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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE Specializzata in materia di ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei ### ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### relatore 3) Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente TRA ### s.r.l. in liquidazione, con sede ###, in persona del liquidatore p.t. ### di ### CF e P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ####. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###. E 1) ### (CF: ###), elettivamente domiciliato in ### Via degli ### n°286/a, presso lo studio dell'Avv. ### (CF: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###. 2) ### nato a ### il ###, residente in ####, ### Pupigliano 25, CF: ###, elettivamente domiciliat ###/16, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###. ###: Risarcimento-danni ###udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. ### il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e ### nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione.
Per il Dott. ### compariva l'Avv. ### anche in sostituzione dell'Avv. ### difensore di parte convenuta, #####. ### in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di ### sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. ###. ### precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i ### ri ### e ### esponendo che: - la ### s.r.l., operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai ###ri #### e ### i quali detenevano rispettivamente il 50 %, il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del #### - #### in particolare, aveva detenuto le quote per conto del ### Sed, a garanzia di un suo pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.; - all'epoca, infatti, il Sed era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di ### e ### - per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della ### s.r.l, socio di fatto della stessa; - in particolare, in data ###, il Sig. Sed aveva sottoscritto con la ### s.r.l. un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio ### nonché l'uso gratuito di un automezzo VAN per il loro trasporto; - il Sig. Sed era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della ### (di seguito, ###, sin dalla sua costituzione, avvenuta il ###, oltre ad essere compagno convivente della ###ra ### e suo associato in partecipazione, nonché ### p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio: - al momento della costituzione della ### s.r.l., la porzione del complesso immobiliare di proprietà del ### Sed, sita ad ### risultava affittata alla ### mentre quella sita a ### era affittata alla ### legata alla ASD da un accordo di collaborazione; - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la ### s.r.l. aveva svolto attività connesse all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a: - noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ### ma in uso alla ### in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale; - - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ### - noleggiare due parchi ostacoli alla ### - eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà; - noleggiare alla ASD due tribune; - nel mese di novembre dell'anno 2015 il #### all'epoca ### della ### s.r.l. , era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016); - durante tale arco temporale il ### Sed aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il #### e la di lui figlia e socia, ###ra ### gestendo la contabilità all'insaputa dei soci; - in particolare il ### Sed: - aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della ### s.r.l., con firma artefatta del #### del #### e della ###ra ### a garanzia di operazioni mai deliberate; - aveva stipulato un contratto di telefonia ### intestato alla ### s.r.l., per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società; - aveva commissionato , a carico della ### s.r.l., alla ### s.r.l., lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad ### per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre ### - aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ### con la ### s.r.l. e un contratto con ### per utenze a debito della ASD e dello stesso ### Sed; - aveva fatto fatturare a carico della ### s.r.l., anziché della ### beneficiaria di tali lavori, dalla ### s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla ### s.r.l.; - aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a ### per complessivi € 71.300,00; - aveva fatto emettere fatture a nome della ### s.r.l., per lavori sulle autovetture della ###ra ### e della ###ra ### nonché per il noleggio di un natante; - aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla ### - si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'####, targato ###xB; - aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti; - aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui: - acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ### ma fatturati alla ### s.r.l.; - formulari rifiuti intestati alla ### ma addebitati alla ### s.r.l.; - utenze elettriche con debiti pregressi della ### le tensioni tra il ### Sed ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. ### già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica di ### - il Sig. Sed aveva proposto quale nuovo ### prima un suo amico, tale #### poi se stesso e, da ultimo, il #### - quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della ### srl per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, ###ra ### nel mese di settembre dell'anno 2017; - tra la ### s.r.l. ed il Sig. ### infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la divisione, tra lo stesso e la ### s.r.l, del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal #### per l'acquisto e delle spese sostenute dalla ### s.r.l., per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita; - a seguito del raggiungimento di tale accordo, il ### . ### i primi giorni del mese di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della ### s.r.l., di aprire un nuovo conto corrente, a nome della società, presso la ### che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di compravendita dei cavalli in società con lui; - il ### il Dott. ### quale ### p.t. della ### s.r.l., si era recato ad aprire il nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del #### che era stato, a tal fine, censito dalla banca; - durante l'anno 2017 I ### ri ### e Sed avevano posto in essere una serie di operazioni distrattive del patrimonio della ### s.r.l., riguardanti l'acquisto di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il ###. ### si era illegittimamente appropriato allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società; - in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: ###### de ### - ### per complessivi € 28.500,00; Nabab de ###### - ### per € 62.500,00; Lancer e ### Z, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. ### per € 240.000,00; Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del ### - soltanto tre cavalli, ### - #### ed ### erano stati regolarmente venduti dalla ### a srl a clienti terzi; - Il cavallo ### invece, era stato ceduto alla figlia del ##### con fattura n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il ###, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal #### con la complicità del ### Sed; - il ### il Sig. Sed aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. ### copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del #### e riferendo di un inesistente deposito cauzionale.; - tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso ### Sed il quale, in data ###, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il ###, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto; - il Sig. Sed aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate al dott. ### - la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo ### manipolata per includere anche il cavallo ### Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre ### - la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della ###ra Vajola, per la vendita di un altro cavallo, ### redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il ###; - le fatture falsificate erano state lasciate dal Sed presso lo studio del Dott. ### all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali; - Il ### il Dott. Mancino, commercialista del #### aveva trasmesso al Dott. ### un file excel con: - l'elenco dei cavalli acquistati in società; - la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare; - la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del ### in € 45.960,00; - tanto confermava la circostanza che la ### s.r.l. non avesse partecipato alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state falsificate dal ### Sed; - invero, in data ###, il Sig. ### aveva: - ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal #### per la vendita del cavallo ### - venduto il cavallo ### al cavaliere tedesco ### per € 250.000,00, come attestato dalle sue partecipazioni alle gare in data ###, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo; - le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della ### s.r.l.; - con diffida del 09.10.2017, l'### pro tempore, #### di ### aveva contestato l'invio delle fatture contraffatte al ### Sed, il quale aveva replicato, in data ###, ricusando ogni responsabilità; - tuttavia, in data ###, il Dott. ### aveva confermato, via e.mail, la ricezione della documentazione irregolare da parte del ### Sed, segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, consegnate dal ### Sed, rispetto a quelle emesse dalla ### srl, già consegnate al commercialista; - nel contempo il #### aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia ### i cavalli acquistati con risorse della ### s.r.l., sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del ### Sed; - dall'### si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione, a riprova dell'intestazione al #### per non violare la sua privacy; - in tal modo il #### era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore; - anche la ### horse ### era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione; - il Sig. Sed aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli: - una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017; - un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il ###, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione; - in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione; - nel frattempo il ### Sed aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la ###ra ### - su tale sito, formalmente della ### srl (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano pubblicizzati per la vendita i cavalli ##### e ### a riprova dell'assenza di precedenti vendite reali; - con raccomandata del 29.11.2017, l'### della ### s.r.l., Sig. ### aveva intimato al #### la restituzione dei cavalli indebitamente sottratti; - il Sig. ### aveva replicato con generiche contestazioni, in data ###, ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione: - Il cavallo ### era stato montato da ### e ### mentre ### era stato affidato a ### e ### - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla ### srl, con i finanziamenti del #### mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli presso l'### - quanto ai box di proprietà della ### s.r.l., da questa noleggiati alla ### che il #### aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla ### creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo ### convivente del ### essendo ubicati nel centro ippico); - ### Sed, allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla ### s.p.a., nella quale asseriva che la ### s.r.l. aveva già venduto i box pignorati ed incassato il relativo importo; - in data ###, l'Avv. ### , per conto di ### spA, aveva inoltrato alla ### s.r.l. una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la ### s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta; - stante l'inefficacia del tentativo del ### Sed di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box pignorati in danno della ### s.p.a. e della ### s.r.l., circostanza appurata dalla ###ra ### in data ###, allorquando si era recata ad ### insieme all'avv. ### custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018; - il Sig. Sed si era affrettato a far sparire i box, dato che la ### ra ### il ### aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della ### s.r.l., fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la ### s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi della società; - la Sig.ra ### era stata quindi contattata dal ####, titolare del centro ### il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad ### e ### per vedere i 150 box, che il #### gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di contattare il ### Sed per visionarli e concludere la vendita; - quindi il ### Cicognani aveva riferito alla ###ra ### - di aver parlato con il ### Sed, il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto, l'importo di € 850,00 a box. - di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il ### Sed vendeva 100 box ben tenuti; - tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( ###ri Sed e ###, in accordo, si erano indebitamente appropriati dei box della ### srl, per poi venderli illegittimamente, sebbene il #### non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista ### di non essere interessato all' acquisto degli stessi; Così ricostruito il fatto la ### s.r.l. ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali; - numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della ### s.r.l. dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis: 1) quanto al ###. ### - gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il ### ed il ###; - il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli ### ex Z, da parte della ### s.r.l, in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto ### s.r.l.”; - l'accordo circa l'acquisto tramite la ### s.r.l. e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la ### di ### che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui; - la proposta di definire l'esposizione debitoria della ### s.r.l. nei confronti della ### spa.; 2) quanto al ### Sed: - l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della ### s.r.l., e l'essersi sempre presentato di fronte ai terzi come socio; - l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal #### - l'aver assunto obbligazioni a carico della ### s.r.l., ma nel suo personale interesse ed all'insaputa degli amministratori p.t. e degli altri soci; - l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della ### s.r.l. - l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice; 2) quanto ad entrambi: - la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. ### per l'estinzione dei debiti della ### s.r.l.; - l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al 30.10.2017, data della diffida inviata al ### Sed, per pubblicizzare i cavalli della ### s.r.l., che il Sig. ### asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal ### Sed; - il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della ### s.r.l., tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori; - ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., da considerarsi socia eterodiretta e subordinata; - il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza; - i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.; - le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il #### e del venir meno dei cavalli, dei box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti; - le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017; - uno dei creditori sociali, la ### s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al ### di ### (### 121/2021); In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del ### Sed risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della ### s.r.l., avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, ###ra ### ed il #### - tanto esposto la ### s.r.l. in liquidazione rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'### mo ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che ### è stato amministratore di fatto della ### s.r.l., dal novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto; 2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ### ed ### sono soci di fatto della ### s.r.l. in liquidazione, ovvero, in subordine, che tra #### e la ### s.r.l. in liquidazione, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 3) accertare e dichiarare che tra ### ed ### si è costituita una società di fatto, che ha abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della ### s.r.l. n. 6 C/2017 alla ### fattura ###/2017 alla ### ra ### fattura ###/2017 al dott. ### di cui all'### 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da ### 5) accertare e dichiarare che ### ed ### hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in estensione d'atto in danno della ### s.r.l. in liquidazione, che hanno causato il depauperamento del patrimonio sociale, consistenti: a) nell'appropriazione indebita dei cavalli ### Z, ####s ######## Z, del valore commerciale complessivo pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false ###/2017 e ###/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'### p.t. della ### s.r.l. ed a sua insaputa, in favore di ### ed ### b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ### ed ### in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a ### anche come amministratore di fatto ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della ### s.r.l. in liquidazione, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad € 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) accertare e dichiarare che ### previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della ### s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993; 8) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 2.500,00 per la vendita del cavallo ### di ### alla ### ra ### di cui alla fattura ###/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla ### srl in liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 9) accertare e dichiarare che ### ha simulato la vendita della cavalla ### all'Avv. ### inducendo la ### s.r.l. ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in favore della ### le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di un inesistente accordo in conto vendita con il #### per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla ### per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto appena esposto, condannare ### a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il danno pari ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 10) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato del cavallo “### de #### Hologne” di proprietà della ### s.r.l., che ha illegittimamente venduto al #### allo scopo di permutarlo con il cavallo ### per procurare a sé ed alla ### ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 11) accertare e dichiarare che ### ha simulato la cessione del cavallo ### di proprietà del Dott. ### facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore della società fattura di vendita della ### s.r.l. a ### prima per il 50 % della proprietà del cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12; 12) accertare e dichiarare che ### si è appropriato del cavallo ### ,dopo averlo ricevuto dalla ###ra ### alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della ### s.r.l. il cavallo ### e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo ### ovvero del cavallo ### al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 13) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 1.800,00 spettante alla ### s.r.l. per la vendita di ostacoli a ### e che ha concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 14) accertare e dichiarare che ### attraverso l'abusivo riempimento di distinte di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna ### per € 8.000,00 ed in favore della ### per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della ### s.r.l. in liquidazione della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 15) accertare e dichiarare che ### ha omesso di restituire i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l., usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla ### s.r.l. in liquidazione la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.” Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il #### chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “ piaccia all'###mo ### per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla ### s.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. ### con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata; in via riconvenzionale, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. ### della somma di € 45.960,00, oltre interessi legali; in ogni caso, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.” A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che: 1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla ### s.r.l.: - nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al ### Sed, ex istruttore di equitazione del ### nonché cliente da oltre dieci anni della figlia dello stesso, ### di professione avvocato, per trovare un acquirente per un cavallo, ### rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ### - il Sig. Sed aveva individuato, tra i propri clienti, la signora ### ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo ### in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.; - quindi, in data ###, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo Vetiver”; - dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo ### e la ### s.r.l. gli aveva restituito la somma complessiva di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo ### ed il prezzo d'acquisto del cavallo ###; - alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il ### Sed si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della ###ra ### per chiedere se fosse disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della ### s.r.l., al fine di scongiurare dei protesti ai danni della società, promettendo la restituzione della somma; - esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al #### reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società, a titolo gratuito; - in data ### esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di € 52.000,00, a favore della ### s.r.l. ,con causale “prestito infruttifero”, sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati; 2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della ### s.r.l.: - ###. Sed aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in ### che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, ### dedita alle competizioni equestri; - tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia ### sarebbero stati rapidamente rivenduti a terzi dalla ### s.r.l., con prospettive di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data ###; - dei cavalli selezionati dal #### solo uno, ### era stato considerato idoneo per le esigenze della figlia ### mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, consentendo alla ### s.r.l. un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese di acquisto per € 28.500,00; - la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto; - durante un incontro tenutosi ad ### nel mese di febbraio dell'anno 2017, il ### Sed e la ###ra ### avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la ### s.r.l. si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del prezzo, mediante nuove erogazioni; - esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data ###, con causale “delegazione di pagamento da parte di ### s.r.l.”, alla ### per l'acquisto di due cavalli: ### e ### che erano stati intestati ad esso convenuto ed allo stesso fatturati; Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli: ##### ed ### dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso convenuto e gli altri tre ad esso convenuto; 3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto: - in data ### esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00 a favore della ### s.r.l., con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto di 150 box per cavalli; - la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente; - nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la ### s.r.l. era rimasta inadempiente; - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di ### s.r.l. dell'epoca, sig. ### marito della ###ra ### una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la ### s.r.l., a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società; - esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. ### di concerto con il commercialista della famiglia ### Dott. ### in € 45.960,00; - fra esso convenuto, i componenti della la famiglia ### e la ### s.r.l., non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data ###, ovvero a distanza di più di tre anni. Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da ### s.r.l. e, per l'effetto, rigettarle; accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc; con vittoria di spese di lite”.
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che: - siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli; - peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella ### s.r.l., trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al ### di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia ### aveva tentato di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. ### nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile; successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'### S.r.l., di cui i ### ri ### erano soci, gli stessi avevano stipulato con esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui; - a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della ### s.r.l., i ###ri ### e ### avevano effettuato l'acquisto della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; . da quel momento I ###ri ### e ### avevano cominciato a presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il #### aveva adibito a sua abitazione privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della ### s.r.l.; - in tale contesto la ###ra ### era l'unica ad occuparsi della contabilità della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al #### nel novembre del 2015; - sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017, i ###ri ### e ### per il tramite di ### s.r.l. e dell'### avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; - tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'### con cui la ### s.r.l. aveva stipulato diversi contratti di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici; - di fatto la ###ra ### aveva gestito autonomamente anche l'### essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari alla stessa concessi dal ### - detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla ###ra ### -l'unica amministratrice di fatto della ### s r.l. era la Sig.ra ### non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite; - parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli.
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il ### concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. . ### ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. ### ed rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio.
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. ### erano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti.
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il ### ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di ### e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025.
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024.
Con ordinanza del 30.04.2025 il ### respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa).
Nel merito ritiene il ### che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che ### Sed è stato amministratore di fatto della ### s.r.l. con decorrenza dal mese di novembre 2015: occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata.
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa.
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. ###/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali: 1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa; 2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria; 3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto; 4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”. In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali ### di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali: 1) carenza di un'investitura assembleare; 2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale; 3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,: a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa.
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del ### Sed, nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto. Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il ### Sed ha collaborato con la ### s.r.l., in qualità di tecnico addetto al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della ### s.r.l..
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il ### Sed, era la ###ra ### a impartire direttive al collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: ###ri #### e ####. Sed non aveva poteri direttivi e di gestione della ### s.r.l., era privo di poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni. Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della ### s.r.l., Dott. ### mentre la ### ra ### faceva pervenire presso il cennato studio le fatture attive della società. La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il ### Sed avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della ### s.r.l. non è idonea, da sé sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto.
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della ### ra ### l'unica che avrebbe potuto revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine).
E' del pari emerso che la ###ra ### è stata l'unica ad occuparsi, pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: ###ri ##### e ### 2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti ( #### e #### quali soci di fatto della ### s.r.l. o, in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la ### s.r.l. in liquidazione: come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali: i) sotto il profilo oggettivo; - il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune; - l'esercizio congiunto di un'attività economica; - l'alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività; ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune.
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che: - non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la ### s.r.l., difettando segnatamente la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei ###ri Sed e ### alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - da un lato il ### Sed non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. ### alla ### s.r.l.. - d'altro canto, quanto ai rapporti tra il ### Sed ed il #### è emerso che il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato; - in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal #### non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della ### s.r.l.; tanto considerato che: a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la ### di ### cooperativo ### da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito.
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il #### non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo. - la delega in favore del #### sul conto corrente della società non è mai stata operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy); b) quanto ai bonifici effettuati dal #### in favore della ### s.r.l. occorre precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario; - a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “### verso soci per finanziamenti”; - tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione; - non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione; -l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate; - per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione; orbene, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, degli anni 2017 e 2018, non è dato rinvenire la voce “### verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal #### qualificati dallo stesso prestiti infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della ### s.r.l.; - sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale.
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal #### a favore della ### s.r.l. non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione. - le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la ### s.r.l. in liquidazione, e, conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società; - al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta.
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo. Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il ### Sed un mero esecutore di direttive impartite dall'### della ### s.r.l., non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice.
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497 c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei boxcavalli. 3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il ### Sed avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993. 4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il ### Sed: a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della ### s.r.l.; b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna ### per € 8.000,00 ed a favore della ### per € 4.000,00; c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l. usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli stessi.
Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte del ### Sed, delle fatture: N. ###/2017, relativa alla vendita del cavallo ### alla ###ra ### N. ### del 16.03.2017, emessa per la vendita a ### dei cavalli ### e ### Z; la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. ### dei cavalli ###### e ### n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ### a ### s.r.l.. 5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal #### la stessa risulta priva di idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ### ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del #### della reiezione della proposta documentale. Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.. PQM ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea; respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal #### condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del #### ed in € 13.000,00 in favore del #### il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per ### Così deciso il 22 luglio 2025 nella ### di Consiglio del ### di #####
causa n. 17901/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzi, Giuseppe Di Salvo