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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 736/2024 del 10-07-2024

... del veicolo si sarebbe interrotta a causa di un guasto al motore determinato, all'esito di accertamenti, da uno straccio risucchiato dentro all'aspiratore del turbo. ### la prospettazione attorea sarebbe stato il meccanico del ### a dimenticare il corpo estraneo all'interno del vano motore nel corso della manutenzione del mese di maggio ed a causare così il sinistro. La società ### and ### - ### LLC domanda quindi ad ### - ### per ### il risarcimento dei danni materiali al motore, oltre ai costi di fermo del veicolo ed accessori. Costituitasi in giudizio con comparsa dd. 17/7/2023, la ### - ### per ### si è opposta alle pretese attoree, eccependo in particolare la carenza del nesso di causalità tra i danni oggetto di giudizio e l'operato del proprio tecnico in sede di manutenzione per (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1639/2023 promossa da: "ENGINEERING COMPANY PROFESSOR KATZENBACH AND PARTNERS - ### LLC, nella persona del legale rappresentante pro tempore ### con il patrocinio dell'avv.  ### ed elettivamente domiciliata in ### 42 ORTE presso il difensore; - parte attrice - contro ### - #### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### 31 BRESCIA presso il difensore; - parte convenuta - e ### (C.F.:###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### 34 BOLZANO presso il difensore; - parte terza chiamata - in punto: ### del danno causa trattenuta in decisione all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9/7/2024 sulle seguenti ### per la parte attrice "ENGINEERING COMPANY PROFESSOR KATZENBACH AND PARTNERS - #### “Si insiste ... nelle già rassegnate conclusioni con il risarcimento integrale del danno subito oltre interessi commerciali, compreso il risarcimento del danno da fermo tecnico il cui protrarsi è stato dovuto unicamente al fatto dei convenuti e non certo di parte attrice, oltre che il danno all'immagine essendo il veicolo di cui in lite di particolare pregio ed utilizzato chiaramente per fini di rappresentanza, oltre che le spese di lite maggiorate ex art 96 c.p.c. per la particolare temerarietà delle avverse difese” ***  “Voglia l'On. Le Tribunale adito, contraris reiectis: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento della società ### S.p.A ed il diritto al risarcimento del danno subito dal deducente; per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 50.210,15 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o la diversa somma che venga ritenuta congrua di diritto, oltre l'ulteriore somma di € 7.122,56 per il danno da fermo tecnico o quella che venga ritenuta congrua anche in via equitativa; oltre a quella somma che sia riconosciuta per via equitativa quale risarcimento derivante dal danno morale insorgente ipso facto dall'evento dannoso, per il non avere potuto la deducente utilizzare il veicolo di altissima rappresentanza per i suoi fini, che non sono solo quelli di avere un mezzo di spostamento, ma anche quelli di potere esibire e rendere manifeste le proprie capacità con i clienti già acquisiti e con la potenziale clientela. 
Oltre alla condanna ex art 89 e 96 c.p.c. nella misura che venga riconosciuta equa dall'On.le Giudice adito. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### c.p.a. e spese generali come per legge.” per la parte convenuta ### - #### “assunte tutte le previe declaratorie che del caso, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione tanto di merito che istruttoria, ed incidentale formulata ex adverso, non accettato il contradditorio su domande nuove nemmeno a futuro verbale di causa, né inversioni degli oneri probatori, ferme tutte quelle di cui in atti e a futuro verbale di causa tanto di merito che istruttorie, nessuna rinunziata: ➢ in via principale, nel merito, rigettare, in forza di quanto esposto, ogni pretesa avanzata ex adverso tanto dalle attrici che della terza chiamata.  ➢ in via subordinata, nel merito, ferme le non incompatibili, in caso, ipotesi dannata, di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei confronti della convenuta chiamante, accertare l'obbligo della ### s.p.a, corrente ut supra, in forza di quanto esposto, a tenere la convenuta chiamante integralmente manlevata e indenne da ogni somma che questi dovesse versare all'attrice, e da ogni costo, spesa e noia, dedotti i limiti di franchigia, anche per le spese legali aumentate come per legge, e condannarla in sua vece al risarcimento diretto, ovvero al rimborso di quanto questi fosse, ipotesi ancor denegata, condannato a versare alle attrici a qualsiasi titolo.  ➢ in ogni caso, nel merito, ferme le non incompatibili, in forza di quanto esposto, condannare la terza chiamata a rimborsare alla convenuta chiamante le somme che quest'ultima fosse condannata a versare all'attrice in forza di quanto esposto in atti e ogni altra somma, derivante anche indirettamente dall'azione promossa dall'attrice.  ➢ in via ulteriormente subordinata, nel merito, ferme le non incompatibili, in forza di quanto esposto, condannare, per violazione delle obbligazioni fondamentali nella gestione del sinistro, ed anche a titolo extranegoziale, la terza chiamata a tenere la convenuta integralmente manlevata e indenne da ogni somma che questi dovesse versare all'attrice, e costo, spesa e noia, anche per le spese legali anche della fase stragiudiziale, ➢ in ogni caso, favore di spese, aumentate ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14, ivi compreso contributo forfettario iva e c.p.a, e nei confronti della terza chiamata anche ex art. 1917 c.c. ed anche per la fase stragiudiziale. 
Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come da comparsa di costituzione e seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.” per la parte chiamata ### “respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e di conseguenza respingere la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti di parte chiamata, con vittoria di spese e compensi di lite. 
Respingere, inoltre, la domanda di parte convenuta espressa nel merito “in via ulteriormente subordinata” di condanna della parte chiamata in causa “per violazione delle obbligazioni fondamentali nella gestione del sinistro ed anche a titolo extra negoziale“ per l'assoluta infondatezza ed inconsistenza della domanda medesima con ulteriore reiezione della rifusione delle spese legali stragiudiziali. 
Con vittoria di spese e compensi di lite. 
In via istruttoria subordinata, il procuratore della parte chiamata ### chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi diretta e contraria come in memoria del 08/02/2024, con il teste ivi indicato. 
Nel caso in cui venisse disposta CTU come chiesta da parte attrice, la chiamata in causa si riporta a quanto dedotto in ordine al quesito a pagina 8 della comparsa di risposta del 01/12/2023 Con opposizione alle prove avversarie come in memoria dd. 26/2/2024.” RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nella presente vertenza la società ### and ### - ### fa valere nei confronti di ### - ### per ### una pretesa risarcitoria di euro 57.332,71, oltre accessori, pretesa che sarebbe maturata in conseguenza di danni al motore della vettura ### (###) ### tg. ### dell'### e numero di telaio ### in seguito alle manutenzioni relative al primo tagliando realizzate in data 9 maggio 2022 presso l'officina di parte convenuta in ### Parte attrice asserisce infatti che in data 11 giugno 2022, nei pressi della città di ### dopo circa 2.000 km di percorrenza dal giorno degli interventi, la marcia del veicolo si sarebbe interrotta a causa di un guasto al motore determinato, all'esito di accertamenti, da uno straccio risucchiato dentro all'aspiratore del turbo. ### la prospettazione attorea sarebbe stato il meccanico del ### a dimenticare il corpo estraneo all'interno del vano motore nel corso della manutenzione del mese di maggio ed a causare così il sinistro. La società ### and ### - ### LLC domanda quindi ad ### - ### per ### il risarcimento dei danni materiali al motore, oltre ai costi di fermo del veicolo ed accessori. 
Costituitasi in giudizio con comparsa dd. 17/7/2023, la ### - ### per ### si è opposta alle pretese attoree, eccependo in particolare la carenza del nesso di causalità tra i danni oggetto di giudizio e l'operato del proprio tecnico in sede di manutenzione per il tagliando. Parte convenuta ha richiesto la chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa ### S.p.a.  ### S.p.a., costituitasi in data ###, ha confermato la copertura assicurativa, associandosi nella sostanza alle difese ed alle prospettazioni di parte convenuta. 
All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. il giudice formulava proposta conciliativa con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. dd. 17/4/2024 che non trovava tuttavia accoglimento da parte dei soggetti coinvolti. Ritenuta allora la causa sufficientemente istruita, il giudice fissava per il ### udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione orale ed in applicazione dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.  2. La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice è infondata per l'assorbente ragione della manifesta carenza del nesso di causalità. 
E' infatti pacifico (art. 115 cpc) che tra la manutenzione di primo tagliando e l'evento dannoso causato dal risucchio dello straccio dentro l'aspiratore del turbo sia trascorso “un mese e 2000,00 km ca.” (pag.  2 dell'atto di citazione). 
Tale lunga percorrenza, senza che avesse a manifestarsi criticità alcuna, rende del tutto inverosimile che lo straccio sia stato dimenticato nel vano motore nel corso dell'intervento manutentivo realizzato da ### Invero, partendo dal presupposto di uno stile di guida dell'utilizzatore del veicolo tendenzialmente uniforme nei percorsi extraurbani, non pare plausibile che la forza di aspirazione sufficiente a causare l'ostruzione del condotto sia stata generata soltanto dopo oltre 2.000 km di percorrenza. Un picco di velocità si sarebbe infatti ragionevolmente dovuto manifestare ben prima nel lungo percorso successivo all'intervento manutentivo. 
Appare peraltro plausibile che un'ostruzione anche solo parziale ovvero un qualunque ostacolo al regolare flusso dell'aria all'interno del vano motore sarebbe stato tempestivamente rilevato dai sensori elettronici dell'auto, certamente presenti in un veicolo ### di recente fabbricazione, sensori che avrebbero rilevato un'anomalia che sarebbe stata immediatamente segnalata al guidatore dal sistema di controllo (cfr. doc. 3 di parte ### S.p.A. perizia meccanica della ### del 25/11/2022 ). Di ciò non vi è al contrario traccia nelle allegazioni di parte attrice. 
Quanto allo specifico decorso causale sostenuto da parte attrice (agganciamento ad elemento meccanico del vano motore dello straccio, che si sarebbe poi distaccato per strappo al raggiungimento dei 200 km/h con conseguente aspirazione nel condotto e blocco del veicolo - v. doc. 9 di parte attrice, seconda perizia di parte di un tecnico italiano), si osserva come, sia pure astrattamente possibile, non possa ritenersi sequenza causale “più probabile che non” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922) alla luce delle considerazioni sopra esposte circa la lunga percorrenza intercorsa rispetto all'evento e della sicura presenza di sistemi di controllo elettronico del corretto funzionamento del motore che avrebbero immediatamente rilevato l'ostruzione costituita da uno straccio “resta-to a copertura delle due condutture d'aria” secondo la consulenza di parte della società attrice. 
Le caratteristiche dello strappo sul tessuto, mostrato dalle immagini in atti, non paiono decisive ad avvalorare la tesi di parte attrice, non trattandosi di forma univocamente riconducibile alla dinamica allegata, sì che, ammesso e non concesso che lo straccio mostrato nelle immagini sia quello coinvolto nella dinamica causale del sinistro, ben avrebbe potuto lo strappo stesso realizzarsi anteriormente all'ingresso dello straccio nel vano motore.  2.1. Per i motivi sopra esposti, esclusa la sussistenza di nesso di causa tra l'intervento di parte convenuta e l'evento dannoso, vanno rigettate le domande di parte attrice.  3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti ed in particolare, tra l'altro, la questione circa l'ammissibilità del deposito dd. 13/6/2024 di parte attrice, superfluo per la decisione, in quanto del tutto ininfluente rispetto alle motivazioni sopra addotte.  4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte attrice ### and ### - ### LLC va condannata a rifondere alla convenuta ### - ### per ### ed alla parte chiamata ### (Cassazione civile sez. VI - 04/03/2019, n. 6292, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”) le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche. 
Considerato il valore di lite (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 tutte le fasi, ### 25 bis per la sola fase di attivazione, in ogni caso ridotti del 50% in ragione della ridotta complessità ed aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti del giudizio e allegati nell'ambito del PCT - art. 4, comma 1 bis, d.m. cit.): a) in favore di ### - ### per #### 9.670,95 per compenso avvocato, nonché ### 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge; b) in favore di ### S.p.a.: ### 9.670,95 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge; P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande formulate da parte attrice; - condanna la società ### and ### - ### LLC a rifondere alla convenuta ### - ### per ### le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: ### 9.670,95 per compenso avvocato, nonché ### 518,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge; - condanna la società ### and ### - ### LLC a rifondere alla chiamata ### S.p.a le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: ### 9.670,95 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge. 
Così deciso in ### li 10/7/2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1639/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Irsara Siegfried, Laus Francesco

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 320/2020 del 06-02-2020

... obbligazioni risarcitorie per cui è causa. Invero, la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale, sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiante e danneggiato, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati ( n.15431/2005); da ciò consegue che la solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale, sicchè l'atto con cui si interrompe (leggi tutto)...

N. R.G. 1594 / 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE COMPOSTA DAI MAGISTRATI dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte ai nn. r.g. 1594/2015 e 1595/2015 promosse la n. 1594/2015 da ### S.R.L. (C.F. ###) ### (C.F. ###) nata a ### il #### (C.F. ###) nata a ### il ### Tutti elettivamente domicil. in ### D'### N. 39/A ### e rappres. e dif.  dall'avv. ### (C.F. ###) APPELLANTI e la n. 1595/2015 da ### (C.F. ###) nata a ### il #### (C.F. ### ) nato a ### il ### entrambi elettivamente domicil. in VIA ACQUE CASSE, 15 ### rappres. e dif. dall'avv.  ### (C.F. ###) APPELLANTI contro Registrato il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 ### (C.F. ###) nato a ### il #### (C.F. ###) nata a ### il ### in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori #### nata a ### il ###, codice fiscale #####, e #### nata a ### il ###, codice fiscale #####, tutti residenti in ### Via A. B. Sabin n. 3, elettivamente domicil. in ### di ### 25 95039 Trecastagni e rappres. e dif. dall'avv. ### (C.F. ###) unitamente e separatamente all'Avv. ### D'### (codice fiscale #####) ### nato a #### il ###, codice fiscale #####, nella qualità di ### nato a ### il ###, codice fiscale #####, entrambi residenti in ### Via A. B. Sabin n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (codice fiscale #####) in ####, via ### di ### n. 25 -che lo rappresenta e difende ### ed ### (### E ### ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F. ### ) elettivamente domicil. in ### 244 ### rappres. e dif. dall'avv. #### (C.F. ###) APPELLATA All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2019 le parti concludevano come da verbale in atti. 
SVOLGIMENTO DEL FATTO Con sentenza n. 3215/2015, depositata il ### (notificata - come dichiarato dagli appellanti -, alla ### di ### s.r.l., a ### ed a ### in data ### e, a ### ed ad ### in data ###), il Tribunale di ### in accoglimento della domanda proposta da ### e ### in ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori, #### e ### così statuiva: << - condanna solidalmente ###### e la s.r.l. “### di ### Argento”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### come rappresentato, e per la causale di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 626.100,10, oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come sempre in motivazione specificato; - condanna solidalmente tutti i predetti convenuti al pagamento, in favore di ### e ### e per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €500.000,00 per ciascuna delle due parti attrici, oltre agli interessi compensativi al tasso legale, come sempre in motivazione specificato; - condanna solidalmente tutti i predetti convenuti al pagamento, in favore di ### e ### e per la causale di cui in motivazione, della somma di € 434,45, oltre agli interessi al tasso legale dal 3.12.2009 ad oggi; - dichiara che ### e ### quali soci della s.n.c. “### di ### Argento”, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per i crediti vantati dagli attori a seguito delle precedenti statuizioni di condanna; - rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti; - visto l'art.96, terzo comma, c.p.c., condanna la s.r.l. “### di ### Argento” al pagamento, in favore della ### P.L.C. e per la causale di cui in motivazione, della somma di € 50.000,00; - compensa tra parte attrice e tutti i convenuti, in ragione di 1/3, le spese di giudizio, condannando gli stessi cinque convenuti al pagamento in favore di parte attrice della residua quota di spese, che liquida, in tal misura (2/3), in complessivi € 24.878,67, di cui € 878,67 per spese vive ed € 24.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge; ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 - pone solidalmente a carico della predette cinque parti convenute anche tutte le somme liquidate ai C.T.U. con il decreto in atti versato; - condanna la s.r.l. “### di ### Argento” al pagamento, in favore della ### P.L.C., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge >>. 
Con atto notificato il ### la ### di ### s.r.l., ### ed ### proponevano appello (rg. 1594/2105) avverso la suddetta sentenza chiedendo quanto segue: << - dichiarare, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., la prescrizione del diritto di #### e ### al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.; - dichiarare, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione del diritto #### e ### al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale; - rigettare le domande avanzate dagli attori; - in linea subordinata, ove venisse accertata la responsabilità della ### di ### S.R.L. anche per fatto imputabile a responsabilità professionale dei medici che hanno prestato la loro attività presso la struttura sanitaria, imputare la somma di € 516.456,59 versata dalla ### a ### e ### “in proprio e nella qualità”, in dipendenza del sinistro, a titolo di risarcimento dei danni riconosciuti alle parti danneggiate; - disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio >>. 
Con separato atto, notificato il ###, (rg. 1595/2105), ### ed ### proponevano appello avverso la medesima sentenza chiedendo quanto segue: ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 << - dichiarare, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., la prescrizione del diritto di #### e ### al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.; - dichiarare, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione del diritto #### e ### al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale; - rigettare le domande avanzate dagli attori; - in linea subordinata, ove venisse accertata la responsabilità della ### di ### S.R.L. anche per fatto imputabile a responsabilità professionale dei medici che hanno prestato la loro attività presso la struttura sanitaria, imputare la somma di € 516.456,59 versata dalla ### a ### e ### “in proprio e nella qualità”, in dipendenza del sinistro, a titolo di risarcimento dei danni riconosciuti alle parti danneggiate; - disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio >>. 
In entrambi i giudizi si costituivano le parti appellate che chiedevano il rigetto degli appelli. 
Nel giudizio rg. 1594/2105, ### e ### in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori ### e ### proponevano appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di ### e chiedevano riconoscersi il diritto delle minori ### e ### erroneamente dichiarato prescritto dal Tribunale, al risarcimento del danno non patrimoniale dalle stesse subito con relativa condanna in loro favore della ### di ### S.r.l., di ### e di ### Riuniti i due giudizi, il procedimento veniva dichiarato interrotto stante l'intervenuta interdizione di #### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
Riassunto il giudizio, si costituivano tutte le parti ed anche ### nella qualità di tutore dell'interdetto ### All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2019 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
SENTENZA APPELLATA ### La sentenza di primo grado così sintetizzava i fatti di causa. 
Con atto di citazione notificato il #### e ### in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori, #### e ### chiamavano in giudizio la ### di cura ### srl, i medici ### e ### e ### de ### esponendo che ### il ### quest'ultima aveva partorito presso la ### di ### dando alla luce, grazie all'opera dei dottori ### ed #### che prima del parto non era stato eseguita alcuna cardiotografia, in quanto lo strumento era guasto e la struttura sanitaria non era in possesso di altro analogo apparecchio funzionante; che, al momento della rottura delle acque, il liquido amniotico fuoriuscito aveva colore verdastro scuro; che, nonostante gli evidenti segni di sofferenza fetale, i medici non avevano ritenuto di procedere al parto cesareo; che il neonato, al momento dell'espulsione, presentava un colorito nerastro e non piangeva; che la mattina del 19.6.1997 al neonato veniva riscontrata una cianosi diffusa e, senza l'intervento di un'ambulanza, veniva trasferito all'### di ### dell'### di ### da dove veniva dimesso dopo l'esecuzione di una TAC all'encefalo che evidenziava una “marcata ipodensità della sostanza bianca degli emisferi cerebrali, estesa anche alla corteccia, probabile quadro di grave asfissia neonatale”; che nell'ottobre 1997 veniva ricoverato all'### di ### e dimesso con la diagnosi di “ritardo psico-motorio e comizialità, quali esiti di una sofferenza anosso-ischemica perinatale”; che tali diagnosi venivano confermate nel gennaio 1998 dai medici del ### di ### degli ### di ### e nel giugno del ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 2000 dai medici dell'### di ### e ### a ### per lo studio del ### e dell'##### che la menzionata patologia aveva determinato la ### competente a riconoscere il piccolo ### “invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento”; che i fatti sopra specificati erano stati oggetto di valutazione in sede penale, laddove il giudice di primo grado, con sentenza del 9.5.2005, aveva ritenuto i medici ### ed ### colpevoli del delitto di lesioni colpose gravissime e del delitto di falso ideologico in relazione al contenuto della cartella clinica relativa al parto in discussione; che tale sentenza era stata riformata in appello, in data ###, ma solo per essere stato dichiarato estinto il delitto di lesioni colpose per prescrizione, ferme restando le ulteriori statuizioni (sentenza confermata dalla S.C. in data ###). 
Chiedevano, pertanto, che i convenuti fossero solidalmente condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da ### ed anche di quelli subìti in proprio dai genitori e dalle sorelle, ### e ### dello stesso, oltre ainteressi legali e rivalutazione monetaria. 
Costituitisi, i convenuti deducevano che l'evento dannoso non era attribuibile a negligenza ed imperizia nell'intervento indicato in citazione e che le lamentate complicanze non erano addebitabili a loro colpa, bensì alla circostanza che il neonato era affetto da “sindrome di ### e microcefalia”. 
Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande ed, inoltre, la ### di ### di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società assicuratrice ### con cui aveva stipulato apposita polizza per garantirsi da responsabilità del tipo di quelle indicate in citazione anche oltre il massimale garantito per mala gestio del sinistro. 
Quest'ultima società si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande e deducendo di avere pagato a parte attrice già nel 2004 la somma prevista come massimale dalla polizza (€ 516.465,90).  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
IN DIRITTO PRESCRIZIONE La sentenza di primo grado ha rigettato le eccezioni di prescrizioni sollevate dai convenuti in primo grado osservando quanto segue.  << Preliminarmente, vanno valutate le eccezioni di prescrizione avanzate dalle parti convenute, rilevando subito che esse non colgono nel segno laddove adombrano un superamento della presunzione di solidarietà passiva (prevista dall'art.1294 c.c.) delle obbligazioni risarcitorie per cui è causa. 
Invero, la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale, sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiante e danneggiato, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati ( n.15431/2005); da ciò consegue che la solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale, sicchè l'atto con cui si interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori, ai sensi dell'art.1310 c.c. (v., ex ceteris, Cass. n.13022/1995 e n.18939/2007, nonché, per l'ipotesi di condebitore rimasto estraneo al giudizio, Cass. n.8136/2001 e n.1406/2011). 
Applicando questi principi al caso in esame, l'eccezione di prescrizione avanzata nei confronti di ### e ### in proprio e quali genitori del minore ### appare infondata, atteso che dalla documentazione prodotta dalle parti emergono i seguenti atti interruttivi, efficaci nei confronti di tutti i coobbligati, e cioè: 1) atto di citazione notificato il ### da queste tre parti attrici, in un giudizio poi estinto, ma nel quale la ### di ### si è costituita il ###, chiamando in garanzia la ### 2) dichiarazione di costituzione di ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 parte civile nel processo penale definito dal Tribunale di ### con sentenza del 9.5.2005, depositata in cancelleria il ###, in seno alla quale (pagina 2, penultimo periodo) si legge che ### e ### si costituiscono “in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ### Filippo”; 3) lettera di diffida ricevuta il ### da tutti i convenuti, sia pur sottoscritta soltanto dagli odierni difensori, cioè all'evidenza da soggetti che agivano “nell'interesse e per conto” dei tre menzionati attori (v., sul punto, Cass. n.8711/1993 e n.3873/2006); 4) l'odierno atto di citazione, notificato il ###. 
Posto che il termine decennale di prescrizione (decorrente dal 18.6.1997, data del verificarsi dell'evento dannoso, di cui è stata invocata la responsabilità anche a titolo contrattuale) è stato più volte interrotto ben prima della sua intera decorrenza, le eccezioni prescrizione nei confronti di questi tre attori vanno rigettate. 
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riguardo alle eccezioni di prescrizione avanzate nei confronti di ### e ### siccome rappresentate in giudizio, atteso che le pretese risarcitorie di queste due parti (soggetti nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001) non possono essere ancorate ad una responsabilità contrattuale, poiché “gli effetti protettivi” del contratto stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex ceteris, per un'ipotesi solo parzialmente diversa, Cass. n.10741/2009), comportano obblighi terapeutici finalizzati anche al nascituro ed al padre di quest'ultimo, non possono essere estesi a persone non ancora in vita al momento della cessazione degli effetti del contratto stesso, da individuarsi nella data di dimissione della ### dalla casa di cura convenuta con conseguente venir meno degli obblighi terapeutici. 
In realtà, gli eventuali danni risarcibili alle due sorelle di ### possono al più ricollegarsi soltanto agli effetti negativi (perduranti nel tempo) della condotta negligente delle parti convenute rilevabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, sicchè il termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalle rispettive date di nascita (epoca in cui, ai sensi dell'art.2935 c.c., il ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 diritto poteva essere fatto valere), è inutilmente decorso tra il ### ed il dì 8.6.2006, in assenza di atti interruttivi precedenti all'odierno atto di citazione, notificato il ###; indi, le domande proposte nell'interesse da queste due parti vanno rigettate per essersi prescritto il diritto azionato >>. 
AN DEBEATUR Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di tutti i convenuti in base alla seguente motivazione.  << Tanto premesso, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionale del medico, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art.1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare soltanto l'inesattezza dell'adempimento, non la colpa né tantomeno la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art.2236 c.c., peraltro nella specie neppure dedotto) essere allegata e provata dal medico; in definitiva, il paziente deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (nella specie incontestata) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il lamentato danno (v. ex multis, Cass. n.12362/2006, n.23918/2006 e ### n.577/2008). 
E', poi, pacifico nella più recente giurisprudenza di legittimità che delle condotte civilmente illecite dei sanitari operanti risponde anche l'ente ospedaliero o la casa di cura presso cui sia stata prestata l'opera professionale (art.1228 c.c.), anche nell'ipotesi in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura sanitaria (Cass. n.8826/2007, n.13953/2007 e n.24742/2007). 
Quanto, poi, alla valutazione della sussistenza della responsabilità del medico, essa va effettuata alla luce del disposto di cui all'art.1176, secondo comma, c.c., trattandosi di debitore qualificato, poiché il suo dovere di diligenza non va parametrato su quello del c.d. buon padre di famiglia; in particolare, va accertato (e provato dal debitore) il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende anche la perizia, da valutare con peculiare riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione del medico (in ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 particolare, se specialista in materia peculiare quale quella ginecologica), implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (v., ex ceteris, Cass. n.4852/1999 e n.583/2005). 
Con riguardo, inoltre, alla configurabilità del nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subìto dal paziente, essa può ritenersi sulla base di un criterio necessariamente probabilistico, laddove si reputi che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (v., in tal senso, n.867/2008). 
Tuttavia, va osservato che in punto di “an debeatur” nei confronti dei convenuti ### ed ### esiste una statuizione irrevocabile di condanna (sentenza del Tribunale di ### del 9.5.2005, confermata dalla Corte di Appello di ### il ### e dalla S.C. il ###), sicchè in questa sede deve soltanto provvedersi alla liquidazione dei danni. 
In particolare, i detti convenuti sono stati dichiarati colpevoli in primo grado del delitto di lesioni gravissime in danno di ### (così riconoscendosi il nesso causale tra le loro condotte professionali negligenti ed imperite ed i danni subìti dal neonato) e del delitto di falso ideologico per avere descritto nella cartella clinica relativa al parto “de quo” un andamento regolare, incompatibile con la situazione clinica del piccolo ### e ciò al fine di occultare il delitto di lesioni colpose; il delitto di cui all'art.590 c.p., poi, in sede di appello è stato dichiarato estinto per prescrizione (non essendo risultata evidente la sussistenza dei presupposti per una formula assolutoria “piena”, ai sensi dell'art.129, secondo comma, c.p.p.), ma la responsabilità è stata egualmente ritenuta ai fini esclusivamente civilistici, mentre la condanna per il delitto di falso, con l'aggravante di cui all'art.61, n.2. c.p., è stata confermata. 
Anche se le acquisizioni probatorie nel processo penale, valutabili dal decidente civile, appaiono già sufficienti per dimostrare la responsabilità a titolo contrattuale degli altri tre convenuti, ad ulteriore garanzia delle parti non intervenute in sede penale si è ritenuto di disporre C.T.U. medico legale, all'esito della quale (come da relazioni di C.T.U. in atti versate: principale, depositata il ###, ed ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 integrativa, depositata il ###), sulla base delle conclusioni dei consulenti, condivisibili per la completezza degli accertamenti, la puntualità delle argomentazioni e l'assenza di illogicità ed incongruenze nell'esposizione, è ulteriormente emersa con chiarezza la carente diligenza e perizia dei convenuti già condannati in sede penale e la carente capacità organizzativa della ### di ### il cui personale non disponeva all'epoca del parto della ### di un apparecchio cardiotografo efficiente, non ha predisposto una cartella clinica “corretta” (per le ragioni accertate in sede ###sentenza che, sul fatto storico, costituisce un giudicato di natura pubblicistica, utilizzabile “erga omnes”) e non ha neppure provveduto a far intervenire un'ambulanza per il trasporto del neonato all'### E' stato, pertanto, accertato anche in questa sede ###carente monitoraggio del benessere fetale (da cui è derivata l'errata scelta di non eseguire il parto cesareo), che i parametri indicanti lo stato di benessere del neonato (sottoposto a manovre di rianimazione) sono stati registrati e valutati con forte ritardo (l'indice di ### è stato rilevato dopo ben 18 minuti dalla nascita, mentre è buona prassi un rilievo immediato dopo un minuto ed un altro dopo cinque minuti) e che durante le ore notturne immediatamente successive al parto vi fu una inadeguata valutazione del benessere neonatale. 
E', quindi, provato oltre ogni dubbio il nesso causale tra i danni accertati dai C.T.U. e le prestazioni professionali dei sanitari e del personale all'interno della ### di ### senza che i convenuti abbiano fornito, come loro onere, la prova liberatoria di cui all'art.1218 c.c., posto che l'ipotesi di una causa alternativa dei danni subìti dal piccolo ### (affetto da “paralisi cerebrale infantile del tipo tetraparesi spastica, grave ritardo psico-motorio ed epilessia farmacoresistente riferibile ad encefalopatia ipossico-ischemica”), cioè la prospettata “sindrome di West”, è rimasta un'argomentazione di tipo meramente letterario, priva di concreti riscontri (sia in questa sede ###sede penale, come emerge dalla lettura delle puntuali e convincenti motivazioni delle sentenze di merito in atti versate da parte attrice) >>.  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
QUANTUM Danni subiti da ### non patrimoniale Il Tribunale ha riconosciuto all'allora minore ### un'invalidità del 95% corrispondente ad € 1.142.557,00, da cui ha sottratto la somma già versata dalla società assicuratrice, pari ad € 516.456,90, riconoscendogli la somma di € 626.100,10, oltre agli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici ### del costo della vita per operai ed impiegati, a decorrere dalla stessa data del 18.6.1997 e sino alla data della sentenza.  ### patrimoniale Il Tribunale non lo ha riconosciuto in quanto ritenuto non provato. 
Danni subiti in proprio dai genitori ### e ### le sofferenze morali il Tribunale ha riconosciuto la somma di € 500.000,00 a ciascuno dei genitori di ### ed per le spese mediche la somma di € 434,45. 
