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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 599/2025 del 20-07-2025

... ballatoio in questione (che aveva vari cancelletti di chiusura e che serviva solo tre appartamenti, tra cui quyello degli attori) rientrasse nel concetto di condominio parziale. Pertanto, a detta del giudice adìto, la questione andava risolta ai sensi dell'art. 1123, co. 3, c.c., ricorrendo il presupposto della cosa “destinata a servire una parte dell'intero fabbricato”, sicché “le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”), derivandone il rigetto delle domande. 3. Avverso la sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, per i seguenti motivi. 4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, a fronte di una domanda sulla responsabilità dell'amministratore di ### e sulla condanna al ripristino del ballatoio, “alterato petitum e causa petendi, pronunciandosi in merito a un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel (leggi tutto)...

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Corte di Appello di Messina REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### civile, in persona di dott.ssa ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art.  127 ter c.p.c. del 14 febbraio 2025 e decisa alla scadenza dei termini ex art.  190 c.p.c, vertente TRA ###, nato a ### il ### c.f. #### nata a ### il ### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### per procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo avvocato del 16 febbraio 2024; appellanti contro ### is. 26/C n. 373, (c.f. ###), in persona dell'amministratore pro-tempore ###ra ### domiciliat ####### 21, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### per procura in atti appellato ### appello avverso sentenza del Tribunale di ### del 24 novembre 2022 n. 2001 - “altri rapporti condominiali”. 
Motivi della decisione 1. Con citazione del 13 maggio 2021, i signori ### e ### odierni appellanti, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### il ### is. 26/C n. 373, premettendo: di essere comproprietari di un immobile sito al terzo piano del ### convenuto; che, durante i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, avevano rilevato delle infiltrazioni di umidità che provenivano dal ballatoio dal quale si accede alle singole abitazioni, trattandosi di c.d. case a ringhiera e, specificamente, dalla parte inferiore ###, con conseguenti danni cagionati all'appartamento sottostante della condomina ### che il ### con delibera all'unanimità del 25 maggio 2007, aveva deciso di procedere alla manutenzione del ballatoio; che tuttavia l'amministratore di condominio aveva ritenuto che la competenza non fosse condominiale ma privata, non rientrando il ballatoio tra i beni comuni elencati all'art. 1117 c.c.; che essi, perdurando la situazione, con lettera del 10 maggio 2013, pur non riconoscendo la natura privata del ballatoio, avevano comunicato all'amministratore di aver provveduto a proprie spese al rifacimento del tratto di ballatoio e a riparare i danni causati al sottostante appartamento dalle infiltrazioni d'umidità; che infine essi avevano promosso in data 28 aprile 2020 procedimento per ### tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo di “accertare lo stato attuale della struttura del sottoballatoio; valutare la datazione delle infiltrazioni attraverso un prelievo di campioni dei ferri corrosi del sottoballatoio; accertare e determinare le cause del cedimento dello stesso, le opere a farsi e l'entità dei danni consistenti nella spesa per il suo consolidamento e la riduzione in pristino; determinare le responsabilità dell'amministratore in relazione alle infiltrazioni negli appartamenti posti al secondo piano di proprietà di ### e ### Maria”; Tutto ciò premesso, in esito alla relazione di c.t.u., hanno promosso l'azione giudiziaria in esame, chiedendo di 1. “Condannare il condominio di ### S. ### is. 26/C in persona del suo legale amministratore al ripristino del sottoballatoio ### B, così come previsto dalla consulenza tecnica dell'### Velini redatta nel procedimento ATP n.r.g. 1531/2020; 2. Ritenere e dichiarare la responsabilità del ### in persona del suo amministratore p.t. per violazione degli obblighi previsti dagli artt. 1130 1,2,e 4 c.c. nonchè per violazione dell'obbligo di custodia e di manutenzione di beni comuni, ai sensi dell'articolo 2051 c.c.; 3. Conseguentemente condannare il ### in persona del suo amministratore p.t. al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 3.753,44, oltre la quota parte relativa al rifacimento del sottoballatoio, e di € 5.000,00 per danno non patrimoniale e/o in quella maggiore o minore che verrà provata nel corso del giudizio e/o nella misura che l'
Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 12844 c.c. e rivalutazione come per legge”.  2. Instaurato il giudizio, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di ### con sentenza del 24 novembre 2022 n. 2001 ha rigettato le domande di parte attrice, con contestuale condanna alle spese, sulla base della considerazione secondo cui, rifacendosi ai rilievi del CTU ing. Velini, il ballatoio in questione (che aveva vari cancelletti di chiusura e che serviva solo tre appartamenti, tra cui quyello degli attori) rientrasse nel concetto di condominio parziale. 
Pertanto, a detta del giudice adìto, la questione andava risolta ai sensi dell'art.  1123, co. 3, c.c., ricorrendo il presupposto della cosa “destinata a servire una parte dell'intero fabbricato”, sicché “le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”), derivandone il rigetto delle domande.  3. Avverso la sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, per i seguenti motivi.  4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, a fronte di una domanda sulla responsabilità dell'amministratore di ### e sulla condanna al ripristino del ballatoio, “alterato petitum e causa petendi, pronunciandosi in merito a un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda”. 
Quindi, secondo gli appellanti, “la sentenza è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la controversia del giudizio riguardava la ripartizione tra i condomini dei costi da sostenere per l'esecuzione dei lavori di ripristino del sottoballatoio e ciò contrariamente alle domande dell'atto introduttivo”.  4.1 - Il motivo di gravame è infondato.  4.1 - E' opportuno premettere in punto di fatto la descrizione del bene oggetto di causa, secondo quanto risulta dalla c.t.u. espletata. 
All'appartamento dei signori ### - ### (ed a quelli di altri due condomini, ### e ### si accede tramite un ballatoio del vano scala che è chiuso all'inizio da un portoncino in ferro e vetro dotato di citofono servente i tre appartamenti che si affacciano sul ballatoio stesso. 
Inoltre, per accedere all'appartamento dei signori ### occorre superare, oltre al suddetto portoncino, un ulteriore cancello posto tra gli appartamenti ### e ### Subito dopo l'ingresso all'appartamento dei signori ### è presente un ulteriore cancelletto che separa la parte di ballatoio sul quale affacciano il w.c. e la cucina dello stesso appartamento dalla restante parte di ballatoio. 
Questa la situazione di fatto rappresentata anche dalle foto allegate alla consulenza tecnica.   4.2 - Passando ad esaminare gli atti di provenienza, sia in quello in notar ### dell'11 luglio 2006, rep. n. 88509 - racc. n. 17990 (con cui i signori ### hanno acquistato l'immobile in questione) sia in quello in notar ### del 15 gennaio 1970, rep. n. ### - racc.  5802 (con cui il dante causa degli appellanti ha acquistato dall'I.A.C.P.  l'appartamento), il confine est è indicato quale cortile anziché il ballatoio. In tale ultimo atto, il bene è individuato mediante la piantina planimetrica che, firmata dalle parti contraenti, non è inserito il ballatoio. 
Invece, nella planimetria catastale agli atti dell'### del ### depositata in data 25 luglio 2019, n. prot. ### per diversa distribuzione degli spazi interni, è inserito il ballatoio, ma per il ballatoio non è indicata una superficie delimitata da tutti i lati. In essa, osserva il c.t.u., “la differenza tra la superficie catastale totale e quella escluse le aree scoperte è di 1 mq. Da tale dato si desume che, considerando che la superficie delle aree scoperte è computata al 30% e che il balcone prospettante sul viale S. ### ha una superficie di circa 3 mq, si desume che l'unica area esterna dell'immobile riportata nella planimetria catastale attuale è quella del balcone prospettante sul viale ###”. 
Non sembra, quindi, che ricorra nei titoli di provenienza una deroga convenzionale al principio generale di presunzione di condominialità ex art.  1117 c.c., presunzione che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3852).  4.2 - Ciò premesso, a giudizio della Corte non sussiste la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale, sulla base delle acquisizioni e delle emergenze probatorie, ha legittimamente qualificato il bene oggetto di controversia come comune (con le precisazioni che verranno fatte di qui a poco), quale presupposto ex lege della domanda risarcitoria e condannatoria proposta, senza introdurre questioni o domande nuove o non collegate a quelle formulate espressamente dagli attori: va al riguardo ricordato che l'azione in esame si fonda sul presupposto dell'obbligo del ### nella persona dell'amministratore p.t., di provvedere ai beni in questione, nel caso di specie del ballatoio e del sottoballatoio, in ragione della prospettata natura condominiale degli stessi. Sicché la valutazione preliminare della natura del bene era essenziale e pienamente rientrante nei poteri/doveri qualificatori del Tribunale.  5. Con il secondo motivo di appello gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato le domande attoree per essere queste rivolte al ### nella sua interezza e non ai condomini facenti parte del condominio parziale in merito al ballatoio. Essi assumono che “il giudice di primo grado parte da un principio giuridico corretto per arrivare ad una conclusione errata. Il principio giuridico corretto è questo: il ballatoio deve essere ricompreso tra le parti comuni di un edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., la conclusione errata è invece l'affermazione del difetto di legittimazione processuale del condominio per l'esistenza ex lege di un condominio parziale”. 
Quindi, la doglianza è duplice: a) da un lato si contesta l'esistenza di un condominio parziale, perché (in estrema sintesi), non sussiste alcuna autonomia del ballatoio, sia da un punto di vista estetico (in quanto parte integrante della facciata) sia da un punto di vista funzionale (il pianerottolo-ballatoio funge sia da passaggio per arrivare agli appartamenti, sia da copertura ai proprietari degli appartamenti sottostanti; b) dall'altro (e tale profilo intercetta anche il terzo motivo di appello) si assume che, “anche a voler affermare l'ipotesi di una costituzione di un condominio parziale, la sentenza è errata nella parte rigetta la domanda nella supposizione che le domande vadano svolte nei del gruppo dei condomini che trae utilità dal ballatoio stesso, anziché nei confronti del condominio e dell'amministratore dello stesso”.  5.1 - In ordine al primo punto, a giudizio della Corte il motivo di censura è infondato. 
Infatti, dalla summenzionata descrizione del bene in questione da parte del c.t.u. ing. Velini risulta integrata la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, co. 3, c.c., è automaticamente configurabile ex lege tutte le volte in cui - come emerge nella fattispecie in esame - un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 16 gennaio 2020, n. 791). Afferma la Suprema Corte che “il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". E' dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto (come nella specie), o l'area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato”.  5.2 - Ed è quello che, a giudizio di questa Corte, sussiste nel caso in esame, nel quale, come visto, nel contesto di una c.d. casa di ringhiera, i ballatoi risultano avere esclusiva destinazione di accesso ad alcuni appartamenti, senza che altri condomini possano percorrerli perché non conducono a parti condominiali, pur non integrando una proprietà privata, perché caratterizza la facciata e dà copertura al ballatoio sottostante. 
Né, in contrario potrebbe valorizzarsi la c.d. concezione unitaria dell'edificio condominiale e la considerazione del condominio come gruppo unificato: configurazioni - come condivisibilmente affermato da Cass. 27 settembre 1994, n. 7885 - “positivamente insostenibili. In verità, le norme dettate in materia di condominio non contemplano l'edificio come tutto unico e le parti comuni quale insieme aggregato dalla funzione unitaria, bensì considerano come beni i piani o le porzioni di piano in proprietà propria e, ad un tempo, le cose, i servizi e gli impianti condominio. Le norme dettate in materia di condominio disciplinano le parti comuni separatamente in ragione del collegamento strumentale tra le singole cose, i servizi e gli impianti e determinate unità abitative; più precisamente, regolano la relazione di accessorio a principale, che intercorre tra le cose, i servizi e gli impianti comuni e i singoli piani e le porzioni di piano”. 
Ne consegue che “(…) in ragione delle diverse forme architettoniche degli edifici, la relazione di accessorietà si articola in modo difforme, posto che il collegamento strumentale non intercorre in ogni caso ed alla stessa maniera tra tutte le parti di uso comune ed ogni piano o porzione di piano”.  5.3 - In conclusione, sulla base della situazione fattuale e del superiore inquadramento giuridico, il motivo di gravame va rigettato, avendo correttamente il Tribunale ritenuto trattarsi di condominio parziale.  6. Tuttavia, passando all'esame dell'ulteriore doglianza prima indicata e del correlato terzo motivo, gli appellanti assumono che “anche a voler affermare l'ipotesi di una costituzione di un condominio parziale, la sentenza è errata nella parte rigetta la domanda nella supposizione che le domande vadano svolte nei del gruppo dei condomini che trae utilità dal ballatoio stesso, anziché nei confronti del condominio e dell'amministratore dello stesso”. In sostanza, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia di fatto ritenuto che la domanda sarebbe dovuta essere rivolta al “### parziale” che, invece, non ha una propria autonomia, non potendo essere un soggetto giuridico che si affianca o si contrappone al ### generale.  6.1 - Ritiene la Corte che la doglianza sia fondata. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363) il condominio parziale è privo di legittimazione processuale, pur se da esso derivano implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto (in motivazione, Cass. n. 7885/1994). 6.2 - Ne consegue che correttamente gli appellanti/attori hanno agito contro il ### generale, che, sulla base delle chiarissime emergenze peritali, avrebbe dovuto essere condannato a ripristinare il ballatoio, derivandone solo un diverso criterio di suddivisione delle spese solo tra i titolari del condominio parziale, e cioè tra i proprietari dei tre immobili ricadenti all'interno del ballatoio, per come individuati dal ### tra cui anche gli appellanti, ed eventualmente i proprietari sottostanti al ballatoio Il motivo di gravame è pertanto fondato nella parte in cui ha rilevato che, a prescindere dalla qualificazione del bene come comune o come condominio parziale, è il ### (e, quindi, per esso l'amministratore pro tempore) a dovere stare in giudizio, con la relativa condanna dello stesso al ripristino del ballatoio, limitando tuttavia la suddivisione delle spese ai soli proprietari degli immobili interessati dalla struttura del ballatoio, anche eventualmente come beneficiari della copertura.  6.3 - Ne consegue che, affermata la legittimazione passiva del convenuto nella qualità, la ricaduta monetaria dei danni riguarda i condomini membri del condominio parziale, per come individuati dal ### 6.4 - In ordine, poi, al quantum, gli attori hanno chiesto innanzitutto il rimborso delle spese per euro 3.753,44 sostenute per il giudizio di ATP fattura legale di parte ricorrente, onorario c.t.u. ing. Velini, oltre accessori, e onoraio c.t.p. ing. Ferrari): trattasi di somme non contestate, che vanno rimborsate agli attori/appellanti, può accogliersi la domanda di condanna del condominio 6.5 - Per ciò che concerne il danno subìto di natura patrimoniale, in difetto di prova di esborsi documentati per la riparazione del tratto di sottobalcone in questione, può accogliersi la domanda di condanna del ### al ripristino e ristrutturazione del sottoballatoio oggetto di causa, ove non già eseguito, con l'obbligo di ripartire le relative spese tra i condomini membri del condominio parziale, per come individuati prima.  7. Da ultimo, l'appello relativo al contestato rigetto della domanda di risarcimento danno non patrimoniale per euro 5.000,00 va rigettato, trattandosi di richiesta del tutto generica, essendosi gli appellanti limitati ad allegare, in maniera chiaramente insufficiente, “un mal di vivere degli appellanti all'interno del Condominio”. Sicché bene ha fatto il Tribunale a disattendere la richiesta risarcitoria.  8. In considerazione dell'esito del giudizio, con parziale accoglimento dell'appello, e delle questioni in diritto esaminate, ricorrono i presupposti di soccombenza per compensare per un terzo le spese di lite (v. Cass. 15 maggio 2023, n. 13212), ponendo il residuo a carico dell'appellato, da liquidare come segue: a) per il primo grado, euro 3.500,00 per compensi (fase di studio: euro 600,00, fase introduttiva, 500,00, fase di trattazione, 1.200,00, fase decisoria, 1.200,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022; a) per il secondo grado, euro 3.850,00 per compensi (fase di studio: euro 800,00, fase introduttiva, 650,00, fase di trattazione, 1.200,00, fase decisoria, 1.400,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022; P.Q.M.  La Corte di appello di #### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 28/2023 R.G. sull'appello proposto da ### e ### contro ### is. 26/C n. 373 avverso la sentenza del Tribunale di ### del 24 novembre 2022 2001: 1. Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il ### alla rimessione in pristino del sottoballatoio ### B (ove non già effettuato), con l'obbligo di ripartire le relative spese tra i condomini membri del condominio parziale, per come individuati in parte motiva; 2. Rigetta l'appello nel resto; 3. compensa per un terzo le spese di lite, condannando l'appellato a pagare agli appellanti In solido il residuo, liquidato per il primo grado in euro 3.500,00 per compensi e per il secondo grado in euro 3.850,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 luglio 2025.   Il consigliere est.  (dott. #### (dott.ssa ###

causa n. 28/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Minutoli, Vincenza Randazzo

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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 660/2024 del 22-11-2024

... fronte per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 7 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 8, ### piano 1, categoria A/3, classe 1, vani 5, ### catastale euro 413,17, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. b) locale deposito, di pertinenza dell'appartamento di cui alla lettera a) che precede, posto al piano terra, con annesso suppegno al piano ammezzato, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 117 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con cassa scale; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 6, ### ni piano T, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 117, ### catastale euro 163,15 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. c) locale deposito, posto al piano terra, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 52 (leggi tutto)...

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N. 917/2017 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE ### 127 ###.P.C. 
Il Giudice, dott. ### rilevato che la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 12/11/2014 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che l'udienza è stata fissata per discussione e decisione ai sensi dell'art.  281 sexies c.p.c.; verificato che il decreto concernente le modalità di svolgimento dell'udienza è stato regolarmente comunicato alle parti; preso atto delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate; P.Q.M.  pronuncia sentenza come da prosieguo del presente provvedimento al quale si allega.
N. 917/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024 di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 917 del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “revocatoria ordinaria” TRA ### S.p.A. (C.F./P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.  ### M. Tepedino in #### alla via ### E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 86 ###' ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 16 #### S.p.A. (C.F. ### / P.IVA ###), quale procuratrice speciale di ### 2018 S.R.L. (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 21 ###. 111 C.P.C.  ### da atti e verbali di causa ### E ### Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la ### dei ### di ### S.p.A. proponeva azione revocatoria nei confronti di ### in qualità di donante/debitore, e di ### in qualità di donataria, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### rentino, registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del ### rio, ### di #### di ### con cui ### donava alla figlia, ### gli immobili, ubicati nel Comune di ### di seguito descritti: “a) appartamento posto al primo piano dell'unica scala con annessa terrazza a livello, avente accesso dalla porte di fronte per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, composto da tre vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 7 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 8, ### piano 1, categoria A/3, classe 1, vani 5, ### catastale euro 413,17, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. b) locale deposito, di pertinenza dell'appartamento di cui alla lettera a) che precede, posto al piano terra, con annesso suppegno al piano ammezzato, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 117 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con cassa scale; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 6, ### ni piano T, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 117, ### catastale euro 163,15 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. c) locale deposito, posto al piano terra, avente accesso dall'area dall'area di corte, della consistenza di circa 52 ### metri quadrati, confinate con area di corte da tre lati e con la particella 1045 sub 3 del medesimo foglio; riportato nel ### del Comune di ### in ditta “
Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 4, ### piano T, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 52, ### catastale euro 61,77 nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99. d) appartamento posto al seminterrato dell'unica scala, avente accesso dal vano scala, composto da 3 ### vani ed accessori, confinante con area di corte, con vano scala e con la particella 1045 sub 9 del medesimo foglio; riportato nel ### cati del Comune di ### in ditta “### Pietro”, foglio 18, particella 1045, subalterno 10, ### piano 1-###, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, ### catastale euro 371,85, nonché rappresentato graficamente nella planimetria depositata nel medesimo catasto in data ### reg.ta al n.99.” A fondamento della pretesa deduceva che: la società ### & C. s.r.l. stipulava, in data ###, con l'odierna attrice contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale di € 330.000,00, le cui obbligazioni erano garantite da rilascio di fideiussione da parte di ### chiuso il ###; che la ### & C. s.r.l. intratteneva, altresì, con la predetta ### contratto di anticipazione a fronte di origine/conformità autoveicoli/motoveicoli, chiuso il ###; che la predetta società intratteneva con la ### S.p.A. contratto di c/c n. 15897,48 chiuso il ###; che, in data ### e 20/11/2006, ### rilasciava in favore dell'odierna ricorrente fideiussione personale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni intrattenute dalla ### & C. s.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di € 600.000,00; che, pertanto, alla data di chiusura dei predetti rapporti la ### vantava un credito nei confronti della società della complessiva somma di € 875.328,72; che, infine, la ### & C. s.r.l. con sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 16 del 16/07/2015 era stata dichiarata fallita. 
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto in oggetto ex art. 2901 c.c., atteso l'evidente intento fraudolento dell'atto di donazione, sussistendone i presupposti costituiti dall'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, dal pregiudizio arrecato con l'atto in questione alle proprie ragioni creditorie (c.d. eventus damni), dalla consapevolezza del debitore circa il pregiudizio arrecato (scientia damni) anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi) non necessitando, trattandosi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis dell'acquirente. 
Con distinte comparse di costituzione e risposta, depositate in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### contestando la fondatezza della domanda attorea, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, della quale chiedevano il rigetto previa declaratoria incidentale della natura non gratuita dell'atto per ### rentino del 20/08/2015 rep. 450 registrato a ### il ### al n. 1541. 
In particolare, evidenziavano che il ### aveva rilasciato fideiussione limitata ad € 600.000,00 e che stava già subendo espropriazione immobiliare promossa dalla ### S.p.A. in relazione al mutuo ipotecario di originari € 750.000,00, contratto successivamente al rilascio della fideiussione ex adverso azionata, e, pertanto, nulla poteva reclamarsi nei suoi confronti. Deducevano, l'insussistenza del lamentato eventus damni in quanto l'atto di disposizione in questione non aveva diminuito il patrimonio immobiliare del ### Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale. 
Con prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti convenute, ad integrazione delle difese già svolte, deducevano la carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito, attesa la nullità delle fideiussioni aventi ad oggetto clausole relative ad accordi interbancari atti a violare norme anticoncorrenziali (c.d. legge antitrust). Sulla scorta di tanto, integravano le conclusioni già rassegnate nei seguenti termini: “### l'###mo Tribunale adito, dichiarare la nullità delle fideiussioni fatte valere in giudizio dalla ### dei ### di ### siccome racchiuse nel contratto di finanziamento dell'11/9/2009, e nelle scritture del 03/09/2002 e del20/11/2006, e conseguentemente rigettare la domanda attorea , sia perché inammissibile da parte di soggetto non creditore, sia , ovvero in subordine, salvo gravame, per non potersi qualificare come gratuito l'atto per notar ### del 20/8/2015 (a tali fini incidentalmente pronunciandosi), e comunque risultando inammissibile per difetto dei presupposti di legge e comunque infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda, con condanna della banca attrice, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da attribuirsi……” agli avvocati antistatari. 
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.A., quale procuratrice speciale di ### 2018 s.r.l. cessionaria del credito precedentemente facente capo all'originaria attrice ### di ### S.p.A., “riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori nell'interesse della ### dei ### di ### S.p.A., quale parte opposta, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa.”
La causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. 
Dopo ulteriori rinvii, subentrato lo scrivente sul ruolo in data ###, la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio l'avv. ### quale nuovo difensore di ### facendo propri gli atti causa del difensore di prime cure. 
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare nel merito: a) sospendere il giudizio de quo, in quanto è presente altro giudizio presso il Tribunale di ###. ### iscritto al N. 78/2022 derimente per la causa de quo b) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei contratti di cessione del credito pro soluto sottesi alla pubblicazione in G.U. ###. 151 del 23 dicembre 2017. c) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della soc. ### 2018 nel presente giudizio, per come eccepito in narrativa. 2. Nel merito: d) ### rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge e, comunque, infondata in fatto e diritto.” All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti a mezzo deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.  nei termini che seguono. 
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da ### di difetto di legittimazione attiva della ### 2018 s.r.l. 
In proposito giova richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### ciale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. ###; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110). In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in ### costituisca un elemento che - laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco - può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire. In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario. 
Ebbene, in proposito i convenuti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito all'inclusione del credito tra quelli oggetto dapprima della cessione dalla ### dei ### di ### s.p.a. in favore della ### 2018 s.r.l. con l'atto di cessione del 20/12/2017 oggetto di pubblicazione in ### n. 151 del 23/12/2017. 
Giova rilevare, in ogni caso, che l'inclusione del credito originariamente vantato dalla ### dei ### tra quelli oggetto del summenzionato contratto di cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso di cessione. 
Invero, nell'avviso pubblicato sulla G.U. ed allegato agli atti del giudizio (cfr. doc. 3 fascicolo di parte ###, si legge che: “ ### 2018 ### (l' ”Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi degli art. 1 e 4 ( come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della ### sulla ### in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 ( il “### di Cessione”) da ### dei ### di ### ( “BMPS” o un “Originator”) un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:….### rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017…..”. 
Orbene l'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla cedente consente di affermare che il credito ceduto è rinveniente da: 1) rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### ( “BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in quanto risalenti al 2002, 2006, 2009 e 2011 ( cfr. doc. da 2 a 9 produzione ###; 2) da rapporti rispetto ai quali era stato esercitato il recesso sin dal 13/10/2014 e la relativa classificazione in “sofferenza” e, dunque, in data antecedente a quelle indicate nell'avviso ( cfr. doc. 10-11 produzione ###. 
Il chiaro contenuto dell'avviso e la documentazione richiamata, dunque, consentono di attestare che il credito per cui si procede è stato oggetto di regolare cessione perché relativo a rapporti giuridici sorti, per l'effetto dell'esercizio dell'attività bancaria, in capo a ### dei ### di ### (“BMPS”), antecedentemente al 31/12/2016 e che trattasi di crediti rientranti nei crediti passati a sofferenza in data antecedente a quelle indicate nell'avviso, e cioè 31/12/2016 ovvero 20/12/2017. 
Ne consegue, sussistere in atti la prova dell'intervenuta cessione dei crediti da ### a ### 2018 s.r.l.. 
Resta inteso, però, che pur nell'ammissibilità dell'intervento va dichiarata inammissibile l'istanza di successione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente. 
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile I, 22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ). 
In un caso analogo anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “### spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della S.a.s. relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti della ### appellata. La cessione del credito, infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello...Tuttavia, trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della ### (succeduta all'alienante ###, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” ( Corte appello ### sez. I, 10/01/2018, n.15 ). 
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione dal giudizio della ### dei ### di ### conseguendone che la pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria - verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio. 
Tanto premesso, al fine di inquadrare la controversia, appare opportuno puntualizzare i principi afferenti l'azione cd. pauliana. 
In linea generale, va ricordato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) è quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore ### di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. 
Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità, eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto. 
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria risultano essere la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce, l'eventus damni - ovvero il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativoe la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. 
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo. 
Quanto all'elemento soggettivo, infatti, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio compiuto successivamente al sorgere del credito, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. 
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza. 
La conoscenza deve, quindi, avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre, tuttavia, che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. III, 23/11/1985, n. 5824, in ### Mass. 1985, fasc. 11: "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati"). 
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato ( Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315; Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546). 
Incide sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito) sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito. 
Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996; ### sez. II, 31/01/2020, n.2114). 
Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. Ili, 15 maggio 2018, n. 11755). 
Dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del ter zo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas", "l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni"( ex multis ### 11/08/2020, n.385). 
Ebbene nel caso di specie, non possono sussistere dubbi sull'anteriorità dell'insorgenza del credito atteso che il ### aveva rilasciato garanzia fideiussoria in favore della ### ca in data antecedente rispetto al momento dell'atto dispositivo del proprio patrimonio. 
Ciò, unitamente al carattere gratuito dell'atto, consente di ritenere non necessaria la prova della partecipatio fraudis della donataria ma solo la consapevolezza da parte del ### di nuocere alle ragioni del creditore (eventus damni). 
Principiando da tale ultimo elemento qualificabile come il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, esso deve ritenersi provato in considerazione del fatto che esso è integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui patto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). 
Sicche', nel caso di specie, detto pregiudizio può ritenersi integrato, atteso che in assenza della prova da parte del convenuto della capienza del proprio residuo patrimonio l'atto di donazione de quo in favore della figlia, ha sicuramente diminuito la consistenza del proprio patrimonio immobiliare ed atteso, altresì, che al momento dell'atto dispositivo il residuo patrimonio immobiliare del ### era gravato da due ipoteche volontarie e da un pignoramento immobiliare (vedi allegati doc. 15,16,17,18 parte attrice) Infine, deve ritenersi comprovata anche la positiva integrazione dell'ulteriore presupposto contemplato dall'art. 2901 c.c., come integrato unicamente dalla cosiddetta scientia damni, atteso che, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del “consilium fraudis”, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (così, ex multis, Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867). 
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche rassegnate, deve ritenersi che l'atto in parola fosse a titolo gratuito e che il disponente, nei confronti del quale sussistevano pregresse ragioni di credito della banca, fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alla banca con l'atto dispositivo. 
Deve sul punto osservarsi che la donazione modale in parola è un atto a titolo gratuito. 
Giova osservare che con l'atto del 20/08/2015 il ### ha donato la proprietà di una serie di immobili alla figlia ### donazione corredata dall'onere a carico di quest'ultima di prestare assistenza materiale e morale al genitore donante gravemente malato. Occorre, in primo luogo, osservare che l'onerosità dell'atto dispositivo è sostenuta dal convenuto alla luce della circostanza che il valore della prestazione dedotta nel modus sarebbe particolarmente gravosa per la donataria, trattandosi di un peso economico di non poco conto ed atteso, altresì, che attiene al mantenimento, alimenti, vitto, alloggio, cure mediche e quant'altro per un periodo di tempo non precisamente definito.  ### inerente alla natura onerosa dell'atto stipulato deve, però, ritenersi infondata. Invero, non può che rilevarsi che la natura onerosa o gratuita dell'atto deve essere guardata alla luce della causa che esprime, e non già immediatamente in ragione delle poste economiche coinvolte. Ebbene, è chiaro - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente - che il modus non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare ma integra un elemento accessorio della donazione, di modo che, come ritenuto in tema di collazione, “### del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata.” (cft. Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 1985, n. 5888) infatti “La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un ### modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, ne l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'### modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 cod. civ).” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ### n. 1668 del 09/06/1973). E' stato poi ritenuto, con decisione non recente ma chiaramente applicabile al caso di specie che “### dal vitalizio oneroso - contratto dal quale deriva no obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un ### che comporti l'### giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione.” (Cft. Cass. civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7679). 
Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito avendo la Suprema Corte con ordinanza chiarito che “La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria ### della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso. 
Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.” (Cass. n. 25907 del 16/11/2020). 
In questo senso, quindi, non può che ritenersi che l'onere apposto non modifichi la natura gratuita della donazione, anche ai fini dell'azione revocatoria. 
In definitiva, la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. va, dunque, accolta con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del ### tino registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn.  ### Registro generale e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del valore della causa - valore indeterminabile, complessità bassa - e della natura meramente documentale della stessa e sono poste in capo ai convenuti in solido. 
Attesa l'identità della posizione processuale della ### cedente e della società intervenuta, e tenuto conto della mancata istanza di estromissione della ### cedente (circostanza che impone, comunque, di procedere alla liquidazione in favore di entrambe le parti), la complessiva determinazione del compenso viene suddivisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva a ciascuna parte (segnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva, istruttoria in favore della ### cedente; la voce per la fase decisoria in favore tanto della cedente quanto della cessionaria).  P.Q.M.  ### di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda avanzata dalla ### dei ### di ### S.p.A. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di donazione stipulato in data ### a rogito del notaio ### registrato a ### il ### al n. 1541 e trascritto in pari data, ai nn. #### e 24631 ###, presso l'### del #### di #### di ### 2. ordina al ### dei ### territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione, con esonero da responsabilità, a cura e spese dell'interessato; 3. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.  t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 565,10 per esborsi (di cui € 518,00 C.U., € 27,00 marca da bollo, ed € 20,10 per notifica) ed € 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 4. condanna in solido ### e ### al pagamento in favore della ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.905,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 917/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Izzo Giuseppe

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2375/2025 del 31-01-2025

... amministrativa; ### quanto alla modifica realizzata con la chiusura della botola, non è oggetto del giudizio la natura comune o meno del sottotetto, non essendo stat a formulata alcu na domanda al rigu ardo, poiché l'attrice ha chiesto unicamente di accertare l'indebita occupazione del sottotetto da parte dei convenuti in conseguenza della chiusura della botola. Al contrario di quanto afferma il ### nale, è provato, sulla base della c.t.u., che prima della ristrutturazione esistesse una botola di accesso al sottotetto e che, con la demolizione delle due rampe di scale e la chiusura, con solaio in cemento armato, del collegamento tra il p iano te rreno e il p iano rialzato, sia venuto meno l'acce sso diretto dal piano terreno al sottotetto mediante la botola, la quale, adesso, non esiste più. Si tratta però di una modifica intervenuta con l'accordo dei comproprie tari, compresi i danti causa di ### consentita dall'art. 1108 c. c. che prevede la possib ilità di disporre, sui beni in comunione, tutte le inn ovazioni dirette al miglioramento della cosa ovvero atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che non siano pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipant i, pregiudizio nella (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16836/2022 R.G. proposto da: ### elettivame nte domiciliata in Ro ma ### 1, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende.  - Ricorrente - #### elettivamente domiciliati in ### 4, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - ### ricorrenti incidentali - Avverso la sente nza della Corte d'app ello di ### n. 3802/202 1 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.  ### che: 1. ### tramite il suo procuratore ### ha convenuto dinanzi al Tribunale di ### i coniugi ### e ### S trada (“coniugi Piras”) per sentire accertare e dichiarar e l'indebita occupazione da parte dei convenuti di alcune parti comuni dell'immobile sito in ### via ### n . 7, e perché venisse loro ordinato il rilascio delle parti comuni previo ripristino dello stato dei luoghi illegittimamente alterato. 
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di avere acquistato, il 4 novembre 2015, l'unità immobiliare sita in via ### 7 e che, immessa nel possesso del bene, aveva scoperto che i convenuti, proprietari del primo piano, si erano appropriati del vespaio comune e del sottotetto comune, al quale, prima dei lavori eseguiti dai coniugi ### si accedeva tramite una botola realizzata all'ultimo piano. 
Il Tribunale di ### n el contraddit torio dei convenuti, con sentenza n. 398/2020, in parziale accoglimento della d omanda, ha accertato e dichiarato l'occupazione abu siva, da parte dei coniugi ### del vespaio comune, ha o rdinato il ripristino dello stato dei luoghi, e ha respinto le restanti domande di parte attrice; 2. la Corte d'appello di ### ha rigettato gli appelli, principale e incidentale, dell'attrice e dei convenuti. 
