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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-07-2024

... difendono anche disgiuntamente; -controricorrenti per la cassazione della sentenza della Corte di appello di ### 3341/2019, depositata il 20 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal #### 1. - Con atto di citazione notificato tra il 22 ed il 28 luglio 2005, nonché in rinnovazione tra il 22 ed il 28 settembre 2005, l'### nazionale di pr evidenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (### conveniva innanzi al 4 di 12 Tribunale di ### il ### di via ### 115 a ### e i suoi condomini per sentir retti ficare gli atti di compravendita conclusi il 14 marzo, il 3 e 10 aprile 2001 e per sentir condannare i convenuti, oltre che alla restituzione delle somme percepite a titolo di canoni di locazione, al ril ascio delle porzioni erron eamente comprese nei contratti medesimi, nonché al risarcimento del danno derivante dal la ritardata vendita di tali beni. Deduceva che, in adempimento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, con contratti del 14 e 19 marzo, del 3 e 10 aprile e del 14 maggio 2001 aveva venduto ai condomini del fabbricato “C” di via ### 115 a ### le unità immobiliari da ess i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21276/2019 R.G. proposto da: ### (###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv ocati ### e ### elettivamente domiciliat ####### 29; -ricorrente contro ###, 115, ### in persona dell'amministratore pro tem pore, e i condomin i ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ####), ### (C.F. ###), lacoangeli ### (C.F. CNG ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. CRCLG ###), ### (C.F. ####), 2 di 12 ### (CE. ###), ### (C.F. ###), ### ca (C.F.  ###), ### (C. F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C .F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C .F.  ###), ### (C.F. ###), D'### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### i ### (C .F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### zio (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. TGL ### , ### (C.F. ###), ### vangelina (C.F. CH ### E), ### ta ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### a ### (C.F. DNPGN ####), ### ndro (C.F.  ###), ### (C.F. ###), Mai aletti ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), Ci ttadini ### (C .F. ###), ### (C.F.  ###), ### nanda (C.F. ###), ### uela (C .F. ###), ### anfranco (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C .F. ###), ### (C.F. SV ###), 3 di 12 ### iliano (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. PSCNP ####), ### ierluigi (C.F. ###), ### ( C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### ce ### (C.F.  ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### ovanni (C.F. ####), ###(C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), elett.te dom.ti in ### Via di ### 22, nel lo studio degli avv.t i ### e ### che li assistono e difendono anche disgiuntamente; -controricorrenti per la cassazione della sentenza della Corte di appello di ### 3341/2019, depositata il 20 maggio 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal #### 1. - Con atto di citazione notificato tra il 22 ed il 28 luglio 2005, nonché in rinnovazione tra il 22 ed il 28 settembre 2005, l'### nazionale di pr evidenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (### conveniva innanzi al 4 di 12 Tribunale di ### il ### di via ### 115 a ### e i suoi condomini per sentir retti ficare gli atti di compravendita conclusi il 14 marzo, il 3 e 10 aprile 2001 e per sentir condannare i convenuti, oltre che alla restituzione delle somme percepite a titolo di canoni di locazione, al ril ascio delle porzioni erron eamente comprese nei contratti medesimi, nonché al risarcimento del danno derivante dal la ritardata vendita di tali beni. Deduceva che, in adempimento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, con contratti del 14 e 19 marzo, del 3 e 10 aprile e del 14 maggio 2001 aveva venduto ai condomini del fabbricato “C” di via ### 115 a ### le unità immobiliari da ess i condotte in locazione, sottolineando che nei suddetti contratti, che erano stati conclusi previo esercizio in forma collettiva dell'opzione prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 104/96, per mero errore materiale erano state inserite tra le parti condominiali comuni anche le autorimesse denominate “C” e “D” che non avevano mai costituito beni condominiali, non erano state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (anche perché concesse in locazione a terzi ad uso diverso dall'abitazione) e per le quali non erano stati indicati i corrispettivi dovuti. A ulteriore fondamento della domanda, evidenziava che so lo alcuni dei contraenti il 26 novembre 2001 avevano sottoscritto l'atto d i rettifica; che , inoltre, il condominio aveva indebitamente percepito i canoni di locazione corrisposti rispettivamente dalla ### romana automobili s.r.l. e dalla ### s.r.l., che cond ucevano in locazione, in virtù di distinti contratti, le due autorimesse per cui era controversia. Sottolineava, infine, che a causa di ciò non aveva potuto vendere, sempre mediante il ricorso alla procedura della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, le autorimesse in questione e che aveva di conseguenza subito danno. 
Si costitui vano i convenuti che contestavano l'av versa domanda, di cui chiedeva no il rigetto, sottolineando che nessun 5 di 12 errore era contenuto nei contrat ti di compravendita che richiamavano espressamente gli atti con cui l'impresa costruttrice si era impegnata - nei confronti del comune di ### - a mantenere destinata permanentemente a par cheggio condominiale l'area corrispondente alle autorimesse. Eccepivano, quindi, l'inefficacia dell'atto di rettifica del 17 maggio 2001, privo delle sottoscrizioni di alcuni acquirenti che non erano stati validamente rappresentati dalla cooperativa ### 30 (priva dei relativi poteri di rappresentanza ad hoc) e l'infondatezza delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dall'### Spiegavano, quindi, domanda riconvenzionale per sentir condannare l'### al risarcimento del danno per non aver loro consentito l'uso delle due autorimesse a partire dall'inizio dei distinti rapporti di locazione da ciascuno di loro conclusi, che avevano avuto inizio nel 1968. 
Si costituivano altresì #### e ### che eccepivano di essere carenti di legittimazione passiva per aver alienato, in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, l'immobile da loro acquistato dall'### All'esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale di ### con sentenza n. 11374/12, accertato l'intervenuto acquisto in favore dei convenuti del le quote parti di proprietà comune delle autorimesse “C” e “D”, respin geva tutte le alt re d omande e compensava le spese di lite.  2. - Avverso tale sentenza ha proposto appello l'### quale successore ex lege dell'### con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2012 che, con un unico articolato motivo, lamenta che il Tribunale di ### senza aver tenuto conto che le aree individuate come autorimessa “C” e “D” non avevano mai fatto parte delle parti comuni condominiali e non erano state inserite nell'elenco dei beni oggetto della dismissione, aveva escluso che nella fattispecie fosse configurabile un'ipotesi di errore materiale dei contratti di compravendita e aveva respinto le sue domande. 6 di 12 Si sono costituiti il condominio e i singoli condomini contestando l'impugnazione proponendo appello incidentale per sentir accogliere le domande riconvenzionali respinte dal Tribunale di ### Sono altresì intervenuti ######anna, ### e ### che hanno aderito alle difese e alle domande proposte dagli appellati, chiedendone l'accoglimento. 
La Corte di appello di ### ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio d'impugnazione.  3. - L'### ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.  ### 115 in ### e i condomini in epigrafe hanno resistito con controricorso.  4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 1362 cod. civ.; violazi one e/o falsa applicazione dell'art. 1117 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. 351/2001. ### parte ricorrente, la sentenza impugnata appare meramente ripetitiva di quella di primo grado. La Corte di appello ha co nfermato l'assunto del Tr ibunale secondo cui nel la fattispecie non ricorr e un'ipotesi di errore materiale. Nella specie, la chiara ed espressa inclusione nei suddetti atti delle autorimesse "C" e "D" tra i beni condominiali comuni, con la precisa indicazione dei relativi dati catastali (art. 2) e il riferimento all'atto notaio ### in data 8 Marzo 1996 rep.  23133, debitament e trascritto, concernente l'obbligo ass unto dall'impresa costruttrice nei confronti del Comune di ### al fine di conseguire la licenza edili zia, di destinare e man tenere permanentemente a parcheggio una determinata superficie (art. 9), 7 di 12 hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di compravendere anche le aree in questione. Tuttavia, siffatta interpretazione della volontà delle parti va in contrasto sia con il di sposto dell'art. 1117 cod. civ. sulle parti co muni condominiali, sia con norme imperative, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 del d.l. 351/2001. 
