testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22248/2022 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### 24 ### e #### elettivamente domiciliati in ### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrenti 2 di 10 nonchè contro ### -intimato avverso SENTENZA di ### n. 11590/2022 depositata il 20 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2024 dal ### Rilevato che: Per quanto qui interessa, con ricorso depositato il 14 luglio 2021 ex articolo 152 d.lgs. 196/2003 ### adiva il ### di ### perché fosse dichiarato illegittimo il trattamento dei suoi dati personali effettuato da ### S.r.l., ### 24 ### S.p.A., ### S.p.A., ### soc. coop., ###.p .A., ### S.p.A. ed Edito riale ### S.p. A. (d'ora in poi ### con pubblicazione, permanente visibilità e indicizzazione sui motori di ricerca di determinati articoli su una vicenda penale del 2013 nella quale egli era stato coinvolt o. Chiedeva perciò di rimuovere o in subordine di impedire l'indicizzazione degli articoli in associazione al suo nome ; in ult eriore subordin e, chiedeva di renderlo anonimo; chiedeva pure, previa pronuncia di illegittimità della condotta de i convenuti, la condann a di questi a risarcirgli danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 82 Reg. UE 679/2016, 2043 e 2059 ### il giudizio , per rinu ncia attorea nei confronti di Ed itrice ### e ### che l'accettav ano, nei confronti di q uesti si estingueva il processo.
Con sentenza del 20 luglio 2022 il ### ordinava a ### la deindicizzazione di un articolo emesso il 13 luglio 2013 3 di 10 e rigettava comunque la re lativa domanda risarcitoria e ogni domanda proposta nei confro nti delle altre parti, condann ando il ricorrente a rifondere integralmente le spese di lite a ### e a ### 24 Ore - costituitesi in congiunta difesa - nonché a #### ha presentato ricorso, articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria, da cui si difendono con un unico controricorso ### e ### 24 Ore.
Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 17 Reg. UE 679/2016 laddove il giudice afferma c he solo dalla pubblic azione della sentenza di assoluzione dello ### pronunciata nella vicenda penale il 9 giugno 2021 - dalla Corte d'appello di ### al seguito di rinvio dalla Cassazione penale - l'attuale ricorrente avrebbe potuto chiedere intervento sugli articoli in questione, mentre egli ha avviato il giudizio con rico rso depo sitato il 14 luglio 202 1 (v. in effetti a pagina 5 della sentenza qui impugnata). 1.1 Osserva il ricorre nte che tutti gli articoli pubblicati da ### risalivano al 2013, riguardava no i "primis simi momenti" della vicenda giudiziaria e non erano stati mai aggiornati da ### prima del ricorso. Per la "non attualità" delle notizie ivi presenti, ferme appunto al 2013, l'11 d icembre 2019 - come sost enuto da ### stessa nella sua comparsa difensiva - lo ### aveva inviato a ### istanza di rimozione e/o deindicizzazione ovvero minimizzazione dei dati, ai sensi degli articoli 5, lettera c), 17 e 21 Reg. UE 679/2016, e successivam ente, il 20 ottobre 2020, l'aveva invitata in mediazione per l'omesso aggiorname nto e non invece pe r la sentenza assolutoria, all'epoca non ancora pervenuta. Ed era ben noto a ### che "vi fossero stati degli sviluppi".
Il citat o articolo 5 prevede - sub c) e d) - la "minim izzazione" rispetto alle finalità dei d ati e che i dati personali siano , "se 4 di 10 necessari, aggiornati"; se ne evince altresì che il t itola re del trattamento deve rispettare il princi pio di "resp onsabilizzazione", per cui ta li dati devono aggiornarsi "appena avu ta notizia del contrario", anche qualora la notizia provenga da "fonti aperte".
Inoltre l'articolo 8 del ### unico sui d overi del giornalista stabilisce che l'estensore deve rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza.
Lo stesso ### nale menziona , a pagina 5 della sentenza, la giurisprudenza di legittimità riguardante l'opp ortuna deindicizzazione degli articoli relati vi a fatti risalenti di cronaca giudiziaria (riferendosi a S.U. 19681/2019, Cass. 9923/ 2022 e Cass. 7559/2020) non indicante "l'esito assolutorio quale requisito unico per la de-indicizzazione". Tuttavia il giudice, ad avviso del ricorrente, ha errato nel ritenere la soluzione quale unico requisito dal quale decorra il diritto all'oblio, senza tenere conto del "lungo arco di tempo" comunque intercorso tra il 2013 e le domande di oblio nonché il mancato aggiornamento. 1.2 Inoltre, secondo il ricorrente il ### ha pure errato quanto alle norme evocate ove ha ritenuto che ### "ha dato prova di aver aggiornato gli articoli" con la n otizia dell'assoluz ione pronunciata dalla Corte d'appello di ### Qui il ricorrente lamenta che l'articolo, emendato "solo in corso di causa", ha ricevut o l'aggiu nta soltanto di "un o scarno e statico trafiletto di quattro righe in fondo", n on collegate ad altre informazioni sull'evoluzione della vicenda. Inoltre, il ### le, benché abbia dichiarato che l'obbligo di de indicizzazione è sorto soltanto con la conoscenza d ell'assol uzione, da far risalire alla notifica del ricorso di p rimo grado, ha ordinat o unicamente a ### esto la deindicizzazione dell'artico lo pubbl icato il 13 luglio 2013, n onostante che la sua posi zione nei confronti della conoscenza dell'assoluzione "fosse assolutamente identica". 5 di 10 1.3 In sostanza, lo ### sostiene che, trascorso un tempo tutt'altro che minimal e ("lungo arco di tempo"), si sarebbero dovuti aggiornare gli articoli del 2013 riguardanti il suo arresto e l'avvio quindi della sua vicend a penale. È però gen erico in q uesta doglianza, in quanto non indica in che cosa avreb be dovuto consistere l'aggiornamento da effettuarsi anteriormente alla sentenza assolutoria.
Né certo poteva qualific arsi "vicenda giudiziaria ormai de finita" (così nel ricorso, a pagina 4) la sua vicenda prima dell'assoluzione; e fattu ale è l'affermazione, ad essa affian cata, ch e era "ormai anacronistica" rispetto all'interesse pubblico. ### ale ha correttamente evidenziato , seguendo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio di bilanciamento tra i diritti alla cronaca e all'oblio (sentenza, pagina 4) e quin di anche "la necessità di bilanciare il diritto ex art. 21 Cost. della colletti vità ad essere inform ata e a conservare la memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati"; e ha pure rimarcato che le richieste attinenti all'articolo 5, lettera c), 17 e 21 Reg. UE 679/201 6 e la richiesta di mediazione erano proponibili non quando furono presentate, cioè quando "risultava ancora pendente il giudizio in Cassazione", ma solo dopo l'assoluzione (sentenza, pagina 5).
Quanto poi all'articolo del ### (sentenza, pagina 6), il ### fa ben intende re ch e veicolava un contenu to non identico, integrando così una valutazione fattuale; come parimenti deve ritenersi valutazione fattuale stabilire quando si sarebbero dovuti modificare i dati prima dell'assoluzione.
Tramite tutti quest i profili, dunque, il motivo perviene alla inammissibilità. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. 6 di 10 2.1 Per quanto esposto nel primo motivo, il ### ale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, ritenen do l'aggiornamento di ### soddisfacente rispetto alle domande dello ### e compensare le spese; altrimenti avrebbe dovuto spiegare la differenza della decisione risp etto a quella verso il ### 2.2 Il contenut o di q uesto motivo coincide evide ntemente, nella sua nat ura fattuale, con quello del precedente, di cui pertan to condivide l'inammissibilità. 3. Il terz o motiv o denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., v iolazione e fal sa applic azione d egli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 3.1 Quanto alla domanda proposta nei confronti del ### 24 Ore, il ### ritiene infondata l'allegazione dell'attual e ricorrente che gli articoli fossero "indicizzati in associazione alle generalità del ricorrente", perché i documenti prodotti a dimo strarlo "oltre ad essere datati 30 giugno 2021 (quattro mesi prima della notifica del ricorso introdu ttivo) riportano una schermata ### dalla quale potrebbe al più desumersi che il motore di ricerca - e non la testata giornalistica - non abbia adem piuto alla richiesta di deindicizzazione".
Si obiett a che "non è mai st ata allegata … alc una istanza d i deindicizzazione indirizzata al motore di ricerca essendo, pertanto, la deduzione del Giudice fondata su di un atto processualmente … inesistente". 3.2 A sostegno di questa doglianza il ricorrente tenta di richiamare la fattispecie del travisamento della prova. Invece, ictu oculi, si è dinanzi ad una valutazione del ### direttamente fattuale. ### non si individua neppure un i nteresse al la base della censura, perché il ricorrente stesso dich iara che non vi è stata alcuna istanza in relazione al motore di ricerca (ricorso, pagina 15).
Il motivo risulta pertanto inammissibile. 7 di 10 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 4.1 Si riporta il passo della sentenza in cui viene affermato che ### - la quale aveva stipulato un contratto di locazione temporanea (10 dicembre 2020-31 luglio 2021) avente ad o ggetto un ramo d'azienda di ### "con la previsione del mero util izzo dell'archivio telematico", senza aver p otere di modificarlo - era stata "laconicamente" citata in giudizio senza alcuna allegazione di "un eventu ale trasferimento tra le parti de l diritto controverso", così rigettando la domanda.
Si opp one di avere, "invece, ben d ocumentato essere ### il gerente della testata" qua ndo fu proposto il ricorso: e questo sarebbe stato un fatto discusso e decisivo che il ### avrebbe omesso di valutare. 4.2 Il motivo è inammissibile se non altro perché non indica come l'attuale ricorrente avrebb e appunto "documentato", al riguardo fornendo solo un generico asserto. 5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. 5.1 Si aggiunge al precedente motivo l'asserto che ### "non ha mai negato la propria gerenza pro tempore della testata" e non ha "contestato i relativi screenshot" p rodotti dallo ### Verrebbe pertanto violato l'articolo 115 c.p.c. 5.2 Anche qu esto motivo è inam missibile perché generico e assertivo: si riferisce inver o soltanto ad "###ti 9 .1 e 9.2" senza indicare il loro contenuto sul punto. ###, la ratio decidendi del ### è un'altra (si veda già il precedente motivo), attin ente alla prova della gerenza de lla testata, cioè, in effett i, all'accertamento fattu ale che Le di aveva stipulato un contratto locatizio che non le consentiva di modificare l'archivio, ma soltanto di fruirne. 8 di 10 6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 c.p.c. 6.1 ### afferma che l'attuale ricorrente non h a allegato nulla su "un e ventuale trasfe rimento tra le part i del diritto controverso". ### non ha contestato di essere il gerente della testata quando è st ata proposta la domanda, e ha essa stessa lamentato che la notifica del ricorso non era più "nella disponibilità del diritto controverso". Pertanto non sarebbe spettato allo ### "dover provare fenomeni successori" onde il ### non avrebbe correttamente applicato l'articolo 111 c.p.c. 6.2 Il motivo palesemente non è sostenuto da interesse: ut supra già eviden ziato, la ratio decide ndi adottata dal giudice è quell a risultata a proposito del quarto motivo.
La censura perciò è inammissibile. 7. Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 17 Reg.
UE 679/2016. 7.1 Si riporta ancora il passo della sentenza richiamato nel quarto motivo - per cui la locazione temporanea di un ramo d'azienda a ### non le ave va attribuito la p ossib ilità di modificare l'archivio telematico -, afferman dolo errato perché almeno la domanda di deindicizzazione non avrebbe comportato la modifica de ll'archivio telematico. 7.2 Il nerbo d el mot ivo costituisce un'asser ita affermazione fattuale, e quindi apporta inammissibilità.
Ad abunda ntiam si rileva, allora, che, essendo l'archivio di proprietà di un altro soggetto, ### non avrebbe comunque potuto incidere sulla fruizione del suo contenuto in difetto di una specifica clausola contrattuale che glielo consentisse, qui non invocata. 8. ### motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., del 9 di 10 d.p.r. 115/2022, del d.m. 127/2004 e del d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006. 8.1 La liquidaz ione dell e spese processuali, "corretta quanto all'individuazione dei parametri tariffari", avrebbe inc luso la fase istruttoria, che invece non si è svolta. Pertanto andrebbe ridotto il quantum delle spese dall'importo di euro 4800 all'importo di euro 3005,65. 8.2 ### non fa riferimento alla fase istruttoria nel liquidare le sp ese, bensì ne indica in modo gen erale l'importo: il motivo quindi non ha riscontro nel contenuto della sentenza, ed è frutto di un calcolo forz ato operato dal ricorrente. Ne consegue l'infondatezza. 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorre nte alla rifusi one alla controparte controricorrente delle spese processuali, li quidate come da dispositivo.
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'arti colo 13, comma 1 qu ater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3200, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 10 di 10 a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### il 30 settembre 2024