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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 74922/2014 promossa da: #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### ATTORE/I contro S.C.G. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. #### e dell'avv. ### CONVENUTO/### parti hanno concluso come segue Per #### : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: In via preliminare: Rigettare, se proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa In via principale nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di ###.G. 49670/2014 e, in ogni caso, rigettare la domanda avversaria di condanna di #### S.p.a. al pagamento delle fatture oggetto di causa in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa.
Sempre in via principale ### la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, in quanto non provata.
In via riconvenzionale ### e dichiarato l'inadempimento di S.C.G. ### S.r.l. alle obbligazioni assunte con il ####/MGH del 20 dicembre 2012 per i profili meglio descritti in narrativa, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di ### S.r.l. e, per l'effetto, condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di #### S.p.a. l'importo di ### 128.417,25 pagato a fronte della fornitura e della posa di terreno vegetale rimosso e da rimuovere in quanto non conforme; Dato atto del diritto di #### S.p.a. di procedere all'esecuzione in danno nei confronti di SCG ### S.r.l., condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di #### S.p.a. l'importo di ### 667.652,40 per costi già sostenuti e documentati oltre a quelli sostenuti e da sostenersi, ad oggi quantificati in ### 890.250,00 o quello diverso che dovesse risultare dall'espletanda istruttoria; ### e dichiarato il diritto di #### S.p.a. ad essere tenuta indenne e manlevata da parte di S.C.G. ### S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del ####/MGH del 20 dicembre 2012, per l'effetto, condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere #### S.p.a. indenne e manlevata in relazione sia agli importi non percepiti da S.A.P.NA sia a quelli che sarà eventualmente tenuta a pagare a S.A.P.NA causalmente riconducibili all'inadempimento di S.C.G. ### S.r.l..
In via riconvenzionale subordinata ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare gli importi che #### S.p.a. sarà condannata a pagare in favore di S.C.G. ### con quanto questa sarà condannata a pagare ad #### S.p.a. in forza delle svolte domanda riconvenzionali.
In via istruttoria: #### S.p.a. chiede di essere ammessa alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il giorno 28 gennaio 2014 presso la discarica di ### in ### erano in corso solo lavorazioni relative alla posa della copertura della discarica stessa; 2) Vero che i materiali oggetto dei trasporti effettuati da SCG in data 28 gennaio 2014 e contraddistinti dai DDT ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ### prodotti sub doc. 43 che si rammostrano al teste sono stati scaricati in aree dove erano in corso lavori di copertura, come da foto e planimetria prodotta sub doc. 39 che si rammostrano al teste; 3) Vero che sino a novembre 2013 le analisi sul terreno di coltivo fornito da SCG sono state effettuate presso laboratori scelti e pagati da ### 4) Vero che nel corso del 2013 i prelievi di terreno sono stati effettuati alla presenza di personale della committente ### e di #### 5) Vero che i prelievi di terreno di coltivo effettuati da gennaio 2014 sono stati effettuati alla presenza, oltre che di personale della committente ### e di #### di personale del laboratorio incaricato di effettuare le analisi; 6) Vero che sino a gennaio 2014 le verifiche sul materiale venivano effettuate ogni 1.000,00 mc di materiale posato; 7) Vero che #### alla data del 29/06/2015 ha rimosso terreno di coltivo già posato sulle sponde e sulla sommità della discarica così come da stato avanzamento lavori prodotto sub. doc. 56 che si rammostra al teste; 8) Vero che lo smaltimento di gran parte del terreno di coltivo rimosso alla luce delle verifiche analitiche, deve avvenire in discariche autorizzate a ricevere quella tipologia specifica di rifiuti e che quella più vicine al sito di ### è la ### in ####. ### snc) ; 9) Vero che a partire dal mese di febbraio 2014 il dilavamento del terreno posato in superficie ha evidenziato la presenza nel terreno di coltivo posato nello strato sottostante di materiale proveniente da demolizioni edilizie; 10) Vero che alla data del 7 settembre 2015 la rimozione del terreno di coltivo fornito da SCG ha comportato un ritardo sullo svolgimento dei lavori di chiusura della discarica quantificato in due anni, da luglio 2013 a luglio 2015, calcolati dall'inizio dei lavori di posa terreno da parte di S.C.G. a quando tutto il terreno è stato rimosso, ripristinando la situazione iniziale; 11) Vero che il costo giornaliero di una squadra di cantiere addetta al presidio alla gestione dello stesso ha un costo di circa ### 850,00 al giorno, comprensiva di tutte le indennità e spese, come da tabella prodotta sub doc 57 che si rammostra al teste.
Si indicano a teste sulle circostanze che precedono i ### e ### presso ##### presso #### con studio in Napoli, ### 191, 80125 Napoli. ### si oppone altresì all'ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso n quanto: i capitoli 1 2 7 8 sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini del giudizio; il capitolo 3 è formulato in modo generico il capitolo 4 è volto a confermare documenti contestati da #### i capitoli 5 6 9 sono relativi a circostanze non demandabili a testi ### denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli dedotti da controparte, ### chiede di essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi: ###### presso #### S.p.a., ### presso #### con studio in Napoli, ### 191, 80125 Napoli. ### si oppone, infine, alla richiesta di CTU contabile in quanto generica ed esplorativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio. ###.C.G. ### : La scrivente difesa, anche alla luce di quanto riferito dal Ctu ing. ### nell'elaborato peritale depositato, chiede che il Tribunale Voglia porre al Ctu i seguenti quesiti integrativi: 1. Verifichi il Ctu se nell'ambito del territorio della ### di Napoli e dell'intera ### esistano siti autorizzati ove reperire i materiali aventi le caratteristiche fisico - chimiche di cui al contratto d'appalto. 2. Verifichi il ### in particolare sulla scorta di quanto dallo stesso dichiarato in consulenza al punto 7.2. (risposta alle osservazioni ###.C.G. srl), se nelle vicinanze del sito in questione vi fossero siti dove potessero essere trasportati da ### i materiali che invece ha portato alla discarica di ### Tale quesito integrativo si rende necessario proprio in relazione al fatto che l'ing. ### nel rispondere alle osservazioni della dott.ssa ### sui costi abnormi di conferimento a recupero/smaltimento richiesti dalla società opponente, rispondeva di essersi limitata al quesito posto dal Tribunale all'atto di conferimento dell'incarico, ossia sulla congruità dei costi e non sulla conformità e/o opportunità dell'intervento realizzato da ###, dichiarandosi nel contempo “disponibile a fornire al Giudice ogni ulteriore chiarimento sul punto qualora quest'ultimo lo ritenga necessario” (cfr. pag. 37 relazione ing. ###. 3. Dica il Ctu se i materiali, per come forniti, erano conformi al ### di ### approvato dalla ### di Napoli e consegnato ad ###, alle analisi preliminari all'impiego effettuato da ### e agli ordini della D.L. che ne ha verificato l'idoneità e la conformità a quanto richiesto.
In subordine si conclude affinché l'###mo Giudice, respinta ogni contraria istanza anche proposta in via riconvenzionale dalla società opponente, ### così provvedere: a) confermare il decreto ingiuntivo n. ###/2014 emesso dal Tribunale di Milano; b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla S.C.G. srl nella comparsa di costituzione e risposta condannando #### srl al pagamento, in favore della prima, della somma di € 611.905,95; c) in ogni caso, salvo gravame, condannare #### spa al pagamento, in favore di S.C.G. srl, della somma di € 258.304,59 oltre Iva come determinata nella Ctu dell'ing. ### (cfr. pag. 37), oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati degli accessori di legge ed attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo. MOTIVI DELLA DECISIONE §.1 - A seguito di ricorso monitorio presentato dalla società S.C.G. ### s.r.l., veniva pronunciato dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n.###/2014, nei confronti della società #### s.p.a. per l'importo di € 251.190,03 oltre interessi e spese di procedura, di cui alle fatture nn.105, 106, 107, 108, 109 del 2013 (docc. 2, 3, 4, 5, 6 del ricorso monitorio), a saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto d'appalto 20.12.2012 n.###/MGH, e successiva comunicazione 28.11.2013 (doc.1 del ricorso monitorio).
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione #### s.p.a., con atto di citazione in opposizione notificato il ###, allegando e deducendo quanto segue: o “con ordinanza del 3 marzo 2009 la ### ha approvato l'offerta presentata da ### S.r.l. (successivamente, a seguito di incorporazione in ### S.r.l. di compendi aziendali scissi da altra società del gruppo ###, di trasformazione di forma giuridica da S.r.l. in S.p.a. e successivo cambio di denominazione, #### S.p.A., doc.1) a fronte dell'appalto bandito da ### emergenza ### per la progettazione, la realizzazione e la gestione della discarica di ####. … A seguito della chiusura ufficiale dell'emergenza rifiuti in ### il 31 dicembre 2009, così come previsto dalla ### n.123 del 14 luglio 2008, la gestione del ciclo di rifiuti è rientrata nel regime ordinario e nella competenza degli enti locali”; o “in esecuzione dell'art.10 del D.L. 195/09 … alla ### civile è subentrata S.A.P.NA, ### di Napoli a socio unico S.p.a. … e l'appalto è stato trasformato in affidamento in concessione, conservando, tuttavia gli elementi essenziali del precedente contratto”; o “in data 22 ottobre 2012 è stata quindi conclusa tra S.A.P.N.A. …, ### S.r.l. (oggi #### S.p.a.) e l'### S.p.a. (in breve ### una “### per la concessione della gestione della discarica sita in ### località ### (###” (doc.2) avente ad oggetto la regolazione dei “rapporti tra S.A.P.NA (di seguito denominato “Concedente”) ed il ### di ### ai sensi dell'art.2602 c.c. privo di attività esterna e di rappresentanza costituito da ### …”; o “[…] l'attività affidata ad ### consiste nella progettazione e nella realizzazione della discarica con annessa area servizi nonché, dopo la fase di riempimento della discarica (con rifiuti solidi urbani), la cui gestione spettava ad ### nella chiusura della discarica, le cui attività “dovranno essere programmate, descritte ed economicamente quantificate almeno trenta giorni prima della chiusura dei rispettivi invasi e sottoposte all'approvazione del RUP” (art.18.2. della ### - doc.2)”; o “[…] nell'ambito della realizzazione dei lavori di chiusura della discarica, #### ha acquistato da S.C.G. ### diverse tipologie di materiali inerti, costituiti principalmente da materiale drenante ### e terreno, le cui specifiche sono dettagliatamente elencate nel ####/MGH del 20 dicembre 2012 (doc.5) e successiva integrazione in data 28 novembre 2013 (doc.6). Il contratto, così come successivamente integrato, ha ad oggetto la fornitura, trasporto e posa in opera franco ### di #### di: i - materiale drenante avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità presunta di 10.310 mc; i - terreno vegetale di coltivo avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità ### di 20.622 mc; i - materiale di riempimento dei gabbioni in rete metallica per la quantità presunta di 80 mc; i - materiale drenante proveniente dal Comune di ### come ### di utilizzo dei materiali da scavo approvato con determina dirigenziale n.3609 del 08/05/2013 per la quantità presunta di 7.809,59 mc; i - argilla con presa presso ### sita in ####; i oltre alla realizzazione di altre opere”; o “… in data 28 gennaio 2014 il Concedente (i.e. ### … ha sporto denuncia presso i ### per falso, truffa e violazioni in materia ambientale (doc.7). ### citata denuncia … dà atto di avere incrociato due automezzi, di cui riferisce la targa, e di averli visti entrare in un cantiere sito in ### a ### del ### e poi ripartire; il denunciante prosegue affermando che gli stessi automezzi si sono poi presentati alla discarica ### di ### ivi rammostrando DDT che indicavano quale luogo di produzione dei materiali trasportati ### e non ### del ### ove, invece, avevano effettivamente caricato. Il denunciante riferisce di avere interrotto le operazioni di scarico atteso che i DDT erano stati falsificati quanto alla provenienza del carico che, in considerazione delta mancata conoscenza del sito di provenienza, doveva essere considerato rifiuto aggiungendo anche che gli stessi camion in giornata avevano già effettuato altri viaggi, scaricando il relativo materiale”; o “a seguito di tale episodio S.A.P.NA ha ordinato ad #### l'immediata rimozione ed il successivo allontanamento del materiale trasportato in discarica il giorno 28 gennaio 2014 con i DDT ###, ###, ###, ###, 1357, ###, ###, ### dalla S.C.G., ii ritiro dello autorizzazioni all'accesso al sito dei ### e ### (dipendenti di S.C.G. alla guida de camion con cui sono stati effettuati i trasporti il giorno 28 gennaio 2014) nonché di verificare le quantità di materiale trasportate dal sito di origine NEM in ### (doc. 8)”; o “### ha conseguentemente comunicato a S.C.G. che, non essendo possibile attribuire corrispondenza univoca ai materiali consegnati con i DDT ###, ###, ###, ###, ###, 1358, ###, ###, ### c ### con i materiali di cui al ####/MGH del 20 dicembre 2012 e s.m.i.„ riteneva di respingere tutto il materiale consegnato il 28 gennaio 2014 presso la discarica di ### dichiarandosi a disposizione di S.A.P.NA (destinataria in copia) per l'effettuazione dei campionamenti su richiesta della stessa (doc. 9)”; o “con separata comunicazione sempre del 28 gennaio 2014 #### ha altresì annunciato a S.C.G. di sospendere con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione tutte le attività oggetto del contralto del 20 dicembre 2012 e s.m.i. (doc. 10)”; o “in data 29 gennaio 2014 sono stati quindi prelevati dai cumuli stoccati e non posati (doc. 11) dei campioni di terra oggetto dei conferimenti del giorno precedente contraddistinti dai DDT ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ### mentre il giorno 30 gennaio 2014 sono stati prelevati ulteriori campioni di terra (doc. 12) al fine di verificarne la caratterizzazione secondo i parametri riportati nel DM 161 del 2012 all. 4 tab. 4.1 e la corrispondenza ai requisiti di cui all' art. 4.2. del contratto tra #### e S.C.G. (doc. 5). Ulteriori prelievi sono stati effettuati il 26 febbraio 2014 (doc. 13) o “[…] Le analisi hanno evidenziato una serie di difformità del terreno da coltivo che sono sfociate, in data 27 febbraio 2014 in una contestazione formale nei confronti di #### da parte della ### dei ### …, su richiesta del Concedente ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 . Con tale contestazione la ### dei ### sul presupposto