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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 19/2026 del 13-01-2026

... del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III, 6/07/2018, n. 17727; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2013 n. 6422). Con particolare riguardo alle operazioni di cartolarizzazione come quella occorsa tra (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 985/2022 REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. R.G. 985 dell'anno 2022 TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, ### di ### collettivamente e impersonalmente, ### - contumaci ### - ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliata in ### nella via ### settembre n. 37, #### 2022 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, do### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. del difensore: ### Interveniente ex art. 111 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori hanno convenuto in giudizio la ### - ### - ### (d'ora in avanti ### chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 in ###, rep. n.71103, racc. n. 13547, per difetto di forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché la nullità sia del mutuo che dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia dello stesso per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 38 TUB, chiedendo rideterminarsi i rapporti dare-avere tra le parti. 
A tal fine, gli attori hanno dedotto che ### insieme alla defunta moglie, ### in data ### sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario con la ### di #### oggi denominata ### - ### - ### (d'ora in avanti ### ai sensi dell'art. 38 T.U.B., avente ad oggetto la corresponsione della somma di euro 125.000,00, da rimborsarsi in 15 anni in 180 rate mensili dell'importo di euro 1.044, 83, ciascuna, con un tasso fisso del 5,85%, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca di terzo grado su un bene immobile in comproprietà con ### e cioè un “fabbricato per civile abitazione con struttura portante in c.a. e solai in laterocemento di superficie lorda complessiva pari a 198,00 mq, composto da n. 4 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, cucina e salone e relativi disimpegni, costruito in assenza di titolo edilizio e regolarizzato giusta ### in ### rilasciata dal Comune di ### in data ### n.151, che insiste su un lotto di terreno censito al N.C.E.U. di ### al F. 1 Part. 94 di superficie complessiva pari a mq 740 circa”, bene già gravato da altre iscrizioni ipotecarie di grado prioritario (ipoteca di € 98mila del 13.5.2003 al n. 11.681 RG a favore di ### s.p.a. ed ipoteca di € 300mila, iscritta il ### al 4267 del R.G. a favore della ####. 
Gli attori hanno, inoltre, rappresentato di aver versato 57 rate, per complessivi € 109.355,31 e, a seguito di rinegoziazione del contratto, ulteriori 83 rate, del valore di € 600,00 ciascuna, per un totale di € 49.800,00, pur non avendo a disposizione la documentazione relativa al contratto di rinegoziazione. 
Segnatamente, a fronte della richiesta del mutuatario di ottenere copia del contratto di rinegoziazione, l'istituto di credito convenuto trasmetteva unicamente copia del piano d'ammortamento (denunciando all'### lo smarrimento del contratto di rinegoziazione), dal quale emergeva che, alla data del 19.11.2023, il ### avrebbe dovuto restituire una rata finale dell'importo di euro 74.958,91. 
Gli attori hanno, inoltre, rappresentato che, in data ###, la ### ha comunicato la risoluzione anticipata del rapporto, con richiesta di pagamento della somma di euro 90.591,38 entro il termine di giorni 60, dacché il ### formulava una proposta di definizione transattiva, con pagamento della somma di euro 45.000,00, rifiutata dall'istituto di credito che, in data ###, comunicava il passaggio a sofferenza della loro posizione, con segnalazione alla CR della ### d'### In punto di diritto, gli attori hanno eccepito: - la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B., nonché per illiceità della causa, ex art. 1418 c.c. e 38 T.U.B.  per essere stato violato il limite inderogabile di finanziabilità fissato dalla delibera ### n. 111 del 15.05.1995, con riferimento all'art. 38 TUB, (in quanto con il predetto contratto veniva erogata la somma di € 125.000,00, di gran lunga maggiore al valore cauzionale dell'immobile, che si attesta ad € 108.000,00); la nullità dell'ipoteca in dipendenza di quella ### del contratto di mutuo fondiario, ex artt. 1418 e 2809 c.c., e 38 T.U.B.; l'indebito oggettivo rilevante ex art. 2033 c.c. che caratterizzerebbe la vicenda di causa, con consequenziale diritto degli attori alla protezione del proprio diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1, protocollo addizionale ### Pertanto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “A) dichiari la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 in ###. A.A. Piazza, rep. n.71103, racc. n. 13547, ai sensi dell'art.  117 TUB, per difetto di forma scritta ad substantiam; B) dichiari la nullità del contratto stipulato il ### in ###. G. Cavasino, rep. n.71103, racc. n. 13547, per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., avendo la ### violato il limite inderogabile di finanziabilità prescritto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera ### n. 111 del 15.05.1995, nonché gli artt. 1175 e 1375 c.c.; per l'effetto, C) dichiari ai sensi degli artt. 38 TUB, 1418 e 2809 c.c. la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta alla ### dei ### di ### il ###, n. ### reg. gen., sino alla concorrenza di € 250mila sull'immobile come di seguito catastalmente individuato: “### per civile abitazione con struttura portante in c.a. e solai in laterocemento di superficie lorda complessiva pari a 198,00 mq, composto da n. 4 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, cucina e salone e relativi disimpegni, costruito in assenza di titolo edilizio e regolarizzata giusta ### in ### rilasciata dal Comune di ### in data ### n.151 Il fabbricato insiste su un lotto di terreno censito al N.C.E.U. di ### al F. 1 Part. 94 di superficie complessiva pari a mq 740 circa”; per l'effetto, D) impartisca l'ordine della cancellazione della suddetta ipoteca al ### dei ### E) ridetermini il quantum debeatur nella misura non superiore ad € 15.644,00 quale differenza tra la somma data a mutuo ed i pagamenti eseguiti, a titolo di indebito oggettivo dovuto in restituzione alla ### ai sensi dell'art.  2033 c.c.”. 
Costituendosi in giudizio, ### - premettendo di aver acquistato, giusta atto di cessione in data ### ai rogiti del ### di ### del ####, rep.n.19131, racc.n.10285, iscritto presso il Registro delle ### di ### in data ###, le attività e le passività della ### di ### P. ### in liquidazione coatta amministrativa (tra le quali rientra l'esposizione debitoria degli attori), e di aver ceduto un portafoglio di crediti a sofferenza alla ### 2022, giusta atto del 2.5.2022, pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2022, fra i quali è compreso quello sul quale si controverte - ha avversato le deduzioni poste a fondamento della domanda attorea. 
In particolare, parte convenuta ha eccepito di aver correttamente erogato la somma mutata, e di non aver superato il limite di finanziabilità dell'80%, a fronte della perizia di stima dell'immobile sul quale veniva iscritta ipoteca, valutato in euro 232.500,00 nel 2006 (cifra confermata anche da una seconda perizia di stima del 2008, che ha indicato il valore dell'immobile in euro 234.500,00), a fronte di una somma finanziata pari a € 125.000,00.  ### di credito convenuto ha, inoltre, dedotto che il ### avrebbe chiesto, in data ###, di rinegoziare il mutuo, concordando il pagamento di ulteriori 122 rate mensili di euro 600,00 e di una maxi rata finale. 
Tuttavia, con perizia dell'11.3.2022, il tecnico incaricato dagli attori (ing. Carollo) avrebbe stimato il valore dell'immobile in euro 120.000,00. 
Tale importo veniva prontamente contestato dall'istituto di credito, il quale ha comunque eccepito che, al fine di valutare l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, andrebbe comunque utilizzato, quale parametro di riferimento, la perizia di stima del 2006/2008. ### evidenziava che, pur non essendovi stato alcun superamento della soglia di cui all'art. 38 T.U.B., il limite di finanziabilità può assurgere anche al 100% in presenza di garanzie aggiuntive del diritto di credito e, nel caso di specie, dette garanzie sarebbero costituite dal lavoro dei mutuatari (il ### e la defunta moglie svolgevano impieghi pubblici, con stipendi mensili maggiori della rata pattuita), e che, in ogni caso, la disposizione non inciderebbe sul piano della validità del contratto, potendo al più determinare la comminazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario, e segnatamente la degradazione del mutuo da fondiario a ipotecario. In tale ottica, e in via di estremo subordine, parte convenuta ha chiesto, in caso di ritenuta violazione del limite di cui all'art. 38 T.U.B., la conversione del contratto di mutuo fondiario del 2008 in ordinario mutuo ipotecario e, in ulteriore estremo subordine, in mutuo chirografario. 
Parte convenuta ha, parimenti, eccepito l'infondatezza delle doglianze degli attori in ordine al contratto di rinegoziazione del mutuo. Ed invero, pur dando atto di aver smarrito la copia del contratto (circostanza per la quale veniva sporta denuncia in data ### presso il corpo dei ###, ### ha dedotto che la rinegoziazione riguardava solo le modalità di rimborso e che, per anni, gli attori avrebbero pagato quanto dovuto, il che escluderebbe qualsivoglia tipo di nullità, anche in ragione dei principi di buona fede e correttezza negoziale. 
Tuttavia, qualora fosse ritenuta nulla la rinegoziazione, parte convenuta ha evidenziato che andrebbero applicate le clausole contrattuali originariamente pattuite con l'accordo del 2008, contestandosi comunque il contenuto e la metodologia utilizzata nella relazione di CTP prodotta da parte attrice. 
In ordine alla paventata illiceità del contratto e al presunto indebito oggettivo, ### ha evidenziato che, pur volendo per ipotesi, ritenere invalido il mutuo fondiario, in ogni caso le condizioni contrattuali andrebbero comunque integralmente applicate dovendo riqualificarsi il contratto in mutuo ipotecario. 
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “### tutte le avverse domande con ogni e qualsiasi statuizione, poiché infondate in fatto ed in diritto: ### E ### che la banca convenuta nulla deve, a nessun titolo, agli attori. - Senza recesso ed in subordine, nel merito: -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e dichiarare la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547, per difetto di forma scritta; e in caso di accoglimento di quest'ultima domanda, ritenere e dichiarare, per l'effetto, che sono applicabili tutte le clausole contrattuali ed eco-nomiche originarie del mutuo del 19.11.2008, ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547. - ### in toto la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 19.11.2008 ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547 per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario e/o ai sensi dell'art.1418 c.c. e ss, in quanto inammissibile e, comunque, carente di prova ed infondata in fatto ed in diritto. -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e di-chiarare la nullità della ipoteca volontaria iscritta presso la ### dei ### di ### il ###, n.### Rg sino alla concorrenza di € 250.000,00 sull'immobile oggetto del presente giudizio e relativo al mutuo fondiario per cui è causa e della richiesta del relativo ordine di cancellazione dell'ipoteca al ### -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di rideterminare il quantum debeatur in misura non superiore ad € 15.644,00, quale differenza tra la somma data a mutuo ed i pagamenti eseguiti, a titolo di indebito oggettivo dovuto in restituzione alla banca ai sensi dell'art.  2033 cc, in quanto errato e privo di giustificazione contabile e giuridica, dichiarando dovute le somme come da contratto di mutuo sottoscritto tra le parti e secondo la quantificazione al momento del passaggio a sofferenza, oltre interessi maturandi. 
In estremo subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'###mo Tribunale dichiari la nullità del contratto di mutuo fondiario, convertire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1424 c.c., il “contratto di mutuo fondiario” stipulato in ### in data ### ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547, con cui la BCC “#### di Paceco”, ha concesso a ### e ###trolama, un mutuo per l'importo originario di € 125.000,00, in ordinario mutuo ipotecario, ed in ulteriore estremo subordine, in mutuo chirografario, sussistendo-ne tutti i requisiti di legge. In via gradata, senza recesso dalle superiori domande ### tra le parti eventuali somme che si accertassero dovute dalla ### convenuta agli attori sul maggior credito vantato dall'### convenuto in ragione del saldo debitorio del mutuo per cui è causa”. 
Con comparsa ex art. 111 cpc, ### 2022 S.r.l. si è costituita in giudizio per il tramite della propria mandataria, do### S.p.A., affermando la propria legittimazione attiva in ordine al credito vantato originariamente da ### e per il quale è causa, giusta atto di cessione del 2.5.2022, pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2022, e facendo propria la posizione processuale della ### e dunque aderendo alle spiegate difese, eccezioni e domande, chiedendo l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione del credito, ma eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eventuali condotte che potrebbero legittimare la fondatezza della domanda restitutoria o risarcitoria avanzata dagli attori, specificando di essere succeduta solo nel lato attivo del rapporto negoziale sul quale si controverte. 
La causa, istruita documentalmente, e fallito il tentativo di conciliazione a seguito della mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc formulata dal Tribunale con ordinanza del 9.1.2024, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc. Dopo essersi proceduto alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi del deceduto ### la causa e viene ora in decisione.  *** 
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente dato atto che la titolarità attiva del credito sul quale si controverte deve pacificamente ritenersi in capo alla società intervenuta ex art. 111 cpc ### 2022 S.r.l. (cfr. docc. 1-4 prodotti da parte intervenuta). 
Quanto alla richiesta di estromissione di parte convenuta spiegata dalla società intervenuta, limitata al solo profilo attivo dell'obbligazione, mette conto evidenziare che “### la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III, 6/07/2018, n. 17727; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2013 n. 6422). 
Con particolare riguardo alle operazioni di cartolarizzazione come quella occorsa tra ### e ### 2022 S.r.l., la Suprema Corte ha statuito che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l.  130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( 21843/2019). 
Pertanto, con un principio enunciato in materia di nullità di clausole afferenti alla corresponsione di interessi e accessori, si è affermato che la nullità di dette clausole e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente, in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019). 
Va dunque affermata la legittimazione passiva di cedente e cessionaria. 
Così delineati i profili relativi alla legittimazione attiva e passiva rispetto alle domande propugnate dagli attori, in ordine all'eccepita nullità del contratto per mancanza della forma scritta ex art. 117 TUB, osserva il Tribunale che l'originaria stipulazione in forma scritta del contratto è evincibile sia da quanto testualmente dedotto dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, sia dall'intervenuta denuncia di smarrimento presentata dalla banca, sia infine dalla produzione in giudizio del piano d'ammortamento (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal quale è agevolmente inferibile la rinegoziazione delle clausole contrattuali. 
Ed invero non può non rilevarsi come gli attori nell'esporre le proprie ragioni non abbiano mai espressamente rappresentato di non aver materialmente stipulato per iscritto l'atto di rinegoziazione, ma più semplicemente di non averne mai ricevuto copia dalla banca. A conferma di ciò, giova evidenziare come il fatto storico che il contratto sia stato smarrito non è oggetto di contestazione da parte degli attori, che anzi lo danno come dato pacifico.  ### di una chiara deduzione circa l'assenza ab origine di un contratto comporta, evidentemente, l'infondatezza del dedotto profilo di nullità.
Ed invero la S.C. ha recentemente chiarito che “la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il ### può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma»: locuzione, questa, in cui il termine «forma» è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U.  19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).” (Cass. 18230 del 3.7.2024). 
Per quanto riguarda le ulteriori deduzioni spiegate da parte attrice, deve preliminarmente darsi atto che, in sede di memoria conclusionale, ### ha espressamente rinunciato alle domande di cui ai punti II), ### e IV) dell'originario atto di citazione. 
Ciò posto e rilevata l'assenza di analoga rinuncia da parte dei successori a titolo universale di #### rimasti contumaci, osserva il Tribunale che, secondo Cass. civ., S.U., 16 novembre 2022, ### - orientamento al quale questo Giudice ritiene di doversi uniformare - il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), il che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. 
Il massimo organo di nomofilachia ha quindi escluso, in primis, la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, T.U.B. 
La Suprema Corte ha altresì escluso che detto superamento possa determinare una nullità virtuale del singolo negozio di mutuo assistito da garanzia fondiaria, posto che detta prescrizione - riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari - non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche. Ed allora, l'art. 38 t.u.b. citato (in uno con la delibera attuativa del 1995 ### non ha natura imperativa, non delinea un requisito per il quale (il valore dell'immobile) sussista un onere di indicazione nel singolo contratto assistito dalla forma scritta ad substantiam, potendo rilevarsi da documenti estrinseci e preparatori. ### le S.U., quindi, la nullità potrebbe essere predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibili dal testo contrattuale, senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore, come sono invece quelle compiute dai periti cui sia demandato il compito di stimare il bene, ai fini del giudizio sul rispetto del limite di finanziabilità. Il rischio, osservano i giudici di legittimità, è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi alla sua conclusione.  ### la Corte, anche ove all'artt. 38, comma 2 t.u.b. volesse attribuirsi il rango di norma imperativa (pure escluso in motivazione), “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare”. 
E lo scopo perseguito dalla disposizione, quello della stabilità patrimoniale delle banche erogatrici mutui assistiti da ipoteca fondiaria, ossia un interesse distinto da quello perseguito in occasione del singolo affare dagli specifici contraenti, sarebbe paradossalmente messo in discussione proprio dalle conseguenze derivanti dall'invalidazione del singolo contratto. 
Infatti, “la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”. 
In definitiva, la violazione del limite di finanziabilità non si traduce in un impatto sulla struttura o l'oggetto del contratto che possa produrre conseguenze di carattere ### invalidanti, ma attiene al diverso rapporto - anche disciplinare e sanzionatorio - fra autorità di vigilanza e singoli istituti di credito, senza che, giova aggiungere, vi sia neppure spazio per una riqualificazione del negozio in difformità da quanto le parti hanno effettivamente voluto.  ### non può non evidenziarsi, nel merito, come nel caso di specie, non possa comunque ritenersi provato che la ### nel concedere il suddetto mutuo fondiario, abbia violato il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB. 
E invero parte convenuta ha depositato in atti la perizia estimatoria eseguita all'atto dell'erogazione del mutuo che comprova che non vi fu alcun superamento del limite di finanziabilità del mutuo: perizia che non può ritenersi sconfessata dalla consulenza di parte depositata dagli attori, la quale, a differenza della prima è stata effettuata oltre 14 anni dopo la concessione del mutuo.
Applicando i suesposti principi al caso di specie e pur richiamate le ragioni che hanno determinato ### a rinunciare agli ulteriori motivi sub II), ### e IV), emerge l'infondatezza delle deduzioni spiegate da parte attrice, ivi compresa quella relativa alla violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale ### stante l'assoluta genericità della stessa e non avendo gli attori compiutamente indicato in che termini la condotta degli istituti di credito che si sono succeduti nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio (sulla cui legittimità il Tribunale ha già preso posizione) avrebbe intaccato il loro diritto alla proprietà privata, tenuto conto che gli attori non hanno fornito la prova liberatoria, ossia l'adempimento, anche parziale, della pretesa creditoria di ### 2022 S.r.l., dacché le domande spiegate devono essere rigettate. 
In ragione dell'esito del giudizio, gli attori vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della società intervenuta, alla luce del principio di causalità che governa la materia della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o domanda assorbita: - Rigetta le domande proposte da ### e dagli eredi di ### - ### e gli eredi di ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ### - ### della ### coop., che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.  - ### e gli eredi di ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ### 2022 S.r.l. ., che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.  ### 13.1.2026

causa n. 985/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 5/2026 del 08-01-2026

... o accettazione è efficace tra le parti (cedente e cessionario). Posto, dunque, che per la conclusione della cessione non è necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto e l'accettazione non integra un atto negoziale - ossia che la fattispecie traslativa si intende perfezionata in forza del solo consenso del cedente e del cessionario (art. 1376 c.c.) - l'accettazione da parte del debitore è pertanto funzionale a rendere opponibile la cessione stessa al debitore (rilevando quale atto di scienza da parte di quest'ultimo dell'avvenuta cessione) al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Fatta questa premessa, in ogni caso in merito alla prima cessione ### è emerso dalla documentazione in atti che il cessionario ha comunicato l'intervenuta cessione con raccomandata del 19.05.2016, il cui esito è R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 6 a 9 risultato negativo in quanto la trasmissione è stata rifiutata dalla stessa opponente ( all. 3 Fascicolo parte opposta). Anche per la seconda cessione #### s.r.l. parte opposta ha prodotto in atti la lettera di messa in mora del 28.01.2019, (leggi tutto)...

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R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. 1607/2019 R. G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. ### nell'interesse della debitrice opponente ### dall' avvocato ### de ### nell'interesse della creditrice procedente ### S.r.l., sulla scorta del provvedimento di regolamentazione dell'udienza del 5/12/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 03.12.2024 - fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente SENTENZA tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti. #### S.r.l., in persona del suo rappresentante pro-tempore (P.IVA ###), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ### de ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.   ###: opposizione a decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale il ### 247/2019.-
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 2 a 9 In fatto ed in diritto Va premesso che la sentenza è redatta ex art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 n. 4 c.p.c. 
La vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dalla citazione in opposizione a ### n. 247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), -notificato in data ###- e concesso in favore del creditore opposto ### srl nei confronti della opponente ### condannata al pagamento dell'importo di € 19.818,72 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e le spese legali liquidate in € 145,50 per spese vive, € 500,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.  ### di pagamento recata dal decreto monitorio trova origine nel mancato pagamento di un prestito personale, sottoscritto in data ### con la società finanziaria ### di importo iniziale pari ad € 32.715,48, da rimborsare in 84 rate, ciascuna di importo pari ad € 389,47.  ### spa, successivamente alla stipula, ha ceduto il proprio credito alla ### la quale, a sua volta, in data ###, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti, ha ceduto ”pro soluto” anche il credito oggetto di ingiunzione alla società odierna opposta ### srl. 
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'opponente preliminarmente eccepiva la inefficacia e la inopponibilità della prima cessione non essendo intervenuta accettazione da parte della debitrice né alcuna notificazione della operazione. 
Per le medesime ragioni contestava, altresì, la legittimità della seconda cessione in favore della società opposta, nei riguardi della quale, pertanto, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo. 
Parte opponente, inoltre, rilevava l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 comma 4 della pretesa creditoria relativa alla somma ancora da pagare per capitale ed interessi, determinata - alla data del 15.04.2016 - in € 16.868,81. 
Contestava, altresì, ritenendola non dovuta, la somma richiesta da parte opposta a titolo di interessi di mora pari ad € 2.949,91 per mancanza di espressa pattuizione tra
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 3 a 9 le parti, nonché anche gli interessi sul capitale in quanto il criterio di calcolo degli stessi non risulterebbe indicato, oltre ad essere ormai prescritti.  ###, infine, eccepiva la natura di debito - derivante dal finanziamento erogato dalla ### - contratto nell'interesse dell'impresa familiare, composta dalla resistente in ragione del 51% e, per il restante 49%, dal marito ### pertanto responsabile pro quota del debito maturato. 
Per tale ragione parte attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere manlevata, quota parte, in caso di risultato giudiziale pregiudizievole. 
Parte opponente, a conclusione delle eccezioni sopra esposte, richiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: a) in via preliminare lo spostamento della prima udienza con lo scopo della chiamata in causa del terzo ### nel rispetto dell'art.163 bis c.p.c; b) nel merito, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma da parte dell'opponente per difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancanza del titolo e comunque per intervenuta prescrizione del credito azionato; c) ritenere e dichiarare che la somma di € 2.949,91- richiesta a titolo di interessi moratorinon è dovuta per difetto di pattuizione espressa ed anche gli interessi sulla sorte capitale ; d) in via subordinata rideterminare la somma ingiunta alla luce dei pagamenti effettuati dalla opponente alla ### e per l'effetto revocare, annullare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
Il giudizio si svolgeva nella resistenza della società ### S.r.l., costituitasi con comparsa del 10.09.2020, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte opponente.  ###, in particolare, nel confutare i motivi di opposizione, eccepiva che la cessione del credito fosse stata portata a conoscenza dell'opponente, tramite trasmissione, in data ###, di nota recante costituzione/messa in mora, nonché informativa dell'avvenuta cessione del credito alla ### benché la citata missiva sia stata dalla stessa rifiutata come da documento in atti.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 4 a 9 La seconda cessione in favore della società opposta ### S.r.l era invero regolarmente pubblicata in ### ai sensi dell'art. 58 TUB. 
Quanto alla invocata prescrizione, l'opposta rilevava l'operatività, nella fattispecie, della prescrizione decennale, con conseguente scadenza al 2027 - termine, peraltro, calcolato senza considerare gli atti interruttivi, comunque, posti in essere dai creditori cessionari - trattandosi di azioni contrattuali di adempimento. 
Contestava, inoltre, la asserita carenza di pattuizione della clausola regolatrice degli interessi moratori ritenendo invece corretto il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto contrattualmente nelle condizioni generali del contratto, quest'ultimo regolarmente sottoscritto dalla ### Infine, eccepiva il mancato deposito, imputabile all'opponente, della documentazione afferente agli ulteriori asseriti pagamenti rilevando, al contrario, l'esistenza di proposta transattiva formulata dalla stessa ### e costituente atto di riconoscimento di debito, infine opponendosi alla chiamata in causa del terzo, trattandosi di finanziamento personale e non societario. 
La società opposta concludeva formulando al giudicante le seguenti domande: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ### opposto n. 1159 del 15.05.2019 secondo quanto disposto dall'art.648 c.p.c. considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; b) rigettare la chiamata in causa del terzo; c) rigettare l'opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.247 del 26.06.2019; in via gradata in caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento del minor importo accertato in corso di causa oltre interessi. 
Con ordinanza del 16.09.2021 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. 
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 5 a 9 incamerata in decisione.  ∞ ∞ ∞ ∞ Dalla documentazione versata in atti e dagli elementi acquisibili dalle reciproche allegazioni, le domande di parte attrice opponente non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate. 
In primo luogo, infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per mancanza di titolo, in virtù della presunta inefficacia o inopponibilità nei confronti della opposta delle intervenute cessioni del credito.  ### l'art. 1264 c.c.” La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. La citata disposizione normativa regola l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, il quale si libera della propria obbligazione, pagando al creditore originario, sino a quando non interviene la notifica della cessione o la sua accettazione da parte dello stesso debitore ceduto.  ### in questione nulla dispone sulla validità della cessione che anche senza notifica o accettazione è efficace tra le parti (cedente e cessionario). Posto, dunque, che per la conclusione della cessione non è necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto e l'accettazione non integra un atto negoziale - ossia che la fattispecie traslativa si intende perfezionata in forza del solo consenso del cedente e del cessionario (art. 1376 c.c.) - l'accettazione da parte del debitore è pertanto funzionale a rendere opponibile la cessione stessa al debitore (rilevando quale atto di scienza da parte di quest'ultimo dell'avvenuta cessione) al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Fatta questa premessa, in ogni caso in merito alla prima cessione ### è emerso dalla documentazione in atti che il cessionario ha comunicato l'intervenuta cessione con raccomandata del 19.05.2016, il cui esito è
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 6 a 9 risultato negativo in quanto la trasmissione è stata rifiutata dalla stessa opponente ( all. 3 Fascicolo parte opposta). Anche per la seconda cessione #### s.r.l.  parte opposta ha prodotto in atti la lettera di messa in mora del 28.01.2019, ricevuta dalla ### in data ### (cfr. all.3 Fascicolo di parte opposta) nella quale parte opponente oltre ad essere diffidata al pagamento dell'importo di € 16.868,81 oltre interessi, è stata resa edotta dell'intervenuta cessione del credito ai sensi e per gli effetti della legge sulla ### e dell'art. 58 TUB. 
Appurata, pertanto, la ricezione delle comunicazioni delle cessioni del credito - valevoli, comunque, per la liberazione del debitore ceduto in caso di ulteriori pagamenti - a sostegno della infondatezza del motivo di opposizione, va richiamata l'avvenuta sottoscrizione della proposta transattiva da parte del debitore ceduto, dalla quale discende, dunque, la legittimazione del cessionario al recupero del credito. A tal riguardo, è appena il caso di richiamare la recente ordinanza n. 25318 del 16.09.2025 con cui la Cassazione ha affermato che “La ricognizione di debito, pur essendo un atto unilaterale dichiarativo, può considerarsi idonea a integrare gli effetti dell'accettazione della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Qualora il debitore riconosca per iscritto il debito direttamente e inequivocamente in favore del nuovo creditore cessionario, tale riconoscimento implica la piena conoscenza e accettazione della cessione, rendendo superflua la formale notificazione prevista dalla norma”. Nel caso di specie la ### ha sottoscritto una proposta di transazione a saldo e stralcio in data ### - a ben vedere successiva a quella della cessione - (cfr. all.6 del fascicolo di parte opposta) che secondo i principi enucleati nella richiamata sentenza costituisce atto equipollente all'accettazione ai fini della notificazione ex art.1264 Infondata, altresì, si rivela l'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi ex art. 2948 comma 4 c.c. per l'importo di € 16.868,61 alla data del 15.04.2016. 
Al riguardo, contrariamente alla invocata prescrizione quinquennale, secondo la
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 7 a 9 costante giurisprudenza "il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; conforme, Cass., 2301/2004). 
Ne consegue che nel caso di specie, secondo i termini di pagamento del piano di finanziamento debitamente sottoscritto, il credito si sarebbe prescritto nell'anno 2027, al netto degli atti interruttivi, in quanto il pagamento dell'ultima rata era previsto per il ###. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizionale applicabile agli interessi che rimane decennale. 
Infatti, tale principio è applicabile anche agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che costituiscono il corrispettivo del finanziamento e a quelli moratori fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa. 
Pertanto i molteplici versamenti periodici nascenti dal contratto di finanziamento e dall'utilizzazione della linea di credito, non si frazionano in distinti rapporti obbligatori giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato come recentemente ribadito dalla giurisprudenza ovvero ”Con riferimento all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è applicabile tanto al capitale quanto agli interessi atteso che, la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non comporta il frazionamento in distinti rapporti obbligatori”. (Tribunale Roma sez. XVII, 27/02/2023, n.3283) Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. sia per il capitale sia per gli interessi. 
Del tutto generica e meramente assertiva è l'eccezione formulata da parte opponente
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 8 a 9 in merito all'esistenza di ulteriori pagamenti non contabilizzati, infatti la ### - pur gravata dal relativo onere probatorio (trattandosi di opponente e, quindi, di convenuto sostanziale che ha onere di provare i fatti asseritamente estintivi/modificativi della pretesa azionata in via monitoria dal creditore, opposto ed attore sostanziale e, quindi, tenuto, ex artt. 1218 e 2697 c.c. ad allegare il titolo e l'altrui inadempimento) - non produce alcuna documentazione a sostegno, né contesta il contenuto delle lettere di messa in mora in merito alle somme ancora da corrispondere, indicando l'esatto importo ancora da versare. 
Né, del resto, ad esito diverso può condurre l'eccezione sulla corresponsabilità del terzo ### in quanto - esaminato il contratto di finanziamento (cfr. all.1 fascicolo parte opposta) - non emerge alcun riferimento alla impresa familiare né al terzo ### in quanto il contratto risulta sottoscritto esclusivamente dalla opponente, unica obbligata alle refusione delle somme finanziate. 
In conclusione non possono trovare accoglimento le eccezioni di controparte in quanto rispetto al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo (art. 2697, secondo comma, c.c.) della pretesa azionata con conseguente rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto, definitivamente esecutivo. 
Sulle spese. 
Seguono la soccombenza e parte opponente va condannata al loro pagamento in favore di parte opposta in misura indicata in dispositivo determinata secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello del valore fino a €. 26000, mancando la trattazione di questioni complesse ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
R. G. n. 1607 / 2019 Pag. 9 a 9 P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. n.1607/2019, così provvede: 1. RIGETTA integralmente le domande di parte attrice opponente; 2. CONFERMA, per l'effetto, il ### n.247/2019 del 26.06.2019 (R.G. 1051/2019), di questo Tribunale dichiarandolo definitivamente esecutivo; 3. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che si determinato, secondo i criteri indicati, in €.  1700,00 oltre spese generali ed oneri fiscali di legge.  ### di ### 08/01/2026.   

Il Giudice
on. Dott.


