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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19803/2025 del 17-07-2025

... 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate. 2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4900/2020) proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale incorporante della Fi be ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e ### S.p.A. (C.F.: ###), già ### limpianti S. p.A., in forza di atto di scissione parziale per atto pubblico del 25 giugno 2015, rep.  12.121, racc. n. 6307, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### d'A rezz o n. 18, hanno el etto domicilio; - ricorrenti - R.G.N. 4900/20 U.P. 3/7/2025 Appalto - ### di vigilanza - Corrispettivo - Manleva verso la ### del Consiglio dei ministri 2 di 21 contro ### del CONSIGLIO dei ### (C.F.: ###), in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generalo dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), quale incorporante di ### nia S.r.l., in persona del suo commissario straordinario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a ma rgine del controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 71, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; ### S.r.l. (C.F.: ###), già ### G eneral ### S .r.l., in persona del suo lega le r appresentan te pro - tempore; ### Service soc. coop. a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Na poli 3526/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; 3 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo motivo del rico rso principale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all'udie nza pubblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali.  ### 1.- Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2010, la ### S.r.l., la ### S.r.l. e la S anta ngelo ### S.r.l. convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, la ### S.p.A., la ### S.p.A., la ### nia S.p.A. nonché la ### del Consiglio dei ministri, il ### issario straordin ario di ### per il superamento dell'emergenza nel settore delle bonifiche e tutela delle acque della ### il P.C.M. - Sottosegretario di Stato incaricato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti della ### C ampania, il ### liquidatore delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 e l'### ex d.l. n. 195/2009, al fine di sentirne pronuncia re la condan na, in solido tra loro o 4 di 21 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, quale corrispettivo dei serviz i di vigilanza resi presso gli insediamenti inter essati dall'emergenza rifiuti della ### pania dal ### di ### (###, di cui ### era ma ndata ria, della somma complessiva di euro 1.747.540,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa. 
Con ulteriore atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  convenivano in giudizio, din anzi a llo stesso Tribunale, le medesime parti convenute, chiedendo il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 842.329,52, oltre accessori, per altri servizi di vigilanza prestati, come da ordini di servizio in atti. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., la quale contestava la fondatezza in fatto e in diritt o delle domande avversarie, chiedendo che, in caso di accoglim ento delle domande, la ### del Consiglio dei m inistri - Sottosegretariato di Stato ex d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, l'### preso la P.C.M. - Dipartimento della protezione civile ed anch e la ### in solido o chi di ragione, fossero condannati a tenere indenne la ### da ogni esborso. 
Resisteva altresì l a ### S.p. A., in proprio e quale incorporante della ### nia S.p.A ., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, spiegava domanda di manleva nei termini già esposti. 
Si costituivano anche le ### convenute, le quali eccepivano il difetto di giurisdizio ne del G.O., il loro dif etto di 5 di 21 legittimazione passiva e comunque l'infonda tezza delle pretese azionate. 
In corso di causa la ### S.p.A. depositava due atti transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2012 con le parti attrici, con cui erano riconosciute, a saldo e a stralcio di ogni loro richiesta, le somme specificamente indicate in tali atti. 
Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate.  2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva. 
Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre interessi; D) condannava la ### del Consiglio dei ministri a rimborsare a Fi be quanto da essa pagato per effetto delle precedenti co ndanne emesse nei suoi confronti; E) rigett ava la domanda di rimborso di ### limpia nti nei confronti della ### del Consiglio dei ministri e delle altre ### F) rigettava gli appelli per il resto. 7 di 21 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede ###favore delle quali avrebbero dovuto ex art. 1, quarto comma, O.P.C.M. n. 3479/2205 essere disposti i pagamenti dal ### delegato, previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime, erano la ### e la ### pania e non dunque la ### che - secondo la ricostruzione compiuta nell'atto di a ppello, non contestata dalle controparti interessate - rivestiva il ruolo di capogruppo mandataria del RTI originario app alta tore, cui erano però subentrate, quali soggetti attuatori espressamente contemplati dal contratto, le società apposita mente costituite ### e ### b) che, non essendo ### affida taria del servizio, la genesi dei crediti dei quali la medesima aveva chiesto il rimborso risultava avvenuta al di fuori di un rapporto giuridico fonte - sia prima che dopo la risoluzi one di diritt o del rapporto ex d.l.  245/2005 - di di retti obblighi della Pub blica ### ione, stante che il rappo rto tra ### e il ### facente capo a Da ta ### risultava regolato da un accordo quadro sottoscritto dalle parti il 5 agosto 2005, che disciplinava i tratti essenziali delle rispettive obbligazioni e rimand ava a successivi specifici ordini relativi ai singoli impianti ### oggetto dell'appalto aggiudicato al RTI capeggiato da Fi sia, l'insorgenza di di stinti rapporti contrattuali da intendersi collegati, ma autonomi rispetto all'accordo quadro; c) che, pertanto, mentre ### vantava il diritto al rimborso accordato dalla legislazione emergenziale del d.l.  245/2005 e successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto 8 di 21 soggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricat o della vigila nza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivat a la costituzione di ### e ### mpa nia, quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei co sti sostenuti attraverso quest'ultime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli im porti dopo che i relativi costi fosse ro stati riconosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### nia; d) che sign ificativamente nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rim borso ex art. 12 d.l. n. 90/2008, si rei terava la domanda già formulata in prim o grado, ritenu ta assorbita dalla decisione ex a dverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ra gione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### e) che siffatta domanda risultava sì proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma solamente con le co mparse conclu sionali, sicché era inammissibile; f) che, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il Tribunale aveva correttament e rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 9 di 21 3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per ca ssazione, affidato a tre motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Ha resi stito, con cont roricorso, la ### za ### S.r.l. in amministrazione straordinaria. 
Ha resistito, altresì, la ### del Consiglio dei ministri, che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.  ### S.p.A. e la ### S.p.A. hanno resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. 
Sono rimaste intim ate la ### al ### S.r.l., la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art . 378, secondo comma, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente si rileva che, con la memori a illustrativa depositata dalla ### del Consiglio dei ministri, si è dato atto del fatto che, con decreto del ### n. 512 del 30 dicembre 2023 (atto allegato alla memoria), sono state ammesse al rimborso (fra le altre) le fatture a suo tempo azionat e nei confronti di ### dalla ### e dalla ### (successiva mente denominata ### nel giudiz io promosso davanti al Tribunale di Napoli e quel le azionate dalla 10 di 21 ### in altro giudizio, procedimenti successivamente riuniti e definiti con la sentenza d'appello impugnata. 
Nondimeno, tale fatt o non assume valenza dirimente - come sostenuto an che dal difensore dei ricorrenti principali in sede di discussione -, stante che nella stessa memori a si evidenzia che il de creto di paga mento in via amm inistrativa è stato annullato dalla sentenza n. 6598/2024 del Consiglio di Stato e non ha avuto, in ogni caso, efficacia satisfattiva.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l.  90/2008 nonché dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la Corte di merito riget tato la domanda proposta dalla ### A mbiente S.p.A., già Fi sia ### S.p.A., nei confronti della ### del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il rimborso da parte della P.C.M., in favore della ### delle somme da quest'ultima in via transattiva corrisposte in favor e delle parti attrici con le transaz ioni del 19 dicembre 2012 e già oggetto di rendiconta zione da p arte della ### pianti alla ### e da quest'ultima alla competente ### Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato ed a pplicato l'art. 12 del d.l.  90/2008, in qua nto non avrebbe considerato che la previsione “possono provvedere” sa rebbe riferita, non ta nto alla fa coltà discrezionale dell'### di provvedere al pagamento diretto in favore di un terzo fornitore (in qu esto ca so la ### , quanto piuttosto alla sussistenza di un obbligo della P.A. di 11 di 21 provvedere, laddove fosse stata accertata, come nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti e delle cond izioni per tale pagamento. 
E, in ogni caso, il pa gamen to diretto in favore del terz o fornitore si sarebbe posto in alternativa al paga mento in via indiretta del medesimo fornitore, attraverso ### 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale, la domanda di ### di condan na della ### del Consiglio dei ministri al rimborso e alla manleva in suo favore delle somm e in via transattiva corris poste da ### alle so cietà attrici e che ### doveva rimborsare a ### Osservano, in propos ito, gli istanti c he la domanda di condanna delle ### app ellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore della ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potesse poi proce dere a l rimborso delle stesse in fa vore della medesima ### era stata formula ta sin dalla costituz ione nel giudizio di primo grado.  4.- Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano - senza alcuna qualificazione del vizio di legittimità enucleato - che la Corte d'appello - quale conseguenza del rigetto della domanda di rim borso - ha conda nnato la ### al paga mento delle spese del primo e del secondo g rado di giudizio in f avore della P.C.M. mentre la riforma della sentenza impugnata avrebbe imposto una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i 12 di 21 gradi di lite, in app licazione del principio di soccombenza, con l'illegittima condanna della ### alla refusione delle spese per il primo grado liquida te in euro 16.000,00 e p er il secondo grado in euro 1.300,00 per esborsi e in euro 13.000,00 per compensi.  5.- Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  15, secondo comma, dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dell'art. 5 del d.l. n. 136/2013 nonché dei d.l. n. 90/2008 e 195/2009, per av ere la Corte distrettuale affermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ministri, che non avrebbe potuto essere individuata come debitore dei soggetti che vantavano crediti nei confronti delle cessate strutture emergenziali. 
Deduce l'istante che, in presenza di un soggetto di diritto qual è l'### come delineata dalla normativa di riferimento, subentrata nei rapporti attivi e passivi sorti in capo alle pregresse strutture commissariali, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, non si sarebbe verificata alcuna de voluzione in capo alla P.C.M. degli ef fetti derivanti dall'esercizio delle cessate funzioni dei ### delegati, effetto che sarebbe conseguito alla cessazione dello stato emergenziale. 
Infatti, sebbene il venir meno della struttura commissariale - per il cui tram ite lo Stato aveva in co ncreto esercitato la funzione emergenziale - integrasse, di regola, un presupposto di una necessitata suc cessione nei rapporti obbligatori a ncora in 13 di 21 essere, tale successione non si sarebb e verificata allorquando, come nel caso in esame, con leggi e ordinanze di protezione civile soggette a forma di pubblicità legale, fosse sta ta costituita una struttura amministrativa ad hoc - appunto l'U.T.A. - dotata di una propria e distint a le gittimazione, anche processuale , tale da consentirne l'individuazio ne come soggetto di diritto, unico legittimato passivo rispetto alle pretese fatte valere, secondo una linea di continuità con le cessate strutture commissariali e, quindi, quale effettivo titolare dei diritti in contestazione, sì da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa e con specifiche competenze anche liquidatorie, il che avrebbe escluso la legittimazione della P.C.M.  6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 245/2005 e dell'art. 4 dell'O .P.C.M.  3479/2005, per av ere la Corte del gravame erroneamente ritenuto che le società ### e la ### avessero assolto all'onere di rendicont azio ne tramite la produzione in giudizio di numerosi documenti e l'Amm inistrazione avesse am messo il diritto attore o, alludendo al proprio onere di rimborso, previa verifica della rendicontaz ione e della documentazione conta bile, perché l'obbligo di pa gamento sarebb e stato subordinato alla propedeutica rendicontaz ione come delineata dalle norme di riferimento, ossia solo se il rimborso delle spese sostenute dalle ex affidatarie fosse stato verificato come strettamente connesso al servizio ed esclusivam ente se tali esborsi fossero stati ripetibili per l'inerenza della spesa e il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni elargite dal ### 14 di 21 Sicché il rimborso sarebbe stato suscettibile di ammissione all'esito della conferma della ver ifica della conformità amministrativa, della regolarità economico-finanziaria, della regolarità di esecuzione. S egnatament e solo una spesa opportunamente documentata e positivamente riscontrata tramite una procedura di verifica di diversi aspetti avrebbe potuto implicare il suo rico noscimento, pr evio co ntrollo: - della sussistenza della docume ntazione a mministrativa relativa all'operazione dimostrativa del suo impiego e giustificativa del diritto al rim borso; - della co erenza di tali documenti co n il contratto; - della completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di paga mento; - dell'ammissibilità della spesa in quant o sostenuta nel periodo consent ito e secondo modalità previste in contratto. 
Espone la ricorrente incidentale che nell'atto di appello era stato eccepito che la sentenza di prim o grado non avesse verificato il rispetto di tali principi di conta bilità p ubblica e l'applicazione in concreto della procedura di rendicontazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzio ne delle fatture, degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale ed essendo, invece, necessario che la rendicontazione fosse stata approvata dall'### 7.- È logicam ente pregiudiziale lo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale.  7.1.- Il primo motivo è infondato. 
Infatti, l'U.T.A. è stata istituita, con decreto del ### del ### della protezione civile , presso la ### del Consiglio dei minis tri, in forz a dell'art. 15, primo com ma, 15 di 21 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 ed è preposta a lla gestione dei rapporti attivi e pa ssivi, già facenti capo a lle ### ed ### di cui a ll'art. 2 del d.l. n. 1 95/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010. 
Ebbene l'U.T.A. opera in seno alla ### del Consiglio dei ministri (art. 5, primo comma, del d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/214), il che esclude che essa abbia autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della ### Quest'ultima, invece, costituisce il centro di im putazione delle situazio ni giuridiche soggettive attinenti ai rapporti obbligatori di specie.  7.2.- Anche il secondo motivo è infondato. 
La censura si appunta sul rilievo della sentenza impugnata a mente del quale, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il ### ale aveva correttamente rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 
Tale assunto è esente da critiche, non essendo necessario che la rendicontazione probatoria dei crediti maturati dalle società che a vevano curato la vigilanza per le attività svolte fosse specificamente approvata dalle ### E tanto perché l'attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245/2005, sicché la ### ha agito sotto il 16 di 21 controllo dell'### dello St ato quale mera esecutrice della stessa. 
Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in q ualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazio ne ma con la copertura dei costi assicurata dalla P.C.M., ai sensi dell'a rt. 1, settimo comma, del d.l. n. 245/2005. 
Ora, nel caso in esame, l'analitica indagine compiuta ai fini di rico noscere il rimborso assorb e e su pera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla ### al fine di ottenere il rimborso richiesto. 
Tale onere , peraltro, esige null'altro che la presentazio ne degli stessi documenti prodotti in questa sede e co nsistenti nei contratti (recte ordini di servizio) e nelle fatture emesse dall'appaltatrice, la cui attività è risultata funzio nale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi, e non già una specifica approvazione a cura dell'### (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9426 del 09/04/2024; ### 1, Sentenza n. 9422 del 09/04/2024; ### 3, Ordinanza n. 11605 del 15/06/2020).  8.- A questo punto possono essere affrontate le doglianze di cui al ricorso principale.  8.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
Sul punto, l'art. 12, primo com ma, del d.l. n. 90 /2008 prevedeva la facoltà dei capi m issione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società 17 di 21 affidatarie, a scomputo delle situaz ioni creditorie vant ate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. 
Il successivo secon do co mma disponeva, invece, che - ai fini del pagamento diretto - le società originariamente affidatarie o eventu ali società ad esse subentrate dovessero trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi m issione contenenti la parte delle a ttività eseguite dai sogg etti di cui al primo comma. 
I capi missione sono i soggetti di cui all'art. 1, terzo comma, del m edesimo d.l. n. 90/2008, ossia i soggetti subentranti ai ### delegati all'emergenza, nominati in numero di cinque dal ### alla ### civile. 
Sennonché l'assenza della qualità di affidataria in capo a ### non le consente di invocare tale previsione normativa. 
E questo perché il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex aff idata ria - e q uindi non nei confronti della fornitrice di questa - e, inoltre, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e che rispondono dei pa gamenti dovuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022; nello stesso senso ### St., Sez. IV, Sentenza 1586 del 03/04/2014). 
Inoltre, l'art. 12, primo comm a, del d.l. n. 90/2008 prefigura un modello alternativo di esti nzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagam ento diretto (Ca ss. Sez. 1, Ordina nza 18152 del 06/06/2022). 18 di 21 ###, sussisteva l'interesse delle ### ad eccepire il difetto di legitt imaz ione attiva di ### posto che è precipuo interesse del debitore ind ividuare il so ggetto nei confront i del quale è tenuto a d adempiere, non essendo liberatorio il pagamento effettuato nei confront i di un soggetto che non sia tale. 
Il fatto che ### potesse ratifica re il pagamen to diretto verso ### ex art. 1188, secon do comma, c.c. non determ ina l'insorgenza, in capo al debitore, dell'obbligo di adempiere verso il terzo non creditore ed esclude, pertanto, l'interesse ad eccepire che quest'ultimo non ha diritto di chiedere l'adempimento.  8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 
In proposito, la Corte d'appello ha rilevato che, mentre ### vantava il diritto al rimborso accorda to dalla legislazione emergenziale del d.l. n. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del ### dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto so ggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricato della vigilanza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivata la costituzione di ### e ### quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei costi sostenuti attraverso quest'u ltime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli importi dopo che i relativi costi fossero stati ric onosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### Ed infatti significativamente - prosegue la Corte territoriale - nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano 19 di 21 replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rimborso ex art. 12 del d.l. n. 90/2008, si reiterava la domanda gi à form ulata in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione ex adverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### All'esito, la Corte distrettu ale ha comunqu e prospettato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado solamente con le comparse conclusionali. 
Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado.  ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle somme pagate in via transattiva da ### alle società attrici e per le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione.  8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c.  9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 4900/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 11815/2025 del 04-12-2025

... altra persona. Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale. P.Q.M. Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto. ### 17.11.2025 Il Giudice di ### (dott.ssa ### (leggi tutto)...

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, promosso con ricorso distinto al n. 49974/24 RGAC, passato a decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 e vertente TRA ### residente in #### ed elettivamente domiciliato in #### 160, presso e nello ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### in persona del ### in carica, elett.te dom.ta negli uffici dell'Avvocatura capitolina in ### Via del ### di ### n.21, rapp.ta e difesa dal ### delegato ### giusta delega in atti Resistente OGGETTO. Opposizione a sanzione amministrativa ###udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso tempestivamente en-US depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venisse annullato il verbale di contravvenzione n. ###/2024/1/1/1/2024 elevato per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. 
Disposta la comunicazione del ricorso si costituiva ### capitale depositando gli atti in suo possesso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso poiché l'opponente avverso il medesimo verbale aveva presentato ricorso dinanzi al ###. All'udienza del 1 7.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura del dispositivo . 
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso, l'eccezione di ### non può trovare ingresso poiché l'ente impositore non ha depositato in atti la copia del ricorso al prefetto che il ricorrente avrebbe inoltrato prima della proposizione del giudizio dinanzi al Giudice di ### Dall'esame dei documenti si rileva che il ### aveva inoltrato un ‘istanza di autotutela a ### ma non aveva mai avuto alcun riscontro. Sta di fatto che inopinatamente ### ha ritenuto si trattasse di un ricorso da inoltrare al ### distorcendo quella che era la volontà del ### Va rilevato, però, che parte resistente nel costituirsi ha versato in atti il provvedimento di revoca del verbale impugnati riconoscendo, così, l'errore in cui era incorsa poichè il motociclo sanzionato non apparteneva al ricorrente, ma ad altra persona. 
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. 
Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale.  P.Q.M.  Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. 
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto.  ### 17.11.2025 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 49974/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Carbone