Al riguardo, si evidenzia che le aree a parcheggio indicate in rogito non hanno mai fatto parte delle aree condominiali dei due fabbricati (essendo locate a terzi per uso diverso), non sono state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (essendo oggetto di locazione ad uso diverso dall'abitativo a terzi soggetti) e per esse non è stato previsto fra le parti alcun prezzo (come risulta in atti, non vi è alcuna quantificazione del valore di tali aree, da stimare successivamente per essere cedute con le modalità previste per il non abitativo). 
Si deduce che le considerazioni del giudice di sec onde cure sull'avvenuta valutazion e delle aree per cui è causa appaiono contraddittorie, poiché ogni riferimento in perizia alle autorimesse risulterebbe solo descritti vo della loro oggettiva esistenza nel complesso immobiliare, ma giammai valutativo ai fini del prezzo. 
Si sottolinea , altresì, che la Suprema Corte (sentenza 14796/2017 che si è pronunci ata sulla vicenda relativa alla alienabilità in via separata dell'all oggio già adib ito a servizi o di portineria in un immobile cartolarizzato, per il quale gli acquirenti delle singole unità immobiliari rivendicav ano la condominialità ex lege) ha va lorizzato la specialità della normativa in materia di cartolarizzazione, al pu nto tale da derogare all e disposizioni del codice civile in materia di individuazione dei beni condominiali ex lege. ###à fra dismissione e normativa urbanistica emergerebbe laddove si osservi che, avendo il ### disposto l'obbligo per la ### s.r.l. di alienare a prezzo di mercato in pubblica asta le porzioni commer ciali non residenziali individuate in un 8 di 12 decreto ministeriale, non sarebbe né logico né razionale ammettere che le stesse porzioni possano essere asservite all'uso esclusivo degli ex inquilini residenziali in virtù di norme preesistenti. ###, se il ### ha riconosciuto agli inquilini delle parti commerciali il medesimo diritto di opzione prima dell'asta, già riconosciu to agli inquilini delle parti residenziali (nonché l'ulteriore diritto di prelazione al medesimo prezzo di aggiudicazione), appare ancora più evidente che il vincolo di destinazione impresso a quei beni si presenta come speciale e ulteriore rispetto a qualsiasi altro vincolo di destinazione risultante dalle leggi precedenti. 
Parte ricorrente richiama, inoltre, alcuni elementi ritenut i determinanti: ### il confronto con le previsioni dei rogiti delle vendite individuali, ove le autorimesse non sono state considerate fra le parti comuni; b) la considerazione che, ai sensi e per gli effetti del d.l.  351 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 410 del 23 novembre 2001 , l'### del ### ha proceduto all'individuazione delle medesime aree destinate ad autorimessa nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell'###, pubblicato in ### ordinario alla G.U.  n. 274 del 22.11.2002, al fine di legge della successiva vendita delle suddette aree al valore di mercato, come previsto dalla normativa in materia. Nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell' ###, pu bblica to in ### ordinario alla G.U. n. 274 del 22.11.2002 (all. 15 fascicolo di primo grado ### alla pagina 62 del testo ufficiale in G.U. compaiono, al 25° e 26° rigo, le due autorimesse “C” e “D” di via ### 46). 
Sul punto, si sottolinea che si potrà dire che i dati catastali in decreto sono erronei (il foglio 181, part. 408, sub 101, indicato in ### è inesistent e, nel senso che non è mai esistito nessun immobile con tale identificativo) ma non si può affermare che i due immobili non fossero cartolarizzati nel de creto ### 2. Né pu ò ritenersi che l'erronea indicazi one dei dati catastali potesse 9 di 12 ingenerare equivoci nell' interprete, atteso che, come sopra evidenziato, gli identificativi catastali in ### (foglio 181, part.  408, sub 101) sono irrilevanti, atteso che non identificano alcunché. 
La presenza del le due autorimesse nei decreti di cartolarizzazione andrebbe letta alla luce degli artt. 1362 e ss. cod.  civ. Il ragionamento corretto, a parere dell'### non è quello del giudice di secondo grado secondo cui, atteso che le due autorimesse sono state cedute con gli atti per cui è causa (perché sarebbero parti comuni, sempre secondo un altre ttanto er roneo ragi onamento), sarebbero errati i decreti di cartolarizzazione che includerebbero beni già di proprietà di terzi. Al contrario, considerando i principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 14796/2017, e quindi valutato il valore primario delle norme inerenti la dismissione immobiliare pubblica, considerato altresì che le due autorimesse non possono qualificarsi come parti comuni condominiali ex art. 1117 cod. civ., co nsiderato altresì che non vi è piena prova della loro valutazione ai fine della determinazi one del prezzo, apparirebbe comunque evidente che le due autorimesse non sono state mai cedute e che di mero errore materiale da parte del ### si tratta. 
Si deduce, inoltre, che in primo grado sono state prodotte: copia della nota della ### del 22 aprile 1968, con cui la società costruttrice chiedeva al Comune di ### chiarimenti sulla natura e portata del vincolo a parcheggio per la superficie di mq 2432; copia della nota prot. 22974 del 21 maggio 1968 della ### XV del Comune di ### di riscontro alla prima (all. 24 fascicolo ### di primo grado), con cui il Comune chiarisce, senza dar adito a nessun dubbio interpretativo, che l'area in questione poteva legittimamente essere destinata a uso di autorimessa custodita, in alternativa a quella di autorimessa condominiale. 
Tale è stato l'uso realizzato, atteso che dette superfici sono state locate a terzi che le hanno destinate ad autorimessa custodita, in piena osserva nza con l'atto d'obbligo. Le stesse, quindi, non 10 di 12 potrebbero qualificarsi come parti comuni condominiali. Ciò a maggior ragione considerando che alla fattispecie non appare neppure applicabile la c.d. Legge ponte, atteso che l'art. 41 sexies legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 è stato introdotto dall'art.  18 1. 6 agosto 1967 n. 765, quindi in data successiva all'approvazione del progetto e alla concessione edilizia dell'immobile de quo, avvenuta il 28 marzo 1966. 
Pertanto, la previ sione contrattuale di cui all'art. 2 (che disciplina il regime del costituendo condominio) reca un addendum (relativo all'identificazione dei due immobili) che può solo farsi rientrare nell'ambito della “svista” materiale, di certo non nell'errore, non potend osi neppure astrattamente ip otizzarsi la cessione alle controparti dei beni de quibus, che risultano: a) non cedibili, b) non facenti parti del condominio e delle sue parti comuni, c) non valutati in relazio ne al prezzo dovuto e d) da cedere eventualm ente ai rispettivi conduttori in base a specifica previsione di legge.  1.1. - Il motivo è inammissibile. 
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, e in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risol versi nella mera contrapposizi one tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'un ica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte c he aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 11 di 12 I, 27 giugno 2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28 novembre 2017, 28319). 
A fronte dell'accertamento compiuto in sede di merito, parte ricorrente prospetta una propria lettura delle risultanze istruttorie, giungendo a una diversa loro interpretazione, facendo riferimento a un errore materiale commesso in sede di rogito, errore che è stato tuttavia escluso in sede ###base alla lettura e all'interpretazione dei contratti oggetto di impugnazione. 
Al riguardo, deve sottolinearsi che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di contro llare, sotto il profilo logi co formale e della co rrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e conc ludenza e scegliere, tra ess e, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. V, 22 novembre 2023, n. ###; Cass., VI-5, 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., Sez. VI-5, 6 aprile 2011, 7921). 
Peraltro, nella specie sussiste altresì un'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude ogni omesso esame di fatti storici. 
