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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### all'esito dell'udienza del 18/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2525 R.G. Cont. dell'anno 2017 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### - C.F. ###, elettivamente domiciliato in via ### lato ### - ####, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### NONCHÉ ### S.R.L. - C.F./P.IVA ###; ### contumace ### azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 18/11/2025, i difensori delle part hanno richiamato le conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi cui si sono integralmente riportati. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### e la ### S.r.l., chiedendo, in accoglimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (### n. 10.050 - Racc. n. 5541), ai rogiti del notaio ### del 20/04/2016, con cui la ### S.r.l. ha trasferito a ### la proprietà dell'immobile sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto in ### al del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data ### ha stipulato, in qualità di promissario acquirente, un contratto preliminare con ### e ### legali rappresentanti della ### S.r.l. per la vendita dell'immobile indicato.
Nel contratto preliminare le parti hanno concordato il prezzo di vendita nella somma di € 80.000,00 prevedendo che l'attore avrebbe provveduto al pagamento tramite versamento di € 20.000,00 a titolo di acconto e anticipo di prezzo al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, la restante somma di € 60.000,00 da corrispondersi alla stipula del contratto definitivo, entro e non oltre il ###.
Le parti hanno, altresì, sottoscritto scrittura privata dalla quale risulta che l'attore avrebbe corrisposto un'ulteriore somma pari ad € 20.000,00 come acconto ulteriore e anticipo di prezzo.
Successivamente, il ### ha rilevato di aver conferito altra somma pari ad € 10.000,00 fino a un totale di € 50.000.00.
La data per la stipula del contratto definitivo sarebbe poi stata lungamente rinviata, in ragione del fatto che la promittente venditrice avrebbe maturato un ritardo nell'esecuzione dei lavori, con fissazione del termine, da ultimo, per la data del 31/08/2014.
Contestualmente, l'attore ha rilevato che il convenuto ### che successivamente è divenuto amministratore della ### ha seguìto personalmente i lavori sull'immobile, anche fornendo consigli al figlio di parte attrice, ### in ordine alla scelta dei materiali da acquistare per la finitura dell'immobile, oltre a presenziare personalmente alla stipula del preliminare e della successiva scrittura privata.
In data #### è divenuto amministratore della ### S.r.l. ed avrebbe proceduto a seguire i lavori sull'immobile, intrattenendo appunto rapporti con l'attore e il di lui figlio sulla ristrutturazione dell'immobile.
A fronte del continuo ritardo nell'esecuzione dei lavori sul bene oggetto di causa, l'attore ha successivamente scoperto che l'immobile sarebbe stato venduto al ### ormai, al tempo dell'introduzione della domanda, ex amministratore della ### trasferimento avvenuto con atto di compravendita del 20/04/2016 (### n. 10.050 - Racc. n. 5541) a rogito del notaio ### Pertanto, in data ###, l'attore ha introdotto ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c., avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento immediato a carico della ### S.r.l. per la somma di € 100.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata.
Ciò considerato, secondo la prospettazione attorea, ritenuti integrati tutti gli elementi richiesti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ha così concluso in citazione: “### il Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita rep. n. 10.050 - racc. n. 5541) stipulato in data per notaio ### tra la società ### S.r.l. e il sig. ### dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione notarile … e per l'effetto ordinare al ### dei ### presso l'### del ### di ### la trascrizione dell'emananda sentenza”. 1.1 Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio ### contestando tutto quanto dedotto da controparte perché ritenuto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, il convenuto ha rilevato come il contratto preliminare menzionato, in quanto non trascritto nei pubblici registri, non sarebbe opponibile al terzo acquirente.
Inoltre, alla data di stipula del contratto preliminare, il convenuto non sarebbe risultato amministratore della società ### né tantomeno avrebbe avuto conoscenza di trattative o contratti intercorsi tra le altre parti del giudizio.
In data ###, inoltre, parte convenuta ha ceduto tutte le proprie quote societarie ad altro soggetto, ### cessando dalla carica di amministratore che è stata assunta da tale ### Pertanto, sia alla data della stipula del contratto preliminare, sia alla data della compravendita in suo favore del bene, il convenuto non avrebbe avuto alcun potere di rappresentanza della società.
Il convenuto costituito ha altresì negato di aver seguito i lavori di costruzione del bene, né, in quanto terzo, avrebbe potuto avere conoscenza del pregiudizio subito dall'attore e della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo.
