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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 679/2025 del 26-11-2025

... Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza. Il ricorso va accolto. 4. ###, Dr. ### a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto alle seguenti conclusioni: “- Nell'infortunio lavorativo del 17.3.2020, il sig. ### ha riportato una lesione ### del tendine del capolungo del bicipite omerale della spalla sinistra. Si ritiene che i relativi postumi permanenti residuati, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “### di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%]. - Nell'infortunio lavorativo del 27.7.2020, il sig. ### ha riportato una lesione ### del capolungo del bicipite omerale della spalla destra. Gli elementi emersi dall'indagine ecografica eseguita il ###, tra cui la distensione della borsa sub-acromiale e la retrazione del ventre muscolare (quest'ultima si riscontra con una certa frequenza, anche nelle lesioni posttraumatiche recenti) e i rilievi refertati dai vari specialisti ### sono del tutto compatibili con una lesione tendinea post-traumatica recente. Del tutto congrua, in tal senso, appare inoltre la denunciata dinamica (leggi tutto)...

testo integrale

883/2024 ###### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (C.F. ###) assistito e difeso dall'Avv.to ### del foro di ### ricorrente contro ### L'#### - ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.to ### resistente ### il ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l'### a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico, a seguito degli infortuni subiti il ### e il ###, unificando i gradi relativi, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza accertata in corso di causa; - Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Per l'### “### il ### adìto respingere il ricorso. Non ci si oppone alla CTU medico-legale: per quanto riguarda il quesito da sottoporre all'ausiliare, si rileva che l'inabilità temporanea (peraltro riconosciuta dall'### per entrambi gli infortuni e non solo per il secondo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) è estranea al petitum (v. conclusioni ricorso), che include soltanto il danno biologico permanente.” #### 1. ### ha convenuto in giudizio l'### per ottenere il riconoscimento del danno biologico derivante da due infortuni subiti il ### e il ###. 
Il ricorrente, dipendente ### subiva un primo infortunio in data ### a ####; nella circostanza durante un intervento di manutenzione sulla rete idrica, compiendo uno sforzo in sollevamento di una pesante saracinesca, riportava "lesione capolungo bicipite brachiale sinistro". 
In data ### subiva un secondo infortunio a ### in occasione di uno sforzo mentre inseriva il testone di una saracinesca, riportando "lesione ### spalla destra". 
Il ricorrente lamenta che l'### riconosceva la sola temporanea per l'infortunio del 27/07/2020, mentre non riconosceva l'esistenza di un danno biologico né per il primo né per il secondo infortunio. 
A sostegno delle proprie ragioni è stata prodotta la perizia Dott. Gambarini, medico di parte e medico legale del ### che quantifica il danno complessivo nella misura del 12%. (doc. 10 ric.) 2. Si è costituito l'### chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dei provvedimenti amministrativi assunti. L'### ha esposto che in seguito al primo evento del 17/03/2020, il ricorrente ha riportato la lesione del tendine del capolungo del bicipite sinistro, con riconoscimento di un periodo di temporanea inabilità di 70 giorni e di un danno biologico pari al 4 % per "modesta ipostenia in esiti di lesione del CLB sin.” (doc. 11 ###; tale valutazione medico-legale è conforme ai criteri previsti alla voce 228 della tabella delle menomazioni ex D.lgs. n. 38/2000, in base alla quale sono stimati "fino al 6 %", gli esiti di lesioni dei tendini del muscolo bicipite brachiale, "a seconda del deficit di forza" (doc. 14 ###. 
A seguito del secondo evento del 27/7/2020, il ricorrente ha dichiarato di "avere sentito uno strappo con dolore alla spalla dx" dopo un banale atto di forza ovvero "mentre inseriva l'asta nel testone della saracinesca" (doc. 3 ###. 
Vista l'esiguità lesiva di tale evento, l'### ha riconosciuto soltanto un periodo di temporanea inabilità di 43 giorni, essendo le lesioni riscontrate alla successiva ecografia del 30/07/2020 non riconducibili alla dinamica denunciata.  3. Disposta la Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza. 
Il ricorso va accolto.  4. ###, Dr. ### a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto alle seguenti conclusioni: “- Nell'infortunio lavorativo del 17.3.2020, il sig. ### ha riportato una lesione ### del tendine del capolungo del bicipite omerale della spalla sinistra. Si ritiene che i relativi postumi permanenti residuati, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “### di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].  - Nell'infortunio lavorativo del 27.7.2020, il sig. ### ha riportato una lesione ### del capolungo del bicipite omerale della spalla destra. Gli elementi emersi dall'indagine ecografica eseguita il ###, tra cui la distensione della borsa sub-acromiale e la retrazione del ventre muscolare (quest'ultima si riscontra con una certa frequenza, anche nelle lesioni posttraumatiche recenti) e i rilievi refertati dai vari specialisti ### sono del tutto compatibili con una lesione tendinea post-traumatica recente. Del tutto congrua, in tal senso, appare inoltre la denunciata dinamica dell'evento, che soddisfa la nozione di ‘causa violenta', intesa, in questo caso, come lo “sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente” ovvero uno sforzo, che “ancorché non straordinario o eccezionale” sia “diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione” . 
Peraltro, dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'accertamento medico-legale, non sono emersi elementi a sostegno di una pre-esistente lesione tendinea ed escluderne il nesso di causa con il trauma denunciato.  - Si ritiene che i postumi permanenti residuati all'infortunio lavorativo del 27.7.2020, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “### di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].  - I suddetti postumi, unificati, rendono ragione di un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura del 9%.” Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti tramite i propri ### 5. Pertanto, la domanda va accolta conformemente alla valutazione del ### Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. 
Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell'### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 883/2024: 1) Accerta e dichiara che in relazione agli infortuni subiti il ### e il ###, a ### va riconosciuto un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura del 9%; per l'effetto condanna l'### a riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali.  2) Condanna l'### a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge. 
Spese della Ctu definitivamente a carico dell'#### così deciso il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 883/2024


causa n. 883/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Cavallari

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19

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2152/2025 del 30-10-2025

... 17/04/2023 al 30/06/2023; di aver subito in data ### un infortunio lavorativo ed in particolare mentre era sul tetto di un capannone industriale intento a montare pannelli fotovoltaici, allungando la gamba ed il piede destro nel tentativo di superare un considerevole dislivello precipitava a terra ; che a seguito dell'infortunio occorsogli con primo certificato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025 medico di infortunio lavorativo, l'### gli aveva diagnosticato “lesione del tendine d'achille durante attività lavorativa”; che a seguito di denuncia di infortunio l'### in data ### pur riconoscendo la sussistenza di postumi definiva negativamente la pratica per difetto di causa violenta, con trasmissione all'### per il riconoscimento della inabilità temporanea; avverso il provvedimento di diniego era stata proposta formale opposizione ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 1124/65, senza alcun esito. Tanto premesso conveniva in giudizio l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che la “lesione del tendine d'achille” verificatasi in data ### durante l'attività lavorativa è dovuta a "causa violenta” ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno (leggi tutto)...

testo integrale

 #### Sezione Lavoro Il Giudice del ### dott.ssa ### all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA (motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 6676/23 R.#### rappresentato e difeso dall'avv. ### come in atti - ricorrente - ###, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti, come in atti - resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### il ricorrente ha dedotto: di essere statio dipendente della ### on ### con la qualifica di operaio e mansioni di elettricista addetto a impianti fotovoltaici dal 17/04/2023 al 30/06/2023; di aver subito in data ### un infortunio lavorativo ed in particolare mentre era sul tetto di un capannone industriale intento a montare pannelli fotovoltaici, allungando la gamba ed il piede destro nel tentativo di superare un considerevole dislivello precipitava a terra ; che a seguito dell'infortunio occorsogli con primo certificato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025 medico di infortunio lavorativo, l'### gli aveva diagnosticato “lesione del tendine d'achille durante attività lavorativa”; che a seguito di denuncia di infortunio l'### in data ### pur riconoscendo la sussistenza di postumi definiva negativamente la pratica per difetto di causa violenta, con trasmissione all'### per il riconoscimento della inabilità temporanea; avverso il provvedimento di diniego era stata proposta formale opposizione ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 1124/65, senza alcun esito. 
Tanto premesso conveniva in giudizio l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che la “lesione del tendine d'achille” verificatasi in data ### durante l'attività lavorativa è dovuta a "causa violenta” ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed ha comportato un'indennità temporanea assoluta dall'infortunio fino a tutto il ###, ovvero per il diverso periodo che risulterà di giustizia, e postumi comportanti un danno biologico nella misura del 16%, come da CTP in atti, o in quella diversa percentuale maggiore e/o minore, comunque non inferiore al 6%, che risulterà dall'espletanda ### d'### di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 2) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente a percepire dall'### la rendita per il danno biologico ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 e succ. mod., o, in subordine, l'indennizzo con decorrenza e percentuali come sopra, somme da quantificarsi con separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché l'ITA a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio e fino al 28/09/2023; 3) condannare altresì l'### a costituire la suddetta rendita o, in subordine, a corrispondere l'indennizzo con decorrenza e percentuali come sopra, oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché a corrispondere al ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro spettante per il periodo sopra indicato o per quello diverso, che si riterrà, nella misura da quantificarsi con separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge; con vittoria di spese, onorari e competenze di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.  ### convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto ribadendo la “malattia comune”. 
Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata decisa. 
La domanda è fondata e va accolta e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. 
In via preliminare , alla luce degli accertamenti medico legali svolti dal ### condotti sulla base di ragionamento scientifico che questo GdL condivide, va osservato che difformemente da quanto eccepito dall'### l'evento occorso va correttamente qualificato come infortunio sul lavoro. 
Invero dalla relazione medico legale emerge che gli esiti sono compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo del 16/06/2023 desumibile dagli documentazione agli atti e dalla deposizione anamnestica fornita dal sig. ### in particolare durante la fase di montaggio di un pannello fotovoltaico, allungando la gamba e il piede nel tentativo di superare un dislivello, il ricorrente effettuava un movimento di iperpronazione del piede destro con ipersollecitazione funzionale del tendine d'### provocandone la lesione acuta; conseguentemente la sollecitazione meccanea improvvisa ha costituito “conditio sine qua non” per il riconoscimento del fatto come infortunio sul lavoro , in disparte di successivi processi degenerativi. 
Tanto premesso ed accertata la natura dell'evento quale infortunio sul lavoro, dell'evento traumatico occorso al ricorrente in data ### oggetto del giudizio è anche la valutazione dei postumi residuati al predetto infortunio, con riferimento alle ### di cui al D.L.vo 38 del 23.2.2000. 
Invero, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025
Tanto premesso alla luce degli accertamenti medico legali svolti va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 10%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo. 
Invero il CTU all'esito degli accertamenti medico legali ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da postumi tali da determinare una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10 %. 
Nell specifico, il consulente ha riscontrato all'esito anche dell'esame obiettivo locale che il sig. ### nell' infortunio sul lavoro ebbe a riportare: 1. Postumi funzionali da rottura del tendine d'### gamba destra ; 2. Esiti cicatriziali di ricostruzione tendine d' ### ovvero una cicatrice lineare di circa 12 cm. da ricostruzione del tendine d'### di consistenza dura con modesto ispessimento locale, senza particolare alterazione della flessione dorsale del piede, e lieve ipotrofia dei muscoli surali, ### compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo del 16/06/2023 desumibile dagli documentazione agli atti e dalla deposizione anamnestica fornita dal sig. ### I postumi, conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data ### hanno prodotto un danno biologico nella misura del 10%. 
Le valutazioni del ricorrente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ### pertanto, affermarsi a carico del ricorrente un grado di menomazione nella misura del 10 %, con decorrenza dal 16.6.23 con consequenziale condanna dell'### alla costituzione della relativa rendita. 
L'### va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 10%, derivante da infortunio sul lavoro. 
Le spese del giudizo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025 PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale dell'infortunio occorso a ### in data ###; b) dichiara che il suddetto infortunio ha comportato una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% dalla data del 16.6.23; c) per l'effetto, condanna l'### al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità del 10% dalla data del 16.6.23 , nella misura di legge, oltre accessori come per legge; d) condanna l'### al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge; f) pone, altresì, a carico dell'I.N.A.I.L. le spese di ctu. 
Così deciso in ### il ### , il 30 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/10/2025

causa n. 6676/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Galdo Paola

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 833/2025 del 31-10-2025

... lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella ### allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%. Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati. Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice. Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica (dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 30/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30/2023 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ATTRICE contro ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ###; ###: assicurazione contro gli infortuni. 
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.  #### In via preliminare, deve darsi atto che al presente processo non è applicabile la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto la causa è stata introdotta anteriormente al 28.02.2023 (art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022). 
La parte attrice ha convenuto in giudizio la ### S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti di cui al sinistro occorso in data ### e i conseguenti danni tutti derivati all'attrice; accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.p.a. relativo alla liquidazione del danno spettante all'attrice in ragione della documentazione contrattuale in atti; per l'effetto, condannare ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno in favore della dott.ssa ### per le causali tutte di cui al presente atto, della somma di ### 33.300,00, salvo il più o il meno di giustizia che risulterà dovuto anche all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla somma dovuta anche in via equitativa, decorrenti dal dì del dovuto al saldo”. 
Si è costituita la ### S.p.A., concludendo “### piaccia all'###mo Tribunale di Grosseto: accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza con riferimento all'IP relativa al danno psichico lamentato dall'attrice, ritenere equa e satisfattoria l'offerta di € 1.550,00 formulata ante causam dalla compagnia e dalla stessa reiterata all'atto della costituzione in giudizio, e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore avversaria pretesa, perché infondata in fatto e diritto e comunque del tutto ingiustificata”. 
Ciò posto, la domanda proposta dall'odierna attrice è volta a ottenere l'adempimento ad opera della convenuta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, scaturente dal contratto assicurativo concluso in data ###, in ragione del sinistro occorso in data ###, sicché l'azione proposta è da qualificare azione di adempimento. 
Ebbene, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass: Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; ### Civ. n. 15677/2009; Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. n. 5853/2023). 
Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ### ha concluso il ### con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la polizza assicurativa ### n. ###, con beneficiario l'odierna attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice). 
Ai fini che interessano il giudizio, va osservato che il contratto assicurativo ha come oggetto “la copertura a seguito di un infortunio occorso all'### nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale” (si veda la nota informativa: all. 16 fasc. attrice); il capitale assicurato è pari a 150.000,00 euro, per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio, e a 50,00 euro giornalieri, per il caso di inabilità temporanea da infortunio. 
E' pacifico tra le odierna parti che, durante la vigenza della suddetta polizza, l'attrice, che esercita la professione di veterinaria, in data ###, è stata azzannata al volto da un cane, nel proprio ambulatorio, subendo la perdita di parti significative del proprio naso, evento che ha costretto l'attrice a recarsi al ### presso l'### di ### che ha attestato in capo alla paziente una “ferita della punta del naso con ampia perdita di sostanza, esposizione delle cartilagini alari e delle cartilagini laterali da morso da cane” (cfr. all. 1 fasc. attrice). 
Venendo alle condizioni generali del contratto assicurativo azionato dall'attrice, va osservato che, ai sensi del ### generale contenuto nella documentazione contrattuale, per infortunio deve intendersi l'“### dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea”; inoltre, secondo l'art. 1 delle condizioni generali, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” e “### temporanea da ### si intende la temporanea incapacità fisica dell'### a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza” (cfr. all. 17 fasc. attrice). 
Ancora, secondo l'art. 1 delle condizioni generali di contratto, “### assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale” e, in base all'art. 1.1., la copertura, in caso di infortunio, è contro la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (o diaria da ricovero) e l'assistenza; secondo l'art. 1.1.2. delle condizioni generali di contratto, “Se l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'### permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'### contrattuale. 
Se l'infortunio causa l'### permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di ### permanente accertata in base alla ### (### 1) e alla somma assicurata scelta”; secondo l'art. 1.1.3. delle condizioni generali di contratto, “Se l'### temporanea dell'### è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la ### paga l'indennità indicata nel ### di polizza o nell'### contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità. Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla ### l'indennità è pagata con queste modalità: a) per intero, per ogni giorno in cui l'### non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza b) al 50%, per ogni giorno in cui l'### ha potuto svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza. ###à per ### temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro”. 
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto regola i limiti all'indennizzabilità dell'invalidità permanente, “### - non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% ### - se l'invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di ### permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta”.  ### l'art. 10.1. delle condizioni generali di contratto, “La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (### del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta ###, presente nelle ### del presente ### (### 1) e secondo questi criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della ### (### 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente • in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi”. 
Ciò posto, la parte attrice allega di avere sofferto, in conseguenza dell'evento dannoso sopra richiamato, non soffrendo di patologie preesistenti, un'invalidità permanente, costituita dal “disturbo post traumatico da stress cronicizzato, medio-grave, senza sintomi dissociativi ma complicato da depressione”, per una percentuale di invalidità pari al 25%, sicché, applicata la franchigia del 4%, l'attrice afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 31.500,00 euro (150.000x21%). 
Inoltre, allega di avere sofferto di 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, sicché, applicata la franchigia di 4 giorni, afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 1.800,00 (36x50,00 euro). 
Alla luce delle allegazioni effettuate, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 33.300,00 euro o diversa somma di giustizia. 
La società convenuta non contesta la verificazione dell'evento dannoso, né l'operatività della copertura assicurativa, ma contesta l'entità dell'indennizzo spettante all'attrice, evidenziando che l'invalidità permanente riscontrata in capo all'attrice è inferiore al 4%, e che l'inabilità temporanea riscontrata è pari a 25 giorni di inabilità temporanea assoluta e a 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. 
Inoltre, la convenuta ha contestato la riconducibilità alla nozione di invalidità permanente del danno psichico, in quanto “###à permanente indennizzabile ai sensi di polizza è quella derivata da infortunio e che comporti “la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto”, come si evince dai criteri di accertamento del grado di invalidità di cui a pagg. 10/26 delle condizioni particolari di polizza. Tant'è che a tal fine, la polizza rimanda alle percentuali stabilite nell'### 1 al DPR del 30/6/1965 n. 1124 (cd. ### in cui il danno psichico non è contemplato. Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attesta la risarcibilità del danno psichico, quale “danno biologico”, non è pertinente alla fattispecie. Il fatto che il danno psichico, se ed in quanto comporti un'invalidità permanente, sia astrattamente risarcibile a favore dell'avente diritto, non vuol dire infatti che lo stesso sia indennizzabile in virtù di polizza infortuni, posto che, a tal fine, deve aversi riguardo all'oggetto e ai limiti della copertura assicurativa come contrattualmente previsti”. 
Al fine di procedere al compiuto accertamento della natura e della entità delle conseguenze lesive conseguite al sinistro oggetto di causa, è stata espletata in corso di causa una CTU medico-legale.  ###, analizzata la documentazione clinica in atti, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa, ha accertato, all'esito di colloquio con l'attrice, che la stessa “mostra una sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell'umore, apatia, manifesta ritiro sociale, perdita di interessi non partecipando più a quelle che una volta erano le sue attività di svago e piacere, vengono riferiti sentimenti di colpa e rabbia verso l'evento pur evidenziando la imprevedibilità dell'accaduto, presenti pensieri negativi, si riscontrano risvegli notturni con alterata qualità del sonno, la dottoressa mostra iperarousal, svolge la propria attività lavorativa sempre in apprensione attuando comportamenti “difensivi” che la portano a lavorare in modo “diverso” non facilitando la sua opera con ovvia riduzione della sua attività lavorativa. La signora attualmente assume la seguente terapia farmacologica: sertralina 150 mg die e olanzapina 5 mg die”; inoltre, la CTU ha evidenziato che l'attrice, alla luce dei dati clinici disponibili risulta affetta da “un “### con ### e ### cronico” secondo i criteri ###5 (cod ###9 309.28) e (cod ###10 ###.21) di grado lieve/medio”.  ###, all'esito della valutazione dei dati clinici assunti, ha concluso che l'attrice, a seguito del sinistro del 30.08.2019, “ha riportato trauma facciale da morso di cane con ferita lacero-contusa e distacco di ampio lembo del naso, con esposizione delle cartilagini sottostanti, esitato in un danno anatomico con alterazione del profilo nasale ed un disturbo psichico che è cronicizzato nel tempo in un ### dell'### con ansia ed umore depresso cronico di grado lieve-moderato, attualmente in terapia farmacologica con ### 150 mg/die e ### 5 mg/die”. 
In ordine all'entità dei pregiudizi conseguiti al sinistro, la CTU ha accertato che “Nel merito dell'invalidità permanente residuata, si riconosce una percentuale del 3% per il danno anatomico. Relativamente al riconoscimento del danno psichico, l'evento del 30.08.2019 configura dignità di causa esclusiva per la produzione del danno stesso; sono state escluse, difatti, dallo specialista ### condizioni patologiche psichiche preesistenti o sopravvenute. In tal caso la valutazione espressa è del 5%. Pertanto, l'invalidità permanente globale indennizzabile è riconosciuta nella percentuale dell'8%. I criteri di accertamento sono quelli stabiliti in polizza (###, tuttavia, mancando un riferimento tabellare per le menomazioni di cui in diagnosi medico-legale, la valutazione è stata espressa con riferimento per analogia alla voce che ha maggior attinenza. Ovvero, la lesione a carico del naso con la voce “### di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie”, che prevede un range valutativo sino al 4%. Nel merito del danno psichico la voce di riferimento è “### post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” valutabile sino al 6%” e “Il periodo di inabilità temporanea che ne è derivato è così suddivisibile: inabilità temporanea assoluta giorni 20 ###; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 50 ###”.  ###, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito altresì che l'attrice “dai dati anamnestici in possesso non ha avuto problematiche psichiche/psicologiche prima dell'evento traumatico e ha svolto la sua attività lavorativa con dedizione e senza limitazioni, l'attuale comportamento non ha niente a che vedere con un ri-adattamento fisiologico ma è conseguenza della reazione sviluppatasi nel soggetto stesso a livello di vissuto emotivo; conseguente ad una modificazione dell'immagine corporea ed una sensazione di fragilità e vulnerabilità nel ambiente lavorativo dove prima si sentiva sicura; ciò ha generato quelle condotte di evitamento che le danno un senso di limitazione e di incapacità dove non si riconosce generando i sentimenti di ansia e depressione”; inoltre, la CTU ha chiarito altresì che “### occorso alla ###ra ### sotto il profilo psicologico non solo assume dignità di causa nel determinismo dello stesso in quanto dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, concentrata nel tempo, quanto la patologia psichica derivatane è ricollegabile ad esso da un nesso causale diretto ed esclusivo, poiché l'aggressione può ritenersi costituente criterio di idoneità ed efficienza lesiva nel suo determinismo, senza la quale la patologia non si sarebbe verificata, assumendo quindi una configurazione medicalmente accertabile. Pertanto, ricadute psichiche negative, direttamente ed esclusivamente in nesso causale con lesioni organiche comprovate, vengono considerate nella complessiva valutazione della invalidità permanente indennizzabile”. 
Sollecitata a chiarimenti in relazione ai criteri di quantificazione del pregiudizio fisico e ai criteri di indennizzabilità del danno psichico, anche alla luce delle obiezioni mosse dalle parti, la CTU ha successivamente chiarito che, circa il danno fisico, avendo l'attrice riportato un danno anatomico al naso, per perdita delle cartilagini alari, mancando un preciso riferimento tabellare per la specifica diagnosi, per analogia ha ricondotto lo stesso alla voce “### nasale unilaterale” contenuta nella tabella ### richiamata nelle condizioni generali di contratto e percentualizzata nella misura dell'8% e che, “trattandosi di danno inequivocabilmente di entità minore poiché non si è determinato un deficit della canalizzazione aerea (deficit respiratorio), è riconducibile ad un'invalidità permanente pari al 4% (perdita parziale della capacità lavorativa nella misura del 4%)”, dovendosi precisare che all'udienza del 21.05.2025, la CTU ha chiarito che la percentuale corretta di quantificazione del danno anatomico è quello del 3%, come riscontrato in perizia. 
Inoltre, sempre all'udienza del 21.05.2025, la CTU, avendo in precedenti chiarimenti evidenziato che il danno psichico non può ritenersi “lesione fisica” secondo la definizione di infortunio, ha chiarito altresì che “circa il danno psichico, nei chiarimenti si è inteso dire che lo stesso non può considerarsi lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella ### allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%. 
Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati. 
Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice. 
Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica (dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (cfr. Cass. n. 23894/2021). 
Nel caso di specie, il morso del cane sofferto dall'attrice in data ###, mentre esercitava la propria attività professionale, costituisce di certo un evento che ha provocato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, quali la perdita di parti del naso, che ha operato esternamente rispetto all'attrice e in modo rapido e particolarmente intenso e in un brevissimo spazio temporale, come accertato anche dalla ### Ciò chiarito, deve ritenersi che il danno psichico allegato dall'attrice possa costituire, a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta, un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo azionato. 
Dirimente al riguardo è la distinzione fissata nel contratto assicurativo tra la nozione di infortunio e quella di invalidità permanente. 
Invero, l'infortunio costituisce l'evento che fonda il sinistro che aziona la copertura assicurativa; l'invalidità permanente è una conseguenza dell'infortunio che ha la funzione di consentire la misurazione dell'indennizzo spettante all'assicurato. 
Dunque, i due concetti devono tenersi distinti tra di loro.  ### costituisce un evento lesivo, di natura fortuita, violenta ed esterna, che, per assumere rilevanza ai fini del rapporto assicurativo oggetto di giudizio, deve produrre in capo all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 
Di contro, l'invalidità permanente, che deve essere causalmente riconducibile all'infortunio, è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata. 
La nozione di invalidità permanente prescinde dalla circostanza che la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa si fondi su un'alterazione psichica o fisica, rilevando esclusivamente se una tale perdita o diminuzione si sia verificata in conseguenza dell'infortunio. 
Né appare corretto quanto dedotto dalla convenuta secondo cui l'invalidità permanente, secondo il contratto assicurativo, è la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto, come si evince dai criteri di accertamento stabiliti nel contratto che rimanda alla tabella ### dell'allegato 1. 
Invero, alla luce delle condizioni generali di contratto, in precedenza richiamate, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” (art. 1.1. delle condizioni generali). 
Né tale definizione è smentita dai criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 10.1 delle condizioni generali di contratto. 
In tale paragrafo si stabilisce che la quantificazione dell'invalidità permanente di compie alla luce dei valori percentuali espressi dalla ### dell'allegato 1, specificandosi che, ai fini dell'applicazione di questa, “la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%”. 
Proseguendo lo stesso paragrafo stabilisce che “nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta”. 
Dunque, la ### dell'allegato 1 costituisce un punto di riferimento per la quantificazione dell'invalidità permanente, ma non altera la definizione generale di questa fornita nel contratto, tanto che, laddove la tabella non sia applicabile alla luce dell'alterazione psico-fisica riscontrata nell'assicurato, torna a farsi riferimento alla diminuzione complessiva della capacità lavorativa, da apprezzarsi utilizzando, per quanto possibile, i criteri offerti dal medesimo paragrafo. 
Dunque, non è condivisibile quando affermato dalla convenuta in ordine alla non indennizzabilità del danno psichico, posto che la distinzione tra lesione fisica e psichica assume rilievo per valutare l'esistenza dell'infortunio, ma non per valutare l'esistenza dell'invalidità permanente, che si apprezza esclusivamente in relazione alla perdita di capacità lavorativa generica, conseguita all'infortunio (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1566/2021, invocata dall'attrice, che in modo del tutto condivisibile distingue con chiarezza l'infortunio, quale fatto che cagiona l'invalidità permanente, e l'invalidità permanente, che può avere natura psichica o fisica, che consegue al primo e che, salvo limitazioni pattizie, non può essere compressa entro la nozione di danno fisico). 
Nel caso di specie, l'attrice, come evidenziato in precedenza, ha certamente subìto un infortunio, in quanto il morso del cane, che costituisce un evento fortuito, violento ed esterno, ha prodotto lesioni fisiche constatabili, ossia la perdita di parti del naso. 
I pregiudizi, fisici e psichici, accertati dalla CTU e qualificati da questa come conseguenze dell'infortunio, costituiscono il parametro per commisurare l'indennizzo per l'invalidità permanente, ai sensi delle condizioni negoziali vigenti tra le parti. 
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la CTU ha accertato, come conseguenza ragionevole dell'infortunio occorso all'attrice, un danno fisico, assimilabile alla voce della ### allegata al contratto “### Unilaterale”, riconoscendo in concreto una percentuale ridotta del 3%, rispetto all'8% stabilito in tabella, non essendosi verificato un deficit della canalizzazione aerea. 
Inoltre, accertato che l'infortunio ha cagionato un danno psichico, come in precedenza illustrato, la ### in assenza di specifiche voci nella ### allegata al contratto, correttamente applicando i criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti nel contratto, ha ritenuto che il pregiudizio possa quantificarsi nel 5%. 
Ne consegue che l'invalidità permanente, complessivamente derivata dall'infortunio occorso all'attrice, è pari all'8%. 
Tenuto conto della franchigia del 4% (art. 3 delle condizioni generali di contratto) e del valore della somma assicurata per l'invalidità permanente in polizza (150.000,00 euro), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per invalidità permanente pari a 6.000,00 euro (4% di 150.000,00 euro).  ### ha altresì accertato, come evidenziato in precedenza, un'inabilità temporanea assoluta di venti giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% di cinquanta giorni. 
Tenuto conto del valore dell'inabilità temporanea stabilito in polizza (50,00 euro) e dei criteri negoziali di liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea in precedenza richiamati; applicata la franchigia stabilita nel contratto a ciascuna inabilità accertata (cinque giorni: art. 1.1.3 delle condizioni contrattuali), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per inabilità temporanea, conseguita all'infortunio del 30.08.2019, pari a 1.875,00 euro (750,00 euro per I.T.A. e 1.125,00 euro per I.T.P.). 
In definitiva, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'attrice al conseguimento di un indennizzo assicurativo in conseguenza dell'infortunio subìto in data ###, in base al contratto di assicurazione vigente tra le parti, la convenuta va condannata a pagare all'attrice l'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.  ### è sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'indennizzo relativo all'assicurazione contro i danni, in cui rientra l'assicurazione contro gli infortuni, è un debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. Civ.  15868/2015). 
Sulla somma rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento. 
A questo punto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della richiesta di parte attrice per la rinnovazione della ### attesa la completezza delle valutazioni offerte dalla ### anche alla luce dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa. 
Inoltre, la richiesta di parte attrice per la condanna della convenuta per lite temeraria non può accogliersi, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, che esclude il carattere temerario della condotta della convenuta. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da apprezzarsi in base al decisum in coerenza con i principi che regolano l'individuazione del valore delle cause pecuniarie (cfr. Cass. Civ.  8449/2023). 
Le spese di CTU sono da porsi a carico di parte convenuta per il criterio di soccombenza.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo per le ragioni indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 30.08.2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento; 2) pone le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta; 3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice; 4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 545,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.  ### 31.10.2025 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 30/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medaglia Valerio

