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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Unica Sezione Civile Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, Dott.ssa ### rilevato che l'udienza originariamente fissata per il ### è stata sostituita, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. 20.05.2024, dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate da entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni insistendo nelle proprie domande, deduzioni ed eccezioni; pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1638/2014 R.G., promossa da ### (c.f. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ###. Manzoni n. 24, giusta procura in atti; -opponente contro ### del ### già ### del ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, Dott. ### rappresentato e difeso dal funzionario Dott. ###, ed elettivamente domiciliato presso la sede ###### alla ### n. 29/B, giusta delega in atti; -opposto
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs 150/2011. ***
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 regolarmente depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di seguito indicate, notificate in data ###, emesse dalla ### del ### - già ### del ### di ### -, con le quali gli è stato ingiunto il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: - Ordinanza ingiunzione n. 14/0774 del 27.10.2014 prot. n. 2598 relativa all'illecito 09/1961, di euro 333,32, oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma II legge 28.11.1996 n. 608, per “non aver inviato alla ### competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0776 del 27.10.2017 prot. n. 2599 relativa all'illecito 09/1963, di euro 8.000,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 20, comma 1, punti 1) e 2) del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non aver istituito i libri matricola e paga”, il tutto per la somma complessiva di euro 17.983,32, oltre euro 21,60 per spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione, l'odierno opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze opposte, eccepiva l'illegittimità di quest'ultime per intervenuta decadenza del diritto dell'opposta alla riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte per intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della ### 689/81, in quanto le predette ordinanze risulterebbero notificate all'opponente oltre il termine di cinque anni decorrente dal giorno delle violazioni commesse, precisamente dall'accesso ispettivo operato dalla ### di ### in data ###. Altresì, eccepiva l'incompetenza dell'organo accertato della ### di ### di comminare sanzioni al momento dell'accesso ispettivo, come si evince dal provvedimento di annullamento prot. n. 1197 del 17.04.2013, con il quale la ### del ### di ### aveva annullato l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 - con la quale era stata contestata a ### la violazione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non avere esibito, nel luogo in sui si esegue il lavoro, i libri matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro)” - ordinanza oggetto di opposizione ex art. 22 e ss. l. 689/81 e succ. mod. dinanzi al Tribunale di ### giudizio conclusosi con sentenza n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta.
Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni modo, tale circostanza troverebbe conferma nella costituzione dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e art. 9 legge 576/75 - avente ad oggetto attività artigiana di autolavaggio - con decorrenza dal 01.01.2008, come documentata dalla scrittura privata autenticata del 28.12.2007, Rep. n. 45045, notaio ### di ### registrata a ### il ### al n. 3846 (cfr. allegato 8).
In conclusione, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte - insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittime ed annullare le ordinanze ingiunzione n. 14/0774 prot. n. 2598 del 27.10.2014, n. 1470775 prot. n. 2597 del 27.10.2014 e n. 14/0776 prot. n. 2599 del 27.10.2014, qui impugnate, per tutti i motivi espressi in premessa; in subordine e senza recesso della superiore richiesta, accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 150/2011 per l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente; condannare la ### del ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente opponente, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con ordinanza del 10.03.2015, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 02.07.2015.
All'udienza del 02.07.2015, parte opponente contestava la legittimità della costituzione della ### del ### in assenza di espressa delega da parte dell'Avvocatura dello Stato e domandava l'estromissione del fascicolo di parte depositato. ### del ### di ### si costituiva in giudizio in data ###, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.l.gs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto destituita di ogni fondamento.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prova testimoniale. ***
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente alla prima udienza del 02.07.2015, fissata per la comparizione delle parti, relativa alla legittimità della costituzione della ### del ### di ### - eccezione che potrebbe ritenersi implicitamente rinunciata per mancata sua reiterazione nei successivi scritti difensivi - si ricorda che, l'art. 6, comma IX, del D.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. ###à che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati […]”. Tale disposizione si riferisce a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio può essere esercitata mediante delega interna ad un funzionario della stessa amministrazione che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la ### del ### di ### deve considerarsi ritualmente costituita, nel presente giudizio, per il tramite del funzionario, Dott. ###, appositamente delegato dal Dirigente del ### Dott. ### come da delega in atti.
Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, emesse da parte dell'### del ### di ### per le violazioni indicate nelle singole ordinanze ingiunzione opposte, ove trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge n. 689/81, e il rito di cui all'art. 6 D.lgs. 150/2011.
Giova preliminarmente evidenziare che l'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta la conseguenza di un procedimento amministrativo, il cui oggetto è rappresentato dalla verifica del rispetto della normativa posta a presidio della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti di lavoro. La sanzione viene irrogata mediante una procedura composta e disciplinata da varie fonti, tra cui il D.lgs. n. 124/04 e soprattutto la legge n. 689/81.
Quanto al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 28 della legge 689/81 secondo il quale “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, da tale disposizione - in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81 - deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrenti appunto dal giorno in cui la violazione è stata commessa. ### un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della potestà sanzionatoria, è idoneo a costituire in more il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. Sez. II, ord. n. 787/2022; Cass. Civ. Sez. II, n. 28238/2008; Cass. Civ. Sez. II, 1081/2007). Ed ancora, “la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. V, n. 14886/2016).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione - avvenuta in data ### - risulta essere stato interrotto, prima, dalla notifica del processo verbale di constatazione del 20.12.2007 (consegnato al trasgressore in pari data, come risulta dall'allegato n. 2 di parte opposta) e, dopo, dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti del 18.11.2009 emesso dall'### del ### di ### e notificato in data ###.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, atteso che dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti avvenuta in data ### (cfr. allegato 3 di parte opposta) alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenute tutte in data ### (cfr. allegati 5, 6 e 7 di parte opposta) - non essendo intervenuto altro atto interruttivo - non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per ciò che attiene all'eccezione di incompetenza della ### di ### al momento dell'accesso ispettivo, la stessa deve essere rigettata.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, si evince che la segnalazione delle violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte traggono origine da un'indagine eseguita dalla ### di ### in materia di assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e legge n. 4/1929, iniziata in data ### - giorno dell'accesso ispettivo presso la ditta individuale “### Salvatore” - e terminata il ### con conseguente redazione del processo verbale di constatazione, il cui esito è stato prontamente comunicato agli uffici, ##### del ### di ### e ### delle ### - ciascuno per le rispettive competenze - in data ### prot. n. 10494/8217 (cfr. allegato 2 di parte opposta).
Il processo verbale di constatazione (### - a differenza del processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo - contiene una cronologia delle operazioni di verifica effettuate dall'### finanziaria - ovvero la ### di ### -, esso è un atto endoprocedimentale, non automaticamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, che si inserisce nell'iter delle operazioni di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere sulla posizione del contribuente e assume un valore probatorio in ordine a tutti i fatti emersi e ai documenti reperiti nel corso delle operazioni di verifica. ###à che ha giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente).
Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, le prove dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisione che l'### può avvalersi di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. Civ. Sez. VI - II, ord. 4424/2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 5122/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 17615/2007).
Dall'esame delle difese, della documentazione allegata in atti e dell'attività istruttoria espletata, ritiene codesto ### che non è stato assolto l'onere probatorio gravante sull'### A fondamento della propria pretesa sanzionatoria, la ### del ### di ### ha posto gli accertamenti operati dalla ### di ### in sede di accesso ispettivo presso la ditta individuale di ### di cui al verbale di accertamento prot. n. 10494/8217 del 21.12.2007 e i verbali, ad esso allegati, contenenti le dichiarazioni rilasciate da ### e ### quali fratelli dell'opponente, senza esplicare ulteriore attività accertativa al riguardo.
Il verbale contenente le dichiarazioni rese dai sigg. ### e ### è composto da una parte preimpostata, debitamente compilata sulla base delle informazioni assunte dal personale ispettivo e da una parte ove vengono riportate le dichiarazioni rese dagli stessi. ### quanto prospettato dall'### sarebbe emerso che ### e ### avrebbero prestato la loro attività lavorativa, come lavoratori dipendenti - rispettivamente con inizio dal 01.07.2007 e dal 01.01.2007 sino al giorno dell'ispezione - nelle giornate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, percependo una retribuzione mensile di euro 150,00, ricevendo ordini, direttive e di essere sottoposti al potere disciplinare di ### di non essere stati regolarizzati, né di aver ricevuto la busta paga e lettera d'assunzione, di utilizzare l'attrezzatura del fratello.
Dinanzi il personale ispettivo, ### ha dichiarato: “Ho iniziato nel mese di luglio 2007 ad aiutare, occasionalmente e solo il sabato, mio fratello ### ad effettuare i lavaggi delle autovetture. Non ho altro da aggiungere”, invece, ### ha dichiarato: “Ho lavorato occasionalmente nei sabati, non tutte le volte, da gennaio 2007 fino a questo periodo, per conto di mio fratello a cui ho dato una mano”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento, secondo il quale “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziale (al pari di quelli redatti da altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92).
Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., n. 9963/2002). Infatti, “le dichiarazioni provenienti da terzi - quali i lavoratori - rese agli organi ispettivi, costituiscono un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010).
Quanto rappresentato dall'### non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata nel presente giudizio.
Difatti, dall'escussione dei testi #### e ### - quest'ultima moglie di ### - le cui dichiarazioni sono risultate lineari e prive di contraddizioni, è chiaramente emerso che l'attività prestata da ### e ### consisteva nell'aiutare il fratello, ### nel lavaggio delle autovetture per un paio di ore nelle giornate del sabato mattina - non tutti i sabati del mese - in maniera gratuita e saltuaria, non potendo costituire la presunta corresponsione di euro 150,00 mensili quale retribuzione agli stessi spettanti per l'attività svolta, ma soltanto un piccolo rimborso spese.
In virtù della preesistenza di una collaborazione familiare, in data ### ( allegato di parte opponente), veniva istituita l'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. tra #### e ### con suddivisione delle quote di partecipazione agli utili tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato e da prestare all'interno dell'impresa familiare, non essendo configurabile - rispetto al titolare dell'impresa - un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o altro diverso rapporto giuridico, se non quello della collaborazione familiare.
Di contro, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio il processo verbale di constatazione e i verbali contenenti le dichiarazioni sopra menzionate, senza rafforzare le proprie deduzioni con ulteriori elementi idonei a dimostrare i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione gerarchica tra ### quale presunto datore di lavoro, e ### e ### quali presunti dipendenti ### la natura dell'attività lavorativa prestata da ### e ### quali collaboratori familiari dell'opponente nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. istituita poi a far data dal 01.01.2008, per ciò che concerne la tenuta dei libri matricola e paga, l'opponente ritiene, da una parte, di non avere alcun obbligo di tenuta poiché essendo titolare di un'azienda individuale artigiana, quindi come tale è soggetto esonerato da tale obbligo, e dall'altra parte, di non aver mai instaurato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i propri fratelli - ### e ### - i quali avrebbero prestato occasionalmente la propria attività per alcune ore nelle giornate del sabato al solo fine di aiutare il fratello quando maggiore era la richiesta di lavaggio di autovetture, senza alcuna corresponsione di compenso, se non solo un rimborso spese.
Prima dell'istituzione del libro unico del lavoro - avvenuta con il D.L. n. 112/2008 - i datori di lavoro, committenti e assicuranti erano tenuti all'istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri matricola e paga. ### dei soggetti esonerati da tale obbligo era tassativo e comprendeva: i datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgevano la loro attività da soli, cioè senza l'impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (si precisa che l'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola non si applicava agli artigiani quali soggetti assicurati di cui all'art. 4 n. 3 del D.P.R. 1124/64 “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”); soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana a condizione che l'azienda artigiana non occupava dipendenti (come previsto dalla circolare n. 70 del 22.07.1997, con la quale l'### estendeva l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola - già previsto per il solo titolare - anche per i soci e familiari del datore di lavoro); i soggetti che si avvalevano dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, come previsto dalla ### n. 33/2003 del Ministero del ### e delle ###; le imprese italiane con lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero (vedasi ### n. 5306/1991 del Ministero del ### e le pubbliche amministrazioni che provvedevano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga.
Dunque, da una parte, l'opponente risulta essere titolare di una impresa artigiana, iscritta alla C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, circostanza riscontrabile nella visura camerale allegata dall'opposta del 26.01.2015 (cfr. allegato 4 di parte opposta), ove si rileva la data di iscrizione dell'impresa artigiana - piccolo imprenditore (sezione speciale) a far data dal 18.07.2001, e per tale circostanza, lo stesso non è soggetto obbligato alla tenuta dei libri matricola e paga; dall'altra, stante il mancato svolgimento di attività subordinata od autonoma da parte dei fratelli dell'opponente, ### e ### non ricorrono i presupposti per un tale obbligo in capo all'opponente.
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'### opposta, sulla quale grava appunto l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi integranti le violazioni contestate e la loro imputabilità all'opponente.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte opposta dovrà rifondere a favore dell'### (essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessiva della causa, dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri medi. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa: - annulla le ordinanze ingiunzione impugnate per le motivazioni sopra esposte; - condanna parte opposta, alla refusione in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in ### il 31 luglio 2024 IL GIUDICE
Dott.ssa
causa n. 1638/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo