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Tribunale Ordinario di ### e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del popolo italiano Il Giudice del #### all'udienza del 11.07.2025 ha pronunciato la seguente: sentenza nella causa vertente tra: ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, codice fiscale ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### P.G., codice fiscale ###, che la rappresenta e difende, come da procura in atti; -Ricorrente c o n t r o ### in persona del suo legale rappresentante. -Resistente
Oggetto: pensione ai superstiti ###udienza del 11.07.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate. ### ricorso depositato il ### iscritto al n. RG. 2158/2021 parte ricorrente esponeva che, in data ### decedeva in ### la ### propria madre; che, possedendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione ai superstiti, presentava, in data ### domanda ###57; che, in data ### veniva sottoposta a visita medica presso il ### di ### che, con provvedimento del 17.10.2017 l'I.N.P.S. le comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare; che, avverso detto provvedimento, proponeva in data ### ricorso amministrativo al competente ### provinciale I.N.P.S., che, con delibera n. 188704 del 18.07.2018 deliberava la reiezione dello stesso, poiché riteneva la ricorrente non inabile alla data della morte del familiare.
Veniva proposto ricorso giudiziario, al fine di accertare e dichiarare l'inabilità al lavoro della ###ra ### al momento del decesso della propria madre ###ra ### avvenuto in data ### con il riconoscimento del diritto dalla stessa ricorrente al riconoscimento della pensione ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della ###ra ### e, pertanto, dal 25.06.2017 con condanna dell' I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della pensione indiretta con la suddetta decorrenza.
Si costituiva l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso.
Veniva nominato CTU il dott. ### e successivamente la dott.ssa ### Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
All'udienza del 11.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto va accolto per i motivi di cui si dirà.
Diritto. La pensione di reversibilità ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato e riconosciuta agli inabili indipendentemente dall'età. La normativa vigente prevede che: “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Art.13 della legge n. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n.903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L n.636 del 1939, art.13.
Il termine “sostentamento” implica, sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. La non autosufficienza economica si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente: i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore al limite fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale, cioè 16.982,49 euro mensili per il 2020; i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento e cioè 23.028,00 euro per il 2020. Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile, le verifiche sono diverse, a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso, è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso, non convivenza, è necessario dimostrare anche il mantenimento abituale ed, in questo caso, viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore o del pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva, effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Nel caso de quo, trattasi di figlia convivente.
Inabile al lavoro. Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili: le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ### 222/1984. Rispetto alla documentazione sanitaria, gli ### previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
In materia di pensione ai superstiti, secondo consolidata giurisprudenza, l'accertamento del requisito della inabilità, di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (Cfr. da ultimo Cass. Civ. Ord. n. ### del 26.11.2019).
Sul punto, la legge prevede che: nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. La legge prevede che: ai fini del diritto alla pensione ai Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. ### pacifica giurisprudenza il diritto alla pensione di reversibilità e/o indiretta per i figli ultra diciottenni, studenti od inabili, presuppone l'esistenza, prima del decesso, di un contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile.
Al riguardo, giova evidenziare che il ### ha fornito la definizione del requisito della cd. convivenza a carico. ###. 106 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, stabilisce, infatti, che: agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. ### la norma suddetta, perché possa ritenersi integrato il requisito della cd. vivenza a carico occorrono due presupposti: assenza di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e mantenimento da parte del de cuius (### Cass. n.18520/2006).
Quanto al presupposto della assenza di mezzi di sussistenza autonomi, la Suprema Corte (cfr. da ultimo ### 6, Ord. n. 23058 del 22/10/2020) ha precisato che: ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla ### dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000; pertanto devono considerarsi a carico, per i decessi successivi al 31.10.2000, i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. (Cfr. ex multis Cass. n. 14996 del 2007; Cass. n.19555 del 2019; Cass. ### del 2019) ###.N.P.S., con propria ### n. 185 del 18.11.2015 avente ad oggetto: “### guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”, aderendo alla giurisprudenza di legittimità maturata nella suddetta materia, ha specificato come la condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali.
Orbene, il limite di reddito per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalido civile totale, nell'anno 2017, anno del decesso della ###ra ### era fissato in E. 16.532,10. Il reddito della ###ra ### nell'anno 2017, era pari ad E. 13.708,00 come da ### 730/2018 redditi 2017 in atti. ### ricorrente, sia negli anni precedenti, sia negli anni successivi alla domanda, ha percepito redditi inferiori alla soglia limite per beneficiare della pensione di invalido civile totale, come da ### 730/2015; 730/2016; 730/2017; 730/2018; 730/2019 in atti. Quanto ai redditi della ###ra ### si evidenzia come la stessa nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00, come da ### 730/2016 redditi 2015 - ultima dichiarazione presentata.
Ebbene, dall'esame comparativo delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente e della defunta madre emerge chiaramente la sussistenza, al momento del decesso della ### di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento della figlia, ####.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 14.005,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00 come da ### 730/2016. ###.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 11.987,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 E: 12.600,00 come da ### 730/2016; Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'anno 2016 E: 7.780,00 come da ### 730/2017; nell'anno 2017 anno in cui è intervenuto il decesso della madre, E: 13.708,00 come da ### 730/2018.
Emerge chiaramente come le provvidenze economiche percepite dall'odierna ricorrente non fossero da sole sufficienti al suo mantenimento, al quale ha provveduto in via continuativa ed in misura prevalente la defunta madre. ### economico fornito dalla ### ha avuto carattere decisivo e prevalente per il mantenimento della figlia superstite. ### restando quindi esistenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la pensione ai superstiti, la stessa è stata rigettata per mancanza del requisito sanitario.
Per tale motivo, è stata disposta CTU medico legale.
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. ###à del consulente tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'### del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “( n. 17757 del 07.08.2014. ###. n. 11440 del 1997.) Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. ### Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità.
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”.
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il ### d'####, in uno stato di diritto conforme alla ### deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, nel caso de quo, nella relazione tecnica d'ufficio del ### testualmente si legge: “Dai fascicoli di causa risulta che la ricorrente, quale figlia superstite della #### deceduta il ###, in data ###, inoltrava all'### istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione a superstiti che, però ed a seguito di visita del 27.09.17, veniva respinta dall'### per carenza dei requisiti sanitari.
Contro tale parere l'attrice, con atto dell'Avv. M. ### adiva il Tribunale di ### ulteriormente chiedendo che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto alla richiesta suspicione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza tanto anche tramite disponendo consulenza tecnica. Dal che la presente. ###. Genitori non consanguinei, entrambi deceduti: il padre per ictus, la madre per cause imprecisate. ### riferito negativo per patologie degne di nota. ###. Nata a termine da parto eutocico. Normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione. Menarca all'età di 13 anni menopausa fisiologica a 48 anni. Vedova senza prole. Abitudini di vita riferite salubri. Anamnesi patologica. Non ricorda di aver contratto i comuni esantemi. Nel luglio 2017 frattura parcellare VI costa dx da sinistro stradale. Nega interventi chirurgici degni di nota. Lamenta: dal 1985 sindrome depressiva a seguito di aborto accentuatasi dal 2010 epoca della vedovanza, da circa 8 anni turbe mnesiche ed episodi confusionali, da data imprecisata cardiopatia ipertensiva con dispnea e poliartralgie più accentuate alla colonna alle ginocchia ed alle mani. Esame obiettivo generale. Normotipo, normosplancnico. Cute e mucose visibili rosee; sottocutaneo normo-rappresentato. ### 70 circa. altezza 160 cm. Sistema linfoghiandolare apprezzabile clinicamente indenne. Capo. Normocefalo, normomobile. Pupille isocoriche, isometriche e normoreagenti. Lingua ben sporta, centrale, umida ed Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 impaniata. Tiroide di forma e volume regolari mobile con gli atti della deglutizione. Apparato respiratorio e torace. Torace cilindrico-conico, simmetrico, normo-espansibile con gli atti del respiro. Reperto ascultatorio di respiro aspro diffuso su tutto l'ambito. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Percussoriamente suono chiaro polmonare. Apparato cardiocircolatorio. Assenza di bozze precordiali e di pulsazioni anomale. Itto visibile e palpabile al V spazio intercostale sull'emiclaveare Sx. Aia cardiaca percussoriamente nei limiti.
Lieve soffio proto sistolico al centrum. P.A. 130/80. Polsi arteriosi periferici normosfigmici a frequenza di 68 b./m.; sistema venoso esplorabile clinicamente indenne. Addome ed apparato digerente. Addome mobile con gli atti del respiro. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Non r.v.s.. Sistema pilifero normorappresentato per sesso ed età. Non masse o pulsazioni patologiche evidenti. Ben trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Reperto diffuso di normotimpanismo e di normoperistalsi. Organi ipocondriaci nei limiti. Apparato locomotore. Rachide complessivamente in asse con movimenti globalmente ridotti di circa 1\4 in assenza di contrattura "di difesa" dei muscoli paravertebrali. Note di rizoartrosi. ### attivi e passivi delle grandi e piccole articolazioni degli arti limitati per i gradi estremi. Manovra di ### negativa bilateralmente in assenza di dolenzia dei punti di ### degli sciatici.
Assenza dei segni di ### di ### e di ### Normali la stazione eretta e la deambulazione. Masse muscolari tonico-trofiche. Apparato genito-urinario. Nulla alla palpazione bimanuale dei reni. Non dolenti i punti costo-lombari e costo-vertebrali. Manovra del ### negativa bilateralmente.
Sistema nervoso e psiche. Soggetto ben orientato in senso spazio-temporale senza evidenti deficit delle funzioni cognitive ed esecutive, né mnesici. Riflessi superficiali e profondi normoelicitabili. Lievi oscillazioni mutidirezionali in ### ed in ### Note depressive. ###-### fascicoli di causa telematici è allegata la seguente documentazione medica: 1. certificato rilasciato il ### dal CSM di ### 2. esame Rx colonna vertebrale + ginocchia + femori + mani eseguito il ### c\o ### 3. esame Rx colonna D e LS eseguito il ### c\o ### 4. Visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 5. Prestazione del PPI di ### del 09.07.15. 6. Visita psichiatrica eseguita il ### dal Dott. S. Romanò. 7. Relazione di dimissione dal ricovero in DS del 16.11.16 c\o Casa di ### con allegata ecografia tiroidea, dosaggio ormoni tiroidei. 8. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Foti. 9. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Marte. 10. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### 11. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica.
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 12. esame Rx arcate dentarie + torace + colonna vertebrale + ecografia addominale eseguiti il ### c\o ### 13. visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 14. prescrizione farmacologica del 19.12.17. 15. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica. 16. attestazioni di esecuzione visite psichiatriche eseguite il ###, il ###, il ###, 12.09.17.
All'atto della visita la perizianda ha esibito: 1. visita cardiologica eseguita il ### c\o Casa di ### attestante: ritmo sinusale 80 b\m, turbe aspecifiche della ripolarizzazione. Azione ritmica soffio sistolico mitralico crepiti bibasilari PA 150\70 insufficienza mitralica cardiopatia ipertensiva. 2. Visita ginecologica eseguita il ### c\o ### di ### attestante: incontinenza urinaria di tipo misto.
Nulla ho disposto. ###-##### attuale ha evidenziato in ### oggi di anni 65, le seguenti menomazioni: #####-IPERTENSIVA. DEPRESSIONE #### sono state riscontrate altre menomazioni degne di nota.
In base alla valutazione anche epicritica della documentazione versata in atti è da ritenersi che le menomazioni poste in diagnosi, valutate ai sensi della legge 222/1984 ed alla data del decesso della madre (25.06.17) dell'attrice, a quella data non avessero natura entità e grado tali da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di quest'ultima di svolgere qualsiasi attività lavorativa di tipo dipendente od autonomo.
Nella fattispecie: - La poliartosi appare odiernamente di sola modesta incidenza invalidante ed è presumile che tale condizione lo fosse ancora meno alla data del 25.06.17 tanto essendo, peraltro, suffragato dalla paucità dei riscontri radiografici relativi a quell'epoca. - nessun odierno riscontro obiettivo sussiste in atti dello scompenso cardiaco attestato grave (3 classe ### il ###, il ### e l'11.02.17 (ultimo referto prodotto) sulla base di una cardiopatia scleroticoipertensiva (peraltro non complicata da ischemia) attestata all'attrice essenzialmente su base clinica ed in assenza di idonee indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc). ### parte di questo non si ravvisano all'odierno esame peritale suggestivi segni clinici e\o semeiotici (stasi centrale e\o periferica) ed appare quanto meno inverosimile che, in costanza di una cardiopatia di sittale entità, né l'attrice, né tantopiù il suo ### abbiano mai avvertito, successivamente alle date citate, la necessità di effettuare indagini idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo.
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RG n. 2558/2021 -Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente. − Nessuna incidenza ai fini della presente può rivestire l'incontinenza urinaria mista attestata, per la prima volta, il ### e, quindi, ben dopo la data oggetto della presente valutazione epicritica.
Sulla base delle superiori argomentazioni concludo pertanto dichiarando che ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” Con specificazione che: “successivamente alla trasmissione alle ### della bozza di ### l'Avv. M. #### dell'attrice, con pec del 31.07.23, ha inoltrato controdeduzioni tecniche del Dott. M. Pinzone, che si allegano alla presente, alle quali si eccepisce che: 1. la diagnosi e la valutazione formulate dallo scrivente hanno dovutamente tenuto conto degli aspetti clinico-relazionali di stretta pertinenza medico-legale ed a proposito dei quali, ulteriormente, si rivendica, per il ruolo di CTU ausiliario del Giudice, la necessità di esprimere compiuto parere fondandolo, oltre che sulla mera disamina della documentazione prodotta (così per come parrebbe volere il ###mo Dott.
Pinzone), anche su quanto obiettivato in occasione di accertamento tecnico, condizione questa che è alla base del parere già espresso e sulla quale, peraltro, si sono basati molti pronunciamenti della ### nei giudizi vertenti sui c.d. falsi invalidi; 2. circa la valutazione della cardiopatia in base alla classe ### si ribadisce che questa, in medicina legale ed ormai da tempo, va effettuata sulla base di dati obiettivi forniti da indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc) piuttosto che sulla mera valutazione anamnestica del riferito dell'attrice (criterio soggettivo eventualmente ancor più opinabile in un paziente psichiatrico e che mira a vantaggi assistenziali) all'atto della visita anche specialistica.
Condizione questa assolutamente non garantita nel caso de quo specie ove si consideri che la gravità invocata della menomazione avrebbe dovuto indurre sia l'attrice che, ancor più, il suo ### ad eseguire le indagini strumentali idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo; tanto specie a fini terapeutici. 3. Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, si ribadisce, è apparsa all'atto della visita ben compensata farmacologicamente il che fa ritenere la terapia praticata efficace anche da un punto di vista prognostico e la menomazione di entità minore rispetto a quanto attestato. Tanto senza ovviamente prescindere dallo specifico mandato a tal proposito conferito dall'###mo Giudicante.
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal ### di parte attrice, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale: ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” ### 01.08.2023 Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Viene disposta la comparizione personale della parte ricorrente ed il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine la dott.ssa ### Si riporta quanto verbalizzato: verbale di udienza del 15.10.2024. “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### in sostituzione, il quale si riporta in atti ed insiste per il rinnovo della CTU e dà atto che è presente la ricorrente personalmente. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### la quale insiste in atti e verbali di causa. Si dispone udienza a porte chiuse. ### la ricorrente ### nata a S. ### il ### ed ivi residente ###### nata a ### il ### ed ivi residente ### Sorella della ricorrente. E' presente la dott.ssa ### nata il 21 agosto 1975 Patente di guida n. ### A domanda del Giudice la ricorrente risponde che non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato tanto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. Precisa: “Sono sempre confusa ed ho stanchezza. I farmaci che assumo mi vengono dati da mia sorella oggi presente. Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa.” La sorella presente precisa che spesso deve aiutare la ricorrente anche a vestirsi. La stessa sorella precisa che: “mia sorella ha perso il marito improvvisamente nel 2010 che è morto mentre dormiva all'improvviso e in casa vi era la figlia che ora lavora e viene spesso a trovare la propria madre che, dopo la morte del marito, è andata a vivere stabilmente dai nostri genitori e si facevano compagnia insieme alla figlia già maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.” Il presente verbale viene letto alla presenza delle parti di causa e non viene sottoscritto da tutti i presenti perché redatto in forma telematica.
A questo punto il presente giudicante, premette che le prestazioni economiche a carico dello Stato richiedono ai sensi di legge che le stesse siano fondate anche su un requisito sanitario. Nel processo civile, applicabile in quanto compatibile al processo del lavoro, è onere del ricorrente fornire idonea documentazione medica da porre a fondamento dello stesso e posta alla valutazione del CTU nominato dal Giudice. Nel prosieguo, il primo vaglio di tale documentazione agli atti del processo deve essere giuridico, ossia il documento medico deve avere i requisiti previsti dalla legge dell'atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso.
Orbene, nel caso de quo, non è stato riconosciuto il requisito sanitario della prestazione economica richiesta nella CTU a firma del dott. ### nominato sotto il vincolo del giuramento, ai sensi dell'art. 193 c.p.c. ### nominato in ### avrebbe dovuto rinvenire nella documentazione prodotta, l'applicazione delle linee guida accreditate dall'### della ### in campo psichiatrico, da valutare ed allegare, a pena di nullità dell'elaborato peritale, alla CTU a pena di inutilizzabilità della stessa documentazione medica, ai fini della determinazione delle patologie non solo psichiatriche, le quali non potranno mai fondarsi su un giudizio personale soggettivo del certificante, cosciente e consapevole delle eventuali violazioni di legge, alle quali potrebbe essere sottoposto, ma soprattutto cosciente e consapevole che il certificato a propria firma non ha finalità di cura, ma medico-legale innanzi l'### prima amministrativa, ovvero innanzi le ### I.N.P.S. e successivamente innanzi l'### e che, le suddette linee guida accreditate dall'### mondiale della sanità in campo psichiatrico, costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento per la diagnostica delle patologie mentali.
Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legale in qualsivoglia patologia, perché la stessa costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art.
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio agli atti fornito dal ricorrente esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle suddette linee guida in idonea documentazione avente valenza medica legale esaustiva e completa.
Ed inoltre, grave violazioni di legge in tutte quelle normative inerenti le prestazioni economiche a carico dello Stato che richiedono per la loro concessione, tra gli altri requisiti, quello sanitario. Requisito sanitario oggettivo e documentato e probatorio. In sintesi, gli elementi probatori di qualsivoglia patologia medica, in sede medico-legale, devono inequivocabilmente risultare dal corredo probatorio agli atti fornito dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'esame obiettivo in sede di visita peritale, anamnesi, storia clinica, decorso clinico e nome dei farmaci assunti. Il tutto come sopra ampiamente specificato rigorosamente documentato ai sensi di legge, con divieto di qualsivoglia perizia esplorativa. Per questi motivi, rilevato che sussistono, nel caso de quo, i gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c. è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con mandato specifico, consistente, in primo luogo, nel divieto assoluto di utilizzo di documentazione medica non avente valenza medico legale ed in totale disapplicazione delle linee guida in campo psichiatrico non risultanti agli atti di causa rigorosamente fondanti la patologia diagnosticata ad uso medico legale. Con esplicitazione al CTU di specificare, per ogni patologia, sulla base della documentazione sanitaria avente valenza medico legale, gli elementi probatori, ovvero esami strumentali, a fondamento di ogni diagnosi su dati oggettivi all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e, per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportate dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile. ### nominato dott.ssa ### dopo avere raccolto puntuale anamnesi della perizianda, per quel che concerne la patologia psichiatrica, testualmente scrive: “Dal punto di vista psichiatrico emerge che la stessa è affetta da “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti”, cronico, secondo i ### del ### and ### of ### 5th edition (###5.TR), indotto da eventi esistenziali di notevole portata emotiva, ciò in considerazione della presenza di: ### emotivi e comportamentali entro 3 mesi dell'esposizione ad un fattore di stress. I sintomi devono essere clinicamente significativi come mostrato da uno o più dei seguenti: ### intenso sproporzionato rispetto all'evento stressante (prendendo in considerazione fattori culturali e di altro tipo). I sintomi compromettono significativamente le aree sociali, lavorative o altre importanti aree di funzionamento. Dalla raccolta dei dati inoltre si rileva un'aumentata vulnerabilità ad eventi esistenziali quali lutti e perdite, che si accompagna a una conseguente decremento dell'autostima e del supporto familiare e sociale: tale condizione tendenzialmente presenta un andamento persistente; la sintomatologia è caratterizzata dalla presenza di episodi di agitazione, da sintomi somatici e da alterazioni cognitive con sentimenti di tristezza e disforia. ### con stati d'ansia connota la patologia depressiva di un maggiore grado di severità. Le funzioni esecutive, che indicano differenti abilità cognitive quali le capacità di organizzazione, di pianificazione, di automonitoraggio, d'inibizione della risposta e di individuazione di strategie adeguate che sono necessarie per l'esecuzione di un compito (### 1976; ### 1994), appaiono compromesse, con rallentamento nella velocità di processazione delle informazioni e numerose alterazioni a carico della working memory (### e coll., 2000) con forte impatto sulle capacità di prendersi cura di sé. Il soggetto lamenta, dopo essere sollecitato al colloquio, un corteo sintomatologico in atto caratterizzato da astenia, tremori agli arti superiori, capogiri, difficoltà nella deambulazione e dolori Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 articolari diffusi, umore deflesso. ### del quadro psicopatologico sembra risalire al 2010, epoca in cui il soggetto, dopo la morte del marito ed il cambiamento delle condizioni di vita, presentò un corteo sintomatologico caratterizzato da sentimenti di demoralizzazione e di sconforto e con vissuti ansiosi, ed alterazioni a carattere cognitivo ingravescenti con deficit di memoria nonché dell'alterazione spontanea e cognitiva.” ### poi esamina le patologie fisiche della perizianda, specificando, tra l'altro, che la stessa presenta incontinenza urinaria di tipo misto per cui la stessa indossa specifici presidi da svariati anni e procede all'esame obiettivo. Testualmente il CTU scrive: “### parzialmente disponibile al colloquio e poco orientato nei parametri temporo-spaziali. Mimica improntata ad ansia. ### deve essere sollecitato.
Emerge rallentamento psicomotorio con deficit di memoria e di attenzione…### a piccoli passi; passaggi posturali autonomi ma rallentati. Spinalgie pressorie cervico-dorso-lombari. Contrattura dei muscoli paravertebrali. Riduzione della funzionalità articolare globale della colonna vertebrale, di arti superiori ed inferiori. Manovra di accosciamento eseguita parzialmente.” ### conclude: “La ricorrente risulta affetta da: cardiopatia ipertensiva III classe ### incontinenza urinaria di tipo misto, artrosi polidistrettuale, disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Tali condizioni patologiche configurano un soggetto in atto inabile; tale condizione si rileva già presente alla morte del familiare. Atteso che la prestazione richiesta è la pensione ai superstiti, è pertanto oggetto di accertamento è il requisito sanitario consistente nell'inabilità al lavoro della #### al momento del decesso della madre ###ra ### avvenuto in data ###, come specificatamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, si rappresenta che sono presenti i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.” In punto di diritto, si rammenta al CTU che l'obbligo imposto dalla legge all'ausiliario del giudice è quello di fare conoscere la verità, pena l'applicazione delle sanzioni penali, consistenti nelle fattispecie penalistiche dei reati di falso materiale art. 476 c.p. e falso ideologico art. 479 c.p. in atto pubblico, ai certificanti con conseguente falso in perizia art. 373 c.p. ai consulenti, ausiliari del giudice, come sopra ampiamente specificato, oltre le connesse azioni disciplinari ai sensi del codice deontologico medico.
Si specifica che l'inciso fare conoscere al giudice la verità implica da parte del ### sotto il vincolo del giuramento, che lo stesso applichi i principi della medicina legale, per una rigorosa valutazione della diagnosi clinica ad uso medico legale, escludendo qualsiasi giudizio personalistico dove non si dovessero riscontrare idonei elementi probatori che ne confermano la sua veridicità. Inoltre, una CTU medico legale deve rigorosamente attenersi al mandato esplicito del ### Orbene, in applicazione dei suddetti principi di diritto abbiamo agli atti di causa una serie di certificazioni mediche che necessitano, in primo luogo, un rigoroso vaglio giuridico. Per quel che concerne le diagnosi psichiatriche e non solo, in quanto tali principi si applicano ad ogni disciplina medica, il CTU ha il dovere giuridico di esplicitare su quali canoni sanciti dalla disciplina trattata, sono state poste le diagnosi ad uso medico legale in atti, ai fini della verifica del requisito sanitario richiesto in ricorso ed oggetto del mandato peritale. Nel caso de quo, trattandosi di disciplina psichiatrica, il CTU deve rigorosamente applicare i principi della stessa, ossia quelli sanciti dall'OMS inerenti la psichiatria e, quindi, specificare come sia stata posta la diagnosi in oggetto. Dove sia la sua anamnesi, gli esami strumentali, con particolare riguardo ai test psicodiagnostici, la storia clinica, il decorso clinico, ed il nome dei farmaci assunti. Con specificazione che è vietata qualsiasi perizia esplorativa e che il CTU non può avvalersi di ulteriore documentazione medica tranne di ciò che è prodotto in ricorso, con esclusione della ricopiatura di ogni diagnosi senza un preventivo vaglio della sua fondatezza reale all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e della disciplina di settore.
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
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Valutazione che imprescindibilmente deve fondarsi su rigorose indagini strumentali prodotti agli atti di causa con idonea documentazione sanitaria che possegga i requisiti di validità medico legale, come la chiarezza e la leggibilità della stessa. Requisiti preliminari indispensabili per procedere all'analisi del suo contenuto diagnostico.
Premesso ciò, è compito del Giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc, valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg. secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “### costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ. 23132 del 12.11.2015.) Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.) “### dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015.
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione.
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche.
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? ### essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, per la concessione delle prestazioni economiche richieste.
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'### dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
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Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? ### noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come ### che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti.
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti.
La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.” Nel caso de quo, abbiamo il certificato psichiatrico datato 01.03.2010. ### dott. ### nord ### dott. ### U.O.S. C.S.M.ME-### dott. ### Seguono le generalità dell'assistita e la seguente dicitura: “sottoposto/a a visita presso questo ### è risultata affetto/a affetto/a da: ### ansioso depressiva endogena grave.
Si rilascia il presente certificato per uso: ove convenga. ### sia come certificante che come responsabile del ### di ### Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei ### di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la ### o meglio la si dovrebbe fare.
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi. ### tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile.
Nel caso de quo, abbiamo i certificati datati 14.07.2015-19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021.
Nel primo certificato datato 14.07.2015 testualmente si legge: ### “###Patti” ### dr. ### Seguono le generalità dell'assistita. Cartella clinica 4817/P data prima visita 08.05.2015 e data ultima visita 10.07.2015. Una sintesi anamnestica, un esame psichico ed una diagnosi: depressione endogena grave con manifestazioni melanconiche. Resistenza ai farmaci. #### certificante e ### del ### Medesimo contenuto nei certificati datati 19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021. Medesime firme.
Cambiano solo le date delle ultime visite. Nel certificato datato 17.07.2021 in quest'ultimo il ### del ### appone una sigla non identificabile. Trasformazione della diagnosi: ### endogena grave con manifestazioni melanconiche farmaco-resistente in soggetto con deterioramento cognitivo d'entità media.
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
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La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale.
