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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza.
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020.
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito. ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”.
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 .
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 . MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile .
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute. ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva.
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 .
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria.
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa.
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima. ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010.
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi .
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica.
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo. ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito.
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94.
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ..
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###).
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale.
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela.
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc.
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria. P.Q.M. Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate. ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026. Il Giudice
Onorario Dott.ssa
causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri