testo integrale
SENTENZA sul ricorso 13717-2019 proposto da: ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### - ricorrente - contro 1 ### L'####, ############# - intimati - Nonché da: ### L'#### in persona del suo ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in ####. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ############ 2 elettivamente domiciliati in ### V.###.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrenti all'incidentale - nonchè contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal ###. ### GRAZIOSI; Udito il P.M. in persona del ###. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale; udito l'### udito l'### udito l'### 3 13717/2019 ### 1. L'### per l'### - d'ora in poi, A.R.T.E. - della Provincia della ### conveniva nel 2006 l'### S.p.A. - d'ora in poi, A.T.C. ####### e ### esponendo di aver acquistato dai suddetti #### e ### in data 9 dicembre 1997 un'area in precedenza utilizzata da una società ### e poi dalla conduttrice A.T.C. come deposito di automezzi, ed esponendo altresì di avere scoperto in tale area, durante i lavori di costruzione di un edificio nel 2003, la presenza sottoterra di materiali inquinanti, che a suo avviso erano fuoriusciti da una cisterna interrata di carburante, non ben mantenuta. Adduceva pertanto la responsabilità solidale della conduttrice - che appunto aveva utilizzato l'area come deposito di mezzi pubblici - e degli alienanti - che non avrebbero vigilato@conduttrice -, i quali tutti avrebbero dovuto bonificare il terreno a proprie spese. Invece la bonifica e il ripristino ambientale sarebbero divenuti un onere reale dell'attuale proprietaria A.R.T.E., la quale, per evitare un intervento della P.A. e i correlati costi e aumento dei tempi, vi sarebbe proceduta subito spontaneamente. ### concludeva quindi per l'accertamento della regolarità del ripristino ambientale da essa effettuato e della congruità delle relative spese sostenute, chiedendo che i convenuti fossero condannati a corrispondergliele; in subordine, chiedeva che fosse accertato che l'immobile era gravato da un onere reale di natura pubblicistica, non dichiarato dagli alienanti nel rogito di compravendita e ignoto alla acquirente quando l'aveva acquistato, con conseguente diritto della acquirente stessa alla riduzione del prezzo con conseguente restituzione da parte degli alienanti della differenza; chiedeva infine, la condanna in ogni caso dei convenuti al risarcimento dei danni.
Tutti i convenuti si costituivano, gli alienanti danti causa dell'attrice resistendo e prospettando che l'obbligazione di bonifica sarebbe stata propria solo degli autori dell'inquinamento, l'A.T.C. a sua volta resistendo e in via pregiudiziale eccependo pure il difetto di giurisdizione. 4 Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 109/2009, rigettava l'eccezione relativa alla giurisdizione e la domanda attorea principale; successivamente, con sentenza definitiva n. 131/2014, rigettava ogni altra pretesa attorea.
Avverso entrambe le sentenze A.R.T.E. proponeva appello, cui resistevano le controparti, in luogo di ### deceduto nelle more, costituendosi i suoi eredi, cioè #### e ### La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 6 dicembre 2018, accoglieva in parte il gravame, riformando la sentenza n. 109/2009 del Tribunale e quindi condannando A.T.C. a rimborsare A.R.T.E. nella misura di C 1.140.246,79, oltre interessi, per responsabilità oggettiva dell'inquinamento. 2. Ha presentato ricorso principale, articolato in sette motivi, A.T.C., nelle more divenuta, per incorporazione, A.T.C. Mobilità e ### S.p.A.
A.R.T.E. si è difesa con controricorso, nel quale ha inserito pure un ricorso incidentale composto da quattro motivi.
Contro il ricorso incidentale di A.R.T.E. si sono difesi con controricorso ####### e ### e si è difeso con ulteriore controricorso A.T.C.
Chiamata la causa ad essere trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, con ordinanza interlocutoria è stata poi rimessa in pubblica udienza, In relazione alla pubblica udienza, celebrata il 26 maggio 2021, ha ritualmente depositato memoria la ricorrente principale, proponendovi in via subordinata la rimessione della causa alla Corte Costituzionale o alla Corte di ### ai sensi dell'articolo 267 TFUE. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale. 3.1.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in riferimento l'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - il c.d. decreto Ronchi - e violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge.
Il giudice d'appello ha ritenuto sussistente il diritto di rivalsa dell'appellante nei confronti dell'attuale ricorrente per surrogazione di A.R.T.E. ad A.T.C. nell'adempimento dell'obbligo di bonifica del sito ai sensi dell'invocato articolo 17 del decreto ### e ha quindi condannato la ricorrente al rimborso ad A.R.T.E. delle relative spese, il tutto sulla base dell'accertamento, non sorretto da alcuna motivazione, della responsabilità di A.T.C. per il fatto dannoso.
Osserva la ricorrente che quando ebbe la disponibilità del sito, e cioè fra il 1987 e il 1994 in forza del contratto locatizio, l'invocato articolo 17 non vigeva, e, ammesso e non concesso che essa fosse la responsabile dell'inquinamento, nessuna norma prevedeva tale obbligo di bonifica. Richiama in particolare, oltre a giurisprudenza amministrativa, Cass. sez.1, 21 ottobre 2011 n. 21887, escludente la retroattività del decreto ### deducendo l'insussistenza di presupposto per la rivalsa. 3.1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del decreto ### "sotto ulteriore profilo".
Premesso che il primo motivo dovrebbe essere assorbente, la ricorrente osserva che, comunque, se si ritenesse applicabile l'articolo 17 invocato, l'appena citato arresto di questa Suprema Corte insegna che, per la responsabilità prevista da detta disposizione, occorre la qualifica di responsabile dell'inquinamento (articolo 17, terzo comma) per chi ha superato i limiti dettati dall'articolo 1, qualifica che "deve essere oggetto di indagine specifica", la quale va effettuata e conclusa dall'ente dotato dalla norma del potere di diffida a provvedere ai sensi del secondo comma; occorre altresì il nesso causale tra l'azione/omissione dell'autore dell'inquinamento e il superamento dei limiti di contaminazione. E la qualifica di responsabile dell'inquinamento l'arresto citato esigerebbe che provenga dalle autorità e "non direttamente dal ricorrente". Invece nel caso in esame A.R.T.E. avrebbe svolto 6 n 7 in modo spontaneo la bonifica, senza provvedimenti della pubblica amministrazione in ordine alla responsabilità di A.T.C. 3.1.3 Il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., denuncia eccesso di potere giurisdizionale, per essersi il giudice d'appello sostituito alla pubblica amministrazione in un accertamento che solo a quest'ultima l'articolo 17 del decreto ### riserva di effettuare. 3.1.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'articolo 1203 c.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione".
Sostiene la ricorrente di non essere stata onerata di alcun obbligo di bonifica, onde non sussiste surroga legale per la spontanea bonifica di A.R.T.E. Ancora invoca Cass. 21887/2011, per cui la rivalsa non deriva dal mero pagamento dell'altrui debito, ma si verifica soltanto se chi paga vi è tenuto o è comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento che giustifichi il regresso.
Nel caso in esame non sussisterebbe alcuna obbligazione dell'attuale ricorrente rispetto alla quale anche A.R.T.E. fosse coobbligata, per inesistenza dell'onere reale del proprietario sancito dall'articolo 17 del decreto ### E l'assenza dell'onere reale non sarebbe irrilevante, come reputa la corte territoriale, ma al contrario dirimente, perché proprio l'esistenza dell'onere reale fonderebbe il diritto alla rivalsa.
Sarebbe pacifico che nel caso in esame non vi fu un procedimento di contestazione nei confronti dell'attuale ricorrente ai sensi dell'articolo 17, per cui essa non fu "individuata come responsabile dell'inquinamento", onde non negò come tale di bonificare. ###.R.T.E. bonificò spontaneamente, senza informare e coinvolgere A.T.C., perché la bonifica era necessaria all'edificazione di immobile che intendeva compiere, e affidò la bonifica all'appaltatore. Pertanto non pagò i 7 costi per onere reale, bensì al fine di terminare celermente l'esecuzione del proprio progetto edilizio. 3.1.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., omessa pronuncia su un fatto discusso e decisivo, nonché "mancata considerazione della non imputabilità ad A.T.C. di presunti comportamenti inquinanti" tenuti durante il contratto di locazione, violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c., e infine violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 22/1997.
Si rileva che, in caso di mancato accoglimento dei precedenti e assorbenti motivi, qualora si ritenesse l'esistenza già anteriormente al decreto ### di un obbligo di bonifica in capo a A.T.C. e che questa potesse essere qualificata dal giudice (quindi non dalla pubblica amministrazione con il procedimento di cui all'articolo 17) "responsabile dell'inquinamento", dovrebbe comunque riconoscersi che la corte territoriale imputa immotivatamente all'attuale ricorrente il fatto dannoso per un ipotetico rapporto di causalità, affermando soltanto che la responsabilità per inquinamento è oggettiva, "essendo necessario accertare soltanto il rapporto di causalità tra l'azione od omissione dell'autore dell'inquinamento e la contaminazione del suolo": e "in questo senso" il giudice d'appello imputa il fatto dannoso ad A.T.C., senza rilevare null'altro sul rapporto causale - così anche contraddicendosi -.
La ricorrente sviluppa poi il motivo mediante osservazioni sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, sulla perizia del proprio consulente tecnico di parte e sulle dichiarazioni testimoniali, per concludere nel senso che, seguendo il criterio del "più probabile che non", non sarebbe stata essa stessa a cagionare l'inquinamento. 3.1.6 Il sesto motivo denuncia la violazione dell'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione".
In ulteriore subordine rispetto alle precedenti censure, osserva la ricorrente che la sentenza dovrebbe essere cassata laddove, senza prova e contro leC,L) 8 "evidenze processuali", ritiene responsabile solo A.T.C. e non anche gli altri custodi del bene, e ciò perché si sarebbe dimostrato che l'immobile venne utilizzato fino al 1972 dagli eredi ### ai quali poi al termine della locazione nel 1994 l'attuale ricorrente aveva restituito l'area, e si sarebbe altresì provato che soltanto nel 2003 avvenne la fuoriuscita di materiale inquinante, e che soltanto nel 2006 A.R.T.E. ne attribuì, notificato l'atto di citazione, la responsabilità all'attuale ricorrente. 3.1.7 D settimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa pronuncia di fatto discusso e decisivo, mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione e violazione dell'articolo 112 c.p.c.
La Corte d'appello avrebbe rigettato nel merito l'azione risarcitoria extracontrattuale di A.R.T.E. nei confronti di A.T.C. per difetto dell'elemento soggettivo, non tenendo in conto l'eccezione di prescrizione avanzata da A.T.C. 3.2.1 Prendendo le mosse dal primo motivo - al quale attengono anche le richieste di remissione alla Corte di ### e alla ### inserite nella memoria della ricorrente -, oggetto della doglianza è che la corte territoriale avrebbe applicato retroattivamente l'articolo 17 del decreto ### quanto all'obbligo, attribuito così alla ricorrente stessa, di bonificare il terreno, obbligo in cui A.R.T.E. l'avrebbe surrogata, con conseguente diritto di rivalsa.
In effetti il giudice d'appello, a pagina 6 della sentenza, intende la censura del gravame di A.R.T.E. come denunciante che la prima domanda di quest'ultima non riguardava l'onere reale (che sarebbe stato costituito mediante un provvedimento della pubblica amministrazione), bensì l'obbligazione ex lege di bonifica prevista dal citato articolo 17, al secondo comma, per cui chi supera anche incidentalmente i limiti legali deve a sue spese effettuare la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, e che la responsabilità dell'inquinamento non è solo di chi lo ha compiuto, ma pure di chi con condotta omissiva colpevole non abbia impedito l'inquinamento stesso o non ne abbia eliminato gli effetti. E nel caso in esame, secondo il giudice d'appello responsabile sarebbe soltanto A.T.C., per responsabilità oggettiva. Non (-2h-2 sarebbero responsabili invece i danti causa dell'appellante, quali proprietari locatori, non avendo "la responsabilità oggettiva che la legge pone a carico del soggetto inquinatore" e potendo semmai rispondere, per colpa reale o presunta ai sensi degli articoli 2043 o 2051 c.c., della violazione di un dovere di protezione o di custodia - per cui però nel caso in esame non avevano avuto effettivamente la custodia dell'impianto, che avrebbe necessitato "un controllo più penetrante di quello che compete normalmente al proprietario locatore nei confronti del suo conduttore per evitare danni a terzi", non potendosi d'altronde ritenere che il deposito di automezzi fosse un'attività pericolosa -.
La responsabilità oggettiva dell'attuale ricorrente - osserva ancora la corte - viene manifestata tale, nella normativa, pure "dal fatto che l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale", non occorrendo quindi un elemento soggettivo ma solo il nesso causale: e "in questo senso" sarebbe responsabile l'attuale ricorrente. 3.2.2 Dunque il giudice d'appello ha ravvisato per A.T.C. la responsabilità ex lege di cui all'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 2211997rr### cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento" - si nota per completezza che il quarto comma detta la formazione del progetto che viene approvata, con eventuali modifiche, dal Comune; il decimo comma stabilisce poi che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino costituiscono onere reale sulle aree del comma secondo (e terzo); il comma undicesimo garantisce le relative spese con privilegio speciale immobiliare ex articolo 2748, secondo comma, c.c. (Cass. sez. 2, 27 febbraio 2012 n. 2982 insegna che l'operatività dell'onere reale ex articolo 17 d.lgs. 22/1997 e del regolamento attuativo approvato con d.m. 25 ottobre 1997 n. 471 presuppone l'emanazione del provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo e la necessità di interventi di messa in 10 sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione dopo l'approvazione di un progetto di bonifica e così onerando del costo il proprietario; l'imposizione non nasce quindi "dalla presenza del semplice accumulo" sul terreno "di rifiuti interrati") -. 3.2.3 La portata del decreto ### in termini di retroattività è stata riaffrontata assai di recente successivamente a Cass. 21887/2011, sentenza schieratasi per l'irretroattività, citata come si è visto dalla ricorrente.
È stata infatti esaminata, dopo una significativa pronuncia che ha riconosciuto al giudice il potere della qualificazione del responsabile dell'inquinamento (Cass. sez. 3, ord. 22 gennaio 2019 n. 1573: "In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice"; questa ordinanza ha anche qualificato trattarsi di obbligazione ex lege di tipo indennitario, non risarcitorio, desumendone la inapplicabilità dell'articolo 2055 c.c.) da Cass. 3, 10 dicembre 2019 n. ###. Due le massime: l'una, qui particolarmente pertinente, afferma che ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 22/1997 - ora trasfuso nell'articolo 253 del ### (d.lgs. 152/2006) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, "non già in virtù di un'applicazione retroattiva" di tali norme, "bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale"; e l'altra enuncia che, ai sensi dell'articolo 253 del ###, il proprietario non inquinatore che effettua spontaneamente la bonifica "ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dall r\ni 11 sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice". 3.2.4 Dunque la corte territoriale ha applicato l'articolo 17 del decreto ### senza affrontare minimamente la questione della sua applicabilità sotto il profilo della retroattività, che pure era stato addotto nelle difese dell'attuale ricorrente fin dal primo grado (si veda ricorso, pagina 5) per essere stata conduttrice del terreno dal 1987 al 1994; e dall'applicazione il giudice d'appello non ha tratto l'onere reale, bensì solo la responsabilità oggettiva (perché "l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale": sentenza, pagina 7), per la quale è sufficiente accertare il nesso causale, onde "in questo senso può affermarsi la responsabilità di ### alla quale deve imputarsi il fatto dannoso".
Che però ATC non avesse mai riconosciuto di essere stata il soggetto inquinatore risulta ###) già dalla sua difesa in primo grado (v. ricorso, pagina 6) laddove, nella comparsa di risposta, pur nell'ambito delle argomentazioni con cui negava l'onere reale, aveva addotto che "non vi era stata alcuna individuazione da parte del Comune di ### dei soggetti responsabili dell'inquinamento secondo le procedure" di cui all'articolo 17 del decreto ### e poi (si veda ancora il ricorso, pagina 7) rimarcato tramite il proprio consulente tecnico di parte l'impossibilità di accertare la propria responsabilità oggettiva dell'inquinamento. 3.2.5 ### del decreto ### non sotto il profilo temporale, bensì procedimentale, è stata interpretata latamente dalla già citata Cass. ord. 1573/2019, per cui chi ha, come proprietario, bonificato rispettando la procedura amministrativa può rivalersi verso il soggetto inquinatore anche se questo non è stato individuato nella procedura, bensì dal giudice della causa.
A questo arresto il più recente - e qui più pertinente, come già si è visto - Cass. ###/2019 dichiara di voler dare continuità, ma si spinge poi sulla questione della retroattività, là non considerata. Nell'ampia motivazione 12 ### conosce l'orientamento nel senso della irretroattività del decreto ### manifestato da Cass. 21887/2011, rilevando che questa pronuncia si era fondata anche sulla necessità di determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione da effettuarsi dopo il decreto ### (pure così inibendone la retroattività), e altresì riconosce ulteriore ostacolo alla retroattività del decreto ### negli articoli 41 e 42 Cost. e nel principio di uguaglianza - avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza 202/1991, escluso che si possa qualificare fonte di responsabilità una condotta all'epoca non vietata -, non ravvisando poi sostegno alla retroattività neppure nell'articolo 4 d.m. 471/1999 (il regolamento del decreto ###.
