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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32690/2024 del 16-12-2024

... omesso e same di fatti controversi e decisivi della causa, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado «la produzi one documentale del ### (dichi arazione dei redditi della contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento delle attività psich iatriche con modalità no n commerciali, quale requisito og gettivo per l'esenzione dal tributo», laddove: «### della dichiarazione dei redditi della ### relativa all'an no di impos ta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, delle attività svolte nell'immobile oggetto di controversia»; 2. il ricorso della “### - ONLUS” è affidato a cinque motivi; 2.1 co n il primo moti vo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all'art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi della “cosa giudicata”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudic e di secondo (leggi tutto)...

testo integrale

### ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 22495/2023 R.G., proposti, rispettivamente, DA il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv. ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in all egato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; ######## CONTRORICORRENTE E DA la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv.  ### o ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023 , 1198/09/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. ####: 1. il Comune di Mel egnano ###, prima, e la “### - ONLUS”, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023, n. 3 1198/09/2023, la quale, in controversia sull'impugnazione di avviso di accerta mento per l' omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, per importo complessivo di € 129.613,00, in relazione ad immobili ubicati in #### e destinati all'esercizio di una pluralità di attività assistenziali, sanitarie e soci o-sanitarie in regime di convenzione con la ### (tra le quali, in particolare, la gestione di una R.S.A. e di un C.D.I. per anziani), di cui la “### - ONLUS” è proprietar ia, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di #### nei confronti della “### - ONLUS” avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 22 lu glio 2021, n. 3261/19/2021 , con compensazione de lle spese giudiziali; 2. la ### tributaria regi onale ha parzialmente riformato la decisione di pr ime cure - che a veva accolto il ricorso originario - nel senso di confermare l'atto impositivo «limitatamente agli immobili adib iti a R.S.A., a C. D.I e alle attività pacificamente commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rive ndita giornali, bar) con co rrispondente riduzione delle sanzioni e degli interessi», annullandolo per il resto; 3. sia il Comune di #### che la “### - ONLUS” hanno resistito con controricorso al ricorso avversario; 4. la “### - ONLUS” ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ###: 1. il ricorso del Comune di #### è affidato a tre motivi; 4 1.1 co n il primo moti vo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c omma 1, lett. i, del d. lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 91-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione potesse spettare «con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento delle quattro attività psichiatriche ges tite dalla ### che “opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti”», laddove « ai fabbricati posseduti da enti no profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l'agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica, né a tal fine rileva la destinazione degli ut ili, eventualmente ricavati, a l perseguiment o di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività»; 1.2 con il sec ondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giud ice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con riferimento agli immobili adibiti allo svolgi mento delle attività psichiatriche, non avendo «tenuto conto della dichiarazione dei redditi della contribuente (prodotta dal ### ne) relativa all'anno di imposta 2014 dalla quale risultava che il totale delle operazioni attive ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di 5 operazioni passive, con evidente scos tamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi (pagg. 6-7 dell'atto di appello e all. 1 alle co ntrodeduzioni di prim o grado)» ed avendo, al contempo, «travisato gli elementari principi in tema dell'onere della prova. Incombeva, infatti, alla ### onlus provare l'esistenza in concreto dei requisiti dell'esenzione, fornendo la prova (onere neanche in parte assolto) che l'attività cui l'im mobile è destinato non si svolgesse con le modalità di un'attività commerciale»; 1.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti controversi e decisivi della causa, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado «la produzi one documentale del ### (dichi arazione dei redditi della contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento delle attività psich iatriche con modalità no n commerciali, quale requisito og gettivo per l'esenzione dal tributo», laddove: «### della dichiarazione dei redditi della ### relativa all'an no di impos ta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, delle attività svolte nell'immobile oggetto di controversia»; 2. il ricorso della “### - ONLUS” è affidato a cinque motivi; 2.1 co n il primo moti vo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all'art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi della “cosa giudicata”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudic e di secondo grado «l'eccezione della ### 6 ### relativa alla formazione ed all'estensione del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di I grado in relazione al medesimo rapporto giurid ico ed alle stesse questioni di fatto e di diritto dedotte in secondo gra do di giudizio» (con riguardo alla sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936 /19/2019), deducendo, alt resì la formazione medio tempore di un nuovo giudicato esterno dopo il deposito della sentenza impugnata «tra le stesse parti, in riferimento ai medesimi immobili e med esime questioni di fatto e dir itto» (con riguardo alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, 2856/05/2022); 2.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, nonché dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, con vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, come modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, 174, co nvertito, con modificazioni, dalla leg ge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 9, comma 6-ter, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, degli artt. 1, comma 1, lett. p, 3 e 4, comma 2, lett. a, d el d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, del d.lgs.  30 novembre 1992, n. 502, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 1, lett. e, n. 1, della legge reg. 7 ### 30 dicembre 2009, n. 33, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc . civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione riguardasse «solo l'immobile adibi to ai quattro servizi sanitari e sociosanitari psichiatrici (### di ###, in quanto resi in gratuità, senza alcun costo a carico degli utenti, e non anche gli im mobili adib iti a RSA e CDI (### e padiglione ###, e ciò poiché - a suo dire - la Fonda zione, “oltre al contributo sanitario a carico dell a ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera”, “offrendo servizi alberghieri per anzian i con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori della ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo"»; peraltro: «Riguardo all'i mmobile adibito ai servizi psich iatrici, la conclusione del Giudice di appello è corretta, tenendo conto che sono rispettati i requisiti dell'art. 4, c. 2, lett. a), compresa la gr atuità in favore dell 'utenza. Si ricorda che, essendo servizio svolto ne ll'ambito del ### sanitario pubblico fondato sui principi di copertura universale del servizio e di solidarietà, la gratuità è verso gli utenti, essendo irrilevante la percezione delle tariffe regionali che non sono corrispettivi ma contributi pubblici previsti in entità eguale e predeterminata per tutti gli enti erogatori accreditati, sia pubblici che privati, inseriti nel ### sanitario regionale, per garantire l'erogazione gratuita e la copertura universale del servizio»; tuttavia: «I giudici di appell o hanno violato la predetta normativa sotto due profili: a) ritenendo sussistente una “retta alberghiera giornaliera”, ossia un prezzo per i servizi alberghieri svolti con modalità concorrenziali; b) ritenendo che tale retta possa non rilevare ai fini dell'esenzione ### solo se 8 costituisce un “contributo minimo”», non tenendo conto che «l'ordinamento del ### sanitario pubblico prevede anche la co mpartecipazione ai costi da parte dell'ut enza: di tal e compartecipazione tiene espressamente conto anche l'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. n. 200/2012, che pone, sì, il requisito della gratuità, ma avendo cura di far espressamente “salvo eventuali im porti di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale”. Il riferimento or dinamentale per la sussistenza di una compartecipazione alla spesa in ambito sociosanitario (ciò che viene chiamata “retta”) e per la verifica della relativa entità sono i ### di ### (###, previsti dall'art. 1, comma 6, del D.lgs . n. 502/1992 e disciplin ati dal ### 29/11/2001, ### 1, par. ###, confermato ed esplicitamente richiamato dall'art. 54, c. 2, della legge n. 289/2002. Anche il legislatore regionale lombardo, all'art. 5, c. 3, e 27, c. 1, lett.  e), n. 1 della L.r. n. 33/2009 ha confermato che l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie prevede la co mpartecipazione dell'utente, rinviando poi ai #### di cui al ### 29/11/2001, #### (“###-Sanitaria”), si prevede la compartecipazione a carico dell'utenza, rispetto alla quale non si prescrive che sia “simbolica” ma se ne prevede l'entità in percentuale ai costi complessivi: si fissano infatti le percentuali di contribuzione pu bblica e quella lasciata alla compartecipazione dell'utenza (per le RSA e i CDI al 50%; per le prestazioni sociosanitarie psichiatriche il contributo pubblico è al 100%, salvo la residenzialità a bassa intensità assistenziale per la quale il contributo pubblico è al 60%)»; 2.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. 9 civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le rette gravanti sugli utenti costituissero un corrispettivo per i servizi alberghieri, «senza avvedersi che tale condizione è normativamente prevista per le sole attività sanitarie e sociosanitarie non accreditate e convenzionate con il ### pubblico, mentre per quelle accreditate e contrattualizzate l'entità della frazione di costo po sta in compartecipazione è definita dai ### con criterio percentuale (50% per le RSA e ###»; in ogni caso, « anche nella ipotesi in cui [il giudice di secondo grado] ritenesse di estendere il suddetto requisito (“contributo minimo, pari ad una frazione del costo”) anche alle attività accreditate e contrattualizzate con il ### pubblico, la sentenza dovrebbe ugualmente essere cassata per avere i ### di secondo grado omesso di consid erare fatti decisivi per il giudizio, la cui corretta valutazione li avrebbe indotti ad accertare la spettanza dell'esenzione: 1. la circostanza che le re tte d i compartecipazione della RSA e del ### come detto, si pongono al di sotto del 50% delle remunerazioni complessive e dei costi (ricorso introduttivo, pagg. 26-27; controdeduzioni in appello, pag. 26; estratto nota integrativa, doc. 36 in I grado e bilancio 2014 per centri di attività, doc. 35 in I° grado); 2. la circostanza che le rette di compartecipazione sono le più basse di quelle praticate da altre eguali strutture accreditate della zona, così determinate per i fini solidaristici perseguiti (ricorso introduttivo, pagg. 27-28; controdeduzioni in appello, pag. 26- 27; prospetto rette RSA e CDI zona ### doc. 37 in I grado, e prospetto rette RSA 2020, doc. 41 in I° grado); 3. la circostanza che le rette non sono preordinate a conseguire utili, generando perdite (ricorso in troduttivo, pag. 26; controdeduzioni in appello, pag. 25 e 26; bilancio 2014 per 10 centri di attività, doc. 35 in I° grado) 4. la circostanza, che, ove vi fossero ut ili, q uesti verre bbero obbligatoriamente reinvestiti nell'attività (ricorso intro duttivo, pag. 28; controdeduzioni, pag. 27-28; Statuto, doc. 2 in I° grado); 5.  la circostanza che anche i servizi di ### e del ### dell a RSA sono resi gratuitamen te agli utenti, in quanto la degenza è in tegralmente a carico dell a ### (ricorso introduttivo, pagg. 26 e 27, dov e si chiarisce che le rette sono chieste solo il [recte: per] la RSA e il ### contro deduzioni in appello, pag. 29: memoria illustrativa in appello, pag. 5; All. E alla Carta dei servizi 2014, doc, 7 in I° grado)»; 2.4 co n il quarto motivo, si denuncia nu llità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che, «“con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attivit à istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita di giornali e bar (…)”», re cependo una contestazione mai sollevata dall'ente impositore nella motivazione dell'avviso di accertamento, che è stata così tardivamente integrata in sede giudiziale, laddove «l'unica contestazione mossa dal ### di ### con l'atto di accerta mento originariamente notificato alla ### risiede nel disconoscimento dell'esenzione la cui applicazione sarebbe da negarsi ove non sia provata la “non commercialità” dell'attività, ossia, secondo il ### “che i proventi percepiti per il servizio non siano correlati ai costi ma abbiano natura meramente simbolica”», mentre: « ### in 11 sede ###primo grado (cfr. p. 6), e quindi tardivamente, il ### ha integrato tali origi narie contestazioni, affermando che: “la ### tra l'altro, utilizza gli immobili per attività diverse da quella istituzionale. 
In particolar e, gli spazi vengono ut ilizzati per servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, giornali e bar. 
Del resto, non ha mai dimostrato l'esistenza in concreto dei requisiti per ottenere l'esenzi one, vale a dire la prova che l'attività viene svolta con modalità non commerciali. Prova che è a carico del contribuente. ### ha ut ilizzato un'unica partita Iva per le varie attività. Per il 2014, anno d'imposta che ha formato oggetto di accertamento, il “totale delle operazioni attive” ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2014, che si allega in copia”»; 2.5 co n il quinto motivo, si denu ncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, del d.P.R. 14 gennaio 1997, del le deliberazioni adottat e dalla ### il 14 dicembre 2001, n. 7435, ed il 22 marzo 2002, n. 8494, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudic e di secondo grado che «che la parte degli immobili adibita a servizi di risto razione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar sia da assoggettarsi a IMU perché si tratterebbero non di attività istituzionali ma (addirittur a) di “attività certamente commerciali”», laddove: «Non si tratta di servizi esterni ed estranei all'attività sociosanitaria ma pacificamente di ser vizi connaturati alla natura residenziale del servizio sociosanitario di RSA e ### non conoscendosi «ospedali in 12 cui si ritenga che il posto letto e la ristorazione dei degenti sia### degli optional, anzi separate attività commerciali: lo stesso vale per le RSA e il ### ancora, che la contribuente abbia omesso l a denuncia dell'utili zzazione mista degli immobili, al fine di escl udere l'esenzione per la quota corrispondente alla superficie destinata ad attività commerciali, laddove: «### è il rilievo del Giudice di appello relativo alla non presentazione dell a dichiarazione, che peraltro ha effetto solo ricog nitivo, dato che la presenza di eventuali attività commerciali è oggetto di accertamento giudiziale: è l'accertamento sostanziale del giudice, e non dati formali dichiarativi, a determinare se vi sono o no attività commerciali svolte in immobile adibito ad attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza dell'IMU solo per la parte occupata dall'attività commerciale»; 3. preliminarmente, si ril eva che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazi one, con l'atto co ntenente il controricorso; t uttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.  370 e 371 co d. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 13 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., 3^, 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 3.1 ne consegue che, secondo la sequenza cronologica delle notifiche, il ricorso proposto dal ### di #### (notificato il 2 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso principale”, ment re il ricorso propos to dalla “### - ONLUS” (notificato il 3 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso incidentale”; 4. ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso princip ale, riguardando l'eccezione di giudicato esterno con rig uardo a decisioni di giudici tributari (con esito favo revol e alla contribuente) in procedimenti celebrati tra le medesime parti (in particolare, alla sen tenza depositata dalla ### issione tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019, ed alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022) in relazione ad altre annate (2013 e 2015) del medesimo tributo (###; 4.1 il suddetto motivo è infondato; 4.2 va premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto in ricorso (rispettivamente, alle pagine 13, 18 e 19) il testo letterale delle predette sentenze e ed ha specifica mente indicato gli atti difensivi contenenti la form ulazione (o la riproposizione) dell'exceptio iudicati nei giudizi di merito; inoltre, non vi è c ontestazione tra le parti sul passaggio in giudicato delle predette sentenze, b enché una soltanto sia 14 munita della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; pertanto, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pa rte che eccepis ce il passagg io in giudicato di una sentenza ha l'oner e di fornirne la prova mediante produzione della stessa, muni ta del la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (tra le tante: (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7740 ; Cass., Sez. 5^, 6 giugn o 2022, n. 1800 1; Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12139); 4.3 ciò detto, per co stante orientamento di qu esta Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva d ell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comun que variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agl i elementi cos titutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qu alificazioni giuridiche preliminari all 'applicazione di un a specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, 15 n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864); inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno eff icacia tend enzialme nte permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comp rende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, 13462); dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che atteng ono all a medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse; ciò in quanto solo l' accerta mento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in 16 materia di ### Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. ###); 4.4 nella specie, il giu dicato esterno è stato invo cato dal contribuente con particolare riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo - vale a dire il carattere non commerciale delle attività svolte - per i l riconoscimento dell 'esenzione; tuttavia, è evidente che trattasi di condotte destinate a rinnovarsi anno per anno con peculiari modalità e condizioni, che, quindi, devono essere accertate e valutate dal giudice di merito per ciascun anno di riferimento, non potendo essere ultrattivamente vincolanti gli accertamen ti relativi ad anni precedenti; 5. per il resto, il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale possono essere congiuntament e scrutinati per la comune attinenza (sotto distinti e contrappos ti profili) ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504; 5.1 ora, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'### deve ritenersi adempiuto tutte le v olte in cui il contribuent e sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestar e l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito moti vazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi so ggettivi ed ogg ettivi della posizione creditor ia dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenzios a, restando, poi, affidate al giudizio di imp ugnazione dell'atto le questioni 17 riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017 , n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dal la legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); 5.2 ne discende che l'atto impositivo, co n la contestazione dell'omesso o pa rziale versamento del tributo per l' anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione, dovendo escludersi a monte la stessa configurabilità di un'ultra-petizione; infatti, per costant e orientamento di questa Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degl i elementi obiett ivi di identi ficazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non co mpreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, sicché non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini 18 una questione (anche se non espressamente formulata), tutte le volte che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., 5^, 4 dicembre 2023 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597); 5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l'esercizio effettivo delle attività assi stenziali e sani tarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l'ente impositore avesse emendato o in tegrato in corso di causa la motivazione dell'avviso di accertamento; p er orientamen to costante di questa Corte, infatti, non è con sentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede proc essuale alle lacu ne dell'atto impositivo per di fetto di motivazione (tra le ta nte: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); difatti, è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifich e caratteristiche) è, pur sempre, un giudi zio d'impugnazione di un atto, sicché l' ufficio finanziario , restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non 19 può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 43 39); in altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni prop onibili dall'amministra zione finanziaria nel successivo giudi zio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributar ia, al fine di approntare un a idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892); 5.4 per cui, l' ufficio accertator e non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modi fica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si co ncentra su quanto illustrato nella motivazione; 5.5 nella specie, quindi, la censura di una postuma integrazione in sede processuale della motivazione dell'atto impositivo non coglie nel segno, giacc hé l'addebito dello svolgimento in 20 concreto di attività ti picamente ed intrin secamente commerciali («quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar»), a prescindere dall'irrilevanza dell'“accessorietà” e della “ connessione” alla residenzialità degli utenti dei servizi assistenziali e sanitari, era implicitamente insito nella contestazione del mancato versamento dell'imposta per l'anno di riferimento; 5.6 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assis tenziali, previdenzi ali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»; 5.7 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 281, che ha esteso l'esenzi one alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; un'ulteriore mo difica è, poi, 21 intervenuta con l'art. 39 del d.l. 4 lu glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, 248, che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del d.l.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che no n abbiano esc lusivamente natura commerciale»; 5.8 occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art.  7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività; 5.9 dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui acc ertamento deve e ssere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., 22 Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^ -5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn.  10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn.  ### e ###; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.10 sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'### da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi c onto della decisione adottata dal la ### issione ### del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non co mmercial i dall' art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'### solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non econo mica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovver o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.11 sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di 23 esenzione da ### nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concret izzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'### in particolare co n l'art. 107, paragrafo 1, del ### secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra ### membri, gli aiuti concessi dagli ### ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsin o o minaccino di falsare la concorrenza»; 5.12 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; l a fi nalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di atti vità economica; p er escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico; 5.13 né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere consi derate di natura «non esclusivamente commerciale»; 5.14 la ### issione ### ha riten uto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); 5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e ris olto dalla sentenza depositata dalla Corte di Gi ustizia dell'### 24 ### il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, ### S.r.l.  vs. ### ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdura re gli effetti anticoncorrenziali della misura; i n qu esto senso è stato precisato che le decisioni della ### volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale han no portata generale; 5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti no n commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa del l'### soltanto qu alora abbia ad oggetto im mobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; 5.17 ed è qu esta la disposizione normativa (nell'interpretazione “europeisticamente” or ientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del d.l.  24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 5.18 ora, l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che l'esenzione da ICI spetti, oltre che per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle «attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», anche per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.19 per sfuggi re ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislator e nazionale ha succes sivamente provveduto ad abrogar e l'ICI e ad introdurre l'IMU sulla componente immobiliare; i n parti colare, il d.lgs 14 marz o 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modi ficato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via speri mentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art.  7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504; 5.20 in seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1 gennaio 2013 (quindi, 26 esulante dalla fattisp ecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato co sì riformulato: «### esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, did attiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.21 l'esenzione dall'IMU è attu almente fruibile da parte di soggetti che soddisfino con temporan eamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere ut ilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto escl usivo o prin cipale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ### di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 5.22 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'###, introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; p ertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si aff ianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolg ersi nell'immobile perché l' esenzione possa applicarsi; in linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in 27 tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddit o, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100); 5.23 si pone, quindi, la questione della prova dei requisi ti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell' esenzione dall'ICI (ma lo stesso dicasi per l'esenzione dall'### stante l'esp resso richiamo a tale agevolazione da parte dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 5.24 sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il co ntribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: C ass., S ez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565); 28 5.25 l'art. 9, comma 6, d el d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedend o che, con successivo decreto del ### dell'### e delle ### siano stabiliti anche «i re quisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»; 5.26 in ossequio alla previsione dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante il regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) - dopo aver preliminarmente chiarito (art. 1, lett.  f e lett. i) che le attività assistenziali sono «attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esc luse soltanto q uelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministr azione della giustizia» e che le attività sanitarie sono « attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ### 29 novembre 2001» - ha previsto, per un verso, “requisiti generali per l o svolgimento con modali tà non commerciali delle attività istituzionali” (art. 3), stabilendo che: «1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non 29 commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavor atori o collabor atori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge», e, per altro vers o, “ulteriori requisiti” (art. 4, comm a 2), stabilendo che: «2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modali tà non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti loca li e sono svolte, in ciasc un ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell '### europea e nazionale, ser vizi sanitari e assiste nziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non acc reditate e contrattualizzate o convenzi onate con lo Stato, le ### e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico 30 e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso am bito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.27 peraltro, il citato d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha espressamente previsto (ar t. 6) l'ipotesi dell'u tilizzazione “mista” (vale a dire, in parte ad attività commerciale ed in parte ad atti vità non commerciale) di un immobi le, disponendo che dichiarazione di cui all 'art. 9, co mma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, debba indicare «gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi»; in proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di ### l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett . i, del d.lgs . 30 novembre 1992, n. 504, in caso di immobile ad uso misto si app lica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile proc edere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. ###); 5.28 inoltre, l'art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, 200, sancisce che le “modalità non co mmerciali” so no le «modalità di svolgimento dell e attività istituzionali prive di scopo di lucr o che, conformemente al diritto dell'### per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di so lidarietà e sussidiarietà»; 5.29 ora, in relazione al citato regolamento, con particolare riguardo alle attività assistenziali e sanitarie, la ### ha stabilito che: «Per le attività ass istenziali e 31 sanitarie, devono essere soddisfatti due requisiti alternativi: a) il beneficiario è accr editato dallo Stato e ha concluso un contratto o una convenzione co n le autorità pubbliche; le attività sono svolte in maniera integrativa o complementare rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratu ito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura d el servizio univer sale; b) se l'en te non è accreditato e contrattualizzato o convenzionato, i servizi sono forniti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e co munque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.30 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abb ia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in forza del rinvio fattone dall'art. 9, co mma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla ### il 19 dicembre 2012, verificando che le attività assistenziali e sanitarie in regime convenzionato (come è paci fico nel caso di speci e) comportino per gli utenti una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio, che non ha natu ra di corr ispettivo ed esclude la percezione di un lucro; 32 5.31 peraltro, la questione è stata espressamente ribadita da questa Corte, seppure in materia di ### affermando che per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgim ento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribu ente dim ostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attivi tà con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica (nella specie, la S.C . ha cassato la sentenza di merito, che aveva desun to l'oggettiva non commerciabi lità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle ### in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di ### della ### (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2022, n. 24044); a tal fine, tale arresto ha richiamato pregressi orientamenti di questa Corte in tema di attività sanitaria convenzionata, secondo i quali: «È in questi termini superficiale e illogico, quando non manifestamente inconferente, l'assunto secondo cui l'attività di una ### svolta in regime di convenzione con la ### per il solo di fatto di essere il prezzo dell e singole prestazioni fissato nell a convenzione, equivalga ad implicare il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nell'ambito di un servizio pubblico» (Cass., 5^, 2 aprile 2015, n. 6711); «### anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere 33 che le tariffe convenzionali siano, comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che, in ragione di specifiche circos tanze fattuali, nel cas o di s pecie assenti, possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l'osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale, dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubbli co (### gestito direttamente da una ### pubblica. ### infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la ### ed i suoi rapporti con il cittadino utente, ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, secondo cui "lo svolgimen to di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quand o le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Reg ioni e gli enti locali e sono svolte (. ..) in man iera complementare o integrativa rispetto al servizio pu bblico", trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qu alificazione giuridica dell'attività che è invece demandata al giudice» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124); 34 5.32 siffatti principi sono stati reiterati da più recenti arresti, che han no confermato la validità sistematica dell'impi anto argomentativo (così: Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2022, ###; Cass., Sez. 5^, 15 gi ugno 2023 , n. 17089), estendendolo anche all'IMU (Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, 6095); 5.33 invero, la sopravvenienza del d.m. 19 novembre 2012, 200, in relazione all'### non vale ad alterare la definizione normativa del requisito oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione alle attività assistenziali e sanitarie; 5.34 per queste ul time, in re lazione all'### la ci rcolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 2 6 gennaio 2009, n. 2/F, aveva inizialmente precisato (punto 6) che: « Le attivit à assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di ut ilità sociale, degli organismi della co operazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 35 Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (...) Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni re se, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; e che: «Le attività sanitarie sono quelle riconducibi li nell'ambito disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di ass istenza definiti dal ### 29 nove mbre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esc lusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla ### e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione dell e prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; 5.35 tali indicazion i di massima sono state sostan zialmente recepite e dettag liate dalla tipizzazione normativa del successivo regolamento (art. 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012 , n. 200), second o cui, come si è detto, le modalità non commerciali esigono che le attività istituzionali dell'ente no profit: a) siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti locali; b) siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al 36 servizio pubblico; c) prestino a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'### europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione all a spesa previsti dall' ordinamento p er la copertura del servizio universale; 5.36 le prescrizioni del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, hanno trovato eco e riflesso nella legge reg. ### 30 dicembre 2009, n. 33, la quale prevede in subiecta materia: - che: «1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che man tengono la propria aut onomia giuridi ca e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono parte integrante, concorrono all'erogazione delle prestazioni (...), in relazione al proprio assetto giuridico ed amministrativo. 