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Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza n. 237/2025 del 21-07-2025

... un atto a forma libera che interviene tra cedente e cessionario e che la notifica effettuata con il decreto ingiuntivo vale come comunicazione; senonchè poi con argomentazioni contradditorie giungo a contestare che la notifica del decreto ingiuntivo da parte di ### possa valere anche come notifica della cessione da ### S.p.A. a ### S.p.A. poi ### S.p.A. Di vero, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto; esso produce dunque immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito (Cass. civ, 2.11.2010, n. 22280; Cass, xiv. 16.06.2006, n. 13954). Il cessionario, pertanto, in veste di creditore esclusivo, è l'unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 Per giurisprudenza unanime, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ”è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario…” (Cass. civ, 13.07.2011, n. 15964; Cass. civ, 18.02.2016, n. (leggi tutto)...

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causa n. 338/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carosella Rita, D'Errico Maria Grazia

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 89/2026 del 03-02-2026

... integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto). Tra le varie modalità, idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in ### con la specifica indicazione del credito ceduto; la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche; eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; le dichiarazioni confessorie della cedente. A proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione nella G. U. la Suprema Corte ha recentemente precisato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella ### ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione; se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, (leggi tutto)...

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causa n. 347/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Paolo Arena

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 72/2026 del 05-02-2026

... alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo-cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione ― può senz'altro esporre elementi tali da consentire di stabilire se la cessione a monte ricomprenda o no un determinato credito ed in specifico quello oggetto di lite. Ed in altri termini, il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito: si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in ### (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277). Si spiega così l'indirizzo in più occasioni ribadito dalla S.C. secondo cui, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in ### se questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es. Cass. nn. 28335/2025, (leggi tutto)...

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causa n. 1519/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 1618/2026 del 06-03-2026

... a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità osservativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede ###mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.2.2023; Cass. n. 15884 del 13.6.2019 e n. ### del 29.12.2017). Ciò posto, nel caso di specie, la società opposta ha comprovato la titolarità dei rapporti di cui si dibatte e dunque la propria legittimazione ad agire in giudizio per il recupero vantato nei confronti degli opponenti, producendo in giudizio l'estratto della ### n. 93 dell'8.8.2017 ove si evince, in primis, che rappresentano oggetto di cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di ### S.p.A. derivanti da finanziamenti contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti (leggi tutto)...

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causa n. 3034/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gallo Antonia, Andrea Compagno

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 368/2026 del 21-01-2026

... della prova della cessione del credito incombe sul cessionario. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. Sez. III 6 febbraio 2024, n. 3405). Ai fini della prova della titolarità del credito occorre, quindi, valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. ###/2017). In caso di plurime cessioni del medesimo credito è, comunque, necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova delle cessioni intervenute, e non soltanto (leggi tutto)...

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causa n. 15051/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Milena Aucelluzzo

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