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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 170/2026 del 15-01-2026

... per quanto concerne il difetto del quorum, per la carenza di interesse ad agire perché avente un oggetto impossibile, in fatto ed in diritto e, per tutti gli altri motivi di cui in premessa (conflitto di interesse, eccesso di potere) e perché tesa surrettiziamente a rimuovere lo stato di fermo illegittimo dell'ascensore perché non imposto da alcuna autorità. 3) Con vittoria di spese ed onorari sia della fase di mediazione che di quelle di lite oltre accessori con attribuzione. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il ### il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, eccepiva la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza della avversa domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. All'esito delle verifiche preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva rinviata al 19 dicembre 2025 con i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. All'udienza del 19.12.2025, tenuta in modalità (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2630/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, I sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare” e promossa DA ### C.F. ### e ### C.F.  ### elettivamente domiciliati in ### alla via ### 112 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### CONTRO ### “### 79” sito in ### alla ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, #### D'### C.F. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 3 presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, in qualità di proprietari dell'immobile - identificato al ### del predetto Comune al foglio 5, part.lla 5308, sub. 10- facente parte del ### “### 79”, sito in ### alla ### 12 (d'ora in poi “Condominio”) -, hanno adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera assunta in data ### dall' assemblea condominiale e, nel merito affinché fosse dichiarata la nullità della suddetta delibera, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Esponevano che con nota pec del 4 gennaio 2024, l'### p.t. del ### dott.  ### D'### trasmetteva il verbale dell'assemblea del ### convocata per i giorni 3 gennaio 2024 (in prima convocazione) e 4 gennaio (in seconda convocazione straordinaria); che la delibera, sulla base della documentazione trasmessa e dell'Ordine del ### ivi riportato,
R.G. n. 2630/2024 risultava avere ad oggetto: “1) richiesta dei condomini #### e ### per vagliare in termini di legge il ripristino ed il funzionamento dell'ascensore, valutando il caso di intraprendere azione risarcitoria nei confronti del responsabile per i disagi arrecati ai condomini, come da missiva che si allega; 2) varie ed eventuali”; che in pari data, con comunicazione a mezzo pec, segnalavano prontamente all'### del ### l'intenzione di voler procedere al ripristino dell'impianto ascensore invitando i condomini a valutare la relazione dell' ### Puca (cfr. doc. depositato in data ###). 
Evidenziavano, al contempo, che l'### dava seguito alla richiamata nota rigettando anche la relazione integrativa dell' ### Puca, in quanto i sig.ri condomini #### ( in proprio e per delega di ### e ### evidenziavano “la grave compromissione dei diritti condominiali ed il nocumento alle loro proprietà in violazione degli art. 1102 c.c., lesione delle mura perimetrali 1117 c.c. nonché la violazione dell'art. 30 del Regolamento edilizio di ### e della normativa in materia di antincendio”. 
Su tali premesse, essendo rimasti infruttuosi i tentativi di conciliazione anche a mezzo dell'espletato procedimento di mediazione, chiedevano: 1) sospendere l'esecuzione della delibera attesa la sua palese nullità; 2) in ogni caso annullare la deliberazione assembleare del 4.1.2024 perché assunta in violazione dell'art. 1136 c.c. per quanto concerne il difetto del quorum, per la carenza di interesse ad agire perché avente un oggetto impossibile, in fatto ed in diritto e, per tutti gli altri motivi di cui in premessa (conflitto di interesse, eccesso di potere) e perché tesa surrettiziamente a rimuovere lo stato di fermo illegittimo dell'ascensore perché non imposto da alcuna autorità. 3) Con vittoria di spese ed onorari sia della fase di mediazione che di quelle di lite oltre accessori con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il ### il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, eccepiva la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza della avversa domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. 
All'esito delle verifiche preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva rinviata al 19 dicembre 2025 con i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. 
All'udienza del 19.12.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ( ordinanza del 19.12.2025 comunicata il ###). 
Affermata la procedibilità della domanda (verbale negativo di mediazione ### n. 011-2024 cfr. doc.  in fasc. parte attrice), venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
R.G. n. 2630/2024 In punto di diritto si osserva che in conformità all'insegnamento del ### di nomofilachia "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014). 
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma; al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale; di conseguenza, si considera meramente annullabile, e non nulla, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c.. 
Inoltre secondo il principio, espresso dalla Suprema Corte, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
R.G. n. 2630/2024 Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012, n. 10199; Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. II, 09.07.1971 n. 2217). 
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna.   Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, la pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del condominio, condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). 
Tanto premesso, nel caso di specie le doglianze avverso la delibera impugnata sono infondate. 
Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. 
In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. 
Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. 
Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere una propria opinione in ordine all' oggetto della delibera. 
Nel caso di specie la delibera del 4-1-2024 con cui l'assemblea è da ritenersi valida perché adottata alla presenza di 4 condomini su 9 pari a 656,50 millesimi.
R.G. n. 2630/2024 Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue. 
Va precisato che la controversia ha ad oggetto la impugnativa della delibera condominiale del 4 gennaio 2024 (ed in particolare il punto 1 all' OdG della predetta delibera), inerente le determinazioni assunte dall'assemblea in merito al rispristino dell'impianto ascensore (bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.), bloccato dall'### a causa della illegittimità della canna fumaria di proprietà degli odierni istanti. 
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ha rilievo la titolarità, in capo ad essi, dell'immobile di cui al quinto piano nell'ambito dello stesso fabbricato condominiale, perché nella specie la controversia attiene all' utilizzo della canna fumaria per il tramite del collegamento operato con il camino posto nella proprietà dei medesimi con l'unità immobiliare posta al piano superiore passando attraverso il muro perimetrale del vano ascensore e del locale macchina. 
È pacifico in giurisprudenza, con riguardo agli edifici in condominio che una canna fumaria sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva (Cass. Sez. 6-2, n. 4499 Del 2020; n. 18350 del 2013; 9231 1991, ### Cass., Sent. n. 15278/2023). 
Orbene, in fattispecie, sebbene la canna fumaria fu installata dal costruttore ### all'atto della costruzione del palazzo, avvenuta nel 1982, per poi vendere, nel 2009, l'immobile agli odierni attori già munito dell'impianto, il quale attraversa il muro al sesto piano e in parte il vano macchine dell'ascensore, la predetta canna fumaria è destinata esclusivamente a servire il loro caminetto. 
Posto che l'edificio in parola costituisce un condominio formatosi per l' effetto automatico, poiché vi sono più proprietari diversi con parti comuni in comproprietà ex art. 1117 c.c., occorre verificare se tali opere, insistenti sulle mura perimetrali dell'edificio -quindi su parti comuni, adempiendo il muro perimetrale a talune funzioni principali indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio (quali anche quelle di consentire l'appoggio di canne fumarie e simili)- costituiscono o meno un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. 
Occorre verificare, in sostanza, se la canna fumaria sia tale da alterare la destinazione della cosa comune o tale da comprimere l'uso paritetico della cosa comune da parte degli altri condomini. 
Nel caso in esame, è emerso che la canna fumaria degli attori ha reso inutilizzabile l'impianto condominiale dell'ascensore , alterando, pertanto, la destinazione della cosa comune. 
E' dimostrato per tabulas che l' ente certificatore, il Comune di ### ed il ### FF. di Caserta, nelle loro rispettive qualità, avevano accertato la non conformità dell'impianto ascensore
R.G. n. 2630/2024 per la presenza della canna fumarie di proprietà degli istanti , diffidandoli alla regolarizzazione della canna fumaria (e da ultimo il divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria). 
Precisamente risulta che in data ### avveniva il fermo dell'impianto ascensore da parte dell'ente certificatore; a seguito dell'esito negativo della verifica per la presenza della canna fumaria per cui è causa, veniva trasmesso il verbale al competente Comune di ### (cfr. Verbale di verifica biennale del 6.12.2023, all.1) contenente la “###à” dell'impianto ascensore in relazione al codice 21 (### 21 che recita: Nel locale macchine sono presenti impianti non pertinenti ossia la canna fumaria); inoltre l '### con successiva nota del 13.12.2023 specificava, altresì, che: “Nel caso in oggetto l'impianto ascensore è difforme rispetto all'art. 6, comma 1, del DPR 1497/63 rilevando la presenza di impianti non pertinenti” riconducibile alla presenza di una canna fumaria in acciaio estranea all'ascensore, diffidando l'uso dell'ascensore de quo fino a quando non sarà accertato, per il tramite di una verifica straordinaria, che le cause che hanno stabilito il fermo non siano state rimosse (cfr. nota del 13.12.2023 dell'### dell'impianto ascensore### 2); infine , il ### dei VV. FF di Caserta aveva verificato che: “Nel corso del sopralluogo effettuato, si è constatato che vi era in funzione un termo camino a legna con canna fumaria che attraversa il muro del vano ascensore, locale macchine al sesto piano confinante con l'appartamento della sig.ra ### ivi residente, provocando il surriscaldamento del rivestimento in piastrelle del muro del locale cucina confinante con il vano ascensore ( Provvedimento n. 23232 del 13.12.2023 del ### dei VV. FF. di Caserta - ###3). 
Ad integrazione del predetto provvedimento il ### dei VV. FF di Caserta, richiamando il DM 15/09/2005 e la direttiva comunitaria 95/16/CE, a tutela della pubblica e privata incolumità, aveva fatto divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria fino all'adeguamento secondo la regola dell'arte a cura di un installatore abilitato (D.M. 37/2008) (cfr. Provvedimento n. 300 dell' ### del ### dei VV. FF di Caserta - ###4); infine il Comune di ### con Ordinanza 20/2023 del 15.12.2023 aveva ordinato al ### la regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal ### dei VV. FF. di Caserta (cfr. Ordinanza n. 20/2023 del 15.12.2023 del Comune di ### - ###5). 
Dalla documentazione in atti, è emerso, inoltre, che “l'installazione della canna fumaria è illegittima per motivi di proprietà, sicurezza e autorizzativa (cfr. relazione tecnica depositata in data ###, di parte a firma dell' ####.  ###à della canna fumaria, come dedotto anche nel provvedimento di urgenza azionato da altri condomini (cfr. ordinanza del 13.8.2025 G.I. dott.ssa ### deriva dal fatto che la canna fumaria attraversa il vano ascensore (bene comune) il vano macchina ed il muro perimetrale e privato del sesto piano, causando il surriscaldamento.
R.G. n. 2630/2024 Ne consegue che il ### ha agito nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni, che includono il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, n. 4, c.c.) attivandosi per rimuovere una situazione di pericolo e di violazione di legge, accertata - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli istantida numerosi provvedimenti delle autorità competenti (non impugnati dagli attori). 
Alla luce delle suesposte considerazioni ne deriva che la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data ### con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno è valida per le motivazioni indicate in parte motiva. 
In merito alla domanda avanzata ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che il comportamento processuale tenuto dagli istanti induce a ritenere fondata la richiesta avanzata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. a tenore del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In merito si osserva che il Tribunale aderisce alla tesi secondo cui tale norma ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (ex multis cfr. Tribunale Varese 21-22 gennaio 2011; ### Piacenza 22 novembre 2010; ### di Piacenza 7 dicembre 2010; ### Verona 20 settembre 2010; ### Milano 29 agosto 2009). 
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito (ex multis ### Milano 18.7.2016 n.8983) depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. 
La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al "pagamento di una somma", segnando così una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.. 
Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96 c.p.c. la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente) collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91"; e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.
R.G. n. 2630/2024 Infine la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152 ha, altresì, affermato che "###.  96, comma ### c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. 
Tanto premesso, nel caso di specie si ravvisano tutti i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Quanto alla determinazione della somma, si stima equo indicare in € 1.701,00 ovvero in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al ### tenuto conto del valore della controversia in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con attribuzione al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  ### di ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, pendente tra ### e ### contro il ### “### 79” sito in ### alla via ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.  ###, ogni contraria istanza disattesa così provvede: - rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assunta dall'assemblea del ### “### 79” ### 12 - ### nell'adunanza del 4-1-2024, per le ragioni di cui in parte motiva; - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv.  ### - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### della somma di euro 1.701,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Dichiara la presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott. ssa R.G. n. 2630/2024


causa n. 2630/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sequino

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2033/2023 del 24-01-2023

... 6383. Questa sentenza escluse la sussistenza dell'interesse all'atto e perciò anche della responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante in una fattispecie in cui era stato nominato interprete della parte sorda, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, il fratello, il quale aveva, a sua volta, alienato con lo stesso atto la sua restante quota. Cass. n. 6383 del 2001 affermò che "è evidente che l'interesse che preclude ad un soggetto la possibilità di essere interprete non si sostanzia nel solo fatto di essere parte dell'atto, nel qual caso l'interesse all'atto è in re ípsa, ben potendo l'interprete essere interessato all'atto, pur non essendo parte dello stesso". Tuttavia "[p]roprio perché il requisito di mancanza di interesse dell'interprete è analogo alla mancanza di interesse del testimone, il solo fatto che il testimone non sia parte dell'atto, (non potendo contemporaneamente essere parte e teste), non esclude per ciò solo che egli non possa avere interesse all'atto stesso". Di seguito, tale pronuncia negò altresì rilievo al fatto che l'interprete nutra un interesse coincidente o confliggente, essendo, piuttosto, incompatibile con l'esercizio (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 4883-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliata in ##### 6, presso lo studio dell'avvocato #### che la rappresenta e difende; contro ###, ####, elettivamente domiciliati in #### 12, presso l'###, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro - ricorrente - .1?J- PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE #### - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal ### viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del ### TRONCONE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.  ### notaia ### ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di ### in data 26 luglio 2019. 
Resistono con controricorso l'### di ### e l'### di ### A seguito di ispezione ordinaria relativa al biennio 2012-2013 effettuata su richiesta dell'### di ### venne avviato procedimento disciplinare nei confronti della notaia ### contestandole i seguenti illeciti: 1) Violazione dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni relativa al ricevimento dell'atto rep. n. 4174/3088 in data 6 febbraio 2013 portante attestazione di conformità catastale rilasciata da tecnico abilitato non conforme alle disposizioni dell'art. 29 comma 1- bis L. n. 52/1985; 2) ### del medesimo art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento dell'atto rep. n. 4193/3100 in data 14 febbraio 2013, portante costituzione di società in nome collettivo avente oggetto sociale non lecito in base alle norme vigenti al momento del ricevimento; 3) ### dell'art. 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, relativamente al ricevimento di procura speciale ad acquistare rep. n. 4301 del 10 aprile 2013, rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, del medesimo soggetto interveniente nel successivo atto di vendita rep. n. 4302/3180 in pari data quale procuratore dei venditori; 4) ### dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 89 in relazione agli artt. 194, 210 e 771, o 1418 cod. civ. per il ricevimento di atto rep. n. 4512/3318 in data 22 luglio 2013 recante donazione tra coniugi, in regime di comunione legale, dei diritti dell'alienante su bene immobile oggetto di comunione in favore dell'altro coniuge; 5) ### dell'art. 28, comma 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89, con riferimento all'art. 30 legge n. 218/1995 e art. 16 R.D. n. 262/1942, per inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità relative agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri. 
Con provvedimento del 20 aprile 2018, la ### di ### - ### dichiarava la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati alla notaia ### applicando in relazione a ciascuno degli stessi una sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione la notaia ### propose reclamo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.  150/2011 innanzi alla Corte d'appello di ### La Corte di ### con ordinanza pubblicata il 26 luglio 2019, in parziale accoglimento del reclamo, dichiarò l'insussistenza delle violazioni sub I e II contestate alla notaia ### respingendo i restanti motivi. 
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
La ricorrente ha presentato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 primo motivo del ricorso della notaia ### denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 55 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per avere la Corte di ### erroneamente confermato il terzo addebito mosso alla ricorrente, avente ad oggetto la sanzione disciplinare irrogata dalla ### di ### - ### per il ricevimento di procura speciale ad acquistare (rep. 4301 del 10 aprile 2013) rilasciata da cittadini stranieri con intervento, in qualità di interprete, della signora ### la quale poi compariva nell'atto di vendita (rep.  4302) stipulato in pari data quale procuratrice dei tre venditori.  1.1. La Corte d'appello di ### ha evidenziato che ### rappresentante dell'agenzia immobiliare che aveva prestato nell'operazione la propria attività di mediazione, intervenne quale procuratrice dei venditori nell'atto di compravendita rep. n. 4302 e quale interprete nella procura speciale ad acquistare rep. 4301; che la procura dei venditori conferiva alla ### il potere di fissare il prezzo e di alienare a chi credesse per il corrispettivo più conveniente, nonché di costituire servitù o convenire patti di natura reale o obbligatoria, mentre la procura ad acquistare, nella quale la ### intervenne come interprete, riguardava il pagamento del prezzo convenuto fra le parti; che sussisteva pertanto un interesse concreto, giuridico ed attuale dell'interprete ### con riguardo all'atto di procura ad acquistare, essendo stata la stessa già nominata procuratrice dei venditori con poteri ampi e discrezionali, il cui esercizio implicava valutazioni da porre a confronto con quelle riservate al procuratore dei compratori nella procura rep.  4301; che non assumeva rilievo decisivo in senso diverso il precedente perfezionamento di un preliminare di compravendita inter partes, la cui regolamentazione avrebbe comunque potuto essere modificabile in sede di stipula del definitivo; che perciò l'atto era nullo ai sensi dell'art. 58 comma 1 n. 4 della legge notarile.  1.2. Il primo motivo del ricorso della notaia ### deduce che, rispetto all'atto pubblico di procura rep. 4301 l'interprete ### si era limitata ad un'attività operativa, in quanto mera traduttrice del testo predisposto in lingua inglese, lingua peraltro conosciuta dalla notaia e dai testimoni, come espressamente dichiarato nel medesimo atto, sicché alcun interesse concreto, giuridico ed attuale sussisteva in capo all'interprete stessa. La censura sottolinea la totale coincidenza tra il preliminare del 17 aprile 2012 ed il definitivo e che non si debba confondere l'interesse all'atto ex art. 50 legge notarile ed il conflitto di interessi concernente la procura, alla luce della combinazione dei diversi atti dell'operazione.  1.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.  1.3.1. La legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) contempla tre ipotesi di intervento dell'interprete quale ausiliario del notaio, che lo coadiuva nel ricevimento dell'atto al fine di favorire la comunicazione con e tra le parti: quando alcuna delle parti è interamente priva dell'udito e non sappia leggere (art. 56, comma 2); quando alcuna delle parti sia soltanto affetta da mutismo o anche interamente priva dell'udito, ed eventualmente non sappia o non possa leggere e scrivere (art. 57); quando il notaio non conosca la lingua straniera (art. 55).  ###. 58, n. 4, legge notarile stabilisce che l'atto notarile è nullo, tra l'altro, se non siano osservate le disposizioni degli articoli 55, 56 e 57.  1.3.2. Viene in rilievo nel caso in esame proprio l'art. 55 legge notarile: presupposto di applicabilità di tale norma è, dunque, che le parti siano straniere, che non conoscgno la lingua italiana e che il notaio non conosca a sua volta la lingua straniera delle parti. In tale eventualità, l'art. 55 dispone che l'atto può essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che viene scelto dalle parti; "[I]'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti" (comma 2); l'atto è scritto in lingua italiana, "ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete" (comma 4). 
Poiché l'art. 55 comma 2 fa rinvio ai "requisiti necessari per essere testimone", occorre subito richiamare altresì l'art. 50 della legge n. 89 del 1913, il quale dispone che i testimoni devono avere la capacità di agire e "non essere interessati nell'atto".  1.3.3. La parificazione legale dell'interprete e del testimone "quoad effectum" dei necessari requisiti non oblitera le differenze ontologiche delle due figure: il testimone non è un collaboratore del notaio quanto alla interpretazione e traduzione in iscritto della volontà delle parti e alla certificazione di fede del contenuto del documento, dovendosi limitare ad assistere all'atto ed apporre la propria sottoscrizione finale, di tal che la sua responsabilità, quale organo di prova, concerne unicamente la verità estrinseca della formazione materiale del documento in relazione all'oggetto di esso (Cass. Sez. 2, 9 febbraio 1963, n. 243); viceversa, l'interprete colloquia con la parte che ne ha bisogno per comunicare, ne percepisce le dichiarazioni e le riferisce al notaio per consentirgli di indagarne la volontà e procedere personalmente alla compilazione integrale dell'atto, secondo quanto richiesto dall'art. 47, comma 2, legge notarile. 
Cass. Sez. 2, 16 aprile 2013, n. 9177, sottolineava, in tale ottica, la speciale importanza della traduzione in lingua straniera dell'atto notarile ricevuto con l'intervento dell'interprete, da sottoscrivere distintamente, essendo essa "volta a consentire che l'atto sia formato senza equivoci dovuti alla mancata conoscenza della lingua e ad assicurare che le parti portino su di esso particolare attenzione", e dunque "posta a tutela della situazione di debolezza, l'uso di una lingua diversa dalla propria, in cui si trova chi non conosce la lingua italiana". 
Pur essendo, perciò, l'interprete di cui all'art. 55 legge notarile "scelto dalle parti", il notaio, ove l'interprete nominato manchi dei requisiti necessari per essere testimone, ovvero, come nella specie, risulti interessato all'atto, non deve avvalersene e deve chiederne la sostituzione, trattandosi di suo ausiliare. 
Quanto appena considerato deve valutarsi anche al fine di intendere in che termini l'interprete possa dirsi "interessato nell'atto".  1.3.4. La legge notarile fa riferimento al limite ostativo dell'«interesse all'atto» sia quanto al notaio (art. 28, comma 1, n. 3), sia quanto ai testimoni, ai fidefacienti ed agli interpreti (artt. 50, 55, 56, 57), senza darne tuttavia una definizione. 
La dottrina raccomanda di ricostruire la nozione di «interesse all'atto», che suppone una relazione dinamica tra il soggetto e l'esigenza perseguita dal risultato effettuale del negozio, in rapporto alla distinta ratio delle richiamate norme della legge notarile ed alle differenti attività dei soggetti cui esse si rivolgono. 
Quanto, tuttavia, al notaio, ai testimoni ed agli interpreti dello straniero, rimane il nucleo comune costituito dalla necessità di preservare l'imparzialità a garanzia del regolare esercizio della pubblica funzione. Accomuna invece tutti i divieti di «interesse all'atto» l'esigenza, già evidenziata, di garantire l'assoluta spontaneità dell'atto, che viene messa in pericolo o pregiudicata allorché nella formazione dello stesso intervengano soggetti portatori di interessi tali da far ragionevolmente temere che la loro presenza possa in qualche modo influenzare la volontà del disponente.  1.3.5. Va poi richiamata l'interpretazione giurisprudenziale inerente, in particolare, ai testimoni ed agli interpreti dell'atto notarile, trovandosi enunciati nei precedenti di questa Corte i principi che occorrono a dare soluzione al caso in esame. 
Iniziando dalle pronunce più risalenti, Cass. Sez. 2, 19 dicembre 1963, n. 3192, in un caso in cui, nella redazione di un testamento pubblico contenente disposizioni in favore di una società, erano intervenuti come testimoni i soci della stessa, pur riconoscendone l'interesse, benché mediato e indiretto, all'atto, escluse la nullità ritenendo operante l'art.  597 c.c., in rapporto all'art. 60 legge notarile, e non il più rigoroso art. 50 della medesima legge notarile, presidiato a sua volta dall'art. 58, n. 4. 
Di seguito, Cass. Sez. 1, 30 gennaio 1968, n. 296, affermò che la ratio dell'art. 50 della legge notarile va ravvisata nell'intento di assicurare l'esigenza dell'assoluta spontaneità dell'atto, che non può ritenersi soddisfatta allorquando nella formazione dello stesso intervengano persone che vi abbiano un interesse tale da far ragionevolmente temere che la loro presenza possa in qualche modo influenzare l'animo dell'autore, facendo sì che la sua volontà sia meno libera e spontanea. Pertanto, un interesse semplicemente mediato e indiretto del testimone all'atto, od un interesse soltanto generico, non sono idonei a legittimare la declaratoria di nullità dell'atto medesimo. Nella specie, si trattava di persona intervenuta come testimone ad un atto col quale era stato conferito ad un terzo un mandato irrevocabile a vendere un immobile, e questa Corte ne escluse l'interesse di venire, per il tramite del mandato, nella materiale disponibilità del terreno cui si riferiva la vendita, sia perché il mandato era stato conferito ad un terzo senza preventiva determinazione dell'acquirente, sia perché non esisteva la prova di un accordo, collegato col mandato, col quale il mandatario si fosse impegnato a trasferire l'immobile al testimone. 
Specificamente relativa alla figura dell'interprete, sia pure nell'ipotesi di cui all'art. 56 della legge notarile, era Cass. 3, 8 maggio 2001, n. 6383. Questa sentenza escluse la sussistenza dell'interesse all'atto e perciò anche della responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante in una fattispecie in cui era stato nominato interprete della parte sorda, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, il fratello, il quale aveva, a sua volta, alienato con lo stesso atto la sua restante quota. Cass. n. 6383 del 2001 affermò che "è evidente che l'interesse che preclude ad un soggetto la possibilità di essere interprete non si sostanzia nel solo fatto di essere parte dell'atto, nel qual caso l'interesse all'atto è in re ípsa, ben potendo l'interprete essere interessato all'atto, pur non essendo parte dello stesso". Tuttavia "[p]roprio perché il requisito di mancanza di interesse dell'interprete è analogo alla mancanza di interesse del testimone, il solo fatto che il testimone non sia parte dell'atto, (non potendo contemporaneamente essere parte e teste), non esclude per ciò solo che egli non possa avere interesse all'atto stesso". Di seguito, tale pronuncia negò altresì rilievo al fatto che l'interprete nutra un interesse coincidente o confliggente, essendo, piuttosto, incompatibile con l'esercizio della relativa funzione un interesse configurabile come giuridico, attuale e diretto in relazione all'oggetto dell'atto rogato dal notaio. Tale non apparve, in quel precedente, il mero interesse economico che collegava le due distinte vendite, nelle quali lo stesso soggetto rivestiva in una la qualità di alienante e nell'altra la qualità di interprete. 
Più di recente, Cass. Sez. 2, 13 settembre 2019, n. 22944, ha ribadito che la ratio dell'art. 50 della legge notarile va ravvisata nell'intento di assicurare l'esigenza dell'assoluta spontaneità dell'atto e che non conduce alla declaratoria di nullità dell'atto medesimo un interesse semplicemente mediato ed indiretto dell'interprete.  1.4. Ora, premesso che l'apprezzamento in fatto della esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, attuale (e non futuro o ipotetico) e diretto (cioè riferito allo specifico negozio), in capo all'interprete nominato ai sensi dell'art. 55 della legge notarile spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede ###per vizi attinenti alla motivazione, risulta conforme a diritto la decisione della Corte d'appello di ### secondo cui sussistono la violazione di tale norma e la conseguente responsabilità disciplinare del notaio allorché assista quale interprete alla compilazione della procura speciale ad acquistare rilasciata dalla parte straniera, con facoltà di pattuire il corrispettivo, il soggetto che sia munito di procura della parte venditrice ad alienare al prezzo più conveniente, procura in pari data esercitata mediante stipula dell'atto di compravendita, rivestendo l'interprete nella collegata operazione negoziale, costituita da atti posti in legame causale volto al conseguimento di un risultato e di un assetto di interessi unitari, il ruolo di rappresentante in nome e nell'interesse dei propri rappresentati. 
Non è decisivo osservare che nella specie le parti avessero già stipulato un contratto preliminare, potendo la disciplina del contratto definitivo anche non conformarsi a quella del preliminare sulla base di una diversa manifestazione di volontà delle parti.  2.11 secondo motivo del ricorso della notaia ### deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 184 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente confermato il quarto addebito mosso alla ricorrente ed oggetto di sanzione disciplinare, in relazione al ricevimento di atto recante donazione tra coniugi in regime di comunione legale, avente ad oggetto i diritti dell'alienante su bene immobile compreso nella comunione trasferiti all'altro coniuge.  2.1. La Corte d'appello di ### premessa la qualificazione della comunione legale tra coniugi come "comunione senza quote", ha concluso che la donazione della propria quota da parte di un coniuge all'altro in regime di comunione legale non è idoneo ad escludere quel bene dal regime di comunione, non essendo prevista la possibilità per un coniuge di rinunziare alla contitolarità di un singolo bene e di modificare soltanto rispetto ad esso il regime patrimoniale complessivo. Da ciò la conclusione della nullità del contratto in quanto avente un oggetto impossibile, in difetto della possibilità di identificare una posizione giuridica individuale suscettibile di trasferimento, non ponendosi al riguardo un problema di altruità della cosa donata.  2.2. Il secondo motivo del ricorso della notaia ### osserva che le più recenti interpretazioni della giurisprudenza di legittimità escludono la nullità della donazione di quota indivisa del bene compreso nella comunione legale, trovando piuttosto applicazione l'annullabilità di cui all'art. 184 c.c.; viene peraltro dedotto che non si verterebbe in ipotesi di atto "espressamente proibito dalla legge" agli effetti dell'art. 28, comma 1, n. 1, 2.3. La questione posta dal secondo motivo di ricorso attiene, dunque, alla qualificazione dell'atto di disposizione della propria quota nell'ambito della comunione legale tra coniugi (e uniti civili, dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76). Essa trae origine da quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, secondo cui la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono titolari non individualmente di un diritto di quota, ma solidalmente di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, permanendo tale esigenza sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art.  191 c.c. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, alienandola separatamente (come avvenuto nella specie), può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art. 184 c.c. (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2019, 2047; Cass. Sez. 1, 5 aprile 2017, n. 8803; Cass. Sez. 2, 11 giugno 2010, n. 14093; Cass. Sez. 1, 7 marzo 2006, n. 4890; Cass. Sez. 1, 19 marzo 2003, n. 4033; Cass. Sez. 2, 14 gennaio 1997, n. 284). 
Cass. Sez. 2, 31 agosto 2018, n. 21503, peraltro, decidendo con riguardo ad una donazione di bene (e non di quota di esso) in regime comunione legale effettuata da parte di uno solo dei due coniugi, ha affermato che la stessa è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c., come stabilito per tutti gli atti dispositivi compiuti senza il consenso o in assenza di convalida, in forza di regime speciale che prevale sulla generale qualificazione in termini di nullità per difetto di causa della donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, affermata da Cass. Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5068 (si veda anche Cass. Sez. 2, 6 marzo 2019, n. 6459).  2.4. Tornando in particolare all'atto di disposizione della quota del bene compreso nella comunione legale, si fa leva essenzialmente sul combinato degli artt. 177 e 179 c.c., i quali stabiliscono i beni che costituiscono oggetto della comunione fra coniugi e contemplano poche eccezioni tassative relative ai beni cosiddetti "personali", senza fare alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione, un coniuge rinunzi efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.), od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (art. 210 c.c.), ma tali convenzioni, oltre a soggiacere alle forme di cui all'art. 162 c.c., riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitata a beni specifici, compresi nella comunione legale. Il terzo comma dell'art. 210 c.c. dispone, del resto, che le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente, fra l'altro, all'uguaglianza delle quote di comproprietà sui beni che ne formerebbero oggetto, sicché si ritiene che un coniuge, in regime di comunione legale, non possa rinunziare all'intera quota a lui spettante su un bene che ne forma oggetto, non rientrando nelle categorie elencate nell'articolo 179 c.c. La ratio di questa disciplina viene ravvisata nella considerazione degli obblighi gravanti sui beni della comunione, come il mantenimento della famiglia, l'istruzione e l'educazione dei figli ed il soddisfacimento di ogni altra obbligazione contratta nell'interesse della famiglia (articolo 186, lettera c, c.c.), obblighi di natura pubblicistica, non derogabili dai coniugi (art.  160 c.c.). 
Parte della dottrina, in verità, avversa tuttora la conclusione della "assenza di quote" nella comunione legale tra coniugi, ritraendo argomenti in senso contrario negli artt. 189 comma 2, 194, 210 comma 2, Si conclude, in ogni modo, diffusamente che in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunziare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio, salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. Diversamente, il regime di comunione legale, assunto come normale dalla legge (in mancanza di diversa convenzione), sarebbe, in realtà, modificabile ad nutum, secondo l'opzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione all'acquisto di singoli beni (Cass. Sez. 1, 27 febbraio 2003, n. 2954). 
Da queste ricostruzioni, discende che nel regime di comunione legale il singolo coniuge, a differenza che nella comunione ordinaria (nella quale le quote sono oggetto del diritto individuale e del potere di disposizione di ciascuno dei partecipanti), mentre è legittimato a disporre dell'intero bene dopo aver acquisito il consenso dell'altro coniuge contitolare, a pena altrimenti di annullabilità dell'atto, non può disporre della propria quota, perché la stessa non è oggetto di un suo diritto individuale. Ciò comporta che la quota della comunione legale non può essere nemmeno oggetto di donazione in favore dell'altro coniuge, a ciò ostando l'art. 194 c.c. Si ipotizza altrimenti da alcuni interpreti cha la liberalità donativa a vantaggio dell'altro coniuge della quota di bene compreso nella comunione legale possa realizzarsi attraverso l'estromissione di tale bene dalla comunione stessa. 
Il carattere di indisponibilità della quota singola del bene ricadente nella comunione fra coniugi porterebbe, comunque, ad una nullità dell'atto con cui la stessa sia alienata, come nella specie, per impossibilità del suo oggetto, ai sensi degli artt.  1418, comma 2, e 1346 c.c., ovvero per assoluta inidoneità del bene, non presente nel patrimonio del disponente, ad essere oggetto di alienazione (come conclude la Corte d'appello di ###.  2.5. Questa prospettata nullità virtuale non può però ricondursi al novero degli atti "espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico", agli effetti dell'art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile. 