2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei req uisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL [servizio sociosanitario lombardo], so ttoscrivono con le ATS [agenzie di tu tela della salute] competenti per le prestazioni previste dall a programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a quelli previsti per le ### [aziende sociosanitarie territoriali] e le AO [aziende ospedaliere] di cui all'articolo 7, a ssumendo e rispettando i medesimi diritt i e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi diversi da quelli previsti dalla presente legge» (art. 8, commi 1 e 2); - che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del S.S.R. [servizio sanitario e sociosani tario regionale] sono attuate, tra l'altro, in ossequio al principio di «equivalenza e integrazione all'interno del SSL [servizio sociosanitario lombardo] dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e 37 di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato» (art. 2, comma 1, lett. b-bis); - che il finanziament o del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato, tra l'altro, anche mediante «le quote di compartecipazione di competenza regionale del cittadino al costo delle pre stazioni sanitarie e, dove pr evisto, sociosanitarie, comprese le eventuali esenzioni e graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e fino alla data della sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità regionale del gettito fiscale lombardo» (art. 37, comma 1, lett., n. 1); 5.37 in base all'art. 3-septies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per assicurare «livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria», è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il quale ha stabilito, tra l'altro, per le attività di assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per anziani il limite di compartecipazione al costo di servizio da parte dell'utente nella misura del 50%; 5.38 ancora, in base all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire «i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio dell e attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», il d.P.R.  14 gennaio 1997 (art. 4, comma 1, lett. c) ha individuato - tra le strutture sanitarie la cui classificazione è rimessa alle ### - quelle «che er ogano prestazioni in regime residenziale, a 38 ciclo continuativo e/o diurno», precisando che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, «in riferim ento all'attività a ciclo cont inuativo e/o d iurno, posso no essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal ### queste ultime, poi, sono state suddivise in “residenze sanitarie assistenziali” (###, le quali «sono presìdi [residenziali a ciclo continuativo] che offrono a soggetti non autosufficienti, anzian i e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al m odello assistenziale adottato dalle ### e ### autonome» e «sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patolog ie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate » (art. 4, commi 4 e 5 ), e in “centri di urni integrati” (###), i quali sono presìdi [semiresidenziali a ciclo diurno] che acc olgono persone anziane provenienti dal loro domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con necessit à socio-assistenziali e capacità residue da sviluppare; essi si collocano nella rete dei servizi sociosanitari per anziani con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rivolgendosi ad anziani che vivono in casa, con compromissione totale o parziale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali oltre la capacit à del solo intervento domi ciliare, seppure non al punto di richiedere un ricov ero in RSA (vedasi anche la definizione riportata nell'allegato 1 alla deliberazione adottata dalla ### della ### il 22 marzo 2002, 7); 39 5.39 ora, le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quell i stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), c he devono essere appli cati in armonia co n quanto stabilito dalla decisione adottata dalla ### il 19 di cembre, sec ondo i principi posti dalla gi urisprudenza nazionale; in proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto - con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all'esenzione, perché ess a non incide sul potere del l'ente impositor e di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che co stituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dall a decisione della ### spetta quindi al ### in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non comm erciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente co mmerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della ### l a gi urisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante del le predette istruzi oni per la compilazione delle dichiarazioni ### posto che esse no n 40 possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso co nforme alla citata decisione della ### né all a stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del co rrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 29 no vembre 2022 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); 5.40 ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, sia in relazione al rico noscimento dell'esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività psichiatriche, a cagi one dell'integra le copertura pubblica del costo del ser vizio (senza alcun onere per gli utenti), che esc lude in radice la stessa ipotizzabilità di una finalità lucrativa (in assenza di corrispettivi anche puramente simbolici), avendo afferma to che: «In rif erimento alla condizione di cui alla lettera a) la ### europea ha precisato (punto 170 della decisione 19.12.2012) che, per la sussistenza dell a “modalità non com merciale”, è necessario che gli enti senza fini di lucro integrati con il servizio sanitario nazionale, al pari degli ospedali pubblici forniscano il servizio a titolo gratuito “o dietro versamento di un importo ridotto che copre soltant o una piccola frazione del costo effettivo del servizio”. In tale ipotesi di esenzione IMU rientrano gli immobili adibiti allo svo lgimento delle qu attro attività psich iatriche gestite dalla ### azione, essendo pacifico, in quanto non contestato da controparte, che la ### opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### one ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti»; sia in re lazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alla 41 R.S.A e al C.D.I., a cagione dell'apprezzamento in concreto delle modalità commerciali delle attività svolte, con riguardo alla comparazione di costi e guadagni, avendo valutato che: «A diversa conclusione si deve giungere in riferimento all'immobile adibito alla attività di R.S.A, con disponibilità di 350 posti letto, e del C.D.I.(Centr o diurno integrato). ### che gestisce la residenza per anziani, ed il ### diurno integrato, oltre a ricevere il contributo sanitario a carico della ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera che secondo i dati forniti dalla stessa parte appellata (pag.27 controdeduzioni) è sostanzialmente in linea co n i prezzi praticati sul mercato dagli altri operatori e comunque opera anch'essa offrendo servizi alberghieri per anziani con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori dell a ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo g ratuito o fornendo un contribu to minimo »; sia in relazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alle “attività non istitu zionali”, a cagione della intrinseca commercialità a prescindere dal collegamento strumentale co n le “attività istituzionali”, in ra gione della destinazione al perseguimento di ut ili (il cui reimpiego nel finanziamento delle attività assistenziali e sanitarie non basta ad esc ludere la remunerativit à dei servizi erogati), avendo concluso che: « ### è ino ltre dovuta con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di risto razione, parrucchiere, pedicur e, lavanderia, riven dita giornali e bar (circostanza non negata da controparte, pag.30 controdeduzioni)»; sia anche in relazi one all'i nadempienza della contrib uente all'obbligo dichiarativo con riguardo agli immobili ad utilizzazione “mista”, c he era essenziale per la 42 sottrazione percentuale ad esenzione delle superfici destinate ad attività commerciali, avendo messo in risalto che: « »; 5.41 peraltro, a fronte degli accertamenti in fatto del giudice di appello, le censure del ricorrente principale e della ricorrente incidentale in relazione all'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti devono essere disattese, emergendo la inequivoca carenza di “decisività” delle circostanze prospettate rispetto alle conclusioni raggiunte, a cagione dell'in idoneità del risultato probatorio a sortire con ragionevole verosimiglianza, sulla base di un giudizio prognostico, un diverso esito della controversia; 5.42 in conclusione, al solo scopo di rinsaldare e consolidare tale interpretazione, il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In mater ia di ### per usufru ire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forz a del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla ### in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni eroga te, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ### ma è 43 necessario che quest'ultima - oltre ad as solvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs.  14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizz azione “mista”)- dimostri che le attività a cu i l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, sian o svolte con modalità “non commerciali” nell'accezione sancita dalla decisione adottata dalla ### del 19 dicembre 2012».  6. a lla stregua del le suesposte argomentazion i, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti , i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati; 7. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico rso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente in cidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, se dovuto. 44 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 24 settembre 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1548/2024 del 09-09-2024

... ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A. Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 04.07.2022 il Dott. ### è stato autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione. L'### S.P.A., puntualmente costituitasi, ha eccepito in rito la decadenza dal diritto di chiamata in causa del terzo e nel merito ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza. Stante la natura puramente documentale della controversia, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria dalle parti in causa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.05.2024 è stata trattenuta in decisione con (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n.ri 5022/2020 e 259/2021 R.G., aventi ad oggetto “### a decreto ingiuntivo” e vertenti ### “### S.P.A.” (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ###, in virtù di procura in atti, E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### il quale dichiara di agire d'intesa con l'Avv.  ### in virtù di procura in atti, ### CONTRO ### già SOCIETÀ ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, ###' ### S.P.A, (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, E ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### “### S.P.A.” (d'ora in poi ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1289/2020 del 01.12.2020 emesso dal Tribunale di Avellino con il quale è stato ingiunto alla ### ed al DOTT. ### di pagare alla #### - #### oggi ### S.P.A., la somma di € 70.533,44 oltre interessi e spese del monitorio. 
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 244/2018 emessa in data ### con la quale il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da #### ha condannato, in solido tra loro, il Dott. #### il Dott. ### e la ### al pagamento della somma di € 86.278,30 oltre interessi e rivalutazione e spese processuali. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti, ha condannato la ### S.P.A. a tenere indenne la ### da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna, entro il limite di € 36.278,30 oltre interessi legali. Parimenti, ha condannato la #### COOP. a tenere indenne il Dott. ### GUSEPPE da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna entro il limite di € 86.278,30. 
In ragione di tale pronuncia, invocando il vincolo di solidarietà, con atto di precetto del 17.02.2020, ### ha intimato al Dott. ### il pagamento di tutte le somme liquidate in sentenza pari a complessivi € 96.791,44, oltre spese e competenze del precetto. Stante la pronuncia di manleva disposta dal Tribunale di Avellino, la #### COOP. si è vista costretta ad ottemperare all'intimazione notificata al proprio assicurato, Dott. #### ha dunque provveduto a pagare la somma complessiva di € 107.351,04 così divisi: € 93.956,94 per saldo sorta capitale, interessi e rimborso ### € 8.045,60 a titolo di spese legali; € 5.348,50 per imposta di registro. Vi è da aggiungere che #### era già riuscita ad ottenere € 3.095,76 promuovendo una procedura esecutiva presso terzi ai danni del Dott. ### Successivamente al pagamento la #### COOP. ha intrapreso azione di regresso solidale nei confronti dei coobbligati chiedendo al Tribunale di Avellino di ingiungere alla ### il pagamento della somma di € 35.783,68 ed al Dott. ### la somma di € 34.751,76 (somma ottenuta decurtando la quota di € 1.031,92 facente carico alla #### COOP. e già riscossa con procedura esecutiva).  ### ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, nonché l'erroneità dello stesso per violazione dell'art 1299 c.c. ### l'opponente, il Tribunale avrebbe errato nell'ingiungere la complessiva somma di € 70.533,44 atteso che il ricorrente aveva giustamente chiesto, anche in applicazione dell'art 1299 c.c., di ingiungere distintamente, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, € 35.783,68, oltre interessi e spese legali, alla #### ed € 34.751,76, oltre interessi e spese legali, al Dott. ### Il medesimo opponente, ha poi chiesto, in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della ### S.P.A., anche alla luce della manleva statuita con la sentenza n. 244/2018 del Tribunale di Avellino. 
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio la ##### S.P.A., già ### di ### e oggi ### S.P.A, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione. 
Successivamente alla prima udienza, a scioglimento della riserva, il Giudice istruttore, ha autorizzato la chiamata in causa della ### S.P.A. e rinviato all'udienza al 14.02.2022. 
Con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la #### S.P.A. eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia, la nullità del decreto ingiuntivo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva. 
