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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Salerno, ###, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa ### Presidente dott. #### dott. #### rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1113 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### come in atti domiciliato, ### E ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### come in atti domiciliata, ### avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 3916/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 25 luglio 2024. CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. ### 1. Con atto del 20 ottobre 2024, ### proponeva appello, affidandone l'accoglimento a sei motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3916/24, pubblicata in data 25 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un intervento estetico di mastoplastica additiva, non eseguito a regola d'arte, e lo aveva condannato al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 18.840,00, oltre accessori e spese di lite. 2. Costituitasi in giudizio, ### impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione. 3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza, formulata dall'appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate -ai sensi degli articoli 342 e 348 bis del codice di procedura civileda ### ( la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 gennaio 2025, a pagina 5). 1.1. ### d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto ### abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 7 a pagina 26, in cui ### in maniera sufficientemente chiara e dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata). 1.2. ### di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata. 1.3. Parimenti, non è configurabile l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in quanto l'impugnazione -ancorché non fondatanon è ancorata a difese ictu oculi pretestuose, illogiche o contraddittorie. 2. ### proposto ### passando al merito della controversia, non è fondato ed, in quanto tale, deve essere rigettato. 3. Con i primi due motivi di gravame -esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame, soprattutto sotto il profilo dell'onere della prova l'appellante ha fatto presente che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità del professionista fosse di tipo contrattuale -inquadrandola nell'alveo del contatto sociale e attenuando, in tal modo, l'onere probatorio gravante sull'attricenonostante fosse già avvenuta, all'epoca di instaurazione del giudizio (5 luglio 2018), la modifica normativa -ad opera della legge ### entrata in vigore in data 1° aprile 2017- in virtù della quale il sanitario rispondeva ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che avesse agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, diversamente da quanto era avvenuto nel caso di specie, in cui ### aveva concordato l'intervento direttamente con la struttura denominata ### di Napoli; b) il Tribunale di Salerno, inoltre, aveva ritenuto che la mancanza della cartella clinica costituisse un elemento idoneo ad aggravare la posizione del professionista, richiamando il principio di vicinanza della prova non solo nei confronti della struttura privata, ma anche del medico convenuto, senza considerare che l'omessa produzione di tale documento era dipesa all'indisponibilità di esso, come aveva sostenuto -e dimostratola stessa attrice, la quale aveva documentato le richieste avanzate alle autorità competenti, che non avevano avuto alcun esito, anche per il fallimento della struttura sanitaria presso la quale era stata eseguita l'operazione (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 7 a pagina 15). 4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in rilievo che: a) la disciplina dettata dalla legge ### entrata in vigore in data 1° aprile 2017, aveva ridisegnato il regime della responsabilità, che, per le strutture sanitarie, continuava ad essere di tipo contrattuale, mentre, per gli esercenti la professione sanitaria, doveva essere ricondotta nell'alveo di quella aquiliana, salvo la stipula di un apposito contratto con il paziente; b) tale disciplina, però, non poteva essere applicata retroattivamente, in virtù della regola generale prevista dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, atteso che “il principio dell'irretroattività della legge comportava che la legge nuova non potesse essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita”; c) e ciò a maggior ragione nel caso in cui la suddetta applicazione potesse incidere “sugli effetti già verificatisi del fatto passato” o potesse “togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso”, dovendosi propendere, invece, per la prefata applicazione retroattiva “ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenuti alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, dovessero essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li aveva generati, in modo da restare escluso che, attraverso tale applicazione, fosse modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”; d) nel caso di specie, era evidente che l'applicazione della legge ### a fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore avrebbe inciso negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo ingiustificatamente, in tal modo, il legittimo affidamento dei consociati riguardo al regime contrattuale della responsabilità del medico; e) conseguentemente, le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovevano continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, dovendosi applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico, in quanto fondata sulla teoria del contatto sociale; f) di talché, in relazione all'onere della prova, stante la natura contrattuale della responsabilità, dovevano essere applicati i principi generali affermati in sede di legittimità, a mente dei quali al paziente era richiesto di dimostrare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover comprovare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, mentre il medico -o l'ente ospedaliero o la struttura sanitariaera tenuto a dimostrare che la prestazione era stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile; g) nella vicenda in esame, non era stato assolto l'onere gravante sul medico convenuto di comprovare la corretta esecuzione dell'intervento, nonché la riconducibilità dei danni occorsi alla paziente a complicanze imprevedibili o, se prevedibili, non evitabili, anzi, militava nel senso confermativo della responsabilità del sanitario la mancata produzione in giudizio della cartella clinica, l'accesso alla quale era risultato impossibile all'attrice, come dalla stessa sostenuto e documentato; h) del resto, l'incompletezza della cartella clinica costituiva una circostanza di fatto valutabile ed utilizzabile dall'autorità giudiziaria adita per ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'operato del medico ed il danno patito dal paziente proprio quando tale incompletezza avesse reso impossibile l'accertamento relativo alla sussistenza del suddetto nesso eziologico ed il professionista avesse comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, e ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova; i) la mancanza della cartella clinica, infatti, rendeva certamente più gravoso l'assolvimento dell'onere della prova da parte del paziente, il quale non aveva altro modo per dare evidenza delle specifiche modalità esecutive dell'intervento, che, comunque, nel caso di specie, i consulenti tecnici d'ufficio avevano ricavato empiricamente a seguito dell'esame della perizianda e degli atti di causa (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 10 e da pagina 14 a 5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno non sono suscettibili di essere rivisitate criticamente in questa sede ###essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale e probatorio emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante. 5.1. Vale la pena di rammentare, innanzi tutto, che - richiamate pedissequamente le argomentazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, pienamente condivisibili, con riferimento all'irretroattività della legge ### le norme dettate, in materia di responsabilità sanitaria, dagli articoli 3, comma primo, del decreto legge numero 158 del 2012, convertito dalla legge numero 189 del 2012 (legge ###, e dall'articolo 7, comma terzo, della legge numero 24 del 2017 (legge ####, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore ( Cass. civ. n. 28994/19). 5.2. Quanto, invece, all'omessa produzione della cartella clinica, una lettura attenta della motivazione che sorregge la decisione permette di arguire che il Giudice di primo grado -il quale, non a caso, ha discettato di “aggravamento” della posizione di ### l'abbia valutata, evocando il principio di vicinitas della prova, operante sia per la struttura sanitaria, che per il medico, quale mero elemento ulteriore -e, quindi, non decisivorispetto a quelli, presi in considerazione anche dai consulenti tecnici d'ufficio, che comunque deponevano, nel caso concreto (ed al di là dei riferimenti, rinvenibili nella decisione, ai principi giurisprudenziali in voga in materia di cartella clinica), per la sussistenza di un danno risarcibile e del nesso eziologico tra la condotta del sanitario ed i pregiudizi occorsi alla paziente.
Alteris verbis, l'onere della prova gravante su ### -come è stato sostanzialmente detto nella sentenza impugnata e come sarà ribadito nelle pagine che seguonoè stato assolto, potendo la cartella clinica fornire, tutt'al più, elementi a suffragio delle tesi di ### il quale avrebbe dovuto dimostrare di avere correttamente eseguito l'intervento e, cioè, di non essere i danni subiti dalla paziente addebitabili al suo operato. 6. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame - esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, inerenti all'accertamento del vulnus patito da ### ed alle voci di danno riconosciutelel'appellante ha messo in evidenza che: a) il Tribunale di Salerno aveva fondato il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, che aveva erroneamente discettato di “una responsabilità dell'operatore di grado lieve-moderato e probabilmente a causa di un errore nel modellare la tasca dove era stata inserita la protesi”, in virtù di mere supposizioni e non certo di dati certi e riscontri oggettivi; b) aveva depositato “la rappresentazione fotografica dello stato preoperatorio e dello stato postoperatorio della paziente”, che permetteva di desumere la preesistenza di fattori determinanti il fenomeno antiestetico del double bubble, trattandosi di seno cadente già prima dell'intervento; c) era stata omessa la valutazione di tale documentazione fotografica, né erano state prese in considerazione le molteplici concause che avrebbero potuto determinare l'inestetismo denunciato dalla paziente, avendo gli ausiliari meramente riferito quanto dichiarato da ### la quale si sarebbe “immediatamente lamentata del risultato”, senza tenere conto del fatto che, nei controlli successivi all'intervento, erano state riscontrate condizioni fisiche normali; d) non era stato accertato, altresì, se, successivamente all'intervento, la paziente avesse avuto gravidanze o variazioni ponderali di una certa consistenza, che avrebbero potuto incidere -anch'essesulla ptosi delle mammelle; e) la valutazione del danno, inoltre, stante l'assenza di un netto e chiaro riferimento tabellare, era poco condivisibile, in quanto i consulenti tecnici d'ufficio, in forza di un ragionamento discrezionale ed analogico -comparando uno sfregio permanente, visibile di qualche centimetro in pieno volto ed attestato intorno al 5%, ed una mastectomia, tabellata tra il 10 ed il 20 %- avevano ritenuto che il pregiudizio estetico occorso a ### fosse di moderata entità e che fosse valutabile tra il 7 e l'8 %; f) tale valutazione era errata, dovendo essere riconosciuta, tutt'al più, una percentuale inferiore al 5%, avendo gli stessi consulenti tecnici d'ufficio ritenuto che si trattasse di uno sfregio non immediatamente visibile, né si rinveniva, nella decisione, alcun riferimento alla percentuale utilizzata per la quantificazione del danno; g) era stato inopinatamente accertato il diritto della paziente ad ottenere pure la somma di euro 4.709,71, a titolo di sofferenza soggettiva, nonostante non fosse stato dimostrato alcunché riguardo a particolari sofferenze connesse al danno de quo ( l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, da pagina 15 a pagina 23). 7. Il Giudice di primo grado, invero, aveva osservato che: a) “con riferimento al profilo di inadempienza sollevato da parte attrice per lo svolgimento dell'opera professionale eseguita”, occorreva rammentare che, in virtù di un'evoluzione giurisprudenziale avvenuta nel corso degli anni, l'obbligazione gravante sul chirurgo estetico poteva essere qualificata come un'obbligazione di mezzi, avendo il suo operato anche “una valenza curativa e non solo cosmetica”; b) era stato necessario, nel corso del giudizio, procedere alla nomina di due consulenti tecnici d'ufficio, i quali avevano accertato la sussistenza di una responsabilità “di grado lieve-moderato”, probabilmente correlata ad “un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesi”; c) gli ausiliari avevano ritenuto, in particolare, che fosse evidente il nesso di causalità, sul piano logico e temporale, oltre che su quello quantitativo e qualitativo, tra l'intervento di chirurgia plastica additiva alle mammelle effettuato nel corso del mese di maggio del 2013 e l'esito scaturitone, consistente sì in un discreto riempimento dei due seni dell'attrice -“chirurgia additiva con applicazione di protesi mammarie, terza misura di reggiseno concordata”- ma con “gli attuali disestetismi”; d) mancava -avevano soggiunto gli ausiliariuna fotografia antecedente all'intervento di mastoplastica additiva, ma doveva reputarsi plausibile “quanto riferito dall'attrice, ossia che i suoi seni -dopo due gravidanze, ma in una donna di trentuno anni all'epocafossero molto meno pieni e soprattutto lievemente penduli ed atonici”, di talché l'aspetto attuale delle mammelle di ### era “certamente conseguenza, e dopo ben otto anni, dell'intervento di chirurgia plastica realizzato da ### presso la struttura ### di Napoli”; e) ad ogni modo, gli ausiliari, segnalata la mancanza della cartella clinica, che non era stata mai consegnata dalla struttura privata presso la quale era stato eseguito l'intervento, dichiarata fallita, “che avrebbe consentito di conoscere le modalità dell'intervento e se ci fosse stata qualche complicazione intraoperatoria, oltre al tipo ed alla precisa grandezza delle protesi inserite”, avevano messo in evidenza che il risultato estetico, ossia il riempimento dei due seni, c'era stato e non era “molto sgradevole: il bordo, il doppio bordo sul polo inferiore delle due mammelle -per una non precisa e colposa allocazione delle protesiera visibile, ma appariva evidente solo alzando i due corpi mammari o di profilo”, così come era evidente “anche l'asimmetria colposa -a causa dell'inserimento delle protesidei due capezzoli”, sia pure in maniera tale da non ingenerare “un danno notevole estetico”; f) non era, invece, presente, nella paziente, alcuna evidente fobia o stato depressivo, né un turbamento o uno stato ansioso notevole, che, però, c'era probabilmente stato nei primi anni dopo l'intervento, per cui, “in assenza di un netto e chiaro riferimento tabellare”, come in quasi tutti i danni estetici, i consulenti tecnici d'ufficio avevano proceduto attraverso un ragionamento discrezionale ed analogico, comparando uno sfregio permanente, visibile di qualche centimetro in pieno volto ed attestato intorno al 5%, ed una mastectomia, ossia l'asportazione di un'intera mammella, tabellata tra il 10 ed il 20% a