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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1361/2021 TRA ### S.r.l. (C.F. n.-P. Iva n. ###) - nella dedotta qualità di cessionaria del credito vantato da ### S.p.A. - rappresentata da ### S.p.A. (C.F. n.-P.Iva ###), in persona del procuratore, dott.ssa ### (C.F. ###), in virtù di procura conferita dall'### della “### S.p.A.” ### con atto a rogito ###. ### di ### del 28.3.2024, Rep. n. 11776 Racc. n. 6654, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio in ### alla via ### n. 132, elettivamente domicilia; Ricorrente in riassunzione E ### (C.F. n. ###), in proprio e quale erede di ### originario appellato, deceduto in data ###; ### (C.F. n. ###), nella qualità di erede di ### originario appellato, deceduto in data ###, rappresentate e difese, giusta procure alle liti allegate, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data ###, ed alla comparsa di costituzione e risposta depositata, all'esito della riassunzione, in data ###, dall'avv. ### (C.F. n. ###), presso lo studio del quale in ### alla via ### n. 50, elettivamente domiciliano; Resistenti in riassunzione #### S.p.A. (C.F. n. ### - P.Iva n. ###;, incorporante il ### di ### S.p.A., in virtù di atto di fusione del 10.10.2018 per ### di ### nn. 7660 di Rep. e 3703 di ###), rappresentata da ### S.p.A. (C.F. n.-P.Iva ###), in persona del procuratore avv. ### in forza di procura speciale per #### di ### (rep. n. 5764 racc. n. 1565) del 05.11.2020, rilasciata dal consigliere delegato e legale rappresentante della ### S.p.A., ###, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. ### (C.F. n. ###), e con lui elettivamente domiciliata presso l'avv. ### de ### in ### alla via ### n.9; Resistente in riassunzione (originaria appellante) Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di #### n. 390/2021, depositata in data ###, notificata in data ### Conclusioni: come da verbale del 25.6.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Giudizio di primo grado Con ricorso, ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data ###, dinanzi al Giudice dell'### del Tribunale di ### i coniugi ### e ### proponevano opposizione all'esecuzione intrapresa dal ### di ### nei loro confronti, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data ###, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario del 14.11.1994, con cui il ### di ### aveva concesso ai debitori esecutati, a titolo di mutuo, la somma di £ 300.000.000, da restituire in anni dieci in rate semestrali (procedura esecutiva N. 132/2016 RGE), e ne chiedevano la sospensione.
Nella medesima procedura esecutiva, N. 132/2016 RGE, la banca creditrice procedente aveva spiegato anche intervento per il credito di € 39.506,51, vantato in forza del decreto ingiuntivo 127/1997 del 10.5.1997, non opposto e munito di formula esecutiva.
Radicatosi il contraddittorio con la banca opposta, mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il GE, con ordinanza del 19.10.2017, sospendeva l'esecuzione, concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito era introdotto dinanzi al medesimo Tribunale di ### dal ### di ### S.p.a., con atto di citazione notificato in data ### ai coniugi ### e ### al fine di chiedere di: a) accertare il proprio diritto a procedere esecutivamente; b) rigettare l'opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con ricorso depositato in data ###, con vittoria di spese di lite. ### di ### deduceva che l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori esecutati nel ricorso in opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., era infondata perché, nelle more della prima procedura esecutiva immobiliare, n. 277/1997 RGE (introdotta dalla medesima banca nei confronti dei medesimi debitori, in forza dello stesso titolo esecutivo sulla base del quale era stata proposta la successiva procedura esecutiva N. 132/2016 RGE), poi estinta in data ### per inattività delle parti, vi erano stati atti interruttivi della prescrizione, quali l'accordo transattivo raggiunto in data ###, in attuazione del quale i debitori esecutati in data ### avevano eseguito un pagamento parziale; che erano infondate anche le ulteriori eccezioni di usura sopravvenuta e di anatocismo.