blog dirittopratico

3.737.971
documenti generati

v5.52
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 229/2026 del 14-01-2026

... redattore Dai documenti a disposizione e dalle scarne note cliniche riportate in cartella non è possibile determinare con assoluta certezza che l'uomo si trovasse in una condizione di incapacità ad autodeterminarsi e ad esprimere la sua volontà in modo corretto.” Il ctu ha utilizzato per pervenire alla sua conclusione, le risultanze delle cartelle cliniche, le prove testimoniali e anche la eventuale interferenza di medicinali pervenendo a determinazioni che non possono che essere fatte proprie. La parte appellante insiste nelle sue note conclusionali per la richiesta di chiarimenti sulla base delle osservazioni del proprio ctp: “rilevano come la CTU resa nel giudizio di appello necessiti di una integrazione come rilevato dal ### Dott. ### il quale nelle note alla stessa afferma che: I. ”dal diario assistenziale infermieristico, con riferimento al giorno della redazione del testamento, si rilevano le seguenti annotazioni: II. - 6.10.2011 mattina: “Paziente stazionario ### 5 litri al minuto (…) aiutare al bisogno”; III. - 6.10.2011 pomeriggio: “(….) aiutato nei bisogno. Paziente in condi-zione gravi, mantenuta ### terapia a 5 litri al minuto con occhialini”; IV. - 6.10.2011 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 208/2023 promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### $$ #### con il patrocinio dell'Avv. ### APPELLANTE contro ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv.  ### (CF ###) APPELLATO avverso la sentenza n. 3187/2022 emessa dal Tribunale di ### data 15/7/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e ### “Voglia il Tribunale di Firenze: ### disporre CTU diretta ad accertare l'eventuale incapacità di intendere e volere del defunto ### nelle due settimane precedenti alla sua scomparsa (15.10.2011) ed in particolare nella giornata del 6.10.2011 in cui sarebbe datato re-datto il testamento per cui è causa.  ### annullare il testamento di ### datato 6.10.2011 per l'assoluta incapacità di intendere e volere del testatore stesso, in conseguenza dell'annullamento del testamento del 6.10.2011, accertare la qualità di eredi di ### nella persona di #### e ### in forza del testamento del 4.1.2007, nonché disporre, previa opportuna ### la divisione della comunione esistente tra essi stessi e la convenuta ### dando atto che nelle more del giudizio agli attori è pervenuta la ulteriore quota di 1/3 per successione del padre #### di spese e competenze del giudizio del primo e del secondo grado con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 
Per la parte appellata : in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da ### e ### per le ragioni indicate nel presente atto; in via principale:respingere, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da ### e ### confermando la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 187/2022 - R.G. n. 18695/2014, pronunciata in data ###, pubblicata il ### e notificata in data ###, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, ovvero, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli ### contro ### per i motivi tutti esposti in narrativa, con condanna degli stessi anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ribadite le conclusioni già rassegnate nella fase del primo grado del giudizio: "Voglia l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, i in tesi: rigettare in toto la domanda di annullamento del testamento datato 06/10/2011, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto; e conseguentemente, rigettare le altre pretese avversarie ed, in specie, quella di divisone giudiziale allo stato, comunque, improcedibile per i motivi di cui al presente atto; i in ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento del testamento datato 06/10/2011, - disporre la mediazione obbligatoria fra le parti del giudizio, ai fini della divisone giudiziale dei beni ereditari; - determinare il valore complessivo del compendio dei beni, con la considerazione di eventuali spese e competenze professionali connesse al frazionamento ed allo stato giuridico dei beni indivisi, da porsi a preventivo carico della comunione; - determinare la quota ideale spettante a ciascun comproprietario; - dichiarare lo divisione giudiziale dei beni pervenuti alle parti del giudizio con gli atti ivi indicati; e, quindi: - in via principale: attribuire - fino alla soddisfazione della quota ideale spettante a ciascun comproprietario e nel valore economico risultante dai passaggi che precedono - la proprietà esclusiva di immobili e/o loro porzioni, eventualmente anche con conguagli in denaro e tenuto conto dell'attuale uso esclusivo già esercitato dalle parti sui fabbricati, o secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia, ovvero secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un ### d'### a nominarsi; - in subordine: ed in ipotesi di mancato accordo tra le parti, disporre la vendita dei beni indivisi, a mezzo di professionista, all'uopo delegato e con ripartizione tra le parti della somma ricavata in proporzione delle quote ideali spettanti a ciascun comproprietario e nel valore economico risultante dai passaggi che precedono. 
In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.  in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti esposti negli atti di causa, ovvero per la natura esplorativa che la domandata C.T.U. sottende ed in ipotesi accogliere le richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3, c.p.c. ove non già esperite. 
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.A.P., sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, ivi compresi i costi di CTU e conseguente ###.>> RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 3187/2022, il Tribunale di Firenze aveva così deciso: ### e ### hanno impugnato il testamento in data ### dello zio ### deceduto il ###, con il quale il defunto aveva attribuito ai fratelli ### e ### tutti i suoi beni. 
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che ### senza eredi legittimari, aveva voluto beneficiare i nipoti ### e ### (figli del fratello ###, odierni attori, con un testamento olografo in data ###, con il quale il defunto aveva lasciato loro tutti i propri beni; che tale testamento era coerente con il rapporto di grande affetto esistente tra lo zio e i nipoti; che negli ultimi anni di vita lo zio era stato colpito da una patologia tumorale alla prostata, ed inoltre nell'anno 2010 risultava affetto da una encefalopatia degenerativa; che dopo l'estate 2011 egli era stato ricoverato presso l'### di ### in seguito ad una frattura del femore, e si trovava in condizioni cliniche gravi, con stato neurologico compromesso, tanto che poi il ### egli era deceduto; che al momento della redazione del testamento in data #### non era capace di intendere e di volere; che non erano intercorsi fatti nuovi tra il primo e il secondo testamento che potessero giustificare il révirement circa la destinazione delle sostanze del defunto; che infatti la redazione della scheda testamentaria era avvenuta a causa ed in virtù di sollecitazioni da parte del fratello ### Gli attori hanno quindi domandato l'annullamento del testamento del 6/10/2011 per incapacità naturale del testatore nonché per dolo ex art. 624 c.c., e, di conseguenza, la divisione giudiziale dei beni del defunto, previo accertamento della qualità di eredi di ### in capo agli attori. 
Si è costituito ### il quale ha contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, della quale ha chiesto l'integrale rigetto. 
In seguito alla interruzione del giudizio per morte di ### si è costituita in prosecuzione ### unica erede del predetto convenuto. 
Il convenuto ### inizialmente contumace, si è successivamente costituito con l'amministratore di sostegno, chiedendo il rigetto della domanda attorea; in seguito al suo decesso, avvenuto il ###, si sono costituiti in prosecuzione gli unici eredi ### e ### odierni attori. 
Il giudizio è stato istruito con prove orali e documenti (in particolare, la cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero di ### nel periodo antecedente la sua morte), e all'udienza del 28/06/2022 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate.  1. Gli attori hanno impugnato il testamento dello zio ### del 6/10/2011 - che beneficiava i fratelli del defunto ### e ### - ritenendolo annullabile per due profili distinti: l'incapacità naturale del testatore e la sollecitazione della di lui (non lucida) volontà da parte del convenuto ### senza la quale il testamento di cui si verte non sarebbe stato redatto. 
Preme sin da subito precisare che invece non è invece stata mai messa in dubbio la autenticità del testamento, ovvero il fatto che esso fosse stato interamente redatto di pugno dal testatore oltre che sottoscritto dal medesimo, circostanze che sono state sempre pacifiche nel corso del giudizio. Ne consegue la tardività della affermazione di apocrifia del testamento, sollevata per la prima volta dagli attori nella comparsa conclusionale.  2. Ciò premesso, si deve in primo luogo esaminare la domanda di annullamento del testamento per dolo, da ritenersi implicitamente riproposta nelle conclusioni precisate all'udienza del 28/6/2022. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4653 del 28/02/2018). 
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dagli attori circa l'intervenuta captazione della volontà dello zio ### non essendo a tal fine sufficiente quanto emerso dalla prova testimoniale di ### la quale, all'udienza del 7/11/2017, si è limitata a confermare i capitoli di prova 18, 19, 20 articolati dagli attori nella memoria istruttoria. 
In particolare, sul capitolo 20 (“DCV che, durante una sua visita in ospedale al #### negli ultimi giorni di vita di questo, il paziente vicino di letto dello stesso ### le disse di uscire in terrazza perché doveva parlarle, e che in tale colloquio lo stesso vicino di letto le riferì che: a) da diverse notti il #### sostava vicino al letto di ### con dei fogli in mano b) lo stesso ### cercava di far scrivere / firmare un foglio a ### dicendo a questo che sarebbe servito come assenso per poter riposare, una volta deceduto, nello stesso loculo dei propri genitori c) in particolare egli aveva udito lo stesso ### dire al fratello ### “fammi vedere se ce la fai a firmare, prova su questo cartoncino”), la teste ha dichiarato: “E' vero. Le cose andarono in questo modo. Il paziente che era allettato a fianco di ### mi disse di appartarmi con lui e dopo in disparte mi disse tutte quelle cose indicate in domanda. Non so il nome di questo paziente. Ricordo che era un giovane che aveva subito un incidente. Ricordo che io rientrai nella stanza ove stava ricoverato ### e vi trovai a quel punto ### che insistentemente mi chiese cose quel giovane mi avesse detto. Io gli risposi che erano cose mie. Questo episodio è avvenuto sempre durante il ricovero a ### di ### Nella stanza oltre ### e questo giovane vi erano anche altri due pazienti”. 
Orbene, come si evince da quanto sopra, non vi sono elementi per affermare che ### avesse cercato di convincere il fratello ### con mezzi fraudolenti a redigere il testamento qui impugnato, risultando soltanto che ### avesse cercato di convincere il fratello a redigere/firmare un foglio relativo alla sepoltura, come indicato nel capitolo di prova. 
In altre parole, non vi sono ragioni per sostenere che ### stesse ingannando il fratello, giacché la prova della captazione deve trarsi da fatti precisi e certi, e non può invece certo ricavarsi dal contenuto del secondo testamento (non gradito agli attori), e dunque dal mero révirement di ### nella scelta circa i soggetti cui lasciare le proprie sostanze dopo la morte. Tanto più che a fronte della affermazione circa il presunto tentativo di far apporre al de cuius la sola propria firma, ci si trova in presenza di un intero testamento scritto da ### Deve dunque essere in primo luogo rigettata la domanda di annullamento del testamento per dolo.  3. In merito alla domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, occorre prendere le mosse dalla cartella clinica relativa al ricovero di ### presso l'### di ### avvenuto a seguito di caduta accidentale in data ###, e dunque nel periodo antecedente la morte. 
Nella cartella clinica, pur venendo rilevati, come notano gli attori, stati di serio disagio psico-fisico di ### (paziente soporoso, condizioni cliniche peggiorate: v. ad esempio in data ###), verosimilmente anche connessi alla somministrazione di morfina, risulta un dato molto importante con riferimento al giorno 6/10/2011, quando era stato redatto il testamento impugnato. 
Infatti, la consulenza anestesiologica, effettuata il 6 ottobre alle ore 9:00, attesta: “Pz.  soporoso, facilmente risvegliabile. Risponde a tono a semplice richiami e riferisce astenie intense e dolore all'arto inf. sx.” (v. pag. 15, doc. 6 fascicolo attori). 
La capacità di rispondere a semplici stimoli e di interagire persino sul proprio stato doloroso e localizzato, sono inequivocabilmente elementi che identificano lo stato cosciente del paziente ### Detto stato clinico, peraltro, è stato confermato anche dai testimoni ###### escussi all'udienza del 7/11/2017, i quali hanno ribadito la costante e buona capacità di ### di interloquire con le diverse persone che andavano via via a trovarlo. 
Peraltro, detta capacità del defunto si evince dalla stessa testimonianza di ### dalle cui affermazioni emerge infatti che ### era in grado di interloquire con il fratello ### in merito alla propria sepoltura, e dunque conservava una lucidità tale da escludere che lo stesso potesse definirsi incapace di intendere e di volere. 
A fronte di un quadro probatorio non equivocabile, risulta superflua la c.t.u. medico legale richiesta dagli attori, che nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto emerso in modo chiaro dalla prova orale e dalla cartella clinica. 
Ne consegue il rigetto della domanda degli attori.  4. Al rigetto della domanda principale, consegue l'assorbimento della domanda di divisione, che nelle conclusioni dell'atto di citazione, ribadite all'udienza del 28/6/2022, era subordinata all'accoglimento della domanda di annullamento del testamento.  ….  ### e ### formulando le seguenti censure: 1. INCAPACITA' #### O #### 2. ###' ### PERSONE 3. ####-
Concludevano come in atti. 
Si è costituita ### la quale ha dedotto la inammissibilità dell'appello e nel merito, la infondatezza dei motivi di censura. 
La Corte ha proceduto ad esperimento di ctu, con la seguente ordinanza: per quanto appare allo stato, possono essere accolte le richieste avanzate in via istruttoria al fine di consentire al perito, esaminati gli atti, di valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del de cuius all'atto di redazione del testamento e in particolare per stabilire: “se, in base alla documentazione medico - sanitaria prodotta, alle prove testimoniali assunte nel corso del primo grado e comunque a tutta la documentazione già presente in atti, ### fosse, al momento della redazione del testamento del 06.10.2011, incapace di intendere e di volere e dunque privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.  ### della ctu e le richieste di chiarimenti saranno oggetto di esame nella motivazione. 
Le parti hanno concluso alla udienza del 15 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  ***  ### è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. 
Deve in primo luogo darsi atto che non è stata impugnata la reiezione della domanda degli attuali appellanti in relazione alla captazione della volontà nella redazione del testamento di ### ( nato nel 1927 ) da parte del fratello ### Il testamento venne redatto in data 6 ottobre 2011, la morte intervenne il 15 ottobre 2011. La scheda testamentaria non è mai stata oggetto di contestazione nella sua originalità. 
Si discute quindi solamente della censurata capacità naturale di testare di ### al momento della redazione del testamento del 2011 ( che istituiva eredi i fratelli del de cuius ### e ### un primo testamento era stato redatto nel 2007 e istituiva eredi i nipoti ex fratre #### e ### ) . 
Si premette che secondo costante giurisprudenza deve essere fornita la prova della incapacità naturale a testare nel momento della redazione dell'atto. Così Corte d'###, ### II, 17/10/2024, n. 2731: In tema di annullamento del testamento ex art. 591 cod. civ., l' incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Orbene, rammentato che l'onere della prova della mancanza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della capacità d'intendere e di volere grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria e che, costituendo oggetto di un'eccezione, dev'essere provata in modo serio e rigoroso. 
Le conclusioni della ctu sono state le seguenti: “Dall'analisi della documentazione presente in atti, dall'esito dei colloqui con i ### e secondo il principio del “più probabile che non”, è possibile affermare che il #### fosse, al momento della redazione del testamento del 06/10/2011, sufficientemente capace di intendere e di volere e, dunque, che disponesse della propria capacità testamentaria nel senso che era in grado di esprimere le sue volontà testamentali. 
Le note della cartella clinica e della scheda infermieristica del ricovero descrivono un peggioramento del quadro clinico generale del #### avvenuto a partire dal 03/10/2011, giorno in cui il de cuius non riuscì a firmare il consenso all'intervento chirurgico che non venne poi effettuato (“[…] In stato neurologico compromesso. […] Viste le condizioni generali, in accordo con l'anestesista, si decide di dichiarare il pz non operabile in paziente”). Nei giorni a seguire, 4 e 5 ottobre 2011, il de cuius venne descritto come “soporoso, iporeattivo” e con necessità di ossigenoterapia in continuo. In data ###, nonostante il perdurare della condizione di sopore e del bisogno di ossigenoterapia, il #### veniva tuttavia descritto come “facilmente risvegliabile” e, inoltre, capace di rispondere “a tono a semplici richiami” e di riferire “astenia intensa e dolore all'arto inferiore sinistro”. La capacità di rispondere a semplici stimoli e quella di comunicare il proprio dolore localizzandolo sono due elementi che denotano la presenza di uno stato cosciente e di autodeterminazione del de cuius. 
Le prove testimoniali assunte nel corso del procedimento di primo grado, inoltre, evidenziano tutte la buona costante capacità del #### di riconoscere ed interloquire con i propri familiari durante i giorni della degenza. 
In riferimento alla prova testimoniale della ###ra ### che affermava “negli ultimissimi giorni di vita di questo, lo stesso ### riferiva di udire suoni che nessun altro sentiva e proferiva frasi del tutto sconnesse […]”, alludendo così alla presenza di dispercezioni uditive correlabili ad un potenziale stato alterato della coscienza, non è possibile considerarla come dato sufficiente per affermare che il de cuius fosse privo in modo assoluto della coscienza del significato dei propri atti e, dunque, della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento del 06/10/2011, visto quanto riportato nella cartella clinica circa un quadro clinico sicuramente aggravatosi a partire dal 03/10/2011 ma in cui, a momenti di sopore, si alternavano momenti di lucidità, sufficienti a permettere al #### in particolare in data ###, di riferire in merito alla localizzazione della propria algia e di rispondere a comandi semplici. 
Volendo in ultimo analizzare un possibile impatto della terapia antidolorifica (### 10 mg 2 cp x 2/die, ### 20 mg 4 gtt al bisogno, ### 1 mg 1 cp/die, Perfalgan 1f EV x3/die) che il ### 10uerci stava assumendo durante la degenza, non si può affermare che questa abbia certamente determinato un'incapacità di intendere e di volere assoluta al momento della redazione del testamento del 06/10/2011. Tale terapia, infatti, risulta invariata dal primo all'ultimo giorno del ricovero avvenuto dal 24 settembre al 13 ottobre 2011 presso il reparto di ### e ### dell'### e, inoltre, secondo la prova testimoniale della ###ra ### veniva effettuata dal de cuius anche a domicilio (“[…] È vero che anche prima del ricovero e poi durante il ricovero assumeva farmaci antidolorifici”). Inoltre, in data ###, secondo le note della cartella clinica, il #### firmò il consenso all'intervento chirurgico, dimostrazione del fatto che la terapia antidolorifica in corso non precludeva in maniera assoluta la coscienza del significato dei propri atti e la capacità di autodeterminazione. In conclusione, non ci sono prove certe e definitive sul fatto che il #### non fosse in grado di esprimere le sue volontà testamentali il giorno 06 ottobre 2011. Enfasi del redattore Dai documenti a disposizione e dalle scarne note cliniche riportate in cartella non è possibile determinare con assoluta certezza che l'uomo si trovasse in una condizione di incapacità ad autodeterminarsi e ad esprimere la sua volontà in modo corretto.” Il ctu ha utilizzato per pervenire alla sua conclusione, le risultanze delle cartelle cliniche, le prove testimoniali e anche la eventuale interferenza di medicinali pervenendo a determinazioni che non possono che essere fatte proprie. 
La parte appellante insiste nelle sue note conclusionali per la richiesta di chiarimenti sulla base delle osservazioni del proprio ctp: “rilevano come la CTU resa nel giudizio di appello necessiti di una integrazione come rilevato dal ### Dott. ### il quale nelle note alla stessa afferma che: I. ”dal diario assistenziale infermieristico, con riferimento al giorno della redazione del testamento, si rilevano le seguenti annotazioni: II. - 6.10.2011 mattina: “Paziente stazionario ### 5 litri al minuto (…) aiutare al bisogno”;
III. - 6.10.2011 pomeriggio: “(….) aiutato nei bisogno. Paziente in condi-zione gravi, mantenuta ### terapia a 5 litri al minuto con occhialini”; IV. - 6.10.2011 notte: “(….) mantenuta ossigeno terapia e liquidi ev. Il pa-ziente mostra difficoltà nella deglutizione e non riesce ad assumere la terapia orale delle 21:00”. 
Dall'excursus clinico descritto si evince, quindi, un progressivo aggrava-mento delle condizioni del paziente, che è descritto come soporoso e iporeat-tivo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2011 e necessitava di alti flussi di ossigenote-rapia in continuo. Ben difficilmente tali condizioni cliniche possono essere ritenute compatibili con una sufficiente capacità di autodeterminare la pro-pria volontà”. 
V. Ma vi è di più. 
VI. “In data ###, cioè tre giorni prima della redazione, di propria mano, del testamento impugnato, il sig. ### in occasione della necessità di firmare il consenso informato alla anestesia per l'intervento - che, peraltro, non verrà eseguito in ragione delle gravi condizioni del pa-ziente - è dichiarato incapace di apporre la firma stessa sull'apposito mo-dulo. La circostanza è evidenziata anche dal ### VII-Com'è possibile che il 3 ottobre il paziente sia dichiarato dal medico inca-pace di apporre la propria firma sul modulo di consenso all'anestesia e tre giorni dopo (periodo nel quale si è verificato un ulteriore progressivo ag-gravamento del quadro clinico) lo stesso sia in grado, di propria mano, di redigere, addirittura, un atto testamentario consistente in varie righe di te-sto?”. 
Le medesime considerazioni erano state espresse dopo il deposito della bozza e il ctu aveva così replicato: “### sostiene che le condizioni cliniche del #### erano incompatibili con una sufficiente capacità di autodeterminare la propria volontà al momento della redazione del testamento del 06 ottobre 2011.
A questo proposito è importante sottolineare che, nonostante il peggioramento dello stato di salute globale riportato in cartella clinica a partire dal 04 ottobre 2011, il de cuius, nel giorno della redazione del testamento, risultava “risvegliabile e capace di localizzazione il dolore al proprio arto inferiore sinistro”. 
Purtroppo, non ci sono note più esaustive nella cartella clinica e dobbiamo tener conto delle prove testimoniali assunte nel corso del procedimento di primo grado, che evidenziano tutte la buona costante capacità del #### nel riconoscere e nell'interloquire con i propri familiari durante i vari giorni della degenza ospedaliera. 
Tali elementi non sono sufficienti a ritenere con assoluta certezza che l'uomo fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento nel giorno 06 ottobre 2011. 
La richiesta di chiarimenti appare pertanto una mera reiterazione di difese già valutate e non oggetto di ulteriori specifiche deduzioni censorie. 
Si deve continuare a sottolineare che dalla stessa documentazione medica risulta che il 6 ottobre pur in stato soporoso il paziente si svegliava e localizzava il dolore e lo enunciava. Inoltre, si omette di valutare la assoluta rilevanza delle prove testimoniali peraltro adeguatamente vagliate dal Giudice di I grado. Nessuno, ad eccezione della moglie di ### parla di incapacità del de cuius di rispondere a tono e comprendere . Si riporta nuovamente il passo della sentenza : ### stato clinico, peraltro, è stato confermato anche dai testimoni ###### escussi all'udienza del 7/11/2017, i quali hanno ribadito la costante e buona capacità di ### di interloquire con le diverse persone che andavano via via a trovarlo. 
Peraltro, detta capacità del defunto si evince dalla stessa testimonianza di ### dalle cui affermazioni emerge infatti che ### era in grado di interloquire con il fratello ### in merito alla propria sepoltura, e dunque conservava una lucidità tale da escludere che lo stesso potesse definirsi incapace di intendere e di volere. 
Irrilevanti le dichiarazioni della ### sullo stato di allucinazione da lei apprezzato, intanto perché a un soggetto anziano ricoverato possono succedere episodi di alienazione che ben possono essere tuttavia transeunti e in secondo luogo perché un solo elemento a contrasto con tutti gli altri che si sono sin qui evidenziati non è assolutamente sufficiente a provare lo stato di incapacità totale nel momento della redazione del testamento. 
Giova poi sottolineare come mai in epoca precedente il testatore avesse sofferto di malattie degenerative.  ### deve quindi essere rigettato. 
IV. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio e le spese di ctu, devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, valore indeterminabile complessità media , con applicazione dei parametri minimi esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, , sull'appello proposto da ### e ### nei confronti di #### avverso la sentenza n. 3187/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, lo rigetta.  ### e ### al pagamento delle spese di questo grado nei confronti di ### che liquida in € 4236 per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge. 
Pone le spese di ctu integralmente a carico di parte appellante, soccombente, come liquidate in atti. 
Raddoppio del c.u.. 
Firenze, camera di consiglio del13 gennaio 2026 la ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 208/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Isabella Mariani

M
1

Tribunale di Potenza, Sentenza n. 101/2026 del 15-01-2026

... compagnia il suo stato di salute, inviando copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici e delle spese sostenute durante tutto il periodo di vigenza della polizza. §1.1. Attesa la natura tecnica delle valutazioni da compiere, già per l'accertamento dell'an debeatur, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale sono stati sottoposti i seguenti quesiti: “1. descriva il C.T.U. i trattamenti e gli interventi chirurgici eseguiti da ### e verifichi se gli stessi siano riconducibili, tenuto conto delle definizioni di cui alla polizza assicurativa, nell'alveo di quelli coperti dal contratto stipulato tra le parti; 2. indichi i giorni di ricovero presso strutture ospedaliere che non siano correlati ad interventi chirurgici; 3. tenuto conto dei risultati di cui ai punti 1) e 2), quantifichi, avuto riguardo ai criteri di calcolo espressamente indicati nella polizza assicurativa ovvero nelle relative condizioni generali di contratto, le somme eventualmente dovute dalla ### di ### Coop. a ### 4. esperisca, in ogni caso, il tentativo di conciliazione tra le parti.” Ebbene, alla luce dei risultati cui è giunto il consulente, dai quali non vi sono ragioni per discostarsene, (leggi tutto)...

