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Tribunale di Enna, Sentenza n. 171/2026 del 22-01-2026

... hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, parte ricorrente insiste in ordine alla richiesta di condanna della resistente -### alle spese e ai compensi di lite. Nel caso in esame parte ricorrente ha provato documentalmente l'illegittimità dell'avviso impugnato a causa dell'insussistenza del presupposto costitutivo delle sanzioni di cui all'avviso stesso, vale a dire il difetto della qualità di imprenditore agricolo in capo alla sig.ra ### Ciò premesso, sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'### che ha provveduto all'annullamento in autotutela prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell'### e di S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., il restante terzo, liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per 2/3 compensate le spese di lite fra le parti, condannando l'### e S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., alla rifusione della restante parte, che (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ENNA ####'#### 127 ###.P.C. 
Il Tribunale in persona del Giudice dott. ### nella causa iscritta al n. 169 dell'anno 2024 R. G., rilevato che l'udienza è stata sostituita dal solo scambio e deposito telematico di note senza partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti, che ne sono stati esonerati espressamente; dato atto che ### ha depositato note e repliche nei termini assegnati; dato atto che ### - ### ha depositato note e repliche nei termini assegnati; rilevato che le parti hanno concluso come in atti; il giudice deposita (in considerazione della modalità di tenuta dell'udienza) ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sentenza qui allegata.   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA ### del ### Dott. ### nella causa civile iscritta al n° 169/2024 R.G.L., promossa DA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### n. 6 - ricorrente #### - ### - #### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura periferica dell'### sita in ### 23 - resistente - E ### - S.C.C.I. S.P.A., contumace ###esito dell'udienza del 14 gennaio 2026, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### come da verbali ed atti di causa. 
Il processo è stato istruito mediante le prove documentali prodotte dalle parti; quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., mutata la persona del ### è stata decisa all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2026. 
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente S.C.C.I. S.P.A.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Con note sostitutive dell'udienza del 14 gennaio 2026, parte opponente - ### - ha rappresentato di prendere atto dell'annullamento in autotutela, da parte dell'### dell'avviso di addebito impugnato n. 5 594 2023 ##### - ### di ### - somma complessiva di €. 2.674,86., per come parte opposta ha dichiarato nella propria memoria difensiva. 
Conseguentemente entrambe hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, parte ricorrente insiste in ordine alla richiesta di condanna della resistente -### alle spese e ai compensi di lite. 
Nel caso in esame parte ricorrente ha provato documentalmente l'illegittimità dell'avviso impugnato a causa dell'insussistenza del presupposto costitutivo delle sanzioni di cui all'avviso stesso, vale a dire il difetto della qualità di imprenditore agricolo in capo alla sig.ra ### Ciò premesso, sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'### che ha provveduto all'annullamento in autotutela prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell'### e di S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., il restante terzo, liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.  P.Q.M.  Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per 2/3 compensate le spese di lite fra le parti, condannando l'### e S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.  ### 22/01/2026 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026