Contemporaneamente, nel processo n. 259/2021 iscritto a ruolo il ###, anche il Dott.  ### coobbligato insieme alla ### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 1289/200 del 01.12.2020 eccependo l'illegittimità del ricorso per evidente violazione del principio del ne bis in idem, stante la pendenza di una procedura esecutiva a proprio danno promossa per la medesima causale da ### Anche in questo caso la ### S.P.A. si è regolarmente costituita evidenziando l'assoluta infondatezza dell'opposizione atteso che, ### dopo aver ricevuto l'intera somma dall'assicurazione, aveva formalmente rinunciato al pignoramento presso terzi. La stessa opposta ha rappresentato che vi era già in corso un giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promosso dalla ### e pertanto ha chiesto la riunione dei giudizi.  ### ha aderito alla richiesta di riunione e, alla luce delle difese di controparte, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A. 
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. 
All'udienza del 04.07.2022 il Dott. ### è stato autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione. 
L'### S.P.A., puntualmente costituitasi, ha eccepito in rito la decadenza dal diritto di chiamata in causa del terzo e nel merito ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza. 
Stante la natura puramente documentale della controversia, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria dalle parti in causa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.05.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.  1. In merito all'opposizione proposta dalla ### “### PLATANI”.  ### preliminare di nullità ed erroneità del decreto ingiuntivo per violazione degli art.  112 c.p.c. e 1299 c.c. è fondata.  ###. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa statuendo così il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La violazione di tale principio determina l'ultrapetizione, nel caso in cui il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti, oppure l'extrapetizione, qualora il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta. 
Nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo la ### S.P.A. aveva chiesto al Tribunale di ingiungere ai due condebitori, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, rispettivamente € 35.783,68 alla ### ed € 34.751,76. Di contro il Tribunale ha ingiunto a << ### e ### di ### “### dei Platani” s.p.a.  di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 70535,44 oltre interessi (…)>>, senza alcuna statuizione pro quota. È evidente che tale pronuncia non trova corrispondenza con quanto richiesto dal ricorrente. <<Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.>> (Cass. sent. n. 4018/1996). 
Tra l'altro, il decreto ingiuntivo così come formulato mal si concilia con quanto statuito dall'art.  1299 c.c.. In tema di azione di regresso, il legislatore prevede che <<il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi>>, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto specificare la singola quota ingiunta ai due diversi condebitori, così come correttamente richiesto dal ricorrente. <<In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata>> (Cass. sent. n. 18406/2009). La stessa Cassazione ha precisato che << nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.>> (Cass. ord. n. 3404/2018). 
Chiarito ciò, entrando nel merito della controversia occorre rilevare che la ### pur contestando formalmente il decreto ingiuntivo, non ha mai negato di essere debitrice dell'importo di € 35.783,68 nei confronti della ### S.P.A., tant'è che è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detta somma. 
Del resto, è pacifico e non contestato che la ### S.P.A. ha risarcito per intero il danno riconosciuto a ### dalla sentenza n. 244/2018 e che la società assicuratrice può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori. 
Sussiste dunque l'obbligo della ### di corrispondere alla ### S.P.A. la somma di € 35.783,68. Resta da statuire se quest'ultima debba essere tenuta indenne dalla propria compagnia di assicurazione, ### S.P.A., terza chiamata in causa. 
Sul punto occorre richiamare il punto 6 del dispositivo della sentenza n. 244/2018 << 6) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la ### di ### predetta da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in favore di ### entro il limite di € 36.278,30, oltre interessi legali dal 20.5.2015 e fino all'effettivo adempimento; >>. La sentenza sul punto è chiara e non lascia spazio ad interpretazione. Nelle motivazioni della sentenza, a pagina 15, si legge << La somma dovuta dalla ### s.p.a., pertanto, in ragione della garanzia assicurativa prestata alla ### di ### “### dei Platani” s.p.a., va limitata ad € 36.278,30 (€86.278,30-€50.000,00), oltre interessi legali dalla domanda (avvenuta con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa in data ###) e fino all'effettivo adempimento>>.  ### S.P.A. è tenuta a manlevare la propria assicurata da qualsiasi pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di condanna nei limiti di € 36.278,30 oltre interessi legali.  2. In merito all'opposizione proposta dal Dott. ##### è infondata per le ragioni di seguito specificate. 
Preliminarmente occorre accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.P.A., terza chiamata in causa.  ### non ha formalizzato la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa del terzo né al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo né alla prima udienza tenutasi il ###. Il difensore dell'opponente ha formalizzato la richiesta di autorizzazione soltanto con note di trattazione scritta del 22.12.2021, in occasione della seconda udienza di comparizione del 28.12.2021. ###. 269, 3° comma, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione. Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze. Nel caso di specie il convenuto ha spiegato tutte le sue difese, contestazioni e richiesta nella comparsa di costituzione e risposta senza null'altro aggiungere successivamente alla celebrazione della prima udienza. Pertanto, nel rispetto dei termini di decadenza, l'opponente avrebbe dovuto formalizzare istanza di autorizzazione alla chiamata in causa subito dopo la costituzione della convenuta, ovvero alla prima udienza di comparizione.  <<### a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.>> (Cass. sent. n. 22113/2015).  ### decadenza è assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa al rapporto tra il Dott. ### e la ### S.P.A. 
Venendo al merito dell'opposizione, ad avviso del Dott. ### il decreto ingiuntivo sarebbe nullo poiché il ricorso sarebbe stato presentato in pendenza di una procedura esecutiva attivata a danni dell'opponente.  ### infatti, in esecuzione della sentenza di condanna n. 244/2018, aveva intrapreso una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (r.g. n. 705/2019) al fine di ottenere il pignoramento dei crediti vantati dal Dott. ### nei confronti del terzo ### In seguito all'assegnazione delle somme, la creditrice ### ha riscosso la somma di € 3.095,76. 
Nelle more, ### ha intimato atto di precetto anche nei confronti del condebitore solidale Dott. ### e, a seguito di tale intimazione, come già ricostruito in fatto, la ### S.P.A. ha provveduto a saldare quanto dovuto, manlevando il proprio assistito. 
Una volta riscossa la somma, ### per il tramite del proprio legale, ha comunicato con pec del 20.04.2020, al terzo pignorato ### formale rinuncia al pignoramento presso terzi, invitando la ### a non trattenere più alcuna somma sui compensi corrisposti mensilmente al dipendente Dott. ### (all. 14 produzione parte opposta) rappresentando che << in data ### la società di ### (quale assicuratrice del Dott. ### ha erogato in favore della sig.ra ### le somme dovute in base alla sentenza n. 244 del 2018, emessa dal Tribunale di Avellino, al netto delle somme già corrisposte per effetto del pignoramento presso terzi, ai danni del Vs. dipendente Dott. ### (pari ad € 3.095,76); e che - in data ###- la stessa ### ha corrisposto anche le somme dovute a titolo di spese legali, distratte in mio favore>>. 
Riassumendo, nel luglio del 2019 il Tribunale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate; nel marzo del 2020 è stato completamente soddisfatto il credito #### ad aprile del 2020 ### ha comunicato di rinunciare alla procedura esecutiva e il ### la ### S.P.A.  ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di esercitare il diritto di rivalsa. 
Dunque, diversamene da quanto lamentato dall'opponente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi era già venuta meno da diversi mesi per espressa rinuncia della creditrice intervenuta il ###.  ### nulla ha eccepito né provato in ordine ad eventuali ulteriori somme versate/trattenute, al di fuori degli € 3.095,76 dichiarati dall'opposta.  3. In ordine alle spese del giudizio ### distinguere le posizioni dei due opponenti, anche in ragione della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti del Dott. #### Per quanto attiene la ### le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia nullo per le ragioni sopra esposte sussiste, comunque, il diritto dell'opposta a rivalersi pro quota nei confronti dei condebitori. In ragione di ciò esistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. 
Per quanto attiene ### e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, ### Monza, 2 marzo 2020, n. 487: <<in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato>> nonché ### Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 <<nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa>>). 
Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.  <<In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia>> ( Cass. sent. 26435/2020). 
Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione appare del tutto infondata.  ### motivo di opposizione è stato prontamente smentito dall'opponente, né l'opposto si è prodigato per sostenere le proprie ragioni; non sfugge a questo giudicante il disinteresse mostrato dall'opponente nel corso del giudizio che, tra l'altro, non ha depositato né le memorie ex art 183, comma 6 , c.p.c. né la comparsa conclusionale e la memoria di replica.  P.Q.M.  ### di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1289 del 01.12.2020 emesso dal ### di Avellino; 2) ### la ### S.P.A. al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 3) ### la ### S.P.A. a tenere indenne la #### S.P.A. dal pagamento della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 4) ### il Dott. ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 34.751,76 oltre interessi legali; 5) Compensa le spese di lite tra la #### S.P.A. e la ### S.P.A.; 6) ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.P.A liquidate in € 7.052,00 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata ### S.P.A. liquidate in € 7.052,00 oltre oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute; 7) condanna ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di euro 7.052,00 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. 
Avellino 06/09/2024 ### 

causa n. 5022/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Pellecchia Sossio

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 914/2025 del 10-12-2025

... divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario”. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del ### del Tribunale (con conferma anche in sede divorzile dell'assegno previsto in sede di separazione), emessa la sentenza parziale sullo status in data ### e ulteriormente istruito il giudizio documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. *** *** 1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio ### 5 di 15 Come detto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza parziale del 16.11.2019; null'altro deve pertanto statuirsi sul punto. 2. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere “l'attribuzione … del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4 attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare” Sul punto occorre osservare che nel giudizio di separazione, all'udienza del 16.12.2015, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la “consensualizzazione della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###. R.G. 2501/2018 Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da ### (C.F. ###) con 'assistenza dell'Avv.  ### contro ### (C.F. ###) con l'assistenza dell'Avv.  ### con l'intervento del ### presso il Tribunale CONCLUSIONI per parte attrice: “### l'###mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: 1. in via principale, dichiarare il sig. ### 2 di 15 tenuto al pagamento in favore della sig.ra ### dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 (### cinquecento/00) o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altro strumento tracciabile, nonché sempre in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4, dove tutt'ora essa abita senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ad oggi; 2.  ancora in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto al TFR della sig.ra ### e, conseguentemente, condannare il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “### di ### (c.f. ###)”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio); 3. in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, riconoscere il diritto della sig.ra ### e, per l'effetto, condannare, il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando all'### di ### visto il pensionamento del sig. ### per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra ### detta quota; 4. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi di giudizio.” per parte convenuta: come da comparsa di costituzione del 15.10.2024, ossia, “### il Tribunale di ### contrarie domande disattese, in tesi respingere e, in ### 3 di 15 ipotesi, accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. Spese compensate”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso depositato in data ###, ### ha adito questo Tribunale di ### per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in data ###, (trascritto presso l'### di Stato civile del Comune di comune di massa marittima: serie A, ### atto n. 8), e sentire “stabilire a carico del sig. ### ed in favore della sig.ra ### il pagamento dell' assegno di divorzio per ### 500,00 mensili (salvo diverso importo che il Tribunale di ### riterrà conforme ad equità) rivalutabili annualmente sulla base degli induci ### nonché l'attribuzione sempre in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4”.  ### presidenziale, così come larga parte del giudizio dinanzi al giudice istruttore, si è svolta nella contumacia del convenuto, il quale si è costituito solo a fronte della notifica (disposta con ordinanza del 4.4.2024) della memoria integrativa, con cui - modificando le richieste di cui al ricorso introduttivo - la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto al TFR della sig.ra ### e, conseguentemente, condannare il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la “### di ### (c.f. ###)”, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di matrimonio (a decorrere dal 1984 sino alla sentenza di divorzio)”, ovvero, in subordine, ai sensi e per gli ### 4 di 15 effetti dell'art. 12 bis della l. 898/1970, di “riconoscere il diritto della sig.ra ### e, per l'effetto, condannare, il sig. ### al pagamento del 40% dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi tenendo conto del numero degli anni di durata del matrimonio (a decorrere dal 1984 alla sentenza di divorzio), ordinando al datore di lavoro “### di ### (c.f. ###)”, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il sig. ### per i motivi sopra ampiamente dedotti, di calcolare e corrispondere in via diretta alla sig.ra ### detta quota”. 
Nella propria comparsa di costituzione il ### ha, come sopra accennato, chiesto al Tribunale “in tesi [di] respingere e, in ipotesi, [di] accogliere nei limiti di giustizia, le domande svolte nei confronti del conchiudente. [con] Spese compensate” e, di fatto, proposto “che, ove la ### insista nel chiedere di mantenere la possibilità di abitare l'immobile di proprietà del ### l'assegno divorzile sia determinato in una somma non superiore a € 200,00 mensili (posto che la giurisprudenza esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario”. 
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del ### del Tribunale (con conferma anche in sede divorzile dell'assegno previsto in sede di separazione), emessa la sentenza parziale sullo status in data ### e ulteriormente istruito il giudizio documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *** ***  1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio ### 5 di 15 Come detto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza parziale del 16.11.2019; null'altro deve pertanto statuirsi sul punto.  2. Sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere “l'attribuzione … del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4 attribuzione del diritto di abitazione della casa familiare” Sul punto occorre osservare che nel giudizio di separazione, all'udienza del 16.12.2015, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e chiesto la “consensualizzazione della separazione alle seguenti condizioni: 1) l'appartamento posto in viale ### della ### n. 4, #### di proprietà esclusiva del sig. ### è concesso in diritto d'abitazione alla sig.ra ### 2) il sig. ### si impegna si impegna a corrispondere alla sig.ra ### la somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, a decorrere dal 05/01/16, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ### a decorrere dal 01/01/17; la sig.ra ### rinuncia alla richiesta di addebito nei confronti del sig., Fedeli” La separazione personale dei coniugi alle citate condizioni è stata omologata dal Tribunale di ### con provvedimento del 12.1.2016. 
Su questa scorta deve osservarsi che la possibilità di abitare presso l'immobile in precedenza adibito ad abitazione familiare risulta già riconosciuta alla ricorrente proprio in ragione dell'appena citato accordo (omologato in sede di separazione), giustificandosi, per ciò solo, la permanenza della stessa ### presso il citato appartamento. 
Di talché la domanda oggetto del presente paragrafo risulta inammissibile perché non sostenuta da un concreto interesse ad agire. In ogni caso, il diritto di abitazione evocato dalla ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di attribuzione in questa sede, poiché nessuna norma, ad eccezione dell'art. 337 sexies c.c., attribuisce al giudice civile il potere di disporre dei diritti delle parti, sostituendosi alla loro libertà negoziale. 
A tal proposito deve in particolare evidenziarsi che “l'assegnazione della casa coniugale [di cui all'art. 337 sexies c.c.] non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440) La domanda volta ad ottenere “l'attribuzione … in favore della sig.ra ### del diritto di abitazione sulla ex casa coniugale posta in ####, ### della ### n. 4”, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile. 
Della situazione di fatto venutasi a creare in ragione degli accordi di separazione, dovrà, in ogni caso, tenersi conto nell'analisi delle ulteriori richieste attoree.  3. sull'assegno divorzile La domanda sul punto dispiegata dalla ricorrente deve essere accolta, seppure con il riconoscimento di un assegno di importo inferiore rispetto a quello richiesto. 
Invero, nessun dubbio può sorgere rispetto alla debenza dell'emolumento, la quale, infatti, neppure è stata contestata dal resistente, che, anzi, suggerendo la ### 7 di 15 previsione di un assegno minore rispetto a quello richiesto dalla controparte, ha implicitamente confermato i presupposti per il suo riconoscimento e, in particolare, l'esistenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti. 
In proposito deve inoltre osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, lo stesso resistente non ha in alcun modo contestato (a.) che la ricorrente abbia solo un diploma di terza media, (b.) che dopo la separazione la stessa abbia svolto attività lavorativa meramente saltuaria e mal retribuita e, ancora (c.) che la ### abbia prestato un continuo contributo al ménage familiare (durato trent'anni e da cui sono nate due figlie), sia come casalinga sia prestando anche attività lavorativa presso terzi. 
Ancora il resistente, costituitosi con comparsa del 14.10.2024, non ha contestato gli assunti della controparte, secondo cui - la “### in costanza di matrimonio si è sacrificata nell'interesse della famiglia occupandosi delle loro due figlie, una nata nel 1985 e l'altra nel 1987”; - “non avendo altri aiuti, i coniugi decisero che la moglie si sarebbe occupata della casa, dell'educazione ed istruzione delle loro figlie, rinunciando ad una indipendenza economica, mentre il ### avendo un impiego presso la ### si sarebbe occupato dell'aspetto economico familiare “ (vds. pag. 3 e 4 memoria depositata il ###, da parte ###. 
Su questi presupposti debbono ritenersi sussistenti gli elementi per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e ciò a prescindere - per le ragioni che si vanno a spiegare - dal fatto che, circa dal 2001, la ### abbia ripreso una ### 8 di 15 attività lavorativa e che la stessa ricorrente abbia ammesso di aver percepito nel 2018 una consistente somma di circa 173.000 euro per un risarcimento del danno legato alla morte della madre. 
In tal senso deve in particolare osservarsi che nelle proprie difese la ricorrente ha dato atto di aver consumato tale somma in ragione del pagamento di debiti contratti dalla famiglia in costanza di matrimonio (che però trovano un riscontro documentale per soli euro 8.195,25 - vds. doc. 24 ricorrente) nonché per le cure sanitarie all'anno 2019 ad oggi. 
Tra gli allegati offerti in comunicazione a conferma di tali spese sanitarie (ossia gli allegati alla memoria istruttoria n. 2, e quelli di cui alle note di deposito del 21.11.2022 e del 20.10.2023), non è possibile però rintracciare alcuna quietanza o diverso documento di pagamento. 
Su questa scorta è possibile affermare, seppure in via presuntiva., che, stante il consistente risarcimento ricevuto, la resistente, pur nelle difficoltà lavorative descritte nella perizia depositata come doc. 21, abbia avuto la disponibilità di somme che le hanno permesso, tenuto anche conto del percepimento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, di godere di un tenore di vita omogeneo rispetto a quello goduto nel corso della vita matrimoniale. 
Venute meno tali risorse ###, però, è venuta meno anche la possibilità di mantenere un tenore di vita adeguato (non solo a quello goduto nel corso del matrimonio, ma anche semplicemente) al consistente contributo fornito al ménage familiare sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie. In proposito si impone, infatti, di osservare che, sebbene consistente, ove confrontato con la attuale aspettativa di vita media di una donna nata nel 1961 (che si attesta - per dato notorio - in circa 83 anni) il citato risarcimento, percepito nel 2018 (allorché la ricorrente aveva 57 anni) non può essere ritenuto di entità tale da garantire alla stessa una vita dignitosa sino alla fine dei suoi giorni. 