M
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Tribunale di Locri, Sentenza n. 1123/2025 del 23-10-2025

... si andranno di seguito a specificare. Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. 1124/1965). In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte lecondizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 3000 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliato in ####, ### Gelonese n. 5 Ricorrente CONTRO I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ###
Resistente OGGETTO: infortunio sul lavoro ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che lavora alle dipendenze di ### S.p.A., dal 12/07/2010, con mansioni e qualifica di direttore dell'### sito in ####; - che, in data ###, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ha subito un infortunio, inciampando contro un gradino presente nei locali dell'ufficio postale e rovinando a terra; - che, in conseguenza dell'infortunio, ha riportato dei traumi al tratto lombosacrale, alle spalle ed alle braccia; - che successivamente si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato, a carico della colonna vertebrale, la presenza di artrosi, discopatie, di una ernia lombare e di una protrusione discale, mentre, sia alla spalla destra che alla sinistra, è stata accertata la lesione del sovraspinoso; - che, inoltre, sono state diagnosticate le seguenti patologie:“cervicobrachialgia bilaterale con deficit funzionale da discopatia ### e ###, spalla dolorosa dx da lesione del sovraspinoso, spalla dolorosa sx da tendinite del clbb, lombalgia ricorrente con disfunzionalità e parestesie agli arti inferiori da discopatia ###-### ed ernia discale ###” ; - che, con provvedimento del 07/09/2021, all'esito della visita medicolegale, l'### ha riconosciuto la sola indennità per inabilità temporanea assoluta, per un periodo pari a 18 giorni, non riconoscendo alcuna percentuale di invalidità permanente; - che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione, rimasta priva di riscontro; - che ha diritto al riconoscimento, per l'infortunio sul lavoro subito, di una percentuale di danno biologico permanente da calcolarsi nella misura del 14 %. 
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente in data ### ha subito un infortunio lavorativo, con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso; - accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio e sin dal suo accadimento, il ricorrente presenta un grado di inabilità pari al 14 % (come da perizia di parte) o alla percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito di ### d'### che il Giudice adito riterrà di disporre, su richiesta di ammissione formulata sin d'ora dal ricorrente; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del risarcimento da inabilità permanente nella misura pari al 14%, o a quella maggiore o minore che risulterà all'esito della chiesta CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo”. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. 
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.  *** 
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R.  1124/1965). 
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte lecondizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. 
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. 
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall'I.N.A.I.L. 
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto la sussistenza di postumi temporanei, indennizzati nella misura di 18 giorni. 
Infatti, l'### che in via amministrativa aveva riconosciuto soltanto una inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, nel costituirsi in giudizio ha contestato la riconducibilità dei postumi permanenti denunciati all'infortunio. 
Dall'istruttoria processuale, è emersa la dinamica dell'infortunio ed è emersa la circostanza che il ricorrente, all'esito della caduta, sia rovinato completamente in terra, sebbene i testi non siano stati precisi nel riferire quale parte del corpo abbia subito maggiori urti. 
In particolare, entrambi i testi, colleghi del ricorrente, hanno riferito di aver visto il ricorrente salire sulla pedana del “passa - pacchi” dell'ufficio postale, di aver udito un tonfo e di averlo trovato riverso sul pavimento. 
Una volta appurata la dinamica della caduta che, secondo quanto riferito dai testi, ha determinato un forte impatto, ai fini della qualificazione e della quantificazione dei postumi permanenti denunciati in seguito all'infortunio, forma piena prova la consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel corso del presente giudizio, in quanto redatta sulla base di congrue valutazioni medico legali, fondate su un attento esame obiettivo e della documentazione in atti. 
Il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione dell'indagini effettuate, dopo aver confermato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e i postumi riscontrati, all'esito di un attento esame obiettivo, premettendo che il ricorrente è affetto da “### di trauma contusivo spalla dx e cervico-lombalgia in sogg. con spondiloartrosi e discopatie lombo-sacrali e piccola ernia discale ###-###” e rimarcando che le lesioni riscontrate, quali emergono anche dagli esami strumentali versate in atti, sono compatibili con il trauma contusivo subito, ha confermato l'inabilità temporanea già riconosciuta dall'### nella misura di 18 giorni (di cui 10 di inabilità totale e 8 nella misura del 50%) e ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9%. 
In particolare, il C.T.U. ha riscontrato la presenza di lesioni permanenti a livello lombo sacrale e alle spalle, compatibili con il trauma subito, come emerge dagli atti di causa e quale è emerso dall'attività istruttoria, attribuendo, previa coerente applicazione dei codici tabellari, una percentuale complessiva del 9%. 
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti. 
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione allegata, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall'I.N.A.I.L.), quale emerge dagli atti. 
In merito, appare inconferente la circostanza, eccepita dall'### per la prima volta all'udienza del 7/11/2024, secondo cui il ricorrente avrebbe subito, successivamente all'infortunio per cui è causa, un altro infortunio che incide sul medesimo distretto. 
Infatti, con chiarimenti resi all'udienza del 8/07/2025, il C.T.U. ha specificato che, alla luce della documentazione depositata dall'### in data ### e relativa ad un successivo infortunio subito dal ricorrente e non oggetto del presente giudizio, la diagnosi effettuata dall'istituto - con specifico riferimento alla “cervicalgia” - non ha avuto alcuna incidenza in relazione al primo infortunio, oggetto del presente giudizio. 
Nello specifico, il CTU ha chiarito che la “cervicalgia” non è stata presa in considerazione tanto che, some si evince dalla consultazione dell'elaborato peritale in atti, nell'esame obiettivo si legge: “Non contrattura muscolare né dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose né limitazioni dei movimenti”, sicché nulla è stato riscontrato a livello cervicale, mentre le menomazioni permanenti riscontrate quali conseguenza dell'infortunio del 12/07/2021 riguardano, tra l'altro, la colonna vertebrale lombo sacrale. 
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini e con la percentuale indicata dal C.T.U. in relazione ai postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente il ###. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, ponendo la rimanente parte a carico dell'### considerando che parte ricorrente ha richiesto, in via principale, il riconoscimento di una percentuale del 14% mentre è stata riconosciuta una percentuale del 9%. 
Restano, inoltre, a carico dell'### le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG. 3000/2022 , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### in seguito all'infortunio subito in data ###, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 9%; -Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge; -Pone definitivamente a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa #### 23/10/2025 

Il giudice
Dott.ssa ### n. 3000/2022


causa n. 3000/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Schirripa Vincenzo