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10598/2025 del 17-11-2025

... situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione”. Da ciò si evince come rientri tra i poteri dell'assemblea quello di adottare una nuova delibera nel rispetto della legge al fine di sanare i vizi di un (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli -nella persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile n. 850/2024 ###. ### e vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### e con essi elettivamente domiciliat ###in virtù di mandato in atti; #### c.f. ###, ### c.f. ###, ### c.f. ###, elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ### - che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti con indirizzo di posta elettronica certificata ####' ### I via ### n. 14 - c.f. ### in persona dell'amministratore del ### (c.f. ### 6 6 R 0 4 L 2 5 9 L elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. ### n.31 presso l'avv. ### - C.F. ###, giusta mandato in atti; #### e ### OGGETTO: impugnativa delibera condominiale ### come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.  ### atto di citazioneritualmente notificato### premesso di essere condomina del condominio ubicato in ### alla #### n. 14 in quanto proprietaria dell' appartamento posto al piano primo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub. 2, nonché dell'appartamento posto al piano secondo, foglio 79, particella 4, sub. 4, e del sovrastante lastrico solare posto al piano terzo, in catasto al foglio 79, particella 4, sub.  9, che, nel corso di lavori di manutenzione straordinaria approvati dalla maggioranza dei condomini del fabbricato (e senza l'assenso, dapprima, della dante causa della odierna ricorrente, ###ra ### e, di poi, della ricorrente stessa) si erano verificate, provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato - interessato da lavori di rifacimento del massetto di pendenza e della impermeabilizzazione dello stesso affidati dall'assemblea condominiale alla impresa ### srl - ingentissime infiltrazioni di acque piovane che avevano interessato entrambi gli appartamenti di proprietà della ricorrente, devastandoli anche sotto il profilo statico, che la vicenda era stata analiticamente rappresentate e documentata con il ricorso ex art. 696bis c.p.c. depositato dalla medesima istante presso il Tribunale di Napoli, ma che nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il giorno 12.12.2023 alle ore 18.30 in ### alla via ### presso lo studio dell'amministratore al fine di deliberare su diverse questioni inerenti i summenzionati lavori, l'avv. ### delegato dai condomini ### e ### aveva manifestato la volontà dell'assemblea di sfiduciare sia l'amministratore di condominio che il direttore dei lavori ### che nell'occasione il geom. ### coniuge dell'amministratore aveva impedito il prosieguo pacifico dell'assemblea allontanando i condomini presenti i quali si erano riuniti, successivamente, presso il fabbricato di via ### 14 ove avevano deliberato la revoca dell'amministratrice in carica e di nominare in sua sostituzione il geom. ### che detta delibera doveva ritenersi invalida ai sensi dell'art. 66 delle disp. att. poiché l'attrice era stata privata della facoltà di partecipare alla discussione in ordine alla revoca dell'amministratore in quanto tale provvedimento non era previsto dall'ordine del giorno previsto per l'assemblea del 12.12.2023, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il condominio ### I via ### 14 di ####### e ### dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di fine sentire dichiarare nulla o, comunque, inefficace la delibera impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano in giudizio il condominio ### I via ### n. 14, #### e ### i quali facevano presente che con delibera in data ### l'assemblea dei condomini ritualmente costituita con la presenza della stessa attrice aveva provveduto a ratificare li contenuto del deliberato impugnato, chiedevano, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Restavano contumaci ### e ### Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.11.2025 veniva riservata per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### e ### ritualmente citati e non comparsi. 
Sempre in via preliminare va rilevato che il condominio convenuto in data ### ha provveduto -con altro deliberato assunto con le maggioranze prescrittea ratificare il contenuto della delibera impugnata ### occorre richiamare sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte a mente della quale “ in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione”. 
Da ciò si evince come rientri tra i poteri dell'assemblea quello di adottare una nuova delibera nel rispetto della legge al fine di sanare i vizi di un precedente deliberato.
Corte ha, peraltro, ribadito i presupposti necessari per ottenere tale effetto sanante affermando che: “### possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Ove, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta”.   Alla luce di tali principi si deve ritenere - dunque - valida la delibera impugnata nella parte in cui ratifica la precedente delibera oggetto di opposizione di parte attrice, evitando di incorrere nei già denunciati vizi procedurali, non essendo, per altro, necessario che i condomini provvedano a ridiscutere degli argomenti oggetto di approvazione. La delibera condominiale del 27.02.2024 ratifica espressamente il contenuto della delibera del 12.12.2023 e rimuove la causa di invalidità relativa al vizio di convocazione per violazione del disposto ex art. 66 disp. att. c.c., né risulta essere stata oggetto di autonoma e separata impugnativa da parte della ricorrente ### da quanto detto che sulla domanda avanzata da parte attrice intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assunta in data ### dal ### I via ### n. 14 deve emettersi pronuncia di cessazione della materia del contendere che quanto alle spesedeve tener conto del principio della soccombenza virtuale.  ### quanto quindi alla regolamentazione delle spese di lite preme rilevare che le cause condominiali rientrano tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova di aver provveduto ad attivare la procedura della mediazione prima della istaurazione del presente giudizio, né lo ha fatto successivamente, nonostante la sollecitazione in tal senso del G.I. che a tal fine aveva rinviato con decreto in data ### l'udienza di comparizione dele parti, di guisa che la domanda era, comunque, da ritenersi improcedibile. Parte attrice dovrà, pertanto, essere condannata alla refusione in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia e della natura delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice unico, dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### nei confronti del ### I via ### n. 14, ####### disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: a) Dichiara la contumacia di ### e ### b) Dichiara cessata la materia del contendere; c) ### al pagamento in favore del ### I via ### n. 14, #### e ### delle spese di lite liquidate in € 3800,00 per onorario, oltre Iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie. 
Così deciso in Napoli, 17.11.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 850/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Andricciola Vincenzina

