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Tribunale di Terni, Sentenza n. 795/2025 del 26-11-2025

... malattia per cui il ritardo diagnostico ha influito sulle chance di sopravvivenza del ### (come allegato da parte attrice), non appare deciso a tal fine atteso che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, tale conclusione si base su risultati derivanti da due metodiche differenti e non paragonabili - dalla radiologica preliminare (### a quella istologica definitiva (post agoaspirato) - con grado di precisione diverso. Pertanto, il mero dato fattuale dell'incremento dei linfonodi metastatici non è idoneo a ritenere provato il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico e la possibilità perduta di avere maggiori chance di sopravvivenza (ovvero di vivere meglio e più a lungo), una possibilità consistente, apprezzabile e seria (cfr. Cass. n. 28993/2019) A ciò si aggiunga che non risulta provato in atti che gli inadempimenti della convenuta abbiano causato un grave pregiudizio all'equilibrio psicologico del ### idoneo a generare una malattia rilevante in termini di danno biologico permanente, per cui tale aspetto risulta adeguatamente risarcito in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale sopra liquidato. Alcun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa DA ### - C.F. ### - nata a ### il ###, residente ###### n. 15, nella sua qualità di erede del #### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###, deceduto in ### il ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (###) in virtù di delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliat ####### del Popolo 26 la quale dichiara ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di telefax 0744/420166 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ##### S. ### (c.f.###), con sede ###persona del suo ### e legale rapp.te pro tempore dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.  ###, comunicazioni al fax 0744.404288 o PEC ###) ed elettivamente domiciliat ####### 39, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ### OGGETTO: Responsabilità professionale. 
Sentenza n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 2 - ### ordinanza del 6/5/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava in giudizio l'### S. ### di ### rassegnando per i motivi ivi esposti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare: - il colposo e, comunque, inadempiente operato del personale sanitario dell'### di ### - la evidente responsabilità colposa e, comunque, l'inadempimento dei predetti sanitari ex art. 1176, 2° comma c.c.; - in subordine, la responsabilità dei sanitari de quibus in ordine ai danni tutti subiti dall' odierno istante ex art. 2236 c.c.; - la consequenziale responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. dell'### convenuta per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' odierno istante; - in via subordinata al punto che precede, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. dell' ### convenuta per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' attore. 
Piaccia, quindi, all' ###mo Giudice adito: 1. in via principale, condannare l'### S. ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento in favore dell' attore dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti in diretta conseguenza dei fatti per cui è causa, danni meglio specificati in narrativa per un totale di ### 253.020,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa per i titoli rivendicati, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 C.C., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.  2. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre alle spese di mediazione (### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 3 - 97,60 oltre relative competenze), di ### di CTU ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge.”. 
Con comparsa di risposta si costituiva l'### S. ### rassegnando - per i motivi ivi esposti, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale rigettare la domanda e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio (o, in subordine, compensarle).”.   Con ordinanza dell'8 gennaio 2022, lo scrivente avanzava la presente proposta conciliativa: “pagamento da parte della convenuta di una somma pari ad euro 100.000,00 a tacitazione di ogni pretesa della parte attrice, il tutto da intendersi comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre un contributo per le spese legali sostenute pari ad euro 2.500,00 oltre Iva e ### se dovute per legge”.   Con comparsa depositata in data 2 maggio 2022 si costituiva in giudizio #### nella sua qualità di erede di ### deceduto in data ###, nelle more del presente giudizio (cfr. doc. in atti), convivente more uxorio con la ###ra ### ( documentazione allegata alla comparsa in atti).   All'udienza del 5 maggio 2022, la parte attrice accettava la suddetta proposta conciliativa mentre non veniva accettata dalla parte convenuta.   Con ordinanza del 2/8/2022 veniva disposta CTU medico-legale sui quesiti ivi indicati, poi integrati con ordinanza del 11/10/2022 in parziale accoglimento delle richieste delle parti.   Esaminati i testi ammessi, all'udienza dell'11/9/2024 veniva sentito a chiarimenti il ### dott. ### e, con ordinanza del 6/5/2025, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  2.1. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito indicati.   ### la parte attrice, i sanitari dell'### convenuta sarebbero stati inadempienti ai propri obblighi contrattuali di assistenza e cura. 
Al riguardo, parte attrice ha lamentato i seguenti inadempimenti: 1) effettuazione di un'anamnesi incompleta (i.e. omessa effettuazione di una TAC al collo) e quindi di un trattamento chirurgico a fini diagnostici (“biopsia escissionale del linfonodo retromandibolare destro”) più rischioso di quello consigliabile per il caso ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 4 - concreto (“agobiopsia con ago tranciante eco/TAC guidata”, successivamente effettuata presso lo IEO di ###; 2) effettuazione con imperizia del suddetto trattamento chirurgico in quanto veniva asportata parte di una ghiandola salivare invece del linfonodo; peraltro, nel corso dell'intervento, veniva lesionato anche un vaso arterioso, causando una rilevante perdita di sangue, con ulteriore rischio di diffusione della malattia neoplastica; 3) lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente, risultando il modulo di consenso informato incompleto (presenza di caselle in bianco in relazione al comparto linfonodale che sarebbe stato aggredito con l'intervento, mancante di una descrizione intervento, delle complicanze, dei rischi e della possibilità di effettuare altri trattamenti chirurgici a fini diagnostici - agobiopsia), nonché per non averlo informato tempestivamente dei risultati dell'esame istologico; Sul piano causale, tali errori medici determinavano, quali danni-conseguenza: 1) un danno patrimoniale emergente; 2) un danno biologico da invalidità permanente per l'asportazione ghiandola salivare, pari al 3% - emorragia con rischio diffusione della neoplasia; 3) un danno biologico temporaneo per la necessità di effettuare un successivo ricovero presso lo IEO di ### per effettuare una corretta diagnosi; 4) un danno non patrimoniale, consistente in un peggioramento del vissuto della malattia e un danno morale, consistente in un grave pregiudizio equilibrio psicologico; 5) un danno da perdita di chance di sopravvivenza/guarigione dovuto al ritardo - di 19 giorni - nell'effettuazione della corretta diagnosi e dal rischio di diffusione neoplastica derivante dall'emorragia causata durante l'intervento; 6) un danno da lesione del proprio di ritto di autodeterminazione. 
Di contro, secondo l'### convenuta, nessun inadempimento può essere imputato ai propri sanitari (nemmeno per il danno biologico, cfr. comparsa, pag. 25). 
In particolare, secondo la convenuta, in occasione del ricovero presso la struttura ospedaliera: - il paziente firmava due moduli di consenso informato, uno sintetico ed un altro particolarmente dettagliato; ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 5 - - durante l'intervento il campo operatorio “…veniva però compromesso da un'emorragia arteriosa che alterava le strutture anatomiche, rendendo difficoltoso il riconoscimento e la conseguente dissezione…”; - il referto istologico perveniva in reparto solo in data ### - e, quindi, successivamente alla visita post-operatoria programmata per il ### - e il ### Avenia informava immediatamente la moglie del paziente del suo risultato e della necessità di effettuare un altro intervento per effettuare una corretta diagnosi; - preso atto del risultato istologico, il paziente decideva di rivolgersi presso altro istituto e, in data ###, veniva diagnosticata presso l'### oncologico europeo di ### una patologia neoplastica, poi maggiormente caratterizzata all'esito di tutti gli esami di rito, in data ###, quale “carcinoma spinocellulare scarsamente differenziato a partenza dalla tonsilla linguale, con metastasi linfonodali in multipli linfonodi di primo livello A e di primo livello B”. 
Sul piano degli inadempimenti, la convenuta evidenziava che: - l'anamnesi è stata condotta sulla base “…numerosi controlli ecografici e delle visite specialistiche a cui si era sottoposto il paziente…” (8); - il trattamento chirurgico prescelto era quello più corretto atteso che, sino a quel momento, non vi era evidenza di una patologia neoplastica primitiva del complesso anatomico testa-collo ma il fondato sospetto di una patologia linfoproliferativa, con formazione nodulare a “…soli 8 mm di profondità dal piano cutaneo…” (e, quindi, non profonda e tale da richiedere un'agobiopsia con ago tranciante eco/TAC guidata) ed in soggetto non affetto da comorbilità rilevanti o particolarmente anziano; - la biopsia escissionale (al posto della agobiopsia) costituisce un iter diagnostico che si è consolidato, da oltre 20 anni, presso l'### sia di ### che di ### - la TAC preoperatoria del collo non è stata effettuata non già per una svista o per leggerezza, ma in quanto non necessaria. La letteratura scientifica, infatti, afferma che nella diagnostica strumentale della regione cervicale e mediastinica superiore lo studio ecografico rappresenta l'esame di primo livello ed è in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie per una accurata valutazione clinico-patologica delle neoformazioni espansive localizzate nelle regioni anatomo-chirurgiche del collo e permette uno studio appropriato delle stazioni linfonodali associate; la TAC non era necessaria ai fini dell'intervento e che l'emorragia non è stata provocata ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 6 - dall'inadempiente operato dei sanitari, bensì è stata una complicanza (si ribadisce, possibile ma non evitabile) che può derivare dalla tipologia di intervento; - l'asportazione di frammenti di ghiandola salivare è stata la conseguenza di una complicanza avvenuta durante l'intervento, complicanza che, come abbiamo detto non era prevenibile. 
In merito ai danni-conseguenza lamentati da parte attrice, la convenuta evidenziava che: - alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale emergente atteso che non vi era alcuna ragione, diversa da quella di una scelta dettata da valutazioni assolutamente soggettive del ### non censurabili in sé ma censurabili se assunte a fondamento di una pretesa risarcitoria che giustifichino l'utilizzo della struttura milanese per l'indagine e poi per l'insieme di successivo intervento chirurgico, visite, trasferte e quant'altro preteso dall'attore; - nessuna somma nemmeno a titolo di danno biologico atteso che non esiste virtualmente alcun danno biologico (sub specie di inabilità permanente) e che l'eventuale alterazione della funzione della ghiandola deve essere imputata, se esistente, al trattamento radioterapico a cui si è dovuto sottoporre il sig. ### e a cui comunque si sarebbe dovuto sottoporre, anche ove l'intervento di biopsia escissionale non avesse rimosso dei frammenti di ghiandola salivare; - nessun danno non patrimoniale da peggioramento del vissuto della malattia ritenendosi ammissibile solo un quid, ovviamente modesto, sotto il profilo della personalizzazione della modestissima inabilità temporanea reclamabile dall'attore; - riguardo al danno morale sub specie di pregiudizio all'equilibrio psicologico ed alla serenità del paziente la reazione emotiva (di rabbia, semmai, non già di stress, ed in ogni caso relativa ai pochi giorni intercorsi tra la positiva conoscenza dell'erroneità dell'organo attinto dall'intervento ed il referto milanese, non potendosi valutare il fisiologico ritardo nella conoscenza di quello di ### è però del tutto ingiustificata, e l'attore dovrà fare un mea culpa riconoscendone la sostanziale infondatezza perché basata su una sua erronea lettura della data del ritiro dell'esito dell'esame.  - riguardo al danno da perdita di chance, il ritardo di 19 giorni, intercorso tra il 19 luglio 2019, data dell'intervento effettuato presso l'### di ### ed il ###, corrispondente alla data di effettuazione della procedura di agoaspirato ecoguidato di linfonodo, risulta irrilevante in quanto non ha avuto alcuna ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 7 - incidenza causale sullo sviluppo della patologia oncologica e, corrispondentemente, non ha ridotto le possibilità di cura e/o la prognosi della stessa; più esplicitamente, le possibilità di diffusione della malattia in esame in 9 giorni (ma anche in 19 giorni, o anche di più) non sono sostanzialmente apprezzabili in termini statistici e scientifici, soprattutto per una forma morbosa quale quella diagnosticata al ### presente da lungo tempo ed a lento accrescimento ### invece al “concreto rischio di peggioramento delle condizioni di salute del paziente” derivante dalla “emorragia” (in realtà una modestissima perdita di sangue, quale può avverarsi in un campo operatorio di 1 centimetro quadrato, subito tamponata) la sua irrealtà è palesata dalla stessa mancanza di individuazione di quale tipo di “peggioramento” potrebbero subire le “condizioni di salute del paziente” (dal 12/7/2019 al 2/8/2019 le dimensioni del linfonodo erano rimaste invariate, cfr. ecografie in atti; peraltro, con la ###total body del 25 luglio 2019, il paziente ha avuto contezza della propria patologia oncologica e della sua estensione che, all'epoca, era limitata al “linfonodo in sede sottomandibolare destra”).  2.2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito. 
Nel presente giudizio, la domanda attorea trova fondamento sulla asserita inesatta/omessa diagnosi e sull'errata esecuzione di un intervento chirurgico a scopo diagnostico da parte dei sanitari della convenuta sul ### e sulla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni - iure hereditatis - allegati. 
Occorre quindi, in primis, valutare se vi sia stato un errore medico/diagnostico da parte dei sanitari della convenuta, a dispetto di quanto affermato da quest'ultima nella propria memoria di replica over ritiene di limitare l'oggetto del presente giudizio all'erronea scelta della metodica dell'intervento eseguito e delle indagini preparatorie (cfr. comparsa in atti e le repliche, pag. 2 ed atto di citazione, pag. 7 e 8). 
Al riguardo, deve convenirsi con quanto accertato dai ### secondo cui, dal momento della “presa in carico” del paziente - avvenuta in data ### - i sanitari della convenuta avrebbero dovuto sottoporlo ad una RM del distretto cervicale e ad una biopsia del linfonodo sottomandibolare dx (cfr. rel. CTU, pag. 39) mentre, invece, si “accontentavano” della diagnosi emersa a seguito degli esami e delle visite specialistiche effettuate dal paziente prima della “presa in carico” (tra cui non vi era la suddetta RM), ritenendo quindi che il ### era affetto solo da una linfoadenopatia sottomandibolare destra.  ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 8 - Pertanto, il primo errore medico che può ritenersi accertato consiste nell'omessa prescrizione di un esame diagnostico - la RM del distretto cervicale - che avrebbe consentito ai sanitari di avvedersi che il ### non era affetto da una generica linfoadenopatia ma aveva una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” (cfr. rel. CTU, pag. 40). 
Tali conclusioni rendono irrilevanti gli studi scientifici depositati da parte convenuta nelle proprie memorie conclusive che non solo sono successive ai fatti ma si riferiscono all'errata diagnosi in questione (“gestione dei linfomi”). 
Tuttavia, secondo i ### l'errata diagnosi, in sostanza, non determinava conseguenze negative per il paziente. 
In particolare, secondo i ### a) la scelta del trattamento, ovvero tra la “biopsia escissionale” e la “agobiopsia ecoguidata”, non è stata influenzata dalla suddetta omissione diagnostica in quanto le due procedure erano, all'epoca, equiparabili e, anzi, la prima “…offrendo maggiore visibilità all'operatore, poteva essere maggiormente raccomandata…” (cfr. CTU, pagg. 42 e 47); b) il trattamento scelto - “biopsia escissionale” - è stato correttamente eseguito anche se “…la procedura fallì, in quanto non venne bioptizzato il linfonodo sospetto, ma una ghiandola salivare…”; tale fallimento risulta “giustificato” dal fatto che la “…la regione approcciata risultava essere profonda e non facilmente accessibile, ciò che rendeva la procedura indaginosa e poteva dunque determinare l'erronea campionatura venutasi a verificare…” (cfr. rel. CTU, pag. 43 e 46); c) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento non hanno comunque determinato un'invalidità permanente ovvero temporanea differenti da quelle ricollegabili al trattamento ed alla evoluzione della patologia oncologica in atto (cfr. rel. CTU, pag. 44 e 45); infatti, secondo i ### “…non è possibile ritenere che l'asportazione del 4,5% di tessuto salivare abbia avuto alcuna conseguenza che sia possibile determinare quale danno biologico permanente…” e la xerostomia (secchezza della mucosa orale) da cui è stato affetto il ### costituisce un “…effetto collaterale della necessitata radioterapia in modo assolutamente indipendente dalla mancanza del 4,5% di tessuto salivare, che certamente non costituisce alcun fattore di rischio maggiore per lo sviluppo di tale complicanza…” (cfr. rel. CTU, pag. 46). ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 9 - secondo i ### “…### è possibile ritenere che gli esiti della procedura chirurgica possano costituire danno biologico temporaneo, in quanto il ricovero di circa 24 ore presso la convenuta ### (dal 19 al 20 luglio 2019) non può essere considerato in questa ottica, poiché la procedura era indicata e dunque andava tentata per cercare di ottenere con la stessa una definizione istologica della problematica presentata dal ### Leonardi…”; d) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento - ed il conseguente ritardo nella diagnosi della patologia oncologica - non hanno avuto alcun “…riflesso prognosticamente negativo…” in quanto nel periodo di tempo considerato - quantificato da parte attrice in nn. 19 giorni - “…la malattia fu sempre in stadio ### senza alcun aggravio clinico o prognostico per il paziente…” (cfr. rel. CTU, pag. 50); e) nessun danno psichico risulta certificato in atti (cfr. rel. CTU, pag. 50); f) l'errata diagnosi ed il fallimento del trattamento non hanno nemmeno determinato il danno patrimoniale lamentato dal ### consistente nelle spese per affrontare le proprie cure allo IEO di ### in quanto sostenute “…per ricevere le migliori cure per la patologia neoplastica da cui era affetto…” (cfr. rel. CTU, pag. 47). 
Inoltre, riguardo all'acquisizione del consenso informato del paziente, i ### si sono limitati a rilevare che “…il modulo di consenso informato, di cui all'allegato 4 alla comparsa di costituzione per la ### può ritenersi completo ed aderente agli standard in uso, sebbene risulti non compilato con la spunta di alcune caselle…” (cfr. rel. CTU, pag. 42).  2.3. Ciò posto, lo scrivente ritiene di aderire parzialmente alle conclusioni dei ### per i motivi di seguito indicati.   Come detto, nessun ragionevole dubbio nutre lo scrivente in merito al fatto che i sanitari della convenuta abbiano effettuato una errata diagnosi della patologia da cui era affetto il ### Infatti, se avessero seguito le ### guida allora in uso - come accertato dai ### - avrebbero dovuto prescrivere ed effettuare una RM del distretto cervicale e, così, avrebbero potuto riscontrare che il paziente non era affetto da una generica linfoadenopatia ma aveva una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” (cfr. rel. CTU, pag. 40). 
Tale errore, a prescindere dalle valutazioni dei ### indicate ai precedenti punti da a) ad f), ha un effetto diretto sulla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.  ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 10 - Peraltro, tale conclusione non risulta superata nemmeno dalle precisazioni svolta dal medico-legale nominato da questo Tribunale all'udienza dell'11/9/2024, nella parte in cui afferma che la RM non andava eseguita prima della biopsia escissionale ed era necessaria solo per la stadiazione. 
Al riguardo, deve osservarsi che tale affermazione proviene dal solo medico legale nominato e non dallo specialista oncologo nominato da questo Tribunale (impedito a partecipare in udienza) e risulta in contraddizione con quanto affermato nella ### redatta con l'apporto dello specialista oncologo, ove si afferma a chiare lettere che “….###. ### sottoposto a visita orl + laringoscopia con risultato negativo, come da linee guida doveva essere sottoposto ad RM del distretto cervicale e biopsia del linfonodo sottomandibolare dx…” - e ciò prima che venisse effettuata la biopsia escissionale - e che “…La mancanza di prescrizione/effettuazione di RMN ed il fallimento delal procedura bioptica ebbero a ritardare la corretta diagnosi della neoplasia fino a quando il paziente si rivolgeva allo IEO…” (cfr. rel. CTU, pag. 39 e 40). 
Peraltro, in merito alla biopsia escissionale, nelle stesse ### guida ### 2018, si legge che “…In presenza di adenopatia laterocervicale…si deve eseguire una agobiopsia con ago sottile (###, e, in caso di inadeguatezza di questa procedura si consiglia la ripetizione di un'altra ### sotto guida ecografica prima di procedere con manovre più invasive…..A questo proposito va precisato che la biopsia escissionale linfonodale a cielo aperto è da evitare per le note problematiche relative all'alterazione del drenaggio linfatico cervicale e per le implicazioni terapeutiche e prognostiche conseguenti all'eventuale “insemenzamento” di cellule tumorali nel campo operatorio…” (cfr. ### guida ### 2018, pag. 121). 
Da ciò ne consegue che il consenso prestato dal ### in occasione del trattamento a cui è stato sottoposto, è risultato viziato. 
Infatti, dalla lettura della “dichiarazione di consenso informato” in atti (cfr. doc. 4, fasc. convenuta), risulta che le informazioni fornite dai sanitari della convenuta (dott. 
Polistena) sono, a loro volta, “viziate” dall'errore diagnostico effettuato “a monte” dagli stessi sanitari. 
Risulta evidente che le informazioni da fornire ad un paziente affetto da una “metastasi da carcinoma scarsamente differenziato, di tipo basaloide, con primitività della tonsilla linguale, HPV correlato” siano diverse da quelle da fornire ad un paziente affetto da una generica “linfoadenopatia cervicale”, come indicato modulo di consenso informato sottoscritto ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 11 - dal ### in atti che, peraltro, risulta solo genericamente compilato e dove, tra le possibili complicanze, non viene indicata la lesione della ghiandola salivare poi in concreto verificatasi. 
Tale grave difetto informativo ha impedito al paziente di poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, di poter acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari, nonché di scegliere se rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie, come peraltro dimostrato dal fatto che il ### una volta informato della malattia oncologica da cui era affetto, decideva di rivolgersi presso una struttura specializzata, l'### europeo di oncologia di ### Invero, in tema di consenso informato, deve essere condiviso l'orientamento della Corte Suprema che riconosce l'autonoma rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente. 
Al riguardo, in una recente pronuncia la Corte di legittimità afferma che: - “…la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute". (cfr. ex multis civ. 2854/2015; Cass. civ. 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017)…” ( Cass. n. 7248/2018); - “Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a. il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b. la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c. la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie; d. il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente di interromperla; ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 12 - e. la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione; - Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni: 1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. 901/2018); 2. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente; 3. omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso; 4. omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse….” (cfr. Cass. n. 7248/2018); - Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dagli arresti di questa Corte (cfr Cass. SSUU 26972/2008 e 26975/2008) con i quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto, per essere ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 13 - oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. (cfr. Cass. n. 7248/2018).   In merito alle modalità di prestazione del consenso poi, condivisibilmente, la Suprema Corte ha ritenuto che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. 2177/2016).” (cfr. Cass. n. 7248/2018 cit.). 
Sul piano risarcitorio, deve ritenersi che la situazione del ### abbia elementi sostanzialmente sovrapponibili alla situazione individuata dalla giurisprudenza di legittimità sub. n. 2). 
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno alla salute e di un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione subiti. 
Invero, gli errori medici sopra indicati sono risultati idonei ad aver cagionato un danno biologico permanente ed un danno biologico temporaneo aggiuntivi rispetto ai danni derivanti direttamente dalla malattia da cui era affetto il ### Al riguardo, devono essere condivise le valutazioni espresse dal CT di parte attrice - riportate anche nella comparsa conclusionale in atti - ove afferma che le dimensioni complessive della ghiandola sottomandibolare “…sono di 20x10x10 mm, per cui, asportarne due parti, di 10 e 12 mm, si traduce inevitabilmente, al minimo, nel ridurne le dimensioni di oltre la metà…” e, quindi, “…una riduzione permanente della produzione di saliva (per perdita anatomica di una parte del tessuto che la produce), configurandosi dunque una «iposcialia» valutabile, secondo il CTP attore, nella misura del 3%...”. 
A ciò si aggiunga che la lesione permanente di parte di una ghiandola salivare e la cicatrice derivata dal trattamento eseguito - che, si ribadisce, è stato effettuato senza aver previamente acquisito un consenso realmente informato del paziente che non ha potuto prendere una ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 14 - scelta consapevole prima di sottoporsi alla biopsia in questione - che andava ad inglobare il nervo mandibolare, contribuivano a peggiorare gli effetti negativi della radioterapia a cui si è dovuto poi successivamente sopporre il ### atteso che, come riconosciuto dagli stessi ### la xerostomia (secchezza della mucosa orale) figura tra gli effetti collaterali della suddetta terapia. 
Deve quindi ritenersi accertata una invalidità permanente del 3% come indicato da parte del CT di parte attrice, nonché di giorni n. 1 di invalidità temporanea assoluta corrispondente al giorno in cui il ### si è sottoposto al trattamento in questione, non avendo lo stesso allegato elementi probatori in merito ad ulteriori periodi di invalidità temporanea. 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale risulta preliminare premettere quanto segue.  ### il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019, in motivazione; negli stessi termini Cass. 901/2018). 
Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", " intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, " in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale"; "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)..."(così la massima di Cass. 7513/2018). 
Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 15 - sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. 
Ciò premesso, va precisato come nel caso di specie, stante l'entità dei postumi permanenti allegati dal CT di parte attrice e condivisi dallo scrivente (cfr. osservazioni del CT di parte attrice allegato alla ###, la quantificazione del danno non patrimoniale dovrà essere operata applicando la tabella di cui all'art. 139 C.d.A. (e in particolare di quella aggiornata con D.M. 
MISE 18/7/2025) Ne consegue che, considerate le risultanze dell'esperita CTU e delle condivise osservazioni del CT di parte attrice e tenuto conto della età del ### all'epoca dei fatti, il danno non patrimoniale va quantificato in: ### 2.237,01 per IP 3%; ### 56,18 per ITT gg. 1; il tutto per complessivi ### 2.293,19. 
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'incremento del 20% su quanto liquidato per IP e per IT ai sensi dell'art. 139, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 (incremento pari ad ### 458,63); ciò in quanto la sofferenza psico-fisica di particolare intensità è ravvisabile in ragione della particolare fragilità emotiva in cui versava il ### all'epoca dei fatti per aver scoperto, con ritardo, la patologia da cui era affetto e dovendo sopportare danni iatrogeni - alla ghiandola ed al nervo mandibolare - aggiuntivi rispetto alle conseguenze della malattia, peraltro direttamente incidenti nella propria vita di relazione. 
Il danno non patrimoniale, pertanto, va conclusivamente quantificato in complessivi ### 2.751,82. La quantificazione si fonda sull'ultimo D.M. attuativo dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005 e, pertanto, deve ritenersi già operata ai valori attuali. Sulla somma di ### 14.630,35 decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo. Gli interessi compensativi, in quanto componente del danno risarcito, sono invero liquidabili d'ufficio (come ricordato tra le altre da Cass. 4028/2017). 
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione deve ribadirsi che l'omessa diagnosi ha impedito al paziente di poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, di poter acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari, nonché di scegliere se di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie, come peraltro dimostrato dal fatto che il ### una volta informato della malattia oncologica da cui era ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 16 - affetto, decideva di rivolgersi presso una struttura specializzata, l'### europeo di oncologia di ### Tale lesione ha travalicato la soglia della gravità dell'offesa non avendo il ### potuto disporre con tempestività di tutte le informazioni necessarie per conoscere il suo reale stato di salute, dovendo sottoporsi ad un trattamento consigliatogli dai sanitari che lo avevano in cura, all'oscuro della reale patologia da cui era affetto in quanto non avevano prescritto le indagini necessarie per effettuare una corretta diagnosi e, quindi, poi decidere insieme al paziente quali ulteriori passi - sia dal punto di vista diagnostico che trattamentale - compiere, tenendo conto delle ### guida di riferimento. 
Tale lacuna ha comportato per il paziente l'impossibilità di autodeterminarsi, di prendere pienamente coscienza della sua patologia, dell'intervento al quale si stava sottoponendo, dei rischi dello stesso e della possibilità di effettuare altri trattamenti o rivolgersi ad altri centri maggiormente specializzati (come poi ha dimostrato di aver fatto); tali informazioni gli avrebbe permesso di ben valutare le proprie scelte sia nel momento preoperatorio sia nel momento post-operatorio. 
Deve quindi essere riconosciuto al ### un danno da lesione di autodeterminazione che, in applicazione di un criterio equitativo rapportato all'età della parte attrice al momento dell'intervento (81 anni), nonché alla malattia tardivamente riscontrata ed ai postumi residuati, può essere ristorato mediante il riconoscimento di una somma pari ad euro 22.000,00 (da intendersi comprensiva di ogni interesse e rivalutazione), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.   Non si ritiene invece che gli inadempimenti dei sanitari della convenuta abbiano causato un danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o da peggioramento della malattia e/o del vissuto della malattia atteso che il ritardo nella diagnosi della malattia - quantificato dalla stessa parte attrice in nn. 19 giorni - non ha determinato un aggravamento della patologia preesistente.   Al riguardo, parte attrice non ha fornito alcun concreto elemento di supporto se non solo indicazioni generiche e non supportate da dati scientifici, anche con riferimento alla diffusione della malattia astrattamente ascrivibile al temporaneo sanguinamento occorso durante l'intervento presso la struttura convenuta. 
A fronte di tali generiche allegazioni, invece, i ### hanno chiaramente indicato - facendo riferimento ai referti in atti - che nel periodo preso in considerazione “…non vi fu ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 17 - passaggio di stadio e la prognosi per il paziente rimase inalterata, nonostante il ritardo diagnostico. Infatti la patologia rimase sempre al ### (#####, ###-3 ###) secondo TNM e ciò non ebbe alcun rilievo prognostico. Non è dunque possibile affermare che si sia venuto a determinare un danno alla salute ovvero alla validità psico-fisica del ### Leonardi…” (cfr. rel. CTU, pag. 44 e 45). 
Il fatto poi che, nell'intervallo di 39 giorni, i linfonodi metastatici da 1 erano diventati 5 e che, quindi, vi sia stata una rapida progressione della malattia per cui il ritardo diagnostico ha influito sulle chance di sopravvivenza del ### (come allegato da parte attrice), non appare deciso a tal fine atteso che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, tale conclusione si base su risultati derivanti da due metodiche differenti e non paragonabili - dalla radiologica preliminare (### a quella istologica definitiva (post agoaspirato) - con grado di precisione diverso. 
Pertanto, il mero dato fattuale dell'incremento dei linfonodi metastatici non è idoneo a ritenere provato il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico e la possibilità perduta di avere maggiori chance di sopravvivenza (ovvero di vivere meglio e più a lungo), una possibilità consistente, apprezzabile e seria (cfr. Cass. n. 28993/2019) A ciò si aggiunga che non risulta provato in atti che gli inadempimenti della convenuta abbiano causato un grave pregiudizio all'equilibrio psicologico del ### idoneo a generare una malattia rilevante in termini di danno biologico permanente, per cui tale aspetto risulta adeguatamente risarcito in sede di personalizzazione del danno non patrimoniale sopra liquidato. 
Alcun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, sub specie danno emergente, per le spese sostenute dal ### per il trasferimento ed il pernotto a ### in occasione delle cure a cui si è dovuto sottoporre presso l'IEO di ### atteso che tali spese non sono eziologicamente riconducibili agli errori medici accertati ma sono state affrontate per scelta dello stesso paziente al fine di avere cure maggiormente specializzate per la malattia da cui era affetto.   Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.  3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al DM n. 55/2014 (scaglione da ### 5.200,01 a ### 26.000,00).   Gli esborsi correlati alla CTU - già liquidati con separato decreto - vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta in applicazione del principio di causalità, ### n. 795/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025 - 18 - mentre lacuna somma potrà essere riconosciuta per le spese di CTP in quanto non vi è prova in atti del relativo pagamento.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna l'#### S. ### al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 24.751,82 , oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo; 2. condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice liquidando le stesse nella somma complessiva di euro 5.077,00, oltre spese generali, Iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; 3. pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 25 novembre 2025 ### n. 795/2025 pubbl. il ###
RG n. 2015/2020
Repert. n. 1454/2025 del 28/11/2025

