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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1974/2024 del 25-10-2024

... Collegio osserva che, benché la convenuta sia cittadina cinese, la giurisdizione di questa ### sussiste in virtù dell'art. 3 Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, che prevede che “### competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”, avendo le parti fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE 2010/1259 va ritenuta applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Ciò detto, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal ###. Le circostanze enunciate in ricorso e l'attuale assenza di Yin dal territorio nazionale denota una tale disaffezione per la vita in comune da far apparire come la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta oggettivamente impossibile, ragion per cui va dichiarata la separazione personale dei coniugi ai (leggi tutto)...

testo integrale

N. 6504/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'08/10/2024, promossa da: ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ### del ### di ### giusta procura in atti - RICORRENTE; nei confronti di ### nata a ### (###) il ###, formalmente residente ###- non costituita - ###; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art.  473.bis.14, comma 4 c.p.c. 
OGGETTO: Separazione giudiziale #### ricorrente precisate come da verbale di udienza dell'08/10/2024: “chiede che la causa possa essere rimessa immediatamente al collegio per la pronuncia della separazione giudiziale, senza assegnazione di un contributo economico in favore della moglie, in quanto economicamente autonoma, oltre per il fatto di non essere stato richiesto, con vittoria di spese e competenze professionali, rinunziando ad ogni istanza di natura istruttoria articolata in atti”. 
Per il ###: “parere favorevole”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### - premettendo di aver contratto matrimonio civile con ### nel Comune di ### in data ###, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole - chiedeva all'intestato Tribunale, in principalità, di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, siccome già avvenuto di fatto per scelta deliberata e responsabilità esclusiva della signora ### senza assegnazione di un contributo economico di mantenimento a favore della moglie, attesa la mancanza di disparità della posizione economico-reddituale delle parti e la gravità delle condotte serbate da quest'ultima nei confronti del coniuge e della di lui figlia, ### in subordine, solo se richiesto ex adverso, chiedeva di assegnare alla odierna convenuta un contributo economico nella misura minima ritenuta congrua e di giustizia, con vittoria di spese e competenze professionali di causa. 
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente riferiva che l'ultima residenza coniugale era stata fissata in ### via ### n. 2, dove tuttora la moglie risultava anagraficamente residente; che il nucleo familiare era composto anche dalla di lui figlia, ### ancora minorenne, nata da un precedente matrimonio; che, dopo essersi sposati nell'anno 2017, già a partire dal 2018 le condotte della moglie viravano verso un atteggiamento ostile al nucleo familiare, per cui ella usava imporre usanze cinesi, rigidi metodi educativi ed uno stile di vita del tutto sconosciuto al marito e alla figlia, incompatibile con quello vissuto dal nucleo familiare fino a quel momento; che, peraltro, in data ###, egli veniva aggredito fisicamente dalla moglie con pungi e graffi alla spalla e al volto, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in presenza della figlia minore che sedeva nei posti posteriori, come risultava dal referto del ### dell'ospedale ### di ### che indicava una diagnosi di distorsione e distrazione del collo, del braccio e della spalla destra nonché abrasione al volto da graffio, con prognosi di 15 giorni; che in alcune occasioni, dopo altrettanti litigi con il marito, la signora Yin lo aveva minacciato di morte, e pure la figlia ### aveva raccontato al padre di essere stata minacciata dalla signora ### all'età di 9 anni, mentre la donna brandiva un coltello da cucina; che vani si erano rivelati i tentativi di ### affinché il procedimento potesse essere introdotto in forma consensuale; che, anzi, dopo tali tentativi, la moglie non solo reiterava le proprie condotte minacciose e violente, ma iniziava a effettuare sempre più frequenti trasferimenti e soggiorni di durata variabile tenendo il coniuge all'oscuro della propria partenza e della propria destinazione, di fatto, abbandonando il tetto coniugale; che, nel suo ### di origine, la moglie era proprietaria di alcune unità immobiliari e percettrice di una pensione per aver svolto, in base a quanto da ella riferito, la professione di funzionario statale; che pure il ricorrente è, attualmente, pensionato e ritirato dal lavoro, dopo aver svolto la professione di funzionario medico presso la direzione provinciale I.N.P.S. di ### Regolarmente instaurato il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso-decreto alla controparte, sia presso l'indirizzo di residenza anagrafica sia presso l'indirizzo di ### via ### n. 10, in cui la convenuta risultava aver stabilito la propria dimora, all'udienza del 30/05/2024 il ### delegato dichiarava la contumacia della signora Yin e procedeva a sentire liberamente il ricorrente, il quale riferiva che entrambi i coniugi, nelle more dell'udienza, si erano recati presso lo ### del suo difensore e che, dato che la signora Yin aveva programmato un viaggio in ### urgente, per via di gravi problemi di salute della di lei sorella, il marito si era dichiarato disponibile a lasciare temporaneamente in sospeso questa procedura di separazione, avendo ricevuto rassicurazioni rispetto al fatto che, una volta rientrata in ### la moglie avrebbe dato corso alla separazione consensuale. 
Disposto un rinvio della causa in accoglimento della richiesta della difesa del ricorrente, all'udienza dell'08/10/2024 compariva solamente ### il quale dichiarava, testualmente: “mia moglie è dal 17 aprile in ### mi ha detto che le serviva un certificato che le ho inviato io attraverso Ups ma, nonostante questo, non è rientrata in ### e a questo punto penso che non abbia nessun interesse né rispetto alla vita matrimoniale né rispetto a questa procedura di separazione, sebbene si fosse impegnata a dare corso ad una consensualizzazione. Credo che, dal suo punto di vista, sia solo una situazione di comodo il nostro matrimonio, che tenta di procrastinare il più possibile”. Così, preso atto dell'assenza della parte convenuta, già dichiarata contumace, il ### delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 
Orbene, in via preliminare, il Collegio osserva che, benché la convenuta sia cittadina cinese, la giurisdizione di questa ### sussiste in virtù dell'art. 3 Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, che prevede che “### competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi”, avendo le parti fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 8, lett. d) Reg. UE 2010/1259 va ritenuta applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. 
Ciò detto, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal ###. 
Le circostanze enunciate in ricorso e l'attuale assenza di Yin dal territorio nazionale denota una tale disaffezione per la vita in comune da far apparire come la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta oggettivamente impossibile, ragion per cui va dichiarata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1 Stante la natura necessaria del giudizio di separazione e la contumacia della convenuta, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio civile nel Comune di ### in data ### (atto iscritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, atto n. 37, ### I, anno 2017); 2. DICHIARA le spese di lite irripetibili. 
MANDA alla ### affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10/10/2024.   ### estensore ### n. 6504/2023

causa n. 6504/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marrapodi Veronica, Porcino Valentina

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Tribunale di Modena, Sentenza n. 1007/2025 del 23-10-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. ####ssa ### relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2043/2025 promosso dai coniugi: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), entrambi con il patrocinio dell'Avv. #### l'intervento del P.M. presso il Tribunale. Il Tribunale - visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti; - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare; - visti gli atti e la documentazione allegata; - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso; - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno. 2. I figli ###### e ### vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro istruzione attuan (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. ####ssa ### relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2043/2025 promosso dai coniugi: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), entrambi con il patrocinio dell'Avv. #### l'intervento del P.M. presso il Tribunale. 
Il Tribunale - visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti; - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare; - visti gli atti e la documentazione allegata; - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso; - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno.  2. I figli ###### e ### vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse degli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per i figli.  3. Nella casa familiare, sita in ####, ### Gavello, alla via ### n. 365, continuerà ad abitarvi la sig.ra ### assieme ai figli, mentre il sig. ### trasferirà altrove la propria residenza.  4. Il padre potrà frequentare i figli liberamente previo accordo con gli stessi e la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui. I figli passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19 alle 22. Nel periodo di permanenza con i figli le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.  - in relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con i figli periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo ai figli di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi: indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con i figli tre settimane ciascuno; per le vacanze natalizie e pasquali i figli rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti. Il giorno di ### quello del ### e quello della ### saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.  - i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze coi figli; - i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali (suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti. ### tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé i figli in modo continuativo; - qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento dei figli dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi impellenti l'altro, previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura dei figli.  5. Il sig. ### corrisponderà la somma complessiva di €. 1.500,00 a titolo di mantenimento per i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 10 ### di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra ### Tale somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione ### 6. La sig.ra ### invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto per i figli a suo carico.  7. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del sig. ### nella misura del 70% e verranno suddivise così come previsto dal protocollo di Codesto Tribunale: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal ### d) ticket sanitari; e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del ### - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal ### d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; - Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; - Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia ###; c) viaggi e vacanze; In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.  8. Il sig. ### riconosce che la moglie ### ha prestato attività lavorativa a tempo pieno nella propria impresa agricola come coaudivante familiare a far data dal 01/01/2012 e che per il lavoro svolto non è mai stata da questi retribuita, né ha mai ricevuto alcuna forma di partecipazione agli utili, maturando così un credito complessivo nei suoi confronti quantificabile in non meno di € 380.000,00 (eurotrecentoottantamila/00), come qui concordemente ed in via transattiva riconosciuto dalle parti. Conseguentemente il sig. ### al fine di regolare i rapporti economici tra le parti ed in pagamento del suddetto credito vantato dalla moglie, s'impegna ed obbliga a trasferirle, senza versamento di alcun corrispettivo e con atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla pronunzia della sentenza di separazione, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare, già in precedenza costituita in fondo patrimoniale con atto in data 23 novembre 2017: complesso edilizio costituito da tre fabbricati adibiti rispettivamente a: civile abitazione ed accessori (mappali 42/1 e 42/2); autorimessa (mappale 43/2); deposito attrezzi agricoli (mappale 42/4); con annessa circostante area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva (mappale 42/5) ed annesso terreno agricolo (mappali 36 e 37); il tutto in unico corpo, posto in Comune di ### (###, #### n. 365. ###: - quanto ai #### di ### foglio 20, mappali: 36 are 00.74 e 37 ettari 2.47.63; totali ettari 2.48.37 (ettari due, are quarantotto e centiare trentasette) - quanto ai #### di ### foglio 20, mappali: - 42/1 ### n. 365 piano T - 1 A/7 cl. 1 vani 8 superficie catastale totale mq.  209 totale escluse aree scoperte mq. 204 (identificante vani abitativi ai piani: terra, composti da: corridoio, soggiorno, sala pranzo, cucinotto, bagno, lavanderia, servizio igienico; primo, composti da: quattro camere da letto, corridoio, bagno, un balcone; precisandosi che detti vani sono tra loro collegati da scala interna in proprietà esclusiva); - 42/2 ### n. 365 piano ###/6 cl. 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 18 (identificante autorimessa al piano terra); - 42/3 ### n. 365 piano ###/6 cl. 6 mq. 12 superficie catastale totale mq. 13 (identificante autorimessa al piano terra); - 42/4 ### n. 365 piano ###/2 cl. 4 mq. 254 superficie catastale totale mq.  271 (identificante fabbricato adibito a ricovero attrezzi agricoli e ripostiglio al piano terra); - 42/5 ### n. 365 piano T - bene comune non censibile - corte comune; precisandosi che: i dati di cui ai mappali 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 e 42/5, risultano in forza di variazione (variazione toponomastica) registrata all'### delle ### - ### di ### - ### - ### in data ### prot. nn. MO ### n. ### (mappale 42/1); MO ### n. ### (mappale 42/2); MO ### n. ### (mappale 42/3); MO ### n. ### (mappale 42/4); MO ### n. ### (mappale 42/5); nonché, per tutti i mappali suddetti ad eccezione del mappale 42/5, a seguito di variazione registrata all'### delle ### - ### di ### - ### - ### in data ### - inserimento in visura dei dati di superficie. 
Poiché l'atto notarile di cessione del diritto di proprietà sopra indicato consisterà in un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nel presente procedimento di separazione personale consensuale, i ###ri ### e ### chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione delle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/5/1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6/3/1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge 1/12/1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della legge 28/12/2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cassazione Civile 3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione consensuale dei coniugi. 
Le parti danno atto che la suddetta cessione a favore della ###ra ### è stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale consensuale e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale. Le spese e gli oneri che si renderanno necessari per il perfezionamento del suddetto trasferimento si intendono a carico del sig. ### 9. I coniugi danno atto di aver già diviso in separato accordo i beni mobili di proprietà comune e che ciascun bene mobile di cui ognuno è proprietario esclusivo rimarrà intestato e/o nella disponibilità del singolo proprietario.  10. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri ### e ### dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, dal momento che quest'ultima è prossima ad intraprendere nuova attività lavorativa e cesserà il rapporto di collaborazione familiare nella ditta individuale del marito.  11. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal sig. ###” - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete; - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge; - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.; - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti; Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.  P.Q.M il Tribunale, con l'intervento del ### rilevato che ### nato a ### (###) il ### e ### nata a ### (###) il ### si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 8/09/2025; I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate; II - ORDINA all'### dello ### del comune di ### di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto ### 2005 Atto n. 19 ### - spese del procedimento come stabilito nelle condizioni congiunte. 
