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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 795/2025 del 16-10-2025

... N. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione all'udienza del 15/10/2025 TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 86, risultano elettivamente domiciliati; - ### E ### 1904 S.R.L. #### S.P.A. E ### S.R.L., (c.f. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in #### n. 17; - #### S.P.A. (c.f. ###), rappresentata e difesa da ### S.T.A.R.L. e dall'Avv. ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede operativa della stessa sita in ####. Belzoni. N. 65; - - 2 - Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.. Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025, come in atti riportate. Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### proponevano opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., per una molteplicità (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione all'udienza del 15/10/2025 TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 86, risultano elettivamente domiciliati; - ### E ### 1904 S.R.L. #### S.P.A. E ### S.R.L., (c.f.  ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in #### n. 17; - #### S.P.A. (c.f. ###), rappresentata e difesa da ### S.T.A.R.L. e dall'Avv. ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede operativa della stessa sita in ####. Belzoni. N. 65; - - 2 - Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.. 
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### proponevano opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., per una molteplicità di motivi, relativamente al decreto ingiuntivo n. 506/2022, con il quale venivano ingiunti al pagamento della somma pari ad € 52.106,05, nei confronti di ### 1904 s.r.l., in forza di un contratto di fideiussione concluso, in data ###, a garanzia delle obbligazioni contratte da ### di ### & C. s.a.s. derivanti da un contratto di conto corrente stipulato da quest'ultima. 
La presente domanda veniva riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rispetto al motivo concernente la domanda di nullità della clausola del contratto di fideiussione, derogativa dell'art. 1957 c.c., in quanto asseritamente abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 206/2005, e ne veniva disposta la separazione, con ordinanza del 14.12.2023, con assegnazione allo scrivente magistrato, in quanto tabellarmente competente per la materia bancaria. 
Si costituiva in giudizio ### 1904 s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con decreto del 04.04.2024 lo scrivente magistrato, preso atto dell'assegnazione del presente procedimento, relativamente alla sola domanda di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ed alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed alla separazione delle stesse, onerava le parti di depositare gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter c.p.c., unitamente agli allegati. 
Con ordinanza del 14.01.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. 
In data ### si costituiva in giudizio ### s.p.a., quale interventore ex art.  111 c.p.c., stante l'avvenuta cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, in data ###, da parte di ### 1904 s.r.l. in favore della prima, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta opposta. - 3 - All'udienza del 15.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione. 
Sull'applicazione dello statuto dei consumatori. 
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 5, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs.  206/2005). 
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle ### della Corte di Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio. 
Dunque, le ### oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.. 
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria. 
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione. 
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica. 
A tal proposito, nel caso di specie, bisogna distinguere tra la posizione di ### e quella di ### - 4 - Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal "consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo -sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (### sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 Tarcau)- sia all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello ### 940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un.  5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024). 
Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. Civ. n. ###/2018). 
Quanto alla posizione di ### lo stesso, al momento del rilascio della fideiussione, ricopriva la carica di socio accomandante della ### di ### & C.  s.a.s. con titolarità di una quota pari a circa un terzo dell'ammontare complessivo dei conferimenti alla società (all. 11 di parte convenuta opposta). 
Dunque, è evidente che lo stesso non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023). Appare, quindi, evidente che l'opponente ### abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti - 5 - all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita. 
Quanto alla posizione di ### invece, vanno fatte diverse considerazioni. 
Ed infatti, nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal ### del ### occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritiene consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la garanzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento (Cass. Civ. n.12286/2024). 
Inoltre, il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito, ciò in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore ( Civ., n. 25459/2023). 
Ebbene, dalla visura della società debitrice principale, ### di ### & C. s.a.s., risulta che, al momento del rilascio della fideiussione, la ### non ricopriva alcuna carica in seno alla società, ragion per cui è evidente che la stessa si costituiva garante per scopi del tutto estranei ad un'eventuale attività professionale svolta. 
Sulla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.. 
La diversa valutazione in merito alla qualifica soggettiva dei due opponenti comporta diverse conclusioni relativamente all'accertamento della natura abusiva della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., prevista all'art. 5 della fideiussione conclusa dai primi (all. 6 di parte convenuta). 
Quanto alla posizione di ### avendo lo stesso rilasciato la fideiussione non nella qualità di consumatore, in quanto socio accomandante della debitrice principale, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore. 
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone - 6 - di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza 1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).  ###. 5 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.  1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”. 
Orbene, stante la validità della clausola nei confronti di ### bisogna verificare se la ### abbia agito, anche stragiudizialmente, nel rispetto del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. 
Dalla produzione documentale, risulta che la ### in data ###, revocava nei confronti della debitrice principale l'affidamento del credito per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori, compreso quindi ### dell'avvenuta revoca, intimando gli stessi al pagamento (all. 15 di parte convenuta opposta). 
Pertanto, è evidente che risulta rispettato il termine di 36 mesi, motivo per il quale alcuna decadenza risulta maturata nei confronti di ### rispetto al quale l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 
Lo stesso non può dirsi per la posizione i ### per la quale deve essere ritenuta applicabile la disciplina del ### del ### Parte opponente fa valere la nullità della clausola inserita nella fideiussione all'art.5, contenente la deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la possibilità per la ### di escutere il debitore o il fideiussore senza il rispetto del limite temporale di cui alla norma richiamata, restando i diritti di credito integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore. Tale clausola, secondo la prospettazione di parte opponente, si porrebbe in contrasto con la disciplina consumeristica.  ### l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei - 7 - diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal ### del ### con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, D.lgs.  206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art.  1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, ### Milano 2019, ### Lecco 2024). 
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2023 n. 27558), che ha sottolineato come con la deroga all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la ### può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita ### Tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore. 
Nel caso di specie non risulta provata alcuna trattativa intercorsa con ### Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione sottoscritta da ### in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. 
Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito. 
Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede ###/2025). - 8 - Conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore, non potendo sottrarsi agli effetti decadenziali previsti dall'art. 1957 mediante il semplice compimento di un atto stragiudiziale (### 10.06.2025). 
Nel caso di specie, il suddetto termine non risulta rispettato, posto che alcuna iniziativa giudiziale risulta essere stata intrapresa dalla ### nei confronti del debitore principale né del fideiussore nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 
Ed infatti, come già detto, dalla produzione documentale, risulta che la ### in data ###, revocava nei confronti della debitrice principale l'affidamento del credito per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori dell'avvenuta revoca, intimando gli stessi al pagamento (all. 15 di parte convenuta opposta). 
Successivamente a tale momento non risulta alcuna iniziativa giudiziale intrapresa dalla ### fino al deposito del ricorso monitorio nel luglio 2022. 
Ragion per cui è evidente che, essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il decreto ingiuntivo deve essere, senz'altro, revocato nei confronti di ### Ogni altra eccezione o questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
Sulle spese di lite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e per quella decisionale si applicano i valori minimi), e della natura documentale dell'istruttoria.  P.Q.M.  ### di ### sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - 9 - a) rigetta l'opposizione proposta da ### e per l'effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 506/2022 emesso dal ### di ### il ###, già esecutivo; b) revoca il decreto ingiuntivo n. 506/2022 emesso dal ### di ### il ### nei confronti di ### a) condanna ### al pagamento nei confronti di ### s.p.a. delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb.  spese forf. (nella misura del 15% del compenso); b) condanna ### al pagamento nei confronti di ### 1904 s.r.l. delle spese di lite che si liquidano in € 7.015,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); c) condanna ### s.p.a. e ### 1904 s.r.l. al pagamento, in solido, nei confronti di ### delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi e in € 786,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.  (nella misura del 15% del compenso). 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2253/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 4415/2020 del 29-12-2020

... società ## s.r.l. fino 14 luglio 2013 (cfr. visura Cerved, doc.n.10 al fascicolo dell'attrice) e comunque personalmente informato della revoca della linea di credito già concessa alla società (cfr. lettera ### s.p.a. del 31 maggio 2012, doc.n.7 al fascicolo dell'attrice), non avesse consapevolezza che in tal modo pregiudicava le ragioni creditorie dell'attore al momento in cui si privava di importanti cespiti immobiliari con un atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del debito, momento questo da farsi coincidere con la prestazione della fideiussione, alla risalente data del 5 agosto 2010. La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'ordinaria importanza delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta. Registrato il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00 P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società ### 2 ### s.r.l., e per essa dalla società do### s.p.a., accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione rogato il (leggi tutto)...

