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R.G. 985/2022 REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. R.G. 985 dell'anno 2022 TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, ### di ### collettivamente e impersonalmente, ### - contumaci ### - ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### nella via ### settembre n. 37, #### 2022 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, do### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. del difensore: ### Interveniente ex art. 111 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori hanno convenuto in giudizio la ### - ### - ### (d'ora in avanti ### chiedendo, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 in ###, rep. n.71103, racc. n. 13547, per difetto di forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché la nullità sia del mutuo che dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia dello stesso per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 38 TUB, chiedendo rideterminarsi i rapporti dare-avere tra le parti.
A tal fine, gli attori hanno dedotto che ### insieme alla defunta moglie, ### in data ### sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario con la ### di #### oggi denominata ### - ### - ### (d'ora in avanti ### ai sensi dell'art. 38 T.U.B., avente ad oggetto la corresponsione della somma di euro 125.000,00, da rimborsarsi in 15 anni in 180 rate mensili dell'importo di euro 1.044, 83, ciascuna, con un tasso fisso del 5,85%, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca di terzo grado su un bene immobile in comproprietà con ### e cioè un “fabbricato per civile abitazione con struttura portante in c.a. e solai in laterocemento di superficie lorda complessiva pari a 198,00 mq, composto da n. 4 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, cucina e salone e relativi disimpegni, costruito in assenza di titolo edilizio e regolarizzato giusta ### in ### rilasciata dal Comune di ### in data ### n.151, che insiste su un lotto di terreno censito al N.C.E.U. di ### al F. 1 Part. 94 di superficie complessiva pari a mq 740 circa”, bene già gravato da altre iscrizioni ipotecarie di grado prioritario (ipoteca di € 98mila del 13.5.2003 al n. 11.681 RG a favore di ### s.p.a. ed ipoteca di € 300mila, iscritta il ### al 4267 del R.G. a favore della ####.
Gli attori hanno, inoltre, rappresentato di aver versato 57 rate, per complessivi € 109.355,31 e, a seguito di rinegoziazione del contratto, ulteriori 83 rate, del valore di € 600,00 ciascuna, per un totale di € 49.800,00, pur non avendo a disposizione la documentazione relativa al contratto di rinegoziazione.
Segnatamente, a fronte della richiesta del mutuatario di ottenere copia del contratto di rinegoziazione, l'istituto di credito convenuto trasmetteva unicamente copia del piano d'ammortamento (denunciando all'### lo smarrimento del contratto di rinegoziazione), dal quale emergeva che, alla data del 19.11.2023, il ### avrebbe dovuto restituire una rata finale dell'importo di euro 74.958,91.
Gli attori hanno, inoltre, rappresentato che, in data ###, la ### ha comunicato la risoluzione anticipata del rapporto, con richiesta di pagamento della somma di euro 90.591,38 entro il termine di giorni 60, dacché il ### formulava una proposta di definizione transattiva, con pagamento della somma di euro 45.000,00, rifiutata dall'istituto di credito che, in data ###, comunicava il passaggio a sofferenza della loro posizione, con segnalazione alla CR della ### d'### In punto di diritto, gli attori hanno eccepito: - la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B., nonché per illiceità della causa, ex art. 1418 c.c. e 38 T.U.B. per essere stato violato il limite inderogabile di finanziabilità fissato dalla delibera ### n. 111 del 15.05.1995, con riferimento all'art. 38 TUB, (in quanto con il predetto contratto veniva erogata la somma di € 125.000,00, di gran lunga maggiore al valore cauzionale dell'immobile, che si attesta ad € 108.000,00); la nullità dell'ipoteca in dipendenza di quella ### del contratto di mutuo fondiario, ex artt. 1418 e 2809 c.c., e 38 T.U.B.; l'indebito oggettivo rilevante ex art. 2033 c.c. che caratterizzerebbe la vicenda di causa, con consequenziale diritto degli attori alla protezione del proprio diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1, protocollo addizionale ### Pertanto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “A) dichiari la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 in ###. A.A. Piazza, rep. n.71103, racc. n. 13547, ai sensi dell'art. 117 TUB, per difetto di forma scritta ad substantiam; B) dichiari la nullità del contratto stipulato il ### in ###. G. Cavasino, rep. n.71103, racc. n. 13547, per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., avendo la ### violato il limite inderogabile di finanziabilità prescritto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera ### n. 111 del 15.05.1995, nonché gli artt. 1175 e 1375 c.c.; per l'effetto, C) dichiari ai sensi degli artt. 38 TUB, 1418 e 2809 c.c. la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta alla ### dei ### di ### il ###, n. ### reg. gen., sino alla concorrenza di € 250mila sull'immobile come di seguito catastalmente individuato: “### per civile abitazione con struttura portante in c.a. e solai in laterocemento di superficie lorda complessiva pari a 198,00 mq, composto da n. 4 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, cucina e salone e relativi disimpegni, costruito in assenza di titolo edilizio e regolarizzata giusta ### in ### rilasciata dal Comune di ### in data ### n.151 Il fabbricato insiste su un lotto di terreno censito al N.C.E.U. di ### al F. 1 Part. 94 di superficie complessiva pari a mq 740 circa”; per l'effetto, D) impartisca l'ordine della cancellazione della suddetta ipoteca al ### dei ### E) ridetermini il quantum debeatur nella misura non superiore ad € 15.644,00 quale differenza tra la somma data a mutuo ed i pagamenti eseguiti, a titolo di indebito oggettivo dovuto in restituzione alla ### ai sensi dell'art. 2033 c.c.”.
Costituendosi in giudizio, ### - premettendo di aver acquistato, giusta atto di cessione in data ### ai rogiti del ### di ### del ####, rep.n.19131, racc.n.10285, iscritto presso il Registro delle ### di ### in data ###, le attività e le passività della ### di ### P. ### in liquidazione coatta amministrativa (tra le quali rientra l'esposizione debitoria degli attori), e di aver ceduto un portafoglio di crediti a sofferenza alla ### 2022, giusta atto del 2.5.2022, pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2022, fra i quali è compreso quello sul quale si controverte - ha avversato le deduzioni poste a fondamento della domanda attorea.
In particolare, parte convenuta ha eccepito di aver correttamente erogato la somma mutata, e di non aver superato il limite di finanziabilità dell'80%, a fronte della perizia di stima dell'immobile sul quale veniva iscritta ipoteca, valutato in euro 232.500,00 nel 2006 (cifra confermata anche da una seconda perizia di stima del 2008, che ha indicato il valore dell'immobile in euro 234.500,00), a fronte di una somma finanziata pari a € 125.000,00. ### di credito convenuto ha, inoltre, dedotto che il ### avrebbe chiesto, in data ###, di rinegoziare il mutuo, concordando il pagamento di ulteriori 122 rate mensili di euro 600,00 e di una maxi rata finale.
Tuttavia, con perizia dell'11.3.2022, il tecnico incaricato dagli attori (ing. Carollo) avrebbe stimato il valore dell'immobile in euro 120.000,00.
Tale importo veniva prontamente contestato dall'istituto di credito, il quale ha comunque eccepito che, al fine di valutare l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, andrebbe comunque utilizzato, quale parametro di riferimento, la perizia di stima del 2006/2008. ### evidenziava che, pur non essendovi stato alcun superamento della soglia di cui all'art. 38 T.U.B., il limite di finanziabilità può assurgere anche al 100% in presenza di garanzie aggiuntive del diritto di credito e, nel caso di specie, dette garanzie sarebbero costituite dal lavoro dei mutuatari (il ### e la defunta moglie svolgevano impieghi pubblici, con stipendi mensili maggiori della rata pattuita), e che, in ogni caso, la disposizione non inciderebbe sul piano della validità del contratto, potendo al più determinare la comminazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario, e segnatamente la degradazione del mutuo da fondiario a ipotecario. In tale ottica, e in via di estremo subordine, parte convenuta ha chiesto, in caso di ritenuta violazione del limite di cui all'art. 38 T.U.B., la conversione del contratto di mutuo fondiario del 2008 in ordinario mutuo ipotecario e, in ulteriore estremo subordine, in mutuo chirografario.
