REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott.ssa ### Dott. ### Dott.ssa ### aus.rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e Comune di ### in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### appellato ### Per l'appellante: “accogliere integralmente il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 687/21 emessa dal Tribunale di Crotone…depositata in cancelleria in data ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione di pericolo versata dalla strada di proprietà e/o in custodia dell'ente convenuto e l'evento dannoso di cui in narrativa e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto in ordine ai danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., e, per l'ulteriore effetto, 3) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal dott. ### nella misura pari ad €. 20.968,14, comprensiva del danno morale, ovvero in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia; 4) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, riferiti alle spese mediche sostenute e documentate, ed alle spese necessarie per la riparazione della bicicletta danneggiata in occasione del sinistro per cui è causa, per come descritte in narrativa e nella misura complessiva pari ad €. 7.172,26, di cui €. 340,26 per spese mediche” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato: “dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto palesemente infondato; nel merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante ### e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 687/21 del 26.07.21, pubblicata in data ###. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la ### di ### esponendo: che, in data ###, alle ore 08.50 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta, ### di ####, con direzione di marcia ### E. Berlinguer allorquando, giunto in prossimità del civico 2, all'altezza della ### dei ### a causa della presenza sull'asfalto di una buca, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo del velocipede; che, pertanto, andava ad impattare, violentemente, dapprima con la spalla destra sulla parte posteriore sinistra di un'autovettura, regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata e, successivamente, con la testa, la spalla ed il fianco sinistro sull'asfalto; che, immediatamente, intervenivano i ### che provvedevano a redigere annotazione di servizio; che veniva trasportato al P.S. del nosocomio di ### dal quale veniva dimesso con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta 3° distale di clavicola sx con escoriazione” e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi; che anche il velocipede riportava una serie di danni, come da preventivo e relative fatture di riparazione. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, pari ad €. 28.708,40, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la ### di ### che, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi l'evento verificato nel Comune di ### nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il G.I. accoglieva l'eccezione e disponeva l'estromissione dell'### dal giudizio, con compensazione delle spese di lite, autorizzando, contestualmente l'attore alla chiamata in giudizio del Comune di ### Si costituiva, pertanto, il Comune che chiedeva l'integrale rigetto della domanda proposta.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, il Tribunale di ### - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia, ### interponeva gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29.11.22, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata dall'appellante.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il ###. ### provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica; l'appellato al deposito della sola comparsa conclusionale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione, ex art. 350 c.p.c.). 2.- Con un primo motivo ### censura la pronuncia impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie e presunta mancanza di prova del nesso di causalità; in particolare, nella parte in cui il giudice di prime cure afferma: “nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra “cosa” e danno. La buca rappresentata nelle fotografie dei luoghi di causa in atti, che avrebbe a detta dell'attore provocato la sua caduta, appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile considerando anche che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 8.50 circa, e quindi in pieno giorno”.
Orbene, sarebbe pacifico che per la configurazione della responsabilità ex art. 2051 l'attore sia tenuto a dimostrare soltanto il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi - prosegue l'appellante - sarebbe stato dimostrato non solo l'evento dannoso, ma anche la sua verificazione a causa di una profonda buca presente sul manto stradale.
Entrambi i testi escussi, ### e ### infatti, avrebbero chiaramente confermato che il ciclista, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada.
Non vi sarebbe, quindi, alcun dubbio che l'evento sia stato causato dalla presenza su ### di una buca di consistente profondità e sprovvista di opportuna segnalazione, come emerso anche dalla relazione di P.G. e dalla documentazione fotografica, in atti.
Orbene, prosegue il ### la Suprema Corte ha precisato che: a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) per le strade aperte al traffico è configurabile la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità.
Pertanto, agli enti pubblici, proprietari di strade aperte al pubblico transito, è in linea generale applicabile la predetta disposizione in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada medesima, indipendentemente dalla sua estensione.
Nella fattispecie, il luogo del sinistro è situato nel Comune di ### il quale avrebbe omesso di provare la normale attività di vigilanza e manutenzione del tratto stradale interessato dall'evento dannoso e non avrebbe fornito alcuna prova del caso fortuito.