seconda dell'evidenza delle cicatrici residue, ed avevano concluso che il danno estetico della paziente fosse di moderata entità e valutabile tra il 7 e l'8%; g) tale danno era stato causato dall'imperizia -di grado lieve-moderato e probabilmente a causa di un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesidel professionista, non essendo emersa, invece, una sua responsabilità in termini di negligenza o imprudenza; h) l'attrice, quindi, aveva dato prova del titolo - l'effettuazione dell'intervento da parte di ### che, peraltro, costituiva una circostanza incontestataallegando i profili di inadempimento qualificato, consistiti nella imperita esecuzione dell'intervento, esitato nel “dislivello dell'allocazione delle due protesi l'una rispetto all'altra, con un'evidente asimmetria dei seni, oltre alla differente dimensione”, ed, all'esito delle indagini peritali, era emerso pure il nesso di causalità tra l'inadempimento qualificato ascritto al sanitario ed i danni lamentati, così assolvendo integralmente all'onere della prova su di lei gravante; i) non era stato assolto, invece, l'onere della prova gravante sul medico convenuto di dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento o la riconducibilità dei danni occorsi alla paziente a complicanze imprevedibili o, se prevedibili, non evitabili, anzi, militava nel senso confermativo della responsabilità del chirurgo la mancata produzione in giudizio della cartella clinica; l) quanto alla liquidazione del danno, considerata l'età dell'attrice -trentuno anni all'epoca dell'interventoe la percentuale di invalidità accertata dai consulenti tecnici d'ufficio, poteva esserle riconosciuta -in applicazione delle tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni micropermanentila somma di euro 18.840,00, di cui euro 4.709,71 per sofferenza soggettiva, “connessa al disagio da ritenersi presuntivamente provato, in ragione della particolare incidenza del risultato estetico sulla percezione di sé, patita dall'attrice”, oltre interessi, al saggio legale, dal giorno dell'intervento, sulla somma devalutata fino a quella data e rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della sentenza; m) non poteva essere accolta, invece, la domanda relativa “all'inadeguatezza del consenso offerto dalla paziente”, non essendo stato dimostrato che, se fosse stata resa edotta di tutte le conseguenze che sarebbero derivate dall'intervento, non si sarebbe sottoposta ad esso, né era stata comprovata la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli correlate alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione; n) non erano risarcibili, infine, “i danni patrimoniali futuri, connessi alle spese di reiterazione dell'intervento”, né, tanto meno, “il cosiddetto danno patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale … consistito nelle spese di visite mediche resesi necessarie allo scopo di verificare ed arginare il danno da errato intervento” (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 10 a pagina 19). 8. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede ###essendo inficiate dalle critiche mosse -con i motivi di gravame in esamedall'appellante. 8.1. E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che non è possibile nutrire alcun dubbio -contrariamente a quanto sostenuto da ### riguardo alla correttezza dei risultati ai quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, i quali, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “ricordo dei fatti”, della “documentazione agli atti”, nonché dello “esame obiettivo generale” e dello “esame obiettivo locale”, hanno illustrato lo stato delle mammelle di ### con i disestetismi riscontrati, consistenti in una ptosi mammaria, nell'asimmetria di volume tra i due seni, nella motilità abnorme dei muscoli pettorali, nel double bubble e, cioè, in una deformità del doppio solco sulle mammelle (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri ### D'### ed ### da pagina 2 a pagina 7), evidenziando come l'aspetto attuale dei seni dell'appellata, caratterizzati anche da un'asimmetria tra i due capezzoli, fosse conseguenza dell'intervento eseguito da ### con imperizia “di grado lieve-moderato”, consistita probabilmente in “un errore nel modellare la tasca dove poi era stata inserita la protesi”, che aveva determinato un danno quantificabile, in virtù di un ragionamento analogico, nella misura del 7 o dell'8% (cfr. l'elaborato peritale redatto dai professionisti nominati dal Tribunale di Salerno, da pagina 8 a pagina 10), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, sulle cui osservazioni si sono soffermati adeguatamente, valutandole e confutandole, riguardo alle ragioni che li avevano indotti a formulare le conclusioni rassegnate (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 22 giugno 2021, da pagina 10 a ### dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui hanno descritto lo stato dei seni di ### ed hanno individuato, quantificandole in misura percentuale, le conseguenze scaturite dalla condotta imperita tenuta dal sanitario, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che li hanno ispirati nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale i professionisti nominati in prime cure hanno illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.