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3164/2025 del 18-06-2025

... di lì ho intuito che il bambino era inciampato o a causa delle mattonelle o a causa dello zerbino…”. Non vi è dunque la prova di più cause che abbiano concorso a determinare l'evento lesivo quanto piuttosto l'assenza di prova quanto a tali cause. §§§§§§ ### l'appellante deducendo che il giudice ha mal interpretato le dichiarazioni dei propri testimoni ravvisando un'inesistente contraddizione tra quanto affermato dal teste ### circa il fatto che il padre di ### non si trovava sul posto al momento dell'infortunio, essendo giunto sui luoghi solo in un momento successivo, e quanto è stato sostenuto dalla teste ### circa la presenza nel ### di ### che, in sede di libero interrogatorio, a sua volta dichiarava di aver assistito di persona ai fatti narrati in citazione. Riguardo a tale doglianza è questa volta la stessa difesa dell'appellante ad avventurarsi in una serie di supposizioni e di ipotesi astratte, prive di ogni riscontro fattuale, affermando: “il ### ha dichiarato che il padre del bambino è giunto dopo l'infortunio perché, evidentemente, non lo aveva visto subito nel trambusto che gli si era presentato all'arrivo nel parco. Comunque, a riprova che ci fosse e a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati Dr. ##### est.  riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente ### nella causa in grado di appello iscritta al n. 2718 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con ### risarcimento danni da cose in custodia, vertente TRA ### (C.F. ###) nato ad ### il ###, ### (C.F.  ###) nata ad ### il ### e ### (C.F. ###) nato ad ### il ###, elettivamente domiciliati in ### alla via G. Alois n. 15 presso l'avv. ### (C.F. ###) che rappresenta e difende i primi due in virtù di procura a margine della citazione originaria ed il terzo giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.  ### “###” (C.F. ###) sito in ### alla via ### n. 51, in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliat ###, sc. C - cond. 
Habitat - presso l'avv. ### di ### (C.F.: ###) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.  #### S.p.A. ( C.F. IT###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla ### di ### n. 267 presso l'avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende su procura depositata telematicamente in uno alla comparsa di risposta in appello.  #### “In ottemperanza del decreto emesso il ### dal ### Dr. ### con cui disponeva la sostituzione dell'udienza del 07/03/2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto difensore si riporta all'atto di appello ed impugna gli avversi atti di costituzione e risposta, privi come sono di valide argomentazioni difensive. Si riporta altresì alle precedenti note di trattazione ed alla documentazione con esse esibita, in quanto espressamente richiesta. 
Conclude per l'accoglimento integrale della domanda, previa riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti rappresentati nell'atto di appello. Chiede introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.  ###: “###. ### di ### difensore del ### “###”, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi formulate. Con le presenti note formula le seguenti conclusioni: ### l'adita Corte: In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'appello proposto dai sig.ri ### e ### inammissibile per i motivi di cui al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito, per il rigetto del promosso appello. In via subordinata, nella deprecabile ipotesi che trovassero accoglimento, anche parziale, le censure di controparte, per la proposta manleva, condannare l'###ni a tenere indenne il convenuto ### nella sua veste di assicurato, per tutto quanto sarà eventualmente condannato a corrispondere all'attore, tanto per la sorta che per tutte quelle somme accessorie e connesse che l'adita A.G. riterrà di giustizia. Il tutto oltre spese processuali sostenute e sostenende dal comparente ### nel doppio grado di giudizio, da porsi a carico dell'assicuratore ex art. 1917 co. 3 c.c., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Il tutto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. ###. ### di ### dichiara di aver dato seguito all'autorizzata ricostruzione del fascicolo di primo grado, avendo depositato per l'udienza del 20/10/2023 i seguenti documenti:1 ### - ### fascicolo di primo grado; 2 ### del 4.02.2016; 3 ### del 4.10.18; 4 ### del 30.1.2019; 5 #### la ### 6 Ordinanza del 07.10.2020; 7 ### del 5.11.2020; 8 ### del 5.05.2021. Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di legge”.   ### “### S.p.A. si riporta alla comparsa di costituzione depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugna ancora l'avverso gravame e chiede decidersi la causa”.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 06.05.2011 ### ed ### hanno riferito che alle ore 19,45 circa del 17.05.2006 il loro figlio minore ### all'epoca undicenne, veniva accompagnato dal padre a casa del compagno di classe ### nel ### “### Balsa” sito in ### alla via ### In tali circostanze il minore, unitamente ad altri compagni lì incontrati, si portava nell'area antistante il portoncino di ingresso della scala A dove inciampava per una duplice insidia, costituita dall'esistenza di un dislivello del piano di calpestio e dalla presenza di uno zerbino non incassato nel pavimento, finendo con la mano destra nel vetro di detto portoncino che andava in frantumi provocando una vistosa ferita alla mano destra del figlio che, portandola in avanti, aveva tentato di trovare un sostegno per non cadere. 
In seguito a tale evento ### veniva trasportato al ### vicino ### di ### dove gli veniva diagnosticata una ferita lacero contusa al secondo ed al quinto dito della mano destra con sospetta lesione tendinea per la quale veniva poi ricoverato presso il reparto di ### e sottoposto a intervento chirurgico riparatore. 
Ciò premesso gli istanti, agendo quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio ### e facendo valere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### anche per la mancanza di caratteristiche antisfondamento del vetro del portoncino, lo hanno convenuto innanzi al Tribunale di S. ### C.V., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza della lesione da liquidare entro il limite massimo di € 26.000,00.  ### costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda di cui ha chiesto il rigetto. In particolare il convenuto ha contestato la ricostruzione del fatto fornita dagli attori deducendo che il minore, ospite della famiglia ### mentre giocava nel parco con dei compagni senza la sorveglianza paterna, era stato spinto da un altro ragazzino contro il portoncino della scala A che andava in frantumi con conseguente impossibilità di muovere alcun addebito al ### Nel giudizio, successivamente alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha spiegato intervento ad adiuvandum la S.p.A. ### compagnia assicuratrice del ### aderendo alle difese del convenuto ed instando a sua volta per il rigetto della domanda attorea. 
Sono state quindi ammesse le prove testimoniali e l'interrogatorio formale deferito dagli attori all'amministratore del condominio. Esaurita l'escussione dei testi, è stata disposta ed espletata c.t.u. medico legale in persona di ### il quale, divenuto nel frattempo maggiorenne, si è costituito in data ### riportandosi alla domanda a suo tempo proposta per suo nome e conto dai genitori. 
La causa è stata infine decisa con sentenza pubblicata il ### la quale ha rigettato la domanda condannando “parte attrice” al rimborso delle spese processuali sostenute dal ### e compensando le spese di lite tra la S.p.A. ### oggi S.p.A. ### e le altre parti. 
Tale sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “(…) In ordine alla dinamica dell'infortunio, si ravvisa una contraddizione nella stessa esposizione dei fatti da parte degli attori, essendo stata indifferentemente imputata la caduta del bambino al dislivello del piano di calpestio e alla presenza dello zerbino. 
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea non hanno contribuito a fare chiarezza e sono in più punti contraddittorie . 
In particolare, il teste ### ha dichiarato: “…sono il fidanzato di ### nipote dell'attrice… mi sono recato in ### via ### n. 51 condominio ### per andare a prendere la mia fidanzata che si trovava nel parco del condominio insieme a ### e ai suoi amichetti… ### ad ### e alla mia fidanzata c'era anche la ### Adelaide…a un certo punto ### mentre correva insieme agli amichetti, è inciampato nei pressi del portoncino della scala A…il bambino è inciampato nello zerbino…Non sono sicuro se ### è inciampato sullo zerbino oppure per il dislivello esistente tra le mattonelle che si vedono raffigurate nelle foto. Ad ogni modo posso dire che, quando mi sono avvicinato ad ### ho notato che le mattonelle si presentavano dislivellate e da lì ho intuito che il bambino era inciampato o a causa delle mattonelle o a causa dello zerbino…### che la mia fidanzata e la zia si trovavano lì insieme ad Antonio… ### l'infortunio abbiamo chiamato il padre di ### il quale è giunto sui luoghi…”.  ### teste, ### ha affermato: “…ricordo che quel giorno avevo pranzato a casa di mia zia e il pomeriggio verso le 17.00 insieme a lei ed al marito ### abbiamo accompagnato ### a casa di un suo amico, ### per una festa. Ricordo che siamo entrati nel parco, siamo saliti sopra e siamo entrati anche in casa dell'amichetto di Antonio…ricordo che verso le 19.00 io e ### siamo ritornati a prendere ### e la sua mamma che erano rimasti a casa dell'amichetto. 
In tale circostanza sono rimasta nel parco del condominio a fumare una sigaretta in attesa che mi venisse a prendere il mio fidanzato…è inciampato in uno zerbino che si trovava davanti ad un portoncino di ingresso, quello della scala A…### che ### rincorreva un ragazzino, il quale si infilava nel portoncino della scala A e proprio mentre tale portoncino si stava chiudendo ### è inciampato e vi è finito con la mano destra sopra”. Non si comprende, quindi, se il bambino sia caduto per lo zerbino o per il presunto dislivello. 
Altresì incerta è la presenza al momento del fatto di adulti che vigilavano sul minore, in quanto il teste ### ha dichiarato che erano presenti la sua fidanzata e la madre del bambino, mentre il padre è giunto dopo il fatto; dalla deposizione del teste ### sembra evincersi che era l'unica presente nel parco condominiale mentre i bambini giocavano, sebbene fosse stata accompagnata lì dallo zio ### per andare a riprendere ### e la madre. 
Ad ogni modo, dalle predette deposizioni, sembra evincersi abbastanza chiaramente che, al momento della caduta, il padre del bambino non era presente. 
Eppure, in sede di libero interrogatorio, all'udienza del 25.06.2014, ### ha dichiarato di avere assistito di persona ai fatti narrati nell'atto di citazione. 
Si evidenzia ancora che dai rilievi fotografici prodotti non si evince alcun dislivello tra le mattonelle antistanti il portoncino di ingresso della scala A. 
I dubbi sulle effettive cause della caduta del minore contro il vetro del portoncino sono alimentati dalle altre risultanze probatorie in atti. Nella cartella clinica prodotta dalla parte attrice è riportato: “Paziente riferisce che in data ### veniva spinto nel cancello d'entrata del palazzo ###…”. 
Quanto ai testi indicati dal convenuto, ### ha dichiarato “…Il giorno dell'infortunio ### era venuto a casa mia per giocare nel parco del condominio insieme agli altri miei amichetti che abitavano nel parco… mentre giocavamo a guardie e ladri si è verificato l'incidente secondo la seguente dinamica: “### stava rincorrendo ### il quale si rifugiava nell'androne della scala A ed entrando spingeva il portoncino al fine di chiuderlo dietro di sé; preciso che stavamo tutti riconcorrendoci e correndo; mentre ### cercava di acciuffare ### proprio nel momento in cui il portoncino si stava richiudendo, è finito con il braccio destro nel vetro del portoncino il quale andava in frantumi. ### che ### non fu spinto da nessuno ma non posso escludere che il ferimento alla mano destra nel modo in cui ho riferito sia avvenuto perché spinto in avanti, caso di inciampo o una scivolata… non so chi accompagnò ### a casa mia, ad ogni modo quando è successo il fatto non erano presenti né i genitori di ### né altri suoi parenti né altri adulti neppure condomini…”.  ### ha affermato: “…ricordo che stavo giocando a guardie e ladri con altri ragazzi tra cui ### quando mi sono rifugiato nell'androne della scala A per sfuggire ad ### che mi rincorreva; nel fare ciò ho chiuso il portoncino dietro di me, ma ### ha poggiato la mano sul vetro del portoncino per tentare di tenerlo aperto, e ciò violentemente, ed in seguito a tale azione il vetro del portoncino è andato in frantumi… non erano presenti né i genitori di ### né altri genitori...”. 
Alla luce degli elementi raccolti, attesa l'inattendibilità dei testi di parte attrice, non essendo certa la loro effettiva presenza al momento del fatto, tenuto conto della presumibile omessa vigilanza sul minore da parte dei suoi genitori, considerata l'incertezza sulla effettiva dinamica dell'incidente e, quindi, sulla sua riconducibilità ad omissioni dell'ente condominiale piuttosto che alla condotta dello stesso danneggiato (impegnato nel gioco del rincorrersi con gli altri bambini), la domanda non può essere accolta. 
Le spese tra la parte attrice e il condominio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi della tabella, in considerazione della mancanza di complessità delle questioni trattate. 
Le spese per la c.t.u vengono poste definitivamente a carico di parte attrice. 
Poiché la società di assicurazione è intervenuta volontariamente nel processo, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali tra questa parte e le altre”. 
§§§§§§ ### sentenza, notificata il ###, è stata tempestivamente appellata da #### e ### che, con atto notificato a mezzo pec il ### ed iscritto a ruolo il ###, hanno chiesto a questa Corte di riformarla integralmente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliendo le seguenti conclusioni: “…dichiarare unico esclusivo responsabile del danno sofferto dal ### il condominio ### in persona dell'amministratore pro-tempore, ex art. 2051 c.c. ed in subordine 2043 c.c., e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni sofferti e valutati in sede di CTU medico-legale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con rimborso forfettario, IVA e ### Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese anticipate per la CTU così come liquidate”. 
Si è costituito il ### che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto in proprio da ### e ### senza il rilascio di una nuova procura all'avv.  ### ma sulla scorta della stessa procura a lui rilasciata in primo grado nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio ### divenuto maggiorenne e costituitosi innanzi al tribunale con conseguente perdita della loro legittimazione processuale. 
Nel merito il ### ha poi concluso per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, domandando in subordine la condanna della S.p.A. ### a tenerlo indenne rispetto a tutto quanto fosse eventualmente condannato a versare all'attore ed al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio sostenute per la propria difesa da porre a carico della compagnia ex art. 1917 co. 3 Si è infine costituita anche la S.p.A. ### che ha chiesto il rigetto dell'appello dopo aver fatto presente di non essere stata chiamata in garanzia, ma di aver spiegato in primo grado un intervento volontario ad adiuvandum, con conseguente inammissibilità delle domande di manleva e di altra natura proposte nei suoi confronti dal ### La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.  ***** 
In via del tutto preliminare va dato atto che i coniugi ### e ### con il proposto appello, si sono limitati a dedurre di essere stati erroneamente condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria da loro proposta solo in nome e per conto del figlio ### all'epoca minorenne, dal momento che quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, si costituiva personalmente in giudizio, conferendo procura allo stesso difensore, con conseguente venir meno della loro legittimazione. 
Nel caso di specie, più che di porre rimedio ad un error in iudicando che incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, si tratta tuttavia di ovviare ad un mero errore materiale contenuto nella sentenza che non ha condannato ### e ### in proprio al rimborso delle spese di lite avversarie ma ha fatto gravare le stesse su “parte attrice” omettendo, al contempo, di segnalare, nella motivazione e nell'intestazione del provvedimento adottato, l'avvenuta costituzione di ### una volta divenuto maggiorenne, con conseguente assunzione diretta della qualità di attore senza più il filtro della rappresentanza legale necessario prima del raggiungimento della maggiore età. 
È dunque a tale banale dimenticanza, che non evidenzia alcun vizio di ragionamento, che occorre rimediare attraverso la semplice precisazione dell'identità dell'attore che è stato sempre e solo ### anche se in origine rappresentato dai suoi genitori. Va peraltro precisato che la disciplina dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c. per la correzione di eventuali errori materiali contenuti nella sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia stato già proposto appello in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori (cfr. ex multis cass. N. 13629/2021).  ### di correzione, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve peraltro formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (cfr. tra tante cass. n. 10447/1998, cass. n. 19284/2014 e cass. n. 683/2022). 
Ulteriore conseguenza del fatto che l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione, è poi che il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia così come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. 6701/2008). 
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è infatti ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c.  che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna alle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (così cass. n. 8103/2008). 
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è infine valida anche per la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale in quanto tale istanza non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l'effettiva volontà del giudice con la rettifica della materiale espressione errata (cfr. cass. n. 19228/2006). 
Ciò implica l'evidente infondatezza dell'assunto del ### secondo cui il motivo di appello proposto da ### e ### (che tale non è nella sostanza) avrebbe richiesto il rilascio di una nuova procura alle liti non potendosi a tal fine utilizzare quella conferita in primo grado all'avv.  ### essendo la stessa venuta meno a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio e della sua costituzione in giudizio. 
§§§§§§ ### a questo punto procedere all'esame dell'unico motivo di gravame, articolato in più punti, con cui ### lamenta l'erroneo rigetto della propria domanda risarcitoria operato dal tribunale pur dopo averla correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 Deduce in primo luogo l'appellante che il tribunale ha errato ritenendo contraddittoria l'esposizione dei fatti contenuta in citazione ed affermando che dalla deposizione dei testi attorei non si comprende se il bambino sia caduto inciampando nello zerbino o in un dislivello della pavimentazione.   A sostegno di tale assunto l'istante richiama l'art. 41 co. 1 c.p., che disciplina il concorso di cause e che è applicabile anche in sede civile, il quale - a suo dire - consentirebbe il superamento della criticità riscontrata dal giudice in merito all'individuazione della causa dell'evento stabilendo tale norma che: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento”. Il giudice di primo grado, invece che limitarsi ad affermare superficialmente di non comprendere “se il bambino sia caduto per lo zerbino o per il presunto dislivello, avrebbe pertanto dovuto ricondurre l'evento a entrambi tali fattori facendo applicazione di tale disposizione di legge in base alla quale il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità dal momento che, al ricorrere di una tale evenienza, l'evento deve essere ricondotto a tutte. 
§§§§§§ ### argomentazioni non possono in alcun modo essere condivise in quanto il richiamo operato dall'appellante al disposto dell'art. 41 co. 1 c.p. non è per nulla appropriato. La responsabilità prevista dall'art.  2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone, infatti, la sussistenza di una relazione di fatto tra un soggetto e una determinata cosa che conferisca al primo il potere di controllarla, eliminando le situazioni di pericolo alla stessa inerenti, con conseguente onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra quel dato bene ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa oggetto dell'obbligo di custodia.   Una volta assolto tale onere probatorio da parte del danneggiato, sarà poi il custode a dover provare la propria assenza di responsabilità mediante la dimostrazione in positivo della ricorrenza del caso fortuito, e cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità nonché di assoluta eccezionalità. (cfr. ex multis cass. n. 8005/2010).   Nel caso di specie, prima ancora della derivazione del danno da un preciso fattore di rischio insito nella cosa, non è stato in concreto dimostrato quale bene assoggettato agli obblighi di custodia del ### abbia causato la caduta dell'appellante essendo le sue stesse allegazioni contraddittorie.   Non è infatti possibile che l'attore sia contemporaneamente caduto inciampando in un dislivello del piano di calpestio e nello zerbino presente nell'area antistante il portoncino d'ingresso della scala A venendo in considerazione due cause alternative che si escludono a vicenda. Del tutto correttamente il tribunale ha dunque evidenziato l'esistenza di un elemento di incertezza nella stessa esposizione del fatto che non è stato superato, portando chiarezza, neppure dalle deposizioni dei testi attorei a partire dal ### il quale, piuttosto che riferire un fatto caduto sotto la sua diretta percezione sensoria, si è limito a raccontare le supposizioni da lui fatte a posteriori, dopo l'evento, affermando: “Non sono sicuro se ### è inciampato sullo zerbino oppure per il dislivello tra le mattonelle che si vedono raffigurate nelle foto. Ad ogni modo posso dire che, quando mi sono avvicinato ad ### ho notato che le mattonelle si presentavano dislivellate e di lì ho intuito che il bambino era inciampato o a causa delle mattonelle o a causa dello zerbino…”.   Non vi è dunque la prova di più cause che abbiano concorso a determinare l'evento lesivo quanto piuttosto l'assenza di prova quanto a tali cause. 
