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Corte di Cassazione, Ordinanza del 11-12-2024

... primo motivo, il ### ale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, ritenen do l'aggiornamento di ### soddisfacente rispetto alle domande dello ### e compensare le spese; altrimenti avrebbe dovuto spiegare la differenza della decisione risp etto a quella verso il ### 2.2 Il contenut o di q uesto motivo coincide evide ntemente, nella sua nat ura fattuale, con quello del precedente, di cui pertan to condivide l'inammissibilità. 3. Il terz o motiv o denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., v iolazione e fal sa applic azione d egli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 3.1 Quanto alla domanda proposta nei confronti del ### 24 Ore, il ### ritiene infondata l'allegazione dell'attual e ricorrente che gli articoli fossero "indicizzati in associazione alle generalità del ricorrente", perché i documenti prodotti a dimo strarlo "oltre ad essere datati 30 giugno 2021 (quattro mesi prima della notifica del ricorso introdu ttivo) riportano una schermata ### dalla quale potrebbe al più desumersi che il motore di ricerca - e non la testata giornalistica - non abbia adem piuto alla richiesta di deindicizzazione". Si obiett a che "non è mai st (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22248/2022 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### 24 ### e #### elettivamente domiciliati in ### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrenti 2 di 10 nonchè contro ### -intimato avverso SENTENZA di ### n. 11590/2022 depositata il 20 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2024 dal ### Rilevato che: Per quanto qui interessa, con ricorso depositato il 14 luglio 2021 ex articolo 152 d.lgs. 196/2003 ### adiva il ### di ### perché fosse dichiarato illegittimo il trattamento dei suoi dati personali effettuato da ### S.r.l., ### 24 ### S.p.A., ### S.p.A., ### soc. coop., ###.p .A., ### S.p.A. ed Edito riale ### S.p. A. (d'ora in poi ### con pubblicazione, permanente visibilità e indicizzazione sui motori di ricerca di determinati articoli su una vicenda penale del 2013 nella quale egli era stato coinvolt o. Chiedeva perciò di rimuovere o in subordine di impedire l'indicizzazione degli articoli in associazione al suo nome ; in ult eriore subordin e, chiedeva di renderlo anonimo; chiedeva pure, previa pronuncia di illegittimità della condotta de i convenuti, la condann a di questi a risarcirgli danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 82 Reg. UE 679/2016, 2043 e 2059 ### il giudizio , per rinu ncia attorea nei confronti di Ed itrice ### e ### che l'accettav ano, nei confronti di q uesti si estingueva il processo. 
Con sentenza del 20 luglio 2022 il ### ordinava a ### la deindicizzazione di un articolo emesso il 13 luglio 2013 3 di 10 e rigettava comunque la re lativa domanda risarcitoria e ogni domanda proposta nei confro nti delle altre parti, condann ando il ricorrente a rifondere integralmente le spese di lite a ### e a ### 24 Ore - costituitesi in congiunta difesa - nonché a #### ha presentato ricorso, articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria, da cui si difendono con un unico controricorso ### e ### 24 Ore. 
Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 17 Reg. UE 679/2016 laddove il giudice afferma c he solo dalla pubblic azione della sentenza di assoluzione dello ### pronunciata nella vicenda penale il 9 giugno 2021 - dalla Corte d'appello di ### al seguito di rinvio dalla Cassazione penale - l'attuale ricorrente avrebbe potuto chiedere intervento sugli articoli in questione, mentre egli ha avviato il giudizio con rico rso depo sitato il 14 luglio 202 1 (v. in effetti a pagina 5 della sentenza qui impugnata).  1.1 Osserva il ricorre nte che tutti gli articoli pubblicati da ### risalivano al 2013, riguardava no i "primis simi momenti" della vicenda giudiziaria e non erano stati mai aggiornati da ### prima del ricorso. Per la "non attualità" delle notizie ivi presenti, ferme appunto al 2013, l'11 d icembre 2019 - come sost enuto da ### stessa nella sua comparsa difensiva - lo ### aveva inviato a ### istanza di rimozione e/o deindicizzazione ovvero minimizzazione dei dati, ai sensi degli articoli 5, lettera c), 17 e 21 Reg. UE 679/2016, e successivam ente, il 20 ottobre 2020, l'aveva invitata in mediazione per l'omesso aggiorname nto e non invece pe r la sentenza assolutoria, all'epoca non ancora pervenuta. Ed era ben noto a ### che "vi fossero stati degli sviluppi". 
Il citat o articolo 5 prevede - sub c) e d) - la "minim izzazione" rispetto alle finalità dei d ati e che i dati personali siano , "se 4 di 10 necessari, aggiornati"; se ne evince altresì che il t itola re del trattamento deve rispettare il princi pio di "resp onsabilizzazione", per cui ta li dati devono aggiornarsi "appena avu ta notizia del contrario", anche qualora la notizia provenga da "fonti aperte". 
