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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1915/2025 del 20-11-2025

... 2022, ### conveniva in giudizio il Dr. ### medico chirurgo plastico, deducendo la sua responsabilità professionale per gli esiti dannosi derivanti da due interventi di mastoplastica additiva bilaterale da lui eseguiti presso il proprio studio di ### in data 5 dicembre 2017 e 27 luglio 2018. Premetteva di essersi già sottoposta, nell'anno 2008, a un primo intervento di mastoplastica additiva ad opera dello stesso professionista, con esito pienamente soddisfacente, che aveva comportato l'inserimento di protesi mammarie da 350 cc in sede sottoghiandolare. A distanza di circa dieci anni, deduceva di essersi nuovamente rivolta al medesimo chirurgo con l'intento di migliorare ulteriormente l'aspetto estetico e ottenere un risultato più naturale, richiedendo una sostituzione delle protesi e un riposizionamento in sede sottomuscolare. Esponeva che la pianificazione del nuovo intervento era avvenuta in maniera del tutto informale e senza alcuna visita medica diretta, poiché il dottor ### le aveva chiesto di inviare tramite whatsapp alcune fotografie e le misurazioni toraciche, basandosi esclusivamente su tali immagini per determinare la tipologia e il volume delle nuove protesi. Precisava che (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### in composizione monocratica, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4095 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in #### n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione; #### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 3/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: responsabilità sanitaria; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di pc. 
E pertanto: ###'ATTRICE “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, ### e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danno subiti dall'attrice, come sopra individuati e richiamati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico - legale. In via subordinata, nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con riserva di altro dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini. ###. ### si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa dichiarazione della nullità della perizia dei ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni anche in forza dell'art.  1227, comma 2, codice civile. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia, anche in forza dell'art. 1227, comma 1, codice civile. Con vittoria di onorari - competenze - compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.  RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2022, ### conveniva in giudizio il Dr. ### medico chirurgo plastico, deducendo la sua responsabilità professionale per gli esiti dannosi derivanti da due interventi di mastoplastica additiva bilaterale da lui eseguiti presso il proprio studio di ### in data 5 dicembre 2017 e 27 luglio 2018. 
Premetteva di essersi già sottoposta, nell'anno 2008, a un primo intervento di mastoplastica additiva ad opera dello stesso professionista, con esito pienamente soddisfacente, che aveva comportato l'inserimento di protesi mammarie da 350 cc in sede sottoghiandolare. A distanza di circa dieci anni, deduceva di essersi nuovamente rivolta al medesimo chirurgo con l'intento di migliorare ulteriormente l'aspetto estetico e ottenere un risultato più naturale, richiedendo una sostituzione delle protesi e un riposizionamento in sede sottomuscolare. 
Esponeva che la pianificazione del nuovo intervento era avvenuta in maniera del tutto informale e senza alcuna visita medica diretta, poiché il dottor ### le aveva chiesto di inviare tramite whatsapp alcune fotografie e le misurazioni toraciche, basandosi esclusivamente su tali immagini per determinare la tipologia e il volume delle nuove protesi. 
Precisava che il 5 dicembre 2017 il convenuto aveva eseguito, presso il proprio studio privato, un intervento di sostituzione protesica, in anestesia locale con sedazione, mediante l'inserimento di protesi da 450 cc che egli dichiarava collocate in sede “dual plane” sottomuscolare. Soggiungeva che tale procedura non era stata preceduta da alcuna visita anestesiologica né da esami preparatori, che la sua permanenza in struttura era durata solo poche ore e che, trattenutasi a ### nei 15 giorni successivi, il convenuto aveva provveduto alle medicazioni e alla rimozione dei drenaggi. 
Riferiva che, nei giorni e nei mesi successivi, aveva iniziato ad accusare lateralizzazione e dislocazione delle protesi, perdita di simmetria e abbassamento dei complessi areola-capezzolo, accompagnati da dolori persistenti e da un senso di trazione toracica. Deduceva che, nonostante le numerose segnalazioni, il dottor ### si era limitato a rassicurarla, sostenendo che si trattasse di un fenomeno transitorio e di un normale assestamento dei tessuti. 
Esponeva inoltre che, persistendo le deformità e il dolore, su indicazione dello stesso medico, si era sottoposta a un secondo intervento chirurgico in data 27 luglio 2018, sempre presso lo studio del convenuto, descritto come “revisione periareolare e riposizionamento protesico”. Lamentava che anche tale operazione fosse stata eseguita senza preventiva visita medica e senza un'adeguata informazione circa i rischi specifici, le modalità tecniche e le possibili complicanze. 
Aggiungeva che, nelle ore immediatamente successive all'intervento, aveva avvertito dolore acuto, tumefazione e secrezione siero-purulenta alla mammella destra e che, nonostante i ripetuti contatti telefonici e via messaggio con il chirurgo, questi si fosse limitato a suggerire cure domiciliari e terapia antibiotica empirica, senza sottoporla a visita diretta. 
Precisava che il peggioramento delle condizioni l'aveva costretta, il 4 settembre 2018, al ricovero presso l'### di ### dove le veniva diagnosticata una grave infezione da staphylococcus aureus meticillino-resistente, con esposizione della protesi mammaria destra. In tale sede ###intervento d'urgenza di espianto della protesi e di lavaggio della tasca infetta, con successivo trattamento antibiotico prolungato. 
Rappresentava che, a causa del lungo decorso postoperatorio e delle numerose medicazioni, aveva riportato un sensibile peggioramento estetico e psicologico, rimanendo per mesi priva di simmetria mammaria e soggetta a depressione del tono dell'umore. Esponeva di essersi quindi sottoposta, nel maggio 2019, a un nuovo intervento ricostruttivo eseguito dal dottor ### il quale, come risulta dalla relazione medica prodotta in atti, aveva riscontrato gravi alterazioni anatomiche del piano pettorale e delle logge protesiche, ritenute “non compatibili con una corretta tecnica sottomuscolare” e verosimilmente conseguenti agli interventi eseguiti dal dottor ### Lamentava, inoltre, che il convenuto non le avesse fornito un'informazione adeguata e personalizzata sui rischi dell'intervento e sulle alternative terapeutiche, né avesse acquisito un consenso realmente consapevole, poiché i moduli sottoposti alla firma erano standardizzati, incompleti e non spiegati verbalmente. 
Concludeva, pertanto, imputando al dottor ### una condotta gravemente imperita, imprudente e negligente, articolata nei seguenti profili: assenza di adeguata valutazione preoperatoria, errata indicazione chirurgica, scelta di protesi sovradimensionate e di sede inappropriata, esecuzione tecnica non conforme alle leges artis, mancata gestione delle complicanze e difetto assoluto di monitoraggio clinico postoperatorio. 
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, come sopra individuati e quantificati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. In via subordinata: nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale”.  2. Il convenuto ### già dichiarato contumace alla prima udienza del 10 gennaio 2023, si costituiva tardivamente in giudizio, contestando integralmente le allegazioni e le domande attoree e deducendo la piena correttezza del proprio operato professionale e l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa. 
Esponeva che la signora ### era stata sua paziente sin dal 2008, anno in cui egli aveva eseguito con successo un primo intervento di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi da 350 cc, ottenendo un risultato esteticamente valido e stabile. Dopo circa dieci anni, la paziente, per motivi puramente estetici e non clinici, si era spontaneamente rivolta nuovamente a lui per un intervento di sostituzione protesica e di incremento volumetrico, che veniva programmato ed eseguito il 5 dicembre 2017, secondo la corretta tecnica chirurgica e in conformità alle leges artis. Deduceva di aver utilizzato materiale protesico regolare e sterile, di aver operato in ambiente idoneo e con personale qualificato, e di aver seguito la paziente nei controlli postoperatori, che inizialmente si erano svolti regolarmente. Aggiungeva che la signora ### aveva manifestato insoddisfazione esclusivamente estetica per un modesto abbassamento del solco mammario, evento fisiologico non imputabile a errore professionale. 
Successivamente, su richiesta della stessa, veniva eseguito un secondo intervento correttivo in data 27 luglio 2018, anch'esso eseguito senza complicanze e secondo i protocolli chirurgici vigenti. 
Evidenziava che i successivi problemi infettivi e infiammatori andavano attribuiti al comportamento imprudente della paziente, che aveva ripreso precocemente l'attività sportiva, continuato l'assunzione di steroidi e integratori anabolizzanti, interrotto arbitrariamente la terapia antibiotica e omesso di presentarsi ai controlli programmati, violando così le prescrizioni mediche e compromettendo il decorso postoperatorio. 
Rilevava, pertanto, che l'infezione insorta nel settembre 2018 non poteva essere collegata agli interventi eseguiti, trattandosi di evento sopravvenuto e autonomo, favorito da fattori estranei all'attività chirurgica. 
Quanto al consenso informato, affermava di aver fornito spiegazioni complete e chiare sui rischi e le possibili complicanze, come attestato dai moduli sottoscritti dalla paziente in entrambe le occasioni. 
Tanto premesso concludeva come segue: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa revoca della contumacia del convenuto dott. ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia. Con vittoria di onorari, competenze, compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA se dovute e come per legge”.  3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, lo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio sia grafologica, volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni dell'attrice su taluni moduli di consenso informato, sia medicolegale, nonché mediante assunzione della prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1 luglio 2025, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno ritualmente depositato.  4. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. 5. Il rapporto tra le parti costituisce prestazione professionale resa dal convenuto in regime di libera professione e va dunque qualificato come responsabilità professionale di natura contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 c.c.. 1176, comma 2, c.c. e 2229 e seguenti Da ciò discende che, nelle controversie come quella in esame, grava sul paziente-attore l'onere di provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e l'inadempimento qualificato del debitore, nonché di dimostrare il nesso di causalità materiale tra la condotta sanitaria e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute. Non è sufficiente, pertanto, la mera allegazione dell'inadempimento professionale, ma occorre fornire la prova che proprio quell'inadempimento abbia determinato, secondo un criterio di probabilità prevalente, l'evento lesivo. 
Incombe, invece, sul sanitario - una volta che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori - la prova di aver adempiuto diligentemente o che l'inadempimento sia dipeso da causa a essa non imputabile (Cass. civ., n. 26907/2020; Cass. civ., n. 5808/2023). 
È noto, tuttavia, che l'attore non è tenuto a dettagliare i profili tecnici della colpa medica, trattandosi di aspetti conoscibili solo da esperti del settore; è sufficiente che la contestazione concerna, secondo le cognizioni ordinarie, il carattere colposo dell'attività sanitaria in relazione ai fatti di causa. Infatti, “pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cass., 15 marzo 2024, n. 7074). 
Nel caso di specie, la ### affidata a collegio peritale ai sensi dell'art. 15, L. n. 24/2017, fornisce un quadro chiaro di inadempimento professionale, articolato in carenze preoperatorie, errori tecnicochirurgici e condotta postoperatoria non conforme. 
In particolare, dall'elaborato peritale emerge: -una pianificazione preoperatoria gravemente carente: “per quanto attiene alle considerazioni specialistiche dell'evento, iniziando dalla fase di progettazione dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva del dicembre 2017, si rilevano significative criticità già nella valutazione preoperatoria: la pianificazione è stata effettuata a distanza, basandosi su fotografie e misure inviate tramite ### dalla paziente stessa, senza una visita clinica diretta. 
Questa pratica non può essere considerare conforme alle linee guida e alle buone prassi cliniche. 
Una corretta valutazione diretta avrebbe consentito di verificare la qualità e l'elasticità dei tessuti cutanei e sottocutanei; considerare il grado di ptosi mammaria con distanza giugulo-capezzolo di 27-28 cm, classificata come grado II (secondo la classificazione di ### introdotta nel 1976); analizzare la struttura toracica e le condizioni generali della paziente e scegliere le protesi ritenute più idonee” (CTU pag. 29); -una errata indicazione chirurgica e una scelta protesica inappropriata: “la decisione di utilizzare protesi da 450 cc, considerando le condizioni anatomiche della paziente e la ridotta elasticità dei tessuti, confermata dall'uso pregresso di anabolizzanti e diuretici, risulta inappropriata. Protesi di tale volume hanno comportato un eccessivo carico sui tessuti, predisponendo a recidiva della ptosi mammaria, asimmetrie e tensioni anomale sulle suture. Nonostante il grado di ptosi, non è stata programmata né prospettata alla paziente una mastopessi verticale o a T invertita, che avrebbe garantito un sollevamento adeguato e maggiore stabilità nel tempo. ### dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva con tecnica dual plane del dicembre 2017 prevedeva il posizionamento parziale delle protesi sotto il muscolo pettorale. Tuttavia le evidenze fotografiche e cliniche suggeriscono un posizionamento incompleto, probabilmente dovuto ad una dissezione muscolare insufficiente con possibile scivolamento delle protesi in sede sottoghiandolare e compromissione del risultato estetico e funzionale” (vedasi CTU pag. 29-30); -una tecnica chirurgica non conforme alle leges artis: “### per quanto riguarda l'intervento di mastopessi round block del luglio 2018 va evidenziato come la scelta di questa tecnica per correggere la ptosi residua e le cicatrici non era adeguata. Come riportato nel manuale ### di ### C. Hammond2 e confermato dalle linee guida della ###, la tecnica round block è indicata esclusivamente per ptosi di grado lieve. In presenza di ptosi di grado moderato o severo, come nel caso della sig.ra ### è raccomandato l'utilizzo di tecniche più estese, come la mastopessi con cicatrice verticale o a T invertita, in grado di garantire un sollevamento adeguato e risultati più stabili nel tempo. La letteratura scientifica indica che, in casi analoghi di ptosi mammaria di grado moderato trattati con tecniche non adeguate, si osserva un'elevata incidenza di complicanze estetiche e funzionali, quali recidiva della ptosi e deiscenza delle suture. ### di protesi di volume eccessivo, combinato con una tecnica chirurgica inadeguata, è un fattore predisponente per tali esiti subottimali. In questo caso, in effetti, la combinazione di protesi da 450 cc e ptosi di grado II ha comportato un'insufficiente correzione, aggravata da deiscenza delle cicatrici periareolari, formazione di sieroma, con successiva infezione da ### aureus meticillino resistente e con esposizione dell'impianto protesico. Tale situazione ha necessariamente comportato il ricovero per la rimozione in urgenza della protesi seguita poi da ricostruzione differita”. (CTU pag. 30-31); -una gestione post-operatoria insufficiente: “la gestione postoperatoria dell'intervento del luglio 2018 presenta carenze significative dovute ad un monitoraggio insufficiente: la sig.ra ### è stata seguita prevalentemente tramite messaggi ### senza controlli ambulatoriali strutturati o visite ravvicinate. La mancanza di un follow-up regolare ha ritardato la diagnosi ed il trattamento delle complicanze, quali deiscenza, sieroma e, infine, infezione. ### della mammella destra, attribuita a ### aureus, è stata effettivamente diagnosticata tardivamente e ha reso necessaria la rimozione della protesi. Una gestione più attenta avrebbe potuto con probabilità mitigare il decorso postoperatorio e prevenire l'aggravamento delle condizioni cliniche”. (CTU pag.  31). 
Alla luce dell'andamento clinico, gli ausiliari del giudice hanno altresì chiarito - ciò costituendo, ad avviso del giudice, valida e condivisa ragione di rigetto dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato sollevata dal convenuto - come eventuali condotte della paziente, quali l'uso pregresso di anabolizzanti, non integrino cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale: “i fattori legati alla paziente, come l'uso pregresso di anabolizzanti hanno verosimilmente determinato una riduzione di elasticità e resistenza dei tessuti mammari. Tuttavia il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze estetiche e funzionali non viene interrotto da tali fattori, per i seguenti motivi che vengono qui ulteriormente ribaditi: 1) valutazione pre-operatoria: prima di ogni intervento chirurgico, il chirurgo ha l'obbligo di eseguire una valutazione approfondita del quadro clinico del paziente, che include non solo l'esame fisico, ma anche una raccolta dettagliata della storia medica e dei fattori di rischio. Se la paziente ha in anamnesi un pregresso uso di anabolizzanti, il chirurgo avrebbe dovuto considerare questo elemento come un fattore che può influire sulla qualità dei tessuti e sull'esito dell'intervento. Quindi, il chirurgo avrebbe dovuto essere particolarmente attento nella scelta della tecnica chirurgica e nella pianificazione dell'intervento, adattandosi alla condizione specifica della paziente; 2) tecnica chirurgica e accorgimenti tecnici: l'utilizzo della tecnica round block, in particolare per una ptosi di grado II, appare essere una scelta inappropriata se non accompagnata da una pianificazione adeguata. La tecnica round block è indicata principalmente per casi con ptosi lieve, ma non è necessariamente la scelta migliore per pazienti con fattori aggravanti come la ridotta elasticità dei tessuti causata da anabolizzanti. In questi casi, il chirurgo avrebbe dovuto considerare tecniche alternative più adatte e prendere misure precauzionali aggiuntive, come un monitoraggio più stretto durante e dopo l'intervento, per ridurre il rischio di complicanze; 3) errore nella pianificazione chirurgica: la mancanza di una pianificazione adeguata da parte del chirurgo non giustifica in alcun modo il mancato successo dell'intervento, anche se il paziente presenta fattori di rischio. Infatti, l'assenza di una corretta pianificazione è di per sé un errore che contribuisce direttamente alle complicanze. Il chirurgo avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i fattori, inclusi quelli legati alla paziente, per scegliere l'approccio tecnico più appropriato e gestire in modo proattivo i rischi connessi; 4) monitoraggio postoperatorio: il chirurgo ha anche la responsabilità di monitorare da vicino il decorso post-operatorio, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio come l'uso di anabolizzanti. Un adeguato monitoraggio avrebbe consentito di rilevare tempestivamente eventuali complicanze, permettendo di intervenire rapidamente per evitare danni maggiori; In sintesi, sebbene l'uso pregresso di anabolizzanti possa aver influito sulla condizione dei tessuti della paziente, questo non interrompe il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze insorte. Il chirurgo avrebbe dovuto prendere in considerazione questi fattori nella sua pianificazione e scegliere una tecnica chirurgica più adeguata, nonché garantire un monitoraggio post-operatorio adeguato. Tali fattori, come in precedenza sottolineato, devono pertanto essere inseriti non come elementi atti ad interrompere il nesso di causalità tra condotta e danno ma come elementi di particolare difficoltà tecnica” (CTU pag. 33-34). 
Nel loro insieme, le risultanze della CTU delineano un quadro univoco di colpa del convenuto idonea a fondarne la responsabilità, esteso all'intero iter chirurgico e assistenziale, e confermano un nesso causale diretto tra la condotta del dott. ### e i danni riportati dalla paziente. 
Le osservazioni del convenuto, già tenute in debita considerazione dai consulenti, non sono in grado di indebolire la ricostruzione peritale, che risulta essere motivata, coerente e supportata da adeguati riferimenti scientifici. 
Quanto al merito delle osservazioni avanzate dal convenuto, infatti, i CTU hanno ribadito che la pianificazione del primo intervento da parte del chirurgo risulta carente, poiché non supportata da una visita clinica aggiornata, indispensabile dopo dieci anni dal precedente intervento. ### a voler ammettere che la paziente frequentasse lo studio del medico, ciò non può sostituire un accertamento diretto delle condizioni tissutali, del grado di ptosi e delle misurazioni necessarie per impostare correttamente la strategia operatoria. Una visita completa avrebbe infatti rilevato una ptosi di II grado e orientato verso una mastopessi verticale, procedura omessa nel primo intervento nonostante la sua evidente necessità. 
Analogamente, i CTU hanno riaffermato l'inadeguatezza delle scelte tecniche adottate, sia per quanto riguarda il volume delle protesi da 450 cc, non adeguato alle caratteristiche della paziente, sia per l'utilizzo della tecnica round block, inadatta a correggere una ptosi moderata. Proprio tali scelte, secondo i ### hanno determinato i successivi difetti estetici: asimmetria, doppio profilo, visibilità dei margini protesici e scivolamento dei dispositivi. 
Le affermazioni dei consulenti di parte del convenuto, che imputano la compromissione del risultato a una presunta attività fisica precoce della paziente, sono state ritenute dai CTU prive di qualsiasi riscontro oggettivo e, comunque, non tali da interrompere il nesso causale, anche perché la gestione postoperatoria è risultata del tutto insufficiente, affidata a sporadiche comunicazioni via ### anziché a controlli regolari e programmati. 
Sul punto la consulenza tecnica d'ufficio evidenzia: “### resistente attribuisce il fallimento del trattamento a un'attività fisica precoce e intensa della paziente. Tuttavia è doveroso sottolineare i seguenti aspetti: assenza di evidenze documentali: non vi sono elementi oggettivi agli atti che confermino tale comportamento; dichiarazioni della paziente: la paziente riferisce di essersi attenuta alle indicazioni postoperatorie, evidenziando un dolore persistente che rende poco plausibile la ripresa precoce di attività fisiche intense; gestione postoperatoria: La responsabilità di monitorare il decorso postoperatorio ricade sul chirurgo, che non ha predisposto controlli ravvicinati o un follow-up strutturato, affidandosi prevalentemente a comunicazioni informali tramite WhatsApp” (CTU pag. 53). 
In questa prospettiva, i CTU hanno affermato in modo chiaro e univoco che le complicanze verificatesi e gli esiti insoddisfacenti sono da ricondurre alle scelte tecniche e organizzative del chirurgo e non a comportamenti della paziente, escludendo qualsiasi contributo causale di quest'ultima e confermando la piena responsabilità professionale del sanitario (vedasi CTU pag. 51- 54). 
Per altro verso, la prova testimoniale assunta (sia presso questo Tribunale che su delega ex art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di ### non conduce ad affermare con sufficiente concludenza che l'attività sportiva dell'attrice e l'eventuale assunzione di sostanze e medicinali sia stata ripresa in tempi ravvicinati all'intervento al punto da averne pregiudicato la buona riuscita, così come neppure che l'abbandono del seguito post-operatorio da parte della paziente sia concausa di per sé sufficiente del danno; al contempo, la documentazione fotografica prodotta dal convenuto in ordine all'esecuzione di attività di bodybuilder da parte dell'attrice, tenuto conto del tempo trascorso tra l'intervento (anno 2017) e detta attività (anno 2019), porta ad escludere la rilevanza di detta attività sulla causazione del danno.  5.1. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico e morale, si ritiene di dover prendere le mosse dalla quantificazione del danno biologico di cui alle conclusioni della consulenza medico-legale d'ufficio, le quali si presentano complete, scientificamente fondate e resistenti alle critiche formulate dai consulenti di parte, costituendo accertamento tecnico dotato dei requisiti di attendibilità e coerenza logico-argomentativa richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.  ### ha accertato che il quadro clinico conseguente agli interventi eseguiti dal convenuto ha determinato un significativo prolungamento del periodo di inabilità temporanea dell'attrice quantificato complessivamente in 130 giorni, così ripartiti: 10 giorni al 100%, corrispondenti ai periodi di ricovero presso lo studio del chirurgo e successivamente presso l'### di ### 30 giorni al 75%; 30 giorni al 50%; 60 giorni al 25%. 
Con specifico riferimento ai postumi permanenti, la CTU ha rilevato che, a distanza di oltre cinque anni dall'ultima procedura chirurgica, gli esiti sono da ritenersi stabilizzati e consistono in marcata asimmetria mammaria, dismorfia areolare bilaterale, cicatrici diastasate e arrossate, riconducibili a un danno estetico di II classe. 
Gli ausiliari del giudice hanno precisato che, in caso di corretta esecuzione degli interventi, la paziente avrebbe riportato esclusivamente esiti cicatriziali compatibili con un danno estetico di I classe, di entità inferiore a quella sussistente. Ne deriva che la menomazione attuale presenta una quota di invalidità direttamente imputabile alla condotta colposa del sanitario, costituente danno differenziale che, solo, può essere risarcito dall'odierno convenuto. 
Infatti, “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale” (Cass., 22 febbraio 2025, n. 4680). 
Segnatamente, la consulenza, anche all'esito della valutazione delle osservazioni di parte, ha concluso nel senso “che il danno differenziale, a titolo quindi di maggior danno di 8 ### punti percentuali può essere valutato nella fascia che va da 4 ### e 12 ### punti di riduzione dell'integrità psicofisica della ricorrente sig.ra ### Si considera infatti che gli esiti cicatriziali di un intervento correttamente condotto avrebbero comportato esiti cicatriziali tali da poter determinare il punteggio come sopra descritto” (v. pag. 41 CTU). 
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 12%, sottraendo dal relativo valore i punti percentuali da 0 a 4. 
Sotto altro profilo, i consulenti hanno riscontrato la presenza di postumi da sofferenza morale e da compromissione della vita dinamico-relazionale, facendo riferimento a criteri validati, che hanno condotto ai seguenti risultati valutativi: - per il periodo di inabilità temporanea, la compromissione è stata qualificata come media (35-40%), tenuto conto dell'intensità del dolore, dell'aggressività dei trattamenti, delle rinunce imposte e della limitazione delle attività quotidiane; - per la fase permanente, la compromissione è stata stimata lieve-media (8-10%), in considerazione della persistenza di dolore, del senso di trazione, del disagio estetico e dei riflessi sulla sfera relazionale e lavorativa. La consulenza evidenzia come la paziente presenti difficoltà funzionali e relazionali non invalidanti ma comunque significative, che determinano una sofferenza morale di grado non lieve. 
Ciò posto, è noto che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le ### di ### attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass., 22 marzo 2024, n. 7892). 
Tutto ciò premesso e considerato, per la liquidazione del danno si procede all'applicazione delle ### di ### vigenti alla data della decisione - ciò implicando l'attualizzazione della posta risarcitoria - e in uso presso il Tribunale, tenuto conto: dell'età della vittima al momento dei fatti, 45 anni; del danno biologico permanente differenziale sopra precisato (dal 4% al 12%); delle componenti di sofferenza morale e dinamico-relazionale in base alle percentuali accertate dalla ### Ne segue, pertanto, la spettanza di euro 7.187,50 a titolo di danno biologico temporaneo e di euro 27.715,00 (34.168,00-6.453,00) a titolo di danno biologico permanente differenziale e di componente di sofferenza morale; e così complessivi euro 28.433,50. 
La personalizzazione del danno viene esclusa, non essendo assolto dall'odierna attrice l'onere della prova in ordine alla “esistenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass., ord. n. 7024/2020). 5.2. Sul fronte del consenso informato, giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie ha statuito che “### ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione” (Cass., 6 giugno 2014, n. 12830). 
Invero, la S.C. ha chiarito che il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente (così Cass, ordinanza n. 29827/19). 
Quanto al caso di specie - pur premesso che, all'esito della ctu grafologica espletata in corso di causa, tutte le sottoscrizioni apposte sui moduli di consenso informato sono state attribuite alla paternità dell'attrice, in quanto autografe - la genuinità delle firme attesta soltanto che la paziente ha materialmente sottoscritto il modulo in tutte le sue parti, anche laddove oggetto di disconoscimento, ma ciò non costituisce prova dell'adeguatezza del processo informativo Al riguardo, trovano riscontro nella documentazione le valutazioni formulate dai ### che hanno sottolineato che, in occasione dell'intervento chirurgico del 2017, “sebbene sia stato firmato un consenso informato, non emergono dettagli sufficienti sugli aspetti tecnici della procedura e sulle alternative disponibili, come la mastopessi verticale, nel primo intervento. Il consenso non esime il chirurgo dal dovere di adottare soluzioni conformi alle leges artis e alle caratteristiche cliniche della paziente” (CTU pag. 53). 
Particolarmente significativo è il rilievo per cui la tecnica di mastopessi verticale, necessaria già al momento del primo intervento per correggere la ptosi di II grado, non fu indicata né discussa con la paziente nella seduta del 2017, comparendo invece tra le opzioni del modulo del secondo intervento del 2018. 
Sul punto la CTU medico-legale chiarisce che: “analizzando il consenso informato relativo al secondo intervento, si nota che è stata discussa anche la possibilità di eseguire una mastopessi con cicatrice verticale. Questo evidenzia che, al momento del secondo intervento, era stata presa in considerazione una tecnica più complessa rispetto alla semplice revisione della diastasi della cicatrice periareolare. Tuttavia, risulta difficile sostenere che l'obiettivo fosse limitato alla sola revisione cicatriziale, considerando che la tecnica di mastopessi a cicatrice verticale viene generalmente utilizzata per ottenere un maggiore sollevamento del seno, particolarmente utile in caso di ptosi più avanzate. Questa opzione, che avrebbe potuto garantire risultati estetici e funzionali migliori, non era stata considerata nel primo intervento, nonostante fosse già evidente una ptosi di grado II. Se la tecnica di mastopessi verticale fosse stata discussa e adottata già in fase di pianificazione del primo intervento, si sarebbe potuto intraprendere un percorso chirurgico diverso e potenzialmente più efficace per affrontare le problematiche della paziente. ### di tale opzione nella prima pianificazione rappresenta una carenza significativa nella progettazione dell'intervento, che ha contribuito al fallimento del risultato estetico e funzionale”. (vedasi CTU pag.  53-54). 
In relazione a tale voce risarcitoria, si ritiene congruo riconoscere una somma pari ad euro 5.000,00, anche in tal caso dando seguito ai criteri di cui alle ### milanesi pertinenti, tenuto conto: della necessità di interventi correttivi; della presenza ed entità di postumi anche morali; della rilevanza delle carenze informative sopra delineate.  5.3. In ordine al danno patrimoniale, dalla documentazione prodotta in giudizio e richiamata dai consulenti tecnici d'ufficio, emergono le spese mediche sostenute dalla ### nel corso dell'intero iter clinico, incluse quelle relative agli interventi eseguiti dal dott. ### ai successivi trattamenti ricostruttivi effettuati dal dott. ### agli accertamenti diagnostici eseguiti presso il ### di ### e alla consulenza medico-legale del prof. Fedeli. Tali esborsi, puntualmente elencati nella relazione peritale (pag. 19), ammontano complessivamente a € 11.642,71 e risultano essere congrui al caso di specie; la CTU ha altresì precisato che non sono prevedibili spese future, le quali, se dovute, ricadrebbero comunque nell'ambito delle prestazioni erogabili dal ### sanitario nazionale (CTU pag. 39).  5.4. In conclusione, la domanda è fondata limitatamente al complessivo importo di euro 45.076,21, già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della somma accertata. 
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica, in ragione della soccombenza di parte attrice sul relativo capo di domanda in ragione dell'accertamento di autografia delle sottoscrizioni, si ritiene di porre integralmente a carico di parte attrice le spese di ctu. 
Restano invece soggette alla regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., e dunque poste a carico del convenuto soccombente, tutte le altre spese, comprese quelle afferenti alla consulenza medico-legale.  P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 4095/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto ### al pagamento, in favore dell'attrice ### della somma complessiva di € 45.076,21, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo; 2) condanna il convenuto ### alla refusione in favore dell'attrice ### delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) pone definitivamente a carico del convenuto ### le spese di CTU medico-legale, come liquidate con separato decreto in atti.  4) pone definitivamente, a carico dell'attrice ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica, come liquidate con separato decreto in atti. 
Così deciso in ### il 20 novembre 2025 ### (atto sottoscritto digitalmente)

causa n. 4095/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Marani

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1727/2023 del 16-08-2023

... di Bologna, il ### medico privato ### s.r.l. e ### -chirurgo operante nella strutturaper ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi euro 25.365,25, causati dalla non corretta esecuzione dell'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva bilaterale del 04.3.2015. Con sentenza n. 20168/19, il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non ravvisabile, dalle allegazioni attoree, alcuno specifico inadempimento dei convenuti cui ricondurre causalmente il danno lamentato, peraltro non provato né accertabile essendosi sottoposta l'attrice ad un secondo intervento di chirurgia estetica senza prima assicurare adeguata prova degli esiti di quello oggetto di causa. Le spese di lite seguivano la soccombenza, con condanna dell'attrice ex art. 96 c. 3 c.p.c. Avverso tale sentenza proponeva appello la ### la quale, reiterando tutte le istanze istruttorie rigettate dal primo giudice, lamentava l'erroneità della decisione del Tribunale articolando tre motivi di appello: - erronea affermazione del difetto di allegazione e prova (prima parte del primo motivo d'appello); - mancato rilievo dell'incompletezza del modulo di consenso informato (seconda parte del primo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA ### di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 971/2019 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### 8 #### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ##### 6 BOLOGNA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) C/###. ### 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in ### 12 BOLOGNApresso il difensore avv. #### da rispettivi atti di costituzione in giudizio.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) ### conveniva, dinanzi al Tribunale di Bologna, il ### medico privato ### s.r.l. e ### -chirurgo operante nella strutturaper ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi euro 25.365,25, causati dalla non corretta esecuzione dell'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva bilaterale del 04.3.2015. 
Con sentenza n. 20168/19, il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non ravvisabile, dalle allegazioni attoree, alcuno specifico inadempimento dei convenuti cui ricondurre causalmente il danno lamentato, peraltro non provato né accertabile essendosi sottoposta l'attrice ad un secondo intervento di chirurgia estetica senza prima assicurare adeguata prova degli esiti di quello oggetto di causa. Le spese di lite seguivano la soccombenza, con condanna dell'attrice ex art. 96 c. 3 c.p.c. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la ### la quale, reiterando tutte le istanze istruttorie rigettate dal primo giudice, lamentava l'erroneità della decisione del Tribunale articolando tre motivi di appello: - erronea affermazione del difetto di allegazione e prova (prima parte del primo motivo d'appello); - mancato rilievo dell'incompletezza del modulo di consenso informato (seconda parte del primo motivo d'appello); - omesso espletamento della CTU medico legale e delle prove testimoniali richieste (secondo motivo d'appello); - erronea affermazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio per mancato esperimento di A.T.P. (prima parte del terzo motivo d'appello); - omessa valorizzazione ex art. 116 c.p.c. della mancata partecipazione degli appellati al procedimento di mediazione e mancata condanna ex art.  8 c.4-bis DLs 28/10 (seconda parte del terzo motivo d'appello); - pronuncia ex art. 96 c. 3 c.p.c. in mancanza della componente soggettiva cui la più recente giurisprudenza di legittimità subordina l'accertamento di condotte processualmente abusive (terza parte del terzo motivo d'appello). 
Gli appellati si costituivano deducendo l'inaccoglibilità dell'appello, infondato in fatto e in diritto. 
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in esito all'udienza del 17.01.2023.  2) Con la prima parte del primo motivo di appello, la ### censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova.  ### sostiene di essere stata onerata, dal Tribunale, della prova certa dell'inadempimento qualificato, nonostante, per consolidata giurisprudenza di legittimità, sia a carico del paziente solo l'onere della prova del nesso causale secondo i criteri della probabilità logica (atto di appello, p. 6-7), così che, una volta provate le conseguenze riportate dal paziente, il giudice, preso atto della natura routinaria nonché della facilità di esecuzione dell'intervento, deve presumere il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il cattivo esito dell'intervento. 
Sostiene la ### che «la condotta inadempiente del Dott. ### sia stata indirettamente comprovata dall'ulteriore circostanza -emersa in corso di causa per stessa “ammissione” delle parti convenuteper cui la ### è stata costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento di sostituzione delle protesi mammarie e di mastopessi presso l'### nel marzo 2017» (atto di appello, p. 10). ### evidenzia altresì come il ### «abbia subito diverse denunce per interventi al seno eseguiti in maniera errata e con la più assoluta superficialità, negligenza ed imperizia medica» (atto di appello, p. 11). 
Quanto al danno, l'appellante sostiene di averne dato prova producendo la relazione medica del dott. ### (fasc. di primo grado parte appellante, doc. 3), nella quale si attesta la necessità di un nuovo intervento chirurgico «perché quello attuale non appare riuscito a livello chirurgico, funzionale, anatomico ed estetico per una eccessiva mobilità delle protesi e una posizione notevolmente abbassata delle stesse. Tale intervento porta a danno fisico, morale psicologico alla paziente perché ne deturpa l'immagine femminile». A detta dell'appellante, la relazione del dott. ### benché sprovvista di fotografie raffiguranti lo stato preoperatorio e quello post-operatorio, comunque prodotte in giudizio dal ### «è pur sempre una relazione in cui si legge l'autorevole parere medico-legale di un professionista che non lascia troppo spazio a dubbi sulla errata esecuzione dell'intervento» (atto di appello, p. 8). 
La censura è infondata e non merita accoglimento. 
Erra l'appellante nel ritenere che il Tribunale abbia preteso prova certa dell'inadempimento degli appellati; piuttosto il primo giudice, pur avendo sottolineato la «mancata allegazione, neppure larvata, dello specifico inadempimento ascrivibile al sanitario» (che ha tuttavia espressamente escluso dar luogo a nullità della citazione ex artt. 164 e 163 n. 4) c.p.c.), premessa la natura contrattuale dell'obbligazione dei convenuti con il conseguente riparto dell'onere della prova secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 18392/17, citata in sentenza), ha affermato il mancato assolvimento da parte della ### dell'onere della prova gravante sul paziente rilevando come «parte attrice non solo non abbia provato il nesso causale, come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ma neppure abbia provato l'aggravamento della patologia iniziale o l'insorgenza di una malattia ex novo, ovvero quel danno, inteso nella sua dimensione materiale ancor prima che in veste di danno conseguenza, di cui pretende, in questa sede, il risarcimento».  ### condivide quanto osservato dal Tribunale a proposito della mancanza di prova dell'esistenza di pregiudizi, tanto meno causalmente riconducibili alla condotta del ### Correttamente il primo giudice ha rilevato come l'avere l'appellante fatto ricorso a un secondo intervento di chirurgia estetica senza prima assicurare la prova dell'esito, in tesi deturpante, del primo abbia pregiudicato la «piattaforma probatoria». 
Diversamente da quanto sostenuto dalla ### come osservato dal primo giudice, la quanto mai scarna relazione del dott. ### non possiede lontanamente quei requisiti di completezza e precisione cui la giurisprudenza di legittimità subordina l'utilizzabilità della consulenza tecnica di parte ai fini della decisione (Cass. 18303/15). 
Nessun valore può infatti accordarsi a una relazione che, quand'anche eventualmente a firma di autorevole professionista, si limita a riferire: «bilateralmente si rileva la presenza di protesi mammarie che bilateralmente appaiono notevolmente dislocate in basso e eccessivamente mobili. ### non evidenzia la presenza bilateralmente di linfoadenopatie reattive in sede ascellare. Si consiglia visita chirurgo plastico per un nuovo intervento perché quello attuale non appare riuscito a livello chirurgico, funzionale, anatomico ed estetico per una eccessiva mobilita delle protesi e una posizione notevolmente abbassata delle stesse. Tale intervento porta a danno fisico, morale e psicologico alla paziente perché ne deturpa l'immagine femminile». 
Non è dato comprendere, né, del resto, è possibile ricostruirlo non essendo state allegate alla relazione fotografie o immagini ecografiche, cosa intenda il perito di parte per protesi “notevolmente dislocate in basso e eccessivamente mobili” o per “immagine femminile deturpata”, espressioni sprovviste di capacità descrittiva. 
Solo il ### ha prodotto fotografie della ### scattate prima e dopo l'intervento da lui eseguito. Da tali fotografie non emerge la sussistenza di alcun pregiudizio o inadempimento; né la ### ha invece sostenuto il contrario. 
Nel corpo del primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'incompletezza del modulo di consenso informato fornito alla ### dagli appellati. 
Ebbene, detto profilo di responsabilità, come correttamente evidenziato dal ### non è mai stato neppure adombrato in primo grado, e la domanda nuova, formulata per la prima volta in appello, è pertanto inammissibile.  3) Con il secondo motivo d'appello, la ### lamenta il mancato espletamento della CTU medico legale e delle prove testimoniali, di cui reitera istanza di ammissione.  ### condivide le considerazioni espresse dal Tribunale in merito all'impossibilità di disporre una CTU medico-legale volta ad accertare le inadempienze addebitabili agli appellati, che sarebbe palesemente esplorativa data la già riferita grave carenza probatoria dell'esistenza stessa del danno. 
Quanto invece alle prove testimoniali, rileva la ### l'inammissibilità tanto dei capitoli 1 («1. Vero è che in data ###, la Sig.ra ### a seguito di una diagnosticata “ipotrofia mammaria” decideva di sottoporsi ad un intervento di mastopessi additiva bilaterale, presso la ### con sede ###/B, per un costo totale di euro 4.985,00»), 2 («2. Vero è che l'intervento con ricovero in ### veniva eseguito in anestesia generale dal Dott. ### medico chirurgo operante presso la menzionata struttura») e 6 («6. Vero è che in data ###, la Sig.ra ### si sottoponeva ad una visita specialistica senologica con ecografia mammaria presso lo studio del Dott. ### medico chirurgo, sito in #### n. 56»), superflui giacché afferenti a circostanze incontestate, quanto dei capitoli da 3 a 5 («3. Vero è che l'intervento di mastopessi additiva bilaterale finalizzato a rimodellare e risollevare le mammelle inserendo nella regione mammaria apposita protesi, si rivelava, in seguito, non eseguito correttamente; 4. Vero è che l'intervento ha lasciato inalterata la malformazione; 5. Vero è che lo stesso intervento ha causato un peggioramento dell'aspetto fisico della ###ra ###, inammissibili perché assolutamente generici e valutativi.  4) Con la prima parte del terzo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove desumerebbe il mancato assolvimento dell'onere probatorio dal mancato esperimento di A.T.P., invece «non assolvendo detto istituto una funzione probatoria, ma una funzione di condizione di procedibilità», nel caso in esame già soddisfatta dal procedimento di mediazione (atto di appello, p. 15). 
Il rilievo è manifestamente infondato. Lungi dal riferirsi alla procedibilità della domanda, il primo giudice si limitava a evidenziare che l'espletamento di un A.T.P. «sarebbe stato massimamente utile ed opportuno, giacché avrebbe reso incontestabili i profili tecnici ed esecutivi dell'intervento posto in essere dal convenuto, di cui, allo stato, nulla è dato sapere» (sentenza di primo grado, p. 7). 
Infondata è anche la censura di cui alla seconda parte del terzo motivo d'appello, relativa alla mancata partecipazione degli appellati al procedimento di mediazione. La disposizione di cui l'appellante lamenta la mancata applicazione è l'art. 8 c. 4-bis del d.lgs. 28/2013 per il quale «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». 
Dal verbale del procedimento di mediazione del 26.01.18 risulta che il ### ha fatto pervenire a mezzo di suo legale dichiarazione di non voler aderire alla mediazione; che il legale del ### medico era privo di procura speciale; che la ### si è opposta alla richiesta di quest'ultimo di un rinvio onde munirsi della procura. 
Anche a voler ritenere non comparse le parti dinanzi al mediatore, la circostanza -che, secondo la previsione di legge, può rilevare come argomento di prova ex art. 116 cpc-è nel caso di specie evidentemente del tutto inidonea a costituire la prova ### dell'esistenza in concreto della responsabilità dei convenuti, ossia di pregiudizi determinati, causalmente riconducibili ad un inadempimento qualificato degli stessi. 
Quanto alla sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 8 c. 4-bis DLs 28/10, all'epoca vigente, dovendo la sanzione versarsi all'### la ### non ha alcun interesse alla questione. 
Merita invece accoglimento la censura di cui alla terza parte del terzo motivo di appello, relativa alla condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. inflitta dal primo giudice «in ragione del fatto che si ritiene che la condotta di parte attrice integri un abuso del processo» (sentenza di primo grado, p. 9).  ### del processo presuppone, in qualità di illecito, la prova positiva di una componente soggettiva; secondo l'insegnamento delle ### 9912/18 e 22405/98, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. 
Ad avviso della ### non si rinvengono invero condotte della ### (e per lei del suo difensore) valutabili alla stregua di “abuso del processo”, condotte neppure poste in luce dal primo giudice. La semplice circostanza del rigetto della domanda per difetto di prova derivante ### dalla inammissibilità della prova testimoniale, non basta, da sola, a connotare di abusività l'azione, né può farlo, contrariamente a quanto sostenuto dal ### la richiesta di una CTU estimativa di un danno non provato.  5) Alla sostanziale conferma della sentenza, eccezion fatta per il capo relativo alla condanna accessoria ex art. 96 c. 3 c.p.c., segue la conferma del riparto delle spese di lite di primo grado operato dal Tribunale.  ### della censura relativa alla condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c.  giustifica la compensazione per un sesto delle spese di lite del grado, che per il resto, liquidate d'ufficio in mancanza di note, vanno poste a carico della ### secondo il principio della soccombenza.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Bologna 20168/19 nei confronti di ### e del ### srl così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, revoca la condanna della ### ex art. 96 c. 3 c.p.c.; rigetta nel resto l'appello. 
Compensa per un sesto le spese del presente grado di giudizio e condanna la ### a pagare al ### e a ### la restante parte di tali spese, che liquida, già nella misura di cinque sesti, per ciascuno di loro, in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 18.7.2023 ### est. ### 

causa n. 971/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliano Mariacolomba, Simili Alessandra, Salvadori Maria Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6051/2025 del 15-06-2025

... rispettivamente in data ### (intervento chirurgico di mastoplastica additiva) ed in data ### (intervento di mastopessi), segnatamente in relazione alla scelta della tecnica chirurgica impiegata, atteso che in entrambi i trattamenti chirurgici praticati la suddetta tecnica non rappresentava l'opzione migliore per il trattamento della patologia di cui era affetta la paziente; b) in particolare, in relazione all'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data ### presso la struttura resistente ### di ### “### Fiorita” S.p.A. di ### il chirurgo operatore avrebbe dovuto optare, in relazione alla scelta della sede di impianto del volume protesico, per quella sotto muscolare (tecnica dual plane), in luogo di quella sotto ghiandolare, in concreto effettuata; c) in relazione, invece, all'intervento di mastopessi del 30.10.2019 eseguito presso la struttura ### delle ### S.p.a. di Napoli a cura del dott. ### relli, resosi necessario per emendare la condizione di ptosi mammaria insorta per effetto dell'errata esecuzione del precedente intervento, il sanitario avrebbe dovuto optare per la tecnica della mastopessi a “t invertita”, non effettuata nel caso di specie; d) l'errata esecuzione dei (leggi tutto)...

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Tribunale di ### il Giudice dr.ssa ### considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.05.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite; considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa; letto l'art.127 cpc; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art.  281sexies ultimo comma e 127 ter cpc REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di NAPOLI - ### in persona del giudice unico dr.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n° 22645/2023 del ### degli ### dell'anno 2023 avente ad ### responsabilità professionale TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###/h, giusta procura in atti; RICORRENTE E ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###Napoli, alla via G. Orsi n.50, giusta procura in atti; RESISTENTE ### (C.F. ###), residente in #### al corso ### n° 105 lett. K, pec: genna###; RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' ### S.P.A di Capua, (P.IVA: ###), in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###S. ### alla via ### n.1, giusta procura in atti; RESISTENTE E ### s.p.a. (### del ### di Napoli (C.F.  ###), in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla ###. Sanfelice n. 24, giusta procura in atti; RESISTENTE ### Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgimento del processo). 
Con ricorso, ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio i dottori ### e ### nonché le strutture sanitarie ### di ### “### Fiorita” S.p.a. di ### e ### delle ### S.p.a. di Napoli per sentirli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effet to della colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della prestazione medica ricevuta presso le strutture resistenti. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto della domanda attorea, stante l'assenza di profili di negligenza in relazione al proprio operato. 
Si costituiva, altresì, la ### di ### “### Fiorita” S.p.a. di ### che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 c.3 l.24/2017 nonché la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa ed, in via subordinata ed i caso di condanna, l'accertamento del grado di colpa del dott. ### in relazione ai fatti di causa. 
Si costituiva, infine, la struttura ### delle ### S.p.A. di Napoli, he eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc nonché il difetto di legittimazione passiva; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile ai resistenti in relazione ai fatti di causa, di essere manlevata da questi ultimi degli importi eventualmente dovuti alla ricorrente. 
Non si costituiva in giudizio, invece, il dott. ### nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza. 
Acquisita la CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 14006/2022, all'udienza cartolare del 19.05.2025, la causa è stata decisa ex art.  281 sexies u.c. cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.  *** 
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### non costituitosi in lite nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza. 
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione formulata dalla struttura resistente ### di ### “### Fiorita” s.p.a di ### per violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., stante l'assoluta infondatezza della stessa. Va sul punto osservato che, sebbene il giudizio per ATP è stato incardinato con ricorso depositato in data ###, mentre il presente giudizio di merito è stato introdotto con ricorso depositato in data ### (e quindi oltre i termini prescritti dall'art. 8, comma 3, L. 24/2017) tale circostanza ha determinato esclusivamente la mancata salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta con il giudizio per ### così come previsto dalla suddetta norma; ne consegue che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c, benché tardivamente proposto, rimane comunque procedibile. 
Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dalle strutture sanitarie resistenti per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio sufficientemente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata; in conseguenza di tanto parte resistente ha avuto la possibilità di difendersi ampiamente sulla pretesa azionata da parte ricorrente, peraltro ben nota in considerazione dell'espletamento del procedimento sommario per ATP conciliativa. 
Va, infine, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla struttura sanitaria ### delle ### s.p.a. di Napoli in relazione ai fatti di causa, per aver il sanitario ### espletato la prestazione sanitaria nei confronti della ricorrente in regime libero professionale. Premesso che nel caso di specie, la suddetta circostanza non risulta documentalmente provata, deve al riguardo rilevarsi come l'art. 7 comma 2 L. n.24/2017 preveda, in ogni caso, la responsabilità solidale della struttura e del sanitario ivi operante anche per le prestazioni eventualmente rese da quest'ultimo in regime intramoenia. ### è dunque destituita di fondamento. 
Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). 
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente ### che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020). 
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). ### per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061). 
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto su richiamati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi pienamente acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione tecnica preventiva, ai cui condivisibili rilievi e conclusioni questo Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”). 
La relazione tecnica espletata a firma dei ### dott.ri ### e ### ha evidenziato: a) nel caso di specie, sono certamente ravvisabili profili di responsabilità del personale sanitario delle strutture resistenti nell'esecuzione della prestazioni sanitarie effettuate presso le predette strutture, rispettivamente in data ### (intervento chirurgico di mastoplastica additiva) ed in data ### (intervento di mastopessi), segnatamente in relazione alla scelta della tecnica chirurgica impiegata, atteso che in entrambi i trattamenti chirurgici praticati la suddetta tecnica non rappresentava l'opzione migliore per il trattamento della patologia di cui era affetta la paziente; b) in particolare, in relazione all'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data ### presso la struttura resistente ### di ### “### Fiorita” S.p.A. di ### il chirurgo operatore avrebbe dovuto optare, in relazione alla scelta della sede di impianto del volume protesico, per quella sotto muscolare (tecnica dual plane), in luogo di quella sotto ghiandolare, in concreto effettuata; c) in relazione, invece, all'intervento di mastopessi del 30.10.2019 eseguito presso la struttura ### delle ### S.p.a. di Napoli a cura del dott. ### relli, resosi necessario per emendare la condizione di ptosi mammaria insorta per effetto dell'errata esecuzione del precedente intervento, il sanitario avrebbe dovuto optare per la tecnica della mastopessi a “t invertita”, non effettuata nel caso di specie; d) l'errata esecuzione dei suddetti trattamenti chirurgici ha reso necessario l'espletamento di un ulteriore intervento correttivo eseguito presso altro nosocomio. 
In considerazione delle esposte argomentazioni, i ### hanno concluso affermando che “i due interventi chirurgici eseguiti dai sanitari convenuti presentano alcune imprecisioni tecniche. Nel corso del primo atto operatorio, tenuto conto dei volumi impiantati, sarebbe stato più opportuno posizionare le protesi in sede sottomuscolare. Nel corso del secondo atto operatorio la mastopessi con taglio solo orizzontale senza incisione verticale non ha permesso un rimodellamento completo della salienza mammaria per cui si è reso necessario un'ulteriore correzione effettuata nel terzo atto operatorio che ha emendato, ma solo in modo parziale, la obiettività attuale. La responsabilità professionale è da ascriversi in toto ai sanitari e/o alle strutture sanitarie convenute dove sono stati effettuati i primi due interventi chirurgici, sulla base di quanto stabilito dalla ### n. 24 dell'08.03.2017, in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Non sembra poter essere ascritta al Dott. ### alcuna colpa grave, come paventato dal CT di parte per la ### di ### “### Fiorita”, Dott. ### in quanto con la formula di ### in medicina legale si intende una colpa straordinaria ravvisabile nella condotta di colui che agisce con incensurabile imprudenza compiendo un errore grossolano e non scusabile, e non è questo il caso in esame”. 
La relazione tecnica - che si intende condividere per adeguatezza, logicità e congruenza - evidenzia, con chiarezza logico scientifica, che i postumi invalidanti lamentati dalla paziente debbano ascriversi al non corretto operato del personale sanitario e, in particolare, all'inadeguata scelta della tecnica operatoria attuata nel corso degli interventi chirurgici cui si è sottoposta la paziente presso le strutture resistenti per il trattamento della patologia di cui era affetta ###. 
Tali conclusioni appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti nonché dei fatti in contestazione, e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico scientifico ineccepibile. 
Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte pro prie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio. 
Come chiarito dall'accertamento peritale in atti, sebbene i trattamenti chirurgici prescelti in sede di ricovero della paziente presso le strutture resistenti (segnatamente, intervento di mastoplastica additiva praticato in data ### ed intervento correttivo di mastopessi eseguito in data ###) fossero adeguati alla luce della tipologia e della natura della patologia di cui era affetta la paziente (nel primo caso, ipomastia, nel secondo, ptosi mammaria), non può ritenersi, tuttavia, condivisibile la scelta espletata dai sanitari in ordine alla specifica tecnica chirurgica impiegata la quale, invero, nel caso di specie, non rappresentava la scelta valevole a fornire maggiori garanzie di successo rispetto alle altre tipologie di tecniche chirurgiche in astratto praticabili. 
Ed invero, in relazione all'intervento di mastoplastica additiva praticato dal dott. ### in data ### presso la struttura sanitaria ### di ### “### Fiorita” S.p.a. di ### per emendare la condizione di ipomastia presentata dalla paziente, la scelta dell'operatore di posizionare il volume protesico da impiantare in sede sottoghiandolare piuttosto che in sede ###è risultata condivisibile, alla luce delle linee guida e delle buone pratiche mediche accreditate presso la comunità scientifica. Precisano, infatti, al riguardo gli ausiliari che sebbene, “per la mastoplastica additiva il posizionamento della protesi è a discrezione dell'operatore, dopo attenta valutazione clinica, ed è dunque demandata alla competenza tecnica del chirurgo”, nel caso di specie, “è gioco forza ipotizzare che le stesse dovevano essere posizionate più profondamente, in sede sottomuscolare per evitare la discesa ### poi effettivamente verificatasi”. Come si evince dalla copiosa letteratura medica citata dai ccttuu, infatti, “la tecnica dual plane ### consente al parenchima di retrarsi superiormente e di ridurre la ptosi mammaria”. 
Dunque, nella fattispecie in esame, la necessità di posizionare il volume protesico in sede sottomuscolare piuttosto che in sede sottoghiandolare, discendeva da un'attenta valutazione - in concreto omessadelle circostanze del caso concreto nonché delle condizioni cliniche della paziente, quali l'entità del volume protesico da impiantare (pari a 375 cc) e il pregresso recente dimagrimento della paziente, condizioni che rendevano opportuno, come evidenziato nell'elaborato peritale, l'utilizzo di una tecnica chirurgica diversa da quella in concreto utilizzata, la cui attuazione avrebbe, come evidenziato dagli ausiliari, verosimilmente scongiurato o comunque ridotto il rischio di insorgenza di ptosi mammaria, circostanza poi effettivamente verificatasi nel caso in esame. 
Successivamente all'espletamento del suddetto trattamento chirurgico infatti la paziente, al fine di emendare la condizione patologica insorta per effetto dell'errata esecuzione del primo intervento, si sottoponeva in data ### ad intervento correttivo di mastopessi presso la struttura sanitaria ### delle ### S.p.a.  di Napoli a cura del dott. ### Anche il suddetto intervento correttivo, tuttavia, non fu risolutivo dello stato patologico riscontrato in ragione della erroneità della tecnica chirurgica impiegata che prevedeva l'asportazione di una losanga di cute orizzontale con incisione e sutura solo trasversale e non anche verticale. Evidenziano al riguardo gli ausiliari che “l'elemento determinante di una ptosi mammaria è lo scivolamento in basso del parenchima mammario e conseguentemente del complesso areola capezzolo, che viene a trovarsi posizionato al di sotto del solco sottomammario, segno patognomonico di ptosi, concomita, altresì, un eccesso di cute sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Pertanto, la correzione di una ptosi mammaria non si può realizzare con una semplice asportazione di una losanga di cute trasversale che corregge il solo eccesso di cute in senso verticale, ma necessita di un intervento ben codificato che va a rimodellare in modo completo l'intera salienza della mammella. Asportare una losanga di cute trasversale mediante un'incisione e sutura finale orizzontale non apporta alcun sostanziale risultato perché il complesso areola capezzolo ### non viene ricollocato in una corretta posizione alla fisiologica altezza, anzi è probabile che venga trazionato verso il basso. Pertanto, non rimane altra scelta che proporre ed eseguire un intervento di mastopessi finalizzato a posizionare il CAC in una fisiologica posizione più cefalica e ridurre l'eccesso di cute. Il complesso areola capezzolo viene isolato, mantenendone intatta l'irrorazione; quindi, la cute in eccesso dovrà necessariamente essere rimodellata “in toto” sull'intera emisfera della mammella sia in senso verticale, sia orizzontale. Non è possibile, pensare ad una mastopessi senza programmare un rimodellamento “in toto” della salienza mammaria”. 
Nel caso di specie, effettivamente, la tecnica chirurgica impiegata è risultata fallace atteso che la paziente, successivamente, si è dovuta sottoporre ad ulteriore intervento correttivo presso altro nosocomio. Evidenzia sul punto il Collegio peritale che “l'asportazione di una semplice losanga di cute mammaria non ha sortito un risultato adeguato per cui la paziente si è dovuta sottoporre a un terzo intervento chirurgico, effettuato in altre sede e da altre equipe”. 
Alcuna rilevanza, inoltre, assume ai fini dell'esenzione da responsabilità del sanitario in ordine all'inadempimento contestato, il rilievo effettuato dalla difesa del dott. ### secondo cui la paziente avrebbe rifiutato la più idonea tecnica della mastopessi a “t invertita” al fine di evitare ulteriori cicatrici, atteso che la suddetta circostanza è smentita dalla documentazione clinica versata in atti, in particolare dal modulo di consenso informato all'esecuzione dell'intervento sottoscritto dalla stessa paziente, dal quale non si evince alcuna volontà in tal senso da parte della ### Nessun rilievo, inoltre, assume a tal fine il presunto consenso raccolto ed annotato nel diario clinico il giorno dell'intervento, in quanto la relativa annotazione è retrodatata rispetto all'esecuzione del trattamento chirurgico e dunque priva di qualsivoglia efficacia probatoria scriminante in relazione ai fatti di causa. 
Concludono, dunque, gli ausiliari ritenendo che, nella fattispecie in esame, “il nesso causale tra la menomazione residua e il comportamento censurato dei due sanitari convenuti discende, nel caso del Dott. ### dall'aver posizionato la protesi di un certo volume (375 cc e non 300, come più volte detto dal convenuto) in sede ###sottomuscolare, sede ###relazione al volume delle protesi e al dichiarato (anche dal convenuto) probabile rilassamento cutaneo dovuto ad un recente dimagrimento di circa 10 kg. della paziente. Riguardo il Dott. ### lo stesso ha eseguito una mastopessi + inserimento di protesi più voluminosa per emendare la ptosi residuata dopo il I intervento con accesso alla vecchia cicatrice evitando la più idonea mastopessi a T invertita”. (…) “La responsabilità professionale è da ascriversi in toto ai sanitari e/o alle strutture sanitarie convenute dove sono stati effettuati i primi due interventi chirurgici, sulla base di quanto stabilito dalla ### n. 24 dell'08.03.2017, in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.  ### di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempimento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire gli effetti invalidanti lamentati dalla ricorrente consente, dunque, di ritenere che il pregiudizio lamentato sia in rapporto causale con la condotta imperita posta in essere dal personale sanitario convenuto. 
Per tali motivi, le strutture e i sanitari resistenti vanno condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite, non essendo emersi profili di responsabilità esclusiva riconducibili a ciascuno di essi in relazione ai fatti di causa. 
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i ccttuu i quali hanno correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura complessiva del 8% dell'integrità psicofisica, considerando in tale valutazione il danno estetico residuato nella misura del 4/% (dovuto ai più estesi esiti cicatriziali), poi emendato parzialmente con ulteriore intervento correttivo eseguito successivamente dal dott. ### e il danno psichico (lieve stato ansioso reattivo) nella misura del 4/% ed indicando la ### (### in giorni 10 ### corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabilità, nonché la inabilità temporanea parziale (### in giorni 10 ad un valore medio del 50%. 
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate al mese di maggio del 2024. 
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ### in data ###), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella ### anche in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età della ricorrente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (21 anni nel 2018), la percentuale di danno biologico al 8% (punto danno biologico 2.264,08 - punto danno non patrimoniale 2.830,10 - demoltiplicatore 0,900), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 16.301,00 all'attualità. 
A ciò va aggiunta la somma di € 1.725,00 relativa alla invalidità temporanea così come ben indicato nella ### (in particolare 10 gg ITT pari ad euro € 1.150,00 - punto di invalidità euro 115 pro die) - ITP giorni 10 al 50% pari ad € 575,00, per un totale complessivo di € 18.026,00. 
Devono, inoltre, essere riconosciute all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, le spese sanitarie sostenute eziologicamente riconducibili ai fatti di causa, nella specie, l'esborso per esecuzione del terzo intervento chirurgico correttivo per un importo pari ad € 8.502,00 come da documentazione versata in atti. 
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, le strutture sanitarie ### di ### “### Fiorita” S.p.a. di ### e ### delle ### S.p.a. di Napoli nonché i sanitari dott.ri ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale dovuto all'istante per i fatti di causa. 
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle ### (v. 
Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; tuttavia, detta prova può essere data e ri conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. 
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di dicembre del 2018 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 22.329,97 (Indice aprile 2025: 121,3.- Indice dicembre 2018: 102.1 - ###: 1 - Indice di devalutazione 0,842) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici ### di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo. 
Venendo, invece, alla domanda di regresso avanzata dalla struttura sanitaria resistente ### delle ### S.p.A. di Napoli nei confronti degli altri resistenti, la stessa va rigettata per le ragioni di seguito esposte. 
Al riguardo, in punto di diritto, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l.24/2017, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, «l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave». Premesso che, nel caso di specie, la sussistenza del dolo non appare prospettata, quanto all'elemento soggettivo della colpa, deve osservarsi che la stessa per considerarsi grave e dunque legittimare l'accoglimento dell'azione di rivalsa, avuto riguardo all'ambito della responsabilità medica, deve concretarsi in un notevole scostamento dai canoni di diligenza professionale o in una grave sottovalutazione delle circostanze del caso o delle condizioni della patologia o del paziente.
Ed invero, dall'esame della giurisprudenza contabile formatasi sul tema della gravità della colpa del medico (cfr., Corte dei conti ### bria sez. giurisd. 368/2019; Corte dei conti ### sez. giurisd.  343/2019; Corte dei conti ### sez. giurisd. 221/2018; Corte dei ### giurisdiz., 17/05/2019, n. 77; Corte dei ### App. Sent., 23/01/2012, n. 18; Corte dei ### giurisdiz., 07/03/2014, n. 382; Corte dei ### giurisdiz., 09/03/2016, n. 58; Corte dei ### giurisdiz. 
Delib., 18/03/2015, n. 40), tradizionalmente consolidata in considerazione del fatto che il parametro del grado della colpa è da tempo rilevante nei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994 - mentre è solo recentemente è assurto, per via legislativa (cfr., art. 9 L. 24/2017), a limite della responsabilità civile del sanitario nel caso di azione di rivalsa esercitata nei suoi confronti - può osservarsi come la colpa grave sia stata riconosciuta nelle ipotesi di commissione di errori inescusabili, perché grossolani o indicativi di assenza di cognizioni fondamentali della materia, di condotta connotata da superficialità, disinteresse, approssimazione nella gestione della vicenda clinica, di negligenza massima e assenza del rispetto delle comuni regole di comportamento, nonché nei casi di facile prevedibilità/prevenibilità dell'evento e di deviazione da protocolli certi. 
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, non sia stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria condotta, la prova della gravità della colpa dei sanitari resistenti in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti della paziente. 
Pur essendo, invero, emersi profili di negligenza in relazione all'esecuzione dei due interventi chirurgici cui si è sottoposta la paziente presso le strutture resistenti, rappresentati, come in precedenza evidenziato, dalla inadeguata scelta della tecnica chirurgica impiegata in relazione al trattamento della patologia riscontrata, tali inadempimenti non sono tuttavia sufficienti ad integrare gli estremi del presupposto normativamente richiesto della colpa grave, nella declinazione imposta dalle suddette pronunce. 
Come chiarito anche dal Collegio peritale sul punto, “con la formula ### in medicina legale si intende una colpa straordinaria ravvisabile nella condotta di colui che agisce con incensurabile imprudenza compiendo un errore grossolano e non scusabile, e non è questo il caso in esame”; precisano i tecnici in sede ###specifico riferimento al comportamento colposo ascritto al dott. ### che “a prescindere dalla responsabilità a suo carico già descritta come non adeguato il posizionamento delle protesi (tenuto conto dei volumi delle protesi e delle condizioni cliniche della paziente) tale azione commissiva non può essere, a parere dei ccttuu, non può essere considerata colpa grave” in quanto “(…) nell'espletamento dell'intervento tecnico non ha commesso errori inescusabili per la loro grossolanità, ma un semplice errore di malposizionamento delle protesi, così come anche erronea fu la revisione con mastopessi eseguita successivamente dal dott. ### relli”. 
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non essendo emersa prova di circostanze idonee a configurare una responsabilità per colpa grave dei sanitari nella causazione del fatto generatore del danno oggetto del presente giudizio, la domanda di rivalsa proposta dalla resistente ### delle ### s.p.a di Napoli deve essere rigettata. 
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 
Le spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di istruzione preventiva, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione fino ad € 52.000) ai valori minimi, in ragione della vicinanza del decisum (€ 26.528,00) alla soglia minima dello scaglione medesimo, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituitisi che se ne sono dichiarati anticipatari. 
Devono inoltre essere riconosciute all'istante le spese sostenute per gli ausiliari tecnici di parte, da limitarsi, tuttavia, all'importo complessivo di euro 2.500 ai sensi della previsione di cui all'art. 92 cpc, ritenendosi incongruo, alla luce del grado di complessità della fattispecie clinica oggetto di valutazione nonché delle argomentazioni tecniche e scientifiche esplicitate negli elaborati peritali, l'importo sostenuto e documentato in atti. 
Le spese di lite tra la struttura ### delle ### s.p.a di Napoli e gli altri resistenti si intendono compensate, in ragione dell'astratta fondatezza della domanda di rivalsa azionata nei loro confronti.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva, con vincolo di solidarietà, a carico dei resistenti rimasti soccombenti ed onere di rimborso a parte ricorrente di quanto al fine liquidato.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: • dichiara la contumacia del dott. ### • accoglie la domanda formulata da ### e, per l'effetto, condanna le strutture resistenti ### di ### S.p.a. di ### e ### delle ### s.p.a (gestione ### del ### di Napoli nonché i sanitari ### e ### in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 26.528,00 in favore della ricorrente, oltre interessi come in motivazione; • condanna le strutture e i sanitari resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.786,00 per esborsi (ivi incluse spese ctp) ed € 1.528,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva, nonché € 545,00 per esborsi ed in € 2.906,00 relativi al presente giudizio di merito, oltre ### CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari; • rigetta la domanda di rivalsa formulata dalla resistente ### delle ### s.p.a (gestione ### dei ### di Napoli nei confronti degli altri resistenti perché infondata; • compensa le spese di lite tra la resistente ### delle ### s.pa di Napoli e gli altri resistenti; • pone le spese di CTU in via definitiva, con vincolo di solidarietà, a carico dei resistenti rimasti soccombenti.   Così deciso in Napoli il ### IL GIUDICE Dr.ssa

causa n. 22645/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Barbara Di Tonto

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 543/2025 del 23-06-2025

... nel corso degli anni, l'obbligazione gravante sul chirurgo estetico poteva essere qualificata come un'obbligazione di mezzi, avendo il suo operato anche “una valenza curativa e non solo cosmetica”; b) era stato necessario, nel corso del giudizio, procedere alla nomina di due consulenti tecnici d'ufficio, i quali avevano accertato la sussistenza di una responsabilità “di grado lieve-moderato”, probabilmente correlata ad “un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesi”; c) gli ausiliari avevano ritenuto, in particolare, che fosse evidente il nesso di causalità, sul piano logico e temporale, oltre che su quello quantitativo e qualitativo, tra l'intervento di chirurgia plastica additiva alle mammelle effettuato nel corso del mese di maggio del 2013 e l'esito scaturitone, consistente sì in un discreto riempimento dei due seni dell'attrice -“chirurgia additiva con applicazione di protesi mammarie, terza misura di reggiseno concordata”- ma con “gli attuali disestetismi”; d) mancava -avevano soggiunto gli ausiliariuna fotografia antecedente all'intervento di mastoplastica additiva, ma doveva reputarsi plausibile “quanto riferito dall'attrice, ossia (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Salerno, ###, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa ### Presidente dott. #### dott. #### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1113 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### come in atti domiciliato, ### E ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### come in atti domiciliata, ### avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 3916/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 luglio 2024.  CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### 1. Con atto del 20 ottobre 2024, ### proponeva appello, affidandone l'accoglimento a sei motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3916/24, pubblicata in data 25 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un intervento estetico di mastoplastica additiva, non eseguito a regola d'arte, e lo aveva condannato al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 18.840,00, oltre accessori e spese di lite.  2. Costituitasi in giudizio, ### impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.  3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza, formulata dall'appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi degli articoli 342 e 348 bis del codice di procedura civileda ### ( la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 gennaio 2025, a pagina 5).  1.1. ### d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto ### abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 7 a pagina 26, in cui ### in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).  1.2. ### di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.  1.3. Parimenti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione -ancorché non fondatanon è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie.  2. ### proposto ### passando al merito della controversia, non è fondato ed, in quanto tale, deve essere rigettato.  3. Con i primi due motivi di gravame -esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame, soprattutto sotto il profilo dell'onere della prova l'appellante ha fatto presente che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità del professionista fosse di tipo contrattuale -inquadrandola nell'alveo del contatto sociale e attenuando, in tal modo, l'onere probatorio gravante sull'attricenonostante fosse già avvenuta, all'epoca di instaurazione del giudizio (5 luglio 2018), la modifica normativa -ad opera della legge ### entrata in vigore in data 1° aprile 2017- in virtù della quale il sanitario rispondeva ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che avesse agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, diversamente da quanto era avvenuto nel caso di specie, in cui ### aveva concordato l'intervento direttamente con la struttura denominata ### di Napoli; b) il Tribunale di Salerno, inoltre, aveva ritenuto che la mancanza della cartella clinica costituisse un elemento idoneo ad aggravare la posizione del professionista, richiamando il principio di vicinanza della prova non solo nei confronti della struttura privata, ma anche del medico convenuto, senza considerare che l'omessa produzione di tale documento era dipesa all'indisponibilità di esso, come aveva sostenuto -e dimostratola stessa attrice, la quale aveva documentato le richieste avanzate alle autorità competenti, che non avevano avuto alcun esito, anche per il fallimento della struttura sanitaria presso la quale era stata eseguita l'operazione (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 7 a pagina 15).  4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in rilievo che: a) la disciplina dettata dalla legge ### entrata in vigore in data 1° aprile 2017, aveva ridisegnato il regime della responsabilità, che, per le strutture sanitarie, continuava ad essere di tipo contrattuale, mentre, per gli esercenti la professione sanitaria, doveva essere ricondotta nell'alveo di quella aquiliana, salvo la stipula di un apposito contratto con il paziente; b) tale disciplina, però, non poteva essere applicata retroattivamente, in virtù della regola generale prevista dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, atteso che “il principio dell'irretroattività della legge comportava che la legge nuova non potesse essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita”; c) e ciò a maggior ragione nel caso in cui la suddetta applicazione potesse incidere “sugli effetti già verificatisi del fatto passato” o potesse “togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso”, dovendosi propendere, invece, per la prefata applicazione retroattiva “ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenuti alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, dovessero essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li aveva generati, in modo da restare escluso che, attraverso tale applicazione, fosse modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”; d) nel caso di specie, era evidente che l'applicazione della legge ### a fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore avrebbe inciso negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo ingiustificatamente, in tal modo, il legittimo affidamento dei consociati riguardo al regime contrattuale della responsabilità del medico; e) conseguentemente, le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovevano continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, dovendosi applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico, in quanto fondata sulla teoria del contatto sociale; f) di talché, in relazione all'onere della prova, stante la natura contrattuale della responsabilità, dovevano essere applicati i principi generali affermati in sede di legittimità, a mente dei quali al paziente era richiesto di dimostrare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover comprovare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, mentre il medico -o l'ente ospedaliero o la struttura sanitariaera tenuto a dimostrare che la prestazione era stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile; g) nella vicenda in esame, non era stato assolto l'onere gravante sul medico convenuto di comprovare la corretta esecuzione dell'intervento, nonché la riconducibilità dei danni occorsi alla paziente a complicanze imprevedibili o, se prevedibili, non evitabili, anzi, militava nel senso confermativo della responsabilità del sanitario la mancata produzione in giudizio della cartella clinica, l'accesso alla quale era risultato impossibile all'attrice, come dalla stessa sostenuto e documentato; h) del resto, l'incompletezza della cartella clinica costituiva una circostanza di fatto valutabile ed utilizzabile dall'autorità giudiziaria adita per ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'operato del medico ed il danno patito dal paziente proprio quando tale incompletezza avesse reso impossibile l'accertamento relativo alla sussistenza del suddetto nesso eziologico ed il professionista avesse comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, e ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova; i) la mancanza della cartella clinica, infatti, rendeva certamente più gravoso l'assolvimento dell'onere della prova da parte del paziente, il quale non aveva altro modo per dare evidenza delle specifiche modalità esecutive dell'intervento, che, comunque, nel caso di specie, i consulenti tecnici d'ufficio avevano ricavato empiricamente a seguito dell'esame della perizianda e degli atti di causa (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 10 e da pagina 14 a 5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno non sono suscettibili di essere rivisitate criticamente in questa sede ###essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale e probatorio emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.  5.1. Vale la pena di rammentare, innanzi tutto, che - richiamate pedissequamente le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, pienamente condivisibili, con riferimento all'irretroattività della legge ### le norme dettate, in materia di responsabilità sanitaria, dagli articoli 3, comma primo, del decreto legge numero 158 del 2012, convertito dalla legge numero 189 del 2012 (legge ###, e dall'articolo 7, comma terzo, della legge numero 24 del 2017 (legge ####, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore ( Cass. civ. n. 28994/19).  5.2. Quanto, invece, all'omessa produzione della cartella clinica, una lettura attenta della motivazione che sorregge la decisione permette di arguire che il Giudice di primo grado -il quale, non a caso, ha discettato di “aggravamento” della posizione di ### l'abbia valutata, evocando il principio di vicinitas della prova, operante sia per la struttura sanitaria, che per il medico, quale mero elemento ulteriore -e, quindi, non decisivorispetto a quelli, presi in considerazione anche dai consulenti tecnici d'ufficio, che comunque deponevano, nel caso concreto (ed al di là dei riferimenti, rinvenibili nella decisione, ai principi giurisprudenziali in voga in materia di cartella clinica), per la sussistenza di un danno risarcibile e del nesso eziologico tra la condotta del sanitario ed i pregiudizi occorsi alla paziente. 
Alteris verbis, l'onere della prova gravante su ### -come è stato sostanzialmente detto nella sentenza impugnata e come sarà ribadito nelle pagine che seguonoè stato assolto, potendo la cartella clinica fornire, tutt'al più, elementi a suffragio delle tesi di ### il quale avrebbe dovuto dimostrare di avere correttamente eseguito l'intervento e, cioè, di non essere i danni subiti dalla paziente addebitabili al suo operato.  6. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame - esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti all'accertamento del vulnus patito da ### ed alle voci di danno riconosciutelel'appellante ha messo in evidenza che: a) il Tribunale di Salerno aveva fondato il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, che aveva erroneamente discettato di “una responsabilità dell'operatore di grado lieve-moderato e probabilmente a causa di un errore nel modellare la tasca dove era stata inserita la protesi”, in virtù di mere supposizioni e non certo di dati certi e riscontri oggettivi; b) aveva depositato “la rappresentazione fotografica dello stato preoperatorio e dello stato postoperatorio della paziente”, che permetteva di desumere la preesistenza di fattori determinanti il fenomeno antiestetico del double bubble, trattandosi di seno cadente già prima dell'intervento; c) era stata omessa la valutazione di tale documentazione fotografica, né erano state prese in considerazione le molteplici concause che avrebbero potuto determinare l'inestetismo denunciato dalla paziente, avendo gli ausiliari meramente riferito quanto dichiarato da ### la quale si sarebbe “immediatamente lamentata del risultato”, senza tenere conto del fatto che, nei controlli successivi all'intervento, erano state riscontrate condizioni fisiche normali; d) non era stato accertato, altresì, se, successivamente all'intervento, la paziente avesse avuto gravidanze o variazioni ponderali di una certa consistenza, che avrebbero potuto incidere -anch'essesulla ptosi delle mammelle; e) la valutazione del danno, inoltre, stante l'assenza di un netto e chiaro riferimento tabellare, era poco condivisibile, in quanto i consulenti tecnici d'ufficio, in forza di un ragionamento discrezionale ed analogico -comparando uno sfregio permanente, visibile di qualche centimetro in pieno volto ed attestato intorno al 5%, ed una mastectomia, tabellata tra il 10 ed il 20 %- avevano ritenuto che il pregiudizio estetico occorso a ### fosse di moderata entità e che fosse valutabile tra il 7 e l'8 %; f) tale valutazione era errata, dovendo essere riconosciuta, tutt'al più, una percentuale inferiore al 5%, avendo gli stessi consulenti tecnici d'ufficio ritenuto che si trattasse di uno sfregio non immediatamente visibile, né si rinveniva, nella decisione, alcun riferimento alla percentuale utilizzata per la quantificazione del danno; g) era stato inopinatamente accertato il diritto della paziente ad ottenere pure la somma di euro 4.709,71, a titolo di sofferenza soggettiva, nonostante non fosse stato dimostrato alcunché riguardo a particolari sofferenze connesse al danno de quo ( l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 15 a pagina 23).  7. Il Giudice di primo grado, invero, aveva osservato che: a) “con riferimento al profilo di inadempienza sollevato da parte attrice per lo svolgimento dell'opera professionale eseguita”, occorreva rammentare che, in virtù di un'evoluzione giurisprudenziale avvenuta nel corso degli anni, l'obbligazione gravante sul chirurgo estetico poteva essere qualificata come un'obbligazione di mezzi, avendo il suo operato anche “una valenza curativa e non solo cosmetica”; b) era stato necessario, nel corso del giudizio, procedere alla nomina di due consulenti tecnici d'ufficio, i quali avevano accertato la sussistenza di una responsabilità “di grado lieve-moderato”, probabilmente correlata ad “un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesi”; c) gli ausiliari avevano ritenuto, in particolare, che fosse evidente il nesso di causalità, sul piano logico e temporale, oltre che su quello quantitativo e qualitativo, tra l'intervento di chirurgia plastica additiva alle mammelle effettuato nel corso del mese di maggio del 2013 e l'esito scaturitone, consistente sì in un discreto riempimento dei due seni dell'attrice -“chirurgia additiva con applicazione di protesi mammarie, terza misura di reggiseno concordata”- ma con “gli attuali disestetismi”; d) mancava -avevano soggiunto gli ausiliariuna fotografia antecedente all'intervento di mastoplastica additiva, ma doveva reputarsi plausibile “quanto riferito dall'attrice, ossia che i suoi seni -dopo due gravidanze, ma in una donna di trentuno anni all'epocafossero molto meno pieni e soprattutto lievemente penduli ed atonici”, di talché l'aspetto attuale delle mammelle di ### era “certamente conseguenza, e dopo ben otto anni, dell'intervento di chirurgia plastica realizzato da ### presso la struttura ### di Napoli”; e) ad ogni modo, gli ausiliari, segnalata la mancanza della cartella clinica, che non era stata mai consegnata dalla struttura privata presso la quale era stato eseguito l'intervento, dichiarata fallita, “che avrebbe consentito di conoscere le modalità dell'intervento e se ci fosse stata qualche complicazione intraoperatoria, oltre al tipo ed alla precisa grandezza delle protesi inserite”, avevano messo in evidenza che il risultato estetico, ossia il riempimento dei due seni, c'era stato e non era “molto sgradevole: il bordo, il doppio bordo sul polo inferiore delle due mammelle -per una non precisa e colposa allocazione delle protesiera visibile, ma appariva evidente solo alzando i due corpi mammari o di profilo”, così come era evidente “anche l'asimmetria colposa -a causa dell'inserimento delle protesidei due capezzoli”, sia pure in maniera tale da non ingenerare “un danno notevole estetico”; f) non era, invece, presente, nella paziente, alcuna evidente fobia o stato depressivo, né un turbamento o uno stato ansioso notevole, che, però, c'era probabilmente stato nei primi anni dopo l'intervento, per cui, “in assenza di un netto e chiaro riferimento tabellare”, come in quasi tutti i danni estetici, i consulenti tecnici d'ufficio avevano proceduto attraverso un ragionamento discrezionale ed analogico, comparando uno sfregio permanente, visibile di qualche centimetro in pieno volto ed attestato intorno al 5%, ed una mastectomia, ossia l'asportazione di un'intera mammella, tabellata tra il 10 ed il 20% a seconda dell'evidenza delle cicatrici residue, ed avevano concluso che il danno estetico della paziente fosse di moderata entità e valutabile tra il 7 e l'8%; g) tale danno era stato causato dall'imperizia -di grado lieve-moderato e probabilmente a causa di un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesidel professionista, non essendo emersa, invece, una sua responsabilità in termini di negligenza o imprudenza; h) l'attrice, quindi, aveva dato prova del titolo - l'effettuazione dell'intervento da parte di ### che, peraltro, costituiva una circostanza incontestataallegando i profili di inadempimento qualificato, consistiti nella imperita esecuzione dell'intervento, esitato nel “dislivello dell'allocazione delle due protesi l'una rispetto all'altra, con un'evidente asimmetria dei seni, oltre alla differente dimensione”, ed, all'esito delle indagini peritali, era emerso pure il nesso di causalità tra l'inadempimento qualificato ascritto al sanitario ed i danni lamentati, così assolvendo integralmente all'onere della prova su di lei gravante; i) non era stato assolto, invece, l'onere della prova gravante sul medico convenuto di dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento o la riconducibilità dei danni occorsi alla paziente a complicanze imprevedibili o, se prevedibili, non evitabili, anzi, militava nel senso confermativo della responsabilità del chirurgo la mancata produzione in giudizio della cartella clinica; l) quanto alla liquidazione del danno, considerata l'età dell'attrice -trentuno anni all'epoca dell'interventoe la percentuale di invalidità accertata dai consulenti tecnici d'ufficio, poteva esserle riconosciuta -in applicazione delle tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni micropermanentila somma di euro 18.840,00, di cui euro 4.709,71 per sofferenza soggettiva, “connessa al disagio da ritenersi presuntivamente provato, in ragione della particolare incidenza del risultato estetico sulla percezione di sé, patita dall'attrice”, oltre interessi, al saggio legale, dal giorno dell'intervento, sulla somma devalutata fino a quella data e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della sentenza; m) non poteva essere accolta, invece, la domanda relativa “all'inadeguatezza del consenso offerto dalla paziente”, non essendo stato dimostrato che, se fosse stata resa edotta di tutte le conseguenze che sarebbero derivate dall'intervento, non si sarebbe sottoposta ad esso, né era stata comprovata la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli correlate alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione; n) non erano risarcibili, infine, “i danni patrimoniali futuri, connessi alle spese di reiterazione dell'intervento”, né, tanto meno, “il cosiddetto danno patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale … consistito nelle spese di visite mediche resesi necessarie allo scopo di verificare ed arginare il danno da errato intervento” (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 10 a pagina 19).  8. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede ###essendo inficiate dalle critiche mosse -con i motivi di gravame in esamedall'appellante.  8.1. E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che non è possibile nutrire alcun dubbio -contrariamente a quanto sostenuto da ### riguardo alla correttezza dei risultati ai quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, i quali, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “ricordo dei fatti”, della “documentazione agli atti”, nonché dello “esame obiettivo generale” e dello “esame obiettivo locale”, hanno illustrato lo stato delle mammelle di ### con i disestetismi riscontrati, consistenti in una ptosi mammaria, nell'asimmetria di volume tra i due seni, nella motilità abnorme dei muscoli pettorali, nel double bubble e, cioè, in una deformità del doppio solco sulle mammelle (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri ### D'### ed ### da pagina 2 a pagina 7), evidenziando come l'aspetto attuale dei seni dell'appellata, caratterizzati anche da un'asimmetria tra i due capezzoli, fosse conseguenza dell'intervento eseguito da ### con imperizia “di grado lieve-moderato”, consistita probabilmente in “un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesi”, che aveva determinato un danno quantificabile, in virtù di un ragionamento analogico, nella misura del 7 o dell'8% (cfr. l'elaborato peritale redatto dai professionisti nominati dal Tribunale di Salerno, da pagina 8 a pagina 10), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, sulle cui osservazioni si sono soffermati adeguatamente, valutandole e confutandole, riguardo alle ragioni che li avevano indotti a formulare le conclusioni rassegnate (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 22 giugno 2021, da pagina 10 a ### dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui hanno descritto lo stato dei seni di ### ed hanno individuato, quantificandole in misura percentuale, le conseguenze scaturite dalla condotta imperita tenuta dal sanitario, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che li hanno ispirati nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i professionisti nominati in prime cure hanno illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti. 
Le ragioni di dissenso prospettate dall'appellante, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tuttosu considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dagli ausiliarinon sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dai consulenti tecnici d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativaa scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale. 8.2. Vale la pena di aggiungere, inoltre, che, relativamente alla lamentata disattenzione degli ausiliari, i quali non avrebbero tenuto conto, nel corso delle indagini espletate, della riproduzione fotografica dello stato pregresso dei seni dell'appellata, versata in atti da ### (cfr., allegata al fascicolo dell'appellante, la riproduzione fotografica alla quale si è or ora fatto cenno), i consulenti tecnici d'ufficio erano stati già sollecitati, con le osservazioni mosse avverso l'elaborato peritale, a visionarla, per cui non è possibile sostenere che non ne abbiano tenuto conto, avendo comunque confermato le conclusioni alle quali erano pervenuti. 
Peraltro, nella prima stesura dell'elaborato peritale (e, quindi, prima delle summenzionate osservazioni e delle conclusioni -ribadite anche dopo averle valutate precedentemente citate), gli ausiliari avevano fatto cenno - ponendo tali circostanze a fondamento dei loro accertamentia quanto riferito da ### riguardo allo stato dei suoi seni, che erano -dopo due gravidanze, ma in una donna di trentuno annimeno pieni e soprattutto lievemente penduli ed atonici, proprio come è possibile evincere dalla suddetta riproduzione fotografica, per cui non è possibile sostenere -ed è evidentemente anche per questo che i consulenti tecnici d'ufficio hanno confermato, pure nella stesura definitiva, le loro conclusioniche gli ausiliari abbiano fondato queste ultime su dati sbagliati o imprecisi. 
Relativamente, poi, alla cartella clinica, deve evidenziarsi - facendo seguito a quanto si è già accennato, sia pure con riferimento ad altri profili, nelle pagine che precedonoche, nonostante la sua mancanza, i consulenti tecnici d'ufficio sono riusciti comunque ad accertare la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli, verificatesi a danno della paziente, a causa dell'intervento eseguito da ### a prescindere, cioè, da tale documento, che avrebbe eventualmente potuto - qualora l'appellante lo avesse prodotto in giudiziofornire elementi a sostegno delle sue tesi, di talché, considerando la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, quale ricordata anche nella sentenza impugnata, è possibile affermare ancora una volta che ### ha dimostrato la sussistenza di un aggravamento delle sue condizioni ed il nesso causale di tale aggravamento con l'intervento eseguito dal professionista, mentre, viceversa, quest'ultimo non ha fornito la prova che avrebbe dovuto dare, non avendo versato in atti -e, questo, non è superfluo ribadirlo, è il senso delle osservazioni fatte, al riguardo, dal Tribunale di Salernonemmeno la cartella clinica. 
E ciò si deve affermare anche con riferimento a tutti gli altri eventi -evocati nelle sue difese dall'appellanteche potrebbero avere astrattamente avuto un'incidenza sulle condizioni della paziente, dei quali avrebbe dovuto dare dimostrazione il sanitario, contrariamente a quanto è avvenuto, non essendo emerso alcun elemento tale da permettere di ritenere che -a titolo esemplificativo### abbia avuto altre gravidanze o variazioni ponderali di una certa consistenza e, soprattutto, che abbiano in concreto inciso -tali presunti eventi sulla sua situazione.  8.3. Riguardo alla liquidazione dei pregiudizi occorsi all'appellata, giova rammentare che il Tribunale di Salerno - come ha expressis verbis ricordato nella sentenza impugnata ha applicato le tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni micropermanenti e, segnatamente, quelle elaborate nell'anno 2023, vigenti all'epoca della decisione, prendendo le mosse dalla misura percentuale - individuata dagli ausiliaridell'8% e tenendo conto dell'età della danneggiata, pari, al momento dell'intervento, a trentuno anni, quantificando il dovuto in euro 18.840,00, oltre accessori. ###, innanzi tutto, si è doluto, a proposito di tale liquidazione, della misura percentuale accertata dai consulenti tecnici d'ufficio, sulla scorta, tuttavia, di argomentazioni che non colgono nel segno e che, in ogni caso, non si rivelano condivisibili: gli ausiliari, infatti, prendendo le mosse da un criterio di tipo analogico ed, in particolare, valutando la misura percentuale quantificabile al cospetto di uno sfregio permanente, di qualche centimetro -e, quindi, non particolarmente consistentein pieno volto (5%) e quella tabellata per una mastectomia (tra il 10 ed il 20%, a seconda dell'evidenza delle cicatrici residue), sono addivenuti ad una quantificazione congrua, adeguata al caso concreto, perché i disestetismi che affliggono ### non sono paragonabili di certo ad una mastectomia, nemmeno in ipotesi di cicatrici residue non particolarmente antiestetiche, ma nemmeno ad uno sfregio permanente di qualche centimetro, ancorché visibile ed in pieno volto. 
I vizi ed i difetti che hanno caratterizzato l'opera professionale di ### d'altronde, hanno avuto conseguenze “di moderata entità” (e, quindi, non lieve), tanto è vero che sono visibili quando la paziente alza le braccia -o contrae i muscolie di profilo (circostanza, quest'ultima, di una certa gravità, soprattutto nel periodo estivo, anche quando si è vestiti, ma in maniera più scollata e leggera), essendo comunque evidenti -i suddetti vizi e difetti, o meglio, i disestetismi che ne sono derivati, tra cui anche la già segnalata asimmetria tra i due capezzoli, palesemente visibilesenza vestiti e, quindi, in occasioni più intime o di visite mediche o in tutti i casi, come, ad esempio, in ipotesi di docce in seguito ad attività ludiche o sportive, in cui è necessario spogliarsi.  8.4. Quanto, infine, alla somma riconosciuta a ### “per sofferenza soggettiva”, anch'essa oggetto delle lamentele di ### si rivelano del tutto condivisibili le ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a liquidarla, correlata al disagio, ma anche, con ogni probabilità, alla frustrazione, al senso di vergogna e della percezione - alteratadi sé, patiti dalla paziente, la quale, invece di porre rimedio a quello che evidentemente costituiva, per lei, un problema estetico da risolvere, si è trovata a confrontarsi addirittura con un peggioramento delle sue condizioni. 
Del resto, gli stessi consulenti tecnici d'ufficio, pur escludendo la sussistenza di uno stato patologico, di natura psichiatrica, o fobie o stati depressivi, hanno fatto cenno alla probabile presenza, nell'appellata, in maniera più intensa nella fase successiva all'intervento, di un turbamento e di uno stato di ansia di una certa consistenza, che, come è universalmente noto, non va mai disgiunto dalla sofferenza per una situazione che, invece di risolversi, si è addirittura aggravata.  9. Con il sesto motivo di gravame l'appellante si è doluto della condanna alle spese di lite, che, invece, sarebbero dovute essere compensate, in ragione della riduzione quantitativa della pretesa creditoria azionata e del rigetto di alcune domande risarcitorie proposte dalla danneggiata (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, alle pagine da 25 a 26).  10. Il Giudice di primo grado, invero, aveva richiamato, ai fini del governo delle spese di lite, il criterio della soccombenza, evidenziando che la liquidazione sarebbe avvenuta “tenendo conto del valore del decisum, dei parametri medi per tutte le voci, come liquidabili ai sensi del decreto ministeriale numero 55 del 2014, come modificato dal decreto ministeriale numero 147 del 2022”, mentre “le spese di consulenza tecnica d'ufficio” dovevano essere poste “a definitivo carico del convenuto” ( la sentenza impugnata, a pagina 19). 11. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tribunale di Salerno sono -anche in parte quasostanzialmente condivisibili, in quanto, fermo restando il divieto di porre a carico della parte vittoriosa le spese di lite, la statuizione inerente al loro governo ha natura eminentemente discrezionale (cfr. Cass. civ. n. 19613/17) ed, in ogni caso, può essere ispirata non solo dal criterio della soccombenza (tenendo a mente, peraltro, che la mera riduzione quantitativa delle pretese creditorie o risarcitorie azionate non è suscettibile di incidere su di essa), ma anche da quello di causalità, che rende ancor più condivisibile l'operato del Giudice di primo grado, atteso che l'instaurazione del giudizio è stata necessaria per la danneggiata, la quale, altrimenti, non avrebbe ottenuto la tutela delle sue ragioni, con il conseguente risarcimento per i danni cagionatile dall'appellante.  12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da ### deve essere rigettato.  13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  14. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto. 
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.   P.Q.M.  La Corte d'Appello di Salerno, ###, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre #### e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione ### 12 giugno 2025 

Il Giudice
estensore ### dott. ### dott.ssa


causa n. 1113/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Bruno, Giuliano Giuliana

M
2

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1626/2024 del 26-06-2024

... mare anziché i reggiseni specifici raccomandati dal chirurgo al fine di evitare la proliferazione batterica e il contatto con agenti patogeni esterni; - pertanto, la condotta dell'attrice aveva avuto rilevanza causale nella realizzazione del danno; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - la CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo doveva essere ritenuta inattendibile in quanto non aveva specificato il criterio e la metodologia di individuazione del rapporto di responsabilità tra professionista; - non erano state espresse le basi ed i criteri in base ai quali il danno permanente dell'attrice era stato determinato nella misura del 4%, né erano state indicate le linee guida violate e le tabelle di riferimento per la valutazione delle menomazioni di carattere micro-permanente e/o estetico; - infine, nella CTU non erano state riscontrate le osservazioni formulate dall'avv. ### in data ###; - in forza dell'art. 7, c. 1 L. n. 24/2017 la responsabilità della struttura sanitaria era fondata sugli artt. 1218 e 1228 c.c. (a cui erano stati ricollegati gli specifici obblighi assicurativi individuati dall'art. 10 della legge); - il comma 3 della menzionata legge (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE II CIVILE SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'### 26/06/2024 All'odierna udienza ad ore 09.00 davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### sono presenti i difensori delle parti (l'avv. ### per l'attrice, l'avv. ### in sostituzione del difensore del convenuto ### e l'avv. ### per la clinica ### che richiamano le conclusioni come in atti. 
Alle ore 10.10 compare l'avv. ### in sostituzione del difensore della ### che conferma le conclusioni in atti e nelle precedenti difese. 
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza. 
Il Giudice Registrato il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00
N. R.G. 9880/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9880/2019 avente il seguente ### responsabilità medica, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in via ### 64 - ### presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione. 
ATTRICE contro ### (P.I. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ### - ### presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  CONVENUTA e contro Registrato il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###/C - Quartucciu, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  CONVENUTO e contro ### (P.I. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###/A - ### presso lo studio del secondo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria in data ###, ### ha esposto quanto segue: - in data ### era stata ricoverata presso la ### s.r.l. per essere sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva con impianto di protesi ### 230 ml eseguito dal dott. ### - al risveglio dall'anestesia l'odierna attrice aveva sofferto di dolori lancinanti al petto, pertanto il suo ricovero era stato prolungato di circa una settimana dal personale medico; - rimosse le fasciature erano state rilevate perdite ematiche dal seno destro al quale era stata applicata una doppia garza in attesa della rimozione dei punti di sutura programmata per la settimana successiva; Registrato il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - al momento della dimissione dalla struttura sanitaria (non indicata nella cartella clinica), erano stati prescritti all'attrice farmaci antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, antiemorragici ma il dolore al seno destro e la perdita di secrezioni dalla ferita chirurgica erano proseguite, tanto da costringere l'attrice a tornare alla clinica ### dopo una settimana; - gli operatori sanitari avevano provveduto alla medicazione della ferita chirurgica dell'attrice rassicurandola sul regolare decorso post-operatorio e definendo le secrezioni un sieroma; - tuttavia, la situazione non era migliorata (persistendo sintomi già denunciati al personale medico quali febbre, ferita iperemica con tumefazione dolorosa e perdite continue di materiale purulento), pertanto in data ### l'attrice era stata sottoposta ad ulteriore visita da parte del dott.  ### - all'esito della visita il dott. ### aveva modificato la terapia antibiotica prescrivendo il nuovo farmaco antibiotico ad ampio spettro d'azione (###, ma senza offrire un resoconto in forma scritta delle condizioni di salute dell'attrice; - nei giorni seguenti l'attrice aveva sofferto iperpiressia, severa algia, tumefazione e limitazione funzionale della regione mammaria e dell'arto superiore destro, perciò fu costretta a trascorrere la maggior parte della giornata in decubito supino (con disturbo del sonno e conseguente stato d'ansia e alterazione del tono dell'umore); - l'attrice era stata sottoposta a due ulteriori visite da parte del dott. ### durante le quali il chirurgo aveva eseguito manovre di spremitura per svuotare le sacche settiche ed aveva prescritto (in totale assenza di accertamenti microbiologici) il precedente farmaco antibiotico che fino ad allora aveva sortito effetti totalmente infruttuosi; Registrato il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - non essendoci stati miglioramenti, in data ### il dott. ### aveva ricoverato l'attrice presso la clinica ### per effettuare la rimozione bilaterale della protesi mammaria (non menzionata nella cartella clinica), impegnandosi ad un impianto di protesi più grandi gratuito, eseguito in data ### presso la stessa clinica; - circa 15 giorni dopo l'intervento l'attrice aveva lamentato tumefazione, iperemia e calore a “termotatto” al seno sinistro, soprattutto in corrispondenza della cicatrice (di aspetto lucido e gravemente dolorabile) - informato della situazione il dott. ### aveva prescritto la prosecuzione della terapia antibiotica, confermandola anche alle visite del 24.08.2016 e 03.10.2016 ed eseguendo piccoli e assai dolorosi interventi di riposizionamento delle protesi; - non si erano verificati miglioramenti, permanendo febbricola, algia costante al seno sinistro, tumefazione iperemica, diastasi della ferita chirurgica con esposizione della protesi in corrispondenza del solco sottomammario, conseguente impossibilità di esporsi al sole ed indossare il reggiseno; - in seguito alla vicenda l'attrice aveva sviluppato un quadro psicopatologico caratterizzato da marcata inquietudine, attesa affannosa di un pericolo imminente ed indefinibile, apatia, ipoedonia, intensa deflessione della tonalità affettiva, riduzione dello slancio vitale; - il quadro si era poi evoluto comprendendo agitazione, sensazione di oppressione toracica, tachicardia e sudorazione associati alla vista degli esiti cicatriziali sul seno sinistro con esposizione della protesi (con conseguente paura della reazione negativa altrui alla vista delle deturpazioni in misura tale da determinare definitiva contrazione della sessualità e calo del desiderio); - in data ### l'attrice si era sottoposta a visita da parte di uno specialista medico chirurgo con studio in ### durante la quale il professionista viste le condizioni della ferita del seno sinistro ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 e l'esposizione della protesi aveva applicato una medicazione ed aveva suggerito l'espianto delle protesi quanto prima; - in data ### l'attrice era stata sottoposta all'intervento chirurgico di asportazione delle protesi eseguito presso la clinica ### dal dott. ### che durante il ricovero non aveva somministrato alcuna terapia antibiotica; - durante un controllo medico nel reparto di ### dell'### di ### il personale sanitario, riscontrata una forte infiammazione ed applicata la medicazione, aveva prescritto all'attrice ecografia mammaria ed un ciclo di 8 medicazioni sulla ferita del seno sinistro; - l'attrice aveva lamentato dismorfofobia causata dalle cicatrici sui seni, percepiti come svuotati, cadenti (con cute anelastica e pieghe in eccesso), asimmetrici e disomogenei, con forte e persistente dolore, più intenso al variare del clima e/o con la sudorazione; - inoltre, l'attrice aveva manifestato persistente ansia psico-somatica ed umore depresso, fobia nella fase di addormentamento con insonnia secondaria, tendenza ad evitare attività o situazioni evocativi dell'esperienza traumatica subita (timore di ospedali, ambulatori, ricoveri, cure mediche), costante imbarazzo per il rapporto sessuale con abolizione della libido; - dopo l'intervento di mastoplastica additiva del 05.04.2016 era derivata all'attrice un'infezione della ferita chirurgica sul seno destro che il ### nonostante i chiari segni (iperpiressia, tumefazione e suppurazione della ferita resistente alla terapia antibiotica) aveva trattato soltanto con antibiotico ad ampio spettro senza prescrivere esami colturali sulla evidente sede di infezione; - a fronte della persistente febbricola e suppurazione della ferita il ### non aveva neppure suggerito all'attrice di eseguire esami microbiologici e di rimanere sotto osservazione medica; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - per le causali in premessa doveva essere ritenuta la negligenza professionale del dott. ### ed il nesso eziologico tra questa con l'evento infausto subito dall'attrice; - nonostante la persistente infezione da microorganismi non identificati in data ### dott.  ### aveva comunque sottoposto l'attrice ad intervento chirurgico per l'espianto di entrambe le protesi per poi procedere il ### ad un secondo intervento con l'impianto di protesi più grandi, con comparsa, pochi giorni dopo, di una nuova infezione sul seno sinistro (ad ulteriore dimostrazione della negligenza professionale del convenuto); - il quadro clinico conseguente agli interventi del 05.04.2016 e 07.06.2016 era stato di natura iatrogena avendo l'attrice contratto le infezioni a entrambi i seni durante la degenza post-operatoria; - ulteriore elemento di negligenza professionale da parte del convenuto doveva essere individuato nella gestione della terapia farmacologica, con somministrazione del solo antibiotico ad ampio spettro (### 400 mg 1 cpr/die, sospeso per lunghi periodi), senza assistenza ambulatoriale, con notevole ritardo nella guarigione delle ferite chirurgiche; - l'attrice aveva sofferto un danno quantificabile (secondo la consulenza di parte) con riferimento all'invalidità permanente in misura pari al 15% mentre con riguardo all'inabilità temporanea il danno era quantificabile nei periodi di ospedalizzazione successivi alla dimissione del 05.04.2016 nonché in un periodo di 300 giorni da suddividere in parti uguali in I.T.P. al 50% e al 25%; - inoltre, l'attrice aveva subito un danno emergente pari alle spese per l'intervento di chirurgia estetica nonché per i farmaci e i cosmetici necessari alla guarigione delle infezioni persistenti e al miglioramento estetico delle cicatrici sui seni; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - dopo il tentativo di mediazione negativo l'attrice aveva promosso dinanzi a questo Tribunale procedimento per accertamento tecnico preventivo nei confronti della ### s.r.l. e del dott. ### - il procedimento, identificato al n. R.G. 1332/2018, si era svolto fra le parti sopra menzionate oltre che nei confronti della ### s.p.a. quale terza chiamata in causa dal dott.  ### concludendosi con dichiarazione di estinzione pronunciata all'udienza del 28.11.2019; - la consulenza tecnica d'ufficio aveva quantificato il danno subito dall'attrice come segue: a) 4% del danno biologico; b) 10 giorni di I.T.T.; c) 20 giorni di I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50%, 15 giorni di I.T.P. al 25%; d) spese mediche documentate ed euro 8.000,00 per sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo; - all'attrice avrebbe dovuto essere riconosciuto il danno morale, il danno esistenziale, le spese di C.T.U., di C.T.P., la spesa per il vecchio intervento infausto e le spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo; - la liquidazione del danno doveva essere calcolata come segue: e) euro 3.641,42 per 4% di danno biologico; f) euro 474,90 per n. 10 giorni di I.T.T.; g) euro 712,35 per n. 20 giorni di I.T.P.; h) euro 356,18 per n. 15 giorni di I.T.P.; i) euro 178,09 per n. 15 giorni di I.T.P.; j) euro 2.000,00 per danno morale; k) euro 3.000,00 per danno esistenziale; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 l) euro 8.000,00 per il nuovo intervento chirurgico: m) euro 4.000,00 per il vecchio intervento chirurgico; n) euro 3.660,00 (IVA compresa) per le spese di C.T.U.; o) euro 4.387,72 per le spese mediche e C.T.P.; per un totale di euro 30.410,66 oltre interessi e rivalutazione; - l'accettazione dell'attrice come paziente da parte della struttura sanitaria convenuta aveva determinato la conclusione di un contratto atipico di spedalità (pienamente provato dall'attrice), con conseguente responsabilità contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione delle prestazioni sanitarie; - la struttura sanitaria aveva avuto la responsabilità per i danni arrecati all'attrice dall'operato del medico chirurgo in quanto ausiliario della struttura medesima (in applicazione dell'art. 1228 c.c., che pone a carico dell'obbligato le conseguenze dell'inadempimento derivante dal fatto doloso o colposo degli ausiliari); - per risultare esente da responsabilità la struttura sanitaria avrebbe dovuto provare che l'intervento chirurgico aveva determinato la patologia sofferta dall'attrice per una causa imprevedibile ed inevitabile, tale da aver reso impossibile l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte; - l'art. 7, c.3 della legge n. 24/2017 (cd. "legge Gelli-Bianco”), aveva stabilito che: "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del ### civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” con conseguente responsabilità del ### nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - l'attrice aveva provato il fatto dannoso, il nesso di causalità tra condotta del medico e danno patito e la colpa del medico chirurgo; - la compagnia di assicurazione del dott. ### pur costituitasi in giudizio, non aveva mai presenziato ad alcuna udienza e non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria. 
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che il danno subito dalla signora ### è riconducibile alla condotta della ### s.r.l. e del dott. ### e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la ### s.r.l. ed il dott. ### (oltre alla compagnia di assicurazione ove ne dovesse ritenere fondati i presupposti) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora ### ossia al pagamento dell'importo di euro 30.410,66 oltre interessi e rivalutazione (ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare altresì i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze anche del presente giudizio oltre che del precedente; in via subordinata ed istruttoria: ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c., ove dovesse ritenere che le difese svelte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria e previa mutamento del rito, disporre rinnovo della C.T.U. (si indica sin d'ora come C.T. di parte il dott. ### affinché il consulente tecnico tenti la conciliazione tra le parti, provveda alla verifica dello stato dei luoghi e proceda all'accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa, determinando ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 a) le lesioni e le menomazioni riportate dalla signora ### in seguito ai fatti indicati nell'espositiva ed il lora nesso di causalità; il periodo di invalidità temporanea totale e parziale e l'eventuale sussistenza di esiti invalidanti di natura permanente con riferimento anche al danno esistenziale subito; b) l'entità della riduzione dell'integrità psico-fisica in sé considerata, c.d. danno biologico, e l'eventuale danno esistenziale; c) se sussista e, in case positivo, in quale misura, una riduzione dell'effettiva capacità di guadagno, sia in relazione alla concreta attività lavorativa svolta dal ricorrente che ad attività confacenti, concretamente, reperibili sul mercato di lavoro; d) se le spese mediche di cui ai documenti allegati sona congrue; e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il danno subito dalla signora ### è riconducibile alla condotta della ### s.r.l. e del dott. ### e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la ### s.r.l. ed il dott. ### (oltre alla compagnia di assicurazione ove ne dovesse ritenere fondati i presupposti) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora ### ossia al pagamento dell'importo di euro 30.410,66 oltre interessi e rivalutazione (ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare altresì i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio oltre che del precedente”. 
Con comparsa di costituzione e risposta in data ### si è costituita in giudizio l'### s.p.a., la quale ha sostenuto quanto segue: ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità del ricorso ex art.  702 bis per difetto di sommarietà dell'istruttoria (tanto che la stessa attrice aveva ipotizzato il mutamento di rito) considerata la complessità delle questioni proposte, degli accertamenti necessari in tema di responsabilità medica e del numero dei soggetti coinvolti; - l'inammissibilità della domanda dell'attrice proposta nei confronti della compagnia assicurativa anziché soltanto nei confronti del presunto responsabile del danno lamentato (considerata l'estraneità della compagnia al fatto dannoso) con conseguente improponibilità del giudizio; - sul piano sostanziale l'attrice non aveva mai acquistato alcun diritto nei confronti della compagnia assicurativa (avendo invocato un preteso diritto al risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, nei confronti del presunto autore del danno asseritamente patito) con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente assicurativo; - nel merito, aveva richiamato e fatto proprie tutte le difese del dott. ### finalizzate ad escludere le conseguenze patite dall'attrice potessero essere imputate alla clinica ### in generale e allo stesso professionista in particolare; - nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria la liquidazione del quantum si sarebbe dovuta basare esclusivamente sulle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa e non sul calcolo riportato dall'attrice; - in particolare, si sarebbe dovuto riconoscere il solo importo corrispondente al danno biologico oppure la somma di euro 8.000,00 dalla stessa attrice ritenuta sufficiente per eseguire un intervento chirurgico riparatore dei postumi dannosi; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, doveva essere ritenuta la responsabilità diretta e paritaria della clinica ### con eventuale rivalsa nei confronti del ### nella misura massima della metà; - infatti, sul punto la Suprema Corte di Cassazione insegna che “nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra ### e ### nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la ### risulti essersi obbligata” (Cass. Civ., 11.11.2019 n. 28987); - applicando l'insegnamento al caso di specie, non essendo state dedotte in causa macroscopiche deviazioni da protocolli interni e/o inescusabili gravi devianze del medico chirurgo dal programma operativo, la clinica ### avrebbe potuto agire in rivalsa nella misura del 50% nei confronti del ### - la polizza assicurativa n. ###0 stipulata il ### aveva previsto la garanzia a primo rischio assoluto, senza alcuna franchigia o scoperto, integrale per l'attività medica esercitata in proprio (extramoenia, cioè all'interno del proprio ambulatorio e comunque al di fuori di strutture sanitarie preposte istituzionalmente allo svolgimento di attività di cura e assistenza); - la polizza aveva garantito alle stesse condizioni sopra menzionate l'attività svolta in intramoenia, in forme tali da non comprendere assunzione di responsabilità delle strutture sanitarie tenute egualmente in responsabilità; - con riferimento all'attività svolta all'interno di A.S.L., casa di cura o struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità nei confronti dei pazienti, la polizza aveva previsto la garanzia a secondo rischio oltre il massimale della polizza dell'Ente operante anche in favore del medico o in assenza di ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 copertura della struttura solo in ipotesi di insolvenza dell'Ente stesso (art. 16 punti 2 e 3 del contratto assicurativo); - per la tipologia di attività sopra menzionata la copertura assicurativa aveva garantito anche il caso di esercizio da parte dell'Ente o del suo ### dell'azione di rivalsa nei confronti del medico per colpa grave; - era risultata pacifica in causa l'avvenuta esecuzione dell'attività professionale del dott.  ### presso una ### titolare di una copertura assicurativa e in bonis (ad abundantiam), circostanze idonee a qualificare la garanzia a secondo rischio (in presenza di polizza della struttura sanitaria), ovvero in mancanza ad escluderla del tutto (per difetto di insolvenza della clinica) e, pertanto, ad escludere l'operatività della polizza stipulata dalla chiamata in causa; - infatti, la clinica ### avendo consentito, organizzato e gestito l'attività medica in esame, doveva essere ritenuta egualmente responsabile delle sue conseguenze unitamente al medico curante (Cass. Civ. 11.01.2008 n. 577); - inoltre, la clinica ### doveva avere certamente stipulato una polizza R.C.P. a garanzia delle attività mediche, valida sia a favore proprio sia a favore del personale sanitario in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ripresa dalla contrattazione collettiva di categoria (ipotesi di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. nel quale il medico risulta effettivo beneficiario della garanzia); - l'operatività della copertura a secondo rischio era stata una condizione contrattuale praticata da numerosi enti assicurativi nel settore delle polizze assicurative della responsabilità professionale medica, riconosciuta dalla giurisprudenza (### Monza sentenza n. 3396/14, ### Milano sent.  24.10.2013 RG ###/2010; ### Roma sent. 16584/2015; #### sent. 3.2.2016 r.g.  n. 1299/2010); ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - l'art. 2 del contratto assicurativo aveva stabilito che “in caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente in secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni” e pertanto anche in forza della menzionata disposizione contrattuale rispetto alla polizza stipulata dalla clinica ### ed al suo massimale la chiamata in causa doveva essere considerata compagnia di secondo rischio; - ipotizzata l'operatività della polizza assicurativa, ai sensi degli artt. 16 e 18 del contratto l'assicurazione avrebbe coperto la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivante in via solidale; - qualora l'importo richiesto dall'attrice a titolo di risarcimento (pari a euro 30.410,66 oltre spese legali) fosse stato comprensivo anche del compenso professionale in origine pagato la cifra corrispondente in caso di condanna dell'assicurato al risarcimento non avrebbe potuto essere considerata il ristoro di un pregiudizio dell'attrice; - infatti, la polizza aveva coperto i danni arrecati a terzi nell'esecuzione dell'attività sanitaria, non il danno patito dallo stesso medico assicurato e tale doveva essere considerata l'eventuale restituzione all'attrice del compenso professionale in origine pagato; - l'operatività della polizza era condizionata alla valida espressione di consenso informato da parte del paziente prima del trattamento sanitario (art. 18 del contratto) ed in ogni caso doveva essere applicata una franchigia contrattuale del 10% rimanente a carico dell'assicurato seppure col massimo di euro 30.000,00 (art. 20); ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - la clinica ### (o, eventualmente, l'### di questa) non avrebbero potuto agire in rivalsa nei confronti del dott. ### in quanto avrebbe significato danneggiare proprio quel terzo a favore del quale la clinica aveva stipulato assicurazione per la responsabilità medica (come prescritto dalla legge e dalla contrattazione collettiva); - qualora la clinica ### non avesse ottemperato all'obbligo di stipulare polizza assicurativa a favore del medico a fortiori non avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti di costui, proprio per aver violato un obbligo di legge esponendo il dott. ### all'azione risarcitoria della paziente (pertanto il dott. ### avrebbe potuto opporre all'azione di rivalsa della ### eccezione di inadempimento all'obbligo di polizza assicurativa ex art. 1460 c.c.); - il contratto assicurativo sottoscritto dal dott. ### aveva avuto ad oggetto la garanzia solo per le richieste risarcitorie inviate dai pazienti, con esclusione delle domande di rivalsa della ### presso la quale il medico aveva svolto l'attività contestata, o dell'### di questa (art.  16 c.g.a., con la sola eccezione al comma 4 dello stesso articolo della rivalsa proposta in caso di colpa grave del medico, peraltro non dedotto nella presente causa). 
Tanto premesso, l'### s.p.a. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità del giudizio ex art.  702 bis, mutando il rito con ogni conseguente provvedimento; sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda direttamente proposta dalla sig.ra ### nei confronti di ### in via principale di merito, ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 rigettare la domanda proposta dalla sig.ra ### tanto con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio quanto in ordine all'ammontare dei danni protestati, ovvero escludere indebite duplicazioni tra il danno lamentato e la somma pretesa per il suo emendamento; nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità diretta e paritaria in capo a ### ed eventualmente accogliere la domanda di rivalsa nei confronti del dott. ### nella misura massima del 50%; in ogni caso accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ### o in subordine la sussistenza di una sola garanzia di secondo rischio, per i motivi spiegati nel par. F); accertare e dichiarare inoltre la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate nel par. G); nel caso in cui ### proponesse domanda di rivalsa nei confronti del dott. ### accertare e dichiarare la sua infondatezza e comunque la mancanza di copertura assicurativa in relazione ad essa, per le ragioni dedotte nel medesimo par. H); con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché IVA e CPA come per legge”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si è costituito il dott.  ### il quale ha sostenuto che: - con riferimento all'intervento del 05.04.2016 non era insorta alcuna complicazione che pertanto non era menzionata nella cartella clinica, né l'attrice era stata ricoverata per sette giorni, essendosi trattato di un intervento in regime ambulatoriale; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - non vi era stata perdita ematica dal seno destro, pertanto non erano state eseguite medicazioni, né era stato riferito un insopportabile dolore al seno (evocato dall'attrice nell'atto introduttivo); - in seguito alla normale complicanza data dal manifestarsi di un sieroma e di una successiva infezione (di origine tuttora sconosciuta) della tasca protesica resistente alla terapia antibiotica prescritta in data ### l'attrice era stata sottoposta ad intervento di rimozione delle protesi (in seguito a deiscenza della ferita chirurgica della mammella sinistra, con protesi esposta); - dalla documentazione prodotta era risultata la sottoposizione dell'attrice a visita di controllo presso lo studio del dott. ### (ma trattandosi di documenti privi di data non era stato provato il periodo e la fase della guarigione dell'attrice a cui la visita di controllo era riferita); - non era stata prodotta in giudizio alcuna certificazione psichiatrica, quantomeno del medico curante, attestante un problema di natura psichica tale da aver richiesto un supporto psicoterapeutico e/o farmacologico; - essendo risultato pacifico in causa il rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e la clinica ### l'eventuale responsabilità del medico convenuto avrebbe dovuto essere inquadrata nella disciplina dettata dall'art. 2043 c.c.; - infatti, ex art. 7 c. 3 L. n. 24/2017 “l'esercente la professione sanitaria ... risponde del proprio operato ai sensi dell'art 2043 del ### civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente” (con conseguente onere a carico dell'attrice di provare la colpa ed il danno conseguente); - la condotta del convenuto era stata immune da colpa in quanto la complicanza manifestata dall'attrice (deiscenza della cicatrice chirurgica con conseguente esposizione della protesi ed infezione ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 della stessa) era stata trattata correttamente, con terapia antibiotica ad ampio spettro ed intervento di espianto delle protesi, peraltro rimandato dalla stessa attrice; - infatti, senza l'iniziale opposizione dell'attrice l'intervento sarebbe stato risolutivo, senza alcuna rilevanza degli accertamenti microbiologici invocati dall'attrice (in quanto strumentali all'individuazione di una terapia antibiotica specifica, risolutiva secondo l'attrice) poiché la protesi infetta quale corpo estraneo e non vascolarizzato non avrebbe potuto essere raggiunta da nessun farmaco antibiotico specifico; - in seguito all'espianto la ferita chirurgica era guarita rapidamente ma in ogni caso l'infezione non avrebbe potuto avere origine da un contagio durante il ricovero ambulatoriale considerata l'esecuzione nella stessa sala operatoria di numerosi interventi della stessa specie prima e dopo quello dell'attrice (senza complicanze analoghe a quelle dell'attrice); - avrebbe dovuto ritenersi verosimile e probabile che l'attrice, disattendendo le raccomandazioni post-operatorie, avesse effettuato delle manovre tali da determinare una emorragia della tasca periprotesica (oppure un cedimento dei punti di sutura e riapertura della ferita), con conseguente ematoma e deiscenza della ferita ed esposizione della protesi; - le circostanze sopra menzionate sarebbero risultate ancor più verosimili considerando che l'attrice non aveva provato in giudizio l'attuazione della terapia post-operatoria prescrittale (depositando scontrini e/o ricevute di farmaci) ed era pubblicamente noto che non aveva osservato i prudenti comportamenti consigliati; - avuto riguardo alle linee guida della ### di ### ed ### (### doveva essere considerato che il buon esito dell'intervento cui si era sottoposta l'attrice era condizionato da una pluralità di fattori quali ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 1) i processi di guarigione e di cicatrizzazione, che continuano per mesi dopo l'intervento e non sono completamente controllabili dal ### né dal paziente; 2) le condizioni generali di salute e le abitudini di vita del paziente, la sua età, le caratteristiche specifiche della pelle e del tessuto sottocutaneo, l'aspetto fisico e le influenze ormonali ed ereditarie; - ancora, secondo le linee guida erano considerate possibili complicazioni di carattere generale l'emorragia, l'ematoma, il sieroma, l'infezione, le necrosi cutanee e la riapertura spontanea della ferita, tutte comunicate all'attrice in occasione della sottoscrizione del modulo di consenso informato; - infine, secondo le linee guida dovevano essere rispettate nel decorso post-operatorio le seguenti raccomandazioni: 3) il riposo, a letto con il busto rialzato, con particolare attenzione a non utilizzare i muscoli pettorali (ad esempio non forzare sulle braccia per alzarsi dal letto, non sollevare pesi, non mettersi alla guida etc.); 4) divieto di fumo (eventuali colpi di tosse avrebbero potuto indurre sanguinamenti e rottura dei punti di sutura con esposizione della ferita e conseguente infezione); 5) divieto di ogni tipo di attività sportiva, di esposizione diretta al sole o ad eccessive fonti di calore, di assunzione della posizione prona; - tanto premesso, era stato provato in giudizio che l'attrice, dalle pubblicazioni sui propri canali social, non aveva osservato nessuna delle raccomandazioni mediche più sopra menzionate, aveva esposto il seno al sole, frequentato piscine e luoghi non consoni ad una normale degenza, indossando costumi da mare anziché i reggiseni specifici raccomandati dal chirurgo al fine di evitare la proliferazione batterica e il contatto con agenti patogeni esterni; - pertanto, la condotta dell'attrice aveva avuto rilevanza causale nella realizzazione del danno; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - la CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo doveva essere ritenuta inattendibile in quanto non aveva specificato il criterio e la metodologia di individuazione del rapporto di responsabilità tra professionista; - non erano state espresse le basi ed i criteri in base ai quali il danno permanente dell'attrice era stato determinato nella misura del 4%, né erano state indicate le linee guida violate e le tabelle di riferimento per la valutazione delle menomazioni di carattere micro-permanente e/o estetico; - infine, nella CTU non erano state riscontrate le osservazioni formulate dall'avv. ### in data ###; - in forza dell'art. 7, c. 1 L. n. 24/2017 la responsabilità della struttura sanitaria era fondata sugli artt. 1218 e 1228 c.c. (a cui erano stati ricollegati gli specifici obblighi assicurativi individuati dall'art.  10 della legge); - il comma 3 della menzionata legge aveva fondato la responsabilità del medico sull'art. 2043 (salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale), operando una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. in caso di danno arrecato da professionista dipendente della struttura; - pertanto, al danneggiato era riconosciuta la possibilità di rivolgersi per l'intero direttamente nei confronti dell'ospedale e dell'assicurazione (il cui nominativo e contratto devono essere resi noti sul sito dell'ente in modo da permetterne la citazione a giudizio), evitando di adire il medico e di provarne la responsabilità con il regime del 2043 c.c.; - tanto premesso, l'attrice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese alla clinica ### e non anche al ### (che pertanto avrebbe dovuto essere estromesso per mancanza di legittimazione passiva sin dall'origine); ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - circa il quantum risarcitorio preteso dall'attrice, aveva formulato integrale richiamo alle difese svolte dalla clinica ### sul punto. 
Tanto premesso, il dott. ### ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del prof. ### il quale non avendo intrattenuto nessun rapporto contrattuale con la signora ### non può essere considerato nemmeno litisconsorte facoltativo, essendo preclusa alla ricorrente qualsivoglia azione diretta nei confronti del sanitario; condannare la signora ### al pagamento delle spese legali sostenute dal prof. ### sia per il presente giudizio che per quelle dell'### nel merito, in via principale, accertare l'assenza del nesso eziologico tra la condotta del prof. ### e i danni patiti dalla signora ### per essersi attenuto alle linee guida ed aver svolto in modo diligente alle rigide regole della professione medico-chirurgica; accertare che il quadro clinico comparso immediatamente dopo gli interventi del 05.04.2016 e del 07.06.2016 sia da ascrivere esclusivamente alla condotta post-operatoria (negligente, imprudente e contraria alle comuni regole igieniche) tenuta dalla signora ### e, per l'effetto, condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 co.2 c.p.c. per lite temeraria con condanna al risarcimento del danno a favore del resistente prof. ### nella somma che il ### determinerà secondo giustizia ed equità; in via subordinata, ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 nel caso in cui venga accertata la responsabilità medica del prof. #### condannare al risarcimento del danno in favore della ricorrente la sola ### sia per fatto proprio che per fatto dei propri ausiliari; in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio e di quello per Atp”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si è costituita in giudizio la ### s.r.l. sostenendo che: - nella CTU era stata individuata una responsabilità percentuale della clinica ### nella misura del 20% sul semplice presupposto della fornitura della sala operatoria e dell'assistenza pre e post-operatoria senza l'individuazione di un inadempimento delle obbligazioni sorte direttamente in capo alla struttura stessa (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) o dell'inadempimento all'obbligazione di fornire la prestazione medico-sanitaria da parte del medico, in qualità di ausiliario della clinica (ai sensi dell'art. 1228 c.c.); - in sede di accertamento tecnico preventivo la struttura convenuta aveva provato l'adempimento di tutte le proprie obbligazioni (producendo i registri e/o check list relativi alla sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici nelle date dell'intervento, i giorni 05.04.2016 e 19.10.2016); - era stato prodotto l'elenco dei ricoverati sottoposti a intervento il ###, fra i quali la paziente ### aveva sostenuto di non aver mai avuto alcuna complicanza pre o post-operatoria e di essere completamente soddisfatta dell'intervento subito; - erano stati prodotti entrambi i consensi informati sottoscritti dall'odierna attrice nelle data degli interventi (05.04.2016 e 19.10.2016) con i quali era stata resa edotta delle possibili complicanze e di ogni altra informazione rilevante; ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 - nel ricorso ex art. 702 bis del 19.12.2019 non era stata addebitata alla clinica alcuna condotta pregiudizievole a differenza di quanto prospettato dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, con mancanza di correlazione fra fatti posti a fondamento delle domande formulate nei due procedimenti e conseguente rigetto della pretesa attrice; - dalla prospettazione dei fatti fornita dall'attrice era risultato che nel periodo dal 07.06.2016 al 24.08.2016 la stessa fosse stata impossibilitata ad esporsi al sole ed intollerante ad ogni tipo di reggiseno; - tale ricostruzione era stata smentita dalle fotografie pubblicate dall'attrice sul social network ### nell'agosto/settembre del 2016, dalle quali la medesima era risultata intenta a esporsi al sole in diverse pose indossando uno stretto reggiseno senza lasciar trasparire una condizione di disagio psicologico; - la CTU aveva escluso la risarcibilità del danno esistenziale in quanto ristorato dal riconoscimento della somma di euro 8.000,00 necessaria per un altro intervento di mastoplastica additiva; - la CTU aveva soggiunto che l'importo calcolato per il nuovo intervento aveva tendenzialmente escluso la valutazione dell'invalidità permanente nella misura del 4% (scaturente dagli esiti cicatriziali degli interventi precedenti) in quanto il nuovo intervento avrebbe potuto ridurre quell'invalidità in maniera significativa; - la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice doveva essere ritenuta sproporzionata e del tutto infondata, anche in considerazione del ben più ridotto importo, pari ad euro 8.000,00 calcolato in ### Tanto premesso, la clinica ### aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 1) rigettare la domanda attrice così come formulata in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto; in via subordinata: 2) accertare e dichiarare che la responsabilità per il danno subito dalla signora ### a seguito degli interventi di mastoplastica additiva subiti in data ### e 19.10.2016 è riconducibile ad esclusiva responsabilità del dott. ### e, per l'effetto, condannare lo stesso e l'### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni che verranno accertati in corso di causa; in via ulteriormente subordinata, 3) nella denegata ipotesi in cui il ### dovesse accertare la responsabilità della ### s.r.l., condannare la stessa, in solido con il dott. ### e con l'### s.p.a., al risarcimento dei danni in favore della ricorrente in misura non superiore a euro 8.000,00 o nella diversa misura che dovesse accertarsi in corso di causa e comunque in misura non superiore ai danni accertati nella CTU depositata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RAC n. 1332/2018 in data ###; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente procedimento e di quello ex art. 696 bis c.p.c. RAC n. 1332/2018”. 
Con ordinanza in data ### è stata disposta la conversione del rito, poiché la natura della causa richiedeva una trattazione non sommaria. 
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stato acquisito il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 1332/2018, quindi è stata tenuta a decisione all'udienza del ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 26.06.2024 con assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.  ****** 
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del ### devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni sollevate dalla ### Le eccezioni sono infondate. 
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni del dott. ### poiché la legge 8 marzo 2017 n. 24 (disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) prevede l'azione diretta del soggetto danneggiato.  ###. 12 della legge ### - ### così dispone: “fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”. 
Nel caso di specie, dalle difese della ### deve ritenersi non contestata l'esistenza e l'efficacia della polizza per responsabilità professionale sottoscritta dal sanitario, che peraltro non è stata prodotta nel fascicolo telematico, cosicché deve ritenersi non documentata l'asserita franchigia.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00
La compagnia di ### ha peraltro eccepito l'inoperatività della polizza per la responsabilità professionale stipulata dal dott. ### sostenendo che la polizza assicurativa stipulata dal sanitario fosse di secondo rischio, esistendo certamente una polizza assicurativa stipulata dalla clinica e non essendo provata la sua insolvenza.  ### deve essere disattesa in quanto affinché un contratto di assicurazione possa operare “in eccesso” rispetto a un'altra polizza è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. 
Nel caso di specie l'assicurazione personale stipulata da un medico operante nel nosocomio è volta difatti a coprire la responsabilità civile del medico stesso, avendo ad oggetto evidentemente un rischio diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della struttura ospedaliera, cosicché manca il presupposto per l'operatività della garanzia “a secondo rischio”. 
La compagnia di assicurazioni ha inoltre sostenuto che, in caso di operatività della polizza di assicurazioni, la compagnia dovrebbe essere chiamata a rispondere unicamente della parte di responsabilità ascrivibile all'assicurato. 
Anche questa eccezione è infondata in ragione della responsabilità solidale del medico e della struttura ospedaliera per i danni cagionati al paziente, salvo il diritto di rivalsa dell'ospedale nei confronti del sanitario in caso di dolo o colpa grave (per il quale tuttavia il ### non si può pronunciare poiché non vi è stata domanda). 
In proposito, l'art. 7 della citata legge ### prevede: 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché' attraverso la telemedicina.   3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 
Passando al merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta. 
Alla luce delle risultanze della CTU a firma del dott. ### deve infatti essere accertata la responsabilità professionale dal dott. ### per gli interventi di chirurgia estetica eseguiti nei confronti di ### Nella loro relazione il dott. ### (medico legale) e il dott. ### (specialista in chirurgia plastica) hanno ricostruito la storia clinica della paziente, la quale ra stata sottoposta ai seguenti interventi: 1) 05.04.2016: mastoplastica additiva con incisioni sottomammarie in tumescenza fredda; 2) 02.05.2026: rimozione protesi; 3) 07.06.2016: mastoplastica additiva con esiti di infezione protesica in tumescenza fredda; 4) 19.10.2016: rimozione protesi in tumescenza fredda.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 ### hanno esposto che il caso clinico della ### sia un caso relativo ad infezione protesica clinicamente accertabile sia dopo il primo che dopo il secondo intervento di mastoplastica additiva in conformità alle linee guida della materia. 
A seguito del primo intervento di mastoplastica additiva, la ### aveva manifestato segni evidenti di una grave infezione con esposizione alla protesi mammaria destra, per la quale la condotta terapeutica da seguire era l'espianto e l'esame colturale batteriologico, utilizzando l'aspirato periprotesico e i campioni biotici ottenuti durante la rimozione dello stesso, al fine di individuare l'agente patogeno ed eradicare l'infezione. 
Tale condotta terapeutica, in base alle medesime linee guida, consente di eradicare l'infezione con guarigione dei tessuti coinvolti e della ferita chirurgica, mentre un nuovo impianto protesico può essere eseguito dopo 3-12 mesi all'esito di una accertata guarigione. 
Nel caso di specie, invece, è stato eseguito un nuovo impianto dopo appena un mese dalla rimozione del precedente, senza eseguire un esame ecografico né un esame microbiologico e senza analizzare gli indici dell'infiammazione né prima né dopo il primo espianto. 
A seguito del secondo impianto la paziente ha nuovamente manifestato chiari segni di infezione mammaria, questa volta sinistra, ed anche in questo caso non è stato eseguito alcun esame microbiologico per individuare l'agente responsabile dell'infezione, ma è stata prolungata per mesi una terapia antibiotica empirica. 
In questo periodo la paziente è stata esposta al rischio ulteriore di diffusione dell'infezione nei tessuti circostanti ed ha portato ad una necrosi della cute ai margini della ferita con vistoso esito cicatriziale nel solco sottomammario sinistro. 
La condotta del dott. ### pertanto, è stata caratterizzata da imperizia sotto i seguenti punti: ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 1) dopo il primo impianto non sono stati eseguiti gli esami colturali delle secrezioni sulla ferita nel seno destro, inoltre non è stata eseguita una ecografia con drenaggio ed esame colturale allo scopo di individuare l'agente patogeno; 2) al momento del primo espianto non sono stati eseguiti esami bioptici necessari per eseguire gli esami colturali ed individuare una terapia antibiotica mirata ad eradicare l'infezione; 3) prima del secondo impianto protesico non si è atteso il periodo minimo a consentire la completa guarigione e non sono stati eseguiti gli esami di laboratorio di ruotine che avrebbero consentito di individuare l'infezione ancora in atto; 4) dopo il secondo impianto protesico, è stato impiegato troppo tempo prima del secondo espianto e ciò aveva portato ad esiti cicatriziali più marcati ed evidenti in corrispondenza della ferita nel seno sinistro. 
Si può pertanto concludere che l'attrice ### a seguito dei due interventi di mastoplastica additiva e delle altrettante rimozioni delle protesi, ha riportato esiti cicatriziali permanenti che si pongono causalmente in relazione con la condotta imperita del sanitario. 
Le risultanze della CTU in merito alla tipologia dei due interventi chirurgici di mastoplastica additiva ed alle conseguenze derivate sulla persona della paziente devono essere condivise, in quanto sono state tratte a seguito di approfondite indagini da due tecnici del settore sulla base della documentazione medica prodotta in atti, avendo altresì i CTU preso specifica posizione in merito alle osservazioni dei periti di parte. 
Deve pertanto ritenersi che la condotta posta in essere dal dott. ### abbia avuto efficacia causale e che la presenza di pregressi e concomitanti elementi di fatto non avessero contribuito sul piano concausale a produrre l'evento dannoso.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 Insegna la Suprema Corte in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso (…) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (### 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011 Rv. 618882 - 01). 
Insegna, inoltre, le Suprema Corte che, in tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso fosse o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 Rv. 645834 - 01). 
Nel caso di specie, si deve ritenere che la tecnica utilizzata dal dott. ### negli interventi abbia costituito la causa del lamentato pregiudizio, mentre la situazione pregressa non è stata idonea ad escludere il nesso causale tra la condotta imperita del sanitario e l'evento dannoso.  ### parte, sono rimasti allo stato di mera allegazione asseriti comportamenti della paziente che, omettendo di seguire le prescrizioni ricevute, avrebbero cagionato o aggravato il pregiudizio patito. 
In particolare, deve escludersi che l'esposizione al sole della ### nel mese di agosto del 2016 - documentata dalle fotografie prodotte in atti dalla clinica ### - abbiano avuto efficacia causale del danno, poiché le condotte omissive e commissive del sanitario risalgono al trimestre aprile/giugno 2016, quando si era già consolidato il danno causato dalle condotte del sanitario, mentre non è provato che la condotta della ### avesse aggravato il pregiudizio già realizzato. 
Pertanto, il pregiudizio ai danni della ### deve ritenersi provato in causa sotto il profilo fattuale ed eziologico, come conseguenza delle inadempienze del sanitario, alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche). 
Infatti, in caso di mancata attuazione della condotta dovuta (come nel caso di specie in cui l'esame bioptico estemporaneo è prescritto dal protocollo operatorio chirurgico), la sussistenza della relazione eziologica non può che essere ipoteticamente dedotta alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso poteva o meno ritenersi idoneo - in quanto causalmente efficiente - ad impedire ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 l'evento dannoso (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010). 
Insegna infatti la Suprema Corte in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 Rv. 645834 - 02). 
Del danno cagionato alla ### sono responsabili in solido ex art. 2055 c.c. il medico che ha operato nell'ambito della struttura sanitaria (che, ancorché non fondata sul contratto ma sul contatto sociale, ha natura di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, sulla base di un autonomo contratto c.d. di spedalità, la struttura sanitaria (responsabile per il fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.). 
Costituisce pacifico principio di diritto nella giurisprudenza del Corte di legittimità ( SS.UU. n. 9556/2002 conf. Cass. 13066/2004) che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. ovvero all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 13953 del 14 Giugno 2007). 
Pertanto, la casa di cura privata risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del paziente per l'inadempimento della prestazione posta direttamente a suo carico, nonché per l'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale proprio ausiliario necessario, a prescindere dall'esistenza di un rapporto organico di lavoro subordinato. 
La chiamata ### conformemente alla chiamata di terzo proposta dal convenuto ### ex art. 1916 c.c., è obbligata a tenere indenne il medico dagli importi che questi dovrà pagare all'attrice come conseguenza dell'intervento in forza della polizza di assicurazione per la responsabilità civile pacificamente sottoscritta con la ### mentre non è stata documentata dall'### l'esistenza di franchigia e limitazioni di responsabilità. 
Si deve infatti ritenere incluso nella polizza il rischio di un danno estetico, conseguente ad intervento di chirurgia plastica, dovuto ad errore tecnico nell'intervento.  ****** 
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dall'attrice.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 - Ordinanza 23469 del 28/09/2018 Rv. 650858). 
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del ### di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione. 
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal ### di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 (Cass. n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015). 
Alla luce delle valutazioni svolte dal ### è stato pacificamente accertato che dalle lesioni subite dalla danneggiata in conseguenza dell'intervento chirurgico sono derivati danni così quantificati: Tabella di riferimento 2023-2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni ### di invalidità permanente 4% Punto base danno permanente € 939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 54,80 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 4.178,26 Invalidità temporanea totale € 548,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 822,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 411,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 205,50 Totale danno biologico temporaneo € 1.986,50 Danno morale (33,33%) € 2.054,71 Spese mediche € 4.387,00 Altre spese € 8.000,00 ###: € 20.606,47 ### totale dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice è pertanto all'importo sopra indicato, nel quale devono essere comprese le spese sanitarie documentate pari a euro 4.387,00 ed il ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 costo medio di un intervento chirurgico per un nuovo impianto con la parziale correzione del pregiudizio pari ad euro 8.000,00 a cui devono essere sommati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore (capitale rivalutato + interessi: € 26.815,00). 
Insegna la Suprema Corte, con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, che quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima, sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass., Sez. U., 17.2.1995, n. 1712). 
Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici ### dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale. 
Al fine dell'individuazione e quantificazione del danno provocato dal ritardato adempimento, per contro, può farsi riferimento, anche in assenza di prova di un danno di diversa, ed eventualmente di maggiore entità, ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri. 
Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza anche di questo ### può presumersi che l'attrice, nel periodo in esame, avrebbe investito il denaro in titoli o in depositi, lucrando un interesse medio annuo. 
Conseguentemente, il danno da inadempimento è liquidabile in via equitativa, tenuto conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse medio sul valore originario del danno, determinato ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 sulla base degli indici ### incrementato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del comportamento dannoso e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario (la formula: [(CF-I+CI)/2*T/100/365*G], in cui CF è il capitale rivalutato, I è la rivalutazione relativa all'ultimo giorno, CI è il capitale iniziale, T è il tasso di interesse, G è il numero complessivo dei giorni). 
Nell'ambito della valutazione equitativa imposta dall'art. 2056 c.c. deve cioè "tenersi conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra l'illecito ed il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo" (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n° 1712). 
Le spese del giudizio e dell'ATP sostenute dall'attrice, liquidate in dispositivo, e quelle per la CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico delle parti convenute secondo la regola della soccombenza. 
La chiamata ### in forza della polizza per responsabilità professionale sottoscritta dal sanitario, deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato ### degli importi da questi dovuti a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice.  ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00 P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione: 1) accertata la responsabilità solidale dei convenuti, condanna ### e la ### in solido al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 26.815,00 per le causali in premessa; 2) condanna l'### a tenere indenne #### dall'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attrice; 3) condanna ##### ed ### in solido al rimborso delle spese processuali in favore di ### che si liquidano in complessivi euro 7.986,00 (di cui euro 5.363,00 per il giudizio ed euro 2.623,00 per l'###, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico di ##### ed ### in solido le spese per la CTU separatamente liquidate.  ### 26/06/2024 Il Giudice dott. ### il: 24/07/2024 n.5962/2024 importo 804,00

causa n. 9880/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Corso Paolo

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