§§§§§§ ### l'appellante deducendo che il giudice ha mal interpretato le dichiarazioni dei propri testimoni ravvisando un'inesistente contraddizione tra quanto affermato dal teste ### circa il fatto che il padre di ### non si trovava sul posto al momento dell'infortunio, essendo giunto sui luoghi solo in un momento successivo, e quanto è stato sostenuto dalla teste ### circa la presenza nel ### di ### che, in sede di libero interrogatorio, a sua volta dichiarava di aver assistito di persona ai fatti narrati in citazione.   Riguardo a tale doglianza è questa volta la stessa difesa dell'appellante ad avventurarsi in una serie di supposizioni e di ipotesi astratte, prive di ogni riscontro fattuale, affermando: “il ### ha dichiarato che il padre del bambino è giunto dopo l'infortunio perché, evidentemente, non lo aveva visto subito nel trambusto che gli si era presentato all'arrivo nel parco. Comunque, a riprova che ci fosse e a conferma della dichiarazione dell'altra teste, ha riferito che è stato il padre ad accompagnare ### in ospedale. Per fare ciò, evidentemente, egli era lì nel parco; forse sopra dai genitori dell'amico del figlio, a salutare, o forse solo a passeggiare nell'attesa di riprendere moglie e figlio e andare via, o anche al telefono, distante dal chiasso dei bambini che giocavano. Se così non fosse stato, non sarebbe certo giunto immediatamente a soccorrere il figlio per portarlo in ospedale e quest'ultimo avrebbe rischiato il dissanguamento...”.   Il giudice di primo grado, al contrario, si è limitato del tutto condivisibilmente a prendere atto di una delle discrepanze oggettivamente emergenti nella narrazione degli eventi compiuta dai testi attorei che concorrono a minarne l'attendibilità. 
§§§§§§ ### ancora l'appellante che il giudice di prime cure ha violato il combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c., perché non ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, della mancata contestazione da parte del ### del fatto dedotto in giudizio che lo vincolava a considerarlo accertato.   Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.   ###. 167 co. 1 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti a fondamento della domanda attorea, vede poi nella non contestazione una condotta rilevante e dai chiari effetti vincolanti, per il giudice, in ordine alla determinazione dell'oggetto del contendere esonerandolo da ogni controllo probatorio sui fatti non contestati che devono essere ritenuti esistenti.   Nel caso in esame, viceversa, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in nessun conto la non contestazione del fatto storico da parte del condominio che, nella sua prima difesa, dava per scontati la data dell'evento, l'ora, il luogo, le parti coinvolte e l'evento stesso per cui il tribunale non poteva affermare che la domanda non può essere accolta “attesa l'inattendibilità dei testi di parte attrice, tenuto conto della presumibile omessa vigilanza sul minore da parte dei suoi genitori, considerata l'incertezza sulla effettiva dinamica dell'incidente e, quindi, sulla sua riconducibilità ad omissioni dell'ente condominiale piuttosto che alla condotta dello stesso danneggiato (impegnato nel gioco del rincorrersi con gli altri bambini)”.   Inoltre, nulla veniva detto dal giudice circa i fattori che hanno determinato il danno e cioè lo zerbino, non incassato nel pavimento, e soprattutto il vetro del portoncino di ingresso della scala A che - se fosse stato infrangibile, temperato o anche solo più resistente - non si sarebbe frantumato sotto il peso della mano di un bambino di appena undici anni. ### elemento preso in considerazione dal tribunale era stato, infatti, il dislivello della pavimentazione che non veniva rilevato nelle fotografie prodotte a causa della loro scarsa qualità.   Eppure, era onere del convenuto provare che l'evento lesivo è stato causato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, i quali non sono emersi nel caso di specie. 
§§§§§§ ### tali censure non colgono nel segno. ### costituendosi in giudizio, non ha infatti contestato l'evento lesivo, ossia che nel giorno e nel luogo indicati ### si sia ferito la mano in seguito alla rottura del vetro del portoncino della scala A, ma ha fermamente negato la propria responsabilità per l'accaduto prospettando delle modalità del fatto totalmente diverse da quelle indicate in citazione e, in particolare, imputandolo ad una spinta ricevuta da un compagno.   Il tribunale era pertanto tenuto ad indagare sulle modalità dell'evento, che non sono per nulla pacifiche, ed a ricostruirlo attraverso il testimoniale raccolto che, per quanto concerne le deposizioni attoree, non è risultato per nulla convincente.   Di tali testimonianze la più credibile è, invero, proprio quella del teste ### sia perché si tratta del soggetto che si trovava quel momento più vicino ad ### avendo perciò la migliore percezione dello svolgersi dei fatti, sia perché egli ha fornito una versione dell'evento che lo vede personalmente coinvolto in quanto accaduto e che, nonostante il proprio contrario interesse, ha ritenuto di dover ugualmente narrare a riprova della sua piena attendibilità.   Da tale deposizione è in particolare emerso che il vetro del portoncino della scala A si frantumava per la violenta pressione, in direzione contraria, esercitata sulle sue due superfici opposte dai due ragazzini, impegnati con gli altri compagni a giocare a “### e Ladri” ed in particolare da ### che lo spingeva per entrare nell'androne del fabbricato ed “acciuffare” ### mentre quest'ultimo tentava di chiuderlo per non essere afferrato. Alla luce di tale ricostruzione dell'evento può ritenersi provata anche la ricorrenza dell'esimente del caso fortuito che, come lo stesso appellante riconosce, può essere integrato anche dalla condotta imprudente del danneggiato il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza del pericolo connesso ad un anomalo utilizzo della cosa altrui e sottrarvisi con un comportamento ordinariamente cauto, non si sia astenuto dal tenere ugualmente quella condotta pericolosa esponendosi, con una scelta consapevole e volontaria, ad un rischio di natura elettiva. Al ricorrere di una tale evenienza deve infatti escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrata l'esimente del caso fortuito (per tali principi cfr. ex multis cass. n. 22898/2012 e cass. n. 13681/2012). 
§§§§§§ ### infine l'appellante che il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione d'incapacità a testimoniare dei due testi di parte convenuta, entrambi condomini del ### che veniva formulata nelle udienze del 04.02.2016 e del 20.10.2016 e su cui il tribunale si era riservato di esprimersi in sede decisoria senza poi farlo. In ogni caso il tribunale non avrebbe poi potuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di tali testi che avevano entrambi solo 11 anni all'epoca del fatto e uno di loro era l'amico che ospitava a casa propria ### sulla cui incolumità i genitori del testimone avrebbero dovuto vigilare.   Altro errore del tribunale sarebbe poi consistito nel non valorizzare, ai fini decisori, la mancata comparizione dell'amministratore del condominio convenuto per rendere l'interrogatorio formale a lui deferito.   ### la dichiarazione del minore ### riportata nella cartella clinica e secondo cui egli sarebbe stato “spinto nel cancello di ingresso del ### Balsa”, la quale alimentava i dubbi del giudice sulle effettive cause del danno, non doveva poi essere considerata in ragione della mancata contestazione del fatto e perché si trattava pur sempre di una dichiarazione resa a distanza di 5 gg. dall'evento da un bambino di undici anni, come tale da prendere con le dovute cautele.   Il rigetto della domanda non risulterebbe, infine, congruente col fatto che il tribunale, all'esito dell'istruttoria, ammetteva una c.t.u. medico legale per la valutazione del danno riportato dal minore, in violazione del principio di economia processuale e gravando in tal modo l'attore di un costo rivelatosi inutile. 
§§§§§§ ### di tali censure, al pari delle precedenti, risulta fondata. La lamentata incapacità a testimoniare dei due testi addotti dal ### infatti, non sussiste in quanto ### non è risultato essere un condomino del ### Nel corso della sua deposizione egli ha infatti dichiarato: “### nel condominio ### da quando sono nato in quanto i miei genitori sono proprietari di un appartamento ivi ubicato”. Quanto poi all'altro teste, l'appellante non ha provato in alcun modo la sua qualità di condomino del ### che, in sede di assunzione della prova, è stata fermamente negata dalla difesa del ### protestando “la non qualifica di condomino del teste ### essendo la proprietà e quindi lo status di condomino in capo ai genitori dello stesso”.   ### rilevanza ha poi la circostanza che i due testimoni fossero minorenni all'epoca del fatto posto che nessuna norma vieta di escutere come testi persone che all'epoca dell'evento su cui devono riferire non avessero ancora raggiunto la maggiore età né una tale evenienza vale di per sé a rendere inattendibili deposizioni rese da tali soggetti che, avendo al momento 11 anni, devono ritenersi pienamente capaci di percepire le modalità di un sinistro a cui hanno assistito, tanto più se avvenuto durante lo svolgimento di un gioco a cui partecipavano.   Analoghe ragioni inducono a ritenere incensurabile l'operata valorizzazione, in sede decisoria, delle dichiarazioni rese dal minore infortunato ai sanitari che lo ebbero in cura né è criticabile il rilevo non offerto, ai fini decisionali, all'omessa comparizione dell'amministratore condominiale per rendere l'interrogatorio formale a lui deferito. All'udienza del 25.06.2014 ebbe infatti a comparire il sig. ### amministratore in carica del ### la cui audizione sui capi di interrogatorio non poté tuttavia aver luogo in quanto egli, ricoprendo tale carica soltanto dal 16.09.2013, non era a conoscenza di un fatto avvenuto nel 2006 mentre la mancata comparizione alla successiva udienza del 05.05.2015 di ### amministratrice all'epoca dell'infortunio, non è di certo valorizzabile posto che ella, non rivestendo più tale ruolo, era evidentemente priva di capacità confessoria con conseguente impossibilità di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. che è norma applicabile solo se un soggetto, titolare del potere di disporre del diritto in contesa, non si presenta o rifiuta di rispondere “senza giustificato motivo”.   ### disposto una c.t.u. medico-legale non può infine incidere in alcun modo sull'esito della lite posto che, ai sensi dell'art. 177 co. 1 c.p.c., “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”.   Le spese del giudizio di appello, nei rapporti tra l'appellante ed il condominio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.22 per le cause di valore fino a € 26.000,00.   Tenuto conto del fatto che la S.p.A. ### non è stata chiamata in causa dal condominio, spiegando sua sponte un semplice intervento ad adiuvandum, e dell'inammissibilità, anche in primo grado, della domanda di garanzia tardivamente proposta dall'assicurato nei suoi confronti, si ravvisano - invece - le condizioni di legge per dichiarare le spese interamente compensate nei confronti della compagnia.   ### infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.  1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.  P. Q. M.  La Corte di Appello di Napoli - ottava ### civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### C.V. n. 1551/2021, pubblicata il ###, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni da cose in custodia proposta contro il ### “###”, sito in ### alla via ### n. 51, condannando l'attore ### e non già i suoi genitori, al rimborso delle spese processuali sostenute dal condominio convenuto.  2) ### al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal ### che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi e accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. ### di ### per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.  3) Dichiara le spese processuali interamente compensate con la S.p.A. ### 4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di ### di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello. 
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il #### Dr. #### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'A.U.P.P. dr.ssa ### 

causa n. 2718/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Canale Alberto, Cocchiara Alessandro

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