blog dirittopratico

3.649.190
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
5

Tribunale di Roma, Sentenza n. 17026/2025 del 04-12-2025

... prima che dopo l'inizio dell'esecuzione. 4--### di carenza di legittimazione attiva di ### va dichiarata fondata. Parte opponente deduce che il titolo da cui deriverebbe il presunto diritto di credito riconosciuto alla ### d'### è costituito dal decreto ingiuntivo n. 88/2013 emesso dal Tribunale di Asti e contesta, pertanto, l'inidoneità probatoria degli atti di cessione ai fini della pretesa inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, il difetto di legittimazione sostanziale della ### Parte opposta deduce di aver pienamente documentato tutti i passaggi che legittimano la titolarità del credito che qui ci occupa in capo a ### S.p.A.. A tal fine la stessa ha allegato, fornendo la relativa documentazione, che: la ### D'### ha ceduto pro soluto il credito derivante da tale rapporto a ### S.p.A. (società successivamente ridenominata ### S.p.A. - doc. 4) con effetto dal 21/12/2017 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 4 del 11/01/2018 (doc. 5); In seguito, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 02-12--2025, innanzi al Giudice Onorario dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 54125 dell'anno 2024 promossa da #### ______________________________________ Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta; Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti; Preso atto del deposito delle note di trattazione scritta; Letti gli atti e visionati i documenti allegati dalle parti; Lette le dette note di trattazione scritta con le quali, ferme le argomentazioni in fatto ed in diritto, eventualmente ivi contenute, che qui si hanno per riportate: -l'Avv. ### per parte opponente, insiste per l'accoglimento delle conclusioni; -gli Avv.ti ### e ### per parte opposta, si riporta ai propri scritti e conclusioni; Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies cpc e che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo, IL GIUDICE si ritira in camera di consiglio per deliberare. 
Al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa. il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ROMA, ### in persona del dr. ### in funzione di giudice onorario, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 54125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza del 02-12-2025, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., a mezzo note di trattazione scritta, e vertente TRA ### - (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### domicilio eletto in ### di Napoli ### alla ### n. 77, giusta procura alle liti in atti.  #### - (C.F. ###), rappresentata e difesa, dall'Avv. ### e dall'Avv.  ### domicilio eletto in ####, ###. Belzoni, n. 65, giusta procura alle liti in atti.  ### da verbali di causa.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### il sig. ### propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla ### S.p.A. in data ###, con il quale si intima il pagamento della somma di € 97.594,25 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 88/2013 - R.G. n. 3185/2012 Tribunale di Asti, con il quale ha ingiunto il pagamento alla società B.G. ### & C. ### della somma di € 114.509,93, oltre interessi e spese e nei confronti del signor ### per il minor importo di € 87.500,00. 
In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la ### - ### dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della ### 2- la nullità dell'atto di precetto per eccessiva genericità e indicazione di somme indebitamente pretese. 
Parte opposta costituitasi in giudizio, deduce l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza d'interesse ad agire, contesta le avverse domande e chiede rigettare l'opposizione a precetto poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto; condannare controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, comma 1, c.p.c.. 
Le parti depositano le memorie ex art. 171 ter, reiterando le rispettive difese, richieste e domande. 
Il giudice, con provvedimento del 17-06-2025, rigetta l'istanza cautelare e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza del 02-09-2025, poi aggiornata alla data odierna, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, in trattazione scritta.  1--In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che, come è noto, compete al giudice. 
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile). 
La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi. 
Nel caso in esame parte opponente, allorchè, con il motivo numero 2 per la sola genericità del precetto, contesta la modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mentre, allorchè, con tutti gli altri motivi di opposizione contesta il diritto a procedere esecutivamente, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c.. 
La parte di opposizione che riguarda i detti vizi di forma deve ritenersi inammissibile, perché la stessa risulta proposta oltre i termini di legge.  2--La deduzione di parte opposta in merito alla carenza di interesse a proporre opposizione, per essere divenuto inefficace l'atto di precetto, stante il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, va trattata come segue.  ### del precetto per il decorso dei termini di cui all'art. 481 cpc, comporta, nel caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, essendo venuto chiaramente meno, con l'inefficacia, la necessità di far valere le ragioni inerenti nullità formali del precetto, viceversa, nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc, la domanda deve ritenersi ammissibile, perché l'inefficacia del precetto in alcun modo incide sulla contestazione circa il diritto di procedere ad esecuzione forzata, permanendo l'interesse della parte di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di credito di parte intimante. 
Alla luce delle dette considerazioni, la carenza di interesse di parte opponente può essere rilevata soltanto per la parte di opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi, peraltro, inammissibile, anche perché tardiva rispetto al termine di venti giorni previsto dalla norma.  3--### relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione va respinta perché infondata. ### 5 del D.Lgs 28/2010 prevede espressamente che i commi 1 e 2, inerenti la mediazione obbligatoria e la mediazione delegata, non si applicano tra gli altri: nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. 
Per procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata vanno intesi sia quelli proposti prima dell'inizio dell'esecuzione, sia quelli proposti dopo l'inizio dell'esecuzione, in quanto sia gli uni che gli altri hanno la medesima funzione, sebbene proposti in momenti diversi. Pertanto, se si ritiene di dover inserire tra le eccezioni previste dalla norma le opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata, non vi è motivo di escludere le opposizioni proposte ad esecuzione ancora da iniziare. Peraltro, il dato letterale della norma non sembra fare distinzione tra le opposizioni all'esecuzione proposte prima o dopo l'esecuzione. Infatti, il legislatore avendo fatto riferimento ai procedimenti di opposizione in genere, evidentemente ha inteso ricomprendere tutte le opposizioni all'esecuzione forzata, sia quelle presentate prima che dopo l'inizio dell'esecuzione.  4--### di carenza di legittimazione attiva di ### va dichiarata fondata. 
Parte opponente deduce che il titolo da cui deriverebbe il presunto diritto di credito riconosciuto alla ### d'### è costituito dal decreto ingiuntivo n. 88/2013 emesso dal Tribunale di Asti e contesta, pertanto, l'inidoneità probatoria degli atti di cessione ai fini della pretesa inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, il difetto di legittimazione sostanziale della ### Parte opposta deduce di aver pienamente documentato tutti i passaggi che legittimano la titolarità del credito che qui ci occupa in capo a ### S.p.A.. A tal fine la stessa ha allegato, fornendo la relativa documentazione, che: la ### D'### ha ceduto pro soluto il credito derivante da tale rapporto a ### S.p.A. (società successivamente ridenominata ### S.p.A. - doc. 4) con effetto dal 21/12/2017 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 4 del 11/01/2018 (doc. 5); In seguito, ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022 (doc. 8) nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (###, il credito che qui ci occupa (doc. 9 - pagina 78 della lista notarizzata) di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla ### della ### n. 44 del 16/04/2022 (doc. 10). 
Sul punto esiste giurisprudenza di questo tribunale, per la quale “la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11933/2020, in le sentenze.it; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e 22268/2018)” Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Tribunale e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, ha ripreso, dice anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in ### contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella ### indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
Da ultimo la Cassazione Civile Sezione 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella ### potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. 
Infine, vi sono le recentissime Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB, cui fa seguito Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 29872 Anno 2024, 18 ottobre, per la quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della ### d'### (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”. 
Compito del giudice, quindi, è quello di verificare, caso per caso, se il contenuto dei documenti prodotti, mostri, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito. 
Nel caso in esame vi sono due cessioni, delle quali con la prima ### D'### ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A., poi ridenominata ### S.p.A.. In merito parte opposta produce: 1- ### n. 4 dell'11 gennaio 2018; 2- ### lista crediti ceduti da ### d'### a ### S.p.A.. Dall'esame della detta gazzetta si legge che: “la ### ha acquistato pro soluto da ### d'### tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanzia1mento, chirografari ed ipotecari e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (congiuntamente, i “### di Finanziamento”) che alle ore 23.59 del 30 settembre 2017 (la “### di Godimento”) (o alla specifica data indicata in relazione al relativo ###, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Criteri”):…………. j) risultano inclusi nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### iscritto nel ruolo del ### di ### in cui è indicato, con riferimento a ciascun ### il codice identificativo da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla ### del relativo ### Come previsto dall'articolo 58 del ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti alla ### ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai ### (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai ### e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garanti1scono i ### ……..”. 
Dall'estratto della lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### prodotta in atti si legge il nominativo di B.G. di ### & C. ### posizione 272233, che è il debitore solidale di parte opponente di cui al titolo esecutivo in virtù del quale è stato notificato il precetto per cui è opposizione, pertanto, vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che il credito per cui è causa sia stato oggetto della detta cessione. 
Con la seconda cessione ### S.p.A., ridenominata ### S.p.A., ha ceduto pro soluto i crediti a ### S.p.A. con contratto del 01/04/2022. In merito parte opposta produce: 1-### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A.; 2- Lista notarizzata crediti ceduti da ### S.p.A. a ### S.p.A.; 3- ### del n. 44 del 16 aprile 202. Dall'esame di detta gazzetta si legge che: ### S.p.A. (il “Cessionario”), con sede ###, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale n. ###, comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### da ### S.p.A. (C.F./P.IVA .  ###) (il “Cedente”), in forza di cessione di crediti con effetto giuridico dal 4 Aprile 2022 ed effetto economico a partire dalla data del 1 Settembre 2021, i crediti, per capitale, interessi e spese, (i “Crediti”) che, al 4 aprile 2022, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: ### aventi un gross book value superiore a zero; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti civili meramente passivi intentati dai ### nei confronti del ### ………….; ### in relazione ai quali non siano pendenti procedimenti penali nei confronti del ### e ### crediti inclusi nella lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### di ### nel suo studio sito in #### n. 68 in data 31 marzo 2022 ed ivi consultabili; Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 ### unitamente ai ### sono stati altresì trasferiti al ### senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non quelle previste dal predetto articolo 58 TUB, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono….”.
Parte opposta, come detto, produce anche il ### di ### tra ### S.p.A. (già ### S.p.A.) e ### S.p.A dal quale si legge che detto contratto, tra l'altro, ha un allegato 1, che, da lettura testuale “contiene l'elenco dei ### e, inter alia, le seguenti informazioni relative a ciascun #### nominativo del #### NDG originator del #### codice fiscale e P.IVA del #### codice rapporto e/o del ### (escluso, a scopo di chiarezza, il numero del contratto); ### capitale, interessi e spese alla ### di ### e alla ### di ##### di ### Individuale”. 
Detto allegato 1, la cui lettura avrebbe consentito di avere esatta contezza della cessione del credito per cui è causa, non viene prodotto in giudizio. Viceversa, si produce lista di crediti denominata “### - Martini” a N. Rep. 49523 e N. Racc. 21179 depositata presso il ### dalla quale tuttavia non è dato comprendere se il credito vantato verso il ### è compreso tra quelli ceduti, perché ivi, in nessuna parte si legge il nominativo del suddetto o del suo debitore solidale, nè che è stata ceduta la posizione numero 272233, che è il numero di posizione che si legge nella lista depositata a ### 3675/540 del 18 dicembre 2017 presso il notaio dott. ### relativa alla prima cessione. 
Manca, quindi, uno dei criteri cumulativi previsti in cessione. 
Pertanto, relativamente ai crediti in virtù dei quali è stato notificato il precetto opposto, manca la prova che gli stessi rientrano, senza ombra di dubbio, nella seconda cessione prima esaminata, con il conseguente accoglimento del motivo di opposizione, di carenza di legittimazione attiva in capo alla parte intimante.  5--Il motivo di opposizione, inerente la genericità del precetto, qualificati come 617, comma 1, cpc, va dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse che per decorso dei termini di legge.  6--Gli altri motivi di opposizione, qualificati come 615 comma 1 cpc, non hanno motivo di essere trattati restando assorbiti dall'accoglimento della domanda ora esaminata.  7-- Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, ritenuta sussistente la soccombenza reciproca, in virtù del fatto che tale nozione sottende, anche in relazione al principio di causalità, non soltanto una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. VI - 5 Ord., 14/10/2020, n. 22132).  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e dichiara la nullità del precetto opposto per la carenza di legittimazione attiva di ### 2) COMPENSA le spese di lite. 
Roma, all'udienza del 02-12-2025.   Il giudice Dott.