che le analisi effettuate sui campioni prelevati in data 18 dicembre 2013 e, quindi, anteriormente all'episodio del 28 gennaio 2014 (doc.14) e 30 gennaio 2014 hanno evidenziato che il terreno campionato non è conforme al ### del ### esecutivo di chiusura definitivo della discarica (doc. 4) per quanto riguarda diversi parametri, analiticamente riportati nella contestazione e che, nelle operazioni di scavo effettuate in data 26 febbraio 2014 per svolgere ulteriori campionamenti, era emersa la presenza diffusa di materiali provenienti da demolizioni edilizie, ha invitato #### ad indicare analiticamente e per ogni difformità rilevata i motivi che l'hanno determinata nonché a formulare proposte concrete e risolutive delle problematiche evidenziate (doc. 15)”; o “in data 14 marzo 2014 #### ha riscontrato la predetta contestazione ribadendo la correttezza del proprio operato, evidenziando come le difformità eccepite riguardassero solo una limitatissima parte dei lavori affidati e rilevando che, in esecuzione dell'Ordine di ### n. ### della ### del ### del 20 febbraio 2014 (doc. 16), con cui è stato ribadito l'ordine "di rimuovere ed allontanare ad horas dal cantiere tutto il terreno da coltivo messo in opera sulle sponde della discarica" la stessa stava provvedendo alla rimozione del terreno di coltivo indicato”; o “### ha quindi aggiunto che la non conformità del materiale oggetto dei campionamenti del 30 gennaio 2014 doveva essere imputata ad ausiliari nei cui confronti erano state prese le misure sanzionatorie previste. ### ha altresì ribadito di aver fatto cessare immediatamente ogni irregolarità e che i controlli già avviati, coerentemente con le regole di buona tecnica della metodologia di controllo, vagliatura e ricontrollo, procedendo in ordine cronologico inverso rispetto alla posa, avrebbero consentito di misurare con esattezza la dimensione delle non conformità e di attestare la loro efficacia sulla copertura”; o seguivano ulteriori ordini di servizio; o “[…] di fatto, ad oggi, dopo mesi di attività istruttoria e molte attività supplementari, la concessione è ancora vigente, avendo S.A.P.NA disposto la sospensione della procedura di contestazione (doc.21) ma, non solo #### ha dovuto sostituire buona parte del materiale fornito da ### sopportando ingenti spese, …, ma i rapporti con la Concedente sono diventati particolarmente delicati e sono sfociati nella applicazione da parte di S.A.P.NA a carico di #### di penali e nella sospensione dei pagamenti, costringendo quest'ultima a chiedere ed ottenere l'emissione di una ingiunzione di pagamento …”; o “… a partire dalla fine di gennaio 2014 sono stati disposti ulteriori prelievi ed effettuate nuove analisi su richieste del Concedente, che hanno accertato l'inadempimento di S.C.G. e, di conseguenza, determinato ### a risolvere il contratto con S.C.G.. A seguito della immediata sospensione da parte di #### di ogni attività relativa al contratto del 20 dicembre 2012 (doc.10), il successivo 29 gennaio 2014 S.C.G si è giustificata in merito ai materiali trasportati in discarica il giorno 28 gennaio 2014, non negandone la provenienza da un sito diverso (### del ### da quello da cui dovevano provenire (### in ###, ma sostenendo che tali materiali sarebbero stati destinati ad attività accessorie ( nella fattispecie la sistemazione della strada di accesso alla discarica) e non alla copertura della discarica (doc. 22)”; o “il 30 gennaio 2014 ### ha replicato riservandosi ogni valutazione in merito all'esercizio delle proprie facoltà contrattuali a fronte della consegna effettuata da S.C.G. e del relativo apparato documentale ed evidenziando come le giustificazioni addotte nulla dicessero in merito alla falsificazione dei DDT quanto alla provenienza del carico (doc. 23)”; o “nella comunicazione del 31 gennaio 2014 S.C.G. dopo aver tentato di spiegare la vicenda in termini di more umano e fraintendimento, dovuto anche al fatto che "gli autisti di cui ai ### e C [quelli relativi ai camion provenienti da ### del ### ndr] essendo analfabeti (cosa nota a tutti gli addetti di ### hanno creato confusione con i documenti di trasporto", ha quindi espressamente riconosciuto "la colpa di avere introdotto in sito un materiale (circa l'1% del totale,) privo di autorizzazione" (doc. 24)”; o “il successivo 4 febbraio 2014 #### preso atto "di asserite destinazioni di parte dei materiali diverse dal cantiere di interesse o di lavorazioni diverse da quella di interesse e considerata la natura dei materiali risultante dai certificati di analisi allegati da codesta società alla nota 31 gennaio che qualificano gli stessi come rifiuti destinati al recupero con procedure semplificate, non essendo in grado di distinguere il materiale del diversi viaggi" ha prescritto a S.C.G. di rimuovere immediatamente tutto il materiale consegnato il 28 gennaio 2014 e di assicurare e certificare il suo trasporto a destino coerentemente con l'effettiva natura e le reali caratteristiche dei materiali (doc.25), cosa che S.C.G. ha garantito che sarebbe stata fatta ad horas (doc.26)”; o “con comunicazione del 14 marzo 2014 ### ha risolto il contratto con S.C.G. dando atto di essersi cosi determinata a seguito a) della consegna di documentazione falsificata con riferimento alle consegne di materiali di copertura nel corso dcl 28 gennaio 2014; b) della consegna in cantiere di materiali per la realizzazione delle coperture con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalle specifiche tecniche contrattuali”; o seguivano ulteriori comunicazioni tra le parti; o “… in esecuzione dell'invito a provvedere alla rimozione ed al successivo smaltimento come da ordini di servizio della ### dei ### del 20 febbraio 2014, 7 marzo 2014, 12 marzo 2014 e 25 marzo 2014 (doc. 16, 17, 18 e 19) e ribadita da S.A.P.NA con nota del 2 aprile 2014 (doc. 20) #### ha provveduto dapprima a rimuovere e stoccare in un'area della discarica il materiale di copertura, per poi avviarlo alto smaltimento”; o i costi per le operazioni di smaltimento, ancora in corso all'atto della costituzione in giudizio di #### venivano quantificati, sino alla data della costituzione, in € 307.666,09; o la committente ### contestava ad #### ritardi nell'esecuzione delle attività appaltate ed emetteva nota di credito, sospendendo il pagamento di fatture per lavori eseguiti nel 2012 e 2013, già approvati per € 3.702.391,01, per il cui pagamento #### aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### decreto ingiuntivo; o “l'inadempimento di S.C.G. alle obbligazioni assunte con il contratto del 20 dicembre 2012 si sostanzia nella consegna di documentazione falsificata con riferimento ai materiali di copertura consegnati nel corso del 28 gennaio e nella consegna in cantiere di materiali per la realizzazione delle coperture con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalle specifiche tecniche contrattuali. o “… ai sensi dell'art. 9 del contratto (doc. 5) "Qualsiasi materiale inerte da costruzione sarà accettalo dal Committente come materiale da costruzione solo se ###: i è accompagnato da DDT o altro documento anche non fiscale attestante che proviene da una cava autorizzata; in tal caso deve essere richiesta copia dell'autorizzazione della cava; i è accompagnato da DDT o altra documentazione anche non fiscale comprovante la sua provenienza da impianto autorizzato al recupero in tal caso deve essere richiesta copia della comunicazione presentata agli ### competenti che autorizza l'impianto alle attività di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998; i è accompagnato da documentazione che ne attesti la provenienza da una attività di escavazione, la quantità, la conformità della destinazione all'effettivo riutilizzo e l'espressa approvazione da parte di ### e ### a questo riutilizzo". o “ai sensi dell'art. 1, cosi come modificato in data 28 novembre 2013 (doc.6), il materiale drenante, nella quantità individuata di 7809,59 mc, doveva provenire dal Comune di ### come da ### di utilizzo dei materiali da scavo approvato con determina dirigenziale n. 3609 del 6 giugno 2013”; o “risulta, invece, che in data 28 gennaio 2014 sono stati consegnati in discarica diversi carichi con DDT attestanti falsamente la provenienza del carico dal ### Comune di ### anziché da un cantiere di ### del ### … la provenienza del materiale da un ben determinato cantiere è una condizione per poter legittimamente impiegare tale materiale ai sensi di legge senza che esso sia considerato un rifiuto. … secondo l'articolo 41 bis, ### 9 agosto 2013, n. 98 (conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del ### 152/2006 , ovvero al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, a condizione che il produttore attesti attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ### territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali, quali: i la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti; i che siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda; i che l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime; i che i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale. o “[…] La falsa dichiarazione relativa al luogo di produzione del materiale invalida l'intero procedimento, non consentendo all'ente di controllo di verificare se nel sito di destinazione sia effettivamente stato impiegato il materiale ritenuto idoneo, e non piuttosto altro materiale inquinato o comunque pericoloso”; o “… avendo fraudolentemente eluso la procedura di legge, SGS ha di fatto consegnato rifiuti invece che sottoprodotti, per definizione (a prescindere dalle loro caratteristiche fisico — chimiche) non utilizzabili in mancanza di espresso autorizzazione amministrativa per opere di copertura o reinterro. In quanto modo SGS ha anche esposto #### al gravissimo rischio di procedimenti penali per violazione della relativa normativa, nonché al rischio di sequestro e confisca della discarica stessa. Tale rischio è stato rimosso da #### solo grazie all'immediata rimozione del terreno dalla discarica, non appena resasi conto di quanto era avvenuto a propria insaputa”; o “a fronte di tale situazione, #### non poteva che procedere nel modo più cautelativo possibile, secondo le indicazioni perentorie del Concedente, e quindi rimuovendo tutto il terreno che, potenzialmente, costituiva un rifiuto”; o in conseguenza degli inadempimenti del subappaltatore “… #### ha risolto il contratto ed ha sospeso ogni pagamento in favore di S.C.G. riservandosi ogni ragione risarcitoria, a nulla rilevando che il mancato pagamento riguardi fatture la cui emissione era stata precedentemente autorizzata, riservandosi di chiedere la restituzione di quanto già pagamento ed il risarcimento del danno subito (doc.27, 31 e 32)”; o al costo di € 307.666,09 sostenuto sino al momento della costituzione in giudizio per la rimozione del materiale di copertura fornito da ### doveva aggiungersi l'ulteriore importo di € 380.000,00 quale costo preventivato per la completa rimozione; o #### aveva subito ulteriori danni per spese di cantiere, spese generali per interruzione lavori, spese per professionisti esterni, maggior costo della posa drenante e del terreno sulle sponde, mancato riconoscimento da parte di ### della differenza di presso per la fornitura di posa drenante e terreno vegetale, quantificati in € 510.250,00.
§.2 - Si costituiva in giudizio la società convenuta S.C.G. ### s.r.l. allegando e deducendo quanto segue: o “… la società SCG ha eseguito e doveva eseguire forniture di materiale vario da posarsi giusta quanto pattuito nel contratto di appalto del 20 dicembre 2012, successivamente integrato.
Come si evince dallo stesso contratto di appalto, gli obblighi della SCG erano quelli di: 1) fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di materiale drenante avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità presunta di 10.310 mc; 2) fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di terreno vegetale di coltivo avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per la quantità presunta di 20.622 mc; 3)fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di materiale di riempimento dei gabbioni in rete metallica per la quantità presunta di 80 mc.”; o “nel corso del rapporto, però, le forniture sono variate in quantità, prevedendosi, altresì, il compimento di ulteriori attività consistenti nel mero prelievo, trasporto e posa di materiale, precisamente argilla, da sito scelto ed individuato dalla stessa #### nonché la realizzazione di lavori di contenimento di costone roccioso della cava ### di ### trasporto, posa in opera e pulizia di argilla, compresa quella già posata da imprese precedenti”; o “più puntualmente la posa in opera in generale consisteva nel porre vari strati di argilla, breccia e terreno, secondo determinato programma di lavoro, in sommità su un ammasso di rifiuti appositamente stoccati, costituenti una vera e propria collinetta. La modalità di esecuzione di tale lavoro, per la quale vi era piena autonomia dell'appaltatore, doveva necessariamente prevedere opere complementari e, tra queste, una viabilità di servizio per raggiungere il vertice del cumulo di rifiuti stoccati, senza costo alcuno per ###, realizzata con materiali provenienti da quanto già esistente in cantiere (in grande quantità) da scavi o MPS (tecnicamente materiale prima e seconda scelta), per raggiungere il vertice del cumulo di rifiuti stoccati. … tale viabilità di servizio era stata in gran parte già realizzata da altre imprese esecutrici di lavori precedenti … per la sua realizzazione, con il consenso di ###, è sempre stato utilizzato quanto già esistente nel cantiere di ### … tale materiale tuttora è rimasto a costituire quanto necessario per la detta viabilità”; o “… per l'evento del 28 gennaio 2014, … ammesso che il materiale trasportato da predetti tir non fosse idoneo, le doglianze di controparte, quindi, potrebbero avere una parvenza di legittimità solo ove si fosse accertato che il terreno destinato alla viabilità (ovvero le stesse sponde di cui discorre controparte alla pagina 8 dell'opposizione) sarebbe stato poi utilizzato per le opere di realizzazione della detta sommità della cava. […] … nell'occasione vi è stata denuncia alla ### della Repubblica con l'intervento immediato di ### penali, ausiliari di polizia e periti vari. … vi è solo da prendere atto che il GIP del Tribunale di Nola, … sulla base di richiesta del ### …, ha disposto l'immediata archiviazione del procedimento scaturito dall'evento denunciato, con restituzione anche dei due camion sottoposti a sequestro preventivo (doc. lett. A). Quindi, ciò che ha costituito il punto di forza di ### per risolvere unilateralmente contratto di appalto non aveva alcun fondamento”; o gli ulteriori pregressi inadempimenti contestati da #### scaturivano da mere presunzioni; “… successivamente al 28/1/2014, mai è stato redatto uno stato di consistenza del cantiere (in contraddittorio!) a notificarsi alla ricorrente. … in data ### il materiale dei due tir contestati da ###, non posato mai per i lavori oggetto di appalto ma solo per la viabilità, è stato immediatamente rimosso, previo chiarimento di SCG del 29/1/2014, come da nota di detta ### del 30/1/2014, riscontro dell'avvenuta rimozione e relativi formulari (doc. sub lettera ### con relativi formulari)“; o “controparte afferma di aver già sostenuto una spesa di euro 307.666,09 per la rimozione di materiale fornito e posato da ### Nel far ciò, però, dà atto di aver compiuto attività del tutto inutile, … la società ### prima di eseguire ogni posa del materiale fornito, accedeva in un cantiere (la cava ### di ### caratterizzato da un controllo ai massimi livelli, anche grazie alla presenza di forze militari, già nella fase del semplice accesso con i suoi mezzi, eseguito il quale, vi erano le seguenti ulteriori attività attraverso, percorsi, anche stradali, obbligati, cosi individuate: 1) fermo del camion carico di materiale al successivo accesso al cantiere con ritiro dei documenti di trasporto, accertamento dell'identità dell'autista, peso del materiale e formale accettazione al prosieguo del transito; 2) fase autonoma di controllo con macchinari particolarmente sensibili per verificare la radioattività della merce; 3) controllo da parte di almeno due ### dei ### (di ### e ###) del tipo di materiale a posarsi, con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi; 4) ulteriore verifica della documentazione amministrativa; 5) emissione di ordine di esecuzione della posa in opera: il via ai lavori. Tutte queste attività venivano eseguite quotidianamente, in modo tale da escludersi qualsiasi possibilità che gli automezzi di ### potessero transitare liberamente in cantiere senza il definitivo placet dei direttori dei lavori. Direttori dei lavori che, completata ogni fase di posa in opera di 1.000 mc di materiale, effettuavano ulteriori verifiche sulla quantità e qualità del materiale, oltre che sull'esecuzione dei lavori, con emissione di certificazione definitiva denominata "### di ### per ### e ### su carta intestata della ###, firmata dal proprio dirigente dott. ### e autorizzazione a emissione fattura (come risulta da ogni fattura e ordine di pagamento di cui al fascicolo della fase monitoria)”; o “quindi, la natura dei continui e qualificati controlli che venivano effettuati rende del tutto non credibile e illogica la ricostruzione che fa controparte nell'opposizione, dalla quale dovrebbe diversamente solo dedursi che tutta l'attività svolta fino al 28 gennaio non è servita a nulla. … #### … si è piegata alle decisioni prese dalla società ### (anch'essa presente sul cantiere con un proprio direttore dei lavori) pur di ricevere i tanto attesi pagamenti, evitando di formulare le giuste opposizioni agli ordini di servizio che hanno imposto rimozioni varie, causa dei costi dichiarati sostenuti”; o “… contrariamente a quanto previsto dall'articolo 20 del contratto di appalto del 20 dicembre 2012, violato in toto da controparte, nonché dell'articolo 164, comma 10, del DPR 207 del 5/10/2010 (rubricato ### tra ### e l'esecutore), nessun contraddittorio, sebbene invocato, è avvenuto sulla verifica del materiale fornito da SCG … o le contestazioni mosse erano “… da ritenersi del tutto illegittime anche perché in violazione del comma 10 dell'articolo 167 dell'indicato DPR 207/2010 …, rubricato ### qualità e impiego del materiali, secondo il quale "i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore del lavori ...", nonché del comma 2° secondo il quale "### dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera”; o “… alla data del 27 dicembre 2013, è stato emesso dagli enti e società responsabili della cava (### e ###) un documento riassuntivo finale, a definirsi tombale, sulle fasi dell'appalto fino ad allora eseguite (doc. sub lettera B: allegato 5), al quale ora si vuole togliere tutta la sua rilevanza”, o “… le analisi e verifiche successive al 28/1/2014 (mero doppione rispetto a quelle precedenti, ma a dir poco contraddittorie) sono state eseguite sulla base campioni di materiale prelevato da #### per i quali si contesta in modo categorico sia stato prelevato da quello effettivamente fornito da ### … le operazioni di prelievo ed esame sono state eseguite senza alcun ragionevole contraddittorio ed in assenza di tecnici della ricorrente, in violazione dall'art. 20 del contratto di appalto del 20 dicembre 2012, nonché dell'indicato DPR 207/2010, da sempre invocato più volte da SCG nelle lettere inviate con pec e raccomandata (doc. sub. lettera C)”; o “… il cantiere di ### già da sé discarica, era tenuto in pessime condizioni da ### ed era caratterizzato da un primo tratto di spazio costituente mera strada di servizio costantemente sporca per la presenza di materiale di ogni sorta (di ###), per cui, ammesso che nei campioni prelevati di terreno siano stati rinvenute tracce di pietrame o altro (tecnicamente ###, appare verosimile che, in occasione di ogni passaggio dei camion di tutte le imprese presenti sul cantiere (e si tratta di migliaia di passaggi), esso sia stato trattenuto nei pneumatici e ritrovato nel materiale posato, poi rilevato dalle analisi (ammesso che siano state eseguite sul vero materiale posato da ###. Comunque, si tratterebbe di modesta quantità, per cui sempre si contesta la falsità e irritualità degli accertamenti successivamente eseguiti, oltre il fatto che la certificazione precedente redatta ogni qual volta fosse stato raggiunto il limite dei 1.000 mc di materiale posato, a sua volta si reggeva su ulteriori analisi ed accertamenti fatti dalla committente ### e dall'ente ### con tanto di prelievi (doc. sub lettera B: … documento riepilogativo dei numerosi prelievi ed esami di laboratorio eseguiti nell'arco di un anno validati da un direttore dei lavori esterno di ### e di ####”; o priva di fondamento era la richiesta di risarcimento del danno per spese future; o relativa ad attività inutili era la spesa esposta da #### per rimozione terreno “… visto che precedenti esami ed analisi di laboratori scelti dalla stessa ### avevano certificato, anche a seguito di caratterizzazione, la piena conformità ai requisiti normativi e contrattuali”; o “… altra circostanza che appare inverosimile è quella relativa al riscontro (successivo al 28 gennaio 2014) di presenza di materiale proveniente da demolizione edilizie. … materiale di tal fatta presenta una riconoscibilità ad occhio, trattandosi di ferro, cemento, mattoni, mattonelle (queste, in genere, colorate) ecc., o in relazione alla dichiarata rimozione dell'argilla da parte di #### “… ### … si è semplicemente limitata a prestare attività di trasporto da un determinato sito con relativa posa in opera nella discarica per esclusivo incarico di ### Ambiente”; o nessuna responsabilità aveva SCG nei ritardi relativamente ai quali #### lamentava l'applicazione di penali da parte di ### o infondata era la richiesta di “… restituzione della somma di euro 128.417,25 per fatture pagate alla ricorrente per lavori eseguiti. o Illegittima era la risoluzione del contratto da parte di #### con conseguente diritto di SCG al risarcimento del danno; o “… dall'1/11/2013 a 28/1/2014 sono state compiute, …, ulteriori attività e forniture. 1) trasporto e posa in opera ### di argilla. Tra queste, il trasporto su incarico dell'opponente di argilla dal sito di cava ### di ### scelto da ###, con il benestare di ### … La società SCG ha eseguito il trasporto di 6.300 tonnellate di argilla utilizzando propri mezzi per il periodo che va dal 19/12/2013 al 28/1/2014, oltre a posarne parte, e per tale motivo vanta il credito di euro 124.135,66 essendo stato convenuto il prezzo di euro pari 14,50 per il trasporto a tonnellata e 13,00 euro al metro cubo (posato questo diventa il criterio di riferimento) per la fase di posa in opera. … Come emerge dalle fatture proforma con allegato stato di avanzamento lavori al 31/1/2014 (doc. sub lettera H), l'argilla riportata è pari 6.300 tonnellate con un dovuto di euro 111.447,00 (euro 14,50 X 6.300 + IVA); - l'argilla posata in opera è pari a 800 metri cubi (in tonnellate 1.200) con un dovuto di euro 12.688,66 (euro 13,00 x 800 + ###. Totale complessivo euro 124.135,66 (IVA già applicata)”; o “è dovuto, inoltre, anche il pagamento dei lavori eseguiti dal primo novembre 2013 a tutto il 27 gennaio 2014, prima del giorno della sospensione dei lavori. Trattasi dei lavori (fornitura e posa in opera di terreno coltivo) non indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (quest'ultimo basato su fatture per le quali vi era stata autorizzazione al pagamento per lavori eseguiti fino al 31 ottobre 2013)”; o “come si evince dalle indicate fatture proforma con allegati stati di avanzamento lavori (doc sub lettera H): i vi stato trasporto di terreno coltivo per tale periodo di circa 1.600 metri cubi per il quale è dovuto un corrispettivo di euro 10,00 al mc con parziale dovuto di euro 19.250,00 (con ###; i mentre 600 mc sono quelli posati in opera per cui è dovuto un supplemento di euro 5,00 al mc con dovuto di euro 3.660,00 (con ###; o “altra lavorazione da pagare, sempre in base alle pattuizioni intercorse con la società SCG ### è quella relativa alla fornitura di altro materiale, precisamente breccia di tipo vesuviano, ritirata presso il sito di ### anch'esso sempre individuato ed approvato dalla committente ###, con il placet del direttori dei lavori nominato da ### (sempre presenti sul cantiere). Trattasi di fornitura per la quale ampiamente è stata valutata l'idoneità, mai oggetto di contestazione nel corso del rapporto. II prezzo, come convenuto nella scrittura integrativa dell'appalto del 28/11/2013, è pari ad euro 42,00 a metro cubo e la fornitura complessiva alla data del 28 gennaio 2014 è stata di 2.650 mc, dei quali posati 650 e 2.000 lasciati in giacenza a ### … il credito per tale attività è determinato in euro 135.786,00 (con ###, pari ad euro 51,24 a mc ###”; o “il riepilogo dei crediti, come si evince dalla allegate fatture pro forma con stati di avanzamento lavori (doc. sub lett. H), è il seguente: i euro 124.135,66 per il trasporto e posa dell'argilla (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc. sub lettera I); i euro 23.180,00 per le lavorazioni eseguite di trasporto e posa in opera di terreno coltivo per il periodo che va dal 10 novembre 2013 al 27 gennaio 2015 (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc sub lett. L); i euro 135.786,00 per la fornitura di breccia di tipo vesuviano (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc. sub lettera M); per un totale complessivo di euro 283.101,66 (compreso iva)”; o ad SCG “… spetta anche il mancato guadagno, da ragguagliarsi al corrispettivo pattuito in euro 860.000,00, oltre IVA (appalto del 20/12/2012) ed €. 251.083,33, oltre IVA (integrazione del 28/11/2013), detratto quanto già corrisposto e a corrispondersi per effetto del decreto ingiuntivo e delle domande riconvenzionali. Esso va determinato detraendo i costi tutti non sostenuti di mero trasporto, compreso consumo carburante per il viaggio di ogni tir, di usura dei mezzi, del costo carburante anche delle potenti pale meccaniche che provvedevano al prelievo da ogni tir e alla posa in opera, mancato pagamento dei pedaggi autostradali ecc., ai quali, però si contrappongono i relativi fermi tecnici, maggiori oneri per improficue spese generali, improduttivo fermo delle stesse maestranze e macchinari, ecc., il tutto come da tabella e relazione redatta dal geom. Garofalo che si allega (doc. sub lettera O). o “… se il rapporto avesse avuto regolare esecuzione sarebbe residuato un dovuto pari ad euro 684.981,43 (importo residuo con iva se fosse continuato l'appalto) … il mancato guadagno ammonta a complessivi euro 161.589,43 (con iva), pari al o 23 % del residuo fatturabile”; o in ogni caso erano state sostenute “spese medie fisse di cantiere per ritardi nell'esecuzione dei lavori per euro 167.214,86 come da perizia del geom. Garofalo … (doc. sub. lett. O), …”.
§.3 - Alla prima udienza del giorno 27/05/2015, veniva richiesta l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c. e la società convenuta opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La società opponente chiedeva il rigetto di quest'ultima istanza.
A scioglimento della riserva formulata il giudice pronuncia ordinanza del seguente tenore: “… rilevato che l'opposizione di #### spa non appare allo stato meramente pretestuosa, in quanto la società opponente ha rappresentato alla ### srl - ben prima della notifica del decreto ingiuntivo - serie incertezze in ordine alla provenienza dei materiali trasportati dalla opposta per la chiusura della discarica; rilevato invero che tali dubbi erano sorti sin dal gennaio 2014, laddove il decreto ingiuntivo è stato emesso solo il 14 settembre 2014, ciò significando che le ragioni della opposizione odierna non sono state dedotte ex novo al solo fine pretestuoso di contrastare la pretesa monitoria, bensì erano già state ampiamente rappresentate alla controparte sin dai fatti del 28 gennaio 2014; considerato che incombe su parte opposta l'onere di provare che le terre di coltivo utilizzate per la copertura della discarica erano conformi alla normativa vigente ed al ### del ### esecutivo (cfr. Cass. SU sentenza n. 13533/01); rilevato che parte opposta ritiene di aver dimostrato di avere correttamente e legittimamente adempiuto alle proprie obbligazioni per il solo fatto che il Gip del Tribunale di Nola abbia disposto l'archiviazione del procedimento penale concernente l'evento del 28.1.2014; in particolare parte opposta assume che da tale provvedimento si dovrebbe evincere che quanto trasportato dai due autisti di SCG “non si trattava di materiale inquinato” (pag. 15 comparsa di ###; rilevato per contro che le succinte motivazioni sia del provvedimento del Gip sia della richiesta di archiviazione del PM (che a sua volta richiama il provvedimento di dissequestro, privo di utile motivazione) nulla precisano in ordine alla natura ed alla provenienza del materiale trasportato dalla SCG e pertanto non consentono di ritenere correttamente adempiute le obbligazioni contrattuale della società opposta, la quale dunque, allo stato, non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine alla corretta esecuzione dei propri obblighi nei confronti della #### spa; considerato che a fronte della oggettiva incertezza della provenienza e della conformità normativa e negoziale dei materiali trasportati da SCG non può essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione di tutti i pregiudizi subiti da parte opponente, i quali, non apparendo allo stato meramente pretestuosi, meritano una più approfondita indagine; ritenuto in conclusione che la complessiva incertezza di tutte le circostanze sopra evidenziate consente di ritenere l'opposizione fondata su prova scritta ed anche di pronta soluzione … non concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; assegna alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c. fissa per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 28 ottobre 2015, ore 11.45 …”.
Con memoria ex art.183 co.6° n.1 c.p.c. l'opponente #### precisava che: o “non risponde al vero l'affermazione che la ### dei ### si occupasse della verifica dei materiali o procedesse al prelievo di campioni quotidianamente, come risulta dai verbali di sopralluogo che si produrranno; o il controllo sulla radioattività è ininfluente ai fini della verifica dei parametri richiesti al terreno vegetale; o gli “ordini di esecuzione alla posa in opera” non venivano emessi su base quotidiana; o le verifiche sul materiale venivano effettuate ogni 1.000,00 mc posati”.
Con la medesima memoria #### precisava inoltre che “… la contestazione ricevuta da ### da parte della ### dei ### (doc. 15) si basa sulle analisi effettuate sui campioni prelevati in contraddittorio data 18 dicembre 2013 e, quindi, anteriormente all'episodio del 28 gennaio 2014 (doc.14) e 30 gennaio 2014. Tali analisi, peraltro effettuate da laboratori che non hanno sede a ### del ### come insinuato da controparte, bensì dal ### di #### e dal ### di ### hanno evidenziato che il terreno campionato non è conforme al ### del ### esecutivo di chiusura definitivo della discarica (doc. 4) per quanto riguarda diversi parametri, analiticamente riportati nella contestazione e che, nelle operazioni di scavo effettuate in data 26 febbraio 2014 per svolgere ulteriori campionamenti, è emersa la presenza diffusa di materiali provenienti da demolizioni edilizie”.
Contestava #### “… di avere mai ricevuto le prestazioni di cui alla pro forma 2/2014, … di avere ricevuto quelle oggetto della pro forma 1/2014 nella misura indicata da controparte e, comunque, di non avere mai emesso alcun SAL relativamente alle lavorazioni effettuate nel gennaio 2014 né di averne autorizzato il pagamento in considerazione della sospensione di lavori disposta il 28 gennaio 2014 e delle verifiche seguite, che hanno condotto alla risoluzione del contratto e alla conseguente richiesta di risarcimento del danno”. Con memoria ex art.183 co.6° n.1 c.p.c. ### ribadiva le argomentazioni difensive già svolte in comparsa di costituzione.
A seguito di intervenute modifiche tabellari dell'### la causa veniva riassegnata il ### al nuovo giudice, innanzi al quale proseguiva sino alla presente decisione.
All'udienza del giorno 28/10/2015 le parti procedevano alla discussione sulle istanze istruttorie svolte. La società convenuta svolgeva nuova istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, cui si opponente la società attrice.
A scioglimento della riserva formulata veniva pronunciata ordinanza del seguente tenore: “ … ritenuto che, per il combinato disposto degli artt. 177 co.3° n.2 e 648 co.1° c.p.c., l'ordinanza 10-12 giugno 2015, di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sia modificabile né revocabile, dovendo essere pertanto respinta la reiterata istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ritenuto di dover disporre CTU al fine di procedere: all'accertamento della conformità alle disposizioni di legge e contrattuali dei materiali trasportati da SCG presso il sito di ### per cui è causa, in esecuzione del contratto intercorso tra le parti e relative modifiche intervenute nel tempo come risultanti dai documenti in atti; alla valutazione del valore delle prestazioni eseguite da SCG in favore di ###, risultanti dagli atti di causa; alla valutazione della congruità dei costi di ripristino, eseguiti o da eseguirsi, esposti da ###; ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria diversa da quella come sopra ritenuta rilevante e dalle produzioni documentali già intervenute in causa, ove non inammissibile per il disposto degli artt. 2721 e 2724 c.c.; ritenuto di dover provvedere in ordine al calendario del processo, ai sensi dell'art.81 bis disp.att. c.p.c., come di seguito indicato; ### la reiterata istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ### procedersi a ### come sopra indicato, … ### le istanze di prova orale; ### per il conferimento dell'incarico al CTU nominato l'udienza del giorno 16 dicembre 2015 ore 12:00; fissa sin d'ora l'udienza del giorno 21 febbraio 2017 ore 9:30 per la precisazione delle conclusioni. …”.
All'udienza del giorno 16/12/2015 veniva conferito incarico al CTU nominato, con il quesito formulato, e venivano altresì fissati i termini di cui all'art.195 co.3° c.p.c..
Nel corso della CTU venivano concesse proroghe stante la complessità dell'attività.
Alla prevista udienza del giorno 21/02/2017 venivano quindi precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con concessione alle parti di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella misura di giorni cinquanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica. §.4 - Ritiene preliminarmente questo Tribunale che la causa risulti compiutamente istruita all'esito della disposta ### e che non vi sia necessità di ulteriore integrazione istruttoria. Come riepilogato anche all'esito della disposta ### le fatture 106, 107, 108, 109 del 2013, per complessivi € 171.226,21 oltre IVA (di cui al ricorso monitorio), attengono a prestazioni di SCG non oggetto di specifica contestazione da parte di ###. Solo la fattura n.105 del 2013, per € 34.667,25 oltre IVA (azionata con il ricorso monitorio), attiene a fornitura e posa di terreno vegetale di coltivo oggetto di specifica contestazione. Per quanto concerne le ulteriore prestazioni eseguite dopo l'ultimo SAL (31.10.2013), di cui SCG richiede il pagamento in via riconvenzionale producendo i relativi ### solo la fornitura di terreno vegetale (per ton. 2.126,99, mc 1.417,99; v. relazione ### risulta oggetto di specifica contestazione. Non così le restanti prestazioni per fornitura di breccia (ton. 1.106,73, mc 737,82, per il corrispettivo di € 15,00/mc esclusa ### v. relazione ### e per trasporto di argilla (ton. 3.868,27, per il corrispettivo di € 14,50/ton. esclusa IVA; v. relazione ### per complessivi € 87.078,38 oltre IVA (v. relazione CTU cui si rinvia anche per i relativi conteggi e richiami alla documentazione). Da quanto sopra considerato - come accertato all'esito della disposta CTU - non sono oggetto di specifica contestazioni prestazioni rese da SCG in favore di #### e non ancora pagate, per complessivi € 258.304,59 oltre ### Per quanto concerne l'accertamento della conformità delle caratteristiche del terreno di coltivo alla destinazione nel sito di ### questo Tribunale concorda con le conclusioni cui è pervenuto il ### prendendo atto delle considerazioni espresse al riguardo dallo stesso CTP della opponente ###, ove, “in riferimento alle osservazioni della D.L. di cui al doc.15 sull'eventuale non conformità alla ###1, colonna A, parte IV, ###5 del D.Lgs. 152/06, il CTP di ### nella nota tecnica del 18.05.2016 (All.34) riferisce “che la verifica di conformità ai limiti suddetti non rientrava esplicitamente nelle verifiche richieste dal disciplinare tecnico e che il riferimento preso (colonna A) per la valutazione delle analisi svolte dalla DL è stato indicato, come riportato nello stesso documento, dalla ### Si conferma la non conformità del terreno vegetale alla colonna A della tabella suddetta, relativa alle concentrazioni dei terreni se riferiti a siti ad uso verde pubblico ma occorre precisare che il sito di discarica alla luce dell'### vigente che costituisce anche variante agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali, è un sito a destinazione produttiva e quindi le concentrazioni degli stessi analiti nei terreni sono quelle descritte dalla colonna B della medesima ###1. In quest'ottica il contenuto di #### e ### rientrano ampliamente nella norma per quanto concerne il sito a cui era destinato il terreno vegetale”. Conseguentemente infondate, sotto il profilo sopra ricordato, sono le contestazioni mosse da ### in ordine alla non conformità alla legge delle qualità del terreno di coltivo destinato al sito di ### Per quanto concerne la conformità del terreno di coltivo alle prescrizioni contrattuali è emersa, all'esito della ### la sussistenza delle “… difformità nelle caratteristiche “fisiche” e “chimiche” contestate da ### a SCG” (v. pagg.14-22 relazione ###. Come rilevato dal CTU “i certificati citati nella lettera del D.L. [n.d.r.: 27.12.2013] sono stati prodotti agli atti da ### sub doc.55. In riferimento ai suddetti certificati ### in data ### scrive che “l'art.6 del contratto esclude che l'emissione di SAL e di fatture impediscano ad #### successivi controlli, fattispecie puntualmente verificatisi con i campionamenti del 30 gennaio e del 26 febbraio 2014 su terreno già presente in discarica e precedentemente esaminato per conto di SCG ### con i campionamenti eseguiti dai ns tecnici, ### e Concedente (campioni del 16 aprile 2013, 07 novembre e 18 dicembre 2013), smentiti nelle loro risultanze” (doc.32 ### - sottolineature della scrivente). ####, dunque, i risultati di cui ai certificati di prova emessi nel corso del cantiere sarebbero stati successivamente “smentiti nelle loro risultanze” all'esito dei successivi campionamenti. Le specifiche tecniche richiedevano determinate “caratteristiche fisiche” e determinate “caratteristiche chimiche”. Le caratteristiche fisiche prevedevano indicativamente uno “scheletro solido” inferiore al 10% e una tessitura a “medio impasto” secondo le definizioni ### (### of ###. Successivamente al contratto tra ### ed ### i valori della tessitura richiesti al terreno di coltivo vennero modificati con valori meno restrittivi, attraverso il ### tecnico approvato da ### il ### (doc. 3-4 ###) integrato con nota integrativa del 6.12.2013 (doc.###). Il disciplinare del 22.10.2013 prevedeva che la tessitura di “medio impasto” fosse richiesta soltanto per il terreno di coltivo più superficiale (fino a una profondità di 50 cm), anziché per tutta l'altezza prevista (circa 1 m), mentre per il terreno di coltivo più profondo (tra 50 e 100 cm) prevedeva una tessitura “più grossolana”. ### nota integrativa del 6.12.2013 si specificavano gli intervalli di variabilità della tessitura nei due diversi strati […] . I valori di tessitura del campione del 18.11.2013 rientrano negli intervalli di variabilità ammessi per il terreni posti a profondità compresa tra 50 e 100 cm. . I valori di tessitura del campione del 25.11.2013 rientrano negli intervalli di variabilità ammessi per il terreni posti a profondità compresa tra 0 e 50 cm. In entrambi i campioni anche lo scheletro solido risultava inferiore al 10%. Nel campione del 18.12.2013 (prelevato a profondità compresa tra 50 e 100 cm) si segnalava una anomalia nella quantità di limo che risultava superiore del 2% a quello indicato (9-18%). Tale scostamento, tuttavia, in un terreno “grossolano” sabbioso non incide quasi niente e, semmai, poteva solo rendere il terreno un po' meno “grossolano” e, dunque, tendenzialmente un po' “migliore”. Tutti i campioni prelevati dopo il ###, compresi quelli rilevati dal CTU nel corso delle operazioni peritali, il cui dettaglio è approfondito in ### B), presentano, invece, una tessitura “grossolana” che sarebbe stata compatibile solo per lo strato di terreno posto ad una profondità compresa tra 50 e 100 cm ma non per lo strato di terreno più superficiale tra 0 e 50 cm. In tutti i campioni anche la percentuale di scheletro solido è risultata superiore al 10% (parametro massimo previsto dalle specifiche tecniche). Per quanto attiene, invece alle caratteristiche chimiche […], mentre i campioni rilevati sino al novembre 2013 non mostravano parametri difformi dalle specifiche tecniche di contratto, i campioni prelevati dal dicembre 2013 sino a quelli prelevati dal CTU (vedi ### B) presentano tutti le stesse difformità, che si ripetono su alcuni parametri chimici (pH, dotazione di sostanza organica, rapporto C/N, ### totale, fosforo assimilabile e potassio assimilabile)”. La non conformità del terreno di coltivo alle previsioni contrattuali costituisce inadempimento da parte di ### Non dovuti ad SCG risultano pertanto gli importi di € 34.667,25, oltre IVA (richiesti con ricorso monitorio per la fornitura di terreno di coltivo) e di € 21.269,00 (come quantificato dal CTU il valore dell'ulteriore fornitura di terreno di coltivo). Al riguardo infondata è la richiesta di #### di restituzione dell'importo di € 93.750,00 non essendo stata offerta dall'opponente prova del pagamento di tale importo a titolo di corrispettivo per la fornitura di terreno da coltivo. Per quanto concerne l'entità del risarcimento richiesto da #### per costi di analisi, rimozione e smaltimento del terreno di coltivo non conforme alle prescrizioni contrattuali, deve condividersi quanto considerato al riguardo dal ### con riconoscimento, per la quota di ritenuta competenza ad attività di rimozione e movimentazione di terreno posato da ### della congruità dei costi di analisi eseguiti da ### per € 3.905,20, nonché esposti nelle fatture nn. 28, 53, 172 del 2014 di ### srl, nn. 632, 706 del 2014 di ### n.155 del 2015 di ### srl, nn. 242, 260, 321, 406 del 2015 di ### per complessivi € 667.652,40 (v. pag.25 relazione ###. Generiche appaiono le contestazioni mosse da SCG in ordine all'eccessiva onerosità dei costi di ripristino, non essendo stata specificamente dedotta da SCG alcuna alternativa modalità di ripristino meno onerosa. Ogni diversa ed ulteriore domanda di condanna al pagamento di importi a titolo di corrispettivo e sarcitorio svolta in causa dalle parti risulta sfornita di specifici elementi di prova.
Deve infine ritenersi che la non conformità del solo terreno di coltivo alle prescrizioni contrattuali - nei termini riscontrati all'esito della disposta CTU - non appare circostanza tale da costituire inadempimento determinante la risolvibilità del contratto.
Neppure appare circostanza di per sé idonea a costituire inadempimento determinante la risoluzione del contratto l'evento relativo al trasporto del giorno 28.1.2014, considerata al riguardo anche l'intervenuta archiviazione del procedimento penale.
Infondata è pertanto la domanda svolta da #### di risoluzione del contratto per inadempimento di ### Conseguentemente - stante quanto sopra considerato - l'opposizione deve trovare parziale accoglimento con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuto da #### per le ragioni sopra esposte, l'importo di cui alla fattura n.105/2013, oggetto di richiesta di pagamento con il ricorso monitorio. ##### deve peraltro essere condannata al pagamento, in favore di ### dell'importo complessivo di € 258.304,59, oltre ### per i titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La convenuta opposta ### deve essere a sua volta condannata al pagamento, in favore di #### della somma di € 667.652,40 oltre ### a titolo di risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ogni diversa domanda svolta in causa dalle parti non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione posta in causa.
Stante la parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU come anticipate in corso di causa. P.Q.M. Il Tribunale di Milano Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione: i revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.###/2014; i condanna l'opponente #### spa al pagamento, in favore della convenuta opposta ### srl, della somma di € 258.304,59, oltre ### per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; i condanna la convenuta opposta ### srl al pagamento, in favore dell'attrice opponente #### spa, della somma di € 667.652,40 oltre ### a titolo di risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; i rigetta ogni altra domanda; i dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in ### il giorno 1° giugno 2017. Il Giudice
Dott. ### n. 74922/2014
causa n. 74922/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Collazzo Maria Teresa, Tarantola Stefano