... nel caso in cui si ricorra alla procedura di c.d. check truncation.
Per mere finalità esaustive, occorre rammentare che quest'ultima procedura, prevista dall'accordo interbancario vigente, in sostituzione del sistema della presentazione in stanza di compensazione per gli assegni di importo massimo di € 5.000,00, si basa sulla trasmissione telematica, anziché materiale, del titolo dalla banca negoziatrice a quella trattaria, che viene quindi trattenuto presso la prima. Solo qualora la trattaria non comunichi l'esplicito rifiuto di pagamento, la negoziatrice può procedere a sua volta a pagare l'assegno al prenditore. Si tratta, quindi, di un meccanismo che attiene evidentemente al solo rapporto tra le banche e non comporta alcuna modifica in ordine alla disciplina dei titoli di credito, con la conseguenza che alcun riflesso si produce in ordine all'obbligo di controllo (cfr. su questo aspetto, Cass. civ., n. ###/2022).
In questo senso, la circostanza che la banca trattaria accetti di negoziare l'assegno “al buio”, senza previa verifica fisica del titolo, non esclude la sua responsabilità, poiché ciò equivale ad una rinuncia volontaria della visione materiale del titolo. ### caso (leggi tutto)...
causa n. 499/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Liborio Fazzi