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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... 11320/2022). Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5195/2025 del 18-12-2025

... merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in (leggi tutto)...

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8107/2021 N.R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del ###.  ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021 TRA ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.  - Opponente/Attrice - E ### S.r.l., con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo Tribunale ingiungeva a ### il pagamento della somma di euro 33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di ### S.r.l. per credito derivante dai contratti di finanziamento n. ### e 1114888267 stipulati con ###it S.p.A. e successivamente ceduti. 
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di ### per mancata prova della cessione del credito; la nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB; la presenza di clausole vessatorie; l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. 
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti. 
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.  ### è fondata e deve essere accolta.  1. Questioni preliminari ### è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.  2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. 
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta. 
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. 
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla. 
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il poteredovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02). 
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. 
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. 
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). 
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella ### dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. 
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "### è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità". 
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da ### non costituisce un vero contratto di cessione ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al ### n. 385/93 art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". 
Nel presente caso, ### non ha assolto gli oneri probatori, sotto un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da ### dei ### di ### E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da ### emerge una carenza probatoria di particolare gravità.  ### notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento ###.pdf) attesta formalmente il deposito presso il ### di un documento "consistente in tutto di 252 ### fogli di carta per totali 504 ### facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. ### certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione. 
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da ### (documento 13-###crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il ### Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile L'### sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da ### risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione. 
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione". 
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262 c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici. 
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco. 
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da ### evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. ### di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato. 
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. ### e 1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.  4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento 1114888267 Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale ### richiede il pagamento di euro 3.145,89. 
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto 1114888267", contiene in realtà il contratto n. ###. Pertanto, ### non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633- 634 c.p.c.  5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta ### alla documentazione contabile prodotta da ### deve rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati "estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB.
Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. ### emerge che il credito risulta "####" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro 2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore. 
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto". 
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi: • Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.  • ### non ha fornito adeguata prova della propria titolarità del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da ### dei ### di ### nonché il trasferimento dello specifico credito.  • ### non ha prodotto il contratto di finanziamento 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634 c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.  6. Spese processuali Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di ### S.r.l., e considerate la natura, il valore e la complessità ### delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva; € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di ### e con attribuzione all'Avv. ### antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: ACCOGLIE l'opposizione proposta da ### DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. 
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da ### S.r.l. nei confronti di #### S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 8107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Cerruti

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 229/2026 del 27-01-2026

... destituita di fondamento, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione dell'agenzia immobiliare e del suo amministratore unico ad esercitare l'attività di mediazione immobiliare, in quanto la stessa risulta ampiamente provata dalla visura camerale prodotta in atti dalla quale emerge l'iscrizione della società al Registro delle ### e l'indicazione, appunto, dell'amministratore unico. Inoltre, essendo la società opposta una società di capitali, il suo amministratore unico deve per legge possedere l'abilitazione all'attività dalla stessa svolta e, la visura esibita, acquista efficacia dichiarativa dello stesso sul possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione necessaria per operare nel settore. Passando al merito della questione va innanzitutto chiarito che ai sensi dell'art. 1755 c.c. “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. Il fondamento del diritto al compenso in favore del mediatore è da ricercarsi quindi nella circostanza che l'attività di mediazione — che si concreta nella messa in relazione delle parti — costituisce l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Prima Civile Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 36/2012 promossa da: ### ora D'### (a seguito di assunzione del cognome paterno) nata il ### a Napoli e residente a ####, alla ### 21/16, rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusto mandato ed elezione di domicilio in atti, opponente contro ### srl in persona del suo ### sig. ### con sede ### - P.IVA n. ### e REA n. SA-### - rappresentata e difesa dall'avv. ### giusto mandato ed elezione di domicilio in atti, opposto ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, regolarmente notificato l'attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.  1137/2011 con il quale l'agenzia immobiliare “Kasarè” srl ingiungeva il pagamento della somma di euro 8134,00 oltre interessi e spese della procedura. Il monitorio opposto era stato rilasciato per aver svolto in favore dell'opponente attività di mediazione per la compravendita di un appartamento sito alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). ### opponente rilevava che la predetta attività non si era perfezionata in quanto nessun affare si era validamente concluso e spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva la restituzione della somma di euro 10000,00 versata all'atto della sottoscrizione della proposta all'agenzia immobiliare e mai restituita. Concludeva quindi con l'accoglimento della domanda di revoca del monitorio opposto in uno alla spiegata domanda riconvenzionale con vittoria delle spese e competenze. Si è costituita la “Kasarè” s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, contestualmente, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.  183, co. 6 c.p.c.. In corso di causa, è stata espletata una c.t.u. grafologica, in seguito alla quale l'opponente - con atto depositato in data ### - ha proposto “querela di falso” ex art. 221 c.p.c., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità del documento datato 18/20.12.2010 per essere stato riempito “absque pactis”. Espletati, quindi, i mezzi istruttori ammessi, dopo vari rinvii dovuti al cambio del giudicante, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***  ### è infondata e va reietta. 
Va preliminarmente rilevato che, completamente destituita di fondamento, è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione dell'agenzia immobiliare e del suo amministratore unico ad esercitare l'attività di mediazione immobiliare, in quanto la stessa risulta ampiamente provata dalla visura camerale prodotta in atti dalla quale emerge l'iscrizione della società al Registro delle ### e l'indicazione, appunto, dell'amministratore unico. Inoltre, essendo la società opposta una società di capitali, il suo amministratore unico deve per legge possedere l'abilitazione all'attività dalla stessa svolta e, la visura esibita, acquista efficacia dichiarativa dello stesso sul possesso dei requisiti professionali e dell'abilitazione necessaria per operare nel settore. 
Passando al merito della questione va innanzitutto chiarito che ai sensi dell'art. 1755 c.c. “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. 
Il fondamento del diritto al compenso in favore del mediatore è da ricercarsi quindi nella circostanza che l'attività di mediazione — che si concreta nella messa in relazione delle parti — costituisce l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare. 
Tradizionalmente, dunque, la giurisprudenza richiede la prova, a carico del mediatore, del ricorrere di un nesso causale tra l'opera in concreto prestata e la conclusione dell'affare. 
Ora, per “conclusione dell'affare” si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno ((Cass. III, 923/2017; Cass. VI, n. 24399/2015; Cass. III, n. 8676/2009). 
Quanto all'ulteriore presupposto del nesso eziologico tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, la Giurisprudenza ne ha accolto un'accezione piuttosto ampia, escludendo la necessità del ricorrere di un nesso causale diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore — anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa — abbia messo in relazione le stesse, in modo tale da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. II, n. 869/2018). Ossia per intervenuta conclusione dell'affare si intende la messa in contatto fra le parti ad opera del mediatore in modo che tra le parti si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna parte ad agire per l'esecuzione o risoluzione del contratto stesso. Le vicende successive relative ad eventuali inadempienze della parte acquirente o della parte venditrice non rientrano nella sfera di controllo del mediatore e non rilevano ai fini del suo diritto alla provvigione (### Civ. Roma sent. 12779 del 18.9.2025). 
Orbene, nel caso che ci occupa è incontestato che l'opponente si sia rivolta all'agenzia immobiliare ### srl perchè interessata ad un acquisto immobiliare ed altrettanto incontestato è che alla stessa fu prospettato l'acquisto dell'appartamento sito alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). 
Sennonché ulteriore circostanza da ritenersi provata (ed invero non oggetto di espressa contestazione tra le parti) è quella per cui successivamente a tale contatto iniziale, non è seguita la conclusione di alcun contratto. 
All'esito dell'istruttoria orale compiuta, tenuto conto che questo ### ritiene attendibili i testi escussi, soggetti a conoscenza diretta dei fatti, in considerazione della logicità, coerenza e concordanza con altri elementi probatori di quanto dagli stessi dichiarato, nonché dalla documentazione in atti, risulta provato che, l'agenzia immobiliare ### S.r.l., ha portato a conoscenza della sig.ra ### ora sig.ra D'### a seguito dell'acquisizione del cognome paterno, l'accettazione della proposta di acquisto dell'unità immobiliare sita alla ### di ### di proprietà delle sig.re #### e ### (“eredi Russo”). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'affare si deve ritenere concluso quando l'agente abbia raccolto una offerta o le parti abbiano concluso un preliminare, basta cioè che l'agenzia immobiliare abbia creato l'occasione per la conclusione dell'affare mettendo in contatto e relazione la parte venditrice e la parte acquirente. Tenuto conto, quindi, delle modalità con cui si è estrinsecata la volontà negoziale delle parti, ossia una proposta di acquisto contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo, termini di adempimento), la stessa è risultata idonea a costituire un contratto preliminare con la conseguente costituzione tra le parti di un vincolo giuridico. Nel caso di specie è stata validamente raggiunta la prova della conclusione dell'affare, risultando essere stata accettata la proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente. Il disconoscimento della firma operato dalla promittente venditrice, infatti, è stato superato dall'esito della CTU grafologica che ha accertato l'autenticità della sottoscrizione sull'atto di accettazione mentre nessuna prova concreta è stata raggiunta, nel corso del giudizio, in merito alla contestata falsità del documento di cui risulta l'autenticità della sottoscrizione, rilevando che il riempimento del modulo da parte dell'intermediario immobiliare è circostanza pacificamente ammessa in atti nonché in sede di escussione testimoniale. 
Quanto alla dedotta mancata comunicazione dell'accettazione a mezzo di raccomandata, va osservato che tale forma, anche se concordata tra le parti, non risulta stabilita ab substantiam, né ad probationem, ### ,come da giurisprudenza di legittimità , nel caso di specie, essendo stato raggiunto un accordo idoneo a vincolare le parti è maturato il diritto della società opposta a ricevere il pagamento di quanto dovuto per l'attività di mediazione che, sia per la documentazione esibita, sia per l'espletata prova testimoniale, risulta essere stata pienamente svolta. Non va altresì sottaciuto che la corresponsione della provvigione è stata espressamente prevista, come da accordo sottoscritto, all'esito dell'avvenuta consegna dell'accettazione della proposta. 
Infine sulla accettazione firmata da una sola delle comproprietarie dell'immobile posto in vendita va evidenziato che tale circostanza non rende la stessa nulla o annullabile in quanto anche un contratto preliminare di cosa altrui è atto conclusivo di un affare ed in quanto tale non è né nullo né annullabile importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà o facendo in modo che i comproprietari addivengano alla stipulazione del definitivo. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso dell'obbligazione assunta dal venditore. 
Priva di pregio è altresì la dedotta vessatorietà della clausola provvigionale. La stessa risulta specificamente indicata nel contratto sottoscritto con l'agenzia, nonché risulta esplicitamente dovuta all'esito dell'accettazione della proposta di acquisto. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova concreta dell'esistenza di uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, né della natura abusiva della pattuizione. In assenza, quindi, di elementi idonei a dimostrare la violazione della normativa consumeristica, la clausola deve ritenersi valida ed efficace. 
Ogni ulteriore questione, difesa ed eccezione deve ritenersi assorbita.  ### va quindi reietta con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 1137/2011. 
Inammissibile è altresì la spiegata domanda riconvenzionale per difetto di legittimazione passiva. 
Ed invero! ### chiede la restituzione della caparra confirmatoria, ossia dell'assegno depositato in uno alla proposta di acquisto, intestato alla venditrice cointestataria. Come risulta dall'accettazione firmata dall'opponente l'assegno depositato è stato consegnato alla promissaria venditrice in virtù, appunto, dell'avvenuta accettazione della proposta di acquisto. Ne consegue che l'eventuale obbligazione restitutoria non può gravare sull'opposta, estranea al rapporto di caparra confirmatoria. Sul punto va precisato che la cauzione, versata al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto nelle mani del mediatore immobiliare, quando la predetta proposta viene accettata, va consegnata al venditore ed assume la natura di caparra confirmatoria. Il venditore, se la proposta non è sottoposta ad una condizione sospensiva, può incassare tale caparra appena dopo aver accettato la proposta di acquisto presentata dall'acquirente. La mancata evocazione nel presente giudizio, quindi, del soggetto passivamente legittimato comporta l'inammissibilità della domanda. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  ### nella persona del GOP dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. 1137/2011 che acquista definitivamente efficacia esecutiva; 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta; 3. Condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali e successive occorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo; 4. Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della #### 23 gennaio 2026 ### dott.ssa ### n. 36/2012

causa n. 36/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Genny De Cesare

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1077/2025 del 18-11-2025

... conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'### nei limiti sopra indicati; Nel merito ove venga accertata l'esistenza del diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste, condannare il datore di lavoro resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte avversa con pagamento, in favore dell'### dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, ### come per legge”. La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025. La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (###, oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal ### “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del ### 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###.G.L. n. 2277 / 2024 Il Giudice designato ### in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato ### nella causa civile iscritta al 2277 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### con l'avv.to ### ricorrente ###'#### resistente contumace ### IN.P.S. con l'avv.to M. A. TUMINELLI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ### e di essere stata utilizzata dal Ministero dell'### mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 3.11.2021 all'8.6.2022, presso l'### “1^ Cassino”, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili, motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025
Ha quindi sostenuto che, essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della "retribuzione professionale docenti" ("###) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti, ritiene di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art.  7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del MIM al pagamento in suo favore della somma di euro 334,50 per le supplenze espletate nel periodo indicato.  ###, ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente dichiarazione di contumacia. 
La parte ricorrente chiedeva altresì di condannare la resistente amministrazione scolastica alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### In data ### si costituiva in giudizio l'### rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'### nei limiti sopra indicati; Nel merito ove venga accertata l'esistenza del diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste, condannare il datore di lavoro resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte avversa con pagamento, in favore dell'### dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, ### come per legge”. 
La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025. 
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (###, oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal ### “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del ### 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la ### (### è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).  ###. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, che riguarda il "compenso individuale accessorio" prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Nel non riconoscere tale emolumento il Ministero convenuto contumace ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, ### 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il ### vale per il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. 
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n.20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". ###.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). ### rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). 
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla ### siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare - per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto, “l'### resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del ### applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. 
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". 
La somma quantificata è quindi pari ad euro 486,14, in relazione a n. 218 giorni di lavoro, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili (### A/As), pari ad euro 2,23 giornalieri, cui aggiungere gli aumenti medio tempore intervenuti e previsti dalla contrattazione collettiva. 
Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, senza la prevista fase di trattazione in ragione della contumacia del ### liquidate altresì in favore dell'### PQM ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione al compenso professionale accessorio ex art. 82 #### del 29.11.2007; - condanna per l'effetto il MIM alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a € 486,14, oltre accessori di legge, oltre alla prevista regolarizzazione contributiva; - condanna il MIM alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, in favore di parte ricorrente nonché dell'### che liquida in € 258 per ognuna di esse, oltre #### contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario e spese generali al 15%, , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in riferimento alla parte ricorrente ### deciso in Cassino, data del deposito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025

causa n. 2277/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 35/2026 del 08-01-2026

... . In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 . MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza. 
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. 
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito.  ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”. 
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 .  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . 
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute.  ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. 
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.  385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria. 
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. 
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa. 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima.  ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art.  645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010. 
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.  civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi . 
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica. 
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo.  ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito. 
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94. 
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia. 
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. 
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".  "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". 
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###). 
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. 
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale. 
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc. 
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate.  ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

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