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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2020 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difes a dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE D'###'### 1996/2019 depositata il ###. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ####. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 1. ### ale di ### con la senten za n. 4 88/2014 del 3.12.2014, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere tra ### e ### rigettava la domanda dal predetto proposta nei confronti di ### per l'accertamento negativo della servitù di passaggio sul suo fondo in favore del fondo della convenuta, sito in Comune di #### descritto al ### al foglio 26 part. 291. Lo stesso Tribunale accoglieva la contrapposta domanda riconvenzionale di ### e dichiarava l'acquisto della servitù di passaggio a favore del fondo della stessa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sui terreni siti nel predetto Comune, descritti al ### eni al fogl io 26 partt. 290 (in comproprietà indivisa tra ### e ###, 291 (di proprietà di ### e 451 di proprietà di ###.
Il Tribunale di ### riteneva dimostrata, all'esito della prova testimoniale, la circostanza per cui i terreni oggetto del passaggio a favore del fondo di ### fossero appartenuti da tempo immemorabile ad un unico proprietario e all'interno della proprietà esisteva una strada che, partendo dalla strada comunale, attraversava i terreni sopra indicati arrivando a quello individuato con la part. 292 e al terreno retrostante all'abitazione.
In seguito alla divisione compiuta dagli avent i causa dell'originario proprietario - per effett o della quale a ### era stata attribuita la part. 291, a ### la part. 451 e a ### la part. 291 - si era dunque costituita, sul fondo della stessa ### - la servitù per destinazione del padre di famiglia. Peralt ro, secondo il ### ale, la medesima ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### aveva comunque diritto alla costituzione in favore del proprio fondo della ser vitù coattiva ai sensi del l'art. 1054 c.c., atteso che il fondo era divenuto intercluso proprio per effetto della divisione. 2. ### proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. ### resisteva al gravame. 4. La Corte d i ### o di L '### rigettava l'appello. In particolare, la Corte territoriale eviden ziava che in ordin e alla dimostrazione dei presupposti per la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dalle dichiarazioni testimoniali specificamente richiamate dal ### di ### nella sentenza impugnata - in partico lare dalla dichiarazione della teste ### D'### - erano chiaramente e univocamente emerse l'esistenza e l'uso della strada sopra indicata, secondo lo stato di fatto presente fin da quando i fondi erano di proprietà di ### quindi fin da prima della divisione disposta da suoi aventi causa.
Dunque, tali circostanze si riferivano anche allo stato dei luoghi esistente nel momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere al medesimo proprietario e, pertanto, costituivano il presupposto per la costituzione della servitù, ai sensi dell'art. 1062 Non si pot eva attri buire alcun rilievo alla querela prodotta dall'appellante in ragione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che tale documento si era formato nel corso del giudizio di primo grado.
Inoltre, non risultava alcuna contraria volontà dagli atti pubblici di divisione da parte del proprietario dei due fondi al ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 momento della loro separazione anzi risultava che i beni oggetto della divisione erano stati assegnati con tutti i diritti e servitù inerenti e con il possesso immediato. Le considerazioni esposte in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia rendevano superfluo lo specifico esame del terzo mo tivo dell'appello, concernente l'interclusione d el fondo dell'odierna appellata. 5. Anton ello ### ha prop osto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 6. ### ha resistito con controricorso 7. Entrambe le parti con m emoria depositata in p rossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. - in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui non è stata presa cognizione della natura dei terreni e da sottoporre al regime di servitù.
Il ricorrente ritiene che la Corte d'### di L'### come peraltro anche il ### di ### non abbia esaminato e valutato il fatto decisivo, pur dedotto in giudizio, secondo il quale, tanto al dante causa (### che all'avente causa (### i terreni appartenessero non già in qualità di proprietari, ma quali livellari per vincolo di uso civico.
Il Giudice a quo, quindi, non avrebbe esaminato, o avrebbe mal valutato , la documentazione in atti, costituita dalle certificazioni catastali riguardanti i terreni in questione, attestanti ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 il diritto di uso civico del Comune di ### avrebbe altresì omesso, o mal valutato, la circostanza che l'esponente stesse agendo in qualità di proprietario esclusivo dell'area che si intendeva asservire, avendola affrancata dal vincolo di uso civico. ### di ### volta al riconoscimento della servitù ex art. 1062 c.c. era inammissibile non possedendo ella, come pure il suo dante causa, il diritto di proprietà del terreno ritenuto dominante. Gli atti di trasferimento di beni appartenenti al demanio pubblico, in q uesto caso dovuti a successione mortis causa, ovvero a divisione per atto pubblico, sarebbero affetti da nullità assoluta e non relativa per impossibilità dell'oggetto che, ai sensi dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. ### di un uso civico sul terreno oggetto della domanda di servitù di passaggio, contrapposta a quella di negatoria servitutis originariamente proposta dal ricorrente, non risulta circostan za dedotta in giudizio e discu ssa tra le parti e non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata. ### l'indirizzo consolida to di questa Corte: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, gia cché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese ne l thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle p arti, in sede ###62 sez. ### - ad. 07/03/2024 legittimità, la prospettazione di questioni o tem i di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plu rimis ### 2, Sent. n. 20694 del 2018, ### 6- 1, Ord n. 15430 del 2018).
Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/ 01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22 540; 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138). ### parte, nel caso in esam e la se ntenza impugnata in questa sede è conforme a quella di primo grado, e il ricorrente non risulta neanche a ver formulato un motivo di appello sulla demanialità del bene, questione appunto sollevata per la prima volta in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all'art. 9 della l. n. 1766 del 1927. ### della Corte d'### dell'### avrebbe prodotto l'effetto di costituire un d iritto reale di servitù di passag gio, a ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 servizio di un terreno demaniale, su iniziativa di un soggetto non legittimato a chiederlo.
In ragione di quanto esposto al punto precedente, si lamenta l'erronea ricognizione, da parte del provved imento impugnato, della fattispeci e disciplinata dall'art. 1062 c.c. di costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. ### la sentenza impugnata i fondi - in origine goduti da un unico soggetto - a seguito di divisione, avrebbero conservato le modalità di possesso del dante causa. E ciò nell'errato presupposto che tali beni fossero in proprietà esclusiva del "padre di famiglia", con la conseguenza che questi avrebbe e sercitato un atto dispositivo, in realtà non consentitogli, dun que, difetterebbero i presupposti di legge che avrebbero, secondo il ### prodotto l'effetto costitutivo.
Il d ante causa ### (padre del ricorrente e di ### non era proprietario delle ### 290, 291 e 451, bensì livellario mentre proprietario era il Comune di ### 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura mescola elementi di fatto con elementi di diritto e, per quel che è dato comprendere, è sostanzialmente ripetitiva del motivo precedente circa la proprietà in capo al Comune del terreno successivamente oggetto di divisione e, dunqu e, ne segue la medesima sorte di inammissibilità per novità della questione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch e è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - clausola pattizia di ricognizione di servitù a carico della proprietà di ### e a favore di ### Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Il ricorre nte riporta l'atto di divis ione con il quale le pa rti #### E ### si sono dati reciproco atto che i beni in o ggetto " ... vengono rispettivamente attribuiti ed assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, azione o ragione, accessori e pertinenze, oneri e servitù attive e passive eventuali ed in particolare la servitù di passo sulla corte costituente l'accesso alle unità immob iliari oggetto della presente divisione rappresentata al catasto Te rreni n el foglio di ma ppa 26 dall a particella 451. ### 451 è a confine con la 292, livellaria ### per cui la stessa avrebbe preservato tale suo diritto teorico ponendolo a carico della proprietà di ### e non a carico del ricorrente. ### costituirebbe ricognizione della servitù di p assaggio, condiviso e sottoscritto dalle parti in causa e, ove opportunamente esaminato e valutato, avrebbe determinato il rigetto della domanda avversaria, perché fondato su document o di valore probat orio assoluto, che fra l'altro avrebbe dovuto impedire l'esperimento di prove testimoniali, essendo già agli atti la prova scritta. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Deve farsi ap plicazione del seguente principio di diritto : Nell'ipotesi di “doppia conforme” prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.
Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 comma 2, le regole sulla pron uncia cd. dopp ia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quell o di entrata in v igore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
Peraltro, ricorre l'ipotesi di « doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori pe r rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1054 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - in relaz ione alla insussistenz a dei presupp osti che consentono l'imposizione della servitù al fondo intercluso. ### restando quanto già spiegato sotto i precedenti motivi di gravame, quanto alla carenza del requisito primario configurato dal diritto di proprietà, difetterebbe altresì l'ulteriore requisito della interclusione "da ogni parte" della ### 292. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La servit ù è stata costituita pe r destin azione del padre di famiglia e non per l'interclusione dei fondi. Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Perché possa dirsi sorta una servitù per destinazione del padre di famigli a (ai fini del cu i sorgere, ove si tratti di servitù d i passaggio, è priva di rilevanza ostativa la n on interclusione del fondo dominan te) non è richiesto che quando i fondi ab biano cessato di app artenere ad un u nico proprietario quest i abbia espresso la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che eg li non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo (### 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1998, Rv. 512467 - 01) Dunque, la m ancanza di interclusione del fond o prete so dominante non costituisce elemento ostativo al riconosci mento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertame nto giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutam enti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (### 2, Ordinanza n. ### del 12/12/2019, Rv. 656296 - 01) 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -in relazione alla disposta distrazione delle spese d'appello in favore del difensore antistatario della parte ammessa al ### a ### dello Stato. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. ### denunciato rappresenta un errore revocatorio oppure emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1 quater e omessa applicazione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 dell'art. 11, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 360, comma 1, 3, c.p.c. - in relazione alla condanna dell'appellante ammesso al ### a ### dello Stato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 6.1 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.
La censura sul contributo unificato non può essere proposta come motivo di ricorso per cassazione.
Deve darsi continuità al segu ente principio di diritto g ià affermato in relazione al ricorso per cassazione ma applicabile anche al giudizio di appello: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte d i cassazione att esta l'obbligo del ricorrent e, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere v erificate, nella lor o specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (### 1, Ordinanza 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 - 01) Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contrib uto) pari a quello do vuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il prim o, di natura processuale, costitu ito dal l'adozione di una pronuncia di in tegrale rigetto o inammissibili tà o improcedibi lità dell'impugnazione, la cui sussistenza è ogget to dell 'attest azione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell 'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (### U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 - 03). 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato essendo il controricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giu dizio di legittim ità con p agamento in favore dell'### essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in euro 4.500,00 più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ###