza di un nesso causale tra l'avvenuto rifornimento di carburante e il successivo danno verificatosi all'auto. Nessuna prova contraria è stata fornita per confutare tali circostanze. Appare quindi fondato l'addebito da parte dell'attore al convenuto ### titolare dell'impianto di distribuzione, di una responsabilità per il danno subito. Ed è fuori discussione che gli effetti del difettoso rifornimento sono comunque addebitabili a tale convenuto, sia che si inquadri il fatto come danno da fatto (leggi tutto)...

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N.RG 2564 / 2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 2564 / 2018 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTE### S.R.L. (PI ###) - Avv. ### - ### - ha pronunciato la seguente SENTENZA ### attori concludevano per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese; il ### chiedeva il rigetto della domanda e in subordine l'applicazione della manleva; la ### srl concludeva per l'inammissibilità della manleva e in ogni caso per il rigetto della domanda attorea.  Ragioni di ### e di ### della Decisione
Con citazione del 18.6.2018 la parte attrice instaurava il giudizio deducendo quanto segue: 1. #### è proprietario del camper mod. Arca p 730 tg. ### 2. in data ###, alle ore 16.30 circa, il sig. ### padre dell'attore, provvedeva a rifornire di carburante il detto camper presso il distributore sito in ### alla via ### gestito dal sig. ### per un importo di € 50,00; 3. in data ###, alle ore 16.00 circa, il ### effettuava nuovamente un rifornimento presso lo stesso distributore facendo il pieno; 4. percorsi circa 50 chilometri il mezzo in questione presentava perdite di potenza ed erogazione irregolare, consentendogli comunque di arrivare alla destinazione del suo viaggio; 5. la mattina seguente il mezzo aveva difficoltà nell'avviamento, fino a spegnersi definitivamente, tanto da richiedere l'intervento di un meccanico sul posto; 6. tale meccanico individuava un problema del sistema di alimentazione e, dopo alcuni tentativi di riparazione sul posto, in data ### il camper veniva trasportato con carro attrezzi presso l'officina F.lli ### e ### s.n.c. di ### dove veniva riscontrata un'avaria al sistema di alimentazione dovuta ad utilizzo di carburante impuro; 7. i danni riportati dal mezzo ammontavano ad € 1.500,00, oltre € 732,00 per il trasporto da #### a ### 8. veniva richiesto il risarcimento del danno al gestore ### il quale rispondeva che l'impianto era di proprietà della ### s.r.l. e si provvedeva a richiedere il risarcimento anche a quest'ultima;
Tanto premesso, l'attore, conveniva in giudizio il gestore dell'impianto per il ristoro di tutti i danni, con vittoria di spese. ### contestava la domanda attrice, chiedendo di chiamare in causa la società proprietaria dell'impianto di distribuzione e a tanto veniva autorizzata dal giudice. 
Si costituiva la ### s.r.l. la quale contestava la domanda attrice, eccependo carenza di legittimazione passiva e infondatezza della pretesa.
Nel corso dell'istruttoria venivano ammesse le prove orali richieste e quindi veniva raccolto l'interrogatorio formale di ### ed escussi i testi
Arcangela, #### e ### ***
Rileva il giudicante che solo in sede di conclusioni veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva da parte della ### e pertanto tale eccezione non può essere presa in considerazione.
Nel merito rileva il giudicante che la domanda attorea può trovare accoglimento.
A seguito della eseguita istruttoria, può ritenersi provato che il mezzo di parte attrice ebbe effettivamente a far rifornimento di carburante presso il distributore sito in ### alla via don ### gestito dal sig. ### in data ### alle ore 16:00 circa.
I testi ### e ### confermavano che il sig. ### padre dell'attore, faceva rifornimento di carburante effettuando il pieno presso la su indicata stazione di servizio, con pagamento in contanti.
Dalla testimonianza resa dal teste ### può altresì ritenersi dimostrato che effettivamente, quel giorno partivano per una località balneare, riuscendo però a raggiungerla solo verso le 20:30, a causa di un viaggio lungo in quanto il camper su cui viaggiavano perdeva colpi, singhiozzando, fin dall'altezza di ###
Precisava il teste che il giorno seguente il camper non ripartiva più e nessuna officina in zona poteva provvedere alla riparazione, tanto che ella ritornò a casa con il treno mentre il ### provvedeva a far rientrare il mezzo a ### mediante carroattrezzi.
Precisava inoltre il teste che nessun altro rifornimento era stato effettuato dalla partenza.
Il teste ### invece, precisava che, di fronte alle lamentele dell'attore, si provvedeva a fare un test per verificare l'eventuale presenza di acqua nel gasolio erogato, che risultava negativo, mentre il convenuto, in sede di interrogatorio formale, precisava di non avere avuto altre lamentele per la erogazione di carburante nei giorni di cui alla citazione.
Il teste ### confermava invece la qualità del gasolio come “pulito e puro”, confermando il documento di accompagnamento semplificato esibito, precisando che la qualità del gasolio veniva sempre constatata dal gestore al momento della consegna del carico.
Quanto all'aspetto tecnico del guasto, il teste ### titolare dell'officina ### e ### snc, con sede in ### precisava di avere riparato il danno presso la sua officina meccanica. Confermava il teste che l'auto veniva da lui trasportata per un problema al sistema di alimentazione, che provvedeva quindi a smontare le pompe, gli iniettori e la testata, effettuando la pulizia del serbatoio per la presenza di impurità a causa di un gasolio evidentemente contaminato, e che tale circostanza era confermata dal colore del gasolio tendente al rosso, indicante la presenza di altre sostanze che avevano danneggiato l'impianto, escludendo in ogni caso che tale circostanza potesse dipendere la rifornimenti precedenti a quello per cui è causa.
Confermava infine il teste la fattura da lui emessa.
Alla luce della compiuta istruttoria emerge quindi la prova tanto del pieno effettuato il ### al predetto distributore, quanto la circostanza che lo stesso andava in avaria, ed infine la prova tecnica delle cause del guasto a seguito di erogazione di gasolio contaminato.
Ciò posto deve riconoscersi l'esistenza di un nesso causale tra l'avvenuto rifornimento di carburante e il successivo danno verificatosi all'auto.
Nessuna prova contraria è stata fornita per confutare tali circostanze.
Appare quindi fondato l'addebito da parte dell'attore al convenuto ### titolare dell'impianto di distribuzione, di una responsabilità per il danno subito. Ed è fuori discussione che gli effetti del difettoso rifornimento sono comunque addebitabili a tale convenuto, sia che si inquadri il fatto come danno da fatto illecito extracontrattuale che come danno da inadempimento contrattuale.
Non è emerso alcun dato tecnico per poter attribuire una quota di responsabilità in capo al conducente del mezzo, che ha percorso diversi chilometri, nonostante il mezzo non funzionasse al 100% perché non è dato sapere se ciò abbia inciso nell'aggravamento del danno al mezzo.
Va quindi, riconosciuta l'illiceità del fatto, va affermata la responsabilità di ### restando però da stabilire se vi siano o meno gli elementi per riconoscere un diritto dello stesso ad essere manlevato dalla ### srl.
Sul punto deve osservarsi che ### chiede di essere manlevato dalla ### srl in quanto il carburante gli sarebbe stato fornito da quest'ultima.
Non è però emersa alcuna prova atta a chiarire se il carburante fosse stato fornito alla convenuta già difettoso, ovvero fosse stato alterato per qualsiasi motivo in un secondo momento. Non v'è quindi la possibilità di muovere specifici addebiti alla società chiamata in causa e di accogliere conseguentemente la domanda di manleva nei suoi confronti.
Peraltro, come da contratto di comodato di impianto, tra gli obblighi del gestore, al punto 3.1, viene specificata la completa assunzione del gestore di tutti i rischi e le responsabilità connesse e derivanti dalla somministrazione e custodia dei carburanti, con impegno a tenere indenne la ### srl da qualsiasi rischio, responsabilità, addebito e/o pretesa risarcitoria da chiunque proveniente.
Va quindi respinta la domanda di ### nei confronti della ### srl.
Quanto alla responsabilità di ### si rileva che l'entità del danno causato a ### può essere determinato in base alla fattura n. 51 rilasciata dalla ### e ### snc in data ###. Tale fattura assurge a valore di prova in quanto è stata confermata con testimonianza raccolta in questo giudizio dal suo redattore sig. ### che effettuò tutte le riparazioni ivi indicate. ### delle riparazioni è indicato in € 1.500,00, Iva compresa; i prezzi appaiono analiticamente indicati e non vi sono motivi per dubitare della loro congruità. Le controparti si sono limitate ad una generica contestazione delle somme.
Va altresì riconosciuto a ### l'importo di € 720,00 iva compresa, corrispondente alla fattura n. 83 rilasciata dall'autosoccorso ACI di ### in #### relativa alla prestazione di soccorso, oltre trasporto del camper sino a ### e tanto sia per corrispondenza alla narrazione dei fatti, sia in relazione all'importo che questo giudicante ritiene pienamente congruo.
Circa il richiesto morale deve osservarsi che non sono meritevoli di tutela risarcitoria, anche se sussistenti, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, quando non sussiste la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale.
Né può sostenersi una lesione del diritto alla salute, che è un diritto di rilevanza costituzionale, in quanto tale lesione presuppone una situazione patologia documentata ed accertata, mentre tale presupposto non si verifica nella ipotesi di semplice deduzione di disagi, dolori psichici, o altri stati emozionali.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, anche in relazione al terzo chiamato in causa, e vengono liquidate come dal dispositivo che segue. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la responsabilità del convenuto ### per i danni subiti dall'auto di ### e per i costi di trasporto sostenuti da ### e condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 1.500,00 e in favore di ### della somma di € 720,00.
Rigetta la domanda di manleva proposta da ### nei confronti della ### srl. ### al pagamento delle spese processuali nei confronti di ### e ### che liquida in € 1.560,00 per compenso ex
D.M. 55/14 e 147/22, oltre € 125,00 per spese, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, nonchè nei confronti della ### srl che liquida in € 700,00 per compenso ex D.M. 55/14 e 147/22, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 2564/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Emilio Ramaglia

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Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 1571/2024 del 12-11-2024

... di filtri che impediscono l'erogazione di gasolio contaminato da acqua o da altre impurità. Personalmente non ho visto i filtri su indicati. Con riferimento alla circostanza sub 7) non so riferire l'altezza della pompa e non l'ho vista. Nulla so in merito alle circostanze sub 8) e sub 9) della comparsa di costituzione di ### petroli S.p.A.. Nulla so riferire in merito al carburante rinvenuto all'interno dell'autovettura ### del sig. #### ha confermato che i documenti sub 4) e 9) del fascicolo di IP sono documenti standard utilizzati nelle operazioni di carico e scarico merce sul punto vendita … preciso di non aver redatto io detti documenti e che non ero presente né alle attività di carico né a quelle di scarico. … in merito alle circostanze sub 3), 4) e 5) pagine 17) e 18) della comparsa di costituzione e risposta della ### resistente preciso che sono procedure standard imposte dalla ### … preciso che non ero presente durante le operazioni di cui alle stesse circostanze … in merito alla circostanza sub 6) pagina 18) della comparsa di costituzione e risposta di ### S.p.A. … io personalmente non ho visto e non ho avuto modo di verificare la presenza di filtri presso gli (leggi tutto)...

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N. 955 ### Cont. 2023.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in primo grado iscritta al su indicato numero di ### contenzioso ed avente per oggetto: risarcimento danni TRA ### cod. fisc. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (cod. fisc. ###), in virtù di procura rilasciato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ### alla via C. Battisti n. 174. 
Comunicazioni a: #### 1) ### cod. fisc. ###, titolare della ### con sede in ### al corso ### I 260 (p. iva ###).  ### 2) ### S.p.A., con sede ###### alla via ### 1322, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti ### (cod. fisc.  ###) e ### (cod. fisc. ###9) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### al piazzale ### n. 26, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
Comunicazioni a: ### , ### CONVENUTA * * * * * ° ° ° - - - ^ - - - ° ° ° * * * * * In decisione all'udienza del giorno 23.10.2024.  * * * * * ° ° ° - - - ^ - - - ° ° ° * * * * * Si dà atto che con decreto del Presidente ###/2024 il presente procedimento è stato riassegnato sul ruolo di questo Giudice * * * * * ° ° ° - - - ^ - - - ° ° ° * * * * * Conclusioni delle parti costituite: si intendono qui di seguito integralmente riportate e trascritte le conclusioni comunque formulate dalle parti costituite.  MOTIVI DELLA DECISIONE (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) Si è costituita la ### convenuta a mezzo del difensore di fiducia sopra indicato, il quale nell'atto di costituzione ha esposto le proprie eccezioni, ragioni e conclusioni, che qui di seguito si intendono interamente riportate. 
Si dà atto che è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta ### titolare della ### Per la definizione delle modalità del sinistro si è sviluppata un'attività istruttoria, previa allegazione delle prove documentali fornite dalla parte attrice (fascicolo ATP n. 6339/2020 del Tribunale di ### contenente relazione tecnica del #### e con le prove testimoniali assunte, con i seguenti risultati: in data ### alle ore 20,00 circa, l'attore percorreva la SP 48 con direzione ### alla guida della sua autovettura ### tg. ### all'altezza dei ### & ### - ### S.r.l., siti sulla predetta SP, il veicolo del ricorrente improvvisamente si fermava e non ripartiva più. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra ### contattava per il soccorso l'officina F.F.  ### S.r.l.s. di Massafra, il cui titolare provvedeva al recupero del mezzo in avaria ed al trasporto dello stesso presso la propria officina. 
Il fermo della vettura ### è stato causato dal “ carburante non idoneo alla motorizzazione ” rinvenuto nel serbatoio dell'auto; a causa del carburante impuro non idoneo alla motorizzazione utilizzato, il predetto veicolo ha subito gli ingenti danni descritti nelle fatture n. 23/20 del 01/10/2020 e 24/20 del 01/10/2020 rilasciate da F.F. ### S.rl.s. [all. 2) e 3)] oltre il costo di un'auto sostitutiva per il periodo in cui non ha potuto utilizzare la propria vettura [v. All. 4)]. 
I testi ### e ### indifferenti alle parti, hanno confermato l'evento descritto nelle circostanze sub A), B) e C) dell'atto di citazione su riportate.  ### ha precisato: il giorno del sinistro io mi trovavo sulla strada provinciale 48 con direzione ### e vedevo il sig. ### fermo con l'autovettura all'altezza dei supermercati ### siti sulla predetta strada provinciale 48 e mi fermavo. Preciso che il sig. ### in mia presenza ha chiamato il carro attrezzi e io ho atteso l'arrivo di tale mezzo e ho provveduto a riaccompagnare il sig. ### presso la propria abitazione essendo lo stesso rimasto a terra con la macchina. Conoscevo il sig. ### già primo dell'evento.  ### ha dichiarato testualmente il giorno del sinistro io mi trovavo sulla strada provinciale 48 e stavo andando a ### a prendere la mia compagna. Vedevo il sig. ### fermo con l'autovettura sulla predetta strada provinciale all'altezza dei supermercati ### & ### e mi fermavo. Non ero presente al momento dell'arrivo del carro attrezzi in quanto essendo sul posto anche il sig. ### io provvedevo a riaccompagnare a casa la moglie del sig. ### Entrambi i testimoni hanno confermato le circostanze sub D) ed F) dell'atto di citazione e nello specifico che il fermo dell'autovettura dell'istante è stato causato dal “carburante non idoneo alla motorizzazione” rinvenuto nel serbatoio dell'auto e che l'attore fu costretto a noleggiare un'auto sostitutiva. 
Sulla prova del rifornimento presso la ### di ### in #### ha dimostrato di aver effettuato rifornimento presso la ### convenuta qualche giorno prima del fermo della propria autovettura con gli estratti conto della carta di credito a suo nome al 31.07.2020, al 31/08/2020 ed al 30/09/2020 depositati in giudizio. Il rifornimento presso la ### convenuta è stato confermato da ### e ### Il primo teste ha dichiarato testualmente confermo le circostanze sub G e H dell'atto di citazione. Posso precisare che il sig. ### andava sempre a fare gasolio presso la stazione carburanti ### di ### in ### in quanto è la stazione di carburante più vicina alla propria abitazione.
Dalle deposizioni dei testimoni è emerso, altresì, che l'attore si serviva alla ### di ### da moltissimi anni e che non aveva eseguito alcun rifornimento successivo a quello su accennato in altre stazioni di servizio. 
A tal proposito ### ha riferito che il sig. ### andava sempre a fare rifornimento presso la stazione carburante ### di ### in ### perché è più vicina alla propria abitazione. 
Inoltre, è stata fornita la prova del danno causato dal rifornimento presso la ### convenuta e del nesso di causalità tra l'evento ed il danno ricevuto. 
Il fermo dell'autovettura dell'istante è stato causato dal “carburante non idoneo alla motorizzazione” rinvenuto nel serbatoio dell'auto. In proposito, i meccanici dell'officina F.F. ### S.r.l.s. di Massafra che hanno provveduto alla riparazione della ### hanno constatato la presenza di parti metalliche nel filtro carburante, nella pompa HP, negli iniettori, nelle tubazioni e nel carburante rinvenuto all'interno del serbatoio. 
La causa del fermo dell'autovettura dell'attore ed il nesso di causalità tra i danni e lo stesso evento sono stati accertati dal CTU nominato dal Tribunale di ### nel procedimento di ###. 6339/2020 R.G. chiesto da ### nell'inerzia delle controparti.  ###. ### rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale adito ha accertato, nel contraddittorio delle parti, che le parti meccaniche ispezionate e fotografate (n. 4 iniettori ###, pompa gasolio ad alta pressione ###, rampa carburante ###, tubazione di recupero rampa ###, tubo carburante ###, filtro gasolio ###, cannetta carburante ###, cannetta carburante ###, cannetta carburante ###, cannetta carburante ###, cannetta carburante ###, serbatoio del carburante ###, pompa del serbatoio ###, pompa acqua ###) risultavano danneggiate a seguito di gravi abrasioni dovute alla presenza di residui metallici nel carburante che è transitato attraverso le stesse. Il medesimo Consulente ha affermato che i danni sopra descritti subiti dal veicolo del ricorrente sono ascrivibili alle impurità - residui metallici - presenti nel carburante del veicolo ### all'atto dell'evento del 7/09/2020. ### ha appurato che le parti meccaniche del veicolo ### dell'attore erano state danneggiate a seguito di gravi abrasioni dovute alla presenza di residui metallici nel carburante che è transitato attraverso le stesse. Il medesimo Consulente ha accertato la riconducibilità sotto il profilo causale dei danni subiti dall'autovettura dell'istante alle impurità - residui metallici - presenti nel carburante del veicolo ### all'atto dell'evento del 7/09/2020. 