Ritiene peraltro l'arresto in esame che tutto questo conduca a una conclusione "complessivamente insoddisfacente", in quanto la tutela dell'ambiente preesisteva anche all'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga" operata con l'articolo 18 I. 8 luglio 1986 n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), il quale stabiliva che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". E già prima del 1986 una tutela risarcitoria proveniva dall'articolo 2043 c.c., anche in forma specifica ex articolo 2058 c.c., nei confronti di "chi avesse agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio". Incide pure l'essere confluito il principio "chi inquina paga" nell'articolo 191 TFUE. Tutto ciò ha condotto alla "tendenza a ritenere che non sia adeguato discutere dell'applicazione retroattiva dell'art. 17 decreto ### e poi del corrispondente art. 253 Codice dell'Ambiente, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento che abbisognano dell'adozione delle misure di rimozione dell'inquinamento" stesso. Quindi "una situazione di inquinamento perdurante al momento dell'entrata in vigore della normativa imponente specifico obbligo di bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno y provocato l'alterazione ambientale", genera obbligo di intervento, perché C 13 "l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, ove le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse". Così "non sarebbe in questione l'applicazione retroattiva degli obblighi di facere derivanti dall'inquinamento", bensì "l'applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso" che possono essere interrotti solo dalla bonifica. Il che troverebbe poi sostegno nell'articolo 51 bis del decreto ### ("antesignano" del vigente articolo 257 ###), il quale sanzionava penalmente chi, obbligato ad adempiere quanto previsto dall'articolo 17, ometteva dolosamente o colposamente di farlo. "### sarebbe così degradato ad antecedente logico-giuridico della condotta omissiva penalmente rilevante e non il fatto inquinamento, bensì l'omessa bonifica integrerebbe il comportamento penalmente rilevante". 3.2.6 A tale interpretazione alla fin fine "penalistica" (l'ecoreato è in effetti di tipo permanente) questo collegio non può dare una integrale continuità, perché essa dimentica quanto già affermato nella pur citata sentenza n. 202/1991 della ### "svuotando" il principio di irretroattività delle leggi per una norma, appunto, prevedente una fattispecie di responsabilità. Ma soprattutto ,t,' l'arresto in esame concerne l'obbligo (*- bonificare (e quindi le conseguenze dell'omessa bonifica) - anche se dall'obbligo di bonificare discenderà poi il diritto alla rivalsa - richiamando quale norma preesistente come fonte di responsabilità (ovvero di tutela dell'ambiente) unicamente l'articolo 2043 c.c., che pone come elemento integrante pure l'elemento soggettivo, ma appunto orientandolo non all'inquinamento, bensì all'omessa bonifica.
Peraltro sarebbero stati invocabili, semmai, i paradigmi di cui agli articoli 2050 e 2051 c.c. qualora ne risultassero sussistenti i presupposti di attività pericolosa per il primo e di omessa custodia per il secondo: e, infatti, significativamente Cass. sez. 1, 7 marzo 2013 n. 5705 insegna che, laddove sia inapplicabile il d.lgs. 152/2006 - normativa che espressamente dichiara non retroattiva (ed è il decreto legislativo succeduto a quello ### c.d. ###) -, la responsabilità del proprietario del sito contaminato, accertato il nesso causale tra la sua attività e l'inquinamento, è disciplinata dall'articolo 17 14 decreto ### che gli impone il recupero, e, per il periodo antecedente all'entrata in vigore di tale decreto, "dall'art. 2050 c.c. (non incompatibile con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349)", fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5 bis, primo comma, lettera c), d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche nella I. 20 novembre 2009 n. 166, i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi secondo e terzo, del ### dell'Ambiente si applicano anche alle domande di risarcimento ex articolo 18 I. 349/1986. E in specifico sul risarcimento del danno ambientale già Cass. sez. 1, 1 settembre 1995 n. 9211 aveva affermato che il produttore di rifiuti tossici è comunque sottoposto alla responsabilità ex articoli 2043 e 2050 c.c. ed è tenuto al loro stoccaggio e smaltimento. 3.2.7 Nel caso in esame, invece, si è agito ex articolo 17 decreto ### quale fonte di onere reale dell'area - il che è stato escluso dal giudice di merito - e comunque quale fonte di una responsabilità oggettiva ex lege, fondata soltanto sulla causazione dell'inquinamento, anche "accidentale" (articolo 17, secondo comma). Dal complessivo ragionamento di Cass. ###/2019 (che si incentra sul facere, e quindi sull'obbligo, inadempiuto in quel caso, di bonifica) non può discendere un'applicazione retroattiva di una responsabilità oggettiva di causazione dell'inquinamento, sia perché sposta il baricentro sul non facere della bonifica - traendolo dalla figura penale, che attinge una retroattività di fatto dalla natura di reato permanente - mentre qui si tratta, al contrario, della condotta di inquinamento, sia perché, appunto, per affermare l'obbligo di tutela dell'ambiente anteriore al decreto ### richiama l'articolo 2043 c.c., e quindi esce dal paradigma della responsabilità oggettiva ex lege che è proprio l'apporto, non sostituibile con dati normativi antecedenti, del decreto ### 3.2.8 La Corte d'appello, si ripete, non hàrnulla affrontato la questione della irretroattività ovvero il rispetto della regola generale di cui all'articolo 11 prel.
E tale questione è dirimente, perché il giudice del gravame ha proprio tratto la responsabilità oggettiva, direttamente discendente dalla legge (si veda motivazione della sentenza, pagina 6), dall'articolo 17, secondo comma, decreto ### 15 ###à in relazione a questa peculiare fattispecie di responsabilità oggettiva non appare superabile, il che assorbe gli altri motivi del ricorso principale (anche a prescindere dall'assoluta evidenza della mancata ricostruzione del nesso causale, assente nella motivazione: nesso che viene attribuito in modo totalmente apodittico all'attività di A.T.C. a pagina 7 della motivazione della sentenza, come lamenta il quinto motivo), e pure le richieste, appunto presentate in subordine, di adire alla ### o alla ### conducendo all'accoglimento del ricorso e alla conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini quanto le è stato devoluto alla luce del sopra affermato principio della irretroattività dell'articolo 17 del decreto ### 4. Il ricorso incidentale di A.R.T.E. propone quattro motivi. 4.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione degli articoli 2043, 2051 e 2692 La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva di A.T.C. e negato invece la responsabilità dei proprietari locatori e venditori, che, a suo avviso, potrebbero rispondere per colpa reale o presunta ex articoli 2043 o 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di custodia dell'impianto, che però non avrebbero avuto; dell'impianto che cagionò l'inquinamento sarebbe stato custode invece il gestore.
A prescindere dal fatto che il locatore mantiene la responsabilità di custode quale possessore dell'immobile, perché conserva i poteri di vigilanza e ingerenza sul bene locato, dagli atti comunque emergerebbe - e sarebbe pure indiscusso - che l'impianto era di proprietà dei danti causa della ricorrente ed era preesistente alla locazione, e che era altresì rientrato nel loro pieno possesso alla fine della locazione, rimanendo a loro per anni prima dell'alienazione del terreno. Sarebbe pertanto pacifico che i venditori erano possessori e custodi dell'impianto, almeno prima e dopo il periodo di locazione, e che avevano omesso "le doverose attività di manutenzione e messa in 16 sicurezza". Ne deriverebbe una completa responsabilità ex articolo 2051 c.c., "parallelamente a quella già riconosciuta in capo alla locataria". 4.1.2 n motivo, a ben guardare, è costituito da una serie di affermazioni fattuali, relative a quello che emergerebbe dagli atti o sarebbe comunque pacifico, in ordine alla proprietà dell'impianto e all'essere stato alienato al ricorrente in una situazione di manutenzione non adeguata (si ricorda, per inciso, che la vendita avvenne nel 1997 e l'inquinamento emerse nel 2003: una distanza di ben sei anni su cui non appaiono emergere informazioni). ### il riferimento all'asserto che il locatore mantiene la responsabilità di custode è inserito espressamente "in disparte".
Tutto ciò conduce la censura alla inammissibilità. 4.2.1 D secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043, 2050 e 2697 La Corte d'appello esclude la responsabilità dei proprietari locatori e venditori negando che fossero obbligati ad attivarsi nei confronti del conduttore per un controllo superiore a quello normale che deve esercitare un locatore nei confronti di un conduttore per evitare danni ai terzi, perché "il controllo sullo stato e conduzione dell'impianto di proprietà del conduttore" presupponeva che il deposito degli automezzi fosse un'attività pericolosa e il locatore ne avesse conoscenza.
Si oppone nel motivo in esame che sarebbe indiscusso il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza" dell'impianto e del suo utilizzo; tra l'altro (come addotto già nel primo motivo) l'impianto sarebbe stato di loro proprietà, e preesistente al contratto locatizio, e sarebbe rientrato nel loro possesso e nella loro piena disponibilità una volta terminata la locazione, rimanendo così per anni prima della vendita, privo della loro vigilanza in ordine all'attività sul terreno e allo stato della cisterna. 17 Non sarebbe inoltre corretta la ricostruzione del giudice d'appello "dell'attività svolta sul terreno" e "la mancata considerazione del fatto" che era attività pericolosa.
Si sarebbero accertate come causa di inquinamento: a) perdite di carburante dalla cisterna; b) dispersione di liquami da autolavaggio.
A proposito dell'attività sub a), la legge 21 marzo 1958 n. 327, abrogata dall'articolo 19 d.lgs. 22 febbraio 2006 n. 128, stabilì che per il deposito di gas di petrolio liquefatto era necessaria la concessione della pubblica amministrazione (prefettizia o ministeriale a seconda della portata), concessione però mai prodotta dagli alienanti e da ### Sarebbe pertanto ingiustificabile la negligenza dei locatori.
A proposito dell'attività sub b), la legge 10 maggio 1976 n. 319, abrogata dall'articolo 175 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabilì che ogni scarico doveva essere convogliato nelle pubbliche fognature, previa autorizzazione, e dettava norme di adeguamento per gli scarichi già esistenti. Accertato mediante l'analisi dei terreni che sull'area si compiva attività di autolavaggio, senza mai convogliare le acque di rifiuto nelle pubbliche fognature e senza autorizzazione della pubblica amministrazione, sussisterebbe la responsabilità dei proprietari del terreno per omessa vigilanza e impedimento dell'attività e del conseguente inquinamento.
Attività pericolose, in effetti, non sarebbero soltanto quelle qualificate tali dalla legge, ma anche quelle che per natura presentano una spiccata potenzialità offensiva - e così sarebbe per il deposito di carburante (Cass. 16052/2015) -; e se l'attività è pericolosa ne sono responsabili anche i proprietari dell'immobile, i quali l'avrebbero permessa e non vigilata. Dunque "i convenuti" sarebbero responsabili ai sensi dell'articolo 2050 c.c. potendosi liberare della responsabilità soltanto dimostrando di avere "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Pertanto la ricorrente non avrebbe avuto oneri probatori. 4.2.2 In primis, deve rilevarsi che il motivo non gode di autosufficienza, in quanto non indica quando avrebbe introdotto queste imputazioni di violazione 18 normativa nei precedenti gradi. Invero, nel controricorso contenente il ricorso incidentale quanto al giudizio di primo grado vengono riportate soltanto le conclusioni dell'atto di citazione, mentre per quanto concerne il secondo grado vengono riportati dettagliatamente i contenuti dei motivi d'appello dell'attuale ricorrente incidentale, nei quali però non si trova alcun riferimento a tali pretese violazioni di legge.
Inoltre il motivo è nettamente fattuale: adduce definendolo pacifico il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza", per proseguire censurando in via diretta la ricostruzione fattuale operata dal giudice d'appello.
Un ulteriore fatto evidentemente nuovo è poi quello della dispersione di liquami dall'autolavaggio: riguardo anche a questo rimane non autosufficiente il ricorso (e si nota che nel primo motivo d'appello, che il ricorso riassume a pagina 8, come fonte dell'inquinamento viene indicata soltanto la cisterna da cui sarebbe avvenuta la fuoriuscita di idrocarburi, senza menzionare l'autolavaggio).
Per tutte queste ragioni il motivo risulta dunque inammissibile. 4.3.1 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2043 ### ricorrente aveva chiesto anche la condanna delle controparti a risarcirle i danni nell'atto di citazione (pagine 8-9), adducendo di avere, oltre ai costi del recupero ambientale, "subito ulteriore pregiudizio" dalla scoperta dell'inquinamento, perché il recupero aveva causato ritardo nel suo programma edilizio così da posticipare di almeno venticinque mesi (dall'aprile 2003 al maggio 2005) l'aspettativa di "introito dei frutti civili" delle porzioni del fabbricato costruendo, e parimenti perché per le procedure amministrative essa dovette avvalersi di suoi dipendenti, distratti in tal modo dalle altre "mansioni ordinarie connesse con i fini istituzionali".
Nella comparsa conclusionale depositata per la sentenza definitiva del primo grado, l'attuale ricorrente avrebbe affermato di avere provato, tramite allegazioni di grafici progettuali e di atto di "consistenza fisica dell'intervento"( 19 quali e quanti appartamenti e locali commerciali o d'ufficio fossero stati costruiti sull'area, indicandone i valori locatizi e adducendo il valore locatizio medio per ogni mese di ritardo quale danno. Su ciò entrambi i giudici di merito non si sarebbero pronunciati. La sentenza impugnata sarebbe pertanto nulla ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.; e comunque sarebbe stato violato l'articolo 2043 c.c. per l'evidente nesso causale tra le azioni/omissioni dannose accertate e i suddetti danni. 4.3.2 n motivo appare manifestamente infondato, se non inammissibile.
Nella descrizione dei fatti di causa presente nel controricorso, infatti, non era stato indicato questo specifico contenuto della domanda risarcitoria (si vedano le pagine 6-7 del controricorso, dove, come già sopra rilevato, della citazione sono trascritte solo le conclusioni, con l'assai generica domanda finale: "in ogni caso condannare... al risarcimento del danno ... nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria") quanto al primo grado; e quanto al secondo grado, si riporta che nell'atto d'appello, all'ottavo ed ultimo motivo, l'attuale ricorrente incidentale si era lamentata che il primo giudice avesse ritenuto l'esame della domanda risarcitoria precluso dalla sentenza non definitiva, e che, pur escludendo l'onere reale e rigettando la domanda principale, aveva rimesso in istruttoria la causa per le altre domande, adducendo che la domanda risarcitoria prescindeva da quanto affermato nella sentenza non definitiva "e muoveva direttamente dal nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e l'evento di danno dedotto".
Per quanto si è appena esposto deve darsi atto che non vi è una integrale autosufficienza in ordine al contenuto della domanda in primo grado e in ordine al contenuto del motivo ottavo d'appello.
Tuttavia, anche a prescindere da tale inammissibilità, dirimente è il fatto che non vi è stata affatto omessa pronuncia, come emerge dalla pagina 9 della sentenza d'appello, dove la corte territoriale, che rigetta proprio l'ultimo motivo, lo esamina sia per quanto concerne la posizione degli ex proprietari sia per quanto riguarda la posizione di A.T.C. 20 Quanto poi al - del tutto scarno - riferimento all'articolo 2043 c.c., si è in realtà dinanzi ad un'ulteriore richiesta di accertamento fattuale.
Il motivo, in conclusione, sotto tutti i suoi profili è privo di consistenza. 4.4.1 n quarto motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2697 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., motivazione apparente.
Alla domanda risarcitoria dell'attuale ricorrente incidentale il giudice d'appello "dedica poche righe", fornendo quindi una motivazione "apparente e comunque "estremamente sibillina" sulla responsabilità di A.T.C.; la responsabilità degli alienanti, poi, viene negata per mancanza di prova della colpa, ma, come sarebbe stato esposto nel primo motivo, essi erano stati proprietari e custodi dell'impianto per molti anni, onde ne sarebbero stati responsabili ai sensi dell'articolo 2051 e 2050 c.c. e non avrebbero provato la sussistenza dei limiti delle loro relative responsabilità, non adempiendo all'onere probatorio. 4.4.2 n motivo è composto di due submotivi.
Il primo submotivo riguarda la responsabilità di A.T.C., per cui la motivazione sarebbe apparente e comunque sibillina.
Dalla sentenza impugnata, al contrario, si comprende che per la "responsabilità da fatto illecito" (cioè ritenendo l'azione esercitata ai sensi dell'articolo 2043 c.c.) non viene accolta la domanda in quanto la corte territoriale ritiene che per A.T.C. ricorra soltanto una fattispecie di responsabilità oggettiva ex lege nei confronti A.R.T.E. da cui discenda solo un diritto di rivalsa.
Il secondo submotivo rimanda al primo motivo, che come si è visto è inammissibile, per cui patisce la stessa inammissibilità. 4.5 D ricorso incidentale, dunque, merita rigetto. 5. In conclusione, va appunto rigettato il ricorso incidentale e accolto del ricorso principale il primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente 21 cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale in diversa csezie Z.A. 1.
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale quanto al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e z, rinvia, anche per le spese processualValla Corte d'appello di Genova, y, Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### il 26 maggio 2021