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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 1889/2022 del 04-05-2022

... mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del T.U.B., essendo risultato non sufficientemente determinato il tasso di interesse di cui al documento di sintesi relativo al medesimo periodo; - nell'ambito del conto anticipi n. 6696, poi rinumerato ###, mediante ricalcolo degli interessi ivi maturati dalla banca (da questa illegittimamente girocontati sul conto corrente ordinario) al tasso di interesse legale via via vigente (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997 e Cass., Sez. 3, n. 266/2006), con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione e di qualunque ulteriore voce di costo e commissione stante l'assenza di pre - 13 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 visioni contrattuali valide ossia conformi all'obbligo di forma prescritto dall'art. (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Palermo - ###.G. n. 17127/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### rasà ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17127 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2014 vertente TRA ### S.N.C. ### & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante pro-tempore ### (C.F.  ###), ### nato a ### il ###, e ### nata a ### il ###, tutti elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione - attori - CONTRO ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, sia in proprio che nella qualità di procuratrice di ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. #### che la rappresenta e difende per procura generale alle liti allegata in atti; - 2 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 - convenuta con domanda riconvenzionale - Oggetto: accertamento negativo del credito, domanda di ripetizione dell'indebito e domanda riconvenzionale di adempimento in materia di contratti bancari.  ###: all'udienza del 13/05/2021 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.n.c., ### e ### questi ultimi due in qualità di fideiussori della predetta società, hanno convenuto in giudizio la ### S.p.A. e la ### S.p.A. e, premesso che la società attrice intratteneva, presso la filiale di ### di quest'ultima banca, i rapporti di conto corrente ordinario n. 410144168 (poi rinumerato 43359 e ###) a partire da data antecedente al 31.12.2000 sino al 29.9.2010, di conto anticipi n. 6696 (poi rinumerato ###) dal 26.6.2007 al 3.8.2010 e di conto anticipi n. ### dal 3.3.2009 sino al 3.8.2010, hanno lamentato l'illegittima applicazione, da parte della predetta banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e del conseguente anatocismo, della commissione di massimo scoperto, di oneri per valuta e di spese non previste contrattualmente in maniera determinata e comunque tali da comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla ### 108/1996, nonché l'avvenuta sofferenza di un danno a causa dell'illegittima condotta negoziale della stessa convenuta. 
Gli attori, pertanto, previa declaratoria delle nullità contrattuali dedot - 3 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 te in citazione, hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei summenzionati rapporti e la condanna della banca convenuta alla restituzione dell'indebito nella complessiva misura di euro 72.456,70 o in quella diversa misura da accertarsi in corso di causa, nonché la condanna dello stesso istituto di credito al pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.  ### S.p.A., tempestivamente costituitasi in giudizio sia in proprio che nella qualità di procuratrice di ### S.p.A., ha, in via preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quale parte convenuta in proprio, la nullità dell'atto di citazione, il riconoscimento di debito da parte degli attori in virtù della scrittura privata del 22.12.2009 e la prescrizione della pretesa restitutoria ex adverso formulata; nel merito, la predetta convenuta, eccependo l'infondatezza delle domande attrici per le ragioni meglio spiegate in comparsa di risposta, ne ha chiesto il rigetto ed ha domandato in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 369.863,92 a titolo di saldo, alla data del 30.9.2015, del rapporto di conto corrente ordinario n. ###, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali. 
La causa (assegnata allo scrivente giudicante in data ###) è stata istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile (cfr. ordinanza del 23.11.2016 e successiva ordinanza di rimessione sul ruolo del 31.12.2020), le cui conclusioni - supportate dai necessari rilievi di competenza specifica - questo giudice ritiene di condividere (cfr. relazione - 4 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 del 2.11.2017 e successiva relazione integrativa del 25.3.2021), è stata chiamata all'udienza in epigrafe indicata in cui gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno e nella quale, assunte le conclusioni delle parti come da verbale in pari data, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti medesime dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..  ****** 
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, in via preliminare, in rito, va in primo luogo rilevata l'estraneità al merito del presente giudizio della ### S.p.A. quale convenuta in proprio, in quanto, così come dedotto al primo paragrafo della comparsa di costituzione e risposta, i rapporti bancari oggetto di causa sono stati intrattenuti dalla società attrice con il ### di ### S.p.A. cui è succeduto, in virtù di operazione di fusione per incorporazione (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta), l'odierna convenuta ### S.p.A., banca alla quale fanno dunque oggi capo i medesimi rapporti. 
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di ### S.p.A.. 
Va invece disattesa l'eccezione preliminare, sollevata da parte convenuta, di nullità della citazione per genericità delle allegazioni in esso contenute. 
Sul punto, premesso che, sulla scorta del dettato normativo dell'art.  164, comma 4, c.p.c., la citazione è nulla solo se vengono omessi o risultano assolutamente incerti il petitum, ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda, e la causa petendi, ovvero l'esposizione dei fatti - 5 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass., sez 3 civ., 11751/2013), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (cfr. Cass. sez. un. n. 8077/2012) e, nello specifico, “La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni” (Cass., sez. un. n. 16910/2009; conforme Cass., sez. 3 civ. n. 11751/2013). 
Orbene, nel caso di specie, le doglianze attrici, di cui la convenuta eccepisce la genericità, non risultano assolutamente incerte e non sono dunque tali da determinare la nullità dell'intero atto di citazione, considerato che in tale scritto introduttivo gli attori lamentano, in relazione a rapporti bancari intercorsi con la banca avversaria ed ivi precisamente indicati, l'illegittimità delle clausole contrattuali menzionate nella superiore parte di svolgimento del processo, delle quali chiedono dichiararsi la nullità in uno alla conseguente rideterminazione del saldo dei rapporti medesimi. Del resto, l'eccezione in discorso è infondata anche considerato che la società convenuta si è ampiamente difesa rispetto alle doglianze e domande attrici, che risultano dunque formulate in modo da consentire alla controparte di apprestare adeguate difese (cfr. sul punto Cass., sez. 2 civ., n. 1681/2015).  ****** - 6 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 Tanto chiarito con riferimento alle questioni preliminari di rito, si osserva, in linea generale, nel merito, che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art.  1832, comma 1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr.  civ. 19.03.2007 n. 6514 e Cass. civ. 18.05.2006 n. 11749). 
In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (cfr. Cass. civ. 05.05.2006 n. 10376). 
Inoltre, non osta a tale verifica il fatto che gli attori, prima del giudizio, abbiano sottoscritto, in data ###, una scrittura privata avente ad oggetto un piano di rientro della loro esposizione debitoria con la banca, considerato che <<La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destina - 7 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 tario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che la ricognizione di debito non impedisce al promittente di contestare la validità della clausola recante gli interessi, clausola per la quale, essendo necessaria la forma scritta “ad substantiam”, è inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo>> (così Cass., Sez. 2, 11.11.2005 n. 22898; cfr., in ordine alla prima parte della massima, anche Cass., Sez. 3, 18.11.2008 n. 27406 e Cass., Sez. 2, 14.1.1997 n. 280). Né dal contenuto dell'anzidetta scrittura privata risulta che gli attori abbiano espressamente rinunciato, con riferimento ai rapporti oggetto di causa, a domandare l'accertamento o ad eccepire la nullità (anche parziale) di clausole contrattuali, poichè dal tenore del documento in questione risulta che la rinuncia degli attori riguardava unicamente eccezioni o contestazioni relative alle <<metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla ### >>. Ne consegue che il richiamo di parte convenuta alla sentenza di Cass. n. 3925/1977 non è pertinente al caso di specie.  ****** 
In ordine alla domanda attrice di risarcimento danni, va dichiarata l'estinzione del giudizio in virtù della rinuncia alla medesima domanda formalizzata da questi ultimi all'udienza di precisazione delle conclusioni.  ****** 
Nel merito delle ulteriori domande formulate dalle parti, con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, la Su - 8 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 prema Corte ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. sez. 1 civ.  9201/2015) che, “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass., Sez. 2, 3374/2007; Cass., Sez. 3, n. 12963/2005; Cass., Sez. 3, n. 7282/1997). 
Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte - nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, “quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (cfr. Cass., Sez. 1 civ., n. 21466/2013 e n. 23974/2010) - ha altresì ribadito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass., Sez. 3, n. 384/2007; Cass., Sez. 5, n. 9099/2012). 
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto - che contengono la prova - 9 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 dei pagamenti - è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista), l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale, ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo a una certa data (cfr. in proposito Cass., L., n. 22862/2010 e sez. 6-L ord. 16917/2012) o in un'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultralegali e spese varie. 
Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal T.U.B. sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis Cass., sez. I civ., n. 9791/1994) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole. 
Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e - nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni - per rispettare i necessari requisiti di specificità e determinatezza del suo contenuto deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento. 
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà - 10 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 di recedere (cfr. Cass., sez. 3 civ., n. 8548/2012 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”). 
E' evidente dunque che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova. 
Nel caso di specie, così come già rilevato nell'ordinanza del 31.12.2020, risultano depositati in atti tutti gli estratti conto dei rapporti oggetto di causa in quanto: - la ### S.p.A. ha prodotto gli estratti del conto corrente ordinario n. 410144168, poi rinumerato 43359 dal 7.11.2005 e successivamente rinumerato ### dal 1.11.2008, per l'intera durata del rapporto (30.4.1999-30.6.2010); - gli attori hanno prodotto, per l'intera durata dei rispettivi rapporti, gli estratti del conto anticipi n. 6696 poi rinumerato ### (durata dal 26.6.2007 al 3.8.2010) e del conto anticipi n. ### (durata dal 3.3.2009 sino al 3.8.2010). 
Di contro, la banca convenuta - che ne aveva l'onere nella sua veste di attrice in riconvenzionale e di convenuta in un'azione di accertamento negativo (cfr. in proposito Cass. Sez. L. n. 22862/2010, sez. 6-L ord. - 11 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 16917/2012) e comunque in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. (in proposito ex multis Cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli artt. 1346 e 1418 c.c. in materia di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole - non ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente ordinario numerato 410144168 (relativo al periodo dal 30.4.1999 al 6.11.2005) e quello numerato ### (relativo al periodo dal 1.11.2008 al 30.6.2010) ed il contratto di conto anticipi n. 6696 (poi rinumerato ###), limitandosi a produrre il documento di sintesi (sottoscritto dalla società correntista) del contratto di conto corrente ordinario n. 43359, il contratto del 29.4.2009 di affidamento dell'importo di euro 50.000,00 a valere sul conto corrente ordinario numerato ### ed il contratto di conto anticipi n. ###; Ciò posto, rilevato che l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di commissioni e spese non è contestata e comunque risulta dai prodotti estratti conto, alla luce della produzione solamente parziale dei contratti dei rapporti oggetto di causa, va condiviso l'operato del c.t.u. il quale, sulla base delle istruzioni impartitegli nell'originaria ordinanza del 23.11.2016 ed in quella successiva di richiamo dello stesso e di rimessione della causa sul ruolo del 31.12.2020, ha proceduto alla rideterminazione dei saldi dei predetti rapporti: - nell'ambito del conto corrente ordinario, con riferimento al più risalente periodo dal 30.4.1999 al 6.11.2005 in cui il rapporto era contrassegnato dal n. 410144168 e con riferimento all'ultimo e più recente periodo dal 1.11.2008 al 30.6.2010 in cui era contrassegnato dal n. ### - - 12 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 previa eliminazione delle competenze ivi girocontate dai conti anticipi nel difetto di prova di un formale collegamento negoziale (che integri gli estremi di un accordo) tra i medesimi rapporti bancari e previo riaccredito delle competenze solutorie prescritte - mediante applicazione del tasso di interesse legale via via vigente (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997 e Cass., Sez. 3, n. 266/2006), con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione e di qualunque ulteriore voce di costo e commissione (ad eccezione di quelli previsti dal contratto di affidamento del 29.4.2009 dell'importo di euro 50.000,00), stante l'assenza di previsioni contrattuali valide ossia conformi all'obbligo di forma prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., non essendo legittima la ricognizione ex post delle condizioni del medesimo conto corrente operata dagli attori con la scrittura privata del 22.12.2009 (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997); - con riguardo al medesimo conto corrente ordinario, nel periodo intermedio (dal 7.11.2005 al 30.10.2008) in cui era contrassegnato dal 43359, mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del T.U.B., essendo risultato non sufficientemente determinato il tasso di interesse di cui al documento di sintesi relativo al medesimo periodo; - nell'ambito del conto anticipi n. 6696, poi rinumerato ###, mediante ricalcolo degli interessi ivi maturati dalla banca (da questa illegittimamente girocontati sul conto corrente ordinario) al tasso di interesse legale via via vigente (cfr. sul punto Cass., Sez. 2, n. 280/1997 e Cass., Sez. 3, n. 266/2006), con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione e di qualunque ulteriore voce di costo e commissione stante l'assenza di pre - 13 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 visioni contrattuali valide ossia conformi all'obbligo di forma prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B.; - nell'ambito del conto anticipi n. ### mediante applicazione degli interessi ivi maturati dalla banca (da questa illegittimamente girocontati sul conto corrente ordinario) al tasso convenzionale previsto dal relativo contratto prodotto in atti), ad eccezione dei trimestri in cui il tasso convenzionale, essendo risultato usurario a causa dell'incidenza di spese e commissioni, è stato ricondotto entro soglia di legge dal c.t.u.. 
Inoltre, come già accennato, nel procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario, il c.t.u., in considerazione dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta, ha escluso dal novero delle somme ripetibili quelle - del complessivo importo di euro 144.330,29 - versate dalla società attrice alla banca a titolo di rimesse “solutorie” (cfr. pagg. 10 e 11 della relazione peritale del relazione del 2.11.2017, nonché allegato B alla stessa) nel periodo compreso tra il ###, data del più risalente estratto conto prodotto in atti, ed il ###, data iniziale del decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (eseguita in data ###); il diritto alla ripetizione dei versamenti “solutori”, infatti, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di annotazione in conto e non dalla data di chiusura del conto corrente, come stabilito dalla sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 24418 del 02.12.2010.  ******  ### di una valida pattuizione di interessi ultra-legali nell'ambito del conto corrente ordinario (a causa della mancata produzione di con - 14 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 tratti sottoscritti relativamente ai periodi dal 30.4.1999 al 6.11.2005 e dal 1.11.2008 al 30.6.2010 e dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel documento di sintesi relativo al periodo intermedio dal 7.11.2005 al 30.10.2008) e nell'ambito del conto anticipi n. 6696 poi rinumerato ### (a causa della mancata produzione del contratto) ha reso irrilevante la verifica dell'usurarietà dei tassi in questione. 
Con riferimento al conto anticipi n. ###, il nominato c.t.u. ha riscontrato il superamento del tasso soglia “ricondotto ai concreti importi della CMS e/o all'incidenza delle spese”, in relazione al primo, terzo e quarto trimestre 2009 ed al primo trimestre 2010 (cfr. pag. 19 della relazione peritale del 2.11.2017 e pag. 6 della relazione supplementare del 25.3.2021); lo stesso consulente ha dunque ricondotto entro soglia gli interessi convenzionali divenuti usurari - nel rispetto dei principi fissati da Cass., Sez. Un. 19.10.2017 n. 24675 che ha escluso la nullità della clausola, stipulata successivamente alla ### n. 108/1996, per un tasso non eccedente la soglia di legge quale risultante al momento della stipula, facendo però salva la possibilità di ricorrere a “ulteriori istituti e strumenti di tutela … secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali” ed applicando il tasso convenzionale negli altri trimestri.  ****** 
Dunque, alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli esiti degli accertamenti effettuati dall'ausiliario: - il saldo del conto corrente ordinario n. 410144168 (poi rinumerato 43359 e ###), alla data del 30.09.2010, è pari a “- euro 223.756,24” (cfr. pag. 5 della relazione peritale integrativa del 25.3.2021); - 15 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 - il saldo del conto anticipi n. 6696 (poi rinumerato ###), alla data del 31.8.2010, è pari a “- euro 12.089,01” (cfr. pag. 6 della relazione peritale integrativa del 25.3.2021; - il saldo del conto anticipi n. ###, alla data del 31.8.2010, è pari a “- euro 2.392,67” (cfr. pag. 6 della relazione peritale integrativa del 25.3.2021. 
Il credito che ### S.p.A. vanta nei confronti degli attori è quindi complessivamente pari ad euro 238.237,67 (euro 223.756,24 + euro 12.089,01+ euro 12.089,01).   Dunque, la domanda di accertamento negativo del credito formulata dagli attori va accolta nel limite di euro 131.626,25 (euro 369.863,92 - euro 238.237,67). 
La domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla banca convenuta va invece accolta nel limite complessivo di euro 238.237,67, oltre interessi legali (in considerazione della mancata produzione dei contratti del conto corrente ordinario e del conto anticipi n. 6696 - poi rinumerato ### - e del sopravvenuto sforamento del tasso soglia in alcuni trimestri del conto anticipi n. ###) con decorrenza dalla data del 29.10.2015, in cui è stata depositata la comparsa di costituzione e risposta contenente la medesima domanda riconvenzionale, sino all'effettivo soddisfo. 
Le spese di lite - considerato l'ammontare della differenza tra l'importo del debito accertato e quello domandato in via riconvenzionale dalla banca - vanno compensate ex art. 92 c.p.c.. 
Essendo tale differenza inoltre imputabile ad una condotta della ban - 16 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 ca, vanno infine poste definitivamente a suo carico, le spese di c.t.u., già liquidate come da separati decreti in atti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:  Dichiara il difetto di legittimazione passiva in giudizio di ### S.p.A. quale convenuta in proprio;  Dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda attrice di condanna di ### S.p.A. al risarcimento del danno, per effetto della rinuncia degli attori alla medesima domanda;  Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario 410144168 (poi rinumerato 43359 e ###), alla data del 30.09.2010, è pari a “- euro 223.756,24”;  Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 6696 (poi rinumerato ###), alla data del 31.8.2010, è pari a “- euro 12.089,01”;  Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. ###, alla data del 31.8.2010, è pari a “- euro 2.392,67”;  ### s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore, ### e ### al pagamento, in solido fra loro, in favore di ### S.p.A., della somma di euro 238.237,67, oltre interessi legali dal 29.10.2015 sino all'effettivo soddisfo;  Dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti;  Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di ### S.p.A.. - 17 - Tribunale di ### - ###.G. n. 17127/2014 ### 30/4/2022. 
Il Giudice Dott. ### presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal ### della Giustizia 21/2/2011 n.44.

causa n. 17127/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Marasa' Filippo, Crapisi Alessandra