Allora, qui abbiamo una cartella clinica o presunta tale che, se noi la esaminiamo dal punto di vista del diritto, dovrebbe avere gli aspetti dell'atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la conformità alla copia, quindi, per copia conforme all'originale atto pubblico; andiamo ad esaminare questa tipologia certificativa. Prima pagina, a volte i dati anagrafici sono quasi assenti, la firma del sanitario inesistente o a volte illeggibile. La firma del primario: inesistente. ### pagina. Esame psichico: inesistente, test psicodiagnostici: inesistenti od altro corredo probatorio della diagnosi: inesistente, nel diario clinico, spesso coincide la prima visita con una data prossina della richiesta delle prestazioni economiche a carico dello Stato alla ### I.N.P.S., quindi, la fase amministrativa per la richiesta delle suddette prestazioni. Diario clinico a volte inesistente, a volte illeggibile.
Nel caso de quo, abbiamo la cartella clinica n. 4818/P 2015.
Prima pagina: i dati dell'assistita. ### pagina: non firmata da alcun sanitario. Poco leggibile. Terza pagina: non firmata da alcun sanitario.
Poco leggibile. Le date del diario clinico sono le seguenti: 08.05.2015-26.05.2015-5.06.2015-19.06.2015- 10.07.2015, due visite: settembre ed ottobre 2015-8.12.2015 5.01.2015-6.02.2016-24.05.2016-12.08-2016- 13.09.2016-8.11.2016-6.12.2016-07.02.2017-8.02.2017 data corretta a penna e non firmata da alcun sanitario. Da questa data del febbraio 2017 dove vi è rilascio del certificato ad uso medico legale, dal gennaio 2018 si passa al giugno 2021 con delle visite, che si concludono il ### con il rilascio della certificazione ad uso medico-legale.
Seguono delle pagine scritte a penna con delle x in risposte o presunte tali intraducibili.
Si precisa che, qualora la suddetta cartella clinica, fosse stata prodotta e la stessa fosse scritta in modo chiaro e leggibile, ciò non ci esime di vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione documentata.
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che la diagnosi psichiatrica, nelle suddette tipologie certificative, non possiede nessun corredo probatorio, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione della stessa, quindi è, o, apparirebbe, un giudizio personale soggettivo. ### nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene trasferita ovvero “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale.
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti? ### noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? ### possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative? ### nel Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? ### luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi.
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto penale, il diritto civile, ive incluse le ### di sostegno, ed il diritto del lavoro. ### all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal ### con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'### di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi.
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto, spesso sotto minaccia di TSO e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici da parte della psichiatria.
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? ### sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del #### che il ### non formuli al CTU in un mandato specifico, come nel caso de quo, che lo stesso è onerato ad osservare con dei quesiti che onerano il consulente di esplicitare la genesi della diagnosi, il decorso clinico, la storia clinica ed il nome dei farmaci assunti. In sintesi: la sua corretta formulazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e secondo le linee guida inerenti la disciplina, nel caso de quo, quella psichiatrica, accreditate dall'O.M.S.
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede ###base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti. La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Il presente giudicante ha costantemente e ripetutamente sottolineato, alla luce di numerosi accertamenti effettuati in sede ###documento avente valenza medico legale deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale. ### del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica “ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame ### e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata. Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. ### obiettivo è fondamentale in una CTU medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali. Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia-depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di testpsico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame. ### costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione.
In questo contesto giuridico, non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi. In un sistema questo, dove qualsiasi altra CTU anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “### Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, in assoluto disprezzo e violazione dell'art. 193 c.p.c., che impone al CTU di fare conoscere al Giudice la ### Del codice deontologico medico e della stessa legge di settore inerenti la prestazione economica richiesta. ### esplicita richiesta da parte del Giudice al CTU come nel caso de quo.
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Tutti i medici psichiatri certificanti da ### al ### sono tutti coscienti e consapevoli di certificare e controfirmare ad uso medico legale. Che le loro diagnosi saranno utilizzate per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato e non solo. ### sono certi e sicuri della “ricopiatura” delle loro diagnosi nelle CTU a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna CTU contesterà mai il loro operato nella formulazione delle loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il contenuto dei loro certificati. ### sono certi e sicuri che nessuna ### ne ### ne Inquirente, oserà violare gli “intoccabili Santuari” della psichiatria: I ### di ### Strutture pubbliche.
E' un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile, dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no o se si diventato un malato reale a seguito dei trattamenti psichiatrici ai quali sei stato sottoposto su diagnosi sprovviste di qualsiasi applicazione delle linee guida della stessa psichiatria.
E' un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere o negare, come nel caso de quo, tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge ### e lucrare sui patrimoni privati con le ### di sostegno. Richiedere finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali. ### sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale.
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge ### di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai ### di ### strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria.
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico.
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica. ### sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato. In un contesto scientifico dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da ### con “Il mito della malattia mentale” a ### con “Il pregiudizio e la conoscenza” a ### psichiatra, che testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una ### pluralista come la ### non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico, qui ampiamente illustrato, ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini su un quesito, ormai non più rimandabile. Quanti soggetti deboli, con problematiche esistenziali, come quelle della ricorrente, invece di essere curati, vengono massacrati con terapie farmacologiche su diagnosi costruite, in totale disprezzo delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica, per essere immesse nell'industria della fabbrica degli invalidi? La merce umana viene attinta dal disagio. ### sistema certificativo, come sopra ampiamente illustrato, ci espone al puro arbitrio, a perdere i nostri diritti civili, ad essere sottoposti a trattamenti sanitari a vita totalmente arbitrari, su diagnosi, sulla cui veridicità non vi è nessun tipo di controllo, né ante, né postumo. Noi non abbiamo dei parametri certi per tutelare i diritti della salute e quelli patrimoniali ed abbiamo instaurato un sistema di relazione di potere, non di tutela. La tutela deve essere fondata su dati oggettivi. Noi non abbiamo questi dati oggettivi.
Documentati. Fuori da questi parametri di certezza, manca la tutela della persona umana.
Orbene, nel caso de quo, per comprendere la vicenda oggetto del presente fascicolo e stabilire su quali dati oggettivi e documentati dobbiamo pervenire, in una sede giudiziaria, al riconoscimento o meno del diritto richiesto in ricorso, dobbiamo, in primo luogo, focalizzarci su quanto sottolineato dal ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 ### e ripercorrere le sue affermazioni rese all'udienza dell'11.06.2025 su esplicito richiamo del presente giudicante.
Si riportano i tratti salienti del contenuto del suddetto verbale di udienza: “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### il quale insiste in ricorso. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### il quale insiste in atti e verbali di causa. ### il ### dott.ssa ### E' presente la dott.ssa ### nata a ### il 21 agosto 1975. C.I. n. ### in corso di validità. ### viene convocata a chiarimenti sul fascicolo da parte del presente giudicante. La stessa a dr: “La diagnosi certificata ad uso medico legale nel certificato datato 08.02.2017 non è riscontrabile nella documentazione presente agli atti di causa ed in particolare nella cartella clinica 4817/2015. Non vi sono applicate le linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. La suddetta cartella clinica non possiede i requisiti medico legali di validità. La ricorrente è meritevole del beneficio richiesto in quanto inabile in data antecedente al 25 giugno 2017. A seguito della morte del coniuge, la ricorrente ha presentato un'alterazione del tono dell'umore, quale conseguenza della morte del coniuge, dei problemi personali esistenziali e familiari, associati a quelli economici. Ho raccolto personalmente l'anamnesi. La ricorrente ha presentato, a seguito a ciò deficit dell'attenzione e della memoria e delle alterazioni cognitive.
Sempre dovute a questa situazione drammatica esistenziale. Tale situazione mentale è associata alle plurime patologie fisiche, come da me esplicitate in CTU che confermo integralmente. Non ha la ricorrente nessuna delle patologie certificate psichiatriche, ma solo un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” ### ricorrente vengono somministrati dei trattamenti farmacologici su una diagnosi sprovvista di qualsiasi linea guida della stessa disciplina psichiatrica. Con quali effetti sulla salute della stessa? Non possiamo determinarlo in questa sede ###fa parte ciò della materia del contendere, che riguarda la concessione di una prestazione economica a carico dello Stato e nello specifico la pensione di reversibilità per figli inabili maggiorenni. Che la ricorrente abbia avuto dei seri problemi esistenziali, fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 improvvisamente, non vi sono dubbi e ciò viene esplicitamente chiarito dalla dott.ssa ### come sopra ampiamente riportato.
Una anamnesi puntuale e precisa che coincide anche con quanto sopra appreso in sede di convocazione della perizianda all'udienza del 15.10.2024 dove la sorella della stessa ricorrente precisa che: spesso deve aiutare la ricorrente a vestirsi. Una congiunta già con problemi seri fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 quando la stessa si trasferisce, con la propria figlia già maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, stabilmente dai propri genitori. Si rivolge già a partire dal 2010 alla psichiatria, dove le vengono diagnosticate, come dai certificati ad uso medico legale sopra riportati, delle patologie psichiatriche, in assoluto disprezzo delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica, patologie che vengono successivamente “ricopiate” nella CTU del dott. ### con negazione del requisito sanitario inerente la prestazione economica richiesta in ricorso. A detta dello stesso, la ricorrente, avrebbe un “buon compenso farmacologico” Su quale patologia psichiatrica? Su quale linee guida diagnosticata? Su documenti medici non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. Da qui l'applicazione, da parte del presente giudicante dell'art. 196 c.p.c., ovvero i gravi motivi, che legittimano il rinnovo delle operazioni peritali. Nel caso de quo, negazione del requisito sanitario, su documenti non aventi appunto valenza medico legale. Diagnosi psichiatriche, che sicuramente saranno già state “ricopiate” ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 dalla ### I.N.P.S., e da altri CTU in altri ricorsi inerenti l'invalidità civile probabilmente incoati dalla stessa ricorrente. ### della dott.ssa ### appare, alla luce di quanto fin d'ora esplicitato, la più coerente con la situazione oggettiva della ricorrente, la quale, distrutta dal dolore per la perdita del congiunto, va a vivere dai propri genitori. ### nel 2010 come sopra specificato. Il primo certificato psichiatrico, sopra riportato, risale al 2010 la cui diagnosi è sprovvista di qualsivoglia corredo probatorio della stessa, costituendo un giudizio personale soggettivo, in un visibile “prestampato” ad uso medico legale. Passano cinque anni, fino al 2015 quando la ricorrente viene introdotta al ### di ### di ### Inizia un vero e proprio processo di psichiatrizzazione della sig.ra ### Tale processo parte dalla prima visita effettuata nel 2010 ed inizia a concretizzarsi e portarsi avanti quanto la ricorrente approda al ### di salute mentale di ### a partire dall' 8 maggio 2015 data della prima visita documentata nei sopraddetti certificati psichiatrici del ### Quindi, ben due anni prima della morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017. In questi due anni la ricorrente aveva già subito un radicale processo di psichiatrizzazione, con somministrazione di psicofarmaci, su una diagnosi di dubbia valenza scientifica, se non di pura invenzione, in totale disapplicazione delle stesse linee guida della psichiatria.
Diagnosi ricopiata dal ### nella piena consapevolezza della sua totale, non possibile valutazione, su documenti non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. #### arriva ad affermare che: circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente. Quali farmaci? Se neppure dalla documentazione agli atti, non avente valenza medico-legale, si può determinare quali fossero questi farmaci somministrati ed assunti dalla stessa perizianda che le avrebbero, dato, a detta del ### di ### un buon compenso farmacologico? Sul punto, la dott.ssa ### testualmente specifica che: “Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” Quindi, Non vi sono dubbi che la ricorrente ha subito e continua a subire un processo di psichiatrizzazione iniziato nel 2015 e proseguito, con dei vuoti di alcuni anni, fino al 2021 a quel che ci consta dalla documentazione agli atti di causa. Un soggetto, già distrutto dal dolore per le proprie questioni esistenziali, psichiatrizzata e trattata con psicofarmaci, che gli vengono somministrati dalla sorella. Psicofarmaci che non ricorda neppure quali siano. La ricorrente non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato molto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. La stessa precisa: sono sempre confusa ed ho stanchezza…Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa. E' arrivata a tal punto che la sorella deve aiutarla a vestirsi.
Una condizione esistenziale drammatica che, appare ragionevolmente ritenersi presente nella sig.ra ### alla morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017 concordemente a quanto relazionato in CTU dalla dott.ssa ### e già iniziata fin dalla morte del familiare nel 2010 al quale è seguito un processo di psichiatrizzazione, con assunzioni di psicofarmaci dal 2015 dove la stessa, già sofferente per le drammatiche vicende esistenziali e distrutta dal dolore, con notevole disagio personale, ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 viene canalizzata nella filiera psichiatrica e sottoposta a trattamenti sanitari, non condivisi dalla stessa CTU dott. ### su diagnosi in assoluto disprezzo delle stesse linee guida della psichiatria, come dalla stessa sopra specificato.
Un processo di psichiatrizzazione che conduce inevitabilmente non al recupero del sofferente, ma ad una medicalizzazione delle questioni esistenziali, con contestuale deresponsabilizzazione della società civile, che costruisce malati reali. Un sistema che, genera una fonte di lucro di milioni di euro a danno delle risorse pubbliche, così come sottolineato dall'### psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle ### terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in ### è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle ### terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei ### non dovrebbero più stare. ### che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel ### familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”.
Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà.” Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in ### è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del ### democratico. ### ha presentato una interpellanzachoc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta ### “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di ### Era ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge ### situazioni assai più gravi. Incredibili. In questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. ### fosse un manicomio, insomma. ### se la legge ### non fosse mai stata approvata.
Solo nella provincia di ### i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al ### sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice ### è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la ### invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel ### più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.” Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di #### (### della ### strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue ### che ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale.
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo ### vede migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune ### in particolare a ### Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il ### che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di ### soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme impongano altro. La più recente è riportata in una ### firmata dall'assessore regionale alla ### e porta la firma del dirigente generale ### Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal ### si legge nell'interpellanza di ### in collaborazione con ### e successivamente approvato dalla ### al fine di bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni.
La circolare della ### in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “### strategico per la ### mentale”. ### piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo.
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla ### di ### “### dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le ### terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle ### alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono 640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”.
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però ### nella sua ### si caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale.
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani.
La merce umana viene attinta dal disagio.
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un ### ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge, alla luce della ### della ### ed, in primo luogo, su cosa dobbiamo fondare il “requisito sanitario”? Urge, alla luce di ciò, una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione sul punto. ### sanitario che, per essere conforme a legge e ### deve fondarsi su un documento avente valenza ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati.
Ma nel caso de quo, siamo in presenza di documenti non aventi valenza medico legale. Di una diagnosi formulata senza l'applicazione delle linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. Di trattamenti farmacologici non individuabili, che vengono somministrati alla ricorrente dal familiare, nello specifico dalla sorella della stessa, così come sopra specificato. Farmaci che la stessa ricorrente neppure, probabilmente conosce. ### nella totale negazione dei diritti umani. Nella violazione della dignità della persona. Nella mercificazione delle questioni esistenziali per fini di lucro.
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. Mafia di Stato.
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge ### sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La sola diagnosi, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180 l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla ### non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (### migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del ### sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di ### sanitario obbligatorio.
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile.
Sponsorizzato come cura e tutela.
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per fede. Più il soggetto si reca al ### di ### più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle ### mediche e CTU in sede giudiziaria. Una doppia costruzione: massacro di vite umane con trattamenti farmacologici su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Si “presume” siano state applicate. ### certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini.
Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della #### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Premesso tutto ciò, va dichiarato il diritto della ricorrente ### alla pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile, possedendo la stessa, unitamente agli altri requisiti di legge documentati, come sopra ampiamente specificato, il requisito sanitario previsto dalla legge al momento del decesso della propria madre, ossia la totale inabilità lavorativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre le spese della CTU liquidate come da separato provvedimento.
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della ### della ###, si chiede alla ### di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato richieste e concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su patologie psichiatriche non correttamente diagnosticate ed esaustivamente documentate e quanti finanziamenti pubblici sono stati richiesti? Per tutte le vittime come il sig.ra ### la cui sorte può toccare a ciascuno di noi.
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della ### Si dispone trasmettersi gli atti al ### in sede per quanto di competenza. P.Q.M. Il Giudice del ### ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### il diritto di ### al riconoscimento della pensione di reversibilità per figlio inabile, con decorrenza ad ogni effetto di legge dal decesso della madre, ossia dal 25.06.2017 così come in parte motiva; 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro: 5.850,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. 3) Pone a carico dell'I.N.P.S. le spese delle #### la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla ### della Repubblica competente per territorio. ### 11.07.2025 il giudice del lavoro DR. ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
causa n. 2558/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Lucia Maria Catena, Cafarelli Cinzia Gabriella