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Corte di Cassazione, Sentenza n. 787/2025 del 12-01-2025

... 3.2 Difatti, premesso che la formulazione d ella censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### del motivo inerente al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, comporta un implicito rigetto del mo tivo inerente alla insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che la fr uizione dell'agevolazione presuppone (come requisito oggettivo) proprio l'occupazione cum o sine titulo dello spazio sovrastante la strada comunale e, quindi, l'appartenenza del soprassuolo occupato al demanio comunale. 3.3 Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta l a mancanza di un'espres sa statuizione del giudice, essendo necess aria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzi one del caso concreto; ta le vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione , ado ttata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non 5 esaminabilità pur in assenza di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29407/2022 R.G., proposto DA “Autostrade per l'### S.p.A.”, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalla ###ssa Avv. ### con studio in ### dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### useppe ### a, con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in persona del ### pro tem pore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### entrambi con studio in ### ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec, per la prima: ###; per il s econdo: ###), giusta #### procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 25 mag gio 2022, 4381/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal Dott. ### udito il P.M., nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente la ###ssa Avv. ### e l'Avv.  ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente, l'Avv. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso.  ### 1. La “Autostrade per l'### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### a il 25 maggio 2022, 4381/02/2022, che, in contr oversia su impugnazione dell'avviso di acce rtamento n. 250/2021 per omesso versamento della ### relativa all'anno 2020, con riguardo ad occupazioni e ffettuate mediante viadotti dell'autostr ada A/16 sul soprassuolo di strade comunali in ####, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del mede simo Comune avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 17 maggio 2021, n. 429/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali.  2. ### tributaria regionale ha c onfermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricors o 3 originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3. Eccepita con primo controricorso del Comune di #### l'inammissibilità del ricorso per l'erronea indicazione della sentenza impugnata e del destinatario della notifica, la “### per l'### S.p.A.” è stata rimessa in termini per la rinnovazione della notifica alla controparte; 4. All'esito, il Comune di #### ha resistito con secondo controricorso.  5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.  6. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.  2. Pr eliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, che il controricorrente ha solle vato sia in relazione alla carenza di autosufficienza, dacché la prospettazione delle censure (con la quale non è s tata specificamente lamentata l'inosservanza di pattuizioni relative a c onvenzioni stipulate con l'amminis trazione statale) non esigeva la trascrizione né la localizzazione di atti processuali (art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), sia in relazione alla conformità della sentenza impugnata all'orientamento del giudice di legittimità ed all a carente offert a di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orie ntamento (ar t.  360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ), dacché le argomentazioni 4 sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico.  3. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la carenza del presupposto impositivo per la ### con riguardo alla occupazione dell'area comunale, essendosi limitato a decidere in relazione all'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3.1 Il predetto motivo è infondato.  3.2 Difatti, premesso che la formulazione d ella censura soddisfa il canone dell'autos ufficienza ( in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), è evidente che lo scrutinio ### del motivo inerente al riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, comporta un implicito rigetto del mo tivo inerente alla insussistenza del presupposto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che la fr uizione dell'agevolazione presuppone (come requisito oggettivo) proprio l'occupazione cum o sine titulo dello spazio sovrastante la strada comunale e, quindi, l'appartenenza del soprassuolo occupato al demanio comunale.  3.3 Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta l a mancanza di un'espres sa statuizione del giudice, essendo necess aria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzi one del caso concreto; ta le vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione , ado ttata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non 5 esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 ge nnaio 2021, 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudic e in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decis ione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dove ndosi ritener e che tale vizi o sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^- 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811).  4. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 1 e 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, 1, 2, 6, 7, 8 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché della legge 28 marzo 1968, n. 385, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente 6 ritenuto dal gi udice di secondo grado che la care nza di autorizzazione o concessione per l'occupazione dello spazio sottostante ai viadotti è irrilevante ai fini della debenza della ### essendo sufficiente la mera occupazione di fatto di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### laddove, a suo dire, lo spazio sovrastante le strade comunali non appartiene più al demanio del Comune, ma è stato acquisito al demanio dello Stato. Difatti, secondo la ricorrente, non si tratta né di un'occupazione di fatto, né tantomeno di una detenzione abusiva, trattandosi piuttosto di un'occupazione che trova fondamento nella legge statale ed in particolare nelle disposizioni della legge 21 maggio 1955, 463, e della le gge 24 luglio 1961, n. 729, avendo lo Stato sottratto all'uso generalizzato della comunità locale i predetti spazi al fine di realizzare la rete autostr adale ed offr ire compiutamente un servizio a favore della col lettivi tà di riferimento nazionale, segnalando che lo stesso Comune non ha mai provveduto non sol o a richied ere alc una tassa, ma neppure rimuovere le opere autostradali se ritenute abusive.  4.1 Il predetto motivo è infondato.  4.2 A dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” delle aree occupate mediante la costruzione dei viadotti autostradali, trasfer endosene la proprietà allo Stato e conservandosene il mero uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di qu elle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure 7 espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l'art. 12, comma 4, de lla medesima legg e, nel prevedere che gli enti proprie tari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. 
Del resto, l'art. 822 cod. civ. prevede che le s trade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengon o allo Stato e, cioè, rientrano ne l demanio pubblico statale me ramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Trib., 30 maggio 2024 , nn. 15162, 15167, 15171, 15173 , 15186, 15201, 15204).  4.3 Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell 'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 
Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell'art. 840 cod.  civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà 8 privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l'art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel signi ficato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto de ll'area s uperficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche , quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non può opera re in relazione all'area occupata dal pe rcorso di un'altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale.  4.4 Sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio” sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della ### è espr essamente regolamentata dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di ### con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei ### medesimi»), non avendo alcuna attinenza 9 con la fattispecie eterogenea dell'occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale.  4.5 Inoltre, la presunzione di demaniali tà, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guis a da costituire pertinenza della strada; ne lle altre ipotesi, inv ece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Se z. 1^, 17 lu glio 2024, 19784). 
Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale c he sia perpendi colarmente sottostante al viadotto autostradale . A mag gior ragione, quindi, non si può ammettere un'acquisizione - per interposta persona - a fav ore della conces sionaria dell'autostrada, che non opera quale longa manus dello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463).  4.6 Né la previsione dell'art. 25, comma 1-ter, lett. a, del d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzi one de lla permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale. 
Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli 10 enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la c oncessione all'attrave rsamento», tale disposizione - che regolamenta la c.d. “intersezione” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A ( autostrade) e B (strade extraurbane principali ) agli enti indicati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato) , esclude ndo ogni incidenza sull'appartenenza delle strad e di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C ( strade extr aurbane secondarie), D (str ade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis (itinerari ciclopedonali), la cui proprietà rim ane ferma in capo agli enti d'origine. 
Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del ### della strada (...), l'elenco delle strutture delle opere d'ar te dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicur ezza nei sovrappass i, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo ### della strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anc he alla proprietà de lle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d'origine (al pari dell'inerente soprassuolo).  4.7 Neppure l'inserimento dell'opera autostradale ne llo strumento urbanistico ge nerale può equivalere ad un tac ito riconoscimento da parte del Comune di essere stato privato della disponibi lità di tali aree, anche in corris pondenza dell'intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla 11 viabilità statale dell'intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione. 
Difatti, è vero che, in base all'art. 7, comma 2, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può prescindere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di com unica zione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dal le infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti c on le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una me ra ed inevitabile conseguenza dell 'immanenza delle opere autostradali, che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell'ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario).  5. Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 822 cod. civ. e 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria di autostrade non po teva beneficiare dell 'esenzione previs ta per gli enti pubblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicistica dei beni, la cui appartene nza a s oggetti privati non poteva 12 escludere la titolarità di un diritto assimilabile a que llo spettante all'ente concedente ed il cui sfruttamento per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non po teva prescinde re dall'utilizzazione nell'interesse esclusivo dell'ente concedente. 