causa n. 1607/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Montera

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 596/2026 del 10-01-2026

... creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferit o al cessionario. Dei dirit ti derivanti dal contratto, costu i acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni diret te all'ad empimento dell a prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedent e contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito». Né si può sostenere in modo convincente che l'azione di arricchimento ingiustificato rientri tra gli altri accessori che si trasferiscono con la cessione, menzionati dall'art. 1263 cod. civ. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personal i. Non vi è dubbio, infatti, che, con la cessione d el credito, passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia, si tratta delle azioni p oste a t utela del credito oggetto di cessione, con esclusione di qu elle che esorbitan o dall'ambito delle azioni dirette all'adempimento della prestazione che il cessionario del credito in quanto tale, n on essendo cessionario dell'intera posizione (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21553/2023 R.G. proposto da: ####, incorporante per fusione ### in persona del procuratore speciale, ### rappresentata e difesa dall'avvocato A ### con domicilio digitale ex lege; -ricorrente contro ### N. 1 AVEZZANO - ### - L'### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### con domicilio digitale ex lege; -controricorrente e sul ricorso incidentale proposto da: ### N. 1 AVEZZANO - ### - L'### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### con domicilio digitale ex lege; -ricorrente incidentale contro ### incorporante per fusione la ### in perso na del procuratore special e, #### rappresentata e difesa dall'avvocato ### con domicilio digitale ex lege; -controricorrente al ricorso incidentale avverso la senten za della Corte d'appello di L'### a n. 428/202 3, depositata in data ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 12/12/2 025 dal ##### nale di L'### con la senten za n. 480/2018, rigettava la domanda principale con cui ### s.p.a., oggi incorporata da ### s.p .a., cessionaria dei cre diti vantati da ### s.p.a. nei confronti della ### sanitaria locale n. 1 Avez zano-###L'### (d'ora in avanti, per bre vità, Asl n. 1), doman dava la condan na di quest'ultima al pagamento delle somme dovute a ### s.p.a. in forza dei titoli contrattuali allegati ai tre contratti di cessione, rispettivamente, del 28/12/2004, 20/10/2005 e 22/11/2006, relativi a servizi di conduzione e manutenzione di impianti, ritenendo i contratti allegati nulli per mancanza della forma scritta richiesta per la stipulazione di contratti con la P.A., ed accoglieva quella subordinata, ex art. 2041 cod. civ.; per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento di euro 1.319.922,04, a titolo di 3 capitale, al netto della somm a di euro 333.650,48 , già corrisposta, d a imputarsi, ex art. 1194 cod. civ., prima agli in teressi e poi al capitale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. 
All'esito del giudizio d'appello proposto dalla Asl n. 1, la Corte d'appello di ### ila, con la sentenza n. 428/2 023, depositata il ###, ha accolto l'impugnazion e ed ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo l'appellata priva della tit olarità attiva a vedersi riconosciuta l'indennità per ingiustificato arricchimento. 
A tale conclusione è perve nuta, ritenend o che: i) la cessi onaria non avesse acquistato, tramite la cessione, il credito indennitario, atteso che oggetto della cessione erano alcuni crediti che ### s.p.a. vantava nei confronti della Asl n. 1; il che escludeva che oggetto di cessione fosse il credito di natura indennitaria extracontrattuale, tant'è vero che la pretesa dell'indennità era stata fatta coincidere con l'ammon tare dell e fatture emesse da ### s.p.a. e non con il corrispettivo della cessione del credito che la cessionaria aveva cor risposto alla ceduta; ii) l'appellata fosse titolare di un'altra azione tipica, quella ex art. 1266 cod. civ. nei confronti del cedente, tenuto a garantire il nomen verum del ceduto; iii) non vi fossero i presup post i dell'azione di arricchimento indiretto ; iv) l'unico soggetto impoverito fosse la società cedente.  ### s.p.a., nella qualità indicata, ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, fondato su quattro motivi.  ### n. 1 ###L'### ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su un solo motivo, cui ### s.p.a. ha resistito con controricorso. 
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod.  proc.  ### s.p.a. in vista dell'odierna camera di consiglio ha depositato memoria illustrativa. 4 ### gio si è riservato il de posito dell'ordinan za nel termine di cui all'art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , e si duole dell a motivaz ione apparen te ed illogica anche con riferimento alla valutazione del materiale probatorio (art. 116 cod. proc.  civ.). 
Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha negato a ### r s.p.a. la tito larità del rapporto controver so relativ amente all'azione ex art. 2041 cod. civ. formulata in qu alità di cessionaria, rigettando, per l'effetto, la domanda del credito indennitario. 
La tesi sostenuta è che la Corte territoriale sia pervenuta a tale conclusione erroneamente, c ioè accogliendo l'eccezione dell'appellante, alla quale, però, era precluso tale t ipo di difesa, atteso ch e la legittimazione attiva di ### s.p.a. era risultata pro vata in p rimo grado proprio in forza del comportamento processuale della Asl n. 1, la quale aveva, da un lato , riconosciut o detta legit timazione con il pagamento alla cessionaria dell'importo di euro 333.650,48 e, dall'altro, aveva svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità attiva di ### s.p.a. Infatti, la titolarità della posizione soggettiva «può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anch e in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità» (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016). 
Il motivo è infondato. 5 Innanzitutto, si rileva che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente non si evince affatto d alla sentenza impugnat a che la Corte d'appello abbia ammesso che la Asl n. 1 ave va denuncia to per la prima volta in appello il difetto di legittimazione di ### s.p.a. e che ciononostante abbia ritenuto la relativa contestazione ammissibile trattand osi di una mera difesa non soggetta alle preclusioni di rito. 
Vero è che, a pag. 12, § 2.8) della sentenza, il giudice a quo si è limitato a rifer ire il principio di diritt o secondo cui non assumon o rilievo, ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto fatto valere in g iudizio, l'eventuale silenzio del convenuto sul punto né le preclusioni di rito e al successivo § 2.9 ha affermato: «### nel caso di specie, la cessionaria, così come censurato dalla parte appellante, non risultava essere titolare del diritto conseguente all'esperimen to dell'azione di ingiustificato arricchimento, discendente dall'invalidità del rapporto contrattuale…». 
Ad ogni modo, premesso che la pronuncia n . 2951/2016 delle ### di ques ta Corte considera la titolarità del diritto fat to valere in giudizio «un elemento costitutivo del diritto», il quale può essere negato dal convenuto con una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso st retto, non è soggetta a dec adenza», e speci fica che se detta difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto» l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appell o, «proporre una n uova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto», deve esaminarsi il caso concreto, al fine di accertare la fondatezza della censura qui formulata circa se l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore sia da escludersi - o, meglio, sia rimasto assorbito - per esservi stato riconoscimento espresso da parte della convenuta o una difesa da parte di quest'ultima che supponesse il riconoscimento implicit o della titolarità, tenendo presente che la natura del vizio prospettato consente di accedere al controllo degli atti processuali relativi al giudizio di merito. 6 Ebbene, dalla comparsa di costi tuzione risposta nel g iudizio di prim o grado (v. pag. 13 e ss.), si evince che la legittimazione attiva di ### s.p.a. era stata contestata dalla Asl n. 1 sin dal suo primo atto difensivo; il che esclude la ravvisabilità da parte sua di u n atteg giamento sostanzialmente acquiescente o remissivo che giustifichi le conclusioni che pretende di trarne l'odierna ricorrent e e cio è che ### s.p .a. non fosse tenuta a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva mai messo in dubbio e che errone amente la Corte territ oriale abbia ritenuto non fosse preclusa alla Asl n. 1 la facolt à di contestare la legittimazione attiva della cessionaria. 
È i l caso di aggiungere che nemme no l'avvenuto pagamento alla cessionaria d ell'importo di euro 333.650,48 è da consi derare u n comportamento incompatibile con la volont à di far valere il difetto di legittimazione attiva di ### s.p.a. ad agire ex art. 2041 cod. civ., in considerazione dell'ampio spettro delle difese della Asl n. 1; difese che, come p eraltro la stessa ricorrent e riferisce ( p. 8 del ricorso ) e come si evince dalla sua comparsa di costitu zione nel giudizio di primo grado, avevano riguardato ### il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato, l'assenza di un valido titolo contrattuale.  2) Con il second o motiv o la ricorrente pro spetta la violaz ione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cod. civ. nonché dell'art.  1263 cod. civ. e de lla legge 5 2/91, in ri ferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto non proponibile ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. la domanda residual e di indebito arricchimento nei confronti della Asl n. 1, in quanto mancante in capo al cessionario la tito larità del cre dito ind ennitario e dunque la titolarità della relativa azione ex art. 204 1 cod. civ., sulla b ase di un'interpretazione delle clausole conten ute nelle cessioni, volt a ad individuare l'oggetto delle stesse come riferite solamente ad un diritto di 7 credito ex contractu, resa in violazione dei criteri ermeneutici evocati nella rubrica del motivo. 
La sua tesi è che i contratti di cessione, riferendosi ai crediti, unitamente agli interessi facenti capo a ### s.p.a., senza alcuna altra specificazione quanto al titolo - se cont rattuale o indennitario/ext racontrattu ale - e senza clausole dirette ad escl udere talune tipologie di credi to, no n permettessero di qualificare come negoziale il credito contabilizzato nelle fatture. 
Aggiunge che: i) avendo pagato una parte del corrispe ttivo, nell a consapevolezza che nessun contratto fosse stato valid amente concluso con la ceduta, la Asl n. 1 avesse, con comp ortamento concludente successivo alla conclusi one dei cont ratti di cessione, confermato che la volontà del le parti era stata que lla di cedere il credito an che di fonte indennitaria; ii) dal momento che il credito si trasferisce con gli accessori, tali accessori comprendono tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito, quindi, anche le azioni giudiziarie; iii) la nullit à del rapporto sottostante tra cedente e ceduto non si ripercuote sull'esito della cessione, in quanto tali vizi non fanno venir meno l'acquisto del diritto di credito oggetto di cessione e dunque «non eliminano la giustificazione causale alla base dell'adempimento del debitore. Qui la prestazione è stata eseguita, il credito esiste ed è dovuto, muta la qualificazione giuridica in forza della quale quel credito ceduto ed acquist ato può essere preteso e riconosciuto»; v) l e prestaz ioni oggettiv amente rese da ### s.p.a.  avevano generato un credit o che era stato ceduto senza alcun'alt ra precisazione se non quella relativa all'importo.  3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti consistente: i) nella circostanza che le prestazioni contabilizzate nelle fatture azionate erano state inconfutabilmente rese, tanto che la Asl n. 1 non aveva contestato l'effettività delle stesse, eccepend o solo in via generica, e come tale 8 tamquam non esset, non meglio specificat i malfunzionamenti, peralt ro non provati, e aveva continuato per un lun ghissimo arco temporale ad approvvigionarsi delle stesse dalla ### s.p.a.; ii) nell'avvenuto pagamento - documentato in causa, fatto pacifico tra le p arti e riconosciuto anche dalla Asl n. 1 ─ da parte del debitore ceduto in favore della cessionaria, in relazione a tutti i sottostanti atti di cessione, di parte dei crediti d i cui alle fatture aziona te nell'ammontare coincidente con l'importo fatturato, che comportava per facta concludentia l'accettazione della cessione ed il rico nosci mento di ### s.p.a. quale legittima titolare del credito anche a titolo indennitario.  4) Il second o e il terzo motivo, esam inabili cong iuntame nte, perché hanno una comune base di riferimento, sono infondati. 