Utilizzando il dato della aspettativa media di vita quale dividendo della predetta somma risarcitoria, infatti, si ottiene una somma di circa 550 euro mensili, da cui, comunque dovrebbero ulteriormente scomputarsi le somme sostenute per la citata rottamazione di cartelle esattoriali e per spese mediche. 
A fronte di ciò, deve osservarsi che non è posto, poi, in discussione - e peraltro ciò è confermato dall'attuale percepimento dell'assegno di inclusione da parte della ricorrente - che le somme percepite a titolo di risarcimento del danno siano di fatto (in un modo o nell'altro) venute ad esaurimento: in proposto, il resistente si limita ad affermare, da ultimo, con la comparsa conclusionale, che un simile capitale, se investito, avrebbe potuto produrre un reddito, o comunque garantire un'ampia tranquillità economica, ben al di là della soglia dell'inadeguatezza dei mezzi. 
Invero, tale affermazione, se letta alla luce del citato dato sull'aspettativa di vita, non appare condivisibile, posto che - come visto - la ### avrebbe potuto contare su di una somma ### di circa cinquecento cinquanta euro mensili; somma che, di fatto, è oggi sostituita dalla percezione da parte della stessa ricorrente dell'assegno di inclusione (emolumento che non avrebbe potuto essere riconosciuto in presenza delle somme risarcitorie citate). A fronte di quanto precede e tenuto conto della disparità reddituale e patrimoniale riscontrabile tra le parti, considerato anche il valore economico della disponibilità dell'immobile già adibito a casa familiare, risulta congruo fissare a carico del resistete un assegno divorzile di importo pari ad euro trecentocinquanta. 
Tale assegno risulta ben sostenibile in ragione dei redditi emergenti dalla documentazione versata in atti dal ### dal cui esame emerge che lo stesso percepisce circa millesettecentocinquanta euro di pensione mensile ed ha entrate cicliche che svariano dalle duecento alle cinquecento euro mensili (si vedano in particolare gli estratti conto depositati in data ###) di cui il resistente in alcun modo dà giustificazione nelle proprie allegazioni, limitandosi nelle proprie difese a dedurre che “la sua unica fonte di reddito è l'assegno pensionistico”. 
Ciò, unitamente al contegno processuale del resistente (che non ha sentito la necessità di attivarsi autonomamente per sentire ridurre l'assegno previsto in sede di separazione) e alla rappresentazione dallo stesso fornita, secondo cui - a prescindere dall'entità dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie, si è fatto carico di numerose altre spese nell'interesse di quest'ultima, “in primo luogo, quelle condominiali che sarebbero spettate invece alla Dorigo” ( pag. 2 comparsa di costituzione e risposta ###, conferma la sostenibilità, da parte del resistente, di un assegno divorzile di euro 350,00; somma che assume natura tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa del contributo (non specificamente contestato) dato dalla ### al ménage familiare e, dunque, seppure indirettamente, al patrimonio familiare e del coniuge. Sul punto preme ulteriormente affermare che la ### dotata soltanto del diploma di terza media, poiché priva di specifiche competenze lavorative e ormai dell'età di sessantaquattro anni, non può che risultate difficilmente inseribile nel mondo del lavoro.  4. sulla domanda volta al riconoscimento in favore della ricorrente del “diritto alla percentuale sul ### del coniuge ex art. 12 bis Legge 898/1970” Com'è noto, l'art. 12 bis della legge 898 del 1970 stabilisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. 
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. 
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che ### non è passata a nuove nozze e che la stessa è titolare -in ragione della presente sentenza - di un assegno divorzile. 
E' poi incontestato che il ### sia stato collocato in pensione a far data dal 01.05.2022. 
A ciò deve aggiungersi che il ### è stato assunto il ### (vds doc. 17 memoria integrativa ###, che il matrimonio è stato celebrato il ### e che la sentenza di divorzio risulta essere passata in giudicato trascorsi sei mesi e 64 giorni (di sospensione straordinaria per l'emergenza sanitaria da ### 19) della sua emissione e, dunque, in data ###. Su questa scorta occorre poi rilevare che la ricorrente ha depositato, in data ###, la comunicazione ricevuta dall'### per il conteggio del TFS dovuto in favore del resistente, di cui di seguito si riporta l'estratto (vds. doc. 6 parte ricorrente del 21.11.2022): Su tale conteggio il resistente non ha mosso osservazioni. Il diritto riconosciuto alla ricorrente dall'art. 12 bis sopra citato risulta, dunque, attuale e concretamente azionabile. 
Spettando al coniuge divorziato, secondo quanto disposto dall'art.12 bis L.  898/1970, la percentuale del 40% dell'indennità riferibile al periodo lavorativo coincidente con il vincolo coniugale, il calcolo da effettuarsi è il seguente. 
Il tfs va in primo luogo suddiviso per il numero delle mensilità di servizio; essendo il rapporto di lavoro del ### durato complessivamente 39 anni e 7 mesi (pari a 475 mensilità), la media mensile del tfs medesimo risulta pari ad €.  88,34. 
Tale importo va poi moltiplicato per il numero delle mensilità del periodo lavorativo coincidente con il matrimonio. Avendo il “trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico” tanto da poter essere definito “come istituto di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6229 del 2024), da tale moltiplicazione debbono essere esclusi i due anni in cui, pacificamente, il resistente ha fruito di una aspettativa non retribuita (e, dunque, in cui, non può aver generato accantonamenti per il ###. 
Nessun rilievo può invece assumere, ai fini del calcolo appena descritto, l'ulteriore periodo di lavoro part-time a 18 ore del ### posto che, in mancanza del deposito del contratto di lavoro ovvero (anche semplicemente) dell'allegazione delle ore lavorate nel periodo full time, deve ritenersi che la parte non abbia offerto la prova necessaria a parametrare al ribasso la relativa spettanza retributiva. 
Su questa scorta moltiplicando la somma media di TFS sopra ricavata per il numero di mensilità (435) intercorrenti tra il matrimonio, celebrato il ### (quando il resistente aveva già instaurato il suo rapporto lavorativo) e quella in cui il vincolo matrimoniale è definitivamente cessato (coincidente con la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio, avvenuto in data ###) e previa decurtazione delle citate 24 mensilità di aspettativa, si giunge al risultato di euro 36.307,74, che rappresenta il valore del TFS maturato nel corso della vita matrimoniale. 
Su tale somma va calcolato il 40%, che è quindi pari ad €. 14.523,09. Tale importo va riconosciuto alla ### ex art. 12bis L. 898/70. 
In accoglimento della domanda della ricorrente, va, quindi, riconosciuto il suo diritto a percepire dal resistente il predetto importo di € 14.523,09. A fronte di ciò deve in ogni caso darsi atto che la ricorrente, con la comparsa conclusionale (evidenziato che a far data dall'1.7.2025 è maturato il termine a partire dal quale l'### avrebbe potuto provvedere al versamento del TFS in favore del ### ha formalizzato la rinuncia alla richiesta, svolta in via subordinata, di onerare l'### al pagamento diretto della quota di TFS in favore dell'odierna ricorrente. 
Non v'è dunque ragione per prendere posizione in proposito.  5. Spese di giudizio Le ragioni della decisione, la soccombenza reciproca riportata dalle parti nelle domande rispettivamente dispiegate, in uno all'interesse comune alla pronuncia sullo status, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 2501/2018 promossa da #### nei confronti di ### così provvede: - dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale posta in ### - dispone che il resistente, ### versi entro il 5 di ogni mese, alla ricorrente, ### a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di ### 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici #### 15 di 15 - accerta il diritto di ### di percepire la quota del 40% del tfs spettante a ### per l'importo di € 14.523,09, e, per l'effetto, condanna ### a pagare a ### la somma di € 14.523,09, -compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.  ### estensore ### dott. ### dott. ### n. 2501/2018

causa n. 2501/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario, Bovicelli Giulio

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 527/2025 del 04-12-2025

... consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del ### degli ### civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa DA ### (già ### e ###, P.I. ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###### via S. ### n. 30, ### di #### Fisc. ###, in persona del ### protempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla via ### nr. 150, Appellato **** All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ### s.p.a. concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 emessa e pubblicata il ### dal Tribunale di ### confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di ### in data ### e, in subordine, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua (leggi tutto)...

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R.G. 249/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr.ssa ### rel.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del ### degli ### civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa DA ### (già ### e ###, P.I.  ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###### via S. ### n. 30, ### di #### Fisc. ###, in persona del ### protempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla via ### nr. 150, Appellato **** All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ### s.p.a. concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 emessa e pubblicata il ### dal Tribunale di ### confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di ### in data ### e, in subordine, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma che, alla data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 ###, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”.  ### di ### appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla ### avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di ### perché destituito di fondamento giuridico e fattuale come meglio specificato nei motivi di cui alla comparsa di costituzione dell'odierno appellato”.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 che ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di ### contro il decreto ingiuntivo n. 119/2018 del 2 marzo 2018, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di €. 421.115,64, oltre accessori e spese legali. 
Per quel che interessa, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale rilevava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.  civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al Comune di ### (debitore ceduto) della cessione dei crediti operata da ### s.r.l. (creditore cedente) in favore della ### (creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione (circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del Comune di ### del 16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).” Quanto al credito ceduto dalla cooperativa ### azionato in sede monitoria dalla ### opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il Comune aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a ### corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e nota di credito emessa dalla cooperativa relativa ad un addebito non dovuto a titolo di ### Quindi in conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che non erano dovute la somma di euro 236.009,15 (pretesa ridotta in sede di comparsa di costituzione ad euro 135.577,21 dall'opposta), derivante dal credito ceduto da ### s.r.l., e la somma di euro 1.998,76, derivante dal credito ceduto dalla cooperativa ### nonché, per altre ragioni, l'ulteriore somma di euro 866,85. 