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1386/2025 del 19-11-2025

... assegnazione della casa coniugale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6009/2009). Le parti hanno entrambe riferito che la convenuta, ### ha provveduto nel mese di luglio 2024 al rilascio dell'immobile. ### rilascio dell'immobile nelle more del presente giudizio ha comportato conseguentemente la cessazione della materia del contendere sul punto. La convenuta nel corso del giudizio ha dato anche atto che al momento del rilascio non si è opposta alla cancellazione della trascrizione della domanda di assegnazione a cui neppure nell'odierno procedimento ha espresso consenso negativo, ma anzi ha dato l'assenso. ### rilascio dell'immobile nel corso del presente giudizio ha comportato come detto la cessazione della materia del contendere, alla quale consegue la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Il Tribunale di Perugia nella persona del ###. L. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 4965/2021 R.G., promossa da: ### C.F. ###, nata a ### (### il 17 marzo 1965, residente ###/G, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### n. 43; ATTRICE contro ### C.F. ###, nata a ### il 27 maggio 1954 ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliat ####### n. 7; ###: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni ### e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### chiedeva che venisse accertato e dichiarato “il venir meno delle condizioni per l'assegnazione dell'immobile sito in ### n. 10 (già #### strada vicinale della ### n. 8/E, costituito da appartamento ubicato al piano primo della superficie di mq. 97, corte annessa esclusiva di mq. 150 e garage ubicato al primo piano sottostrada, censito al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part. 468, sub 16, cat. 
C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05) e del relativo diritto di occupazione e abitazione in favore della ###ra ### Chioccia”, con condanna della convenuta al rilascio di detto immobile in favore della attrice che ne è proprietaria. Chiedeva che venisse ordinata “la cancellazione dai registri immobiliari del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile sopra indicato in favore della ### Chioccia”.  ### a sostegno delle proprie ragioni deduceva di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in ### n. 10, già ### strada vicinale della ### n. 8/E all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 123/2005 iscritta presso il Tribunale di ### detta procedura debitore esecutato era ### ex coniuge della convenuta, e l'immmobile sottoposto ad espropriazione forzata era l'appartamento posto al piano primo con corte annessa esclusiva e garage ubicato al primo piano sottostrada, distinto al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part.  468, sub 16, cat. C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05 Riferiva che nel decreto di trasferimento del 24 maggio 2016 era stato evidenziato che l'immobile “risultasse gravato, tra gli altri e con vincolo non eliminabile dalla procedura, da «verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minorenni, trascritto presso la ### dei ### di Perugia»” e che fosse occupato dalla convenuta e dai figli minorenni in virtù del predetto provvedimento di assegnazione. 
Deduceva che l'assegnazione dell'immobile in favore della convenuta era stata disposta con provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 nel corso del procedimento di separazione instaurato dall'ex marito ### iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G., provvedimento confermato il 29 marzo 2001.  ### ha poi riferito che eesendo rivenuta proprietaria dell'immobile a seguito di aggiudicazione aveva chiesto più volte il rilascio senza ottenere allcun esito. A tale proposito rilevava che al momento della richiesta erano trascorsi più di quindici anni dalla statuizione ed erano venute meno le condizioni che avevano giustificato l'assegnazione dell'immobile in quanto i figli da tempo avevano raggiunto la maggiore età. 
Riferiva di avere attivato la procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo e di avere inviato in data 21 aprile 2021 racc.ta a.r. alla convenuta con invito al rilascio dell'immobile. 
Deduceva che la convenuta, riscontrando l'invito, si era opposta al rilascio in quanto “la figlia ### sta infatti seguendo proficuamente un corso di studi regolare, sta sostenendo concorsi impegnativi, convive con la madre e non è economicamente autosufficiente”. Evidenziava che tale ultima circostanza non corrispondeva a verità in quanto la figlia della convenuta da tempo aveva concluso gli studi e che in ogni caso la convenuta risulta essere proprietaria di altro immobile sito in ### n. 78/S. 
Ritiene che la circostanza che la figlia della convenuta non sia ancora soddisfatta dei risultati raggiunti ed ambisca ad altri ed ulteriori traguardi professionali, non costituisce motivo idoneo a giustificare la persistenza in capo a ### del diritto ad occupare l'immobile assegnato in sede di separazione, a discapito della attrice proprietaria da cinque anni dell'immobile oggetto di contenzioso che, di contro non ha mai potuto usufruire dell'appartamento, pur avendo da allora sostenuto tutte le spese e sopportato gli oneri economici che le derivano dalla titolarità del bene. 
