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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20497/2024 del 24-07-2024

... risarcimento dei danni subìti a causa di una fornitura di carburante viziato, avvenuta in data ### presso la stazione di servizio in ### del ### in o ccasione del rifornimento della sua auto vettura. ### chiedeva: il risarcimento di €. 11.533,17 per la sostituzione del motore, eseguita in ### in occasion e di un secondo int ervento; in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da quest'ul timo pat iti in occasione del primo intervento (svuotamento del serbatoio e pulizia dell'imp ianto di ali mentazione dell'autovettura), che ha comportato una spesa di €. 324,00; oltre alla rifusione di €. 78,00 per la perdita del gasolio oggetto del rifornimento. 1.1. Il Tribunale di Bolzano riteneva infondate le domande azionate e le rigettava integralmente l'istanza. 2. Avverso la sentenza di primo grado ### interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Trento - ### distaccata di ### che, in parziale accoglimento del gravame, condannava l'appellata a 3 di 11 risarcire all'appellante il danno subìto per il rifornimento di carburante inquinato nella misura di €. 402,84; compensava per 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il restante a carico di ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### S.R.L., elet tivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'avvocato ### (####), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###); - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in ####. 
CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell'avvocato ### (###), rappresentato e difeso dagli avvocati #### (###), ### (###); - controricorrente e ricorrente incidentale - 2 di 11 nonché nei confronti di ### S.R.L., elet tivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'avvocato ### (####), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###); - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D'### - #### n. 64/2019, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal ####: 1. ### n ### conve niva in giudizio ### s.r.l. (‘SMPD') chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni subìti a causa di una fornitura di carburante viziato, avvenuta in data ### presso la stazione di servizio in ### del ### in o ccasione del rifornimento della sua auto vettura. ### chiedeva: il risarcimento di €. 11.533,17 per la sostituzione del motore, eseguita in ### in occasion e di un secondo int ervento; in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da quest'ul timo pat iti in occasione del primo intervento (svuotamento del serbatoio e pulizia dell'imp ianto di ali mentazione dell'autovettura), che ha comportato una spesa di €. 324,00; oltre alla rifusione di €. 78,00 per la perdita del gasolio oggetto del rifornimento.  1.1. Il Tribunale di Bolzano riteneva infondate le domande azionate e le rigettava integralmente l'istanza.  2. Avverso la sentenza di primo grado ### interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Trento - ### distaccata di ### che, in parziale accoglimento del gravame, condannava l'appellata a 3 di 11 risarcire all'appellante il danno subìto per il rifornimento di carburante inquinato nella misura di €. 402,84; compensava per 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il restante a carico di ### A sostegno della sua decisione, il giudice di seconde cure riteneva attendibile la testimonianza resa dal responsabi le del service dell'### che aveva eff ettuato il primo intervento sulla vettura del ### (svuotamento del serbatoio e pulizia dell'impianto di alim entazione dell'autovettura): il teste confermava di aver riscontrato un'eccessiva quantità di acqua nel serbatoio della vettura, dopo aver prelevato e conservato presso l'officina un campione inquinato di gasolio. 
Diversamente, sulla base delle osservazioni del ### il giudice di seconde cure riteneva non raggiunta la prova della sussis tenza del nesso causale tra la suddetta circostanza e la necessità del secondo intervento (sostituzione del motore in blocco), rispetto al quale l'attore non ha ottemperato all'onere della prova a suo carico.  3. La pron uncia in epigrafe veniva impugnata dalla Sa n ### s.r.l. per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi.  ### d epositando controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi, contrastato da controricorso della ### s.r.l.. 
In prossi mità dell'adunanza entramb e le parti presentavano memoria.  ###: I. ### 1. Con il primo motivo, il ricorso principale deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 1218, 2043, 2697 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in punto di 4 di 11 risarcimento delle spese di €. 324,00 relativ e al primo int ervento eseguito dall'### ntini. La ricorrente cen sura la pronuncia impugnata nella parte in cui ritiene dimostrato da parte del ### l'esistenza di un nesso di causalità tra rifornimento presso il punto di vendita e i danni economici subìti dall'attore, posto che mancherebbe comunque la prova di presenza di acqua nel carburante, essendo stata accertata la presenza di acqua n el serbatoio. Del resto, p recisa la ricorrente, il carburante prelevato - peraltro in assenza di contraddittorio fra le parti - non è mai stato analizzato.  1.1. Il motivo è inammissib ile, posto che non è dato ravvi sare alcuna violazione di legge nella pronuncia impugnata: il g iudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla statuizione di meri to devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (ex mul tis: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019, Rv. 653222 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 - 01). Ne consegue che la parte non può limitarsi - come nel caso di specie - a censurare la valut azione delle risultanze process uali contenuta n ella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. 
Il fatto che tracce d'acqua fossero state rinvenute nel serbatoio ha consentito alla Corte d'Appello di dedurre la provenienza dell'acqua dal carburante: la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili 5 di 11 in cassazione, purché scevre - come nel caso che ci occupa - da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv.  661734 - 01).  2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in punto di condanna al pagamento di 1/3 di tutte le spese di lite, di tutte le fasi processuali. 
Violazione della nozione di parte soccombente. Errata condanna della parte inte gralmente vittoriosa (### alle spese relative alla parte processuale successiva all'offerta transattiva (d ecisionale di primo grado e tutte le fasi di appello). La ricorrente evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato due proposte transattive: la prima pari ad €. 1.000,00, elevata dopo l'escussione dei testi e al fine di evitare l'espletamento della consulenza tecnica; la seconda, pari ad €. 2.000,00, formulata all'esito della consulenza tecnica; in entrambe le occasioni l'offerta ven iva rif iutata senza motivo dall'odierno resistente. In tesi, ### non poteva essere condannata a pagare le spese processua li d ell'attore riferite alle fasi successive all'offerta immotivatamente rifiutata, risultata migliore della condanna stessa, in quanto parte integralme nte vittoriosa per la parte processuale successiva all'offerta.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per un diverso profilo, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in punto di condanna al pagamento di 1/3 di tutte le spese di lite, di tutti i gradi. 
Omessa applicazione dell'obbligo di condanna all'attore (soccombente perché rifiuta immotivatamente la proposta transattiva) proprio nella situazione eccezionale relativa alla condanna in misura non superiore alla proposta conciliativa. A giudizio del ricorrente, l'art. 91 cod. proc. 6 di 11 civ., seconda parte, non contiene margini di scelta per il giudice: il quale è tenuto a pronunciare la condanna a carico di chi, senza motivo, ha rifiut ato la proposta transattiva, provocando con il suo comportamento l'ingiustificato protrarsi del processo. Tale disposizione consente di derogare al principio che vieta di condannare alle spese la parte vittoriosa, salva l'applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc.  civ., relativa alla compensazione delle spese limitatamente, però, alla parte eccedente e successiva all'offerta transattiva.  4. Il seco ndo e terzo motivo possono essere t rattati congiuntamente, e sono infondati.  ###. 91, comma 1, second o periodo, cod. proc. civ. , nel testo novellato dalla legge n. 6 9/2009, prevede che il giudi ce, qualora accolga la doman da in mis ura non superiore all'eventuale p roposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima. 
Sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta concilia tiva costituisce estrinsecazione del principio di cau salità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto d ei costi del processo, e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica, il legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportam ento dell a parte che, pur ne lla sostanz a vittoriosa, si sia sottratta ad u na seria e ragionevole p iattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario. 
Nella specie va considerato che la parte attrice non ha accettato la proposta conciliativa, con la quale le era stata offerta la somma di euro 2.000, ma tale somma non conteneva le spese di c.t.u., che avrebbero 7 di 11 dovuto rimanere a carico di parte attrice, e neppure le spese di lite, destinate ad essere compensate. Conteggiati gli accessori, non ricorre l'ipotesi dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa. 
A ciò aggiungasi che l'ultimo inciso dell'art. 9 1, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2 (clausola di riserva): la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta transattiva può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensaz ione delle spese «per soccombenza reciproca» o per «novità della quest ione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (da leggere nel senso dell a ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), ch e possono quind i riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per «fatto della cont roparte», ovve ro le stesse circostanze ch e hanno giustificato il rifiuto della proposta. 
Del resto, nel caso di specie - contrariamente a quanto affermato nel mezzo di impugnazione - ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, configurabile nell'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, tale giustificare la compensazione parziale (per tutte: Cass. SU n. ### del 31.10.2022). 
Ricorre, quindi, nel caso che ci occupa, la clausola di riserva, idonea ad esclu dere l'applicazione del dettato n ormativo di cui al l'art. 91, comma 1, ritenendosi integrata una fattispeci e di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., che legittima la parziale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, senza che ciò implichi la condanna della parte parzialmente vittoriosa (### 8 di 11 2, Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023, Rv. 667299 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018; ### 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018). 
II. ### 5. Con il primo mo tivo de l ricorso incidentale si censura la pronuncia nella parte in cui la Corte sostiene che non è stata fornita la prova del nesso causale tra la circostanza del carburante inquinato e la necessità del secondo intervento eseguito sulla vettura (sostituzione del motore). Articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Violazione o falsa appli cazione di norme di diritto : artt. 1218, 2043 cod.  Violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Deduce il ricorren te incidentale che, secondo una corretta distribuzione degli oneri di prova, dal momento che è stata effettivamente provata la presenza di acqua nel carburante acquistato, ed essendo stato altresì provato che precedentemente a tale evento il veicolo era in perfette condizioni, l'onere di dare dimostrazione dell'assenza del proprio coinvolgimento causale grava sulla convenuta (Cass. n. 13533/2001; in termini: n. 3373/2010).  5.1. Preliminarmen te, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso in quanto tardivo, posto che - come confermato dal più recente orientamento di questa Corte - l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé acc ettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discu ssione l'assetto di interessi d erivante dalla pron uncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra 9 di 11 le p arti ed al fin e di evitare una pro liferazione dei processi di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024, Rv.  671180 - 02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv.  665649 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14094 del 07/07/2020, Rv. 65841 2 - 01; v. anch e: Cass. Sez . U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 - 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024, Rv. 670662 - 01). 
Ad ogni buon conto, nel caso di specie sussiste una connessione tra il primo motivo del ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale tale da impedire - ove accolto il ricorso incident ale - l'accoglimento di quello principale (Cass. n. 27616 del 2019, peraltro richiamata nel controricorso al ricorso incidentale). La dog lianza espressa con il primo motivo del ricorso incidentale riprende la richiesta già elevata in via principale dal ### ossia il risarcimento del danno consistente nella sostituzione del motore in blocco, avvenuta con il secondo intervento sul veicolo. Rispetto a tale originaria richiesta, il risarcimento del solo danno derivante dal primo intervento dell'### rappresentava questione subordinata (poi accolta in sede di appello e confermata da questo Collegio: v. supra, punto 1.1.).  5.2. Tanto premesso, il m otivo è comunque inammissibile. La questione del secondo intervento n on attiene più all'inesatto adempimento (in tal senso è inconferente il riferimento a Cass. 3373/2010, che riguarda appunto la distribuzione degli oneri di prova diretta all'accertamento dell'inesatto adempimento), bensì al nesso di causalità intercorrente tra l'inesatto adempimento ### e le sue conseguenze dannose, che devono risultare immediate e dirette ex art.  1223 cod.  La Corte d 'Appello h a esaurientemente moti vato il suo convincimento in merito all'interruzione del nesso causale con 10 di 11 rifermento al secondo intervent o: avvalendosi delle risultanze della ### il giud ice di seconde cure ha escluso il dan neggiament o, compatibile con l'inquinamento d el carbu rante, degli apparati meccanici esaminati, apparsi addirittura in «normali condizioni». Né è stato possibile verificare lo stato degli iniettori, non forniti al consulente per l'esame (v. sentenza p. 7, primi 7 righi). 
La doglianza si traduce, pertanto, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'otteni mento di una nuova pronuncia sul fatto, certament e estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019).  6. Con il secondo mo tivo de l ricorso incidentale si censura la pronuncia nella parte in cui la Corte non condanna la controparte a sostenere anche 1/3 delle spese del ### Articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. 
Artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorrente impugna la dimenticanza della Corte laddove ha omesso di specificare che la controparte è tenuta a restituire al ### 1/3 delle spese sostenute per la ### ammontanti all'importo complessivo di €. 2.006,50.  6.1. Il motivo è infondato. E' pur vero che le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibil i di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: l'attribuzione in parte qua a carico di entrambe le parti, nei limiti delle stesse proporzioni impresse dal giudice di seconde cure (compensazione per 2/3; 1/3 a carico di ### si giustifica alla luce della ritenuta soccombenza reciproca tra le parti (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023, Rv. 667299 - 01). 
Tuttavia, la mancata determinazione nella sentenza impugnata del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero 11 di 11 errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferim ento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12 /2020, Rv. 659742 - 01; Cass. n. 2605/2006 ), ma non impugnabile con ricorso per cassazione.  7. In definitiva, il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo. 
Compensa le spese del presente giudizio. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, de lla sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; Spese compensate. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Amato Cristina

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2320/2025 del 16-10-2025

... distributore di benzina di proprietà della AR, di carburante inquinato. Con l'impugnata sentenza il Giudice di ### in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava AR al pagamento dell'importo di €. 5.015,00 in favore del ### nonché alla rifusione delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 oltre esborsi e accessori di legge. Con il proprio appello AR impugnava la decisione del giudice di pace - evidenziando che la decisione era stata assunta in difetto di adeguata valutazione di rilevanza e conferenza dei mezzi istruttori ammessi; - contestando come inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi; - affermando che controparte non aveva adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio. Su detti presupposti, parte appellante concludeva domandando procedersi a integrale riforma della sentenza impugnata, rigettando ogni domanda svolta da controparte. ### si costituiva in giudizio contestando come infondati i motivi di appello, e così concludendo per la conferma di quanto disposto nella sentenza impugnata. * * * * * Considerato che - l'appello in esame - nonostante la sovrabbondanza dello scritto - risulta assolutamente carente sotto il profilo della necessaria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del dottor ### in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra A.R. ### srl unipersonale, in persona del legale rappresentante ### con il proc. dom. avv. ### - appellante - e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### tutti elettivamente domiciliati presso l'### legale dell'###ne Codici - ### per i ### del ### siti in ### alla ###. Belluzzo n.1 - appellato - MOTIVI DELLA DECISIONE A.R. ### srl (d'ora in avanti anche solo AR, per comodità espositiva) proponeva appello avverso la sentenza n.266/2024, emessa dal Giudice di ### di ### il ### (pubblicata il ###) a definizione del giudizio - svoltosi nella contumacia di AR - introdotto da ### per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla sua autovettura in seguito al rifornimento, attuato presso distributore di benzina di proprietà della AR, di carburante inquinato. 
Con l'impugnata sentenza il Giudice di ### in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava AR al pagamento dell'importo di €. 5.015,00 in favore del ### nonché alla rifusione delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 oltre esborsi e accessori di legge. 
Con il proprio appello AR impugnava la decisione del giudice di pace - evidenziando che la decisione era stata assunta in difetto di adeguata valutazione di rilevanza e conferenza dei mezzi istruttori ammessi; - contestando come inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi; - affermando che controparte non aveva adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio. 
Su detti presupposti, parte appellante concludeva domandando procedersi a integrale riforma della sentenza impugnata, rigettando ogni domanda svolta da controparte.  ### si costituiva in giudizio contestando come infondati i motivi di appello, e così concludendo per la conferma di quanto disposto nella sentenza impugnata.  * * * * * 
Considerato che - l'appello in esame - nonostante la sovrabbondanza dello scritto - risulta assolutamente carente sotto il profilo della necessaria specificità, chiarezza e autosufficienza, secondo il disposto dell'art.342cpc (per il principio, cfr. tra le molte ###n.27199/2017); - si rileva, in particolare, che l'atto in valutazione a) è privo di un reale esame e confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nel difetto di alcun elemento di analitica confutazione; b) non individua i singoli capi oggetto di impugnazione, procedendo a una contestazione “in blocco” dell'intera sentenza; c) non indica le norme in tesi violate, le prove decisive in ipotesi trascurate, le carenze della motivazione sotto il profilo logico e giuridico; - a ben vedere, l'impugnazione svolta, non identificando adeguatamente i capi impugnati e omettendo lo svolgimento di censure specifiche e fondate su diritto e su prova, risulta non confrontarsi con la motivazione della sentenza, che in definitiva tralascia di contrastare in modo comprensibile.  - quanto esposto determina, ai sensi dell'art.342cpc, l'inammissibilità dell'appello; - per completezza di motivazione si osserva peraltro che ▪ la riconosciuta proprietà del distributore di benzina in capo ad AR, rende del tutto irrilevante ai fini della richiesta risarcitoria l'eventuale intervento da parte di terzi soggetti nella fase di raccolta e “gestione” delle benzine oggetto di rivendita al dettaglio, una volta che si ponga mente al fatto che ai sensi dell'art. 133 Codice del ### è il venditore a rispondere nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; peraltro, nessun elemento istruttorio induce ad affermare che AR non sia il soggetto che ha venduto al ### il carburante; ▪ l'eccezione svolta da parte appellante ai sensi dell'art.1495c.c. è irrilevante in quanto svolta per la prima volta in appello, e dunque tardivamente; peraltro, rispetto a soggetto consumatore il termine di cui all'art. 1495 c.c. non è applicabile stante la disciplina posta degli artt. 128 - 135 Cod. Cons.; ▪ nel merito, il ### risulta aver fornito - concordando lo scrivente con la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado - prova adeguata dell'evento lesivo (cfr. docc.1-2-3 del fascicolo di parte attrice di primo grado, oltre alle dichiarazioni del teste ### certamente capace e rispetto al quale non si rilevano concreti profili di inattendibilità, oltre alle dichiarazioni dei testi ### e ###, della riconducibilità del distributore di benzina alla società odierna appellante, e del nesso causale tra il rifornimento e il danno; anche la prova offerta in ordine alla quantificazione dei danni risulta idonea e adeguata (docc.12-13); - da quanto sopra esposto consegue, altresì, la correttezza del provvedimento di governo delle spese di causa adottato dal giudice di pace; P.Q.M.  Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara inammissibile l'appello confermando così la sentenza impugnata; - condanna A.R. ### srl unipersonale, in persona del legale rappresentante ### a rifondere a ### le spese del giudizio di appello; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust.  n.147/2022) - si liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge. 
Sussistono le condizioni per il versamento da parte di A.R. ### srl unipersonale - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Genova, 16.10.2025 

Il giudice
dott. ###


causa n. 27/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pola Carla, Grasso Pasquale

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36651/2021 del 25-11-2021

... 2019 n. 1573: "In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice"; questa ordinanza ha anche qualificato trattarsi di obbligazione ex lege di tipo indennitario, non risarcitorio, desumendone la inapplicabilità dell'articolo 2055 c.c.) da Cass. 3, 10 dicembre 2019 n. ###. Due le massime: l'una, qui particolarmente pertinente, afferma che ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 22/1997 - ora trasfuso nell'articolo 253 del ### (d.lgs. 152/2006) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, "non già in virtù di un'applicazione retroattiva" di tali norme, "bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica", (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 13717-2019 proposto da: ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### - ricorrente - contro 1 ### L'####, ############# - intimati - Nonché da: ### L'#### in persona del suo ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in ####. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro ### E ### (#### in persona del Presidente del Consiglio di ### e ### pro tempore ### elettivamente domiciliata in #### 44, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ############ 2 elettivamente domiciliati in ### V.###.BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrenti all'incidentale - nonchè contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal ###. ### GRAZIOSI; Udito il P.M. in persona del ###. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale; udito l'### udito l'### udito l'### 3 13717/2019 ### 1. L'### per l'### - d'ora in poi, A.R.T.E. - della Provincia della ### conveniva nel 2006 l'### S.p.A.  - d'ora in poi, A.T.C. ####### e ### esponendo di aver acquistato dai suddetti #### e ### in data 9 dicembre 1997 un'area in precedenza utilizzata da una società ### e poi dalla conduttrice A.T.C. come deposito di automezzi, ed esponendo altresì di avere scoperto in tale area, durante i lavori di costruzione di un edificio nel 2003, la presenza sottoterra di materiali inquinanti, che a suo avviso erano fuoriusciti da una cisterna interrata di carburante, non ben mantenuta. Adduceva pertanto la responsabilità solidale della conduttrice - che appunto aveva utilizzato l'area come deposito di mezzi pubblici - e degli alienanti - che non avrebbero vigilato@conduttrice -, i quali tutti avrebbero dovuto bonificare il terreno a proprie spese. Invece la bonifica e il ripristino ambientale sarebbero divenuti un onere reale dell'attuale proprietaria A.R.T.E., la quale, per evitare un intervento della P.A. e i correlati costi e aumento dei tempi, vi sarebbe proceduta subito spontaneamente.  ### concludeva quindi per l'accertamento della regolarità del ripristino ambientale da essa effettuato e della congruità delle relative spese sostenute, chiedendo che i convenuti fossero condannati a corrispondergliele; in subordine, chiedeva che fosse accertato che l'immobile era gravato da un onere reale di natura pubblicistica, non dichiarato dagli alienanti nel rogito di compravendita e ignoto alla acquirente quando l'aveva acquistato, con conseguente diritto della acquirente stessa alla riduzione del prezzo con conseguente restituzione da parte degli alienanti della differenza; chiedeva infine, la condanna in ogni caso dei convenuti al risarcimento dei danni. 
Tutti i convenuti si costituivano, gli alienanti danti causa dell'attrice resistendo e prospettando che l'obbligazione di bonifica sarebbe stata propria solo degli autori dell'inquinamento, l'A.T.C. a sua volta resistendo e in via pregiudiziale eccependo pure il difetto di giurisdizione.  4 Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 109/2009, rigettava l'eccezione relativa alla giurisdizione e la domanda attorea principale; successivamente, con sentenza definitiva n. 131/2014, rigettava ogni altra pretesa attorea. 
Avverso entrambe le sentenze A.R.T.E. proponeva appello, cui resistevano le controparti, in luogo di ### deceduto nelle more, costituendosi i suoi eredi, cioè #### e ### La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 6 dicembre 2018, accoglieva in parte il gravame, riformando la sentenza n. 109/2009 del Tribunale e quindi condannando A.T.C. a rimborsare A.R.T.E. nella misura di C 1.140.246,79, oltre interessi, per responsabilità oggettiva dell'inquinamento.  2. Ha presentato ricorso principale, articolato in sette motivi, A.T.C., nelle more divenuta, per incorporazione, A.T.C. Mobilità e ### S.p.A. 
A.R.T.E. si è difesa con controricorso, nel quale ha inserito pure un ricorso incidentale composto da quattro motivi. 
Contro il ricorso incidentale di A.R.T.E. si sono difesi con controricorso ####### e ### e si è difeso con ulteriore controricorso A.T.C. 
Chiamata la causa ad essere trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, con ordinanza interlocutoria è stata poi rimessa in pubblica udienza, In relazione alla pubblica udienza, celebrata il 26 maggio 2021, ha ritualmente depositato memoria la ricorrente principale, proponendovi in via subordinata la rimessione della causa alla Corte Costituzionale o alla Corte di ### ai sensi dell'articolo 267 TFUE.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale.  3.1.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in riferimento l'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - il c.d. decreto Ronchi - e violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge. 
Il giudice d'appello ha ritenuto sussistente il diritto di rivalsa dell'appellante nei confronti dell'attuale ricorrente per surrogazione di A.R.T.E. ad A.T.C.  nell'adempimento dell'obbligo di bonifica del sito ai sensi dell'invocato articolo 17 del decreto ### e ha quindi condannato la ricorrente al rimborso ad A.R.T.E. delle relative spese, il tutto sulla base dell'accertamento, non sorretto da alcuna motivazione, della responsabilità di A.T.C. per il fatto dannoso. 
Osserva la ricorrente che quando ebbe la disponibilità del sito, e cioè fra il 1987 e il 1994 in forza del contratto locatizio, l'invocato articolo 17 non vigeva, e, ammesso e non concesso che essa fosse la responsabile dell'inquinamento, nessuna norma prevedeva tale obbligo di bonifica. Richiama in particolare, oltre a giurisprudenza amministrativa, Cass. sez.1, 21 ottobre 2011 n. 21887, escludente la retroattività del decreto ### deducendo l'insussistenza di presupposto per la rivalsa.  3.1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del decreto ### "sotto ulteriore profilo". 
Premesso che il primo motivo dovrebbe essere assorbente, la ricorrente osserva che, comunque, se si ritenesse applicabile l'articolo 17 invocato, l'appena citato arresto di questa Suprema Corte insegna che, per la responsabilità prevista da detta disposizione, occorre la qualifica di responsabile dell'inquinamento (articolo 17, terzo comma) per chi ha superato i limiti dettati dall'articolo 1, qualifica che "deve essere oggetto di indagine specifica", la quale va effettuata e conclusa dall'ente dotato dalla norma del potere di diffida a provvedere ai sensi del secondo comma; occorre altresì il nesso causale tra l'azione/omissione dell'autore dell'inquinamento e il superamento dei limiti di contaminazione. E la qualifica di responsabile dell'inquinamento l'arresto citato esigerebbe che provenga dalle autorità e "non direttamente dal ricorrente". Invece nel caso in esame A.R.T.E. avrebbe svolto 6 n 7 in modo spontaneo la bonifica, senza provvedimenti della pubblica amministrazione in ordine alla responsabilità di A.T.C.  3.1.3 Il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., denuncia eccesso di potere giurisdizionale, per essersi il giudice d'appello sostituito alla pubblica amministrazione in un accertamento che solo a quest'ultima l'articolo 17 del decreto ### riserva di effettuare.  3.1.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'articolo 1203 c.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione". 
Sostiene la ricorrente di non essere stata onerata di alcun obbligo di bonifica, onde non sussiste surroga legale per la spontanea bonifica di A.R.T.E. Ancora invoca Cass. 21887/2011, per cui la rivalsa non deriva dal mero pagamento dell'altrui debito, ma si verifica soltanto se chi paga vi è tenuto o è comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento che giustifichi il regresso. 
Nel caso in esame non sussisterebbe alcuna obbligazione dell'attuale ricorrente rispetto alla quale anche A.R.T.E. fosse coobbligata, per inesistenza dell'onere reale del proprietario sancito dall'articolo 17 del decreto ### E l'assenza dell'onere reale non sarebbe irrilevante, come reputa la corte territoriale, ma al contrario dirimente, perché proprio l'esistenza dell'onere reale fonderebbe il diritto alla rivalsa. 
Sarebbe pacifico che nel caso in esame non vi fu un procedimento di contestazione nei confronti dell'attuale ricorrente ai sensi dell'articolo 17, per cui essa non fu "individuata come responsabile dell'inquinamento", onde non negò come tale di bonificare.  ###.R.T.E. bonificò spontaneamente, senza informare e coinvolgere A.T.C., perché la bonifica era necessaria all'edificazione di immobile che intendeva compiere, e affidò la bonifica all'appaltatore. Pertanto non pagò i 7 costi per onere reale, bensì al fine di terminare celermente l'esecuzione del proprio progetto edilizio.  3.1.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., omessa pronuncia su un fatto discusso e decisivo, nonché "mancata considerazione della non imputabilità ad A.T.C. di presunti comportamenti inquinanti" tenuti durante il contratto di locazione, violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c., e infine violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 22/1997. 
Si rileva che, in caso di mancato accoglimento dei precedenti e assorbenti motivi, qualora si ritenesse l'esistenza già anteriormente al decreto ### di un obbligo di bonifica in capo a A.T.C. e che questa potesse essere qualificata dal giudice (quindi non dalla pubblica amministrazione con il procedimento di cui all'articolo 17) "responsabile dell'inquinamento", dovrebbe comunque riconoscersi che la corte territoriale imputa immotivatamente all'attuale ricorrente il fatto dannoso per un ipotetico rapporto di causalità, affermando soltanto che la responsabilità per inquinamento è oggettiva, "essendo necessario accertare soltanto il rapporto di causalità tra l'azione od omissione dell'autore dell'inquinamento e la contaminazione del suolo": e "in questo senso" il giudice d'appello imputa il fatto dannoso ad A.T.C., senza rilevare null'altro sul rapporto causale - così anche contraddicendosi -. 
La ricorrente sviluppa poi il motivo mediante osservazioni sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, sulla perizia del proprio consulente tecnico di parte e sulle dichiarazioni testimoniali, per concludere nel senso che, seguendo il criterio del "più probabile che non", non sarebbe stata essa stessa a cagionare l'inquinamento.  3.1.6 Il sesto motivo denuncia la violazione dell'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e nullità della sentenza per "totale illogicità e speciosità della motivazione". 
In ulteriore subordine rispetto alle precedenti censure, osserva la ricorrente che la sentenza dovrebbe essere cassata laddove, senza prova e contro leC,L) 8 "evidenze processuali", ritiene responsabile solo A.T.C. e non anche gli altri custodi del bene, e ciò perché si sarebbe dimostrato che l'immobile venne utilizzato fino al 1972 dagli eredi ### ai quali poi al termine della locazione nel 1994 l'attuale ricorrente aveva restituito l'area, e si sarebbe altresì provato che soltanto nel 2003 avvenne la fuoriuscita di materiale inquinante, e che soltanto nel 2006 A.R.T.E. ne attribuì, notificato l'atto di citazione, la responsabilità all'attuale ricorrente.  3.1.7 D settimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa pronuncia di fatto discusso e decisivo, mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione e violazione dell'articolo 112 c.p.c. 
La Corte d'appello avrebbe rigettato nel merito l'azione risarcitoria extracontrattuale di A.R.T.E. nei confronti di A.T.C. per difetto dell'elemento soggettivo, non tenendo in conto l'eccezione di prescrizione avanzata da A.T.C.  3.2.1 Prendendo le mosse dal primo motivo - al quale attengono anche le richieste di remissione alla Corte di ### e alla ### inserite nella memoria della ricorrente -, oggetto della doglianza è che la corte territoriale avrebbe applicato retroattivamente l'articolo 17 del decreto ### quanto all'obbligo, attribuito così alla ricorrente stessa, di bonificare il terreno, obbligo in cui A.R.T.E. l'avrebbe surrogata, con conseguente diritto di rivalsa. 
In effetti il giudice d'appello, a pagina 6 della sentenza, intende la censura del gravame di A.R.T.E. come denunciante che la prima domanda di quest'ultima non riguardava l'onere reale (che sarebbe stato costituito mediante un provvedimento della pubblica amministrazione), bensì l'obbligazione ex lege di bonifica prevista dal citato articolo 17, al secondo comma, per cui chi supera anche incidentalmente i limiti legali deve a sue spese effettuare la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, e che la responsabilità dell'inquinamento non è solo di chi lo ha compiuto, ma pure di chi con condotta omissiva colpevole non abbia impedito l'inquinamento stesso o non ne abbia eliminato gli effetti. E nel caso in esame, secondo il giudice d'appello responsabile sarebbe soltanto A.T.C., per responsabilità oggettiva. Non (-2h-2 sarebbero responsabili invece i danti causa dell'appellante, quali proprietari locatori, non avendo "la responsabilità oggettiva che la legge pone a carico del soggetto inquinatore" e potendo semmai rispondere, per colpa reale o presunta ai sensi degli articoli 2043 o 2051 c.c., della violazione di un dovere di protezione o di custodia - per cui però nel caso in esame non avevano avuto effettivamente la custodia dell'impianto, che avrebbe necessitato "un controllo più penetrante di quello che compete normalmente al proprietario locatore nei confronti del suo conduttore per evitare danni a terzi", non potendosi d'altronde ritenere che il deposito di automezzi fosse un'attività pericolosa -. 
La responsabilità oggettiva dell'attuale ricorrente - osserva ancora la corte - viene manifestata tale, nella normativa, pure "dal fatto che l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale", non occorrendo quindi un elemento soggettivo ma solo il nesso causale: e "in questo senso" sarebbe responsabile l'attuale ricorrente.  3.2.2 Dunque il giudice d'appello ha ravvisato per A.T.C. la responsabilità ex lege di cui all'articolo 17, secondo comma, d.lgs. 2211997rr### cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento" - si nota per completezza che il quarto comma detta la formazione del progetto che viene approvata, con eventuali modifiche, dal Comune; il decimo comma stabilisce poi che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino costituiscono onere reale sulle aree del comma secondo (e terzo); il comma undicesimo garantisce le relative spese con privilegio speciale immobiliare ex articolo 2748, secondo comma, c.c. (Cass. sez. 2, 27 febbraio 2012 n. 2982 insegna che l'operatività dell'onere reale ex articolo 17 d.lgs. 22/1997 e del regolamento attuativo approvato con d.m. 25 ottobre 1997 n. 471 presuppone l'emanazione del provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo e la necessità di interventi di messa in 10 sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione dopo l'approvazione di un progetto di bonifica e così onerando del costo il proprietario; l'imposizione non nasce quindi "dalla presenza del semplice accumulo" sul terreno "di rifiuti interrati") -.  3.2.3 La portata del decreto ### in termini di retroattività è stata riaffrontata assai di recente successivamente a Cass. 21887/2011, sentenza schieratasi per l'irretroattività, citata come si è visto dalla ricorrente. 
È stata infatti esaminata, dopo una significativa pronuncia che ha riconosciuto al giudice il potere della qualificazione del responsabile dell'inquinamento (Cass. sez. 3, ord. 22 gennaio 2019 n. 1573: "In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice"; questa ordinanza ha anche qualificato trattarsi di obbligazione ex lege di tipo indennitario, non risarcitorio, desumendone la inapplicabilità dell'articolo 2055 c.c.) da Cass. 3, 10 dicembre 2019 n. ###. Due le massime: l'una, qui particolarmente pertinente, afferma che ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 22/1997 - ora trasfuso nell'articolo 253 del ### (d.lgs. 152/2006) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, "non già in virtù di un'applicazione retroattiva" di tali norme, "bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale"; e l'altra enuncia che, ai sensi dell'articolo 253 del ###, il proprietario non inquinatore che effettua spontaneamente la bonifica "ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dall r\ni 11 sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice".  3.2.4 Dunque la corte territoriale ha applicato l'articolo 17 del decreto ### senza affrontare minimamente la questione della sua applicabilità sotto il profilo della retroattività, che pure era stato addotto nelle difese dell'attuale ricorrente fin dal primo grado (si veda ricorso, pagina 5) per essere stata conduttrice del terreno dal 1987 al 1994; e dall'applicazione il giudice d'appello non ha tratto l'onere reale, bensì solo la responsabilità oggettiva (perché "l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale": sentenza, pagina 7), per la quale è sufficiente accertare il nesso causale, onde "in questo senso può affermarsi la responsabilità di ### alla quale deve imputarsi il fatto dannoso". 
Che però ATC non avesse mai riconosciuto di essere stata il soggetto inquinatore risulta ###) già dalla sua difesa in primo grado (v. ricorso, pagina 6) laddove, nella comparsa di risposta, pur nell'ambito delle argomentazioni con cui negava l'onere reale, aveva addotto che "non vi era stata alcuna individuazione da parte del Comune di ### dei soggetti responsabili dell'inquinamento secondo le procedure" di cui all'articolo 17 del decreto ### e poi (si veda ancora il ricorso, pagina 7) rimarcato tramite il proprio consulente tecnico di parte l'impossibilità di accertare la propria responsabilità oggettiva dell'inquinamento.  3.2.5 ### del decreto ### non sotto il profilo temporale, bensì procedimentale, è stata interpretata latamente dalla già citata Cass. ord.  1573/2019, per cui chi ha, come proprietario, bonificato rispettando la procedura amministrativa può rivalersi verso il soggetto inquinatore anche se questo non è stato individuato nella procedura, bensì dal giudice della causa. 
A questo arresto il più recente - e qui più pertinente, come già si è visto - Cass. ###/2019 dichiara di voler dare continuità, ma si spinge poi sulla questione della retroattività, là non considerata. Nell'ampia motivazione 12 ### conosce l'orientamento nel senso della irretroattività del decreto ### manifestato da Cass. 21887/2011, rilevando che questa pronuncia si era fondata anche sulla necessità di determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione da effettuarsi dopo il decreto ### (pure così inibendone la retroattività), e altresì riconosce ulteriore ostacolo alla retroattività del decreto ### negli articoli 41 e 42 Cost. e nel principio di uguaglianza - avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza 202/1991, escluso che si possa qualificare fonte di responsabilità una condotta all'epoca non vietata -, non ravvisando poi sostegno alla retroattività neppure nell'articolo 4 d.m. 471/1999 (il regolamento del decreto ###. 
Ritiene peraltro l'arresto in esame che tutto questo conduca a una conclusione "complessivamente insoddisfacente", in quanto la tutela dell'ambiente preesisteva anche all'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga" operata con l'articolo 18 I. 8 luglio 1986 n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), il quale stabiliva che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". E già prima del 1986 una tutela risarcitoria proveniva dall'articolo 2043 c.c., anche in forma specifica ex articolo 2058 c.c., nei confronti di "chi avesse agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio". Incide pure l'essere confluito il principio "chi inquina paga" nell'articolo 191 TFUE. Tutto ciò ha condotto alla "tendenza a ritenere che non sia adeguato discutere dell'applicazione retroattiva dell'art. 17 decreto ### e poi del corrispondente art. 253 Codice dell'Ambiente, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento che abbisognano dell'adozione delle misure di rimozione dell'inquinamento" stesso. Quindi "una situazione di inquinamento perdurante al momento dell'entrata in vigore della normativa imponente specifico obbligo di bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno y provocato l'alterazione ambientale", genera obbligo di intervento, perché C 13 "l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, ove le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse". Così "non sarebbe in questione l'applicazione retroattiva degli obblighi di facere derivanti dall'inquinamento", bensì "l'applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso" che possono essere interrotti solo dalla bonifica. Il che troverebbe poi sostegno nell'articolo 51 bis del decreto ### ("antesignano" del vigente articolo 257 ###), il quale sanzionava penalmente chi, obbligato ad adempiere quanto previsto dall'articolo 17, ometteva dolosamente o colposamente di farlo. "### sarebbe così degradato ad antecedente logico-giuridico della condotta omissiva penalmente rilevante e non il fatto inquinamento, bensì l'omessa bonifica integrerebbe il comportamento penalmente rilevante".  3.2.6 A tale interpretazione alla fin fine "penalistica" (l'ecoreato è in effetti di tipo permanente) questo collegio non può dare una integrale continuità, perché essa dimentica quanto già affermato nella pur citata sentenza n. 202/1991 della ### "svuotando" il principio di irretroattività delle leggi per una norma, appunto, prevedente una fattispecie di responsabilità. Ma soprattutto ,t,' l'arresto in esame concerne l'obbligo (*- bonificare (e quindi le conseguenze dell'omessa bonifica) - anche se dall'obbligo di bonificare discenderà poi il diritto alla rivalsa - richiamando quale norma preesistente come fonte di responsabilità (ovvero di tutela dell'ambiente) unicamente l'articolo 2043 c.c., che pone come elemento integrante pure l'elemento soggettivo, ma appunto orientandolo non all'inquinamento, bensì all'omessa bonifica. 
Peraltro sarebbero stati invocabili, semmai, i paradigmi di cui agli articoli 2050 e 2051 c.c. qualora ne risultassero sussistenti i presupposti di attività pericolosa per il primo e di omessa custodia per il secondo: e, infatti, significativamente Cass. sez. 1, 7 marzo 2013 n. 5705 insegna che, laddove sia inapplicabile il d.lgs. 152/2006 - normativa che espressamente dichiara non retroattiva (ed è il decreto legislativo succeduto a quello ### c.d. ###) -, la responsabilità del proprietario del sito contaminato, accertato il nesso causale tra la sua attività e l'inquinamento, è disciplinata dall'articolo 17 14 decreto ### che gli impone il recupero, e, per il periodo antecedente all'entrata in vigore di tale decreto, "dall'art. 2050 c.c. (non incompatibile con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349)", fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5 bis, primo comma, lettera c), d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche nella I. 20 novembre 2009 n. 166, i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi secondo e terzo, del ### dell'Ambiente si applicano anche alle domande di risarcimento ex articolo 18 I. 349/1986. E in specifico sul risarcimento del danno ambientale già Cass. sez. 1, 1 settembre 1995 n. 9211 aveva affermato che il produttore di rifiuti tossici è comunque sottoposto alla responsabilità ex articoli 2043 e 2050 c.c. ed è tenuto al loro stoccaggio e smaltimento.  3.2.7 Nel caso in esame, invece, si è agito ex articolo 17 decreto ### quale fonte di onere reale dell'area - il che è stato escluso dal giudice di merito - e comunque quale fonte di una responsabilità oggettiva ex lege, fondata soltanto sulla causazione dell'inquinamento, anche "accidentale" (articolo 17, secondo comma). Dal complessivo ragionamento di Cass. ###/2019 (che si incentra sul facere, e quindi sull'obbligo, inadempiuto in quel caso, di bonifica) non può discendere un'applicazione retroattiva di una responsabilità oggettiva di causazione dell'inquinamento, sia perché sposta il baricentro sul non facere della bonifica - traendolo dalla figura penale, che attinge una retroattività di fatto dalla natura di reato permanente - mentre qui si tratta, al contrario, della condotta di inquinamento, sia perché, appunto, per affermare l'obbligo di tutela dell'ambiente anteriore al decreto ### richiama l'articolo 2043 c.c., e quindi esce dal paradigma della responsabilità oggettiva ex lege che è proprio l'apporto, non sostituibile con dati normativi antecedenti, del decreto ### 3.2.8 La Corte d'appello, si ripete, non hàrnulla affrontato la questione della irretroattività ovvero il rispetto della regola generale di cui all'articolo 11 prel. 
E tale questione è dirimente, perché il giudice del gravame ha proprio tratto la responsabilità oggettiva, direttamente discendente dalla legge (si veda motivazione della sentenza, pagina 6), dall'articolo 17, secondo comma, decreto ### 15 ###à in relazione a questa peculiare fattispecie di responsabilità oggettiva non appare superabile, il che assorbe gli altri motivi del ricorso principale (anche a prescindere dall'assoluta evidenza della mancata ricostruzione del nesso causale, assente nella motivazione: nesso che viene attribuito in modo totalmente apodittico all'attività di A.T.C. a pagina 7 della motivazione della sentenza, come lamenta il quinto motivo), e pure le richieste, appunto presentate in subordine, di adire alla ### o alla ### conducendo all'accoglimento del ricorso e alla conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, affinché riesamini quanto le è stato devoluto alla luce del sopra affermato principio della irretroattività dell'articolo 17 del decreto ### 4. Il ricorso incidentale di A.R.T.E. propone quattro motivi.  4.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione degli articoli 2043, 2051 e 2692 La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva di A.T.C.  e negato invece la responsabilità dei proprietari locatori e venditori, che, a suo avviso, potrebbero rispondere per colpa reale o presunta ex articoli 2043 o 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di custodia dell'impianto, che però non avrebbero avuto; dell'impianto che cagionò l'inquinamento sarebbe stato custode invece il gestore. 
A prescindere dal fatto che il locatore mantiene la responsabilità di custode quale possessore dell'immobile, perché conserva i poteri di vigilanza e ingerenza sul bene locato, dagli atti comunque emergerebbe - e sarebbe pure indiscusso - che l'impianto era di proprietà dei danti causa della ricorrente ed era preesistente alla locazione, e che era altresì rientrato nel loro pieno possesso alla fine della locazione, rimanendo a loro per anni prima dell'alienazione del terreno. Sarebbe pertanto pacifico che i venditori erano possessori e custodi dell'impianto, almeno prima e dopo il periodo di locazione, e che avevano omesso "le doverose attività di manutenzione e messa in 16 sicurezza". Ne deriverebbe una completa responsabilità ex articolo 2051 c.c., "parallelamente a quella già riconosciuta in capo alla locataria".  4.1.2 n motivo, a ben guardare, è costituito da una serie di affermazioni fattuali, relative a quello che emergerebbe dagli atti o sarebbe comunque pacifico, in ordine alla proprietà dell'impianto e all'essere stato alienato al ricorrente in una situazione di manutenzione non adeguata (si ricorda, per inciso, che la vendita avvenne nel 1997 e l'inquinamento emerse nel 2003: una distanza di ben sei anni su cui non appaiono emergere informazioni).  ### il riferimento all'asserto che il locatore mantiene la responsabilità di custode è inserito espressamente "in disparte". 
Tutto ciò conduce la censura alla inammissibilità.  4.2.1 D secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043, 2050 e 2697 La Corte d'appello esclude la responsabilità dei proprietari locatori e venditori negando che fossero obbligati ad attivarsi nei confronti del conduttore per un controllo superiore a quello normale che deve esercitare un locatore nei confronti di un conduttore per evitare danni ai terzi, perché "il controllo sullo stato e conduzione dell'impianto di proprietà del conduttore" presupponeva che il deposito degli automezzi fosse un'attività pericolosa e il locatore ne avesse conoscenza. 
Si oppone nel motivo in esame che sarebbe indiscusso il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza" dell'impianto e del suo utilizzo; tra l'altro (come addotto già nel primo motivo) l'impianto sarebbe stato di loro proprietà, e preesistente al contratto locatizio, e sarebbe rientrato nel loro possesso e nella loro piena disponibilità una volta terminata la locazione, rimanendo così per anni prima della vendita, privo della loro vigilanza in ordine all'attività sul terreno e allo stato della cisterna.  17 Non sarebbe inoltre corretta la ricostruzione del giudice d'appello "dell'attività svolta sul terreno" e "la mancata considerazione del fatto" che era attività pericolosa. 
Si sarebbero accertate come causa di inquinamento: a) perdite di carburante dalla cisterna; b) dispersione di liquami da autolavaggio. 
A proposito dell'attività sub a), la legge 21 marzo 1958 n. 327, abrogata dall'articolo 19 d.lgs. 22 febbraio 2006 n. 128, stabilì che per il deposito di gas di petrolio liquefatto era necessaria la concessione della pubblica amministrazione (prefettizia o ministeriale a seconda della portata), concessione però mai prodotta dagli alienanti e da ### Sarebbe pertanto ingiustificabile la negligenza dei locatori. 
A proposito dell'attività sub b), la legge 10 maggio 1976 n. 319, abrogata dall'articolo 175 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabilì che ogni scarico doveva essere convogliato nelle pubbliche fognature, previa autorizzazione, e dettava norme di adeguamento per gli scarichi già esistenti. Accertato mediante l'analisi dei terreni che sull'area si compiva attività di autolavaggio, senza mai convogliare le acque di rifiuto nelle pubbliche fognature e senza autorizzazione della pubblica amministrazione, sussisterebbe la responsabilità dei proprietari del terreno per omessa vigilanza e impedimento dell'attività e del conseguente inquinamento. 
Attività pericolose, in effetti, non sarebbero soltanto quelle qualificate tali dalla legge, ma anche quelle che per natura presentano una spiccata potenzialità offensiva - e così sarebbe per il deposito di carburante (Cass. 16052/2015) -; e se l'attività è pericolosa ne sono responsabili anche i proprietari dell'immobile, i quali l'avrebbero permessa e non vigilata. Dunque "i convenuti" sarebbero responsabili ai sensi dell'articolo 2050 c.c. potendosi liberare della responsabilità soltanto dimostrando di avere "adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Pertanto la ricorrente non avrebbe avuto oneri probatori.  4.2.2 In primis, deve rilevarsi che il motivo non gode di autosufficienza, in quanto non indica quando avrebbe introdotto queste imputazioni di violazione 18 normativa nei precedenti gradi. Invero, nel controricorso contenente il ricorso incidentale quanto al giudizio di primo grado vengono riportate soltanto le conclusioni dell'atto di citazione, mentre per quanto concerne il secondo grado vengono riportati dettagliatamente i contenuti dei motivi d'appello dell'attuale ricorrente incidentale, nei quali però non si trova alcun riferimento a tali pretese violazioni di legge. 
Inoltre il motivo è nettamente fattuale: adduce definendolo pacifico il "fatto che i proprietari fossero a conoscenza", per proseguire censurando in via diretta la ricostruzione fattuale operata dal giudice d'appello. 
Un ulteriore fatto evidentemente nuovo è poi quello della dispersione di liquami dall'autolavaggio: riguardo anche a questo rimane non autosufficiente il ricorso (e si nota che nel primo motivo d'appello, che il ricorso riassume a pagina 8, come fonte dell'inquinamento viene indicata soltanto la cisterna da cui sarebbe avvenuta la fuoriuscita di idrocarburi, senza menzionare l'autolavaggio). 
Per tutte queste ragioni il motivo risulta dunque inammissibile.  4.3.1 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2043 ### ricorrente aveva chiesto anche la condanna delle controparti a risarcirle i danni nell'atto di citazione (pagine 8-9), adducendo di avere, oltre ai costi del recupero ambientale, "subito ulteriore pregiudizio" dalla scoperta dell'inquinamento, perché il recupero aveva causato ritardo nel suo programma edilizio così da posticipare di almeno venticinque mesi (dall'aprile 2003 al maggio 2005) l'aspettativa di "introito dei frutti civili" delle porzioni del fabbricato costruendo, e parimenti perché per le procedure amministrative essa dovette avvalersi di suoi dipendenti, distratti in tal modo dalle altre "mansioni ordinarie connesse con i fini istituzionali". 
Nella comparsa conclusionale depositata per la sentenza definitiva del primo grado, l'attuale ricorrente avrebbe affermato di avere provato, tramite allegazioni di grafici progettuali e di atto di "consistenza fisica dell'intervento"( 19 quali e quanti appartamenti e locali commerciali o d'ufficio fossero stati costruiti sull'area, indicandone i valori locatizi e adducendo il valore locatizio medio per ogni mese di ritardo quale danno. Su ciò entrambi i giudici di merito non si sarebbero pronunciati. La sentenza impugnata sarebbe pertanto nulla ai sensi dell'articolo 112 c.p.c.; e comunque sarebbe stato violato l'articolo 2043 c.c. per l'evidente nesso causale tra le azioni/omissioni dannose accertate e i suddetti danni.  4.3.2 n motivo appare manifestamente infondato, se non inammissibile. 
Nella descrizione dei fatti di causa presente nel controricorso, infatti, non era stato indicato questo specifico contenuto della domanda risarcitoria (si vedano le pagine 6-7 del controricorso, dove, come già sopra rilevato, della citazione sono trascritte solo le conclusioni, con l'assai generica domanda finale: "in ogni caso condannare... al risarcimento del danno ... nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria") quanto al primo grado; e quanto al secondo grado, si riporta che nell'atto d'appello, all'ottavo ed ultimo motivo, l'attuale ricorrente incidentale si era lamentata che il primo giudice avesse ritenuto l'esame della domanda risarcitoria precluso dalla sentenza non definitiva, e che, pur escludendo l'onere reale e rigettando la domanda principale, aveva rimesso in istruttoria la causa per le altre domande, adducendo che la domanda risarcitoria prescindeva da quanto affermato nella sentenza non definitiva "e muoveva direttamente dal nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e l'evento di danno dedotto". 
Per quanto si è appena esposto deve darsi atto che non vi è una integrale autosufficienza in ordine al contenuto della domanda in primo grado e in ordine al contenuto del motivo ottavo d'appello. 
Tuttavia, anche a prescindere da tale inammissibilità, dirimente è il fatto che non vi è stata affatto omessa pronuncia, come emerge dalla pagina 9 della sentenza d'appello, dove la corte territoriale, che rigetta proprio l'ultimo motivo, lo esamina sia per quanto concerne la posizione degli ex proprietari sia per quanto riguarda la posizione di A.T.C.  20 Quanto poi al - del tutto scarno - riferimento all'articolo 2043 c.c., si è in realtà dinanzi ad un'ulteriore richiesta di accertamento fattuale. 
Il motivo, in conclusione, sotto tutti i suoi profili è privo di consistenza.  4.4.1 n quarto motivo denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2697 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., motivazione apparente. 
Alla domanda risarcitoria dell'attuale ricorrente incidentale il giudice d'appello "dedica poche righe", fornendo quindi una motivazione "apparente e comunque "estremamente sibillina" sulla responsabilità di A.T.C.; la responsabilità degli alienanti, poi, viene negata per mancanza di prova della colpa, ma, come sarebbe stato esposto nel primo motivo, essi erano stati proprietari e custodi dell'impianto per molti anni, onde ne sarebbero stati responsabili ai sensi dell'articolo 2051 e 2050 c.c. e non avrebbero provato la sussistenza dei limiti delle loro relative responsabilità, non adempiendo all'onere probatorio.  4.4.2 n motivo è composto di due submotivi. 
Il primo submotivo riguarda la responsabilità di A.T.C., per cui la motivazione sarebbe apparente e comunque sibillina. 
Dalla sentenza impugnata, al contrario, si comprende che per la "responsabilità da fatto illecito" (cioè ritenendo l'azione esercitata ai sensi dell'articolo 2043 c.c.) non viene accolta la domanda in quanto la corte territoriale ritiene che per A.T.C. ricorra soltanto una fattispecie di responsabilità oggettiva ex lege nei confronti A.R.T.E. da cui discenda solo un diritto di rivalsa. 
Il secondo submotivo rimanda al primo motivo, che come si è visto è inammissibile, per cui patisce la stessa inammissibilità.  4.5 D ricorso incidentale, dunque, merita rigetto.  5. In conclusione, va appunto rigettato il ricorso incidentale e accolto del ricorso principale il primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente 21 cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, alla stessa corte territoriale in diversa csezie Z.A. 1. 
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale quanto al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e z, rinvia, anche per le spese processualValla Corte d'appello di Genova, y, Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 26 maggio 2021 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