Quindi condannava il Comune di ### a pagare in favore di ### la somma di euro 182.240,88 oltre interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino al saldo e, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, anche per la fase monitoria. 
Avverso la suddetta sentenza parte appellante muove due censure, sviluppate congiuntamente: l'efficacia della notifica della cessione del credito in conformità dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.  50/2016 e la mancata valutazione di prove documentali, nonché la violazione dell'art. 1248 Assume preliminarmente che il giudice a quo ha omesso di esaminare il documento prodotto dal quale risulta che il rapporto contrattuale stipulato dall'amministrazione con la cedente ### si è esaurito nel 2018. 
Illustra poi la disciplina di cui agli art. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 in ordine ai requisiti formali richiesti per la cessione del credito al debitore ceduto che sia un soggetto pubblico concludendo che, al di fuori delle regole di forma previste per tale ipotesi, la cessione soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile. 
Deduce poi, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, allegato “E”, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'### rilevando che la giurisprudenza ha ritenuto che il regime derogatorio in esame trovi applicazione solo fino a quando il contratto pubblico è ancora in corso di esecuzione. 
Quindi richiama la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e assume l'opponibilità della cessione del credito in quanto la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai ### trattandosi di norma speciale, ed anche perché il contratto non era più in corso al momento della cessione del credito stante l'efficacia della somministrazione fino al 2018.  ###, con riferimento alla violazione dell'art. 1248 c.c., assume poi che il Comune debitore non poteva opporre alla cessionaria l'eccezione di compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, richiamato ancora l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, deduce che il Comune non ha provato di aver comunicato al cedente e al cessionario il proprio rifiuto e conclude per l'applicazione dell'art. 1248, comma 1, cod. civ., secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, ove l'atto di cessione di credito sia stato accettato puramente e semplicemente dal debitore medesimo. 
Infine, con il terzo motivo, parte appellante si duole della compensazione delle spese di lite.  ****  ### è infondato.  ###. 70 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce che le cessioni, oltre agli ulteriori negozi e atti indicati dall'art. 69, devono indicare il titolo e l'oggetto del credito, verso lo Stato, che si intende cedere e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse; stabilisce poi al 3° comma, «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima». 
Il richiamato art. 9 allegato E della L. n. 2248/1865 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata». 
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un'amministrazione richiede dunque la manifestazione espressa del consenso dell'amministrazione stessa, debitore ceduto, ai fini della sua cedibilità, se il contratto fonte dei crediti ceduti è costituito da somministrazione o appalto e se è ancora in corso. 
La ratio della disposizione è stata rinvenuta nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato alla prestazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. ex pluris ### civile , sez. VI , 15/09/2021 , n. 24758).   Erra parte appellante allorché ritiene che la suddetta disciplina sia applicabile solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali. 
In proposito, anche di recente, la Corte di legittimità sul punto ha affermato che tale asserto è “una tesi in iure che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr.  11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.” (ex ### civile ### III ordinanza n. ### del 23 dicembre 2024 che si è espressa in un caso uguale a quello in esame). 
Va poi detto che non è applicabile l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa, come pure sembrerebbe sostenere parte appellante. 
La suddetta norma, abrogata e riprodotta nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs.  50/2016 (cd. ###), disciplina la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici prescrivendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.  52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore, e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
Ma tale norma, l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006, si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto e, inoltre, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA prevista dall'art. 70 esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata con l'introduzione della l. 52/1991 (cfr. ### civile sez. III, 14/03/2024, n.6934: “La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore; tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici; da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura”.). 
Non ha errato dunque il Tribunale nell'applicare il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. nel caso di specie ove il debitore ceduto era il Comune. 
Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale, non sussiste l'adesione alla cessione del Comune di ### che, piuttosto, con la nota prot. 21041 del 16/11/2017 inviata, a mezzo pec, alla cedente ### e alla cessionaria ### comunicava il rifiuto alla cessione intercorsa tra le parti e notificata in data 5 ottobre 2017 (cfr. all. 3 all'atto di citazione di parte opponente). 
Peraltro, alla luce di tale ricostruzione in fatto, anche l'applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016, invocata con il gravame dall'appellante, avrebbe determinato l'inopponibilità e inefficacia della cessione atteso che l'amministrazione aveva notificato il rifiuto di essa nel termine prescritto: la censura avanzata rimane, dunque, anche priva di un concreto effetto nel caso di specie. 
V'è poi da dirsi che il contratto di fornitura tra ### e il Comune di ### fonte del credito ceduto, era ancora in esecuzione, allorché la cessione venne stipulata e notificata. 
Lo stesso appellante deduce infatti, che “la prestazione si è esaurita nel 2018” e si duole che il giudice a quo non abbia tenuto conto del documento volto a provare tale circostanza. 
Ma tale circostanza, in effetti corroborata sia dal suddetto documento (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) che da altro documento prodotto dal Comune in primo grado (ovvero l'attestazione del successivo fornitore, ### s.p.a., dal quale risulta che questa è subentrata nella fornitura di energia elettrica dal 1° agosto 2018, cfr. allegato alla memoria istruttoria depositata il 9 gennaio 2019), implica che nel 2017, quando il credito derivante dalla fornitura è stato ceduto, il contratto era ancora in essere, e permaneva l'esigenza dell'amministrazione di preservare il regolare svolgimento del contratto, assicurando al fornitore i mezzi finanziari per l'esecuzione della prestazione, ratio - come sopra visto - sottesa alla deroga della libera cedibilità dei crediti. 
Il che vale anche a spiegare come la configurazione della fornitura di energia come prestazione periodica con connotati di autonomia, in cui ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata, pure dedotta da parte appellante con la comparsa conclusionale, non vale a escludere l'applicazione della regola che richiede la previa adesione dell'amministrazione alla cessione, atteso che essa vale a garantire l'esecuzione del contratto per la sua intera durata finché la fornitura non sia completamente eseguita. 
Occorre infatti ribadire che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione; pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.” (cfr. ### civile sez. III, 06/02/2007, n.2541). 
Va quindi confermata la sentenza impugnata che, ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti necessari per l'applicazione della regola della previa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità, ha concluso che la cessione intercorsa fra ### e l'appellante non poteva essere fatta valere nei confronti del Comune di ### che tale cessione ha espressamente rifiutato. 
Va poi recisamente esclusa la violazione dell'art. 1248 c.c. del quale non ricorrevano i presupposti applicativi. 
In base alla suddetta norma il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito verso il cedente ove abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto. Qualora la cessione non sia stata accettata, solo ove si tratti di credito sorto successivamente alla notificazione o all'effettiva conoscenza della cessione, la compensazione non è opponibile al cessionario; invece il debitore ceduto potrà eccepire in compensazione il credito anteriore, rispetto al quale i requisiti di compensabilità si siano realizzati precedentemente alla notificazione della cessione. 
Il giudice a quo ha ritenuto, quanto al credito ceduto dalla ### alla ### che il Comune di ### aveva già provveduto al pagamento direttamente al cessionario corrispondendo la somma oggetto della fattura azionata decurtata dalle somme oggetto di nota di credito emessa dalla ### per l'Iva non dovuta. 
La compensazione, ai sensi dell'art. 1241 ss. c.c., postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non ricorre, perciò, allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere. 
Perciò, il richiamo dell'art. 1248 c.c. è del tutto erroneo nel caso di specie, in cui il giudice a quo si è limitato a rilevare che il corrispettivo dovuto dal Comune alla ### oggetto di cessione in favore di ### andava diminuito delle somme a titolo di Iva non dovute, con ciò valutando pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti (cfr. ### civile sez. II, 19/02/2019, n.4825: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”). 
Anche con riferimento a tale censura il gravame è perciò infondato. 
Anche il terzo motivo di appello, con cui si deduce l'errata compensazione delle spese di lite, è infondato. 
Il precedente di legittimità richiamato (### civile , sez. III , 22/02/2016 , n. 3438), nella parte trascritta nell'atto di appello - che peraltro costituisce l'unico argomento dedotto a fondamento della riforma del capo sulle spese di lite - a bene vedere, illustra la possibilità di condannare la parte parzialmente vittoriosa al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto, in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento allorché “sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)” ### sviluppato dall'appellante, allora, depone per esiti contrari a quelli richiesti con l'appello, ovvero la condanna della controparte alle spese di lite. 
Va piuttosto rilevato, nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che “### in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. 
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr. ### civile sez. un., 31/10/2022, n.###). 
La sentenza impugnata, che si è attenuta a tale principio di diritto, va pertanto confermato anche nel capo che dispone la compensazione delle spese di lite. 
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, integralmente infondato. 
Al suo rigetto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata e, dunque, le spese di lite del presente grado, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante; esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 260.000,00 ed €.  520.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda riproposta in appello (€. 318.684, 91 oltre interessi), per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria. 
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R.G., conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, appellata da ### s.p.a.; condanna ### s.p.a. al pagamento, in favore del Comune di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, di cui €. 2.195,00 per la fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva ed €. 3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ### s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.   ###. est. ### 

causa n. 249/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Rezzonico Roberto, Strazzanti Flavia

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