... effettuati dalla ### e appropriandosi del redditizio ramo d'azienda da questa creato ex novo all'interno del bene, per poi disporre in proprio di immobile e azienda, ricavandone - come vedremo - enormi vantaggi. […]» (appello, pag. 7). ### Tale ricostruzione, avversata da e disattesa dal primo giudice, merita, per quanto di ragione, d'essere invece convalidata.
5.2.a Occorre dapprima rammentare che il contratto di locazione, fra l'altro, conteneva le seguenti clausole:
5.2.a.i quella dell'art. 6, in base al quale il mancato o ritardato pagamento di un solo canone avrebbe per ciò solo costituito in mora il conduttore e avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto;
5.2.a.ii quella dell'art. 8, a tenore della quale il conduttore, previa autorizzazione scritta del locatore, avrebbe potuto eseguire, a propria cura e spese, opere, anche in muratura, reputate opportune per svolgere la propria attività;
5.2.a.iii quella dell'art. 10, in forza della quale le migliorie, addizioni o modifiche previamente autorizzate dal locatore sarebbero restate acquisite alla proprietà, con rinuncia del conduttore a chiedere indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura; e con (leggi tutto)...
causa n. 1094/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.