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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ###ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5331/2022 R.G. avente ad oggetto: “domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da ### nato a #### il ###, residente in ####, ### M. Marzotto nr. 23, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### nr. 1, giusta procura allegata al ricorso Ricorrente contro ### nata a ### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente AVV. ### quale curatore speciale del minore ### nato a ### il ###, c.f. ### con l'intervento del ###, in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### difesa di ### ha concluso come segue: “Nel merito, già dichiarata, giusta sentenza non definitiva nr. 947/2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori ### e ### trascritto nei ### dello ### del Comune di ### al nr. 8 P. II. S. B. anno 2007, preso atto di quanto emerso in sede istruttoria, accogliersi le seguenti ### 1) i figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e continueranno a risiedere presso l'abitazione della madre; 2) il signor ### potrà vedere e tenere con sé il figlio ### secondo le seguenti modalità, come concordate tra i due genitori in sede di consulenza, a. il venerdì (dal termine della scuola fino alle 22/22.30) nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza materna, mentre nella settimana successiva l'intero fine settimana dal venerdì (dopo la scuola) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. ### eventuali variazioni condivise all'esito dei nuovi orari delle attività che ### andrà a frequentare e degli impegni scolastici; b. per ### diventato maggiorenne, con lo stesso calendario di cui al punto che precede con la flessibilità di prendere accordi in autonomia con il padre rispetto ad impegni personali che si inseriranno nella sua vita; c. i figli trascorreranno con il padre due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; con una maggior flessibilità quanto a ### in ragione della raggiunta maggiore età; d. i figli trascorreranno il giorno di ### con entrambi i genitori, seppur in momenti diversi, ossia trascorrendo il pranzo con la madre, al termine del quale nel pomeriggio la madre provvederà a portare i figli a casa del padre, e la cena con il padre, così da mantenere la tradizione che li ha visti in questi anni a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; e. durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, i figli trascorreranno con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; f. I figli trascorreranno con il padre, ad anni alternati con la madre, il giorno di ### e di ### g. i figli trascorreranno con il padre la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno; h. Eventuali variazioni dei giorni e degli orari di visita dovranno essere comunicate e concordate direttamente ed esclusivamente tra i genitori almeno tre giorni prima, salvo imprevisti; i. Stabilirsi che gli eventi rilevanti nella vita di un genitore che abbiano risvolti nella vita dei figli (come nuovi compagni, cambi di lavoro) debbano essere comunicati all'altro, preferibilmente prima che questi ne vengano a conoscenza. Parimenti stabilirsi che ogni questione ed eventi rilevante relativo alla socialità di ### e ### (nuovi amici, frequentazioni, compagni, etc.) siano condivisi tra i genitori. 3) il signor ### contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla sig.ra ### un assegno mensile di € 400,00 per ciascun figlio, anche in ragione di quanto emerso a seguito della CTU contabile ovvero nella misura di € 500,00 quale somma determinata da questo Tribunale con ordinanza del 27.1.2023, ovvero nella diversa ritenuta di Giustizia tenendo conto della modifica del calendario di cui ai punti che precedono e dell'esito dell'istruttoria entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ### 4) entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di ### che le parti dichiarano di conoscere. Ciò nella misura del 50% ciascuno. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese. Al termine di ogni mese, ciascun genitore provvederà a inviare via mail all'altro un elenco delle spese sostenute con i relativi giustificati e, fatta salva la compensazione, il rimborso dovrà reciprocamente avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di rendicontazione. 5) Atteso l'esito della CTU contabile , richiamato quanto verbalizzato all'udienza del 28.11.2024 nonché la Giurisprudenza già citata nei precedenti scritti difensivi, e, dunque, stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, nulla quale contributo al reciproco mantenimento; con conseguente revoca del contributo mensile di € 200,00 posto a carico del ricorrente e a favore della signora ### disposto con provvedimento del 27.01.2023 di questo Tribunale e condanna della signora alla restituzione di quanto sino ad oggi percepito per carenza dei presupposti ab origine, come sempre sostenuto dal ricorrente, ex Cass. Civ. SS. UU. ###/22. 6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###.
La difesa di ### ha concluso come segue: “Previo rigetto di ogni diversa istanza, eccezione e domanda, ### il Tribunale di #### 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ###ri ### e ### in data ###, ordinando all'### di Stato civile competente le relative trascrizione ed annotazioni; 2) Alla luce della CTU e del successivo percorso svolto dai ### sociali competenti, affidarsi il figlio minore ### alla ###ra ### in regime di affidamento esclusivo; 3) In via gradata rispetto alla domanda sub. 2, affidarsi il figlio minore ### ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con residenza dello stesso, come del figlio ### maggiorenne non economicamente autosufficiente, presso la madre; 4) Nulla regolamentarsi in punto diritto di visita, sia in caso di accoglimento della domanda sub. 2 sia in caso di accoglimento della domanda sub. 3, in ragione del fatto che il figlio minore ### non intende vedere il padre e comunque non lo sta ne' vedendo ne' frequentando, secondo quanto oggettivizzato in sede di CTU e di quanto emerso durante il percorso svolto presso i ### sociali competenti; 5) Stabilirsi e determinarsi l'importo del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del #### nella somma di € 650,00 / € 700,00 quanto ad ### e di € 550,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia quanto a ### somme entrambe rivalutabile annualmente secondo indici ### di aumento del costo della vita dal mese di gennaio di ciascun anno, da versarsi entro il giorno quindici di ciascun mese a mezzo bonifico bancario; 6) In caso di conferma degli attuali provvedimenti economici, stabilire a carico del #### un contributo pari ad € 632,50 a figlio - pari ad € 550,00 rivalutato alla data odierna - ovvero € 632,50 quanto ad ### e la diversa somma ritenuta di giustizia quanto a ### a sua volta rivalutabile annualmente secondo indici ### di aumento del costo della vita dal mese di gennaio di ciascun anno, da versarsi, per 12 mensilità, entro il giorno 1 (come da sempre e come da sentenza di separazione) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario; 7) Porsi le spese straordinarie a carico del #### nella misura del 50% ovvero nella diversa percentuale di giustizia, in ragione della diversità di reddito tra le parti; 8) Stabilirsi a carico del #### un assegno divorzile in favore della ###ra ### nella misura di € 200,00 mensili, ovvero della diversa somma risultante di giustizia; 9) Sanzionarsi il #### ex art. 709 ter cpc in ragione degli inadempimenti posti in essere e dei comportanti tenuti, anche durante l'odierno giudizio”.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###. ### del minore ### ha concluso chiedendo di: “- disporsi l'affidamento di ### ai ### competenti, con collocamento prevalente e principale presso la madre, sig.ra ### - Disporre tempi e modalità di visita del padre al figlio in conformità a quanto concordato in sede di ctu tra i genitori o, in subordine, come da ordinanza in vigore del Tribunale, in ogni da attuarsi progressivamente in seguito alla ripresa dei rapporti padre-figlio; - Con liquidazione di competenze come per legge”. ### ha concluso come segue: “###.M. letti gli atti di causa, rilevato che, come emerso dalla CTU a firma della dott.ssa ### l'accesa conflittualità e la reciproca attribuzione di colpe tra le parti appaiono idonee a pregiudicare il benessere psicoevolutivo dei figli, in particolare di ### figlio minore della coppia; rilevato che l'atteggiamento di chiusura nei confronti del padre da parte di ### si è verificato per la prima volta durante il periodo della consulenza tecnica, “diventandone il perno della posizione materna” (p. 81 relazione tecnica); rilevato che i ### incaricati dal ### di favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio anche mediante l'adozione di un calendario e con le modalità ritenute più opportune, hanno evidenziato che “non si sono riscontrate le condizioni per procedere”, sebbene abbiano svolto un unico colloquio con il minore; rilevato, peraltro, che durante gli incontri congiunti organizzati dai ### le parti si sono dimostrate disponibili a collaborare e, anche in seguito all'ultimo colloquio (in cui i toni del ricorrente sono stati particolarmente accessi), entrambi gli ex coniugi non hanno evidenziato la volontà di interrompere il percorso intrapreso. Nella relazione depositata il ###, infatti, si dà atto che: “Al fine di adempiere all'incarico giudiziario conferito, si è quindi proposto ai genitori un percorso caratterizzato da incontri congiunti, aventi come tema la situazione psico-socioevolutiva di ### Il signor ### ha replicato: “Per me finisce qui”, per poi inviare una mail in cui si dichiarava maggiormente disponibile. La signora nel contesto del colloquio non si è espressa”; si rende pertanto necessaria la riattivazione del percorso di sostegno alla genitorialità già iniziato nel corso dell'anno 2024; ritenuto, alla luce di quanto esposto, di condividere la soluzione originariamente prospettata nella consulenza tecnica d'ufficio, con un sostegno attivo da parte dei ### competenti nell'ottica di ristabilire, progressivamente, la frequentazione padre-figlio secondo il calendario già indicato dalla dott.ssa ### rassegna le seguenti ### - dichiararsi, in via definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti; - confermarsi, per quanto riguarda le statuizioni economiche, quanto stabilito nell'ordinanza del 27.01.2023; - disporsi l'affidamento del figlio minore della coppia ai ### competenti, con collocamento prevalente presso la madre, confermandosi le statuizioni adottate in via provvisoria con l'ordinanza del 21.06.2024 in merito ai tempi di frequentazione e al calendario dei diritti di visita del padre; tale programma dovrà attuarsi progressivamente, in seguito alla ripresa dei rapporti padre-figlio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario con ### nel Comune di #### il giorno 2.06.2007, con atto regolarmente trascritto al n. 8 parte II, serie A, anno 2007 dei ### di ### del predetto Comune; che dalla loro unione erano nati due figli, ### in data ### e ### in data ###; di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza n. 618/2019, emessa dal Tribunale di ### nel giudizio n. 1460/2018 R.G., nel quale le parti, raggiunto un accordo dopo l'avvio contenzioso del procedimento, avevano rassegnato conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della separazione, contemplanti l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna, il diritto di visita del padre secondo il calendario convenuto (il sabato e la domenica a weekend alternati e un pomeriggio/sera in giorno infrasettimanale), l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento per la prole di complessivi euro 1.100,00 mensili (euro 550,00 per ciascun figlio) e di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i minori con applicazione del ### del Tribunale vicentino; che, essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle in precedenza concordate; che, infatti, la sig.ra ### non aveva inteso dare attuazione all'accordo transattivo con il quale i coniugi si erano impegnati ad introdurre il successivo giudizio divorzile su istanza congiunta, con cui avrebbero dovuto prevedere condizioni sostanzialmente identiche a quelle recepite in sede di separazione; che il rapporto tra le parti era divenuto altamente conflittuale in conseguenza del contegno polemico e verbalmente aggressivo della resistente che denigrava e criticava la figura del padre e i suoi familiari, con atteggiamenti che impedivano una serena comunicazione nell'interesse dei figli, spesso utilizzati dalla madre come intermediari per le normali informazioni quotidiane e, per un lungo periodo, anche per le questioni economiche riguardanti, in particolare, il rimborso delle spese straordinarie; di non aver potuto esercitare il diritto di visita nel giorno infrasettimanale come da accordi intercorsi, a causa della distanza tra la propria abitazione e quella dei figli, degli impegni lavorativi incompatibili con l'orario degli incontri e della difficile relazione tra il figlio primogenito ### e la famiglia d'origine paterna; che in tale situazione era opportuno che fosse disposta una modifica dei tempi di permanenza dei ragazzi presso di sé, mediante ampliamento del diritto di visita nel fine settimana di sua competenza (dal venerdì sera sino al lunedì con accompagnamento a scuola) e con la previsione di un pernotto infrasettimanale nelle settimane diverse da quelle del weekend di sua spettanza; che a tale modifica doveva accompagnarsi una corrispondente diminuzione del contributo economico per il mantenimento ordinario dei due figli, da contenersi nei limiti di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio); che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento era giustificata, altresì, dal peggioramento delle proprie condizioni reddituali, a differenza della sig.ra ### che poteva far fronte al menagé familiare, avvalendosi dell'apporto economico ricevuto dal compagno con lei stabilmente convivente.
Si costituiva in giudizio ### che contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, assumendo che, dopo la pronuncia della separazione, il sig. ### si era reso volutamente inadempiente agli obblighi posti dalla sentenza n. 618/2019, sia sotto il profilo morale, in quanto sin dall'origine non aveva inteso rispettare i tempi di frequentazione dei figli né si era occupato di seguirli nelle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, sia sotto il profilo economico, non avendo regolarmente provveduto al rimborso delle spese di natura straordinaria, già fatte oggetto di decreto ingiuntivo e corrisposte a rate solo nell'imminente instaurazione della procedura esecutiva.
Pertanto la resistente, sollecitando l'emissione di un provvedimento di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del marito per le inadempienze riguardanti la gestione dei due minori, chiedeva che il diritto di visita paterno fosse ridotto (con suo esercizio limitato al weekend a settimane alternate, oltre che nei periodi di vacanza) in considerazione del disinteresse sino a quel momento manifestato dal sig. ### e che questi fosse gravato da un assegno di mantenimento nel maggior importo di euro 650,00/700,00 per ciascun figlio, anche in ragione delle aumentate esigenze dei medesimi correlate all'età, fermo il 50% delle spese straordinarie; inoltre, avanzava domanda di assegno divorzile, nella misura di euro 300,00 mensili, negando di aver instaurato una stabile convivenza more uxorio con il compagno ed allegando di non disporre di redditi adeguati dopo essersi dedicata alla famiglia e, insorta la crisi matrimoniale, aver tentato di rendersi economicamente autonoma, sopportando anche l'esborso relativo al canone di locazione per l'abitazione propria e dei figli, essendo la casa familiare rimasta nella disponibilità del ricorrente.
All'udienza del 24.01.2023 il ### f.f. tentava la conciliazione della lite con esito negativo e, con successiva ordinanza, ex art. 708 comma 3 c.p.c., adottava le statuizioni temporanee ed urgenti, disponendo l'affido condiviso dei figli minori e il loro collocamento prevalente presso la madre, l'esercizio del diritto di visita del padre secondo il calendario proposto in ricorso e, quanto ai profili economici, prevedendo a carico del sig. ### un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per i due figli e di euro 200,00 per la moglie; contestualmente, rimetteva le parti dinnanzi a sé quale ### assegnando i termini per le memorie integrative.
Prima del deposito delle memorie integrative ### attivava un subprocedimento ex art. 709 ter, comma 2, c.p.c. finalizzato ad ottenere l'ammonimento del ricorrente per aver coinvolto il figlio ### nella vicenda giudiziaria, mettendolo al corrente via messaggio, tramite l'invio di una parte dell'atto giudiziario, del reclamo da lei proposto avverso i provvedimenti presidenziali.
Su tale reclamo si pronunciava la Corte d'Appello di Venezia che, con decreto del 24.04.2023, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, confermava l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 1.100,00 mensili come da sentenza di separazione.
Instaurata la fase contenziosa di merito, ### insisteva per l'emissione della sentenza parziale sullo status e, pertanto, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 947/2023, pubblicata il ###, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva in istruttoria la causa, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
All'esito dello scambio delle memorie istruttorie, la sig.ra ### presentava in data ### un ulteriore ricorso ex art. 703 ter, comma 2, c.p.c., lamentando condotte paterne pregiudizievoli anche per i figli in quanto coinvolti nel conflitto genitoriale e chiedendo, previo loro ascolto, di valutarsi l'eventuale sospensione del diritto di visita in capo al ricorrente.
All'udienza cartolare dell'11.10.2023, il G.I., rilevato che l'istanza urgente di parte resistente doveva intendersi rinunciata in quanto non reiterata nelle proprie note ex art. 127 ter c.p.c., ammetteva una duplice consulenza tecnica d'ufficio, una psicologica sulle competenze genitoriali delle parti al fine di stabilire il miglior regime di affidamento dei minori (con incarico affidato alla dr.ssa ### e l'altra, tecnico-contabile, volta alla ricostruzione delle condizioni economicoreddituali dei coniugi (con incarico affidato al dr. ###.
La c.t.u. dr.ssa G. ### depositava la propria relazione in data ###, suggerendo l'affidamento del figlio minore ### (non anche di ### nel frattempo divenuto maggiorenne) ai ### territorialmente competenti in ragione della persistente ed elevata conflittualità tra le parti, con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità anche e soprattutto allo scopo di agevolare la relazione parentale tra ### ed il padre a fronte del sopraggiunto rifiuto del figlio di incontrare il genitore.
Veniva, quindi, dato incarico ai ### di prendere in carico il nucleo familiare con il compito di avviare un percorso genitoriale teso al superamento o, quanto meno, all'attenuazione del conflitto in essere e a favorire il riallacciamento dei rapporti padre-figlio minore.
Nel frattempo si concludevano le operazioni peritali finalizzate agli accertamenti di natura economico-patrimoniale, con deposito, a cura del dr. ### del proprio elaborato in data ###.
All'udienza del 28.11.2024 si svolgeva la discussione sulle risultanze della c.t.u. contabile nonché sulla relazione dei ### depositata il ### e, all'esito, il ### rigettata l'istanza di proroga dell'incarico agli assistenti sociali e ritenute superflue le prove orali richieste dalle parti, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 3.04.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, su loro richiesta, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con invio degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza.
Con ordinanza collegiale dell'11.09.2025 il Tribunale, rilevata la necessità di procedere alla nomina di un curatore speciale nell'interesse del figlio minore ### rimetteva la causa sul ruolo del ### assegnando al curatore nominato avv.to ### un termine per la sua costituzione in giudizio.
Il curatore speciale si costituiva con memoria difensiva depositata il ###, chiedendo di disporre l'affidamento del figlio minore ### ai ### con suo collocamento prevalente presso la casa materna e di disciplinare il diritto di visita del padre con i tempi e le modalità concordate tra i genitori in sede ###subordine, come da provvedimenti provvisori, una volta assicurata gradualmente la ripresa dei rapporti padre-figlio.
All'udienza del 28.10.2025, in cui si discuteva sul contenuto di una comunicazione a firma del figlio minore ### acquisita agli atti del giudizio, le parti e il curatore si riportavano alle rispettive conclusioni ed il G.I. rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., oggetto di rinuncia delle parti. ***
Preliminarmente deve darsi atto che, con sentenza parziale n. 947/2023, pubblicata il ###, è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa è proseguita per la definizione delle ulteriori questioni oggetto di controversia che investono: I) il regime di affidamento e collocamento del figlio minore ### (nato il ###), nulla dovendosi invece statuire sul primogenito ### divenuto maggiorenne in corso di causa; II) il quantum dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre nell'interesse dei due figli; III) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Per quanto riguarda il primo profilo, inerente alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ### occorre muovere dalle risultanze dell'espletata c.t.u. psicologica e dagli ulteriori elementi di valutazione acquisiti tramite l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare operata dai ### successivamente al deposito della perizia, in esecuzione dell'incarico conferito con ordinanza del G.I. del 21.06.2024.
Rileva il Collegio che la complessa ed articolata istruttoria, svolta attraverso i professionisti incaricati, ha confermato l'altissima conflittualità esistente tra le parti tale da escludere la possibilità che i due genitori allo stato riescano a comunicare e a condividere le decisioni relative alla crescita del figlio.
Nella sua relazione la c.t.u. dr.ssa ### ha evidenziato come, nel corso delle operazioni peritali, si sia delineato un “percorso in salita” in cui, nonostante i numerosi momenti di confronto e le approfondite riflessioni, la conflittualità tra le parti è apparsa sempre più elevata e la collaborazione messa in campo, peraltro minima, è stata quasi esclusivamente formale, sollecitata e sostenuta dal contesto valutativo. Entrambi i genitori risultano carenti sotto il profilo del criterio della riflessività, faticando ad allontanarsi dalle proprie posizioni cronicizzate e ad adottare il punto di vista dell'altro per riflettere anche sulle proprie responsabilità. Assai scarsa (o pressoché inesistente) è anche la capacità di sviluppare e condividere un pensiero comune, un progetto o una valutazione sui figli.
E' stato, quindi, suggerito un affidamento del minore ai ### territorialmente competenti, anche in ragione dell'attuale rifiuto di ### di incontrare il padre che, ad avviso del c.t.u., rappresenta l'esacerbazione del contrasto in essere.
La dr.ssa ### dando risposta alle osservazioni critiche formulate dal patrocinio della resistente, è stata chiara nell'escludere che tale “situazione sia derivata unicamente da caratteristiche personali e caratteriali del sig. Castaman”, trattandosi di una ricostruzione parziale e di parte in cui “vengono messe in disamina esclusivamente le criticità paterne omettendo, invece, le altrettante gravi responsabilità materne, ad esempio, relativamente al rispetto del criterio dell'accesso”.
A questo proposito, il consulente ha riferito che: “in un clima di dichiarazioni da parte materna si è transitati dall'immagine di un papà negligente e inadempiente (primo e secondo colloquio congiunto) a quello di un papà “aggressivo” (terzo colloquio congiunto).
Rispetto a ciò, la sig.ra ### risulta rigidamente ancorata a una posizione di chiusura e di disagio che il minore proverebbe nell'incontrare il padre dimostrando una forte diffidenza a fidarsi. Al contempo, tuttavia, appare molto poco disponibile a lasciarsi realmente tranquillizzare per via della cattiva (e pressoché immutabile) considerazione che ha dell'ex marito dei propri vissuti personali attivati in relazione ai dichiarati di #### materno, perciò, così arroccato in una posizione di “tutela del minore” si dimostra determinante nel mantenere una impasse nella relazione padre-figlio.
Dall'altro, il padre ha mostrato uno stato di difficoltà a reggere la frustrazione derivante dal lungo periodo di difficoltà relazionali in essere, pur dimostrando la capacità a mantenere una propositività costruttiva nei confronti dei figli anche se la svalutazione e la delegittimazione che sente come padre lo fanno sentire depotenziato e frustrato portandolo a ritirarsi dalle situazioni e dalle relazioni.
Al centro vi sono i figli ### ed ### che pur chiedendo di non essere coinvolti e di voler vivere le relazioni serenamente con entrambi i genitori, ne vengono inevitabilmente inglobati.
Emblematica (rispetto al livello di coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale) la richiesta da parte materna di ascolto dei figli (agli atti) poi diventata contrarietà a ridosso dell'incontro (secondo incontro congiunto) infine considerata necessaria nuovamente (terzo incontro congiunto).
In questo contesto relazionale si colloca quindi l'aggravamento dei rapporti tra il sig. ### ed il figlio minore, ### e la consecutiva interruzione dei rapporti (a seguito di un litigio fra i due occorso in data ###)” - pag. 75 elaborato.
Nella situazione così emersa di grave disfunzione delle relazioni familiari, ritiene il Tribunale, aderendo alle indicazioni della C.T.U., che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di ### ed idonea ad aiutarlo a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia quella al ### su cui anche il curatore speciale del minore e il ### concordano.
Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità, attribuita al giudice dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Va, infatti, esclusa la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare il benessere del figlio e che non consente il superamento delle descritte criticità. Nonostante il lungo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio e l'ulteriore tentativo attuato con l'attivazione degli assistenti sociali dopo l'intervento del c.t.u., il contrasto tra le parti permane avendo le stesse “ripresentato le medesime posizioni e versioni dei fatti proposte in sede di c.t.u., faticando nell'individuare spazi, seppur minimi di riflessione e di propositività rispetto al figlio minorenne Amedeo” e, secondo quanto riferito dagli operatori incaricati, rendendo “ad oggi improponibile un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, sinteticamente per la totale assenza di un minimo di dialogo costruttivo tra i genitori” (relazione dell'U.O.S. ### e ### dell'### 8 Berica del 13.11.2024). ### parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è neppure ipotizzabile un affido esclusivo di ### alla madre come da quest'ultima invocato nelle conclusioni finali, modificative di quelle originariamente formulate, che costituiscono espressione dell'aggravamento del conflitto emerso in sede di accertamento peritale. Rileva il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo da ultimo proposta dalla resistente non tiene conto delle criticità riscontrate anche a carico della sig.ra ### che si è dimostrata carente soprattutto sotto il profilo dell'accesso all'altro genitore. Nell'attuale contesto caratterizzato dalla sostanziale interruzione dei rapporti padre-figlio, la dr.ssa ### ha rilevato che “ad un atteggiamento propositivo paterno di ricerca del figlio anche con proposte di “possibilità d'incontro” sintonizzate sugli interessi del figlio (ad es. la partita del ### si è contrapposto, invece, un atteggiamento materno poco incline a “far squadra” con il padre e arroccato sul “disagio” manifestato dal figlio ### In merito, si ritiene di dover evidenziare l'assenza di attivazione materna atta a richiamare l'attenzione del figlio sull'importanza di una relazione con il padre. Tale modalità, assieme al mantenimento attivo del conflitto tramite la svalutazione dell'altro genitore, certamente non aiutano il benessere psico-evolutivo del figlio stesso” (pag. 76 elaborato).
Conseguentemente il c.t.u. ha concluso affermando che “le condotte assunte dalla madre (seppur non oppositive) dimostrano un atteggiamento fin troppo lassista rispetto alla possibilità di favorire realmente un recupero della relazione padre-figlio, né sono stati osservati in corso di CTU mutamenti nell'atteggiamento”.
Relativamente al rifiuto di ### di incontrare il padre, il perito del Tribunale ha osservato “come questo si sia verificato (per la prima volta) durante il percorso di consulenza diventandone il perno della posizione materna” (pag. 82 elaborato). Quanto alle cause di esso, secondo la spiegazione offerta dal c.t.u., “l'assenza dell'alleanza familiare si ritrova nei dichiarati di entrambi i genitori circa la loro impossibilità a comunicare e nell'evidenza del loro portare avanti la co-genitorialità in modo scisso (stile materno vs stile paterno) senza la possibilità di costruire un ponte/un collegamento tra i due mondi. Si è visto quindi come tale collegamento sia mancato fin dal principio della storia separativa e come sui figli siano gravate quindi le fatiche del tenere uniti i due mondi, quello paterno e quello materno, in evidente contrasto e senza spazi di conciliabilità. In tal senso, il rifiuto attuale - che deve essere valutato tenendo conto di entrambe le versioni portate dai due genitori, versioni che a loro volta contengono spaccati di storia relazionale del nucleo - rappresenta l'esacerbazione di tale contrasto dove, dopo la dichiarazione dei minori di voler ‘starne fuori', si è osservata una presa di posizione del minore che rappresenta l'adesione alla scissione sopra citata. In situazioni come queste in cui il contesto giudiziario con la sua logica “vincente o perdente' rende ancora più difficile al genitore la comprensione del punto di vista dell'altro, “il figlio in genere cerca di proteggersi il più possibile dalla ‘guerra' tra gli adulti, in cui è possibile solo vincere o perdere, in una condizione in cui ciascuno dice al figlio ‘o con me o contro di me', e quindi può fare una opzione per uno dei genitori, coalizzarsi e cominciare a dire o ad assumere comportamenti coerenti con la alleanza spesso acritica che stabilisce con uno di due, nella speranza così di essere fuori dalla guerra relazionale” (pag. 82 elaborato).
Il Tribunale ritiene di dover condividere i predetti rilievi della C.T.U. che portano ad escludere la validità della tesi di parte resistente secondo cui le determinazioni del figlio quindicenne troverebbero causa esclusivamente nei comportamenti del padre contrari all'interesse del ragazzo per i toni aggressivi utilizzati e l'incapacità di andare incontro alle sue esigenze, culminati nel litigio del 16.02.2024 durante il quale ### avrebbe subito la reazione violenta e spropositata del sig. ### a fronte della richiesta, avanzata nel giorno di visita paterno, di essere accompagnato nel pomeriggio a casa di un amico.
Al riguardo, si evidenzia che i rapporti tra il sig. ### e il figlio minore ### sono sempre stati buoni (con una maggiore sintonia rispetto al primogenito ### le cui relazioni con il padre sono migliorate solo di recente) e ciò ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal ragazzo al c.t.u. nel corso del colloquio del 2.02.2024, avvenuto pochi giorni prima del litigio.
In tale sede, infatti, ### aveva affermato che “non è un peso andare dal papà, anzi gli voglio bene […]” e che per lui “mamma e papà sono sullo stesso livello” e di non avere “bisogno di dire qualcosa di uno piuttosto che dell'altro”, sentendosi amato da entrambi con i quali ha un buon rapporto. Al contempo, però, il minore aveva manifestato il desiderio di frequentare il padre nel solo fine settimana, in cui si sentiva maggiormente libero di “chiedere al papà di essere accompagnato dove si ritrovano gli amici”, considerata l'importanza attribuita agli stessi nella sua vita di oggi, precisando che la scelta di escludere la visita infrasettimanale per limitare i suoi spostamenti da ### sarebbe stata la stessa anche nella situazione inversa in cui fosse stata la madre a risiedere a ### (v. pagg. 42 e 43 perizia).
Sentito sul punto, anche il figlio maggiorenne ### non riportava alcuno stato di disagio del fratello che potesse essere imputata alle sole condotte paterne, ma confermava piuttosto l'assenza di “collegamento” tra i genitori nella gestione del minore e l'atteggiamento poco collaborativo del medesimo nell'incontrare il padre, volendo trascorrere il proprio tempo libero nel comune di residenza (pagg. 44 e 45 c.t.u.).
Dai colloqui del 2.02.2024 è, dunque, emerso che ### in questa fase della vita in cui si trova in piena età adolescenziale, tende ad attribuire importanza preminente alle relazioni amicali che si strutturano tutte nel territorio vicino la casa materna, a discapito del rapporto con l'altro genitore vista la sua ritrosia ad andare a ### in quanto, come dichiarato al c.t.u., ciò lo priva del tempo per pensare a tante cose per lui importanti, non potendolo impiegare per “stare con gli amici” che costituiscono il suo primario interesse (pag. 42 perizia).
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal minore nel corso dell'unico incontro presso i ### durante il quale ### pur riferendo di provare una sensazione di disagio, prima mai espressa, a fronte di un presunto cambiamento di atteggiamento del papà (perché “alza la voce, urla ….”), ha ribadito quelle che sono le sue esigenze prioritarie, rifiutando l'avvio di un percorso di supporto per la ripresa dei contatti con il padre (“### legato a lui, ma in questa fase della mia vita vorrei concentrarmi sulla scuola, sugli amici…..continuando a non incontrare il papà”). ### canto, è significativo osservare come la decisione di ### di interrompere le frequentazioni con il genitore non collocatario - in un contesto caratterizzato dall'esasperata conflittualità tra le parti e dall'assenza di attivazione da parte di quello collocatario “arroccato” sulla posizione del figlio - sia stata assunta proprio a seguito di un litigio insorto per il rifiuto del sig. ### di andare incontro ai desiderata del ragazzo che chiedeva di trascorrere il tempo libero con gli amici nel giorno di esercizio del diritto di visita paterno (già ridotto rispetto a quello previsto in sede ###una scelta del ragazzo che, ribadita nella comunicazione del 16.10.2025 da lui indirizzata ad entrambi i legali delle parti oltre che al curatore speciale, si appalesa improvvisa, drastica e anche poco coerente con quanto in precedenza espresso sul suo vissuto, in ragione del fatto che egli ora afferma di poter trovare serenità unicamente presso la casa materna (“Non preferisco stare nella casa della mamma perché è più vicina ai miei luoghi di sport e di amici non lo ho mai detto, ho detto che voglio stare qui perché qui sto bene e mi sento al sicuro e vivo sereno con la mamma con mio fratello, con i nonni, con gli zii ecc con tutta la mia famiglia”), considerando il padre come l'unico responsabile del suo coinvolgimento nel conflitto genitoriale (“Ti ho detto che vorrei essere lasciato in pace dal papà e che non andrò a nessun incontro nemmeno con gli assistenti sociali perché lo ho già detto a tutti che al momento non voglio ne vederlo ne sentirlo perché per me tutto quello che è successo negli anni è stato troppo”).
Alla luce di questi dati, tenuto conto che il Tribunale non è obbligato a recepire le dichiarazioni di volontà del minore da cui può discostarsi qualora le ritenga contrarie all'interesse dello stesso (Cass.Civ.Sez.I ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555; conformi Cass. 23804/2021 e 12957/2018) e considerato che, nel caso concreto, appare auspicabile una ripresa quanto prima dei rapporti tra padre-figlio che dovranno essere favoriti anche grazie ad una più fattiva collaborazione materna, va disposto che il figlio ### sia affidato ai ### territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore e, rigettata la domanda della resistente volta ad escludere il diritto di visita paterno, che il sig. ### possa frequentare il figlio come da provvedimenti provvisori del 21.06.2024 e, dunque, con l'osservanza del seguente calendario: a) nella giornata del venerdì, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 22/22.30, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, mentre nella settimana successiva dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico; b) due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; c) il giorno di ### al termine del pranzo con la madre che provvederà, nel pomeriggio, a portare il figlio a casa del padre per la cena, così da mantenere la tradizione che, in questi anni, ha visto il minore a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; d) durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, il figlio trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; e) ad anni alternati con la madre, un anno il giorno di ### e un anno il Lunedì dell'### f) la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno. ### affidatari va assegnato l'incarico di: - assumere, sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro, la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative nell'interesse esclusivo di ### alla quale entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi; - adoperarsi nuovamente affinché le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità quale intervento di ristrutturazione delle relazioni familiari e di facilitazione della relazione parentale in difficoltà (quella paterna), anche mediante l'attivazione, previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori, di un percorso di supporto psicologico e di genitorialità congiunto volto ad accompagnarli nella ridefinizione del loro ruolo e nel recupero di competenze genitoriali e, quanto alla madre, ad assumere un comportamento di collaborazione attiva per favorire gli incontri o una riconciliazione tra l'altro genitore e il figlio; -vigilare sulla concreta applicazione del calendario di visite paterne e, ove il calendario non venga applicato per il persistente rifiuto del figlio ### procedere all'immediata attivazione di un percorso psicologico nell'interesse del minore, al quale dovrà essere fornito anche l'aiuto necessario a bilanciare i suoi impegni, così da favorire il progressivo riallineamento di un rapporto affettivo con il genitore non collocatario; - segnalare senza indugio al ### di ### tramite apposita relazione, ogni comportamento disfunzionale dei genitori idoneo ad esporre il minore ad una situazione di grave pregiudizio, ivi incluso quella derivante dalla mancata ripresa dei rapporti padre-figlio.
Andando ad esaminare gli aspetti economici del divorzio, si osserva che #### è ancora socio al 50% della società ### snc e dispone di redditi che gli hanno consentito sino ad oggi di versare l'assegno mensile per il mantenimento dei due figli ### e ### concordato in sede ###euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio) oltre alla rivalutazione monetaria e con l'aggiunta del 50% delle spese di natura straordinaria. Nello specifico, la c.t.u. contabile espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare (tralasciando la contrazione verificatasi nell'anno 2021 per la situazione transeunte legata alla pandemia da covid19) che il ricorrente ha dichiarato un reddito fiscale netto, calcolato sulla scorta delle somme effettivamente confluite nel suo conto corrente postale a titolo di compenso erogato dalla società (allegato 3 alla perizia), di euro 22.517,00 nell'anno 2022 (pari a 1.876,00 euro mensili) e di euro 17.316,00 nell'anno 2023 (pari a 1.443 euro mensili). Tuttavia, proprio sulla scorta dei dati forniti dal perito d'ufficio, è plausibile ritenere che le entrate economiche del sig. ### con le quale egli ha fatto fronte al pagamento degli assegni di mantenimento (euro 13.200,00 annui), alle spese straordinarie per i figli (calcolati in euro 2.400,00) e alle proprie spese personali (calcolate, in via presuntiva, in euro 9.600,00), siano state superiori rispetto a quanto dichiarato al ### essendo emersi accrediti di denaro contante e provvigioni per complessivi euro 8.242,00 nel 2022 ed euro 11.061,00 nel 2023 (v. allegato 4 alla perizia). E' anche emerso che il ricorrente continua a non essere gravato da spese fisse abitative e non sopporta più l'esborso di euro 450,00 per i due finanziamenti accesi nell'anno della separazione, uno con ultima scadenza 4.05.2024 e l'altro con ultima scadenza 4.05.2025 (doc. 9 fascicolo ricorrente; pagg. 7-8 perizia).
Per quanto riguarda posizione della sig.ra ### che attualmente lavora come impiegata part-time nell'impresa del padre, occorre evidenziare che, rispetto agli accordi di separazione con i quali non era stato convenuto alcun contributo al suo mantenimento a fronte della dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, non è emerso che la resistente versi in una situazione economico-patrimoniale deteriore, avendo anzi progressivamente incrementato il suo reddito da lavoro, passato da euro 3.844,12 nel 2020 (doc. 8 fascicolo resistente), ad euro 10.113,00 nel 2021, ad euro 10.993,00 nel 2022, ad euro 12.891,00 nel 2023 (allegato 5 alla perizia contabile).
Inoltre, anche in relazione alla resistente, il c.t.u. ha messo in rilievo una situazione poco trasparente nella misura in cui ha riscontrato, attraverso l'analisi degli estratti conto bancari relativi al periodo considerato, numerosi accrediti per versamenti in contanti e movimentazioni di denaro verso carte di credito prepagate (gli accrediti in c/c ammontano a complessivi euro 5.490,00 nel 2021, euro 2.710,00 nel 2022, euro 3.270,00 nel 2023). Inoltre, è stata accertata l'accensione di finanziamenti per causali non verificate, in quanto la sig.ra ### non ha inteso documentarli in pendenza del giudizio; infatti, l'unica spesa fissa allegata è quella relativa al canone di locazione di euro 700,00 (doc. 10) per la nuova abitazione in cui la resistente si è trasferita in forza di contratto stipulato nel maggio 2022, andando a vivere insieme all'attuale compagno, ragion per cui il c.t.u. ha calcolato un esborso mensile ridotto al 50% in considerazione del presumibile concorso del convivente al pagamento degli oneri abitativi. Con riguardo ai beni mobili registrati, dall'indagine peritale è risultato che, dopo la separazione, la resistente è divenuta proprietaria di un'autovettura acquistata nel 2020 al prezzo di euro 15.500,00 (oltre a quella in uso al figlio ### nonché di un motociclo ### acquistato nel 2022 al prezzo di euro 5.500,00 e successivamente rivenduto.
In definitiva, dunque, il divario reddituale tra le parti permane ma in misura inferiore rispetto all'epoca della separazione in conseguenza del miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra ### ricollegabile sia agli aumentati redditi da lavoro percepiti dall'attività prestata alle dipendenze del proprio padre sia alla stabile convivenza con il sig. ### di cui si dirà in prosieguo; pertanto, anche alla luce di quanto concluso dal c.t.u. circa il fatto che “pur considerando le operazioni in contanti e/o quelle derivanti da e- commerce, ### appare essere in difficoltà a fare fronte al proprio mantenimento, a quello dei figli ed alle proprie obbligazioni ancorché l'analisi delle stesse non abbia evidenziato spese voluttuarie” (pag. 13 relazione peritale), equo appare determinare la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, da porsi a carico del padre, in complessivi euro 900,00 (euro 500,00 per il figlio minore ### ed euro 400,00 per il figlio maggiorenne ###, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### Detto importo risulta congruo anche considerando che la madre, quale genitore collocatario, è percettrice dell'assegno unico universale relativo alla prole (come evidenziato nella c.t.u. la stessa ha ricevuto, a tale titolo, euro 4.100,00 nel 2022 ed euro 5.318,40 nel 2023).
Si precisa che la diversificazione del quantum del contributo economico per ciascun figlio è operata tenendo conto delle allegazioni delle parti, le quali, sul punto, sono concordi nell'affermare l'attuale minor impegno della madre nel provvedere all'esigenze del figlio ### che ha terminato il ciclo scolastico, è autonomo negli spostamenti e, in attesa di decidere se proseguire gli studi od inserirsi nel mercato del lavoro, occupa parte del suo tempo svolgendo lavoretti.
Le spese straordinarie relative ai due figli vanno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'osservanza del vigente ### del Tribunale di ### Resta da verificare se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile che ### ha inizialmente chiesto di riconoscersi in misura di euro 300,00 mensili e, in sede di precisazione delle conclusioni, nel minor importo di euro 200,00 mensili come da provvedimenti provvisori resi nel corso del giudizio.
In termini generali è utile ricordare che “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 legge 01.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 10 legge 06.03.1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive statuizioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento della misura in cui appaia idoneo fornire utili elementi di valutazione" (cfr. Cass. n. 25010/2007).
A seguito del noto pronunciamento delle ### della Corte di Cassazione (cfr. Cass., un., n. 18287 dell'11.7.2018), la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativocompensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (v., tra le tante, Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021).
I criteri di cui all'art. 5, comma 6, della ### n. 898/1970 costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur dell'assegno di divorzio: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Si è evidenziato come il giudice debba, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, accertare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro" (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 31.03.2023 n. 9144).
Ne consegue che, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso e solo in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Ciò presuppone, sul piano probatorio, un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, così da giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo", tendente cioè a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Nello specifico può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019; Cass. n. 10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass.n.21926/2019 e Cass.n. 18681/2020). Pertanto, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto "depauperamento" dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento, da demandare necessariamente ai giudici di merito, dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare. La funzione assistenziale tornerà in gioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che, nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando. ### divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmente sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati, potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente (cfr. Cass. 19306/2023).
Prima di passare alla disamina della fattispecie concreta, appare opportuno soffermarsi anche sui principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle ipotesi di instaurazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge richiedente l'assegno divorzile e, a tale riguardo, le ### della Corte di Cassazione, con la sentenza n. ###/2021, hanno affermato che “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia stata instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”. Ciò significa che, qualora l'assegno di divorzio sia stato richiesto da uno dei due coniugi anche solo per fornire un contributo assistenziale, la nuova convivenza fa venir meno questa necessità. Alla base di detta pronuncia vi è il principio dell'autoresponsabilità: la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. La decisione di vivere con un altro partner, infatti, costituisce un fatto elettivo che comporta un radicale cambiamento di vita, che l'ex coniuge ha accettato evidentemente perché lo ha ritenuto più consono al suo modo di essere, con la conseguenza di recidere il rapporto, anche economico, con il suo ex coniuge.
Successivamente all'arresto delle ### il dibattito giurisprudenziale si è incentrato sulla questione se la convivenza sia effettivamente necessaria per ritenere integrata l'esistenza di una nuova relazione familiare ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale ed è prevalso l'orientamento secondo cui l'instaurazione di una nuova relazione da parte dell'ex coniuge beneficiario può rilevare come fattore impeditivo per il riconoscimento del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, gravando l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass.Civ. Sez. I 7.02.2023 3645). Ne consegue che, nei giudizi divorzili o in quelli di revisione delle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, “il giudice deve procedere all'accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (cfr., tra le più recenti, Cass.Civ. Sez. I 19.02.2024 n. 4323). Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile e che non sia, invece, onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento nell'evoluzione interpretativa della Corte di Cassazione, si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di ### né in funzione perequativacompensativa né in funzione assistenziale.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel giugno 2007, dopo una convivenza more uxorio di circa tre anni durante la quale è nato il figlio ### in data ###. Dalle dichiarazioni rese in sede di c.t.u. psicologica si ricava che i coniugi, che abitavano a ### si sono separati di fatto nel 2016 quando il secondogenito ### aveva sei anni. Ripresa la convivenza per un brevissimo periodo ad ####, la sig.ra ### si è trasferita poco dopo, unitamente ai figli, a ### di ### instaurando una stabile relazione sentimentale con il suo attuale compagno, conosciuto molti anni prima e fonte di dissidi tra i coniugi già nel corso della vita prematrimoniale e matrimoniale.
La prova della stabile convivenza tra la resistente e il sig. ### al di là delle risultanze anagrafiche, può essere desunta da plurimi elementi - tra cui le dichiarazioni rese dalla sig.ra ### nel corso di conversazioni telefoniche con l'ex marito (doc. 18 fascicolo ricorrente), la cointestazione di utenze, l'utilizzo promiscuo del conto BVR intestato alla resistente che registra pagamenti eseguiti in favore della madre del compagno come le spese condominiali, l'esistenza di pagamenti reciproci fatti a vario titolo tra gli stessi - ed è stata da ultimo confermata dalla relazione dei ### del 13.11.2024, nella quale il sig. ### viene espressamente indicato come il partner convivente della resistente, in conformità alle conclusioni cui era in precedenza pervenuto il dr. ### sulla base della documentazione esaminata in sede ###ogni caso, quand'anche difettasse il requisito della coabitazione, è indubitabile come la relazione in discorso presenti tutte le caratteristiche che, in adesione ai principi giurisprudenziali sopra evidenziati, valgono a recidere quel rapporto di solidarietà post matrimoniale su cui può fondarsi il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale. Che la sig.ra ### abbia da tempo costituito una nuova famiglia di fatto, connotata da un legame fondato sulla solidarietà e su un progetto di vita comune costituente elemento tipico di una relazione stabile, trova riscontro nelle stesse affermazioni della resistente che, pur negando la convivenza, descrive il compagno come una figura di riferimento anche per i propri figli, con i quali, nel corso di questi sette anni, ha condiviso la quotidianità e si è comportato come un secondo padre, occupandosi di portarli a scuola o agli allenamenti (v. pagg. 27-28 ctu psicologica; v. pure dichiarazioni del ### - pag. 66 ctu psicologica) e rimanendo con loro mentre la madre era al lavoro (doc. 18 fascicolo ricorrente).
Osserva il Collegio che, dopo la fine del matrimonio, ### ha svolto attività lavorativa part time presso uno studio professionale per poi passare alle dipendenze della ditta del padre. Come è dato ricavare dalle dichiarazioni reddituali in atti, ella è persona perfettamente in grado di provvedere al proprio sostentamento e il fatto di continuare a prestare attività ad orario ridotto, non accompagnato dalla prova di essersi attivata per reperire un lavoro a tempo pieno e più remunerato, si appalesa del tutto ingiustificata, considerata la sua età e l'assenza di fattori che ne limitino la capacità lavorativa. Infatti, se in passato la scelta di lavorare a tempo parziale poteva essere giustificata dalle esigenze primarie di accudimento dei figli minori nonostante il significativo aiuto ricevuto dal compagno nella gestione dei medesimi, non lo è più allo stato attuale in cui i figli sono cresciuti e uno di loro ha già raggiunto la maggiore età.
Per tutte queste ragioni non vi sono i presupposti per riconoscere un contributo assistenziale in favore della resistente che, anche grazie al presumibile concorso economico del compagno, dispone di risorse adeguate per vivere e far fronte a tutte le sue esigenze essenziali, comprese quelle abitative, senza dover ricorrere all'apporto economico del ricorrente.
Nemmeno ricorrono le condizioni per porre a carico del sig. ### un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa in favore di ### che ha proposto tale domanda assumendo di aver sempre anteposto i figli alla propria carriera professionale e, quindi, di trovarsi in una situazione economico-reddituale deteriore rispetto a quella goduta nel corso della vita matrimoniale, privata anche della casa familiare.
Sul punto occorre rilevare che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativocompensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (v., in questo senso, Cass.Civ. Sez. 6-1 ordinanza 13.10.2022 n. 2990 che ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge).
Nel caso di specie, dunque, al di là della generica affermazione di parte resistente di non aver lavorato in costanza di matrimonio perché impegnata nella gestione dei figli, incombeva su quest'ultima l'onere di provare di aver rinunciato ad occasioni di lavoro o professionalizzanti per dedicarsi all'accudimento della prole con la conseguenza di avere contribuito al successo professionale del sig. ### o all'incremento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge.
La funzione dell'assegno di divorzio non è, infatti, quella di ricostituire il tenore di vita matrimoniale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nel caso in cui la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781). Nulla di tutto ciò è stato provato - e prima ancora allegato - dalla sig.ra ### che non ha indicato quali occasioni di lavoro, progetti professionali e/o avanzamenti di carriera avrebbe sacrificato nel periodo successivo alla nascita dei figli ### ed ### oppure di avere in qualche modo contribuito fattivamente all'accrescimento del patrimonio dell'ex coniuge.
Alla luce di tali rilievi, dunque, la domanda di assegno divorzile non è suscettibile di accoglimento e va rigettata con decorrenza dalla data della sua proposizione da parte della resistente.
In ultimo si ritiene che non possa essere accolta l'istanza di parte resistente, avanzata con le note di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025, di “sanzionarsi il #### ex art. 709 ter cpc in ragione degli inadempimenti posti in essere e dei comportanti tenuti, anche durante l'odierno giudizio”.
Tale richiesta è stata preceduta da altre tre istanze ex art. 709 ter c.p.c. promosse in corso di causa - la prima per inadempienze del padre riguardanti la gestione dei due minori (v. comparsa di costituzione e risposta), la seconda con apposito ricorso per avere il padre coinvolto il figlio ### nelle vicende processuali (v. istanza 8.03.2023) e la terza con altro ricorso incidentale diretto ad ottenere, in un'ottica sanzionatoria, la sospensione delle visite paterne per il lamentato coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale (v. istanza 5.10.2023) - che non hanno condotto all'adozione di alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del sig. ### in ragione sia del rigetto della richiesta di sospensione del diritto di visita motivato dal rilievo che l'art. 709 ter co. 2 c.p.c. mira alla protezione “dell'interesse preminente dei minori non sacrificabile rispetto agli intenti punitivi del coniuge” (ordinanza 5.10.2023), sia della mancata reiterazione delle richieste urgenti per l'udienza deputata alla decisione sulle medesime (ordinanza 1.11.2023).
Osserva il Collegio che, con la quarta istanza ex art. 709 ter co.2 c.p.c. proposta dopo l'implicita rinuncia a quelle pregresse, ### non ha indicato le successive condotte, attive od omissive, del padre per le quali invoca nuovamente l'applicazione della norma, la cui finalità è quella di provocare un intervento del ### (attraverso lo strumento dell'ammonimento oppure dei rimedi cd. risarcitori) volto a prevenire o sanzionare le gravi inadempienze di un genitore (il quale, ad esempio, non osservi o non dia corretta attuazione ai provvedimenti giudiziari emessi in relazione alla prole minorenne) e gli atti che, comunque, arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. La mancata allegazione specifica dei comportamenti paterni, costituenti violazione degli obblighi di legge o dei provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore delle parti, non consente al Tribunale di valutare se vi siano i presupposti per un intervento e quale sia la decisione più opportuna da adottare in funzione dell'interesse preminente di ### pertanto, l'istanza si appalesa inammissibile e va rigettata.
Anche l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. proposta da ### va dichiarata inammissibile ancorché fondata sulla deduzione di fatti specifici desunti dalla relazione dei ### del 13.11.2024 (nella quale è stato messo in luce che la sig.ra ### “è stata invitata a trasmettere gli opportuni aggiornamenti sulla situazione del figlio al padre, senza necessariamente attendere richieste di informazioni e/o aggiornamenti da parte dello stesso, oltre che a condividere le più rilevanti scelte in materia di salute, scolastiche ed educative”), non essendo stata proposta nella prima difesa utile e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo nella comparsa conclusionale e, come tale, tardiva.
Gli esiti del giudizio giustificano la parziale compensazione delle spese processuali nella misura della metà, ponendosi la residua metà a carico della resistente in ragione della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modif. con applicazione per ciascuna fase dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Entrambe le parti devono essere condannate, ciascuna per la metà, al pagamento delle competenze del curatore speciale del minore ### liquidate sulla base della nota spese in atti che appare conforme ai criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale.
Sulle parti vanno poste, in via definitiva, nella misura del 50% ciascuna, anche le spese delle due C.T.U. già liquidate provvisoriamente con decreto del 22.08.2024 (quanto alla c.t.u. psicologica) e con decreto del 31.10.2024 (quanto alla c.t.u. contabile).
Infine, deve darsi atto che non ricorrono le condizioni per confermare l'ammissione di #### al patrocinio gratuito a spese dello Stato che, pertanto, dovrà essere revocata con decreto a parte a fronte dell'assenza ab origine dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio, risultando, anche alla luce della c.t.u. contabile, il superamento dei limiti reddituali sin dall'anno della sua costituzione in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di ### dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in forza di sentenza parziale n. 947/2023, pubblicata il ###, definitivamente pronunciando nella causa n. 5331/2022 R.G., così provvede: 1) affida il figlio minore ### ai ### i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze; 2) dispone che il figlio minore ### mantenga la residenza presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità: a) nella giornata del venerdì, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 22/22.30, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, mentre nella settimana successiva dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico; b) due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; c) il giorno di ### al termine del pranzo con la madre che provvederà, nel pomeriggio, a portare il figlio a casa del padre per la cena, così da mantenere la tradizione che, in questi anni, ha visto il minore a pranzo dai nonni materni e a cena da quelli paterni; d) durante le festività natalizie, fatta eccezione per il giorno di ### espressamente regolamentato come sopra, il figlio trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre e con la madre il periodo ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e viceversa ad anni alterni; e) ad anni alternati con la madre, un anno il giorno di ### e un anno il Lunedì dell'### f) la metà dei ponti festivi che saranno individuati e concordati ad inizio anno in base al calendario del nuovo anno. 3) conferisce ai ### affidatari l'incarico di: adoperarsi affinché le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità quale intervento di ristrutturazione delle relazioni familiari e di facilitazione della relazione parentale in difficoltà (quella paterna), anche mediante l'attivazione, previa acquisizione del consenso di entrambi i genitori, di un percorso di supporto psicologico e di genitorialità congiunto volto ad accompagnarli nella ridefinizione del loro ruolo e nel recupero di competenze genitoriali e, quanto alla madre, ad assumere un comportamento di collaborazione attiva per favorire gli incontri o una riconciliazione tra l'altro genitore e il figlio; vigilare sulla concreta applicazione del calendario di visite paterne e, ove il calendario non venga applicato per il persistente rifiuto del figlio ### procedere all'immediata attivazione di un percorso psicologico nell'interesse del minore, al quale dovrà essere fornito anche l'aiuto necessario a bilanciare i suoi impegni, così da favorire il progressivo riallineamento di un rapporto affettivo con il genitore non collocatario; segnalare senza indugio al ### di ### tramite apposita relazione, ogni comportamento disfunzionale dei genitori idoneo ad esporre il minore ad una situazione di grave pregiudizio, ivi incluso quella derivante dalla mancata ripresa dei rapporti padre-figlio; 4) fa obbligo a ### di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ### e ### mediante versamento alla sig.ra ### a mezzo di bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, di un assegno di euro 900,00 mensili (di cui euro 500,00 per il figlio minore ### ed euro 400,00 per il figlio maggiorenne ###, annualmente rivalutabile secondo gli indici ### nonché di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, da regolamentarsi in base al ### del Tribunale di ### 5) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente; 6) rigetta le istanze ex art. 709 ter c.p.c.; 7) dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà e condanna #### a rifondere a ### la residua metà delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi € 10.860,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 8) condanna le parti, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento delle competenze del curatore speciale del minore ### liquidate in complessivi € 2.190,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; 9) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese delle due C.T.U. già liquidate in corso di causa con i decreti del 22.08.2024 e del 31.10.2024.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data ###. ### estensore ###ssa ###ssa
causa n. 5331/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Biancamaria Biondo, Elena Sollazzo