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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32592/2025 del 14-12-2025

... c.c., perché la Corte d'A ppello, affermando che la cessione onerosa delle quote della società dissimulava una donazione, non essendo stato il prezzo pagato con gli assegni, avrebbe dovuto ricostruire l'asse relitto, tenendo conto dell'avvenuta corresponsione, da ### in favore del fratello defunto, della somma di euro 600.000,00 mediante gli stessi titoli, di importo corrispondente a quello del prezzo della cessione di azioni, e non valutando detta corresponsione, come invece avvenuto, in termini di donazione indiretta al pari della cessione delle quote societarie. Infatti, una vo lta ritenuto che gli assegni ricevuti dal de cuiu s non costituivano il prezzo della cessione delle azioni, i trasferim enti posti in essere con le estinzioni di conto corrente e titoli avrebbero dovuto essere considerati come restituzione, da parte del de cuius, delle somme portate dai predetti assegni, stante la parità dei relativi importi, e non donazioni essi stessi, co me aveva rep utato il ### unale, sicché la Corte di merito aveva errato, allorché ritenuto nuova la questione, siccome non prospettata in primo grado, implicando la stessa la necessità di svolgere un calcolo matematico al fine della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6576/2020 R.G. proposto da ### & C. S.N.C., in persona dei soci amministratori e legali ra ppresentan ti ### onio ### e #### in proprio e quale erede di To masi ### e ### quale erede di ### rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### ttista ### e ### ansante ed elettivamente domiciliat ###, presso lo st udio d i quest'ultimo; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dag li avv.ti ### e ### ed elettivamente domicil iati in ### via delle ### e ### n. 7; - controricorrenti
Oggetto: Successioni e azione di rilascio casa coniugale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezi a n. 5601/2019, pubblicata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazi one svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025; lette le conclusioni scritte della ### generale, in persona del sostituto procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso.  ### 1. ### premesso che in data ### 7 era deceduto il proprio coniuge, ### che questi, con testamento del 04/07/2007, aveva nominato suo erede universale il proprio fratello, ### e legato a lei quanto le spettava per legge, oltre alla somma di € 50.000,00, con invito a lasciare l'abitazione coniugale entro un mese dal suo decesso, e che ella, acc ettando l'eredi tà con beneficio di inventar io, aveva rinunciato al legato, convenne in giudizio la società ### F.lli di ### e ### s.n.c., ### e ### onde ottenere l'accer tamento della lesione della sua quota di legittima per effetto sia del testamento in questione, sia di alcuni atti posti in essere dal de cuius in vita. In particolare: la cessione a ### e ### a ### del la nuda proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società ### F.lli di ### e ### s.n.c., siccome simul ata; il trasferim ento di titoli e denaro da conti e depositi intestati a lui o cointestati a lui e a ### a conti e depositi intestat i esclu sivamente a quest'ultimo, siccome dissimulanti una donazione indiretta; la donazione, in data ###, a ### di un immobile sito nel Comune di ### Chiedeva , quindi, la riduzione della metà dell'eredità e del legato, l'attribuzione ex lege in suo favore del di ritto di abit azione sulla casa co niugale e la 3 condanna di ### e ### al pagamento della somma di € 3.000.000,00, quale valore locativo della casa. 
Con sentenza non definitiva n. 542/2016, il Tribunale di Vicenza accertò e dichiarò il diritto dell' attrice alla metà dell'eredità relitta dal de cuiu s ### la simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius (ossia dell'atto stipulato l'8/01/200 1 di cessione delle quote di nuda proprietà della ### F.lli di ### e ### s.n.c., siccome dissimulante una donazione in diretta a beneficio dei cessionari ### e ### na; del giroconto del 21/03/2001 dal conto corrente cointestato a ### e ### al conto corrente intestato soltanto a quest'ultimo, siccome dissimulan te una donazione indiretta a beneficio di ### della metà di quanto depositato sul primo conto co rrente; del trasferimento di titoli in favore di ### siccome dissimulant e una donazione indiretta a favore del medesimo; dell'estinzione del conto corrente n. 175218 della ### di ### con accredito del saldo nel conto corrente intestata a ### ino ### siccome di ssimulante una donazione indire tta a beneficio di quest'ultimo; dell'estinzione di un dossier titoli e trasferimento dello stesso nel deposito titoli inte stato a ### masi, siccome dissimulante una donazione indiretta a beneficio di quest'ultimo; l'inclusione nell'asse relitto dei beni risultanti dalle citate simulazioni e la loro rilevanza ai fini della determinazione del la quota di legittima . 
Disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso. 
Avverso questa sentenza i convenut i formularono espre ssa riserva d'appello alla successiva udienza del 06/04/2016. 
Con sent enza definitiva n. 243/20 18, il Tribunale di Vicenza di chiarò inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie non accolte; dichiarò che, in forza delle di sposizioni di cui al testamento olografo pubblic ato il ### e degli atti di donazione diretta o indiretta fatti in vita dal de 4 cuius, er a stata lesa la quota di legi ttima del l'attrice del va lore di € 1.553.757,48, pari alla metà dell'asse ereditario; dispose la riduzione delle disposizioni testamentarie fatte dal de cuius in favore del convenuto ### e per l'effetto attribuì all'attrice, quale erede legittimaria, la proprietà: per la quota di 2/24 degli immobili in Comune di ### via ### per la quota di 267/1000, di alcuni terreni in Comune di ### via ### e, per la quota di 250/1000, degli immobili siti in Comune di ### attribuì all'attrice la proprietà dei beni immobili di cui all'inventario del 24/07/2007, dispose la riduzione delle donazioni indirette e, per l'effetto, condannò ### al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 1.152.641,742; dispose la riduzione della donazione indiretta in favore del convenuto ### e, per l'effetto, lo condannò al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 9.773,0 58; respinse la domanda svolta dall'attrice di riconoscimento del diritto di abitazione sulla casa coniugale quale legato ex lege ai sensi dell'art. 540 c.c. e le domande riconvenzional i svo lte dal la so cietà convenuta nei confronti di quest'ultim a; pose le spese dei consulenti tecnici d'ufficio in via definitiva a carico del convenuto ### per la quota del 96% e di ### per la quota del 4%, nonché le spese del geo metra ### a carico della società convenuta; condannò i convenuti #### e la To mmasi F.lli di ### e ### s.n.c. a rifondere all'attrice le spese di lite. 
Il giudizio di gravame, interposto da ### F.lli di ### & C.  s.n.c. (già ### F.lli di ### e ### s.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore ### in proprio e quale erede di ### e da ### quale erede di ### si concluse, nella resistenza di ### con la sentenza del 18/11/2009, con la quale la Corte d'### o di ### rigettò l'appello, condannando gli appellanti alle spese del grado. 5 I giudici d'appello ritennero, in particolare, che: quanto alla cessione delle quote societarie, non fosse stato dimostrato il pag amento del prezzo mediante assegni; quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione sui predetti assegni con la affermata natura di donazione indiretta dell'estinzione di un conto corrente e del dossier titoli con accredi to a favore di ### , la pros pettazione afferente all'errore di intestazione del conto e dei tit oli al momento del suo trasferimento in altra filia le fosse nuova, siccome formulata con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; quanto al pagamento della cessione di azioni da parte di An tonio ### uliana, man casse la prova documentale e quella testimoniale fosse inidonea a suffragarla; quanto alla acritica valutazione delle risultanze delle due c.t.u., che queste avessero preso posizione sui rilievi sollevati in sede di operazioni peritali e che qu elli evidenziati nella censura non fossero idonei a contrastare le relative risultanze; quanto alla casa coniugale, la società non avesse dimostrato di essere proprietaria dell'immobile, nonostante fosse gravata dal rigoro so onere probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, tale dovendosi qualificare quella di restituzione proposta, stante la mancata produzione in giudizio dell'atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984 in forza del quale, secondo l'accertamento del c.t.u., il bene era stato conferito alla società stessa.  2. Avverso questa sentenza, ### di T omasi ### & c.  s.n.c., in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti ### ed #### in proprio e quale erede di ### ed E lena ### ana, quale erede di ### pro pongono ricorso per cassazi one, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso ### RAGIONI DELLA DECISIONE 6 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per vi olazione dell'ar t. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., perché - con riguardo 1) all'atto del 8/1/2001, con il quale il de cuius aveva trasferito al fratello ### e al nipote ### la nuda proprietà delle sue quote della società ### F.lli di ### e ### s.n.c. dietro pagamento rispettivamente della somma di lire 600.00.000, quanto al fratello ### e di lire 25.000.000, quanto al nipote ### 2) al giroconto del 21/3/2001 in favore di ### per la metà delle somme, 3) al trasferimento di titoli in favore , per la metà, del medesimo ### 4) all'estinzione di un co nto corrent e bancario e accredito delle somme in altro conto intestato al solo ### o e 5) all'estinzi one di un dossier ti toli con trasferiment o nel deposito ti toli intestato a ### - i giudici di merito avevano ritenuto non soltanto non provato il pagamento delle quote cedute, ma inammissibile l' introduzione di una versione dei fatti alternativa rispetto a quella prospettata in primo grado.  ### i ricorrenti, la Corte di merito non aveva, invero, tenuto conto del fatto che la prova dei pagam enti, avvenuta median te più passaggi progressivi (quanto al fratello ### nel primo pass aggio, mediante corresponsione a ### di sei assegni circolari di lire 100.000.000, parte dei quali destinati al pagamento del prezzo e parte alla restituzione di un finanziamento concesso da ### a ### per l'acquisto di un immobile, e della somma di euro 596.984,57, in parte a titolo di restituzione del denaro prestato per l'acqui sto della casa e in parte a titolo di parziale rimborso di un in vestimento in bond argentini fatto da ### quanto ad ### mediante re stituzione rateale delle somme prelevate d a conto corrente della società) era stata fornita mediante produzione di documenti e mediante l'audizione di testimoni. 
Il ragionamento della Corte di merito era, dunque, errato, sia in quanto aveva evidenziato la posteriorità del pagamento rispetto alla cessione , 7 benché le re lative ragioni fossero state adeguatamente spiegate e la circostanza fosse irrilevante alla luce delle prove di pagamento offerte; sia in quanto la documentazione prodotta all'uopo non era stata contestata dall'attrice; sia in quanto non era stato consi derato il documento “E” (autorizzazione scritta dal de cuius); sia in qu anto i testimoni senti ti avevano confermato le ci rcostanze, senza che rilevasse il rapp orto di parentela esistente tra essi e le parti, evidenziato invece in sentenza; sia in quant o la motivazione sul punto era carent e, non essendo stata spiegata l'esclusione delle risultanze testimoniali e qu elle di altro teste neppure richiamato.  2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, nn. 3-5, c.p.c., per espressa violazione degli artt.  345 c.p. c. e 556 c.c., perché la Corte d'A ppello, affermando che la cessione onerosa delle quote della società dissimulava una donazione, non essendo stato il prezzo pagato con gli assegni, avrebbe dovuto ricostruire l'asse relitto, tenendo conto dell'avvenuta corresponsione, da ### in favore del fratello defunto, della somma di euro 600.000,00 mediante gli stessi titoli, di importo corrispondente a quello del prezzo della cessione di azioni, e non valutando detta corresponsione, come invece avvenuto, in termini di donazione indiretta al pari della cessione delle quote societarie. 
Infatti, una vo lta ritenuto che gli assegni ricevuti dal de cuiu s non costituivano il prezzo della cessione delle azioni, i trasferim enti posti in essere con le estinzioni di conto corrente e titoli avrebbero dovuto essere considerati come restituzione, da parte del de cuius, delle somme portate dai predetti assegni, stante la parità dei relativi importi, e non donazioni essi stessi, co me aveva rep utato il ### unale, sicché la Corte di merito aveva errato, allorché ritenuto nuova la questione, siccome non prospettata in primo grado, implicando la stessa la necessità di svolgere un calcolo matematico al fine della ricostruzione dell'asse relitto, fatto che non era stato, invece, preso in considerazione. 8 3.1 Il primo e secondo motivo, da tra ttare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione della natura simulata del trasferimento di quote societarie e delle conseguenze derivanti dalla predetta soluzione ai fini della ricostruzione dell'asse relitto, sono infondati. 
Quanto al dedotto difetto di moti vazione, si osserva che, d opo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art.  54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 134, non sono pi ù ammissibili nel ricorso per cassazio ne le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sin dacato di legitti mità sulla moti vazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo co stituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e danno luogo a nu llità della sentenza - di "mancanza del la motivazione quale requisi to essenziale del provvedimento giuri sdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 
Tale vizi o non è ravvisabil e nella specie, avendo i giud ici di merito adeguatamente dato conto delle ragioni per le qu ali hanno ritenuto di 9 riconoscere la natura simulata della cessione della nuda proprietà di azioni societarie. 
Si legge nel la sentenza impugnata, infatti, che la Corte d'### ha analizzato la questione prospettata, so stenendo che la dazi one, in data ###, di sei assegni circolari dell' importo di euro 100. 000,00 ciascuno, fatta da ### al fratello, parte (per l'importo di euro 310.074,93) a titolo di prezzo della cessione e parte (per l'importo di euro 289.295,00) a titolo di rim borso di un pr estito personale fatto dal medesimo ### al de cuius e di parziale ristoro delle perdite subite per errati investimenti in bond argentini, non potesse considerarsi pagamento del prezzo della cessione della nuda proprietà delle azioni societarie, pari a lire 600.388.800, come indicato nell'atto di cessione del 8/1/2001. Così come non potevano considerarsi pagamenti della cessione i versamenti di euro 500,00 mensili fatti da ### a decorrere dal 29/1/2001, mediant e prelievi dal conto corrente della società, quale anticipo sulla quota parte di utili, atteso che non poteva consid erarsi dirimente la dichiarazione sull'avvenuto versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, dovendo l'acquirente dimostrare di avervi provveduto; il pagamento non era avvenuto prima ma dopo circa due anni e mezzo dalla cessione, a differenza di quan to dichiarato nel rogito; la sca rna documentazione era priva di reale valore probatorio in quanto erano stati prodotti solo due assegni in copia, mentre dei restanti erano stati prodotti i soli tagliandi, non dimostrativi, peraltro, della loro consegna a ### né del loro incasso, né della loro emissione al fine di pagare il prezzo della cessione; le due dichiarazioni del 30/7/2003 e del 15/12/2003 (doc. 
E) proveniva no dallo stesso ### e non avevano efficacia probatoria; le uniche deposizi oni che av valoravano la ricostruzione operata dai co nvenuti, ossia quelle di ### e di ### a ### non erano attendibili in quanto provenienti da due persone, rispettivamente sorella di ### ino ### e madre di ### 10 ### l'una, e figli a di ### e sorella di An tonio ### l'altra, legate da rapporti di parentela con le parti. 
In ragione di ciò deve escludersi che la motivazione abbia violato il minimo costituzionale richiesto ai fini della sua validità.  3.2 Quanto al vizi o di violazione del riparto del l'onere probatorio, si osserva che, come anche recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza del 18/2/2025, n. 4220 , l'erede legit timario, che chi eda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuiu s siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritt o, riconosciutogli dalla legge, all'int angibilità d ella quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comp orti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva ass urge a causa petendi accanto al fatt o della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all 'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass., Sez. 3, 4/4/2013, n. 8215; Cass., Sez. 2, 13/11/2009, n. 24134; Cass., Sez. 2, 26/4/2002, n. 6078; Cass., Sez. 2, 21/2/1986, n. 1049; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5515; Cass., Sez. 2, 12/2/1981, n. 866; Cass., Sez. 2, 16/7/1980 n. 4612). 
Dimostra quanto detto il fatto che l'erede subentra viceversa nella stessa posizione del de cuiu s allorché agisca per o ttenere l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, ma solo domanda di scioglimento della comu nione, previa collazio ne delle 11 donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi , atteso che soltanto con l'azione di riduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dalla legge in relazione al quale solo è terzo rispetto all'azione di simulazione (Cass., Sez. 2, 25/5/2001, n. 7134); tant'è che detta azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass., Sez. 2, 12/5/1999, n. 4698). 
Peraltro, ov e l'azione di simulazione, proposta in relazione ad un a compravendita, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemp eranza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l' onere di provare l' effettivo pagam ento del prezzo, potendos i, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto. 
A tal riguardo, non rileva il fatto che l'avvenuto pagamento del prezzo sia attestato nel l'atto pubblico di compra vendita, potendo applicarsi alla specie, proprio in ragione della qualifica di terzo della legittimaria, il principio, affermato da questa Corte in relazione all'azione di simulazione proposta dai cr editori di un a delle parti, secondo cui, in presenza di elementi presuntivi circa il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l' effettivo pagament o del prezzo, potendos i, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto, e tale onere probator io non pu ò ritenersi so ddisfatto dalla dichiarazione relativa al ver samento del prezzo contenu ta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (di recente Cass., Sez. 2, 18/2/2025, n. 4220; tra le tante anche, C ass., Sez. 2, 4/7/2024, n. 1834 7; Cass., Sez. 2, 2/3/2017, n. 12 5326; Cass., Sez. 2, 22/10/2014, n. 22454; Cass., Sez. 2, 30/5/2005, 11372; Cass., Sez. 2, 25/1/2006, n. 1413). 
Nella specie, i giudici di merito non hanno affatto violato il principio del riparto dell'onere del la prova, nei termini sopra espressi, avendo correttamente posto a fondamento del la decisione le prove offerte dall'acquirente, che ne era onerato, reputandole inadeguate. Non rileva, a tali fini, l'errore commess o dai giudici di merito in ordi ne alla ritenuta inattendibilità dei testi unicamente in ragi one del loro rapporto di parentela con le parti, siccome in contrasto con l'insegnamento di questa Corte. È vero che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste leg ato da uno dei predetti vincoli non può esser e esc lusa aprioristicamente in difetto di ul teriori elementi dai quali il giudice del merito desum a la perdita di credibil ità (tra le tante Cass., Sez. 1, 28/2/2023, n. 6001). Tuttavia, nella specie, la decisione è stata fondata su ulteriori elementi idonei in sé a reggere la motivazione. 
Può allora dirsi che la censura non rientra affatto nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ancorché in tal senso prospettata, atteso ch e allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa che è esterna all 'esatta interpretazione della norma e in erisce all a tipi ca valutazione del giu dice di merito, sottratta, in qu anto tale, al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640), sicché si pone fuori del perimetr o delimitante il sindacato del gi udice di legit timità, in quanto diretta a soll ecitare una nuova lettura della documentazione sopra ricordata onde addivenire a un diverso apprezzamento della fattisp ecie concreta (Cass., Sez. 1, 27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187). 13 3.3 La seconda censura è, infine, inammissibile, in quanto attinge una sola delle due rationes decidendi risultanti dalla sentenza, ossia esclusivamente quella secondo cui l' estinzione di c onto corrente e del dossier titoli dovevano essere considera te anch'esse donazioni indi rette e non restituzioni delle somme ricevuta dal de cuius attraverso la dazione dei sei assegni, in quanto la relativa censura introduceva per la prima volta una versione dei fatti del tutto nuova e alternativa, ma non anche quella, su cui è stata parimenti fondata la decisi one, secondo cui non era stata dimostrata la consegna a ### dei sei assegni e la loro intervenuta riscossione, la quale, esse ndo in sé idonea a reggere la decisione, determina il venir meno dell'interesse dei ricorrenti ad una pronuncia sul punto.  4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.  183 c.p. c. e 2697 c.c., perché i giu dici di mer ito av evano omesso di considerare che il conto corrente n. 9101, cointestato a ### e ### - nel quale aveva delega di firma ### e nel quale confluivano sia il deposito titoli intestato al solo ### con procure a firma del fratello e di ### sia la polizza al portatore intestata alla sola ### sia il deposito titoli intestato ai due fratelli ### e ### -, era stato trasferito in altra agenzia, mantenendo il relativo numero, mentre il deposito titoli, nel quale erano state effettuate svariate operazioni, aveva preso un numero diverso, come confermato dalla documentazione in atti e dalla teste ### funzionaria di banca, oltreché dalle testimoni ### e ### ed era stato intestato per errore ai due fratelli, e che a questo errore, una volta accertato, era stato posto rimedio il ###, sicché era erroneo il ragionamento del ### che av eva considerato simulat e o comunque donazioni indirette le operazioni di giroconto del 21/3/2001 dal conto 9101 ad altro conto e il trasferimento di titoli al co nto titoli in testato al solo ### o, senza 14 accertare la provenienza dei titoli custoditi in tale nuovo conto, così come era erroneo il ragionamento che non aveva tenuto conto della esclusiva titolarità in capo a ### delle spettanze provenienti dalla polizza a lei intestata. 
Ad av viso dei ricorrenti, la Corte d'Ap pello aveva omesso di prendere posizione sulla qu estione e di esc ludere quest'ultima so mma, ritenendo che la ricostruzione di tali circostanze era stata proposta in primo grado tardivamente, siccome prospettata solo nel la seco nda memoria, quella istruttoria, senza considerare che l'attrice aveva proposto una domanda generica sul punto, non av endo identificato le operazioni ass eritamen te simulate, e che le contestazioni erano avvenute nel corso del giudizio, con la conseguenza che il thema decidendum si era formato progressivamente nell'ambito delle difese assunte dalle parti.  4.2 La terza censura è fondata. 
I giudici di merito, nell'analizzare la contestata qualificazione, ad opera del ### come donazione indiretta sia dell'operazione di giroconto effettuata il ### dal conto corrente n. 9101, cointestato a ### e ### al c/c n. ### intestato al solo ### sia del trasferimento di titoli giacenti sul conto co intestato ai medesimi ### e ### al deposito intestato soltanto a quest'ultimo, hanno ritenuto che la ricostruzi one oper ata dag li appellanti, secondo cui la cointestazione dei titoli era avvenuta a mont e per un errore dovuto al trasferimento del c/c n. 9101 ad altra filiale, nel quale confluivano anche somme di denaro provenienti dalla liquidazione di cedole, rimborsi e titoli collegati al certificato di deposito ti toli al portatore con firma ### hanno affermato che la diversa ricostruzione, prospettata soltanto con le memorie istrut torie, stante la generici tà delle precedenti ricostruzioni, era idonea a definire il thema decidendum, senza limitarsi al thema probandum, in quanto si riferiva a fatti storici principali integranti il contenuto di un'eccezione in senso stre tto, a cui la legge ricollegava 15 l'effetto impeditivo, estin tivo o modificativo del diritto ex adverso fatto valere, sicché la sua allegazione era soggetta alle preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente sua tardività. 
Tale argomentazione non è però condivisibile. 
Occorre innanzitut to rilevare che l'attrice aveva esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie (ex art. 554 c.c.) e degli atti donativi posti in essere dal defunto eccedenti la propria quota disponibile (art. 555 c.c.), con la finalità di renderli inoperanti, in tutto o in parte, e cioè nei limiti in cui ciò fosse reso necessario per l'integrazione della quota di riserva (sulla finalità dell'azione di riduzione Cass., Sez. 3, 19/6/1981, n. 4024). 
Per accertare la lesione di legittima, è, infatti, necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che del la massa ereditaria co stituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e all a determinazione del loro valo re al moment o dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riuni one fittizia (cioè, co n operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura dell a successione (artt. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobi li ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcoland o, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum e impu tando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante ex art. 564 c.c. (C ass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27352; Cass., Sez. 2, 24/7/2012, n. 1291 9; Cass., Sez. 2, 1/12/1993, 11873; Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 739). 16 Orbene, a fronte della domand a dell'attrice, che aveva chiesto di tener conto, nel calcolo della legittima, anche dei beni oggetto di atti dispositivi dissimulanti una donazione posti in essere in vita dal de cuius, siccome rilevanti ai fini del procedimento di riunione fittizia (si veda, a tal riguardo, Cass., Sez. 2, 13/4/2023, n. 9813; Cass., Sez. 2, 05/05/2022, n. 14193), così contestando, nella sostanza, la titolarità dei beni oggetto degli atti di liberalità e facendo assurgere nella causa petendi la lesione della quota di riserva e la simulazione (Cass. Sez. 2, 13/11/20 09, n. 24134), le contestazioni e le deduzioni difensive dei convenuti avevano, viceversa, la finalità di ottenere una corretta ricostruzione del patrimonio del defunto, in vista delle operazioni di riunione fittizia, al precipuo fine di ridurre l'impatto che l'accogliment o della domanda dell'attrice avrebbe avuto sull'ammontare dei beni dei quali erano stati beneficiati. 
E se così è, appare evidente che le contestazioni, da parte di questi ultimi, in ordine alla titolarità dei beni medesimi, non posso no che essere considerate mere difese, proponibili, in quanto tali, in ogni stato e grado del giudi zio (v. ex mu ltis, Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951 ; Cass., Sez. 2, 7/2/2017, n. 3237), assumendo i fatti posti a fondamento delle stesse non già la valenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa attorea, ril evabili solt anto in via di eccezione, come impropriamente affermato in sentenza, ma di fatti secondari funzionali a provare l'infondatezza delle pretese attoree. 
Deriva da quanto detto l'erroneità del percorso argomentativo dei giudici di merito, che hanno ritenuto tardive le argomentazioni difensive sollevati dai ricorrenti in ragione della scorretta qualificazione delle stesse.  5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.  132, n. 4, c.p.c. e 2967 c.c., perché la Corte d'### lo, anal izzando la cessione della nuda proprietà delle quote societarie in favore di ### avevano richiamato le argomentazioni del ### che 17 aveva ritenuto indimostrato il relativo pagamento anche in ragione della inattendibilità delle testimoni sentite in qua nto parenti dello stesso , aggiungendo che ### era rimasto usufruttuario delle quote, sì da essere titolare degli util i della quota ceduta. A d avviso dei ricorrenti, i giudici non soltanto non av evano moti vato sulle ragioni per le quali le testimoni non potevano considerarsi attendibili, ma non avevano neppure considerato, ponendosi così cont ro la prova documentale in atti, che l'usufrutto era stato mantenuto dal de cuius solo per la quota del 30%, sicché ### che aveva pagato ratealmente l'acquisto con i propri utili, aveva disposto di somme a lui spettanti in virtù dello stesso accordo contenente il trasferimento.  5.2 Il quarto motivo è inammissibile. 
Infatti, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fo ndi su più ragioni au tonome, ciascuna del le quali logi camente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del grava me proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accogl imento del ricor so non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257). 
Nella specie, i giudici di merito hanno fondato la decisione sulla posizione di ### uliana ### sulla base di un triplice ord ine di considerazioni, vertenti 1) sulla inad eguatezza probatoria del pros petto allegato a dimostra zione dei versamenti effettuati mensi lmente previo prelievo dal conto corrente della società quale anticipo sulla quota parte di utili, siccome non sottoscritto, 2) sul la inid oneità delle testimonianze a suffragare il suddetto quadro probatorio, stante la loro inattendibilità, e 3) sulla spettanza degli utili al solo cedente, che aveva riservato a sé il diritto di usufrutto. 18 La doglianza attinge, nella specie, solt anto queste due ul time argomentazioni, ma non evidenzia alcu nché in ordine all'inesistente valenza dimostrativa della documentazione prodotta, in sé idonea a suffragare la decisione, a corollario della quale solo sono state espresse le due ulteriori considerazioni.  6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art.  132, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'### non aveva esaminato il motivo di doglianza - con il quale era stato rilevato che il c.t.u. non aveva dato alcuna risposta alle osservazioni critiche svolte nella perizia estimativa del compendio e in quella contabile, limitandosi a dire che non le condivideva, senza che il giudice ritenesse di integrare gli esiti delle operazioni peritali o prend esse posizione sui rilievi so llevati dal c.t.p. -, asserendo che le contestazioni non si traducevano in argoment i idonei a co ntrastare le relazioni peritali e, quanto alla perizia contabile, che fosse tardivo il rilievo di mancato accertamento della fonte di provenienza del denaro di cui al c/c n. 9101 e il deposito titoli n. 2008476. I ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che la val utazione di irrilevan za delle osservazioni crit iche del c.t.p. non era stata spiegata in sentenza e che il mancato accertamento della provenienza del denaro di cui al conto corrente e al conto titoli era circostanza oggettiva, emersa dalla c.t.u e rilevata dalla c.t.p.  6.2 Il quinto motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.  7.1 Con il ses to motivo di ricorso, si lament a, infine, la nullità del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 1809 e 2697 c.c., perché i giudici di merito, riqualificando in termini di rivendicazione la domanda, proposta dalla società, avente ad oggetto la restituzione dell'immobile già adibito a casa familiare, sul qu ale l'attrice riteneva di avere il diritto di abitazion e ex lege, benché asseritamente concesso al coniuge a titolo di comodato, e ritenendo che la società stessa non avesse dimostrato la titolarità della 19 proprietà, in assenza di un atto scritto, siccome soltanto richiamato e non allegato dal c.t.u., avevano non solo travisato i fatti, avendo il c.t.u. svolto un accertamento presso i pubblici registri rimasto pacifico in causa, come era suo potere fare, ma anche omess o di consider are che l' attrice non aveva mai contestato la circostanza, se non tardivamente con la memoria conclusionale, né aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto, passata, du nque, in giudicato, e che la manc anza dell'all egazione del titolo, da parte d el c.t.u., non era decisiva, essendo stato il relat ivo accertamento svolto dall'ausiliario.  7.1 Il motivo è fondato. 
Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno qualificato l'azione proposta dalla società con riguardo alla casa coniu gale come azione di rivendicazione, soggetta, in quanto tale, alla probatio diabolica in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà, sia pure attenuat a dalla mancata contestazione del titolo in capo all'orig inario proprietario, sostenendo che l'attrice, che aveva contestato la sussistenza di tale prova soltanto con la comparsa conclusionale, avesse facoltà di farlo, trattandosi di mera argomentazione difensiva, che il rilievo, so lleva to da ### in merito alla inutilizzabilità della c.t.u., nella parte in cui aveva accertato tale circostanza, non potesse essere accolto in quanto non fatto valere nella prima difesa utile, trattandosi di nullità relativa, e che, purtuttavia, la prova del la proprietà non fosse stata fornita in assenza dell'atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984, col quale il bene era stato co nferito, siccome non allegato alla re lazione tecnica, dovendo detto titolo essere provato per iscritto. 
Orbene, tale ar gomentazione si sco ntra con la domanda proposta dalla società, la quale, come riportato nella sentenza impugnata, aveva chiesto il rilascio dell'abitazione coniugale, siccome di sua proprietà e concessa in comodato gratuito al solo ### esclusa la moglie, esercitando, così, un'azione contrattuale e, dunque, personale e non reale. 20 Come gi à affermato da qu esta Corte, il proprietario comodante può, infatti, avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, sicché quando eserciti quest'ultima ha l'onere di provar e non la proprietà del bene, ma l'esistenza del co ntratto di co modato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, non essendo tale pretesa idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata (Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726). 
A di fferenza dell'azione di rivendicazione, co n la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assen za anche originar ia di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce, l'azione personale di restituzi one è, invece, destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferi re un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052; Cass., Sez. 2, 16/01/2020, 795). 
In questo caso, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio o emendatio libelli, os sia la trasformazi one in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza v olontariamente trasmesso al c onvenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosid detta probatio diab olica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass., Sez. U, 28/3/2014, n. 7305). 21 Pertanto, non essendo consentito al giudice mutare d'ufficio il titolo della pretesa (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726, cit.), non av rebbero potuto i giudici di merito riqualificare la domanda restitutoria in termini di rivendicazione, per poi respingerla in ragione del mancato assolvimento, da parte della società, della probatio diabolica sulla stessa gravante, sostenendo all'uopo che, in assenza di contestazione, da parte di ### della titolarità del bene in capo al comune dante causa e di conseguente attenuazione dell'onere probatorio gravante sulla società, questa non avesse prodotto l'atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984, in forza del quale, come accertato dal c.t.u., aveva acquistato la proprietà dell'immobile da ### Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.  8. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo e secondo motivo, la fondatezza del terzo e sesto, l'assorbimento del quinto e l'inammissibilità del quarto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'App ello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il terzo e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, dichiara l'inammissibilità del quarto e l'assorbimento del quinto, cassa la sentenza im pugnata e rinvia alla Co rte d'### di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ### 

Il giudice
estensore (#### (###


Giudice/firmatari: Manna Felice, Pirari Valeria

M
12

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1150/2025 del 21-12-2025

... laddove alcuna previsione si rinveniva nel contratto di cessione quote societarie. In via subordinata, poi, gli appellanti principali eccepivano la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c, per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione in oggetto. Orbene, detti motivi meritano accoglimento, atteso che, nonostante il collegamento negoziale individuato già dal primo giudice, è solo al contratto pubblico di cessione delle quote societarie che deve aversi riguardo ai fini dell'applicazione della richiesta penale in questa sede. Penale di cui nel rogito notarile di cessione quote del 27\11\2015 non si rinviene traccia alcuna. In realtà, nella scrittura privata di cessione quote del 31\10\2015 i germani #### e ### pattuivano espressamente non solo il termine entro il 30\11\2015 per il rogito notarile (art. 5), ma anche una clausola penale: all'art. 8 della scrittura privata del 31\102025 si legge testualmente che <Nel caso in cui una dalle ### non adempia alle obbligazioni di essa ricadenti ovvero alla stipula dell'atto pubblico di cessione delle quote ovvero della scrittura privata di cessione autenticata nelle firme da pubblico notaio (prescegliendosi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1)Dott.ssa ### 2)Dott. ### 3)Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite, iscritte ai nn. 707\2024 e 752\2024 RG, vertenti TRA ### elettivamente domiciliato in ####, alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello; APPELLANTE ### elettivamente domiciliata in ####, alla via ### 2, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello; APPELLANTEappellata incidentale
E ### rappresentato e difeso dall'### iscritta presso l'### d'### de ### de,##### (n. iscr. 4151), nonché al foro di ### in qualità di avvocato straniero, stabilito (### A/48342), e, anche in via disgiunta, dall'Avv. ### con le quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi p.e.c. delle nominate procuratrici (### e ###), come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione; APPELLATO - appellante incidentale ### appello avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\20204, pubblicata in data 30\5\2024 dal Tribunale di Salerno; in materia di cessione beni e penale; ### come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025 (cfr. note di trattazione scritta in atti).  ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 14\6\2024, ### proponeva appello (proc. n. 707\2024 RG) avverso la sentenza n. 2843\2024 del 29\5\2024 (pubblicata in data 30\5\2025 e notificata il 31\5\2024), con la quale il Tribunale di Salerno così pronunciava: <1) ### e dichiara che ### è debitore, nei confronti di ### della somma di € 200.000,00, in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. b) del contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto pubblico per ### di ### del 27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi dalla messa in mora sino all'integrale soddisfazione; 2) ### al pagamento in favore di ### della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per l'inadempimento della scrittura privata di divisione parziale del 31.10.2015; 3) ### al pagamento in favore di ### della somma di € 150.000,00, a titolo di penale prevista per l'inadempimento della scrittura privata di divisione parziale del 31.10.2015; 4) Rigetta tutte le altre domande, per le ragioni di cui in motivazione; 5) ### integralmente le spese di lite tra le parti>. 
Invero, con ricorso ex art. 702bis cpc del 25\11\2029 (notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 14\1\2020) ### rappresentava che con scrittura privata del 31\10\2015 prometteva di cedere al fratello ### il 50 % delle quote della “### dei ### e ### s.n.c.", con sede #######, alla via ### n. 248; che i contraenti pattuivano come prezzo della cessione la somma di € 1.050.000,00, da versarsi in una pluralità di modalità, tra cui, quanto ad € 200.000,00 (art. 2 lett. d), mediante il trasferimento della proprietà degli immobili caduti in successione e destinati a ### siti in ####, alla via ### n. 5 (piano 1°, in N.C.E.U. al foglio 25, p.lla 540 sub 3 e 4, cat. A/2); che con successivo atto pubblico per ### di ### del 27\11\2015 (rep. 194497 e racc. 42646) sottoscrivevano il contratto definitivo di trasferimento delle predette quote societarie, mutuando dal preliminare le modalità di corresponsione del complessivo prezzo; che, tuttavia, ### non provvedeva né al trasferimento dell'immobile indicato, né al pagamento del controvalore di € 200.000,00, anzi compiendo una serie di attività finalizzate a rendere ineseguibile l'obbligazione di fare; che la ricorrente convocava il fratello per il trasferimento dell'immobile innanzi al notaio ### con invito a far pervenire in tempo utile, oltre all'attestato di prestazione energetica ed i titoli di provenienza, soprattutto i titoli urbanistici; che, però, il notaio rogante evidenziava un profilo di illegittimità della documentazione ipocatastale del bene da trasferire, atteso che in data 1\2\2015 il fratello ### aveva depositato presso gli uffici comunali una C.I.L.A. per l'esecuzione di opere interne a farsi, la cui reale esecuzione risaliva ad alcuni decenni addietro, con formulario di smaltimento rifiuti, certificazione di collaudo e dichiarazione di fine lavori, tutti evidentemente falsi; che, inoltre, il Comune di ### aveva richiesto (cfr. nota prot.  13569 del 25\02\2016) di integrare l'autorizzazione ad effettuare i lavori con la sottoscrizione degli altri proprietari, rimanendo nelle more sospesa la pratica; che, nonostante il rilievo di dette problematiche, alcun riscontro perveniva né dal Comune di ### né da #### il quale invece, quale socio accomandatario della ### del dott. ### e C. sas, sottoponeva a pignoramento l'immobile da trasferire (proc. esecutiva 209/2017 RGE); che, sempre in data 31\10\2015, i tre fratelli ### sottoscrivevano scrittura privata preliminare di divisione dei beni caduti in successione del padre, tra cui anche gli immobili di via ### n. 5 - questi ultimi da attribuire a ### - da trasferire come prezzo della cessione di quote; che con atto notificato in data 10\10\2018, #### aveva già convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno i fratelli ### e ### per ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ritenendo i germani inadempienti agli obblighi di cui alla scrittura privata di divisione del 31\10\2015, oltre la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 150.000,00 cadauno (giudizio n. 8714/2018 RG pendente); che, infine, per il pagamento della parte del prezzo di cessione delle quote della farmacia di € 330.000,00, pendeva altro giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno (proc. n. 785\2017 RG), nel corso del quale ### aveva ottenuto un sequestro conservativo. 
Quindi, ### così concludeva: <accertare e dichiarare, - previa, se occorrendo, declaratoria di risoluzione dell'accordo di pagare parte del prezzo di cessione delle quote mediante il trasferimento del compendio immobiliare, sito in #### alla via ### n. 5, piano 1°, censiti al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 25, particella 540, subalterni 3 e 4, cat. A/2, - il diritto di ### ad esigere l'obbligazione pecuniaria di euro 200.000,00; per l'effetto condannare ### al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale; condannare ### a corrispondere a titolo di risarcimento danni l'importo di euro 63.796,30, pari agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 27 novembre 2015 al deposito della presente domanda giudiziale, o in subordine ad altro importo diverso importo da determinarsi in via equitativa>. Spese vinte. 
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva ### contestando in via preliminare l'avversa ricostruzione dei fatti di causa e, a sua volta, imputando ai fratelli ### e ### il pregresso inadempimento contrattuale, connesso all'omessa stipula del contratto definitivo rispetto al preliminare di divisione ereditaria del 31\10\2015, essendo prodromico al contratto di cessione delle quote societarie. Per il resistente, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria era stato impedito dalla condotta ostativa della sorella, la quale aveva eccepito alcune infondate criticità in merito alla regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, nonostante la regolarità amministrativa della C.I.L.A. in sanatoria depositata da ### Pertanto, il resistente, previa chiamata in causa del fratello ### e mutamento del rito, chiedeva il rigetto della domanda avversa e, in via riconvenzionale, <accertare e dichiarare: A. l'inadempimento della ricorrente ### all'obbligo di contrarre assunto per effetto della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria sottoscritta in data ###, della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data ###, nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del ### di ### sottoscritto in data ### (rep. 194497 racc. 42646); B. accertare e dichiarare che la mancata osservanza dell'obbligo di trasferimento degli immobili siti in #### alla ### n. 5 piano 1°, censiti al ### del detto Comune al foglio 25, particella 540, subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi assunto i seguenti nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in #### alla ### n. 5, censito al ### del detto Comune al foglio 25, particella 540, subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale 270 mq., escluse aree scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°, a carico di ### è conseguenza ed effetto dell'inadempimento dei germani ### e ### alle obbligazioni di cui della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria sottoscritta in data ###, nonché di ### in riferimento all'inadempimento della scrittura privata di cessione quote sottoscritta in data ###, nonché dell'atto pubblico di cessione quote a rogito del ### di ### sottoscritto in data ### (rep. 194497 racc. 42646); C. Pronunciare sentenza costitutiva in pregiudizio di ### (e previa integrazione del contraddittorio di ### di trasferimento degli immobili siti in #### alla ### 5 piano 1°, censiti al ### del detto Comune al foglio 25, particella 540, subalterni 3 e 4, cat. A/2, oggetto di posteriore fusione catastale ed aventi assunto i seguenti nuovi dati identificativi: appartamento per civile abitazione sito in #### alla ### n. 5, censito al ### del detto Comune al foglio 25, particella 540, subalterno 13, cat. A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale 270 mq., escluse aree scoperte per 260 mq, rendita euro 795,34, piano 1°; D. ### (e, previa integrazione del contraddittorio anche ### al pagamento in favore di ### della somme pattuita a titolo di penale con la scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria sottoscritta in data ### nella misura di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate. - Con riserva di articolare domanda nei confronti ### a seguito di integrazione del contraddittorio ove disposta in accoglimento dell'eccezione preliminare; Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari con richiesta di condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>.
Di poi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### ( decreto del 12\9\2020), rimasto contumace nonostante la regolare notifica (cfr. notifica via PEC del 23\12\2020) e mutato il rito (cfr. ordinanza 8\2\2021), la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. 
Il Tribunale di Salerno, quindi, emanava la sentenza qui gravata, con la quale, come sopra precisato, dichiarava ### debitore della sorella ### per la somma di € 200.000,00 e lo condannava al relativo pagamento, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, condannando altresì i germani ### e ### al pagamento in favore di ### della somma di € 150.000,00 ciascuno, a titolo di penale per l'inadempimento della scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria del 31\10\2015. 
In particolare, il primo giudice riteneva insussistenti i lamentati vizi edilizi, impeditivi del trasferimento, atteso che la CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva aveva accertato la regolarità urbanistica dei beni siti in ### alla via ### n. 5 (p.lla 540 sub 3 e 4, poi fusi nella sub 13). Con la conseguenza che i germani ### e ### dovevano, a detta del Tribunale, essere considerati responsabili del ritardo nella stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria e condannati al pagamento della penale prevista dall'art. 6, pari ad € 150.000,00 ciascuno: per il primo giudice, infatti, la ### presentata al Comune da ### era valida, perchè la richiesta di sanatoria da parte di un solo comproprietario non la inficiava, non potendosi gli altri comproprietari dolersene. Infine, il giudice di prime cure, rilevata la difficoltà di individuare l'effettiva titolarità dei beni di via ### n. 5 sopra citati - nella procedura esecutiva in corso, i beni erano stati aggiudicati a ### ma successivamente revocati per la pronuncia di estinzione della procedura, e pendeva opposizione agli atti esecutivi - concludeva per il riconoscimento del diritto di ### al pagamento da parte del fratello ### del controvalore in denaro a titolo di datio in solutum, pari ad € 200.000,00, oltre interessi dalla mora al soddisfo.
Con la prima impugnazione in esame (proc. n. 707\24 RG), ### previa sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia appellata, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: - Il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'appellante al pagamento della penale di € 150.000,00 prevista solo nel contratto preliminare di divisione ereditaria, pur essendo lo stesso estraneo all'atto di cessione delle quote societarie e nonostante il contratto di scioglimento della comunione ereditaria non fosse oggetto del presente giudizio. ###, peraltro, evidenziava di non avere mai ricevuto alcuna convocazione e\o sollecito per la stipula del definitivo della divisione, la cui clausola penale non poteva essere invocata in altro rapporto; - In via gradata, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso qualsiasi valutazione sulla manifesta eccessività della penale in rapporto al valore economico delle rispettive obbligazioni in sede di divisione. 
Quindi, ### chiedeva la riforma della sentenza appellata, mediante il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in primo grado ovvero, in via subordinata, la riduzione della penale. 
Nelle more, con ordinanza del 30\6-1\7\2024 il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta di correzione della sentenza di primo grado (cfr. ricorso del 30\5\2024 di ###, mediante la sostituzione della condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 200.000,00 - dalla messa in mora al soddisfo - con quella “oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione del credito”. 
Quindi, con separato atto, notificato in data 31\5\2024, ### proponeva appello (proc. n. 752\24 RG) avverso la medesima sentenza per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985 e dell'art. 29, comma 1-bis della l. 27/02/1985 n. 52, comma aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. in legge 30/07/ 2010, n. 122. Per l'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuta la regolarità urbanistica\edilizia dell'immobile da trasferire, benchè un anno e mezzo prima della redatta in sede esecutiva il notaio rogante avesse evidenziato l'irregolarità della pratica presentata dal solo ### il quale peraltro aveva allegato documentazione non veritiera; - violazione dell'art. 1102 c.c. e degli artt. 11 e 36 del DPR n. 380\2001, avendo erroneamente il Tribunale ritenuto non necessario, ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, la sottoscrizione di tutti i titolari del diritto di proprietà sull'immobile, non essendo #### detentore qualificato e non essendoci alcun pactum fiduciae tra i coeredi; - violazione degli artt. 1218, 1382 e 2932 c.c, essendo del tutto irrilevante ed estraneo al presente giudizio - e comunque non censurabile - il comportamento dell'appellante, ### in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria, del quale il germano ### non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cc; - in via subordinata, violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c, per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione; - violazione degli artt. 183, comma 6, cpc e 1383 cc, avendo ### illegittimamente modificato nelle memorie istruttorie l'originaria domanda ex art. 2932 cc in riferimento al trasferimento degli immobili di cui al prezzo della cessione delle quote societarie, nella nuova domanda di pronuncia della sentenza costitutiva di trasferimento in pregiudizio dei coeredi ### e ### ossia in relazione al preliminare di divisione ereditaria; - violazione dell'art. 1284, comma IV, cc, atteso che il primo giudice, nonostante l'espressa richiesta, non aveva liquidato i predetti interessi, connessi ad una obbligazione di natura contrattuale; - violazione dell'art. 92, comma secondo, cpc, stante la generica motivazione in merito alla disposta compensazione delle spese processuali - “molteplicità e complessità delle questioni giuridiche trattate” - da ricondurre a mere formule di stile.
Pertanto, ### chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ella sentenza appellata, <in via principale, rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte da ### nei confronti di ### in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; rigettare la domanda di condanna di ### al pagamento della penale di euro 150.000,00#, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; previa conferma della statuizione di condanna di ### al pagamento, nei confronti di ### della somma di € 200.000,00, in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. b) del contratto di cessione di quote sociali stipulato per atto pubblico per ### di ### del 27 novembre 2015, rep. 194497 e racc. 42646, condannare ### al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale sino all'integrale soddisfazione; in subordine, nella denegata ipotesi di conferma dell'inadempimento dell'appellante, ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale a carico di ### giacché l'obbligazione in massima parte eseguita con la corresponsione di quanto convenuto per il rimborso della quota di partecipazione del ### alla società ### s.a.s. del dott. ### ed in ogni caso perché manifestamente eccessiva rispetto al valore della prestazione inadempiuta; condannare ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione al procuratore costituito>. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio n. 707\24 RG, ### in data 24\7\2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis cpc, nonché contestando analiticamente gli assunti avversi, compresa la richiesta di sospensiva.  ### poi, si costituiva formalmente anche nel proc. n. 752\2024 RG, confutando i motivi di appello avversi e proponendo, a sua volta, appello incidentale al fine di far valere la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, inaudita altera parte, con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024, in quanto emessa in violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo. Inoltre, con l'appello incidentale contestava la non debenza dei richiesti interessi ex art. 1284, quarto comma, cc, essendo il ritardo nel trasferimento dell'immobile imputabile allo stesso creditore, ossia alla sorella ### Di seguito, disposta la riunione dei due appelli avverso la medesima sentenza (cfr. decreto del ### del 15\1\2025), la Corte accoglieva le istanze di sospensiva avanzate separatamente da ### e ### (cfr. ordinanze del 5\12\2024 e del 28\1\2025). Di contro, nulla statuiva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado proposta da ### in quanto formulata solo nelle note di trattazione scritta, senza addurre mutamenti nelle circostanze ex art. 283, secondo comma, cpc (il precetto è la naturale evoluzione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado). 
Quindi, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica. 
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c. con provvedimento del 4\11\2025. 
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli principali siano fondati e che vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno, laddove quello incidentale vada nella sostanza respinto. 
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. 
In via preliminare, ritiene la Corte che gli appelli principali in esame siano ammissibili, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.  22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. ### deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". 
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle ### della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che <Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021). 
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dei due atti di appello principali sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma. 
B. Contratto oggetto di controversia e penale. 
Sempre in via preliminare, ritiene la Corte opportuno chiarire che la condanna al pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo del trasferimento dell'immobile, di cui all'art. 2 lett d) del contratto di cessione quote societarie, non è stato oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di ### ragion per cui deve ritenersi che su tale pronuncia sia sceso il giudicato. 
Di conseguenza, i punti controversi sottoposti alla cognizione di questa Corte sono circoscritti alla impugnata condanna al pagamento della penale e, come si affronterà nel prosieguo, alla condanna degli interessi legali e\o ex art. 1284, comma quarto, cc. 
Invero, con gli appelli principali i germani ### e ### si dolevano, nella sostanza, dell'estraneità al presente giudizio del loro comportamento in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di divisione ereditaria, del quale il fratello ### non aveva mai chiesto in questa sede l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cc. 
Peraltro, a detta degli appellanti, solo nel contratto preliminare di scioglimento della divisione ereditaria era stata prevista una penale di € 150.000,00 per la mancata stipula del definitivo, laddove alcuna previsione si rinveniva nel contratto di cessione quote societarie. In via subordinata, poi, gli appellanti principali eccepivano la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c, per la mancata riduzione della penale in relazione al valore economico dell'operazione in oggetto. 
Orbene, detti motivi meritano accoglimento, atteso che, nonostante il collegamento negoziale individuato già dal primo giudice, è solo al contratto pubblico di cessione delle quote societarie che deve aversi riguardo ai fini dell'applicazione della richiesta penale in questa sede. 
Penale di cui nel rogito notarile di cessione quote del 27\11\2015 non si rinviene traccia alcuna. 
In realtà, nella scrittura privata di cessione quote del 31\10\2015 i germani #### e ### pattuivano espressamente non solo il termine entro il 30\11\2015 per il rogito notarile (art. 5), ma anche una clausola penale: all'art. 8 della scrittura privata del 31\102025 si legge testualmente che <Nel caso in cui una dalle ### non adempia alle obbligazioni di essa ricadenti ovvero alla stipula dell'atto pubblico di cessione delle quote ovvero della scrittura privata di cessione autenticata nelle firme da pubblico notaio (prescegliendosi sin d'ora il #### con studio in terni, alla ### S.  ### 2/A, tel. ###), entro i termini convenuti, come previsto dal presente contratto, si conviene che la ### che ne avrà interesse potrà richiedere, se del caso, l'esecuzione in forma specifica dell'integrale contenuto del presente contratto. Inoltre, in tale ipotesi, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra parte una penale fin d'ora quantificata e concordata tra le ### in misura pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo di cessione come quantificato all'art. n. 2 del presente contratto>. 
Ebbene, è sufficiente leggere attentamente detta pattuizione per accorgersi che l'eventuale pagamento della penale era stata contrattata dalle parti solo in caso di mancata stipula dell'atto pubblico di cessione - ovvero di scrittura privata di cessione delle quote autenticata da notaio - entro i termini convenuti, ossia entro il 30\11\2015. Circostanza questa verificatasi, visto che le parti sottoscrivevano il rogito notarile in data 27\11\2015 dinanzi al prescelto notaio ### di ### (cfr. atto rep. 194497, racc. 42646, reg. presso l'### delle ### di ### in data 14\12\2015 al n. 7683 serie ###).   Né d'altra parte può darsi alla clausola penale una diversa ed estensiva interpretazione, trovando, anzi, la stessa una applicazione restrittiva, nel senso che dev'essere applicata soltanto a quelle obbligazioni alle quali con certezza si riferisce, e non anche ad altre con esse semplicemente connesse, come, di contro, ha argomentato in maniera incongrua il primo giudice, collegando al mancato pagamento di parte del prezzo della cessione delle quote societarie - unico contratto, vale ripeterlo, oggetto della presente controversia - il pagamento della penale di cui al diverso rapporto di cui al preliminare di scioglimento della comunione ereditaria. 
Peraltro, nel trasfondere i loro accordi nell'atto pubblico del 27\11\2015, ### e ### eliminavano l'originaria clausola penale dal contratto di cessione quote, limitandosi a prevedere che “### si obbliga a trasferire con atto separato” l'immobile di via ### n. 5, già indicato, così modificando per iscritto i loro precedenti patti.
In parte qua agitur, pertanto, la motivazione del tribunale non può essere condivisa, avendo il primo giudice trasferito la penale prevista nella scrittura privata di scioglimento parziale della comunione ereditaria (art. 6) - “#### e ### stabiliscono che qualora una delle ### si rendesse eventualmente inadempiente in ordine a quanto ivi espressamente convenuto e pattuito sarà obbligata a corrispondere a ognuna delle altre ### l'importo di euro 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00) a titolo di penale” - alla diversa scrittura privata di cessione quote societarie, in netta violazione del principio sopra ricordato del vincolo di stretta interpretazione della clausola penale. 
Deve, pertanto, ritenersi infondata la domanda di pagamento della penale, proposta da ### C. Appello incidentale: nullità correzione errore materiale e interessi ex art. 1284, comma IV, cc. 
Con l'appello incidentale proposto nel riunito procedimento (n. 752\2024 RG), #### eccepiva la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta con l'ordinanza del 30\6\2024 (comunicata in data 1\7\2024), in quanto emessa senza instaurare il preventivo e necessario contraddittorio sul punto, in netta violazione dell'art. 288, secondo comma, cpc. 
Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Emerge a chiare lettere dalla disamina del procedimento di primo grado che, subito dopo la pubblicazione della sentenza qui gravata, ### presentava quasi contestualmente sia l'appello qui riunito sia l'istanza di correzione di errore materiale per ottenere la “sostituzione” degli interessi liquidati in sentenza senza alcuna specificazione, con i richiesti interessi ex art. 1284, comma quarto, cc. 
Tuttavia, pur rientrando l'ipotesi in esame nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art.  288 cpc - “Se è richiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, fissa udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui” - il giudice di prime cure non provvedeva all'instaurazione del contraddittorio con la controparte, ossia con ### decidendo direttamente sull'istanza inaudita altera parte. 
Ne consegue, pertanto, la nullità della sentenza di primo grado nella parte oggetto di correzione, che deve considerarsi tamquam non esset, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc. 
Peraltro, ad opinione di questa Corte si trattava comunque di un error in iudicando non emendabile con il semplice procedimento di correzione di errore materiale.  ### la costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. 
Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. ### correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso. 
Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, i presupposti per l'applicabilità del rimedio approntato dalle summenzionate disposizioni del codice di rito non sussistevano, in quanto la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025). 
Ad ogni buon conto, la rilevata nullità non importa una regressione al primo giudice, imponendo, di contro, alla Corte la decisione nel merito, come sollecitata dalle parti interessate: la questione della debenza o meno degli interessi ex art. 1284, comma quarto, cc risulta correttamente sottoposta all'attenzione di questa Corte sia dall'appello principale riunito di ### sia dalla difesa dell'appellante incidentale, ### Orbene, si ritiene che detti interessi debbano essere riconosciuti alla parte richiedente. 
E' noto che con l'art. 1284, quarto comma, cc è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). In altri termini, la disposizione in esame individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. E ciò in quanto l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato chiaramente introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite. Con la conseguenza che lo scopo deflattivo, che costituisce la vera ratio della norma, prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e trova applicazione non solo nel caso di obbligazioni di natura contrattuale, ma anche in quelle di fonte extra contrattuale, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in via di interpretazione estensiva (cfr., da ultimo, Cass., Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025; Cass., Ordinanza n. 61 del 3/01/2023). 
Nulla quaestio, pertanto, sull'operatività dell'art. 1284, quarto comma, cc anche per la datio in solutum di cui al caso che qui ci occupa. Tale, infatti, deve essere qualificato il concesso pagamento della somma di € 200.000,00 in luogo dell'originaria prestazione di trasferimento dell'immobile di via ### n. 5, come previsto nel contratto di cessione quote del 27\11\2015. 
Manca, infine, una diversa determinazione sulla misura degli interessi nel contratto di cessione quote. Infatti, la previsione della maggiorazione degli “interessi come per legge”, richiamata nelle note conclusionali di replica di ### a sostegno della sua tesi dell'accordo in merito alla debenza dei soli interessi legali, è in realtà collegata dalle stesse parti contraenti soltanto al pagamento dell'ulteriore somma di € 330.000,00 (art. 2 lett e), da corrispondersi in n. 33 rate mensili. 
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che gli appelli principali vadano accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, vada rigettata la domanda di condanna di ### e ### al pagamento della penale di € 150.000,00. 
In relazione all'appello incidentale, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nella parte corretta, questa Corte, a parziale modifica della sentenza appellata, condanna #### al pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale - statuizione passata in cosa giudicata per mancato appello - “oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla domanda al soddisfo”. 
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni agitate dalle parti. 
D. Spese processuali. 
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
Pertanto, in omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite del doppio grado di giudizio - tranne che per ### rimasto contumace dinanzi al Tribunale - devono essere poste a carico di ### così come in dispositivo, con attribuzione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da ### e ### nei confronti di #### nonché sull'appello incidentale proposto da ### nei confronti di ### ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE gli appelli principali e, per l'effetto, in ### della sentenza n. 2843\2024 emessa in data 29-30\5\2024 dal Tribunale di Salerno, ### la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da ### di condanna di ### e ### al pagamento della penale di € 150.000,00; 2) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da ### e, per l'effetto, ### la nullità della sentenza n. 2843\2024 emessa in data 29-30\5\2024 dal Tribunale di Salerno, nella parte corretta con l'ordinanza del 30\6-1\7\2024; 3) ACCOGLIE l'appello principale di ### e, per l'effetto, #### al pagamento della somma di € 200.000,00 come già statuito dal Tribunale, “oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cc dalla domanda al soddisfo”; 3) ### al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 420,83 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 4) ### al pagamento in favore di ### delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 5) ### al pagamento in favore di ### delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo. 
Così deciso in ### lì 11 dicembre 2025 ### estensore ### - ###ssa ### - - ###ssa ### -

causa n. 707/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 2186/2025 del 21-12-2025

... anteriore a detta alienazione, avendo provveduto alla cessione delle sue quote sociali con atto dell'8/04/2015. Dunque, nell'arco temporale in cui si sono succeduti i numerosi rinvii del termine per la conclusione del contratto definitivo, come dimostrato dalla documentazione allegata dall'attore, il ### ha avuto un ruolo di rilevanza all'interno della compagine amministrativa della società ### sino poi a dismettere le proprie quote (al fine di rendersi formalmente estraneo alla società) e acquistare il bene oggetto del contratto preliminare stipulato dall'attore. ### allega poi l'ulteriore circostanza per cui il ### nell'arco del tempo in cui il bene oggetto di causa ha visto lo svolgimento di lavori di costruzione e finitura, avrebbe fornito lui stesso materiale per la costruzione. Detta circostanza è confermata altresì dall'audizione del teste ### che in risposta al cap. 20 della memoria di parte attrice (### che il sig. ### sin dal 3.07.2010 (data di stipula del preliminare) e comunque alla data del 20.04.2016 (data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile) era a conoscenza della esistenza e persistenza del preliminare sottoscritto tra ### e ### srl), ha dichiarato: “### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 18/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127 ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2525 R.G. Cont. dell'anno 2017 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### - C.F. ###, elettivamente domiciliato in via ### lato ### - ####, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### NONCHÉ ### S.R.L. - C.F./P.IVA ###; ### contumace ### azione revocatoria ex art. 2901 c.c..  CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18/11/2025, i difensori delle part hanno richiamato le conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi cui si sono integralmente riportati.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### e la ### S.r.l., chiedendo, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (### n. 10.050 - Racc. n. 5541), ai rogiti del notaio ### del 20/04/2016, con cui la ### S.r.l. ha trasferito a ### la proprietà dell'immobile sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto in ### al del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7. 
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data ### ha stipulato, in qualità di promissario acquirente, un contratto preliminare con ### e ### legali rappresentanti della ### S.r.l. per la vendita dell'immobile indicato. 
Nel contratto preliminare le parti hanno concordato il prezzo di vendita nella somma di € 80.000,00 prevedendo che l'attore avrebbe provveduto al pagamento tramite versamento di € 20.000,00 a titolo di acconto e anticipo di prezzo al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, la restante somma di € 60.000,00 da corrispondersi alla stipula del contratto definitivo, entro e non oltre il ###. 
Le parti hanno, altresì, sottoscritto scrittura privata dalla quale risulta che l'attore avrebbe corrisposto un'ulteriore somma pari ad € 20.000,00 come acconto ulteriore e anticipo di prezzo. 
Successivamente, il ### ha rilevato di aver conferito altra somma pari ad € 10.000,00 fino a un totale di € 50.000.00.
La data per la stipula del contratto definitivo sarebbe poi stata lungamente rinviata, in ragione del fatto che la promittente venditrice avrebbe maturato un ritardo nell'esecuzione dei lavori, con fissazione del termine, da ultimo, per la data del 31/08/2014. 
Contestualmente, l'attore ha rilevato che il convenuto ### che successivamente è divenuto amministratore della ### ha seguìto personalmente i lavori sull'immobile, anche fornendo consigli al figlio di parte attrice, ### in ordine alla scelta dei materiali da acquistare per la finitura dell'immobile, oltre a presenziare personalmente alla stipula del preliminare e della successiva scrittura privata. 
In data #### è divenuto amministratore della ### S.r.l. ed avrebbe proceduto a seguire i lavori sull'immobile, intrattenendo appunto rapporti con l'attore e il di lui figlio sulla ristrutturazione dell'immobile. 
A fronte del continuo ritardo nell'esecuzione dei lavori sul bene oggetto di causa, l'attore ha successivamente scoperto che l'immobile sarebbe stato venduto al ### ormai, al tempo dell'introduzione della domanda, ex amministratore della ### trasferimento avvenuto con atto di compravendita del 20/04/2016 (### n. 10.050 - Racc. n. 5541) a rogito del notaio ### Pertanto, in data ###, l'attore ha introdotto ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c., avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento immediato a carico della ### S.r.l. per la somma di € 100.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata. 
Ciò considerato, secondo la prospettazione attorea, ritenuti integrati tutti gli elementi richiesti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ha così concluso in citazione: “### il Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art.  2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita rep. n. 10.050 - racc. n. 5541) stipulato in data per notaio ### tra la società ### S.r.l. e il sig. ### dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione notarile … e per l'effetto ordinare al ### dei ### presso l'### del ### di ### la trascrizione dell'emananda sentenza”. 1.1 Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio ### contestando tutto quanto dedotto da controparte perché ritenuto infondato in fatto e in diritto. 
In particolare, il convenuto ha rilevato come il contratto preliminare menzionato, in quanto non trascritto nei pubblici registri, non sarebbe opponibile al terzo acquirente. 
Inoltre, alla data di stipula del contratto preliminare, il convenuto non sarebbe risultato amministratore della società ### né tantomeno avrebbe avuto conoscenza di trattative o contratti intercorsi tra le altre parti del giudizio. 
In data ###, inoltre, parte convenuta ha ceduto tutte le proprie quote societarie ad altro soggetto, ### cessando dalla carica di amministratore che è stata assunta da tale ### Pertanto, sia alla data della stipula del contratto preliminare, sia alla data della compravendita in suo favore del bene, il convenuto non avrebbe avuto alcun potere di rappresentanza della società. 
Il convenuto costituito ha altresì negato di aver seguito i lavori di costruzione del bene, né, in quanto terzo, avrebbe potuto avere conoscenza del pregiudizio subito dall'attore e della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo. 
Per le ragioni illustrate ha chiesto il rigetto della domanda attorea.  1.2 Verificata la ritualità della notifica alla convenuta ### S.r.l., che non si è costituita, all'udienza del 19/09/2017, ne è stata dichiarata la contumacia. 
Concessi su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 10/09/2019, sono state ammessi gli interrogatori formali di parte attrice e convenuta limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, articolati nella memoria depositata da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., e limitatamente ai cap. 20, 21, 22, 23 e 24 come articolati nella seconda memoria da parte convenuta. 
Rilevata l'impossibilità di accesso ad una parte delle memorie articolate da parte convenuta, con ordinanza del 14/03/2021 è stata confermata l'ordinanza istruttoria precedente e, ad integrazione, è stata ammessa la prova per testi articolata dalla parte convenuta alla lett. D della seconda memoria istruttoria, sul cap. 1, nonché prova diretta e contraria con i testi di controparte.
Sentiti i testimoni delle parti ed espletato l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del 24/09/2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 26/06/2025. 
Vista l'istanza delle parti di fissazione dell'udienza in presenza, è stata fissata ulteriore udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c, al 18/11/2025 ore 14:30. 
Con ordinanza resa all'udienza, il g.i. si è riservato di provvedere a norma del terzo comma della richiamata disposizione.  1.3 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante ### integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al ### per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 18/11/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art.  281-sexies, terzo comma, c.p.c..  2. ### attrice ha agito al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (### n. 10.050 - Racc. n. 5541) a rogito del notaio ### del 20/04/2016, con il quale la convenuta ### S.r.l. ha trasferito la proprietà dell'immobile sito in #### delle ### n. 4, come in premessa ulteriormente individuato, a ### 3. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono: a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando; b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante); c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d.  eventus damni); d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore; e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso; f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).  3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.  ### attrice ha dimostrato la sussistenza di un credito, dalla stessa vantato nei confronti della società convenuta ### S.r.l., per l'importo di € 100.000,00, come liquidato con decreto ingiuntivo n. 1193/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data ###, avverso il quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge come da certificazione allegata alla prima memoria istruttoria nel presente giudizio. 
Nella specie, il credito è sorto dalla corresponsione, da parte dell'attore, della somma pari ad € 50.000,00, in favore della società convenuta, a titolo di caparra confirmatoria, in occasione della stipula del contratto preliminare, e in vista della conclusione del contratto definitivo, per l'acquisto dell'immobile (oggetto di rivocatoria) sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto in ### del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7. 
A fronte del mancato adempimento da parte della società convenuta all'obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo e all'esito della scoperta relativa alla vendita del bene in favore dell'ulteriore convenuto, ### l'attore ha agito chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto e la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. 
La corresponsione delle somme versate trova conferma nella documentazione in atti. 
In particolare, dall'assegno emesso in data ###, emerge l'avvenuto pagamento, in favore della ### S.r.l., della somma pari ad € 20.000,00, e con scrittura privata sottoscritta dall'attore e dei legali rappresentati della #### e ### datata al 3/07/2010, non disconosciuta, si fa riferimento alla complessiva somma sino a quel momento corrisposta, per un totale di € 40.000,00 di cui € 20.000,00 versati in contanti, intesi come “caparra” secondo quanto indicato nella scrittura stessa. 
Da ulteriore assegno versato in atti, datato al 17/07/2012, si desume come l'attore ### abbia effettuato ulteriore versamento in favore di ### pari ad € 10.000,00, per una somma totale versata pari ad € 50.000,00.  3.1.1 Occorre chiarire, a tal proposito, alcuni aspetti di particolare rilevanza, in ordine all'identificazione e dimostrazione del credito finalizzata alla pronuncia del provvedimento all'esito dell'introduzione di un'azione revocatoria. 
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge. 
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia ### anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 24.7.2003, n. 11471; 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass. 14.11.2001, n. 14166; 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass. 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400). 
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui “### che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n. 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212). 
Il concetto di ‘credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, 1414). 
Chiarisce da ultimo la Corte di legittimità che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione. (Cass. civ., sez. III, 17/06/2024, n. 16819). 3.1.2 Nel caso di specie il credito risulta sancito dalla emissione del decreto ingiuntivo n. 1193/2017, il quale implicitamente statuisce sulla legittimità del recesso, operato da parte attrice, dal contratto preliminare stipulato per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, contestualmente determinando il sorgere del diritto alla restituzione del doppio della caparra versata. 
In punto di diritto, va chiarito che il recesso previsto dall'art. 1385, secondo comma, c.c., presuppone l'inadempimento della controparte avente gli stessi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale e configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, al pari di quanto previsto dagli artt. 1454, 1456, 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. 
Condivide con il fenomeno risolutivo tanto i presupposti, quali l'inadempimento dell'altro contraente, che deve rivestire il carattere della gravità e dalla non scarsa importanza, quanto le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 31/01/2019, n. 2969; Cass. civ., sez. II, 06/09/2011, n. 18266). 
Deve a tal proposito evidenziarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così Cass. n. 409 del 13/01/2012; da ultimo, Cass. civ., II, 21/06/2024, (ord.) n. 17148).  ### circa la gravità dell'inadempimento lamentato deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio della proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (Cass. civ., sez. II, 23/11/2020, n. 26558). 
Ai fini della valutazione della gravità si deve, dunque, tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 20/06/2019, n. 16624). 
Nel caso di specie, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ha senz'altro riguardato la circostanza per cui dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto preliminare ad un terzo è derivata la decisiva compromissione dell'interesse del promissario acquirente, il quale non avrebbe potuto concludere il contratto definitivo a fronte della perdita della possibilità di acquistare il bene cui era interessato. 
Né la società convenuta inadempiente ha allegato alcun inadempimento di controparte che abbia spinto la promittente venditrice a non addivenire alla conclusione del contratto definitivo, considerato che la stessa, che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non si è costituita nel presente giudizio, sostanzialmente nulla allegando contro la ricostruzione fattuale operata dall'attore. 
Per le ragioni esposte, il credito vantato dall'attore, derivante dallo scioglimento del contratto preliminare, si pone come presupposto dell'azione pauliana in esame.  3.2 ### di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale. 
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale. 
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo. 
È pertanto pregiudizievole l'atto che: ### sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); ### crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); ### rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); ### abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.). 
Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di compravendita, che viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo pacificamente suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c..  3.3 ### damni - ### presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. ‘eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, così Cass. civ., Sez. III, 19/07/2018, (ord.) n. 19207, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 17.10.2001, n. 12678, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651). 
Ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è, dunque, necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., Sez. I, 12/05/2022, n. 15257).
A tal proposito, pare utile osservare come la sostituzione di un cespite immobiliare con il denaro derivante dalla compravendita comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in ragione della facilità con cui il denaro può essere ceduto (Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1896). 
A ciò si aggiunga che “l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ, Sez. III, 29/09/2021, n. 26310). 
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (Cass. civ., Sez. VI - III, 25/09/2019, (ord.) n. 23907). 
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808). 
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. civ., 6/2/2019 (ord.), n. 3538). 
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale è opportuno osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore. 
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dall'unica parte convenuta costituita, che non ha, peraltro, articolato prove sul punto.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alla difesa della convenuta costituita, che non ha contestato la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, e contestualmente la contumacia del convenuto ### S.r.l., debitrice, sono elementi in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio. 
Si può, dunque, ritenere provato che ### S.r.l., a seguito dell'atto di compravendita, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice.  3.4 ### nocendi o consilium fraudis - ### elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito. 
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi ( 26/2/2002, n. 2792). 
In altri termini, è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore. 
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro. 
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito dell'attore, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato “con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass., Sez. III, 5/09/2019, ord.  22161). 3.4.1 Nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere ricondotta ad un tempo posteriore rispetto al momento in cui è stato realizzato l'atto dispositivo. 
Il rapporto negoziale tra l'attore ### e la società convenuta ### S.r.l. è sorto con la tipula di un contratto preliminare per la vendita di immobile, sottoscritto dalle parti in data ###, mentre l'atto dispositivo per cui l'attore ha agito in revocatoria è stato stipulato il ###. 
Ciò non è sufficiente a definire l'aspetto temporale in esame. Ed infatti, dalla sottoscrizione del contratto preliminare, è derivata, in capo all'attore in revocatoria, l'obbligazione di pagamento del prezzo. 
Egli, quindi, non può considerarsi creditore dal momento della stipula dei contratti preliminari e il versamento delle somme a titolo di caparra confirmatoria, e quindi, finché fosse rimasto preservato il suo interesse alla conclusione del contratto definitivo, non può dirsi maturato un “credito”, dovendosi considerare il pagamento in oggetto come prestazione dovuta dal promissario acquirente alla controparte venditrice A quella data, il promissario acquirente vanta, infatti, un diritto al trasferimento dell'immobile, che non costituisce ragione creditoria ai fini dell'art. 2901 c.c.. 
Ed infatti, si precisa in giurisprudenza che, in tema di revocatoria ordinaria, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (Cass. civ., sez. III, 10/11/2016, 22915). 
È necessario infatti che, in relazione alla fattispecie negoziale in questione, la ragione di credito insorga, quale credito pecuniario, come conseguenza della determinazione della stessa parte creditrice, che, promuovendo l'azione per il recesso dai contratti preliminari, renda identificabile il credito da tutelare (si pensi, in astratto, all'ipotesi in cui il promissario acquirente agisca piuttosto per la conclusione del contratto).
Si è d'altra parte condivisibilmente sostenuto che l'azione pauliana può essere esercitata anche per tutelare una mera aspettativa o ragione di credito, ma requisito essenziale della domanda è che sia identificabile il credito, cosa da cui non si può prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.. 
Il credito pecuniario, nella presente fattispecie diviene identificabile quando l'attore decide di sciogliere il vincolo negoziale deducendo l'inadempimento della controparte; quindi, con la proposizione dell'azione monitoria, dunque, in epoca successiva al compimento degli atti da revocare.  3.4.2 In capo al debitore deve dunque dimostrarsi il consilium fraudis (e la partecipatio in capo al terzo). ### della prova grava sull'attore. 
Non può prescindersi a riguardo dall'assunto della recentissima Cassazione civile, sez. un., 27/01/2025, n. 1898, per la quale: In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. 
La terza sezione civile della Suprema Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla natura generica o specifica del dolo del debitore, ai fini della revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, per cui la questione è rimessa alle sezioni unite. 
Nella pronuncia richiamata in commento vengono quindi esaminati i due orientamenti contrastanti. 
Il primo orientamento, considerato prevalente, ritiene che per la revocatoria degli atti posteriori al sorgere del credito sia sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (dolo generico), mentre per la revocatoria degli atti anteriori ritiene necessaria la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, 07/06/2023, n. 16092; Cass. civ., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461). 
Il secondo orientamento, invece, ritiene sufficiente il dolo generico anche per gli atti anteriori, ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III 04/09/2023, n. 25687; Cass. civ., III, 27/02/2023, n. 5812).  ### ritengono rilevante stabilire quale sia l'esatta configurazione dell'elemento soggettivo, anche al fine di valutare l'ammissibilità di eventuali mutamenti della domanda nel dedurre prima l'anteriorità dell'atto e poi la sua posteriorità; infatti, aderendo al primo orientamento, una tale modificazione sarebbe inammissibile, poiché il thema probandum verrebbe esteso dal dolo specifico al dolo generico, mentre sarebbe ammissibile per il secondo orientamento, poiché da valutare sarebbe sempre il dolo generico.  ### sciolgono il contrasto. 
Per dirimere il contrasto, esse partono logicamente dalla lettera dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., il quale prevede, come condizione per l'esercizio della revocatoria ordinaria, che il debitore conoscesse il pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre, per l'atto anteriore al sorgere del credito, si richiede che questo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. 
È proprio la distinzione terminologica fra ‘conoscere' (avere notizia o cognizione di qualcosa) e ‘preordinazione' (predisposizione di un mezzo in funzione di un risultato) a convincere il ### che l'art. 2901, primo comma, c.c. subordini l'esercizio dell'azione revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che l'atto sia successivo o precedente al sorgere del credito. 
Del resto, la dolosa preordinazione implica una condotta finalizzata e fraudolenta ed è del tutto diversa dalla semplice conoscenza La diversa formulazione della norma in questione rispetto all'art. 1235 del ### del 1895, che prevedeva la revoca solo degli atti successivi al sorgere del credito posti in essere ‘in frode' delle ragioni dei creditori (interpretata come semplice coscienza di arrecare pregiudizio ai creditori), rende evidente la volontà del legislatore di estendere l'esercizio dell'azione revocatoria anche agli atti anteriori, assoggettandola però al presupposto più rigoroso della dolosa preordinazione. 
Questo perché l'azione revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito costituisce una deroga alla regola sancita dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde verso il creditore con tutti i beni presenti e futuri e non anche con quelli usciti dal suo patrimonio in precedenza; per questi ultimi il creditore può essere tutelato solo nell'ipotesi eccezionale che il debitore abbia posto in essere l'atto dispositivo al fine di disfarsi dei propri beni in vista dell'assunzione del debito. 
E per bilanciare meglio i contrapposti interessi della conservazione della garanzia patrimoniale e della libertà degli scambi, è stato previsto l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione.  ### hanno quindi posto il principio di diritto, sopra richiamato nella massima ufficiale, secondo cui, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art.  2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l'atto “sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito”, modificando la consistenza del proprio patrimonio, ed il terzo acquirente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, deve essere “a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.  3.4.3 Il dolo specifico del debitore, vale a dire che l'atto di dismissione sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque pregiudicare il soddisfacimento del credo (quindi, la preordinazione di cui parla la norma) è qui fatto palese dalla decisiva e univoca circostanza che il promittente venditore (verso l'attore), con l'atto di compravendita del 20/04/2016, ai rogiti del notaio ### vende a ### il bene oggetto del contratto preliminare stipulato tra la società debitrice e l'attore ### Il dato assume un particolare rilievo perché, così facendo, la ### ha preordinato il successivo inadempimento rispetto al trasferimento del bene immobile; anzi si potrebbe dire che lo rende impossibile. La società convenuta sapeva di aver ricevuto dal promissario acquirente rilevanti somme di denaro a copertura di gran parte del prezzo di vendita (nella specie la somma trasferita a titolo di caparra confirmatoria ha un importo rilevante pari ad € 50.000,00, a fronte del prezzo finale di € 80.000,00, la cui differenza sarebbe stata versata dal ### al momento di stipula del contratto definitivo), cosicché trasferire l'immobile compromesso ha significato eliminare la garanzia patrimoniale dell'insorgente credito restitutorio (o risarcitorio) derivante dallo scioglimento del contratto preliminare. 
In altri termini, con il medesimo atto oggetto di revocatoria, il debitore ha reso impossibile l'adempimento del preliminare di vendita, non disponendo più del bene; dunque, l'atto è stato compiuto in funzione del prevedibile insorgere dell'obbligazione restitutoria che sarebbe sorta proprio per effetto dell'impossibilità di concludere il contratto preliminare di cui il convenuto si è reso consapevolmente e preordinatamente responsabile.  3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo e sua partecipatio fraudis - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. 
Diversamente, nel caso, come quello di specie, in cui l'atto revocando è compito anteriormente all'insorgere del credito, il presupposto dell'azione revocatoria, quanto alla situazione soggettiva del terzo acquirente, è quello della partecipatio fraudis. 
Sul requisito in esame, la Cassazione a sezioni unite sopra richiamata ha rilevato che si ha partecipatio allorché il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro. 
Qui soccorre il principio, quanto all'onere probatorio, per il quale: In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2), c.c. , quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. civ., sez. I, 14/05/2024, n. 13265). 3.5.1 Nel caso in esame, la non terzietà del convenuto ### rispetto alla società debitrice, costituisce elemento idoneo a dimostrare la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell'alienazione posta in essere in suo favore. 
Nei fatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, ### ha rivestito il ruolo di amministratore unico della medesima società venditrice, nel periodo antecedente all'atto di alienazione del bene oggetto del contratto, sino ad epoca di poco anteriore a detta alienazione, avendo provveduto alla cessione delle sue quote sociali con atto dell'8/04/2015.   Dunque, nell'arco temporale in cui si sono succeduti i numerosi rinvii del termine per la conclusione del contratto definitivo, come dimostrato dalla documentazione allegata dall'attore, il ### ha avuto un ruolo di rilevanza all'interno della compagine amministrativa della società ### sino poi a dismettere le proprie quote (al fine di rendersi formalmente estraneo alla società) e acquistare il bene oggetto del contratto preliminare stipulato dall'attore.  ### allega poi l'ulteriore circostanza per cui il ### nell'arco del tempo in cui il bene oggetto di causa ha visto lo svolgimento di lavori di costruzione e finitura, avrebbe fornito lui stesso materiale per la costruzione. 
Detta circostanza è confermata altresì dall'audizione del teste ### che in risposta al cap. 20 della memoria di parte attrice (### che il sig. ### sin dal 3.07.2010 (data di stipula del preliminare) e comunque alla data del 20.04.2016 (data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile) era a conoscenza della esistenza e persistenza del preliminare sottoscritto tra ### e ### srl), ha dichiarato: “### era a conoscenza, sapeva del preliminare sottoscritto tra ### e ### perché ci forniva il ### i materiali in quanto aveva uno smorzo”. 
Sul cap. 22 (così formulato: “### che il sig. ### ha seguito personalmente, dal 2011 in poi, anche nel periodo in cui è stato amministratore della ### srl, fino a verso la fine del 2015, tutti i lavori sull'immobile oggetto del preliminare di compravendita, sia qualificandosi amministratore dal novembre 2014 in poi, sia in quanto titolare della ditta fornitrice di materiali edilizi per tali lavori (mattonelle per pavimenti, rivestimenti, sanitari etc.)?”, ha ribadito: “Sì è vero quanto mi si legge, ho già risposto”.
Infine, sul cap. 24 (### che più volte dal 2011 fino all'aprile 2016 ed anche dopo, il ### ha sollecitato verbalmente e direttamente il ### alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del bene in forza del preliminare?), ha riferito “### è vero quanto mi si legge” ADR “### che ho assistito personalmente alle richieste del ### nei confronti del ### sollecitandoli alla stipula del rogito”. 
È lo stesso convenuto a confermare alcune delle circostanze dedotte dall'attore, pur smentendole sotto altri aspetti, nella misura in cui in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “Nel luglio 2010 di cui mi si legge io ero socio della #### e non avevo alcun ruolo nell'amministrazione della società; nell'aprile del 2016, non avevo più alcuna partecipazione nella società e neppure ricoprivo incarichi di amministrazione. Non ricordo con precisione quando ma, tra il 2010 ed il 2015, ho svolto, per un breve periodo, il ruolo di amministratore della società ### tuttavia, quanto all'immobile in ### oggetto di causa nulla posso dire; si tratta infatti di un immobile acquistato dalla ### prima del mio ingresso come socio e ristrutturato dalla società; operazioni che comunque io personalmente non ho seguito”. 
Ed ancora:“E' possibile che, avendo io un magazzino di materiali edili e quindi vendendo a moltissimi clienti, abbia fornito anche i materiali per la ristrutturazione dell'immobile in questione; ma si tratta di una circostanza che non so dire con certezza. 
ADR.: Conosco i ### come molte persone di ### ma che gli stessi fossero interessati all'immobile e che lo volessero comprare non sapevo nulla”. 
La circostanza per cui il ### fosse socio della ### S.r.l., al momento di stipula del contratto preliminare, e che nel periodo successivo, sino a poco prima della compravendita oggetto di revocatoria, abbia rivestito il ruolo di amministratore unico della società debitrice, inverosimile la ricostruzione fornita dal convenuto in ordine alla sua totale terzietà ed estraneità ai fatti dedotti dall'attore. 
Il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno della società convenuta rende infatti estremamente inverosimile, per utilizzare l'espressione della giurisprudenza, che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla società disponente.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attore, con declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione oggetto di causa.  4. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore. 
La sentenza ### qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente ### delle entrate - ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei ###).  5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'ammontare del credito oggetto di tutela; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi in considerazione della non rilevante difficoltà della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza. 
Attesa la sussistenza di un interesse comune dei convenuti la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico degli stessi a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali tra loro.   Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di ### l'atto di compravendita (rep. n. 10.050 - racc.  n. 5541), a rogito del notaio notaio ### del 20/04/2016, con cui la ### S.r.l. ha trasferito a ### proprietà dell'immobile sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto al ### del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7; - dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente ### del ### dell'### delle ### - ### di pubblicità ### (già ### dei ###), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato; - condanna la ### S.r.l. e ### in solido tra loro e con ripartizione in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.051,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.  ### lì 18/12/2025 Il giudice

causa n. 2525/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 976/2025 del 29-12-2025

... ultroneo ogni richiamo per analogia alla disciplina della cessione d'azienda, che - come meglio si dirà in seguito, per completezza - esclude, in ogni caso, la responsabilità della nuova compagine sociale. § 3.2 Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale avrebbe impropriamente applicato, alla vicenda oggetto di causa, la disciplina della cessione d'azienda, a fronte di quella che è stata una mera cessione di quote sociali; avrebbe, inoltre, errato a ritenere operante l'art. 2560 c.c. (che disciplina i debiti relativi all'azienda ceduta) piuttosto che l'art. 2558 c.c. (che disciplina la successione nei contratti); ad avviso degli appellanti, i nuovi soci della s.a.s. (ormai cancellata dal registro imprese), succeduti nel contratto di mutuo avrebbero dovuto ritenersi obbligati in via di regresso a manlevare i terzi datori di ipoteca dal pagamento delle somme pretese in restituzione dalla banca mutuante. Il motivo è infondato. ## disparte dalle dirimenti argomentazioni esposte al § 3.1, di per sé sufficienti a confermare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per completezza la corte osserva che la cessione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Lecce Prima Sezione Civile La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 782 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 tra ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### come da mandato in atti. 
APPELLANTI e ### (c.f. ###), in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società cancellata #### & C. s.a.s. (c.f.  ###), ### nella qualità di socio accomandante pag. 2/8 della stessa società cancellata, entrambe rappresentate e difese dagli avv. ### e ### come da mandato in atti.  ### seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 9.1.25, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.  ### § 1 Con ricorso del 16.3.2011, #### e ### hanno chiesto ed ottenuto dal tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo n. 111 del 16.3.2011 emesso a carico di ### di ### & C. s.a.s., e della socia accomandataria, per il pagamento della somma di € 157.207,52 a titolo di regresso poiché, quali terzi datori d'ipoteca e fideiussori a garanzia del mutuo ipotecario concesso il ### dalla ### dei ### di ### alla ### di ### & C. s.a.s. - le cui quote erano state trasferite a ### e ### con atto del 19.12.2003 - avevano provveduto all'estinzione del mutuo stesso, per evitare la vendita coatta dell'immobile ipotecato, nella procedura esecutiva n. 493/2005 R.G.E.. 
§ 1.1 Avverso il decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ### in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. ed ha dedotto che: - “la cessione di quote in favore suo e della ### era stata effettuata per il 100% delle quote, ripartite in 51% socia accomandataria e 49% socia ### - del finanziamento ### dei ### di ### non vi era traccia nelle scritture contabili della s.a.s.; - il mutuo, contratto nell'aprile 2002 rispetto alla cessione di quote del dicembre 2003, rimaneva sin da subito non onorato dai sottoscrittori originari, con ciò denunciando il loro intento fraudolento, accompagnato dall'aver taciuto numerosi pag. 3/8 altri debiti sociali contratti precedentemente al trasferimento delle quote” (cfr comparsa conclusionale delle opponenti in primo grado). 
In via subordinata, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 111/2011, ### ha chiesto la condanna di ### al risarcimento del danno, derivato dal depauperamento del patrimonio della s.a.s. trasferita; in ulteriore subordine, ha chiesto che il debito vantato dai germani ### fosse dichiarato parzialmente estinto per compensazione con la somma loro attribuita dall'ordinanza emessa il ### dal Tribunale di ### In corso di causa, e precisamente in data ###, la s.a.s. opponente è stata cancellata dal registro delle imprese). 
§ 1.1 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2422/2022 ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il decreto ingiuntivo; ha inoltre condannato #### e ### al pagamento delle spese di lite. 
§1.2 A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue: - ha rilevato, sulla base delle risultanze della ### che l'importo del mutuo di € 97.732,86 era stato accreditato sul conto intestato alla ### di ### & C. s.a.s. presso la ### dei ### e, successivamente, trasferito per circa € 90.000,00 su un altro conto presso ### intestato alla stessa società. Le somme erano state movimentate, tramite assegni, con prenditori non sempre identificabili. In data 19 dicembre 2003 le quote della società erano state cedute ai nuovi soci ### e ### - ha accertato che, sebbene la società fosse tenuta alla contabilità ordinaria, non erano state annotate nelle scritture contabili, né nella dichiarazione dei redditi del 2002, né le operazioni relative al mutuo, al conto corrente presso ### e ai relativi versamenti o prelievi; pag. 4/8 - ha rilevato che la banca non conservava più la documentazione necessaria a verificare tali operazioni, di conseguenza, ha concluso che il mutuo, pur regolarmente riscosso, non era stato utilizzato per finalità aziendali, ma per scopi personali dei soci, non essendo stata fornita dai ### la prova contraria, di cui gli stessi erano onerati; - da tanto ha fatto derivare “l'inopponibilità del pagamento effettuato, ai cessionari delle quote sociali, poiché non vi è stato il trasferimento agli stessi del contratto di mutuo, i cui proventi sono stati utilizzati, come anticipato, per motivi personali e in forme non riportate sulle scritture contabili della società ceduta” (cfr pag. 3 della sentenza impugnata); - ha tratto dalla presenza di ### (soggetto estraneo alla compagine sociale) tra i beneficiari del mutuo, ulteriore conferma dell'utilizzo personale e non aziendale dei fondi; - ha ritenuto applicabile, l'art. 2560 c.c. (che disciplina la responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta) secondo cui il cessionario risponde in solido con il cedente solo per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. 
§ 2 Hanno proposto appello ##### e hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo ed accolta la domanda di regresso proposta con il ricorso monitorio. 
Si sono costituite #### e hanno chiesto il rigetto dell'appello. 
In data ### a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE § 3.  ### si articola in tre motivi. pag. 5/8 § 3.1 Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di regresso avanzata dagli stessi in qualità di terzi datori di ipoteca, dando una erronea lettura ai fatti e documenti di causa; in particolare, i germani ### hanno osservato che, avendo agito in via monitoria, esclusivamente quali terzi garanti, non poteva gravare su di loro altro onere probatorio se non quello avente ad oggetto l'avvenuto pagamento di un debito della società, debitrice principale, a nulla rilevando l'effettivo impiego delle somme percepite. 
Il motivo è infondato. 
Il tribunale, decidendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha implicitamente rigettato l'azione di regresso proposta dai terzi datori d'ipoteca, ex art. 2871 c.c.; tanto ha fatto, dopo aver accertato - incidentalmente - l'insussistenza del presupposto legittimante l'esercizio di tale azione, vale a dire dopo aver verificato che il finanziamento garantito dall'ipoteca, sebbene formalmente erogato da ### s.p.a. in favore della ### di ### & C. s.a.s., di fatto era stato occultato nelle scritture contabili e destinato dall'accomandatario a scopi diversi dal conseguimento dell'oggetto sociale, e pertanto era inopponibile alla società.  ### condotta del primo giudice, fondata essenzialmente sulle verifiche demandate all'ausiliario tecnico, in ordine alla effettiva destinazione delle somme erogate dalla banca alle esigenze aziendali, non ha permesso un riscontro positivo in tal senso, per carenza di annotazioni delle operazioni di incasso e successivo reimpiego delle somme mutuate, nelle scritture contabili della società. 
Le movimentazioni bancarie disponibili, di cui non è stata trovata traccia nelle scritture contabili della s.a.s., hanno fornito un quadro indiziario che racconta (in modo sufficientemente certo9 di come il socio accomandatario ### all'epoca della stipula del mutuo, abbia agito per scopi personali, estranei all'attività aziendale, spendendo fittiziamente il nome della società, senza che la stessa abbia, di fatto, beneficiato del finanziamento in esame. pag. 6/8 A fronte di tale quadro indiziario, i ### non hanno fornito alcuna prova di segno contrario, sicchè correttamente il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, negando tutela all'invocato diritto di regresso. 
Così rivisitate e meglio esplicitate le compiute motivazioni del tribunale, appare ultroneo ogni richiamo per analogia alla disciplina della cessione d'azienda, che - come meglio si dirà in seguito, per completezza - esclude, in ogni caso, la responsabilità della nuova compagine sociale. 
§ 3.2 Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale avrebbe impropriamente applicato, alla vicenda oggetto di causa, la disciplina della cessione d'azienda, a fronte di quella che è stata una mera cessione di quote sociali; avrebbe, inoltre, errato a ritenere operante l'art. 2560 c.c. (che disciplina i debiti relativi all'azienda ceduta) piuttosto che l'art. 2558 c.c. (che disciplina la successione nei contratti); ad avviso degli appellanti, i nuovi soci della s.a.s. (ormai cancellata dal registro imprese), succeduti nel contratto di mutuo avrebbero dovuto ritenersi obbligati in via di regresso a manlevare i terzi datori di ipoteca dal pagamento delle somme pretese in restituzione dalla banca mutuante. 
Il motivo è infondato.  ## disparte dalle dirimenti argomentazioni esposte al § 3.1, di per sé sufficienti a confermare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per completezza la corte osserva che la cessione delle quote societarie del 19.12.2003 (nella misura complessiva del 100%), ha di fatto trasferito anche tutto il patrimonio sociale ai nuovi soci ### e ### e dunque anche il complesso dei beni aziendali destinati allo svolgimento dell'esercizio commerciale ed ha determinato la prosecuzione della medesima attività di impresa, rimasta immutata a seguito della cessione delle quote in parola. 
Tanto ha giustificato il richiamo analogico operato dal tribunale alla disciplina della cessione d'azienda, in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale che consente una estensione in via analogica della suddetta normativa ove se ne ravvisino gli estremi. In fattispecie analoghe a quella in esame, la suprema corte ha evidenziato come “l'acquisto delle quote della società pag. 7/8 sia chiaramente finalizzato - secondo correttezza e buona fede - all'acquisizione, da parte del cessionario, non di un generico "status socii", ma della disponibilità del patrimonio sociale, allo scopo di utilizzarlo secondo la sua destinazione economica e trarne un adeguato reddito”. (cass. civ., sez. I, 23.02.2000, n.2059). 
Se dunque si volesse ipotizzare che il mutuo contratto dall'accomandatario ### abbia vincolato la s.a.s. al rimborso in regresso delle somme pagate alla banca dai terzi datori d'ipoteca - a prescindere dalla destinazione agli scopi aziendali delle somme erogate dalla banca - resterebbero in ogni caso esenti da responsabilità i soci (### e ### che in data ### ebbero ad acquistare le partecipazioni sociali, gravate dal debito restitutorio, non potendosi certamente configurare una successione nel contratto di mutuo (già compiutamente eseguito con la consegna della somma erogata) e non essendo stato pattuito tra le parti alcunchè in ordine al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte. 
Sul punto, la suprema corte ha stabilito che “Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente”.  (cass.civ.sez.III, 12.1.2011 n. 525) Pertanto, se anche dovesse ammettersi l'esistenza del debito verso ### s.p.a. della s.a.s., taciuto in fase di compra-vendita delle quote societarie, oltre a non essere annotato nelle scritture contabili - e dunque privo di regolamentazione pattizia - non sarebbe configurabile in capo agli acquirenti alcuna responsabilità (diretta e men che meno in via di regresso) per i debiti contratti dalla società in epoca anteriore alla cessione delle quote. 
§ 4 Le spese processuali seguono la soccombenza. pag. 8/8 p.q.m.  La corte, rigetta l'appello; condanna ##### in solido, al pagamento in favore di ### e ### in solido, delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26.12.2025 Il consigliere estensore Il presidente dott. ### dott.

causa n. 782/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carolina Addolorata Elia, Riccardo Mele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20922/2024 del 26-07-2024

... della controversia sulla base dell 'ammontare delle quote oggetto di cessione e automat icamente riconosciuto le stesse come parte del rapporto in contestazione. Ad avviso del ricorr ente, il rapporto da pren dere in considerazione avrebbe dovuto essere quello tra lui e i coniugi ### (e non certo il rapporto tra le par ti d ella cessione di quot e), il quale sorgeva dal la prestazione professionale del primo nei confronti dei secondi, da cui sorgeva il diritto al compenso. Ciò comportava che i compensi avrebbero dovuto essere calcolati sull'operazione economica nel suo complesso, posta in essere per effetto dell'atto di cessione delle quote societarie e ravvisabile nell'acquisizione delle stesse, nel ripianame nto delle perdite e nel conseguimento d i tutti ulteriori vantaggi sp ecificati, essendo indubitabile che il compenso pattuito fosse simbolico a fronte di un utile accertato di bilancio di € 160.815,00. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del ### 3, art. 1, comma 3, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di 5 di 18 merito, una volta accertato il valore della causa p er il qu ale valevano le (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10409/2019 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domicilia to presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.  - ricorrente - contro ### e ### rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del primo.  -controricorrenti
Avverso la sentenza n. 2391/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Compensi al difensore - ### stragiudiziale - ### - ### nel pagamento del compenso al difensore.  2 di 18 1. Con atto del 26 giugno 2006, ### e ### e con atto del 26 giugno 2006 il solo ### proposero opposizione avverso i decreti ingiuntivi rispettivamente n. 366/2006 del 30 maggio 2006 e n. 367/2006 del 30 maggio 2006, emessi entrambi dal Tribunale di Modena - sezione dist accata di ### con i qual i era stato ingiunt o ai predetti, quanto al primo, il pag amento della somma di € 17.138,13 in favore dell'avv. ### a tit olo di competenze professionali per assist enza stragiudiziale nella compravendita di quote societarie, atteso che l'unico atto oggetto di pagamento avrebbe dovuto essere quello di cessione delle quote societarie di ### e ### da parte dell'altro socio ### e in misura minoritaria dal non socio ### e al solo ### il pagamento della somma di € 18.552,13 sempre in favore dell'avv. ### a titolo di compet enze professionali per assistenz a stragiudiziale nella predispo sizione di alcune scritture private relative all'azzeramento del capitale sociale per perdite e ricostituzione della ### s.r.l. di cui egli era socio. 
Costituitosi in entrambe le cause ### il quale aveva chiesto il rigetto delle opposiz ioni, il Tribunale di Modena, disposta la riunione delle cause per connession e oggettiva e soggettiva, accolse le opposizioni con sente nza n. 4082/2011, revocando entrambi i decre ti ingiuntivi e condann ando ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del creditore opposto della somma di € 7.317,00 e il solo ### al pagamento della somma di € 8.424,00, in entrambi i casi per prestazioni professionali stragiudiziali. 
Il giudizio d'appello, incardinato da ### si concluse, nella resistenza di ### e ### con la sentenza n. 2391/2018, pubblicata il 28 settembre 2018, con la quale la Corte d'appe llo di B ologna, in parziale accoglimento 3 di 18 dell'appello, condannò ### al p agamento, in favor e dell'appellante, della somma di € 9.770,50, nonché ### e ### e ### in solido tra loro, al paga mento della somma di € 7.317,00, e compensò interamente le spese del giudizio. 
I giudici d'appello ritennero, in particolare, che, quanto all'atto di compravendita di quote di socie tà a responsabilità limitata, il valore da porre a base della liquidazione fosse quello delle quote oggetto di cessione in riferimento al patrim onio netto dell a società al mom ento dell'atto, senza determinazione dell'avviamento, stante l'andamento pesantemen te negativo della società stessa, con applicazione della misura media; e che, quanto alle due scritture in relazione alle quali era stato chiesto il pagamento, ossia quella del 10/2/2004 e quella del 15/9/2004, le stesse regolassero diversamente la sola estinzione del debito, con la conseguenza che al legale, che aveva redatto le due scritture, andava riconosciuto un compenso calcolato al minimo delle tariffe e da porre a carico del ### in ragione del 50%.  2. Contro la predetta ordinanza, ### propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi . ### e ### resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.   Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, Capitolo 3, art. 5, commi 1 e 2, in rela zione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, con riferimento alla determinazione del valore della controversia, avevano omesso di applicare le relative norme di diritto, attribue ndo ad essa il valore dell e quote compravendute, pari a € 208.652,00 e non invece il valore di € 484.511,00, ossia il valore effettivo, comprensivo del valore delle 4 di 18 quote e dei vantagg i patrimo niali dell'operazione, oggetto di incarico, conseguito dai coniugi ## gli-### (acquisizione delle quote sociali d ei precedenti soci di maggioranza e della qualità di unici titolari della società, che godeva di quattro anni di avviamento ed era discretamente radicata in ### e all'estero, acquisizione, da parte dei venditori, di un utile di € 160.815,00 sebbene derivato da un introito straordinario) e avvallato in conformità dal Consiglio dell'Ordine.  2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, n. 3, cod. proc. civ., perché, con rifer imento alla determinazione del valore della controversia, i giudici di merito, ove ritenuto applicabile l'art. 12 cod. proc. civ., richiamato dal D.M n. 12 7 del 2004 , avevano determinato il va lore della controversia sulla base dell 'ammontare delle quote oggetto di cessione e automat icamente riconosciuto le stesse come parte del rapporto in contestazione. Ad avviso del ricorr ente, il rapporto da pren dere in considerazione avrebbe dovuto essere quello tra lui e i coniugi ### (e non certo il rapporto tra le par ti d ella cessione di quot e), il quale sorgeva dal la prestazione professionale del primo nei confronti dei secondi, da cui sorgeva il diritto al compenso. Ciò comportava che i compensi avrebbero dovuto essere calcolati sull'operazione economica nel suo complesso, posta in essere per effetto dell'atto di cessione delle quote societarie e ravvisabile nell'acquisizione delle stesse, nel ripianame nto delle perdite e nel conseguimento d i tutti ulteriori vantaggi sp ecificati, essendo indubitabile che il compenso pattuito fosse simbolico a fronte di un utile accertato di bilancio di € 160.815,00.  3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del ### 3, art. 1, comma 3, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di 5 di 18 merito, una volta accertato il valore della causa p er il qu ale valevano le considerazioni di cui ai motivi precedenti, avevano omesso di applicare l'aumento dei massimi stabiliti fino al doppio per la partic olare im portanza, complessità e difficol tà e fino al quadruplo per straordinaria imp ortanza, men tre avrebbero dovuto basarsi sul range tra i minimi e i massimi aumentati del doppio o del quad ruplo. Ad avviso del ricorr ente, infatti, il giudice, pur essendo libero d i determinare il compenso tra un minimo e un massimo, non e ra libero di ig norare importanza, urgenza e tutti gli elementi che fanno aumentare il ventaglio tra massimo e minimo tariffario e condizionano la decisione, sicché avrebbe dovuto tener conto dell'urgenza, ammessa dallo stesso ### e degli altri carat teri (van taggio patrimoniale di € 387.608,80 goduto dai coniugi per effetto della compravendita; acquisizione della qualità di unici titolari proprietari della società, che godeva di quattro anni di avviam ento, con marchio discretamente radicato in ### e all'este ro, e sul quale erano stati fatti investimenti per € 439.000,00; fruizione dell'utile di € 160.815,00, ancorché determinato da un fattore straordinario), mentre, invece, aveva utilizzato il range errato.  4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del ### 3, art. 1, comma 2, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, ai fini della determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo stabiliti, non avevano cons iderato la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cli ente (come indic ati nel precedente motivo ) e l'eventuale urgenza della p restazione, igno rando immotivatamente le prove raggiunte nel procedimento di primo grado. 6 di 18 5. Con il quinto motivo di ricorso, si lame nta l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc.  civ., per avere i giudici di merito om esso di considerare il carattere dell'urgenza della prestazione richiesta e i van taggi correlati alla prestazione professionale di cui era stata raggiunta la prova in giudizio per effett o degli accertamenti di c.t.u . in ordine all'utile conseguit o, delle dichiarazioni con fessorie in ordine alla sussistenza di tali requisiti, delle prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da Lug li ### o al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prosp ettata acquisizione della società).  6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod.  proc. civ., perché i giud ici d i merito avevano omesso d i considerare le prove raggiunte i n o rdine al conferiment o, da parte del ### a lui, dell'incarico di consulenza, assistenza e redazione della scrittura privata del 10 febbraio 2004 (con cui si disponeva che la quota di utili di spettanza del ### andasse a decurtazione del debito contratto con il ### anche nel caso di mancata distribuzione), sostenendo che si trattasse, invece, di incarico collettivo , senza valutare che la scrittura ave va avvantaggiato il solo ### che ### aveva detto di avere acconsentito alla richiesta di Lug li e che alt ro teste (non valutato) aveva collegato la materiale scritturazione dei contratti alle ind icazioni ricevute dopo il collo quio tra ### e il suo avvocato e senza valut are la scritt ura del 10 febbraio 2004, concernente l'accordo modificativo delle modalità di pagamento attraverso il richiamo a p recedenti conv enzioni, tra cui, per l'appunto, la scrittura del 2 febbraio 2004. I giudici non avevano considerato, inoltre, le altre prove documentali provenienti dalle 7 di 18 controparti, ossia la raccomandata del 23 febbraio 2006, con cui si atte stava l'avvenuto pagamento d egli atti inviati con precedente raccomandata del 15, e le stesse asserzioni contenute nell'atto di oppo sizione, in cui la difesa della controparte attestava ch e l'avv. ### si impe gnava ad assistere gratuitamente nella vicenda tra ### e ### 7. Con il settimo motivo di ricorso, si lame nta, infin e, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1294 e 1173 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano applicato le nor me in tema di solidarietà delle obbligazioni, allorché avevano condannato ### al pagamento del 50% delle somme riconosciute dovute, anzic hé del totale, salvo il suo diritto di rivalersi pro quota sul condebitore.  8. Il primo, secondo e qu arto motivo, da trattare congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla determinazione del valore della controversia in relazione all'assistenza stragiudiziale prestata dal ricorrente ai controricorrenti nella compravendita di quote societarie, sono infondati. 
Occorre sul punto prendere le mosse dall'art. 1, del ### del D.M. 8 Aprile 2004, n . 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012 e dunque applicabile ratione temporis, in v irtù del quale “Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equipara ta, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella” ( comma 1), e “ ### determinaz ione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e d ella natura del la pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate , del pregio dell'op era prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione” (comma 2), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che 8 di 18 “Il valore della pratica o dell'affare si determi na a norma del codice di procedura civile”.  ### specie, l'attività del professionista si è risolta nella redazione di un contratt o, que llo di cessione del le quote societarie, la quale è regolata dal punto f) della tabella D del citato D.M. N. 127 e deve essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione dell'avvocato si concretizzi nella “traduzione in termini tecnico giuridici delle pattuizioni di due parti” (Cass., 2, 14/11/1989, n. 4842), e cioè nella predisposizione, su incarico del cliente, (o nell'assistenza alla sua redazione ad opera di altri) del testo di un regolamento negoziale (Cass., Sez. 2, 9/1/2024, n. 693). 
Avendo, dunque, ad oggetto, la prestazione stragiudiziale in esame, un rapporto contrattuale, è all'art. 12 cod. proc. civ. che occorre fare riferime nto (in tal senso vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2002, n. 20047), siccome afferente alle “cause relative a rapporti obbligatori…”, per le quali è previsto che “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si d etermina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione”. 
Trasponendo tale precett o nell'ambito d ell'attività stragiudiziale svolta nella spe cie, nella quale no n vi è propriamente un “rapporto in contestazione”, la norma in esame deve essere letta nel senso che è all'ogg etto del con tratto e al valore dei beni ceduti che occor re fare riferiment o e, dunque, nella sp ecie al valore delle quote societarie oggetto della cessione e, in ragione di quanto prescritto comma 2 dell'art. 1, al valore e alla natura della pratica, al numero e all'importanza delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cli ente e all'eventu ale urgenza d ella prestazione. 9 di 18 Il ricorre nte contesta, per la verità , non il ricorso al criterio dettato dall'art. 12 cod. p roc. civ., ma il fatto c he i giu dici di merito non abbiano contemplato nel valore della società anche i vantaggi dell'operazione conseguiti dai suoi clienti dall'operazione patrimoniale comp iuta. E de duce che punto d i riferimento per l'individuazione del valore della controversia non dovesse essere il rapporto intrattenuto dalle parti del contratto, bensì quello intrattenuto con lo stesso difensore, richiamando al riguardo proprio le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. 
Tale argomentazione cela, però, la sollecitaz ione di una n uova valutazione degli element i acquisiti agli att i, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'ap prezzam ento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro atten dibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze d el processo, di quelle riten ute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331 /2020, 19 547/2017 e 25068/2013), giacché, come sostenuto in più occasio ni da questa Corte, la quantif icazione del compenso d ovuto per l'attività stragiudiziale, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari (Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644; Cass., Sez. 2, 22/6/2004, n. 11583; Cass., Sez. 2, 3/4/1999, 3267), e il convincimento espresso dal giudice di merito in ordine all'importanza ed al valore delle p ratiche trattate dal professionista legale, ai fini de lla determinazione de ll'onorario stabilito dalla tariffa, costituisce oggetto di a pprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644), sempre che la m otivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica, del corretto 10 di 18 criterio giuridico e della completezza di esame sui dat i che concorrono a caratterizzare g li aff ari trattati dal professionista (cfr. Cass., S ez. 1, 29/4/ 2024, n. 10985; Cass., Sez. 2, 3/5/2016, n. 11056 che richiama il re moto precede nte Cass., Sez. 2, 9/7/1964, n. 1813).  ### specie, i giudici di merito hanno ampiamente motivato sugli aspetti che li hanno condotti a quantificare il valore delle azioni, in quan to hanno tenuto conto dell'andamento “pesantemen te” negativo della società, costituit a nel 2001, della natura straordinaria della compo nente positiva riscontrata per l'anno 2004, perché derivante dall'indenn izzo assicurativo per la prematura scomparsa di un socio, in assenza d ella quale il bilancio si sarebbe altrimenti ch iuso an ch'esso in perdita, dell'assenza, perciò, di un av viamento comme rciale e, infine, dell'irrilevanza del programma di rip ianamento delle perdite posto dal legale a fondamento della sua pretesa, oltre ad avere considerato, nell'applicazione d ella tariffa entro il minimo e il massimo, il valore e la n atura dell a pratica e i risultat i e i vantaggi conseguiti, che veng ono richiamati in motivaz ione, mentre per contro il ricorre nte nulla ha dedotto in ord ine alla particolare difficolt à delle questioni esaminate e nepp ure ai motivi dell'urgenza. 
Ciò comporta l'infondatezza della censura, senza che rilevi il principio secondo cui, in tem a di liquidazione deg li onorar i dell'avvocato a carico del cliente, ai fini d ella determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione, affermat o da Cass., Sez. 2, 18/10/ 2023, n. 28885, essendo esso riconducibile al diverso caso in cui il giudice riscontri una manifesta spro porzione tra il formale petitum e 11 di 18 l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sos tanziali interessi in contrasto e dovuto alla liquidazione di importi ad esso superiori, situazione questa davanti alla quale egli gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prest azione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, e che non è però ravvisabile nella situazione di specie.  9. Il terzo motivo è inammissibile. 
Infatti, come questa Corte ha av uto modo di affermare, g (Cass., Sez. 2, 22/1/2016, n. 1202). 
Alla stregua d i tale principio, la doglia nza non può allora che considerarsi inammissibile, gia cché tesa ad ottenere una rivalutazione nel merito dei dati fattuali e probatori che spetta al giudice di merito e che è preclusa a questa Corte di legittimità.  10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile per deficit espositivo, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., alla stregua del quale, secondo la giurisprudenza di 12 di 18 questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da cui risultino, ancorché in modo sintetico, le posizioni processuali delle parti con l' indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa pet endi e petitum, non ché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successiv o coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (### 6 - 3, 28.5.2018, n. 13312). 
In particolare , il ricorrente dedu ce con la censura la mancata valutazione del requisito dell'urgenza, evincibile, a suo dire, dalla c.t.u., dalle dichiarazioni confessor ie e dalla prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da Lug li ### o al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prosp ettata acquisizione della società), senza spiegare in che t ermini la questione fosse stata prosp ettata n ei gradi di merito, né dalle stesse parti, o nde valutarne la valenza confessoria, con la conseguenza che la relativ a mancanza de termina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddett a esposizione funzionale alla comprensio ne dei motivi, nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., Sez. 2, 2 4.4.2018, n. 10072; Cass., Sez. U, 10.9.2019, n. 22575).  11. Il sesto motivo è parimenti inammissibile.  ###. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un viz io specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal 13 di 18 testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra d ett o vizio né l'omesso esame di elemen ti istrut tori qualora il fat to storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque p reso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tu tte le risult anze probatorie (Cass., Se z. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 6 - 3, 24/06/2020, n. 12387), né l'omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983). 
Deve, infatti, intendersi per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo ) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/ 09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), sicché non sono “fat ti” nel senso indicat o d all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadime nto complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un compless ivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525). 
Avendo invece il ricorr ente sollecitato una dive rsa valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio e indicati sostanzialmente come fatti omessi, non può c he derivarne l'inammissibilità della doglianza. 14 di 18 12. Il settimo motivo è, invece, fondato. 
I g iudici di merito, infat ti, do po avere affermato che le scritture del 10/2/2004 e del 15/9/2004, entrambe sottoscritte anche dal ### erano state redatte dal professionista e che non vi era prova dell'accollo integral e delle spese da parte di ### hanno poi posto a carico di quest'ultimo la metà del relativo compenso calcolato al minimo. 
Tale decisione si pone però in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall'art. 1294 cod. civ. che, al fine di rend ere più sicura e agevole la re alizzazione del dirit to del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., della facoltà di una sola e secuzione nei confront i del patrimonio prescelto, Cass., Sez. 3, 18/6/2001, n. 8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge ne lla ### al codice n. 597, ha p revisto che «i conde bitori sono ten uti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente». 
Il concetto di comunione di interesse, posto a fondamento delle proprie decis ioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass., Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 (secondo cui, una volta riuniti i vari processi separat amen te iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli origi nari processi separat i quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tut te o d i alcune di esse al pagament o delle spese processuali) e da Cass., Sez. L, 4/4/1980, n. 2241 (secondo cui può pronunciarsi condanna solidale a l pagamento delle spese giudiziali di più parti soccomben ti non solo quando vi sia indivisibilità e solidarie tà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comu nanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria; situazione questa che 15 di 18 non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva, i qu ali, in assenza di diverse stat uizioni p attizie o legali, sono, infatt i, ravvisabili, come già affermato da Cass., Sez. U, 21/1/1988, 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. 
Sussiste, in particolare, l'identità della fonte (ossia l'eadem causa obb ligandi), che assu me rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia un itarietà del fatto giuridico costitutivo dell'o bbligazione, che si riscontra non soltanto quando la font e o il titolo sia unico, ma anch e in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle conside rare come un complesso unitario agli eff etti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul pun to Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 4 23; ma anche Cass., Sez. 3, 28/1/1985, n. 488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le om issioni d i cia scuno dei soggetti obbli gati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche d iverse; in t ermini analoghi Cass., Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabil e la solidarietà passiva anche quando i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrat tuale), mentre l'identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass., Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini; Cass., Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei 16 di 18 lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell'art. 1293 cod. civ., possono anche divergere. 
Alla stregu a di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche ne ll'ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega, analogamente alla specie, due parti contraenti all'avvocato che ha prestato ad esse ausilio nella predisposi zione del contratto, in quan to ne sussistono entrambi i presupposti dell'identità della fonte , siccome proveniente dalla medesi ma fattispecie n egoziale, e dell'unicità della prestazione, stante l'identità della stessa per entrambe le parti, come del resto ind irettamente confermato dall'art. 5, comma 4, d.m. 8/4/ 2004, n. 127, ratione temporis, allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l'avvocato che assista , nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che siffatto regolamento va affermato anche in relazione al la normativ a preesistente al l'entrata in vigore delle ### sizioni generali contenut e nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 ap rile 1965 , in cui il s uddetto principio ha trovat o espressione, in materia di cause civili, sicch é, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 cod. civ., ove la legge o il titolo non dispon ga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido (vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n. 17 di 18 3218) e ch e, qualora un professionist a effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone (nella specie un avvocato aveva prestato la propria assistenza per la st ipulazione d i un contratto di mezzadria), queste sono obbligate in solido a pagare il compenso (Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729). 
Per quanto detto, la censura è fondata, avendo il giudice di merito considerato, viceversa, parziaria l'obbligazione, n on soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anch e attraverso l'attribuzione d i quote in realtà n eppure individuabili, a fronte della medesimezza e in scindibilità degli interessi in gioco.  13. In conclus ione, va dichiarata l'infon datezza del primo, secondo e quarto motiv o, l'inam missibilità d el terzo, quinto e sesto e la fondatezza del settimo. 
Considerata la fondatezza di quest'ult ima censura, la sentenza impugnata de ve essere cassata e, decidendo nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, deve disporsi che, ferma la liquidazione operata dalla Corte d'Appello di Bologna, la somma liquidata sia posta a carico di ### nella sua interezza, senza la riduzione del 50%. 
In ragione d ella recip roca soccombenza, le s pese del giudizio di meri to e di quello di leg ittimità devono essere interamente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Accolto il settimo m otivo d i ricorso, cassa la senten za impugnata e, ferma la liquidazione operata dalla Corte d'Appello di Bologna, dispone che la somma liquidata sia posta a carico di ### nella sua interezza, senza la riduzione del 50%. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. 
Così deciso i n ### nella cam era di consiglio del 27/6/2024. 18 di 18 ### 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Pirari Valeria

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