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-01-2025

... respinta l'eccepita sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, dal medesim o evidenziata in memoria, carenza di intere sse ad agire che discenderebbe dalla comunicazione da parte del Comune di ### di avvio del procedimento di esproprio del tratto di fognatura che attraversa il terreno del ricorrente, essendo un fatto che dimostra unicamente l'avvio del procedimento e pertanto prospett a un evento (l'esproprio del tratto di fognatura) futuro e incerto e trattandosi in ogni caso di procedimento t ra il ricorrente e il Comune rispetto al quale le controparti sono estranee. II. Passando all'esame del ricorso, esso è articolato in due motivi. 1. Il primo di essi denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., o vvero omesso esame di un fa tto decisivo per la (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23832/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###); -ricorrente contro ###### rappresentati e difesi dall'avvocato #### (###); -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE ### di CAMPOBASSO 124/2021, depositata l'1/04/2021. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal ### 2 di 7 ### 1. ### e ### (nata il 14 aprile 1961) hanno convenuto in giudizio ### chiedendo al Tribunale di Larino di dichiarare che la line a di confine tra il fondo di loro proprietà e il fondo del convenuto corrisponde a quella individuata da un canale di s colo naturale e dal pree sistente rusce llo e in subordine con quella riportata catastalmente. 
Con la pronuncia n. 250/2013 il Tribunale di Larino ha determinato la linea di confine sulla base delle risultanze catastali, ricavate dalla tavola allegata all a consulenza tecnica d'ufficio, e ha ordinato l'apposizione dei termini in coincidenza con la determinata linea di confine.  2. La senten za è st ata impugnata dall'originario convenuto ### il qua le ha chiesto di det erminare la linea di confine attraverso l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, in quanto la consulenza espletata in primo grado non aveva tenuto conto del fatto che il canale che costituiva l'originario confine era stato sostituito dalla fognatura. 
Con la sentenza n. 124/2021 la Corte d'appello di Campobasso ha rigettato il gravame.  3. Avverso tale pronuncia ### ricorre per cassazione. 
Resistono con controricorso ### (nata il 14 aprile 1961), nonché ### e ### (nata il 28 maggio 1965), eredi di #### delegato dal Presidente della sezione ha ritenuto che il ricorso sia inammissibi le e/o m anifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380- bis, comma 1 c.p.c. 
Il ricorre nte ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell'ar t. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. 
Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.   3 di 7 ###. Premesso che non ricorre nessuna incompatibilità del consigliere autore della proposta ex art. 380 bis cpc (v. Sez. U - , Sentenza 9611 del 10/04/ 2024), va rigettata l'eccezione formulata dai controricorrenti alle pagg. 4 e 5 de l controricorso, ossia che il controricorso è stato notificato nei confronti di ### e ### senza considerare che già nel corso di giudizio di primo grado ### è deceduto, lasciando quali eredi il coniuge ### e i figli #### e ### che si sono costituiti nel giudizio di secondo grado. È vero che si sono costituiti con controricorso ### nata il 14 aprile 1961, ### e ### nata il 28 maggio 1965, così che in relazione a questi u ltimi due la notificazione del ricorso non è nulla avendo l'atto raggiunto il suo scopo nei loro confronti, ma non tutti gli eredi si sono costituiti, in particolare non si sono costituiti ### e T eresina ### Nei loro confronti non va però disposta l'integrazione del contraddittorio, alla luce della manifesta infondatezza del ricorso, come si vedrà infra (si veda al riguardo Cass. n. 11287/2018, che sottolinea come “nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo im pone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con imm ediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità”). 4 di 7 Va poi, sempre in via preliminare, respinta l'eccepita sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, dal medesim o evidenziata in memoria, carenza di intere sse ad agire che discenderebbe dalla comunicazione da parte del Comune di ### di avvio del procedimento di esproprio del tratto di fognatura che attraversa il terreno del ricorrente, essendo un fatto che dimostra unicamente l'avvio del procedimento e pertanto prospett a un evento (l'esproprio del tratto di fognatura) futuro e incerto e trattandosi in ogni caso di procedimento t ra il ricorrente e il Comune rispetto al quale le controparti sono estranee. 
II. Passando all'esame del ricorso, esso è articolato in due motivi.  1. Il primo di essi denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.  115 c.p.c., o vvero omesso esame di un fa tto decisivo per la controversia: la Corte d'appello ha ome sso ogni valutaz ione in merito a un documento, la sentenza n. 14/2001 del Tribunale di Larino, comprovante l'esi stenza di un giudicato formal e e sostanziale tra le parti, che aveva st abili to che “vi era stat a un'occupazione arbitraria del fondo del signor ### da parte dei signori ### e ### padre di ### Rosa”. 
Il motivo è inammissibile. Anzitutto viene denunciata in relazione alla mancata considerazione del giudicat o la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., che attiene invece alla m ancata considerazione delle prove p roposte dalle parti, n onché dei fat ti non oggetto di specifica contestazione. Quanto alla den uncia dell'omesso esame di un fatto in relazione al parametro di cui al numero 5 dell'art. 36 0 c.p.c. , va rilevato che la censura è inammissibile: ai sensi dell'art. 3 48-ter c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie, quando la pronuncia d'appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della sentenza di primo grado il ricorso per cassazione non pu ò essere proposto ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. In ogni caso, il 5 di 7 riferimento alla violazione del giudicato esterno è inammissibile in quanto non specifico: il ricorrente si è infatti limitato a sostenere che la pronuncia del Tribunale di Larino n. 14/2001 aveva stabilito che vi era st ata un'occu pazione arbitrar ia del fondo ric orrente, senza specificare le ragioni e l'estensione di tale statuizione.  2. Il second o motiv o lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c.: secondo la giurisprudenza i l giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi forniti dalle parti che gli sembrano più attendibili ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hann o mero valore sussidiario; la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve però adeguatamente motivare le proprie scelte, il che non è avvenuto nel caso in esame. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d'appello ha evidenziato che il consulente d'ufficio ha determinato la linea di confine t ra i due fondi attraverso ”una ricostruzione storica dedu ttiva che ha come supporto logico la media comparativa delle varie consulenze versate in atti, e quindi anche di quelle redatt e dai consulenti di parte, tenuto conto dell'intervenuta mutazione dei luoghi”, così che il consulente ha svolto un lavoro non superficiale e ha utilizzato tutti gli elementi a sua disposizione, utili per determinare la linea di confine, tra i quali anche le risultanze catast ali. La Corte di merit o ha ancora osservato che il consulente non è riuscito a stabilire con precisione la linea di confine, ma ha potuto solo ipotizzare una linea stabilita tramite una media comparativa, così che - ha concluso il giudice d'appello - va condiviso il principio cui si è attenuto il giudice di primo grado, seco ndo il quale il ricorso alle mappe catastali è il mezzo di prova cui si può ricorrere nel caso in cui vi sia mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. La Corte d'appello ha quindi sufficient emente argomentato l'utilizzo delle 6 di 7 mappe catastali, così come ha motivato il diniego di una nuova consulenza tecnica d'ufficio e le critiche sollevate d al ricorrente, sostanzialmente rivolte avverso la motivazione dell a pronuncia impugnata, non possono essere accolte perché il vizio motivazionale non è più denu nziabile per espre ssa previs ione di legge salvo i casi limite, qui non ricorrenti (v. art. 360 comma 1 5 cpc e SSUU sentenza n. 8053/2014). 
III. Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terz o e il quarto comma del l'art. 96 c.p.c. ( v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedim ento per la decisione accelerata d ei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di defin izione del giu dizio in conf ormità alla proposta una valutazione legale tipica del la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., “codif ica un'ipote si normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata n ella decisione defi nitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”). 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) 7 di 7 e accessor i di legge, nonché al pag amento sempre in favore dei controricorrenti di euro 2.000,00 ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento di euro 2.000,00 in favore della ### delle ### ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. 
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ad unanza cam erale della sezione 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Besso Marcheis Chiara

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 321/2017 del 07-02-2017

... di cui all'art. 2033 c.c., statuire la carenza di legittimazione attiva della chiamante. In via principale e nel merito: ### le domande tutte contro il resistente svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni successiva statuizione. ### Nel merito: respingere le domande proposte da ### nei confronti di ### perché totalmente infondate in fatto ed in diritto. ### Nel merito: - ### ogni domanda formulata nei confronti del ### Giacomo ### - Spese ed onorari di causa interamente rifusi con distrazione a favore dell'antistatario. In via istruttoria: - ### da memoria istruttoria ex art. 183, VI° comma n. 2) depositata il ###. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### sulla premessa dell'impiego illecito da parte dell'ex promotore finanziario di ### s.p.a. ### delle somme da (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo sezione prima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8460 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 promossa da ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### per procura a margine dell'atto di citazione - attore - contro ### S.P.A. (###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### e dall'avvocato ### per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione - convenuta - e contro ### contumace - convenuto - con la chiamata di ### (###), rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - terza chiamata - e di ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - terzo chiamato - e di ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### e #### per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo - terzo chiamato - e di ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### per procura a margine della comparsa di costituzione - terzo chiamato - e di #### e #### contumaci - terzi chiamati - avente ad ### responsabilità del promotore finanziario e del soggetto abilitato.  CONCLUSIONI ### 1) ### i fatti di cui in narrativa, revocare e invalidare ex art. 2732 e comunque annullare o dichiarare nulla, inefficace ed invalida la dichiarazione sottoscritta in data ### dal sig. ### essendo contraria alla realtà dei fatti e comunque essendo il frutto di un errore di fatto del dichiarante; 2) ### i fatti di cui in narrativa, dichiarare la responsabilità solidale di ### num e dell'ex promotore finanziario sig. ### nel risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici ed alla vita di relazione, patiti dal sig. ### 3) Per l'effetto condannare ### S.p.a. ed il sig. ### in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale e morale patito dall'attore per i fatti per cui è causa che si indica, in via prudenziale, in € 1.858.596,23= di cui € 1.001.690= per danno emergente, € 656.906,23= per lucro cessante ed € 200.000= per danno morale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla negoziazione di ogni titolo di credito o operazione bancaria al soddisfo, o nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa e verrà ritenuta di giustizia dall'ufficio giudiziario adito; 4) In ogni caso, condannare ### ed il sig. ### a risarcire ogni danno, patrimoniale, morale ed alla vita di relazione cagionato al sig. ### nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal giudicante in corso di causa; 5) ### i fatti per cui è causa, a parziale ristoro del danno morale, condannare ### ed il sig. ### in solido tra loro, a pubblicare, a loro spese, sui quotidiani nazionali la sentenza di condanna; 6) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria (...).  ### S.P.A.: I - Nel merito A - Nei confronti del signor ### 1. rigettare le domande tutte proposte dal signor ### nei confronti di ### s.p.a. con l'atto di citazione 16.9.20102. in subordine alla conclusione 1, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'attore escludendo i danni che egli avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co.2 c.c.) e comunque in rapporto alla gravità della sua colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co.1 c.c.) B - Nei confronti del signor ### 3. in subordine alla conclusione 1, condannare il signor ### ni a manlevare e tenere indenne ### s.p.a. da qualsiasi risarcimento o rimborso, anche a titolo di spese legali, essa fosse condannata a pagare a favore del signor ### oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'attore al saldo 4. in mero subordine alle conclusioni 1 e 3, accertare il diritto di regresso ex art. 2055 co. 2 e 3 di ### s.p.a. nei confronti del signor ### per qualsiasi somma la società fosse costretta a pagare al signor ### a titolo di risarcimento dei danni o di rimborso delle spese legali; e di conseguenza condannare il signor ### a restituire a ### s.p.a. ogni somma che essa fosse costretta a pagare all'attore, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento al saldo C - Nei confronti dei signori ######## nella ### e ### 5. in mero subordine alla conclusione 1, accertare il diritto di regresso ex art. 2055 co. 2 e 3 c.c. di ### diolanum s.p.a. nei confronti dei signori ######## sito e ### per le somme che la società fosse condannata a pagare al signor ### a titolo di risarcimento dei danni per i bonifici addebitati sul c/c 213331 di titolarità dell'attore e del signor ### presso la stessa ### s.p.a.; e di conseguenza condannare ciascuno dei signori ### celli, ##### como ##### e ### a restituire a ### s.p.a. quanto essa fosse costretta a pagare all'attore, nella misura corrispondente alla gravità della colpa di ciascuno ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate - ma comunque non minore dell'importo ricevuto da ognuno grazie ai bonifici giudicati irregolari - oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'attore al saldo. E quindi quantomeno delle somme complessive di: a) € 196.935,00 la signora ### b) € 96.700,00 il signor ### c) € 3.000,00 il signor ### d) € 4.300,00 il signor ### e) € 8.400,00 i signori ### e ### e f) € 1.500,00 la signora Marina ### 6. rigettare le domande riconvenzionali tutte proposte dalla signora ### celli nei confronti di ### s.p.a. 7.  in subordine alla conclusione 6, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto alla signora ### escludendo i danni che questa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co.2 c.c.) e comunque in rapporto alla gravità della sua colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co.1 c.c.) II - In via istruttoria 8. ammettere i seguenti capitoli di prova per testi o per interrogatorio formale (alle persone o alle parti specificamente indicate in calce): (...) III - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m.  10.3.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario, IVA e ### Eventualmente anche nei confronti del solo signor ### o dei terzi chiamati in causa.  #### da comparsa di costituzione e risposta (In via principale: respingere la domanda di regresso - manleva di ### diolanum nei confronti della terza chiamata siccome infondata e, di conseguenza, accertare e dichiarare che la sig.ra ### nulla deve corrispondere a ### a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione al rapporto, bancario e finanziario, intercorso con il sig. ### sio ### in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di rivalsa della banca, compensare la somma eventualmente dovuta dalla sig.ra ### a ### per i fatti di cui è causa, con il maggiore importo distratto alla cliente dall'ex promotore finanziario, sig. ### e per l'effetto dichiarare che la terza chiamata nulla deve all'istituto di credito; in via riconvenzionale: accertata la temerarietà della chiamata in causa della sig.ra ### condannare la ### a risarcire ogni danno, patrimoniale e non, patito dalla stessa; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede fin da ora ....).  ### In via pregiudiziale: Dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa per la pendenza della lite avanti il giudice penale (proc. RGNR 9129/04). In via preliminare: Statuirsi la diversità delle responsabilità azionate e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione; se, invece, sia ritenuta sussistenza l'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c., statuire la carenza di legittimazione attiva della chiamante. 
In via principale e nel merito: ### le domande tutte contro il resistente svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni successiva statuizione.  ### Nel merito: respingere le domande proposte da ### nei confronti di ### perché totalmente infondate in fatto ed in diritto.  ### Nel merito: - ### ogni domanda formulata nei confronti del ### Giacomo ### - Spese ed onorari di causa interamente rifusi con distrazione a favore dell'antistatario. In via istruttoria: - ### da memoria istruttoria ex art. 183, VI° comma n. 2) depositata il ###.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### sulla premessa dell'impiego illecito da parte dell'ex promotore finanziario di ### s.p.a. ### delle somme da lui versate per operazioni di investimento, ha chiesto la condanna del primo, in solido con la società di intermediazione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  ### s.p.a. ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dall'attore.  ### di prescrizione è infondata.  ###, a fondamento della propria domanda di risarcimento danni, ha allegato un comportamento (espressamente qualificato come) illecito del promotore ### riconducibile ai delitti di truffa, appropriazione indebita ed accesso abusivo ad un sistema informatico.  ###. 2947, terzo comma, c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede che, se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi della norma, con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 
Tra queste sentenze rientra anche la sentenza di c.d. patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Cass. 25042/2013; 13281/2012; 256/2008; 3762/2007). 
Di nessun rilievo è il fatto che ### s.p.a., convenuta in giudizio in qualità di intermediario responsabile per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, non sia il soggetto autore dell'illecito penale. 
Infatti in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947 c.c., comma 3, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta ( 28464/2013; 12357/2001; 729/1989). 
Nel caso di specie, per i reati integrati dalla condotta allegata dall'attore, risulta pronunciata, a carico del promotore ### sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile in data ### (doc. 90 del fascicolo di ###. 
In applicazione del richiamato art. 2947, comma 3, parte seconda c.c., al diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'attore va applicato il termine di prescrizione di cinque anni, ma con decorrenza da tale ultima data. 
Ne consegue la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla data di proposizione della domanda giudiziale (27/9/2010).  ### di prescrizione, quindi, va disattesa. 
Nel merito, le domande proposte dall'attore sono fondate nei termini di cui infra. 
Il convenuto ### con dichiarazioni integranti confessioni stragiudiziali rese all'attore, ha ammesso espressamente tutti i fatti da quest'ultimo allegati: ### che la movimentazione relativa alla posizione bancaria 5383091 presso la ### spa riferita al sig. ### nato a ### il 25 settembre 1933 e ivi residente ###è stata da me gestita all'insaputa del signor ### sio per quanto riguarda la tipologia delle operazioni effettuate senza il suo consenso e presenta un saldo di € 977.533,94 (doc. 74 del fascicolo dell'attore); il sottoscritto sig. ### nato a ### d'### il 11 aprile 1960 dichiara che i seguenti prelievi sono stati effettuati a suo vantaggio ed all'insaputa dell'intestatario del conto sig. ### (saldo 545.150,33) (doc. 75 del fascicolo dell'attore); il sottoscritto sig. ### nato a ### d'### il 11 aprile 1960 dichiara di avere trattenuto per proprio interesse personale le seguenti somme riportate nella colonna saldo corrispondenti agli importi riferiti a distinte di versamento indicate e da me firmate presentate dal #### nato a ### il 25 settembre 1933 (saldo € 296.933,13) (doc. 76 del fascicolo dell'attore); Il mio cliente, #### mi ha sempre affidato con fiducia la gestione dei suoi risparmi ed allo stesso io ho sempre riferito e documentato che tutte le somme che mi venivano consegnate, venivano regolarmente investite presso ####. ### ho infatti consegnato per anni documentazione redatta su moduli di ### riferendo che tutte le somme consegnatemi erano ivi investite. Ho invece prelevato ed usato per altri scopi le somme consegnatemi dal #### sio, il quale era assolutamente ignaro ed all'oscuro di tale fatto. Il mio cliente in buona fede è infatti sempre stato convinto che le somme erano investite in ### quindi non poteva nemmeno minimante sospettare del mio operato. Preciso altresì di essere stato io a chiedere al #### di rilasciarmi assegni e contanti che poi avrei depositato presso ### diolanum, a dimostrazione rilasciavo ricevute da me sottoscritte attestanti i versamenti. Ho detto al #### che poteva anche consegnarmi assegni di terze persone in quanto poi avrei provveduto a depositarli sul suo conto corrente. Ogni volta che ricevevo assegni rilasciavo una regolare ricevuta di versamento allo stesso ### Dichiaro altresì di aver effettuato io i bonifici dal conto corrente del #### al quale con astuzia ed inganno avevo carpito i codici segreti, inoltre avevo sospeso l'invio degli estratti conto attraverso la procedura internet, così come previsto dall'operatività on line. Nessuna colpa può essere ascritta al sig. ### Il mio cliente non sapeva nemmeno a cosa servissero i codici segreti e nemmeno sapeva usare il computer; tutte le operazioni on line sul suo conto corrente sono state da me effettuate a sua insaputa. Io l'ho sempre rassicurato riferendogli che quello era il normale modo di operare e che io facevo così per tutti i miei clienti. A conferma gli ho consegnato ingente documentazione redatta su carta intestata di ### (...) (doc. 77 del fascicolo dell'attore). 
In particolare, in tali dichiarazioni risulta ammessa la distrazione di parte delle somme ricevute ad opera del promotore, il quale, disattendendo gli accordi con il cliente, non ha adempiuto all'impegno di impiego per l'esecuzione di investimenti e risulta esclusa la riferibilità al cliente di alcuni bonifici eseguiti direttamente dal promotore con addebito sul conto corrente. 
Le richiamate confessioni stragiudiziali costituiscono prova legale solo nei confronti della parte che le ha rese e, quindi, non vincolano la ### convenuta. 
Tuttavia, esse integrano elementi di prova liberamente valutabili che, nel caso di specie, trovano adeguati elementi di riscontro esterni. 
Rilevano in tale senso innanzitutto le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice: So che mio marito ha consegnato a ### persona che conosco da circa 40 anni in quanto era il maestro di musica dei miei figli, delle somme di denaro. Io mi ricordo che quando veniva ### ni mio marito gli dava a volte contanti a volte assegni o contati e assegni insieme. Lo so perché io stessa per lo più gli davo i contanti e gli assegni in quanto li tenevo in casa nella scatola del riso in cucina. Non ricordo esattamente il periodo in cui il ### veniva a casa e gli consegnavamo le somme di cui ho parlato. Sarà stato nel 2000-2002 ma non mi ricordo con precisione. A volte mio marito li prelevava dalla ### lo dove la ditta aveva il conto e mi ricordo che il direttore della banca mi disse che mio marito stava sbagliando a dare i soldi a #### ricordo che gli ha dato in totale una grossa somma di denaro. Io mi confondo tra lire ed euro ma era più di un miliardo delle vecchie lire. Forse un miliardo e quattrocento. Io ero sempre presente agli incontri tra ### e mio marito perché avvenivano in casa. ### non mi ricordo di ogni singolo versamento però mi ricordo che si trattava di cifre grosse anche di £ 10.000.000 alla volta. ### è possibile che gli abbia dato £ 100.000.000; almeno una volta di sicuro. Vengono mostrati alla signora i documenti richiamati nel capitolo (doc. da 3 a 67 del fascicolo dell'attore) e la signora dichiara: posso dire che questi documenti li ho visti e li ho anche a casa mia e sono quelli che ### rilasciava quando prendeva i soldi. Ovviamente non mi ricordo dei singoli episodi in quanto è passato molto tempo; ribadisco quanto detto e preciso che mio marito tutto quello che aveva lo dava al ### per essere investito. È possibile che sia arrivato alla fine a dargli tutti quei soldi in quanto il marito si fidava ciecamente di ### si, è vero (che contestualmente alla consegna di denaro, il sig.  ### ha rilasciato al sig. ### le distinte di versamento di ### che si mostrano) ### quando riceveva il denaro rilasciava una carta scritta che lasciava a noi. Io stessa ho avuto modo di vedere questi documenti. Vengono mostrate le distinte di versamento intestata a ### e la signora dichiara: I fogli di cui ho parlato sono esattamente questi; ### dire che io e mio marito non sappiamo di cosa ### abbia fatto con i nostri soldi. Non mi ricordo della consegna della situazione degli investimenti anzi escludo che abbia fatto dei rendiconti anche perché in quel periodo la situazione non era rendicontata. Escludo di aver visto qualcosa sul suo computer anche perché sia io che mi marito non capiamo nulla di computer e se ### mi avesse proposto di guardare il computer gli avrei detto che non ero in grado neanche di guardarlo; A me ### non mi ha riferito nulla sull'andamento degli investimenti. Credo che a mio marito diceva che andavano bene altrimenti non avrebbe continuato ad investire. Non so quanto gli abbia prospettato di controvalore. Ribadisco che se mio marito avesse anche solo sospettato che gli investimenti andavano male non avrebbe investito con il ### e io non le avrei dato i soldi; ### che mio marito ha alcuna cognizione dell'uso del computer e quando c'è stata questa richiesta (di attivazione del servizio di comunicazione on line degli estratti del conto corrente del conto titoli all'attore) non l'ha fatta lui. Non so se l'ha fatta ### ma non di certo mio marito. ADR: all'epoca neanche mio figlio ### non aveva il computer. Comunque lui fa il meccanico ed ha comprato il computer solo di recente; ### dire che di questi bonifici né io né mio marito sapevamo nulla e che queste persone noi non le conoscevamo. Non conosco neanche ### gramma Isola. Sul conto corrente presso ### mio marito ha effettuato delle operazioni per comprare [] inerenti al nostro lavoro con assegni bancari; È vero (che il sig. ### ha disposto bonifici in uscita dal conto corrente dell'attore per complessivi € 545.150,33, come risulta dagli estratti del conto corrente (doc. 111) e dal prospetto (doc. 108) che si mostrano) perché l'ho tenuto a mente e ne abbiamo parlato dopo che si è scoperto tutto; ### dire che ### quando usciva di casa aveva i soldi ma non so esattamente se li ha investititi o []; ### confermare senza dubbio che mio marito non ha mai utilizzato questi strumenti (call center, internet o teletext) per operazioni sul conto corrente perché non era in grado di utilizzarli; ### che sia stato lui (### anzi ne sono sicura perché noi non abbiamo fatto quelle operazioni e lui aveva i codici per farle o meglio io non sapevo nemmeno che c'erano quei codici. Noi non avevamo comunque alcun codice; Si è vero (che il sig. ### cisio ### ha intrattenuto rapporti con ### diolanum solo per il tramite del sig. ### senza utilizzare il servizio di call center, internet o teletext); ### che mio marito ha prelevato anche i soldi accantonati per la nascita dei nipoti. ### dire gli acquisti dei titoli li faceva di sua iniziativa ### perché mio marito non era neanche capace di indicare dei titoli piuttosto che altri (teste ###; ### che mio padre ha versato delle somme al sig. ### per investimenti in ### I soldi venivano dati da mio padre al ### presso l'ufficio del promotore a ### o a casa di mio padre. ADR a me risulta, come movimentazione di distinte, un importo di € 1.400.000,00. Io posso confermare anche di aver preso visione delle distinte intestate a ### diolanum. Io sarò stato presente, alla materiale consegna del denaro in circa il 30% degli incontri, In ogni caso visionavo la distinta che mio padre mi portava; Si, è vero (che il sig. ### ha consegnato complessivamente al sig. ### carlo ### € 1.407.437,98 affinché venissero investiti presso ### come si ricava dai documenti che si mostrano), è l'importo che mi risulta anche dalla contabilità aziendale; Si, è vero (che contestualmente ala consegna di denaro, il sig. ### ha rilasciato al sig.  ### le distinte di versamento di ### che si mostrano), ribadisco che avevo bisogno della distinta per contabilzzare l'uscita quanto proveniente dai conti aziendali. Le cifre più alte sono state prelevate dai conti aziendali. 
Le cifre più bassi si riferiscono ai corrispettivi sempre aziendali; Si, è vero (che il sig. ### lo ### ha riferito e documentato al sig. ### cisio ### sia a mezzo dei documenti n. 68-69-70- 71-114, che si mostrano, sia a mezzo del suo personal computer, che tutte le somme a lui consegnate venivano regolarmente investite presso ### a suo nome). È capitato qualche volta che fossi presente pure io in questi incontri in cui ci faceva vedere anche dal computer che gli investimenti andavano bene. In realtà erano solo delle schermate excel; Si, è vero (che l'ultima rendicontazione consegnata al cliente e datata 16/10/2004, che si mostra (doc. 71-114), attesta un patrimonio investito a nome di ### presso ### di complessivi € 1.636.506), in questa occasione ero anche presente; Escludo che la richiesta (di attivazione del servizio di comunicazione on line degli estratti del conto corrente e del conto titoli dell'attore) sia stata effettuata da mio padre non ha mai avuto un computer e non saprebbe nemmeno accenderlo. ADR mio fratello ### all'epoca non aveva il computer ed ha iniziato ad utilizzarlo da 4/5 anni; Si è vero che ci sono state queste disposizioni di bonifico di cui mio padre non sapeva nulla perché non aveva alcun rapporto con loro; Si, è vero (che il sig. ### ha disposto bonifici in uscita dal conto corrente dell'attore per complessivi € 545.150,33, come risulta dagli estratti del conto corrente (doc. 111) e dal prospetto (doc.  108) che si mostrano). Sono disposizioni di bonifico che non sono state date da mio padre; Si, è vero (che il sig. ### si è anche direttamente appropriato di comolessivi € 338.440,05 consegnatigli dal sig. ### per essere investiti presso ###. Lo stesso ### mi ha confermato che per alcune distinte dell'importo pari alla somma di € 338.000,00 circa, non c'è mai stato il versamento sul conto bensì l'utilizzo diretto da parte del ### Si, è vero (che il sig. ### zani si è appropriato di detto importo omettendo di versare sul conto corrente del ### gli assegni o il denaro consegnato dal cliente che risulta dai seguenti documenti...); Escludo che mio padre possa avere eseguito tali operazioni in quanto incapace di utilizzare questi strumenti (call center, internet, teletext) sia all'epoca che adesso; Io posso dire che mio padre non ha mai utilizzato questi codici. Credo che non li abbia neanche mai avuti; Mio padre operava solamente andando a ### lago o presso la propria abitazione quando il ### andava da lui; ### escludere con certezza che siano state operazioni disposte da mio padre e credo che non siano state neanche autorizzate da mio padre. In ogni caso io non ne ho mai avuto notizia fino al 2006; ### di si in quanto non state effettuate direttamente da mio padre. 
La gestione era direttamente seguita dal ### Io stesso mi interessavo solamente di sapere quale era il controvalore del patrimonio investito mentre la gestione era curata direttamente dal ### zani senza indicazioni specifiche da parte di mio padre (teste ###; io non sono mai stata presente ai versamenti; mi sono stati riferiti dal mio compagno il quale mi raccontava che il padre dava soldi al promotore; in particolare mi ricordo che mi ha raccontato di un grosso versamento di € 690.000,00 prima depositati in ### e poi trasferiti al sig. ### non ho mai saputo la cifra precisa, mi ricordo che si parlava di circa € 1.000.000,00 o anche qualcosa in più; so che sistematicamente tutto quello che prendeva il sig.  ### lo versava a ### so che versava sia assegni propri che girati presi durante l'attività, ma anche contanti; Mi riporto a quanto ho già risposto e confermo che i versamenti erano finalizzati ad investimenti; Io so che venivano date delle distinte con l'intestazione ### ogni volta che venivano consegnati; me lo ha riferito ### Io questa cosa la so direttamente da ### che una sera di giugno dell'anno 2005 è venuto a casa nostra ed ha raccontato di aver consegnato al sig. ### dei rendiconti periodici in cui dava conto di come aveva investito il denaro; prima che me lo riferisse ### non sapevo nulla della consegna di tali documenti; si, è vero questa rendicontazione che mi viene mostrata me l'ha esibita proprio ### in occasione della visita di cui ho già parlato; ### questa cosa (che nel marzo 2003, ad insaputa del cliente, il sig. ### ha inoltrato a ### la richiesta di attivazione del servizio di comunicazione on line degli estratti del conto corrente e dei conto titoli dell'attore) me l'ha raccontata ### quella sera; ### il sig. ### non era, come tuttora non è, in grado di utilizzare forme di comunicazione on line; non so se ### conoscesse queste persone indicate, ma non credo soprattutto se non sono della zona; non so cosa sia ### s.n.c.; nulla so sui bonifici; Quella sera in cui ho parlato con ### ho avuto modo di visionare dei prospetti in cui effettivamente per alcuni versamenti non vi era proprio alcun investimento però non ricordo le cifre; La circostanza (che il sig. ### ha effettuato personalmente e direttamente le operazioni tramite call center, internet o teletext sul conto corrente del sig. ### riportate nel doc. 18 di ### che si mostra) è stata ammessa in mia presenza da ### in ogni caso il sig. ### non era, come non è, in grado di usare uno di questi mezzi di comunicazione; ADR: ### ha riferito che è riuscito ad estorcere i codici in modo subdolo, facendo credere che fosse una normale procedura senza che il sig. ### sapesse a cosa servivano i codici; Si, ### ha confermato di aver operato sempre all'oscuro del sig. ### (teste ### centi). 
Le riportate dichiarazioni non risultano infirmate da alcun elemento contrario. 
In particolare, nessuna inattendibilità può essere presunta per la sola sussistenza di rapporti familiari dei testimoni con l'attore trattandosi, anzi, di elementi che concorrono alla formulazione di un giudizio di attendibilità di dichiarazioni relative a fatti verificatisi nel corso di incontri che il promotore teneva anche presso il domicilio dell'attore. 
Le dichiarazioni relative alla consegna di assegni e danaro contante a ### sono, inoltre, corroborate dalle ricevute prodotte dall'attore e dallo stesso attribuite, quanto alla sottoscrizione dell'operatore, all'ex promotore ### È vero che anche tali scritture, da sole, costituiscono ulteriore prova solo contro il convenuto ### che non le ha disconosciute, e non anche contro la ### che ne ha contestato l'efficacia anche in base ai principi sulla rappresentanza, essendo contrattualmente escluso il potere rappresentativo del promotore rispetto alla preponente. 
Tuttavia, le convergenti dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio relative al costante rilascio da parte di ### di ricevute e gli accertamenti di cui si dirà infra in ordine al generale modus operandi del promotore infedele, integrano apprezzabili riscontri esterni che corroborano i documenti di modo che i fatti rappresentati possono ritenersi accertati anche contro i terzi estranei alla formazione degli stessi. 
Da tutta la documentazione relativa alle indagini ed al procedimento penale, inoltre, pur in assenza di specifici riferimenti al rapporto per cui è causa, è comunque desumibile il quadro relativo al modus operandi generalizzato del promotore, il quale operava direttamente sui conti dei clienti effettuando a loro insaputa operazioni. 
Sulla scorta, infatti, delle indagini svolte dalla ### e dalla ### di ### delle informative della P.G. e delle dichiarazioni del promotore in sede penale si è pervenuti a sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p.  proprio ritenendo accertato che ### ni, prospettando investimenti vantaggiosi ed abusando della fiducia che i clienti riponevano nella sua professionalità, si era appropriato di somme di denaro rilevanti per finalità personali, in parte anche dirottandole su conti di altri ignari clienti. 
Con particolare riferimento ai bonifici, la confessata circostanza dell'esecuzione direttamente ad opera del promotore a favore di soggetti sconosciuti al cliente, nella totale assenza di rapporto causale giustificativo, trova riscontro, oltre che nelle riportate dichiarazioni dei testimoni, i quali hanno confermato che i titolari del conto non hanno mai operato con le modalità telematiche con cui le operazioni risultano eseguite, anche nella versione dei vari beneficiari chiamati in causa che, pur non contestando l'effettività delle operazioni, hanno confermato l'assenza di rapporti con i titolari del conto di addebito. 
In conclusione, può affermarsi la sussistenza di significativi elementi esterni di prova delle condotte illecite di ### che corroborano le riportate dichiarazioni di natura confessoria rese dall'ex promotore. 
Le richiamate risultanze istruttorie, inoltre, evidenziano chiaramente un errore di fatto sul contenuto della dichiarazione resa dall'attore in data ###, fermo restando che ### nun s.p.a. non ha inteso avvalersi di tale dichiarazione, il che esclude anche l'interesse dell'attore ad un'autonoma pronuncia di revoca.  ### possono ritenersi accertati, non solo nei riguardi del promotore stesso, ma anche nei confronti della banca convenuta, i dedotti comportamenti illeciti del promotore ai danni del cliente con riferimento al mancato impiego in investimenti di parte delle somme a tal fine ricevute ed all'esecuzione, mediante l'impiego dei codici del cliente, di indebite operazioni di bonifico. 
Va esclusa, invece, la stessa configurabilità di un illecito con riferimento alla gestione finanziaria in senso stretto se non altro perché rispondente alla volontà dello stesso attore di affidarsi alle scelte del promotore. 
Dei danni derivati all'attore dalle accertate condotte illecite dell'ex promotore infedele deve rispondere anche l'intermediario ### s.p.a..  ###. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 (#### delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) prevede la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, sancendo la natura solidale della responsabilità nonché l'estensione della stessa ai casi in cui la condotta del promotore sia penalmente rilevante. 
Nell'attuale formulazione, la norma non contiene più l'inciso che limitava la responsabilità dell'intermediario ai danni arrecati dal promotore nello svolgimento delle incombenze affidate al medesimo, inciso contenuto in precedenza nell'art.  23 comma 3 D. Lgs. 415/1996, che a sua volta riproduceva la disciplina prevista dall'art. 5, comma 4 della l. 1/1991. 
In tal modo la disposizione amplia la responsabilità dell'intermediario, individuando come fondamento il mero conferimento dell'incarico. 
Prevalgono nella normativa esigenze di tutela del terzo, le quali sono alla base dell'introduzione di un meccanismo che prevede l'individuazione di un soggetto dotato di una capacità patrimoniale sufficiente per risarcire gli eventuali danni per fatto del promotore nello svolgimento di un'attività che la legge considera di particolare rilevanza economica e di elevato rischio finanziario. 
La società di intermediazione è responsabile degli illeciti commessi dal promotore finanziario anche a titolo oggettivo, cioè indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi suoi propri, in relazione ai danni che l'investitore possa avere subito per avere fatto affidamento sull'esistenza del rapporto di preposizione. 
Ciò in considerazione dei rischi inerenti all'esercizio di attività finanziarie e delle gravi perdite a cui gli eventuali illeciti degli addetti possono esporre la clientela: rischi che la società di intermediazione è in grado di gestire, e danni contro i quali ha la possibilità di premunirsi (anche tramite l'assicurazione), in termini più efficaci, più razionali e meno costosi, che non il singolo investitore. 
Trattasi dei noti principi da tempo elaborati dalla dottrina in tema di responsabilità per rischio di impresa che, nell'ambito delle attività finanziarie, trovano particolari ragioni per essere riaffermati. 
Il fondamento della richiamata disciplina è, da un lato, la scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto. 
Dall'altro, soccorre l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificarne il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale. 
Né è senza rilievo che il delineato regime di responsabilità venga valutato con particolare rigore, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un istituto di credito, in ragione della particolare rilevanza dell'attività bancaria, non a caso sottoposta a uno speciale regime di autorizzazione, vigilanza e controllo (Cass. 8201/2013; 6033/2008; 11674/2005). 
Il riferimento ai casi in cui i danni arrecati alla clientela dai promotori finanziari siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, anche quando tale comportamento costituisca reato e rivesta quindi particolare gravità.  ### in questi casi occorre accertare, cioè, se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze ed il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta del preponente.  ### l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, la responsabilità della società di intermediazione mobiliare per danni arrecati a terzi dal promotore finanziario richiede un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. 
Né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (Cass. 27952/2013; 6829/2011; 21729/2010; 17393/2009). 
La società di intermediazione mobiliare, quindi, risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente (Cass. 12448/2012). 
In altri termini, l'incarico svolto dal promotore deve aver determinato una situazione tale da rendere possibile o comunque agevolare il fatto illecito, anche nel caso in cui il promotore abbia esorbitato il limite delle mansioni o incombenze affidate ovvero abbia violato gli ordini ricevuti, purché nell'ambito delle sue funzioni. 
Il nesso di occasionalità necessaria deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la condotta dell'agente sia strumentalmente connessa con l'attività oggetto del mandato conferito, mentre non è richiesto che l'esercizio delle mansioni assurga a causa dell'illecito; semplicemente le incombenze assegnate devono costituire occasione necessaria del comportamento dannoso del preposto, potendosi affermare la responsabilità ogni qual volta l'affidamento delle mansioni appaia antecedente naturalisticamente necessario del fatto dannoso. 
Nel caso di specie sussiste il nesso di occasionalità nei termini sopra delineati con riferimento non solo al mancato impiego in investimenti di parte delle somme versate al promotore, ma anche all'esecuzione di indebite operazioni di bonifico. 
È pacifico, oltre che documentato, l'incarico conferito da ### s.p.a. per la promozione degli affari della ### con la clientela degli investitori. 
In virtù di tale rapporto il ### era indicato come group manager nell'ambito dell'ufficio dei promotori finanziari di ### s.p.a.  sui biglietti da visita (doc. 1 del fascicolo degli attori) e poteva legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosene al fine di indurre gli investitori ad affidargli, o lasciargli in custodia, i loro denari per effettuare operazioni con la società mandante. 
Ed in tale veste egli ha sempre gestito i rapporti con l'attore.  ### da parte dell'attore del denaro perché fossero operati gli investimenti mobiliari si iscrive senz'altro nelle tipiche finalità dell'attività oggetto della collaborazione di ### con ### s.p.a.. 
Ma anche le operazioni di trasferimento del danaro depositato sul conto corrente, pur esorbitando dal limite dell'incarico fissato dalla società, nel caso di specie, trovano comunque nell'incarico stesso un antecedente causalmente rilevante in quanto solo il ruolo di promotore finanziario della banca ha reso possibile il rapporto con il cliente.  ### il fatto dell'utilizzo dei codici personali del cliente, nel caso di specie, consente di ravvisare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria. 
Il principio espresso da un precedente della Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità dell'intermediario andrebbe esclusa ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente (Cass. 5020/2014) si riferisce ad un peculiare caso concreto in cui la consegna dei codici personali di accesso al servizio home banking era stata volontariamente effettuata dal cliente al di là e al di fuori di uno specifico rapporto di investimento. 
La stessa giurisprudenza di legittimità successiva ha precisato che il richiamato principio non può essere generalizzato trattandosi di accertamento di fatto ed ha ammesso che, in considerazione delle peculiarità del caso, il rilascio (...) della password di accesso ai conti online (...) ben può costituire comportamento rappresentativo di una gestione del rapporto, da parte del promotore, secondo modalità inadeguate e, in definitiva, della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, al fine di carpire la fiducia dei clienti e di sottrarsi, in tal modo, agli obblighi informativi previsti dalla legge in funzione protettiva nei loro confronti (Cass. 9460/2016). 
Nel caso in esame non vi è alcuna prova del fatto che i codici di accesso al conto corrente siano stati intenzionalmente comunicati al promotore dai clienti. 
Al contrario, sulla base delle dichiarazioni rese dal promotore, che anche su tale punto appaiono attendibili, la disponibilità dei codici è derivata da una condotta sottrattiva dallo stesso posta in essere con astuzia ed inganno senza alcuna consapevolezza da parte dei clienti. 
Dall'istruttoria orale è inoltre emerso che i clienti non erano a conoscenza delle potenzialità operative connesse alla disponibilità dei codici. 
Deve, quindi, escludersi la ricorrenza di una consapevole condotta dei clienti idonea ad interrompere il nesso in questione.  ### la disponibilità dei codici e la conseguente esecuzione dei bonifici irregolari, quindi, trovano un rilevante antecedente causale nel rapporto di promozione che, seppur destinato esclusivamente al compimento di operazioni finanziarie, ha comunque reso possibile quel contatto del promotore con i clienti necessario per entrare in possesso dei codici personali. 
Tutte le operazioni in discussione, quindi, vanno inquadrate nel contesto del rapporto di intermediazione mobiliare e non vi sono elementi per affermare che l'attività del promotore finanziario si fosse interrotta per assumere un'altra diversa dimensione negoziale. 
La circostanza stessa che il promotore, sia pure per nascondere la distrazione del denaro, presentasse all'attore falsi rendiconti scritti su fogli apparentemente intestati a ### s.p.a., è chiaro indice della persistenza nell'attore della convinzione della normale prosecuzione con tale società di intermediazione del rapporto già regolarmente instaurato, con la conservazione, quindi, da parte del promotore del ruolo di mero preposto. 
In tale logica non assumono efficacia esimente per la ### né la contestata corrispondenza alla propria modulistica originale delle distinte e dei prospetti informativi confezionati dallo stesso ### né l'accertata falsità dei dati prospettati con riferimento alle operazioni di investimento, che erano in realtà insussistenti. 
La responsabilità di ### s.p.a., infatti, deriva dall'affidamento riposto dagli investitori sul fatto che il loro denaro fosse effettivamente riversato alla società per l'esecuzione di investimenti finanziari, affidamento creato dall'effettiva sussistenza del rapporto di preposizione fra ### s.p.a. e ### Ne consegue la responsabilità solidale della banca per gli accertati illeciti del promotore. 
È da escludere, invece, la responsabilità diretta di ### s.p.a. prospettata dall'attore in relazione alle modalità con cui la società ha effettuato i controlli sul promotore. 
Le condotte anche omissive censurate dall'attore sono da ascrivere ad un periodo successivo a quello della consumazione dell'illecito e, in parte, anche a quello della revoca del mandato al promotore, per cui risultano del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano. 
In conclusione, sussiste sia per il promotore che per la società di intermediazione mobiliare l'obbligo solidale di risarcimento del danno cagionato agli attori dagli accertati illeciti.  ### s.p.a., in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento anche a suo carico di responsabilità, ha sollecitato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., ai fini di una riduzione del risarcimento del danno, sul presupposto della colpa dello stesso attore ravvisata, in particolare, nell'utilizzo di modalità di consegna del danaro al promotore difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverlo e nell'omesso controllo degli estratti conto periodici. 
La richiesta va disattesa. 
Il disposto di cui al terzo comma dell'art. 31 TUF va ricondotto nell'alveo dell'art. 2049 c.c. e, come questo, configura a carico del preponente una responsabilità nei confronti del danneggiato che non presenta tratti autonomi e peculiari rispetto a quella dell'autore del danno, ma che con questa coincide in base alle regole che disciplinano le obbligazioni solidali. 
Nei confronti del danneggiato, pertanto, la responsabilità della società di intermediazione finanziaria per i danni cagionati dal promotore infedele di cui essa si avvale non può essere maggiore o minore di quella addebitata al promotore stesso, ma ha la stessa estensione di questa.  ### non può configurarsi un'attenuazione dell'obbligo risarcitorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. limitato alle sole conseguenze risarcitorie a carico della società di intermediazione che deve rispondere nello stesso modo in cui risponde il promotore infedele. 
E se si tiene presente il rapporto tra promotore infedele, la cui condotta integra gli estremi se non altro della truffa, e cliente danneggiato, deve escludersi, già astrattamente, che nella condotta di quest'ultimo possa ravvisarsi un concorso colposo del danneggiato nella determinazione del danno. 
La norma di cui all'art. 1227 c.c., ove applicata al caso della responsabilità aquiliana, trova il suo terreno privilegiato di elezione nel campo della responsabilità colposa del danneggiante. 
In casi in cui l'azione del danneggiante è connotata dal dolo (ed anzi da quel dolo che si innesta su condotte truffaldine ed appropriative costituenti reati) la comparazione tra il dolo di colui che commette il reato al fine di trarne profitto e (l'eventuale) colpa di colui che in qualche misura agevola la commissione del reato in suo danno aderendo a richieste provenienti dallo stesso danneggiante non può tradursi in una diminuzione del suo diritto al risarcimento. 
Tale risarcimento deve essere completo proprio perché derivante da un comportamento doloso che, in quanto tale, sostanzialmente azzera il contributo causale derivante dalla condotta del danneggiato. 
In conclusione, qualsivoglia ipotetico profilo di negligenza del comportamento del danneggiato è da relegare all'area dell'irrilevanza, a fronte della connotazione truffaldina dell'assorbente condotta dolosa tenuta dal promotore. 
Se il cliente è stato vittima di un reato di truffa perché tratto in inganno dagli artifizi e raggiri posti in essere dal promotore finanziario, quindi, tra l'eventuale mancanza di prudenza e attenzione della persona offesa ed il delitto doloso non sussiste alcun nesso di causalità, neanche ai limitati fini della riduzione del risarcimento danni. 
Il principio dell'irrilevanza del concorso di colpa della vittima nelle ipotesi di truffa trova pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità penale: “La stessa locuzione normativa di “concorso di colpa” vale ad escludere l'applicabilità delle norme invocate - rispettivamente, in tema di illeciti contrattuali ed extracontrattuali - laddove una delle condotte concorrenti sia caratterizzata dal dolo. In questo senso, anzi, l'applicazione delle predette norme è esclusa, in radice, per la truffa: a pena di attribuire natura parzialmente esimente dell'altrui reato proprio al comportamento del truffato, quasi sempre viziato da un certo grado di sprovvedutezza o negligenza” (Cass. pen. 27553/2005). 
Siffatto principio è stato applicato anche in tema di responsabilità della società d'intermediazione finanziaria per i fatti illeciti dei loro promotori finanziari proprio a sostegno del rigetto dell'eccezione di concorso del fatto colposo della parte civile per la violazione del suo obbligo di diligenza: “rispetto all'attività delittuosa dell'agente non è concepibile alcun concorso di colpa delle vittime del reato (Cass. pen.  42105/2013)”; “Non può infatti ravvisarsi una condotta negligente, imprudente e imperita nel contraente che, raggirato, cade in una truffa essendo articolata la fattispecie legale come implicante la cooperazione artificiosa della vittima” ( pen. 41717/2013; v. anche Cass. pen. 6185/2013). 
La fondatezza di tale principio trova riscontro nell'assurdità delle conseguenze cui condurrebbe l'opposto principio che ravvisa nell'eventuale imprudenza della vittima del reato di truffa un concorso di colpa rilevante a sensi dell'art. 1227 c.c.. 
In caso di comportamento della vittima che possa occasionare, agevolare o rendere più fruttuosa la truffa, infatti, la condotta criminosa finirebbe per costituire titolo per la definitiva acquisizione da parte del reo di quella parte dei proventi sottratti alla vittima da escludere dal risarcimento per effetto dell'attenuazione della responsabilità. 
Simili linee argomentative si rinvengono anche nella più convincente giurisprudenza di merito (### Milano, sez. VI, sent., 20/2/2013; ####. VI, sent., 30/1/2013; ### Milano, sez. VI, sent., 14/9/2010, n. 10596) e nei precedenti già emessi da questo ### nell'ambito di giudizi promossi da altri clienti contro lo stesso promotore infedele di ### s.p.a. (### Bergamo, sez. I, sent. 18/12/2014, n. 3000; sez. I, sent. 21/5/2014, n. 1097; III, sent. 5/6/2013, n. 1237). 
È vero che in tema di intermediazione finanziaria si è sviluppato un orientamento della giurisprudenza di legittimità in sede civile che ammette astrattamente il concorso colposo del cliente: in tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento ( 21751/2016; 9892/2016; 18613/2015; si veda altresì Cass. 4037/2016, che, per la sussistenza del concorso di colpa, richiede che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore). 
Tuttavia, con riferimento alle modalità di consegna del denaro al promotore, la stessa giurisprudenza ha costantemente escluso il concorso colposo del cliente: l'intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi ex art. 23 del d.lgs. n. 415 del 1996 (applicabile "ratione temporis") nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverle ai sensi dei vigenti regolamenti ### (nella specie, versate con assegno bancario recante, in bianco, il nome del prenditore invece che con assegni non trasferibili intestati al soggetto abilitato per conto del quale il promotore operava), né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, atteso che le disposizioni regolamentari emanate dalla ### anche se inserite nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente, sono dirette unicamente a porre a carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.) (tra le tante, Cass. 4037/2016). 
Tali irregolari modalità di versamento non sono qualificabili come fonte di corresponsabilità del cliente neppure con riferimento alla mancata contestazione degli estratti conto periodici. 
In linea con i principi sopra esposti in tema di limitazione della corresponsabilità del risparmiatore ai casi di collusione o grave anomalia del rapporto con il promotore finanziario, deve escludersi che il concorso rilevante ai sensi dell'art.  1227 c.c. possa assumere un mero connotato omissivo.  ### da parte della banca degli estratti conto, inoltre, rientra in un'esigenza di trasparenza dell'operato dell'intermediario professionale e non può comportare la nascita, in capo al cliente, di un onere di accortezza in funzione della prevenzione di reati da parte di un promotore infedele.  ### del danaro da parte del promotore infedele, infatti, rappresenta un evento del tutto eccezionale non rientrante nelle conseguenze normalmente prevedibili di un omesso controllo degli estratti.  ###-reato che di fatto si realizza, quindi, non appare compreso tra gli eventi che la norma di prudenza in tesi disattesa mira a prevenire. 
Ad ogni modo, qualunque contributo causale volesse ravvisarsi in relazione al deficit di controllo del cliente, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi assorbito dalla condotta tenuta dal promotore. 
La presentazione al cliente di falsi rendiconti rappresentanti una situazione apparentemente coerente con quella che il cliente si aspettava di avere, infatti, appare integrare un comportamento idoneo ad aggirare eventuali perplessità che il cliente avrebbe potuto manifestare al promotore nelle cui spiegazioni, apparentemente corroborate da falsi prospetti predisposti ad hoc, riponeva piena e assoluta fiducia. 
In altri termini, non vi sono elementi per affermare che l'attore, il quale vedeva spendere nei documenti il logo di ### s.p.a. e per anni aveva visto andare avanti la cosa regolarmente, potesse comprendere che si trattava di modalità non usuali e quindi non è ricostruibile da parte sua quella fattiva collaborazione di cui parla il riferito orientamento possibilista in tema di applicazione dell'art. 1227 c.c.. 
Il danno, quindi, va risarcito per intero. 
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso dell'istruttoria ha consentito di accertare che la somma complessiva dei versamenti attestati dai documenti prodotti dall'attore (utilizzabili, quale prove dei versamenti in favore del promotore per le ragioni sopra esposte) è pari ad € 1.407.445,72. 
Lo stesso c.t.u. ha poi verificato che solo una parte del danaro affidato al promotore è stato effettivamente accreditato sul conto corrente dei clienti. 
In particolare sono risultati versamenti sul conto per il minore importo di € 1.083.639,49. 
La differenza, pari ad € 323.806,23, quindi, è stata indebitamente distratta dal promotore che non ha destinato tale somma alla costituzione della provvista da impiegare per gli investimenti. 
Le risultanze della c.t.u. hanno, inoltre, confermato che l'importo complessivo dei bonifici che, per quanto si è detto sopra, non sono riconducibili a disposizioni dei titolari del conto, è pari ad € 504.350,33 al netto della somma di € 40.800,00 corrispondente all'importo dei bonifici in entrata posto in detrazione dallo stesso attore. 
Dalla definitiva perdita della somma distratta (€ 323.806,23) e della somma che il promotore ha sottratto eseguendo i bonifici (€ 504.350,33) è derivato all'attore un danno patrimoniale emergente pari ad € 828.156,56 che va risarcito.  ### esclusione di un illecito in relazione alla normale gestione del patrimonio da parte del promotore per gli investimenti comporta l'esclusione dalle voci di danno risarcibile della minusvalenza evidenziata dal raffronto tra il valore complessivo degli investimenti e quello dei disinvestimenti. 
Trattandosi di debito di valore discendente da illecito va riconosciuta anche la rivalutazione secondo i pertinenti indici ### Per la rivalutazione all'attualità delle somme distratte va fatto riferimento alle rispettive date di versamento (v. indicazioni contenute nella tabella n. 1 allegata alla relazione depositata dal c.t.u. in data ###) e per ogni somma trasferita con bonifico alle rispettive date di esecuzione (v. indicazioni contenute nella tabella n. 3 allegata alla relazione depositata dal c.t.u. in data ###). 
Al danneggiato spetta anche il risarcimento del lucro cessante corrispondente al rendimento che avrebbe ricavato, ove le somme fossero state correttamente impiegate nell'acquisto di titoli: il danno patito dal risparmiatore in conseguenza dell'infedeltà di un dipendente dell'intermediario finanziario, il quale abbia trattenuto per sé o comunque distratto le somme versategli dal primo per l'acquisto di strumenti finanziari, infatti, è dato dalla somma del capitale perduto e del mancato guadagno, rappresentato dal rendimento che avrebbero garantito i titoli dei quali aveva domandato l'acquisto (Cass. 9027/2009). 
In mancanza di allegazione, prima ancora che di prova, dello specifico tipo di investimento che l'attore intendeva fare e della redditività di esso, tale danno ben può essere equitativamente liquidato nella misura degli interessi legali che, nelle obbligazioni di valore, hanno la funzione di compensare il creditore del danno ### da lucro cessante subito a causa del ritardo nel conseguimento della somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo (proprio per questo si parla, in questi casi, normalmente, di interessi compensativi; cfr. Cass., sez. un., 1712/1995). 
Detti interessi spettano a decorrere dalle date sopra indicate per ciascuno dei relativi importi, al tasso legale sulle somme originarie e successivamente rivalutate anno per anno, sino alla pronuncia della presente sentenza. 
Il riconoscimento degli interessi compensativi è assorbente rispetto al mancato guadagno calcolato dal c.t.u.. 
Poiché la condotta di ### costituisce reato spetta alla vittima anche il danno non patrimoniale. 
Per la presumibile sofferenza psichica effettivamente risentita per aver perso la disponibilità delle somme versate al promotore finanziario e delle somme depositate sul conto può liquidarsi la somma omnicomprensiva, indicata al valore attuale, di € 25.000,00, tenuto conto dell'entità degli importi in discussione, della natura fiduciaria del rapporto instaurato col promotore e della frustrazione delle aspettative di rendimento connaturate alla tipologia del rapporto stesso. 
Di contro, non ritenendosi che la pubblicità della presente decisione possa contribuire a riparare il danno in concreto subito dall'attore, deve essere respinta la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 120 c.p.c..  ### promotore ### e l'intermediario ### s.p.a., pertanto, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 828.156,56 oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi secondo i criteri sopra indicati a titolo di danno patrimoniale e della somma di € 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. 
Sul complessivo importo del danno patrimoniale, comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi, e sulla somma sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale decorrono, infine, gli interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.  ### s.p.a., in via subordinata, ha chiesto di condannare il signor ### a manlevare e tenere indenne ### s.p.a. da qualsiasi risarcimento o rimborso, anche a titolo di spese legali, essa fosse condannata a pagare a favore del signor ### oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'attore al saldo. 
La domanda è fondata. 
Il preponente che abbia risarcito il danno può agire in regresso contro il preposto. 
Nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto illecito, inoltre, è esclusa la possibilità di attribuire al committente una qualsiasi parte dell'onere del risarcimento poiché solo all'azione del preposto si ricollega la responsabilità per fatto altrui del preponente. 
Il promotore, quindi, va condannato a tenere indenne ### s.p.a. da tutto quanto quest'ultima dovesse pagare all'attore in esecuzione della presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese processuali.  ### s.p.a. ha, inoltre, esercitato il regresso nei confronti di ###### ratico, #### e Marina ### quali beneficiari di alcuni dei bonifici addebitati all'attore, sul presupposto della loro corresponsabilità nell'illecito commesso dal promotore. 
Le domande di regresso sono infondate. 
Non risulta alcuna condotta dei terzi chiamati che possa in qualche modo assumere rilevanza quale contributo alla realizzazione dell'illecito da parte del promotore. 
Il fatto che i terzi chiamati siano stati destinatari dei bonifici, di per sé, in assenza di elementi indicativi di un accordo con il promotore o anche del solo assenso all'utilizzo indebito del conto da parte dello stesso, non può fondare alcun addebito di corresponsabilità. 
Nel comportamento tenuto dai destinatari successivamente all'esecuzione dei bonifici, poi, non può in alcun modo ravvisarsi un contributo causalmente rilevante, trattandosi di condotte successive alla commissione dell'illecito, fermo restando che la mancata segnalazione delle operazioni non appare neanche censurabile per negligenza se solo si considera che trattasi di clienti che si aspettavano di riscontrare l'accredito di operazioni connesse al rapporto finanziario. 
Lo stesso giudizio di assenza di condotta colpevole è stato già formulato dal ### nei sopra richiamati precedenti oltre che in altre conformi pronunce con specifico riferimento proprio alla posizione dei clienti destinatari di bonifici anomali attribuiti al promotore infedele (### Bergamo, sez. I, sent. 3/10/2013, n. 2010; ### Bergamo, sez. I, sent. 22/7/2013, n. 2175). 
Le domande proposte dalla ### contro i terzi chiamati, quindi, devono essere rigettate. 
Dal rigetto della domanda di regresso deriva l'assorbimento della domanda di ### celli volta all'accertamento del controcredito risarcitorio opposto in compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di rivalsa della banca. 
Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, incluse quelle di c.t.u. come già liquidate, sono regolate, nei vari rapporti processuali, dal principio della soccombenza. 
Tali spese vanno distratte in favore del difensore di ### il quale si è dichiarato antistatario.  ### intrapresa da ### s.p.a. nei confronti dei titolari dei conti di accredito dei bonifici non appare connotata dal carattere della temerarietà. 
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da ### ex art. 96 c.p.c., quindi, deve essere disattesa.  P.Q.M.  il ### di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita - condanna ### e ### S.P.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 828.156,56 oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di € 25.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - condanna ### al rimborso in favore di ### S.P.A. di quanto quest'ultima dovesse pagare a ### in esecuzione della presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese processuali; - rigetta le domande proposte da ### S.P.A. nei confronti di ### LO#####
COMO, #### e #### - pone a carico di ### e #### S.P.A., in solido tra loro, le spese di c.t.u. come già liquidate e li condanna, in solido tra loro, al rimborso in favore di ### delle spese processuali che liquida in € 34.219,20 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - condanna ### al rimborso in favore di ### S.P.A. delle spese processuali che liquida in € 36.145,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - condanna ### S.P.A. al rimborso in favore di ### delle spese processuali che liquida in € 11.050,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - condanna ### S.P.A. al rimborso in favore di ### delle spese processuali che liquida in € 7.795,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - condanna ### S.P.A. al rimborso in favore di ### delle spese processuali che liquida in € 2.430,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - condanna ### S.P.A. al rimborso in favore di ### delle spese processuali che liquida in € 2.430,00 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge; - distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avvocato ### Così deciso in ### in data ###.   

IL GIUDICE
dott. ###


causa n. 8460/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Ippolito Costantino, Massaro Maria

M
3

Tribunale di Torino, Sentenza n. 3879/2017 del 22-07-2017

... che essi hanno pieno, perfino ovvio, interesse ad agire, per far accertare giudizialmente che il debito, di cui rispondono come garanti, non esiste o esiste per un ammontare inferiore rispetto alla pretesa ex adverso. 4. Gli attori contestano la carenza di forma scritta dei contratti di c/c e di apertura di credito. La banca ha prodotto (doc. 8; vedilo riprodotto anche in all. C.T.U.) il contratto di c/c, datato 18.4.1990, intestato a ### S.n.c.2, e ha prodotto (sub doc. 10) tutte le diverse aperture di credito in c/c concesse alla società, dal 1990 in avanti (vedi riepilogo a pag. 12 C.T.U.). Ciascuno di questi documenti reca sottoscrizione in calce per la società. Ad es. il contratto di c/c è firmato da ### e ### Non è contestata l'autenticità delle firme, né la legittimazione dei soci (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. ### in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ###/2013 R.G. promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F ###), ### (C.F. ###), tutti res. in Grugliasco, rappresentati e difesi per procura a margine della citazione dagli avv. ### URSITTO e ### - con studio in ### 12 10138 TORINO - attori contro ### (C.F. ###), rappresentata e difesa per procura generale 2.10.2012 dall'avv. ### - con studio in ### 6 10123 TORINO - convenuto/i ####: Per gli attori, come in citazione: “- dichiarare che il contratto di conto corrente n. 18327 e quello di apertura di credito a valere sullo stesso, sono anche disgiuntamente tra loro nulli e inefficaci per mancanza di forma scritta e/o per non aver provveduto l'### di credito provveduto a consegnare all'attrice una copia sottoscritta dei contratti; - dichiarare che sul contratto di apertura di credito a valere sul c/c n. 18327 sono stati applicati interessi ultralegali, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, usurari, c.m.s., costi competenze e remunerazioni e comunque altri corrispettivi, in violazione di norme imperative e/o comunque in difetto di valida convenzione tra le parti; - dichiarare che ### S.r.l. non è debitrice di ### ma è creditrice della somma che andrà determinata in corso di causa; … omissis … Con vittoria di spese”. 
Per la convenuta, come in comparsa di risposta: “nel merito, respingere le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di ### e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo da parte della convenuta; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere dovuta una qualsiasi somma dalla convenuta in favore dell'attrice; previa declaratoria di intervenuta prescrizione dell'avversa domanda di ripetizione di indebito per il periodo antecedente al 30.6.2003 o la diversa data accertanda in corso di giudizio; limitare tale condanna alla minor somma accertanda in corso di causa, tenuto conto dei criteri di verifica e esistenza di tali somme come indicate in narrativa. Con vittoria di spese”.  #### S.r.l. e i suoi fideiussori ### e ##### e ### hanno agito nei confronti di ### in accertamento negativo del saldo debitore del c/c n. 18327, acceso a nome di ### S.r.l.. Hanno dedotto la nullità dei contratti di c/c e di apertura di credito per carenza di forma scritta a pena di nullità e/o per non averne ricevuto copia, l'applicazione sul c/c di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di c.m.s. e spese non dovute. 
Chiesto conseguentemente il ricalcolo del saldo dare-avere e la condanna della banca a corrispondere alla ### S.r.l. le somme indebitamente corrisposte. 
La banca, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, essendo il c/c ancora acceso alla data della citazione, e delle eccezioni di nullità proposte dai garanti, per l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto al debito principale. Nel merito ha eccepito la prescrizione delle competenze indebite, pagate oltre dieci anni prima della notifica della citazione (30.6.2013), e chiesto il rigetto di tutte le domande. 
La causa è stata istruita tramite C.T.U. contabile. All'udienza di p.c. gli attori hanno dato atto del fallimento di ### S.r.l.. Il giudice ha dichiarato interrotto il processo limitatamente alla posizione della detta società e trattenuto la causa a decisione nei rapporti tra i fideiussori e la banca. 
Gli attori non hanno depositato conclusionale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La dichiarazione di fallimento della ### S.r.l. ha implicato l'interruzione del processo, senza che peraltro la curatela abbia ritenuto di riassumere il giudizio, con riguardo al correntista. Ciò implica una restrizione del giudizio, sia sul piano soggettivo, restando in causa contro la banca soltanto i garanti, sia conseguentemente sul piano oggettivo, poiché la sola correntista ha chiesto “condannare ### alla restituzione in favore della ### S.r.l. delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, così come sopra accertate e dichiarate” e quindi proposto domanda di ripetizione. 
I fideiussori, per quanto di loro interesse, hanno chiesto l'accertamento negativo del saldo debitore del c/c n. 18327, eccependo anch'essi l'assenza di forma scritta dei contratti di c/c e aperture di credito collegate, la nullità di clausole contrattuali, l'indebita e-o illecita applicazione di interessi e competenze.  2. La banca s'è difesa nei confronti dei garanti, contestando anzi tutto la facoltà di avvalersi delle eccezioni spettanti al debitore principale, per aver essi rilasciato (cfr. doc. 2 banca) garanzie autonome a prima richiesta e senza eccezioni e non ordinarie fideiussioni. Deduce tale natura dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto, che prescrive al fideiussore di pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta di codesta banca e indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore” e dall'art. 8 che fa salva la validità della garanzia, indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale. 
È infondata.  1) Il tenore letterale delle garanzie qualifica chiaramente in più luoghi l'impegno assunto come “fideiussione”, di modo che, se anche esistesse un dubbio, ma così non è, il criterio dell'interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.) dovrebbe ricondurre la figura alla fideiussione regolata dal codice civile anziché alla garanzia autonoma. 2) ###. 7 nella parte in cui prevede l'impegno del fideiussore a pagare immediatamente non configura una garanzia autonoma, astratta rispetto all'obbligazione principale, poiché non prevede che le eccezioni pertinenti al rapporto principale siano sic et simpliciter irrilevanti nei rapporti tra garante e creditore. 3) Si trae conferma della natura accessoria e non autonoma della garanzia dall'art. 81 che, per l'eventualità che il rapporto principale sia dichiarato nullo, fa salvo l'obbligo di garanzia del fideiussore nei limiti “delle somme comunque erogate”: ergo, implicitamente, ma in modo comunque non equivoco, consente al fideiussore di far valere la nullità del rapporto principale al fine di esonerarsi dal pagamento di interessi ultra-legali, spese e ogni altra competenza della banca diversa dal puro e semplice rimborso della sorte capitale (id est le “somme comunque erogate”).  ### contrattuale in esame pertanto, irriducibile a una garanzia autonoma, deve propriamente qualificarsi in sintonia con la condivisa giur. di legittimità (cfr. Cass. 21.2.2008 n. 4446; 28.2.2007 n. 4661) come clausola di solve et repete. Tale qualifica avvia il discorso a conclusione, visto che “in presenza della c.d. clausola di solve et repete il garante può far valere le eccezioni inerenti direttamente al contratto di fideiussione, quelle relative all'invalidità dello stesso, quelle concernenti la contrarietà del comportamento del beneficiario ai principi di correttezza e buona fede e, infine, quelle relative alla nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale” (Cass. 29.3.1996 n. 2909). 
Sono quindi ammissibili le eccezioni di assenza e/o nullità dei contratti e delle clausole contrattuali e di invalidità/illegittimità degli addebiti conseguenti.  3. La banca ha contestato in citazione l'ammissibilità di un'azione di ripetizione dell'indebito perché proposta prima della chiusura del c/c. ### ha perso di consistenza per due concorrenti ordini di motivi. In primo luogo, la domanda di ripetizione non appartiene più al thema decidendum a seguito del fallimento della correntista (§ 1). ### la dichiarazione di fallimento ha determinato lo 1 Art. 8: “Invalidità dell'obbligazione garantita. - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate” .  scioglimento del contratto di conto corrente (art. 78 l.f.), con conseguente chiusura del c/c e cristallizzazione del saldo. 
È quindi certamente decidibile, in disparte ogni altra considerazione in merito all'ammissibilità della domanda di ricalcolo del saldo proposta a c/c ancora aperto, la domanda di accertamento negativo del saldo debitore proposta dai fideiussori. È superfluo osservare che essi hanno pieno, perfino ovvio, interesse ad agire, per far accertare giudizialmente che il debito, di cui rispondono come garanti, non esiste o esiste per un ammontare inferiore rispetto alla pretesa ex adverso.  4. Gli attori contestano la carenza di forma scritta dei contratti di c/c e di apertura di credito. La banca ha prodotto (doc. 8; vedilo riprodotto anche in all. C.T.U.) il contratto di c/c, datato 18.4.1990, intestato a ### S.n.c.2, e ha prodotto (sub doc. 10) tutte le diverse aperture di credito in c/c concesse alla società, dal 1990 in avanti (vedi riepilogo a pag. 12 C.T.U.). 
Ciascuno di questi documenti reca sottoscrizione in calce per la società. Ad es. il contratto di c/c è firmato da ### e ### Non è contestata l'autenticità delle firme, né la legittimazione dei soci a impegnare la società. Manca in taluni dei documenti prodotti la sottoscrizione della banca, ma questa carenza non appare inficiare la conclusione del contratto in forma scritta.  4.1. I commi 1 e 3 dell'art. 117 TUB prevedono rispettivamente che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Analogamente l'art. 23 del TUF prevede che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (...) sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (...) Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo". 
Nessuna di queste previsioni normative discosta la forma del contratto concluso dall'intermediario bancario o finanziario dal comune onere di forma scritta a pena di nullità, il quale è soddisfatto se la dichiarazione, fatta per iscritto, è anche sottoscritta dalla parte che si obbliga: sottoscrizione che al contempo individua l'autore dell'atto e ne implica la volontà di impegnarsi giuridicamente. 
Poiché nel contratto di conto corrente di corrispondenza entrambe le parti assumono obblighi, non soltanto il cliente, ma anche l'intermediario bancario ha l'onere di sottoscrivere affinché il contratto possa ritenersi esistente, secondo le regole di diritto comune. 
Non offre argomenti di segno contrario, per l'esonero della banca dalla sottoscrizione, l'art. 127 TUB o l'art. 23 co. 3 del TUF che, regolando il regime rimediale, riserva al cliente l'eccezione di nullità delle disposizioni in tema di trasparenza o ne consente al giudice il rilievo officioso soltanto nell'interesse del cliente. 
Con riguardo all'onere di forma scritta, la riserva al cliente dell'eccezione implica, con evidente 2 Si tratta della stessa società, trasformatasi in S.r.l. con atto 16.6.2006 (vedi visura camerale in atti, ).  deroga al regime della nullità di diritto comune, che il cliente possa far valere esistenza ed effetti del contratto bancario amorfo, agire per il suo adempimento, contestare alla banca la responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione dei servizi resi, pur senza un titolo contrattuale scritto e sottoscritto dalla banca. Reciprocamente, l'intermediario non può far valere la nullità, per mancanza della propria sottoscrizione, al fine di esimersi dalla prosecuzione del contratto e/o dalla sua esecuzione, secondo la diligenza del banchiere professionale, proprio perché l'eccezione è riservata al cliente (cfr. per alcune delle implicazioni dell'art. 127 TUB, applicato all'onere di forma scritta a pena di nullità ### Torino 31.10.2014, ### Torino 11.3.2015, ### Torino 2.7.2015).  ###. 127 TUB indubbiamente pone il cliente dell'intermediario bancario finanziario in posizione migliore rispetto al contraente di diritto comune, consentendogli l'azione in giudizio, non soltanto per la nullità, ma anche per l'adempimento pur quando non abbia a sue mani un esemplare sottoscritto dall'intermediario. 
È tuttavia norma sugli effetti/rimedi e non offre elementi per decidere se, per la formazione di un valido contratto, siano necessarie le sottoscrizioni di entrambe le parti o del solo cliente, né se il contratto bancario si qualifichi amorfo in assenza dell'una o dell'altra firma oppure della firma del solo cliente. La risoluzione della questione, pertinente alla fattispecie, interessa il solo art. 117 il quale, come già detto, non contiene elementi per disattendere il modello del codice. 
Al contempo, gli artt. 117 TUB e 23 TUF non consentono di affermare che il contratto dell'intermediario bancario o finanziario sia soggetto a regole di formazione e prova in giudizio diverse e più rigorose di quelle previste per i contratti di diritto comune, da farsi per iscritto a pena di nullità. In particolare, deve ritenersi ammissibile la conclusione mediante scambio di corrispondenza (inter absentes), visto che l'art. 117 co. 1 TUB non prescrive che risultino da unico documento le sottoscrizioni di entrambe le parti. 
Seguendo questa modalità formativa, il contratto consta da uno scambio di proposta e accettazione, o dalla redazione in più esemplari, di cui ogni contraente sottoscrive il solo esemplare che lascia a mani dell'altro. 
Condizioni per la valida conclusione per corrispondenza sono che: 1) il regolamento di interessi sia fatto per iscritto; 2) proposta e accettazione, scritte e di identico contenuto, siano sottoscritte da ambedue le parti; 3) il proponente abbia conoscenza dell'accettazione dell'oblato, scritta e sottoscritta. 
Date queste condizioni, il contratto si perfeziona nel momento in cui giunge al proponente conoscenza dell'accettazione (art. 1326 c.c.).  4.2. La prova in giudizio del contratto, soggetto a forma scritta a pena di nullità e concluso per scambio di corrispondenza, presenta profili peculiari, che non si manifestano nel caso in cui il contratto si formi per sottoscrizione contestuale di una dichiarazione comune. 
Il punto critico verte sulla prova della sottoscrizione propria della parte che fa valere in giudizio il documento (per comodità “l'attore”) e dell'identità di contenuto tra proposta e accettazione. Solo dalla riunione di entrambi gli esemplari può verificarsi la duplice sottoscrizione e l'identità dei contenuti, ma in una lite in cui si controverta di validità e adempimento del contratto, la parte (per comodità “il convenuto”) nei cui confronti il contratto è fatto valere, per i suoi effetti negoziali, naturalmente non ha interesse a produrre l'esemplare a sue mani. 
La prova di esistenza dell'esemplare contenente la sottoscrizione dell'attore non può neppure essere offerta per testi o presunzioni, salvo il caso di perdita incolpevole (art. 2724 n. 3 c.c.). La più recente giurisprudenza esclude, tuttavia, che la volontaria consegna al convenuto dell'esemplare sottoscritto integri la nozione di “perdita” del documento, o di perdita incolpevole, pur nel caso in cui il convenuto rifiuti la restituzione, ed esclude pertanto l'ammissibilità della prova per testi e/o presunzioni della circostanza della consegna, anche al limitato fine di ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.  (Cass. 3.4.1970 n. 880; Cass. 6.5.1980 n. 2989; Cass. 26.3.1994 n. 2951; Cass. 19.4.1996 n. 3722; Cass. 23.12.2011 n. 28639). In senso contrario, con specifico riguardo al contratto fatto per corrispondenza, hanno affermato che il rifiuto del convenuto integra un caso di “perdita incolpevole” del documento agli effetti dell'art. 2724 n. 3 c.c. i precedenti di Cass. 29.12.1964 n. 2974; 11.6.1971 n. 1781; Cass. 12.11.1975 n. 3813.  ### un ampio filone giurisprudenziale (tra molte Cass. 7.10.1982 n. 5148; Cass. 12.8.1992 9525; Cass. 4.6.1993 n. 6232; Cass. 2.1.1997 n. 2; Cass. 6.12.2007 n. 25435), neppure può darsi prova indiretta dello scritto, e della sottoscrizione dell'attore, tramite dichiarazioni confessorie del convenuto, visto che la forma prevista a pena di nullità è materia indisponibile dall'autonomia negoziale. Per lo stesso motivo, ribadito dall'espresso divieto di legge (art. 2739 c.c.), non è ammesso il giuramento sulla conclusione del contratto solenne. 
Evidente, tuttavia, che non si può ammettere lo scambio di corrispondenza, come mezzo idoneo alla conclusione di contratti soggetti a forma scritta a pena di nullità, e al contempo negare (non di diritto, ma senz'altro in via di fatto) la prova dell'avvenuta conclusione del contratto nel caso di controversia. 
Avvertendo ciò, per circa un settantennio, la giurisprudenza di legittimità (il primo precedente noto risulta essere Cass. 19.7.1946 n. 926; cfr. in seguito Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 2952; Cass. 29.4.1982 n. 2707; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 17.6.1994 n. 5868; Cass. 11.3.2000 2826; Cass. 1.7.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 4564) ha riconosciuto che la produzione in giudizio da parte dell'attore della scrittura firmata dal solo convenuto (“scrittura mono-firma”) costituisce valido equipollente della sottoscrizione dello stesso attore, ai fini del perfezionamento del contratto, a condizione che: a) l'attore faccia valere gli effetti negoziali del contratto; b) il convenuto non abbia, medio tempore, revocato la proposta; c) la scrittura non sia fatta valere dagli eredi o aventi causa di una delle parti dato che costoro non potrebbero efficacemente accettare in luogo del loro autore, non subentrando di regola nella posizione di oblato (artt. 1329 e 1330 c.c.); simmetricamente, non è consentito produrre la scrittura contro gli eredi o aventi causa della parte firmataria. 
Evidente in queste condizioni (“b”, “c” in particolare) che la giurisprudenza dà alla produzione in giudizio connotati ed effetti di un'ordinaria accettazione negoziale, ma l'assimilazione tout court appare affrettata ove si consideri l'ulteriore questione: i quando il contratto si abbia per perfezionato; i da quando decorrano gli effetti. 
Alla questione ha risposto Cass. 24.3.2016 n. 5919 (poi seguita da altre pronunce di legittimità, tra cui vedi Cass 19.5.2016 n. 10331, Cass. 14.3.2017 n. 6559, Cass. 3.4.2017 n. 8624) assumendo che il contratto si abbia per concluso ex art. 1326 c.c. solo nel momento in cui la scrittura è prodotta in giudizio e che esso non possa regolare il tratto di tempo e le condotte anteriori alla sua produzione: “non può verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc (ed infatti il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l'appunto formalizzate”. 
Dal che una duplice incongruenza.  ### ogni proposta perde effetto, ancorché non revocata né irrevocabile, dopo che è decorso il termine per l'accettazione (stabilito dal proponente, dalla natura dell'affare o dagli usi: cfr. art. 1326 co. 2 c.c.). Poiché nessuna proposta può restare indefinitamente pendente per anni, in attesa di essere accettata (scilicet, tramite produzione in giudizio), coerenza sistematica vorrebbe che la produzione in giudizio non possa mai avere effetto sostitutivo dell'accettazione, salvo il caso improbabile che il giudizio venga iniziato nel breve termine ex art. 1326 co. 2 c.c..  ### la decorrenza ex nunc degli effetti svuota di significato la produzione in giudizio della scrittura mono-firma, malgrado la dichiarata equiparazione quoad effectum, ogni qual volta sia rilevante il comportamento tenuto dalle parti nel tratto di tempo tra la formazione della scrittura monofirma (recte, tra lo scambio di dichiarazioni, una delle quali soltanto prodotta) e la sua produzione in giudizio. 
Se ad es. il promissario acquirente dichiara di essere receduto da un contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento del promittente venditore e ne chiede la condanna in duplum, producendo la dichiarazione negoziale firmata dal convenuto, l'accoglimento della domanda richiede che: i la mancata conclusione del definitivo, per fatto del promittente venditore, sia qualificata come inadempimento, id est violazione di un obbligo contrattuale. Se il contratto deve però davvero intendersi formato solo in corso di giudizio e con effetti ex nunc, non è possibile un inadempimento anteriore; i sia riconosciuta efficacia alla dichiarazione di recesso del promissario acquirente. Prima del giudizio non può tuttavia esercitarsi fondatamente alcun potere contrattuale, per le stesse considerazioni che precedono. 
La domanda del promissario, seguendo Cass. 24.3.2016 n. 5919, dovrebbe quindi respingersi, poiché i comportamenti delle parti e i poteri esercitati nell'intervallo tra la formazione della scrittura monofirma e la sua produzione in giudizio, che sono senz'effetto prima della conclusione, inefficaci devono restare pur dopo perché anteriori al dies a quo di efficacia del contratto. 
La più avvertita giurisprudenza di legittimità ha evitato queste incongruenze, riconoscendo che la produzione in giudizio della scrittura mono-firma “non determina la costituzione del rapporto ex nunc, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione”: così Cass. 29.4.1982 n. 2707 in tema di adempimento di patti contenuti in un contratto di compravendita di immobili. ### ex tunc è riconosciuta, all'effetto di far salvo il contratto di lavoro subordinato a termine, evitandone la riconduzione al tempo indeterminato, anche da Cass. lav.  12.11.1992 n. 12166. Altre sentenze, pur senza far applicazione al caso di specie dell'equivalenza tra produzione e sottoscrizione, per l'esistenza di un'impediente revoca della proposta, hanno nondimeno ribadito la retroattività degli effetti (Cass. 15.5.1998 n. 4905; Cass. 19.2.1999 n. 1414; Cass. 11.3.2000 n. 2826). 
La difficoltà di assimilare la produzione in giudizio della scrittura mono-firma a un'ordinaria accettazione - la “proposta” (recte l'esemplare prodotto) pare restare indefinitamente in piedi se non espressamente revocata, il contratto concluso retroagisce negli effetti alla data della scrittura - costringe l'interprete a spostare il punto di osservazione dalle regole di conclusione del contratto, che appaiono offrire un modello esplicativo non adeguato, verso le regole di prova in giudizio di contratti già conclusi. 