testo integrale

1200/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 1200/2019 R.Gen.Aff.Cont. 
Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Potenza Prima Sezione Civile Il Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 1200/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/06/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 
I, c.p.c. e vertente TRA ### c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n.2; #### S.p.a. (già ### S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura allegata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla ### n.15; ###: Assicurazione; Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.06.2025.  RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio la ###ni S.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'operatività della polizza stipulata dal #### per i fatti di cui in narrativa e 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 2 2) per l'effetto, condannare la ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a risarcire tutti i danni subiti dal #### a causa e a seguito del danno de quo nella misura di euro 8.600,00 o in altra misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia secondo equità, oltre la rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 3) condannare la ### al risarcimento del danno da mala gestio nei confronti del #### nella misura che l'On.le Giudicante riterrà secondo equità e giustizia; 4) con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
A tal fine deduceva: - di aver stipulato con la società convenuta una polizza salute denominata “### & ### Salute”, portante n.###.30.### con decorrenza a far dal 13/12/2013 al 13/12/2014, rinnovabile annualmente tacitamente fino al 13/12/2017; - che la polizza prevedeva, tra le garanzie indennitarie, interventi chirurgici di classe 1,2,3,4,5 e diaria di ricovero da un minimo di gg 1 ad un massimo di gg 90, nonché un'assistenza base secondo il parere medico; -che dal 16/02/2015 al 23/03/2015 il #### veniva ricoverato presso l'### per intervento al ginocchio per artrosi localizzata primaria; - che rispettivamente i giorni 23/02/2015, 02/03/2015, 09/03/2015, 17/03/2015 e 23/03/2015, effettuava accessi in ### per iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione e nel legamento; - che nel periodo dal 14/02/2015 al 13/06/2015 veniva costretto a riposo giusta certificati medici a firma del Dr. ### a seguito del quale presentava ancora dei postumi limitati e deambulazione incerta; - che in data ### a seguito di visita specialistica ortopedica presso il Dr. ### di ### gli veniva diagnosticata gonartrosi in varo con sofferenza del comparto mediale gonalgia, con programmazione di artroprotesi monocompartimentale con tecnica ### - che in data ### e sino al 21/03/2016, veniva ricoverato presso la ### di ### ove si procedeva in data ### ad intervento di artroprotesi monocompartimentale ### con tecnica robotica ### consistente nella sostituzione totale del ginocchio; 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 3 - che dal 30/03/2016 al 16/09/2016 seguivano periodi di riposo con 4 cicli di fisioterapia presso la ### di ### ancora dal 09/01/2017 fino al 20/01/2017 seguivano ulteriori periodi di fisioterapia; - che, da ultimo dal 26/01/2017 al 30/01/2017, veniva ricoverato presso il ### di ### presidio ospedaliero ### n. 16, ove con diagnosi di gonartrosi sinistra a prevalente interesse del comparto mediale subiva un nuovo intervento chirurgico con sostituzione totale del ginocchio sinistro cui seguivano cicli di fisioterapia e riposo; - che sono rimasti privi di riscontro i tentativi di liquidazione stragiudiziale del premio, nonostante le richieste inviate alla compagnia; - che l'esperito tentativo di mediazione ha avuto esito negativo. 
Costituitasi in giudizio, la convenuta ###ni ha contestato l'avversa pretesa, sia nell'an che nel quantum, evidenziando, in particolare, l'inoperatività della polizza in ragione di quanto stabilito dall'art. 28 del contratto di assicurazione che esclude la copertura “per gli interventi chirurgici (ambulatoriali e non) e i ricoveri determinati da: infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto”, essendo emerso dalla documentazione ex adverso prodotta che trattasi di patologia insorta e diagnosticata in epoca antecedente alla stipulazione del contratto. 
Eccepiva, inoltre, l'impossibilità di considerare, ai fini di polizza, “interventi chirurgici” le infiltrazioni di PRP eseguite dall'attore in più occasioni; la copertura assicurativa solo delle diarie in caso di ricovero con pernottamento ai sensi dell'art. 27 del contratto. 
La causa, istruita documentalmente, disposta consulenza tecnica d'ufficio, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, rimessa sul ruolo con ordinanza del 03.05.2025, è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.  *** 
Le domande avanzate dall'attore non possono essere accolte per quanto di seguito chiarito. 
§1. Dall'esame delle circostanze dedotte dalle parti emerge che la primaria questione controversa attiene all'operatività della polizza rispetto agli interventi e alle spese mediche affrontati dall'attore in ragione della eccepita preesistenza della patologia alla data di stipulazione della polizza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento contrattuale. 
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., l'attore ha confutato la tesi avversa evidenziando come la polizza veniva stipulata in data ###, mentre 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 4 l'intervento chirurgico al ginocchio veniva effettuato solo in data ###, be due anni dopo dalla stipula del contratto; allo stesso modo i successivi interventi del 2016 e del 2017 venivano tutti effettuati durante la vigenza della polizza assicurativa. 
Ha eccepito, inoltre, di aver sempre dimostrato alla compagnia il suo stato di salute, inviando copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici e delle spese sostenute durante tutto il periodo di vigenza della polizza. 
§1.1. Attesa la natura tecnica delle valutazioni da compiere, già per l'accertamento dell'an debeatur, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale sono stati sottoposti i seguenti quesiti: “1. descriva il C.T.U. i trattamenti e gli interventi chirurgici eseguiti da ### e verifichi se gli stessi siano riconducibili, tenuto conto delle definizioni di cui alla polizza assicurativa, nell'alveo di quelli coperti dal contratto stipulato tra le parti; 2. indichi i giorni di ricovero presso strutture ospedaliere che non siano correlati ad interventi chirurgici; 3. tenuto conto dei risultati di cui ai punti 1) e 2), quantifichi, avuto riguardo ai criteri di calcolo espressamente indicati nella polizza assicurativa ovvero nelle relative condizioni generali di contratto, le somme eventualmente dovute dalla ### di ### Coop. a ### 4. esperisca, in ogni caso, il tentativo di conciliazione tra le parti.” Ebbene, alla luce dei risultati cui è giunto il consulente, dai quali non vi sono ragioni per discostarsene, atteso il pregio dell'opera prestata dall'ausiliario, deve concludersi per la preesistenza della patologia del ### alla data di stipulazione della polizza. 
Si riporta quanto accertato dal consulente nel corso delle indagini peritali: “Dalla documentazione medica versata in atti e riportata in precedenza, dall'anamnesi patologica remota e prossima e dall'esame obiettivo, risulta che ### 64 enne in sovrappeso, è affetto, ai fini della presente controversia, da: ginocchia vare, con grave degenerazione artrosica tricompartimentale, trattate con interventi di artroprotesi monocompartimentale mediale a destra nel marzo del 2016, ed a sinistra nel gennaio del 2017. 
Il periziando ###re ### di anni 64, 60 enne all'epoca degli interventi chirurgici per cui è controversia, era portatore, fin dall'età adolescenziale, di una deformità delle ginocchia, definita “ginocchia vare”, ma di entità più accentuata a destra; tale condizione determina la deviazione assiale degli arti inferiori, con conseguente alterazione della biomeccanica articolare che porta, nel tempo, a gravi deficit funzionali. 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Per ciò che attiene l'osteoartrosi, tale patologia è piuttosto una conseguenza del mal allineamento femoro-tibiale nell'adulto.  ### è da ritenersi una malattia dell'articolazione, sebbene il primum movens sia da ascriversi ad un'insufficienza della cartilagine articolare che, normalmente, riveste i capi ossei. Questa insufficienza, ossia la perdita di cartilagine, è dovuta, dal punto di vista biomeccanico, all'incapacità di rispondere agli stress fisici a cui è sottoposta e nell'impossibilità di ripararsi, portando alla condizione di perdita irreversibile con esposizione dell'osso subcondrale inadatto a resistere ai carichi meccanici. 
Il comune denominatore di molte forme di osteoartrosi è di sovente, ma non esclusivamente, il sovraccarico meccanico. 
Da un punto di vista clinico, il dolore (lamentato dal paziente prima dell'intervento chirurgico del 2016 e 2017) rappresenta il sintomo cardine, tipicamente di intensità variabile nel corso degli anni ma anche della giornata, il quale progredisce gradualmente fino al raggiungimento di una limitazione funzionale grave. 
Proprio il dolore e la limitazione funzionale indussero il sig. ### ad intraprendere nel 2004-2005 l'iter diagnostico-terapeutico che l'avrebbe portato prima, a febbraio del 2015, a sottoporsi ad plurime infiltrazioni di farmaci antinfiammatori e trofici per la cartilagine del ginocchio destro presso la divisione di ortopedia dell'ospedale ### di ### e successivamente, per il fallimento delle cure farmacologiche palliative, a agli interventi chirurgici di artroprotesi parziale alle ginocchia, per emendare significatamente la menomazione dolorosa, ormai divenuta cronica ed invalidante. 
Il consulente, tenuto conto delle condizioni di polizza, della documentazione versata in atti e delle risposte fornite dall'assicurato al questionario sottopostogli dalla ### all'atto della stipula della polizza, richiamata la dottrina medico-legale sul punto, ha osservato: “Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un soggetto obeso, con deformità in “varo “ delle ginocchia, sottoposto per sintomi tipici di lesione meniscale nel 2004 e 2005 a interventi sui menischi di entrambe le ginocchia, e dopo tali operazioni chirurgiche a numerosi accertamenti e cure per la sintomatologia algica a carico del ginocchio ds e sn , che lo costrinsero a plurime infiltrazioni intraarticolari presso la divisione ortopedica dell'‘‘ospedale regionale san ### di potenza nel febbraio-marzo del 2015, a distanza di soli 14 mesi dalla stipula della polizza “salute”, avvenuta in data ###, previa presentazione del questionario anamnestico allegato in precedenza. 
Ma è la storia clinica descritta dalla documentazione sanitaria già riportata, 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 6 dall'accurata disamina anamnestica effettuata in sede di operazioni peritali, a rendere poco credibile quanto riportato nel questionario anamnestico del 13.12.2013, in cui il ricorrente ha negato di essere “portatore di malformazioni, di difetti fisici, di non essere stato sottoposto ad interventi chirurgici, ad accertamenti strumentali e diagnostici (radiografie ,tac, rmn, ect….), di non aver praticato nei precedenti 5 anni cure fisioterapiche, trattamenti riabilitativi, terapia cortisonica…………”. 
Ad abundantiam sono gli stessi medici curanti, dottori ### e l'ortopedico ### ad affermare che nel marzo del 2015, a 15 mesi dalla sottoscrizione del precitato questionario, il ### presentava una grave e diffusa artrosi erosiva alle ginocchia, dolorosa, invalidante con apprezzabile “ictu oculi” danno anatomico e funzionale (atteggiate in flessione, con instabilità articolare e grave compromissione della deambulazione). Era apprezzabile sia clinicamente (impossibilità alla flessione ed estensione completa), sia radiograficamente (ex multis RMN del 29.12.2015) una alterazione complessiva della morfologia di entrambe le ginocchia. 
E' proprio la convenuta assicurazione a produrre in giudizio la relazione del suo medico fiduciario, datata 31.08.2016, in precedenza acclusa, che riporta a sostegno della contestazione della ### il referto rxgrafico ginocchio destro attestante palesemente la sussistenza della patologia oggetto del quesito peritale “ginocchio varo artrosico con compromissione dell'emirima articolare mediale” ricavato dalla lettera di dimissione, esibita dal #### del 13-30.7.2013 presso la casa di cura ### di ### inerente il complesso intervento di stabilizzazione vertebrale. 
In conclusione, la patologia sofferta dal ### (#### E ### aveva raggiunto una chiara espressività clinico-funzionale-diagnostica in epoca antecedente alla stipula del contratto. Pertanto essa è pertanto esclusa dalla garanzia, come indicato dall'art.28 della predetta polizza, che recita testualmente “l'assicurazione non è operante per gli interventi chirurgici (ambulatoriali e non) e i ricoveri determinati da infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, prima della sottoscrizione del contratto”. 
§1.2. Le conclusioni cui giunge il tecnico sono ampiamente condivisibili nonché suffragate dalla stessa documentazione medica versata in atti dall'assicurato alla luce della quale non è revocabile in dubbio che la patologia del ### fosse preesistente 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 7 alla stipulazione della polizza come correttamente eccepito dalla ### già in sede stragiudiziale. 
§1.2.1. Parte attrice ha ampiamente contestato i risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (cfr. note scritte depositate il ###) eccependo, tra l'altro, la vessatorietà della clausola contrattuale che esclude l'indennizzabilità degli interventi chirurgici derivanti da patologie pregresse alla stipulazione dell'assicurazione. 
Trattasi di tesi non condivisibile, essendo pacifico che nell'assicurazione privata contro gli infortuni, la clausola che esclude dall'indennizzo il danno verificatosi per patologie pregresse dell'assicurato non può considerarsi vessatoria in quanto diretta a delimitare l'oggetto contrattuale specificando gli esatti limiti del rischio assicurato. 
§1.2.2. Ancora, deve chiarirsi che le informazioni, eventualmente inesatte o reticenti, rese dall'assicurato in sede di questionario al momento di stipula della polizza - nonostante il richiamo fattone dal consulente - esulano dall'accertamento in ordine alla preesistenza o meno della patologia, ai fini della operatività della clausola contrattuale più volte richiamata, del tutto indipendente dall'eventuale conoscenza della patologia da parte dell'assicurato e della sua rituale comunicazione alla compagnia assicurativa (circostanze, invero, rilevanti per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ.). 
§1.2.3. Nella comparsa conclusionale, parte attrice deduce che “#### nel 2004-2005 si ricordava di aver effettuato interventi remoti per appendicectomia, ernia inguinale, ernia ombelicale, meniscectomia selettiva alle ginocchia per via artroscopica nel 2004 al ginocchio destro e nel 2005 a sinistra. Nel dicembre del 2013 ha stipulato la ### e solo nel luglio del 2013 che si è sottoposto ad intervento del rachide lombo-sacrale con viti metalliche. Nel 2004-2005 il #### lamentava solo dolori alle ginocchia e si era sottoposto ad infiltrazioni al ginocchio. Gli interventi al ginocchio sono stati effettuati solo nel 2016-2017 sotto la vigenza della ### quando la situazione è degenerata!!!!!”. 
Gli interventi alle ginocchia, effettuati nel 2004 e nel 2005, riferiti dal ### in sede di anamnesi da parte del ### sarebbero solo “un ricordo” dell'attore (sebbene questi abbia indicato al consulente finanche le strutture ospedaliere presso cui sono stati eseguiti gli interventi) e i risultati della CTU non sarebbero condivisibili in quanto la valutazione del consulente “non è attendibile in quanto si affida al solo ricordo del #### senza analizzare se l'intervento di artroprotesi subito dal #### e ricadente nelle condizioni di ### è dovuto ad infortunio o sforzi o lesioni subite durante il corso 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 8 della sua vita che hanno aggravato la patologia sofferta e mentre era operante la Polizza”. 
Le contestazioni mosse, tuttavia, non meritano accoglimento attesa la completezza dell'indagine effettuata dal consulente alla luce, non solo delle dichiarazioni rese dal periziando, ma di tutta la documentazione medica versata in atti, da cui è risultato provato che il ### già soffrisse, all'atto di stipula della polizza, della patologia che ha poi determinato gli ulteriori interventi chirurgici negli anni di vigenza della copertura assicurativa. 
Trattasi di conclusione desumibile, in particolare, dalla certificazione dell'ortopedico Dott. ### del 20.03.2015, opportunamente evidenziata dal consulente, in cui lo specialista, oltre a riportare l'intervento di “artroscopia con meniscectomia bilaterale” negli anni 2004 e 2005 (confermando il “ricordo” dell'attore), descrive un quadro clinico (con particolare riferimento alle ginocchia dell'esaminando) evidentemente incompatibile con una patologia sopravvenuta alla stipula della polizza (se si considera il lasso di tempo intercorso tra la data di stipulazione della polizza, 13.12.2013, e la valutazione medico-legale in commento, recante la data del 20.03.2015). 
Il medico fiduciario della compagnia, inoltre, nella propria relazione evidenzia come “nella lettera di dimissione relativa al ricovero dal 13.07.2013 al 30.07.2013 presso “### di ### Erbosa” viene riportato il referto Rx ginocchio dx “ginocchio varo artrosico con compromissione dell'emirima articolare mediale”, circostanza non specificamente contestata dall'attore che corrobora quanto sin qui osservato circa la preesistenza di una grave patologia pregressa del ### cui sono riconducibili gli interventi chirurgici e le spese mediche sostenute durante il periodo di vigenza della polizza. 
§1.3. Con ordinanza del 3 aprile 2025 veniva rilevata d'ufficio la questione concernente l'interpretazione dell'art. 25 delle ### di contratto, secondo cui “la copertura assicurativa diviene operativa dal 180° giorno successivo al pagamento del premio per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto”. 
La compagnia assicurativa ha precisato come la clausola trovi applicazione alle sole malattie non manifeste, già insorte ma latenti, oltre ad essere prevista nelle sole condizioni generali di contratto, mentre il contratto di polizza espressamente esclude dalla garanzia le cosiddette “malattie primarie” ovvero le malattie preesistenti alla conclusione del contratto. 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 9 Orbene, non possono che condividersi i rilievi della ### posto che la patologia dell'attore, da cui sono originati i successivi interventi medici, si era già manifestata prima della conclusione della polizza, circostanza peraltro non comunicata dal contraente al momento della sottoscrizione ai fini di una valida valutazione del rischio da parte dell'assicuratore. 
Deve, pertanto, escludersi che l'art. 25 delle condizioni generali di polizza consenta di superare la causa di esclusione prevista dall'art. 28 del contratto assicurativo, atteso che, pur volendo considerare la prima operante, la ratio della copertura differita di 180 giorni è limitata alle ipotesi in cui la malattia, pur esistente, sia ancora latente e non diagnosticata. 
La finalità della norma è, infatti, quella di ammettere la copertura per le malattie preesistenti ma non ancora manifestatesi, sempreché la loro manifestazione e le conseguenti cure si verifichino durante la vigenza della polizza e rientrino nel rischio assicurato. 
§2. Quanto alle infiltrazioni terapeutiche in day hospital, la convenuta ha correttamente eccepito la loro estraneità alla nozione di “intervento chirurgico”, poiché tali prestazioni - non comportando il pernottamento - non integrano il presupposto per la corresponsione dell'indennità. 
Conclusione, questa, cui è giunto anche il CTU secondo cui “le degenze diurne in day hospital nel febbraio -marzo del 2015 presso l'ospedale ### di ### erano escluse da rimborso delle diarie, essendo queste riconosciute, come si legge nel glossario, solo in caso di pernottamento” (### pag. 24 della consulenza). 
Deve pertanto confermarsi la legittimità del diniego opposto dalla compagnia anche con riguardo a tali prestazioni. 
§3. Quanto precede esclude la contrarietà a buona fede del diniego opposto dalla ### alla liquidazione dell'indennizzo con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno per “mala gestio”. 
§4. Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, le pretese avanzate dall'attore vanno integralmente rigettate. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in via intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice così come liquidate in separato decreto. 1200/2019 r.g.a.c. Pag. 10 P.Q.M.  Il Tribunale di ### prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta le domande avanzate da ### nei confronti della ### S.P.A. (ora ### S.p.a.); 2) ### al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.808,50, oltre rimborso ### cpa e spese generali come per legge; 3) Pone definitivamente carico di parte attrice le spese di ### Così deciso in ### il ###.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 1200/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rachele Dumella De Rosa

