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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1880/2025 del 22-12-2025

... soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in ### di Consiglio e composta dai ###ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### rel. est.  ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 del ### degli ### dell'anno TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### S.P.A. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor ### rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso art. 702 bis c.p.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### dell'appellante: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dichiarando l'inefficacia di detta cessione nei confronti dell'Asp di ### 2) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.  ### dell'appellata: conclude per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza gravata o comunque delle originarie istanze del proprio ricorso introduttivo; con vittoria di spese anche del grado di appello e attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Accogliendo le domande proposte da ### s.p.a., il Tribunale di ### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 5 giugno 2020, ha dichiarato valide ed efficaci le cessioni di crediti futuri disposte, in favore di ### s.p.a., dalle farmacie del dott.  ### e del dott. ### e notificate al debitore ceduto, ### di ### nei giorni 1, 6 e 14 marzo 2019 e illegittimo, per contro, il diniego alla cessione opposto dall'A.S.P. “in virtù di innovato indirizzo strategico aziendale, correlato ad apposita determinazione cui è pervenuta il ### di questa Azienda”, comunicato con note prot. n.ro 45706 del 12.3.2019 e n.ro 54294 del 26.3.20199 Ha ritenuto il Tribunale inapplicabili alle cessioni le previsioni, qualificabili come norme eccezionali e, dunque, insuscettibili di estensione analogica: - degli artt. 69 e 70 r.d. 18.11.1923 n. 2240 -che, richiamato l'art. 9 all. E alla L.  2248/1865, subordinano l'efficacia della cessione all'espressa adesione dell'amministrazione, debitrice ceduta, al negozio-, essendo il perimetro applicativo di tali disposizioni soggettivamente limitato alle amministrazioni statali, al quale non di ascrivono le ### - dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 -che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di manifestare il proprio dissenso alla cessione del credito-, non rientrando il rapporto intercorrente tra l'ASP e le farmacie in alcuno degli schemi negoziali che definiscono, sotto il profilo oggettivo, l'ambito operativo della disposizione. 
Ha dunque concluso che “la cessione di credito operata a favore di ### S.p.a.  soggiace all'ordinaria disciplina codicistica” di cui all'art. 1260 c.c., non ostando alla sua operatività neppure la “circostanza che i crediti ceduti sono futuri ... non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali”. 
Infine, ha coerentemente regolato le spese di lite, ponendole a carico dell'###
Quest'ultima ha proposto appello avverso l'ordinanza censurando come erronea l'identificazione nella normativa civilistica del paradigma regolatore delle cessioni intercorse tra le farmacie e ### s.p.a., tanto più in ragione della documentata propria natura di organismo di diritto pubblico inequivocabilmente comprovata mediante produzione della ### n. 223, serie generale, del 2.9.2018, contenente l'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato stilato ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 31.12.2009 n. 196. Segnala la contraddittorietà del percorso motivazionale là ove, mentre nega che “il rapporto tra l'Asp di ### e le farmacie in argomento è incasellabile nella concessione di pubblico servizio dal carattere periodico e ripetitivo” (pag. 10 dell'atto di appello), al contempo, “riconosce l'esistenza di un rapporto concessorio” (pag. 11 dell'appello) tra le medesime parti.  ###, alla quale si è opposta ### s.p.a., non è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto una parziale modifica e un approfondimento del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.  ### posto dall'appellante sulla propria natura di azienda “con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” ex art. 1 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (pag. 7 dell'impugnazione), di ente regionale “a istituzione necessaria con personalità giuridica pubblica”, (ancora pag. 7), di azienda o ente del ### sanitario nazionale ricompreso nella definizione di amministrazione pubblica fornita dall'art. 1, comma II, D.Lgs. n. 165/2001, di “organismo di diritto pubblico” (pag. 9) e, in ogni caso, di soggetto espressamente ricompreso “nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica), elenco pubblicato dall'### nazionale di statistica nella ### ufficiale n. 223, serie generale, del 28-9-2018, che consente di superare quegli arresti giurisprudenziali secondo cui le Asp sono enti pubblici economici” (pag. 10 dell'atto di appello), non scalfisce la corretta conclusione del Tribunale riguardo all'inapplicabilità alle ### dele disposizioni degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E della ### n. 2248 del 1865.  ### neppure tenta di misurarsi con l'argomento cardine enucleato dal Tribunale, il quale, considerato il tenore letterale delle norme e il carattere eccezionale loro attribuito, con uniformità di indirizzo, dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, ha concluso per la riferibilità di tale disciplina alle sole amministrazioni statali. 
E' sufficiente al riguardo rammentare: - che l'art. 69 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisce che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio", mentre il successivo art. 70, per quel che qui rileva, dispone che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale ultimo prevede che «sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata», norme tutte testualmente ed espressamente riferite allo Stato; - l'orientamento della Suprema Corte (riaffermato anche in una vertenza in cui si discuteva dell'efficacia di una cessione di crediti vantati proprio nei confronti dell'### sanitaria locale di ### la quale anche in quel caso aveva dichiarato di non accettare il trasferimento della titolarità della posizione creditoria), secondo cui “sia nella giurisprudenza ordinaria (Cass. n. 981 del 2002, Cass. n. 18601 del 2005) che all'interno della giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione con maggiore frequenza di esaminare la questione, si è sempre riconosciuto alla norma citata dal ricorrente, che in taluni casi subordina alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva. Scopo della norma che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A.  secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (Cass. 18610/2005); quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinchè la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito. Nel caso in esame siamo al di fuori dall'ambito di applicazione della norma innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le ### e poi le Asl sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi)” (Cass. 27.8.2014 n. 18339, in motivazione; in termini, più di recente, Cass. civ. 13.12.2019 n. ###). 
Sulla scorta di tali rilievi deve ribadirsi l'inapplicabilità all'### la quale mai ha sostenuto - né potrebbe fondatamente sosteneredi essere incardinata nell'apparato organizzativo dello Stato, di una disciplina, derogatoria al principio generale della cedibilità dei crediti sancito all'art. 1260 c.c., concepita come eccezionale forma di salvaguardia degli interessi pubblici sottesi alla regolare esecuzione di contratti di durata in cui l'amministrazione statale rivesta il ruolo di committente. “Il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 ) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le aziende sanitarie locali, che sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Corte App. Ancona 5/5/2025, n. 654) Ricorrono invece -e sul punto occorre rivedere la motivazione del provvedimento impugnato i presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. 
La corretta valutazione dei motivi di impugnazione alla luce della disposizione normativa postula: - in primo luogo, l'identificazione della natura giuridica della “stazione appaltante” ### - quindi, l'inquadramento del rapporto che la lega alle farmacie convenzionate per l'erogazione del servizio farmaceutico; - infine, la verifica della ricorrenza di motivazioni legittimanti il rifiuto. 
Procedendo gradatamente, non può ragionevolmente dubitarsi che l'### rientri nella definizione di "pubblica amministrazione". Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.  30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.6.1999, n. 229, le U.S.L. -cui sono succedute, con analoga disciplina, le ### sanitarie-, sono enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, che operano integrate nel ### per l'erogazione di servizi essenziali di interesse pubblico.  ### rientrano poi nell'ambito della ### nella sua massima estensione individuato dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 1, comma 2, che espressamente vi inserisce "le amministrazioni, le aziende e gli enti del ### sanitario nazionale". 
La loro natura pubblicistica è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza ( 10.6.2019 n. 15579; Cass. 6.10.2011 n. 20530), che le qualifica ora come enti pubblici non economici (Cass. 27.9.2021 n. 26113 richiamata da Cass. 26.11.2021 n. ###), ora come organismi di diritto pubblico e, in ogni caso, come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del ### dei ### (### Stato, Sez. III, 15.3.2023 n. 1234).
Proseguendo nella disamina, il rapporto che intercorre tra l'### e le farmacie con essa convenzionate per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica deve essere qualificato in termini di concessione di pubblico servizio. La giurisprudenza amministrativa e civile ha da tempo chiarito che l'attività di distribuzione dei farmaci al pubblico, pur essendo svolta da soggetti privati (farmacisti o società di farmacisti), assume carattere di pubblico servizio in ragione della sua essenzialità per la tutela della salute e del suo inquadramento in un sistema di convenzioni e controlli pubblici (Cass. civ. SU, 20.9.2022 n. 5678; ### Stato 10.11.2021 n. 9101). La farmacia, infatti, svolge sì attività commerciale, ma è anche e fondamentalmente parte integrante del ### in quanto contribuisce a dare attuazione al diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 della ### erogando prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione, con oneri a carico del bilancio pubblico e sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria. “Il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero “soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.” (Cass. S.U. 20.11.2020 n. 26496, di seguito ripresa da Cass. 18.1.2021 n. 28564 e 21.3.2022 n. 8994). 
La strutturazione dell'attività farmaceutica di dispensazione di farmaci richiede l'intervento concessorio della pubblica amministrazione. Come conferma la Corte Costituzionale (sent.  255/2013), la farmacia “è un servizio di pubblica utilità, organizzato in funzione dell'interesse generale alla tutela della salute”, e la titolarità dell'esercizio è subordinata a un provvedimento concessorio che presuppone un atto di pianificazione territoriale. 
Due dimensioni pubblicistiche caratterizzano l'attività farmaceutica: la prima risponde a finalità di programmazione sanitaria e territoriale ed è affidata alla definizione della pianta organica nazionale; la seconda si esplica nel rapporto convenzionale con il SSN che disciplina i profili economici e operativi. Tale convenzione, prevista dal D.P.R. n. 371/1998, è parte integrante del sistema concessorio e vincola il farmacista al rispetto delle regole del servizio pubblico. “Il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, (Cass. civ. 2/12/2016, n. 24653 che ne trae la conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie aventi a oggetto la pretese del farmacista al pagamento del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale). 
Il rapporto convenzionale che attribuisce al farmacista il compito di gestire un servizio pubblico, con l'assunzione dei rischi di gestione e la percezione di un corrispettivo non direttamente dal fruitore finale, ma dall'ente pubblico (Cass. civ. 12.4.2024 n. 2345), risponde pienamente alla definizione di concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, che la identifica come un contratto a titolo oneroso con cui una o più stazioni appaltanti o enti concedenti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, trasferendo su questi ultimi il rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 
La concessione che interessa in questa sede è quella di servizi, anch'essa ricompresa nell'elencazione di contratti fonte di crediti cedibili (alla condizione che non pervenga comunicazione del rifiuto dell'amministrazione) contenuta nell'art. 106 comma 13 Dlgs 50/2016. 
Con termine aspecifico riferibile a entrambe le ipotesi di concessione -di lavori e di servizi contemplate all'art. 3 del ### degli ### la norma prevede che sono opponibili alle stazioni appaltanti le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, sono qualora queste non le rifiutino. ### del legislatore per l'utilizzo di un termine generico in luogo della più precisa perimetrazione discendente dalla scelta per l'una o l'altra tipologia di concessione di cui all'art. 3, ne rileva l'intento non di escludere, bensì di ammettere tutte le declinazioni dell'istituto. 
Può dunque concludersi per la sussunzione delle cessioni oggetto di causa alla disciplina dettata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016., così che la loro efficacia e opponibilità alla ### amministrazione restano subordinate al rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 (stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica alle amministrazioni debitrici) e al decorso del termine di 45 giorni dalla notifica senza che pervenga al cedente e al cessionario comunicazione del rifiuto della debitrice ceduta.
Sulla natura del diritto di quest'ultima di rifiutare la cessione occorre adesso concentrare l'attenzione. 
Nell'assoggettamento delle parti del negozio di cessione di credito alle determinazioni unilaterali del debitore ceduto è dato ravvisare il binomio diritto potestativo - soggezione. In deroga alla previsione di carattere generale di cui all'art. 1260 c.c., alla P.A. è infatti conferito il potere di inibire l'efficacia di un contratto intercorso tra altri e dunque di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. 
Simile diritto interferisce con la mobilizzazione dei crediti, fattore di generale incremento del sistema produttivo, in quanto tale concepito dall'ordinamento come valore da tutelare e obiettivo da incentivare. 
La cessione dei crediti, invero, anche quando operata con funzione di garanzia, come nella vicenda in esame, assicura il rapido e ottimale utilizzo delle risorse attive dell'impresa, consentendo a questa di fruire di anticipazioni finanziarie e finanziamenti. ### a strumenti di credito, soprattutto nell'attuale panorama di crisi economica, agevola l'operatore imprenditoriale nell'attivazione e nell'ampliamento di circuiti economico-finanziaria virtuosi, con proficui riflessi sull'organizzazione dell'attività di impresa e sui suoi risultati. 
In quanto destinato a interferire con l'altrui libertà negoziale, oltre che sulla libera circolazione dei crediti, il diritto dell'amministrazione di opporre un rifiuto inibendo l'efficacia della cessione inter alios acta non può risolversi in arbitrio. Esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria. Ratio che la giurisprudenza, di legittimità come di merito, ha ravvisato nella “finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture” (così Cass. civ. n.18339/2014). 
Nell'opporre il rifiuto, l'ASP di ### ha richiamato la determinazione n. 137132 del 22.8.2018 con cui il direttore amministrativo impartiva disposizione di rifiutare le cessioni di credito in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento e dei maggiori oneri in caso si instaurazione di un rapporto trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto.   E' inoltre in atti la relazione prot. n. 133603 del 1.8.2019 a firma del direttore U.O.C ### dell'Asp che esplicita che in esito alla citata disposizione di servizio “tutte le cessioni di credito -senza distinzione alcunasono state oggetto di non accettazione” Proprio l'atteggiamento di indiscriminata e massiva opposizione a qualsivoglia cessione - e ciò senza considerare l'inconsistenza degli argomenti che fanno leva sulla maggiore puntualità dei pagamenti, del tutto irrilevante laddove la cessione riguardi crediti futuri, o ### sulla necessità di evitare i costi delle iniziative legali intraprese in passato dalla cessionaria ### impedisce di correlare il rifiuto all'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto di durata, impendendo che nel corso del medesimo l'appaltatore si sguarnisca delle risorse erogate.
Quantunque nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 non vi sia espressa menzione della motivazione quale condizione di legittimità del rifiuto, a ciò suppliscono i principi generali dell'ordinamento, motivo per cui, ribadito che la circolazione dei crediti può a buon diritto menzionarsi tra i pilastri economia, la sua compressione non può che correlarsi agli altri valori ordinamentali. 
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ### s.p.a.  in prossimità ai valori medi delle cause di valore indeterminabile indicati dal d.m. n. 147/2022 in € 8.000,00 -di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionaledevono essere poste a carico dell'appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da ### di ### con atto di citazione notificato il ### a ### s.p.a. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### il 5 giugno 2020; condanna l'appellante alla refusione in favore di ### s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.  30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### della Corte di Appello il 27 novembre 2025.   ### est.

causa n. 965/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Giulia Maisano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1175/2026 del 25-01-2026

... provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli - ### - in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23241 del ### degli ### dell'### 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - credito da surroga assicurativa TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.D.I. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M. Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro l'### s.p.a., nel quale aveva contestato il credito azionato in monitorio da detta banca e precisamente quello portato dal decreto ingiuntivo n. 8300/2021 per euro 19.822,50 avente fonte nel contratto di finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ### e da questa poi ceduto alla ### 2) la non debenza delle somme ingiunte per inoperatività della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento, con conseguente inesistenza del rischio ed insussistenza del diritto di surroga. In particolare l'opponente rilevava che dalla documentazione versata in atti dalla H.D.I.  ###ni s.p.a. si evinceva che, associato al contratto di finanziamento del 24/05/2011, il ### aveva stipulato contestualmente la “### Vita” identificata al n. 4024, mentre non vi era alcuna traccia della ### da perdita di impiego, da cui la compagnia assicurativa aveva fatto discendere il diritto di surroga, anche considerato che esso ### non aveva mai sottoscritto alcuna polizza a copertura del rischio da perdita impiego, ma solo la polizza vita; 3) l'insussistenza del diritto alla surroga per mancata dimostrazione del pagamento delle somme assicurate nei confronti dal reale creditore. In particolare l'opponente rilevava che la HDI aveva versato in atti un atto di quietanza rilasciato in data ### dalla ### s.p.a., che nella sostanza non dava la piena prova dell'avvenuto pagamento della somma all'effettivo titolare dell'originario diritto di credito avente fonte nel contratto di finanziamento. Peraltro, nel fascicolo monitorio non era assolutamente presente il contratto di cessione del credito intercorso tra la originaria creditrice ### la cessionaria ### e l'ulteriore cessionaria ### atteso che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, in caso di contestazione specifica e considerato che tale avviso di pubblicazione assolveva piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; 5) la non debenza della somma, in quanto non depurata dei costi inerenti alle commissioni, spese ed assicurazione. In particolare l'opponente esponeva che il pagamento effettuato dalla H.D.I.  ### s.p.a. alla ### s.p.a. doveva essere valutata alla stregua di una estinzione anticipata della cessione operata in favore del ### con conseguente decurtazione della quota parte degli oneri, delle spese di assicurazione e commissioni incassate, pari almeno ad euro 1.949,96; 6) l'illecita applicazione del regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese con conseguente applicazione di un regime finanziario mai prescelto dal mutuatario; 7) l'illecita capitalizzazione composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a.  proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in virtù della polizza rischio impiego n. 4024/207 relativa all'operazione di delega n. ### stipulata dal sig. ### nato a Napoli il ### residente in ### del ### 1 ###, dipendente di ### pertanto rilascia quietanza …”, dalla quale appariva evidente sia il riferimento alla polizza rischio impiego 4024 che al numero di finanziamento ###. Riguardo alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ### rilevava che vi era stata una prima cessione del credito in data ### da parte della originaria finanziaria ### s.p.a. alla ### s.p.a. ed una seconda cessione, da quest'ultima alla ### s.p.a., per provare le quali era sufficiente la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla ### Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la discussione della causa, all'esito della stessa la causa veniva decisa.  ### è fondata e va pertanto accolta. 
Invero per poter agire in giudizio per esigere un credito in cui si asserisce di essersi surrogato, occorre che si provi che l'assicurato surrogante sia effettivamente il titolare del diritto di credito, coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del mutuatario. Tale prova, dalla surrogata ### s.p.a., attrice in senso sostanziale, non è stata fornita né in sede monitoria, né tanto più nel giudizio di opposizione, dove l'opponente ha specificamente contestato che fosse del tutto assente la prova delle avvenute cessione del credito bancario dalla originaria finanziaria ### s.p.a.  alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla ### s.p.a.. Invero a fronte della contestazione dell'opponente sia della prova della cessione del credito - in mancanza della produzione dei due contratti di cessione del credito - sia della prova che il credito bancario ceduto fosse proprio quello originatosi dal finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ###, l'opposta si è limitata ad invocare la sufficienza della produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco fatto in favore della ### Orbene sul punto questo giudice da tempo segue la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale l'avviso in ### a fronte di specifica contestazione di titolarità del credito oggetto di cessione, non è idonea a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; Trib. ### sent. n. 392/2023; ####. 523/2023). In pratica la pubblicazione sulla ### assolve solo alla più limitata funzione di sostituto delle singole notifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 Nel caso di specie non risultano prodotti i due atti di cessione del credito coperto da assicurazione prima dalla ### s.p.a. alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla IBL ### s.p.a. La necessità di produrre i contratti di cessione del credito sorge dall'esigenza di fornire la prova certa della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della società di assicurazione ad esercitare il diritto di credito in giudizio ex art. 1916 c.c. Grava, infatti, sulla società che intenda, affermandosi successore a titolo particolare del credito, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e quindi il diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. in virtù del contratto assicurativo connesso (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente ### di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; ### 10/06/2021, n. 461). 
Nel caso in esame addirittura i contratti di cessione non risultano nemmeno versati in atti dall'opposta. 
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in atti la sentenza n. 10201/2024 emessa dal ### di Napoli nella persona della Dott.ssa ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal ### contro la ### S.p.a. con R.g. 15397/2022, quello con il quale l'opponente aveva richiesto la riunione del presente giudizio. Con tale sentenza, ora passata in giudicato in quanto non impugnata dalla ### il ### di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal ### così motivando: “### è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. 
Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di cui il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. 
Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad oggetto la riscossione da parte della ### del ### S.p.a. del credito residuo di cui al contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### stipulato dal ### in data ### con la ### S.p.a. In tale giudizio il ### aveva contestato integralmente la pretesa, addirittura osservando che le somme non fossero dovute stante l'omessa allegazione della prova della titolarità del credito in capo alla ### s.p.a. ### giudizio, invece ha ad oggetto una parte del credito di cui al predetto contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### del 24/05/2011, dove l'opposta ### s.p.a. agisce proprio in surroga di tale diritto di cui la ### non è stata riconosciuta come titolare. 
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio va dunque revocato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta ogni altra domanda ; 3. Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore al difensore antistatario. 
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 23241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Romano Maria Ilaria

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 301/2025 del 19-02-2025

... (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###- Dicembre-2018.pdf”). Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) relativo alla seconda cessione stipulata il ### tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l.. A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa dalla ### S.r.l. sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di (leggi tutto)...

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R.G. n. 1282/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore-opponente E ### S.R.L. (CF: ###) e per essa ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### convenuta-opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ### su richiesta della ### S.r.l., con cui gli era stato ingiunto il pagamento (in solido con la “### di ### Natale”) della complessiva somma di € 32.877,72, oltre interessi e spese.  ### S.r.l., per il tramite della mandataria ### S.r.l., assumeva in sede monitoria di essere creditrice del sig. ### quale fideiussore in virtù della garanzia da quest'ultimo prestata in data ### per le obbligazioni relative al rapporto di conto corrente bancario n. 6572/10550, stipulato dalla debitrice principale “### di ### Natale” con la ### S.p.A., poi ### S.p.A..  ### opponente ha eccepito: -il difetto di legittimazione attiva della ### S.r.l., per carenza di prova sull'intervenuta cessione e sullo specifico oggetto della stessa; -che il rapporto di conto corrente, anche relativamente agli affidamenti concessi, era stato garantito dalla ### e non vi è prova se tale garanzia sia stata previamente escussa; -la mancanza di prova circa la maggiorazione di € 20.000,00 subita dal saldo debitorio che alla data di chiusura del conto corrente bancario, ovvero all'1.10.2013, risultava essere pari ad € 9.268,83; -l'applicazione di interessi superiore alla soglia legale e la nullità delle operazioni effettuate per contrarietà all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
Ha concluso chiedendo: “### all'On. Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione; 2) revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 163/2021 per i motivi espressi nella presente opposizione; 3) accertare e dichiarare, anche previa CTU tecnico-contabile, la nullità del contratto di conto corrente per la natura extralegale ed illecita degli interessi applicati e non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte dell'opponente; 4) in via subordinata, sempre previa CTU tecnico-contabile, accertare e dichiarare la somma ancora effettivamente dovuta dall'opponente al medesimo titolo; 5) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.  2. Si è costituita in giudizio la ### S.r.l. in qualità di mandataria con rappresentanza della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività; in via subordinata e gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, ha chiesto che venga emessa ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia; con vittoria di spese e compenso professionale.
In particolare, per quanto attiene la maggiorazione di € 20.000,00 indicata nell'estratto conto rilasciato dalla banca ex art. 50 T.U.B., ha osservato che il richiamato addebito si riferisce all'escussione effettuata dell'obbligo di firma (rectius: fideiussione a prima richiesta), rilasciato dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.; più precisamente, a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna opponente verso la società ### S.p.A.  questa ultima avrebbe escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla già ### S.p.A. ed effettuato il bonifico dell'importo garantito per cui il netto addebitato è stato annotato nel certificato di passaggio a sofferenza ex art. 50 T.U.B..  *************************  3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). 
Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c..  ### a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). 
Con segnato riferimento ai rapporti di conto corrente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. 9695 del 3 maggio 2011). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto” (Cass. Civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21092).
Pertanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza 14640 del 06/06/2018; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). 
Ebbene, nel caso di specie la parte opposta ha prodotto: -il contratto di apertura di conto corrente bancario n. 6572/10550, intestato alla ### di ### ed acceso in data ### con la allora ### S.p.A., filiale di ### con annesse condizioni economiche (doc. n. 1 fascicolo monitorio); -la fideiussione sottoscritta dal sig. ### in data ### in favore della ditta ### di ### sino alla concorrenza della complessiva somma di € 45.000,00 (doc. n. 3 fascicolo monitorio); -la comunicazione dell'1.10.2013 con la quale ### S.p.A. aveva comunicato al garante e alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente sopra richiamato che presentava a quella data uno scoperto di € 9.268,83 (doc. n. 4 fascicolo monitorio); -la certificazione ex art. 50 T.U.B. all' ### (doc. n. 2 fascicolo monitorio); - gli estratti conto dal marzo 2006, data di accensione del rapporto di conto corrente, al settembre 2013 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta). 
Pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'opposta, attrice in senso sostanziale, in quanto sono stati offerti elementi certi che consentono di ricostruire in maniera non approssimativa le operazioni registrate dalla data di apertura del conto e che, dunque, comprovano il saldo per come espresso negli estratti conto. 
Va comunque operata una opportuna precisazione quanto all'importo di € 20.000,00 indicato nell'estratto conto ex art 50 T.U.B. in atti, registrato come “passaggio a sofferenze”, data valuta 21.2.2013.  ###, come illustrato in premessa, ha imputato tale somma all'escussione effettuata della fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.. 
A sostegno di ciò ha prodotto la comunicazione del 15.1.2013 trasmessa alla ### di ### alla ### Coop a r.l. e per conoscenza all'odierno opponente con la quale ### S.p.A. invitava i suddetti soggetti a precostituire entro una certa data i fondi necessari al pagamento, avendo ricevuto la richiesta di escussione della garanzia, e al contempo avvisava che, in difetto, avrebbe provveduto al pagamento nei confronti della ### S.p.A.. 
Orbene, in primo luogo non vi è alcuna prova del fatto che tale importo sia stato poi effettivamente corrisposto dalla ### alla società garantita dal credito di firma in disamina.
In secondo luogo si ritiene che l'opposta avrebbe dovuto fornire prova del rapporto contrattuale su cui si fonda tale specifica pretesa. 
In altri termini avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto con il quale la ### cedente aveva rilasciato la garanzia in favore della ### S.p.A.. 
Tali evidenze, tuttavia, non sono state fornite e ciò giustifica, in via assorbente, l'espunzione dal totale richiesto dell'importo in questione (€ 20.000,00).  3.1. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opposta si osserva che è stato prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 3 del 08.01.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. 
Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###-
Dicembre-2018.pdf”). 
Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. 
La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) relativo alla seconda cessione stipulata il ### tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l.. 
A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa dalla ### S.r.l. sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (doc. n. 3 fascicolo parte opposta), nella quale il consigliere delegato dalla predetta società conferma che il credito vantato nei confronti del sig. ### per € 32.877,72 è stato ceduto alla ### S.r.l., come da cessione regolarmente pubblicata in ### della ### parte seconda, n. 141 del 30 novembre 2019. 
Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). 
In conclusione, sulla scorta della sopra richiamata documentazione si ritiene che l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza delle intervenute cessioni in blocco nonché del fatto che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli ceduti.  3.2. È infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova della preventiva escussione della #### ha prodotto la comunicazione del 17.1.2013 con cui la stessa ### in persona del ### Dott. ### facendo seguito alla richiesta di pagamento della banca ha negato la liquidazione non potendo “la posizione di che trattasi…allo stato considerarsi assistita dalla garanzia consortile” (doc. n. 6 fascicolo parte opposta). 
Di conseguenza la richiesta avanzata nei confronti degli altri coobbligati, tra cui il sig. ### non può considerarsi illegittima.  3.3. La doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi illegittimi merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente già in punto di allegazione.  ### si è limitato a denunciare in termini del tutto vaghi l'applicazione di interessi ultralegali senza operare alcun riferimento alle concrete pattuizioni contenute nel contratto sotteso alla domanda monitoria, né al tasso di interesse effettivamente applicato. 
È stato condivisibilmente affermato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 17/01/2018, n.1183) Nel caso in disamina la doglianza in questione non contiene nemmeno l'indicazione degli importi che sarebbero stati indebitamente incamerati dalla banca a titolo di interessi illegittimi.  4. In definitiva, in base a quanto argomentato l'opposizione va accolta solo in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.  ### va comunque condannato al pagamento in favore dell'opposta di € 12.877,72, oltre interessi.  5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da ### e per l'effetto ### il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ###; CONDANNA ### al pagamento in favore della parte opposta (in solido con la ### di ###, della somma di € 12.877,72, oltre interessi come da domanda monitoria; COMPENSA le spese di lite. 
Castrovillari, 19/02/2025. 
Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione dell'###.ssa ###.

causa n. 1282/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Zibellini Raffaele

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 57/2026 del 12-01-2026

... di inefficacia, nei confronti della ### S.p.A., del contratto di affitto di fondo agrario per cui è causa. 5. Quanto alla posizione di ### S.p.A., cessionaria dei crediti della ### S.p.A. a seguito cessione di crediti in blocco eseguita ai sensi della l. n. 130/1999 (contratto di cessione pubblicato in ### 153 del 31/12/2024), e per essa, quale mandataria, ### S.P.A. (già ### S.P.A.), va rilevato che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Tuttavia, in caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 c.p.c.), l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario. Ne consegue che le pronunce di seguito formulate sono effettuate nei confronti della ### S.p.A. non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 16/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127-ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3263 R.G. Cont. dell'anno 2024 TRA ### S.P.A. - C.F. ###/P. IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### S.R.L. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### E ### - C.F. ###; ### contumace NONCHÉ ### S.P.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, FBS ### S.P.A. (già ### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Latina presso lo studio dell'avv.  ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di intervento; ### OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..  CONCLUSIONI: per parte attrice e intervenuta (note scritte del 15/12/2025): Ci si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi delle cui conclusioni, da intendersi qui trascritte e riportate, si chiede integrale accoglimento: ‘### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza. 
Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio'.  per parte convenuta (note scritte del 15/12/2025): “Si dichiara di riportarsi integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti scritti difensivi ed allegati tutti, quivi da aversi per trascritti e riportati nella loro interezza, con richiesta di accoglimento delle domande ivi svolte e conclusioni tutte ivi rassegnate. Con contestazione delle avverse difese come illustrato compiutamente nelle note conclusionali autorizzate [### ciò eccepito, nel confidare in questa sede nell'accoglimento delle su estese eccezioni di incompetenza per materia e pure per territorio del giudice ordinario del Tribunale di Latina adito, comunque rilevabili d'ufficio, si hanno per confermate le conclusioni tutte già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 31 gennaio 2025, tra queste in virtù di quanto affermato in ordine alla congruità del canone di cui al contratto di locazione oggetto di questa revocatoria, quella di rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, a fortiori in ordine alla carenza di dei suoi presupposti ex art. 2901 c.c.]”; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.p.A. ha convenuto in giudizio ### e la ### S.r.l., chiedendo in via principale, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. proposta, la revoca e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di affitto di cui alla scrittura privata del 28/07/2023, registrata in data ###. 
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dichiarato di vantare nei confronti di ### in qualità di garante della società ### L.C.E.  società semplice agricola, un credito pari ad € 742.593,69, di cui € 196.643,33 in virtù di decreto ingiuntivo n. 684/2023 emesso dal Tribunale di Latina il ### e regolarmente notificato ed € 545.950,36 in forza di precetto per pagamento rate insolute di mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) del 29/03/2017 ai rogiti del notaio #### attrice ha altresì dedotto che, con scrittura privata del 28/07/2023, ### ha concesso in affitto alla ### S.r.l. i seguenti beni di sua proprietà, siti in ### a) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 138 ### di mq.  2371; b) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 139 ### di mq.  2980; c) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 141 ### di mq.  4500; d) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 142 ### di mq.  3.740; e) terreno, censito al catasto terreni al foglio 40, p.lla 540 ### di mq.  3.372; che la durata della locazione è stata convenuta a far data dal giorno 01/01/2024 fino al 31/12/2034 per un canone annuo di € 10.000,00 (pari ad € 200.000,00 complessivi) corrisposti in un'unica soluzione a decurtazione del maggior credito vantato dal conduttore nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice”, come da scrittura privata in pari data. 
Ravvisando il carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che tale atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, rassegnando in citazione le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti dell'istante l'atto di contratto di affitto di terreno agricolo di cui alla scrittura privata del 28/07/23 registrata il ###, descritto nella narrativa dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge. Ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza. Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.  1.1 Ritualmente citato, ### non si è costituito.  1.2 Con comparsa del 16/04/2025 si è costituita la ### S.r.l., la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, in quanto l'atto oggetto di revocatoria è stato stipulato ai sensi della l. n. 203/1982, redatto con le preposte associazioni di categoria ### di ### - ### - ### - 004, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 26 della L. 11 febbraio 1971 11 ed art. 47 della legge n. 203 del 1982, che sarebbe anche funzionalmente competente la sezione specializzata agraria del Tribunale di Velletri. 
La convenuta ha rilevato, nel merito, l'insussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta e ciò attesa la congruità del canone pattuito, peraltro validato dalle associazioni di categoria, e considerato l'accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### del credito vantato dalla ### S.r.l. nei confronti della “F.lli ### e ### Semplice” ed anche dell'azienda agricola ### in ragione del quale la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli.
Sulla scorta di tali premesse, parte convenuta ha così concluso nella comparsa di costituzione: “### l'###mo Giudice ordinario adito in via pregiudiziale rilevare la propria incompetenza per materia nel presente giudizio per quanto in narrativa per essere competente in via funzionale ed inderogabile la ### indicandosi quella del Tribunale di Velletri, competente per territorio. 
In via subordinata rigettare l'avversa domanda, infondata in fatto e diritto, per quanto in narrativa in ordine alla carenza di legittimazione attiva nonché dei presupposti ex art. 2901 c.c.”.  1.3 Con ordinanza del 22/04/2025, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di ### e, ritenuto che le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta costituita potessero essere decise con il merito e rilevata la superfluità delle prove orali articolate da parte attrice, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 16/12/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..  1.4 Con comparsa del 06/05/2025 è intervenuta volontariamente in giudizio la società ### S.p.A., la quale, dando atto della cessione del credito oggetto del giudizio ai sensi e per gli effetti degli art. 1, 4 e 7 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del d.lgs. 1/9/1993, n. 385 - cessione del 6/12/2024 e con effetti decorrenti dal 30/09/24, pubblicata nella ### 153 del 31/12/2024 - ha fatto proprie tutte le domande, istanze, conclusioni, eccezioni e deduzioni espresse dalla cedente, chiedendone la relativa estromissione dal giudizio.  2. ### convenuta ha eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale, trattandosi di materia (contratto di affitto agrario) a suo dire rientrante nella competenza della sezione specializzata agraria.  ### è innanzitutto inammissibile per essere stata proposta con comparsa di risposta depositata oltre il termine dell'art. 166 c.p.c.. Ed infatti, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.   Nel caso di specie, fissata in citazione l'udienza di comparizione del 4/2/2025, la società convenuta che ha proposto eccezione di incompetenza si è costituita in data ###. ### parte neppure il giudice ha sollevato, con ordinanza del 22/4/2025, la medesima questione sulla competenza, cosicché essa rimane radicata presso questo tribunale.  2.1 Ad abundantiam va rilevato che l'azione revocatoria, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, non configura una “controversia in materia di contratti agrari” di competenza della sezione specializzata agraria. 
Può, invero, discutersi di controversia in materia di contratti agrari solo quando il contratto viene invocato tra le parti come fonte di diritti o obblighi o se ne deve accertare, sempre tra le parti del contratto, l'esistenza, la validità o l'efficacia. 
Dunque, per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria “risulta necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute a indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto di lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia” ( civ., sez. III, 05/04/2024, n.9191). 
Ed ancora: “Le controversie agrarie ricadenti nella disciplina dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere «in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», di talché l'ambito della cognizione devoluta alle ### specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti. I primi due commi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011, infatti, in piena continuità con quanto già previsto dall'abrogato articolo 9, comma 1, della legge n. 29 del 1990, confermano l'attribuzione, in modo generalizzato di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie. Ne resta, in tal modo, confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia. In sostanza, il legislatore delegato ha inteso riprodurre nell'ambito della disposizione normativa in esame le norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, ossia nell'articolo 9 della legge n. 29 del 1990 e negli articoli 46 e 47 della legge n. 203 del 1982, cosicché, affinché si realizzi la competenza della sezione specializzata agraria, è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (o di altro rapporto agrario). Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopi meramente dilatori” (Cass. civ., sez. III, 25/07/2023, n. 22330).  ### dunque, alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale. 
Con l'esperimento dell'azione revocatoria, il creditore agisce ai fini della declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto ritenuto pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie. 
La chiesta declaratoria di inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte contrattuale nei confronti dell'altra bensì una forma di tutela di terzi estranei al rapporto, i creditori, che esercitano un diritto conferito dalla legge al fine di preservare la garanzia patrimoniale. 
Non essendo, dunque, in discussione la validità né l'esistenza del contratto, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria renderebbe l'atto inefficace nei soli confronti del creditore, ma non esclude la validità dello stesso e non essendo, peraltro, invocato il contratto agrario come fonte di diritti e obblighi tra le parti contrattuali, la competenza si radica in capo al giudice ordinario (nel senso di ‘non specializzato').  ### revocatoria esperita nel caso de quo, pur avendo ad oggetto un contratto di affitto agrario, appartiene alla competenza del giudice ordinario, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza ### della sezione specializzata agraria.  ### di incompetenza sollevata da parte convenuta sarebbe stata comunque infondata.  2.2 Per completezza si rileva che la accennata (in comparsa di costituzione della convenuta) eccezione di incompetenza per territorio è anch'essa inammissibile per la tardiva costituzione del convenuto, oltre ad essere inefficace per il suo carattere di assoluta genericità. 
A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse stata considerata tempestiva, l'eccezione sarebbe stata comunque rigettata, in quanto, premesso che l'azione revocatoria ordinaria concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, la competenza per territorio va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt.  18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. civ., sez. III, 24/01/2020, n. 1594).  3. ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A., intervenuta nel presente giudizio) ha agito ai fini della declaratoria di inefficacia nei propri confronti della scrittura privata, intervenuta tra ### e la ### S.r.l., avente ad oggetto l'affitto del compendio immobiliare agricolo come sopra individuato. 
Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono: a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando; b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante); c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore; e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso; f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).  3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.  ### attrice ha dimostrato la sussistenza del credito dalla stessa vantato, in qualità di cessionaria del ramo di azienda della ### del ### Coop.  p.a., nei confronti di parte convenuta, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo 684/2023 emesso dal Tribunale di ### il ### in atti, con il quale è stato ingiunto a ###### e alla ### L.C.E. società semplice, in solido tra loro, in quanto garanti della società semplice ### L.C.E., il pagamento di € 196.643,33, oltre interessi e spese legali. 
Il credito vantato deriva altresì da atto di precetto per € 545.950,36 pari alle rate insolute del mutuo fondiario agrario (rep. n. 154.592 - racc. n. 30.190) ai rogiti del notaio ### del 29/03/2017. 
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge. 
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia ### anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d.  credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; 24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; 14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400). 
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui “### che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212). 
Il concetto di ‘credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. 
Nel caso di specie, risultano compiutamente allegati i fatti costitutivi del credito asseritamente vantato, pertanto, posto quanto sopra, ciò è ampiamente sufficiente a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.  3.2 ### di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale. 
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo. 
È pertanto pregiudizievole l'atto che: ### sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); ### crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); ### rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); ### abdica ad un diritto. 
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.). 
Rientra nel novero delle categorie indicate anche il contratto di affitto di fondo rustico, che viene in rilievo nel caso di specie. 
Invero, l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore e, dunque, nei confronti di atti, come il contratto di affitto agrario che ricorre nel caso di specie (avente durata dal 01/01/2024 al 31/12/2043), che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in via esecutiva, pregiudicando le ragioni creditorie. 
Va, sul punto, richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale: “I contratti di locazione ultranovennale sono soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2020, n. 25854); principio che, ancorché enunciato in materia di azione revocatoria di contratto di locazione ultranovennale, in ragione della ratio ad esso sottesa, è estensibile anche al contratto di affitto agrario concluso nel caso di specie.  3.3 ### damni - ### presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c..  La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651). 
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI-III, 17/05/2022, ord. n. 15866). 
Ed ancora: “ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (tra tante, Cass. Sez. 3, 04/07/2006 n. 15265; Cass. Sez. 3, 14/07/2023 n. 20232)” (Cass. civ., sez. III, 16/09/2025, ord. n. 25451). 
Il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l'acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023) (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227). 
È indubbio che il privarsi (in senso lato) di un bene immobile, senza che sia provata la “capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile. 
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere, idoneo a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e comunque a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito. 
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio. 
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca, secondo i principi generali, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, ovverosia l'insussistenza di tale rischio, in ragione delle ampie residualità patrimoniali (così Cass. civ., sez. III, 23/06/2025, 16843). 
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538). 
Nel caso di specie, il contratto di affitto di terreno agricolo è stato sottoscritto in data ###. 
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore, che, nel caso di specie, è rimasto contumace. 
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dai convenuti, che non hanno, peraltro, articolato prove in merito. 
Si osserva, inoltre, con la giurisprudenza di legittimità che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod.  - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. 31/03/2017, n. 8315); Pertanto, l'esistenza di altri coobbligati nei confronti della banca, non ha rilievo, in quanto l'art. 2901 c.c. non esige, quale ulteriore requisito anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. 
In altre parole, nel caso di solidarietà passiva, il cui tipico esempio è rappresentato dalla fideiussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, con conseguente irrilevanza di un'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati. 
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza degli atti dispositivi per cui è causa. 
Si può, dunque, ritenere provato che ### a seguito dell'atto di affitto di fondo rustico, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice.  3.3.1 ### convenuta ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.  2901 e ss. c.c. in quanto essa stessa sarebbe creditrice di F.lli ### e ### ed anche dell'Az. ### il cui debito sarebbe stato altresì oggetto di apposito accollo ex art. 2702 c.c. da parte di ### nella misura di € 200.000,00, ragione per cui la durata del contratto agrario è stata convenuta in deroga al termine ordinario di quindici anni stabilito per l'affitto di terreni agricoli, dal 01/01/2024 al 31/12/2043. 
Con scrittura privata del 28/07/2023 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), la società “F.lli. ### e Franco” società agricola semplice ha riconosciuto un debito di € 772.278,17 in favore della ### S.r.l., e ### dichiaratosi proprietario dei terreni poi oggetto del contratto di affitto per cui è causa, si è obbligato a non effettuare atti di disposizione degli stessi e a concederli in affitto in permuta alla ### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni, accollandosi il debito dell'azienda agricola “F.lli. ### e Franco”. 
Sempre in data ###, ### in adempimento della precedente scrittura privata, ha concesso in affitto alla ### S.r.l., convenendo, quale canone di affitto, la somma di € 10.000,00 annui, da corrispondere al momento della stipula in un'unica soluzione a decurtare come compenso proveniente da ### 1 scrittura privata importo pari a € 200.000,00 (cfr. art. 4 doc. 4 allegato all'atto di citazione). ### convenuta, seppur non direttamente, allegando tale circostanza invoca l'art. 2901, terzo comma, c.c., relativo alla non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto. 
Va rilevato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che, “a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 L.F., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto” (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, ord. n. 13227). 
Nel caso di specie, dopo il riconoscimento del debito nei confronti di ### S.r.l., il convenuto ### garante della società debitrice, ha concesso in locazione, per vent'anni, il compendio immobiliare di sua proprietà, prevedendo il pagamento del canone in un'unica soluzione, a scomputo del credito vantato da ### S.r.l.. 
Come si evince dalla premessa della scrittura privata in atti, “per le debitrici, i signori ### e ### dichiarano di essere proprietari […], per cui contestualmente alla sottoscrizione della presente espressamente promettono che non effettueranno atti di disposizione di detti immobili e sin d'ora dichiarano che entrambi li concederanno in affitto in permuta all'### S.r.l. con decorrenza dal 31/12/2023 e per vent'anni mediante apposito atto […] ed impegnandosi a non disporne e a non iscrivere ipoteche dalla data odierna a copertura del debito nella misura del limite di euro 400.000,00, comprensiva di interessi, sino al saldo a scalare in misura pari al 3 per cento/00 per ciascuna annualità sulla somma residua, anche con pari sottoscrizione di apposito piano di rientro, così accollandosi per il pari importo il debito ivi ricompreso sia della F.LLI ### E ### SOCIETÀ ### e ### di cui euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a ### e parimenti i restanti euro 200.000,00 in permuta dell'affitto del terreno intestato a #### che non avranno a pretendere somme su questi beni espressamente riconoscendosi la permuta per i debiti portati dalle predette aziende […]”(cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione). 
Ne deriva che ### accollandosi il debito delle società indicate, ha concesso in locazione dei beni di sua proprietà senza la previsione effettiva di un corrispettivo, atteso che le annualità previste sono volte a compensare il credito vantato dalla ### s.r.l., come accade nella datio in solutum. 
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, non può ritenersi operante l'art. 2901, terzo comma, c.c..  3.4 ### nocendi o consilium fraudis - ### elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito. 
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi ( 26.2.2002, n. 2792). 
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito. 
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro. 
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161). 
È altresì utile rilevare con la giurisprudenza di legittimità prevalente che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") (Cass. civ. sez. VI, 03/06/2020, (ord.) n.10522). 
Dunque, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. 
Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore (Cass. civ. sez. II, 19/10/2006, n. 22465). 
Nel caso di specie, in data ###, il convenuto ### ha sottoscritto la fideiussione omnibus con la previsione dell'importo massimo garantito di € 390.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni di ### L.C.E. ### semplice agricola verso ### del ### (cedente del ramo d'azienda, conferito all'odierna attrice), dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito […] (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione). 
Pertanto, a prescindere dal suo accertamento giudiziale, il credito può certamente considerarsi anteriore all'atto dispositivo oggetto di causa. ### di affitto di fondo agricolo, oggetto dell'azione revocatoria, è stato, invero, stipulato il ###. 
Essendo, dunque, l'atto posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito. 
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di ### di spogliarsi del compendio immobiliare a favore della ### S.r.l., non direttamente coinvolta nelle ragioni di credito dell'attrice, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate. 
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito. 
Di tale pregiudizio, ### era, pertanto, evidentemente, consapevole, essendo perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria in cui versava al momento della sottoscrizione dell'atto oggetto del presente giudizio e della sua qualità di debitore in solido, in quanto garante.  ### quanto sopra, può ritenersi sussistente anche l'elemento oggetto di disamina.  3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - ### a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. 
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. 6-3, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 23/09/2025, n.25983; Cass. civ. Sez. III, 15/10/2021, (ord.) n.28423). 
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ., 27/09/2018, n.23326). 
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore. 
È necessario, dunque, che sia provata la consapevolezza di tale aggravamento, e non dello specifico credito per cui è esperita l'actio pauliana. 
La relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. ancora Cass. civ. 15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ.18/01/2007, n. 1068). 
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a dimostrare che il terzo acquirente ### S.r.l. fosse a conoscenza che l'atto per cui è causa avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti di ### Non può non tenersi conto della circostanza per cui la concessione in affitto del compendio immobiliare, come sopra individuato, sottende la volontà delle parti, come si evince dalla scrittura privata dalle stesse sottoscritte, di estinguere il rapporto obbligatorio tra loro esistente.
Vi è, dunque, traccia di un legame tra il debitore convenuto e la ### S.r.l.. 
A ciò si aggiunga che il credito vantato da parte attrice deriva in parte dal mancato pagamento delle rate del mutuo, a garanzia del quale risulta iscritta ipoteca volontaria (presentazione n. 38 del 31/03/2017; reg. gen. n. 14615 - reg. part. n. 2384) (doc. 3 allegato all'atto di citazione) sui beni oggetto del contratto per cui è causa. 
Stante l'iscrizione di ipoteca volontaria, precedente alla sottoscrizione del contratto di affitto agrario, è inverosimile che la società convenuta ### S.r.l.  non fosse consapevole che l'atto arrecasse pregiudizio alle ragioni creditorie della banca attrice e, dunque, della situazione debitoria in cui versava ### non essendo, peraltro, necessario ai fini della sussistenza del presupposto in esame, che la stessa fosse consapevole dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conoscenza di un vincolo verso i creditori (che, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non necessariamente devono coincidere con il creditore procedente) del proprio dante causa. 
Le circostanze valorizzate conducono a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquista consapevolezza del terzo acquirente, richiesta ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., rinvenendosi, dunque, elementi idonei da cui desumere la consapevolezza della convenuta ### S.r.l. circa l posizione debitoria del convenuto ### e, pertanto, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca attrice. 
Può, dunque, presumersi che la ### S.r.l., cui sono stati concessi in locazione, per un periodo ultranovennale, i beni immobili con l'atto oggetto del presente giudizio, fosse a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto stesso. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti della ### S.p.A., del contratto di affitto di fondo agrario per cui è causa.  5. Quanto alla posizione di ### S.p.A., cessionaria dei crediti della ### S.p.A. a seguito cessione di crediti in blocco eseguita ai sensi della l. n. 130/1999 (contratto di cessione pubblicato in ### 153 del 31/12/2024), e per essa, quale mandataria, ### S.P.A. (già ### S.P.A.), va rilevato che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. 
Tuttavia, in caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 c.p.c.), l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario. 
Ne consegue che le pronunce di seguito formulate sono effettuate nei confronti della ### S.p.A. non estromessa dal processo, con effetti che si producono anche nei confronti dell'intervenuto successore a titolo particolare.  6. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore. 
La sentenza ### qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente ### delle entrate - ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei ###). 
Va considerato tuttavia che la formalità prevista dalla disposizione richiamata, da effettuarsi in margine alla trascrizione dell'atto revocato, non può essere ordinata poiché non risulta eseguita la trascrizione del medesimo atto oggetto della presente pronuncia.  7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata, con aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. richiamato pari al 30%) seguono la soccombenza. 
Va tenuto conto altresì, ai fini della statuizione sulle spese: - che quando nello stesso giudizio più parti (qui attore e intervenuto) sono state assistite dal medesimo difensore e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose; che, ai sensi dell'art. art. 97 c.p.c., la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti in solido tra loro ove esse abbiano un interesse comune alla causa.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così decide: - accoglie l'azione revocatoria proposta dalla ### S.p.A. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della ### S.p.A. (cui è succeduta nel rapporto ### S.p.A.) il contratto di affitto di fondo agricolo intervenuto tra la ### S.r.l. e ### avente ad oggetto i terreni, censiti al ### terreni del comune di #### al foglio 40, p.lle 138, 139, 141, 142 e 540; - condanna ### S.r.l. e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ### S.p.A. e ### S.p.A., che liquida complessivamente in € 5.481,45 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.  ### lì 12/1/2026 Il giudice

causa n. 3263/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

M
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Tribunale di Latina, Sentenza n. 44/2026 del 09-01-2026

... individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.###/2017). La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 5108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa DA ### nato a #### il ###, ### e #### nato a #### il ###, ###, ivi residenti alla ### 36/38, elett.te dom.ti in Latina alla ###. Diaz, n. 14, nello studio dell'Avv. #### che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo ####, #### con sede in #### via V. Alfieri n.1, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di ####, e per essa ### con sede in #### di ### 19, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la ### di ### di ####, procuratrice in forza di mandato speciale per ### rep. n. ###/13001, in persona del suo procuratore dott. ssa ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F.: ###) e c\o la stessa el.te domiciliata in ### ,### 12, giusta procura speciale in atti, con domicilio digitale ### ., ###: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
All'udienza del 7/1/2026, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### e ### hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato loro in data ###, con il quale ### nella qualità di mandataria di ### S.r.l., ha intimato il pagamento della somma di euro 246.186,58, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data ### dagli opponenti con la ### s.p.a.; a fondamento dell'opposizione hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria ### s.r.l., la nullità della procura conferita alla mandataria ### s.p.a. nonché l'indeterminatezza delle somme precettate. 
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata l'istanza cautelare, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..   In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art.  615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.  ### non è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. 
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni relative al difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria ### spa e di legittimazione attiva in capo alla ### srl. 
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7243/2024 ha affermato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” e ciò in considerazione del fatto che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando nel senso che il conferimento della procura ad un soggetto non iscritto al citato ### perseguendo come unica finalità quella di eludere il sistema di sorveglianza della ### d'### renda il contratto de quo privo di causa o con una causa illecita: sotto il primo profilo, va infatti osservato che la causa del contratto è la sua funzione economico-sociale che nel caso di una procura va identificata nel conferimento ad un altro soggetto del potere di agire in nome e per conto propri, funzione che ben può essere realizzata per l'attività di riscossione dei crediti indipendentemente dalla vigilanza della ### d'### sotto il secondo profilo, invece, non può non evidenziarsi come il mancato riconoscimento alla normativa in questione del rango di norma imperativa (come argomentato dal precedente di legittimità richiamato) porta necessariamente ad escludere che la relativa violazione possa determinare la nullità del contratto anche sotto l'aspetto dell'illiceità della causa (o del motivo comune determinante), identificandosi il concetto di illiceità con una finalità che deve essere vietata dall'ordinamento proprio perché contraria ad una norma imperativa o a principi di ordine pubblico o buon costume. 
Quanto alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla ### s.r.l., va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.###/2017). 
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. 
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la ### S.p.a. in data ### e il relativo credito risulta ceduto in data ### a ### S.r.l.., come risulta dall'avviso pubblicato nella GU n. 145 del 12/12/2020 (cfr. all. 9 comparsa costituzione ###, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come tutti i crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari […] sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” […] specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista […]. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com […]”. 
A dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito azionato nel blocco di crediti ceduti, l'opposta ha depositato la dichiarazione della cedente (cfr. doc. n. 11), da ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 10200/2021); risulta altresì depositata in atti la lista delle posizioni cedute allegata al contratto di cessione (cfr. all. 12), nella quale è presente il codice NDG ###00, corrispondente al codice riportato nella dichiarazione di cessione e, dunque, riferibile al mutuo in oggetto. 
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente ha insistito nel ribadire la necessità della produzione documentale del contratto di cessione, eccependo l'irrilevanza probatoria della dichiarazione della cedente nonché, quanto alla lista di cui all'allegato 12, che la stessa non reca “alcuna sottoscrizione né altri segni od attestazioni utili a desumerne la provenienza né tantomeno identificativa della posizione debitoria”. 
Tuttavia la mera contestazione circa l'assenza di sottoscrizione o di altri segni volti a desumere la provenienza del documento non può essere interpretata quale contestazione della conformità del documento prodotto rispetto all'originale, atteso che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il documento prodotto sia conforme all'originale e attesti l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli oggetto di cessione, in ragione della corrispondenza del codice NDG ###00 risultante in tale lista a quello riportato nella dichiarazione della cedente (della cui valenza probatoria si è già detto: v. Cass. n. 10200/2021 cit.) e della sua riferibilità al mutuo in esame, evincibile dal fatto che lo stesso è associato ad un “codice rapporto” (61087956) riportato sia sul predetto documento che sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (doc. n. 2). 
Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare non solo l'effettiva conclusione dell'operazione di cessione ma altresì dell'inclusione del credito azionato nella categoria di crediti ceduti: alla documentazione in atti va infatti quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario ( da ultimo Cass. n. 17944/23), non essendo, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, necessario che detta prova sia fornita esclusivamente con la produzione del contratto stesso. 
Venendo, pertanto, all'esame dell'unico motivo di merito sollevato, va osservato che, per giurisprudenza pacifica, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 4008 del 19/02/2013), con la conseguenza che, agendo il creditore sulla base di un mutuo, dalla cui risoluzione discende l'obbligo del mutuatario di provvedere al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo), della quota di capitale ancora dovuta nonchè degli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.12639 del 19/05/2008), incombe sul debitore l'onere di documentare l'erroneità della somma precettata sulla base dei pagamenti corrisposti. 
Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono infatti caratteristiche osservabili dal titolo esecutivo che non vengono meno in ragione del contenuto della richiesta di pagamento avanzata dal creditore, con la conseguenza che la mancata specificazione nell'atto di precetto delle rate non pagate e dell'esatto importo delle stesse con riferimento alla distinzione tra capitale e interessi non è suscettibile di incidere sui predetti requisiti, non escludendo la legittimità dell'azione esecutiva rispetto alla quale costituirebbe onere del debitore, a fronte dell'inadempimento allegato dalla controparte nell'atto di precetto, dimostrare di non dovere, o di dovere in diversa misura, la somma oggetto dell'intimazione di pagamento. 
Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti nulla hanno dedotto o argomentato, lasciando che la contestazione restasse del tutto generica, con conseguente inammissibilità della consulenza tecnica richiesta, la quale nella totale assenza di allegazioni circa i pagamenti corrisposti non avrebbe potuto essere svolta: vale la pena infatti osservare che le contestazioni contenute nell'atto introduttivo non riguardano in alcun modo l'indeterminatezza delle clausole contrattuali ma esclusivamente la quantificazione delle somme dovute, con la conseguenza che ogni indagine relativa al contenuto contrattuale non può che ritenersi ultrapetita.  ### va, pertanto, rigettata, con condanna alle spese a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione; 2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge. 
Così deciso in ### 9 gennaio 2026.   IL GIUDICE Dr.ssa

causa n. 5108/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Saviano

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