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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 49/2026 del 13-01-2026

... in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' #### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott. ### 3. Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 302/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, vertente TRA ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia.  -#### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce.   -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.   Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio .  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. 
A fondamento della domanda ha dedotto -che giorno 20.10.2012 si trovava presso la sala ricevimenti denominata “ Elim” della società ### s.r.l., in Cariati, per un ricevimento nuziale; -che nell'uscire dal bagno adiacente alla sala, a causa del pavimento reso viscido per la presenza di liquido a terra, non visibile per la scarsa illuminazione, scivolava e perdendo l'equilibrio inciampava in un tappeto, rovinando pericolosamente a terra; -che a causa della caduta si procurava un trauma alla spalla sinistra e veniva trasportata presso il locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticata una lussazione alla spalla; -che la responsabilità dell'accaduto per il quale ha riportato un danno biologico in misura non inferiore al 7% è da ascrivere alla società convenuta per avere omesso di manutenere, illuminare e pulire il pavimento della sala in cui è avvenuto il sinistro.  ### s.r.l. non si costituiva nella prima fase del giudizio. 
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e CTU ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1001/2021 del 6.08.2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ponendo a carico dell'attrice le spese della ### In sintesi il giudice di primo grado, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ha ritenuto che l'escussione testimoniale non consentisse di ritenere provato il fatto nei termini descritti dall'attrice e che la caduta più probabilmente fosse da ricondurre alla disattenzione della ### con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.  2. Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. 
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa, nonché della prova testimoniale assunta. 
Sul punto ha specificato che il giudice di primo grado ha omesso di riportare che il teste ### ha confermato di aver visto la ### uscire dalla porta del bagno e scivolare sulla macchia a terra e su un tappeto.
Ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure basatosi su un'interpretazione probabilistica in ordine alla disattenzione dell'attrice, poiché il liquido era visibile sul pavimento.  ### ha dedotto che l'erroneità della sentenza appellata emerge ancora di più ove si consideri che dopo l'escussione testimoniale il giudice di prime cure ha ammesso la CTU affinché il consulente accertasse l'entità del danno, salvo poi rigettare la domanda. 
Ha quindi lamentato la violazione , da parte del giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver tenuto conto che la prova del fatto era stata fornita sia con i rilievi fotografici agli atti che con l'assunzione delle testimonianze. 
Si è costituita nella presente fase la ### s.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. 
Sul punto ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'appellante per eseguire la notifica telematica è inesistente ragion per cui la relata, prodotta in giudizio e su cui è stata iscritta la causa a ruolo, è chiaramente priva di ogni effetto e conseguenza giuridica non avendo mai raggiunto il suo scopo, né è stata mai ricevuta dalla ### appellata, tanto che la stessa l'appellante, resasi conto dell'inesistenza della prodotta relata di notifica, non andata chiaramente a buon fine, in data ### procedeva a rinnovare la medesima tramite ### Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, poiché la sentenza di primo grado risulta priva di censure, avendo evidenziato come nel caso di specie, non sia stata provata la pericolosità e/o insidiosità intrinseca della res oggetto di custodia, per come emerso dall'espletata prova testimoniale e quindi la sentenza è stata emessa sul legittimo presupposto che non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto. 
Ha aggiunto che ,a seguito della richiesta/diffida inviatale dall'appellante in data ###, a distanza di due anni dal presunto incidente, venivano rilasciate dal personale in servizio per il banchetto matrimoniale del giorno 20.10.2012, oggetto del presente contenzioso, le dichiarazioni datate 12.05.2014, che si allegano, che contraddicono e smentiscono apertamente le circostanze poste a base della domanda risarcitoria. 
La Corte in diversa composizione non ha ammesso l'ulteriore richiesta di prova testimoniale con i testi ### e ### già formulata in primo grado e non ammessa, poiché tale richiesta non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni ed ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 10.09.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3.Le valutazioni della Corte 3.1.Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata per inesistenza della prima notifica telematica eseguita dall'appellante. 
La Corte deve evidenziare che pur essendosi l'appellata costituita tardivamente, trattasi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio. 
Ora emerge per tabulas che la prima notifica dell'appellante eseguita in data ### non sia andata a buon fine, avendo la stessa allegato l'avviso di mancata consegna in cui testualmente si legge Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:07:07 (+0100) nel messaggio"notifica ai sensi della L. 53/94 ### appello" proveniente da "###"e destinato all'utente ### è stato rilevato un errore: 5.1.1 - ### S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
Tanto premesso in diritto giova rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3703/2025 ha chiarito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r.  600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (### e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo. 
Ora nel caso di specie è certo che al fine del perfezionarsi della notifica l'appellante non doveva procedere al rinnovo della stessa ad indirizzo pec non valido alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata, ma doveva notificare, come ha fatto, l'atto di appello con ricorso all'ufficiale giudiziario (vedi notifica ### agli atti) e doveva farlo entro un termine ragionevole. 
Si richiamano all'uopo le ### della Suprema Corte che con sentenza 14594/2016 hanno testualmente affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
Tanto premesso e considerato che in tal caso operava il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. il termine decorso tra la data di ricezione del messaggio di rifiuto della notifica 24.02.2022 e la data di notifica dell'appello a mezzo ufficiale giudiziario, avvenuta il ###, può senz'altro considerarsi ragionevole. 
Ciò determina l'ammissibilità dell'appello e la necessità di procedere all'esame dei motivi di impugnazione.  3.2. Il primo motivo di impugnazione afferisce alla non corretta valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure che ha erroneamente ritenuto non provato il fatto per come descritto dall'attrice.   Il presente motivo di appello impone in via preliminare un chiarimento in ordine al configurarsi della responsabilità azionata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). 
Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. 
In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di un tappetto, la stessa ha perso l'equilibrio e barcollando è andata a sbattere al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. 
Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. 
Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. 
Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali lesioni sono residuate e sono tuttora permanenti le seguenti menomazioni a carattere permanente: ### algo disfunzionali di lussazione e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tra questi esiti ed il trauma riportato nell'infortunio in oggetto vi è senza dubbio nesso causale diretto e materiale; la periziata al momento dell'infortunio in causa era soggetto in buone condizioni di salute; nulla fa presupporre l'esistenza dell'attuale sintomatologia in epoca antecedente al trauma in oggetto”. 
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'infortunio il CTU ha evidenziato come lo stesso abbia comportato un periodo di ITT per giorni 60, un periodo di ITP al 75% per giorni 20 ed un periodo di ITP al 50% per giorni 70, nonché un danno biologico permanente nella misura dell'8% e spese sanitarie sostenute per € 417,66 ritenute dal CTU pertinenti e congrue e quindi risarcibili. 
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono recepite da questa Corte a fini decisori. 
Pertanto in applicazione delle tabelle di ### per le lesioni di lieve entità in favore della ### che al momento dell'infortunio aveva compiuto 53 anni , applicato il punto per il danno biologico di € 2.264,08 ed il punto base per l'invalidità temporanea totale di € 115,00 dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% € 13.403,00, a titolo di ITT per giorni 60 € 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% per giorni 70 € 4.025,00 per un totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.650,00.
Considerate anche le spese mediche in favore della ### andrà riconosciuta la complessiva somma di € 26.470,66, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.  4.Le spese di lite Le spese del doppio grado, inclusa la CTU disposta nella prima fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Catanzaro, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 26.470,00 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva; 2) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta; 3) Pone definitivamente a carico di ### s.r.l. le spese della CTU per come liquidate dal giudice di primo grado; 4) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 406,42 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso da remoto in data ### Il consigliere estensore il ###ssa ###ssa

causa n. 302/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Alessia Dattilo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5064/2025 del 11-12-2025

... risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. Dott. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 750/2023, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ####, alla ###. Verdi, n. 35; - attore - E ### S.p.A., con sede ###, (c.f./P.Iva ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. ### O. Lagoteta; - convenuto - Esposizione del fatto Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio il ### S.p.A., esponendo: a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci, n. 17, in Pontecagnano ###, giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa ### da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari; b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società ### S.p.A., giusto contratto dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al ### la produzione di energia “pulita”, tramite lettura del ### S.p.A.; c) che il ### S.p.A., in violazione delle norme morali e contrattuali, senza alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il ###, applicava all'utente consistenti e notevoli aumenti tariffari, nella misura del triplo, ingiustificati, non autorizzati ed illegittimi, in quanto non oggetto di alcuna comunicazione della loro applicazione; d) che il ### erroneamente, inizialmente riteneva tale aumento frutto di un corrispondente aumento dei propri consumi, attesa la triplicazione dei costi addebitatigli; e) solo dopo accurati e complessi controlli incrociati consumi-produzione, operati anche per il tramite del ### l'attore appurava che tale triplicazione era imputabile solo ad un aumento tariffario, applicato unilateralmente e senza alcuna comunicazione e non ad un aumento dei consumi, che rimanevano costanti nel riferimento temporale indicato (diminuendo, anzi, in alcuni periodi); f) che al ### veniva preclusa la facoltà, prevista ex lege, di scegliere altro fornitore di energia elettrica, atteso che, se il ### avesse comunicato i vari aumenti applicati all'utente, quest'ultimo avrebbe sicuramente scelto altro e diverso gestore; g) che, in data ###, il ### proponeva regolare reclamo avverso la società di fornitura, per gli irregolari, illeciti ed arbitrari aumenti tariffari, applicati senza alcuna comunicazione e assenso; h) in data ###, veniva esperito il tentativo di conciliazione disposto dal servizio di conciliazione, con esito, tuttavia, negativo; l'organismo di mediazione, precisava l'attore, in violazione di norme procedurali, faceva intervenire, oltre al ### anche il ### pur non convocato in quanto non avente interesse in causa; i) che, allo stato, l'attore, con una famiglia a carico, è costretto a pagare regolarmente le bollette e, quindi, a subire incrementi ingiustificati ed indeterminati del prezzo dell'energia elettrica, sostenendo spese ingenti per evitare che la società di fornitura provveda al distacco, in quanto quest'ultima, malgrado le contestazioni, continua a non comunicare gli aumenti tariffari e neppure ad indicare i termini degli aumenti e/o le cause; j) che tali aumenti ingiustificati hanno colpito molti consumatori, al punto che l'### della ### e del ### in seguito a numerose segnalazioni, ha avviato dei procedimenti istruttori ed ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica, sanzionandole; k) che gli aumenti tariffari indicati hanno cagionato un maggiore esborso - a parità di consumi - da parte del ### pari ad € 5.100,00, come da fatture allegate. 
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accertare l'illegittimità degli aumenti applicati dalla società di fornitura e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute di € 5.100,00 oltre interessi legali e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa dal giudice, unitamente alla eventuale diversa quantificazione delle somme da restituire; 2) dichiarare inapplicabili e quindi nulli gli aumenti già applicati dal ### dal 2020 e quelli da applicare almeno fino alla data della comunicazione della richiesta di aumenti; 3) accertare la responsabilità della società E-### S.p.A. in merito alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione, a sostegno della legittimità degli aumenti del fornitore e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa dal giudice. 
Si costituiva altresì in giudizio il ### S.p.A., contestando le domande formulate dall'attore, in quanto prive di ogni fondamento. Preliminarmente, si soffermava sui peculiari profili del quadro normativo regolante il settore elettrico specificando poi, che la convenuta ### S.p.A. 
è grossista di energia, rivenditore senza proprietà degli impianti di rete ed in particolare, il grossista cui è affidato sulla gran parte del territorio nazionale il cd. “servizio di maggior tutela”. In proposito, rammentava che, per disciplina vigente, la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'### che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, in base ai costi effettivi del servizio, i relativi corrispettivi da applicare. Precisava inoltre, che l'### ha disciplinato attraverso il cd. TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell'### di ### per ### e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”) le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, stabilendo in particolare che il prezzo dell'energia elettrica somministrata in regime di maggior tutela è fissato trimestralmente dalla stessa ### (### art. 15). 
In definitiva, segnalava la convenuta che, mentre nell'ambito del servizio di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali sono amministrate e cioè regolate dall'### trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite liberamente dalle diverse compagnie energetiche che propongono prezzi e condizioni (e talvolta sconti) differenti in concorrenza tra loro. 
Le condizioni economiche fissate da ### per il servizio di maggior tutela sono, peraltro, pubblicate sul sito dell'### e dunque agevolmente e liberamente consultabili da chiunque, tant'è che dal sito web dell'### parte convenuta estraeva e depositava in allegato alla comparsa le tabelle relative al periodo 1.1.2019/31.3.2023, precisando che i prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono ovviamente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Quanto alla specifica articolazione del rapporto fra le parti, segnalava la società convenuta di aver somministrato - e a tutt'oggi somministrare - energia elettrica all'odierno attore, ### presso il punto di prelievo contraddistinto dal POD (### of ### n. ###, posto in ####, ###. Vespucci n. 17, alimentato in bassa tensione (400 Volt - trifase), a partire dal 2014, sulla base di due successivi contratti per uso “domestico residente” stipulati sul mercato di “maggior tutela” e, precisamente, in data ### il primo, che prevedeva una potenza disponibile di 18 kW e la misura della potenza prelevata (doc. 4), ed in data ### il secondo, a tutt'oggi in essere, che prevede una potenza impegnata di 9 kW (docc. 5-6). Conformemente a quanto più sopra precisato circa la provenienza e la modalità di fissazione delle tariffe del cd. servizio di maggior tutela, così come nel primo contratto era stabilito che “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità”, del pari, nel secondo contratto era stabilito che “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” . 
Inoltre, segnalava la convenuta che, già in data ###, l'odierno attore chiedeva una riduzione della potenza disponibile da 18 kW a 12 kW. La convenuta riscontrava la predetta richiesta con circostanziata lettera del 6.10.2021, nella quale informava il cliente che la modifica della potenza disponibile (da 18 kW a 12 kW) richiesta non avrebbe in concreto condotto ad un risparmio, in quanto il contatore elettronico apprestato alla fornitura era all'epoca senza limitazione di potenza, sicché l'addebito in fattura per la voce “potenza” era proporzionale alla potenza effettivamente prelevata dal cliente stesso. La circostanza era evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” era agevole constatare che la quota potenza addebita era solo quella effettivamente prelevata e non per l'intero valore di 18 kW, in ragione della tipologia di contratto all'epoca in essere che, come detto, prevedeva la “fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata”. A distanza di un anno circa, il ###, perveniva alla convenuta un reclamo con il quale il cliente lamentava l'applicazione di aumenti tariffari non previsti dal contratto e che si assumeva non fossero giustificati dall'aumento della materia prima “perché fornita da me stesso con fotovoltaico”. Il predetto reclamo veniva prontamente riscontrato con lettera del 12.10.2022. Sempre in data ### l'attore presentava la domanda di conciliazione avanti all'### e comunicata all'esponente il ###. La conciliazione, come documentato dall'attore stesso, si chiudeva con esito negativo. In data ###, l'attore chiedeva copia del contratto in essere e la richiesta veniva riscontrata dalla convenuta il ###, allegando la copia del contratto. In data ### l'attore chiedeva poi copia delle fatture dell'anno 2022 e la richiesta veniva riscontrata dall'esponente il ### laddove precisava di non poter accogliere la richiesta e chiarendo al cliente che “la responsabilità della conservazione delle fatture già pagate è esclusivamente a carico del cliente e che la richiesta di duplicazione di tali fatture, può essere accolta solo in casi del tutto eccezionali (ad esempio distruzione degli archivi del cliente per incendi) e per periodi comunque limitati (due o tre fatturazioni al massimo)” e, comunque, ricordando al cliente che “accedendo alla sua ### potrà visualizzare tutte le fatture relative alla sua fornitura” . Il giorno 19.11.22, l'attore contattava il servizio clienti richiedendo ed ottenendo un preventivo di spesa per la modifica del contratto di fornitura con riduzione ad una potenza impegnata di 9 kW ed in data ### sottoscriveva e trasmetteva il nuovo contratto con potenza impegnata di 9 kW, successivamente parte convenuta comunicava al ### territorialmente competente la relativa richiesta di lavoro che veniva da quest'ultimo eseguita nei tempi di legge.
Come la convenuta aveva segnalato all'attore già il ###, a tale modifica non conseguiva alcun risparmio, ma una maggiore spesa ed infatti, mentre sulla base del precedente contratto, la potenza fatturata era quella in concreto prelevata, il nuovo contratto stabiliva che “le componenti annuali, per Cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia”. La circostanza è invero evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” è agevole constatare che la quota potenza addebita è sempre e per intero quella impegnata e non, come accadeva con il precedente contratto, quella effettivamente prelevata. 
All'esito di tali vicende, l'attore promuoveva il presente giudizio. Tutto ciò premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. 
In seguito alla prima udienza di trattazione della causa, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.  6, c.p.c. e le relative memorie venivano ritualmente depositate dalle parti. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, valutate le richieste articolate dalle parti, ritenuta non necessaria la nomina di c.t.u. ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la medesima, per la precisazione delle conclusioni, al 07.04.2025, e successivamente, per discussione orale ex art. 281 sexies, al 01.12.2025. 
Motivi della decisione ###, titolare di un contratto di somministrazione di energia in regime di maggior tutela, lamentava la circostanza di aver il fornitore convenuto, applicato aumenti tariffari consistenti, arbitrari e non autorizzati, senza alcuna comunicazione, impedendogli di esercitare il diritto di recesso e di scegliere altro gestore. Dopo il reclamo ed il tentativo di conciliazione terminato con esito negativo, promuoveva la presente azione giudiziaria per accertare l'illegittimità di detti aumenti ed ottenere restituzione e risarcimento. 
La convenuta, dal suo canto, contestava le domande attoree, sostenendo che le tariffe applicate risultavano essere esattamente quelle fissate dall' ### di ### per ### e Ambiente, “ARERA”, e che, peraltro, anche i contratti tra le stesse parti rinviavano alle disposizioni dell'### Gli aumenti derivavano da variazioni del costo della materia prima, pubblicate sul sito dell'### e non oggetto di obbligo di comunicazione individuale all'utente, in quanto conoscibili allo stesso mediante consultazione del sito istituzionale. La società convenuta esponeva più dettagliatamente fatti, circostanze e dinamiche del rapporto di somministrazione in essere con l'odierno attore. 
Preliminarmente, si rileva che, in materia di somministrazione di energia, nel regime c.d. “di maggior tutela” è pacifico che il prezzo sia fissato dalla ### e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta ### funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore; il servizio - successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 - è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'### anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” ( articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il ### l'### ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela; il prezzo dell'energia elettrica somministrato in regime di maggior tutela è liberamente consultabile sul sito web dell'### medesima (dallo stesso, è possibile consultare le tabelle dei prezzi fissati dall'### relative al periodo d'interesse, allegato dalla convenuta sub doc. 2). I prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono chiaramente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Nel caso che ci occupa, pertanto, si ritiene che la convenuta società non ha “ingiustificatamente” determinato nè arbitrariamente applicato le tariffe di somministrazione, atteso che gli aumenti risultano derivati da provvedimenti autoritativi e non da scelte negoziali. 
Quanto alla sussistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo informativo circa le variazioni tariffarie, in caso di contratto a condizioni regolate dall'### le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore. Nel caso di specie, il tenore delle disposizioni contrattuali [ovvero: “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità” (cfr. doc. 4, art. 5.1 condizioni particolari); e, del pari, nel secondo contratto, “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” (cfr. doc. 6, art.  5.1)], porta ad escludere che vi fosse, in capo all'esercente del servizio di maggior tutela, un vero e proprio obbligo in tal senso, in virtù del rinvio operato dai contratti e della trasparenza in merito alle variazioni tariffarie intervenute - che, in quanto operate dall'### sono state pubblicate e rese disponibili agli utenti mediante il sito istituzionale della medesima. 
Quanto al conteggio dell'importo di € 5.100,00, di cui l'attore chiede la restituzione nella misura in cui l'aumento della bolletta lamentato deve ricondursi ad un aumento delle tariffe e non a maggiori consumi, di conseguenza l'aumento risulta determinato non, unilateralmente ed arbitrariamente, dalla società convenuta, quanto, piuttosto, secondo i termini descritti, dall'#### a ciò preposta. In più, la convenuta ha chiarito e provato, che una maggiore - sia pur marginale rispetto all'ineluttabile aumento delle tariffe dell'energia - spesa per l'utente, è altresì derivata dalla modifica della potenza della fornitura espressamente richiesta e voluta dall'attore, modifica che la convenuta aveva espressamente sconsigliato (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa). 
È altresì infondata la contestazione che i consumi fatturati siano stati determinati senza decurtare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Infatti, secondo l'attore, solo sulla differenza dovevano essere applicati gli aumenti tariffari, tuttavia, come eccepito dalla convenuta e come si ricava dalla documentazione prodotta dall'attore stesso (cfr. la cd. “convenzione tariffe fotovoltaico” stipulata dal ### con il G.S.E.), l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non è specificamente ceduta alla società convenuta ma è ceduta al ### S.p.A. a prezzo incentivato e da quest'ultimo venduta agli operatori del mercato pertanto tutta l'energia autoprodotta risulta essere ceduta al ### S.p.A. invece in che misura e se da questo sia stata, poi, effettivamente ceduta alla odierna convenuta, resta circostanza indimostrata. 
Infine, la tabella riepilogativa in atti, con il dettaglio dei consumi rilevati e validati dal distributore presso il punto di prelievo nella titolarità dell'attore ed oggetto delle fatture contestate, relative al periodo dal 1.1.2019 al 31.1.2023, prova l'esattezza dei consumi fatturati dalla società convenuta al cliente, coincidenti, appunto, con quelli rilevati e comunicati dal distributore. 
In definitiva, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura stessa del contratto, non è possibile imputare al fornitore alcun inadempimento, avendo questi applicato tariffe fissate da provvedimenti dell'### e non già arbitrariamente ed unilateralmente determinate, conseguentemente, la domanda di restituzione delle somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'### è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. 
Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 750/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Pagano

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 815/2025 del 11-09-2025

... lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti. 7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Cassino, ### n. 18 - ricorrente #### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n. 6 - resistente ### risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto la società ### S.c.p.a. dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. ACCERTARE e ### l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.  2. Per l'effetto, ### la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi, ### la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.  3. In via subordinata, ### la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da ### applicato o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.  4. In ogni caso, ### la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.  2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante, inquadrato nell'area professionale ### del ### applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.  3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.  4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.  5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### S.c.p.a., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.  7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.  9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.  10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area professionale ### del ### applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi FCA e ### avente ad oggetto lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del 29.12.2020, doc. 29 FCA, e busta paga gennaio 2021, doc. 34 FCA); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 FCA, e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 FCA); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 FCA); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 FCA); 3, 4, 5 e 6 luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 FCA).  11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.  12. ###. 36, comma 3, ### garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.  ###. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).  13. ###. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.  14. ### dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 FCA) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla ### aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle ### da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'### La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'### ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.  15. ###. 10 del titolo II del medesimo ### detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la ### aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle ### La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.  16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. ### del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ.  24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse (sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una “informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di ###, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.  17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore - salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno 2021 - non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.  18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta (doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno ### e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre 2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro - trattandosi di giornata isolata - senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.  19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.  ### collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il ### per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.  20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio 2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” - il prospetto dei turni della settimana successiva - pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso - nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie - ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2 e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.  21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.  22. ### in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo (Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.  23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei PAR nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali PAR e ROL non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa; si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi - e non continuative come per le ferie - le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo ### sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).  24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno 2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di ### non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.  25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.  26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di ### nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021; − per l'effetto, condanna ### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 − compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna ### S.C.P.A. a rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. ### i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025

causa n. 1742/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 97/2026 del 22-01-2026

... in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale ( (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 22 gennaio 2026 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 
Il giudice, dott.ssa ### richiamato il provvedimento di sostituzione; lette le note scritte versate in atti; decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza. 
Manda alla cancelleria le comunicazioni. 
Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2000 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente TRA ### nata a NAPOLI il ###, elettivamente domiciliata in ####. 161, ####, presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende, come da procura in atti; ###, (###), nella persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, ROMA, presso lo studio dell'Avv.  #### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ###: risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ### E ### Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il Comune di ####, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### p.t., per i fatti di cui in narrativa e per gli effetti condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'istante e che si quantificano in ### 25.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 
A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data ###, alle ore 19,30 circa, in tenimento del Comune di ### mentre deambulava a piedi in via ### s'infortunava a causa della presenza di un'insidia stradale, costituita da una buca provocata da un profondo scavo effettuato in occasione dei lavori di rifacimento della stessa via ### - che la mentovata insidia stradale non era visibile ad occhio nudo, poiché, in considerazione dell'ora in cui si è verificato il sinistro e dell'oscurità calata, nessun idoneo tipo di segnalazione, atto a tutelare gli utenti della strada, era presente sul luogo del sinistro; - che la responsabilità del verificarsi dello stesso è da ascriversi esclusivamente al Comune di ### responsabile ex art. 2043 c.c. e /o ex art. 2051 c.c. e succ., in quanto ometteva di garantire la perfetta e sicura viabilità di via ### interessata da lavori edili, esente da vizi occulti, insidie e trabocchetti non visibili e percepibili all'occhio umano, né prevedibili e né segnalati da opportuna segnaletica stradale anche luminosa; - che a causa ed in conseguenza di tale evento dannoso la signora ### riportava ingenti danni che necessitavano un soccorso presso l'### “S. Rocco” di ### - che sempre a causa ed in conseguenza del descritto evento dannoso all'istante sono residuati postumi invalidanti da frattura sottocapitata con distacco del trochite a destra, che si quantificano in misura dell'8-9 %; - che tenuto conto dell'età, del grado di invalidità permanente, dell'invalidità temporanea totale e parziale, dell'entità del danno morale, dell'entità del danno specifico, l'entità del risarcimento dei danni subiti dall'attrice ammonta a 25.000,00 euro; - che, in relazione al descritto evento dannoso, a nulla serviva la richiesta di risarcimento del danno, inoltrata con racc. ta a/r all'### ne Comunale della ### di ### in persona del ### p.t. ed alla Compagnia assicuratrice designata dalla convenuta amministrazione. 
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Comune di ### chiedendo preliminarmente di accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni, insistendo per il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di dichiarare una corresponsabilità dell'attrice nella percentuale ritenuta di giustizia e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta congrua; in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto.  ### deduceva l'esclusiva responsabilità di parte attrice, la quale adottava una condotta deambulatoria negligente e disattesa. 
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'udienza cartolare del 22/01/2026 la causa è stata decisa, previo deposito di memorie conclusionali. 
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito considerati. 
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art.  2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale ( 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006). 
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi. 
In particolare: ### sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; ### per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; ### infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016). 
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione ( 7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). 
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. 
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. 
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). 
In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. ###; 27/03/2024, n. 8306; Cass. 16/11/2023, n. ###; Cass. 11/11/2021, n. ###; Cass. 01/03/2021, 6826; Cass. 10/06/2020, n. 11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; 01/02/2018, n. 2480). 
Nel caso di specie, è agevole rilevare che la situazione di pericolo (insidia stradale, costituita da una buca provocata da un profondo scavo effettuato in occasione dei lavori di rifacimento della stessa via ### appare immanentemente connessa alla struttura del bene demaniale di cui trattasi e non già ad un comportamento estemporaneo degli utenti ovvero ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, di guisa che, sulla base delle coordinate interpretative sinora descritte, l'art. 2051 c.c. deve ritenersi applicabile all'ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada. 
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa dell'insidia stradale determinata dalla presenza di una buca, e che la buca non era in alcun modo segnalata né vi era una recinzione a presidio e null'altro che consentisse all'utente della strada di evitarla. 
Orbene, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi presenti al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nonché nelle fotografie prodotte in atti. 
In particolare, ### escussa all'udienza del 29/01/2024, ha affermato di essere presente al momento dell'accaduto, di aver visto la ###ra ### cadere a terra, a causa della buca presente su strada, inoltre affermava “### un cantiere. ### dei lavori ma non c'era segnaletica o recinzione. Era sera.”. Anche la teste ### escussa alla stessa udienza e presente al momento dell'accaduto ha affermato: “### al corrente dei fatti di causa in quanto sono stata testimone oculare al momento del sinistro. Mi trovavo a passeggio con il mio cane…Era tutto buio, senza luce, nessuna segnaletica, zero. ### un cantiere, mi pare che stessero aggiustando il marciapiedi. ### dei tubi neri idi plastica che fuoriuscivano. 3. Vero, è caduta e si è lamentata subito per dolore alla spalla destra. Io ho visto e sono andata a soccorrerla.”. 
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno; né il convenuto ha dimostrato il caso fortuito o il concorso di colpa dell'attrice. In particolare, alcuna efficienza causale può attribuirsi alla condotta della vittima, in relazione ad una eventuale disattenzione nell'incedere, tenuto conto dell'assenza di segnaletica e dell'orario serale, che rendevano poco visibile la situazione di pericolo. 
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e della documentazione medica successiva. 
In particolare, nella CTU dott. ### sulla base dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro.  ### ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 9% (“verosimili esiti algo-disfunzionali di frattura sottocapitata con distacco del trochite a dx, trattata con metodo conservativo.”), riconoscendo un periodo di inabilità totale assoluta per 30 ### giorni, mediamente valutabile al 100%; e un ulteriore periodo di inabilità parziale per 30 ### gg mediamente valutabile al 50%. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata. 
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.  1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati. 
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 9% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 62 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad € 15.251,00 a titolo di danno biologico. Non si ritiene di attribuire alcun ulteriore importo a titolo di incremento per sofferenza soggettiva o di ulteriore personalizzazione del danno permanente, in difetto di specifica allegazione, tenuto conto dell'entità della lesione. 
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 30 giorni e parziale al 50% per giorni 30 (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 3.450,00, ed in € 1.725,00. 
In merito ai danni patrimoniali subiti non sono documentate spese, come accertato anche dal ### La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale è dunque pari ad € 20.426,00.  ### di ### deve dunque essere condannato al pagamento della predetta somma. 
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro (27.10.2021) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo. 
Le spese di lite sono liquidate in base il principio della soccombenza, e secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum (### Cass., Sez. Un., 19014/2007), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) condanna il Comune di #### al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 20.426,00, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (27.10.2021) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo; 2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione; 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. 
Così deciso in Cassino il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2000/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Ruzza Luigi, Michela Grillo

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