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Tribunale di Latina, Sentenza n. 35/2026 del 08-01-2026

... indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito. ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA ### Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 2812/2020 promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale -###: ### in persona del legale pro-tempore CF ### quale mandataria all'incasso di ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ###': ### in persona del legale pro-tempore CF ### con il patrocinio dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 7 per procura generale alle liti in atti - ### OGGETTO: #####'udienza di discussione del 8 gennaio 2026 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 19 giugno 2020, ### proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 2004/2019 RG 5929/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 7 novembre 2019, su ricorso di ### spa in qualità di mandataria all'incasso di ### S.r.l. per il pagamento dell'importo complessivo di € 19.113,19 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva di avere appreso della emissione in suo danno del decreto ingiuntivo opposto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuata al datore di lavoro in forza di tale titolo e di non avere avuto conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto, pur risiedendo in ### n. 5, già dal settembre 2019 se ne era allontanato in quanto sottoposto a grave intervento chirurgico in data 20 settembre 2019 cui aveva fatto seguito convalescenza presso i genitori in #### dove dal 13 dicembre 2019 egli aveva poi trasferito la residenza. 
Si assumeva pertanto che l'opponente non aveva potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito ovvero forza maggiore in quanto impossibilitato a recarsi materialmente al proprio indirizzo di residenza per il ritiro della corrispondenza con quanto conseguente circa la proponibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc attesa la conoscenza dell'atto di pignoramento in data 16 giugno 2020. 
Nel merito l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa nei suoi confronti dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 2014 ( rectius 2004) e il decreto ingiuntivo deposito nel 2019 in assenza di atti interruttivi; veniva inoltre contestata la fondatezza del credito e la sua liquidità ed esigibilità, stante la mancata produzione nella fase monitoria della necessaria documentazione a corredo se non estratto certificato ex art. 50 T.U.B. con quanto conseguente sul piano probatorio. Veniva inoltre eccepita la mancata notificazione delle cessioni del credito che avevano condotto alla titolarità in capo alla ricorrente in via monitoria e l'inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### opponente pertanto chiedeva nelle conclusioni: “1. Accogliere la presente opposizione tardiva; 2. Revocarsi in via principale la provvisoria esecutorieta' dell'impugnato decreto ingiuntivo in quanto la presente opposizione si fonda su prova documentale. 3. Revocare il decreto ingiuntivo opposto perche' divenuto illegittimo tutte le causali indicate; 4. Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa bancaria”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo in primo luogo la regolarità della notifica del DI ex art. 140 cpc e la conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva; veniva inoltre dedotto il regolare espletamento degli oneri conseguenti alla cessione in blocco del credito azionato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Circa la presunta mancanza di prova scritta del credito, parte opposta evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione del contratto ed il mancato pagamento delle rate insolute. In ordine alla eccezione di prescrizione del credito, veniva dedotto che trattandosi di unica obbligazione da restituirsi mediante pagamento rateale il termine di decorrenza dovesse individuarsi nella scadenza dell'ultima rata, anche con riferimento agli interessi, stante la sottoscrizione del contratto nel 2007 ed ultima rata prevista al 27/02/2012 mentre risultava un atto interruttivo in data ### della precedente titolare del credito.  ### opposta così concludeva: “ In via preliminare ### e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa dal sig. ### poiché non ne ricorrono i presupposti di legge, stante la regolarità della notifica del ### Nel merito In via preliminare rigettare la richiesta di revoca dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto stante la regolarità della notifica dello stesso; in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 19.113,29, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo”. 
Ritenuta ammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, veniva ammessa ed espletata CTU contabile; in data 27 gennaio 2025 la ### spa spiegava intervento ex art. 111 cpc nella sua qualità di successore a titolo particolare di ### S.r.l., avendo la stessa ceduto con contratto del 12 gennaio 2024 a ### s.r.l. Unipersonale, pro-soluto un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla ### e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e la stessa ### s.r.l. Unipersonale ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. un pacchetto di crediti pecuniari tra cui quello oggetto di causa individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della ### sulla e dell'articolo 58 T.U.B., cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
In esito al contraddittorio sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria intervenuta, svolta dall'opponente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 8 gennaio 2026 .  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE In primo luogo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc proposta da ### deve ritenersi ammissibile . 
Per condivisibile giurisprudenza, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 
Nel caso di specie l'opponente ha invocato un impedimento assoluto alla conoscenza delle comunicazioni al suo indirizzo in quanto assente dalla residenza anagrafica per gravi condizioni di salute.  ### la giurisprudenza, a i fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. 
Tuttavia nel caso di specie la gravità della vicenda medica e la distanza della abitazione dei genitori in provincia di Napoli presso il quale l'opponente ebbe a trasferirsi anagraficamente nel dicembre 2019 a breve distanza dalla notifica per compiuta giacenza del 14 novembre 2019 del decreto ingiuntivo opposto, traente da una vicenda contrattuale del 2007, rendono comprovato l'impedimento assoluto al ritiro della notifica con quanto conseguente in ordine alla ammissibilità della opposizione tardiva. 
Venendo al merito della controversia, la ### spa ha agito monitoriamente quale mandataria della cessionaria del credito originariamente in capo a ### spa; secondo quanto documentato a corredo del ricorso monitorio, intervenute plurime modificazioni di denominazione societaria della società finanziatrice infine in ### S.p.a., la stessa in data in data ### cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti del sig. ### alla ### oggetto di pubblicazione in ### del 28/12/2013 n. 152 parte seconda, la quale in data ### le cedeva a sua volta alla ### S.p.a., oggetto di pubblicazione in ### parte seconda n. 141 del 5/12/2015 . Con contratto di cessione del 29 giugno 2017, pubblicata nella ### parte seconda n. 85 del 20/7/2017 il credito veniva ceduto a ### che conferiva mandato alla ### spa di agire per il recupero del credito pari ad € 19.113,29. Nelle more del giudizio, con contratto del 12/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, ha acquistato prosoluto da ### S.r.l. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.  385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 8 ### del 20/01/2024 e con contratto del 26/01/2024, ### s.r.l. Unipersonale, c.f. ###, ha ceduto pro-soluto alla ### S.p.A. il credito oggetto di causa ricompreso in un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in ### n. 17 ### del 10/02/2024 . 
Quanto al motivo di opposizione relativo alla mancata notifica degli atti di cessione, risulta ormai pacifico in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 19/02/2019, n. 4713) che con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria. 
In caso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla ### sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, così come previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 130/99 che richiama l'art. 58 del T.U.B.), con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla ### Si è affermato da ultimo ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. 
Ebbene, nel caso di specie i suddetti requisiti appaiono soddisfatti, atteso che negli avvisi di cessione pubblicati in ### i crediti ceduti risultano distinti per categorie ed individuati in base ad elementi che consentono di desumere con certezza l'inclusione dello credito oggetto di causa. 
Dalla documentazione in atti risulta pertanto che siano stati assolti gli adempimenti formali richiesti ai fini della opponibilità della cessione in favore della odierna opposta e della odierna intervenuta necessari a comprovare la legittimazione attiva della medesima.  ### non ha contestato la conclusione del contratto ed il suo inadempimento ma ha proposto eccezioni relative al quantum richiesto ed eccezione di prescrizione. 
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art.  645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve rilevarsi che il contratto prodotto a corredo del monitorio risulta privo di data di sottoscrizione con previsione di restituzione in 60 rate; dall'estratto conto ### ( all. 5 monitorio) al 31/8/2013, assunto a base della cessione da ### a ### risultano pagamenti a partire dal 26/04/2007, 1 rata dalla registrazione 27/03/2007 non contestati dall'opponente, con indicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto al 27/01/2010. 
Si afferma in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232), che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo se si evidenzia che la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero. ### di restituzione gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.  civ. (Cass. 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi . 
Ne consegue che, pur rilevando in atti la mancanza di atti interruttivi anteriori ( in particolare la dedotta notifica del 30/11/2015 di cui ad all. 5 non precisato e la prova della comunicazione al debitore datata 6/3/2018 della cessione a ### srl ), al momento della proposizione della domanda monitoria ( 31/10/2019) e della notifica ex art. 140 cpc del decreto ingiuntivo (25/11/2019) non era intercorso il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (60 mensilità dal 27/03/2007), a ciò non ostando la ritenuta ammissibilità della opposizione tardiva per sussistenza di una ipotesi di forza maggiore influente sulla conoscibilità di tale notifica. 
In ordine alla quantificazione del credito, la CTU espletata in giudizio dal Dott. ### ha sottoposto ad esame il contratto di finanziamento n. ###, privo di data di sottoscrizione, stipulato tra ### e ### con il quale veniva concesso a parte opponente un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura, finanziando la somma di € 26.986,80 TAN fisso del 9,95% e ### 10,71%, e con la previsione che in caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ### avrebbe addebitato gli interessi di mora convenuti nella misura massima del 10% annuo.  ###, dopo aver proceduto all'analisi della documentazione presente nel fascicolo, ha effettuato il calcolo del TEG del finanziamento al tempo della sua pattuizione includendo tutti gli oneri del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse ; il TEG del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,523% e pertanto inferiore al tasso soglia usura pari al 19,320%. E' stato verificato anche l'eventuale sconfinamento del tasso di mora, rilevandone il valore al tempo della pattuizione e confrontandolo con il tasso soglia di mora, così come individuato dalla sentenza Cass. SS.UU. 19597/2020. Il tasso di mora del finanziamento alla data della pattuizione è risultato pari al 10,00% e pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari al 22,470%. Essendo risultato inferiore al tasso soglia usura sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi di mora, non è stato necessario ricondurli al cd. “tasso-soglia” medesimo in caso di superamento ovvero reputare il rapporto gratuito. 
In relazione alla quantificazione del dare-avere tra le parti alla data del deposito del ricorso per ingiunzione (31 ottobre 2019), il CTU ha osservato che la richiesta effettuata mediante ### ingiuntivo ha ad oggetto gli stessi importi indicati nell'estratto aggiornato alla data del 31/08/2013 e in particolare non contiene la richiesta di alcun interesse di mora. Avendo già rilevato, che i tassi applicati non sono usurari, l'esatto dareavere tra le parti deve essere quindi quantificato così: ### 17.768,67 (4.419,54 + 13.349,13) ### interessi 1.313,46 ### spese 31,16 Interessi legali richiesti nel ricorso per ### dal 30/11/2015 al 31/10/2019 € 232,65 con un totale dovuto pari ad € 19.345,94. 
Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo correttamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali in materia. 
Deve richiamarsi infatti quanto pacificamente affermato in giurisprudenza ( da ultimo Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286- Cass. SS. UU. 18 settembre 2020 n. 19597 ) secondo cui nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati. Anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.. 
Risulta in particolare dirimente ai fini della presente decisione richiamare quanto da ultimo statuito dalle ### ( Cass. SS.UU. 18 settembre 2020 n. 19597) che ha affermato i seguenti principi: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".  "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". 
È vero quindi che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e che, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., con la conseguenza che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora va effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei. Sul punto da ultimo (Cass. 05/05/2022, n. 14214) si è ribadito che il “principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle ### unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, ###). 
Alla luce di tali risultanze, considerato che l'importo ingiunto risulta fondato sulle rate non pagate e dovute e sugli interessi pattuiti e dunque su quanto costituisce oggetto del contratto quale pattuizione principale non si pone una questione di inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto. 
Certamente risulta fondato in termini generali l'assunto della inefficacia delle clausole vessatorie firmate in blocco in calce al contratto.  ### il consolidato orientamento si afferma al riguardo ( da ultimo Cass. 24 novembre 2023 ###) che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. n. 20606 del 12/10/2016; n. 5733 del 29/02/2008).
Pertanto deve procedersi alla valutazione in ordine alla potenziale declaratoria di nullità (alla stregua dell'enunciato principio in diritto) - verso il contraente aderente eccipiente - delle clausole vessatorie prive di specifica e separata sottoscrizione (Cass. n. 20205 del 21/08/2017; n. 12591 del 04/06/2014; n. 14570 del 20/08/2012), tra cui ad esempio la clausola derogatoria della competenza territoriale. 
Nel caso di specie, non si è avuta una deduzione specifica dell'opponente circa le clausole ritenute vessatorie. Anche con riguardo al rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole ( da ultimo ribadito ( Cass. 25 luglio 2018 n. 19748 richiamante SS. UU. sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014), è pacifico che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione (cfr. anche: Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass. 17 gennaio 2017 n. 923) da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia ### come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo con la precisazione che il rilievo officioso delle nullità di protezione opera in funzione del solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. 
Proprio nell'ottica della tutela del contraente debole si è dato ingresso alla verifica della valida pattuizione del Teg e della usurarietà dei tassi, pur non oggetto di specifica deduzione nell'atto di opposizione, ammettendo la CTU chiesta da parte opponente solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc. 
In conseguenza di tanto risultando pienamente fondata e legittima la pretesa monitoria, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia al valore medio per la fase istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA . Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate.  ### resa in esito a discussione orale all'udienza del 8 gennaio 2026 Così deciso in ### in data 8 gennaio 2026.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 2812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1072/2026 del 23-01-2026

... diffide ad adempiere, ritenute idonee ad interrompere la prescrizione, inoltrate negli anni 2019 e 2023. Gli importi richiesti in pagamento vengono espressamente qualificati come indennità di occupazione sine titulo e quantificati nelle misure indicate in ciascun atto, secondo l'imputazione (su base annua) operata nella specificazione allegata; difetta, tuttavia, qualsivoglia individuazione dei criteri concretamente adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento. All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso consente di individuare l'esatta natura e fonte del credito vantato; in particolare può affermarsi che sia stata richiesta in pagamento la somma asseritamente dovuta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto; si è già detto di come non appaiano esplicitati ovvero documentati i criteri di calcolo dell'importo complessivamente richiesto. ### di ### nel costituirsi in giudizio, ha confermato l'assunto secondo cui l'occupazione sarebbe intervenuta in difetto di qualsivoglia titolo; riguardo al box auto, ha, in particolare, sostenuto che nei verbali di consegna degli alloggi, anzi, essi furono (leggi tutto)...

testo integrale

N. 7017/2024 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE Il giudice, dott. ### lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente ### ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 7017/2024 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.  - ##### (c.f.: ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede ###### alla ### 8, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.  ### . ###, (C.F.  ###) del ### di ### e dall'Avv.  ### . ### E. ### (C.F. ###).  - ###: ### avverso avviso di accertamento esecutivo.  CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..  RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 marzo 2024 a mezzo ### il signor ### ha proposto opposizione ai fini dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 l.160/2019 (n. protocollo generale 8166 del 07.03.2024) notificato in data ### per il complessivo importo di € 19.123,58 a titolo di indennità di occupazione sine titulo.  ###, dopo aver ripercorso le vicende che avevano preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento in esame e che giustificherebbero, a suo dire, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato e l'insussistenza del credito azionato, anche in ragione dell'affidamento ingeneratosi in capo agli assegnatari degli appartamenti in ordine alla ricomprensione, nell'ambito dell'assegnazione, anche del bene pertinenziale; si sostiene, in particolare, che “la condotta dell'amministrazione è stata idonea a ingenerare nei detentori dei box (già assegnatari degli alloggi) un affidamento in merito alla legittimità della loro condotta tant'è che sino al 18 luglio 2018 (dal 1980) nessun Ente ha ritenuto essere dinanzi ad una condotta illegittima”, il tutto testimoniato dalle iniziative assunte, come ricostruite in citazione.  ### di ### si è ritualmente costituito, contestando le eccezioni dell'attore. 
Ha sostenuto che l'avviso di accertamento ha rispettato tutti i requisiti di legge, specificando chiaramente il termine di pagamento, la natura esecutiva dell'atto e il soggetto responsabile della riscossione coattiva, individuato nel dott. ### avrebbe, inoltre, spiegato che, secondo la normativa vigente, l'avviso di accertamento comunale costituisce di per sé titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori atti.  ### ha ricostruito la storia degli immobili, precisando che è divenuto proprietario dei box nel 2003 tramite cessione gratuita dall'### del ### destinati originariamente a finalità pubbliche per le popolazioni colpite dal sisma del 1980. 
Ha chiarito che solo gli alloggi sono stati formalmente assegnati, mentre i box e le autorimesse sono stati occupati abusivamente dai privati, senza alcun titolo o procedura di assegnazione; ha sottolineato che la consegna delle chiavi dei box non ha mai costituito titolo legittimante l'occupazione, in quanto per la ### è richiesta la forma scritta ad substantiam.  ### ha ricordato che anche l'azione di usucapione promossa dagli occupanti abusivi era stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza richiamata in atti, confermando la natura di beni indisponibili e inusucapibili dei box. 
Ha quindi affermato che l'occupazione da parte dell'attore è stata illegittima e che il danno subito dal ### è stato presunto in base alla normale fruttuosità del bene, ###esito dell'adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c. e del deposito delle memorie ex art.171 ter c.p.c., falliti i tentativi per il bonario componimento della lite, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 01 agosto 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali; rimessa nuovamente sul ruolo, la causa è stata, poi, rinviata alla data del 22 gennaio 2026 per la decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.  *** 
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal ### di ### ovvero l'avviso di accertamento esecutivo, come sopra individuato.  ### in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato adottato ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'occupazione sine titulo, da parte dell'attore, dell'immobile ### sopra indicato, come accertata dalla P.M. del ### di ### con atto richiamato in atti e da cui sarebbero scaturite anche l'ordinanza di sgombero emessa parimenti indicate; viene, inoltre, richiamata la sentenza n.1524 del 10 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato, che avrebbe confermato l'infondatezza delle difese dell'attore volte a contestare la natura indebita dell'occupazione. 
Si rinviene, inoltre, il riferimento anche a diffide ad adempiere, ritenute idonee ad interrompere la prescrizione, inoltrate negli anni 2019 e 2023. 
Gli importi richiesti in pagamento vengono espressamente qualificati come indennità di occupazione sine titulo e quantificati nelle misure indicate in ciascun atto, secondo l'imputazione (su base annua) operata nella specificazione allegata; difetta, tuttavia, qualsivoglia individuazione dei criteri concretamente adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento. 
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso consente di individuare l'esatta natura e fonte del credito vantato; in particolare può affermarsi che sia stata richiesta in pagamento la somma asseritamente dovuta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto; si è già detto di come non appaiano esplicitati ovvero documentati i criteri di calcolo dell'importo complessivamente richiesto.  ### di ### nel costituirsi in giudizio, ha confermato l'assunto secondo cui l'occupazione sarebbe intervenuta in difetto di qualsivoglia titolo; riguardo al box auto, ha, in particolare, sostenuto che nei verbali di consegna degli alloggi, anzi, essi furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”) dovendo anch'essi essere assegnati secondo apposite procedure che non vennero tuttavia mai indette dal Comune”; ha, inoltre, dedotto che “le pertinenze degli alloggi ERP furono oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali approvato con delibera di C.C. del 2009 per effetto della quale essi furono pertanto sottratti definitivamente alla loro destinazione pubblica. 
In ordine alla prova del danno di cui si ha chiesto il ristoro, il ### di ### ha affermato di avere diritto ad “essere tenuto indenne dalle conseguenze dannose derivanti dalla perdita della materiale disponibilità del bene, tenuto conto della intenzione di sfruttarlo economicamente manifestata proprio con la sua inclusione nel ### di valorizzazione e commercializzazione approvato con la delibera di C.C. n. 32 del 27.4.2009”. 
Ciò chiarito, va evidenziato che l'attore ha, tra l'altro, chiesto annullarsi l'atto opposto in difetto dei presupposti di legge. 
Tale motivo, diretto in ultima istanza a rivendicare l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge 160/2019, per i crediti in oggetto, deve ritenersi fondato, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. 
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: l'espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo. 
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale». 
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi ### e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis. 
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile. 
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione; gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante la detenzione dell'immobile, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore dell'immobile sopra individuato; in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta, oltrechè incerto (per le contestazioni mosse sull'an e che si andranno ad esaminare), sicuramente illiquido né facilmente liquidabile; pertanto il ### di ### non poteva avvalersi dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 160. 
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta (a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamente previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristallizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie, l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario; tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d.  639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità). 
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. 
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex 639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso (presente, nel caso di specie, in ragione della costituzione del convenuto e delle difese svolte), l'accertamento sull'esistenza e l'entità dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento. 
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza o meno del credito richiesto sulla base del titolo denunziato (risarcimento danni da occupazione sine titulo) nonché, in caso di accertamento positivo, la congruità dell'importo richiesto quale indennità di occupazione. 
La controversia in esame affonda le sue radici nell'anno 2003, quando il ### di ### ha acquisito la proprietà di alcuni immobili, fra cui quelli per cui è causa, in virtù di un atto di cessione gratuita proveniente dall'### del ### (atto n.r.333 del 22-12-2003). 
Tali beni sono stati precedentemente trasferiti allo Stato tramite un atto pubblico amministrativo, in conformità alla ### n. 219 del 14 maggio 1981, che prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. 
Successivamente detti immobili sono stati inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato e, in seguito, del ### di ### in virtù della loro destinazione a fini di pubblica utilità. 
Tali alloggi sono stati assegnati dall'### di ### ai senza tetto a seguito degli eventi sismici e del bradisismo del 23-11- 1980, mediante la sottoscrizione di verbali di consegna, con esclusione, però, dei magazzini e autorimesse che sarebbero stati in seguito occupati sine titulo dagli assegnatari degli immobili.   Ed infatti, nei verbali di consegna degli alloggi, le rimesse e i magazzini sono stati espressamente esclusi dalla consegna (nel verbale di consegna si legge: “### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”).
Infine, le pertinenze in esame sono state, poi, oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali adottato dal ### di ### ed approvato con delibera di C.C. n. 32 del 2009. 
Ciò chiarito, deve ritenersi incontestata, nonché documentalmente provata l'occupazione degli immobili in oggetto da parte dell'attore in carenza di valido titolo detentivo.   È, infatti, lo stesso attore che eccepisce la mancanza di un contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa, ed è noto che nei contratti con P.A. è imposta la forma scritta ad substantiam con conseguente inammissibilità di una conclusione del contratto per fatti concludenti. 
Inoltre, come emerge dagli atti, nei verbali di consegna degli alloggi, i box, garage e le cantinole furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”). 
Passando, quindi, al merito della controversia, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d.  danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno-conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008). 
Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa; poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. 
È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 13071/2018). 
Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021). 
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle ### della Corte di ### zione (sentenza n. ###/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022). 
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.  ### partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che nella comune fattispecie di occupazione abusiva immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. 
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.  ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. 
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. 
La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. 
Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. 
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. 
Sulla base di tali considerazioni le ### hanno stabilito i seguenti principi di diritto: • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.   È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. 
Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. 
Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato). 
Tanto chiarito, la domanda avanzata dal ### di ### volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio va rigettata. 
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno presunto o normale, con l'onere, comunque, per la parte che lo richiede di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, ossia che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, nella fattispecie in esame il ### di ### si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla vieta teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite. 
Parte opposta non ha sufficientemente assolto al delineato onere di allegazione, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile è stata formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale. 
In altri termini, non ha specificato se il danno subito in ragione dell'altrui occupazione del bene è da godimento diretto oppure indiretto, e pertanto non ha adeguatamente indicato la concreta possibilità di godimento perduta ossia di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. 
È mancata l'attività di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo. 
Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante, si ricorda, è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. 
In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto a cui l'immobile illegittimamente occupato dall'opponente avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall'opposta non può ritenersi provato neppure in via presuntiva. 
Infatti, nel caso di specie, il ### di ### ha dedotto unicamente che “il box occupato illegittimamente dall'attrice, come detto, fa parte di quella serie di immobili che il ### di ### ha inserito nel ### di dismissione e valorizzazione triennale 2009-2011” e tanto dimostrerebbe da un lato l'intenzione del ### di mettere a frutto l'immobile svincolandolo all'uopo persino dalla sua destinazione pubblica, dall'altro l'esistenza di un danno conseguente alla illecita sua occupazione da parte dell'attrice, che ha impedito all'Ente la concreta possibilità di esercizio del diritto proprietario. 
Alla generica allegazione dell'ente si contrappongono le specifiche contestazione sollevate dall'opponente secondo cui l'opposto proprietario sino al 2019 non avrebbe assunto alcuna iniziativa volta a recuperare la disponibilità materiale del bene ovvero ad ottenere il pagamento di indennizzi.
Orbene, ai fini della specifica allegazione e prova, si osserva che la delibera consiliare, risalente al lontano anno 2009, avente ad oggetto l'approvazione del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali (v. all.2 di parte attrice), costituisce, invero, un atto di natura programmatica, dal quale non sono poi scaturiti (almeno, processualmente non ve ne è prova) provvedimenti attuativi (bandi, avvisi pubblici, progetti di utilizzazione dei box, concrete proposte di concessione in locazione) da cui trarre la concreta volontà dell'ente di mettere a frutto l'immobile mediante il godimento diretto o indiretto (a mezzo della concessione del godimento dei box ad altri dietro corrispettivo). 
Tutt'al più dalla stessa potrebbe trarsi l'astratta volontà di vendere il bene ma non concederlo in godimento a terzi ovvero agli stessi occupanti abusivi, previa stipula di contratto di locazione dietro corrispettivo, come richiesto nella specie.  ### di ### dopo tale atto ha, quindi, continuato nel non uso dell'immobile e nel tollerare l'occupazione “in chiave pertinenziale” da parte dei proprietari dei limitrofi appartamenti, omettendo, al contempo, qualsivoglia efficace iniziativa recuperatoria del bene finalizzata alla realizzazione dello scopo di godimento (diretto o indiretto) e manifestando un ingiustificabile atteggiamento di inerzia, finanche foriero di potenziale responsabilità contabile. 
A tal riguardo si segnala come l'iniziativa recuperatoria a mezzo ordinanza di sgombero si sia rivelata improvvida ed illegittima alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza di cui all'allegato 5della produzione di parte attrice (trattandosi di bene del patrimonio disponibile); né è dato comprendere le ragioni per cui il ### di ### sia anteriormente a detta statuizione che successivamente alla stessa, abbia inteso astenersi dall'avviare iniziative volte al recupero della disponibilità materiale degli immobili a mezzo di ordinarie iniziative giudiziali. 
Si è, pertanto, chiaramente in presenza di una improvvida e prolungata inerzia dell'ente cui lo stesso ha, poi, inteso malamente porre rimedio a mezzo di illegittime ed inefficaci iniziative amministrative volte all'esercizio, in assenza dei presupposti di legge, dell'autotutela accertativa ed esecutiva (vedi ordinanze di sgombero ed avvisi di accertamento esecutivi, atti entrambi caducati in sede giudiziale perché riconosciuti illegittimi).
Tale inerzia e/o malaccorta azione amministrativa è stata, poi, associata all'apodittica rivendicazione di un credito risarcitorio da occupazione sine titulo sostanzialmente fondata sulla ### idea del danno in re ipsa. 
Invero, in tema di danno il comune nulla ha dedotto e provato limitandosi a contestare (ma non provare) la mancata consegna delle chiavi ed a dedurre come note all'opponente l'ordinanza di sgombero, la sentenza con cui veniva rigettata la domanda di usucapione e le diffide ad adempiere del 2019 e del 2023, anch'esse notificate all'opponente, ove anche in tal caso il danno è espressamente considerato e qualificato come in re ipsa. 
Risulta, peraltro, dagli atti, dalla sentenza avverso l'ordinanza di sgombero emessa dal comune di ### con cui si chiedeva esclusivamente il rilascio dell'immobile occupato, senza nessun riferimento alle necessità che ne chiedevano la restituzione, che prima del 2019 non vi era stata nessuna richiesta di restituzione da parte dell'### proprietaria del bene occupato sine titulo, il che induce ulteriormente a presumere che l'ente non avesse necessità di destinarlo a specifici utilizzi e, quindi, che in concreto non ha subito nessun danno, dovendo subire le conseguenze della propria inerzia. 
Relativamente alle lettere di diffida innanzi indicate si osserva che anche in esse non vi è alcuna richiesta di restituzione del bene e delle necessità che ne determinavano la restituzione per un utilizzo concreto diretto o indiretto tramite la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, limitandosi a richiedere, l'ente, il danno subito considerato in re ipsa, quale automatismo risarcitorio per un comportamento lesivo. 
Infine, la circostanza, non contestata, che il bene immobile sia ubicato all'interno di un ### privato, precluso a terzi, avrebbe ancor più necessitato allegazioni puntuali e specifiche, nonché la prova, sulla concreta modalità di godimento del bene mettendolo a frutto, sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzarlo, ossia del pregiudizio derivante dall'impossibilità di locarlo a terzi verso un corrispettivo ovvero di utilizzarlo direttamente. ### non ha, quindi, provato il danno neanche con l'allegazione di semplici presunzioni, in merito all'utilità che avrebbe potuto ritrarre dalla disponibilità del bene, mancando ogni prova - anche a livello indiziario - in ordine alla possibilità di locazione a terzi, ovvero al verificarsi di occasioni di vendita od anche alla possibilità di utilizzazione diretta. 
Fatto costitutivo del diritto al risarcimento, si ricorda, non è la detenzione sine titulo in sé bensì la indicazione specifica della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.  ### comunale non ha provato né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sua controparte essendosi limitato, come detto, ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile, “senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova (v. ordinanza Cass. n.39/2021). 
Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria. 
La mancata prova dell'effettivo pregiudizio subito non consente al giudice neppure la liquidazione equitativa parametrata ai canoni di locazione non conseguiti. 
Sulla scorta di quanto precede, si deve, dunque, concludere che alcun danno ha sofferto il dall'occupazione sine titulo perpetrata dall'opponente con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata con l'impugnato accertamento non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto. 
Tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato dell'attore, dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni con traria istanza, così decide: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; b) in accoglimento della domanda di parte attrice signor ### accerta l'inesistenza del credito risarcitorio da occupazione sine titulo azionata dal ### di ### con il predetto avviso; c) condanna la parte convenuta ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e ### come per legge e con attribuzione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in Napoli, il ###. 
Il Giudice (###

causa n. 7017/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guida Maria, Amura Marcello

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1830/2025 del 25-11-2025

... documentazione prodotta non comproverebbe l'avvenuta cessione del credito. Orbene, parte opposta fin dal ricorso monitorio ha depositato in atti: 1)### del 22.10.2010 n.112, attestante la cessione del credito da ### a ### S.r.l., ### del 10.01.2013, foglio inserzioni n.4, attestante la cessione avvenuta tra ### s.r.l. e ### odierna opposta, il contratto azionato in sede monitoria, il piano di ammortamento, nonché la comunicazione di intervenuta cessione. Risulta altresì infondata, poi, l'avversa eccezione in ordine all'inidoneità degli atti allegati dall'opposta a rendere inidonea la cessione, atteso che, la Cassazione con sentenza n. 22151/2019 nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2, TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della ###"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 2793 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### C.F ###, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. ### presso lo studio del quale sito in ####, al ### S. ### n. 65, ##### S.p.A. (p. I.V.A. ###), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. ### e dall'avv. ### sia unitamente che disgiuntamente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in #### n. 10 ###: Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2019 con cui il Tribunale di ### gli ha ingiunto di pagare, in favore di ### S.p.A. la somma complessiva di € 5.827,41, oltre interessi come richiesti nel ricorso e le spese di lite n virtù del mancato pagamento di alcuni ratei del contratto di finanziamento n.1076770, concluso nel 2008 con ### e successivamente ceduto dapprima a ### s.r.l. e da ultimo a ### Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di ### l'inesistenza del credito ingiunto in quanto apocrifa la sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria, l'usurarietà degli interessi nonché la prescrizione del credito. 
Ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in quanto privo di procura alle liti e di volersi avvalere del documento contrattuale di cui parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione e nel merito il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo. 
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. ed assegnava il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria. 
Esperita la mediazione e depositate le memorie istruttorie, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, istruiva la causa mediante l'espletamento di CTU grafologica. 
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 07.10.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
DIRITTO Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a DI per assenza di procura alle liti. 
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta circa la nullità dell'atto introduttivo di parte opponente in quanto mancherebbe la procura alle liti. 