M
5

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1282/2020 del 20-07-2020

... individuare nella presenza di agenti inquinanti nel carburante in ingresso, come suffragato anche dalla diagnosi effettuata dall'officina ### presso cui è stata ricoverata l'auto nell'immediatezza del guasto. Al riguardo, la fattura di dettaglio dell'intervento eseguito dall'officina indica i lavori eseguiti, consistiti nella sostituzione della pompa di iniezione, degli iniettori e del filtro gasolio, nonché nel lavaggio circuito di alimentazione, resi necessari a causa della presenza di acqua nel circuito di alimentazione del carburante. Inoltre, l'ing. ### ha dato spiegazione anche alla questione relativa all'inusuale percorrenza chilometrica effettuata fra il presunto rifornimento inquinato e l'arresto dell'auto, evidenziando gli elementi che hanno influito nel determinare la tempistica di quanto accaduto. Ad avviso del consulente, il primo elemento da tenere in considerazione è rappresentato dal quantitativo di carburante presente già nel serbatoio al momento del rifornimento incriminato (dato non a disposizione), in quanto, se superiore alla metà della capacità del serbatoio, lo stesso può aver giocato un ruolo di “ammortizzatore” degli effetti derivanti dall'immissione di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 3257 del ### dell'anno 2015, pendente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - appellante - contro #### dei F.lli Piluso, in persona del legale rappresentante pro tempore; - appellata contumace avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di ### di ### n. 7/2015.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### l'### di #### dei F.lli Piluso, affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità della stessa in relazione ai danni riportati dal veicolo di sua proprietà, ### tg. ### a seguito del rifornimento di carburante ivi effettuato, a causa della “contaminazione” del carburante e, per l'effetto, fosse pronunciata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.520,01, oltre ad € 14,00 per le spese del soccorso stradale ed € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico. 
Assumeva che in data ###, verso le ore 15.00, si fermava con la propria auto ### tg. ### alla ### di ### “Eni ### dei F.lli Piluso”, faceva rifornimento di carburante diesel per l'importo di € 30,00 e riprendeva il viaggio per arrivare a casa; che, il giorno dopo, verso le ore 12.00, dopo avere percorso circa 15 km, il veicolo arrestava la sua marcia e veniva portato, con il soccorso stradale, presso la concessionaria ### “### & C. s.p.a.” che accertava che la causa del guasto era dovuta alla presenza di gasolio contaminato e provvedeva all'accertamento dei danni rinvenuti nelle parti meccaniche dell'auto, con la stima di un costo complessivo di € 1.520,01; che l'attore aveva diritto a conseguire il risarcimento dei danni riportati dal veicolo, per le spese sostenute per il soccorso stradale, nonché per il fermo tecnico del veicolo, quantificato nell'importo di € 1.000,00. 
Si costituiva in giudizio l'### di #### dei F.lli Piluso la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che il ### non avesse fornito alcuna prova specifica in ordine ai vizi del gasolio oggetto di rifornimento; che nella stessa giornata del 5.11.2012 l'impianto della stazione di servizio della ditta convenuta aveva erogato diverse migliaia di litri di gasolio, senza ricevere alcuna lamentela o segnalazione di anomalie da parte di altri automobilisti; che, pertanto, alcun addebito era imputabile alla ditta convenuta, mentre l'attore non aveva fornito la prova del nesso causale tra il danno ed il fatto del debitore, né del quantum oggetto della domanda risarcitoria. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore. 
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta convenuta e prova testimoniale. 
Con sentenza n. 7/2015 depositata il ### il Giudice di ### di ### rigettava la domanda proposta da ### compensando le spese di lite. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### proponeva appello avverso la sentenza predetta, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse accertata la responsabilità della ditta convenutaappellata rispetto all'evento dannoso occorso all'auto di sua proprietà, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. 
A fondamento dello spiegato gravame deduceva che la sentenza di primo grado non avesse correttamente valutato le risultanze della prova testimoniale né quelle della relazione redatta dai tecnici della ### che avevano riscontrato la presenza di gasolio contaminato; che la motivazione contenuta nella sentenza fosse del tutto generica e che il Giudice di prime cure avesse rigettato la richiesta di c.t.u. senza alcuna valida argomentazione. 
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, l'### di #### dei F.lli Piluso non si costituiva in giudizio. 
Espletati gli incombenti di rito e disposta ed espletata c.t.u., all'udienza cartolare dell'8.6.2020, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte appellante mediante note scritte in data ###, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di trenta giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale. 
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'### di #### dei F.lli Piluso che, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, non si è costituita in giudizio.  ### proposto da ### è fondato e merita accoglimento. 
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti, secondo la prospettazione attorea, a seguito di non corretto rifornimento di gasolio “contaminato”, effettuato presso la stazione di servizio della ditta convenuta-odierna appellata all'auto di proprietà dell'attore. 
Per quanto concerne la qualificazione giuridica della domanda, si deve ritenere che l'attore abbia esercitato l'azione di garanzia per i vizi o la mancanza delle qualità della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.. ### il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; tali ipotesi si differenziano dalla consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economicosociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (cfr. ###., n. 5202 del 17.3.2007). 
Ciò posto, va osservato che l'attore ha proposto un'azione di responsabilità contrattuale, avendo egli richiesto il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo per i guasti verificatisi in conseguenza del rifornimento di gasolio contaminato, presso la stazione di servizio “Eni ### dei F.lli Piluso”. 
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sara' sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformita' quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326). 
In ossequio a tali principi, all'attore compete solo provare di avere acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio sia stato immesso nella sua autovettura, poi interessata dai lavori di riparazione dei guasti riscontrati, spettando, invece, alla società convenuta provare che - contrariamente all'allegazione attorea - tale prodotto venduto aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua. 
Le risultanze istruttorie acquisite, mediante la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado e la c.t.u. disposta nel presente giudizio di appelli, hanno permesso di accertare: 1) che effettivamente ### ha fatto rifornimento di gasolio, in data ###, alla propria auto ### tg. ### presso la stazione di #### dei F.lli Piluso (cfr. dichiarazioni dei testi ### mamma dell'attore, e ### cugino dell'attore, i quali hanno riferito di trovarsi in auto con ### di ritorno dall'università, nel pomeriggio del 5.11.2012, e di essersi fermati per fare rifornimento di carburante presso la stazione di servizio Eni###, per un importo di € 30,00); 2) che, dopo aver effettuato il rifornimento, il veicolo ha percorso circa 20 Km fino all'arrivo all'abitazione di ### e che il giorno successivo, nel pomeriggio, l'auto è stata utilizzata per recarsi all'### ma che la stessa, dopo avere percorso pochi chilometri, si è arrestata (cfr. dichiarazioni di ###; 3) che il veicolo è stato trasportato, con il carro attrezzi, presso la concessionaria ### “### & C. s.p.a.”; 4) che sul veicolo sono state eseguite alcune riparazioni e, in particolare, la sostituzione della pompa e degli iniettori, la sostituzione del filtro gasolio e la pulizia del serbatoio, in quanto è stata accertata la presenza di gasolio contaminato, con un costo complessivo di € 1.520,01 ( fattura del 26.11.2012 e bonifico del 26.11.2012, doc. nn. 4,5 e 6 del fascicolo di primo grado dell'attore). 
Ciò posto, sarebbe spettato alla società convenuta (venditrice del gasolio) fornire la dimostrazione che il gasolio venduto non presentasse anomalie. 
Al riguardo, il testimone indicato dalla convenuta (### cugino di ### legale rappresentate dell'### di #### dei F.lli ### ha solo riferito di avere effettuato rifornimento alla propria auto presso la stazione di servizio, senza riscontrare alcun problema e di non essere a conoscenza di anomalie segnalate da altri clienti. 
Alla stregua di tali elementi, non si può ritenere che la società convenuta-odierna appellante abbia fornito la prova liberatoria diretta a dimostrare la corretta qualità del carburante e l'assenza di elementi atti a contaminarne l'integrità e/o presenti nelle cisterne dell'area di servizio, quantomeno in occasione del rifornimento eseguito in data ### da ### Né la ditta convenuta ha specificato quali procedure di controllo della qualità del carburante siano ordinariamente seguite in occasione delle operazioni di carico e scarico dello stesso presso la stazione di sevizio o ha allegato documenti e/o registri di carico e scarico dai quali fossero evincibili riferimenti idonei a fornire la prova del buon esito dei controlli di qualità del carburante immesso nelle cisterne. 
A tal fine, infatti, non può essere considerato sufficiente l'elemento indiziario e presuntivo relativo alla mancanza di lamentele da parte di altri utenti del distributore nella giornata del 5.11.2012, atteso che la mancata conoscenza di altre segnalazioni di danni collegate alla cattiva qualità del carburante nella stessa data, da un lato, non esclude la possibile esistenza di danni non segnalati da parte di altri utenti del distributore e, dall'altro lato, ad avviso di questo giudicante, non appare idonea a superare gli elementi e le risultanze di segno contrario acquisiti al processo. 
Inoltre, l'accertamento compiuto dal c.t.u. ing. ### ha confermato la compatibilità tra i danni lamentati, gli interventi di riparazione effettuati sull'auto del ### e la contaminazione del gasolio imbarcato dal veicolo. 
Il c.t.u., con procedimento logico ed immune da vizi, sulla base dell'esame delle circostanze addotte e documentate in atti ed integrate in sede di sopralluogo, ha ritenuto che il tipo di guasto in esame fosse, con elevata probabilità, imputabile ad un'anomalia a carico dell'impianto di alimentazione/iniezione dell'autovettura, precisando che tale anomalia, date le condizioni di usura molto basse del motore (con pochi chilometri e regolarmente manutenzionato) e il regolare funzionamento dello stesso, fino al guasto in questione, fosse ascrivibile a una causa esterna che ha determinato il malfunzionamento. 
In particolare, ad avviso del c.t.u., la causa più probabile del guasto è da individuare nella presenza di agenti inquinanti nel carburante in ingresso, come suffragato anche dalla diagnosi effettuata dall'officina ### presso cui è stata ricoverata l'auto nell'immediatezza del guasto. Al riguardo, la fattura di dettaglio dell'intervento eseguito dall'officina indica i lavori eseguiti, consistiti nella sostituzione della pompa di iniezione, degli iniettori e del filtro gasolio, nonché nel lavaggio circuito di alimentazione, resi necessari a causa della presenza di acqua nel circuito di alimentazione del carburante. 
Inoltre, l'ing. ### ha dato spiegazione anche alla questione relativa all'inusuale percorrenza chilometrica effettuata fra il presunto rifornimento inquinato e l'arresto dell'auto, evidenziando gli elementi che hanno influito nel determinare la tempistica di quanto accaduto. Ad avviso del consulente, il primo elemento da tenere in considerazione è rappresentato dal quantitativo di carburante presente già nel serbatoio al momento del rifornimento incriminato (dato non a disposizione), in quanto, se superiore alla metà della capacità del serbatoio, lo stesso può aver giocato un ruolo di “ammortizzatore” degli effetti derivanti dall'immissione di gasolio sporco; il secondo è rappresentato dalla presenza del filtro gasolio interposto fra serbatoio e iniettori, dal momento che, all'arrivo del presunto gasolio inquinato, tale filtro ha svolto efficientemente il suo compito assorbire le impurità preservando l'impianto a valle fino alla sua capacità massima di drenaggio, superata la quale non ha potuto impedire che il gasolio sporco raggiungesse le parti vitali dell'auto. ### di tali possibili fattori, in reciproca correlazione, ha potuto generare il ritardo verificatosi fra il rifornimento e il manifestarsi delle anomalie di marcia dell'auto. 
In conclusione, il c.t.u. ha ritenuto tecnicamente valida e plausibile la correlazione fra il rifornimento effettuato, in presenza di agenti inquinanti, e il guasto verificatosi a carico dell'impianto propulsore nelle ore successive. 
Al contrario, la ditta convenuta-odierna appellata non hanno fornito la prova liberatoria diretta a dimostrare la corretta qualità del carburante e l'assenza di acqua nel gasolio e nei serbatoi dell'area di servizio. 
Consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, va riconosciuta la responsabilità dell'### di #### dei F.lli ### per i vizi del carburante immesso nel serbatoio dell'auto di ### e per i danni dagli stessi derivanti. 
Occorre, quindi, procedere alla determinazione del danno risarcibile. 
In merito, va osservato che nell'ambito dei danni suscettibili di risarcimento devono essere compresi non soltanto i pregiudizi immediati e diretti, ma anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Cass. Civ., n. 15274 del 4.7.2006). 
Ciò posto, per quanto concerne il risarcimento dei danni patrimoniali per le spese sostenute dall'attore in relazione alle riparazioni effettuate sull'auto ed al soccorso stradale tramite ### va riconosciuto che si tratti di spese causalmente riconducibili al guasto del veicolo di sua proprietà. ###, inoltre, ha fornito la dimostrazione del “quantum” mediante l'allegazione al proprio fascicolo delle fatture e del bonifico comprovanti gli esborsi sostenuti (cfr. documenti dal n. 3 al n. 6 del fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado), per un ammontare complessivo di € 14,00 per le spese del soccorso stradale e di € 1.520,01 per le spese di riparazione delle parti dell'auto. 
Il c.t.u. ha ravvisato la congruità delle spese sostenute per il ripristino del proprio automezzo dall'attore rispetto ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per una riparazione equivalente all'epoca dei fatti. 
Pertanto, va riconosciuta, in favore dell'attore, la somma complessiva di € 1.534,01 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito. 
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso deve essere riconosciuto all'attore, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n.1712; Cass. S.U. 10.09.98 n.8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. 
Sulla predetta somma, quindi, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”. 
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni per il forzato fermo tecnico dell'auto e per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte della ditta convenuta, si osserva che l'attoreappellante ha solo genericamente dedotto di avere subito un pregiudizio per non aver potuto utilizzare il veicolo nel periodo occorrente per le riparazioni, senza fornire alcuna prova concreta al riguardo. 
Consegue che, tenuto conto del limitato periodo di ricovero del mezzo presso la concessionaria (circa venti giorni dal 6.11 al 26.11.2012) e della mancata allegazione di elementi concreti atti a dimostrare quali pregiudizi, di natura economica e/o di carattere non patrimoniale, siano derivati dal fermo del veicolo, la relativa domanda non può trovare accoglimento. 
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto da ### ed in riforma della sentenza di primo grado, l'### di #### dei F.lli ### deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ### in conseguenza della presenza di acqua nel gasolio immesso nel serbatoio dell'auto di sua proprietà, per un complessivo ammontare di € 1.534,01, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”. 
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellata soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n. 1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, considerato l'oggetto e la natura non particolarmente complessa della controversia. 
Le spese relative alla espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte appellata.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da ### e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7/2015 emessa il ### dal Giudice di ### di ### condanna l'### di #### dei F.lli ### al pagamento della somma di € 1.534,01, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ### in conseguenza della presenza di acqua nel gasolio immesso nel serbatoio dell'auto di sua proprietà, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'esborso e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della decisione, secondo gli indici ### del “costo della vita”; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico;; 3) condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.108,00, di cui € 291,00 per esborsi ed € 1.817,00 per compensi professionali (di cui € 602,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 1.215,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 4) pone le spese relative alla espletata c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata, in via solidale. 
Cosenza, 16.7.2020 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 3257/2015


causa n. 3257/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Rombola' Anna

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 7252/2017 del 28-06-2017

... non sostenuti di mero trasporto, compreso consumo carburante per il viaggio di ogni tir, di usura dei mezzi, del costo carburante anche delle potenti pale meccaniche che provvedevano al prelievo da ogni tir e alla posa in opera, mancato pagamento dei pedaggi autostradali ecc., ai quali, però si contrappongono i relativi fermi tecnici, maggiori oneri per improficue spese generali, improduttivo fermo delle stesse maestranze e macchinari, ecc., il tutto come da tabella e relazione redatta dal geom. Garofalo che si allega (doc. sub lettera O). o “… se il rapporto avesse avuto regolare esecuzione sarebbe residuato un dovuto pari ad euro 684.981,43 (importo residuo con iva se fosse continuato l'appalto) … il mancato guadagno ammonta a complessivi euro 161.589,43 (con iva), pari al o 23 % del residuo fatturabile”; o in ogni caso erano state sostenute “spese medie fisse di cantiere per ritardi nell'esecuzione dei lavori per euro 167.214,86 come da perizia del geom. Garofalo … (doc. sub. lett. O), …”. §.3 - Alla prima udienza del giorno 27/05/2015, veniva richiesta l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c. e la società convenuta opposta chiedeva concedersi la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 74922/2014 promossa da: #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### ATTORE/I contro S.C.G. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. #### e dell'avv. ### CONVENUTO/### parti hanno concluso come segue Per #### : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: In via preliminare: Rigettare, se proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa In via principale nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di ###.G. 49670/2014 e, in ogni caso, rigettare la domanda avversaria di condanna di #### S.p.a. al pagamento delle fatture oggetto di causa in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa. 
Sempre in via principale ### la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, in quanto non provata. 
In via riconvenzionale ### e dichiarato l'inadempimento di S.C.G. ### S.r.l. alle obbligazioni assunte con il ####/MGH del 20 dicembre 2012 per i profili meglio descritti in narrativa, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di ### S.r.l. e, per l'effetto, condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di #### S.p.a.  l'importo di ### 128.417,25 pagato a fronte della fornitura e della posa di terreno vegetale rimosso e da rimuovere in quanto non conforme; Dato atto del diritto di #### S.p.a. di procedere all'esecuzione in danno nei confronti di SCG ### S.r.l., condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di #### S.p.a. l'importo di ### 667.652,40 per costi già sostenuti e documentati oltre a quelli sostenuti e da sostenersi, ad oggi quantificati in ### 890.250,00 o quello diverso che dovesse risultare dall'espletanda istruttoria; ### e dichiarato il diritto di #### S.p.a. ad essere tenuta indenne e manlevata da parte di S.C.G. ### S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del ####/MGH del 20 dicembre 2012, per l'effetto, condannare S.C.G. ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere #### S.p.a. indenne e manlevata in relazione sia agli importi non percepiti da S.A.P.NA sia a quelli che sarà eventualmente tenuta a pagare a S.A.P.NA causalmente riconducibili all'inadempimento di S.C.G. ### S.r.l.. 
In via riconvenzionale subordinata ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, compensare gli importi che #### S.p.a. sarà condannata a pagare in favore di S.C.G. ### con quanto questa sarà condannata a pagare ad #### S.p.a. in forza delle svolte domanda riconvenzionali. 
In via istruttoria: #### S.p.a. chiede di essere ammessa alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il giorno 28 gennaio 2014 presso la discarica di ### in ### erano in corso solo lavorazioni relative alla posa della copertura della discarica stessa; 2) Vero che i materiali oggetto dei trasporti effettuati da SCG in data 28 gennaio 2014 e contraddistinti dai DDT ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ### prodotti sub doc. 43 che si rammostrano al teste sono stati scaricati in aree dove erano in corso lavori di copertura, come da foto e planimetria prodotta sub doc. 39 che si rammostrano al teste; 3) Vero che sino a novembre 2013 le analisi sul terreno di coltivo fornito da SCG sono state effettuate presso laboratori scelti e pagati da ### 4) Vero che nel corso del 2013 i prelievi di terreno sono stati effettuati alla presenza di personale della committente ### e di #### 5) Vero che i prelievi di terreno di coltivo effettuati da gennaio 2014 sono stati effettuati alla presenza, oltre che di personale della committente ### e di #### di personale del laboratorio incaricato di effettuare le analisi; 6) Vero che sino a gennaio 2014 le verifiche sul materiale venivano effettuate ogni 1.000,00 mc di materiale posato; 7) Vero che #### alla data del 29/06/2015 ha rimosso terreno di coltivo già posato sulle sponde e sulla sommità della discarica così come da stato avanzamento lavori prodotto sub. doc. 56 che si rammostra al teste; 8) Vero che lo smaltimento di gran parte del terreno di coltivo rimosso alla luce delle verifiche analitiche, deve avvenire in discariche autorizzate a ricevere quella tipologia specifica di rifiuti e che quella più vicine al sito di ### è la ### in ####. ### snc) ; 9) Vero che a partire dal mese di febbraio 2014 il dilavamento del terreno posato in superficie ha evidenziato la presenza nel terreno di coltivo posato nello strato sottostante di materiale proveniente da demolizioni edilizie; 10) Vero che alla data del 7 settembre 2015 la rimozione del terreno di coltivo fornito da SCG ha comportato un ritardo sullo svolgimento dei lavori di chiusura della discarica quantificato in due anni, da luglio 2013 a luglio 2015, calcolati dall'inizio dei lavori di posa terreno da parte di S.C.G. a quando tutto il terreno è stato rimosso, ripristinando la situazione iniziale; 11) Vero che il costo giornaliero di una squadra di cantiere addetta al presidio alla gestione dello stesso ha un costo di circa ### 850,00 al giorno, comprensiva di tutte le indennità e spese, come da tabella prodotta sub doc 57 che si rammostra al teste. 
Si indicano a teste sulle circostanze che precedono i ### e ### presso ##### presso #### con studio in Napoli, ### 191, 80125 Napoli.  ### si oppone altresì all'ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso n quanto: i capitoli 1 2 7 8 sono relativi a circostanze irrilevanti ai fini del giudizio; il capitolo 3 è formulato in modo generico il capitolo 4 è volto a confermare documenti contestati da #### i capitoli 5 6 9 sono relativi a circostanze non demandabili a testi ### denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli dedotti da controparte, ### chiede di essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi: ###### presso #### S.p.a., ### presso #### con studio in Napoli, ### 191, 80125 Napoli.  ### si oppone, infine, alla richiesta di CTU contabile in quanto generica ed esplorativa. 
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.  ###.C.G. ### : La scrivente difesa, anche alla luce di quanto riferito dal Ctu ing. ### nell'elaborato peritale depositato, chiede che il Tribunale Voglia porre al Ctu i seguenti quesiti integrativi: 1. Verifichi il Ctu se nell'ambito del territorio della ### di Napoli e dell'intera ### esistano siti autorizzati ove reperire i materiali aventi le caratteristiche fisico - chimiche di cui al contratto d'appalto.  2. Verifichi il ### in particolare sulla scorta di quanto dallo stesso dichiarato in consulenza al punto 7.2. (risposta alle osservazioni ###.C.G. srl), se nelle vicinanze del sito in questione vi fossero siti dove potessero essere trasportati da ### i materiali che invece ha portato alla discarica di ### Tale quesito integrativo si rende necessario proprio in relazione al fatto che l'ing. ### nel rispondere alle osservazioni della dott.ssa ### sui costi abnormi di conferimento a recupero/smaltimento richiesti dalla società opponente, rispondeva di essersi limitata al quesito posto dal Tribunale all'atto di conferimento dell'incarico, ossia sulla congruità dei costi e non sulla conformità e/o opportunità dell'intervento realizzato da ###, dichiarandosi nel contempo “disponibile a fornire al Giudice ogni ulteriore chiarimento sul punto qualora quest'ultimo lo ritenga necessario” (cfr. pag. 37 relazione ing. ###.  3. Dica il Ctu se i materiali, per come forniti, erano conformi al ### di ### approvato dalla ### di Napoli e consegnato ad ###, alle analisi preliminari all'impiego effettuato da ### e agli ordini della D.L. che ne ha verificato l'idoneità e la conformità a quanto richiesto. 
In subordine si conclude affinché l'###mo Giudice, respinta ogni contraria istanza anche proposta in via riconvenzionale dalla società opponente, ### così provvedere: a) confermare il decreto ingiuntivo n. ###/2014 emesso dal Tribunale di Milano; b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla S.C.G. srl nella comparsa di costituzione e risposta condannando #### srl al pagamento, in favore della prima, della somma di € 611.905,95; c) in ogni caso, salvo gravame, condannare #### spa al pagamento, in favore di S.C.G. srl, della somma di € 258.304,59 oltre Iva come determinata nella Ctu dell'ing. ### (cfr. pag. 37), oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati degli accessori di legge ed attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo.  MOTIVI DELLA DECISIONE §.1 - A seguito di ricorso monitorio presentato dalla società S.C.G. ### s.r.l., veniva pronunciato dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n.###/2014, nei confronti della società #### s.p.a. per l'importo di € 251.190,03 oltre interessi e spese di procedura, di cui alle fatture nn.105, 106, 107, 108, 109 del 2013 (docc. 2, 3, 4, 5, 6 del ricorso monitorio), a saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto d'appalto 20.12.2012 n.###/MGH, e successiva comunicazione 28.11.2013 (doc.1 del ricorso monitorio). 
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione #### s.p.a., con atto di citazione in opposizione notificato il ###, allegando e deducendo quanto segue: o “con ordinanza del 3 marzo 2009 la ### ha approvato l'offerta presentata da ### S.r.l. (successivamente, a seguito di incorporazione in ### S.r.l. di compendi aziendali scissi da altra società del gruppo ###, di trasformazione di forma giuridica da S.r.l.  in S.p.a. e successivo cambio di denominazione, #### S.p.A., doc.1) a fronte dell'appalto bandito da ### emergenza ### per la progettazione, la realizzazione e la gestione della discarica di ####. … A seguito della chiusura ufficiale dell'emergenza rifiuti in ### il 31 dicembre 2009, così come previsto dalla ### n.123 del 14 luglio 2008, la gestione del ciclo di rifiuti è rientrata nel regime ordinario e nella competenza degli enti locali”; o “in esecuzione dell'art.10 del D.L. 195/09 … alla ### civile è subentrata S.A.P.NA, ### di Napoli a socio unico S.p.a. … e l'appalto è stato trasformato in affidamento in concessione, conservando, tuttavia gli elementi essenziali del precedente contratto”; o “in data 22 ottobre 2012 è stata quindi conclusa tra S.A.P.N.A. …, ### S.r.l. (oggi #### S.p.a.) e l'### S.p.a. (in breve ### una “### per la concessione della gestione della discarica sita in ### località ### (###” (doc.2) avente ad oggetto la regolazione dei “rapporti tra S.A.P.NA (di seguito denominato “Concedente”) ed il ### di ### ai sensi dell'art.2602 c.c. privo di attività esterna e di rappresentanza costituito da ### …”; o “[…] l'attività affidata ad ### consiste nella progettazione e nella realizzazione della discarica con annessa area servizi nonché, dopo la fase di riempimento della discarica (con rifiuti solidi urbani), la cui gestione spettava ad ### nella chiusura della discarica, le cui attività “dovranno essere programmate, descritte ed economicamente quantificate almeno trenta giorni prima della chiusura dei rispettivi invasi e sottoposte all'approvazione del RUP” (art.18.2. della ### - doc.2)”; o “[…] nell'ambito della realizzazione dei lavori di chiusura della discarica, #### ha acquistato da S.C.G. ### diverse tipologie di materiali inerti, costituiti principalmente da materiale drenante ### e terreno, le cui specifiche sono dettagliatamente elencate nel ####/MGH del 20 dicembre 2012 (doc.5) e successiva integrazione in data 28 novembre 2013 (doc.6). Il contratto, così come successivamente integrato, ha ad oggetto la fornitura, trasporto e posa in opera franco ### di #### di: i - materiale drenante avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità presunta di 10.310 mc; i - terreno vegetale di coltivo avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità ### di 20.622 mc; i - materiale di riempimento dei gabbioni in rete metallica per la quantità presunta di 80 mc; i - materiale drenante proveniente dal Comune di ### come ### di utilizzo dei materiali da scavo approvato con determina dirigenziale n.3609 del 08/05/2013 per la quantità presunta di 7.809,59 mc; i - argilla con presa presso ### sita in ####; i oltre alla realizzazione di altre opere”; o “… in data 28 gennaio 2014 il Concedente (i.e. ### … ha sporto denuncia presso i ### per falso, truffa e violazioni in materia ambientale (doc.7). ### citata denuncia … dà atto di avere incrociato due automezzi, di cui riferisce la targa, e di averli visti entrare in un cantiere sito in ### a ### del ### e poi ripartire; il denunciante prosegue affermando che gli stessi automezzi si sono poi presentati alla discarica ### di ### ivi rammostrando DDT che indicavano quale luogo di produzione dei materiali trasportati ### e non ### del ### ove, invece, avevano effettivamente caricato. Il denunciante riferisce di avere interrotto le operazioni di scarico atteso che i DDT erano stati falsificati quanto alla provenienza del carico che, in considerazione delta mancata conoscenza del sito di provenienza, doveva essere considerato rifiuto aggiungendo anche che gli stessi camion in giornata avevano già effettuato altri viaggi, scaricando il relativo materiale”; o “a seguito di tale episodio S.A.P.NA ha ordinato ad #### l'immediata rimozione ed il successivo allontanamento del materiale trasportato in discarica il giorno 28 gennaio 2014 con i DDT ###, ###, ###, ###, 1357, ###, ###, ### dalla S.C.G., ii ritiro dello autorizzazioni all'accesso al sito dei ### e ### (dipendenti di S.C.G. alla guida de camion con cui sono stati effettuati i trasporti il giorno 28 gennaio 2014) nonché di verificare le quantità di materiale trasportate dal sito di origine NEM in ### (doc. 8)”; o “### ha conseguentemente comunicato a S.C.G. che, non essendo possibile attribuire corrispondenza univoca ai materiali consegnati con i DDT ###, ###, ###, ###, ###, 1358, ###, ###, ### c ### con i materiali di cui al ####/MGH del 20 dicembre 2012 e s.m.i.„ riteneva di respingere tutto il materiale consegnato il 28 gennaio 2014 presso la discarica di ### dichiarandosi a disposizione di S.A.P.NA (destinataria in copia) per l'effettuazione dei campionamenti su richiesta della stessa (doc. 9)”; o “con separata comunicazione sempre del 28 gennaio 2014 #### ha altresì annunciato a S.C.G. di sospendere con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione tutte le attività oggetto del contralto del 20 dicembre 2012 e s.m.i. (doc. 10)”; o “in data 29 gennaio 2014 sono stati quindi prelevati dai cumuli stoccati e non posati (doc. 11) dei campioni di terra oggetto dei conferimenti del giorno precedente contraddistinti dai DDT ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, ### mentre il giorno 30 gennaio 2014 sono stati prelevati ulteriori campioni di terra (doc. 12) al fine di verificarne la caratterizzazione secondo i parametri riportati nel DM 161 del 2012 all. 4 tab. 4.1 e la corrispondenza ai requisiti di cui all' art. 4.2. del contratto tra #### e S.C.G. (doc. 5). Ulteriori prelievi sono stati effettuati il 26 febbraio 2014 (doc. 13) o “[…] Le analisi hanno evidenziato una serie di difformità del terreno da coltivo che sono sfociate, in data 27 febbraio 2014 in una contestazione formale nei confronti di #### da parte della ### dei ### …, su richiesta del Concedente ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 . Con tale contestazione la ### dei ### sul presupposto che le analisi effettuate sui campioni prelevati in data 18 dicembre 2013 e, quindi, anteriormente all'episodio del 28 gennaio 2014 (doc.14) e 30 gennaio 2014 hanno evidenziato che il terreno campionato non è conforme al ### del ### esecutivo di chiusura definitivo della discarica (doc. 4) per quanto riguarda diversi parametri, analiticamente riportati nella contestazione e che, nelle operazioni di scavo effettuate in data 26 febbraio 2014 per svolgere ulteriori campionamenti, era emersa la presenza diffusa di materiali provenienti da demolizioni edilizie, ha invitato #### ad indicare analiticamente e per ogni difformità rilevata i motivi che l'hanno determinata nonché a formulare proposte concrete e risolutive delle problematiche evidenziate (doc. 15)”; o “in data 14 marzo 2014 #### ha riscontrato la predetta contestazione ribadendo la correttezza del proprio operato, evidenziando come le difformità eccepite riguardassero solo una limitatissima parte dei lavori affidati e rilevando che, in esecuzione dell'Ordine di ### n. ### della ### del ### del 20 febbraio 2014 (doc. 16), con cui è stato ribadito l'ordine "di rimuovere ed allontanare ad horas dal cantiere tutto il terreno da coltivo messo in opera sulle sponde della discarica" la stessa stava provvedendo alla rimozione del terreno di coltivo indicato”; o “### ha quindi aggiunto che la non conformità del materiale oggetto dei campionamenti del 30 gennaio 2014 doveva essere imputata ad ausiliari nei cui confronti erano state prese le misure sanzionatorie previste. ### ha altresì ribadito di aver fatto cessare immediatamente ogni irregolarità e che i controlli già avviati, coerentemente con le regole di buona tecnica della metodologia di controllo, vagliatura e ricontrollo, procedendo in ordine cronologico inverso rispetto alla posa, avrebbero consentito di misurare con esattezza la dimensione delle non conformità e di attestare la loro efficacia sulla copertura”; o seguivano ulteriori ordini di servizio; o “[…] di fatto, ad oggi, dopo mesi di attività istruttoria e molte attività supplementari, la concessione è ancora vigente, avendo S.A.P.NA disposto la sospensione della procedura di contestazione (doc.21) ma, non solo #### ha dovuto sostituire buona parte del materiale fornito da ### sopportando ingenti spese, …, ma i rapporti con la Concedente sono diventati particolarmente delicati e sono sfociati nella applicazione da parte di S.A.P.NA a carico di #### di penali e nella sospensione dei pagamenti, costringendo quest'ultima a chiedere ed ottenere l'emissione di una ingiunzione di pagamento …”; o “… a partire dalla fine di gennaio 2014 sono stati disposti ulteriori prelievi ed effettuate nuove analisi su richieste del Concedente, che hanno accertato l'inadempimento di S.C.G. e, di conseguenza, determinato ### a risolvere il contratto con S.C.G.. A seguito della immediata sospensione da parte di #### di ogni attività relativa al contratto del 20 dicembre 2012 (doc.10), il successivo 29 gennaio 2014 S.C.G si è giustificata in merito ai materiali trasportati in discarica il giorno 28 gennaio 2014, non negandone la provenienza da un sito diverso (### del ### da quello da cui dovevano provenire (### in ###, ma sostenendo che tali materiali sarebbero stati destinati ad attività accessorie ( nella fattispecie la sistemazione della strada di accesso alla discarica) e non alla copertura della discarica (doc. 22)”; o “il 30 gennaio 2014 ### ha replicato riservandosi ogni valutazione in merito all'esercizio delle proprie facoltà contrattuali a fronte della consegna effettuata da S.C.G. e del relativo apparato documentale ed evidenziando come le giustificazioni addotte nulla dicessero in merito alla falsificazione dei DDT quanto alla provenienza del carico (doc. 23)”; o “nella comunicazione del 31 gennaio 2014 S.C.G. dopo aver tentato di spiegare la vicenda in termini di more umano e fraintendimento, dovuto anche al fatto che "gli autisti di cui ai ### e C [quelli relativi ai camion provenienti da ### del ### ndr] essendo analfabeti (cosa nota a tutti gli addetti di ### hanno creato confusione con i documenti di trasporto", ha quindi espressamente riconosciuto "la colpa di avere introdotto in sito un materiale (circa l'1% del totale,) privo di autorizzazione" (doc. 24)”; o “il successivo 4 febbraio 2014 #### preso atto "di asserite destinazioni di parte dei materiali diverse dal cantiere di interesse o di lavorazioni diverse da quella di interesse e considerata la natura dei materiali risultante dai certificati di analisi allegati da codesta società alla nota 31 gennaio che qualificano gli stessi come rifiuti destinati al recupero con procedure semplificate, non essendo in grado di distinguere il materiale del diversi viaggi" ha prescritto a S.C.G. di rimuovere immediatamente tutto il materiale consegnato il 28 gennaio 2014 e di assicurare e certificare il suo trasporto a destino coerentemente con l'effettiva natura e le reali caratteristiche dei materiali (doc.25), cosa che S.C.G. ha garantito che sarebbe stata fatta ad horas (doc.26)”; o “con comunicazione del 14 marzo 2014 ### ha risolto il contratto con S.C.G. dando atto di essersi cosi determinata a seguito a) della consegna di documentazione falsificata con riferimento alle consegne di materiali di copertura nel corso dcl 28 gennaio 2014; b) della consegna in cantiere di materiali per la realizzazione delle coperture con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalle specifiche tecniche contrattuali”; o seguivano ulteriori comunicazioni tra le parti; o “… in esecuzione dell'invito a provvedere alla rimozione ed al successivo smaltimento come da ordini di servizio della ### dei ### del 20 febbraio 2014, 7 marzo 2014, 12 marzo 2014 e 25 marzo 2014 (doc. 16, 17, 18 e 19) e ribadita da S.A.P.NA con nota del 2 aprile 2014 (doc. 20) #### ha provveduto dapprima a rimuovere e stoccare in un'area della discarica il materiale di copertura, per poi avviarlo alto smaltimento”; o i costi per le operazioni di smaltimento, ancora in corso all'atto della costituzione in giudizio di #### venivano quantificati, sino alla data della costituzione, in € 307.666,09; o la committente ### contestava ad #### ritardi nell'esecuzione delle attività appaltate ed emetteva nota di credito, sospendendo il pagamento di fatture per lavori eseguiti nel 2012 e 2013, già approvati per € 3.702.391,01, per il cui pagamento #### aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### decreto ingiuntivo; o “l'inadempimento di S.C.G. alle obbligazioni assunte con il contratto del 20 dicembre 2012 si sostanzia nella consegna di documentazione falsificata con riferimento ai materiali di copertura consegnati nel corso del 28 gennaio e nella consegna in cantiere di materiali per la realizzazione delle coperture con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalle specifiche tecniche contrattuali.  o “… ai sensi dell'art. 9 del contratto (doc. 5) "Qualsiasi materiale inerte da costruzione sarà accettalo dal Committente come materiale da costruzione solo se ###: i è accompagnato da DDT o altro documento anche non fiscale attestante che proviene da una cava autorizzata; in tal caso deve essere richiesta copia dell'autorizzazione della cava; i è accompagnato da DDT o altra documentazione anche non fiscale comprovante la sua provenienza da impianto autorizzato al recupero in tal caso deve essere richiesta copia della comunicazione presentata agli ### competenti che autorizza l'impianto alle attività di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998; i è accompagnato da documentazione che ne attesti la provenienza da una attività di escavazione, la quantità, la conformità della destinazione all'effettivo riutilizzo e l'espressa approvazione da parte di ### e ### a questo riutilizzo".  o “ai sensi dell'art. 1, cosi come modificato in data 28 novembre 2013 (doc.6), il materiale drenante, nella quantità individuata di 7809,59 mc, doveva provenire dal Comune di ### come da ### di utilizzo dei materiali da scavo approvato con determina dirigenziale n. 3609 del 6 giugno 2013”; o “risulta, invece, che in data 28 gennaio 2014 sono stati consegnati in discarica diversi carichi con DDT attestanti falsamente la provenienza del carico dal ### Comune di ### anziché da un cantiere di ### del ### … la provenienza del materiale da un ben determinato cantiere è una condizione per poter legittimamente impiegare tale materiale ai sensi di legge senza che esso sia considerato un rifiuto. … secondo l'articolo 41 bis, ### 9 agosto 2013, n. 98 (conversione legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del ### 152/2006 , ovvero al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, a condizione che il produttore attesti attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ### territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali, quali: i la destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti; i che siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda; i che l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime; i che i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.  o “[…] La falsa dichiarazione relativa al luogo di produzione del materiale invalida l'intero procedimento, non consentendo all'ente di controllo di verificare se nel sito di destinazione sia effettivamente stato impiegato il materiale ritenuto idoneo, e non piuttosto altro materiale inquinato o comunque pericoloso”; o “… avendo fraudolentemente eluso la procedura di legge, SGS ha di fatto consegnato rifiuti invece che sottoprodotti, per definizione (a prescindere dalle loro caratteristiche fisico — chimiche) non utilizzabili in mancanza di espresso autorizzazione amministrativa per opere di copertura o reinterro. In quanto modo SGS ha anche esposto #### al gravissimo rischio di procedimenti penali per violazione della relativa normativa, nonché al rischio di sequestro e confisca della discarica stessa. Tale rischio è stato rimosso da #### solo grazie all'immediata rimozione del terreno dalla discarica, non appena resasi conto di quanto era avvenuto a propria insaputa”; o “a fronte di tale situazione, #### non poteva che procedere nel modo più cautelativo possibile, secondo le indicazioni perentorie del Concedente, e quindi rimuovendo tutto il terreno che, potenzialmente, costituiva un rifiuto”; o in conseguenza degli inadempimenti del subappaltatore “… #### ha risolto il contratto ed ha sospeso ogni pagamento in favore di S.C.G. riservandosi ogni ragione risarcitoria, a nulla rilevando che il mancato pagamento riguardi fatture la cui emissione era stata precedentemente autorizzata, riservandosi di chiedere la restituzione di quanto già pagamento ed il risarcimento del danno subito (doc.27, 31 e 32)”; o al costo di € 307.666,09 sostenuto sino al momento della costituzione in giudizio per la rimozione del materiale di copertura fornito da ### doveva aggiungersi l'ulteriore importo di € 380.000,00 quale costo preventivato per la completa rimozione; o #### aveva subito ulteriori danni per spese di cantiere, spese generali per interruzione lavori, spese per professionisti esterni, maggior costo della posa drenante e del terreno sulle sponde, mancato riconoscimento da parte di ### della differenza di presso per la fornitura di posa drenante e terreno vegetale, quantificati in € 510.250,00. 
§.2 - Si costituiva in giudizio la società convenuta S.C.G. ### s.r.l. allegando e deducendo quanto segue: o “… la società SCG ha eseguito e doveva eseguire forniture di materiale vario da posarsi giusta quanto pattuito nel contratto di appalto del 20 dicembre 2012, successivamente integrato. 
Come si evince dallo stesso contratto di appalto, gli obblighi della SCG erano quelli di: 1) fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di materiale drenante avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per una quantità presunta di 10.310 mc; 2) fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di terreno vegetale di coltivo avente caratteristiche come da specifica tecnica allegata per la quantità presunta di 20.622 mc; 3)fornitura, trasporto e posa in opera franco discarica di ### di materiale di riempimento dei gabbioni in rete metallica per la quantità presunta di 80 mc.”; o “nel corso del rapporto, però, le forniture sono variate in quantità, prevedendosi, altresì, il compimento di ulteriori attività consistenti nel mero prelievo, trasporto e posa di materiale, precisamente argilla, da sito scelto ed individuato dalla stessa #### nonché la realizzazione di lavori di contenimento di costone roccioso della cava ### di ### trasporto, posa in opera e pulizia di argilla, compresa quella già posata da imprese precedenti”; o “più puntualmente la posa in opera in generale consisteva nel porre vari strati di argilla, breccia e terreno, secondo determinato programma di lavoro, in sommità su un ammasso di rifiuti appositamente stoccati, costituenti una vera e propria collinetta. La modalità di esecuzione di tale lavoro, per la quale vi era piena autonomia dell'appaltatore, doveva necessariamente prevedere opere complementari e, tra queste, una viabilità di servizio per raggiungere il vertice del cumulo di rifiuti stoccati, senza costo alcuno per ###, realizzata con materiali provenienti da quanto già esistente in cantiere (in grande quantità) da scavi o MPS (tecnicamente materiale prima e seconda scelta), per raggiungere il vertice del cumulo di rifiuti stoccati. … tale viabilità di servizio era stata in gran parte già realizzata da altre imprese esecutrici di lavori precedenti … per la sua realizzazione, con il consenso di ###, è sempre stato utilizzato quanto già esistente nel cantiere di ### … tale materiale tuttora è rimasto a costituire quanto necessario per la detta viabilità”; o “… per l'evento del 28 gennaio 2014, … ammesso che il materiale trasportato da predetti tir non fosse idoneo, le doglianze di controparte, quindi, potrebbero avere una parvenza di legittimità solo ove si fosse accertato che il terreno destinato alla viabilità (ovvero le stesse sponde di cui discorre controparte alla pagina 8 dell'opposizione) sarebbe stato poi utilizzato per le opere di realizzazione della detta sommità della cava. […] … nell'occasione vi è stata denuncia alla ### della Repubblica con l'intervento immediato di ### penali, ausiliari di polizia e periti vari. … vi è solo da prendere atto che il GIP del Tribunale di Nola, … sulla base di richiesta del ### …, ha disposto l'immediata archiviazione del procedimento scaturito dall'evento denunciato, con restituzione anche dei due camion sottoposti a sequestro preventivo (doc. lett. A). Quindi, ciò che ha costituito il punto di forza di ### per risolvere unilateralmente contratto di appalto non aveva alcun