Oltre infatti alla mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito (su cui cfr. infra), dato il carattere residuale d ell'azione, per esperire utilmente la domand a di arricchimento ingiustificato è, d i norma (vi sono solo due eccezioni: quando l'arricchimento indiretto è stato conseguito dalla pub blica amministraz ione o da un privato a titolo gratuito: da ultimo v. Cass., S ez. 2, 24/02/2025, n.4813), necessaria l'unicità del fatto causat ivo dell'impo verimento, sussiste nte quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era dest inata la prestazione dell'impoverit o (cfr. Cas s., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24472; cui adde Cass., Sez. 3, 22/10/2021, n. 29672, secondo cui presuppost o dell'az ione di cui all'art. 2041 cod. civ. è «l'unicità del fatto causativo dell'impoverime nto sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro»; Cass., Sez. 3, 21/06/2018, n. 16305; Cass., Sez. 3, 24/09/2015, n. 18878). 9 Detto presupp osto di unicità del fatto causativo dell'im poverimen to è stato ritenuto insussistente nella fattispe cie, senza un'efficace confutazione da parte dell'od ierna ricorre nte, in quanto l'eventuale arricchimento della P.A. sarebbe derivato dallo svolgime nto delle prestazioni svolte dalla societ à cedente e l'impoverimen to di ### s.p.a. dall'acquisto di un credito non soddisfatto. 
Né ricorro no i presupposti dell'arricch imen to indiretto (come ha affermato la Corte territoriale a pag. 13, § 2.14), anche tenendo conto che la prestazione causativa dell'arricchimento ingiustificato non era stata resa da ### ator s.p. a., bensì da S iram s.p.a., e solo quest'ultim a poteva considerarsi soggetto impoverito. 
Proprio su questa circostanza, la cui pregnanza è stata trascurata dalla ricorrente, ha fatto leva il giudice a quo per ritenere ### s.p.a. non legittimata ad agire per far valere il credito indennitario (v. pag. 13 della sentenza, ove è dato legge re: «2.1.4. Nondimeno poteva ritenersi ammissibile il ricorso all'azione di ing iustificat o arricchiment o indiretto, mancandone i requisiti e tenendo conto che la prestazione non era stata resa dal cessionario ma dal cedente e, quindi, solo quest'ultimo poteva considerarsi l'impoverito per effetto delle prestazioni eseguite).  2.15. Proprio tale ultima circostanza, poi, costituisce elemento dirimente per affermare il difetto di titolarità della società cessionaria relativamente all'azione ex art. 2041 c.c. ed al conseguente credito indennitario››). 
La ricorrente infatti si cimenta in un non riuscito tentativo di dimostrare che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il contratto di cessione, pervenendo alla conclusione che esso avesse ad oggetto solo il credito derivante dalle prestazioni rese dalla ### s.p. a. nei confront i della Asl 1. 
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, infatti, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agl i 10 artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnat a, poiché quest'ultim a non deve essere l'unica astrattam ente possibile m a solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di m erito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr., ex mul tis, Cass., Sez. lav., 03/07/2024, n. 18214). 
Deve dunque ritenersi che il giudice a quo, avvalendosi dei propri poteri di inte rpretazione degli atti di causa e d ella causa pet endi posta a fondamento delle domande ava nzate rispettivame nte da ciascuna delle parti, è pervenuto in modo logico e plausibile alla conclusione secondo la quale nel caso di specie la cessione operata in favore di ### s.p.a.  avesse ad oggetto il credito vantato dalla ### s.p.a. nei confronti della Asl n. 1 per le prestazioni da essa rese, a cui non poteva essere ricondotta la cessione dell'azione ex art. 2041 cod. civ. e del relativo indennizzo, non emergendo dalla volontà delle part i che il contratto di cessione avess e previsto la cessione anche dell'azione di arricchimento ingiustificato per le prestazioni che ### s.p.a. aveva svolto in favore della ### n. 1 in forza di contratti nulli. 
Le statuizioni della sentenza impugnata sono corrette e in piena sintonia con g li orientamen ti di questa Corte e perciò vanno confermate anche quanto alle implicazioni che il giudice a quo ha tratto dall'interpretazione dei contratti di cessione. 
In aggiunta, avendo ### s.p.a. agito in qualità di cessionaria del credito di ### s.p.a., è infondata la prospettata violazione dell'art. 1263 cod. civ. 11 Per questa Corte - v. Cass., Sez. 2, 29/03/2024, n. 8579- «mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a t ale diritto, un o sdoppiamento fra la tito larità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferit o al cessionario. Dei dirit ti derivanti dal contratto, costu i acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni diret te all'ad empimento dell a prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedent e contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito». 
Né si può sostenere in modo convincente che l'azione di arricchimento ingiustificato rientri tra gli altri accessori che si trasferiscono con la cessione, menzionati dall'art. 1263 cod. civ. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personal i. Non vi è dubbio, infatti, che, con la cessione d el credito, passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia, si tratta delle azioni p oste a t utela del credito oggetto di cessione, con esclusione di qu elle che esorbitan o dall'ambito delle azioni dirette all'adempimento della prestazione che il cessionario del credito in quanto tale, n on essendo cessionario dell'intera posizione contrattuale, non può esercitare. 
Ebbene, posto che il credito ceduto era quello contabilizzato dalle fatture, le q uali indicavano ineq uivocabilmente la sussistenza di un rapporto avente natura contrattuale, men tre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, in assenza di una indicazione specifica in o rdine ad una diversa qualific azione del credito 12 ceduto, rectius: in assenza di un a clausola contrattuale che al largasse l'oggetto della cessione fi no a eventualment e comprendervi il credito indennitario, correttamente la Corte territoriale ha escluso che il contratto avesse trasferito unitamente a quello contrattuale il credito indennitario conseguente al depauperamento del cedente nell'ipotesi di invalidità del contratto. 
Risulta, quindi, inammiss ibile, per difetto di titolarità, l'esercizio dell'azione di ingiust ificato arricchimento proposta dalla cessionaria del credito, anche in ragione de l fatto che l'azione di ademp imento dell a prestazione contrattuale e qu ella di arricchimento ingiust ificato «si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da dirit ti cosiddetti "eterod eterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferime nto ai relativi fat ti costitut ivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale» (Cass., Sez. 2, 03/05/2024, n. 11938). 
Peraltro, come risulta da giurisp ruden za ormai consolidat a, chi abb ia reso una prestazione in favore della P.A. sulla base di un contratto nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle no rme che regolano la procedura finalizzata alla sua conc lusione e che abbia visto accolto l'azione di ingius tificato arricchimen to, conseguirà un indennizzo «il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto p er la detta prestazione, ma de ve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno›› (Cass., Sez. lav., 19/03/2024, n. 7178). Il che, come, del resto, ha sottolineato la Corte d'appello, costituisce una ragione ulteriore per negare la legittimazione del cessionario d el credito all'e sercizio dell'azione di arr icchimento ingiustificato, il quale aveva fatto coincidere la pretesa indennitaria con gli 13 importi indicati ne lle fatture emesse dalla ### s.p .a., posto ch e la diminuzione patrimoniale non p uò che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al p ersonale impoverimento di chi agisce, da ragguagliarsi all'importo corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito: «solo tale importo, infatti, avrebbe al limit e potuto costituire il depauperamento gravante sulla b anca appellata» (v. §§ 2.20-2.24, pp. 14 e 15 della sentenza), importo che la banca non aveva mai dimostrato (§ 2.24).  5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a q uo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 2042 e 1266 cod. civ., per avere ritenuto inaccoglibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., per difetto di residualità, sussistendo altra azione - quella ex art. 1266 cod. civ. - esperibile dal cessionario nei confronti del cedente. 
Attinta da censura è dunque la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che la cessione del credito insussistente non dà vita a un negozio invalido, ma ad un negozio che non ha prodotto il suo effetto traslativo, e, quindi, che l'azione di pagam ento esperita rela tivament e a un credito insussistente ma fondato su un valido rapporto contrattu ale escludeva, dato il suo caratt ere resi duale, la p ossibilità del ricorso, d a parte del cessionario, all'art. 2041 cod. civ. Ciò anche ove l'azione tipica esperibile dovesse essere indiriz zata verso un altro soggetto, nella fattispeci e la cedente ### s.p.a., che aveva garantito il nomen verum ed era tenuta alle garanzie ex art. 1226 cod.  La tesi della ricorrente è che la ratio dell'art. 1266 cod. civ., quella di accordare al cessionario u na tut ela reintegratoria p iena a fronte della mancata acquisizio ne della titolarità del credito ceduto, fun zioni in ogni caso traslativo dipendente dall'insussistenza del credito ceduto. Nel caso di specie, il cessionario, avendo acquistato il credito indennitario, aveva ancora azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti de l debito re ceduto, mentre la garanzia di cui all'art. 1266 cod. civ. avrebbe potuto azionarla 14 una volta passat o in giu dicato il provvedim ento ch e accertava in via definitiva l'inesistenza del credito ceduto con tale intendendosi, per quanto detto, anche quello indennitario e dunque una volta acclarata la mancanza di qualunque effetto traslativo degli atti di cessione. 
Il motivo è inammissibile. 
Posto che il provvediment o reiettivo reso dalla Corte territoriale si è basato su una pluralità di rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sor reggerlo, è necessario - per giunge re all'annullamento della pronunzia - non solo che ci ascuna di esse ab bia formato o ggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tut te le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.   Questa, infatti, è intesa all'annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tut te le ragioni che autonomam ent e l'una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché de bba dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il motivo che attinga le altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (v. Cass., Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102; Cass., Sez. 1, 14/08/2020, n. 17182; Cass., Sez. 3, 18/04/2019, n. 10815 ; Cass., Sez.3, 13/06/2018, n. 15399; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11493, Cass. Sez. Un., 29/03/2013, n. 7931). 
Come si è già riferito, oltre al carattere residuale dell'azione - questione su cui si incentra il motivo qui scrutinato - la Corte d'appello ha escluso che ### s.p.a. potesse dolersi di un asserito impoverimento da far valere nei confronti della Asl n. 1 ###. Detta ratio decidendi resiste alle censure di parte rico rrente; il che rende inammissib ile l'esame del motivo qui in esame, perché quand'anche le censure con esso formulate 15 fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata con il secondo e il terzo motivo.  7) All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale. 
Ricorso incidentale 8) In via incidentale condizionata, la Asl n 1 ###L'### denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per effetto della mancata riproposizione in grado di appello della domanda di adempimento contrattuale svolta in primo grado. 
Il rigetto del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato.  9) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrent e, nell a misura indicata i n dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il rico rso principale e dichiara assorbit o il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento da p arte della ricorrente principale all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p ari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 16 Così deciso nella ### di Consiglio del 12 dicembre 2025 dalla ### sezione civile della Corte di cassazione.  ### 

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Gorgoni Marilena

M
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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2719/2025 del 14-10-2025

... in capo a ### la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti. Hanno rilevato gli appellanti che, al fine di provare di essere subentrati nella medesima posizione creditoria di ### ed avere acquistato la titolarità del credito controverso, non è sufficiente la produzione dell'estratto della ### occorrendo che l'individuazione dei crediti sia sufficientemente precisa e consenta di ricondurli con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Per tali ragioni l'appellata sarebbe carente della legittimazione sostanziale per richiedere il pagamento e il credito non sarebbe determinato. E. Le ragioni dell'appellato ### ha richiamato le argomentazioni espresse dalla sentenza del Tribunale e ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla controparte. Con particolare riferimento ai primi due motivi di appello ha evidenziato: -che il primo cessionario, ### spv srl, nel novembre 2018 ha inviato a ### e ### la comunicazione di cessione con contestuale invito al pagamento; -che nel gennaio 2019 ### ha riconosciuto il debito e rilasciato in favore della stessa ### (leggi tutto)...

testo integrale

RG n. 1571\2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1571/2024 promossa in grado d'appello ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) con l'avv. ### come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in ### n. 18, ### - ###; #### S.R.L. (C.F. ###), con gli avv.ti. ### e ### come da procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, ### n. 19, Milano - ###; ###; ###: cessione credito, garanzia fideiussoria.  *  ### parte appellante ### e “Voglia l'###ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 537/2024 emessa dal Tribunale del ### il ###, accogliere l'appello e conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa: 1) ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica, accertare il carattere abusivo della clausola n. 9 di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle condizioni generali del contratto del 12.09.2014, quale titolo fondante il credito di ### nei confronti del garante per violazione del ### del ### (D.Lgs. 206/2005) nonché per violazione della ### 10.10.1990, 287 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la decadenza del creditore dal proprio diritto di credito verso il garante nonché l'estinzione della garanzia in capo all'appellante ### 2) dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda svolta da ### per inesistenza dei contratti di cessione, per difetto di titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio - questione di merito - per cui è causa, in quanto ### S.r.l. risulta sfornita della prova di titolarità rappresentato dal contratto di cessione del credito a proprio favore e anche per mancanza della prova che nell'atto rientri anche il credito indicato in ricorso (prova del titolo del diritto azionato costituto da qualità di cessionaria del credito); 3) in subordine: dichiarare la indeterminatezza e/o genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da ### il ### a ###, poi ceduti il ### da ### a ### S.r.l., con conseguente nullità delle cessioni ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c. ed inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti; - Con vittoria di spese, competenze, ### CPA e 15% T.P. come per legge dei due gradi di giudizio e con maggiorazione di cui al Art 4 co. 1 bis DM 55/14 come novellato dal D.M. 37/18 (v.si Cass. 23088 del 18.8.2021)”. 
Per l'appellata ### “Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 537/2024 resa nel procedimento N.RG. 5068/2022, instaurato dai sig.ri ### e ### perché inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta la ### da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio. 
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da ### in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate, come esposte nell'iter processuale della comparsa di costituzione”. *  ###. ### e ### hanno impugnato la sentenza del Tribunale di ### n. 537\2024 del 17.4.2024 che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da #### in ragione del fatto che nelle more erano intervenuti dei parziali pagamenti, e condannato ### e ### al pagamento della minor somma residua pari ad euro 24.813,37 oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite per euro 3.387,00, oltre accessori. 
B. Il giudizio di primo grado ### e ### in qualità rispettivamente di debitore e di garante, con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti al decreto emesso dal Tribunale di ### che aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 28.630,13 oltre interessi e spese quale saldo debitorio, relativo a un contratto di finanziamento stipulato con ### s.p.a. e poi ceduto a ### Più precisamente, ### in data ### aveva concesso alla sig.ra ### un finanziamento di € 32.191,07 da restituire a mezzo n. 120 rate mensili di € 448,50 (doc. 4 fascicolo monitorio), rispetto al quale la stessa è stata inadempiente. ### aveva garantito il pagamento dell'obbligazione della sig.ra ### coobbligandosi in solido, come da art. 9 del contratto. 
Successivamente, il credito maturato dalla banca è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco: -la prima da ### a ### spv srl; - la seconda da ### spv srl a ### spv srl. 
Gli opponenti hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento nonché la conformità delle copie fotostatiche agli originali; hanno poi eccepito il difetto di legittimazione processuale della convenuta, nonché la nullità della clausola con cui ### ha accettato la previsione derogatoria dell'articolo 1957 c.c., in quanto non oggetto di trattativa individuale, alla luce della qualità di consumatore dello stesso. 
Hanno ulteriormente eccepito il difetto di titolarità attiva del credito da parte della società opposta, l'indeterminatezza dei crediti ceduti da ### a ### spv srl, la nullità delle cessioni.  #### spv srl, regolarmente costituitasi, ha precisato che la sig.ra ### aveva perfezionato un piano di rientro con la cessionaria ### spv srl, poi non onorato, e che in ragione del fatto che nelle more sono intercorsi pagamenti parziali, è residuato un credito pari ad euro 24.813,37, quindi una somma minore rispetto a quella richiesta in via monitoria (con il decreto opposto era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.630,13). 
Ha inoltre contestato tutte le eccezioni di parte opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione. 
C. La sentenza del Tribunale Il primo giudice ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata.  -Ha innanzitutto superato le eccezioni sollevate dagli opponenti in punto di difetto di procura, di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto e di mancata conformità delle copie fotostatiche prodotte rispetto all'originale.  -Ha quindi ritenuto - in relazione all'eccezione di nullità della previsione con cui ### ha accettato la deroga al disposto di cui all'articolo 1957 c.c. - che la clausola contrattuale con cui ### ha assunto l'impegno di garante, costituisce un contratto autonomo di garanzia, dal momento che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Ha concluso ritenendo che al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., poiché tale norma, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, “instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”.  -Riguardo all'eccepito difetto di titolarità attiva del credito da parte di ### ha ritenuto che a prescindere dagli adempimenti formali della cessione in blocco dei crediti (pure rispettati dalla cessionaria): “la parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non siano viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”.  -Quanto, infine, alla certezza del credito ha ritenuto che la prova del credito sia costituita dall'atto di erogazione dello stesso (doc. 16) e l'entità deve ritenersi pari alla somma indicata nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, che ha dato atto del pagamento da parte di ### di una parte del debito, con conseguenziale riduzione della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ridotto l'importo della somma dovuta in ragione dell'intervenuto pagamento di una parte del debito, condannando gli opponenti al pagamento in solido in favore di ### spv s.r.l. della somma di euro 24.813,37 oltre interessi. 
D. Motivi di appello Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, qualificando la garanzia sottoscritta da ### quale contratto autonomo di garanzia, ha disatteso l'eccezione di nullità della clausola n. 9 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento del 12.09.2014, e non ha ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 1957 ### gli appellanti, non si può ritenere che l'obbligazione contratta da ### sia riconducibile all'alveo del contratto autonomo di garanzia, in particolare in ragione del fatto che nella clausola n. 9 non è contemplata la dicitura “senza eccezioni”. ### tale prospettazione si tratterebbe pertanto di una fideiussione, con la conseguenza che la clausola di pagamento a prima richiesta sarebbe compatibile con l'applicazione del disposto di cui all'art. 1957 Al riguardo parte appellante ha ritenuto che tale interpretazione della previsione contrattuale sia desumibile dal dato letterale della stessa clausola n. 9, nella quale si legge: “… con la sottoscrizione della presente, dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942 c.c. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla ### dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del cliente pari alla somma relativa all'”importo totale dovuto dal consumatore” di cui l punto 2 del documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la banca dall'agire verso il Cliente nei termini di cui all'art. 1957 c.c. inclusi…”. 
Sulla base di tale premessa, gli appellanti hanno quindi sostenuto - che la previsione che deroga all'art. 1957 cc debba essere dichiarata nulla, con reviviscenza della disciplina legale; - che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non è stato, nel caso di specie, rispettato, in quanto il creditore non ha intrapreso tempestivamente alcuna iniziativa giudiziale finalizzata nei confronti del debitore. 
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la mancata statuizione in ordine alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento dell'11.9.2014 e la violazione dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 206/2005.
Più precisamente, hanno riferito di essere consumatori e che nel contratto sono presenti clausole vessatorie che hanno determinato a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi. Il riferimento è alla previsione di cui al suddetto art.9, nel quale il garante dispensa la ### dal dovere agire nei confronti del cliente debitore nei termini di cui all'art. 1957 Sul punto hanno altresì osservato che, riguardo a tale previsione, non è sufficiente il mero adempimento formale della specifica approvazione per iscritto, essendo invece necessario che il professionista provi specificatamente che la clausola unilateralmente predisposta sia stata oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 5 D.Lgs. 206/2005). 
Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto sussistere il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a ### la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti. 
Hanno rilevato gli appellanti che, al fine di provare di essere subentrati nella medesima posizione creditoria di ### ed avere acquistato la titolarità del credito controverso, non è sufficiente la produzione dell'estratto della ### occorrendo che l'individuazione dei crediti sia sufficientemente precisa e consenta di ricondurli con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Per tali ragioni l'appellata sarebbe carente della legittimazione sostanziale per richiedere il pagamento e il credito non sarebbe determinato. 
E. Le ragioni dell'appellato ### ha richiamato le argomentazioni espresse dalla sentenza del Tribunale e ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla controparte. 
Con particolare riferimento ai primi due motivi di appello ha evidenziato: -che il primo cessionario, ### spv srl, nel novembre 2018 ha inviato a ### e ### la comunicazione di cessione con contestuale invito al pagamento; -che nel gennaio 2019 ### ha riconosciuto il debito e rilasciato in favore della stessa ### spv srl titoli di pagamento ### a valere anche come riconoscimento dell'intervenuta cessione del proprio debito alla cessionaria; - che non c'è stata inerzia, essendo intercorsa una diffida stragiudiziale, a seguito della quale è stato redatto un piano di rientro che ha inizialmente avuto un andamento regolare salvo poi, a far data dal 2021, non essere più ottemperato, con conseguente decadenza dal beneficio dell'accordo, come da comunicazione inviata a ### e a ### - che a seguito del persistente inadempimento dei debitori, è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo; - che conseguentemente non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 Con riguardo al terzo motivo di impugnazione ha sottolineato di aver prodotto le ### nelle quali si è data notizia delle due operazioni di cessione in blocco, nonché la prova degli adempimenti ex art. 58 TUB (doc. 20-21 primo grado), unitamente a copia dei negozi di cessione (doc.  22-23-24 primo grado). 
Ha precisato che quanto alla prima operazione di cessione è stato prodotto copia del contratto di cessione intervenuto tra ### spv srl e ### cessione pubblicata sulla ### 131 del 10.11.2018 - parte seconda - foglio delle inserzioni, nella quale può evincersi la ricomprensione nel portafoglio dei crediti ceduti del credito de quo. Al riguardo, ha precisato che la ### contiene un apposito rinvio al link: “https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2018/crediti -deutsche-bank_marte-ottobre-2018.pdf”. 
Ha quindi concluso osservando che con riferimento alla cessione ### - ### spv srl del 2018 è possibile ricavare l'espressa menzione del credito di specie, identificato a mezzo dei codici richiamati nelle diverse missive (che altro non sarebbero che l'identificativo del contratto). 
Ha inoltre sottolineato, in punto di fatto, che la cessione del credito è comprovata altresì dal contegno tenuto dalle controparti. Ha in particolare ricordato che ### ha rilasciato titoli cambiari a garanzia del pagamento richiesto e non ha espresso perplessità sul nuovo interlocutore con cui stava interagendo, con ciò indirettamente confermando di aver ricevuto ogni comunicazione idonea a renderla edotta dell'intervenuta cessione. 
Ha infine dato atto che sussiste la dichiarazione della cedente ### del 27.01.2023 (doc. 23), in ordine all'inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti. 
Analogamente, la successiva cessione, intercorsa tra ### spv srl e ### spv srl veniva contemplata nell'estratto della ### come da accordo intervenuto inter partes il ###. 
A tal proposito ha osservato che la G.U. indica i crediti ricompresi nel perimetro della cessione: “crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### 130 concluso con ### S.p.A.  in data 16 ottobre 2018 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla ### della ### n. 131 del 10 novembre 2018, ### II” e che contiene altresì il rinvio al link: https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosureinformation/2019/creditimarte-marathon_dicembre-2019.pdf “. 
F. Alla prima udienza, il13.11.2024, il ### istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.  l'udienza del 18.2.2026, poi anticipata al 24.9.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali, delle memorie di replica. 
All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.  *  MOTIVI DELLA DECISIONE Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.  1. Il primo e il secondo motivo di appello - attinenti alla qualificazione della natura della garanzia, alla violazione della disciplina consumeristica e alla nullità della clausola derogatrice della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. - devono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poiché volti ad ottenere la declaratoria di nullità della previsione e la conseguenziale reviviscenza del suddetto regime legale. 
Occorre primariamente considerare che anche ove venissero accolti i profili di censura sollevati dagli appellanti sulla natura della garanzia prestata da ### e la garanzia venisse qualificata quale fideiussione, nel caso di specie fideiussione specifica a prima richiesta (art. 9: “… il garante si impegna a versare immediatamente alla ### dietro semplice richiesta della stessa”), comunque da ciò non potrebbe conseguire la riforma della pronuncia impugnata. 
Infatti, si deve considerare, in modo assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore valutazione, che ove fosse dichiarata la nullità della previsione contenuta nella clausola n. 9 del contratto, e si ritenesse applicabile il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore. 
Trattandosi di garanzia a prima a richiesta, il termine previsto dall'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche quando l'iniziativa è assunta mediante richiesta stragiudiziale (v. Cass. 22346/17, secondo cui “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Nel caso di specie è stato prodotto l'invito di pagamento unitamente alla diffida e messa in mora, inviato dalla ### ai debitori, ad entrambi, in data 6 agosto 2018 (doc. 5 monitorio), con il quale è stato interrotto il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il creditore abbia poi coltivato con diligenza le proprie istanze, come desumibile dalle comunicazioni intercorse, dal piano di rientro concordato con la sig.ra ### dal rilascio di cambiali da parte di quest'ultima, dai tentativi stragiudiziali di addivenire ad una soluzione risolutiva, a seguito del mancato rispetto del piano di rientro. Solo dopo aver provato a definire in via stragiudiziale la situazione, essendo i debitori rimasti inadempienti, il creditore ha infine agito in via stragiudiziale, procedendo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. 
Per tali ragioni il primi due motivi di appello non meritano accoglimento.  2.Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha accertato il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e di titolarità del credito in capo a ### la carenza di prova della qualità di cessionario, nonché l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti ceduti. Sul punto il primo giudice ha ritenuto che “parte opposta ha documentato che il credito oggetto di giudizio le è stato effettivamente ceduto mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono al contratto e che sono stati indicati anche nelle missive ricevute dalle parti opponenti (doc. 22, 23, 24 di parte opposta). Ancora una volta la genericità dell'eccezione, confrontata con la specificità della documentazione prodotta da parte opposta, fa sì che possa ritenersi provato in giudizio la titolarità del credito in capo alla odierna parte opposta e che le cessioni intervenute fino a quella in capo all'odierna parte opposta non sia viziate da alcuna indeterminatezza e pertanto siano valide”. 
Ciò premesso, occorre chiarire che il credito azionato è stato oggetto di due operazioni di cessione in blocco: la prima da ### a ### spv srl, nell'ottobre del 2018; la seconda da quest'ultima a favore di ### spv srl, nel novembre 2019. 
Sono state prodotte le ### relative ad entrambe le cessioni, nelle quali è stata data notizia delle operazioni di cessione e degli adempimenti di cui all'art. 58 TUB (doc.ti 18 a 21primo grado ### spv srl), nonché copia dei contratti di cessione (doc. ti 22 ss primo grado ### spv srl).  ### riportano un link dal quale sono verificabili le posizioni cedute, in particolare attraverso il richiamo del relativo codice (identificativo del contratto sottostante), codice corrispondente anche a quello indicato poi nelle diverse missive intercorse tra le parti. 
Ulteriormente, non può essere trascurato il fatto - documentale e pacifico - che la sig.ra ### ha rilasciato a favore di ### spv srl alcuni titoli cambiari, al fine di garantire l'adempimento del proprio debito, e che tra le parti è anche intercorso un piano di rientro. Tant'è che ### spv srl ha infine agito in via monitoria proprio in ragione del fatto che tale piano di rientro non è stato rispettato da ### Oltre al fatto che in relazione alla prima cessione è stata altresì prodotta la dichiarazione della cedente ### del 27.01.2023 (doc. 23), in ordine all'inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti, occorre considerare che gli appellanti si sono sempre comportati dando per presupposto le cessioni e la titolarità del credito prima in capo a ### spv srl, poi in capo a ### spv srl, con la quale hanno interagito anche a seguito del mancato rispetto del piano di rientro, senza mai metterne in discussione né la titolarità né l'entità del credito. 
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alla garanzia personale sottoscritta dal garante. 
In ragione di quanto sopra, e tenuto conto altresì del tenore delle allegazioni svolte da parte appellante sul punto, si deve ritenere sussistere la prova tanto della titolarità del credito in capo a ### spv srl, quanto della sua entità, come ridottasi a seguito dei parziali pagamenti eseguiti da ### Anche il terzo motivo di appello non merita pertanto accoglimento.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico degli appellanti e liquidate a favore dell'appellata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.  P.Q.M.  La Corte d'###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e da ### nei confronti di ### S.R.L., avverso la sentenza 537\2024 del Tribunale di ### così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da ### e ### e per l'effetto conferma la sentenza n. 537\2024 del Tribunale di ### 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di ### S.R.L.  delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro 3.966,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e ### 3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.  115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. 
Milano, 24settembre 2025.  ### est.