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2026 del 09-01-2026

... ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ### Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, al ### I, 75; -#### in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli al ### 19; -###: per l'attrice: “insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il riconoscimento della responsabilità della ### per i danni conseguenti alla malpractice medica verificatasi in occasione del parto cesareo eseguito dai sanitari della citata clinica in data ### e conseguente risarcimento delle voci richieste nel citato atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. …. Si conclude, pertanto, per l' accertamento della responsabilità iatrogena dei sanitari della ### e la condanna della stessa, così come rapp.ta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice, così articolato: ### biologico sulla base di un'invalidità del 28%, pari ad euro 133.761,60 compreso della personalizzazione, una ITT in 28 giorni pari ad €uro 3.332,00, una ITP in 60 giorni al 75% pari ad €uro 5.355,00, una ITP in 379 giorni al 50% pari ad €uro 22.530,50, oltre il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, tenuto conto della particolare sofferenza psicofisica subita dall'istante e documentata e per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo, danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, da quantificarsi in via equitativa, ovvero applicando il criterio remunerativo di tre volte la pensione sociale che per l'anno 2019 ammontava ad €uro 17.862,00, per la somma complessiva di tale voce di danno pari ad euro 82.230,07 o in quelle maggiori o minori somme che (…) [il] ### riterrà eque e giuste, oltre spese documentate in € 4.596,70 nonché interessi compensativi, legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze di lite, oltre il 15% delle spese forfettarie , IVA e ### onorario di CT di parte e rimborso spese CTU e ogni altro conseguente provvedimento”.  per la convenuta: si riporta “integralmente alla ### di costituzione e risposta, a tutte le memorie istruttorie, alle deduzioni, istanze anche istruttorie ed eccezioni ivi formulate, … chiede la rinnovazione” della CTU “ovvero la chiamata a chiarimento; in subordine, e salvo gravame, conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni, difese, istanze (anche istruttorie) e conclusioni come in atti con il rigetto di quelle attoree”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- ### ha convenuto in giudizio la ### esponendo, in particolare, che: -. in data ###, giunta al termine della sua prima gravidanza, veniva ricoverata presso la ### per il parto con diagnosi di accettazione di “ipertensione gestazionale” e inizio travaglio di parto”; -. dall'anamnesi riportata nella cartella clinica emergeva la presenza di ipertensione arteriosa insorta negli ultimi mesi di gravidanza; l'attrice riferiva, inoltre, allergia ad alcuni antinfiammatori e alle penicilline, nonché di “avere sempre avuto un ciclo mestruale regolare per … flusso e periodicità, nonché di un alvo e di una diuresi regolari”; -. al momento del ricovero il feto si presentava “alto e in posizione occipitale posteriore”; ciononostante solo il giorno successivo, 12.6.2019, veniva eseguito un taglio cesareo e pertanto, i ginecologi procedevano a isterotomia su un utero già fortemente sollecitato dalle doglie insorte sin dalle ore 4 del giorno precedente, dunque su un segmento uterino ormai estremamente assottigliato, effettuando altresì una impropria estrazione del feto, senza correggere l'asinclitismo di vertice del neonato; -. durante l'intervento si verificava una lacerazione dell'arteria uterina superiore con emorragia massiva; nel tentativo di contenerla, i chirurghi utilizzavano una tecnica impropria di legatura dell'arteria uterina, “sodalizzando” la stessa con il legamento rotondo di sinistra e così operando cagionavano una lesione iatrogena del colon sigma; senza accorgersi della lesione viscerale, concludevano l'intervento e trasferivano la paziente in reparto; -. dopo le dimissioni, avvenute in data ###, rientrata al proprio domicilio accusava astenia, anemia e, sin dalla prima sera, febbricola serotina, alvo chiuso alle feci e dolore addomino-pelvico, riconducibile all'evidente discanalizzazione e localizzato soprattutto a sinistra; -. a fronte del progressivo aggravamento delle proprie condizioni, chiedeva ai sanitari della clinica ### di anticipare il controllo già fissato per il ###; -. il sanitario di turno, dopo averla visitata e preso atto delle condizioni critiche, disponeva l'immediato e urgente ricovero, motivandolo come “ricovero Urgente” per “dolori addominali post partum”; tuttavia nella DRG e nel frontespizio della cartella clinica del 21.6.2019 veniva indicata una diversa motivazione, ossia “ipertensione in puerperio”, senza alcun riferimento al reale stato critico della paziente; -. invero, l'attrice si presentava al controllo post partum con febbre, discanalizzazione e dolore addominale, sintomi prodromici di una peritonite settica che non adeguatamente valutati dai sanitari della clinica ### neppure nei giorni successivi al ricovero, con conseguente omissione diagnostica nelle fasi iniziali della patologia; -. nella medesima giornata veniva sottoposta a esami laboratoristici, che evidenziavano ipoalbuminemia e proteinuria, nonché a TAC dalla quale emergeva una sepsi da peritonite con raccolta addominopelvica e distensione delle anse; -. nonostante tali risultanze, i sanitari della ### anziché intervenire chirurgicamente, optavano per una “terapia di attesa”; -. nei giorni successivi il quadro clinico si aggravava, con “febbre serotina, … marcata leucocitosi, … aumento del PCR e della procalcitonina, e … marcata disprotidemia e ipoalbuminemia”, senza che i medici adottassero tempestive iniziative volte a fronteggiare il grave stato settico in atto; solo successivamente, in data ###, in considerazione del peggioramento clinico, veniva modificata la terapia antibiotica; -. trascorsi tre giorni dall'inizio della nuova terapia, veniva sottoposta a ulteriore ecografia che evidenziava “una raccolta nel ### … evacuata … con una puntura transvaginale”, con “aspirazione [di] … circa 270 ml di liquido citrino”; -. aggravandosi le condizioni cliniche, i sanitari nella ### disponevano il trasferimento della paziente presso l'### del ### -. presso tale struttura, considerato lo stato di salute gravemente compromesso (febbre, dolore, ballottamento addominale e discanalizzazione), veniva sottoposta a TAC addominale che evidenziava la presenza di versamento intra-peritoneale e una sindrome sub-occlusiva “essenzialmente di tenue”; -. persistendo la sintomatologia, nonostante terapia antibiotica, il ### i sanitari dell'### del ### procedevano a laparotomia esplorativa con riscontro di perforazione del sigma con peritonite stercoracea e veniva eseguita resezione del sigma con colostomia secondo ### -. in data ### veniva dimessa con diagnosi di “perforazione tamponata del sigma” e con “apposizione di enterostomia”; -. nei mesi successivi si sottoponeva a cure presso diversi specialisti per problematiche ginecologiche e gastroenterologiche, subendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche, sino a quando in data ### veniva nuovamente operata presso l'### del ### per intervento di “ricanalizzazione intestinale nonché a chiusura della confezionata enterostomia”; -. residuano laparocele, sindrome aderenziale, disturbi ginecologici, gastroenterologici e neuro psichici; -. sussistono profili di colpa contestati alla ### quali il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del taglio cesareo, l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento e nell'estrazione del feto, la lesione iatrogena del colon durante il controllo dell'emorragia, omessa e tardiva diagnosi della perforazione intestinale e della peritonite, ingiustificata inerzia terapeutica nonostante evidenti segni di sepsi; -. i danni lamentati riguardano un danno biologico permanente del 32- 34%, ITT e ITP prolungate, danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di accudire il neonato, grave sofferenza psicologica, compromissione della vita di relazione e sessuale, limitazioni a future gravidanze, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (attività di casalinga), spese mediche e assistenziali documentate. 
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, la condanna della ### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “di cui € 251.866,00 per postumi invalidanti nella misura del 32-34% , € 8.910,00 per una ITT in gg.90, € 6.682,50 per una ITP al 75% in giorni 90, ed € 13.612,50 per una ulteriore ITP a 50 % in gg. 275, per un totale di danno biologico temporaneo di € 29.205,00, oltre al danno che incide sulla capacità lavorativa specifica … nella stessa percentuale del danno biologico” e “al rimborso delle spese documentate e forfettarie in € 4.701,11”, “oltre al danno non patrimoniale su base emotiva” da liquidarsi in via equitativa.  ### costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis e indeterminatezza della causa petendi, poiché l'attrice non avrebbe distinto le responsabilità dei singoli sanitari da quelle della struttura, indicato le specifiche norme violate, allegato una condotta colpevole concreta imputabile alla ### Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, non essendo provata alcuna condotta colposa dei sanitari, non essendo provati i danni lamentati e mancando il nesso causale tra le prestazioni sanitarie e gli eventi dannosi dedotti. 
La convenuta ha sostenuto, in particolare, che: -. il taglio cesareo fu eseguito tempestivamente e secondo le linee guida, in assenza di segni patologici al monitoraggio ### -. la lacerazione del segmento uterino inferiore è una complicanza nota e fu prontamente trattata con successo; -. l'emostasi fu correttamente ottenuta mediante legatura dell'arteria uterina e posizionamento di drenaggio; -. non vi furono segni di lesione intestinale durante il ricovero presso la ### (assenza di materiale fecale nel drenaggio, ecografie nella norma); -. nel secondo ricovero furono effettuati accertamenti diagnostici (### esami microbiologici) e impostata adeguata terapia antibiotica; -. il successivo trasferimento all'### del ### fu appropriato e concordato, anche per l'assenza di un chirurgo generale in struttura; -. la lesione del sigma potrebbe essersi verificata durante l'intervento chirurgico eseguito presso l'### del ### Ha contestato, infine, le singole voci di danno e, in ogni caso, in assenza di dolo, ha richiamato il limite della prevedibilità del danno ex art. 1225 Espletate la prova testimoniale e una ### prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.  2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, in quanto individuazione di petitum e causa petendi è agevolmente possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio sopra riportato. 
In particolare, emerge con chiarezza dallo stesso che l'attrice ha puntualmente assolto all'onere di esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato, indicando in modo circostanziato gli eventi che hanno originato la controversia, le condotte di inadempimento addebitate alla convenuta nonché la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti. 
Tali elementi risultano descritti in maniera sufficiente a consentire alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, risultando pertanto integrati i requisiti di validità dell'atto di citazione, come richiesti dall'art. 163, comma 3, c.p.c. 
Infine, la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione delle norme applicabili rientrano nei poteri del giudice (iura novit curia) e non gravano sull'attore come onere di allegazione.
Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione delle disposizioni di legge violate non determina la nullità dell'atto di citazione.  3.- Giova riportare il quadro dei principi rilevanti nella specie. 
La domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593). 
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756). 
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale) e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995 n. 5150). 
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista (ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).  ### del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004). 
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà ( Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa; anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent.  577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008). 
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. sez. III, sent.  n. 4400 del 4.3.2004). 
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. 
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). 
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato; giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.  4.- Applicando i superiori principi al caso di specie, la ### certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art.  1228 I dati di fatto esposti dalla ### nell'atto di citazione, relativi agli accertamenti, al ricovero e all'intervento chirurgico presso la ### non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. ###, pertanto, ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della ### rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d.  di spedalità.  ###, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistente nella negligente ed erronea condotta medico chirurgica dei sanitari determinata dal tardivo ricorso al taglio cesareo e quindi da un'isterotomia su un utero già assottigliato, nonché dall'erronea esecuzione del trattamento medico chirurgico adottato per fronteggiare l'emorragia addominale causata (“l'isterotomia segmentaria si lacerava fino all'attigua arteria uterina superiore provocando una massiva ed imponente emorragia (…) [e] “nel tentativo poi di contenere la citata emorragia utilizzavano una tecnica di legatura dell'arteria uterina impropria “sodalizzando” la detta uterina con il legamento rotondo di sinistra e nel far ciò laceravano il sottostante colon provocando così la lesione iatrogena del sigma retto. Inoltre, i chirurghi non avevano contezza della citata lesione viscerale, mancando di diagnosticarla e di emendarla”, cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).  5.- Va stabilito, pertanto, se: -. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura l'attrice ### a seguito del suo accesso e ricovero presso la ### che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 12.6.2019 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attrice, conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, al ritardo e all'errore nell'esecuzione del taglio cesareo nonché ad un erronea scelta dell'intervento chirurgico volto a risolvere il sanguinamento addominale a seguito di T.C.; -. la condotta dei sanitari e, quindi, della ### ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.  6.- I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice ### sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice. 
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 12695). 
Il collegio peritale composto dal prof. dott. ### specialista in medicina legale, e dal prof. dott. ### specialista in ginecologia e ostetricia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile. 
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ###
Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli per ipertensione gestionale ed inizio di travaglio di parto. 
In seguito al riscontro di distocia di II stadio con dilatazione completa e mancato impegno, veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo. Stante un decorso post-operatorio regolare e scevro da complicanze, la … ### veniva dimessa. Tornata presso il medesimo nosocomio per la rimozione dei punti di sutura, i ### ponevano indicazione al ricovero per il riferito anamnestico di episodi di picchi ipertensivi in storia pregressa di preeclampsia. ### la degenza, per la comparsa di ipertermia ed algia al fianco sinistro, veniva sottoposta ad esami ematochimici, clinici e strumentali che mostravano la presenza di leucocitosi e versamento intraperitoneale. Pertanto, si procedeva a culdocentesi. In considerazione della persistenza di iperpiressia notturna, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, veniva disposto il trasferimento presso la ### di ### del PO “### del Mare” di Napoli. In assenza di un miglioramento delle condizioni cliniche della p., i ### procedevano ad una laparotomia esplorativa, convertita in resezione del sigma sec. ### a seguito del riscontro intraoperatorio di perforazione tamponata del sigma. Veniva dimessa in condizioni generali stazionarie, apiretica, con stomia vitale e funzionante. In seguito, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio per essere sottoposta ad intervento di ricanalizzazione”.  ### hanno dapprima sottolineato che la decisione di eseguire l'intervento di taglio cesareo “è da considerarsi adeguata, nonché conforme alle leges artis, essendo la specifica condizione di ‘distocia del secondo stadio, mancato impegno e testa ballottabile' una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo” (cfr. pag. 106 della relazione); in particolare, “stante la presenza della testa fetale a livello -3, si ritiene che non vi fossero le condizioni idonee per attuare una manovra di rotazione della testa fetale”, “non vi era un'adeguata progressione del feto nel canale del parto” (cfr. pag. 73 ibidem). In particolare, il collegio peritale ha evidenziato quanto segue: “emerge chiaramente che al sospetto del quadro di arresto del secondo stadio travaglio non vi erano le condizioni permettenti l'espletamento di un parto vaginale operativo, in quanto al fine dell'applicazione del forcipe, ovvero della ventosa, è imprescindibile che la parte presentata sia ben impegnata nello scavo pelvico. Per tale ragione, in considerazione del tempo trascorso tra l'attestata dilatazione completa (ore 2.00) e il riscontro dell'arresto della progressione della testa fetale, nonché considerando l'impossibilità di ricorrere alle misure in precedenza annoverate, si ritiene che la decisione di sottoporre la … ### all'intervento di parto cesareo attuata dal personale sanitario della ### debba considerarsi adeguata a quanto atteso in casi consimili, nonché conforme a quanto raccomandato dalla buona pratica clinico-assistenziale ostetrica, essendo tale specifica condizione una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo”. 
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato specifici profili di responsabilità in merito ad altre condotte dei sanitari della ### evidenziando che “la condotta professionale adottata dal personale medico … risulta viziata da profili di censurabilità in quanto, durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla … ### non è stata realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né è stata adeguatamente ampliata l'incisione uterina. Questa condotta ha, peraltro, determinato l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare)” ( pag. 106 e ss). In particolare, “nel referto operatorio in questione - censurabilmente - non è fatta menzione dell'impiego di una adeguata rotazione della testa fetale, aspetto cruciale nell'ambito dell'estrazione di un feto posizionato in maniera occipito-posteriore”; inoltre “nel corso dell'intervento veniva … documentata una lacerazione nel segmento inferiore dell'utero, in prossimità dell'arteria uterina sinistra” (cfr. pag. 79 e ss.). Sul punto i CTU hanno aggiunto quanto segue: “Si rappresenta che le manovre di estrazione fetale complesse rappresentano un noto fattore di rischio per l'insorgenza di lacerazioni della parete uterina, le quali possono estendersi a partire dall'incisione praticata sulla parete uterina fino a coinvolgere strutture adiacenti. Per tale ragione, qualora emergano elementi indicativi di una potenziale complessità nell'estrazione fetale - come nel caso della … ### - diviene fondamentale l'adozione di manovre appropriate volte a facilitare tale processo. In aggiunta, può rendersi necessario estendere chirurgicamente l'incisione uterina al fine di minimizzare il rischio di lacerazioni e assicurare la sicurezza sia della madre che del neonato. Nel caso della … ### l'omissione di tali specifiche procedure configura una condotta censurabile ovvero in netto contrasto con il livello di prudenza esigibile in situazioni consimili. Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che l'insorgenza della lesione uterina, che ha coinvolto anche l'arteria uterina sinistra, sia direttamente correlata alla mancata esecuzione di una adeguata manovra di rotazione della testa fetale ovvero a un'insufficiente estensione dell'incisione chirurgica” (cfr. pag 80 e ss.).
In merito alla lamentata perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) avvenuta nel corso dell'intervento presso la ### i CTU hanno evidenziato quanto segue: -. “Nel periodo immediatamente successivo all'intervento, la ### non presentava condizioni cliniche di rilievo patologico. … È importante sottolineare che, [tuttavia], nel periodo post-partum, ovvero durante il ricovero, non era stata documentata la canalizzazione della paziente alle feci. Non attendere che una paziente, sottoposta a taglio cesareo, sia canalizzata anche alle feci prima della dimissione, è considerato censurabile. 
La capacità di evacuare le feci dopo un intervento chirurgico è un indicatore che il tratto gastrointestinale sta funzionando correttamente. In seguito a interventi chirurgici, in particolare quelli che coinvolgono la cavità addominale (come il taglio cesareo), può insorgere un ileo postoperatorio, ovvero una condizione temporanea di arresto della funzionalità intestinale. Ciò può ostacolare l'eliminazione normale sia delle feci sia dei gas. 
La prematura dimissione di una paziente prima della ripresa della funzionalità intestinale può esporla a rischi di complicazioni significative, quali distensione addominale, dolore, nausea, vomito e, nei casi più severi, ostruzione intestinale o perforazione. Pertanto, la completa ripresa della funzione intestinale rappresenta anche un fondamentale indicatore del recupero postoperatorio” (cfr. pag. 82); -. “le indagini ematochimiche effettuate sulla … ### mostravano un quadro laboratoristico caratterizzato da una lieve leucocitosi, in assenza di sintomi clinici indicativi di una condizione infettiva. Pertanto, si ritiene che, in questa fase della vicenda clinica, non vi fossero elementi sufficienti a giustificare il sospetto diagnostico di perforazione intestinale” (cfr. pag. 82); -. tuttavia, nel secondo ricovero urgente a causa di “dolori addominali post partum” del 21.6.2019, “la puerpera era sottoposta a un esame TC dell'addome in regime di urgenza che evidenziava la presenza di falde multiple in sede periepatica, perisplenica, tra le anse intestinali e nello scavo pelvico, con sovradistensione idro-gassosa delle anse intestinali dei quadranti addominali di sinistra. Il quadro evidenziato dall'esame TC dell'addome risultava suggestivo della presenza di un processo infiammatorio/infettivo” (cfr. pag. 84); -. “Il ###, la … ### era sottoposta a un esame TC dell'addome completo, che evidenziava falde di versamento pleurico, soprattutto a sinistra, e versamento fluido corpuscolato intraperitoneale diffuso nei vari compartimenti”; -. “Nella stessa data, all'esame obiettivo, si riscontrava un addome meteorico e una dolenzia alla palpazione superficiale e profonda della regione colica sinistra, con segnalazione di un episodio di vomito. Il giorno successivo, si registrava la comparsa di piressia (T 37.6°)”. 
Il collegio peritale, pertanto, ha tratto le seguenti considerazioni (cfr. pagg. 85 e ss.): << Alla luce dell'analisi della documentazione relativa alla seconda fase della vicenda clinica in questione, risulta evidente che, fin dall'inizio, le condizioni cliniche della signora ### fossero tali da giustificare il sospetto di una condizione che richiedesse un intervento di competenza chirurgica. Alla luce dell'intervento chirurgico recentemente eseguito, dell'aumento degli indici di flogosi, dei risultati degli esami radiologici e di un quadro clinico manifestato dalla paziente, il personale sanitario avrebbe dovuto valutare il sospetto di una complicanza iatrogena di origine addominale, quale una perforazione tamponata. … Nello specifico, il riscontro di perdite fecali dalla vagina documentato in data ###, accompagnate da un tampone vaginale positivo ad ### coli, avrebbe dovuto indirizzare verso la presenza di una fistola enterovaginale. In aggiunta, si rammenta che l'esame TC effettuato il ### evidenziava un ulteriore peggioramento del quadro radiologico, rilevando elementi di chiaro significato patologico. Tra questi, vi era la presenza di fluido nei recessi pleurici (con una maggiore evidenza a sinistra), compatibile con un processo infiammatorio/infettivo addominale con estensione al distretto toracico. 
Inoltre, il rilevamento di fluido e aria all'interno della cavità uterina suggeriva l'esistenza di una comunicazione - anomala - con la cavità addominale. Era inoltre osservata una diffusa imbibizione del grasso mesenterico, un ulteriore segno compatibile con un insulto di natura infiammatoria/infettiva addominale. Oltre agli elementi summenzionati, era altresì rilevata una raccolta fluida corpuscolare pluriconcamerata situata nello spazio utero vescicale, lungo il legamento largo e nella doccia parietocolica sinistra. Non vi sono dubbi che tale quadro TC fosse fortemente indicativo della presenza di un processo infiammatorio o infettivo intra-addominale, la cui genesi, stante l'anamnesi di un recente parto cesareo, avrebbe dovuto indirizzare il focus dei professionisti sanitari verso una patologia di pertinenza chirurgica/addominale. La gestione appropriata del caso in questione - conformemente a quanto raccomandato dalla buona pratica chirurgica, nonché considerando i dati emersi durante il ricovero della signora ### - in cnsiderazione della persistenza del quadro clinico (senza evidenti segni di miglioramento nonostante il trattamento conservativo iniziale) e sulla scorta del quadro radiologico ingravescente, rendeva chiara l'esigenza di un'approfondita valutazione clinico-chirurgica. In particolare, avrebbe dovuto essere considerata l'esecuzione di un intervento chirurgico esplorativo al fine di determinare l'eziologia dell'affezione sottostante, nonchè trattare lo stato patologico in essere; specialmente alla luce del riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. coli (rilevati in data ###). Oltre, chiaramente alla sussistenza di evidenti segni radiologici di significato patologico. Ciononostante, censurabilmente, il personale medico ometteva di porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>. 
Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle manipolazioni chirurgiche intraprese per riparare la lacerazione uterina e la lesione dell'arteria uterina sinistra, mediante l'applicazione della tecnica di legatura” (cfr. pag. 94 e ss). “Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, nonostante non sussistano elementi certi per individuare l'origine effettiva della lesione del sigma (correlata all'estensione della lacerazione laterale sinistra del segmento uterino o, in alternativa, alla manipolazione chirurgica dei tessuti circostanti nel tentativo di controllare il sanguinamento o di riparare la lacerazione stessa) debba essere, comunque, considerata conseguenza diretta della pratica chirurgica erroneamente attuata durante l'intervento di parto cesareo della signora ### Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che una condotta più prudente, caratterizzata dal ricorso ad una adeguata rotazione della testa fetale (data la sua posizione occipito-posteriore) o, in alternativa, l'estensione dell'incisione chirurgica, avrebbe potuto prevenire la lacerazione uterina. … Pertanto, si ritiene che durante l'intervento di parto cesareo non sia stata esercitata la dovuta cautela durante le manovre di manipolazione chirurgica nell'area interessata mediante una dissezione attenta e un'accurata identificazione delle strutture, al fine di minimizzare il rischio di lesioni accidentali”, mentre non “si rileva la presenza di fattori causali alternativi, inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo” ( cfr. pag. 108 della ###. 
I consulenti di parte della convenuta hanno contestato la sussistenza di “profili di responsabilità per i ### per la individuata censurabile mancata manovra di rotazione della testa fetale in corso di intervento di taglio cesareo … [in quanto] non sarebbe stato possibile estrarre il feto in buone condizioni -come nel caso de quosenza aver prima praticato la suddetta manovra”, aggiungendo che in ogni caso sarebbe inverosimile la conclusione per cui “la suddetta condotta (mancata manovra di rotazione) avrebbe determinato l'insorgenza di una lacerazione con coinvolgimento del segmento uterino inferiore sinistro e dell'arteria uterina omolaterale”. 
In risposta a tale primo rilievo formulato, il collegio peritale ha chiarito che “ad ogni modo, se pur si volesse considerare, in maniera ipotetica, che tale manovra sia stata eseguita, la lacerazione dell'utero e dell'arteria uterina sono egualmente elementi che integrano responsabilità degli operatori. Questo perché, in presenza di una corretta esecuzione della manovra di rotazione della testa fetale, abbinata a una congrua estensione dell'incisione uterina, il rischio di generare lacerazioni della parete uterina avrebbe dovuto essere minimizzato. La presenza di tali complicazioni suggerisce, pertanto, che le procedure adottate non abbiano rispettato i criteri necessari per garantire la sicurezza della madre e del feto. Diviene dunque chiaro che, anche ammettendo che la predetta manovra di rotazione fosse stata attuata, si verificava comunque un'omissione nella realizzazione di un'estensione dell'incisione uterina da considerarsi adeguata al caso in questione” (cfr. pag. 102 della relazione). 
I consulenti di parte della convenuta hanno altresì contestato l'attribuibilità di una responsabilità ai sanitari della clinica “per la censurabile mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante la seconda fase di ricovero della paziente, in quanto i ### avrebbero sottoposto la paziente a ben due consulenze chirurgiche, nel rispetto di una condotta attendista”.  ### peritale in risposta a tale obiezione ha chiarito che “la degenza della p. iniziava in data ###, sino al 1.7, per un totale di undici giorni. ### tale periodo i ### non si prodigavano per formulare un corretto inquadramento diagnostico del severo quadro addominale presentato dalla p. (il quale aveva già determinato la necessità di anticipare il controllo rispetto alla data stabilita), nonostante il riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. Coli, rilevati già in data 24.6, in uno con le risultanze degli esami strumentali ed ematochimici, indicativi di un rilevante quadro infiammatorio-infettivo. Più che mostrare un atteggiamento attendista, la condotta dei ### è inquadrabile come omissiva della diagnosi di complicanza per perforazione addominale: ciò impediva la corretta pianificazione delle successive fasi dell'iter assistenziale, assunto che la presenza di perdite fecali dal canale vaginale, indicativa di fistola enterovaginale, imponeva l'indicazione ad eseguire un intervento di laparoscopia o, eventualmente, laparotomia esplorativa” (cfr. pag. 102 dell'elaborato peritale). 
In conclusione, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte convenuta, deve ritenersi che la condotta adottata dai sanitari della ### risulta viziata da profili di censurabilità, in quanto durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla ### non venne realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né venne adeguatamente ampliata l'incisione uterina, determinando l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare); inoltre, nel corso dello stesso intervento, è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma, non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta ### - azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa - e i “postumi attualmente riscontrati nella paziente”, che “devono essere interpretati come la conseguenza diretta di un errore nel corso dell'intervento di parto cesareo al quale è stata sottoposta la … ### cagionato in conseguenza di una condotta professionale non conforme agli standard raccomandati dalla buona pratica ostetrico-chirurgica”, esiti consistenti in “esiti di intervento chirurgico di resezione di sigma secondo ### con stomia temporanea e successiva ricanalizzazione. Complesso cicatriziale addominale caratterizzato da: cicatrice ombelico-pubica di 21 cm di lunghezza; cicatrice di 6 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregressa stomia; cicatrice di 2 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregresso drenaggio. (Ai fini valutativi non è da considerarsi la cicatrice addominale di 12 cm riconducibile alla laparotomia secondo ### che sarebbe comunque residuata a seguito di un intervento di taglio cesareo correttamente condotto). Sindrome ansioso-depressiva.” (cfr. CTU pag. 108 ss.). 
La condotta della convenuta - suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa - inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della ### avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico di ### così come imputabile alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale. 
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla dimostrazione di una diligente esecuzione della prestazione medica, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile. 
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della ### che, per contro, nulla ha provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art.  2236 cod. civ.). 
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).  7.- Passando all'esame del quantum debeatur, giova premettere che il collegio peritale ha ritenuto che il “quadro menomativo giustifica una percentuale di danno biologico del 24%, in considerazione delle seguenti voci tabellari contenute nelle “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di ### (Ed. Giuffrè, ### 2016): -### del colon. ###: 5-10%; -Disturbo d'ansia. Forma lieve complicata o moderata: 11-15%; -### il pregiudizio estetico è da lieve a moderato: 6-15%.” (cfr. relazione pag. 109).  ###à temporanea, invece, è “stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 28 … giorni (corrispondenti alla somma dei periodi di degenza ospedaliera) ed una invalidità temporanea parziale (###, secondo esperienza clinica ed in base a quanto emerge dalla documentazione sanitaria esibita, di 60 giorni al 75% e 379 giorni al 50%. Il periodo di invalidità temporanea sopradescritto è da intendersi come invalidità scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata dalla corretta esecuzione dell'intervento di taglio cesareo (cfr. pag. 108 dell'elaborato peritale).
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il collegio peritale ha chiarito che “nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo indicata nel preliminare di relazione tecnica, è da ritenersi già considerata la quota di danno dinamico-relazionale patito dalla p.. Nondimeno, è stata considerata anche la reazione psichica all'evento (evento inteso nella sua complessità, anche nelle estrinsecazioni di carattere sessuale)” (cfr. pag. 99 della relazione dei ###. 
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le conclusioni di carattere medico legale raggiunte dal collegio peritale. 
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. 
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408). 
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal collegio peritale è pari al 24%) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di ### con riguardo all'anno 2024. 
Possono, pertanto, essere liquidati all'attrice equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione della sua età al momento dell'evento dannoso (34 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione): -. € 120.324,00 per il danno non patrimoniale risarcibile parametrato sui predetti postumi permanenti pari al 24%, già comprensivi del risarcimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); -. € 3.220,00 per invalidità temporanea totale per 28 giorni; -. € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale per 60 giorni al 75%.  -. € 21.792,50 per invalidità temporanea parziale per 379 giorni al 50%. 
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attrice è pari a complessivi € 150.511,50. 
Va rigettata la domanda dell'attrice di liquidazione di ulteriori voci a titolo di danno non patrimoniale. In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore', ‘sofferenza soggettiva', in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. del anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ‘ la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Nella specie, dalla lettura della relazione di ### del ### può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice. 
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ### pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 150.511,50, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta ### 8.- Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica avanzata dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, asseritamente compromessa a seguito delle lesioni subite. 
Ed invero, sebbene sia astrattamente possibile che una lesione dell'integrità psico-fisica possa incidere negativamente sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria occupazione abituale, il mero accertamento del danno biologico non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un autonomo danno patrimoniale. ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, anche mediante presunzioni, gravando sul danneggiato l'onere di dedurre gli elementi fattuali dai quali desumere l'effettiva incidenza della menomazione sull'attività concretamente svolta (Cass. n. 2644/2013; Cass. 15674/2011). 
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di danno patrimoniale è risarcibile anche in favore del soggetto che svolga attività lavorativa domestica, pur in assenza di un reddito monetizzato, atteso che detta attività è suscettibile di valutazione economica; ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga può integrare un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico, a condizione che sia allegato e dimostrato — anche in via presuntiva — il carattere quantomeno continuativo dello svolgimento di tale attività e la concreta incidenza della menomazione sulle relative capacità funzionali, nonché la conseguente necessità di sostituzione, totale o parziale, ovvero l'aggravamento delle modalità di svolgimento della stessa (Cass., 21 marzo 2025, n. 7604; in senso conforme Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass., 18 luglio 2023, n. 20922). 
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene la condizione di casalinga della ### sia pacifica in quanto non contestata, difetta una puntuale allegazione e prova in ordine alla concreta perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare in che misura le menomazioni accertate abbiano inciso sull'effettivo svolgimento delle attività domestiche, né la necessità di ricorrere a forme di sostituzione o di supporto esterno, né, ancora, una correlata e apprezzabile flessione patrimoniale. 
In mancanza di tali presupposti fattuali e probatori, la domanda risarcitoria in esame si risolve in una duplicazione del danno biologico già riconosciuto, e non può pertanto trovare accoglimento.  9.- Deve essere riconosciuto in favore di ### il danno patrimoniale da danno emergente, consistente nelle spese mediche e di cura sostenute nel corso del necessario percorso diagnostico-terapeutico resosi indispensabile in conseguenza diretta ed immediata del danno iatrogeno accertato. 
Tali esborsi, debitamente documentati in atti, risultano oggettivamente correlati agli eventi lesivi subiti dall'attrice e sono stati sostenuti al fine di fronteggiare le complicanze insorte, nonché di porre rimedio agli esiti dannosi derivanti dalla condotta sanitaria accertata.  ### peritale, nell'esercizio delle proprie competenze tecnico-specialistiche, ha valutato dette spese necessarie, congrue e proporzionate rispetto alle condizioni cliniche della paziente e al trattamento terapeutico seguito, escludendo la presenza di voci superflue o non pertinenti. 
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente diritto dell'attrice al ristoro delle somme sostenute, che devono essere liquidate nell'importo complessivo di euro 4.596,70, a titolo di danno emergente.  10.- Per le esposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda, la ### va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 155.108,20, a titolo di risarcimento danni.  11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 155.108,20, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (12.6.2019) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2019 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 12.6.2020 in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ### ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 12.6.2019 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144).  12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -. Rigetta ogni altra domanda; -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 572,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratesi anticipatarie. 
Napoli, 5.1.2026.   IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 3786/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta

M

Tribunale di Patti, Sentenza n. 1364/2025 del 11-07-2025

... e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità. All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”. Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del popolo italiano Il Giudice del #### all'udienza del 11.07.2025 ha pronunciato la seguente: sentenza nella causa vertente tra: ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, codice fiscale ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### P.G., codice fiscale ###, che la rappresenta e difende, come da procura in atti; -Ricorrente c o n t r o ### in persona del suo legale rappresentante.  -Resistente
Oggetto: pensione ai superstiti ###udienza del 11.07.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.  ### ricorso depositato il ### iscritto al n. RG. 2158/2021 parte ricorrente esponeva che, in data ### decedeva in ### la ### propria madre; che, possedendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione ai superstiti, presentava, in data ### domanda ###57; che, in data ### veniva sottoposta a visita medica presso il ### di ### che, con provvedimento del 17.10.2017 l'I.N.P.S. le comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare; che, avverso detto provvedimento, proponeva in data ### ricorso amministrativo al competente ### provinciale I.N.P.S., che, con delibera n. 188704 del 18.07.2018 deliberava la reiezione dello stesso, poiché riteneva la ricorrente non inabile alla data della morte del familiare. 
Veniva proposto ricorso giudiziario, al fine di accertare e dichiarare l'inabilità al lavoro della ###ra ### al momento del decesso della propria madre ###ra ### avvenuto in data ### con il riconoscimento del diritto dalla stessa ricorrente al riconoscimento della pensione ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della ###ra ### e, pertanto, dal 25.06.2017 con condanna dell' I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della pensione indiretta con la suddetta decorrenza. 
Si costituiva l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. 
Veniva nominato CTU il dott. ### e successivamente la dott.ssa ### Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
All'udienza del 11.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto va accolto per i motivi di cui si dirà. 
Diritto. La pensione di reversibilità ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato e riconosciuta agli inabili indipendentemente dall'età. La normativa vigente prevede che: “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. 
Art.13 della legge n. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n.903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L n.636 del 1939, art.13. 
Il termine “sostentamento” implica, sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. La non autosufficienza economica si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente: i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore al limite fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale, cioè 16.982,49 euro mensili per il 2020; i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento e cioè 23.028,00 euro per il 2020. Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile, le verifiche sono diverse, a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso, è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso, non convivenza, è necessario dimostrare anche il mantenimento abituale ed, in questo caso, viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore o del pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva, effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Nel caso de quo, trattasi di figlia convivente. 
Inabile al lavoro. Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili: le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.  8, comma 1, ### 222/1984. Rispetto alla documentazione sanitaria, gli ### previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento. 
In materia di pensione ai superstiti, secondo consolidata giurisprudenza, l'accertamento del requisito della inabilità, di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (Cfr. da ultimo Cass. Civ. Ord. n. ### del 26.11.2019). 
Sul punto, la legge prevede che: nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. La legge prevede che: ai fini del diritto alla pensione ai Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.  ### pacifica giurisprudenza il diritto alla pensione di reversibilità e/o indiretta per i figli ultra diciottenni, studenti od inabili, presuppone l'esistenza, prima del decesso, di un contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile. 
Al riguardo, giova evidenziare che il ### ha fornito la definizione del requisito della cd. convivenza a carico. ###. 106 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, stabilisce, infatti, che: agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. ### la norma suddetta, perché possa ritenersi integrato il requisito della cd. vivenza a carico occorrono due presupposti: assenza di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e mantenimento da parte del de cuius (### Cass. n.18520/2006). 
Quanto al presupposto della assenza di mezzi di sussistenza autonomi, la Suprema Corte (cfr. da ultimo ### 6, Ord. n. 23058 del 22/10/2020) ha precisato che: ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla ### dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000; pertanto devono considerarsi a carico, per i decessi successivi al 31.10.2000, i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. (Cfr. ex multis Cass. n. 14996 del 2007; Cass. n.19555 del 2019; Cass. ### del 2019) ###.N.P.S., con propria ### n. 185 del 18.11.2015 avente ad oggetto: “### guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”, aderendo alla giurisprudenza di legittimità maturata nella suddetta materia, ha specificato come la condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. 
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali. 
Orbene, il limite di reddito per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalido civile totale, nell'anno 2017, anno del decesso della ###ra ### era fissato in E. 16.532,10. Il reddito della ###ra ### nell'anno 2017, era pari ad E. 13.708,00 come da ### 730/2018 redditi 2017 in atti.  ### ricorrente, sia negli anni precedenti, sia negli anni successivi alla domanda, ha percepito redditi inferiori alla soglia limite per beneficiare della pensione di invalido civile totale, come da ### 730/2015; 730/2016; 730/2017; 730/2018; 730/2019 in atti. Quanto ai redditi della ###ra ### si evidenzia come la stessa nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00, come da ### 730/2016 redditi 2015 - ultima dichiarazione presentata. 
Ebbene, dall'esame comparativo delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente e della defunta madre emerge chiaramente la sussistenza, al momento del decesso della ### di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento della figlia, ####.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 14.005,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00 come da ### 730/2016. ###.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 11.987,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 E: 12.600,00 come da ### 730/2016; Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'anno 2016 E: 7.780,00 come da ### 730/2017; nell'anno 2017 anno in cui è intervenuto il decesso della madre, E: 13.708,00 come da ### 730/2018. 
Emerge chiaramente come le provvidenze economiche percepite dall'odierna ricorrente non fossero da sole sufficienti al suo mantenimento, al quale ha provveduto in via continuativa ed in misura prevalente la defunta madre. ### economico fornito dalla ### ha avuto carattere decisivo e prevalente per il mantenimento della figlia superstite.  ### restando quindi esistenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la pensione ai superstiti, la stessa è stata rigettata per mancanza del requisito sanitario. 
Per tale motivo, è stata disposta CTU medico legale. 
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. ###à del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.  61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'### del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “( n. 17757 del 07.08.2014. ###. n. 11440 del 1997.) Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. ### Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità. 
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”. 
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica. 
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il ### d'####, in uno stato di diritto conforme alla ### deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione. 
Orbene, nel caso de quo, nella relazione tecnica d'ufficio del ### testualmente si legge: “Dai fascicoli di causa risulta che la ricorrente, quale figlia superstite della #### deceduta il ###, in data ###, inoltrava all'### istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione a superstiti che, però ed a seguito di visita del 27.09.17, veniva respinta dall'### per carenza dei requisiti sanitari. 
Contro tale parere l'attrice, con atto dell'Avv. M. ### adiva il Tribunale di ### ulteriormente chiedendo che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto alla richiesta suspicione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza tanto anche tramite disponendo consulenza tecnica. Dal che la presente.  ###. Genitori non consanguinei, entrambi deceduti: il padre per ictus, la madre per cause imprecisate. ### riferito negativo per patologie degne di nota. ###. Nata a termine da parto eutocico. Normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione. Menarca all'età di 13 anni menopausa fisiologica a 48 anni. Vedova senza prole. Abitudini di vita riferite salubri. Anamnesi patologica. Non ricorda di aver contratto i comuni esantemi. Nel luglio 2017 frattura parcellare VI costa dx da sinistro stradale. Nega interventi chirurgici degni di nota. Lamenta: dal 1985 sindrome depressiva a seguito di aborto accentuatasi dal 2010 epoca della vedovanza, da circa 8 anni turbe mnesiche ed episodi confusionali, da data imprecisata cardiopatia ipertensiva con dispnea e poliartralgie più accentuate alla colonna alle ginocchia ed alle mani. Esame obiettivo generale. Normotipo, normosplancnico. Cute e mucose visibili rosee; sottocutaneo normo-rappresentato. ### 70 circa.  altezza 160 cm. Sistema linfoghiandolare apprezzabile clinicamente indenne. Capo. Normocefalo, normomobile. Pupille isocoriche, isometriche e normoreagenti. Lingua ben sporta, centrale, umida ed Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 impaniata. Tiroide di forma e volume regolari mobile con gli atti della deglutizione. Apparato respiratorio e torace. Torace cilindrico-conico, simmetrico, normo-espansibile con gli atti del respiro. Reperto ascultatorio di respiro aspro diffuso su tutto l'ambito. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Percussoriamente suono chiaro polmonare. Apparato cardiocircolatorio. Assenza di bozze precordiali e di pulsazioni anomale. Itto visibile e palpabile al V spazio intercostale sull'emiclaveare Sx. Aia cardiaca percussoriamente nei limiti. 
Lieve soffio proto sistolico al centrum. P.A. 130/80. Polsi arteriosi periferici normosfigmici a frequenza di 68 b./m.; sistema venoso esplorabile clinicamente indenne. Addome ed apparato digerente. Addome mobile con gli atti del respiro. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Non r.v.s.. Sistema pilifero normorappresentato per sesso ed età. Non masse o pulsazioni patologiche evidenti. Ben trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Reperto diffuso di normotimpanismo e di normoperistalsi. Organi ipocondriaci nei limiti. Apparato locomotore. Rachide complessivamente in asse con movimenti globalmente ridotti di circa 1\4 in assenza di contrattura "di difesa" dei muscoli paravertebrali. Note di rizoartrosi. ### attivi e passivi delle grandi e piccole articolazioni degli arti limitati per i gradi estremi. Manovra di ### negativa bilateralmente in assenza di dolenzia dei punti di ### degli sciatici. 
Assenza dei segni di ### di ### e di ### Normali la stazione eretta e la deambulazione. Masse muscolari tonico-trofiche. Apparato genito-urinario. Nulla alla palpazione bimanuale dei reni. Non dolenti i punti costo-lombari e costo-vertebrali. Manovra del ### negativa bilateralmente. 
Sistema nervoso e psiche. Soggetto ben orientato in senso spazio-temporale senza evidenti deficit delle funzioni cognitive ed esecutive, né mnesici. Riflessi superficiali e profondi normoelicitabili. Lievi oscillazioni mutidirezionali in ### ed in ### Note depressive.  ###-### fascicoli di causa telematici è allegata la seguente documentazione medica: 1. certificato rilasciato il ### dal CSM di ### 2. esame Rx colonna vertebrale + ginocchia + femori + mani eseguito il ### c\o ### 3. esame Rx colonna D e LS eseguito il ### c\o ### 4. Visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 5. Prestazione del PPI di ### del 09.07.15.  6. Visita psichiatrica eseguita il ### dal Dott. S. Romanò.  7. Relazione di dimissione dal ricovero in DS del 16.11.16 c\o Casa di ### con allegata ecografia tiroidea, dosaggio ormoni tiroidei.  8. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Foti.  9. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Marte.  10. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### 11. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 12. esame Rx arcate dentarie + torace + colonna vertebrale + ecografia addominale eseguiti il ### c\o ### 13. visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 14. prescrizione farmacologica del 19.12.17.  15. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica.  16. attestazioni di esecuzione visite psichiatriche eseguite il ###, il ###, il ###, 12.09.17. 
All'atto della visita la perizianda ha esibito: 1. visita cardiologica eseguita il ### c\o Casa di ### attestante: ritmo sinusale 80 b\m, turbe aspecifiche della ripolarizzazione. Azione ritmica soffio sistolico mitralico crepiti bibasilari PA 150\70 insufficienza mitralica cardiopatia ipertensiva. 2. Visita ginecologica eseguita il ### c\o ### di ### attestante: incontinenza urinaria di tipo misto. 
Nulla ho disposto.  ###-##### attuale ha evidenziato in ### oggi di anni 65, le seguenti menomazioni: #####-IPERTENSIVA. DEPRESSIONE #### sono state riscontrate altre menomazioni degne di nota. 
In base alla valutazione anche epicritica della documentazione versata in atti è da ritenersi che le menomazioni poste in diagnosi, valutate ai sensi della legge 222/1984 ed alla data del decesso della madre (25.06.17) dell'attrice, a quella data non avessero natura entità e grado tali da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di quest'ultima di svolgere qualsiasi attività lavorativa di tipo dipendente od autonomo. 
Nella fattispecie: - La poliartosi appare odiernamente di sola modesta incidenza invalidante ed è presumile che tale condizione lo fosse ancora meno alla data del 25.06.17 tanto essendo, peraltro, suffragato dalla paucità dei riscontri radiografici relativi a quell'epoca.  - nessun odierno riscontro obiettivo sussiste in atti dello scompenso cardiaco attestato grave (3 classe ### il ###, il ### e l'11.02.17 (ultimo referto prodotto) sulla base di una cardiopatia scleroticoipertensiva (peraltro non complicata da ischemia) attestata all'attrice essenzialmente su base clinica ed in assenza di idonee indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc).  ### parte di questo non si ravvisano all'odierno esame peritale suggestivi segni clinici e\o semeiotici (stasi centrale e\o periferica) ed appare quanto meno inverosimile che, in costanza di una cardiopatia di sittale entità, né l'attrice, né tantopiù il suo ### abbiano mai avvertito, successivamente alle date citate, la necessità di effettuare indagini idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 -Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente.  − Nessuna incidenza ai fini della presente può rivestire l'incontinenza urinaria mista attestata, per la prima volta, il ### e, quindi, ben dopo la data oggetto della presente valutazione epicritica. 
Sulla base delle superiori argomentazioni concludo pertanto dichiarando che ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” Con specificazione che: “successivamente alla trasmissione alle ### della bozza di ### l'Avv. M. #### dell'attrice, con pec del 31.07.23, ha inoltrato controdeduzioni tecniche del Dott. M. Pinzone, che si allegano alla presente, alle quali si eccepisce che: 1. la diagnosi e la valutazione formulate dallo scrivente hanno dovutamente tenuto conto degli aspetti clinico-relazionali di stretta pertinenza medico-legale ed a proposito dei quali, ulteriormente, si rivendica, per il ruolo di CTU ausiliario del Giudice, la necessità di esprimere compiuto parere fondandolo, oltre che sulla mera disamina della documentazione prodotta (così per come parrebbe volere il ###mo Dott. 
Pinzone), anche su quanto obiettivato in occasione di accertamento tecnico, condizione questa che è alla base del parere già espresso e sulla quale, peraltro, si sono basati molti pronunciamenti della ### nei giudizi vertenti sui c.d. falsi invalidi; 2. circa la valutazione della cardiopatia in base alla classe ### si ribadisce che questa, in medicina legale ed ormai da tempo, va effettuata sulla base di dati obiettivi forniti da indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc) piuttosto che sulla mera valutazione anamnestica del riferito dell'attrice (criterio soggettivo eventualmente ancor più opinabile in un paziente psichiatrico e che mira a vantaggi assistenziali) all'atto della visita anche specialistica. 
Condizione questa assolutamente non garantita nel caso de quo specie ove si consideri che la gravità invocata della menomazione avrebbe dovuto indurre sia l'attrice che, ancor più, il suo ### ad eseguire le indagini strumentali idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo; tanto specie a fini terapeutici.  3. Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, si ribadisce, è apparsa all'atto della visita ben compensata farmacologicamente il che fa ritenere la terapia praticata efficace anche da un punto di vista prognostico e la menomazione di entità minore rispetto a quanto attestato. Tanto senza ovviamente prescindere dallo specifico mandato a tal proposito conferito dall'###mo Giudicante. 
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal ### di parte attrice, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale: ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” ### 01.08.2023 Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Viene disposta la comparizione personale della parte ricorrente ed il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine la dott.ssa ### Si riporta quanto verbalizzato: verbale di udienza del 15.10.2024. “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### in sostituzione, il quale si riporta in atti ed insiste per il rinnovo della CTU e dà atto che è presente la ricorrente personalmente. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### la quale insiste in atti e verbali di causa. Si dispone udienza a porte chiuse. ### la ricorrente ### nata a S. ### il ### ed ivi residente ###### nata a ### il ### ed ivi residente ### Sorella della ricorrente. E' presente la dott.ssa ### nata il 21 agosto 1975 Patente di guida n. ### A domanda del Giudice la ricorrente risponde che non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato tanto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. Precisa: “Sono sempre confusa ed ho stanchezza. I farmaci che assumo mi vengono dati da mia sorella oggi presente. Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa.” La sorella presente precisa che spesso deve aiutare la ricorrente anche a vestirsi. La stessa sorella precisa che: “mia sorella ha perso il marito improvvisamente nel 2010 che è morto mentre dormiva all'improvviso e in casa vi era la figlia che ora lavora e viene spesso a trovare la propria madre che, dopo la morte del marito, è andata a vivere stabilmente dai nostri genitori e si facevano compagnia insieme alla figlia già maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.” Il presente verbale viene letto alla presenza delle parti di causa e non viene sottoscritto da tutti i presenti perché redatto in forma telematica. 
A questo punto il presente giudicante, premette che le prestazioni economiche a carico dello Stato richiedono ai sensi di legge che le stesse siano fondate anche su un requisito sanitario. Nel processo civile, applicabile in quanto compatibile al processo del lavoro, è onere del ricorrente fornire idonea documentazione medica da porre a fondamento dello stesso e posta alla valutazione del CTU nominato dal Giudice. Nel prosieguo, il primo vaglio di tale documentazione agli atti del processo deve essere giuridico, ossia il documento medico deve avere i requisiti previsti dalla legge dell'atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso. 
Orbene, nel caso de quo, non è stato riconosciuto il requisito sanitario della prestazione economica richiesta nella CTU a firma del dott. ### nominato sotto il vincolo del giuramento, ai sensi dell'art. 193 c.p.c.  ### nominato in ### avrebbe dovuto rinvenire nella documentazione prodotta, l'applicazione delle linee guida accreditate dall'### della ### in campo psichiatrico, da valutare ed allegare, a pena di nullità dell'elaborato peritale, alla CTU a pena di inutilizzabilità della stessa documentazione medica, ai fini della determinazione delle patologie non solo psichiatriche, le quali non potranno mai fondarsi su un giudizio personale soggettivo del certificante, cosciente e consapevole delle eventuali violazioni di legge, alle quali potrebbe essere sottoposto, ma soprattutto cosciente e consapevole che il certificato a propria firma non ha finalità di cura, ma medico-legale innanzi l'### prima amministrativa, ovvero innanzi le ### I.N.P.S. e successivamente innanzi l'### e che, le suddette linee guida accreditate dall'### mondiale della sanità in campo psichiatrico, costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento per la diagnostica delle patologie mentali. 
Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legale in qualsivoglia patologia, perché la stessa costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio agli atti fornito dal ricorrente esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle suddette linee guida in idonea documentazione avente valenza medica legale esaustiva e completa. 
Ed inoltre, grave violazioni di legge in tutte quelle normative inerenti le prestazioni economiche a carico dello Stato che richiedono per la loro concessione, tra gli altri requisiti, quello sanitario. Requisito sanitario oggettivo e documentato e probatorio. In sintesi, gli elementi probatori di qualsivoglia patologia medica, in sede medico-legale, devono inequivocabilmente risultare dal corredo probatorio agli atti fornito dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'esame obiettivo in sede di visita peritale, anamnesi, storia clinica, decorso clinico e nome dei farmaci assunti. Il tutto come sopra ampiamente specificato rigorosamente documentato ai sensi di legge, con divieto di qualsivoglia perizia esplorativa.  Per questi motivi, rilevato che sussistono, nel caso de quo, i gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c. è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con mandato specifico, consistente, in primo luogo, nel divieto assoluto di utilizzo di documentazione medica non avente valenza medico legale ed in totale disapplicazione delle linee guida in campo psichiatrico non risultanti agli atti di causa rigorosamente fondanti la patologia diagnosticata ad uso medico legale. Con esplicitazione al CTU di specificare, per ogni patologia, sulla base della documentazione sanitaria avente valenza medico legale, gli elementi probatori, ovvero esami strumentali, a fondamento di ogni diagnosi su dati oggettivi all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e, per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportate dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile.  ### nominato dott.ssa ### dopo avere raccolto puntuale anamnesi della perizianda, per quel che concerne la patologia psichiatrica, testualmente scrive: “Dal punto di vista psichiatrico emerge che la stessa è affetta da “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti”, cronico, secondo i ### del ### and ### of ### 5th edition (###5.TR), indotto da eventi esistenziali di notevole portata emotiva, ciò in considerazione della presenza di: ### emotivi e comportamentali entro 3 mesi dell'esposizione ad un fattore di stress. I sintomi devono essere clinicamente significativi come mostrato da uno o più dei seguenti: ### intenso sproporzionato rispetto all'evento stressante (prendendo in considerazione fattori culturali e di altro tipo). I sintomi compromettono significativamente le aree sociali, lavorative o altre importanti aree di funzionamento. Dalla raccolta dei dati inoltre si rileva un'aumentata vulnerabilità ad eventi esistenziali quali lutti e perdite, che si accompagna a una conseguente decremento dell'autostima e del supporto familiare e sociale: tale condizione tendenzialmente presenta un andamento persistente; la sintomatologia è caratterizzata dalla presenza di episodi di agitazione, da sintomi somatici e da alterazioni cognitive con sentimenti di tristezza e disforia. ### con stati d'ansia connota la patologia depressiva di un maggiore grado di severità. Le funzioni esecutive, che indicano differenti abilità cognitive quali le capacità di organizzazione, di pianificazione, di automonitoraggio, d'inibizione della risposta e di individuazione di strategie adeguate che sono necessarie per l'esecuzione di un compito (### 1976; ### 1994), appaiono compromesse, con rallentamento nella velocità di processazione delle informazioni e numerose alterazioni a carico della working memory (### e coll., 2000) con forte impatto sulle capacità di prendersi cura di sé. Il soggetto lamenta, dopo essere sollecitato al colloquio, un corteo sintomatologico in atto caratterizzato da astenia, tremori agli arti superiori, capogiri, difficoltà nella deambulazione e dolori Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 articolari diffusi, umore deflesso. ### del quadro psicopatologico sembra risalire al 2010, epoca in cui il soggetto, dopo la morte del marito ed il cambiamento delle condizioni di vita, presentò un corteo sintomatologico caratterizzato da sentimenti di demoralizzazione e di sconforto e con vissuti ansiosi, ed alterazioni a carattere cognitivo ingravescenti con deficit di memoria nonché dell'alterazione spontanea e cognitiva.” ### poi esamina le patologie fisiche della perizianda, specificando, tra l'altro, che la stessa presenta incontinenza urinaria di tipo misto per cui la stessa indossa specifici presidi da svariati anni e procede all'esame obiettivo. Testualmente il CTU scrive: “### parzialmente disponibile al colloquio e poco orientato nei parametri temporo-spaziali. Mimica improntata ad ansia. ### deve essere sollecitato. 
Emerge rallentamento psicomotorio con deficit di memoria e di attenzione…### a piccoli passi; passaggi posturali autonomi ma rallentati. Spinalgie pressorie cervico-dorso-lombari. Contrattura dei muscoli paravertebrali. Riduzione della funzionalità articolare globale della colonna vertebrale, di arti superiori ed inferiori. Manovra di accosciamento eseguita parzialmente.” ### conclude: “La ricorrente risulta affetta da: cardiopatia ipertensiva III classe ### incontinenza urinaria di tipo misto, artrosi polidistrettuale, disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Tali condizioni patologiche configurano un soggetto in atto inabile; tale condizione si rileva già presente alla morte del familiare. Atteso che la prestazione richiesta è la pensione ai superstiti, è pertanto oggetto di accertamento è il requisito sanitario consistente nell'inabilità al lavoro della #### al momento del decesso della madre ###ra ### avvenuto in data ###, come specificatamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, si rappresenta che sono presenti i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.” In punto di diritto, si rammenta al CTU che l'obbligo imposto dalla legge all'ausiliario del giudice è quello di fare conoscere la verità, pena l'applicazione delle sanzioni penali, consistenti nelle fattispecie penalistiche dei reati di falso materiale art. 476 c.p. e falso ideologico art. 479 c.p. in atto pubblico, ai certificanti con conseguente falso in perizia art. 373 c.p. ai consulenti, ausiliari del giudice, come sopra ampiamente specificato, oltre le connesse azioni disciplinari ai sensi del codice deontologico medico. 
Si specifica che l'inciso fare conoscere al giudice la verità implica da parte del ### sotto il vincolo del giuramento, che lo stesso applichi i principi della medicina legale, per una rigorosa valutazione della diagnosi clinica ad uso medico legale, escludendo qualsiasi giudizio personalistico dove non si dovessero riscontrare idonei elementi probatori che ne confermano la sua veridicità. Inoltre, una CTU medico legale deve rigorosamente attenersi al mandato esplicito del ### Orbene, in applicazione dei suddetti principi di diritto abbiamo agli atti di causa una serie di certificazioni mediche che necessitano, in primo luogo, un rigoroso vaglio giuridico. Per quel che concerne le diagnosi psichiatriche e non solo, in quanto tali principi si applicano ad ogni disciplina medica, il CTU ha il dovere giuridico di esplicitare su quali canoni sanciti dalla disciplina trattata, sono state poste le diagnosi ad uso medico legale in atti, ai fini della verifica del requisito sanitario richiesto in ricorso ed oggetto del mandato peritale. Nel caso de quo, trattandosi di disciplina psichiatrica, il CTU deve rigorosamente applicare i principi della stessa, ossia quelli sanciti dall'OMS inerenti la psichiatria e, quindi, specificare come sia stata posta la diagnosi in oggetto. Dove sia la sua anamnesi, gli esami strumentali, con particolare riguardo ai test psicodiagnostici, la storia clinica, il decorso clinico, ed il nome dei farmaci assunti. Con specificazione che è vietata qualsiasi perizia esplorativa e che il CTU non può avvalersi di ulteriore documentazione medica tranne di ciò che è prodotto in ricorso, con esclusione della ricopiatura di ogni diagnosi senza un preventivo vaglio della sua fondatezza reale all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e della disciplina di settore. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Valutazione che imprescindibilmente deve fondarsi su rigorose indagini strumentali prodotti agli atti di causa con idonea documentazione sanitaria che possegga i requisiti di validità medico legale, come la chiarezza e la leggibilità della stessa. Requisiti preliminari indispensabili per procedere all'analisi del suo contenuto diagnostico. 
Premesso ciò, è compito del Giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc, valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg.  secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. 
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “### costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ.  23132 del 12.11.2015.) Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.) “### dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015. 
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione. 
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche. 
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? ### essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, per la concessione delle prestazioni economiche richieste. 
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'### dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? ### noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come ### che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti. 
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti. 
La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.” Nel caso de quo, abbiamo il certificato psichiatrico datato 01.03.2010. ### dott. ### nord ### dott. ### U.O.S. C.S.M.ME-### dott. ### Seguono le generalità dell'assistita e la seguente dicitura: “sottoposto/a a visita presso questo ### è risultata affetto/a affetto/a da: ### ansioso depressiva endogena grave. 
Si rilascia il presente certificato per uso: ove convenga.  ### sia come certificante che come responsabile del ### di ### Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei ### di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la ### o meglio la si dovrebbe fare. 
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.  ### tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile. 
Nel caso de quo, abbiamo i certificati datati 14.07.2015-19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021. 
Nel primo certificato datato 14.07.2015 testualmente si legge: ### “###Patti” ### dr. ### Seguono le generalità dell'assistita. Cartella clinica 4817/P data prima visita 08.05.2015 e data ultima visita 10.07.2015. Una sintesi anamnestica, un esame psichico ed una diagnosi: depressione endogena grave con manifestazioni melanconiche. Resistenza ai farmaci. #### certificante e ### del ### Medesimo contenuto nei certificati datati 19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021. Medesime firme. 
Cambiano solo le date delle ultime visite. Nel certificato datato 17.07.2021 in quest'ultimo il ### del ### appone una sigla non identificabile. Trasformazione della diagnosi: ### endogena grave con manifestazioni melanconiche farmaco-resistente in soggetto con deterioramento cognitivo d'entità media. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale. 
Allora, qui abbiamo una cartella clinica o presunta tale che, se noi la esaminiamo dal punto di vista del diritto, dovrebbe avere gli aspetti dell'atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la conformità alla copia, quindi, per copia conforme all'originale atto pubblico; andiamo ad esaminare questa tipologia certificativa. Prima pagina, a volte i dati anagrafici sono quasi assenti, la firma del sanitario inesistente o a volte illeggibile. La firma del primario: inesistente. ### pagina. Esame psichico: inesistente, test psicodiagnostici: inesistenti od altro corredo probatorio della diagnosi: inesistente, nel diario clinico, spesso coincide la prima visita con una data prossina della richiesta delle prestazioni economiche a carico dello Stato alla ### I.N.P.S., quindi, la fase amministrativa per la richiesta delle suddette prestazioni. Diario clinico a volte inesistente, a volte illeggibile. 
Nel caso de quo, abbiamo la cartella clinica n. 4818/P 2015. 
Prima pagina: i dati dell'assistita.  ### pagina: non firmata da alcun sanitario. Poco leggibile. Terza pagina: non firmata da alcun sanitario. 
Poco leggibile. Le date del diario clinico sono le seguenti: 08.05.2015-26.05.2015-5.06.2015-19.06.2015- 10.07.2015, due visite: settembre ed ottobre 2015-8.12.2015 5.01.2015-6.02.2016-24.05.2016-12.08-2016- 13.09.2016-8.11.2016-6.12.2016-07.02.2017-8.02.2017 data corretta a penna e non firmata da alcun sanitario. Da questa data del febbraio 2017 dove vi è rilascio del certificato ad uso medico legale, dal gennaio 2018 si passa al giugno 2021 con delle visite, che si concludono il ### con il rilascio della certificazione ad uso medico-legale. 
Seguono delle pagine scritte a penna con delle x in risposte o presunte tali intraducibili. 
Si precisa che, qualora la suddetta cartella clinica, fosse stata prodotta e la stessa fosse scritta in modo chiaro e leggibile, ciò non ci esime di vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione documentata. 
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che la diagnosi psichiatrica, nelle suddette tipologie certificative, non possiede nessun corredo probatorio, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione della stessa, quindi è, o, apparirebbe, un giudizio personale soggettivo.  ### nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene trasferita ovvero “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. 
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti? ### noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? ### possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative? ### nel Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? ### luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi. 
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto penale, il diritto civile, ive incluse le ### di sostegno, ed il diritto del lavoro. ### all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal ### con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'### di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi. 
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto, spesso sotto minaccia di TSO e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici da parte della psichiatria. 
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? ### sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del #### che il ### non formuli al CTU in un mandato specifico, come nel caso de quo, che lo stesso è onerato ad osservare con dei quesiti che onerano il consulente di esplicitare la genesi della diagnosi, il decorso clinico, la storia clinica ed il nome dei farmaci assunti. In sintesi: la sua corretta formulazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e secondo le linee guida inerenti la disciplina, nel caso de quo, quella psichiatrica, accreditate dall'O.M.S. 
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede ###base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti. La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. 
Il presente giudicante ha costantemente e ripetutamente sottolineato, alla luce di numerosi accertamenti effettuati in sede ###documento avente valenza medico legale deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale. ### del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica “ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame ### e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata. Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. ### obiettivo è fondamentale in una CTU medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali. Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia-depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di testpsico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame. ### costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione. 
In questo contesto giuridico, non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi. In un sistema questo, dove qualsiasi altra CTU anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “### Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, in assoluto disprezzo e violazione dell'art. 193 c.p.c., che impone al CTU di fare conoscere al Giudice la ### Del codice deontologico medico e della stessa legge di settore inerenti la prestazione economica richiesta. ### esplicita richiesta da parte del Giudice al CTU come nel caso de quo. 
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale. 
Tutti i medici psichiatri certificanti da ### al ### sono tutti coscienti e consapevoli di certificare e controfirmare ad uso medico legale. Che le loro diagnosi saranno utilizzate per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato e non solo. ### sono certi e sicuri della “ricopiatura” delle loro diagnosi nelle CTU a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna CTU contesterà mai il loro operato nella formulazione delle loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il contenuto dei loro certificati. ### sono certi e sicuri che nessuna ### ne ### ne Inquirente, oserà violare gli “intoccabili Santuari” della psichiatria: I ### di ### Strutture pubbliche. 
E' un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile, dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no o se si diventato un malato reale a seguito dei trattamenti psichiatrici ai quali sei stato sottoposto su diagnosi sprovviste di qualsiasi applicazione delle linee guida della stessa psichiatria. 
E' un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere o negare, come nel caso de quo, tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge ### e lucrare sui patrimoni privati con le ### di sostegno. Richiedere finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.  ### sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge ### di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai ### di ### strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria. 
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico. 
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica.  ### sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato. In un contesto scientifico dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da ### con “Il mito della malattia mentale” a ### con “Il pregiudizio e la conoscenza” a ### psichiatra, che testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”. 
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una ### pluralista come la ### non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico, qui ampiamente illustrato, ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini su un quesito, ormai non più rimandabile. Quanti soggetti deboli, con problematiche esistenziali, come quelle della ricorrente, invece di essere curati, vengono massacrati con terapie farmacologiche su diagnosi costruite, in totale disprezzo delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica, per essere immesse nell'industria della fabbrica degli invalidi? La merce umana viene attinta dal disagio.  ### sistema certificativo, come sopra ampiamente illustrato, ci espone al puro arbitrio, a perdere i nostri diritti civili, ad essere sottoposti a trattamenti sanitari a vita totalmente arbitrari, su diagnosi, sulla cui veridicità non vi è nessun tipo di controllo, né ante, né postumo. Noi non abbiamo dei parametri certi per tutelare i diritti della salute e quelli patrimoniali ed abbiamo instaurato un sistema di relazione di potere, non di tutela. La tutela deve essere fondata su dati oggettivi. Noi non abbiamo questi dati oggettivi. 
Documentati. Fuori da questi parametri di certezza, manca la tutela della persona umana. 
Orbene, nel caso de quo, per comprendere la vicenda oggetto del presente fascicolo e stabilire su quali dati oggettivi e documentati dobbiamo pervenire, in una sede giudiziaria, al riconoscimento o meno del diritto richiesto in ricorso, dobbiamo, in primo luogo, focalizzarci su quanto sottolineato dal ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 ### e ripercorrere le sue affermazioni rese all'udienza dell'11.06.2025 su esplicito richiamo del presente giudicante. 
Si riportano i tratti salienti del contenuto del suddetto verbale di udienza: “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### il quale insiste in ricorso. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### il quale insiste in atti e verbali di causa. ### il ### dott.ssa ### E' presente la dott.ssa ### nata a ### il 21 agosto 1975. C.I. n. ### in corso di validità. ### viene convocata a chiarimenti sul fascicolo da parte del presente giudicante. La stessa a dr: “La diagnosi certificata ad uso medico legale nel certificato datato 08.02.2017 non è riscontrabile nella documentazione presente agli atti di causa ed in particolare nella cartella clinica 4817/2015. Non vi sono applicate le linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. La suddetta cartella clinica non possiede i requisiti medico legali di validità. La ricorrente è meritevole del beneficio richiesto in quanto inabile in data antecedente al 25 giugno 2017. A seguito della morte del coniuge, la ricorrente ha presentato un'alterazione del tono dell'umore, quale conseguenza della morte del coniuge, dei problemi personali esistenziali e familiari, associati a quelli economici. Ho raccolto personalmente l'anamnesi. La ricorrente ha presentato, a seguito a ciò deficit dell'attenzione e della memoria e delle alterazioni cognitive. 
Sempre dovute a questa situazione drammatica esistenziale. Tale situazione mentale è associata alle plurime patologie fisiche, come da me esplicitate in CTU che confermo integralmente. Non ha la ricorrente nessuna delle patologie certificate psichiatriche, ma solo un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” ### ricorrente vengono somministrati dei trattamenti farmacologici su una diagnosi sprovvista di qualsiasi linea guida della stessa disciplina psichiatrica. Con quali effetti sulla salute della stessa? Non possiamo determinarlo in questa sede ###fa parte ciò della materia del contendere, che riguarda la concessione di una prestazione economica a carico dello Stato e nello specifico la pensione di reversibilità per figli inabili maggiorenni. Che la ricorrente abbia avuto dei seri problemi esistenziali, fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 improvvisamente, non vi sono dubbi e ciò viene esplicitamente chiarito dalla dott.ssa ### come sopra ampiamente riportato. 
Una anamnesi puntuale e precisa che coincide anche con quanto sopra appreso in sede di convocazione della perizianda all'udienza del 15.10.2024 dove la sorella della stessa ricorrente precisa che: spesso deve aiutare la ricorrente a vestirsi. Una congiunta già con problemi seri fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 quando la stessa si trasferisce, con la propria figlia già maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, stabilmente dai propri genitori. Si rivolge già a partire dal 2010 alla psichiatria, dove le vengono diagnosticate, come dai certificati ad uso medico legale sopra riportati, delle patologie psichiatriche, in assoluto disprezzo delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica, patologie che vengono successivamente “ricopiate” nella CTU del dott. ### con negazione del requisito sanitario inerente la prestazione economica richiesta in ricorso. A detta dello stesso, la ricorrente, avrebbe un “buon compenso farmacologico” Su quale patologia psichiatrica? Su quale linee guida diagnosticata? Su documenti medici non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. Da qui l'applicazione, da parte del presente giudicante dell'art. 196 c.p.c., ovvero i gravi motivi, che legittimano il rinnovo delle operazioni peritali. Nel caso de quo, negazione del requisito sanitario, su documenti non aventi appunto valenza medico legale. Diagnosi psichiatriche, che sicuramente saranno già state “ricopiate” ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 dalla ### I.N.P.S., e da altri CTU in altri ricorsi inerenti l'invalidità civile probabilmente incoati dalla stessa ricorrente.  ### della dott.ssa ### appare, alla luce di quanto fin d'ora esplicitato, la più coerente con la situazione oggettiva della ricorrente, la quale, distrutta dal dolore per la perdita del congiunto, va a vivere dai propri genitori. ### nel 2010 come sopra specificato. Il primo certificato psichiatrico, sopra riportato, risale al 2010 la cui diagnosi è sprovvista di qualsivoglia corredo probatorio della stessa, costituendo un giudizio personale soggettivo, in un visibile “prestampato” ad uso medico legale. Passano cinque anni, fino al 2015 quando la ricorrente viene introdotta al ### di ### di ### Inizia un vero e proprio processo di psichiatrizzazione della sig.ra ### Tale processo parte dalla prima visita effettuata nel 2010 ed inizia a concretizzarsi e portarsi avanti quanto la ricorrente approda al ### di salute mentale di ### a partire dall' 8 maggio 2015 data della prima visita documentata nei sopraddetti certificati psichiatrici del ### Quindi, ben due anni prima della morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017. In questi due anni la ricorrente aveva già subito un radicale processo di psichiatrizzazione, con somministrazione di psicofarmaci, su una diagnosi di dubbia valenza scientifica, se non di pura invenzione, in totale disapplicazione delle stesse linee guida della psichiatria. 
Diagnosi ricopiata dal ### nella piena consapevolezza della sua totale, non possibile valutazione, su documenti non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. #### arriva ad affermare che: circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente. Quali farmaci? Se neppure dalla documentazione agli atti, non avente valenza medico-legale, si può determinare quali fossero questi farmaci somministrati ed assunti dalla stessa perizianda che le avrebbero, dato, a detta del ### di ### un buon compenso farmacologico? Sul punto, la dott.ssa ### testualmente specifica che: “Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” Quindi, Non vi sono dubbi che la ricorrente ha subito e continua a subire un processo di psichiatrizzazione iniziato nel 2015 e proseguito, con dei vuoti di alcuni anni, fino al 2021 a quel che ci consta dalla documentazione agli atti di causa. Un soggetto, già distrutto dal dolore per le proprie questioni esistenziali, psichiatrizzata e trattata con psicofarmaci, che gli vengono somministrati dalla sorella. Psicofarmaci che non ricorda neppure quali siano. La ricorrente non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato molto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. La stessa precisa: sono sempre confusa ed ho stanchezza…Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa. E' arrivata a tal punto che la sorella deve aiutarla a vestirsi. 
Una condizione esistenziale drammatica che, appare ragionevolmente ritenersi presente nella sig.ra ### alla morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017 concordemente a quanto relazionato in CTU dalla dott.ssa ### e già iniziata fin dalla morte del familiare nel 2010 al quale è seguito un processo di psichiatrizzazione, con assunzioni di psicofarmaci dal 2015 dove la stessa, già sofferente per le drammatiche vicende esistenziali e distrutta dal dolore, con notevole disagio personale, ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 viene canalizzata nella filiera psichiatrica e sottoposta a trattamenti sanitari, non condivisi dalla stessa CTU dott. ### su diagnosi in assoluto disprezzo delle stesse linee guida della psichiatria, come dalla stessa sopra specificato. 
Un processo di psichiatrizzazione che conduce inevitabilmente non al recupero del sofferente, ma ad una medicalizzazione delle questioni esistenziali, con contestuale deresponsabilizzazione della società civile, che costruisce malati reali. Un sistema che, genera una fonte di lucro di milioni di euro a danno delle risorse pubbliche, così come sottolineato dall'### psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle ### terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in ### è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle ### terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei ### non dovrebbero più stare. ### che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel ### familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. 
Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà.” Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in ### è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del ### democratico. ### ha presentato una interpellanzachoc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta ### “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di ### Era ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge ### situazioni assai più gravi. Incredibili. In questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. ### fosse un manicomio, insomma. ### se la legge ### non fosse mai stata approvata. 
Solo nella provincia di ### i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al ### sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice ### è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la ### invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel ### più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.” Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di #### (### della ### strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue ### che ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale. 
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo ### vede migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune ### in particolare a ### Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il ### che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di ### soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme impongano altro. La più recente è riportata in una ### firmata dall'assessore regionale alla ### e porta la firma del dirigente generale ### Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal ### si legge nell'interpellanza di ### in collaborazione con ### e successivamente approvato dalla ### al fine di bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni. 
La circolare della ### in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “### strategico per la ### mentale”. ### piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo. 
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla ### di ### “### dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le ### terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle ### alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono 640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”. 
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però ### nella sua ### si caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale. 
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani. 
La merce umana viene attinta dal disagio. 
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un ### ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge, alla luce della ### della ### ed, in primo luogo, su cosa dobbiamo fondare il “requisito sanitario”? Urge, alla luce di ciò, una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione sul punto. ### sanitario che, per essere conforme a legge e ### deve fondarsi su un documento avente valenza ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati. 
Ma nel caso de quo, siamo in presenza di documenti non aventi valenza medico legale. Di una diagnosi formulata senza l'applicazione delle linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. Di trattamenti farmacologici non individuabili, che vengono somministrati alla ricorrente dal familiare, nello specifico dalla sorella della stessa, così come sopra specificato. Farmaci che la stessa ricorrente neppure, probabilmente conosce. ### nella totale negazione dei diritti umani. Nella violazione della dignità della persona. Nella mercificazione delle questioni esistenziali per fini di lucro. 
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. Mafia di Stato. 
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge ### sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La sola diagnosi, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180 l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla ### non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (### migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del ### sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di ### sanitario obbligatorio. 
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile. 
Sponsorizzato come cura e tutela. 
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per fede. Più il soggetto si reca al ### di ### più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle ### mediche e CTU in sede giudiziaria. Una doppia costruzione: massacro di vite umane con trattamenti farmacologici su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Si “presume” siano state applicate. ### certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. 
Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della #### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Premesso tutto ciò, va dichiarato il diritto della ricorrente ### alla pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile, possedendo la stessa, unitamente agli altri requisiti di legge documentati, come sopra ampiamente specificato, il requisito sanitario previsto dalla legge al momento del decesso della propria madre, ossia la totale inabilità lavorativa. 
Le spese processuali seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre le spese della CTU liquidate come da separato provvedimento. 
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della ### della ###, si chiede alla ### di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato richieste e concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su patologie psichiatriche non correttamente diagnosticate ed esaustivamente documentate e quanti finanziamenti pubblici sono stati richiesti? Per tutte le vittime come il sig.ra ### la cui sorte può toccare a ciascuno di noi. 
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della ### Si dispone trasmettersi gli atti al ### in sede per quanto di competenza.  P.Q.M.  Il Giudice del ### ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### il diritto di ### al riconoscimento della pensione di reversibilità per figlio inabile, con decorrenza ad ogni effetto di legge dal decesso della madre, ossia dal 25.06.2017 così come in parte motiva; 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro: 5.850,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.  3) Pone a carico dell'I.N.P.S. le spese delle #### la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla ### della Repubblica competente per territorio.  ### 11.07.2025 il giudice del lavoro DR. ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021

causa n. 2558/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Lucia Maria Catena, Cafarelli Cinzia Gabriella

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23603 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.231 secondi in data 13 febbraio 2026 (IUG:OU-33CC7D) - 3450 utenti online