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i coniugi ### e ### che contestavano le avverse difese e così concludevano: “1) Confermare la sospensione già concessa; 2) Nel merito rigettare le pretese avverse perché infondate in fatto e in diritto e di conseguenza confermare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato dalla banca in relazione ad ogni somma, a qualsiasi titolo pretesa; 3) accertare e dichiarare che gli importi pretesi dalla banca sono frutto di interessi usurari; 4) accertare e dichiarare che la banca ha continuamente e illegittimamente capitalizzato gli interessi, sia per il mutuo che per l'apertura di credito, per cui gli stessi interessi hanno prodotto a loro volta interessi illegittimi; 5) in ogni caso dichiarare nullo e comunque inefficace l'eseguito pignoramento per essere lo stesso fondato su somme illegittimamente ed erroneamente calcolate e pretese, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 390/2021, pubblicata in data ###, con cui, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai debitori esecutati, opponenti, accoglieva l'opposizione, dichiarando insussistente il diritto del creditore opposto ad agire esecutivamente nei confronti degli opponenti, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
B. Giudizio di appello Avverso la sentenza n. 390/2021, pubblicata in data ###, notificata in data ###, ha proposto tempestivo appello ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A., in virtù di atto di fusione del 10 ottobre 2018), rappresentata dalla sua procuratrice speciale, ### S.p.A., con atto di citazione notificato in data ###, a ### e a ### nel quale ha spiegato tre motivi di impugnazione così rubricati: 1) Omesso esame/pronuncia in ordine all'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art. 167, comma 2, c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c.; 3) Omesso esame pronuncia in ordine all'eccezione di rinuncia alla prescrizione già maturata ex art. 2937, comma 3, e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ed in riforma della stessa, di: - accertare che essa ### S.p.A. (quale incorporante il ### di ### S.p.A.) aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei coniugi ### e ### in relazione al bene pignorato; - per l'effetto, rigettare l'opposizione, ex art. 615 comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con conseguente revoca del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso in data ### (N.132/2016 RGE); - con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i coniugi ### e ### contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto della banca, creditrice procedente; in via gradata, hanno chiesto di ridurre ad equità i tassi di interesse, più che usurari, pattuiti nei risalenti contratti di mutuo e apertura di credito, nella misura del 5% annuo, ovvero nel maggiore o minor tasso che sarebbe stato rideterminato in considerazione dei tassi interesse attuali; con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata, con ordinanza del 26.10.2021, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'appellato ### Il giudizio è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato in data ### da ### S.r.l. - rappresentata dalla sua procuratrice speciale ### S.p.A. - nella dedotta qualità di cessionaria di ### S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999, concluso in data ###, nell'ambito dei quali sarebbe stato ricompreso anche il credito vantato da ### nei confronti di ### e ### giusta contratto di mutuo del 14.11.1994. ### S.r.l., rappresentata da ### S.p.A., si è riportata alle difese, conclusioni e domande spiegate dall'appellante ### S.p.A. e ha concluso chiedendo di: -accertare che essa ### s.r.l., quale cessionaria di ### S.p.A. (incorporante il ### di ### aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti di ### e ### in relazione al bene pignorato; - per l'effetto, rigettare l'opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta da ### e ### con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso in data ### (N.132/2016 RGE; Tribunale di ###; - con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il giorno del 25.6.2025 agli eredi di ### individuati nel ricorso in riassunzione in ### già parte in causa, e ### le stesse si sono costituite con un'unica comparsa di risposta, nella quale, in via preliminare, hanno contestato che ### fosse cessionaria del credito originariamente vantato da ### S.p.A. (incorporante il ### di ### ed, anzi, hanno contestato la stessa esistenza del presunto contratto di cessione che sarebbe intervenuto in favore di ### eccependo che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare l'esistenza stessa della cessione, né, in ogni caso, dal suo contenuto emergevano elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso fosse ricompreso nella categoria dei crediti trasferiti; hanno eccepito, poi, che la cessionaria, quale terzo avente causa a titolo particolare, non era legittimata a riassumere il giudizio, in quanto il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assume la veste di “parte processuale” solo quando sia stato chiamato o sia intervenuto in giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra il terzo e il suo dante causa e, pertanto, la cessionaria, per poter validamente riassumere