Da questa diversa angolazione, di taglio processuale, una magistrale dottrina ha rilevato che la regola giurisprudenziale “tende a scindere il contratto nei suoi due momenti (la dichiarazione di chi invoca la scrittura; la dichiarazione di colui, contro cui la scrittura si invoca); e ad assoggettare alla forma solo questo secondo elemento”, dispensando l'attore dall'onere di provare per iscritto il proprio consenso¸ prestato ora o in allora tramite l'esemplare consegnato a mani del convenuto, poiché la giurisprudenza “ricorre[ndo] ad una finzione, equipara la invocazione in giudizio alla sottoscrizione e alla recezione”.  ###. 2702 c.c. conforta questa ricostruzione, poiché, ai fini delle regole sulla prova, qualifica la scrittura privata come il documento sottoscritto dalla parte contro la quale viene fatta valere, disinteressandosi della sottoscrizione di colui che la produce in giudizio. I limiti legali alla prova per testi e presunzioni non offrono indicazioni di segno contrario. Se è indiscusso che tali limiti presidiano l'onere di provare per iscritto il contratto, e segnatamente il contratto che deve farsi per iscritto a pena di nullità (art. 2725 cpv. c.c.), secondo la massima lettres passent témoins, essi non hanno estensione più ampia dell'art. 2702 c.c.. Egualmente è a dirsi per l'art. 2724 n. 3 c.c.. Come è stato ricordato, la norma richiede la perdita incolpevole del documento per ammettere l'attore alla prova per testi. La giurisprudenza discute (vedi sopra) se equivalga a “perdita incolpevole” la volontaria consegna della scrittura al convenuto. La questione appare tuttavia mal posta, ai fini che ne occupano, visto che l'attore non ha bisogno dell'esemplare a sua firma per far valere in giudizio il contratto, dal momento che la produzione costituisce e ha costituito per settant'anni idoneo equipollente. Ha brillantemente rilevato al riguardo Cass. 3.4.1970 n. 880 (in motivazione, in ### civ. 1970, I, 982) che “il documento che, sul piano meramente probatorio, era destinato a fornire la prova di interesse [dell'attore], era quello che, firmato dal promesso venditore, era (appunto a tale fine) rimasto in suo possesso, stante l'incondizionata possibilità di completarlo con la propria sottoscrizione e di realizzare così un mezzo autosufficiente anche sul piano negoziale, e non quello a sua firma che si assume consegnato [al convenuto]”. 
Anche l'art. 2724 n. 3 riguarda quindi la sola scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c., ossia un documento recante la sottoscrizione del convenuto - sia esso l'unico esemplare firmato da entrambi o il frammento di contratto firmato dal solo convenuto nel caso di conclusione mediante scambio di corrispondenza. 
In conclusione, il divieto di prova per testi e presunzioni ha per ratio di impedire che l'attore attribuisca al convenuto la volontaria assunzione del vincolo, tramite dichiarazioni rese senza la forma prescritta o provate in giudizio “in virtù di mezzi probatori di non elevata attendibilità” e lo onera di produrre la scrittura recante la firma del convenuto. 
Chiarito dunque che l'attore è dispensato dalla prova del proprio consenso scritto; che di tale dispensa l'attore ha interesse ad avvalersi precisamente quando il contratto si conclude per scambio di corrispondenza, avendo a sue mani solo l'esemplare a firma del convenuto; che l'equiparazione della produzione alla sottoscrizione è una fictio juris che opera sul terreno della prova e non della formazione dei contratti, l'ultima questione che mette conto di esaminare è: i quando il contratto si abbia per perfezionato; i da quando decorrano gli effetti. 
Alla questione non sembra lecito dare una risposta uniforme, poiché dipende dal materiale probatorio a disposizione stabilire quando il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione ai sensi dell'art.  1362 c.c..  4.3. Caso lineare ricorre quando l'attore abbia assunto nella contrattazione la posizione di proponente e disponga di un'accettazione scritta, dal contenuto della quale risulti che essa è stata preceduta da una proposta, che viene ritrascritta nel corpo del documento. 
In tale caso, l'attore può, producendo la dichiarazione dell'oblato, provare per iscritto la conclusione del contratto, in quanto l'accettazione costituisce in tal caso prova scritta anche della proposta ( Cass. 12.12.2007 n. 26010, in motivazione). 
Sussistono infatti nella fattispecie tutti gli elementi sopra enunciati come necessari alla conclusione tra assenti di un contratto soggetto a forma scritta a pena di nullità.  1) Il regolamento contrattuale è stato fatto per iscritto.  2) La scrittura mono-firma contiene l'accettazione e al contempo offre rappresentazione diretta dell'esistenza di una proposta di contenuto conforme. 
Della proposta trascritta manca la sottoscrizione. Ma poiché è il proponente a far valere in giudizio la scrittura mono-firma, la circostanza non può essere ostativa a riconoscere esistente un contratto, secondo il principio di diritto già espresso sub § 4.2. 
Cass. 24.3.2016 n. 5919 contesta che la ricezione della proposta possa essere provata per il tramite di ammissioni e/o confessioni dello stesso accettante (nella specie la clausola, ricorrente nella prassi, recitava “### atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi”), argomentando dalla già rilevata inammissibilità, di dichiarazioni confessorie su contratti soggetti a forma scritta a pena di nullità. 
La questione appare impostata non correttamente. Indubbiamente, il contratto che deve farsi per iscritto deve altresì essere provato per iscritto (art. 2725 co. 2 c.c.). ### del limite probatorio verte tuttavia sulla dichiarazione ### e sulla sua paternità ###, non sugli altri elementi pur necessari al perfezionamento della fattispecie contrattuale, come la ricezione e conoscenza delle dichiarazioni da parte dei loro destinatari. 
La condivisa giur. di legittimità ammette infatti che la conoscenza delle dichiarazioni recettizie “può essere provata con qualsiasi mezzo attendibile e concludente” (Cass. 23.6.1972 n. 2082; a seguire Cass. 18.4.1977 n. 1434) e soprattutto che tale circostanza “può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.)” ( 1.9.1997 n. 8328). 
Ammessa la prova testimoniale della ricezione, a fortiori deve riconoscersi valore di prova prima facie all'ammissione del convenuto, salva la prova diretta del mancato scambio scritto di consensi, ad esempio perché l'esemplare (c.d. copia cliente) consegnato dalla banca e prodotto in giudizio dal cliente per farne valere la nullità è risultato privo di firma - circostanza questa verificatasi proprio nel caso deciso da Cass. 24.3.2016 n. 5919 - oppure è stato firmato da soggetto senza poteri.  3) Il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, notizia implicita nel possesso del documento. 
Su queste premesse, il contratto deve intendersi concluso ex art. 1326 c.c. alla data della scrittura mono-firma; a ciò segue la naturale decorrenza degli effetti da quella data, senza che debba farsi neppure questione di retroattività (cfr. § 4.2). Appare perfino dubbio che possa ostare alla sua futura efficacia alcuna delle circostanze impedienti (revoca, decesso della parte firmataria ecc.) che la tradizionale giurisprudenza individua come limiti al perfezionamento del contratto tramite produzione in giudizio. Quest'ultima questione è, tuttavia, priva di rilievo visto che gli attori non hanno revocato il consenso e che le parti sono le stesse firmatarie dei contratti. Nel senso che non costituisce revoca del consenso l'eccezione di nullità del contratto per carenza di forma scritta cfr. in ogni caso 7.8.1992 n. 9374.  4.4. Il caso testé esaminato ricorre anche nella controversia all'odierno esame. 
Sub 1). La banca ha prodotto un esemplare del contratto di apertura del c/c di corrispondenza, con le relative condizioni generali (doc. 8) e le lettere di concessione di apertura di credito in c/c dal 1990 in avanti (sub doc. 10). 
La condizione sub 2) è egualmente presente. La banca ha fatto valere in giudizio i contratti. 
Gli esemplari sia del contratto di apertura del c/c di corrispondenza, sia delle lettere di concessione di fido (doc. cit.) recano ciascuno la sottoscrizione della società cliente in persona dei soci. Queste dichiarazioni negoziali valgono, nello scambio di corrispondenza, come accettazione della proposta della banca. Ciò è particolarmente evidente per quanto concerne i documenti sub doc. 10, che contengono accettazione della (lettera di) concessione di fido, ritrascritta per intero. È vero, tuttavia, anche per quanto concerne il c/c di corrispondenza che, pure, fa riferimento a una previa lettera della banca comunicante l'accensione del c/c. 
Il possesso da parte della scrittura, sottoscritta dalla cliente, in originale o in copia di cui non è contestata la conformità all'originale, dimostra che la banca ha avuto rituale conoscenza dell'accettazione. Il visto di conformità alla sottoscrizione del contratto di c/c, apposto da un funzionario di banca, è indice, tanto più in assenza di specifiche contestazioni o contrarie risultanze istruttorie, che la banca abbia avuto a sue mani l'accettazione alla data risultante dal documento (doc.  8). Anche il requisito sub 3) è dunque adeguatamente dimostrato.  5. Il ricalcolo del saldo dare-avere deve attenersi ai seguenti principi. 
Prescrizione. La convenuta ha prodotto estratto conto 30.6.2003 con saldo a credito della correntista per € 1.554,69. Poiché la citazione è stata notificata a dicembre 2013, è tesi della convenuta che il passaggio a credito del c/c abbia implicato l'estinzione per prescrizione di ogni competenza indebitamente annotata nel decennio anteriore. 
È infondata. 
Soltanto la rimessa solutoria, su c/c non affidato o con saldo debitore oltre i limiti del fido, è idonea a determinare uno spostamento patrimoniale con carattere di definitività, ossia un pagamento, e a far decorrere il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito, secondo i principi di espressi da Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418. 
Segue a dette premesse che non equivale a pagamento, né può implicare la decorrenza del termine di prescrizione, la rimessa che determini il passaggio a credito di un c/c con saldo bensì debitore, ma contenuto nei limiti del fido. 
In specie, come traspare dalla tabella pag. 12 C.T.U., il c/c è sempre stato affidato (cfr. le lettere di fido sub doc. 10 banca) e ciò vale a escludere che il saldo creditore verificatosi in data prossima anteriore ai dieci anni prima della notifica della citazione valga ex se a dimostrare la prescrizione dei vantati crediti restitutori. 
Sotto ogni altro profilo, l'eccezione di prescrizione è infondata. ###.T.U. ha infatti evidenziato (relazione pag. 12) di aver lavorato esclusivamente sui riassunti scalari, dai quali risultano i numeri debitori, ma non le singole rimesse. ###.T.U. non è stato quindi in grado di individuare e indicare in perizia specifiche rimesse che, in quanto intervenute su un saldo debitore oltre il limite del fido, possano assumere carattere solutorio e determinare la decorrenza immediata del termine prescrizionale per l'azione di indebito. 
Interessi. Il contratto di c/c (doc. 8), risalente al 1990, non contiene l'indicazione del tasso di interesse ultra-legale. Egualmente risulta priva di indicazioni la lettera di concessione fido, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società in data ### (sub doc. 10 conv., pag. 20). 
Correttamente il C.T.U. ha pertanto ritenuto doversi stornare gli interessi ultra-legali addebitati dalla banca e applicare in loro vece prima gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., poi (dal 1992) i tassi minimi BOT previsti come tasso sostitutivo dall'art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 e poi dall'art. 117 co. 7 TUB. 
Il tasso risulta invece pattuito per iscritto a decorrere dalla successiva lettera di concessione di fido 17.8.1995 (sub doc. 10, pag. 18-19), debitamente fatta per iscritto: a decorrere da quella data, il regolamento dare-avere deve dunque farsi avuto riguardo al tasso convenzionale. 
Capitalizzazione trimestrale degli interessi.  ###. 7 delle condizioni del contratto di c/c (doc. 8 cit.) prevede la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi maturati sui c/c “anche saltuariamente” creditori. Per il tratto dall'accensione al 30.6.2000, il contratto viola l'art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giur. (da ultimo sez. un. 2.12.2010 n. 24418). La violazione persiste anche per il tratto successivo dall'1.7.2000 alla chiusura. 
Infatti, l'art. 7 cpv. della delibera 9.2.2000 del CICR: "[2] ### le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il ###. [3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Ora, per qualificare la variazione come “modifica non peggiorativa” (comma 2) o “peggiorativa” (comma 3), non v'è che un criterio plausibile: confrontare il regolamento del rapporto prima e dopo la variazione. 
Se per il tratto anteriore al 30.6.2000 è indiscusso che la banca non poteva e non può legittimamente addebitare interessi su interessi, per il tratto successivo l'introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto (art. 7.3.) - mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. - come è previsto in via generale dall'art. 6 delibera ### 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. ad es. ### Mantova 12.7.2008 e ### Mondovì 17.2.2009 entrambi su Il caso). 
Vero è quindi che l'art. 7 co. 2 è stato scritto sul presupposto della salvezza retroattiva (art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342) delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori. Caduta la norma primaria con efficacia ex tunc a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17.10.2000 n. 425), non può che cadere anche la norma secondaria che quella presupponeva, recte la qualificazione della modifica contrattuale come “non peggiorativa”. 
Questa considerazione - l'efficacia ex tunc della pronuncia di incostituzionalità - sembra sfuggita ad ### Torino 2.5.2012 n. 740 (ne Il caso) che ha ritenuto di poter fare salva la variazione introdotta dalla banca mediante semplice pubblicazione in G.U. sul presupposto ### della “vigenza all'epoca del detto adeguamento (giugno 2000) della disciplina transitoria prevista dall'art. 25 terzo comma d. lg. 4 agosto 1999 n. 342”. 
In conclusione, dopo il ### la banca non ha contrattualizzato la clausola di capitalizzazione trimestrale, poiché il successivo contratto (### soluzioni, 4.1.2006: doc. 9 conv.) tace sul punto, e non può vantare alcun anatocismo trimestrale (né con altra periodicità: cfr. Cass. sez. un.  24418/2010) per tutta la durata del rapporto. 
C.m.s.. La commissione di massimo scoperto, pur applicata dalla banca a decorrere dall'accensione del conto (v. riepilogo pag. 17 C.T.U.), deve essere stornata per tutta la durata. Nel contratto di c/c e nella concessione di fido 17.10.1990 (doc. cit.) non consta alcuna previsione. ###.T.U. attribuisce rilevanza alla successiva lettera di fido 19.8.2003 (doc. 10 cit., pag. 11) che regola sia la c.m.s. sul fido, sia quella sui superi di affidamento. La previsione è, tuttavia, non adeguatamente determinata, non essendovi alcuna indicazione (se non l'acronimo M.S.T.) riguardo a condizioni applicative, modalità di calcolo e periodicità di addebito della commissione. 
Non può aver rilievo, al fine di aggirare l'indeterminatezza, la circostanza che i profili rimasti indeterminati nella pattuizione (anzitutto la stessa periodicità) siano stati determinati a posteriori per il tramite di una prassi applicativa costante nel tempo, poiché il patto nullo non è suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.). 
Usura. In punto verifica del rispetto della soglia d'usura, il C.T.U. ha ricevuto l'incarico di determin[are] per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (### applicato dalla banca: - seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le ### della ### d'### vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito (compresa la c.m.s. anche per il tratto anteriore all'agosto 2009; da qualificare come "onere"), ad eccezione di imposte e tasse; - c.s. ma attenendosi alle ### della ### di ### anteriori al 2009 e perciò senza computo ai fini del tasso soglia della c.m.s. (all'epoca rilevata separatamente). Verifichi a seguire che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.3.1996 n. 108. Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito: - stornando gli interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso); - riducendo il tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto”.  ###.T.U. ha rilevato che, conteggiando la c.m.s. come “onere” s'è verificato un superamento del tasso soglia d'usura, per 1,14 p.p., nel II trimestre 2003, con maggior addebito (da stornare) di € 229,81 mentre utilizzando le ### vigenti ratione temporis non s'è verificato alcun superamento del tasso soglia. 
La somma di € 229,81 deve essere stornata per le seguenti considerazioni di diritto.  5.1. Il tema all'odierno esame è se la c.m.s. entri nella verifica di usura e con quali modalità. 
È noto che una condivisa giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028; conforme Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743) ha ritenuto che: i la c.m.s. è costo inerente alla concessione del credito “giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente [recte il fido], e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (così in tal senso Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028; conforme Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743). In quanto costo collegato all'erogazione del credito deve rientrare nella verifica di usura dell'operazione creditizia, ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.; i non osta all'inclusione della c.m.s. nella verifica di usura la circostanza che la ### d'### nelle ### per la rilevazione dei tassi medi anteriori all'agosto 2009 abbia previsto la separata rilevazione della commissione di massimo scoperto e che i DM pubblicati, a partire dal primo, abbiano determinato la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che "i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata", poiché la funzione affidata all'autorità amministrativa è di “fotografare, secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari”; i l'intervento tecnico dell'### di vigilanza per “fotografare” l'andamento dei tassi finanziari postula scelte interpretative (classificazione delle operazioni omogenee, individuazione dei costi inerenti all'erogazione del credito e pertanto da includere o escludere ecc.), da compiere nel rispetto dell'art. 644 co. 4 c.p.; i quest'interpretazione è avvalorata dal d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in legge 28.1.2009 n. 22 che all'art. 2-bis comma 2 ha ribadito che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”. La disposizione infatti non ha alcuna portata innovativa e anzi “può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”. 
Sull'inclusione della c.m.s. nella verifica d'usura s'è pronunciata Cass. civ. 22.6.2016 n. 12965 (poi seguita da Cass. 3.11.2016 n. 22270), assumendo scelte interpretative radicalmente difformi dalle cit.  sentenze penali: i nell'interpretazione della ### d'### la c.m.s. è “non già un costo diretto per l'erogazione del credito, bensì un corrispettivo per una prestazione diversa, sia pure collegata alla prima”, tanto da essere separatamente rilevata, ciò ancorché “il dettato dell'art. 644, co. 4, c.p. può lasciare intendere che qualsiasi costo derivante dalla concessione di credito debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione del tasso usurario”; i l'art. 2-bis comma 2 del d.l. 29.11.2008 n. 185 (conv. in legge 28.1.2009 n. 22) non ha funzione di norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ma “integr[a] un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa (inclusi ovviamente gli atti di valore regolamentare, fino a quel momento lasciati dal legislatore a regolare la materia) e dunque in tema di ### laddove il congegno ricognitivo-determinativo primario, fino all'entrata in vigore della riforma, espressamente escludeva quest'ultima dal calcolo del TEGM”. Conferma la valenza innovativa della norma, “la contemporanea fissazione di un dies a quo per attribuire rilevanza alla c.m.s. nel calcolo del ### e, soprattutto, la devoluzione all'autorità amministrativa del compito di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla normativa”; i infine, nella rilevazione dei tassi usurari, devono utilizzarsi “dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva ###, o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul ### posto che il ### viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'### sulla base delle rilevazioni della ### d'### a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate ### è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del ### e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il ### rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”. 
Lo scrivente ritiene di doversi motivatamente discostare dagli orientamenti espressi da Cass. 22.6.2016 n. 12965.  5.2. Il primo punto è se la c.m.s. “storica” (anteriore alla legge 2/2009) sia costo collegato all'erogazione del credito e quindi compreso nel campo di applicazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/96. 
Al quesito deve darsi risposta affermativa. 
Riportando le parole delle cit. Cassazioni penali la c.m.s. rappresenta un costo manifestamente collegato all'erogazione del credito “giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente [recte il fido], e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente". 
La stessa ### d'### - ed è un punto che appare completamente sfuggito a Cass. 22.6.2016 12965 - riteneva la c.m.s. “storica” costo collegato all'erogazione del credito, pur rilevandola separatamente dalle altre voci di costo. 
Si legge infatti nella circolare n. 12 del 2.12.2005, con la quale la ### d'### ha esplicato le modalità di verifica del rispetto della soglia d'usura nei rapporti in cui sia applicata la c.m.s.. Si legge nella nota 2.12.2005 che: i la c.m.s. applicata deve essere raffrontata con la c.d. c.m.s. soglia, pari alla percentuale pubblicata, vigente ratione temporis, aumentata della metà; i l'eventuale superamento della c.m.s. soglia non determina usurarietà, se la differenza può essere recuperata nel margine disponibile tra il tasso soglia e il TEG dell'operazione creditizia (computato al netto della commissione separatamente rilevata, evidentemente)3. 
Poiché soltanto costi inerenti all'erogazione del credito possono concorrere alla verifica del rispetto del tasso-soglia ex art. 644 co. 4 c.p. e la c.m.s., sia pure per il supero, concorre ciò vuol dire che anch'essa è costo inerente all'erogazione del credito. 
Appaiono altresì sfuggite a Cass. 22.6.2016 n. 12965 le ragioni della separata rilevazione della c.m.s., prima delle ### dell'agosto 2009: non consistenti nella ritenuta eterogeneità rispetto a “interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”, ma nella ritenuta difficoltà di prevedere, con prognosi ex ante, l'effettiva incidenza della c.m.s. “storica” sul complessivo costo del credito4. 
Il costo della c.m.s. “storica” dipende infatti dal puro e semplice utilizzo dei fondi, indipendentemente dalla durata nel tempo dell'utilizzo, diversamente dagli interessi, con incidenza quindi inversamente proporzionale all'utilizzo medio del credito nel trimestre.  5.3. Il secondo punto è quale sia la funzione che la legge n. 108/96 ha attribuito all'autorità 3 Circolare 2.12.2005: “Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”)”.  4 Cfr. circolare 2.12.2005: “La scelta [separata rilevazione] è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale”.  amministrativa.  ###. 2 della legge 7.3.1996 n. 108 così definisce le funzioni del Ministero dell'### i “rileva[re] trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche […] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura” (co. 1); i classificare “[le] operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ### del tesoro, sentiti la ### d'### e l'### italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella ### Ufficiale” (co. 2); i rendere noto alla generalità di banche e intermediari, per ciascuna categoria di operazioni, “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, limite stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella ### ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di uno spread. 
Come la giurisprudenza penale della Cassazione ha ripetutamente evidenziato (oltre alla già citata giurisprudenza penale della Cassazione, cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) l'autorità amministrativa ha la funzione di “fotografare” l'andamento dei tassi medi di mercato (praticati dal sistema bancario-finanziario e distinti per classi omogenee di operazioni), ossia di fare una rilevazione statistica del costo medio (###. 
Come ogni rilevazione statistica, tale “fotografia” richiede una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. La facoltà di selezione dei dati, rispetto alla quale appare indiscusso che ### d'### eserciti discrezionalità tecnica (Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11), implica anche quella di escludere certe operazioni creditizie o certi costi inerenti che, per loro caratteristiche, appaiano non significativi oppure non idonei a fornire una rappresentazione fedele del costo medio ### del credito.  i Operazioni creditizie. Le istruzioni escludono talune tipologie di operazioni dalla “rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della ### 108/96” (par. ###). In particolare, oltre ai conti inutilizzati (senza saldi a debito, con utilizzo contabile nullo), vengono in considerazione operazioni in valuta, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, posizioni classificate a sofferenza, crediti ristrutturati, finanziamenti revocati entro la fine del trimestre. 
Tratto comune delle operazioni non rilevate è un elemento di specialità non generalizzabile (crediti “difficili”, agevolati, in valuta forte), tale da inquinare la serie dei dati rilevati, alterando con prognosi ex ante la rappresentazione del normale costo del credito. Nondimeno tutte queste operazioni sono - lo ribadisce ### d'### - soggette all'applicazione della legge n. 108. Quindi dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di usura, utilizzando un ### che è stato formato dichiaratamente ignorandole.  i Costi concorrenti alla determinazione del ### La mora è esclusa dalla rilevazione del ### ed è evidente che sia così, visto che il costo medio fisiologico non può essere inquinato da un addebito pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento. Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale (almeno a partire da Cass. civ. 22.4.2000 n. 5286) la mora concorre ai fini della determinazione del ### 5.4. Quesito successivo è se l'esclusione dalla rilevazione statistica (### di costi inerenti - specificamente la c.m.s. - implichi anche la loro esclusione dalla verifica di usura ex art. 644 co. 4 c.p.. In altri termini, se il Ministero dell'### abbia ricevuto dalla legge il potere, sentita la ### d'### di definire la fattispecie usuraria ex art. 644 co. 4 c.p., determinando in modo vincolante per l'interprete quali costi inerenti alla concessione di credito siano rilevanti ai fini d'usura e quali esclusi (ancorché inerenti). 
Solo ammettendo l'esistenza di questo potere ad excludendum, può convenirsi con Cass. n. 12965/16 che “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del ### e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale”. 
Viceversa, se la legge non ha attribuito al MEF il potere di definire la fattispecie usuraria, appare del tutto ragionevole attendersi che il calcolo dello specifico TEG contrattuale risponda al criterio previsto dall'art. 644 co. 4 c.p. (“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). 
Al quesito deve darsi risposta negativa. 
Nella parte in cui concerne la fattispecie di usura c.d. oggettiva, l'art. 644 co. 4 c.p. è norma penale ### autosufficiente. Il nucleo dell'incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio a fonti secondarie - “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari”. 
La norma secondaria non appare autorizzata a escludere dalla verifica di legalità costi inerenti all'erogazione del credito. ###. 2 co. 1 ripete la medesima formula dell'art. 644 c.p. (tasso medio degli interessi praticati “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ecc.”), senza fare cenno alcuno a un preteso potere ad excludendum di ### d'### né indicarne i criteri di esercizio. A sua volta, l'art. 644 co. 4 prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” senza fare rinvio a un aggregato di costi predeterminato dalla normazione secondaria (istruzioni, d.m.). Anzi, il nomen juris è espressamente tenuto per irrilevante, visto che la remunerazione entra nel calcolo del tasso usurario “a qualsiasi titolo” (art. 644) e “comunque denominata” (art. 2-bis comma 2 del d.l. 185/2008), purché sia onere funzionalmente collegato all'erogazione del credito. 
È indubbio che l'art. 644 c.p. è norma penale in bianco, ma soltanto nel senso che non può operare senza la pubblicazione in d.m. del ### da cui ricavare il tasso-soglia, per il tramite dello spread (1,5; 1,25 + 4 p.p.). 
Del lavoro di elaborazione dei dati ciò che però l'art. 644 c.p. recupera e recepisce è il risultato di sintesi, il numero finale che esprime il costo medio. Nel fuoco di questa sintesi si consumano e perdono rilevanza le singole voci. Sulla base di questo costo medio, incrementato dello spread, la banca può modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia. ### e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito. 
Esiste per vero una norma secondaria, l'art. 3 dei d.m. man mano emanati, che ha la pretesa di chiudere il cerchio ### prescrivendo alle banche di verificare la legittimità del tasso usando le istruzioni della ### d'### Se questa norma ha per scopo o per effetto di restringere il perimetro di rilevanza dei “costi inerenti” a quelli soli considerati nel ### essa viene a trovarsi in conflitto con l'art. 644 c.p. e deve perciò essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 All. E. 
In conclusione. Le istruzioni della ### d'### non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del ### nel primo caso e verifica di legalità del contratto nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la ### d'### o il ### a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del ### Per la rilevanza ai fini del TEG della polizza assicurativa vedi ### Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013, entrambe su Il caso, e da ultimo Cass. 5.4.2017 n. 8806. Per la rilevanza della c.m.s. vedi tra molte le già cit. Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 e Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743.  5.5. Dopo aver ammesso che la c.m.s. “storica” è costo inerente all'erogazione del credito e deve entrare nella verifica del TEG ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p., nonostante la contraria previsione delle istruzioni anteriori ad “Agosto 2009”, questione ulteriore è con quali modalità deve essere verificato il rispetto della soglia d'usura. 
In linea teorica si danno tre possibili modalità: i il c.d. regime del margine, previsto dalla cit. circolare 2.12.2005 di ### d'### i il ricalcolo ab ovo del ### di periodo, comprensivo della c.m.s.; i l'applicazione del ### e del tasso soglia pubblicato, senza incrementi. 
Il regime del margine è così descritto nella circolare 2.12.2005 (per quanto interessa): “In tale contesto la verifica del rispetto delle “soglie” di legge da parte di ciascun intermediario richiede: - il calcolo del tasso in concreto praticato - sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto ### - e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge; - il confronto tra l'ammontare percentuale dalla CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle. 
Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. 
A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”).  ### l'eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». 
In base al regime del margine, il superamento del limite di usurarietà può dirsi avvenuto soltanto nel caso in cui l'eventuale differenza positiva della c.m.s. rispetto alla “c.m.s. soglia” (c.m.s. pubblicata aumentata della metà) non sia compensata dalla differenza negativa degli interessi rispetto al tasso soglia (### aumentato della metà). Oscuramente e in modo un po' confuso, senza mai citare la fonte, anche Cass. 12965/16 si riferisce al regime del margine come metodo idoneo di verifica di usura in presenza dell'applicazione di una c.m.s. “storica”. 
Ostano tuttavia all'applicazione del regime del margine un'evidente incompatibilità di sistema con la legge n. 108/96 e al contempo le aporie e irrazionali disparità di trattamento cui l'applicazione di tale regime darebbe luogo. 
Anzitutto, il tasso medio rilevato è “globale” (art. 2 co. 1 legge n. 108/96) e per essere onnicomprensivo non può che essere unico. Segue dunque anche l'unicità del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (art. 644 co. 3 c.p.), che è determinato nel “tasso medio risultante dall'ultima rilevazione [… ] aumentato dello spread. O il costo è inerente alla concessione di credito, e allora deve rientrare nel ### (art. 2 co. 1 legge n. 108/96) e rientra senz'altro nel TEG (art. 644 co.  4 c.p.), oppure ne è estraneo. 
Viceversa, il regime del margine introduce due distinte coppie di tassi medi e relative soglie, una pertinente la globalità della remunerazione dell'intermediario, l'altro la sola c.m.s.. Ciò rende frastagliato e non uniforme “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, visto che l'eccedenza della c.m.s. applicata rispetto alla soglia può essere recuperata nel margine esistente sul ### ma dichiaratamente non si dà il caso contrario, ossia l'eccedenza sul TEG non può trovare copertura nel margine disponibile sulla “c.m.s. soglia”, di modo che, a parità di costo del credito, il primo caso resterebbe nel limite della legalità e il secondo darebbe luogo a illecito penale. 
Questa considerazione implica un'evidente disparità di trattamento in violazione della legge n. 108 e prima ancora dell'art. 3 Cost. e può essere generalizzata in questi termini, anche al di là delle perplessità tecniche sulla nota 2.12.2005: la c.m.s. non può essere rilevante ai fini della verifica di legalità e al contempo “separatamente rilevata” poiché il limite di non usurarietà del credito, per la medesima classe di operazioni, non può declinarsi secondo due diversi ordini di grandezza (tasso soglia + c.m.s. soglia; solo tasso soglia), così che a parità di costo un caso si qualifichi lecito e l'altro illecito, in base al dato accidentale che il singolo contratto preveda oppure no l'applicazione della c.m.s.. 
Il ricalcolo ab ovo del ### includendovi i dati rilevati - pur esso ammesso da Cass. 12965/16 - appare egualmente impraticabile, per un motivo di indole processuale e uno di carattere tecnico. Sul piano processuale, assorbente, nessuna delle parti ha chiesto la rielaborazione della C.T.U. seguendo detto metodo. Sul piano tecnico, per quanto noto allo scrivente, la massa di dati utilizzati dalla ### d'### per la rilevazione statistica non è accessibile al pubblico e quindi non è possibile, oltre che del tutto anti-economica nell'ottica della singola causa, la rielaborazione ab ovo del ### comprensivo della c.m.s. “storica”.  5.6. Per esclusione, deve ammettersi il raffronto tra il TEG del contratto, compresi i costi addebitati per la c.m.s., e il tasso soglia determinato a partire dal ### pubblicato nel d.m., senza incrementi. 
Riguardo a questo metodo, occorre farsi carico dell'obiezione, centrale nell'impianto del discorso, di Cass. n. 12965/16: “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del ### e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale” poiché “se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”. 
Se con “metodologia di calcolo” s'è inteso fare riferimento alla formula, la questione può rapidamente accantonarsi. È certamente possibile conteggiare la c.m.s. “storica”, non rilevata nel ### utilizzando la formula indicata nelle istruzioni emanate da ### d'### per la rilevazione del ###, includendo la somma addebitata nel secondo addendo (“oneri”). 
La stessa ### d'### nelle istruzioni “agosto 2009”, ha compreso nel calcolo del ### la commissione di massimo scoperto, rilevandola negli oneri, senza avere necessità di modificare la propria formula, già divulgata nelle precedenti edizioni delle ### Più probabilmente Cass. 12965/16 dubita che siano misurabili tra loro due grandezze (### tasso soglia ricavato dal ### definite con un aggregato di costi differente, ossia conteggiando nell'una, ma non nell'altra la c.m.s.. 
Due grandezze sono tuttavia comparabili se omogenee, ossia espresse nella medesima unità di misura e seguendo i medesimi criteri di calcolo. Nella specie, il tasso soglia ricavato dal ### e il TEG sono omogenei in quanto esprimono tassi percentuali ricavati dall'applicazione della formula di calcolo delle istruzioni di ### d'### ai costi inerenti all'erogazione del credito, tale essendo anche la c.m.s.. Che il TEG consideri ai fini della verifica di legalità un costo non rilevato nel ### non nuoce alla sua comparabilità col tasso soglia; è anzi da rimarcare che il tasso soglia stesso non coincide col ### risultando dall'applicazione al ### dello spread normativamente previsto. 
Occorre infine interrogarsi, per esaurire il tema della (pretesa, necessaria) omogeneità tra ### e ### se sia compatibile con la legge n. 108/96, un'interpretazione che delude l'affidamento riposto dal sistema bancario-finanziario sulla non usurarietà della propria offerta economica, delusione consistente nella riconduzione a posteriori nel ### e per intero, di una voce di costo (c.m.s.) che le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi hanno “separatamente rilevato” per escludere dal ### (e implicitamente dalla verifica d'usura) e che la circolare 2.12.2005 ha ricompreso, ma soltanto per l'eventuale supero.  ### è degno, ma appare non fondato. 
Evidente che la legge n. 108/96 ha previsto la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 legge n. 108/96): non soltanto per i risvolti penalistici dell'usura, ma altresì per consentire all'intermediario bancario-finanziario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità, anche in ragione della grave sanzione civilistica comminata dall'art. 1815 cpv.  c.c.. 
La denunciata delusione dell'affidamento tralascia tuttavia di considerare che il quadro normativo dev'essere valutato nell'insieme. Se è vero che le edizioni anteriori ad “agosto 2009” delle istruzioni emanate dalla ### d'### prevedevano esclusioni dalla rilevazione statistica non contemplate dalla legge e che gli artt. 3 dei d.m. pubblicati prevedevano la verifica di legalità del contratto secondo gli 5 (### * 36.500 / ###) + (###100 / ###.  stessi criteri indicati per la rilevazione, al contempo né l'art. 2 legge n. 108/96 né l'art. 644 c.p.  autorizzavano l'autorità di vigilanza a escludere dalla verifica di usura costi inerenti alla concessione del credito. 
Come ha rilevato Cass. pen. 46669/11, “le circolari e le istruzioni della ### d'### non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla ### d'### in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della ### d'### neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. A tutto concedere, l'esistenza di interpretazioni amministrative, autorevoli ancorché difformi dalla legge, può escludere l'esistenza dell'elemento soggettivo ai fini del reato, ma non vanificare lo stesso elemento oggettivo dell'usurarietà del contratto. 
Peraltro, l'incertezza normativa, circa l'inerenza dell'uno o dell'altro costo alla concessione di credito, in ragione di dichiarate esclusioni dalla rilevazione dei tassi medi, non impedisce all'intermediario bancario-finanziario di governare l'incertezza e conservare la prevedibilità della complessiva legalità dell'operazione creditizia, pattuendo in contratto e facendo debita applicazione di una idonea clausola di salvaguardia (c.d. cimatura), che contenga all'interno della soglia il complessivo costo del credito. 
Da quest'angolazione, la denunciata delusione dell'affidamento appare un alibi postumo per una condotta di moral hazard. 
In conclusione, la c.m.s. non è stata rilevata nel ### È indubbio che tale omissione è frutto di un errore valutativo dell'autorità di vigilanza o di una tardiva elaborazione di istruzioni rispettose del dettato della legge n. 108 (cfr., con riguardo al caso del premio di polizza, Cass. 5.4.2017 n. 8806). Il costo della c.m.s., come il maggior costo del credito rispetto alla media, indotto ad es. dal basso merito creditizio del cliente o da altri fattori che qui non interessa esaminare, le conseguenze giuridiche dell'inadempimento (interessi moratori, penali) e ogni altro onere inerente la concessione di credito, ma eventualmente non considerato, deve trovare copertura nello spread esistente tra il ### e il tasso soglia.  5.7. ### punto controvertibile riguarda l'interpretazione dell'art. 2-bis co. 2 legge n. 22/09. 
La disposizione ripete pedissequamente il comma 4 dell'art. 644 co. 4 c.p.. A stento può definirsi norma di interpretazione autentica, non avendo per oggetto o per effetto di sciogliere alcuno dei dubbi emersi nell'applicazione della legge n. 108: non adotta un'interpretazione a discapito di altra, ribadisce alcune ovvietà, tra cui la soggezione degli interessi ### alle disposizioni in tema di usura.  ### di novità è semmai rappresentato dalla “remunerazione dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”. ### evidentemente non riguarda la c.m.s.  “storica” che, in generale, trovava applicazione in ragione del mero utilizzo dei fondi, indipendentemente dalla durata dell'utilizzo nel tempo, e che, per questo motivo, è stata colpita di nullità dall'art. 2-bis co. 1 legge n. 22/09. Si lega invece, plausibilmente, alla nuova commissione sull'utilizzato prevista dal cit. comma 1 al fine di assoggettarla all'applicazione della legge sull'usura nei termini più ampi possibili e in qualunque modo formulata o denominata (“commissioni e provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate”). Va da sé che le nuove commissioni sono entrate in vigore con la legge di conversione, salva la necessità di adeguamento dei contratti esistenti (co. 3); tale evidenza spiega, in modo ben più lineare rispetto all'interpretazione postulata da Cass. 12965/16, perché il comma 2 qui esaminato faccia riferimento alla “data di entrata in vigore della legge di conversione”. 
Di scarso rilievo ai fini della questione che ne occupa - si ribadisce, se la c.m.s. “storica” entri e come nella verifica di usura - appare anche l'ulteriore periodo dell'art. 2-bis co. 2, ove il Ministero è autorizzato a “emanare disposizioni transitorie” per l'applicazione della disciplina vigente “fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. 
Appare evidente che le disposizioni transitorie non possono avere portata retroattiva, dovendosi adottare con atto normativo regolamentare (art. 11 preleggi) e in assenza di un'espressa deroga da parte della norma primaria autorizzativa (tra molte, ### Stato 2.9.2011 n. 4914). A riprova della mancanza di retroattività, le uniche attività che le disposizioni transitorie devono regolare sono le rilevazioni dei tassi medi successive all'entrata in vigore della legge, fino all'emanazione di una nuova edizione delle istruzioni di ### d'### elaborata “tenendo conto delle nuove disposizioni” (e si tratta dell'edizione “agosto 2009”). 
Evidente quindi che la disciplina transitoria è intesa a regolare il procedimento amministrativo di rilevazione e pubblicazione dei tassi medi, non quello giurisdizionale di verifica del TEG contrattuale, riguardante i trimestri anteriori all'entrata in vigore della legge di conversione. Riguardo alla rilevazione dei tassi, la specifica novità normativa che rende necessaria una disposizione transitoria consiste, con ogni verosimiglianza, da un lato nella cessata applicazione della c.m.s. “storica”, fulminata di nullità a decorrere dall'entrata in vigore della legge (co. 1), dall'altro nella graduale entrata in funzione delle nuove commissioni previste in sostituzione della prima e della conseguente necessità di rimodulare le istruzioni della ### d'### Si tratta, in ogni caso, prima facie, di vicende concernenti il tratto successivo all'entrata in vigore della legge e non, come postula Cass. n. 12965/16, di un'ipotetica norma di salvezza della “prassi amministrativa difforme”.  6. Sulle premesse che precedono, il saldo debitore di € 187.115,67 secondo estratto conto al 24.2.2014 deve ridursi al minor debito di € 41.501,20 in conformità alla ricostruzione 3.2.1. di cui a pag. 23 C.T.U.) e ulteriormente di € 229,81 in ragione della riduzione nei limiti della soglia dei tassi del II trimestre 2003. Il saldo resta dunque debitore per € 41.271,39 alla data del 24.2.2014. 
La domanda degli attori deve intendersi respinta, poiché essi chiedevano accertarsi l'esistenza di un credito della società, pure attrice, in seguito fallita, nei confronti della banca. È nondimeno evidente, avuto riguardo agli interessi in gioco che l'azione dei fideiussori, se non ha determinato l'accertamento dell'inesistenza del debito, ha ridotto in modo assolutamente significativo l'esposizione, di modo che ricorre una situazione di soccombenza reciproca che legittima la compensazione integrale delle spese, mentre quelle di C.T.U. già liquidate devono porsi per metà a carico degli attori e per metà a carico della banca.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara che il saldo debitore del c/c n. 18327, di cui gli attori devono rispondere come fideiussori, ammonta ad € 41.271,39 alla data del 24.2.2014; dichiara interamente compensate le spese di lite; pone le spese di C.T.U. già liquidate per metà a carico degli attori e per metà a carico della banca. 
Torino, 15 luglio 2017 