DOMANDA DI GARANZIA Il Tribunale ha rigettato la domanda di garanzia avanzata dalla ### di ### ritenendo << incontestata (e conosciuta) circostanza che la società assicuratrice (come dichiarato dagli attori già in seno all'atto di citazione) ha assolto ai suoi obblighi contrattuali sin dal 2004, versando a parte attrice (a seguito di transazione autorizzata dal Giudice Tutelare ed avente efficacia soltanto tra le parti che l'hanno sottoscritta) la somma corrispondente al massimale previsto dalla polizza assicurativa, sicchè, in assenza di dimostrazione di una “mala gestio” del sinistro (peraltro, genericamente allegata, senza descrivere il dedotto comportamento illegittimo), la chiamata del terzo in causa appare connotata da colpa grave e, quindi, va accolta la richiesta della ### di condanna della società convenuta al pagamento di una somma a titolo di sanzione, ai sensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c., somma da determinare in €50.000,00 (importo pari a circa un decimo del massimale di polizza) >>.  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 MOTIVI DELLA DECISIONE A) PRESCRIZIONE ### S.R.L., ### E DI ##### E RAGIONI DELLA DECISIONE 1) ### RESPONSABILITA' ### (v. pagg. 9 e ssgg atto appello) Gli appellanti sostengono che i documenti prodotti dagli appellati in primo grado unitamente alla memoria ex 183, VI comma, n. 2 c.p.c., non provano l'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione del diritto fatto valere.  a) Deducono che manca la prova della notifica dell'atto di citazione (indicato dal Tribunale) introduttivo del 1999 del giudizio introdotto dai ### e poi estinto a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale - giudizio civile nel quale la ### di ### si è costituita il ###, chiamando in garanzia la ### -. Mancherebbe, poi, la prova dell'oggetto del giudizio e della natura del diritto fatto valere. 
La doglianza è infondata. 
Ed invero, l'oggetto del giudizio introdotto e la natura del diritto fatto valere dai danneggiati con il suddetto atto di citazione e la data di notifica di quest'ultimo (9.3.1999) emerge chiaramente dall'atto di chiamata di terzo ### effettuata dalla stessa ### di ### Gli appellanti affermano che, in ogni caso, << va rilevato che l'atto di citazione con il quale è stato introdotto il primo giudizio civile, poi estinto per costituzione degli appellati quale parte civile nel processo penale, è stato notificato in data ### (cfr. doc. n. 3 allegato alle note autorizzate ex art. 183 c.p.c. I termine della ###, quando già era decorso il termine decennale di prescrizione, in quanto il nuovo atto di citazione è stato notificato in data ### >>.  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
Anche detta doglianza è infondata in quanto, come già affermato dal Tribunale, in ogni caso, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla << lettera di diffida ricevuta il ### da tutti i convenuti, sia pur sottoscritta soltanto dagli odierni difensori, cioè all'evidenza da soggetti che agivano “nell'interesse e per conto” dei tre menzionati attori (v., sul punto, Cass. n.8711/1993 e n.3873/2006) >> (v. sentenza appellata, pag. 6). 
Su detto atto nulla hanno dedotto gli appellanti con riferimento alla prescrizione dell'azione contrattuale.  2) ### Gli appellanti sostengono che ### non si sarebbe costituito parte civile nel processo penale e, quindi, non vi sarebbe alcun atto l'atto di costituzione di parte civile del 2001 interruttivo della prescrizione del diritto dallo stesso fatto valere nel presente giudizio in quanto << Con l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale n. 11996/97 R.G. i signori ### e ### hanno esercitato l'azione risarcitoria in proprio e non anche quali genitori esercenti la potestà sul minore ### come si evince dalla procura speciale rilasciata in calce alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 100 c.p.p. >>. 
La doglianza non va esaminata in quanto resa irrilevante dalla circostanza che, in ogni caso, era stato notificato l'atto di citazione del giudizio, poi estinto, notificato nel 1999, interruttivo della prescrizione. 
Gli appellanti contestano poi, sempre con riferimento al solo ### l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione della lettera del 15/12/2008; ed invero, rilevano che mancherebbe il potere rappresentativo degli avvocati che l'hanno sottoscritta << posto che la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni è stata avanzata “nell'interesse e per conto dei coniugi ### e ### in proprio e nella qualità dei genitori del minore ### Santonocito”, mentre il presente giudizio è stato incoato dai coniugi ### in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori #### e ### dunque, v'è ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 prova in atti che il potere rappresentativo delle parti ai fini della richiesta stragiudiziale non derivasse dalla procura conferita per agire in giudizio con atto di citazione notificato in data ### >>. 
La doglianza appare di non facile comprensione considerato che gli stessi appellanti evidenziano che la procura da ultimo citata è stata rilasciata anche con riferimento alla posizione di ### La stessa appare, poi, non specifica non avendo gli appellanti formulato alcuna argomentazione contraria alla motivazione del Tribunale che sul punto ha rinviato ai principi espressi dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 3873/2006 e 8711/1993 (v. pag. 7 della sentenza appellata).  3) ### Con detto motivo di appello, gli odierni appellanti contestano l'efficacia interruttiva dell'atto di costituzione di parte civile dei genitori di ### intervenuta nel 2001 in quanto ritenuta effettuata dai primi solo in proprio e non nella qualità di esercenti la potestà sul minore. 
La doglianza è irrilevante considerati gli altri atti interruttivi della prescrizione.  ### ed #### I suddetti appellanti hanno formulato identici motivi di appello a quelli contenuti nell'impugnazione della ### di ### e dei suoi soci in ordine alla prescrizione del diritto delle parti appellate. 
Le doglianze sono infondate per i motivi sopra illustrati. 
Si aggiunge, altresì, con riferimento agli appellanti ### che, essendo stati condannati a risarcire i ### con sentenza penale passata in giudicato, il termine di prescrizione decennale nei loro confronti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2946 cc. con la conseguenza che i sollevati motivi di appello in relazione alla prescrizione dei diritti degli appellati appaiono con riferimento alle loro posizioni del tutto inconducenti.  #### e ### nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori ### e ### hanno proposto appello incidentale avverso la ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 sentenza nella parte in cui la stessa ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno delle loro figlie minori. 
Sostengono che << … il dies a quo, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, è riferibile al momento in cui il danneggiato subisce gli effetti della condotta altrui, ovvero il danno, poiché solo da questo momento il soggetto leso può decidere liberamente se agire o meno in via risarcitoria. 
Il diritto, pertanto, può essere fatto valere solo nel caso in cui si abbia consapevolezza del diritto nascente dall'evento dannoso, id est la percezione del danno permette di far valere un diritto. 
Ma vi è di più! Il diritto può essere fatto valere solo quando lo stesso sia esercitabile. 
Nel caso di specie, il dies a quo decorre dalle rispettive date di nascita delle minori …>>. 
La doglianza non è specifica ex art. 342 cpc in quanto non contiene argomentazioni contrarie alla motivazione della sentenza sul punto in esame. 
Il Tribunale ha, infatti, affermato che << atteso che le pretese risarcitorie di queste due parti (soggetti nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001) non possono essere ancorate ad una responsabilità contrattuale, poiché “gli effetti protettivi” del contratto stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex ceteris, per un'ipotesi solo parzialmente diversa, Cass. n.10741/2009), comportano obblighi terapeutici finalizzati anche al nascituro ed al padre di quest'ultimo, non possono essere estesi a persone non ancora in vita al momento della cessazione degli effetti del contratto stesso, da individuarsi nella data di dimissione della ### dalla casa di cura convenuta con conseguente venir meno degli obblighi terapeutici. 
In realtà, gli eventuali danni risarcibili alle due sorelle di ### possono al più ricollegarsi soltanto agli effetti negativi (perduranti nel tempo) della condotta negligente delle parti convenute rilevabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, sicchè il termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalle rispettive date di nascita (epoca in cui, ai sensi dell'art.2935 c.c., il diritto poteva essere fatto valere), è inutilmente decorso tra il ### ed il dì 8.6.2006, in assenza di ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 atti interruttivi precedenti all'odierno atto di citazione, notificato il ###; indi, le domande proposte nell'interesse da queste due parti vanno rigettate per essersi prescritto il diritto azionato >>. 
Il Tribunale ha affermato, pertanto, che il termine decorre (come sostenuto pure dagli appellanti incidentali) dalle date di nascita delle minori, ma ha ritenuto che lo stesso sia quinquennale e non decennale in quanto nei loro confronti può configurarsi solo una responsabilità extracontrattuale. Sul punto nulla i ### hanno dedotto a contrario. 
B) MERITO 1. AN DEBEATUR - ### S.R.L., ### E #### Avverso il riconoscimento della responsabilità nella causazione dell'evento per cui è causa hanno proposto appello solo la ### di ### ed i suoi soci e non anche i medici ### rispetto ai quali sussiste una condanna penale a risarcire i danni, passata in giudicato. 
Gli appellanti sostengono che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale: << gli appellati non hanno provato il nesso di causalità tra le prestazioni di assistenza sanitaria della ### di ### s.r.l. e l'evento dannoso >>; che << La prova del nesso di causalità esige l'accertamento che l'ipossia cerebrale derivi da una sofferenza fetale durante il parto che i sanitari avrebbero potuto evitare o diagnosticare più rapidamente per porvi rimedio, nonché l'esclusione di altre autonome cause alternative, accertamento questo che nel caso in esame non è stato raggiunto. Il Tribunale ha immotivatamente disconosciuto efficacia alla causa alternativa della sindrome di ### >> e microcefalia; che << nessun appunto può essere fatto relativamente al monitoraggio fetale, poichè questo, pur in mancanza della cardiotocografia, è stato eseguito con l'ascoltazione intermittente del b.c.f. che … è sovrapponibile. Infatti, risulta che la D.ssa ### è stata accanto alla sig.ra ### per tutta la durata del travaglio, proprio per effettuare tale tipo di monitoraggio >>; ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 che i consulenti tecnici d'ufficio nominati in primo grado non hanno dato risposte ai rilievi sollevati avverso le loro conclusioni dal consulente di parte appellante; che i cc.tt.uu. non hanno tenuto conto delle testimonianze della madre di ### e della sorella della ### e che dette testimonianze non sono utilizzabili per incapacità a testimoniare delle testi. 
Le doglianze sono in parte inammissibili ex art. 342 cpc, in quanto non specifiche, ed in parte infondate. 
La doglianza da ultimo riportata, oltre ad essere contraddittoria - perché si basa su testimonianze di testi che ritiene incapaci a testimoniare -, è inconducente ai fini della decisione. Ed invero, la responsabilità della ### di ### emerge da molteplici elementi (specificamente indicati dalla sentenza di primo grado che non ha citato le suddette deposizioni) estranei alle dette deposizioni. 
Innanzitutto, si osserva che gli appellanti non hanno formulato alcuna argomentazione contraria avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui lo stesso afferma che << … le acquisizioni probatorie nel processo penale, valutabili dal decidente civile, appaiono già sufficienti per dimostrare la responsabilità a titolo contrattuale degli altri tre convenuti >> (v. pag. 10). 
Nulla hanno, poi, dedotto avverso la motivazione del primo giudice nella parte in cui lo stesso stigmatizza il comportamento tenuto dai sanitari successivamente al parto, affermando che il bambino sofferente - come emerge dalla circostanza che dopo il parto era stato rianimato - non è stato monitorato per tutta la notte per essere il mattino seguente trasportato all'### senza autombulanza (con la vettura della nonna, come emerge dalla ctu). 
Infondata è, poi, la doglianza secondo cui i cc.tt.uu. non hanno risposto ai rilievi del ctp degli appellanti. 
Agli atti vi sono, infatti, le analitiche risposte formulate dai consulenti, risposte a cui si rinvia e che fanno parte integrante della presente decisione.  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
In particolare, si osserva che i consulenti d'ufficio a fronte dei rilievi delle parti hanno evidenziato che le indagini neuroradiologiche alle quali il neonato è stato sottoposto dopo la nascita presso strutture pubbliche, singolarmente esaminate, convergono nell'escludere lesioni patognomoniche di danni ipossico-ischemici potenzialmente verificatisi in epoca perinatale, anteriormente al ricovero preso la ### di ### per l'espletamento del parto (v.pagg. 37 e 38 della ctu principale e pagg. 2 e ssgg delle risposte ai rilievi). 
Nessun contestazione specifica avverso le superiori affermazioni e l'esame delle citate indagini è stata formulata dagli appellanti. 
Alle pagg. 4 e 5 delle risposte ai rilievi i cc.tt.uu. a fronte dell'affermazione del ctp secondo cui il minore era affetto da malformazione di micreocefalia hanno risposto adeguatamente con argomentazioni in alcun modo contestate nell'atto di appello. 
Ed invero, hanno affermato, dati alla mano, che alla nascita non vi era alcuna microcefalia tanto che la circonferenza cranica del neonato era di 36 cmm, perfettamente normale, e dopo un mese di 37,5 cm. 
Hanno evidenziato che solo dopo sei mesi dalla nascita e, precisamente, nella lettera di dimissioni dalla ### del ### di ### si fa, per la prima volta, riferimento a microcefalia e ### di ### e che << il quadro di microcefalia riscontrabile solo dopo alcuni mesi dalla nascita è coerente con la più probabile ipotesi di un grave insulto ipossico ischemico avvenuto in sede peripartale >> (v. pag. 5 delle risposte). 
Il motivo di appello sul punto appare oltre che infondato assai generico essendosi gli impugnanti limitati a ribadire genericamente una tesi senza contestare quanto affermato dai ccttuu e senza apportare alcun elemento scientifico a supporto della stessa. 
Infine, gli appellanti, pur non negando che al momento dei fatti per cui è causa, non vi era in clinica alcun cardiotocografo funzionane, affermano che il monitoraggio del benessere fetale << è stato eseguito con l'ascoltazione intermittente del b.c.f. >>, senza contestare in alcun modo la circostanza evidenziata dai cc.tt.uu. che ascoltare il battito cardiaco per sole tre volte nell'arco di 12 ore, come ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 risultante dalla cartella clinica, è del tutto insufficiente in fase di travaglio ed, in particolare, di travaglio indotto farmacologicamente (a parte la considerazione che nessuna prova esiste in ordine all'esito dell'auscultazione anche con riferimento a quelle tre volte indicate in una cartella clinica, peraltro, ritenuta falsificata da sentenza penale passata in giudicato, sentenza che il Tribunale, con affermazione non censurata, ha ritenuto utilizzabile “erga omnes”).  - ### S.R.L., ### E #### - ### E ### I due gruppi di appellanti hanno formulato identici motivi di doglianza relativamente agli effetti della transazione della compagnia assicuratrice ed all'entità del danno non patrimoniale liquidato ai genitori di ### in proprio.   2. ### Gli appellanti lamentano che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha omesso di pronunciarsi sugli effetti liberatori della transazione dell'8/06/20014 con la quale deducono che ### e ### “in proprio e nella qualità” avrebbero dichiarato “che tale somma viene accettata a tacitazione totale e definitiva, anche in via transattiva, di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile al sinistro di cui sopra”, rinuncia questa che avrebbe effetto anche nei confronti dell'assicurata ### di ### e dei medici interessati. 
Sostengono che la compagnia assicuratrice, con la transazione dell'8/06/2004, ha provveduto al pagamento della somma di € 516.456,90, non in relazione al massimale assicurato, bensì a tacitazione totale e definitiva -anche in via transattivadi ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile al sinistro, estinguendo l'obbligazione risarcitoria nei confronti di tutti i responsabili. 
Il rilievo è infondato. 
Ed invero, come evidenziato dai ### la transazione con la compagnia assicurativa è stata autorizzata dal giudice tutelare solo con riguardo a quest'ultima (v. doc. 4 prodotto dagli originari attori ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 in primo grado) con la precisazione che la somma offerta non era idonea a coprire il danno subito dal minore, danno ritenuto di gran lunga superiore. 
Peraltro, gli appellanti nel riportare il testo della transazione hanno omesso di riportare la parte in cui i ### in proprio e nella qualità, dichiaravano << di non aver nulla a pretendere dalla ### solvente >>, escludendo, quindi, ogni altro soggetto (v. atto di transazione prodotto in primo grado dalla società assicuratrice).  3.QUANTUM LIQUIDATO IN PROPRIO AI GENITORI Gli appellanti lamentano che il Tribunale ha immotivatamente statuito sulla quantificazione del danno non patrimoniale dei genitori ### e ### in proprio ritenendolo maggiore di quello quantificato in € 300.000,00 dalle tabelle di ### per l'ipotesi di morte di un figlio e liquidandolo in misura di € 500.000,00 per ciascun genitore. 
Il motivo è infondato solo che si legga la motivazione del giudice di primo grado che ha dato puntualmente conto delle valutazioni fatte, che gli appellanti non hanno contrastato se non genericamente. 
A pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata si legge, infatti: << ### inoltre, al danno non patrimoniale subìto in proprio dai genitori di ### esso appare evidente, posto che le condizioni di salute di quest'ultimo sono state talmente compromesse sin dalla nascita da consentirgli soltanto di vivere in “stato vegetativo”, privo di autonomia e con necessità di assistenza ininterrotta. 
Invero, le sofferenze morali dei genitori appaiono indescrivibili nelle aride righe di questa sentenza, ma qualsiasi essere umano dotato di un normale apparato intellettivo e di normale esperienza di vita ben comprende il dolore quotidianamente provato nell'assistere, senza possibilità di soluzione positiva, al “calvario” del figlio, e ciò anche se tale situazione può essere “giustificata” da considerazioni di carattere religioso; inutile, poi, argomentare sul pregiudizio esistenziale, posto che nessuno può negare, se non in completa ed ingiustificata malafede, che la vita dei genitori sia stata sconvolta dalla malattia del figlio ed abbia subìto un peggioramento di tale entità, forse paragonabile ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 soltanto agli effetti provocati dalla morte della persona cara. Proprio tale ultima considerazione impone, a parere del decidente, di utilizzare come “base di partenza” per la quantificazione del danno non patrimoniale i parametri indicati nelle tabelle di ### per le ipotesi di decesso di un figlio (€ 300.000,00), da incrementare in considerazione della quotidianità ed inevitabilità della sofferenza e del cambiamento definitivo in peggio delle abitudini di vita, sì da pervenire alla somma, che si ritiene congrua, di € 500.000,00 per ciascun genitore >>.  4.### - ### S.R.L., ### E #### Gli appellanti sostengono che la condanna della ### di ### al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. è assolutamente destituita di fondamento, avendo la ### di ### appellante dato atto dell'avvenuto risarcimento del danno in favore degli appellati da parte della compagnia assicuratrice (operato in forza della polizza assicurativa) ed avendo interesse ad avvalersi degli effetti della transazione affinché delle somme versate si tenesse conto nel presente giudizio. 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, dagli atti di primo grado emerge sia che la ### di ### ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società assicuratrice ### con cui aveva stipulato apposita polizza, per garantirsi da responsabilità del tipo di quelle indicate in citazione, anche oltre il massimale garantito per mala gestio del sinistro, sia che gli originari attori avevano dato atto nell'atto di citazione dell'intervenuto pagamento da parte della ### 5. SPESE PROCESSUALI Alla luce dell'integrale rigetto degli atti di appello, gli impugnanti vanno condannati a pagare alle controparti le spese processuali.  ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << ### l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti sia principali che incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 3215/2015 del Tribunale di ### così dispone: rigetta gli appelli principali proposti, da un lato, dalla ### di ### s.r.l., da ### e da ### e, dall'altro, da ### ed ### rigetta l'appello incidentale proposto da ### e ### nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori ### e ### condanna la ### di ### s.r.l., ##### ed ### a rifondere a ### e #### in proprio e nelle qualità indicate le spese del presente giudizio che quantifica in € 41.248,00 per compensi, di cui euro 12.715,00,00 per la fase di studio, € 7.392,00 per la fase introduttiva, € 21.141,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa, spese che distrae in favore degli avv. ### e ### D'#### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75 condanna la ### di ### s.r.l., ##### ed ### a rifondere alla ### le spese del presente giudizio che quantifica in € 6.615,00 per compensi, di cui euro 1.960,00,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico sia degli appellanti principali che incidentali della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, 115. 
Così deciso in ### 27/01/2020 ### dott. ### il: 06/03/2023 n.3298/2023 importo 208,75

causa n. 1594/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Zema Monica

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1109/2023 del 24-01-2023

... l. fall. nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, presuppone il positivo esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. nei confronti dell'atto dispositivo che è all'origine della catena e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di detto atto; - che la revocatoria nei riguardi del terzo è poi, de jure, una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente che consiste nella consapevolezza della revocabilità ex art. 67 l. fall., del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito (Cass. n. 23431/2016); - che nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 67 co. 1 l. fall. ai fini della revocatoria poiché risulta per tabulas la data del (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### Nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15457/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta per la decisione con decreto del 27.10.2021 e vertente TRA ### S.R.L. in liquidazione proc. n. 35/2016, in persona del ### avv. ### elettivamente domiciliato in ### viale ### 3, presso lo studio del prof. avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ATTORE
E #### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### , che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -CONVENUTA
E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### 103, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 1 l.f. e revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. e 2901 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il ### S.R.L. in liquidazione proc. n. 35/2016 richiedeva, in via principale: “accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui al presente atto di citazione, e, segnatamente, per le ragioni tutte indicate ai §§ 34.35.2.5, la revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L.F., del conferimento in natura operato in data ### dalla ### s.r.l. in liquidazione alla ### s.r.l., giusto verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” rogato per notar ### in ### (rep. 84643 e racc. 27315); - accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui al presente atto di citazione, e, segnatamente, per le ragioni tutte indicate ai §§ 36.40, la revocabilità, ex art. 66 L.F. e 2901, ult. comma c.c., del conferimento in natura da parte della ### s.r.l., operata in data ###, giusto verbale di assemblea straordinaria del 28.01.2016, a rogito per ### da ### rep. 130310, racc. 27239, - per l'effetto, pronunciare la revoca del conferimento in natura dalla ### s.r.l. in liquidazione alla ### s.r.l. operato in data ### operato in data ### giusta verbale di aumento di capitale mediante conferimento di azienda rogito per atti notar ### in ### rep. 84643, racc. 27315; e disporre, pronunciare ovvero dichiarare l'inefficacia del conferimento in natura operato in data 28 gennaio 2016 giusto verbale di assemblea straordinaria del 28 gennaio 2016 rogato per notar ### in ### (rep. 130310 e racc. 27239); - per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti, condannare la ### s.r.l. alla restituzione in favore del ### s.r.l. in liquidazione, di tutto o di parte dell'azienda della ### in liquidazione s.r.l., oggetto di conferimento in natura operato in data 14 dicembre 2015, giusta verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” rogato per notar ### in ### (rep. 84643 e racc. 27315); - in subordine, ed in caso di impossibilità di una declaratoria di inefficacia del conferimento del 28.01.2016 o di impossibilità di recuperare i beni dell'azienda ceduta: - accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto di citazione, e, segnatamente, per le ragioni tutte indicate ai §§ 34.35.2.5., la revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L.F. del conferimento in natura operato in data 14 dicembre 2015 dalla ### s.r.l. in liquidazione alla ### s.r.l., giusta verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” rogato per notar ### in ### (re. 84643 e racc. 27315), accertando, altresì, l'impossibilità di un utile esercizio della azione revocatoria nei riguardi del terzo acquirente; - condannare per l'effetto, la ### s.r.l. al pagamento in favore del ### s.r.l. in liquidazione della somma di ### 335.000,00 o, in subordine, di ### 255.000,00 ovvero di quella somma maggiore e minore, oltre rivalutazione ed interessi da dì delle debenza e fino al soddisfo”. 
A sostegno della propria domanda rappresentava: - che la ### s.r.l. svolgeva l'attività di produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di dolciumi e generi alimentari attraverso il complesso “### Supermercato” che ricomprendeva beni mobili e principalmente un fabbricato sito in ####, via della ### n. 33 composto da 1364 mq. di corpo di fabbrica e 2793 mq. di corte di pertinenza; - che la stessa società attrice approvava il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con una perdita di circa € 2,124 mln deliberando di portare a nuovo la perdita; - che pertanto constatata detta perdita del capitale sociale e l'impossibilità di un relativo aumento, in data 28 novembre 2014, la ### veniva messa in liquidazione volontaria e successivamente trasferiva la propria sede legale da ### a ####; - che il 14 dicembre 2015, dunque circa un anno dopo l'apertura della liquidazione, la suddetta società invece che procedere nelle operazioni di liquidazioei, giusto verbale rogato per notar ### in ### sottoscriveva un aumento di capitale deliberato da #### s.r.l. (attiva nel settore delle costruzioni civili e industriali, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela paesaggistica) per l'importo di € 1.300,00 mediante il conferimento dell'### comprensiva dell'immobile sopra identificato unico cespite di valore presente nell'attivo (stimato in € 500.000,00), che veniva stimata ex art. 2465 c.c. dal revisore dott. ### l'11.12.2015 in € 1.300,00 pari all'aumento del capitale sociale; - che nel suddetto verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” veniva deciso che la “### accetta l'azienda (…) con tutte le attività e passività indicate nell'allegata relazione di stima, e quindi con la proprietà del fabbricato descritto in premessa” e che “restano della conferente i debiti ed i crediti aziendali non indicati in tale relazione (…..)” e considerato che il debito inerente al mutuo fondiario contratto per l'acquisto del suddetto immobile ascendeva ad € 502.944,21, deve ritenersi che detto debito sia stato “ceduto” (come componente dell'azienda) nella sola misura di € 284.000,00 indicata nella perizia allegata al ### - che dunque, per effetto del suddetto atto, la società attrice acquistava a titolo di corrispettivo per la cessione dell'### una partecipazione sociale in ### del 3,85% e rimaneva responsabile per la residua parte del mutuo e per i debiti trasferiti per un totale di € 518.000,00, poiché non risulta che i creditori abbiano consentito all'estinzione, nei riguardi della cedente, dei debiti ceduti unitamente all'azienda, tanto è che nello stato passivo del ### attore risultano insinuati ### S.p.A.  (già ### S.p.A.), per il rimborso di mutuo fondiario erogato per l'acquisto dell'immobile ed ### S.p.A., per i crediti tributari; - che in data 20 gennaio 2016, dunque a soli 36 giorni dal ### dell'### la ### s.r.l. in liq. veniva dichiarata fallita con sentenza n. 35/2016 del Tribunale di ### sez. fall.; - che il curatore del ### rilevata l'anomalia di un conferimento in natura effettuato dalla società proprio “a ridosso” della dichiarazione di ### conferiva incarico all'#### di stimare il valore dell'### attribuendo altresì specifico incarico alla dott.ssa ### di stimare il valore della ### tenuto conto del “nuovo valore” dell'immobile; - che da un'indagine effettuata dal ### attore è emerso che alla medesima data veniva costituita una newco, denominata ### s.r.l.s., con capitale sociale di € 100,00 e che a distanza di soli 6 giorni dal fallimento, precisamente in data 28 gennaio 2016 la suddetta newco deliberava un aumento di capitale da € 100,00 ad € 1.100,00, riservato alla Co.ge.### che pertanto sottoscriveva detto aumento di euro 1.000,00, che contestualmente provvedeva a liberare attraverso il ###conferimento in natura dell'### e, dunque, del relativo ### giusto verbale di assemblea straordinaria del 28 gennaio 2016 rogato per notar ### in ### ; - che il valore dell'### veniva stimato in euro 1.000,00 sulla base di una perizia di stima redatta dallo stesso revisore che aveva redatto quella precedente, in occasione del primo conferimento, dott.  ### - che, per effetto del suddetto ### la ### acquistava il 90,9% del capitale di ### s.r.l., mentre il restante 9,1% rimaneva nella titolarità del socio fondatore sig. ### - che a distanza di meno di 3 mesi dal ### in data 29 aprile 2016, la ### ha ceduto l'intera propria quota di partecipazione in ### s.r.l. allo stesso socio unico della ### s.r.l., sig.  ### già dichiarato fallito in proprio con sentenza del Tribunale di Tivoli del 13 aprile 2016 n. 21, allegata da parte attrice; - che ad oggi la ### s.r.l. risulta inattiva; - che la scansione temporale e le modalità con cui sono stati compiuti gli atti traslativi sopra specificati, rivelano l'intento di tutte le parti di sottrarre l'### e soprattutto l'immobile che ne fa parte, maggiore asset della cedente, alla garanzia generica della ### in liq. con pregiudizio dei creditori ammessi al passivo del ### e che il ### attore ha interesse anzitutto alla restituzione dell'### in tutto o in parte, ad opera della sub-conferitaria ### s.r.l. e che al riguardo la Suprema Corte con la decisione n. 23431 del 2016, ha stabilito che l'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 co. 2 l. fall. nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, presuppone il positivo esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. nei confronti dell'atto dispositivo che è all'origine della catena e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di detto atto; - che la revocatoria nei riguardi del terzo è poi, de jure, una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente che consiste nella consapevolezza della revocabilità ex art. 67 l. fall., del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito (Cass. n. 23431/2016); - che nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 67 co. 1 l. fall. ai fini della revocatoria poiché risulta per tabulas la data del conferimento e, riguardo al requisito patrimoniale, dalla perizia redatta dall'#### (allegata all'atto di citazionedoc. 7) è emerso che l'immobile in questione risultava avere, al momento del ### un valore di mercato di € 840.000,00, ovvero secondo una stima più prudente, un valore comunque non inferiore ad € 760.000,00 e perciò superiore di almeno € 260.000,00, rispetto al valore rilevato dal revisore della Co.ge.### dott. ### dunque il valore risultante dalla predetta perizia risulta sottostimato per € 254.700,00, oppure per € 334.700,00, nel caso in cui si accolga la prima valutazione di € 840.000,00; - che dunque il ### operato dalla ### in liq. va revocato perché intervenuto 36 giorni prima della dichiarazione di fallimento e perché ha comportato una sproporzione di circa 19mila per cento tra il valore del ### pari ad € 336.000,00 o ad € 256.000,00; - che ai fini del requisito della scientia decoctionis nel verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” veniva dato atto delle formalità che gravavano sull'immobile in oggetto e nella perizia di stima allegata al suddetto verbale venivano elencate le varie ipoteche iscritte sull'immobile, 2 ipoteche legali, una volontaria ed una legale, e veniva specificato il valore di ciascuna; - che sotto il profilo dell'eventus damni per effetto del ### la società attrice ha trasferito a ### l'### ed in particolare l'immobile, per un corrispettivo di soli € 1.300,00 e che tuttavia la prima è rimasta responsabile per i debiti aziendali trasferiti per € 518.000,00 oltre alla parte del mutuo non trasferito e si ritrova solo con una partecipazione del 3,85% al capitale sociale di ### del valore di € 1.300,00; - che ai fini della revoca del sub-trasferimento e dell'accertamento della mala fede del sub-acquirente, la ### s.r.l. non poteva non essere a conoscenza del ### e dell'intervenuto fallimento della ### in liq.: poiché risultava dalla visura l'annotazione dell'intervenuto ### della stessa in data ### e perciò una settimana prima del ### poiché nel verbale del ### si fa richiamo agli estremi del primo acquisto e nella perizia giurata allegata al ### si fa riferimento ad un “precedente conferimento”; ed inoltre poiché l'acquirente ### s.r.l.s. era tenuta a conoscere le formalità di cui era gravata la cedente; - che inoltre la ### per l'appunto si occupava di edilizia e restauri, dunque il ### di un'### che si occupava di commercio di dolciumi e prodotti alimentari era in realtà un'operazione del tutto irrazionale in quanto estranea al proprio settore di attività; - che, infine, sia il conferimento che il subconferimento si caratterizzano per l'irrisorietà del corrispettivo, che per il primo era pari ad € 1.300,00 e per il subconferimento era pari ad € 1.000,00 con sottostima di € 335.000,00 o di € 255.000,00; - che pertanto, qualora non possa essere in alcun modo recuperata in tutto o in parte, dal sub-acquirente, l'### codesto Tribunale in accoglimento della domanda ex art. 67 l. fall., dovrà condannare la ### al pagamento in favore del ### della somma di € 335.000,00 o in subordine di € 255.000,00, oltre rivalutazione ed interessi. 
Costituitasi in giudizio, la ### s.r.l. contestava l'avversa domanda richiedendo al Tribunale di volere: “ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione disattesa, previa autorizzazione della chiamata in causa della ### Co.Ge.Za. ### s.r.l. come sopra formulata, rigettare le domande attoree; col favore delle spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. 
In particolare opponeva: - preliminarmente la incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, essendo competente il ### del convenuto, ### per la ### s.r.l. (che ha sede in ### e/o ### per la ### s.r.l. ai sensi dell'art. 18 c.p.c..  - che un eventuale annullamento e/o revoca del negozio concluso tra la ### e la #### s.r.l., comunque non pregiudica i diritti acquisiti dalla ### s.r.l., che rimane comunque al riparo giusta previsione normativa del nostro ordinamento giuridico ex artt.1445 -1452 c.c e come statuito dalla Suprema Corte (cfr. sent. 7322/1986) a meno che il ### non provi con documenti, che la ### s.r.l. fosse a conoscenza della condotta pregiudizievole posta in essere dalla #### s.r.l che nel caso di specie non è stata provata e non è probabile e che dunque va esclusa; - che nel caso di specie, nel negozio tra la ### s.r.l. e la Co.Ge.Za. ### s.r.l., ai fini del valido trasferimento dell'azienda mediante conferimento, rileva il consenso legittimamente manifestato (ex art. 1376 c.c.), come è dimostrato dalla stipula del citato atto pubblico per atto notaio ### di ### preceduto dal citato atto deliberativo dell'### - che tutte le altre considerazioni e deduzioni dispiegate nell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla situazione pregressa della ### s.r.l., non riguardano la ### s.r.l..  - che dunque la ### s.r.l., chiedeva di essere autorizzata a vocare in giudizio la ### s.r.l. perché assuma la veste di convenuta anche nei confronti di essa, al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di soccombenza, e per rispondere dei danni; - che peraltro la ### s.r.l., essendosi essa accollata l'intera posizione debitoria, pari ad ### 777.000,00, a fronte di una situazione patrimoniale più o meno di pari importo, nessun vantaggio apparente ne ha tratto, se non la legittima attesa di continuare a sviluppare e incrementare l'attività dell'azienda, idonea e foriera di un profitto in grado di affrontare e ripianare la intera posizione debitoria; - che in effetti è ciò che sta avvenendo con l'intervento e la partecipazione di altro soggetto con cui si è potuto provvedere a un rinnovamento delle strutture e degli spazi per incrementare l'attività commerciale e realizzare un maggior profitto per meglio far fronte alla posizione debitoria introitata dalla ### s.r.l.. 
Costituitasi tardivamente in giudizio, la ### srl richiedeva: “il rigetto delle domande: sia di quella principale di revoca del cennato conferimento dell'azienda ### s.r.l. nella Soc. ### s.r.l.; sia della domanda subordinata della condanna a rifondere al ### l'importo di ### 340.000,00 e in subordine l'importo di ### 255.000,00, quale differenza di valore dell'immobile ceduto in uno con l'azienda, tra quello indicato dal perito dott. ### e quello indicato dall'#### per il motivo di cui al superiore punto 3”. 
A sostegno delle proprie domande contestava il rilievo secondo il quale l'oggetto sociale della ### s.r.l. non si potesse coniugare con l'oggetto della #### s.r.l.. Sosteneva infatti che l'azienda ### era ormai obsoleta e l'unico recupero che si poteva fare, proprio ad opera della ### s.r.l., era quello di riconvertire l'immobile sul quale gravavano debiti di importo maggiore rispetto al suo valore, ovvero le ipoteche sopra specificate; Inoltre la stessa convenuta opponeva che l'#### che ha stimato l'immobile tra ### 840.000,00 ed ### 760.000,00 aveva omesso di dire che egli aveva periziato l'immobile quando lo stesso era stato riconvertito, dunque nel contesto della nuova attività della conferitaria; che sull'immobile erano stati effettuati dei lavori giusto capitolato del #### allegato alla comparsa, per ### 285.000,00 e che tuttavia detti lavori, pur avendo apportato ad esso delle migliorie, non ne avevano aumentato il valore. 
Aggiungeva che i prezzi di mercato sono notevolmente abbassati. 
Opponeva inoltre che i debiti hanno seguito l'immobile su cui detti gravavano, sicchè la posizione debitoria era rimasta sull'immobile. 
Inoltre la Co.ge.Za a mezzo del suo procuratore deduceva che successivamente, in data ### la ### s.r.l.  aveva ceduto la sua partecipazione posseduta nella ### s.r.l. all'altro socio, e da quel momento la ### s.r.l. era rimasta completamente fuori, sia dalle vicende della #### s.r.l., sia dalle vicende della #### s.r.l.. abbandonando ogni idea di sviluppo e di incremento, dopo il progetto della conversione dell'immobile ad una nuova attività. 
All'udienza di prima comparizione del 4/07/2018 il giudice ha concesso termine alla ### s.r.l. per notificare la memoria difensiva con la domanda riconvenzionale di garanzia alla ### srl e ha rinviato all'udienza del 21/11/2018. A detta udienza ha concesso termini ex art. 183 co.  6 c.p.c. e ha rinviato per l'ammissione delle prove all'udienza del 13.03.2019. A detta udienza ha concesso nuovamente termini per notificare la memoria con la domanda riconvenzionale alla ### srl. Dopo vari rinvii concessi per gli stessi incombenti, all'udienza del 23.11.2020, rilevata la ritualità e tempestività della costituzione di parte convenuta ### riguardo alla domanda riconvenzionale di garanzia formulata da ### il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 27.10.2021. A detta udienza ha trattenuto la causa in decisione e, su richiesta di parte attrice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ^^^^^^^^ Orbene in punto di diritto giova evidenziare che l'art. 67 co. 1 l.f. n. 1) prevede che siano assoggettati a revocatoria, al n. 2, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore anche “gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”. 
Sotto il profilo oggettivo dunque la suddetta azione presuppone il compimento di un atto depauperativo del patrimonio della società fallenda o fallita, lesivo nei confronti della massa dei creditori, o comunque di un atto che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, mirando l'azione a recuperare le singole uscite ricostituendo la par condicio creditorum ai fini distributivi. 
Sotto il profilo del dato cronologico, alla luce dei documenti depositati dalla società attrice, ed in particolare dal verbale “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” rogato per notar ### in ### (rep.  84643 e racc. 27315) emerge con data certa come il primo conferimento oggetto del presente giudizio, sia stato effettuato il ###, dunque esattamente 36 giorni prima della dichiarazione di fallimento della ### in liq. 
Sotto il profilo della sproporzione di oltre un quarto rispetto a ciò che è stato dato o promesso al cedente, occorre valutare le risultanza delle relazione tecnica dell'#### del 7.12.2016 che, nell'ambito della procedura di ### della società attrice, ha effettuato una valutazione dell'immobile sito in ### costituente l'unico cespite di valore della ### s.r.l. e della Dott.ssa ### la quale ha stimato il valore dell'### al 14.12.2015, ovvero alla data della situazione contabile presa a riferimento nella relazione giurata di stima redatta dal dott.  ####. ### per la valutazione dell'immobile ha utilizzato il criterio del "più probabile valore di mercato" “che sta ad indicare, sulla base della teoria della "ordinarietà", il giudizio di stima generalmente valido in riferimento a quelle circostanze che con maggiore frequenza si riscontrano nel particolare mercato e settore”. 
Il valore di mercato è una previsione, ovvero la stima del prezzo che quel bene renderebbe qualora fosse messo in vendita in condizioni ordinarie di mercato ed in regime di effettiva libera concorrenza, per il confronto estimativo si sono osservate le seguenti condizioni: eguale destinazione d'uso; eguale area di mercato; eguale periodo economico; eguale classe economica e tipologia strutturale. 
Dunque ai fini dell'accertamento delle quotazioni immobiliari lo stesso consulente ha effettuato un'indagine diretta analizzando i prezzi di vendita di locali produttivi nella zona in cui si trova l'unità immobiliare in esame. 
Dai valori ottenuti con la suddetta indagine e dalla consultazione dei dati dell'### del ### l'#### ha ritenuto di poter attribuire un possibile prezzo di vendita, che scaturisce dalla media tra gli immobili individuati, pari a circa €/mq 840,00. Alla luce di quanto riscontrato, la stima dell'immobile è stata determinata applicando il valore unitario alle superfici delle singole porzioni del complesso industriale opportunamente ragguagliate per destinazione d'uso e decurtate del 40% per lo stato scadente di manutenzione. 
All'esito di tutte le considerazioni e verifiche svolte, lo stesso ### ha attribuito al cespite in esame, con i dovuti arrotondamenti, un valore pari a € 840.000,00. Detto valore tuttavia è di natura probabilistica quindi è soggetto ad un'alea estimale generalmente riconosciuta in dottrina pari al 10%, alea che assume particolare rilevanza in sede di procedimenti liquidatori forzosi. Pertanto, in ogni caso, il prezzo di vendita dell'immobile nelle attuali condizioni non potrà essere inferiore ad € 760.000,00. 
Pertanto, anche a voler considerare questa ultima valutazione del cespite, l'#### ha attribuito un valore all'immobile più alto di € 260.000,00 rispetto al valore di € 500.000,00 attribuito dal dott. ### in sede di conferimento dell'### già di proprietà della ### s.r.l., nella Co.ge.### s.r.l., risultante dalla relazione giurata allegata al verbale di aumento di capitale mediante conferimento di azienda. 
Quanto dedotto dalla convenuta ### s.r.l. a mezzo del suo procuratore, in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che avrebbero interessato l'immobile suddetto, l'avvenuta esecuzione degli stessi non è provata documentalmente, in quanto il computo metrico estimativo non attesta l'esecuzione dei lavori ma costituisce semplicemente un preventivo in relazione “alle attività da porre in essere al fine di poter ricondurre l'immobile in oggetto ad una condizione ordinaria per renderlo utilizzabile, agibile e locabile per attività artigianali” . Il geom. ### infatti conclude lo stesso computo metrico indicando “l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi” (cfr. pag. 12 del computo metrico est.) . 
Tanto più che non si comprende il motivo delle suddette deduzioni considerato che successivamente nella comparsa viene scritto “E v'è da soggiungere che i detti lavori, pur avendo apportato ad esso delle migliorie, non ne hanno aumentato il valore” . 
Inoltre dalla relazione di stima dell'### al 26.10.2015 redatta dalla Dott.ssa ### risulta che il valore della perizia di conferimento dell'### suddetta pari ad € 1.300,00 calcolato dal dott. ### utilizzato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della #### s.r.l. da euro 32.500,00 ad euro 33.800,00 risulterebbe sottostimato per euro 254.700,00. 
La suddetta consulente, ha utilizzato il c.d. metodo patrimoniale semplice, non avendo potuto acquisire le scritture contabili della società fallita, e non disponendo quindi di una situazione contabile completa alla data di conferimento del 26.10.2015. 
In particolare, la Dott.ssa ### ha evidenziato l'assenza nella relazione di stima del dott. ### di alcun processo logico riferibile alle modalità di quantificazione dell'avviamento con riferimento al quale viene semplicemente detto che “l'avviamento è stato valutato in modo prospettico”. 
Dunque dalle suddette relazioni emerge come il valore dell'### nel primo conferimento sia stata sottostimato, in base al valore del principale cespite, per € 334.700,00 o per € 254.700,00. 
Sotto il profilo soggettivo, in ordine alla c.d. scientia decoctionis, in punto di diritto, la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens, presupposto dell'azione revocatoria, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità “deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività” (### civ. sez. I, 19-02-2015 n. 3336 e Cass. civ. n. 18196 del 24.10.2012); Ebbene nel caso di specie, dalla produzione in atti, emerge come la ### s.r.l. verosimilmente fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava la conferente attrice, poiché sul verbale di “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” erano riportate espressamente le formalità di cui era gravato l'immobile. 
Inoltre nella perizia giurata allegata al conferimento, erano elencate le varie ipoteche iscritte sull'immobile e il loro valore. 
Sul punto la Suprema Corte con la decisione n. 6905 del 7 aprile 2015, ha affermato che la scientia decoctionis del terzo può essere provata “non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla ### della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza siano idonei nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva della insolvenza in capo al destinatario”. 
Nel caso di specie la convenuta #### s.r.l. non poteva non essere a conoscenza di quei dati, relativi alla crisi economica e finanziaria della conferente attrice, che per la loro gravità, precisione e concordanza erano idonei a far presumere la conoscenza effettiva della insolvenza. 
Tanto più che la stessa convenuta non ha fornito la prova della propria inscientia decoctionis, limitandosi semplicemente a contestare quanto dedotto da controparte. 
In ordine al presupposto dell'eventus damni con il suddetto aumento di capitale mediante conferimento, la ### s.r.l. è rimasta responsabile per tutti i debiti trasferiti per un totale di € 518.000,00, oltre che per la residua parte del mutuo fondiario per € 218.944,21 perché il debito inerente a detto mutuo nella perizia allegata al conferimento ascendeva ad € 502.944,21, le parti contraenti infatti precisavano a verbale che “### della conferente i debiti ed i crediti aziendali non indicati in tale relazione” . Tanto è che nello stato passivo del ### attore risultano insinuati ### S.p.A. (già ### S.p.A.) per il rimborso di mutuo fondiario erogato per l'acquisto dell'immobile e ### S.p.A. per i crediti tributari. 
Infatti dal suddetto verbale non risulta che i creditori dell'### abbiano liberato la società attrice dai debiti inerenti all'azienda e trasferiti in uno all'azienda medesima. 
Dunque a seguito della operazione qui contestata, la ### s.r.l. oggi fallita è rimasta senza alcun cespite da liquidare e con una partecipazione del 3,85% al capitale sociale di ### del valore irrisorio di € 1.300,00. 
Dunque risulta provato anche il requisito dell' eventus damni. 
Pertanto l'atto di conferimento in natura dell'### con aumento di capitale effettuato in data 28 gennaio 2016 dalla ### in liq. in favore della Co.ge.### s.r.l., va revocato. 
In merito alla revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. e 2901 richiesta dal ### nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, giova ribadire che questa presuppone il positivo esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti. 
Pertanto nel caso di specie l'esercizio della stessa deve ritenersi legittimo.  ### revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. cui rinvia l'art. 66 l.  fall. funge da mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ed ha come finalità la tutela della par condicio creditorum, ex artt.2740-2741 c.c. Essa costituisce il rimedio con cui il creditore rende inefficace nei suoi confronti un atto alienativo di un bene posto in essere dal debitore, in pregiudizio della propria posizione creditoria. 
Detta azione inoltre presuppone: i) il credito tutelabile, ossia una o più posizione creditoria, non necessariamente attuala, liquida ed esigibile, ma anche solo potenziale e in corso di accertamento, purché “non pretestuosa” e che possa valutarsi prima facie come probabile (cfr. Cass. civ. 18.07.2008 n.20002); ii) l'eventus damni, ossia il pericolo di un pregiudizio economico da cui deriva l'impossibilità per il creditore di attuare la procedura esecutiva e infine iii) la scientia damni, ovvero la consapevolezza generica in capo all'acquirente del pregiudizio che l'evento possa arrecare alle ragioni del creditore. 
Questi tre presupposti devono ricorrere cumulativamente. 
A ciò si aggiunge, con riguardo ai terzi subacquirenti, il consilium fraudis, ovvero quel quid pluris psicologico che richiede la prova, anche presuntiva, della preordinazione fraudolenta dell'operazione economica (v. Cass. civ. 10.10.2008 n.25016). 
Venendo all'analisi del caso di specie, questo giudicante ritiene che anche l'atto di sub conferimento in natura che ha sottoscritto la Co.ge### in favore della ### s.r.l. con aumento di capitale di quest'ultima da 100,00 ad € 1.100,00 in data ###, sia revocabile, ricorrendo cumulativamente i tre presupposti appena richiamati. 
In merito al primo requisito ovvero al credito tutelabile, nel verbale di subconferimento, giova ribadire che già all'atto del primo conferimento risultavano le formalità che gravavano sull'immobile oggetto principale del ### dunque l'esistenza di debiti in capo alla ### s.r.l. nei confronti sia della ### che di ### S.p.A. nonchè di ### S.p.A.. 