A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### (secondo cui: «I tratta ti lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri») per soste nere il princ ipio di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese operanti nell'ordinamento europeo ed evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha c hiarito che l'indifferenza ris petto alla natura pub blica o privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione, la ricorrente ha sollecitato, in caso di diverso avviso, la sottoposizione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'### all a Corte di Giustizia dell'### della «[… ] questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE ed in ogni caso il diritto dell'unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati in funzione della proprietà pubblica o privata del c oncessionario s tesso» (alla pagina 18 del ricorso).  5.1 Il predetto motivo è infondato.  5.2 Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ### trova appli cazione nell'ipote si di utilizzazione di strade comunali o provi nciali per la realizzazione della ret e autostradale in regime di concessione amministrativa, per cui non può configurarsi l'ipotesi dell'esenzione prevista dall'art. 13 49, lett. a, del d.lgs. 30 dice mbre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507: la società concessionaria è, infatti, l'esec utrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista; a nulla, peraltro, rileva il fatto che il viadotto sia di pro prietà del d emanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, 385; Cass., Sez. 6^-Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; nello stesso senso, in tema di ### Cass. Sez. 1^, 29 maggio 2023, n. 15010; Cass. Sez. 1^, 18 aprile 2023, nn. 13051 e 10345; Cass. 1^, 24 luglio 2023, n. 22183; Cass. Sez. 1^, 25 luglio 2023, n. 22219).  5.3 È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di ta le util izzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in as senza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 14 5.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle ### di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per indi viduare il soggett o passivo della ### diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconduc ibile l'interesse privato ritratto dall' occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedim enti con cui l'amminis trazione territoriale ha allo stesso tr asferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati.  5.5 A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legg e 24 luglio 19 61, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologi a della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “### dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell'opera e, quindi, dalla sua gestione , sebbene s i siano manifes tate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l'una all a 15 costruzione dell'opera, l'altra alla sua gestione, determina per le conc essioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, c he è alla base dell'en ucleazione di specifiche disposizioni all'interno del c.d. “### dei contratti pubblici”. Non a caso, l'art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “### in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis. 
Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affid amento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della g estione di servizi in cui il concess ionario ric ava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ric avi della gestione , assumendosi i rischi connes si a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la part e relativa ai servizi è prevalente ris pett o ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavo ri pubblici che di s ervizi pubblici, s i caratterizza, pertanto, per un dato: la remune razione de gli inves timenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (### St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). I n sostanza, la caratteristica principale della concess ione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori 16 o i servizi , rischio che non s ussiste quando la pubblic a amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (### St., Ad. 
Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). 
Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell'opera pubblica o del servizi o pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un c ontratto di appalto pubblico quando l'onere d ell'opera pubblica o del servizi o pubb lico venga a gravar e sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. 
La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera o un servizi o, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio dal quale il c oncessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull'utenza per me zzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Se z. Un., 27 agos to 2024, 23155). 
Ad ul teriore conferma della q ualificazione privatistic a della società autostradale, si può ric hiamare anche il principio enunciato da questa ### e, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in 17 tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, suc cessiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non colle gate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Un., 13 s ettembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. ###; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una rel azione paritaria di tipo contratt uale con l'amministrazione statale in ordine all'attuazione del rapporto concessorio. 
Parimenti, la giurisprudenza di questa ### ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche s e partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono s oggette allo statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2082 ss . cod. civ.) e, quindi, all'apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura de maniale non c rea un rapport o di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, 18 n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., 1^, 28 aprile 2023, n. 11273).  5.6 R estando sempre alle fattispecie tipi zzate dal diritto unionale, la società autostr adale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a, della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, c he si configurano, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a, della citata direttiva n. 20 04/17/CE, come «le impres e su cui le amministrazioni aggiudicatrici pos sono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett.  t, de l citato d.lgs . 18 aprile 2016, n. 50), esse ndo caratterizzate dallo svolgimento di attività econom ica a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale de i bi sogni): l'agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione del rischio.  5.7 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Con s. St., Sez. 5^, 22 19 novembre 2023, nn. 10010, 10 011, 10012, 10013 , 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; ### St. , Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell'ambito del ### sul diverso terreno de i presupposti autoritativi di legittimo esercizio del po tere conce ssorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concessione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio de llo Stato (permanendo tale demanialità statale anche ne ll'ipotesi di gestione lucrativa dell'infrastruttura), atteso che - sempre nell'ottica dell a disciplina tributaria di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle ### - il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva), occupi il suolo comunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l'occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione economica d i un bene pacificamente appartenente al demanio statale. 
Diversamente da quanto osservato dalla me nzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla ### dal momento che que sta può, p er l'appunto, interferire, neutralizzandola, s ulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non s ul materializzarsi del presupposto del tributo costituito dal fatto in sé dell'occupazione; a meno che, ben inteso, non s i vert a di 20 occupazione posta “direttamente” in esser e dallo Stato nell'esercizio di quella supremazia. 
Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle ### e dei ### il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei s ervizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradal e, così come l'attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse - ancora una volta - indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l'attrazione (per access ione invertita) allo Stato, per il solo fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate.  5.8 È il caso, poi, di sottolineare - ad ulteriore confutazione delle difese della ricorrente - la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### sul funzionamento dell'### (§ 108) che concernono la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. 
Difatti, la questione non assume alcuna rilevanza, allorquando, come nel caso di specie, l'esenzione (quand'anche davvero qualificabile, appunto, come “aiuto di ### o”) viene negata proprio sul presupposto unionale della non discrim inazione concorrenziale in ragione della natura econom icoimprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svol to dalla 21 contribuente sembra, anzi, viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendos i all'evi denza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### ( sub specie di ese nzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 
Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra le società pubbliche e le società private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private), da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49, comma 5, del d.l.  16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dall'altro. Dal momento che, se la natura dell'a ttività in concreto svolta è amminis trativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta at traverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto unionale potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività “direttamente” svolta dallo ### nell'ambito di potestà di tipo autoritativo. 
Ed è per questo che si è affermato (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2396; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018 , n. 3163; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, nn. 19778 e 19779) che: «In tema di recupero di aiuti di ### dichiarati incompatibili con il mer cato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di proc edere 22 mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti». 
A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la pi ù ampia nozione euro-unitaria di impresa che, per giurisprudenza della ### di Giustizia dell'### include qualsiasi e ntità che eserciti un'attività economic a a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituis ce attività economic a qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (###, 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Hofner & ### vs. Macrotron GmbH., par. 21; ###, 16 novembre 1995 , causa C-244/94, ### française des sociétés d'as suranc e et alii vs. Ministère de l'### et de la ### par. 14; ###, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, ### coop, a r.l.; ###, 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, ### S.p.A.  vs ### delle ### europee, par. 116). 
Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo ai fini dell'IVA «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, § 1, D irettiva UE, n. 2006/112/###; conf. art. 4, 23 ###, n. 77/388/CE)» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2019, n. 27577), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, lad dove si stabilisce che «"i termin i imprenditore , fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubb lico o un rag gruppame nto di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispe ttivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”» (art. 1, § 8, della ### n. 2004/18/CE del ### e del ### del 31 marzo 2004).  ### parte, la que stione della pos sibi le interferenza dell'esenzione da ### in parola con il diritto unionale della concorrenza non è nuova, in quanto già re centemente affrontata (Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, n. 15204, con richiamo a Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164) nel senso che: «(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiud iziale alla ### di ### dell'### (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri, come pre cisa l'art. 345 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 vieta agli ### membri di emanare o mant enere, nei confronti delle im prese pubbliche o de lle imprese cui riconoscono diritti spec iali o esclus iva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### per l'### non potrebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)». 24 5.9 Quanto, infine, alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale, va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvi o pregiudiziale alla ### di ### dell'### a (vedasi: Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 34 5 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 del medesimo ### vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritt i speciali o es clusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto profilo, la “### per l'### S.p.A.” non po trebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, 15162).  5.10 Ne discende che la sentenza impugnata sì è uniformata ai principi enunciati con l'argomentazione che «in tema di ### la esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/93 art. 49 c.1 lett. a) postula che l'occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello ### da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad e seguire la costruzione dell'opera e la sua g estione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gestione al termine della conc essione», conclu dendo nel senso affermare «la soggettività passiva ai fini della ### da parte della so c.  ### (...) nella considerazione decisiva prevalenza della attività di gestione economica e funzionale del bene effettuata 25 dalla società concessionaria e le sue finalità lucrative proprie della attività di impresa».  6. Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per ess ere stato omesso dal giudic e di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative per obiettiva incertezza normativa ex artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.  6.1 Il predetto motivo è infondato.  6.2 Premesso ancora una volta che la formulazione dell a censura soddisfa il canone dell'autosufficienza (in ragione della trascrizione letterale in ricorso del motivo di appello che si assume ignorato), si ramme nta che l'incertezza normativa oggettiva è prevista, come causa di esenzione del contribuente dalla respons abilità amministrativa tributaria, da varie disposizioni: a) l'art. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 20222, n. 130, il quale prevede che: «La c orte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali pre viste dalle leggi tr ibutarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»; b) l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione de lle dispos izioni alle quali si riferiscono, nonché da indetermi natezza delle richieste d i 26 informazioni o dei model li per la dic hiarazione e per il pagamento»; c) l'art. 10, comma 3, della legge 27 agosto 2000, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 17 giugno 2005, 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, secondo cui «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipe nde da obiettive cond izioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di impo sta; in o gni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».  6.3 Ciò posto, è indubbio che la sentenza impugnata non si è neppure implicita mente pronunziata sull'applicabilità delle sanzioni amministrative, astenendosi dall'esame dello specifico motivo di app ello. Per c ui, non esse ndo ipotizzabile una decisione implicita sul punto, si ravvisano senz'altro gli estremi dell'omessa pronuncia.  6.4 Il che non esclude c he il giudi ce di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull'eccezione pretermessa dal giudice di appello ne l caso in cui non occorra rinnovare o integrare l'accertamento in fatto della fattispecie in disamina. 
In tal senso, questa ### è costante nell'affermazione che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del proc esso di cui all'art. 111 Cost., nonché di una le ttura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la ### di cass azione può evitare la cassazione con rinvio de lla sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritt o che non ric hiede 27 ulteriori accertamenti di fatto ( Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.  13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^- 5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055).  6.5 Nella specie, è indubbio che la valutazione delle «obiettive condizioni di incertezza sulla port ata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» sia una questione di mero diritto, presupponendo l'insorgenza di dubbi o contrasti nella relativa interpretazione (Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2021, 15866). 
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa ### in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di ese nzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, 212, e dell'art. 8 del d.l.gs 31 dicembre 1992, n. 546, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinata ri della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a que i contribuenti che, pe r loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'amministrazione finanziaria, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attr ibuito il potere - dovere di acce rtare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le ta nte: Cass. , Sez. 6^-5, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; 28 Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, 3108; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-Trib., 22 febbraio 2023, n. 5530; Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24161). 
Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve es sere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art.  6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula di chiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministr ative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l'e sistenza di orientamenti giurisprude nziali contras tanti, specie se sia s tata sollevata que stione di legittim ità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi ammin istrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o me ramente esplicative di una dis posizione implicita preesistente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893).  6.6 Su tali premesse, alla lu ce dei richiamati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, è evidente che nessuno di tali 29 indici si palesa c on riguardo all'app licabilità della ### in relazione all'occupazione delle strade comunali o provinciali da parte dei viadotti autostradali, essendo costante l'affermazione della sussi stenza del presupposto impositivo con il conseguente diniego dell'esenzione.  7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore dei difensori antista tari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese g iudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 20 0,00 per esborsi e di € 7.600,00 per compe nsi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari del controricorrente, Avv. ### da ### e Avv.  ### lice ### da ### per dichiarato anticipo; dà at to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 30 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 22 ottobre 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Lo Sardo Giuseppe

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1360/2025 del 20-01-2025

... licenziare. Tale ar gomentato accertamento resiste alla censura della ricorrente e conduce al rigetto del ricorso, per infondatezza, con la re golazione delle spese del gi udizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché ra ddoppio del co ntributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. 23535 del 2019); P.Q.M. ### rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per com pensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2024 (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 17137-2021 proposto da: K.S.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentata e difesa dall'av vocato ### MARINELLI; - ricorrente - contro ### O, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 442/2021 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1172/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal ### gliere Dott. ###.  ###.G.N. 17137/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 22/10/2024 CC 1. la Corte d'### di ### con sentenza del 1 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di ### con la quale, per quanto qui rileva, era stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato a ### nell'ambito di una procedura di mobilità avviata dalla K.S.M. S.p.A. ex artt. 4 e 24 della ### n. 223/1991. 
La corte ha ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo per la violazione della procedura di comunicazione di cui all' art. 4, comma 9 della ### n. 223/1991, in quanto la società K.S.M., contestualmente all'invio delle lettere di licenziamento ai primi trentadue dipendenti il 2 maggio 2019, non aveva, nella comunicazione alle ### e agli enti competenti, indicato il numero e i nominativi dei lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità e non aveva consentito alle parti sociali e alle amministrazioni interessate il controllo, primario obiettivo delle medesime comunicazioni, sui criteri di selezione applicati, in particolare quello della "vicinanza al pensionamento", previsto dall'accordo sindacale dell'11 febbraio 2019. 
Sul rilievo che l'art. 4 della ### n. 223/1991 impone alle imprese precise prescrizioni formali e procedurali per la gestione dei licenziam enti collettivi, la corte ha evidenziato come la K.S.M. non avesse rispettato tali prescrizioni, in quanto la comunicazione inviata alle autorità competenti e alle ### non conteneva tutti i nominativi dei lavoratori posti in mobilità entro i sette giorni successivi al licenziamento, come previsto dalla norma in esame, né conteneva un'adeguata specificazione dei punteggi attribuiti ai lavoratori sulla base dei criteri di scelta, limitando così la trasparenza e l'efficacia del controllo sindacale. 
Neppure valevano a sanare la dedotta omissione, ha ritenuto la corte, le successive comunicazioni del 6 e del 14 maggio 2019 che nella prospettiva del datore di lavoro avrebbero integrato la comunicazione iniziale, poiché anch'esse risul tavano carenti nella descrizione dei criteri di selezione, in particolare riguardo alla verifi ca dell'anzianità contributiva, elemento c ruciale per l'applicazione del criterio della vicinanza al pensionament o, come stabilito nell'accordo dell'11 febbraio 2019.  2. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso la K.S.M. S.p.A. con un motivo, cui resiste con controricorso ### al termine della camera di consi glio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 3. Con un unico articolato motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p. c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della ### n. 223/1991, in cui sarebbe incorsa la ### e d'### di ### avendo erroneamente ritenuto che la comunicazione prevista dalla norma in questione potesse essere inviata solo dopo l' invio delle lettere di licenziamento, e che no n fosse sufficiente l'allegazione della graduatoria di tutti i dipendenti della ### con l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi, e l'indicazione dell'applicazione al sig. ### del criterio della pensionabi lità, ma si dovesse immediatamente indicar e anche i lavoratori in concreto licenziati, poiché tale omissione avrebbe viziato la procedura impedendo un controllo adeguato sulla corretta applicazione dei criteri di scelta. 
Nella prospettiva della ricorrente la comunicazione iniziale, che conteneva i criteri generali di scelta adottati, era idonea a rispettare la procedura poiché contestuale all'invio delle graduatorie con i punteggi assegnati ai lavoratori, e non poteva ravvisarsi l'obbligo di indicare immediatamente i nominativi di tutti i lavoratori posti in mobilità, elenco peraltro inviato con la comunicazione successiva del maggio 2019, circostanza che avrebbe sanato le eventuali carenze della comunicazione iniziale, non comportando una violazione della norma. 
La ricorren te si duole che la ### d'### ha fornito un'interpretazione eccessivamente restrittiva della norma la cui unica finalità sarebbe di permettere un controllo da parte delle organizzazioni sindacali e delle autorità competenti sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, senza l'obbligo di indicare immediatamente e contestualmente tutte le informazioni. 
Nella prospettazione della ricorrente, l'ino sservanza dell e formalità previste dall'ar t. 4, comma 9, del la ### 223/1991, non determina automati camente l'illegittimità del licenziamento collettivo, poiché il vizio sarebbe di natura formale e non avrebbe inciso concretamente sulla trasparenza della procedura o sul diritto di contro llo da parte delle organizzazioni sindacali. Nel caso di specie, secondo la ricorrente, il criterio della "vicinanza al pensionamento", come stabilito nell'accordo sindacale dell'11 febbraio 2019, sarebbe stato correttamente applicato e la documentazione successiva avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie per un controllo adeguato.  4.Il motivo è infondato. 
Questa corte ha avuto modo di evidenziare in analoghe vicende, anche riferite alla medesima azienda (sia pure relative ad altra procedura, cfr. ex multis, Cass. 3554/2023) che la disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata ad operare su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie in dividualiassolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in con dizioni di contrattar e i criter i di scelta dei lavoratori da sospendere ma altresì di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato al licenziamento, la previa in dividuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro (Cass. 19618 del 2011; Cass. n. 15694 del 2009).  4.1. In particolare, la comunicazione di cui all'art.4, comma 9 della legge n. 223 del 1991, che fa obblig o di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da li cenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agl i organi ammi nistrativi di contro llare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. 12344 del 2015 , Cass. n. 19320 del 2016). E ssa cr istallizza anche le ragioni del re cesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risul tanti dalla citata comunicazione. A tal fine, quindi, l'es igenza di consentire il controllo (contestuale e successivo) impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei qu ali i criteri sono stati applicati risultino ricavabi li dalla comunicazione. La valutazione dell'adegu atezza della comunicazione costituisce un giudizi o di fatto, demandato al giudice di merito (così, con riferimento alla comunicazione, di apertura della procedura, Cass. n. 2113 del 2016).  4.2 Come noto, nell'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991, la parola "contestualmente" è stata sostituita dall'art. 1, quarto comma, legge n. 92/2012, con le parole "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi", mentre l' art. 2, comma 72 della stessa legge ha modificato il primo comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 (secondo cui "### che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le "procedure di mobi lità" ai sensi del presente articolo"), sostituendo le parole "le procedure di mobilità" con le parole "la procedura di licenziamento collettivo". E il dodicesimo comma dello stesso a rt. 4 ha disposto poi che " le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma prescritta delle procedure previste dal presente articolo"; 4.3. secondo il c onsolidato orientamen to di questa ### elaborato con riguardo al testo precedente le modifiche del 2012 (cfr., in particolare, Cass. n. 23736 del 2016), il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che esser e valu tato, in una procedura temp oralmente cadenzata in modo rigido ed analitico, con termini molto ristretti, nel se nso di una necessar ia ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro (Cass. n. 1722 del 2009; Cass. n. 16776 del 2009; Cass. 7490 del 2011); contestualità, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, giustificata dallo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite qu este, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'a pplicazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impug nazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenzi amento eseguito in loro violazione; l'orientamento consolidato richiamato ha, dunque, respinto una nozione "elastica" di contestualità (Cass. n. 8680 del 2015; Cass. n. 22024 del 20/15); 4.4. tale interpretazion e rigorosa è stata riba dita anche con riguardo al termine di sette giorni previsto dal l'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991 (novellato dalla legge n. 92/2012), per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla ### one regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, termin e che deve intendersi come cogente e perentorio (Cass. n. 29183 del 2018; Cass. n. 25807 del 2019). In particolare, tali ultime sentenze hanno affermato come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavorator i abb iano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, considerato l'obiettivo (il contro llo tempestivo sulla correttezza procedimentale del procedimento, anche al fine di acq uisire og ni elem ento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966) perseguito dal legislatore con tale prescrizione e scansione temporale; 4.5. E' stato anche chiarito (Cass. 9800/2022) come la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare dei dati relativi ai carichi di famiglia e della concreta traduzione, per ciascun lavoratore, dei punt eggi ricollegati - astrattamente - ai cr iteri selezionati (anzianità di fami glia, esigenze tecnico produttive ed organizzative, car ichi di famiglia), rende illegittima la procedura poiché impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offrendo alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavora tori, idoneo ad esc ludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.  5. Nel caso di specie, la ### territoriale , correttamente applicando i suddetti principi, ha accertato, e congruamente argomentato che la comunicazione del 2.5.2019, ai sensi del cit. art. 4, comma 9, legge 223/1991, inviata all'### del ### e alle associazioni sindacali contestualmente all'invio delle lettere di licenziamento ai primi 32 dipendenti, non appare conforme ai principi di qu ei parametri di “trasparenza informativa, completezza contenutistica e rigidità procedurale prescritti dal a normativa di settore…. perché nella stessa non è assolutamente indicato il numero dei soggetti effetti vamente posti in mobilità”. 
La corte ha pure evidenziato a pag. 6 che “in ogni caso, anche a vo lere prendere in considerazione, quali altrettante comunicazioni finali ex art. 4 comma 9, le successive comunicazioni del 6.5.2019 (contenente l'elenco dei primi lavoratori licenziati il ###) e quella del 14.5.2019 (contenente l'elenco degli ulteriori dipendenti licenziati nella stessa data), neanch 'esse sono i n grado di assolvere pienamente agli oner i informativi di cui s'è detto, né isolatamente considerate né lette quali integrazioni della precedente co municazione del 2.5.2019” poiché l'elenco con esse tras messo “non dà minimamente conto del la corretta applicazione dei criteri di scelta ai fini della loro individuazione, non contenendo alcun riferimento ai punteggi attribuiti”. 
Ha poi chiarit o la sentenza impugnata che neppure l a comparazione con le graduatorie co municate il ### er a sufficiente a colmare la lacuna informativa, vista la l'omissione del dato dell'anzianità contributiva utile a verificare il criterio della vicinanza alla pensione scelto per individuare i lavoratori da licenziare. 
Tale ar gomentato accertamento resiste alla censura della ricorrente e conduce al rigetto del ricorso, per infondatezza, con la re golazione delle spese del gi udizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché ra ddoppio del co ntributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U.  23535 del 2019); P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per com pensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2024  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Ciriello Antonella

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3612/2024 del 08-02-2024

... o ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -5- censurato, che, s e risale a meno d i cinque ann i prima dell'apertura del procedimento d isciplinare, impedisce la prescrizione. Inoltre, nel caso in cui l'az ione disciplinare scaturisca da un esposto nei suoi confronti, è dalla data dell'ultimo esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare la prescrizione. Nel merit o rilevava che gli espo sti presentati dalla dott. ### nei confronti del dott. ### non afferivano alle funzioni svolte da que sti nell '### ma concernevano espression i calunniose e diffamatorie rivolte alla collega, e che si connotano come idonee a determinare la violazione degli artt. 58 ed 1 del codice deo ntologico, che impongono al sanitario di atten ersi ai doveri di solidariet à, collaborazione e rispetto reciproco nei rapporti di colleganza. Inoltre, la misura della sa nzione era cong rua, essendosi tenuto conto di due circostanze aggravanti, quali il rifiuto del ricorrente di aderire ad una proposta di composizione bonaria della dott.ssa ### e la recidiva disciplinare, essendo stato il dott. ### già condannato nel 2011 alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 23430-2020 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### ANNETTA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ##### , rapp resentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché contro ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -2- PROCURA DELLA REP UBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ####, #### M #### - intimati avverso la decisione della ###, n. 101/2019 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal ###. ### Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ###. ### odontoiatra iscritto al Consiglio dell'Ordine della ### di ### ha impugnato la decisione emessa dalla ### degli ### del relativo Ordine, emessa in data 13 dicembre 2016, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi quattro: - per avere rivolto alla collega dott.ssa ### in più occasioni ed in modo ripetuto, anche in documenti ufficiali, e sempre con ampia risonan za pubblica, l'accusa d i avere commissionato ed utilizzato, senza autorizzazione, e sin dal 2007, un timbro riproducente la propria firma qua le ### te dell'### - per avere accusato sempre la dott.ssa ### (con esposto del 19 luglio 2010, inviato al ### dell'Ordine, ai componenti la ### di ### al ### della ### al ### ed anche di recente, nel ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -3- maggio del 2015, durante una d eposizione della collega ### innanzi all'autorità giudiziaria), di avere apposto con un timbro/firma la propria fi rma falsa (ap ocrifa) sul do cumento inviato all'### in occa sione della trasmissione del nominativo del delegato che avrebb e dovuto p artecipare all'assemblea nazionale del 30/5/2009; inoltre, nello stesso esposto del 19/7/201 0 e nell'aud izione del 13/7/2010 tenutasi dinanzi al ### d el ### lio e durante la detta audizione dinanzi all'autorità giudiziaria, di avere accusato la ### di avere falsificato i l verbale dell'assemblea ### provin ciale d el 26/5/2009, affermando che l'assemblea non si sarebbe tenuta e che il delegato avrebbe votato al ### senza che nessuno gli avesse dato il mandato; - per avere accusato nell'esposto ai ### del 10/2/2014 la collega ### di avere falsificato il verbale del ### de l 5/2/2007, affermando che l'ult imo rigo “il dott. ### chiede alla dott.ssa ### una stretta collaborazione nella gestione d ella sezione provinciale data l'esperienza”, sarebbe falso, in quanto oggetto di una successiva aggiunta rispetto al momento della sottoscrizione del verbale. 
Per quanto rileva in questa sede la ### nell'applicare la detta sanzione, riteneva che le prove raccolte avessero permesso di conf ermare che la dott.ssa ### avesse fatto uso del timbro riproducente la firma del dott. ### sulla base di un preventivo consenso dello stesso ricorrente, che solo a distanza di anni si era doluto di tale condotta. 
Aggiungeva che si era palesata l'infondatezza delle accuse rivolte dal dott. ### quanto alle modalità di tenuta dell'assemblea della sezione locale dell'### In merito alla prescrizione, la decisione ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -4- della CAO escludeva che fosse maturata, in quanto le acc use erano state reiterate in diverse occasioni, così che, in caso di reiterazione, il termine pre scrizionale inizi ava a de corre re dal momento in cui la condotta era cessata, e quindi a far data dall'11 maggio 2015. 
Era altresì emersa l'assoluta infondatezza dell'accusa del ### in ordine all'aggiunta in un secondo momento dell'invi to alla collaborazione alla dott.ssa ### di cui al verbale del 5 febbraio 2007, essendo stata smentita dalle dichiarazioni rese da altri collegh i, come pure era emerso che non fosse veritiera l'accusa alla ### sole di avere rifiutato di mettere a disposizione l'originale del docu mento sulla scorta de l quale sarebbe stato poi confezionato il timbro recante la firma del ### Ciò per metteva quindi di ricondurre le condotte contestat e al la violazione dell'art. 58 del codice deontologico, palesandosi quindi congrua la sanzione irrogata, anche in ragione della recidiva, per essere stato il r icorrente già sanzionato per la violazione dell a medesima norma deontologica.  ### con la decisione n. 101 del 15 luglio 2020 ha rigettato il ricorso del dott. ### Dopo avere respinto l'istanza di rinvio dell'udienza, in quanto non risultava in atti una richiesta di audizione personale del ricorrente, che comunque aveva nominato un difensore, rigettava l‘eccezione di prescrizione quinquennale. 
A tal fine osservava che il termine decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, ma dalla data in cui l'ente procedente ha avuto conoscenza dei fatt i e, che al fine di det erminare se sia intervenuta la prescrizione, occorre individuare il moment o dell'ultima azione in cui si è concretizz ato il comp ortament o ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -5- censurato, che, s e risale a meno d i cinque ann i prima dell'apertura del procedimento d isciplinare, impedisce la prescrizione. 
Inoltre, nel caso in cui l'az ione disciplinare scaturisca da un esposto nei suoi confronti, è dalla data dell'ultimo esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare la prescrizione. 
Nel merit o rilevava che gli espo sti presentati dalla dott. ### nei confronti del dott. ### non afferivano alle funzioni svolte da que sti nell '### ma concernevano espression i calunniose e diffamatorie rivolte alla collega, e che si connotano come idonee a determinare la violazione degli artt. 58 ed 1 del codice deo ntologico, che impongono al sanitario di atten ersi ai doveri di solidariet à, collaborazione e rispetto reciproco nei rapporti di colleganza. 
Inoltre, la misura della sa nzione era cong rua, essendosi tenuto conto di due circostanze aggravanti, quali il rifiuto del ricorrente di aderire ad una proposta di composizione bonaria della dott.ssa ### e la recidiva disciplinare, essendo stato il dott. ### già condannato nel 2011 alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi, e sempre per la violazione dell'art. 58 citato. 
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso ### sulla base di quattro motivi.  ### glio dell'Ordine dei ### e degli ### della ### di ### ha resistito con controricorso. 
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  2. Il primo m otivo d i ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d el DPR n. 221/1950, in q uanto, come ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -6- emerge dalla narrazione d ei fatti contenu ta nella decisione impugnata, le vicende sono relative a rapp orti di natura istituzionale interni all'### (### ionale ### e non già all'esercizio della professione sanitaria. 
Conseguentemente si tratta di fatti che andavano devoluti, come peraltro avvenuto, al giudizio del Collegio dei ### della detta associazione. 
Il motivo è infondato.  ###. 1 del codice deonto logico di categoria pre vede che: ### di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che discipli nano l'esercizio professionale del medico chiru rgo e dell'odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi ### professionali. ### in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civi li di su ssidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull'indipendenza e sulla qualità della professione. ### regola anche i comportamenti assunti al di fu ori dell'e sercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il ### e gli indirizz i applicativi allegati. Il m edico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del ### stesso. 
Il successivo art. 58, che è appunto oggetto della contestazione disciplinare, prevede che: Il medico impronta il rapp orto con i colleghi ai p rincipi di solid arietà e collaborazione e al recipro co rispetto delle competenz e tecniche, fun zionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabil ità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -7- salvaguarda il migliore in teresse de lla persona assistita, ove coinvolta. Il medico ass iste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medic o, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.  ###. 38 del DPR n. 221/19 50 prevede po i che la rilevan za disciplinare delle condotte dei sanitari non sia limitat a solo alle condotte strettamente inerenti all'esercizio dell a professione sanitaria, ma si estende anche a tutte quelle condotte che siano disdicevoli al decoro professionale, anche pe r attività extra professionale.  ### tali premesse, si rileva che le vicende che hanno portato all'applicazione della sanzione disciplin are appaiono comunque correlate ad attività connesse st rettamen te all'esercizio dell'attività professionale, vertendosi in materia di comportamenti tenuti all'in terno di un'associazione di categoria, ancorché organizzata su base volontaria, ma comunqu e avente finalità istituzionali correlate all'esercizio della professione sanitaria. 
La partecipazione all'associazione in qualità di iscritti di soggetti accomunati dall'esercizio della m edesima professione rende evidente come i doveri di colleganza e correttezza si estendano anche all'interno d i tale associazione, e che quindi non sia censurabile l'applicazione dell'art. 58, laddove la rilevanza e la gravità delle accus e (involgenti anche pro fili penalisticamente rilevanti) possano avere inciso sul decoro della professione. 
Né può influire sulla ri levanza disciplinare della condotta la circostanza che la medesima possa avere rilievo anche sul piano dei rapporti in terni dell'associazione, con la conseguente competenza del Collegio dei ### essendo l'intervento di tale organo limitato alla sorte dei rapporti endoassociativi, ma senza ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -8- che sia esclusa anche l'ulteriore rilevanza sul pian o della sua valutazione disciplinare per la categoria professionale di appartenenza, atteso il rilievo pubblicistico che assumono per gli ordini professionali, le violazioni disciplinari.  3. Il second o motivo di ricorso den uncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Co st. quanto alla lesione del dirit to di difesa. 
Assume il ricorrente che la d ecisione impugnata ha inopinatamente disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza, senza tenere conto che in realtà con istanza del 25/11/2019 aveva fatto richiesta di partecipazione personale all'udienza di discussione del ricorso disciplinare dinanzi alla ### Quest'ultima ha, poi, disatteso la richiesta, reput ando insussistente il legittimo impedimento addotto dal ricorrente per motivi di salute, ass umendo a fondamento del diniego la circostanza che non vi fosse stata richiesta di audizione personale. 
Risulta, perciò, trascurato il disposto di cui all'art. 59 del DPR 221/1950, che per i procedimenti disciplinari dinanzi alla ### prevede che il sanit ario può chie dere di essere sentito personalmente, ma senza che sia prescritta una det erminata forma per la formulazione di tale richiesta. 
Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto di essere sentito, la ### avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio, pena la violazione del diritto di difesa del sanzionato.   Il motivo è inammissibile per la violazione dell'art. 366, co. 1, 6, c.p.c. 
In pun to di diritto si rileva che effettiv amente l'art. 59 citat o prevede che nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -9- sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla commissione. 
La giurisp rudenza di questa Corte ha poi chiarito che l'art. 59 d.P.R. n. 221 del 1 950, preveden te che il sanitario interessato può richiedere alla ### di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62 (che dispone che all'interessato va dato avviso dell'adunanza della commissione), e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la ### issione deve disporre l'audizione, rient rando nei po teri discrezionali di tale organo sentire o men o l'interessato solo nell'ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta (cfr. Cass. 5885/2000). 
Tuttavia, in violazione del citat o precetto di cui al n. 6 dell'art.  366 c.p.c., il ricorrente riferisce di avere avanzato una richiesta di audizione con istanza del 25/11/2019, ma omette di riprodurne, per quanto rileva ai fini della censura, il conten uto spe cifico e soprattutto omette di specifi care ove tale documento sia eventualmente stato prodotto in sede di merito ed ove sia attualmente reperibile all'interno della produzione di parte o del fascicolo d'ufficio (cf r. ex multis Cass. S.U. n. ### /2019, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documen ti del giudizio di m erito qu alora il ricorrente si limiti a richiam are tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso o vvero, laddo ve riprodotti, senz a fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla docume ntazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -10- senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; conf. Cass. n. 18625/2021).  ### offerta di tali ind icazioni rende qui ndi il motivo inammissibile.  4. Il terz o motivo di ricorso de nuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del DPR n. 221/1950, quanto alla corretta applicazione del termine di prescrizione. 
Si ded uce che la ### ha ri tenuto che il dies a quo della prescrizione dell'illecito disciplinare inizia a decorrere, non dalla data del fatto, bensì dalla data in cui l'ente procedente ne abbia avuto conoscenza; che in caso di reiterazione dell a condotta occorre individuare il momento dell'ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato; che in caso di avvio di un procedimento a carico di un sanitario che tragga origine da un esposto nei suoi confro nti, occorre fare riferimento alla d ata dell'ultimo esposto al fine di accertare se si sia verif icata la prescrizione. 
Assume il ### che trattasi di affermazioni erronee in punto di diritto, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che la prescrizione decorre sempre dalla data di commissione dell'illecito. 
Poiché nella fatt ispecie le condotte addebitate al ricorrente risalgono nel caso di condotta più recente agli anni 2009-2010, essendo stata esercit ata l'azione disci plinare nel 2016, la prescrizione risulta essere maturata. 
Il motivo è fondato. 
Questa Corte ha statuito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di e sercenti le pro fessioni sanitarie, il te rmine ### 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -11- quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, decorre dalla commissione d ell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato (Cass. n. 23 131/2019, che ha altresì ribadito che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davan ti alla ### e ### si produce, ai sensi dell'ar t. 2945, comma 2, c. c., l'effetto permanente dell'interruzione). 
E' stata quindi ribadita la regola secondo cui il termine in esame - ove il fatto non abbia rilevanza penale ovvero, in ogni caso, non sia stat a avviata l'azione penale - decorre dalla data di commissione dell'illecito e n on da quella di conoscenza dello stesso da parte d ell'organo disciplin are (Cass. n. 9860/2014; conf. Cass. n. 3706/20 12, che ha anche chiarito che la convocazione del medic o davanti al ### del ### dell'Ordine, prevista dall'art. 39 d el d.P.R. citato, non produce effetto interruttivo, e ssendo ancora attività preliminare all'apertura del procedimen to, e volta al l'acquisizione-verifica degli elementi info rmativi per addivenire alla deci sione di sottoporre al ### la proposta di promovimento dell'azione). 
Inoltre, il termine quinq uennale di prescrizione, cui è sogg etta l'azione disciplinare nei confronti dell'appartenente all'Ordine dei medici, decorre dalla commiss ione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato. In tale ultima ipotesi, la prescriz ione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale (Cass. n. 10517/2019). Ric. 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -12- Alla luce di t ali princi pi, ai qual i la Corte intende assicurare continuità, risulta palese l'erroneità della decisione im pugnata che, pur avendo richiamato la regola secondo cui la prescrizione, in caso di reiterazione della condotta, decorre solo dal momento di cessazione d efinitiva della stessa, ha tuttavia risolt o la questione della eccepita prescrizione facendo riferimento alla data di present azione dell'esposto, att o che per essere proveniente dalla parte e per essere finalizzato all'apertura del procedimento disciplinare, non può avere idoneità a determinare l'interruzione della prescrizione né può costituire u n equipollente della commissione dell'illecito, trat tandosi piuttosto di atto volto a mettere a conoscenza di eventuali illeciti gli organi deput ati all'esercizio dell'azione disciplinare. 
Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame alla ### in diversa composizione, che dovrà quale giudice di rinvio rivalutare le condotte poste in essere dal ricorrent e, ai fini del riscontro della eccepita prescrizione quinquennale, valutando anche gli espo sti successivamente avanzati dal ### al collegio dei Pro biviri dell'### in data ###, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel procedimento penale scaturito dai fatti di cau sa, nonché l 'incidenza dell'instaurazione di un procedimento penal e, che avrebbe coinvolto lo stesso ricorrente, come riferito a pag. 14 del ricorso.  5. ### del terzo motivo determina poi l'assorbimento del quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 58 del codice deontologico degli esercenti le professioni sanitarie e dell'art. 116 c.p.c., quan to all'accertamento della respo nsabilità del ricorrente per l'illecito oggetto di contestazione. Ric. 2020 n. 23430 sez. ### - ud. 30-01-2024 -13- 6. Atteso il parziale acc oglimen to del ricorso, i presuppo sti per compensare le spese del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte acc oglie i l terzo motivo di ricorso nei limit i di cui in motivazione, rigetta il primo motiv o, dich iara inamm issibile il secondo ed assorbito il quarto motivo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### per gli ### le ### in diversa composizione, che provved erà anche sulle spese del presente giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23500/2022 del 27-07-2022

... dell'art. 19 del c.c.n.l. comparto sanità 20.9.2001; censura la sentenz a impugn ata per l'interpretazione della suddetta norma contrattuale; rileva che la norma non pone in capo all'### di dover attendere la conclusione dell'anno solare p er poter procedere alla copertura d i un posto vacante tramite la procedura di mobilità e che un obbligo in tal senso non può essere posto da una determinazione datoriale, pena violazione di ogni principio di buona amministrazione e di efficienza della PA; rileva che la disposiz ione p attizia, letta in collegamento co n l'art. 30 del d .lgs. 175/2001, esclude che sussista un obbligo di indizione di un bando di mobilità; 3. c on il secondo motivo la ricorrente denuncia la vi olazione e falsa applicaz ione dell'art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver riscontrato l'illegittimità del comportamento dell'ASP in ragione della mancata individuazione dei posti da coprirsi mediante l'istituto della mobilità, questi one che non era stata introdotta dalla ### ; d'altro canto, in R.G.N. 6221/2016 Pag. sede ###op posizione la stessa opponente av eva denunciat o il vizio di ultrapetizione che già caratterizzava la sentenza n. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6221-2016 proposto da: ### elettivament e domiciliata in ### VIA ### 118, presso lo studio dell'avvocato ### rappre sentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### in persona del legale r appresentante pro tempore, d omiciliata in #### pr esso la CANCE LLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rap pre sentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ### elettiva mente domici liata in #### 14, press o lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1238/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 2404/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal ###. ####à volontaria tra ### sanitarie - presupposti R.G.N. 6221/2016 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/05/2022 ###.G.N. 6221/2016 Pag.
Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di ### n. 2058/2013, respingeva il ricorso in opposizione di terzo proposto da ### nei confronti dell'ASP di ### e di ### 2. F rancesca ### dipend ente di ruolo del l'### n. 1 di Agrige nto con la qualifica di collabor atore profe ssionale sanitario cat. D, con ricorso al Tri bunale di ### aveva chiesto che fosse dispo sta la sua assegn azione nel posto d i orto ttista presso il ### del ### di ### di ### di ### posto in precedenza attribuito alla dipendente ### G ambuzza, già dipendente dell'### n. 4 di Enn a, a seguito di sua, anteriore, domanda di mobilità; 3. il Tribunale, con sentenza n. 1759/2011, aveva accolto la domanda della ### ed annullato la delibera datoriale n. 423 del 7 agosto 2007 con la quale era stato disposto il trasfer imento della ### in conformità alla doma nda di mobilità volon taria presentata da quest'ultima senza, tuttavia, assegnare il posto alla ### e dichiarando solo il diri tto di qu est'ultima ad ottenere un nuo vo svolgimento della procedura per il conferimento del posto in argomento; 4. l a Gambuz za, che non era stata parte ne l giudizi o predetto, aveva propo sto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. lamentando di essere stata esclusa dal giudizio nonostante la propria qualità di litisconsorte necessaria; decidendo su tale opposizione il Tribunale, nel contraddittorio con l'ASP e con ### con sentenza n. 2058/201 3 dichiarava la nullità de lla precedente sentenza n. 1759/2011 e rigettava le domande della ### ritenendo intempestiva la domanda di mobilità da q uest'ultima presentata in data ###, allorquando la procedura di assegnazione del posto vacante in favore della ### si era già conclusa; 5. p ronunciando sull'impugnazione della ### la Corte d'appello di Palermo, ritenuto il gravame ammissibile, in riforma della sentenza resa in sede di opposizione, rigettava il ricorso ex art. 404 cod. proc. civ. proposto dalla ### considerava infondata la doglianza della ### afferente al suo preteso difetto di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione intrapreso dalla ### evidenziando che tale giudizio ave va tratto origine pro prio dalla decisione dell'ASP attu ativa della sentenza del Tribunale opposta; riteneva che correttament e l'ASP aveva ritenuto che l'anno solare d i interesse, cui faceva riferimento il regolamento mobilità personale, comparto e dirigenza e la previsione del medesimo regolamento secondo cui le istanze di mobilità non accolte entr o il 31 dicembre del medesimo anno si intendevano ar chiviate, apparivano indici letter ali R.G.N. 6221/2016 Pag. univocamente orientati a configur are in capo all'### un onere di valutazione e comparazione di tutte le domande di mobilità presentate entro l'ultimo giorno dell'anno; rilevava che ### aveva presentato in data 4 dicembre 2007 domanda di mobilità per il medesimo profilo professionale rivestito dalla ### e che l'### avrebbe dovuto effettuare una valutazione comparativa tra le due istanze; di conseguenza, ribadiva l'annullamento della delibera n. 423/2007 con la quale era stato dispost o il trasferimento della G ambuzza come già stabilito dal Tribunale nella sentenza n. 1759/2011 e le ulteriori determinazioni di cui a tale decisione; 6. per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso ### articolato in due motivi; 7. ha resistito con controricorso ### 8. l'ASP di ### ha presentato controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente ### successivamente illustrato da memoria. 
Rilevato che: 1. va preliminarmente considerato il controricorso dell'ASP di ### quale ricorso incidentale, contenendo lo stesso, nel pieno rispetto del principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto dev e avere quel con tenuto minimo sufficien te al raggiungimento dello scopo - i req uisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. i n relazion e ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la r ichiesta, anche imp licita, d i cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 cod. proc.  (cfr. Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25045); 2. co n il primo motivo la r icorrente pr incipale denuncia la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 19 del c.c.n.l. comparto sanità 20.9.2001; censura la sentenz a impugn ata per l'interpretazione della suddetta norma contrattuale; rileva che la norma non pone in capo all'### di dover attendere la conclusione dell'anno solare p er poter procedere alla copertura d i un posto vacante tramite la procedura di mobilità e che un obbligo in tal senso non può essere posto da una determinazione datoriale, pena violazione di ogni principio di buona amministrazione e di efficienza della PA; rileva che la disposiz ione p attizia, letta in collegamento co n l'art. 30 del d .lgs.  175/2001, esclude che sussista un obbligo di indizione di un bando di mobilità; 3. c on il secondo motivo la ricorrente denuncia la vi olazione e falsa applicaz ione dell'art. 112 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver riscontrato l'illegittimità del comportamento dell'ASP in ragione della mancata individuazione dei posti da coprirsi mediante l'istituto della mobilità, questi one che non era stata introdotta dalla ### ; d'altro canto, in R.G.N. 6221/2016 Pag. sede ###op posizione la stessa opponente av eva denunciat o il vizio di ultrapetizione che già caratterizzava la sentenza n. 1759/2011 del Tribunale; 4. le medesime censure sono formulate dall'ASP di ### ricorrente incidentale; 5. ritiene il collegio che sia fondato il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, per le ragioni di seguito illustrate; secondo quanto accertato in sede di merito, ### (dipendente dell'### 4 d i Enna) aveva presentato in dat a 26 febbraio 2007 domanda di mobi lità al fine di ottenere il trasferimento pr esso il Pol iambulatorio del ### di medicina di base d i ### con delibera n. 423 del 7 agosto 2007 tale domanda era stata accolta e la ### era stata trasferita; a d istanza di du e anni, con ricorso al Tri bunale di Agri gento (RG 142 4/2009), la ### aveva impugnato la delibera del 2007 sostenendo il proprio diritto a partecipare alla procedura di mobilità in virtù del fatto di aver presentato domande in tal senso il 5 dicembre 2006, il 4 dicembre 2007 e il 14 febbraio 2008; la tesi della ricorrente principale e dell'### fondata sulla violazione dell'art. 19 del c.c.n.l. comparto sanità, è che non si potesse attribuire alcuna rile vanza alle do mande della ### essendo le ultime d ue successive all'effettuazione della procedura di mobilità e la prima anteriore ad essa; le doglianze sono fondate nei sensi qui di seguito illustrati; si premetta che secondo la sentenza impugnata il limite temporale per pronunciarsi sulle istanze di mobilità è quello del 31 dicembre di ogni anno, conclusione ricavata dalla determina del ### dell'ASP (già ### del 28/6/2006; le ricorrenti, che non prospettano un vizio nell'interpretazione del contenuto di tale delibera sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., tut tavia deducono un contrasto di tale delibera, co sì come interpretat a dalla Corte territoriale, con la previsione dell'art. 19 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. del personale del ### sanità, stipulato il 7 aprile 1999; ritiene il Collegio che tale contrasto sussista e che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione dell'indicato art. 19, norma direttamente interpretabile da questa Corte ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 40/2006; si discute, nella specie, di mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi; il suddett o art. 19 così prevede: « 1. La mobi lità volontaria dei dipe ndenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al c.c.n.q. del 2 giugno 1998 - anche di ### diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente R.G.N. 6221/2016 Pag. che abbi a superato il pe riodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazion e e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di apparte nenza del dipendente stesso. 2. Il nulla osta dell 'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta d al dipendente, il postici po non può esser e superiore a tre mesi. 4. La mobi lit à non comporta n ovazione del r appo rto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. 5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente prese ntate anche d opo la scadenza. 6. In caso di più doma nde ri spetto ai po sti messi a d isposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazi one possono altresì essere prese in considerazione documentat e situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali. 7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda. 8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del d.P.R. n. 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del dP.R. n. 384/1990 e art. 9 del c.c.n.l.  del 22 maggio 1997»; orbene, la norma definisce le procedu re di mobilità c ome previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; quest'ultimo, nella versione ratione temporis vigente, precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009 ed alle regole circa l'obbligo di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazion i, fissando preventivamente i criteri di sce lta» da det ta riforma introdotte, stabiliva che: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio dir etto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica i n servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contr atti colle ttivi nazionali possono definire le procedure e i criter i generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate al la copertura di posti vacanti in organic o, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via priorit aria, R.G.N. 6221/2016 Pag. all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di prove nie nza […]»; l'art. 19 del c.c.n.l. fa riferimento ad una valutazione comparativa da effettuarsi in caso di plurime domande (valutazi one evidentemente riservata all'### senza che possa il Giudice sostituirsi ad essa ed effettuarla direttamente), ma non individua un limite temporale per la definizione delle procedure di mobilità, limitandosi a porre la stessa in relazione alla vacanza in organico; ora, se quell o dell a mobilità è uno strumento che risponde non so lo all'interesse personale dei dipendenti, ma anche all'interesse dell'### in quanto garantisce una più r azionale distri buzione delle risorse, nonché ec onomie di spesa (e ssendo, ad esempio, alternativa all'assunzione di nuovo personale), è evidente che va stabilita una relazione temporale tra domanda di mobilità e vacanza in organico del posto da ricoprire, senza che sia pos sibile dilatare tale relazione per un tempo che la norma pattizia non fissa; ed allora, non può non evidenziarsi come sia stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale la valutazione della compatibilità della fissazione di un termine (nella specie irretrattabilmente indicato nel 31 dicembre di ciascun anno) qual e termine per la valutazione delle domande di mobilità presentate nell'anno, con la ratio dell'art. 19 che è quella di fronteggiare le carenze di organico man mano che le stesse si determinano; a fr onte di una d omanda di mobi lità e di un posto vacante in org anico la P.A . ha l'obbligo di esaminare tale domanda ed assumere al riguardo il relativo provvedimento, essendo contraria non solo ad ogni logica sottesa all'istituto, ma anche ad ogni principio di buona ed efficiente amministrazione, la possibilità di un accantonamento della domanda in attesa di altre che potrebbero essere presentate entro la fine dell'anno; si r ealizzerebbe, infatti, per tale via, una paralisi delle attività dell'### con pregiudizio anche per gli utenti, là dove la ratio dell'istituto è invece quella di assicurare la circolazione dei lavoratori all'interno dei vari comparti i n modo funzionale ad un allineamento dell'organizzazione degli apparati amministrativi ai reali fabbisogni professionali degli stessi; si aggiunga, a conferma dell'avvenuto incontro tra le esigenze dell'### e quelle desumibili dalla domanda di mobilità presentata dalla ### che, nella specie, tale domanda era stata accolta già in data 7 agosto 2007 (con delibera n. 423) e cioè molti mesi prima della domanda presentata dalla ### (4 dicembre 2007); R.G.N. 6221/2016 Pag. al di là, dunque, della legittimità di una interpretazione dell'atto datoriale nei termini indicati dai giudici di secondo grado, nella decisione impugnata vi è stato un salto logico nel senso che non è stata scrutinata la compatibilità dell'atto, come interpretato, con la disciplina sulla mobilità volontaria di cui alle indicate norme statale e pattizia; 6. d a tanto consegue l'accoglimento del primo motivo del ricor so principale e del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di entrambi i ricorsi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo che, in diversa co mposizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; 7. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  ### orte accoglie il pri mo motivo del ricorso pri ncipale e del ricorso incidentale, assorbito il secondo di e ntrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugn ata in relaz ione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in d iversa composizione.  ### così deciso all'adunanza ### del 25 maggio 2022.   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Marotta Caterina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23400/2022 del 27-07-2022

... sentenza impugnata va cassata con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. ### di Cassazione, ### civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re stanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della ### di Appello di Venezia. Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### da ### del 29 aprile 2022 (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 24867/2017 proposto da: ### (CF. ###) residente ###, Costalta di san ### di #### rap presentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ### ricorso dall'Avv. ### di ### \(eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via G. Avezzana n.3 - ricorrente - contro ### (C.F. ###) residente in (###) ####, via ### n. 7, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliat ###(###) ####, ### del ### n. 8, giusta _7 _ procura speciale allegata al controricorso resistente - contro ################ - intimati - avverso la sentenza n. 2116/2016 della CORTE ### di Venezia, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal ### lette le conclusioni del P.M. in persona del ### procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria della resistente ### Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2005, ### conveniva ### de ##### e ### avanti il Tribunale di ### sez. distaccata di ### di ### per domandare lo scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato in Comune di ### di ### La convenuta ### l'unica ritualmente costituitasi, non si opponeva alla richiesta avver-i - sana (pur contestando i criteri di divisione), ma chiedeva di estendere la domanda anche ad altri beni appartenenti alle controparti, pervenuti a titolo di successione mortis causa. 
Sollecitava, pertanto, la chiamata in causa di ### tin, #### ed ### Procedutosi all'integrazione del contraddittorio e nella contumacia dei nuovi chiamati, in esito ad una consulenza tecnica d'ufficio ed alla redazione di un progetto divisionale, si costituiva ### sollecitando una revisione dell'elaborato peritale. Con sentenza non definitiva n°225 del 2014, il giudice adito (respinta l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 789 c.p.c.) dichiarava lo scioglimento della comunione fra le parti, compensava le spese di lite - gravando però ### di quelle relative alle due CTU integrative nonché delle spese legali delle due controparti costituite - e disponeva con una contestuale ordinanza per il sorteggio dei lotti. 
Con atto di citazione notificato 1'8 gennaio 2015 avverso la predetta pronunzia proponeva appello ### affidandosi ad otto motivi. Con comparsa depositata 1'8 maggio 2015 resisteva la sola ### (quale avente causa del defunto ###, sollecitando il rigetto del gravame avversario. 
Così radicatosi il contraddittorio, con sentenza n. 2116 del -4 - 23 settembre 2016 la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'impugnazione. 
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2017, ### ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, per mezzo di cinque motivi. Nel presente giudizio si è costituita la sola ### concludendo per la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza del ricorso avversario. 
In prossimità dell'udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.  ### Con il primo motivo, il ricorrente rileva la nullità della sentenza di appello, per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132 comma 2^ n. 4 c.p.c., giacché nessuna delle censure mosse dal ### sarebbe stata veramente ed effettivamente affrontata dalla Corte territoriale. 
La doglianza è fondata.  ### l'orientamento ormai consolidato di questa ### ma Corte, a seguito della modifica legislativa dell'art. 360 5 c.p.c., la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio 5 - convincimento (### U, n. 22232 del 3 novembre 2016; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020). 
In particolare, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (### 1, n. 16057 del 18 giugno 2018). 
Nel caso di specie, l'allora appellante ### aveva rivolto alla sentenza del Tribunale specifiche censure, rispetto alla mancata indicazione dei criteri metodologici e dei riferimenti concreti posti a base della valutazione ed alla mancata effettività della divisione estimativa dei compendi da dividere, rispetto alla mancata individuazione dei beni ed alla mancata verifica ed accertamento degli stessi, della loro consistenza e della loro regolarità e legittimità, rispetto alla mancata considerazione delle normative igienico sanitarie ed edilizie nella valutazione dei beni e nella formazione dei lotti, rispetto alla mancata valutazione della "non comoda divisibilità" di alcuni beni e del pregiudizio economico del frazionamento nonché della sua inattuabilità, rispetto alla mancata valutazione dello stato di fatto dei beni, alla mancata valutazione dell'esistenza di un possesso consolidato di alcuni beni da parte di terzi, con la formazione di lotti fittizi e di frazionamenti rimessi alla volontà di terzi, alla mancata valutazione della situazione della comunione ordinaria dei mappali 1105 e 1107 ed all'impossibilità di trascrivere la sentenza ed il progetto divisionale. 
A fronte di tutto ciò, la Corte d'appello ha laconicamente motivato, con un mero richiamo alle conclusioni della sentenza di primo grado, circa la condivisione della stima dei beni e della formazione delle quote, come operata dal ### affermando che "la prima è stata eseguita sulla base della concreta situazione di mercato, in relazione allo stato documentato dei beni, mentre la seconda ha tenuto conto della sostanziale divisione di fatto operata dai condividenti ed, ancor prima, dei loro danti causa, con esecuzione pure di opere manutentive da parte di ciascun assegnatario di fatto". 
La pressoché totale carenza di risposte ai mezzi di gravame mostra come la Corte d'Appello abbia altresì errato nel considerare che il thema decidendum si esaurisse con la pretesa violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. 
Invero, occorre ricordare che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti -7 - dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (### II, 15926 del 13 giugno 2019). 
In ogni caso, il vizio della sentenza impugnata consiste nel mancato, effettivo esame delle contestazioni dell'odierno ricorrente, mediante una motivazione assiomatica, che non consente di comprendere i passaggi del procedimento logico seguito. 
Restano necessariamente assorbiti gli ulteriori motivi. 
In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. 
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  ### di Cassazione, ### civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re stanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della ### di Appello di Venezia. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### da ### del 29 aprile 2022  

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Mocci Mauro

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