Le ragioni di dissenso prospettate dall'appellante, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tuttosu considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dagli ausiliarinon sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dai consulenti tecnici d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativaa scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale. 8.2. Vale la pena di aggiungere, inoltre, che, relativamente alla lamentata disattenzione degli ausiliari, i quali non avrebbero tenuto conto, nel corso delle indagini espletate, della riproduzione fotografica dello stato pregresso dei seni dell'appellata, versata in atti da ### (cfr., allegata al fascicolo dell'appellante, la riproduzione fotografica alla quale si è or ora fatto cenno), i consulenti tecnici d'ufficio erano stati già sollecitati, con le osservazioni mosse avverso l'elaborato peritale, a visionarla, per cui non è possibile sostenere che non ne abbiano tenuto conto, avendo comunque confermato le conclusioni alle quali erano pervenuti.
Peraltro, nella prima stesura dell'elaborato peritale (e, quindi, prima delle summenzionate osservazioni e delle conclusioni -ribadite anche dopo averle valutate precedentemente citate), gli ausiliari avevano fatto cenno - ponendo tali circostanze a fondamento dei loro accertamentia quanto riferito da ### riguardo allo stato dei suoi seni, che erano -dopo due gravidanze, ma in una donna di trentuno annimeno pieni e soprattutto lievemente penduli ed atonici, proprio come è possibile evincere dalla suddetta riproduzione fotografica, per cui non è possibile sostenere -ed è evidentemente anche per questo che i consulenti tecnici d'ufficio hanno confermato, pure nella stesura definitiva, le loro conclusioniche gli ausiliari abbiano fondato queste ultime su dati sbagliati o imprecisi.
Relativamente, poi, alla cartella clinica, deve evidenziarsi - facendo seguito a quanto si è già accennato, sia pure con riferimento ad altri profili, nelle pagine che precedonoche, nonostante la sua mancanza, i consulenti tecnici d'ufficio sono riusciti comunque ad accertare la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli, verificatesi a danno della paziente, a causa dell'intervento eseguito da ### a prescindere, cioè, da tale documento, che avrebbe eventualmente potuto - qualora l'appellante lo avesse prodotto in giudiziofornire elementi a sostegno delle sue tesi, di talché, considerando la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, quale ricordata anche nella sentenza impugnata, è possibile affermare ancora una volta che ### ha dimostrato la sussistenza di un aggravamento delle sue condizioni ed il nesso causale di tale aggravamento con l'intervento eseguito dal professionista, mentre, viceversa, quest'ultimo non ha fornito la prova che avrebbe dovuto dare, non avendo versato in atti -e, questo, non è superfluo ribadirlo, è il senso delle osservazioni fatte, al riguardo, dal Tribunale di Salernonemmeno la cartella clinica.
E ciò si deve affermare anche con riferimento a tutti gli altri eventi -evocati nelle sue difese dall'appellanteche potrebbero avere astrattamente avuto un'incidenza sulle condizioni della paziente, dei quali avrebbe dovuto dare dimostrazione il sanitario, contrariamente a quanto è avvenuto, non essendo emerso alcun elemento tale da permettere di ritenere che -a titolo esemplificativo### abbia avuto altre gravidanze o variazioni ponderali di una certa consistenza e, soprattutto, che abbiano in concreto inciso -tali presunti eventi sulla sua situazione. 8.3. Riguardo alla liquidazione dei pregiudizi occorsi all'appellata, giova rammentare che il Tribunale di Salerno - come ha expressis verbis ricordato nella sentenza impugnata ha applicato le tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesioni micropermanenti e, segnatamente, quelle elaborate nell'anno 2023, vigenti all'epoca della decisione, prendendo le mosse dalla misura percentuale - individuata dagli ausiliaridell'8% e tenendo conto dell'età della danneggiata, pari, al momento dell'intervento, a trentuno anni, quantificando il dovuto in euro 18.840,00, oltre accessori. ###, innanzi tutto, si è doluto, a proposito di tale liquidazione, della misura percentuale accertata dai consulenti tecnici d'ufficio, sulla scorta, tuttavia, di argomentazioni che non colgono nel segno e che, in ogni caso, non si rivelano condivisibili: gli ausiliari, infatti, prendendo le mosse da un criterio di tipo analogico ed, in particolare, valutando la misura percentuale quantificabile al cospetto di uno sfregio permanente, di qualche centimetro -e, quindi, non particolarmente consistentein pieno volto (5%) e quella tabellata per una mastectomia (tra il 10 ed il 20%, a seconda dell'evidenza delle cicatrici residue), sono addivenuti ad una quantificazione congrua, adeguata al caso concreto, perché i disestetismi che affliggono ### non sono paragonabili di certo ad una mastectomia, nemmeno in ipotesi di cicatrici residue non particolarmente antiestetiche, ma nemmeno ad uno sfregio permanente di qualche centimetro, ancorché visibile ed in pieno volto.
