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Giudice di Pace di Carinola, Sentenza n. 720/2025 del 18-11-2025

... dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato; pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basava la responsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001, n. 6767; Cass. 14.6.1999, n. 5885; Cass. 27.8.1999, n. 8997; etc,). In effetti, questo orientamento giurisprudenziale individua nella norma in questione un caso di presunzione di colpa il cui fondamento della responsabilità è il fatto dell'uomo (nella specie del custode), che è venuto meno, al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Ciò detto,nella fattispecie, è stato sufficientemente provato che la lamiera proveniva dall'asilo nido ### e che il giorno del sinistro era ventoso . Per quanto attiene il quantum,letta la documentazione esibita, viste altresì le foto della vettura (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4186 / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno .................... nella causa civile R.G. n. 4186 / 2023 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ### -RESISTENTEha pronunciato ### atto di citazione regolarmente notificato l'istante ### convocava in giudizio il comune di ### esponendo che in data ###, alle or 8,30 circa mentre la vettura ### tg. ### di sua proprietà si trovava parcheggiata in via Pignatelli, veniva danneggiata da lamiere proveniente dall'asilo nido ### a causa del forte vento che spirava; riportando danni ingenti, concludeva,pertanto, per l'accoglimento della domanda e la condanna del convenuto al ristoro degli stessi,oltre al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. Successivamente, costituitosi l'ente convenuto che instava per il rigetto della domanda,espletata la prova testimoniale,,il Giudice all'udienza epigrafata, sulle conclusioni precisate dalle parti, assegnava la causa in decisione.
La domanda è fondata e va accolta. Nel merito deve rilevarsi che dall'istruttoria e dal rapporto della P.M. di ### è risultato provato che la vettura dell'attore, regolarmente parcheggiata in via ### il giorno 5.2.23 venne colpita da una lamiera che proveniva dalla recinzione,non adeguatamente fissata al suolo, dall'asilo nido Arcobaeno, che a causa del vento finiva contro la vttura attorea,danneggiandola nella fiancata anteriore sinistra, ltezza paraurti e faro sinistro. Ciò detto, la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioé di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, si ritiene che la norma dell'art. 2051 c.c. ponga a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato; pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due elementi indicati sopra sui quali si basava la responsabilità, presunta iuris tantum, del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 17.5.2001, n. 6767;
Cass. 14.6.1999, n. 5885; Cass. 27.8.1999, n. 8997; etc,). In effetti, questo orientamento giurisprudenziale individua nella norma in questione un caso di presunzione di colpa il cui fondamento della responsabilità è il fatto dell'uomo (nella specie del custode), che è venuto meno, al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non abbia a produrre danni a terzi. Ciò detto,nella fattispecie, è stato sufficientemente provato che la lamiera proveniva dall'asilo nido ### e che il giorno del sinistro era ventoso .
Per quanto attiene il quantum,letta la documentazione esibita, viste altresì le foto della vettura danneggiata, in via equitativa, stante l'anno di immatricolazione del veicolo, si liquidano complessivi euro 800,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza. Le spese di giudizio si liquidano in dispositivo. PQM Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del comune di ### così provvede: a)
Dichiara la responsabilità del convenuto comune di ### b)
Condanna il convenuto al pagamento di complessivi euro 800,00,oltre interessi legali dal deposito della sentenza; c)
Condanna il medesimo convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.100,di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.000,00 per compensi,oltre Iva e cpa che attribuisce al procuratore antistatario; …………………………………
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 4186/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Comune

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1430/2025 del 28-11-2025

... dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale del convenuto (art. 115, c. 1° c.p.c.). La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'area in questione (scala esterna) appartiene al ### evocato in giudizio. In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle ### alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzoconnotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale” (SSUU n. 20943/22). La prova liberatoria (rectius, caso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale nella persona del giudice onorario ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al N. 3228/2018 R.G.  promossa da ### (###) con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### elettivamente domiciliata in ### via ### 63 ATTRICE ### C.E. 24, (C.F. ###) in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliato in ### via ### 71 ###: responsabilità oggettiva ex art. 2051 ### parte attrice ha precisato le conclusioni sulla base delle richieste di cui al libello introduttivo.  ### ha precisato le conclusioni richiamando quanto richiesto con comparsa di costituzione e risposta. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato) ### in synopsis dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia. 
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il ### in conseguenza del quale ### ha evocato in giudizio il ### anzidetto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del sinistro di cui è causa è da imputarsi, ex art 2051 c.c., al ### C.E. 24; Dichiarare tenuto e condannare il convenuto ### C.E. 24 a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa; Condannare il condominio convenuto al pagamento della somma di euro € 14.076,23 oltre ad € 7.038,12 a titolo di danno morale, € 1.3464,36 a titolo di rimborso spese mediche e spese di consulente medica e tecnica ovvero di quella somma da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo; Condannare il convenuto al rimborso di € 237,00 per spese di ### e ### da bollo € 27,00, sostenute dal sig.ra ### e relative all'iscrizione a ruolo della presente causa. 
Vinte le spese.  ### actionis è stata contraddistinta dal fatto occorso il ### afferente alla rovinosa caduta dalla scala esterna del predetto condominio “a cagione del cattivo stato manutentivo della stessa”. 
In punto di diritto, la parte attrice ha invocato l'art. 2051 c.c. ed ha evidenziato irregolarità in violazione della L. 9 gennaio 1989, n. 13 e del successivo ### Min. del 14.06.1989, n. 236. 
Con tempestiva comparsa costitutiva del 25.9.18, il ### ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata della ### di assicurazioni ### al fine di essere manlevata e tenuta indenne. 
Eziandio, ha articolato le seguenti richieste: fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ### di assicurazioni ### S.P.A. 
In via principale, respingere tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti della ### C.E. 24. giacché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa:In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande da chiunque avanzate contro i. ### C.E. 24 per i fatti di cui alla presente causa, chiede ridursi l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento anche per il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c. 1 c.c.: di essere comunque garantita e/o manlevata dalla terza chiamata ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. Pertanto, nell'ipotesi in cui il Giudice adito autorizzi la vocatio in ius della predetta ### il ### C.E. 24 chiede che questa provveda a mantenerla indenne da ogni onere e/o spesa e/o risarcimento che dovesse essere chiamata a corrispondere e/o a risarcire, il tutto nei termini di polizza. Quindi, in tali ipotesi ed evenienze piaccia all'###mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'operatività per il caso di specie delle condizioni di cui alla polizza assicurativa della polizza 542.044.#### S.p.A., condannare la medesima ### in persona del legale rappresentante p.l., nella misura che sarà accertata in corso di causa con riferimento al danno o ai danni ex adverso lamentati c/o attribuiti e/o attribuibili all'attività del ### C.E. 24, a risarcire a quest'ultima quanto sarà in ipotesi condannata a versare. Vinte le spese. 
Con ordinanza del 4.10.18 è stata differita la prima udienza di comparizione per consentire al convenuto di evocare il terzo chiamato in garanzia.  ###. Avv.  ### ha notificato l'atto in questione con raccomandata ar del 6.12.18. 
In data ###, il Prof. Avv.  ### -difensore del ### convenutoha rinunziato al mandato ed è stato immediatamente sostituito dall'Avv. ### Alla prima udienza del 9.4.19 il difensore del convenuto ha rinunziato alla domanda di garanzia. 
Con ordinanza del 10.4.19 questo giudice onorario ha rilevato “ex officio” il mancato espletamento della negoziazione assistita ed ha concesso alle parti il termine di legge per il predetto espletamento. 
In seno alla prima udienza del 8.10.19 sono stati concessi, in favore delle parti, i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.. 
A seguito dello scambio delle memorie integrative è stata pronunciata ordinanza ammissiva delle richieste di prova articolate dalle parti. 
In data ### sono stati escussi i testimoni ### e ### rispettivamente per l'attrice e per il convenuto. 
Con ordinanza del 9.9.20 questo giudice onorario -a seguito delle contestazioni sollevate dal convenutoha concesso termine in favore delle parti per interloquire in ordine alla circostanza dedotta dall'attrice in riferimento alla dinamica della caduta. 
Le parti hanno interloquito per iscritto. 
A seguito della pandemia ###19, la causa è stata differita per interrogatorio libero delle parti e per le ulteriori prove orali al 6.12.23. 
Sono stati escussi gli ulteriori testimoni ### F., SCIAHNIAN e ### R.. 
In data ### è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, medico-legale, Dott. ### il quale ha prestato giuramento ed ha assolto il compito demandatogli mediante deposito di relazione tecnica in data ###. 
In data ### la causa è stata spedita a sentenza con concessione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta. 
Va, in primo luogo, scrutinata la rinuncia alla domanda di garanzia formulata dal ### nei confronti della ### di assicurazioni ### La rinuncia alla domanda è facoltà del difensore contenuta nell'originario “ius postulandi” giacché essa equivale a prerogativa meramente difensiva che, pertanto, non ha necessitato di alcuna accettazione da parte della attrice ### Peraltro, nel caso in esame, la chiamata del terzo-garante, ai fini della estensione del giudicato, non ha necessitato della accettazione della ### di assicurazione (evocata in giudizio) e ciò in quanto la legge non riconosce, nel caso specifico, in capo al terzo-garante la legittimazione ad agire direttamente ed autonomamente con riguardo al rapporto principale. 
Ciò premesso e nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui “### è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 
La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale del convenuto (art. 115, c. 1° c.p.c.). 
La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'area in questione (scala esterna) appartiene al ### evocato in giudizio. 
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle ### alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzoconnotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale” (SSUU n. 20943/22). 
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente soltanto nel caso in cui essa abbia “spezzato” il nesso causale tra cosa in custodia e danno (nesso materiale). 
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova. 
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c.. 
Il rapporto eziologico va inteso in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d.  forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del danno (Cass. 26533/2017). 
Il doveroso accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità della condotta del danneggiato e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere del punto in cui la parte cadde elidendone semmai l'efficienza causale e degradandola a mera occasione dell'evento di danno va scrutinata soltanto dopo la piena e concreta dimostrazione, da parte dell'attore, del prioritario requisito della dinamica e, dunque, del nesso di causalità tra attitudine della cosa in custodia e danno oltre alla prova della entità dello stesso. 
Questo giudice onorario ha, inoltre, ritenuto di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale l'attore è, anzitutto, tenuto alla dimostrazione in concreto della prova afferente alla dinamica dell'incidente e, dunque, della attitudine della cosa a provocare il paventato danno (v. 
Cass. 10166/22). Più, in particolare, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra danno e res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale ### non può per definizione essere predicato (Cass. 11802/2016). 
Da tale corollario si ricava, in via consequenziale, la seguente argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa in custodia e danno, subentrerà eventualmente la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato ai fini della ipotesi di riduzione del giusto dovuto (v. Cass. 2482/18). Sul punto, si dà atto nuovamente della specifica richiesta della parte convenuta in ordine alla paventata riduzione del quantum debeatur ai sensi dell'invocato primo comma dell'art. 1227 c.c.. 
Nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sul prioritario accertamento della dinamica del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione del danno dalla cosa con riferimento alla specifica attitudine di quella determinata “scala” a produrre il danno in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata. 
Fatte queste generali necessarie premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe. 
Il quadro probatorio è risultato integralmente corroborato dalle prove orali. 
Le circostanze emerse hanno assunto contenuto inequivocabile ed indubbio: 1) In data ### la sig.ra ### scivolava rovinosamente, a causa degli impropri ristagni di acqua piovana insistenti sulla scala del condominio ### C.E. 24, sito in #### - unico percorso pedonale di raccordo tra il piazzale, ad uso pubblico, inferiore e superiore. Invero, alle 17:30 circa, la sig.ra ### si accingeva a discendere la predetta scala condominiale, allorquando, nell'impegnare i primissimi gradini, scivolava sino a finire sul basamento che divide le due rampe; 2) la relazione del consulente tecnico di parte dott. ### (doc. 12 atto-intro) dà contezza (sebbene in via meramente indiziaria) delle caratteristiche della scala giacché essa è risultata priva di tettoria nel tratto discendente, priva del corrimano nei 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino e priva, infine, della pedata antisdrucciolevole; 3) quanto al nesso materiale (fatto/danno) questo giudice ha scrutinato la correlata relazione logica sulla base delle evidenti dichiarazioni orali rese dai seguenti testimoni: ### “Si, ho sentito urlare, mi sono precipitata ed ho visto la sig.ra ### a terra sul basamento che divide le due rampe di scale”, “ ### che la scala è in pietra e il primo scalino per chi scende non è fisso, ma ondeggiava, sulla pedata. Quel dì piovve tanto, con forte vento, sicché la scalinata in questione era bagnata”; ### “Ero lì con mia moglie il giorno 19.2.16 quando scivolò sui primi gradini”, “### moglie cadde sul pianerottolo a metà scalinata. Scivolò sin dai primi gradini per finire sul pianerottolo intermedio tra le due rampe di scale. Le scale erano piene di acqua e non c'era il corrimano e la tettoia”; ### dal lato superiore della rampa” è scoperto; “non c'erano protezioni antiscivolo sui gradini” “quando pioveva quei gradini erano scivolosi”. 
I fatti, così come emersi in sede istruttoria, hanno impresso maggiore rilievo al bilanciamento probatorio tra pericolosità derivante dalla scala in sé considerata (in senso statico e inerte) ed il danno riconducibile alla caduta patita dalla danneggiata. 
La valutazione di questo giudice onorario è stata incentrata sulla manutenzione del sito per stabilire se la caduta è stata cagionata dallo stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima ovvero, infine, se sussiste concorso causale tale da ingenerare il rilevo “ex officio” ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.. 
In altri termini, il Tribunale si è avvalso delle risultanze probatorie per scrutinare se il danno possa dirsi riconducibile in capo al custode, se la pericolosità della scala è immediatamente apprezzabile da chiunque ovvero se il danno è derivato da una condotta improvvida della danneggiata. 
Esula, in ogni caso, dalla suesposta verifica il riferimento alla mera condotta del condominio giacché l'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa del custode ed imprime rilievo unicamente alla sussistenza del nesso di causalità materiale (fatto\danno), salva la prova liberatoria offerta dal convenuto. 
Le convergenti dichiarazioni testimoniali hanno validato il convincimento di questo giudice onorario circa la piena fondatezza della domanda attorea. 
I testimoni escussi hanno circostanziato tutti i fatti dedotti dalla parte attrice. 
Il complessivo riscontro probatorio, emerso nella fase istruttoria dell'odierno processo, ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'accoglimento della domanda attorea per effetto del pieno riconoscimento dell'incidenza causale dell'anomala “scala” sull'evento dannoso per cui è causa nel contesto descritto dai predetti testimoni in modo convergente con la documentazione versata in atti. 
La parte attrice ha prospettato ed ampiamente dimostrato la relazione logica afferente al nesso causale tra cosa custodita e danno ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in base al criterio dimostrativo del nesso materiale di cui al concetto del “più probabile che non” in ragione della preponderanza delle suesposte evidenze probatorie (v. testimonianze #### e ###.  ### non ha allegato e dimostrato, ai fini della integrazione del caso fortuito, che la condotta dell'attrice ha presentato caratteri di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale di tipo materiale ai fini della richiesta riduzione del dovuto.  ### della Cassazione ha, inoltre, consentito di confermare che la domanda attorea ai sensi dell'art. 2051 c.c. è meritevole di accoglimento, come nel caso in scrutinio, tutte le volte in cui la condotta del danneggiato non sia risultata abnorme (v. Cass. 19078/24). 
E, di tale abnormità, non v'è traccia nel processo in epigrafe. 
Quest'ultimo rilievo ha rappresentato un ulteriore punto dirimente in ragione del quale si è resa maggiormente evidente la responsabilità del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 
Le circostanze fattuali, afferenti alla dinamica, sono racchiuse nelle prove orali testé enumerate. 
Come già ribadito, non sono emerse circostanze in ragione delle quali desumere una condotta anomala, affrettata, disaccorta o squilibrata da parte di #### afferente al “quantum debeatur” discende, invece, dai contenuti di cui alla relazione tecnica d'ufficio datata 1.7.25 a firma del CTU medico-legale Dott. ### Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi eseguiti per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19). Tutte le indagini tecniche svolte dal CTU (medico-legale) sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal predetto ausiliare (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398). 
La relazione ha messo in luce aspetti attinenti alla ulteriore sussistenza del nesso giuridico. 
Il nesso causale di tipo giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze. Il suo limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. 
Tale norma si estende anche all'illecito aquiliano e, dunque, in subiecta materia per via del richiamo all'art. 2056 c.c.. 
Uno sbarramento al nesso giuridico è dato dal comma secondo dell'art. 1227 c.c. la cui eccezione (a differenza del primo comma) compete unicamente alla controparte e porta ad escludere in toto il risarcimento dei danni. 
Si dà atto che, in atti, tale eccezione non è stata specificamente sollevata. 
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha reso, altresì, ammissibile e fondata la risarcibilità del danno non patrimoniale cosiddetto puro (id est, danno morale) in aggiunta al rilievo medico-legale di cui al distinto danno biologico. 
Il danno morale è dovuto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (es. art. 185 c.p.), anche nei casi per i quali il danneggiato abbia dimostrato, come nel caso in esame, la sussistenza della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### (v. SSUU 26972/08). 
Sulla base degli atti allegati al fascicolo è emersa la sofferenza derivante dalla subita lesione. 
Peraltro, in sede di visita-medica, la parte ha lamentato “…vertigini ai cambiamenti posizionali, dolore all'emitorace destro, gonfiore alla caviglia destra…” il cui quadro clinico ulteriore non è stato sconfessato in sede di consulenza tecnica d'ufficio (v. pag. 2 Ctu depositata l'1.7.25). 
Sul punto, questo Tribunale ha tenuto conto dell'età di sessantatré anni della parte attrice al momento dell'evento oltre alla gravità del danno e alle circostanze meglio declinate dall'ausiliare all'interno della predetta relazione medica.  ### ha dato risposte concrete ai quesiti formulati da questo giudice onorario ed ha formulato le seguenti conclusioni: ###: 5% (##### ASSOLUTA: ### 20 #### 75%: ### 20 #### 50%: ### 10 ##### 25%: ### 8. Congrue le spese documentate ad eccezione della ricevuta di € 51,25 del 02/02/2016 (Dott. ###. 
Si dà atto della esclusione della ### (###, in vigore dal 5.3.25, atteso che la stessa può applicarsi ai casi per i quali l'invalidità permanente risulti pari o superiore al 10%. 
In assenza di precisi parametri di legge, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato il condivisibile principio secondo cui le tabelle di ### forniscono al giudice idoneo supporto ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Ne consegue che giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui e idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (v. Cass. 41542/21). 
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, specificato che il tetto percentuale stabilito per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante in base alla normativa di riferimento (Cass. 2433/24). 
Questo giudice onorario ha ritenuto di dovere argomentare anche il motivo afferente alla personalizzazione sulla base delle prove orali raccolte nella fase istruttoria. Le circostanze emerse hanno reso evidente che, a differenza di altre persone della stessa età di ### la personalizzazione è stata contraddistinta dalla incidenza della gravità della lesione e, dunque, dal riflesso sulla vita quotidiana, in senso oggettivo, del tipo di danno patito: i testimoni ### R. e G. hanno, infatti, precisato il grado d'inferenza del patimento subito da ### in conseguenza della caduta dalla scala. Essi hanno circostanziato quanto segue: “mia madre ha sempre accudito i miei figli e quelli di mio fratello in quanto conviviamo nella stessa casa”, “l'ho vista quando era a letto e io l'aiutai” e, con riferimento alla cura per i nipoti, “si, è vero. Ha chiesto aiuto a #### e ### Non ricordo gli altri due cognomi.”, “Era caduta, un paio di mesi restò a letto”, e con riguardo alla cura dell'igiene personale e delle faccende domestiche “…non ce la faceva fisicamente e mentalmente. È tuttora in cura per depressione”.  ### di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni ### di invalidità permanente 5% Punto danno biologico € 1.741,60 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40 Punto danno non patrimoniale € 2.177,00 Punto base I.T.T. € 115,00 ### di invalidità temporanea totale 20 ### di invalidità temporanea parziale al 75% 20 ### di invalidità temporanea parziale al 50% 10 ### di invalidità temporanea parziale al 25% 8 Danno biologico risarcibile € 6.009,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 7.511,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 10.516,00 Invalidità temporanea totale € 2.300,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 230,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.830,00 Spese mediche € 51,25 Totale generale: € 12.392,25 Totale con personalizzazione massima € 15.397,25 Il tutto per complessivi € 15.397,25 oltre rivalutazione e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno (ex art. 1284, co. 1, c.c.). 
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. 
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo la entrata in vigore delle nuove ### di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dell'attuale regime tariffario in ragione dei valori medi attesa l'eminente fondatezza della domanda incentrata sui contenuti plurimi e sovrapponibili tra prove orali, documentali, fatto e diritto.  P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del giudice onorario ### ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede: ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ### il convenuto ### C.E. 24 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice ### come innanzi calcolato, per complessivi € 15.397,25 oltre rivalutazione e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno (ex art. 1284, co. 1, c.c.); ### il convenuto al pagamento dei compensi di difesa in favore dell'attrice che liquida in € 7.616,00 oltre 15% TF iva e cap oltre 200,00 per spese; PONE definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto soccombente. 
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il 25/nov/2025 

Il giudice
onorario ###


causa n. 3228/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Massimiliano Di Fiore

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Giudice di Pace di Gragnano, Sentenza n. 1151/2025 del 10-10-2025

... dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, parte attrice deduce che il danno all'autovettura sarebbe stato determinato dalla catena di delimitazione dello stallo di sosta, installata nell'area di parcheggio convenzionata con il B&B presso cui egli aveva soggiornato e per l'utilizzo della quale era stato corri #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 3 sposto un corrispettivo giornaliero. Ne discende che la questione dirimente attiene alla individuazione del soggetto tenuto alla custodia dell'area e, quindi, al risarcimento del danno asseritamente subito, oltre che alla verifica dell'effettiva riconducibilità causale del pregiudizio lamentato alla cosa stessa. Occorre, in primo luogo, individuare il soggetto passivamente legittimato a rispondere del danno lamentato dall'attore. Sul punto, rileva che il parcheggio ove l'autovettura fu ricoverata costituiva servizio accessorio convenzionato con il B&B “Aquamarea”, gestito dalla ### S.r.l., presso il quale l'attore aveva soggiornato e a favore del quale corrispose il supplemento giornaliero per la sosta. È parimenti pacifico che un dipendente del B&B accompagnò l'attore al momento del deposito e del (leggi tutto)...

testo integrale

GIUDICE DI PACE ### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 1 ##### di ### di ### Avv. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3398 del ### degli ### dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni, valore della controversia € 5.000,00 pendente TRA ### nato a ### il 2 agosto 1984, C.F. ###, residente in ### di ### alla via ### n. 132, nella qualità di locatario dell'autovettura #### targata ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), con domicilio eletto in ### di ### alla via A. ### n. 3, giusta procura alle liti in atti, ### vanes### - Attore - #### S.r.l., con sede ###, P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), con domicilio eletto in ### al ### n. 97, PEC: ### - Convenuta - NONCHE' ### & ### S.r.l., con sede in ### a ####, via ### n. 36, P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### na, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), con domicilio eletto in ### via ### di ### n. 66, PEC: scagliu###, con delega all'Avv. ### - ### chiamato - #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 2 ###&B ### in persona del suo legale ra.te p.t. elett.te dom.to in ### A #### alla ### nr.23.  ### delle parti: come da verbali di causa e comparsa conclusionale.  ### presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. 
Appare, però, opportuno precisare che con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2020, ### conveniva in giudizio il B&B ### nonché la ### S.r.l.  per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura ####, danneggiata durante la sosta presso il parcheggio convenzionato con il B&B ### in ### a #### S.r.l., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda e chiedeva, in via di garanzia, la chiamata in causa della ### & ### S.r.l., proprietaria dell'area di parcheggio. 
Autorizzata la chiamata, la ### & ### si costituiva eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e la propria estraneità ai fatti di causa. 
Assunte le prove orali all'udienza del 17 ottobre 2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025. 
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La fattispecie sottoposta all'esame del giudicante si inquadra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., che configura una responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, parte attrice deduce che il danno all'autovettura sarebbe stato determinato dalla catena di delimitazione dello stallo di sosta, installata nell'area di parcheggio convenzionata con il B&B presso cui egli aveva soggiornato e per l'utilizzo della quale era stato corri #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 3 sposto un corrispettivo giornaliero. Ne discende che la questione dirimente attiene alla individuazione del soggetto tenuto alla custodia dell'area e, quindi, al risarcimento del danno asseritamente subito, oltre che alla verifica dell'effettiva riconducibilità causale del pregiudizio lamentato alla cosa stessa. 
Occorre, in primo luogo, individuare il soggetto passivamente legittimato a rispondere del danno lamentato dall'attore. Sul punto, rileva che il parcheggio ove l'autovettura fu ricoverata costituiva servizio accessorio convenzionato con il B&B “Aquamarea”, gestito dalla ### S.r.l., presso il quale l'attore aveva soggiornato e a favore del quale corrispose il supplemento giornaliero per la sosta. È parimenti pacifico che un dipendente del B&B accompagnò l'attore al momento del deposito e del ritiro dell'autovettura, sì che la gestione del servizio fu direttamente riconducibile alla convenuta ### S.r.l., la quale assunse, nei confronti del cliente, l'obbligo di garantire la custodia del veicolo. 
Diversamente, la società terza chiamata ### & ### S.r.l. risulta aver svolto il mero ruolo di locatrice dell'area in forza di contratto stipulato con la ### S.r.l., senza instaurare alcun rapporto diretto con l'attore né assumere obblighi di custodia nei confronti degli ospiti del B&B. Le clausole contrattuali prodotte in atti, oltre ad escludere ogni responsabilità della stessa per danni o furti ai veicoli, confermano come la gestione del servizio di parcheggio fosse rimessa alla ### S.r.l. 
Ne consegue che la legittimazione passiva spetta unicamente alla ### S.r.l., restando irrilevante, nei confronti dell'attore, la posizione della ### & ### S.r.l., la quale può venire eventualmente in rilievo solo nei rapporti interni di garanzia con la convenuta principale. 
Va disattesa, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute, sul presupposto della sua indeterminatezza in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda e al titolo di responsabilità invocato. Invero, dall'esame dell'atto introduttivo si evince che parte attrice ha compiutamente indicato il periodo del soggiorno (26-28 giugno 2020), il luogo di parcheggio dell'autovettura (area convenzionata con il B&B ###, le modalità della sosta, la descrizione dei danni riscontrati, nonché l'ammontare della somma richiesta a titolo risarcitorio. Tali elementi risultano idonei a consentire alle controparti di approntare una difesa consapevole ed effettiva, sicché la domanda deve ritenersi sufficientemente determinata ai sensi degli artt.  163 e 164 c.p.c. #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 4
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato ### zi & ### S.r.l., essa non può essere accolta in quanto non ritualmente proposta. 
Come noto, l'incompetenza per territorio derogabile deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e con l'indicazione specifica del foro ritenuto competente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. Nel caso di specie, la mera evocazione di una clausola contrattuale, peraltro riferita ad un accordo stipulato successivamente ai fatti di causa e non opponibile all'attore, non integra una valida eccezione processuale e deve pertanto considerarsi come non proposta. 
Rigettate, dunque, le eccezioni preliminari, la controversia può essere esaminata nel merito. 
In merito all'an, il teste di parte attorea escusso, ### ha dichiarato: “…sono amico del sig. ### e sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero con lui al momento del ritrovamento dell'auto danneggiata precisamente posso riferire che nel weekend di fine giugno 2020 ero anche io a ### a mare con la mia compagna e con il sig. ### con la sua .### aveva prenotato una stanza in un B&B di ### il B&b ### , io invece restai a casa di amici. Ricordo che il venerdì sera ### appena arrivò, andò a parcheggiare la sua auto , un'#### di colore nero all'interno del parcheggio di un ristorante più o meno a 200-250 metri di distanza dal B&b che si trovava nella zona pedonale di ### a ### Ricordo che il parcheggio era convenzionato con il B&B e ricordo che ### pagò un supplemento di 20 euro al giorno . Posso riferire che ricordo questa circostanza del parcheggio perché conosco la zona e quando ### \mi disse che aveva prenotato il soggiorno, io sapevo che era una zona pedonale e gli suggerii di chiedere se avevano un parcheggio al momento della prenotazione e lui mi disse che era tutto ok perché aveva prenotato anche il parcheggio. Ricordo che il venerdì ### fu accompagnato da un signore con il risciò a parcheggiare la sua auto nel parcheggio del ristorante come avevano concordato. Posso riferire che l'auto ### di ### era in perfette condizioni e non presentava alcun tipo di danno . Posso anche riferire che nei 2 giorni che ### è stato a ### non ha mai preso la sua auto dal parcheggio perché camminavamo sempre a piedi e non c'è mai stata la necessità ### che poi la domenica mattina verso le 10.-10.30 ### si recò con il risciò insieme al ragazzo del bar del B&B a riprendere la sua auto dal parcheggio mentre noi altri lo aspettavamo. Quando ho visto #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 5 la sua auto essa presentava vari graffi nella zona anteriore e laterale destra ### che questi graffi stavano nella parte davanti in corrispondenza del faro destro e altri nella parte laterale sempre destra ed erano di colore rosso ed erano anche sul cofano .  ### che subito pensammo che erano stati causati dalla catena rossa che delimitava l'area di parcheggio del ristorante ove era in sosta l'auto e che probabilmente a causa del vento urtava contro la macchina. ### che immediatamente ### si recò dal titolare del B&B che se ben ricordo si chiamava ### per denunciare l'accaduto e ricordo che egli ed anche il fratello dissero che avrebbero contattato il titolare del ristorante e che avrebbero trovato una soluzione. ### che poi ### ripartì dispiaciuto per l'accaduto ma comunque sereno perché fu rassicurato dal titolare del B&B di essere ricontattato per essere risarcito dei danni subiti ### riferire che ho saputo da ### che lui chiamò più volte nei giorni seguenti al titolare del B&B per avere notizie circa il risarcimento dei danni subiti ma che non era mai stato risarcito . Preciso che l'auto di ### non è mai uscita dal parcheggio nei 2 giorni che ### ha soggiornato a ### perché ci muovevamo sempre a piedi e posso riferire che l'auto quando il venerdì è stata parcheggiata non presentava danni e graffi . 
Preciso che il periodo del soggiorno era l'ultimo weekend di giugno dell'anno 2020 e che ### parcheggiò l'auto il venerdì sera e la riprese la domenica mattina . Preciso che ricordo il posto dove l'auto di ### fu parcheggiata perché il venerdì mi recai anche io ad accompagnarlo a parcheggiare e ricordo che ci stavano dei paletto con una catena rossa che delimitavano lo stallo del parcheggio. Preciso che la catena rossa legata ai paletti stava dal lato destro come delimitazione dello stallo . Preciso che ho reso 1 sola volta testimonianza 4-5 anni fa al gdp di ### …”. 
Alla luce della testimonianza resa dal sig. ### emerge una ricostruzione dei fatti chiara e lineare. Il teste riferisce circostanze precise, collocando temporalmente il soggiorno nell'ultimo weekend di giugno 2020 e indicando con puntualità i luoghi, le persone presenti e le modalità di parcheggio dell'autovettura #### del sig. ####à del narrato trova conforto nella specificità dei dettagli riportati, come l'ubicazione del B&B ### in zona pedonale, l'utilizzo del risciò per raggiungere il parcheggio convenzionato, il pagamento del supplemento giornaliero, la descrizione dei paletti e della catena rossa che delimitava lo stallo. #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 6
La deposizione risulta coerente anche sotto il profilo logico, poiché il teste ha ribadito più volte che l'auto non venne mai utilizzata nei due giorni di permanenza e che, al momento della ripresa, essa presentava graffi e segni compatibili con l'urto della catena metallica oscillante a causa del vento. Degno di nota è, inoltre, il riferimento al fatto che l'auto, al momento del parcheggio, fosse integra e priva di danni, elemento che rafforza il nesso causale tra la sosta nello spazio convenzionato e l'insorgenza del danno. 
La testimonianza appare, pertanto, precisa, circostanziata e non inficiata da elementi di inattendibilità o da contraddizioni interne, tanto più che il teste non ha alcun interesse diretto nella vicenda, essendo mero amico della parte attrice. Le dichiarazioni, inoltre, trovano riscontro nell'immediatezza della denuncia dell'accaduto al titolare del B&B, circostanza che contribuisce a conferire ulteriore credibilità al narrato. 
Pertanto, in mancanza di diverse e utili risultanze istruttorie, e considerato che da parte dei convenuti non sono stati offerti elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve ritenersi provata la riconducibilità causale del danno al difetto di custodia dell'area di parcheggio convenzionata, con conseguente condanna al risarcimento in favore dell'attore. 
In ordine alla quantificazione del danno, parte attrice ha prodotto un preventivo di spesa pari ad € 4.772,99, recante la stima dei costi di riparazione dei graffi e delle abrasioni riscontrati sul veicolo. Tale documento, pur privo di valore probatorio pieno in assenza della relativa fattura e del comprovato esborso, costituisce valido elemento indiziario circa l'entità del pregiudizio. Alla luce della prova testimoniale assunta, che ha confermato la sussistenza dei danni e la loro compatibilità con l'urto della catena di delimitazione, deve ritenersi dimostrata l'esistenza del danno (an debeatur), mentre la sua quantificazione va operata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Considerata la natura del pregiudizio (graffi e abrasioni superficiali), l'assenza di prova dell'effettiva riparazione e il necessario bilanciamento tra l'esigenza risarcitoria e l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, appare equo determinare l'ammontare del danno in complessivi € 2.350,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 55/2014. Non ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione, atteso che la domanda attorea è stata accolta, sia pure in misura equitativamente ridotta rispetto all'importo originariamente richiesto. Deve altresì porsi a ca #### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 7 rico della convenuta ### S.r.l. la rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato ### & ### S.r.l., la cui evocazione in giudizio si è rivelata del tutto superflua, considerato che il contratto stipulato con quest'ultima era successivo ai fatti di causa e non opponibile all'attore, cosicché la chiamata è stata costretta a costituirsi in giudizio senza che ne ricorressero i presupposti.  P.Q.M.  ### di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### S.r.l., così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta ### S.r.l. a corrispondere a parte attrice la somma di € 2.350,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo; 2. rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione delle parti; 3. condanna la convenuta ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 125,00 per spese, € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore del procuratore dichiarandosi antistatario; 4. condanna altresì la convenuta ### S.r.l. a rifondere al terzo chiamato ### & ### S.r.l. le spese di lite, che liquida in € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore del procuratore dichiarandosi antistatario. 
Così deciso in ### il 10 ottobre 2025.  ### di ##### R.G.:3398/20 GdP avv. ### 8

causa n. 3398/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Bellecca

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3975/2025 del 13-11-2025

... dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. Va rilevato come, secondo il condivisibile indirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la derivazione del danno a terzi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso fortuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641). Non rileva poi, ai fini dell'applicabilità della disposizione, la circostanza che il danno sia riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, ad anomalie di struttura o di funzionamento di essa oppure conseguente all'insorgere, sulla cosa inerte, di agenti dannosi esterni (sul tema, ex plurimis, cfr. Cass., 17 maggio 2001 n.6767; Cass., 28 marzo 2001 n.4480). Il limite della responsabilità del custode è, dunque, costituito dal fortuito, qui da intendersi in senso ampio come qualsiasi fattore estraneo alla sfera soggettiva del (leggi tutto)...

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N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ###, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2698/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23/06/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica; TRA ### (c.f.: ###) elettivamente domiciliata in Napoli ### al ### della ### parco ### presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### sito in ### in ### al ### dei ### n. 18/h (c.f.: ###), in persona dell'### p.t., elettivamente domiciliato in Napoli ### alla via ### n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: “### ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” Conclusioni: ### in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice, ### evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il “### di ### Nord”, sito in ### in ### al viale dei ### n. 18/h, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condannare per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte nel presente atto di citazione, il convenuto ### al risarcimento dei danni causati all'appartamento dell'istante quantificati in euro 5.200,00 ovvero nella minor somma stabilita dal Giudice adito, oltre interessi e svalutazione monetaria, in ogni caso nei limiti del valore dichiarato della controversia; 2) ### il convenuto ### ad eseguire tutte le opere necessarie ed atte a rimuovere la causa delle infiltrazioni lamentate nel presente atto; 2) ### altresì il convenuto ### al risarcimento dei danni per danno biologico alla salute e da stress arrecati all'istante ### ed al figlio minore convivente quantificati in maniera equitativa dal giudice, il tutto nei limiti del valore della controversia; 3) ### parte convenuta al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato e procuratore antistatario.”. 
A sostegno delle proposte domande, parte attrice esponeva di essere proprietaria dell'unità immobiliare ubicata al 3° piano int. 7, insita nel ### di ### dei ### 18/H in ### in ####, la quale sarebbe interessata da gravi fenomeni infiltrativi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2022, che avevano provocato danni quali la lesione e il distacco della controsoffittatura in cartongesso nella zona cucina, lesioni e distacco di intonaco al soffitto e alle pareti, oltre che segni di umidità nella zona soggiorno, il manifestarsi di cattivi odori provenienti dalla fecale dei vasi dei bagni, evidenziandosi infiltrazioni d'acqua e segni di umidità nella zona dell'appartamento dove era stato installato il cappotto termico. Ancora per asserzione attorea, tali danni sarebbero stati oggetto di una perizia estimativa del 20/01/2023 eseguita dallo ### del #### che aveva indicato in euro 5.207,09 i danni occorsi all'appartamento attoreo, nel contempo individuandone le cause in vari eventi, tra i quali le lavorazioni per l'installazione del cappotto termico, la vetustà del fabbricato e la mancata manutenzione delle parti comuni e del lastrico solare, asseritamente imputabili al negligente comportamento del ### convenuto nell'esecuzione di lavori da esso effettuati e non eseguiti a regola d'arte. ### deduceva, dunque, che quale conseguenza delle infiltrazioni e dell'esposizione agli agenti atmosferici si erano verificati sulla parte interna della parete dell'appartamento umidità, ristagno e, in particolare, muffa che aveva reso gli ambienti altamente insalubri. Nell'inerzia dell'amministratore del ### ella attrice si sarebbe fatta carico della spesa di euro 350,00 per la stesura della perizia asseverativa dei danni e per la redazione del
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. relativo computo metrico effettuata dallo ### nonché per interventi palliativi di ripristino della controsoffittatura, “al fine di poter usufruire dell'ambiente in questione altrimenti impraticabile soprattutto nei giorni di condizioni climatiche avverse”. Esponeva che alcun riscontro né risarcimento aveva fatto seguito alla lettera di costituzione in mora inviata, per il tramite del proprio legale, via PEC in data ### all'amministratore pro tempore del ### convenuto. 
Rappresentava, infine, che l'ingenerarsi, in quantità superiori alla normale tolleranza, di ingenti quantitativi di muffa in diversi ambienti casalinghi a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua che avevano reso i locali dell'immobile gravemente insalubri, sarebbero derivati danni alla salute da risarcire ad essa istante nonché al figlio minore convivente, essendo l'immobile de quo adibito a principale abitazione e residenza di entrambi. 
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata telematicamente in data ###, si costituiva in giudizio il convenuto ### dei ### il quale resisteva alla domanda attorea chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A. Rigettare integralmente, per i motivi espositi in narrativa, ogni domanda ex adverso formulata poiché assolutamente inammissibili, improponibili ed improcedibili oltre che infondate, sia in fatto che in diritto. Sempre in via principale B. ###, accertata e dichiarata la signora ### debitrice nei confronti del ### per oneri condominiali scaduti e non onorati al 31 dicembre 2022, e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del ### dei ### 18/h, alla somma di euro 2.954,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla delibera all'effettivo soddisfo e/o in quella diversa somma che sarà accertata a seguito dell'istruttoria, sempre contenuta nella competenza del Giudice adito. 
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per ###”. 
Il predetto convenuto deduceva ed eccepiva, in particolare, che i danni lamentati dall'attrice sarebbero dovuti all'incuria di quest'ultima, tanto all'immobile quanto del lastrico solare di sua proprietà esclusiva, e che le lesioni lamentate alla controsoffittatura risalivano a periodi antecedenti l'anno 2018 e, quindi, non erano consequenziali all'ottobre 2022. Esponeva che l'architetto ### non ancora amministratore pro tempore, alla fine dell'anno 2018, su richiesta dell'attrice, avrebbe ispezionato gli spazi condominiali, concordando un accertamento tecnico, effettuato per il tramite della ditta “C.M. Impianti di ### Salvatore” con sede ###### alla via ### a ### 108d, la quale procedeva ad eseguire un saggio; all'esito delle operazioni veniva riferito che la controsoffittatura appariva ancorata erroneamente alla sovrastante copertura metallica e non posata in opera a regola d'arte, di qui le lesioni, nonché che i tiranti della controsoffitta
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. risultavano ancorati direttamente alla copertura metallica del lastrico di esclusiva proprietà, costituendo un unico corpo che sotto l'azione delle vibrazioni del forte vento aveva provocato le predette lesioni. Successivamente alla nomina quale amministratore, l'archietetto ### avrebbe riferito la problematica al ### che senza alcuna ammissione di responsabilità e solo pro bono pacis, per i buoni rapporti condominiali e di vicinato, si era determinato ad offrire alla ### la somma di euro 500,00 (euro cinquecento/00); inoltre, durante l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione richiesti e deliberati dai condomini, questi ultimi avevano autorizzato l'amministratore ad inviare una impresa di fiducia presso l'abitazione della ### al fine di eseguire gli interventi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi; tuttavia, parte attrice non avrebbe dato riscontro né mai autorizzato l'accesso delle maestranze presso il proprio immobile. ### convenuto esponeva, ancora, di aver riscontrato in data ### la PEC dell'attrice datata 26/01/2023, chiedendo un immediato sopralluogo in contraddittorio, anche in presenza dell'amministratore pro tempore, al fine di accertare eventuali profili di responsabilità relativi ai fenomeni lamentati, perché per la prima volta era venuta a conoscenza di segni di umidità nella zona dov'è installato il cappotto termico. 
Nonostante le iniziative e i solleciti all'accertamento, parte attrice avrebbe poi avviato l'azione giudiziaria con notifica dell'atto di citazione in data ###, a seguito dalla quale, in data ###, veniva poi notificato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla cui ricezione l'### procedeva a tempestiva convocazione, per il giorno 01/04/2023, di apposita assemblea che in pari data autorizzava l'adesione, formalizzata in data ### via ### Sollecitato l'accesso all'unità immobiliare, solo in data ### il ### lo otteneva, concordando, l'accesso; precisava che in data ### era stata fissata apposita assemblea per la discussione e la delibera sulle evidenze del CTP incaricato dal ### All'esito della nota rilasciata dal tecnico incaricato dal #### (con studio in ### G. Morosini n.10, #### 80010), eccepiva, in controdeduzione anche istruttoria, che: ### il lastrico solare non sarebbe di proprietà condominiale, ma di esclusiva pertinenza della parte attrice, per tutta la proiezione della superficie dell'unità immobiliare; ### le lesioni riscontrate nella controsoffitta risalirebbero a periodi antecedenti l'anno 2018 e sarebbero dovute a una non corretta posa in opera del manufatto, non consequenziali, quindi, ai lavori alle parti comuni dal mese di ottobre 2022; ### le tracce di umidità riscontrate nella parete del soggiorno adiacente al balcone non sarebbero riconducibili alla montante dell'acqua esterna, che non presenterebbe alcuna perdita, né potrebbero essere imputate a trasudazione, poiché l'acqua verrebbe parzialmente assorbita per capillarità e rilasciata nelle murature perimetrali per quasi tutta la lunghezza del balcone e al suo intradosso. Formulava, infine, domanda riconvenzionale - poi rinunciata in corso di causa - facendo valere nei confronti dell'attrice un controcredito costituito da oneri condominiali dalla stessa non versati, ammontanti alla data del 31/12/2022 ad euro 2.954,20 (come da
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. rendiconto anno 2022 e preventivo 2023, approvati in data 28 febbraio 2023 e comunicati in data 6 marzo 2023). 
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti; ritenuta in parte inammissibile e in parte irrilevante l'istanza di prova dichiarativa articolata da entrambe le parti in causa, in quanto vertente su circostanze strettamente valutative e tecniche (cfr. ordinanza istruttoria del 27/05/2024); espletata ### d'### (integrata con un supplemento di consulenza disposta nel corso del giudizio); la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 giugno 2025 — sostituita dal deposito di note scritte — con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per quanto in appresso osservato. 
In diritto, appare utile premettere che la vicenda de qua va ricondotta nell'ambito di operatività della fattispecie ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale “### è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. 
Va rilevato come, secondo il condivisibile indirizzo esegetico della Corte di legittimità, la citata norma postuli semplicemente, sotto il profilo dell'obiettività materiale, l'accertamento del nesso eziologico tra la res posta nell'effettivo potere fisico di un soggetto e la derivazione del danno a terzi, talché, riscontrata l'efficienza causale nel determinare l'evento lesivo, sussiste la responsabilità del custode con la possibilità della sola prova contraria del caso fortuito (da ultimo, con diffusa motivazione, Cass., 15 gennaio 2003 n.472; Cass., 20 luglio 2002 n. 10641). 
Non rileva poi, ai fini dell'applicabilità della disposizione, la circostanza che il danno sia riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, ad anomalie di struttura o di funzionamento di essa oppure conseguente all'insorgere, sulla cosa inerte, di agenti dannosi esterni (sul tema, ex plurimis, cfr. Cass., 17 maggio 2001 n.6767; Cass., 28 marzo 2001 n.4480). 
Il limite della responsabilità del custode è, dunque, costituito dal fortuito, qui da intendersi in senso ampio come qualsiasi fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, attinente alle modalità di causazione del fatto ed idoneo ad interrompere il nesso di derivazione eziologica tra la cosa e l'evento lesivo. 
Ciò preliminarmente precisato, nella specie parte attrice, nel proposto libello introduttivo, ha, da un lato, dedotto la sussistenza di “gravi fenomeni infiltrativi” presenti nel proprio immobile, per poi ricondurre i danni che si sarebbero verificati al suo interno, in realtà, a diversi ed eterogenei fattori causali (evidentemente non passibili di essere genericamente e onnicomprensivamente ricondotti — come fatto dalla difesa attorte — alla nozione di “infiltrazioni”), quali: ### per i danni alla zona
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. cucina, alla esecuzione di lavori da parte ### convenuto per la realizzazione dei frontali a valle delle falde del solaio di copertura; ### per i danni alla zona giorni, ad infiltrazioni provenienti dal balcone esterno attraversato da tubazione di scarico condominiale; ### per i danni da “cattivo odore provenienti dalle fecali”, dalla mancata predisposizione di sfiatatoi esterni. 
Ebbene, a seguito del necessario approfondimento tecnico espletato in corso di causa, a mezzo del nominato ### è emerso che “La parete ### dell'edificio (in corrispondenza della quale insistono le due camere da letto ed uno dei due bagni dell'appartamento di proprietà ### è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che, da quanto si legge nella relazione del tecnico di parte convenuta geom. ### e depositata agli atti, ha avuto ad oggetto la protezione della facciata ### mediante ripristino dell'impermeabilizzazione e successiva applicazione di pannelli termici protettivi e decorativi. 
Parte attrice, tra l'altro, lamenta danni legati ad infiltrazioni nel salone, in particolare sulla parete Est che affaccia sul balcone, nonché danni alle pareti degli ambienti a confine con la parete ###” (cfr. pagg. 11 e 12 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Ora, per quanto riguarda i dedotti danni alla zona notte (camera da letto e cameretta) dell'immobile attoreo, come riferito anche dall'attrice in occasione degli accessi eseguiti dal ### è emerso che le pareti ### delle camere da letto e, in particolare, la camera da letto principale, risulta essere stata integralmente ritinteggiata, non essendo, dunque, più visibili tracce delle presunte infiltrazioni; di contro, le macchie ancora visibili sulla parte ### della cameretta “[…] sono attribuibili a fenomeni di umidità in conseguenza di condensa, probabilmente dovuti ad una non sufficiente areazione dei locali in oggetto.” (cfr. pagg. 14 e 15 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Quanto, invece, attiene ai dedotti danni alla zona giorno ### dell'immobile attoreo, ancora dalla CTU in atti è emerso che sulla parete ### lato balcone (cfr. foto n. 6, pag. 13 della relazione peritale) sono visibili segni di lesioni all'intonaco, ma non sono stati riscontrati segni di infiltrazioni, mentre all'ispezione della la parete Est del salone (cfr. foto n. 7 pagg. 13 e 14 della relazione peritale) il CTU ha rilevato tracce di lavori nella parte bassa, per cui non più riscontrabili le condizioni rappresentate nelle immagini presenti nella perizia di parte attrice redatta dal geom. ### Sulla facciata esterna della predetta parete che dà sul balcone, è stata rilevata dal Consulente, in prossimità dello stesso, una tubazione idrica, la cd. montante idrica, che si presentava in un “NON perfetto stato di conservazione” e che, secondo quanto riferito dalle parti al perito, sarebbe di proprietà condominiale. Nell'area intorno alla tubazione, è stata rilevata, sulla pavimentazione e fino ad arrivare allo zoccolino battiscopa, la presenza di vegetazione, indicata dal Consulente quale “possibile conseguenza di fenomeni di trasudazione della medesima e/o di un ristagno di acqua, conseguenza di un non corretto deflusso della stessa.”, con la precisazione che “sulla faccia
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. esterna (lato balcone) della stessa parete (Est del salone), sono stati riscontrati segni di possibili, pregresse, infiltrazioni che risalgono fino quota superiore a circa 1 metro dal calpestio.” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025).  ### nominato ha poi evidenziato, con documentazione a corredo, che l'### del ### convenuto, in data ###, a mezzo e-mail ( all. n. 8 della relazione peritale depositata in data ###)), comunicava al Consulente che per l'immobile in oggetto era stato eseguito un intervento di verifica di corretto funzionamento dell'impianto autoclave condominiale e l'amministratore riferiva inoltre che, successivamente, l'idraulico si sarebbe recato nell'appartamento privato della ### per capire meglio la natura dei presunti disagi lamentati e qui l'idraulico avrebbe eseguito degli interventi durante i quali si sarebbe danneggiata la montante condominiale che porta l'acqua alle abitazioni private, alla sommità del balcone sottostante quello di ### di poco sotto l'intradosso del balcone di altro condomino (il condomino ###, provocando la fuoriuscita continua di acqua. Nell'urgenza di risolvere il problema insorto, - secondo quanto si legge nella predetta comunicazione via e-mail - l'idraulico fu sollecitato ad eseguire immediatamente la riparazione, mettendo in sicurezza il tutto. 
Alla comunicazione via e-mail del 15/01/2025 risulta allegata una relazione redatta dall'idraulico che avrebbe eseguito l'intervento, in cui questi riferiva che: “### di riparazione è consistito nella sostituzione di un tratto di tubo che si raccorda alla tubazione esistente del piano sottostante.” e al successivo accesso sui luoghi di causa, in data 28 Gennaio 2025, veniva mostrato al Consulente “il tratto (oramai spezzato e diviso in due) di tubazione che, parte attrice, riferiva essere quello che era stato rimosso a seguito dell'intervento dell'idraulico ### visibile dalle foto sopra mostrate, lo stesso si presentava in pessimo stato conservativo, contestualmente si rilevava il tratto di tubazione che era stato sostituito.” (cfr. pagg. 17 e 18 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
In merito, dunque, alle perdite del tratto di tubazione in discorso, il Consulente, nell'impossibilità di effettuare indagini sulle condizioni della montante idrica nel tratto di interesse, per l'intervenuta sostituzione della stessa, si è espresso in termini di probabilità-logica in merito alle cause delle infiltrazioni lamentate da parte attrice, non potendo esprimere valutazioni più precise e puntuali al riguardo; operando, però, un confronto tra la fotografia che rappresenta le condizioni della parete Est del salone nella perizia del consulente di parte attrice geom. ### — che risale al mese di Gennaio 2023 — e quella che rappresenta le condizioni della medesima parete nella perizia di parte convenuta a firma del geom. ### — che risale al mese di Maggio 2023 — , il Consulente ha rilevato che la condizione della parete nei due rilievi fotografici e, quindi, nei due periodi è diversa e — ciò che più rileva — simile alle condizioni riscontrate in occasione degli accessi eseguiti dal ###
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. ### ha, dunque, evidenziato che “[…] a distanza di così tanto tempo (da Maggio 2023 epoca di redazione della perizia del geom. ### a Dicembre 2024/Gennaio2025 periodo in cui sono stati esperiti gli accessi afferenti le attività della presente) essendo rimasto inalterato il tratto di tubazione (ciò almeno fino al 2° accesso) dal momento che quest'ultimo è stato sostituito solo in data ###, se lo stesso fosse stato affetto da perdite che, a loro volta avessero costituito l'origine della condizioni di degrado della parete, tale condizione, probabilmente, avrebbe provocato un sensibile peggioramento delle condizioni della parete in oggetto. Dunque, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene poco probabile che il tratto di condotta idrica in oggetto fosse affetto da perdite. Tuttavia, non potendo escludere categoricamente che la condotta idrica presente abbia potuto dare origine ad infiltrazioni, appare poco probabile che le stesse, qualora effettivamente presenti, siano state la sola causa delle condizioni in cui versava la parete del salone così come si evince dalle foto allegate alla relazione del tecnico di parte ricorrente geom. ### (cfr. foto n. 14 di pag. 19), attesa anche l'estensione dell'area interessata dal fenomeno (si ricorda, nuovamente, che tali condizioni NON erano più riscontrabili, nella forma rappresentata dal tecnico di parte attrice in occasione degli accessi).” (cfr. pagg. 20 e 21 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Sulla scorta della analitica osservazioni condotta, quindi, il CTU ha individuato quali possibili cause alternative e/o concomitanti alle infiltrazioni in esame: ### la cattiva manutenzione del balcone, essendo stata rilevata in occasione degli accessi l'assenza dello zoccolino battiscopa in alcuni punti della facciata esterna, con formazione di macchie verdi in prossimità della parete sulla quale, peraltro, risultano installate due unità esterne di climatizzatori prive di tubazione di convogliamento della condensa che, presumibilmente, si sversa sulla pavimentazione del balcone sottostante con possibile, conseguente, infiltrazione negli strati sottostanti; ### la presenza di due tubazioni, probabilmente di scarico, non correttamente convogliate, le quali, molto probabilmente, sversavano sulla pavimentazione del balcone in prossimità della montante idrica condominiale, con possibile, conseguente, infiltrazione negli strati sottostanti e/o ristagno di acqua; ### cattivo deflusso delle acque sul balcone, come evidenziato anche dalle condizioni riscontrate nell'area sottostante le pedane sui cui poggiavano le bombole di gas a servizio dell'appartamento (cfr. pagg. 21 e 22 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Nel ribadire, dunque, che non sono state accertate perdite in atto della condotta idrica condominiale, il CTU ha stimato che le stesse, se realmente presenti, hanno potuto avere un'incidenza sulle condizioni della parete non superiore a circa il 20%- 25% (cfr. pag. 23 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Quanto, invece, alla individuazione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi della zona giorno/salone, il CTU ha chiarito che “Le opere da realizzarsi consistono nella spicconatura e successivo rifacimento delle porzioni di intonaco ammalorate
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. sulle pareti del salone, la tinteggiatura della stanza previo opere di rasatura, stuccatura e preparazione di superficie murarie, oltre che movimentazione ed imballaggio mobili e protezione della pavimentazione. Per la determinazione dei costi per il ripristino del salone dell'appartamento di proprietà attorea, viste le ridotte dimensioni dell'intervento, si è provveduto ad una valutazione a corpo, si stima che l'importo dei lavori assommi a circa € 750,00 +IVA e oneri come per leggi se dovuti. I prezzi indicati includono, inoltre gli oneri relativi all'organizzazione del cantiere e all'utilizzo di scale, trabattelli e altri mezzi per raggiungere le quote di lavoro, la pulizia finale, il rispetto delle normative antinfortunio e di quelle concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.” (cfr. pag. 25 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
In definitiva, nella relazione tecnica d'ufficio depositata in data 21 marzo 2025, ### ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Gli accertamenti effettuati presso i luoghi di causa ed il conseguente studio del caso in esame hanno consentito al sottoscritto di pervenire alle conclusioni riportate ai precedenti paragrafi e che di seguito si riassumono sinteticamente: La parete ### della camera da letto, secondo quanto riferito da parte ricorrente, risulta essere stata ritinteggiata e pertanto non sono più visibili danni delle presunte infiltrazioni. La parete ### della cameretta presenta segni di muffa che, a parere dello scrivente, sono riconducibili a fenomeni di condensa; La parete Est interna del salone presenta segni di lavorazioni, esternamente è ubicata in prossimità la montante idrica a servizio del condominio che durante le attività peritali risulta essere stata interessata da un intervento di sostituzione del tratto di tubazione che attraversa il solaio del balcone a servizio dell'appartamento di parte ricorrente; Non è stato pertanto possibile accertare se il suddetto tratto fosse affetto da perdite, tuttavia pur NON potendo escludere il summenzionato evento, si ritiene poco probabile che esse, qualora presenti, possono rappresentare l'unica causa che ha determinato le condizioni della parete del salone come si presentava dalle foto tratte dalla perizia del tecnico di parte ricorrente geom. ### come dettagliatamente descritto sopra. In ogni caso, per fornire maggiori elementi utili all'on. Giudicante, per la determinazione dei costi per il ripristino del salone dell'appartamento di proprietà attorea, si stima che l'importo dei lavori assommi a circa € 750,00 +IVA e oneri come per leggi se dovuti;” (cfr. pag. 27 della relazione tecnica d'ufficio depositata in atti dal CTU in data 21 marzo 2025). 
Le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere state tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche in risposta alle osservazioni lui fatte pervenire dalle parti in causa) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). 
Va dato conto che la difesa di parte attrice, nei propri scritti difensivi, ha lamentato gravi carenze della consulenza tecnica d'ufficio e conseguenti violazioni del principio di equo contraddittorio e corretto accertamento probatorio, rimettendo al Tribunale la valutazione sia in ordine all'attendibilità del ### sia in ordine all'invio alla ### della Repubblica degli atti ritenuti rilevanti; essa ha lamentato, in particolare, superficialità del ### d'ufficio nella valutazione delle cause delle infiltrazioni, l'aver egli omesso di eseguire analisi strumentali adeguate (ad es. termografie e prove di umidità) e ha dichiarato essere impeditiva di una corretta ricostruzione delle cause del danno l'alterazione dello stato dei luoghi determinato dall'aver l'amministratore autorizzato un intervento idraulico “mirato a distruggere ogni prova oggettiva, non può che costituire un potenziale grave atto di occultamento della verità.”. 
Tali censure appaiono infondate. 
Sul punto va, infatti, ribadito quanto già evidenziato nell'ordinanza del 15/04/2025, ovvero che la parziale alterazione dello stato dei luoghi avvenuta in corso di causa risulta un evento oggettivo che è stato debitamente e chiaramente evidenziato dal CTU nella depositata relazione d'ufficio. Del resto, è pacifico che il CTU non abbia assistito a tale parziale modificazione dello stato dei luoghi, essendone stato informato solo ex post, e non avendo, dunque, egli potuto far altro che constatarla ed evidenziarla nel depositato elaborato tecnico peritale; tuttavia, anziché immediatamente arrestare le operazioni peritali omettendo di dare riscontro ai quesiti lui posti, il CTU correttamente ha proceduto a ricostruire ex post — secondo un rigoroso, scientifico e logico procedimento deduttivo e logico-probabilistico — la verosimile riconducibilità dei danneggiamenti riscontrati nella zona giorno dell'appartamento attoreo ad eventuali infiltrazioni idriche riconducibili a beni di proprietà condominiale. 
Non si può che rilevare l'ineccepibilità di un tale operato, dovendosi, peraltro, anche osservare in merito che: ### l'onere probatorio relativo alla sussistenza del nesso causale tra danno ed evento (anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva o “semioggettiva” — quale è tipico esempio proprio l'art. 2051 c.c. — ) incombe su parte attrice, la quale non può riversarla sul ### demandando allo stesso indagini esplorative od oltremodo invasive, che rispondono alla logica della “ricerca officiosa della prova”, estranea al processo civile, il quale, di contro è un processo di parte governato dall'onere di cui all'art. 2697 c.c. (essendo granitico e pacifico l'orientamento di legittimità secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).” — Cass. 3130/2011 — ); ### proprio perché il processo civile è un processo di parte, governato dalla rigida regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., l'ordinamento appronta strumenti processuali appositamente funzionalizzati alla cristallizzazione preventiva della prova, anche tecnica (ex artt. 696 o 696-bis), che è onere della parte interessata di prontamente attivare, anche proprio per prevenire e scongiurare i rischi insiti nella possibile modifica dello stato dei luoghi (per qualsiasi causa dovuta); ### in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione "ex ante" — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., SS.UU. 576/2008), sicché appare certamente corretto l'operato del CTU il quale, nel ricostruire il processo eziologico tra evento e danno, adotti un criterio c.d.  logico-probabilistico e statistico, pur in assenza di evidenze fattuali certe, ma pur sempre sulla scorta di altrettanti elementi concreti che portino ad escludere le cause meramente astrattamente “possibili” (da un punto di vista esclusivamente scientifico) e valorizzino le sole cause più propriamente “probabili” (da un punto di vista statistico-scientifico) — operazione che risulta essere stata correttamente espletata dal CTU nel caso di specie — . 
In altri termini, pur nell'emersa avvenuta modificazione parziale dello stato dei luoghi, risulta essere stato comunque possibile (sulla scorta di tutti gli elementi fattuali, logici e tecnici concreti adeguatamente e analiticamente evidenziati dal ### risalire ad un “logico-probabile” processo causalistico nella determinazione dell'evento di danno dedotto in lite, il che consente di esprimere quel giudizio di “preponderanza dell'evidenza” causale (o del "più probabile che non”), tipico dell'accertamento causale civilistico. 
Tutte le ulteriori asserzioni e postulati attorei che prospettano una dolosa e maliziosa immutazione dello stato dei luoghi ad opera della controparte, preordinati alla eventuale commissione di una vera e propria frode processuale, allo stato non si basano su alcun preciso, concreto e grave quadro probatorio (ancorché indiziario e sul quale basare la ravvisabilità, in astratto, di un fumus di reato, sia nei suoi elementi oggettivi che in quelli psicologici e di colpevolezza, che imponga a questo Tribunale
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. la trasmissione degli atti, d'ufficio, alla ### della Repubblica presso questo Tribunale) e, in ogni caso, non possono essere oggetto di approfondito vaglio nell'ambito del presente giudizio civile. 
Sulla scorta di tutto quanto precede, si può, quindi, sinteticamente riepilogare che: ### per quanto riguarda i lamentati danni alle camere da letto e cameretta, vi è totalmente da escluderne la loro riconducibilità a fenomeni infiltrativi causalmente riconducibili a beni di proprietà del ### convenuto; ### per quanto riguarda i danni riscontrati nella zona giorno/salone dell'immobile attoreo, essi appaiono riconducibili a fenomeni infiltrativi, i quali, tuttavia, possono essere causalmente imputati a beni di proprietà del ### convenuto nella sola misura massima del 25% (sulla scorta del ragionamento logico-probabilistico e deduttivo coerentemente formulato dal CTU e privo di vizi metodologici, logici e fattuali). 
Occorre, a questo punto, affrontare la questione degli ulteriori danneggiamenti che parte attrice ha dedotto essere presenti nella zona cucina del proprio immobile. 
Sul punto, con ordinanza del 15/04/2025 sono stati posti al nominato CTU ulteriori quesiti integrativi al riguardo. 
Su tali quesiti, il CTU ha analiticamente argomentato che: “### tutto ciò premesso lo scrivente, in primo luogo evidenzia che agli atti non sono presenti documenti che attestino quali siano stati i lavori eseguiti dal condominio a cui fa riferimento parte attrice. Manca inoltre documentazione che mostri lo stato dei frontali e la loro presunta cattiva sigillatura, atteso che parte attrice ritiene che la suddetta, non adeguata sigillatura, sia all'origine delle vibrazioni che hanno determinato le lesioni alla controsoffittatura. Di più è anche assente documentazione, per esempio fotografica, che mostri la configurazione della struttura a sostegno della controsoffittatura, evidenziandone le condizioni e la modalità di ancoraggio. Manca infine documentazione che mostri le condizioni e la modalità realizzativa dell'intera copertura a falde. Tali elementi, a parere dello scrivente, sono necessari al fine di avere una visione completa dello stato dei luoghi e poter esprimere una valutazione sulle possibili cause che hanno originato le lesioni.” (cfr. pag. 14 della relazione integrativa depositata dal CTU in data ###).  ### anche debitamente evidenziato dal nominato ### inoltre, vi è pregnante documentazione in atti dalla quale poter inferire che le problematiche lamentate da parte attrice alla zona cucina siano, in realtà, precedenti — e non consequenziali — ai lavori condominiali eseguiti nel corso dell'anno 2022, atteso che agli atti, nella produzione di parte convenuta, sono presenti un documento denominato “6.  comunicazione ditta lorben mancato accesso genn 2022” ed uno denominato “7.  comunicazione ditta lorben mancato accesso febb 2022” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. depositata da parte convenuta in data ###), in cui già si leggeva di interventi da eseguire al controsoffitto della cucina attorea, nonché il documento
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. denominato “8. racc ar sollecito cozzolino per accesso”, datato 06 Luglio 2021, avente ad oggetto “### riparazione controsoffitto vano cucina” (anch'esso allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. depositata da parte convenuta in data ###), nel quale si legge: “come da sua conoscenza, i lavori deliberati alle parti comuni condominiali risultano quasi ultimati. Il preventivo approvato, contempla anche l'intervento di ripristino della controsoffittatura del vano cucina di sua proprietà come da lei richiesto, nonostante non siano mai state accertate le cause e le responsabilità delle lesioni riscontrate…”. 
Trattasi di documentazione che, ancorché indiziaria, lascia inferire la preesistenza delle problematiche di cui trattasi rispetto ai lavori condominiali dell'ottobre 2022, che, dunque, non possono essersene stata la causa. 
Nè parte attrice — sulla quale incombeva il relativo onere probatorio — ha fornito alcuna pregnante prova al riguardo, né al fine di fornire compiuta dimostrazione ai propri unilaterali assunti, né per smentire, di contro, le prove contrarie prodotte sul punto dal ### convenuto. 
Sono rimasti, infine, sul mero piano delle generiche asserzioni di parte anche le non meglio precisate problematiche dei “cattivi odori” asseritamente promananti dalle fecali, per le quali parte attrice (oltre che a stimolare non ammissibili poteri esplorativi e inquisitori da parte del Tribunale e del ###, non solo non ha fornito alcun riscontro probatorio — ancorché presuntivo —, ma non ha neppure chiarito — sul piano strettamente allegativo, prima ancora che probatorio — l'ipotetico dannoevento ricollegabile a tale generica circostanza. 
Parimenti indimostrata, assertiva e apodittica si è rivelata la domanda di risarcimento dei danni per danno biologico alla salute e da “stress” formulate da parte attrice, del tutto sfornita di supporto probatorio. 
Per tutto quanto sopra illustrato e argomentato, dunque, in parziale accoglimento della domanda attorea, va riconosciuta una responsabilità concorsuale tra le parti, nella su indicata misura del 25% imputabile in capo al convenuto Comune e per la restante parte imputabile in capo alla stessa parte attrice, nella produzione dei danni da infiltrazione riscontrati nella zona giorno dell'immobile attoreo. Per l'effetto, individuata nella somma di euro 750,00, oltre ### il costo necessario al ripristino del salone dell'immobile attoreo per la rimozione dei danni causalmente riconducibili alle su indicate infiltrazioni, il convenuto ### dei ### sito in ### in ### al viale dei ### n. 18/h, va condannato, in persona dell'### p.t., al pagamento, in favore della attrice, ### per le causali risarcitorie innanzi indicate, della somma complessiva di euro (750,00 x 25% = ) 187,50 (centoottantasette/50), oltre IVA nell'aliquota di legge.
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue. 
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità, secondo i valori monetari correnti, non abbisognando, dunque, di ulteriore rivalutazione (trattandosi di debito di valore e non di valuta). 
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, 1712). 
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284 c.c.). 
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito (da datarsi, nella specie, e in assenza di prova certa in atti circa una retrodatazione dell'evento ad epoca antecedente, al 20/01/2023, ovvero alla data della constatazione tecnica eseguita dal consulente di parte nominato da parte attrice, come da perizia di parte da essa prodotta in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio), sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (20/01/2023), con l'applicazione del coefficiente ### di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione; quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 20 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo. 
Nulla va statuito, infine, sulla domanda riconvenzionale pur proposta da parte convenuta nella depositata comparsa di costituzione e risposta e, tuttavia, successivamente rinunciata nelle note scritte depositata dalla predetta parte in data ### in sostituzione dell'udienza del 26/06/2023 (nella qual nota scritta è dato inequivocabilmente ed espressamente leggere: “### convenuta prende atto, suo malgrado, che per mero errore materiale si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale era proposta domanda riconvenzionale, alla quale aveva rinunciato. Infatti, depositando il giorno festivo 2 giugno la stessa è tardiva ed inammissibile. 
Alla stessa, pertanto, espressamente rinuncia, chiedendo la prosecuzione del giudizio.”). 
Stante la reciproca soccombenza riportata tra le parti (stante l'accoglimento soltanto parziale e in oltremodo minima parte della domanda spiegata da parte attrice, formulata, invece, per ammontare ben più sostanzioso, ma sulla scorta di pretesa rivelatasi, per la gran parte, infondata) il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio tra le parti. 
Quanto, infine, alle spese di ### per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del ### (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico di parte attrice e per la residua quota della metà a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ####, in persona del G.M., Dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2698/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: “### ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra ### — attrice — e ### sito in ### in ### al viale dei ### n. 18/h — convenuto —, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede: 1. in parziale accoglimento della domanda attorea, e ogni ulteriore domanda reietta, condanna il convenuto ### dei ### sito in ### in ### al viale dei ### n. 18/h, in persona dell'### p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, ### per le causali risarcitorie di cui in motivazione, della somma complessiva
N. 2698/2023 R.G.A.C.  n. 2698/2023 r.g.a.c. di euro 187,50 (centoottantasette/50), oltre IVA nell'aliquota di legge, oltre interessi al tasso e secondo la modalità di calcolo specificato in motivazione; 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio; 3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso contestualmente alla pronuncia della presente sentenza, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota della metà a carico di parte attrice e per la quota della residua metà a carico di parte convenuta, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite. 
Aversa, 11/11/2025 Il Giudice (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..

causa n. 2698/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Canciello Rosario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9083/2025 del 07-04-2025

... del bene, costui può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, il quale ben può consistere nel concorso di colpa del danneggiato, che però è onere del custode provare. Nella fattispecie, il giudice di merito ha escluso concorso di colpa del danneg giato con una motivazione adeguata, che ha tenuto conto delle risultanze probatorie. Anche in tal caso quell'accertamento è qui incensurabile. Parimenti, è questione di fatto , incensurab ile in ### l'accertamento del nesso di causa, in concreto. E' censurabile in ### l'uso e rrato de lle regole giuridiche i n materia di accertamento del nesso causale, ma non già l'accertame nto in concreto di quel n esso, ossi a il giudizio circa la sussistenza del nesso di causa basato sulle prove di accertamento del fatto. Anche 9 di 10 in tal caso la Corte territoriale ha motiva to adeguatamente, evidenziando come non fosse stato avvisato il committente e non fossero stati messi avvisi del pericolo esistente. Né può dirsi (p. 38 del ricorso) che la condotta della ricorrente, in tal modo intesa, altro non è che una occasione e non già un antecedente causale. ### è infatti la modalità di luog o e di tempo che rend e possibile l'evento, e non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10084/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domicilia ta in ### 9, presso lo studio dell'avvocato #### (####), rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente contro ### in prop rio e quale erede d i ### mo, rappresentata e difesa dall'A vvocato Te odoro ### (###), con domiciliazione digitale ex lege 2 di 10 -controricorrente nonché contro ### elett ivamente d omiciliata in ### F.  ###' ### 9, presso lo studio dell'avvocato #### (###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (R ###), con do mici liazione digitale ex lege -controricorrente nonché contro #### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di SALERNO 117/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal ### Fatti di causa 1.- ### era dipend ente della società ### srl allorché, in data ###, salito sul lastrico solare dello stabilimento per riparare il refrigeratore, è caduto di sotto, a causa della rottura del lucernaio in plexiglass, ed è morto. 
I su oi familiari, ed in particolare il padre, la madre e l a sorella, hanno citato in giudizio la ### srl, per il risarcimento dei danni conseguenti a tale tragic o e vento. Erano infatti emerse, dalla ispezione dei luoghi da parte della aut orità amministrativa, numerose violazioni della normativa antinfortunistica da parte, per l'appunto, della società convenuta e datrice di lavoro del ### 3 di 10 2.- ### srl si è costituita, ha eccepito nel merito l'infondatezza della domanda, ma soprattutto ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della società ### srl, ora in liquidazione, la quale aveva l'uso dell 'immobile in quanto incaricata della manut enzione. ### srl, infatti, ha ritenuto l'appaltatrice responsabile diretta del danno o comunque corresponsabile ed ha anche chiesto di essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna.  3.- ### il corso del giud izio di primo grado è intervenut o il fallimento della ### srl. Il g iudizio è stato dunq ue interrotto e riassunto nei confronti della curatela, che si è costituita ribadendo le domande ed eccezioni già fatte. 
Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda sia verso ### srl che verso ### srl, ritenendo quest'ultima responsabile al 50% dell'evento e dunque tenuta in quella misura al risarcimento. 
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che ### srl aveva la custodia del bene ed era consapevole del fatto che i luc ernai in plexiglass erano rotti, e dun que non reggevano il pes o di una persona, e non ha avvisato il committente, né ha posto segnaletica di pericolo. 
Ha escluso dunque concorso di colpa del danneggiato.  4.- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appe llo di ### avverso la qua le ha proposto ricorso per cassazione la società ### srl in liquidazione, con otto motivi di ricorso, cui hanno fatto segu ito i distinti controricorsi di ### a ### madre del defu nto e di ### o, sorella de l defunto. Entrambe poi contraddicono altresì quali eredi di ### padre del defunto, deceduto in corso di causa. 
La ricorrente ha depositato memoria. 
Ragioni della decisione.  1.- Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 305 c.p.c. oltre che difetto di motivazione. 
La tesi della ricorrente è la seguente. 4 di 10 Come si è det to, ne l corso del giudizio di primo grado, è intervenuto il fallimento della ### srl, la causa è stata interrotta, ed è stata fatta riassunzione nei confronti della curatela.  ### la ricorrente, la riassunzione avrebbe dovuto farsi con la procedura fallimentare e nel termine di cui all'articolo 305 c.p.c. 
Invece, è avvenu ta fuori termine e davanti al medesimo giudice originariamente adito, dunque non secondo la procedura fallimentare, come inve ce avrebbe dovuto farsi la riassunzione.  ### la ricorrente, infatti, il credito vantato avrebbe dovuto fare parte della massa.   Il motivo è in parte infondato in parte inammissibile. 
Intanto, la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione del principio enunciato da Cass. sez. un. 12154/2021, ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorra da quando la dichiarazione di fallimento è portata a conoscenza dell e parti. E ne ha tratto la conclusione che quel termine è stato rispet tato (p. 15 della sentenza impugnata). 
Questa ratio, ossia che il termine decorra da quel momento e non da altro, non è inoltre contestata. 
La second a censura attiene invece alla necessità che la riassunzione avvenisse davanti al giudice del fallimento anziché a quello adito originariamente, per la natura ormai concorsuale del credito fatto valere. 
La decisione impugnata ha osservato come il credito fatto valere era quello al risarcimento del danno iure proprio, volt o ad una condanna generica ai danni, e che, come t ale, no n era attratto dalla competenz a fallimentare e poteva proporsi in via ordinaria (sulla scia di Cass. 13226/2016). 
Questa ratio, fondata o meno che sia, n on è impugnata con i l motivo di ricorso in questione: la ricorrente non ha contestato la natura della domand a svolta nei suoi conf ronti, non ha cioè eccepito che non si tratta di do manda generica di risar cimento , 5 di 10 anziché di domanda che contiene la determinazione del quantum, e dunque il motivo, relat ivamente a tale aspetto, deve dirsi inammissibile.  2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 409, 412 e 428 c.p.c.  ### la ricorrente, la causa avrebbe dovuto essere di competenza del giudice del lavoro, in quanto la domanda ha ad oggetto il risarcimento danni sub iti da u n lavoratore per effetto della violazione de lle norme antiinfortun istiche e <<l'azione in oggetto tratta del “danno differenziale” preteso dagli eredi di ###>. 
La tesi della Corte di Appello, avverso la quale la ricorrente propone censura, è invece che la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario. 
Inoltre, secondo la Corte di Appello l'eccezione di incompetenza è stata fatta tardivamente oltre il termine di cui all'articolo 38 c.p.c. 
Il motivo è dunque inammissibile. 
Infatti, non dice alcunché sulla tardività della eccezione, che è ratio autonoma, ossia da sola sufficiente a giustificare il rigetto e tanto assorbe ogni altra questione sollevata in tema di competenza del giudice adito. Ma ribadisce senza alt ri svolgimenti quant o già proposto in appello in ordine alla d omanda svolta ed al tip o di competenza conseguente: cioè non contesta specificamente che la domanda sia di risarcimento dei danni iure proprio, che è il presupposto per l'attrazione della contro versia al giud ice civile, anziché a quello del lav oro, e fa altresì rifer imen to al “danno differenziale” senza neppure precisare quan do e in quali esatti termini abbia proposto nel giudizio di merito tale questione. 6 di 10 3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c. 
La censura è la seguente.  ### qui ricorrente, è stata condannata in base alla chiamata in causa della ### srl, ma, stando al motivo di ricorso, senza che vi fosse domanda nei suoi confronti da parte degli originari attori. 
I giudici di merito hanno ritenuto estesa la domanda, per effetto della chiamata in causa, che hanno qualificato come chiamata del terzo responsab ile, in quanto basata sullo stesso tito lo su cui s i fondava la domanda principale, e non sul diverso titolo di garanzia. 
Il ricorre nte contesta questa ricostruzione ad ducendo argomenti apodittici in contrario, ossia affermando che invece la chiamata era basata su titolo autonomo e che non poteva ravvisarsi solidarietà. 
Il motivo è infondato. 
E' p rincipio di diritto ch e <<diversamente dall'ipotesi i n cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenut o a rispondere della pretesa de ll'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terz o, pur in mancanza di a pposita is tanza, doven dosi individuare il vero responsabile ne l quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia l a predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autono mia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo >> (Cass. 516/2020; 15232/2021). 
Risulta pacifico che la ### srl ha chiamato in causa la ### srl non già perché quest'ultima, in base ad un qualche titolo, accordo, o neg ozio di sorta, avesse assunto l'obbligo di garanz ia, ma in quanto la ### srl ha ritenuto corresponsabile diretta del danno la società cui ave va affida to la manutenzione e dunque la custodia dell'immobile, ossia per via del medesimo titolo in base al quale era 7 di 10 chiamata lei stessa a risponde re: un caso di esten sion e al terzo chiamato della domanda originaria.  4.- Vengono poi proposti insieme il quarto, quinto, sesto e settimo motivo. 
Questa unica rubricazione è riassuntiva di censure diverse tra loro, contenute in sottoparagrafi dell'unico motivo di ricorso. 
Esse hanno tuttavia in comune la contestazione di come i fatti sono stati accertati e la valutazione delle prove. 
In partic olare, si contesta alla Corte di m erito d i avere ritenuto attendibili i testi escussi (p. 15.-16, poi nuovamente p. 24 e ss. e 29 del ricorso), di non avere tenuto conto de lla CTU svolta nel giudizio penale che riteneva responsabile la sola ### srl (p. 17, ivi), di avere escluso il concorso di colpa del danneggiato (p. 18 e 32, ivi); di av ere erroneam ente ritenuto che la ricorrente fosse custode dell'area (p. 19, 25, 36, ivi); di avere infine ritenuto un nesso di causa t ra la cond otta de lla ricorrente e la morte d el lavoratore (p. 38, ivi), e di aver comunq ue quantific ato erroneamente quel contributo causale nella misura del 50% (p. 39 e ss., ivi). 
Il motivo è inammissibile. 
Si trat ta di un motivo, dun que, ch e contiene in sé una serie di censure che att engono, in nanzitutto, alla valutazione dei testi, rimessa al giudizio del giudice di merito e da costui mot ivata adeguatamente, qui non censurabile. Né si può dire censurabile il giudizio sulla incapacità a testimoniare , che, a dire il vero, a differenza di quanto suppone la ricorrente (p. 31 e ss.) non fa parte della ratio decidendi. Piuttosto, i giudici di merito hanno ritenuto capaci di test imoniare i dipendenti della ### srl, in quanto il rapporto di lavoro si era risolto, e dunque non vi er a più q uella situazione che, in al cuni casi, e non as trattamente , può condizionare la testimonianza del dipendente. 8 di 10 Allo stesso modo , è accertamen to in fatto rimesso al giu dice di merito l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha causato danno. 
La Corte d i ### llo ha fatto corretta applicazione, ai fini di tale accertamento, dei principi di diritto di questa Corte, secondo cui, quando vi sia trasferimento del p otere di fatt o sulla cosa dall'appaltante all'appaltatore, il primo deve considerarsi custode, e, se il secon do mantiene comun que l'ingerenza o il potere di disporre della cosa, la custodia è in capo ad entrambi (su questo ultimo aspetto Cass. 41435/2021; Cass. 11671/2018). 
La conseguente questione se l'appaltatore abbia un potere di fatto sulla cosa, nel c aso concerto, è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, il quale, nella fattispecie, l'ha ricava ta da alcuni elementi (a vevano l'accesso a tutto l'immobile per fare la manutenzione, si erano avveduti della rottura dei lucernai, e via dicendo) che cos tituiscono u na motivazione sufficiente. 
Una volta accertato in fatto, ed è accertamento, si ripete, qui non sindacabile, che l'appaltatore aveva anche lui la custodia del bene, costui può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, il quale ben può consistere nel concorso di colpa del danneggiato, che però è onere del custode provare. 
Nella fattispecie, il giudice di merito ha escluso concorso di colpa del danneg giato con una motivazione adeguata, che ha tenuto conto delle risultanze probatorie. Anche in tal caso quell'accertamento è qui incensurabile. 
Parimenti, è questione di fatto , incensurab ile in ### l'accertamento del nesso di causa, in concreto. E' censurabile in ### l'uso e rrato de lle regole giuridiche i n materia di accertamento del nesso causale, ma non già l'accertame nto in concreto di quel n esso, ossi a il giudizio circa la sussistenza del nesso di causa basato sulle prove di accertamento del fatto. Anche 9 di 10 in tal caso la Corte territoriale ha motiva to adeguatamente, evidenziando come non fosse stato avvisato il committente e non fossero stati messi avvisi del pericolo esistente. 
Né può dirsi (p. 38 del ricorso) che la condotta della ricorrente, in tal modo intesa, altro non è che una occasione e non già un antecedente causale.  ### è infatti la modalità di luog o e di tempo che rend e possibile l'evento, e non è questo che si imputa a ### cui non è contest ato di avere soltanto creato il luog o o il tempo per il verificarsi del danno, ma proprio di avere causato il danno, ossia di aver posto in essere una condotta che, se evitata, o se effettuata diversamente, avrebbe evitato l'evento. 
Infine, appartiene sempre al giudizio di fatto la ripartizione interna della solidarietà, proprio perché essa attiene al contributo dato da ciascuno all'evento.  5.- ### motivo prospetta violazione degli articoli 1226 e ss.  Esso attiene alla stima del danno. 
La ricorre nte contesta genericamente il ricorso al criterio equitativo. 
Non contesta la stima in sé, per violazione dei criteri che vi presiedono, ma la ritiene illegittima per conseguen za degli accertamenti in fatto di cui si è detto prima: la ricorrente si duole che si sia arrivati ad addebitarle parte del danno, si duole cioè di essere stata ritenuta responsabile. E dunque contesta la stima del danno, in quanto contesta di averlo causato. 
Il motivo è inammissibile. 
La contest azione riguarda propriamente i p resuppost i di fatto di quella liquidazione: il concorso causale dato all'evento, il concorso di colpa del dannegg iato, nega to dai giudici di merito, e via dicendo, e dunque la censura s ta e cade con quelle precedenti, rivolte, per l'appunto, all'accertamento dei presupposti in fatto della stima equitativa. 10 di 10 Inoltre, va evid enziato che nella rubrica del mezzo in esame si prospetta un vizio della motivazione della sentenza impu gnata neppure argomentato nella illust razione del motivo e com unque non denuncia bile, vertendosi in ipotesi di cd. doppia c onforme, sicché, anche sotto t ale profilo, il m otivo in parola risulta inammissibile. 
Il ricorso va pertanto rigettato, le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Condann a la ricorr ente al pagame nto delle spese di lite, nella misura di 7.000,00 euro, oltre 200,00 euro di esborsi, in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre spese generali come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1-bis, del lo stesso articolo 13 Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cricenti Giuseppe

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