causa n. 2015/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bellei Tommaso

M
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Tribunale di Paola, Sentenza n. 855/2025 del 28-10-2025

... danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale. Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance (leggi tutto)...

testo integrale

##### di #### in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 /2020 R.G. 
TRA ### CF ###, nella sua qualità di marito della deceduta sig.ra #### CF ###, nella sua qualità di figlio della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di figlia della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di madre della predetta deceduta; #### CF ###, nella sua qualità di fratello della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; elettivamente domiciliati in ### via ### 43 , presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta in calce al ricorso ### E ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce alla memoria costitutiva ### NONCHE' ### S.P.A. (partita IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### in #### alla ### 16 ### in atti.  #### Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto in data ### e ritualmente notificato alle convenute, i sig.ri ### (C.F. ###), nella sua qualità di marito della deceduta #### (C.F. ###), nella sua qualità di figlio della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di figlia della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di madre della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di fratello della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###) nella sua qualità di sorella della predetta, tutti rappresentati e difesi dell'avv.  ### convenendo in giudizio lo ### di ### A.S.P. di ### in persona del legale rappresentante p.t., e la Casa di riabilitazione ### in persona del legale rappresentante p.t., deducevano che: in seguito al decesso della sig.ra ### gli odierni istanti hanno preventivamente adito il ### di ### mediante procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 761/2016 r.g.; il giudizio, caratterizzato da ritardi dovuti all'omesso deposito della relazione da parte del primo ### si concludeva soltanto dopo la sostituzione del dott. ### con il dott. ### medico legale, che in data ### depositava telematicamente la relazione definitiva; dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di ### si può affermare che la storia clinica della paziente si suddivide in tre momenti fondamentali: il primo, riguardante il ricovero presso l'### di ### (###, il secondo, riguardante il ricovero presso l'### di ### il terzo, relativo al ricovero presso la struttura convenzionata di riabilitazione della ### di ### con riguardo al primo ricovero, si evidenzia che, a causa dell'infortunio domestico occorso in #### alla sig.ra ### giorno 12/07/2015, la stessa era trasportata d'urgenza con il servizio di autoambulanza del 118 presso l'### di ### al fine di effettuare rx; all'esito dell'accertamento strumentale la paziente era dimessa e trasferita presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di frattura basicervicale femore destro; per la particolarità del trauma subito, era programmato intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante sintesi con chiodo endomidollare ### 3; l'intervento (inizialmente fissato per il giorno 15 luglio) era eseguito il successivo 17/07/2015; nella fase post operatoria, sin dal risveglio, la paziente manifestò da subito segni di stanchezza e stordimento; in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai familiari, da parte del personale sanitario fu sempre risposto che tali sintomi erano del tutto normali in quanto associabili alla fase post operatoria; dopo l'intervento, le condizioni di salute della sig.ra ### subivano un progressivo peggioramento per poi precipitare giorno 20 luglio, allorquando, alle ore 10,45 circa, mentre era in compagnia della figlia ### smetteva improvvisamente di parlare e la mandibola assumeva una posizione innaturale; nonostante quella sintomatologia così evidente e ricollegabile, verosimilmente, secondo le linee guida, ad una ischemia in atto, da parte dei sanitari nulla fu fatto per prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente; alle ore 12.15 circa, dopo altre due ore, giungeva in ospedale il marito della sig.ra ### sig. ### il quale notava che la moglie non stava affatto bene, non riusciva a masticare e le cadeva il cibo dalla bocca; il predetto allarmava gli infermieri, ma questi, ancora una volta, lo tranquillizzavano; alle ore 13.20 (dopo altre tre ore dalla manifestazione ischemica delle ore 10:45 circa), le condizioni di salute della sig.ra ### precipitavano improvvisamente; le persone che erano presenti riferivano che sembrava fosse in coma; veniva finalmente disposto un controllo mediante Tac all'encefalo; alle ore 15:00, dopo altre 5 ore, giungeva il referto della Tac che confermava l'ischemia celebrale con deviazione della rima buccale con ipostenia brachiale sinistra; la sig.ra ### restava ricoverata nel reparto di ### senza alcuna cura sino alle ore 17.25, allorquando, per come si legge in cartella, veniva finalmente attuato il trasferimento presso il reparto di ### dell'ospedale di ### alle ore 18:15, da ### la paziente giungeva in ### a ### a mezzo autoambulanza del 118; soffermandoci sul ricovero della sig.ra ### presso lo ### di ### da esso si ricava il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla sig.ra ### nonché la causalità giuridica tra il danno e la sua risarcibilità; con riferimento al ritardo diagnostico e all'omesso trasferimento della paziente entro la tempistica prevista dalle linee guida, si eccepisce la responsabilità professionale dello ### di ### nel caso de quo, ciò che emerge è una sostanziale discrepanza fra i tempi raccomandati dalle linee guida (4-5 ore) ed i tempi realmente constatati nella vicenda clinica della signora ### (oltre le 9 ore); si apprezza il notevole ritardo che si è consumato nell'approntare una corretta diagnosi, sino a ridurre considerevolmente le possibilità terapeutiche praticabili nella fattispecie, nonostante la stessa sig.ra ### si trovasse già in ospedale; l'enorme ritardo ha condotto la signora ### verso una severa forma di ischemia, descritta, al momento dell'accettazione nel reparto di ### del PO di Cs del 20/7/2015, in: “vasta lesione ischemica cortico sottocortico insulo temporo frontale destra” paresi centrale del ### nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra”, nonché, al momento delle dimissioni del 25/07/2015, in: “emiplegia facio-brachio-crurale sinistra”; oltre a tali dati anamnestici, a comprovare ulteriormente la responsabilità dei sanitari dello ### di ### contribuisce la circostanza che, al momento dell'accettazione della paziente presso l'### di ### proprio a causa dell'inutile decorso del tempo, fosse oramai pregiudicata la possibilità di intervenire con trattamento trombolitico; nessuna condotta omissiva può essere imputata ai sanitari della divisione di ### di fatto esclusa dal ### l'ischemia (per gravità) iniziò a manifestarsi non alle ore 13:20, come riportato nella cartella dell'### di ### bensì molto tempo prima, ad esempio alle ore 10:45 come dichiarato dagli istanti e come riportato nella cartella clinica dell'### di ### ciò che emerge dalla disamina della cartella clinica dello ### di ### è, senza dubbio, la totale assenza di “annotazioni”; in nessuna parte del documento, infatti, si fa accenno alla somministrazione di terapie salva vita né, tantomeno, ad attività sanitarie dirette al monitoraggio della paziente nel periodo post operatorio, dal 17/7/2015, data dell'intervento chirurgico; le uniche annotazioni si rinvengono il giorno 20/7/2015, quando alle ore 13:20 l'ischemia si aggrava e le condizioni di salute della paziente precipitano irrimediabilmente; con riguardo al terzo ricovero, giorno 25 luglio, la paziente veniva dimessa da ### e trasferita, a spese e cure dei familiari, presso la ### che accettava il ricovero della paziente ritenendo la propria organizzazione sanitaria adeguata allo scopo; durante la degenza erano somministrati soltanto dei farmaci mentre nessun'altra terapia era praticata alla paziente; stando al racconto dei familiari, vi era come l'impressione che la struttura si trovasse in quel momento carente di personale adeguato; la de cuius sudava tanto e mangiava pochissimo, aveva bruciore e tanto fastidio al punto da piangere ogni volta che urinava; questa difficoltà ad urinare è durata diversi giorni; nonostante la loro richiesta, nessun neurologo venne a visitare la sig.ra ### anzi, era impedito ai parenti di portare un medico esterno alla struttura specialista in neurologia; la giustificazione di chi lavorava all'interno della clinica, infermieri e medici, era che la paziente era pigra e non aveva voglia di collaborare; la sig.ra ### in tutti quei giorni era sempre in dormiveglia; la sig.ra ### riferiva sempre forti stati di ansia sia prima che durante il sonno, ma nessuno psicologo era venuto a visitarla; dopo tante notti insonni, giorni di inappetenza e sofferenze sempre più crescenti, la mattina del 19 agosto la sorella ### andava in clinica verso le ore 10,00 e le riferivano che la sig.ra ### dopo aver fatto colazione aveva avuto diversi episodi di vomito (in cartella vengono riportati soltanto due episodi, quello delle 9.00 e quello delle 13.00, e con la dicitura “vomito alimentare”); intorno le ore 15,30 arrivarono in clinica ### (la figlia) e ### (la madre); i presenti riferivano che la sig.ra ### era irrequieta, sudava in continuazione e presentava segni di tremore accompagnati da dolori all'addome; alle ore 16,20 circa, la sig.ra ### sentitasi male, veniva trasferita d'urgenza nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di ### dove non le prestarono alcuna cura adeguata; soltanto alle ore 20.10, dopo molte ore dall'ischemia, da ### la paziente viene trasferita d'urgenza presso l'### di ### da parte dell'### andrà risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale causato alla ### dall'ischemia che, secondo le tabelle di invalidità permanente, si attesta in una percentuale dal 71 all'80%; da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente. 
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi “la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per il quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli, nonché iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”; per l'effetto, condannarsi le convenute, sia con riguardo al danno iure hereditatis che al danno iure proprio, al risarcimento del danno secondo le tabelle del ### di Milano, edizione 2018, ovvero, ### di ### edizione 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20/07/2015, con condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese già sostenute, incluso quelle dei procedimenti di ATP e di mediazione. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi per come richiesto la chiamata del terzo ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis co 5 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del suddetto terzo; nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e, come tale non meritevole di accoglimento, con vittoria di spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, ed in relazione alla richiesta di chiamata in causa del terzo, per il caso di accoglimento della domanda spiegata nei confronti della resistente ### s.r.l., dichiararsi e ritenersi la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare, a tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e/o, comunque, ordinarsi e condannarsi la compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla resistente ### s.r.l.  ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare alla parte attrice anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
Stante la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06/05/2020, assegnando al terzo un termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte resistente notificasse il ricorso, in uno al decreto, alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del terzo chiamato. 
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla ### s.p.a., in p.l.r.p.t., in data ###, come da ricevute pec allegate, la ### s.r.l., nel riportare pedissequamente il ricorso introduttivo del giudizio, il decreto di fissazione udienza, la propria memoria costitutiva e il decreto con il quale, autorizzata la chiamata in causa, si fissava la nuova udienza del 6.5.2020, conveniva in giudizio la predetta terza chiamata compagnia assicurativa rassegnando le medesime conclusioni di cui in memoria. 
Con comparsa di risposta ex art. 702-bis c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con tutte le conseguenze di legge; accertarsi la carenza di legittimazione passiva dell'### di ### e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; rigettarsi il ricorso nei confronti dell'### di ### poiché infondato in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, accertarsi la responsabilità della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti; in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso della condotta dei sanitari della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto l'### di ### sia condannata a pagare in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese di lite. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ###ni s.p.a., in p.l.r.p.t., la quale chiedeva statuirsi e dichiararsi che la compagnia assicurativa andava estromessa dal giudizio sommario attivato come prosecuzione del giudizio di ATP già svolto; statuirsi e dichiararsi che il presente giudizio sommario è comunque improcedibile poiché attivato oltre il termine perentorio dei 90 giorni dal deposito della ### statuirsi e dichiararsi che il procedimento è improcedibile e nullo nei confronti di ### s.p.a. che non è stata parte nel procedimento di ### statuirsi e dichiararsi che il diritto di cui al contratto di polizza della S.r.l. ### con ### è ampiamente estinto per intervenuta prescrizione; statuirsi e dichiararsi che nessun rimborso sarà dovuto da ### in favore della ### S.r.l. per le spese legali; statuirsi e dichiararsi che ### s.r.l. va condannata a pagare a ### s.p.a. le spese di lite. 
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.06.2020, a seguito di richiesta delle parti, il precedente Giudice sul ruolo concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. 
I ricorrenti, con le note conclusionali depositate il ###, nel precisare le proprie conclusioni, chiedevano condannare le convenute al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, per come dettagliatamente calcolato nelle note, con il favore delle spese di lite da liquidarsi con distrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### e, in particolare, chiedevano, in via principale, che il danno da perdita parentale venisse liquidato per intero, secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti, iure proprio in favore dei prossimi congiunti, parti ricorrenti, e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima; in via del tutto subordinata, nel caso il giudice avesse voluto identificare il danno non già con la perdita di un risultato, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. Ad ogni modo, qualora ritenuto necessario, precisavano di non opporsi alla nomina di un consulente d'ufficio al fine di confermare quella quantificazione già fornita in termini percentuali dal CTP degli attori. 
Con ordinanza del 25.5.2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che, in materie richiedenti conoscenze tecnico-specialistiche è possibile disporre una ctu non solo deducente, ma anche percipiente e che si può sempre disporre, ove lo si ritenga opportuno, una nuova ctu; ritenuto, dunque, opportuno disporre ctu medico-legale, previa formulazione dei quesiti, provvedeva alla nomina di un consulente d'ufficio. 
Le parti, dopo aver depositato note conclusionali, autonome e distinte dalle note in sostituzione di udienza, precisavano le conclusioni e la causa, in data ###, veniva assunta in decisione. 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ASP di ### in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (### Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. ###).
Parimenti dicasi con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla medesima parte resistente. Si rileva, innanzitutto, come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dall'ASP di ### debba essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione - ###, sentenza del 16.02.2016, n. 2951). 
Nel caso di specie, parte ricorrente, stante le deduzioni ed eccezioni dei resistenti, in allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2, produce dai nn. 3 a 12, facendo seguito alla richiesta di ### compagnia assicurativa della AO di ### (cfr. all. 3 memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte ricorrente), certificato di morte della sig.ra ### del 25.08.2015, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del ### di ### dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.09.2015, con autenticazione di sottoscrizione, sottoscritto da ### nella quale la medesima dichiara che a seguito di decesso della madre, gli eredi legittimi erano ### marito, ### e ### figli; certificato di famiglia storico del 14.09.2020, rilasciato dal Comune di ### da cui risultano, oltre alla de cuius, anche i predetti soggetti. I ricorrenti allegano anche il certificato di stato di famiglia storico, del 7.09.2020, rilasciato dall'anagrafe del Comune di ### da cui risultano i seguenti soggetti: ### deceduto, #### deceduta, ##### e #### anagrafe del predetto Comune, in data ### rilascia a richiesta anche certificato di residenza da cui risulta che la sig.ra ### nata a ### era ivi residente ### Sono, altresì, allegati i certificati di residenza di ### nata a ### ed ivi residente in Via dei ### 8, int. 5, datato 7.9.2020; ### nata a ### ed ivi residente in via ### 2 Trav. 11, datato 7.9.2020; ### nato a ### ed ivi residente in Via dei ### 19, int. 2, datato 2.9.2020 e ### nata a ### ed ivi residente ###via preliminare, si ritiene priva di pregio, indi meritevole di rigetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla terza chiamata ### s.p.a., la quale lamenta il non aver partecipato al giudizio di ### “La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio)”. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008). 
Peraltro, trattandosi di fatti avvenuti nel 2015, rispetto al caso di specie, non trova applicazione la cosiddetta legge ### sicché i ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., “iscritto all'NRG 761/2016”, non avevano l'obbligo di convenire in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice. 
Non applicandosi la cosiddetta legge ### va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa “per non essere stato introdotto il giudizio di merito nel termine di giorni 90 dal deposito della perizia”. 
Il principio è stato graniticamente affermato dalla Suprema Corte: “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. civ., sent.  n. 28994/2019). 
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rileva che il consulente d'ufficio, dott. ### incaricato nel procedimento di ATP promosso dai ricorrenti in conseguenza del decesso della sig.ra ### avvenuto in data ### presso l'U.O. di Rianimazione dell'### di ### nel sintetizzare, in base alla documentazione in atti, la storia clinica della sig.ra ### relaziona che al primo accesso, alle ore 11.57 del 12.07.2015 presso il ### dell'### di ### per sospetta frattura del femore destro, aveva poi fatto seguito successivo trasferimento all'### di ### per il ricovero presso l'U.O. di ### In data ###, richiesti esame Rx del torace, consulenza cardiologica e diabetologica, quest'ultima evidenziava uno scompenso glicometabolico con disidratazione ipertonica per cui veniva prescritta reidratazione e ripristino dell'equilibrio idrosalino, passaggio a terapia insulinica a 4 somministrazioni, mentre quella cardiologica non evidenziava patologie di pertinenza cardiaca in atto. ### prosegue evidenziando che “In data ### la ### viene sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro. Null'altro viene segnalato in cartella clinica sino alle ore 13.20 del 20.07.2015 quando la paziente presenta deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Viene pertanto richiesto, ed eseguito, esame TC urgente dell'encefalo che evidenzia un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore. Alle ore 15.00 del 20.07.2015 la ### viene sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale viene proposto immediato trasferimento presso reparto di ### o neurologia. Dopo ripetuti tentativi telefonici per reperire istituto ospedaliero atto al proposto ricovero ed individuata nell'U.O. di ### dell'### di ### struttura atta ad accogliere la paziente, alle ore 17.25 del 20.07.2015 la stessa lascia l'### di ### per il trasferimento in ambulanza al nosocomio cosentino. Alle ore 18.15 del 20.07.2015 la ### giunge nel reparto di ### dell'### di #### obiettivo all'ingresso segnala una paresi centrale del VII nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra. Stabilizzate le condizioni cliniche della paziente seppur in assenza di miglioramenti dell'obiettività neurologica, eseguito in data ### esame TC di controllo dell'encefalo che evidenzia vasta lesione ischemica cortico - sottocorticale insulo - temporo - frontale destra, la ### viene dimessa il ###, per essere inviata in riabilitazione estensiva extraospedaliera, con diagnosi di ischemia cerebrale insulo temporo parietale di destra, ipertensione arteriosa, diabete mellito. In pari data la ### viene ricoverata presso la ### di ### struttura per la riabilitazione neuromotoria in Paola”. Esaminata anche la cartella clinica di detta struttura riabilitativa, il CTU ripercorre il quadro clinico della paziente, sino al 19.08.2015, allorquando, verificatisi episodi di vomito alimentare, crisi tonico clonica con perdita di coscienza, alle ore 20.10 del 19.08.2015, la ### veniva ricoverata presso l'U.O. di Anestesia e ### dell'### di ### all'esito del quale decede. 
Esaminata, dunque, tutta la documentazione, il CTU nominato, al fine di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice in sede di ATP volti a individuare profili di responsabilità professionale, nelle proprie considerazioni medico legali afferma: “Non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015. In caso contrario la mancata somministrazione della terapia eparinica costituirebbe sicuramente un elemento di responsabilità professionale in quanto sarebbe concausa determinante nel verificarsi dell'episodio ischemico verificatosi in data ###”.  ### prosegue affermando che “relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neuorologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente. 
Va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015. Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.  ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio. Se fosse poi accertata e dimostrata documentalmente la mancata somministrazione dell'eparina nel post operatorio non v'è dubbio alcuno che costituirebbe un elemento di responsabilità professionale che sicuramente andrebbe a modificare le valutazioni medico legali espresse…” il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio … Relativamente alla gestione della paziente durante il periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### si ribadisce l'insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. Afferma il dott. ### che un episodio di ematuria in terza giornata in paziente cateterizzata è cosa frequente e non richiede alcun approfondimento clinico potendo essere risolta con la semplice somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro. ### corrisponde alla presenza di sangue nelle urine ed è la manifestazione clinica di un'emorragia avvenuta potenzialmente in ogni punto dell'apparato urinario: rene, pelvi renale, uretere, vescica, prostata, uretra. È sempre necessario eseguire appropriati esami per accertarne la causa. … Nel caso della signora ### è pur vero che alcuni esami non potevano essere eseguiti in quanto cateterizzata ma è altrettanto vero che non fu eseguito nessuno di essi”. Relativamente, poi, all'episodio di agitazione notturna verificatosi presso il ### il ### e ripetutosi il ###, rispetto al quale il dott. ### muove note critiche ritenendoli episodi tali da non destare particolare preoccupazione, il dott. ### afferma: “si rammenta al dott. ### che non si trattò di una notte insonne ma di una vera e propria agitazione notturna e si rammenta allo stesso dott. ### che l'assistenza di un paziente colpito da ictus dopo la stabilizzazione della condizione clinica ad opera dell'unità operativa d'emergenza ha lo scopo e soprattutto la responsabilità di prendere in carico il paziente avendo cura in particolar modo di valutare lo stato di salute dello stesso, valutare attentamente eventuali comorbilità, accertare sotto il profilo diagnostico eventuali potenziali complicanze che si possono e/o si stanno verificando al fine di predisporre i necessari interventi atti a riportare le condizioni cliniche dell'assistito alla stabilità clinica. Per tale motivo lo stato di agitazione (non singolo episodio) era meritevole di una maggiore attenzione clinica, sicuramente meritevole di una valutazione specialistica neurologica e non meritevole della semplice somministrazione di terapia ansiolitica. 
Così come per le stesse motivazioni era bisognevole di adeguati accertamenti, ai fini di una diagnosi differenziale per l'esclusione di eventuali comorbilità, gli episodi di vomito alimentare. Nessun approfondimento clinico e diagnostico fu posto in essere per le su citate manifestazioni cliniche….  non v'è alcun dubbio che la gestione clinica della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 è sicuramente inadeguata ed insufficiente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Inadeguata ed insufficiente gestione che ha sicuramente influito negativamente sulle già precarie condizioni di salute della stessa determinando una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente. Tale inadeguata gestione non è da escludere che, seppur in assenza comunque di dati certi, abbia avuto un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ###”. In risposta, dunque, alle osservazioni mosse dal CTP della casa di cura ### il CTU ha concluso affermando: “alla luce di dette considerazioni si ribadiscono le valutazioni espresse ammettendo sotto il profilo medico legale che le criticità gestionali riscontrate, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire seppur in termini di concausalità nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. all. 4 - CTU risposte critiche a CTP - fascicolo parte resistente ###. 
Tra la documentazione allegata dai ricorrenti si rinviene la cartella clinica n. 2652, anno 2015, rilasciata dallo ### “### di Paola” - ### di ### e ### relativa al ricovero della sig.ra ### avvenuto in data ###, ore 15.43, con diagnosi clinica di entrata “### femore dx”, e sue dimissioni il ###, ore 17.25. 
Nella sezione relativa a “diagnosi accertata” è riportato “### basicervicale femore dx, lesione ischemica cerebrale”. In cartella viene riportata la data e la natura dell'intervento, ossia “17.7.2015 Riduzione e sintesi con chiodo EM gamma 3”. Nel diario clinico di detta cartella si rinvengono le consulenze, diabetologica e cardiologica espletate, per come riportate dal CTU dott. ### nominato in sede ###data ###, alle ore 13.30 si registra “deviazione rima buccale con ipotonia arti superiore sinistra. TC encefalo urgenti”; alle ore 14.40 “visionato referto TAC encefalo eseguito in urgenza. Si richiede consulenza internistica urgente; alle ore 15 si ritiene necessario il trasferimento in reparto di ### ore 15.30 si registra “si effettuano ripetuti tentativi telefonici per organizzare trasferimento c/o reparto di ### ore 16.30, come da accordi telefonici con il dott. ### si organizza il trasferimento c/o il reparto di ### di Cosenza…ipostenia avambraccio e mano sinistra, deviazione emirima buccale, eloquio conservato, respirazione autonoma” (cfr. pagg. 7-8 cartella clinica all. 2 ricorso introduttivo). Nella richiesta di trasferimento, datata 20/07/2015 16:45, trasmessa a mezzo fax alle ore 15 e 19, nella sezione diagnosi è riportato “ictus ischemico in paziente operata per frattura di femore”, servizio richiesto “trasferimento U.O.  neurologia Cosenza”, “urgente”. Nella successiva “richiesta trasferimento secondario pazienti”, datato 20.07.2025, ore 17.15, nella parte relativa al trattamento è registrato “inchiodamento endomidollare per f. femore; clexane 4000 …”. Nella scheda di dimissioni (cfr. pag. 28 cartella clinica all. 2 ricorso), si registra la data del 20.7.2015, ore 17:25. 
È allegata la cartella clinica dell'U.O. Complessa di ### dello ### ospedaliero dell'### di ### n. 15062, anno 2015 da cui risulta il ricovero in data ###, ore 18.15, con dimissioni il ###, ore 12.30. La diagnosi di entrata ivi riportata è “ictus”, mentre quella di uscita “ischemia cerebrale …”. Nella sezione della cartella “eventi che hanno portato al ricovero attuale si registra “### alle ore 10.40 è comparsa emiparesi sin. La paziente è stata sottoposta a TC cranio e quindi trasferita presso la nostra U.O.” Nella cartella infermieristica, alla voce “diagnosi di ingresso” si rileva “ischemia cerebrale”, “diagnosi di dimissione ischemia cerebrale insulo temporo - paretale destra, ipertensione arteriosa - diabete mellito”. 
Si rinviene in atti cartella medica n. 2573 del 25.7.2015, rilasciata dalla clinica “### - riabilitazione neuromotoria”. Il ricovero, avvenuto il ###, con la diagnosi di accettazione “ischemia cerebrale insulotemporoparietale ds frattura femore ds tratt. chirurg.”, mentre la data di dimissione è il ### con la seguente diagnosi “La pz viene trasferita tramite 118 c/o ### soccorso ### di ### per crisi …” (cfr. pag. 2 cartella S. ### all. 4 al ricorso). 
È allegata la cartella clinica n. 16574, anno 2025 rilasciata dalla U.O. complessa di anestesia e rianimazione (terapia intensiva), dello stabilimento ospedaliero dell'### di ### La diagnosi di ricovero, avvenuto il ###, ore 20:10, provenienza P.S. di ### è la seguente “stato soporoso in pregresso ictus”, “diagnosi all'ingresso insufficienza cardiorespiratoria e neurologica in paziente con pregressa ischemia cerebrale”, data delle dimissioni 21/08/2015, ora 06:50. Diagnosi di uscita episodi tachicardia ventricolare, con evoluzione in FV…”, esito “exitus”. Nella sezione “anamnesi patologica prossima e motivo del ricovero: 19.08.2015. La pz giunge in P.S. proveniente dal P.O. di ### accompagnata dai sanitari del 118 per stato soporoso in pz con riferita crisi convulsiva (crisi riferita dal medico di guardia della clinica riabilitativa ### in cui la pz era degente). Al nostro arrivo pz soporosa, pupille isocoriche, isocicliche, con RFM presente allo stimolo doloroso, movimenti finalistici arti sup. dx. Grave insufficienza respiratoria con valore di ### 79%. 