In ordine al requisito della scientia damni, occorre precisare che il predetto subconferimento da parte della ### s.r.l. è avvenuto in data 28 gennaio 2016 e la società newco ### s.r.l., il cui capitale sociale è stato aumentato da € 100,00 ad € 1.100,00, è stata costituita il 20 gennaio 2016, per l'appunto con un capitale sociale di € 100,00 come società a responsabilità limitata semplificata con un unico socio, ed in pari data è stato dichiarato il fallimento della ### s.r.l.. 
Pertanto alla data del 28 gennaio 2016 la ### s.r.l. era già fallita e ciò era chiaramente evincibile dalla visura della suddetta società che riporta l'iscrizione della sentenza di fallimento intervenuta il ###. Dunque la tempistica delle varie operazioni, che può definirsi di per sè anomala, dimostra come la subacquirente ovvero la ### s.r.l.s non potesse non essere a conoscenza dell'intento fraudolento delle parti, ovvero l'intento di sottrarre alla garanzia generica della società, poi fallita, l'### Tanto più che l'### è stata trasferita una settimana dopo la dichiarazione di fallimento della società attrice, alla ### s.r.l.s. neocostituita dietro un corrispettivo esiguo, pari ad € 1.000,00, con una sottostima di € 335.000,00 o di € 255.000,00 (a seconda che si prenda in considerazione la prima valutazione dell'immobile ovvero la seconda, effettuata dal dott.  ### con l'alea del 10%). 
Inoltre dalle pagine 2-3 del verbale del ### sono richiamati gli estremi del primo acquisto e nelle perizia giurata allegata al ### si fa riferimento ad un “precedente conferimento” ed alla ### in liq. quale titolare delle licenze per l'esercizio dell'attività. 
Tanto più che , quando viene effettuata un'operazione straordinaria consistente, come nel caso di specie, nell'aumento di capitale “riservato” alla Co.ge.Za. ### s.r.l., generalmente viene di regola svolta una serie di attività prodromica al compimento della stessa come la fase delle trattative nonchè un'attività di due diligence, durante la quale si assumono informazioni sulla controparte. 
Ma vi è di più: in data ### la stessa Co.ge.Za. ### s.r.l. 
è uscita dalla compagine sociale cedendo l'intera propria quota di partecipazione nella newco ### s.r.l. al Sig. ### che era già stato dichiarato fallito in proprio il ###, come risulta dalla visura della ### s.r.l. al 28.09.2017, allegata dal ### Non vi è dubbio pertanto che anche l'atto - ### conferimento in natura del 28.01.2016 giusto verbale di assemblea straordinaria del 28.01.2016 rogato dal notaio ### (rep. 130310 e racc. 27239) - debba essere dichiarato inefficace e che la convenuta ### s.r.l.  debba essere condannata alla restituzione in favore del ### s.r.l. dell'### oggetto del sub ###. 
Ritiene peraltro il giudicante, qualora non sia possibile la restituzione di cui sopra, che la Co.ge.### debba essere condannata a restituire al fallimento attore il tantundem ovvero l'equivalente pecuniario calcolato in via prudenziale in euro 255.000,00, ritenuto attendibile per i motivi di cui sopra, pari alla differenza della stima dell'### come redatta dalla Dott.ssa ### che ha recepito la valutazione dell'immobile sito in ### effettuata dall'#### rispetto alla stima effettuata dal dott. ### La suddetta obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo per effetto della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria sì che la situazione giuridica mettente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria è qualificabile come diritto potestativo e non come diritto di credito. Dunque gli interessi sulla somma di denaro da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale ed il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita spetta ove solo ove l'attore alleghi specificatamente tale danno e dimostri di averlo subito (cfr. Cass. S.U. n. 437 del 2000; Cass. Sez. 1, n. 27084 del 2011). 
Pertanto la #### s.r.l. dovrà corrispondere la somma di euro 255.000,00 alla curatela del ### attore, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dal giorno della notificazione della citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento, non avendo il fallimento ### s.r.l. neppure allegato la sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 Riguardo alla domanda riconvenzionale di chiamata in garanzia della ### s.r.l. proposta dalla ### s.r.l., essa va rigettata, poiché generica e non supportata da adeguata causa petendi e petitum; e ciò vieppiù tenuto conto che l'unica società che può essere condannata alla restituzione dell'### è unicamente la ### s.r.l.  poiché è l'unica a detenere l'attivo dell'### s.r.l., oggetto del ###conferimento in natura operato in data 28 gennaio 2016 dalla #### s.r.l. (la quale lo deteneva in virtù del precedente conferimento operato dalla ### s.r.l. in suo favore). 
Qualora non sia possibile la restituzione dell'### della ### s.r.l., da parte della terza subacquirente, l'unica che potrà essere condannata al pagamento del tantundem sarà invece proprio ed unicamente la ### s.r.l., vieppiù tenuto conto delle corrispondenti conclusioni del ### attore (dovendosi il giudicante attenere, nella adozione della decisione, al principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato). 
Conclusivamente e sulla base di tutte le argomentazioni esposte, la causa viene dunque decisa come precisato nel dispositivo, con liquidazione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, a definizione del giudizio introdotto dal ### S.R.L. in liquidazione proc. n. 35/2016 ed in accoglimento della domanda attorea, così provvede: - revoca e dichiara l'inefficacia, ex art. 67 l. fall. nei confronti del ### attore, del conferimento in natura del 14.12.2015 effettuato dalla ### s.r.l. in liquidazione in favore della Co.ge.### s.r.l.' giusto verbale “aumento di capitale mediante conferimento di azienda” giusto verbale rogato per notar ### in ### (rep. 84643 e racc. 27315) - per l'effetto revoca e dichiara l'inefficacia, ex art. 66 l.  fall. e 2901 ultimo comma c.c. del conferimento in natura effettuato il ### dalla #### s.r.l. in favore della ### s.r.l., giusto verbale di assemblea straordinaria del 28.01.2016 rogato per notar ### in ### (rep. 130310 e racc.  27239); - per l'effetto condanna la ### s.rl. alla restituzione dell'### della ### s.r.l. al ### S.R.L. in liquidazione proc. n. 35/2016 ovvero, laddove detta restituzione non risulti possibile, condanna la #### s.r.l. al pagamento, in favore del ### s.r.l. in liquidazione, della somma di ### 255.000,00 oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. decorrenti dal giorno della notificazione dell'atto di citazione contenente l'azione revocatoria e fino al giorno dell'effettivo pagamento; - Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ### attore, e per esso dell'### (stante l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio) che liquida in complessivi euro 22.457,00 per compenso professionale ed in € 1713,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.  ### 23 gennaio 2023 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 15457/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vitale Francesca

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7665/2024 del 03-09-2024

... n. 13872). Ancora, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. Solo in subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886). Alla stregua delle coordinate interpretative che precedono, va verificato se la responsabilità (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7362/2021 promossa da: ### S.P.A. (p. IVA ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio in Napoli alla Via del ### n. 31, elettivamente domicilia; ATTORE contro ### (###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv.   ### , con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 45, presso lo studio dell'Avv. ### CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.03.2023 e memorie conclusionali e di replica.  FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione notificato il #### conveniva in giudizio ### esponendo quanto segue: - Con atto di citazione del 15-20/02/2014 ### n. q. di assicuratrice della ### “### Bianca” S.p.A. (già “### di ### Tasso”), esperiva azione di rivalsa nei confronti di ### ed ### medici operanti presso la predetta clinica, onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 1.000.000,00, pari all'indennizzo corrisposto dalla ### in favore di ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale sul minore ### - A sostegno dell'azionata rivalsa, la ### deduceva: - Che in data 13 febbraio 2004, ### si ricoverava presso la “### di ### Tasso” di Napoli con diagnosi: “IV gravida 1 para, 1 PS, ###”, nel corso della 37+1 settimana per algie pelviche; - Che la ### nel corso della gravidanza era stata seguita dal dr. ### che eseguì il taglio cesareo; - Che a seguito del predetto cesareo, nasceva in Napoli presso la ### il piccolo ### - Che in data 14 febbraio 2004, i sanitari annotavano, nella cartella clinica, il gruppo della madre (AB negativo) e quello del neonato (B positivo); - Che in data 16 febbraio 2004, veniva segnalato ittero del neonato con bilirubina totale ### 16,5, ematocrito ### 66%, ma la madre ed il neonato venivano dimessi con la diagnosi “### fisiologico TC”; - Che in data 17 febbraio 2004, il piccolo ### in preda a convulsioni, era ricoverato presso l'### “San Paolo” di Napoli, con diagnosi di “febbre di n.d.d. Ittero”. Era sottoposto a test di ### diretto con esito positivo. Alle ore 24.00 del 17 febbraio 2004 il bambino era trasferito presso il ### di ### intensiva neonatale dell'### di Napoli con diagnosi di “### da iperbilirubinemia indiretta (### positivo). Febbre”; - Che il neonato era dimesso dall'### di Napoli in data ### con diagnosi di “### a termine con ### Sindrome di bile spessa”. Alla dimissione emoglobina 9.3, globuli rossi 2950000/mmc, reticolo citi 13.7%, bilirubina totale 1.3, bilirubina diretta 0.9, AST 51, ALT 63, GGT 1246 con prescrizione di controllo clinico e laboratoristico per il 19 marzo in reparto ed in ambulatorio per follow up per il 30 marzo 2004; - Che successivamente (1° giugno 2004) era certificato dallo stesso centro che il bambino presentava ipereccitabilità con scarsa tolleranza percettiva, era scarsamente consolabile ed aveva una motilità spontanea poco modulata con evidenti schemi ipertonici dopo stimolazioni tattili e reazioni di strartle molto accentuate. Era consigliata riabilitazione psicomotoria; - Che il piccolo ### risultava, pertanto, affetto da tetra paresi distonica con difficoltà nella deglutizione e suzione, deficit piramidale e sordità neurosensoriale; - Che, in data 27 settembre 2004, ### e ### sporgevano querela presso la procura della Repubblica di Napoli, affinché venissero accertate eventuali responsabilità penali a carico dei sanitari che ebbero in cura la puerpera e il nascituro; - Che, all'esito delle indagini preliminari, erano rinviati a giudizio ### in qualità di medico ginecologo che assistette ### durante il periodo di gravidanza fino al parto; ed ### in qualità di pediatra neonatologo che prestò assistenza al neonato ### presso la casa di ### “### Tasso” in epoca immediatamente successiva al parto; - Che, in sede di dibattimento dinnanzi al Tribunale Penale di Napoli, ### e ### si costituirono parti civili in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore ### per ottenere il risarcimento dei danni causarti al minore e quelli direttamente sofferti a seguito dei fatti di cui all'imputazione. A tal fine le parti civili ottenevano la citazione quali responsabili civili della ### e dell'Asl di ### - Che, nel corso del processo penale, il PM conferiva incarico al collegio composto dai dottori M. 
Muto, L. ### e A. Resta, i quali, nell'elaborato, formulavano un addebito di condotta colposa nei confronti del dott. ### per non avere prescritto il test di ### in gravidanza, specie dopo un episodio di metrorragia in una donna RJH negativa; e nei confronti dell'### per non essersi accertato dei gruppi madre e feto, non avere a sua volta disposto un test di ### e non aver previsto un controllo entro due giorni dalla dimissione; - Che, nelle more del procedimento penale, pur essendo stata contestata la pretesa risarcitoria, le parti instauravano tentativi di transazione per il risarcimento dei danni subiti; - Che, nel corso delle trattative, la ### S.p.A., istituto assicuratore per la responsabilità civile della ### “### Bianca”, già “### di ### Tasso”, in data 21 febbraio 2011, produceva formale offerta della somma di euro 250.000,00 ### a titolo di acconto volontario sul maggiore dare per il danno richiesto con l'azione civile nel citato procedimento penale; - Che tale somma - previa autorizzazione in data 8 marzo 2011 del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli - era effettivamente corrisposta; - Che, con atto di transazione, sottoscritto in data 15 dicembre 2011, la ### S.p.A.  corrispondeva, in favore di ### e ### in proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale sul minore ### la somma complessiva di euro 1.000.000,00 (un milione), pari all'importo del massimale previsto sulla polizza assicurativa per la responsabilità civile, a suo tempo rilasciata, a transazione di ogni pretesa risarcitoria nei confronti di “### Bianca” S.p.A., con animo di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti coobbligati e/o corresponsabili nell'evento lesivo; - Che la polizza n. 888027077, emessa a copertura della responsabilità civile della “### di ### Tasso” S.p.A., all'art. 4 delle Condizioni Particolari, testualmente recita: “la società assicuratrice eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del personale medico e/o paramedico interno ed esterno qualora ne venga accertata la colpa o il concorso di colpa”; - ### e ### in proprio e nella qualità, dichiaravano espressamente, ai sensi dell'art. 1201 c.c., di surrogare l'###ni S.p.A. nei propri diritti verso i dottori ### e ### - Tanto premesso, la ### aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità dei dottori ### e ### accogliere la domanda di rivalsa e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 oltre interessi legali dalla corresponsione nei confronti dei sigg.ri ### e ### in favore della ###ni S.p.A.”; - La causa, rubricata con Rg. n. 5128/2014, era assegnata all'VIII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr. ### che, disposta CTU medico legale, con sentenza n. 6187 pubblicata in data ###, definitivamente pronunciandosi sulla domanda di rivalsa nei confronti dei dottori ### e ### (rimasti contumaci), di cui riteneva acclarata la esclusiva responsabilità per l'evento dannoso, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice HDI della somma di euro 1.000.000,00 (un milione/00); - Con separati atti, successivamente riuniti, i dottori ### ed ### interponevano appello avverso la sentenza e la Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Civile, dopo aver disposto un'integrazione della CTU medico legale, con sentenza n. 748/2021, pubblicata in data ###, e notificata in pari data, rigettava l'appello proposto da ### condannandolo alla refusione delle spese processuali, ed accoglieva il gravame proposto da ### dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, per effetto della nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti di tale parte, e rimetteva pertanto la causa ex art. 354 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, assegnando alla controparte il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa. 
Alla luce di quanto esposto, la ### richiamandosi ai molteplici accertamenti tecnici espletati sui fatti lesivi che interessavano il piccolo ### in base ai quali risulterebbe acclarata la responsabilità di ### formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità del dottor ### per le gravi lesioni subite dal piccolo ### in occasione della sua nascita; accogliere la domanda di rivalsa proposta dall'attrice e, per l'effetto, condannare il dott. ### al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 (un milione/00) oltre interessi legali, dalla corresponsione nei confronti dei sigg.ri ### e ### in favore della ###ni S.p.A; condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza”. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/06/2021 si costituiva ### il quale eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito fatto valere dall'attrice. Nel merito, il dott. ### chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, deducendo la propria assenza di responsabilità per le lesioni patite da ### In particolare, il convenuto contestava l'attendibilità delle CTU medico-legali espletate nell'ambito dei pregressi giudizi in sede ###sarebbero tenute in considerazione le condotte colpose intervenute presso altre strutture che ebbero in cura il neonato. ### la ricostruzione di parte convenuta, il danno arrecato al ### dovrebbe imputarsi alla precoce dimissione dalla “### di ### Tasso”, oltre che all'omissione della fototerapia, al ritardo della exanguino trasfusione ed alla exanguino trasfusione con sangue incompatibile, addebitabili ai presidi ospedalieri #### e ### A sostegno di tale tesi, il convenuto si richiama alla CTU espletata nel giudizio n. r.g.  ###/13 del Tribunale di Napoli, ### sez. civile, conclusosi con sentenza n. 650/20; nonché alla propria ### All'udienza del 30/03/2023 il Giudice introitava la causa a sentenza con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere indagata l'eccezione di prescrizione quale sollevata dal convenuto.  ### della questione impone la preventiva ricognizione della natura del diritto esercitato in questa sede dalla ### Ebbene, l'azione di rivalsa, promossa dalla HDI nei confronti del dott. ### trova fondamento nell'accordo transattivo che l'impresa assicuratrice e la “### di ### S.p.A.” (già “### di ### S.p.A.”) stipulavano con ### e ### in virtù del quale questi ultimi surrogavano espressamente l'odierna attrice nei propri diritti verso i danneggianti, a norma dell'art. 1201, c.c. (cfr. doc. 2 allegato alla citazione). La surrogazione nel credito prevista dall'art.  1201 c.c. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto (cfr. Cass. civ. n. 4808/1984). Da tanto consegue che, in tema di prescrizione, rimane applicabile il termine previsto in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione (cfr.  Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17157 del 03/12/2002). Dunque, per verificare l'eccepita prescrizione, occorre fare riferimento al termine applicabile in relazione alla natura del credito del danneggiato. Ebbene, rilevato che parte attrice fonda le proprie pretese sulla presunta malpratice medica attribuita al dott. ### e che i pretesi fatti lesivi risalgono al 2004, deve ritenersi la natura contrattuale del dedotto credito, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile in ambito sanitario, applicabili ratione temporis (cfr. Cass. 14 luglio 2003, 11001; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 9085/2006; Cass. 4792/2013). Attesa l'operatività della prescrizione ordinaria decennale, a fronte dell'atto interruttivo rappresentato dalla raccomandata del 24/05/2013 ( raccomandata tramite cui l'attrice richiedeva al convenuto il pagamento delle somme corrisposte a titolo di indennità in favore di ### e ### cfr. doc. 5 allegato alla citazione), e della regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data ###, il credito risarcitorio azionato in surroga dall'attrice non può ritenersi prescritto alla data della domanda.  ### di prescrizione è dunque rigettata. 