causa n. 54125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cecere Enrico

M
1

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3843/2025 del 28-11-2025

... convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa ### ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### contro B.E. S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 5 10139 TORINO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ##### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) elettivamente domiciliato in ### S. ### 16 20123 MILANO presso il difensore avv. ##### attrice ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta B.E. S.R.L. ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta ### ha così concluso: “### al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.  164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'#### per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; - ### in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. ### quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi avanzata nei confronti dell'#### - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'### assicuratrice ### perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'### assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”.  ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr.  ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing.  ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, statuire la condanna di ### spa nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”. 
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024. 
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. 
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del ### del 16 luglio 2019, i coniugi ### e ### acquistavano un appartamento a ### in via ### n. 17, per quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. ### necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora ### - in qualità di committente - dopo un sopralluogo e l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta B.E. s.r.l. (d'ora in avanti BE), la quale si impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni. 
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta BE figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. 
Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. 
Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. 
Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. 
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. 
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il ### per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da BE. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 Parallelamente, la ### del Comune di ### a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. ### per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il ### e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura). 
La signora ### affidava la consulenza tecnica al ### mentre l'#### curava il deposito del progetto in sanatoria presso il ###. I lavori di conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta ### s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di ### la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020). 
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una ### edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.  ### la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla ## s.r.l. e all'ing.  ### i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. ### del 25 febbraio 2021. 
Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi ### e ### inviavano a BE e all'ing. ### una richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art. 2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo. 
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la ## s.r.l.  alla restituzione della somma di ### 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (### 26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (### 6.994,68 oltre ### e di condannare ## s.r.l. e l'ing.  ### anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in ### 25.269,74 salvo diversa determinazione.  ### s.r.l., con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. ### o di altri eventuali corresponsabili.  ###. ### costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la ### S.p.A., chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande attoree. 
All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di TUA ### che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “###” n. ###908. 
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi. 
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'#### cui ha aderito anche la terza chiamata ### S.p.A., relative alla presunta nullità dell'atto di citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. 
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di ### Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa. 
Nel caso di specie, la difesa del ### si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Tribunale di ### in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. ###, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità. 
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del ### del ### Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori - nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale - e la società B.E. s.r.l., che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con ### È vero che l'#### non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto rapporti professionali soltanto con la società B.E. s.r.l. e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che - in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica - la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma. 
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'#### e dalla terza chiamata ### S.p.A. devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di ### pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la B.E.  s.r.l., sia - in difetto di eccezioni valide - per le domande formulate nei confronti del ### Sempre in via pregiudiziale parte convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. 
Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). 
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. 
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. 
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un ### dei ### non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della B.E. s.r.l.. ###. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di ### dei ### intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla B.E. s.r.l..  ###, a firma del geometra ### conferma quanto sopra, accertando che la CIL depositata dall'ing. ### riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di ### dei ### Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di ### dei ### né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. ### Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste ### hanno confermato in modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che: -l'ing. ### non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ### ma ha operato esclusivamente su incarico della B.E. s.r.l., quale general contractor; -il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una ### per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della B.E. s.r.l.; -non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di ### dei ### -eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. ### in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice. 
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. ### avrebbe assunto la qualifica di ### dei ### e, in quanto tale, sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di ### dei ### comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. ### non ha mai assunto né era tenuto ad assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla B.E. s.r.l., in qualità di appaltatore e general contractor, e non al professionista incaricato dal medesimo per il deposito della ### Pertanto, in relazione alla figura del ### dei ### il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. ###. ### non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi propri della ### dei ### e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. ### nei confronti di TUA ### S.p.A. resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del ### Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta B.E. S.r.l., ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato. 
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il teste ### ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta B.E. s.r.l..  ###. ### legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella ### Il teste ### (### ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas. 
Il geom. ### ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori. 
Il teste ### elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore. 
Il geom. ### ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla B.E. s.r.l. erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. 
Infine, il teste ### sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era “tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti. 
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari, confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta B.E. s.r.l. per inadempimento contrattuale e violazione delle norme edilizie. 
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni. 
In particolare, il geom. ### ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria. 
Il geom. ### ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni derivanti dall'operato della ditta B.E. S.r.l., attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale. 
Infine, l'avv. L. ### ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e 209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20. 
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile. 
Pertanto, la voce “### tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30 (iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.  ### attrice aveva poi versato alla B.E. S.r.l. un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. 
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal ### in soli 7.000 euro. 
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.  ### attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'### delle ### prodotto in atti dagli attori. ### di tale danno ammonta a 3.077,66 ### e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. 
A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la ### S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di 4.400 ### Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile. 
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. ### e l'ing. ### hanno prestato attività professionale per un totale lordo di 3.703,92 ### Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione. 
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra ### il danno per mancato godimento dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in ### 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene. 
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova. 
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate - spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento - il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad ### 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle ### della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice. 
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007). 
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta B.E. S.r.l. è responsabile dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di ### 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'### essi vanno condannati alla refusione delle spese nei confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; -condanna la società B.E. S.r.l. a corrispondere in favore degli attori ### e ### in solido tra loro, la somma complessiva di ### 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo; -rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'#### per difetto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - condanna la società B.E. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in ### 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che liquida in euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - spese di CTU a carico della parte soccombente B.E. s.r.l. , come già liquidate con separato decreto; - spese compensate tra le altre parti del giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.  ### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 9497/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

M
2

Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1064/2025 del 17-11-2025

... responsabile ai sensi dell'invocata norma, stante la carenza dei presupposti giustificativi. Infatti non ogni attività posta in essere da ### dell'assicurazione può far sorgere la responsabilità per danni cagionati dal fatto illecito dei preposti (### e la società ### snc) e commessi, ma ai sensi dell'art. 2049 c.c. come integrato dagli artt.118 e 119 del codice delle assicurazioni solo quell'attività commessa nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Pertanto, non essendo stato provato in alcun modo che l'assegno sia stato versato per attività che rientravano nell'attività assicurativa di cui la società era agente, ed anzi essendo stato acquisito agli atti che tale assegno non era neppure stato versato sul conto c.d. dedicato, i normali poteri di controllo della ### non avrebbero potuto in alcun modo evitare gli incassi indebiti da parte della società e/o dei soci ai danni del ### escludendo in modo deciso la responsabilità di ### spa. Conclusivamente , va accolta l'opposizione ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato,per carenza di legittimazione passiva di ### e perché non provato il credito azionato. 4. ### pur ritenendo non sussistente alcuna (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa ### pronuncia, Sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 4619/2016 promossa da: ### s.p.a. P.Iva ###, con sede ###### via ### n.45, già denominata ### s.p.a. quale incoroporante di ### spa, ### di ### di ### s.p.a, ### s.p.a., il tutto con effetto dal 6.1.2014, giusto atto di fusion del 31.12.2013 a rogito ### di ### ( ### 53712, Racc. ###) in persona del suo procuratore ad negotia dott### munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 23.9.2008 in autentica ### dott. ### di ### ai nn.120646/3517 rep/fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ( cf.:###) ed elettivamente domiciliat #######, via ### 1, gista procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.  ###. ### dichiara in conformità al disposto dell'art. 2 comma 3 lettera a) del DL 35/2005, covertito con L.80/2005, che gli avvisi e le notifiche possono essere effettuate al numero di fax 050/543607 o all'indirizzo ### attrice opponente contro ### (codice fiscale ###), nato a ### il 2 febbraio 1964 e residente in 55049 Viareggio, ### via ### n. 80, rappresentato e ### 2 di 15 difeso, come da procura allegata al decreto ingiuntivo n. 1070/2016, dall'avvocato ### (codice fiscale ###) ed elettivamente domiciliat ###5 ### via ### n. 48; convenuto opposto contro #### & ### snc, con sede in #### loc. Ghezzano, V.le ### n.14 P.IVA ###, in persona del legale rappresetante sig. ###nonché ### residente in ### Vecchiano, cdo fisc.### , ### residente a #### cod.  fisc.###, rappresentati e difesi disgiuntamente dall'avv. ### (###, /////////////////////////////////////////////////////###; ### ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo in calce alla comparsa di costituzione; terzi chiamati in manleva e contro ### nato a ### il ###, c.f.: ###, residente in ### Filettole, via ###52, terzo chiamato contumace Avente per oggetto : “### a D.I. 
Passata in decisione ex art.190 c.p.c. con rinuncia ad ulteriori termini. 
Sulle seguenti conclusioni:” Nell'interesse di parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:” a)Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### spa con riferimento all'ingiunzione di pagamento per le motivazioni espresse in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. II) ###: 1)### e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte e statuizione; 2) ### subordinata a) ### e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ### spa al #### per nessuna ragione, e quindi respingere la domanda attrice, perché infondata in ogni sua parte e statuizione.  b) In via riconvenzionale e di regresso :### denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, in tutto o in parte la domanda attrice, con condanna della ### spa al pagamento di una qualsiasi somma a favore del ### dichiarare la ### snc, in persona dei soci illimitatamente responsabili, nonché i soci illimitatamente responsabili, ##### in solido tra loro e con la società in nome collettivo, tenuti a rilevare completamente indenne la ### s.p.a. , e quindi condannare la ### snc in solido con i soci a corrispondere e/o a restituire alla ### spa quanto dalla medesima dovesse essere pagato in forza dell'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. 
Nell'interesse di parte convenuta opposta: “Piaccia all'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza con la quale ha negato la concessione della provvisoria esecuzione, concederla, dal momento che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né appare di pronta soluzione. Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo ### 4 di 15 opposto e, comunque, accertare l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo D.I.  1070/2016 Tribunale di ### e per l'effetto condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###al pagamento, in favore del signor ### della somma di €.  7.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'incasso del pagamento al saldo effettivo, ### altresì l'###mo Tribunale adito rigettare, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata la domanda di compensazione spiegata, in via subordinata, dai terzi chiamati, #### & sereni ### s.n.c., ### e ### nei confronti del signor ### Vinte le spese. In via istruttoria insiste per l'accoglimento delle richieste di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. ed alla note e repliche 25.01.2021 e 25.02.2022. 
Nell'interesse dei terzi chiamati costituiti #### & ### nonchè ### e #### l'Ecc.mo Tribunale di ### contariis reiectis, in accoglimento dei motivi di cui in premessa della comparsa di costituzione respingere le domande tutte formulate nei confronti dei terzi chiamati in causa per la palese infondatezza in fatto ed in diritto; In via subordinata, compensare eventualmente percepite dal ricorrente opposto per restituzione diretta da parte del ### fino a concorrenza del credito vantato. Con vittoria di compensi, spese gen.e spese di lite. 
Nell'interesse di ### contumace, nessuno conclude. 
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di ### data 6.9.2016 notificava il decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I., 2864/2016 R.G. emesso il ### dal Tribunale di ###con il quale si ingiungeva di pagare alla ### la complessiva somma di €.7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo ed oltre le spese legali liquidate in €.540,00 per onorari, €.145,00 per spese vive, oltre spese generali al 12,5%; Iva e Cap ed oltre alle successive occorrende. ### di essere creditore della ### spa, già ### spa, per aver corrisposto, all'### n.0268 di ### la somma di €.7.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile, emesso il ###, nella prospettiva di aderire a offerte commerciali relative a prodotti assicurativi/finanziari proposte dalla ### La somma portata dall'assegno bancario assumena che era stata regolarmente incassata da ### spa che non avrebbe provveduto ad erogare alcuna prestazione assicurativa/finanziaria in favore del ### il quale avrebbe maturato il credito per la restituzione della somma di €.7.000,00. 
Proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo ### spa con atto di citazione dispiegando contestualmente domanda di autorizzazione alla chiamata di terzi in causa, individuati nella società ### s.n.c. e nei soci illimitatamente responsabili, #### e ### titolari dell'### n.0268 di ### precisando le seguenti conclusioni, confermate nella memoria ex art.  183 VI comma n.1) c.p.c.: ### preliminare: I) “### e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### spa con riferimento all'ingiunzione di pagamento per le motivazioni espresse in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ; II) ### 1)#### e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte e statuizione; 2) ### subordinata a) :### e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ### spa al #### per nessuna ragione, e quindi respingere la domanda attrice, perché infondata in ogni sua parte e statuizione. b) In via riconvenzionale e di regresso:” ### denegata ipotesi in cui il Giudice accolga, in tutto o in parte la domanda attrice, con condanna della ### spa al pagamento di una qualsiasi somma a favore del ### dichiarare la ### 6 di 15 ### snc, in persona dei soci illimitatamente responsabili, nonché i soci illimitatamente responsabili, ##### in solido tra loro e con la società in nome collettivo, tenuti a rilevare completamente indenne la ### s.p.a. , e quindi condannare la ### snc in solido con i soci a corrispondere e/o a restituire alla ### spa quanto dalla medesima dovesse essere pagato in forza dell'emananda sentenza. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” Il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi in causa per l'udienza del 30.3.2017. Si costituiva nei termini il #### contestando in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice opponente e chiedendo la condanna di ### spa al pagamento della somma di €.7.000,00 oltre spese legali, interessi ed accessori, previa dichiarazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. ### che in data ### corripondeva alla ### S.p.a.,oggi ### presso l'### 0268 la somma di euro 7.000,00, a mezzo assegno bancario ### di ### di ### emesso in pari data, per aderire ad offerte commerciali relative a prodotti/ finanziari da parte di ### ma ### ,che pur incassava l'assegno, non provvedeva ad erogare alcuna prestazione assicurativa/finanziaria in favore del #### che la ### spa, quale impresa mandante, era responsabile ai sensi degli articoli 1228 e 2049 c.c. e quindi tenuta a rispondere verso i clienti per i danni che in buona fede sarebbero stati arrecati dall'illecito comportamento del mandatario. ### inoltre dichiarava di non estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati. Si costituivano la ### snc, nonché i soci illimitatamente responsabili, ### e ### esponendo di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il ### se non relativamente a polizze assicurative regolarmente stipulate che peraltro venivano seguite dal socio estromesso ### in ### 7 di 15 virtù del rapporto di amicizia di quest'ultimo con i fratelli #### poi i terzi chiamati che nei mesi di settembre-ottobre 2014, avendo scoperto la commissione di gravi fatti da parte del socio ### sporgevano atto di deninciaquerela per il reato di appropriazione indebita relativamente a comportamenti illeciti da questi tenuti quale socio della società che gestiva l'### di ### osservando che gli impegni presi dal medesimo nei confronti di terzi erano impegni personali e non societari, nonostante che l'ex socio avesse speso illegittimamente il nome della agenzia di assicurazioni ### di ### Chiedevano quindi il rigetto delle domande dispiegate contro di loro, ed in via subordinata la compensazione tra il credito vantato dal ### nei confronti degli stessi terzi e quanto dallo stesso già percepito.  ###.I., rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento con altri già riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, e rilevato che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, il Giudice invitata parte convenuta adattivarla rinviando all'udienza del 19.10.2017. Espletato il tentativo di mediazione obbligatoria,, la causa subita vari rinvii anche a causa della sostituzione del Giudice titolare del ruolo e, all'udienza del 18.4.2019, veniva trattenuta in riserva per la decisione sulla concessione della provvisoria esecutività. Con ordinanza motivata il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concedendo i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 Vi comma c.p.c. La causa veniva, quindi, istruita mediante produzione, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di estratti dei conti correnti bancari accesi dalla società terza chiamata e, precisate le conclusioni all'udienza del 23.2.2022, era rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.7.2022, con concessione alle parti dei termini per note conclusive e dopo alcuni rinvii, il giudice tratteneva la causa a sentenza ex art. 190 c.p.c. con rinuncia dei procuratori ai termini per ulteriori note. 2. In via generale ed in punto di diritto, occorre premettersi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis 31.05.2007 n. 12765). Ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda." Dunque avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento la domanda di restituzione di somme pagate con assegno bancario, spettava al creditore opposto di provare gli elementi costitutivi della domanda , quindi non solo la consegna del denaro, in questo caso la datio con assegno bancario, ma anche il titolo da cui derivava l'obbligazione restitutoria ( cass 27372/2021). Nell'azione di restituzione di somme l'attore che chiede la restituzione dell'importo è tenuto a provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero la consegna ed il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione. ### dunque deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione del convenuto non determina l'inversione dell'onere della prova, in quanto non si tratta di eccezione in senso sostanziale. La consegna o datio del denaro ,anche con assegno, non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se non è provato l'incasso del titolo, e se chi ha ricevuto l'importo contesta il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte.( Cass 2025 n.20964). 
Orbene il ricorrente ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo che condanna ### spa (già ### spa) al pagamento della somma di €.7.000,00 oltre accessori, semplicemente limitandosi ad affermare di aver consegnato, all'### n.0268 di ####, in data 2 Ottobre 2013, l'assegno bancario ### 9 di 15 n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed emesso all'ordine di “### Sai” senza dare la prova né dell'avvenuto incasso su conti correnti afferenti la ### spa, né indicando il conto corrente sul quale sarebbe transitato, ma neppure specificando la qualifica del soggetto a cui avrebbe consegnato l'assegno, né la precisa causale dello stesso, in relazione alla quale non è stato neppure allegato il tipo di contratto che sarebbe stato stipulato tra le parti e quindi il titolo giustificativo dell'emissione dell'assegno. Oltretutto non risulta in giudizio alcuna richiesta da parte del ### di consegna di quietanza e di rilascio di alcuna polizza, nella contestualità o anche successivamente al pagamento. ### spa, sin dal primo atto difensivo, ha dichiarato ed eccepito che l'assegno n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed intestato a ### titolo su cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, non è mai stato incassato dalla ### convenuta né transitato su conti alla stessa intestati. 
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione , come già osservato, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, in base all'art.2967 c.c., era preciso onere probatorio del ### dimostrare: - che l'assegno era stato incassato da ### assicurazioni, provando il soggetto che ha effettivamente riscosso l'assegno di €.7.000,00 datato 2.10.2013 ricercando il conto corrente sul quale è transitato; - allegare e dimostrare la causale della dazione in pagamento. 
Il fatto che l'assegno in questione rechi, quale beneficiario, la generica stampigliatura ### evidenzia solo che lo stesso poteva essere stato incassato dalla società ### M. ### M. ### A. snc, in persona dei singoli soci, quale agente della ### Peraltro , come affermato dalla stessa opponente e non contestato in atti, in materia di prodotti assicurativi/finanziari che esulano quindi da polizze ### ed altre tipologie di danni, gli ### di ### agiscono come ### 10 di 15 mandatari senza rappresentanza; gli stessi, quindi, si limitano a promuovere la conclusione di contratti che, prima di essere approvati, vengono sottoposti alla ### e si perfezionano solo con la sottoscrizione da parte di un procuratore ad negotia della ### e non dell'agente. 
In ogni caso l'istruttoria ha dimostrato come tale assegno non è mai stato incassato sul conto c.d. dedicato che è risultato un particolare tipo di conto corrente bancario utilizzabile esclusivamente dagli intermediari assicurativi ed in cui la movimentazione è limitata alle sole operazioni connesse al pagamento dei premi incassati presso i clienti e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione. Sul conto dedicato vengono riportate le operazioni di incasso dei premi di assicurazione per polizze già emesse, da parte dei terzi e le c.d. rimesse periodiche da parte dell'Agente alla ### calcolate detraendo le provvigioni. 
In ottemperanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Giudice, sono stati depositati in atti gli estratti conto del conto corrente n.21174 già aperto presso la ### (in seguito divenuta ### di ### e ###, intestato alla società M.### M.### e A.### s.n.c ### c.d. detto conto dedicato.  ### di ### e ### nel depositare gli allegati estratti conto, ha precisato che: - l'assegno di ### per cui è causa è stato tratto sul conto corrente intestato allo stesso ### all'epoca acceso sulla stessa ### di ### con valuta 2.10.2013 e scarico 7.10.2013. Ma il versamento di tale assegno non risulta effettuato sul conto corrente c.d. dedicato relativo al versamento dei premi di polizza, come risulta dall'estratto conto al 31.12.2013, depositato in atti. 
La documentazione prodotta dalla ### di ### e ### ha quindi dimostrato che l'assegno di ### posto a base del decreto ingiuntivo, è stato addebitato sul conto corrente dell'opposto sempre acceso, all'epoca, sulla stessa banca, ma non è emerso che tale assegno sia stato incassato sul conto corrente c.d. dedicato, conto sul quale la ### a### spa aveva possibilità di verifica. ### accredito su conti ### 11 di 15 correnti intestati alla società ma estranei al c.d. conto dedicato non ha alcuna rilevanza nei confronti di ### assicurazioni spa. ### spa, che sin dal primo atto difensivo, ha dichiarato ed eccepito che l'assegno n.10692713 tratto su ### di ### di ### di €.7.000,00 ed intestato a ### titolo su cui si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, non è mai stato incassato dalla ### convenuta né transitato su conti alla stessa intestati. Il c.d. conto ducato , come risulta dalla documetazione in atti, non è cointestato a ### spa, la quale ha solo la possibilità di visionarne la movimentazione e, l'eventuale accredito della somma di cui sopra su un conto c.d. “dedicato” della società ### in assenza di un valido contratto di assicurazione, non potrebbe comunque far sorgere in capo alla ### stessa, alcun l'obbligo di restituzione. 
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, in base all'art.2967 ed alla luce della eccezione della opponente di non aver mai percepito la suddetta somma, il convenuto opposto non ha dimostrato la causale dell'emissione dell'assegno per cui è giudizio, né che lo stesso afferisca ad una qualche polizza in essere con la compagnia assicurativa convenuta, peraltro mai neppure indicata. Alla luce di quanto esposto ed all'esito delle risultanze istruttorie, e della documentazione versata in atti, anche relativa a procedimenti in ambito penale, appare presumibile sostenere che l'assegno sia stato incassato dal socio ### su conti correnti intestati alla società per scopi del tutto estranei alla attività assicurativa.  ### non ha provato alcun titolo per richiedere le somme alla ### non avendo fornito elementi probatori a sostegno dell'obbligo restitutorio azionato e per non aver provato l'effettiva esistenza e validità di un rapporto giuridico fonte di obbligazioni sorto tra lui e la ### spa, né tanto meno alcuna riferibilità del credito per il quale ha agito alla compagnia assicuratrice ### 3.### in comparsa di costituzione e risposta, inquadra la responsabilità della compagnia assicuratrice alla restituzione delle somme portate dall'assegno in questione quale responsabilità per danni cagionati dal fatto illecito dei preposti (### e la società ### snc) e commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate, ai sensi dell'art. 2049 c.c. come integrato dagli artt.118 e 119 del codice delle assicurazioni. Tale ricostruzione appare del tutto inconferente al caso in esame, sia perché non vi è domanda di risarcimento del danno ma di restituzione somme, ed in ogni caso, perchè in nessuna di tali norme si parla di solidarietà nella obbligazione debitoria, ma solo di solidarietà per la responsabilità per danni cagionati, ed i danni vanno accertati sia nell'esistenza che nella quantificazione. Inoltre l'art.2049 c.c. stabilisce che i preponenti sono responsabili per danni cagionati dal fatto illecito dei loro preposti e commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Infatti per poter parlare di responsabilità solidale nel risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. la giurisprudenza ha enucleato con precisione i requisiti necessari, e richiede che: a) l'agente abbia operato oltre i limiti delle proprie mansioni, ma pur sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di agenzia. La documentazione versata in atti anche dalla società terza chiamata e dai soci ### e ### rende presumibile invero ritenere come la consegna in un'unica soluzione della somma di €.7.000,00 portata da assegno bancario a “personale” dell'### sia stata assolutamente estranea all'esercizio dell'attività di agenzia assicuratrice, potendo la stessa essere attinente a quelle attività finanziarie esercitate in proprio dal ### (e/o dalla società e dagli altri soci), esorbitanti l'oggetto sociale e non riconducibili in alcun modo all'attività assicurativa affidatagli da ### spa che sono state accertate. Non è stata fornita prova dell'esistenza di polizze e/o prodotti assicurativi e finanziari che potessero giustificare un suddetto importo.Inoltre l'art. 118 del codice delle assicurazioni, cui parte ricorrente si riferisce, stabilisce che il pagamento eseguito in “buona fede” all'agente si considera effettuato all'impresa di assicurazione, ma le somme si considerano effettivamente percepire dall'avente diritto “solo con il rilascio di quietanza scritta”, non prodotta da ### Pertanto, essendo l'importo stato versato per scopi che non rientravano presumibilmente nell'attività assicurativa di cui la società era agente, i normali poteri di controllo della ### non avrebbero potuto evitare gli incassi indebiti da parte della società e/o dei soci ai danni del #### ha comunque escluso che ### spa possa essere ritenuta responsabile ai sensi dell'invocata norma, stante la carenza dei presupposti giustificativi. Infatti non ogni attività posta in essere da ### dell'assicurazione può far sorgere la responsabilità per danni cagionati dal fatto illecito dei preposti (### e la società ### snc) e commessi, ma ai sensi dell'art. 2049 c.c. come integrato dagli artt.118 e 119 del codice delle assicurazioni solo quell'attività commessa nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Pertanto, non essendo stato provato in alcun modo che l'assegno sia stato versato per attività che rientravano nell'attività assicurativa di cui la società era agente, ed anzi essendo stato acquisito agli atti che tale assegno non era neppure stato versato sul conto c.d.  dedicato, i normali poteri di controllo della ### non avrebbero potuto in alcun modo evitare gli incassi indebiti da parte della società e/o dei soci ai danni del ### escludendo in modo deciso la responsabilità di ### spa. 
Conclusivamente , va accolta l'opposizione ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato,per carenza di legittimazione passiva di ### e perché non provato il credito azionato.  4. ### pur ritenendo non sussistente alcuna responsabilità solidale della compagnia, che non è obbligata alla restituzione di somme mai incassate e non è responsabile per danni che sono stati causati da condotte di ### del tutto estranee al rapporto di ### ha richiesto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse condannare ### spa al pagamento di una qualsiasi somma, a ### 14 di 15 favore del ### la condanna della ### M.### M. ### A.  snc, ed dei soci illimitatamente responsabili #### e ### quali responsabili, a rilevare indenne la ### di tutto quanto dalla stessa dovesse essere pagato al convenuto opposto in forza dell'emananda sentenza. 
Orbene l'accoglimento della domanda principale dell'opponente con la conseguente revoca del D.I, consente di ritenere assorbita la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e la domanda proposta dai terzi chiamati nei confronti di ### 5.Non vi è alcuna domanda da delibare proposta dall'opposto nei confronti dei terzi chiamati perché l'opposto non ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati citati in manleva dalla opponente.  6. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, avuto riguardo ai parametri compresi tra 5.201 a 26.000,00, e secondo il principio di causalità, ex art. 91 cpc, le spese legali per la chiamata dei terzi in garanzia/manleva sono a carico della parte soccombente ( Cass 23123 del 2019; Cass. 2022 n.9941). 
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi rimasto soccombente e che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e ciò vale anche se la parte soccombente, in questo caso l'opposto, non ha formulato o esteso alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati , non risultando palesemente arbitraria la chiamata dei terzi.  PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice On dr.ssa ### così definitivamente provvede:” In accoglimento della domanda dell'attrice opponente, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto; n.1070/2016 D.I. R.G.2864/2016 R.G.C. emesso in data ### dal Tribunale di ### per i motivi tutti esposti in narrativa; Condanna il convenuto opposto soccombente ### al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente ### s.p.a che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre ad euro 328,15 per spese vive, oltre ### Cap e 15%per spese generali di studio; Condanna il convenuto opposto soccombente ### per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento delle spese di causa in favore dei terzi chiamati costituiti che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre ### Cap e 15%per spese generali di studio.  ### 16.11.2025 