Queste, in sint esi, per quanto ancora rileva, le ragioni della decisione: ### lo st abile oggetto di causa proviene da atto di divisione ereditaria redatto nel 1973, in base al quale il compendio immobiliare veniva asseg nato ai fratelli ### e ### più precisamente, a ### veniva assegnato il piano rialzato e a ### il primo piano, restando in comune le parti evidenziate in giallo nella planimetria allegata all'atto notarile. A seguito di successione, a ### subentravano ### e An tonia ### e a Giu seppe 3 subentravano, ### e ### le quali, in data ###, cedevano l'appartamento posto al piano primo ai coniugi ### Il ###, i comproprietari #### e ### presentavano al Comune di ### te ### nese una domanda di concessione edilizia avente a oggetto la “realizzazione scala esterna e modifiche interne” e il Comune rilasciava, in data ###, il titolo abilitativo richiesto. Venivano quindi eseguite, a spese e cure dei soli appellati, le opere assentite. In data ###, ### alienava l'appartament o di sua proprietà, sito al piano rialzato, a ### ri, la q uale contest ava la rego larità degli interventi eseguiti, modificativi de lla situazione derivante dall'atto di divisione del 1973; ### il Tribu nale, valutati i documenti e le risulta nze della consulenza tecnica disposta in corso di causa, ha riten uto provata l'abusiva occupazione del vespaio comune da parte dei coniugi ### e ha rigettato le domande di abusiva occupazione del vano sottotetto, escludendo che l'attrice avesse provato, da un lato, la natura comune del sottotet to, dall'altro, l'esecuzione di opere su parti comuni in difformità di quanto a suo tempo validamente deliberato ai comunisti, prima dell'acquisto della proprietà da parte dell'attrice; ### quanto all'appello principale, ### si duole che il primo giud ice abbia ritenuto non dimostrata l'esistenza, in epoca anteriore alle modifiche eseguite in forza della concessione edilizia del 1999, di una botola di accesso al sottotetto e che abbia escluso la natura di bene comune di tale porzione immobiliare, nonostante che i convenuti non avessero, nei loro atti difensi vi, mai contestato l'esistenza della botola e la natura comune del sottotetto. Allega, inoltre, che la richiesta di titolo concessorio per l'esecuzione dei lavori non sarebbe comunque valida poiché, tra l'altro, priva della firma di ### moglie di ### e compro prietaria 4 dell'immobile. È evidente, tuttavia, spiega la sentenza d'appello, che quest'ultima non aveva ragioni per opporsi all'iniziativa degli altri partecipanti alla comunione visto che non ha fatto valere il proprio dissenso in sede amministrativa; ### quanto alla modifica realizzata con la chiusura della botola, non è oggetto del giudizio la natura comune o meno del sottotetto, non essendo stat a formulata alcu na domanda al rigu ardo, poiché l'attrice ha chiesto unicamente di accertare l'indebita occupazione del sottotetto da parte dei convenuti in conseguenza della chiusura della botola. Al contrario di quanto afferma il ### nale, è provato, sulla base della c.t.u., che prima della ristrutturazione esistesse una botola di accesso al sottotetto e che, con la demolizione delle due rampe di scale e la chiusura, con solaio in cemento armato, del collegamento tra il p iano te rreno e il p iano rialzato, sia venuto meno l'acce sso diretto dal piano terreno al sottotetto mediante la botola, la quale, adesso, non esiste più. Si tratta però di una modifica intervenuta con l'accordo dei comproprie tari, compresi i danti causa di ### consentita dall'art. 1108 c. c. che prevede la possib ilità di disporre, sui beni in comunione, tutte le inn ovazioni dirette al miglioramento della cosa ovvero atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che non siano pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipant i, pregiudizio nella specie non verif icatosi grazie alla contemporanea realizzazione di un altro punto di accesso al sottotetto, posizionato sulla copertura esterna del fabbricato; ### in contrasto con la deduzione d ell'appellante, è stato acclarato, dal consulente d'ufficio, che l'accesso al sottotetto è tuttora possibile, seppure con modalità più complesse rispetto a prima, per la necessità di garantire condizioni di sicurezza. E ciò comporta il rigetto del motivo di appello che si app untava cont ro l'illegittima chiusura della botola in terna unicamente sotto il profilo dell'impossibilità di 5 accesso al sottotetto, quale prospettazione smentita dai fatti, ma non censurava il diverso ### profilo di un eccessivo disagio delle attuali modalità di accesso; ### è infondato il motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 1108 e 1136 c.c.: le m odifiche eseguite sono atti eccedenti l'ordinaria amminist razione, deliberati dalla maggioranza come previsto dal primo comma dell'art. 1108 c.c.; Infine, è inammissibile la domanda di ### proposta per la prima volta in appello, di ac certamento che il comignolo realizzato dagli appellati nel corso dei descritti lavori di ristrutturazione insisterebbe “nel sottotetto comune”; ### è infondato l'appello incidentale: il tribunale ha debitamente condannato i coniugi ### al ripristin o del vespaio po sto nel seminterrato, del quale questi ultimi si sono app ropriat i con la costruzione di un muro che ha inglobato la porta che consentiva alla comproprietaria ### di accedere al piano interrato. 
Gli appellanti incidentali invocano la legittimità delle opere perché conformi al titolo autorizzativo rilasciato dalla P.A. e sostengono che, comunque, in caso di ravvisata illegittimità delle stesse, la condanna al ripristin o dovrebbe avvenire secondo quanto assen tito nella concessione e dilizia rilasciata nel 19 99 e non (come ritenuto da l primo giud ice) secondo lo st ato del fabbricato attestato dall'atto di divisione del 1973. 
Il rilievo critico non è fondata in quan to il rilasci o del titolo autorizzativo da parte dell'amministrazione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali sugli immobili interessati dall'intervento; d'altra parte, gli appellanti incidentali non contestano la comune proprietà del vespaio e, anzi, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, si dichiara che il vespaio sarebbe rimasto comune a entrambi i comproprietari, come 6 evidenziato anche nella tavo la progettuale , dichiarazione che contrasta con la ci rcostan za che, nel corso dei lavori, il vespaio è stato accorpato alla cantina di loro pro prietà, con imp ossib ilità di accedervi da parte dell a comproprietaria. I coniug i ### assumono che ciò sarebbe accaduto con l'accordo dei comproprietari, ma di tale accordo manca la prova; 3. avverso la senten za d'appello, ### estri ha prop osto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 
Le parti han no deposit ato memoria in prossim ità dell'adunanza in camera di consiglio. 
Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art.  360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102, 1108 La Corte d'appello afferma erroneamente che i lavori realizzati dai coniugi ### sono un 'innovazione legittimamente attuata dai comproprietari ex art. 1108 c.c. perché necessitata dalla comune decisione di suddividere i due piani del fabbricato eliminando la scala comune interna a van taggio di entramb e le unità immobiliari. In realtà, non si è in presenza di un'innovazione in ragione del fatto che dei lavori, nel loro complesso, hanno beneficiato soltanto i convenuti, i q uali, con la dem olizione de lle ultime due rampe di scale e la chiusura, con il solaio in cement o armato, del collegamento tra il piano terreno e il piano rialzato e la chiusura dell'accesso dal piano terreno al sottotet to mediante la botola, hanno occupato in vi a esclusiva una zona comune (nella quale è stata realizzata una cucina ad uso esclusivo). 7 Inoltre, la sen tenza viola anche l'art. 1 102 c.c., secondo cui ciascun partecipante più servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso da parte degli altri partecipanti. 
La ricorrente lamenta che la decisione non è conforme a diritto per due u lteriori ragioni: primo, la Corte d 'appello ha ritenuto sufficiente la deliberazione della maggioranza dei due terzi, mentre avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità, come prescritto dall'art.  1108 comma 3 c.c.; secondo, perché è stata considerata come deliberazione condominiale l'apposizione della firma sulla richiesta di concessione edilizia per la ristrutturazione risalente al 1999, lì dove l'art. 1136 c.c. dispone che l'assemblea non possa deliberare se non consta che tutti gli av enti diritto sono stati regolarmente convocati (mentre la comunista ### è rimasta estranea) e che della riunione dell 'assemblea debba essere redatto verbale (verbale nel caso di specie inesistente).  1.1. il motivo, articolato in distinte censure, è fondato nei termini di seguito illustrati. 
La senten za impugnata, a pag . 8 , afferma che «[s]tante la demolizione delle ultime due rampe di scale e la chiusura, con solaio in cement o armato, del collegamento tra il piano terr a e il pian o rialzato, è p acificamen te venuto meno l'accesso diretto dal piano terra al sottotetto mediante detta botola […] ### modifica, tuttavia, è intervenuta con l'accordo dei comproprietari aventi diritto, ivi compresi i danti causa di ### e ciò […] assume rilevanza alla luce del disposto dell'art. 1108 cod. civ. che prevede la possibilità di disp orre, sui beni in comunione, tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa ovvero atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti» e, poco dopo, soggiunge che la chiusura 8 della botola non ha pregiudicato l'interesse di alcuno dei partecipanti perché è stato contemporaneamen te realizzato un altro punto di accesso, sulla copertura esterna. Successivamente - a pag. 11 della sentenza - è scritto che i lavori, qualificabili come innovazioni o atti eccedenti l'ordinaria ammin istrazione, sono stati legittimamente deliberati dalla maggioranza de i comproprietari (esclusa ### moglie d i ### anch'egl i partecipante alla comunione), come previsto dall'art. 1108 comma 1 In base all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, dunque, vi è stata una demolizione di parti comuni de l fabbricat o (come, ad esempio, l'eliminazione della scala comune interna) che ha determinato l'impossibilità del prop rietario del piano terreno (e parzialmente rialzato) di accedere al primo piano e, tramite la botola, al sottotetto. 
Ciò posto, non è conforme a diritto la sussunzione operata dalla sentenza d'appello secondo cui si sarebbe in presenza di innovazioni o di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione legittimamente deliberati dalla maggioranza qualificata dei partecipanti alla comunione, come previsto dal primo comma dell'art. 1108 Rileva il Collegio che, in realtà, gli interventi in questione hanno comportato la dismissione della comproprietà su parti comuni del fabbricato operata da alcuni comunisti ( i due proprietari del pian o terreno, dant i causa di ### a fa vore di altri comproprietari (i coniugi ###. 
La fattispecie concreta va pertanto correttamente sussunta entro il perimetro del terzo comma dell'art. 1108 c.c. che, per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali, impone il consenso di tutti i partecipanti, manifestato in un contratto avente la forma scritta ad substantiam, produttivo di effetti reali (Cass. n. 1804 4/2022; in termini, Cass. n. 15024 /2013, che, in tem a di condominio ne gli 9 edifici, ai sensi dell'art. 1108 comma 3 c.c., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., afferma che, per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni, è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non p uò essere sostituito da una delibe razione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla. 
Da una diversa prospettiva, ove anche (in via astratta e ipotetica) gli interve nti dovessero essere qualificati come inn ovazioni o atti eccedenti l'ordinaria ammin istrazione, in ogni caso, al c ontrario d i quanto asserisce la Corte territoriale, essi non sarebbero stati adottati con la necessaria deliberazione de lla maggioranza qualificata dei partecipanti, ai sensi dell'art. 1108 c.c., in ragione del fatto che non costituisce idoneo equipollente, rispet to all'imprescindibile requisito formale (“delib erazione della maggioranza dei partecipanti”), ad esempio, (facendo riferimento ai fa tti di causa) la dom anda di concessione e dilizia presentata, nel 1999, da tre dei quattro comproprietari al ### ne di ### riguardan te gli interventi sul fabbricato. 
La fattis pecie regolata dal secondo comma dell'art. 1108 comporta una de liberazione della maggioranza qualificata dei comunisti, quanto meno preceduta da una riunione dei titolari della comunione per decide re sull'oggetto di comune interesse (Cass. 14162/2000); e, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn. 10699/1994, 18044/2022, cit.) che ### il consenso dei partecipanti alla comunione alle innovazioni e agli altri at ti eccedenti l'ordinaria amministraz ione debba risultare espresso nell e forme previste dall'art. 1108 c.c. È stato anche chiarito che gli artt.  1105 e 1108 c.c. non su ppongono la costitu zione formale dell'assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti (Cass. n. 29747/2017 che, in motiv azione, enuncia il principio secondo cui deve ritenersi regolarmente costituita e capace 10 di del iberare la riunione dei partecipanti alla comunione con la presenza dell'amministratore per decidere su ogget ti di comune interesse); 2. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che la sentenza, nella parte in cui afferma che la chiusura della botola che conduceva sottotetto non ha arrecato pregiudizio all'attrice in ragione d ella real izzazione di un altro pun to d'accesso sulla copertura esterna del fabbricato, per un verso, è viziata da motivazione apparente, per altro verso, trascura che la c.t.u. - che il giudice d'appello non h a esaminato - attesta, in manier a incontrovertibile, che la nuo va botola realizzata dai convenut i consente di acced ere al t etto del fabbricato, ma non anche al sottotetto comune; 2.1. anche tale motivo è fondato nei termini che seguono; la Corte di ### nega la prospettata impossibilità di accesso al sottotetto da parte dell'appellante sul rilievo, a suo dire confermato dalle risultan ze della c.t.u., che lo stesso acc esso sare bbe tutto ra possibile passando dal tetto e accedendo al sottotetto tramite una botola esterna, ossia (pagg. 8 e 9 della sentenza) “con modalità più complesse rispetto alla situazione precedente, a causa della necessità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza”. 
Con valenza assorbente rispetto ad ogni altro profilo dell'articolato motivo, rileva il Collegio che la sentenza è viziata da “omesso esame circa un fatto d ecisivo” perché con risolve una questione crucial e, cioè, se l'attrice abbia o meno la possibilità di accedere al sottotetto in manier a agevole, e, come è ovvio e ragionevole, senza dovere prima provved ere alla rimozione di parti del tetto del fabbricato e senza rischi per la propria e l'altrui incolumità. 
Evenienza, questa, decisamente negata dalla ricorrente, la quale (a pag. 18 del ricorso pe r cassazione), ponendo l'accento su 11 passaggio della consulenza d'ufficio, quale atto istrutt orio non adeguatamente apprezzato dalla Corte te rritoriale, ricorda che il consulente tecnico h a sottolineato che, per potere entrare in sicurezza nel sottotetto, si è reso necessario “coinvolgere un'impresa edile che ha provveduto a montare un ponteggio sicuro, rimuovere alcune tegole ed alcuni listelli di legno sottocoppo”. 
Ne consegue che, in seguito alla cassazione della sentenza di appello, il giudice del rinvio dovrà compiere il relativo accertamento di fatto, trarne le n ecessarie conseguenze giuridiche, e illustrare le ragioni del proprio convincimento in maniera chiara, specifica e non contraddittoria; 3. il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p. c., la violazione e falsa appl icazione degli artt. 99, 112, 115 c.p.c.: si deduce che la sentenza interpreta in maniera non corretta la domanda ed esclude che essa sia diretta all'accertamento circa la natura comune o meno del sottotetto dello stabile. In realtà, come si evince dal contenuto dell'atto di citazione in primo grado , l'azione mirava ad ottenere l'accertamento incidenta le della natura comune del sottotet to in relazione all'altrui indebit a occupazione delle parti comuni nella prospettiva del ripristino dello stato dei luoghi. 
La sentenza d'appello - si afferma - viola anche l'art. 115 c.p.c. in quanto i convenuti non contestavano la natura comune del sottotetto, ma neg avano di essersi appropriati di parti comuni e, al riguardo, sostenevano che la comprop rietaria ### continuasse ad aver e libero accesso al sottotetto. 
Infine, la sentenza non sarebbe conforme a diritto nella parte in cui dich iara inammissibile, perché formulat a per la prima volta in appello, la domanda di accertamento che il comignolo realizzato dai convenuti era stato installato nel sottotetto comune. 12 Sostiene ancora la ricorrente che, nel giudizio di appello, aveva rinunciato alla domand a di demolizione del comi gnolo pro posta in primo grado perché riconosceva che era facoltà dei comp roprietari (coniugi ### la relat iva installazione nel sot totetto comune e, richiamata la violazione (da parte del ### dell'art. 115 c.p.c., aveva chiesto alla Corte distrettuale di accertare e dichiarare che il camino era stato re alizzato n el sottotetto comune. Basan dosi sull'erroneo presupposto che la natura comune del sottotetto non era oggetto del giudizio, la Corte d'appello ha indebitamente qualificato la domanda come nuova; 3.1. il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi precedenti.  4. il prim o motiv o di ricorso incidentale denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, della corrispondenza tra lo stato del locale seminterrato e le opere assentite dalla concessione edilizia n. 22/1999 del ### di ### di cu i alle t avole grafi che ad essa alleg ate, e di avere a causa di tal e o missione negato l'esclusiva proprie tà del vespaio in favore dei coniugi #### è che se, viceversa, la Corte territoriale av esse debitamente considerato la conformità del piano seminterrato/vespaio alla concessione edilizia n. 22/1999 e l'acclusa tavo la grafica (“abbinamenti appartamenti-cantine”), avrebbe sicuramente accertato la piena titolarità del vespaio da parte d ei ricorrenti incidentali, e ciò sulla scorta dell'”accordo dei comproprietari” (pag.  11 della sent enza), come risultante dalla richiesta di concessione edilizia (poi rilasc iata), sottoscritta da questi ul timi e d all'altro comproprietario ### 4.1. il motivo è inammissibile; 13 sulla premessa ch e la senten za in esame , rigettan do l'appello incidentale, ha confermato (per quanto q ui rileva) il capo della pronuncia di primo grado che ha accertato e dichiarato l'occupazione abusiva, da parte dei conve nuti, del vespaio present e nel seminterrato del fabbricato, deve farsi ap plicazione d el principio di diritto secondo cui, n ell'ipotesi (come nella s pecie) di “ doppia conforme” prevista dall'art. 348 ter comma 5 c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( 5528/2014), incombente, quest'ultimo, nella specie non adempiuto. È stato anche chiarito che il principio della doppia conforme ricorre non solo quan do la decisione di second o grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche qua ndo le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez . 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/202 2, Rv. 664193 - 01; Cass. 8982/2024); 5. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 comma 1 nn.  3 e 4 c.p.c., la vi olazione de ll'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di porre a fond amento della de cisione sia le risultanze documentali prosp ettate dagli appellati (documentazione relativa alla concessione edilizia n. 22/1999), fatte proprie dal c.t.u.  nel giudizio di primo grado, sia la man cata contest azione di tale documentazione da parte dell'appellante principale ### e per avere quindi erroneamente negato che il vespaio fosse diventato di proprietà esclusiva dei coniugi ### e ### 14 5.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; quanto all'inammissibilità del motivo, la ded otta violazione dell'artt. 115 c.p.c. collide con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che impone la trascrizione degli at ti processuali nel caso in cui sia fatta valere l'erronea applicazione del principio di non contestazione. Si tratta di un punto fermo della giurisprude nza di legittimità per la quale, lo ricorda Cass. 12/05/2022, n. 15256, «in tema di non contestazione, tale da espungere il fatto dall'àmbito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., in virtù del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l'onere di sp ecif ica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (### 3, 5.3.2019, n. 6303). E ciò tanto nel caso […] in cui il ricorrente lamenti l'erronea q ualificazione da parte del g iudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché no n allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso [a cui va ricondotta la presente fattispecie, n.d.r.] in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazi one del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, be nché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo ave sse specificamente contestato (### 3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 - 01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 - 01; ### 1, 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 - 01; ### 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 59609 3 - 01). Inoltre, questa Corte ha affermato che con riguardo al n ovellato art. 115 c.p.c. spetta al giu dice de l merito apprezzare, nell'àmbito del giudizio d i fatto al medesimo riservato, 15 l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.»; inoltre, è il caso di ricordare l'insegnamento delle ### unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, ###, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso pe r cassazione, per de durre la vio lazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorr ere al n otorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza ch e egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcun e piuttosto che ad altre, essendo tale attività valut ativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382 ; 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; 26/10/2021, n. ###); in ult ima analisi, non può neppure fondatamente invocarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.: è chiaro, infatti, che l'attrice, nel reclamare l'accertamento dell a proprietà comune del vespaio e nel dolersi dell'occupazione abusiva di esso da parte dei convenuti, ha recisamente contestato l'antitetica prospettazione, offerta dai coniugi ### di essersi resi proprietari esclusivi del vespaio in virtù di accordi tra i comproprietari conclusi in epo ca anteriore alla vendita (in data 4 novembre 2015) dell'appartamento al 16 piano terreno (parzialmente rialzato) intercorsa tra ### e ### 6. in conclusione: in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, il ricorso principale è accolto, il che comporta la cassazione della sente nza in re lazione al rico rso principale, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassaz ione; rigettato il secondo motivo di ricorso inci dentale, dichiarato inammissibile il primo motivo, il rico rso incide ntale è rigettato; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il t erzo; rigetta il rico rso incide ntale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### in data 15 gennaio 2025, nell a camera di 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Guida Riccardo

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9779/2025 del 28-10-2025

... stessi alienanti, inoltre, hanno affermato che il vano oggetto della compravendita stipulata con la ###ra ### era già dotato, al momento del trasferimento, di autonomo accesso attraverso il corridoio comune, che, per di più, costituiva l'unico ingresso, precisando che, anzi, questo era dotato di tale accesso anche in epoca antecedente alla compravendita del 1980 e che avevano solo provveduto a ripristinarlo. A riprova di ciò, gli stessi hanno allegato la piantina catastale del 1939, a firma dell'ing. ### raffigurante lo stato dei luoghi dell'immobile sito al terzo piano scala C, dalla quale si evince, in particolare, che la stanzetta aveva già all'epoca una porta di accesso autonoma sul corridoio di collegamento al ballatoio delle scale. ### del varco al momento dell'atto di acquisto da parte di ### nel dicembre 2015, è confermata, inoltre, dalla testimonianza di ### resa all'udienza del 30.5.2023, il quale ha dichiarato “quando mia figlia ha comprato aveva una porta di accesso sul corridoio comune”. Per quanto concerne, invece, l'assenza del consenso dei comproprietari del corridoio e del ### si è già accertato che ### era comproprietaria del corridoio in virtù dell'art. 4 (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ### civile, nella persona della dott.ssa ### Giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1659 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (cui è stato riunito il proc. ###/2019) TRA ### nata a Napoli l'11.06.2004 (CF: ###) residente ###### n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###; - attrice nel proc. 1619/2019 - convenuta in via riconvenzionale nel proc. ###/2019 CONTRO ### (CF: #####) residente ###### 12, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domicilia in Napoli, ### 10, ### - convenuta attrice in riconvenzionale nel proc. 1619/2019
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 2 ### nata a ### il ### (C.F.: ###) residente ###### n. 12, ###, nato a Napoli il ###, C.F.: ###, residente ###### n.70 e ### nato a Napoli il ###, C.F.: ###, residente ###### n°36, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio, in Napoli, alla ###. d'Isernia n°38, sono elettivamente domiciliat ###causa nel proc. RG 1659/2019 - convenuti nel proc. RG ###/2019 E ### nata a Napoli il ### (C.F. ###) ed ivi residente alla ### 12, rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elett.te dom.to presso il loro studio in Napoli alla via ### n. 110; - chiamata in causa nel proc. RG 1659/2019 - convenuta nel proc. RG ###/2019 E ### (CF: #####) residente in ### 12, Napoli, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, ### 10, ### e dall'avv. ### del ### giusta procura in atti; -chiamata in causa nel proc. Rg 165972019 - attrice nel proc. ###/2019 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare, anche a norma dell'art. 949 c.c., l'insussistenza di ogni diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla sig. ### sul corridoio di accesso sito al
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 3 terzo piano del fabbricato denominato ### sito in Napoli alla ### n.12, nonché sull'impianto ascensore ivi esistente; 2) dichiarare l'illegittimità delle opere effettuate dalla convenuta ed in particolare il varco aperto nel muro di spina del fabbricato in quanto attuato in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e del consenso degli altri proprietari; 3) condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che meglio sarà precisata nel corso del processo; 5) condannare la convenuta al rimborso delle spese legali”. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via riconvenzionale e pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita per #### n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015, con il quale la sig.ra ### diveniva proprietaria dell'immobile ubicato in Napoli, ### 12, ### Sc. B, Int. C., distinto al ### del Comune di Napoli alla ### f. 17, p.lla 74, sub. 33; 2) per l'effetto, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità del rapporto controverso della sig.ra ### in relazione al presente giudizio ed alle domande in questa sede svolte nei confronti della sig.ra ### e, conseguentemente, rigettare le domande attoree; 3) in via riconvenzionale e preliminare, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della sig.ra ### della servitù di cui parte attrice promuove l'accertamento negativo, in virtù di esercizio continuativo ed ultraventennale del diritto da parte della convenuta, che ha avuto inizio dai suoi dante causa; 4) autorizzare la chiamata in causa: 1) di ### 2) di ### 3) di ### 12; 4) di ### 5) di ### 5) in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice nei confronti di ### per tutti i motivi sopra esposti; 6) In ogni caso, di condannare la sig.ra ### al pagamento delle spese e competenze processuali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”. 
Autorizzata la chiamata dei terzi da parte del Giudice, con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizi tutti i terzi chiamati in causa. 
Si costituivano tempestivamente #### e ### impugnando estensivamente ogni avverso dedotto e chiedendo accogliersi le seguenti
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 4 conclusioni: “A) ### tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla convenuta ### B) ad adiuvandum accogliere la domanda proposta dall'attrice ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare ai sensi, dell'art. 949 c.c. l'insussistenza di ogni diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla convenuta ### sul corridoio/ballatoio di accesso sito al terzo piano scala B del fabbricato in Napoli, alla ### n.12; C) condannare la convenuta ### al ripristino dello stato dei luoghi; D) con vittoria di spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. 
Si costituiva altresì ### anch'ella con un mero intervento ad adiuvandum rispetto alla posizione processuale dell'attrice, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) ### tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla convenuta ### B) accogliere la domanda proposta dall'attrice ###ra ### e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi, dell'art. 949 c.c. l'insussistenza di ogni diritto di proprietà, passaggio, godimento affermato dalla convenuta ### sul corridoio/ballatoio di accesso sito al terzo piano scala B del fabbricato in Napoli, alla ### n.12; C) condannare la convenuta ### al ripristino dello stato dei luoghi; D) con vittoria di spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. 
Si costituiva, tardivamente, ### con un mero intervento ad adiuvandum rispetto alla posizione della convenuta ### dichiarando quanto segue: “### all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla sig.ra ### così come fa propria la ricostruzione della storia tecnica dell'immobile censito al ### del Comune di Napoli alla ### f. 17, p.lla 74, sub. 33, di proprietà della sig.ra ### circostanze che, tra l'altro, sono state oggetto di comunicazione trasmessa, in data ###, nell'interesse della sig.ra ### alla odierna attrice ed al ###” Nelle more, veniva instaurato, da ### il procedimento RG n. ###/2019, con atto di citazione notificato, in data ###, nei confronti di ####### al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare la abusività, per assenza
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 5 delle autorizzazioni amministrative, condominiali e dei legittimi comproprietari dell'area comune, della apertura a servizio dell'”appartamentino” oggetto di compravendita, che consente l'accesso al corridoio comune alle unità abitative “A” e “B”, come individuate dall'### di compravendita per ### del 18.04.1979, le quali legittimamente vi si affacciano; 2) per l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi attraverso la chiusura della apertura a servizio dell'”appartamentino” che consente illegittimamente l'accesso al corridoio comune e alle unità abitative “A” e “B”, nonché la rimozione di ogni ulteriore opera non assentita interna all''immobile di proprietà della sig.ra ### 3) condannare i convenuti al risarcimento del danno da corrispondersi in favore della sig.ra ### nella misura del 50% del valore locativo dell'area comune, che misura mq 37,62, per il quinquennio, o nella misura maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere congrua anche mediante utilizzo del parametro equitativo ex art. 1226 c.c.; 4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per #### n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015, con il quale la sig.ra ### diveniva proprietaria dell'immobile ubicato in Napoli, ### 12, ### Sc. B, Int. C., distinto al ### del Comune di Napoli alla ### f. 17, p.lla 74, sub. 33; 5) ordinare al ### dei ### in caso di declaratoria di nullità dell'atto di compravendita per #### n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015, la trascrizione della emananda sentenza nei ### 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”. 
Anche nel secondo procedimento si costituivano ### nonché #### e ### i quali reiteravano integralmente le eccezioni e difese già svolte nel primo giudizio, insistendo per il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. ### in via riconvenzionale, chiedeva, altresì, la chiusura del secondo varco di accesso, realizzato abusivamente da ### nell'estate del 2015, a servizio della propria unità abitativa e anch'esso aperto sul corridoio/ballatoio comune, in difetto delle prescritte autorizzazioni amministrative e dell'assenso degli altri comproprietari, con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi. 
Riuniti i due procedimenti ed esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 30.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procedimento veniva riservato in decisione, con
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 6 termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.  *** 
Preliminarmente, va affermata la procedibilità della domanda in quanto preceduta da rituale procedura di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione in atti). 
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione attiva di ### poiché le contestazioni mosse dalle parti convenute, ### e ### non attengono al presupposto della legittimazione, bensì alla titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione. Sul punto, occorre ricordare che la legittimazione, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale, che ha spiegato la domanda, ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa; tale verifica di coincidenza, tuttavia, va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza 6894/1999). Il difetto di legittimazione attiva, pertanto, sussiste unicamente laddove non via sia alcuna correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. 
Orbene, nel caso in esame è evidente che, rispetto alla prospettazione effettuata da ### l'eccezione sollevata dalle convenute ### di nullità del contratto di compravendita del 02.12.2015 per ### titolo su cui si fonda il diritto di proprietà dell'attrice, è questione che attiene all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale e non alla legittimazione ad agire e sarà, pertanto, trattata nel prosieguo. 
Prima di esaminare, però, nel merito la fondatezza delle domande proposte in via principale e riconvenzionale occorre una breve premessa sugli immobili oggetto di causa e gli atti di trasferimento degli stessi. 
È pacifico che la costruzione del corridoio per cui è causa è riferibile al sig. ### che, dopo aver acquistato l'immobile riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 61501, foglio
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 7 17, mappale 74/13, P.tta ### n. 12 piano terzo, scala n. 3 (oggi scala B) vani 10, con atto per ### del 31.12.1972, ha disposto una trasformazione edilizia dello stesso, mediante ristrutturazione e poi frazionamento, ricavandone due unità immobiliari, poi distinte con gli interni “A” e “B”, ai cui rispettivi ingressi fu poi possibile accedere tramite il corridoio comune di ingresso, che si diparte dal ballatoio del piano (cfr. atto per ### registrato in data ### al n. 3116 dell'### di Napoli, con cui lo stesso sig. ### ha poi venduto l'appartamento “A” al sig. ### (dante causa della convenuta ### e l'appartamento “B” ai signori ### e ### (danti causa dei sig.ri ### - ### che, poi, hanno a loro volta venduto alla sig.ra ###. In tale atto di compravendita, ### specificava che veniva trasferita in parti uguali agli acquirenti degli appartamenti A e B la proprietà esclusiva del corridoio di cui è causa. 
Con specifico riferimento all'appartamento “B”, con atto di compravendita ### n. 45429, Racc. n. 6574, del 18.04.1979 per ### i sig.ri ### ed ### hanno venduto al sig. ### ed alla sig.ra ### quali esercenti la potestà genitoriale sui minori ### e ### l'“appartamento facente parte del complesso con ingresso dal cancello di ferro civico dodici (12) della piazzetta ### in Napoli ed ingresso secondario dal civico tredici (13) della stessa ### e, cioè, appartamento al terzo piano (quarto livello dal piano androne) scala numero tre (3) composto di tre camerette ed accessori al livello del piano, di due camerette a quota diverse, terrazzo e piccolo locale di sgombro; .. ### in oggetto è distinto con l'interno “B”, ha ingresso dalla porta di fronte a chi percorre il corridoio comune di ingresso, che si diparte dal ballatoio del piano ed è riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla partita 61501 infra-maggiore consistenza della particella 74 sub 13 del foglio 17, della quale è stata richiesta la variazione per frazionamento con scheda registrata presso l'U.T.E. di Napoli il ### al numero 1020”. E all'art. 3 si precisa che “la vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il cespite, con tutti i diritti, ragioni, accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive e diritti di condominio come per legge, dai titoli di provenienza e come dai venditori e loro danti causa fino ad oggi posseduto e goduto” e che “è trasferito in esclusiva proprietà di ciascuna parte acquirente, in quote eguali, il
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 8 disimpegno o corridoio che si diparte dal ballatoio del piano e termina innanzi alle singole porte di accesso agli appartamenti”. 
È, altrettanto, pacifico che, con atto di compravendita per ### del 27.10.1980, Rep. n. 64285, #### e ### acquistavano da ###### la “camera facente parte dell'originario appartamento al terzo piano del fabbricato in Napoli alla ### 12 e, più precisamente, la stanzetta al confine con l'appartamento di proprietà degli acquirenti, con restante appartamento di proprietà dei venditori, con cortile salvo altri o più veri confini, riportata al N.C.E.U. di Napoli fra la maggiore consistenza della partita 89919 alla sez. CHI, foglio 17 p.lla 74 sub. 9, piano 2-3 int. 17, scala C; della quale detta camera è stata distaccata come risulta dalla scheda di frazionamento presentata all'U.T.E. di Napoli in data ### e reg. al n. 2120 (mentre la restante parte dell'appartamento è individuato con la nuova scheda del 6.5.1980 al n. 2121)”. 
Con successivo atto di compravendita ### n. 23175, Racc. n. 4785 del 02.12.2015 per #### acquistava dai sig.ri ### - ### l'unità immobiliare definita “appartamentino posto al terzo piano della scala B, distinto con l'interno C, avente accesso dal corridoio che si diparte dal ballatoio condominiale, di proprietà esclusiva dei condomini che vi hanno accesso, e precisamente dalla terza porta a sinistra per chi esce dall'ascensore e percorre il corridoio in senso antiorario composto di 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali” riportato nel N.C.E.U. alla sez. CHI foglio 17 part. 74 sub. 33 Z.C.11 categoria ### CL.4 vani 1,5 superficie 37 mq R.C. euro 306,00, ### n. 12, piano 3, scala B. 
Pacifica è anche la circostanza che l'originaria proprietà ### sita al terzo piano della scala C, è stata acquisita dal padre di #### e che la proprietà oggetto di atto pubblico per ### è stata resa di nuovo comunicante con quella di originaria consistenza. 
Infine, con atto per ### del 18 gennaio 2019, reg.to a Ischia il 24 gennaio 2019 al 137 e trascritto in pari data ai nn. 2208/1738, #### e ### ciascuno per i diritti di propria spettanza e tutti solidalmente per l'intero, hanno venduto a ### la maggior consistenza dell'immobile frazionato, trasferendo la
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 9 piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, facente parte del fabbricato sito in Napoli alla ### n. 12 (con ingresso secondario dal civico n. 13), e precisamente: appartamento al terzo piano con ammezzato (collegati tra loro da scala interna) composto di 8 ### vani catastali, distinto con il numero interno ### della scala B, avente accesso dalla porta a destra per chi entra nell'ingresso comune anche all'appartamento sub 51 (di proprietà di essi venditori), e confinante con: appartamento sub 51; ingresso comune; cortile; beni ### Il tutto riportato nel ### del Comune di Napoli alla sez. CHI fol. 17, p.lla 74 sub. 50, ### n. 12, P.3, z.c. 11, cat. A/2, cl. 4, vani 8, sup. cat. 202 mq., R.C. Euro 1.632,00 (ex p.lla 74 sub 32). 
Pertanto, non è controverso tra le parti che i proprietari degli appartamenti A e B del piano terzo scala B abbiano diritto di accesso al corridoio di cui è causa, in quanto comproprietari dello stesso, come statuito nell'art. 3 del contratto di compravendita per notar ### registrato in data ### e successivi atti di alienazione. Altrettanto pacifica è la circostanza che, all'atto della costituzione del corridoio da parte di ### non vi era un varco di accesso allo stesso nelle mura dell'immobile acquistato da ### con atto per ### del 11 gennaio 1999 (danti causa ### e ### nonché ###, meglio identificato come segue: unità immobiliare, facente parte del fabbricato sito in Napoli, alla ### n. 12 e, precisamente, appartamento sito al terzo piano della scala B, con ingresso dalla porta di fronte, composto di tre vani ed accessori, confinante con vico ### con vanella e con le scale (riportato nel N.C.E.U.  del Comune di Napoli alla partita 1221200, in ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella 74, sub 12, ### n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani 2.5, rendita catastale lire 412. 500). 
Ciò che è controverso tra le parti, e che si accerterà nel prosieguo, è se ### abbia usucapito il diritto di servitù e, in particolare, se l'accesso sul corridoio aperto nel muro maestro del suo immobile sia stato aperto prima dell'atto di acquisto del 11.01.1999 o in un momento successivo, considerando che dall'atto di acquisto risulta che l'appartamento di ### aveva solo un accesso dal ballatoio delle scale condominiali.
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 10 Altrettanto discussa è la legittimità dell'apertura effettuata nel muro dell'appartamentino interno C acquistato dall'attrice ### e del secondo accesso creato da ### nell'estate 2015. 
Alla luce di quanto sin qui esposto, nonché dalla lettura delle compravendite e dei dati catastali agli atti, emerge che il corridoio di cui è causa è stato fin dall'inizio destinato, dal #### al durevole servizio delle unità immobiliari acquistate, rispettivamente, da ### e da ### e ### e che, proprio a seguito del frazionamento dell'unico immobile nei due appartamenti A e B del terzo piano scala 3 (oggi scala B), tale corridoio è caduto in comunione indivisa e forzosa fra i proprietari degli stessi appartamenti A e B- e dei rispettivi aventi causa, succedutisi nel tempo - al cui durevole servizio è, in modo funzionale e strutturale, destinato, unitamente all'ascensore ivi collocato. 
Ciò posto, va richiamata la disciplina codicistica in tema di comproprietà e di apertura di accessi da parte di un comproprietario sui luoghi comuni.  ### della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è disciplinato dall'art. 1102 c.c.. Tale disposizione pone due limiti che si concretizzano nel divieto di alterarne la destinazione e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari. Se ciò, da un lato, non esclude che il singolo possa servirsi del bene, anche per fini esclusivamente propri, ed anche più intensamente di altri, dall'altro gli impone di attenersi a tali obblighi di legge: l'importante è che ciascuno abbia il diritto di servirsi potenzialmente della cosa al pari degli altri. 
In virtù di tale pacifico e consolidato principio la giurisprudenza ha, da sempre, sostenuto la legittimità della condotta del singolo che metta in collegamento la proprietà esclusiva di cui è titolare con un cortile o altra parte comune, sempre che tale iniziativa si contenga entro i limiti sopra individuati, come recentemente ribadito da Cass. civ. sez. II ordinanza n. 24718/2019. 
In tale pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la statuizione secondo cui “il comproprietario di una stradella comune, posta al servizio dei singoli fondi appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, può legittimamente aprirvi l'accesso ad un locale costruito sul proprio suolo e destinato ad autorimessa, ai sensi dell'art.  1102 c.c. (Cass. Civ. 5.6.1978, n. 2814)”.
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 11 ### di legittimità hanno, però, precisato che, come statuito nella pronuncia 2814/1997, “l'apertura dell'accesso dalla proprietà esclusiva alla proprietà comune è legittima, qualora non ne derivi un mutamento dell'originaria destinazione della stradella comune, né un impedimento per gli altri condomini di farne pari uso”; ed ancora “in tema di condominio, è conforme a legge, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (cfr. Cass. 12.3.2007, n. 5753; Cass. 19.1.2006, n. 972; 1.8.2001, n. 10453; Cass. 16.4.2018, n. 9278). 
Alla luce di tale consolidato orientamento, nel caso de quo deve ritenersi che i comproprietari del corridoio oggetto di causa siano legittimati ad aprire degli accessi sullo stesso dagli appartamenti di loro esclusiva proprietà, senza la necessità di un previo consenso degli altri, in quanto, da tali aperture, non deriva alcun pregiudizio per gli altri comproprietari e l'uso, anche potenziale, che gli stessi possono fare della cosa comune non è in alcun modo limitato o compromesso. 
I principi sin qui esposti vanno applicati a ciascuna delle aperture effettuate nel corso del tempo dalle parti in causa, tenendo conto che, come sopra ricordato, il corridoio di cui è causa non è un bene comune del ### bensì di proprietà esclusiva di coloro che hanno acquistato gli appartamenti A e B dal #### posti al terzo piano scala B, e dei loro aventi causa.  - Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di #### negatoria servitutis esperita da ### è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Al fine di valutare la domanda di cui sopra, in particolare, va preliminarmente decisa la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita dell'immobile in favore dell'attrice ###
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 12 La convenuta ### infatti, ha eccepito, in primis, il difetto di legittimazione attiva che, come sopra esposto, va riqualificato quale difetto in capo all'attrice ### della titolarità del diritto di comproprietà sul corridoio in virtù della nullità dell'atto di compravendita per notar ### del dicembre 2015. La nullità deriverebbe dalla circostanza che il nuovo accesso dell'appartamentino venduto “non era stato autorizzato della ### - in quanto immobile sottoposto a vincolo - dal Comune, dai comproprietari esclusivi del corridoio comune e dal ### in quanto proprietario della muratura portante”. 
Da tale nullità dell'acquisto dell'immobile discenderebbe, ad avviso della convenuta, la non titolarità, in capo all'attrice, del diritto domenicale sul corridoio e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'actio negatoria servitutis. Sul punto, la convenuta richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di actio negatoria servitutis la validità del titolo di proprietà è condizione necessaria al fine della corretta esperibilità dell'azione” (cfr. Cass. n. 07/1409; n. 04/10149); “###actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù” (Cass. n. 02/10443). 
Orbene, è del tutto privo di fondamento giuridico l'assunto che il contratto di acquisto sarebbe nullo perché avente ad oggetto un immobile nel quale è stata aperta, quale unico accesso, una porta senza autorizzazione della ### del Comune, dei comproprietari esclusivi del corridoio comune e del ### Come da ultimo statuito dalle ### nella pronuncia n. 8230/2019 "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 13 all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato". 
Con tale pronuncia le ### hanno superato l'orientamento richiamato dalla convenuta secondo il quale “agli effetti dell'art. 40, co. 2, L. 47/1985, sussiste, oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene, altresì la nullità di carattere “sostanziale” per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica (tra le tante, Cass. 05.12.2014, n. 25811; Cass., 17.10.2013, n. 23591).” Ne deriva che, se gli estremi sono presenti, l'atto è valido, a prescindere da eventuali difformità tra l'immobile e il titolo stesso. Queste difformità, piuttosto, possono rilevare come inadempimento contrattuale, a fronte del quale la controparte, ma non i terzi, ha a disposizione gli strumenti di tutela della risoluzione del contratto e/o del risarcimento del danno. 
Tale soluzione prospettata dal ### garantisce un equilibrio tra la tutela dell'acquirente, che non rischia di perdere la proprietà acquisita in caso di difformità sostanziali, pur conservando la possibilità di scegliere se chiedere la risoluzione e/o il risarcimento, e il contrasto all'abusivismo, che è sufficientemente garantito tramite sanzioni penali, amministrative e, nei casi gravi, la demolizione dell'immobile. 
Pertanto, l'atto di acquisto per notar ### del dicembre 2015 è pienamente efficace e legittimo, non ricorrendo il vizio formale relativo al titolo abilitativo, a prescindere dalla circostanza che l'immobile presenti o meno difformità sostanziali rispetto al titolo stesso e/o alla disciplina urbanistica ed edilizia. ### assenza dell'autorizzazione della ### e/o del Comune non inficia, quindi, la validità dell'atto di trasferimento dell'immobile. 
Quanto all'assenza del consenso degli unici comproprietari del corridoio e del ### basti rilevare che, come sopra evidenziato, la famiglia ### - ### (parte alienante) era pacificamente proprietaria dell'appartamento B e, quindi, comproprietaria, unitamente ai proprietari dell'appartamento A, del corridoio.
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 14 Conseguentemente, anche qualora si dovesse ritenere che il varco sia stato aperto dai signori #### circostanza smentita, come si dirà in seguito nella parte della sentenza relativa alla domanda proposta da ### nei confronti di ### gli stessi erano legittimati, in quanto comproprietari del corridoio, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., ad aprire tale varco per consentire l'ingresso alla “stanza”, acquistata nel 1980 e, successivamente alienata, nel 2015, a ### Il consenso del ### all'apertura del varco, inoltre, non era necessario, non avendo tale apertura limitato o inibito l'uso che gli altri condomini potevano fare della cosa comune. 
Infine, è appena il caso di precisare come la convenuta ### sia carente di interesse a fare valere l'illegittima apertura del varco, non essendo ella titolare di alcun diritto sullo stesso, come sarà meglio specificato in seguito in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione. 
Accertata la validità dell'atto di compravendita tra i ###ri ### - ### e ### quest'ultima risulta comproprietaria del corridoio di cui è causa in virtù di quanto statuito nel contratto stesso all'art. 4 “PRECISAZIONI”: “### verdita sono compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c.. dal regolamento di condominio e dai titoli di provenienza, di cui si dirà ampiamente nel corso di questo atto ed ai quali le parti fanno espresso riferimento. La parte venditrice precisa, e la parte acquirente ne prende atto: […] che il corridoio che conduce dal ballatoio delle scale all'unità immobiliare venduta e ad altre unità immobiliari è escluso dai beni condominiali, ma costituisce proprietà comune alle unità immobiliari che dallo stesso traggono accesso: pertanto sono compresi nella vendita i diritti pro quota sullo stesso”. 
Va, quindi, esaminata la domanda sollevata, in subordine, da ### in merito all'acquisito per intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sul corridoio di proprietà esclusiva dei signori ### (oggi ### e ### per l'esercizio continuativo ed ultraventennale del diritto iniziato mediante la creazione, da parte dei suoi danti causa, di un varco di accesso nel muro dell'appartamento di cui oggi è titolare. 
Stante la nuova apertura di una porta di accesso, è evidente la sussistenza del requisito della apparenza della servitù, inteso come presenza di segni visibili di opere di natura permanente
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 15 obiettivamente destinate al suo esercizio e che dimostrano, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. Civ., n. 13238/2010; Cass. Civ., 15447/2007; Cass. Civ. n. 3452/1984). 
Ad avviso della scrivente, deve ritenersi, inoltre, provata sia l'utilità del passaggio per il fondo servente (e non solo per il proprietario), che la natura non clandestina né violenta dello stesso e l'atteggiamento psicologico del soggetto che ha posseduto tale servitù “uti dominus”, avendo ### aperto il varco e iniziato a passarvi, senza chiedere l'autorizzazione di alcuno, quindi comportandosi apertamente come titolare del diritto vantato. 
Ciò che, invece, non risulta provato è il possesso ventennale non interrotto. Invero, l'atto di citazione, primo atto interruttivo, è stato notificato in data ###, come risulta dagli atti, mentre dall'attività istruttoria svolta è emerso che, diversamente da quanto asserito da ### il dies a quo, da cui ha iniziato a decorrere il possesso, non è antecedente né coincidente con la data dell'atto di acquisto con atto per ### del 11.01.1999. All'atto veniva allegata la planimetria in essere dell'immobile e le parti dichiaravano e riconoscevano come tale la consistenza del cespite: con un unico accesso direttamente dalla porta di fronte alle scale del pianerottolo condominiale. Le parti, quindi, riconoscevano ed affermavano innanzi al notaio, che ha certificato, che l'appartamento compravenduto aveva un unico accesso dal pianerottolo condominiale. 
In tal senso depone anche la testimonianza di ### marito della proprietaria dell'appartamento del piano superiore, il quale, all'udienza del 30.05.2023, ha riferito che solo durante i lavori di ristrutturazione, avvenuti tra gennaio e febbraio 1999, ### apriva un varco sul corridoio di cui è causa, causando danni all'appartamento sovrastante (oggetto di autonomo giudizio preceduto da ###. Non depone, invece, in senso contrario la dichiarazione testimoniale del ##### che all'epoca dei fatti era stato incaricato dalla ###ra ### e non dalle ###re ### il quale ha riferito soltanto che, nel 2008, quando si è occupato del frazionamento e accatastamento dell'immobile ### - ### c'era un accesso sul corridoio dall'appartamento di ### Non è, poi, condivisibile l'assunto della difesa di ### secondo il quale, dalla relazione dell'ing. Brandi nel procedimento ATP rg. n. 1286/99, prodotta dall'attrice, emergerebbe che l'accesso era stato già aperto prima dell'atto di acquisto dell'11.01.1999.
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 16 primis, va, infatti, evidenziato che vi è un'incongruenza nella relazione peritale, perché il tecnico si riferisce all'immobile di proprietà di ### quale appartamento posto al secondo piano della scala B e non al terzo piano. In ogni caso, alla pagina n. 4 dell'elaborato peritale depositato agli atti, il CTU si è limitato ad affermare che, al momento del sopralluogo, non c'era più accesso dal ballatoio, ma dal passaggio comune a seguito dell'apertura di un varco reso possibile dallo stretto rapporto di parentela con la proprietaria dell'immobile adiacente (presumibilmente quello della sorella ###. Ciò, quindi, non prova quanto vuole affermare ### ossia che il varco c'era già prima del suo acquisto ed era stato realizzato dai precedenti proprietari. 
Allo stesso modo alcun rilievo può essere attribuito alla sentenza n. 7368/2007, emessa dal Tribunale di Napoli, né alla successiva sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima, infatti, concerne soltanto la quantificazione dei danni, mentre nella prima pronuncia il Giudice si è limitato a statuire che i danni erano gli stessi già accertati nell'ATP e che erano riconducibili alla demolizione della parete divisoria operata dai danti causa della ### nonché ai lavori eseguiti da quest'ultima in relazione alla messa in sicurezza del secondo solaio. Da tali accertamenti, pertanto, non si può desumere il momento in cui è stato aperto l'accesso sul corridoio dall'appartamento di ### Né può attribuirsi alcuna rilevanza alla ### datata 12.10.1998, con cui ### ha denunciato, alle competenti ### l'inizio lavori di ristrutturazione, perché nell'atto vi è solo una attestazione di volontà della denunciante di iniziare gli stessi entro 20 giorni, ma non la prova che ciò sia avvenuto. Allo stesso modo, non vi è prova che il termine di 3 mesi per portare a termine i suddetti lavori sia stato rispettato e/o prorogato. 
Ne deriva che, non avendo la convenuta provato il dies a quo dal quale ha iniziato a decorrere il possesso ventennale ai fini dell'eccepita usucapione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, va accolta l'actio negatorio servitutis proposta da ### e, per l'effetto, va ordinato ad ### il ripristino dei luoghi, con chiusura dell'accesso sul corridoio aperto illegittimamente nel muro dell'appartamento acquistato con atto per notar ### del 11 gennaio 1999 (danti causa ### e ### nonché ###, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla partita 1221200, in
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 17 ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella 74, sub 12, ### n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani 2.5, rendita catastale lire 412.500. 
Non trova, invece, accoglimento la domanda risarcitoria proposta da ### stante la mancata prova della sussistenza, in capo alla stessa, di un danno differente ed ulteriore rispetto a quello già ristorato attraverso la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.  - Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di ### chiede accertarsi l'abusività, per assenza delle autorizzazioni amministrative, condominiali e dei legittimi comproprietari dell'area comune, dell'apertura a servizio dell'appartamentino oggetto di compravendita tra i #### - ### e ### che consente l'accesso al corridoio di proprietà esclusiva delle unità abitative A e B del piano 3 scala B, nonché del varco di collegamento tra gli appartamenti di proprietà di ### e quello della figlia ### nonché la condanna al ripristino dello stato dei luoghi. 
Occorre premettere che non è controverso tra le parti che, trattandosi di immobile edificato in epoca anteriore al 1967 e sottoposto a vincolo, in quanto dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, gli interventi successivi modificativi, quali l'apertura di varchi di accesso dagli appartamenti al corridoio all'interno del condominio, dovevano essere regolarmente autorizzati dalle ### competenti. 
Come già evidenziato, però, le difformità sostanziali di un immobile rispetto al titolo edilizio e/o alla normativa urbanistica, incluso il D.Lgs. 42/2004, in sede civile può rilevare solo come inadempimento contrattuale e conseguente eventuale azione della controparte, ma non di terzi, volta a ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni sofferti. 
Il contrasto all'abusivismo nell'interesse della collettività, infatti, è sufficientemente garantito in sede amministrativa e penale mediante apposite misure sanzionatorie e ripristinatorie, inclusa la demolizione nei casi gravi. Pertanto, il provvedimento autorizzatorio, così come l'assenza dello stesso, esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'### ed il privato, che realizza la costruzione, non essendovi spazio nel processo civile per un'azione volta al mero accertamento dell'abusività di un immobile e ripristino dello
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 18 stato dei luoghi, in assenza di uno specifico e concreto pregiudizio di un diritto del privato che agisce. 
In ogni caso, dall'attività istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento a sostegno dell'assunto che sia stata ### ad aprire il varco successivamente all'acquisto dell'appartamentino interno C del terzo piano scala B. Al contrario, nell'atto di acquisto per notar ### del 2.12.2015, l'immobile viene così individuato “appartamentino posto al terzo piano della scala B, distinto con l'interno C, avente accesso dal corridoio che si diparte dal ballatoio condominiale, di proprietà esclusiva dei condomini che vi hanno accesso, e precisamente dalla terza porta a sinistra per chi esce dall'ascensore e percorre il corridoio in senso antiorario composto di 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali”. 
Gli stessi alienanti, inoltre, hanno affermato che il vano oggetto della compravendita stipulata con la ###ra ### era già dotato, al momento del trasferimento, di autonomo accesso attraverso il corridoio comune, che, per di più, costituiva l'unico ingresso, precisando che, anzi, questo era dotato di tale accesso anche in epoca antecedente alla compravendita del 1980 e che avevano solo provveduto a ripristinarlo. 
A riprova di ciò, gli stessi hanno allegato la piantina catastale del 1939, a firma dell'ing.  ### raffigurante lo stato dei luoghi dell'immobile sito al terzo piano scala C, dalla quale si evince, in particolare, che la stanzetta aveva già all'epoca una porta di accesso autonoma sul corridoio di collegamento al ballatoio delle scale.  ### del varco al momento dell'atto di acquisto da parte di ### nel dicembre 2015, è confermata, inoltre, dalla testimonianza di ### resa all'udienza del 30.5.2023, il quale ha dichiarato “quando mia figlia ha comprato aveva una porta di accesso sul corridoio comune”. 
Per quanto concerne, invece, l'assenza del consenso dei comproprietari del corridoio e del ### si è già accertato che ### era comproprietaria del corridoio in virtù dell'art. 4 dell'atto di compravendita e che, in generale, non occorre il consenso del ### affinché un condomino apra un varco nel muro portante, purché ciò non limiti o inibisca l'uso che gli altri condomini possono fare della cosa comune.
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 19 In relazione, invece, al presunto abuso costituito dal ripristino del collegamento già esistente tra gli appartamenti di proprietà di ### e quello della figlia ### basti rilevare che quest'ultima ha allegato alla memoria depositata in data ### l'autorizzazione rilasciata dalla ### dei beni storici di Napoli in data ### per l'effettuazione dell'intervento, con espressa indicazione nella relazione tecnica che “scopo dell'intervento è unicamente quello di ripristinare i vani di passaggio già esistenti tra l'appartamento del sig. ### ed il corridoio di ingresso comune sulla scala B e tra i due appartamenti di proprietà dei sigg. ### e ### Carpentieri”. 
Quanto all'assenza di un'autorizzazione condominiale, invece, la stessa non è necessaria per quanto concerne i lavori che i proprietari dei due immobili intendono effettuare all'interno delle loro proprietà esclusive e che non incidono, come nel caso di specie, in alcun modo sulle parti comuni del condominio. 
Alla luce di quanto sin qui esposto, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### (proc. Rg ###).  - Sull'accesso tramite porta creato nell'appartamento di ### È pacifico che ### è proprietaria dell'appartamento A e che tale diritto dominicale le è stato trasferito da ### il quale a sua volta aveva acquistato l'immobile da ### Con tale atto, in particolare, ### trasferiva agli acquirenti degli appartamenti A e B del terzo piano scala B anche la proprietà esclusiva, in parti uguali, del corridoio di accesso ai predetti immobili. Non vi è dubbio, pertanto, che l'appartamento A abbia sempre avuto, quale pertinenza, il corridoio di cui è causa e che ### avesse il diritto di aprire accessi sul corridoio di cui è comproprietaria ai sensi e nei limiti dell'art. 1102 c.c.. 
Inoltre, come già esposto in relazione alle domande sopra esaminate, i vizi attinenti alla carenza di autorizzazione della ### e del Comune non rilevano in questa sede, mentre il consenso del ### e degli altri comproprietari del corridoio non è richiesto per un intervento che rispetti i limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.. 
Ne deriva che va rigettata la domanda riconvenzionale di ### volta a far accertare l'abusività e, per l'effetto, a far chiudere il secondo varco d'accesso, aperto da
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 20 ### a servizio del proprio appartamento, sempre sul corridoio/ballatoio comune, durante l'estate del 2015.  - Sulla disciplina delle spese di lite Le spese di lite, ad eccezione di quanto si dirà al successivo capoverso, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile. Per la sola liquidazione delle spese di lite di ### viene esclusa la fase istruttoria, non avendo il difensore svolto alcuna attività in tale fase. 
Per il solo rapporto tra ### e ### si compensano le spese, stante la soccombenza reciproca. 
Non trova accoglimento la domanda, proposta da ### di condanna della controparte ex art. 96 cpc. Nel presente giudizio, infatti, risulta che nessuna delle parti abbia agito o resistito in mala fede o colpa grave. 
Si dispone, ex art. 331 cpp, la trasmissione di copia degli atti introduttivi del presente giudizio e della presente sentenza alla ### della Repubblica - ### - per quanto di competenza in relazione agli eventuali profili penali di responsabilità evidenziati in parte motiva in relazione alla commissione di violazioni di natura urbanistica.  PQM Il Tribunale di Napoli, IV sez. ### in persona del G.U. Dott.ssa ### definitivamente pronunciando così provvede: 1. accoglie la domanda proposta, in via principale, da ### e, per l'effetto, accerta che ### non è titolare di un diritto di servitù di passaggio sul corridoio oggetto di causa, che si diparte dal ballatoio della scala B, in atti identificato; 2. condanna, per l'effetto, ### al ripristino dei luoghi, con chiusura dell'accesso sul corridoio aperto illegittimamente nel muro dell'appartamento acquistato con atto per notar ### del 11 gennaio 1999 (danti causa ### e ### nonché ###, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla partita 1221200, in ditta al venditori, sez. CHI, foglio 17, particella 74, sub 12,
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 21 ### n. 12, piano 3, zona censuaria 11, categoria A/6, classe 3, vani 2.5, rendita catastale lire 412.500 (in atti meglio identificato); 3. rigetta le domande proposte, in via riconvenzionale, da ### nei confronti ### nel proc. RG n. 1659/2019; 4. rigetta la domanda proposta, in via principale, da ### nei confronti ### (### RG ###/2019); 5. rigetta la domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti di ### nel proc. RG 1659/2019; 6. rigetta la domanda proposta, in via riconvenzionale, da ### nei confronti di ### (proc. RG ###/2019); 7. rigetta la domanda proposta, ex art. 96 cpc, da ### 8. condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### 9. compensa integralmente le spese di lite tra ### e ### 10. condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di #### e ### delle spese di lite del presente giudizio che liquida, in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e ### 11. condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### delle spese di lite del presente giudizio che liquida, in euro 5.818,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e ### 12. dispone, ex art. 331 cpp, la trasmissione di copia degli atti introduttivi del presente giudizio e della presente sentenza alla ### della Repubblica - ### - per quanto di competenza. 
Così deciso in Napoli in data ### Il Giudice dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott.ssa ###
TRIBUNALE DI NAPOLI ### 22###
Il sottoscritto avv.  #### cod.  fiscale ###, procuratore domiciliatario di ##### cod.  fiscale/partita iva ###, attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "14298624s.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il Tribunale Ordinario - Napoli al Registro #### con N.R.G.  1659/2019
Napoli, lì 31-10-2025

causa n. 1659/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Robustella Manuela

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