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Tribunale di Enna, Sentenza n. 171/2026 del 22-01-2026

... Conseguentemente entrambe hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, parte ricorrente insiste in ordine alla richiesta di condanna della resistente -### alle spese e ai compensi di lite. Nel caso in esame parte ricorrente ha provato documentalmente l'illegittimità dell'avviso impugnato a causa dell'insussistenza del presupposto costitutivo delle sanzioni di cui all'avviso stesso, vale a dire il difetto della qualità di imprenditore agricolo in capo alla sig.ra ### Ciò premesso, sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'### che ha provveduto all'annullamento in autotutela prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell'### e di S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., il restante terzo, liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per 2/3 compensate le spese di lite fra le parti, condannando l'### e S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., alla rifusione della (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ENNA ####'#### 127 ###.P.C. 
Il Tribunale in persona del Giudice dott. ### nella causa iscritta al n. 169 dell'anno 2024 R. G., rilevato che l'udienza è stata sostituita dal solo scambio e deposito telematico di note senza partecipazione fisica all'udienza stessa dei difensori e delle parti, che ne sono stati esonerati espressamente; dato atto che ### ha depositato note e repliche nei termini assegnati; dato atto che ### - ### ha depositato note e repliche nei termini assegnati; rilevato che le parti hanno concluso come in atti; il giudice deposita (in considerazione della modalità di tenuta dell'udienza) ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sentenza qui allegata.   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA ### del ### Dott. ### nella causa civile iscritta al n° 169/2024 R.G.L., promossa DA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### n. 6 - ricorrente #### - ### - #### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura periferica dell'### sita in ### 23 - resistente - E ### - S.C.C.I. S.P.A., contumace ###esito dell'udienza del 14 gennaio 2026, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### come da verbali ed atti di causa. 
Il processo è stato istruito mediante le prove documentali prodotte dalle parti; quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., mutata la persona del ### è stata decisa all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2026. 
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente S.C.C.I. S.P.A.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Con note sostitutive dell'udienza del 14 gennaio 2026, parte opponente - ### - ha rappresentato di prendere atto dell'annullamento in autotutela, da parte dell'### dell'avviso di addebito impugnato n. 5 594 2023 ##### - ### di ### - somma complessiva di €. 2.674,86., per come parte opposta ha dichiarato nella propria memoria difensiva. 
Conseguentemente entrambe hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, parte ricorrente insiste in ordine alla richiesta di condanna della resistente -### alle spese e ai compensi di lite. 
Nel caso in esame parte ricorrente ha provato documentalmente l'illegittimità dell'avviso impugnato a causa dell'insussistenza del presupposto costitutivo delle sanzioni di cui all'avviso stesso, vale a dire il difetto della qualità di imprenditore agricolo in capo alla sig.ra ### Ciò premesso, sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell'### che ha provveduto all'annullamento in autotutela prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per 2/3 le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell'### e di S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., il restante terzo, liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.  P.Q.M.  Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per 2/3 compensate le spese di lite fra le parti, condannando l'### e S.C.C.I. S.P.A., in solido ex art. 97 c.p.c., alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.  ### 22/01/2026 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026

causa n. 169/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Simone Costantino

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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 141/2026 del 23-01-2026

... 4.09.2025 da parte di ### S.r.l. per dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di lite occorre precisare che in non tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ci deve essere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite (Cass.n.13440/2024). Se è vero che nella maggior parte dei casi in cui la ### procede successivamente all'avvio di un procedimento giudiziario all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, viene condannata al rimborso delle spese in virtù della “soccombenza virtuale” è pur vero che tale condanna non può essere automatica ma deve sempre essere ben ponderata dal Giudice alla luce della condotta -anche processualedelle parti (Cass. ordinanza ###/2024). Nel caso de quo la parte resistente, soccombente virtuale, pur avendo il ricorrente inviato solleciti per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso non ha dato alcun riscontro agli stessi e, pertanto, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso avverso la predetta ordinanza emessa in assenza di valido titolo esecutivo con aggravio di spese a suo carico. Conseguentemente parte resistente deve essere condannata alla (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2429 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2429/2025 R.G. promossa da: ### C.F. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###in qualità di procuratore di se stesso elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### alla ###. Barbarulo n. 50 -ricorrente contro Comune di Napoli -resistente contumace ### S.r.l. in persona del procuratore speciale nominato con verbale di assemblea del 26.04.2023 Dr. ### società di progetto di ### S.p.A. che ne è socio unico e che ne esercita il controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 184 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 in qualità di concessionario la quale ha stipulato il contratto di concessione per le entrate comunali con il Comune di ### in data ### Rep. n. 86.720 nonché ### S.p.A. aggiudicataria della ### con il Comune di ### a seguito di determinazione dirigenziale ###/002 del 20.03.2023 in virtù di contratto di servizi del 07.08.2024 ai sensi dell'art.  184 comma 2 D.Lg.s.n.50/2016 con il quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali oggetto del contratto di ### sono state affidate alla società ### S.p.A. socio unico di ### S.r.l. in persona del procuratore speciale Dr. ### rappresentate e difese come da procura apposta su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. (C.F. ###) nel cui studio in ### al ### E/4 hanno eletto domicilio -resistenti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.01.2026 da intendersi qui integralmente ritrascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di #### S.p.A. e ### S.r.l. per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ###1 del 2.04.2025 notificata il ### per la quale risulta debitore della somma di € 223,20 per violazione delle norme del ### della ### di ### attesa l'assenza di valido titolo esecutivo. 
Eccepiva il ricorrente che in data ### gli veniva notificato a mezzo pec da parte del Comune di ### il verbale n. AP### - cronologico Registro ### per la violazione dell'art.7 commi 9 e 14 C.d.s. e che in data ### presentava ricorso al ### di ### Asseriva che in data ### riceveva un sollecito di pagamento a cui faceva prontamente riscontro specificando che per il principio del silenzio assenso il ricorso presentato era da intendersi accolto, che in data ### riceveva l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso e presentava istanza di riesame in data ### a cui non veniva dato riscontro nonostante i solleciti del 28.04.2025, 30.04.2025 e del 2.05.2025. 
Si costituivano in giudizio ### S.r.l. e ### S.p.A. che contestavano la fondatezza del ricorso insistendo per il suo rigetto. 
All'udienza del 5.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione attesa la sua natura documentale. 
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Comune di ### che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio. 
Allo scrivente non resta che prendere atto dell'avvenuto provvedimento di discarico della ingiunzione di pagamento de qua del 4.09.2025 da parte di ### S.r.l. per dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre precisare che in non tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere ci deve essere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite (Cass.n.13440/2024). 
Se è vero che nella maggior parte dei casi in cui la ### procede successivamente all'avvio di un procedimento giudiziario all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, viene condannata al rimborso delle spese in virtù della “soccombenza virtuale” è pur vero che tale condanna non può essere automatica ma deve sempre essere ben ponderata dal Giudice alla luce della condotta -anche processualedelle parti (Cass. ordinanza ###/2024). 
Nel caso de quo la parte resistente, soccombente virtuale, pur avendo il ricorrente inviato solleciti per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso non ha dato alcun riscontro agli stessi e, pertanto, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso avverso la predetta ordinanza emessa in assenza di valido titolo esecutivo con aggravio di spese a suo carico. 
Conseguentemente parte resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere; -condanna in solido il Comune di #### S.r.l. e ### S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.r., alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite (si precisa che nella liquidazione delle stesse dovrebbe tenersi conto della limitazione di cui all'art.91 comma 4 c.p.c. introdotta dall'art. 13 del D.L.n.212/11 ma non può farsi a meno di considerare il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24492/16 secondo il quale la liquidazione dei compensi all'avvocato incontra un limite nell'art. 2233 comma 2 c.c. che preclude di liquidare al netto degli esborsi somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione. ### n.1522/19) che liquida nella complessiva somma di € 343,00 di cui € 43,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 2429/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

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Tribunale di Enna, Sentenza n. 151/2026 del 21-01-2026

... causa come da sentenza. ******* Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'### provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti a seguito del pagamento della somma rettificata. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti. Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'### volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto. Ed invero, ### con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'### resistente La doglianza è (leggi tutto)...

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n. 1569/2022 R.G. 
IL TRIBUNALE DI ENNA Il giudice, ### le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti; decide la causa come da sentenza. 
Enna, 21 gennaio 2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1569/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa da ####, con sede ###, C.F. ### in persona del ### rappresentata e difesa per procura da intendersi in calce al ricorso dall'Avv. ### del foro di ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sede ###, opponente contro ### - in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso l'Avvocatura provinciale dell'### ( fax ### 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. ### - PEC ###, nonché dall'Avv. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ### delle parti: come da note sostitutive d'udienza.  ### ricorso depositato in data ###, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del ### del Tribunale di ### proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-### notificata 18 marzo 2022.   Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso. 
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici. 
Si costituiva l'### chiedendo il rigetto del ricorso. 
A seguito di deposito di note autorizzate l'### rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata in autotutela a seguito del pagamento dell'importo rideterminato. 
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.  ******* 
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'### provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti a seguito del pagamento della somma rettificata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.   Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti. 
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'### volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto. 
Ed invero, ### con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato tra l'altro, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'### resistente La doglianza è fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost. 
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.  12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “### versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 ###. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ###à dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla ### numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. 
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.  ### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Nel caso in esame, gli atti di accertamento relativi alle violazioni contestate, per come è dato evincere dall'atto di ingiunzione odiernamente opposto, sono stati formati e notificati nel marzo 2017 e con riferimento all'annualità 2014, anno in relazione al quale si sarebbe verificata la pretesa omissione nel versamento di ritenute previdenziali; quindi, trattasi in un tempo di gran lunga posteriore rispetto a quello di 90 giorni indicato dalla norma richiamata. 
La contestazione è avvenuta pertanto ben oltre i novanta giorni. 
E la nullità dell'accertamento della violazione in quanto avvenuto oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, travolge in virtù del principio dell'invalidità derivata, anche l' ordinanza ingiunzione successivamente notificata. 
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. 
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, l' ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe stata comunque annullata. 
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese in ragione della metà.   Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'### alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'### al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.  ### 21.1.2026. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026

causa n. 1569/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Francesca Balsamo

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 560/2024 del 02-08-2024

... n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta. Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Unica Sezione Civile Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, Dott.ssa ### rilevato che l'udienza originariamente fissata per il ### è stata sostituita, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. 20.05.2024, dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate da entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni insistendo nelle proprie domande, deduzioni ed eccezioni; pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1638/2014 R.G., promossa da ### (c.f. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ###. Manzoni n. 24, giusta procura in atti; -opponente contro ### del ### già ### del ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, Dott. ### rappresentato e difeso dal funzionario Dott. ###, ed elettivamente domiciliato presso la sede ###### alla ### n. 29/B, giusta delega in atti; -opposto
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs 150/2011. *** 
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 regolarmente depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di seguito indicate, notificate in data ###, emesse dalla ### del ### - già ### del ### di ### -, con le quali gli è stato ingiunto il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: - Ordinanza ingiunzione n. 14/0774 del 27.10.2014 prot. n. 2598 relativa all'illecito 09/1961, di euro 333,32, oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma II legge 28.11.1996 n. 608, per “non aver inviato alla ### competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art.  36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0776 del 27.10.2017 prot. n. 2599 relativa all'illecito 09/1963, di euro 8.000,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 20, comma 1, punti 1) e 2) del D.P.R.  30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non aver istituito i libri matricola e paga”, il tutto per la somma complessiva di euro 17.983,32, oltre euro 21,60 per spese di notifica. 
A fondamento dell'opposizione, l'odierno opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze opposte, eccepiva l'illegittimità di quest'ultime per intervenuta decadenza del diritto dell'opposta alla riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte per intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della ### 689/81, in quanto le predette ordinanze risulterebbero notificate all'opponente oltre il termine di cinque anni decorrente dal giorno delle violazioni commesse, precisamente dall'accesso ispettivo operato dalla ### di ### in data ###. Altresì, eccepiva l'incompetenza dell'organo accertato della ### di ### di comminare sanzioni al momento dell'accesso ispettivo, come si evince dal provvedimento di annullamento prot. n. 1197 del 17.04.2013, con il quale la ### del ### di ### aveva annullato l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 - con la quale era stata contestata a ### la violazione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art.  1, comma 1178 della legge 296/06 “per non avere esibito, nel luogo in sui si esegue il lavoro, i libri matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro)” - ordinanza oggetto di opposizione ex art. 22 e ss. l.  689/81 e succ. mod. dinanzi al Tribunale di ### giudizio conclusosi con sentenza n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta.
Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni modo, tale circostanza troverebbe conferma nella costituzione dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e art. 9 legge 576/75 - avente ad oggetto attività artigiana di autolavaggio - con decorrenza dal 01.01.2008, come documentata dalla scrittura privata autenticata del 28.12.2007, Rep. n. 45045, notaio ### di ### registrata a ### il ### al n. 3846 (cfr. allegato 8). 
In conclusione, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte - insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittime ed annullare le ordinanze ingiunzione n. 14/0774 prot. n. 2598 del 27.10.2014, n. 1470775 prot. n. 2597 del 27.10.2014 e n. 14/0776 prot. n. 2599 del 27.10.2014, qui impugnate, per tutti i motivi espressi in premessa; in subordine e senza recesso della superiore richiesta, accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 150/2011 per l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente; condannare la ### del ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente opponente, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. 
Con ordinanza del 10.03.2015, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 02.07.2015. 
All'udienza del 02.07.2015, parte opponente contestava la legittimità della costituzione della ### del ### in assenza di espressa delega da parte dell'Avvocatura dello Stato e domandava l'estromissione del fascicolo di parte depositato.  ### del ### di ### si costituiva in giudizio in data ###, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.l.gs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto destituita di ogni fondamento. 
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prova testimoniale.  *** 
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente alla prima udienza del 02.07.2015, fissata per la comparizione delle parti, relativa alla legittimità della costituzione della ### del ### di ### - eccezione che potrebbe ritenersi implicitamente rinunciata per mancata sua reiterazione nei successivi scritti difensivi - si ricorda che, l'art. 6, comma IX, del D.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. ###à che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati […]”. Tale disposizione si riferisce a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio può essere esercitata mediante delega interna ad un funzionario della stessa amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. 
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la ### del ### di ### deve considerarsi ritualmente costituita, nel presente giudizio, per il tramite del funzionario, Dott. ###, appositamente delegato dal Dirigente del ### Dott. ### come da delega in atti. 
Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi e nei limiti che seguono. 
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, emesse da parte dell'### del ### di ### per le violazioni indicate nelle singole ordinanze ingiunzione opposte, ove trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge n. 689/81, e il rito di cui all'art. 6 D.lgs. 150/2011. 
Giova preliminarmente evidenziare che l'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta la conseguenza di un procedimento amministrativo, il cui oggetto è rappresentato dalla verifica del rispetto della normativa posta a presidio della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti di lavoro. La sanzione viene irrogata mediante una procedura composta e disciplinata da varie fonti, tra cui il D.lgs. n. 124/04 e soprattutto la legge n. 689/81. 
Quanto al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 28 della legge 689/81 secondo il quale “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, da tale disposizione - in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81 - deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrenti appunto dal giorno in cui la violazione è stata commessa.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della potestà sanzionatoria, è idoneo a costituire in more il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. Sez. II, ord. n. 787/2022; Cass. Civ. Sez. II, n. 28238/2008; Cass. Civ. Sez. II, 1081/2007). Ed ancora, “la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. V, n. 14886/2016). 
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione - avvenuta in data ### - risulta essere stato interrotto, prima, dalla notifica del processo verbale di constatazione del 20.12.2007 (consegnato al trasgressore in pari data, come risulta dall'allegato n. 2 di parte opposta) e, dopo, dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti del 18.11.2009 emesso dall'### del ### di ### e notificato in data ###. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, atteso che dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti avvenuta in data ### (cfr. allegato 3 di parte opposta) alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenute tutte in data ### (cfr. allegati 5, 6 e 7 di parte opposta) - non essendo intervenuto altro atto interruttivo - non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. 
Per ciò che attiene all'eccezione di incompetenza della ### di ### al momento dell'accesso ispettivo, la stessa deve essere rigettata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, si evince che la segnalazione delle violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte traggono origine da un'indagine eseguita dalla ### di ### in materia di assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e legge n. 4/1929, iniziata in data ### - giorno dell'accesso ispettivo presso la ditta individuale “### Salvatore” - e terminata il ### con conseguente redazione del processo verbale di constatazione, il cui esito è stato prontamente comunicato agli uffici, ##### del ### di ### e ### delle ### - ciascuno per le rispettive competenze - in data ### prot. n. 10494/8217 (cfr. allegato 2 di parte opposta). 
Il processo verbale di constatazione (### - a differenza del processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo - contiene una cronologia delle operazioni di verifica effettuate dall'### finanziaria - ovvero la ### di ### -, esso è un atto endoprocedimentale, non automaticamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, che si inserisce nell'iter delle operazioni di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere sulla posizione del contribuente e assume un valore probatorio in ordine a tutti i fatti emersi e ai documenti reperiti nel corso delle operazioni di verifica.  ###à che ha giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente).
Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, le prove dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisione che l'### può avvalersi di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. Civ. Sez. VI - II, ord.  4424/2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 5122/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 17615/2007). 
Dall'esame delle difese, della documentazione allegata in atti e dell'attività istruttoria espletata, ritiene codesto ### che non è stato assolto l'onere probatorio gravante sull'### A fondamento della propria pretesa sanzionatoria, la ### del ### di ### ha posto gli accertamenti operati dalla ### di ### in sede di accesso ispettivo presso la ditta individuale di ### di cui al verbale di accertamento prot. n. 10494/8217 del 21.12.2007 e i verbali, ad esso allegati, contenenti le dichiarazioni rilasciate da ### e ### quali fratelli dell'opponente, senza esplicare ulteriore attività accertativa al riguardo. 
Il verbale contenente le dichiarazioni rese dai sigg. ### e ### è composto da una parte preimpostata, debitamente compilata sulla base delle informazioni assunte dal personale ispettivo e da una parte ove vengono riportate le dichiarazioni rese dagli stessi.  ### quanto prospettato dall'### sarebbe emerso che ### e ### avrebbero prestato la loro attività lavorativa, come lavoratori dipendenti - rispettivamente con inizio dal 01.07.2007 e dal 01.01.2007 sino al giorno dell'ispezione - nelle giornate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, percependo una retribuzione mensile di euro 150,00, ricevendo ordini, direttive e di essere sottoposti al potere disciplinare di ### di non essere stati regolarizzati, né di aver ricevuto la busta paga e lettera d'assunzione, di utilizzare l'attrezzatura del fratello. 
Dinanzi il personale ispettivo, ### ha dichiarato: “Ho iniziato nel mese di luglio 2007 ad aiutare, occasionalmente e solo il sabato, mio fratello ### ad effettuare i lavaggi delle autovetture. Non ho altro da aggiungere”, invece, ### ha dichiarato: “Ho lavorato occasionalmente nei sabati, non tutte le volte, da gennaio 2007 fino a questo periodo, per conto di mio fratello a cui ho dato una mano”. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento, secondo il quale “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziale (al pari di quelli redatti da altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92). 
Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., n. 9963/2002). Infatti, “le dichiarazioni provenienti da terzi - quali i lavoratori - rese agli organi ispettivi, costituiscono un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010). 
Quanto rappresentato dall'### non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata nel presente giudizio. 
Difatti, dall'escussione dei testi #### e ### - quest'ultima moglie di ### - le cui dichiarazioni sono risultate lineari e prive di contraddizioni, è chiaramente emerso che l'attività prestata da ### e ### consisteva nell'aiutare il fratello, ### nel lavaggio delle autovetture per un paio di ore nelle giornate del sabato mattina - non tutti i sabati del mese - in maniera gratuita e saltuaria, non potendo costituire la presunta corresponsione di euro 150,00 mensili quale retribuzione agli stessi spettanti per l'attività svolta, ma soltanto un piccolo rimborso spese. 
In virtù della preesistenza di una collaborazione familiare, in data ### ( allegato di parte opponente), veniva istituita l'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. tra #### e ### con suddivisione delle quote di partecipazione agli utili tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato e da prestare all'interno dell'impresa familiare, non essendo configurabile - rispetto al titolare dell'impresa - un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o altro diverso rapporto giuridico, se non quello della collaborazione familiare. 
Di contro, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio il processo verbale di constatazione e i verbali contenenti le dichiarazioni sopra menzionate, senza rafforzare le proprie deduzioni con ulteriori elementi idonei a dimostrare i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione gerarchica tra ### quale presunto datore di lavoro, e ### e ### quali presunti dipendenti ### la natura dell'attività lavorativa prestata da ### e ### quali collaboratori familiari dell'opponente nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. istituita poi a far data dal 01.01.2008, per ciò che concerne la tenuta dei libri matricola e paga, l'opponente ritiene, da una parte, di non avere alcun obbligo di tenuta poiché essendo titolare di un'azienda individuale artigiana, quindi come tale è soggetto esonerato da tale obbligo, e dall'altra parte, di non aver mai instaurato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i propri fratelli - ### e ### - i quali avrebbero prestato occasionalmente la propria attività per alcune ore nelle giornate del sabato al solo fine di aiutare il fratello quando maggiore era la richiesta di lavaggio di autovetture, senza alcuna corresponsione di compenso, se non solo un rimborso spese. 
Prima dell'istituzione del libro unico del lavoro - avvenuta con il D.L. n. 112/2008 - i datori di lavoro, committenti e assicuranti erano tenuti all'istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri matricola e paga. ### dei soggetti esonerati da tale obbligo era tassativo e comprendeva: i datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgevano la loro attività da soli, cioè senza l'impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (si precisa che l'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola non si applicava agli artigiani quali soggetti assicurati di cui all'art. 4 n. 3 del D.P.R. 1124/64 “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”); soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana a condizione che l'azienda artigiana non occupava dipendenti (come previsto dalla circolare n. 70 del 22.07.1997, con la quale l'### estendeva l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola - già previsto per il solo titolare - anche per i soci e familiari del datore di lavoro); i soggetti che si avvalevano dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, come previsto dalla ### n. 33/2003 del Ministero del ### e delle ###; le imprese italiane con lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero (vedasi ### n. 5306/1991 del Ministero del ### e le pubbliche amministrazioni che provvedevano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga. 
Dunque, da una parte, l'opponente risulta essere titolare di una impresa artigiana, iscritta alla C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, circostanza riscontrabile nella visura camerale allegata dall'opposta del 26.01.2015 (cfr. allegato 4 di parte opposta), ove si rileva la data di iscrizione dell'impresa artigiana - piccolo imprenditore (sezione speciale) a far data dal 18.07.2001, e per tale circostanza, lo stesso non è soggetto obbligato alla tenuta dei libri matricola e paga; dall'altra, stante il mancato svolgimento di attività subordinata od autonoma da parte dei fratelli dell'opponente, ### e ### non ricorrono i presupposti per un tale obbligo in capo all'opponente. 
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'### opposta, sulla quale grava appunto l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi integranti le violazioni contestate e la loro imputabilità all'opponente. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte opposta dovrà rifondere a favore dell'### (essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessiva della causa, dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri medi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa: - annulla le ordinanze ingiunzione impugnate per le motivazioni sopra esposte; - condanna parte opposta, alla refusione in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il 31 luglio 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa


causa n. 1638/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10297/2024 del 16-04-2024

... Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. 5 di 5 Così deciso in ### il 26 gennaio 2024 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11767/2021 R.G. proposto da: ### in perso na del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato presso i cui uffici è domiciliat ###### alla via dei ### n. 12; - ricorrente ### S.R .L. in fallimento, in persona del curatore fallimentare dott. ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### presso lo studio legale ### in via ### n. 25; - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale delle ### n. 802/2020, depositata il 2 novembre 2020; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal ### 2 di 5 ### 1.### o ### srl non presentò la dichiarazione IVA relativa all'an no 2007 m entre depositò la dichiarazione IVA relativa agli anni 2006 e 2008. In quest'ultima dichiarazione venne esposto al rigo ### un credito di euro 552.293,00 formato per euro 391.011,00 (rigo ###) dall'eccedenza del credito dell'anno 2007 (pe r il quale era stata omessa la dichiarazione) e per euro 16 1.282,00 dalla differenza de bito/IVA detraibile per l'anno 2008.  ### delle ### notific ò, quindi, il 6 novembre 2011 l'avviso bonario con il quale la dichi arazione IVA 2008 venne rettificata per euro 391.011, 00 corrisponde nti al credito IVA relativo al periodo di im posta 2 007, affermando che la man cata presentazione della dichiaraz ione facesse perdere il diritto alla detrazione o trascinamento nel successivo anno 2008. Al contempo il fallimento venne invitato a versare il minor credito riconosciuto, oltre alle sanzioni ed agli interessi per un ammontare pari ad euro 458.327,26. 
Venne quindi emessa la cartella di pagamen to ###86237, derivante da controllo automatizzato ex art.  54 del D.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta presentata da ### s.r.l. 
La pred etta cartella venne impugnata dal fallimento ed il giudice di prime cure accolse il ricorso ritenendo, sulla base della documentazione prodotta dal contribuen te, che sussistessero le condizioni per il riconoscimento del diritto alla detrazione e che il credito, anche sulla scorta delle risoluzioni de ll'agenzia delle entrate potesse es sere computato ed espo sto in dichiarazione al più tardi con la dichiarazione relative al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.  2.La decisione venne impugnata dall'### ed il giudice di seconde cure confermò la decisione di primo grado. 3 di 5 Nel det taglio si affermò che, alla luce de l più recent e orientamento di questa Corte in tema di IVA , in caso di omessa dichiarazione, non è impedito alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta. Si evi denziò, quindi, come dal c ompendio documentale emergesse che l'amministrazione si fosse limitata a contestare la modalità richiesta da l credito, poiché derivante da esercizi pregressi rispetto ad una annualità per la quale vi era stata omessa dichiarazione. Sicché l'appello venne respinto, “restando inteso che l'amministrazione debba verificare l'esistenza del credito senza tener conto dell'omessa dichiarazione”.  3.### la prefata sentenza ### ministrazione propone ricorso, fondato su t re motivi, avverso il qual e il fallime nto ### s.r.l. resiste con controricorso.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo del ricorso , in rela zione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 19,25 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.  2.Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.  3.Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget to di discussione tra le parti. 
Con tale m otivo, in particola re, si impugna la decisione nella parte in cu i è stat o omesso di dare rili evo alla circostanza che l'### avesse inviato al contribuente l'avviso di accertamento ###/2013 per l'anno 2008.  4.Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta nota con cui il fallimento resistente ha dato atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022.   ###. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che «le controver sie definibili non sono sospese, salvo che il 4 di 5 contribuente faccia apposita richiest a al giudice, d ichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di deposi tare, presso l'org ano giurisdizionale innanzi al quale pend e la controversia, copia della domanda di definizione e d el versamen to degli importi dovut i o della prima rata». 
Il successivo comma 198, prevede che «### controversie pendenti in ogni stato e grado, i n caso di deposito ai s ensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto». 
Il contribu ente ha documentato, con riferimen to al p resente giudizio, di aver presentato domande d i definizione agevolata - contenenti l'indicazione del rispettivo avviso di accertamento - e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.   3. Le spe se rimangono a carico delle par ti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. 
Deve esclu dersi, infine, la condanna al pag amento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, d el d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico d el ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore imp orto a titolo d i contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o impro cedibilità e, trattandosi di misura ecceziona le, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inte rpretazione e non sus cettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).   P.Q.M.  Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate. 5 di 5 Così deciso in ### il 26 gennaio 2024  

Giudice/firmatari: Federici Francesco, Massafra Annachiara

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