blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
5

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 725/2025 del 19-05-2025

... nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ Sezione civile ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri ###. Gianmichele Marcelli Giudice Dott. #### Est ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2023 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in #### della ### n. 73; #### s.r.l. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in #### n. 30
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 852/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il ### in materia di appalto privato.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 - La vicenda ed il giudizio di I grado ### spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 concesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ### per € 32.010,00 oltre interessi e spese del procedimento. 
Il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso sulla scorta della dichiarazione resa dal ### in data ### ai sensi dell'art. 547 cpc quale terzo debitore della società ### per l'importo complessivo di € 29.100,00, debito derivante dal contratto di appalto concluso con quest'ultima in data ### e poi risoltosi consensualmente nel giugno 2018. 
La predetta dichiarazione si inseriva nel contesto del pignoramento presso terzi ottenuto dalla ### verso la ### e notificato al ### il giorno 16.05.2018. 
In data ### - ancora pendente la procedura esecutiva - il terzo pignorato trasmetteva ulteriore comunicazione pec con cui rettifica la precedente manifestando che l'ammontare del debito originariamente dichiarato (pari ad € 29.100,00) doveva intendersi ridotto nella misura di € 12.000,00 quale importo asseritamente dovuto a titolo di penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto; residuava pertanto un debito complessivo di € 17.100,00. 
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta ### contestando integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui: - rigettava la domanda attorea confermando il d.i. opposto; - condannava ### al pagamento delle spese di lite, che quantificava in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. 
§ 2 - ### Il sig. ### impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata ### contestando il gravame e chiedendone il rigetto.  2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il ### di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.100,00 corrisposto dal debitore ingiunto tramite assegno bancario trasmesso unitamente alla racc. a/r del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
Su tale scorta, rilevava l'appellante che il ### avrebbe dovuto avvedersi di siffatto accadimento e dunque revocare il provvedimento monitorio opposto. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Deve anzitutto premettersi che l'odierno attore provvedeva ad effettuare il pagamento in discorso dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta precisamente il ### (cfr. doc. 3 all.  comparsa in primo grado); pagamento che in ogni caso era solo parziale, atteso che il provvedimento monitorio veniva emesso per € 32.010,00 oltre oneri come liquidati nella stessa sede (a fronte dei ridetti € 17.100,00 spontaneamente versati dal ###. 
Non appare coerente o plausibile sostenere che il decreto ingiuntivo, per ciò solo, recava un debito totalmente inesistente, cioè per il solo fatto di avere il debitore parzialmente adempiuto a quanto intimatogli. 
In virtù di tale rilievo fattuale non si verificava infatti alcuna - almeno completaestinzione dell'obbligazione creditoria, poiché oltre alla restante sorte capitale di cui alla differenza tra quanto intimato e quanto corrisposto, residuavano comunque le spese e le competenze parimenti dovute. 
Di conseguenza, quanto invocato da parte attrice non può ritenersi idoneo ad incidere sulla validità del titolo esecutivo nella sua interezza, ma semmai giustifica unicamente una pronuncia di revoca del provvedimento che terrà conto della parte del debito già soddisfatta dall'odierno appellante con l'assegno del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado) e da imputarsi pacificamente alla somma di cui al richiamato decreto ingiuntivo. 
Del resto l'odierna convenuta ha dichiarato (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in appello) che in data ### provvedeva a notificare al ### un atto di pignoramento presso terzi per € 17.133,52 ottenuta sottraendo quanto precettato (€ 34.233,52) e quanto invece già versato con l'assegno bancario del 16.05.2022 indicato in premessa (€ 17.100,00); tale iniziativa si rendeva necessaria in quanto il sig.  ### ometteva di corrispondere il residuo dovuto al netto dell'importo già percepito dalla ### 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che il decreto ingiuntivo opposto si appalesava illegittimo e da ciò suscettibile di revoca per non avere il debitore opponente mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 164 ter disp. att. cpc in ordine all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva originariamente incardinata dalla ### contro la ### e confluita nel pignoramento presso terzi del 16.05.2018 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). 
Argomentava in tal senso l'appellante che dopo aver ricevuto la notifica del predetto provvedimento egli non aveva avuto più notizie del prosieguo del contenzioso in corso; solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il ### poteva apprendere che il processo esecutivo in premessa era stato dapprima sospeso e poi estinto in seguito a dei raggiunti accordi tra la debitrice esecutata (la società ### ed i creditori della stessa. 
Su tale scorta, riteneva che il mancato ricevimento della comunicazione di chiusura della procedura esecutiva ex art. 164 disp. att. cpc comportasse che il ricorso monitorio non poteva essere richiesto né tanto meno concesso addirittura con un provvedimento di immediata esecutorietà. 
Il motivo è infondato. 
Basterà osservare come l'art. 164 disp. att. cpc pone l'onere di provvedere all'avviso ivi indicato in capo al creditore procedente; pertanto, siffatto incombente doveva essere espletato eventualmente dalla ### che aveva all'epoca richiesto il pignoramento e non dalla ### quale semplice soggetto escusso. 
In ogni caso, come condivisibilmente statuito dal primo ### la richiamata normativa non si attaglia al caso in trattazione per il semplice fatto che essa fa riferimento alla dichiarazione da rendersi a cura del creditore “### il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito”.
La circostanza contemplata dalla predetta disposizione nulla ha a che vedere con quanto accaduto nell'odierno contenzioso, dato che il pignoramento presso terzi del 16.05.2018 veniva tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Macerata con il numero di r.g. 702/2018.  ### che si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta.  2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). 
Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. 
Il motivo è infondato. 
Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. 
Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all.  citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. 
Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati dall'appellante con la presenta censura, in quanto la raccomandata in esame contiene solo un generico elenco di taluni lavori che la società appaltatrice avrebbe dovuto ancora ultimare; affermazione questa del tutto irrilevante ai fini decisionali, in quanto lo scrivente si è limitato ad ascrivere un inadempimento in capo all'appaltatrice senza però fornire concreti elementi a supporto di quanto esternato.  ### mancato completamento delle richiamate opere è rimasto dunque sfornito di effettiva dimostrazione. 
Si deve poi sottolineare che, a prescindere da eventuali ritardi nella consegna dell'opera, la penale inserita nel contratto non poteva comunque trovare applicazione stante i sopravvenuti mutamenti delle condizioni in essere al momento della stipula dell'appalto. 
La Corte si riferisce in particolare alle varianti intervenute rispetto all'originario assetto dei lavori come concordati nel computo metrico del 07.07.2015 per un valore complessivo di € 668.599,79 (cfr. doc. 6 all. comparsa di risposta in primo grado). 
Nel mese di febbraio 2018 le parti tutte sottoscrivevano un nuovo computo metrico (cfr. doc. 7 all.  comparsa di risposta in primo grado) contemplante notevoli varianti al progetto iniziale ed opere aggiuntive, come desumibile ### dal diverso e più corposo importo ivi recato (€ 912.054,80). 
Il suddetto documento si considera regolarmente accettato dagli odierni litiganti in forza della sottoscrizione apposta in calce da ciascuno di essi (il committente ### l'impresa appaltatrice ### ed il ### dei lavori), oltre che pienamente operativo nei loro rapporti in quanto gli stessi non hanno mai sollevato contestazione alcuna in ordine al contenuto dello stesso. 
Se ne ricava dunque che le parti abbiano inteso concordare espressamente ogni variante portata dal secondo computo metrico; il tutto senza che il committente abbia mai invocato l'applicazione della penale contrattuale, neanche nel documento del 07.03.2018 contenente il riepilogo della contabilità degli interventi svolti (ritualmente ratificato anche dal ### - cfr. doc. 9 all. comparsa di risposta in primo grado).  ### appellante faceva riferimento per la prima volta alla clausola in oggetto solo nella pec del 20.07.2018 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) con cui modificava la precedente dichiarazione del 07.06.2018 resa ex art. 574 per € 29.100,00 (cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado) opponendo un asserito controcredito da penale per € 12.000,00 come da previsione contenuta nel contratto di appalto (€ 300,00 per ciascun giorno di ritardo). 
Tale controcredito da penale non è stato affatto provato.
A completamento del discorso sin qui intrapreso, il Collegio ritiene opportuno e pertinente citare il contributo reso sulla tematica in oggetto dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza 21515 del 20.08.2019. 
Si legge invero nella pronuncia in commento che “È ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242)”. 
Nel caso di specie non dato rinvenire alcuna nuova e successiva pattuizione con cui le parti abbiano inteso accordarsi per fissare un nuovo termine di conclusione dei lavori, circostanza che preclude di fatto l'operatività della penale ex art. 10 del contratto di appalto la cui previsione deve intendersi pienamente superata.  2.4 Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione riconvenzionale introdotta in primo grado con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con l'importo di € 13.243,80. 
Riferiva in proposito l'appellante che l'anzidetta somma originava in suo favore dalla scrittura privata datata 01.02.2018, con cui avrebbe ricevuto la cessione di taluni crediti asseritamente vantati dallo stesso nei confronti della società ### fino a concorrenza dell'importo eccepito in compensazione (cfr. doc. 1 all. I memoria art. 183 c.6 cpc di parte attrice opponente in primo grado); su tale scorta pertanto ogni pretesa potenzialmente azionabile dalla controparte doveva ritenersi estinta ed inesigibile. 
Il motivo è infondato. 
Ad avviso della Corte al documento in oggetto - rubricato “### di credito commerciale” - non può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa dell'eccezione prospettata dall'odierno attore. 
Il tutto poggia sul primario e dirimente rilievo per cui l'atto in disamina per conto della ### risulta sottoscritto dal sig. ### quale delegato di quest'ultima; non è dato tuttavia rinvenire in forza di quale legittimazione tale soggetto abbia speso il nome della società, atteso che l'eventuale collegamento tra la persona fisica firmataria e la compagine societaria è rimasto sfornito di prova, non potendosi evincere da nessun atto di causa. Circostanza questa che non consente di ricondurre la firma apposta dal ### all'effettiva volontà della convenuta ed esclude quindi nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. 
In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. 
Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). 
Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. 
Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) vanterebbe nei confronti della ### § 3 - La parziale fondatezza del gravame ## disparte la questione concernente l'estrema lacunosità e mancanza di specificazione caratterizzante i proposti motivi di gravame, nell'atto di appello risulta comunque articolata la richiesta di decurtare dal complessivo importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. 
Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. 
Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. 
Ad avviso del presente Collegio la domanda in parola non appare meritevole di accoglimento in quanto non appaiono integrati quei profili di mala fede processuale che l'odierna convenuta pone a capo dell'appellante. 
Inoltre, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità processuale aggravata postula l'indefettibile requisito della totale soccombenza. 
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione - II sezione civile dapprima con l'ordinanza n. 4212 del 09.02.2022, in cui si legge sul punto che “come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id. 24158/2017)”. Il riportato orientamento ha trovato piena conferma nella recentissima ordinanza n. 15232 del 30.05.2024 in cui la Suprema Corte (sez. I civile) ha in termini non dissimili precisato che “Per vero, dal testuale disposto dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si apprende che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede ###è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, … . 
Ora, l'art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta”. 
Le circostanze fattuali ricorrenti nel caso di specie impongono il rigetto della proposta domanda di condanna, atteso che comunque la pretesa attorea si appalesa meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui dovrà pronunciarsi la riduzione dell'importo ingiunto per le ragioni espresse nella soprastante narrativa; rilievo questo che giustifica, sotto altro profilo, la compensazione delle spese processuali per il grado d'appello .  PQM La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 825/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del Tribunale di Macerata e ne riduce l'importo alla minor somma di € 16.501,00, con conseguente condanna di ### al pagamento dell'importo di € 16.501,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello di effettivo saldo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado. 
Ancona, c.c. 5.5.2025 Il cons est. Dr. C. ### il Presidente dr. G.

causa n. 873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Cesare Marziali

M
21

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5195/2025 del 18-12-2025

... giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, (leggi tutto)...

testo integrale

8107/2021 N.R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del ###.  ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021 TRA ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.  - Opponente/Attrice - E ### S.r.l., con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo Tribunale ingiungeva a ### il pagamento della somma di euro 33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di ### S.r.l. per credito derivante dai contratti di finanziamento n. ### e 1114888267 stipulati con ###it S.p.A. e successivamente ceduti. 
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di ### per mancata prova della cessione del credito; la nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB; la presenza di clausole vessatorie; l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. 
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti. 
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.  ### è fondata e deve essere accolta.  1. Questioni preliminari ### è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.  2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. 
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta. 
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. 
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla. 
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il poteredovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02). 
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. 
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. 
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). 
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella ### dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. 
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "### è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità". 
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da ### non costituisce un vero contratto di cessione ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al ### n. 385/93 art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". 
Nel presente caso, ### non ha assolto gli oneri probatori, sotto un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da ### dei ### di ### E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da ### emerge una carenza probatoria di particolare gravità.  ### notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento ###.pdf) attesta formalmente il deposito presso il ### di un documento "consistente in tutto di 252 ### fogli di carta per totali 504 ### facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. ### certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione. 
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da ### (documento 13-###crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il ### Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile L'### sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da ### risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione. 
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione". 
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262 c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici. 
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco. 
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da ### evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. ### di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato. 
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. ### e 1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.  4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento 1114888267 Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale ### richiede il pagamento di euro 3.145,89. 
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto 1114888267", contiene in realtà il contratto n. ###. Pertanto, ### non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633- 634 c.p.c.  5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta ### alla documentazione contabile prodotta da ### deve rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati "estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB.
Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. ### emerge che il credito risulta "####" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro 2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore. 
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto". 
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi: • Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.  • ### non ha fornito adeguata prova della propria titolarità del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da ### dei ### di ### nonché il trasferimento dello specifico credito.  • ### non ha prodotto il contratto di finanziamento 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634 c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.  6. Spese processuali Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di ### S.r.l., e considerate la natura, il valore e la complessità ### delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva; € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di ### e con attribuzione all'Avv. ### antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: ACCOGLIE l'opposizione proposta da ### DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. 
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da ### S.r.l. nei confronti di #### S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 8107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Cerruti

M
25

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1275/2026 del 27-01-2026

... asseritamente dovuta sulla base di contratto di apertura di credito concluso tra ### di risparmio di ### s.p.a. e LI. ES. ### s.r.l. garantito dal ### e dal ### Eccepita la violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. ed il difetto di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, l'opponente ha - per quanto qui rileva - contestato la titolarità del credito in capo all'opposta stante il mancato deposito sia di un contratto di cessione tra la ### ed ### che possa ritenersi relativo pure al credito derivante dal rapporto tra ### di risparmio di ### s.p.a. e LI.ES. ### s.r.l., sia del contratto di cessione del credito tra ### e ### s.r.l. ### s.p.a., quale procuratrice di ### s.p.a., ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che “### creditore (### ha ceduto il credito (e relativa garanzia) derivante dal predetto rapporto contrattuale a ### a sua volta cessionaria di ### a sua volta cessionaria di ### come emerge dal relativo contratto di cessione (doc. 7)” (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta), che l'eventuale violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. comporta revoca del decreto ingiuntivo ferma restando la necessità, per il tribunale, di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6701/2024 R.G. avente ad oggetto: mutuo TRA ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in Napoli, via ### n. 296, è elettivamente domiciliato #### s.p.a. (###), procuratrice di ### s.p.a.  (###), in persona della procuratrice speciale ### (###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in ### piazza ### n. 8, è elettivamente domiciliata OPPOSTA #### ha precisato le conclusioni come da memoria depositata il ###.  ### ha precisato le conclusioni come da memoria depositata il ###.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ### ha proposto opposizione avverso il decreto n. 6201/2023 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad ### s.p.a., in solido con ### la somma di euro 16.827,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio; somma asseritamente dovuta sulla base di contratto di apertura di credito concluso tra ### di risparmio di ### s.p.a. e LI. ES. ### s.r.l. garantito dal ### e dal ### Eccepita la violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. ed il difetto di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, l'opponente ha - per quanto qui rileva - contestato la titolarità del credito in capo all'opposta stante il mancato deposito sia di un contratto di cessione tra la ### ed ### che possa ritenersi relativo pure al credito derivante dal rapporto tra ### di risparmio di ### s.p.a. e LI.ES. ### s.r.l., sia del contratto di cessione del credito tra ### e ### s.r.l.  ### s.p.a., quale procuratrice di ### s.p.a., ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che “### creditore (### ha ceduto il credito (e relativa garanzia) derivante dal predetto rapporto contrattuale a ### a sua volta cessionaria di ### a sua volta cessionaria di ### come emerge dal relativo contratto di cessione (doc. 7)” (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta), che l'eventuale violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c. comporta revoca del decreto ingiuntivo ferma restando la necessità, per il tribunale, di pronunziare sulla domanda formulata dal creditore e che risulta depositata documentazione idonea a comprovare il credito. 
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, depositato il verbale ### di mediazione, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2026.  2. ### è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Assorbente risulta la contestazione dal ### sollevata con riferimento alla titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in sede monitoria; contestazione che la parte ha svolto in relazione a ciascuna delle operazioni sottese - nella prospettazione di controparte - all'acquisita titolarità del credito. 
Ritiene questo Giudice che, essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato, il cessionario dello stesso sia tenuto a provare di aver conseguito la titolarità del credito proprio secondo quella specifica modalità traslativa oggetto di allegazione. Pertanto, in caso di acquisita titolarità del credito per effetto di un solo, specifico contratto, la parte dovrà provare di avere acquistato il diritto azionato giudizialmente sulla base ### di quel contratto; in caso di pluralità di cessioni, la prova dell'acquisto del credito in base a quello specifico contratto dovrà essere invece resa con riferimento a ciascuno dei contratti rientranti nella sequenza circolatoria oggetto di specifica deduzione. 
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che l'opposta non abbia assolto all'onere della prova come sopra delineato avendo prodotto, quale documento 7, un documento contrattuale che (secondo la parte) proverebbe la cessione di crediti in blocco tra ### s.r.l. ed ### s.p.a. e, quale documento 11, una dichiarazione (verosimilmente indirizzata ai debitori ceduti) resa da #### s.r.l. relativa all'intervenuta cessione in favore di ### s.p.a. 
Ebbene, pur volendo prescindere sia dal fatto che il documento 7 è integralmente redatto in lingua inglese e contiene tante e tali cancellazioni da non consentire di ricostruirne in modo puntuale il contenuto, sia dal fatto che del documento 11 neppure risulta provata l'effettiva comunicazione, ritiene questo Giudice assorbente la totale assenza di prova in relazione alla cessione asseritamente conclusa in favore di ### s.r.l. Una simile carenza probatoria (persistente all'esito del giudizio nonostante la contestazione formulata nel ricorso) preclude la possibilità di ravvisare in capo all'odierna opposta la titolarità del credito azionato in sede ###conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed impossibilità di adottare qualsivoglia statuizione in favore dell'opposta, nonché assorbimento delle ulteriori doglianze svolte dal ### 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità del giudizio e l'attività effettivamente svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 P.Q.M.  Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione, revoca, limitatamente a ### il decreto ingiuntivo n. 6201/2023 di questo Tribunale; 2) condanna ### s.p.a. al pagamento, in favore di ### delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, di euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i. v. a. come per legge. 
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 6701/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, Fiengo Giuseppe

M
11

Tribunale di Brescia, Sentenza n. 5740/2025 del 21-12-2025

... particolare accertare che FED è l'unica titolare del credito di € 369.231,00 relativo all'IVA del fallimento per l'anno 2018 e del credito di € 62.000,00 relativo all'IVA finale del fallimento richiesto a rimborso per l'anno 2020 - con condanna al pagamento diretto di tali somme a proprio favore da parte dell'agenzia delle entrate ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la condanna dei convenuti al compimento degli atti necessari per addivenire all'effettiva cessione, e in ulteriore via alternativa e/o subordinata la condanna di ### e del Dott. ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati alla società attrice, quantificati in € 172.492,40, importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei crediti de quibus e il prezzo pattuito per la cessione e non ancora versato. Si costituivano ### e il Dott. ### contestando la fondatezza delle avverse domande ed instando per il rigetto. ### in particolare, contestava la tesi attorea secondo la quale con la comunicazione di accettazione del ### del 10.06.2011 si sarebbe conclusa una cessione privatistica di un credito di natura fiscale. Ha eccepito che il concordato era stato omologato dal Giudice Delegato nonostante il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA ### Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1012/2022 promossa da: ### S.P.A. ###' ### - (Avv.ti ### e #### S.P.A. (Avv.ti ### e ####. ### (avv. #### (avv. ### All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa - ### (di seguito, per brevità, solo ### ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Dott. ### in qualità di ex ### del ### srl (di seguito il ###, nonché la ### spa, quale ### del ### Esponeva che: - aveva acquistato dal ### - tramite susseguirsi di proposta d'acquisto in data ###, autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del ### il ### - tra altri, i crediti IVA che sarebbero maturati dalla ### dal 2013 fino alla chiusura della procedura; - in data ###, nel corso del ### della ### era stata avanzata proposta di concordato fallimentare dalla ### srl, oggi ### spa, prevedente la rilevazione di tutto l'attivo fallimentare alla data di efficacia del decreto di omologa; - il Giudice Delegato, nonostante il parere negativo del ### aveva omologato la proposta con proprio decreto, divenuto irrevocabile il ###; - in data ### il ### aveva depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'### dando atto che nel trasferimento rientrava anche l'IVA dell'anno 2018 per € 369.231,00, nonchè quella dell'anno 2020 (poi quantificata in € 62.000). 
Ritenendo illegittimo il trasferimento a ### dei crediti IVA in quanto già oggetto di precedente cessione a proprio favore, FED chiedeva: in via principale, l'accertamento in capo ad essa attrice della titolarità dei crediti IVA maturati successivamente al 2013 nell'ambito del ### e fino alla sua chiusura - ed in particolare accertare che FED è l'unica titolare del credito di € 369.231,00 relativo all'IVA del fallimento per l'anno 2018 e del credito di € 62.000,00 relativo all'IVA finale del fallimento richiesto a rimborso per l'anno 2020 - con condanna al pagamento diretto di tali somme a proprio favore da parte dell'agenzia delle entrate ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la condanna dei convenuti al compimento degli atti necessari per addivenire all'effettiva cessione, e in ulteriore via alternativa e/o subordinata la condanna di ### e del Dott. ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati alla società attrice, quantificati in € 172.492,40, importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei crediti de quibus e il prezzo pattuito per la cessione e non ancora versato. 
Si costituivano ### e il Dott. ### contestando la fondatezza delle avverse domande ed instando per il rigetto.  ### in particolare, contestava la tesi attorea secondo la quale con la comunicazione di accettazione del ### del 10.06.2011 si sarebbe conclusa una cessione privatistica di un credito di natura fiscale. 
Ha eccepito che il concordato era stato omologato dal Giudice Delegato nonostante il parere contrario di esso curatore negando ogni responsabilità a proprio carico. 
Al fine di essere manlevato da eventuali conseguenze risarcitorie chiedeva la chiamata in causa di ### spa. 
Si costituiva ### spa contestando la fondatezza delle domande di ### spa ed instando per il rigetto. 
La domanda non è fondata.  ### parte attrice tramite il susseguirsi di proposta d'acquisto in data ###, autorizzazione del Giudice Delegato del 25.05.2011 e comunicazione di avvenuta accettazione da parte del ### il ###, si sarebbe perfezionata la cessione privatistica dei futuri crediti fiscali, con conseguente titolarità, fin da allora, di detti crediti in capo alla #### non è condivisibile. 
Ed infatti, FED non è divenuta titolare dei crediti IVA per cui non ha versato il prezzo, ossia, più precisamente, di quelli relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2020 di una mera aggiudicazione provvisoria. 
Sul punto, la proposta di concordato fallimentare (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo) è chiara, laddove è previsto il trasferimento integrale a favore dell'### “di tutto l'attivo fallimentare senza alcuna esclusione” ricompresi, come si legge nel medesimo paragrafo, “tutti i beni e rapporti nonché i crediti di qualsiasi natura ivi compresi quelli tributari presenti e futuri, vantati dalla società fallita verso terzi”. 
Nel parere in ordine alla proposta di concordato il ### fa espressa menzione dell'avvenuta contrattualizzazione della cessione di crediti fiscali alla ### spa per circa un milione e mezzo di euro e che tale somma sarebbe stata disponibile per i creditori dopo l'approvazione del rendiconto finale. 
Ed ancora nella comunicazione di accettazione del 10.06.2011 il ### dà atto che il Tribunale ha disposto l'aggiudicazione della vendita. 
Segue la seguente espressione: “Vi prego quindi di procedure al pagamento del corrispettivo proposto entro la fine del corrente mese e comunque non oltre il termine previsto dalla vostra offerta”. 
Il corrispettivo non è stato mai pagato. 
Parte attrice attribuisce l'omesso pagamento del corrispettivo alla omologa della proposta di concordato da parte dell'assuntore.  ### non è condivisibile atteso che l'omologa è del 26.11.2018 ed in data ### il ### ha depositato istanza di prelievo della liquidità disponibile a favore dell'### In altri termini l'ampio iato temporale tra la comunicazione di accettazione della proposta di acquisto dei crediti e la successiva omologa della proposta di concordato da parte dell'### impedisce di ascrivere a detta omologa le ragione dell'omesso pagamento del corrispettivo, in assenza, peraltro, della corresponsione anche di acconti. 
La domanda va, quindi, rigettata. 
Per le medesime ragioni non sussiste alcun diritto dell'attrice al richiesto risarcimento del danno. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa. 
Compensa le spese nei rapporti tra ### e ### spa non essendo entrati nel merito della domanda di garanzia.
Il giudice rigetta la domanda e condanna ### S.P.A. #### al pagamento in favore di ### S.P.A. e ### delle spese che liquida in € 11.229,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge. 
Spese compensate nei rapporti tra il ### e ### spa. 
Brescia, 21.12.2025 Il giudice

causa n. 1012/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piliego Alessandra

M
10

Tribunale di Latina, Sentenza n. 35/2026 del 08-01-2026

... parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza. 
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. 
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito.  ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”. 
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 .  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . 
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute.  ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. 
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.  385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria. 
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. 
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa. 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima.  ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art.  645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010. 
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.  civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi . 
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica. 
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo.  ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito. 
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94. 
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia. 
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. 
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".  "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". 
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###). 
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. 
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale. 
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc. 
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate.  ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23277 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.093 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1020 utenti online