Non pertinente, infine, appare il richiamo a Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14796 che si riferiva a un caso in cui la contestuale messa in vendita, in uno alle altre unit à immobiliari, del locale originariamente adibito, da parte dell'ente pubblico p roprietario dell'intero stabile, ad alloggio del portiere, ne avesse determinato la sottrazione alla sua destinazione al servizio della cosa comune. Nel 12 di 12 caso di specie, invece, come accertato in sede di merito, l'ente pubblico risulta aver trasferito alle parti la pr oprietà anche delle autorimesse, includendole negli atti di compravendita.  2. - Il ricorso va dunque rigettato. 
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. ### il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 9.500,00 per co mpensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. N. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Grasso Gianluca

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 20-06-2023

... ricorso è inammissibile. Come è noto, il giudizio di Cassazione, a differenza dell'appello, non ha effett o devolutivo, nel senso che n on introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della verten za, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da ogni eventuale errore nel quale il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) opp ure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando). 2.1. Inammissibile è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di violazione e fal sa applicazione di diverse disposizioni di legge. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale «in tema d i ricorso per cassazione, il vizio di v iolazione di legge consiste nella ded uzione di un'errone a ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezz o (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 28946/2020 proposto da: ### nio, elettivamente domiciliato in ### 34 presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente - contro #### elett ivamente domiciliati in ### A ndronico, 2 5 presso lo stud io dell'avvocato ### rappresent ati e difesi dagli avv ocati #### gini ### -controricorrenti avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE ### di TRENTO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal #### 1. In data 27 ot tobre 2010 i coni ugi ### ola ### e ### rva acquistarono in virtù di un finanziamento un camper usato, ma rca ### modello ### o, che successiv amente concessero in uso al proprio genero ### 2. Quest'ultimo con atto di citazione 21 giugno 2017 conveniva in giudizio i propri suoceri davanti al Tribunale di Trento chiedendo accertarsi che i convenuti gli avevano concesso l'uso del camper, ma che, ciò nono stante, aveva loro versato la complessiva somma di euro 7387,10, e che il versamento di cui sopra era indebito, ragion per cui aveva diritto alla ripetizione della somma (o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre ai frutti ed agli interessi dal giorno della domanda. Il tutto con vittoria delle spese processuali. 
Si costit uivano i coniugi convenuti sostenendo d i aver acquistato il camper in virtù di un finanziamento (al quale il ### non poteva acc edere), al fine di consen tirne l'utilizzo esclusivo del ### e della sua famiglia, a fronte dell'impegno del ### di pagare parte del prezzo. I convenuti concludevano chiedendo: -in via principale, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto , e, in via subordinat a, ritenu ta la sussistenza di un comodato tra le parti, accertare e dichiarare che il contratto era a titolo oneroso, per cui le somme a loro versate dal genero non avrebbero dovuto essere restituite; -in via riconvenzionale, accertata l'entità dei danni da cose in custodia, la condanna del conve nuto, quale custode del camper, al pagamento in favore della ### (quale formale proprietaria d el mezzo) la somma di euro 3.596,42 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del camper, e della somma di euro 713,28 quali importi da versarsi 3 da ottobre 2015 a febbraio 2016 (data in cui la ### era ritornata nel possesso d el camper); in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, condannare l'attore al pagamento della somma di euro 3596,42, da porre in compensazione con il credito vantato dall'attore. 
La causa veniv a istruit a mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti non ché mediante assunzione delle prove orali dalle s tesse indicate e med iante interr ogatorio formale di tutte le parti. 
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 519 del 2019 rigettava la dom anda del ### e, in acco glimento della riconvenzionale, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di euro 3840,88 in favore degli originari convenuti.  3. Avverso la sentenza di primo grado propon eva appello il ### Si costituivano gli originari convenuti che chiedevano il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. 
La Corte d i appello di Tren to con sent enza n. 168/2020 respingeva l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.  4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il ### Hanno resistito con controricorso i coniugi convenuti.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di ### è affidato a tre motivi. 
All'illustrazione dei motivi, in punt o di fatto, il rico rrente premette che: a) tra le parti in causa era intervenu to un accordo, sussumibile quale contratto orale di comodato gratuito, av ente ad oggetto un camper; b) contrariam ente agli accordi, i comodanti, 4 successivamente alla consegna, avevano da lui pret eso (e, per un certo tempo, ottenuto) dei pagamenti cons iderevoli a titolo di corrispettivo; c) egli aveva conseguentemente chiesto la ripetizione di quanto versato (escluse le spese sostenute per la ristrutturazione del mezzo e quelle necessarie per il suo utilizzo), mentre in via riconvenzionale i comodanti avevano chiesto il risarcimento dei danni da loro asseritamente rinvenuti sul mezzo concesso in comodato (danni di cui in precedenza non si erano mai lamentati); d) entrambi i giudici di merito, d a un lat o, avevano erroneamente ravvisato nell'intervenuto accordo un comodato oneroso e, conseguentemente, avevano ritenuto legittim i i pagamenti da lui effettuati come comodatario, respingendo la domanda di ripetizione, da lui proposta, dall'altro, avevano accolto la riconvenziona le dei como danti, sul presupposto che il comodatario avrebbe dovuto provare che il veicolo era into nso al momento del la restit uzione, ma che tale prova non sarebbe stata data.  1.1 Con il primo motivo il rico rrente denunci a la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 2033 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c.) nell a parte in cui la corte territo riale ha per l'appunto ravvisato nell'intervenuto accordo un contratto oneroso, ha conseguentemente ritenuto dovuti i versamenti da lu i effettuati e, quindi, infondata, la sua domanda di ripetizione. 
Deduce che la natura gratu ita del cont ratto di comodato intercorso tra le parti si desume: a) dalla lettera di intimazione del 14 dicembre 2015, nella quale uno studio legale chiedeva la restituzione del camper ai proprietari, <<in q uanto concesso a titolo di cortesia>>; b) dal fatto di aver effettivamente beneficiato del camper a t itolo gratuito fino al 2 2 agosto 2012, data da lla quale aveva iniziato a corrispondere le rate del mutuo contratto dalla suocera per 5 l'acquisto del camper; c) da quanto emerso ad esito dell'audizione dei testi escussi. 
Osserva che i primi pagamenti potevano anche sembrare una forma di reciproco aiuto intra familiare, scollegato con il contratto di comodato concluso, ma alla lunga era dive nuto ch iaro che lui, continuando a pagare, si sarebbe accollato l'intero costo del mezzo, senza peraltro poterne divenire proprietario. 
Sostiene che i versame nti da lui e ffet tuati, per un importo complessivo di euro 7.387,10, sono stati indebitamente trattenuti dai comodanti, donde il suo diritto di chiederne la ripetizione. Al riguardo rileva che il contratto di comodato può anche essere oneroso, sempre che la remunerazione, prevista a fronte del godimento del bene, non assuma natura di corrispettivo; e che nella specie non può ritenersi intervenuto un contratto di locazione di ben e mobile, in virtù del divieto di cui all'art. 84 settimo comma CdS e della circostanza che dalla carta di circolazione risulta che il camper per cui è processo era mezzo adibito ad uso proprio.  1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p. c.) nell a parte in cui la corte territo riale ha per l'appunto omesso di considerare le prove da lui addotte, che in via presuntiva dimostravano che il veicolo non poteva considerarsi danneggiato al momento della sua apprensione da parte dei proprietari. 
Osserva che: a) i danni recl amati non poteva no considerarsi provati sulla base delle foto e del preventivo (senza data) della ditta ### ex adverso prodotti; b) dall'audizione del t este ### non era emersa la data in cui i l preventivo era stato redatto e le lavorazioni, in esso indic ate, erano state svolte; c) la controparte non era stata in grado di produrre alcuna fattura fiscale 6 relativa al pagamento delle lavorazioni effettuate da ### d) egli aveva sempre negato di aver mai causato o anche soltanto notato i danni che gli erano stati imputati; e) elementi di prova logica avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere che detti danni, reclamati dalla controparte solt anto all'atto dell a costituzione in giudizio, pur se mai esistenti, si sarebbero concretizzati dopo che i comodanti si erano riappropriati del mezzo; f) la circostanza che il mezzo fosse stato da lui “abbandonato” sulla pubblica via non provava i dan ni n ella loro materialit à, e, d'altra parte, egli si era limitato a parcheggiare il camper fuori della propria abitazione (non disponendo di un garage); g) la ### dopo e ssersi ripresa il camper, gli aveva indirizzato la lettera 18 febbraio 2016, nella quale non faceva alcun riferimento ai danni successivamente lamentati.  1.3. Con il terz o motivo, conn esso con il pre cedente, il ricorrente denuncia la viola zione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che e ra suo on ere, quale comodatario, dimostrare l'assenza di danni al momento della restituzione, mentre, secondo la tesi del ricorrent e, era onere de i proprietari dimost rare che il campe r fosse dan neggiato e ch e il danne ggiamento si era verificato prima che il camper era tornato nella loro disponibilità. 
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, l'onere di provare il tempus del verificarsi di tali danni spettava alla controparte, che tuttavia non lo aveva assolto. In altri termini erano i proprietari che avrebbero dovuto provare che i danni contestati in giudizio erano presenti fin dal momento in cui essi erano rientrati per la prima volta nella disponibilità del bene (e che dunque detti danni si fossero verificati nel periodo in cui lui era stato custode e responsabile del camper). 7 2. Il ricorso è inammissibile. 
Come è noto, il giudizio di Cassazione, a differenza dell'appello, non ha effett o devolutivo, nel senso che n on introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della verten za, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da ogni eventuale errore nel quale il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) opp ure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando).  2.1. Inammissibile è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di violazione e fal sa applicazione di diverse disposizioni di legge. 
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale «in tema d i ricorso per cassazione, il vizio di v iolazione di legge consiste nella ded uzione di un'errone a ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezz o d elle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, conv. in legge 7 agosto 2 012, n . 134 (Cass. 24155/ 2017; 195/2016; 26110/2015). 
Occorre qui ribadire che la erro nea riconduzione del fatto materiale nella fattis pecie legale, dep utata a dettarne la disciplina, postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia 8 considerato fermo ed indiscusso. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). 
Orbene, nel motivo in esam e parte ricorren te con testa al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto provato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza di un contratto oneroso: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non u n giudizio di dirit to, ma un giud izio di fatto, insindacabile nella presente sede processuale.  2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale viene eccepito il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 
Al rigu ardo, si rileva che - poiché la sentenza d'appe llo impugnata (confermativa della sent enza di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) è stata emessa in un giudizio introdotto dopo l'11/9/2012 - si applica l'art. 348 ter comma 5 c.p. c. nella formulazione vigente, in base al quale, quan do la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni ine renti alle q uestioni di fat to, il ricorso per cassazione può e ssere proposto escl usivamente per i motivi di cui all'art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. 
Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare (cfr., tra le tante, ### 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244- 03) che: <<###ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il 9 ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sent enza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse>>. 
Orbene, nel caso di specie, da un lato, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la suddetta data ed è confermativa della sentenza di primo grado; e, dall'altro, il ricorrente non ha affatto dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito sono tra loro diverse. 
Donde l'inammissibilità anche del secondo motivo.  2.3. Inammissibile è infine il terzo motivo. 
La censura il lustrata d al ricorrente non contiene alcun a denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. 
Una viola zione del principio dell'one re della prova, inver o, è configurabile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente denunci che il giud ice di merito ha appl icato la regola di giudizio, fondata sull'onere della prova, in mo do erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata (secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni). 
Nulla di qu anto sopra n el caso di specie, nel quale la corte territoriale ha correttamente ritenuto che a carico degli originari attori erano configu rabile l'onere di allegare e provare l'e sistenza di u n contratto di comodato oneroso, nonch é l'onere di allegare il danno subito. 10 3. In definitiva, il ricorrente, attraverso le censure articolate con i m otivi in esame, si è inam missibil mente spinto a p rospett are la rinnovazione, in questa sede di legitti mità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. 
Sono invero ogget to di giudizio di merito: sia il fatto che dall'espletamento delle prove orali è risultato provato l'accordo tra le parti circa il p agamen to da p arte dell'attore delle rate del mutuo successive a quella in scadenza il 28 agosto 2012; sia il fatto che lo stesso attore aveva tenuto una ser ie di comportamenti id onei ad attestare, quali fatti concludenti, l'intervenuto accordo; sia il fatto che il modus posto a carico del comodatario non è stato di consistenza tale da snaturare la natura di comodato; sia il fatto che il mezzo era stato abbandonato sulla pubblica via e che in esso erano stati rilevati innumerevoli danni; sia, infine, il fatto che il ### no n abbia provato che il mezzo era esente da danni alla data dell'11 febbraio 2016, nella quale la ### era rientrata nel possesso del mezzo. 
Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giud ice di merito non è tenuto a valutare singolarmen te tutte le risultanze pro cessuali e a confutare tutte le argome ntazioni prospettate dall e parti, ma è sufficiente che, dopo ave re vagliato le une e le altre nel loro complesso, ind ichi gli elementi sui quali int ende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disat tesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall'altro, che non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesamin are e valutare il merito della ca usa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza 11 impugnata sotto l'esclusivo profi lo logico-formale della corret tezza giuridica.  4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle s pese sostenu te da parte resist ente, nonché la declaratoria de lla sussis tenza dei presupposti processuali per il pagam ento d ell'importo, previ sto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P.Q.M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorr ente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.760 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 29 marzo 2023, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gianniti Pasquale

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-09-2024

... dall'### 7. B.S. ### spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 8. ### spa e ### srl hanno resistito con controricorso. Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmen te comunicata alle parti. 10. A segu ito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 11. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. 12. In prossimità dell'odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente ### hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l'art. 1495 c.c., anziché l'art. 16 67 c.c., con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcit oria per viola zione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15731/2023 R.G. proposto da: B.S. ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avvocato ### SCARSELLI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### LANZILLOTTA; ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### BARICCHI; - controricorrenti - Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avverso la SENTENZA della CORTE ### di FIRENZE 1075/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal #### 1. B.S. ### spa conveniva dinanzi al ### ale di ### la ### spa per accertare e liquidare il danno riportato in € 101.805,50 comprensivi di € 94.742,50 per mancato guadagno € 2.063,00 per redazione perizia, € 5.000,00 per spese di riparazione e sostit uzione dell 'allestimento dell'autocarro tg. #### riferiva di avere acquistato dalla convenuta il veicolo ### in data ###/2011 e di av ere app altato contestualmente l'allestimento del mezzo con la installazione di un gancio traino, spoiler fissi, deflettori laterali, sponda retrattile, come da contratto e che dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura, ossia della prima staffa superiore anteriore destra. 
Pertanto, aveva introdotto procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 14577/2013, nel quale la CTU depositata il ### 15 aveva quantificato il costo per l'eliminazione del difetto in € 5.000,00.  ### aggiungeva di avere subito anche un dann o da mancato impiego del mez zo nella tratt a destinata B ologna - Grosseto -### -### e di avere commissionato i trasporti ad altra società̀ da lugli o 2012 a marzo 201 5 e di avere calcolato tramite perizia il danno da mancato guadagno, facendo riferimento ai valori economici ritraibili dalla regolare disponibilità̀ del mezzo e a quelli ottenuti dal ricorso al servizio esterno.  2. ### si costituiva, replicando di essere il mero venditore del bene, dato che l'allestitore era ### srl e di non ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 avere mai avuto la possibilità̀ di visionare il mezzo dopo la denuncia dei difett i (inviata, peraltro, oltre un anno dopo la consegna, il ###). Pertanto, la convenuta eccepiva la prescrizione dell'azione per decorso del termine annuale connesso al contratto di compravendita e negava l'esisten za di un “appalto” ed eccepiva comunque la decadenza anche come contratto di appalto; negava il nesso causale fra dife tto e danni ed affermava che la garanzia ### prevista all'art. 9 delle condizioni generali non contemplava gli allestimenti e gli accessori installati e costruiti da terzi.  3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva ### srl che ammetteva di avere ricevuto una richiesta di allestimento da parte della convenuta e di averlo consegnato alla medesim a in d ata 08/04/2011 ma di non avere avuto alcuna contestazione fino al 22/06/2015 ( data nella quale veniva invitata alla neg oziazione assistita) e pertanto, eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c., ex art. 1667 c.c. e la prescrizione e sosteneva l'imputabilità̀ dei danni alla neglig enza e incuria dell'attrice, oltre che l'inopponibilità̀ dell'ATP nei propri confronti.  4. ### riteneva infondata la tesi dell'attrice secondo cui aveva stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra lor o, un contratto d i vendita e u no di appalto, l'un o - la compravendita - avente ad oggetto il telaio cabinato tre assi ### 6x2 460.26 DXI privo di allestimenti, l'altro - l'appalto - avente ad oggetto l'installazione di un gancio traino, di due spoiler fissi, deflettori laterali , impianto per casse mobili, sponda retrattile con portata di 20 quintali. 
Il contratto era unico, come confe rmato inna nzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 oltre Iva - ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 senza alcun a distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle cond izioni generali di cont ratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratt o di vendita e doveva essere q ualificato come un “contratto misto di vendita e appalto”, nel quale la prestazione di dare si univa a quella di fare e nel quale l'acquirente BS chiedeva al venditore la fornitura di un veicolo con un cert o allestimento , ed il venditore si obbligava a procurarlo, evidenziando nel contratto che l'allestimento “sarà del tipo “Resti” (allestimento ### impianto per casse mobili, sponda retrattile 20 q). 
Dovendo accertare quale disciplina fosse applicabile al contratto misto di vendita e appalto, e quindi verificare quale fosse l'elemento prevalente nell'economia del contratto e nella volontà̀ delle parti, il ### concludeva che l'eleme nto economicamente rilevante dell'oggetto (e quindi del veicolo) era la struttura ossia il camion circolante, come poteva evincersi dallo stesso ATP in atti, nel quale per la sostitu zione dell'in tero controtelaio, facente parte dell'allestimento, era prevista una spesa di € 5.000,00 a fronte di un valore comp lessivo di € 92.00 0,00. Anche la funzione del contratto era caratterizzata dalla prevalenza del mezzo circolante e non dagli allestimenti, che rimanevano meri accessori, i quali pur connotando il mezzo per un a funzione o uso particolari, non ne mutavano la destinazione essenziale di mezzo circolante.  ### ribunale riteneva applicab ile la disciplina del contratt o prevalente e qui ndi quella della compravendit a su quella dell'appalto. Conseguentemente il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti era quello annuale a decorrere dalla consegna del bene, ex art. 1495 c.c. e la consegna del bene doveva ritenersi avvenuta, se non al momento del contratto, almeno ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 alla consegna del certificato di proprietà̀ del mezzo del 13/07/2011 e del foglio di via 12/05/2011, trattandosi di allegazioni da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c. nei termini di cui sopra, per cui l'azione promossa dall'attrice doveva ritenersi prescritta per decorso del termine annuale dalla consegna del bene venduto.  4. B.S. ### spa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  5. ### spa e ### srl resistevano al gravam e chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.  6. ### rte d'Appello di ### rigettava l'appello. In particolare, condiv ideva l'assunto del ### che si fosse in presenza di un “contratto misto”, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto. 
In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, doveva farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplin a del contratt o comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (Cass. n. 3578/1999, Cass. n. 3395/1997, Cass. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 216 1/1987, Cas s.  2626/1984, Cass. n. 1951/1982). 
La ricostruzione dell'appellante faceva riferimento al “principio di combinaz ione” piuttosto che di “prevalenza”, cercando di utilizzare, pro domo sua, per ciascuna pattuizione quella p iù conveniente, se non addirittura mediante uno “scorporo” di parti del contratto. 
Il rapporto inter partes vedeva, invece, prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spolier fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una spon da retrattil e, come emergeva dal contratto d el 12.1.2011, talché l'elemen to della materia aveva avuto prevalenza su quello del lavoro e, in base al criterio della c.d. prevalenza “ in concreto”, la disciplina applicabile era quella della vendita (Cass. S.U. n. 11656/2008) Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e anche le condizioni generali alla clauso la 9 (quest'ultima in tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decor rere dal la data d i consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”.  ###, dun que, andava esercitata en tro un anno dalla consegna, secondo quanto previsto dall'art . 1495 c.c., non rappresentando il c.d. “allestime nto” l'oggetto prevalente del contratto e si era prescritta, posto che la consegna doveva ritenersi avvenuta se non lo st esso 1 2.1.2011, qu anto meno alla data di immatricolazione del 12.5.2011 e che la denunci a dei vizi era avvenuta solo il ### e quindi ad oltre un anno dalla consegna. 
La domanda doveva essere rigettata con assorbimento di quella di manleva. La Corte d'Appello osservava anche che la domanda dell'attrice era anche palesemente infondata ab initio sulla base di quanto emerso dall'### 7. B.S. ### spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.  8. ### spa e ### srl hanno resistito con controricorso. Ric. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 9. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmen te comunicata alle parti.  10. A segu ito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  11. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  12. In prossimità dell'odierna udienza la parte ricorrente e la controricorrente ### hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione e/o violazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., per avere la Corte di merito applicato l'art. 1495 c.c., anziché l'art. 16 67 c.c., con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcit oria per viola zione degli obblighi discendenti da un appalto contenuto in un contratto misto tra vendita e ap palto, disattendendo così gli or ientamenti giurisprudenziali in sede ###base ai quali, nei contratti misti, sono sempre comunque fatt e salve le norme proprie del contratto cui essi appartengono, poiché il principio della prevalenza deve essere dato senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi che concorrono a fissare il con tenuto e l'ampiezza d el vincolo contrattuale; 2. La prop osta di definizione del gi udizio form ulata ai sensi dell'art. 380-bis è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguent i ragi oni: «considerato che, a fronte dell'accertamento di merito sulla prevalenza ( in base a lla teoria ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'assorbimento nei contratti misti) della vendita rispe tto all'appalto, in ragione della pre ponderanza de llo scopo ### traslativo collegato alla prestazione di dare - materia -, rispetto allo scopo re alizzativo collegato alla prestazione di facere - lavoro - (accertamento insindacabile in questa sede), la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il conte nuto e l'ampiezza del vincolo contrattu ale, con la conseguente applicabilità delle norme proprie del contratto cui essi appartengono, è subordinata alla condizione che la relativa disciplina giuridica sia compatibile con quella del contratto prevalente ( n. 17855/2023; Cass. n. 26485/2019; Cass. n. 5935/2018; S.U. n. 11656/2008), ipotesi chiaramente esclusa con riguardo alla previsione di un diverso termine di prescrizione (di un anno per i vizi della vendita ex art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. e di due anni per i vizi dell'appalto ex art. 1667, terzo comma, primo periodo, c.c.), che ne preclude la coesistenza; atteso, dunque, che il ricorso si profila manifestamente infondato».  3. La ricorrente con la memoria deposi tata in prossim ità dell'udienza insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in aggiunta alle deduzioni ivi formu late, ten uto conto anche delle conclusioni della proposta, evidenzia di aver inteso sottoporre all'attenzione della Corte la diversa questione se il giud izio di prevalenza possa darsi solo n elle ipo tesi in cui in giu dizio siano dedotti e controversi aspetti d ell'uno e dell'altro contratto. Se dunque la rego la dell'applicabilità della disciplina del contratto prevalente (e del contratto non prevalente solo nelle ipotesi nelle quali questa non sia incompatibile con la prima) si ha solo in questi casi o se, al contrario, quando le parti hanno dedotto in giudizio un ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 solo contratto, le norme da applicare non possono che essere quelle del contratto dedotto. 
Altrimenti si arriverebbe, come ne l cas o di specie, all a conclusione, peraltro anche iniqua, di applicare la prescrizione della vendita ad una azione risarcitoria relativa ad un vizio del contratto di appal to. La valu tazione della prevalenza e l'applic azione delle norme del contratto prevalente dovrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui in giudizio siano dedotti congiuntamente tanto aspetti dell'uno contratto quanto dell'altro.  4. Il ricorso è infondato.  4.1 La mem oria della ricorrente non offre argomenti t ali da consentire di mod ificare le concl usioni di cui alla proposta di definizione accelerata. In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui nella specie non dovrebbe applicarsi il prin cipio c.d. della “prevalenza” perché la dom anda riguardava solo il cont ratto di appalto è del tutto infondata. 
La prospettazione della parte infatti non preclude al giudice di qualificare e interpretare il contratto nell a sua interezza e complessità. Inoltre, alla domanda dell'attrice si contrappongono le difese della convenuta rispetto alle quali ulteriormente il giudice del merito ha il potere/dovere di dare riposta. 
Deve ribadirsi in proposito che: In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il poteredovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione dis posizioni e principi di diritto div ersi da qu elli erroneamente rich iamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenib ili all'esito di un a ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (### 3 - , Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651854 - 01) Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, tanto il giudice di primo grado che la Corte d'Appello hanno ritenuto infondata la tesi dell'attrice circa il fatto di aver stipulato con la convenuta due contratti contestuali e collegati fra loro, un contratto di vendita e uno di appalto. I giudici di merito hanno ritenuto che il contratto fosse unico, come confermato innanzit utt o dalla unitarietà̀ del prezzo pattuito fra le parti in € 92.000,00 senza alcuna distinzione fra camion e allestimenti - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto allegate, unitariamente redatte con riferimento al contratto di vendita nel quale prevaleva la prestazione di dare rispetto a q uella di fare. ### la Corte d'### o, dun que, i l rapporto inter partes vedeva prevalere lo schema della “vendita” piuttosto che quello dell'appalto, dato che ### spa aveva essenzialmente “venduto” il veicolo ### mod. ### 460.26 e aveva delegato l'allestimento a ### ai fini dell'installazione di un gancio di traino, di due spoiler fissi, di due deflettori laterali, dell'impianto di casse mobili e di una sponda retrattile. Il contratto del 12.1.2011, infatti, era impostato (in tutte le clausole) in termini di “fornitura” o di “vendita” e che anche le condizioni generali alla clausola 9 (quest 'ultima i n tema di “garanzia”) evocavano una garanzia di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e che sempre la clausola 9) - espressamente approvata dall'acquirente ai sensi ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 dell'art. 1341 cc - non comprendeva gli “accessori se montati o costruiti da terzi”. 
In tal caso, in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile è quella della vendita.  ### gio intende dare continu ità al seguente principio di diritto: In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui sche ma sono riconducibili gli elem ent i prevalenti ( cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il cont enu to e l'ampiezza de l vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (### 2, Ord. n. 26485 del 2019, conf. Sez.Un. n. 11656 del 2008). 
Né può sostenersi, in presenza di un unico contratto con causa prevalente di vendita una comp atibilità del diverso termine di prescrizione e decadenza previsti dalla discipl ina del contratto di appalto (art. 1667 cod. civ. ) e da quella del contratto di vendita (art. 1495 cod. civ.). Si è già detto, infatti, che: In caso di contratt o misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà del le parti, sicché si h a appalto quan do la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compraven dita quando il risultato pe rseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (###. 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto). (Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023, Rv. 668324 - 01) 5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché i l ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della due parti controricorrenti, di u na somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che in favore delle parti controricorre nti che liq uida in favore di ### 2023 n. 15731 sez. ### - ud. 17/09/2024 ### srl in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e in favore di ### spa in euro 6000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidti in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. ci v., al p agamento, in favore di ciascuna delle due parti con troricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussisten za dei p resupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-02-2024

... azza ### presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all 'indirizzo pec , rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### s.a.s. di ### & C. - già Immobiliar e ### s.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione, in perso na del l.r.p.t., e ### entrambi domiciliati in ### piazza ### presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e agli indirizzi pec ### e ###, ### s.r.l. trasferimento quote AC - 20/02/2024 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### come da procure in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 286/21 del 28 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio 2024 dal #### 1. La socie tà ### (in prosieguo, breviter, ### ha proposto ricorso in cassazi one, affidato a un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta nei confronti di ### S.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione e del socio accomandatario ### con cui si era chiesto, in via principale, la riduzione del prezzo c (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27730/2021 R.G. proposto da ### s.r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in ### pi azza ### presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all 'indirizzo pec , rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### s.a.s. di ### & C. - già Immobiliar e ### s.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione, in perso na del l.r.p.t., e ### entrambi domiciliati in ### piazza ### presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e agli indirizzi pec ### e ###, ### s.r.l.  trasferimento quote AC - 20/02/2024 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### come da procure in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 286/21 del 28 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 febbraio 2024 dal #### 1. La socie tà ### (in prosieguo, breviter, ### ha proposto ricorso in cassazi one, affidato a un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta nei confronti di ### S.a.s.  di ### S.r.l. & C. in liquidazione e del socio accomandatario ### con cui si era chiesto, in via principale, la riduzione del prezzo c orrisposto per l' acquisto del 100% delle qu ote sociali dell a ### S.r.l., finalizzato all'ottenimento dell a proprietà, quale oggetto med iato dell'acquisto, di un terreno adibito a parcheggio pertinenziale di un hotel e, in via subordinata, la condanna dei convenuti al risarcimen to dei danni e alla ripetizione dell'indebito.  2. ### s.a.s. di ### & C. - già Immobili are ### S.a.s. di ### S.r.l. & C. in liquidazione - (in prosieguo, breviter, la B raghina) e ### hanno resistito con controricorso.  3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha condiviso integralmente le ra gioni del rigetto esplicitate dalla sentenza di primo grado, secondo cui oggetto immediato della 3 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale, sicché tutte le domande proposte, siccome aventi ad oggetto le qualità del bene compreso nel patrimonio societario, nell'ambito di una cessione del capitale sociale sprovvista di clausole di garanzia specifiche, siano precluse, più che infondate, non essendo dirette all'oggetto della vendita, ma ad una sua componente autonoma.  4. Le parti hanno depositato memoria.  ### 1. Il ricorso lamenta: «### e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: app licabi lità dell'art. 1497 c.c. e della disciplina della vendita di aliud pro alio al contratto di cessione di q uote sociali anche in assenza di specific a garanzia.», deducendo che i beni compre si nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione di azioni o di quote di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto specifico riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario circa la ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.  2. Il ricorso non è fondato.  3. Osserva la Corte che un pr oprio primo indiri zzo, prevalente (Cass. n. 26690/06; id. 16031/07; 17948/12, 16963/14 e, da ultimo, 7183/19), aff erma che la ces sione delle azioni di u na società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, 4 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del pre zzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali. 
Tale in terpretazione si fonda sull'individuazione dell'oggetto del negozio di modificazione d ella partecipazione sociale. Un bene, la partecipazione sociale, che attribuisce al titolare diritti amministrativi e di ritti patrimoniali da ese rcitare nella società per effetto dell'acquisizione della qualità di so cio. Un bene, la partecipazione sociale, che non si li mita, quindi, ad attribuire al so cio diritti patrimoniali parametrati al va lore del patrimonio della società, m a che, in relazione a ciascun tipo societario prescelto, attribuisce anche diritti amministrativi, che consentono al socio di partecipare alla vita della società, esercitando tutte le facoltà concesse dalla legge e dallo statuto, rispetto alle qu ali l'aspettativa di redditività connessa all'esercizio dei diritti patrimoniali costituisce non più che un aspetto del complessivo status di socio. rilevato che l'assetto patrimoniale del valore della partecipazione, in quanto corrispondente all'esercizio dei diritti patrimoniali spettanti al socio, è solo una parte dell'utilità che l'acquirente della partecipazione riceve per effetto del suo acquisto. 
Lo status di socio attribuisce, quindi, diritti più ampi e ulteriori rispetto a quelli legati al concorso alla distribuzione degli utili, ipotesi nella quale potrebbe sussistere un interesse ad attribuire sempre e comunque rilevanza all'effettivo valore dei beni che co stituiscono il patrimonio della società, in dipendenza di vizi che ne diminuiscano il valore, con co nseguente ammissi bilità delle azioni contrattuali a difesa dell'effettivo valore del bene mediato, in assenza di specifiche garanzie.  r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### è a conoscenza dell'esistenza di un proprio diverso orientamento, minoritario (### 1, Sentenza n. 18181 del 09/09/2004; conforme la più recente ### 6-2, Ordinanza n. 22790 del 12/09/2019), secondo cui le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. 
Tale o rientamento evidenzia che le azioni esperibili a tu tela dell'effettivo valore della partecipazione discendono da un'applicazione del generale canone di buona fede, ma che esse sono limitate alle ipotesi in cui la di fferenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incida sulla solidi tà economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, potendo per tale via integrare una mancanza delle qualità essenziali della cosa, ovvero essere indizio del fatto che i beni confl uiti nel patri monio siano assolutamente privi della capacità fu nzionale a sodd isfare i bi sogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti. 
Ipotesi che, come ognun vede, sono da qualificarsi come radicali e riconducibili all'effettiva insussistenza del valore indicato nella quota di partecipazione compravenduta. 
Ipotesi, tuttavia, che nella presente controversia potrebbero trovare applicazione solo se la ricorrente avesse specificamente indicato a questa ### le circostanze allegate e dimostrate in giudizio idonee a far ritenere sussistente un rapporto di diretta causalità tra il valore della quota stimato nell'atto di cessione e la mancanza di determinati beni, o di determinate utilizzazioni dei ridetti beni facenti parte del 6 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### patrimonio societario, tali da far venire meno la correttezza del valore attribuito alla partecipazione. Il ricorso, invece, si limita (alle pagine da 10 a 12) a dare “per scontato” che tali circostanze identificative del danno e della sua incidenza causale sulla valutazione della quota siano state fornite, senza osservare però i requisiti minimi per garantire l'autosufficienza della censura. 
Da tant o consegue che, n on risultando ammissibile il ricorso nella parte in cui sarebbe invocabile la giurisprudenza minoritaria di questa ### l a questione di diritto non può esser e affrontata e risolta in questa sede.  4. La soccombenza regola le spese di fase, li quidate come in dispositivo.  5. Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna la ### s.r.l. a ri fondere a ### ina ### s.a.s. di ### & C. e ad ### le spese della presente fase d i legittimità, che li quida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 7 r.g. n. 27730/2021 Cons. est. ### di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio del 20 febbrai o 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Fraulini Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-12-2024

... sentenza ### s.a.s. di F. ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. ### s.p.a., alla quale la notifica è stata eseguita a mezzo pec al difensore con consegna del messaggio il ###, è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all'esito della camera di consiglio del 26-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione art. 1341 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.5” e con esso la ricorrente censura la senten za impu gnata laddove ha escluso il carattere vessatorio, già ritenuto dal giudice di pri mo grado, del la clausola apposta al n.9 del contratto per adesione predisposto da ### s.p.a. Evidenzia che la clausola n.9 conte mplava una fattisp ecie vessatoria di decadenza per il procacciatore d'affari dal dirit to di pretendere le provvigioni in caso di emissione della fattura oltre sei mesi dall'inoltro dei pro-forma; aggiunge che la sottoscrizione era stata apposta in calce alla convenzione, ma con un richiamo cumulativo a 4 svariate clausole, senza indicazione specifica del cont enuto del la (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 1415/2019 R.G. proposto da: ### S.A.S. ###. ###, p.i. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via degli ### ricorrente contro ### S.P.A.  intimata avverso la sentenza n. 4114/ 2018 della Corte d'appel lo di Mil ano pubblicata il ###, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26- 11-2024 dal consigliere ### 1.### s.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal ### ale di Mil ano a favore di ### s.a. s. di ### per il pagamento dell'importo di ### 40.146,86 a titolo di compensi pro vvigionali , in relazi one all'attività di ### procacciamento di affari -clausola vessatoria R.G. 1415/2019 C.C. 26-11-2024 intermediazione finanziaria svolta dalla società ### entino a favore della società ### per l'acquisto di veicoli da part e della clientela della ### per i mesi da febbraio a settembre 2008. 
Con sentenza n. 5731/2015 depositata il ### il ### di Milano, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ### in forza della clausola n. 9 delle condizioni generali di contratto per la mancanza della specifica approvazion e di tale clausola vessatoria, ritenuto sussistente tra le parti rapporto di procacciamento di affari e ritenuto provato il diritto alle provvigioni solo per i mesi di agosto e settembre 2008, ha rev ocato il decreto ingiunt ivo e ha condannato l'opponente al p agamento della minor somma di ### 5.619,52.  2.Avverso la sentenza hanno proposto appello principale la società ### lamentando il riconoscimento solo parziale del credito, e appello incidentale la società ### s.p.a. lamentando il rigetto dell'eccezione di decadenza. 
Con sentenz a n. 4114/2018 pubb licata il 1 4-9-2018 la Corte d'appello di Milano ha accolto l'appello incidentale e ha dichiarato la società ### decaduta dal diritto di chiedere le provvigioni per l'attività di intermediazione svolta nel periodo da febbraio a settembre 2008 e che pert anto nu lla doveva la società ### a tale titolo; ha condannato la società ### alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 
La sentenza, premesso che non era in contestazione il carattere vessatorio dell'ipotesi di de cadenza prevista dalla clausola n.9 del contratto, ha dichiarato che ricor revano i requisiti per ritenere la specifica approvazione de lla clausola, in quanto la seconda sottoscrizione era stata apposta in calce a un richiamo operato non a tutte e indistintamente le clausole delle condizioni generali, ma solo a quelle necessitanti la specifica approvazione, richiamo corredato d a 3 una -benché effettivamen te sommariaindicazione del relativo contenuto. Ha aggiunto che la mera mancata inserzione del termine “decadenza”, oltre a “pagamenti e termini di prescrizione”, nella rubrica/richiamo di tale clausola non poteva scalfire la consapevolezza in capo al contraente che la sottoscrizione apposta fosse rivolta anche a tale contenuto sfavorevole. Quindi, ritenuta l'efficacia della clausola, ha dichiarato in forza della clausola stessa la decadenza dal diritto di pretendere il pagamento delle provvig ioni per l'attività di intermediazione, stante la violazione del termine previsto dalla clausola di sei mesi per la fatturazione, in quanto le fatture erano state emesse il I-4-2009 e il ###.  3.Avverso la sentenza ### s.a.s. di F. ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.   ### s.p.a., alla quale la notifica è stata eseguita a mezzo pec al difensore con consegna del messaggio il ###, è rimasta intimata. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all'esito della camera di consiglio del 26-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione art.  1341 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.5” e con esso la ricorrente censura la senten za impu gnata laddove ha escluso il carattere vessatorio, già ritenuto dal giudice di pri mo grado, del la clausola apposta al n.9 del contratto per adesione predisposto da ### s.p.a. Evidenzia che la clausola n.9 conte mplava una fattisp ecie vessatoria di decadenza per il procacciatore d'affari dal dirit to di pretendere le provvigioni in caso di emissione della fattura oltre sei mesi dall'inoltro dei pro-forma; aggiunge che la sottoscrizione era stata apposta in calce alla convenzione, ma con un richiamo cumulativo a 4 svariate clausole, senza indicazione specifica del cont enuto del la clausola n.9, individuata come “pagamenti e termini di prescrizione”. 
Lamenta altresì che la sentenza abbia omesso qualsiasi valutazione del concreto fatto relativo alla diversa prassi seguita dalle parti, in quanto in varie occasioni la società ### aveva inoltrato alla società ### le fatture a notevole distanza di tempo dall'emissione dei pro-forma, ricevendo puntuali pagamenti. Evidenzia che il contratto constava di tredici disposizioni, di cui ben nove -e perciò la gran partesottoposte a separ ata approvazi one, così da non garantire un supplemento di attenzione da parte del contraente debole, tanto più che il richiamo alla clausola 9 appariva erroneo, in quanto il titolo “pagamenti e termini di prescrizione” confondeva i differenti concetti di prescrizion e e decadenza e ingenerava confusione. Quindi richiama i precedenti di Cass. 573 3/2008 e Cass. 22026/2016 sull'esige nza di specifici tà e separatezza della clausola vessat oria, non soddisfatta dal richiamo cumulativo numerico e dalla distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali del contratto.  2.Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 2934 c.c. e ss. in materia di prescrizione e in relazione alla differenza con la decadenza (art. 2965 c.c.” e con esso la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia reputato che la mera mancata inserzione del termine “decadenza” nella rubrica/richiamo di tale clausola non fosse idonea a scalfire la consapevolezza in capo al contraente che la sottoscrizione era rivolta anche a quel contenuto a lui sfavorevole. Evidenzia come le fattispecie di prescrizione e decad enza non si ano sovrapponibili e sostiene che la previsione della clausola n. 9 in ordine alla necessità di emissione di fattura a distanza di sei mesi dall'inoltro del pro-forma a mezzo di posta ord inaria, pen a la totale perd ita del compenso maturato, non era rispettosa del limite di cui all'art. 2965 cod. civ.; 5 ciò in quanto rendeva eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto, per l'insicur ezza dell'individuazione del dies a quo di decorso del termine da rispettare per impedire la decadenza.  3.Il primo e il secondo motivo de vono e ssere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione. 
In primo luogo, si esclude la violazione dell'art. 1341 cod. civ. in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi in tema di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie in termini che si sottraggono alle critiche della ricorrente. 
E' acquisito il principio s econdo il quale, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a cl ausole, onerose e non, p urché non cumulativ o, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da una indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (Cass. Sez. 3 14-2-2024 n. 4126 Rv.  670102-01, Cass. Sez. 6-3 9-7-2018 n. 17939 Rv. 649843-01, Sez. 3 11-11-2015 n. 22984 Rv. 63776 3-01). Nella fatti specie la sentenza impugnata ha accertato in fatto, in termini neppure oggetto di censura del ricorrente, che il richiamo oggetto della specifica sottoscrizione era a clausole tutte richiedenti la doppia sottoscrizione, e perciò a clausole che erano tutte vessatorie; quindi, non ricorre quel cumulo di clausole vessatorie e clausole non vessatorie che costituisce modalità tale da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in violazione della disposizione laddove richiede una tecnica redazio nale idone a a suscitare l'attenzion e del sottoscrittore sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate, secondo i principi posti da Sez. 6-2 12-10-2016 n. 20606 (Rv. 641401-01) e Cass. Sez. 2 29-2- 2008 n. 5733 (Rv. 603045-01) in ordine all'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. 6 Per di più, la sentenza ha accertato che l'indicazione del numero della clausola era accompagnata da una indicazione sommaria del suo contenuto e quindi anche per quest a ulteriore ragione ha ritenuto soddisfatta la previsione dell'art. 1341 cod. civ. Pure questa statuizione si sottrae alle critiche del ricorrente, perché i suoi rilievi in ordine al fatto che l'indicazione sommaria “pagamenti e termini di prescrizione” non conteneva il riferimento alla decadenza e i rilievi svolti nel secondo motivo sulla differenza tra prescrizione e decadenza non sono idonei a incidere sul giudizio di fatto espresso sul punto dalla Corte d'appello, in ordin e all'idoneità di quell'indicazione a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sulla modalità da rispettare al fine di ottene re i pagamenti; si tratta di giudizio immune da vizi logici e giuridici, stante la presenza dell'indicazione “pagamenti”, che era in sé tale da indicare che la clau sola reg olamentava quell'aspet to contrattuale in termini vessatori e perciò necessitanti di specifica attenzione. 
Le ulteriori deduzioni del ricorrente, in ordine al fatto che nove su tredici clausole del con tratto erano vessatorie, che vi erano stati pagamenti da parte della p reponente anche dopo il de corso della decadenza e in ordine a lla vi olazione d ell'art. 2965 cod. civ. per le modalità di previsione della decadenza contrattuale sono inammissibili perché nuove, in q uanto riferite a questi oni non e saminate dalla sentenza impugnata, che la ricorrente non specifica in quali termini e in quali atti avesse svolto nel giudizio di merito. Infatti, deve farsi applicazione del principio secondo i l quale, in t ema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzi one dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l'esattezza dell'affermazione, giacché i motivi di ricorso devono 7 investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa all e parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332- 01, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).  4.Il terzo motivo è in titolato “ancora sulla vio lazione e fal sa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione a un palese errore di fatto della Corte di Appello di Milano. Travisamento manifesto del fatto” e con esso la ricorrente sostiene che, anche acced endo all'interpretazione della clausola data dalla sentenza impugnata, le note pro-forma per i mesi di agosto e se ttembr e 2008 rient ravano nel termine di cui alla clausola n. 9 del contratto; evidenzia che, infatti, il ### aveva accolto parzialmente la domanda, con riguardo alle somme di ### 2.690,89 ed ### 3.658,85 e aggiunge che le note erano sfornite della data di effettiva ricezione da parte della società ### 4.1.Il motivo è inammissibile per le m odalità con le quali è formulato, in quanto in sostanza si risolve n ella richiesta di u na rivalutazione dell'accaduto, senza indicare il fatto o i fatti decisivi ai fini della decisione dei quali la sentenza avrebbe omesso l'esame; invece, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366 co.1 n. 6 e 369 co.2 n.4 cod.  proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, i l dato testuale o ext ratestuale d a cui esso risu lti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8 Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01, Cass. Sez. 2 29-10-2018 27415 Rv. 651028-01). 
Infatti, a fronte del dato che le provvigioni erano richieste fino a settembre 2008 e che il te rmine di decadenz a era d i sei mesi, la sentenza impugnata ha ritenuto maturata la decadenza contrattuale specificamente dichiarando che le fatture erano state emesse il I-4- 2009 e il ###; quindi, per rispettare la previsione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. la ricorrente avrebbe dovuto indicare da quale termine successivo al settembre 2008 decorresse la decadenza, così che la ste ssa non fosse maturata al momen to dell'emissione delle fatture.  5.Ne consegue che il ricorso è integralmente rigettato. 
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte intimata. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggi o 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

causa n. 1415/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Cavallino Linalisa

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