Per le ragioni illustrate ha chiesto il rigetto della domanda attorea. 1.2 Verificata la ritualità della notifica alla convenuta ### S.r.l., che non si è costituita, all'udienza del 19/09/2017, ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 10/09/2019, sono state ammessi gli interrogatori formali di parte attrice e convenuta limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, articolati nella memoria depositata da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., e limitatamente ai cap. 20, 21, 22, 23 e 24 come articolati nella seconda memoria da parte convenuta.
Rilevata l'impossibilità di accesso ad una parte delle memorie articolate da parte convenuta, con ordinanza del 14/03/2021 è stata confermata l'ordinanza istruttoria precedente e, ad integrazione, è stata ammessa la prova per testi articolata dalla parte convenuta alla lett. D della seconda memoria istruttoria, sul cap. 1, nonché prova diretta e contraria con i testi di controparte.
Sentiti i testimoni delle parti ed espletato l'interrogatorio formale del convenuto, all'udienza del 24/09/2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 26/06/2025.
Vista l'istanza delle parti di fissazione dell'udienza in presenza, è stata fissata ulteriore udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c, al 18/11/2025 ore 14:30.
Con ordinanza resa all'udienza, il g.i. si è riservato di provvedere a norma del terzo comma della richiamata disposizione. 1.3 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante ### integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al ### per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 18/11/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. ### attrice ha agito al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita (### n. 10.050 - Racc. n. 5541) a rogito del notaio ### del 20/04/2016, con il quale la convenuta ### S.r.l. ha trasferito la proprietà dell'immobile sito in #### delle ### n. 4, come in premessa ulteriormente individuato, a ### 3. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono: a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando; b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante); c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni); d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore; e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso; f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore; b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi). 3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore. ### attrice ha dimostrato la sussistenza di un credito, dalla stessa vantato nei confronti della società convenuta ### S.r.l., per l'importo di € 100.000,00, come liquidato con decreto ingiuntivo n. 1193/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data ###, avverso il quale non è stata proposta opposizione nei termini di legge come da certificazione allegata alla prima memoria istruttoria nel presente giudizio.
Nella specie, il credito è sorto dalla corresponsione, da parte dell'attore, della somma pari ad € 50.000,00, in favore della società convenuta, a titolo di caparra confirmatoria, in occasione della stipula del contratto preliminare, e in vista della conclusione del contratto definitivo, per l'acquisto dell'immobile (oggetto di rivocatoria) sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto in ### del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7.
A fronte del mancato adempimento da parte della società convenuta all'obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo e all'esito della scoperta relativa alla vendita del bene in favore dell'ulteriore convenuto, ### l'attore ha agito chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo, sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto e la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra confirmatoria.
La corresponsione delle somme versate trova conferma nella documentazione in atti.
In particolare, dall'assegno emesso in data ###, emerge l'avvenuto pagamento, in favore della ### S.r.l., della somma pari ad € 20.000,00, e con scrittura privata sottoscritta dall'attore e dei legali rappresentati della #### e ### datata al 3/07/2010, non disconosciuta, si fa riferimento alla complessiva somma sino a quel momento corrisposta, per un totale di € 40.000,00 di cui € 20.000,00 versati in contanti, intesi come “caparra” secondo quanto indicato nella scrittura stessa.
Da ulteriore assegno versato in atti, datato al 17/07/2012, si desume come l'attore ### abbia effettuato ulteriore versamento in favore di ### pari ad € 10.000,00, per una somma totale versata pari ad € 50.000,00. 3.1.1 Occorre chiarire, a tal proposito, alcuni aspetti di particolare rilevanza, in ordine all'identificazione e dimostrazione del credito finalizzata alla pronuncia del provvedimento all'esito dell'introduzione di un'azione revocatoria.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario; non è necessario che sia liquido ed esigibile; neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia ### anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, Cass. 18.5.2004, n. 9440; 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 24.7.2003, n. 11471; 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass. 14.11.2001, n. 14166; 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass. 2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui “### che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n. 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di ‘credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, 1414).
