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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29027/2021 del 20-10-2021

... allegare, per attribuire a tale atto il valore di cessione del credito risarcitorio (e, quindi, efficacia anche "esterna"), l'avvenuta notificazione dell'atto al debitore ceduto. Difatti, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., tale adempimento, se non rileva ai fini del perfezionamento della cessione, condiziona l'efficacia della stessa riguardo al debitore ceduto, nel senso che, in mancanza della notificazione dell'avvenuta cessione, il cedente può pretendere da costui il pagamento del credito, pur oggetto di cessione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4713, Rv. 652988-01). 7.5. Il quinto motivo è, invece, parzialmente fondato. 7.5.1. Attraverso la sua proposizione, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di disattendere il massimale 16 di polizza, avendo ravvisato nel contegno di essa HDI gli estremi della cd. "mala gestio". La doglianza è prospettata - come sopra illustrato - sotto un duplice ### profilo. Per un verso, si lamenta che il ristoro del danno da "mala gestio" cd. "propria" - tale essendo la fattispecie che attiene al rapporto tra assicuratore e "assicurato/danneggiato" (posizione, quest'ultima, nella quale ### si è surrogata, ex (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 17001/2019 ###. 2 qc, 2, sul ricorso 17001-2019 proposto da: #### elettivamente domiciliata in ### Ud. 28/04/2021 ### 45, presso lo studio dell'### che la rappresenta e PU "cameralizzata" difende; - ricorrente - contro 2021 ### elettivamente domiciliata in #### 24, presso lo studio 1250 dell'### che la rappresenta e difende unitamente all'### - controricorrente - nonché contro ### elettivamente domiciliato in #### 39, presso lo studio dell'### che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - nonché contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1963/2019 della CORTE ### di ### depositata il ###;.  udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal ###. #### 1. La società ### ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1963/19, del 21 marzo 2019, della Corte di Appello di ### che - accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dalla società ### S.c.a.r.l. (d'ora in poi, "###), nonché, in via incidentale, da ### avverso la sentenza n. 953/14, del 28 aprile 2014, del Tribunale di Latina, sezione distaccata di ### - ha posto a carico dell'odierna ricorrente l'obbligo, già riconosciuto dal primo giudice nei confronti di ### e ### in qualità di soci dell'estinta società ### S.r.l., di corrispondere alla società ### e allo. ### rispettivamente, le somme di C 82.000,00 e di C 38.000,00.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che lo ### ebbe ad adire il Tribunale latinese, convenendo in giudizio la società ### S.r.l. per chiederle il risarcimento del danno subito in conseguenza della distruzione, a causa di incendio, di un'imbarcazione da diporto di sua proprietà, custodita nel cantiere della società per l'esecuzione di opere di manutenzione e per il rimessaggio invernale. 
Autorizzata la società convenuta a chiamare in causa HDI ### (d'ora in poi, "###), per essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria (in forza di polizza assicurativa con essa contratta), nel giudizio interveniva pure la società ### la quale agiva in rivalsa, sul presupposto di aver già liquidato, in favore dell'attore, la somma di C 82.000,00. 
Il primo giudice, riconosciuta la responsabilità della convenuta, la condannò al risarcimento del danno, con decisione gravata, mediante appello principale, da ### per chiedere l'estensione della condanna a carico di HDI (non avendo il Tribunale provveduto sulla domanda di manleva proposta dall'allora convenuta). Siffatta domanda veniva proposta, in appello, in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., stante l'inerzia della società convenuta, o meglio - per essa ormai estinta, giacché cancellata dal registro delle imprese - dei suoi già soci, ovvero i predetti ### e ### Appello incidentale di analogo tenore era esperito pure dallo ### lamentando anch'egli la mancata pronuncia sulla domanda di manleva. Per la reiezione di tali domande - in particolare, sul presupposto sia del loro difetto di validità (visto che ### non avrebbe potuto essere citato personalmente in appello, essendo intervenuto il suo fallimento nelle more della instaurazione del giudizio di secondo grado), sia della tardività dei gravami esperiti da ### e dallo ### - proponeva appello incidentale anche ### Il giudice di seconde cure, tuttavia, mentre accoglieva i gravami di ### e dello ### rigettava quello di ### 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di cinque motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2945 cod. civ., dell'art. 102 cod. proc. civ., dell'art. 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell'art. 291 cod. proc.  civ., oltre alla nullità della sentenza impugnata. 
Si duole la ricorrente che la Corte territoriale abbia disatteso la sua denuncia di violazione del contraddittorio. 
Invero, essendo stata la società ### in origine convenuta in giudizio, cancellata dal registro delle imprese, ed essendo intervenuto il fallimento di uno dei già soci della stessa, vale a dire ### l'appello di ### e dello ### sebbene potesse indirizzarsi nei confronti degli ex soci, avrebbe dovuto essere proposto - quanto a quello dei due soci dichiarato fallito - nei confronti della curatela e non dello stesso personalmente, come invece avvenuto. La nullità conseguente a tale circostanza avrebbe imposto la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della curatela, la mancanza della quale ha comportato, secondo l'odierna ricorrente, un difetto di integrazione del contraddittorio, considerato che i soci di una società estinta sono litisconsorti necessari. 
Di qui, dunque, l'ipotizzata nullità della sentenza impugnata. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 324, 325 e 326 cod. proc.  Reitera la ricorrente, in questa sede, la censura di tardività dei gravami di ### e dello ### per essere stati entrambi proposti oltre il termine breve ex art. 325 cod. proc.  civ., decorrente, nella specie, dall'avvenuta notificazione della sentenza a fini esecutivi, notificazione avvenuta personalmente, nei riguardi di ### ed ### Difatti, in senso contrario all'eccepita tardività, non potrebbe addursi - secondo la ricorrente - la circostanza che la notificazione utile a far decorrere il termine per impugnare sarebbe quella effettuata nei confronti del procuratore già costituito per la società ### giacché - in ragione dell'avvenuta estinzione della stessa - "giuste parti" del giudizio di appello (secondo quanto si assume essere stato chiarito da Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295) erano divenuti i suoi ex soci.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 31 e 42 del già citato r.d. n. 267 del 1942, nonché degli artt. 2900 e 2495 cod.  Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione, già sollevata dall'odierno ricorrente, secondo cui il dichiarato fallimento del debitore, nella specie ### avrebbe determinato il venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore - ovvero, di ### - all'esercizio dell'azione surrogatoria (è citata Cass. Sez. 1, sent. 29 settembre 2005, n. 19045). 
Errata, inoltre, sarebbe l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per superare tale rilievo, ovvero che l'inerzia anche del secondo dei due ex soci e debitore di ### (vale a dire, ###, sarebbe valsa a legittimarne l'iniziativa assunta a norma dell'art. 2900 cod.  civ., per chiedere che la condanna risarcitoria fosse comminata a carico pure dell'assicuratrice del danneggiante. Difatti, secondo la ricorrente, tale affermazione traviserebbe la portata dell'art. 2945 cod. civ., ipotizzando una sostanziale solidarietà passiva dei soci nelle obbligazioni ad essi facenti capo a seguito dell'estinzione della società, in contrasto con la norma "de qua", che invece la esclude, sancendo la regola secondo cui l'obbligo del socio sussiste nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che variano in relazione alla titolarità delle quote.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1201, 1260 e 1965 cod. civ., oltre che degli artt. 81 e 345 cod. proc.   Rileva la ricorrente che dalla "quietanza di danno", relativa all'indennizzo rilasciato da ### in favore dello ### emergerebbe l'inesistenza di qualsiasi diritto in capo a quest'ultimo, avendo il medesimo dichiarato di "cedere tutti i diritti derivanti e/o dipendenti dal sinistro in oggetto alla ### di ### anche a termini dell'art.  1201 cod. civ. nonché degli artt. 1260 cod. civ.". 
Spogliatosi, così, lo ### di ogni diritto, egli non poteva richiedere alla danneggiante (e al suo assicuratore) la differenza tra l'indennizzo ricevuto e il valore dell'imbarcazione perduta. Il menzionato atto di quietanza avrebbe, infatti, valore di transazione, come confermato dal suo testo, nella parte in cui fa riferimento alla definizione della lite pendente "inter partes" e al regolamento delle spese di lite. Si censura, dunque, la sentenza impugnata per avere sbrigativamente rigettato tale rilievo, essendosi ritenuto, ad un tempo, che si trattasse di eccezione tardiva (perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata innanzi al Tribunale) e non fondata. Esito, quest'ultimo, al quale la Corte territoriale è pervenuta riconoscendo a detta quietanza valore transattivo dei soli diritti all'indennizzo, e dunque ritenendo che essa concerna i soli rapporti tra assicurato ed assicuratore, e non i diritti risarcitori verso il responsabile del sinistro, per la riscossone dei quali, dunque, lo ### ha legittimamente agito in giudizio per la parte eccedente l'indennizzo, visto che la surrogazione dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità è espressamente contenuta, dall'art. 1916 cod. civ., "fino alla concorrenza dell'ammontare di essa". 
Tale duplice "ratio decidendi" sarebbe, tuttavia, errata, secondo la ricorrente, innanzitutto perché la contestazione - da parte del convenuto - della titolarità del rapporto controverso costituisce non un'eccezione, ma una mera difesa (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), come tale non soggetta a preclusioni temporali. Inoltre, perché la cessione del credito a ### è avvenuta senza alcuna limitazione, tanto che nella stessa si fa riferimento all'art. 1260 cod. civ., e non all'art. 1916 del medesimo codice.  3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1175, 1375, 1905, 1917 e 2900 cod. civ., oltre che dell'art. 112 cod.  proc.  La ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale - nel decidere in merito alla sollevata eccezione secondo cui il contratto di assicurazione prevedeva un massimale di € 69.721,50, sicché ### avrebbe potuto agire in rivalsa entro e non oltre tale limite - ha ritenuto di disattenderla, sul rilievo che HDI avesse ingiustificatamente rifiutato il pagamento a ### giacché avrebbe dovuto prendere atto dell'evidente errore in cui era incorso il primo giudice allorché aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta ### dal danneggiante/assicurato. La Corte territoriale, in altri termini, ha ravvisato la sussistenza di quell'ipotesi di ritardo dell'assicuratore nell'adempimento delle proprie obbligazioni "che fonda la mala gestio impropria, la quale abilita chi agisce contro l'assicuratore a pretendere l'indennizzo oltre il massimale contrattuale". 
Senonché, deduce la ricorrente, tale affermazione risulterebbe errata. 
Innanzitutto, perché, a voler parlare di "mala gestio", quella astrattamente ipotizzabile, nel caso che occupa, sarebbe una "mala gestio" propria e non impropria, quest'ultima essendo configurabile solo quando il danneggiato - ipotesi non ricorrente nella presente fattispecie - risulti munito di azione diretta verso l'assicuratore e subisca gli effetti di un comportamento ingiustificatamente dilatorio di quest'ultimo nel soddisfarne la pretesa. Per contro, la "mala gestio" c.d. propria, ovvero quella attinente al rapporto tra l'assicuratore e l'assicurato/danneggiante (tale essendo l'ipotesi che occupa, visto che ### ha agito a norma dell'art. 2900 cod. civ., essendosi surrogata nella posizione della società danneggiante, o meglio degli ex soci della stessa, attesa la sopravvenuta estinzione della società), trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, violazione configurabile - tra le altre ipotesi - quando sia ravvisabile un suo colpevole ritardo nella corresponsione 8 dell'indennizzo, sempre cha ciò abbia recato un danno all'assicurato, e non al danneggiato. 
Tuttavia, poiché il risarcimento del danno da "mala gestio" propria presuppone una specifica domanda in tal senso dell'assicurato/danneggiante, non essendo stata la stessa proposta né dalla società ### né dai soci ad essa succeduti dopo la sua estinzione, e neppure - in via di surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ. - da ### o dallo ### la Corte capitolina, nel ritenere sussistente tale ipotesi, con l'effetto di consentire il superamento del massimale contrattuale, avrebbe deciso "extra petita", con violazione dell'art. 112 cod. proc.  In ogni caso, poiché gli effetti della "mala gestio" - sottolinea nuovamente la ricorrente - variano a seconda che il massimale, a dispetto di essa, resti capiente, ovvero divenga incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, oppure fosse già tale all'epoca del sinistro (essendo proprio quest'ultima l'ipotesi sussistente nel caso che occupa, sempre secondo la ricorrente, atteso che il danno conseguente all'incendio dell'imbarcazione dello ### è stato stimato in C 120.000,00), la sola conseguenza destinata a scaturire dalla "mala gestio" sarebbe stata l'obbligo dell'assicuratore, ex art.  1224 cod. civ., di corrispondere all'assicurato/danneggiato gli interessi sul massimale, o eventualmente il "maggior danno", ma quest'ultimo solo se provato, e senza cumulo con gli interessi, trattandosi di debito di valuta. 
Di conseguenza, errata sarebbe la decisione della Corte territoriale di condannare HDI al pagamento dell'intero valore dell'imbarcazione, degli interessi e della rivalutazione.  4. Sia la società ### che lo ### hanno resistito, con distinti controricorsi, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, formulando, peraltro, richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento di ### 5. Sono rimasti solo intimati ### e ### che hanno ricevuto notifica del ricorso, il primo, presso la propria abitazione, il secondo, a mezzo ### presso i difensori che lo hanno assistito nel giudizio di appello. Notifica, quest'ultima, da ritenersi validamente compiuta, ancorché il destinatario, nella relata, venga indicato erroneamente come ### (e non #### atteso che il suo prenome risulta correttamente indicato nel ricorso notificatogli, sicché il mero "lapsus calami" non può indurre dubbi sul reale destinatario della notificazione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 6. In via preliminare, va disattesa la richiesta dei due controricorrenti di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento di ### 6.1. Invero, poiché la condanna al risarcimento del danno - comminata dal primo giudice in favore dello ### e a carico della società ### (o meglio, per essa, essendone sopravvenuta l'estinzione nella pendenza del termine per la proposizione dell'appello, dei suoi già soci, vale a dire ### e ### - risulta passata in giudicato, non essendo stata oggetto di gravame, l'integrazione del contradditorio non risulta funzionale ad alcuno scopo di interesse della curatela. Tale interesse, difatti, dovrebbe essere, astrattamente, quello di consentirle di 10 contraddire in merito ad un'iniziativa che mira ad escludere (o a ridimensionare, ciò che qui non interessa) la portata dell'obbligo di manleva in favore dei predetti ### e ### i quali potrebbero, pertanto, trovarsi - per effetto dell'accoglimento del ricorso proposto dall'assicuratrice dell'estinta società di cui furono soci - a rispondere della pretesa creditoria azionata dallo ### e da ### Nondimeno, un simile effetto non potrebbe che interessare ### personalmente (e non la curatela del suo fallimento), e sempre che costui tornasse eventualmente "in bonis", risultando, pertanto, sufficiente che il presente ricorso sia stato a lui notificato, senza che occorra, viceversa, provvedere a norma dell'art. 102, comma 2, cod. proc.  quanto alla curatela del suo fallimento. Difatti, va qui rammentato, che "l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 I. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impedientes»" (Cass. Sez. 3, sent. 4 ottobre 2018, n. 24156, Rv. 651126- 01).  7. Ciò premesso, il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, e segnatamente in relazione al suo quinto motivo.  7.1. Il primo motivo, infatti, è inammissibile.  11 7.1.1. La censura formulata - ovvero, che l'appello di ### e dello ### sebbene potesse indirizzarsi nei confronti degli ex soci dell'estinta società, già convenuta in giudizio, avrebbe dovuto essere notificato, quanto ad ### alla curatela fallimentare e non a lui personalmente - prospetta un vizio di violazione del contradittorio che poteva essere fatto valere solo dalla parte interessata. 
Difatti, "la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni «de iure tertii», che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 ottobre 2019, n. 27607, Rv. 655495-01, nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 23 marzo 2018, n. 7262, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2013, n. 28464, Rv. 629133-01; Cass. 3, sent. 22 novembre 2006, n. 20637, Rv. 593370-01).  7.2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.  7.2.1. Esso prospetta, come detto, la tardività dei gravami di ### e dello ### per essere stati entrambi proposti oltre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente, nella specie, dall'avvenuta notificazione della sentenza a fini esecutivi, notificazione avvenuta personalmente, nei riguardi di ### ed ### Sul 'punto, tuttavia, va data continuità al principio secondo cui "la notificazione della sentenza in forma esecutiva (nella specie, unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, cod. proc. civ., è 12 inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario" (così Sez. 3, ord. 13 agosto 2015, n. 16804, Rv. 636386-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2010, n. 13428, Rv.  613322-01; Cass. Sez. 1, sent. 10 luglio 2007, n. 15389, Rv.  598067-01 ed altre ancora). 
Né in senso contrario vale invocare la circostanza dell'avvenuta estinzione della società, originaria convenuta in giudizio, e dunque la necessità di individuare - richiamandosi a Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295 - negli ex soci personalmente la "giusta parte" del giudizio di appello. 
Tale pronuncia, all'opposto, rappresenta una conferma, e non una smentita, della necessità di notificare la sentenza - ai fini del decorso del termine per impugnare ex art. 325 cod.  proc. civ. - al difensore della società, e ciò in ragione del principio della cd. "ultrattività del mandato". Invero, il citato arresto delle ### nel vagliare la tesi secondo cui - verificatasi la morte (o la perdita della capacità) di una parte tra un grado e l'altro del processo - sarebbe necessario affermare, sempre e comunque, "l'imprescindibilità della nuova realtà soggettiva venutasi a determinare, con la conseguenza che il nuovo grado di giudizio andrebbe instaurato da e • contro i soggetti reali", ovvero le "parti sostanziali interessate attualmente dalla controversia ed al processo", ha espresso "un forte ripensamento circa il fatto che quell'idea dottrinaria del processo", che distingue tra parte e "giusta parte", possa "essere trasferita nella materia in • questione", e ciò sul rilievo che la nozione di "giusta parte" dovrebbe essere intesa pur sempre in senso processuale (e non sostanziale), identificandosi con "quella che ha instaurato", ovvero, con "quella contro cui è stato instaurato il giudizio". Ne è derivata, dunque, l'enunciazione del principio 13 secondo cui la "incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent.  n. 15295 del 2014, cit.).  7.3. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.  7.3.1. È vero, infatti, che la dichiarazione di fallimento di ### - come sostenuto dalla ricorrente - ha determinato il venir meno dei presupposti per la legittimazione del suo creditore, ovvero la società ### all'esercizio dell'azione surrogatoria (è citata, in termini, Cass. Sez. 1, sent.  29 settembre 2005, n. 19045, Rv. 583696 - 01). 
Nondimeno, corretta è l'affermazione della Corte territoriale secondo cui era sufficiente l'inerzia dell'altro ex socio, ovvero ### nel non reiterare in appello la domanda di manleva contro ### a consentire alla società ### e allo ### di surrogarsi al proprio debitore ed assumere siffatta iniziativa processuale. 
Quanto affermato in sentenza, infatti, lungi dal violare l'art. 2945 cod. civ. - come denunciato con il presente motivo di ricorso - fa applicazione della regola generale secondo cui 14 ciascun soggetto partecipante ad una comunione (tale dovendosi ritenere la condizione dei già soci della società convenuta, visto che all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi, invece, un fenomeno di tipo successorio di tutti i soci nelle posizioni già facenti capo alla società; cfr. Cass. Sez. Un., sent.  12 marzo 2013, n. 6070, Rv. 625323-01) può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza che risulti necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. "ex multis", Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre 2005, n. 19460, Rv. 584386-01). 
In base a tale principio, dunque, poiché il solo ### avrebbe potuto proporre la domanda di manleva nell'interesse anche dell'altro socio (dichiarato fallito), il creditore di entrambi si è potuto surrogare, a norma dell'art.  2900 cod. civ., nella posizione di chi dei due non era stato dichiarato fallito.  7.4. Neppure il quarto motivo di ricorso risulta fondato.  7.4.1. Si è detto come esso contesti la duplice "ratto decidencli" con cui la Corte territoriale - ora affermando trattarsi di eccezione tardiva, ora, invece, di eccezione non fondata - ha ritenuto di disattendere il rilievo svolto dall'allora appellata, secondo cui la quietanza di pagamento, rilasciata dallo ### a ### avrebbe valore di transazione, sicché il primo non poteva richiedere alla danneggiante (e al suo assicuratore) la differenza tra l'indennizzo ricevuto e il valore dell'imbarcazione perduta.  15 Se è vero, infatti, che - come assume, correttamente, la ricorrente - la contestazione, da parte del convenuto, della titolarità del diritto controverso costituisce non un'eccezione, ma una mera difesa, non poteva allora ritenersi tardiva la difesa con cui essa HDI aveva dedotto che lo ### - avendo ceduto a ### ogni diritto in relazione al sinistro subito - non potesse più pretendere nulla a titolo risarcitorio nei confronti del danneggiante o del suo assicuratore. 
Nondimeno, tale constatazione - che investe solo la prima delle due "rationes" posta dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione sul punto - non giova all'odierna ricorrente, essendo corretto quanto affermato dalla sentenza impugnata nell'esaminare (e poi respingere) siffatta difesa. 
Difatti, la Corte capitolina ha osservato che l'atto di quietanza proveniente dallo ### aveva valore solo nel rapporto interno tra il medesimo e ### ai fini della surrogazione della seconda al primo ex art. 1916 cod. civ., e ciò in quanto HDI avrebbe dovuto allegare, per attribuire a tale atto il valore di cessione del credito risarcitorio (e, quindi, efficacia anche "esterna"), l'avvenuta notificazione dell'atto al debitore ceduto. Difatti, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., tale adempimento, se non rileva ai fini del perfezionamento della cessione, condiziona l'efficacia della stessa riguardo al debitore ceduto, nel senso che, in mancanza della notificazione dell'avvenuta cessione, il cedente può pretendere da costui il pagamento del credito, pur oggetto di cessione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4713, Rv. 652988-01).  7.5. Il quinto motivo è, invece, parzialmente fondato.  7.5.1. Attraverso la sua proposizione, la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di disattendere il massimale 16 di polizza, avendo ravvisato nel contegno di essa HDI gli estremi della cd. "mala gestio". 
La doglianza è prospettata - come sopra illustrato - sotto un duplice ### profilo. 
Per un verso, si lamenta che il ristoro del danno da "mala gestio" cd. "propria" - tale essendo la fattispecie che attiene al rapporto tra assicuratore e "assicurato/danneggiato" (posizione, quest'ultima, nella quale ### si è surrogata, ex art. 2900 cod. civ., alla società ### o meglio, dopo la sua estinzione, ai suoi già soci) - richiede una specifica domanda, che nel caso in esame si assume mancante, giacché non proposta da nessuna delle parti del giudizio. 
Per altro verso, si evidenzia che nell'ipotesi in cui il massimale risulti incapiente all'epoca del sinistro (come avvenuto nel caso che occupa, visto che il danno conseguente all'incendio dell'imbarcazione dello ### è stato stimato in C 120.000,00, a fronte di un massimale di C 69.721,50), la sola conseguenza della "mala gestio" consisté nell'obbligo dell'assicuratore, ex art. 1224 cod. civ., di corrispondere all'assicurato/danneggiato gli interessi - o eventualmente il "maggior danno", ma quest'ultimo solo se provato, e senza cumulo con gli interessi, trattandosi di debito di valuta - sul massimale.  7.5.2. Orbene, solo la seconda di tali censure va accolta, la prima risultando, invece, inammissibile.  7.5.2.1. Difatti, è corretta la premessa da cui muove la ricorrente nello svolgere la prima di tali censure, ovvero che il proprio contegno - consistito nel rifiutare il pagamento allo ### (e a ### per la parte in cui essa agiva a norma dell'art. 1916 cod. civ.) - sarebbe stato, astrattamente, idoneo 17 a giustificare il superamento del massimale contrattuale rilevando come "male gestio" propria, cioè come inadempimento dell'obbligo di agire secondo buona fede nell'esecuzione del contratto di assicurazione. 
Del pari, è corretta anche l'ulteriore affermazione della ricorrente, secondo cui, per farsi valere tale inadempimento, occorreva una specifica domanda (cfr., da ultimo, Cass. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3014, Rv. 639076-01). 
Nondimeno, ciò non basta per ravvisare la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., risultando tale censura inammissibile, in quanto formulata in modo non conforme alla previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.  (norma applicabile anche rispetto ai motivi di ricorso che deducano "errores in procedendo"; cfr. Cass. Sez. Un., sent.  22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01). 
Difatti, HDI avrebbe dovuto riprodurre il contenuto degli atti di appello, esperiti da ### e dallo ### nella misura necessaria ad evidenziare come costoro non avessero proposto - in via surrogatoria, ex art. 2900 cod. civ., rispetto all'assicurata/danneggiante società ### (o meglio, ai già soci della stessa, essendosi tale società estinta nelle more dell'instaurazione del giudizio di appello) - alcuna specifica domanda di risarcimento del danno da "male gestio" propria. 
Non essendo ciò avvenuto, la censura si presenta, pertanto, inammissibile.  7.5.2.2. Per contro, fondata è l'altra censura, formulata sul presupposto che, eccedendo, già al momento del sinistro, il credito del danneggiato il massimale. contrattuale (essendo pari, l'uno, a C 120.000,00 e, l'altro, invece, a C 69.721,50), il 18 danno da "male gestio" - secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto essere liquidato solo attraverso la corresponsione di una somma pari agii interessi legali sul massimale stesso, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod.  civ. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, 28811, Rv. 655963-06). 
La censura, dunque, va accolta, rinviando al giudice di merito per la decisione, occorrendo accertamenti di fatto preclusi in tale sede, che impediscono a questa Corte di pronunciarsi nel merito.  8. In conclusione, in accogliento del quinto motivo di ricorso, per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di ### in diversa composizione, per la decisione sul merito della controversia, in base al seguente principio di diritto: "in materia di assicurazione per la responsabilità civile, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da «mela gestio» c.d.  propria deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ.".  9. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all'esito del giudizio di rinvio, nell'ambito della loro, complessiva, rinnovata regolamentazione.  PQM 19 La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, per quanto di ragione, rigettando i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di ### in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio. 
Così deciso in ### all'esito di pubblica udienza della ### della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 - il 28 aprile 2021.  ### estensore ### Il ente ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20175/2025 del 18-07-2025

... diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari. Pertanto, nel caso in cui al moment o dell'apertur a del c oncordato colui che invoca l'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 comma 2° legge fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell'istituto della sospensione della prescrizione. 8 di 14 Dunque, nella fase ante-omologa, non si verifica a lcuna interruzione o sospensione (se non ne l circ oscritto caso di cui all'art. 168 comma 2° L.F.) della prescrizione dei crediti anteriori al concordato e l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essend ovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitric e in concordato i stanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora. 4. Per quanto concerne il periodo post-omologa, deve distinguersi il concordato con cessione dei beni dal concordato ordinario. Con riferimento al primo istituto, i creditori hanno diritto di essere pagati secondo modalità e tempi del piano di riparto predisposti dal liquidatore, dopo che il (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9651/2024 R.G. proposto da: ### E ### PREV, rapp resentato e difeso dall'avvocato ### G ### (###) unitamente all'avvocato ### O ### (####) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### NICOLO' TARTAGLIA 21, presso lo studio dell'avvocato #### (###) rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) - 2 di 14 -controricorrente nonché contro ### rappresentata e difesa dall' avvocato ### (###) unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente nonché contro ### rapprese ntato e difeso da ll'avvocato ### (####) e -controricorrente nonché contro ####### , ##### DI ########## & F. ### A.R.T.  ######## O, ##### O, ########## 3 di 14 -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di BARI n. 188/2024 depositata il ###. 
Udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 12/06/2025 dal ### Udito il P.G. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso e gli avv. #### pe ### llio e #### ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ###, ### di ### S.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo ha adito il Tribunale di Bari affinché fosse accertata e dichiarata l'intervenuta presc rizione dei diritti di credito già individuati nella proposta conco rdataria e vantati dai rispettivi creditori atteso che, dalla data di deposito della prop osta concordataria, avvenuto il ###, e, comunque, anche nei dieci anni dec orrenti dal 15/5/2008, data di deposi to del de creto di omologazione, nessun creditore aveva inte rrotto la det ta prescrizione. 
La società debitrice ha quindi chiesto il pagamento in suo favore delle somme indebitamente percepite dai creditori, ove già chiusa la fase di liquid azione, o in favore del liquidatore, ove tale fase fosse ancora in corso di svolgimento. 
Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso. 
La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado osservando che “il moment o di decorrenza della pr escrizione è individuato dagli artt. 168, comma 1, e 184 legge fallimentare, i quali, partendo dal presupposto di tutel are la par c ondicio creditorum anche nella fase di esecuzi one del co ncordato omologato, obbligano il creditore a rispettare la tempistica legata alla liquidazione dell'attivo, secondo quanto previsto dal piano e dai 4 di 14 relativi riparti. ###à imposta ai creditori anteriori opera, non sol o con riferimento ag li effetti modificativi dei rapporti obbligatori previsti nel piano omologato, ma anche con riferimento agli effetti dilatori e alle modalità di soddisfazione nello stess o previsti; questi limiti all'esercizio del diritto, inteso come effettiva possibilità di soddisfazione, rendono pertanto il credito inesigibile. 
Ne der iva che, in applicazione del dett ato del l'art. 2935 c.c. la prescrizione estintiva, invocata dall'appellante, non può maturare”. 
In sostanza, ad avviso del giudice d'appello, “ se il credito non è esigibile e non può essere fatto valere, in forza dell'impedimento rappresentato dalle citate norme dell a legge fallimentar e, la prescrizione non potrà iniziare a decorre re, ed eventualmente anche una messa in mora della debitrice non avrebbe alcun rilievo ai fini interrutti vi di una prescrizione. Del tutto correttame nte e condivisibilmente il Giudice di prime cure ha affermato che il termine per la riscoss ione dei cred iti co ncorsuali non può farsi decorrere dal deposito del dec reto di o mologazione, come sostenuto invece anche in quest a sede, dalla ### di ### S.p.A., ma so ltanto da quand o il c redito diventerà effettivamente esigibile, segnatamente dalla esecutività del progetto di riparto che ne prevede il pagamento, ovvero decorsi 15 giorni dalla comunicazione del progetto ai creditori, rimanendo nel frattempo sospeso”. 
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ### di ### S.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo, affidandolo ad un unico articolato motivo. 
Hanno resistito in giudizio ### già titolare della ditta #### e la ### s.r.l., creditori concordatari. La ricorrente e i pr ede tti cr editori, costituitisi in giudizio, hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.   RAGIONI DELLA DECISIONE 5 di 14 1. È stata dedotta la violazione degli artt. 2935, 29, 2942, 2941, 2942, 2943, 2944 c.c. anche in r iferimento a ll'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 55, 169, 94, 168, 180, 184 L.F. 
Espone, in primo luogo, la ricorrente che la corretta interpretazione dell'art. 168 L.F. porta a rico noscere che il de corso della prescrizione dei crediti non è legalment e impedito d al divieto imposto ai creditori di soddis fare le proprie ragioni sui beni d el debitore sino all'acquisita definitività del decreto di omologa. Al di fuori dell'ipotesi in cui i creditori abbiano avviato azioni esecutive e cautelari, la prescrizio ne in pende nza di procedura esecutiva continua a decorrere secondo la disciplina generale contenuta nel codice civile. 
Assume, inoltre, la ricorrente che la sentenza di omologazione del concordato non può assurgere a caus a legale di sospensio ne del corso della prescrizione, in difetto di specifica previsione normativa. 
In part icolare, la domanda di omologazione svolge, infat ti, una funzione di regolare la crisi dell'impresa, sulla base di una proposta approvata dalla maggioranza d ei creditori , senza che vi si possa individuare un riconoscimento dei debiti. 
Si duole, altresì, la ricorrente che la Corte d'Appello ha omesso di considerare che il decreto di omologazione non rientra né tra gli atti che possano interrompere il corso della prescrizione, né tra le cause di sospensione del suo decorso, né, peraltro, l'inesigibilità del credito nella fase esecutiva del concordato impedisce la decorrenza della prescrizione , non essendo tale inesigibilità reale. I cr editori anteriori possono, infatti, be n esercitare il loro dirit to anche in pendenza della fase ese cutiva del concord ato omolog ato con esecuzione individuale e/o col lettiva in danno del debitore concordatario inadempiente e non hanno necessità di attendere la predisposizione dell'ultimo piano di riparto. 6 di 14 Infine, la ricor rente l amenta che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato l'art. 2935 c.c., atteso che l'art. 184 L.F., pur disponendo l'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori, non dispone la sospensione del decorso della prescrizione dei diritti di credito vantati dai predetti creditori, i quali non sono privati della facoltà di far valere il proprio credito, e non sol o per il loro ac certamento, ma anc he, come de tto, con l'esecuzione individuale e/o collettiva in danno del debitore concordatario inadempiente. Dunque, il creditore concordatario non è tenuto ad attendere l'ultimo dei piani di riparto predisposti dal liquidatore per conseguire la certi ficazione dell'i nadempienza del debitore concordatario. Se, infatti , il credito fosse effettivamente inesigibile per effetto dell'obblig atorietà del c oncordato per tutti creditori anteriori, l'inesigibili tà non sarebbe compatibile c on il diritto del creditore di instare, omisso medio, per la dichiarazione di fallimento, come riconosciut o dalle ### te di questa Corte nella sentenza n. 4696/2022.  2. I l ricorso presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. 
Ritiene questo Collegio che nella disciplina del decorso della prescrizione dei crediti anteriori al d ecreto di ape rtura della procedura di concordato, in base all'originaria versione dell'art. 184 L.F., applicabile, nel caso di specie, ratione temporis (l'attuale, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, prevede c ome scansione temporale la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L.F.), occorr e nettamente distinguere tra la fase anteomologa e quella post-omologa.  3. Co n riferim ento alla fase che ha inizio con l'ape rtura della procedura, la prescrizione c ontinua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti, e quind i esigibi li, ed inizia a decorrer e, a 7 di 14 norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 L.F., per quei crediti che, ante procedura, non erano ancora scaduti. 
Va osservato che non incide sul corso della prescrizione dei crediti anteriori al concordato il d ivieto , imposto ai creditori anterior i dall'art. 168 comma 1° L.F., di ini ziare o prosegui re azio ni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Tale divieto esiste anche nella procedura fallimentare ed è previsto dall'art. 51 L.F., ma non incide sulla prescrizione, tanto è vero che, a norma dell'art.  94 L.F., l'effetto interruttivo della prescrizione è collegato solo alla presentazione della domanda di ammissio ne al passivo del fallimento, che produce gli effetti della domanda giudiziale a norma degli artt. 2943 e 2945 Non infl uisce sul corso della presc rizione nep pure il disposto dell'art. 168 comma 2° L.F. sec ondo cui ”le prescrizio ni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese”. 
Questa Corte ha rip etutamente affermato (cfr . Cass. 20889/2019; Cass. ###/2021) che il legislatore, con l'art. 168 comma 2° legge fall., ha inteso introdurre nella legge fallimentare, per le azioni esecutive e cautelari già intraprese al momento della pubblicazione della domanda di concordat o, una deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 2943 cod. civ., collegando alle stesse azioni non già il normale l'effetto inte rrutti vo discip linato dalla norma codic istica, bensì quello di sospensione della prescrizione dei crediti azionati dai loro titolari. 
Ne cons egue che non è in alcun modo ipotizzabi le alc una sospensione generalizzata della pre scrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari. Pertanto, nel caso in cui al moment o dell'apertur a del c oncordato colui che invoca l'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 comma 2° legge fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell'istituto della sospensione della prescrizione. 8 di 14 Dunque, nella fase ante-omologa, non si verifica a lcuna interruzione o sospensione (se non ne l circ oscritto caso di cui all'art. 168 comma 2° L.F.) della prescrizione dei crediti anteriori al concordato e l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essend ovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitric e in concordato i stanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.  4. Per quanto concerne il periodo post-omologa, deve distinguersi il concordato con cessione dei beni dal concordato ordinario. 
Con riferimento al primo istituto, i creditori hanno diritto di essere pagati secondo modalità e tempi del piano di riparto predisposti dal liquidatore, dopo che il piano diventa esecutivo. 
Nel concor dato ordinario, i crediti vanno s oddisfatti in base all'analitica indicazione - necessaria come elemento di specificità del piano anche ai fini del gi udizio di fattibilità giuridica - di modalità e tempi di adempimento contenuti nella proposta, ex art.  161/e, che devono essere ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. 21175/2018, vedi recentemente, Cass. n. 9453/2025). 
In tutt i i casi, l'obblig atoriet à del concord ato nei confronti dei creditori anteriori, a norma dell'art. 184 L.F., vincola questi ultimi al ris petto delle modalità e termini rispettivamente pre visti nel piano di riparto o nella proposta, non potendo prima della scadenza di tali t ermini esser e preteso il pagamento dei rispettivi crediti. 
Deve, pertanto, dar si continuità all'orientamento rec entemente espresso da questa Corte con la sentenza n. ###/2022, la quale ha at tribuito rilevanza centrale, nella disciplina della prescri zione dei crediti preesistenti al concordato, all'art. 184 L.F., che sancisce il princi pio dell'obbligatorietà del c oncordato omologato nei confronti di tutti i cre ditori ante riori. Nella prede tta sent enza è stato evidenziato che tra gli effetti del concordato omologat o “rientra senz'altro quell o che incide in senso dilatorio sul 9 di 14 soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneam ente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l'art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi pre visti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578)”.  ### del concordato determina, ex art. 184 L.F, una modifica ex lege del regime giuridico dei crediti anteriori alla procedura (il cui soddi sfacimento è soggetto al rispetto delle mod alità e dei tempi previsti nel piano di riparto e nella proposta) dando luogo ad un una situazione di temporanea inesigibilità di tali crediti che è pienamente assimilabile a quel la che le parti possono convenzionalmente stabilire con la pattuizione di un pactum de non petendo. 
Né la c ircost anza che anche durante la fase post omol oga del concordato i creditori anterio ri pos sano promuovere davanti al giudice ordinario giudiz i di cognizione tesi all'acc ertamento dei propri crediti, ove c ontestati nel quantum, incide sul profilo di inesigibilità del loro credito, atteso il vincolo al rispetto delle modalità e dei tempi pre visti nella proposta concordataria o nei piani di riparto. 
Ciò equivale a dire che l'intervenuta omologazione del concordato preventivo proprio perché determina un mutamento del regime di esigibilità dei singoli crediti (in conseguenza della rimodulazione dei termini stabiliti per il loro pagamento) introduce una cau sa giuridica ostativa all'esercizio del diritto, che incide sulla disciplina della prescrizione dei crediti medesimi, implicando, in particolare, la sospensione del corso della prescrizione. 
Questa Corte ha, in p roposito, più vol te affermato (cfr. Cass. 1947/2018; Cass. n. 1200/2022) il principio secondo cui “Nel caso in cui il termine di adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per 10 di 14 esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore de l debitore, la pr escrizione es tintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precede ntemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta”. 
Ne cons egue che, con riferimento al caso di sp ecie, solo la scadenza del termine di adempimento previsto nella proposta o nel piano di riparto, facendo venir meno la situazione di temporanea inesigibilità del credito, ridetermina l a decorrenza de lla prescrizione, perché solo in quel momento il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 Non è ostativa all'applicazione di tale norma la circostanza che la stessa, apparentemente, disciplini una prescrizione che “comincia a d ecorrere”. Que sto Collegio condivide l'opinione espressa nella citata Cass. n. ###/ 2022, secondo cui la norma in oggetto prende in considerazione non solo gli ostacoli che si frappongono ab initio all'esercizio del diritto, ma anche quelli che intervengono quando la prescrizione abbia già iniziato a decorrere. 
Classico esempio di os tacolo giuridico all'esercizio del dirit to che sopravviene quando la prescrizione ha già cominciato a decorrere è dato dal pactum de non petendo. 
Si tratta di un negozio che interviene in un momento successivo all'instaurazione del rapporto contrattuale, che pur non dando luogo alla novazio ne dell'obb ligazione originaria (trattandos i di modifica accessoria, ai sensi dell'art. 1231 c.c.), incide in modo sostanziale, per effetto della rimodulazione del termine di adempimento, sull'esigibilità del cre dito. Le parti, in sostanza, determinano (in tal caso convenz ionalmente) una si tuazione di inesigibilità del credito attraverso la pattuizione di un termine prima della scadenza del quale la pretesa non può essere azionata. 
Giova dire che q uesta Corte ha affermat o (cfr. Cass .  10887/1995 ; vedi anche Ca ss. n. 17 76/1979 e Cass. n. 11 di 14 8606/2006) che " Il pactum de non petendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime l egale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità del la pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scad enza del termine fiss ato con il patto stesso”. 
In sostanza, può considerarsi orientamento diffuso che, in presenza di un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, quale il pactum de non pet endo concluso tra creditore e debitor e, la prescrizione “comincia a decorrere” allo sc adere del termine fissato col patto stesso, il che vuol dire che per un termine che aveva già iniziato a decorrere prima dell'intervento d i tale patto la s ituazione di temporanea inesigibilità del credito provocata dallo stesso patto determina una parentesi nella d eco rrenza della prescrizione, e quindi una sospensione. 
Essendo la situazione temporanea di inesigibilità del credito che le parti possono st abilire con la pattuizione di un pactum de non petendo pienamente assimilabile a quel la determinata dall'intervenuta omologa del concordato (in virtù - questa volta - della vincolatività del concordato nei confronti di tutti i creditori, a norma dell'art . 184 L.F.), possono qui estender si le conc lusioni sopra illustrate , in tema di decorso della prescri zione, c ompresa quella per cui non vi è una violazi one del di vieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, previsto dall'art.  1936 c.c. Tale rilievo consente di confutare pure l'obiezione della ricorrente secondo cui, con l'interpretazione della Corte d'Appello, verrebbe a configurarsi arbitrariamente una causa di sospensione della prescrizione non codificata, in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. (che tengono conto, rispettivamente, dei rapporti tra le parti e della condiz ione del t itolare), e , come tale, inapplicabile al concordato preventivo (vedi pagg. 11 e 22 del ricorso). La critica della ric orrente non considera che, nella fase 12 di 14 post-omologa del concordato, la sospensione della prescrizione non è che l'effetto legal e della situazione di inesigibilità de l credito - vincolante ex art. 184 L.F. nei confronti di tutti creditori anteriori - determinata dall'apposizione di nuovi tempi di pagamento previsti nella propost a concordataria o nei piani di r iparto, che rimane operante fino alla scadenza di tali termini allorché il credito torna ad essere esigibile. 
Va d unque confermato, ne lle sue linee fondamentali, l'orientamento espresso da questa ### e con la sentenza ###/2022, la quale si è posta nella prospettiva fisiologica che la fase post omologa del concordato approdi al riparto dei crediti. In tale eventualità, il singolo creditore dovrà rispettare i tempi legati alla liquidazione dell'attivo, senza poter pretendere in alcun modo il soddisfacimento immediato del proprio credito, seppur nella parte falcidiata a seguito dell'omologa del concordato.  5. Ove, invece, emerga con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili, di talché lo stato di insolv enza persiste nonostante la ri strutturazione del debito attuata con l'omologa del concordato, il singolo creditore può, del resto, agire per la risoluzione del concordato, facendo così valere il proprio diritto a norma dell'art. 2935 c.c., e pure, come affermato dalle ### di questa ### (v. la sentenza n. 4696/2022), presentare, anche a prescindere dal l'iniziativ a di risoluzione del concordato, e quindi “omisso med io”, un'i stanza di fallimento o anche promuo vere un'azione esecutiva individuale. Tale iniziativa può esser e intrapresa al ricorrer e delle sopra evidenziate condizioni ostative all'esecuzione d el concordato, così come approvato ed omologato, e non per il solo fatto che - come, invece, affermato, nel caso di specie, dalla ricorrente - dopo l'omologa del concordato è venuto meno, sotto il pro filo processuale , il divieto imposto dall'art. 168 L.F. ai creditori di promuovere az ioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. 13 di 14 Si trat ta di una conseguenza i nsita in quanto affe rmato dalle ### nella sent enza sopra citat a: “ E' pur ve ro che l'omologa fa cessare il vinco lo processuale all'azione ese cutiva individuale fermo però restando il limite sostanz iale derivante dall'esdebitazione e dall'obbligatorietà dell'acc ordo p er tutti i creditori anteriori”. 
Dunque, i creditori anteriori sono legittimati a promuovere azioni esecutive individuali o prese ntare istanze di fallimento nella fase post-omologa solo quando, scaduti i termini indicati nella proposta per il soddisfacimento dei singoli crediti, si apprezzi, come ”fatto sopravvenuto” autonomamente rilevante, l'i nsolvenza derivante dalla mancata esecuzione dell'accordo concordatario e del mancato pagamento dei crediti, seppur nella misura falcidiata.  6. Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: “### del concordato, vincolando, a norma dell'art. 184 L.F., tutti i credito ri anter iori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella propo sta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizio ne, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo co n la scadenza dei predetti termini; resta ferma, in vero, la possibilità del creditore di tutelare la pro pria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili”.  7. La ricostruzione giuridica della ricorrente, secondo cui l'omologa del concordat o non renderebbe inesigibili i crediti vantati dai creditori anteriori e non impedirebbe il decorso della prescrizione (con la conse guenza che, nel caso di specie, i diritti di tutti i creditori individuati nella prop ost a concordataria, sarebbero irrimediabilmente tutti i prescritti, per effetto del decorso del termine di dieci anni da l deposit o del decreto di o mologaz ione, 14 di 14 avvenuto il ###) si pone in contrasto col citato principio, e quindi non può trovare consenso.  ###, la ricorrente afferma la sua te si solo in astratto e contraddittoriamente, avendo espressamente affermato (vedi pag.  11 del ricorso) che la presente azione era stata proposta al fine di impedire che il liquidatore della proc edura concor dataria desse corso al pagamento delle somme ricavate dalla liquidazione, e così implicitamente ha ammesso che la fase esecutiva del concordato era approdata o stava approdando al riparto dei crediti.  ### giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione dell'evoluzione solo recente dell'indirizzo giurisprudenziale evocato.   P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Compensa tra le parti le spese di lite.   Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza de i presupposti per il versament o da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### in data ###  

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Fidanzia Andrea

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6441/2025 del 11-03-2025

... ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria di diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero d el credit o, e la responsabilità, fatta valere n el contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito (leggi tutto)...

testo integrale

 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999. 4 ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale p ronuncia riguardava, infatti, la responsabilità degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 5 Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello 6 Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell' in house p roviding, per cui, anche alla stregua d i questa confe rente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione su lla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative , tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato 7 d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisi oni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 
Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione 8 pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020).  ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici della predetta responsabil ità»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento.  4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha 10 affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi propri dell'attivit à di riscossione demandatagli dal consor zio), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risar citoria da responsab ilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di verifica contabile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'####.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto 11 i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria di diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero d el credit o, e la responsabilità, fatta valere n el contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario.  6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione 12 volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'arrt.103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggett i del rappo rto esat toriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### 13 giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questione: la natura pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell' art.26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 14 Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pub blico dell'e nte per il quale t ale soggetto 15 agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione delle carte lle di pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di 16 illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di cont o tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 
Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità 17 istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società i n h ouse, subisce il controllo an alogo del Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statut o assogge tta a forme di controllo analoghe a qu ello 18 esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codi ce civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Cass. 19 Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2006, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrogate negli an ni dal 1999 al 2003) , conferente l'incarico alla riscossione, cosicché cor rettamente il T ribunale di ### aveva aff ermato che , «nel periodo che i nteressa la p resente controversia», la A.N.M. non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile 20 avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istitui ta dal Comune di ### e da quest'ul timo inte ramente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibilità delle azion i a soggetti terzi, anche privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infa tti assoggettata unicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sulla medesima gest ione e sulla contabi lità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attu azione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore 21 del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giudizio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 
Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, n. 22 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al mom ento in cui risulti proposta l a domanda d i responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisiti per far ri tenere che, all'epoca della condotta ascritta agli o dierni intimat i, i danni al patrimonio della societ à partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### d ella Corte dei ### dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che 23 non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In applicazione della giurisprudenza richiamata nel precedente paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2006) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2014, pronunciandosi sull'opposizione all'esecuzione promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata 24 riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M.spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### Ricorre quindi anche la qualità di agente contabile di ### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 25 La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in 26 house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con 27 terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si lamentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta 28 pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla 29 pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### suben trata a ### che svolgeva pe r su o conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilit à amministrativa, il cu i avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della Sez ione giurisdizionale reg ionale per la ### che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### 30 prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre sp ecificate dalla legge», tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile, è, quindi, una categoria residuale ma aperta, nella quale sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapp orti di dare/av ere tra ente im positore e concessionario d ella riscossione, purché no n venis sero in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 31 La conclusione va ribadita, anzitutto ,sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giud ice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità. 32 PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1379/2025 del 30-09-2025

... obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del 2010 - sotto la vigenza, dunque, delle ### della ### d'### che escludevano tale onere dal calcolo del TEG - ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi, ritenendo di non poter condividere, in particolare, l'argomento svolto muovendo dalle ### adottate dalla ### d'### nell'agosto del 2009, con cui è stato previsto «che, per la determinazione del ### il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, […] includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina, al punto 5) “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI PALERMO Terza Sezione Civile La Corte ### di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr. ### rel.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1606 dell'anno 2020 del ### degli ### civili contenziosi, promossa DA ### dei ### di ### S.p.A. con sede ###persona dell'Avv. ### e domiciliat ####### 3, quale ### di ### di ### della ### e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza giusta delibera del Consiglio di ### del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente ### sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. ### notaio in ### in data 12 maggio 2014 (sub.40), repertorio n. ### e raccolta n. 15728, registrata in ### il 15 maggio 2014 al n.2401 serie ###, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli ### e ### giusta procura speciale alle liti autenticata resa su foglio separato congiunto materialmente in calce all'atto di appello appellante #### nato a ### il ###, residente in ### C/### 291/M, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dall' Avv.to ### e dall'### iscritto all'### speciale degli ### in ### istituito presso il ### di ### ed elettivamente domiciliat ###/###/da ### giusta procura alle liti in calce all'atto di ### (del giudizio di primo grado), rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto appellato #### (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) #### per l'appellante: «### alla ###ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto e previa eventuale rinnovazione della c.t.u., riformare la sentenza 149/2020 pronunziata in data ### ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di ####, Giudice Dott.ssa ###, pubblicata in pari data e non notificata, emessa nel procedimento n. RG 60/2019, rigettando le domande formulate dal #### nei confronti della ### odierna appellante; 2) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio e ponendo a carico dell'appellato le spese di c.t.u. » ### per l'appellato: «### l'###ma Corte d'Appello di ### ogni contraria istanza, eccezione e difesa; In via preliminare, - ### E ### l'infondatezza delle domande in concreto proposte; - ### E ### inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto dalla ### dei ### di ### S.p.A. avverso la Sentenza n. 149/2020 pubbl. il ### emessa dal Tribunale di ### nella persona del Dott. ###, nell'ambito del procedimento n° 60/2019 Repert. n. 239/2020 del 19/02/2020, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, ### la sentenza n° 149/2020 emessa dal Tribunale di ### nella persona della Dott. ###, nell'ambito del procedimento n° 60/2019 R.G. 
Tribunale di ### - con vittoria di spese, competenze professionali del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari; ### - ### e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le domande di merito ed istruttorie formulate dalla ### dei ### di ### S.p.A. con l'atto di appello che andranno rigettate; ### accertato che gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo de quo superano il tasso soglia individuato dalla ### d'### per il periodo di riferimento ed accertata quindi la nullità originaria delle clausole di determinazione del tasso di interesse del contratto di mutuo de quo in quanto eccedenti il tasso soglia, con la conseguenza del caso che impongono di depurare il debito da qualsiasi interesse dovuto ai sensi dell'art 1815 c.c. - E pertanto, in relazione alle somme pagate a titolo di interessi dal ##### E ### che il credito dell'attore/opposto è pari ad ### 31.619,72 (Sulla scorta di quanto accertato dal ###; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari; » MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la ### dei ### di ### S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 149/2020 pronunziata in data ### ex art.  281 sexies c.p.c. dal Tribunale di ### pubblicata in pari data che in accoglimento dell'azione proposta dal sig. ### ha dichiarato che il contratto di mutuo di credito fondiario stipulato tra le parti in data ### è illegittimo nella parte in cui prevede un tasso ### superiore al tasso soglia antiusura e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità delle clausole che prevedono sia gli interessi convenzionali che gli interessi convenzionali di mora e per l'effetto ha dichiarato la gratuità del contratto di mutuo e rideterminato il debito residuo dell'attore pari ad €. 95.346,26 e condannato l'istituto di credito al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in €.  264,00 per esborsi ed €.4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed onorari di legge e spese di ctu. 
Si è costituito ### che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o non proponibile l'appello proposto dalla ### dei ### di ### S.p.A. avverso la Sentenza 149/2020 pubbl. il ###, per tutti i motivi indicati e, per l'effetto, confermare la sentenza n° 149/2020 emessa dal Tribunale di ### La causa era posta in decisione all'udienza del 27.6.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che il ### del contratto di mutuo deve essere calcolato tenendo conto anche dell'incidenza delle spese per premi assicurativi sostenuti dalla parte mutuataria in correlazione con la stipula e l'erogazione del mutuo fondiario e ha ritenuto perciò fondata, alla luce delle risultanze della c.t.u., la doglianza di controparte in ordine alla illegittimità del tasso convenzionale per superamento del tasso soglia antiusura. 
Il motivo è infondato. 
Va in primo luogo evidenziato che la normativa di divieto dei rapporti usurari - come, in radice, espressa dall'art. 644 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108 del 1996 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Invero, a norma dell'art. 644 co. IV, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. È opportuno richiamare, in proposito, la pronuncia della ### I, n. 8807/2017 con la quale la Corte di Cassazione, dopo avere sottolineato la necessità di vedere ripristinata la gerarchia delle fonti in sede di individuazione dei parametri normativi di riferimento in subiecta materia, ha ribadito la centralità sistematica della norma dell'art. 644 cod. pen. in punto di definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo. Segnatamente, la Corte ha osservato come la centralità sistematica che va senz'altro attribuita all'art. 644 cod. pen. 
«non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla ### d'### Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia». Stabilita, dunque, la subordinazione all'art. 644 cod. pen. delle disposizioni esecutive del MEF e della ### d'### nella richiamata pronuncia, la Cassazione ha poi ribadito l'impostazione “onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - stabilendo il principio di diritto per cui «ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 cod. pen., co. IV, essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo». Del resto - ha chiarito inoltre la Corte - «non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse». 
Tale impostazione giurisprudenziale ha trovato successiva conferma da parte della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord. n. 3025/2022) la quale, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG - ai fini della verifica di usurarietà - della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del 2010 - sotto la vigenza, dunque, delle ### della ### d'### che escludevano tale onere dal calcolo del TEG - ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi, ritenendo di non poter condividere, in particolare, l'argomento svolto muovendo dalle ### adottate dalla ### d'### nell'agosto del 2009, con cui è stato previsto «che, per la determinazione del ### il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, […] includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina, al punto 5) “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”». In particolare, ha chiarito la Corte che: «La espressa inclusione, così formalizzata, non dimostra affatto […] che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG […]. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell'### della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del ### alle condizioni indicate». 
Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della esatta determinazione del ### il costo concretamente sopportato dalla parte mutuataria per la stipula della polizza assicurativa volta a garantire l'immobile ipotecato contro i rischi da incendio e richiesta dalla banca mutuante quale condizione dell'erogazione del finanziamento concesso. Infatti, all'art. 2 del contratto di mutuo l'erogazione è stata subordinata al rispetto della seguente condizione: “### dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del capitolato allegato”. Tale patto n. 3 (“### degli immobili”) del capitolato allegato al contratto prevede che: “I beni costituiti in garanzia ipotecaria debbono essere assicurati, a cura e spese della ### mutuataria, contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere (gas, termosifone ecc.) Inoltre, nel contratto è previsto che la polizza doveva essere vincolata a favore della banca e che in caso di danni all'immobile la banca avrebbe incassato direttamente le indennità dovute dalla compagnia di assicurazioni imputandole a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato o restituirle al mutuatario allo scopo di riparare i danni, salva la facoltà di risoluzione prevista dall'art. 8 dello stesso contratto.  ### nel caso di specie le spese di assicurazioni per rischio incendi e scoppi dell'immobile ipotecato è una spesa di assicurazione collegata alla concessione del credito che il debitore ha dovuto sopportare per l'erogazione del mutuo e che evidentemente è diretta a tutelare in primo luogo gli interessi della banca: sicché non vi è alcun valido motivo per escluderla dal calcolo del #### il primo motivo di appello va rigettato. 
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di mora superasse il tasso soglia e fosse dunque usurario. 
Il motivo è fondato.  ### orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale, e rientrano nella previsione degli interessi “promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro” e soggiacciono pertanto alle soglie d'usura (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/ 2000; Cass. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/ 2003; Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 25/05/ 2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 25/01/ 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9896 del 15/04/ 2008; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/ 2017; Cass. Ordinanza n. 23192 del 4/10/2017; Cass. pen. sez. II, 21.2.2017 8448). 
Inoltre la Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001 ha precisato che: “va in ogni caso osservato e il rilievo appare in sé decisivoche il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile - senza necessità di specifica motivazionel'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”. 
Come affermato da Cass. 27442/2018 “il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento”.  ### della Cassazione hanno invece di recente precisato che la legge 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (### non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal ### incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (### del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il ### così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597).  ### per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i ### anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. 
Nel caso di specie, occorre pertanto considerare la maggiorazione percentuale del 2,1% del tasso di mora (prevista dal decreto ### applicabile al mutuo oggetto di causa stipulato il ###), per cui il tasso effettivo di mora non supera il tasso soglia. 
Conseguentemente, la sentenza va riformata e la domanda di nullità della clausola relativa agli interessi moratori deve essere rigettata. 
Con il terzo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la conversione del contratto di mutuo usurario in contratto di mutuo fondiario. 
Questo motivo proposto dalla banca come denunzia di errore conseguente alla illegittima declaratoria della natura usuraria del tasso corrispettivo è da ritenersi assorbito nel rigetto del primo motivo di appello con il quale la banca ha denunziato l'illegittima dichiarazione della natura usuraria del tasso corrispettivo. 
Con il quarto motivo la banca lamenta che il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e delle spese di c.t.u. 
Anche questo motivo resta assorbito atteso che in caso di riforma il giudice di appello deve provvedere ad un nuovo regolamento delle spese che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio. 
Considerato che l'appello è accolto solo in parte e che permane l'usura del tasso corrispettivo, le spese dei due gradi del giudizio si compensano per il 50% e si pongono a carico della banca appellata per la parte rimanente e si liquidano in € 4764,00 per il primo grado e in € 3.880,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge. 
Anche le spese di CTU si compensano per il 50% e si pongono a carico della ### per la rimanente parte.  P.Q.M.  La Corte ### di ### definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: 1.in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### dei ### di ### avverso la sentenza n. 149/2020 del 18.2.2020 e in riforma parziale della sentenza impugnata rigetta la domanda di nullità per usura del tasso di mora del contratto di mutuo del 22.09.2010; 2. Compensa le spese tra le parti nella misura del 50% e condanna la banca appellata al pagamento della residua parte che si liquidano in € 4764,00 per il primo grado e in € 3.880,00 per il grado di appello oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge che distrae a favore dei procuratori di parte appellata che ne hanno fatto richiesta.  3. compensa le spese di CTU per il 50% e pone la rimanente parte a carico della ### Così deciso in ### il #### rel.   ### L. ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del ### 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21.2.2011. n. 44.  

causa n. 1606/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Liberto Porracciolo, Marinuzzi Alida

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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 985/2019 del 17-07-2019

... che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al credito: nel primo caso la norma di cui all'art. 2901 n. 1 c.c. richiede la dolosa preordinazione del debitore alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione; qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, invece, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, semplice conoscenza estesa anche al terzo dal n. 2 dell'art 2901 c.c. in ipotesi di atto a titolo oneroso. Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo, che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo. La sussistenza degli elementi psicologici or ora richiamati vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal Giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali il rapporto di parentela o affinità collaterale che lega il terzo acquirente e il debitore, ovvero nella divergenza tra prezzo di mercato (leggi tutto)...

testo integrale

### del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°343 del ### per gli ### dell'anno 2014, rimessa in decisione all'udienza del 27.3.2019, e vertente tra ### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla società tra professionisti ### tra avvocati s.r.l., con sede ###, codice fiscale e numero di iscrizione al ### di ####, iscritta nella ### dell'### del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### al n.11/2019, giusto mandato speciale del 06.02.2019 (rep. n. 653 - racc. n. 382) in autentica ### ed elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv.to #### e ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv.to ### che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ### e nei confronti di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv.to ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### giusta procura generale alle liti rilasciata in ### (racc. n. ###, rep. 151142), terzo intervenuto ### della decisione 1. Fatti controversi. 
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istituto di credito attore esponeva di vantare un credito pari a € 158.546,12 nei confronti della “### s.r.l.”, di ### di ### e della “### e C. s.a.s.” in forza di un'apertura di credito in conto corrente concessa in data ###, per un fido di € 50.000,00, poi elevati ad € 100.000,00, a valere sul conto corrente n. 5979/9, nonché in forza di un'apertura di credito in conto corrente pos concessa in data ###, per un fido di € 50.000,00 a valere sul conto corrente n. 60008/8, entrambi in essere presso la filiale di ### Chiedeva, pertanto, in questa sede, che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto stipulato in notar ### in data ### (racc. n. 8081, rep. n. ###) con il quale ### nonostante fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria, ed allo scopo di arrecare pregiudizio alla dedotta aspettativa di credito, ha costituito il fondo patrimoniale con la moglie ### destinando allo stesso i terreni siti in ### contrada ### in ### identificati al fg. 18, part. 631, esteso per are 17.1 in misura catastale; al fg. 18, part. 632, esteso per are 4.13 in misura catastale; al fg. 18, part. 633, esteso per are 2.46 in misura catastale; al fg. 18, part. 634, esteso per are 6.20 in misura catastale; al fg. 18, part. 635, esteso per are 0.20 in misura catastale, di proprietà dei coniugi ciascuno per ½ indiviso. 
In subordine, instava per l'accertamento del carattere assolutamente simulato, a norma dell'art. 1414 e segg. c.c., con vittoria di spese di lite. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando quanto ex adverso dedotto, perché infondato, e chiedendo nel merito, il rigetto della domanda e in via preliminare: - che fosse disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. (sull'assunto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l'odierno giudizio e quello, pendente fra le medesime parti, diretto all'accertamento del credito, portante il n. 1408/2014 R.G.); - che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ### coniuge non debitore. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti depositavano le memorie istruttorie, ove i termini del contendere restavano sostanzialmente invariati. 
Con comparsa di intervento volontario adesivo autonomo, depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### del ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso che con decreto ingiuntivo 619/2014 il Tribunale di ### aveva ingiunto alla “### s.r.l.” nonché ai suoi fideiussori ### e ### fino alla concorrenza dell'importo di € 225.000,00 il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 538.897,53, per esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo del 16.6.2009, nonché dal contratto di conto corrente 48/4755, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.  nei confronti di ### in data ###, chiedeva dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto stipulato in notar ### in data ### (racc.  8081, rep. n. ###) con il quale ### nonostante fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria, ed allo scopo di arrecare pregiudizio alla dedotta aspettativa di credito, ha costituito il fondo patrimoniale con la moglie ### destinando allo stesso i terreni siti in ### contrada ### sopra meglio indicati. 
Stimolato il contraddittorio tra le parti sull'intervento di ### del ### venivano concessi alle parti termini per brevi note e repliche. 
I convenuti, ### e ### eccepivano la tardività dell'intervento adesivo autonomo proposto da ### nonché in subordine la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria dell'istituto di credito, essendo trascorsi più di cinque anni tra la data di costituzione del fondo patrimoniale (8.1.2009) e il deposito della comparsa di intervento nel giudizio (16.4.2015); nel merito contestavano le pretese del terzo intervenuto.  ### adesivo autonomo contestava quanto dedotto, rappresentando la tempestività dell'intervento e la circostanza per la quale l'interveniente si giovasse dell'interruzione della prescrizione del diritto di agire in revocatoria realizzatasi con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ad opera di ### s.c.p.a. 
Ancora i convenuti, rappresentando che il decreto ingiuntivo non era mai stato notificato a ### proponevano querela di falso avverso la relata di notifica del decreto. 
Dopo vari rinvii, all'udienza del 9.5.2017, parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, l'istituito di credito intervenuto dichiarava di non volersi avvalere della relata di notifica del decreto ingiuntivo oggetto della querela di falso, i convenuti insistevano nella declaratoria di inammissibilità dell'intervento, e chiedevano anch'essi un rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
A scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuto di dover decidere sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva di ### nonché di inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo spiegato da ### s.p.a. unitamente al merito, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
La causa, istruita dunque, in via documentale, perveniva, all'udienza del 27.3.2019, ove veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.  2. Questioni preliminari/pregiudiziali Preliminarmente allo scrutinio del merito, vanno esaminate le questioni preliminari proposte dalle parti. 
Quanto alla richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., va richiamata l'ordinanza resa in data ###, da intendersi in questa sede integralmente trascritta, con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione. 
Invero, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. va disposta soltanto allorché i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, da intendere “come pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente eventualità di un conflitto di giudicati” (tra le tante: Cass. n°7355/1997; Cass. n°10576/1998; Cass. n° 12198/1998; Cass. n°5083/1999; Cass. n°1230/2000; Cass. n°4977/2001; Cass. n°1593/2002; Cass. n°14670/2003). 
Orbene, un simile rapporto non può ravvisarsi nel caso di specie (ove il titolare del credito litigioso, nelle more della definizione del procedimento sull'accertamento della propria pretesa, agisce per la revocatoria dell'atto pregiudizievole), posto che, come sopra detto, nella fattispecie descritta dall'art. 2091, la definizione della controversia sul credito non è antecedente logicogiuridico della pronuncia sulla revocatoria (fra le altre v.  n°1893/2012; Cass. n°19755/2005), e visto che laddove venga “[…] allegato quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il "credito eventuale", in veste di "credito litigioso", la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria; ma neppure è ravvisabile l'eventualità di un conflitto pratico di giudicati, poiché per dare attuazione alla sentenza definitiva che dichiara l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore è necessario procedere nelle forme previste dagli artt. 602 e 603 c.p.c., notificando al debitore ed al terzo acquirente il titolo esecutivo, costituito, nel caso del "credito litigioso", dalla sentenza di condanna, con la conseguenza che, ove la domanda del creditore sia rigettata, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria a tutela dell'allegato "credito litigioso" si rivelerà di nessuna utilità, ma non si porrà in contrasto, in quanto erogata a tutela di un credito "eventuale", con la decisione negativa sull'esistenza del credito” (così Cass. Sez. Un. n°9440/2004). 
Ancora, deve parimenti essere rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da ### coniuge non debitore. 
Invero, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo la legittimazione passiva spetti a entrambi i coniugi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio. 
La considerazione per la quale la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente, infatti, di escludere che nei confronti di quest'ultimo l'accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli. 
Invero, il conferimento dei beni del coniuge non debitore nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt. 167 - 171 c.c., il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sé idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio.  ### è la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, la quale in più occasioni, ha ribadito che in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (cfr.  n° 19330/2017 e da ultimo Cass. n°14079/2018). 
Quanto all'intervento adesivo autonomo spiegato in giudizio con comparsa depositata in data ###, questo deve ritenersi ammissibile, essendo prive di pregio le argomentazioni addotte sul punto dai convenuti. 
Muovendo dal dato normativo l'art. 268 c.p.c., dispone che l'intervento, sia esso adesivo dipendente, sia esso adesivo autonomo, può avvenire fino a che non siano precisate le conclusioni; il comma 2 dispone poi, che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.” Il Tribunale conosce bene l'orientamento restrittivo sull'ammissibilità dell'intervento, in auge soprattutto nella giurisprudenza di merito e nella più rigida dottrina, in forza del quale, valorizzando il tenore letterale dell'art. 268, comma II, si ritiene che i poteri processuali dell'interveniente volontario subiscano gli stessi limiti e le stesse preclusioni delle parti originarie, con la conseguenza che non potranno essere proposte domande che la fase avanzata del procedimento non consente alle altre parti. 
Sicché, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, il terzo può spiegare soltanto intervento adesivo dipendente, cioè caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali; qualora, invece, voglia proporre una domanda nuova, deve agire in giudizio entro il termine per la costituzione tempestiva del convenuto previsto dall'art. 166, atteso che, dopo tale momento, non è più consentita alle parti la proposizione di domande nuove.   Talché si ritiene inammissibile l'intervento autonomo formulato tardivamente, dopo che è scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali da parte dei convenuti. 
Tuttavia, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo giudicante ritiene che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi a suo carico solo l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr., ex multis, Cass. n°20882/2018). 
Di conseguenza, il volontario interveniente ben può, quindi, proporre domande nuove in seno al procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni, con l'unico limite del rispetto delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.   Precisato che nel caso di specie l'interveniente fa valere nei confronti di convenuti un diritto relativo all'oggetto e/o dipendente dal titolo dedotto nel processo dall'attore, facendo valere un proprio diritto autonomo ma connesso a quello azionato dall'attore sotto il profilo sia dell'oggetto, che della medesima causa pretendi, l'interveniente deve essere qualificato quale interveniente adesivo autonomo o litisconsortile.   Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo spiegato nel giudizio da ### del ### s.p.a.   Pur tuttavia la domanda di revocatoria spiegata dall'interveniente adesivo autonomo deve essere rigettata, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di agire in revocatoria, essendo decorso il termine fissato dall'art. 2903 c.c. ai fini dell'esercizio dell'azione, pure formulata dai convenuti.   Applicando al caso di specie la regola per la quale, in materia di revocatoria di fondo patrimoniale, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere dalla data in cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato trascritto, perché quella è la data in cui il rogito viene portato a legale conoscenza dei terzi, i quali, da tale data, sono messi nella condizione di sapere della esistenza del rogito stesso (ex multis, ### n°348 del 28.1.2019), il diritto di esercitare l'azione in capo all'istituto di credito intervenuto, posto in essere mediante il deposito, in data ###, della comparsa di costituzione e risposta nell'odierno giudizio, risulta prescritto, risalendo la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale di cui si chiede l'inefficacia al 6.2.2009.   Trattasi di conseguenza obbligata, direttamente derivante dalla natura autonoma dell'intervento spiegato dalla ### del ### posto che l'istituto di credito propone domanda autonoma che ben avrebbe potuto essere spiegata in via principale in autonomo giudizio, ad essa si applica il decorso del tempo fissato a tal fine dall'art. 2903 ### dell'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione revocatoria impedisce l'esame della fondatezza della domanda spiegata da ### del ### s.p.a. con atto di intervento adesivo autonomo. 
Esaminate, in tal modo, le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, è possibile esaminare la domanda principale.  3. Merito della lite: la domanda spiegata da ### pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito, il c.d. eventus damni; infine, la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, il c.d.  consilium fraudis, che si atteggia con più o meno intensità a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al credito: nel primo caso la norma di cui all'art. 2901 n. 1 c.c. richiede la dolosa preordinazione del debitore alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione; qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, invece, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, semplice conoscenza estesa anche al terzo dal n. 2 dell'art 2901 c.c. in ipotesi di atto a titolo oneroso. 
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo, che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo. 
La sussistenza degli elementi psicologici or ora richiamati vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal Giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali il rapporto di parentela o affinità collaterale che lega il terzo acquirente e il debitore, ovvero nella divergenza tra prezzo di mercato del bene oggetto della cessione e prezzo pattuito (cfr.  n°11916/2001). 
Tanto premesso, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria.  ### di credito, in particolare, agisce ai sensi dell'art.  2901 c.c., deducendo che l'odierno convenuto ### nella qualità di fideiussore della ### s.r.l., insieme e ### e alla ### e C. s.n.c. , avrebbe eroso la garanzia patrimoniale nei riguardi della banca attrice assoggettando al vincolo del fondo patrimoniale tutti i propri beni, pur avendo già contratto l'obbligazione fideiussoria. 
Invero, risulta raggiunta per tabulas la prova dell'anteriorità del credito, risalendo i contratti di apertura di credito in conto corrente assistiti da garanzia fideiussoria al 3.2.2005 e al 3.11.2005, a fronte della costituzione di fondo patrimoniale, avvenuta con atto dell'8.1.2009 (cfr., in generale, n°2748/2005). 
Nessun dubbio può sussistere quanto alla possibilità di esperire l'azione revocatoria nei confronti di atti dispositivi posti in essere dal fideiussore. Sul punto costante è la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che "### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione" (cfr. ex multis, n°9349/2002). 
A ciò deve aggiungersi che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in esame - già in astratto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore istante in virtù del suo effetto segregativo, in base al quale i beni conferiti diventano aggredibili soltanto da determinate categorie di creditori (art. 170 c.c.) e vengono, perciò, sottratti alla garanzia patrimoniale generica, producendosi altresì una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni; sul punto, per tutte, Cass. n°17418.2007, conformi n°15310.2007 e, in ipotesi di fondo patrimoniale, n°17418.2010) - è fonte, nel caso di specie, di concreto pregiudizio, essendo incontestato che nessun altro bene immobile residua nella diponibilità del convenuto. 
Con riguardo, poi, al profilo soggettivo, la natura gratuita dell'atto impugnato (pacifica in giurisprudenza, stante l'assenza in capo al disponente di un immediato vantaggio patrimoniale, cfr., ad esempio, Cass. n°24757/2008), rende sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la dimostrazione della scientia damni nel debitore stipulante, ossia della consapevolezza di costui di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, invece, necessario provare la dolosa preordinazione (si ricordi che alla consapevolezza va equiparata, secondo nota opinione, “la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore”: così Cass. n°7262/2000 e Cass. n°14489/2004; va, inoltre, rammentato che tale elemento soggettivo può essere provato con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici: cfr., ex multis, Cass. n°14274/1999; n°1054/1999, secondo cui “la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti”; da ultimo, Cass. n°7452/2000, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici”; cfr., da ultimo, Cass. n°7507/2007; n°1068/2007, tra le tante). 
Ciò detto, gli elementi presuntivi (plurimi, univoci e concordanti) che depongono per la sussistenza della scientia damni in capo al debitore sono facilmente traibili dalle stesse peculiarità di oggetto, tempo e luogo che caratterizzano l'atto impugnato. 
Mettendo in ordine i fatti di cui in lite, si evince, invero, che ### e ### legati da stretto vincolo affettivo (derivante da rapporto di coniugio), nel periodo successivo all'assunzione della garanzia fideiussoria del primo in favore della ### s.r.l., hanno costituito, con atto pubblico dell'8.1.2009 il fondo patrimoniale, devolvendovi gli unici beni immobili nella titolarità, per la quota di ½ insieme a ### di ### Proprio questa circostanza, ossia il fatto che il disponente abbia, con il menzionato atto, vincolato in fondo patrimoniale gli unici beni immobili che costituivano la garanzia patrimoniale generica dei suoi potenziali creditori, in uno al difetto di prova circa l'esistenza di un patrimonio residuo del debitore utile a soddisfare il credito garantito, costituisce significativa prova “in re ipsa” della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, e di rendere così più difficoltosa la realizzazione del credito dell'odierna attrice; presunzione che non pare superata da alcuna prova o argomento di prova contraria. 
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda di revocatoria spiegata in via principale da ### s.c.p.a.  ### dell'azione ex art. 2901 c.c. comporta l'assorbimento della domanda volta ad accertare la natura simulata della costituzione del fondo patrimoniale, pure formulata dall'istituto di credito attore in via subordinata.  4. Spese di lite. 
All'accoglimento della domanda spiegata da ### s.c.p.a. segue, per il principio della soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, le quali, calcolate ai sensi del D.M.  55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sono liquidate nella misura di € 7.800, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge. 
Il rigetto della domanda dell'istituto di credito intervenuto, in applicazione del principio di soccombenza, comporta la condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per le sole fasi di trattazione, e decisionale, e ridotta della metà la prima, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, sono liquidate nella misura di € 3.900,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.  Per questi motivi ### definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda proposta da ### s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai danni di ### e ### dichiara inefficace, e come tale inopponibile nei confronti dell'attrice, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data ###, in notaio #### n.###, Racc.  n.8081, trascritto in data ###, ai nn. 3621 R.gen. e 2991 R.part.; - per l'effetto condanna ### e ### in solido al pagamento delle spese di lite in favore di ### s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 687,00 per spese ed € 7.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge; - rigetta la domanda spiegata da ### nazionale del ### s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai danni di terrazzino ### e ### per intervenuta prescrizione; - per l'effetto, condanna ### del ### s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere ai convenuti, ### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.900,00 per entrambi.  ### 17 luglio 2019 ### 

causa n. 343/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Musumeci Rossana

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