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 ### di ### dott. ### quale Giudice Unico del Tribunale di Catania, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3082/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria” promossa da ### 2 ### s.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede ###### viale ### n.45, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di ### n.###, e per essa do### s.p.a. (denominazione assunta da ### s.p.a., per delibera dell'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2015, con verbale del noatio ### di ### rep.n.12539, racc.n.6528), con sede ###### piazzetta ### n.1, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di ####, partita IVA ###, in persona di ### quale legale rappresentante ai sensi dell'art.28 dello statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura generale alle liti del 14 dicembre 2010 redatta dal notaio ### notaio in ### rep.n.68085, racc.n.18947, attrice, #### nato a ### di ### il 27 agosto 1951, C.F. ###, ### nata a ### il 12 giugno 1991, C.F.  ###, e ### nato a ### il 27 ottobre 1992, C.F. ###, tutti residenti a ### di ### in via ### n.14, rappresentati e difesi dall'Avv. ### per procure speciali estese in calce alla comparsa di risposta, convenuti, ###udienza ### del 19 giugno 2020 le parti precisavano le conclusioni come da note autorizzate, in particolare la società attorea“riportandosi integralmente a quelle di cui all'atto di citazione: ### l'###mo Tribunale adito respinta ogni contraria eccezione e difesa, in virtù dell'azione revocatoria ordinaria esperita e della esistenza dei relativi presupposti di legge, ritenere e dichiarare invalido ed inefficace nei confronti di ### 2 ### S.r.l l'atto del 20.05.2016, rogato dal notaio ### repertorio n.###, raccolta 19899, trascritto in data ###, con il quale il predetto ### nato in ### di ### il ###, ha donato ai figli ### nata a ### il 12.###, e ### nato a ### il ###, i seguenti beni: ### ceduti a ### (trascrizione nn.21339/16424): - Registrato il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00 nuda proprietà di una unità immobiliare in ### di ### via ### n.14, posto al primo piano composto da ingresso, quattro vani, cucina ed accessori, con annesse terrazze, confinante con via ### con proprietà ### e con proprietà di terzi, salvi migliori confini, in catasto al foglio 51, particelle 331 sub 7, via ### piano 1, categoria A/2, classe 7^, vani 6,5; - piena proprietà di 1/6 indiviso del locale garage sito in ### di ### piazza XII agosto n.4, posto al piano terra esteso circa mq. 225, di pertinenza dell'unità abitativa sopra descritta, confinante con piazza XII agosto da due lati e con terrapieno e con proprietà ### salvo altri migliori confini, in catasto fabbricati al foglio 51, particella 331 sub 1, piazza ###, piano T, categoria C/6, classe 4^, mq 225. ### ceduti a ### (trascrizione nn.21340/16425): - intero appartamento per civile abitazione sito in ### di ### via ### n.16, posto al piano terra, composto di tre vani, cucina ed accessori, con annessa terrazza, confinante a con via ### con altro appartamento e con area condominiale, salvi migliori confini, in catasto fabbricati al foglio 51, particella 331 sub 9, via ### n.16, piano T, categoria A/2, classe 7, vani 5,5, R.C. 411,87; - intero locale deposito sito in ### di ### via ### posto al piano primo sotto strada, esteso circa mq. 55, di pertinenza dell'unità abitativa sopra descritta, confinante con via ### da due lati, con locale deposito sub 13 e con vano scala, salvi migliori confini, in catasto fabbricati al foglio 51, particella 331 sub 12, via ### piano ###, categoria C/2, classe 4, mq 55, R.C. 73,85; - intero locale deposito sito in ### di ### via ### n.16, posto al piano terra, ancora in corso di costruzione, confinante con l'appartamento di cui sopra, con ingresso di pertinenza dell'appartamento sub 7, con via ### e con area condominiale, salvi migliori confini, in catasto fabbricati al foglio 51, particella 331 sub 10, via ### n.16, piano T, in corso di costruzione; - quota pari ad un 1/6 indiviso del locale garage sito in ### di ### piazza XII agosto n.4, posto al piano terra esteso circa mq. 225, di pertinenza dell'unità abitativa sopra descritta, confinante con piazza XII agosto da due lati e con terrapieno e con proprietà ### salvo altri migliori confini, in catasto fabbricati al foglio 51, particella 331 sub 1, piazza ###, piano T, categoria C/6, classe 4^, mq 225. Con vittoria di spese e compensi di giudizio” e i convenuti chiedendo “ammettere le istanze istruttorie formulate in termini e respingere l'avversa domanda perché inammissibile improcedibile e infondata, in fatto come in diritto, nonché del tutto improbata, con ogni consequenziale statuizione anche in merito alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli”, assegnandosi loro termine per comparse conclusionali e memorie di replica fino all'8 ottobre 2020. 
Registrato il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Non senza avere ribadito l'inconducenza dell'insistita prova testimoniale dedotta dai convenuti in memoria istruttoria (cfr. ordinanza dell'8 dicembre 2018) e preso atto della mancata riproposizione dell'istanza di sospensione del presente processo fino alla definizione della proposta opposizione all'esecuzione iniziata da ### s.p.a.  con un pignoramento immobiliare ### ai danni di ### (in fotocopia, al fascicolo di entrambe le parti), va evidenziato che la difesa dei convenuti si è incentrata sulla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, sostenendosi da tale parte processuale non rientrare il controverso rapporto nella cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la mutuante ### s.p.a. e la cessionaria ### s.p.a., oltre che sulle eccezioni sollevate, sotto vari profili, in ordine alla fideiussione prestata da ### in favore della mutuataria ### s.p.a.. 
Al riguardo va premesso che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art.2901: 1) la sussistenza di un credito (rectius, di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore; 3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi). 
E, quanto al primo requisito, va precisato che non solo non è necessario determinare esattamente l'ammontare creditorio, stante che il petitum dell'actio pauliana non è di condanna al pagamento del debitum, bensì di revocatoria di un atto dispositivo che sottrae beni alla generale responsabilità patrimoniale del debitore, ma che non è neppure rilevante che la spettanza del credito sia stata giudizialmente accertata, giacché l'azione revocatoria può essere esperita pure a tutela di un credito sottoposto a termine o a condizione (dunque, financo inesistente al momento della domanda), e, per giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 9440/2004; Civ., sez. III, n. 11573/2013), è ammessa anche per salvaguardare un credito litigioso. 
Registrato il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00
Proprio per queste ragioni non si è ravvisata pregiudizialità necessaria tra la presente azione revocatoria e la connessa opposizione a pignoramento immobiliare formulata dal ### (cfr. Cass., sezione prima, 12 luglio 2013 n.17257; conforme Cass., sezioni unite n.9440 del 2004), fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza (o il soddisfacimento) di quel credito non sia stata accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass., sezione terza, 7 maggio 2014 n.9855). 
Nel caso a mano, allora, vanno ritenute sussistenti, salvo diverso esito giudiziale, le “ragioni di credito” della società attorea, in base alla documentazione prodotta dalla stessa (contratto di finanziamento concesso il 5 agosto 2010 dall'#### della ### alla società ## s.r.l. ### società agricola, rilasciato in forma esecutiva il 6 agosto 2010, con la garanzia fideiussoria prestata anche da ### solleciti di pagamento e lettere di risoluzione dal mutuo e recesso dal conto corrente inviati da ### s.p.a. al debitore principale; informative indirizzate ai fideiussori; atti della procedura esecutiva avviata da ### s.p.a., al fascicolo di parte attorea) e alle stesse allegazioni delle parti. 
Sussiste pure l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, consistito nell'atto del 20 maggio 2016 con cui, ai rogiti del notaio ### rep.n.###, racc.n.19899, ### donò ai figli ### e ### i propri diritti sugli immobili meglio descritti in epigrafe (in fotocopia, doc.n.9 al fascicolo dell'attore). 
Quanto all'eventus damni, ossia al pregiudizio per il creditore, esso è certamente rinvenibile nella sottrazione di importanti cespiti immobiliari alla garanzia patrimoniale generale; né, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, ### ha provato di avere un residuo patrimonio tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. 
Quanto al requisito del consilium fraudis non può dubitarsi che il debitore, amministratore unico della società ## s.r.l. fino 14 luglio 2013 (cfr. visura Cerved, doc.n.10 al fascicolo dell'attrice) e comunque personalmente informato della revoca della linea di credito già concessa alla società (cfr. lettera ### s.p.a.  del 31 maggio 2012, doc.n.7 al fascicolo dell'attrice), non avesse consapevolezza che in tal modo pregiudicava le ragioni creditorie dell'attore al momento in cui si privava di importanti cespiti immobiliari con un atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del debito, momento questo da farsi coincidere con la prestazione della fideiussione, alla risalente data del 5 agosto 2010. 
La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'ordinaria importanza delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta. 
Registrato il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00 P.Q.M.  Il Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società ### 2 ### s.r.l., e per essa dalla società do### s.p.a., accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione rogato il 20 maggio 2016 dal notaio ### da ### rep.n.###, racc.n.19899, condanna i convenuti, in solido, a rimborsare le spese processuali a parte attorea, liquidandole in ### 1.713,00 per spese vive ed ### 18.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e ### Così deciso in ### il 29 dicembre 2020 IL GIUDICE UNICO dott. ### il: 14/12/2022 n.18080/2022 importo 200,00

causa n. 3082/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pennisi Filippo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5456/2024 del 29-02-2024

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1252 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ### mo, ### rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. ### presso lo studio del quale in ### alla via F. Grimaldi, n. 122, elettivamente si domiciliano, c/o l'avv. ### -ricorrenti contro s.p.a. ###, quale mandataria di s.r.l. ### 2018, in perso na d'un procuratore speciale del legale rappre sentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'avv. ### col quale elettivamente si domicilia in ### alla via Vi ttorio V eneto, n. 108, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente Oggetto: #### corrente di corrispondenza e apertura di credit o- Affermata simulazione Intermediazione finanziaria e ordini d'investimento. RG n 1252/20 ### estensore per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna, depositata in data 28 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere ### Fatti di causa ### dalla senten za impugnata che s.p.a. Credito di ### cui è subentrata, in qualità di cessionaria dei cred (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1252 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ### mo, ### rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. ### presso lo studio del quale in ### alla via F. Grimaldi, n. 122, elettivamente si domiciliano, c/o l'avv. ### -ricorrenti contro s.p.a. ###, quale mandataria di s.r.l. ### 2018, in perso na d'un procuratore speciale del legale rappre sentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'avv. ### col quale elettivamente si domicilia in ### alla via Vi ttorio V eneto, n. 108, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente
Oggetto: #### corrente di corrispondenza e apertura di credit o- Affermata simulazione
Intermediazione finanziaria e ordini d'investimento. 
RG n 1252/20 ### estensore per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna, depositata in data 28 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell'adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere ### Fatti di causa ### dalla senten za impugnata che s.p.a. Credito di ### cui è subentrata, in qualità di cessionaria dei crediti, s.r.l.  ### 2018, chiese e ottenne nei confronti dei coniugi ### e ### F erraro u n decret o ingiuntivo per l'importo , oltre interessi e spese, oggetto dell'apertura di credito temporanea loro concessa, accessor ia al conto corrente di corrispond enza loro intestato. I correntisti proposero opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che, in realtà, il cont ratto di apertura d i credito dissimulava un rapporto di consulenza e di apporto di clientela, in virtù del qu ale ### , consulente finanzi ario dedito in particolare alla comprave ndita di tit oli mobiliari nel mercato azionario statunite nse, avrebbe fatto confluire in quella banca numerosi conti di propri clienti, per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro; di modo che l'importo che compariva come oggetto del contratto di apertura di credito rappresentava, secondo gli opponenti, l'ammontare delle parcelle dovute a ### A tan to ### e ### aro aggiunsero che quell'importo era stato utilizzato da ### per numerosi acquisti e vendite di titoli sul mercato mobiliare americano, in relazione ai quali la banca, che ne era stata intermediaria, non avrebbe osservato gli obblighi d'informazione sui rischi previsti dall'art. 21 del TUIF e dagli artt. 26, 28 e 29 del regolamento ### n. 11522/98. 
I due investitori eccepirono inoltre la nullità o l'inesistenza del contratto quadro d'investimento e la conseguente nullità di tutti gli ordini che ne erano scaturiti; in subordine, chiesero la pronuncia di risoluzione dei rapporti per grave inadempimento, con la restituzione ### 3 di 12 RG n 1252/20 ### estensore delle somme investite, oltre al risarcime nto del danno, e, in via riconvenzionale, la condanna della banca anche al risarcimento dei danni subiti per essere stati segnalati alla centrale rischi della ### d'### prima del ricevimento della lettera raccomandata con la quale ### di ### aveva revocato le facilitazioni creditizie che asseriva di aver loro concesso. 
Il Tribunale di Forlì ritenne non utilizzabili ai fini della decisione i documenti che il nuovo difensore degli opponenti aveva prodotto soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia quando erano ormai scattate le preclusioni istruttorie, e rigettò l'opposizione, facendo leva, in sostanza, da un lato, sulla mancanza di specifiche contestazioni sia in ordine all'esi stenza d el rapporto n egoziale di apertura di credito, sia al quantum della domanda proposta dalla banca e, d'altro lato, sulla mancanza di prova dell'affermato rapporto di procacciamento di clientela. 
Il giudice di primo grado rigettò anche le ulteriori domande, in quanto ritenne generici e indeterminati gli inadempimenti lamentati in relaz ione alle attività di intermediazione mo biliare, oltre che irrilevanti, al pari dell'affermata nullità o l'inesistenza del contratto quadro d'investimento e dei conseguenti ordini di vendita e di acquisto di valori, perché comunque non avrebbero potuto produrre alcun effetto sul conto corrente di corrispondenza. Escluse poi la rilevanza delle sentenze penali di condanna di alcuni dipendenti della banca, per mancanza di attinenza rispetto ai fatti di causa. 
La Corte d 'appello di Bologna ha rigettato l'appello successivamente proposto dai due correntisti. 
A fondamento della decisione, per i profili d'interesse, il giudice di secondo grado ha anzitutto sottolineato che il Tribunale di Forlì aveva ben chiarito le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle suddette sentenze penali, mentre gli appellanti non avevano spiegato quale rilevanza avessero le complesse vicende giudiziarie ### 4 di 12 RG n 1252/20 ### estensore in esse compendiate in relazione ai fatti specifici posti a fondamento dell'opposizione. Ha poi convenuto col tribunale che la produzione documentale avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni fosse tardiva e che la prospe ttazione offerta con la comparsa conclusionale, quanto alla mancanza d i consapevolezza della compravendita dei titoli, fosse nuo va, e inconciliabile con quella offerta con l'atto in trod uttivo del giud izio e con la successiva memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. 
Anzi, ha proseguito la corte territoriale, con riguardo all'an, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo i coniugi ### avevano ammesso di aver conclu so il contratto d i conto corrente di corrispondenza posto a base della dom anda monitoria, nonché il contratto accessorio d i apertura di credito, e aveva no ammesso anche che l'importo oggetto di questo secondo era stato utilizzato integralmente sin dal momento della concessione dell'apertura di credito; in relaz ione al quantum, a fron te delle contestazioni riguardanti la pret esa insufficienza a supporto d el ricorso per de creto ingiun tivo dei contratti e de ll'estratto delle scritture contabili, la banca aveva prodotto gli estratti conto relativi al conto corrente di corrispondenza posto a fondamento della domanda dal 30 settembre 2005 fino all'estinzione, che non erano stati contestati.  ###, si legge nella sentenza im pugnat a, la banca ha sempre negato la sussi stenza dell'asserito rapporto di procacciamento clienti, men tre generiche e inconcluden ti sono le censure riguardanti i molteplici investimenti compiuti da ### consulente finanziario, il quale si è ciononostante presentato come cliente del tutto sprovveduto, nonché quella concernente la mancata ammissione della consulenza tecnica, della qual e non è stata smentita la natura esplorativa, per mancanza di riferimenti agli ### 5 di 12 RG n 1252/20 ### estensore esiti degli investimenti, alla collocazione temporale di essi, nonché ai rischi connessi a ogni singola operazione. 
Contro questa senten za ### e ### F erraro propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi e illu strano con memoria, cui Ce rved ### it management, nella qualità di mandataria della cessionaria s.r.l. ### 2018, replica con controricorso, pure corredato di memoria. 
Motivi della decisione 1.- Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai ricorrenti con la memoria. 
Questa Corte ha più volte affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nell'operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/20). 
È, peraltro, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione nella ### recante l'in dicazione per categorie de i rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incert ezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 21821/23, punto 6.18). 
Nel caso in esame, col controricorso, al quale è allegato l'avviso di pubblicazione nella ### ufficiale dell'8 novembre 2018 della cessione in blocco, s.r.l. ### 2018 ha specificato che tra i crediti ceduti da s.p.a. ### di ### rientra quello da questa vantato nei confronti dei ricorrenti. I ricorrenti non contestano la ### 6 di 12 RG n 1252/20 ### estensore cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, né la specifica allegazione che in essa vi rientri il credito in questione, di modo che l'eccezione è generica ed è respinta (per analoga soluzione, cfr.  n. 25706/23, punto 3.2).  2.- Passando all'esame del ricorso, va premesso che tutti i motivi sono contrassegnati da mescolanza delle censure, proposte in maniera frammista, che ne mina l'ammissibilità, in base ai parametri fissati dalle sezioni unite di questa Co rte (con la sentenz a 9100/15) e sono perdipiù rivolti alla rivalutazione dei fatti. 
Ciascuno dei motivi è comunque partitamente inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.  3.- Col primo motivo di ricorso ### e ### lamentano l'omesso esame del fatto de cisivo costitu ito dalle sentenze di condanna penale di dipendenti e di amministratori della banca per vio lazione dell 'art. 132 del t.u.b., l'apparenz a e la manifesta e irriducibile contraddittorietà della relativa motivazione sul punto, nonché la violazione dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., perché la prod uzione della document azione sopravvenuta allo spirare del termine previsto da questa norma non incorreva nella preclusione istruttoria, ravvisata invece dalla corte territoriale.   Il motivo, come si anticipava, è inammissibile. 
Come emerge dalla narrativa del ricorso, il giudizio è scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca in relazione all'importo oggetto di un contratto di apertura di credito accessorio a uno di conto corrente di corrispondenza del quale erano titolari i due coniugi ricorr ent i; ad avviso di costoro , l'importo in questione non era un loro debito, ma un credito di ### in quanto coincidente con l'importo delle parcelle spettantegli per l'attività di procacciamento di client i che l'apertura di credito dissimulava. ### 7 di 12 RG n 1252/20 ### estensore 3.1.- Rispetto a questi fatti, la corte d'appello ha osservato che gli appellanti non avevano in alcun modo chiarito quale incidenza avessero le vicende giudiziarie di alcuni funzionari e dipendenti della banca, compendiate nelle sentenze penali di condanna per violazione dell'art. 132 del d.lgs. n . 385/93, che punisce l'abusi va attività finanziaria. 
Il giudice d'appello ha quindi dato mostra di aver esaminato le sentenze, relative anche alla violazione delle norme antiriciclaggio, e di n on avern e ravvisato la rilevanz a rispetto agli specifici fatti oggetto di controversia, alla luce della prospettazione degli stessi correntisti, sintetizzata dal giudic e d'appello come «asserita simulazione relativa del contratto di apertura di credito non onorato dedotto in sede monitoria». 
Al cospetto di questa motivazione, con la quale si dà conto dell'esistenza delle sentenze, e, in mancanza di specificazioni degli appellanti, se n e assume l'irrilevan za, i ricorrenti si limi tano ad affermare di aver «specificamente stigmatizzato» l'omessa motivazione del giudice di primo grado, evidenziando la decisività delle sentenze, e allo scopo richiamano tra parentesi i numeri di due pagine dell'appello che neanche sintetizzano. Il che esclude l'ammissibilità della censura: benché il principio di autosufficienza del ricorso pe r cassazione debba essere interpret ato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022-, comunque occorre che il conten uto della censura asseritam ente prete rmessa sia sufficientemente determinato in modo da rende rlo pienamente comprensibile (Cass. n. 11325/23). 
Ellittico, se non ermetico, è p oi il riferimento agli « atti successivi allo spirare del termine, di cui all'art. 183, comma 6°, n. ### 8 di 12 RG n 1252/20 ### estensore 2, c.p.c….», ide ntificati come «documentazione, questa, di cui sopra...», di cui la corte d'appello avrebbe dovuto tener conto.  4.- Queste considerazioni comp ortano l'inammissibilità del terzo motivo di ric orso, che per ragioni di connessione l ogica va esaminato prima del secondo, col quale i rico rrenti lamen tano l'assenza, l'apparenza, la manifesta e irriducibilmente contraddittoria motivazione, nonché il carattere perplesso di essa in ordine all'asserito d ifetto di prova del rappo rto negoziale di procacciamento e alla violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, perché la corte d 'appello avrebbe rigettato apoditticamente, in quanto inammissibili e irrilevanti, tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 1418 e 1421 4.1.- Anche per questi asp etti la cor te territoriale ha esaurientemente motivato il proprio convincimento. 
Anzitutto ha rimarcato che gli appe llanti s i sono limitati a lamentare la mancata ammissione dell'ordine di esibizione e della richiesta consulenza, senza curarsi di smentire la valutazione del giudice di primo grado circa l a natura esplorativa dell'indagine richiesta, nonché quella d'irrilevanza dei capitoli di prova articolati. 
Questa statuizione non è aggredita, di modo che il motivo in questione, col quale i ricorrenti si sono limitati a riproporre la tesi difensiva già svolta e mot ivatamente disattesa dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, si risolve nella mera contrapposizione dell a valutazione offerta al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22478/18). 
Il giudice d'appello ha anche ritenuto che non potesse essere data per testimoni la prova della natura simulata del contratto di apertura di credito, del quale ha escluso l'illiceità, posto che i coniugi ### avevano riconosciuto la m ancanza di qualsiasi ### 9 di 12 RG n 1252/20 ### estensore pattuizione scritta concernente il dis simulato contratto di procacciamento; laddove i ricorrenti oppongono a questa statuizione l'affermazione dell'illiceità del contratto di apertura di credito, ancora in ragione delle sentenze di condanna penale di alcuni dipendenti della banca dinanzi richiamate, delle quali, si è visto, non è emersa l'attinenza con i fatti di causa.  5.- Col secondo motivo di ricorso i rico rrenti lamentano l'assenza, l'apparenza, la manifesta e irriducibile contraddittorietà, o comunque il carattere perplesso della mot ivazione in ordine al la censura concerne nte il difetto di prova de lla prete sa creditoria azionata in via mo nitoria, l'e rroneo eserci zio del prudente apprezzamento della prova, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 2697, comma 1, c.c., perché la corte territoriale avrebbe trascurato che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo v'era un contratto d i conto corren te di corrispondenza diverso da que llo al quale si riferiva la p retesa apertura di credito, che lo stesso preteso contratto di apertura di credito non recava la sottoscrizione dei clienti, p osto che le sottoscrizioni sul secondo foglio di esso risultavano in calce ad altro documento e che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, i ricorrenti hanno contestato gli estratti conto prodotti dalla banca. 
Anche questo motivo è inammissibile perché con esso non ci si confronta compiutamente col contenuto della decisione impugnata.  5.1.- La corte d'appello è dif atti ben consapevole che «effettivamente nel ricorso per d.i. il c/c di appoggio dell'apertura di credito di credito concessa il ### è il n. 30/01/### intestato ai coniugi ### mentre al doc. 1 di riferimento è stata allegata la copia del contratto di c/c n. 30/96/0001», ma ha ritenuto irrilevante la que stione perché «Nel proprio at to di opposiz ione a decreto ingiuntivo i coniugi ### ammisero espressamente di aver concluso sia il contratto di c/c n. 30/01/### p osto a fondamen to del la ### 10 di 12 RG n 1252/20 ### estensore domanda monitoria sia l 'apertura di credito a loro concessa il ### per € 300.000 appoggiata su tale c/c “di cui alla posizione n. ###/006” e ammisero che tale somma era stata utilizzata nella sua “interezza e ciò sin dal momento della sua concessione”». 
Non solo: aggiunge il giudice d'appello che «gli opponenti, al doc. 4 della propria memoria istruttoria, produssero copia della apertura di credito n. ###/006 sul “conto corrente di corrispondenza 30/01/###” già prodotta dalla ### al doc. 2 allegato al ricorso monitorio, da loro sottoscritta solo nella seco nda pagina, così confermando, ancora una volta e in maniera inconfut abile, l'avvenuta conclusione del suddetto contratto , costituito, evidentemente, da un unico foglio fronte/retro come rilevato dalla ### in questa sede ###ordine all'an della pretesa in via monitoria, fondata sul contratto di conto co rrente di corrispondenza e sull'accessorio contrat to di apertura di credito dunque c'è e dà conto in maniera esauriente delle ragioni che ne sono poste a sostegno.  5.2.- Generica è poi, la censura concernente la contestazione degli estratti conto. 
A fronte dell'apprezzamento contenuto in sentenza, secondo cui, per un verso, «…i suddetti estratti conto sono continui» e «la “ripresa saldo negativa di €198.861 ,96”” al 30.9.2005 di cui alla seconda pagina del doc. 18 della ### riprende esattamente il saldo negativo, sempre al 30.9.2005, di cui al precedente estratto conto» e, per altro verso, «…gli opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, nulla eccepi rono in merito all e poste contabili di cui agli estratti conto del c/c n. 30/01/ ### (doc. 1 8 avversario)…», i ricorrenti si sono limitati a rip ortare uno stralcio della pro pria memoria istruttoria, in cui avevano formulato contestazioni astratte su «eventuali addebiti sul conto»; laddove ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dal successivo art. 185 7 c.c., l'estrat to conto, da ### 11 di 12 RG n 1252/20 ### estensore intendersi come il documento, redat to dalla banca, con tenente l'indicazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo precedente (cfr. Cass. n. 2751/02; n. 12233/03; 21092/16), prova il saldo a favore della banca ove il correntista non sollevi specifiche contestazioni (giurisprudenza costante: cfr., tra le più recenti, Cass. n. 29415/2020; n. 16041/23).  6.- Col quarto motivo di ricorso i ricorre nti lamentano l'assenza, l'apparenza, la manifesta o irriducibile contraddittorietà o il caratte re perplesso della motivaz ione in ordine al la censura concernente le violazioni dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 e del regolamento ### n. 11522/98 e all'eccezione di n ullità d el contratto quadro d'investimento, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto della non contestazione della nullità del contratto quadro da parte della banca. 
Il motivo è inammissibile. 
Anzitutto, esso non si confronta col contenuto della decisione, con la quale la corte territoriale ha ritenut o non adeguat amente censurata la statuizione resa al riguardo dal giudice di primo grado, in quanto ha considerato che non fosse stata aggredita una delle due rationes decidendi su cui essa poggiava, e ha rimarcato la genericità e l'inverosimiglianza delle censure concernenti molteplici operazioni finanziarie, con le quali si descrive ### imo ### come cliente assolutamente sprovveduto, nonostante la sua qualità di consulente finanziario, addirittura in grado, nella prospettazione offerta, di far affluire in banca milionari conti correnti di propri clienti.  6.1.- Inoltre, va ribadito che il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti p rimari, oppure costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giud izio (Cass. n. 40756/ 21), non certo in relazion e alle valutazioni quei fatti, che compete pur sempre al giudice. ### 12 di 12 RG n 1252/20 ### estensore 7.- In conclusi one, il rico rso è inammissibile per l'inammissibilità dei motivi in cui si articola e le spese seguono la soccombenza.  per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà att o della sussistenza dei presupposti p rocessuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### il 30 gennaio 2024.   

causa n. 1252/20 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, Perrino Angelina Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12024/2025 del 07-05-2025

... ORDINANZA sul ricorso 3919-2022 proposto da: ########### D'#### D'######### rappresentati e difesi dall'avv. ### - ricorrenti - contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### VOLANTE - controricorrente - nonché contro ### S.R.L. - intimata - avverso la sentenza n. 1926/2021 della CORTE D'### di ### depositata in data ### udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il ######### F rancesca, #### D'### D'### gela, ###### e ### evocavano in giudizio ### S.r.l. e ### S.r.l. innanzi il Tribunale d i ### chiedendo l'accertamento d ella loro proprietà su alcuni box per auto, da ciascuno di essi acquistato dalla ### S.r.l. mediante al trettante scritture private, erroneamente qualificate come preliminari di compra vendita ma in effetti costituenti atto di acquisto a tutti gli effetti, anche per esser stato interame nte versat o il corrispettivo in e sse indicat o, in via principale in base al predetto titolo, ed in subordine comunque per intervenuta usucapione. In estremo subordine, essend (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 3919-2022 proposto da: ########### D'#### D'######### rappresentati e difesi dall'avv. ### - ricorrenti - contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### VOLANTE - controricorrente - nonché contro ### S.R.L.  - intimata - avverso la sentenza n. 1926/2021 della CORTE D'### di ### depositata in data ### udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il ######### F rancesca, #### D'### D'### gela, ###### e ### evocavano in giudizio ### S.r.l. e ### S.r.l.  innanzi il Tribunale d i ### chiedendo l'accertamento d ella loro proprietà su alcuni box per auto, da ciascuno di essi acquistato dalla ### S.r.l. mediante al trettante scritture private, erroneamente qualificate come preliminari di compra vendita ma in effetti costituenti atto di acquisto a tutti gli effetti, anche per esser stato interame nte versat o il corrispettivo in e sse indicat o, in via principale in base al predetto titolo, ed in subordine comunque per intervenuta usucapione. In estremo subordine, essendo pendente procedura esecutiva immobi liare RGE 725/19 95, a carico di ### S.r.l., formale intestataria dei detti beni, chiedevano che fosse dich iarata l'impignorabilità dei bo x di cui è causa, in 3 considerazione del vincolo di destinazione pubbli cistico derivante dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967. 
Si costitu ivano ### S.r.l . e ###, resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Con sentenza n. 2205/2018 il Tribunale rigettava la domanda. 
Con la sentenza impugnata, n. 1926/2021, la Corte di ### di ### rigettava il gra vame interposto d a ######## F rancesca, #### D'### D'### gela, ###### e ### avverso la pronuncia di prime cure, confermandola. 
I predetti soggetti propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. 
Resiste con controricorso #### .r.l., rapp resentato dalla mandataria ### S.p.a. 
Le altre p arti intimate non hanno svo lto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossimità dell'adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto dell'ammissibilità del controricorso spiegato da ### S.r.l., che non aveva preso parte al giudizio di secondo grado, ma che ha documentato essere avente causa di ### S.r.l., la quale con atto di cessione in blocco del 30.11.2020, stipulato ai sensi dell a legge n. 130 del 1999 sull a cd.  cartolarizzazione dei crediti, ha ceduto all'odierna controricorrente tutti i crediti dei quali la cedente era titolare, incluso quello nei confronti di 4 ### S.r.l. Va data continuità, sul punto, al principio secondo cui “Nel giudizio di cassazione, mancando un'espre ssa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammis sibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a t itolo particolare nel diritt o controverso, al quale tale facoltà de ve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019, Rv. 655272; conf. Cass. Se z. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03 /2022, Rv. 664106). 
Poiché nel caso di specie ### S.r.l. non si è costituita nel presente giudizio di legit timità, è consentita la n otificazione del controricorso ad opera della sua avente causa. 
Ciò posto, passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente denunzia la violazione, falsa applicazione o errata interpretazione degli artt. 18 della legge n. 765 del 1967, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe erroneamente rigettato la domanda con la quale gli odierni ricorrenti avevano invocato la declaratoria di impignorabilità dei box oggetto di causa, stante la loro destinazione a parcheggio, sia perché la stessa avrebbe dovuto, secondo il giudice di merito, essere proposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., sia perché, comunq ue, l'esistenza del vincolo di destinazione a parcheggio dei beni di cui è causa non incide sulla loro commerciabilità. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe pronunciato in difformità da quanto affermato da questa Corte, poiché d all'esiste nza del vincolo di destinaz ione a parcheggio deriva un automatico diritto reale d'uso in capo all'acquirente della singola unità immobiliare compresa nell'edificio nel quale il box è collocato o rispetto al quale esso costituisce pertinenza. 
La censura è infondata. 5 Questa Corte ha affermato che le norme che prevedono l'obbligo, per le nuov e cost ruzioni, di individuare d elle aree di pertinenza da destinare a parcheggio, “… in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura### norma imperativa ed indero gabile, in correlazione degli interessi pubb licistici da essa perseguiti, che opera non soltanto n el rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmen te occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6600 del 17/12/ 1984, Rv. 438145; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6104 del 01/06/1993, Rv. 482611; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12495 del 17/12/1993, Rv. 484766; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13857 del 09/11/2001, Rv. 550115; Cass. Sez. 2, Sente nza n. 6329 del 18/04/2003, Rv. 562340). Ai fini dell'adempimento della disposizione in esame non è su fficiente adibire l'ar ea vincolat a a parcheggio ad autorimessa a pagamento, ancorché mettendola anche a disposizione dei proprietari delle unità ab itative, poiché in tal modo viene men o la relazione necessaria e pe rmanente tra la cosa princip ale e quella accessoria e la possibilità di utilizzazione dell'autorimessa da parte dei detti proprietari viene a dipendere da fattori soggettivi e variabili, mentre la fina lità della norma si realizz a soltant o con il vincolo reale di destinazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3717 del 19/04/ 1994, Rv.  486276). 
In relazione alla commerciabilità degli spazi vincolati a parcheggio, è stato affermato il diritto del costruttore di riservarsene, o di cedere a terzi, la proprietà, inizialmente in relazione ai soli parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in quanto non soggetti a vincolo pertinenziale a 6 favore delle unità immobiliari del fabbricato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12793 del 15/06/2005, Rv. 581954; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza 11402 del 16/05/2006, Rv. 589939; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1664 del 03/02/2012, Rv. 621449) e, più di recente, con riferimento a tutti gli spazi vincolati, sul presupposto che la norma dell'art. 18 sopra richiamato non impone una riserva di proprietà, ma solo un diritto di utilizzazione, a favore del proprietario dell'unità im mobiliare. In proposito, v a data continuità al principio secondo cui “Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell'area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull'area, o su parti di essa, fermo restando il diritto di uso da parte de i proprietari d elle u nità im mobili ari site nel fabbricato nei limiti delle prescritte proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nell a libera disponibi lità del costruttore-venditore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eccedenza dei posti au to rispetto allo spazio minimo richi esto dalla richiamata disciplina” (Cass. Sez. 2, Ordinanz a n. 21859 del 09/10 /2020, Rv.  659332). 
Nel caso di specie, la sentenza impugnata afferma chiaramente la permanenza del diritto d'uso, poiché la norma “… impone solo l'obbligo di non eliminare il vincolo esistente tra lo spazio destinato a parcheggio e il bene principale, ma non incide sulla commerciabilità del primo né crea l'obbligo di trasferire lo spazio con l'unità immobiliare … ### parte la sussistenza ormai pacificamente affermata e ritenuta, di un diritto reale d'uso in favore del proprietario dell'unità immobiliare di riferimento sullo spazio destinato a parcheggio conferma che lo spazio può essere trasferito a terzi, po iché ciò non impedisce (e ferma quindi resta) la destinazione al (e la fruizione a titolo di) diritto reale d'uso del proprietario 7 della predetta unità immobiliare” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
La statuizione, coerente con i principi affermati da questa Corte, evidenzia l'infondatezza della doglianza in esame, poiché non sussiste alcun vincolo di incomm erciabilità e/o di impignorabilità sul ben e vincolato a parcheggio, posto che il vincolo esprime soltanto la sua destinazione, e dunque il diritto reale d'uso che su di esso vanta il proprietario dell'unità immobiliare cui l'area vincolata accede, ma non priva né il proprietario dell'area stessa del diritto di disporne, ferm o quel vincol o, né i suoi creditori di sottoporla ad esecuzione forzata. 
Non si configura, infine, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implici ta con la p rescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez . U, Sente nza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazi one dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativasecondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta 8 ad una specifica regola di valutazione, abbia d ichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giu dice ha solame nte male esercitato il proprio prud ente apprezzamento della prova, la censura è ammissibi le, ai sensi d el novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sen tenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02; conf. Cass. Sez . 5, Ordinanz a n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). 
Nessuna delle suindicate ipotesi si configura nel caso di specie, avendo la Corte distrettuale deciso la controversia sulla base di una interpretazione della disposizion e normativa di riferimento corretta e coe rente con l'insegnamento di questa Corte. 
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 , 116 c.p.c., 269 7, 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe erroneame nte ritenuto che le scritt ure private sottoscritte tra gli odierni ricorrenti e la ### S.r.l.  costituissero meri contratti preliminari di compravendita, e non invece trasferimenti a titolo definitivo della proprietà dei box oggetto di causa, nonostante che il corrispettivo pattuito fosse stato pagato per intero. 
La censura è inammissibile. 
Va innan zitutto ribadito che l'interpretazione del dato negoziale costituisce appannaggio del giudice di merito e che il motivo di ricorso non può risolversi “… nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamen te possibile m a solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva 9 proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimit à del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” ( Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.  610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). 
Nella specie, quella offerta dalla Corte di ### è una opzione interpretativa non implausibile, fondata su lla valorizzazione del dato testuale emergente dai contr atti di cui si discute, nei qu ali le parti avevano fatto ricorso ad espressioni verbali quali “si obbliga a trasferire” e “si obb liga ad acquistare” oggettivamente idonee ad evidenziare l'intento di assumere un mero impegno di trasferimento della proprietà dei box di cui è causa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Costituisce, al riguardo, principio consolidato quello secondo cui il rifer imento al criterio interpretativo fondato sulla ricostruzione della volontà delle parti è consentito soltanto laddove il contenuto letterale dell'atto negoziale sia insufficiente a chiarire quali siano le obbligazioni rispettivamente assunte dalle stesse (c fr., da ult imo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024, Rv. 671707; nonché, conformi, Cass. Sez. 2, Ordinanza ### del 11/11/2021, Rv. 662753; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5595 del 11/03/2014, Rv. 630563; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 23/04/2010, Rv. 612651). Dove quindi, come nel ca so di specie, l'elemento letterale sia ritenuto di per sé inequivoco, la censura che si risolve nella man cata applicazione degli ulteriori criteri ermeneu tici previsti dal codice civile non è ammissibile. 
Altrettanto consolidato è l'ulteriore principio secondo cui l'integrale versamento del corrispettivo pattuito prima della stipula del contratto definitivo di compravendita e la c onsegna ant icipata della cosa compravenduta non privano il prel iminare dei suoi effetti tipicamente 10 obbligatori, poiché “… la previ sione d ella traditio del bene e/o del pagamento, anche totale, del prezzo convenuto non sono vicend e assolutamente incompatibili con l'intento di stipulare un semplice preliminare di vendit a, potendo le parti, con tal i pattuizioni, manifestare null'altro che l'intento di anticipare l e prestazioni del futuro contratto definitivo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 19/04/2000, Rv. 535880; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5963 del 24/04/2002, Rv. 553977). In tal senso, non pu ò peraltro neppure sostenersi -come semb rerebbe ipotizzare la parte r icorrent e- che la consegna del la res ed il versament o del cor rispettivo costituiscano integrale adempimento delle obbligazioni sussunte nel preliminare di compravendita; quest'ultimo, infatt i, non è un contrat to reale, ma consensuale, e di conseguenza l'obbligazione contenuta nel contratto preliminare non si riferisce alla conse gna o al saldo p rezzo, ma alla prestazione del consenso alla compravendita, rispetto alla quale i due eventi sopra richiamati costituiscono mera conseguenza. 
Inoltre, non sussiste alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendosi, al riguardo, richiamare le argomentazioni già esp oste in relazione allo scrutinio de lla prima doglianza pro posta dagli odierni ricorrenti. 
Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 2697 c.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte d i ### lo avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'usucapione, in loro favore, del diritto di proprietà dei box oggetto di causa. 
La censura è infondata. 11 La Corte di ### dopo aver confermato la statuizione di prime cure, secondo cui le scritture private intercorse tra gli odierni ricorrenti e ### S.r.l. costituivano contratti preliminari di compravendita, ha affermato che, ove l'accordo preliminare contenga, come n el caso di spe cie, una spe cifica pat tuizione anticipatoria degli effetti del contratto definitivo, si configura “… un rapporto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare (produttivo, si ripete, di soli eff etti obbligatori) e inidoneo a costituire una situ azione di possesso utile ad usucapionem, sul rilievo della mancanza, nella concreta fattispecie, di atti di interversione ex art. 1141 c.c.” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 
La statuizione è coerente con l'insegnamento delle ### di questa Corte, secondo cui “### promessa di ven dita, quando viene convenuta la conse gna del ben e prima della stipula del contrat to definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disp onibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti merame nte obbligatori. 
Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 11 41 c.c.” ( Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03 /2008, Rv. 602815; conf.  Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv. 611222; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv. 639209). 
E' pacifico, in tema di comodato, che “La presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della 12 res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la det enzione di un bene immobile a tito lo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente” (cfr.  Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014, Rv. 632753).  ### i ricorrenti, l'an ticip ata disponibilità del bene, il saldo dell'intero corrispettivo e l'uso del box per anni costituirebbero elementi idonei a comprovarne il possesso uti dominus (cfr. la seconda pagina del ricorso dedicat a all'illustrazione della dogli anza in esame), ma l'affermazione si pone in aperto ed insanabile contrasto con i principi affermati, in materia, d a questa Corte, seco ndo cui per potersi configurare la trasformazione dell'origi naria detenzione in possesso occorre un atto di interversione che, nel caso concre to, gli od ierni ricorrenti n on hanno dimost rato di aver mai compiut o, non essendo pacificamente idoneo a tal fine il mero uso del cespite, ancorché prolungato, proprio in quanto tale facoltà corrisponde all'estrinsecazione dei diritti d i godimento attribuiti dal p roprietario del cespite al comodatario. 
In relazione alla censura concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., p ossono ancora una volta richiamarsi gli argomenti già espressi in relazione al primo motivo del ricorso. Mentre, per altro verso, il fatto che -come sostengono gli odierni ricorrentiil possesso possa essere dimostrato anche soltanto mediante la prova testimoniale non esclude che, quando la relazione con la res sia iniziata a titolo di comodato, occorre dimostrare una interversione, che nel caso specifico 13 non è stata provata e che certamente non può essere rappresentata dal mero utilizzo, anche se prolungato, del bene. 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Deve altresì evidenziarsi che la not ificazione del ricorso è stata richiesta il ###, data di scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza di seconda istanza. La notificazione, eseguita in die nei confronti di ### S.r.l., non è invece andata a buon fine in relazione a ### S.r.l. ed è stata rinnovata con richiesta in data ###, a seguito della quale la copia dell'atto è stata consegnata il successivo 5.4.2022. Poiché nel ricorso si dà atto che la sentenza della Corte di ### era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data ###, a cura di ### S.r.l., il procedimento di notificazione avrebbe dovuto essere riattivato dal ricorrente nel termine di trenta giorni dal primo tentativo andato a vuoto, corrispondente alla metà di quello previsto per l'incombente originario, e dunque entro e non oltre la data del 27.2.2022. In tal senso, va ribadito il principio secondo cui “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro u n termine p erentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere -anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, att eso ch e la richiest a di u n provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento d ei tempi del giudiziodi richiede re all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (Cass. Sez. U, 14 Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264). ### zioni ### di questa Corte sono successivamente tornate sul tema chiarendo che il termine ragionevole per la riattivazione del procedimento notificatorio è al massimo “pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. Sez. U, Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441). ### specie, il termine suindicato non è stato rispettato, onde la notificazione del ricorso a T afuri ### S.r. l. non può essere ritenuta tempestiva, né validamente eseguita. 