Va ribadito l'orientamento secondo cui il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini, appunto, inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma, c.c., ma per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale, nella specie mancante quanto alla nullità dell'atto di disposizione da parte di un coniuge in favore dell'altro della quota singola di bene ricadente nella comunione legale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 11 marzo 2011, n. 5913; Cass. Sez. 3, 20 luglio 2011, n. 15892; Cass. Sez. 3, 15 luglio 2011, n. 15676; Cass. Sez. 3, 11 novembre 1997, n. 11128). 
Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto. 
La responsabilità disciplinare per violazione del divieto imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1, della I. n. 89 del 1913 va comunque valutata alla stregua della condotta del notaio, e non quale conseguenza inevitabile della ritenuta nullità dell'atto, dovendo l'illecito ricondursi a colpa del notaio stesso nel controllo di legalità, da verificare in base ad un giudizio ex ante operato alla stregua del consolidato orientamento interpretativo dottrinale e giurisprudenziale esistente al momento di ricevimento dell'atto stesso.  3. Il terzo motivo del ricorso della notaia ### denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 preleggi e 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per avere la Corte d'appello di ### erroneamente confermato il quinto addebito mosso alla ricorrente in sede ###riferimento alla pretesa inosservanza delle norme in tema di condizione di reciprocità in riferimento agli acquisti immobiliari compiuti da cittadini stranieri.  3.1. La Corte d'appello di ### ha premesso quanto dispone l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali". Nel caso in esame, si trattava di acquisto di un immobile sito in ### da parte di cittadino svizzero non residente nello Stato al momento dell'atto. La decisione impugnata ha riferito che la materia degli acquisti immobiliari da parte di persone straniere è disciplinata nella ### dalla legge ### (### del 16 dicembre 1983 e dall'ordinanza esecutiva della stessa del 1° ottobre 1984, ove è previsto che le limitazioni all'acquisto non si applichino ai cittadini degli ### membri della ### e dell'### di libero scambio se hanno domicilio in ### Tale circostanza, al fine di ritenere integrata la condizione di reciprocità, avrebbe imposto la verifica della residenza o della abituale dimora del cittadino svizzero in ### al momento del perfezionamento dell'atto di acquisto, mentre tale requisito era da escludere nel caso in esame, in quanto l'acquirente risultava residente ###### da data successiva (17 settembre 2013) a quella della stipulazione dell'atto di compravendita (23 luglio 2013), neppure emergendo l'esistenza di altro titolo, relativo al soggiorno in ### in base al quale l'acquirente avrebbe potuto acquistare l'immobile per essersi verificata la condizione di reciprocità. La Corte d'appello ha infine negato l'opinabilità della questione, agevolmente risolvibile in base all'esame dei dati forniti dal Ministero degli ### avendo, del resto, lo stesso cittadino elvetico dichiarato nell'atto di essere domiciliat ###### 3.2. Il terzo motivo del ricorso della notaia ### contesta i termini dell'applicazione della condizione di reciprocità condivisa dalla Corte d'### e individua un diverso regime applicabile in ### per l'acquisto immobiliare operato da cittadini svizzeri. Si sostiene che i cittadini degli ### membri della ### possono acquistare senza limitazioni beni in ### Se ne desume comunque la correttezza dell'operato della notaia, avendo la stessa verificato che l'acquirente era cittadino della ### da equiparare ai cittadini UE in base alla invocata ### ministeriale n. 39/2007, e che aveva intenzione di stabilirsi durevolmente in ### Viene infine obiettato che la mancata verifica della condizione di reciprocità determina la mera inefficacia dell'atto, e non la sua nullità, e perciò resterebbe esclusa l'operatività dell'art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile.  3.3. Anche il quinto addebito disciplinare mosso alla ricorrente ### ai sensi dell'art. 28, comma 1, n. 1, della I.  89 del 1913 poggia, in realtà, su una nullità dell'atto che non può dirsi inequivoca ed indiscutibile, valutandosi la condotta della notaia in base ad un giudizio orientato dalla verifica di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale e giurisprudenziale esistente al momento di ricevimento dell'atto stesso.  3.3.1. Si ha riguardo ad un contratto di acquisto da parte di un cittadino straniero (non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, trovando applicazione altrimenti l'art. 2, comma, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286: Cass. Sez. 2, 21 marzo 2013, n. 7210) della proprietà di beni immobili siti in ### ed alla verifica dell'operatività della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi, e cioè della condizione del cittadino italiano nell'ordinamento di appartenenza dello straniero. In particolare, il controllo di legalità dell'atto, che la Corte d'appello ha ritenuto rilevante anche a fini disciplinari, imponeva alla notaia di accertare se, alla luce dell'art. 16 preleggi, il cittadino svizzero poteva acquistare immobili in ### La decisione impugnata ha fatto riferimento, in base all'art. 16 delle preleggi al codice civile, alla disciplina della ### limitatrice dell'acquisto di immobili da parte di cittadini stranieri, ovvero alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone straniere (### del 16 dicembre 1983 e all'ordinanza esecutiva del 10 ottobre 1984 (###, in forza delle quali vige per tali acquisti un regime autorizzatorio a pena di inefficacia. Peraltro, secondo l'art. 2 della ### ai fini di tale disciplina, non sono considerati cittadini stranieri i "cittadini degli ### membri della ### europea ### o dell'### europea di libero scambio (### [..1" aventi il domicilio in ### Sussistono, inoltre, diverse eccezioni al regime autorizzatorio, essendo previsto il «libero acquisto di fondi», in rapporto alle attività per cui è utilizzato l'immobile o cui esso sia adibito, tali da indurre a ritenere verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche svizzere non residenti in ### che acquistano immobili aventi identica destinazione.  3.3.2. Anche il terzo motivo di ricorso va perciò accolto. 
Oltre alle complessità legate alle verifiche dell'esistenza della condizione di reciprocità nell'acquisto immobiliare di cittadino svizzero non residente in ### allo scopo di giudicare la condotta della notaia ### nella stipulazione dell'atto di compravendita del 23 luglio 2013, bisogna considerare che all'epoca mancava anche un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale (necessario agli effetti dell'art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile) in ordine alla nullità del contratto per difetto della condizione di reciprocità. 
Cass. Sez. Unite 4 marzo 1988, n. 2265, faceva discendere dall'operatività della condizione di reciprocità la capacità giuridica speciale dello straniero ad acquistare diritti. Da ciò poteva desumersi la nullità dell'atto concluso dall'incapace giuridico, per carenza del presupposto di titolarità della posizione giuridica. Si tratterebbe comunque non di nullità testuale o strutturale, ma di nullità virtuale per incompatibilità dell'atto con l'art. 16 disp. prel. Parte della dottrina individuava, invece, la sanzione del difetto di reciprocità nell'inefficacia, e non nella nullità, del negozio, inefficacia limitata all'ordinamento statuale e operante sol fino a quando non sia assicurata la reciprocità. 
Soltanto più di recente la giurisprudenza di legittimità ha espressamente optato per la nullità dell'acquisto di un immobile per mancato rispetto della condizione di reciprocità (Cass. Sez. 2, 9 ottobre 2018, n. 24923).  4. In definitiva, vengono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, mentre è respinto il primo motivo. Consegue la cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l'ordinanza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Scarpa Antonio

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3081/2025 del 16-11-2025

... l'infondatezza dell'assunto difensivo attoreo e la carenza dei presupposti applicativi afferenti degli artt. 148 e dall'art. 287 del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n.209, oltre che il difetto di legittimazione passiva. Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari. ###. In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione. Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del ### n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA SEZIONE I° ### persona del GU, Dott.### ha emesso, la seguente Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7617/2017, tra ### elettivamente domiciliat ###atti presso lo studio dell'Avv. ### in una con l'Avv. ### che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; attore e soc. ### S.P.A ,impresa designata per conto del ### di ### , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to ### che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta ### convenuto/ contumace CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24/06/2025 e relative note difensive .   ### domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.  ###'ART. 132, 2° ### N. 4, C.P.C. (COSÌ ###. 69/2009), ### “### DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE” (###Ù ### “### PROCESSO”).  - ###'ART. 118, 1° #### ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME ### N. 69/2009), LA “#### 132, #### 4), #### E ### GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ### A ### CONFORMI.” PERTANTO, #### . 
IN PUNTO DI DIRITTO. 
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il ### in agro di ### alle ore 9,48 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del veicolo ### tg ### Nell'occasione , il prefato autoveicolo veniva attinto da altra autovettura ### tg ### sigla internazionale UA) , condotta da ### , di proprietà di ### , il cui conducente, giunto in prossimità di una curva, perdeva il controllo del veicolo ed impattava contro l'autovettura antagonista ove si trovava l'attore che, nell'occasione , subiva rilevanti lesioni personali, coinvolgendo, altresì, nell'impatto anche altra autovettura tg ###
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una perdita della capacità lavorativa , oltre che il danno morale per la sofferenza psichica subita. 
Costituitasi , la ### s.p.a quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza dell'assunto difensivo attoreo e la carenza dei presupposti applicativi afferenti degli artt. 148 e dall'art. 287 del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n.209, oltre che il difetto di legittimazione passiva. 
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.  ###. 
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione. 
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del ### n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente. 
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del ### n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.### n. 1243/2012). 
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021). 
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa. 
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici coobligati in solido in data 13 ### , a fronte di un giudizio incoato il ###, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale. 
In ordine, poi, alla eccepita carenza di legittimazione passiva formulata dalla comnvenuta impresa assicuratrice giova rammentare che i veicoli immatricolati o registrati in ### esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, devono assolvere, per tutta la durata della permanenza nella Repubblica, all'obbligo di assicurazione. Tale prescrizione è dettata espressamente dall'articolo 125 del Codice delle ### che la estende anche ai natanti stranieri soggetti all'obbligo di assicurazione e ai motori amovibili di qualsiasi potenza muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero. 
Invero, il problema non sussiste in ipotesi di regolare rilascio della “carta verde”, documento attestante la copertura da idonea garanzia assicurativa prestata da impresa operante al di fuori del territorio nazionale, subentrando nella gestione del sinistro l'### soggetto processualmente demandato alla costiuzione in giudizio in nome e per conto della impresa mandante. 
Di contro, danni cagionati da un veicolo estero posto in circolazione nel territorio italiano senza un'idonea copertura assicurativa sono risarciti dal ### di garanzia per le vittime della strada, che ristora sia i danni alla persona che i danni alle cose derivanti dal sinistro. 
In egual misura il ### di garanzia per le vittime della strada, entro i medesimi limiti di massimale, interviene anche l'ulteriore ipotesi in cui il sinistro avvenuto in ### coinvolga un veicolo estero: esso, in particolare, garantisce il risarcimento dei danni alla persona e dei danni alle cose ogniqualvolta gli stessi siano stati cagionati da un veicolo estero la cui targa sia falsa, ovverosia non sia corrispondente o non sia più corrispondente allo stesso veicolo. 
Ergo, sinistri causati da veicoli non assicurati o con targa non corrispondente devono esse liquidati , per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500,00 per i danni alle cose ( invero, dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vanno risarciti integralmente). 