Le conclusioni del CTU contenute nella relazione peritale acquisita agli atti del giudizio, sono suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate dal tribunale svolte nel contraddittorio delle parti. 
Sulla base degli elementi istruttori su illustrati la domanda proposta da ### è fondata e va integralmente accolta. 
Per contro i testimoni ### e ### il primo dipendente come autista della CTS azienda di trasporti che lavora per ### S.p.A. ed il secondo dipendente di quest'ultima ### con la qualifica di commerciante di rete, chiamati a deporre da IP su detti documenti hanno confermato che si tratta di atti interni alla ### e, per tale loro natura, irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia. 
Nello specifico ### ha ammesso di non poter riferire altro in merito al modulo (doc. n. 4) perché non posso ricordare quanto accaduto più di tre anni fa. … in merito alla circostanza sub 3) pagina 17) della comparsa di costituzione di ### S.p.A. riferisco di non ricordare quanto riportato nella stessa circostanza. … Non ricordo la circostanza sub 4).  … Non ricordo la circostanza sub 5). … per quanto mi risulta la stazione carburanti sita in ### in ### n. 1 è munita di filtri che impediscono l'erogazione di gasolio contaminato da acqua o da altre impurità. 
Personalmente non ho visto i filtri su indicati. Con riferimento alla circostanza sub 7) non so riferire l'altezza della pompa e non l'ho vista. Nulla so in merito alle circostanze sub 8) e sub 9) della comparsa di costituzione di ### petroli S.p.A.. Nulla so riferire in merito al carburante rinvenuto all'interno dell'autovettura ### del sig. #### ha confermato che i documenti sub 4) e 9) del fascicolo di IP sono documenti standard utilizzati nelle operazioni di carico e scarico merce sul punto vendita … preciso di non aver redatto io detti documenti e che non ero presente né alle attività di carico né a quelle di scarico. … in merito alle circostanze sub 3), 4) e 5) pagine 17) e 18) della comparsa di costituzione e risposta della ### resistente preciso che sono procedure standard imposte dalla ### … preciso che non ero presente durante le operazioni di cui alle stesse circostanze … in merito alla circostanza sub 6) pagina 18) della comparsa di costituzione e risposta di ### S.p.A. … io personalmente non ho visto e non ho avuto modo di verificare la presenza di filtri presso gli erogatori della stazione di ### In merito alla circostanza sub 7) pagina 18) … non conosco l'altezza della pompa di pescaggio della cisterna della stazione di ### in ### … preciso che il documento n. 8 è stato estrapolato dal sistema gestionale SAP della ### che riceve i dati di vendita all'utente giornalieri. … Preciso che non è di mia competenza visionare i mezzi e il carburante presente negli stessi in caso di lamentele e per questo motivo non ho visionato il mezzo dell'attore ed il carburante rinvenuto all'interno della stessa vettura. 
Le dichiarazioni dei testi ### e ### si presentano lacunose e contraddittorie e non forniscono un valido supporto probatorio. Il teste ### nel corso della sua deposizione ha riferito di non ricordare quanto riportato nelle stesse circostanze. ### ha ammesso che non era presente nel corso dell'esecuzione di tali procedure.  ### non ha provato la regolare esecuzione delle procedure standard descritte alle circostanze sub 3), 4), e 5) pagina 17) della comparsa di costituzione e risposta. 
Pertanto, si ritiene accertata la responsabilità e si passa ad esaminare il quantum. 
Nell'incidente di cui sopra il veicolo della parte istante ha riportato danni, dei quali è stato chiesto il risarcimento.  ###. ### ha quantificato i danni subiti dal veicolo dell'attore, ed i costi per l'esecuzione delle operazioni di ripristino del veicolo e di sostituzione dei ricambi necessari in € 4.783,89 comprensivi di IVA (€ 851,85), materiali di consumo, smaltimento rifiuti e mano d'opera oltre a 2,5 giorni lavorativi di fermo tecnico confermando sostanzialmente i danni e gli importi di cui alle fatture n. 23/20 del 01/10/2020 e n. 24/20 del 01/10/2020 rilasciate da F.F. ### S.r.l.s. tutte regolarmente pagate dall'attore. A causa dell'evento, ### è stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva per il periodo in cui non ha potuto utilizzare la propria vettura sopportando la spesa di € 536,80 di cui alla fattura n. 151 del 22.09.2020. 
Pertanto, sulla base della perizia dell'#### e della documentazione in atti sono dovuti all'attore € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. 
All'esito delle risultanze processuali il danno deve essere risarcito da ### nella qualità di titolare della ### e dalla ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, come richiesto nella domanda introduttiva. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono calcolate tenuto conto del valore della controversia e nel rispetto del ### n. 55 del 10.3.2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, nonché quelle relative al procedimento di ### P. Q. M.   Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da ### così decide: 1) Dichiara che l'avaria subita dall'autovettura ### tg. ### di proprietà di ### è stata causata dalle impurità - residui metallici - presenti nel carburante venduto dalla ### - IP all'attore e rinvenuto nello stesso veicolo all'atto dell'evento del 07/09/2020. 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido, ### nella qualità di titolare della ### e la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore di €. 5.000,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.  3) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale al rimborso delle spese e competenze professionali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 1.390,00, di cui €. 125,00 per spese ###, oltre spese generali, ### CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.  4) Condanna i suddetti convenuti, sempre nel vincolo solidale, al rimborso delle spese in favore della parte attrice per il procedimento di ### che si liquidano in €. 2.055,00, di cui €. 1.160,00 per compenso CTU (cfr decreto del ###. Dott.ssa S. ###), €. 118,50 per spese ed €. 777,00 per compensi legali, oltre spese generali, ### CAP ed accessori come per legge, da corrispondere al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso in ### lì 06 novembre 2024.   ### (dott.ssa ###

causa n. 955/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Patrizia Vozza

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 999/2024 del 28-03-2024

... l'accaduto e diffidava la società gestore dell'impianto di carburante al risarcimento dei danni; la stessa ### tramite il legale, negava qualsiasi tipo di responsabilità per i danni arrecati al veicolo ### (doc 7 e doc 8). Vano, altresì, è stato il tentativo dello scrivente di trovare un accordo con il legale della ### responsabile, informando ed invitando ad assistere alle operazioni di svuotamento del serbatoio tenutosi il 12 luglio u.s. presso l'officina ### (doc 9). 5. In quella data, 12 Luglio 2023, presso la suddetta officina, il serbatoio del veicolo ### veniva svuotato e il contenuto travasato in ben 3 taniche per l'ispezione chimica e le necessarie analisi; operazione che veniva effettuata alla presenza di testimoni tra cui, un perito incaricato dalla ### convenuta, il sig. ### che apponeva anche la propria firma autografa al verbale attestante le operazioni di svuotamento e di sigillo. (doc 10). Successivamente, tramite ### s.r.l., le taniche, opportunatamente sigillate, venivano inviate alla società ### s.r.l. di Casavatore ###, laboratorio specializzato nelle analisi chimiche, la quale confermava, con relazione dettagliata dopo gli esami e gli accertamenti previsti, che il campione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### - sezione III civile - Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2134 del R.G.  affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende per procura in atti #### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a ####, nella via ### n. 1
Convenuta contumace ### delle parti: Attore: conclude come in atti ### ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, regolarmente notificati, ### citava in giudizio la ### S.r.l. chiedendone la condanna, per le causali tutte esposte in narrativa, al pagamento di una somma pari a complessivi euro 4.611,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese. 
Esponeva l'attore: “1. In data 24 Giugno 2023, alle ore 16,00 circa, il sig. ### riforniva, tramite il personale incaricato, il proprio veicolo #### - tg. ### con carburante di tipo benzina, per un importo pari ad euro 97.00, acquistato presso l'impianto di servizio ### sito in località #### S.S. 189 km 47,600 dir. Nord. 2. Il pagamento del rifornimento veniva corrisposto tramite carta di credito come da ricevute allegate (doc 1, doc 2) ed in presenza della moglie, che viaggiava con l'odierno ricorrente. Nel dettaglio, il predetto veicolo è di tipo #### sportback, allestimento ### targato tg. ### immatricolato il 16 febbraio 2022 con km 31.412, tipo di alimentazione benzina.(Doc 3) 3. Dopo il rifornimento, percorsi pochi chilometri, circa 5 Km, il veicolo ### perdeva potenza, segnalava anomalie con accensione di spie di servizio e si arrestava, sulla SS 189 direzione bivio di ### Il ricorrente provava più volte a riavviare il motore ma la vettura non riceveva alcuna potenza e singhiozzava fortemente. I continui tentativi di messa in moto del veicolo venivano registrati dal localizzatore “unibox” gps di ### presente sul veicolo (Doc 4). ### i diversi tentativi di ripartire, transitava sul medesimo tratto stradale una pattuglia della ### di ### con a bordo l'assistente capo ### che avvedendosi del veicolo fermo pericolosamente in curva, interveniva in ausilio del sig.  ### spingendo a mani la vettura sul vicino tratto rettilineo, così da impedire nocumento alla circolazione e porre in sicurezza il mezzo. Il sig. ### altresì, chiedeva soccorso alla compagnia assicurativa ### S.p.a. che inviava un carro attrezzi della ditta ### il quale, giunto sul posto alle ore 17e30 circa, procedeva a rimorchiare il veicolo con trasferimento presso il deposito dell'omonima ditta, ove il veicolo restava fermo. (doc 5) Nel frattempo l'odierno ricorrente con la moglie, rimasti privi di mezzo, lungo la statale ###, chiamavano il sig. ### il quale, dopo averli raggiunti, li accompagnava presso l'abitazione in ### di ### 4. Il 26 giugno 2023, il veicolo #### veniva trasferito con l'ausilio del predetto carroattrezzi, presso la concessionaria ufficiale ### di ### officina ### data la giovanissima età del veicolo (soltanto 31mila km percorsi) e la vigenza della garanzia, al fine di comprendere le cause dell'avaria, accertare i danni e procedere così alle necessarie riparazioni. All'interno dell'officina, il personale specializzato, dopo esame diagnostico dell'auto, redigeva un rapporto di riparazione con elenco dei lavori da eseguire e delle parti da sostituire per una spesa complessiva di € 3.530,00 IVA inclusa, imputando il guasto alla presenza di benzina frammista ad acqua nel serbatoio.(doc. 12). Dei problemi riscontrati la ditta ### inviava comunicazione al sig. ### indicando in modo chiaro ed esplicito che la causa dei malfunzionamenti al veicolo erano dovute alla presenza di benzina contaminata. (doc 6) In ordine ai danni, il veicolo riportava numerosi danneggiamenti quantificati dal personale specializzato in euro 3.530,00 IVA inclusa. In particolare, oltre ai danni nelle pompe, nei collettori e nella centralina, occorreva procedere alle attività di smontaggio e rimontaggio per consentire le operazioni di bonifica e pulizia dei diversi componenti meccanici. (doc 12) Prontamente, il sig. ### tramite lo scrivente procuratore, denunciava l'accaduto e diffidava la società gestore dell'impianto di carburante al risarcimento dei danni; la stessa ### tramite il legale, negava qualsiasi tipo di responsabilità per i danni arrecati al veicolo ### (doc 7 e doc 8). Vano, altresì, è stato il tentativo dello scrivente di trovare un accordo con il legale della ### responsabile, informando ed invitando ad assistere alle operazioni di svuotamento del serbatoio tenutosi il 12 luglio u.s. presso l'officina ### (doc 9). 5. In quella data, 12 Luglio 2023, presso la suddetta officina, il serbatoio del veicolo ### veniva svuotato e il contenuto travasato in ben 3 taniche per l'ispezione chimica e le necessarie analisi; operazione che veniva effettuata alla presenza di testimoni tra cui, un perito incaricato dalla ### convenuta, il sig. ### che apponeva anche la propria firma autografa al verbale attestante le operazioni di svuotamento e di sigillo. (doc 10). Successivamente, tramite ### s.r.l., le taniche, opportunatamente sigillate, venivano inviate alla società ### s.r.l. di Casavatore ###, laboratorio specializzato nelle analisi chimiche, la quale confermava, con relazione dettagliata dopo gli esami e gli accertamenti previsti, che il campione analizzato risultava essere fortemente contaminato da un'elevata presenza di acqua. (doc 11). Soltanto il 20 luglio 2023, il sig. ### rientrava in possesso del veicolo dopo aver pagato per le dovute riparazioni la spesa di euro 3.530,00, (doc 12) subendo, altresì, per il periodo in cui il veicolo era fermo in officina, numerosi disagi tra i quali, in primis, la privazione di un mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. 
Nonostante l'odierno ricorrente, tramite lo scrivente procuratore, abbia svolto un tentativo di conciliazione della lite, inviando una convenzione di negoziazione assistita, allegando le prove inconfutabili del fatto pregiudizievole e dei danni subiti, la ### resistente ha continuato a negare qualsiasi tipo di risarcimento per i danni subiti al veicolo ### (doc. 13 e doc 14).”.  ### S.r.l. non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 27 marzo 2024, dopo esserne stata dichiarata la contumacia, la causa, sulle conclusioni di parte attrice, veniva posta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti, così come esposti in narrativa, risultano tutti documentati (dal n. 1 al n. 14 nella produzione di parte attrice). 
Ne deriva l'inesatto adempimento e la responsabilità della convenuta, ai sensi del ### del ### Invero l'attore, ai sensi della disciplina della vendita di beni di consumo e della tutela del consumatore,di cui al D.Lgs.  206/2005, rientra a pieno titolo nella nozione di “consumatore”, avendo acquistato il carburante per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale o professionale; ciò posto, il bene di consumo oggetto di vendita è conforme, ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. n. 206/2005, solo se è idoneo all'uso cui serve quel tipo di bene, conforme alla descrizione e caratterizzato da qualità e prestazioni che è lecito aspettarsi da un bene di tale natura. 
Risulta documentato in atti che il carburante acquistato dall'attore, presso l'impianto di rifornimento ### in località ### per un importo pari ad euro 97,00, fosse benzina contaminata da acqua e altre impurità: “ il campione, nello stato di fatto, da una preliminare analisi visiva, risulta di colore giallo, leggermente torbido, non brillante in cui si accerta la presenza di acqua libera e residui solidi in tracce, come da reperto fotografico rilevato prima delle operazioni analitiche di laboratorio…Il campione non risulta conforme alla norma EN 228:2017, in quanto non risulta limpido e brillante, inoltre presenta acqua libera e residui solidi in tracce” (doc. n. 11). 
Con la conseguenza secondo cui la benzina acquistata dall'attore era un prodotto difettoso, privo delle qualità necessarie, non idoneo all'uso a cui serviva e che ha, come conseguenza diretta, provocato le avarie manifestatesi già dopo pochi chilometri di percorrenza, circa 5, dall'impianto di rifornimento, e consistenti in una perdita di potenza del motore e nel successivo arresto del veicolo lungo la ###. A seguito di quanto prima, la benzina trovata nel serbatoio del veicolo (poi travasata, sigillata ed analizzata) avrebbe causato i danneggiamenti meccanici, che hanno comportato una spesa di euro 3.530,00 come da fattura in atti.  ###. 135 bis del citato ### del ### quanto al risarcimento del danno, ove il venditore sia inottemperante rispetto all'obbligo di consegnare prodotti conformi e non difettosi, predispone come rimedio che il consumatore abbia diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Altresì, il consumatore può richiedere la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 
Nel caso che ci occupa, alla luce di quanto risulta in atti, la convenuta è responsabile dei danni provocati all'autovettura attorea. 
Trattandosi peraltro di responsabilità presunta in quanto fondata sulla mera riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto: “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU., 30 Ottobre 2001, n. 13533; in senso conforme Cass. Civ., sez. 3°, n. 3258/ 2016; Cass. Civ., sez. 3°, n. 13458/2013). Ed ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020, ha riconosciuto il diritto del consumatore, acquirente di un bene risultato poi difettoso e per il quale non era possibile la sostituzione in quanto eccessivamente onerosa per il venditore, ad ottenere il risarcimento del danno. La Corte, nonostante il diritto al risarcimento del danno non sia previsto dal codice del consumo tra i rimedi concessi al consumatore in caso di difetto di conformità del bene, ha sottolineato come lo stesso codice fa salva l'applicazione, a favore del consumatore, di altri diritti riconosciuti dall'ordinamento, tra i quali figura quello al risarcimento del danno. 
Sono comunque numerosi i casi in giurisprudenza di c.d.  carburante sporco che ha causato danni a veicoli, con conseguente obbligo di risarcimento in capo al benzinaio, tra queste Tribunale di Modena n. 1054 del 13.7.2010; Tribunale di Vasto n. 106 del 19.4.2022; Giudice di pace di ### n. 2654 del 15.7.2021. 
Infine non va sottovalutato che la violazione della normativa relativa alla raffinazione dei carburanti per trazione implica, da solo, negligenza, con la conseguenza della risarcibilità del danno senza necessità di dovere sconfinare nell'ipotesi penale di frode in commercio. 
Per i motivi esposti la domanda deve essere accolta con la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 4.611,00, di cui euro 3.530,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura; euro 400,00 per fermo tecnico; euro 97.00 quale spesa per la benzina non utilizzata; euro 220,00 quale spesa per le analisi della benzina presso la ### S.r.l. come da fattura in atti; euro 364,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale prestata dal procuratore come da fattura in atti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.  ### della domanda determina la regolamentazione delle spese di giudizio che vengono liquidate nei confronti dell'attore in complessivi euro 1.390,00, di cui euro 1.265,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### - sezione III civile - dott. ### disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### così provvede: - Accoglie la domanda e condanna la ### S.r.l. al pagamento della somma di euro 4.611,00, oltre interessi legali e rivalutazione; - Condanna la ### S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.390,00, di cui euro 1.265,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### Così deciso in ### 27 marzo 2024 Il Giudice di pace

causa n. 2134/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Carmela

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