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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9126/2024 del 29-05-2024

... anteriore del mezzo, rimasto intatto sul resto della carrozzeria. Tale circostanza non sembrava conciliabile con uno scontro con la vettura, che avrebbe piuttosto comportato la distruzione completa dello scooter. Parimenti, la denuncia contro ignoti sporta solo circa due mesi dopo il fatto era generica sulla dinamica del sinistro allo stesso modo dell'atto di citazione. Infine, le dichiarazioni dei testimoni escussi erano contrastanti, non comprendendosi quale fosse la posizione sulla carreggiata del motorino (parte centrale o lato destro della carreggiata) e se esso marciasse affiancato alla vettura che l'avrebbe poi travolto. Non era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia. La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. ------------- ### è infondato e va respinto. Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 14305 dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di giorno 21.02.24, vertente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.  ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in #### n. 5, presso lo studio legale dell'Avv.ssa ### (c.f.  ###), giusta procura agli atti ### E ### (C.F. ###), nella qualità di ### designata per le controversie facenti capo al ### con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### n. 62 è elettivamente domiciliat ###forza di ### alle liti 18 dicembre 2014 per #### rep. 186905 racc. ###, di cui agli atti ### CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
FATTO E DIRITTO ### ha interposto appello avverso la sentenza n. 11916/2020 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da esso attore patito a causa delle lesioni personali riportate a seguito di sinistro stradale. 
Ha dedotto l'appellante che in data ###, alle ore 22.30 circa, mentre percorreva via dei ### alla guida del proprio motociclo, giunto nei pressi dell'incrocio con Via di ###'Ala era stato travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che non si era fermata a prestare soccorso. A seguito dell'urto e avendo riportato lesioni, era stato soccorso dal signor ### che si trovava su altro ciclomotore poco distante dal luogo del sinistro e dallo stesso accompagnato al ### dell'### dove venivano diagnosticati: "#### emitorace dx e sn. Contusioni escoriate arti inferiori. Frattura 2° metacarpale dx", con prognosi di gg 30 di cure e riposo s.c., e applicazione di doccia gessata. 
Ha soggiunto che in data ### si era recato presso il ### di P.S. sporgendo denuncia contro ignoti e che a seguito del sinistro aveva riportato diverse lesioni con un danno alla persona quantificabile in complessivi euro 4553,95. 
Ha quindi censurato la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la prova della responsabilità esclusiva del veicolo investitore era stata ampiamente fornita, atteso che nella cartella clinica di ### fidefacente fino a querela di falso, era stato riportato “incidente stradale motorino - auto. ### si è allontanata”. Inoltre sulla vicenda era stata resa da subito una dichiarazione testimoniale da parte del signor ### il quale aveva poi reso testimonianza insieme al teste ### all'udienza del 20.11.2018 rendendo dichiarazioni chiare, precise e concordanti. 
A fronte di ciò, il giudice di pace non aveva evidenziato quali elementi rendessero le dichiarazioni dei testi generiche, carenti e contraddittorie, omettendo qualsiasi valutazione logica delle risultanze della prova in questione. Infatti le deposizioni dei testimoni erano state circostanziate e precise, dunque idonee a ritenere provato l'effettivo accadimento del sinistro, la cui responsabilità andava ascritta alla condotta del veicolo rimasto sconosciuto. 
Ha quindi concluso il ### in riforma della sentenza gravata, previo eventuale rinnovo della prova testimoniale ed espletamento di ### per la condanna di ### spa, quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento dell'importo di euro 4553,95 a titolo di risarcimento del danno biologico subìto, oltre svalutazione ed interessi legali e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  --------------- Si è costituita ### S.p.A., compagnia designata per il ### di ### per le ### della ### deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era generico sull'an, non essendo specificato attraverso quale manovra l'attore fosse stato travolto dall'autovettura e quali norme del codice della strada e della circolazione fossero state violate. Inoltre, le foto dello scooter acquisite agli atti evidenziavano la presenza del danno sulla sola parte anteriore del mezzo, rimasto intatto sul resto della carrozzeria. Tale circostanza non sembrava conciliabile con uno scontro con la vettura, che avrebbe piuttosto comportato la distruzione completa dello scooter. 
Parimenti, la denuncia contro ignoti sporta solo circa due mesi dopo il fatto era generica sulla dinamica del sinistro allo stesso modo dell'atto di citazione. 
Infine, le dichiarazioni dei testimoni escussi erano contrastanti, non comprendendosi quale fosse la posizione sulla carreggiata del motorino (parte centrale o lato destro della carreggiata) e se esso marciasse affiancato alla vettura che l'avrebbe poi travolto. Non era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia. 
La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.  ------------- ### è infondato e va respinto. 
Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa incombente di fornire la prova sia della effettiva verificazione del sinistro, sia della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Ha precisato, riguardo a tali aspetti della controversia, che il ### era giunto al ### vigile e cosciente e che ricordava i particolari dell'accaduto, mentre le deposizioni testimoniali rese dal ### e dal ### apparivano carenti e contraddittorie, non consentendo di chiarire quale fosse stata la precisa dinamica del sinistro e le eventuali lesioni patite dall'attore. Né d'altro canto poteva desumersi qualcosa di più preciso dall'esame della denuncia - querela sporta dal ### Ha quindi respinto la domanda risarcitoria condannando l'attore alla rifusione delle spese in favore della ### Orbene, la sentenza gravata non si espone alle censure mosse dall'odierno appellante, pur con le integrazioni in punto di motivazione che si verranno qui di seguito ad esporre. 
Occorre anzitutto premettere, in punto di diritto, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860). A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ). 
La prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche in base a mere «tracce ambientali>> o «dichiarazioni orali>>, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449). 
Occorre altresì considerare che pur in presenza di una denuncia o querela, il giudice di merito potrà escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, come anche affermarla, in mancanza di denuncia o querela. 
Si è inoltre considerata ragione giustificativa della non identificazione del veicolo il fatto che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto (circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno: cfr. Cass., 13/7/2011, 15367), unico presupposto indefettibile essendo che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015). 
Ciò posto, osserva il Tribunale che effettivamente, come affermato dal Giudice di ### il ### non ha fornito un quadro di evidenza probatoria della storicità del sinistro nei termini allegati, ovvero di uno scontro - peraltro dovuto ad esclusiva responsabilità del conducente del mezzo antagonista - con altro veicolo non identificato. 
Giova al riguardo considerare, in primo luogo, che mai è stata offerta una precisa descrizione delle modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato. Come correttamente posto in evidenza dalla compagnia convenuta, il ### - nell'atto introduttivo del giudizio - ha affermato di essere stato “travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che, contravvenendo alle norme del ### della ### ed a quelle della circolazione, dopo aver urtato e fatto cadere l'attore, non si fermava per prestare i soccorsi”. Ebbene, non vi è in tale affermazione alcun preciso riferimento alla concreta dinamica del sinistro, essendosi la parte limitata, in modo estremamente generico, a sostenere di essere stata “travolta” da una vettura non identificata che aveva violato le norme del codice della strada. Nessuna indicazione viene in altri termini fornita in merito alla posizione dei due mezzi sulla carreggiata e al modo in cui sarebbero venuti a collisione, né su quali sarebbero le regole di comune prudenza o le norme del codice della strada che sarebbero state violate. 
La palese genericità della descrizione dell'evento si ritrova d'altro canto nel contenuto della denuncia querela presentata alle autorità, assolutamente muta in termini di dinamica del sinistro, se non nell'astratto richiamo alla violazione delle norme del codice della strada. 
A supporto dimostrativo della veridicità del sinistro non basta richiamare, come fa l'odierno appellante, il contenuto della cartella clinica di ### nella parte in cui riporta “incidente stradale motorino - auto - l'auto si è allontanata”. Infatti, del tutto fuori luogo è il richiamo all'asserito valore probatorio fino a querela di falso del contenuto della cartella clinica, atteso che, come è pacifico, l'attestazione del pubblico ufficiale ha valore fidefacente privilegiato fino a querela di falso solo per le attività da lui svolte e i fatti che sono avvenuti alla sua presenza. 
Nel caso di specie è evidente che la dizione già sopra riportata in ordine al presunto scontro tra motorino e autovettura allontanatasi dal luogo del sinistro non costituisce un fatto direttamente osservato dal medico del ### ma di affermazione a lui resa dallo stesso paziente visitato, ovvero dal ### Dunque, ciò che riveste valore fino a querela di falso non è certo la storicità del fatto (ovvero lo scontro tra motorino ed auto allontanatasi) ma la circostanza che così ha riferito il ### al medico curante. In conclusione tale indicazione presente nel referto di P.S., da sola considerata, riveste valore probatorio di consistenza effimera, non tale da validare la versione di parte attrice. 
Passando all'esame del materiale testimoniale, osserva il Tribunale che in effetti le deposizioni non sono attendibili per vari motivi.  ## disparte il fatto che non appare ammissibile che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia affidata a posteriori alla fase istruttoria (in difetto di qualunque precisa indicazione contenuta nella domanda giudiziale), si rileva che una prima contraddizione emerge dalla comparazione tra la prima versione fornita dal teste ### con lo scritto in atti e la deposizione resa in udienza. 
Nello dichiarazione vergata a mano e depositata in atti, il ### descrive il sinistro in questi termini: “il mio socio era a bordo del suo ciclomotore avanti a me, quando giunto in prossimità dell'incrocio tra la via dei ### che stavamo percorrendo, e la via di ###'### in ### veniva investito da un'autovettura di colore scuro che improvvisamente, a luci spente, invadeva, mettendosi di traverso, la sede stradale ostruendo il transito al ciclomotore del signor ### che pur frenando non riusciva ad evitare di finire contro l'autovettura pirata di cui non riuscivo a vedere la targa o il modello sia perché, come ho detto, la macchina procedeva a luci spente, sia perché l'autoveicolo pirata si è subito allontanato dal luogo del sinistro senza minimamente preoccuparsi di soccorrere il signor Casile”. 
Diversamente, nella deposizione resa in udienza, il ### ha riferito di una autovettura che deviava verso destra e che aveva urtato il motorino (non già di un'auto che si metteva “di traverso” sulla sede stradale ostruendo il transito al motociclo). 
Quanto al teste ### in primo luogo non vi è alcuna prova della sua presenza sul posto al momento del sinistro (come in realtà non vi è nemmeno della presenza sul posto del ###. 
Inoltre egli afferma che davanti a lui vi erano più motorini sulla parte centrale della strada e che davanti a questi vi era una vettura marciante sul lato sinistro della carreggiata. Successivamente l'autovettura si sarebbe spostata verso la parte centrale della carreggiata e a quel punto, mentre i motorini erano paralleli alla vettura, vi sarebbe stato l'urto. 
In altri termini l'urto tra auto e moto sarebbe stato laterale, circostanza che non combacia affatto con le fotografie dello scooter prodotte in giudizio, dalle quali si evidenziano solo danni alla parte anteriore del mezzo. 
Pertanto, il teste ### ha fornito due versioni diverse della dinamica del sinistro, mentre quella riferita dal ### concerne un urto laterale tra la vettura e il motociclo che non trova riscontro nelle fotografie dello scooter incidentato. 
Ma anche a voler prescindere dalla intrinseca contraddittorietà delle deposizioni, appare inverosimile che né il ### né il ### siano stati in grado di indicare quantomeno il modello della vettura. 
Ulteriore elemento di inverosimiglianza riguarda il fatto che, a fronte di un sinistro che ha cagionato al ### lesioni personali asseritamente dovute alla condotta di un “pirata della strada”, nessuno (il ### per primo) abbia inteso chiedere l'intervento della forza pubblica, i cui rilievi sul posto avrebbe forse consentito di acquisire qualche elemento sulla presunta macchina investitrice. 
Desta del pari perplessità il fatto che la denuncia querela sia stata sporta - per giunta nei termini estremamente generici che si è visto - quasi tre mesi dopo il fatto, ovvero allorché stava per scadere il termine per l'esercizio del diritto di querela, così impedendo di fatto, stante il decorso del tempo, di individuare un eventuale investitore. 
In conclusione, la estrema genericità in merito alla descrizione della dinamica del sinistro, la mancata richiesta di intervento della forza pubblica nonostante la gravità delle conseguenze, la contraddittorietà e sostanziale inattendibilità dei testimoni escussi, la singolarità della mancata indicazione del tipo di veicolo da parte dei testimoni e l'atteggiamento attendista e dilatorio del ### nella proposizione della querela, nonché la non compatibilità dei danni materiali al motociclo con la dinamica riferita, sono elementi che depongono tutti per una insussistenza del fatto storico (scontro auto - moto) o comunque per una grave insufficienza probatoria in ordine ad esso. 
Non avendo il ### fornito la prova del fatto di essere stato urtato da un veicolo che poi si sarebbe dato alla fuga impone il rigetto del gravame con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della compagnia convenuta in ragione del principio di soccombenza.  P.Q.M Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: • rigetta l'appello interposto da ### siccome infondato e conferma la sentenza appellata; • ### al pagamento in favore di ### nella qualità di ### designata per il ### delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre IVA e #### 27 maggio 2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 14305/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marcelli Guido

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21942/2024 del 05-08-2024

... Comune di ### presso un capannone commerciale adibito a carrozzeria tuttavia mai utilizzato per il deposito delle autovetture come dichiarato dalla stessa legale rappresentante; che solo dopo un anno e mezzo di attività con il solo acquisto di vetture da fornitori comunitari la ### aveva raggiunto un volume d'affari di oltre 15 milioni di euro senza collaboratori, strutture e affidamenti bancari e che aveva però "accumulato un debito IVA di oltre 4 milioni di euro"; che "in generale era il fornitore comunitario a consegnare le auto al cliente finale, che "altre volte" era il cliente privato a ritirare l'auto all'estero; che "in altri casi" era la stessa sig.ra Bon adimani a rit irare le aut ovetture dal fornitore comunitario e a portarle in ### su strada; che, in ogni caso, i clienti versavano in anticipo il prezzo da versare al fornitore comunitario , che la "### e i suoi clienti costituivano un'unica entità economic a" perché "una v olta individuata l'auto da acquistare i fondi vengono anzitutto fatti transitare dal conto dell'operatore effettivo (cliente nazionale della ### sul conto corrente del missing trader ### e successivamente utilizzati per il pagament o del fornitore comun itario (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2018 proposto da: R.P.L. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempo re, ### che agisce in proprio come socio e gli altri soci ##### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### via ### n, 213, che li assiste, rappresenta e difende giusta procura speciale conferita per atto del ### dott. ### n. rep. 140 del'1 ottobre 2018.  - ricorrenti - contro ### delle ### ne lla persona del Di rettore pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12.  - controricorrente avverso la sentenza della ### tributaria regionale di ### n.37/02/2018, depositata in data 16 marzo 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal #### 1. ### tributaria provinciale di ### con sentenza 20/2016, depositata il 9 febbraio 2016, ave va, con riferimen to ai quattro soci, dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione dei relativi accertamen ti ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011 e, con riferimento alla società, accolto il ricorso sul rilievo che «non è dato riscontrare gli elementi che consentano di attribuire qualche tipo di responsabilità nell'operare della ricorrente , in particolare considerando che l'A.F. non è stata in grado di pr ovare, con riferimento alla fattispecie in oggetto del presente giudizio, né la partecipazione della ricorrente alla frode (esclusa dalla richiesta di archiviazione - e con le specifiche motivazioni - dal PM), né, tanto meno la sua consapevolezza dell'esistenza della frode».  2. ### issione tributaria regionale, adita dall'Age nzia delle ### in relazione all'anno 2004, con ap pello principale e dalla società e i soci con appello incidentale e, in relazione all'anno 2003, in sede di riassu nzione d a parte della società e i soci ( a segui to di sentenza, 4 maggio 2016, n. 8844 della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio rilevando la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in difet to di contraddittori o con i soci litisconsorti 3 necessari), sugli appelli riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, ha così statuito: «per l'anno 2004 , accoglie l'appello dell'### per l'anno 2003, respinge l'appello dei contribuenti e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento , ad eccez ione del rilievo n. 4 sui costi indeducibili».  3. I giudici di secondo grado, in particolare, con riferimento all'anno 2004, hanno evidenziato che: -) l'Amministrazione non aveva contestato «la definitività della sentenza di primo grado [n. 20/2016] nei confronti dei quattro soci», che avevano soddisfatto la pretesa tributaria in via transa ttiva ed aveva chiesto solamente la conferma dell'avvi so di acce rtamento 2004 ###/2009 emesso nei confronti della società e, in pubblica udienza il difensore della parte pubblica aveva affermato che l'atto di appello era stato notificato anche ai soci solo per tuziorismo; -) gli elementi indiziari posti a fondamento dell'avviso di accertamento (le societ à cedenti erano prive di sedi effettivamente ope rative e di organizzazione stabile nonché intestate a persone sprovviste di competenza professionale nel settore), erano gravi, univoci, correlati e concordanti e con il loro insieme era stata raggiunta, in via presuntiva, la prova della natura fittizia delle operazioni intercorse tra la società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C. e le cinque imprese coinvolte nelle operazioni ritenete soggettivame nte inesistenti e tali elemen ti, complessivamente considerati, e avuto riguardo alle concr ete circostanze del caso, avrebbero dovuto indurre un operatore economico solitamente accorto a sospettare delle irregolarità delle operazioni che stava concludendo; -) a fro nte di tale sufficiente prova legi ttimamente acq uisita in via presuntiva sulla base di elementi documentali, la parte contribuente non aveva fornito la prova contraria tesa a dimostrare, in via documentale, non solo che non sapeva, ma anche che non poteva s apere di partecipare a operazioni fraudolente poste in essere dai nominati cedenti 4 collegati alle operazioni IVA c ontestate e tal e conclusione no n era inficiata dalle affermazioni di parte ricorrente sulla base dei documenti presentati; -) era legittimo l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa , applicando una percentuale del 10% che appariva ponderata in quanto esitata da dati precisi e concordanti, conseguenti all'artificiosa riduzione del prezzo degli autoveicol i (nonostante il filtro della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cartiera al fornitore comunitario) e alla conseguente e qui rilevante minore fatturazione effettuata ai clienti della società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C..  4. I giudici di secondo grado, con riferimento all'anno 2003, hanno esposto le seguenti considerazioni: -) i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo erano infondati, in quanto si basavano sull'asserita «incolpevole ignoranza di R.P.L. ### circa la sottostante frode IVA operata dalla cartiera società cedente ### s.r.l.», dalla quale l'appellante nell'anno di interesse 2003 aveva acquistato otto autovetture con operazioni soggettivamente inesistenti; -) era pure infondato il primo motivo sul rilievo n. 1, con cui, riscontrata la prese nza di fatturazioni con un v alore infe riore a quello di costo, l'### aveva rideterminato in aumento i ricavi della ### applicando, alle sole oper azioni che prese ntavano un coefficiente di redditivi tà inferiore a quello medio, le percentuali di ricarico medie pari al 9,68% per le operazioni effettuate in regime IVA ordinario e al 10,08% per le operazioni effettuate in regime IVA del margine globale, in quanto la rideterminazione delle due percentuali di ricarico era conseguente al riscontro oggettivo di differenze abnormi nelle percentuali formalmente applicate e segnatamente, per le auto nuove lo scarto variava da - 8,20 per cento a + 18,83 per cento (quindi di oltre 10 punti percentuali); per le auto usate lo scarto variava da - 17,63 per cento a + 36 per cento 5 (quindi di oltre 18 punti); si trattava di una operazione legittima perché basata su dati non privi di concretezza e in presenza di evidenti casi di sottofatturazione (indici che costituiscono senza dubbio indizi gravi, precisi e concordanti) nonché applicando due distinte medie aritmetiche perché i beni di cui trattavasi, automobili rispettivamente nuove e usate, appartenevano allo stesso genere senza al cuna differenz iazione merceologica; -) il motivo sul rilievo n. 5, con il quale l'### aveva ritenuto il costo di euro 18.800,00 (e della relativa detrazione IVA per euro 3.760,00) per il pagamento di provvigioni a favore del socio accomandatario ### per le vendite da egli portate a buon fine, in forza di un contratto di agenzia, era infondato perchè, così come avevano statuito i giudici di primo grado, «non v'è dubbio che il compito di promuovere le vendite degli autoveicoli rientra nell'esercizio dell'attività gestionale dell'impresa che, si ripete, grava sul socio accomandatario e risulta pertanto priva di giustificazione la contemporanea esistenza del rapporto di agenzia fra la società e il socio accoman datario. Ne conse gue che legittimam ente l'### ha escluso la deducibilità dei costi per provvigioni».  5. La società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del socio accomandatario e legale rappresentante, e i soci ###### hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi.  6. L'### delle ### resiste con controricorso.  7. La società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C. e i soci ##### i #### la, hanno depositato memoria.  ### 1. Preliminarmente va rilevata la regolarità della n otifica d el controricorso alla luce del tenore dell'art. 6, comma 11, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, che dispone che: «Per le controversie 6 definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (19 dicembre 2018) e il 31 luglio 2019».  2. Va parimenti ritenuta infondata l'eccezione della società ricorrente spiegata nella memoria, riguardante la notifica di due controricorsi (il primo notificato il 6 agosto 2019 e il secondo notificato il 9 agosto 2019), in qua nto i controricorsi notificati sono sost anzia lmente sovrapponibili e il secondo contiene il richiamo alla sospensione dei termini di cui al decreto legge n. 119 del 2018 e, in ogni caso, potendo assumere il secondo controricorso la veste di memoria difensiva debitamente depositata nei termini.  3. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.  38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, n. 633 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod . proc. civ., sul rilievo n. 1, per l'IVA 2003. ### trentino aveva ritenuto il rilievo legittimo per via delle «differenze abnormi» nelle percentuali di guadagno sulle singole vendite della società e della «presenza di evidenti casi di sottofatturazione (indici che costituiscono senza dubbio indizi gravi, precisi e concordanti)», così ritenendo elemento sufficiente per la determinazione di maggiori ricavi l'applicazion e, da parte della società ricorre nte, di una percentuale di ricarico oscillante e non stabilmente predeterminata e che tale elemento dimostrava, di per sé, l'esistenza di una fattispecie di evasi one tributaria. Si tratt ava di una p retesa costr uita su un modello logico irragionevole, totalmente arbitrario e privo di qualsiasi aggancio con la realtà economica. Non era realisticamente pensabile che un'impr esa di rivendita di automobili ap plicasse il medes imo, identico coefficiente di r icarico su ogni singola transazione. Al contrario, erano le condi zioni specifiche del singolo veic olo, le 7 variazioni contingenti delle quo tazioni di mercato, le modalità di pagamento negoziate con il cl iente a rendere ogni operazion e di vendita diversa dall'altra, con naturale e fisiologica applicazione di aliquote di ricarico (e, dunque, percentuali di profitto) anche assai divaricate tra di loro, ferma restando (in un'ottica di perseguimento del fine di lucro) l'esistenza di una percentuale globale positiva. Né aveva rilevanza il fatto che, solamente in cinque casi su un totale di oltre settanta operazioni di vendita, la percentuale di ricarico fosse risultata negativa, in quant o si trattava di pochissime eccezioni, dettate dalla contingenza e opportunità dell'imprenditore di liberarsi di veicoli rivelatisi «cattivi affari», o acquisti di usato da acquirenti di veico li nuovi e des tinati, se invenduti, a ulteriori deprezzamenti di valore. Quanto sin qui espos to non era stato valutato dalla ### tributaria di secondo grado, così come non era stato considerato che le operazioni in «regime del margine» reputate antieconomiche in quanto «sottofatturazioni» risultavano tutte legate al c.d. «ritiro dell'usato» e avevano errato i giudici di secondo grado a fare di scendere da una v endita sotto costo una certa ipotesi di «sottofatturazione», con conseguente illegittimità dell'accertamento promosso dall'### In relazione al medesimo rilievo, per gli stessi motivi, la sentenza impugnata doveva, altresì essere censurata, là dove, poche righe dopo, aveva considerato legittima nel caso di specie l'applicazion e della semplice media aritmetica 3.1 Il motivo è inammissibile e, pure, infondato.  3.2 E' inammissibile perché si tratta di una doglianza diretta, con evidenza, a censurare una err onea r icognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 8 3.3 In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applic azione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dice mbre 20 17, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987) e che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente no n può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valut are il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valut are le prove, contro llarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultan ze prob atorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. ###).  3.4 Ed invero, nel caso di specie, laddove i ricorrenti deducono che «la vendita sottocosto è st ata aprioristicamente considerata "anti economica"; beni fortemente differenziati tra loro sono stati considerati come "merce omogenea"; è stato erroneamente applicato il criterio della media aritmetica in luogo di quello della media ponde rata; ai risul tati ottenuti è stato dato val ore di prova incontrovertibile, e non di semplice "valenza indiziaria"; non è stata considerata come "risultante già in punto di .fatto" la "notevole differenza di valore tra i prodotti venduti", con co nseguente mancata liberazione del contribuente dall'onere di prova contraria», non viene in rilievo la violazione delle regole di diritto che si assumono essere state violate e la doglianza mira, piuttosto, a cont estare l'accertamento in fatto operato dalla 9 ### tributaria regionale, insindacabile in questa sede, stante che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività rise rvata in via esclusiva all'apprezzament o discrezionale del giudice d i merito (cfr. Cass., 19 lug lio 2021, 20553).  3.5 Ed invero questa Corte ha affermato che la scelta del diverso calcolo della percentuale di ricarico app licata sui generi venduti, mediante «media aritmetica semp lice» (comparazione tra prezz i di acquisito e di vendita di alcuni generi merceologici) ovvero mediante «media aritmetica ponderata» (comparazione tra prezzi di acquisto e vendita relativi a gruppi merceologici omo gen ei concernenti i ben i commercializzati dalla impresa), non costituisce oggetto di specifica previsione legislativa, rimanendo pertanto escluso che la scelta di uno piuttosto che dell'altro possa in tegrare una violazione di norme di diritto (cfr. Cass., 20 novembre 2001, n. 14576; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26312 ) e che «la scelta da parte dell'Am ministraz ione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve, tuttavia, rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento», essendo consentito il ricorso al criterio della «media aritmetica semplice» in luogo della «media ponderale» quando risulti l'omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cfr. Cass., 23 gennaio 2003, n. 979; Cass., 19 giugno 2009, n. 14328; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26312; Cass., 28 aprile 2010, n. 10148).  3.6 Ora senza prescindere dall'ulteriore profilo di inammissibilità della censura, nella part e in cui non si con fronta con il conten uto de l provvedimento impugnato, laddove, a pag. 32, ha affermato che i beni in esame appartenevano al lo stesso genere senza alcuna differenziazione merceologica (automobili nuove e usate), il motivo è 10 pure infondato, poiché i giudici di secondo grado hanno radicato la propria statuizione di legittimità del rilievo n. 1 dell'avviso d i accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 (con il quale l'### aveva rilevato l'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio di settore di appartenenza, in ragione di un ammontare degli acquisti superiore al volume d'affare dichiarato, la dichiarazione di una perdita di esercizio, e l'applicazione di una scarsa percentuale di ricarico su l costo del ve nduto) non soltanto su ll'applicazione delle percentuali di ricarico medie, ma an che sullo specifico element o riferibile esclusivamente alla effettiva condotta economica tenuta dalla impresa nel corso dell'anno 2003, senza che tale anomalia gestionale avesse trovato riscontro in fenomeni di contingenza economica determinati da calo della domanda, difficoltà negli approvvigionamenti, esigenze di smaltimento di magazzino. Non si è dunque in presenza di un rilievo fiscale fondato su un dato statistico estrinseco ed astratto rispetto alle circostanze concrete in cui opera la impresa verificata, come correttamente ha affermato la ### tributaria regionale, ma su u n fatto storico (gestione antieconom ica, volume d'affari inferiore all'ammontare degli acquisti e perdita di esercizio correlata alla diminu ita percentuale di ricarico) che, ne l caso specifico, si palesava come anomalia nella gestione economica, in quanto riferibile alla riduzione d ella percentuale di ricarico applicata s ui prodotti venduti, non altriment i apprezzabile alla stregua di circostanze obiettive attinenti l'andamento del mercato o le strategie d'impresa; i ### territoriali, sulla base dell'elemento fattuale indicato (gestione antieconomica), hanno, dun que, ritenuto configurabile la p rova presuntiva dei maggiori ricavi/re dditi, richiesta dall'art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, comma secondo, d.P.R. n. 633 del 1972, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legi ttimità, prova in quanto tale idonea «ex se» a fond are l'accertamento con metodo analitico-induttivo 11 3.7 Ciò conforme mente alla giurisprudenza di questa Co rte che ha affermato che: -) in tema di ### la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime perce ntuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'### una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente potere di applicare anche una diversa percentuale di ricarico (Cass., 9 giugno 2017, n. 14370;Cass., 6 dicembre 2011, 26167); -) la circost anza che una impresa commerciale dichiari, ai fi ni dell'imposta sul reddito, per p iù anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia diva ricazione tra costi e ricavi, cost ituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass., 15 ottobre 2007, n. 21536); -) in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertam ento con il m etodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una cond otta commerciale anomala (nella specie, ravvisata nella drastica riduzione della percentual e di ricarico normalmente applicata nell'anno precedente e in quello successivo, senza che tale anomalia gestionale fosse giustificata da fenomeni di contingenza economica, determinati da calo della domanda, difficoltà negli approvvigionamenti od esigenze di smaltimento di magazzino) del contribuente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15038); 12 -) in tema di accert amento, l'### finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contab ilità formalmente regolare, o ve quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi an che da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27552); -) in tem a di accertamento t ributario, o ve la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R . n. 300 del 1973, l'### finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., 9 agosto 2022, n. 24578).  3.8 In ultimo mette conto rilevare che, in tema di determinazione del reddito di impresa, la p ossibilit à di detrarre abbuoni e sconti riconosciuti alla clientela è subordinata a due condizioni: a) che venga praticato dal contribuente uno sconto sul prezzo della vendita; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale e finanche successivo, purché trasfuso in note di accredito emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, ab bia giustificato q uegli scont i riconosciuti (cfr. Cass., Sez. U., 26 aprile 2017, n. 10225), nel caso in esame del tutto assenti.  4. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle regole sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 13 primo, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo n. 2, per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### aveva fatto derivare dai generici accertamenti della guardia di ### una automatica inversione della prova in capo all'odierna ricorrente.  ### della prova, per converso, ricadeva int egralmente sull'### finanziaria, la quale doveva, alla luce di elementi oggettivi, che il contribuente, in ragione di elementi riconducibili alla situazione concreta da lui vissu ta, ign orava colpevolme nte o era a conoscenza della frode posta in essere da terzi; non era, dunque, il contribuente che doveva provare la propria buona fede, ma era l'### ad essere gravato dall'onere della prova in merito agli elementi che giustificavano la mancata detrazione. Nelle trentacinque pagine di cui si componeva la sentenza impugnata, si continuavano a richiamare atti di indag ine che facevano esclusivo riferim ento ai forn itori delle autovetture senza mai citare una singola operazione effettivamente avvenuta tra gli stessi e l'odierna società ricorrente. Dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva chiaramente come l'attenzione del Collegio si fosse rivolta in modo esclusivo alle società cedenti, anziché al cessionario, non venendo critic ata nello specifico alcuna singola transazione intercorsa tra le società che non versavano l'IVA e l'odierna ricorrente. ### trentino, in vio lazione dei principi di dirit to affermati dalla Corte d i ### e dalla ### a Corte di Cassazione, non aveva prestato alcu na atten zione alla fattispecie concreta limitandosi a trascrivere i verbali di accertamento redatti nei confronti dei fornitori per l'insieme delle loro operazioni che, in percentuali prossime allo zero, riguardavano ### aveva ignorato le risultanze degli unici procedimenti che avessero realmente indagato in merito agli acquisti conclusi dalla società R.P.L. auto, vale a dire, quelli penali; nelle poche righe dedicate al socio accomandatario (ma non al suo operato o ai suoi scambi con i fornitori incriminati, come avrebbe invece dovuto essere) aveva introdotto una presunzione di 14 conoscenza di qualsiasi frode, anche delle meno diffuse (sottovalutate in que gli anni persino dagli apparat i statali), in ragione della sua esperienza nel settore, non consi derando l'ordinaria diligenza dell'imprenditore onesto; non erano state analizzate le s ingole transazioni, come riscontrato dalla conferma degli avvisi di avvenuta in manier a unitaria, senza consid erare che non vi era alcuna somiglianza tra gli acquisti di ### di ### e d i ### in quanto ciascuno avveniva con modalità e tempistiche; i rapporti tra le predette fornitrici della società R.P. L. erano stati trattat i in modo unitario, come se, una volta dimostrata l'ignoranza colpevole in merito ad un determinato fornitore, vi fosse una presunzione di «riconoscibilità» di tutti gli al tri, così violando l'art. 3 C ost. e non operando un'analisi della fattispecie concreta.  4.1 Senza prescindere dal profilo di inammissibilità della censura perchè diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessit à media ta dalla contestata valutazione de lle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge, il motivo è infondato.  4.2 In propo sito, deve richiamarsi l'orientame nto di questo C orte secondo cui «qualora l'### one finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consape volezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasi one dell'im posta dimost rando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscen za, o avrebbe dovuto e sserlo usan do l'ordinaria diligenza in ragione del la qualità professionale ricoperta, d ella sostanziale inesistenza del contraente; ove l'### assolva a d etto incombente istrutto rio, grava sul contribuente la prova contraria di avere ad operato, per n on essere co involto in 15 un'operazione volta ad e vadere l'im posta, la diligenza mass ima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» ( Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).  4.3 Dunque, questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo, sull'### fi nanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buo na fede, ritenendo in colpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, citata).  4.4 Ancora è stato precisato che, in tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della ### finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto si a privo di dotaz ione personale e strumentale adeguata alla prest azione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha sv olto le trattative ed acquistato la merce , ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente for nita dalla pe rsona interposta (Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629). 16 4.5 Anche la Corte di ### tizia dell'U nione ### a, di re cente, in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ha affermato che: «26. Come ricordato in più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i sing oli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'### e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di element i obietti vi, che tale diritto vien e invocato in modo fraudolent o o abusivo (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, ### e ### C- 439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 27. Per quanto riguarda l'eva sione, secondo una giur isprudenza costante il bene ficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un'evasione dell'IVA sia co mmessa dal soggetto passivo stes so, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detr azione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad u n'operazione che si iscriv eva in un'evasione dell'IVA (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, ### e ### C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, ### e ### C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 46). 28. La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanziali del diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto dei beni e servizi posti a fon damento del d iritto a detrazione, lo stesso partecipava a un'operazione che si iscriveva in una siffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021: 910, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 29. A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto saper e che l'operazione inte ressata si iscriveva in un' evasione commessa dal fornito re, o che u n'altra ope razione nell'ambito della catena de lle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era 17 viziata da evasione dell'### posto che l'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garan tire i diritti dell'E rario (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 30. Inoltr e, seco ndo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commes so un'evasione dell'IVA o sapeva o avreb be dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l'esistenza di detti ele menti oggettivi (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31. Poiché il diritto dell'### non prevede norme relative alle modalità dell'assunzione delle prove in materia di evasione dell'### tali elementi oggettivi devono essere stabiliti dall'autorità tributaria secondo le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicare l'efficacia del diritto dell' ### (sente nza dell'11 novembre 2021, Fe rimet, C- 281/20, EU:C:2021:91 0, punto 51 e giurisprudenza i vi citata). 32. Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effett uata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato che quest'ultimo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione può essere negato solo qualora tali fatti siano stat i sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 33. Se ne deve dedurre che l'autorità tributaria che intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrar e in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'### sia gli elementi oggettivi che provino l'esistenza dell'evasione stessa dell'### sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione» (cfr. Corte di ### dell'### 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26 - 33). 18 4.6 In conclusione, è certo che, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio a seconda del livello di complessità dell'organizzazione della frode, in base al riscontro di una c atena più corta o più lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all'illecito, che l'accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmente affidato all'allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo delle prove presuntive (Cass., 12 luglio 2023, n. 19981) e che, come sopra rilevato, in ipotesi d i fatturazione pe r operazione soggettivamente inesistente consistita nella diretta acqu isizione della prestaz ione da soggetto certamente div erso da quello che ha emesso fattur a e percepito l'iva in rivalsa, la p rova che la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante, essendo que sto privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione d ella prestazione medesima, cost ituisce di per sé elemento idoneament e sintomatico dell'assenza di «buona fede» del contrib uente, poiché l'immediatezza dei rapporti (tra cedente/fat turante-cessionario committente) induce ragionevolmente ad e scludere l'ignoran za incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'iva a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta; con l'effe tto che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).  4.7 Ciò posto, il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l'atto impositivo, deve previamente valutare, con giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per vizi attinenti alla congruità ed alla coerenza logica della motivazione, la sussistenza dei caratteri di gravità, precision e e concordanza degli i ndizi motivanti l'atto medesimo , esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l'esito di tale giudizio nella 19 motivazione della sentenza. Quando egli ritiene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, con riguardo, nel caso delle frodi carosello, all'esistenza dell'organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell'erario, la domanda dell'amministrazione deve ritenersi provata; con la conseguenza che si sposta a carico del contribuente, secondo la regola generale ricavabile dall' art. 2727 cod. civ. e ss., e dall'art. 2697, comma secondo, cod.  civ., l'onere di p rovare eventual i fatti a suo favore; la mancata deduzione di idonea prova contraria, fi n dall'atto introdut tivo del giudizio, o l'insuccesso di e ssa, comp ortano l'accoglimento della pretesa del fisco fondata su valide presunzioni. In tale contesto, le dichiarazioni rilasciate da terzi; le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società; gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione di altri atti, se cont enuti negli atti (come il p rocesso verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Né in campo tributario sono previst e limitazioni di efficacia deg li atti trasmessi dall a polizia giudiziaria p er il fatto, in particolare , che il difensore del contribuente non abbia partecipato alla formazione della prova racchiusa n ell'atto trasmesso; il contenuto di tale atto, d'altronde, costituisce semplice indizio nel processo tributario, ed il giudicante di merito è tenuto a pre nderlo in considerazione, a vantaggio o contro il fisco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà d'intervento delle difese. 20 4.8 Tanto premesso, ne lla vicenda in esame, la ### issione tributaria regionale ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.  4.9 Nello specifico, i giudici di appello, dopo avere evidenziato i fatti posti a fondamento del complesso meccanismo frodatorio operante in più province oggetto dell'accertamento del 2004 (cfr. pag. 15-19 della sentenza impugnata) e ri chiamati i principi della giurisp rudenz a unionale e della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che «per la tipologia delle operazioni di causa (acquisto in ### di macchine nuove e usate provenienti dalla ### da società con sede ######, stante la prossimità dei rapporti tra cessionario e cedente italiani, sono sufficienti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per suffragare la fondatezza della pretesa posta a fondamento dell'avvio di accertamento con conseguente sorgere dell'onere a carico della parte contribuente di dimostrare il contrario» e che «gli elementi indiziari tutti sopra riportati , raccolti e vagliati unitariament e in sede procedimentale dall'### (lo si ripete: le società cedenti erano prive di sedi effettivamente operative e di organizzazio ne sta bile nonché intestate a persone sprovviste di competenza professionale nel set tore), si presentino gravi, univoci, correl ati e concordanti; che, di conseguenza, con il loro insieme è stata r aggiunta, in via presuntiva, la prova della natura fittizia delle operazioni intercorse tra R.P.L. ### e cinque imprese sopra nominate. Tali elementi, complessivamente considerati, e avuto riguardo le concrete circo stanze de l caso, avrebbero dovuto indurre un operatore economico solitamente accorto a sospettare delle irregolarità delle operazioni che stava concludendo; quegli elementi costituivan o infatti indizi bastan ti per sospettare l'esistenza di irregolarità, di possibile evasione fiscale, e che richiedevano l'assunzione di puntuali informazioni al fine di sincerarsi dell'affidabilità delle controparti (cfr., CGUE, C-277/14 del 2015, cit.) . A ciò si deve soggiungere che il socio accomandatario e legale rappresentante di R.P.L. ### - che ha dichiarato al ### della Repubblica di ### di operare da anni nel setto re, segnat amente sin dal 1978 prima nella concessionaria ### e poi dipendente della ditta ### e dal 2000 come titolare della R.P.L. ### (verbale di data 13.10.2005) - era una persona esperta del settore, che necessariamente conosceva i costi e i prezzi di scambio, gli agenti che operavano nel mercato della compravendita di auto nuove e usate anche dalla ### e le modalità con cui avvenivano quelle operazioni. Per cui si deve concludere che egli non poteva non conoscere i meccanismi frodatori vigenti per ottenere autovetture a prezzi 21 inferiori a quelli di listino. Difatti, l'acquisto di automobili provenienti dalla ### da soggetti poco professionalizzati e certamente non filantropi a prezzi inferiori a quelli di mercato, senza la previa effettuazione di alcuna verifica su chi fossero realmente e come operassero quegli operatori che consent ivano al ### di s puntare prezzi concorrenziali, non rientra nei parametri minimi di verifica che un operatore economico oculato e prudente deve porre in essere verso i suoi fornit ori. In altri termini, l'acquirente non può limitarsi ad appurare la materiale detenzione del bene in capo ad un fornitore perché occorre anche verificare la reale identità del venditore anche - quantomeno - per poter azionare nei suoi confronti eventuali, successive azioni di garanzia e di responsabilità. E ciò indipendentemente dalla circostanza che egli abbia tratto, o meno, benefici dalla rivendita dei beni così procurati (Cass. Civ., Sez. V, 18.12.2014, n. 26854). Benefici, nondimeno, presenti nella vicenda de quo, avendo l'### mostrato come il meccanismo frodatorio descritto abbia permesso ai soggetti reali acquirenti, qual era appunto R.P.L. ### di "piazzare le autovetture ad un pr ezzo altam ente concorrenziale e anche [di] detrarre l'IVA sug li acquisti effettuati" (cfr., pag. 9 dell'avviso e schema rappresentativo delle differenze di prezzo e di imposta dovuta tra acquisto regolare e acquisto con frode). Tutto ciò, in corretta e doverosa applicazione dell'art. 54, comma 5, del d.P.R . 633 del 1972 ha autorizzato l'### finanziaria a stabilire l'esistenza di detrazioni non spettanti» ed ancora che « a f ronte di tale suffici ente prov a legittimamente acquisita in via presuntiva sulla base di elementi documentali, la parte contribuente non è riuscita a fornire prova contraria tesa a dimostrare, in via documentale, non solo che non sapeva, ma anche che non poteva sapere di partecipare a operazioni fraudolent e poste in essere dai nominati cedenti collegati alle operazioni IVA contestate»; i giudici di secondo grado hanno, poi, rilevato che il compendio probatorio posta a base degli accertamenti eseguiti dall'### non era stato inficiato dalle affermazioni di parte ricorrente che, pe r sment ire l'inesistenza soggettiva del cedente ai fini fiscali aveva presentato visure camerali («dalle quali, tutt avia si evince solo che le predette società eran o formalmen te costituite e che avevano un capitale sociale ma non la loro esistenza a fini fiscali né che le operazioni fatturate sono state realmente poste in essere dalle stesse»); visure catastali e fotografie di alcuni capannoni («documenti che attestano solamente l'esistenza fisica di quegli immobili ma non il loro concreto utilizzo per la vendita di automobili (a tacere che l'esibizione di detta documentazione contrasta palesemente con quanto affermato nelle controdeduzioni), ossia che "la compravendita di auto usate 22 di importazione può avvenire .... senza necessità di autosaloni o spazi espositivi»); una perizia asseverata redatta dal proprio consulente tecnico finalizzata a dimostrare che «il prezzo di acquisto delle automobili non era inferiore a quello di mercato», che, tuttavia, prescindeva dalla circostanza che nella vicenda di causa le autovetture erano state acquistate tramite un intermediario, il che doveva immancabilmente comportare l'applicazione di un ulteriore ricarico; l'avvenuta regolare immatric olazione delle autovetture acquistate dalle nominate s ocietà cartiere cedenti, formalmente primo acquirente nazio nale, nonostante le operazioni fossero state realizzate nell'anno 2004; che gli strumenti per contrastare il fenomeno delle frodi nel settore del commercio di autoveicoli erano stati introdotti successivamente, con l'art. 1, commi da 378 a 386, della legge n. 311 del 2004 e che i decreti di archiviazione non potevano avere alcuna automatica autorità di cosa giudicat a nel processo tributario.  4.10 Il procedimento logico-valutativo seguito dalla ### tributaria regionale è, dunque, coerente con i crit eri di ripartizione dell'onere probatorio come regolato dall'art. 2697 cod. civ., la cui violazione si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti cost itutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottob re 2018, n. 26769). Inoltre, come correttamente rilevato dai giudici di second o grado, nell'ambito del processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente defini to, valutato e qualific ato dal giudice tributario, poiché, a differen za della sentenza pronunciata all'esito del dibattiment o, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di auto rità di cosa 23 giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass.,4 agosto 2020, n. 16649).  5. Il terzo mezzo deduce l'omesso esame sulla funzione di controllo demandata allo Stato e sul conseguent e legittim o affidamento nei confronti dei soggetti importatori di autoveicoli in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sui rilievi n. 2 per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli gravanti sugli organi del Ministero dei ### ma si era limitata a dichiarare che «si dis cute di operazioni realizz atesi nell'a nno 2004 e che solo successivamente, con l'art. 1, commi da 378 a 386, della l. 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005), il legislatore ha introdotto strumentazioni per contrastare il fenome no delle frodi nel settore del commercio, comunitario e non, di autoveicoli». Era vero che ult eriori misure preventive mirate ad impedire le frodi nel settore automobilistico erano state introdott e nel 2004 e nel 2006, quando la reale portata d el fenomeno era divenuta di dominio pubblico, ma il Collegio trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli ai quali la ### era tenuta già dal 1993 (e dal 2000 a seguito della circolare attuativa).  5.1 Il motivo è inammissibile.  5.2 Ed infatt i, per effett o della nuova formulazione del l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio ≪fatto≫, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un ≪fatto≫ costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti 24 in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, 17761; Cass. 13 dicemb re 2017, n. 29883 ), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanz e probatorie astrattamente rilevanti; il ≪fatto≫ il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere ≪decisivo≫, vale a dire che se esam inato avrebb e determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato ≪oggetto di discussione tra le parti≫: deve trattarsi, qui ndi, necessariamente di un fatto ≪controverso≫, contestato, non dato per pacifico tra le parti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).  5.3 Se così è, senza prescindere dal difetto di autosufficienza della censura nella parte in cui assume che il Collegio trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli ai quali la ### era tenuta già dal 1993 (e dal 2000 a seguito della circolare attuativa), senza «localizzare» tale censura sia nel primo grado di giudizio, che nel secondo grado, nel caso in esame, nell'esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, richiamando i ricorrenti in modo estremamente generico il mancato esame di «contro lli» da parte della ###, né specificano la «decisività» di tale asserito «fatto», alla luce dei principi sopra richiamati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova.  5.4 Non è superfluo rilevare che, questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume 25 trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determin ato un esito diverso dell a controversia (Cass., 8 ottob re 2014 , n. 21152; Cass., 14 novemb re 2013, 25608).  6. Il quarto motivo ded uce l'omesso esame della limitata struttura societaria della so cietà R.P.L. Au to e del conseguente legi ttimo affidamento nei confronti di soggett i dotati d el medesimo assetto imprenditoriale in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.  civ., sui rilievi n. 2 per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### tributaria regionale non aveva considerato che la società R.P.L. ### era, a differenza delle società fornitrici, una società di persone nella quale risultavano soci tutti i familiari del legale rappresentante. Si trattava di una circostanza determinante in quanto se adeguatam ente considerat a avrebbe portato alla necessaria conclusi one che n on si pote va esigere dalla società (che aveva sempre adempiuto ai propri oneri ### una generale diffidenza nei confronti di altri op eratori economici che avevano (purtroppo solo apparentemente) abbracciato la medesima filosofia imprenditoriale.  6.1 Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta non deduce l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, 8053).  7. Il quinto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.  38 e 39 del d. P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al rilievo n. 3 per l'Iva relativo all'anno di imposta 2003 e l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. La sentenza del Collegio trentino era altresì illegittima laddove aveva confermato la rideterminazione del reddito in relazione al rilievo n. 3, così portando di fatt o ad una doppia sanz ione fiscale per il medesimo fat to 26 contestato. La società doveva essere considerata incolpevolmente non a conosce nza del mancato ver samento dell '### e le sue scrittu re contabili dovevano essere considerate attendibili, facendo venire meno la prem essa del ragionamento po sto alla base della decisione del Collegio trentino, i n quanto non spettava al cessionario l'onere di dimostrare le «ragioni economiche» della vendita sottocosto da parte del proprio fornitore e subirne le even tuali conseguenze; l'asserita vendita sottocosto non equivaleva a vendita a valori diversi da quelli di mercato; le operazioni effettuate dalla società R.P.L. ### erano state, sotto un profilo imprenditoriale, ineccepibili attesa la sua estraneità alle vicende delle c.d. «società cartiera» (con un guadagno medio del 10% circa); la società ricorrente non aveva proceduto ad alcuna vendita sottocosto dei beni acquisiti e tale aspetto doveva essere considerato pacifico e non contestato ; tale cond otta antieconomica , in ipotesi ascrivibile ai fornitori, non poteva essere imputata, in nessun caso, all'odierna ricorrente, né risultava idonea a dimostrare il conseguimento di maggiori ricavi da parte di questa; la congruità dei corrispettivi di acquisto si giustif icava altresì in termini economici rispetto ai ricavi dichiarati, dai quali era conseguito un utile di esercizio.  ### tributaria regionale con l'inciso «nonostante il filtro della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cartiera al fornitore comunitario» non aveva considerato che la presenza di un missing trader, fisiologicamente, non alzava la base imponibile di un bene, ma la riduceva.  7.1 Anche il quinto motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussio ne, cont rapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponib ili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot tratto al sind acato di legittimità, dal momento che, nell'ambito d i quest'ultimo, non è 27 conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo que llo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va lutazione fatta dal giudic e di merito, cui resta riservato d i indivi duare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valut are le prove, contro llarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risult anze pro batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. anche Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).  7.2 Il mot ivo è, pure infondato, do vendosi richiamare le argomentazioni già svolte in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso ed avendo la sentenza impugnata motivato secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisit e al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito.  7.3 In particolare, i giudici di secondo grado, in conformità ai principi già esposti, hanno affermato che l'### in sede di accertament o analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma p rimo, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1 973, aveva determinato i «maggiori ricavi conseguenti alla minore fatturazione da parte di ### ai propri clienti applicando la percentuale del 10 per cento, calcolata per difetto, che costituisce il vantaggio economico procurato dall'interposizione fittizia dei soggetti coinvolti nella frode sui valori imponibili in acquisto» e che «tale percentuale, calcolata come media e acc ertata nel cor so delle indagini svolte sui sogg etti interposti, è stat a applicata al valore imponibile degli acquisti effettuat i nell'anno 200 4 ai cinque fornitori menzionati»; che, conseguita la prova della natura fittizi a delle operazioni, la d ocumentazione contabile di R.P.L ### aveva indubbiamente perso di attendibilità per cui era legittimo l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa - applicando una percentuale che appariva ponderata in quanto esitata d ati precisi e concordanti - conseguenti all'artificiosa riduzione del prezzo degli autoveicoli (nonostante il filtro 28 della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cart iera al fornitore co munitario) e alla conse guente e rilevante minore fatturazione effettuata ai clienti di ### (cfr. pag.  29 della sentenza impugnat a). Inoltre, la ### tri butaria regionale ha ritenuto (ancora una volta in conformità ai principi sopra affermati) che i motivi riguardanti la incolpevole ignoranza della società R.P.L. ### erano infondati, aggiungendo anche ulteriori dati fattuali, ovvero che «nel p.v.c. redatto nei confronti della ### il ###, richiamato nell'avviso di accertamento, e nel p.v.c. di data 2.3.2005 consegnato al sig. ### si legge che la nominata cartiera, sorta nel novembre 2001, era partecipata dai soci ### s.r.l. al 70 per cento e sig.ra ### legale rappresentate, con quota del 30 per cento; che la sede legale della società era una villetta a schiera situata in un quartiere residenziale di ### priva di insegna o di altra scrittura identificativa; che la sede operativa era nel Comune di ### presso un capannone commerciale adibito a carrozzeria tuttavia mai utilizzato per il deposito delle autovetture come dichiarato dalla stessa legale rappresentante; che solo dopo un anno e mezzo di attività con il solo acquisto di vetture da fornitori comunitari la ### aveva raggiunto un volume d'affari di oltre 15 milioni di euro senza collaboratori, strutture e affidamenti bancari e che aveva però "accumulato un debito IVA di oltre 4 milioni di euro"; che "in generale era il fornitore comunitario a consegnare le auto al cliente finale, che "altre volte" era il cliente privato a ritirare l'auto all'estero; che "in altri casi" era la stessa sig.ra Bon adimani a rit irare le aut ovetture dal fornitore comunitario e a portarle in ### su strada; che, in ogni caso, i clienti versavano in anticipo il prezzo da versare al fornitore comunitario , che la "### e i suoi clienti costituivano un'unica entità economic a" perché "una v olta individuata l'auto da acquistare i fondi vengono anzitutto fatti transitare dal conto dell'operatore effettivo (cliente nazionale della ### sul conto corrente del missing trader ### e successivamente utilizzati per il pagament o del fornitore comun itario ….a questi movimenti finanziari corrisp onde un artificioso flusso di fat turazione dal fornitore comunitario al missing trader e dal missing trader all'operatore effe ttivo il quale", talvolta, quando adduceva esigenze di particolare urgenza, "veniva autorizzato da ### a pagare direttamente il fornitore comunitario"».  8. Il sesto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 T.U.I.R. e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, 29 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. ### trentino aveva confermato il rilievo n. 5 in quanto appariva illogico un rapporto di agenzia tra il socio accomandatario di una società e la medesima e, richiamando gli stessi p.v.c., aveva considerato tali spese volte a «gonfiare i costi» di gestione e ad «avere denaro contante». E tuttavia, il legislatore, nella legge che disciplinava il contratto di agenzia (art. 5 della legge n. 204 del 1985), pur introducendo una specifica previsione, non aveva ritenuto la posizione del socio accomandatario incompatibile con quella di agente di comme rcio. In ragione dell'esistenza del contratto , il componente negativo di reddito scaturito dal rapporto negoziale presentava tutti i requisiti richiesti dall'art. 75 T.U.I.R., al tempo vige nte, ai fin i della deducibilità e che identicamente sussistenti erano anche i presupposti di inerenza per la detrazione della corrispondente IVA ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.  8.1 Il motivo è inammissibile, perché si traduce in una censura in punto di fatto, diretta ad un riesame del merito della causa, non consentito nel giudizio di legittimità es eguito dai giudici di secondo grado, che su l punto, dopo avere rilevato che il contratto consisteva nell'incarico di agente di commercio s enza d eposito affidato il 2 m aggio 2 001 al rappresentante legale e socio accomandatario (### ), con lo scopo di «dare incremento alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati» e che le provvigioni sarebbero state rico nosciute «sull'importo totale al netto dello sconto di cassa, per gli ordini da Voi trasmessi e per i quali sarà verificato l'incasso dell'intero prezzo .. sarà riconosciuta la percentuale del 2% ... le provvigioni saranno liquidate entro 5 giorni dalla fine del mese di competenza su presentazione di regolare fattura», hanno evidenziato che: dal p.v.c. del 2 marzo 2005 emergeva che la società era gestita a tempo pieno dell'unico socio accomandatario; che dal verbale del 13 gennaio 2005 lo stesso ### aveva dichiarato al ### ico Ministero che la moglie e i figli, pur essendo soci, n on svolgevano alcuna attività nell'azienda; che l'art. 4 dell'atto costitutivo della ### disponeva che «i soci accomandatari si impegnano a fornire la loro 30 attività in favore della società nel settore commerciale e amministrativo, mentre i soci accomandanti potranno prestare la loro opera sotto la direzione dei soci accomandatari amministratori e potranno da questi essere delegati a svolgere particolari funzioni. I soci non potranno, senza consenso degli altri, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente o analoga con quella della società» e, in ragione di tali elementi, hanno ritenuto, concordemente ai giudici di primo grado, che il com pito di pro muovere le vendite degli autoveicoli rientrava nell'esercizio dell'attività gestionale dell'imp resa, gravante sul socio accomandatario, e che, pertanto, risultava priva di giustifi cazione l a contemporanea esistenza del rapporto di agenzia fra la società e il socio accomandatario.  8.2 Deve, in proposito, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In mate ria di deducibi lità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalit à ulteriori e diverse da que lle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sotto stante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio all o scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass., 19 dicembre 2019, n. ###) e che «In materia di operaz ioni inesi stenti, ove il giudice abbia esclu so la deducibilità dei costi a valle dell'accertam ento dell'in esistenza delle operazioni, deve ritenersi che lo stesso non abbia indagato circa il fatto che i costi fossero o meno deducibili in ragione della sussistenza dei requisiti di effettività e i nerenza, ma abbia legittimamente tratto il 31 convincimento negativo quale diretta conseguenza dell'inesistenza delle operazioni che li avrebbero generati» (Cass., 8 febbraio 2023, 3835).  9. Il settimo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. sulla condanna alle spese di lite per quanto concerne l'anno di imposta 2014. ### trentino aveva errato, in quanto non aveva condannato l'### a rifondere le spese di lite ai soci, in una situazione che doveva essere equiparata a quella della soccombenza. 
In ogni caso, anche se i soci #### e ### erano parte del procedimento relativo all'anno 2003 (poi riunito a quello del 2004), lo stesso non poteva certamente sostenersi per ciò che concerne il socio ### i, il qu ale si vedeva costretto a costituirsi e a prendere parte ad un intero procedimento per via del «tuziorismo» dell'### che, nel timo re di incorrere nell'errore già commesso di viola zione del l itisconsorzio necessario tra società di persone e soci, aveva prefer ito impropriamente, proce dere alla citazione di tutti quanti i soci.  9.1 Il motivo è infondato.  9.2 Non sussiste , infat ti, il vizio di violazione d i legge de dotto, in quanto la ### tributaria reg ionale, che ha integralmente compensato le spese di lite, non ha fatto applicazione del criterio della soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la p arte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che identifica la parte soccombente, alla stregua del principio di causalità, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato (Cass., 16 giugno 2 011, 13229; Cass., 4 agosto 2017, n. 19613).  9.3 Va, inoltre , precisato, che, con riferime nto al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad 32 accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguen za che esula da tale sindacato, e rientra nel pot ere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compe nsare in tutto o in parte le spese di lite , tanto nell'ipote si di soccombenza reciproca, quanto nell'ip otesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigent i (Cass., 21 luglio 2017, n. 18125; Cass.,17 ottobre 2017, n. 24502); inoltre, il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sind acabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass., 31 marzo 2007, n. 8059), vizio nemmeno dedotto nel caso di specie, dove, in ogni caso, i giudici di secondo grado hanno compensato interamente le spese di lite «vista la risalenza e la complessità della vicenda, nonché il differente esito dei precedenti gradi di giudizio».  10. Per le ragioni di cui sopra, il rico rso deve e ssere rigettato e i ricorrenti vanno condanna ti al pag amento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna i ricorr enti al pag amento, in favore della Age nzia controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento , da parte de i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 33 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 24 aprile 2024.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Caradonna Lunella

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Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 795/2025 del 04-11-2025

... stessa. Tuttavia, le riparazioni riscontrate anche sulla carrozzeria rendono molto probabile che la modifica dell'ammortizzatore di destra si sia reso necessario a seguito di un sinistro stradale subito dal veicolo. 3) Il sottoscritto, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene che il mezzo non abbia subito una svalutazione commerciale ma lo stesso debba essere ripristinato a regola d'arte per garantire la migliore sicurezza e stabilità. Una volta ripristinato a regola d'arte il mezzo non sarà soggetto ad alcuna svalutazione. 4) Gli interventi effettuati alla sospensione di sinistra non hanno compromesso la stabilità e sicurezza del veicolo allo stato attuale. Tuttavia, si potrebbero verificare situazioni in cui in veicolo potrebbe presentare una instabilità e quindi una pericolosità maggiore rispetto ad un veicolo in condizioni dello stato dell'arte. Come rilevato e sottoscritto dalle parti, nel caso in cui vi fosse un allentamento dei bulloni di sinistra il veicolo diverrebbe certamente ingovernabile e pericoloso, mentre se la stessa remota circostanza si verificasse sull'ammortizzatore si destra l'assenza di giochi dei bulloni e la presenza del perno garantirebbe una minima (leggi tutto)...

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N.RG 452 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Unica
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pubblicato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 452 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### 2013 ### (CF ###) ### -RESISTENTEOGGETTO: risarcimento danni. ###: all'udienza del 20/10/2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da relativo verbale che qui si abbia per richiamato e trascritto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. 1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, ### adiva l'intestato ### per ivi sentire: accertare e dichiarare le responsabilità della società ### 2013 s.r.l. in luogo della garanzia dai vizi e la garanzia di difetto di conformità dell'autovettura oggetto della compravendita; per l'effetto, condannare la società ### 2013 s.r.l. al risarcimento del danno pari ad
Euro 1.443,80 subito dalla sig.ra ### nonché al pagamento di ### 1.517,73 in favore della ricorrente a titolo di rimborso per la procedura ### come da decreto di liquidazione del Tribunale di ### Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per la resistente che veniva dichiarata contumace. ### si compendiava nelle produzioni documentali, all'esito della quale, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. 2. Preliminarmente è stata correttamente dichiarata la contumacia di ### 2013 s.r.l., non comparsa né costituita, attesa le regolarità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Infatti il ricorso introduttivo e la procura, unitamente al decreto di fissazione di udienza risultano ritualmente notificati alla resistente a mezzo posta elettronica certificata in data ### all'indirizzo pec ### estratto dal registro INI-PEC, come da ricevute di accettazione e consegna in formato .eml depositate nel fascicolo telematico in pari data. La prima udienza era stata fissata per il ### onde risultano rispettati i termini liberi a comparire prescritti dall'art.281 undecies, comma II, c.p.c.. 3. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. La ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla vendita di un bene non conforme per per vizi e difformità nelle parti meccaniche dell'autoveicolo usato, acquistato da poco.
Dispone la giurisprudenza in proposito: “La garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, II comma, cod. civ. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ..” (Cass. Civ. 19/10/2016 n.21204).
E' stato altresì precisato da ###. 30/3/2017 n.8285 che: “In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23346 del 04/11/2009).”
Più specificamente il codice del consumo all'art.133 stabilisce che il venditore è responsabile a norma dell'art.130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.  il Codice del ### è applicabile anche ai beni usati, come espressamente previsto all'art.128 ultimo comma, ma per tale categoria di beni il difetto di conformità
è difficilmente enucleabile, in quanto tale disposizione va coordinata con le definizioni di tale concetto contenute nell'art.129. Per i beni usati l'art.128 comma quinto precisa che l'applicabilità delle disposizioni in tema di beni di consumo è limitata ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, dovendosi tener conto del tempo del pregresso utilizzo.
Si ritiene da parte della dottrina che l'estensione all'acquirente di merce usata della tutela dai difetti di conformità debba costituire un indubbio fattore di progresso e tendere a responsabilizzare i venditori professionali, chiamati a garantire la funzionalità del bene per non meno di un anno, in armonia con quanto stabilito dall'art.133 comma quarto (che per tali beni vieta di limitare la durata della responsabilità per un periodo di tempo inferiore ad un anno).
Orbene, in via generale l'obbligazione che grava sul venditore consiste nel consegnare un bene conforme al contratto, contrassegnato dalle qualità e caratteristiche che il bene deve possedere secondo le pattuizioni negoziali o in mancanza secondo regole integrative o suppletive stabilite dall'art.129, regole che, secondo la dottrina, devono essere applicate in via cumulativa, a meno che la singola regola risulti non pertinente, cioè incompatibile con la peculiarità del caso concreto.
Per l'ipotesi di venditore di beni usati, specie se trattasi di professionista del settore, si richiede che il veicolo debba essere idoneo alla circolazione, tenuto conto dei chilometri già percorsi e risultanti dal relativo misuratore, nonché in generale dell'usura delle parti meccaniche e non, oltre che tenersi conto del prezzo e della documentazione consegnata unitamente al bene. 4. Nel caso di specie è stata fornita la prova che il veicolo, al di là delle normali condizioni di usura tipiche di un mezzo usato, presentava vizi e difetti agli ammortizzatori, manifestatisi dopo pochi giorni dall'acquisto. 
Infatti l'istruttoria documentale svolta ha permesso di accertare che la ricorrente, dopo aver acquistato presso la concessionaria ### 2013 s.r.l. l'autovettura ### targata ### al prezzo di ### 10.000,00 (diecimila/00) ed aver ritirato in data ### l'automobile presso la sede della società ### 2013 s.r.l. sita in
Sora ###, la riportava in #### il giorno seguente per farla ispezionare dalla ### sita in ####.
All'esito dei controlli risultavano vizi occulti dell'autovettura appena acquistata; in particolare il mezzo presentava una modifica dell'attacco dx e sx dell'ammortizzatore, nello specifico erano stati asolati i fori di attacco del piatto dei soprammenzionati ammortizzatori. Se ne deduceve pertanto, ad avviso del sig.### che aveva redatto la perizia, che il veicolo era incidentato e non era stato riparato a regola d'arte e secondo gli standard.
La ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, con comunicazione del 18.09.2019 trasmessa a mezzo pec alla concessionaria ### 2013 s.r.l., denunciava i vizi riscontrati a seguito dell'ispezione eseguita dalla ### con l'invito a definire in via stragiudiziale la vicenda, ma la concessionaria rifiutava tale proposta, non ravvisando nella specie alcuna responsabilità, pur riconoscendo di aver provveduto alla modifica degli attacchi degli ammortizzatori.
Successivamente in data ### la sig.ra ### adiva il Tribunale di ### per la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c all'esito della quale il consulente incaricato, mediante deposito dell'elaborato peritale, confermava l'esistenza dei lamentati difetti. 
In questo giudizio la ricorrente ha correttamente depositato gli atti i documenti sopra richiamati: in particolare il contratto di acquisto del veicolo, la copia della perizia del sig.### copiosa documentazione fotografica; la lettera a mezzo pec del 18/9/2019, la lettera a mezzo pec del 10/10/2019 dell'avv.### procuratore della resistente, il ricorso per accertamento tecnico preventivo; il verbale del procedimento RG 4760/2019 Tribunale di ### la relazione del ctu ing.### il decreto di liquidazione del compenso del ctu da parte del Tribunale di ### 5. In particolare il ctu designato nella procedura di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di ### nella relazione depositata - nel complesso ben motivata, esente da errori logico-giuridici e fondata sugli opportuni accertamentiin risposta ai quesiti posti nelle conclusioni ha precisato quanto segue: “1) Nell'autovettura #### risultano modifiche dell'attacco sinistro dell'ammortizzatore.  2) Non è possibile stabilire con certezza se dette modifiche siano state rese necessarie per riparare la già menzionata autovettura in seguito ad un incidente stradale o ad altra incidentalità subita dall'autovettura stessa. Tuttavia, le riparazioni riscontrate anche sulla carrozzeria rendono molto probabile che la modifica dell'ammortizzatore di destra si sia reso necessario a seguito di un sinistro stradale subito dal veicolo.  3) Il sottoscritto, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene che il mezzo non abbia subito una svalutazione commerciale ma lo stesso debba essere ripristinato a regola d'arte per garantire la migliore sicurezza e stabilità. Una volta ripristinato a regola d'arte il mezzo non sarà soggetto ad alcuna svalutazione.  4) Gli interventi effettuati alla sospensione di sinistra non hanno compromesso la stabilità e sicurezza del veicolo allo stato attuale. Tuttavia, si potrebbero verificare situazioni in cui in veicolo potrebbe presentare una instabilità e quindi una pericolosità maggiore rispetto ad un veicolo in condizioni dello stato dell'arte. Come rilevato e sottoscritto dalle parti, nel caso in cui vi fosse un allentamento dei bulloni di sinistra il veicolo diverrebbe certamente ingovernabile e pericoloso, mentre se la stessa remota circostanza si verificasse sull'ammortizzatore si destra l'assenza di giochi dei bulloni e la presenza del perno garantirebbe una minima governabilità. La risposta del gruppo sospensione di destra a torsioni o flessioni del gruppo sospensione, che si possono verificare in violenti urti contro marciapiedi e/o buche sarebbe ottimale e non varierebbe la geometria e stabilità del veicolo, aspetto invece che potrebbe variare se le stesse sollecitazioni si verificassero sulla sospensione di sinistra.  5) Nella seguente risposta (al quesito di quantificare i danni) il sottoscritto non effettua una quantificazione del danno subito, ma una quantificazione dei costi necessari per eseguire le riparazioni a regola d'arte. Alla luce di quanto rilevato è necessario ripristinare correttamente l'alloggiamento della sospensione anteriore sinistra, sostituendo anche il montante anteriore sx, comprensivo del relativo supporto. Inoltre, deve essere ripristinato a regola d'arte il ### dell'ammortizzatore e la geometria delle ruote. Per questioni di sicurezza e per il ripristino a regola d'arte, infine, deve essere sostituito l'ammortizzatore anteriore sinistro che potrebbe aver lavorato in maniera inopportuna, il che comporta la sostituzione di entrambe gli ammortizzatori con deprezzamento al 50% per usura.
Come meglio specificato nell'allegato riassuntivo dei costi, le operazioni di ripristino a regola hanno un costo di 1183,44 € + 260,36 € IVA = 1443,80.” 6. In conclusione in ordine alla quantificazione dei danni, le opere necessarie per la messa in sicurezza ed il ripristino a regola d'arte, come accertato dal ctu, comportano un esborso pari ad €.1.443,80.
Inoltre devono essere rimborsate le spese comprensive di esborsi e compenso per lil consulente nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad €.1.517,73 come da decreto di liquidazione del Tribunale di ###
Quindi in definitiva è risultato accertato che a ### sia stato venduto un autoveicolo non conforme all'uso con vizi e difformità per la riparazione dei quali occorre una spesa così come quantificata e dettagliata dalla richiamata perizia dell'ATP onde la società resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni pari ad €.1.443,80 oltre al rimborso della somma di €.1.515,73 per le spese di ### spese di questo giudizio seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ### nei confronti di ### 2013 s.r.l., ogni altra eccezione o deduzione respingendo, così provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al risarcimento dei danni, in favore del ricorrente, pari ad €.1.443,80; -condanna altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.1.515,73 a titolo di rimborso delle spese per la procedura di accertamento tecnico preventivo, come disposto dal Tribunale di ### -condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente e da distrarre all'avv.### dichiaratosi procuratore antistatario, che liquida in complessivi €.1.390,00 di cui €.125,00 per esborsi ed €.1.265,00 per compenso professionale di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% Cpa ed Iva se dovuti come per legge.
Così deciso in ### il ###
Il Giudice di ###

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Straccialini

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 625/2025 del 14-11-2025

... considerata la posizione del punto d'urto riscontrato sulla carrozzeria del veicolo investitore, situato quasi al centro della parte frontale dello stesso, al momento dell'urto le vittime dovevano trovarsi ben all'interno della carreggiata; a ritenere diversamente, infatti, dovrebbe concludersi che l'investimento si sia verificato a seguito della fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata, il che deve però escludersi con certezza, alla luce di tutte le risultanze istruttorie acquisite. Così ricostruita la dinamica del sinistro, si osserva che, in caso di investimento di pedone, opera nell'ordinamento la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c.. Tale presunzione, classificabile tra quelle iuris tantum, può essere senz'altro vinta qualora il conducente offra la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; in ogni caso è necessaria la dimostrazione che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo o concorrente dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'### sia certamente responsabile in ordine alla determinazione dell'evento. A tal (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1889 del 2019 R. Gen., promossa ###É ##### AURÉ#### HÉLÈ### E #### rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in ### via ### 74, ### attrice ###ÉLÈ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ### via ### 74, parte intervenuta ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ### via ### 74, parte intervenuta E ##### RENÉE ### rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in ### via ### 74, parte intervenuta #### (CF. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente dom.to presso l'indirizzo ##### convenuta E ### S.P.A. (codice fiscale ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in ### via ### 24, parte convenuta ###udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### ANDRÉ ###### AURÉ#### HÉLÈ### e ### nelle rispettive qualità di genitori, fratelli, nonna paterna e compagna convivente del defunto ### dell'età di trent'anni alla data del decesso, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ### e l'### assicurazioni s.p.a.. 
Esponevano che ### alle ore 6.10 circa del 31.8.2018, si trovava, insieme ad alcuni amici, a bordo del taxi ### condotto da ### che stava percorrendo la SP 94, in direzione ### per fare rientro al residence in cui alloggiava. 
A causa del malessere di uno dei passeggeri, ### l'autista aveva accostato il mezzo sul lato destro della strada per consentirgli di uscire dal veicolo e di riprendersi; nella circostanza erano scesi anche altri passeggeri, tra cui il loro congiunto ### ed il ### aveva parcheggiato il mezzo in una piazzola posta sull'altro lato della carreggiata. 
Anche l'autista era sceso e, immediatamente dopo, si era diretto verso i passeggeri, invitandoli a risalire a bordo del mezzo; proprio quando il ### ed alcuni di essi stavano tornando verso il taxi, il veicolo ### targato ### di proprietà e condotto da ### assicurato presso la compagnia convenuta, sopraggiunto a forte velocità in direzione di ### aveva investito ### e ### che si erano trattenuti sul quel lato della carreggiata, provocandone la morte. 
Sostenevano che la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi unicamente alla condotta imprudente del conducente, che procedeva a velocità superiore a quella massima di 50 km/h consentita in quel tratto di strada, che in ogni caso non era adeguata rispetto alle condizioni di traffico e di visibilità, atteso che la strada era priva di illuminazione. 
Lamentavano che l'### s.p.a., compagnia assicuratrice del veicolo, aveva respinto le richieste di risarcimento del danno allegando l'impossibilità per il conducente di evitare l'impatto, poiché ### e ### in seguito ad un alterco, avevano imprevedibilmente occupato la corsia di marcia proprio mentre il veicolo stava sopraggiungendo. 
Gli attori contestavano tale ricostruzione e concludevano chiedendo il risarcimento dei danni subiti come in atti. 
Sia l'### che la compagnia assicuratrice si costituivano in giudizio, e contestavano le affermazioni di controparte in ordine alla dinamica del sinistro ed alla conseguente sussistenza dell'an debeatur, atteso che lo stesso doveva ricondursi all'esclusiva responsabilità delle vittime che, impegnate in una colluttazione, si erano spinte repentinamente al centro della carreggiata proprio mentre sopraggiungeva il veicolo che li aveva inevitabilmente investiti, e concludevano come in atti. 
Con ulteriori atti di citazione ritualmente notificati anche ### MARTINAUD, quale compagna convivente di ### dell'età di trentuno anni alla data del decesso, (proc. R.G. n. 2007/2019) e ##### e RENÉE ### nelle rispettive qualità di genitori, fratello e nonna materna di ### (proc. R.G. n. 2008/2019), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### e l'### assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti come in atti. 
Anche in tali procedimenti sia l'### che la compagnia assicuratrice si costituivano in giudizio, e contestavano le affermazioni di controparte in ordine alla dinamica del sinistro ed alla conseguente sussistenza dell'an debeatur, svolgendo le medesime difese di cui al procedimento principale. 
All'udienza del 10.9.2021 il giudice, ritenuta la connessione tra i predetti procedimenti, disponeva la riunione al procedimento n. 1889/2019 R.G. di quelli aventi numero 2007/2019 RG e 2008/2019 RG e la causa, istruita mediante produzioni documentali, prova per interrogatorio formale e testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti all'udienza del 12.3.2025. 
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione. 
Il fatto storico relativo all'investimento di ### e ### da parte dell'autovettura condotta da ### nella data e nel luogo dedotti, deve ritenersi ampiamente provato sia perché non contestato, sia sulla base delle dichiarazioni rese dai testi e dei rilievi dei ### della ### di ### prodotti agli atti, contenenti la ricostruzione della dinamica del sinistro. 
Osserva tuttavia il Tribunale che, dal complessivo esame delle risultanze istruttorie, è emerso che l'evento si è verificato con modalità parzialmente diverse rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, atteso che ### e ### sono stati investiti mentre stavano litigando ai bordi della carreggiata, ed in condizioni di assenza di visibilità stante l'ora e la mancanza di illuminazione artificiale. 
In tal senso depongono le univoche dichiarazioni rese da ### conducente del taxi a bordo del quale le vittime si trovavano, il quale ha riferito ai ### nell'immediatezza del fatto: “…mi accorgevo che uno dei passeggeri seduto nella prima fila alle mie spalle, con il mezzo in movimento, aveva aperto la portiera scorrevole ed aveva messo fuori la testa. Gli dicevo di chiudere ma questi mi diceva che stava male ed allora mi accostavo sulla destra della carreggiata accendendo le 4 frecce per segnalare il mezzo fermo. Il ragazzo che stava male usciva dal mezzo aprendo la portiera lato sinistro, mi passava davanti e, giunto nel bordo della cunetta alla mia destra, vomitava sull'asfalto. Altri ragazzi aprivano la portiera lato destro del mezzo e si portavano verso l'amico che stava male prestandogli aiuto. Stando sempre dentro il mezzo notavo che il ragazzo che aveva vomitato assieme ad uno di quelli che lo aveva soccorso iniziavano a litigare prendendosi a pugni e spintonandosi all'altezza della cunetta lato destro…”.  ### ha poi riferito che “…### la situazione di pericolo in quanto transitavano nel punto diverse autovetture, chiedevo a tutti di salire a bordo, ma senza che nessuno mi desse ascolto. Quindi notata una piazzola alla mia sinistra con parte dei giovani saliti a bordo, facevo inversione e mi mettevo in sosta nella piazzola. Notavo che i due giovani che stavano litigando, compreso quello che stava vomitando e forse qualcun altro, ignorando le mie richieste di tornare indietro e salire sul mezzo, a piedi si dirigevano a bordo strada, lato destro della carreggiata continuando a litigare smanacciando entrambi…### immediatamente un rumore secco tipico di un investimento, a circa 40/50 metri da dove mi trovavo. All'istante sentivo urlare, non ricordo se dai giovani che erano con me o da qualcun altro più avanti. ### confusione ed ero preoccupato per la situazione di pericolo. Resomi conto che erano stati investiti due giovani, uno immobile in cunetta e l'altro a bordo della strada, notavo un ### bianco ed un signore, l'autista del ### che era sceso dalla macchina che mi diceva di averli visti aggrovigliati, che all'improvviso i due si sono buttati in mezzo alla strada, tanto di esserseli visti sopra la sua auto e di essere stato impossibilitato ad evitarli…”. 
Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro in quelle rese da ### anch'essa a bordo del taxi, la quale ha riferito ai ### che “…### gli amici cercavano di convincere il giovane che stava male a salire dentro il taxi, ma questi iniziava a litigare a spinte e schiaffi con una altro del gruppo…### tutti quanti e vedevo che due dei giovani, quei due che stavano litigando, erano stati investi e si trovavano per terra…”. 
Il teste ### inoltre, sentito all'udienza del 10.6.2022, ha ribadito e precisato che “…Non si vedeva il punto dove stavano i due a causa della vegetazione. Non ho visto il momento dell'impatto, so che si strattonavano e si spintonavano…”. 
Ad ulteriore riscontro di quanto riferito dai testi citati, deve sottolinearsi che anche ### sceso dalla sua auto subito dopo l'investimento, ha dichiarato al ### di “…averli visti aggrovigliati, che all'improvviso i due si sono buttati in mezzo alla strada, tanto di esserseli visti sopra la sua auto e di essere stato impossibilitato ad evitarli…”. 
Essendo evidente che l'### non poteva essere a conoscenza, immediatamente dopo l'investimento, dell'esistenza di un litigio tra le vittime, deve ritenersi che la circostanza da lui riferita, secondo cui le persone investite erano “aggrovigliate”, costituisca ulteriore riprova dell'effettiva sussistenza di una colluttazione tra le stesse al momento dell'urto. 
Inoltre, le risultanze dell'espletata c.t.u., le cui conclusioni sul punto, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare che “…al momento del sinistro la ### condotta da ### marciava a circa 84 km/h entro la corsia di propria competenza…Si è altresì accertato che i due pedoni si trovavano all'urto in posizione fortemente ravvicinata tra loro, verosimilmente sovrapposti in senso longitudinale, ad una distanza di almeno un metro (più probabilmente circa 1.10 m) dalla linea di margine dx, all'interno della carreggiata.” (v. pag. 54 della c.t.u.). 
Il consulente ha poi riferito che “…dovendo esprimere un giudizio di probabilità logica, alla luce delle risultanze istruttorie ed analitiche deve ritenersi più probabile che gli stessi si siano spostati sulla carreggiata pochi istanti prima dell'investimento, che non l'ipotesi che vi stazionassero da tempo. In primis, sono numerose infatti le prove testimoniali che indicano come tra le due vittime fosse in corso una animata discussione (a tratti descritta come una “colluttazione”) nel corso della quale si svolgevano movimenti disordinati, circostanza del tutto congruente con una invasione repentina della carreggiata. Ma soprattutto, il fatto che l'### reagì al pericolo solo in concomitanza con l'urto è pienamente compatibile con l'improvviso spostamento delle vittime; d'altronde da quanto risulta in atti egli risultava negativo agli accertamenti alcolimetrici, onde non esistono ragioni per poter ipotizzare una sostanziale dilatazione del tempo psicotecnico rispetto al suo valor minimo di letteratura… ” (v. pag. 55 della c.t.u.). 
Alle medesime conclusioni è giunto anche il consulente del ### che, a pag. 20 dell'elaborato prodotto in atti, ha stabilito che “E' comunque verosimile che la ### diretta verso ### procedesse all' interno della sua corsia di competenza, per cui, tenuto conto della localizzazione delle deformazioni frontali, si ritiene che al momento dell' urto i due pedoni si trovassero a una distanza di circa 1 - 1,5 metri dal margine esterno della sede viaria...”. 
Appare del resto evidente che, considerata la posizione del punto d'urto riscontrato sulla carrozzeria del veicolo investitore, situato quasi al centro della parte frontale dello stesso, al momento dell'urto le vittime dovevano trovarsi ben all'interno della carreggiata; a ritenere diversamente, infatti, dovrebbe concludersi che l'investimento si sia verificato a seguito della fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata, il che deve però escludersi con certezza, alla luce di tutte le risultanze istruttorie acquisite. 
Così ricostruita la dinamica del sinistro, si osserva che, in caso di investimento di pedone, opera nell'ordinamento la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c.. 
Tale presunzione, classificabile tra quelle iuris tantum, può essere senz'altro vinta qualora il conducente offra la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; in ogni caso è necessaria la dimostrazione che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo o concorrente dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente. 
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'### sia certamente responsabile in ordine alla determinazione dell'evento. 
A tal proposito si osserva che la velocità massima consentita, nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, era di 90 km/h, come da condivisibili conclusioni raggiunte sul punto dal c.t.u. che, in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha fatto espresso riferimento alla documentazione proveniente dal Comune di ### ovvero alla mappa “relativa alla apposizione della segnaletica toponomastica (targa bifacciale con indicazione della via) all'imboccatura della via razza di ### a far data dal 28.09.17” (v. pag. 56 del relativo elaborato), laddove le fotografie utilizzate dal consulente degli attori sono invece di molto precedenti, poiché risalgono al mese di luglio del 2017, e dunque non aggiornate. 
Tanto premesso, e preso atto che non vi è contestazione tra le parti sul fatto che il convenuto, come stabilito dal c.t.u., procedesse, al momento dell'urto, alla velocità di 84 km/h, ritiene il Tribunale che tale velocità sia stata tenuta dal conducente in evidente violazione del precetto di cui all'art. 141 del Codice della strada, secondo cui “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo…alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. 
Non vi è dubbio, in primo luogo, che l'anzidetta velocità fosse inadeguata alle condizioni di visibilità della strada, percorsa in orario notturno e del tutto priva di illuminazione. 
Deve inoltre considerarsi che, come risulta dalle ammissioni dell'### sul punto, il taxi condotto da ### e parcheggiato ai bordi della strada, aveva i fari accesi; inoltre, lo stesso ### ha riferito ai ### che, resosi conto della situazione di pericolo che si era venuta a creare, aveva accostato “…accendendo le 4 frecce per segnalare il mezzo fermo”. 
Non vi è dubbio, pertanto, che la presenza ai bordi della carreggiata del taxi con i fari accesi e le luci di emergenza in funzione, nonché la presenza di varie persone ai lati della strada, avrebbe dovuto indurre l'### ad avvedersi dell'esistenza della situazione di pericolo in atto, concretamente segnalata, e ad adottare tutte le cautele necessarie, ovvero a moderare sensibilmente la velocità ed attivare, se del caso, anche le luci abbaglianti, al fine di avere una chiara visione delle condizioni della carreggiata anche a più lunga distanza, il che avrebbe altresì consentito l'effettuazione di una manovra diversiva atta ad evitare l'impatto con eventuali ostacoli presenti sulla strada. 
Il convenuto invece, contravvenendo ad ogni principio di elementare prudenza, ha omesso di adottare tali condotte ed ha proseguito la marcia alla velocità che aveva in precedenza, così cagionando il sinistro senza avere il tempo di effettuate il sia pur minimo tentativo di frenata, come riferito dai testi ed accertato dal c.t.u.. 
Ritiene tuttavia il Tribunale che anche i pedoni investiti non siano esenti da colpa. 
Si rileva in proposito che essi hanno deliberatamente disatteso gli avvertimenti loro rivolti da ### conducente del taxi a bordo del quale si trovavano, il quale li aveva invitati a rientrare immediatamente a bordo del veicolo, stante la pericolosità della situazione che si era venuta a creare, anche in considerazione del frequente passaggio di veicoli. 
Tale condotta appare ancor più imprudente ove si consideri che è stata posta in essere dalle vittime di notte, lungo una strada del tutto priva di illuminazione, senza l'uso dell'obbligatorio giubbotto catarifrangente e, per di più, ingaggiando una colluttazione che ha inevitabilmente impedito loro di avvedersi per tempo del sopraggiungere del veicolo investitore. 
Alla luce di quanto sin qui osservato si ritiene dunque di graduare la responsabilità delle parti nella misura del 50% per il convenuto e del 50% per i pedoni investiti. 
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur. 
La pretesa risarcitoria avanzata dagli attori ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dei rispettivi rapporti parentali, eccezion fatta per l'attrice ### che ha agito anche al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, sia sotto il profilo del danno emergente che sotto il profilo del lucro cessante. 
Si osserva, quanto al danno non patrimoniale derivante dalla perdita dei rispettivi rapporti parentali, che il pregiudizio risarcibile si ricollega, in tal caso, alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza dell'interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, ed apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. in proposito, tra le molte, Cass. n. 18284 del 2021 e Cass. n. 28989 del 2019). 
Tale danno trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Milano, ritenute dalla Cassazione del tutto conformi ai dettami ermeneutici enucleati dalla Suprema Corte (v. in proposito, da ultimo, n. 6026 del 2025). 
Nel caso in esame devono pertanto applicarsi, ai fini della liquidazione della voce di danno in esame, le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 5 giugno 2024, contenenti la rivalutazione monetaria alla data dell'1.1.2024 delle precedenti tabelle, di cui non modificano il contenuto. 
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, la tabella del 2024 prevede, come la precedente, una liquidazione a punti che tiene conto dell'età della vittima primaria, del legame familiare della cosiddetta vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti, della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva. 
In applicazione delle predette tabelle, la liquidazione del danno subito dall'attore ### dell'età di 61 anni alla data della morte del figlio, dell'età di 30 anni, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 125.152,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 57 anni alla data della morte del figlio, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 129.063,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attore ### dell'età di 17 anni alla data della morte del fratello, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 52.638,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attore ### dell'età di 28 anni alla data della morte del fratello, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 50.940,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 94 anni alla data della morte del nipote, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare originario e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €.  37.356,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 82 anni alla data della morte del nipote, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti tre congiunti nel nucleo familiare originario e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 39.054,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 28 anni alla data della morte del compagno convivente, considerato altresì che non vi sono sopravvissuti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 185.772,50, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attore ### dell'età di 62 anni alla data della morte del figlio, dell'età di 31 anni, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti due congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 127.107,5, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 58 anni alla data della morte del figlio, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti due congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 162.306,50, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attore ### dell'età di 29 anni alla data della morte del fratello, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti due congiunti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 51.789,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### in ### dell'età di 84 anni alla data della morte del nipote, non convivente, considerato altresì che sono sopravvissuti due congiunti nel nucleo familiare originario e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 39.903,00, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La liquidazione del danno subito dall'attrice ### dell'età di 28 anni alla data della morte del compagno convivente, considerato altresì che non vi sono sopravvissuti nel nucleo familiare e che, in assenza di specifica prova circa l'esistenza di una particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve ritenersi congrua l'attribuzione a tale titolo di 15 punti, va effettuata in €. 181.861,50, a seguito di decurtazione nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa. 
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dall'attrice ### va respinta, quanto al danno emergente, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza degli esborsi che si allegano essere stati sopportati a titolo di canone di locazione e, quanto al lucro cessante, cagionato dal venir meno di un progettato investimento, consistente nell'acquisto di una unità immobiliare da destinarsi in parte alla costruzione di sei lotti, che sarebbero stati concessi in locazione, non essendovi prova né in ordine alla concreta possibilità che il progettato investimento sarebbe stato realizzato, né in ordine alle allegate aspettative di guadagno. 
Per quanto sin qui esposto i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore degli attori delle somme sopra rispettivamente liquidate. 
Sulle predette somme di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., SS.UU., n. 1712 del 1995 e, quindi, calcolati dalla data del decesso della vittima primaria sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi saranno, quindi, calcolati sulle predette somme di denaro, devalutate alla data del 31.8.2018, data del decesso di ### e ### produttivo del danno da perdita del rapporto parentale, e rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme così complessivamente determinate spetteranno, inoltre, gli interessi moratori, nella misura pari al tasso legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo. 
