testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29407/2022 R.G., proposto DA “Autostrade per l'### S.p.A.”, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalla ###ssa Avv. ### con studio in ### dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv. ### useppe ### a, con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in persona del ### pro tem pore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### entrambi con studio in ### ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec, per la prima: ###; per il s econdo: ###), giusta #### procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 25 mag gio 2022, 4381/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal Dott. ### udito il P.M., nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente la ###ssa Avv. ### e l'Avv. ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente, l'Avv. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso. ### 1. La “Autostrade per l'### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### a il 25 maggio 2022, 4381/02/2022, che, in contr oversia su impugnazione dell'avviso di acce rtamento n. 250/2021 per omesso versamento della ### relativa all'anno 2020, con riguardo ad occupazioni e ffettuate mediante viadotti dell'autostr ada A/16 sul soprassuolo di strade comunali in ####, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del mede simo Comune avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 17 maggio 2021, n. 429/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali. 2. ### tributaria regionale ha c onfermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricors o 3 originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici. 3. Eccepita con primo controricorso del Comune di #### l'inammissibilità del ricorso per l'erronea indicazione della sentenza impugnata e del destinatario della notifica, la “### per l'### S.p.A.” è stata rimessa in termini per la rinnovazione della notifica alla controparte; 4. All'esito, il Comune di #### ha resistito con secondo controricorso. 5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2. Pr eliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, che il controricorrente ha solle vato sia in relazione alla carenza di autosufficienza, dacché la prospettazione delle censure (con la quale non è s tata specificamente lamentata l'inosservanza di pattuizioni relative a c onvenzioni stipulate con l'amminis trazione statale) non esigeva la trascrizione né la localizzazione di atti processuali (art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), sia in relazione alla conformità della sentenza impugnata all'orientamento del giudice di legittimità ed all a carente offert a di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orie ntamento (ar t. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ), dacché le argomentazioni 4 sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico. 3. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la carenza del presupposto impositivo per la ### con riguardo alla occupazione dell'area comunale, essendosi limitato a decidere in relazione all'esenzione prevista per gli enti pubblici. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Difatti, premesso che la formulazione d ella censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### del motivo inerente al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, comporta un implicito rigetto del mo tivo inerente alla insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che la fr uizione dell'agevolazione presuppone (come requisito oggettivo) proprio l'occupazione cum o sine titulo dello spazio sovrastante la strada comunale e, quindi, l'appartenenza del soprassuolo occupato al demanio comunale. 3.3 Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta l a mancanza di un'espres sa statuizione del giudice, essendo necess aria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzi one del caso concreto; ta le vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione , ado ttata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non 5 esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 ge nnaio 2021, 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudic e in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decis ione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dove ndosi ritener e che tale vizi o sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^- 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811). 4. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 1 e 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, 1, 2, 6, 7, 8 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché della legge 28 marzo 1968, n. 385, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente 6 ritenuto dal gi udice di secondo grado che la care nza di autorizzazione o concessione per l'occupazione dello spazio sottostante ai viadotti è irrilevante ai fini della debenza della ### essendo sufficiente la mera occupazione di fatto di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### laddove, a suo dire, lo spazio sovrastante le strade comunali non appartiene più al demanio del Comune, ma è stato acquisito al demanio dello Stato. Difatti, secondo la ricorrente, non si tratta né di un'occupazione di fatto, né tantomeno di una detenzione abusiva, trattandosi piuttosto di un'occupazione che trova fondamento nella legge statale ed in particolare nelle disposizioni della legge 21 maggio 1955, 463, e della le gge 24 luglio 1961, n. 729, avendo lo Stato sottratto all'uso generalizzato della comunità locale i predetti spazi al fine di realizzare la rete autostr adale ed offr ire compiutamente un servizio a favore della col lettivi tà di riferimento nazionale, segnalando che lo stesso Comune non ha mai provveduto non sol o a richied ere alc una tassa, ma neppure rimuovere le opere autostradali se ritenute abusive. 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 A dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” delle aree occupate mediante la costruzione dei viadotti autostradali, trasfer endosene la proprietà allo Stato e conservandosene il mero uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di qu elle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure 7 espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l'art. 12, comma 4, de lla medesima legg e, nel prevedere che gli enti proprie tari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali.
Del resto, l'art. 822 cod. civ. prevede che le s trade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengon o allo Stato e, cioè, rientrano ne l demanio pubblico statale me ramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Trib., 30 maggio 2024 , nn. 15162, 15167, 15171, 15173 , 15186, 15201, 15204). 4.3 Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell 'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164).
Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell'art. 840 cod. civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà 8 privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l'art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel signi ficato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto de ll'area s uperficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche , quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non può opera re in relazione all'area occupata dal pe rcorso di un'altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale. 4.4 Sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio” sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della ### è espr essamente regolamentata dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di ### con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei ### medesimi»), non avendo alcuna attinenza 9 con la fattispecie eterogenea dell'occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale. 4.5 Inoltre, la presunzione di demaniali tà, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guis a da costituire pertinenza della strada; ne lle altre ipotesi, inv ece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Se z. 1^, 17 lu glio 2024, 19784).
Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale c he sia perpendi colarmente sottostante al viadotto autostradale . A mag gior ragione, quindi, non si può ammettere un'acquisizione - per interposta persona - a fav ore della conces sionaria dell'autostrada, che non opera quale longa manus dello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463). 4.6 Né la previsione dell'art. 25, comma 1-ter, lett. a, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzi one de lla permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale.
Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli 10 enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la c oncessione all'attrave rsamento», tale disposizione - che regolamenta la c.d. “intersezione” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A ( autostrade) e B (strade extraurbane principali ) agli enti indicati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato) , esclude ndo ogni incidenza sull'appartenenza delle strad e di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C ( strade extr aurbane secondarie), D (str ade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis (itinerari ciclopedonali), la cui proprietà rim ane ferma in capo agli enti d'origine.
Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del ### della strada (...), l'elenco delle strutture delle opere d'ar te dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicur ezza nei sovrappass i, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo ### della strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anc he alla proprietà de lle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d'origine (al pari dell'inerente soprassuolo). 4.7 Neppure l'inserimento dell'opera autostradale ne llo strumento urbanistico ge nerale può equivalere ad un tac ito riconoscimento da parte del Comune di essere stato privato della disponibi lità di tali aree, anche in corris pondenza dell'intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla 11 viabilità statale dell'intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione.
Difatti, è vero che, in base all'art. 7, comma 2, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può prescindere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di com unica zione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dal le infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti c on le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una me ra ed inevitabile conseguenza dell 'immanenza delle opere autostradali, che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell'ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario). 5. Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 822 cod. civ. e 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria di autostrade non po teva beneficiare dell 'esenzione previs ta per gli enti pubblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicistica dei beni, la cui appartene nza a s oggetti privati non poteva 12 escludere la titolarità di un diritto assimilabile a que llo spettante all'ente concedente ed il cui sfruttamento per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non po teva prescinde re dall'utilizzazione nell'interesse esclusivo dell'ente concedente.
A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### (secondo cui: «I tratta ti lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri») per soste nere il princ ipio di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese operanti nell'ordinamento europeo ed evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha c hiarito che l'indifferenza ris petto alla natura pub blica o privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione, la ricorrente ha sollecitato, in caso di diverso avviso, la sottoposizione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'### all a Corte di Giustizia dell'### della «[… ] questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE ed in ogni caso il diritto dell'unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati in funzione della proprietà pubblica o privata del c oncessionario s tesso» (alla pagina 18 del ricorso). 5.1 Il predetto motivo è infondato. 5.2 Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ### trova appli cazione nell'ipote si di utilizzazione di strade comunali o provi nciali per la realizzazione della ret e autostradale in regime di concessione amministrativa, per cui non può configurarsi l'ipotesi dell'esenzione prevista dall'art. 13 49, lett. a, del d.lgs. 30 dice mbre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507: la società concessionaria è, infatti, l'esec utrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista; a nulla, peraltro, rileva il fatto che il viadotto sia di pro prietà del d emanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, 385; Cass., Sez. 6^-Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; nello stesso senso, in tema di ### Cass. Sez. 1^, 29 maggio 2023, n. 15010; Cass. Sez. 1^, 18 aprile 2023, nn. 13051 e 10345; Cass. 1^, 24 luglio 2023, n. 22183; Cass. Sez. 1^, 25 luglio 2023, n. 22219). 5.3 È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di ta le util izzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in as senza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 14 5.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle ### di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per indi viduare il soggett o passivo della ### diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconduc ibile l'interesse privato ritratto dall' occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedim enti con cui l'amminis trazione territoriale ha allo stesso tr asferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati. 5.5 A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legg e 24 luglio 19 61, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologi a della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “### dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell'opera e, quindi, dalla sua gestione , sebbene s i siano manifes tate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l'una all a 15 costruzione dell'opera, l'altra alla sua gestione, determina per le conc essioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, c he è alla base dell'en ucleazione di specifiche disposizioni all'interno del c.d. “### dei contratti pubblici”. Non a caso, l'art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “### in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis.
Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affid amento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della g estione di servizi in cui il concess ionario ric ava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ric avi della gestione , assumendosi i rischi connes si a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la part e relativa ai servizi è prevalente ris pett o ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavo ri pubblici che di s ervizi pubblici, s i caratterizza, pertanto, per un dato: la remune razione de gli inves timenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (### St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). I n sostanza, la caratteristica principale della concess ione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori 16 o i servizi , rischio che non s ussiste quando la pubblic a amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (### St., Ad.
Plen., 30 gennaio 2014, n. 7).
Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell'opera pubblica o del servizi o pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un c ontratto di appalto pubblico quando l'onere d ell'opera pubblica o del servizi o pubb lico venga a gravar e sostanzialmente sulla pubblica amministrazione.
La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera o un servizi o, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio dal quale il c oncessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull'utenza per me zzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Se z. Un., 27 agos to 2024, 23155).
Ad ul teriore conferma della q ualificazione privatistic a della società autostradale, si può ric hiamare anche il principio enunciato da questa ### e, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in 17 tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, suc cessiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non colle gate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Un., 13 s ettembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. ###; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una rel azione paritaria di tipo contratt uale con l'amministrazione statale in ordine all'attuazione del rapporto concessorio.
Parimenti, la giurisprudenza di questa ### ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche s e partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono s oggette allo statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2082 ss . cod. civ.) e, quindi, all'apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura de maniale non c rea un rapport o di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, 18 n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., 1^, 28 aprile 2023, n. 11273). 5.6 R estando sempre alle fattispecie tipi zzate dal diritto unionale, la società autostr adale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a, della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, c he si configurano, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a, della citata direttiva n. 20 04/17/CE, come «le impres e su cui le amministrazioni aggiudicatrici pos sono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. t, de l citato d.lgs . 18 aprile 2016, n. 50), esse ndo caratterizzate dallo svolgimento di attività econom ica a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale de i bi sogni): l'agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione del rischio. 5.7 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Con s. St., Sez. 5^, 22 19 novembre 2023, nn. 10010, 10 011, 10012, 10013 , 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; ### St. , Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell'ambito del ### sul diverso terreno de i presupposti autoritativi di legittimo esercizio del po tere conce ssorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concessione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio de llo Stato (permanendo tale demanialità statale anche ne ll'ipotesi di gestione lucrativa dell'infrastruttura), atteso che - sempre nell'ottica dell a disciplina tributaria di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle ### - il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva), occupi il suolo comunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l'occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione economica d i un bene pacificamente appartenente al demanio statale.
Diversamente da quanto osservato dalla me nzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla ### dal momento che que sta può, p er l'appunto, interferire, neutralizzandola, s ulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non s ul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell'occupazione; a meno che, ben inteso, non s i vert a di 20 occupazione posta “direttamente” in esser e dallo Stato nell'esercizio di quella supremazia.
Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle ### e dei ### il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei s ervizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradal e, così come l'attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse - ancora una volta - indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l'attrazione (per access ione invertita) allo Stato, per il solo fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate. 5.8 È il caso, poi, di sottolineare - ad ulteriore confutazione delle difese della ricorrente - la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### sul funzionamento dell'### (§ 108) che concernono la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato.
Difatti, la questione non assume alcuna rilevanza, allorquando, come nel caso di specie, l'esenzione (quand'anche davvero qualificabile, appunto, come “aiuto di ### o”) viene negata proprio sul presupposto unionale della non discrim inazione concorrenziale in ragione della natura econom icoimprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svol to dalla 21 contribuente sembra, anzi, viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendos i all'evi denza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### ( sub specie di ese nzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio.
Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra le società pubbliche e le società private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private), da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dall'altro. Dal momento che, se la natura dell'a ttività in concreto svolta è amminis trativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta at traverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto unionale potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività “direttamente” svolta dallo ### nell'ambito di potestà di tipo autoritativo.
Ed è per questo che si è affermato (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2396; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018 , n. 3163; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, nn. 19778 e 19779) che: «In tema di recupero di aiuti di ### dichiarati incompatibili con il mer cato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di proc edere 22 mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti».
A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la pi ù ampia nozione euro-unitaria di impresa che, per giurisprudenza della ### di Giustizia dell'### include qualsiasi e ntità che eserciti un'attività economic a a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituis ce attività economic a qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (###, 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Hofner & ### vs. Macrotron GmbH., par. 21; ###, 16 novembre 1995 , causa C-244/94, ### française des sociétés d'as suranc e et alii vs. Ministère de l'### et de la ### par. 14; ###, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, ### coop, a r.l.; ###, 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, ### S.p.A. vs ### delle ### europee, par. 116).
Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo ai fini dell'IVA «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, § 1, D irettiva UE, n. 2006/112/###; conf. art. 4, 23 ###, n. 77/388/CE)» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2019, n. 27577), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, lad dove si stabilisce che «"i termin i imprenditore , fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubb lico o un rag gruppame nto di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispe ttivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”» (art. 1, § 8, della ### n. 2004/18/CE del ### e del ### del 31 marzo 2004). ### parte, la que stione della pos sibi le interferenza dell'esenzione da ### in parola con il diritto unionale della concorrenza non è nuova, in quanto già re centemente affrontata (Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, n. 15204, con richiamo a Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164) nel senso che: «(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiud iziale alla ### di ### dell'### (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri, come pre cisa l'art. 345 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mant enere, nei confronti delle im prese pubbliche o de lle imprese cui riconoscono diritti spec iali o esclus iva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### per l'### non potrebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)». 24 5.9 Quanto, infine, alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale, va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvi o pregiudiziale alla ### di ### dell'### a (vedasi: Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 34 5 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 del medesimo ### vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritt i speciali o es clusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto profilo, la “### per l'### S.p.A.” non po trebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, 15162). 5.10 Ne discende che la sentenza impugnata sì è uniformata ai principi enunciati con l'argomentazione che «in tema di ### la esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/93 art. 49 c.1 lett. a) postula che l'occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello ### da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad e seguire la costruzione dell'opera e la sua g estione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gestione al termine della conc essione», conclu dendo nel senso affermare «la soggettività passiva ai fini della ### da parte della so c. ### (...) nella considerazione decisiva prevalenza della attività di gestione economica e funzionale del bene effettuata 25 dalla società concessionaria e le sue finalità lucrative proprie della attività di impresa». 6. Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ess ere stato omesso dal giudic e di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative per obiettiva incertezza normativa ex artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 6.1 Il predetto motivo è infondato. 6.2 Premesso ancora una volta che la formulazione dell a censura soddisfa il canone dell'autosufficienza (in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), si ramme nta che l'incertezza normativa oggettiva è prevista, come causa di esenzione del contribuente dalla respons abilità amministrativa tributaria, da varie disposizioni: a) l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 20222, n. 130, il quale prevede che: «La c orte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali pre viste dalle leggi tr ibutarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»; b) l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione de lle dispos izioni alle quali si riferiscono, nonché da indetermi natezza delle richieste d i 26 informazioni o dei model li per la dic hiarazione e per il pagamento»; c) l'art. 10, comma 3, della legge 27 agosto 2000, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 17 giugno 2005, 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, secondo cui «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipe nde da obiettive cond izioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di impo sta; in o gni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria». 6.3 Ciò posto, è indubbio che la sentenza impugnata non si è neppure implicita mente pronunziata sull'applicabilità delle sanzioni amministrative, astenendosi dall'esame dello specifico motivo di app ello. Per c ui, non esse ndo ipotizzabile una decisione implicita sul punto, si ravvisano senz'altro gli estremi dell'omessa pronuncia. 6.4 Il che non esclude c he il giudi ce di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull'eccezione pretermessa dal giudice di appello ne l caso in cui non occorra rinnovare o integrare l'accertamento in fatto della fattispecie in disamina.
In tal senso, questa ### è costante nell'affermazione che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del proc esso di cui all'art. 111 Cost., nonché di una le ttura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la ### di cass azione può evitare la cassazione con rinvio de lla sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritt o che non ric hiede 27 ulteriori accertamenti di fatto ( Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^- 5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055). 6.5 Nella specie, è indubbio che la valutazione delle «obiettive condizioni di incertezza sulla port ata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» sia una questione di mero diritto, presupponendo l'insorgenza di dubbi o contrasti nella relativa interpretazione (Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, 15866).
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa ### in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di ese nzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212, e dell'art. 8 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinata ri della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a que i contribuenti che, pe r loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'amministrazione finanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attr ibuito il potere - dovere di acce rtare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le ta nte: Cass. , Sez. 6^-5, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; 28 Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, 3108; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-Trib., 22 febbraio 2023, n. 5530; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24161).
Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve es sere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula di chiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministr ative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'e sistenza di orientamenti giurisprude nziali contras tanti, specie se sia s tata sollevata que stione di legittim ità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi ammin istrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o me ramente esplicative di una dis posizione implicita preesistente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893). 6.6 Su tali premesse, alla lu ce dei richiamati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, è evidente che nessuno di tali 29 indici si palesa c on riguardo all'app licabilità della ### in relazione all'occupazione delle strade comunali o provinciali da parte dei viadotti autostradali, essendo costante l'affermazione della sussi stenza del presupposto impositivo con il conseguente diniego dell'esenzione. 7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore dei difensori antista tari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese g iudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 20 0,00 per esborsi e di € 7.600,00 per compe nsi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari del controricorrente, Avv. ### da ### e Avv. ### lice ### da ### per dichiarato anticipo; dà at to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 30 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 22 ottobre