I vizi ed i difetti che hanno caratterizzato l'opera professionale di ### d'altronde, hanno avuto conseguenze “di moderata entità” (e, quindi, non lieve), tanto è vero che sono visibili quando la paziente alza le braccia -o contrae i muscolie di profilo (circostanza, quest'ultima, di una certa gravità, soprattutto nel periodo estivo, anche quando si è vestiti, ma in maniera più scollata e leggera), essendo comunque evidenti -i suddetti vizi e difetti, o meglio, i disestetismi che ne sono derivati, tra cui anche la già segnalata asimmetria tra i due capezzoli, palesemente visibilesenza vestiti e, quindi, in occasioni più intime o di visite mediche o in tutti i casi, come, ad esempio, in ipotesi di docce in seguito ad attività ludiche o sportive, in cui è necessario spogliarsi. 8.4. Quanto, infine, alla somma riconosciuta a ### “per sofferenza soggettiva”, anch'essa oggetto delle lamentele di ### si rivelano del tutto condivisibili le ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a liquidarla, correlata al disagio, ma anche, con ogni probabilità, alla frustrazione, al senso di vergogna e della percezione - alteratadi sé, patiti dalla paziente, la quale, invece di porre rimedio a quello che evidentemente costituiva, per lei, un problema estetico da risolvere, si è trovata a confrontarsi addirittura con un peggioramento delle sue condizioni.
Del resto, gli stessi consulenti tecnici d'ufficio, pur escludendo la sussistenza di uno stato patologico, di natura psichiatrica, o fobie o stati depressivi, hanno fatto cenno alla probabile presenza, nell'appellata, in maniera più intensa nella fase successiva all'intervento, di un turbamento e di uno stato di ansia di una certa consistenza, che, come è universalmente noto, non va mai disgiunto dalla sofferenza per una situazione che, invece di risolversi, si è addirittura aggravata. 9. Con il sesto motivo di gravame l'appellante si è doluto della condanna alle spese di lite, che, invece, sarebbero dovute essere compensate, in ragione della riduzione quantitativa della pretesa creditoria azionata e del rigetto di alcune domande risarcitorie proposte dalla danneggiata (cfr. l'atto d'appello del 20 ottobre 2024, alle pagine da 25 a 26). 10. Il Giudice di primo grado, invero, aveva richiamato, ai fini del governo delle spese di lite, il criterio della soccombenza, evidenziando che la liquidazione sarebbe avvenuta “tenendo conto del valore del decisum, dei parametri medi per tutte le voci, come liquidabili ai sensi del decreto ministeriale numero 55 del 2014, come modificato dal decreto ministeriale numero 147 del 2022”, mentre “le spese di consulenza tecnica d'ufficio” dovevano essere poste “a definitivo carico del convenuto” ( la sentenza impugnata, a pagina 19). 11. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tribunale di Salerno sono -anche in parte quasostanzialmente condivisibili, in quanto, fermo restando il divieto di porre a carico della parte vittoriosa le spese di lite, la statuizione inerente al loro governo ha natura eminentemente discrezionale (cfr. Cass. civ. n. 19613/17) ed, in ogni caso, può essere ispirata non solo dal criterio della soccombenza (tenendo a mente, peraltro, che la mera riduzione quantitativa delle pretese creditorie o risarcitorie azionate non è suscettibile di incidere su di essa), ma anche da quello di causalità, che rende ancor più condivisibile l'operato del Giudice di primo grado, atteso che l'instaurazione del giudizio è stata necessaria per la danneggiata, la quale, altrimenti, non avrebbe ottenuto la tutela delle sue ragioni, con il conseguente risarcimento per i danni cagionatile dall'appellante. 12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da ### deve essere rigettato. 13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 14. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M. La Corte d'Appello di Salerno, ###, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre #### e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione ### 12 giugno 2025 Il Giudice
estensore ### dott. ### dott.ssa
causa n. 1113/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Bruno, Giuliano Giuliana