causa n. 169/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Costantino

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8982/2024 del 04-04-2024

... emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere tra ### e ### rigettava la domanda dal predetto proposta nei confronti di ### per l'accertamento negativo della servitù di passaggio sul suo fondo in favore del fondo della convenuta, sito in Comune di #### descritto al ### al foglio 26 part. 291. Lo stesso Tribunale accoglieva la contrapposta domanda riconvenzionale di ### e dichiarava l'acquisto della servitù di passaggio a favore del fondo della stessa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sui terreni siti nel predetto Comune, descritti al ### eni al fogl io 26 partt. 290 (in comproprietà indivisa tra ### e ###, 291 (di proprietà di ### e 451 di proprietà di ###. Il Tribunale di ### riteneva dimostrata, all'esito della prova testimoniale, la circostanza per cui i terreni oggetto del passaggio a favore del fondo di ### fossero appartenuti da tempo immemorabile ad un unico proprietario e all'interno della proprietà esisteva una strada che, partendo dalla strada comunale, attraversava i terreni sopra indicati arrivando a quello individuato con la part. 292 e al terreno retrostante all'abitazione. In seguito alla divisione compiuta dagli avent i causa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25362/2020 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difes a dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE D'###'### 1996/2019 depositata il ###.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ####. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 1. ### ale di ### con la senten za n. 4 88/2014 del 3.12.2014, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere tra ### e ### rigettava la domanda dal predetto proposta nei confronti di ### per l'accertamento negativo della servitù di passaggio sul suo fondo in favore del fondo della convenuta, sito in Comune di #### descritto al ### al foglio 26 part. 291. Lo stesso Tribunale accoglieva la contrapposta domanda riconvenzionale di ### e dichiarava l'acquisto della servitù di passaggio a favore del fondo della stessa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sui terreni siti nel predetto Comune, descritti al ### eni al fogl io 26 partt. 290 (in comproprietà indivisa tra ### e ###, 291 (di proprietà di ### e 451 di proprietà di ###. 
Il Tribunale di ### riteneva dimostrata, all'esito della prova testimoniale, la circostanza per cui i terreni oggetto del passaggio a favore del fondo di ### fossero appartenuti da tempo immemorabile ad un unico proprietario e all'interno della proprietà esisteva una strada che, partendo dalla strada comunale, attraversava i terreni sopra indicati arrivando a quello individuato con la part. 292 e al terreno retrostante all'abitazione. 
In seguito alla divisione compiuta dagli avent i causa dell'originario proprietario - per effett o della quale a ### era stata attribuita la part. 291, a ### la part.  451 e a ### la part. 291 - si era dunque costituita, sul fondo della stessa ### - la servitù per destinazione del padre di famiglia. Peralt ro, secondo il ### ale, la medesima ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### aveva comunque diritto alla costituzione in favore del proprio fondo della ser vitù coattiva ai sensi del l'art. 1054 c.c., atteso che il fondo era divenuto intercluso proprio per effetto della divisione.  2. ### proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  3. ### resisteva al gravame.  4. La Corte d i ### o di L '### rigettava l'appello. In particolare, la Corte territoriale eviden ziava che in ordin e alla dimostrazione dei presupposti per la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dalle dichiarazioni testimoniali specificamente richiamate dal ### di ### nella sentenza impugnata - in partico lare dalla dichiarazione della teste ### D'### - erano chiaramente e univocamente emerse l'esistenza e l'uso della strada sopra indicata, secondo lo stato di fatto presente fin da quando i fondi erano di proprietà di ### quindi fin da prima della divisione disposta da suoi aventi causa. 
Dunque, tali circostanze si riferivano anche allo stato dei luoghi esistente nel momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere al medesimo proprietario e, pertanto, costituivano il presupposto per la costituzione della servitù, ai sensi dell'art. 1062 Non si pot eva attri buire alcun rilievo alla querela prodotta dall'appellante in ragione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art.  345 c.p.c., atteso che tale documento si era formato nel corso del giudizio di primo grado. 
Inoltre, non risultava alcuna contraria volontà dagli atti pubblici di divisione da parte del proprietario dei due fondi al ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 momento della loro separazione anzi risultava che i beni oggetto della divisione erano stati assegnati con tutti i diritti e servitù inerenti e con il possesso immediato. Le considerazioni esposte in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia rendevano superfluo lo specifico esame del terzo mo tivo dell'appello, concernente l'interclusione d el fondo dell'odierna appellata.  5. Anton ello ### ha prop osto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.  6. ### ha resistito con controricorso 7. Entrambe le parti con m emoria depositata in p rossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. - in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui non è stata presa cognizione della natura dei terreni e da sottoporre al regime di servitù. 
Il ricorrente ritiene che la Corte d'### di L'### come peraltro anche il ### di ### non abbia esaminato e valutato il fatto decisivo, pur dedotto in giudizio, secondo il quale, tanto al dante causa (### che all'avente causa (### i terreni appartenessero non già in qualità di proprietari, ma quali livellari per vincolo di uso civico. 
Il Giudice a quo, quindi, non avrebbe esaminato, o avrebbe mal valutato , la documentazione in atti, costituita dalle certificazioni catastali riguardanti i terreni in questione, attestanti ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 il diritto di uso civico del Comune di ### avrebbe altresì omesso, o mal valutato, la circostanza che l'esponente stesse agendo in qualità di proprietario esclusivo dell'area che si intendeva asservire, avendola affrancata dal vincolo di uso civico.  ### di ### volta al riconoscimento della servitù ex art. 1062 c.c. era inammissibile non possedendo ella, come pure il suo dante causa, il diritto di proprietà del terreno ritenuto dominante. Gli atti di trasferimento di beni appartenenti al demanio pubblico, in q uesto caso dovuti a successione mortis causa, ovvero a divisione per atto pubblico, sarebbero affetti da nullità assoluta e non relativa per impossibilità dell'oggetto che, ai sensi dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.  1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.  ### di un uso civico sul terreno oggetto della domanda di servitù di passaggio, contrapposta a quella di negatoria servitutis originariamente proposta dal ricorrente, non risulta circostan za dedotta in giudizio e discu ssa tra le parti e non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata.  ### l'indirizzo consolida to di questa Corte: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, gia cché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese ne l thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle p arti, in sede ###62 sez. ### - ad. 07/03/2024 legittimità, la prospettazione di questioni o tem i di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plu rimis ### 2, Sent. n. 20694 del 2018, ### 6- 1, Ord n. 15430 del 2018). 
Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/ 01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22 540; 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).  ### parte, nel caso in esam e la se ntenza impugnata in questa sede è conforme a quella di primo grado, e il ricorrente non risulta neanche a ver formulato un motivo di appello sulla demanialità del bene, questione appunto sollevata per la prima volta in questa sede.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all'art. 9 della l. n. 1766 del 1927.  ### della Corte d'### dell'### avrebbe prodotto l'effetto di costituire un d iritto reale di servitù di passag gio, a ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 servizio di un terreno demaniale, su iniziativa di un soggetto non legittimato a chiederlo. 
In ragione di quanto esposto al punto precedente, si lamenta l'erronea ricognizione, da parte del provved imento impugnato, della fattispeci e disciplinata dall'art. 1062 c.c. di costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.  ### la sentenza impugnata i fondi - in origine goduti da un unico soggetto - a seguito di divisione, avrebbero conservato le modalità di possesso del dante causa. E ciò nell'errato presupposto che tali beni fossero in proprietà esclusiva del "padre di famiglia", con la conseguenza che questi avrebbe e sercitato un atto dispositivo, in realtà non consentitogli, dun que, difetterebbero i presupposti di legge che avrebbero, secondo il ### prodotto l'effetto costitutivo. 
Il d ante causa ### (padre del ricorrente e di ### non era proprietario delle ### 290, 291 e 451, bensì livellario mentre proprietario era il Comune di ### 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 
La censura mescola elementi di fatto con elementi di diritto e, per quel che è dato comprendere, è sostanzialmente ripetitiva del motivo precedente circa la proprietà in capo al Comune del terreno successivamente oggetto di divisione e, dunqu e, ne segue la medesima sorte di inammissibilità per novità della questione.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch e è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - clausola pattizia di ricognizione di servitù a carico della proprietà di ### e a favore di ### Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Il ricorre nte riporta l'atto di divis ione con il quale le pa rti #### E ### si sono dati reciproco atto che i beni in o ggetto " ... vengono rispettivamente attribuiti ed assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, azione o ragione, accessori e pertinenze, oneri e servitù attive e passive eventuali ed in particolare la servitù di passo sulla corte costituente l'accesso alle unità immob iliari oggetto della presente divisione rappresentata al catasto Te rreni n el foglio di ma ppa 26 dall a particella 451.  ### 451 è a confine con la 292, livellaria ### per cui la stessa avrebbe preservato tale suo diritto teorico ponendolo a carico della proprietà di ### e non a carico del ricorrente.  ### costituirebbe ricognizione della servitù di p assaggio, condiviso e sottoscritto dalle parti in causa e, ove opportunamente esaminato e valutato, avrebbe determinato il rigetto della domanda avversaria, perché fondato su document o di valore probat orio assoluto, che fra l'altro avrebbe dovuto impedire l'esperimento di prove testimoniali, essendo già agli atti la prova scritta.  3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 
Deve farsi ap plicazione del seguente principio di diritto : Nell'ipotesi di “doppia conforme” prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. 
Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 comma 2, le regole sulla pron uncia cd. dopp ia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quell o di entrata in v igore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). 
Peraltro, ricorre l'ipotesi di « doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori pe r rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 1054 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - in relaz ione alla insussistenz a dei presupp osti che consentono l'imposizione della servitù al fondo intercluso.  ### restando quanto già spiegato sotto i precedenti motivi di gravame, quanto alla carenza del requisito primario configurato dal diritto di proprietà, difetterebbe altresì l'ulteriore requisito della interclusione "da ogni parte" della ### 292.  4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. 
La servit ù è stata costituita pe r destin azione del padre di famiglia e non per l'interclusione dei fondi. Ric. 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Perché possa dirsi sorta una servitù per destinazione del padre di famigli a (ai fini del cu i sorgere, ove si tratti di servitù d i passaggio, è priva di rilevanza ostativa la n on interclusione del fondo dominan te) non è richiesto che quando i fondi ab biano cessato di app artenere ad un u nico proprietario quest i abbia espresso la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che eg li non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo (### 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1998, Rv. 512467 - 01) Dunque, la m ancanza di interclusione del fond o prete so dominante non costituisce elemento ostativo al riconosci mento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertame nto giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutam enti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (### 2, Ordinanza n. ### del 12/12/2019, Rv. 656296 - 01) 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -in relazione alla disposta distrazione delle spese d'appello in favore del difensore antistatario della parte ammessa al ### a ### dello Stato.  5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.  ### denunciato rappresenta un errore revocatorio oppure emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1 quater e omessa applicazione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 dell'art. 11, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 360, comma 1, 3, c.p.c. - in relazione alla condanna dell'appellante ammesso al ### a ### dello Stato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  6.1 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 
La censura sul contributo unificato non può essere proposta come motivo di ricorso per cassazione. 
Deve darsi continuità al segu ente principio di diritto g ià affermato in relazione al ricorso per cassazione ma applicabile anche al giudizio di appello: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte d i cassazione att esta l'obbligo del ricorrent e, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere v erificate, nella lor o specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (### 1, Ordinanza 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 - 01) Infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contrib uto) pari a quello do vuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il prim o, di natura processuale, costitu ito dal l'adozione di una pronuncia di in tegrale rigetto o inammissibili tà o improcedibi lità dell'impugnazione, la cui sussistenza è ogget to dell 'attest azione ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell 'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (### U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 - 03).  7. Il ricorso è rigettato.  8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato essendo il controricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giu dizio di legittim ità con p agamento in favore dell'### essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in euro 4.500,00 più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; ### 2020 n. 25362 sez. ### - ad. 07/03/2024 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 141/2026 del 23-01-2026

... del 4.09.2025 da parte di ### S.r.l. per dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di lite occorre precisare che in non tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ci deve essere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite (Cass.n.13440/2024). Se è vero che nella maggior parte dei casi in cui la ### procede successivamente all'avvio di un procedimento giudiziario all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, viene condannata al rimborso delle spese in virtù della “soccombenza virtuale” è pur vero che tale condanna non può essere automatica ma deve sempre essere ben ponderata dal Giudice alla luce della condotta -anche processualedelle parti (Cass. ordinanza ###/2024). Nel caso de quo la parte resistente, soccombente virtuale, pur avendo il ricorrente inviato solleciti per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso non ha dato alcun riscontro agli stessi e, pertanto, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso avverso la predetta ordinanza emessa in assenza di valido titolo esecutivo con aggravio di spese a suo carico. Conseguentemente parte resistente deve essere (leggi tutto)...

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R.G. n. 2429 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2429/2025 R.G. promossa da: ### C.F. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###in qualità di procuratore di se stesso elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### alla ###. Barbarulo n. 50 -ricorrente contro Comune di Napoli -resistente contumace ### S.r.l. in persona del procuratore speciale nominato con verbale di assemblea del 26.04.2023 Dr. ### società di progetto di ### S.p.A. che ne è socio unico e che ne esercita il controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 184 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 in qualità di concessionario la quale ha stipulato il contratto di concessione per le entrate comunali con il Comune di ### in data ### Rep. n. 86.720 nonché ### S.p.A. aggiudicataria della ### con il Comune di ### a seguito di determinazione dirigenziale ###/002 del 20.03.2023 in virtù di contratto di servizi del 07.08.2024 ai sensi dell'art.  184 comma 2 D.Lg.s.n.50/2016 con il quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del contratto di ### sono state affidate alla società ### S.p.A. socio unico di ### S.r.l. in persona del procuratore speciale Dr. ### rappresentate e difese come da procura apposta su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. (C.F. ###) nel cui studio in ### al ### E/4 hanno eletto domicilio -resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.01.2026 da intendersi qui integralmente ritrascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di #### S.p.A. e ### S.r.l. per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ###1 del 2.04.2025 notificata il ### per la quale risulta debitore della somma di € 223,20 per violazione delle norme del ### della ### di ### attesa l'assenza di valido titolo esecutivo. 
Eccepiva il ricorrente che in data ### gli veniva notificato a mezzo pec da parte del Comune di ### il verbale n. AP### - cronologico Registro ### per la violazione dell'art.7 commi 9 e 14 C.d.s. e che in data ### presentava ricorso al ### di ### Asseriva che in data ### riceveva un sollecito di pagamento a cui faceva prontamente riscontro specificando che per il principio del silenzio assenso il ricorso presentato era da intendersi accolto, che in data ### riceveva l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso e presentava istanza di riesame in data ### a cui non veniva dato riscontro nonostante i solleciti del 28.04.2025, 30.04.2025 e del 2.05.2025. 
Si costituivano in giudizio ### S.r.l. e ### S.p.A. che contestavano la fondatezza del ricorso insistendo per il suo rigetto. 
All'udienza del 5.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione attesa la sua natura documentale. 
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Comune di ### che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio. 
Allo scrivente non resta che prendere atto dell'avvenuto provvedimento di discarico della ingiunzione di pagamento de qua del 4.09.2025 da parte di ### S.r.l. per dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre precisare che in non tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ci deve essere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite (Cass.n.13440/2024). 
Se è vero che nella maggior parte dei casi in cui la ### procede successivamente all'avvio di un procedimento giudiziario all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, viene condannata al rimborso delle spese in virtù della “soccombenza virtuale” è pur vero che tale condanna non può essere automatica ma deve sempre essere ben ponderata dal Giudice alla luce della condotta -anche processualedelle parti (Cass. ordinanza ###/2024). 
Nel caso de quo la parte resistente, soccombente virtuale, pur avendo il ricorrente inviato solleciti per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso non ha dato alcun riscontro agli stessi e, pertanto, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso avverso la predetta ordinanza emessa in assenza di valido titolo esecutivo con aggravio di spese a suo carico. 
Conseguentemente parte resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere; -condanna in solido il Comune di #### S.r.l. e ### S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.r., alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite (si precisa che nella liquidazione delle stesse dovrebbe tenersi conto della limitazione di cui all'art.91 comma 4 c.p.c. introdotta dall'art. 13 del D.L.n.212/11 ma non può farsi a meno di considerare il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24492/16 secondo il quale la liquidazione dei compensi all'avvocato incontra un limite nell'art. 2233 comma 2 c.c. che preclude di liquidare al netto degli esborsi somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione. ### n.1522/19) che liquida nella complessiva somma di € 343,00 di cui € 43,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 2429/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

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Tribunale di Enna, Sentenza n. 151/2026 del 21-01-2026

... ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'### al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione. ### 21.1.2026. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 (leggi tutto)...

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n. 1569/2022 R.G. 
IL TRIBUNALE DI ENNA Il giudice, ### le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti; decide la causa come da sentenza. 
Enna, 21 gennaio 2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1569/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa da ####, con sede ###, C.F. ### in persona del ### rappresentata e difesa per procura da intendersi in calce al ricorso dall'Avv. ### del foro di ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sede ###, opponente contro ### - in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso l'Avvocatura provinciale dell'### ( fax ### 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. ### - PEC ###, nonché dall'Avv. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ### delle parti: come da note sostitutive d'udienza.  ### ricorso depositato in data ###, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del ### del Tribunale di ### proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-### notificata 18 marzo 2022.   Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso. 
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici. 
Si costituiva l'### chiedendo il rigetto del ricorso. 
A seguito di deposito di note autorizzate l'### rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata in autotutela a seguito del pagamento dell'importo rideterminato. 
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.  ******* 
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'### provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti a seguito del pagamento della somma rettificata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.   Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti. 
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'### volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto. 
Ed invero, ### con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'### resistente La doglianza è fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost. 
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.  12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “### versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 ###. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ###à dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla ### numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. 
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.  ### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Nel caso in esame, gli atti di accertamento relativi alle violazioni contestate, per come è dato evincere dall'atto di ingiunzione odiernamente opposto, sono stati formati e notificati nel marzo 2017 e con riferimento all'annualità 2014, anno in relazione al quale si sarebbe verificata la pretesa omissione nel versamento di ritenute previdenziali; quindi, trattasi in un tempo di gran lunga posteriore rispetto a quello di 90 giorni indicato dalla norma richiamata. 
La contestazione è avvenuta pertanto ben oltre i novanta giorni. 
E la nullità dell'accertamento della violazione in quanto avvenuto oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, travolge in virtù del principio dell'invalidità derivata, anche l' ordinanza ingiunzione successivamente notificata. 
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, l' ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe stata comunque annullata. 
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese in ragione della metà.   Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'### alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'### al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.  ### 21.1.2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026

causa n. 1569/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Francesca Balsamo

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 396/2026 del 14-01-2026

... legali dal dì del dovuto al soddisfo; - dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile oggetto di Pag. 6 a 6 causa; - rigetta nel resto le domande di ### e ### - condanna ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### e ### liquidate in euro 6.187,00 per compensi professionali ed in euro 173,81 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. ### 14.1.2026 ### D' (leggi tutto)...