Va poi respinta la domanda attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.  96 c.p.c., poiché non è stata dedotta e dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della compagnia convenuta, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, e cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio. 
Si decide infine come da dispositivo in ordine alle spese processuali, che si liquidano in favore del difensore della parte attrice, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; si pongono definitivamente a carico della medesima parte le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta; dichiara la concorrente responsabilità di ### e di ### e ### nella determinazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% per il primo e del 50% per i secondi; per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di ### della somma di €. 125.152,00, di ### della somma di €. 129.063,00, di ### della somma di €. 52.638,00, di ### della somma di €. 50.940,00, di ### della somma di €. 37.356,00, di ### della somma di €. 39.054,00, di ### della somma di 185.772,50, di ### della somma di €. 127.107,50, di ### della somma di €. 162.306,50, di ### della somma di €. 51.789,00, di ### in ### della somma di €. 39.903,00, di ### della somma di €. 181.861,50; condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore degli attori, della rivalutazione monetaria e degli interessi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione e fino al saldo; respinge le ulteriori domande proposte dalle parti; condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del difensore della parte attrice, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in €. 2.153,00 per spese ed in €. 55.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre alle spese di c.t.u., come liquidate separatamente.  ### 14.11.2025 Il giudice ### 

causa n. 1889/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Giacomo Alessandro

M

Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1134/2023 del 20-07-2023

... dicembre 2021, producendo la fattura pro forma della carrozzeria incaricata (doc. 20) e prova dei pagamenti effettuati, per un totale di € 20.960,00 (doc. 18). Il c.t.u., poi, preso atto che l'autovettura coinvolta nel sinistro era stata riparata in corso di causa e che le varie fasi della lavorazione erano documentate fotograficamente, ha concluso che “i danni riparati presso la ### corrispondono ai danni che la vettura aveva riportato a seguito del sinistro” (p. 32 della consulenza). Ciò posto, sulla scorta della c.t.u. e della documentazione in atti, deve essere riconosciuta all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese sostenute per le riparazioni, la somma di € 20.000,00, dovendosi escludere dal computo l'importo di € 960,00, in quanto è stato versato, come si evince dalla causale del bonifico, per il “saldo cambio gomme”, che non rientra tra i danni allegati e tra le lavorazioni indicate nella fattura pro forma. A titolo di danno da c.d. fermo tecnico di veicolo, può essere, poi, unicamente riconosciuta la somma di € 250,04, pagata dall'attore inutilmente per il bollo auto da marzo a dicembre 2021 (doc. 5, fascicolo di parte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3696/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### BIASE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ### contro ### (C.F. ###), ### S.S. ### S.###. SOCIETÀ ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), tutti con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore ####'interesse di parte attrice: voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. ### nella causazione del sinistro per cui è causa, - condannare i convenuti ### l'### s.s. di ### S. e G.  ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e ### in solido tra loro, a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti per effetto dell'illecita avversa condotta e per le causali tutte dedotte in atti, da quantificarsi nella misura non inferiore ad € 25.000,00 od in quella diversa somma accertata in corso di causa, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa da parte del Giudice; oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
In subordine, cautelativamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, - accertato e dichiarato il concorso di colpa di ### in misura prevalente nella causazione del sinistro, - condannare i convenuti ### l'### s.s. di ### S. e G.  ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e ### in solido tra loro, a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti per effetto dell'illecita avversa condotta e per le causali tutte dedotte in atti, da quantificarsi complessivamente nella misura non inferiore ad € 25.000,00 o in quella diversa somma accertata in corso di causa, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa da parte del Giudice, tenuto conto del concorso di colpa in misura prevalente del sig. ### oltre interessi e rivalutazione monetaria; - accertare e dichiarare che ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare e garantire e comunque tenere indenne l'attore da qualsivoglia somma egli fosse condannato a pagare in favore dei convenuti, per le conseguenze dannose ad essi derivanti dal sinistro per cui è causa, e porre la relativa statuizione di condanna direttamente a carico della ### s.p.a.. 
In ogni caso, - rigettare tutte le domande ed eccezioni dei convenuti #### ed ### s.s. di ### S. e G. ### in quanto inammissibili, nulle ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti e nei verbali di causa. 
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si insiste nelle istanze dedotte nelle memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3 cod. proc. civ., da intendersi ritrascritte, e si oppone alle istanze istruttorie dei convenuti. 
Col favore delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle di ### oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli accessori di legge. 
Con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte. 
Nell'interesse dei convenuti #### e ### In via principale ### integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle premesse. 
In via riconvenzionale, da intendersi quale riconvenzionale trasversale nei confronti di ### previa eventuale autorizzazione alla chiamata di terzo della stessa e conseguenti formalità ex art. 269 c.p.c. 
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in ordine all'incidente descritto e per l'effetto condannare il sig. ### e/o ### s.p.a. a risarcire alla società ### s.s. di ### S. e G. ### tutti i danni materiali e patrimoniali derivanti dal sinistro de quo, nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria di causa o comunque ritenuta di giustizia; condannare altresì il sig. ### e/o ### s.p.a. a risarcire al sig. ### il danno biologico conseguente al sinistro de quo, nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria di causa o comunque ritenuta di giustizia; In ogni caso Con vittoria di spese di lite e compensi del procuratore costituito. 
In via istruttoria Il tutto previa assunzione delle prove dedotte e non ammesse, per cui si insiste. 
Nell'interesse della convenuta ### Voglia l'### adita, contrariis rejectis, così giudicare: #### accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del trattore ### 3600 targato ### dell'### S.S. ### S. e G. 
SOCIETÀ ### in ordine al verificarsi del sinistro, respingere ogni domanda dei convenuti ### in proprio e quale legale rappresentante dell'#### S.S. ### S. e G. SOCIETÀ ### e #### in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.  ###: accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del conducente del trattore ### 3600 targato ### dell'### S.S. ### S. e G. SOCIETÀ ### in ordine al verificarsi del sinistro, limitare la pretesa risarcitoria riconvenzionale di parte convenuta a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti dell'accertando grado di responsabilità dei conducenti e di quanto risulterà rigorosamente provato in punto an e quantum debeatur, detratti tutti gli importi eventualmente versati in favore di parte attrice da ### per il sinistro per cui è causa e comunque nella misura ritenuta di giustizia . 
Spese di lite quantomeno compensate. 
In via istruttoria: si insiste come in atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DECISIONE Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art.  2054 c.c., l'### s.s. di ### S. e G., quale proprietaria del trattore ### 3600, targato ### e i suoi soci personalmente, nonché ### quale conducente, al fine di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella determinazione del sinistro stradale verificatosi in data ###, o, in subordine, il suo concorso di colpa in misura prevalente - chiedendo, in tale ultimo caso, di essere manlevato dalla sua compagnia di assicurazione ### s.p.a., anch'essa citata in giudizio - e, per l'effetto, di condannare ### l'### s.s. e il socio ### in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti. 
A sostegno delle sue pretese l'attore ha riferito che, in data 24 febbraio 2021, alle ore 17,40 circa, mentre stava transitando nel territorio del Comune di ### con ### lungo la via ### - ### di ### a bordo dell'autovettura ### targata ### di sua proprietà, per superare il trattore ### 3600 condotto da ### si era spostato sul lato sinistro della carreggiata; a quel punto il conducente del trattore, improvvisamente e senza azionare gli indicatori di direzione, aveva effettuato una svolta a sinistra per imboccare una stradina campestre non segnalata, occupando così la corsia che egli aveva già impegnato per il sorpasso, per cui, nonostante i tentativi di evitare l'impatto, era andato a collidere con la parte anteriore destra della propria autovettura contro la ruota posteriore sinistra del trattore, terminando la propria corsa contro un muretto del canale scolmatore, dopo aver urtato un cartello segnaletico verticale. 
Così ricostruita la dinamica del sinistro, l'attore ha allegato che ### doveva ritenersi esclusivamente responsabile del sinistro de quo, avendo iniziato improvvisamente e senza l'adozione della necessaria cautela la manovra di svolta a sinistra, in evidente violazione del disposto di cui all'art.  154, commi 1 e 2, codice della strada, come accertato dalla perizia di parte prodotta.  ### ha altresì allegato che a seguito del sinistro la sua autovettura aveva riportato ingenti danni e che per riparare il veicolo era stata preventivato un costo di € 23.453,18; aveva, inoltre, patito un danno da c.d. fermo tecnico, in quanto l'autovettura incidentata era l'unica automobile della famiglia, utilizzata per i relativi spostamenti e, in particolare, da sua moglie per recarsi ogni giorno al lavoro. 
Si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale legale rappresentante dell'azienda agricola ### S.S. di ### S. e G. ### e ### quale socio dell'azienda, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare l'esclusiva responsabilità di ### nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la sua assicurazione ### s.p.a., a risarcire alla società e al conducente ### tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. 
A sostegno delle loro pretese i convenuti hanno dedotto che responsabile dell'impatto doveva ritenersi unicamente il conducente dell'automobile ### al quale era stata contestata dalla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro la violazione dell'art. 148, comma 2 e 15, codice della strada, per avere omesso l'osservanza delle cautele che la legge impone a chi si accinga ad effettuare una manovra di sorpasso, e che, con ogni probabilità, stava viaggiando a velocità elevata: ed invero, ### prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, si era voltato per accertarsi dell'assenza di mezzi al suo seguito; quando ormai era già impegnato nella manovra di svolta, aveva, poi, sentito prima il suono di un clacson e poi un urto contro la ruota posteriore sinistra del mezzo, che lo aveva spinto lateralmente contro il muretto del canale scolmatore. 
I convenuti hanno, inoltre, dedotto che l'incidente per cui è causa aveva causato danni materiali al trattore e danni fisici al conducente ### che, in data ###, dopo due giorni di fortissimi mal di testa e di dolore al braccio destro, si era recato al ### dell'### di ### ove gli era stato riscontrato un “trauma cranico facciale contusivo e distorsivo”; oltre ad avere accusato una seria compromissione delle funzioni motorie di collo e braccio destro, l'inabilità lavorativa che ne era conseguita gli aveva impedito di svolgere la sua attività lavorativa presso l'### per cui quest'ultima si era trovata costretta a richiedere ai dipendenti di svolgere un maggior numero di ore di lavoro, con conseguente maggiore esborso economico, nonché ad assumere, nel giugno 2021, un apprendista a tempo pieno, con conseguente danno patrimoniale. 
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia ### s.p.a. ha aderito alle difese del suo assicurato ### chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e deducendo, in particolare: che non vi era alcuna prova del preteso sorpasso irregolare e della presunta elevata velocità di marcia dell'autovettura ### e che, al contrario, risultava evidente l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del trattore ### 3600 per il mancato rispetto degli artt. 140 e 154 del codice della strada; che, in ogni caso, le pretese risarcitorie dei convenuti, oltre a non essere provate, erano eccessive. 
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.  1. Sulla dinamica del sinistro ### la prospettazione attorea, la responsabilità per il sinistro è da ascriversi interamente alla condotta del conducente del trattore ### 3600, che, improvvisamente aveva effettuato una svolta a sinistra per imboccare una stradina campestre su proprietà privata, non segnalata, occupando così la corsia che l'attore aveva già impegnato per la manovra di soprasso, senza alcuna preventiva segnalazione con l'apposito indicatore di direzione. 
Al contrario, parte convenuta ha sostenuto che, nel caso in esame, l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro fosse da ravvisare nella condotta tenuta dall'attore, che, procedendo ad una velocità con ogni probabilità superiore al limite di legge, aveva effettuato una manovra di sorpasso azzardata, quando il trattore aveva già iniziato la svolta a sinistra, previa segnalazione con apposito indicatore, urtandolo. 
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, ha trovato conferma la prima ricostruzione del sinistro. 
Ed invero, il CTU perito ### chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro e a verificare, in particolare, le posizioni assunte dai veicoli coinvolti al momento dell'impatto e le traiettorie assunte successivamente alla collisione, sulla base dei dati puntualmente esposti, ha ricostruito l'esatta dinamica del sinistro nel modo seguente: “Il giorno 24/02/2021, verso le ore 17.30, il signor ### alla guida dell'autovettura ### targata #### “B”) percorreva la ### nel territorio del Comune di ### con ####, con direzione di marcia dalla SP 31 verso il centro abitato di ### (frazione di ### con ###. Quando l'autovettura stava per giungere nei pressi del parcheggio della ### e la sua andatura era di circa 64 km/h, il suo conducente notava che nel suo stesso senso di marcia e in posizione più avanzata, stava procedendo il trattore agricolo ### 3600 targato ### condotto dal signor ### (### “A”). ### “A”, che nella parte posteriore trasportava un'attrezzatura agricola ###, procedeva a una velocità di circa 13 km/h, mantenendosi sul margine destro della carreggiata. Stante la notevole differenza di velocità tra i due veicoli, il conducente dell'autovettura, non vedendo veicoli sopraggiungere dall'opposto senso di marcia, decideva di superare il trattore e iniziava a spostarsi verso il centro della carreggiata. Il conducente del trattore, giunto in prossimità della strada campestre sterrata ubicata prima del parcheggio della ### (a sinistra rispetto al proprio senso di marcia), dovendosi immettere in tale strada, costatato che dall'opposto senso di marcia non sopraggiungevano veicoli, per verificare che anche da tergo non vi fossero veicoli a distanza ravvicinata, in mancanza degli specchi retrovisori, si voltava all'indietro. Il conducente del trattore, guardando all'indietro, pur accorgendosi della presenza dell'autovettura, a causa della inevitabile rapidità del tempo di osservazione, non è stato in grado di valutarne la velocità e la distanza e, quindi, ritenendo erroneamente di “potercela fare”, iniziava la manovra di svolta a sinistra. Non è dato sapere se il conducente abbia segnalato la manovra di svolta e se il dispositivo di segnalazione fosse funzionante (nessun accertamento è stato fatto dalla PG in tal senso). In ogni caso, anche se il dispositivo fosse stato funzionante e il conducente avesse azionato la freccia, la mancanza delle plastiche colorate di copertura dei fanali, non consentivano al conducente della vettura di scorgere la fioca luce emessa, in lontananza, da una lampadina sporca di polvere. Nel momento in cui il ### “A” iniziava la manovra di svolta, il ### “B” si trovava a una distanza di circa 47 metri dal punto d'urto (posizione ### e ### in planimetria). Da tale posizione il conducente della vettura non era in grado di percepire la manovra posta in essere dal conducente del trattore perché lo stesso era ancora sul margine destro della carreggiata. Trascorso circa un secondo, il trattore avanzava di circa 3,9 metri, giungendo con la parte anteriore in prossimità del centro della carreggiata; nello stesso tempo l'autovettura avanzava di circa 19,5 metri (posizione ### e ### in planimetria), portandosi a circa 27,5 metri dal punto d'urto e mancavano solo 1,54 secondi all'impatto. In tale posizione, stante l'esiguo spazio disponibile e il pochissimo tempo a disposizione (poco più del tempo psicotecnico di reazione) il conducente dell'autovettura, si rendeva conto dell'impossibilità di arrestarsi e reagiva istintivamente spostandosi ulteriormente alla propria sinistra, ma ormai l'impatto era inevitabile. ### urtava, con la parte anteriore angolare sinistra, il paletto metallico della segnaletica verticale posta sul margine della carreggiata e immediatamente dopo, andava a colpire, con la parte anteriore angolare destra, la ruota posteriore sinistra del trattore agricolo, la cui ruota anteriore sinistra si trovava già all'imbocco della strada campestre sterrata (posizione ### e ### in planimetria)” (cfr. p. 27 e ss. della relazione tecnica depositata in data ###). 
Ha, quindi, così concluso: “Le cause che hanno determinato il sinistro sono da ricercarsi nell'imprudente condotta di guida del signor ### che alla guida del trattore agricolo ### 3600 targato #### “A”), con annessa attrezzatura agricola ### ubicata posteriormente (…), giunto in prossimità del parcheggio della ### effettuava manovra di svolta a sinistra, per immettersi in una strada campestre sterrata, senza essersi assicurato preventivamente che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio agli altri utenti della strada”, e, quindi, in violazione dell'art. 154, comma 1, lettere a) e b); “### censura merita la condotta di guida del signor ### che (…) procedendo a una velocità di circa 64 km/h, che rientra ampiamente entro il limite di 90 km/h previsto per le “strade locali” extraurbane (…) giungendo a tergo del ### “A”, che procedeva a bassa velocità e mantenendosi sul lato destro della carreggiata, si spostava alla propria sinistra per superarlo”, in quanto “mentre l'autovettura era in fase di avvicinamento al trattore agricolo, quest'ultimo effettuava la svolta alla propria sinistra per accedere a una strada campestre sterrata, la cui presenza non era segnalata, e senza adeguata segnalazione della manovra da parte del suo conducente. Il conducente dell'autovettura, stante l'imprevedibilità della manovra posta in essere dal conducente del ### “A”, e il ridotto spazio disponibile, nulla poteva fare per evitare il sinistro” (cfr. pp. 32-34). 
Così descritte le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., si ribadisce in via preliminare che il Tribunale non ravvisa alcuna ipotesi di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, essendosi il c.t.u. limitato a ricostruire, sulla scorta di valutazioni cinematiche, la dinamica del sinistro e, di conseguenza, le rispettive responsabilità dei conducenti sulla scorta di dati tecnici, come richiesto dal quesito n. 1 formulato dal giudice istruttore, senza compiere in alcun modo accertamenti diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e, perciò, senza violare il principio dispositivo (cfr., sul punto, da ultimo, Cass., sez. un., n. 6500/2022). 
Ed invero, deve evidenziarsi che l'attore già nell'atto di citazione e nella perizia di parte prodotta aveva allegato che il conducente convenuto aveva eseguito la manovra di svolta senza prima essersi assicurato di poterla svolgere in sicurezza e senza le prescritte cautele, e, quindi, in violazione dell'art.  154 codice della strada; il fatto, poi, che gli agenti accertatori, che non hanno assistito al sinistro, ma sono intervenuti solo successivamente, senza peraltro nemmeno effettuare i dovuti rilievi, non abbiano sanzionato il conducente del trattore per violazione dell'art. 154 codice della strada, ma unicamente per violazione degli artt. 193, comma 2, e 72 codice della strada, non può evidentemente precludere al c.t.u. l'accertamento di fatti principali allegati dalle parti. 
Al riguardo, basti evidenziare che tutte le parti (compresi i convenuti, cfr. p. 6 della comparsa conclusionale) richiamano la sentenza della Corte di Cassazione n. 9037/2019, che ha ribadito l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, secondo cui “### pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (conformi anche Cass. n. 38/2014; Cass. 3787/2012; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 22662/2008). 
Ebbene, atteso che l'accertamento da parte della P.A. verbalizzante, intervenuta sul luogo successivamente al verificarsi del sinistro, non assume valenza probatoria privilegiata circa la dinamica del sinistro, reputa il Tribunale che, rispetto alla lacunosa ricostruzione degli agenti, dalla quale non si riescono ad evincere gli elementi valutati al fine di ritenere integrata una violazione dell'art. 148, comma 2, codice della strada a carico del conducente ### (cfr. doc. 2, fascicolo di parte attrice), debba essere data prevalenza alla CTU cinematica espletata in questo giudizio, le cui conclusioni sono qui pienamente condivise. 
Le conclusioni del c.t.u., d'altro canto, assumono prevalenza anche rispetto alle osservazioni del consulente dei convenuti, richiamate da ultimo nella comparsa conclusionale. Sul punto, si evidenzia che il consulente d'ufficio ha risposto in modo puntuale e più che esaustivo alle numerose osservazioni dei consulenti, sicché ci si può richiamare integralmente alle considerazioni già svolte dall'ausiliario per quanto riguarda i rilievi formulati dal consulente di parte convenuta, cui fa rinvio la difesa nella comparsa conclusionale, tenuto altresì conto del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti (cfr., sul punto, ex multis, Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass. 8355/2007). A tale ultimo proposito, è opportuno ricordare che, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili, se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cass. n. 23362/2012). 
Ebbene, nel caso in esame, la puntualità degli accertamenti effettuati e la completezza dell'elaborato peritale sono idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare così prevalenza alla CTU rispetto alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, alle quali il c.t.u. ha puntualmente replicato: ed invero, il c.t.u., nell'elaborato definitivo, ha fornito una spiegazione tecnica ineccepibile dell'inidoneità delle censure mosse dal consulente di parte convenuta a contrastare le risultanze fattuali esaminate, alla quale si rinvia (cfr. pp. 37-51). 
Quanto, invece, alle censure aggiuntive sollevate da parte convenuta nella comparsa conclusionale, si rileva che le deduzioni in questione risultano ininfluenti ai fini del decidere o sfornite di adeguata prova. 
Ed invero, dalla documentazione in atti non risulta che il sedime stradale di via ### fosse in cattivo stato, né, in ogni caso, tale elemento, anche laddove provato, sarebbe idoneo a inficiare le conclusioni cui è pervenuta la consulenza e fatte proprie dal Tribunale. 
Lo stesso vale in relazione alla deduzione secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto al tramonto, con rischio di abbagliamento (non è dato sapere per quale dei due conducenti, che avevano l'onere di guardare la strada in due direzioni opposte), dovendosi evidenziare che, semmai, tale rischio di abbagliamento (laddove avesse interessato la sua visuale) avrebbe dovuto indurre parte convenuta a prestare maggiore attenzione alle vetture che sopraggiungevano; quanto all'ipotetica ridotta visibilità da parte dell'attore, poi, si osserva che, secondo quanto accertato dal c.t.u., lo stesso, attesa la repentinità della manovra di svolta, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'impatto, per cui la circostanza non assume rilevanza nel determinismo del sinistro, fermo restando che, comunque, non vi è prova che tale ipotetica ridotta visibilità fosse tale da impedire il sorpasso del trattore già avvistato. 
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, poi, proprio la posizione del trattore indicata dal c.t.u. in colore fucsia nello schizzo planimetrico a p. 25 della consulenza, se confrontata con quella in colore rosso, porta a ritenere che, nel momento in cui l'auto dell'attore stava sopraggiungendo, la manovra di svolta non fosse affatto “praticamente già conclusa”. Al contrario, dal disegno ben si evince come, quando era nella posizione ###, il trattore ben avrebbe potuto verificare che stava sopraggiungendo l'autovettura dell'attore, in fase di sorpasso e, di conseguenza, astenersi dal completare la manovra (cfr., sul punto, Cass. pen. n. 15526/2020: “nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la conversione a sinistra, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione, onde è dovere del conducente, nella manovra di svolta a sinistra, di accertarsi previamente che un tale pericolo non sorga”; conforme Cass. pen. n. 48266/2017); tale accertamento, tuttavia, non poteva essere efficacemente effettuato, mancando sul trattore i dispositivi retrovisori. 
Nemmeno colgono nel segno i rilievi di parte convenuta in ordine alla velocità eccessiva tenuta dall'attore. Al riguardo, occorre richiamare le considerazioni svolte dal c.t.u. in ordine alla qualificazione della via ### - nel punto in cui si è verificato il sinistro, indicato dagli agenti accertatori con le coordinate “45°31'38.2” N -8°47' 19.2” E” - come una “strada locale” extraurbana, con relativo limite di velocità di 90 km/h ai sensi dell'art. 142, comma 1, codice della strada. Si tratta, infatti, di una qualificazione debitamente documentata (cfr. p. 9 e ss.) e non contrastata dalla definizione di strada extraurbana riportata dai convenuti nella comparsa conclusionale, avendo i medesimi fatto riferimento alla “strada extraurbana secondaria” di cui all'art. 2, lett. c), codice della strada, quando, invece, la strada in questione è definita alla successiva lett. f), come “strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade”. 
Deve, quindi, confermarsi che l'attore, nel procedere ad una velocità di 64 km/h, non ha affatto superato il limite vigente alla data del sinistro di 90 km/h. 
Una volta ricostruita la dinamica del sinistro come indicato dalla c.t.u. espletata, deve concludersi che la collisione sia dipesa esclusivamente dall'imprudente condotta del conducente convenuto e non anche dall'imprudente condotta di guida dell'attore, che, stante l'imprevedibilità della manovra “posta in essere dal conducente del ### “A”, e il ridotto spazio disponibile, nulla poteva fare per evitare il sinistro”, per cui deve affermarsi l'esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo antagonista, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, 2. Sulla quantificazione dei danni patrimoniali patiti dall'attore ### in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all'accertamento e alla liquidazione dei danni richiesti dall'attore, tenuto anche conto delle conclusioni dell'espletata CTU sul punto. 
Con riguardo ai danni materiali occorsi al veicolo di sua proprietà, l'attore ha allegato che i danni riscontrati consistevano “nella rottura e parziale asportazione del paraurti anteriore; nella rottura del proiettore anteriore destro; nell'accartocciamento del cofano; nell'accartocciamento del parafango anteriore destro; nella grave deformazione del fianchetto destro; nell'accartocciamento della porta anteriore destra; nella rottura del disco ruota anteriore destra”, e che, per la riparazione di tali danni, era stato preventivato un costo pari ad € 23.453,18 (doc. 6, fascicolo di parte attrice). 
Successivamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'attore ha dato atto di avere riparato l'autovettura tra settembre e dicembre 2021, producendo la fattura pro forma della carrozzeria incaricata (doc. 20) e prova dei pagamenti effettuati, per un totale di € 20.960,00 (doc. 18). 
Il c.t.u., poi, preso atto che l'autovettura coinvolta nel sinistro era stata riparata in corso di causa e che le varie fasi della lavorazione erano documentate fotograficamente, ha concluso che “i danni riparati presso la ### corrispondono ai danni che la vettura aveva riportato a seguito del sinistro” (p. 32 della consulenza). 
Ciò posto, sulla scorta della c.t.u. e della documentazione in atti, deve essere riconosciuta all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese sostenute per le riparazioni, la somma di € 20.000,00, dovendosi escludere dal computo l'importo di € 960,00, in quanto è stato versato, come si evince dalla causale del bonifico, per il “saldo cambio gomme”, che non rientra tra i danni allegati e tra le lavorazioni indicate nella fattura pro forma. 
A titolo di danno da c.d. fermo tecnico di veicolo, può essere, poi, unicamente riconosciuta la somma di € 250,04, pagata dall'attore inutilmente per il bollo auto da marzo a dicembre 2021 (doc. 5, fascicolo di parte attrice). 
Al riguardo, si ricorda che il danno da c.d. fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato (da ultimo, Cass. n. 27389/2022) e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. 5447/2020). 
Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è, quindi, risarcibile in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Cass. n. 9348/2019). 
Ebbene, nel caso in esame, non è stato nemmeno allegato dall'attore di avere noleggiato un veicolo sostitutivo, avendo lo stesso lamentato unicamente la mera indisponibilità del mezzo per esso e per la sua famiglia, che tuttavia non è evidentemente sufficiente a ritenere integrato il pregiudizio da fermo tecnico del veicolo incidentato per come sopra descritto. 
In definitiva ### s.s. di ### S. e G., ### quale socio dell'### e ### in proprio e quale socio dell'### devono essere condannati al pagamento, in favore di ### della somma complessiva di € 20.250,04. 
Trattandosi di credito risarcitorio, sulle somme riconosciute spetta la rivalutazione, con decorrenza dalla data dei singoli esborsi e fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, sulla somma via via rivalutata. 
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo liquidato, espresso in moneta attuale.  3. Sulle domande svolte in via riconvenzionale ### stata accertata l'esclusiva responsabilità del conducente ### nella determinazione del sinistro per cui è causa, tutte le domande svolte nei confronti di ### e di ### devono essere rigettate.  4. Sulle spese di lite Le spese di lite tra parte attrice e i convenuti ### s.s. di ### S. e G., ### e ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando all'accolto e con la precisazione che non risulta dovuto alcun aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M., stante l'identità delle difese dei convenuti. 
Devono poi essere liquidati i compensi per l'attivazione della negoziazione assistita ai sensi dell'art.  20, comma 1 bis, che, in quanto obbligatoria, è certamente connessa e funzionale alla fase processuale, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014. 
Anche le spese sostenute dall'attore per la consulenza di parte, per complessivi € 1.236,00 (docc. 7 e 8, fascicolo di parte attrice) devono essere rimborsate dalla parte soccombente. Tali costi, infatti, per consolidata giurisprudenza, costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire, sicché le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue, come è nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass. n. ###/2021; Cass. n. ###/2019). 
Le spese della ### già liquidate con separato decreto, sono poste integralmente a carico dei convenuti soccombenti. 
Quanto alle spese di lite sostenute dall'assicurazione convenuta, reputa il Tribunale che le stesse debbano essere poste a carico di ### s.s. di ### S. e G., ### e ### in solido tra loro, stante l'interesse comune nella causa ex art. 97, comma 1, c.p.c., nella misura di 2/3, dovendosi evidenziare come la citazione diretta da parte dell'attore della sua assicurazione abbia unicamente anticipato la richiesta di chiamata in causa della stessa da parte dei convenuti, che hanno svolto nei suoi confronti le loro domande in via riconvenzionale, e per il resto compensate, attesa la complessità della ricostruzione in fatto della vicenda (che aveva in effetti portato l'attore a citare egli stesso in giudizio l'assicurazione). Tali spese vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, atteso che sono stati svolti accertamenti unicamente in ordine all'an della pretesa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3696/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente ### nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna ### s.s. di ### S. e G., ### in qualità di socio dell'### e ### in proprio e quale legale rappresentante dell'### in solido tra loro, al pagamento, a favore di ### della somma di € 20.250,04, oltre rivalutazione e interessi legali come indicati in parte motiva; 2) rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti ### s.s. di ### S. e G. e ### nei confronti di ### e di ### s.p.a.; 3) condanna i convenuti ### s.s. di ### S. e G., ### e ### in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per esborsi (€ 264,00 + € 1.236,00) ed € 5.298,00 (di cui € 221,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita) per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge; 4) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra ### s.s. di ### S. e G., ### e ### e ### s.p.a., e condanna i convenuti ### s.s. di ### S. e G., ### e ### in solido tra loro, alla rifusione dei residui 2/3, che liquida, già al netto della compensazione, in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge; 5) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti ### s.s. di ### S. e G., ### e ####, 19 luglio 2023 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 3696/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Capotorti Francesca

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