Il Giudice
On dr.ssa ###


causa n. 4619/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Arnaldi Paola

M
2

Tribunale di Varese, Sentenza n. 792/2025 del 27-11-2025

... Inoltre, deve, fin da subito, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della resistente quanto alla domanda di restituzione della somma di € 20.000,00, che risulta documentalmente versata dalla ricorrente alla ### s.r.l. a titolo di acconto per le opere di manutenzione da eseguire nel compendio immobiliare. È vero che sulla girata dell‘assegno bancario utilizzato per il pagamento risulta apposta la sottoscrizione della parte resistente, ma tale sottoscrizione era stata apposta non a titolo personale, ma nella sua qualità di legale rappresentante della detta società, come risulta anche dal timbro societario apposto prima della sottoscrizione. In conseguenza delle precedenti statuizioni, le domande del ricorrente vengono così ridotte ad € 68.000,00, oltre accessori e risarcimento danni. Passando alla trattazione del merito, appare opportuno osservare che il contratto del quale la ricorrente vuole far dichiarare alternativamente la nullità, l'annullamento o la risoluzione è un contratto definito “### to buy”, tipizzato dal D.L. 133/2014 convertito in ### 164/2014, in forza del quale il proprietario/concedente consegna l'immobile al conduttore/futuro acquirente, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE #### n. r.g. 1043/2025 tra ### ATTORE RICORRENTE e ### CONVENUTA/ RESISTENTE Oggi 27.11.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. #### l'avv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nelle rispettive note conclusive depositate il ### ed il ###. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 16.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.  dandone lettura.   Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE ### Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di ### dott. ### ha pronunciato ex art.  281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1043/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Varese PARTE ATTRICE RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di Novara PARTE CONVENUTA RESISTENTE ### All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### conveniva in giudizio ### chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto “### to Buy” stipulato in #### in data del 19.08.2019 tra la ricorrente, da un lato, e la resistente anche a nome del comproprietario ### dall'altro lato, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in ####, via ### 48, della superficie complessiva di mq 440 circa e che la resistente fosse condannata alla ripetizione della complessiva somma di € 148.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno quantificato in via equitativa; in via subordinata, la ricorrente chiedeva la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e la ripetizione della somma su indicata, oltre al risarcimento del danno. La detta parte riferiva che la stipula del detto contratto era stata preceduta dalla stipula in data ### di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il detto compendio immobiliare al medesimo prezzo di € 700.000,00 indicato nel secondo contratto e che il canone di locazione pattuito era pari ad € 10.000,00 mensili, di cui € 750,00 da imputarsi a concessione dell'immobile ed € 9.250,00 a prezzo di vendita; veniva dato atto che la somma di € 60.000,00, versata in sede di contratto preliminare con due assegni bancari, veniva imputata a deposito cauzionale e, reiterando una clausola già presente nel preliminare, che una società terza, la ### s.r.l., fosse incaricata di eseguire opere di manutenzione presso l'immobile, alla quale, poi, la ricorrente in data ###, versava a titolo di acconto sul prezzo concordato la somma di € 20.000,00. La ricorrente, quindi, in data ### presentava una ### al Comune di ### per le opere da eseguite, in data ### provvedeva alla stipula del contratto per l'erogazione dell'energia elettrica, necessaria per delle opere di manutenzione e in data ### riceveva dal detto Comune la conferma della ricezione della detta ### La ricorrente evidenziava, poi, che, sempre nel mese di novembre 2019, veniva, prima, convocata dall'### del Comune di ### che segnalava che l'immobile risultava acquisito all'attivo di un fallimento e che, pertanto, vi erano problematiche in merito al rilascio della ### presentata e, poi, veniva informata direttamente dal ### che ### comproprietario del compendio immobiliare, era stato dichiarato fallito e che solo il ### aveva la disponibilità dei beni oggetto del contratto; il detto ### poi, la invitava formalmente a cessare immediatamente ogni attività sull'immobile. La ricorrente, quindi, precisava che la somma richiesta in ripetizione era comprensiva di € 60.000,00, relativa ai due assegni bancari su indicati, € 20.000,00 per l'acconto sulle opere di manutenzione ed € 68.000,00 per le ulteriori somme corrisposte in relazione al contratto. Da ultimo, la ricorrente dava atto di essersi aggiudicata nel corso dell'asta competitiva del 12.11.2020 promossa dal ### di ### & C. la quota di 3/4 del compendio immobiliare su indicato e che la detta quota era stata a lei trasferita con rogito del 24.2.2022. 
Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione della complessiva somma di € 20.000,00, relativa alle somme versate alla società terza per le opere di manutenzione e, nel merito, evidenziando che gli assegni versati a titolo di caparra confirmatoria, del complessivo importo di € 60.000,00, non erano mai stati versati e che veniva offerta la loro restituzione, affermando la validità e l'efficacia del contratto inter partes, quanto meno per la sua quota di proprietà; concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e la sua condanna a titolo di risarcimento danni. 
Alla prima udienza di trattazione la resistente proponeva la restituzione dei detti assegni bancari e la resistente accettava la restituzione offerta, dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna per la detta somma. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata, rigettava l'ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 27.11.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.  -*-*- Preliminarmente, si deve dar atto della riduzione della domanda inizialmente svolta dalla ricorrente, a seguito della restituzione degli assegni bancari della complessiva somma di € 60.000,00, versati dalla ricorrente alla resistente a titolo di deposito cauzionale a garanzia del contratto “### to buy”. 
Inoltre, deve, fin da subito, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della resistente quanto alla domanda di restituzione della somma di € 20.000,00, che risulta documentalmente versata dalla ricorrente alla ### s.r.l. a titolo di acconto per le opere di manutenzione da eseguire nel compendio immobiliare. È vero che sulla girata dell‘assegno bancario utilizzato per il pagamento risulta apposta la sottoscrizione della parte resistente, ma tale sottoscrizione era stata apposta non a titolo personale, ma nella sua qualità di legale rappresentante della detta società, come risulta anche dal timbro societario apposto prima della sottoscrizione. 
In conseguenza delle precedenti statuizioni, le domande del ricorrente vengono così ridotte ad € 68.000,00, oltre accessori e risarcimento danni. 
Passando alla trattazione del merito, appare opportuno osservare che il contratto del quale la ricorrente vuole far dichiarare alternativamente la nullità, l'annullamento o la risoluzione è un contratto definito “### to buy”, tipizzato dal D.L. 133/2014 convertito in ### 164/2014, in forza del quale il proprietario/concedente consegna l'immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone di concessione per tutto il periodo di durata del contratto ed alla scadenza concordata il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati, oppure restituire il bene al concedente Si articola, pertanto, in due fasi, la prima, la concessione dell'utilizzo dell'immobile e, la seconda, quella del trasferimento della proprietà dell'immobile dal concedente al conduttore che, però, è solo eventuale; la norma, infatti, non prevede, nè un obbligo reciproco delle parti a concludere l'atto di vendita, né prevede che un trasferimento automatico del bene a conclusione del periodo di utilizzo, in quanto la legge riconosce solo al conduttore la facoltà di esercitare il diritto all'acquisto. Trattasi, pertanto, di un contratto ad effetti obbligatori, con eventuali effetti reali. 
Va, poi, opportunamente, evidenziato che tale contratto era stato preceduto, appena 9 giorni prima, dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente oggetto il medesimo complesso immobiliare al medesimo prezzo, in forza del quale le parti intendevano obbligarsi alla vendita/acquisto; tale contratto, però, veniva superato dalla successiva forma contrattuale concordata dalle parti, evidentemente più aderente alle rispettive necessità economiche. 
Ciò non di meno, è indubbio che il contenuto del preliminare, proprio per il breve lasso di tempo decorso, non può non essere preso in considerazione per valutare la sussistenza della volontà delle parti per la stipula del successivo contratto di concessione. 
Nel preliminare, infatti, anche se, da un lato, era stato chiaramente evidenziato che il compendio immobiliare era gravato da una trascrizione pregiudizievole avente ad oggetto la sentenza dichiarativa di fallimento (n.d.r. ### di ### & C. - Tribunale di Vercelli), trascritta a ### il ### sulla quota di proprietà di ### (3/4) dall'altro lato, si specificava che la curatela aveva dichiarato di rinunciare alla vendita e la promittente venditrice aveva, pertanto, dichiarato di aver la piena disponibilità dell'intero compendio. 
Tale inveritiera dichiarazione si fondava sulla palesemente errata interpretazione della portata giuridica dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio che la ### aveva depositato nel procedimento n. 4020/2018 promosso contro la resistente avanti al Tribunale di Varese, per altro prima della costituzione in giudizio della parte resistente; tale procedimento veniva definito con ordinanza di estinzione in data ###, perché risultava essere stato promosso avanti ad un Tribunale funzionalmente incompetente, stante la vis actractiva del foro del fallimento. La rinuncia, pertanto, era riferita agli atti del giudizio, non certamente all'azione. 
La ricorrente con tale dichiarazione era stata, pertanto, indotta in errore dalla resistente su quale fosse il titolare del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto del contratto e, pertanto, il suo consenso risultava viziato. 
Il detto compendio, infatti, risultava alla data di stipula del contratto oggetto di causa giuridicamente di proprietà della resistente solo per 1/4 e del ### per la restante quota di 3/ 4 e, pertanto, la ricorrente non aveva, né la disponibilità giuridica dell'intero bene, né la facoltà di stipulare un valido contratto avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare. Su questo secondo aspetto appare opportuno evidenziare l'inapplicabilità al caso di specie del combinato disposto degli art. 1103 e 1105 c.c., alla luce decisione della ### di inserire il compendio immobiliare nel ### di ### manifestando così la volontà di procedere alla immediata liquidazione del bene.  ### la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. civ. n. 24738/2017) in tema di annullamento del contratto per errore, è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. 
Non vi è dubbio che l'errore della ricorrente fosse essenziale e che senza l'induzione in errore la ricorrente non avrebbe stipulato il contratto che, va rammentato, aveva quale ultima finalità il trasferimento della proprietà alla scadenza del periodo di concessione in uso. 
Nessun dubbio anche che l'errore fosse riconoscibile dall'altra parte, che aveva rappresentato una realtà giuridica inesistente fondata su una palesemente errata interpretazione giuridica di un comportamento giudiziale di un terzo. 
Il contratto inter partes deve, pertanto essere annullato ai sensi del combinato disposto degli artt.  1427, 1428 e 1429 Poiché l'annullamento del contratto ha efficacia retroattiva, nel senso che tende ad eliminarne gli effetti sin dal momento della nascita contrattuale, tutto ciò che è stato corrisposto dovrà essere ripetuto.  ### restando quanto precisato in tema di rinuncia parziale alla domanda e di carenza della legittimità passiva, la ricorrente ha documentato di aver versato alla resistente a vario titolo in forza del contratto inter partes la complessiva somma di € 68.000,00 e la resistente non ha contestato i detti pagamenti; pertanto, la resistente dovrà essere condannata alla ripetizione della detta somma, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data dei pagamenti al saldo effettivo. 
A tal proposito appare non accoglibile la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la componente di canone imputata al godimento, pari ad € 750,00 mensili, non deve essere oggetto di ripetizione, in quanto corrispettivo per l'effettivo beneficio conseguito dalla ricorrente per il godimento del bene. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, appare, infatti, evidente che la ricorrente ha avuto la disponibilità del bene solo per poche settimane, atteso che fin dal dicembre 2019 (doc. 10 ricorrente), dopo aver ricevuto le disposizioni del ### aveva dovuto diffidare le imprese incaricate delle opere da eseguirsi nel compendio immobiliare a sospendere ogni attività. 
Oltre a ciò, la resistente dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in complessivi € 17.030,00, pari all'importo della tassa di registro fissa e proporzionale (doc.14 ricorrente) pagata per la stipula del contratto, escluso ogni ulteriore risarcimento in assenza di prova documentale. Oltre al capitale la resistente dovrà essere condannata al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la parte resistente dovrà, altresì, essere condannata alla rifusione al loro pagamento; le dette spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così modificato dal DM 147/2022, adottando i valori medi tabellari dello scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ridotti del 50% per l'assenza della ### ed in considerazione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ### le domande svolte dalla parte attrice ricorrente e, per l'effetto, #### del contratto per cui è causa ### La parte resistente a ripetere alla parte ricorrente la somma di € 68.000,00, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 17.030,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi come in parte motiva ### La parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che quantifica in complessivi € 8.900,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, oltre alla CPA e all'### se dovuta, sulle somme imponibili. 
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Varese, 27.11.2025 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1043/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Eugenio Maria Iacopini

