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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 2033/2024 del 22-11-2024

... trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite, potendo essere data mediante testimonianza o presunzioni (Cass. 6071/1987; ### Roma 25.6.2019 n. 13426). Ebbene, a tal fine la giurisprudenza di merito ha enucleato una pluralità di elementi sintomatici dai quali poter inferire l'esistenza di una cessione di fatto dell'azienda, pur in assenza della formalizzazione della stessa a mezzo di un contratto scritto, in particolare, ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: l'identità del nome e/o della ragione sociale dell'azienda cedente, l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente, l'identità, o anche la solo somiglianza, dell'attività svolta dall'azienda cedente; l'utilizzo dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell'azienda cedente, l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente, l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente. Occorre chiarire come tali elementi non siano requisiti legislativi obbligatori per (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA #### n. r.g. 2080/2024 tra ### ATTORE/I e 40 #### CONVENUTO/### 22/11/2024 ad ore 12:30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. #### 40 ### nessuno compare ### nessuno compare.  ###. ### precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo. 
Il giudice ordina al difensore di discutere oralmente la causa.  ###. ### discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti. 
Verbale chiuso alle ore 16.00 Il Giudice dott. ### (atto sottoscritto digitalmente) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2080/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###60044 ### presso il difensore avv. #### ATTORE/I contro 40 ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la società ### s.r.l. ha evocato in giudizio la società 40 srlrs e la ditta individuale ### per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'avvenuta cessione occulta di azienda dalla ### 40 srls alla ditta individuale ### e condannare in solido tra loro…al pagamento in favore della società ### srl della somma complessiva di €. 13.160,57 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle competenze di lite liquidate nel procedimento civile R.G. n. 6133/2022in complessivi €. 2.703,70 di cui €. 157,20 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge”. 
A sostegno della domanda, la società ### srl ha esposto di avere agito avanti al Tribunale di Ancona con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocando in giudizio la ditta individuale ### 40 di ### e la società 40 srls chiedendo la condanna in solido al pagamento della somma di €. 13.160,57 dovuta per le prestazioni rese in favore di ### consistenti nella tenuta della contabilità, ha dedotto che, nell'ambito del predetto procedimento, veniva accertata la dovutezza della somma per le prestazioni rese da essa ricorrente in favore di ### in ordine alla tenuta della contabilità e la cessione di fatto dell'azienda da ### alla società 40 srls , ha precisato che i debitori non provvedevano al pagamento dell'importo e le azioni intraprese per il recupero del credito non avevano esito positivo, ha riferito di avere appreso che la società 40 srls sarebbe stata ceduta in via di fatto alla ditta individuale ### la quale sarebbe di fatto subentrata nell'esercizio della medesima attività già svolta dalla prima, in perfetta continuità con la stessa, ha affermato che molteplici erano gli indizi dai quali desumere la cessione occulta dell'azienda dalla società 40 srls alla ditta individuale ### quali l'attività esercitata di vendita al dettaglio di carne, la circostanza che ### risulta titolare della ditta individuale e amministratore unico della società 40 srls, il fatto che la sede di svolgimento dell'attività è la medesima, con la conseguenza che delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera rimasto inadempiuto risponderebbe, quale cessionaria di azienda, la ditta individuale ### premesso, la ricorrente, in ragione della cessione occulta d'azienda, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di €. 15.864,27 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 
I convenuti, pur regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci. 
Alla prima udienza, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dichiarato la contumacia dei convenuti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza odierna. 
All'udienza del 22.11.2024 il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti. 
All'esito, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Sulla scorta delle emergenze processuali, deve rilevarsi che la domanda della ricorrente risulta fondata e pertanto, merita accoglimento. 
In via generale, per cessione occulta si intende una cessione che non è stata formalizzata tra le parti attraverso un atto scritto e con la quale si attua una sostituzione formale del proprietario di un'azienda senza cambiare l'organizzazione della stessa In ordine alla domanda volta all'accertamento dell'avvenuta cessione occulta d'azienda da parte della società 40 srls alla ditta individuale ### osserva il Tribunale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 2556, comma 1, c.c. ove prescrive la forma scritta “ad probationem” per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite, potendo essere data mediante testimonianza o presunzioni (Cass. 6071/1987; ### Roma 25.6.2019 n. 13426). 
Ebbene, a tal fine la giurisprudenza di merito ha enucleato una pluralità di elementi sintomatici dai quali poter inferire l'esistenza di una cessione di fatto dell'azienda, pur in assenza della formalizzazione della stessa a mezzo di un contratto scritto, in particolare, ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: l'identità del nome e/o della ragione sociale dell'azienda cedente, l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente, l'identità, o anche la solo somiglianza, dell'attività svolta dall'azienda cedente; l'utilizzo dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell'azienda cedente, l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente, l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente. 
Occorre chiarire come tali elementi non siano requisiti legislativi obbligatori per accertare una cessione occulta d'azienda ma rappresentino apprezzamenti di fatto. 
In tale ottica vanno valorizzati, nel caso di specie: -l'identità della sede operativa di entrambe le aziende, individuata in ### della Repubblica n. 32 ### come agevolmente è dato apprezzarsi tanto dalla visura in atti, quanto dalla ulteriore documentazione; - la stretta analogia dell'oggetto sociale e dell'attività espletata dalle due aziende oltre che, all'evidenza, l'identità dell'attività in concreto esercitata dalle stesse; -le fatture di vendita delle attrezzature e della merce della società 40 srls a ### -la circostanza che ### è l'amministratore unico della società 40 srls e titolare della ditta individuale, -il personale addetto è costituito da ### e ### -l'insegna del locale “### Quaranta” è rimasta invariata, -il fatto che l'inizio dell'attività di ### è coinciso con la data di cessazione della società 40 srls. 
Si tratta di presunzioni gravi, precise e concordanti, univocamente interpretabili dalle quali si evince senza ombra di dubbio che l'attività commerciale esercitata dalla società 40 srls è proseguita senza soluzione di continuità con la ditta individuale ### Dagli elementi sopra menzionati è emersa la prova che tra le parti è stato stipulato un accordo per la cessione dell'azienda, con conseguente applicabilità del capoverso dell'art. 2560 che, in caso di cessione di azienda, prevede la responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda, tra cui non è revocabile in dubbio che rientri il debito nei confronti della società ### srl di cui alla sentenza del ### di Ancona. 
Ciò significa che la società 40 srls e la ditta individuale ### devono essere tenute e condannate al pagamento, in solido tra loro in favore della ### srl della somma di €. 13.160,57 su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di debito di valuta. 
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 2.703,70 a titolo di spese legali liquidate dal ### di Ancona con ordinanza n. 4863/2023 del 12.7.2023, trattandosi di somma rispetto alla quale l'attrice detiene un titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società 40 srls, con conseguente inammissibilità della domanda attorea volta alla duplicazione del titolo esecutivo, e rispetto alla quale è estranea la ditta individuale ### che non ha partecipato al giudizio n. 6133/2022 R.G. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -visto l'art. 281 sexies c.p.c.  -dichiara tenute e condanna la società 40 srls e ### in qualità di titolare della ditta individuale ### in solido, al pagamento in favore della società ### srl della somma di €. 13.160,57 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; condanna la società 40 srls e ### al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.853,20 di cui €. 157,20 per esborsi, oltre accessori come per legge. 
Ancona, 22 novembre 2024 

Il Giudice
dott. ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 2080/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Casoli

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1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 11355/2025 del 29-07-2025

... stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore; - anche la ### horse ### era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione; - il Sig. Sed aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli: - una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017; - un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il ###, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione; - in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione; - nel frattempo il ### Sed aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la ###ra ### - su tale sito, formalmente della ### srl (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano pubblicizzati per la vendita i cavalli ##### e ### a riprova dell'assenza di precedenti vendite reali; - con raccomandata del 29.11.2017, l'### della ### s.r.l., Sig. ### aveva intimato al #### la restituzione dei cavalli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE Specializzata in materia di ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei ### ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### relatore 3) Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente TRA ### s.r.l. in liquidazione, con sede ###, in persona del liquidatore p.t. ### di ### CF e P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ####. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  E 1) ### (CF: ###), elettivamente domiciliato in ### Via degli ### n°286/a, presso lo studio dell'Avv. ### (CF: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  2) ### nato a ### il ###, residente in ####, ### Pupigliano 25, CF: ###, elettivamente domiciliat ###/16, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.   ###: Risarcimento-danni ###udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. ### il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e ### nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione. 
Per il Dott. ### compariva l'Avv. ### anche in sostituzione dell'Avv. ### difensore di parte convenuta, #####. ### in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di ### sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. ###. ### precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i ### ri ### e ### esponendo che: - la ### s.r.l., operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai ###ri #### e ### i quali detenevano rispettivamente il 50 %, il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del #### - #### in particolare, aveva detenuto le quote per conto del ### Sed, a garanzia di un suo pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.; - all'epoca, infatti, il Sed era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di ### e ### - per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della ### s.r.l, socio di fatto della stessa; - in particolare, in data ###, il Sig. Sed aveva sottoscritto con la ### s.r.l.  un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio ### nonché l'uso gratuito di un automezzo VAN per il loro trasporto; - il Sig. Sed era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della ### (di seguito, ###, sin dalla sua costituzione, avvenuta il ###, oltre ad essere compagno convivente della ###ra ### e suo associato in partecipazione, nonché ### p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio: - al momento della costituzione della ### s.r.l., la porzione del complesso immobiliare di proprietà del ### Sed, sita ad ### risultava affittata alla ### mentre quella sita a ### era affittata alla ### legata alla ASD da un accordo di collaborazione; - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la ### s.r.l. aveva svolto attività connesse all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a: - noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ### ma in uso alla ### in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale; - - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ### - noleggiare due parchi ostacoli alla ### - eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà; - noleggiare alla ASD due tribune; - nel mese di novembre dell'anno 2015 il #### all'epoca ### della ### s.r.l. , era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016); - durante tale arco temporale il ### Sed aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il #### e la di lui figlia e socia, ###ra ### gestendo la contabilità all'insaputa dei soci; - in particolare il ### Sed: - aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della ### s.r.l., con firma artefatta del #### del #### e della ###ra ### a garanzia di operazioni mai deliberate; - aveva stipulato un contratto di telefonia ### intestato alla ### s.r.l., per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società; - aveva commissionato , a carico della ### s.r.l., alla ### s.r.l., lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad ### per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre ### - aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ### con la ### s.r.l. e un contratto con ### per utenze a debito della ASD e dello stesso ### Sed; - aveva fatto fatturare a carico della ### s.r.l., anziché della ### beneficiaria di tali lavori, dalla ### s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla ### s.r.l.; - aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a ### per complessivi € 71.300,00; - aveva fatto emettere fatture a nome della ### s.r.l., per lavori sulle autovetture della ###ra ### e della ###ra ### nonché per il noleggio di un natante; - aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla ### - si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'####, targato ###xB; - aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti; - aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui: - acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ### ma fatturati alla ### s.r.l.; - formulari rifiuti intestati alla ### ma addebitati alla ### s.r.l.; - utenze elettriche con debiti pregressi della ### le tensioni tra il ### Sed ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. ### già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica di ### - il Sig. Sed aveva proposto quale nuovo ### prima un suo amico, tale #### poi se stesso e, da ultimo, il #### - quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della ### srl per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, ###ra ### nel mese di settembre dell'anno 2017; - tra la ### s.r.l. ed il Sig. ### infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la divisione, tra lo stesso e la ### s.r.l, del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal #### per l'acquisto e delle spese sostenute dalla ### s.r.l., per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita; - a seguito del raggiungimento di tale accordo, il ### . ### i primi giorni del mese di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della ### s.r.l., di aprire un nuovo conto corrente, a nome della società, presso la ### che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di compravendita dei cavalli in società con lui; - il ### il Dott. ### quale ### p.t. della ### s.r.l., si era recato ad aprire il nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del #### che era stato, a tal fine, censito dalla banca; - durante l'anno 2017 I ### ri ### e Sed avevano posto in essere una serie di operazioni distrattive del patrimonio della ### s.r.l., riguardanti l'acquisto di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il ###. ### si era illegittimamente appropriato allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società; - in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: ###### de ### - ### per complessivi € 28.500,00; Nabab de ###### - ### per € 62.500,00; Lancer e ### Z, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. ### per € 240.000,00; Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del ### - soltanto tre cavalli, ### - #### ed ### erano stati regolarmente venduti dalla ### a srl a clienti terzi; - Il cavallo ### invece, era stato ceduto alla figlia del ##### con fattura n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il ###, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal #### con la complicità del ### Sed; - il ### il Sig. Sed aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. ### copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del #### e riferendo di un inesistente deposito cauzionale.; - tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso ### Sed il quale, in data ###, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il ###, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto; - il Sig. Sed aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate al dott. ### - la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo ### manipolata per includere anche il cavallo ### Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre ### - la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della ###ra Vajola, per la vendita di un altro cavallo, ### redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il ###; - le fatture falsificate erano state lasciate dal Sed presso lo studio del Dott. ### all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali; - Il ### il Dott. Mancino, commercialista del #### aveva trasmesso al Dott. ### un file excel con: - l'elenco dei cavalli acquistati in società; - la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare; - la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del ### in € 45.960,00; - tanto confermava la circostanza che la ### s.r.l. non avesse partecipato alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state falsificate dal ### Sed; - invero, in data ###, il Sig. ### aveva: - ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal #### per la vendita del cavallo ### - venduto il cavallo ### al cavaliere tedesco ### per € 250.000,00, come attestato dalle sue partecipazioni alle gare in data ###, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo; - le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della ### s.r.l.; - con diffida del 09.10.2017, l'### pro tempore, #### di ### aveva contestato l'invio delle fatture contraffatte al ### Sed, il quale aveva replicato, in data ###, ricusando ogni responsabilità; - tuttavia, in data ###, il Dott. ### aveva confermato, via e.mail, la ricezione della documentazione irregolare da parte del ### Sed, segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, consegnate dal ### Sed, rispetto a quelle emesse dalla ### srl, già consegnate al commercialista; - nel contempo il #### aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia ### i cavalli acquistati con risorse della ### s.r.l., sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del ### Sed; - dall'### si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione, a riprova dell'intestazione al #### per non violare la sua privacy; - in tal modo il #### era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore; - anche la ### horse ### era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione; - il Sig. Sed aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli: - una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017; - un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il ###, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione; - in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione; - nel frattempo il ### Sed aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la ###ra ### - su tale sito, formalmente della ### srl (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano pubblicizzati per la vendita i cavalli ##### e ### a riprova dell'assenza di precedenti vendite reali; - con raccomandata del 29.11.2017, l'### della ### s.r.l., Sig. ### aveva intimato al #### la restituzione dei cavalli indebitamente sottratti; - il Sig. ### aveva replicato con generiche contestazioni, in data ###, ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione: - Il cavallo ### era stato montato da ### e ### mentre ### era stato affidato a ### e ### - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla ### srl, con i finanziamenti del #### mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli presso l'### - quanto ai box di proprietà della ### s.r.l., da questa noleggiati alla ### che il #### aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla ### creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo ### convivente del ### essendo ubicati nel centro ippico); - ### Sed, allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla ### s.p.a., nella quale asseriva che la ### s.r.l. aveva già venduto i box pignorati ed incassato il relativo importo; - in data ###, l'Avv.  ### , per conto di ### spA, aveva inoltrato alla ### s.r.l.  una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la ### s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta; - stante l'inefficacia del tentativo del ### Sed di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box pignorati in danno della ### s.p.a. e della ### s.r.l., circostanza appurata dalla ###ra ### in data ###, allorquando si era recata ad ### insieme all'avv. ### custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018; - il Sig. Sed si era affrettato a far sparire i box, dato che la ### ra ### il ### aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della ### s.r.l., fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la ### s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi della società; - la Sig.ra ### era stata quindi contattata dal ####, titolare del centro ### il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad ### e ### per vedere i 150 box, che il #### gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di contattare il ### Sed per visionarli e concludere la vendita; - quindi il ### Cicognani aveva riferito alla ###ra ### - di aver parlato con il ### Sed, il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto, l'importo di € 850,00 a box.  - di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il ### Sed vendeva 100 box ben tenuti; - tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( ###ri Sed e ###, in accordo, si erano indebitamente appropriati dei box della ### srl, per poi venderli illegittimamente, sebbene il #### non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista ### di non essere interessato all' acquisto degli stessi; Così ricostruito il fatto la ### s.r.l. ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali; - numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della ### s.r.l. dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis: 1) quanto al ###. ### - gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il ### ed il ###; - il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli ### ex Z, da parte della ### s.r.l, in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto ### s.r.l.”; - l'accordo circa l'acquisto tramite la ### s.r.l. e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la ### di ### che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui; - la proposta di definire l'esposizione debitoria della ### s.r.l. nei confronti della ### spa.; 2) quanto al ### Sed: - l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della ### s.r.l., e l'essersi sempre presentato di fronte ai terzi come socio; - l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal #### - l'aver assunto obbligazioni a carico della ### s.r.l., ma nel suo personale interesse ed all'insaputa degli amministratori p.t. e degli altri soci; - l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della ### s.r.l.  - l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice; 2) quanto ad entrambi: - la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. ### per l'estinzione dei debiti della ### s.r.l.; - l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al 30.10.2017, data della diffida inviata al ### Sed, per pubblicizzare i cavalli della ### s.r.l., che il Sig.  ### asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal ### Sed; - il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della ### s.r.l., tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori; - ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., da considerarsi socia eterodiretta e subordinata; - il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza; - i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.; - le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il #### e del venir meno dei cavalli, dei box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti; - le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017; - uno dei creditori sociali, la ### s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al ### di ### (### 121/2021); In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del ### Sed risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della ### s.r.l., avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, ###ra ### ed il #### - tanto esposto la ### s.r.l. in liquidazione rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'### mo ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che ### è stato amministratore di fatto della ### s.r.l., dal novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto; 2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ### ed ### sono soci di fatto della ### s.r.l.  in liquidazione, ovvero, in subordine, che tra #### e la ### s.r.l. in liquidazione, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 3) accertare e dichiarare che tra ### ed ### si è costituita una società di fatto, che ha abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della ### s.r.l. n. 6 C/2017 alla ### fattura ###/2017 alla ### ra ### fattura ###/2017 al dott. ### di cui all'### 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da ### 5) accertare e dichiarare che ### ed ### hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in estensione d'atto in danno della ### s.r.l. in liquidazione, che hanno causato il depauperamento del patrimonio sociale, consistenti: a) nell'appropriazione indebita dei cavalli ### Z, ####s ######## Z, del valore commerciale complessivo pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false ###/2017 e ###/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'### p.t. della ### s.r.l. ed a sua insaputa, in favore di ### ed ### b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ### ed ### in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a ### anche come amministratore di fatto ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della ### s.r.l.  in liquidazione, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad € 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) accertare e dichiarare che ### previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della ### s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993; 8) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 2.500,00 per la vendita del cavallo ### di ### alla ### ra ### di cui alla fattura ###/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla ### srl in liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 9) accertare e dichiarare che ### ha simulato la vendita della cavalla ### all'Avv. ### inducendo la ### s.r.l. ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in favore della ### le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di un inesistente accordo in conto vendita con il #### per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla ### per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto appena esposto, condannare ### a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il danno pari ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 10) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato del cavallo “### de #### Hologne” di proprietà della ### s.r.l., che ha illegittimamente venduto al #### allo scopo di permutarlo con il cavallo ### per procurare a sé ed alla ### ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 11) accertare e dichiarare che ### ha simulato la cessione del cavallo ### di proprietà del Dott. ### facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore della società fattura di vendita della ### s.r.l. a ### prima per il 50 % della proprietà del cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12; 12) accertare e dichiarare che ### si è appropriato del cavallo ### ,dopo averlo ricevuto dalla ###ra ### alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della ### s.r.l. il cavallo ### e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo ### ovvero del cavallo ### al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 13) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 1.800,00 spettante alla ### s.r.l. per la vendita di ostacoli a ### e che ha concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla ### s.r.l.  in liquidazione il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 14) accertare e dichiarare che ### attraverso l'abusivo riempimento di distinte di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna ### per € 8.000,00 ed in favore della ### per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della ### s.r.l. in liquidazione della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 15) accertare e dichiarare che ### ha omesso di restituire i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l., usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla ### s.r.l. in liquidazione la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.” Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il #### chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “ piaccia all'###mo ### per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla ### s.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. ### con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata; in via riconvenzionale, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. ### della somma di € 45.960,00, oltre interessi legali; in ogni caso, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.” A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che: 1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla ### s.r.l.: - nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al ### Sed, ex istruttore di equitazione del ### nonché cliente da oltre dieci anni della figlia dello stesso, ### di professione avvocato, per trovare un acquirente per un cavallo, ### rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ### - il Sig. Sed aveva individuato, tra i propri clienti, la signora ### ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo ### in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.; - quindi, in data ###, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo Vetiver”; - dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo ### e la ### s.r.l. gli aveva restituito la somma complessiva di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo ### ed il prezzo d'acquisto del cavallo ###; - alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il ### Sed si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della ###ra ### per chiedere se fosse disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della ### s.r.l., al fine di scongiurare dei protesti ai danni della società, promettendo la restituzione della somma; - esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al #### reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società, a titolo gratuito; - in data ### esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di € 52.000,00, a favore della ### s.r.l. ,con causale “prestito infruttifero”, sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati; 2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della ### s.r.l.: - ###. Sed aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in ### che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, ### dedita alle competizioni equestri; - tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia ### sarebbero stati rapidamente rivenduti a terzi dalla ### s.r.l., con prospettive di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data ###; - dei cavalli selezionati dal #### solo uno, ### era stato considerato idoneo per le esigenze della figlia ### mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, consentendo alla ### s.r.l. un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese di acquisto per € 28.500,00; - la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto; - durante un incontro tenutosi ad ### nel mese di febbraio dell'anno 2017, il ### Sed e la ###ra ### avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la ### s.r.l. si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del prezzo, mediante nuove erogazioni; - esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data ###, con causale “delegazione di pagamento da parte di ### s.r.l.”, alla ### per l'acquisto di due cavalli: ### e ### che erano stati intestati ad esso convenuto ed allo stesso fatturati; Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli: ##### ed ### dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso convenuto e gli altri tre ad esso convenuto; 3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto: - in data ### esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00 a favore della ### s.r.l., con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto di 150 box per cavalli; - la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente; - nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la ### s.r.l. era rimasta inadempiente; - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di ### s.r.l. dell'epoca, sig. ### marito della ###ra ### una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la ### s.r.l., a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società; - esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. ### di concerto con il commercialista della famiglia ### Dott. ### in € 45.960,00; - fra esso convenuto, i componenti della la famiglia ### e la ### s.r.l., non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data ###, ovvero a distanza di più di tre anni.   Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da ### s.r.l. e, per l'effetto, rigettarle; accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc; con vittoria di spese di lite”. 
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che: - siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli; - peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella ### s.r.l., trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al ### di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia ### aveva tentato di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. ### nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile; successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'### S.r.l., di cui i ### ri ### erano soci, gli stessi avevano stipulato con esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui; - a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della ### s.r.l., i ###ri ### e ### avevano effettuato l'acquisto della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; . da quel momento I ###ri ### e ### avevano cominciato a presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il #### aveva adibito a sua abitazione privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della ### s.r.l.; - in tale contesto la ###ra ### era l'unica ad occuparsi della contabilità della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al #### nel novembre del 2015; - sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017, i ###ri ### e ### per il tramite di ### s.r.l. e dell'### avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; - tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'### con cui la ### s.r.l. aveva stipulato diversi contratti di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici; - di fatto la ###ra ### aveva gestito autonomamente anche l'### essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari alla stessa concessi dal ### - detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla ###ra ### -l'unica amministratrice di fatto della ### s r.l. era la Sig.ra ### non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite; - parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli. 
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il ### concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. .  ### ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. ### ed rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio. 
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. ### erano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti. 
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il ### ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di ### e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025. 
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024. 
Con ordinanza del 30.04.2025 il ### respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa). 
Nel merito ritiene il ### che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che ### Sed è stato amministratore di fatto della ### s.r.l. con decorrenza dal mese di novembre 2015: occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata. 
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa. 
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. ###/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali: 1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa; 2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria; 3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto; 4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. 
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.   In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali ### di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali: 1) carenza di un'investitura assembleare; 2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale; 3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. 
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,: a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa. 
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del ### Sed, nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto.   Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il ### Sed ha collaborato con la ### s.r.l., in qualità di tecnico addetto al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della ### s.r.l.. 
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il ### Sed, era la ###ra ### a impartire direttive al collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: ###ri #### e ####. Sed non aveva poteri direttivi e di gestione della ### s.r.l., era privo di poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni.   Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della ### s.r.l., Dott. ### mentre la ### ra ### faceva pervenire presso il cennato studio le fatture attive della società.   La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il ### Sed avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della ### s.r.l. non è idonea, da sé sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto. 
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della ### ra ### l'unica che avrebbe potuto revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine). 
E' del pari emerso che la ###ra ### è stata l'unica ad occuparsi, pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: ###ri ##### e ### 2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti ( #### e #### quali soci di fatto della ### s.r.l. o, in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la ### s.r.l. in liquidazione: come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali: i) sotto il profilo oggettivo; - il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune; - l'esercizio congiunto di un'attività economica; - l'alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività; ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune. 
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che: - non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la ### s.r.l., difettando segnatamente la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei ###ri Sed e ### alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - da un lato il ### Sed non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. ### alla ### s.r.l..  - d'altro canto, quanto ai rapporti tra il ### Sed ed il #### è emerso che il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato; - in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal #### non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della ### s.r.l.; tanto considerato che: a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la ### di ### cooperativo ### da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito. 
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il #### non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo.  - la delega in favore del #### sul conto corrente della società non è mai stata operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy); b) quanto ai bonifici effettuati dal #### in favore della ### s.r.l. occorre precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario; - a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “### verso soci per finanziamenti”; - tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione; - non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione; -l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate; - per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione; orbene, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, degli anni 2017 e 2018, non è dato rinvenire la voce “### verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal #### qualificati dallo stesso prestiti infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della ### s.r.l.; - sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale. 
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal #### a favore della ### s.r.l. non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione.  - le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la ### s.r.l. in liquidazione, e, conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società; - al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta. 
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo.   Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il ### Sed un mero esecutore di direttive impartite dall'### della ### s.r.l., non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice. 
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497 c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei boxcavalli.  3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il ### Sed avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993.  4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il ### Sed: a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della ### s.r.l.; b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna ### per € 8.000,00 ed a favore della ### per € 4.000,00; c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l. usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli stessi.
Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte del ### Sed, delle fatture: N. ###/2017, relativa alla vendita del cavallo ### alla ###ra ### N. ### del 16.03.2017, emessa per la vendita a ### dei cavalli ### e ### Z; la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. ### dei cavalli ###### e ### n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ### a ### s.r.l..  5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal #### la stessa risulta priva di idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ### ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del #### della reiezione della proposta documentale.   Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..  PQM ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea; respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal #### condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del #### ed in € 13.000,00 in favore del #### il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per ### Così deciso il 22 luglio 2025 nella ### di Consiglio del ### di #####

