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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 879/2025 del 24-12-2025

... ###. I ricorrenti danno atto che estingueranno il conto corrente ### cointestato #######, procedendo alla divisione del saldo al netto delle spese di chiusura a seguito dell'estinzione del mutuo che avverrà con la vendita della casa familiare. Le parti danno atto che il predetto conto corrente sarà dedicato esclusivamente al pagamento della rata del mutuo e delle eventuali utenze ancora in essere fino alla vendita della casa familiare. I coniugi si impegnano a non prelevare dal predetto conto corrente tramite carta di credito o prelievo presso sportelli bancari alcuna somma per effettuare pagamenti diversi da quelli sopraindicati a partire dalla firma del presente atto. Entrambi i coniugi si impegnano ciascuno a versare nel conto - 6 - una somma mensile dagli stessi concordata per pagare le predette spese fino all'estinzione del conto. Ciascuno dei coniugi verserà il proprio stipendio in separato conto a sé intestato.” * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE 1. Con ricorso depositato congiuntamente ### e ### che si sono sposati a #### il ###, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che da tale unione sono nati i figli ### (### - (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - N. R.G. 4113/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### rel. ed est.  dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente ### ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4113/2025 promosso da: ### nata il ### ad ### rappresentata e difesa dall'avv. ### MOLINARO; e ### nato il ### a ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### OGGETTO: ### e [divorzio].  CONCLUSIONI: “che l'Ill.mo Tribunale adito, disposta la prima udienza per trattazione scritta, voglia pronunciare sentenza per la separazione consensuale dei coniugi, ordinando l'annotazione della relativa pronuncia presso il Registro dell'### di ### competente, alle seguenti ### 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione.  2) Il figlio minore ### verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario presso le abitazioni di entrambi e residenza anagrafica presso la madre.  - 2 - Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al: 2.1) ###À: - Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. 
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. 
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo. 
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.  - Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari; a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori; a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.  2.2) DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI Il minore, che è ospite del convitto ### dell'### a ### dal lunedì al sabato, in quanto è tesserato nella squadra A.S. Gubbio 1910 di calcio e disputa il torneo ### categoria ### 16 ###, girone C, trascorrerà il fine settimana con pernottamento alternandosi tra i rispettivi domicili dei genitori.  ### le vacanze natalizie entrambi i genitori alterneranno ogni anno tra loro la settimana dal 25 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con il figlio la seconda settimana starà con il predetto anche la ### di ### con pernottamento. 
I genitori trascorreranno, durante le festività pasquali, due giorni con il figlio alternando tra loro ogni anno il sabato e la ### con il Lunedì dell'### ed il martedì successivo con pernottamento. 
Alterneranno tra loro le festività infrannuali ed eventuali ponti.  ### le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni per ciascun mese, anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversa - 3 - determinazione tenuto conto dell'attività sportiva/scolastica del ragazzo. In caso di malattie, il minore trascorrerà il periodo sino a guarigione presso il genitore con cui deve trascorrere il fine settimana. 
Ciascun genitore provvederà personalmente ad andare a prendere e a riaccompagnare il figlio ### a ### durante il proprio weekend di spettanza.  3) Con riferimento all'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio ### stante l'organizzazione sopra esposta, i ricorrenti concordano sul mantenimento in forma diretta da ciascun genitore, con spese di natura straordinaria da dividere nella misura pari al 50%, sulla base del ### vigente in materia presso il Tribunale di ### che di seguito viene integralmente trascritto: a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante; 2) cure dentistiche presso strutture pubbliche; 3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal ### 4) tickets sanitari; b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; 2) cure termali e fisioterapiche; 3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal ### 4) farmaci particolari; c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; 2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; 3) gite scolastiche senza pernottamento; 4) trasporto pubblico; 5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto); d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; 2) corsi di specializzazione; 3) gite scolastiche con pernottamento; 4) corsi di recupero e lezioni private; 5) alloggio presso la sede universitaria; e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; - 4 - 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; 2) spese di custodia (baby-sitter); 3) viaggi e vacanze. 
Per il rimborso delle predette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.  4) il figlio ### maggiorenne, non economicamente autosufficiente, in quanto frequentante il quinto anno dell'### di ### indirizzo musicale, ha dichiarato di voler vivere presso il padre mantenendo la frequentazione con la propria madre in forma libera, previo accordo con la stessa. 
La signora ### corrisponderà la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne. La somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ### Il figlio ### ha accettato di ricevere l'assegno di mantenimento sul conto corrente a lui intestato. Le spese di natura straordinaria andranno divise tra i ricorrenti nella misura pari al 50%, sulla base del ### vigente in materia presso il Tribunale di ### e di cui al punto 3.  5) ### unico universale per i figli verrà diviso al 50% tra le parti.  6) La casa coniugale di proprietà di entrambe le parti, sita in ### via ### n. 5, è stata posta in vendita dai ricorrenti, che hanno affidato mandato congiunto all'### 3 Elle di ### per vendere detta abitazione ad un prezzo non inferiore ad ### 125.000,00. I ricorrenti si danno atto che con la somma incassata, al netto delle spese dell'agenzia immobiliare, si procederà all'estinzione del mutuo gravante sul predetto immobile acceso presso ### 4721104 cointestato e con residuo al 29 settembre 2025 di euro 41.833,73; La somma residua verrà divisa al 50% tra le parti. 
I ricorrenti si impegnano a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 10 ottobre 2025.  7) I ricorrenti dichiarano altresì di aver già proceduto alla divisione di alcune cose di proprietà comune, in ciò intendendosi ricompresi, i mobili, gli arredi e gli oggetti personali. Altre verranno lasciate nella casa familiare o in un deposito e verranno successivamente divise tra le parti. 
I ricorrenti si danno atto che si procederà alla disdetta delle utenze contestualmente al trasferimento dalla casa coniugale e si impegnano a saldare le fatture che perverranno a chiusura nella misura del 50%.  - 5 - Nella stessa misura si procederà per la ### che maturerà sino alla data della vendita e di altri fornitori (a titolo esemplificativo: piattaforme televisive/streaming; telepass). 
Il cane meticcio di nome ### di proprietà della signora ### sarà collocato presso la stessa con spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi e possibilità per il sig. ### di tenerlo con sé quando vorrà.  8) I ricorrenti rinunciano espressamente a richiedere l'uno nei confronti dell'altra qualsivoglia somma a titolo di contributo nel rispettivo mantenimento, essendo attualmente entrambi percettori di adeguati redditi propri; 9) I ricorrenti danno atto che le auto (### targata ### e ### targata ### risultano entrambe intestate alla signora ### entrambe acquistate in regime di comunione legale dei beni. Al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla separazione personale dei coniugi, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la signora ### si impegna a cedere l'auto #### (nr. Telaio ###) al sig. ### entro quindici giorni dalla emissione della sentenza di separazione; 10) I ricorrenti prestano sin da ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di espatrio per fini turistici in favore dell'altro coniuge e del figlio minore.  11) I ricorrenti danno atto che risulta cointestato agli stessi il: - conto corrente ### cointestato ####### con residuo in negativo alla data del 25/09/2025 di euro 685,59 e relativa carta di credito relativa al CC 1614 (ultime 4 cifre) intestata a ### con residuo in negativo per pagamenti rateali e acquisti alla data del 21/09/2025 di euro 2.795,16; e sono in essere, i seguenti finanziamenti: - prestito #### intestato a ### con residuo al 30 settembre euro 1212,34. 
Tutti i finanziamenti verranno estinti integralmente da entrambe le parti al 50% entro e non oltre il ###. 
I ricorrenti danno atto che estingueranno il conto corrente ### cointestato #######, procedendo alla divisione del saldo al netto delle spese di chiusura a seguito dell'estinzione del mutuo che avverrà con la vendita della casa familiare. 
Le parti danno atto che il predetto conto corrente sarà dedicato esclusivamente al pagamento della rata del mutuo e delle eventuali utenze ancora in essere fino alla vendita della casa familiare. I coniugi si impegnano a non prelevare dal predetto conto corrente tramite carta di credito o prelievo presso sportelli bancari alcuna somma per effettuare pagamenti diversi da quelli sopraindicati a partire dalla firma del presente atto. Entrambi i coniugi si impegnano ciascuno a versare nel conto - 6 - una somma mensile dagli stessi concordata per pagare le predette spese fino all'estinzione del conto. 
Ciascuno dei coniugi verserà il proprio stipendio in separato conto a sé intestato.” * * * * 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE 1. Con ricorso depositato congiuntamente ### e ### che si sono sposati a #### il ###, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che da tale unione sono nati i figli ### (### - ###/07/2007) e ### (### - AN - 11/01/2010) e che con il tempo la vita matrimoniale è divenuta intollerabile essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.  2. ### è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.  3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al ### ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data ###.  4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. 
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. 
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.  5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento godendo entrambi di adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (in favore del quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, di € 250,00 mensili) ed il secondogenito ancora minorenne (in favore del quale le parti hanno previsto il mantenimento diretto, in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore) . 
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di ### Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.  - 7 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del ### affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio ### può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ### e ### i quali hanno contratto matrimonio a #### il ###, trascritto nel Registro dello ### del Comune di #### al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate; ordina all'### di ### del Comune di #### di procedere alle annotazioni di legge; dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. 
Spese al definitivo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2025 ### rel.   dott. ### n. 4113/2025

causa n. 4113/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Corinaldesi

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1595/2025 del 12-11-2025

... scorta delle somme effettivamente confluite nel suo conto corrente postale a titolo di compenso erogato dalla società (allegato 3 alla perizia), di euro 22.517,00 nell'anno 2022 (pari a 1.876,00 euro mensili) e di euro 17.316,00 nell'anno 2023 (pari a 1.443 euro mensili). Tuttavia, proprio sulla scorta dei dati forniti dal perito d'ufficio, è plausibile ritenere che le entrate economiche del sig. ### con le quale egli ha fatto fronte al pagamento degli assegni di mantenimento (euro 13.200,00 annui), alle spese straordinarie per i figli (calcolati in euro 2.400,00) e alle proprie spese personali (calcolate, in via presuntiva, in euro 9.600,00), siano state superiori rispetto a quanto dichiarato al ### essendo emersi accrediti di denaro contante e provvigioni per complessivi euro 8.242,00 nel 2022 ed euro 11.061,00 nel 2023 (v. allegato 4 alla perizia). E' anche emerso che il ricorrente continua a non essere gravato da spese fisse abitative e non sopporta più l'esborso di euro 450,00 per i due finanziamenti accesi nell'anno della separazione, uno con ultima scadenza 4.05.2024 e l'altro con ultima scadenza 4.05.2025 (doc. 9 fascicolo ricorrente; pagg. 7-8 perizia). Per quanto riguarda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ###ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5331/2022 R.G. avente ad oggetto: “domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da ### nato a #### il ###, residente in ####, ### M. Marzotto nr. 23, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### nr. 1, giusta procura allegata al ricorso Ricorrente contro ### nata a ### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.   Resistente AVV. ### quale curatore speciale del minore ### nato a ### il ###, c.f. ### con l'intervento del ###, in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### difesa di ### ha concluso come segue: “Nel merito, già dichiarata, giusta sentenza non definitiva nr. 947/2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori ### e ### trascritto nei ### dello ### del Comune di ### al nr. 8 P. II. S. B. anno 2007, preso atto di quanto emerso in sede istruttoria, accogliersi le seguenti ### 1) i figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e continueranno a risiedere presso l'abitazione della madre; 2) il signor ### potrà vedere e tenere con sé il figlio ### secondo le seguenti modalità, come concordate tra i due genitori in sede di consulenza, a. il venerdì (dal termine della scuola fino alle 22/22.30) nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza materna, mentre nella settimana successiva l'intero fine settimana dal venerdì (dopo la scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. ### eventuali variazioni condivise all'esito dei nuovi orari delle attività che ### andrà a frequentare e degli impegni scolastici; b. per ### diventato maggiorenne, con lo stesso calendario di cui al punto che precede con la flessibilità di prendere accordi in autonomia con il padre rispetto ad impegni personali che si inseriranno nella sua vita; c. i figli trascorreranno con il padre due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; con una maggior flessibilità quanto a ### in ragione della raggiunta maggiore età; d. i figli trascorreranno il giorno di ### con entrambi i genitori, seppur in momenti diversi, ossia trascorrendo il pranzo con la madre, al termine del quale nel pomeriggio la madre provvederà a portare i figli a casa del padre, e la cena con il padre, così da mantenere la tradizione che li ha visti in questi anni a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; e. durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, i figli trascorreranno con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; f. I figli trascorreranno con il padre, ad anni alternati con la madre, il giorno di ### e di ### g. i figli trascorreranno con il padre la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno; h. Eventuali variazioni dei giorni e degli orari di visita dovranno essere comunicate e concordate direttamente ed esclusivamente tra i genitori almeno tre giorni prima, salvo imprevisti; i. Stabilirsi che gli eventi rilevanti nella vita di un genitore che abbiano risvolti nella vita dei figli (come nuovi compagni, cambi di lavoro) debbano essere comunicati all'altro, preferibilmente prima che questi ne vengano a conoscenza. Parimenti stabilirsi che ogni questione ed eventi rilevante relativo alla socialità di ### e ### (nuovi amici, frequentazioni, compagni, etc.) siano condivisi tra i genitori.  3) il signor ### contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla sig.ra ### un assegno mensile di € 400,00 per ciascun figlio, anche in ragione di quanto emerso a seguito della CTU contabile ovvero nella misura di € 500,00 quale somma determinata da questo Tribunale con ordinanza del 27.1.2023, ovvero nella diversa ritenuta di Giustizia tenendo conto della modifica del calendario di cui ai punti che precedono e dell'esito dell'istruttoria entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ### 4) entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di ### che le parti dichiarano di conoscere. Ciò nella misura del 50% ciascuno. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese. Al termine di ogni mese, ciascun genitore provvederà a inviare via mail all'altro un elenco delle spese sostenute con i relativi giustificati e, fatta salva la compensazione, il rimborso dovrà reciprocamente avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di rendicontazione.  5) Atteso l'esito della CTU contabile , richiamato quanto verbalizzato all'udienza del 28.11.2024 nonché la Giurisprudenza già citata nei precedenti scritti difensivi, e, dunque, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, nulla quale contributo al reciproco mantenimento; con conseguente revoca del contributo mensile di € 200,00 posto a carico del ricorrente e a favore della signora ### disposto con provvedimento del 27.01.2023 di questo Tribunale e condanna della signora alla restituzione di quanto sino ad oggi percepito per carenza dei presupposti ab origine, come sempre sostenuto dal ricorrente, ex Cass. Civ. SS. UU.  ###/22.  6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”. 
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###. 
La difesa di ### ha concluso come segue: “Previo rigetto di ogni diversa istanza, eccezione e domanda, ### il Tribunale di #### 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ###ri ### e ### in data ###, ordinando all'### di Stato civile competente le relative trascrizione ed annotazioni; 2) Alla luce della CTU e del successivo percorso svolto dai ### sociali competenti, affidarsi il figlio minore ### alla ###ra ### in regime di affidamento esclusivo; 3) In via gradata rispetto alla domanda sub. 2, affidarsi il figlio minore ### ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con residenza dello stesso, come del figlio ### maggiorenne non economicamente autosufficiente, presso la madre; 4) Nulla regolamentarsi in punto diritto di visita, sia in caso di accoglimento della domanda sub. 2 sia in caso di accoglimento della domanda sub. 3, in ragione del fatto che il figlio minore ### non intende vedere il padre e comunque non lo sta ne' vedendo ne' frequentando, secondo quanto oggettivizzato in sede di CTU e di quanto emerso durante il percorso svolto presso i ### sociali competenti; 5) Stabilirsi e determinarsi l'importo del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del #### nella somma di € 650,00 / € 700,00 quanto ad ### e di € 550,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia quanto a ### somme entrambe rivalutabile annualmente secondo indici ### di aumento del costo della vita dal mese di gennaio di ciascun anno, da versarsi entro il giorno quindici di ciascun mese a mezzo bonifico bancario; 6) In caso di conferma degli attuali provvedimenti economici, stabilire a carico del #### un contributo pari ad € 632,50 a figlio - pari ad € 550,00 rivalutato alla data odierna - ovvero € 632,50 quanto ad ### e la diversa somma ritenuta di giustizia quanto a ### a sua volta rivalutabile annualmente secondo indici ### di aumento del costo della vita dal mese di gennaio di ciascun anno, da versarsi, per 12 mensilità, entro il giorno 1 (come da sempre e come da sentenza di separazione) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario; 7) Porsi le spese straordinarie a carico del #### nella misura del 50% ovvero nella diversa percentuale di giustizia, in ragione della diversità di reddito tra le parti; 8) Stabilirsi a carico del #### un assegno divorzile in favore della ###ra ### nella misura di € 200,00 mensili, ovvero della diversa somma risultante di giustizia; 9) Sanzionarsi il #### ex art. 709 ter cpc in ragione degli inadempimenti posti in essere e dei comportanti tenuti, anche durante l'odierno giudizio”. 
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###. ### del minore ### ha concluso chiedendo di: “- disporsi l'affidamento di ### ai ### competenti, con collocamento prevalente e principale presso la madre, sig.ra ### - Disporre tempi e modalità di visita del padre al figlio in conformità a quanto concordato in sede di ctu tra i genitori o, in subordine, come da ordinanza in vigore del Tribunale, in ogni da attuarsi progressivamente in seguito alla ripresa dei rapporti padre-figlio; - Con liquidazione di competenze come per legge”.  ### ha concluso come segue: “###.M.  letti gli atti di causa, rilevato che, come emerso dalla CTU a firma della dott.ssa ### l'accesa conflittualità e la reciproca attribuzione di colpe tra le parti appaiono idonee a pregiudicare il benessere psicoevolutivo dei figli, in particolare di ### figlio minore della coppia; rilevato che l'atteggiamento di chiusura nei confronti del padre da parte di ### si è verificato per la prima volta durante il periodo della consulenza tecnica, “diventandone il perno della posizione materna” (p. 81 relazione tecnica); rilevato che i ### incaricati dal ### di favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio anche mediante l'adozione di un calendario e con le modalità ritenute più opportune, hanno evidenziato che “non si sono riscontrate le condizioni per procedere”, sebbene abbiano svolto un unico colloquio con il minore; rilevato, peraltro, che durante gli incontri congiunti organizzati dai ### le parti si sono dimostrate disponibili a collaborare e, anche in seguito all'ultimo colloquio (in cui i toni del ricorrente sono stati particolarmente accessi), entrambi gli ex coniugi non hanno evidenziato la volontà di interrompere il percorso intrapreso. Nella relazione depositata il ###, infatti, si dà atto che: “Al fine di adempiere all'incarico giudiziario conferito, si è quindi proposto ai genitori un percorso caratterizzato da incontri congiunti, aventi come tema la situazione psico-socioevolutiva di ### Il signor ### ha replicato: “Per me finisce qui”, per poi inviare una mail in cui si dichiarava maggiormente disponibile. La signora nel contesto del colloquio non si è espressa”; si rende pertanto necessaria la riattivazione del percorso di sostegno alla genitorialità già iniziato nel corso dell'anno 2024; ritenuto, alla luce di quanto esposto, di condividere la soluzione originariamente prospettata nella consulenza tecnica d'ufficio, con un sostegno attivo da parte dei ### competenti nell'ottica di ristabilire, progressivamente, la frequentazione padre-figlio secondo il calendario già indicato dalla dott.ssa ### rassegna le seguenti ### - dichiararsi, in via definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti; - confermarsi, per quanto riguarda le statuizioni economiche, quanto stabilito nell'ordinanza del 27.01.2023; - disporsi l'affidamento del figlio minore della coppia ai ### competenti, con collocamento prevalente presso la madre, confermandosi le statuizioni adottate in via provvisoria con l'ordinanza del 21.06.2024 in merito ai tempi di frequentazione e al calendario dei diritti di visita del padre; tale programma dovrà attuarsi progressivamente, in seguito alla ripresa dei rapporti padre-figlio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario con ### nel Comune di #### il giorno 2.06.2007, con atto regolarmente trascritto al n. 8 parte II, serie A, anno 2007 dei ### di ### del predetto Comune; che dalla loro unione erano nati due figli, ### in data ### e ### in data ###; di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza n. 618/2019, emessa dal Tribunale di ### nel giudizio n. 1460/2018 R.G., nel quale le parti, raggiunto un accordo dopo l'avvio contenzioso del procedimento, avevano rassegnato conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della separazione, contemplanti l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna, il diritto di visita del padre secondo il calendario convenuto (il sabato e la domenica a weekend alternati e un pomeriggio/sera in giorno infrasettimanale), l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento per la prole di complessivi euro 1.100,00 mensili (euro 550,00 per ciascun figlio) e di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i minori con applicazione del ### del Tribunale vicentino; che, essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle in precedenza concordate; che, infatti, la sig.ra ### non aveva inteso dare attuazione all'accordo transattivo con il quale i coniugi si erano impegnati ad introdurre il successivo giudizio divorzile su istanza congiunta, con cui avrebbero dovuto prevedere condizioni sostanzialmente identiche a quelle recepite in sede di separazione; che il rapporto tra le parti era divenuto altamente conflittuale in conseguenza del contegno polemico e verbalmente aggressivo della resistente che denigrava e criticava la figura del padre e i suoi familiari, con atteggiamenti che impedivano una serena comunicazione nell'interesse dei figli, spesso utilizzati dalla madre come intermediari per le normali informazioni quotidiane e, per un lungo periodo, anche per le questioni economiche riguardanti, in particolare, il rimborso delle spese straordinarie; di non aver potuto esercitare il diritto di visita nel giorno infrasettimanale come da accordi intercorsi, a causa della distanza tra la propria abitazione e quella dei figli, degli impegni lavorativi incompatibili con l'orario degli incontri e della difficile relazione tra il figlio primogenito ### e la famiglia d'origine paterna; che in tale situazione era opportuno che fosse disposta una modifica dei tempi di permanenza dei ragazzi presso di sé, mediante ampliamento del diritto di visita nel fine settimana di sua competenza (dal venerdì sera sino al lunedì con accompagnamento a scuola) e con la previsione di un pernotto infrasettimanale nelle settimane diverse da quelle del weekend di sua spettanza; che a tale modifica doveva accompagnarsi una corrispondente diminuzione del contributo economico per il mantenimento ordinario dei due figli, da contenersi nei limiti di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio); che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento era giustificata, altresì, dal peggioramento delle proprie condizioni reddituali, a differenza della sig.ra ### che poteva far fronte al menagé familiare, avvalendosi dell'apporto economico ricevuto dal compagno con lei stabilmente convivente. 
Si costituiva in giudizio ### che contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, assumendo che, dopo la pronuncia della separazione, il sig. ### si era reso volutamente inadempiente agli obblighi posti dalla sentenza n. 618/2019, sia sotto il profilo morale, in quanto sin dall'origine non aveva inteso rispettare i tempi di frequentazione dei figli né si era occupato di seguirli nelle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, sia sotto il profilo economico, non avendo regolarmente provveduto al rimborso delle spese di natura straordinaria, già fatte oggetto di decreto ingiuntivo e corrisposte a rate solo nell'imminente instaurazione della procedura esecutiva. 
Pertanto la resistente, sollecitando l'emissione di un provvedimento di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del marito per le inadempienze riguardanti la gestione dei due minori, chiedeva che il diritto di visita paterno fosse ridotto (con suo esercizio limitato al weekend a settimane alternate, oltre che nei periodi di vacanza) in considerazione del disinteresse sino a quel momento manifestato dal sig. ### e che questi fosse gravato da un assegno di mantenimento nel maggior importo di euro 650,00/700,00 per ciascun figlio, anche in ragione delle aumentate esigenze dei medesimi correlate all'età, fermo il 50% delle spese straordinarie; inoltre, avanzava domanda di assegno divorzile, nella misura di euro 300,00 mensili, negando di aver instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno ed allegando di non disporre di redditi adeguati dopo essersi dedicata alla famiglia e, insorta la crisi matrimoniale, aver tentato di rendersi economicamente autonoma, sopportando anche l'esborso relativo al canone di locazione per l'abitazione propria e dei figli, essendo la casa familiare rimasta nella disponibilità del ricorrente. 
All'udienza del 24.01.2023 il ### f.f. tentava la conciliazione della lite con esito negativo e, con successiva ordinanza, ex art. 708 comma 3 c.p.c., adottava le statuizioni temporanee ed urgenti, disponendo l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento prevalente presso la madre, l'esercizio del diritto di visita del padre secondo il calendario proposto in ricorso e, quanto ai profili economici, prevedendo a carico del sig. ### un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per i due figli e di euro 200,00 per la moglie; contestualmente, rimetteva le parti dinnanzi a sé quale ### assegnando i termini per le memorie integrative. 
Prima del deposito delle memorie integrative ### attivava un subprocedimento ex art. 709 ter, comma 2, c.p.c. finalizzato ad ottenere l'ammonimento del ricorrente per aver coinvolto il figlio ### nella vicenda giudiziaria, mettendolo al corrente via messaggio, tramite l'invio di una parte dell'atto giudiziario, del reclamo da lei proposto avverso i provvedimenti presidenziali. 
Su tale reclamo si pronunciava la Corte d'Appello di Venezia che, con decreto del 24.04.2023, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, confermava l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 1.100,00 mensili come da sentenza di separazione. 
Instaurata la fase contenziosa di merito, ### insisteva per l'emissione della sentenza parziale sullo status e, pertanto, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 
Con sentenza non definitiva n. 947/2023, pubblicata il ###, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva in istruttoria la causa, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. 
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie, la sig.ra ### presentava in data ### un ulteriore ricorso ex art. 703 ter, comma 2, c.p.c., lamentando condotte paterne pregiudizievoli anche per i figli in quanto coinvolti nel conflitto genitoriale e chiedendo, previo loro ascolto, di valutarsi l'eventuale sospensione del diritto di visita in capo al ricorrente. 
All'udienza cartolare dell'11.10.2023, il G.I., rilevato che l'istanza urgente di parte resistente doveva intendersi rinunciata in quanto non reiterata nelle proprie note ex art. 127 ter c.p.c., ammetteva una duplice consulenza tecnica d'ufficio, una psicologica sulle competenze genitoriali delle parti al fine di stabilire il miglior regime di affidamento dei minori (con incarico affidato alla dr.ssa ### e l'altra, tecnico-contabile, volta alla ricostruzione delle condizioni economicoreddituali dei coniugi (con incarico affidato al dr. ###. 
La c.t.u. dr.ssa G. ### depositava la propria relazione in data ###, suggerendo l'affidamento del figlio minore ### (non anche di ### nel frattempo divenuto maggiorenne) ai ### territorialmente competenti in ragione della persistente ed elevata conflittualità tra le parti, con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità anche e soprattutto allo scopo di agevolare la relazione parentale tra ### ed il padre a fronte del sopraggiunto rifiuto del figlio di incontrare il genitore. 
Veniva, quindi, dato incarico ai ### di prendere in carico il nucleo familiare con il compito di avviare un percorso genitoriale teso al superamento o, quanto meno, all'attenuazione del conflitto in essere e a favorire il riallacciamento dei rapporti padre-figlio minore. 
Nel frattempo si concludevano le operazioni peritali finalizzate agli accertamenti di natura economico-patrimoniale, con deposito, a cura del dr. ### del proprio elaborato in data ###. 
All'udienza del 28.11.2024 si svolgeva la discussione sulle risultanze della c.t.u. contabile nonché sulla relazione dei ### depositata il ### e, all'esito, il ### rigettata l'istanza di proroga dell'incarico agli assistenti sociali e ritenute superflue le prove orali richieste dalle parti, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Con provvedimento del 3.04.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, su loro richiesta, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con invio degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza. 
Con ordinanza collegiale dell'11.09.2025 il Tribunale, rilevata la necessità di procedere alla nomina di un curatore speciale nell'interesse del figlio minore ### rimetteva la causa sul ruolo del ### assegnando al curatore nominato avv.to ### un termine per la sua costituzione in giudizio. 
Il curatore speciale si costituiva con memoria difensiva depositata il ###, chiedendo di disporre l'affidamento del figlio minore ### ai ### con suo collocamento prevalente presso la casa materna e di disciplinare il diritto di visita del padre con i tempi e le modalità concordate tra i genitori in sede ###subordine, come da provvedimenti provvisori, una volta assicurata gradualmente la ripresa dei rapporti padre-figlio. 
All'udienza del 28.10.2025, in cui si discuteva sul contenuto di una comunicazione a firma del figlio minore ### acquisita agli atti del giudizio, le parti e il curatore si riportavano alle rispettive conclusioni ed il G.I. rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., oggetto di rinuncia delle parti.  *** 
Preliminarmente deve darsi atto che, con sentenza parziale n. 947/2023, pubblicata il ###, è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. 
La causa è proseguita per la definizione delle ulteriori questioni oggetto di controversia che investono: I) il regime di affidamento e collocamento del figlio minore ### (nato il ###), nulla dovendosi invece statuire sul primogenito ### divenuto maggiorenne in corso di causa; II) il quantum dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre nell'interesse dei due figli; III) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie. 
Per quanto riguarda il primo profilo, inerente alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ### occorre muovere dalle risultanze dell'espletata c.t.u. psicologica e dagli ulteriori elementi di valutazione acquisiti tramite l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare operata dai ### successivamente al deposito della perizia, in esecuzione dell'incarico conferito con ordinanza del G.I. del 21.06.2024. 
Rileva il Collegio che la complessa ed articolata istruttoria, svolta attraverso i professionisti incaricati, ha confermato l'altissima conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la possibilità che i due genitori allo stato riescano a comunicare e a condividere le decisioni relative alla crescita del figlio. 
Nella sua relazione la c.t.u. dr.ssa ### ha evidenziato come, nel corso delle operazioni peritali, si sia delineato un “percorso in salita” in cui, nonostante i numerosi momenti di confronto e le approfondite riflessioni, la conflittualità tra le parti è apparsa sempre più elevata e la collaborazione messa in campo, peraltro minima, è stata quasi esclusivamente formale, sollecitata e sostenuta dal contesto valutativo. Entrambi i genitori risultano carenti sotto il profilo del criterio della riflessività, faticando ad allontanarsi dalle proprie posizioni cronicizzate e ad adottare il punto di vista dell'altro per riflettere anche sulle proprie responsabilità. Assai scarsa (o pressoché inesistente) è anche la capacità di sviluppare e condividere un pensiero comune, un progetto o una valutazione sui figli. 
E' stato, quindi, suggerito un affidamento del minore ai ### territorialmente competenti, anche in ragione dell'attuale rifiuto di ### di incontrare il padre che, ad avviso del c.t.u., rappresenta l'esacerbazione del contrasto in essere. 
La dr.ssa ### dando risposta alle osservazioni critiche formulate dal patrocinio della resistente, è stata chiara nell'escludere che tale “situazione sia derivata unicamente da caratteristiche personali e caratteriali del sig. Castaman”, trattandosi di una ricostruzione parziale e di parte in cui “vengono messe in disamina esclusivamente le criticità paterne omettendo, invece, le altrettante gravi responsabilità materne, ad esempio, relativamente al rispetto del criterio dell'accesso”. 
A questo proposito, il consulente ha riferito che: “in un clima di dichiarazioni da parte materna si è transitati dall'immagine di un papà negligente e inadempiente (primo e secondo colloquio congiunto) a quello di un papà “aggressivo” (terzo colloquio congiunto). 
Rispetto a ciò, la sig.ra ### risulta rigidamente ancorata a una posizione di chiusura e di disagio che il minore proverebbe nell'incontrare il padre dimostrando una forte diffidenza a fidarsi. Al contempo, tuttavia, appare molto poco disponibile a lasciarsi realmente tranquillizzare per via della cattiva (e pressoché immutabile) considerazione che ha dell'ex marito dei propri vissuti personali attivati in relazione ai dichiarati di #### materno, perciò, così arroccato in una posizione di “tutela del minore” si dimostra determinante nel mantenere una impasse nella relazione padre-figlio. 
Dall'altro, il padre ha mostrato uno stato di difficoltà a reggere la frustrazione derivante dal lungo periodo di difficoltà relazionali in essere, pur dimostrando la capacità a mantenere una propositività costruttiva nei confronti dei figli anche se la svalutazione e la delegittimazione che sente come padre lo fanno sentire depotenziato e frustrato portandolo a ritirarsi dalle situazioni e dalle relazioni. 
Al centro vi sono i figli ### ed ### che pur chiedendo di non essere coinvolti e di voler vivere le relazioni serenamente con entrambi i genitori, ne vengono inevitabilmente inglobati. 
Emblematica (rispetto al livello di coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale) la richiesta da parte materna di ascolto dei figli (agli atti) poi diventata contrarietà a ridosso dell'incontro (secondo incontro congiunto) infine considerata necessaria nuovamente (terzo incontro congiunto). 
In questo contesto relazionale si colloca quindi l'aggravamento dei rapporti tra il sig. ### ed il figlio minore, ### e la consecutiva interruzione dei rapporti (a seguito di un litigio fra i due occorso in data ###)” - pag. 75 elaborato. 
Nella situazione così emersa di grave disfunzione delle relazioni familiari, ritiene il Tribunale, aderendo alle indicazioni della C.T.U., che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di ### ed idonea ad aiutarlo a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia quella al ### su cui anche il curatore speciale del minore e il ### concordano. 
Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità, attribuita al giudice dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Va, infatti, esclusa la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare il benessere del figlio e che non consente il superamento delle descritte criticità. Nonostante il lungo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio e l'ulteriore tentativo attuato con l'attivazione degli assistenti sociali dopo l'intervento del c.t.u., il contrasto tra le parti permane avendo le stesse “ripresentato le medesime posizioni e versioni dei fatti proposte in sede di c.t.u., faticando nell'individuare spazi, seppur minimi di riflessione e di propositività rispetto al figlio minorenne Amedeo” e, secondo quanto riferito dagli operatori incaricati, rendendo “ad oggi improponibile un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, sinteticamente per la totale assenza di un minimo di dialogo costruttivo tra i genitori” (relazione dell'U.O.S. ### e ### dell'### 8 Berica del 13.11.2024).  ### parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è neppure ipotizzabile un affido esclusivo di ### alla madre come da quest'ultima invocato nelle conclusioni finali, modificative di quelle originariamente formulate, che costituiscono espressione dell'aggravamento del conflitto emerso in sede di accertamento peritale. Rileva il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo da ultimo proposta dalla resistente non tiene conto delle criticità riscontrate anche a carico della sig.ra ### che si è dimostrata carente soprattutto sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore. Nell'attuale contesto caratterizzato dalla sostanziale interruzione dei rapporti padre-figlio, la dr.ssa ### ha rilevato che “ad un atteggiamento propositivo paterno di ricerca del figlio anche con proposte di “possibilità d'incontro” sintonizzate sugli interessi del figlio (ad es. la partita del ### si è contrapposto, invece, un atteggiamento materno poco incline a “far squadra” con il padre e arroccato sul “disagio” manifestato dal figlio ### In merito, si ritiene di dover evidenziare l'assenza di attivazione materna atta a richiamare l'attenzione del figlio sull'importanza di una relazione con il padre. Tale modalità, assieme al mantenimento attivo del conflitto tramite la svalutazione dell'altro genitore, certamente non aiutano il benessere psico-evolutivo del figlio stesso” (pag. 76 elaborato). 
Conseguentemente il c.t.u. ha concluso affermando che “le condotte assunte dalla madre (seppur non oppositive) dimostrano un atteggiamento fin troppo lassista rispetto alla possibilità di favorire realmente un recupero della relazione padre-figlio, né sono stati osservati in corso di CTU mutamenti nell'atteggiamento”. 
Relativamente al rifiuto di ### di incontrare il padre, il perito del Tribunale ha osservato “come questo si sia verificato (per la prima volta) durante il percorso di consulenza diventandone il perno della posizione materna” (pag. 82 elaborato). Quanto alle cause di esso, secondo la spiegazione offerta dal c.t.u., “l'assenza dell'alleanza familiare si ritrova nei dichiarati di entrambi i genitori circa la loro impossibilità a comunicare e nell'evidenza del loro portare avanti la co-genitorialità in modo scisso (stile materno vs stile paterno) senza la possibilità di costruire un ponte/un collegamento tra i due mondi. Si è visto quindi come tale collegamento sia mancato fin dal principio della storia separativa e come sui figli siano gravate quindi le fatiche del tenere uniti i due mondi, quello paterno e quello materno, in evidente contrasto e senza spazi di conciliabilità. In tal senso, il rifiuto attuale - che deve essere valutato tenendo conto di entrambe le versioni portate dai due genitori, versioni che a loro volta contengono spaccati di storia relazionale del nucleo - rappresenta l'esacerbazione di tale contrasto dove, dopo la dichiarazione dei minori di voler ‘starne fuori', si è osservata una presa di posizione del minore che rappresenta l'adesione alla scissione sopra citata. In situazioni come queste in cui il contesto giudiziario con la sua logica “vincente o perdente' rende ancora più difficile al genitore la comprensione del punto di vista dell'altro, “il figlio in genere cerca di proteggersi il più possibile dalla ‘guerra' tra gli adulti, in cui è possibile solo vincere o perdere, in una condizione in cui ciascuno dice al figlio ‘o con me o contro di me', e quindi può fare una opzione per uno dei genitori, coalizzarsi e cominciare a dire o ad assumere comportamenti coerenti con la alleanza spesso acritica che stabilisce con uno di due, nella speranza così di essere fuori dalla guerra relazionale” (pag. 82 elaborato). 
Il Tribunale ritiene di dover condividere i predetti rilievi della C.T.U. che portano ad escludere la validità della tesi di parte resistente secondo cui le determinazioni del figlio quindicenne troverebbero causa esclusivamente nei comportamenti del padre contrari all'interesse del ragazzo per i toni aggressivi utilizzati e l'incapacità di andare incontro alle sue esigenze, culminati nel litigio del 16.02.2024 durante il quale ### avrebbe subito la reazione violenta e spropositata del sig.  ### a fronte della richiesta, avanzata nel giorno di visita paterno, di essere accompagnato nel pomeriggio a casa di un amico. 
Al riguardo, si evidenzia che i rapporti tra il sig. ### e il figlio minore ### sono sempre stati buoni (con una maggiore sintonia rispetto al primogenito ### le cui relazioni con il padre sono migliorate solo di recente) e ciò ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal ragazzo al c.t.u. nel corso del colloquio del 2.02.2024, avvenuto pochi giorni prima del litigio. 
In tale sede, infatti, ### aveva affermato che “non è un peso andare dal papà, anzi gli voglio bene […]” e che per lui “mamma e papà sono sullo stesso livello” e di non avere “bisogno di dire qualcosa di uno piuttosto che dell'altro”, sentendosi amato da entrambi con i quali ha un buon rapporto. Al contempo, però, il minore aveva manifestato il desiderio di frequentare il padre nel solo fine settimana, in cui si sentiva maggiormente libero di “chiedere al papà di essere accompagnato dove si ritrovano gli amici”, considerata l'importanza attribuita agli stessi nella sua vita di oggi, precisando che la scelta di escludere la visita infrasettimanale per limitare i suoi spostamenti da ### sarebbe stata la stessa anche nella situazione inversa in cui fosse stata la madre a risiedere a ### (v. pagg. 42 e 43 perizia). 
Sentito sul punto, anche il figlio maggiorenne ### non riportava alcuno stato di disagio del fratello che potesse essere imputata alle sole condotte paterne, ma confermava piuttosto l'assenza di “collegamento” tra i genitori nella gestione del minore e l'atteggiamento poco collaborativo del medesimo nell'incontrare il padre, volendo trascorrere il proprio tempo libero nel comune di residenza (pagg. 44 e 45 c.t.u.). 
Dai colloqui del 2.02.2024 è, dunque, emerso che ### in questa fase della vita in cui si trova in piena età adolescenziale, tende ad attribuire importanza preminente alle relazioni amicali che si strutturano tutte nel territorio vicino la casa materna, a discapito del rapporto con l'altro genitore vista la sua ritrosia ad andare a ### in quanto, come dichiarato al c.t.u., ciò lo priva del tempo per pensare a tante cose per lui importanti, non potendolo impiegare per “stare con gli amici” che costituiscono il suo primario interesse (pag. 42 perizia). 
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal minore nel corso dell'unico incontro presso i ### durante il quale ### pur riferendo di provare una sensazione di disagio, prima mai espressa, a fronte di un presunto cambiamento di atteggiamento del papà (perché “alza la voce, urla ….”), ha ribadito quelle che sono le sue esigenze prioritarie, rifiutando l'avvio di un percorso di supporto per la ripresa dei contatti con il padre (“### legato a lui, ma in questa fase della mia vita vorrei concentrarmi sulla scuola, sugli amici…..continuando a non incontrare il papà”).  ### canto, è significativo osservare come la decisione di ### di interrompere le frequentazioni con il genitore non collocatario - in un contesto caratterizzato dall'esasperata conflittualità tra le parti e dall'assenza di attivazione da parte di quello collocatario “arroccato” sulla posizione del figlio - sia stata assunta proprio a seguito di un litigio insorto per il rifiuto del sig.  ### di andare incontro ai desiderata del ragazzo che chiedeva di trascorrere il tempo libero con gli amici nel giorno di esercizio del diritto di visita paterno (già ridotto rispetto a quello previsto in sede ###una scelta del ragazzo che, ribadita nella comunicazione del 16.10.2025 da lui indirizzata ad entrambi i legali delle parti oltre che al curatore speciale, si appalesa improvvisa, drastica e anche poco coerente con quanto in precedenza espresso sul suo vissuto, in ragione del fatto che egli ora afferma di poter trovare serenità unicamente presso la casa materna (“Non preferisco stare nella casa della mamma perché è più vicina ai miei luoghi di sport e di amici non lo ho mai detto, ho detto che voglio stare qui perché qui sto bene e mi sento al sicuro e vivo sereno con la mamma con mio fratello, con i nonni, con gli zii ecc con tutta la mia famiglia”), considerando il padre come l'unico responsabile del suo coinvolgimento nel conflitto genitoriale (“Ti ho detto che vorrei essere lasciato in pace dal papà e che non andrò a nessun incontro nemmeno con gli assistenti sociali perché lo ho già detto a tutti che al momento non voglio ne vederlo ne sentirlo perché per me tutto quello che è successo negli anni è stato troppo”). 
Alla luce di questi dati, tenuto conto che il Tribunale non è obbligato a recepire le dichiarazioni di volontà del minore da cui può discostarsi qualora le ritenga contrarie all'interesse dello stesso (Cass.Civ.Sez.I ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555; conformi Cass. 23804/2021 e 12957/2018) e considerato che, nel caso concreto, appare auspicabile una ripresa quanto prima dei rapporti tra padre-figlio che dovranno essere favoriti anche grazie ad una più fattiva collaborazione materna, va disposto che il figlio ### sia affidato ai ### territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore e, rigettata la domanda della resistente volta ad escludere il diritto di visita paterno, che il sig. ### possa frequentare il figlio come da provvedimenti provvisori del 21.06.2024 e, dunque, con l'osservanza del seguente calendario: a) nella giornata del venerdì, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 22/22.30, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, mentre nella settimana successiva dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico; b) due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; c) il giorno di ### al termine del pranzo con la madre che provvederà, nel pomeriggio, a portare il figlio a casa del padre per la cena, così da mantenere la tradizione che, in questi anni, ha visto il minore a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; d) durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, il figlio trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; e) ad anni alternati con la madre, un anno il giorno di ### e un anno il Lunedì dell'### f) la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno.  ### affidatari va assegnato l'incarico di: - assumere, sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro, la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative nell'interesse esclusivo di ### alla quale entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi; - adoperarsi nuovamente affinché le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità quale intervento di ristrutturazione delle relazioni familiari e di facilitazione della relazione parentale in difficoltà (quella paterna), anche mediante l'attivazione, previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori, di un percorso di supporto psicologico e di genitorialità congiunto volto ad accompagnarli nella ridefinizione del loro ruolo e nel recupero di competenze genitoriali e, quanto alla madre, ad assumere un comportamento di collaborazione attiva per favorire gli incontri o una riconciliazione tra l'altro genitore e il figlio; -vigilare sulla concreta applicazione del calendario di visite paterne e, ove il calendario non venga applicato per il persistente rifiuto del figlio ### procedere all'immediata attivazione di un percorso psicologico nell'interesse del minore, al quale dovrà essere fornito anche l'aiuto necessario a bilanciare i suoi impegni, così da favorire il progressivo riallineamento di un rapporto affettivo con il genitore non collocatario; - segnalare senza indugio al ### di ### tramite apposita relazione, ogni comportamento disfunzionale dei genitori idoneo ad esporre il minore ad una situazione di grave pregiudizio, ivi incluso quella derivante dalla mancata ripresa dei rapporti padre-figlio. 
Andando ad esaminare gli aspetti economici del divorzio, si osserva che #### è ancora socio al 50% della società ### snc e dispone di redditi che gli hanno consentito sino ad oggi di versare l'assegno mensile per il mantenimento dei due figli ### e ### concordato in sede ###euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio) oltre alla rivalutazione monetaria e con l'aggiunta del 50% delle spese di natura straordinaria. Nello specifico, la c.t.u. contabile espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare (tralasciando la contrazione verificatasi nell'anno 2021 per la situazione transeunte legata alla pandemia da covid19) che il ricorrente ha dichiarato un reddito fiscale netto, calcolato sulla scorta delle somme effettivamente confluite nel suo conto corrente postale a titolo di compenso erogato dalla società (allegato 3 alla perizia), di euro 22.517,00 nell'anno 2022 (pari a 1.876,00 euro mensili) e di euro 17.316,00 nell'anno 2023 (pari a 1.443 euro mensili). Tuttavia, proprio sulla scorta dei dati forniti dal perito d'ufficio, è plausibile ritenere che le entrate economiche del sig. ### con le quale egli ha fatto fronte al pagamento degli assegni di mantenimento (euro 13.200,00 annui), alle spese straordinarie per i figli (calcolati in euro 2.400,00) e alle proprie spese personali (calcolate, in via presuntiva, in euro 9.600,00), siano state superiori rispetto a quanto dichiarato al ### essendo emersi accrediti di denaro contante e provvigioni per complessivi euro 8.242,00 nel 2022 ed euro 11.061,00 nel 2023 (v. allegato 4 alla perizia). E' anche emerso che il ricorrente continua a non essere gravato da spese fisse abitative e non sopporta più l'esborso di euro 450,00 per i due finanziamenti accesi nell'anno della separazione, uno con ultima scadenza 4.05.2024 e l'altro con ultima scadenza 4.05.2025 (doc. 9 fascicolo ricorrente; pagg. 7-8 perizia). 
Per quanto riguarda posizione della sig.ra ### che attualmente lavora come impiegata part-time nell'impresa del padre, occorre evidenziare che, rispetto agli accordi di separazione con i quali non era stato convenuto alcun contributo al suo mantenimento a fronte della dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non è emerso che la resistente versi in una situazione economico-patrimoniale deteriore, avendo anzi progressivamente incrementato il suo reddito da lavoro, passato da euro 3.844,12 nel 2020 (doc. 8 fascicolo resistente), ad euro 10.113,00 nel 2021, ad euro 10.993,00 nel 2022, ad euro 12.891,00 nel 2023 (allegato 5 alla perizia contabile). 
Inoltre, anche in relazione alla resistente, il c.t.u. ha messo in rilievo una situazione poco trasparente nella misura in cui ha riscontrato, attraverso l'analisi degli estratti conto bancari relativi al periodo considerato, numerosi accrediti per versamenti in contanti e movimentazioni di denaro verso carte di credito prepagate (gli accrediti in c/c ammontano a complessivi euro 5.490,00 nel 2021, euro 2.710,00 nel 2022, euro 3.270,00 nel 2023). Inoltre, è stata accertata l'accensione di finanziamenti per causali non verificate, in quanto la sig.ra ### non ha inteso documentarli in pendenza del giudizio; infatti, l'unica spesa fissa allegata è quella relativa al canone di locazione di euro 700,00 (doc. 10) per la nuova abitazione in cui la resistente si è trasferita in forza di contratto stipulato nel maggio 2022, andando a vivere insieme all'attuale compagno, ragion per cui il c.t.u. ha calcolato un esborso mensile ridotto al 50% in considerazione del presumibile concorso del convivente al pagamento degli oneri abitativi. Con riguardo ai beni mobili registrati, dall'indagine peritale è risultato che, dopo la separazione, la resistente è divenuta proprietaria di un'autovettura acquistata nel 2020 al prezzo di euro 15.500,00 (oltre a quella in uso al figlio ### nonché di un motociclo ### acquistato nel 2022 al prezzo di euro 5.500,00 e successivamente rivenduto. 
In definitiva, dunque, il divario reddituale tra le parti permane ma in misura inferiore rispetto all'epoca della separazione in conseguenza del miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra ### ricollegabile sia agli aumentati redditi da lavoro percepiti dall'attività prestata alle dipendenze del proprio padre sia alla stabile convivenza con il sig.  ### di cui si dirà in prosieguo; pertanto, anche alla luce di quanto concluso dal c.t.u. circa il fatto che “pur considerando le operazioni in contanti e/o quelle derivanti da e- commerce, ### appare essere in difficoltà a fare fronte al proprio mantenimento, a quello dei figli ed alle proprie obbligazioni ancorché l'analisi delle stesse non abbia evidenziato spese voluttuarie” (pag. 13 relazione peritale), equo appare determinare la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, da porsi a carico del padre, in complessivi euro 900,00 (euro 500,00 per il figlio minore ### ed euro 400,00 per il figlio maggiorenne ###, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### Detto importo risulta congruo anche considerando che la madre, quale genitore collocatario, è percettrice dell'assegno unico universale relativo alla prole (come evidenziato nella c.t.u. la stessa ha ricevuto, a tale titolo, euro 4.100,00 nel 2022 ed euro 5.318,40 nel 2023). 
Si precisa che la diversificazione del quantum del contributo economico per ciascun figlio è operata tenendo conto delle allegazioni delle parti, le quali, sul punto, sono concordi nell'affermare l'attuale minor impegno della madre nel provvedere all'esigenze del figlio ### che ha terminato il ciclo scolastico, è autonomo negli spostamenti e, in attesa di decidere se proseguire gli studi od inserirsi nel mercato del lavoro, occupa parte del suo tempo svolgendo lavoretti. 
Le spese straordinarie relative ai due figli vanno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'osservanza del vigente ### del Tribunale di ### Resta da verificare se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile che ### ha inizialmente chiesto di riconoscersi in misura di euro 300,00 mensili e, in sede di precisazione delle conclusioni, nel minor importo di euro 200,00 mensili come da provvedimenti provvisori resi nel corso del giudizio. 
In termini generali è utile ricordare che “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 legge 01.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione" (cfr. Cass. n. 25010/2007). 
A seguito del noto pronunciamento delle ### della Corte di Cassazione (cfr. Cass., un., n. 18287 dell'11.7.2018), la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativocompensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (v., tra le tante, Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021). 
I criteri di cui all'art. 5, comma 6, della ### n. 898/1970 costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur dell'assegno di divorzio: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Si è evidenziato come il giudice debba, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, accertare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro" (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 31.03.2023 n. 9144). 
Ne consegue che, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso e solo in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. 
Ciò presuppone, sul piano probatorio, un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, così da giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo", tendente cioè a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Nello specifico può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass. n. 10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass.n.21926/2019 e Cass.n. 18681/2020). Pertanto, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto "depauperamento" dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. La funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.  ### divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente (cfr. Cass. 19306/2023). 
Prima di passare alla disamina della fattispecie concreta, appare opportuno soffermarsi anche sui principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle ipotesi di instaurazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge richiedente l'assegno divorzile e, a tale riguardo, le ### della Corte di Cassazione, con la sentenza n. ###/2021, hanno affermato che “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia stata instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”. Ciò significa che, qualora l'assegno di divorzio sia stato richiesto da uno dei due coniugi anche solo per fornire un contributo assistenziale, la nuova convivenza fa venir meno questa necessità. Alla base di detta pronuncia vi è il principio dell'autoresponsabilità: la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. La decisione di vivere con un altro partner, infatti, costituisce un fatto elettivo che comporta un radicale cambiamento di vita, che l'ex coniuge ha accettato evidentemente perché lo ha ritenuto più consono al suo modo di essere, con la conseguenza di recidere il rapporto, anche economico, con il suo ex coniuge. 
Successivamente all'arresto delle ### il dibattito giurisprudenziale si è incentrato sulla questione se la convivenza sia effettivamente necessaria per ritenere integrata l'esistenza di una nuova relazione familiare ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale ed è prevalso l'orientamento secondo cui l'instaurazione di una nuova relazione da parte dell'ex coniuge beneficiario può rilevare come fattore impeditivo per il riconoscimento del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, gravando l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass.Civ. Sez. I 7.02.2023 3645). Ne consegue che, nei giudizi divorzili o in quelli di revisione delle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, “il giudice deve procedere all'accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (cfr., tra le più recenti, Cass.Civ. Sez. I 19.02.2024 n. 4323). Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile e che non sia, invece, onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci. 
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento nell'evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione, si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di ### né in funzione perequativacompensativa né in funzione assistenziale. 
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel giugno 2007, dopo una convivenza more uxorio di circa tre anni durante la quale è nato il figlio ### in data ###. Dalle dichiarazioni rese in sede di c.t.u. psicologica si ricava che i coniugi, che abitavano a ### si sono separati di fatto nel 2016 quando il secondogenito ### aveva sei anni. Ripresa la convivenza per un brevissimo periodo ad ####, la sig.ra ### si è trasferita poco dopo, unitamente ai figli, a ### di ### instaurando una stabile relazione sentimentale con il suo attuale compagno, conosciuto molti anni prima e fonte di dissidi tra i coniugi già nel corso della vita prematrimoniale e matrimoniale. 
La prova della stabile convivenza tra la resistente e il sig. ### al di là delle risultanze anagrafiche, può essere desunta da plurimi elementi - tra cui le dichiarazioni rese dalla sig.ra ### nel corso di conversazioni telefoniche con l'ex marito (doc. 18 fascicolo ricorrente), la cointestazione di utenze, l'utilizzo promiscuo del conto BVR intestato alla resistente che registra pagamenti eseguiti in favore della madre del compagno come le spese condominiali, l'esistenza di pagamenti reciproci fatti a vario titolo tra gli stessi - ed è stata da ultimo confermata dalla relazione dei ### del 13.11.2024, nella quale il sig. ### viene espressamente indicato come il partner convivente della resistente, in conformità alle conclusioni cui era in precedenza pervenuto il dr. ### sulla base della documentazione esaminata in sede ###ogni caso, quand'anche difettasse il requisito della coabitazione, è indubitabile come la relazione in discorso presenti tutte le caratteristiche che, in adesione ai principi giurisprudenziali sopra evidenziati, valgono a recidere quel rapporto di solidarietà post matrimoniale su cui può fondarsi il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Che la sig.ra ### abbia da tempo costituito una nuova famiglia di fatto, connotata da un legame fondato sulla solidarietà e su un progetto di vita comune costituente elemento tipico di una relazione stabile, trova riscontro nelle stesse affermazioni della resistente che, pur negando la convivenza, descrive il compagno come una figura di riferimento anche per i propri figli, con i quali, nel corso di questi sette anni, ha condiviso la quotidianità e si è comportato come un secondo padre, occupandosi di portarli a scuola o agli allenamenti (v. pagg. 27-28 ctu psicologica; v. pure dichiarazioni del ### - pag. 66 ctu psicologica) e rimanendo con loro mentre la madre era al lavoro (doc. 18 fascicolo ricorrente). 
Osserva il Collegio che, dopo la fine del matrimonio, ### ha svolto attività lavorativa part time presso uno studio professionale per poi passare alle dipendenze della ditta del padre. Come è dato ricavare dalle dichiarazioni reddituali in atti, ella è persona perfettamente in grado di provvedere al proprio sostentamento e il fatto di continuare a prestare attività ad orario ridotto, non accompagnato dalla prova di essersi attivata per reperire un lavoro a tempo pieno e più remunerato, si appalesa del tutto ingiustificata, considerata la sua età e l'assenza di fattori che ne limitino la capacità lavorativa. Infatti, se in passato la scelta di lavorare a tempo parziale poteva essere giustificata dalle esigenze primarie di accudimento dei figli minori nonostante il significativo aiuto ricevuto dal compagno nella gestione dei medesimi, non lo è più allo stato attuale in cui i figli sono cresciuti e uno di loro ha già raggiunto la maggiore età. 
Per tutte queste ragioni non vi sono i presupposti per riconoscere un contributo assistenziale in favore della resistente che, anche grazie al presumibile concorso economico del compagno, dispone di risorse adeguate per vivere e far fronte a tutte le sue esigenze essenziali, comprese quelle abitative, senza dover ricorrere all'apporto economico del ricorrente. 
Nemmeno ricorrono le condizioni per porre a carico del sig. ### un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa in favore di ### che ha proposto tale domanda assumendo di aver sempre anteposto i figli alla propria carriera professionale e, quindi, di trovarsi in una situazione economico-reddituale deteriore rispetto a quella goduta nel corso della vita matrimoniale, privata anche della casa familiare.
Sul punto occorre rilevare che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativocompensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (v., in questo senso, Cass.Civ. Sez. 6-1 ordinanza 13.10.2022 n. 2990 che ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge). 
Nel caso di specie, dunque, al di là della generica affermazione di parte resistente di non aver lavorato in costanza di matrimonio perché impegnata nella gestione dei figli, incombeva su quest'ultima l'onere di provare di aver rinunciato ad occasioni di lavoro o professionalizzanti per dedicarsi all'accudimento della prole con la conseguenza di avere contribuito al successo professionale del sig. ### o all'incremento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge. 
La funzione dell'assegno di divorzio non è, infatti, quella di ricostituire il tenore di vita matrimoniale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nel caso in cui la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781). Nulla di tutto ciò è stato provato - e prima ancora allegato - dalla sig.ra ### che non ha indicato quali occasioni di lavoro, progetti professionali e/o avanzamenti di carriera avrebbe sacrificato nel periodo successivo alla nascita dei figli ### ed ### oppure di avere in qualche modo contribuito fattivamente all'accrescimento del patrimonio dell'ex coniuge. 
Alla luce di tali rilievi, dunque, la domanda di assegno divorzile non è suscettibile di accoglimento e va rigettata con decorrenza dalla data della sua proposizione da parte della resistente. 
In ultimo si ritiene che non possa essere accolta l'istanza di parte resistente, avanzata con le note di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025, di “sanzionarsi il #### ex art. 709 ter cpc in ragione degli inadempimenti posti in essere e dei comportanti tenuti, anche durante l'odierno giudizio”. 
Tale richiesta è stata preceduta da altre tre istanze ex art. 709 ter c.p.c. promosse in corso di causa - la prima per inadempienze del padre riguardanti la gestione dei due minori (v. comparsa di costituzione e risposta), la seconda con apposito ricorso per avere il padre coinvolto il figlio ### nelle vicende processuali (v. istanza 8.03.2023) e la terza con altro ricorso incidentale diretto ad ottenere, in un'ottica sanzionatoria, la sospensione delle visite paterne per il lamentato coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale (v. istanza 5.10.2023) - che non hanno condotto all'adozione di alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del sig. ### in ragione sia del rigetto della richiesta di sospensione del diritto di visita motivato dal rilievo che l'art. 709 ter co. 2 c.p.c. mira alla protezione “dell'interesse preminente dei minori non sacrificabile rispetto agli intenti punitivi del coniuge” (ordinanza 5.10.2023), sia della mancata reiterazione delle richieste urgenti per l'udienza deputata alla decisione sulle medesime (ordinanza 1.11.2023). 
Osserva il Collegio che, con la quarta istanza ex art. 709 ter co.2 c.p.c. proposta dopo l'implicita rinuncia a quelle pregresse, ### non ha indicato le successive condotte, attive od omissive, del padre per le quali invoca nuovamente l'applicazione della norma, la cui finalità è quella di provocare un intervento del ### (attraverso lo strumento dell'ammonimento oppure dei rimedi cd. risarcitori) volto a prevenire o sanzionare le gravi inadempienze di un genitore (il quale, ad esempio, non osservi o non dia corretta attuazione ai provvedimenti giudiziari emessi in relazione alla prole minorenne) e gli atti che, comunque, arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. La mancata allegazione specifica dei comportamenti paterni, costituenti violazione degli obblighi di legge o dei provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore delle parti, non consente al Tribunale di valutare se vi siano i presupposti per un intervento e quale sia la decisione più opportuna da adottare in funzione dell'interesse preminente di ### pertanto, l'istanza si appalesa inammissibile e va rigettata. 
Anche l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. proposta da ### va dichiarata inammissibile ancorché fondata sulla deduzione di fatti specifici desunti dalla relazione dei ### del 13.11.2024 (nella quale è stato messo in luce che la sig.ra ### “è stata invitata a trasmettere gli opportuni aggiornamenti sulla situazione del figlio al padre, senza necessariamente attendere richieste di informazioni e/o aggiornamenti da parte dello stesso, oltre che a condividere le più rilevanti scelte in materia di salute, scolastiche ed educative”), non essendo stata proposta nella prima difesa utile e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo nella comparsa conclusionale e, come tale, tardiva.
Gli esiti del giudizio giustificano la parziale compensazione delle spese processuali nella misura della metà, ponendosi la residua metà a carico della resistente in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modif. con applicazione per ciascuna fase dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità. 
Entrambe le parti devono essere condannate, ciascuna per la metà, al pagamento delle competenze del curatore speciale del minore ### liquidate sulla base della nota spese in atti che appare conforme ai criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale. 
Sulle parti vanno poste, in via definitiva, nella misura del 50% ciascuna, anche le spese delle due C.T.U. già liquidate provvisoriamente con decreto del 22.08.2024 (quanto alla c.t.u. psicologica) e con decreto del 31.10.2024 (quanto alla c.t.u. contabile). 
Infine, deve darsi atto che non ricorrono le condizioni per confermare l'ammissione di #### al patrocinio gratuito a spese dello Stato che, pertanto, dovrà essere revocata con decreto a parte a fronte dell'assenza ab origine dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio, risultando, anche alla luce della c.t.u. contabile, il superamento dei limiti reddituali sin dall'anno della sua costituzione in giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in forza di sentenza parziale n. 947/2023, pubblicata il ###, definitivamente pronunciando nella causa n. 5331/2022 R.G., così provvede: 1) affida il figlio minore ### ai ### i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze; 2) dispone che il figlio minore ### mantenga la residenza presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità: a) nella giornata del venerdì, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 22/22.30, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, mentre nella settimana successiva dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico; b) due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; c) il giorno di ### al termine del pranzo con la madre che provvederà, nel pomeriggio, a portare il figlio a casa del padre per la cena, così da mantenere la tradizione che, in questi anni, ha visto il minore a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; d) durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, il figlio trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; e) ad anni alternati con la madre, un anno il giorno di ### e un anno il Lunedì dell'### f) la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno.  3) conferisce ai ### affidatari l'incarico di: adoperarsi affinché le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità quale intervento di ristrutturazione delle relazioni familiari e di facilitazione della relazione parentale in difficoltà (quella paterna), anche mediante l'attivazione, previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori, di un percorso di supporto psicologico e di genitorialità congiunto volto ad accompagnarli nella ridefinizione del loro ruolo e nel recupero di competenze genitoriali e, quanto alla madre, ad assumere un comportamento di collaborazione attiva per favorire gli incontri o una riconciliazione tra l'altro genitore e il figlio; vigilare sulla concreta applicazione del calendario di visite paterne e, ove il calendario non venga applicato per il persistente rifiuto del figlio ### procedere all'immediata attivazione di un percorso psicologico nell'interesse del minore, al quale dovrà essere fornito anche l'aiuto necessario a bilanciare i suoi impegni, così da favorire il progressivo riallineamento di un rapporto affettivo con il genitore non collocatario; segnalare senza indugio al ### di ### tramite apposita relazione, ogni comportamento disfunzionale dei genitori idoneo ad esporre il minore ad una situazione di grave pregiudizio, ivi incluso quella derivante dalla mancata ripresa dei rapporti padre-figlio; 4) fa obbligo a ### di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ### e ### mediante versamento alla sig.ra ### a mezzo di bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, di un assegno di euro 900,00 mensili (di cui euro 500,00 per il figlio minore ### ed euro 400,00 per il figlio maggiorenne ###, annualmente rivalutabile secondo gli indici ### nonché di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, da regolamentarsi in base al ### del Tribunale di ### 5) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente; 6) rigetta le istanze ex art. 709 ter c.p.c.; 7) dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà e condanna #### a rifondere a ### la residua metà delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi € 10.860,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 8) condanna le parti, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento delle competenze del curatore speciale del minore ### liquidate in complessivi € 2.190,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 9) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese delle due C.T.U. già liquidate in corso di causa con i decreti del 22.08.2024 e del 31.10.2024. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data ###.   ### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 5331/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Biancamaria Biondo, Elena Sollazzo

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 641/2025 del 04-06-2025

... limitandosi a produrre in giudizio unicamente gli estratti conto relativi ai c/c in oggetto. Con riferimento a tali mancanze, parte attrice a proprio sostegno adduce di aver richiesto alla ### dei ### di ### in data ###, copia dei contratti di C/C nn 12791-68 e 12433-52 e ciò in conformità all'art. 119, comma 4 del ### (d.lgs. ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 n. 385/1993) il quale prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. ### tuttavia, ha disatteso la richiesta deducendo il decorso di un eccessivo lasso di tempo dalla chiusura, oltre dieci anni addietro, dei due rapporti. Non diversamente la ### convenuta ha risposto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., pur concesso da questo Tribunale, avente ad oggetto l'ostensione dei due contratti di conto corrente sopra indicati. In effetti, alla data di inoltro della richiesta di esibizione documentale ex art. 119 TUB erano decorsi ben più di (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di ###.R.G. 1108 /2024 Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta; si ritira in ### di Consiglio. 
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata. 
Si comunichi.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente TRA ### , nato/a a #### il ### , c.f. ###, con l'avv. ### che lo/a rappresenta e difende per procura in atti; - ATTRICE - ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 ### S.P.A. nato/a a il , c.f. ### con l'avv.  ### che lo/a rappresenta e difende per procura in atti; - CONVENUTA - OGGETTO: Ripetizione di indebito in materia bancaria.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ### conveniva in giudizio la ### dei ### di ### s.p.a. per sentirla condannare alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in riferimento ai rapporti di conto corrente bancario identificati coi nn. 12791-68 e 12433-52, previa rideterminazione del saldo effettivo.  ### deduceva di non aver mai ricevuto copia dei contratti di C/C, e lamentava l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di un'espressa pattuizione, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, infine l'addebito di spese e commissioni non dovute anche per effetto della postergazione e antergazione dei giorni di valuta. 
Resisteva in giudizio ### S.P.A.  eccependo prescrizione, contestando le tesi avversarie e chiedendo l'integrale rigetto della domanda. 
La causa - esperito vanamente il tentativo di mediazione - veniva istruita documentalmente quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .  2.- A sostegno della propria domanda la parte attrice ha allegato di non aver ricevuto copia dei contratti di C/C, ed ha prodotto copia degli estratti conto dei quali è in possesso ed una relazione tecnica contabile di parte. 
Inoltre, espone che, prima dell'azione giudiziaria aveva richiesto alla ### ottenendo però negativo riscontro, la completa documentazione contrattuale relativa ai suddetti rapporti di conto corrente. 
Registrato il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00
Per tale ragione ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale, ordine che è stato disatteso dalla ### convenuta la quale ha, tuttavia, rappresentato di non esser tenuta alla conservazione della documentazione in parola essendo decorsi ormai dieci anni dalla chiusura dei rapporti cui si riferisce. 
Un'attenta delibazione delle conseguenze di tale mancata ostensione non può prescindere dal corretto inquadramento dell'odierna azione giudiziaria (in cui è il correntista ad agire in ripetizione di indebito) e dal corrispondente perimetro degli oneri allegativi e probatori. 
Occorre allora evidenziare che, in applicazione del fondamentale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista, come nel caso di specie, intende domandare la ripetizione delle somme non dovute, previa rideterminazione del saldo finale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate. A conferma di ciò si riporta il costante orientamento della Suprema Corte: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n.### del 28/11/2018, v. anche Cass. sez. VI, sent. n. 24948 del 23/10/2017; Cass. Civ. Sez. ###., Ord. n. 20490 del 24 giugno 2022). 
Sempre in punto di ripartizione dell'onere probatorio nell'azione di ripetizione di indebito bancario, si veda Cassazione civile sez. VI del 13.12.2019 n.###, in fattispecie analoga a quella qui in esame, secondo cui: “### in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla ### nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse del debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L.154 del 1992 può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione degli interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale). 
Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l'onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca. Né appare concludente il rilievo, svolto dalla ricorrente, circa il fatto che essa, prima dell'introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, giusta il T.U.B.  art.119, comma 4. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima (…) ciò che rileva nella presente sede ###abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata. (…) col ricorso per cassazione non è stato specificamente dedotto che la ricorrente abbia lamentato, con l'appello, il mancato accoglimento dell'istanza ex art.210 CPC (…)”. 
Ne consegue che spetta all'attore correntista produrre sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione. Solo la produzione del contratto di conto corrente, infatti, permette di ravvisare l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c. Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale. 
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha negato che i contratti di conto corrente presso ### dei ### di ### siano stati stipulati per iscritto, ma ha avanzato diversa eccezione, affermando che mai copia dei contratti gli fu consegnata dalla banca, limitandosi a produrre in giudizio unicamente gli estratti conto relativi ai c/c in oggetto. 
Con riferimento a tali mancanze, parte attrice a proprio sostegno adduce di aver richiesto alla ### dei ### di ### in data ###, copia dei contratti di C/C nn 12791-68 e 12433-52 e ciò in conformità all'art. 119, comma 4 del ### (d.lgs.  ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 n. 385/1993) il quale prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. ### tuttavia, ha disatteso la richiesta deducendo il decorso di un eccessivo lasso di tempo dalla chiusura, oltre dieci anni addietro, dei due rapporti. 
Non diversamente la ### convenuta ha risposto all'ordine di esibizione ex art.  210 c.p.c., pur concesso da questo Tribunale, avente ad oggetto l'ostensione dei due contratti di conto corrente sopra indicati. 
In effetti, alla data di inoltro della richiesta di esibizione documentale ex art. 119 TUB erano decorsi ben più di dieci anni dalla chiusura dei rapporti di conto corrente di cui oggi si chiede il ricalcolo. 
In tale stato di cose, va prestata adesione alla posizione, più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito a mente della quale “### ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell'onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali necessità generiche e/o inattendibili. Più precisamente in ambito bancario è necessario che l'istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta” (Tribunale Verona sez. III, 12/03/2018)”. 
Sotto altra angolazione, anche la giurisprudenza di legittimità (C.C. ordinanza 23861/2022) ha cura di precisare che “deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1 aprile 2019, n. 9020; 21 febbraio 2017, n. 4504)”. 
Ora, anche in ossequio all'indirizzo espresso dalla S.C. nella predetta ordinanza 23861/2022, a ben vedere, i contratti in questione si assumono stipulati nel 1996, mentre l'istanza ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 ex art. 119 T.U.B. in atti risale al 22.3.2024 ovvero ben oltre i dieci anni previsti dalla detta normativa. 
Sicché, l'ordine di esibizione disatteso dalla ### non può avere conseguenze negative su di essa, e ciò in applicazione del principio per il quale “Non è configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c. relativo alle scritture contabili” (Tribunale Chieti, 28/12/2020, n.179); principio ancor più articolato in Tribunale Grosseto, 17/06/2020, n.386 secondo cui “In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)”. 
In conclusione, la mancanza in atti dei contratti di conto corrente comporta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo di entrambi i conti correnti e di ripetizione di indebito.  3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.  ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00 P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1108 /2024 vertente tra ### contro ### S.P.A., disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede: 1. Rigetta la domanda; 2. ### al pagamento, in favore della ### S.P.A., delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.  come per legge. 
Così deciso in ### il ### .  ### il: 10/06/2025 n.2643/2025 importo 200,00

causa n. 1108/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Paolo Arena

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10931/2025 del 24-11-2025

... l'indicazione della seguente asserita creditoria scoperto di conto alla data del 23.05.2017 66.410,47 competenze di chiusura alla data del 31.12.2017 6.165,88 interessi di mora 19.528,92. Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale. È poi da precisare che il rapporto per cui è causa è stato volturato a sofferenza in data ###, momento nel quale si è chiuso il conto corrente di corrispondenza con appostazione del saldo nel conto a sofferenza ove vengono prodotti solo ed esclusivamente gli interessi legali. Gli interessi richiesti ammontano ad €. 25.694,80 per il ridotto periodo dal 31.12.2017 ad 31.12.2019 per un capitale dell'importo di €66.410,47. Si chiede che la ### produca l'estratto conto a sofferenza dal 23.05.2017 ad oggi in quanto si contesta espressamente che dopo il passaggio a sofferenza in tale conto gli interessi convenzionali vengono azzerati e non possono essere conteggiati al tasso convenzionale del 14,43% come erroneamente attestato nel certificato ex art. 50 TULB a firma di ### Bortoli”. Precisato che tali allegazioni non possono ritenersi integrate da un elaborato contabile di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14628/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie TRA ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in ### alla via ### n. 3, è elettivamente domiciliato #### s.p.a. (###), in persona del procuratore, ### mandataria di ### s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio della quale, in Napoli, piazza ### n. 6, è elettivamente domiciliata #### s.p.a. (###), in persona dei procuratori ### e ### rappresentata e difesa dagli avv. ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec ### e ##### s.p.a. (###), in persona dei procuratori ### e ### procuratrice di ### s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti ### (###) e ### (###), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec ### e ###### ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025.  ### s.p.a. ha precisato le conclusioni richiamando quelle formulate nella comparsa conclusionale depositata il ###.  ### s.p.a., non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3440/2020 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad ### s.p.a., quale procuratore di ### s.p.a., la somma di euro 92.105,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del saldo del conto corrente n. 1000/### (conto che, a far data dal 20.05.2015, ha assunto il numero 5386) acceso presso la filiale di ### d'### del ### di ### s.p.a. il ### assistito, a dar data dal 07.07.2011, da apertura di credito sino ad euro 15.000,00 (revocata il ###). ###, eccepita la generica fascicolazione degli atti (con violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.) peraltro neppure risultando prodotti tutti gli atti riportati nel foliario e disconosciuti taluni documenti depositati nel fascicolo monitorio (alla pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio così si legge: “### tale file, di pessima qualità grafica, si compone di 14 fogli i quali sono parzialmente illeggibili. ### le pagine 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 presentano una parte nera che compromette la lettura delle clausole contrattuali. 
Allo stato anche la sottoscrizione non è riconducibile all'opponente ### per cui viene disconosciuta, ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc, con riserva di riconoscerla al momento dell'esibizione ed esame dell'originale. Si disconosce ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc il documento due che si compone di 13 fogli rappresentando che lo stesso è privo di data e che le sottoscrizioni risultano apposte a pagina 8 mentre a pagina 13 manca la firma. In relazione al documento tre si rileva che lo stesso non è mai stato ricevuto per cui si disconosce la sottoscrizione. In relazione alla revoca, al punto 4 si disconosce la conformità nonché la sottoscrizione illeggibile apposta sulla ricevuta di ritorno. In relazione al documento 5 denominato “proposta di rientro” si contesta la conformità della stessa sia l'autografia in quanto ### non ha mai inviato e/o sottoscritto il detto documento, disconoscendo le firme ad ogni fine e conseguenza di legge ex art. 214 cpc. Si contesta la sottoscrizione sul documento datato 8.6.2016 e non fascicolato sia in quanto mai sottoscritto sia in quanto non conforme all'originale. Del pari si contestano la conformità del documento 8 e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Si chiede, pertanto, che il Giudice Voglia ordinare la produzione della richiamata documentazione in originale.”) ha: 1) dedotto di non avere mai ricevuto la consegna degli estratti conto, sussistendo pertanto proprio interesse a ricevere tale documentazione ai sensi dell'art. 119 t.u.b. ed ha disconosciuto la paternità delle operazioni riportate alle pagine 10 - 27 dell'atto di citazione in opposizione affermando l'esistenza del proprio diritto alla “consegna della copia della singole operazioni ex part. 119 TULB” (p. 27 dell'atto di citazione); 2) “contestato” le operazioni di addebito in data ### le quali avrebbero per presupposto l'erroneo accredito sul proprio conto corrente in data precedente il ### di un versamento in contanti di euro 8.150,00 e del versamento di 7 assegni per la somma complessiva di euro 36.860,59; 3) contestato “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” (p. 27 dell'atto di citazione).  ### ha pure proposto domanda riconvenzionale relativamente al “rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti”, alla consegna “degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate” ed alla “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996” (p. 29 dell'atto di citazione in opposizione).  ### s.p.a., mandataria di ### s.p.a., premesso che non sussiste alcuna violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e che il disconoscimento reso deve ritenersi inammissibile, generico e pretestuoso (e formulata in ogni caso istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che le istanze istruttorie di esibizione dei documenti giustificativi di tutti gli ordini di addebito sono inammissibili (non essendosi la parte preventivamente avvalsa dello strumento previsto dall'art. 119 t.u.b.); ii) che, in ogni caso, lo stesso ### ha, per un verso, chiesto (doc. 5 del fascicolo monitorio) di rientrare dall'esposizione debitoria di euro 14.201,01 a fronte della quale la banca ha revocato l'apertura di credito il ### (doc. 4 del fascicolo monitorio) e, per altro verso, ha (doc. 4) riconosciuto di avere indebitamente ricevuto sul proprio conto la somma non dovuta di euro 45.010,59 (proponendone -stante l'utilizzo nelle more effettuatonela restituzione rateizzata) pur avendo nel presente giudizio dedotto di non aver autorizzato lo storno di tale somma; iii) che dagli estratti conto e dal contratto prodotto non emerge alcuna indebita capitalizzazione degli interessi. 
Esclusa l'opportunità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni, con provvedimento reso alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione. Successivamente concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stato nominato consulente grafologo. In data ### è intervenuta ### s.p.a. quale cessionaria (sulla base di contratto concluso con ### s.p.a. il 25 giugno 2021) di crediti in blocco identificabili mediante i criteri indicati nell'“avviso pubblicato sulla ### della ### - ### n. 118 del 5 ottobre 2021 (all. 2), valido ai sensi e per gli effetti del predetto art. 58 T.UB.  della L. 130/1999 anche ai fini della notifica della cessione ai debitori ceduti” (p. 4 della memoria di costituzione). Depositata la relazione del consulente grafologo, è stata pure depositata la relazione del (successivamente nominato) consulente contabile ed è stata quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, in data #### s.p.a. si è costituita quale mandataria di ### s.p.a. (incorporante -doc. 5 allegato alla memoria di costituzione### s.p.a. la quale ultima, per effetto di atto di scissione, ha acquistato da ### s.p.a., “il compendio di attività e passività, dettagliatamente identificato in atto, e nel quale sono ricompresi, tra altro, i crediti “### Loans”, classificati e qualificati come esposizioni scadute, inadempienze probabili e crediti in sofferenze derivati dai rapporti di titolarità della scissa” -pp. 4 e 5 della memoria di costituzione, ove si fa pure riferimento all'avviso pubblicato in ### e prodotto quale documento 8 ai fini della individuazione dei crediti ceduti). All'udienza del 14.1.2025, previa contestazione, da parte dell'opponente, del”la legittimazione attiva di ### sia in relazione alla materiale esistenza della cessione del credito, sia in relazione all'inclusione del credito tra quelli ceduti ove la cessione sia mai esistita”, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per essere poi rimessa in istruttoria (anche al fine del prosieguo delle operazioni da parte del c.t.U. grafologo) con provvedimento depositato il ### ed essere da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.  2. ### è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. 2.1. Preliminarmente occorre dare atto della mancata necessità di esaminare le contestazioni sollevate dal ### quanto alla titolarità del credito in capo a ### s.p.a. La cessione di credito determina infatti la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass., sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424 nonchè, tra le tantissime, Tribunale di ### sent. 30 luglio 2024, n. 7482). Con riferimento al presente giudizio, in assenza del consenso espresso -da tutte le partialla estromissione della originaria parte opposta, la presente pronuncia (salvi i suoi effetti anche nei confronti della -eventualecessionaria ai sensi dell'art. 111 c. p. c.) non può che essere emessa (pure in ordine alle spese di lite) nei confronti delle parti originarie sì che, revocato in parte qua il provvedimento adottato il ###, non può che ritenersi irrilevante ai fini della presente decisione l'accertamento della titolarità del credito in capo ad ### s.p.a. ed ad ### s.p.a.  2.2. Tanto detto, i documenti di seguito indicati devono ritenersi effettivamente sottoscritti dal ### 2.2.1. Questo Giudice ritiene di poter richiamare integralmente le conclusioni cui è pervenuto il consulente grafologo nominato dal Tribunale nell'elaborato depositato il ###. In particolare, all'esito di approfondito esame, con valutazioni fondate su rigorosi presupposti scientifici ed esenti da vizi logici, il consulente ha ritenuto riconducibili alla grafia di ### in modo “estremamente forte” (cioè con il più elevato grado di probabilità derivante dai criteri di giudizio condivisi dalla comunità scientifica -cfr. p. 19 della relazione depositata il ###) le sottoscrizioni apposte sui documenti da ### depositati sub 1 (contratto di conto corrente), sub 2 (“concessione di apertura di credito in conto corrente”) e sub 5 (proposta -in data ###- di rientro “della somma di € 14201,00, corrispondente al saldo contabile”). 
Tali conclusioni (per le ragioni poc'anzi indicate) non possono ritenersi inficiate dalle contrastanti valutazioni del consulente nominato dall'opponente il quale, sulla base di non meglio precisate ragioni (cfr. p. 117 dell'elaborato depositato dal c.t.U.), ha formulato una ### ipotesi di imitazione a mano libera che il c.t.U. ha ampiamente e condivisibilmente confutato sotto molteplici profili (pp. 117 ss. dell'elaborato che qui integralmente si richiama).  2.2.2. Anche il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposta deve essere attribuito al ### 2.2.2.1. A tale conclusione deve pervenirsi, prima ancora che sulla base dell'esito delle indagini grafologiche (che, non oggetto di osservazioni critiche sotto il profilo tecnico, pure consentono di attribuire la paternità della sottoscrizione ivi apposta all'opponente), in ragione dello stesso comportamento processuale tenuto dal ### Pur avendo, successivamente alla costituzione di ### s.p.a., disconosciuto anche la sottoscrizione apposta sul richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (si veda il verbale dell'udienza del 9.10.2020), il ### nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. (unica memoria depositata ai sensi del comma 6 del richiamato articolo e primo atto depositato dopo aver visionato gli originali dei documenti disconosciuti -si veda, tra l'altro, la nota per la trattazione scritta depositata il 29 maggio 2021 nella quale l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a visionare -ed estrarre copia degli originali dei documenti depositati dall'opposta e custoditi in cassaforte), si è infatti limitato a disconoscere (ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 214 c.p.c.) i ### “seguenti documenti: 01). contratto conto corrente 1389 modificato successivamente in n. 5386 e relativi estratti conto dalla stipula alla voltura a sofferenza; 02). Comunicazione concessione affidamento €. 15.000,00; 04). Revoca 26.02.2016 ed invito al pagamento; 05). Proposta ripianamento ### del 10 marzo 2016; 06). Invito al pagamento del 7.04.2017; 07). Preavviso classificazione a sofferenza del 21.04.2017; 08). Lettera sollecito legale del 13.02.2020” corrispondenti ai documenti 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del fascicolo monitorio. In questo senso univoco risulta il contenuto delle pagine 15 e 16 della richiamata memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ove sono elencati -tutti e solii documenti effettivamente disconosciuti alla data del deposito della medesima memoria. Né in senso contrario può valorizzarsi la pagina 1 della memoria da ultimo richiamata. Tale pagina, infatti, contiene un mero riepilogo dello svolgimento del processo (in questo senso si giustifica il riferimento al disconoscimento -svolto peraltro precedentemente al deposito degli originali dei documenti disconosciutidel documento 4 allegato alla comparsa di costituzione) e non, anche, un disconoscimento attuale (risultando, in realtà, il disconoscimento attuale reso solo mediante l'elencazione dei documenti contenuti alla pagina 15 della memoria istruttoria). 
Ebbene, il richiamato comportamento tenuto dall'opponente non può che essere valutato quale rinunzia al disconoscimento degli ulteriori documenti in relazione ai quali, pure, precedentemente, la parte aveva inteso avvalersi dell'istituto disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c. Tale rinunzia appare ancor più univoca ove si consideri che nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno 1.3.2022 il ### si è limitato a sottoporre all'attenzione del Tribunale le ### richieste istruttorie formulate “nell'opposizione prima e nelle note istruttorie poi” e cioè in atti che non contengono il disconoscimento del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (non potendo, l'atto di citazione in opposizione, contenere il rituale disconoscimento di un documento ancora non prodotto -perché allegato solo all'atto di costituzione della parte oppostadel tutto irrituale -non essendone stato in alcun modo autorizzato il depositodovendo ritenersi il “preverbale” depositato il giorno 8.10.2020 -peraltro superato dal contenuto della memoria ex art.  183, co. 6, n. 2 c.p.c. successivamente depositatae, per quanto detto, non recando l'unica memoria istruttoria depositata disconoscimento del documento da ultimo richiamato). Né può sottacersi che, ancora nella comparsa conclusionale depositata il giorno 8.3.2025 (ed espressamente richiamata al fine della precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025), il ### si è limitato a disconoscere ### ai sensi dell'art. 214 c.p.c. i soli atti richiamati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e non, anche, il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. 
Proprio alla luce dell'univoco comportamento processuale della parte opponente il c.t.U. (chiamato a valutare “l'autenticità delle sottoscrizioni contestate” -così il provvedimento del precedente istruttore depositato il giorno 8.3.2022) ha ### ritenuto oggetto di disconoscimento i soli documenti richiamati alla (sopra parzialmente ritrascritta) pagina 15 della memoria depositata dal ### (così si legge alla pagina 3 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il ###: “In sede ###data 5 luglio 2022, alla presenza delle parti (cfr. verbale) si precisavano i documenti oggetto di contestazione: i documenti contestati da parte opponente sono richiamati nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 CPC dell'Avv. ### e precisamente i documenti elencati a pag. 15 ai nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; precisando altresì che le sottoscrizioni oggetto di accertamento sono individuabili esclusivamente sui documenti nr. 1, 2, 4, 5 e 8, specificando che le sottoscrizioni dei documenti ai nr. 4 e 8 risultano apposte sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate”). Né, a fronte di una simile (si ribadisce, condivisibile) limitazione dell'attività svolta dal c.t.U., il ### (sul quale -a dispetto di quanto dalla stessa parte osservato nella nota depositata il giorno 8.5.2025- gravava il relativo onere stante il reiterato comportamento processuale tenuto) ha (senza necessità di valutare, in questa sede, la ritualità di una simile -non formulata istanza) disconosciuto l'autografia della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (il che conferma ulteriormente -pur non essendovene necessità - per quanto dettola maturata rinunzia al disconoscimento del documento da ultimo richiamato).  2.2.2.2. Non il ### bensì la parte opposta avrebbe allora dovuto dolersi del provvedimento con il quale è stata disposta l'integrazione delle operazioni rimesse al grafologo nominato dal Tribunale. 
Integrazione effettivamente non necessaria alla luce delle considerazioni che precedono (fermo restando che le spese per la c.t.U. integrativa andranno poste a carico della originaria opposta -che non ha richiesto, in parte qua, la revoca del provvedimento depositato il ###).  ### canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al capo 2.2.2.1 di questa sentenza) non può non rilevarsi come l'attribuzione al ### della sottoscrizione apposta sul documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ben possa essere argomentata ### alla luce dell'elaborato dal consulente grafologo depositato il giorno 1.7.2025 (elaborato che, pure, formato nel rigoroso rispetto delle leges artis del settore ed esente da vizi logici -nonché da censure da parte dello stesso opponentepuò qui essere integralmente richiamato). Infatti, ove pure si volesse non condividere l'accertata rinunzia al disconoscimento del documento 4 qui in esame, non sarebbe comunque ravvisabile (a fronte della pretesa -e, per quanto detto, non rinvenibileomissione da parte del tecnico nominato dal Tribunale) alcuna nullità della consulenza, ben potendo -piuttosto il giudice (senza necessità di istanza di parte) disporre una integrazione della c.t.U. da intendersi (si ribadisce, nella non ravvisabile prospettiva di una mancata rinunzia al disconoscimento) relativa, per come formulato il quesito sottoposto al consulente, pur sempre anche (ed ab origine) al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. (sì che il provvedimento depositato il ### non potrebbe che essere inteso come esclusivamente volto al conseguimento di un elaborato conforme al quesito sottoposto al c.t.U. -esplicita in questo senso risultando del resto la locuzione “così come originariamente previsto” contenuta al punto 1 del dispositivo del medesimo provvedimento).  2.2.2.3. Non assume invece rilievo l'accertata, verosimile apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute delle raccomandate prodotte da ### s.p.a. quali documenti 4 ed 8, sia perché la privazione dell'efficacia probatoria di tali documenti presuppone l'esperimento di una querela di falso che non è stata proposta dal ### sia (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) perché, in ogni caso, tali documenti assumono rilevanza non decisiva per la risoluzione delle questioni oggetto del presente giudizio.  2.2.3. Da ultimo, l'efficacia probatoria dei documenti depositati sin dalla fase monitoria non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. Ferma restando l'assorbente circostanza relativa alla produzione degli originali di tali documenti, non può non rilevarsi come tale disconoscimento sia stato formulato in modo irrituale, non avendo la parte indicato in modo sufficientemente puntuale i profili della prospettata difformità delle copie rispetto agli originali (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902), tanto dovendo affermarsi anche in relazione al documento 1 del fascicolo monitorio (unico documento in relazione al quale la parte ha svolto una contestazione -per profili ulteriori rispetto a quelli dell'autografia della sottoscrizioneappena più approfondita la quale, tuttavia, si è sostanziata nella lamentata, mancata visibilità di una parte del documento).  2.3. Tanto detto, escluso che la (in tesi) scorretta fascicolazione degli atti possa comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, a maggior ragione in considerazione della produzione integrale degli estratti conto (si veda, sul punto, anche la pagina 6 dell'elaborato contabile depositato dal nominato c.t.U.), con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati ai numeri 1) e 2) (esaminabili congiuntamente) occorre osservare quanto segue. 
Esclusa la mancata contestazione in ordine all'allegato, omesso invio degli estratti conto (si veda, in particolare, la pagina 7 della comparsa di costituzione ove l'opposta, sottolineata l'incompatibilità delle contestazione con i documenti 4 e 5, ha espressamente dedotto che “l'opponente ha sempre ricevuto tutti gli estratti ed ha riconosciuto l'intera esposizione debitoria, riconoscendone le operazioni più rilevanti”), la ricezione dei medesimi estratti (che non deve avvenire necessariamente mediante lettera raccomandata -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 27 giugno 2023, n. 18352) può ritenersi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il riconoscimento del debito di euro 14.201,00 “corrispondente al saldo contabile” del conto 1000/5386 (doc. 5 del fascicolo monitorio -oggetto di sottoscrizione che il c.t.U. ha ritenuto autografa) e la conseguente formulazione di un piano di rientro in 12 mensilità (che appaiono difficilmente compatibili con la mancata, compiuta conoscenza dell'andamento del rapporto di conto corrente); ii) il documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da ### s.p.a. (attribuibile, per quanto detto, all'odierno opponente) dal quale risulta che il ### ha ammesso l'erronea contabilizzazione sul proprio conto di accrediti per complessivi euro 45.010,59 (nel medesimo documento così, in particolare, si legge: “Da una mia autonoma verifica” -la quale, a maggior ragione alla luce del complessivo tenore della dichiarazione, non può non presupporre un'attenta ricostruzione del complessivo andamento del rapporto di conto corrente“emerge che effettivamente tali importi non derivano da operazioni di conto corrente di cui ero beneficiario e quindi, per quanto di mia competenza, autorizzo il loro storno”) chiedendo, stante l'impiego delle somme, una rateizzazione su base mensile del debito complessivamente pari a circa euro 60.000,00 (stante l'ulteriore, già riconosciuto debito di “circa” euro 14.800,00); iii) la mancata formulazione di (almeno una) richiesta di invio degli estratti conto nonostante la lunga durata del rapporto e le segnalate verifiche costituenti il presupposto delle richiamate dichiarazioni ricognitive dei debiti. 
La prova così raggiunta in ordine alla ricezione degli estratti conto consente, avuto riguardo all'art.  1832 c.c., di ritenere accertata la veridicità storica delle operazioni risultanti dai qui prodotti estratti conto con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1).
Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2) (il quale, per la verità, rasenta la temerarietà), sostanziandosi lo stesso in una contestazione delle operazioni di addebito in data ### che, in realtà, lo stesso ### ha espressamente ammesso essere giustificate tanto da autorizzarne lo storno ferma la formulazione di un piano di rientro in ragione della mancata disponibilità di fondi (così il già richiamato documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).  2.4. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) non può essere accolto, risultando lo stesso formulato secondo modalità tanto generiche da non consentire l'espletamento della consulenza tecnica (sì che gli esiti della consulenza disposta dal precedente istruttore non potranno essere in questa sede valutati). 
Premesso che la consulenza tecnico-contabile è strumento mediante il quale è possibile ricostruire l'effettivo rapporto di dare/avere nei limiti delle allegazioni svolte dalle parti (risultando, in un giudizio quale quello che viene qui in rilievo, insuperabile il principio dispositivo) e che, per risultare processualmente rilevanti, le allegazioni devono essere munite di una adeguata puntualità (non potendo rimettersi al giudice poteri sostanzialmente inquisitori), è opportuno qui riprodurre il contenuto delle doglianze svolte dal ### così da meglio percepire le ragioni alla base della presente decisione. 
Alle pagine 27 e 28 dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel paragrafo intitolato “5.  #### DOVUTE” così si legge: “Ferma, ripetuta e reiterata ogni contestazione si ribadisce e si contesta ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita. In particolare dall'esame della lettera di costituzione in mora emerge l'indicazione della seguente asserita creditoria scoperto di conto alla data del 23.05.2017 66.410,47 competenze di chiusura alla data del 31.12.2017 6.165,88 interessi di mora 19.528,92. Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale. È poi da precisare che il rapporto per cui è causa è stato volturato a sofferenza in data ###, momento nel quale si è chiuso il conto corrente di corrispondenza con appostazione del saldo nel conto a sofferenza ove vengono prodotti solo ed esclusivamente gli interessi legali. Gli interessi richiesti ammontano ad €. 25.694,80 per il ridotto periodo dal 31.12.2017 ad 31.12.2019 per un capitale dell'importo di €66.410,47. Si chiede che la ### produca l'estratto conto a sofferenza dal 23.05.2017 ad oggi in quanto si contesta espressamente che dopo il passaggio a sofferenza in tale conto gli interessi convenzionali vengono azzerati e non possono essere conteggiati al tasso convenzionale del 14,43% come erroneamente attestato nel certificato ex art. 50 TULB a firma di ### Bortoli”. Precisato che tali allegazioni non possono ritenersi integrate da un elaborato contabile di parte (ciò già solo per il mancato deposito di un simile elaborato, sì che neppure è necessario approfondire la questione -oggetto di divergenti orientamenti in giurisprudenzarelativa alla integrabilità delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio mediante una consulenza di parte) e non sono state oggetto di integrazione ad opera del ### (il quale, come già osservato, non ha depositato la memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.), non può non osservarsi: i) che la contestazione relativa ad “ogni addebito per interessi in quanto frutto di una contabilizzazione unilaterale, non convenzionalmente pattuita” risulta svolta in modo generico poiché del tutto avulso dalle condizioni economiche riportate alla pagina n. 1 del contratto di conto corrente (doc. 1 prodotto già in sede monitoria) e dalle “pattuizioni contrattuali” riportate a partire dalla pagina 3 del medesimo documento 1 (le quali sono indice di una compiuta pattuizione relativa agli interessi in relazione alla quale alcuna specifica contestazione è stata svolta dal correntista); ii) che il passaggio nel quale il ### ha dedotto che “Il creditore avrebbe dovuto indicare al giudice le singole voci di credito al fine di evitare l'importo dalla capitalizzazione trimestrale” è, in realtà, indice di una doglianza che attiene al contenuto del documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (contenuto sul quale si tornerà a breve) e che alcun rapporto è, sotto il profilo giuridico e contabile, ravvisabile tra l'asserita, inadeguata indicazione delle “singole voci di credito” e la capitalizzazione trimestrale della quale, è bene precisare, neppure viene prospettata l'illiceità (l'opponente si è infatti limitato a richiamare una sola capitalizzazione trimestrale la quale, avuto riguardo al momento nel quale è sorto il rapporto contrattuale, neppure può ritenersi indebita in presenza di una pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi -ed è bene sottolineare che la parte si è ben guardata dal prospettare un diverso regime della capitalizzazione il quale, a ben vedere, è espressamente escluso dalla pattuizione relativa alla “periodicità di capitalizzazione degli interessi” riportata alla pagina 2 del file relativo al documento 1 depositato sin dalla fase monitoria); iii) che la restante parte del motivo di opposizione (consistente nel passaggio già sopra ritrascritto e qui, per brevità, non riproposto) è indice di una non condivisibile lettura del documento depositato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. Infatti, fermo restando che la doglianza è stata formulata senza tener conto dell'importo di 6.165,88 dovuti (secondo quanto espressamente risulta dal documento ex art. 50 t.u.b.) per “competenze di chiusura” (in relazione alle quali alcuna specifica doglianza è stata svolta dalla parte), sì che la somma chiesta per interessi non è (come sostenuto dal ### pari ad euro 25.694,80, ma ad euro 19.528,92 e che non sussiste espressa -e correttacontestazione a riguardo, tale ultimo importo, tenuto conto della pacifica chiusura del conto e della data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non risulta eccedente la complessiva entità degli interessi moratori (quantificati nella misura del 13,75% secondo pattuizione espressamente risultante nelle condizioni economiche -richiamate nelle pattuizioni contrattualicui l'odierno opponente non ha in alcun modo fatto riferimento) dovuti sul ### capitale indicato nel documento ex art. 50 t.u.b. 
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. (sulla base di un'indagine eccedente l'effettivo contenuto delle allegazioni di parte) non possono essere accolte, dovendo piuttosto ritenersi che, provate (per le ragioni sopra illustrate), nel proprio storico verificarsi, le operazioni risultanti dalla sequenza (completa -secondo quanto rilevato pure dal c.t.U.) dei prodotti estratti conto, in assenza di puntuali contestazioni (secondo quanto appena osservato), il credito deve essere quantificato nella misura riportata già nel (sufficientemente esaustivo, vista anche la distinzione delle diverse componenti dell'importo complessivamente ivi indicato) documento formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.  3. Anche la domanda riconvenzionale formulata dal ### risulta infondata. 
Tale domanda (così formulata alla pagina 29 dell'atto di citazione in opposizione: “1.azione di rendiconto bancario afferente al rapporto di conto corrente n. 13364/7 e dei connessi eventuali affidamenti ((cfr. . Cass. civ. Sez. I, Ord., 15-09-2017, n. 21472 - Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, 1584- Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04/04/2016, n. 6511 - Cass., Sez. 6 Civ., Ord. n.. 3875 dell' ###); 2. diritto ad ottenere la consegna degli estratti conto ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate; 3). illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) può, anche sotto il profilo logico, essere esaminata distintamente quanto alla pretesa di documentazione ed alla pretesa ripetitoria.  3.1. Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate ai punti 1 e 2 della pagina 29 della citazione in opposizione, deve rilevarsi come la parte opposta abbia prodotto tutti gli estratti relativi al conto corrente oggetto di causa (in questo senso si veda anche la relazione depositata dal c.t.U.), come non vi sia stata (a fronte di tale produzione) una specifica contestazione di talune operazioni (non potendo tale specifica contestazione ravvisarsi nell'elencazione contenuta a partire dalla pagina 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio stante la maturata decadenza -per quanto detto prevista dall'art. 1832 c.c.) e come la domanda tesa ad ottenere la documentazione giustificativa delle singole operazioni annotate in conto sia sprovvista di interesse (la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c., infatti, non consentirebbe di alterare le risultanze degli estratti conto) e, in ogni caso, non accoglibile (poiché -ove se ne ravvisasse l'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.- la stessa finirebbe con l'esser tesa ad aggirare la decadenza nella quale la parte è incorsa).  3.2. Neppure è possibile accogliere la domanda riconvenzionale formulata sub n. 3 dell'atto di citazione in opposizione. Tale domanda (tesa a conseguire la ripetizione di somme asseritamente indebite stante la “illegittima contabilizzazione a debito con riferimento al citato rapporto bancario, in quanto frutto di errori contabili, relativamente alla imputazione a capitale, interessi e/o qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate, illegittimamente annotate a debito e/o anatocistiche, nonché violazione della L.108/1996”) risulta infatti formulata in modo estremamente generico. ### quanto già osservato con riferimento alla genericità, in parte qua, delle doglianze svolte al fine di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo ed alla conferma della statuizione contenuta nel decreto opposto, non può non osservarsi come la domanda riconvenzionale non sia fondata su allegazioni assistite da una sia pur minima puntualità. Basti pensare (a mero titolo esemplificativo e ferme le considerazioni sopra svolte anche in relazione al documento 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che non è dato comprendere in alcuna misura quali sarebbero gli errori contabili compiuti dalla banca in relazione a voci che neppure risultano adeguatamente indicate (il passaggio dell'atto di opposizione ritrascritto fa riferimento, indistintamente ad errori nella imputazione del capitale, degli interessi e/o di qualsivoglia commissione o spesa e/o operazioni non autorizzate -la prova delle quali ultime, per quanto sopra osservato, neppure può ritenersi offerta) e che la stessa prospettazione della violazione della l.  108/96 è stata svolta senza neppure indicazione delle voci da ricomprendersi nel t.e.g. e del tasso valutato quale soglia in concreto operante alla luce della disciplina in materia di usura (cfr, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597).  4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese della c.t.U. contabile e della prima c.t.U. grafologica, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opponente. 
A carico della parte opposta, per la ragione indicata al punto 2.2.2.2 della presente sentenza, devono essere invece poste le spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento in data ###. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante quanto osservato al punto 2.1 della presente sentenza, devono essere liquidate in favore di ### s.p.a. Avuto riguardo all'attività effettivamente svolta da tale ultima parte, tali spese vanno liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo scaglione quanto alla fase istruttoria P.Q.M.  Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3440/2020; 2) rigetta le domande riconvenzionali proposte; 3) pone, in via integrale e definitiva, a carico di ### le spese di c.t.U. liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il giorno 1.12.2023 ed a carico di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento in data ###; 4) condanna ### al pagamento, in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.015,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge. 
Così deciso in ### il 24 novembre 2025. 
Il Giudice dott.

causa n. 14628/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fiengo Giuseppe

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12185/2025 del 23-12-2025

... il saldo finale del 103356. Più precisamente il conto corrente n. 100322 risulta per tabulas essere stato aperto prima rispetto all'estinzione del primo conto corrente recante il 103356, almeno un mese prima secondo quanto si desume dalla copia dell'estratto conto del mese di febbraio 2002 (incluso nella citazione). Quindi era operativo - con condizioni identiche o diverse rispetto il conto 103356, sul punto parte attrice non prova nulla - in precedenza, con vita propria ed un saldo di oltre 20000,00 a debito, con operazioni attive e passive distinte ed autonome perché il n. 10032 coesisteva per un periodo con il 103356. Può quindi ritenersi che aver fatto confluire il saldo del 103356 sul conto 10032 altro non sia che un versamento in accredito con la semplice causale di chiusura del conto 103356. Tale versamento, alla luce di quanto evidenziato, non ha di per sé valore significativo a sostegno della tesi di parte attrice. Stesse considerazioni possono offrirsi per il passaggio dal n. 10032 al conto corrente n. 101243. Su tale ultimo conto si rinviene un versamento con valuta del 26.4.2005, con causale saldo chiusura del conto 10032 (come si evince dalla pagina 3 della citazione (leggi tutto)...

testo integrale

N. ###/2022 R.G.A.C.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - II sezione civile in composizione monocratica, ### nel giudizio iscritto al n. ###.22 R.G., e vertente ### S.a.s. (c.f./p.iva ###, numero ### 115952), in persona dell'amministratore unico ### rappresentata e difesa, giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'Avv. ### (c.f. ###), presso il cui ### legale elettivamente domicilia in Napoli, alla P.tta ###'### n. 265- Pec: micheletremater###, risultante dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo ### michele### e/o al numero di fax 01/2520685; - Parte attrice ### S.p.a. (C.F. ###) con sede in ### alla ### del ### 3 in persona dei legali rappresentanti p.t. dr. ### e dr. ###figlio, giusto atto di ### di ### del 10.02.2022 ricevuto dal dott. ###bo, ### in ### registrato presso l'### delle ### di ### 2 il ### al n. 12557 serie ###, rappresentata e difesa, giusta procura in calce conferita su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. sottoscritto su firma digi-tale, dall'### (#####), ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla via ### 55/14. Si indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni ivi previste potranno essere eseguite al seguen-te numero di telefax 081.5517791 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ###; - Parte convenuta ### come da verbale del 21.11.25 È presente per la parte attrice, nonché per delega dell' AVV. ### l' AVV. ### la quale impugna per quanto di ragione la depositata integrazione peritale e si riporta integralmente agli scritto conclusionali in precedenza depositati, nonché alle deduzioni di cui al verbale dell' udienza del 22/11/24, che si abbiano qui per integralmente ripetute e trascritte. 
In particolare, si reitera la già avanzata richiesta di integrazione della ### poiché le verifiche svolte non sono esaustive e pienamente corrette, nonché si insiste altresì nel rilevare l' unicità del rapporto azionato in questa sede.Tanto dedotto, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto,dedotto ed eccepito, nonché le avverse conclusioni, insistendo nel richiedere l' accoglimento delle rassegnate conclusioni, con vittoria di spese,diritti ed onorari,da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. 
È presente altresì l'avv. ### la quale si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto e richiesto.  ### atto di citazione ritualmente notificato in data ###, parte attrice, la società ### s.a.s., formulava, avverso la banca convenuta ### che ### s.p.a. le seguenti conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento: 1)accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.  1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2, dell'art. 7 comma 3 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente sul c/c n. del conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto dei rapporti tra la parte attrice e la banca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle ### di credito sulla piazza, nonché relativamente all'applicazione da parte della ### convenuta di interessi ultralegali determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime del tasso di interesse sostitutivo di legge, tempo per tempo vigente sia sui saldi passivi che su quelli attivi; 2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art.  1283 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 1, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame ex art. 1283 c.c; 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.  1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale; 4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.  1284, 1346, e per l'effetto dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 5) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti dei rapporti in base ai risultati del ricalcolo del conto corrente conto corrente n.101243-9 (già C/c n.101243, già C/c n.100322, già C/c n.103356), in applicazione del tasso di interesse legale ex art. 1284 fino all'08/07/1992, data di entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente in regime di saggio di interesse sostitutivo di legge, che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnica - contabile, sui saldi sia attivi che passivi, senza capitalizzazioni, con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti e di interessi computati in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, , depurando il rapporto degli interessi ultralegali, della ricapitalizzazione anatocistica, delle ### di ### dallo scarto sulle valute e di ogni altro addebito illegale o non convenuto in contratto al fine di determinare l'esatto saldo del conto corrente per cui è causa; 6) accertare e dichiarare la violazione della legge 108/96 e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci per interessi debitori; 7) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario; 8) accertare quindi il credito complessivamente vantato dalla società Mariano ### S.a.s., in persona dell'amministratore unico ### nei confronti della ### s.p.a. attraverso il prodromico accertamento della nullità delle clausole negoziali regolanti i rapporti di conto corrente de quibus, e per l'effetto condannare il predetto istituto di credito alla restituzione in favore della società attrice della somma quantificata in euro 95.404,15 (Euro novantacinquemilaquattrocentoquattro/15), così come determinata dalla ### di parte, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e maggior danno da rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore che, nella ipotesi di contestazione dei conteggi oggi prodotti, verrà determinata in corso di causa a mezzo di espletanda CTU tecnico - bancaria; dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari; 9) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa; 10) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese in favore del legale anticipatario. 
In fatto e diritto, allegava quanto segue.   In data 21 luglio 1999 la società ### & C. s.a.s. (d'ora in poi anche ### accendeva presso la ### 1 di Napoli della ### bank S.p.A. un rapporto di conto corrente mediante la sottoscrizione di un contratto privo di qualsiasi condizioni economica. Il prefato conto corrente, durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data ###, risulta individuato dall'accensione e sino al 28/02/2002 con il numero di conto 103356, successivamente, a seguito del trasferimento del rapporto ad altra ### della banca - ### di Napoli “G”, - il rapporto ha assunto il numero di conto 100322 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 103356, ed in ultimo, sempre a seguito del trasferimento del rapporto ad altra ### della banca - ### 2 - - il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020 sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 100322. 
Il rapporto è stato assistito sin dall'accensione da un'apertura di credito di lire 40.0000.000 regolata con un doppio tasso debitore e una doppia aliquota della commissione di massimo scoperto, entro e fuori il predetto limite di fido (il Fido veniva ampliato a far data dal 04/12/2001 a lire 49.684.688, come si evince ictu oculi dall'estratto conto al 31/12/2001 poi ampliato ancora a far data dal 20/11/2003 ad euro 25.000,00). 
Deduceva inoltre che, poiché nel corso del rapporto venivano addebitate spese illegittime, per un totale complessivo di euro 85.450,67 (somma ricavata dall'elenco contenuto in citazione delle molteplici poste passive addebitate e contestate), avvenuta la chiusura del rapporto in data ### con saldo zero, con raccomandata a mezzo PEC del 14/02/2022, la società correntista richiedeva alla ### ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., per mezzo dello scrivente legale la trasmissione della documentazione bancaria di natura contrattuale afferente i rapporti oggetto di causa (doc. n. 3 Richiesta ex art. 119 TUB del24/01/2022).  ### rispondeva a mezzo pec del 15/05/2022, senza trasmettere alcunchè e riferendo di non riuscire a fornire al richiesta documentazione per il decorso del termine decennale di conservazione. (doc. n. 4 ### del 16/09/2016).  ### visto l'esito negativo del procedimento di mediazione ex D. 
Lgs. n. 28/2010, adiva il tribunale per accertare in sintesi le seguenti violazioni di legge: 1) illegittimità del tasso ultralegale indicato nel contratto atteso che si rinvia alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, affida sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso.; 2) mancata previsione dello ius variandi di cui all'art. 118 D. Lgs. 1-9- 1993 n. 385, essa è stata comunque esercitata in carenza della condizione primaria dettata dal comma 1 del citato articolo di legge, perché la banca non ha mai prospettato, neppure sul piano meramente assertivo, la ricorrenza di un “giustificato motivo e mancanza di approvazione specifica da parte del cliente e comunque mancanza di preventiva comunicazione delle modifiche unilaterali al correntista; 3) applicazione di interessi anatocistici; 4) illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto, delle valute, e nullità delle spese di liquidazione trimestrali, di quelle per operazioni e degli addebiti per spese e remunerazioni a qualsiasi titolo illegittimamente addebitate tempo per tempo dalla banca senza una espressa previsione negoziale, ivi compresi gli addebiti relativi a rapporti di anticipo fatture, anticipo sbf e/o qualsiasi tipo di finanziamento e/o conto collegato, comprese le competenze rinvenienti dai conti collegati; 5) applicazione di interessi usurari. 
Si costituiva tempestivamente parte convenuta la quale - nel chiedere il rigetto integrale della domanda - eccepiva la nullità per genericità dell'atto di citazione, contestava espressamente che il contratto iniziale sottoscritto presso la ### n. 1 della ### S.p.a. recante il n. 103356 in data ###, fosse stato trasferito ad altra filiale” della ### presso lo ### G di ### proseguendo ed assumendo il numero 100322 con estinzione, in data ###, di quello recante il n. 103356, poi ancora a seguito di un ulteriore trasferimento ad altra filiale della banca e precisamente presso la ### di ### 2, “proseguito” assumendo il numero 101243 e poi 101243-9 il tutto senza soluzione di continuità con estinzione definitiva avvenuta il ### con saldo zero. Deduceva la banca che doveva trattarsi di tre distinti conti correnti e non certo un unico contratto proseguito nel tempo senza soluzione di continuità. 
Conseguentemente sollevava eccezione di prescrizione in ordine alle domande di ripetizione di indebito per crediti sorti anteriormente al decennio rispetto la notificazione della citazione, e quindi antecedenti il ### per tutti i 3 contratti ed in primis per quelle di cui al conto corrente n. 103356 che risulta estinto il ### e per quelle di cui al conto corrente n. 100322 estinto e chiuso in data ###. Deduceva inoltre che le rimesse dovevano considerarsi solutorie in mancanza di prova dell'esistenza di un fido accordato. 
Deduceva inoltre il mancato rispetto dell'onere della prova da parte della società attrice non avendo depositato i documenti contrattuali avendo essa stessa ammesso la “sottoscrizione” del contratto di conto corrente e affermato la mancanza “di qualsiasi condizione economica ed il parziale deposito degli estratti contabili. 
Inoltre, in ordine al contratto di conto corrente n. 101243, sottoscritto in data 9 marzo 2005 contestava nel merito in fatto e diritto le avverse pretese. In particolare quanto al presunto superamento del tasso soglia, deduceva la sua genericità in applicazione dell'arresto della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, sent.  19597 del 18/9/2020), secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso so-glia per lo specifico periodo contrattuale e le doglianze attoree, precisazioni assenti nel caso di specie, mancante in citazione. 
A seguito di memorie integrative ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte attrice ribadiva che il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data ###. 
Ciò perché dall'accensione e sino al 28/02/2002 veniva individuato con il numero di conto 103356, successivamente, a seguito del trasferimento del rapporto ad altra ### della banca - ### di ### “G”, - il rapporto ha assunto il numero di conto 100322 (sul quale è proseguito attraverso l'operazione di giro saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a seguito del trasferimento del rapporto ad altra ### della banca - ### 2 - il rapporto ha assunto il numero di conto 101243 fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020 sino alla chiusura del 14.09.21. Quanto all'onere probatorio chiariva di aver assolto completamente l'onere probatorio avendo depositato il contratto n. 103356 concluso nel 1999. Con prima memoria, integrava inoltre la domanda, con indicazione specifica del margine di superamento della soglia per specifici periodi, del tasso contrattuale e del tasso soglia vigente per la categoria contrattuale di riferimento. 
Acquisita la documentazione, veniva disposta con ordinanza del 18.1.24, ctu per eseguire il seguente mandato: “Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data ###, ridetermini il saldo finale eliminando le voci addebitate per commissione di massimo scoperto, eliminando la capitalizzazione contrattuale e sostituendola con quella semplice. 
Laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, indichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune documentali. 
In caso di mancanza del primo estratto conto, tenga conto del valore iniziale del primo estratto conto utile in serie continua. 
Accerti se il TEG di tale rapporto superi i tassi soglia vigenti alla data di stipulazione, applicando le direttive della banca d'### In ordine alla cms, per il periodo antecedente l'1.1.2010, il ctu ne tenga conto ai fini dell'usura, e la si elabori attenendosi a quanto statuito dalle S.U.  16303 del 2018 secondo cui “va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”; In caso di accertata usura, depuri il saldo contabile del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., eliminando il tasso d'interesse contrattuale. 
Indichi conclusivamente l'ammontare del saldo del rapporto come ricalcolato, con chiara indicazione dell'esistenza di eventuali importi a credito della correntista. 
Escluda dal credito del correntista i versamenti solutori eseguiti ad oltre un decennio dalla data dell'8.06.21 data in cui risulta comunicata l'istanza di mediazione alla controparte. 
Con ordinanza del 29.3.25 veniva integrato il mandato con la seguente formulazione: “ritenuto che debba disporsi incarico al ctu nel senso di effettuare un nuovo conteggio ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie, nelle due alternative offerte in ctu, che tenga conto unicamente degli affidamenti contrattuali originari o modificati con apposita comunicazione unilaterale della banca nel corso del rapporto (senza ricorrere ad indagine sugli estratti conto ai fini dell'affidamento)”. 
Il mandato veniva nuovamente integrato con ordinanza del 3.7.25 con il seguente incarico: Esclusivamente in ordine al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data ###, ridetermini il saldo finale eliminando: le voci addebitate per commissione di massimo scoperto; la capitalizzazione contrattuale, sostituendola con quella semplice; tutte le modifiche unilaterali peggiorative per il correntista, successive al 9.3.2005 ed intercorse nello svolgimento del rapporto. 
Applichi invece, unicamente per quanto indicato nel contratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come regolamentate. 
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.11. Ai fini della natura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 - 14.9.21. 
Esegua l'accertamento della natura solutoria sulla base del saldo rettificato con la presente perizia. 
Veniva quindi rinviato il giudizio all'udienza del 21.11.25 per discussione orale. 
In limine, nessun vizio di genericità riveste l'atto di citazione, atteso che la parte intende, sia pur configurando un unico rapporto contrattuale prolungato ed ininterrotto dal 1999 sino al 2021, richieder la restituzione di somme di cui allega l'illegittimo addebito derivante da clausole nulle sulla base di diverse qualificazioni giuridiche di volta in volta indicate in citazione. 
Chiaro quindi il petitum e la causa petendi, occorre esaminare in ordine prioritario sotto il profilo logico, la tesi di parte attrice dell'unicità del rapporto contrattuale. 
La tesi dell'unico rapporto intercorso tra le parti.  ###, in sintesi, sostiene che tra le parti sia intercorso sempre e solo un unico contratto dal 21.7.1999 sino al 14.9.2021. Il conto corrente di cui è causa doveva considerarsi un unico rapporto durato senza soluzione di continuità dalla data di accensione del 21/07/1999 sino alla data di estinzione del rapporto con saldo zero avvenuta in data ###. 
Ciò perché dall'accensione sino al 2021, il conto corrente originario 103356, avrebbe unicamente cambiato numero identificativo e quindi esclusivamente il codice di individuazione convenzionale tra le parti, essendo preso in carico da più filiali della stessa banca avvicendatesi nel tempo, rimanendo però regolato dalle parti nella volontà e consapevolezza di un unico rapporto. 
Ciò anche perché, ogni qual volta si cambiava la filiale, si procedeva con l'accredito del saldo del rapporto precedente versato presso la nuova filiale. 
Quindi, il primigenio codice assegnato al contratto il ###, n. 103356, dopo il ### veniva individuato con altro numero di conto 100322 (sul quale è stato versato il saldo chiusura conto 103356) ed in ultimo, sempre a seguito del trasferimento del rapporto ad altra ### della banca veniva individuato con numero di conto 101243 (sul quale è stato versato il saldo di chiusura conto del 100322) fino al 31/07/2020 e poi 101243-9 dal 01/08/2020. 
In limine, occorre premettere che, la modifica della filiale all'interno della stessa banca che ha in carico il rapporto giuridico sorto tra le parti, non è certo causa di estinzione di un contratto intercorrente tra la banca ed il cliente, non è neppure però indice del mantenimento del rapporto originario in vita. E' un elemento neutro, potendo tra banca e cliente esistere una molteplicità di rapporti giuridici originati da distinti rapporti, pendenti presso una o più filiali del medesimo istituto. 
Il cambio di filiale, non incide certo sulla titolarità dei soggetti destinatari di diritti ed obblighi in ordine al rapporto/i pendente/i, riconducendosi la filiale nell'articolazione territoriale del medesimo soggetto, l'istituto di credito. 
Una delle argomentazioni a sostegno della tesi dell'unicità del rapporto è offerta da parte attrice laddove deduce che “nella pratica economica di tutti i giorni non è infrequente la richiesta di una banca di trasferire il proprio conto corrente da una filiale all'altra (magari a causa di una variazione della propria residenza) aldilà delle rigide interpretazioni restrittive ex adverso prodotte. Si parla in tal caso di portabilità della relazione contrattuale. Viene riconosciuta la facoltà al cliente di trasferimento del conto corrente da una filiale ad un'altra. La procedura è gratuita e deve essere realizzata dalla filiale di destinazione e deve concludersi entro 12 giorni dalla richiesta e l'estinzione del precedente conto non opera in maniera automatica”. 
Concordando con quanto sostenuto dalla convenuta, tuttavia, lo spunto deriva dal D.lgs. n. 37 del 15 marzo 2017 che ha dato attuazione alla ### 2014/92/UE (c.d. ###, ### sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento e sul trasferimento del conto di pagamento da una banca ad un'altra diversa con l'obiettivo di rendere più fluide ed efficienti le procedure per la portabilità. 
Normativa che presupposto il trasferimento di rapporti tra diversi istituti di credito, fattispecie del tutto diversa da quella in esame. 
Altra argomentazione spesa a sostegno dell'unicità del rapporto è nel senso della confluenza - all'atto del trasferimento di filiale, e creazione di un nuovo codice identificativo - del saldo finale del rapporto proveniente dalla filiale a quo il cui identificativo viene a cessare.   Tale dinamica merita di essere chiarita. Da un lato è possibile che all'atto della chiusura di un rapporto, se ne crei contestualmente un altro, che abbia come prima operazione contabile il versamento in accredito per il correntista del saldo finale proveniente dal conto precedente appena chiuso. Quindi la prima operazione contabile del nuovo conto vede sostanzialmente l'importo già esistente come saldo finale del rapporto precedente. Così descritta la vicenda, potrebbe ritenersi significativa nel senso di un indice rilevante della volontà di continuare il medesimo rapporto tra le parti, sia pure con un codice identificativo diverso, salvo desumere una diversa volontà dal nuovo contratto di apertura di conto corrente che faccia riferimento o presenti clausole incompatibili con la prosecuzione. 
Sul punto, la previsione di clausole contrattuali diverse nel nuovo contratto rispetto il precedente potrebbe essere semplicemente una nuova valutazione dei reciproci interessi e non sarebbe incompatibile con la visione unitaria della vicenda. 
Tuttavia, come rileva parte convenuta, tra i tre conti correnti aperti dalla ### sas non vi è coincidenza tra chiusura e immediata apertura, risulta infatti che ognuno dei due contratti su cui sono confluite le somme degli altri due alla chiusura, ha avuto già prima del versamento del saldo di chiusura, per un certo periodo di tempo, una propria movimentazione. 
Esaminando il primo cambio di identificativo e di filiale, quindi da 103356 a 100322, il secondo risulta già aperto da prima di far confluire su di esso il saldo finale del 103356. 
Più precisamente il conto corrente n. 100322 risulta per tabulas essere stato aperto prima rispetto all'estinzione del primo conto corrente recante il 103356, almeno un mese prima secondo quanto si desume dalla copia dell'estratto conto del mese di febbraio 2002 (incluso nella citazione). Quindi era operativo - con condizioni identiche o diverse rispetto il conto 103356, sul punto parte attrice non prova nulla - in precedenza, con vita propria ed un saldo di oltre 20000,00 a debito, con operazioni attive e passive distinte ed autonome perché il n. 10032 coesisteva per un periodo con il 103356. 
Può quindi ritenersi che aver fatto confluire il saldo del 103356 sul conto 10032 altro non sia che un versamento in accredito con la semplice causale di chiusura del conto 103356. Tale versamento, alla luce di quanto evidenziato, non ha di per sé valore significativo a sostegno della tesi di parte attrice. 
Stesse considerazioni possono offrirsi per il passaggio dal n. 10032 al conto corrente n. 101243. Su tale ultimo conto si rinviene un versamento con valuta del 26.4.2005, con causale saldo chiusura del conto 10032 (come si evince dalla pagina 3 della citazione che riproduce l'estratto conto). 
In tale data il conto di destinazione è già aperto almeno dal 31.3.2005 ed al 30.4.05 presenta un saldo di oltre 20.000,00 euro a credito, quindi operativo, autonomo, con pluralità di operazioni in entrata ed in uscita di varia natura (versamenti, emissione di assegni, bonifici). 
Quindi, ritiene il tribunale che, versare il saldo a chiusura di un conto corrente su altro conto già operativo e preesistente non sia una circostanza che denoti la successione tra il primo rapporto di cui al conto chiuso ed il rapporto già aperto di destinazione. 
Chiarito che non è stata data la prova dell'unicità del rapporto, anzi risulta il contrario, devono ritenersi prescritte le domande relative alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca, in quanto trascorsi anni 10 dalla chiusura dei primi due rapporti che risultano estinti il ### ed in data ###. 
Infatti, tenuto conto che in data ### veniva proposta istanza di mediazione, devono ritenersi prescritte le pretese anteriori all'8.6.11. 
Le contestazioni in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali devono quindi essere riferite solo al contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data ### e chiuso il ### con elisione delle rimesse solutorie anteriori all'8.6.11. In atti risulta la documentazione completa di prospetti trimestrali di dettaglio delle competenze, senza soluzione di continuità a far data dall'apertura del rapporto (09.3.2005 con saldo iniziale pari a zero) alla data di estinzione (14.9.2021 saldo finale pari a zero). 
Quanto all'usura la stessa è stata esclusa dal ctu applicando le direttive della ### d'### al fine di rendere omogeneo il criterio di rilevazione del tasso soglia rispetta il criterio di verifica del superamento. 
I tassi di interesse ultralegali sono invece determinati e manca nel contratto del 2005 ogni riferimento agli usi su piazza. 
Del pari legittima è la previsione dei giorni valuta nel contratto, regolata dalla banca sulla base di diverse esigenze organizzative, non ravvisandosi un principio inderogabile quale quello secondo cui debbano necessariamente corrispondere al medesimo giorno dell'operazione. 
Le illegittimità riscontrate nel contratto attengono : - alla capitalizzazione laddove in violazione dell'art. 6 della circolare CICR del febbraio 2000, la banca non ha espressamente indicato per il tasso attivo applicato al contratto, la sua misura comprensiva dell'effetto della capitalizzazione trimestrale. La clausola regolante la capitalizzazione risulta quindi nulla con la conseguenza che sarà espunta dal saldo finale la sua portata contabile; - alla previsione della cms, illegittima perché indeterminata. Infatti, essa è quantificata nell' 1,50% trimestrale senza indicare le modalità di calcolo, ovvero la base sulla quale applicare tale percentuale, l'eventuale massimo debitorio sul quale diventa operativa etc.. Ne consegue la nullità della clausola per indeterminatezza e la conseguente eliminazione delle poste addebitate sul conto per tale causale; - alla mancata sottoscrizione separata ex art. 118 tub. della clausola con cui la banca si è riservata la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel corso del rapporto. In violazione dell'art. 118 tub, tale clausola unilateralmente predisposta non è stata sottoscritta separatamente dal correntista. Ne consegue la nullità ed inefficacia di tutte le modifiche pregiudizievoli sopravvenute ed unilaterali nel corso del rapporto (variazioni di condizioni ed apposizione di nuovi esborsi per il cliente). 
Sulla base di tali rilievi, al ctu è stato dato il mandato di ricalcolare il saldo finale del c.c. n. 101243 stipulato in data ### e chiuso il ### (il passaggio al numero 101243 - 9 è mera meramente amministrativo e senza ripercussione sull'unicità del rapporto dal 2005 al 2021) con applicazione degli interessi contrattualmente indicati, come anche le date valuta, ma con l'elisione dell'importo addebitato per capitalizzazione, cms, escludendo le modifiche unilaterali peggiorative poste in essere dalla banca e le spese non espressamente pattuite nel contratto del 9.3.2005, unico contratto in atti regolante il rapporto sino al 14.9.21 e quindi con esclusione di ogni ulteriore addebito non espressamente previsto nel predetto contratto (come ad esempio altre commissioni c.d. sostitutive della cms dopo il 2009). 
Sul fido di fatto. 
Parte attrice sostiene che la banca, per fatti concludenti e quindi in assenza di espressa regolamentazione scritta, abbia comunque concesso un affidamento. 
Così indica la correntista: “tali elementi fattuali, desumibili ictu oculi dagli estratti conto di provenienza bancaria, attestano insindacabilmente l'esistenza sul conto corrente di un'apertura di credito dal 02/09/1999 di lire 40.000.000, aumentata in data ### a lire 49.684.688 ed aumentata dal 20/11/2003 ad euro 25.000,00 sino all'estinzione del conto”. 
Premesso che per quanto su esposto, la documentazione contabile rilevante ai fini del presente giudizio, in mancanza della valutazione unitaria dei tre rapporti, è sono quella dall'8.6.11 a seguire e per quanto riguarda la documentazione contrattuale unicamente il contratto di c.c. n. 101243 stipulato in data ### che non prevede l'apertura di un affidamento, manca la soglia oltre il quale esso possa ritenersi operativo, per cui, priva di fondamento è tale argomentazione. 
La tesi secondo cui, in mancanza di un contratto di apertura di credito, la concessione del fido possa ritenersi esistente per facta concludentia, si scontra con il principio di forma scritta ad substantiam in vigore per i contratti bancari ex art. 117 tub. 
Non può certo il semplice comportamento fattuale della banca sostituire una previsione contrattuale che debba rivestire la forma scritta ad substantiam, ovvero per la sua stessa esistenza, e che debba essere altresì determinata nella sua portata ovvero, il limite del fido, il tasso debitore extra fido, le modalità di revoca dello stesso, e soprattutto, la presenza di un vero e proprio obbligo giuridico della banca a mantenere fermo l'affidamento nel corso del rapporto, salve ipotesi disciplinate di revoca dell'affidamento, con ciò differenziandolo dalla mera concessione libera, espressione di una facoltà, di uno scoperto a discrezione della banca e dietro corrispettivo, revocabile ad nutum. 
A ciò si aggiunga che, proprio l'accertata illegittimità delle modifiche unilaterali sopravvenute nel corso del rapporto - al di là delle dirimenti e sopra espresse considerazioni contrarie al c.d. fido di fatto - impediscono di ritenere rilevanti ogni tipo di comunicazione successiva al 9.3.2005, con cui unilateralmente la banca possa aver indicato l'eventuale sogli di fido, rilevante ai fini della determinazione ed operatività dell'apertura di credito. 
Il contratto, in mancanza di specifica e determinata previsione dell'affidamento in esso contenuto, si considererà quindi non affidato. Si aggiunga inoltre che parte attrice chiede anche di chiararsi la nullità dei contratti di apertura di credito e di tutti i tassi ultralegali pattuiti, con ciò manifestando chiaramente di avvalersi degli effetti della eventuale nullità dei contratti di cui è causa. 
Il saldo rettificato ai fini della valutazione della natura solutoria dei versamenti. 
Anche se di minore portata per il presente giudizio, atteso che è stata esclusa la presenza dell'affidamento, il tribunale ritiene comunque di seguire il più recente orientamento di cui a Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 secondo cui la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, ciò perché, l'accertamento della nullità di una clausola e quindi l'assenza di causa di un addebito, logicamente impone di retroagire al momento della sua attuazione senza considerarlo. 
Ciò perché in astratto, il saldo rettificato potrebbe comunque rilevare ai fini dell'attivo o passivo esistente al momento del versamento. 
Quanto esposto chiarisce perché l'ultimo incarico integrativo al ctu è stato del seguente tenore :” ### invece, unicamente per quanto indicato nel contratto del 9.3.25, i tassi contrattuali, le spese di conto, le valute come ivi indicate. 
Elimini le rimesse solutorie con data anteriore all'8.06.21 (data dell'istanza di mediazione comunicata alla convenuta). Ai fini della natura solutoria consideri il conto non affidato per l'intero periodo 9.3.2005 - 14.9.21. 
Per le suesposte considerazioni risulta che alla data del 14.9.2021 - data di estinzione - il saldo del rapporto di c.c. n. 101243 stipulato in data ###, è di € 29.011,07 a credito della correntista. 
La condanna della banca al risarcimento dei danni. 
Del tutto priva di allegazione fattuale la domanda di risarcimentro danni a carico della banca e contenuta in citazione. Parte attrice non specifica quale sarebbe la fattispecie illecita o comunque l'inadempimento contrattuale ulteriore e distinto dalla presenza di clausole contrattuali nulle, oltre che del tutto sfornito di prova. 
Questo giudice, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, con conseguente 80% a carico della convenuta da liquidarsi in favore del legale anticipatario di parte attrice. 
P.Q.### tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande di cui al giudizio che precede, cos provvede; -dichiara unico e distinto il rapporto intercorso tra le parti di cui al 101243 ( poi 101243-9) rispetto i conti n .103356 e 100322; -dichiara la prescrizione delle pretese restitutorie per crediti maturati da parte attrice antecedentemente l'8.6.21; -dichiara che alla data del 14.9.21 il saldo finale del c.c. 101243 ( poi 101243-9) ammontava ad euro € 29.011,07 a credito della correntista; -condanna parte convenuta al pagamento delle somme di euro 29011,07 in favore di parte attrice quale saldo attivo del conto oltre interessi legali per le transazioni commerciali dal 14.9.21 al soddisfo; -condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di parte attrice che si liquidano in euro 6092,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali ed euro 600,00 per spese oltre all'80% delle spese di ctu con rimanente 20% a carico di parte attrice; Così deciso, ### 22.12.25 ###- dice ### 

causa n. 30587/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ragozini Diego, Liguoro Anna Paola

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