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 15564/2025 del 05-11-2025

... dell'opponente. Ha quindi eccepito in diritto la propria carenza di legittimazione passiva; che l'obbligo di rilascio non si trasmette automaticamente agli eredi del conduttore, salvo che questi subentrino nel contratto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978 e che l'unico erede che avrebbe potuto subentrare nel contratto è il sig. ### convivente con la madre ### come si evince dalla stessa intimazione di sfratto per finita locazione. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea nei suoi confronti per difetto di interesse ad agire, non sussistendo alcuna utilità concreta e attuale che il ### dall'eventuale condanna al rilascio di un soggetto estraneo alla detenzione del bene. 3.2. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti ed il giudice, verificata l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rilascio e di conversione del rito a tutte le parti intimate, comprese le due non costituite, ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti ### e ### e ha deciso la controversia ex art. 429 c.p.c.. 4. Giova preliminarmente osservare la regolarità della notifica a ### non essendovi nessun vizio nella notificazione effettuata nel luogo in cui quest'ultimo risultava (e (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente ### di ### n. 6 in Roma (c.f. ###), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e la difende; - intimante - CONTRO ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ### via R. R. Pereira, n. 129/C, presso lo studio dell'Avv.  ### - intimato - #### (c.f. ###) e ### (c.f. ###); - intimati contumaci - FATTO E DIRITTO 1. Con atto d'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il ### di ### n. 6 in ### - dedotto di aver concesso in locazione ad uso abitativo alla sig.ra ### l'unità immobiliare di proprietà comune di tutti i condòmini, sita al piano seminterrato dello stabile condominiale, scala unica, interno “A”, con accesso diretto al cortile condominiale, censita al catasto di ### foglio 894, particella 28, subalterno 31 con contratto di locazione stipulato in data ###; rappresentato che la conduttrice andava ad abitare nell'immobile con il proprio figlio ### il quale poneva in essere molteplici atti di grave turbativa della quiete condominiale costringendo i condòmini a richiedere in più occasioni l'intervento delle forze dell'ordine e che, in ragione di ciò, con comunicazione, consegnata a mani della sig.ra ### in data ###, il ### dava formale disdetta dal contratto per la scadenza del 30.9.2023, ma che alla data di conclusione della locazione, la sig.ra ### ed il sig.  ### omettevano di liberare spontaneamente l'immobile; rappresentato che al decesso della conduttrice, avvenuto in data ###, i di lei figli ed eredi ### e ### omettevano di liberare i locali e restituire le chiavi e che nel gennaio 2025 il ### veniva a conoscenza della presenza di un ulteriore occupante dell'immobile, tal ### - ha convenuto in giudizio #### e ### per sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con fissazione a breve della data di esecuzione.  2. ### e ### pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.  2.1. ### si è costituito in giudizio con comparsa opponendosi alla richiesta di convalida di sfratto, deducendo che, a seguito della ricezione della disdetta del contratto di locazione dell'immobile, la sig.ra ### chiedeva al ### di sottoscrivere un nuovo contratto per poter continuare ad abitare l'immobile insieme al proprio figlio ### e che veniva quindi raggiunto un accordo che prevedeva la rinnovazione del contratto scaduto al canone mensile di euro 400 anziché euro 200. Ha dedotto che prima della sottoscrizione del nuovo contratto la conduttrice decedeva, ma che l'amministratore richiedeva a ### il pagamento di un canone di locazione di 400 euro, raddoppiato rispetto a quello contrattualizzato, dichiarando espressamente che erano intercorsi nuovi accordi tra le parti che dovevano solo essere formalizzati e che dal mese di gennaio 2024 l'amministratore invia i bollettini relativi agli oneri condominiali, sempre puntualmente corrisposti, e riceve il canone di locazione mensile di euro 400, senza la formalizzazione del contratto e la sua registrazione, malgrado la disponibilità manifestata prima dalla sig.ra ### e poi da suo figlio ### anche tramite il fratello ### Deduceva che, a seguito delle lamentele espresse dai condomini circa alcuni comportamenti tenuti dal fratello ### egli provvedeva, a gennaio 2025, ad incaricare il suo amico ### affinché si occupasse della manutenzione ordinaria dell'immobile locato, recandosi occasionalmente nell'appartamento per provvedere alle pulizie domestiche, nonché per provvedere al benessere di ### (come risulta da e.mail inviata al ### il ###), e che il ### provvedeva a formalizzare denuncia querela nei confronti di ### ed ### per occupazione abusiva dell'immobile. 
Ha concluso chiedendo di rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., riconoscendo la validità e l'efficacia del contratto di locazione di fatto in essere tra le parti condannando parte attrice, previa sua formalizzazione, alla conseguente registrazione dello stesso presso l'### delle entrate ponendo a suo carico ogni eventuale onere conseguente al suo inadempimento; nella denegata ipotesi in cui si ritenesse, invece, valido tra le parti il contratto sottoscritto in data ### su cui viene basato l'odierno sfratto, ha chiesto di condannare il ### di via ### n. 6 in ### in persona del suo ### p.t. alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal ### da ottobre 2023 come documentate dai bonifici effettuati dal sig. ### 3. All'udienza di convalida il giudice ha emesso ordinanza di rilascio, non essendo l'opposizione di ### basata su prova scritta, e ha disposto il mutamento del rito da sommario in locatizio, concedendo alle parti termine per integrare i propri atti difensivi.  3.1. Le parti hanno depositato memorie integrative.  3.2. ### nella propria memoria integrativa ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia accordo, anche solo informale, in merito alla conclusione di un nuovo contratto di locazione tra il condominio e la sig.ra ### e/o i sig.ri ### Ha affermato che la misura cautelare alla quale sarebbe sottoposto ### (dichiarata dal difensore di ### nella fase sommaria all'udienza del 24.4.2025) non inficerebbe la regolarità dell'attività di notificazione svolta, non avendo il ### provveduto a modificare la propria residenza in conseguenza dell'intervenuto “allontanamento forzato”, costituendo ciò un suo preciso onere, non provocando la sottoposizione a misure cautelare, la perdita automatica della residenza da parte del soggetto nei cui confronti la misura è eseguita (proprio in ragione della provvisorietà delle stessa); e che, nell'ipotesi di sottoposizione a pena detentiva, invece, l'art. 45 della legge n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziaria) rimette al detenuto la scelta tra optare per il mantenimento della precedente residenza anagrafica ovvero, alternativamente, trasferirla presso il luogo di detenzione o internamento, per cui quale che sia il regime cui è sottoposto, il sig. ### ha consapevolmente optato per mantenere la propria residenza antecedente la restrizione/internamento, come chiaramente dimostrato dal certificato di residenza allegato all'intimazione di sfratto per finita locazione ritualmente notificatagli, per cui nessun vizio sarebbe individuabile nell'attività di notificazione, avendo il ### provveduto alla notifica nel luogo in cui il sig. ### risultava (e tutt'ora risulta) essere residente ###essendo peraltro nemmeno noto all'amministratore e alla compagine condominiale il fatto che egli, in data imprecisata, era stato privato della propria libertà personale. Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che il contratto stipulato tra la sig.ra ### e il ### di via ### 6 in ### è definitivamente cessato per finita locazione alla data del 30 settembre 2023, in virtù di disdetta regolarmente inviata in data ###; per l'effetto, di condannare i resistenti sig. ### e ### nella loro qualità di eredi della sig.ra ### nonché il sig. ### all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone, anche riconsegnandone le chiavi; di accertare e dichiarare il diritto del ### di via ### n. 6 in ### a trattenere le somme percepite dagli odierni resistenti dal novembre 2023 in poi, a titolo di indennità di occupazione; di condannare i resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione già in precedenza concordata, pari ad euro 400 mensili oltre a oneri condominiali, maturanda sino al giorno dell'effettivo rilascio; di rigettare tutte le domande proposte anche in via riconvenzionale dai resistenti perché infondate in fatto ed in diritto.  3.3. ### nella propria memoria integrativa ha dedotto di non aver mai occupato l'immobile di cui trattasi, né a titolo di conduttore, né di detentore e di non risultare parte del contratto di locazione non avendo mai coabitato con la madre o con il fratello nell'appartamento, risiedendo da tempo in ### viale della ### n. 40, come si evince dallo stesso atto di sfratto notificato presso la residenza dell'opponente. Ha quindi eccepito in diritto la propria carenza di legittimazione passiva; che l'obbligo di rilascio non si trasmette automaticamente agli eredi del conduttore, salvo che questi subentrino nel contratto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978 e che l'unico erede che avrebbe potuto subentrare nel contratto è il sig. ### convivente con la madre ### come si evince dalla stessa intimazione di sfratto per finita locazione. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea nei suoi confronti per difetto di interesse ad agire, non sussistendo alcuna utilità concreta e attuale che il ### dall'eventuale condanna al rilascio di un soggetto estraneo alla detenzione del bene.  3.2. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti ed il giudice, verificata l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rilascio e di conversione del rito a tutte le parti intimate, comprese le due non costituite, ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti ### e ### e ha deciso la controversia ex art. 429 c.p.c..  4. Giova preliminarmente osservare la regolarità della notifica a ### non essendovi nessun vizio nella notificazione effettuata nel luogo in cui quest'ultimo risultava (e tutt'ora risulta) essere residente ###essendo peraltro nemmeno noto al ### il fatto che egli, in data imprecisata, sia stato privato della propria libertà personale. 
Tale dato, peraltro, è stato dichiarato dal difensore di ### (soggetto chiaramente diverso da ### e che non è investito della sua rappresentanza) all'udienza del 24.4.2025 (nella fase sommaria), ma non è in alcun modo provato e, in ogni caso, la dichiarazione non reca elementi temporali, con la conseguenza che tale asserita situazione, a prescindere dalla sua effettiva verificazione come fatto storico, non può essere vagliata ai fini notificatori in assenza di una sua perimetrazione cronologica, il che assorbe ogni ulteriore questione in merito. 
Ad ogni modo e per completezza, si osserva che la sottoposizione a misura cautelare detentiva non determina ipso iure la decadenza o la revoca automatica della residenza anagrafica del soggetto interessato, attesa la natura provvisoria e strumentale di tale provvedimento restrittivo.  5. Dagli atti di causa è emerso che dei due figli della defunta conduttrice, solo ### risiedesse al momento del decesso con la madre nell'immobile oggetto della locazione in via ### n. 6, con la conseguenza che egli è subentrato ex lege quale conduttore nel contratto in luogo della madre. 
Considerato che in data ### il ### comunicava formale disdetta dal contratto di locazione alla sig.ra ### per la scadenza del 30.9.2023, il contratto deve intendersi risolto a detta data. 
La circostanza dedotta in atti da ### circa il raggiungimento di un accordo tra le parti che prevedeva la rinnovazione del contratto scaduto al canone mensile di euro 400 in luogo di euro 200 non risulta provata, in quanto le e-mail depositate in atti dimostrano al contrario l'assenza di un nuovo contratto tra le parti. In particolare, nella mail del gennaio 2024, si parla di “accordi in fase di ricontrattualizzazione” escludendosi quindi la formalizzazione di alcun accordo, e nella mail del marzo 2024 si parla di “indennità di locazione per i mesi di febbraio e marzo 2024 in attesa che l'assemblea condominiale deliberi”, evincendosi chiaramente l'assenza della stipula di alcun nuovo contratto. 
Pertanto, il contratto di locazione stipulato in data ### tra il ### e ### deve ritenersi risolto alla data del 30.9.2023. 
Dalla risoluzione del contratto deriva conseguentemente l'assenza di titolo a permanere nell'immobile da parte di ### che dovrà essere condannato al rilascio, a conferma dell'ordinanza già emessa in data ###. 
Nei confronti di ### per il quale il ### non ha dimostrato in atti la residenza nell'immobile oggetto della locazione al momento del decesso della conduttrice, la domanda di risoluzione non può accogliersi, non sussistendo nei suoi confronti il contratto di locazione. 
Nei suoi confronti, così come nei confronti di ### la domanda deve essere riqualificata come rilascio di immobile da occupazione sine titulo, stante l'assenza di contratto e di valido titolo a permanere nell'immobile. 
In base a quanto finora esposto deve essere confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in ### via ### n. 6, emessa in data ###, anche con riferimento alla data fissata per il rilascio nei confronti di ### stante la risoluzione del contratto a seguito di valida disdetta della parte locatrice, e nei confronti di ### e ### nel caso in cui si trovino ancora nell'immobile ovvero ne abbiano ancora la disponibilità di utilizzo anche saltuario o soltanto potenziale tramite il possesso delle chiavi (il che va reputato provato, alla stregua del principio probatorio processualcivilistico del più probabile che non alla luce della documentazione in atti e delle difese di ### almeno per il passato, sebbene non vi sia certezza sull'attualità di tale occupazione), non sussistendo in detta ipotesi alcun legittimo titolo per la detenzione dello stesso.  5.1. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione concordata in euro 400 mensili oltre oneri condominiali, sino al giorno dell'effettivo rilascio, in quanto domanda nuova formulata per la prima volta da parte intimante in sede di memoria integrativa. 
Invero, l'opposizione dell'intimato non comporta l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi, necessariamente davanti al medesimo giudice. 
Pertanto, a partire dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, come il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento, essendo consentita soltanto la modificazione della domanda - emendatio libelli -, previa autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c.. 
Le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c. non possono quindi contenere domande nuove, in ossequio al divieto di mutatio libelli, sicché è inammissibile la proposizione di un petitum diverso e ulteriore da quello richiesto con l'atto introduttivo del giudizio. 
Va inoltre precisato che lo stesso attore si era riservato di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 In definitiva, detta domanda, in quanto avanzata solo nella memoria integrativa, integrando una domanda nuova, va dichiarata inammissibile e pertanto non può essere valutata in questa sede.  6. La notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda, anche alla luce delle difficili condizioni soggettive di uno degli intimati e il non integrale accoglimento delle domande dell'intimante costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) dichiara risolto per finita locazione il contratto di locazione stipulato tra il ### di via ### n. 6 in ### e ### in data ###, alla quale è subentrato il figlio ### 2) conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data ###; 3) dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione; 4) rigetta ogni altra domanda; 5) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.  ### 5.11.2025 

Il giudice
Dott.ssa ###


causa n. 19491/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Grauso Maria Pasqualina

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22353 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.11 secondi in data 5 dicembre 2025 (IUG:5H-B76A20) - 1167 utenti online