causa n. 17901/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzi, Giuseppe Di Salvo

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 506/2023 del 14-03-2023

... punti 3.1 - 3.8 ha ritenuto esistente l'ipotesi di cessione occulta di azienda fra la ### e la ### per i motivi tutti dedotti in parte motiva del reclamo e nella comparsa conclusionale che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti; - ### parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale di ### al ### 4 punti 4.1 - 4.6 ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento della ### s.r.l. per tutti i motivi di cui in parte motiva del reclamo e nella comparsa conclusionale che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti; Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. In via ### la ### ma Corte di appello - ammettere prova per testi come articolata nell'atto di reclamo. » Conclusioni per parte reclamata: «#### rigettare il reclamo. » MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza n. 26/2021 emessa in data ###, il Tribunale di ### - sezione fallimentare, accogliendo la richiesta che gli era stata avanzata dalla ### della Repubblica presso quell'ufficio, ha dichiarato il fallimento della ### s.r.l. In particolare, il Tribunale ha ritenuto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI PALERMO Terza Sezione Civile La Corte ### di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr. ### rel.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2144 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi, promossa DA ####.Q. ### S.R.L. ### con il patrocinio dell'avv. ##### S.R.L. ###. ### Procura della Repubblica presso la Corte ### di ###: ### alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) ### per la parte reclamante: «### l'### ma Corte d'Appello di Palermo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; Preliminarmente: revocare la precedente ordinanza, insistendo nella ammissione dei mezzi di prova tutti articolati nei precedenti scritti e ripetuti in seno alle presenti note. Nel merito: - ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità della dichiarazione di fallimento della ### s.r.l. per tutti i motivi esposti e dedotti ai punti I, II. III e IV del reclamo e nella comparsa conclusionale; - conseguentemente revocare parzialmente, previa occorrendo attività istruttoria, la sentenza n. 26/2021 emessa in data ###, nell'ambito dei procedimento n. 24/2021 RG dal Tribunale Collegiale Fallimentare di ### dichiarativa del fallimento della ### s.r.l. per tutti i motivi esposti e dedotti nel reclamo e nella comparsa conclusionale: - ### parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale al ### 3 punti 3.1 - 3.8 ha ritenuto esistente l'ipotesi di cessione occulta di azienda fra la ### e la ### per i motivi tutti dedotti in parte motiva del reclamo e nella comparsa conclusionale che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti; - ### parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale di ### al ### 4 punti 4.1 - 4.6 ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento della ### s.r.l. per tutti i motivi di cui in parte motiva del reclamo e nella comparsa conclusionale che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti; Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. In via ### la ### ma Corte di appello - ammettere prova per testi come articolata nell'atto di reclamo. » Conclusioni per parte reclamata: «#### rigettare il reclamo. » MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza n. 26/2021 emessa in data ###, il Tribunale di ### - sezione fallimentare, accogliendo la richiesta che gli era stata avanzata dalla ### della Repubblica presso quell'ufficio, ha dichiarato il fallimento della ### s.r.l. 
In particolare, il Tribunale ha ritenuto esistente una cessione occulta di azienda tra la ### srl e la ### srl e ha quindi concluso che la ### presentava, oltre alla esposizione debitoria mostrata in bilancio, anche quella risultante dall'intero stato passivo dell'### s.r.l. ammontante ad oltre € 2.527.816,00, quale risultante dello stato passivo delle domande tempestive approvate e dichiarate esecutive con decreto del 20.12.2018 del giudice delegato al fallimento della ### s.r.l. 
Avverso la citata pronuncia ha proposto reclamo, con ricorso depositato il ###, ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ### S.r.l. ### chiedendo la revoca del fallimento.  ### presso questa ### ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.5.2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione. 
Con il primo motivo, la reclamante contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire un dato che avvalori l'esistenza di una cessione occulta con riferimento ai rapporti tra la compagine sociale delle due società. 
Il motivo è infondato. 
È infatti la stessa reclamante ad ammettere che fra le due compagini sociali esiste un legame di parentela che, se non costituisce ostacolo alla creazione di una attività imprenditoriale, può tuttavia costituire un indizio rilevante, unito ad altri elementi, da cui desumere l'esistenza di una cessione occulta dell'azienda. 
Conseguentemente tutt'altro che ingiustificata è la decisione del Tribunale di attribuire rilevanza al fatto che il capitale sociale della società ### s.r.l. pari ad € 10.200,00 risultava suddiviso fra ##### e ### di cui i primi tre legati da rapporto di parentela o coniugio con ### e ### che erano soci dell'### s.r.l. e ne avevano assunto in certi periodi, anche funzioni amministrative. 
Con il secondo motivo, la reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che vi fosse una similitudine tra gli oggetti sociali e identità della sede legale, affermando che il Tribunale si sarebbe dovuto avvedere che i codici ### delle due società erano diversi e che l'identità della sede legale era del tutto casuale e giustificata dalle necessità di gestione del parco acquatico. 
Anche questo motivo è infondato.  ### la consolidata giurisprudenza della ### in tema di trasferimento di azienda, deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. (Cfr. Cass. 17.3.2009 n. 6452; Cass. 10.3.2009 n. 5709; Cass. 5.3.2008 n. 5932). 
Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che, per entrambe le società, l'oggetto sociale consisteva nell'esercizio di attività di intermediazione e di prestazione di servizi nel settore immobiliare e turistico ricettivo, con ulteriori specifiche attività sovrapponibili fra loro. 
Infatti, l'attività prevalente della società ### consisteva nella gestione del parco acquatico denominato ### edificato su un fondo di proprietà della società ### S.c.r.l., concesso in affitto giusta contratto stipulato tra la già menzionata cooperativa e la ### in data 20 maggio 1997. 
La neocostituita società ### aveva anch'essa come oggetto sociale la gestione di parchi acquatici e di divertimenti, oltre che le attività di servizi di biglietteria, bar senza cucina e ristorazione. 
Il fatto che all'epoca della costituzione sia stato assegnato alla ### srl un codice ### 41.2: #### dipende dal fatto che originariamente la detta società doveva provvedere all'edificazione, su fondo di proprietà della cooperativa il ### degli impianti del parco acquatico che avrebbe poi gestito, giusta concessione edilizia n. 68/90 del 29.05.1995 e successiva variante 13/97 del 29.04.1997 riguardante appunto la costruzione di un impianto di giochi acquatici da realizzare proprio sul terreno in questione. 
E' d'altra parte la stessa ricorrente ad ammettere che le due società avevano la medesima sede ###la sede operativa, per le necessità derivanti dalla gestione del parco acquatico in c.da Tonnara di ### di ### ammettendo dunque che le due società svolgevano analoga se non identica attività. 
Con il terzo motivo di impugnazione, la reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito valore indiziario di una cessione occulta ai contratti stipulati tra ### s.r.l. e new ### s.r.l. e al mancato riversamento del corrispettivo della vendita dei biglietti. 
La reclamante sostiene che le somme incassate dalla vendita dei biglietti non erano state trattenute dalla ### srl, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma erano state riversate in contanti alla ### srl che non era nella possibilità, a causa dell'amministrazione giudiziaria, di essere titolare di rapporti di conto corrente. 
Anche questo motivo è infondato. 
Il Tribunale ha dato atto nella Sentenza di una serie di contratti che sono intervenuti tra le due società che di fatto hanno comportato il trasferimento dell'intera azienda della ### alla neocostituita ### srl. 
In particolare, giusto “contratto per servizio di biglietteria, con impegno per affitto terreno e cessione ramo d'azienda lido balneare”, stipulato con ### in data 25 aprile 2017, la società ### doveva svolgere il servizio di biglietteria e avrebbe dovuto limitarsi ad incassare i proventi della vendita dei biglietti e degli abbonamenti riversandoli alla società ### srl (titolare, in qualità di affittuaria del parco acquatico, del prezzo ricavato dalla loro vendita) e ricevendo da quest'ultima un compenso forfettario in base all'andamento della stagione, da corrispondere in base a ogni biglietto d'ingresso emesso per l'entrata nel parco acquatico. 
Tuttavia, come accertato dal Tribunale, dalla contabilità della società ### srl era emerso che dal mese di giugno 2017 la società in questione aveva contabilizzato incassi provenienti dalla gestione del parco acquatico annotati nella colonna ### della relativa scheda contabile. Inoltre, dall'analisi del bilancio di esercizio della ### chiuso al 31 dicembre 2017 il valore complessivo dei ricavi ammontava ad euro 186.153,00 a fronte di un totale costi per il personale di euro 7.072,00 riferibili ai due dipendenti. Tali ricavi non costituiscono ovviamente il compenso forfettario spettante alla ### poiché altrimenti non si spiegherebbe perché i ricavi della ### srl, nello stesso anno 2017, siano stati pari al minore importo di euro 123.521,00 e quindi inferiori a quelli registrati dalla ### per lo stesso periodo di esercizio. 
I superiori dati contabili smentiscono quindi la tesi della reclamante che sostiene che ### srl, per pagare i fornitori attingesse alla cassa dalla ### e che in tal modo si sarebbe dunque riappropriata dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti, poiché di tale fatto non vi è alcuna evidenza contabile. 
Con il quarto motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata e l'iter logico seguito dal Tribunale nel ritenere esiguo il corrispettivo di € 15.000,00 pattuito in relazione alla vendita del ramo di azienda costituito dallo stabilimento balneare sito in ### di ### tra ### s.r.l. e ### s.r.l. stipulato il ###, affidandosi ad una stima eseguita su incarico del ### del ### s.r.l. 
Anche questo motivo è infondato. 
Infatti, come affermato dalla ### il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011). 
Nel caso di specie, il Tribunale ha indicato in modo esauriente le ragioni per cui ha ritenuto che il prezzo derivante dalla cessione di ramo di azienda di lido balneare di € 15.000,00 fosse esiguo, dando atto che il valore del ramo di azienda di € 108.496,00 indicato nella perizia di stima trovava riscontro nelle scelte gestorie della ### srl che aveva poi concesso in affitto questo ramo di azienda (acquistato per € 15.000,00) alla ### dopo circa un anno, ad un canone annuo di € 45.000,00. 
Infondate sono infine le doglianze proposte con il quinto motivo di reclamo in relazione alle considerazioni svolte dal Tribunale sulla mancata emissione della fattura attestante la cessione del ramo di azienda e dalla mancanza di incassi riconducibili alla stessa cessione. 
Sul punto il Tribunale ha osservato che nel contratto era stato previsto che il prezzo della cessione sarebbe stato pagato entro il ### e che “la documentazione bancaria e i conseguenti titoli di pagamento della parte acquirente rilasciati per lo scopo di cui sopra costituiranno prova dell'effettivo avvenuto pagamento a saldo del prezzo della presente cessione” e che tuttavia il prezzo della cessione non risultava registrato contabilmente nel libro giornale, né nei registri Iva 2017 e 2018, non risultando fatture di vendita o incassi riconducibili alla cessione stessa. 
Pertanto, il Tribunale ha motivato in maniera tutt'altro che illogica sulle ragioni per cui ha escluso che siano stati acquisiti elementi idonei a comprovare l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione, mentre le censure in proposito formulate dalla reclamante si rivelano meramente assertive, traducendosi in definitiva nell'inammissibile tentativo di sollecitare in questa sede una valutazione alternativa del merito dell'apprezzamento del compendio indiziario compiuto dal Tribunale. 
Per quanto riguarda le richieste istruttorie articolate dalla reclamante non ammesse dal Tribunale, nessuno dei capitoli di prova mirava a dimostrare che non vi fosse stata una cessione occulta e il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto le circostanze articolate prive di rilievo ai fini della decisione. 
Per le ragioni esposte deve ritenersi che il reclamo sia infondato, in quanto il Tribunale ha valutato l'intero compendio indiziario per trarne la conseguenza logica e corretta che la ### ha effettivamente acquisito l'azienda della ### srl con mezzi fraudolenti, al fine di sottrarre i beni alle pretese dei creditori della società fallita e ha dunque ritenuto che l'obbligazione solidale del cessionario dell'azienda non fosse contenuta nei limiti posti dall'art. 2560 Cod. civ. e ha dunque correttamente dichiarato il fallimento della ### ritenendo che la stessa presentasse, oltre alla esposizione debitoria mostrata in bilancio, anche quella risultante dall'intero stato passivo dell'### s.r.l.  ammontante ad oltre € 2.527.816,00. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.  115 del 2002 l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  #### di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta il reclamo proposto da ####.Q. #### S.R.L. ### avverso la Sentenza 26/2021 emessa in data ### dal Tribunale di ### - sezione fallimentare e per l'effetto conferma la sentenza appellata; condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa. 
Così deciso in ### il #### rel.   ### L. ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del ### 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21.2.2011. n. 44.  