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'opponente si dal proprio atto introduttivo ha versato in atti la procura alle liti. 
Nello specifico nell' ingiunzione n. 588/2019 emessa dal tribunale di ### e notificata all'opponente in calce è stata apposta la procura a lite come, correttamente, indicato espressamente nella opposizione notificata da parte dell'odierno opponente. 
Dunque, nessuna invalidità caratterizza l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, come sostenuto dall'opposta. 
Sul difetto di legittimazione attiva di ### A fondamento della propria domanda l'opposta ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito. 
La cessione del credito è un fatto costitutivo del diritto della cessionaria.  ### la Corte di cassazione “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. n. 24798/2020; Cass. Civ. n. 4116/2016). 
La contestazione del difetto di titolarità del credito attiene quindi alla legittimazione attiva del soggetto che si afferma creditore, e cioè alla titolarità attiva del rapporto. Tale contestazione configura non un'eccezione bensì una mera difesa (cfr. Cass. Civ., 3765/2021; Cass. Civ., n. ###/2017), poiché non introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, bensì contesta l'esistenza di uno dei fatti costitutivi presupposti, ossia, come detto, la titolarità attiva del rapporto (cfr.  Civ., S.U., n. 2951/2016). 
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. S.U. cit.). 
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente ### non sarebbe legittimata ad agire in giudizio in quanto la documentazione prodotta non comproverebbe l'avvenuta cessione del credito. 
Orbene, parte opposta fin dal ricorso monitorio ha depositato in atti: 1)### del 22.10.2010 n.112, attestante la cessione del credito da ### a ### S.r.l., ### del 10.01.2013, foglio inserzioni n.4, attestante la cessione avvenuta tra ### s.r.l. e ### odierna opposta, il contratto azionato in sede monitoria, il piano di ammortamento, nonché la comunicazione di intervenuta cessione. 
Risulta altresì infondata, poi, l'avversa eccezione in ordine all'inidoneità degli atti allegati dall'opposta a rendere inidonea la cessione, atteso che, la Cassazione con sentenza n. 22151/2019 nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2, TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della ###"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile", in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie, avendo pertanto un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione ad personam. 
Ne discende, pertanto, valutata la documentazione offerta dalla cessionaria del credito, già illustrata in premessa, che la stessa abbia dato adeguata prova della cessione e, per l'effetto, della propria legittimazione attiva. 
Sulle risultanze della CTU grafologica ### già esposto in fatto parte opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento stipulato con ### s.p.a. in data ###. 
Pertanto, al fine di determinare se la sottoscrizione fosse o meno autografa, il giudice ha disposto consulenza grafologica. 
Il perito in premessa ha specificato che scopo della consulenza è quello di stabilire se la scrittura posta alla base dell'indagine possa essere ricondotta alla mano dell'odierno opponente. 
Nel caso in esame oggetto di verifica sono state “le 3 firme a nome apparente “### Vincenzo” apposte sul contratto denominato “richiesta di prestito personale” stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008”, le quali sono state comparate con le “firme certamente autografe del sig. ### Ieppariello”, apposte rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al d.i. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
In consulente ha specificato altresì che Il contratto in verifica, denominato “richiesta di prestito personale”, stipulato tra ### e ### family S.p.A., con n. pratica 48036, datato 2.08.2008, è stato visionato in originale, preliminarmente ad occhio nudo (analisi immediata), e poi esaminato attraverso diversi tipi di illuminazione (a luce radente e per trasparenza). 
Successivamente è stato ispezionato (analisi mediata o strumentale) con strumentazione ad hoc (lenti, microscopio digitale ### - ####, microscopio digitale ### munito di sorgente IR con radiazioni a 850 e 940 nanometri, lampada di ### a raggi U.V.) al fine di verificare la presenza di aloni, macchie, abrasioni, inchiostri sottostanti, tracce di grafite o di sostanze decoloranti. 
Il supporto cartaceo del documento in esame è risultato del tutto integro e privo di qualsiasi segno di contraffazione, escludendo pertanto l'ipotesi di falso documentale, restringendo il campo all'accertamento di un eventuale falso scritturale. 
Con riferimento poi alle sottoscrizioni apposte sul documento a nome apparente “### Vincenzo”, le stesse sono state vergate con penna a sfera di colore nero. 
Riferisce il CTU che le firme in verifica si presentano omogenee tra loro ed automatizzate, in tutte e tre è vergato prima il cognome e poi il nome, sono eseguite con movimento rapido, che evidenzia una buona abilità grafica. 
Inoltre, il cognome “Ieppariello” mostra un maggior grado di definizione letterale, mentre nel nome “Vincenzo” spicca l'esteso ed ampolloso allungo inferiore della “z”, ed i restanti grafemi del corpo centrale sono quasi filiformi. 
Di poi il consulente ha proseguito con lo studio analitico e dinamico delle firme in verifica, rappresentando che le stesse presentano un andamento fluido ed agevole, le forme si presentano evolute e personalizzate e la direzione delle verificande alterna gesti progressivi e regressivi. 
I primi “sospingono” il tracciato verso destra, presenti sia nel cognome “Ieppariello”, laddove l'asta delle “p” si “apre” in zona inferiore formando un peculiare collegamento in pince con la zona media, sia nel nome “Vincenzo”, nel quale l'asta della “z” compie il medesimo movimento leggero e progressivo per connettersi alla “o” finale. 
Con riferimento ai secondi si segnalano: nel cognome, le piccole “asole” formate sugli apici del tratto superiore a conca e alla base della “I” iniziale e il movimento esecutivo della “a”, vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario. 
Successivamente il consulente ha confrontato le firme in verifica con le firme certamente autografe del sig. ### apposte, come già precisato rispettivamente sul ### d'### relativo alla carta di identità n. ### rilasciata dal Comune di ### in data ###, alla procura alle liti rilasciata all'avv. ### per l'introduzione del presente giudizio di opposizione al D.I. n. 588/2019, acquisita agli atti in copia fotostatica, al saggio grafico rilasciato in data 18 maggio 2023 nonché a quelle apposte sul verbale n. 2 di prosieguo delle operazioni peritali del 18 maggio 2023. 
Sul punto precisa il CTU che le firme autografe del sig. ### acquisite per lo svolgimento dell'incarico consentono un dettagliato studio della sua natura grafomotoria. 
Il loro esame longitudinale (osservazione in ordine cronologico), più in particolare, ha permesso di valutare il decorso grafomotorio (evoluzione del grafismo nel tempo) nonché l'ambito di variabilità della scrivente, ossia le sue “costanti” (elementi peculiari ricorrenti) e le sue “variabili” (modificazioni cicliche dei parametri grafici). 
Dall'analisi delle autografe del sig. ### (firme ### e ### del 2015, firma ### del 2019 e firme ###-### acquisite in occasione del saggio grafico del 2023), è emersa la presenza di innumerevoli costanti di valore dinamico-esecutive, accanto ad una variazione, intercorsa dopo il 2015, nella sola morfologia delle iniziali di cognome e nome, “I” e “V”. Mentre, invero, le due sottoscrizioni eseguite nel 2015 (epoca di rilascio della carta di identità n. ### emessa dal Comune di ### il ###) presentano entrambe l'iniziale “I” del cognome vergata in corsivo, e con avvio dal basso, e l'iniziale “V” del nome semplificata e conforme al carattere stampatello, la firma vergata nel 2019 (in calce al mandato) e quelle vergate nel 2023 (durante l'esecuzione del saggio grafico), hanno iniziali dallo stile diverso, essendo la “I” tracciata in stampatello e la “V” ispirata al modello scolastico corsivo, ferma restando la caratteristica destrutturazione del corpo centrale del grafismo ed il carattere pronunciato degli allunghi inferiori, riscontrati anche nelle comparative ### e ###. 
Accanto alla sola variazione delle iniziali si è rilevata, invero, in tutte le autografe del sig. ### la presenza delle medesime gestualità, automatizzate e ricorrenti. 
Inoltre, prosegue il CTU le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nel ductus e nel grado di evoluzione grafomotoria. 
Infatti, tanto nelle verificande che nella maggior parte delle comparative, invero, sono presenti i medesimi agili collegamenti in pince, che connettono, nel cognome “Ieppariello”, le “p” alla zona media e, nel nome “Vincenzo” la peculiare “z” alla “o” finale ed inoltre, tanto nelle autografe che nelle firme in verifica è sempre vergato prima il cognome e poi il nome. 
Prosegue il CTU riferendo che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nelle forme e negli aspetti strutturali e gestuali. 
Invero, le forme e gli schemi costruttivi delle sottoscrizioni autografe vergate nel 2015, in occasione della richiesta di rilascio della carta di identità n. ### del sig.  ### risultano pienamente convergenti con quelli delle firme in verifica. 
Più nel dettaglio, nel cognome “Ieppariello” si rilevano le seguenti concordanze sostanziali: la “I” iniziale, vergata in corsivo, trae orgine dal basso, laddove il movimento parte tracciando un profilo d'avvio lungo e ascendente, per poi eseguire il raccordo superiore a conca, annodato agli apici, ed infine discendere vergando il dorso della lettera, collegato alla successiva “e” con gesto che forma un piccolo inanellamento alla base; le due “p” presentano aste decise e prolungate, non solo verso il basso ma anche in zona superiore, e sono connesse alla zona media con un leggerissimo e peculiare collegamento in pince (eseguito, cioè, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto); la “a” seguente è vergata a partire dal tratto ascendente di collegamento della seconda “p” con movimento che si inanella in senso antiorario; la “o” finale ha l'occhiello ovalizzato (più lungo che largo). 
Nel nome “Vincenzo” si rilevano le seguenti convergenze morfo-strutturali e gestuali: la “V” iniziale è vergata in stampatello ed è seguita da un'alzata di penna; quanto alle lettere della zona media, tanto nella firma ### che in ### e ### sono identificabili solo la “i”, la “n” e la “o”; la “z” ha la medesima morfologia e dinamica esecutiva originale, ossia un nodo in zona superiore, un'asta obliqua decisamente prolungata verso il basso e, in ### - ### ed in ###, anche il peculiare collegamento in pince con la seguente “o”, vergato col medesimo gesto osservato nelle “pp” del cognome; la “o” finale è più schiacciata di quella del cognome, tanto nelle verificande che in ### e ###. 
Con riguardo alle firme autografe eseguite dal sig. ### nel 2019 e nel 2023 (### - ###) il CTU ha già evidenziato che esse presentano iniziali morfologicamente diverse dalle comparative ### e ### e, quindi, da quelle delle firme in accertamento. 
Tuttavia, ciò non inficia minimamente il giudizio circa l'autografia di queste ultime, non solo perché vi è piena convergenza tra esse e le autografe ### e ###, vergate in un tempo relativamente più vicino all'epoca delle contestate (ossia il 2008) e precedente rispetto all'instaurarsi del presente giudizio, ma anche perché, a parte la forma delle iniziali, tutti gli altri parametri grafologici delle sottoscrizioni - risultano convergenti con quelli osservati e descritti per le verificande. 
Di poi, il CTU riferisce che le firme in verifica sono pienamente convergenti con alcune varianti esecutive delle firme autografe del sig. ### nella direzione e nella tenuta del rigo, in quanto le comparative dell'odierno opponente alternano gesti progressivi e regressivi, così come le firme in accertamento e sono altresì convergenti nei rapporti dimensionali. 
Sul punto il CTU specifica che sussiste “una piena convergenza tra tutte le sottoscrizioni autografe del sig. ### e le verificande, atteso che sia nelle prime che nelle seconde si riscontra una accentuata sproporzione tra le zone grafiche: le lettere della zona media tendono alla destrutturazione (o sono addirittura omesse), mentre gli allunghi superiori ed inferiori sono del tutto prevalenti, essendo particolarmente estesi (in alto e in basso, con riferimento alle “p” del cognome, e soltanto in zona in feriore, con riguardo alla “z” del nome)”. 
Da ultimo il perito rappresenta che le firme in verifica e le firme autografe sono convergenti nel ritmo di inclinazione, presentandosi le une e le altre prevalentemente pendenti verso destra, nel ritmo di continuità, alternando stacchi e raggruppamenti, nel tratto e nella distribuzione della forza pressoria, in quanto il tratto delle autografe è rapido nella conduzione e prevalentemente curvilineo, così come quello delle firme in verifica. 
La pressione, invece, è in rilievo, tanto nelle comparative che nelle contestate, alternando, nelle une e nelle altre, tratti discendenti più appoggiati e tratti ascendenti più leggeri. 
Ciò chiarito, conclude il ### “dai confronti tra le firme contestate e le comparative del sig. ### vergate sul ### d'### relativo alla richiesta di rilascio della carta di identità del 12.02.2015, sono emerse concordanze oggettive che concernono le componenti più qualitative del grafismo, cioè quei contrassegni identificativi quali: il ductus e la velocità esecutiva, il livello grafomotorio, evoluto e personalizzato, la morfologia e l'iter ideativo e formativo delle lettere, i rapporti dimensionali, l'inclinazione, la direzione del tracciato, il ritmo di continuità, la qualità del tratto e la distribuzione della forza pressoria. 
Sono peraltro emerse concordanze sostanziali anche con riguardo alle autografe vergate dall'opponente nel 2019 e nel 2023, differendo queste ultime dalle firme in verifica soltanto per la morfologia delle iniziali di cognome e nome, ma risultando pienamente convergenti nella strutturazione degli altri grafemi ed in altri significativi parametri, quali: la fluidità del ductus, la morfologia delle lettere minuscole, la presenza di peculiari collegamenti progressivi in pince e di gesti regressivi (nodi ed inanellamenti), l'inclinazione, i rapporti dimensionali, il tratto e la pressione. 
Ciò conferma la convergenza delle firme contestate con le autografe, certamente riconducibili alla medesima fonte grafomotoria, atteso che due grafie devono considerarsi senz'altro omografe ... in presenza di sufficienti analogie o in assenza di fondamentali differenze ... (Osborn, 1929) o, ancor meglio, ... se i riscontri sono tanti e tali da escludere coincidenze casuali, in assenza di fondamentali differenze ...  (Hilton, 1981)”. 
Da quanto detto ne discende che le tre sottoscrizioni in verifica sono autografe, in quanto vergate dalla mano del sig. ### Sul petitum e sulla causa petendi ### opponente lamenta del tutto genericamente profili di nullità del contratto imputabili in tesi alla ritenuta applicazione di interessi usurari.  ###, oltre vagamente invocata, è risultata del tutto priva di riscontro documentale ed in ogni caso infondata nel merito. 
Invero, vaghe risultano le doglianze in punto di usura non essendo stato precisato alcunché con riferimento al criterio di calcolo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso (corrispettivo o moratorio) in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. 
Per costante giurisprudenza, infatti, “in tema di oneri di allegazione e prova la deduzione in ordine alla usurarietà degli interessi deve avvenire attraverso l'indicazione specifica dei tassi superiori alla soglia, con applicazione delle formule e metodologie di calcolo utilizzate per il rilievo del ### dalla ####”. (vedi Cassazione civile ### 20/06/2018, n.16303; Cass. ### 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. Civ. Sent. N. ###/2022). 
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato allegato, con la conseguenza che la richiesta CTU contabile avrebbe avuto finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante. 
Sulla prescrizione del credito Da ultimo priva di fondamento è l'intervenuta prescrizione del credito vantato. 
Ed infatti, nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente stabilita. Nel caso di specie il contratto è stato sottoscritto in data ### e successivamente sono stati gli interessi fino al 2011. Inoltre, risulta documentato in atti che è stato poi comunicato all' opponente sollecito di pagamento in data ###, tramite raccomanda A/R che si è perfezionato in data ### per compiuta giacenza. 
Orbene, l'unicità del debito, seppur frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dalla data pattuita in contratto per il pagamento dell'ultima rata. 
Quanto appena detto è stato confermato a più riprese dalla Corte di Cassazione la quale ha così chiarito: ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacche' unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047). 
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo.  ### alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza dell'opponente, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate. 
Anche le spese della ### già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2793/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 588/2017) e ### al pagamento della somma di euro 5.827,41 oltre interessi; 2. ### al pagamento di euro 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 3. PONE a definitivo carico dell'opponente le spese delle CTU già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in data 25 novembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 2793/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Maila Casale

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 587/2026 del 27-01-2026

... conferma della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto della banca, creditrice procedente; in via gradata, hanno chiesto di ridurre ad equità i tassi di interesse, più che usurari, pattuiti nei risalenti contratti di mutuo e apertura di credito, nella misura del 5% annuo, ovvero nel maggiore o minor tasso che sarebbe stato rideterminato in considerazione dei tassi interesse attuali; con vittoria delle spese di giudizio. Rigettata, con ordinanza del 26.10.2021, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'appellato ### Il giudizio è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato in data ### da ### S.r.l. - rappresentata dalla sua procuratrice speciale ### S.p.A. - nella dedotta qualità di cessionaria di ### S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999, concluso in data ###, nell'ambito dei quali sarebbe stato ricompreso anche il credito vantato da ### nei confronti di ### e ### giusta contratto di mutuo del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel. ed est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1361/2021 TRA ### S.r.l. (C.F. n.-P. Iva n. ###) - nella dedotta qualità di cessionaria del credito vantato da ### S.p.A. - rappresentata da ### S.p.A. (C.F. n.-P.Iva ###), in persona del procuratore, dott.ssa ### (C.F.  ###), in virtù di procura conferita dall'### della “### S.p.A.” ### con atto a rogito ###. ### di ### del 28.3.2024, Rep. n. 11776 Racc. n. 6654, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### (C.F.  ###), presso il cui studio in ### alla via ### n. 132, elettivamente domicilia; Ricorrente in riassunzione E ### (C.F. n. ###), in proprio e quale erede di ### originario appellato, deceduto in data ###; ### (C.F. n. ###), nella qualità di erede di ### originario appellato, deceduto in data ###, rappresentate e difese, giusta procure alle liti allegate, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data ###, ed alla comparsa di costituzione e risposta depositata, all'esito della riassunzione, in data ###, dall'avv. ### (C.F. n. ###), presso lo studio del quale in ### alla via ### n. 50, elettivamente domiciliano; Resistenti in riassunzione #### S.p.A. (C.F. n. ### - P.Iva n. ###;, incorporante il ### di ### S.p.A., in virtù di atto di fusione del 10.10.2018 per ### di ### nn. 7660 di Rep. e 3703 di ###), rappresentata da ### S.p.A. (C.F. n.-P.Iva ###), in persona del procuratore avv. ### in forza di procura speciale per #### di ### (rep. n. 5764 racc. n. 1565) del 05.11.2020, rilasciata dal consigliere delegato e legale rappresentante della ### S.p.A., ###, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. ### (C.F. n. ###), e con lui elettivamente domiciliata presso l'avv. ### de ### in ### alla via ### n.9; Resistente in riassunzione (originaria appellante) Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di #### n. 390/2021, depositata in data ###, notificata in data ### Conclusioni: come da verbale del 25.6.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Giudizio di primo grado Con ricorso, ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data ###, dinanzi al Giudice dell'### del Tribunale di ### i coniugi ### e ### proponevano opposizione all'esecuzione intrapresa dal ### di ### nei loro confronti, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data ###, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario del 14.11.1994, con cui il ### di ### aveva concesso ai debitori esecutati, a titolo di mutuo, la somma di £ 300.000.000, da restituire in anni dieci in rate semestrali (procedura esecutiva N. 132/2016 RGE), e ne chiedevano la sospensione. 
Nella medesima procedura esecutiva, N. 132/2016 RGE, la banca creditrice procedente aveva spiegato anche intervento per il credito di € 39.506,51, vantato in forza del decreto ingiuntivo 127/1997 del 10.5.1997, non opposto e munito di formula esecutiva. 
Radicatosi il contraddittorio con la banca opposta, mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il GE, con ordinanza del 19.10.2017, sospendeva l'esecuzione, concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. 
Il giudizio di merito era introdotto dinanzi al medesimo Tribunale di ### dal ### di ### S.p.a., con atto di citazione notificato in data ### ai coniugi ### e ### al fine di chiedere di: a) accertare il proprio diritto a procedere esecutivamente; b) rigettare l'opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con ricorso depositato in data ###, con vittoria di spese di lite.  ### di ### deduceva che l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori esecutati nel ricorso in opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., era infondata perché, nelle more della prima procedura esecutiva immobiliare, n. 277/1997 RGE (introdotta dalla medesima banca nei confronti dei medesimi debitori, in forza dello stesso titolo esecutivo sulla base del quale era stata proposta la successiva procedura esecutiva N. 132/2016 RGE), poi estinta in data ### per inattività delle parti, vi erano stati atti interruttivi della prescrizione, quali l'accordo transattivo raggiunto in data ###, in attuazione del quale i debitori esecutati in data ### avevano eseguito un pagamento parziale; che erano infondate anche le ulteriori eccezioni di usura sopravvenuta e di anatocismo. 
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i coniugi ### e ### che contestavano le avverse difese e così concludevano: “1) Confermare la sospensione già concessa; 2) Nel merito rigettare le pretese avverse perché infondate in fatto e in diritto e di conseguenza confermare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato dalla banca in relazione ad ogni somma, a qualsiasi titolo pretesa; 3) accertare e dichiarare che gli importi pretesi dalla banca sono frutto di interessi usurari; 4) accertare e dichiarare che la banca ha continuamente e illegittimamente capitalizzato gli interessi, sia per il mutuo che per l'apertura di credito, per cui gli stessi interessi hanno prodotto a loro volta interessi illegittimi; 5) in ogni caso dichiarare nullo e comunque inefficace l'eseguito pignoramento per essere lo stesso fondato su somme illegittimamente ed erroneamente calcolate e pretese, con vittoria delle spese di lite. 