Parte convenuta ha, parimenti, eccepito l'infondatezza delle doglianze degli attori in ordine al contratto di rinegoziazione del mutuo. Ed invero, pur dando atto di aver smarrito la copia del contratto (circostanza per la quale veniva sporta denuncia in data ### presso il corpo dei ###, ### ha dedotto che la rinegoziazione riguardava solo le modalità di rimborso e che, per anni, gli attori avrebbero pagato quanto dovuto, il che escluderebbe qualsivoglia tipo di nullità, anche in ragione dei principi di buona fede e correttezza negoziale.
Tuttavia, qualora fosse ritenuta nulla la rinegoziazione, parte convenuta ha evidenziato che andrebbero applicate le clausole contrattuali originariamente pattuite con l'accordo del 2008, contestandosi comunque il contenuto e la metodologia utilizzata nella relazione di CTP prodotta da parte attrice.
In ordine alla paventata illiceità del contratto e al presunto indebito oggettivo, ### ha evidenziato che, pur volendo per ipotesi, ritenere invalido il mutuo fondiario, in ogni caso le condizioni contrattuali andrebbero comunque integralmente applicate dovendo riqualificarsi il contratto in mutuo ipotecario.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “### tutte le avverse domande con ogni e qualsiasi statuizione, poiché infondate in fatto ed in diritto: ### E ### che la banca convenuta nulla deve, a nessun titolo, agli attori. - Senza recesso ed in subordine, nel merito: -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e dichiarare la nullità del contratto di rinegoziazione del mutuo fondiario del 19.11.2008 ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547, per difetto di forma scritta; e in caso di accoglimento di quest'ultima domanda, ritenere e dichiarare, per l'effetto, che sono applicabili tutte le clausole contrattuali ed eco-nomiche originarie del mutuo del 19.11.2008, ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547. - ### in toto la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 19.11.2008 ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547 per superamento del limite di finanziabilità del credito fondiario e/o ai sensi dell'art.1418 c.c. e ss, in quanto inammissibile e, comunque, carente di prova ed infondata in fatto ed in diritto. -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di ritenere e di-chiarare la nullità della ipoteca volontaria iscritta presso la ### dei ### di ### il ###, n.### Rg sino alla concorrenza di € 250.000,00 sull'immobile oggetto del presente giudizio e relativo al mutuo fondiario per cui è causa e della richiesta del relativo ordine di cancellazione dell'ipoteca al ### -### integralmente la domanda con cui gli attori chiedono di rideterminare il quantum debeatur in misura non superiore ad € 15.644,00, quale differenza tra la somma data a mutuo ed i pagamenti eseguiti, a titolo di indebito oggettivo dovuto in restituzione alla banca ai sensi dell'art. 2033 cc, in quanto errato e privo di giustificazione contabile e giuridica, dichiarando dovute le somme come da contratto di mutuo sottoscritto tra le parti e secondo la quantificazione al momento del passaggio a sofferenza, oltre interessi maturandi.
In estremo subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'###mo Tribunale dichiari la nullità del contratto di mutuo fondiario, convertire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1424 c.c., il “contratto di mutuo fondiario” stipulato in ### in data ### ai rogiti del notaio G. Cavasino, ### N. 71103 Racc. n 13547, con cui la BCC “#### di Paceco”, ha concesso a ### e ###trolama, un mutuo per l'importo originario di € 125.000,00, in ordinario mutuo ipotecario, ed in ulteriore estremo subordine, in mutuo chirografario, sussistendo-ne tutti i requisiti di legge. In via gradata, senza recesso dalle superiori domande ### tra le parti eventuali somme che si accertassero dovute dalla ### convenuta agli attori sul maggior credito vantato dall'### convenuto in ragione del saldo debitorio del mutuo per cui è causa”.
Con comparsa ex art. 111 cpc, ### 2022 S.r.l. si è costituita in giudizio per il tramite della propria mandataria, do### S.p.A., affermando la propria legittimazione attiva in ordine al credito vantato originariamente da ### e per il quale è causa, giusta atto di cessione del 2.5.2022, pubblicato in G.U. n. 52 del 5.5.2022, e facendo propria la posizione processuale della ### e dunque aderendo alle spiegate difese, eccezioni e domande, chiedendo l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione del credito, ma eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eventuali condotte che potrebbero legittimare la fondatezza della domanda restitutoria o risarcitoria avanzata dagli attori, specificando di essere succeduta solo nel lato attivo del rapporto negoziale sul quale si controverte.
La causa, istruita documentalmente, e fallito il tentativo di conciliazione a seguito della mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc formulata dal Tribunale con ordinanza del 9.1.2024, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc. Dopo essersi proceduto alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi del deceduto ### la causa e viene ora in decisione. ***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente dato atto che la titolarità attiva del credito sul quale si controverte deve pacificamente ritenersi in capo alla società intervenuta ex art. 111 cpc ### 2022 S.r.l. (cfr. docc. 1-4 prodotti da parte intervenuta).
Quanto alla richiesta di estromissione di parte convenuta spiegata dalla società intervenuta, limitata al solo profilo attivo dell'obbligazione, mette conto evidenziare che “### la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III, 6/07/2018, n. 17727; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2013 n. 6422).
Con particolare riguardo alle operazioni di cartolarizzazione come quella occorsa tra ### e ### 2022 S.r.l., la Suprema Corte ha statuito che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” ( 21843/2019).
Pertanto, con un principio enunciato in materia di nullità di clausole afferenti alla corresponsione di interessi e accessori, si è affermato che la nullità di dette clausole e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente, in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).
Va dunque affermata la legittimazione passiva di cedente e cessionaria.
Così delineati i profili relativi alla legittimazione attiva e passiva rispetto alle domande propugnate dagli attori, in ordine all'eccepita nullità del contratto per mancanza della forma scritta ex art. 117 TUB, osserva il Tribunale che l'originaria stipulazione in forma scritta del contratto è evincibile sia da quanto testualmente dedotto dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio, sia dall'intervenuta denuncia di smarrimento presentata dalla banca, sia infine dalla produzione in giudizio del piano d'ammortamento (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal quale è agevolmente inferibile la rinegoziazione delle clausole contrattuali.
Ed invero non può non rilevarsi come gli attori nell'esporre le proprie ragioni non abbiano mai espressamente rappresentato di non aver materialmente stipulato per iscritto l'atto di rinegoziazione, ma più semplicemente di non averne mai ricevuto copia dalla banca. A conferma di ciò, giova evidenziare come il fatto storico che il contratto sia stato smarrito non è oggetto di contestazione da parte degli attori, che anzi lo danno come dato pacifico. ### di una chiara deduzione circa l'assenza ab origine di un contratto comporta, evidentemente, l'infondatezza del dedotto profilo di nullità.
Ed invero la S.C. ha recentemente chiarito che “la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il ### può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma»: locuzione, questa, in cui il termine «forma» è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).” (Cass. 18230 del 3.7.2024).
Per quanto riguarda le ulteriori deduzioni spiegate da parte attrice, deve preliminarmente darsi atto che, in sede di memoria conclusionale, ### ha espressamente rinunciato alle domande di cui ai punti II), ### e IV) dell'originario atto di citazione.
Ciò posto e rilevata l'assenza di analoga rinuncia da parte dei successori a titolo universale di #### rimasti contumaci, osserva il Tribunale che, secondo Cass. civ., S.U., 16 novembre 2022, ### - orientamento al quale questo Giudice ritiene di doversi uniformare - il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), il che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Il massimo organo di nomofilachia ha quindi escluso, in primis, la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, T.U.B.
La Suprema Corte ha altresì escluso che detto superamento possa determinare una nullità virtuale del singolo negozio di mutuo assistito da garanzia fondiaria, posto che detta prescrizione - riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari - non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche. Ed allora, l'art. 38 t.u.b. citato (in uno con la delibera attuativa del 1995 ### non ha natura imperativa, non delinea un requisito per il quale (il valore dell'immobile) sussista un onere di indicazione nel singolo contratto assistito dalla forma scritta ad substantiam, potendo rilevarsi da documenti estrinseci e preparatori. ### le S.U., quindi, la nullità potrebbe essere predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibili dal testo contrattuale, senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore, come sono invece quelle compiute dai periti cui sia demandato il compito di stimare il bene, ai fini del giudizio sul rispetto del limite di finanziabilità. Il rischio, osservano i giudici di legittimità, è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi alla sua conclusione. ### la Corte, anche ove all'artt. 38, comma 2 t.u.b. volesse attribuirsi il rango di norma imperativa (pure escluso in motivazione), “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare”.
E lo scopo perseguito dalla disposizione, quello della stabilità patrimoniale delle banche erogatrici mutui assistiti da ipoteca fondiaria, ossia un interesse distinto da quello perseguito in occasione del singolo affare dagli specifici contraenti, sarebbe paradossalmente messo in discussione proprio dalle conseguenze derivanti dall'invalidazione del singolo contratto.
Infatti, “la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”.
In definitiva, la violazione del limite di finanziabilità non si traduce in un impatto sulla struttura o l'oggetto del contratto che possa produrre conseguenze di carattere ### invalidanti, ma attiene al diverso rapporto - anche disciplinare e sanzionatorio - fra autorità di vigilanza e singoli istituti di credito, senza che, giova aggiungere, vi sia neppure spazio per una riqualificazione del negozio in difformità da quanto le parti hanno effettivamente voluto. ### non può non evidenziarsi, nel merito, come nel caso di specie, non possa comunque ritenersi provato che la ### nel concedere il suddetto mutuo fondiario, abbia violato il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
E invero parte convenuta ha depositato in atti la perizia estimatoria eseguita all'atto dell'erogazione del mutuo che comprova che non vi fu alcun superamento del limite di finanziabilità del mutuo: perizia che non può ritenersi sconfessata dalla consulenza di parte depositata dagli attori, la quale, a differenza della prima è stata effettuata oltre 14 anni dopo la concessione del mutuo.
Applicando i suesposti principi al caso di specie e pur richiamate le ragioni che hanno determinato ### a rinunciare agli ulteriori motivi sub II), ### e IV), emerge l'infondatezza delle deduzioni spiegate da parte attrice, ivi compresa quella relativa alla violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale ### stante l'assoluta genericità della stessa e non avendo gli attori compiutamente indicato in che termini la condotta degli istituti di credito che si sono succeduti nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio (sulla cui legittimità il Tribunale ha già preso posizione) avrebbe intaccato il loro diritto alla proprietà privata, tenuto conto che gli attori non hanno fornito la prova liberatoria, ossia l'adempimento, anche parziale, della pretesa creditoria di ### 2022 S.r.l., dacché le domande spiegate devono essere rigettate.
In ragione dell'esito del giudizio, gli attori vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e della società intervenuta, alla luce del principio di causalità che governa la materia della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o domanda assorbita: - Rigetta le domande proposte da ### e dagli eredi di ### - ### e gli eredi di ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ### - ### della ### coop., che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge. - ### e gli eredi di ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ### 2022 S.r.l. ., che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge. ### 13.1.2026
causa n. 985/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Restivo Enrico