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### 1 a 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### D'### ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13478/2019 R.G. avente ad oggetto “locazione”, vertente tra ### e ### con il patrocinio dell'Avv. #### contro ### con il patrocinio dell'Avv. ### Resistente Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 14.1.2026 - sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.  132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue. 
Con atto di citazione di sfratto per morosità ### e ### hanno evocato in giudizio ### deducendo che: - gli istanti sono usufruttuari della nuda proprietà dell'appartamento sito in ### di ### alla via ### n. 34, int. 6 (identificato in catasto al f. 17, p.lla 1553, sub. 14), concesso in locazione a ### con contratto del 6.12.2017, regolarmente registrato; - il Tribunale di ### con provvedimento depositato il ### nel giudizio di separazione tra ### e ### ha assegnato la casa familiare a quest'ultima (che già la occupava da agosto 2018), in ragione del collocamento preferenziale con lei dei figli minorenni;
Pag. 2 a 6 - detta assegnazione ha determinato la successione della ### nel contratto di locazione di cui sopra; ella è morosa nella corresponsione dei canoni di locazione da Agosto 2018 a Luglio 2019 per complessivi euro 4.800,00 (euro 400,00 x 12) nonché delle quote condominiali relative al medesimo periodo per complessivi euro 720,00 (euro 60,00 x 12,00), per un totale complessivo di euro 5.520,00; - a nulla sono valse le richieste bonarie di pagamento rivolte dai locatori, anche rivolte a mezzo del difensore con racc.ta a/r del 3.7.2019. 
Pertanto, gli intimanti hanno chiesto di convalidare lo sfratto, con emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per gli importi predetti, con emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile in caso di opposizione. 
Il giudizio di sfratto ha assunto il n. 12275/2019 R.G.  ### si è costituita il ###, opponendosi allo sfratto. In particolare, l'intimata ha dedotto che: - con ordinanza depositata il ### il Tribunale di ### ha assegnato l'appartamento oggetto di causa alla predetta intimata a cagione del collocamento privilegiato presso la madre dei figli minori della coppia ### - il suddetto provvedimento presidenziale ha posto a carico del marito dell'intimata l'obbligo di versare, a partire da Marzo 2018, la somma mensile di euro 550,00, di cui euro 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli; - l'importo della locazione pari ad euro 400,00 non è evidentemente computato nell'assegno di mantenimento posto a carico del marito; - sta di fatto che non solo il sig. ### non ha corrisposto regolarmente il mantenimento disposto dal Tribunale, ma ha omesso anche il pagamento dei canoni di locazione in favore dei suoi genitori, odierni intimanti; - l'intimata non è legittimata passivamente al presente procedimento, atteso che il contratto è stato concluso con il marito, né consta che sia intervenuta cessione del contratto nelle forme di cui all'art. 1406 e ss. c.c.; l'atto di citazione è del tutto illegittimo né è mai stato affrontato in sede separativa il problema relativo al pagamento del canone, che evidentemente è del tutto simulato, onde il presente giudizio sarebbe strumentale alla liberazione dell'immobile dalla presenza ingombrante dei minori (nudi proprietari dello stesso) e della madre collocataria; prova ne è che la circostanza che la pretesa morosità contestata da controparte risalirebbe al mese di Agosto 2018, ossia ad epoca addirittura anteriore al provvedimento provvisorio di separazione reso a Dicembre 2018.
Pag. 3 a 6 All'udienza del 18.9.2019 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e con ordinanza del 19.9.2019 è stato disposto il rilascio dell'immobile ed è stato mutato il rito, assegnando alle parti il termine per l'espletamento della mediazione e per il deposito delle memorie integrative, con rinvio per il prosieguo all'udienza del 19.2.2020. 
Il giudizio di merito ha assunto il n. 13478/2019 R.G. 
Depositate le memorie integrative da ambo le parti, esperito il procedimento di mediazione ed espletata l'istruttoria ammessa, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 14.1.2026, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il ###. 
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione. 
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione della resistente in ordine all'improcedibilità del giudizio per mancato espletamento e/o per mancata adesione al procedimento di mediazione: come evincibile dall'allegato alla memoria integrativa dei ricorrenti, il procedimento è stato avviato e si è concluso con esito negativo per mancato accordo. 
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione dei ricorrenti in ordine all'inammissibilità, per mancata richiesta di differimento dell'udienza da parte della resistente, della domanda di simulazione del contratto di locazione: quella avanzata dalla resistente è un' “eccezione” di simulazione ed è pienamente ammissibile come tale (cfr., ex multis, Cass. n. 25346/2023), senza richiedere la necessità dello spostamento dell'udienza a differenza della “domanda” di simulazione. 
Scendendo al merito, va osservato quanto segue. 
Quanto all'eccepita simulazione del contratto di locazione del 6.12.2017 (che secondo la prospettazione della ### sarebbe in realtà un contratto di comodato gratuito), non risulta fornita dalla resistente alcuna evidenza in tal senso; anzi, l'eccezione è smentita dalla ### del 14.3.2019 della ### (depositata dai ricorrenti il ###, a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.) ove la stessa indica che l'appartamento oggetto di causa è condotto in locazione, fermo restando che la simulazione potrebbe essere verosimile nel caso inverso (ossia contratto di comodato gratuito dissimulante la locazione) sol se si considerino gli obblighi fiscali discendenti dalla stipulazione e dalla registrazione di un contratto di locazione. 
Ciò posto, va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in ordine alla qualità di locataria dell'appartamento oggetto di causa. Invero, entrambe le parti hanno depositato l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed
Pag. 4 a 6 urgenti assunti dal Presidente del Tribunale e depositati il ### in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi ### ove la casa familiare (oggetto del presente procedimento) è stata assegnata a ### in considerazione del collocamento prevalente dei figli: alla luce di tanto e del disposto di cui all'art. 6 L. n. 392/1978, a seguito del provvedimento presidenziale la ### è da ritenersi subentrata al contratto di locazione stipulato tra i ricorrenti ed il coniuge a decorrere dal 17.12.2018 in virtù di successione ex lege nel contratto. A tal fine, va osservato che nell'odierno giudizio non rilevano le questioni relative al giudizio di separazione personale concernenti gli eccepiti inadempimenti e la mancata conoscenza del contratto di locazione. 
Come già rimarcato nell'ordinanza di rilascio dell'immobile, la resistente non ha contestato il mancato pagamento dei canoni successivi al provvedimento presidenziale del Dicembre 2018 né, in ogni caso, ha fornito la prova del pagamento degli stessi. 
In linea generale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001; più di recente, Cass. n. 8615/2006; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015). 
Pertanto, la resistente va ritenuta inadempiente a partire da Dicembre 2018, mese in cui le è stata assegnata la casa familiare e non da data anteriore, come invece dedotto dai ricorrenti.
Pag. 5 a 6 Va poi dato atto che è incontestato che l'immobile oggetto di causa sia stato rilasciato nelle more del giudizio, ossia il ### (cfr. verbale di rilascio depositato dai ricorrenti il ###). 
Relativamente alla morosità, i ricorrenti con la memoria integrativa non hanno più richiesto espressamente il pagamento degli oneri accessori, limitando la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti. Inoltre, a partire dalla memoria conclusiva depositata il ### i ricorrenti hanno chiesto il pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio dell'immobile: trattasi di emendatio consentita (cfr. Cass. n. 24819/2023). 
Pertanto, in considerazione del grave inadempimento della conduttrice e del notevole importo della morosità da Dicembre 2018 a Giugno 2023 pari ad euro 22.000,00 (euro 400,00 x 55 mensilità), ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978 ed anche avuto riguardo all'interesse di parte ricorrente ex art. 1455 c.c., in ordine al contratto di locazione oggetto di causa (contratto di locazione del 6.12.2017) va pronunciata la risoluzione ex art. 1453 per grave inadempimento del conduttrice, con sua condanna al pagamento dei canoni per il suindicato periodo, pari ad euro 22.000,00, oltre gli interessi dal dì del dovuto al soddisfo. 
In considerazione del rigetto dell'opposizione, le spese processuali seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per la fase sommaria, nella versione antecedente al D.M.  147/2022, in vigore dal 23.10.2022: tabella n. 5; valori medi della finca n. 2, in considerazione della morosità da Dicembre 2018 a Settembre 2019; con esclusione della voce di compenso relativa alla fase decisionale; per la fase di merito: tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione della morosità).  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio e l'eccezione di simulazione sollevate da ### - in rigetto dell'opposizione della resistente ed in parziale accoglimento delle domande avanzate da parte ricorrente, pronuncia la risoluzione per grave inadempimento di ### del contratto di locazione del 6.12.2017 e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di ### e ### della somma di euro 22.000,00 a titolo di canoni di locazione da Dicembre 2018 a Giugno 2023, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo; - dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile oggetto di
Pag. 6 a 6 causa; - rigetta nel resto le domande di ### e ### - condanna ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### e ### liquidate in euro 6.187,00 per compensi professionali ed in euro 173,81 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 14.1.2026 ### D'

causa n. 13478/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Antonio D'Amore

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