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 390/2021, pubblicata in data ###, con cui, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori esecutati, opponenti, accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente il diritto del creditore opposto ad agire esecutivamente nei confronti degli opponenti, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
B. Giudizio di appello Avverso la sentenza n. 390/2021, pubblicata in data ###, notificata in data ###, ha proposto tempestivo appello ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A., in virtù di atto di fusione del 10 ottobre 2018), rappresentata dalla sua procuratrice speciale, ### S.p.A., con atto di citazione notificato in data ###, a ### e a ### nel quale ha spiegato tre motivi di impugnazione così rubricati: 1) Omesso esame/pronuncia in ordine all'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art. 167, comma 2, c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c.; 3) Omesso esame pronuncia in ordine all'eccezione di rinuncia alla prescrizione già maturata ex art. 2937, comma 3, e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in riforma della stessa, di: - accertare che essa ### S.p.A. (quale incorporante il ### di ### S.p.A.) aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei coniugi ### e ### in relazione al bene pignorato; - per l'effetto, rigettare l'opposizione, ex art. 615 comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con conseguente revoca del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso in data ### (N.132/2016 RGE); - con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i coniugi ### e ### contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto della banca, creditrice procedente; in via gradata, hanno chiesto di ridurre ad equità i tassi di interesse, più che usurari, pattuiti nei risalenti contratti di mutuo e apertura di credito, nella misura del 5% annuo, ovvero nel maggiore o minor tasso che sarebbe stato rideterminato in considerazione dei tassi interesse attuali; con vittoria delle spese di giudizio. 
Rigettata, con ordinanza del 26.10.2021, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'appellato ### Il giudizio è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato in data ### da ### S.r.l. - rappresentata dalla sua procuratrice speciale ### S.p.A. - nella dedotta qualità di cessionaria di ### S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999, concluso in data ###, nell'ambito dei quali sarebbe stato ricompreso anche il credito vantato da ### nei confronti di ### e ### giusta contratto di mutuo del 14.11.1994.  ### S.r.l., rappresentata da ### S.p.A., si è riportata alle difese, conclusioni e domande spiegate dall'appellante ### S.p.A. e ha concluso chiedendo di: -accertare che essa ### s.r.l., quale cessionaria di ### S.p.A. (incorporante il ### di ### aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti di ### e ### in relazione al bene pignorato; - per l'effetto, rigettare l'opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso in data ### (N.132/2016 RGE; Tribunale di ###; - con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 
Notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il giorno del 25.6.2025 agli eredi di ### individuati nel ricorso in riassunzione in ### già parte in causa, e ### le stesse si sono costituite con un'unica comparsa di risposta, nella quale, in via preliminare, hanno contestato che ### fosse cessionaria del credito originariamente vantato da ### S.p.A. (incorporante il ### di ### ed, anzi, hanno contestato la stessa esistenza del presunto contratto di cessione che sarebbe intervenuto in favore di ### eccependo che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare l'esistenza stessa della cessione, né, in ogni caso, dal suo contenuto emergevano elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso fosse ricompreso nella categoria dei crediti trasferiti; hanno eccepito, poi, che la cessionaria, quale terzo avente causa a titolo particolare, non era legittimata a riassumere il giudizio, in quanto il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assume la veste di “parte processuale” solo quando sia stato chiamato o sia intervenuto in giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra il terzo e il suo dante causa e, pertanto, la cessionaria, per poter validamente riassumere il processo, avrebbe dovuto preventivamente intervenire (o essere chiamata) nel processo, non potendo procedere direttamente alla riassunzione senza prima aver assunto la qualità di parte, peraltro contestata ed indimostrata; per le circostanze suindicate, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini da parte dell'originaria appellante; nel merito, si sono riportate alle difese già spiegate nell'originaria comparsa di risposta depositata dai coniugi ### e hanno concluso chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che la società che aveva riassunto il giudizio non aveva fornito prova della sua legittimazione, essendo apertamente contestata l'esistenza della presunta cessione; 2) Accertare e dichiarare che la ### s.r.l., non essendo precedentemente intervenuta nel giudizio, non aveva titolo per riassumere il giudizio e, per l'effetto, dichiararlo estinto; 3) In via subordinata, e in ogni caso, rigettare l'appello e confermare la statuizione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla banca in relazione ad ogni somma, a qualsiasi titolo pretesa; 8) In via ancor più gradata, ridurre ad equità i tassi di interesse (più che usurari) pattuiti nei risalenti contratti di mutuo e apertura di credito, nella misura del 5% annuo, ovvero nel maggiore o minor tasso che sarebbe stato rideterminato in considerazione dei tassi di interesse attuali; 9) con vittoria delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio non risultano notificati ad ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., originaria appellante (che risulta rappresentata e difesa dall'avv. ### medesimo procuratore di ### S.p.A., quale procuratrice di ### S.r.l., ricorrente in riassunzione); tuttavia, il contraddittorio nei confronti di ### S.p.A., rappresentata dalla sua procuratrice ### può ritenersi integro perché il procuratore di quest'ultima è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, sanando così ogni eventuale difetto di contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 25.6.2025, da cui risulta che è presente per ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., per delega dell'avv. ### l'avv. ### delega allegata al suddetto verbale, conferita, ai fini della partecipazione all'udienza del 26.5.2025, dall'avv. ### “difensore di ### S.p.A. (rappresentata da ### S.p.A.)” all'avv. ###. 
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. 
C. Sulla prova della contestata cessione del credito ### esaminare, in via preliminare, se ### rappresentata dalla sua procuratrice ### S.p.A., che ha provveduto a riassumere il giudizio interrotto nella asserita qualità di cessionaria di ### originaria appellante, rappresentata dalla sua procuratrice ### S.p.A., sia effettivamente divenuta titolare del credito originariamente vantato da ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A.), in forza del quale il ### di ### S.p.A. aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE in danno dei coniugi ### e ### dinanzi al Tribunale di ### posto che la cessione del credito è stata specificamente contestata dai resistenti in riassunzione, ossia da ### e ### quali eredi di ### e la prima anche in proprio. 
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405; cass. civ., 29.2.2024, n. 5478), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. 
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. 
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. 
Nel caso di specie le resistenti in riassunzione hanno chiaramente ed inequivocamente contestato la stessa esistenza del contratto di cessione, onde la ricorrente in riassunzione era onerata a dare la prova dell'esistenza del contratto di cessione concluso con ### e dell'inclusione in detto contratto del credito vantato da ### quale incorporante il ### di ### nei confronti dei coniugi ### derivante dal contratto di mutuo del 14.11.1994, per il soddisfacimento del quale era stata promossa la procedura esecutiva immobiliare, N. 132/2016 RGE, in danno dei suddetti coniugi ### dinanzi al Tribunale di ### La ricorrente in riassunzione non ha provveduto a depositare il contratto di cessione dei crediti, ma ha inteso provare la sua esistenza ed il suo contenuto mediante i seguenti elementi documentali: a) avviso di cessione, pubblicato sulla #### del 12.12.2020, n. 145 (allegato al ricorso in riassunzione), con cui la società ### comunicava che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data ###, aveva acquistato da ### S.p.A. tutti i crediti di quest'ultima, derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluto di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della ### della ### D'### n. 272/2008 e segnalati in ### ai sensi della ### della ### D'### n. 139/1999; era precisato che i crediti ceduti erano specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui era indicato, con riferimento al debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. 
A fronte della contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto non può ritenersi provato dalla pubblicazione dall'avviso di cessione sulla ### investendo la stessa il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Peraltro, nel caso di specie, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### non può avere neanche valore indiziario dell'esistenza del contratto di cessione, atteso che detta pubblicazione è avvenuta su iniziativa esclusiva della cessionaria; b) comunicazione (allegata al ricorso in riassunzione), datata 28.2.2015, redatta su foglio intestato ad ### S.p.A., indirizzata a ### s.r.l., sottoscritta da tale G. Butterazzi, indicante come “oggetto”: “#### Laura”, nella quale si segnalava, come richiesto, che ### in data ### aveva effettuato nei confronti di ### un'operazione di cessione di crediti pro soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 30/4/1999, n. 130, che includeva, tra gli altri, i crediti così indicati: “###1 (soff. Spese)-###6 (soff. mutui risolti)”, e della quale era stata data notizia mediante pubblicazione sulla ### del 12.12.2020, n. 145, ### La predetta comunicazione non vale a provare la cessione in favore di ### del credito vantato da ### nei confronti dei coniugi ### in quanto si tratta di una dichiarazione formata fuori dal giudizio, sottoscritta da tale G. Butterazzi, che non è dato sapere che qualifica rivesta nell'ambito di ### e che poteri abbia; i crediti ceduti sono indicati con due numeri identificativi, uno per “soff. spese” e l'altro per “soff. mutui risolti”, in relazione ai quali non vi sono elementi per ritenere a quali rapporti si riferiscano e, quindi, per ritenere che identifichino proprio il credito dedotto nel presente giudizio. 
Peraltro, la suddetta comunicazione è stata contestata dalle resistenti in riassunzione, ### e ### che, nella loro comparsa di risosta, hanno eccepito che la comunicazione della presunta cessione non era rivolta ai debitori ceduti, ma solo alla cessionaria; non era corredata dell'avviso di spedizione né di ricezione, né tantomeno risultava validamente sottoscritta; c) dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico di ### datata 24.6.2025, con cui si dichiarava che ### aveva acquistato, in data ###, da ### S.p.A. un portafoglio di crediti pecuniari che includeva, tra gli altri, anche i crediti vantati nei confronti di ### e ### di cui erano indicati i codici identificativi. 
La produzione della suddetta dichiarazione è inammissibile, essendo stata effettata dalla ricorrente in riassunzione solo in data ###, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, fuori dal contraddittorio delle parti; in ogni caso, essa, anche ove fosse utilizzabile, non varrebbe a provare la cessione del credito in favore di ### perché proveniente dalla stessa parte ###, che intende avvalersene. 
Pertanto, gli elementi documentali sopra indicati non sono idonei a provare l'esistenza del contratto di cessione del credito intervenuto tra ### e ### né singolarmente, né complessivamente, considerati. 
E tanto anche non considerando, perché tardive, le difese delle resistenti in riassunzione ### e ### contenute nella memoria di replica (ed i documenti ivi allegati), con cui esse, al fine di negare la titolarità attiva di ### hanno dedotto che nel corso della procedura esecutiva N. 132/2016 RGE (promossa dal ### di ### nei confronti dei coniugi #### era intervenuta la ### s.r.l, qualificandosi cessionaria di ### 1702 s.r.l. (a sua volta cessionaria dei crediti del ### di ### in forza di contratto di cessione con efficacia giuridica dal 30.5.2017), di una serie di crediti classificati a sofferenza, tra cui anche quello vantato originariamente dal ### di ### nei confronti dei coniugi ### E' da rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025 (prima udienza successiva alla riassunzione del giudizio) il procuratore di ### rappresentata da ### compariva, ma non prendeva in alcun modo posizione in relazione alla contestata cessione del credito in favore di ### né provvedeva a depositare gli scritti finali, ex art. 190 c.p.c., ed il silenzio serbato sulla questione non può valere come ammissione dell'intervenuta cessione del credito in favore di ### anche perché, mentre, nella maggior parte dei casi, può ritenersi che la cedente non tragga nessun vantaggio dall'ammissione dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria, nel caso di specie, invece, ne trarrebbe vantaggio, perché, ove la ricorrente in riassunzione non fosse ritenuta la titolare del credito originariamente vantato da ### non sarebbe legittimata a riassumere il giudizio interrotto, che, quindi, si estinguerebbe, come eccepito dalle resistenti in riassunzione. 
Orbene, poiché ### rappresentata da ### non ha provato la titolarità del rapporto controverso, ossia non ha provato la cessione in suo favore del credito derivante dal contratto di mutuo 14.11.1994, originariamente vantato dal ### di ### (poi incorporato da ### nei confronti dei coniugi ### sulla base del quale il ### di ### promuoveva la procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE in danno dei suddetti coniugi, dinanzi al Tribunale di ### la stessa non è legittimata a riassumere il presente giudizio di appello interrotto, che, perciò, in mancanza di tempestiva riassunzione ad iniziativa delle parti a cui spettava riassumerlo, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., come eccepito dalle resistenti in riassunzione nella loro comparsa di risposta. 
Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c. 
D. Le spese processuali ### essere regolate le spese del presente giudizio di appello, in quanto il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza; in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cass. civ., 14.7.2021, n. 20073). 
In base ai principi sopra indicati, devono essere liquidate solo le spese delle fasi successive al verificarsi dell'estinzione e, quindi, solo le spese relative alla fase decisoria (essendo intervenuta la dichiarazione di interruzione del presente giudizio, per la morte dell'appellato ### all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.2025). 
Dette spese seguono la soccombenza di ### rappresentata da ### (ricorrente in riassunzione), e di ### S.p.A., anch'essa rappresentata da ### (originaria appellante), e sono liquidate in favore delle resistenti in riassunzione, ### e ### nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, utilizzando come valore della causa quello indeterminabile di bassa complessità, ove si consideri che la questione processuale dibattuta che ha portato alla definizione del presente processo di appello è la questione processuale dell'estinzione, mentre il tema sostanziale non è stato trattato nel presente giudizio e ad esso non si riferiscono le ragioni della soccombenza (cfr. cass. civ., 2.12.2022, n. ###, che precisa che, quando la sentenza di primo grado è impugnata solo in ordine ad una questione processale, quale, ad esempio, la pronunzia di estinzione del giudizio, ai fini delle spese processuali, il valore della causa, ancorato al valore della domanda di merito, potrebbe essere preso in considerazione solo quando l'attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporterebbe la lievitazione dei parametri da applicare, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, ma tanto non si verifica nel caso in esame, essendo il valore della causa di merito alto, pari a € 295.839,85, oltre interessi, pari all'ammontare del credito per il cui soddisfacimento il ### di ### aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei coniugi ### oggetto di opposizione).  PQM La Corte d'Appello di #### definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., poi riassunto da ### S.r.l. - rappresentata da ### S.p.A.- nella dedotta qualità di cessionaria di ### S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di #### n. 390/2021, depositata in data ###, notificata in data ###, nei confronti di ### e ### la prima in proprio, e, unitamente alla seconda, anche quale erede di ### appellato deceduto in data ###, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata , così provvede: 1) Dichiara che ### srl, rappresentata da ### S.p.A., non è cessionaria di ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A.) e, pertanto, non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di ### e ### e, per lui deceduto, dei suoi eredi, ### e ### in relazione al bene pignorato nella procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE, introdotta dinanzi al Tribunale di ### 2) Dichiara estinto il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 307, comma 2, c.p.c.; 3) Spese irripetibili, ex art. 310, comma 3, c.p.c., per le prime tre fasi (fase di studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase di trattazione/istruzione); 4) ### S.p.A., rappresentata dalla procuratrice ### S.p.A., e ### s.r.l., rappresentata da ### S.p.A., in solido, a pagare, in favore delle resistenti in riassunzioni, ### e ### le spese del presente giudizio relative alla fase decisoria, che liquida in € 3.470,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e ### se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  ### 14.1.2026 ### rel. ed est. ### dr.ssa ### dr. ### 

causa n. 1361/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Saggese Fiorella, Rosaria Morrone

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 648/2025 del 29-05-2025

... da parte di ### sulla scadenza e decorrenza della prescrizione, informazione cui sarebbe stata tenuta l'appellante e da cui derivava il danno costituito dalla perdita quantomeno pag. 9/13 della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento. 4.5) Sul punto deve ricostruirsi la normativa di riferimento, alla luce anche degli interventi giurisprudenziali in materia, in parte anche di questa Corte territoriale, cui in questa sede si intende dare continuità. Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'### e delle ### (già (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati #### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 338/2024 R.G., promossa da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ###; APPELLANTE ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e Avv.  ### APPELLATO per la riforma della sentenza n. 292/2022 resa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024. 
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 maggio 2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art.  352 c.p.c. pag. 2/13 FATTO E DIRITTO 1)Con sentenza n. 292/2022 pubblicata in data 21 dicembre 2022, integrata in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Sulmona decideva in ordine a domanda proposta da ### di rimborso nei confronti di ### s.p.a. di n.1 buono fruttifero postale cartaceo n. 1006895214 sottoscritto in data 25 giugno 2001 presso l'### di ### per un capitale di lire 10.000.000, oggi € 5.156,57.  1.1) Riferiva l'attore che il buono recava la dicitura ### pari facoltà di rimborso, ma che non aveva né nella parte frontale né nella parte retrostante, nessuna indicazione circa la serie di appartenenza e di emissione, né indicava alcun prospetto di interessi che il capitale sottoscritto avrebbe maturato alla scadenza.  1.2) Nella parte retrostante del buono era indicato che lo stesso non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità.  1.3) Tuttavia evidenziava l'attore come sul fronte e retro del buono non era indicato il periodo di compiutezza dell'ultimo periodo indicato, né vi era un timbro per individuare la serie di appartenenza, la maturazione degli interessi e la data necessaria quindi al fine del calcolo della prescrizione del buono fruttifero.  1.4) Si rilevava infine come l'ufficio postale non avesse consegnato il ### (###, così venendo meno ai suoi obblighi contrattuali.  1.5) Narrava l'attore, non avendo mai fatto richieste in precedenza, di essersi recato alle ### in data 08 ottobre 2021 per chiedere il rimborso del buono, ma che tanto gli era stato negato adducendo che era intervenuta la prescrizione.  ### inoltrava quindi reclamo il 14 ottobre 2021, che non veniva accolto dalla ### specificandosi però in quella sede che il buono apparteneva alla serie “###”.  1.6) Pertanto l'attore iniziava la presente causa per ottenere il rimborso di euro 19.625,36 di cui € 5.164,57 a titolo di capitale ed € 14.460,79 a titolo di interessi maturati in relazione al buono postale fruttifero del tipo in esame. pag. 3/13 Si chiedeva accertarsi il mancato decorso della prescrizione e l'inadempimento contrattuale per mancata informazione da parte delle ### e mancata consegna del ### con condanna al pagamento della somma sopra specificata. 
In via subordinata si chiedeva la condanna al pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. o ancora in via ulteriormente subordinata a titolo di arricchimento senza giusta causa, con vittoria di spese.  1.2) Si costituiva ### eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso decorrente dalla scadenza del buono. 
Rilevava l'appellata convenuta in primo grado la informazione circa tutte le caratteristiche dei buoni fruttiferi in esame mediante apposita pubblicazione su ### e con affissione su avvisi appositi nei locali delle ### aperti al pubblico, nonché mediante possibilità di informazione presso personale degli ###, ritenendo quindi la domanda infondata anche nel merito. 
Svolta istruttoria solo documentale la causa veniva decisa con la sentenza impugnata.  2) ### di primo grado. Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda nei limiti sotto indicati.  2.1) In merito all'eccezione di prescrizione il primo giudice rilevava che se non era indicato con precisione il dies a quo della decorrenza della prescrizione, questa non cominciava a decorrere e pertanto il buono postale fruttifero era da ritenersi rimborsabile sine die.  ### 19 dicembre 2000 imponeva all'art. 6 la consegna al cliente della FIA ove era indicata la scadenza del titolo. 
Il primo giudice riportava poi la giurisprudenza sulla natura negoziale della sottoscrizione del rapporto con ### con il buono fruttifero postale.  2.2) Nel caso di specie osservava il primo giudice che ### aveva omesso di apporre la tabella con indicazione della durata del buono e non aveva consegnato il ### e che i buoni come quelli di specie della serie ### riportano solo il valore nominale ma non la data di scadenza e nemmeno in quello in esame la serie di appartenenza, cosicchè era impossibile per il cliente recuperare le informazioni ex post. pag. 4/13 Ricordava il primo giudice la condanna della ### da parte del ### della ### e del ### per pratica scorretta.  2.3) Pertanto dagli atti riteneva il Tribunale come risultasse che ### non aveva ottemperato ai doveri di trasparenza e di informazione non avendo consegnato il FOI per conoscere la scadenza del ### violando ### nel rapporto contrattuale il dovere di informazione, correttezza e buona fede. 
Pertanto, il Tribunale riteneva la domanda fondata e ### debitrice dell'attore della somma di euro 5.164,57 portata dal buono fruttifero in esame oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma oltre rimborso delle spese di lite.  3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello ### S.p.a. per i motivi di seguito indicati: 3.1) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché del DM 19 dicembre 2000 e del D,M, del 29 marzo 2001. 
Rilevava l'appellante come il primo giudice avesse erroneamente inquadrato i BPF come titoli di credito inserendo tra gli obblighi contrattuali anche gli obblighi di consegna del ### mentre si trattava di meri titoli di legittimazione. 
Pertanto gli obblighi informativi potevano ritenersi adempiuti mediante pubblicazione sulla ### con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo decorso il relativo termine, e conosciuto il termine di decorrenza della stessa in relazione alla serie di appartenenza ###. 
Si trattava infatti di un buono “a termine” come chiaramente indicato sul buono ed era facilmente conoscibile scadenza e decorrenza della prescrizione, oltre che serie di appartenenza, rivolgendosi agli uffici postali, leggendo la ### ufficiale, le tabelle esposte nei locali delle poste o il sito web. 
Pertanto era evidente che per la serie ###, la scadenza era al settimo anno ed il diritto al rimborso si prescriveva al passare dei dieci anni, come da normativa di settore (DM 19 dicembre 2000 art 8), quindi la scadenza per il buono sottoscritto in data 25 giugno 2001 era in data 26 giugno 2018. 
Il reclamo del 2021 era pertanto intervenuto dopo il decorso della prescrizione. pag. 5/13 ### ricordava come i buoni postali fruttiferi fossero stati emessi dalla ### e ### poi gestita dal MEF e che pertanto dovessero rientrare nella disciplina del debito pubblico e che una volta decorsa la prescrizione non dessero diritto a rimborso. 
Il decorso della prescrizione doveva ancorarsi alla scadenza del titolo non rilevando in alcun modo l'ignoranza del cliente in ordine alla data di scadenza predetta. 
Con il decorso dei dieci anni dalla scadenza pertanto doveva ritenersi prescritto il diritto sia in ordine al capitale che agli interessi. 
Da ultimo ### rilevava come, oltre a non esservi alcun obbligo di consegna del FOI come obbligo informativo contrattuale, non sussisteva, anche ammettendo la mancata consegna del ### alcuna responsabilità extracontrattuale, essendo parte appellante in grado di conoscere le scadenza dei titoli mediante gazzetta ufficiale , avvisi negli uffici postale, informazioni presso gli sportelli e siti web delle ### Né ricorreva alcuna ipotesi indennitaria per arricchimento senza giusta causa, tenendo conto che si tratta di buoni emessi da ### e ### di cui ### è solo collocataria.  3.2) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto e alla sussistenza degli oneri probatori in capo a ### s.p.a. 
Erroneamente infatti il primo giudice avrebbe considerato ### tenute all'obbligo informativo mediante la consegna del ### senza invece rilevare che l'informativa era comunque stata data con altre modalità, quali la pubblicazione in G.U. 
Si chiedeva poi la riforma della sentenza anche in ordine al quantum, essendo interrotta la decorrenza degli interessi con la scadenza e quindi non essendo dovuto alcun capitale maggiorato del rendimento maturato. Non dovuta nemmeno la rivalutazione in quanto liquidato un debito di valuta.  3.3) Si chiedeva conseguentemente anche la riforma della sentenza in punto di spese, non dovendosi considerare ### soccombente. pag. 6/13 Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza con rigetto della domanda di primo grado, condanna alla restituzione di quanto le ### avessero già versato in esecuzione della sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado.  3.4) Si costituiva in appello ### preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nel merito resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello principale. 
Proponeva altresì appello incidentale per le seguenti ragioni.  3.4.1) Come primo motivo di appello incidentale ### chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva liquidato in proprio favore oltre alla somma di euro 5.164,57 come sorte capitale, anche quella di euro 14.460,79 a titolo di interessi maturati sul capitale, il tutto dovuto in conseguenza della non maturata prescrizione del buono postale, come stabilito dallo stesso primo giudice. 
Le somme apparivano entrambe dovuto a seguito della ritenuta responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi di consegna del ### 3.4.2) In via subordinata il ### riproponeva la domanda di risarcimento danni per condotta lesiva delle ### per responsabilità extracontrattuale nella fase di formazione, sottoscrizione ed esecuzione, per le omesse informazioni necessarie al cliente sulla scadenza e serie di appartenenza del buono sottoscritto.   A titolo risarcitorio si chiedeva la medesima somma richiesta a titolo contrattuale.  3.4.3) In via ulteriormente subordinata si riproponeva la domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 Il tutto con vittoria di spese.  4) Motivi della decisione.  4.1) Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione. 
Al riguardo la Suprema Corte di ### a ### con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni pag. 7/13 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la ### ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse (Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio 2018).  4.2) Quanto al merito dell'appello proposto da ### deve osservarsi quanto segue. 
Preliminarmente si rileva come non sia in contestazione tra le parti l'appartenenza del ### in esame alla categoria ### e conseguentemente la scadenza al decorso dei sette anni dalla sottoscrizione avvenuta in data 25 giugno 2001. 
A fronte di tale circostanza deve accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza impugnata sul punto laddove ritiene che in mancanza di indicazione di dies a quo della decorrenza la domanda di rimborso del buono sia sine die e non decorra la prescrizione. 
Al riguarda giova osservare come la prescrizione decorra anche in caso di mancata conoscenza del termine di decorrenza, non potendo tale circostanza soggettiva, al di là di quanto si dirà a proposito della addebitabilità e responsabilità circa tale mancanza conoscenza, impedire la decorrenza del termine prescrizionale. 
Pertanto, dovendosi applicare il termine decennale di prescrizione ai sensi del DM 19 dicembre 2000, fissata la scadenza al 25 giugno 2008, il diritto al rimborso deve ritenersi prescritto e quindi ormai venuto meno alla data del 26 giugno 2018. 
Prima di tale data infatti, per stessa ammissione dell'appellato, non vi è stata alcuna richiesta di rimborso, risultando istanza in tal senso solo in sede ###data 8 ottobre 2021.  4.3) Ritenuto prescritto il diritto al rimborso del ### risulta infondata la domanda di ### contrattuale di condanna delle ### al pagamento della somma pari a capitale ed interessi maturati sullo stesso capitale; occorre tuttavia esaminare la domanda posta in via subordinata di risarcimento danni extracontrattuale per omessa pag. 8/13 consegna del FOI al cliente con tutte le informazioni relative a scadenza, prescrizione e serie di appartenenza del buono stesso, informazioni che avrebbero permesso al cliente di agire per il rimborso prima del decorso della prescrizione. 
In tal senso andranno esaminati congiuntamente appello principale ed appello incidentale in quanto basati sulla stessa questione di diritto, anche se con prospettazioni opposte. 
Al riguardo deve osservarsi che il buono di cui si discute è un ### a termine, buono che reca stampigliato chiaramente la dicitura “a termine” così mettendo in allerta il sottoscrittore sull'esistenza di una scadenza sia per il rimborso, sia per la decorrenza della prescrizione. 
Quanto ai doveri informativi relativi al BPF si ricorda che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, che al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al ### contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, il buono in esame reca la dicitura sul retro: ““Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. 
Il buono in atti, pur riportano la dicitura “a termine” non riporta indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M.  stabilisce in dieci anni da tale data; né indica la serie di appartenenza del buono, serie indicata dalle ### come quella “###” solo in sede di risposta al reclamo proposto dal cliente nel 2021. 
Ciò che occorre nel caso di specie accertare, pertanto, è la sussistenza di responsabilità delle ### s.p.a. per la richiesta tardiva di rimborso da parte dei sottoscrittori, cioè se, come ritenuto dagli appellati, vi fosse una mancata informazione da parte di ### sulla scadenza e decorrenza della prescrizione, informazione cui sarebbe stata tenuta l'appellante e da cui derivava il danno costituito dalla perdita quantomeno pag. 9/13 della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento.  4.5) Sul punto deve ricostruirsi la normativa di riferimento, alla luce anche degli interventi giurisprudenziali in materia, in parte anche di questa Corte territoriale, cui in questa sede si intende dare continuità. 
Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'### e delle ### (già Ministero del ### del ### e della ### ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai ### la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, 3963). 
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla ### e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi pag. 10/13 maturati, con la conseguenza che, come ribadito nelle decisioni dell'### (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a ### della Suprema Corte di ### (cfr. Cass. Civ., sez. U., 11 febbraio 2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza.  ###, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di ### e ### S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di ### S.p.a. o dal D.M. 
Ministero del ### che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei ### pubblicato sulla ### In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “### S.p.a.”, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. 
Va, poi, evidenziato come l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, pur costituendo obblighi informativi, dalla loro osservanza non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla ### Ed invero, appare essere sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in ### oltre che dal generale principio della conoscenza della norma. 
Pertanto la mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo pag. 11/13 possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della ### e visionando gli avvisi affissi nei locali delle ### 4.6) Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che ### abbia violato gli obblighi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale che di esecuzione del contratto, quindi nella fase successiva alla prescrizione, non avendo messo il cliente nelle condizioni di conoscere durata e termini di scadenza del buono in esame, in quanto sul buono stesso non era riportata la serie di appartenenza. 
Infatti solo l'indicazione sul buono stesso al momento della sottoscrizione della categoria, quindi della serie di appartenenza, nella specie ###, poteva rendere il ### in grado di conoscere tutte le caratteristiche del buono (durata, scadenza, prescrizione) visionando in autonomia la ### le tabelle apposte negli uffici postali o i siti web delle ### in quanto su tali fonti informative sono pubblicate le caratteristiche dei buoni emessi in relazione alle diverse categorie e serie di emissione. 
Senza l'indicazione della serie quindi non era possibile per il cliente comprendere quali informazioni pubblicate fossero attinenti al proprio buono. 
Era di sicuro onere delle ### mettere il cliente in condizione di fruire delle informazioni pubblicate e on line mediante indicazione necessaria della serie di appartenenza del buono stampato sul buono stesso. 
Né risulta prova alcuna da parte dell'appellante di informazioni rese in modo diverso sulla serie di appartenenza del buono e pertanto deve ritenersi che una tale omissione sia contraria a correttezza e comporti responsabilità delle ### extracontrattuale, sia nella fase di formazione negoziale, che nell'esecuzione del rapporto, avendo causato danno al cliente per non essere stato nella possibilità di acquisire corretta conoscenza dei termini di scadenza e quindi di prescrizione del buono stesso. 
Riguardo il quantum oggetto di risarcimento questa Corte ritiene che il danno causato sia consistito nel capitale investito nell'acquisto del buono, oltre che negli interessi maturati dalla data del verificarsi del danno, coincidente con la data della domanda di reclamo alle ### (8 ottobre 2021) rigettata per intervenuta prescrizione. pag. 12/13 Considerata la natura risarcitoria della somma dovuta, con la stessa decorrenza sarà dovuta anche la rivalutazione. 
Pertanto, deve essere accolto l'appello principale relativamente alla dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del buono postale fruttifero e rigettato per i motivi restanti di merito come in motivazione meglio indicato. 
Va invece accolto l'appello incidentale proposto in via subordinata, accogliendo la domanda di ### di risarcimento del danno, determinato nella somma di € 5.164,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo. 
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate nella misura di ½ e poste per la restante parte a carico delle ### per entrambi i gradi di giudizio, esclusa la fase istruttoria di secondo grado non svolta.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 292/2022 emessa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024, nei confronti di ### e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, così provvede: • Dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono postale fruttifero in oggetto sottoscritto da ### Rigetta per la restante parte l'appello proposto da ### s.p.a; Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ### e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a. al risarcimento del danno causato a ### liquidato in € 5.164,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo; • ### s.p.a. a rimborsare le spese di lite in favore di ### liquidate, già effettuata la compensazione nella misura di ½, in € 2.550,00 oltre Iva, cap e spese generali, per il primo grado di giudizio, ed in € 1.998,00 oltre Cap , Iva e spese generali, per il secondo grado di lite. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 26 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa ### pag. 13/13 ### est.

causa n. 338/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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