il processo, avrebbe dovuto preventivamente intervenire (o essere chiamata) nel processo, non potendo procedere direttamente alla riassunzione senza prima aver assunto la qualità di parte, peraltro contestata ed indimostrata; per le circostanze suindicate, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini da parte dell'originaria appellante; nel merito, si sono riportate alle difese già spiegate nell'originaria comparsa di risposta depositata dai coniugi ### e hanno concluso chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che la società che aveva riassunto il giudizio non aveva fornito prova della sua legittimazione, essendo apertamente contestata l'esistenza della presunta cessione; 2) Accertare e dichiarare che la ### s.r.l., non essendo precedentemente intervenuta nel giudizio, non aveva titolo per riassumere il giudizio e, per l'effetto, dichiararlo estinto; 3) In via subordinata, e in ogni caso, rigettare l'appello e confermare la statuizione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla banca in relazione ad ogni somma, a qualsiasi titolo pretesa; 8) In via ancor più gradata, ridurre ad equità i tassi di interesse (più che usurari) pattuiti nei risalenti contratti di mutuo e apertura di credito, nella misura del 5% annuo, ovvero nel maggiore o minor tasso che sarebbe stato rideterminato in considerazione dei tassi di interesse attuali; 9) con vittoria delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio non risultano notificati ad ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., originaria appellante (che risulta rappresentata e difesa dall'avv. ### medesimo procuratore di ### S.p.A., quale procuratrice di ### S.r.l., ricorrente in riassunzione); tuttavia, il contraddittorio nei confronti di ### S.p.A., rappresentata dalla sua procuratrice ### può ritenersi integro perché il procuratore di quest'ultima è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, sanando così ogni eventuale difetto di contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 25.6.2025, da cui risulta che è presente per ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., per delega dell'avv. ### l'avv. ### delega allegata al suddetto verbale, conferita, ai fini della partecipazione all'udienza del 26.5.2025, dall'avv. ### “difensore di ### S.p.A. (rappresentata da ### S.p.A.)” all'avv. ###.
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Sulla prova della contestata cessione del credito ### esaminare, in via preliminare, se ### rappresentata dalla sua procuratrice ### S.p.A., che ha provveduto a riassumere il giudizio interrotto nella asserita qualità di cessionaria di ### originaria appellante, rappresentata dalla sua procuratrice ### S.p.A., sia effettivamente divenuta titolare del credito originariamente vantato da ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A.), in forza del quale il ### di ### S.p.A. aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE in danno dei coniugi ### e ### dinanzi al Tribunale di ### posto che la cessione del credito è stata specificamente contestata dai resistenti in riassunzione, ossia da ### e ### quali eredi di ### e la prima anche in proprio.
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405; cass. civ., 29.2.2024, n. 5478), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie le resistenti in riassunzione hanno chiaramente ed inequivocamente contestato la stessa esistenza del contratto di cessione, onde la ricorrente in riassunzione era onerata a dare la prova dell'esistenza del contratto di cessione concluso con ### e dell'inclusione in detto contratto del credito vantato da ### quale incorporante il ### di ### nei confronti dei coniugi ### derivante dal contratto di mutuo del 14.11.1994, per il soddisfacimento del quale era stata promossa la procedura esecutiva immobiliare, N. 132/2016 RGE, in danno dei suddetti coniugi ### dinanzi al Tribunale di ### La ricorrente in riassunzione non ha provveduto a depositare il contratto di cessione dei crediti, ma ha inteso provare la sua esistenza ed il suo contenuto mediante i seguenti elementi documentali: a) avviso di cessione, pubblicato sulla #### del 12.12.2020, n. 145 (allegato al ricorso in riassunzione), con cui la società ### comunicava che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data ###, aveva acquistato da ### S.p.A. tutti i crediti di quest'ultima, derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluto di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della ### della ### D'### n. 272/2008 e segnalati in ### ai sensi della ### della ### D'### n. 139/1999; era precisato che i crediti ceduti erano specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui era indicato, con riferimento al debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dalla cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
A fronte della contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto non può ritenersi provato dalla pubblicazione dall'avviso di cessione sulla ### investendo la stessa il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Peraltro, nel caso di specie, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### non può avere neanche valore indiziario dell'esistenza del contratto di cessione, atteso che detta pubblicazione è avvenuta su iniziativa esclusiva della cessionaria; b) comunicazione (allegata al ricorso in riassunzione), datata 28.2.2015, redatta su foglio intestato ad ### S.p.A., indirizzata a ### s.r.l., sottoscritta da tale G. Butterazzi, indicante come “oggetto”: “#### Laura”, nella quale si segnalava, come richiesto, che ### in data ### aveva effettuato nei confronti di ### un'operazione di cessione di crediti pro soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 30/4/1999, n. 130, che includeva, tra gli altri, i crediti così indicati: “###1 (soff. Spese)-###6 (soff. mutui risolti)”, e della quale era stata data notizia mediante pubblicazione sulla ### del 12.12.2020, n. 145, ### La predetta comunicazione non vale a provare la cessione in favore di ### del credito vantato da ### nei confronti dei coniugi ### in quanto si tratta di una dichiarazione formata fuori dal giudizio, sottoscritta da tale G. Butterazzi, che non è dato sapere che qualifica rivesta nell'ambito di ### e che poteri abbia; i crediti ceduti sono indicati con due numeri identificativi, uno per “soff. spese” e l'altro per “soff. mutui risolti”, in relazione ai quali non vi sono elementi per ritenere a quali rapporti si riferiscano e, quindi, per ritenere che identifichino proprio il credito dedotto nel presente giudizio.
Peraltro, la suddetta comunicazione è stata contestata dalle resistenti in riassunzione, ### e ### che, nella loro comparsa di risosta, hanno eccepito che la comunicazione della presunta cessione non era rivolta ai debitori ceduti, ma solo alla cessionaria; non era corredata dell'avviso di spedizione né di ricezione, né tantomeno risultava validamente sottoscritta; c) dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico di ### datata 24.6.2025, con cui si dichiarava che ### aveva acquistato, in data ###, da ### S.p.A. un portafoglio di crediti pecuniari che includeva, tra gli altri, anche i crediti vantati nei confronti di ### e ### di cui erano indicati i codici identificativi.
La produzione della suddetta dichiarazione è inammissibile, essendo stata effettata dalla ricorrente in riassunzione solo in data ###, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, fuori dal contraddittorio delle parti; in ogni caso, essa, anche ove fosse utilizzabile, non varrebbe a provare la cessione del credito in favore di ### perché proveniente dalla stessa parte ###, che intende avvalersene.
Pertanto, gli elementi documentali sopra indicati non sono idonei a provare l'esistenza del contratto di cessione del credito intervenuto tra ### e ### né singolarmente, né complessivamente, considerati.
E tanto anche non considerando, perché tardive, le difese delle resistenti in riassunzione ### e ### contenute nella memoria di replica (ed i documenti ivi allegati), con cui esse, al fine di negare la titolarità attiva di ### hanno dedotto che nel corso della procedura esecutiva N. 132/2016 RGE (promossa dal ### di ### nei confronti dei coniugi #### era intervenuta la ### s.r.l, qualificandosi cessionaria di ### 1702 s.r.l. (a sua volta cessionaria dei crediti del ### di ### in forza di contratto di cessione con efficacia giuridica dal 30.5.2017), di una serie di crediti classificati a sofferenza, tra cui anche quello vantato originariamente dal ### di ### nei confronti dei coniugi ### E' da rilevare che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025 (prima udienza successiva alla riassunzione del giudizio) il procuratore di ### rappresentata da ### compariva, ma non prendeva in alcun modo posizione in relazione alla contestata cessione del credito in favore di ### né provvedeva a depositare gli scritti finali, ex art. 190 c.p.c., ed il silenzio serbato sulla questione non può valere come ammissione dell'intervenuta cessione del credito in favore di ### anche perché, mentre, nella maggior parte dei casi, può ritenersi che la cedente non tragga nessun vantaggio dall'ammissione dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria, nel caso di specie, invece, ne trarrebbe vantaggio, perché, ove la ricorrente in riassunzione non fosse ritenuta la titolare del credito originariamente vantato da ### non sarebbe legittimata a riassumere il giudizio interrotto, che, quindi, si estinguerebbe, come eccepito dalle resistenti in riassunzione.
Orbene, poiché ### rappresentata da ### non ha provato la titolarità del rapporto controverso, ossia non ha provato la cessione in suo favore del credito derivante dal contratto di mutuo 14.11.1994, originariamente vantato dal ### di ### (poi incorporato da ### nei confronti dei coniugi ### sulla base del quale il ### di ### promuoveva la procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE in danno dei suddetti coniugi, dinanzi al Tribunale di ### la stessa non è legittimata a riassumere il presente giudizio di appello interrotto, che, perciò, in mancanza di tempestiva riassunzione ad iniziativa delle parti a cui spettava riassumerlo, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., come eccepito dalle resistenti in riassunzione nella loro comparsa di risposta.
Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c.
D. Le spese processuali ### essere regolate le spese del presente giudizio di appello, in quanto il principio fissato dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza; in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cass. civ., 14.7.2021, n. 20073).
In base ai principi sopra indicati, devono essere liquidate solo le spese delle fasi successive al verificarsi dell'estinzione e, quindi, solo le spese relative alla fase decisoria (essendo intervenuta la dichiarazione di interruzione del presente giudizio, per la morte dell'appellato ### all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.2025).
Dette spese seguono la soccombenza di ### rappresentata da ### (ricorrente in riassunzione), e di ### S.p.A., anch'essa rappresentata da ### (originaria appellante), e sono liquidate in favore delle resistenti in riassunzione, ### e ### nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014, utilizzando come valore della causa quello indeterminabile di bassa complessità, ove si consideri che la questione processuale dibattuta che ha portato alla definizione del presente processo di appello è la questione processuale dell'estinzione, mentre il tema sostanziale non è stato trattato nel presente giudizio e ad esso non si riferiscono le ragioni della soccombenza (cfr. cass. civ., 2.12.2022, n. ###, che precisa che, quando la sentenza di primo grado è impugnata solo in ordine ad una questione processale, quale, ad esempio, la pronunzia di estinzione del giudizio, ai fini delle spese processuali, il valore della causa, ancorato al valore della domanda di merito, potrebbe essere preso in considerazione solo quando l'attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporterebbe la lievitazione dei parametri da applicare, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, ma tanto non si verifica nel caso in esame, essendo il valore della causa di merito alto, pari a € 295.839,85, oltre interessi, pari all'ammontare del credito per il cui soddisfacimento il ### di ### aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei coniugi ### oggetto di opposizione). PQM La Corte d'Appello di #### definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A., poi riassunto da ### S.r.l. - rappresentata da ### S.p.A.- nella dedotta qualità di cessionaria di ### S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di #### n. 390/2021, depositata in data ###, notificata in data ###, nei confronti di ### e ### la prima in proprio, e, unitamente alla seconda, anche quale erede di ### appellato deceduto in data ###, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata , così provvede: 1) Dichiara che ### srl, rappresentata da ### S.p.A., non è cessionaria di ### S.p.A. (incorporante il ### di ### S.p.A.) e, pertanto, non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di ### e ### e, per lui deceduto, dei suoi eredi, ### e ### in relazione al bene pignorato nella procedura esecutiva immobiliare N. 132/2016 RGE, introdotta dinanzi al Tribunale di ### 2) Dichiara estinto il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 307, comma 2, c.p.c.; 3) Spese irripetibili, ex art. 310, comma 3, c.p.c., per le prime tre fasi (fase di studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase di trattazione/istruzione); 4) ### S.p.A., rappresentata dalla procuratrice ### S.p.A., e ### s.r.l., rappresentata da ### S.p.A., in solido, a pagare, in favore delle resistenti in riassunzioni, ### e ### le spese del presente giudizio relative alla fase decisoria, che liquida in € 3.470,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e ### se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ### 14.1.2026 ### rel. ed est. ### dr.ssa ### dr. ###
causa n. 1361/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Saggese Fiorella, Rosaria Morrone