Tuttavia, in considerazione dell'esito del ricorso, può prescindersi dall'integrazione del contraddittorio nei confron ti di ### S.r.l., in funzione del princi pio della ragionevole durata del pro cesso, dovendosi ritenere la fissazione di un termine per procedere ai relativi incombenti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., del tutto ininfluente sull'esito del giudizio, in considerazione dell'infondatezza del ricorso (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449; negli stessi termini, anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 27/02/2017, Rv. 644315). 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la Corte rigetta il rico rso e condan na la parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorr ente, dell e spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800, di cui € 200 per 15 esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 787/2024 del 26-09-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1946/2015 promossa da: C.F. con il patrocinio dell'avv. ### C.F. con il patrocinio dell'avv. ### C.F. con il patrocinio dell'avv. ####.F. con il patrocinio dell'avv. ####.F. con il patrocinio dell'avv. #### P. ####### P. ### P. ### 2 ###.F. con il patrocinio dell'avv. ### C.F. Con l'avv. ### CF. con l'avv. ### INTERVENUTI ₪₪₪ La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13.03.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché lo stesso e nella premessa di avere intrattenuto (la predetta società con la banca del ### un rapporto di conto corrente, con la fideiussione di e si sono opposti al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2015 emesso dall'intestato Tribunale in favore della suddetta banca per l'importo di euro 109.035,96, per i seguenti motivi: 1) mancata prova del credito i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1946/2015 promossa da: C.F.  con il patrocinio dell'avv. ### C.F.  con il patrocinio dell'avv. ### C.F.  con il patrocinio dell'avv. ####.F.  con il patrocinio dell'avv. ####.F.  con il patrocinio dell'avv. #### P. ####### P. ### P. ### 2 ###.F.  con il patrocinio dell'avv. ### C.F. 
Con l'avv. ### CF.  con l'avv. ### INTERVENUTI ₪₪₪ La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13.03.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché lo stesso e nella premessa di avere intrattenuto (la predetta società con la banca del ### un rapporto di conto corrente, con la fideiussione di e si sono opposti al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2015 emesso dall'intestato Tribunale in favore della suddetta banca per l'importo di euro 109.035,96, per i seguenti motivi: 1) mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex art 50 TUB; 2) indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto, con particolare riferimento alle clausole relative all'applicazione degli interessi, P. ### P. ### P. ### Con ### 3 tanto con riferimento al contratto di conto corrente che ai rapporti di affidamento;; 3) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; 4) illegittimità delle spese di tenuta del conto e della postergazione/antergazione di valute; 5) illegittimo esercizio dello ius variandi; 6) usura sopravvenuta; 7) nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. 
La banca, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'opposizione. 
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza riservata del 3.8.2016, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile. 
In corso di causa a è succeduta ex articolo 111 cpc e 58 TUB, dapprima a mezzo della mandataria a s ocio unico ( cfr. c omparsa di c ostituzione de l 8. 7.2019) e , successivamente, a mezzo della mandataria ( comparsa del 25.9.2020); credito ulteriormente ceduto in corso di causa a costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria (cfr. comparsa di costituzione del 1.4.2022) nonché, da ultimo, a ( cfr. comparsa di costituzione del 7.11.2022). 
Nelle more del giudizio, avendo il legale degli opponenti rinunciato al mandato difensivo, gli stessi si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore con comparsa di costituzione del 8.11.2022. 
Respinta la richiesta di convocazione del ctu a chiarimenti e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.3.2014 (assente parte opponente), ### 4 la convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 cpc. 
Preliminarmente deve rilevarsi che in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione, con la precisazione però che nel caso in cui medio tempore il Giudice abbia rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti non opera la presunzione circa la volontà di queste ultime di tenere ferme le originarie conclusioni, ma è necessario che la parte interessata ribadisca espressamente le proprie richieste istruttorie che, in mancanza, si intendono rinunciate. 
Nel caso di specie, pertanto, la richiesta degli opponenti di convocazione del ctu a chiarimenti -già respinta dal Giudicee non ulteriormente coltivata stante la mancata comparizione del difensore all'udienza di pc, deve ritenersi abbandonata, dovendosi in ogni caso evidenziare sin da ora la correttezza delle conclusioni cui è giunto il ctu anche a seguito delle osservazioni delle pati. 
Nessuna delle parti ha depositato le comparse conclusionali nei termini assegnati dal Giudice. 
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue. 
Ai fini della verifica della titolarità attiva in capo ai cessionari del credito via via intervenuti in giudizio è sufficiente rilevare che per il perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione (che non necessita di forma scritta ad substantiam), ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex arti 58 TUB. 
Sul punto, deve ritenersi idoneo lo stesso avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U., ove le informazioni in esso contenute consentano di ritenere determinato o comunque determinabile l'oggetto del contratto di cessione. 
Ciò posto nella specie vi è da rilevare che negli avvisi di cessione in atti vi sono chiari e precisi criteri tali da rendere determinato o quanto meno determinabile l'oggetto del contratto di cessione nella prospettiva di cui all'articolo 1346 c.c., dovendosi per contro escludere, quanto alla specifica doglianza formulata dagli opponenti unicamente in merito alla prima cessione intercorsa con , che nella specie ci non ci si trova affatto al cospetto di un credito avente ad oggetto una pretesa condotta fraudolenta di ( creditore cedente), quale particolare tipologia di crediti espressamente esclusa dal novero di quelli ceduti nell'avviso di cessione pubblicato nella ### in atti.  1) ###'###. 
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegatomentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto #### adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stessosi desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. ###, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 
Ciò posto, giova altresì ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la ### d'### e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". 
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. 
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt.  118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art.  50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). 
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent.  2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultra legali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”. 
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte, anche nell'ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”. 
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio”. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 - 01)”. 
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. 
Nel caso in esame tale onere risulta esaustivamente assolto dalla ### opposta. 
Ed infatti, la ha depositato, oltre alla copia integrale del contratto di conto corrente, anche la relativa serie completa degli estratti conto (doc. da 3 a n. 6). 
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte opposta in ordine alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta. 
È dunque sulla base della documentazione prodotta dalla banca che devono essere analizzate le doglianze degli opponenti, con le precisazioni che seguono in ordine al rapporto accessorio di apertura di credito.  2) ###. 
Come noto, il comma 4 dell'articolo 117 tub prevede che i contratti debbano indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La conseguenza della invalidità della clausola determinativa degli interessi comporta poi l'automatica sostituzione del tasso invalido con quelli previsti dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 117 tub. 
Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi in ordine alla determinabilità del tasso di interesse, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente ### 10 stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è necessario che il contratto contenga criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso ( cfr., tra le altre, Cass.122276/2010; 17110/2019). 
Venendo al caso di specie, tra le parti è incontestata la presenza di un affidamento di fatto sul conto corrente per cui è causa, non avendo tuttavia la banca depositato il relativo contratto.   È pertanto alla luce di tale conclusione che deve essere analizzata la doglianza di parte opponente che ha lamentato la mancanza di forma scritta del rapporto di apertura di credito accessorio al conto corrente. 
Orbene, giova ricordare che solitamente, il rapporto di apertura di credito si configura come accessorio di un rapporto di conto corrente. 
In particolare, il conto corrente bancario è disciplinato in parte dal ### civile (art. 1852 c.c. e ss. che parla in realtà di operazioni bancarie in conto corrente) e dal T.U. bancario (artt. 117, 117bis 118, 119, 120, 120bis che ne disciplinano forma, contenuto, interessi, spese, valute, rapporti con negozi accessori). Spesso, però, nella pratica viene aperto dal cliente un conto corrente di corrispondenza, che è la forma attuale del conto corrente bancario ed è definito come un “contratto innominato misto”: fattispecie complessa risultante dal collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e gli altri rapporti su di esso regolati. 
La Suprema Corte (sent. n. 25943 del 5 dicembre 2011) definisce il conto corrente di corrispondenza come un rapporto caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca — che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito — il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. 
Sul rapporto di conto corrente può essere regolato un rapporto di apertura di credito, che -ai sensi dell'art. 1842 c.c.- è un contratto bancario con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato potrà utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e potrà con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità (1843 c.c.). 
Con riferimento al requisito della forma, con la sentenza n. 7763 del 27 marzo 2017 la Suprema Corte ha statuito che “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”, (nello stesso senso Cass. sent. n. 14470 del 9 luglio 2005). 
È necessario, dunque, verificare caso per caso le pattuizioni contrattuali, per verificare nel caso concreto come sono disciplinate le interferenze tra i vari rapporti negoziali e se, ad esempio, nell'ambito del contratto di apertura di conto corrente sono già contenute le pattuizioni relative ad altri rapporti collegati ed accessori. 
Ciò posto, nel caso in esame il CTU ha riscontrato che nel contratto di conto corrente oggetto del giudizio risulta pattuito unicamente il tasso per scoperto transitorio e sconfinamento di conto nella misura del 13,25% e non anche i tassi extrafido ed intrafido.   Il contratto, quindi, non distingue tra interessi entro e fuori fido e non vi è una specifica pattuizione dei tassi extra fido. 
Sul punto preme sin da ora evidenziare che lo “scoperto di conto” è fattispecie diversa dall'utilizzo di un affidamento. ### dell'affidamento concesso, infatti, non richiede alcuna autorizzazione da parte della banca. Invece la banca può sempre rifiutare l'utilizzo “allo scoperto” di un conto non affidato. 
A ciò consegue che in relazione alle linee di fido utilizzate dalla società correntista non possono essere applicati i tassi indicati nel contratto di conto corrente solo con riferimento allo scoperto su conto non affidato e, dunque, per gli utilizzi del fido e per gli sconfinamenti dal fido, deve correttamente essere applicato il tasso al saggio legale, come richiesto dal quesito posto al ctu. 
Ed infatti deve ritenersi che, qualora il contratto di apertura del rapporto di conto corrente bancario non sia stipulato in forma scritta, così come richiesto dall'art. 117, comma 1 TUB, non possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dal successivo settimo comma lett. a), che -prevedendo un'ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interessepresuppone, comunque, che un contratto scritto vi sia. Per contro, alla totale inosservanza della forma scritta consegue la nullità totale del rapporto, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, sarà necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.  3) ##### Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica. 
Con riferimento al periodo antecedente il 2000 (il conto corrente è del 1999) l'assunto dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è senz'altro fondato. 
Come è noto, la pratica dell'anatocismo trimestrale è da ritenersi illegittima: la corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art.  1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari” (Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restano, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del cit. art.  1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004). 
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n. 2418/2010). 
Quanto al periodo successivo, dalla modifica del 1999 in poi può ritenersi acclarato che uno dei requisiti per la legittimità del fenomeno dell'anatocismo in ambito bancario sia -quanto al conto correntequello della pari periodicità degli interessi debitori e creditori, atteso che esso è rimasto sostanzialmente immutato quale requisito anche nella successiva normativa modificatrice dell'art.120 T.U.B. 
Questo dato, però, ha comportato un aspetto problematico, dovendosi stabilire se, dopo l'introduzione di tale norma, ritenuta l'invalidità delle clausole anatocistiche pregresse (ante 30.6.2000, che è la data fissata a fare da spartiacque nella delibera ### del 9.2.2000), possa ritenersi sufficiente, per la legittimità dell'anatocismo successivamente applicato dalla banca, che quest'ultima si sia concretamente adeguata con la pubblicazione nella ### dell'avviso e con l'indicazione del nuovo meccanismo di computo negli estratti conto o se, invece, sia necessaria una specifica nuova pattuizione fra la banca e il cliente in termini di pari periodicità. 
Sul punto non vi è un orientamento pacifico. 
Il Tribunale, consapevole del dibattito interpretativo nella giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene, allo stato, di aderire al tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 co.3 D. Lgs. n. 342/1999, "le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 9140 del 19/05/2020, nonché Cass. Sez. 1, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n. 91/2020 n. 23853/2020 e 29420/2020) Ne consegue, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie non è stata provata dalla banca, onerata al riguardo. 
Su queste basi, dunque, deve ritenersi corretto il calcolo del ctu che ha escluso l'effetto anatocistico per l'intero periodo intercorrente dall'apertura del rapporto contrattuale fino alla chiusura del conto per i già indicati motivi 4) #### Sul punto è sufficiente rilevare che nel contratto di conto corrente non sono riportate le modalità di calcolo della csm né degli oneri sostitutivi, avendo pertanto correttamente il ctu espunto ogni addebito ed avendo invece considerato, quanto agli ulteriori addebiti, quelli che hanno costituito oggetto di specifica pattuizione. 
Su queste basi il ctu, con ragionamenti logico e immune da vizi ha pertanto ricalcolato in euro 36.180,05 la minor somma dovuta dalla società correntista, attualizzata ad euro 46.416, 75 alla data di chiusura del conto del 14.08.2012.  5) Sul punto è sufficiente rilevare l'infondatezza dell'assunto degli opponenti fondato su un fenomeno di usura sopravvenuta che deve ritenersi irrilevante alla luce della pronuncia delle ### della Corte di Cassazione 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai casi in cui il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, negando tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta.  6) ### validità dell'obbligazione principale, nei limiti di quanto ritenuto dovuto dall'opponente all'esito dell'istruttoria, riverbera inevitabilmente i propri effetti sulle obbligazioni accessorie, ### opponente eccepisce tuttavia che le fideiussioni omnibus rilasciate sarebbero nulla in quanto in violazione della l. 287/1990. 
In particolare, gli opponenti fanno riferimento agli arresti giurisprudenziali in virtù dei quali sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'### e contenenti le clausole in base a cui: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro ### 17 motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.  1957 cod. civ., che si intende derogato». 
Va innanzi tutto precisato, quanto alle conseguenze di tali violazioni che il Tribunale, in aderenza alla recente pronuncia a ### della Cassazione n. 41994/2021 che ha risolto il noto contrasto interpretativo in merito alla questione delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI già giudicato contrario alle regole della normativa antitrust, che la regola dell'art. 1419 primo comma, c.c. rappresenti il profilo di nullità pertinente alla fattispecie in esame, posto che essa evidenzia il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e, dunque, il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. 
Le parti opponenti attrici - rispetto alla domanda di declaratoria di nullità totale del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. - avrebbero dovuto fornire prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, non potendo il giudice d'ufficio rilevare un preteso effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. 11673/07). 
La nullità di singole clausole contrattuali o di parti di esse, si estende, infatti, all'intero contratto o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 2314/16). 
In ogni caso, gli opponenti non hanno tempestivamente formulato l'eccezione di decadenza ex art 1957 È infatti è pacifico che tale eccezione sia da qualificarsi quale eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata in modo tempestivo di talché, la sua mancata tempestiva proposizione preclude al Giudice la verifica della tempestività dell'azione esperita dalla ### e fa venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità ### della garanzia prestata, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c.  7) ###, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, la società opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 46.416, 75 (somma ricalcolata dal ctu alla data di chiusura del conto), in solido con i fideiussori, oltre interessi. 
Le spese di lite della fase monitoria, pertanto, vanno riliquidate in base al valore del credito accertato in fase di cognizione e poste a carico degli opponenti (cfr. ex multis Cass. 14764/07). 
Le spese del presente procedimento, stante l'esito complessivo del giudizio che ha comunque consentito di accertare come dovute somme consistenti a carico degli attori in opposizione, nonché le ulteriori difese svolte dagli opponenti, commisurate in base al reale valore del diritto di credito dell'opposto, vanno poste a carico degli attori in opposizione in solido. Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod.  e integr, ma con esclusione della fase decisoria, non essendo state depositate le comparse conclusionali da nessuna delle parti. 
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, essendosi la ctu resa necessaria al fine di rideterminare il minor importo dovuto dalla società correntista e dai fideiussori in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.1946/2015, così provvede: ###'### per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto; DICHIARA che il saldo finale del rapporto alla data di chiusura del conto corrente in data ### è risultato pari ad euro 46.416, 75, carico della società correntista; CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento della minor somma di euro € 46.416, 75, oltre interessi dalla data di chiusura del conto del 14.08.2012 al saldo; CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta opposta, per la fase monitoria in euro 1.370,00 oltre al rimborso spese in ragione del15%, iva e cpa come per legge e, per il procedimento di cognizione, nella somma di euro 4.711,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge. 
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%. 
Grosseto 25.9.2024 

Il Giudice
D ott.ssa ### Frosini


causa n. 1946/2015 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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