causa n. 2144/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Liberto Porracciolo, Marinuzzi Alida

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 306/2020 del 18-07-2020

... l'ovvio mutamento nell'indicazione del titolare. La cessione dei beni aziendali era a sua volta sintomatica del trasferimento di azienda. Aderisce poi l'appellata alle valutazioni del giudice di prime cure sul materiale istruttorio espletato. Irrilevante l'art. 2560 c.c. sia per l'assenza, viste le caratteristiche aziendali, dell'obbligo di tenuta delle scritture sia perché trattandosi di provare una cessione di azienda occulta, non ufficializzata, la prova poteva essere data con qualsiasi mezzo, anche le presunzioni. Con riguardo all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa, l'appellata sostiene che “i testi escussi hanno confermato l'esercizio del potere disciplinare e gerarchico nei confronti della ricorrente …. dell'odierno resistente dal momento del trasferimento di azienda”. Sulla quantificazione dei crediti l'appellata rileva che la contestazione della controparte sui conteggi era stata generica e non specifica. Peraltro, restava sempre “possibile una liquidazione equitativa della somma spettante al prestatore in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 Cost., … espressamente richiamato in seno al ricorso introduttivo.”. ******* Il primo (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. ### - ###. ### - ### Dott. ### - ### pronunciato la seguente ### nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2 del ruolo generale per gli affari di ### dell'anno 2019 vertente tra ### dal procuratore generale ### domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ###: Appello a sentenza del giudice del lavoro di ### Per l'appellante : v. atto di appello Per l'appellata: v. memoria di costituzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30 luglio 2013, ### adiva il Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo gennaio 2002 - marzo 2012, in cui aveva svolto mansioni di operaia qualificata di cui ai livello V del ### per i dipendenti di imprese artigiane del settore alimentare, alle dipendenze prima del ### di ### corrente in ### e poi, senza soluzione di continuità, con il ### di ### convenuto. Chiedeva la condanna del convenuto medesimo al pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi del succitato ### a titolo dì retribuzione mensile, straordinario, tredicesima mensilità e ### Quantificava il credito complessivo in € 84.140,73, e chiedeva altresì il risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo lavorativo. 
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, posto che unico datore di lavoro della ricorrente era stato il ### di ### di cui chiedeva disporsi la chiamata in causa. Negava che la ### avesse mai svolto attività lavorativa subordinata alle proprie dipendenze e negava esservi stato trasferimento di azienda dal ### a se stesso, deducendo che egli aveva iniziato a svolgere attività artigianale da solo, senza dipendenti. Contestava in ogni caso le mansioni e l'orario di lavoro asseriti dalla ricorrente, chiedendo il rigetto delle sue domande. 
Con sentenza n. 564/2018 del 21 novembre 2018, il Tribunale di ### (nel cui circondario era stato nelle more assorbito il Tribunale di Nicosia), accertava “la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal gennaio 2002 al marzo 2012 tra ### ed il ### di ### fino al gennaio del 2012 e con li ### di ### nel mese di febbraio ed in quello di marzo del 2012”, accertava altresì il conseguente diritto della ricorrente “a percepire, per l'attività prestata di operaia qualificata di cui al livello V del ### di categoria, la retribuzione spettante per l'orario svolto, nel suddetto periodo”; con consequenziale condanna del “### di ### al pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto invece spettante alla ricorrente, secondo il sopra citato ### applicabile alla fattispecie, a titolo di retribuzione mensile, di tredicesima mensilità nonché di ### per un ammontare complessivo dì € 69.923,73 oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza sino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo dal gennaio del 2002 al marzo del 2012.”. Condannava altresì al pagamento delle spese di lite, con versamento allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente. 
Il soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto delle domande della #### chiede il rigetto dell'impugnazione. 
Il Tribunale ha rigettato l'istanza di chiamata in causa degli eredi di ### ravvisando nella fattispecie un trasferimento di azienda che, come da giurisprudenza citata dal primo giudice, non concreta un'ipotesi di litisconsorzio necessario. 
Il Tribunale affermava poi la legittimazione passiva del resistente “ove venisse accertato l'effettivo trasferimento d'azienda”, stante che l'art. 2112 cod. civ. faceva carico al cessionario dei debiti di lavoro maturati durante la gestione del cedente. 
Ricordato, anche qui, un insegnamento giurisprudenziale, il Tribunale affermava sussistere il “trasferimento di azienda dall'originario ### di ### al ### di ### Davide” rilevando che “come emerge dalle visure storiche delle due ditte, la prima è cessata in data ### e la seconda ha iniziato la propria attività soltanto quindici giorni dopo circa, il 13.2,2012 con un'evidente continuità almento da un punto di vista temporale, che per stessa ammissione del resistente negli stessi locali, ove svolgeva l'attività il ### di ### ditta della quale l'odierno convenuto ha pure conservato la ragione sociale con la modifica del nome del solo titolare”. Rilevava altresì il primo giudice che il ### aveva “acquistato, come da fattura in atti, una molteplicità dì beni ed attrezzature dallo stesso ### per lo svolgimento della medesima attività, proprio in occasione della cessazione della prima ditta e nell'imminenza dell'inizio della propria conduzione”. Ulteriori conferme erano pervenute dalle dichiarazioni rese dalla teste ### D'### sintetizzate nella motivazione. 
Quanto all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato “fra la ricorrente ed ì titolari delle due ditte succedutisi nel tempo”, il giudice di prime cure richiamava altre dichiarazioni della medesima teste D'### nonché della teste ### concernenti sia la durata del rapporto, sia le mansioni e gli orari di lavoro della ricorrente, nonché il suo assoggettamento al potere direttivo del titolare dell'azienda, nonostante tale assoggettamento fosse stato negato da ### vedova del ### e sentita ex art. 421 c.p.c., ritenuta però “non particolarmente attendibile”, sia per i propri interessi di fatto alla causa sia per il contrasto fra le sue dichiarazioni “con ogni altra risultanza emersa nel corso del giudizio.” Ritenuto provato il rapporto di lavoro, il Tribunale accoglieva il ricorso anche in relazione al quantum perché i conteggi della ricorrente, sebbene contestati, risultavano “corrispondenti, sulla base di mere operazioni matematiche, a quanto risultante dall'applicazione delle retribuzioni previste dall'accordo collettivo per i dipendenti da imprese artigiane operanti nei settore alimentare”. Escludeva però il Tribunale la somma calcolata per lavoro straordinario, del cui effettivo svolgimento non era emersa prova. 
Infine, il primo giudice, richiamato recente pronunciamento di legittimità, pronunciava condanna generica al risarcimento del danno da mancata contribuzione previdenziale nell'intero periodo lavorativo. 
Col primo motivo di appello, il ### deduce l'erroneità della mancata chiamata in causa degli eredi di ### obbligati in via solidale, e soprattutto l'erroneità della propria condanna a pagare “i presunti crediti vantati dalla ### per tutto il periodo del rapporto di lavoro con il ### Salvatore”, perché tali crediti non risultavano dai libri contabili obbligatori e perciò non potevano essergli accollati “ai sensi dell'art. 2560 c.c., rispondendo per tali presunti crediti solo ed esclusivamente il ### ed i suoi eredi”. 
Col secondo motivo, l'appellante deduce che “nessun trasferimento d'azienda è mai avvenuto fra il ### di ### ed il ### di ### Davide”. Il primo giudice avrebbe errato nel trarre “elementi di convincimento da una semplice scrittura privata e dalla denominazione sociale”. Contesta poi l'appellante che le testimonianze acquisite avessero “provato in capo al ### la titolarità del rapporto di lavoro” , non essendo emerso alcun potere direttivo esercitato sulla ### dal ### che anche nel periodo dal gennaio al marzo del 2012 era stato un semplice operaio, restando il potere datoriale nelle mani di ### prima e dopo il decesso del marito, almeno sino al luglio 2012, secondo quanto dichiarato dalla teste D'### In realtà, quindi, “di fatto nessun cambiamento nella titolarità dei rapporti è intervenuto dopo la morte di ### avendo sempre la ### moglie del de cuius continuato a gestire l'attività del cannolificio senza alcuna soluzione di continuità sia in proprio che in qualità di erede del ###” In base alle dichiarazioni testimoniali, a partire dal febbraio 2012 il ### - dipendente del ### dal novembre 2011 - aveva mutato mansioni, ma non aveva mai assunto il ruolo di titolare dell'azienda, emergendo fra l'altro dalla visura camerale della ditta ### che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese solo il 12 aprile 2012, quindi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro asserito dalla ### Il semplice acquisto di attrezzature non concretava una cessione di azienda, peraltro necessitante di stipula “in forma pubblica o per scrittura privata autenticata… (art. 2556, comma 2, codice civile)”. 
Con il terzo motivo di appello il ### riportate le dichiarazioni testimoniali acquisite, contesta esservi la prova del lavoro fra il ### e la ### Attraverso l'analisi delle prove anzidette, l'appellante sostiene che nessun teste avrebbe affermato la titolarità della gestione aziendale in capo a ### e che pertanto la opposta valutazione del giudice non trova alcun fondamento probatorio. 
Col quarto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della determinazione del quantum, basata sui calcoli della ricorrente e non su elementi oggettivi. Ricordate, anche su tale aspetto, le dichiarazioni dei testi, l'appellante contesta che alla ricorrente, che aveva provato soltanto ”le mansioni di sfogliatrice di pasta e non già né quelle amministrative né quelle esecutive”, potesse essere riconosciuto il V livello contrattuale rivendicato, per di più “senza alcuna comparazione con la declaratoria contrattuale”. 
Non vi era poi prova alcuna che al rapporto intrattenuto con il ### fosse mai stato effettivamente applicato il ### indicato nel ricorso di primo grado, ### stipulato da associazione sindacale cui il datore di lavoro non era iscritto. Fra l'altro nelle buste paga era indicato un livello contrattuale (###) inesistente nel ### invocato in ricorso. 
I calcoli della ricorrente erano perciò errati ed errata era la statuizione del giudice che li aveva recepiti. 
Consequenziale ai precedenti il quinto motivo di appello, relativo alle spese di lite. 
In opposizione ai primi due motivi di gravame, l'appellata richiama le osservazioni del giudicante sulle visure storiche da cui emergeva che la ditta il ### di ### era cessata il 28 gennaio 2012 e non il 12 aprile dello stesso anno, come infondatamente affermato dall'appellante. Altra risultanza delle dette visure era che la ditta del ### aveva iniziato la propria attività il 13 febbraio 2012 e negli stessi locali, con la stessa ditta, salvo l'ovvio mutamento nell'indicazione del titolare. La cessione dei beni aziendali era a sua volta sintomatica del trasferimento di azienda. Aderisce poi l'appellata alle valutazioni del giudice di prime cure sul materiale istruttorio espletato. 
Irrilevante l'art. 2560 c.c. sia per l'assenza, viste le caratteristiche aziendali, dell'obbligo di tenuta delle scritture sia perché trattandosi di provare una cessione di azienda occulta, non ufficializzata, la prova poteva essere data con qualsiasi mezzo, anche le presunzioni. 
Con riguardo all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa, l'appellata sostiene che “i testi escussi hanno confermato l'esercizio del potere disciplinare e gerarchico nei confronti della ricorrente …. dell'odierno resistente dal momento del trasferimento di azienda”. 
Sulla quantificazione dei crediti l'appellata rileva che la contestazione della controparte sui conteggi era stata generica e non specifica. Peraltro, restava sempre “possibile una liquidazione equitativa della somma spettante al prestatore in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 Cost., … espressamente richiamato in seno al ricorso introduttivo.”.  ******* 
Il primo motivo di appello è infondato. 
Per quanto si tratti, nel caso in esame, di aspetto di astratto interesse giuridico, ma di scarso rilievo concreto, si ricorda, brevemente, che La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità. 
Cass. 12 agosto 2016 n. 17092 (v. anche Cass. 31/1/ 2018 n. 2342). 
Si tratta quindi di aspetto processuale, strettamente dipendente dalla “prospettazione della parte”, concernente l'astratta titolarità del diritto e del corrispondente obbligo rispettivamente in capo all'attore ed al convenuto. 
Nel momento stesso in cui la ricorrente (in primo grado) afferma di avere lavorato alle dipendenze del ### per circa due mesi e che questi sarebbe tenuto, in forza del trasferimento d'azienda, all'adempimento anche delle obbligazioni sorte in capo al precedente datore di lavoro, il ### è ipso facto passivamente legittimato al giudizio, mentre l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, della cessione di azienda e delle obbligazioni conseguenti in capo al ### medesimo è questione di merito, da accertarsi nel giudizio.  ###. 2560 cod. civ. è del tutto irrilevante. ###. 2112 co 2 cod.  civ., ai sensi del quale “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, ha l'evidente scopo di tutelare il lavoratore istituendo la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda per i debiti del cedente nei confronti dei propri dipendenti. La disposizione ha portata derogatoria rispetto alla regola dell'art. 2560 cod. civ., che resta applicabile per i crediti dei terzi diversi dai lavoratori dipendenti (### Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2016 n. 3646) o anche di tali lavoratori, qualora il rapporto di lavoro si sia concluso anteriormente alla cessione di azienda. Viceversa, a rapporto di lavoro in corso, il vincolo di solidarietà opera a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore (Cass. Sez. Lav. 6 marzo 2015 n. 4598, Cass. Sez. Lav. 29 marzo 2010 n. 7517). 
Del tutto correttamente, poi, il Tribunale ha escluso che l'art.  2112 co. 2 cod. civ. dia luogo a litisconsorzio necessario e che pertanto al giudizio dovessero partecipare gli eredi del cedente l'azienda (oltre agli arresti giurisprudenziali citati in sentenza v. anche Cass. Sez. Lav. 29 novembre 2005 n. 25952, Cass. Sez. Lav.  10 gennaio 2003 n. 237). 
Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro sono aspetti inscindibili, perché il primo implica la successione del cessionario al cedente nel secondo. 
Di conseguenza, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente. 
Il Tribunale ha ritenuto provato il trasferimento di azienda ed ha perciò ravvisato in capo al ### la qualità di datore di lavoro della ### avendo accertato, attraverso le prove testimoniali acquisite, che costei aveva lavorato presso il ### anche dopo la cessione di azienda. 
La valutazione del primo giudice deve essere condivisa. 
Come affermato in giurisprudenza ### trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dall'art. 1 del d.lg. n. 18 del 2001, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate). 
Cass. Sez. Lav. 7 aprile 2010 n. 8262 (si vedano anche, in senso conforme, le massime richiamate nella sentenza di primo grado). 
Il primo giudice ha correttamente valorizzato, come visto, le risultanze delle visure storiche delle due imprese, quella del ### cessata a fine gennaio 2012, quella del ### iscritta il 13 febbraio successivo, l'identità della sede aziendale, il mantenimento della ditta, mutata solo - ed ovviamente - nell'indicazione del titolare ed, infine, all'acquisto da parte del ### di “una molteplicità dì beni ed attrezzature dallo stesso ### per lo svolgimento della medesima attività”, acquisto risultante da fattura depositata dallo stesso appellante (doc. 8 fascicolo di primo grado) e che non avrebbe avuto alcun senso se il ### non avesse avuto intenzione di subentrare al cedente nella gestione del ### esercitando un'attività non solo analoga ma perfettamente identica a quella del ### e nello stesso luogo (via #### 7 a ###. 
A questi significativi elementi positivi di valutazione, stanno quelli negativi, ossia l'ambiguità e la reticenza dello stesso ### che non da spiegazione del perché, se non aveva assunto di fatto alcuna titolarità dell'impresa, se, quindi, non era subentrato al ### ed ai suoi eredi nella gestione dell'azienda e nei rapporti ad essa facenti capo, egli avesse denunciato al Comune di ### il prossimo inizio della propria attività in data 10 febbraio 2012, chiesto l'iscrizione all'albo degli ### in data 17 febbraio 2012 e, nell'iscrivere la propria ditta al registro delle imprese in data 5 marzo 2012, avesse indicato l'inizio dell'attività in data 13 febbraio 2012. Non viene indicata alcuna alternativa imprenditoriale rispetto al subentro nell'attività già svolta dal ### - e quindi nell'acquisizione dell'azienda già facente capo al predetto - che giustificasse tali iniziative.  ### sostiene, poi, che la cessione di alcune attrezzature aziendali non sarebbe indicativa del trasferimento dell'azienda nel suo complesso, fra l'altro non risultando la successione del ### nel marchio, nelle autorizzazioni e nelle licenze amministrative, così come nei rapporti di lavoro o di clientela. 
La successione nel rapporto di lavoro è un effetto del trasferimento di azienda, non un suo elemento costitutivo. 
Gli aspetti amministrativi sono irrilevanti, trattandosi di rapporti di natura pubblicistica del titolare dell'azienda, che non attengono alla nozione civilistica del trasferimento di azienda. 
Quanto alla cessione dei beni - a prescindere dalla valenza comunque decisiva degli altri aspetti già segnalati (identità di attività produttiva, di sede aziendale, mantenimento della ditta ### - si osserva che l'appellante non indica - nonostante egli lavorasse nel ### e dunque avesse cognizione diretta dei beni aziendali ivi presenti ed impiegati - se e quali fossero gli ulteriori beni di cui l'impresa si avvaleva e che non gli vennero ceduti. Non fornisce cioè alcun elemento per escludere che i beni indicati nella fattura costituissero l'insieme dei beni aziendali. 
Neppure allega, e tanto meno dimostra, che i beni oggetto della vendita non rimasero presso i locali aziendali e che dunque il loro utilizzo non fu in continuità con quello che ne avevano fatto il ### o i suoi eredi anteriormente alla vendita. 
Inoltre, se è vero che la cancellazione della ditta del ### dal registro delle imprese avvenne il 12 aprile 2012, la dichiarazione di cessazione di attività è riferita al 28 gennaio 2012, dato peraltro coerente proprio con la cessione dei beni, avvenuta, secondo quanto risultante dalla fattura, il 26 gennaio 2012.  ###. 2556 c.c., non prevede la forma scritta del contratto ad substantiam, ma richiede solo che esso sia provato per iscritto. 
Soprassedendo sulla dubbia applicabilità della norma al caso presente, per le stesse ragioni di tutela del lavoratore già considerate nell'esaminare congiuntamente gli artt. 2112 e 2560 c.c., la prova scritta del trasferimento d'azienda è data proprio dall'insieme delle risultanze documentali indicate, ossia le visure camerali delle due ditte e la fattura relativa alla vendita di beni aziendali. ### registrazione, poi, non incide su validità ed efficacia inter partes del contratto.  ### adduce a sostegno dei motivi di appello concernenti sia il trasferimento di azienda sia la sussistenza e la titolarità del rapporto di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2012 quanto dichiarato da ### D'### che, come dalla medesima rappresentato, lavorò nel ### dal dicembre 2002 al luglio 2012. In particolare, il ### sottolinea le seguenti dichiarazioni della teste: La gestione e l'organizzazione del ### era posta in essere da parte della moglie di ### per tutta la durata della mia dipendenza….. ### ha iniziato, per quanto ne sapevamo noi dipendenti, come operaio nel mese di novembre del 2011.  ### ad un certo punto, se non ricordo male, nel mese di febbraio del 2012, ha iniziato a svolgere mansioni differenti. 
Infatti prima lui friggeva e si preparava l'impasto; a decorrere dal febbraio del 2012 ha iniziato a fare le consegne dei cannoli. Tutto il resto è stato sempre uguale, sede, macchinari e personale. Noi abbiamo notato dal febbraio del 2012 un cambiamento di atteggiamento e di proporsi di ### ossia lo stesso voleva maggiori spiegazioni e si interessava di più sul lavoro. Non ci dava comunque comandi o ordini, né indicazioni. 
Posto, dunque, che i poteri tipici del datore di lavoro vennero sempre esercitati dalla ### almeno fino al luglio 2012, ossia fino a quando la D'### lavorò al ### mentre il ### “non.. dava comunque comandi o ordini, né indicazioni”, l'appellante afferma che La gestione e l'organizzazione del ### era posta in essere da parte della moglie di ###. e quindi di fatto nessun cambiamento nella titolarità dei rapporti è intervenuto dopo la morte di ### avendo sempre la ### moglie dello de cuius continuato a gestire l'attività del cannolificio senza alcuna soluzione di continuità sia in proprio che in qualità di erede del ### E fa specie che la ricorrente non abbia citato in giudizio proprio la ### che, anzi chiama come teste, ravvisandosi piuttosto in tale comportamento processuale una sorte di raggiro, un accordo fraudolento ai danni del ### Le argomentazioni e deduzioni dell'appellante non difettano di plausibilità. 
Ma trascurano che, come già detto, la successione a titolo particolare del cessionario nei rapporti di lavoro è un effetto normativo, automatico ed inderogabile del trasferimento di azienda. 
Le dichiarazioni della D'### possono rilevare nel senso di evidenziare in capo alla ### una co-titolarità di fatto del rapporto di lavoro, manifestatasi appunto attraverso la concreta direzione dell'attività lavorativa dei dipendenti, ma non vanificare la qualità di datore di lavoro del ### conseguente ex lege alla cessione dell'azienda. 
Semmai, l'appellante, negato il trasferimento d'azienda, avrebbe dovuto subordinatamente proporre domanda volta alla dichiarazione di simulazione del sottostante contratto e dunque dell'inesistenza dei relativi effetti giuridici, compreso, per quanto qui rileva, quello della successione nel rapporto di lavoro. 
In difetto di tale azione (ed a prescindere, ovviamente, da ogni valutazione sulla sua eventuale fondatezza), provato, per quanto detto, il trasferimento aziendale, il mancato concreto esercizio delle prerogative tipiche del datore di lavoro da parte del ### non ha effetto estintivo delle sue obbligazioni connesse all'assunzione di tale veste per effetto del trasferimento stesso. 
Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati. 
Parzialmente fondato, invece, il quarto motivo. 
Il giudice di prime cure ha riconosciuto lo svolgimento da parte della ### delle mansioni proprie del V livello del ### indicato in ricorso senza verificare né l'effettiva applicabilità del medesimo ### al rapporto di lavoro in esame, né se le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente corrispondessero alla declaratoria dell'anzidetto livello, declaratoria rimasta ignota, dal momento che il ### in questione non è stato prodotto. Lo stesso dicasi con riguardo alla declaratoria di aiuto-pasticciere, che è la qualifica con cui la ### venne inquadrata quand'era alle dipendenze del ### nei periodi di regolarizzazione del rapporto, secondo quanto emergente dalle buste paga che la medesima ha depositato. 
E' vero che i conteggi della ricorrente erano stati contestati dal convenuto (oggi appellante) in modo non proprio puntuale e specifico (v. terz'ultima delle non numerate pagine della comparsa di costituzione in primo grado), ma, a parte che era comunque contestato il presupposto stesso di quei conteggi, ossia l'applicabilità del ### indicato, ma non prodotto, dalla ### il giudice di prime cure non avrebbe potuto recepirli senza prima accertare i presupposti di fatto su cui erano basati, in particolare le mansioni svolte, il conseguente inquadramento della lavoratrice e la corrispondente retribuzione a lei spettante sulla base del ### applicato o applicabile analogicamente al rapporto.  ### canto, però, è principio pacifico che una volta che il creditore abbia provato il titolo dell'obbligazione fatta valere in giudizio, grava sul debitore l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione (Cass. S.U. 31/10/2001 n. 13533, Cass. 12/4/2006 n. 8615, Cass. 13/6/2006 n. 13674, 25/10/2007 n. 22361, Cass. 10/4/2008 n. 9439, Cass. 22/11/2016, 23759 Cass. 20/01/2015, n. 826, Cass. 16/06/2014, n. 13643, 21-01-2016, n. 1076, Cass. 29-01-2013, n. 2080). 
Doveva quindi essere il ### a provare che la ### avesse percepito durante tutto l'arco del proprio di lavoro ed anche attribuendole le mansioni di minor livello, la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di categoria, che, come affermato in giurisprudenza (### Cass. Sez. Lav. 19/1/2006 n. 955, Sez. Lav. 18/3/2004 n. 5519, Cass. Sez. Lav. 8/1/2002 n. 152), fungono da parametro per la determinazione della retribuzione sufficiente, ex art. 36 Cost., la cui applicazione, contrariamente a quanto afferma l'appellante, la ### aveva invocato nel ricorso in primo grado (v. sub “elementi di diritto”, p.to 1, nonché punto 4 delle conclusioni). 
Una prova siffatta non è stata offerta o comunque raggiunta. Le testi D'### e ### dichiarano di non sapere a quanto ammontasse la retribuzione della ### mentre la ### indica la somma in € 40,00 giornaliere. Trattasi di dichiarazione non proprio attendibile sia perché la stessa teste premette un “a quanto ne so io”, che lascia intendere che ella non aveva cognizione diretta dei pagamenti effettuati alla ### sia per il chiaro interesse della teste alla causa; sebbene non litisconsorte necessaria, la ### ben poteva essere chiamata in giudizio quale erede del ### e quindi quale coobbligata in solido per i crediti della ### maturati anteriormente alla cessione d'azienda. Ciò, fra l'altro, implicava l'incapacità della ### a testimoniare e la nullità della testimonianza, peraltro non eccepita da alcuno nella prima difesa successiva all'assunzione della prova. 
In difetto di certezza sull'ammontare delle somme percepite e proprio per essere rimasto inadempiuto il suddetto onere probatorio gravante sul datore di lavoro, non resta che prendere a riferimento le somme indicate dalla ### alle pagg. 3 e 4 del ricorso di primo grado. 
Trattasi di somme che appaiono insufficienti, soprattutto in relazione ai primi anni, a garantire il raggiungimento delle finalità fissate dall'art. 36 Cost.  ### canto, l'impossibilità, viste la carenza di prova sull'applicabilità del ### invocato dalla e comunque la sua mancata produzione, di stabilire quali fossero il livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione spettanti alla ricorrente per lo svolgimento delle sue mansioni prevalenti (sfogliatrice di pasta, risultando, sul punto, sostanzialmente concordi le dichiarazioni di tutte le testi), impedisce di considerare dovuta la retribuzione indicata nel ricorso di primo grado (€ 1.139,71 lordi). 
Si giustifica, dunque, una determinazione equitativa del credito ai sensi dell'art. 432 c.p.c.. 
Poiché la ricorrente indica gli importi netti percepiti, si ritiene, per semplicità di calcolo, di dover indicare al netto anche gli importi dovuti. Appare equa una retribuzione mensile di € 800,00. 
Pertanto, con riferimento alla retribuzione ordinaria, il dovuto viene determinato come segue: ### mensile ### annuale ### mensile ### annuale ### annuale 2002 400 4.800 800 9.600 4.800 2003 400 4.800 800 9.600 4.800 2004 450 5.400 800 9.600 4.200 2005 500 6.### 9.600 3.600 2006 550 6.600 800 9.600 3.### 600 7.200 800 9.600 2.400 2008 650 7.800 800 9.600 1.800 2009 700 8.400 800 9.600 1.200 2010 750 9.### 9.600 600 2011 800 9,600 800 9.600 ===== 2012 - solo 3 mesi 850 2.550 800 2.400 ===== Totale (solo per differenza) 26.400 Per la tredicesima mensilità, considerato che la ricorrente l'ha indicata in € 854,25 per tutti gli anni, appare equo determinarla in € 700, e quindi in € 7.200 (7000 per dieci anni + 200 per tre mesi) complessivi. 
Circa il T.F.R., indicato dalla ricorrente in € 6.736,00, la riduzione ritenuta equa porta ad € 5.200,00. 
Si ritengono complessivamente dovuti perciò € 38.800 che, tenuto conto di interessi e rivalutazione monetaria, sempre in un'ottica equitativa, possono conclusivamente aumentarsi ad € 40.000,00. 
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo, implicanti la riforma quasi integrale di quello di primo grado, restando confermata la sola statuizione di condanna generica al risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale. 
Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate secondo soccombenza. Stante l'ammissione dell'appellata al gratuito patrocinio, si applicano i criteri previsti dall'art. 82, con la riduzione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02. Inoltre il pagamento va disposto a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/02).  P.Q.M.  La Corte d'Appello, ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa In parziale riforma della sentenza n. 564/2018 del 21 novembre 2018, del Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro #### rappresentato come in epigrafe, a pagare a ### per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 40.000,00 oltre rivalutazione, secondo gli indici ### per la scala mobile per i lavoratori dell'industria (art. 150 disp. att. c.p.c.), ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi sulla suddetta somma riconosciuta a titolo di sorte ed annualmente rivalutata dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo ### statuizione di primo grado sul risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale #### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00, [€ 3.000.00 (6.000 - ½) per ciascun grado di giudizio], oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento in favore dello ###, 8 luglio 2020 ### est. ### n. 2/2019