fondamento”; o gli ulteriori pregressi inadempimenti contestati da #### scaturivano da mere presunzioni; “… successivamente al 28/1/2014, mai è stato redatto uno stato di consistenza del cantiere (in contraddittorio!) a notificarsi alla ricorrente. … in data ### il materiale dei due tir contestati da ###, non posato mai per i lavori oggetto di appalto ma solo per la viabilità, è stato immediatamente rimosso, previo chiarimento di SCG del 29/1/2014, come da nota di detta ### del 30/1/2014, riscontro dell'avvenuta rimozione e relativi formulari (doc.  sub lettera ### con relativi formulari)“; o “controparte afferma di aver già sostenuto una spesa di euro 307.666,09 per la rimozione di materiale fornito e posato da ### Nel far ciò, però, dà atto di aver compiuto attività del tutto inutile, … la società ### prima di eseguire ogni posa del materiale fornito, accedeva in un cantiere (la cava ### di ### caratterizzato da un controllo ai massimi livelli, anche grazie alla presenza di forze militari, già nella fase del semplice accesso con i suoi mezzi, eseguito il quale, vi erano le seguenti ulteriori attività attraverso, percorsi, anche stradali, obbligati, cosi individuate: 1) fermo del camion carico di materiale al successivo accesso al cantiere con ritiro dei documenti di trasporto, accertamento dell'identità dell'autista, peso del materiale e formale accettazione al prosieguo del transito; 2) fase autonoma di controllo con macchinari particolarmente sensibili per verificare la radioattività della merce; 3) controllo da parte di almeno due ### dei ### (di ### e ###) del tipo di materiale a posarsi, con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi; 4) ulteriore verifica della documentazione amministrativa; 5) emissione di ordine di esecuzione della posa in opera: il via ai lavori. Tutte queste attività venivano eseguite quotidianamente, in modo tale da escludersi qualsiasi possibilità che gli automezzi di ### potessero transitare liberamente in cantiere senza il definitivo placet dei direttori dei lavori. Direttori dei lavori che, completata ogni fase di posa in opera di 1.000 mc di materiale, effettuavano ulteriori verifiche sulla quantità e qualità del materiale, oltre che sull'esecuzione dei lavori, con emissione di certificazione definitiva denominata "### di ### per ### e ### su carta intestata della ###, firmata dal proprio dirigente dott. ### e autorizzazione a emissione fattura (come risulta da ogni fattura e ordine di pagamento di cui al fascicolo della fase monitoria)”; o “quindi, la natura dei continui e qualificati controlli che venivano effettuati rende del tutto non credibile e illogica la ricostruzione che fa controparte nell'opposizione, dalla quale dovrebbe diversamente solo dedursi che tutta l'attività svolta fino al 28 gennaio non è servita a nulla. … #### … si è piegata alle decisioni prese dalla società ### (anch'essa presente sul cantiere con un proprio direttore dei lavori) pur di ricevere i tanto attesi pagamenti, evitando di formulare le giuste opposizioni agli ordini di servizio che hanno imposto rimozioni varie, causa dei costi dichiarati sostenuti”; o “… contrariamente a quanto previsto dall'articolo 20 del contratto di appalto del 20 dicembre 2012, violato in toto da controparte, nonché dell'articolo 164, comma 10, del DPR 207 del 5/10/2010 (rubricato ### tra ### e l'esecutore), nessun contraddittorio, sebbene invocato, è avvenuto sulla verifica del materiale fornito da SCG … o le contestazioni mosse erano “… da ritenersi del tutto illegittime anche perché in violazione del comma 10 dell'articolo 167 dell'indicato DPR 207/2010 …, rubricato ### qualità e impiego del materiali, secondo il quale "i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore del lavori ...", nonché del comma 2° secondo il quale "### dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera”; o “… alla data del 27 dicembre 2013, è stato emesso dagli enti e società responsabili della cava (### e ###) un documento riassuntivo finale, a definirsi tombale, sulle fasi dell'appalto fino ad allora eseguite (doc. sub lettera B: allegato 5), al quale ora si vuole togliere tutta la sua rilevanza”, o “… le analisi e verifiche successive al 28/1/2014 (mero doppione rispetto a quelle precedenti, ma a dir poco contraddittorie) sono state eseguite sulla base campioni di materiale prelevato da #### per i quali si contesta in modo categorico sia stato prelevato da quello effettivamente fornito da ### … le operazioni di prelievo ed esame sono state eseguite senza alcun ragionevole contraddittorio ed in assenza di tecnici della ricorrente, in violazione dall'art. 20 del contratto di appalto del 20 dicembre 2012, nonché dell'indicato DPR 207/2010, da sempre invocato più volte da SCG nelle lettere inviate con pec e raccomandata (doc. sub.  lettera C)”; o “… il cantiere di ### già da sé discarica, era tenuto in pessime condizioni da ### ed era caratterizzato da un primo tratto di spazio costituente mera strada di servizio costantemente sporca per la presenza di materiale di ogni sorta (di ###), per cui, ammesso che nei campioni prelevati di terreno siano stati rinvenute tracce di pietrame o altro (tecnicamente ###, appare verosimile che, in occasione di ogni passaggio dei camion di tutte le imprese presenti sul cantiere (e si tratta di migliaia di passaggi), esso sia stato trattenuto nei pneumatici e ritrovato nel materiale posato, poi rilevato dalle analisi (ammesso che siano state eseguite sul vero materiale posato da ###. Comunque, si tratterebbe di modesta quantità, per cui sempre si contesta la falsità e irritualità degli accertamenti successivamente eseguiti, oltre il fatto che la certificazione precedente redatta ogni qual volta fosse stato raggiunto il limite dei 1.000 mc di materiale posato, a sua volta si reggeva su ulteriori analisi ed accertamenti fatti dalla committente ### e dall'ente ### con tanto di prelievi (doc. sub lettera B: … documento riepilogativo dei numerosi prelievi ed esami di laboratorio eseguiti nell'arco di un anno validati da un direttore dei lavori esterno di ### e di ####”; o priva di fondamento era la richiesta di risarcimento del danno per spese future; o relativa ad attività inutili era la spesa esposta da #### per rimozione terreno “… visto che precedenti esami ed analisi di laboratori scelti dalla stessa ### avevano certificato, anche a seguito di caratterizzazione, la piena conformità ai requisiti normativi e contrattuali”; o “… altra circostanza che appare inverosimile è quella relativa al riscontro (successivo al 28 gennaio 2014) di presenza di materiale proveniente da demolizione edilizie. … materiale di tal fatta presenta una riconoscibilità ad occhio, trattandosi di ferro, cemento, mattoni, mattonelle (queste, in genere, colorate) ecc., o in relazione alla dichiarata rimozione dell'argilla da parte di #### “… ### … si è semplicemente limitata a prestare attività di trasporto da un determinato sito con relativa posa in opera nella discarica per esclusivo incarico di ### Ambiente”; o nessuna responsabilità aveva SCG nei ritardi relativamente ai quali #### lamentava l'applicazione di penali da parte di ### o infondata era la richiesta di “… restituzione della somma di euro 128.417,25 per fatture pagate alla ricorrente per lavori eseguiti.  o Illegittima era la risoluzione del contratto da parte di #### con conseguente diritto di SCG al risarcimento del danno; o “… dall'1/11/2013 a 28/1/2014 sono state compiute, …, ulteriori attività e forniture. 1) trasporto e posa in opera ### di argilla. Tra queste, il trasporto su incarico dell'opponente di argilla dal sito di cava ### di ### scelto da ###, con il benestare di ### … La società SCG ha eseguito il trasporto di 6.300 tonnellate di argilla utilizzando propri mezzi per il periodo che va dal 19/12/2013 al 28/1/2014, oltre a posarne parte, e per tale motivo vanta il credito di euro 124.135,66 essendo stato convenuto il prezzo di euro pari 14,50 per il trasporto a tonnellata e 13,00 euro al metro cubo (posato questo diventa il criterio di riferimento) per la fase di posa in opera. … Come emerge dalle fatture proforma con allegato stato di avanzamento lavori al 31/1/2014 (doc. sub lettera H), l'argilla riportata è pari 6.300 tonnellate con un dovuto di euro 111.447,00 (euro 14,50 X 6.300 + IVA); - l'argilla posata in opera è pari a 800 metri cubi (in tonnellate 1.200) con un dovuto di euro 12.688,66 (euro 13,00 x 800 + ###. Totale complessivo euro 124.135,66 (IVA già applicata)”; o “è dovuto, inoltre, anche il pagamento dei lavori eseguiti dal primo novembre 2013 a tutto il 27 gennaio 2014, prima del giorno della sospensione dei lavori. Trattasi dei lavori (fornitura e posa in opera di terreno coltivo) non indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (quest'ultimo basato su fatture per le quali vi era stata autorizzazione al pagamento per lavori eseguiti fino al 31 ottobre 2013)”; o “come si evince dalle indicate fatture proforma con allegati stati di avanzamento lavori (doc sub lettera H): i vi stato trasporto di terreno coltivo per tale periodo di circa 1.600 metri cubi per il quale è dovuto un corrispettivo di euro 10,00 al mc con parziale dovuto di euro 19.250,00 (con ###; i mentre 600 mc sono quelli posati in opera per cui è dovuto un supplemento di euro 5,00 al mc con dovuto di euro 3.660,00 (con ###; o “altra lavorazione da pagare, sempre in base alle pattuizioni intercorse con la società SCG ### è quella relativa alla fornitura di altro materiale, precisamente breccia di tipo vesuviano, ritirata presso il sito di ### anch'esso sempre individuato ed approvato dalla committente ###, con il placet del direttori dei lavori nominato da ### (sempre presenti sul cantiere). Trattasi di fornitura per la quale ampiamente è stata valutata l'idoneità, mai oggetto di contestazione nel corso del rapporto. II prezzo, come convenuto nella scrittura integrativa dell'appalto del 28/11/2013, è pari ad euro 42,00 a metro cubo e la fornitura complessiva alla data del 28 gennaio 2014 è stata di 2.650 mc, dei quali posati 650 e 2.000 lasciati in giacenza a ### … il credito per tale attività è determinato in euro 135.786,00 (con ###, pari ad euro 51,24 a mc ###”; o “il riepilogo dei crediti, come si evince dalla allegate fatture pro forma con stati di avanzamento lavori (doc. sub lett. H), è il seguente: i euro 124.135,66 per il trasporto e posa dell'argilla (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc. sub lettera I); i euro 23.180,00 per le lavorazioni eseguite di trasporto e posa in opera di terreno coltivo per il periodo che va dal 10 novembre 2013 al 27 gennaio 2015 (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc sub lett. L); i euro 135.786,00 per la fornitura di breccia di tipo vesuviano (si depositano anche i documenti di trasporto emessi: doc. sub lettera M); per un totale complessivo di euro 283.101,66 (compreso iva)”; o ad SCG “… spetta anche il mancato guadagno, da ragguagliarsi al corrispettivo pattuito in euro 860.000,00, oltre IVA (appalto del 20/12/2012) ed €. 251.083,33, oltre IVA (integrazione del 28/11/2013), detratto quanto già corrisposto e a corrispondersi per effetto del decreto ingiuntivo e delle domande riconvenzionali. Esso va determinato detraendo i costi tutti non sostenuti di mero trasporto, compreso consumo carburante per il viaggio di ogni tir, di usura dei mezzi, del costo carburante anche delle potenti pale meccaniche che provvedevano al prelievo da ogni tir e alla posa in opera, mancato pagamento dei pedaggi autostradali ecc., ai quali, però si contrappongono i relativi fermi tecnici, maggiori oneri per improficue spese generali, improduttivo fermo delle stesse maestranze e macchinari, ecc., il tutto come da tabella e relazione redatta dal geom. Garofalo che si allega (doc. sub lettera O).  o “… se il rapporto avesse avuto regolare esecuzione sarebbe residuato un dovuto pari ad euro 684.981,43 (importo residuo con iva se fosse continuato l'appalto) … il mancato guadagno ammonta a complessivi euro 161.589,43 (con iva), pari al o 23 % del residuo fatturabile”; o in ogni caso erano state sostenute “spese medie fisse di cantiere per ritardi nell'esecuzione dei lavori per euro 167.214,86 come da perizia del geom. Garofalo … (doc. sub. lett. O), …”. 
§.3 - Alla prima udienza del giorno 27/05/2015, veniva richiesta l'assegnazione dei termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c. e la società convenuta opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La società opponente chiedeva il rigetto di quest'ultima istanza. 
A scioglimento della riserva formulata il giudice pronuncia ordinanza del seguente tenore: “… rilevato che l'opposizione di #### spa non appare allo stato meramente pretestuosa, in quanto la società opponente ha rappresentato alla ### srl - ben prima della notifica del decreto ingiuntivo - serie incertezze in ordine alla provenienza dei materiali trasportati dalla opposta per la chiusura della discarica; rilevato invero che tali dubbi erano sorti sin dal gennaio 2014, laddove il decreto ingiuntivo è stato emesso solo il 14 settembre 2014, ciò significando che le ragioni della opposizione odierna non sono state dedotte ex novo al solo fine pretestuoso di contrastare la pretesa monitoria, bensì erano già state ampiamente rappresentate alla controparte sin dai fatti del 28 gennaio 2014; considerato che incombe su parte opposta l'onere di provare che le terre di coltivo utilizzate per la copertura della discarica erano conformi alla normativa vigente ed al ### del ### esecutivo (cfr. Cass. SU sentenza n. 13533/01); rilevato che parte opposta ritiene di aver dimostrato di avere correttamente e legittimamente adempiuto alle proprie obbligazioni per il solo fatto che il Gip del Tribunale di Nola abbia disposto l'archiviazione del procedimento penale concernente l'evento del 28.1.2014; in particolare parte opposta assume che da tale provvedimento si dovrebbe evincere che quanto trasportato dai due autisti di SCG “non si trattava di materiale inquinato” (pag. 15 comparsa di ###; rilevato per contro che le succinte motivazioni sia del provvedimento del Gip sia della richiesta di archiviazione del PM (che a sua volta richiama il provvedimento di dissequestro, privo di utile motivazione) nulla precisano in ordine alla natura ed alla provenienza del materiale trasportato dalla SCG e pertanto non consentono di ritenere correttamente adempiute le obbligazioni contrattuale della società opposta, la quale dunque, allo stato, non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine alla corretta esecuzione dei propri obblighi nei confronti della #### spa; considerato che a fronte della oggettiva incertezza della provenienza e della conformità normativa e negoziale dei materiali trasportati da SCG non può essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione di tutti i pregiudizi subiti da parte opponente, i quali, non apparendo allo stato meramente pretestuosi, meritano una più approfondita indagine; ritenuto in conclusione che la complessiva incertezza di tutte le circostanze sopra evidenziate consente di ritenere l'opposizione fondata su prova scritta ed anche di pronta soluzione … non concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; assegna alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c. fissa per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 28 ottobre 2015, ore 11.45 …”. 
Con memoria ex art.183 co.6° n.1 c.p.c. l'opponente #### precisava che: o “non risponde al vero l'affermazione che la ### dei ### si occupasse della verifica dei materiali o procedesse al prelievo di campioni quotidianamente, come risulta dai verbali di sopralluogo che si produrranno; o il controllo sulla radioattività è ininfluente ai fini della verifica dei parametri richiesti al terreno vegetale; o gli “ordini di esecuzione alla posa in opera” non venivano emessi su base quotidiana; o le verifiche sul materiale venivano effettuate ogni 1.000,00 mc posati”. 
Con la medesima memoria #### precisava inoltre che “… la contestazione ricevuta da ### da parte della ### dei ### (doc. 15) si basa sulle analisi effettuate sui campioni prelevati in contraddittorio data 18 dicembre 2013 e, quindi, anteriormente all'episodio del 28 gennaio 2014 (doc.14) e 30 gennaio 2014. Tali analisi, peraltro effettuate da laboratori che non hanno sede a ### del ### come insinuato da controparte, bensì dal ### di #### e dal ### di ### hanno evidenziato che il terreno campionato non è conforme al ### del ### esecutivo di chiusura definitivo della discarica (doc. 4) per quanto riguarda diversi parametri, analiticamente riportati nella contestazione e che, nelle operazioni di scavo effettuate in data 26 febbraio 2014 per svolgere ulteriori campionamenti, è emersa la presenza diffusa di materiali provenienti da demolizioni edilizie”. 
Contestava #### “… di avere mai ricevuto le prestazioni di cui alla pro forma 2/2014, … di avere ricevuto quelle oggetto della pro forma 1/2014 nella misura indicata da controparte e, comunque, di non avere mai emesso alcun SAL relativamente alle lavorazioni effettuate nel gennaio 2014 né di averne autorizzato il pagamento in considerazione della sospensione di lavori disposta il 28 gennaio 2014 e delle verifiche seguite, che hanno condotto alla risoluzione del contratto e alla conseguente richiesta di risarcimento del danno”.   Con memoria ex art.183 co.6° n.1 c.p.c. ### ribadiva le argomentazioni difensive già svolte in comparsa di costituzione. 
A seguito di intervenute modifiche tabellari dell'### la causa veniva riassegnata il ### al nuovo giudice, innanzi al quale proseguiva sino alla presente decisione. 
All'udienza del giorno 28/10/2015 le parti procedevano alla discussione sulle istanze istruttorie svolte. La società convenuta svolgeva nuova istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, cui si opponente la società attrice. 
A scioglimento della riserva formulata veniva pronunciata ordinanza del seguente tenore: “ … ritenuto che, per il combinato disposto degli artt. 177 co.3° n.2 e 648 co.1° c.p.c., l'ordinanza 10-12 giugno 2015, di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sia modificabile né revocabile, dovendo essere pertanto respinta la reiterata istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ritenuto di dover disporre CTU al fine di procedere: all'accertamento della conformità alle disposizioni di legge e contrattuali dei materiali trasportati da SCG presso il sito di ### per cui è causa, in esecuzione del contratto intercorso tra le parti e relative modifiche intervenute nel tempo come risultanti dai documenti in atti; alla valutazione del valore delle prestazioni eseguite da SCG in favore di ###, risultanti dagli atti di causa; alla valutazione della congruità dei costi di ripristino, eseguiti o da eseguirsi, esposti da ###; ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria diversa da quella come sopra ritenuta rilevante e dalle produzioni documentali già intervenute in causa, ove non inammissibile per il disposto degli artt.  2721 e 2724 c.c.; ritenuto di dover provvedere in ordine al calendario del processo, ai sensi dell'art.81 bis disp.att.  c.p.c., come di seguito indicato; ### la reiterata istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; ### procedersi a ### come sopra indicato, … ### le istanze di prova orale; ### per il conferimento dell'incarico al CTU nominato l'udienza del giorno 16 dicembre 2015 ore 12:00; fissa sin d'ora l'udienza del giorno 21 febbraio 2017 ore 9:30 per la precisazione delle conclusioni. …”. 
All'udienza del giorno 16/12/2015 veniva conferito incarico al CTU nominato, con il quesito formulato, e venivano altresì fissati i termini di cui all'art.195 co.3° c.p.c.. 
Nel corso della CTU venivano concesse proroghe stante la complessità dell'attività. 
Alla prevista udienza del giorno 21/02/2017 venivano quindi precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con concessione alle parti di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella misura di giorni cinquanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.   §.4 - Ritiene preliminarmente questo Tribunale che la causa risulti compiutamente istruita all'esito della disposta ### e che non vi sia necessità di ulteriore integrazione istruttoria.   Come riepilogato anche all'esito della disposta ### le fatture 106, 107, 108, 109 del 2013, per complessivi € 171.226,21 oltre IVA (di cui al ricorso monitorio), attengono a prestazioni di SCG non oggetto di specifica contestazione da parte di ###.   Solo la fattura n.105 del 2013, per € 34.667,25 oltre IVA (azionata con il ricorso monitorio), attiene a fornitura e posa di terreno vegetale di coltivo oggetto di specifica contestazione.   Per quanto concerne le ulteriore prestazioni eseguite dopo l'ultimo SAL (31.10.2013), di cui SCG richiede il pagamento in via riconvenzionale producendo i relativi ### solo la fornitura di terreno vegetale (per ton. 2.126,99, mc 1.417,99; v. relazione ### risulta oggetto di specifica contestazione.   Non così le restanti prestazioni per fornitura di breccia (ton. 1.106,73, mc 737,82, per il corrispettivo di € 15,00/mc esclusa ### v. relazione ### e per trasporto di argilla (ton. 3.868,27, per il corrispettivo di € 14,50/ton. esclusa IVA; v. relazione ### per complessivi € 87.078,38 oltre IVA (v. relazione CTU cui si rinvia anche per i relativi conteggi e richiami alla documentazione).   Da quanto sopra considerato - come accertato all'esito della disposta CTU - non sono oggetto di specifica contestazioni prestazioni rese da SCG in favore di #### e non ancora pagate, per complessivi € 258.304,59 oltre ### Per quanto concerne l'accertamento della conformità delle caratteristiche del terreno di coltivo alla destinazione nel sito di ### questo Tribunale concorda con le conclusioni cui è pervenuto il ### prendendo atto delle considerazioni espresse al riguardo dallo stesso CTP della opponente ###, ove, “in riferimento alle osservazioni della D.L. di cui al doc.15 sull'eventuale non conformità alla ###1, colonna A, parte IV, ###5 del D.Lgs. 152/06, il CTP di ### nella nota tecnica del 18.05.2016 (All.34) riferisce “che la verifica di conformità ai limiti suddetti non rientrava esplicitamente nelle verifiche richieste dal disciplinare tecnico e che il riferimento preso (colonna A) per la valutazione delle analisi svolte dalla DL è stato indicato, come riportato nello stesso documento, dalla ### Si conferma la non conformità del terreno vegetale alla colonna A della tabella suddetta, relativa alle concentrazioni dei terreni se riferiti a siti ad uso verde pubblico ma occorre precisare che il sito di discarica alla luce dell'### vigente che costituisce anche variante agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali, è un sito a destinazione produttiva e quindi le concentrazioni degli stessi analiti nei terreni sono quelle descritte dalla colonna B della medesima ###1. In quest'ottica il contenuto di #### e ### rientrano ampliamente nella norma per quanto concerne il sito a cui era destinato il terreno vegetale”.   Conseguentemente infondate, sotto il profilo sopra ricordato, sono le contestazioni mosse da ### in ordine alla non conformità alla legge delle qualità del terreno di coltivo destinato al sito di ### Per quanto concerne la conformità del terreno di coltivo alle prescrizioni contrattuali è emersa, all'esito della ### la sussistenza delle “… difformità nelle caratteristiche “fisiche” e “chimiche” contestate da ### a SCG” (v. pagg.14-22 relazione ###.   Come rilevato dal CTU “i certificati citati nella lettera del D.L. [n.d.r.: 27.12.2013] sono stati prodotti agli atti da ### sub doc.55. In riferimento ai suddetti certificati ### in data ### scrive che “l'art.6 del contratto esclude che l'emissione di SAL e di fatture impediscano ad #### successivi controlli, fattispecie puntualmente verificatisi con i campionamenti del 30 gennaio e del 26 febbraio 2014 su terreno già presente in discarica e precedentemente esaminato per conto di SCG ### con i campionamenti eseguiti dai ns tecnici, ### e Concedente (campioni del 16 aprile 2013, 07 novembre e 18 dicembre 2013), smentiti nelle loro risultanze” (doc.32 ### - sottolineature della scrivente). ####, dunque, i risultati di cui ai certificati di prova emessi nel corso del cantiere sarebbero stati successivamente “smentiti nelle loro risultanze” all'esito dei successivi campionamenti. Le specifiche tecniche richiedevano determinate “caratteristiche fisiche” e determinate “caratteristiche chimiche”. Le caratteristiche fisiche prevedevano indicativamente uno “scheletro solido” inferiore al 10% e una tessitura a “medio impasto” secondo le definizioni ### (### of ###. Successivamente al contratto tra ### ed ### i valori della tessitura richiesti al terreno di coltivo vennero modificati con valori meno restrittivi, attraverso il ### tecnico approvato da ### il ### (doc. 3-4 ###) integrato con nota integrativa del 6.12.2013 (doc.###). Il disciplinare del 22.10.2013 prevedeva che la tessitura di “medio impasto” fosse richiesta soltanto per il terreno di coltivo più superficiale (fino a una profondità di 50 cm), anziché per tutta l'altezza prevista (circa 1 m), mentre per il terreno di coltivo più profondo (tra 50 e 100 cm) prevedeva una tessitura “più grossolana”. ### nota integrativa del 6.12.2013 si specificavano gli intervalli di variabilità della tessitura nei due diversi strati […] . I valori di tessitura del campione del 18.11.2013 rientrano negli intervalli di variabilità ammessi per il terreni posti a profondità compresa tra 50 e 100 cm. . I valori di tessitura del campione del 25.11.2013 rientrano negli intervalli di variabilità ammessi per il terreni posti a profondità compresa tra 0 e 50 cm. In entrambi i campioni anche lo scheletro solido risultava inferiore al 10%. Nel campione del 18.12.2013 (prelevato a profondità compresa tra 50 e 100 cm) si segnalava una anomalia nella quantità di limo che risultava superiore del 2% a quello indicato (9-18%). Tale scostamento, tuttavia, in un terreno “grossolano” sabbioso non incide quasi niente e, semmai, poteva solo rendere il terreno un po' meno “grossolano” e, dunque, tendenzialmente un po' “migliore”. Tutti i campioni prelevati dopo il ###, compresi quelli rilevati dal CTU nel corso delle operazioni peritali, il cui dettaglio è approfondito in ### B), presentano, invece, una tessitura “grossolana” che sarebbe stata compatibile solo per lo strato di terreno posto ad una profondità compresa tra 50 e 100 cm ma non per lo strato di terreno più superficiale tra 0 e 50 cm. In tutti i campioni anche la percentuale di scheletro solido è risultata superiore al 10% (parametro massimo previsto dalle specifiche tecniche). Per quanto attiene, invece alle caratteristiche chimiche […], mentre i campioni rilevati sino al novembre 2013 non mostravano parametri difformi dalle specifiche tecniche di contratto, i campioni prelevati dal dicembre 2013 sino a quelli prelevati dal CTU (vedi ### B) presentano tutti le stesse difformità, che si ripetono su alcuni parametri chimici (pH, dotazione di sostanza organica, rapporto C/N, ### totale, fosforo assimilabile e potassio assimilabile)”.   La non conformità del terreno di coltivo alle previsioni contrattuali costituisce inadempimento da parte di ### Non dovuti ad SCG risultano pertanto gli importi di € 34.667,25, oltre IVA (richiesti con ricorso monitorio per la fornitura di terreno di coltivo) e di € 21.269,00 (come quantificato dal CTU il valore dell'ulteriore fornitura di terreno di coltivo).   Al riguardo infondata è la richiesta di #### di restituzione dell'importo di € 93.750,00 non essendo stata offerta dall'opponente prova del pagamento di tale importo a titolo di corrispettivo per la fornitura di terreno da coltivo.   Per quanto concerne l'entità del risarcimento richiesto da #### per costi di analisi, rimozione e smaltimento del terreno di coltivo non conforme alle prescrizioni contrattuali, deve condividersi quanto considerato al riguardo dal ### con riconoscimento, per la quota di ritenuta competenza ad attività di rimozione e movimentazione di terreno posato da ### della congruità dei costi di analisi eseguiti da ### per € 3.905,20, nonché esposti nelle fatture nn. 28, 53, 172 del 2014 di ### srl, nn. 632, 706 del 2014 di ### n.155 del 2015 di ### srl, nn. 242, 260, 321, 406 del 2015 di ### per complessivi € 667.652,40 (v. pag.25 relazione ###.   Generiche appaiono le contestazioni mosse da SCG in ordine all'eccessiva onerosità dei costi di ripristino, non essendo stata specificamente dedotta da SCG alcuna alternativa modalità di ripristino meno onerosa.   Ogni diversa ed ulteriore domanda di condanna al pagamento di importi a titolo di corrispettivo e sarcitorio svolta in causa dalle parti risulta sfornita di specifici elementi di prova. 
Deve infine ritenersi che la non conformità del solo terreno di coltivo alle prescrizioni contrattuali - nei termini riscontrati all'esito della disposta CTU - non appare circostanza tale da costituire inadempimento determinante la risolvibilità del contratto. 
Neppure appare circostanza di per sé idonea a costituire inadempimento determinante la risoluzione del contratto l'evento relativo al trasporto del giorno 28.1.2014, considerata al riguardo anche l'intervenuta archiviazione del procedimento penale. 
Infondata è pertanto la domanda svolta da #### di risoluzione del contratto per inadempimento di ### Conseguentemente - stante quanto sopra considerato - l'opposizione deve trovare parziale accoglimento con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dovuto da #### per le ragioni sopra esposte, l'importo di cui alla fattura n.105/2013, oggetto di richiesta di pagamento con il ricorso monitorio.   ##### deve peraltro essere condannata al pagamento, in favore di ### dell'importo complessivo di € 258.304,59, oltre ### per i titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   La convenuta opposta ### deve essere a sua volta condannata al pagamento, in favore di #### della somma di € 667.652,40 oltre ### a titolo di risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   Ogni diversa domanda svolta in causa dalle parti non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.   Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione posta in causa. 
Stante la parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU come anticipate in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di Milano Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione: i revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.###/2014; i condanna l'opponente #### spa al pagamento, in favore della convenuta opposta ### srl, della somma di € 258.304,59, oltre ### per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; i condanna la convenuta opposta ### srl al pagamento, in favore dell'attrice opponente #### spa, della somma di € 667.652,40 oltre ### a titolo di risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; i rigetta ogni altra domanda; i dichiara compensate tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### il giorno 1° giugno 2017.   

Il Giudice
Dott. ### n. 74922/2014


causa n. 74922/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Collazzo Maria Teresa, Tarantola Stefano

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