Inoltre l'articolo 8 del ### unico sui d overi del giornalista stabilisce che l'estensore deve rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza. 
Lo stesso ### nale menziona , a pagina 5 della sentenza, la giurisprudenza di legittimità riguardante l'opp ortuna deindicizzazione degli articoli relati vi a fatti risalenti di cronaca giudiziaria (riferendosi a S.U. 19681/2019, Cass. 9923/ 2022 e Cass. 7559/2020) non indicante "l'esito assolutorio quale requisito unico per la de-indicizzazione". Tuttavia il giudice, ad avviso del ricorrente, ha errato nel ritenere la soluzione quale unico requisito dal quale decorra il diritto all'oblio, senza tenere conto del "lungo arco di tempo" comunque intercorso tra il 2013 e le domande di oblio nonché il mancato aggiornamento.  1.2 Inoltre, secondo il ricorrente il ### ha pure errato quanto alle norme evocate ove ha ritenuto che ### "ha dato prova di aver aggiornato gli articoli" con la n otizia dell'assoluz ione pronunciata dalla Corte d'appello di ### Qui il ricorrente lamenta che l'articolo, emendato "solo in corso di causa", ha ricevut o l'aggiu nta soltanto di "un o scarno e statico trafiletto di quattro righe in fondo", n on collegate ad altre informazioni sull'evoluzione della vicenda. Inoltre, il ### le, benché abbia dichiarato che l'obbligo di de indicizzazione è sorto soltanto con la conoscenza d ell'assol uzione, da far risalire alla notifica del ricorso di p rimo grado, ha ordinat o unicamente a ### esto la deindicizzazione dell'artico lo pubbl icato il 13 luglio 2013, n onostante che la sua posi zione nei confronti della conoscenza dell'assoluzione "fosse assolutamente identica". 5 di 10 1.3 In sostanza, lo ### sostiene che, trascorso un tempo tutt'altro che minimal e ("lungo arco di tempo"), si sarebbero dovuti aggiornare gli articoli del 2013 riguardanti il suo arresto e l'avvio quindi della sua vicend a penale. È però gen erico in q uesta doglianza, in quanto non indica in che cosa avreb be dovuto consistere l'aggiornamento da effettuarsi anteriormente alla sentenza assolutoria. 
Né certo poteva qualific arsi "vicenda giudiziaria ormai de finita" (così nel ricorso, a pagina 4) la sua vicenda prima dell'assoluzione; e fattu ale è l'affermazione, ad essa affian cata, ch e era "ormai anacronistica" rispetto all'interesse pubblico.  ### ale ha correttamente evidenziato , seguendo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio di bilanciamento tra i diritti alla cronaca e all'oblio (sentenza, pagina 4) e quin di anche "la necessità di bilanciare il diritto ex art. 21 Cost. della colletti vità ad essere inform ata e a conservare la memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati"; e ha pure rimarcato che le richieste attinenti all'articolo 5, lettera c), 17 e 21 Reg. UE 679/201 6 e la richiesta di mediazione erano proponibili non quando furono presentate, cioè quando "risultava ancora pendente il giudizio in Cassazione", ma solo dopo l'assoluzione (sentenza, pagina 5). 
Quanto poi all'articolo del ### (sentenza, pagina 6), il ### fa ben intende re ch e veicolava un contenu to non identico, integrando così una valutazione fattuale; come parimenti deve ritenersi valutazione fattuale stabilire quando si sarebbero dovuti modificare i dati prima dell'assoluzione. 
Tramite tutti quest i profili, dunque, il motivo perviene alla inammissibilità.  2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.  3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. 6 di 10 2.1 Per quanto esposto nel primo motivo, il ### ale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, ritenen do l'aggiornamento di ### soddisfacente rispetto alle domande dello ### e compensare le spese; altrimenti avrebbe dovuto spiegare la differenza della decisione risp etto a quella verso il ### 2.2 Il contenut o di q uesto motivo coincide evide ntemente, nella sua nat ura fattuale, con quello del precedente, di cui pertan to condivide l'inammissibilità.  3. Il terz o motiv o denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., v iolazione e fal sa applic azione d egli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n.4 c.p.c.  3.1 Quanto alla domanda proposta nei confronti del ### 24 Ore, il ### ritiene infondata l'allegazione dell'attual e ricorrente che gli articoli fossero "indicizzati in associazione alle generalità del ricorrente", perché i documenti prodotti a dimo strarlo "oltre ad essere datati 30 giugno 2021 (quattro mesi prima della notifica del ricorso introdu ttivo) riportano una schermata ### dalla quale potrebbe al più desumersi che il motore di ricerca - e non la testata giornalistica - non abbia adem piuto alla richiesta di deindicizzazione". 
Si obiett a che "non è mai st ata allegata … alc una istanza d i deindicizzazione indirizzata al motore di ricerca essendo, pertanto, la deduzione del Giudice fondata su di un atto processualmente … inesistente".  3.2 A sostegno di questa doglianza il ricorrente tenta di richiamare la fattispecie del travisamento della prova. Invece, ictu oculi, si è dinanzi ad una valutazione del ### direttamente fattuale.  ### non si individua neppure un i nteresse al la base della censura, perché il ricorrente stesso dich iara che non vi è stata alcuna istanza in relazione al motore di ricerca (ricorso, pagina 15). 
Il motivo risulta pertanto inammissibile. 7 di 10 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.  4.1 Si riporta il passo della sentenza in cui viene affermato che ### - la quale aveva stipulato un contratto di locazione temporanea (10 dicembre 2020-31 luglio 2021) avente ad o ggetto un ramo d'azienda di ### "con la previsione del mero util izzo dell'archivio telematico", senza aver p otere di modificarlo - era stata "laconicamente" citata in giudizio senza alcuna allegazione di "un eventu ale trasferimento tra le parti de l diritto controverso", così rigettando la domanda. 
Si opp one di avere, "invece, ben d ocumentato essere ### il gerente della testata" qua ndo fu proposto il ricorso: e questo sarebbe stato un fatto discusso e decisivo che il ### avrebbe omesso di valutare.  4.2 Il motivo è inammissibile se non altro perché non indica come l'attuale ricorrente avrebb e appunto "documentato", al riguardo fornendo solo un generico asserto.  5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c.  5.1 Si aggiunge al precedente motivo l'asserto che ### "non ha mai negato la propria gerenza pro tempore della testata" e non ha "contestato i relativi screenshot" p rodotti dallo ### Verrebbe pertanto violato l'articolo 115 c.p.c.  5.2 Anche qu esto motivo è inam missibile perché generico e assertivo: si riferisce inver o soltanto ad "###ti 9 .1 e 9.2" senza indicare il loro contenuto sul punto.  ###, la ratio decidendi del ### è un'altra (si veda già il precedente motivo), attin ente alla prova della gerenza de lla testata, cioè, in effett i, all'accertamento fattu ale che Le di aveva stipulato un contratto locatizio che non le consentiva di modificare l'archivio, ma soltanto di fruirne. 8 di 10 6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 c.p.c.  6.1 ### afferma che l'attuale ricorrente non h a allegato nulla su "un e ventuale trasfe rimento tra le part i del diritto controverso". ### non ha contestato di essere il gerente della testata quando è st ata proposta la domanda, e ha essa stessa lamentato che la notifica del ricorso non era più "nella disponibilità del diritto controverso". Pertanto non sarebbe spettato allo ### "dover provare fenomeni successori" onde il ### non avrebbe correttamente applicato l'articolo 111 c.p.c.  6.2 Il motivo palesemente non è sostenuto da interesse: ut supra già eviden ziato, la ratio decide ndi adottata dal giudice è quell a risultata a proposito del quarto motivo. 
La censura perciò è inammissibile.  7. Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 17 Reg. 
UE 679/2016.  7.1 Si riporta ancora il passo della sentenza richiamato nel quarto motivo - per cui la locazione temporanea di un ramo d'azienda a ### non le ave va attribuito la p ossib ilità di modificare l'archivio telematico -, afferman dolo errato perché almeno la domanda di deindicizzazione non avrebbe comportato la modifica de ll'archivio telematico.  7.2 Il nerbo d el mot ivo costituisce un'asser ita affermazione fattuale, e quindi apporta inammissibilità. 
Ad abunda ntiam si rileva, allora, che, essendo l'archivio di proprietà di un altro soggetto, ### non avrebbe comunque potuto incidere sulla fruizione del suo contenuto in difetto di una specifica clausola contrattuale che glielo consentisse, qui non invocata.  8. ### motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., del 9 di 10 d.p.r. 115/2022, del d.m. 127/2004 e del d.l. 223/2006 convertito in l. 248/2006.  8.1 La liquidaz ione dell e spese processuali, "corretta quanto all'individuazione dei parametri tariffari", avrebbe inc luso la fase istruttoria, che invece non si è svolta. Pertanto andrebbe ridotto il quantum delle spese dall'importo di euro 4800 all'importo di euro 3005,65.  8.2 ### non fa riferimento alla fase istruttoria nel liquidare le sp ese, bensì ne indica in modo gen erale l'importo: il motivo quindi non ha riscontro nel contenuto della sentenza, ed è frutto di un calcolo forz ato operato dal ricorrente. Ne consegue l'infondatezza.  9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorre nte alla rifusi one alla controparte controricorrente delle spese processuali, li quidate come da dispositivo. 
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'arti colo 13, comma 1 qu ater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3200, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 10 di 10 a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 30 settembre 2024  

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Graziosi Chiara

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 11815/2025 del 04-12-2025

... Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale. P.Q.M. Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto. ### 17.11.2025 Il Giudice di ### (dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, promosso con ricorso distinto al n. 49974/24 RGAC, passato a decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 e vertente TRA ### residente in #### ed elettivamente domiciliato in #### 160, presso e nello ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### in persona del ### in carica, elett.te dom.ta negli uffici dell'Avvocatura capitolina in ### Via del ### di ### n.21, rapp.ta e difesa dal ### delegato ### giusta delega in atti Resistente OGGETTO. Opposizione a sanzione amministrativa ###udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso tempestivamente en-US depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venisse annullato il verbale di contravvenzione n. ###/2024/1/1/1/2024 elevato per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. 
Disposta la comunicazione del ricorso si costituiva ### capitale depositando gli atti in suo possesso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso poiché l'opponente avverso il medesimo verbale aveva presentato ricorso dinanzi al ###. All'udienza del 1 7.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura del dispositivo . 
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso, l'eccezione di ### non può trovare ingresso poiché l'ente impositore non ha depositato in atti la copia del ricorso al prefetto che il ricorrente avrebbe inoltrato prima della proposizione del giudizio dinanzi al Giudice di ### Dall'esame dei documenti si rileva che il ### aveva inoltrato un ‘istanza di autotutela a ### ma non aveva mai avuto alcun riscontro. Sta di fatto che inopinatamente ### ha ritenuto si trattasse di un ricorso da inoltrare al ### distorcendo quella che era la volontà del ### Va rilevato, però, che parte resistente nel costituirsi ha versato in atti il provvedimento di revoca del verbale impugnati riconoscendo, così, l'errore in cui era incorsa poichè il motociclo sanzionato non apparteneva al ricorrente, ma ad altra persona. 
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. 
Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale.  P.Q.M.  Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. 
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto.  ### 17.11.2025 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 49974/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Carbone

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10598/2025 del 17-11-2025

... deliberato impugnato, chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Restavano contumaci ### e ### Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.11.2025 veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e ### ritualmente citati e non comparsi. Sempre in via preliminare va rilevato che il condominio convenuto in data ### ha provveduto -con altro deliberato assunto con le maggioranze prescrittea ratificare il contenuto della delibera impugnata ### occorre richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli -nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile n. 850/2024 ###. ### e vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### e con essi elettivamente domiciliat ###in virtù di mandato in atti; #### c.f. ###, ### c.f. ###, ### c.f. ###, elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ### - che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti con indirizzo di posta elettronica certificata ####' ### I via ### n. 14 - c.f. ### in persona dell'amministratore del ### (c.f. ### 6 6 R 0 4 L 2 5 9 L elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ###, giusta mandato in atti; #### e ### OGGETTO: impugnativa delibera condominiale ### come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.  ### atto di citazioneritualmente notificato### premesso di essere condomina del condominio ubicato in ### alla #### n. 14 in quanto proprietaria dell' appartamento posto al piano primo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub. 2, nonché dell'appartamento posto al piano secondo, foglio 79, particella 4, sub. 4, e del sovrastante lastrico solare posto al piano terzo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub.  9, che, nel corso di lavori di manutenzione straordinaria approvati dalla maggioranza dei condomini del fabbricato (e senza l'assenso, dapprima, della dante causa della odierna ricorrente, ###ra ### e, di poi, della ricorrente stessa) si erano verificate, provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato - interessato da lavori di rifacimento del massetto di pendenza e della impermeabilizzazione dello stesso affidati dall'assemblea condominiale alla impresa ### srl - ingentissime infiltrazioni di acque piovane che avevano interessato entrambi gli appartamenti di proprietà della ricorrente, devastandoli anche sotto il profilo statico, che la vicenda era stata analiticamente rappresentate e documentata con il ricorso ex art. 696bis c.p.c. depositato dalla medesima istante presso il Tribunale di Napoli, ma che nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il giorno 12.12.2023 alle ore 18.30 in ### alla via ### presso lo studio dell'amministratore al fine di deliberare su diverse questioni inerenti i summenzionati lavori, l'avv. ### delegato dai condomini ### e ### aveva manifestato la volontà dell'assemblea di sfiduciare sia l'amministratore di condominio che il direttore dei lavori ### che nell'occasione il geom. ### coniuge dell'amministratore aveva impedito il prosieguo pacifico dell'assemblea allontanando i condomini presenti i quali si erano riuniti, successivamente, presso il fabbricato di via ### 14 ove avevano deliberato la revoca dell'amministratrice in carica e di nominare in sua sostituzione il geom. ### che detta delibera doveva ritenersi invalida ai sensi dell'art. 66 delle disp. att. poiché l'attrice era stata privata della facoltà di partecipare alla discussione in ordine alla revoca dell'amministratore in quanto tale provvedimento non era previsto dall'ordine del giorno previsto per l'assemblea del 12.12.2023, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il condominio ### I via ### 14 di ####### e ### dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano in giudizio il condominio ### I via ### n. 14, #### e ### i quali facevano presente che con delibera in data ### l'assemblea dei condomini ritualmente costituita con la presenza della stessa attrice aveva provveduto a ratificare li contenuto del deliberato impugnato, chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Restavano contumaci ### e ### Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.11.2025 veniva riservata per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e ### ritualmente citati e non comparsi. 
Sempre in via preliminare va rilevato che il condominio convenuto in data ### ha provveduto -con altro deliberato assunto con le maggioranze prescrittea ratificare il contenuto della delibera impugnata ### occorre richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione”. 
Da ciò si evince come rientri tra i poteri dell'assemblea quello di adottare una nuova delibera nel rispetto della legge al fine di sanare i vizi di un precedente deliberato.
Corte ha, peraltro, ribadito i presupposti necessari per ottenere tale effetto sanante affermando che: “### possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta”.   Alla luce di tali principi si deve ritenere - dunque - valida la delibera impugnata nella parte in cui ratifica la precedente delibera oggetto di opposizione di parte attrice, evitando di incorrere nei già denunciati vizi procedurali, non essendo, per altro, necessario che i condomini provvedano a ridiscutere degli argomenti oggetto di approvazione. La delibera condominiale del 27.02.2024 ratifica espressamente il contenuto della delibera del 12.12.2023 e rimuove la causa di invalidità relativa al vizio di convocazione per violazione del disposto ex art. 66 disp. att. c.c., né risulta essere stata oggetto di autonoma e separata impugnativa da parte della ricorrente ### da quanto detto che sulla domanda avanzata da parte attrice intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assunta in data ### dal ### I via ### n. 14 deve emettersi pronuncia di cessazione della materia del contendere che quanto alle spesedeve tener conto del principio della soccombenza virtuale.  ### quanto quindi alla regolamentazione delle spese di lite preme rilevare che le cause condominiali rientrano tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova di aver provveduto ad attivare la procedura della mediazione prima della istaurazione del presente giudizio, né lo ha fatto successivamente, nonostante la sollecitazione in tal senso del G.I. che a tal fine aveva rinviato con decreto in data ### l'udienza di comparizione dele parti, di guisa che la domanda era, comunque, da ritenersi improcedibile. Parte attrice dovrà, pertanto, essere condannata alla refusione in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### nei confronti del ### I via ### n. 14, ####### disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: a) Dichiara la contumacia di ### e ### b) Dichiara cessata la materia del contendere; c) ### al pagamento in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite liquidate in € 3800,00 per onorario, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie. 
Così deciso in Napoli, 17.11.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 850/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Andricciola Vincenzina