Si procede a ioT, si accompagna in sala TC per TC encefalo di controllo e dopo l'esame diagnostico si trasferisce nella nostra UOC per le cure del caso”. 
È allegato verbale di mediazione, relativo all'istanza presentata il ###, con esito negativo, stante l'assenza dell'A.O. di ### e di #### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziavano che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
È allegato atto di variazione generica n. polizza 1/52534/65/747259312/1, stipulata dalla ### s.r.l. con la ### ove la data dell'effetto di variazione è il ###, la data di scadenza della polizza 31.12.2015, con frazionamento premio annuale, con tacito rinnovo, con scadenza prima rata 31.12.2015, premio annuo in euro 4.400,00. Si specifica in detto estratto che al contratto era stato assegnato il nuovo numero di polizza 747259312 che sostituiva il precedente numero ###32. Nella parte relativa alla descrizione del rischio, la compagnia assicurativa attesta che “### è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'### nella sua qualità di Esercente in centri di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (###”, “garanzie prestate ### di garanzia - responsabilità civile verso terzo (R.C.T.). Si specifica che l'assicurazione valeva fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di: “per ogni sinistro 1.000.000,00, con il limite di 1.000,000,00 per ogni persona; per danneggiamento a cose e animali euro 1.000.000,00”; ### verso i ### (R.C.O.), per ogni sinistro euro 1.000.000,00, per ogni dipendente con limite di euro 1.000.000,00”. 
All'art. 11 delle condizione speciali di assicurazione, datate 30.12.2010, rubricato “### di cura private - ricoveri - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”.
All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio annuo euro 4.000,00; atto di quietanza dell'11.01.2019, relativo al pagamento del premio annuale di polizza; atto di regolazione premio del 30.5.2018, sottoscritto il ###, di euro 3.599,18; atto di regolazione premio dell'11.04.2019, per il periodo 31.12.2017 al 31.12.2018, di euro 3.599,18; schema informazioni riservate all'agenzia recanti i medesimi dati generali già indicati e con indicazione effetto quietanza del 31.12.2019 e scadenza polizza al 31.12.2020; atto di quietanza datato 3.1.2020; atto di regolazione premio del 6.4.2016, per il periodo 31.12.2014 al 31.12.2015, di euro 3.599,18.  ###. ### in data 30 gennaio 2020, inoltrava mail alla ### avente ad oggetto “### s.r.l. c. eredi ### - sinistro n. 1- 8101- 2019- ### del 21/08/2015” con la quale trasmetteva in allegato la documentazione relativa al sinistro indicato in oggetto. Evidenziava che, con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, gli eredi della signora ### deceduta il 21 agosto 2015, chiedevano il risarcimento dei danni ritenendo la ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente. 
Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###. 
Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al decesso, in anamnesi affetta da diabete da 20 anni, ipertensione arteriosa, allergia ai farmaci antidolorifici, esaminata la documentazione medica in atti, evidenziano che, ricoverata presso l'ortopedia dell'### di ### era “posta in terapia con ### 4000 U.I.  fl s.c. / die + soluzione fisiologica 5000 + antra, tachipirina al bisogno. Il ### venivano richiesti: Rx torace, consulenza cardiologica e diabetologia. La consulenza diabetologia eseguita subito, evidenziava uno scompenso glico-metabolico con disidratazione, per cui veniva prescritta reidratazione e passaggio a terapia insulinica per quattro somministrazioni die. Il ### era richiesta consulenza anestesiologica per intervento. Una consulenza cardiologica non evidenziava patologie in atto, in particolare l'esame EGG non registrava fibrillazioni atrio-ventricolari. Il 17/7 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore dx. Il ###, alle ore 13:30, comparve la deviazione della rima buccale e ipostenia emisoma sn. Era eseguita una TAC encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica (scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con verosimile appiattimento dei solchi locoregionali). Non segnalata la presenza di versamento emorragico. - si richiedeva controllo TAC a distanza di 24 h. Alle ore 15:00 del 20.7.2015 effettuava consulenza internistica che proponeva il trasferimento immediato presso reparto di ### o Neurologia”. … trasferita alle ore 17.25 presso il reparto di ### dell'### di ### dove giungeva alle ore 18.15 del 20.7.2015. ### obiettivo, all'ingresso, segnalava una emiplegia sn. “Esame neurologico: nervi cranici VII paralisi a sin di tipo centrale - arti superiori - forza - sinistro - plegia - inferiori - forza - destro - impotenza funzionale da frattura - sinistro - grave paresi … sensibilità: ipoestesia emisoma sin … 21.07.2015 “paziente vigile, collaborante, emiplegia sinistra”. Era richiesto ecodoppler vasi epiaortici che evidenziava “ispessimento medio-intimale a carico della biforcazione con regolare regime di flusso. Arterie vertebrali pervie con regolare regime di flusso”. Il ### effettuava controllo TAC dell'encefalo che rilevava una vasta lesione ischemica corticosottocorticale insulo temporo frontale dx per cui, essendo stabilizzate le condizioni cliniche con emiplegia sn, dopo tre giorni era dimessa, il ###, per essere trasferita in terapia estensiva, presso la ### di ### di ### con la diagnosi di: “### sn da ictus ischemico, ipertensione arteriosa, diabete mellito. Al ricovero i sanitari della casa di ### rilevavano clinicamente uno stato di normalità”. ### passano, poi, all'esame della cartella clinica redatta durante il ricovero della ### presso la ### di ### di ### rilevando come dalla stessa emerge: “il 27/7/ 2015 comparsa di ematuria per cui viene instaurata terapia antibiotica con ### 500. Il 29/ 7/2015 rimuove il catetere vescicale; Il 19/8 viene segnalata uno stato di ansia generalizzato, soprattutto notturna. Ore 9.00 vomito alimentare. 
Ore 13.00 nuovo episodio di vomito. Esame obiettivo neurologico invariato. Alle 16.45 presenta episodio convulsivante con crisi tonico-clonica e perdita di conoscenza. Si somministra valium i.m. e si trasferisce la paziente tramite 118. Alla 20.10 del 19/8 la sig.ra ### viene trasferita presso l'U.O. di anestesia e rianimazione del nosocomio di ### All'ingresso del reparto appare soporosa con pupille isocoriche, isocicliche, RFM presenta allo stimolo doloroso grave insufficienza respiratoria con valori di Sp02 79%. Si procede a intubazione. Reparto di anestesia ### in reparto con ### ventilata con ossigeno-terapia, sedata. Dopo una serie di manovre rianimatorie, alle 6.50 del 28/8/15 si constata l'exitus”. 
Dopo tale excursus, i consulenti hanno disquisito sull'importanza della terapia eparinica, affermando che “la trombosi venosa profonda e le conseguenze cardiopolmonari che ne conseguono, rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo si impone la necessità di una profilassi anti-trombo-embolica nel trattamento dei pazienti sottoposti a terapie conservative o chirurgiche, ortopediche o traumatologiche. ### della terapia di profilassi con eparina, necessaria per la riduzione del rischio trombo embolico legato a fattori di rischio individuali, in questo caso, non è chiara per la mancanza di una scheda infermieristica, dove viene segnalata la somministrazione giornaliera dell'eparina, anche se è stata riportata come terapia praticata, al momento del trasferimento presso l'### di ### “### 4000 U.###” nella scheda stilata dai sanitari di Paola”. 
Anche il collegio peritale nominato nel giudizio di merito, come il dott. ### CTU in sede di ### rileva una carenza documentale nella cartella clinica dell'ospedale di ### e, dunque, la difficoltà di accertare i tempi di somministrazione dell'eparina. 
Tuttavia, i consulenti affermano: “comunque, l'eventuale omessa impostazione corretta della terapia antitrombotica, mediante eparina frazionata sottocutanea, non si ritiene possa essere la causa diretta dell'evento trombotico, bensì dello scompenso metabolico, ipertensione arteriosa e stress operatorio.  ### previene essenzialmente la trombosi venosa profonda e, quindi, l'embolia polmonare. 
Ancora la profilassi con eparina è necessaria per la prevenzione dell'ictus cerebrale embolico dovuto a fibrillazione atriale. Dalla documentazione cardiologica agli atti non vi è evidenza di fibrillazione atriale”. 
Nella propria discussione e considerazioni medico - legali, i consulenti, pur rilevando che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, ciononostante ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. 
Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto ritenevano non emergere “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. 
Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15” e fino all'effettuazione delle “necessarie indagini la paziente non sarebbe rientrata nella finestra temporale necessaria. Pertanto, l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Al contrario, i consulenti hanno ravvisato delle carenze nell'operato della struttura S. ### sostenendo che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. 
Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### ci permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. 
La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
Hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. Non avendo elementi per conoscere le probabili patologie a corredo del quadro sintomatologico delle sopravvenute comorbilità, insorte durante la degenza fino all'exitus, perché non diagnosticate, non è possibile a questo collegio poter fornire una quantificazione alla perdita di chances di sopravvivenza”. 
Il collegio peritale, poi, alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice e di parte convenuta ### risponde che “pur in presenza di una deplorevole condotta della gestione della cartella clinica, riguardante la parte infermieristica delle trascrizioni farmacologiche, tralasciando anche l'importanza della eparina a basso peso molecolare nel determinismo dell'ictus, non si può dimostrare che non siano stati somministrati farmaci antiaggreganti dal momento che in cartella essi sono annotati all'ingresso e sul foglio di trasferimento come terapia in corso. Gli accertamenti sieroematici, cardiologici e radiografici risultano eseguiti, come pure gli accertamenti TC che hanno permesso di diagnosticare l'ictus e predisporre, nei tempi che ha richiesto la mancanza di posti e disponibilità di altre strutture specialistiche, di trasferire la paziente (come annotato in cartella clinica già alle 15.30, trovando accessibilità alle 16:30 presso l'### di ###. 
In merito alla gestione della paziente da parte della ### di ### il collegio non identifica nessuna causalità diretta tra morte della paziente e il ruolo della struttura sanitaria, bensì riscontra la sussistenza di evidenti profili di responsabilità in termini di negligenza e imperizia per carente e inadeguato apporto medico-specialistico di tipo diagnostico di fronte al molteplice corredo sintomatologico comparso alla paziente durante la degenza. Si conferma pertanto, sulla base alla preponderanza dell'evidenza, che tale condotta abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle condizioni di salute determinando una perdita di chances”. In ordine poi alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”.  ### peritale, convocato a chiarimenti, resi per iscritto, ritenendo sostanzialmente di aver già risposto a quanto richiesto dalle parti in sede di formulazione delle osservazioni, con riguardo ai chiarimenti chiesti dall'avv. ### in ordine all'esistenza o meno di un piano terapeutico e alla modalità di somministrazione di terapie cardiologiche e diabetologiche durante il ricovero della de cuius, il Collegio ha ribadito che “in cartella è ben documentato che in data ###, per scompenso glico-metabolico e disidratazione, era stata prescritta terapia insulinica ed eseguiti i controlli clinici specialistici, sierologici, radiologici e cardiologici, previsti dai protocolli, in preparazione all'intervento principale, consistito nella riduzione chirurgica della frattura basi cervicale del femore dx con sintesi di chiodo endomidollare gamma 3. Successivamente la paziente ha continuato ad assumere gli stessi ipoglicemizzanti per via orale sia al ricovero a ### e sia alla casa di cura S. ### Per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”. Ribadiva nuovamente che, anche nel caso di deplorevole assenza in cartella del diario infermieristico, si riteneva più possibile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano. ### peritale proseguiva affermando che “in merito al “colpevole” ritardo di trasferimento della paziente per trattamento, dalla cartella clinica si apprende che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Era pertanto richiesto, e subito eseguito, un esame TC urgente dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore”. 
I ### nel ripercorrere ancora una volta la vicenda clinica a partire dal manifestarsi del primo sintomo ischemico, affermano che: “dalla stessa cartella si evince che alle ore 15.00, dello stesso giorno, la ### veniva sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale era predisposto immediato trasferimento presso reparto di ### È trascritto in cartella che, da quel momento, siano stati effettuati dagli stessi sanitari ripetuti tentativi telefonici per reperire un istituto ospedaliero adatto più vicino (riportato in cartella) per affrontare la patologia in atto e soltanto alle 16:30 perveniva la disponibilità al ricovero presso l'U.O. di ### dell'AZ. ### di ### Struttura con U.O. Neurologica idonea ad affrontare quella patologia cerebrale. Alle ore 17.25 partiva dall'### di ### per il trasferimento in ambulanza 118 al nosocomio cosentino e alle ore 18.15 del 20.07.2015 la paziente giungeva nel reparto di ### dell'### di ### … Si conferma pertanto che, sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico”. 
Con riguardo poi alle contestazioni mosse dal ### dott. ### per la ### s.r.l., il Collegio replica che “tali affermazioni non trovano alcun reale riscontro nella succinta cartella clinica n. 2573 del 25/7/2015 dove, a fronte di 25 giorni di ricovero, sono rilevati e riportati nel diario clinico i parametri per soli 10 giorni in 3 pagine (pressione arteriosa frequenza cardiaca e glicemia e somministrazione di farmaci). Non vi è traccia di programmi riabilitativi e di protocolli con report di esercizi e schemi terapeutici rieducativi con valutazioni quotidiane che la paziente avrebbe eseguito quotidianamente. Né di visite specialistiche e di accertamenti strumentali”. Ancora una volta, i consulenti rilevano profili di criticità nella gestione della paziente, evidenziando: “la struttura sanitaria, che non è un ambulatorio di fisiokinesiterapia, come affermato in udienza, bensì un ### con ricovero di pazienti fragili che, oltre a valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa, dovrebbe disporre per ogni degente, seppur indirettamente, nel corso del ricovero, anche la possibilità di poter diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso una rete di consulenze specialistiche e accertamenti strumentali per la individuazione per eseguire diagnosi di patologie che si potrebbero appalesare durante la degenza. Tutto ciò al fine di predisporre i più adeguati trattamenti terapeutici o trasferirla ed evitare o ridurre le complicanze, le sofferenze e gli inevitabili peggioramenti dello stato di salute già invalidato dalla patologia neurologica. Dal diario clinico, emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7/2015 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” empiricamente con farmaci sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. 
Il ### compare, infine, una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### dove giungeva affetta da grave insufficienza cardio-respiratoria. ### dopo soli 2 giorni dal ricovero giunge all'exitus per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e dissociazione elettromeccanica in assenza di una diagnosi eziologica certa. Sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene, più probabile che non, che la mancanza di un corretto approccio e approfondimento clinico e diagnostico-terapeutico, durante la degenza della ### sulla base del corredo sintomatologico evidenziato, possa aver pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato sul piano diagnostico e successivamente terapeutico e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Con riguardo alla quantificazione della perdita di chances, in risposta a quanto già osservato da parte attrice, i consulenti affermano che “nel determinare eventuale possibilità di conseguimento di risultato favorevole, in assenza di elementi diagnostici certi, assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, si ribadisce e si conferma il parere valutativo in termini percentuali che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale al di sotto del 50%”. 
Nella terza risposta ai chiarimenti il Collegio ribadisce già quanto affermato in ordine alle tempistiche. 
Va evidenziato che la fattispecie in esame è stata oggetto di due ### che hanno entrambe escluso la responsabilità della convenuta A.S.P. di ### e riconosciuto un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
La domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”, va rigettata.  ### nominato in sede di ATP ha evidenziato che “non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. 
Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015… relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neurologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente… Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.   ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” … il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio”. 
Anche la CTU espletata nel presente giudizio ha accertato che “l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Sebbene “l'operato dei sanitari di Paola” sia “carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, i nominati ### ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto non ravvisano “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15”. 
Dunque, entrambe le CTU espletate escludono responsabilità della convenuta A.S.P. di ### Nonostante le evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione dell'eparina, il CTU dott. ### evidenzia che “nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” e che “non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio”. 
Anche il Collegio peritale nominato nel presente giudizio ha rilevato, nei chiarimenti resi, che “per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”, ritenendo più probabile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano, dopo aver esposto, nella ### che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica che, comunque, è ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio”.  ### espletate e le riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio appaiono condivisibili, anche con riguardo agli ulteriori profili inerenti all'A.S.P. di ### incluso il rilevo dei ### secondo cui, “sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico” e quello del CTU dott. ### secondo cui “la tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”.  ### espletate, che si ritiene di condividere, pervengono alle medesime conclusioni non solo in ordine all'esclusione della responsabilità della convenuta A.S.P. di ### ma anche con riguardo al riconoscimento di un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l. 
Come evidenziato dal CTU dott. ### “va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della ### di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
Parimenti, dalla CTU espletata nel presente giudizio emerge che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
I ### hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Le conclusioni delle CTU espletate sono ulteriormente rafforzate dalle sopra riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio. 
Va precisato che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (cioè la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante… Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.” (Cass. civ. n. 28993/19).  “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta)” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025). 
La domanda di perdita della chance “può ritenersi implicita in una certa richiesta dell'attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance …, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).  “Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, ### n. 8107 del 06/04/2006). 
Nell'atto introduttivo del procedimento in epigrafe i ricorrenti chiedono l'accertamento, “iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”, dopo aver dedotto che “da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente”, in quanto “tali comportamenti hanno aggravato le condizioni di salute della paziente, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state evitate ovvero, a tutto voler concedere, avrebbero avuto conseguenze meno gravi”. 
Non appare dubitabile che i ricorrenti, in seguito ad una CTU che, nel procedimento di A.T.P., aveva espressamente riconosciuto, a carico della ### di ### S. ### di ### una “riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. pag. 14 del ricorso), non abbiano inteso riferirsi alla chance, su cui parametrare il chiesto risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio. 
In ogni caso, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, gli attori hanno espressamente precisato la domanda anche con riguardo al danno parentale, “in subordine, di perdita di chance”, esponendo che “in subordine, nella denegata ipotesi si voglia inquadrare la condotta della convenute come causa di un evento di danno incerto, la questione dovrà essere trattata nell'ambito della perdita di chance”. 
Anche qualora la si consideri non una mera precisazione della domanda, ma una sua modificazione, essa è ammissibile, attesa la formulazione della domanda in via subordinata, nella memoria ex art.  183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, sulla base di fatti costitutivi già dedotti nell'atto introduttivo.  “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 28/11/2019; ### U, ### n. 12310 del 15/06/2015). 
Infine, nelle note conclusionali depositate il ###, gli attori ribadiscono che “in via del tutto subordinata”, chiedono “il risarcimento del danno da perdita di chance”, deducendo che “in tale ipotesi, il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50% (###” e che “il danno secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti dovrà essere liquidato iure proprio in favore dei prossimi congiunti e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima”. 
La giurisprudenza di merito ha ormai consolidato il riconoscimento del danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova che, in assenza dell'errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi. 
In particolare, la lesione del diritto del congiunto di godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. 
In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. 
Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale. 
Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance perduta, quindi riducendo alla medesima gli importi calcolati applicando le predette ### del ### di ### (cfr. ### di Avellino, ordinanza del 20-03-2025). 
La perdita di chance è risarcibile anche se inferiore al 50%. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, ### n. 7195 del 2014), “pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile. Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto "giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente, o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su”. 
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli attori nelle note conclusionali depositate il ###, secondo cui nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance “il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50%”, i ### nel presente giudizio hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”. 
Va rimarcato che nella CTU espletata nel procedimento di A.T.P. si accerta che “non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”. 
In ordine alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### nel presente giudizio hanno invece quantificato la perdita di chance collocandola “al di sotto del 50%” Sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti e delle CTU espletate, considerando anche l'età della vittima al momento del decesso (60 anni) e le già “precarie condizioni di salute” della paziente, “in presenza di rilevanti preesistenze”, si ritiene di quantificare la perdita di chance nella misura del 40%. 
Applicando le tabelle attualmente vigenti elaborate dal ### di ### per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, si ottengono i seguenti importi: 1) con riguardo al coniuge ### di anni 59 all'epoca del decesso della moglie, deceduta a 60 anni, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, giusto certificato allegato di residenza della famiglia abitante in ### in via ### 1 e considerato che la deduzione compiuta dagli attori a pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., contenente l'esplicito riferimento alla convivenza con la vittima del marito ### e dei figli ### e ### non è stata contestata dalle controparti nella prima difesa successiva, si ottiene l'importo di € 308.969,00; 2) con riguardo al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 160.351,00; 5) con riguardo al fratello ### di anni 53 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo al medesimo, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 6) con riguardo alla sorella ### di anni 56 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 7) con riguardo alla sorella ### di anni 54 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 8) con riguardo alla sorella ### di anni 46 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 69.618,00. 
Alla luce delle esposte considerazioni, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance nella misura del 40% delle somme sopra calcolate, con conseguente importo di: 1) € 123.587,60 in favore di ### 2) € 132.974,00 in favore di ### 3) € 129.845,20 in favore di ### 4) € 64.140,40 in favore di ### 5) € 26.488,80 in favore di ### 6) € 26.488,80 in favore di ### 7) € 26.488,80 in favore di ### 8) € 27.847,20 in favore di ### Sui predetti importi, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (21.08.2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulle somme che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (21.08.2015), devono essere poi via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulle somme già attualizzate in sentenza (quindi sui predetti importi). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto i predetti importi risultano già attualizzati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
In base agli atti di causa, la domanda di garanzia è meritevole di accoglimento e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata nella memoria di costituzione depositata il ###.   “La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo” (Cass. civ. n. 10598/2001).  “Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto” (Cass. civ. n. 50/2004).  “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. civ.  17834/2007). “Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (Cass. civ. n. 6296/2013).  “In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso” (Cass. civ. n. 18317/2015).  “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art.  2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ.  11581/2020). 
Peraltro, la ### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziava che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Dunque, qualora si ritenga che la citata missiva, ricevuta il ###, contenga la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria dei danneggiati, esplicitando la volontà dei medesimi di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, essa ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione. 
In caso contrario, deve rilevarsi che la prescrizione non è nemmeno iniziata a decorrere, non risultando un'esplicita richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, non decorrendo il termine di prescrizione anzidetto dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 11581/2020; Cassazione civile ### II sentenza n. 2971 del 31 gennaio 2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”). 
Dalla mera lettura del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato il ### nel proc. n. 761/2016 R.G., in cui la relazione tecnica risulta depositata soltanto il ###, non emerge, comunque, che nello stesso gli attori abbiano formulato esplicite, concrete e dirette richieste risarcitorie nei riguardi della ### s.r.l., con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso, avanzate soltanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il ###. 
Si rammenta, altresì, che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024). 
Sulla scorta di tutto quanto rilevato ed argomentato, si rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”. 
In accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
La soccombenza parziale di parte attrice e le oggettive particolarità e complessità della fattispecie e delle relative questioni giuridiche (Cass., ordinanza n. 4360/2019) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché rispetto al procedimento di mediazione. 
Le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., atteso l'esito delle stesse, vanno poste per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  P.Q.M.  ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 36 /2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”; 2) in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi: -€ 123.587,60 in favore di ### -€ 132.974,00 in favore di ### -€ 129.845,20 in favore di ### -€ 64.140,40 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 27.847,20 in favore di ### il tutto oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva; 3) in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori; 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al procedimento di mediazione; 5) pone le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  ### lì 28.10.25 Il Giudice dott.

causa n. 36/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Maurizio

M
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Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 644/2025 del 18-10-2025

... e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., n. ###/2022). Può quindi procedersi all'accertamento e alla liquidazione del danno lamentato dagli attori, sulla base della ### di ### edizione 2024. *** Nelle suddette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri menzionati dalla giurisprudenza di legittimità: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (pari ad €. 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo (leggi tutto)...

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R.G. 756/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 756/2022 R.G., promossa da: ### (C.F. ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F; ### (C.F.  ###), nato ad ### il ### ed ivi residente ###/F e ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e residente ###il patrocinio dell'Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### tutti del ### di ### e domiciliati presso lo ### del primo ### ATTORI contro ### rappr. gen. ####/P.IVA ###, in persona del rapp.te pro tempore, generalizzata compiutamente nella comparsa di risposta, con il patrocinio dell'Avv. ### del ### di ### e domiciliata presso lo ### del ### CONVENUTA nonché contro #### tutti generalizzati compiutamente nell'atto di citazione introduttivo, non costituiti; ### OGGETTO: sinistro stradale.  CONCLUSIONI: Gli attori ribadivano le istanze istruttorie non accolte e precisavano le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 29.5.2025: «Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che la morte della sig.ra ### avvenuta in ##### in data 20 aprile 2019 alle ore 05:50 circa, e le lesioni personali patite e patiende dal sig. ### nonché quelle cd. riflesse dai sig.ri ### e ### in esito al medesimo incidente stradale dedotto in giudizio, sono direttamente imputabili alla condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa e quindi sono esclusiva responsabilità del sig. ### che in pari data, e all'incirca alla stessa ora, in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato quattro volte superiore a quello consentito; primo accertamento: positivo con gm 2.20 g/l, secondo accertamento: positivo con gm 2.09 g/l) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si poneva alla guida dell'autovettura ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocitàin un tratto di strada a visibilità limitata e -per giuntain orario notturno (contravvenendo di talché alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica stradale: sia verticale che orizzontale (in netto sfregio alle disposizioni previste dai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente (in tal senso: nessuna evidenza di frenata si segnala sul manto stradale) contro la fiancata destra di una ### targata ### ###” (assicurata con l'### assicurazioni - ### 2015/281694), sulla quale viaggiavano la povera ### (terza trasportata), che, a causa del forte impatto, decedeva sul colpo e #### che, a causa del forte impatto, riportava gravissime lesioni personali. Per gli effetti, condannare le odierne parti convenute, in solido (o non) tra di loro, a risarcire in favore delle odierne parti attrici i danni tutti, da queste patiti e patiendi in conseguenza del sinistro de quo agitur (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniali -danno emergente e lucro cessante; non patrimoniali -danno biologico ed inabilità temporanea da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024 reperibili all'indirizzo web: https://tribunalemilano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/ ###_24.pdf con personalizzazione percentuale massima, danno morale, cd. da lutto e/o danno da perdita del rapporto e/o parentale e/o da convivenza e/o affettivo da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Roma 2023 (così come aggiornate con variazione ### del 14.03.2025 reperibili all'indirizzo web: https://www.tribunale.roma.giustizia.it/circolari_operative.aspx?pnl=4) con personalizzazione percentuale massima, nonché il danno biologico di natura psichica strutturatosi in conseguenza immediata e diretta e comunque ricollegabile casualmente con la tragica scomparsa di ### e per le condizioni menomanti fisiche e psichiche di ### faltoni, danno cd. esistenziale e/o da lesione di valori costituzionalmente garantiti, danno da perdita di chance, danno da incapacità lavorativa specifica e/o generica, danno cd. riflesso, danno estetico, danno non patrimoniale da lesione del combinato disposto dall'art. 2059 c.c. con i diritti tutelati dagli artt. 32 e 35 Cost., il danno materiale, il danno da vita di relazione, il danno derivante degli interventi e cure mediche anche future che si renderanno necessarie, ecc.), così come azionati ed indicati in narrativa e sotto tutti gli aspetti risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, i pregiudizi e le spese sostenute, nella misura pari a: - per il sig. ### decurtati gli acconti già ricevuti, €.752.740 ,30 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente more uxorio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima) oltre ad €.121.661,95 (somma da attualizzare rispetto a quantoindicato in atto di citazione con le spese mediche, spese medico-legali, spese per consulenti di parte CTP e altre (spese per viaggi per accompagnare il figlio alle visite, alle terapie, ecc.) fino ad oggi sostenute pari ad €.77.208,24 quali danni patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati) e quindi la somma totale di €.874.402,25, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento; - per i sigg. ### e ### €.419.46 4,00 (somma da attualizzare rispetto a quanto indicato in atto di citazione con i valori delle attuali tabelle in vigore di ### 2024 e ### 2023 quali danni non patrimoniali, danno biologico, danno morale, da perdita del legale parentale per la morte della convivente ### e da danno riflesso per le conseguenze riportate in esito al sinistro dal figlio ### ecc., come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati, tutti con personalizzazione massima e danni patrimoniali danno emergente e lucro cessante, come sopra ed in narrativa dell'atto di citazione riportati), cadauno, o in quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria o che comunque verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto (20/04/2019) fino all'effettivo soddisfacimento. Vieppiù, per tutte le odierne parti attrice, in merito al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale già sostenute, pari ad €.49.551,25. Con definitivo ed integrale addebito delle spese di ### a totale carico delle parti convenute. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario al 15% per l'attività legale prestata nel presente giudizio e nella fase stragiudiziale, oltre IVA e CPA e come per legge»” ### - ### per l'### precisava le conclusioni nei seguenti termini, con nota del 28.5.2025: "Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa; - ### dai ###ri ### e ### accertato di quale fosse il legame affettivo tra gli stessi e la defunta ### respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole della de cuius per il mancato/ non corretto uso delle cinture di sicurezza così come accertato nella consulenza d'ufficio acquista agli atti. Spese, funzioni ed onorari come per legge. - ### dal ###re ### dato atto del versamento delle somme di € 80.000,00 - di € 74.500,00 - di € 23.700,00, respingere ogni eventuale pretesa di danno e/o ulteriore pretesa di danno in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata; in subordine che si liquidi il danno nei limiti del legittimo e del provato e tenuto conto della condotta colpevole del danneggiato nella guida dell'autovettura sulla quale viaggiava quale trasportata la ###ra ### e della de cuius per il mancato/non corretto uso delle cinture di sicurezza. Spese, funzioni ed onorari come per legge. In ogni caso il tutto nei limiti del massimale previsto in polizza”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione #### e ### convenivano in giudizio #### e la #### per sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva responsabilità di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di sinistro stradale ed ammontanti alla complessiva somma di €. 1.762.881,50 e/o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese. 
A fondamento della domanda gli attori deducevano che il giorno 20/04/2019, alle ore 05:50 circa, ### in stato di ebbrezza alcolica ed - altresì- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si metteva alla guida di una ### targata ### ###”, di proprietà della sig.ra ### assicurata con la ### assicurazioni (polizza n. 14854170), allorché, percorrendo ad alta velocità la via ### (direzione ###, giunto all'intersezione stradale con la via ### senza moderare la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata e - per giuntain orario notturno (contravvenendo alle disposizioni previste dai commi 3 e 8 dell'art. 148 del C.d.S.), non si fermava in prossimità di uno ### correttamente segnalato con apposita segnaletica sia verticale che orizzontale (in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del C.d.S.), collidendo violentemente contro la fiancata destra della ### condotta da ### che, al momento dell'impatto, stava percorrendo la predetta via ### in direzione monte-mare. 
In seguito al sinistro stradale de quo, ### terza trasportata nell'autovettura ### a causa del violento impatto, decedeva sul colpo per cause da ricondursi a trauma cranio-facciale e cervicale, con fratture vertebrali e dell'emibacino destro (come desumibile dal verbale di ispezione cadaverica redatto dal medico legale Dr. ### e dal ### di morte della #### n. 4 e Doc. n. 5). 
Alla guida della ### vi era il convivente more uxorio della #### mentre nel sedile del passeggero anteriore, vi era, quale altra trasportata, un'amica della coppia, ### entrambi riportavano lesioni gravissime a seguito del violento impatto. 
Per la descritta condotta, ### veniva sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. 
La morte di ### che nella prospettazione attorea occupava la seduta posteriore destra dell'autovettura, era da attribuire integralmente alla condotta del ### poiché la stessa era deceduta sul colpo e ciò sarebbe avvenuto anche se la giovane non avesse indossato la cintura di sicurezza, non svolgendo tale presidio un ruolo significativo in caso di urto laterale. 
La parte attrice, quindi, illustrava le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, anche con riferimento alla perdita del rapporto parentale, in considerazione del forte legame affettivo instaurato con la vittima ### Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### (di seguito anche solo ###, costituitasi in giudizio, rilevava come ### non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa sia della vittima trasportata che del conducente ### Contestava, inoltre, le pretese attoree sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum ed evidenziava che all'attore ### erano stati già corrisposti i seguenti importi: - € 80.000,00 in data ### da ### spa (quale avente diritto della trasportata sul mezzo tg. ### ; - € 74.500,00 da ### a titolo di danno traumatico; - € 23.700,00 da ### per danno biopsichico. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.  ### e ### pur regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano. 
La causa veniva istruita mediante CTU cinematico dinamica e medico legale e mediante l'acquisizione della copiosa documentazione, anche relativa ai rapporti familiari, depositata dalle parti.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..  ***  1. Con riferimento all'an debeatur, si ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio. 
Preliminarmente è opportuno ripercorrere la dinamica del sinistro, così come delineata dalla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, non oggetto di contestazioni in parte qua.  ### quanto ricostruito dalla C.T.U. cinematica il giorno 20.04.2019, alle ore 05:50 circa, l'autovettura ### proveniente da monte, in percorrenza di viale ### ad una velocità di 30 km/h circa veniva colpita sul fianco destro dall'autovettura ### sopraggiungente da via ### ad una velocità di 98 km/h circa e pertanto in eccesso al limite vigente (art.142/1° del C.d.S.) e con una velocità non prudenziale (art.141/3° del C.d.S.) senza rispettare il segnale di “fermarsi e dare precedenza” (art.145/4° del C.d.S.). Il suo conducente era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope (artt.186/2°-3° e 187/1°-7° del C.d.S.) senza il documento di guida con sé (art. 180/1° del C.d.S.).  ### in uscita dal violento impatto fronto-laterale, andava a tamponare la ### in sosta nel primo stallo sul ramo opposto di via ### ad una velocità di 41 km/h, arrestandosi definitivamente contro una limitrofa barriera metallica para-pedoni. ### in roto-traslazione oraria, saliva sul marciapiede e andava ad abbattere arredo urbano (2 pali della segnaletica e una barriera para-pedoni), e quindi colpiva con lo spigolo posteriore sinistro un armadio ### in cemento ad una velocità di circa 37 km/h, prima di arrestarsi sul percorso ciclo-pedonale appresso. Nell'impatto contro l'armadio ### è fuoriuscita dal lunotto posteriore la ### che, dopo un lancio di circa 2,4 metri, trovava quiete nel parcheggio privato posto oltre una siepe di confine. 
La suddetta dinamica consente di superare la presunzione di concorso di colpa paritario nel caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e di ritenere che il sinistro sia stato causato dal ### Invero, quest'ultimo ha posto in essere plurime e gravi violazioni del codice della strada (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) laddove il conducente della ### nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto. Al riguardo, nella CTU si legge “La immissione in carreggiata da parte della ### in sfregio alla segnaletica di “fermarsi e dare precedenza”, si verifica circa 0,1 secondi prima dell'impatto. Probabilmente il conducente della ### non si è neppure reso conto di quanto stava accadendo”.
La causa del decesso della vittima, poi, è stata attribuita dal C.T.U. medico-legale ad un “trauma cranio-facciale e cervicale con fratture e/o lussazioni vertebrali” dovuto all'urto del cranio e/o del rachide cervicale contro strutture rigide. Il decesso, inoltre, è avvenuto pressoché istantaneamente (pur non potendo essere individuato con esattezza il momento del decesso).  ### ha constatato, inoltre, che la vittima non indossava la cintura di sicurezza sulla base dei seguenti elementi indiziari: lo stato del nastro della cintura (“il nastro della cintura era sporco per una certa estensione; la porzione di nastro pulita è quella che si trova normalmente protetta nell'alloggio interno, in posizione di riposo: la circostanza è una prova del suo mancato utilizzo”; pag. 106); l'ampia movimentazione del corpo della ### all'interno dell'abitacolo e la espulsione dello stesso dall'abitacolo (“### tracce ematiche sono state ritrovate all'interno dell'abitacolo, con una particolare concentrazione in prossimità del montante posteriore destro, sul quale è da presumersi un contatto diretto del corpo della ### In caso di ribaltamento del veicolo, e comunque in moti aberranti come quello in esame, la cintura di sicurezza ha la funzione di evitare l'espulsione (trattenimento primario) e limitare il moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo (trattenimento secondario). Nessuna delle due funzioni è stata espletata, ad evidente prova del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della SANTORELLI”; pag. 106 perizia). 
Quanto al contributo causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, pur in assenza di elementi per stabilire con certezza la posizione della ### sui sedili posteriori (potendo ella essere posizionata su una qualsiasi seduta posteriore), secondo i CTU l'uso della cintura di sicurezza avrebbe avuto i seguenti effetti protettivi: la limitazione del moto dell'occupante all'interno dell'abitacolo, con conseguente riduzione del rischio di impatto contro strutture rigide (“evitare che gli occupanti siano sbalzati fuori dal proprio sedile, potendo così evitare l'impatto contro strutture rigide indeformabili o poco deformabili comportante una rilevante decelerazione del distretto corporeo; difatti il corpo umano non può sopportare ingenti decelerazioni e quando queste si verificano si possono determinare anche lesioni incompatibili con la vita”); la prevenzione dell'espulsione dall'abitacolo. 
Anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte attrice, i CTU hanno evidenziato, secondo criteri e parametri condivisibili ed esaustivi - in quanto incentrati sulla valutazione di tutte le emergenze del caso di specie -, che: i) il passeggero anteriore (lato destro) ### sottoposta a sollecitazione/urto analoghi a quelli verosimilmente subiti dalla ### (ove effettivamente posizionata sul lato destro del sedile posteriore), ma cinturata, non è deceduta; ciò, nonostante la maggiore deformazione strutturale della fiancata destra della vettura in corrispondenza della seduta anteriore (in corrispondenza della quale è stata riscontrata la massima introflessione dell'abitacolo); ii) le macchie ematiche rilevate sul montante posteriore, non consentono di ritenere l'impatto del capo contro il suddetto montante con direttrice dal basso verso l'alto, “dato che se fosse vero che esse sono riconducibili ad un impatto verticale della ###ra ### posizionata sul lato posteriore destro del divanetto, è altamente probabile, per non dire certo, che non vi sarebbe stata l'espulsione del suo corpo dal veicolo” (pag.174); iii) la passeggera posteriore all'urto sarebbe stata proiettata per inerzia verso la fiancata destra a prescindere dalla posizione iniziale; successivamente all'urto il veicolo è stato interessato da notevoli movimenti sussultori (dal basso verso l'alto) a causa dell'interazione col cordolo del marciapiede e gli elementi adiacenti (palo segnaletica e barriera para-pedoni); iv) in definitiva, il mancato uso della cintura di sicurezza ha verosimilmente determinato maggiori sollecitazioni del corpo e possibilità di urto contro strutture rigide indeformabili. 
Pertanto, secondo le conclusioni dei consulenti dell'### con l'utilizzo della cintura di sicurezza, è altamente probabile che le lesioni sarebbero state gravi ma compatibili con la sopravvivenza. 
Ciò posto, pur potendosi condividere le conclusioni dei CTU in merito alla incidenza dell'omesso uso della cintura di sicurezza, deve ritenersi che nella catena causale relativa al sinistro e all'evento lesivo in oggetto abbia avuto un ruolo decisamente prevalente la condotta del conducente della #### Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno. 
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, in simile ipotesi ha ritenuto che possa ascriversi una incidenza causale anche al comportamento del conducente che, in violazione del dovere di diligenza, renda possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo un trasportato che abbia trasgredito alla norma (art. 172 CdS) che impone l'uso delle cinture (cfr. Cass. ### n. 4993 del 11/03/2004, secondo cui “si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che consente di ritenere risarcibile, a carico del conducente del veicolo - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - il pregiudizio alla integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, nella misura dell'apporto causale dato con la propria cooperazione colposa” e, più di recente, Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020). 
Peraltro, nel caso in esame in cui la domanda risarcitoria è svolta nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile del sinistro (oltre che del conducente ### e della proprietaria del predetto veicolo), non ha alcun rilievo la misura dell'apporto della condotta di ### (potenzialmente rilevante nel rapporto interno con la vittima e, quindi, con gli altri familiari danneggiati), essendo alla assicurazione convenuta addebitabile nella presente sede il solo apporto causale ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo assicurato. 
Orbene, tale prevalente apporto del ### deve determinarsi nella misura dell'80% dovendosi imputare il restante 20% all'omesso utilizzo della cintura di sicurezza. 
Invero, ancorché i CTU abbiano ritenuto che con l'utilizzo della cintura di sicurezza le lesioni riportate dalla ### sarebbero state compatibili con la sopravvivenza, è evidente che se il ### avesse adeguato la propria condotta alle norme del codice della strada, il sinistro e il decesso non si sarebbero verificati, anche senza l'uso della cintura di sicurezza da parte della vittima. 
La suddetta misura del concorso di colpa risulta giustificata anche a fronte della comparazione tra le plurime regole di condotta violate dal ### (violava il limite di velocità; il segnale di “fermarsi e dare precedenza”; guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope) e l'unica norma di condotta violata dalla vittima (l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza all'interno del veicolo in moto). 
Ne consegue che il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto proporzionalmente (cfr. Cass. ### n. 4208 del 17/02/2017, secondo la cui massima “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa”).  2. Con riferimento al quantum debeatur si osserva quanto segue.  2.1. Danno da perdita del rapporto parentale.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli attori lamentano il pregiudizio subito a causa della morte della convivente more uxorio e “nuora di fatto/figlia acquisita” ### richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno in loro favore. 
Giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Se il congiunto superstite ha sviluppato una patologia medico-legalmente accertabile, è inoltre configurabile un danno biologico in senso stretto. 
La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., n. 26140/2023). 
La Suprema Corte (Cass. n. 25541/2022), ha affermato, al riguardo, che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, dal momento che la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. La giurisprudenza ha enucleato, peraltro, delle circostanze (per così dire) “tipiche” da prendere in considerazione, al fine di rendere il risarcimento più aderente possibile alle peculiarità del caso concreto, quali, ad esempio, l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare. 
Con riferimento alla liquidazione di tale pregiudizio, Cass. n. 10579/2021 ha stabilito che, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
Il Tribunale di ### nel giugno 2022, ha elaborato i “nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” con i quali, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte e di superare i limiti del pregresso criterio a “forchetta”, ritenuto dalla Corte caratterizzato da eccessiva discrezionalità, vengono adottate “### integrate a punti”. 
Tali criteri hanno ricevuto l'avallo della suprema Corte, la quale ha affermato che “le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass., n. ###/2022). 
Può quindi procedersi all'accertamento e alla liquidazione del danno lamentato dagli attori, sulla base della ### di ### edizione 2024.  *** 
Nelle suddette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri menzionati dalla giurisprudenza di legittimità: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (pari ad €. 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. 
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d.  “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.  *** 
Venendo al caso in esame, giova premettere come non sia tanto l'esistenza di un rapporto biologico a determinare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quanto l'allegazione e prova di un rapporto di affezione tra la vittima e i superstiti. 
Con riferimento alla domanda risarcitoria svolta dai genitori di ### inoltre, la permanenza in vita dei genitori biologici della giovane deceduta a causa del sinistro stradale (e la qualità del rapporto tra i genitori e la figlia) non assume valenza preclusiva. 
Nel caso di specie, quindi, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dagli attori avendo gli stessi assolto pienamente all'onere di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso tra loro e ### e avendo fornito, in tal senso, plurime prove di natura documentale e indiziaria di particolare pregnanza. 
In particolare, da quanto allegato e documentato dagli attori emerge che ### (nata il ###), sin dall'anno 2009, era andata ad abitare a casa dei genitori del fidanzato ### (cfr. doc. 18, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del padre biologico di ### nella quale costui indicava tra gli “aventi diritto” della defunta: doc. 19, certificato contestuale storico di stato di famiglia e residenza; carta di identità di ###. 
Tale trasferimento fu determinato verosimilmente dal fatto che, almeno in un primo momento, il padre biologico non approvava la relazione tra ### e ### o comunque da una frattura nella relazione con la famiglia d'origine ( ad es. docc. 14 messaggi inviati dal padre biologico della ### 16 diario di ### doc. 17). 
Risulta che ad occuparsi della salute, del mantenimento e delle necessità quotidiane della giovane dopo il suddetto trasferimento fossero ### e ### genitori del fidanzato ### tutti conviventi e costituenti un unico nucleo familiare. 
In particolare, ### era affetta da talune patologie (quali ritardo mentale moderato in dismorfismo facciale, anemia microcitica) e in data ### la Commissione per l'accertamento dell'invalidità Civile le aveva riconosciuto una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%, senza prevedere revisioni. Inoltre, il ### la Commissione medica di cui alla legge 68/1999 aveva indicato, tra l'altro: “### di tipo fisico lieve. ### di tipo psichico media… ### funzionale: ### capacità manuali, generiche e fini… ### con il compagno e la famiglia di lui, che provvede alle necessità quotidiane. Riferisce scarsi rapporti con la famiglia di origine. Scarsi rapporti sociali…” (pagg. 15-16 CTU). 
I genitori di ### si sono presi cura di ### occupandosi anche delle sue problematiche di salute, facendola visitare da vari specialisti e seguendola nelle varie terapie. 
Ciò risulta - oltre che desumibile dal rapporto di coabitazione, dalla giovane età e dai problemi della ragazza - anche ampiamente documentato. 
Si vedano ad esempio: - il certificato a firma del dott. ### dell'### (doc. 32), ove si legge tra l'altro: - i docc. 35-40 e, in particolare, la delega al ritiro degli esami rilasciata da ### in favore di ### il modulo privacy in cui viene indicato sempre ### - il doc 42, da cui emerge che fu ### ad occuparsi delle pratiche amministrative finalizzate al riconoscimento della invalidità civile in favore di ### Quanto al legame tra ### e ### e alla affectio tra i due risulta copiosa documentazione (messaggi, fotografie, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, etc) a sostegno della intensità del legame (oltre che il forte elemento indiziario della coabitazione decennale). Inoltre, la reciproca assistenza morale e materiale risulta, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi in cui ### figura tra i familiari a carico di ### (doc. 41 pag. 3); dal libretto postale cointestato tra ### e ### ove confluiva l'assegno di invalidità della prima (doc. 45). 
È significativo, altresì, quanto emerge dal doc. 95 in merito all'affidamento delle ceneri di ### a ### Quanto al legame tra i genitori di ### e la fidanzata del figlio, l'intensità dello stesso emerge dalle sopraindicate circostanze (convivenza, mantenimento, cura) e dai soprarichiamati documenti (oltre che dai numerosi messaggi scambiati tra ### e il padre del suo fidanzato). 
Dalle numerose fotografie prodotte in causa, si evince la presenza costante di ### nel nucleo familiare costituito dal fidanzato ### e dai di lui genitori, la condivisione della vita quotidiana, di vacanze, festività, feste di compleanno, passeggiate all'aperto, momenti che notoriamente vengono immortalati dalle famiglie come ricordo (si vedano ad es. docc. 49-55). 
Il generico disconoscimento effettuato dalla compagnia assicurativa a pag. 32 dell'atto di citazione non si reputa idoneo ad inficiare l'attendibilità della suddetta documentazione, supportata da elementi oggettivi quali, la convivenza, il mantenimento e le cure di cui si è dato atto sopra. 
In definitiva, deve essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno degli attori. 
Ciò posto, per quanto concerne l'attore ### (fidanzato e convivente), in applicazione delle tabelle di ### ed. 2024, elaborate per i “genitori/figli/coniuge/convivente di fatto”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso, aveva 28 anni (data di nascita 06.10.1990, decesso 20.4.2019) (punti 24) mentre ### vittima secondaria, aveva 29 anni (data di nascita 22.08.1989) al momento del decesso della sua fidanzata (punti 24); convivevano, dunque con riferimento al parametro C) devono essere attribuiti 16 punti. Con riferimento al parametro D) si ritiene equo riconoscere 12 punti, in quanto pur non avendo la giovane coppia figli - e non potendone avere, per quanto emerge dai messaggi scambiati tra ### e ### - era inserita nel nucleo familiare composto anche dai genitori di ### che con loro condividevano la quotidianità. 
Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi come per quanto osservato sopra sia emerso dalla istruttoria lo stabile legame che intercorreva tra ### e ### che convivevano da dieci anni nella medesima abitazione e condividevano la quotidianità, oltre che le numerose occasioni di svago e festività documentate e presumibili per la natura e l'intensità del rapporto. 
Tali circostanze, considerate complessivamente e unitamente al grado di sofferenza determinato dalla privazione dell'affetto e della presenza di colei che era la compagna di vita da 10 anni, giustificano un punteggio pari a 25 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi. 
In definitiva - tenuto conto del concorso di colpa della vittima primaria nel proprio decesso, stimata nella misura del 20%, che giustifica la medesima riduzione del risarcimento in analisi - il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito da ### è pari ad €. 316.008,80 (101 punti x euro 3.911,00 = 395.011,00 diminuiti del 20 %). 
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (20/04/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.  1712/1995). 
Da tale somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 80.000,00 versato da ### s.p.a.. 
Ai fini dello scomputo dell'acconto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “### prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( vedi n.6347/2014 ) Con riferimento ai genitori di ### va osservato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suoceri (affini ai sensi dell'art. 78 c.c.) non è di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dall'uno per la perdita dell'altro, laddove, al di là del rapporto di convivenza - che può costituire o meno un elemento da valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva - risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l'intensità del legame affettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/10/2016, n. 21230 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2021, n. 5258). 
Dunque, rispetto alla nuora, il diritto al risarcimento per il danno parentale dei suoceri, lungi dal poter essere negato tout court o subordinato al dato fattuale della convivenza, deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge/convivente more uxorio, figli o fratelli; v. Cass. 14 giugno 2016, n. 12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, 3767; Cass. 18069/2018, che ha chiarito come tale voce di danno sia altresì appannaggio dei nipoti per la perdita del nonno ovvero della nuora per la perdita del suocero a condizione che abbiano assolto all'onere di provare “l'effettività e la consistenza della relazione affettiva”).  ### tali premesse, e venendo alla concreta quantificazione della voce di danno in parola, in assenza di parametri tabellari ad hoc, considerata la specificità del caso concreto, con particolare riguardo alla intensità della relazione affettiva instaurata tra i genitori di ### e la sua fidanzata, si ritiene di poter assimilare il rapporto in esame a quello tra genitori e figlia, che maggiormente si avvicina al rapporto che nel caso di specie si era instaurato tra le parti, così assumendosi come parametro di riferimento quello minimo previsto dalle ### per la perdita di un figlio, che necessita tuttavia di opportuni adeguamenti in considerazione della indubbia diversità del rapporto tra suoceri e nuora (pur legati da intenso legame affettivo) rispetto a quello tra genitori e figlia, il quale inizia pur sempre con l'insorgere della relazione sentimentale tra il figlio e la nuora e ha, dunque, inevitabilmente una durata pregressa molto più limitata nel tempo rispetto a quello tra genitori e figlia. 
Ritiene dunque il Tribunale equo ridurre l'importo tabellare (€. 195.551,59) del 50% (e così sino all'importo di €. 97.775,79) per la suddetta diversità di rapporto e del 20% per il concorso di colpa della vittima, così pervenendosi alla liquidazione in favore di ### e ### per la morte di ### di un danno parentale quantificato nella misura di euro 78.220,64 ciascuno (97.775,79 - 20%: 19.555,15).  2.2. Danno c.d. riflesso patito dai genitori per le lesioni del figlio.
Va osservato, preliminarmente, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può estrinsecarsi nella duplice dimensione della sofferenza interiore e/o nella compromissione della sfera dinamico-relazionale del danneggiato (Cass., n. 23300/2024).  ###, n. 11212/2019, poi, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (vd. anche ###, n. 23300/2024). 
Nel caso in esame, lo stretto rapporto di parentela (genitori-figlio), la convivenza e la percentuale di invalidità riportata dalla vittima primaria (42%), inducono a ritenere presuntivamente dimostrata la sofferenza morale patita dai genitori di ### per le lesioni dallo stesso subite in conseguenza del grave sinistro per cui è causa, in cui ha perso la vita la sua fidanzata e convivente. 
Non sono state svolte specifiche allegazioni che consentano di apprezzare la componente dinamico-relazionale, nulla essendo stato specificamente dedotto in merito allo sconvolgimento della vita connesso alla assistenza da prestare al figlio.  ### di ### non contempla alcun parametro specifico per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, in quanto - si legge nella relazione di accompagnamento delle ### del 2024 - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato”. Al contrario, il sistema orientativo offerto dalla ### romana ha ricevuto l'avallo della ### (cfr. ###, 13540/2023, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di ### le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Tale tabella, quindi, prevede una liquidazione a punto. Il punto (il cui valore massimo non può superare gli €.  6.948,00) comprende due componenti: quella relativa al profilo della sofferenza interiore (€. 3.474,00), e quella relativa alla sussistenza di un “riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, posto che è evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (tra € 2.450,00 e 3.474,00). Tale seconda componente, come detto, non può essere riconosciuta nel caso di specie. 
Sono previsti, poi, dei punteggi, corrispondenti a una serie di parametri, e segnatamente la relazione parentale, l'età della vittima primaria, l'età del congiunto. La somma di questi punti viene, poi, moltiplicata per un coefficiente differenziato in base al numero dei soggetti tenuti all'assistenza della vittima primaria. Il valore risultante va, quindi, moltiplicato per il valore monetario del punto, e poi per la percentuale di invalidità permanente residuata in capo alla vittima primaria ### chiarito, a ciascuno dei genitori di ### spetta il seguente risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: valore del punto € 3.470,00 per la sola componente del danno morale; 20 punti per la relazione parentale; 8 punti per l'età della vittima primaria; 4 punti per l'età del parente da risarcire, per un totale di 32 punti, da moltiplicarsi per il coefficiente del numero dei soggetti tenuti all'assistenza (0,8). Il risultato va poi moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta. 
Dunque, va riconosciuto il seguente risarcimento: 32 x 0,8 x 3.470 x 42% = 37.309,44 ciascuno.  2.3. Danno da lesione della salute.  a) Danno subito da ### Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### il CTU ha ritenuto, alla luce della storia clinica del danneggiato, che dal sinistro in esame siano derivati 30 giorni di inabilità temporanea totale, cui vanno aggiunti 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. perizia pag.  117). 
Gli esiti permanenti (“esiti di frattura orbitaria destra con nevralgia, esiti di interessamento rachideo cervicale e una condizione di “lutto patologico” rappresentata da un ###, qualificabile di grado lieve”) sono stati valutati nella misura del 42% (pagg. 119-121). 
Infine, il perito ha quantificato in €. 7.925,07 l'ammontare delle spese mediche documentate, congrue e riferibili alle menomazioni riscontrate (pag. 180). 
Quanto al danno da sofferenza soggettiva interiore, lo stesso può desumersi in via presuntiva dal lungo percorso di cure, caratterizzato da sintomatologia dolorosa (tra cui nevralgia del trigemino) e limitazione funzionale, oltre che dai risvolti sul piano psichico accertati in seno alla ###
Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di ### 2024 sulla liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione che supera la soglia del 9% risarcibile tramite ricorso alle tabelle cd.  micropermanenti. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 42% per una persona di 29 anni è stimato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### (2024) in €. 349.132,00 (di cui 232.754,00 quale “danno biologico/dinamico-relazionale” e €. 116.378,00 quale “danno morale/da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile - id est ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). 
Tale importo deve ritenersi congruo alla luce del quadro emergente dalla attività assertiva di parte attrice e dalla ### che ha stimato la percentuale di invalidità tenendo conto di tutte le menomazioni (ivi compresa la patologia psichica accertata) e del complessivo quadro clinico algico-disfunzionale (definito dal CTU “complesso, ma con modesti riscontri obiettivi”; e, quanto all'aspetto neurologico, caratterizzato da evidente dissonanza fra quanto lamentato e quanto obiettivabile; pag. 68). 
Non può aderirsi quindi alla richiesta di “personalizzazione”, tantomeno “massima”, dovendosi muovere dal principio per cui essa è possibile solamente qualora l'attore provi delle circostanze del tutto anomale ed eccezionali; sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (### civ. Sez. ###., 11/11/2019, n. 28988). 
Quanto al danno biologico temporaneo, sulla scorta delle indicazioni contenute nella ### esso è liquidabile a valori medi in €. 13.800,00, somma che può aumentata del 50% e così sino ad €. 20.700,00, in considerazione della sintomatologia dolorosa emersa durante il percorso di cure, da presumersi maggiormente intensa nella immediatezza del sinistro. 
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile per la lesione della salute, quindi, ascende ad €. 369.832,00
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data dell'evento di danno (da individuarsi in corrispondenza dell'intervento del 6.10.2014, nel corso del quale fu contratta l'infezione secondo l'accertamento peritale) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
Dalla suddetta somma, inoltre, deve essere detratto l'importo di €. 98.200,00 versato dalla assicurazione convenuta, con le modalità di cui alla sopracitata pronuncia della Suprema Corte (### n.6347/2014). 
Quanto al lamentato danno da ridotta attitudine lavorativa specifica o, in subordine, generica, va osservato che ai fini del risarcimento di simile danno non basta provare la perdita della capacità di lavoro ma è necessaria la dimostrazione che la perdita di capacità lavorativa specifica si sia tradotta in una effettiva contrazione del reddito del danneggiato. Occorre, in altri termini, la prova dell'incidenza della menomazione della salute sul reddito che la vittima avrebbe presumibilmente conseguito, ove non avesse riportato le lesioni. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, un'altra attività lavorativa retribuita (###, 14241/2023). 
Invero, la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, dovendosi a tal fine valutare tutte le potenzialità precedenti e residue. Inoltre, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logicopresuntivo del giudicante potrebbe fondarsi. 
Orbene, l'attività assertiva svolta in merito a tale profilo non offre elementi sufficienti alla prova del pregiudizio in esame, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento in parte qua.  b) Danno subito da ### e ### alla determinazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute subita da ### e ### , il CTU ha ritenuto che i medesimi abbiano subito un danno biologico permanente di natura psichica rispettivamente del 8-9% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità medio-grave) per ### e del 6-7% (disturbo dell'adattamento con umore depresso, di tipo cronico, qualificabile di entità moderata) per ### Venendo quindi alla liquidazione del danno, deve farsi applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle ### (d.lg. n. 209/2005), trattandosi di lesione che non superano la soglia del 9%. 
Ebbene, il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 8,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in €. 18.183,73. 
Il valore del danno non patrimoniale da lesione alla integrità psico-fisica del 6,5%, quale quello subito da ### che aveva 59 anni al momento del sinistro è stimato dalle suddette tabelle in € 11.395,13. 
Tali importi devono ritenersi congrui in considerazione del fatto che della elevata sofferenza soggettiva causata dal sinistro si è tenuto conto nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (parametrato alla tabella relativa al rapporto genitori-figlia) e del danno c.d. riflesso per le lesioni del figlio. 
Trattandosi di debito di valore (cfr. ###, Sez. Un., n. 1712 del 1995), tali somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dapprima devalutate alla data del sinistro (20/04/2019) e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ### sino alla presente pronuncia; il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.  3. Le ulteriori richieste risarcitorie.  ### alle ulteriori richieste risarcitorie, non può riconoscersi il danno da lucro cessante dovuto alla perdita dell'assegno mensile di invalidità percepito da ### in quanto per la esiguità dell'importo (€. 295,99) lo stesso deve ritenersi destinato alla soddisfazione dei di lei bisogni. Va ricordato, in proposito, che ### figurava tra i familiari a carico di ### ed era mantenuta integralmente dal nucleo familiare del fidanzato, fino a quando ella ha potuto fornire il suo “piccolo contributo” con il suddetto importo (il fatto che questo confluisse su un libretto postale cointestato tra i fidanzati è elemento che è stato valutato a sostegno della affectio tra i due, ma che non integra il danno invocato). 
Risultano inoltre documentate spese per assistenza stragiudiziale - danno emergente da risarcire a ### - per €. 7.886,99. Non risultano altre spese di assistenza legale che non possano ricomprendersi nella fase di studio della presente controversia. 
Risulta infine dovuto a ### l'importo di €. 6.763,92 per attività medico legale (consulenza di parte). ***  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori prossimi ai medi per tutte le fasi (scaglione di valore compreso tra €. 520.001,00 ed €. 1.000.000,00, con aumento del 30% per la difesa di tre parti aventi posizioni sostanziali non omogenee). 
Le spese della CTU cinematico dinamica e medico legale devono essere poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute.  P.Q.M.  Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. accerta che la responsabilità del sinistro di cui in motivazione è da ascriversi a ### 2. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  685.840,80 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; il tutto detratti gli acconti con le modalità e la misura indicate in parte motiva ### la somma di €. 15.812,06 a titolo di rimborso delle spese mediche e di assistenza stragiudiziale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo; 3. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €.  133.713,81 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; ### la somma di €. 6.763,92 a titolo di rimborso delle spese per attività medico legale (consulenza di parte); 4. condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza, a corrispondere in favore di #### la somma di €. 126.925,21 oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma dapprima devalutata al 20.04.2019 e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 5. Condanna la #### e ### in solido tra loro, la prima entro il massimale di polizza alla rifusione in favore di #### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in €. 1.800,00 per esborsi ed €. 38.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge; 6. Pone le spese di ### già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei convenuti. 
Così deciso in ### il ###.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 756/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Forastiere

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2349/2025 del 22-10-2025

... coltivata domanda di risarcimento del danno da perdita di chance: sia avuto riguardo alla chance di sopravvivenza perduta dal sig. ### e trasmessa iure haereditatis; sia avuto riguardo alla chance iure proprio, ossia alla perdita di possibilità di godere del rapporto parentale, in capo al ricorrente. ### si è costituita sollevando un'eccezione di carattere preliminare in rito (incompatibilità del rito azionato con la natura degli accertamenti richiesti) e chiedendo, sempre in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti dei medici che avevano eseguito l'intervento. Ciò al fine di sentir accertare al loro esclusiva responsabilità in ordine ai fatti di causa o, in subordine, per agire in manleva/regresso nei loro confronti secondo le rispettive quote di responsabilità. Sempre in via preliminare ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile (### spa in forza di polizza n. ###) al fine di essere manlevata in caso di accertata responsabilità. Nel merito ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di responsabilità a suo carico ritenendo non utilizzabili gli accertamenti già disposti in sede di atp e ha contestato le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2423/2023 promossa da: ### nato ad #### il ###, CF ###, e residente ###/8, in proprio ed in qualità di erede del sig. ### nato a #### il ### e deceduto in data ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### C.F. ###, P.I. ###, p.e.c.  ###, fax 06/87786592, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Avvocato, sito in #### n. 35, in virtù di procura alle liti posta a margine del ricorso introduttivo ATTORE contro ### S.r.l. - ### di ### p.iva. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. ### con sede ### rappresentata e difesa giusta procura speciale (doc. 1) allegata per via telematica alla comparsa di costituzione dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f.  ###), con elezione di domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata ### e ###. Ogni comunicazione ai sopra indicati procuratori potrà essere inviata al fax n. 02/88556226 e agli indirizzi e- mail ### e ### CONVENUTO ### S.p.A., Codice fiscale e ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### alla ### n. 14, nella qualità di ### di ### S.r.l. in forza di polizza n. ###, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - ####, presso lo ### dell'### (C.F. ### - ####) del Foro di ### che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma III c.p.c. (nativamente redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente, versato in atti in originale, con nome file: “B. Procura alle liti.pdf”) a firma del procuratore speciale p.t., dott.  ### giusta atto di nomina del 01.10.2020. Ai sensi e ad ogni effetto di legge si elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata ###.  #### parte attrice: “Voglia l'###mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, alla luce delle tabelle in uso presso i ### nazionali (in particolare alle tabelle di ### 2024, che hanno assunto una valenza nazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità), così provvedere: - nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus del sig. ### condannare la struttura resistente responsabile e per essa l'assicurazione terza chiamata, al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio congiunto e trasmissibile all'erede sig. ### iure hereditatis, nonché subito iure proprio dal ricorrente sig. ### ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) della somma di € 1.089.589,00, o della diversa somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico permanente e morale e di € 251.042,00 a titolo di danno biologico terminale patito dal sig. ### e riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente iure hereditatis; 2) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore del ricorrente; 3) della somma a titolo di danno da perdita parentale subito dal sig. ### € 367.634,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, iure proprio; - in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, biologico terminale, morale catastrofale e danno da perdita parentale, condannare la ### resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subito dal sig. ### e riconosciuta in favore del ricorrente iure hereditatis e iure proprio; - in ogni caso, della somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subito dall'odierno ricorrente; - della somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma III. Per l'effetto, trasmettere gli atti alla Corte dei ### affinché accerti la sussistenza del danno erariale causato dalla condotta della struttura responsabile. 
Su tutte le somme ivi riportate si chiede la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria.  - Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. 
Per parte convenuta ### “ Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così statuire: Nel merito: - in via principale: respingere integralmente qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare ### esente da qualsivoglia responsabilità rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta struttura resistente; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di ### anche in via solidale con i dott.ri ### e/o ### accertare e determinare i differenti apporti causali alle predette parti nonché il grado di colpa imputabile a ciascun sanitario.  - in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di ### S.r.l. per i fatti di cui è causa, dichiarare la compagnia ### S.p.a., tenuta a manlevare e tenere indenne la concludente da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore di parte ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.; - in via istruttoria: insiste per la richiesta rinnovazione dell'elaborato peritale, previa nomina di nuovo Collegio peritale, risultando quello reso in sede di ### alla luce di quanto già evidenziato in atti, viziato da una valutazione e post che non tiene in minima considerazione: a) il contesto clinico caratterizzato da un decorso apparentemente regolare fino alle ore 20,00 del 26.07.2019; b) le spiegazioni alternative che potevano inizialmente essere date alla ripresa delle perdite ematiche; c) i rischi correlati ad un reintervento (rischi anestesiologici ed infettivi) che, con criterio ex ante, imponevano che, prima di “riaprire” il paziente, vi fosse ragionevole certezza che le perdite ematiche (che solo ora sappiamo essere espressione di una lesione vascolare arteriosa) fossero effettivamente il segnale di una condizione clinica di emergenza in atto. In subordine, disporre ctu integrativa e/o i chiarimenti dei ccttuu sugli aspetti errati e/o contraddittori dell'elaborato peritale evidenziati in sede ###data ###.  - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
Per la terza chiamata ### spa: “ In via preliminare: 1. Dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata da parte ricorrente per aver incardinato tardivamente il giudizio sommario di cognizione in violazione dei termini di cui all'art. 8 comma III della Legge n. 24/2017. Per l'effetto, concedere al ricorrente il termine di quindici giorni previsto dall'art. 8 comma 2 L. 24/2017 per la presentazione dinanzi al Tribunale adito dell'istanza di consulenza tecnica.  2. Per l'effetto revocare i decreti di liquidazione dei ### disponendo la restituzione degli acconti versati, ovvero, in ogni caso, porre ad esclusivo carico del ricorrente le spese del procedimento ex art.  696bis c.p.c. recante RG n. 2092/2021 incardinato. 
In via principale, nel merito: 3. rigettare la domanda spiegata da parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. 
In via gradata, nel merito: 4. nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei resistenti e terzi chiamati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente, tenuto conto della condotta colposa del sig. ### e/o del sig. ### ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.  5. Per l'effetto di quanto richiesto al punto 4, porre ad esclusivo carico di ### S.r.l. l'importo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) della SIR stabilita dalla polizza n. ### e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di ### ai soli importi eccedenti la predetta somma ed in ogni caso entro il massimale pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.  6. In ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della domanda di manleva spiegata da ### S.r.l. nei confronti di ### accertare e dichiarare il diritto di ### di ripetere in via di regresso dall'### S.r.l. le somme pagate in favore del ricorrente e rientranti, anche parzialmente, nella SIR prevista in polizza ovvero eccedenti il massimale. 
In ogni caso: 7. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto del giudizio ### attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità di ### in ordine al decesso del sig. ### verificatosi, dopo due anni vissuti in stato vegetativo, in data 9 ottobre 2021, a seguito di intervento di bypass aorto-coronarico associato alla sostituzione dell'aorta ascendente praticato presso l'### convenuto. 
La tesi sostenuta - supportata dall'elaborato tecnico depositato in atp - è che i sanitari che avevano avuto in cura il sig. ### abbiano causato la lacerazione della mammaria interna sinistra, responsabile del successivo quadro clinico rappresentato, dapprima, dall'emorragia e, successivamente, dall'arresto cardiaco e dal conseguente danno ischemico cerebrale che ha condotto a morte il sig. ### In particolare parte attrice ha ravvisato profili di criticità nell'operato dei sanitari della struttura resistente integranti la sussistenza di colpa grave per: ### non aver sottoposto pre-operatoriamente il paziente ad un test provocativo di ischemia miocardica (“l'incompletezza dell'iter diagnostico nel caso in esame per quanto attiene la dimostrazione di una ischemia miocardica inducibile”, ricorso pag. 8); ### l'insorgenza di “una complicanza iatrogena consistente nella lacerazione della AMI sinistra. E' verosimile che tale complicanza sia conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile che l'applicazione di una clip metallica (…) sia stata fatta a non sufficiente distanza dal condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi. Peraltro non si possono escludere (..) altre manovre lesive del vaso durante la sua manipolazione (..”) (ricorso pag. 10); ### il ritardo con cui i sanitari avevano riconosciuto l'insorgenza della complicanza emorragica e che, ove prontamente riconosciuta, avrebbe consentito un intervento tempestivo di riparazione del condotto arterioso lesionato, e in ultima analisi, evitato l'insorgenza dello shock emorragico” (ricorso pag. 10). 
Ha quindi ritenuto provato il nesso causale - secondo la regola del “più probabile che non” - tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnosticoterapeutico corretto. 
Il danno è stato così indicato: ▪ danno biologico pari al 100% (patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio): €. 1.004.431,25, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; ▪ danno biologico terminale (patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio): €. 109.851,00 per i primi 100 ### giorni con personalizzazione massima in considerazione della gravità dell'evento, come da ### della Giustizia civile ed €.  105.045,00 per i successivi 705 giorni ### per il danno biologico temporaneo.  ▪ danno catastrofale, patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio; ▪ danno morale, iure proprio, inteso quale danno da perdita del rapporto parentale; ▪ danno patrimoniale, iure proprio: somme corrisposte, oltre che in sede di giudizio ordinario, anche in sede di ATP (cfr. ad es. contributo unificato e marca da bollo - 259,00 e 27,00 -, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio - cfr. liquidazione allegata all'elaborato - e di parte); perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche (“anche indiretti-si pensi agli aiuti in casa e nell'assistenza ai propri cari”) del sig. ### al nucleo familiare ### in via subordinata è stata coltivata domanda di risarcimento del danno da perdita di chance: sia avuto riguardo alla chance di sopravvivenza perduta dal sig. ### e trasmessa iure haereditatis; sia avuto riguardo alla chance iure proprio, ossia alla perdita di possibilità di godere del rapporto parentale, in capo al ricorrente.  ### si è costituita sollevando un'eccezione di carattere preliminare in rito (incompatibilità del rito azionato con la natura degli accertamenti richiesti) e chiedendo, sempre in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti dei medici che avevano eseguito l'intervento. Ciò al fine di sentir accertare al loro esclusiva responsabilità in ordine ai fatti di causa o, in subordine, per agire in manleva/regresso nei loro confronti secondo le rispettive quote di responsabilità. 
Sempre in via preliminare ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile (### spa in forza di polizza n. ###) al fine di essere manlevata in caso di accertata responsabilità. 
Nel merito ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di responsabilità a suo carico ritenendo non utilizzabili gli accertamenti già disposti in sede di atp e ha contestato le poste di danno pretese.  ### in sede di comparsa conclusionale ha ritenuto di eccepire che parte attrice non avesse adempiuto al proprio onere probatorio quanto alla dimostrazione del rapporto di parentela in essere con il sig.  ### e, quindi, al titolo in forza del quale il sig. ### aveva agito (ritenendola questione rilevabile d'ufficio in quanto attinente al merito della domanda). ### spa si è costituita in giudizio ed, associandosi all'istanza di chiamata in causa dei medici, ha, rispetto alla domanda attorea: ▪ censurato il fatto che con il ricorso introduttivo del procedimento erano state evidenziate criticità mai sollevate con il ricorso in atp (intrapreso quanto il sig. ### era ancora in vita) ed “armonizzate” rispetto al contenuto dell'elaborato; ▪ eccepito l'improcedibilità della domanda per tardiva introduzione del giudizio ex art. 8 comma 3 legge ### (mancato rispetto del termine di 90 giorni - considerati perentori - dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ### nel caso in esame il termine di 90 giorni, decorrente dal 05.10.2021 - scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla data di deposito del ricorso - coincideva con il ### mentre il ricorso ex art. 702bis c.p.c. era stato depositato in data ###) e dunque inutilizzabilità dell'atp; ▪ eccepito, in ogni caso, l'inopponibilità a sé dell'atp al quale non aveva preso parte; ▪ eccepito la nullità dell'atp perché aveva censurato l'operato dei sanitari rispetto a condotte che non era mai state poste dal ricorrente in atp - sotto forma di allegazione - in rapporto di causalità rispetto all'evento; ▪ l'infondatezza della domanda, di natura squisitamente extracontrattuale quanto alla pretesa azionata iure proprio dal sig. ### e degli addebiti mossi ai sanitari (e quindi l'erroneità degli esiti dell'atp); ▪ il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta del danneggiato nella produzione del danno (il sig.  ### era forte fumatore); ▪ rispetto al danno: la duplicazione di alcune delle poste risarcitorie pretese alla luce del principio di omnicomprensività del danno, la non configurabilità di un danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza, l'assenza di dimostrazione di un danno patrimoniale effettivamente subito; invocando in ogni caso la rigida applicazione dei parametri tabellari quanto al danno da perdita parentale subito. 
Rispetto alla copertura assicurativa, ha chiarito essersi in presenza di un'assicurazione prestata nella forma cd. claims made ed ha ammesso l'esistenza di copertura ma ha invocato le limitazioni di cui alla SIR (acronimo di ### assistita, intesa come porzione del rischio che resta a carico dell'### In particolare, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 14 delle CGA presenti nel contratto, la garanzia prevista dalla polizza è stata ritenuta operante solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento fosse superiore all'importo della ### (### pari a € 400.000,00: tali somme erano dunque da ritenersi escluse dalla garanzia prestata.  2. Eccezioni preliminari ▪ l'eccezione di incompatibilità del rito prescelto è superata dall'intervenuta prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario; ▪ l'istanza di estensione del contraddittorio ai medici che effettuarono materialmente gli interventi è stata rigettata per specifiche ragioni che, in questa sede ###possono che essere richiamate (cfr. decreto 29.09.2023 “rilevato che la chiamata in causa del dott. ### e ### non può essere autorizzata: né ove mira ad estendere il contraddittorio nei confronti dei medici perchè identificati quali unici legittimati passivi dell'azione risarcitoria promossa da parte attrice (e le ragioni poggiano su esigenze di economia processuale. È noto che il paziente è libero di scegliere nei confronti di chi promuovere la propria azione risarcitoria. confronti dei medici parte attrice non ha inteso svolgere alcuna azione e si è opposta alla loro chiamata. E' evidente che ove nessuna responsabilità dovesse essere riconosciuta in capo ad ### - perché altri devono essere esclusivamente chiamati a rispondere - la domanda semplicemente non meriterà accoglimento); né ove mira ad estendere il contraddittorio nei confronti dei medici perché identificati come soggetti nei cui confronti dovranno essere riversati gli effetti di un eventuale condanna, in rivalsa. E' noto, infatti, che l'art. 9 secondo comma L 24/2017 contempla la possibilità di esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria solo allorchè il medesimo sia stato parte della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno per essere stato citato in giudizio ab origine dal paziente/danneggiato al fine di far accertare la sua concorrente responsabilità (e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie)”; cfr. ordinanza 10.10.2023 “ letta l'istanza di revisione del decreto emesso ex art 269 c.p.c. formulata nell'interesse di ### ritiene di dover confermare il proprio provvedimento per le ragioni che seguono: a) con riferimento ai motivi di cui alla lett. a) pag. 3 dell'istanza (la chiamata dei terzi medici sarebbe, a dire di parte istante, coerente del principio di economia processuale perché la prima udienza sarebbe già slittata per consentire al chiamata in causa di ### S.p.a.) si osserva che parte istante non solo non considera che costituzione in giudizio dei citati medici potrebbe dare luogo ad eccezioni mai esaminate e che non sono mai state oggetto dell'accertamento peritale, svoltosi nel solo contraddittorio tra parte attrice e ### ma altresì non considera l'appesantimento che inevitabilmente deriverebbe dal successivo - e verosimile - coinvolgimento in causa delle compagnie assicurative personali dei medici. Dunque non risulta affatto condivisibile l'assunto che il coinvolgimento in giudizio dei medici - al fine di veder accertata la loro esclusiva responsabilità - sia coerente con il principio di ragionevole durata del processo ma risulta con esso contrastante; b) con riferimento ai motivi di cui alla lett. b) pag. 5 dell'istanza (l'art. 9 della legge n. 24/2017 non precluderebbe la possibilità di chiamata del terzo medico da parte della struttura sanitaria, ai fini dell'azione di rivalsa da svolgersi in contemporanea con l'azione di risarcimento promossa da danneggiato nei soli confronti della struttura) si osserva che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 9 è stata prospettata in conformità all'opinione espressa da buona parte della dottrina (che nega alla struttura il diritto di chiamare in causa il medico al fine di estendere a quest'ultimo gli effetti del giudizio risarcitorio ogniqualvolta l'esercente non sia stato convenuto dal paziente danneggiato), sulla base della ratio della rivalsa introdotta dalla novella (l'azione in questione mira a riequilibrare il rapporto interno tra il medico e la struttura sanitaria dopo che quest'ultima ha sopportato, dal lato esterno, gli oneri risarcitori nei confronti del danneggiato); c) con riferimento ai motivi di cui alla lett. c) (il giudicante avrebbe omesso di valutare l'opportunità della chiamata in vista dell'azione di regresso) si osserva che la regola della responsabilità solidale dal lato passivo dell'obbligazione (a cui è funzionalmente connessa l'azione di regresso) non è istituto pensato a vantaggio del debitore ma solo del creditore della prestazione (che può contare su più soggetti solvibili); ragion per cui, ove si ritenga estranea ai principi della massima speditezza processuale, l'estensione del contraddittorio a soggetti ritenuti condebitori solidali ma ai quali il creditore non ha inteso rivolgere alcuna domanda, non vi è violazione alcuna dei principio che informano la materia (Cass. civ. n. 542/2020); d) con riferimento ai motivi di cui alla lett. d) (parte attrice non si sarebbe opposta in senso stretto alla chiamata in quanto ha attribuito ai sanitari una colpa grave nell'esecuzione dell'intervento) ci si riporta a quanto espressamente verbalizzato da parte attrice all'udienza del 28.09.2023 ( “### l'avv. C. RUSSO per avv.  ### che si oppone alla chiamata in causa dei dott.ri ### e Corsi”). Ciò comporta che le domande svolte nei loro diretti confronti da parte di ### srl non potranno essere esaminate; ▪ l'eccezione di improcedibilità della domanda per deposito tardivo del ricorso ex art. 702 bis cpc deve essere rigettata: il comma 3 dell'art. 8 L. n. 24/2017 prevede che ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 del citato articolo, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. La norma introduce, dunque, per l'attore l'onere di introdurre il giudizio di merito entro il termine (non dichiarato espressamente perentorio) di 90 giorni dal deposito della relazione o, qualora ciò non sia avvenuto, dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ### La formulazione letterale della norma (che esclude chiaramente la perentorietà del termine, a differenza di quello fissato per la conclusione del procedimento di atp) porta a ritenere che il rispetto di detto termine sia richiesto solo per assicurare gli effetti della domanda. Il rispetto del termine, in altri termini, è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non per rendere procedibile la domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti processuali e sostanziali. In altri termini, la parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda, ha l'onere -a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenzadi promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l'esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione. Gli “effetti processuali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito sono, ad esempio, la c.d. perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della “legge vigente” successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), la perpetuatio legitimationis (in base alla quale, se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie). Gli “effetti sostanziali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito possono essere di natura conservativa (perché diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere che si verifichino durante la pendenza del processo, quali la sospensione della prescrizione); di natura attributiva (diretti a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda (quali la corresponsione di interessi); di natura strettamente sostanziale (ovvero conseguibili a seguito di esercizio di azione giudiziale o anche stragiudiziale del diritto), quale l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945, comma 2, (vantaggio, quest'ultimo, peraltro non particolarmente rilevante atteso che la proposizione del ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., produce di per sé l'effetto interruttivo impeditivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., co. 1, in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria). Il ricorso promosso nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. vale, dunque, anche se presentato fuori dal termine dei 90 giorni, a tutti gli effetti come domanda giudiziale che deve essere esaminata nel merito, ferma la perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda anteriormente proposta in ### come copra chiarito. Questa è l'unica interpretazione, a parere del giudicante, conforme ad una voluntas legis che sia coerente con lo spirito della norma, che è quello di preferire, financo alla mediazione obbligatoria, lo strumento dell'atp in funzione conciliativa, l'unico in grado di esplicare una funzione realmente deflattiva sul contenzioso, e non di sanzionare con rigido formalismo, mediante una pronuncia in rito, il mancato rispetto della scansione processuale indicata. ### parte ( Corte Costituzionale n. 403/2007) “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” ciò al fine di assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali; ▪ l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché “armonizzato” con gli esiti della ctu disposta in atp è da rigettare: fermo restando che già in sede di ricorso di atp erano stati denunciati, sulla base della valutazioni espresse dal ct di parte dott. ### tanto la lacerazione del condotto quanto il difetto di accertamento intraoperatorio, appare evidente che la ctu medico legale serve proprio, in linea con la ratio ispiratrice della legge ### a fare chiarezza su aspetti critici che possono palesarsi solo dopo adeguato approfondimento istruttorio, anche al fine di evitare di intraprendere azioni di responsabilità immotivate. Del resto, se è vero, come è vero, che la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile 10901/2024) esclude, nell'ambito dello stesso giudizio ordinario, che si possa parlare di inammissibile mutatio libelli ove l'attore adegui la propria domanda al contenuto specifico della ctu (“Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale) non si vede proprio come possa giungersi a considerazioni opposte per l'ipotesi di cui si discute (ove ad essere “tacciate” di inammissibilità sono le specifiche allegazioni poste nel ricorso che consegue ex lege all'atp); ▪ l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per difetto di prova sulla qualità di erede del sig.  ### è da respingersi: l'attore ha depositato, fin dal ricorso introduttivo, in data ###, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà munita di quel grado di sufficiente specificità richiesta anche dalla giurisprudenza della Cassazione più rigorosa sul tema ( Ordinanza di ### 1 Num. 3445 Anno 2025). Oltre a ciò il sig ### unico figlio del sig. ### ha prodotto copia dell'estratto dell'atto di nascita (all. 13 del ricorso introduttivo), che comprova la relazione familiare e la sua specifica qualità. È semmai l'eccezione delle parti convenute ad essere totalmente generica e come tale inidonea a mettere in dubbio l'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio; ▪ l'eccezione di nullità dell'atp perché espressa su condotte mai allegate da parte ricorrente come produttrici di danno è da rigettarsi: il danno è, nel caso di specie, rappresentato dall'evento morte. ### ricorrente ha da sempre e con sufficiente grado di precisione censurato l'intero iter diagnostico terapeutico, ponendo particolare attenzione all'evento lacerativo denunciato. Le condotte colpose ascritte dal collegio peritale ai sanitari non sono affatto esorbitanti rispetto a quanto oggetto di censura (cfr. pagg. da 13 a 16 del ricorso per atp in riassunzione). Invero è solo a fronte di attività assertiva mancante o incompleta che l'attività “d'indagine” resta preclusa; per contro l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente; cfr. ### civile, sez. III, 27/04/2015, n. 8473) il danno è assolutamente idonea a dare ingresso all'accertamento peritale, a maggior ragione se finalizzato ad una possibile composizione del contenzioso; ▪ l'eccezione di inopponibilità dell'atp ad ### è da rigettare: “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito”ed è - pur se “privo di ogni efficacia di prova priviligiata”in tale giudizio - “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice - appunto - “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.  3. Nel merito dell'azione di responsabilità ### peritale ha chiarito che il signor ### allorchè si rivolse alle cure dei sanitari operanti presso ### srl, era affetto da una duplice patologia cardiovascolare e cioè da un aneurisma dell'aorta toracica e da una coronaropatia critica bivasale. La sua patologia di base gli aveva consentito fino a qual momento di svolgere una vita pienamente autonoma.  ### peritale ha ritenuto che l'associazione di un aneurisma aortico, sebbene di diametri ancora non critici, con una patologia coronarica critica bivasale rendeva ragionevole l'opzione chirurgica suggerita dai sanitari, pur ricorrendo nel caso in esame indicazioni di ### sulla base delle vigenti ### (l'intervento, in altri termini, non aveva una indicazione assoluta ma poteva “essere preso in considerazione” tenendosi conto della assai probabile progressione della dilatazione aneurismatica dell' aorta toracica e della concomitanza di una malattia coronarica critica bivasale. Per cui, sotto tale profilo, l'operato dei ### dell' ### di alta specialità di ### non risulta in disaccordo con le indicazioni delle linee guida). 
L' aneurisma aortico venne quindi trattato mediante resezione dell'aneurisma e sua sostituzione con tubo in wowen dacron. 
Il bypass coronarico venne eseguito utilizzando entrambe le arterie mammarie interne, come preferenzialmente indicato dalle ### Trattasi di prestazioni sanitarie normalmente erogate dalle U.O di Cardiochirurgia e che, ovviamente, richiedono comprovata capacità tecnica ed esperienza clinica, competenza e perizia di cui erano in ogni caso possesso dei ### che prestano servizio presso l'### di ### , ma che non imponevano la soluzione di problemi di speciale difficoltà. 
È poi accaduto che il giorno successivo alla esecuzione della procedura cardiochirurgica e specificamente al bypass aorto-coronarico è insorta una complicanza iatrogena consistente nella lacerazione della AMI sinistra. 
Il collegio peritale ha ritenuto verosimile che tale complicanza sia stata la conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile - scrivono i ccttuu “che l'applicazione di una clip metallica (utilizzata per obliterare - prima di sezionarlo - uno dei piccoli rami arteriosi originatisi della mammaria) sia stata fatta a non sufficiente distanza del condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi. Peraltro non si possono escludere (come argomentato sopra - paragrafi B e C) altre manovre lesive del vaso durante la sua manipolazione, non immediatamente rilevabili dall' ### ma tali da evolvere nel postoperatorio ed esitare nella lacerazione del condotto e nel conseguente sanguinamento durante la seconda giornata post-operatoria”. 
Dall' esame della documentazione sanitaria (e specificamente del diario clinico e del diario infermieristico) risulta inoltre un colpevole ritardo nel riconoscimento dell'insorgenza della complicanza emorragica, causata dalla sopraggiunta lacerazione del condotto: sono intercorsi circa 90 minuti tra la ripresa del sanguinamento e l'intervento del ### Se i ### si fossero prontamente allertati - essendo assai probabile che la ripresa del flusso ematico dal drenaggio potesse essere causata dal sanguinamento del condotto - e quindi avessero predisposto tutte le misure utili per un intervento tempestivo di riparazione del condotto arterioso lesionato, si sarebbe potuto probabilmente prevenire l'insorgenza dello shock emorragico. 
Lo shock emorragico e probabilmente l'ischemia miocardica conseguente alla lesione del bypass (### su ramo per il margine ottuso della a. circonflessa sinistra, che presentava alla coronarografia una stenosi dell'85%) hanno verosimilmente concorso nel determinare l'insorgenza dell'arresto cardio-respiratorio e delle sue conseguenze (encefalopatia post-anossica). 
Risulta quindi - scrivono i ccttuu - un collegamento causale tra le complicanze insorte, le procedure operatorie praticate e il ritardo nell' intervento dei ### (90') quando - in prima giornata postoperatoria - è sopravvenuta la complicanza emorragica conseguente alla lacerazione del condotto. 
Da ciò è conseguito il permanere di gravissime sequele neurologiche e respiratorie, che hanno portato al decesso del sig. ### dopo 2 anni 2 mesi e 15 gg dall' evento.  ### tale periodo il Paziente è rimasto in stato vegetativo, bilateralmente emiplegico, tracheostomizzato e dipendente da respiratore meccanico, in alimentazione enterale tramite ### Gli eventi determinatisi . scrivono chiaramente i ccttuu - non costituiscono evoluzione non prevedibile di pregresse patologie, né esiti di altra autonoma serie causale, ma sono conseguenza di un tardivo e inefficace trattamento delle complicanze insorte peri-operatoriamente. 
In caso di un approccio diagnostico-terapeutico corretto sia durante l' intervento cardiochirurgico che nel follow up post-operatorio, il decesso non si sarebbe verificato ed Paziente avrebbe avuto ottime prospettive di sopravvivenza ed una buona qualità di vita (cfr. ctu pag. 47). 
Tanto basta per ritenere comprovata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il sig. ### sia sul versante extracontrattuale (cfr. danni iure proprio rivendicati dal sig. ###, sia sul versante contrattuale (cfr. danni iure haereditatis rivendicati dal sig. ###, in quanto è provato il nesso di causa tra il decesso e la prestazione sanitaria, connotata da colpa. 
In particolare, sulle specifiche obiezioni mosse dai ct di parte convenuta ### (che sono state letteralmente riprese negli scritti conclusivi), i consulenti tecnici d'ufficio hanno, per quanto di interesse, così opportunamente contro-osservato (rendendo quindi del tutto irragionevole la richiesta di rinnovazione della ctu): ▪ “Relativamente alla complicanza emorragica insorta il giorno successivo all'intervento chirurgico è indubbio che la lesione della mammaria interna non si sia prodotta spontaneamente, ma sia stata causata - con ogni probabilità - da una procedura non correttamente eseguita (harvesting della mammaria e applicazione di clips metalliche per chiudere i rami collaterali da essa originantisi)”; ▪ “Riteniamo non condivisibile l'affermazione dei ### che “### capitare che durante questa manovra una di queste [clips metalliche] possa avere indebolito la parete del vaso che successivamente… abbia ceduto determinando la massiva perdita ematica”. ### quanto riportato in letteratura, da noi citata, uno stiramento eccessivo del vaso, un clampaggio non delicato, l'applicazione incorretta delle clip metalliche possono determinare lesioni vascolari, per cui è assai probabile che ciò sia avvenuto durante la procedura, malgrado l'esperienza dell'### Non possiamo concordare con l'affermazione che “nulla può essere fatto per prevenire tali eventi “, infatti la prevenzione consiste nell'esecuzione accurata di ogni passaggio della procedura, compresa l'applicazione di ogni singola clip, dato che ognuna di queste - se applicata incorrettamente - può lesionare il vaso in tempi anche non immediati. Si concorda con i ### che la lesione non fosse individuabile intraoperatoriamente, altrimenti l'### avrebbe tempestivamente provveduto alla sua riparazione. Il fatto che la lesione del vaso sia esitata nella sua lacerazione e conseguente emorragia a distanza di molte ore non esclude che il danno si sia verificato a seguito di una manovra erronea. La lesione era prevenibile con una corretta esecuzione di ogni atto della procedura e la possibilità del suo verificarsi è segnalata in letteratura.  ▪ “Quanto alla gestione della complicanza, risulta dall'esame della cartella clinica che il ### di guardia non si sia allarmato per la ripresa del sanguinamento dai drenaggi, dopo che lo stesso si era da tempo interrotto: questo evento avrebbe dovuto indurre nel medico il sospetto della insorgenza di una complicanza emorragica e quindi la predisposizione di tutte le misure terapeutiche mediche per farvi fronte, compreso il pronto allertamento della sala operatoria e del chirurgo. Nulla invece risulta annotato nel diario clinico da parte dal ### di ### tra l'ingresso del Paziente in ### (ore 17:45) e le ore 22:00, quando invece nelle consegne infermieristiche viene annotato alle ore 20:30 che è stato avvertito il ### di guardia per la ripresa del sanguinamento. Come scrivono I ### ciò avrebbe dovuto indurre “ad una stretta monitorizzazione” -che non risulta essere avvenuta dalla lettura del diario clinico e delle consegne infermieristiche - al fine di poter tempestivamente predisporre in caso di aggravamento delle perdite una revisione chirurgica, che nell'immediato (ore 20.30) certamente non si poneva”. 
Rispetto poi alle censure mosse da ### ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu non sarebbero stati in grado di individuare il meccanismo lesivo che avrebbe provocato la lacerazione dell'AMI sinistra (cfr. pag. 45 della ctu “È verosimile che tale complicanza sia conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile che l'applicazione di una clip metallica (utilizzata per obliterare - prima di sezionarlo - uno dei piccoli rami arteriosi originatisi della mammaria) sia stata fatta a non sufficiente distanza del condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi”) ma soprattutto ### non ha indicato le ipotesi eziopatogeniche non iatrogene munite di altrettanto valido determinismo causale; ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu avrebbero immotivatamente ritenuto un ritardo nel riconoscimento della complicanza emorragica: cfr paragrafo ### - ### del sanguinamento nel caso in esame: “### esame della cartella clinica risulta che le perdite ematiche dai drenaggi durante le ore successive all' intervento, quando il signor ### era degente in ### sono state pari a 400 ml tra le ore 15 e le 24 del 25/7 e pari a 60 ml tra le ore 00 e le 16 del 26/7, da cui si deduce che la perdita media oraria dai drenaggi sia stata di circa 18 ml/ora durante la degenza in ### In particolare tra le 15 e le 24 del 25/7 la perdita media è stata di 67 ml/h, mentre il giorno successivo (tra le ore 0 e le 16 del 26/7) si sarebbe sostanzialmente arrestata (60 ml in 16 ore, in media 3,75 ml/h). La scheda di trasferimento dalla ### riporta che durante la degenza in rianimo non è stato necessario praticare alcuna trasfusione. All' ingresso in ### (ore 17:45 del 26/7) il medico non annota in ### se persistessero perdite, la loro natura e andamento. Sulla base di quanto riportato nel diario infermieristico e sulla cartella dei bilanci, risulta un aumento netto e un andamento incrementale delle perdite ematiche dai drenaggi a partire dalle 20. Mentre non si registravano perdite nel monitoraggio orario tra le 18 -19 e le 19-20, alle 20:30 del 26/7 il ### allertava il MdG segnalando una perdita di 150 ml ( quindi un drenaggio di 150 ml di sangue tra le 20 e le 20:30). Tra le 20 e le 22 erano persi complessivamente 440 ml di sangue (flusso dai drenaggi 220 ml/ora). Non risultano annotazioni da parte medica nel diario clinico (pag 27 e 28 della ### fino alle ore 22:00 del 26/7. A quell' ora viene scritto: “### avvisata dal personale infermieristico per importante perdita da drenaggi toracici pleurici e retrosternali. Nel giro di 20 minuti perdita totale di circa 400 cc ematici. Paziente ipoteso, diaforetico, tachicardico. Contattato anestesista e allertata sala operatoria per trasferimento in emergenza per tamponamento cardiaco. Contattati chirurghi reperibili. Richieste 4 sacche di plasma e una di piastrine urgenti. Il paziente viene trasferito in sala operatoria (PA 60/40 mmHg), sveglio, vigile”. 
Tuttavia nel diario infermieristico in data 26/7 è annotato “h 20:30 ### per perdita del drenaggio (150 cc)”. Questa ripresa di un significativo aumento del sanguinamento, dopo che nelle precedenti ore le perdite ematiche erano state assai modeste, avrebbe necessitato di una attenta valutazione da parte del ### di cui non risulta traccia nel diario clinico, dovendosi tenere conto che - come sopra riportato - la causa più frequente dei sanguinamenti è una perdita dal ### e quindi avrebbe dovuto indurre i ### ad un attento monitoraggio, a predisporre nel frattempo opportune riserve di sangue stante la possibilità di doverle infondere con urgenza, nonché precauzionalmente provvedere all'allertamento dei cardiochirurgi reperibili e del personale della ### a fronte della possibilità/probabilità di dover adire ad una revisione chirurgica urgente. Nulla in proposito è annotato in cartella clinica. Alle 22 il MdG viene nuovamente avvisato “per continua perdita del drenaggio (290 cc)”. Risulta quindi assai probabile che nel caso in esame si sia verificata una mancata valutazione della sopravvenienza di una complicanza emorragica potenzialmente grave e conseguentemente un ritardo nella predisposizione dei provvedimenti opportuni per poterla affrontare tempestivamente ed efficacemente, evitando l'insorgenza di uno shock emorragico e del conseguente arresto cardio-circolatorio protratto e quindi dello sviluppo della encefalopatia post-anossica”; ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu si siano espressi su un quadro fattuale incompleto perché i dati in possesso dei consulenti sono stati ritenuti adeguati per rispendere al quesito ed era semmai specifico onere di parte convenuta offrire in prova scenari causali alternativi rispetto ai quali effettuare una comparazione, secondo la regola civilistica del “più probabile che non”; ▪ È del tutto apodittica poi l'affermazione secondo cui fu la scelta di non procedere a trattamenti intensivi o invasivi, peraltro adottata su accordo del curante, ad aver impedito al sig. ### di superare la fase di acuzie come è da respingere in toto la tesi secondo cui addirittura dovrebbe considerarsi ignota la causa del decesso e che su di essa abbia inciso, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., l'abitudine al fumo del de cuius (che può essere considerata solo ed esclusivamente quale causa/concausa della patologia che lo indusse a rivolgersi alle cure dei sanitari).
È dunque comprovata la piena responsabilità di ### srl per l'operato dei suoi sanitari ex art. 1228 c.c., visto che è provato il fatto colposo (rilevante anche in termini di inadempimento); il danno (ossia “il pregiudizio che da questo fatto è conseguito”); il nesso causale tra il fatto colposo e il danno. 
Mentre la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero non ha fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento (ex pluribus ### civile n.6386 del 03.03.2023).  4. Sui danni risarcibili Al sig. ### spetta anzitutto iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale. 
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale vi è infatti poco da dire (cfr. da ultimo ### civile n. 3904/2025): la ### ancora di recente ha infatti ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima. 
In particolare ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. 
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. ###., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). 
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori. 
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno in favore del sig. ### figlio del sig.  ### facendo applicazione della ### a punti predisposta dal Tribunale di ### ultima versione. Gli importi dovuti sono dunque i seguenti: il congiunto aveva 48 anni, era figlio della vittima ed era non convivente; l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 71 anni e non era presente altro componente familiare nel nucleo primario): SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 63 IMPORTO del ### € 246.393,00 Sul predetto importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'### di ### Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'### per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (### civile n. 1712/1995). 
Al sig. ### spetta, sempre iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e relativo alle spese sostenute ante causam per l'accertamento della responsabilità (spese di atp, contributo unificato e bollo) che costituiscono posta di danno emergente: spetta, quindi, il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 2.092,61 oltre accessori di legge ed il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 2.092,61 oltre accessori di legge; oltre ad euro 259,00 e 27,00 per contributo unificato e marca. Non risultano invece allegate o prodotte (neppure con gli scritti conclusivi) fatture o proforma dei ctp. Nessuna prova è stata poi fornita rispetto a stabili contribuzioni da parte del de cuius in favore dell'attore, atte a comprovare un danno da lucro cessante. 
Sull'importo sopra indicato spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi. 
Con riguardo al danno reclamato jure haereditario morale e terminale (in punto legittimazione ancora di recente ### civile n. 817/2025 “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n. 210/2021”) è noto che costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”). Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito. 
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, infatti, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso di temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte. ### sentenze succedutesi negli ultimi anni, infatti, emerge un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia.  ### d'arresto sul tema è che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi. 
Il bene tutelato, infatti, non è la vita in sé, la cui lesione non può generare un danno trasmissibile iure hereditario, bensì, come detto, il diritto alla salute (rectius all'integrità psico-fisica) che, nello specifico caso, è offeso con la massima intensità, esitando nella morte del danneggiato. 
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.  ### di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. 
Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. 
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.  ### caratterizzante di tale danno - che permette di distinguerlo dal danno terminale - è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica. 
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia dev'essere stata lucida.
Nel caso di specie, risulta provato che già in prima giornata post operatoria si è sviluppata una importante perdita ematica, non tempestivamente riconosciuta, che ha provocato l'insorgenza di uno shock emorragico e di un arresto cardio-respiratorio protratto causante una grave encefalopatia postanossica. 
L' encefalopatia post-anossica ha determinato la persistenza di uno stato di coma e di un gravissimo danno cerebrale, che nel tempo ha determinato l'insorgenza delle complicanze che hanno portato il Paziente al decesso dopo 26 mesi e 15 giorni dall' intervento. 
Successivamente all' intervento il signor ### è rimasto per il resto della sua vita in uno stato di totale dipendenza e di assoluta incapacità a svolgere le attività della vita quotidiana, cioè uno stato di totale invalidità. 
Le modalità con cui la complicanza si è manifestata, la gravità delle lesioni ed il contesto in cui il decesso è avvenuto portano ad escludere, in assenza di prova contraria, uno stato di coscienza del de cuius nell'intervallo di tempo trascorso dall'insorgere della complicanza alla morte, ragion per cui risulta difficile credere che egli potè rendersi conto della sua inevitabile fine (cfr. pag. 48 della ctu “A seguito dell' arresto cardio-respiratorio, insorto a seguito di shock emorragico conseguente a lesione iatrogena del bypass ###ramo del margine ottuso tardivamente riconosciuta, il signor ### ha subito una gravissima lesione causante una invalidità permanente del 100% per lo sviluppo di uno stato vegetativo con emiplegia bilaterale, della assenza di recupero dello stato di coma (### = 4/23), di un gravissimo deficit della funzione respiratoria necessitante di ventilazione meccanica continua, della necessità di nutrizione enterale con ### dello sviluppo di piaghe da decubito, condizioni che si sono mantenute fino all' exitus del Paziente. Tale condizione è persistita dal 26/7/2019 al 9/10/2021 e cioè per 2 anni 2 mesi e 15 gg prima del verificarsi dell'evento morte. A motivo del permanere di un gravissimo danno neurologico e delle conseguenti gravissime alterazioni dello stato di coscienza è assai probabile che il ### non abbia avuto alcuna percezione della propria integrità personale nella fase terminale della sua vita”). 
Spetta invece il danno biologico terminale, da intendersi come quel pregiudizio che si verifica tutte le volte in cui, tra la lesione e la morte, si interponga un apprezzabile lasso di tempo, determinandosi un danno al bene salute, consistente nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente ( 18056/19), che può sommarsi ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale) ( 9888/20) e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (Cass. 21060/16). 
Come detto, nella giurisprudenza non c'è sempre uniformità di vedute sul periodo di tempo da ritenersi «apprezzabile» affinché il danno terminale possa essere reclamato dai congiunti della vittima: in taluni casi, si è esclusa la risarcibilità di tale danno per il trascorrere di un giorno o pochissimi giorni tra la lesione e la morte, in altri casi si sono ritenute sufficienti poche ore o, addirittura, frazioni di ora. 
Nel caso di specie l'approfondimento di tale aspetto è chiaramente superfluo essendo il tempo di vita vissuto in stato pressochè vegetativo pari a 26 mesi e 15 giorni. 
Riconosciuto l'an, occorre procedere alla sua liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 A tale proposito si osserva che non è possibile far riferimento alle tabelle in materia del Tribunale di ### o di ### dal momento che queste liquidano in un unico importo il danno sia catastrofale (escluso, invece, nella specie) che biologico terminale. 
Occorre quindi procedere secondo altra via.
In particolare, per liquidare tale ultima voce di danno, sono riscontrabili due diversi orientamenti.  ### il primo, va liquidato un importo corrispondente ad un giorno di I.T.T., tratto dalla tabella di ### Tale importo, però, deve essere personalizzato, e, quindi, incrementato, al fine di tener conto delle circostanze del caso concreto, dal momento che le tabelle liquidano importi per una lesione temporanea, che viene seguita, però, da una remissione dallo stato patologico. Qui, invece, la lesione è massima, tant'è che la persona decede (### civile n. 8055/2016). 
In quest'ottica è stato ritenuta corretta una liquidazione che preveda un incremento di 3, 4 volte il valore tabellare (### civile n. 17577/2019).  ### un altro orientamento, è, invece, possibile far riferimento ad un criterio equitativo puro. In questi termini, si vedano Cass. 18163/07 e ### Bologna, ### II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che ha riconosciuto alla vittima ### a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza; #### Sez. I, 12 aprile 2019, in ### che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma. 
Nel caso di specie si ritiene equo quintuplicare l'importo massimo previsto dalle ### di ### per ogni giorno di ITT (173,000x5=865,00). 
Il danno è dunque complessivamente pari ad euro 865,00 x 795 = 687.675,00 liquidato a titolo di danno biologico terminale (con rivalutazione ed interessi come sopra indicato) che va riconosciuto in favore dell'unico erede sig. ### Non vi sono ulteriori poste di danno riconoscibili (visto che il danno da perdita di chance è stato reclamato “solo in via subordinata al mancato riconoscimento del danno iure proprio e iure haereditatis”).  5. Sull'azione di garanzia ### in forza di polizza n. ### è obbligata a tenere indenne ### s.r.l. da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice per capitale, rivalutazione ed interessi in dipendenza della presente sentenza limitatamente alle somme in eccesso all'importo di euro 400.000,00 pattuito quale SIR contrattuale (su cui non vi è contestazione alcuna) e in ogni caso nel limite del massimale previsto in polizza per ogni singolo sinistro. 
Il fatto che parte attrice abbia optato per il pagamento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917 (“condannare la struttura resistente responsabile e per essa l'assicurazione terza chiamata, al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito…”) ha come effetti che: ▪ l'assicuratore è tenuto direttamente nei confronti del danneggiato (al posto di ### srl) al pagamento delle sole poste liquidate a titolo di danno eccedenti la SIR prevista in polizza (ciò in quanto l'art. 1917 c.c. accorda al danneggiato la possibilità di chiedere direttamente all'assicuratore l'indennità dovuta a termini di polizza, ossia consente di estinguere l'obbligazione indennitaria che sorge per effetto del contratto assicurativo a mani del danneggiato quanto l'assicuratore lo preferisce o il terzo danneggiato lo richiede; ### civile ### III sentenza n. 26019 del 5 dicembre 2011); ▪ ### srl resta tenuta al pagamento nei confronti del danneggiato fino all'ammontare delle somme che rientrano nella SIR prevista in polizza (euro 400.000,00); ▪ l'assicuratore non ha diritto ad agire in regresso nei confronti dell'assicurato perché non paga somme in eccesso rispetto a quelle dovute a termini di polizza (ovvero somme rientranti nella SIR prevista in polizza od eccedenti il massimale di € 10.000.000,00, euro diecimilioni).  6. Sulla domanda svolta ex art. 96 cpc da parte attrice La domanda non può essere accolta perché ne difettano i presupposti in quanto non è dimostrato che parte convenuta abbia resistito con dolo o colpa grave.  7. Sulle spese di lite ### convenuta ### srl è tenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite da liquidarsi in base a tariffa (### di cognizione avanti il ### scaglione da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00, importi medi per ciascuna fase). Con distrazione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### spa è tenuta a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi è tenuto a versare in favore di parte attrice a titolo di spese legali. 
Tra assicurato e assicurazione le spese di lite inerenti la chiamata restano compensate in assenza di contestazione sulla copertura e in considerazione della comune difesa assunta verso parte attrice.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità di ### srl - ### di ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti per cui è causa; accerta e dichiara che i danni da risarcire in favore di parte attrice ammontano a: ▪ € 246.393,00 a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio da perdita parentale; oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva; ▪ € 2.092,61 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### ed € 2.092,61 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 259,00 ed € 27,00 per contributo unificato e marca da bollo versati in atp, a titolo di danno patrimoniale subito iure proprio; oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva; ▪ € 687.675,00 a titolo di danno biologico terminale trasmesso iure haereditatis; oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva; accerta e dichiara l'operatività della polizza n. ### sottoscritta da ### srl con ### spa e per l'effetto: dichiara tenuta e condanna ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice sig. ### i danni come sopra liquidati fino all'ammontare della SIR prevista in polizza (euro 400.000,00); dichiara tenuta e condanna ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente a parte attrice sig. ### i danni come sopra liquidati per la restante parte, eccedente la SIR prevista in polizza; condanna altresì ### srl - ### di ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Con distrazione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario; dichiara tenuta e condanna ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne ### s.r.l. da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice per spese di lite in dipendenza della presente sentenza; dichiara compensate tra ### s.r.l. e ### spa le spese di lite inerenti la chiamata. 
Genova, 15/10/2025 Il Giudice dott.

causa n. 2423/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Polichetti Stefania

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10348/2025 del 10-11-2025

... terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di sopravvivenza stimata orientativamente pari a circa il 40%. Non hanno poi ritenuto costantemente rispettati gli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica. Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai ### Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente TRA #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###), tutti nella qualità di prossimi congiunti ed alcuni di eredi del de cuius ### nato a Napoli l'1/3/1953 e deceduto il ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###), giusta mandato in calce al ricorso e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in ###. Porzio, n. 4 - ###. ### - Napoli; #### NAPOLI (C.F ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di Napoli (C.F. ######), domiciliat ###Napoli alla via ### 11; RESISTENTE ### note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). 
Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato, ####, ####, ####, ####, ####, #### e ####, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed alcuni in qualità di eredi del de cuius ### convenivano in giudizio l'#### - NAPOLI, premettendo quanto segue: 1) in data ###, alle ore 11:48, il signor ### con anamnesi positiva per aneurisma dell'aorta trattato nel 2009, ### e ipertensione arteriosa, accedeva presso il ### del ### di ### per un dolore dorsale con riflesso gastrico ed un formicolio agli arti inferiori; 2) all'esame obiettivo veniva documentata PA 170/60 mmHg, oltre a polsi non apprezzabili e incontinenza sfinterica; 3) alle ore 13:56, nel sospetto di dissezione aortica, veniva eseguita TC torace e addome e angio TC dell'aorta che documentava “…flap intimale a livello dell'arto aortico che si estende causalmente l'origine dell'arteria succlavia di sinistra fino (…)”; 4) alla luce di tali risultanze diagnostiche, veniva disposto il trasferimento presso la cardiochirurgia della AOU ### di Napoli; 5) qui veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “dissecazione aortica tipo B” e, dopo i necessari accertamenti, alle ore 18:00 dell'11/10/2016, veniva sottoposto ad intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra; 6) alle ore 22:45 della stessa giornata, veniva effettuata consulenza ORL urgente per epistassi posteriore; nei giorni successivi il paziente era sedato, apiretico, emodinamica stabile, in corso di trattamento di ultrafiltrazione; 7) in data ### veniva effettuata una nuova consulenza ### lo specialista provvedeva a rimuovere i tamponi nasali precedentemente posizionati e si assisteva alla ripresa di epistassi anteriore bilaterale maggiore a sinistra, per cui veniva effettuato nuovo posizionamento di tampone nasale; 8) agli esami ematochimici del 12/10/2016 era documentata una severa piastrinopenia associata a valori della coagulazione modificati in senso pro-emorragico. 
Tale assetto coagulativo in senso proemorragico rimaneva, seppure con minime modifiche, invariato nelle giornate successive; 9) in data ###, veniva eseguita nuova consulenza ### che documentava la presenza di coaguli ematici nel cavo orale, venivano rimossi i tamponi con ripresa di epistassi per cui venivano nuovamente applicati tamponi nasali, infine veniva richiesto emocromo completo. In tale data agli esami ematochimici veniva segnalato: “tempo di tromboplastina ### non proporzionato”; 10) sempre nella stessa giornata, il paziente presentava emodinamica stabile, anurico, apiretico e venivano richiesti oltre agli esami ematochimici anche broncolavaggio; 11) il giorno 22/10/2016, si rendeva necessaria la trasfusione di due sacche di emazie concentrate, mentre il giorno seguente le condizioni generali venivano descritte come critiche ma stazionarie, GCS 9. La terapia farmacologica segnata in diaria prevedeva, tra gli altri farmaci, anche terapia antibiotica, albumina a giorni alterni, ### 6000 UI. ### coagulativo agli esami ematochimici era ancora proemorragico con valori di PLT 82x10^3/ml vn 130-400; ### 42,0 sec vn 25-40; antitrombina III 60,7% vn 70-120; 12) in data ### l'esame colturale su BL era positivo per la presenza di ### albicans; 13) il giorno 28/10/2016 veniva eseguita consulenza ORL che rilevava la presenza di alcuni coaguli ematici nel cavo orale, alla palpazione del naso si apprezzava la fuoriuscita di sangue; pertanto, si consigliava di lasciare i tamponi nasali in sede ###attesa di poter ridurre la posologia con eparina”. ### colturale su sangue dava esito negativo per la presenza di microorganismi; 14) il giorno successivo il paziente presentava picco febbrile; 15) in data ### veniva eseguita consulenza neurologica che documentava un paziente “vigile, cosciente, esegue ordini semplici, risposte a domande semplici labialmente senza voce… dubbia asimmetria della rima bucale, trisma… non protrude la lingua. Collo rigido. Capo deviato a sn. Non muove i 4 arti né spontaneamente né dietro comando a parte piccoli movimenti alle dita … ROT assenti in tutti i distretti… si consiglia RM encefalo o in alternativa TC cranio…”; 16) nella stessa giornata si assisteva ad episodi di marcata desaturazione per cui veniva effettuata ### 17) in data ###, il paziente era descritto come risvegliabile, poco collaborante, tracheostomizzato, emodinamica stabile; in terapia veniva ancora annotata la prescrizione di ### 6000 UI; nella stessa giornata veniva eseguita consulenza ORL per la rimozione dei tamponi senza presenza di sanguinamento; 18) il ### il paziente era soporoso, poco vigile, non responsivo pienamente agli stimoli verbali; 19) il giorno successivo (7/11/2016), l'esame colturale su punta di catetere per ### mostrava positività per P.  aeruginosa e ### baumanii; 20) in data 8 e 9/11/2016, le condizioni cliniche erano stabili nella loro gravità, il paziente era sedato, emodinamica sostenuta da inotropi e diuresi stimolata da ### 21) in data ### veniva iniziata terapia con ### 22) in data ###, pur nell'assenza di descrizioni e altre annotazioni della diaria del giorno, veniva constatato il decesso del paziente; 23) il decesso del signor ### ha determinato notevoli afflizioni a carico dei congiunti che si sono visti privare rispettivamente della figura del coniuge, del padre, del fratello, deceduto a causa della condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura; 24) pertanto, veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli giudizio a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, recante RG nr 22501/2022, regolarmente notificato nei termini di cui al decreto di fissazione dell'udienza, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche, anche di medicina legale, che potesse accertare e determinare la responsabilità dell'AOU ### di Napoli di quanto occorso nei confronti del de cuius ### e dei parenti tutti, per i danni tutti patiti; 25) il collegio peritale nominato depositava la relazione tecnica dalla quale emergeva incontrovertibilmente la responsabilità della ### di Napoli per quanto occorso al signor ### e ai parenti tutti, per i danni tutti patiti; 26) difatti, i ### nominati efficacemente stigmatizzavano, nel rispondere ai quesiti, che “(…) si ritiene nel caso specifico che il sig. ### abbia perduto, a causa del descritto comportamento omissivo della struttura sanitaria, la possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%. In ordine ai successivi quesiti, l'analisi della documentazione sanitaria non appare rispettosa degli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica, elemento di cui parrebbero responsabili i sanitari medesimi”.  27) alla luce di tali considerazioni conclusive, dunque, nel caso in esame emerge incontrovertibilmente la responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art.  1228 c.c., dell'### di Napoli nei confronti del signor ### di quanto occorso, e dei parenti tutti, per i danni tutti, chiedendo che venga dichiarata, pertanto, l'acclarata responsabilità della struttura sanitaria resistente e disposto agli istanti il giusto risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniali. 
Tanto premesso, i ricorrenti eccepivano l'evidenza della condotta negligente, nonché l'imperizia e/o l'imprudenza dei sanitari che ebbero in cura ### per: 1) le inadeguatezze terapeutiche (scorretta somministrazione di eparina a basso peso molecolare in presenza di grave piastrinopenia a partire dal 4/11/2016, con conseguente peggioramento dello stato discoagulativo); 2) la carente attivazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con l'acquisizione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### e da ### baumanni; 3) la non corretta tenuta della cartella clinica. 
Evidenziavano che tali condotte, imprudenti e negligenti, avevano cagionato il decesso del paziente, configurando la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., avendo tale condotta determinato la perdita della possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%”. 
Con riguardo ai danni risarcibili, i ricorrenti richiedevano il risarcimento del: 1. danno non patrimoniale iure proprio - danno da morte del congiunto e/o danno da grave lesione del rapporto parentale e/o danno da perdita anticipata del rapporto parentale.  2. danni non patrimoniali iure hereditatis: danno biologico terminale, danno tanatologico e danno catastrofale; 3. danno da perdita di chances. 
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo: A) in via preliminare, di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari dell'AOU ### di Napoli e per l'effetto, di accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del signor ###
B) di dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti dal signor ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa esclusiva dell'### di Napoli e dei sanitari ivi in servizio; C) di condannare la parte resistente, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionati al sig.  ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tribunale di Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore degli istanti, quali eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. 4 c.c., e la rivalutazione monetaria; D) di condannare la parte resistente, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.4 c.c., sino al soddisfo; E) di condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal signor ### per quanto argomentato, e da riconoscersi in favore dei ricorrenti, nella misura stabilita dal Giudice; F) di condannare la resistente in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese comprese spese CTU (acconto e saldo), diritti ed onorari del procedimento di ### tutte con attribuzione alla procuratrice anticipataria; G) di emettere ogni altro provvedimento del caso. 
In data ###, si costituiva nel giudizio #### - NAPOLI eccependo: 1) preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati iure proprio da ### sorella del de cuius, considerando che tra il dies a quo, individuato al più tardi al momento del decesso (9/11/2016), e la data di deposito o notifica del ricorso per a.t.p. (5- 20.10.2022), risultavano trascorsi più di cinque anni e che in quel lasso di tempo il decorso della prescrizione non è stata interrotto da #### messa in mora prodotta, inviata nell'anno 2019, non comprendeva ### tra le parti istanti e rappresentate dal procuratore, per cui essa non poteva giovarsene, non essendo il diritto vantato di natura solidale.  2) nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, avendo i periti del Tribunale concluso accertando l'esclusione del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento dannoso verificatosi, ritenendo che tali condotte avessero al più inciso a titolo di perdita di chance, pur tenendo conto della probabilità del 40% individuata dai ### la qualificazione della responsabilità del danno iure proprio come illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo onere della prova. 
Parte resistente concludeva, pertanto chiedendo: - di dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato da ### - di rigettare il ricorso attesa l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande ed il difetto di prova delle pretese delle parti ricorrenti; spese secondo giustizia.  1. Questioni preliminari. 
Con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata in relazione ai danni iure proprio fatti valere da ### va rilevato che, secondo la Cassazione, solo il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale ex art. 1218 Al contrario, fatta eccezione per l'ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione (in cui vi è identità tra l'interesse del paziente e l'interesse del terzo), la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina ( 11320/2022). 
Muovendo il proprio ragionamento dal principio di relatività degli effetti del contratto, secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti, la Cassazione nega che i congiunti del paziente siano terzi protetti del contratto dal contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura. 
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, è doveroso il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 2947 c.c., il quale, all'ultimo comma, disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato. Questo articolo stabilisce che, se un reato ha un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all'azione civile per il risarcimento, indipendentemente dall'azione penale. 
Nel caso di specie, all'epoca del decesso, il termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo era di 6 anni (artt. 589 c.p. e 157 c.p.) Pertanto, tale termine non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso per ATP (20/10/2022), tenuto conto del dies a quo, decorrente dalla data del decesso (9/11/2016), come confermato dalla Cassazione (ord. 24075/2025).  ### di prescrizione va, pertanto, disattesa.  2, Sul merito. 
In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale, la cui colpa si presume. 
Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). 
A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “###-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. 
Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. 
Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. 
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). 
Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (###. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. 
In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. 
Il ricorrente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del resistente, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). 
Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. 
È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra ### e la resistente, a seguito e in occasione del ricovero del primo, in data ###, presso il reparto di cardiochirurgia della ### di Napoli. 
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. 
Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura il ### dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al decesso.  ### uomo di 63 anni, affetto da obesità, cardiopatia e polivasculopatia (pregresso IMA trattato con ### e stent, entoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aortoaddominale), in data ### veniva trasportato presso la UO di ### dell'### di Napoli con diagnosi di dissecazione aortica tipo B complicata da mal perfusione ed ischemia degli arti inferiori. In pari data lo stesso veniva sottoposto a intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra. Veniva successivamente trasferito presso reparto di terapia intensiva ove le condizioni risultavano stabilmente gravi, fino al decesso, avvenuto in data ###. 
In primo luogo, va evidenziato come i ### abbiano ritenuto l'intervento indicato per il quadro in discussione e correttamente condotto, con mantenimento di emodinamica stabile, a garanzia di adeguata perfusione cerebrale. 
I consulenti hanno ritenuto una generale correttezza delle cure prestate, risultando corretta la scelta operatoria, eseguita nel rispetto delle buone pratiche e parimenti corrette le gestioni delle complicanze occorse (l'insufficienza renale e la piastrinopenia con episodi di epistassi).  ### i ### sono, però, emersi due aspetti di cura non sufficientemente adeguati, rappresentati: da un lato, dalla somministrazione dell'eparina a far data dal 4/11/2016, allorché si registravano valori di PLT configuranti una piastrinopenia grave, con eccessivo rischio emorragico; dall'altro, dalla carente attivazione della struttura in ordine alla prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con instaurazione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### pneumoniae e da ### baumannii. 
Con riguardo alle infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii, evidenziate dalla emocoltura da CVC del 2/11/2016, hanno affermato che il paziente in anamnesi patologica remota non presentava altre patologie di rilievo che potessero compromettere le sue difese immunitarie e che al momento del ricovero non erano presenti segni o sintomi di infezioni in atto o in incubazione, con la conseguenza che le infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii hanno natura certamente nosocomiale sia per le modalità cronologiche di comparsa sia per le caratteristiche dei germi isolati e per il loro profilo di resistenza agli antibiotici. 
Hanno aggiunto che le indagini di laboratorio chimiche e microbiologiche richieste, come pure le consulenze effettuate, erano state corrette e razionali. Anche le varie terapie antibiotiche e antimicotiche erano state adeguate e tempestive.
I consulenti hanno affermato che non fosse possibile affermare con sufficiente probabilità che il decesso fosse da far risalire ad uno stato settico. 
Hanno affermato che si era verificata una insufficienza multiorgano forse di prevalente origine cardiaca ed una insufficienza midollare con grave leucopenia, piastrinopenia e moderata anemia e che le infezioni nosocomiali abbiano contribuito parzialmente all'evoluzione letale. 
Hanno concluso escludendo il nesso causale tra l'exitus e la gestione sanitaria, seppur censurabile, dei sanitari. 
Né rileva a tal fine la non corretta compilazione della cartella clinica, che non ha inciso sull'accertamento del nesso causale.  ### la Cassazione (Cass. 11224/2024), infatti, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. 
I ### hanno, altresì, ritenuto che le inadeguatezze terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di sopravvivenza stimata orientativamente pari a circa il 40%. 
Non hanno poi ritenuto costantemente rispettati gli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica. 
Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. 
Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai ### Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. 
Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. 
Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. 
I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio; b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile; d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". 
La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza ###/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). 
Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. 
Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. 
La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico. 
Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri ###oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. 
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle ### in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. 
Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). 
Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. ### la Cassazione (### III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi: 1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; 2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; 3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione; 4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; 5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe ### sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr.  n. 5641/18). 
Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). 
Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019.  26851/2023). 
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto, risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della ### possibilità di vivere più a lungo. 
Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei ### d'### consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza. 
Per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie è del 40%. 
Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità. 
Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 63 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 719.697,61, il 40% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 287.879,04 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito da defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. 
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura, come sopra evidenziato, un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. 
Nel caso di specie, come affermato, i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto. 
La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. 
Cass., 12/6/2006, n. 13546). 
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. 
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006)
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (### 3 - , Sentenza 9010 del 21/03/2022). 
Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord.  26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt.  2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, ### (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. 
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). 
La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle ### del Tribunale di ### in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro ### non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). 
Il valore paranormativo delle ### di ### risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. 
Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di ### e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. 
Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di ### elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. 
Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti, della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di ### Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla ### milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza del rapporto di convivenza con la moglie e la figlia ### (documentato dal certificato di residenza in atti), la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. 
Nel caso di specie, tenuto conto della non pregnanza della documentazione prodotta ### e dell'assenza di ulteriori richieste probatorie, volte a dimostrare l'intensità della relazione affettiva, la stessa può essere quantificata come “minima”. 
Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ####, in € 145.489,20 (€ 242.482,00 - 40%); - ####, in € 154.875,6 (€ 258.126,00 - 40%); - ####, in € 117.330,00 (€ 195.550,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, € 22.413,60 (€ 37.356,00- 40%) - ####, € 18.338,40 (€ ###,00 - 40%). 
Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va, altresì, tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, ### n. 1712/95, Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal ### civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ### al 9/11/2016 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 9/11/2016 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).  3. Sulle spese di lite. 
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di ### liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della ### - NAPOLI.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra ########## e #### - NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente il ricorso; 2. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### di ### di ### di ### di ### e di ### della somma € 287.879,04, oltre interessi come in motivazione; 3. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di € 96.992,8, in favore di ### di € 103.250,4 in favore di ### di € 78220,00, in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 14942,4 in favore di ### di € 12225,60 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 4. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 5. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese delle spese di lite del giudizio di ### che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 7.691,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 6. pone definitivamente a carico dell'#### - NAPOLI, le spese della CTU espletata in sede ###Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 5612/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Esposito Lucia

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