causa n. 2/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Melisenda Giambertoni Giuseppe, Roberto Rezzonico, Cosentino Salvatore

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 361/2022 del 08-07-2022

... orientamento giurisprudenziale, il trasferimento d'azienda - con le conseguenze di cui all'articolo 2112 c.c. - può dedursi anche solo semplicemente dalla sussistenza di taluni indici sintomatici, tra cui l'identità della ditta, l'identità fisica della sede, l'esercizio di fatto di attività del tutto simili, l'utilizzo dei medesimi recapiti, la descrizione dell'attività svolta dalla s.r.l. quale proseguimento di quella posta in essere dalla ditta individuale, il licenziamento dei dipendenti della prima azienda con immediata riassunzione presso la nuova azienda (v. fra tante ### Treviso n. 2395/2018). Nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova della sussistenza di indici sintomatici della cessione occulta d'impresa ed in particolare della prosecuzione da parte della ### s.r.l. dell'attività precedentemente svolta dalla ### di ### A favore di tale soluzione interpretativa, depongono le dichiarazioni rese dai testi, dalle quali si rileva concordemente che al subentro della ### s.r.l. è conseguito esclusivamente il cambio di intestazione soggettiva delle fatture. Le due imprese, infatti, svolgevano la medesima attività, avevano i medesimi dipendenti e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Il Giudice del ### Dott. ### nella causa civile iscritta al n° 668/2017 R.G.L., promossa #### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to ### sito in #### n. 12 -ricorrente #### s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, e #### n.q. di titolare dell'impresa individuale ### di ### entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ### via ### n. 80 - resistenti - ha pronunciato la seguente ### 1. Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - di avere lavorato nel periodo dal gennaio 2011 al maggio 2014 per l'impresa individuale ### di ### mentre dal mese di giugno 2014 e sino al 31 ottobre 2016 per l'### s.r.l., in forza di contratto di lavoro formalizzato soltanto in data 23 marzo 2011 e formalmente qualificato per entrambi i periodi come “mandato per la promozione scientifica”, avente ad oggetto la promozione dei mangimi per animali domestici, di cui la ### era concessionaria della ### presso ambulatori veterinari ed allevamenti siti nella zona di ### e provincia; - che tale qualificazione aveva solo natura formale e di avere prestato mansioni diverse e superiori rispetto a quelle contrattualmente previste; - che inoltre dal mese di giugno 2011 veniva nominata ### di ### dell'### per tutta la ### con conseguente aumento di compenso, sebbene la forma della collaborazione rimanesse comunque autonoma, nonostante le asserite indicazioni della ### di incardinare la ricorrente mediante rapporto di lavoro subordinato all'interno dell'azienda; - che, nonostante la nuova qualifica, continuava a svolgere, oltre alle mansioni di responsabile di area, anche quelle di informatrice scientifica, sino a che non veniva nominata una nuova informatrice; - che nell'esercizio delle sue mansioni è stata solo formalmente una lavoratrice autonoma, ma nella realtà era soggetta ad un vincolo di subordinazione nei confronti degli odierni resistenti, rilevabile da taluni fatti, quali il rispetto delle direttive dell'### il rendiconto sull'andamento degli affari (anche al di fuori dell'orario di lavoro), la mancanza di potere dispositivo sulle proprie ferie ed infine l'inserimento stabile nell'organico; - di avere rivestito la mansione di dirigente, ovvero (in subordine) di quadro, ovvero (in ulteriore subordine) di impiegata di I livello, in ragione di elementi di prova quali l'autonomia organizzativa e decisionale accordata dal convenuto, la dotazione di mezzi propri dell'azienda (numero telefonico aziendale e carta ricaricabile aziendale per le spese sostenute nell'ambito delle sue mansioni…); - che nell'ottobre 2016 il signor ### le comunicava tramite mail e raccomandata l'interruzione del mandato di agenzia con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, che avveniva in data 31 ottobre 2016. 
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro, l'inquadramento come dirigente, l'illegittimità del licenziamento, nonché condannarsi i convenuti alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di preavviso e ### nonché del risarcimento del danno alla salute, subito in ragione dell'eccessivo stress lavorativo. In subordine, chiedeva l'inquadramento come quadro ovvero - in ulteriore subordine - come impiegata di I livello, con conseguente rideterminazione delle differenze retributive e degli emolumenti richiesti. 
I convenuti, ritualmente costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso di cui chiedevano pertanto il rigetto, deducendo: - che la ricorrente avesse sempre svolto l'attività di informatrice scientifica in autonomia e non già in via subordinata al signor ### allegando a sostengo le fatture dalle quali si evince la consegna dei campioni omaggio da distribuire ai clienti e affermando che - vista la mole di clienti della ricorrente - sarebbe stato impossibile svolgere qualsiasi altra attività; - che alla ricorrente era stata rilasciata la carta di credito prepagata solo ed esclusivamente per il pagamento delle spese relative ai puppy test, ossia dei meeting con allevatori e veterinari nelle quali venivano spiegate le caratteristiche dei nuovi prodotti posti in commercio; - che, in merito alle modalità di lavoro, la ricorrente aveva il solo obbligo di svolgere 60 visite mensili, avendo possibilità di organizzare tali visite secondo le proprie esigenze. 
In conclusione, a detta dei convenuti, la ricorrente non era soggetta ad alcun vincolo di subordinazione - non essendo provato né lo stesso né alcuno degli indici sintomatici della subordinazione - ed inoltre non svolgeva alcun ruolo particolare all'interno dell'azienda, mentre la carica di “sales manager” le era stata attribuita solo formalmente, in ragione del fatto che la ### voleva inserirla nell'organico della propria società. 
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita per mezzo dell'escussione dei testi ####### e ### e mediante l'esperimento di ### è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione. 
Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti che seguono.  2. I convenuti, nelle loro difese, hanno contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente, sulla quale, pertanto, ricadeva l'onere di provare la natura subordinata dello stesso, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (Cass. Sez. L.  11530/2013). 
Onere adempiuto dalla difesa della ricorrente che, a fronte delle avverse eccezioni sull'insussistenza di alcun rapporto di lavoro di natura subordinata, ha fornito la prova, fondamentale in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale ( Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570), della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della presunta datrice di lavoro ed ha inoltre dimostrato e provato la sussistenza di indici sintomatici della subordinazione. 
La teste ### infatti, afferma che “Io ho assistito personalmente a rimproveri mossi dal sig. ### alla ricorrente o telefonicamente, ovvero presso la sede aziendale alla mia presenza, precedentemente alle riunioni di cui ho parlato prima. I rimproveri mossi dal sig. ### alla ricorrente potevano riguardare l'aver gestito in modo non adeguato un cliente, ovvero non aver sufficientemente controllato un venditore. Ad esempio ricordo che il sig. ### rimproverava la ricorrente di non aver seguito in modo corretto il sig. ### nella zona di ### ovvero il sig. 
Altadonna nella zona di ### dal momento che vi erano stati dei ricavi inferiori del previsto.” ### costante orientamento della giurisprudenza si è attestato nel senso che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14434 del 2015). Anche sotto tale punto di vista, le allegazioni di parte ricorrente appaiono idonee a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione. 
Dalle dichiarazioni rese dai testi nelle more dell'istruttoria, invero, si evince che la ricorrente prestava la propria attività in assenza di qualsivoglia rischio d'impresa, in modo continuativo e utilizzando strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro. 
Su quest'ultimo punto, oltre ad emergere documentalmente dalla email ### con cui si chiede la restituzione del tablet, della carta di credito prepagata e della carta telefonica (all. 38 ricorso), la teste ### ha confermato “### che era assegnato alla ricorrente una sim aziendale, ma non anche un apparecchio telefonico, ed inoltre una carta di credito ricaricabile per provvedere alle spese di pasti o carburante o pernottamenti che la ricorrente doveva affrontare, mentre per le spese relative alle manifestazioni di cui ho parlato prima, la ricorrente anticipava le spese e poi consegnava gli scontrini presso la sede in occasione delle riunioni, talvolta li ricevevo io stessa e li consegnavo al sig. ###”. Tali dichiarazioni appaiono corroborate da quanto dichiarato in giudizio dalla teste ### la quale ha affermato che “Sia gli addetti alla vendita come me, sia gli informatori ed anche la ricorrente eravamo muniti di una carta di credito prepagata.”. La teste ### ha inoltre confermato che la ricorrente fosse sempre reperibile. E' inoltre emerso dalle dichiarazioni testimoniali che le ferie della ricorrente dovessero coincidere con la chiusura aziendale nel periodo estivo. Infine, sussistono nel caso concreto indici inequivocabili quali la retribuzione fissa mensile (oltre provvigioni) e la prestazione di attività lavorativa in via esclusiva, e continuativa in favore del convenuto. 
Anche sotto il profilo documentale, si evince dalla corrispondenza tra ricorrente e resistente e tra resistente e ### allegata al ricorso (in particolare agli allegati 9 e 32) che la ricorrente svolgesse la propria attività in modo continuativo in favore dei resistenti e che la stessa fosse inserita in pianta stabile all'interno dell'organizzazione societaria. 
In particolare, nella mail del 27.06.2011 (all.9 ricorso), il convenuto ### scrive ai corrispondenti della ### “la presente per informarvi che dal prossimo mese di luglio la dott.ssa ### oltre alla mansione attuale di informatrice per la zona di ### riceverà anche l'incarico di responsabile area ### avente lo scopo di coordinare, organizzare e seguire la rete di vendita riportando al sottoscritto. Tale figura si è resa necessaria in quanto la squadra ormai numerosa necessita di essere costantemente seguita”, e nella mail del 01.10.2016 diretta alla ricorrente (all. 32 ricorso) e quella in pari data diretta ai propri collaboratori (all. 34 ricorso), ### comunica che in conseguenza dell'interruzione del rapporto lavorativo con la ricorrente “la gestione della squadra tutta passerà sotto la mia responsabilità”. 
Dal chiaro tenore delle predette e-mail, unitamente alle dichiarazioni rese dai testi, si deduce che la ricorrente fosse incardinata stabilmente all'interno dell'organico dell'azienda, che fra le parti intercorresse un vero e proprio rapporto lavorativo e che la ricorrente svolgesse mansioni ulteriori e superiori rispetto a quelle di informatrice scientifica, occupandosi di gestione e coordinamento del personale addetto alle vendite. 
In definitiva, deve ritenersi provata, alla luce della dimostrata sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro nonché degli ulteriori indici sintomatici, la sussistenza del vincolo di subordinazione tra le parti.  3. Così acclarata la subordinazione, dovendo individuarsi il corretto inquadramento della ricorrente alla stregua delle mansioni effettivamente svolte, va anzitutto escluso l'inquadramento della ricorrente nella qualifica dirigenziale. 
Dal tenore delle mail allegate si evince, infatti, che la ricorrente rendesse conto della propria attività ad ### ed attuasse le sue direttive, sicché non può ritenersi assimilabile alla figura del dirigente, caratterizzata - alla stregua delle previsioni del ### di settore - da “ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma”. 
La ricorrente non può essere inquadrata neppure nella qualifica di quadro, caratterizzata da autonomia decisionale e responsabilità di risultato, di cui non v'è prova.  ### canto, neppure l'attività svolta dalla ricorrente può essere assimilabile a quella di mera informatrice scientifica, come contrattualmente stabilito. Dalle emergenze istruttorie si rileva, infatti, che la ricorrente coordinava altri venditori ed informatori, intratteneva rapporti con i singoli clienti, predisponendo anche offerte, piani di pagamento e di rientro e organizzava specifici eventi di promozione dei prodotti della ### Militano in tal senso sia la comunicazione del 27.07.2017 con la quale veniva conferito l'incarico di responsabile area vendita della ### avente chiaro valore confessorio (all. 9 ricorso) sia le dichiarazioni rese dai testi escussi. Anzitutto, la teste ### ha affermato che “So che alla ricorrente è stata proposto di ricoprire il ruolo di ### di area vendita per l'area ### oltre che di ### dopo circa 7 mesi dalla sua assunzione. Lo so perché lo ha detto il sig. ### nel corso di una riunione successiva a quella di cui ho detto prima, se non ricordo male intorno al mese di dicembre. Precedentemente ricordo che con una e-mail inviata nel mese di novembre del 2011, cui io avevo accesso essendo segretaria, il sig. ### informò tutto il team ### di avere conferito il ruolo di ### di area vendita per l'area ### alla ricorrente. (…) ### che a partire da quando la ricorrente ha avuto affidato l'incarico di ### di ### ha gestito i cosiddetti clienti direzionali, una decina circa. (…) La ricorrente seguiva tutto il canale delle vendite e quindi, affiancava il venditore durante la visita al petshop, insieme al venditore pianificava delle strategie di vendita del prodotto, in caso di insoluti affiancava il venditore per cercare di recuperare lo stesso dal venditore presso il cliente, affiancava le informatrici scientifiche nelle visite programmate presso gli studi veterinari ovvero in occasione dei cosiddetti ### inoltre in occasione delle fiere internazionali, sia a ### che a ### si occupava del montaggio degli stand. (…) Inoltre posso riferire delle visite svolte dalla ricorrente in affiancamento ai venditori o agli ### in quanto la stessa ricorrente mi riferiva la mattina le visite che avrebbe svolto e mi preallertava che avrebbe mandato gli ordini.  (…) Inoltre la ricorrente si era occupata del cosiddetto “### Merchandising” fino a quando è stata assunta ###(…) Mi risulta che i venditori dovevano riportare alla ricorrente l'attività da loro svolta, lo so perché me lo diceva la ricorrente o comunque lo capivo dal tenore delle risposte telefoniche del sig. ### (…) Non mi risulta che il sig. ### fosse l'unico punto di riferimento commerciale perché lo era anche la ricorrente dal momento in cui è diventata ### di Area”. Coerenti con tali affermazioni appaiono le dichiarazioni rese dalla teste ### (“### che poiché il sig. ### mi aveva riferito sia nel corso delle riunioni, sia telefonicamente, che dovevamo fare vedere alla ### che la ricorrente era inserita nel contesto aziendale al fine di favorirne una sua probabile futura assunzione in ### io stessa se il sig. ### mi autorizzava, mandavo una comunicazione via mail o telefonica alla ricorrente contenente un rendiconto dell'attività svolta, ovvero eventuali problematiche emerse con i clienti. Questo capitava più o meno mensilmente. (…) ### che talvolta la stessa veniva autorizzata per organizzare degli eventi come i c.d. Puppiclass presso gli ambulatori. Era lei che si occupava di questi importanti eventi ed io ne ero informata telefonicamente anche dal sig. Alfano”), dalla teste ### (“Io non ho mai avuto rapporti direttamente con il sig. ### ma sempre e soltanto con la ricorrente.  ### esclusivamente di averlo incontrato circa 4 anni fa in occasione della mostra internazionale dei cani a ### e in quella occasione anche il sig. ### mi disse che potevo rivolgermi alla ricorrente per qualsiasi problema di natura commerciale.  (…) So che è stata la ricorrente stessa a svolgere i colloqui per l'assunzione della nuova informatrice perché me lo ha detto la ricorrente e la stessa ### (…) la mia socia che si occupava degli affari commerciali (…) effettuava gli ordini telefonicamente alla ricorrente e ciò avveniva alla mia presenza nel senso che o ascoltavo le telefonate che faceva la mia socia alla ricorrente ovvero ero presente quando la ricorrente si recava presso il nostro ambulatoria per presentare le proposte commerciali. Le proposte commerciali le effettuava esclusivamente la ricorrente, non ricordo altri addetti alla vendita in sua compagnia”) e dalla teste ### (“Per quanto mi consta la ricorrente aveva il compito di coordinare gli informatori scientifici della regione e svolgeva anche attività a sostegno dell'informazione quando andava in accompagnamento degli informatori. Posso riferire questo perché quando io mi recavo in visita presso le cliniche veterinarie per verificare la soddisfazione dei clienti, era la ricorrente che fissava l'appuntamento e mi faceva trovare l'informatore scientifico presso la clinica ed in quella occasione io parlavo con il direttore sanitario della clinica ed in questi incontri era sempre presente la ricorrente insieme all'informatore scientifico. (…) La ricorrente era colei che per l'area ### attuava sotto il profilo operativo le linee guida della azienda ### nel senso che costituiva un supporto operativo per il nostro capo area. (…) Con riferimento al canale allevatori, io creavo le azioni commerciali che il concessionario doveva accettare, dopodiché il capo area declinava tali azioni che per quanto so venivano effettuate dalla ricorrente, nel senso che la stessa declinava l'azione ai singoli agenti e poi redigeva il report finale”). 
Alla stregua delle riferite emergenze probatorie, l'attività svolta dalla ricorrente può ritenersi assimilabile a quella di impiegata 1° livello, così come disciplinata dal ### per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, il quale prevede che “### a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o team di progetto ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegati” e ricomprende nel novero dei profili professionali di “1° livello” anche la figura del responsabile delle vendite. 
Non può che ritenersi, pertanto, che la ricorrente svolgesse di fatto mansioni superiori a quelle contrattualmente previste, inquadrabili nel profilo di impiegata di 1° livello, e che pertanto debba alla stessa riconoscersi il diritto alle conseguenti differenze retributive rispetto a quanto effettivamente percepito.  4. Una volta sussunto il rapporto intercorso tra le parti nell'alveo di un rapporto di lavoro subordinato, va correttamente riqualificata pure la cessazione del rapporto. 
Ebbene, dalle allegazioni di cui in ricorso, riscontrate dalla produzione documentale, si evince che la volontà di recedere il rapporto di lavoro provenisse unilateralmente dalla ### s.r.l., avendo quest'ultima comunicato unilateralmente il recesso, senza fornire alcuna prova dell'asserito accordo (peraltro contestato) con la ricorrente (all.ti 32-38 ricorso) ed avendo la ricorrente - con pec del 14 ottobre 2016 (all. 35 ricorso) - manifestato in maniera inequivoca la propria volontà di proseguire la propria attività lavorativa. 
E allora, essendo unilaterale la volontà di recesso, lo stesso non può che qualificarsi come licenziamento. 
Ne consegue, anzitutto, l'applicabilità della disciplina sul termine di preavviso e sull'indennità di mancato preavviso nell'ipotesi in cui questo non sia rispettato. Nel caso di specie, il ### di settore all'articolo 234 dispone che nell'ipotesi di cui trattasi, ossia di un rapporto di lavoro con inquadramento nel 1 livello di durata compresa tra i 5 e i 10 anni, il termine di preavviso previsto è quello di 90 giorni di calendario. Più nello specifico la normativa di settore - all'articolo 235 - dispone che “Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.”.  5. Quanto alla legittimità del licenziamento, conformemente ai generali principi dettati dalla legge (art. 5 della L.604/1966) era onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del provvedimento espulsivo, onere che nella specie non risulta essere stato assolto. 
Alla riscontrata illegittimità consegue, in ragione del regime di tutela obbligatoria applicabile in ragione delle ridotte dimensioni aziendali della ### s.r.l. confermata pure dalla ricorrente, la condanna al pagamento di un'indennità, che va commisurata, in relazione alla anzianità di servizio e al ruolo rivestito, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (secondo la previsione del novellato art. 8 l. 604 del 1966), come quantificata in ### 6. Va infine respinta la richiesta di risarcimento del danno per danno non patrimoniale.  ## disparte ogni valutazione nel merito della condotta illecita contestata, la domanda va respinta in ragione della carenza di allegazione e prova dei fatti idonei a dimostrare il danno lamentato e il nesso di causalità con la condotta delle resistenti. 
Deve al riguardo richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ambito della lesione del diritto deve essere mantenuto distinto dai profili connessi al danno risarcibile. Va infatti ribadito il principio secondo cui la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass., 3, n. 8421 del 12/04/2011; S.U. 11/11/2008 n. 26972; Cass., Sez. 6 - 1, n. 21865 del 24/09/2013) ma è necessario che la parte alleghi elementi di fatto i quali, per poter essere valorizzati come fonti di presunzione, devono presentare i requisiti, ex art. 2729 cod. civ., di precisione, gravità e concordanza, sì che da essi il giudice possa desumere, secondo un criterio di normalità, l'esistenza del fatto ignoto (Cass. civ., Sez. L, n. 5221 del 07/03/2007). Ne consegue che l'accertamento di fatto del giudice può essere effettuato nei limiti in cui vi sia una previa allegazione di parte degli elementi fattuali atti ad innescare il danno non patrimoniale subito, sui quali incentrare il thema probandum. 
In definitiva sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. 
Nel caso in esame, siffatto onere di allegazione e prova del danno non può ritenersi adempiuto da parte della ricorrente, non essendo sufficiente la mera allegazione del disagio subito e del danno alla salute, trattandosi di allegazioni eccessivamente generiche e non individualizzate, e in relazione al quale nesso di causalità comunque non è stato offerto dalla ricorrente alcuna prova.  7. Passando alla quantificazione del dovuto, devono qui condividersi i conteggi effettuati dal CTU che, a seguito dei chiarimenti richiesti, ha calcolato il credito spettante alla ricorrente, considerando un inquadramento nella qualifica di I livello, nel totale complessivo di euro 47.020,62, di cui euro 26.222,17 a titolo di differenze retributive (di cui euro 16.560,05 maturati fino al mese di maggio 2014), euro 11.972,25 a titolo di TFR ed euro 8.826,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.  8. Passando alla ripartizione fra i convenuti del credito maturato dalla ricorrente, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il meccanismo di cui all'art. 2112. invocato dalla ricorrente. 
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il trasferimento d'azienda - con le conseguenze di cui all'articolo 2112 c.c. - può dedursi anche solo semplicemente dalla sussistenza di taluni indici sintomatici, tra cui l'identità della ditta, l'identità fisica della sede, l'esercizio di fatto di attività del tutto simili, l'utilizzo dei medesimi recapiti, la descrizione dell'attività svolta dalla s.r.l. quale proseguimento di quella posta in essere dalla ditta individuale, il licenziamento dei dipendenti della prima azienda con immediata riassunzione presso la nuova azienda (v. fra tante ### Treviso n. 2395/2018). 
Nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova della sussistenza di indici sintomatici della cessione occulta d'impresa ed in particolare della prosecuzione da parte della ### s.r.l. dell'attività precedentemente svolta dalla ### di ### A favore di tale soluzione interpretativa, depongono le dichiarazioni rese dai testi, dalle quali si rileva concordemente che al subentro della ### s.r.l. è conseguito esclusivamente il cambio di intestazione soggettiva delle fatture. Le due imprese, infatti, svolgevano la medesima attività, avevano i medesimi dipendenti e clienti, hanno mantenuto gli stessi contratti con la ### avevano la stessa sede, gli stessi recapiti e lo stesso sito web nonché le visure camerali allegate al ricorso (si vedano allegati nn. 1 e 2) dalla quale si evince la medesima natura dell'attività svolta, della sede. Anche da quanto dichiarato sul sito web della medesima società, si rileva che l'attività della ### di ### è cominciata nel 2006 nelle forme di impresa individuale e poi proseguita nelle forme della s.r.l. 
Tutte le circostanze sinora illustrate costituiscono, se lette nel loro complesso, inequivocabili indici sintomatici dell'avvenuta cessione d'azienda tra l'impresa individuale ### di ### e la società a responsabilità limitata ### Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniai emerge, infatti, che v'è stata continuità, sia temporale, sia giuridica, fra il rapporto alle dipendenze della ditta individuale ### e quello alle dipendenze della ### s.r.l. 
Sussiste, dunque, la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi dell'invocato art. 2112 c.c. (secondo cui, per quel che qui rileva: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”) ed in particolare della asserita “prosecuzione” da parte della ### s.r.l. dell'attività precedentemente svolta dalla ditta ### di ### La riscontrata continuità fra il rapporto alle dipendenze dell'attività precedentemente svolta dalla ditta individuale ### di ### e quello alle dipendenze della ### s.r.l. comporta la responsabilità solidale della ### s.r.l.  rispetto ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti del precedente datore di lavoro ### di ### fino al momento del passaggio alla nuova società (e cioè fino al mese di maggio 2014); ovviamente ### s.r.l. va ritenuta responsabile in via esclusiva dei crediti vantati dalla ricorrente a far data dal mese di giugno 2014, ivi inclusi quelli correlati alla cessazione del rapporto. 
Il ricorso va pertanto accolto con le statuizioni di cui al dispositivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto altresì conto della complessità dell'istruttoria svolta e del rifiuto delle proposte conciliative da parte del resistente.  P.Q.M.  ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento della ricorrente nel 1° livello alle dipendenze dell'impresa individuale ### di ### nel periodo dal gennaio 2011 al maggio 2014, e alle dipendenze della ### s.r.l. dal mese di giugno 2014 e sino al 31 ottobre 2016; - condanna ### in solido con la ### s.r.l., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 16.560,05 a titolo di differenze retributive maturate fino al mese di maggio 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; - condanna la ### s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 47.020,62, di cui euro 26.222,17 a titolo di differenze retributive (di cui euro 16.560,05 in solido con ###, euro 11.972,25 a titolo di TFR ed euro 8.826,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; - dichiara illegittimo il licenziamento irrogato alla ricorrente in data 01 ottobre 2016 e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al versamento alla ricorrente di un'indennità di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come quantificata in ### - condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre #### e spese generali come per legge.  - pone definitivamente a carico dei convenuti in solido il pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto. 
Così deciso in ### all'esito dell'udienza di trattazione scritta dell'8.07.2022. 
IL GIUDICE ### - ### della ### - ### Coop. ### 126/128 ### 91014 -
TP 23/09/2022 12.18.05 ### paese ####3 ##### 59 ### spedizione ### Fisc./P.### Cod. Fisc./P.### della disposizione ### del beneficiario ### relativi all'ordinante
Data accredito banca
DescrizioneRifusione spese legali ### - ### srl
Stato della disposizione ### ricezione banca
Importo9.000,00
Richiesta urgente
Autorizzata da ### da ### addebito ######## 23/09/2022### esecuzione ### contabile ### esecuzione banca23/09/2022
Num. operazione###5603
CRO### esecuzione
Importo commissioni1,00 ### paese
Pagina 1 di### da ### per il contratto: ### in data ### 11.39.341 ### - ### della ### - ### Coop. ### 126/128 ### 91014 -
TP 26/09/2022 18.23.16 ### paese ####3 ##### 59 ### spedizione ### Fisc./P.### Cod. Fisc./P.### della disposizione ### del beneficiario ### relativi all'ordinante ### accredito banca30/09/2022
DescrizioneCedolino settembre liquidazione prestopino
Stato della disposizione ### ricezione banca
Importo36.275,63
Richiesta urgente
Autorizzata da ### da ### addebito ######## 29/09/2022### esecuzione ### contabile ### esecuzione banca 29/09/2022### ordinante 30/09/2022### beneficiario
Num. operazione
CRO### esecuzione
Importo commissioni1,00 ### paese
Pagina 1 di### da ### per il contratto: ### in data ### 11.39.221

Giudice/firmatari: Porrovecchio Dario

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