Il Giudice
(dott. ### RG n. ###/2013


causa n. 38308/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Astuni Enrico

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-04-2024

... denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subapp altatore solo all'esi to della tem pestiva denuncia inoltrata da l committente (Cass. Sez. 1, Sentenz a 23903 del 11/11/2009). Del resto, la denuncia effet tuata dal committente direttamente al subappa ltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella e ffettuata dall'app altatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo ta le comunicazi one provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2018) proposto da: ### S.r.l., già ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 34, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappr esentata e difesa, giusta procura in ca lce a l controricorso, dagli Avv .ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. (C.F.: ### 02), in persona dei suoi legali rappresenta nti pro - tempore, rapprese ntata e difesa, R.G.N. ###/18 C.C. 20/3/2024 Appalto - Subappalto - Regresso - Responsabilità del subappaltatore - Denuncia dei vizi 2 di 22 giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### 5, ha eletto domicilio; e ####/H “TETI” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### in persona del suo amministratore pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 24 aprile 2019, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 95, ha eletto domicilio; - controricorrenti - nonché ### nsurance ### - ### generale per l'### (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la se ntenza della Corte d'appello di Rom a 6445/2018, pubblicata in data 11 ottobre 2018; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 20 marzo 2024 dal Con sigliere rel atore ### richiamata la pre cedente ordinanza int erlocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 27 aprile 2023, di rimessione a nuovo ruolo; 3 di 22 lette le memor ie illustrative depositate nell'interesse della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  380-bis.1. c .p.c., sia all'esito della fissazione dell'adun anza camerale non partecipata del 27 aprile 2023, sia all'esito della fissazione dell'odierna adunanza camerale non partecipata.  ### 1.- Con a tto di citazione notificato il 30 lug lio 2012, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### conveniva, davanti al Tribunale di ### la A mbrosia ### S.r.l. e la ### S.p.A., rispettivamente in qualità di committente -venditrice e di appa ltatrice, per sent ire accertare i vizi di costruzione dell'immobile condominiale, tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, inciden do sulla stabilità futura, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati o, in alternativa, alla loro eliminazione. 
In proposito, l'attore esponeva: - che l'immobil e era stato realizzato dalla ### su commissione dell'### che ne aveva predisposto i progetti, i disegni costrutt ivi e le tavole nonché le norme tecniche, i materiali, le forniture e gli impianti da impiegare e installare; - che i lavori erano stati ultimati nel gennaio 2005; - che l'immobil e aveva presentato dife tti che avevano interessato le parti comuni condominiali e alcune proprietà escl usive, a causa delle gravi infiltr azioni di acqua piovana, difetti appu rati a seguito di una perizia tecnica stragiudiziale del 9 aprile 2012. 4 di 22 Si costituiv ano separatamente in giudizio la ### S.r.l. e la Coge sy S .p.A., le quali contestava no le pretese avversarie e, per l'effetto, concludevano per il rigetto delle spiegate domande. Chiamavano, poi, rispettivamente in garanzia la ### ance ### - ### generale per l'Ita lia, quale im presa assicuratrice della committente, e in regresso la ### S.r.l., quale esecutrice in subappalto dei lavori inerenti all'immobile. 
Si costituiva no in giudizio le terze chiamate, opponendos i all'accoglimento delle doma nde principali e alla ric hiesta di manleva. In particolare, la ### S.r.l. ecce piva ritualmente la decadenza della ### dall'azione di regresso per la violazione del term ine di 60 giorni sta bilito per la comunicazi one della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del ### attore. 
Nel co rso del giudizio era espleta ta consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 19901/2017, depositata il 21 ottobre 2017, condannava la ### S.r.l.  e la ### S .p.A., in solido , al pagamento, in favore del ### istante, della somma di euro 143.300,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dichiarando altresì la ### tenuta a manlevare l'### e respingendo ogni altra domanda. 
In specie, era accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.r.l. e, per l'effetto, era disattesa la domanda di regresso proposta verso q uest'ultima dalla ### escludendo che la necessità della comunicazione di cui all'art. 1670 c.c. fosse venuta 5 di 22 meno in forza dell'impegno assunto con la transazione sottoscritta il 27 febbraio 2009.  2.- Con atto di citazione notificato il 16 novem bre 2017, proponeva appel lo avverso la sentenza di primo grado la ### S.r.l., la quale lamentava: 1) l'erronea valutazione delle prove e l'errata interpretazione delle clausole dell'appalto, da cui sarebbe emersa l'esclusiva responsabilità della ### quale organizzatrice, coordinatrice e realizzatrice delle opere contestate; 2) l'erroneo rigetto delle eccezio ni di decadenza e prescrizio ne dell'azione ex art. 1669 c.c. per difetto di prova sulla tempestività della denuncia dei vizi; 3) l'errata individuazione dei gravi difetti costruttivi e la conseguente incongr ua qu antificazione del risarcimento dei danni; 4) l'errata declaratoria di improponibilità della dom anda di garanzia formulata nei confronti della ### Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### la ### - ### generale per l'### e la ### S.r.l., i quali instavano per il rigetto del gravame. 
Si costituiva in sede di gravame anche la ### S.p.A., la quale resisteva all'a ppello avversario e spiega va appello incidentale, adducendo: 1) l'erronea affermazione della responsabilità dell'appaltatore , in quanto la realizzazione dell'edificio era stata af fidat a in subappalto alla ### , la quale aveva eseguito l'ope ra in piena autonom ia tecnica e organizzativa; 2) l'erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; 3) l'erronea 6 di 22 quantificazione del danno risarcito; 4) l'erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei conf ronti della ### senza tenere co nto del contenuto della transaz ione sottoscritta il 27 febbraio 2009 e contenente l'impegno di ### ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei dif etti dell'opera, emersi anche successivamente alla sottoscrizione dell'accordo. 
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di ### con la sentenz a di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in pa rziale riforma della sentenza impu gnata, condanna va la ### S.p.A. al risarcimento dei danni in favore del ### per la somma di euro 143.300,00 e condannava altresì la ### S.r.l. a tenere indenne la ### y S. p.A. per gli importi da quest'ultima corrisposti in favore del ### per la causale indicata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontra ti nell'immobile doveva essere attribuita, in ultima analisi, alla ### S.r.l., la quale, come da contratto di subappalto del 6 febb raio 2004, aveva realizzato l'opera in piena autonomia tecnica e organizzativa; b) che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009 intervenuta tra ### e ### si evinceva che quest'ultima, in qualità di subappaltatrice, si era impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eli minazione dei vizi e dei difetti che fosse ro stati denu nciati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla 7 di 22 Edilmarco, cui era subentra ta la ### c) che la tra nsazione, dunque, contenendo un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte della subappaltatrice, implicava la superfluità della tem pestiva denuncia a cura del committente nonché l'obbligo di emendare detti vizi, una volta che essi fossero stati giudizialmente accertati.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ### S.r.l. 
Ha resistito, con controricorso, la ### S.p.A., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. 
Hanno resistito a ltresì, con separati co ntroricorsi, il ### dell'####/H “Teti” di via ### nn.  22, 28 e 34 in ### e la ### S.r.l. 
È rimasta intimata la ### ance ### - ### generale per l'### 4.- La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicaz ione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 dell e disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di merito escluso l'applicabilità dell'art. 1670 c.c. nei rapporti tra la società appaltatrice ### e la società sub appaltatrice ### in base alla trans azione stipulata tra tali società in da ta 27 febbraio 2009, in spregio all'accertamen to cont enuto nella sentenza del 8 di 22 Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, passata in cosa giudicata.  ### tale pronuncia, la circostanza a mente della quale la ### e la ### avevano previsto, all'art. 4.3 della scrittura stipulata il 27 febbraio 2009, l'obbligo della subapp altatrice di provvedere all'elim inazione, a sua cura e spese, dei vizi denunciandi dai titolari degli appartamenti di via ### n. 10, in Fi umicino, non avrebbe escl uso la necessità della comunicazione della denuncia nel termine di decadenza indicato dall'art. 1670 Obietta l'istante ch e sarebbe stato vincolante il precetto stabilito da tale evocata pronuncia, in forza del quale, attraverso la ra ggiunta transazione, le parti non a vevano espressamente derogato alla previsione di cui all'art. 1670 2.- Con il second o motivo la ricorrente prospetta , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322 e 1670 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la transazione conclusa tra la ### e la ### avesse escluso l'applicabilità dell'art. 1670, benché tale inapplicabilità non fosse stat a espressamente prevista. 
Osserva l'istante ch e, in ragione del principio di autonomia contrattuale, qualora i contraenti a vessero inteso derogare ad una disposizione app licabile alla fattispecie, o co munque obbligarsi a non avvalersene, a vrebbero dovuto espressamente dichiararlo, mentre nella transazione stipulata inter partes in data 27 febbraio 2009 nessuna dichiarazione del genere sarebbe stata contemplata. 9 di 22 Aggiunge la ricorrente che, dalla lettura della transazione del 27 febb raio 2009, si evinceva esclusivamente che la ### in qualità di subappaltatrice, si fosse impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti che fossero stati denun ciati successiva mente alla sottoscrizione dell'accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla ### Sicché tale dichiarazione non avrebbe potuto considerarsi un riconoscimento dei vizi, avendo una mera valenza dichiarativa di un obbligo norm ativamente previsto per gli eventuali difetti dell'opera e non potendo configurarsi un riconoscimento per vizi non ancora denunciati, atteso che la denuncia dei danni, da parte del ### inio, era avv enuta, per la prima volta, verso l'### con lettera racco mandata a.r. dell'11 aprile 2012 e, verso la ### con lettera raccomanda ta a.r. del 30 maggio 2012.  3.- Con l'u nico motivo svolto la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell'a rt. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c., per essere incorsa la Corte distrettuale in un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, avendo la pronuncia impugnata, in prima battuta , sancito che la responsabilità per i vizi ese cutivi riscontrati nell'immobile dovesse esse re attribuita alla subappaltatrice, in ragione della piena autonomia tecnica e organizzativa di cui essa godeva, e - all'esito - avendo comunque condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni, nei confronti del ### 10 di 22 Sicché vi sarebbe stata una carenza totale di argomentazioni in ordine alle ragioni giustificatrici della disposta condanna dell'appaltatrice.  4.- É pregiudiziale, sul piano logico e giuridico, la disamina dell'unico motivo del ricorso incidentale. 
La censura è infondata. 
Occorre rilevare, sul punto, che il ### ha agito verso la co mmittente-venditrice ### S.r.l. e l'appalt atrice ### S.p.A ., e non già direttamente verso la subappaltatrice ### S.r.l., invece chiamata in causa, a titolo di “regresso”, dalla ### Con la conseguenza che nessuna azione diretta è stata proposta dal ### verso il subappaltatore, ai sensi dell'art.  1669 c.c. (sulla possibilità che i danneggiati acquirenti possano agire per il risarcimento dei da nni da rovina o difetti di cose immobili di lunga durat a dirett amente verso l'appa ltatore e i subappaltatori nonché verso il costruttore-venditore, allorché esista un potere d irettivo e di co ntrollo di qu est'ultimo sui subappaltatori, che non può essere escluso a priori negli appalti a cascata, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27250 del 16/11/2017). 
Ancora, è utile puntualizzare che il riferimento all'autonomia tecnica e org anizzativa del subappaltatore, per un verso, non implicava che quest'ultimo fosse tenut o direttamente verso il ### e, per altro verso, non escludeva che l'appaltatrice fosse tenuta nei confronti del ### medesim o, avend o inciso il riconoscimento di tale autonomia non già sulla negazione della respo nsabilità dell'appaltatrice, bensì, del t utto 11 di 22 coerentemente, solo sull'integrazione dei presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva. 
Nel ca so concreto, la ricondu cibilità dei vizi all'opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore ha costituito la co ndizione necessaria per addivenire all'acco glimento, nel merito, della pretesa di rivalsa. 
Infatti, la sentenza impugnata, riformando il corrispondente capo della pronu ncia appellata del Tribunale, in accoglimento dell'interposto a ppello incidentale, ha condan nato la ### a tenere indenne la ### delle somme che quest'ultima avesse corrisposto in favore del ### in attuazione del capo condannatorio principale. 
Tale co ndanna postulava, appunto, l'accerta mento dell'autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, poiché, ove fosse sta ta verificata un 'ingerenza così pregnant e dell'appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovu to essere esclusa (Cass. S ez. 3, Sentenza n. 5690 del 12/06/1990; ### 2, Sentenza n. 4186 del 18/07/1984; ### 1, Sentenza n. 1091 del 29/03/1957). 
Ed invero, il contratto di su bappa lto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o ba se di appalto, sicché si tratt a di contratto derivato o subcontratto o di “appalto di seconda mano”, che si inn esta sull'appalto principale. 12 di 22 Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un ra pporto in corso di esecuzione. Il secondo co ntratt o è distinto dal co ntratto ba se, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano so ggettivo, in quanto il subappalto coinvol ge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel sub appalto, sia sul piano oggettivo, poiché il su bappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. 
Ne co nsegue che, nonostante l' autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttament e verso il subappaltatore ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; ### 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; ### 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990). 
Pertanto, il subappa ltatore non è un ausiliario dell'appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programm a negoziale, sebbene a larghi tratt i analogo, se non del tutto identico, al contratto da cui deriva, integrand o anch'esso un ordina rio contratto di appalto. 
Il subap palto non perde, infatti, la sua autonomia, con la conseguenza che le condizioni dell'appalto principale non si 13 di 22 estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo viceversa le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto padre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26862 del 22/10/2019; ### 1, Sentenza n. 9684 del 24/07/2000; ### 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; ### 2, Sentenza n. 4656 del 23/05/1990). 
Da ciò deriva che il fatto che il subappalto abbia riguardato la costruzione dell'intera opera app altata e che i difetti rilevati fossero ascrivibili a ll'opera del sub appaltatore non escludeva la legittimazione passiva dell'appaltatore, a fronte della domanda risarcitoria propos ta dal terzo (nella fattispecie, il ### inio) direttamente nei confronti del comm ittente-venditore e della società appaltatrice. 
Ed invero, la condotta negligente del subappaltatore non può ingenerare una sua responsabilità - di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operativ ità di tale norma il rapporto dirett o tra committente ed appa ltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in ta l senso proposta dal primo, fatta salva l'azio ne di responsabilità aquiliana generale ex art.  2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019). 
A fortiori, trattandosi di chiamata in garanzia “impropria” (in rivalsa o in manleva, più che “in regresso”, come impropriamente sancito dall'art. 1670 c.c.: Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 8109 del 27/08/1997; ### 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983) e non per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. (c.d. laudatio auctoris) - ipotesi, quest'u ltima, che consente l'estensione automatica della dom anda dell'attore verso il terzo, presup ponendo 14 di 22 l'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico - il giudice di merito non avrebbe potuto condannare direttamente il sub appaltatore in favore del ### agente, stante l'autonomia sostanziale dei due ra pporti innestati, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 07/11/2023; ### 6-3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; ### 1, Ordinanza 5580 del 08/03/2018; ### 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015; ### 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013; ### L, Sentenza n. 14776 del 27/06/2006; ### 2, Sentenza n. 7273 del 12/05/2003; ### L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000; ### L, Sentenza n. 722 del 24/01/1997).  5.- All'esito, deve essere scrutinata la prima doglianza del ricorso principale. 
Anche tale censura è infondata. 
Infatti, il giudicato esterno non può essere fatto valere in sede di legittim ità all'esito della produzione, con il ricors o in cassazione, della sentenza del Tribunale di ### n. 10279/2017 del 22 maggio 2017, poiché essa è passata in cosa giudicata (il 22 dicem bre 2017) nel corso del giudizio di grava me, apertosi con la citazione notificata il 16 novembre 2017 e chiusosi con la sentenza pu bblicata l'11 ottobre 2018 (con la prima udienza tenuta il 15 marzo 2018), sicché la rel ativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta in quel processo. 
Ebbene, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudica to interno, rilevabile d'ufficio o su impulso di parte, nella sola ipote si in cui detto giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la 15 di 22 produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ostacolo che è, invece, operante ove la parte inv ochi l'efficacia di giu dicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedent i gradi del processo (Cass. S ez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023; ### 2, Sentenza n. ### del 28/12/2022; ### 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022; ### L, Ordina nza n. 12754 del 21/04/2022; S ez. 3, Or dinanza 14883 del 31/05/2019; ### 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; ### 5, Sentenza n. 21170 del 19/10/2016; ### U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). 
Quanto all'ulteriore giudicato esterno dedotto dalla ricorrente principale con le memorie illustrative del 14 aprile 2023, con la contestuale produzione della copia autentica della sentenza della Corte d'appello di ### n. 7494/2019, pubblicata il 28 novembre 2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato ex art.  124 disp. att. c.p.c. - in ordine alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, proprio allo scopo di consentire alle pa rti di controdedurre sul punto, come da ordinanza interl ocutoria 18026/2023, depositata il 23 giugno 2023 -, pur trattandosi di documento sopravvenuto alla pronuncia impugnata e alla notifica del ricorso in cassazione e, dunque, ammissibile in questa sede ###questo caso la preclusione non può operare, in adesione ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato ex art. 2909 E ciò perché l'affermazione circa la necessità della tempestiva comunicazione della denuncia dei difetti da ll'appa ltatore al subappaltatore, a pena di decadenza dell'azione di regresso, ai 16 di 22 sensi dell'art . 1670 c.c., nonostante l'impegno alla loro eliminazione assunto dalla ### verso la ### con la transazione del 27 febbraio 2009, ha r iguard ato i vizi rilevati nelle opere co ndominiali di cui al ### dell'####/F “Thessa” di via ### nn. 23, 29 e 35 in ### mentre l'odierno contenzioso concerne i difetti relativi alle opere di cui al ### inio dell'####/ H “Teti” di via ### nn. 22, 28 e 34 in ### Anche l'ulteriore pronuncia prodotta da ### unitamente alle seconde memorie illustrative - ossia la sentenza della Corte d'appello di ### n. 5807/2023, depositata il 15 settembre 2023 -, rigu arda le azioni ex art. 1669 c. c. promosse dai singoli condomini dell'####/G di via ### n. 4.  6.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato nei termini che seguono. 
Si premette che la Corte d'app ello ha ritenu to che la comunicazione della denuncia di cui all'art. 1670 c.c., ai fini di potersi avvalere dell'azione di regresso, fosse superflua in esito all'asserito “riconoscimento” potenziale dei vizi (recte all'impegno di eliminare, a proprie cure e spese, i vizi che avrebbero potuto essere denunciat i dagli acquirenti degli appa rtamenti di via ### n. 10), “riconoscimento” di cui a ll'art. 4.3 della scrittura privata sti pulata il 27 febbraio 2009 - contenente transazione raggiunta tra l'a ppaltatrice ### e la subappaltatrice ### -, a vvenuto prima della denuncia a cura del committente. 
Tanto premesso , si evidenzia che l'appaltatore è tenut o a denunciare tempestivam ente al subappaltatore i vizi o le 17 di 22 difformità dell'opera a lui co ntestati dal co mmittente (ovve ro i difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subapp altatore solo all'esi to della tem pestiva denuncia inoltrata da l committente (Cass. Sez. 1, Sentenz a 23903 del 11/11/2009). 
Del resto, la denuncia effet tuata dal committente direttamente al subappa ltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella e ffettuata dall'app altatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo ta le comunicazi one provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di a ppalto e di subappalto so no aut onomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale impone, in base agli artt. 1669 e 167 0 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decad enza, sono destinati a prodursi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; ### 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021; ### 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020; ### 2, Ordinanza 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014). 
Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di appalto, ai fini della gara nzia per le difformità e i vizi dell'opera , il 18 di 22 riconoscimento del vizio proveniente non dall'appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell'appaltatore , non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore. 
Ne co nsegue che l'eventuale ammissio ne, da parte del subappaltatore, dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equ ipollent e al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669 c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunz ia che la stessa norm a impone al com mittente di rivolgere, ugualm ente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22344 del 21/10/2009). 
La ratio della norma sull'onere della tempestiva denuncia ai fini dell'eserciz io del regresso, a cura dell'appalta tore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell'esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o a lle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l'opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili. 
In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è congegnato in m odo tale per cui il sub appaltatore rim ane so ggetto ai medesimi rimedi dei quali l'appaltante principale si a vvalga nei confronti dell'assuntore, quale frutto della composizione e della convivenza dei due rapporti sosta nziali conca tenati che 19 di 22 discendono d alla stipulazione del subapp alto innestato sull'appalto principale: per un verso, infatti, l'appaltatore non può essere esonerato da responsabilità ver so il committente per il solo fatto che l'esecuzione dell'opera sia stata materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest'ultimo non può re putarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte. 
Nei term ini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può farla valere u nicamente qualora, a s ua volta, il committent e abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti. 
Alla stregua di queste coordinate, ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovesse ro in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltat ore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successiva mente dal comm ittente (o del suo rifiuto dell'opera) , ai sensi dell'art. 1670 c.c., appu nto perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. 
Solo rispetto alla co municazi one di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, a mmettendo l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all'esecuzione del subappalto ov vero nega ndone l'oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione. 
I vizi e difetti rispetto a i qu ali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può “riversare” sul subappaltatore 20 di 22 sono infatt i individuati e circoscritti so lo dalla denuncia dell'appaltante. 
Con la consegue nza che l'impegno all'eliminazio ne genericamente assunto prim a della denuncia - diversamente dall'impegno assunto all'esi to della denuncia - non esonera l'assuntore dall'onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall'appaltante entro 60 giorni da l suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell'azione di regresso. 
Tanto più che la clausola co ntenut a nella richiama ta transazione non prevedeva alcuna espressa dero ga a ll'onere di comunicazione della denuncia contemplato dall'art. 1670 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nella transazione del 27 febbraio 2009 il subap palta tore, più che riconoscere in senso proprio degli specifici vizi, si è impegna to “genericamente e preventiva mente” a d eliminare i vizi che “in futuro” gli acquirenti degli immobili dal costruttore-committentevenditore avessero potuto denunciare. 
Mentre l'onere della comun icazione al suba ppaltatore della denuncia ricevuta dall'appaltatore nei 60 giorni dal ricevimento di tale denuncia ex art. 1670 c.c. ha lo scopo di rendere edotto il subappaltatore dei vizi “specifici e concreti” denunciati dal committente, tramite l'appaltatore che agisca in rivalsa. 
Sicché tale impegno pro futuro si è manifestato prima che il ### denuncia sse i vizi e, quindi, non ha ra ggiunto lo scopo difensivo previsto dall'art. 1670. 
In altri termini, il subappalta tore, a fron te dell'impegno “generico e preventivo” assunto, non è venuto a conoscenza degli “specifici e concreti” vizi denunciati dal ### ai fini di 21 di 22 potersi dif endere sui vizi effettivamente denunciati, senz a che possa co stituire un equipollente il generico impegno alla eliminazione dei vizi prima della denunc ia (in difetto di alcuna precisa emarginazione di detti vizi prima della denuncia). 
Diversamente sarebbe stato se tale impegno si fosse perfezionato dopo la denuncia inv iata da l ### o al committente-costruttore-venditore e all'a ppaltatore, ossia sulla scorta di una prec isa e co ncreta - e non già ipotetica - emarginazione dei difetti contestati. 
Ne discende che il giudice di rinvio dovrà riva lutare la vertenza alla luce del suddetto principio.  7.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto, nei sensi di cui in m otivazione, mentre il primo motivo va respinto e così il ricorso incidentale. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa a lla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritt o e tenendo conto dei rilievi s volti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.  “In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell'appalto o di rovina o dife tti di cose immobili di lunga durata, ov e il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denuncia ti dal comm ittente, tale assunzione di garanzia preventiva non p uò esonerare l'appalta tore da ll'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal 22 di 22 committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante”. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, a nche per la pronun cia sulle 

causa n. 32029/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Trapuzzano Cesare

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