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con decisioni di segno costante ( ex multis , Cassazione civile ### III ordinanza n. 8544 del 1 aprile 2025) ,ma anche ### di merito ( sent. N. 7270-2023 del 13 ###-Tribunale di Napoli). 
In sintesi, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 2005, presuppone che il veicolo estero sia effettivamente coperto da assicurazione, mentre in assenza di tale copertura è legittimato passivamente il ### di ### per le ### della ### ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. 
Va, altresì, esaminata la questione afferente la corretta notifica indirizzata al convenuto individuato quale litisconsorte necessario , posto che, per le note vicende belliche che hanno coinvolto il ### di origine del mentovato ( ### , parte attrice ha dovuto superare ardue difficoltà onde ottenere l'indirizzo di residenza dello stesso. 
All'uopo, questo giudice ritiene evocabile in subiecta materia la speciale procedura dell'art. 142 cpc a mente della quale , al comma 1 ..” se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta..” Orbene, come da ordinanza dispositiva resa in data 18 ###, risulta verificato che la notifica ex art. 142 cpc è stata perfezionata con atto del 13 5 2019 presso il PM sì come disposta dalla mentovata normativa. 
Ciò posto, integrato correttamente il contraddittorio, dichiarata la riviviscenza delle note ex art. 183 cpc, già depositate prima delle successive ordinanza di revoca ex art.  177 predisposte dal Tribunale in diversa composizione, il giudizio è entrato nel merito della della trattazione e della correlativa fase istruttoria. 
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito. 
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata alle plurime udienze disposte per l'interpello orale con i testi ammessi. 
Alla udienza del 07 12 2023 veniva introdotto la teste di parte attorea, ### dichiaratasi indifferente, dalla sintesi delle cui deposizioni si traggono i seguenti stralci..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto alcuni anni fa percorrevo la SS n. 268 che da Napoli conduce verso ### nella occasione ero a bordo di una autovettura condotta da mia cognata allorchè ho notato , ad una distanza di circa 15 metri da me, una autovettura ### di colore scuro che ci precedeva; ADR: tanto accadeva in tratto di strada rettilineo; ADR : ho notato che la condotta di guida del conducente della ### manifestava continue variazioni di corsia in tal guisa da invadere la opposta corsia di marcia ove procedevano altre autovetture ; purtroppo una della auto che procedevano in senso inverso fu investita proprio dalla ### e in seguito all'urto frontale uscì fuori strada; preciso , altresì, che questa ultima autovettura era una ### d colore scuro; ADR: a seguito dell'incidente , che coinvolse una terza autovettura nel sinistro, decidemmo di fermarci per consta###re cosa fosse accaduto;
ADR: scesa dall'auto ho verificato che tutti i veicoli coinvolti erano in posizione di quiete; ADR; nella ### vi erano due occupanti di sesso diverso rimasti incastrati nel veicolo; parlando con i suddetti ho avuto modi di constatare che gli stessi fossero stranieri; anche la targa non era di nazionalità italiana; ADR: i due occupanti furono estratti dalle lamiere da alcuni soccorritori ; ADR: nella ### vi erano tre giovani occupanti; ADR; ho notato che uno degli occupanti del sedile posteriore fosse stato scaraventato al di fuori della autovettura; gli altri due rimasero incastrati nelle lamiere dell'auto; ciò posto ricordo che l'intervento di estrazione degli stessi fu eseguito dai ### ADR: nella terza autovettura, una ### di colore azzurro, vi era alla guida una persona anziana; ADR; circa la collocazione di danni la ### presentava una vasta area frontale accartocciata; la ### presentava danni ingenti sia al lato anteriore che posteriore; la ### presentava danni al lato anteriore; ADR: ricordo di parlato anche con l'occupante della ### punto che si doleva delle conseguenze fisiche. 
ADR: il ragazzo che era caduto fu###r### dalla ### era riuscito a rialzarsi ma anche egli si duoleva delle conseguenze dell'incidente; ADR; posso affermare che gli occupanti della ### indossassero entrambi le cinture di sicurezza; ADR; preciso altresì che la autovettura ### procedeva su di una strada che presentava una doppia corsia di marcia delimitata dal doppia striscia di colore giallo; ADR; il conducente della ### si lamentava per i dolori e ricordo che l'air bag era esploso verso il petto dello stesso; ADR: tanto accadeva il giorno 2 febbraio dell'anno 2014 alle ore 10,00 circa del mattino, verso ### . 
ADR: confermo che la ### nella posizione finale era situata fuori dalla carreggiata ;
ADR; alcuni giorni dopo l'incidente a ### si parlava di quanto accaduto e, conoscendo la madre del conducente della ### , sig.ra ### mi sono informata sul figlio , il cui none ho saputo solo successivamente , ### e mi sono resa disponibile ad eventuale deposizione testimoniale da rendere nelle sedi opportune; non sono stata mai convocata dalle ### dell'Ordine in seguito ai fatti; al momento dell'incidente, invero, i ### ci invitarono ad andare via e sgombrare la strada senza assumere mie sommarie informazioni; ADR: è la prima volta che vengo indicata quale teste di un sinistro stradale; ADR: la persona individuata quale conducente della ### era di certo ### Giuseppe…” Il processo veniva, poi, differito al 28 ### al fine di ascoltare le deposizioni dell'atro teste ammesso, ### dichiaratosi indifferente , dalle cui dichiarazioni si riportano gli stralci che seguono: ..” ADR: conosco l'attore processuale. 
ADR; capo K dell'atto di citazione risponde: mi trovavo a bordo di una autovettura in qualità di trasportato e stavamo andando verso S. ### per fare una partita di calcio; tale vettura era condotta dal mio allenatore ### ricordo di aver assistito ad un incidente che accadde prima della uscita stradale di ### la strada percorsa era la SS 268 e procedevamo in direzioni di Napoli provenendo da ### dinanzi procedeva , a circa 20 metri, una autovettura ### dalla opposta corsia di marcia una autovettura ### , probabilmente per la perdita di controllo del conducente, invadeva la opposta corsia di marcia e urtava la ### ; quest'ultima procedeva rigorosamente sulla propria corsia di marcia; L'### nell'effettuare l'invasione della corsia opposta superò la linea di mezzeria continua; ADR: capo L : risponde come sopra; ADR: capo M: è vero, dopo l'urto la ### finì la propria corsa sopra un dosso posto alla destra del suo senso di marcia;
ADR: a seguito dell'impatto la ### girò su stessa per posizionarsi in tal guisa che la parte anteriore risultò perpendicolare rispetto alla strada; ADR: dopo l'impatto la vettura ove mi trovavo si è fermata in quanto siamo scesi tutti per accertarsi dello stato dei fatti; posso pertanto affermare che vi era una autovettura ### coinvolta nel sinistro condotta da una persona anziana; ADR: preciso che quest'ultimo veicolo era frapposto tra noi e la ### ADR: capo n. 25 II termine note 183 cpc; è vero, a bordo della ### vi erano conducente e passeggero visibilmente feriti mentre , fuori dalla vettura, riverso a terra, giaceva altro passeggero verosimilmente sbalzato dalla stessa apparentemente ferito; ADR; fin quando mi sono trattenuto sul posto sono giunti di certo ### e ### 118; non ho visto sopraggiungere i ### del ### ADR: capo n. 27 : è vero. 
ADR: capo n. 10 note 183 cpc I termine: è vero, per quanto non posso certificare la velocità dei veicoli; ADR: capo n. 11: è vero, risponde come sopra; ùADR: capo n. 12: è vero, risponde come sopra; ADR: capo n. 13: è vero, l'### impattava il veicolo antagonista frontalmente; la ### invece, pativa l'urto sul lato anteriore sinistro; il lato anteriore della ### era completamente distrutto e pur tentando, non siamo stati in grado di estrare dalle lamiere i malcapitati; ADR: Capo n. 14: è vero , risponde come sopra; ADR: tutto ciò accadeva l'anno 2014 , di mattina, verso le 9,30/10,00 ad inizio febbraio; ADR: è la prima volta che mi convocano in qualità di teste per un sinistro stradale; ADR: preciso che il drappello dei ### era presente per effettuare rilevi ma nessuno di loro ci ha interpellato per il rilascio di sommarie informazioni..” Ergo, l'udienza veniva fissata in prosieguo prova al 02 ###, nel corso della quale veniva escusso l'ultino teste ammesso, ### dichiaratosi zio dell'attore processuale. ### sintesi delle deposizioni si riporta quanto segue…” ADR: dichiaro di essermi trovato sul luogo del sinistro, SS 268 , a circa 500/600 metri prima della uscita “### “ direzione Napoli, dopo circa 20 minuti dal sinistro in questione; ADR: sul luogo sono giunto a bordo della mia autovettura, che conducevo, non prima di passare a prendere a casa sua mia sorella , ### madre di ### in quanto ero stato avvertito da ### e ### dell'accaduto per telefono. 
ADR: tanto accadeva il giorno 2 febbraio dell'anno 2014 , di mattina, era una giornata piovosa. 
ADR: sulla ### ricordo di aver visto subito la ### in cui vi era al posto guida mio nipote , ancora con la cintura di sicurezza allacciata ed al fianco del quale vi era un altro giovane , al posto passeggero anteriore, che si duoleva delle conseguenze fisiche; ADR: ho notato, altresì, un terzo ragazzo che era riverso a terra che si lamentava per dolori ad un piede. 
ADR: tale autovettura si trovava in posizione perpendicolare alla strada e in ogni caso fuori dalla carreggiata , in posizione pendente rispetto al piano della viabilità; ADR: ho notato, altresì, una ### unto di colore celeste che era direzionata , nella posizione statica, verso Napoli , il cui conducente posso individuarlo quale una persona matura ; ADR: infine ho notato anche una ### , con la parte anteriore rivolta sempre in direzione di Napoli, e palesemente danneggiata al lato anteriore; all'esterno della stessa ho notato la presenza di due persone presumibilmente di cittadinanza straniera; ADR: mio nipote manifestava una ferita aperta al fianco sanguinante e si lamentava del dolore al petto ; ho notato che l'air bag era esploso; Quando sono giunto sul posto ho notato la presenza di un drappello dei CC e ### del ### ADR; mio nipote all'epoca svolgeva l'attività di meccanico.
ADR: da quello che rammento sono stato chiamato a testimoniare una sola altra volta in un giudizio per risarcimento danni da circolazione stradale. 
ADR: sul luogo del sinistro vi erano parecchi astanti ma non ricordo di persone che conoscevo, atteso che coloro che mi avevano chiamato per telefono erano già andati via prima che arrivassi…” Ciò posto, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al ### di cui all'art. 143 il quale recita: “1.I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera.  2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.  3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.  4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.  5. ### diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso..” In particolare, la vettura ### tg ### non rispettava il “dictum” normativo, in special modo il comma 3 , ingeneando il sinistro e le conseguenze fisiche al trasportato. 
Tale conclusioni si palesano conformi a quelle riportate da decisioni emesse in sede di legittimità su casi analoghi ( ex multis, Cassazione, ordinanza n. 19115/2020), non potendosi, di contro, ritenersi comprovata alcuna forma di corresponsabilità ex art 2054 comma II.
Tanto prefigura una ipotesi di responsabilità esclusiva a carico del proprietario della prefata autovettura il quale, oltretutto, sciegliendo di non costituirsi in giudizio , ha di fatto rinunziato a contestare l'avverso dedotto. 
Pertanto, nella rilettura attenta dei fatti esposti dai testi si fa espresso riferimento alla autovettura antagonista che, nel percorrere il luogo del sinistro abbia effettivamente contribuito ad ingenerare l'incidente. 
Il prefato compendio istruttorio, poi, non appare scalfito dalle sommarie infirmazioni riportate dai verbalizzanti , di certo sopraggiunti sul luogo del sinistro in momento successivo. 
Tanto a prescindere dalla eventuali discrasie afferenti la corretta identificazione dei veicoli coinvolti assegnando ad ognuno di essi una lettera individuativa, rivestendo il documento valore di fede privileggiata, ma restando mero elemento indiziario al fine della ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro, trattandosi di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012, ordinanza 01/04/2019 n° 9037). 
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott ### al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.  ###, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto. 
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria. ### dopo la nota sentenza della Cassazione a ### del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili). 
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.### disamina delle conclusioni rese, inoltre dal consulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, posto che, come riportato in elaborato peritale, il soggeto leso all'epoca dei fatti non svolgeva alcuna attività lavorativa. 
Tanto postula per il rigetto della specifica posta di credito. 
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in ### si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 39/40 % ; temporanea assoluta giorni 64; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 120. 
Per le spese mediche documentate il consulente le dichiarale congrue nella misura di € 390,00. 
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 20 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di €224.601,00 ( valore punto danno biologico € 6.204,45 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024 ). 
Per la temporanea totale di gg 64 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 7.360,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ;per la temporanea parziale di gg 120 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 6.900,00. 
Il tutto, oltre le spese mediche certificate. 
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 241.838,50 comprensivo di spese congrue. 
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.  ### , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( Cass. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). 
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minir somma devalutata. 
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio le stesse, calcolate secondo i parametri del DM 55 -2014 e successive integrazioni, vanno proporzionalmente liquidate rispetto all'importo riconosciuto. 
Ciò non di meno, stante la complessità della vicenda processuale, rappresentata dalla difficoltà di reperire informazioni attendibili sul litisconsorte responsabile del sinistro , oltre che, dalla ardua attività di notifica dell'atto introduttivo a soggetto residente in zona di guerra , queso giudice ritiene di dover riconoscere ai procuratori costituiti il parametro di complessità massima del DM n.55 -2014.  PQM il Tribunale di Nola, in composizione ### Dott. ### cosi' definitivamente provvede: in accogliento parziale della domanda attorea: dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al convenuto ### ; per lo effetto, condanna la ### spa, impresa designata dal ### di ### della ### , a pagare, in solido al prefato litisconsorte, in favore dell'attore, la somma di €. 241.838,50 ,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione; condanna, altresì', i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 565,00 per verosimili esborsi ed in € 21.155,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art.  93 cpc. 
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto. 
Così deciso in ### 15 novembre 2025 ###.U.

causa n. 7617/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Granata

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2338/2025 del 21-10-2025

... l'azione e le domande svolte dagli attori avverso ### per carenza di interesse ad agire; - disporre la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente in ### - respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto. - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria limitare la pronuncia di inefficacia ad uno solo degli atti impugnati e a quello di minor valore se capiente rispetto al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria; - ordinare d'ufficio ai sensi e per effetto della norma di cui all'art 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva il presente giudizio effettuata presso l'### di ### registro generale 651 registro particolare 539 presentazione n. 12 del 23.1.2023 di cui è prodotta la notadoc. 2. Vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed Iva” MOTIVI DELLA DECISIONE ### D'### di ### e ### D'### di ### hanno convenuto in giudizio #### e ### avanti il Tribunale di ### al fine di sentir revocare ex art. 2901 c.c. i seguenti atti dispositivi compiuti da ### - l'atto del 16 febbraio 2021, con cui il ### ha trasferito alla (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11113/2022 promossa da: ### D'#### (C.F.  ###) e ### D'### DI ### (C.F. ###), rappresentanti e difesi dagli avv.ti #### e ##### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### CONVENUTO ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv.  #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### Per parte attrice: “### revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori, l'atto di ### in adempimento di accordi di separazione del 16/02/2021 (a rogito ### di ### repertorio n. 99.716 - numero 30.651), trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui ### ha ceduto e trasferito a ### gli immobili censiti al ### dei ### del Comune di ### - ### 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani 9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq). 
Ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. 
Spese e competenze professionali interamente rifuse.  ### revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori l'atto di donazione (a rogito ### di ### repertorio n. 100.461 - numero 31.265) trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui ### ha donato a ### la quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al ### dei ### del Comune di #### - ### 11, mappale 214, subalterno 4 (categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2 (categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2, 17 mq), mappale 1977, subalterno 4 (categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5 (categoria F/5, 59 mq); ### di #### - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale 1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are 14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare). 
Ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Spese e competenze professionali interamente rifuse.  ###: rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate.” Per parte convenuta ### “Piaccia a codesto illustrissimo tribunale, contrariis reiectis respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, e, conseguentemente, ordinare d'ufficio, ai sensi e per l'effetto della norma di cui all'articolo 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio presentata in data ### presso l'### delle ### - direzione provinciale di ### - ### provinciale territorio servizio di pubblicità immobiliare di ### e ivi trascritta in data ### al registro generale 651 registro particolare 539; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sussistessero i presupposti per la richiesta di revoca, limitare la stessa ad un solo atto dispositivo. - Con vittoria di spese del presente giudizio”. 
Per parte convenuta ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, se del caso anche in via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso e concessione dei termini per conclusionali e repliche, 1. respingere la domanda revocatoria formulata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto; 2. in subordine, salvo gravame, nel non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria, limitare la revocatoria al solo trasferimento dell'immobile sito in #### di ### 52/53; 3. vinte le spese (anche tenuto conto del diniego implicito alla proposta transattiva formulata a verbale dell'11.4.2024). 
In via istruttoria si insiste nelle domande, eccezioni già formulate e per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi qui per trascritte integralmente. 
Per parte convenuta ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute: - dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione e le domande svolte dagli attori avverso ### per carenza di interesse ad agire; - disporre la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente in ### - respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.  - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria limitare la pronuncia di inefficacia ad uno solo degli atti impugnati e a quello di minor valore se capiente rispetto al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria; - ordinare d'ufficio ai sensi e per effetto della norma di cui all'art 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva il presente giudizio effettuata presso l'### di ### registro generale 651 registro particolare 539 presentazione n. 12 del 23.1.2023 di cui è prodotta la notadoc. 2. 
Vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed Iva” MOTIVI DELLA DECISIONE ### D'### di ### e ### D'### di ### hanno convenuto in giudizio #### e ### avanti il Tribunale di ### al fine di sentir revocare ex art. 2901 c.c. i seguenti atti dispositivi compiuti da ### - l'atto del 16 febbraio 2021, con cui il ### ha trasferito alla moglie, la convenuta ### la proprietà di un'abitazione sita in #### - l'atto del 29 ottobre 2021, con cui il ### ha donato al figlio, il convenuto ### la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due appartamenti con annesso uliveto nel Comune di ### In fatto gli attori hanno allegato: - di aver sporto querela nel 2018 nei confronti di ### il quale è stato successivamente sottoposto a misure cautelari, inclusa la carcerazione preventiva dal 28 settembre 2018 al 17 dicembre 2018, e poi rinviato a giudizio il 27 novembre 2019; - di essere creditori del convenuto ### in forza della sentenza emessa in data 19 ottobre 2021 dalla Corte delle ### criminali del Tribunale di Lugano (### (prod. 1 attori); - che il richiamato provvedimento penale di condanna aveva dichiarato il ### colpevole dei reati di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti, condannandolo a corrispondere agli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, capitale, interessi e spese, una somma complessiva superiore a 340.000,00 euro; - che, nel corso del procedimento penale, ### aveva posto in essere una serie di atti dispositivi con il chiaro intento di pregiudicare le ragioni creditorie; - che il convenuto ### consapevole della pendenza del giudizio e della concreta possibilità di una condanna risarcitoria, si era sistematicamente spogliato di tutti i suoi beni immobiliari situati in ### In diritto gli attori hanno dedotto: - la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 per l'esercizio dell'azione revocatoria; - il palese pregiudizio alle loro ragioni (l'eventus damni) che consiste non necessariamente in una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche nella mera variazione, quantitativa o qualitativa, che renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito; - che gli atti dispositivi erano successivi al sorgere della ragione di credito (identificabile già con la commissione degli illeciti e la successiva querela del 2018); - che, pertanto, è sufficiente provare la semplice conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori; tale consapevolezza (scientia damni) è ritenuta in re ipsa, data la pendenza del procedimento penale, la carcerazione preventiva subita e l'imminenza della condanna; - che la cronologia degli eventi dimostra una deliberata strategia finalizzata a rendere irrecuperabile il credito; - la sussistenza del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti, rispettivamente la moglie del ### (alla quale è stata trasferita l'abitazione di ### e il figlio ### (al quale è stato donato l'appartamento di ###; - che entrambi gli atti dispositivi impugnati avevano natura gratuita. 
Con comparsa di costituzione del 19.07.2023 il convenuto ### ha contestato la sussistenza stessa della "ragione di credito" che legittimerebbe gli attori ad agire. 
La difesa del convenuto ha eccepito: - che la sentenza penale svizzera, su cui si fonda il credito, non è riconosciuta nell'ordinamento italiano e che la decisione non è definitiva, essendo stata oggetto di appello in ### - che un provvedimento penale straniero non definitivo e non riconosciuto in ### è privo della forza giuridica necessaria per costituire il presupposto di un'azione revocatoria; di conseguenza, manca una delle condizioni essenziali dell'azione; - che gli atti di disposizione degli immobili italiani non avevano in alcun modo diminuito la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, rendendo l'azione revocatoria priva di fondamento per assenza di un danno concreto; - che ### non si era reso insolvente, atteso che questi possiede un cospicuo patrimonio in ### che include un immobile a ### e 22 cassette di monete d'argento, già sottoposto a sequestro conservativo nell'ambito del procedimento elvetico; - che il valore di questi beni sequestrati era sufficiente a soddisfare le pretese degli attori, qualora l'appello dovesse avere esito negativo; - che, pertanto, mancava il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio effettivo alle ragioni creditorie. 
La convenuta ### nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che la cessione dell'appartamento di ### non era stato un atto a titolo gratuito, ma un atto a titolo oneroso, poiché tale trasferimento si inseriva nell'ambito di un accordo di separazione coniugale, omologato dal Tribunale. 
Nel dettaglio ha argomentato che: - il trasferimento dell'abitazione di ### rappresentava l'adempimento una tantum dell'obbligo di mantenimento dovuto dal marito, in sostituzione di un assegno periodico; - la giurisprudenza riconosce che tali attribuzioni patrimoniali in sede di separazione, avendo una funzione solutorio-compensativa dei rapporti economici maturati durante il matrimonio, sono da considerarsi onerose; - per l'atto oneroso è necessario provare anche la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente (participatio fraudis), ossia la sua consapevolezza che l'atto avrebbe danneggiato i creditori; - la totale assenza di consapevolezza da parte della signora ### in merito alle specifiche attività lavorative e ai debiti del marito in ### - la crisi coniugale, sfociata nella separazione, era stata una conseguenza diretta e genuina dell'arresto del coniuge, e non uno stratagemma per sottrarre beni ai creditori.
La difesa del convenuto ### ha sostenuto che la donazione della quota della villa di ### non era stato un atto di mera liberalità, ma aveva avuto natura remuneratoria, rappresentando una sorta di compensazione per gli undici anni di lavoro che ### aveva prestato a favore del padre nella società di quest'ultimo in ### percependo una retribuzione asseritamente inferiore a quella dovuta. 
In secondo luogo, ha eccepito la carenza di "interesse ad agire" da parte degli attori, evidenziando che gli attori avevano agito contro ### in ### sulla base di una presunta responsabilità solidale con il padre, avendo ottenuto un sequestro sui suoi beni. 
Ha, inoltre, sostenuto che l'azione revocatoria in ### sarebbe superflua e denoterebbe un ingiustificato accanimento poiché i creditori disponevano già di uno strumento per soddisfare le proprie ragioni direttamente sul patrimonio di ### in ### Ha infine chiesto la sospensione del giudizio, in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente all'epoca presso la Corte di Appello e revisione penale del Tribunale di Appello. 
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. 
Le parti hanno depositato ritualmente le rispettive memorie, con le quali hanno articolato ulteriormente le proprie difese, producendo documenti e formulando le proprie istanze istruttorie. 
Con prima memoria integrativa, la difesa degli attori ha evidenziato che - per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente una "ragione di credito" anche eventuale o litigiosa (Cass. Civ. n. 12975/2020 e 11755/2018); - la sentenza di primo grado del Tribunale di ### sebbene impugnata, costituisce un fondamento per qualificare gli attori come creditori legittimati ad agire per la conservazione della garanzia patrimoniale; - l'eventuale necessità di riconoscimento della sentenza straniera attiene alla successiva fase esecutiva, ma non impedisce l'esperibilità dell'azione revocatoria, la cui funzione è meramente cautelare e conservativa; - il debitore convenuto, spogliandosi di tutti i beni immobili in ### ha costretto i creditori a dover agire su un patrimonio sito all'estero, peraltro già gravato - come confermato dagli stessi convenuti - da sequestri a favore di altri creditori; - tale circostanza, di per sé, integra il requisito dell'eventus damni, atteso che il recupero del credito è divenuto incerto e indubbiamente più gravoso. 
Respinte le istanze istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. 
In considerazione della formulazione di proposta transattiva da parte del convenuto ### all'udienza dell'11.4.2024, nei seguenti termini: “###. ### (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in ### di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di ### passata in giudicato ed eseguibile in ### nel giudizio penale oggi pendente in ### nanti la Corte d'appello ed avente oggetto l'impugnazione della Sentenza della Corte delle ### del 19.10.21, fatto salvo l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.” i convenuti hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed hanno richiesto che, comunque, in caso di accoglimento della domanda attorea, tale proposta non accettata fosse considera ai fini della liquidazione delle spese di lite, escludendo le spese relative alla fase decisionale.  *** 
In via preliminare deve essere respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa di una pronuncia definitiva in ordine al credito legittimante fatto valere da parte attrice, dovendo condividersi l'orientamento prevalente della Suprema Corte, in base al quale: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Cass. n. 3369 del 05/02/2019) Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di sopravvenuto difetto di interessa ad agire sollevata dalle parti convenute, in considerazione della proposta transattiva formulata da ### in corso di causa. 
Il fatto che la proposta non sia stata accettata determina il permanere dell'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia di inefficacia degli atti per cui è causa, ferma restando la necessità della valutazione di tale condotta, ai fini della liquidazione delle spese di lite, in caso di esito vittorioso della causa per parte attrice. 
Nel merito ▪ ### di cessione in data 16 febbraio 2021, con cui il ### in adempimento di accordi di separazione, ha trasferito alla convenuta ### la proprietà di un'abitazione sita in #### riferimento all' atto di cessione in esame non sussiste il requisito dell'eventus damni. 
Per giurisprudenza constante, tale requisito deve essere valutato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, tenendo conto delle residue disponibilità patrimoniali a quell'epoca esistenti (cfr. Cass. Ordinanza n. 3538 del 06/02/2019: In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.” (conf. Cass. n. 23743 del 2011) Al momento della cessione dell'immobile in esame, residuava in capo a parte debitrice la titolarità in ### delle quota del 50% dei due appartamento in ### (oggetto del secondo atto di cui si chiede la revoca), il cui valore unitario di mercato, per affermazione di parte attrice oscilla fra euro 650.000 e euro 1.300.000. 
La domanda di revoca dell'atto dispositivo in esame deve essere, pertanto, respinta risultando superflua la verifica degli ulteriori requisiti di legge.  ▪ ### del 29 ottobre 2021, con cui il ### ha donato al figlio, il convenuto ### la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due appartamenti con annesso uliveto nel Comune di ### ➢ ### legittimante La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 18291 del 03/09/2020 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Il credito legittimante allegato da parte attrice riveste i requisiti in esame, considerato che si tratta di credito risarcitorio derivante da reato di truffa, appropriazione indebita e falso documentale che, sebbene ancora sub iudice, non appare prima facie infondato essendo stato positivamente delibato in due gradi di giudizio. 
Non rileva il fatto che la sentenza straniera non sia stata resa esecutiva in ### non essendo state dedotte ragioni che ne escludano i requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano o che comportino la sua contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.  ➢ Eventus damni È pacifico che con l'atto di disposizione in esame non siano residuate in capo al debitore beni in ### (fatta eccezione per una quota infinitesimale di un'area urbana a ### pacificamente priva di valore). 
La giurisprudenza è univoca nell'affermare che il requisito oggettivo dell'"eventus damni", “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr Cass. n. 20232 del 14/07/2023 e giurisprudenza ivi richiamata) La collocazione dei beni residui esclusivamente all'estero rappresenta una modifica qualitativa rilevante del patrimonio del debitore, in quanto rende più difficoltosa per gli attori, residenti in ### l'esecuzione forzata a soddisfacimento del proprio credito. 
Il requisito in esame non è escluso dal fatto che l'atto di disposizione sia stato compiuto in favore di soggetto che è da parte attrice ritenuto condebitore solidale, in quanto tale qualità è contestata e non è stata accertata - neppure in via non definitiva - in sede ###è certa la possibilità di parte attrice ottenere soddisfacimento del proprio credito agendo in via esecutiva sui beni in questione nei confronti di ### Va inoltre considerato il fatto che l'atto di donazione in esame ha riservato a parte donante il diritto di abitazione e quindi l'esecuzione nei confronti del donatario, avendo ad oggetto la quota di comproprietà, gravata da diritto reale di un terzo, avrebbe esiti meno vantaggiosi per il creditore procedente rispetto a quella condotta nei confronti del donante, per l'ovvia considerazione che nel primo caso il bene espropriato avrebbe valore minore.  ➢ Scientia damni Il requisito in esame deve ritenersi sussistente, in quanto il debitore aveva consapevolezza al momento dell'atto di disposizione della pronuncia di condanna a favore degli attori e della inesistenza di ulteriori beni a sé intestati in ### Non è necessaria la consapevolezza del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito. 
A tal fine è irrilevante - oltre che non provata - da dedotta natura di donazione remuneratoria. 
La Suprema Corte, infatti, in analoga fattispecie relativa a revocatoria fallimentare, in cui era rilevante stabilire se l'atto da revocare fosse a titolo gratuito ha affermato: “### nei confronti dei creditori degli atti a titolo gratuito, prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, riguarda tutte le attribuzioni che implichino un depauperamento del patrimonio del fallito senza corrispettivo, con la sola esclusione di quelle compiute in adempimento di doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero dei regali d'uso. Nella suddetta previsione, pertanto, rientra la donazione remuneratoria contemplata dall'art. 770 cod. civ., la quale, pur se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, integra un'elargizione di natura discrezionale, non essendovi il donante tenuto né in base a vincolo giuridico, né per dovere morale o consuetudine sociale.” (cfr.  n. 4394 del 13/05/1987). 
Non può essere accolta la domanda di parte convenuta di escludere dalla revocatoria la quota del 50% di una dei due appartamenti, in quanto il valore attribuito da parte attrice a ciascuno dei due appartamenti (fra 650.000 e 1.300,00 euro) è riferito all'intero e pertanto la quota del 50% oggetto di atto di disposizione, prendendo a riferimento il valore minimo, non copre l'ammontare del credito legittimante. 
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto di donazione.  ▪ Spese di lite Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ### e a carico di parte attrice e in favore di parte attrice e a carico dei convenuti ### e ### come da seguente tabella (avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale è stata proposta la domanda revocatoria) oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 260.001 a € 520.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Quanto all'istanza di parte convenuta di liquidare le spese di lite, tenendo conto del rifiuto - in tesi immotivato - da parte degli attori della proposta conciliativa formulata in corso di causa, va osservato quanto segue. 
La proposta è stata formulate nei seguenti termini : “###. ### (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in ### di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di ### passata in giudicato ed eseguibile in ### nel giudizio penale oggi pendente in ### nanti la Corte d'appello ed avente oggetto l'impugnazione della Sentenza della Corte delle ### del 19.10.21, fatto salvo l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.” Parte attrice ha motivato il rifiuto di tale proposta in quanto “prevedeva la “rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti” e quindi la definizione di rapporti estranei al presente giudizio”. 
Il convenuto ### ha ritenuto ingiustificato tale rifiuto, osservando che “l'assenza di tale clausola non lo avrebbe in alcun modo tutelato in quanto si sarebbe esposto al rischio di concedere una garanzia reale vincolandosi ad altre, mai menzionate e mai avanzate fino ad ora, pretese degli odierni attori, i quali, per contro, in assenza di altri crediti tra le parti, hanno immotivatamente rifiutato la “miglior” garanzia proposta a tutela dell'unico preteso credito vantato.” ### non è condivisibile: la garanzia ipotecaria poteva essere costituita a specifica garanzia del credito legittimante fatto valere nel presente giudizio, con ciò escludendo che la stessa potesse essere azionata per crediti diversi finora mai fatti valere. 
Per contro la clausola in contestazione imponeva agli attori la rinuncia, ad esempio, al credito in via solidale azionato nei confronti del convenuto ### Il rifiuto della proposta appare pertanto giustificato e quindi non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c. 1 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice, respinta ogni diversa istanza 1. respinge la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di ### in adempimento di accordi di separazione del 16/02/2021 (a rogito ### di ### repertorio n. 99.716 - numero 30.651), trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui ### ha ceduto e trasferito a ### gli immobili censiti al ### dei ### del Comune di ### - ### 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani 9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq); 2. ordina la cancellazione della domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 dell'atto di cui al precedente punto 1.; 3. dichiara inefficace nei confronti degli attori #### D'#### e #### D'#### l'atto di donazione (a rogito ### di ### repertorio n. 100.461 - numero 31.265) trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui ### ha donato a ### la quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al ### dei ### del Comune di #### - ### 11, mappale 214, subalterno 4 (categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2 (categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2, 17 mq), mappale 1977, subalterno 4 (categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5 (categoria F/5, 59 mq); ### di #### - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale 1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are 14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare); 4. ordina al competente ### dei ### l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al precedente capo 3.; 5. condanna gli attori al pagamento delle spesse di giudizio sostenute da ### che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.  6. condanna i convenuti ### e ### in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.  ### 21.10.2025

causa n. 11113/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giordano Emanuela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8982/2024 del 04-04-2024

... c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. ### di un uso civico sul terreno oggetto della domanda di servitù di passaggio, contrapposta a quella di negatoria servitutis originariamente proposta dal ricorrente, non risulta circostan za dedotta in giudizio e discu ssa tra le parti e non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata. ### l'indirizzo consolida to di questa Corte: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, gia cché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese ne l thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle p arti, in sede ###62 sez. ### - ad. 07/03/2024 legittimità, la prospettazione di questioni o tem i di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2020 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difes a dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE D'###'### 1996/2019 depositata il ###.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ####. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 1. ### ale di ### con la senten za n. 4 88/2014 del 3.12.2014, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere tra ### e ### rigettava la domanda dal predetto proposta nei confronti di ### per l'accertamento negativo della servitù di passaggio sul suo fondo in favore del fondo della convenuta, sito in Comune di #### descritto al ### al foglio 26 part. 291. Lo stesso Tribunale accoglieva la contrapposta domanda riconvenzionale di ### e dichiarava l'acquisto della servitù di passaggio a favore del fondo della stessa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sui terreni siti nel predetto Comune, descritti al ### eni al fogl io 26 partt. 290 (in comproprietà indivisa tra ### e ###, 291 (di proprietà di ### e 451 di proprietà di ###. 
Il Tribunale di ### riteneva dimostrata, all'esito della prova testimoniale, la circostanza per cui i terreni oggetto del passaggio a favore del fondo di ### fossero appartenuti da tempo immemorabile ad un unico proprietario e all'interno della proprietà esisteva una strada che, partendo dalla strada comunale, attraversava i terreni sopra indicati arrivando a quello individuato con la part. 292 e al terreno retrostante all'abitazione. 
In seguito alla divisione compiuta dagli avent i causa dell'originario proprietario - per effett o della quale a ### era stata attribuita la part. 291, a ### la part.  451 e a ### la part. 291 - si era dunque costituita, sul fondo della stessa ### - la servitù per destinazione del padre di famiglia. Peralt ro, secondo il ### ale, la medesima ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### aveva comunque diritto alla costituzione in favore del proprio fondo della ser vitù coattiva ai sensi del l'art. 1054 c.c., atteso che il fondo era divenuto intercluso proprio per effetto della divisione.  2. ### proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  3. ### resisteva al gravame.  4. La Corte d i ### o di L '### rigettava l'appello. In particolare, la Corte territoriale eviden ziava che in ordin e alla dimostrazione dei presupposti per la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dalle dichiarazioni testimoniali specificamente richiamate dal ### di ### nella sentenza impugnata - in partico lare dalla dichiarazione della teste ### D'### - erano chiaramente e univocamente emerse l'esistenza e l'uso della strada sopra indicata, secondo lo stato di fatto presente fin da quando i fondi erano di proprietà di ### quindi fin da prima della divisione disposta da suoi aventi causa. 
Dunque, tali circostanze si riferivano anche allo stato dei luoghi esistente nel momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere al medesimo proprietario e, pertanto, costituivano il presupposto per la costituzione della servitù, ai sensi dell'art. 1062 Non si pot eva attri buire alcun rilievo alla querela prodotta dall'appellante in ragione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art.  345 c.p.c., atteso che tale documento si era formato nel corso del giudizio di primo grado. 
Inoltre, non risultava alcuna contraria volontà dagli atti pubblici di divisione da parte del proprietario dei due fondi al ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 momento della loro separazione anzi risultava che i beni oggetto della divisione erano stati assegnati con tutti i diritti e servitù inerenti e con il possesso immediato. Le considerazioni esposte in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia rendevano superfluo lo specifico esame del terzo mo tivo dell'appello, concernente l'interclusione d el fondo dell'odierna appellata.  5. Anton ello ### ha prop osto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.  6. ### ha resistito con controricorso 7. Entrambe le parti con m emoria depositata in p rossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. - in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui non è stata presa cognizione della natura dei terreni e da sottoporre al regime di servitù. 
Il ricorrente ritiene che la Corte d'### di L'### come peraltro anche il ### di ### non abbia esaminato e valutato il fatto decisivo, pur dedotto in giudizio, secondo il quale, tanto al dante causa (### che all'avente causa (### i terreni appartenessero non già in qualità di proprietari, ma quali livellari per vincolo di uso civico. 
Il Giudice a quo, quindi, non avrebbe esaminato, o avrebbe mal valutato , la documentazione in atti, costituita dalle certificazioni catastali riguardanti i terreni in questione, attestanti ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 il diritto di uso civico del Comune di ### avrebbe altresì omesso, o mal valutato, la circostanza che l'esponente stesse agendo in qualità di proprietario esclusivo dell'area che si intendeva asservire, avendola affrancata dal vincolo di uso civico.  ### di ### volta al riconoscimento della servitù ex art. 1062 c.c. era inammissibile non possedendo ella, come pure il suo dante causa, il diritto di proprietà del terreno ritenuto dominante. Gli atti di trasferimento di beni appartenenti al demanio pubblico, in q uesto caso dovuti a successione mortis causa, ovvero a divisione per atto pubblico, sarebbero affetti da nullità assoluta e non relativa per impossibilità dell'oggetto che, ai sensi dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.  1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.  ### di un uso civico sul terreno oggetto della domanda di servitù di passaggio, contrapposta a quella di negatoria servitutis originariamente proposta dal ricorrente, non risulta circostan za dedotta in giudizio e discu ssa tra le parti e non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata.  ### l'indirizzo consolida to di questa Corte: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, gia cché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese ne l thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle p arti, in sede ###62 sez. ### - ad. 07/03/2024 legittimità, la prospettazione di questioni o tem i di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plu rimis ### 2, Sent. n. 20694 del 2018, ### 6- 1, Ord n. 15430 del 2018). 
Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/ 01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22 540; 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).  ### parte, nel caso in esam e la se ntenza impugnata in questa sede è conforme a quella di primo grado, e il ricorrente non risulta neanche a ver formulato un motivo di appello sulla demanialità del bene, questione appunto sollevata per la prima volta in questa sede.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all'art. 9 della l. n. 1766 del 1927.  ### della Corte d'### dell'### avrebbe prodotto l'effetto di costituire un d iritto reale di servitù di passag gio, a ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 servizio di un terreno demaniale, su iniziativa di un soggetto non legittimato a chiederlo. 
In ragione di quanto esposto al punto precedente, si lamenta l'erronea ricognizione, da parte del provved imento impugnato, della fattispeci e disciplinata dall'art. 1062 c.c. di costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.  ### la sentenza impugnata i fondi - in origine goduti da un unico soggetto - a seguito di divisione, avrebbero conservato le modalità di possesso del dante causa. E ciò nell'errato presupposto che tali beni fossero in proprietà esclusiva del "padre di famiglia", con la conseguenza che questi avrebbe e sercitato un atto dispositivo, in realtà non consentitogli, dun que, difetterebbero i presupposti di legge che avrebbero, secondo il ### prodotto l'effetto costitutivo. 
Il d ante causa ### (padre del ricorrente e di ### non era proprietario delle ### 290, 291 e 451, bensì livellario mentre proprietario era il Comune di ### 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 
La censura mescola elementi di fatto con elementi di diritto e, per quel che è dato comprendere, è sostanzialmente ripetitiva del motivo precedente circa la proprietà in capo al Comune del terreno successivamente oggetto di divisione e, dunqu e, ne segue la medesima sorte di inammissibilità per novità della questione.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch e è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - clausola pattizia di ricognizione di servitù a carico della proprietà di ### e a favore di ### Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Il ricorre nte riporta l'atto di divis ione con il quale le pa rti #### E ### si sono dati reciproco atto che i beni in o ggetto " ... vengono rispettivamente attribuiti ed assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, azione o ragione, accessori e pertinenze, oneri e servitù attive e passive eventuali ed in particolare la servitù di passo sulla corte costituente l'accesso alle unità immob iliari oggetto della presente divisione rappresentata al catasto Te rreni n el foglio di ma ppa 26 dall a particella 451.  ### 451 è a confine con la 292, livellaria ### per cui la stessa avrebbe preservato tale suo diritto teorico ponendolo a carico della proprietà di ### e non a carico del ricorrente.  ### costituirebbe ricognizione della servitù di p assaggio, condiviso e sottoscritto dalle parti in causa e, ove opportunamente esaminato e valutato, avrebbe determinato il rigetto della domanda avversaria, perché fondato su document o di valore probat orio assoluto, che fra l'altro avrebbe dovuto impedire l'esperimento di prove testimoniali, essendo già agli atti la prova scritta.  3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 
Deve farsi ap plicazione del seguente principio di diritto : Nell'ipotesi di “doppia conforme” prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. 
Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 comma 2, le regole sulla pron uncia cd. dopp ia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quell o di entrata in v igore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). 
Peraltro, ricorre l'ipotesi di « doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori pe r rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1054 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - in relaz ione alla insussistenz a dei presupp osti che consentono l'imposizione della servitù al fondo intercluso.  ### restando quanto già spiegato sotto i precedenti motivi di gravame, quanto alla carenza del requisito primario configurato dal diritto di proprietà, difetterebbe altresì l'ulteriore requisito della interclusione "da ogni parte" della ### 292.  4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. 
La servit ù è stata costituita pe r destin azione del padre di famiglia e non per l'interclusione dei fondi. Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Perché possa dirsi sorta una servitù per destinazione del padre di famigli a (ai fini del cu i sorgere, ove si tratti di servitù d i passaggio, è priva di rilevanza ostativa la n on interclusione del fondo dominan te) non è richiesto che quando i fondi ab biano cessato di app artenere ad un u nico proprietario quest i abbia espresso la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che eg li non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo (### 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1998, Rv. 512467 - 01) Dunque, la m ancanza di interclusione del fond o prete so dominante non costituisce elemento ostativo al riconosci mento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertame nto giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutam enti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (### 2, Ordinanza n. ### del 12/12/2019, Rv. 656296 - 01) 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -in relazione alla disposta distrazione delle spese d'appello in favore del difensore antistatario della parte ammessa al ### a ### dello Stato.  5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.  ### denunciato rappresenta un errore revocatorio oppure emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1 quater e omessa applicazione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 dell'art. 11, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 360, comma 1, 3, c.p.c. - in relazione alla condanna dell'appellante ammesso al ### a ### dello Stato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  6.1 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 
La censura sul contributo unificato non può essere proposta come motivo di ricorso per cassazione. 
Deve darsi continuità al segu ente principio di diritto g ià affermato in relazione al ricorso per cassazione ma applicabile anche al giudizio di appello: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte d i cassazione att esta l'obbligo del ricorrent e, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere v erificate, nella lor o specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (### 1, Ordinanza 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 - 01) Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contrib uto) pari a quello do vuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il prim o, di natura processuale, costitu ito dal l'adozione di una pronuncia di in tegrale rigetto o inammissibili tà o improcedibi lità dell'impugnazione, la cui sussistenza è ogget to dell 'attest azione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell 'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (### U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 - 03).  7. Il ricorso è rigettato.  8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato essendo il controricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giu dizio di legittim ità con p agamento in favore dell'### essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in euro 4.500,00 più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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