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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4193/2023 del 10-02-2023

... gravame propos to dalla R.V. ### s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da: R.V. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso l' indirizzo di posta elettronica certificata ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dag li a vv.ti ###, ### An tonino ##### oisio, Em anuele ### con domicilio eletto in ### via ### n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - A.D.E.R. - ### delle ### - ### in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa ope l egis dall'### dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 583/2021 della Corte d'appello di Bologna depositata il 1° luglio 2021. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame propos to dalla R.V. ### s.r.l. avvers o dieci cartelle esattoriali per debiti contributivi, sul rilievo che, depositata la sentenza di primo grado il 30 gennaio 2020, il termine per l'impugnazione scadesse il 2 ottobre 2020 pu r computando la sospensione disposta per l'emergenza da covid-19, in quanto l'appello risultava depositato il 2 novembre 2020, risultando inapplicabile alla controversia la sospensione dei termini feriali; 2. avverso tale pronuncia la R.V. ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono l'I.N.P.S. e l'A.D.E.R. con separati controricorsi; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 
Considerato che: 1. con l'unico motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ed erronea disapplicazione della sospensione feriale dei termini , at teso che gli atti impugna ti rientravano nella fattispecie esaminata dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2145 del 29 /01/2021, che ha 3 ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal proc esso del lav oro, di opposizione ad ordinan zaingiunzione con oggetto violazioni del le disposizioni re lative all e seguenti materie: - ### di tutela di lavoro; - ### di igiene sui luoghi di lavoro; - ### di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - ### di previdenza e assistenza obbligatoria (tra cui anche quelle relative alla formazione di ruoli esecutivi in materia previdenziale come nel caso di specie); 2. il motivo è infondato, posto che è pacifico che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi e non già di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché non ricorre la fattispecie per la quale le ### di questa Corte - la cui autorità è stata erroneamente invocata a sosteg no del ricorso - hanno ritenuto applicabi le la sospensione feriale dei termini, sospensione che, viceversa, non trova applicazione nelle controversie, come quella in esame, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del pagamento dei contributi, considerato che l' inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore all'integrità della sua posizi one previdenziale e gi ustifica l'esigenza di una tu tela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica; 3. l'infondatezza del motivo, quale ragi one più liquida , induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni preliminari sollevata dalla difesa erariale; 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna - secondo la regola della soccombenza - della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti; 4 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il rico rso. Condanna la parte ricorr ente alla refusione delle spese pr ocessuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge per la difesa dell'I.N.PS. e delle spese prenotate a debito per la difesa erariale. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Fedele Ileana

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6443/2025 del 11-03-2025

... infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della ### giuri sdizionale regionale per la ### , che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari 30 profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speci ficate dalla (leggi tutto)...

testo integrale

 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, 4 essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999.  ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale pronuncia riguardava, infatti, la responsabilit à degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità 5 ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 
Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico 6 e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house p roviding, per cui, anch e alla stregua di qu esta conferente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione sulla base de lle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative, tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era 7 esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 8 Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020). 9 ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici de lla predetta responsabilit à»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento. 10 4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi pro pri dell'attività di riscossione demandatagli dal consorz io), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risarcit oria da resp onsabilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di ver ifica contab ile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'### 11 ###.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria d i diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero del credito, e la responsab ilità, fatta valere nel contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario. 12 6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i sogge tti del rapporto esattoriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di 13 pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questio ne: la natu ra pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell'art. 26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla 14 Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 
Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della 15 giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione d elle cartelle d i pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione 16 contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 17 Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società in house, subis ce il controllo an alogo d el Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere 18 quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di cont rollo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una 19 valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2009, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrog ate), conferente l'incarico al la riscossione, cosicché correttamente il Tribunale di ### aveva affermato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M . non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale 20 una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istituita dal Comune di ### e da quest'u ltimo interamente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibi lità de lle azioni a soggetti terzi, an che privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infatti assogge ttata u nicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sul la medesima gestio ne e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale 21 facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attuazione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giud izio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 22 Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti prop osta la d omanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisi ti per far ritene re che, all'epoca della condotta ascritta agli odierni i ntimati, i danni al patrimonio della società partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### del la Corte dei Co nti», dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un 23 pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In appli cazione della giuri sprudenza richiamata nel precedent e paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2009) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2012, pron unciandosi sull'opposizione all'esecuzione 24 promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M. spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 
La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, 26 giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del 27 regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si la mentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura 28 contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: 29 - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### sube ntrata a ### che svolge va p er suo conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilità amministrativa , il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della ### giuri sdizionale regionale per la ### , che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari 30 profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speci ficate dalla legge », tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile è, quindi, di una categoria resid uale ma aperta, nella qua le sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di 31 declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 
La conclusione va ribadita, anzitutto, sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giudice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della 32 Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità.  PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 622/2025 del 05-12-2025

... il matrimonio comprese sanzioni di qualsiasi tipo, cartelle esattoriali e quant'altro, anche se intestate ad uno solo dei coniugi, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. Spese di lite compensate. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2/12/2025. ### (dott.ssa #### (dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2630/2025 promossa da: ### (### Fisc. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### e ### (### Fisc. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### con ad oggetto: ### consensuale Con l'intervento del PM - sede In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data ###. ### ricorso in data ###, i sig.ri ### e #### chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in #### in data 21 Aprile 2002 e di esser dalla loro unione nata in data ### la figlia ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente. 
Con provvedimento in data ### il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2025, successivamente rinviata al 2/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.  ### in data ###, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.   Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. 
Ed invero, il ricorso è sottoscritto ### dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti; inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, avendo peraltro le parti dato atto, con nota depositata in pct dell'11/11/2025 di aver ottemperato a quanto concordato al punto 2) del ricorso, avendo la ###ra ### lasciato l'ex casa familiare nella disponibilità della legittima proprietaria, ###ra ### La relativa condizione viene dunque espunta dall'articolato, con conseguente nuova numerazione delle successive. 
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti (con la precisazione, offerta dalle parti con note sottoscritte e depositate in pct in data ### che, alla condizione di cui al punto 5) del ricorso, relativamente all'autovettura ### è da intendersi che detta autovettura, in comunione dei beni, resterà in proprietà esclusiva della ###ra ### ed il #### sin d'ora si impegna a trasferire la proprietà di detta autovettura in favore della stessa o di terzi. Pertanto, la prima parte della condizione n. 5) del ricorso viene così modificata e/o integrata: 5) [rectius 4] “#### Tg. ### intestata al #### resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della ###ra ### e il #### sin d'ora, rilascia il proprio assenso al trasferimento di proprietà in favore della ###ra ### o di terzi”), il tutto come da dispositivo. 
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.   P.Q.M.  il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, ### La separazione personale consensualmente intervenuta tra ### e ### ordinando all'### di Stato civile di #### di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in #### in data 21 aprile 2002 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (### 2002/4/2/A). 
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione; 2) #### corrisponderà alla ###ra ### entro il giorno 16 di ogni mese e a decorrere dall'effettivo rilascio della ex casa familiare, un contributo al mantenimento della stessa di € 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 3) I mobili, costituenti l'arredo della casa familiare, resteranno nella disponibilità della figlia ### e verranno suddivisi tra i coniugi solo nel caso in cui la figlia non ne voglia disporre.  4) #### Tg. ### intestata al #### resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della ###ra ### e il #### sin d'ora, rilascia il proprio assenso al trasferimento di proprietà in favore della ###ra ### o di terzi”. Le rate del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura ### faranno carico esclusivo al #### Il motociclo ### intestato al #### resterà nella disponibilità ed in uso alla figlia ### e in caso di vendita il ricavato verrà corrisposto integralmente alla medesima.  5) Le parti sono cointestatarie di un c.c acceso presso la ### le stesse, entro e non oltre una settimana dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvederanno a suddividersi nella misura del 50% ciascuno i denari ivi depositati ed a chiudere il conto.  6) Eventuali debiti contratti durante il matrimonio comprese sanzioni di qualsiasi tipo, cartelle esattoriali e quant'altro, anche se intestate ad uno solo dei coniugi, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. 
Spese di lite compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2/12/2025.  ### (dott.ssa #### (dott.ssa ###

causa n. 2630/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fodra Azzurra, Marino Nicoletta

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 914/2025 del 10-12-2025

... scomputarsi le somme sostenute per la citata rottamazione di cartelle esattoriali e per spese mediche. A fronte di ciò, deve osservarsi che non è posto, poi, in discussione - e peraltro ciò è confermato dall'attuale percepimento dell'assegno di inclusione da parte della ricorrente - che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno siano di fatto (in un modo o nell'altro) venute ad esaurimento: in proposto, il resistente si limita ad affermare, da ultimo, con la comparsa conclusionale, che un simile capitale, se investito, avrebbe potuto produrre un reddito, o comunque garantire un'ampia tranquillità economica, ben al di là della soglia dell'inadeguatezza dei mezzi. Invero, tale affermazione, se letta alla luce del citato dato sull'aspettativa di vita, non appare condivisibile, posto che - come visto - la ### avrebbe potuto contare su di una somma ### di circa cinquecento cinquanta euro mensili; somma che, di fatto, è oggi sostituita dalla percezione da parte della stessa ricorrente dell'assegno di inclusione (emolumento che non avrebbe potuto essere riconosciuto in presenza delle somme risarcitorie citate). A fronte di quanto precede e tenuto conto della disparità reddituale e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###. R.G. 2501/2018 Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da ### (C.F. ###) con 'assistenza dell'Avv.  ### contro ### (C.F. ###) con l'assistenza dell'Avv.  ### con l'intervento del ### presso il Tribunale CONCLUSIONI per parte attrice: “### l'###mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: 1. in via principale, dichiarare il sig. ### 2 di 15 tenuto al pagamento in favore della sig.ra ### dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 (### cinquecento/00) o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altro strumento tracciabile, nonché sempre in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4, dove tutt'ora essa abita senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ad oggi; 2.  ancora in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto al TFR della sig.ra ### e, conseguentemente, condannare il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “### di ### (c.f. ###)”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio); 3. in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto della sig.ra ### e, per l'effetto, condannare, il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando all'### di ### visto il pensionamento del sig. ### per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra ### detta quota; 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di giudizio.” per parte convenuta: come da comparsa di costituzione del 15.10.2024, ossia, “### il Tribunale di ### contrarie domande disattese, in tesi respingere e, in ### 3 di 15 ipotesi, accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. Spese compensate”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso depositato in data ###, ### ha adito questo Tribunale di ### per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in data ###, (trascritto presso l'### di Stato civile del Comune di comune di massa marittima: serie A, ### atto n. 8), e sentire “stabilire a carico del sig. ### ed in favore della sig.ra ### il pagamento dell' assegno di divorzio per ### 500,00 mensili (salvo diverso importo che il Tribunale di ### riterrà conforme ad equità) rivalutabili annualmente sulla base degli induci ### nonché l'attribuzione sempre in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4”.  ### presidenziale, così come larga parte del giudizio dinanzi al giudice istruttore, si è svolta nella contumacia del convenuto, il quale si è costituito solo a fronte della notifica (disposta con ordinanza del 4.4.2024) della memoria integrativa, con cui - modificando le richieste di cui al ricorso introduttivo - la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto al TFR della sig.ra ### e, conseguentemente, condannare il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “### di ### (c.f. ###)”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio)”, ovvero, in subordine, ai sensi e per gli ### 4 di 15 effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto della sig.ra ### e, per l'effetto, condannare, il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando al datore di lavoro “### di ### (c.f. ###)”, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il sig. ### per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra ### detta quota”. 
Nella propria comparsa di costituzione il ### ha, come sopra accennato, chiesto al Tribunale “in tesi [di] respingere e, in ipotesi, [di] accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. [con] Spese compensate” e, di fatto, proposto “che, ove la ### insista nel chiedere di mantenere la possibilità di abitare l'immobile di proprietà del ### l'assegno divorzile sia determinato in una somma non superiore a € 200,00 mensili (posto che la giurisprudenza esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario”. 
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del ### del Tribunale (con conferma anche in sede divorzile dell'assegno previsto in sede di separazione), emessa la sentenza parziale sullo status in data ### e ulteriormente istruito il giudizio documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *** ***  1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio ### 5 di 15 Come detto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza parziale del 16.11.2019; null'altro deve pertanto statuirsi sul punto.  2. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere “l'attribuzione … del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4 attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare” Sul punto occorre osservare che nel giudizio di separazione, all'udienza del 16.12.2015, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la “consensualizzazione della separazione alle seguenti condizioni: 1) l'appartamento posto in viale ### della ### n. 4, #### di proprietà esclusiva del sig. ### è concesso in diritto d'abitazione alla sig.ra ### 2) il sig. ### si impegna si impegna a corrispondere alla sig.ra ### la somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal 05/01/16, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ### a decorrere dal 01/01/17; la sig.ra ### rinuncia alla richiesta di addebito nei confronti del sig., Fedeli” La separazione personale dei coniugi alle citate condizioni è stata omologata dal Tribunale di ### con provvedimento del 12.1.2016. 
Su questa scorta deve osservarsi che la possibilità di abitare presso l'immobile in precedenza adibito ad abitazione familiare risulta già riconosciuta alla ricorrente proprio in ragione dell'appena citato accordo (omologato in sede di separazione), giustificandosi, per ciò solo, la permanenza della stessa ### presso il citato appartamento. 
Di talché la domanda oggetto del presente paragrafo risulta inammissibile perché non sostenuta da un concreto interesse ad agire. In ogni caso, il diritto di abitazione evocato dalla ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di attribuzione in questa sede, poiché nessuna norma, ad eccezione dell'art. 337 sexies c.c., attribuisce al giudice civile il potere di disporre dei diritti delle parti, sostituendosi alla loro libertà negoziale. 
A tal proposito deve in particolare evidenziarsi che “l'assegnazione della casa coniugale [di cui all'art. 337 sexies c.c.] non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440) La domanda volta ad ottenere “l'attribuzione … in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4”, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile. 
Della situazione di fatto venutasi a creare in ragione degli accordi di separazione, dovrà, in ogni caso, tenersi conto nell'analisi delle ulteriori richieste attoree.  3. sull'assegno divorzile La domanda sul punto dispiegata dalla ricorrente deve essere accolta, seppure con il riconoscimento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello richiesto. 
Invero, nessun dubbio può sorgere rispetto alla debenza dell'emolumento, la quale, infatti, neppure è stata contestata dal resistente, che, anzi, suggerendo la ### 7 di 15 previsione di un assegno minore rispetto a quello richiesto dalla controparte, ha implicitamente confermato i presupposti per il suo riconoscimento e, in particolare, l'esistenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti. 
In proposito deve inoltre osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, lo stesso resistente non ha in alcun modo contestato (a.) che la ricorrente abbia solo un diploma di terza media, (b.) che dopo la separazione la stessa abbia svolto attività lavorativa meramente saltuaria e mal retribuita e, ancora (c.) che la ### abbia prestato un continuo contributo al ménage familiare (durato trent'anni e da cui sono nate due figlie), sia come casalinga sia prestando anche attività lavorativa presso terzi. 
Ancora il resistente, costituitosi con comparsa del 14.10.2024, non ha contestato gli assunti della controparte, secondo cui - la “### in costanza di matrimonio si è sacrificata nell'interesse della famiglia occupandosi delle loro due figlie, una nata nel 1985 e l'altra nel 1987”; - “non avendo altri aiuti, i coniugi decisero che la moglie si sarebbe occupata della casa, dell'educazione ed istruzione delle loro figlie, rinunciando ad una indipendenza economica, mentre il ### avendo un impiego presso la ### si sarebbe occupato dell'aspetto economico familiare “ (vds. pag. 3 e 4 memoria depositata il ###, da parte ###. 
Su questi presupposti debbono ritenersi sussistenti gli elementi per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e ciò a prescindere - per le ragioni che si vanno a spiegare - dal fatto che, circa dal 2001, la ### abbia ripreso una ### 8 di 15 attività lavorativa e che la stessa ricorrente abbia ammesso di aver percepito nel 2018 una consistente somma di circa 173.000 euro per un risarcimento del danno legato alla morte della madre. 
In tal senso deve in particolare osservarsi che nelle proprie difese la ricorrente ha dato atto di aver consumato tale somma in ragione del pagamento di debiti contratti dalla famiglia in costanza di matrimonio (che però trovano un riscontro documentale per soli euro 8.195,25 - vds. doc. 24 ricorrente) nonché per le cure sanitarie all'anno 2019 ad oggi. 
Tra gli allegati offerti in comunicazione a conferma di tali spese sanitarie (ossia gli allegati alla memoria istruttoria n. 2, e quelli di cui alle note di deposito del 21.11.2022 e del 20.10.2023), non è possibile però rintracciare alcuna quietanza o diverso documento di pagamento. 
Su questa scorta è possibile affermare, seppure in via presuntiva., che, stante il consistente risarcimento ricevuto, la resistente, pur nelle difficoltà lavorative descritte nella perizia depositata come doc. 21, abbia avuto la disponibilità di somme che le hanno permesso, tenuto anche conto del percepimento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, di godere di un tenore di vita omogeneo rispetto a quello goduto nel corso della vita matrimoniale. 
Venute meno tali risorse ###, però, è venuta meno anche la possibilità di mantenere un tenore di vita adeguato (non solo a quello goduto nel corso del matrimonio, ma anche semplicemente) al consistente contributo fornito al ménage familiare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie. In proposito si impone, infatti, di osservare che, sebbene consistente, ove confrontato con la attuale aspettativa di vita media di una donna nata nel 1961 (che si attesta - per dato notorio - in circa 83 anni) il citato risarcimento, percepito nel 2018 (allorché la ricorrente aveva 57 anni) non può essere ritenuto di entità tale da garantire alla stessa una vita dignitosa sino alla fine dei suoi giorni. 
Utilizzando il dato della aspettativa media di vita quale dividendo della predetta somma risarcitoria, infatti, si ottiene una somma di circa 550 euro mensili, da cui, comunque dovrebbero ulteriormente scomputarsi le somme sostenute per la citata rottamazione di cartelle esattoriali e per spese mediche. 
A fronte di ciò, deve osservarsi che non è posto, poi, in discussione - e peraltro ciò è confermato dall'attuale percepimento dell'assegno di inclusione da parte della ricorrente - che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno siano di fatto (in un modo o nell'altro) venute ad esaurimento: in proposto, il resistente si limita ad affermare, da ultimo, con la comparsa conclusionale, che un simile capitale, se investito, avrebbe potuto produrre un reddito, o comunque garantire un'ampia tranquillità economica, ben al di là della soglia dell'inadeguatezza dei mezzi. 
Invero, tale affermazione, se letta alla luce del citato dato sull'aspettativa di vita, non appare condivisibile, posto che - come visto - la ### avrebbe potuto contare su di una somma ### di circa cinquecento cinquanta euro mensili; somma che, di fatto, è oggi sostituita dalla percezione da parte della stessa ricorrente dell'assegno di inclusione (emolumento che non avrebbe potuto essere riconosciuto in presenza delle somme risarcitorie citate). A fronte di quanto precede e tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale riscontrabile tra le parti, considerato anche il valore economico della disponibilità dell'immobile già adibito a casa familiare, risulta congruo fissare a carico del resistete un assegno divorzile di importo pari ad euro trecentocinquanta. 
Tale assegno risulta ben sostenibile in ragione dei redditi emergenti dalla documentazione versata in atti dal ### dal cui esame emerge che lo stesso percepisce circa millesettecentocinquanta euro di pensione mensile ed ha entrate cicliche che svariano dalle duecento alle cinquecento euro mensili (si vedano in particolare gli estratti conto depositati in data ###) di cui il resistente in alcun modo dà giustificazione nelle proprie allegazioni, limitandosi nelle proprie difese a dedurre che “la sua unica fonte di reddito è l'assegno pensionistico”. 
Ciò, unitamente al contegno processuale del resistente (che non ha sentito la necessità di attivarsi autonomamente per sentire ridurre l'assegno previsto in sede di separazione) e alla rappresentazione dallo stesso fornita, secondo cui - a prescindere dall'entità dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie, si è fatto carico di numerose altre spese nell'interesse di quest'ultima, “in primo luogo, quelle condominiali che sarebbero spettate invece alla Dorigo” ( pag. 2 comparsa di costituzione e risposta ###, conferma la sostenibilità, da parte del resistente, di un assegno divorzile di euro 350,00; somma che assume natura tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa del contributo (non specificamente contestato) dato dalla ### al ménage familiare e, dunque, seppure indirettamente, al patrimonio familiare e del coniuge. Sul punto preme ulteriormente affermare che la ### dotata soltanto del diploma di terza media, poiché priva di specifiche competenze lavorative e ormai dell'età di sessantaquattro anni, non può che risultate difficilmente inseribile nel mondo del lavoro.  4. sulla domanda volta al riconoscimento in favore della ricorrente del “diritto alla percentuale sul ### del coniuge ex art. 12 bis Legge 898/1970” Com'è noto, l'art. 12 bis della legge 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. 
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. 
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che ### non è passata a nuove nozze e che la stessa è titolare -in ragione della presente sentenza - di un assegno divorzile. 
E' poi incontestato che il ### sia stato collocato in pensione a far data dal 01.05.2022. 
A ciò deve aggiungersi che il ### è stato assunto il ### (vds doc. 17 memoria integrativa ###, che il matrimonio è stato celebrato il ### e che la sentenza di divorzio risulta essere passata in giudicato trascorsi sei mesi e 64 giorni (di sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria da ### 19) della sua emissione e, dunque, in data ###. Su questa scorta occorre poi rilevare che la ricorrente ha depositato, in data ###, la comunicazione ricevuta dall'### per il conteggio del TFS dovuto in favore del resistente, di cui di seguito si riporta l'estratto (vds. doc. 6 parte ricorrente del 21.11.2022): Su tale conteggio il resistente non ha mosso osservazioni. Il diritto riconosciuto alla ricorrente dall'art. 12 bis sopra citato risulta, dunque, attuale e concretamente azionabile. 
Spettando al coniuge divorziato, secondo quanto disposto dall'art.12 bis L.  898/1970, la percentuale del 40% dell'indennità riferibile al periodo lavorativo coincidente con il vincolo coniugale, il calcolo da effettuarsi è il seguente. 
Il tfs va in primo luogo suddiviso per il numero delle mensilità di servizio; essendo il rapporto di lavoro del ### durato complessivamente 39 anni e 7 mesi (pari a 475 mensilità), la media mensile del tfs medesimo risulta pari ad €.  88,34. 
Tale importo va poi moltiplicato per il numero delle mensilità del periodo lavorativo coincidente con il matrimonio. Avendo il “trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico” tanto da poter essere definito “come istituto di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6229 del 2024), da tale moltiplicazione debbono essere esclusi i due anni in cui, pacificamente, il resistente ha fruito di una aspettativa non retribuita (e, dunque, in cui, non può aver generato accantonamenti per il ###. 
Nessun rilievo può invece assumere, ai fini del calcolo appena descritto, l'ulteriore periodo di lavoro part-time a 18 ore del ### posto che, in mancanza del deposito del contratto di lavoro ovvero (anche semplicemente) dell'allegazione delle ore lavorate nel periodo full time, deve ritenersi che la parte non abbia offerto la prova necessaria a parametrare al ribasso la relativa spettanza retributiva. 
Su questa scorta moltiplicando la somma media di TFS sopra ricavata per il numero di mensilità (435) intercorrenti tra il matrimonio, celebrato il ### (quando il resistente aveva già instaurato il suo rapporto lavorativo) e quella in cui il vincolo matrimoniale è definitivamente cessato (coincidente con la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio, avvenuto in data ###) e previa decurtazione delle citate 24 mensilità di aspettativa, si giunge al risultato di euro 36.307,74, che rappresenta il valore del TFS maturato nel corso della vita matrimoniale. 
Su tale somma va calcolato il 40%, che è quindi pari ad €. 14.523,09. Tale importo va riconosciuto alla ### ex art. 12bis L. 898/70. 
In accoglimento della domanda della ricorrente, va, quindi, riconosciuto il suo diritto a percepire dal resistente il predetto importo di € 14.523,09. A fronte di ciò deve in ogni caso darsi atto che la ricorrente, con la comparsa conclusionale (evidenziato che a far data dall'1.7.2025 è maturato il termine a partire dal quale l'### avrebbe potuto provvedere al versamento del TFS in favore del ### ha formalizzato la rinuncia alla richiesta, svolta in via subordinata, di onerare l'### al pagamento diretto della quota di TFS in favore dell'odierna ricorrente. 
Non v'è dunque ragione per prendere posizione in proposito.  5. Spese di giudizio Le ragioni della decisione, la soccombenza reciproca riportata dalle parti nelle domande rispettivamente dispiegate, in uno all'interesse comune alla pronuncia sullo status, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 2501/2018 promossa da #### nei confronti di ### così provvede: - dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale posta in ### - dispone che il resistente, ### versi entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, ### a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di ### 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici #### 15 di 15 - accerta il diritto di ### di percepire la quota del 40% del tfs spettante a ### per l'importo di € 14.523,09, e, per l'effetto, condanna ### a pagare a ### la somma di € 14.523,09, -compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.  ### estensore ### dott. ### dott. ### n. 2501/2018

causa n. 2501/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario, Bovicelli Giulio

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Giudice di Pace di Sala Consilina, Sentenza n. 323/2025 del 09-12-2025

... interessa beni mobili come l'automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta 'iscrizione a ruolo' del debito, possono riferirsi a tributi o tasse, oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada e devono essere notificate. Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto che il verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###, posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, era stato pagato in misura ridotta nei 5 giorni dalla notifica, giusta ricevuta di versamento agli atti. Dunque non vi era alcun titolo per procedere al fermo. ### è confermato non solo documentalmente, ma anche dalla condotta della ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di ### la quale , dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha provveduto al discarico del debito (dietro disposizione del Comune di ###, a riprova della sua illegittimità. Il discarico del debito , comporta il venir meno di una delle ragioni (leggi tutto)...

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N.RG 556 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 556/25 R. 
G. e promossa da ### ( C.F./###) rappresentata e difesa dall'Avv.   ### ed elettivamente domiciliat ####### alla via Cagliari nr.1, RICORRENTE CONTRO COMUNE DI NAPOLI in persona del sindaco p. t. con sede in Napoli alla ### - ### ( P. IVA/### - C.F/###) ### S.P.A. in persona del l.r.p.t con sede in ### alla ### 7 CF.:#### S.r.l. in persona del l.r.p.t. con sede ####### dell'### n. 24, C.F./P.I. #### OGGETTO : opposizione ex art. 615 c. p. c. avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ### come in atti ### E ### Con ricorso ex art. 281 decies e 316 c.p.c. ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione udienza, ### come sopra rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ###5 sul veicolo tg ### di sua proprietà, notificatale da ### spa il ### su ruolo del Comune di ### con la quale si chiedeva la somma di € 227,12 per il mancato pagamento del verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###.   A fondamento dell'opposizione l'istante quale principale motivo di censura deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di idoneo titolo esecutivo, atteso che in data ###, le somme di cui al nominato verbale erano state pagate in misura ridotta ( nei 5 gg dalla notifica) giusta ricevuta di versamento in atti. Chiedeva pertanto annullarsi il provvedimento opposto, con vittoria di spese. 
Non si costituivano gli ### resistenti e pertanto, all'udienza del 30.11.2025, ne veniva dichiarata la contumacia; alla stessa udienza il difensore della ricorrente dava atto che in data ###, dopo la notifica del ricorso, era intervenuto provvedimento di discarico, indi sulle conclusioni della sola parte istante, veniva trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies co.3 c. p.c. e 321 c. p.c..   La domanda è fondata e va accolta.   Il fermo amministrativo e' un atto con cui le amministrazioni o gli enti competenti, quali ### delle ###### provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti 'bloccando' un bene mobile dell'obbligato. 
Tipicamente l'atto deriva dal mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (cioè sessanta giorni), ed interessa beni mobili come l'automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta 'iscrizione a ruolo' del debito, possono riferirsi a tributi o tasse, oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada e devono essere notificate. 
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto che il verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###, posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, era stato pagato in misura ridotta nei 5 giorni dalla notifica, giusta ricevuta di versamento agli atti. Dunque non vi era alcun titolo per procedere al fermo.  ### è confermato non solo documentalmente, ma anche dalla condotta della ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di ### la quale , dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha provveduto al discarico del debito (dietro disposizione del Comune di ###, a riprova della sua illegittimità. Il discarico del debito , comporta il venir meno di una delle ragioni sostanziali della lite e costituisce fatto suscettibile di privare le parti del relativo interesse a proseguire il giudizio.   Preso atto di tanto deve dichiararsi l'estinzione del procedimento, per cessata materia del contendere. 
Consequenziale ed accessoria alla pronuncia è la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che è pacifico debbano essere poste a carico delle parti convenute, anche se in maniera virtuale.   ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### ) pur consapevole dell'inesistenza del credito ha notificato la comunicazione preventiva di fermo dando causa alla lite, producendo il provvedimento di discarico solo dopo l'instaurarsi del giudizio.   Tale sopravvenienza conferma la fondatezza delle argomentazioni attoree, con conseguente condanna delle resistenti in solido, alla rifusione delle spese di lite che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, si liquidano in dispositivo tenuto conto del ### di cui al DM 55/14, dell'attività processuale svolta e della domanda.  P.Q.M.   ###. di P. di ### definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere; 2) ritenuta la soccombenza virtuale, condanna ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### ) ed il Comune di ### in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che liquida in € 43,00 per spese ed € 100,00 per onorari, oltre forfetizzazione iva e cap come per legge e con distrazione ex art.93 co. 1 cpc in favore dell'Avv. ###. dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 556/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Scaffa

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