Invero, dall'istruttoria sarebbe emerso che il danneggiato non ha potuto evitare la buca atteso che - come dichiarato dall'altro ciclista - “non è stato possibile evitare la buca perché noi, per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine, ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca. Sul lato destro c'era più di una macchina parcheggiata, tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada. Non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”.
Anche i ### intervenuti nell'immediatezza hanno così verbalizzato: “il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia…notavamo un gruppo di ciclisti, regolarmente sulla loro corsia” Dunque, alcun “difetto di diligenza nell'utilizzo della strada” può essere addebitato al danneggiato che percorreva, regolarmente, la strada in questione.
Il Tribunale non avrebbe valutato con attenzione le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto “non raggiunta la prova tra cosa e danno”; non prendendo in considerazione il fatto che l'### convenuto non solo non ha formulato alcuna richiesta di prova contraria, ma ha anche omesso di fornire dimostrazione del caso fortuito. 3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza impugnata nella parte in cui il ### di prime cure ha statuito che “ai rilievi effettuati dai ### in atti non può essere assegnato valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico tra l'insidia stradale e l'incidente”. Orbene, i ### intervenuti avrebbero assistito personalmente ai fatti di causa atteso che, come da relazione in atti, il giorno dell'evento, “si trovavano a bordo di autovettura di servizio, in uscita della porta carraia che dà sbocco su via Le Castella”, proprio difronte il luogo dell'evento, e sono stati i primi a dichiarare che “a causa della presenza di una buca sull'asfalto, il ciclista perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata”.
Il teste, maresciallo ### ha confermato di aver assistito ai fatti di causa e di aver personalmente redatto il verbale del 29.04.14, nonché la relativa annotazione di P.G. 4.- Con un terzo motivo, infine, l'appellante rileva l'errata valutazione della documentazione medica e la mancata ammissione della c.t.u.
In particolare, censura la pronuncia laddove si legge: “parimenti inconferente risulta poi la certificazione medica prodotta dalla parte attrice. Questa, se può certamente provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale.” Anche a tal riguardo, la motivazione sarebbe insufficiente e contradittoria atteso che, mediante l'allegazione della documentazione medica, sarebbe stata fornita piena prova di tutti i danni subiti.
Inoltre, detti danni sarebbero stati provati anche con la produzione della perizia di parte ove si legge: “alla luce dello studio della documentazione esibita ed allegata agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame clinico effettuato, si può affermare che il giorno 29/04/14 il sig. ### riportava una "frattura comminuta pluriframmentaria della clavicola sinistra…le lesioni riportate bene si attengono alla dinamica propria del trauma riferito (meccanismo diretto da caduta al suolo)”.
La richiesta di ammissione della c.t.u.- rigettata dal primo giudice senza alcuna motivazione - era finalizzata ad una più precisa e puntuale valutazione e quantificazione dei danni, richiesta, nuovamente invocata in questa sede ###un ultimo motivo, il ### censura il capo relativo alla condanna alle spese di lite poiché, essendo evidente la sussistenza del nesso causale e l'assoluta fondatezza della domanda, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare l'### convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti ed al pagamento delle spese di lite. 6. - ### è infondato.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia.
Va premesso che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. ###/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. ###/21; Cass. n. 9315/19; Cass. n. 2480/18).
Giova richiamare il dichiarato testimoniale.
Il teste, ### ha riferito quanto segue: “mi trovavo subito dietro al ### a circa 50 cm., massimo un metro di distanza, non c'erano altre persone tra me e lui, davanti al ### c'era il sig. ### in bicicletta, e davanti all'### c'era una autovettura e c'era una buca sul margine destro della strada tra dove stavamo noi con le biciclette e la macchina parcheggiata sul lato destro della carreggiata, il sig. ### è riuscito ad evitare la buca, mentre ### prendeva in pieno la buca… il tempo era buono, c'era una buona visibilità. La buca era grande e soprattutto profonda. Il sig. ### l'aveva evitata…non è stato possibile evitarla perché noi per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca…tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada…non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”. ### teste, maresciallo ### ha così riferito: “… stavo uscendo dalla ### quel giorno, a quell'ora, si stava aprendo la porta carraia, mentre uscivamo con il tenente ### ho visto e sentito il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro, c'eravamo io e il tenente ### Cristian…mi ricordo che c'era una buca, ma a distanza di tanti anni non ricordo bene, ricordo che la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura…non ricordo le dimensioni della buca ma ho scritto io il verbale del 2014 in atti…mi trovavo a circa tre metri dal luogo del sinistro, di fronte sul lato opposto della strada ove si verificava il sinistro…”. Orbene, dalla prova testi è emerso che il ciclista che precedeva il #### è riuscito ad evitare la buca, mentre il ### la prendeva in pieno, ciò ad evidente dimostrazione che quest'ultimo non procedeva con prudenza ed attenzione alla strada e, verosimilmente, non sulla propria traiettoria di marcia, atteso che la buca era posizionata a “due o tre metri dal margine della strada” (cfr. dep. ###.
Peraltro, non và trascurata l'ulteriore circostanza che le importanti lesioni subite dal ### nonché i danni alla bicicletta, inducono a ritenere che la velocità, tenuta da quest'ultimo, non fosse adeguata allo stato dei luoghi. Dalle foto prodotte si apprezza, infatti, un manto stradale particolarmente dissestato e caratterizzato da ampie buche e avvallamenti, caratteristiche, che avrebbero dovuto indurre il danneggiato non solo a procedere con estrema cautela e prudenza, ma anche a debita distanza dall'autovettura che precedeva il gruppo di ciclisti, lungo la corsia di marcia, in modo da avvedersi per tempo di eventuali anomalie; la buca in questione appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile, considerato, peraltro, che l'incidente è avvenuto alle ore 08.50 circa, e quindi in pieno giorno. ### dunque, il primo giudice ha così concluso: “le riferite circostanze ed in particolare la grandezza, profondità e visibilità della buca, nonché la sua posizione sul margine destro della strada e, quindi, non sulla traiettoria del ### e degli altri ciclisti -tanto che il sig. ### primo della fila di ciclisti, era riuscito ad evitarlainducono a ritenere che la caduta sarebbe stata evitabile dall'attore prestando la dovuta attenzione”.
E' pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9315/19).
Precisa, infatti, la Suprema Corte che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno), ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti e si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento, dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare, nonostante quella condizione (Cass. ###/21; Cass. n. 3759/22).
Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata considerazione dei rilievi effettuati dai ### intervenuti sui luoghi di causa, correttamente, il Tribunale ne ha escluso il valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico.
Si legge, infatti, nella relazione di servizio che: “il veicolo A ### condotto da ### percorreva via le ### di ### di ### con direzione di marcia verso ### E. Berlinguer. Giunto all'altezza della ### dei ### in prossimità del centro estetico denominato "###, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro la parte posteriore sinistra di un'autovettura parcheggiata sul margine destro di quella strada, veicolo ###. Il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia, mentre l'autovettura era regolarmente parcheggiata sul margine destro della carreggiata… ### appare evidente che i ### si sono limitati a descrivere la probabile dinamica dell'occorso per come riferito dai presenti; il maresciallo ### peraltro, ha soltanto riferito di aver visto e sentito “il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro” e che “la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura”.
Pertanto, giustamente, il primo giudice ha ritenuto che gli accertamenti eseguiti dai CC. “se possono certamente provare lo stato dei luoghi, sicuramente non consentono di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa del sinistro e per ciò che più interessa, l'efficacia eziologica rispetto al danno prodotto. Ciò, si ribadisce, non dimostra il necessario collegamento eziologico richiesto dalla norma di cui all'art 2051 c.c. e del quale è onerata la parte attrice”.
Anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione della documentazione sanitaria, a riprova dei fatti di causa, non ha pregio. ### il primo giudice ha chiarito che se detta documentazione “può provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare, neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non”, la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale”.
Né alcun valore probatorio può essere assegnato alla perizia di parte atteso che, come è noto, essa ha mero valore indiziario, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di c.t.u. deve essere rigettata poiché il profilo del quantum debeatur rimane assorbito dalla mancata dimostrazione dell'an che ne costituisce ineludibile presupposto.
Al rigetto dell'appello, consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai ### 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore del Comune di ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM la Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### nei confronti del Comune di ### avverso la sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### così provvede: a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; b. condanna ### al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di ### che liquida in complessivi €. 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.05.24 ### Aus. Est. ### (Dott.ssa ### (Dott.ssa ###
causa n. 1559/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Giuseppa Alecci