Ritiene che in tale contesto, tenuto conto che la convenuta è anche proprietaria di altro immobile, non sussistono più le condizioni perché persista il diritto all'occupazione da parte della convenuta. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle proprie ragioni ### evidenzia che l'attrice non ha contestato l'opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale al terzo acquirente, né ha contestato che la figlia convivente non sia economicamente autosufficiente, ammettendo in questo modo la persistenza delle condizioni per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale che tra l'altro, nel frattempo erano state confermate con la sentenza di divorzio. Rilevava infine che l'immobile del quale è proprietaria nella ### di ### è detenuto in locazione da terzi ed il relativo canone è dalla stessa condiviso con le sorelle. 
Insisteva quindi nel rigetto della domanda. 
Alla prima udienza, svolta a trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 aprile 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. 
Con provvedimento del 4 giugno 2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 settembre 2024. Con decreto del 20 agosto 2024 il procedimento veniva rinviato sempre per la precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 23 giugno 2026. 
Successivamente con provvedimento presidenziale del 21 febbraio 2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, con provvedimento del 29 marzo 2025, anticipava l'udienza suddetta al 16 luglio 2025. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali. 
Motivi della decisione Va innanzitutto rilevato che entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del rilascio volontario dell'immobile da parte della convenuta avvenuto in pendenza di giudizio e segnatamente nel mese di luglio 2024. 
La parte attrice relativamente alla ulteriore domanda di cancellazione dai registri immoniliari della trascrizione del verbale di separazione ha rilevato che al momento della consegna delle chiavi la convenuta non ha intesso sottoscrivere il verbale di rilascio al fine di poter conseguire un titolo idoneo che le consentisse di procedere alla suddetta cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale suddetto. 
La convenuta al momento della precisazione delle conclusioni e quindi successivamente al rilascio, ha dichiarato di non essersi a quel momento e nemmeno successivamente opposta alla cancellazione della trascrizione del verbale di assegnazione della casa coniugale. 
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6009/2009). Le parti hanno entrambe riferito che la convenuta, ### ha provveduto nel mese di luglio 2024 al rilascio dell'immobile.  ### rilascio dell'immobile nelle more del presente giudizio ha comportato conseguentemente la cessazione della materia del contendere sul punto. 
La convenuta nel corso del giudizio ha dato anche atto che al momento del rilascio non si è opposta alla cancellazione della trascrizione della domanda di assegnazione a cui neppure nell'odierno procedimento ha espresso consenso negativo, ma anzi ha dato l'assenso.  ### rilascio dell'immobile nel corso del presente giudizio ha comportato come detto la cessazione della materia del contendere, alla quale consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale. 
Agli atti non risulta depositato alcun verbale di rilascio dal quale possa evincersi che la convenuta non abbia dato il consenso alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione al momento della consegna delle chiavi. 
Ne, d'altra parte, è dimostrato alcun abuso del diritto della convenuta e della figlia di questa, tenuto conto che con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata confermata l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta dove viveva anche la figlia che “sebbene maggiorenne non si è ancora affrancata sotto il profilo economico”. Sussistevano quindi sino a quando la figlia della convenuta è diventata autonomia economicamente tutte le condizioni per l'assegnazione dell'immobile in favore di ### Da ultimo va rammentato che l'attrice ha acquistato l'immobile in una procedura esecutiva immobiliare assumendosi tutti i rischi che detti acquisti comportano tra cui i tempi lunghi per entrare nel possesso dell'immobile aggiudicato. 
Tenuto conto di quanto sin qui detto va ordinata la cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 reso nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G. 
Infine, quanto sin qui detto giustifica la compensazione integrale delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4965/2021, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - ordina al ### dei ### presso la cui ### è stata eseguita la trascrizione di eseguire la cancellazione, limitatamente al bene oggetto del presente procedimento, del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile del 29 gennaio 2001 in favore di ### reso nel procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G; - compensa interamente le spese di giudizio. 
Così deciso in ### il 15 novembre 2025 

Il Giudice
L. ### (firmato digitalmente) RG n. 4965/2021


causa n. 4965/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Baldesi Lia Cecilia

M
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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2503/2025 del 03-11-2025