Chiarisce da ultimo la Corte di legittimità che “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione. (Cass. civ., sez. III, 17/06/2024, n. 16819). 3.1.2 Nel caso di specie il credito risulta sancito dalla emissione del decreto ingiuntivo n. 1193/2017, il quale implicitamente statuisce sulla legittimità del recesso, operato da parte attrice, dal contratto preliminare stipulato per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, contestualmente determinando il sorgere del diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
In punto di diritto, va chiarito che il recesso previsto dall'art. 1385, secondo comma, c.c., presuppone l'inadempimento della controparte avente gli stessi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale e configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, al pari di quanto previsto dagli artt. 1454, 1456, 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile.
Condivide con il fenomeno risolutivo tanto i presupposti, quali l'inadempimento dell'altro contraente, che deve rivestire il carattere della gravità e dalla non scarsa importanza, quanto le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 31/01/2019, n. 2969; Cass. civ., sez. II, 06/09/2011, n. 18266).
Deve a tal proposito evidenziarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così Cass. n. 409 del 13/01/2012; da ultimo, Cass. civ., II, 21/06/2024, (ord.) n. 17148). ### circa la gravità dell'inadempimento lamentato deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio della proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (Cass. civ., sez. II, 23/11/2020, n. 26558).
Ai fini della valutazione della gravità si deve, dunque, tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 20/06/2019, n. 16624).
Nel caso di specie, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ha senz'altro riguardato la circostanza per cui dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto preliminare ad un terzo è derivata la decisiva compromissione dell'interesse del promissario acquirente, il quale non avrebbe potuto concludere il contratto definitivo a fronte della perdita della possibilità di acquistare il bene cui era interessato.
Né la società convenuta inadempiente ha allegato alcun inadempimento di controparte che abbia spinto la promittente venditrice a non addivenire alla conclusione del contratto definitivo, considerato che la stessa, che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non si è costituita nel presente giudizio, sostanzialmente nulla allegando contro la ricostruzione fattuale operata dall'attore.
Per le ragioni esposte, il credito vantato dall'attore, derivante dallo scioglimento del contratto preliminare, si pone come presupposto dell'azione pauliana in esame. 3.2 ### di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: ### sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); ### crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario (costituzione di garanzie reali); ### rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); ### abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientra, dunque, nel novero delle categorie indicate anche il contratto di compravendita, che viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo pacificamente suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore di cui all'art. 2740 c.c.. 3.3 ### damni - ### presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. ‘eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, così Cass. civ., Sez. III, 19/07/2018, (ord.) n. 19207, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 17.10.2001, n. 12678, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
Ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è, dunque, necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una variazione (quantitativa o qualitativa) del patrimonio tale da comportare una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (Cass. civ., Sez. I, 12/05/2022, n. 15257).
A tal proposito, pare utile osservare come la sostituzione di un cespite immobiliare con il denaro derivante dalla compravendita comporta una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in ragione della facilità con cui il denaro può essere ceduto (Cass. civ., Sez. III, 09/02/2012, n. 1896).
A ciò si aggiunga che “l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ, Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (Cass. civ., Sez. VI - III, 25/09/2019, (ord.) n. 23907).
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27.10.2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. civ., 6/2/2019 (ord.), n. 3538).
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale è opportuno osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dall'unica parte convenuta costituita, che non ha, peraltro, articolato prove sul punto.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alla difesa della convenuta costituita, che non ha contestato la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, e contestualmente la contumacia del convenuto ### S.r.l., debitrice, sono elementi in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel recupero del credito in conseguenza dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio.
Si può, dunque, ritenere provato che ### S.r.l., a seguito dell'atto di compravendita, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte attrice. 3.4 ### nocendi o consilium fraudis - ### elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi ( 26/2/2002, n. 2792).
In altri termini, è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito dell'attore, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato “con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass., Sez. III, 5/09/2019, ord. 22161). 3.4.1 Nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere ricondotta ad un tempo posteriore rispetto al momento in cui è stato realizzato l'atto dispositivo.
Il rapporto negoziale tra l'attore ### e la società convenuta ### S.r.l. è sorto con la tipula di un contratto preliminare per la vendita di immobile, sottoscritto dalle parti in data ###, mentre l'atto dispositivo per cui l'attore ha agito in revocatoria è stato stipulato il ###.
Ciò non è sufficiente a definire l'aspetto temporale in esame. Ed infatti, dalla sottoscrizione del contratto preliminare, è derivata, in capo all'attore in revocatoria, l'obbligazione di pagamento del prezzo.