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1386/2025 del 19-11-2025

... delle conclusioni hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del rilascio volontario dell'immobile da parte della convenuta avvenuto in pendenza di giudizio e segnatamente nel mese di luglio 2024. La parte attrice relativamente alla ulteriore domanda di cancellazione dai registri immoniliari della trascrizione del verbale di separazione ha rilevato che al momento della consegna delle chiavi la convenuta non ha intesso sottoscrivere il verbale di rilascio al fine di poter conseguire un titolo idoneo che le consentisse di procedere alla suddetta cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale suddetto. La convenuta al momento della precisazione delle conclusioni e quindi successivamente al rilascio, ha dichiarato di non essersi a quel momento e nemmeno successivamente opposta alla cancellazione della trascrizione del verbale di assegnazione della casa coniugale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Il Tribunale di Perugia nella persona del ###. L. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 4965/2021 R.G., promossa da: ### C.F. ###, nata a ### (### il 17 marzo 1965, residente ###/G, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### n. 43; ATTRICE contro ### C.F. ###, nata a ### il 27 maggio 1954 ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliat ####### n. 7; ###: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni ### e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### chiedeva che venisse accertato e dichiarato “il venir meno delle condizioni per l'assegnazione dell'immobile sito in ### n. 10 (già #### strada vicinale della ### n. 8/E, costituito da appartamento ubicato al piano primo della superficie di mq. 97, corte annessa esclusiva di mq. 150 e garage ubicato al primo piano sottostrada, censito al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part. 468, sub 16, cat. 
C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05) e del relativo diritto di occupazione e abitazione in favore della ###ra ### Chioccia”, con condanna della convenuta al rilascio di detto immobile in favore della attrice che ne è proprietaria. Chiedeva che venisse ordinata “la cancellazione dai registri immobiliari del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile sopra indicato in favore della ### Chioccia”.  ### a sostegno delle proprie ragioni deduceva di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in ### n. 10, già ### strada vicinale della ### n. 8/E all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 123/2005 iscritta presso il Tribunale di ### detta procedura debitore esecutato era ### ex coniuge della convenuta, e l'immmobile sottoposto ad espropriazione forzata era l'appartamento posto al piano primo con corte annessa esclusiva e garage ubicato al primo piano sottostrada, distinto al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part.  468, sub 16, cat. C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05 Riferiva che nel decreto di trasferimento del 24 maggio 2016 era stato evidenziato che l'immobile “risultasse gravato, tra gli altri e con vincolo non eliminabile dalla procedura, da «verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minorenni, trascritto presso la ### dei ### di Perugia»” e che fosse occupato dalla convenuta e dai figli minorenni in virtù del predetto provvedimento di assegnazione. 
Deduceva che l'assegnazione dell'immobile in favore della convenuta era stata disposta con provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 nel corso del procedimento di separazione instaurato dall'ex marito ### iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G., provvedimento confermato il 29 marzo 2001.  ### ha poi riferito che eesendo rivenuta proprietaria dell'immobile a seguito di aggiudicazione aveva chiesto più volte il rilascio senza ottenere allcun esito. A tale proposito rilevava che al momento della richiesta erano trascorsi più di quindici anni dalla statuizione ed erano venute meno le condizioni che avevano giustificato l'assegnazione dell'immobile in quanto i figli da tempo avevano raggiunto la maggiore età. 
Riferiva di avere attivato la procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo e di avere inviato in data 21 aprile 2021 racc.ta a.r. alla convenuta con invito al rilascio dell'immobile. 
Deduceva che la convenuta, riscontrando l'invito, si era opposta al rilascio in quanto “la figlia ### sta infatti seguendo proficuamente un corso di studi regolare, sta sostenendo concorsi impegnativi, convive con la madre e non è economicamente autosufficiente”. Evidenziava che tale ultima circostanza non corrispondeva a verità in quanto la figlia della convenuta da tempo aveva concluso gli studi e che in ogni caso la convenuta risulta essere proprietaria di altro immobile sito in ### n. 78/S. 
Ritiene che la circostanza che la figlia della convenuta non sia ancora soddisfatta dei risultati raggiunti ed ambisca ad altri ed ulteriori traguardi professionali, non costituisce motivo idoneo a giustificare la persistenza in capo a ### del diritto ad occupare l'immobile assegnato in sede di separazione, a discapito della attrice proprietaria da cinque anni dell'immobile oggetto di contenzioso che, di contro non ha mai potuto usufruire dell'appartamento, pur avendo da allora sostenuto tutte le spese e sopportato gli oneri economici che le derivano dalla titolarità del bene. 
Ritiene che in tale contesto, tenuto conto che la convenuta è anche proprietaria di altro immobile, non sussistono più le condizioni perché persista il diritto all'occupazione da parte della convenuta. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle proprie ragioni ### evidenzia che l'attrice non ha contestato l'opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale al terzo acquirente, né ha contestato che la figlia convivente non sia economicamente autosufficiente, ammettendo in questo modo la persistenza delle condizioni per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale che tra l'altro, nel frattempo erano state confermate con la sentenza di divorzio. Rilevava infine che l'immobile del quale è proprietaria nella ### di ### è detenuto in locazione da terzi ed il relativo canone è dalla stessa condiviso con le sorelle. 
Insisteva quindi nel rigetto della domanda. 
Alla prima udienza, svolta a trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 aprile 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. 
Con provvedimento del 4 giugno 2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 settembre 2024. Con decreto del 20 agosto 2024 il procedimento veniva rinviato sempre per la precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 23 giugno 2026. 
Successivamente con provvedimento presidenziale del 21 febbraio 2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, con provvedimento del 29 marzo 2025, anticipava l'udienza suddetta al 16 luglio 2025. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali. 
Motivi della decisione Va innanzitutto rilevato che entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del rilascio volontario dell'immobile da parte della convenuta avvenuto in pendenza di giudizio e segnatamente nel mese di luglio 2024. 
La parte attrice relativamente alla ulteriore domanda di cancellazione dai registri immoniliari della trascrizione del verbale di separazione ha rilevato che al momento della consegna delle chiavi la convenuta non ha intesso sottoscrivere il verbale di rilascio al fine di poter conseguire un titolo idoneo che le consentisse di procedere alla suddetta cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale suddetto. 
La convenuta al momento della precisazione delle conclusioni e quindi successivamente al rilascio, ha dichiarato di non essersi a quel momento e nemmeno successivamente opposta alla cancellazione della trascrizione del verbale di assegnazione della casa coniugale. 
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6009/2009). Le parti hanno entrambe riferito che la convenuta, ### ha provveduto nel mese di luglio 2024 al rilascio dell'immobile.  ### rilascio dell'immobile nelle more del presente giudizio ha comportato conseguentemente la cessazione della materia del contendere sul punto. 
La convenuta nel corso del giudizio ha dato anche atto che al momento del rilascio non si è opposta alla cancellazione della trascrizione della domanda di assegnazione a cui neppure nell'odierno procedimento ha espresso consenso negativo, ma anzi ha dato l'assenso.  ### rilascio dell'immobile nel corso del presente giudizio ha comportato come detto la cessazione della materia del contendere, alla quale consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale. 
Agli atti non risulta depositato alcun verbale di rilascio dal quale possa evincersi che la convenuta non abbia dato il consenso alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione al momento della consegna delle chiavi. 
Ne, d'altra parte, è dimostrato alcun abuso del diritto della convenuta e della figlia di questa, tenuto conto che con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata confermata l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta dove viveva anche la figlia che “sebbene maggiorenne non si è ancora affrancata sotto il profilo economico”. Sussistevano quindi sino a quando la figlia della convenuta è diventata autonomia economicamente tutte le condizioni per l'assegnazione dell'immobile in favore di ### Da ultimo va rammentato che l'attrice ha acquistato l'immobile in una procedura esecutiva immobiliare assumendosi tutti i rischi che detti acquisti comportano tra cui i tempi lunghi per entrare nel possesso dell'immobile aggiudicato. 
Tenuto conto di quanto sin qui detto va ordinata la cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 reso nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G. 
Infine, quanto sin qui detto giustifica la compensazione integrale delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4965/2021, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - ordina al ### dei ### presso la cui ### è stata eseguita la trascrizione di eseguire la cancellazione, limitatamente al bene oggetto del presente procedimento, del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile del 29 gennaio 2001 in favore di ### reso nel procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G; - compensa interamente le spese di giudizio. 
Così deciso in ### il 15 novembre 2025 

Il Giudice
L. ### (firmato digitalmente) RG n. 4965/2021


causa n. 4965/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Baldesi Lia Cecilia

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2503/2025 del 03-11-2025

... evidenziarsi che in primis vi è stata una parziale cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'occupazione illegittima e conseguente rilascio avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio. La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in (leggi tutto)...

testo integrale

####.U.e Onorario del ### di #### sezione civile, in funzione di giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile n. 6253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad ### occupazione sine titulo, e vertente T r a ### S.A.S. ### & C., con sede ###### alla ### n. 15/1, c.f. ###, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa - giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall‘Avv. ### (c.f.  ###) con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 38.   ricorrente e Comune di ### cf: ### in p.na del Dott. ### quale componente della ### straordinaria del Comune di ### in virtù del DPR del 06.05.2022 pubblicato in G.U. Serie generale n. 117 del 20.05.2022 con sede ###, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto ed in virtù di delibera n.127 del 06.10.2022, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### -resistente
Conclusioni delle parti ### da verbali di causa.   Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. 
Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti; in particolare, è stato prodotto in atti il titolo di proprietà dell'immobile per cui è causa. 
In secondo luogo, dagli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile che in data ### l'immobile è stato rilasciato dal Comune di ### come da verbale di consegna in atti. 
Ancora, e sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica da lato passivo, va sottolineato che gli odierni convenuti hanno occupato abusivamente l'immobile di proprietà attorea dal 02.11.2020 coincidente con l'atto di acquisto dell'immobile da parte degli odierni ricorrenti al 30.11.2021 data di effettivo rilascio. 
Nel merito, quindi deve evidenziarsi che in primis vi è stata una parziale cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'occupazione illegittima e conseguente rilascio avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.   La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. 
Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. 
Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in pubblica udienza a seconda che la dichiarazione de qua sia richiesta da una o da entrambe le parti del giudizio). Un ulteriore riferimento può ravvisarsi nel disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 636/1972 a norma del quale la rinnovazione nel termine fissato dalla ### ha l'effetto di impedire ogni decadenza e di provocare la cessazione della materia del contendere sui motivi accolti dall'atto rinnovato.  ### è stato giustamente rilevato, l'analoga formulazione non consente di ritenere che la cessazione della materia del contendere nel processo civile debba rivestire gli specifici caratteri che presenta in ciascuna delle due norme sopra riferite né che sia aprioristicamente corretto utilizzare il testo di legge per valutare la correttezza delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza della Cassazione. Semmai la valutazione dell'identità della formula consente di ritenere che in ciascuno di tali giudizi, compreso quello civile, la cessazione della materia del contendere si ricolleghi strettamente al già menzionato sopravvenire pendente lite di circostanze che incidono sull'oggetto del processo. 
La Corte di cassazione, a ### nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza sebbene parziale di cessazione della materia del contendere, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)» (così Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). 
In ordine alla richiesta di indennità di occupazione , il CTU nominato ha quantificato il totale dell'indennità richiesta pari ad euro 26.587,68 , dalla cui somma necessita decurtare il pagamento effettuato dal Comune di ### nei confronti dei precedenti proprietari (relativamente alle indennità dei mesi da gennaio 2021 a luglio del 2021) ed effettuava due pagamenti in favore dell'odierna ricorrente: - un bonifico in data ### della somma di euro 7.255,74 avente quale causale "fitti agosto e settembre e ottobre 2021"; - un bonifico in data ### della somma di euro 4.837, avente quale causale "fitti giugno luglio 2021". 
Per cui il resistente Comune di ### va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 12.092,74. 
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni ( civ., 29 novembre 2016, n. 24234). Nel caso di specie, la Corte ha precisato che, anche prescindendo da una espressa richiesta delle parti in tal senso, le spese possano essere compensate integralmente tra le parti, perché anche il silenzio eventualmente serbato dalle stesse sul punto, può intendersi come un invito diretto alla Corte a disporre la compensazione astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente, ciò perché “questa astensione è implicata dall'accordo negoziale” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 8980/2018 riportata in motivazione).Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene di procedere ad una compensazione delle spese di lite, in considerazione sia del carattere sopravvenuto della pronuncia che ha costituito il presupposto per la parziale dichiarazione della cessata materia del contendere P.Q.M.  Il Giudice Onorario del ### di ####, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: 1. dichiara la parziale cessata la materia del contendere in ordine alla l'occupazione sine titulo, dell'immobile; 2. ### parte resistente al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma pari ad euro 12.092,74 in favore della ricorrente società; 3. spese compensate ivi comprese quelle di CTU .  ### 03.11.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa ### n. 6253/2021


causa n. 6253/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Ranieri

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