... per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in pubblica udienza a seconda che la dichiarazione de qua sia richiesta da una o da entrambe le parti del giudizio). Un ulteriore riferimento può ravvisarsi nel disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 636/1972 a norma del quale la rinnovazione nel termine fissato dalla ### ha l'effetto di impedire ogni decadenza e di provocare la cessazione della materia del contendere sui motivi accolti dall'atto rinnovato. ### è stato giustamente rilevato, l'analoga formulazione non consente di ritenere che la cessazione della materia del (leggi tutto)...

testo integrale

####.U.e Onorario del ### di #### sezione civile, in funzione di giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile n. 6253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad ### occupazione sine titulo, e vertente T r a ### S.A.S. ### & C., con sede ###### alla ### n. 15/1, c.f. ###, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa - giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall‘Avv. ### (c.f.  ###) con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 38.   ricorrente e Comune di ### cf: ### in p.na del Dott. ### quale componente della ### straordinaria del Comune di ### in virtù del DPR del 06.05.2022 pubblicato in G.U. Serie generale n. 117 del 20.05.2022 con sede ###, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto ed in virtù di delibera n.127 del 06.10.2022, dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### -resistente
Conclusioni delle parti ### da verbali di causa.   Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. 
Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta dalle parti; in particolare, è stato prodotto in atti il titolo di proprietà dell'immobile per cui è causa. 
In secondo luogo, dagli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile che in data ### l'immobile è stato rilasciato dal Comune di ### come da verbale di consegna in atti. 
Ancora, e sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica da lato passivo, va sottolineato che gli odierni convenuti hanno occupato abusivamente l'immobile di proprietà attorea dal 02.11.2020 coincidente con l'atto di acquisto dell'immobile da parte degli odierni ricorrenti al 30.11.2021 data di effettivo rilascio. 
Nel merito, quindi deve evidenziarsi che in primis vi è stata una parziale cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'occupazione illegittima e conseguente rilascio avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.   La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. 
Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata. 
Un primo riferimento normativo è dato dalla previsione di cui all'art. 23, ultimo comma della legge istitutiva dei ### a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese (a sua volta l'art. 27 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 stabilisce che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si provveda in camera di consiglio o si svolga la trattazione in pubblica udienza a seconda che la dichiarazione de qua sia richiesta da una o da entrambe le parti del giudizio). Un ulteriore riferimento può ravvisarsi nel disposto dell'art. 13 del d.P.R. n. 636/1972 a norma del quale la rinnovazione nel termine fissato dalla ### ha l'effetto di impedire ogni decadenza e di provocare la cessazione della materia del contendere sui motivi accolti dall'atto rinnovato.  ### è stato giustamente rilevato, l'analoga formulazione non consente di ritenere che la cessazione della materia del contendere nel processo civile debba rivestire gli specifici caratteri che presenta in ciascuna delle due norme sopra riferite né che sia aprioristicamente corretto utilizzare il testo di legge per valutare la correttezza delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza della Cassazione. Semmai la valutazione dell'identità della formula consente di ritenere che in ciascuno di tali giudizi, compreso quello civile, la cessazione della materia del contendere si ricolleghi strettamente al già menzionato sopravvenire pendente lite di circostanze che incidono sull'oggetto del processo. 
La Corte di cassazione, a ### nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza sebbene parziale di cessazione della materia del contendere, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)» (così Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). 
In ordine alla richiesta di indennità di occupazione , il CTU nominato ha quantificato il totale dell'indennità richiesta pari ad euro 26.587,68 , dalla cui somma necessita decurtare il pagamento effettuato dal Comune di ### nei confronti dei precedenti proprietari (relativamente alle indennità dei mesi da gennaio 2021 a luglio del 2021) ed effettuava due pagamenti in favore dell'odierna ricorrente: - un bonifico in data ### della somma di euro 7.255,74 avente quale causale "fitti agosto e settembre e ottobre 2021"; - un bonifico in data ### della somma di euro 4.837, avente quale causale "fitti giugno luglio 2021". 
Per cui il resistente Comune di ### va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 12.092,74. 
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni ( civ., 29 novembre 2016, n. 24234). Nel caso di specie, la Corte ha precisato che, anche prescindendo da una espressa richiesta delle parti in tal senso, le spese possano essere compensate integralmente tra le parti, perché anche il silenzio eventualmente serbato dalle stesse sul punto, può intendersi come un invito diretto alla Corte a disporre la compensazione astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente, ciò perché “questa astensione è implicata dall'accordo negoziale” (così Cass. civ., Sez. Un., n. 8980/2018 riportata in motivazione).Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene di procedere ad una compensazione delle spese di lite, in considerazione sia del carattere sopravvenuto della pronuncia che ha costituito il presupposto per la parziale dichiarazione della cessata materia del contendere P.Q.M.  Il Giudice Onorario del ### di ####, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: 1. dichiara la parziale cessata la materia del contendere in ordine alla l'occupazione sine titulo, dell'immobile; 2. ### parte resistente al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma pari ad euro 12.092,74 in favore della ricorrente società; 3. spese compensate ivi comprese quelle di CTU .  ### 03.11.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa ### n. 6253/2021


causa n. 6253/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Ranieri

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