Egli, quindi, non può considerarsi creditore dal momento della stipula dei contratti preliminari e il versamento delle somme a titolo di caparra confirmatoria, e quindi, finché fosse rimasto preservato il suo interesse alla conclusione del contratto definitivo, non può dirsi maturato un “credito”, dovendosi considerare il pagamento in oggetto come prestazione dovuta dal promissario acquirente alla controparte venditrice A quella data, il promissario acquirente vanta, infatti, un diritto al trasferimento dell'immobile, che non costituisce ragione creditoria ai fini dell'art. 2901 c.c..
Ed infatti, si precisa in giurisprudenza che, in tema di revocatoria ordinaria, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (Cass. civ., sez. III, 10/11/2016, 22915).
È necessario infatti che, in relazione alla fattispecie negoziale in questione, la ragione di credito insorga, quale credito pecuniario, come conseguenza della determinazione della stessa parte creditrice, che, promuovendo l'azione per il recesso dai contratti preliminari, renda identificabile il credito da tutelare (si pensi, in astratto, all'ipotesi in cui il promissario acquirente agisca piuttosto per la conclusione del contratto).
Si è d'altra parte condivisibilmente sostenuto che l'azione pauliana può essere esercitata anche per tutelare una mera aspettativa o ragione di credito, ma requisito essenziale della domanda è che sia identificabile il credito, cosa da cui non si può prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
Il credito pecuniario, nella presente fattispecie diviene identificabile quando l'attore decide di sciogliere il vincolo negoziale deducendo l'inadempimento della controparte; quindi, con la proposizione dell'azione monitoria, dunque, in epoca successiva al compimento degli atti da revocare. 3.4.2 In capo al debitore deve dunque dimostrarsi il consilium fraudis (e la partecipatio in capo al terzo). ### della prova grava sull'attore.
Non può prescindersi a riguardo dall'assunto della recentissima Cassazione civile, sez. un., 27/01/2025, n. 1898, per la quale: In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla natura generica o specifica del dolo del debitore, ai fini della revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, per cui la questione è rimessa alle sezioni unite.
Nella pronuncia richiamata in commento vengono quindi esaminati i due orientamenti contrastanti.
Il primo orientamento, considerato prevalente, ritiene che per la revocatoria degli atti posteriori al sorgere del credito sia sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (dolo generico), mentre per la revocatoria degli atti anteriori ritiene necessaria la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, 07/06/2023, n. 16092; Cass. civ., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461).
Il secondo orientamento, invece, ritiene sufficiente il dolo generico anche per gli atti anteriori, ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III 04/09/2023, n. 25687; Cass. civ., III, 27/02/2023, n. 5812). ### ritengono rilevante stabilire quale sia l'esatta configurazione dell'elemento soggettivo, anche al fine di valutare l'ammissibilità di eventuali mutamenti della domanda nel dedurre prima l'anteriorità dell'atto e poi la sua posteriorità; infatti, aderendo al primo orientamento, una tale modificazione sarebbe inammissibile, poiché il thema probandum verrebbe esteso dal dolo specifico al dolo generico, mentre sarebbe ammissibile per il secondo orientamento, poiché da valutare sarebbe sempre il dolo generico. ### sciolgono il contrasto.
Per dirimere il contrasto, esse partono logicamente dalla lettera dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., il quale prevede, come condizione per l'esercizio della revocatoria ordinaria, che il debitore conoscesse il pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre, per l'atto anteriore al sorgere del credito, si richiede che questo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
È proprio la distinzione terminologica fra ‘conoscere' (avere notizia o cognizione di qualcosa) e ‘preordinazione' (predisposizione di un mezzo in funzione di un risultato) a convincere il ### che l'art. 2901, primo comma, c.c. subordini l'esercizio dell'azione revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che l'atto sia successivo o precedente al sorgere del credito.
Del resto, la dolosa preordinazione implica una condotta finalizzata e fraudolenta ed è del tutto diversa dalla semplice conoscenza La diversa formulazione della norma in questione rispetto all'art. 1235 del ### del 1895, che prevedeva la revoca solo degli atti successivi al sorgere del credito posti in essere ‘in frode' delle ragioni dei creditori (interpretata come semplice coscienza di arrecare pregiudizio ai creditori), rende evidente la volontà del legislatore di estendere l'esercizio dell'azione revocatoria anche agli atti anteriori, assoggettandola però al presupposto più rigoroso della dolosa preordinazione.
Questo perché l'azione revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito costituisce una deroga alla regola sancita dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde verso il creditore con tutti i beni presenti e futuri e non anche con quelli usciti dal suo patrimonio in precedenza; per questi ultimi il creditore può essere tutelato solo nell'ipotesi eccezionale che il debitore abbia posto in essere l'atto dispositivo al fine di disfarsi dei propri beni in vista dell'assunzione del debito.
E per bilanciare meglio i contrapposti interessi della conservazione della garanzia patrimoniale e della libertà degli scambi, è stato previsto l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione. ### hanno quindi posto il principio di diritto, sopra richiamato nella massima ufficiale, secondo cui, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l'atto “sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito”, modificando la consistenza del proprio patrimonio, ed il terzo acquirente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, deve essere “a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”. 3.4.3 Il dolo specifico del debitore, vale a dire che l'atto di dismissione sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque pregiudicare il soddisfacimento del credo (quindi, la preordinazione di cui parla la norma) è qui fatto palese dalla decisiva e univoca circostanza che il promittente venditore (verso l'attore), con l'atto di compravendita del 20/04/2016, ai rogiti del notaio ### vende a ### il bene oggetto del contratto preliminare stipulato tra la società debitrice e l'attore ### Il dato assume un particolare rilievo perché, così facendo, la ### ha preordinato il successivo inadempimento rispetto al trasferimento del bene immobile; anzi si potrebbe dire che lo rende impossibile. La società convenuta sapeva di aver ricevuto dal promissario acquirente rilevanti somme di denaro a copertura di gran parte del prezzo di vendita (nella specie la somma trasferita a titolo di caparra confirmatoria ha un importo rilevante pari ad € 50.000,00, a fronte del prezzo finale di € 80.000,00, la cui differenza sarebbe stata versata dal ### al momento di stipula del contratto definitivo), cosicché trasferire l'immobile compromesso ha significato eliminare la garanzia patrimoniale dell'insorgente credito restitutorio (o risarcitorio) derivante dallo scioglimento del contratto preliminare.
In altri termini, con il medesimo atto oggetto di revocatoria, il debitore ha reso impossibile l'adempimento del preliminare di vendita, non disponendo più del bene; dunque, l'atto è stato compiuto in funzione del prevedibile insorgere dell'obbligazione restitutoria che sarebbe sorta proprio per effetto dell'impossibilità di concludere il contratto preliminare di cui il convenuto si è reso consapevolmente e preordinatamente responsabile. 3.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo e sua partecipatio fraudis - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Diversamente, nel caso, come quello di specie, in cui l'atto revocando è compito anteriormente all'insorgere del credito, il presupposto dell'azione revocatoria, quanto alla situazione soggettiva del terzo acquirente, è quello della partecipatio fraudis.
Sul requisito in esame, la Cassazione a sezioni unite sopra richiamata ha rilevato che si ha partecipatio allorché il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Qui soccorre il principio, quanto all'onere probatorio, per il quale: In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2), c.c. , quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. civ., sez. I, 14/05/2024, n. 13265). 3.5.1 Nel caso in esame, la non terzietà del convenuto ### rispetto alla società debitrice, costituisce elemento idoneo a dimostrare la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione dell'alienazione posta in essere in suo favore.
Nei fatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, ### ha rivestito il ruolo di amministratore unico della medesima società venditrice, nel periodo antecedente all'atto di alienazione del bene oggetto del contratto, sino ad epoca di poco anteriore a detta alienazione, avendo provveduto alla cessione delle sue quote sociali con atto dell'8/04/2015. Dunque, nell'arco temporale in cui si sono succeduti i numerosi rinvii del termine per la conclusione del contratto definitivo, come dimostrato dalla documentazione allegata dall'attore, il ### ha avuto un ruolo di rilevanza all'interno della compagine amministrativa della società ### sino poi a dismettere le proprie quote (al fine di rendersi formalmente estraneo alla società) e acquistare il bene oggetto del contratto preliminare stipulato dall'attore. ### allega poi l'ulteriore circostanza per cui il ### nell'arco del tempo in cui il bene oggetto di causa ha visto lo svolgimento di lavori di costruzione e finitura, avrebbe fornito lui stesso materiale per la costruzione.
Detta circostanza è confermata altresì dall'audizione del teste ### che in risposta al cap. 20 della memoria di parte attrice (### che il sig. ### sin dal 3.07.2010 (data di stipula del preliminare) e comunque alla data del 20.04.2016 (data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile) era a conoscenza della esistenza e persistenza del preliminare sottoscritto tra ### e ### srl), ha dichiarato: “### era a conoscenza, sapeva del preliminare sottoscritto tra ### e ### perché ci forniva il ### i materiali in quanto aveva uno smorzo”.
Sul cap. 22 (così formulato: “### che il sig. ### ha seguito personalmente, dal 2011 in poi, anche nel periodo in cui è stato amministratore della ### srl, fino a verso la fine del 2015, tutti i lavori sull'immobile oggetto del preliminare di compravendita, sia qualificandosi amministratore dal novembre 2014 in poi, sia in quanto titolare della ditta fornitrice di materiali edilizi per tali lavori (mattonelle per pavimenti, rivestimenti, sanitari etc.)?”, ha ribadito: “Sì è vero quanto mi si legge, ho già risposto”.
Infine, sul cap. 24 (### che più volte dal 2011 fino all'aprile 2016 ed anche dopo, il ### ha sollecitato verbalmente e direttamente il ### alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del bene in forza del preliminare?), ha riferito “### è vero quanto mi si legge” ADR “### che ho assistito personalmente alle richieste del ### nei confronti del ### sollecitandoli alla stipula del rogito”.
È lo stesso convenuto a confermare alcune delle circostanze dedotte dall'attore, pur smentendole sotto altri aspetti, nella misura in cui in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che “Nel luglio 2010 di cui mi si legge io ero socio della #### e non avevo alcun ruolo nell'amministrazione della società; nell'aprile del 2016, non avevo più alcuna partecipazione nella società e neppure ricoprivo incarichi di amministrazione. Non ricordo con precisione quando ma, tra il 2010 ed il 2015, ho svolto, per un breve periodo, il ruolo di amministratore della società ### tuttavia, quanto all'immobile in ### oggetto di causa nulla posso dire; si tratta infatti di un immobile acquistato dalla ### prima del mio ingresso come socio e ristrutturato dalla società; operazioni che comunque io personalmente non ho seguito”.
Ed ancora:“E' possibile che, avendo io un magazzino di materiali edili e quindi vendendo a moltissimi clienti, abbia fornito anche i materiali per la ristrutturazione dell'immobile in questione; ma si tratta di una circostanza che non so dire con certezza.
ADR.: Conosco i ### come molte persone di ### ma che gli stessi fossero interessati all'immobile e che lo volessero comprare non sapevo nulla”.
La circostanza per cui il ### fosse socio della ### S.r.l., al momento di stipula del contratto preliminare, e che nel periodo successivo, sino a poco prima della compravendita oggetto di revocatoria, abbia rivestito il ruolo di amministratore unico della società debitrice, inverosimile la ricostruzione fornita dal convenuto in ordine alla sua totale terzietà ed estraneità ai fatti dedotti dall'attore.
Il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno della società convenuta rende infatti estremamente inverosimile, per utilizzare l'espressione della giurisprudenza, che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla società disponente.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attore, con declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione oggetto di causa. 4. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza ### qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente ### delle entrate - ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei ###). 5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'ammontare del credito oggetto di tutela; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi in considerazione della non rilevante difficoltà della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
Attesa la sussistenza di un interesse comune dei convenuti la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico degli stessi a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali tra loro. Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di ### l'atto di compravendita (rep. n. 10.050 - racc. n. 5541), a rogito del notaio notaio ### del 20/04/2016, con cui la ### S.r.l. ha trasferito a ### proprietà dell'immobile sito in ### via ### delle ### n. 4, distinto al ### del Comune di ### al foglio 30, p.lla 345 sub 7; - dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente ### del ### dell'### delle ### - ### di pubblicità ### (già ### dei ###), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato; - condanna la ### S.r.l. e ### in solido tra loro e con ripartizione in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.051,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge. ### lì 18/12/2025 Il giudice
causa n. 2525/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto