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Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-03-2024

... tt. 100 e 105 c.p.c. in relazione alla carenza di in teresse ad agire dell'intervenuta volontariamente al processo ### Omessa decisione in punto di richiesta estromissione della predetta ### quale parte del giudizio di primo e secondo grado”. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte d'### sarebbe viziata laddove “senza prendere posizione sul punto della legittimazione, si limita a condividere la decisione impugnata, senza effettuare alcun a autonoma rilettura sul punto” (così a p. n. 7 del ricorso). Inoltre, la ricorrente add uce la violazione degli art. 100 e 1 05 c.p.c., sostenendo che, nonostante la esplicita richiesta di estromissione di ### la sentenza gravata (così come quella di primo grado) hanno omesso qualsiasi autonoma statuizione sulla richiesta. 2. Con il secondo (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 987/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato #### (CF: ###) - ### - avverso la SENTENZA del la CORTE D'### di ### 771/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. Per quanto il Collegio desume dalla sentenza gravata, ### intimò ad ### licenza per finita locazione in relazione ad un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile sito in ### di ### 2 di 10 2. ### si oppose all a convalida, dichi arandosi disponi bile a rilasciare i locali a cond izione che la locatrice gli corrispondess e l'indennità per perdita dell'avviamen to prevista dall'art. 34 l.  392/1978, quantificata nel canone di euro 1.077,60, moltiplicato per 18 mensilità.  3. Con lo stesso atto di opposizione spiegò intervento ### figlia dell'intimato, sostenend o di essere l'effettiva condu ttrice dell'immobile, in forza di un co ntratto di aff itto di azien da, comprensivo del rapporto di locazione dei locali in cui l'attività veniva esercitata, stipulato dalla stessa con il padre nel 1992.  4. Dopo l'emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. la causa proseguì secondo il rito locatizio.  5. ### eccepì il difetto di legittimazione passiva di ### ra ### in quanto estrane a al rapporto contra ttuale dedotto in giudizio, e chiese in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamento in proprio favore della penale di euro 4.500,00 per ogni mese di ritardato sgombero dei locali, come previsto dall'art. 15 del contratto di locazione.  6. Con sent enza n. 172/2019 il Tribunale di Rimini dichi arò la risoluzione del con tratto e accolse la domanda di pag amento dell'indennità di avviamento a favore del ### 7. Avverso tale sentenza ### propose gravame dinanzi alla Corte d'### di ### 8. Con sentenza n. 771/2020, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'### di B ologna ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.  9. Avverso la predetta sentenza ### propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ### e ### resistono con controricorso.  10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.  11. Le parti hanno depositato memoria. 3 di 10 CONSIDERATO CHE: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa app licazione degli ar tt. 100 e 105 c.p.c. in relazione alla carenza di in teresse ad agire dell'intervenuta volontariamente al processo ### Omessa decisione in punto di richiesta estromissione della predetta ### quale parte del giudizio di primo e secondo grado”. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte d'### sarebbe viziata laddove “senza prendere posizione sul punto della legittimazione, si limita a condividere la decisione impugnata, senza effettuare alcun a autonoma rilettura sul punto” (così a p. n. 7 del ricorso). Inoltre, la ricorrente add uce la violazione degli art. 100 e 1 05 c.p.c., sostenendo che, nonostante la esplicita richiesta di estromissione di ### la sentenza gravata (così come quella di primo grado) hanno omesso qualsiasi autonoma statuizione sulla richiesta.  2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 36 dell a legge n. 392/19 78 in relazione alla carenza di attualità della loca zione ad oper a del conduttore intimato. Invalidità degli effetti della cessione d'azienda antecedente rispetto alla stipula del contratto di locazione oggetto della presente procedura”. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di spiegare come mai un soggetto che non esercitava più attività di impresa (senza che dopo la stipula del contratto in essere possono intervenute modifiche di qualsivoglia genere rapporto sinallagmatico tra le parti in causa) dovesse essere beneficiario della indennità per perdita di avviamento.  3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 cod. civ., perché il contra tto di locazione è stato stipulato da un a parte 4 di 10 (### che tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di n on eserc itare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati, e o ra intende far valere parti antecedenti al contra tto, al fine di ottenere utilità economiche non spettanti per legge”. Come risulta dall'intestazione del motivo, la censura attiene al fatto che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in epigrafe in quanto il contratto di locazione è stato stipulato da una parte (### che, tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di non eserci tare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati. 
A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato la legge sostanziale in tema di diritto all'indennità di avviamento (artt.  34 e 36 l. 392/1978) e la lex contractus, sia sulla scrittura privata intercorsa tra ### e ### il ###, sia sul contratto di locazione stipulato fra ### e ### sempre il ###. 
La ricorrente add uce altresì la violazione dell'art. 1366 relativo all'inter pretazione del contratto secondo buona fede, e conclude che “### è unica par te del co ntratto di locazione del 14 marzo 1996 nonché legittimato passivo del presente processo e ### a seguito dell a transazione del 14 marzo 1 996 risulta totalmente estranea alla presente vicenda contrattuale, non legittimata passiva re sistere o interv enire e, pertanto, da estromettere” (così a p. 19, 1° §, del ricorso).  4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna alle spese di ### intervenuta temerariamente e senza titolo nel proc esso”, dolendosi del fatto ch e la Corte territoriale abb ia 5 di 10 violato le norme in epigrafe per mancata condanna della ### alle spese di lite.  5. Il ricorso, presenta - come eccepito anche dai controricorrenti - in primo luogo una inammissibilità per inosservanza dell'art. 366, 3, c.p.c., in quanto l'esposizione somm aria del fatto: a) non riferisce le ragioni dell'opposizione alla convalida; b) riferisce in modo incomprensibile la ragione dell'intervento della ### in quanto non evide nzia che posizione av esse preso riguardo alla domanda originaria, ma si limita a dire solo che essa sostenne di essere l'effettiva conduttrice in forza di un contratto di affitto di azienda stipulato con il padre intimato sulla base del contratto del 1996; c) omette qualsiasi pur sommaria indicazione delle ragioni della decisione di primo grado, della quale indica solo le statuizioni; d) omette qu alsiasi indica zione, p ur sommari del la ragioni dell'appello.  5.1 Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (si veda già Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).  5.2 La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so stanziali e/o proc essuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tal e funzione, per so ddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso 6 di 10 per cass azione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.  5.3 ### risulta priva della chiarezza necessaria per consentire lo scrutinio dei motivi. Si ricorda che: “Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai princip i di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o p regiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.  366 c.p.c.” (Cass., Sez. Un., n. ### del 2021).  6. Il Collegio rileva, peraltro, che, se si potesse passare all'esame dei motivi, si evidenzier ebbe la loro inammissibilità in trinseca ed inoltre troverebbe conferma l'impossibilità di ricostruire il fatto in modo da poterne app rezzare la pertinenza rispetto all'ignoto svolgimento processuale.  6.1 Quanto al primo motivo, la mancanza di indicazioni delle ragioni dell'intervento rende incomprensi bile sia l'assunto espl icativo 7 di 10 contenuto nell'intestazione del motivo circa la “carenza di interesse ad agire dell'intervenuta” e di quella che si dice “omessa decisione in punto di richiesta di estr omissione”, sia il senso della riproduzione del contenuto della prospettazione della ricorrente, riprodotto a pag. 6 ed enunciato dalla sentenza. Le considerazioni in iure che il motivo svolge sono in conseguenza a loro volta incomprensibili. Il motivo viola l'art. 366, n. 6 , c.p.c. già per l'omessa indicazione delle ragioni dell'intervento, ma lo viola anche quando nelle pagg. 8-9 evoca circostanze fattuali senza rispettare tale norma e peraltro - in ragione della prima carenza segnalata comunque incomprensibili.  6.2 Inoltre, per quanto specificamente attiene alla censura contenuta nel primo motivo di “omessa decisione”, in relazione al n. 5 dell'art.  360 c.p.c., va rilevato che “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configura bili, nei limiti in cui peraltro ammissibili ai sensi del novellato art. 360 primo comma n. 5 cod.  proc. civ., solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, e qu ale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovve ro quand o si evinca l'obiettiva deficienza, nel comp lesso dell a sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convinciment o, ma non quando come nella specie, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte rico rrente sul valor e e sul significato attribuiti dal giudice di merito ag li elementi delibati. In q uest'ultimo caso la censura si risolve in un'inammissibil e istanza di revisione dell e valutazioni e dei co nvincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione ( Cass. 16/10/2018 n.25843)” (così Cass., sez. lav., ord. 9/07/2020, 8 di 10 n. 14633; co nforme, nella sostanza, Cass., sez. lav., or d.  6/02/2020, n. 2858).  6.3 Va in oltre osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data ### 9 (come risulta dalla sentenza gravata), l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11/9/2012. 
Siffatta circostanza determi na l'applicazione “ratione temporis ” dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent.  18/9/2014, n. 2686 0; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/201 5, 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un cas o - qual è quell o presente - di cd. “d oppia conforme di merito”, la propos izione di moti vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la rico rrente non ha indicato le ragioni di diver sità fra le due pronunce, il che integra un'ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo.  7. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto nuovamente viola l'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto nello svolgere la critica, dopo avere riassunto la cro nologia del la vicenda fatta dalla sentenza impugnata con il riprodurre la sentenza di primo grado, discute di un'affermazione della sentenza impugnata di condivisione del la “irrilevanza del fatto che l'attività commerciale fosse esercitata non 9 di 10 dal titolare del contratto d i locazione, ma da sogg etto diver so” sostenuta dal primo giudi ce, ma lo fa: a) evocando, senza rispettare detta norma quanto alla localizzazione una transazione, della quale in precedenza non si è mai riferito e riguardo alla quale nessuna precisazione sul modo in cui la sua rilevanza fosse stata introdotta nel giudizio di merito e segnatam ente in quello di appello; b) sostenend o che la Corte bologn ese non avrebbe risposto all'appello, senza nulla dire sul contenuto cui non sarebbe stata data risposta.  8. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto evoca nuovamente la transazione e prima ancora altri documenti contrattuali (pag. 15) senza rispettare l'art. 366 n. 6, e nuovamente senza che sia offerto a questa Corte di comprendere la pertinenza di quanto si assume in relazio ne alla prospettazione assunta con l' appello che resta ignota.  9. Il quarto motivo è un “non motivo”, in quanto postula che non sia condannata alle spese l'interveniente, ma lo fa nella prospettiva che sia fondato il primo motivo e du nque postulando un effetto che sarebbe determinato dall'art. 336, primo comma, c.p.c.  10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è dichiarato inammissibile.  11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che li quida in complessivi euro 4.500,00, oltre ag li esborsi, liquida ti in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, ### e ### Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 10 di 10 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### l'8 novembre 2023, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossello Carmelo Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-09-2019

... di legge circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti/appellanti ### sulla richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente. ### i ricorrenti, la Corte disttettuale avrebbe errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### - ### perché non avrebbe tenuto conto che, almeno di una porzione della tubazione di cui si dice, questi ultimi erano proprietari. ### secondo i ricorrenti il punto in cui termina la proprietà dell'Ente erogatore e subentra quella del privato si individua nel rubinetto a valle del gruppo di misura (punto di confine dell'impianto d'utenza). Sicché la legittimazione passiva dei 5 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri coniugi ### sussisterebbe per quella (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 23881-2015 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - )-) contro ####### - intimati - avverso la sentenza n. 538/2015 della CORTE ### di TORINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal ### n ### 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### di causa ### e ### convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, ##### e ### per sentire dichiarare l'inesistenza sul terreno di loro proprietà delle servitù di passo carraio, acquedotto, metanodotto e scarico fognario, di fatto esercitate dai suddetti convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla rimozione delle opere. Chiedevano, per i soli convenuti ### e ### la pronuncia di demolizione del pilastro di testa della loro recinzione sul presupposto dello sconfinamento dell'opera nella proprietà esclusiva di parte attrice. 
Gli attori precisavano di essere comproprietari del fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di ### in via ### n. 9. Sostenevano gli attori che il proprio fabbricato insisteva su un fondo che apparteneva, in precedenza/ ad un unico proprietario (### e ### il quale/dopo aver proceduto alla divisione in tre lotti/trasferiva ogni lotto a soggetti diversi e cioè: a ### a ### e ai sigg. ### e Ferrara. Nel relativo rogito di trasferimento veniva specificato che i tre lotti "sono serviti da strada della larghezza di tre metri lineari e quattro (due per parte), corrente a cavalcione del confine, detta strada collega la strada comunale ### alla strada privata esistente". Con la locuzione strada privata in verità si faceva riferimento alla breve rampa di accesso, un RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri tempo delimitata da cancello, costituente parte integrante del lotto acquistata dagli attori e, dunque, di loro esclusiva proprietà. 
Rappresentavano gli attori che/ negli stessi atti di compravendita/ veniva dichiarato che tutte le proprietà compravendute avevano diritto di passaggio sulla strada privata esistente a sud per accedere e recedere a e dalla via ### senza che fosse stata convenzionalmente imposta, a carico della suddetta rampa di accesso, alcuna altra servitù di passaggio, quanto meno carraio, di acquedotto, di elettrodotto, metanodotto o di scarico fognario in favore degli altri due lotti. 
Sostenevano ancora gli attori che non solo non sussisteva alcuna servitù volontaria ma mancavano anche i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e di metanodotto. 
Si costituivano i convenuti contestando il fondamento delle pretese azionate dalle controparti e ne chiedevano il rigetto sul presupposto dell'infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto. 
Spiegavano domanda riconvenzionale per far dichiarare costituita sulla rampa di accesso una servitù di passo carraio per destinazione del padre di famiglia e/o costituita per usucapione. 
In subordine, chiedevano l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio con estensione della stessa ad ogni specie di veicolo previa corresponsione di una equa indennità; che venisse dichiarata acquisita per usucapione una servitù di acquedotto, 2 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri scarico fognario e metanodotto e/o di costituire le stesse servitù, previo corresponsione di un'equa indennità. 
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 730 del 2011: a) condannava ### e ### alla demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile ubicato al foglio 8 particella n. 1; b) condannava i convenuti alla rimozione delle opere relative al metanodotto; c) dichiarava l'intervenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia il passaggio carraio sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; d) dichiarava costituita coattivamente la servitù di acquedotto e di scarico coattivo sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; e) condannava i convenuti al pagamento a favore della parte attrice della somma di C. 1.500,00; f) ### le spese del giudizio.  ,‘-1) Avverso questa sentenza, interponeva appello ##### e ### (originari convenuti) chiedendo di rigettare la domanda di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto che insistevano sulla proprietà esclusiva dei coniugi ### nonché la domanda di demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile di proprietà degli attori. 
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. 
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 538 del 2015, a=0eva),; parzialmente e2 per l'effetto rigettava la 3 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri domanda dei coniugi ### di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto insistenti sulla rampa di proprietà esclusiva degli originari attori. ### la Corte di Appello di Torino era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti in ordine alla servitù di metanodotto perché le tubazioni non erano di proprietà degli originari convenuti ma degli enti gestori del servizio. 
Pertanto, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l'ente gestore del servizio di metanodotto e così non é''tato. 
Andava rigettato l'appello in ordine alla demolizione del pilastro di recinzione perché lo sconfinamento pur qualificato come modesto era stato ammesso dagli stessi appellanti. 
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi ### e ### con ricorso affidato a tre motivi. ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. 
Ragioni della decisione 1.= I sigg. ### e ### lamentano: a) con il primo motivo di ricorso, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ovvero la proprietà delle tubazioni dell'impianto di metanodotto oggetto della controversia. ### i ricorrenti la Corte disttettuale nel dichiarare la carenza di legittimazione 4 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri passiva degli originari convenuti in merito alla servitù di metanodotto non avrebbe considerato che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di proprietà esclusiva dei coniugi ### non appartén alle opere infrastrutturali ma ai convenuti. In particolare, secondo i ricorrenti la tubazione delle infrastrutture del metanodotto si fermerebbe ai punti 307 e 308 indicati dalla perizia e, da questo punto di derivazione, comincia l'impianto di utenza in proprietà ### e la tubazione di tale impianto correrebbe lungo la rampa di proprietà dei coniugi ### b) con il secondo motivo, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod. proc.  e/o 949 cod. civ., per violazione di legge circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti/appellanti ### sulla richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente.  ### i ricorrenti, la Corte disttettuale avrebbe errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### - ### perché non avrebbe tenuto conto che, almeno di una porzione della tubazione di cui si dice, questi ultimi erano proprietari.  ### secondo i ricorrenti il punto in cui termina la proprietà dell'Ente erogatore e subentra quella del privato si individua nel rubinetto a valle del gruppo di misura (punto di confine dell'impianto d'utenza). Sicché la legittimazione passiva dei 5 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri coniugi ### sussisterebbe per quella porzione di impianto che dipartendo dal pozzetto alla base della rampa si inerpica per la stessa per sfociare all'esterno del pilastro di testata il cui abbattimento fu ordinato dal Tribunale e confermato dalla Corte disttettuale.  c) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.  360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod.  proci. civ. e/o 949 cod. civ. per apparenza e/o falsità e/o erroneità e/o contraddittorietà e/o perplessità e/o incomprensibilità della motivazione della sentenza circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti appellanti ### circa la richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto di metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente. ### i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva dei coniugi ### anche in relazione alla porzione di tubazione che partendo dal pozzetto contenente il rubinetto porta al contatore sovrastante per poi proseguire interrato per la rampa in proprietà di parte ricorrente fino ad uscire esternamente al pilastro di testata inerpicandosi all'esterno di esso e giungendo all'interno della proprietà ### 1.1. = I motivi/ che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamentesono infondati.  6 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### emerge dal ### di rete per la distribuzione del gas naturale (### del 6 giugno 2006 n. 108/06 come modificato dalle deliberazioni 2 ottobre 2007 n. 247/07 nonché 21 settembre 2009 Arg/Gas 129/09, 14 dicembre 2009 Arg/Gas 193/209, e 15 aprile 2010 Arg/gas 53/10), l'impianto del Cliente finale (o impianto d'utenza) è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Invece, l'impianto di derivazione d'utenza o allacciamento è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa ### e si estende fino al gruppo di misura ### e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale ### della derivazione stessa. 
Di qui, la precisazione che la tubazione esterna ai singoli appartamenti ovvero fino all'innesto con il contatore privato o 7 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio. 
Nel caso in esame, come chiariscono gli stessi ricorrenti "(...) dal rubinetto sito nel pozzetto descritto nelle foto 1 e 8 da cui si inerpica un tubo esterno che conduce al contatore del gas metano (chiuso da un'anta metallica il quale a norma dell'### 9036 deve essere all'esterno dell'abitazione) posto a valle delle tubazioni che corrono sotto la rampa per sfociare all'esterno del pilastro"; il contatore/ che è il punto di consegna del gas/è collocato dopo che il tubo che collega il rubinetto del pozzetto al contatore ha attraversato la rampa oggetto del giudizio, di proprietà dei coniugi ### Sicché/ dovendo considerare come punto di consegna del gas i ?dove inizia l'impianto di utenza di appartenenza del privato (il punto dove è collocato il contatore), il tubo che attraversa la rampa di cui si dice resta ancora di proprietà dell'ente di gestione della fornitura del gas. 
La sentenza è coerente con questi dati normativi e di fatto, non sembra, nonostante non sia esplicita, che abbia trascurato di valutare la situazione di fatto del tubo che attraversa la rampa di proprietà dei coniugi ### Correttamente la Corte disftettuale ha ritenuto che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di cui si dice di proprietà degli originari attori non era di proprietà dei convenuti ma dell'ente gestore proprio perché 8 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri quella tubazione fa parte delle infrastrutture necessarie per fornire il servizio ai singoli appartamenti ed è ancora al di qua del punto di impianto di utenza. 
Di qui l'ulteriore conseguenza che/ correttamente, la Corte distrettuale ha escluso la legittimazione passiva dei convenuti specificando che la relativa legittimazione passiva era a carico dei gestori del servizio nei cui confronti andava dispiegata la domanda di negatoria servitutis.  1.2.= Va, altresì, chiarito che la situazione fin qui considerata non muta per il fatto che la Corte distrettuale abbia deciso l'abbattimento del pilastro perché occupante porzione di terreno di proprietà dei sigg. ### perché„a seguito dello spostamento del pilastro all'interno della proprietà ### anche il tubo che si inerpica a ridosso del pilastro dovrà essere spostato riproducendo la stessa situazione attuale. 
In definitiva, il ricorso va rigettato Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  PQM La Corte rigetta il ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente \i' 9 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002. 
Così deciso nella ### di Consiglio della ### di questa Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 

Giudice/firmatari: Picaroni Elisa, Scalisi Antonino

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 560/2024 del 25-06-2024

... polizza, nonché la propria parziale carenza di legittimazione passiva per la presenza di una coassicurazione con la ### s.p.a., quest'ultima obbligate per una quota pari al 98%. Concludeva per il rigetto della domanda e, subordinatamente, per limitare al 2% l'operatività della polizza nei propri confronti. Si costituiva anche la ### s.p.a., anch'essa eccependo preliminarmente la non operatività della polizza. Contestava sia la natura del danno che il quantum domandato dagli attori, concludendo per il rigetto. Così incardinata, la causa veniva istruita con prove orali e, all'esito, con consulenza tecnica; quindi passava in decisione all'udienza dell'11.03.2021, previa precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 1904/2021 del 23.06.2021 il Tribunale di ### accertata l'illiceità della (leggi tutto)...

r.g. 761/2021 n. 761/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - ### 2a civile - composta dai ### 1) Dott.ssa ### - Presidente 2) Dott.ssa ### - ### 3) Avv. ### - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 6 Giugno 2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2021 R.G., promossa da ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### contro ### s.p.a. (c.f.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituito; ### S.A. (c.f.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituito; M.I.U.R. oggi MINISTERO DEL### (c.f.: ###5), in persona del ### legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di #### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###), in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore ### (c.f.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv.  ### r.g. 761/2021 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 Giugno 2023, da intendersi qui per integralmente riportate.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 07.05.2017 ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore ### esponevano come nel Settembre del 2011 avessero iscritto ### alla scuola dell'infanzia ### materna ### in ### e come pochi mesi dopo ne avessero cominciato a notare comportamenti anomali che, a seguito di confronto con altri genitori, addebitavano a comportamenti assunti dalla insegnante ### Precisavano come a seguito delle tante lamentele e finanche denunzie in ### era stato aperto un fascicolo di indagini, all'esito delle quali era risultato che l'insegnante si era resa autrice di vari maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni a lei affidati, con procedimento penale che, infine, veniva definito con il rito del patteggiamento, a seguito della quale la ### veniva condannata a due anni di reclusione, con il beneficio della pena sospesa, con interdizione perpetua da qualsivoglia ufficio attinente la tutela e la curatela. Deducevano, unitamente alla responsabilità della insegnante, quella dell'istituto scolastico e, per esso, del Ministero dell'### per atti imputabili alla dipendente ed attinente da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, dall'altro all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e custodia. All'esito di eseguite verifiche peritali, quantificavano i danni non patrimoniali subiti nella somma di ### 75.000,00 cadauno. Per l'accertamento e l'accertamento di tali danni citavano ### ed il Ministero a comparire dinanzi al Tribunale di ### con salvezza delle maggiori o minori determinazioni e la vittoria per le spese. 
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'### assumendo la mancanza di responsabilità della scuola in ragione dell'abnormità stessa della natura delittuosa, tale da interrompere il nesso di strumentalità necessaria e di occasionalità necessaria tra l'agire del dipendente ed i compiti a lui affidati. Affermava come a fine Novembre 2011, dopo le lamentele dei genitori, il Dirigente avesse convocato l'### dei genitori e che, nelle more dell'attivazione dei procedimenti disciplinati di rito, la docente si assentava per malattia a far data dal 30.11.2011 senza far più rientro in servizio. 
Aggiungeva come il Dirigente avesse avviato un percorso di sostegno psicologico in favore dei r.g. 761/2021 piccoli allievi coinvolti e che, infine, con provvedimento del 10.01.2012 l'insegnante era stata dichiarata “…inabile permanente al servizio…”. Per tali ragioni concludeva per il rigetto delle domande attoree; tuttavia, subordinatamente, spiegava domanda di chiamata in causa, in qualità di garanti, delle compagnie di assicurazioni ### S.A. e AXA ### s.p.a. 
Si costituiva altresì in giudizio la convenuta ### contestando gli addebiti ed eccependo la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento intervenuta. Riferiva come i disturbi patologici riferiti dal minore ### traessero origine in fatti e tempi precedenti l'inserimento scolastico. Contestava come spropositata la richiesta risarcitoria. Concludeva per il rigetto delle domande attoree e, subordinatamente, per la riduzione dei quantum richiesti; ancor più gradatamente, riconoscere solo i danni oggetto di rigorosa prova e, in caso di accoglimento della domanda, respingere ogni eccezione di inoperatività di responsabilità formulata dal Ministero. 
Autorizzata la chiamata in causa formulata dal Ministero convenuto, a seguito della relativa citazione si costituiva in giudizio la ### S.A. deducendo preliminarmente la inoperatività delle polizze escusse per essere esse successive ai fatti dedotti in giudizio, nonché per essere esclusi dalla copertura assicurativa i danni conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abusi sessuali. Eccepiva altresì la decadenza dalla copertura assicurativa per mancata denuncia del sinistro nei 30 giorni previsti dalla polizza, nonché la propria parziale carenza di legittimazione passiva per la presenza di una coassicurazione con la ### s.p.a., quest'ultima obbligate per una quota pari al 98%. Concludeva per il rigetto della domanda e, subordinatamente, per limitare al 2% l'operatività della polizza nei propri confronti. 
Si costituiva anche la ### s.p.a., anch'essa eccependo preliminarmente la non operatività della polizza. Contestava sia la natura del danno che il quantum domandato dagli attori, concludendo per il rigetto. 
Così incardinata, la causa veniva istruita con prove orali e, all'esito, con consulenza tecnica; quindi passava in decisione all'udienza dell'11.03.2021, previa precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1904/2021 del 23.06.2021 il Tribunale di ### accertata l'illiceità della condotta di ### ne affermava la responsabilità in solido con il Ministero, così condannando entrambi al risarcimento del danno per €. 70.000,00 in favore di ### e per €. 50.000,00 per ognuno in favore di ### e ### condannava la r.g. 761/2021 ### ed il Ministero alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, oltre che al pagamento della c.t.u.; dichiarando, inoltre, la inoperatività delle polizze assicurative, condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di #### S.A. 
Detta sentenza è stata impugnata da ### che ne contesta le argomentazioni probatorie e la operata liquidazione dei danni in via equitativa. Ha chiesto la riforma della sentenza e, gradatamente, la riduzione della propria responsabilità, peraltro insistendo per la rinnovazione della istruttoria, sia orale che tecnica; con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio. 
Si sono costituiti nella presente fase di appello ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore ### opponendo le ragioni del gravame, da giudicarsi infondato. In tale senso hanno concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. 
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell'### - già ### -, che si è limitato ad associarsi e far propri i motivi di doglianza della parte appellante sia in ordine all'an che al quantum, così concludendo per l'accoglimento del gravame. 
Sono rimaste contumaci le due compagnie assicuratrici. 
Con ordinanza del 06.06.2023 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla parte di condanna eccedente l'importo di ### 20.000,00 per ciascuno degli appellati. 
All'udienza del 06.06.2023 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello si afferma aver il Tribunale errato nella valutazione delle risultanze istruttorie. Si deduce che: a) dalla perizia collegiale eseguita in sede ###risulterebbe a carico del minore un “…vissuto di impotenza e abbandono…”; tuttavia la sentenza motiva il contrario, collegando gli atteggiamenti di chiusura e difesa del minore a causa dei comportamenti cui era stato sottoposto dalla convenuta; b) il Tribunale avrebbe altresì errato nel conferire valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento resa a conclusione del giudizio penale, che avrebbe interessato altri minori e non ### rimasto ad esso estraneo; r.g. 761/2021 c) irrilevanti sarebbero i comportamenti già manifestati dalla ### negli anni scolastici precedenti a quello dei fatti in giudizio, comportamenti che avevano già condotto al suo allontanamento come docente; in ogni caso, non risulterebbe alcun comportamento in danno del ### ma il Tribunale avrebbe induttivamente esteso gli asseriti maltrattamenti subiti dagli alunni anche al ### d) Quanto alle prove assunte nel primo grado del presente giudizio, nessuno dei testi ascoltati avrebbe riferito di maltrattamenti o altro ai danni di ### e) La consulenza tecnica espletata, contrariamente a quanto motivato in sentenza, non avrebbe rilevato, all'attualità, disturbi sofferti da ### riconducibili agli eventi dedotti in giudizio; tuttavia il c.t.u. ha concluso affermando come, durante il periodo in cui tali eventi si sarebbero verificati, il minore abbia subito un danno biologico temporaneo post traumatico da stress valutato nel 15%. Si tratterebbe di conclusione errata soprattutto perché esplicitamente riferita alla precedente consulenza eseguita in sede penale. Per tal ragione, l'appellante chiede la rinnovazione della consulenza tecnica.  2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per non aver correttamente giustificato i criteri di determinazione dei risarcimenti accordati e, piuttosto, facendo mal governo sulle norme sulla liquidazione secondo equità sia nella determinazione del danno subito da ### sia nella determinazione di quello subito dai suoi genitori, per questi rimasto del tutto indimostrato circa la compromissione della propria salute.  3. La Corte giudica infondate le doglianze formulate con il primo motivo di appello. 
La sentenza impugnata ben motiva come i comportamenti illeciti e nocivi posti in essere dalla maestra ### siano risultati dimostrati sia dalle risultanze istruttorie acquisite in sede ###sede civile. 
Quanto alle prime, risulta che il Collegio peritale incaricato in sede penale abbia ascoltato numerosi alunni della maestra ### tra cui anche ### Sicché le deduzioni proposte nel motivo in esame, secondo cui ### non sarebbe stato parte in quel giudizio, appaiono irrilevanti. Invero, si tratta comunque di acquisizioni a carattere indiziario particolarmente pregnanti in quanto provenienti da un collegio di esperti e nel rispetto delle norme previste dallo specifico rito procedimentale. Vi è più, dalla intera istruttoria dibattimentale in sede penale emergono i comportamenti illeciti della maestra ### r.g. 761/2021 3.1. La circostanza che ### sia stata attinta solo da una sentenza di “patteggiamento” non appare significativa, assumendo comunque la stessa un particolare valore indiziario (#### II, 10.10.2023, n. 807; Cass., III, 05.05.2022, n. 14278) da valutarsi in comparazione con altre risultanze istruttorie.  3.1.1. Peraltro - e più in generale - le prove assunte nel processo penale possono essere utilizzate dal giudice civile per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (recentemente, Cass., III, 10.05.2024, n. 12901).  3.2. Ed in effetti, la sentenza afferma la responsabilità della convenuta dalla complessiva “documentazione allegata in atti”. Si tratta sia degli accertamenti e delle acquisizioni del processo penale, sia dell'istruttoria svolta nel primo grado del presente giudizio. Invero, anche da quest'ultima risultano confermati gli abusi della insegnante nei confronti dei suoi piccoli alunni.  3.3. I testi ascoltati all'udienza del 05.06.2019 hanno dichiarato come i comportamenti addebitati alla ### di particolare gravità, interessavano l'intera classe, circostanza accertata anche dal collegio peritale in sede penale (che precisa come interessati dai maltrattamenti “tutti i minori oggetto dell'indagine”, compreso ###. Addirittura alcuni comportamenti venivano rappresentati come “giochi” (il gioco della “punturina”; il gioco del “lupo” o del “cagnolino”) insegnati dalla maestra (!), mentre alcuni episodi di maltrattamenti sono stati confermati anche dalle ausiliarie ### per aver assistito occasionalmente ad essi entrando in aula.  3.4. Quanto alla consulenza tecnica espletata nel primo grado del presente giudizio, essa ha escluso, “…allo stato attuale, disturbi psicopatologici in grado di inficiare il funzionamento personale, sociale, familiare e scolastico…” di ### (pag. 35 e pag. 49), con esclusione della correlazione tra alcune paure emerse in sede peritale e gli eventi oggetto di causa. Tuttavia, è risultato accertato come il minore abbia sviluppato una “…sindrome post traumatica da stress…” durato circa sei mesi, con remissione spontanea nel periodo successivo (pag. 49).  3.4.1. Le valutazioni conclusive dell'esperto, contrariamente a quanto assume l'appellante, non sono condizionate dalle risultanze peritali espletate in sede penale. Né alla Corte vengono offerti concreti elementi dubitativi o argomenti tali da richiedere un approfondimento peritale.  4. Anche il secondo motivo di appello, di asserita erroneità delle liquidazioni dei danni, non coglie nel segno.  r.g. 761/2021 4.1. Viene in rilievo il danno non patrimoniale subito dal minore, nonché dai genitori in proprio. La relativa liquidazione equitativa, in presenza di estrema difficoltà di prova dell'ammontare del risarcimento, rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice (Cass., II, 31.10.2023, n. ###; VI, 22/01/2019, n. 1579; III, 04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n. 23327), cui compete “…valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto…quanto quello dinamico - relazionale…” (Cass., ord. 04.11.2020, n. 24473). Inoltre, “…### del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare…” (Cass., VI, 23.07.2020, n. 15680).  4.2. Nella fattispecie qui in esame, l'ammontare del danno riconosciuto è stato correttamente ed ampiamente motivato dal Tribunale legandolo, quanto a quello subito dal minore, alle risultanze della consulenza tecnica del primo grado, espletata sulla base della documentazione in atti.  4.3. Entrambe le liquidazioni del danno, sia quello riconosciuto al minore, sia quello riconosciuto ad ognuno dei due genitori, sono giudicate congrue anche al prudente apprezzamento del presente Collegio, in condivisione con le valutazioni del Tribunale.  4.3.1. Quanto specificamente all'autonomo danno subito dai genitori, invero, pur nella consapevolezza che la funzione genitoriale comporti spesso naturali apprensioni di un certo rilievo, ciò va valutato in un contesto di normale tollerabilità secondo l'id quod plerumque accidit, non potendosi certo giudicare “normale” o “usuale” lo stress che certamente i genitori hanno personalmente subito dei comportamenti illeciti posti in essere dalla insegnante ### nei confronti del loro piccolo ### nel periodo di osservazione.  5. Per tutte le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.  5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.  5.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 - della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014).  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello r.g. 761/2021 proposto da ### nei confronti di ### s.p.a. in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ### S.A.  in persona del legale rappresentante “pro tempore”, M.I.U.R. oggi MINISTERO ### in persona del ### legale rappresentante “pro tempore”, ### MASSINO e ### in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore ### avverso la sentenza n. 1904/2021 del 23.06.2021 del Tribunale di ### - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; - condanna ### e il M.I.U.R., oggi Ministero dell'### in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in ### 8.000,00 oltre spese documentate, spese generali, iva e cap come per legge; - da atto - ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 - della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 17 Giugno 2024.  

Il Giudice
Ausiliario Estensore Il Presidente (### (###


causa n. 761/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Scagliusi, Brocca Raffaella Olimpia

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 753/2020 del 17-11-2020

... eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva - non rivestendo la qualità di coerede -, la inammissibilità dell'azione di riduzione non avendo la ### dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e, dunque, a suo dire, la carenza di una condizione per la proposizione della predetta domanda nonché la nullità dell'atto di citazione poiché indeterminato nella misura in cui non si evinceva entro quali limiti fosse stata lesa la legittima né il valore della massa ereditaria e/o la presenza di ulteriori eventuali beni. Quanto alla richiesta di pagamento della somma di euro 60.000,00 evidenziava che non vi era prova del credito e, in particolare, che tali somme rientrassero nella comunione legale dei coniugi; a tal proposito, asseriva che con (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, ### civile , in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### est. rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1566/2017 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### domiciliatario; ATTRICE contro ### (c.f.. ###), nato a ####, il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### domiciliatario; CONVENUTO nonché ### (c.f ###) nato a ### di ### il 28.06. 1993 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### domiciliatario; CONVENUTO e ### (c.f. ###) E ### (c.f.  ###); ### Conclusioni della parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2020. 
Oggetto: donazioni-lesione legittima - divisione dei beni caduti in successione. 
FATTO E DIRITTO I. La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 co. 2° n. 4) cod. proc.  civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.   I.1- Con atto di citazione notificato in data ###, ### domandava all'adito Tribunale di: i) accertare e dichiarare di essere erede legittima di ### e, come tale, di avere diritto ad 1/3 dell'asse ereditario; accertare e dichiarare che all'atto dell'apertura della successione di ### non vi erano beni e che, per l'effetto, la donazione da questi disposta in favore dei figli, ### e ### è soggetta a riduzione; conseguentemente, voler accertare e dichiarare che l'immobile sito in ### alla ### - foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2, oggetto di donazione, deve essere ricompreso per intero nell'asse ereditario; accertare e dichiarare il suo diritto di subentrare nella proprietà del predetto immobile per 1/3, residuando gli ulteriori 2/3 in favore, pro quota, di ### e ### accertare e dichiarare di avere un credito nei confronti di ### pari ad € 93.350,00 per le motivazioni di cui in premessa; accertare e dichiarare che i ###ri ### e ### sono coeredi e, per l'effetto, volerli condannare al pagamento di 1/3 cadauno del predetto debito, pari ad € 31.116,66 cadauno, o nella maggiore o minore somma determinata, oltre interessi e rivalutazione dal nascere del diritto e sino all'effettivo soddisfo; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”. 
Premettendo che di essere coniuge legalmente separata di ### deceduto in data ###, a fondamento della domanda esponeva che questi in vita aveva provveduto a spogliarsi di tutti i propri beni e, in particolare, dell'immobile sito in ### alla via ### identificato con foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2, che era stato donato con atto notarile del 25.2.2002 in comune ed indiviso a ### (nato a ### di ### il ###) e ### (nato a ### il ###), nipoti ex filio ### che inoltre vantava un credito di euro 60.000,00 - per le somme da questi sottratte dalla comunione dei beni in costanza di matrimonio e destinate alla costruzione dell'unità immobiliare sita alla ### in ### realizzata sempre in costanza di matrimonio dal ### su terreno di sua esclusiva proprietà e, come tale, non rientrante nella comunione dei beni - nonché un ulteriore importo di euro € 21.600,00 per la quota di mantenimento di euro 200,00 con decorrenza febbraio 25.2.2004 ed di € 11.750,00 per la quota di mantenimento di euro 250,00 mensili con decorrenza 12 marzo 2013, per un totale di € 93.350,00. 
I.2- Si costituiva in giudizio ### sostenendo la fondatezza delle ragioni di parte attrice e rilevando che con la donazione del bene immobile sito in ### alla via ### il de cuius si era spogliato intenzionalmente dell'unico bene presente nell'asse ereditario al solo fine di pretermettere i legittimari, ossia coniuge e figli. Contestava, invece, il presunto credito, asseritamente vantato da parte attrice quantificato in € 31.116,66 nei confronti del deducente in ragione della quota di 1/3 del debito complessivo maturato dal de cuius poiché non provato. 
I.3- Si costituiva in giudizio ### con memoria di risposta depositata in data ### eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva - non rivestendo la qualità di coerede -, la inammissibilità dell'azione di riduzione non avendo la ### dimostrato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e, dunque, a suo dire, la carenza di una condizione per la proposizione della predetta domanda nonché la nullità dell'atto di citazione poiché indeterminato nella misura in cui non si evinceva entro quali limiti fosse stata lesa la legittima né il valore della massa ereditaria e/o la presenza di ulteriori eventuali beni. Quanto alla richiesta di pagamento della somma di euro 60.000,00 evidenziava che non vi era prova del credito e, in particolare, che tali somme rientrassero nella comunione legale dei coniugi; a tal proposito, asseriva che con sentenza n. 85/2013 emessa nell'ambito del giudizio di usucapione proposto dalla ### il Tribunale di ### aveva accertato che l'immobile in questione non era entrato nella comunione legale ma era di proprietà esclusiva di ### per essergli stato ceduto dal di lui padre in data ### (e, dunque, antecedentemente al matrimonio con la odierna attrice celebrato il ###) e che non vi era prova che il coniuge avesse contribuito con denaro proprio alla ristrutturazione del bene. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o, comunque, per il rigetto della azione di riduzione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto. In sede di memorie istruttorie, la difesa del convenuto precisava il contenuto delle eccezioni preliminari sollevate evidenziando che: A) non era stato correttamente indicato il valore della massa ereditaria atteso che la ### a suo avviso, aveva addotto soltanto in ordine alla esistenza di proprie pretese creditorie vantate nei confronti del de cuius e, dunque, dell'eredità omettendo di dare atto che: i) ### era debitore nei confronti del de cuius delle somme liquidate dal ### di ### di ### nel procedimento n. 51/2006 R.G.  conclusosi con sentenza n. 12/2013 a titolo di risarcimento del danno per lesioni inflitte in danno di ### quantificate pro quota in euro 400,00; ii) ### era debitrice nei confronti del de cuius delle somme dovute a titolo di indennità per l'occupazione “sine titulo” dell'immobile di proprietà esclusiva di quest'ultimo quantificate in euro 400,00 mensili con decorrenza dal 12.3.2013 ossia dalla pubblicazione della sentenza 223/2013 che aveva pronunciato la separazione tra coniugi e rigettato la domanda di assegnazione della abitazione; B) ### aveva già accettato la qualità di erede per avere avanzato domanda all'### ed all'### di pagamento della pensione di reversibilità, ivi compresi i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali di cui era titolare il de cuius, sicché avrebbe dovuto far precedere la azione di riduzione dalla accettazione della eredità con beneficio di inventario. Chiedeva, inoltre, che fossero conteggiati nella massa anche i crediti vantati dal de cuius nei confronti della coniuge e del figlio ### nonché gli arretrati della pensione di sua spettanza. 
I.4- Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per ### e ### di cui veniva dichiarata la contumacia. 
I.5- Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e dopo aver tentato la conciliazione tra le parti, alla udienza del 18.6.2020 - svoltasi mediante trattazione scritta - sulle conclusioni dei procuratori costituiti la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione avanti al Collegio a norma dell'art. 50-bis, comma primo, n. 6, c.p.c., a mente del quale il Tribunale giudica in composizione collegiale “nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.   II.- La domanda di riduzione avanzata da ### e ### va accolta nei limiti di cui sotto meglio precisato. 
II.1.1- Giova dare atto che com'è noto, il rimedio in caso di lesione della quota di legittima è l'azione di riduzione, azione volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili; invero, gli eredi legittimari sono successori necessari, titolari di un quota di riserva dei beni ereditari e la successione necessaria ha una funzione correttiva della volontà del defunto che trova giustificazione nell'esigenza sociale di un'inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti. ### della legittima costituisce il limite ultimo ed invalicabile posto dall'ordinamento all'autonomia del testatore a presidio dell'interesse dei prossimi congiunti e, più in generale, della famiglia. Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione e, da tale accertamento, consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).  ### di riduzione viene configurata come personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari. (Cass. civ.  II, 22.3.2001, n. 4130). Peraltro, “il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, cosicchè il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi” (Cassazione civile sez. II, 09/10/2017, n.23539). 
Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità della domanda, anche avuto riguardo alle difese del convenuto, è appena il caso di osservare che “qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere o a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario” (Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, n.2914). Conseguentemente, per giurisprudenza oltremodo pacifica (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 19/11/2019, n.###), la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso - come nel caso di specie - il quale, come detto, viene a trovarsi nella necessità di esperire preventivamente l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. 
Aggiungasi che l'erede, per poter essere considerato quale legittimario che agisce in riduzione, deve allegare la lesione della legittima e, quindi, è tenuto ad allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima determinando con esattezza (il valore del) la massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata e la disponibile con susseguente riduzione delle donazioni o dei testamenti compiuti in vita dal "de cuius" (cfr Cass. Civ., Sez. II, 14.10.2016 n. 20830; II, 19/01/2017, n. 1357; in termini identici, Cass. 20830/16; si vedano, inoltre, 13310/02 e Cass. 14473/11; Cass. 11432/92). Con maggiore impegno esplicativo, la lesione della quota di legittima e l'entità della stessa presuppongono l'accertamento del valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di riserva che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore all'atto dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili e ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando poi la quota disponibile e la quota legittima sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione in concreto della quota a esso spettante (cfr. Trib. Salerno, 17.4.2008). 
II.1.2- Le coordinate giurisprudenziali sopra esposte devono quindi essere applicate per la risoluzione della fattispecie che ci occupa in quanto condivisibili e in assenza di ragioni di segno diverso fornite dalle parti che inducono il Collegio giudicante a discostarsi; peraltro, le argomentazioni che seguono vanno estese anche alla identica domanda di riduzione della legittima avanzata dal convenuto ### che ha fornito le medesime allegazioni. 
Fatte queste opportune premesse, deve evidenziarsi come nel caso di specie l'intero compendio ereditario (costituito dall'immobile sito alla via ### in ### è stato devoluto interamente per donazione ai nipoti ex filio, pretermettendo il coniuge e i figli, ### e ### (quest'ultimo contumace) odierni convenuti. A tal proposito, è opportuno osservare che: i) parte attrice ha fatto menzione nella narrativa dell'atto di citazione di ulteriori immobili di proprietà di ### che sono stati ceduti in vita ai nipoti del de cuius, odierni convenuti e tuttavia, oltre ad essere generica la allegazione, i relativi atti di cessione (in particolare, il riferimento è all'atto di compravendita del 2008 a rogito del ### non sono stati impugnati; ii) in ordine a quanto dedotto dalla difesa del convenuto ### le somme percepite dalla ### a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sulla base della posizione contributiva del de cuius non partecipano alla formazione dell'asse ereditario ma spettano di diritto al coniuge (anche separato purché senza addebito); per quanto concerne, invece, la percezione dei ratei arretrati (da cui deriverebbe la qualifica di erede per effetto di accettazione tacita) la allegazione è oltremodo generica tenuto conto che non si conosce se e a che titolo vi fossero somme accantonate dal de cuius né il relativo ammontare (che rileverebbe invece ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario). 
Ciò posto, sicuramente non è richiesta l'accettazione con beneficio d'inventario trattandosi di erede totalmente pretermesso ed inoltre risultano rispettati gli oneri di allegazione (prima ancora che di dimostrazione) in quanto parte attrice ha indicato l'atto ritenuto lesivo (l'atto di donazione del 25.2.2002 a rogito del ### del Rio - ### n. 4786 - racc. n. 1703) del quale è stata chiesta la riduzione e individuato i soggetti legittimati passivi della medesima azione. Risulta inoltre ricostruita l'entità del patrimonio relitto dal de cuius che si identifica - come detto - soltanto nell'immobile oggetto della donazione ed invocata la lesione della quota di legittima sebbene erroneamente indicata la percentuale. Tale errore matematico non determina alcuna inammissibilità della domanda (e/o nullità della citazione), per come asserito dal convenuto avendo la difesa della attrice assolto agli oneri di allegazione ed essendo emendabile agevolmente la misura della quota di legittima in considerazione degli elementi offerti e del disposto normativo. Invero, l'art. 542 del prevede in caso di concorso di coniuge e figli che “se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali”. uguali.” Sulla scorta di quanto innanzi, la quota di cui poteva disporre il de cuius era pari ad 1/4 della massa ereditaria, mentre la quota riservata al coniuge era di ¼ e la residua quota pari a ½ della massa per entrambi i figli in uguale misura. ### parte la Suprema Corte di recente ha sottolineato che in una fattispecie come quella in esame in cui si è in presenza di un unico atto di donazione posto in essere dal de cuius che abbia del tutto pretermesso l'attore, l'esistenza della lesione, riscontrata esclusivamente sui beni relitti si manifesti con evidenza anche per quanto attiene alla sua misura, posto che va necessariamente determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge al legittimario agente in riduzione, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa, da applicare in questo caso unicamente sul relictum (Cass. civ. 03.03.2017 n. 5458). 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni - respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del convenuto ### - la domanda di riduzione avanzata dalla attrice e da ### deve ritenersi necessariamente fondata in ragione della loro totale estromissione dalla eredità di ### rispettivamente coniuge e padre, che con la donazione posta in essere in data ### ha disposto dell'unico bene del suo patrimonio in favore di ### e ### nipoti ex filio ### Conseguentemente va dichiarato il subentro degli stessi nella comunione ereditaria, dichiarando che ciascuno è titolare della quota di un quarto dei beni ereditari. 
E' opportuno precisare che - diversamente da quanto sostenuto da parte attrice in sede di comparsa conclusionale - nel momento in cui la ### ha, nelle conclusioni, chiesto di “subentrare nella proprietà del predetto immobile per 1/3” ha di fatto inteso avanzare domanda di scioglimento della comunione e di conseguente divisione. 
II.2- Tuttavia, non può procedersi alla chiesta divisione della comunione ereditaria, essendo emersa nel corso degli accertamenti peritali l'irregolarità urbanistica del fabbricato in oggetto. 
Invero, per procedere alla stima dell'immobile oggetto di donazione è stato incaricato il ### arch. ### la quale, dopo aver acquisito copia della concessione di costruzione del 09.2.1975 e della normativa urbanistica vigente al momento della costruzione e alla data odierna al fine di verificare la regolarità urbanistica dell'immobile e la corrispondenza al titolo edilizio, ha riscontrato “importanti difformità tra il fabbricato realizzato e quanto autorizzato con concessione di costruzione del 09.2.1975” in quanto “il fabbricato si presenta (…) completamente difforme (…) sia sotto il profilo volumetrico sia per quanto concerne la destinazione d'uso dichiarata considerando che la concessione di costruzione si riferisce ad un'opera completamente diversa rispetto a quanto effettivamente realizzato” (pag. 6 e 7 della relazione peritale)1. Il CTU, peraltro, ha verificato con esito negativo la sanabilità dell'immobile atteso che il fabbricato è stato realizzato “con una volumetria superiore a quella consentita dalle norme vigenti alla data odierna e in difformità rispetto alle norme tecniche per le costruzioni sotto il profilo sismico considerando che i piani primo e secondo in 1 Si legge testualmente a pag 6 della relazione peritale: “il fabbricato si sarebbe dovuto comporre di un solo piano fuori terra (fabbricato in muratura esistente) e di un ampliamento in aderenza in c.a. di ml 11.60 x 3.70 a due piani fuori terra in aderenza la primo. 
In realtà è stato riscontrato che il fabbricato si compone di tre piani fuori terra di superficie coperta di mq 70,70 il piano terra e primo e mq 46,00 il piano secondo e che sopra il fabbricato in muratura esistente ad un piano, oltre ad un ampliamento in aderenza in c.a. è stata realizzata una sopraelevazione di due piani.” cemento armato sono stati realizzati come sopraelevazione del pianto terra in muratura, quindi con struttura non solidale e privi di calcolo statico presentato presso gli uffici del genio civile e relativo nulla osta”; sicché ha concluso che “ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 l'opera abusivamente realizzata non è sanabile in quanto l'intervento risulta difforme sia rispetto a quanto disposto dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso sia a quanto disposto dalla disciplina urbanistica attualmente vigente” (cfr. pag. 11 della relazione). Peraltro, tali conclusioni non sono state contestate nemmeno genericamente dalle parti. 
Ne consegue che nel caso di specie ravvisandosi una comunione su un immobile abusivo non può farsi luogo alla divisione giudiziale in quanto la pronuncia giudiziaria di scioglimento della comunione assume una funzione suppletiva di quella negoziale, e deve, ritenersi “che essa sia soggetta alle stesse norme, e in particolare alle prescrizioni urbanistiche, di quest'ultima”, in quanto, diversamente opinando, “si arriverebbe al risultato paradossale di potere eludere le norme urbanistiche attraverso il procedimento giudiziario” (ordinanza 25836/2018; nello stesso senso Cass. Sez. civ. Sez. 2, sentenza n. 630 del 17/01/2003). 
Tale orientamento è stato da ultimo avallato dalle ### della Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno statuito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.25021; in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità successiva, cfr. Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n.2675). 
Nel caso di specie, la portata abusiva dello stabile impedisce che si possa procedere alla divisione della massa ereditaria tra i coeredi; in altri termini, non è praticabile la soluzione prospettata da parte attrice di assegnazione dell'intero bene indiviso ai soli eredi in quanto il trasferimento implicherebbe comunque un passaggio di proprietà del bene da ### e ### agli eredi pro indiviso, integrando il risultato vietato dall'art. 46. Peraltro, tale esito presuppone la declaratoria di nullità dell'atto di donazione stipulato dal de cuius nei confronti dei nipoti ma non può non evidenziarsi che tale domanda è stata formulata dalla difesa della ### per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, appare oltremodo tardiva. 
Tutto quanto innanzi premesso, non potendosi procedere alla divisione, il Collegio non può far altro che accertare la lesione della quota di legittima e dichiarare la sussistenza della comunione ereditaria tra l'attrice e i convenuti - ad eccezione di ### - sull'intera massa ereditaria per come sopra ricostruita, acclarando che ciascuno è titolare della quota indivisa di un quarto della massa ereditaria, senza tuttavia poter procedere allo scioglimento della comunione. ###, l'azione di riduzione è un “prius”, rispetto a quella di divisione ereditaria che configura pacificamente un “posterius”, in quanto il legittimario leso e/o escluso, prima di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, avrà bisogno anzitutto di far riconoscere il proprio diritto con l'accoglimento dell'azione di riduzione. Pertanto, la domanda di riduzione e la domanda di divisione ereditaria possono essere proposte “cumulativamente nello stesso processo”, ma la seconda domanda sarà subordinata “all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale” tra le tante sentenza 9192 del 10 aprile 2017). 
Concludendo, la domanda della ### e quella del convenuto ### vanno pertanto accolte limitatamente all'accertamento della lesione della propria quota di legittima nella misura di ¼. 
II.3- Rebus sic stantibus non può procedersi oltre nella disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e segnatamente nell'accertamento delle pretese creditorie assuntamente vantate dalla ### nei confronti del de cuius e, dunque, dell'eredità ovvero di eventuali crediti del de cuius nei confronti dei legittimari per come richiesto dalla difesa di ### Invero, nel caso di specie - a fronte del riconoscimento solo in astratto di un diritto di ¼ in capo alla attrice sui beni dell'eredità - non può dirsi esperita vittoriosamente l'azione di riduzione nel senso che non vi è alcuna effettiva e concreta attribuzione sicchè i legittimari preteriti non possono essere soggetti a quest'onere derivante dal pagamento dei debiti del de cuius. In altri termini, non essendo possibile procedere allo scioglimento di fatto della comunione è superfluo l'accertamento di eventuali debiti (o crediti) dell'eredità in quanto operazione propedeutica che - come detto - presuppone il positivo esperimento dell'azione di riduzione. 
Pertanto, le ulteriori domande sono da intendersi respinte. 
III.- Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante l'esito peculiare del giudizio, il riconoscimento solo in astratto del diritto ed il rigetto delle ulteriori domande. 
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci. 
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma ### - ### di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'### finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'### Le spese di ### come liquidate con separato decreto emesso in pari data, vanno suddivise tra le parti in parti uguali.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1566/2017 r.g., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede: - in accoglimento dell'azione di riduzione, attribuisce a ### e ### una quota pari a 1/4 del bene relitto (costituito dall'immobile sito in ### alla via ### identificato con foglio n. 15, particella n. 112, sub n. 2); - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti; - nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci; - pone le spese di ### come liquidate con separato decreto emesso in pari data, a carico delle parti in solido in pari misura.   Così deciso nella ### di consiglio dell'11.11.2020 svoltasi mediante #### est.  dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1566/2017 R.G. - Giudice/firmatari: De Vito Giovanni, Stilo Antonella, Galati Mariagrazia

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 765/2024 del 26-06-2024

... preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi l'evento verificato nel Comune di ### nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il G.I. accoglieva l'eccezione e disponeva l'estromissione dell'### dal giudizio, con compensazione delle spese di lite, autorizzando, contestualmente l'attore alla chiamata in giudizio del Comune di ### Si costituiva, pertanto, il Comune che chiedeva l'integrale rigetto della domanda proposta. La causa, istruita documentalmente e con prova testi, veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, il Tribunale di ### - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia, ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott.ssa ### Dott. ### Dott.ssa ### aus.rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1559/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e Comune di ### in persona del sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### appellato ### Per l'appellante: “accogliere integralmente il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 687/21 emessa dal Tribunale di Crotone…depositata in cancelleria in data ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione di pericolo versata dalla strada di proprietà e/o in custodia dell'ente convenuto e l'evento dannoso di cui in narrativa e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto in ordine ai danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., e, per l'ulteriore effetto, 3) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal dott.  ### nella misura pari ad €. 20.968,14, comprensiva del danno morale, ovvero in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia; 4) condannare l'### convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, riferiti alle spese mediche sostenute e documentate, ed alle spese necessarie per la riparazione della bicicletta danneggiata in occasione del sinistro per cui è causa, per come descritte in narrativa e nella misura complessiva pari ad €.  7.172,26, di cui €. 340,26 per spese mediche” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. 
Per l'appellato: “dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto palesemente infondato; nel merito, rigettare l'appello proposto dall'appellante ### e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 687/21 del 26.07.21, pubblicata in data ###. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. 
Svolgimento del processo ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la ### di ### esponendo: che, in data ###, alle ore 08.50 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta, ### di ####, con direzione di marcia ### E. Berlinguer allorquando, giunto in prossimità del civico 2, all'altezza della ### dei ### a causa della presenza sull'asfalto di una buca, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo del velocipede; che, pertanto, andava ad impattare, violentemente, dapprima con la spalla destra sulla parte posteriore sinistra di un'autovettura, regolarmente parcheggiata sul lato destro della carreggiata e, successivamente, con la testa, la spalla ed il fianco sinistro sull'asfalto; che, immediatamente, intervenivano i ### che provvedevano a redigere annotazione di servizio; che veniva trasportato al P.S. del nosocomio di ### dal quale veniva dimesso con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta 3° distale di clavicola sx con escoriazione” e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi; che anche il velocipede riportava una serie di danni, come da preventivo e relative fatture di riparazione. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, pari ad €. 28.708,40, oltre accessori. 
Si costituiva in giudizio la ### di ### che, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi l'evento verificato nel Comune di ### nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. 
Il G.I. accoglieva l'eccezione e disponeva l'estromissione dell'### dal giudizio, con compensazione delle spese di lite, autorizzando, contestualmente l'attore alla chiamata in giudizio del Comune di ### Si costituiva, pertanto, il Comune che chiedeva l'integrale rigetto della domanda proposta. 
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, veniva trattenuta in decisione.   Con sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, il Tribunale di ### - sul presupposto del difetto di prova del nesso di causalità - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.   Avverso la suddetta pronuncia, ### interponeva gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29.11.22, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata dall'appellante. 
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il ###.  ### provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica; l'appellato al deposito della sola comparsa conclusionale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione, ex art. 350 c.p.c.).  2.- Con un primo motivo ### censura la pronuncia impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie e presunta mancanza di prova del nesso di causalità; in particolare, nella parte in cui il giudice di prime cure afferma: “nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra “cosa” e danno. La buca rappresentata nelle fotografie dei luoghi di causa in atti, che avrebbe a detta dell'attore provocato la sua caduta, appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile considerando anche che l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 8.50 circa, e quindi in pieno giorno”. 
Orbene, sarebbe pacifico che per la configurazione della responsabilità ex art. 2051 l'attore sia tenuto a dimostrare soltanto il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. 
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi - prosegue l'appellante - sarebbe stato dimostrato non solo l'evento dannoso, ma anche la sua verificazione a causa di una profonda buca presente sul manto stradale. 
Entrambi i testi escussi, ### e ### infatti, avrebbero chiaramente confermato che il ciclista, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada. 
Non vi sarebbe, quindi, alcun dubbio che l'evento sia stato causato dalla presenza su ### di una buca di consistente profondità e sprovvista di opportuna segnalazione, come emerso anche dalla relazione di P.G. e dalla documentazione fotografica, in atti. 
Orbene, prosegue il ### la Suprema Corte ha precisato che: a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) per le strade aperte al traffico è configurabile la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità. 
Pertanto, agli enti pubblici, proprietari di strade aperte al pubblico transito, è in linea generale applicabile la predetta disposizione in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada medesima, indipendentemente dalla sua estensione. 
Nella fattispecie, il luogo del sinistro è situato nel Comune di ### il quale avrebbe omesso di provare la normale attività di vigilanza e manutenzione del tratto stradale interessato dall'evento dannoso e non avrebbe fornito alcuna prova del caso fortuito. 
Invero, dall'istruttoria sarebbe emerso che il danneggiato non ha potuto evitare la buca atteso che - come dichiarato dall'altro ciclista - “non è stato possibile evitare la buca perché noi, per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine, ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca. Sul lato destro c'era più di una macchina parcheggiata, tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada. Non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”. 
Anche i ### intervenuti nell'immediatezza hanno così verbalizzato: “il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia…notavamo un gruppo di ciclisti, regolarmente sulla loro corsia” Dunque, alcun “difetto di diligenza nell'utilizzo della strada” può essere addebitato al danneggiato che percorreva, regolarmente, la strada in questione. 
Il Tribunale non avrebbe valutato con attenzione le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto “non raggiunta la prova tra cosa e danno”; non prendendo in considerazione il fatto che l'### convenuto non solo non ha formulato alcuna richiesta di prova contraria, ma ha anche omesso di fornire dimostrazione del caso fortuito.  3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza impugnata nella parte in cui il ### di prime cure ha statuito che “ai rilievi effettuati dai ### in atti non può essere assegnato valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico tra l'insidia stradale e l'incidente”.   Orbene, i ### intervenuti avrebbero assistito personalmente ai fatti di causa atteso che, come da relazione in atti, il giorno dell'evento, “si trovavano a bordo di autovettura di servizio, in uscita della porta carraia che dà sbocco su via Le Castella”, proprio difronte il luogo dell'evento, e sono stati i primi a dichiarare che “a causa della presenza di una buca sull'asfalto, il ciclista perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro un'autovettura parcheggiata”. 
Il teste, maresciallo ### ha confermato di aver assistito ai fatti di causa e di aver personalmente redatto il verbale del 29.04.14, nonché la relativa annotazione di P.G.  4.- Con un terzo motivo, infine, l'appellante rileva l'errata valutazione della documentazione medica e la mancata ammissione della c.t.u. 
In particolare, censura la pronuncia laddove si legge: “parimenti inconferente risulta poi la certificazione medica prodotta dalla parte attrice. Questa, se può certamente provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale.” Anche a tal riguardo, la motivazione sarebbe insufficiente e contradittoria atteso che, mediante l'allegazione della documentazione medica, sarebbe stata fornita piena prova di tutti i danni subiti. 
Inoltre, detti danni sarebbero stati provati anche con la produzione della perizia di parte ove si legge: “alla luce dello studio della documentazione esibita ed allegata agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame clinico effettuato, si può affermare che il giorno 29/04/14 il sig. ### riportava una "frattura comminuta pluriframmentaria della clavicola sinistra…le lesioni riportate bene si attengono alla dinamica propria del trauma riferito (meccanismo diretto da caduta al suolo)”. 
La richiesta di ammissione della c.t.u.- rigettata dal primo giudice senza alcuna motivazione - era finalizzata ad una più precisa e puntuale valutazione e quantificazione dei danni, richiesta, nuovamente invocata in questa sede ###un ultimo motivo, il ### censura il capo relativo alla condanna alle spese di lite poiché, essendo evidente la sussistenza del nesso causale e l'assoluta fondatezza della domanda, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare l'### convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti ed al pagamento delle spese di lite.  6. - ### è infondato. 
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia. 
Va premesso che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. - la responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18). 
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. ###/21, n. 25214/14; n. 10687/01). 
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. ###/21; Cass. n. 9315/19; Cass. n. 2480/18). 
Giova richiamare il dichiarato testimoniale. 
Il teste, ### ha riferito quanto segue: “mi trovavo subito dietro al ### a circa 50 cm., massimo un metro di distanza, non c'erano altre persone tra me e lui, davanti al ### c'era il sig. ### in bicicletta, e davanti all'### c'era una autovettura e c'era una buca sul margine destro della strada tra dove stavamo noi con le biciclette e la macchina parcheggiata sul lato destro della carreggiata, il sig. ### è riuscito ad evitare la buca, mentre ### prendeva in pieno la buca… il tempo era buono, c'era una buona visibilità. La buca era grande e soprattutto profonda. Il sig. ### l'aveva evitata…non è stato possibile evitarla perché noi per regolarci nella frenata in bicicletta guardiamo i fari posteriori delle macchine ma in questo caso la macchina andava lentamente e quindi noi tre in bici procedevamo molto vicini alla macchina, quindi, non c'è stata possibilità di vedere la buca…tra noi e le macchine parcheggiate c'era uno spazio più o meno di mezzo metro, noi tendiamo a stare sulla destra. La buca sarà stata a circa due tre metri rispetto al margine della strada…non c'era nessun segnale stradale di pericolo o di strada dissestata”.   ### teste, maresciallo ### ha così riferito: “… stavo uscendo dalla ### quel giorno, a quell'ora, si stava aprendo la porta carraia, mentre uscivamo con il tenente ### ho visto e sentito il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro, c'eravamo io e il tenente ### Cristian…mi ricordo che c'era una buca, ma a distanza di tanti anni non ricordo bene, ricordo che la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura…non ricordo le dimensioni della buca ma ho scritto io il verbale del 2014 in atti…mi trovavo a circa tre metri dal luogo del sinistro, di fronte sul lato opposto della strada ove si verificava il sinistro…”.   Orbene, dalla prova testi è emerso che il ciclista che precedeva il #### è riuscito ad evitare la buca, mentre il ### la prendeva in pieno, ciò ad evidente dimostrazione che quest'ultimo non procedeva con prudenza ed attenzione alla strada e, verosimilmente, non sulla propria traiettoria di marcia, atteso che la buca era posizionata a “due o tre metri dal margine della strada” (cfr. dep. ###. 
Peraltro, non và trascurata l'ulteriore circostanza che le importanti lesioni subite dal ### nonché i danni alla bicicletta, inducono a ritenere che la velocità, tenuta da quest'ultimo, non fosse adeguata allo stato dei luoghi.   Dalle foto prodotte si apprezza, infatti, un manto stradale particolarmente dissestato e caratterizzato da ampie buche e avvallamenti, caratteristiche, che avrebbero dovuto indurre il danneggiato non solo a procedere con estrema cautela e prudenza, ma anche a debita distanza dall'autovettura che precedeva il gruppo di ciclisti, lungo la corsia di marcia, in modo da avvedersi per tempo di eventuali anomalie; la buca in questione appare di grandi dimensioni, profonda e quindi ben visibile, considerato, peraltro, che l'incidente è avvenuto alle ore 08.50 circa, e quindi in pieno giorno.  ### dunque, il primo giudice ha così concluso: “le riferite circostanze ed in particolare la grandezza, profondità e visibilità della buca, nonché la sua posizione sul margine destro della strada e, quindi, non sulla traiettoria del ### e degli altri ciclisti -tanto che il sig.  ### primo della fila di ciclisti, era riuscito ad evitarlainducono a ritenere che la caduta sarebbe stata evitabile dall'attore prestando la dovuta attenzione”. 
E' pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9315/19). 
Precisa, infatti, la Suprema Corte che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno), ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti e si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento, dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare, nonostante quella condizione (Cass. ###/21; Cass. n. 3759/22). 
Quanto, infine, alla censura relativa alla mancata considerazione dei rilievi effettuati dai ### intervenuti sui luoghi di causa, correttamente, il Tribunale ne ha escluso il valore probatorio in relazione all'accertamento del nesso eziologico. 
Si legge, infatti, nella relazione di servizio che: “il veicolo A ### condotto da ### percorreva via le ### di ### di ### con direzione di marcia verso ### E. Berlinguer. Giunto all'altezza della ### dei ### in prossimità del centro estetico denominato "###, a causa della presenza di una buca sull'asfalto, perdeva il controllo del suo velocipede, andando a collidere contro la parte posteriore sinistra di un'autovettura parcheggiata sul margine destro di quella strada, veicolo ###. Il ciclista percorreva regolarmente la strada nella sua corsia, mentre l'autovettura era regolarmente parcheggiata sul margine destro della carreggiata… ### appare evidente che i ### si sono limitati a descrivere la probabile dinamica dell'occorso per come riferito dai presenti; il maresciallo ### peraltro, ha soltanto riferito di aver visto e sentito “il ciclista che sbatteva contro l'autovettura parcheggiata sul lato opposto al nostro” e che “la buca era a pochi metri da dove il ### ha avuto l'impatto con l'autovettura”. 
Pertanto, giustamente, il primo giudice ha ritenuto che gli accertamenti eseguiti dai CC. “se possono certamente provare lo stato dei luoghi, sicuramente non consentono di individuare neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non” la causa del sinistro e per ciò che più interessa, l'efficacia eziologica rispetto al danno prodotto. Ciò, si ribadisce, non dimostra il necessario collegamento eziologico richiesto dalla norma di cui all'art 2051 c.c. e del quale è onerata la parte attrice”. 
Anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione della documentazione sanitaria, a riprova dei fatti di causa, non ha pregio.  ### il primo giudice ha chiarito che se detta documentazione “può provare l'entità del danno subito, sicuramente non consente di individuare, neanche secondo l'ormai noto criterio del “più probabile che non”, la causa della caduta a terra, né la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate e l'efficacia eziologica, rispetto al danno prodotto, della buca stradale”. 
Né alcun valore probatorio può essere assegnato alla perizia di parte atteso che, come è noto, essa ha mero valore indiziario, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. 
Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta di c.t.u. deve essere rigettata poiché il profilo del quantum debeatur rimane assorbito dalla mancata dimostrazione dell'an che ne costituisce ineludibile presupposto. 
Al rigetto dell'appello, consegue la conferma della sentenza di primo grado. 
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai ### 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore del Comune di ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  PQM la Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### nei confronti del Comune di ### avverso la sentenza n. 687/21, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### così provvede: a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; b. condanna ### al pagamento delle spese del grado, in favore del Comune di ### che liquida in complessivi €. 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.05.24 ### Aus. Est. ### (Dott.ssa ### (Dott.ssa ### 

causa n. 1559/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ruberto Carmela Giuseppina, Giuseppa Alecci

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