causa n. 1571/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenzo Orsenigo, Ernesta Occhiuto

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 601/2026 del 10-01-2026

... della legittimazione, nel caso di specie da parte del cessionario del credito, poteva essere fornita in ogni fase del pro cesso, allorché e ccepita da una parte o rilevat a dal giudice d'ufficio, senza alcuna preclusione né temporale, né istruttoria, salvo solo il limite del giudicato. Il motivo è infondato. Innanzitutto, è necessario fare alcune precisazioni, d istingue ndo la prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda trasla tiva del diritto di credito, la prova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, la prova dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 cod. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che: a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di reg ola necessaria la prova scritta, di certo no n può 10 ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il d ebitore ceduto st esso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte int (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23111/2023 R.G. proposto da: ### già S.G.A. ### - Società per la ### ione di ### in persona del procuratore speciale, ### PRIMAVERA, rappresentata e difesa dall'avvocato ### con domicilio digitale ex lege; -ricorrente contro ### rappre sentato e difeso dall'avvocato ### PIETRUNTI, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente e contro ###, in perso na del ### regg ente legale rappresentante pro tempo re, ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### con domicilio digitale ex lege; -controricorrente e nei confronti di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PIETRUNTI, con domicilio digitale ex lege; nonché nei confronti di ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PETRUCCIANI, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente nonché contro #### DE ##### DI ###### G ### E #### I.N.P.S. ###### & C. #### E ########## nella qualità di legatario di ### -intimati e sul ricorso incident ale proposto da ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente incidentale contro #### DE ##### DI ##### 3 ### G ### E #### S.A.S. ### I.N.P.S. ### E ### E, ##### & C. ### E ######### nella qualità d i legatario di ##### S.P.A.; ### A #####; -intimati avverso la ### della CORTE ### di ### 231/2023, depositata il ### e notificata in data ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 12/12/2 025 dal ##### di ### s.p.a. avviava il procedimento esecutivo immobiliare 86/2009 innanzi al Tribunale di Campobasso, in forza tre atti di precetto notificati il ### per gli importi, rispettivamente, di euro 153.862.144, euro 44.749.260 ed euro 58.356.743, ingiunti in forza di tre decreti nn. 261/93, 262/93 e 315/95 ottenuti nei confronti della ### s.n.c. e dei fideiussor i ### T rentalange e ### assoggettando ad esecuzione gli immobili, per le q uote in divise di proprietà, del ### e dell'### In pendenza di detto procedimento, i crediti vantati dal ### di ### s.p.a. nei confronti d ella ### s.n. c. e dei suoi fideiussori venivano ceduti alla ## A s.p.a., o ra divenuta ### s.p.a., nell'ambito di u na operazione di cessione in blocco di crediti ex art. 58 t.u.b. di cui era stata data notizia m ediante pubbl icazione sul foglio inserzioni della ### tta ufficiale del 16.01.1997 n. 12. 4 ### s.p.a., per il tramite della propria mandataria con rappresentanza, ### s.p.a., in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa all'udienza del 25.05.2012, che aveva disposto la sospensione de l procedimen to di esecuzione immobiliare, introduceva il giudizio di divisione endoesecutiva e conveniva, innanzi al Tribunale di Campobasso, o ltre ai condebitori esecutati, i creditori intervenuti nella procedura esecutiva (### nio di ### s.n.c., l'Ind ustria ### me di ### e ### s.a.s., ### e & c. s.a.s. , l'INPS, sede di ###, i creditori iscritti non inte rvenuti (### s.p.a., ### dei ### di ### s.p.a., ### s.p.a.), i comproprietari dei beni staggiti (### nato il 2712.51, ### nato il ###, ### , ##### il Comune di #### B artolomeo, Lib era ##### e ###, chiedendo la determinazione delle quote di appartenenza dei condebitori esecutati, tramite C.T.U., sulle quali proseguire l'esecuzione immobiliare, nonché la divisione dei cespiti con at tribuzione ai singoli condivide nti dell e quote a ciascuno di e ssi spettanti. 
Disposta la c.t.u. e trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 23.11.2017, il Giudice istruttore, dopo av ere rilevat o che l'esecutato ### aveva eccepito che la ### s.p.a. non aveva dato prova della titolarità del credito, rimetteva la causa sul ruolo, ritenendo necessario acquisire in visione il fascicolo della procedu ra esecutiva n.86/2009 R.G., onde verificare la p roduzione dell'atto di cessione, e fissava l'udienza dell '11.01.2018 p er la prosecuzione del processo, disponendo l'acquisizione al giudizio del fas cicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 86/2009 R.G. 5 La dife sa della SGA s.p. a., con nota di de posito dell'8.0 3.2018, produceva copia del contratto di cessione dei crediti, nonch é l'estratto della ### n. 12/1997 e ne dava atto all'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 660/2018, il Tribunale, premesso che ### s.p.a. aveva richiamato nel proprio atto di citazione sia l'atto notarile con cui la S.G.A. s.p.a. le aveva conferito l'incarico di compiere tutti gli atti diretti alla gestione , amministraz ione e riscossione delle posizioni creditorie ad essa cedute, sia l'atto notarile di cessione con cui il ### di ### s.p.a. le aveva ceduto una serie di crediti tra cui quello azionato nella procedura ese cutiva n. 86/20 09, sia il numero della ### etta ### in cui era stata data comunicazione della predetta cessione, ma non aveva allegato la predetta documentazione, riteneva che mancasse la prova della qua lifica di mandataria della cessionaria del credito, dell'avvenuta cessione del credito e dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetti della cessione in blocco realizzata ai sensi dell'art.  58 del d. lgs. n. 38 5/1993, e rigett ava, per l'effetto, la do manda di divisione.  ### s.p.a. censurava la sentenza di primo grado, per essere stata dichiarata carente di legittimazione attiva, dinanzi alla Corte d'appello di ### la quale, con la sentenz a n. 231/2 023, depositata il ### e notificata in data ###, ha rigettato l'impugnazione proposta, ritenendo che la società appellante non avesse assolto l'onere di dimostrare di essere titolare del credit o azionato, ha disatte so la deduzione difensiva secondo cui l'eccezione di carenza di legittimaz ione era inamm issibile in quanto tardivamente sollevata dalla dif esa del ### - originariamente contumace e poi costituitosi in giudizio dopo la scadenza dei termini di cui agli art 183, sesto comma, cod. proc.  civ. - perché la relativa questione poteva essere rilevata, anche d'ufficio, 6 in ogni fase del giudizio, trattandosi di mera difesa e non di una eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni processuali. 
Ha aggiunto che «La giurisprudenza formatasi su tale materia è chiara nell'affermare che la cessione del credit o azionato in giudizio , q ualora avvenuta tramite cessione in blocco di cui all'art. 58 t.u.b., deve essere dimostrata dalla parte che aziona il credito tramite la prod uzione in giudizio del contratto di cessione e di tutti i documenti che consentono di verificare che quello specifico cred ito è stato oggetto della cessione in blocco» e che «Non è, dunque, sufficiente allegare l'avviso pubblicato sulla ### o il contratto di cessione qualora da tal e documentazione non emerga con chiarezza ch e il credito aziona to in giudizio sia effettivam ente rico mpreso nei crediti ceduti in blocco (…) (Cass. n. 24 798/2020) ». Ha acc ertato che la ### s.p.a., avend o introdotto il giudizio di primo grado assum endo d i essere titolare del credito azionato in virtù di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non aveva dep ositato nei termi ni di legge alcun documento idoneo a dimostrare la cessione del credito azionato, che, solo a seguito delle difese delle parti costituite, aveva tardivam ente prodotto in giudizio l'av viso pubblicato in ### e il solo contratto di cessione privo degli allegati che individuassero con precisione i debiti ceduti; documenti non comprovanti la cessione del credito a zionato, perché sia l'avviso ch e il contratto non contenevano alcun riferimento concreto al debito gravante sul ### e sull'### Ha riformato la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, accogliendo l'appello incidentale proposto da alcuni de gli appellati, per non essere stati specificamente indicati i motivi atti a giustificare la compensazione. 
La Corte t erritoriale h a quindi rigettato l'appell o propo sto dalla ### s.p.a., disponendo la com pensazione delle spese del doppio grado di 7 giudizio nella misura d el 50% e liquid ando il residuo 50% nella m isura indicata in dispositivo a carico della ### s.p.a.  ### s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.  #### e il Comune di ### hanno resistito con separati controricorsi.  ### e ha resistito e proposto ricorso inciden tale condizionato, basato su un solo motivo.  ### di ### s .p. a., ### o, ### io ### A ntonacci s.r.l., ### B artolomeo, #### paolo s.p.a., ### Ind ustria ### di ### e ### s.a.s. in ###### & C. ### e ### s.n.c., ###### T rentalange, #### non hann o svolto at tività difensiva in questa sede. 
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod.  proc.  ### e ### in vista dell'odierna camera di consiglio hanno depositato memoria illustrativa.  ### s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.  ### gio si è riservato il dep osito d ella ordinan za nel termine di cui all'art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ., 58 t.u.b., 2697, 2721, 2729 cod. civ. e 111, 115, 116 e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 8 3 cod.proc.civ., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 11 5 cod. proc. civ., in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata ritenuta priva, anche dal giudice a quo, di legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della titolarità del credito ceduto ed azionato. 
La tesi qui sostenuta è che la Corte d'ap pello abbia completamente omesso di esaminare e deli bare, ai fini dell'accertament o dell'in clusione dei crediti azionati dalla ### s.p.a. nella cessione in blocco e quindi della legittimazione attiva della ### s.p.a., tutti i documenti prodotti a corredo dell'atto di citazione ovvero acquisiti dal giudice nel procedimento di primo grado (fasci colo dell'esecuzione immobiliare n. 86/2009 R.G.ES.  contenente i decreti ingiuntivi nonché l'atto di pignoramento immobiliare, gli atti d i precetto, l'istanz a di vendita e la CTU espletata nel prede tto procedimento), essendosi limitata ad esaminare l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco sulla ### e il contratto di cessione, concludendo acriticamente che essi non contenessero alcun riferimento concreto al debito gravante sul ### e sull'### nese, malgrado l'avviso pubblicato sulla ### e prodotto in giudizio recasse l'elencazione, per categorie, dei crediti ceduti in blocco - tra cui i crediti in sofferenza in cui rientravano quelli azionati - e la loro pendenza ad una certa data. In particolare, nell'avviso pubblicato in ### risultava che oggetto della cessione in blocco erano stati i crediti esistenti al 30.06.1999 e, in particolare, i crediti in sofferenza ed i crediti incagliati, tra i qu ali rie ntravano indiscutib ilmente quelli vantati dall'ex ### di ### s.p.a. nei confronti dei debitori ### e ### secondo ordine di censure investe la sentenza gravata anche nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto tardivamente prodotto, nel corso 9 del giudizio di primo grado, l'estratto d ella ### etta ### ed il contratto di cessione. 
La ricorre nte ribadisce che la produzion e in giudizio del l'avviso della cessione in blocco p ubblicato in G azzetta ### non poteva assolutamente ritenersi “tardivo”, atteso che l'est ratto della ### era stato prodotto, nel procedimento di primo grado, con la nota di deposito dell'8.03.2018 insieme con la copia del contratto di cessione dei crediti, a seguito dell'ordinanza del Giudice istruttore del 23.11.2017.  ### la statuizione della Corte d'app ello secondo cui le produzioni documentali relative alla legittimazione attiva della ### s.p.a., q uale cessionaria d el credito d ell'ex ### di ### s.p.a. (estratto della ### e contratto di cessione) sarebbero state “tardive” perché effettuate oltre i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ. , sarebbe palesemente illegittima ed erronea, atteso che, proprio perché le questioni relative alla legittimazione possono essere sollevat e in ogni fase d el giudizio, trattandosi di mere difese e non di eccezioni in senso stretto, la prova, anche documentale, della sussistenza della legittimazione, nel caso di specie da parte del cessionario del credito, poteva essere fornita in ogni fase del pro cesso, allorché e ccepita da una parte o rilevat a dal giudice d'ufficio, senza alcuna preclusione né temporale, né istruttoria, salvo solo il limite del giudicato. 
Il motivo è infondato. 
Innanzitutto, è necessario fare alcune precisazioni, d istingue ndo la prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda trasla tiva del diritto di credito, la prova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, la prova dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 cod.  Questa Corte ha avuto occasione di precisare che: a) che «In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di reg ola necessaria la prova scritta, di certo no n può 10 ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui sul punto il d ebitore ceduto st esso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte int eressata (...) anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'ope razione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte d i istitut i bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B.»; b) che «la pub blicazione sulla ### esone ra, sì, la cessionaria d al notificare la cessione al tito lare del debito ceduto m a non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressam ente Cass. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997/2006 secondo cui «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimo strare l'incl usione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornend o la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo c he il resistente non l'ab bia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020, n. 4116/2016)»; e) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità»; f) «va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato 11 credito nel novero di quelli o ggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (...), si può certamente confermare , in primo luogo, che, in cas o di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi d ell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclu sione dello specifico credi to controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, cont enuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gaz zetta ### può ben costituire adeguata p rova dell'avvenuta cessione dello specifico credi to oggetto di contestazione, laddove tal i indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esist enza de l contratto di cessione, que st'ultimo non deve essere aff atto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) il fat to da p rovare è costituito soltanto dall'esatt a individuazione dell'oggett o della cessione» (Cass., Sez. 1, 03/02/2025, n. 2511). 
Nel caso di specie, dunque, essendo stato specificamente contestato che il credito azionato facesse parte di quelli oggetto di cessione in blocco, la Corte d'app ello ha correttamente fatto applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass., Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944; Cass. Sez. 3, 5/04/2023, n. 9412; Cass., Sez. 3, 25/07/2025, n. 21279 - chiarendo che la pubblicazione in ### ficiale de lla cessione in blocco non esonerava l'odierna ricorren te dall'onere d i dimostrare l'inclusione del credito per cui ag iva in det ta operazione; dimostrazione che può sì dirsi soddisfatta tramite l'in dicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria n ella ### le, ma a condizione - che la Corte 12 d'appello con un accertamento in fat to insindacab ile in questa sede ha escluso - che tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con cer tezza t ra quelli compresi nell'operazione d i trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi all egati, ovve ro sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. 
Che la produz ione documentale fosse stata pro dotta tempestivamente oppure no è del tut to irrilevant e, att eso che la Corte d'appello ha osservato anche «come i document i tardi vamente depositati, e dunque inutilizzabili, non comprovano la cessione del credito azionato. Sia l'avviso che il contratt o non contengono alcun riferim ento concreto al debito gravante sui sig.ri ### ed ### Ed infatti il contratto di cessione non descrive i singoli debiti ceduti, ma demanda la precisa individuazione dei debiti e dei debitori ad otto allegati, nessuno dei quali è stato prodotto in giudizio» (p. 7). Il ragionamento del giudice a quo è stato, infatti, articolato: ha ritenuto la produzione documentale non solo tardiva ma anche inidonea a comprendere se il credito azionato fosse tra quelli oggetto della cessione in blocco.  2) Con il secondo motiv o la ricorr ente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , nonch é, in re lazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nul lità dell a sentenza per viola zione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello illegittimamente accolto l'impugnazion e incidentale proposta avverso la statuizione de l giudice di primo grado sulle spe se di l ite riform ando, su l punto, la sentenza di prime cure e condannando la al pa gamento de lle spese del doppio grado di giudizio nella m isura de l 50% anziché compensarle integralmente. 13 ### la ricorrente sussisteva no, invece, le gravi ed eccez ionali ragioni, come delineate dalla sent. n. 77/18 della Corte costituz ionale, anche in considerazione dell'elevato numero delle parti coinvolte nonché della natura e della durata del processo e, sopratt utto, a fronte delle ampie ed articola te argomentazioni dedotte a supporto della propria legittimazione ad agire, per disporre la compensazione delle spese di lite e quindi per rigettare l'appello incidentale. 
Il motivo è inammissibile. 
Ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico d ella parte vittorio sa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese d i lite, tanto n ell'ipot esi di soccombenz a reciproca, quanto nell'ip otesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fi ssati dalle tabe lle vigenti (Cass., Sez. 3, 17/10/2017 , n. 24502; Cass., Sez. 5, 31/03/2017, n. 8421) non può farsi a m eno di rilevare che la censura della ricorrente si traduce in una inammissibile critica mossa al giudice d'appello pe r avere ritenuto non adeguatamente motivata la pronuncia del T ribunale sul punto, peraltro, neppure supportata dallo sforzo di dimostrare i suoi assunti.  3) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. 
Ricorso incidentale 4) ### ch e a pag. 14 de l suo atto, il T rentalange, ricorr ente incidentale, ha affermato che «### però, la Suprema Corte adita ritenga di non dover respingere i motivi di ricorso avverso la sentenza 231/2023 addotti dalla ricorrente, la scrivente difesa chiede che la medesima Corte esamini e valuti anche il motivo di ricorso incidentale che 14 appresso viene indicato ed illustrato: c. Nullità della sentenza n. 231/2023 emessa dalla Corte di Appello di ### in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» (con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il giudice a quo non si sia pronunciato né sul motivo di appello incidentale con cu i aveva chiesto che la Corte territo riale dichiarasse estinto il giudizio di divisione per non essere stato rispettato il termine di 60 giorni che il giudice dell'esecuzione aveva in dicato come perentorio per la ritua le introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva e per non avere dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio di ### aolo S.p. A. che, dichiaratasi rappresentante e mandataria della SGA in forz a di procura del 27 n ovembre 2011 per ### di ### , non aveva depositato l'atto pubblico contenente la procura), il suo ricorso inciden tale, da qualificare come condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.  5) Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, come richiesto da ### e ### 6) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrent i, nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il rico rso principale e dichiara assorbit o il ricorso incidentale condizionato. 
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge, in favore si a del Com une di ### che di G iancarlo ### e in euro 10.000,00 per compe nsi ed euro 200,00 p er esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, in favore sia di ### sia di ### 15 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento da p arte della ricorrente principale all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p ari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio del 12 dicem bre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione.  ###  

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Gorgoni Marilena

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