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Corte di Cassazione, Sentenza n. 21332/2024 del 30-07-2024

... presso il ### dell'### di ### accusando una forte cefalea, e lì era stata disposta consulenza neurologica che era stata effettuata dal dottor ### giunto in ritardo rispetto al suo orario di servizio, prima ipotizzando solamente uno stato di stress, poi richiedendo una t.a.c. presso l'### I di ### dove C.B. era giunto a uno stato non 2 di 7 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 18704/2021 ### sezionale 1791,2024 St Ìillillma di r .ec ica penerale 21332f2024 collaborante e rispondente solo agli Dag p uibblica9one 30,137,2024 percettivi; la t.a.c. encefalo urgente aveva attestato formazione iperdensa, omogenea e rotondeggiante, sicché il paziente, ricoverato presso il reparto di neurochirurgia e raggiunto da stato di coma, era stato trasferito all'### di ### dov'era deceduto; in sede di processo penale il dottor ### era stato condannato con statuizioni civili confermate anche dopo la sopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo imputato; in sede civile il Tribunale aveva quindi liquidato i danni, accordando il ristoro della perdita del rapporto parentale, e della correlata sofferenza morale, ma non il danno biologico iure proprio in capo (leggi tutto)...

testo integrale

Firma to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 Firma to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18704/2021 R.G. proposto da: C.A. R.C. C.P. C.C. C.M. 
I. domiciliazione dell'avvocato ### rappresentati e difesi telematica avv. meliam #### (###), dall'avvocato ### (###), con ulteriore domiciliazione telematica avv.francesco.occhipinti@pec. it -ricorrenti contro ### domiciliazione telematica giuseppe.nnoceri@avvocatien na. lega I ma il. it, dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende ### to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 ### to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe 491997bf535 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 18704,2021 Nurnero sezionale 1791,2024 ### di raccolta generale 21332,### Data pubblicazione 30,111712024 -controricorrente nonché contro #### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### 185/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal ### Rilevato che C.A. R.C. C.P. C.C. C.M. 
C.B.  anche quali eredi di I l, ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della sentenza n. 185 del 2021 della Corte di appello di Caltanissetta, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: avevano convenuto l'### di ### chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario, indicati come causati dalla morte del proprio congiunto, figlio dei primi due deducenti e fratello degli altri; avevano allegato che la vittima si era recata presso il ### dell'### di ### accusando una forte cefalea, e lì era stata disposta consulenza neurologica che era stata effettuata dal dottor ### giunto in ritardo rispetto al suo orario di servizio, prima ipotizzando solamente uno stato di stress, poi richiedendo una t.a.c. presso l'### I di ### dove C.B. era giunto a uno stato non 2 di 7 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 18704/2021 ### sezionale 1791,2024 St Ìillillma di r .ec ica penerale 21332f2024 collaborante e rispondente solo agli Dag p uibblica9one 30,137,2024 percettivi; la t.a.c. encefalo urgente aveva attestato formazione iperdensa, omogenea e rotondeggiante, sicché il paziente, ricoverato presso il reparto di neurochirurgia e raggiunto da stato di coma, era stato trasferito all'### di ### dov'era deceduto; in sede di processo penale il dottor ### era stato condannato con statuizioni civili confermate anche dopo la sopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo imputato; in sede civile il Tribunale aveva quindi liquidato i danni, accordando il ristoro della perdita del rapporto parentale, e della correlata sofferenza morale, ma non il danno biologico iure proprio in capo agli attori, ritenuto non richiesto, né il danno biologico terminale e catastrofale, in capo alla vittima e trasmissibile in via ereditaria, non valutando configurabile quello tanatologico, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particola re: ferma l'ormai accertata responsabilità, il danno biologico iure proprio doveva ritenersi complessivamente richiesto dagli attori in citazione, ma doveva constatarsi che gli stessi istanti non avevano precisato nei termini per le precisazioni assertive in cosa sarebbe consistito, allegando le patologie lamentate solo in sede di successiva memoria istruttoria, con conseguente tardività preclusiva; il danno biologico temporaneo, trasmissibile in tesi per via successoria, non poteva essere accordato posto che tra la condotta illecita del sanitario, di cui rispondeva anche la struttura, e il decesso erano trascorse solo 8 ore, non • di 7 ### to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 ### to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe 491997bf535 ### to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 ### to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe 491997bf535 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 187012021 ### sezionale 1791,2024 ### di raccolta generale 21332f2024 essendo pertanto concepibile il consoiidamento di ### pubblicazione 30,137,2024 un'invalidità anche di quel tipo; il danno morale catastrofale non poteva essere riconosciuto poiché non erano stati indicati elementi che potessero provare la lucida consapevolezza dell'imminente perdita della vita in capo alla vittima; resiste con controricorso solo l'### di ### sono rimasti intimati #### s.p.a.; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183, 184, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che della riconosciuta domanda di risarcimento del danno biologico, fatto principale allegato, avrebbe dovuto permettersi la prova attraverso la dimostrazione dei fatti secondari, rappresentati dalle patologie, correttamente specificati, perciò, con le tempestive istanze istruttorie; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo, quanto al riconoscimento del danno morale catastrofale, e discusso dalle parti, rappresentato, in particolare, dalla condizione di integrità sensoriale attestata in capo al paziente al momento dell'arrivo all'ospedale di ### proveniente da quello di ### come da referto malamente obliterato dalla Corte di appello che era giunta quindi ad opposte conclusioni viziate, tenuto al contempo conto del precedente stato di agitazione foto e fonofobica, con conseguente univoca inferenza della consapevolezza attese le molte ore sin dall'ingresso inziale al ### avvenuto alle 6 antimeridiane, fino al raggiungimento dello stato di coma attestato alle 12.45 successive; considerato che il primo motivo è fondato; 4 di 7 ### to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 ### to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe 491997bf535 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 187012021 ### sezionale 1791,2024 Nurnero di raccoyblicazionea generale 21332f2024 v la Corte territoriale (pag. 9 della sentenza graata n uata p b 30,137,2024 affermato, senza censure, che gli attori avevano richiesto sin dalla citazione introduttiva il risarcimento del danno biologico iure proprio, così ritenendo che fosse stato allegato idoneamente il fatto costitutivo principale correlato, ossia l'invalidità psicofisica da ristorare, indicata come direttamente derivante dalla condotta causativa del decesso del congiunto; ciò premesso, il Collegio di merito ha invece ritenuto tardivamente allegati i fatti secondari introdotti a dimostrazione della suddetta invalidità, ossia le «patologie patite» (pag. 12 del provvedimento), allegate in fase di articolazione dei mezzi di prova diretta salve poi, nel rispetto del contraddittorio, quelle di prova contraria; così facendo ha errato, poiché, come chiarito da questa Corte, i fatti secondari, che si collocano appunto sul piano probatorio, sono suscettibili di essere indicati, come tali, fino all'ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie, anche se tale termine risulti richiesto ai soli fini dell'indicazione di mezzi probatori compresivi delle produzioni documentali (Cass., 6/05/2020, n. 8525, correttamente richiamata in ricorso, che ha fatto riferimento all'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattata); nel caso, secondo le regole processuali applicabili ratione temporis, quali ricostruite, anche in questo caso senza censure, dalla Corte di appello, si trattava delle memorie ex art. 184, cod.  proc. civ., a nulla rilevando, diversamente da quanto affermato in controricorso, che, nel termine per le emende assertive, non fosse stata fatta specificazione di quei fatti secondari, riguardando quel diverso termine le precisazioni, e poi le repliche alle stesse, della domanda, che in tal caso non è stata precisata, e con la memoria istruttoria intendeva invece essere provata; il secondo motivo è inammissibile; 5 di 7 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 18704,2021 in primo luogo, la censura incontra il limiterludelldar###§###niale211373921:2244 decisione conforme, sul punto, dei giudizi di merito; ### pubblicazione 30,07,2024 entrambi provvedimenti, infatti, poggiano sul difetto di prova; ciò ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr., sull'onere della parte di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse, Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, 5947); in secondo luogo, e al contempo, deve opportunamente rimarcarsi che pur volendo ritenere che alle ore 11.20 del giorno del decesso, la vittima, presso l'ospedale ### I di ### non fosse già compiutamente non collaborante oltre che reattiva solo agli stimoli tattili e percettivi ma non verbali, nel senso che in quel preciso momento, all'ingresso cioè nel ### della struttura, aveva ancora uno stato «sensorio integro», come da refertazione iniziale, progressivamente peggiorando in senso più specificatamente limitato sul piano della reazione stimolata, i ricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decisoria univoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine della vita, in capo al paziente, che logicamente esso non ha, se non a patto di una complessiva rilettura istruttoria estranea alla presente sede di sola legittimità; e infatti gli istanti ne sono consapevoli, ricollegando quel medesimo dato alla progressione, pur sempre rapida, sia pure nell'arco di diverse ore, dalla cefalea, cosi genericamente registrata all'inizio, allo stato di agitazione con riferimenti di foto-fono-fobia quali ricostruiti dalla relazione peritale d'ufficio; la Corte territoriale ha sottolineato, sul punto, la complessiva assenza di una idonea prova di quella lucida consapevolezza, e i fatti nel complesso evidenziati, pur vagliati unitariamente, in 6 di 7 ### to D ####.   NG ### Ser ial: 6513 405b2ea fab4a 62a 358e 232b5b8e d0 ### to Da: ANTONIETTASCRIMA #### ial#: 1b313 6194eaa deb9c 12bbe 491997bf535 deb9c 12bbe 491997bf535 Oscuramento disposto d'ufficio ### registro generale 18704,2021 Ncerip sezionale 1791f2024 particolare il non ancor meglio dettagliato stato di agi azione ### urraccoita generale 21332,2024 fobica, e poi uno stato di sensorialità integra anew ### 30,1117f2024 sinteticamente refertato con questi soli due termini, precedente il sopore agitato precomatoso oggetto della come detto veloce seppur non immediata evoluzione, non si pongono in rapporto logico di univoco nesso con quella consapevolezza; spese al giudice del rinvio; va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ricorrenti; P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa, in relazione alle censure accolte, la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati come in motivazione. 
Così deciso in ### il ###. 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Porreca Paolo

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6161/2025 del 02-12-2025

... Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'### per cefalea ed instabilità della postura. Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015 (data dell'exitus). In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in ### poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici. Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea. ### 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica; pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione. Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale. Tracheostomia trans-cervicale. Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre (leggi tutto)...

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Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 2 Dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5291 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “### sanitaria”, Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata in data 24 Ottobre 2023; causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 2 Dicembre 2025, e pendente: TRA ### (P.IVA: ###), in persona del ### p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) e ### (###), con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di ###### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), ### (###), quest'ultima anche quale tutrice della minore ### tutti in proprio e quali eredi di ### (deceduto il 4 Dicembre 2015), e tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti ### (###) ed ### (###), con le quali sono elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di ####### Con citazione notificata il 6 Novembre 2019, ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, tutti in proprio e nella qualità di eredi di ### citavano innanzi al Tribunale di ### al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria, con riferimento alle circostanze del decesso del de cuius ### Quest'ultimo (nato il 27 Gennaio 1960) era stato operato nell'anno 2006 all'### ed era stato successivamente trattato con terapia endovascolare. 
Quindi il paziente era stato ricoverato, tra il 27 Maggio 2015 ed il 16 Giugno 2015, presso il ### di ### In tale sede ###parte trombizzato per aneurisma del top dell'arteria basilare.  ### era stato dimesso dal ### dato che le condizioni generali erano migliorate (residuava soltanto una lieve paresi parziale del terzo n. a sinistra). 
Successivamente, il 15 Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'### per cefalea ed instabilità della postura. 
Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015 (data dell'exitus). 
In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in ### poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici. 
Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea.  ### 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica; pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione. 
Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale. 
Tracheostomia trans-cervicale.
Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre 2015, le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate, fino a giungere al decesso in data 4 Dicembre 2015. 
Nell'immediatezza dell'evento ### vedova di ### aveva presentato denunciaquerela, contro ignoti, presso il ### di ### Ne era derivato un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, ed il ### presso il Tribunale di ### aveva disposto l'esame autoptico sul cadavere di ### In particolare, il P.M. aveva incaricato un collegio di consulenti, composto da un medico legale, da un neurochirurgo, da un anatomo-patologo e da uno specialista in ### e ### (è in atti in copia la relazione dei consulenti del P.M.). 
Sulla base di tali circostanze di fatto, gli attori ponevano l'accento sull'imperizia dei sanitari del ### con particolare riferimento alla procedura di intubazione orotracheale, necessaria per l'esecuzione dell'embolizzazione dell'aneurisma cerebrale. 
Quindi, ad avviso degli eredi, la morte del de cuius era ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari dell'### Dunque gli eredi di ### così concludevano: Accogliersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi la responsabilità ex art. 1218 cc. dell'ospedale ### per i danni da loro subìti (sia jure hereditario che jure proprio), a causa del negligente, imprudente ed imperito trattamento sanitario; Di conseguenza condannarsi l'### convenuta al risarcimento di tutti i danni, nella misura da determinarsi in corso di causa (anche a mezzo di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. 
Si costituiva la convenuta ### deducendo l'insussistenza della pretesa colpa medica. Quindi l'### convenuta chiedeva rigettarsi le domande risarcitorie attoree. 
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale, a cura del Collegio composto dal dott. ### medico legale, e dal dott. ### specialista in ### e #### peritale veniva depositato in data 27 Aprile 2022. 
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023. 
Il primo Giudice, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato ### al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni: euro 56.014,94, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ###### e ### jure hereditario; euro 184.118,43, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 141.629,57, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di ### jure proprio; quindi complessivi euro 827.896,06; Ha condannato ### al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per ### con attribuzione; Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico della convenuta ### Il Tribunale, in adesione a quanto accertato dai cc.tt.uu., ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria sotto un duplice aspetto: errata manovra di ### (### da parte dell'anestesista o del rianimatore; ritardo diagnostico e soprattutto terapeutico.  ### fu sottoposto il 23 Luglio 2015 ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica. 
All'esito dell'intervento, il quadro neurologico si presentava delicato ma non grave. 
Invero il sangue dal cavo orale dopo IOT è un'evenienza non rara; tuttavia, alla luce degli abbondanti coaguli, il sanguinamento era frutto di un'errata manovra in sede ###altri termini, si era verificata una lesione tracheale iatrogena.  ### il criterio del “più probabile che non”, la lesione tracheale si era verificata in corso di anestesia generale, all'atto dell'### preparatoria rispetto all'intervento di embolizzazione del 23 Luglio 2015. 
Hanno osservato i cc.tt.uu.: la genesi della fistola tracheo-esofagea è da correlarsi ad errata manovra di ### cioè è dipesa da “malpractice” e non già da una complicanza iatrogena. Il ritardato trattamento (finalizzato all'esclusione della fistola tracheoesofagea) ha comportato il peggioramento del quadro clinico. 
La presenza della fistola, diagnosticata il 5 Agosto 2015, ha comportato una più lunga degenza in rianimazione, con prolungata assistenza ventilatoria; tutto ciò ha avuto ripercussioni sul quadro clinico generale. 
I consulenti tecnici di ufficio hanno anche censurato il fatto che, per lungo tempo, non sia stato posto in essere alcun tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica, né alcun tentativo di confezionamento di tracheostomia. 
Dunque il primo giudicante ha aderito alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio, anche in punto di non condivisione della tesi espressa dai consulenti dell'### convenuta (per cui ### sarebbe deceduto per problematiche cardiologiche, indipendenti dalla vicenda sin qui descritta). 
Ed infatti i consulenti d'ufficio hanno insistito nell'evidenziare il nesso eziologico tra i profili di colpa sopra descritti ed il decesso di ### Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha innanzi tutto riconosciuto agli attori, jure hereditario, il danno terminale, considerato che il paziente ha avuto coscienza dell'approssimarsi dell'exitus (la liquidazione è stata effettuata in base alle tabelle milanesi del 2021, vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure). 
Altresì il G.M. ha riconosciuto, in favore degli attori, il danno non patrimoniale jure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale. 
Il primo giudicante ha applicato il sistema specifico “a punti” (in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), elaborato dall'### per la ### di ### nel Giugno 2022. Appunto, trattasi della tabella ad hoc, con cui l'### si è adeguato alle indicazioni provenienti da plurime pronunce della Suprema Corte del 2021 (pronunce in cui la Cassazione ha espresso il favor per il sistema “a punti”, caratterizzante le tabelle romane). 
Il sistema in oggetto prevede, oltre all'adozione del criterio a punti, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### con citazione notificata in data 22 Novembre 2023. 
La struttura sanitaria chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, ed in accoglimento del gravame, di rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati; in subordine l'### chiede, nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria di responsabilità per il decesso in esame, di ridursi l'entità della condanna risarcitoria (anche alla luce degli esiti incerti dell'espletata ###; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. 
Sotto il profilo istruttorio, ### invoca la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado. 
L'### impugnante evidenzia come non vi sia certezza sul fatto che l'evento lesivo tracheale si sia prodotto con la prima ### del 23 Luglio 2015. 
Invero - ad avviso di ### - è ampiamente probabile che la lesione tracheale si sia verificata nella terza ### o comunque a seguito della permanenza in sede dell'intubazione….elemento che configurerebbe un quadro temporale molto diverso, e con assenza di ritardi, relativamente alla diagnosi del tramite fistoloso… ### l'### appellante: la consulenza gastroenterologica del 22 Agosto 2015, effettuata a 14 gg.  dalla consulenza chirurgica del 7 Agosto, non può essere considerata tardiva, ma semplicemente eseguita ad una scadenza temporale logica, in relazione alle condizioni generali del paziente ### Dunque per parte appellante la valutazione espressa dai cc.tt.uu. ### e ### (ed “acriticamente” fatta propria dal Tribunale), è viziata da considerazioni contraddittorie, e da una visione parziale delle varie fasi, che caratterizzarono il ricovero di ### In tale contesto ### si richiama alla relazione dei suoi consulenti di parte, ed insiste nel rimarcare che la diagnosi di fistola risale al 5 Agosto 2015, e l'intervento chirurgico di gastrostomia e tracheostomia fu eseguito l'11 Settembre 2015; orbene, nell'ottica dell'odierna appellante si è trattato di un intervallo di tempo (dal 5 Agosto all'11 Settembre) ininfluente nella gestione del paziente, e comunque poco valutabile, anche in ragione dei rischi connessi ad un ipotetico intervento anticipato. 
Da qui la ritenuta mancanza di prova certa, circa il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari del ### ed il decesso del paziente, sopraggiunto il 4 Dicembre 2015. 
In subordine, sotto il profilo del quantum debeatur, ### pone l'accento sulla serietà delle pregresse condizioni di salute del de cuius ### - pregresso quadro clinico che ha inciso sull'exitus finale. Pertanto, si invoca una rideterminazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi. 
A mezzo della comparsa depositata il 20 Marzo 2024 si sono costituiti gli appellati eredi di ### vale a dire ####### e ### (costei anche in qualità di tutrice della minore ###. 
Gli appellati hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 3 Aprile 2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza; in particolare ha ritenuto assorbente la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile, alla luce del rilevante importo della somma complessiva oggetto di condanna, senza necessità di verificare anche la ricorrenza del requisito alternativo della manifesta fondatezza del gravame. 
Inoltre si è ritenuta superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata da parte appellante. 
Infine, è stata fissata la discussione collegiale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, per l'udienza del 10 Giugno 2025 (discussione poi rinviata di ufficio all'odierna udienza del 2 Dicembre 2025). 
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione (depositate rispettivamente, in data ### dagli appellati ### + 5, ed in data ### dalla ### appellante). 
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa. 
Innanzi tutto è d'uopo, per completezza, dare conto del procedimento penale inerente al decesso di ### procedimento derivato dalla denuncia-querela per il delitto di omicidio colposo, presentata da ### (vedova del ###, nelle ore immediatamente successive all'exitus. 
Il procedimento penale, contro ignoti, è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di ### in accoglimento della richiesta di archiviazione del ###. 
Orbene, l'esito dell'archiviazione in sede ###è in alcun modo vincolante, in sede risarcitoria civile - e questo proprio per la natura intrinsecamente provvisoria, “allo stato degli atti”, del provvedimento di archiviazione (per nulla equiparabile ad una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile). 
Peraltro, in sede di indagini penali, i consulenti del P.M. hanno proceduto all'esame autoptico sulla salma di ### (è in atti copia dell'elaborato del collegio di consulenti del P.M.). Significativamente, in tale elaborato, con riferimento alla problematica della fistola esofago-tracheale, i consulenti del ### avallano l'ipotesi che la comunicazione fistolosa si sia prodotta a seguito di lesioni della mucosa tracheale, determinatesi nel corso delle manovre di intubazione oro-tracheale (manovre necessarie ai fini della embolizzazione dell'aneurisma cerebrale). 
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalle osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio di primo grado, nell'elaborato depositato il 27 Aprile 2022. 
Indubbiamente il paziente ### era stato caratterizzato da una pregressa seria patologia vascolare cerebrale. 
Quindi - pochi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale ### e precisamente in data 23 Luglio 2015 - il paziente è stato sottoposto a trattamento endovascolare, in anestesia generale.  ### il criterio del “più probabile che non”, l'incongrua ed imperita manovra di ### tracheale, posta in essere il 23 Luglio 2015, ha determinato la lesione tracheale. 
Tale lesione (di inequivoca origine iatrogena) ha determinato il fatto che ### restasse ricoverato in ### per oltre un mese. 
Parimenti, l'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre 2015 è derivato dalla necessità di porre rimedio alla lesione tracheale. 
Nel modulo di consenso informato all'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre (modulo sottoscritto dal coniuge ###, si dava atto che la fistola tracheo-esofagea era “secondaria ad intubazione per aneurisma cerebrale”. Quindi, in sostanza, la struttura sanitaria “ammetteva” l'origine iatrogena della lesione tracheale e della pedissequa fistola tracheo-esofagea.
La lesione fu diagnosticata dai sanitari del ### soltanto il 5 Agosto, e cioè diversi giorni dopo il trauma. 
Soltanto il 3 Settembre 2015 si pose in opera un tentativo di chiusura del tramite fistoloso. 
A giusta ragione il G.M. di ### (sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio) ha censurato l'eccessivo tempo trascorso tra l'insorgere del danno iatrogeno ed i tentativi di chiusura della fistola. 
Laddove la procedura di intubazione fosse stata eseguita correttamente (evitandosi la lesione tracheale), il paziente non sarebbe andato incontro a tutte le complicanze successive ed ai successivi interventi chirurgici. 
Il paziente ### è andato incontro ad una serie di complicanze non rare in pazienti immobilizzati a letto per lungo periodo (tra cui la broncopolmonite da stasi, che ha poi dato un decisivo contributo all'insufficienza cardiorespiratoria terminale). 
Si ribadisce come la prolungata degenza sia stata determinata dalla lesione tracheale, con la conseguente fistola tracheo-esofagea. 
I cc.tt.uu. di primo grado, nel loro elaborato, hanno anche puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti dell'### convenuta. 
All'atto del ricovero del ### presso il ### (nel Luglio 2015), il pregresso quadro neurologico era delicato, ma non gravissimo.  ### il criterio del “più probabile che non” gli elementi raccolti sono univoci, nel far risalire la genesi della lesione tracheale all'intubazione del 23 Luglio 2015. 
Significativamente dalla cartella clinica della ### non risultano i plurimi tentativi di intubazione, cui fanno riferimento i consulenti di parte convenuta.  ### in sostanza, non ha adeguatamente replicato alle inequivoche osservazioni dei cc.tt.uu., sull'inerzia conseguente alla diagnosi della presenza della lesione tracheale, risalente agli inizi dell'Agosto 2015. 
Pur nel contesto di una situazione stabile (almeno dal punto di vista neurologico), i sanitari hanno cercato di porre rimedio alla lesione tracheale, soltanto con l'endoscopia del 3 Settembre 2015, e con l'intervento chirurgico dell'11 Settembre. 
Peraltro, non vi era possibilità che la lesione tracheale e la conseguente fistola tracheo-esofagea regredissero spontaneamente. 
Inoltre, i cc.tt.uu. smentiscono la tesi dei consulenti della struttura sanitaria, secondo i quali il ### già soffriva (all'atto del ricovero) di cardiopatia ischemica cronica. 
Dalla documentazione medica non risulta alcuna cardiopatia ischemica pregressa. 
Significativamente, all'atto dell'ingresso al ### nel Luglio 2015, si evidenziò come il paziente presentasse un buon compenso emodinamico. 
Sono coerenti e lineari le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, nel senso che la lesione tracheale iatrogena del 23 Luglio 2015 sia stata determinante, ai fini del verificarsi del decesso. 
E' innegabile che - all'atto dell'ingresso all'ospedale ### - ### fosse caratterizzato da una pregressa patologia vascolare cerebrale. 
Però non va trascurato come il ### avesse 55 anni di età (quindi un'età anagrafica che consentiva margini di recupero e di miglioramento). 
Ergo, non può condividersi la tesi dell'### appellata, secondo la quale le cure somministrate tra il Luglio ed il Dicembre 2015 avrebbero riguardato un paziente in qualche modo dalle condizioni di salute già irrimediabilmente compromesse. 
Ed un'eco di questa tesi si coglie anche in punto di quantum debeatur, laddove ### invoca una liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ###.
In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado; non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte - in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di ### in assenza del descritto danno iatrogeno. 
Più in generale, ### nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite - in contraddittorio - dai consulenti di ufficio. 
L'### odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia (eseguito l'11 Settembre). 
Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo. 
A fronte di ciò, ### soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla data dell'11 Settembre 2015. 
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Collegio deve anche ribadire la valutazione di superfluità ed inutilità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, invocata dall'azienda appellante (valutazione già espressa nell'ordinanza collegiale del 3 Aprile 2024). 
Del tutto generiche risultano le censure mosse da parte impugnante alla sentenza di prime cure, sotto il subordinato profilo del quantum debeatur. 
Dunque la pronuncia del G.M. di ### è meritevole di integrale conferma, sia in punto di riconoscimento del danno terminale jure hereditario; sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale. 
Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto; ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado. 
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese. 
Sul regime delle spese del presente grado Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante #### pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. 
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22. 
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio. 
Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale. 
Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni. 
Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a ### Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 
Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità. 
Quindi, a titolo di compenso professionale di base per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, la somma di euro 7.160,00. 
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria (infatti, come esemplificato dalla succitata ordinanza del 3 Aprile 2024, nel presente grado si è delibata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, nonché si è esaminata l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado).
Tuttavia, il suddetto importo di euro 7.160,00 integra soltanto il compenso professionale “di base”; infatti, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55/14, deve tenersi conto degli incrementi percentuali, pedissequi alla presenza di ulteriori cinque assistiti dai medesimi co-difensori, rispetto alla citata ### Pertanto il compenso complessivo, con i dovuti incrementi percentuali, ammonta ad euro 17.900,00. 
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante ###, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona del ### p.t., nei confronti di ####### e ### (quest'ultima anche quale tutrice della minore ###, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023, così provvede: A) Rigetta l'appello; B) ### al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati ### + 5 - spese che liquida in euro 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ### dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2 Dicembre 2025.  ### est. ### dott. ### dott.

causa n. 5291/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Criscuolo Gaito, Eugenio Forgillo

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 2609/2023 del 07-12-2023

... stata rilevata la persistenza di dolori legati alla cefalea conseguente all'incidente (documenti 4-5-6 fascicolo parte attrice). Gli attori hanno poi affermato di aver tentato di concludere una transazione con la controparte tramite l'invio della raccomandata del 27 agosto 2013 (doc.8 fascicolo parte attrice), non ricevendo tuttavia alcun riscontro in proposito da parte della convenuta; hanno dedotto inoltre che, in seguito alla prima citazione notificata alla convenuta l'11 aprile 2014, avevano raggiunto con la controparte un accordo transattivo, in ragione del quale la ###ra ### ha versato loro la somma di euro 1.500, rendendosi però inadempiente per la residua parte del risarcimento concordato, con conseguente risoluzione della transazione. Sulla base di quanto esposto, i ###ri ### e ### hanno pertanto chiesto la condanna della ###ra ### n.q. di titolare de “### di Cioccolato” sita in ### di ### in ### 7, al risarcimento del danno biologico subito dal proprio figlio minore, quantificandolo, sulla base della consulenza medico-legale di parte depositata in atti, nella somma complessiva di euro 8.125,91 (di cui euro 3.869,91 a titolo di invalidità permanente pari al 3%, euro 3.192 a (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA ### Verbale d'udienza n. 1707/2015 ###'udienza del 07/12/2023 è presente per parte attrice, l'Avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e discute la causa come da comparsa conclusionale depositata in data ###, insistendo altresì per l'accoglimento dei rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio. 
Il Giudice Decide la causa come da sentenza allegata al verbale della quale darà lettura alla parte al termine dell'udienza. 
Il Giudice Maika Marini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1707 del registro generale degli affari civili del 2015, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7 dicembre 2023 e vertente TRA ### C.F. ###, e ### C.F.  ###, n.q. di esercenti la potestà genitoriale nell'interesse del minore #### C.F. ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### come da procura a margine dell'atto di citazione ### E ### n.q. di titolare e legale rappresentante p.t. de “### di Cioccolato”, sita in ### di #### n. 7 ###: come da verbale in atti. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in rinnovazione introduttivo del presente procedimento, il #### e la ###ra ### nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ### hanno convenuto innanzi all'Intestato Tribunale la ###ra ### titolare dell'omonima ditta individuale “### di Cioccolato” di ### struttura privata ricreativa sita in ### di ### 7, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore ### in conseguenza dell'incidente allo steso occorso il 21 giugno 2013, alle ore 11.00 circa, a causa dell'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo contrattuale di vigilanza e protezione nei confronti del minore.   A fondamento della propria richiesta, gli attori hanno esposto innanzitutto di aver iscritto il figlio ### all'epoca avente età pari a due anni e otto mesi, alla struttura privata denominata “### di Cioccolato” al fine di consentire al minore di svolgere le attività della colonia estiva previste presso il suddetto centro per il periodo decorrente dal 17 al 21 giugno 2013, depositando a sostegno dell'assunto la relativa ricevuta di iscrizione (doc.1 fascicolo parte attrice); gli stessi hanno poi affermato che nel giorno e nell'ora indicati, ### sarebbe scivolato mentre si trovava nei pressi della piscina installata all'interno della struttura e senza che vi fosse alcun addetto alla vigilanza, riportando lesioni fisiche consistenti in “FLC parietoccipitale dx” e “trauma cranico non commotivo” con prognosi iniziale di cinque giorni, secondo quanto attestato dal referto (doc. 2 fascicolo parte attrice) rilasciato dal PPI di ### di ### presso cui il minore è stato condotto dalla madre e dalla nonna immediatamente dopo il fatto.   ###. ### e la ###ra ### hanno esposto inoltre che, in seguito all'accaduto, il 26 giugno 2013 il minore ### è stato sottoposto a nuovi accertamenti presso il PS dell'### di ### dove gli è stata diagnosticata una “ferita cuoio capelluto in pregresso trauma cranico non commotivo” (doc.3 fascicolo parte attrice); gli stessi hanno poi dedotto di aver successivamente sottoposto il figlio a plurimi controlli presso l'Asl di ### in occasione dei quali è stata rilevata la persistenza di dolori legati alla cefalea conseguente all'incidente (documenti 4-5-6 fascicolo parte attrice).   Gli attori hanno poi affermato di aver tentato di concludere una transazione con la controparte tramite l'invio della raccomandata del 27 agosto 2013 (doc.8 fascicolo parte attrice), non ricevendo tuttavia alcun riscontro in proposito da parte della convenuta; hanno dedotto inoltre che, in seguito alla prima citazione notificata alla convenuta l'11 aprile 2014, avevano raggiunto con la controparte un accordo transattivo, in ragione del quale la ###ra ### ha versato loro la somma di euro 1.500, rendendosi però inadempiente per la residua parte del risarcimento concordato, con conseguente risoluzione della transazione.   Sulla base di quanto esposto, i ###ri ### e ### hanno pertanto chiesto la condanna della ###ra ### n.q. di titolare de “### di Cioccolato” sita in ### di ### in ### 7, al risarcimento del danno biologico subito dal proprio figlio minore, quantificandolo, sulla base della consulenza medico-legale di parte depositata in atti, nella somma complessiva di euro 8.125,91 (di cui euro 3.869,91 a titolo di invalidità permanente pari al 3%, euro 3.192 a titolo di inabilità temporanea totale per trenta giorni, ed euro 1.064 a titolo di inabilità temporanea parziale al cinquanta per cento per venti giorni), da cui detrarre la somma di euro 1.500, già ricevuta dagli attori in ragione del suddetto accordo transattivo, oltre al danno da ritardato adempimento della predetta obbligazione risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa ex. art. 1226 ###.ra ### regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 29 novembre 2016.   La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dagli attori, l'assunzione di una prova testimoniale e l'espletamento della CTU medico legale ammessa dopo l'ordinanza di remissione in istruttoria del 22 gennaio 2021, all'udienza del 7 dicembre 2023 viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla base delle conclusioni precisate dalla parte costituita.   La domanda merita accoglimento. 
Occorre innanzitutto osservare che, in ragione delle vicende dedotte in giudizio e in applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie in esame risulta riconducibile all'ambito di applicazione della responsabilità contrattuale. 
A tal proposito, giova preliminarmente ricordare il principio statuito dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9364 del 2002, in base al quale “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola ne' all'insegnante.” Tale principio è stato costantemente applicato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale, in caso di autolesione del minore durante lo svolgimento della prestazione scolastica concordata, ha continuato a configurare la fattispecie come responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura di volta in volta coinvolta, nonché in capo agli insegnanti o ai precettori della stessa. A tal proposito giova ricordare, tra le più recenti pronunce, la sentenza n. 3612/2014, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso di danno alla persona subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art.  1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola” (### in senso conforme anche sentenza 24456/2005; sentenza n. 5067/2010; sentenza n. 2559/2011; ordinanza n. 24835/2011; sentenza 2413/2014; sentenza n. 3695/2016).   Pertanto, in base agli esposti principi di diritto, il caso in esame rientra nell'ambito della responsabilità contrattuale, stante il rapporto obbligatorio creatosi tra i ###ri ### e ### da un lato, e la ###ra ### dall'altro, in ragione dell'iscrizione del figlio degli attori alla scuola estiva della convenuta, in base al quale sorge in capo alla struttura e ai suoi educatori anche l'obbligazione di vigilanza e di controllo sugli iscritti.   Dunque, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, al caso di specie risulta applicabile il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., con conseguente onere degli attori, in qualità di creditori, di provare l'esistenza del rapporto obbligatorio e la circostanza che il danno si è verificato durante lo svolgimento dello stesso, mentre grava sulla convenuta la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza dell'allievo durante lo svolgimento della prestazione della scuola estiva, dimostrando che le lesioni subite dal minore siano derivate da cause autonome e non imputabili né alla struttura né a uno dei suoi insegnanti.   Ciò posto, a fondamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere gli attori hanno depositato la ricevuta di iscrizione (doc.1 fascicolo parte attrice) del minore ### a “### di Cioccolato”, sita in ### di ### 7, per il periodo decorrente dal 17 giugno 2013 al 21 giugno 2013, fornendo la prova documentale che nel giorno e nell'ora indicati, vale a dire il 21 giugno 2013 alle ore 11.00 circa, il minore si trovava presso la struttura “### di Cioccolato” della Sig.ra ### La circostanza ha torvato ulteriore conferma nella testimonianza, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, della ###ra ### madre dell'attrice, assunta all'udienza dell'8 giugno 2017, durante la quale la teste ha confermato che il 21 giugno 2013 il minore ### si trovava presso la colonia estiva, dichiarando di averlo accompagnato lei stessa ogni giorno del periodo di iscrizione indicato.   Gli attori hanno inoltre fornito la prova della circostanza che il danno subito dal figlio si sia verificato proprio durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del rapporto obbligatorio con la ###ra ### Tale assunto risulta infatti provato, anche attraverso il deposito del certificato del PPI di ### di ### (doc.2 fascicolo parte attrice), dove il minore è stato condotto dalla madre e dalla nonna immediatamente dopo l'incidente. Il documento è stato redatto il 21 giugno 2013 alle ore 11.25 ed attesta le lesioni occorse al minore, consistenti in “FLC parietoccipitale dx” e “trauma cranico non commotivo”. Quanto dedotto trova conferma anche nella citata testimonianza della ###ra ### la quale ha affermato che la caduta è avvenuta nella mattina del 21 giugno 2013 durante l'orario scolastico ed ha inoltre dichiarato che, in seguito alla telefonata della scuola, ha accompagnato la propria figlia, la ###ra ### alla struttura stessa, dove hanno trovato il minore ### con un asciugamano sporco di sangue in testa e, pertanto, lo hanno successivamente portato al PPI di ### di ### al fine di consentire i primi interventi necessari.   A fronte di ciò, in base ai principi di diritto precedentemente esposti, gravava sulla ###ra ### n.q. di titolare e legale rappresentante p.t. de “### di Cioccolato”, l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione di vigilanza e controllo o del fatto che l'inadempimento sia stato dovuto a una causa non imputabile né alla scuola estiva né a uno dei propri educatori, in conformità al regime probatorio delineato dall'art. 1218 c.c.; il che non è avvenuta, essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la regolarità della citazione in giudizio.   Pertanto, sulla base di quanto esposto, la domanda merita accoglimento. 
In relazione al quantum debeatur, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha constatato che il figlio degli attori, ### ha riportato, a seguito del sinistro del 21.06.2013, un trauma cranico non commotivo con “flc regione occipitale”, ritenendo che la guarigione dalle lesioni si è realizzata con postumi che hanno determinato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto pari alla misura dell' 1% (uno per cento), omnicomprensivo del danno estetico residuato, postumi non suscettibili di attenuazione con protesi o specifiche terapie, e con una inabilità temporanea assoluta di trenta giorni. 
Avverso le predette conclusioni ha presentato le proprie osservazioni critiche la parte attrice, la quale ha contestato che il Ctu avrebbe dovuto considerare la compromissione estetica non migliorabile nella valutazione del danno biologico al fine di una corretta personalizzazione dello stesso invece di ritenere che la stessa possa essere ricompresa sic et simpliciter nel danno biologico. 
In proposito, il consulente ha evidenziato come, “nel caso specifico, la piccola cicatrice della regione occipitale di 1 cm (coperta parzialmente dai capelli), discretamente visibile e difficilmente emendabile chirurgicamente, merita una valutazione dell'1%, come anche si evince dalla documentazione fotografica che si allega”.   Le conclusioni della CTU depositata in giudizio si condividono solo parzialmente. 
Invero, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza, il danno estetico è solo una componente del danno biologico, che comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione della integrità fisica e psichica della persona abbia provocato alla vittima, ed include pertanto, se esistente, il danno estetico o fisionomico. Ciò non significa tuttavia che, qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti in forme idonee ad alterare l'aspetto esteriore della persona pregiudicandola nei rapporti sociali, il giudice non debba tenerne conto in sede di liquidazione del danno biologico complessivo, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine ( 6383/2004) Ciò posto nel caso di specie, la cicatrice presente nella regione occipitale, estesa per un centimetro, anche se parzialmente coperta dai capelli, risulta discretamente visibile, come affermato dallo stesso ausiliare e non è emendabile chirurgicamente. 
La presenza di una cicatrice visibile nella parte posteriore del cranio è suscettibile di creare in un ragazzo giovane un disagio nei rapporti interpersonali, anche se di lieve entità, tanto da doversi ritenere riconosciuto anche il danno estetico, quale componente del danno biologico, con valutazione complessiva del danno non patrimoniale pari al 2%. 
Quindi, prendendo come parametro di commisurazione equitativa del danno le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12408 del 2011), tenuto conto della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice e della valutazione complessiva del danno biologico, considerato altresì che il minore al momento del sinistro aveva 2 anni, va riconosciuta in suo favore la somma totale di euro 6.1138,00, valutata all'attualità, di cui euro 3168,00 per danno non patrimoniale permanente ed euro 2.970,00 per invalidità temporanea assoluta. 
Non sono state documentate invece le spese mediche sostenute. 
Ciò posto, sulla somma totale liquidata pari ad euro 6.1138,00, valutata all'attualità, deve essere calcolato il danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2013) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamentedall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale. 
Pertanto, tale danno, da liquidarsi mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ### dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, va determinato in euro 551,74 con riferimento alla complessiva somma di euro 6138,00, risultando pertanto dovuta la somma di euro 6.689,74. 
Da tali importi deve essere detratta la somma di euro 1.500,00 già percepita da parte attrice per effetto dell'atto di transazione, poi risolto; considerando quindi l'anticipo, deve riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 5.189,74. 
Sulla somma riconosciuta competono, inoltre, interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo ex art. 1282 Alla luce delle superiori considerazioni la domanda deve essere pertanto accolta. 
Con riferimento alle spese della consulenza tecnica espletata, già liquidate con separato decreto, le stesse devono essere poste definitivamente a carico della convenuta, in virtù del principio della soccombenza. 
Parimenti, in virtù del principio della soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste a carico della convenuta, e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa in relazione al decisum, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, considerata la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1707/2015, disattesa ogni altra domanda, deduzione o eccezione, così provvede: 1) in accoglimento della domanda, condanna la ###ra ### titolare della ditta “### di Cioccolato” a pagare in favore di ### e ### quali esercenti la responsabilità genitoriale nell'interesse del minore ### la somma di euro 5.189,74, oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 2) condanna la ###ra ### titolare de “### di Cioccolato” a pagare in favore di ### e ### quali esercenti la responsabilità genitoriale nell'interesse del minore ### le spese processuali, che liquida in euro 1278,00 per compensi, ed euro 269,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) pone le già liquidate spese di CTU medica definitivamente a carico della convenuta. 
Così deciso in ### il 7 dicembre 2023 

Il Giudice
Maika Marini


causa n. 1707/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Giuseppe, Marini Maika

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3801/2025 del 16-04-2025

... neurologica, effettuata solo in data ###, a causa della cefalea cronica insorta a seguito del trauma; - A tutt'oggi, ### risulta affetto da postumi permanenti invalidanti causati dall'evento de quo, tra cui in particolare insostenibili cefalee croniche, una riduzione del visus di circa -3 gradi ad entrambi gli occhi con conseguente utilizzo necessario degli occhiali, uno sfregio permanente in viso cioè la cicatrice del trauma ed un disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico tanto da essere in cura presso il reparto psichiatrico della casa circondariale. ###, tanto brevemente premesso, citava il convenuto Ministero della Giustizia al fine di ottenere la condannare del ### al pagamento della somma non inferiore ad € 395.736,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente, oltre invalidità temporanea totale e parziale nonché danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite. 2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21784/2019, all'udienza del 17.12.2019, si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello ### il Ministero della Giustizia, a mezzo di comparsa di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21784/2019, riservata in decisione all'udienza del 24.01.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c, promossa da: ### (c.f. ###) nato a Napoli il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec #### in persona del ### protempore, c.f. ###, via ### n. 70 - ### Roma, domiciliato ex lege presso l'### dello Stato, in Napoli, ### 11; ###: responsabilità ex. art. 2051 ###'udienza del 24.01.2025, per parte attrice, l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### si riportava ai propri scritti difensivi ed alle osservazioni formulate e comunicate anche al ### Per parte convenuta, l'Avv. dello ### si riportava ai propri scritti difensivi, evidenziando che, alla luce della CTU acquisita, l'infortunio è avvenuto occasionalmente. Pertanto, deduceva l'infondatezza della domanda per difetto di nesso causale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ### conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Ministero della Giustizia in persona del ### pro tempore, per ivi sentirvi dichiarare la responsabilità del predetto dicastero nella produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno subito.   Precisamente, deduceva l'attore che: - in data ### veniva recluso presso la ### di ### reparto ### piano 3°, cella 50; - gli veniva assegnata una branda al cd. terzo livello, cioè alla fila più alta dei letti a castello (per l'appunto la terza da terra), posta ad un'altezza superiore ai m 2 dal pavimento e senza alcuna sponda protettiva; - nella notte del 4.8.2014, durante il sonno, l'attore, all'epoca di anni 33, cadeva dalla propria branda, prima sbattendo violentemente la testa contro un'altra branda posta al di sotto della sua e, poi, rovinando sul pavimento; - a seguito di detta caduta, alle ore 22:00, veniva condotto al pronto soccorso dell'istituto penitenziario al fine di essere medicato, avendo riportato una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare dx con conseguente applicazione di 3 punti di sutura, previa medicazione e iniezione di tetanus gamma 500 Ui/2 ml; - poco dopo la caduta, per ragioni di sicurezza, furono smontate le brande poste al terzo livello dei letti a castello; - in data ###, alle ore 19:00, lamentando una forte emicrania riferibile al trauma del giorno precedente, veniva refertato nuovamente e medicato e gli veniva somministrata tachipirina 1000; - in data ###, il ### necessitava nuovamente di visita presso il pronto soccorso poiché lamentava, in corrispondenza della zona della ferita, un'aumentata sensibilità del cuoio capelluto; - in data ###, veniva condotto presso il pronto soccorso per visita chirurgica per rimozione dei punti di sutura, prescrizione di brufen per 5 gg; - Successivamente, come si evince dalla cartella clinica prodotta, il ### veniva continuamente sottoposto ad ulteriori esami e visite mediche specialistiche a causa della perduranza della sintomatologia dolorosa al cranio e per l'insorgenza di fortissime cefalee; - La situazione clinica del ### non migliorava al punto che, in data ###, il medico di turno della casa circondariale chiedeva ricovero ospedaliero, in pari data alle ore 22 giungeva in P.S. per “sanguinamento dalle orecchie e dal naso causato dal trauma cranico”; - Nel corso dei mesi, i diversi medici dell'istituto richiedevano ripetutamente consulenza neurologica, effettuata solo in data ###, a causa della cefalea cronica insorta a seguito del trauma; - A tutt'oggi, ### risulta affetto da postumi permanenti invalidanti causati dall'evento de quo, tra cui in particolare insostenibili cefalee croniche, una riduzione del visus di circa -3 gradi ad entrambi gli occhi con conseguente utilizzo necessario degli occhiali, uno sfregio permanente in viso cioè la cicatrice del trauma ed un disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico tanto da essere in cura presso il reparto psichiatrico della casa circondariale.  ###, tanto brevemente premesso, citava il convenuto Ministero della Giustizia al fine di ottenere la condannare del ### al pagamento della somma non inferiore ad € 395.736,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente, oltre invalidità temporanea totale e parziale nonché danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.  2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21784/2019, all'udienza del 17.12.2019, si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello ### il Ministero della Giustizia, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, contestando ed impugnando in toto l'esposizione in fatto ed in diritto contenuta in citazione. 
Segnatamente, veniva, in primo luogo, sostenuta l'insussistenza di qualsivoglia responsabiltà del Ministero convenuto in ordine ai fatti di causa, poiché dall'istruttoria condotta dal Ministero convenuto è emerso che l'evento è stato cagionato dalla negligenza dello stesso attore, come emerge dalla relazione di servizio redatta nell'immediatezza dei fatti, per cui non sussisterebbe il nesso di causalità tra i danni patiti dall'odierno attore e la condotta dell' ###
Pertanto, l'Avvocatura dello ### concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza; in subordine, per la riduzione del quantum richiesto sia perché manifestamente eccessivo sia per concorso di colpa del danneggiato e spese vinte.  3. Ammessa ed espletata la prova testimoniale (all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice ### all'udienza del 07.06.2022 veniva escusso il teste di parte attrice ### ed espletata la ctu medica, subentrato un nuovo Gi, all'udienza del 24.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  4. Deve osservarsi che parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta. 
Risulta, quindi, utile richiamare brevemente i principi applicabili al caso in esame, per poi esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali principi.   Parte convenuta, in quanto custode, in ossequio all'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. E', quindi, prevista una presunzione di responsabilità in relazione ai sinistri causati. 
Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe o che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.  ###. 2051 c.c. è certamente una fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva ma giammai potrebbe configurare una responsabilità presunta iuris et de iure, di tal che, la circostanza che sussista un rapporto di custodia tra la res ed il preteso danneggiante non solleva l'attore dalla puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 