Nel merito, deve in primo luogo rilevarsi la sussistenza dei presupposti di operatività della surrogazione stipulata in favore di ### Infatti, essa era prevista in termini espressi e contestualmente al pagamento (cfr. doc. 5 all. alla citazione); pagamento documentalmente provato: da un lato le parti danno atto dell'avvenuta corresponsione di € 250.000,00 a titolo di acconto sulla complessiva somma pattuita quale ristoro in favore dei danneggiati, pari ad € 1.000.000,00; dall'altro lato il pagamento dell'importo residuo (€ 750.000,00) era corrisposto dalla HDI a mezzo di bonifico bancario (cfr. doc. 5, p. 11). 
Tutto quanto innanzi premesso, occorre dunque verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del dott. ### ciò tramite l'accertamento dei fatti costitutivi dell'asserita responsabilità professionale. A tal fine, soccorre il riferimento agli indirizzi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria, anteriormente all'entrata in vigore della l. 24/2017, la quale deve ritenersi inapplicabile ratione temporis (cfr. Cass. 28994/2019). Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, sulla base della teoria del “contatto sociale”, la giurisprudenza di legittimità riconobbe la natura contrattuale della responsabilità del professionista sanitario per i danni dovuti a malpractice medica, modulando di conseguenza il regime della prescrizione e degli oneri probatori (cfr.  1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ulteriore corollario, fu l'adozione dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale, relativamente alla misura della diligenza ed al grado della colpa (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). ### gli arresti di legittimità più recenti, la peculiare configurazione della responsabilità medica incide sugli oneri probatori gravanti sul danneggiato, che risultano più estesi rispetto a quelli generalmente operanti nel campo della responsabilità contrattuale. Ciò, in quanto la causalità materiale assume, in ambito sanitario, una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la responsabilità contrattuale generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento; sicché, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. ### sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. In ragione di tanto, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. Dunque, all'onere del creditore/danneggiato di allegare il nesso di causa fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provarlo. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira - nel processo civile - al criterio della “preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. ### della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III - 06/07/2020, n. 13872). Ancora, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. Solo in subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886). 
Alla stregua delle coordinate interpretative che precedono, va verificato se la responsabilità del convenuto trovi conferma, sotto il profilo della colpa e del nesso di causa, negli atti processuali. In particolare, trattandosi di profili il cui accertamento presuppone il possesso di conoscenze medico-specialistiche, essi devono essere valutati alla luce delle risultanze degli accertamenti peritali espletati sulla vicenda. In particolare, risultano in atti: 1) ### disposta nell'ambito dal PM nel procedimento penale recante n. r.g.n.r. 57266/08 della ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a firma dei dottori ### (### in ### e delle ###, ### (### in ### ed in ### e ### ed ### (### in ### ed ###, (cfr. doc.7 all. alla citazione); 2) ### disposta nell'ambito del giudizio civile rubricato al n.r.g. 5128/2014 del Tribunale di Napoli, espletata dalla dr.ssa ### (### in ### e delle ### ed integrazione della stessa disposta in sede impugnazione, nel giudizio n. r.g. 5383/2018 della Corte di Appello di Napoli (cfr. doc. 12 e 13 all. alla citazione). 
Tuttavia, in ordine a quest'ultima, deve essere accolta l'eccezione sollevata dal convenuto, diretta ad escludere il valore probatorio delle relative risultanze nel presente giudizio. Infatti, tale elaborato era formato nell'ambito del giudizio n. r.g. 5383/2018 del Tribunale di Napoli, in relazione al quale la Corte d'Appello dichiarava la nullità della notificazione della citazione nei confronti dell'odierno convenuto, rimettendo le parti dinnanzi al giudice di prime cure. In proposito, è solido il principio secondo cui, a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del contraddittorio, le attività del CTU debbano essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, nel corso del proprio intero svolgimento, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26304 del 18/11/2020). Dunque, rilevata la nullità della richiamata perizia nei confronti del dott. ### gli accertamenti in essa contenuti non sono utilizzabili in questa sede ###ordine alla consulenza tecnica espletata in sede penale, il convenuto lamentava l'inattendibilità della stessa, sulla base dei rapporti professionali intercorrenti tra alcuni componenti del Collegio (rispettivamente il dr. ### ed il dr. ### ed i P.O. ### e ### enti coinvolti, secondo le prospettazioni del convenuto, nell'iter causale delle lesioni subite dal piccolo ### Tuttavia, il convenuto non risulta aver proposto istanza di ricusazione in sede penale; pertanto, la consulenza de qua deve ritenersi fruibile in questa sede; ad essa devono affiancarsi gli elementi di prova emersi in sede dibattimentale, per quanto meglio specificato di seguito. 
Ed allora, dalla lettura della documentazione fruibile, emerge quanto segue: - Non risulta l'opportunità della somministrazione delle immunoglobuline anti D nel corso della gravidanza risulta. Infatti, sebbene lo specialista in ginecologia nominato dal PM abbia affermato che il trattamento fosse necessario in relazione ad un episodio di metrorragia subito dalla ### nel corso della dodicesima settimana di gestazione, tale assunto è stato posto in discussione alla luce delle linee guida internazionali dell'epoca, secondo le quali tale profilassi era giustificata solo per le minacce di aborto successive alla dodicesima settimana (cfr. verbale di udienza 20/12/2010, doc. 10 all. alla citazione, p.p. 78-79; sentenza 5878/2012 del Tribunale penale di Napoli, doc. 11 all. alla citazione p.p. 6-7). ### di indicazioni univoche alla somministrazione delle immunoglobuline nella fase anteriore al parto emerge anche dall'estratto pocanzi citato delle linee guida dell'### Peraltro, l'impossibilità di stabilire il momento esatto in cui la isoimmunizzazione sia insorta, correlata alla durata limitata degli effetti della somministrazione (60-90 gg.) impediscono di effettuare una prognosi sulla attitudine preventiva dell'immunoprofilassi nel caso concreto (cfr. doc. 10 all. alla citazione. p. 65; p. 80). In conclusione, il quadro probatorio non consente di ravvisare un'omissione colpevole del ### in relazione alla mancata somministrazione delle immunoglobuline, per l'assenza di un protocollo consolidato al riguardo, nonché perché non v'è allegazione né prova in merito alla sussistenza di indici clinici che ne rendessero manifesta l'opportunità nel caso concreto: - la prescrizione del test di ### indiretto invece aveva carattere doveroso per le caratteristiche della gravida. E tuttavia, rispetto alla sua effettuazione dal verbale del 22/2/2011(redatto in sede di processo penale e ritualmente depositato con la memoria di replica) si richiama il contenuto dell'ordinanza del 27/9/23. In particolare: - Può ritenersi dunque che la esecuzione del test durante la gestazione sia stata effettuata (cfr. in merito alla utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in sede penale da ultimo Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947; conformi Cass. n. 9055 del 2022; n. ### del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche n. ### del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999)( in sede di merito da ultimo conformi Tribunale Bologna Sn.1033/2023; Corte di Appello di Napoli 4314/2019). In particolare, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, della loro utilizzazione il giudice civile fornisca adeguata motivazione e si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio. In tali casi non è infatti ravvisabile la violazione del principio di cui all'art.  101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. ### le dichiarazioni riportate nell'ordinanza de qua, non era necessario in questa sede riascoltare la dottoressa, la cui escussione era stata, peraltro, ritualmente richiesta dal legale del convenuto. 
Peraltro, la annotazione su cartella interna dei dati relativi ad esami prescritti è prassi ordinaria dei medici che non trattengono gli esami stessi (si tratterebbe di una mole di documentazione di impossibile archiviazione fisica): gli esami restano ordinariamente solo nella disponibilità dei pazienti. Tale condotta, pertanto, oltre che affermata dall'assistente del dottore è anche altamente verosimile. La stessa ### inoltre, ha dichiara di avere eseguito protocolli mensili di controllo presso lo studio ### ( cfr CTU ###. Risulta poi dalla cartella clinica che alla nascita è stata effettuata dal ginecologo convenuto alla madre la profilassi per le future gravidanze (cfr. cartella clinica ### per il giorno 14/02/2004). 
A questo punto restava un solo profilo da verificare: se fosse compito del ginecologo prescrivere i test sul neonato ovvero se la partecipazione della sua condotta alla serie causale che ha portato alla drammatica invalidità del piccolo ### si fosse esaurita con la nascita di un bambino sano (nascita ben evincibile dalla documentazione in atti: neonato in apparente buona salute, di peso 4.480 kg, con indice di ### 8,9). 
Ed è questo il profilo che la scrivente dopo attente riflessioni ha sottoposto ad un collegio peritale composto da un ginecologo di grandissima esperienza e da un medico legale. 
Ed allora, i dottori ### e ### de ### con una consulenza - completa sotto il profilo argomentativo e pienamente coerente sotto il profilo logico - hanno chiarito quanto segue: - Lo studio della letteratura scientifica ed in particolare della evoluzione storica delle raccomandazioni in materia di prevenzione della malattia emolitica del feto e del neonato consentono di ritenere che all'epoca dei fatti non esisteva alcuna raccomandazione sulla profilassi con immunoglobuline anti-D da somministrarsi nel corso della gravidanza in una donna con gruppo Rh negativo. Le prime raccomandazioni in materia stilate da due importanti società scientifiche e cioè la ### e la ### risalgono al 2006. Prima di questo anno non esisteva alcuna raccomandazione di alcuna società scientifica. Pertanto, relativamente a tale epoca, si possono tenere come riferimento soltanto alcuni lavori scientifici che in effetti hanno condotto fin dalla fine degli anni ‘60 all'utilizzo della immunoprofilassi anti-D post-partum. Rispetto invece alla profilassi antenatale, e cioè da somministrarsi nel corso della gravidanza, vi sono indicazione soltanto successive all'epoca dei fatti di causa. In tempi antecedenti al 2006 veniva al più suggerita in alcuni studi la immunoprofilassi alla 28ª settimana di gestazione soltanto in caso di effettuazione di indagini invasive. Ne consegue dunque che nel 2004, quando i fatti di causa si svolsero, non vi era alcuna raccomandazione di nessuna società scientifica sul tema e, di conseguenza, non era prassi corrente effettuare in maniera routinaria e sistematica la immunoprofilassi in una gravida con gruppo Rh negativo.  - Ne consegue che non è ravvisabile alcuna condotta colposa a carico del ### per quanto attiene alla lamentata omissione di indicazione ad una immunoprofilassi antenatale nel caso oggetto di valutazione. Anche la eventuale evenienza di un episodio di metrorragia nel corso della 12ª settimana di gestazione della ###ra ### come evincibile dalla lettura degli atti, non rappresenterebbe indicazione ad una immunoprofilassi prenatale in assenza di un dato anamnestico relativo alla esecuzione di indagini invasive. Infatti, al proposito, anche le raccomandazioni odierne (cfr. raccomandazioni ### 2014 sopra riportate) prevedono la immunoprofilassi solo in caso di sanguinamento per aborto seguito da revisione strumentale della cavità uterina, dal momento che in assenza di manovre traumatiche dell'utero, pur in presenza di perdite ematiche durante il primo trimestre di gravidanza, il rischio di immunizzazione è inferiore al 2%. 
In definitiva, secondo i periti non può rilevarsi alcun profilo di colpa nella condotta del ### relativamente alla omessa somministrazione di immunoglobuline anti-D in corso di gravidanza, attesa la assenza di precise e consolidate raccomandazioni scientifiche sull'argomento all'epoca dei fatti. 
Risultava, invece, per il Collegio più consolidata, nel predetto contesto temporale, la prassi, pur sempre in assenza di precise raccomandazioni, di effettuare test di ### indiretto in una gravida con gruppo Rh negativo. A tal proposito, deve rilevarsi che dalla lettura degli atti si evidenzia che il ginecologo curante ha annotato nella cartella clinica della gravidanza la negatività dei test di ### indiretti prescritti (pur in assenza dei relativi referti), dovendo dunque ritenersi, in assenza di elementi che dimostrino il contrario, che tali test siano stati effettuati in corso di gravidanza. 
Il Collegio precisa, inoltre, che dopo il parto, in data 14 febbraio 2004 risulta somministrata alla partoriente una profilassi anti-D (fiala di ### come trascritto nel diario clinico). Sicchè, per i periti è possibile affermare che il Dott. ### abbia eseguito tutto quanto previsto dalle buone prassi cliniche coeve all'epoca dei fatti per la gestione di una donna gravida con gruppo Rh negativo, mediante la prescrizione di periodici test di ### indiretti e la somministrazione materna della profilassi anti-D post-partum entro 72 ore dal parto. 
Da questo momento della vicenda clinica i ### sottolineano come l'attenzione debba essere posta sulle cure erogate al neonato, venendo in tal modo a terminare gli aspetti valutativi di natura ostetrica. 
Pertanto, per i periti il ### per quanto di competenza ostetrica, in ragione del gruppo sanguigno Rh negativo della madre e preso atto del gruppo sanguigno Rh positivo del neonato, dopo il parto correttamente somministrò alla puerpera la immunoprofilassi post-partum. 
Di contro, non è possibile per il Collegio riconoscere al predetto ### alcun addebito colposo in merito alle inidonee cure prestate al piccolo ### di competenza essenzialmente neonatologica. 
Al proposito il Collegio osserva come il piccolo ### veniva alla luce con un peso di 4480 g e indice di ### di 8 al primo minuto e 9 al quinto minuto. Soltanto in terza giornata dopo il parto e quindi in data 16 febbraio 2024 veniva segnalato per la prima volta ittero con alterazione della bilirubina totale e dell'ematocrito. Precisa inoltre come la letteratura scientifica sopra riportata ha evidenziato che la immunoprofilassi post-partum ha ridotto la possibilità di emolisi neonatale fino ad un percentuale di 1,5- 2%; tuttavia essa non esclude totalmente l'evenienza di tale patologia.La letteratura scientifica sopra riportata ha evidenziato che la immunoprofilassi post-partum ha ridotto la possibilità di emolisi neonatale fino ad un percentuale di 1,5-2%; tuttavia essa non esclude totalmente l'evenienza di tale patologia. E tuttavia, quando si presenta la malattia emolitica del neonato essa deve essere trattata con trasfusioni e fototerapia. Per l'effetto, il benessere del neonato alla nascita e il peggioramento soltanto in terza giornata ed ancor di più la comparsa di sintomatologia neurologica in seguito all'eccessivo aumento della bilirubinemia consentono di ritenere che gli attuali danni neurologici del piccolo ### caratterizzati da.tetraparesi distonica con ritardo dello sviluppo psicomotorio di grado grave ed ipossia neurosensoriale, sono conseguenti al verificarsi di una grave encefalopatia cronica da iperbilirubinemia. È evidente dunque per i periti che malattia emolitica si sia manifestata dopo la nascita e che non vi fosse invece alcun segno di emolisi intrauterina. Infatti in caso di emolisi in corso di gravidanza si evidenziano segni indicativi, quali l'accumulo di liquidi nel feto, tachicardia fetale, polidramnios, fino alla morte del feto ed una obiettività clinica evidente alla nascita; condizioni che non si ebbero a verificare nel caso di specie dal momento che i primi segni furono essenzialmente laboratoristici e comparvero solo a partire dalla terza giornata dopo il parto. 
In definitiva non esiste per i consulenti nominati alcun nesso di causalità tra la presunta omissione della immunoprofilassi in corso di gravidanza ed i danni neurologici del piccolo ### danni secondari ad una malattia emolitica insorta dopo tre giorni dalla nascita e dopo tre giorni di totale benessere del neonato; danni insorti dopo che erano stati soddisfatti tutti gli adempimenti di natura ostetrica da parte del ### Per l'effetto, la domanda proposta nei confronti del convenuto deve essere rigettata. 
Non può essere accolta, tuttavia, la domanda di condanna ex art. 96, c.p.c., avanzata dal convenuto nei confronti dell'attrice. Infatti, né la conclusione dell'accordo transattivo con i coniugi ### né l'instaurazione di un giudizio rivolto al recupero della somma conseguentemente corrisposta, nei confronti dell'odierno convenuto, hanno comportato l'esercizio di condotte processuali dolose, gravemente colpose, o comunque abusive ovvero incompatibili con la normale prudenza. In particolare, con la sentenza 650/2020 del Tribunale di Napoli (cfr. all. 2 alla comparsa, p. 12) la “### di ### Tasso”, ente assicurato da ### era stata ritenuta effettivamente responsabile del danno arrecato a ### quantificando il connesso ristoro in € 955.366,40, sicché, la somma liquidata dall'assicuratrice, e per la quale questa ha agito nella presente sede, risulta congruente. 
Valutata, inoltre, la complessità degli accertamenti scientifici e giuridici necessari a verificare la sussistenza di responsabilità del convenuto, posta la presenza della perizia “Cataldi” ( che sebbene non fruibile dava una indicazione verso la responsabilità del convenuto) la scrivente ritiene che l'iniziativa processuale promossa da ### non possa configurarsi quale lite temeraria. Per altro verso, il convenuto, pur avendo lamentato di aver subito le azioni esecutive della ### fondate sul titolo nullo rappresentato dalla sentenza di prime cure n. 6187/2020, non ha fornito, di ciò, alcuna prova. Per quanto esposto la domanda di condanna ex art. 96, c.p.c., è infondata e va rigettata. 
Il rigetto della domanda per lite temeraria, tuttavia, non sarebbe ex se idoneo a fondare la compensazione delle spese di lite. Ed infatti, il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell' articolo 96 del Cpc , a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell' articolo 92 del Cpc ( cfr Cassazione civile , sez. III , 23/06/2022 , n. 20317). 
In ordine al governo delle spese, l'obbiettiva incertezza circa la sussistenza del diritto controverso ( corrobborata dalla perizia “Cataldi”) giustifica la compensazione delle spese tra le parti (cfr. cfr.  Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022).  PQM Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice, dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni ulteriore domanda o eccezione respinta o disattesa, così provvede: - Rigetta le domande di ### S.p.A. nei confronti di ### - Rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal convenuto; - Compensa le spese di lite tra le parti; - Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice. 
Napoli, 02/09/2024 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 7362/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Console Francesca

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1369/2024 del 14-06-2024

... preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, 584 582, 581 e 576) - e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017). 2. Sul merito della domanda introduttiva. Tanto (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI COSENZA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi, in forza di separati mandati materialmente congiunti all'atto introduttivo, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in #### B. Zumbini n. 46 - ATTORI - E ### S.R.L. (c.f. e p.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### d'### giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in #### n. 1 - CONVENUTA - OGGETTO: risarcimento del danno.  CONCLUSIONI All'udienza dell'11.3.2024 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni: Per parte attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e richiamate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc e all'udienza di cui all'art. 189 c.p.c., in cui la parte ha altresì insistito per l'ammissione di CTU medico/legale, reiterando istanza disattesa in corso di causa): “### l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) in via principale e nel merito: -accertare e dichiarare la responsabilità professionale, in conseguenza della condotta negligente, imperita ed imprudente, nonché per inosservanza delle linee guida e buone pratiche della comunità scientifica, per come argomentato in narrativa, dei sanitari e del personale in servizio a ### per l'evento dannoso occorso alla ###ra ### che ne ha determinato la morte; -accertare e dichiarare la responsabilità della “### “ RSA, con sede in ####, C.da Caldopiano n. 1, - ### S.R.L., con sede in ### C.so Mazzini 92, - PI ###, in persona del legale rappresentante p.t., atteso che evento, ritardata diagnosi e omesso intervento, nonchè correlati danni sono stati causati dalla colpa professionale dei sanitari e del personale di cui la struttura si è avvalsa; e, per l'effetto, condannare “### GIOIOSA“ RSA - ### S.R.L., con sede in ### C.so Mazzini 92, in persona del rappresentante legale p.t., in favore degli attori al risarcimento, jure proprio e jure successionis, di tutti i gravissimi danni e, in special modo, di quelli patrimoniali, non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza della morte della ###ra ### determinata dalle gravissime responsabilità professionali ed inadempienze per violazioni di leggi, regolamenti, linee guida e direttive sanitarie, per come verranno determinati e quantificati in corso di causa, e/o, comunque, in ragione della somma complessiva indicata orientativamente in narrativa e/o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia; 2) In via meramente gradata, riconoscere agli attori istanti, per come argomentato in narrativa, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di chances. Solo all'esito di eventuale, peraltro specifica e puntuale, contestazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte, versata in atti, si chiede che il ### Giudice disponga CTU medica. Con la condanna in ogni caso sempre della società convenuta al pagamento delle spese, comprese l'esborso per ### e competenze di lite”. 
Per la convenuta (conclusioni precisate nell'apposito foglio depositato in vista dell'udienza ex art. 189 c.p.c.): “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare: In via principale, nel merito: - rigettare ogni domanda formulata nei confronti di ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in atti. In estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese di parte attrice: - accertare e graduare le singole quote di responsabilità e di esclusivo nesso causale che, per le ragioni di cui in narrativa si ritengono pari a zero, dell'esponente ### e di quelle eventualmente imputabili all'### di ### - ridurre, fino ad annullarle, le pretese degli ### in considerazione del correlativo nesso causale addebitabile esclusivamente alle pregresse condizioni fisiche della sig.ra ### nonché all'eventuale comportamento negligente dei sanitari dell'### di ### - e comunque ridurre il quantum, perché palesemente eccessivo e non provato per le ragioni esposte in narrativa, a quanto dovesse provarsi in esito all'istruttoria e ad eventuale CTU medico legale, allo stato del tutto esplorativa e comunque da posporsi alla denegata e non creduta ipotesi di dimostrazione dell'an debeatur. In via istruttoria: - Si insta come in atti, e in particolare come da memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte. In ogni caso: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge”. 
PREMESSO IN FATTO La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da #### e ### rispettivamente marito, figlia e nipote di ### deceduta in ### il ###, al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti, iure proprio e iure hereditatis, per effetto della morte della congiunta, avvenuta a seguito di intervento chirurgico a cui veniva sottoposta presso l'### di ### dove era trasportata per le complicanze di una caduta verificatasi il ### presso la casa di cura dove era ricoverata (la ### di ###. ### in particolare, la ricostruzione degli attori, la caduta di ### - affetta da emiplegia con impossibilità di deambulazione autonoma ma collaborante sul piano intellettivo - si verificava a causa di negligenza del personale della struttura, che nel sollevare la paziente dal letto per spostarla sulla carrozzina non adottava tutte le cautele a tal fine necessarie; malgrado, inoltre, le evidenze cliniche (quali l'aumento della temperatura della degente e il dolore dalla stessa lamentato) solo il giorno dopo la ### L. era sottoposta a radiografia che evidenziava una frattura, per il trattamento della quale era trasportata presso l'### di ### dove decedeva a seguito dell'intervento chirurgico a cui veniva sottoposta. 
Resisteva la ### srl (società titolare della ###, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori (di cui non era provato né il legame parentale con ### né la qualità di eredi rispetto a quest'ultima per quanto riguarda le pretese iure successionis) e contestando in punto di fatto la ricostruzione degli eventi contenuta nell'atto introduttivo, in quanto, da cartella clinica, la ### alla data del 5.7.2017 non cadeva per terra, ma scivolava “in avanti con il bacino, rimanendo sul bordo della sedia” e non vi era in ogni caso prova della riconducibilità causale del decesso a condotte del personale della struttura, essendo la ### deceduta a seguito di intervento chirurgico presso struttura ospedaliera. 
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi sulle circostanze articolate da parte attrice. 
All'esito, disattesa ogni diversa istanza, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (come ratione temporis vigenti rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
RILEVATO IN DIRITTO 1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti. 
Parte attrice ha inteso far valere una responsabilità di natura contrattuale della struttura sanitaria convenuta, in ragione del rapporto negoziale tra quest'ultima e la propria congiunta ### deceduta a causa di condotte ritenute ascrivibili a personale della struttura. 
Invero, in tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una ### la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei suoi confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne (Cass. 13027/2023). La natura contrattuale della responsabilità vale, tuttavia, solo per i danni direttamente riportati dalla paziente, che possono essere fatti valere dai suoi eredi iure successionis (qualità di erede che, peraltro sembra spettare, sulla base della documentazione in atti, solo a ### e ### rispettivamente marito e figlia di ### in mancanza di riscontro circa un diverso titolo di successione rispetto a quella legittima). Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria non esplica, di contro, effetti nei confronti di soggetti diversi dalle parti del contratto, senza che i prossimi congiunti che agiscano per il ristoro dei danni sofferti “iure proprio”, per la perdita del rapporto parentale, possano invocare la figura del contratto con effetti protettivi del terzo, trattandosi di ipotesi che la giurisprudenza di legittimità ritiene circoscritta al contratto concluso dalla gestante e con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione quale fattispecie che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. 14615/2020). Pur sussistendo, quindi, la legittimazione dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito iure proprio in conseguenza dell'inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, la condotta inadempiente non può in tal caso rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze in punto di oneri probatori (dovendo la parte dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità, vale a dire fatto illecito; danno ingiunto; colpa dell'autore dell'illecito; nesso di causalità tra fatto e danno). 
Anche in presenza, in ogni caso, di una responsabilità di natura contrattuale, è onere del paziente (o del congiunto che agisca iure hereditatis) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd.  regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, 584 582, 581 e 576) - e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).  2. Sul merito della domanda introduttiva. 
Tanto premesso, appare pacifico che ### alla data del 5.7.2017 fosse ricoverata presso la ### in ### Si evince, in particolare, dalla cartella clinica che nel corso della mattina la paziente scivolava ai piedi della carrozzina nel corso del trasferimento letto-sedia. Rimessa sul letto dall'operatore, la paziente cominciava ad avvertire dolore all'anca e restava in osservazione; il giorno successivo usciva dalla struttura per essere sottoposta ad esame radiografico e con tale esame veniva diagnosticata la frattura scomposta del femore sx (quale dato che si evince, peraltro, solo dalla cartella clinica e per essere stato riferito alla struttura dal titolare dello studio radiologico, non rinvenendosi il corrispondente referto del laboratorio radiologico presso cui l'accertamento era effettuato, peraltro privatamente dagli attori). La paziente era, quindi, condotta presso il PS dell'### di ### e qui restava ricoverata fino al decesso del 12.7.2017. Pure, tuttavia, ipotizzandosi una colpa del personale della RSA in ordine al determinarsi della frattura constatata il ### (quale profilo su cui, comunque, si tornerà infra) gli attori in alcun modo hanno offerto prova del nesso di causalità di tale comportamento colposo con l'evento-morte, non disponendosi della cartella clinica relativa al ricovero della paziente presso l'### di ### e, quindi, della descrizione dell'intervento chirurgico a cui veniva sottoposta, dei farmaci che le venivano somministrati e in generale delle vicende cliniche che la riguardavano tra il 6 e il ###, inclusa la causa del decesso. Di alcun ausilio sarebbe stata la CTU invocata da parte attrice, potendo la stessa svolgersi solo sulla base della documentazione presente in atti ai fini della prova dei c.d. “fatti principali” (Cass., Sez. Un., 3086/2022; 17916/2022). Né la stessa poteva basarsi sulle mere risultanze della consulenza di parte - in cui peraltro non si dà atto della consultazione di specifici documenti non prodotti nel presente giudizio - giacché essa, in mancanza di documentazione allegata, è da valutarsi alla stregua di mera argomentazione difensiva (Cass. 1614/2022). 
Non disponendosi, inoltre, degli esiti della radiografia del 6.7.2024 (dichiaratamente avvenuta al di fuori della struttura e con costi a carico degli attori), non è possibile neppure stimare la frattura in relazione alla quale la ### venne ricoverata presso l'### di ### al fine di indagarne la riconducibilità causale ai fatti del 5.7.2024, rimasti peraltro incerti nella loro consistenza ontologica, dato il contrasto tra le risultanze della cartella clinica - aventi fede privilegiata fino a querela di falso - e le deposizioni dei testi escussi, basate esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla defunta. In cartella clinica, infatti, oltre a parlarsi di “scivolamento in avanti con il bacino” della paziente in occasione del trasferimento letto-sedia, si dà atto che all'ispezione obiettiva la stessa, che pure lamentava dolore all'anca, oggetto di pregressa artroprotesi, non presentava ecchimosi ed escoriazioni e che non appariva dolente la palpazione del bacino e dei quadricipiti (laddove nel ricordo dei testi escussi la paziente riferiva di essere caduta per terra e aver sentito il rumore dell'osso che si spezzava). Non appare rilevante, in sé, la circostanza che la paziente sia stata spostata da un solo operatore anziché due, in mancanza di elementi obiettivi che permettano di ricostruire con esattezza le cause della frattura e la rilevanza causale rispetto ai danni lamentati dagli attori (iure proprio e iure hereditatis). 
In mancanza, inoltre, dell'esame radiografico non è possibile in alcun modo valutare l'incidenza sul determinarsi della frattura delle condizioni pregresse della paziente (affetta da osteoporosi diffusa e reduce da artroprotesi) ai fini dell'esatta valutazione del pregiudizio causalmente riconducibile ad una eventuale condotta colposa degli operatori della struttura (anche solo limitato ad un danno biologico patito dalla de cuius e trasmesso ai suoi eredi). 
Non può trovare, infine, accoglimento la domanda subordinata diretta ad ottenere il risarcimento del danno sofferto per la “perdita di chance” di sopravvivenza della propria congiunta. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, infatti, può essere risarcito iure hereditario qualora vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma al contempo vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole ha cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (Cass. 26851/2023); nel caso di specie, l'incerta ricostruzione dei fatti e le carenze documentali già evidenziate rispetto alle vicende cliniche che interessavano la de cuius nel periodo compreso tra il ### e la data della morte rendono impossibile anche una simile valutazione a favore degli attori. 
La domanda va, conclusivamente, rigettata in tutti i suoi aspetti. Resta assorbita ogni diversa questione.  3. Sulle spese e competenze di lite. 
Le spese di lite, in mancanza di motivi di compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (inquadrabile, sulla base dell'interesse dedotto e considerandosi il valore indeterminabile dichiarato dagli stessi attori, nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e in applicazione dei minimi tabellari, giustificati in ragione della semplicità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottese alla decisione.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta le domande degli attori; 2. Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della società convenuta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge; 3. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.  ### 14/06/2024 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 973/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ianni Giusi

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