Ancora, la più recente giurisprudenza, in relazione al nesso di causalità, si è così espressa: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Ord. 20943/2022).   Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni oggetto dell'altrui custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. n. 7125 del 21.03.2023; 2075 del 13/02/2002). 
La presunzione è, infatti, collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo di cui è dotata o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo di cui manca. 
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999 n. 5885). 
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al danneggiatodel nesso causale fra la cosa custodita ed il danno: il contenuto della prova deve essere relazionato alla presunzione, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass. 6.8.1997 n. 7276). 
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998 n. 5796)ed il relativo onere probatorio fa carico al custode.  ### mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017). 
In particolare, è stato affermato che, pur in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023). 
In sintesi, in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre affermare che: da un lato, il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001), ovvero, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come "causa" dell'incidente e non come mera "occasione" dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997); dall'altro, il presunto danneggiante, per sottrarsi da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, che coincide con "l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ.  28811/2008 e n. 11227/2008)". 
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al caso fortuito, che esso può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, che è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost (ex plurimis cfr. Cass. n. 8777/2019; n. 9640/2018).  5. Occorre, quindi, valutare se, alla luce dei principi sopra esposti e degli esiti dell'istruttoria, nel caso concreto, possa ritenersi provato che il sinistro occorso al sig. ### sia stato determinato dalle condizioni del letto della propria cella da altra causa non imputabile all' ### Si è rammentato, innanzi, come anche la più accorsata giurisprudenza riconosca che il bene oggetto di custodia debba manifestare, per le sue qualità anche contingenti, una lesività, ossia un'attitudine a ledere beni giuridici rilevanti di chi può con questo venire in contatto. 
Nel caso di specie, parte attrice ha prospettato che la colpa dell'### sarebbe stata quella di assegnare ai detenuti brande poste ad un'altezza eccessiva dal suolo e prive di protezioni, idonee ad impedire la caduta accidentale del detenuto durante il sonno. 
Tuttavia, tale tesi appare smentita sia dal dato empirico sia dalle emergenze istruttorie. 
Entrambi i testimoni escussi nel corso della causa (compagni di cella de ### non sono stati in grado di riferire l'esatta dinamica della caduta. 
In particolare, all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice ### il quale dichiarava " ### a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero compagno di cella dello stesso. Era l'agosto del 2014 e stavamo vedendo la televisione, con le luci spente. All'improvviso ho visto il ### che cadeva dal letto. Non so come sia caduto. Bello e buono l'ho visto a terra che perdeva sangue dalla testa. Non so dire come sia accaduto. 
Chiamammo le guardie che se lo portarono. ### mattina ritornò in cella ed era tutto bendato, e non riusciva nemmeno a parlare, non so se per il dolore o altro. ### stava al terzo livello delle brande, ad un'altezza di circa due metri. I letti erano privi di protezione laterale. Penso che il ### stesse dormendo poco prima della sua caduta ". 
All'udienza del 07.06.2022 veniva escusso il teste ### il quale affermava: “Era il 4 agosto 2014 ed ero recluso insieme a ### presso il carcere di ### padiglione ### I letti presenti erano letti a castello a 3 livelli ed il ### si trovava al terzo livello, all'improvviso, ho visto il ### che cadeva dal letto ed urtava con la testa a terra. 
Chiamammo gli agenti della ### penitenziaria che lo portarono in infermeria. Quando tornò aveva una vistosa ferita sulla fronte ed era in evidente stato di shock. Nei giorni successivi lamentava un forte mal di testa. 
Dopo i fatti il terzo livello dei letti a castello fu eliminato. Preciso che il letto non era dotato di sponde protettive ”. 
Dalla disamina delle deposizione testimoniali emerge che i testi stavano guardando la televisione e, quindi, hanno assistito alla caduta non nella fase iniziale della stessa, bensì nella fase terminale, allorquando il ### urtava la testa e cascava a terra. 
Al riguardo, non può non evidenziarsi come lo stesso ### abbia dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, al personale della ### intervenuto di essere caduto poiché aveva appoggiato male il piede cercando di scendere dalla branda e aveva firmato una dichiarazione in cui espressamente escludeva ogni responsabilità dell' ### In particolare, dalla relazione di servizio prodotta dal Ministero convenuto e redatta dalla ### si evince che l'agente di polizia penitenziaria, intorno alle ore 22.00 circa, del 4 agosto 2014, durante un normale giro d'ispezione veniva chiamato proprio dal ### il quale gli riferiva che “mentre tentava di scendere dalla branda, era scivolato con il piede d'appoggio e cadendo era urtato sullo spigolo della branda procurandosi un taglio al sopracciglio dx”. 
A seguito di ciò, il sig. ### veniva prontamente accompagnato presso il pronto soccorso per ricevere le cure del caso. 
Dunque, nell'immediatezza dei fatti, lo stesso attore ammetteva che l'infortunio era derivato da sua esclusiva colpa; che era sveglio e stava tentando di scendere dalla branda. 
Pertanto, nella vicenda in esame, non può assolutamente escludersi (anzi le dichiarazione rese dalla parte attrice nell'immediatezza dei fatti la avvalora) una ricostruzione diversa da quella prospettata dal ### nell'atto introduttivo, ossia che egli sia caduto non durante il sonno, ma perché aveva poggiato male il piede mentre cercava di scendere dal letto. 
Ciò confermerebbe la caduta, evento pacificamente avvenuto, ma la causa della stessa sarebbe addebitabile ad una disattenzione dello stesso attore. 
Va osservato che, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/11/2024, n. 29639) ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod.  (basta la colpa del leso, non occorrendo la abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o eccezionalità del suo comportamento: così 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento dannoso (Cass. 09/07/2023 n. 26142)”. 
Come ha significativamente ribadito la più recente giurisprudenza, “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, 20986). 
Inoltre, con riferimento al danno conseguenza si evidenzia, poi, che non vi è alcuna prova che le numerose patologie lamentate dall'attore siano derivate proprio dalla caduta avvenuta nell'agosto del 2014.   Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.  6. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della obiettiva controvertibilità dei fatti, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio. 
Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta la domanda di parte attrice; - Compensa le spese di lite tra le parti; - Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro. 
Così deciso, in ### in data ### Il Giudice dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### in ###. ###

causa n. 21784/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Diana Anna Maria

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