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'### dello ### del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15/10/2025 ### estensore ### n. 2043/2025

causa n. 2043/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Di Pasquale Riccardo, Cerrone Francesca

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7584/2022 del 26-09-2022

... scatole, che conoscesse sia l'italiano che la lingua cinese", sicché "sapendo che il mio amico ### parla il cinese, fui io stesso a presentarglielo, accompagnandolo nel magazzino di cui ho detto". Negli anni, poi, il teste ### ha dichiarato di avere continuato a recarsi con frequenza presso il magazzino, andando ogni volta a salutare il ricorrente, che trovava intento a lavorare, durante la settimana, sempre dalle 9:00 alle 17:00, senza ricordare che mai, in nessuna occasione, gli sia stato detto che era assente perché in ferie. Di contro, nulla il teste ha saputo riferire in ordine alle ragioni di interruzione del rapporto. Del tutto conformi sono le dichiarazioni dell'altro testimone ascoltato, ### anch'essa amica del ricorrente, la quale, confermato che il ricorrente parlasse la lingua cinese, ha ricordato come lo stesso nel 2016 le avesse detto di avere trovato lavoro presso un negozio di cinesi, dove doveva tradurre le etichette dal cinese all'italiano. La teste ha riferito di essere stata spesso a trovare ### presso il luogo di lavoro "anche un paio di volte alla settimana", essendo il magazzino non lontano dal suo luogo di residenza, sapendo di trovarlo tutti i giorni, durante la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa ### all'esito della camera di consiglio del 26/09/2022, dà lettura della seguente sentenza nella causa iscritta al n. ###/2021 R.G. controversie lavoro promossa da ### rappresentato e difeso dall'####, per procura allegata al ricorso, RICORRENTE contro ### S.R.L., in persona del rappresentante pro tempore, con sede ###, ###: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.  CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi scritti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in forma telematica il ### il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società ### S.r.l., esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze, presso i locali siti in #### n. 39, dall'1/9/2016 al 25/5/2020, data nella quale il rapporto era stato interrotto per iniziativa datoriale in forma orale. 
Deduceva, il ricorrente, di essere stato continuativamente assoggettato al vincolo della subordinazione, essendo tenuto a conformare la propria prestazione agli ordini ed alle direttive impartitigli dal legale rappresentante ### nonostante l'iniziale formalizzazione del rapporto, fino al 30/4/2017, con reiterati contratti di collaborazione occasionale, e la prosecuzione dello stesso, nel periodo successivo, in assenza di alcuna pattuizione. 
Rappresentava di avere svolto, per la società, le mansioni di grafico per la correzione delle illustrazioni che dovevano essere stampate per la produzione e vendita dei prodotti aziendali, nonché di traduttore cinese-italiano, con orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, senza fruizione quotidiana di pause pranzo e, nel periodo, di ferie e permessi. 
Ritenendo di essere stato retribuito in misura insufficiente in relazione alla qualità e quantità di lavoro prestato, il ricorrente concludeva domandando, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società convenuta e del proprio diritto all'inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. ###, per la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 45.986,31 a titolo di differenze retributive, per i titoli meglio precisati nei conteggi allegati all'atto introduttivo, cui aggiungersi l'importo di € 5.875,97 a titolo di ### mai percepito. 
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la ### S.r.l., la quale, pertanto, all'udienza del 22/3/2022 era dichiarata contumace. 
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché con prova orale per interpello e testimoni. 
All'udienza del 2/5/2022, fissata per l'assunzione del mezzo di prova, il legale rappresentante della società convenuta ometteva di presentarsi a rendere interrogatorio formale, senza giustificazione, nonostante la rituale notificazione del verbale ammissivo del mezzo di prova. 
Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente con decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7), del D.L. 125/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con lo scambio di note scritte, a cagione della emergenza sanitaria nazionale per il rischio di contagio da ###19, lette le note di discussione depositate dalla parte ricorrente, la controversia è stata assunta nella odierna camera di consiglio per la decisione. 
Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo. 
È noto che le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni, l'orario e la durata dedotti in ricorso.  ### il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. 
La nozione di subordinazione per pacifica giurisprudenza è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'eterodeterminazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., Cass., n. 11207 del 14/5/2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20/7/2003, 9900 e Cass. 19/5/2000, n. 6570). 
È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., Cass., sez. lav., 11/4/2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3/3/2009). 
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro protrattosi per quasi quattro anni, dapprima fittiziamente formalizzato con quattro contratti di collaborazione occasionale fino al 30/4/2017 e indi proseguito in assenza di formalizzazione alcuna, sempre, di contro, connotato dal suo obbligo di conformarsi alle direttive datoriali, impartitegli dal legale rappresentante ### e di rispettare un orario di lavoro, da rendersi presso la sede aziendale, per lo svolgimento delle attività a lui specificamente affidate. 
Le deduzioni contenute nell'atto introduttivo hanno trovato puntuale riscontro all'esito dell'istruttoria. 
Invero, il teste ### amico del ricorrente, ha dichiarato di essere stato lui, nell'anno 2016, a presentare ### al legale rappresentante dell'### S.r.l., che gli aveva rappresentato "che cercava una persona in grado di elaborare la grafica delle etichette delle scatole, che conoscesse sia l'italiano che la lingua cinese", sicché "sapendo che il mio amico ### parla il cinese, fui io stesso a presentarglielo, accompagnandolo nel magazzino di cui ho detto". 
Negli anni, poi, il teste ### ha dichiarato di avere continuato a recarsi con frequenza presso il magazzino, andando ogni volta a salutare il ricorrente, che trovava intento a lavorare, durante la settimana, sempre dalle 9:00 alle 17:00, senza ricordare che mai, in nessuna occasione, gli sia stato detto che era assente perché in ferie. 
Di contro, nulla il teste ha saputo riferire in ordine alle ragioni di interruzione del rapporto. 
Del tutto conformi sono le dichiarazioni dell'altro testimone ascoltato, ### anch'essa amica del ricorrente, la quale, confermato che il ricorrente parlasse la lingua cinese, ha ricordato come lo stesso nel 2016 le avesse detto di avere trovato lavoro presso un negozio di cinesi, dove doveva tradurre le etichette dal cinese all'italiano. 
La teste ha riferito di essere stata spesso a trovare ### presso il luogo di lavoro "anche un paio di volte alla settimana", essendo il magazzino non lontano dal suo luogo di residenza, sapendo di trovarlo tutti i giorni, durante la settimana, grosso modo tra le 8:30-9:00 e le 17:00. 
Ha escluso, la teste ### che il ricorrente abbia mai goduto di ferie "neppure nei mesi di agosto". 
Quanto alla cessazione del rapporto, la teste, dopo avere confermato che "è durato fino al 2020, in piena pandemia da coronavirus", ha ammesso di non saper riferire per quale ragione si sia interrotto. 
Le dichiarazioni dei testimoni trovano riscontro nella documentazione allegata all'atto introduttivo, in specie negli estratti di messaggistica ### e nelle e-mail con esempi di lavori svolti, i quali forniscono conferma di una prestazione resa dal ### in conformità alle puntuali direttive impartite dal datore di lavoro. 
Al quadro fattuale emergente dalla deposizione dei testimoni e dalla documentazione prodotta si aggiunge il mancato espletamento dell'interrogatorio formale, per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della società convenuta all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova, nonostante la rituale notificazione del verbale ammissivo del mezzo istruttorio. 
La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato - poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo ( Cass., Sez. 6 - 3, n. 10099 del 26/4/2013). 
Nel caso in esame deve, pertanto, ritenersi che l'odierna società convenuta abbia tenuto una condotta idonea a fornire un pieno ed univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le dichiarazioni rese dai testimoni, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, l'inserimento stabile e continuativo del ricorrente nell'organizzazione datoriale sin dal settembre 2016, con assoggettamento al vincolo della subordinazione, orario di lavoro a tempo pieno e mansioni di grafico e traduttore, fino al maggio 2020. 
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, di contro, l'assoluta irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali acquisite rende priva di attitudine probatoria la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, in quanto, a norma dell'art. 232 c.p.c., i fatti oggetto dell'interrogatorio non tenuto possono essere considerati accertati in via definitiva soltanto in ragione dell'intero quadro probatorio e la sottrazione al mezzo di prova può servire a comprovare un quadro indiziario, ma non costituire, da sola, prova piena dei fatti controversi in assenza di riscontri estrinseci. 
Al riguardo, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro” (cfr. Cass., sez. III, n. 5240 del 10/3/2006). 
Non è dovuta, per tale ragione, l'indennità sostitutiva del preavviso non concesso, in assenza di prova delle modalità di cessazione del rapporto e, in specie, del recesso in tronco intimato da parte datoriale. 
Quanto alle pretese retributive, è opportuno trattare separatamente i vari capi di domanda. 
Una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt.  1218 e 2697 c.c.. 
Al riguardo, le ### della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). 
Il principio enunciato dalle ### è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (### Cass., Sez. 3, n. 982 del 28/1/2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25/9/2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 1/12/2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 1/4/2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12/4/2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13/6/2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26/1/2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. 
Sulla base di tali principi generali, è fondata la domanda di pagamento delle differenze retributive, postulata sul presupposto di avere ricevuto per tutto il periodo dall'1/9/2016 al 25/5/2020 una retribuzione inferiore a quella prevista per i lavoratori inquadrati nel IV livello del C.C.N.L. ###, applicabile al rapporto, o, in ogni caso, inadeguata alla prestazione lavorativa espletata. 
Come osservato, l'odierno ricorrente ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, continuativamente conformato alle direttive datoriali, a tempo pieno, con mansioni di grafico e traduttore, per tutto il periodo dall'1/9/2016 al 25/5/2020. 
Sarebbe gravato sul datore di lavoro fornire prova di avere corrisposto al proprio dipendente emolumenti retributivi maggiori di quelli riconosciuti in ricorso, onere non assolto in dipendenza della mancata costituzione in giudizio. 
Al riguardo, occorre tuttavia osservare che non ricorrono le condizioni, individuate dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere il datore di lavoro vincolato ad applicare il C.C.N.L. invocato in ricorso, cioè la sua appartenenza alle organizzazioni firmatarie dell'accordo medesimo - tenute a rispettarlo -, ovvero l'applicazione in concreto della normativa collettiva di settore ai propri dipendenti, per avervi, di fatto, aderito (cfr. per tutte, Cass. Un. n. 2665/1997 e Cass. 5/5/2004, n. 8565). 
I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, costituiscono atti di diritto comune aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza alcuna contestazione, delle rispettive clausole al singolo rapporto (cfr. Cass. n. 2843 del 10/2/2006). 
Nel merito, non è stata fornita prova che la società convenuta fosse tenuta ad applicarlo ai propri dipendenti e, specificamente, al ricorrente, non avendo il lavoratore neppure indicato quali sarebbero gli indici fattuali da cui desumere l'applicazione al rapporto della fonte collettiva invocata. 
Invero, il ricorrente si è limitato a trarre apoditticamente detta conclusione, senza fornire supporto istruttorio al proprio assunto. 
Tuttavia, gli indici retributivi concordati nel contratto collettivo, seppure non applicabili in via diretta, possono essere utilizzati come base parametrica al fine di individuare una retribuzione equa e proporzionata alla qualità e quantità dell'attività lavorativa espletata, di modo da garantire il principio di adeguatezza della retribuzione percepita al lavoro prestato, secondo i dettami stabiliti dell'art.  36 Cost.. 
Invero, in assenza di elementi di segno contrario, il contratto collettivo rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (cfr., di recente, Cass. n. 153 dell'11/1/2012). 
Sicché il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito, ossia gli importi riconosciuti in ricorso, e quanto dovuto in forza del IV livello del C.C.N.L. ###, applicabile sul piano astratto al rapporto in base alla tipologia di attività lavorativa svolta dalla convenuta e del settore di mercato in cui questa opera, perché ad una disamina dei profili professionali in esso regolati le mansioni sopra accertate possono essere ricondotte nel suddetto livello professionale. 
Parimenti, tali indici retributivi possono essere utilizzati per quantificare, alla stregua delle previsioni dell'art. 2120 c.c. e della durata accertata del rapporto, il ### dal momento che quel livello retributivo è idoneo a esprimere, in assenza di prova contraria, non fornita dalla convenuta, la retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato, in ragione del settore di attività in cui essa operava. 
Ancora, alla stregua dei suddetti indici può essere quantificata la 13ª mensilità, connaturata, come detto, al concetto di equa retribuzione. 
Infine, è dovuta al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, avendo i testimoni riferito di averlo sempre trovato al lavoro, essendo a conoscenza che lo stesso non abbia mai fruito di giorni di ferie, in tutto il periodo, neppure nei mesi di agosto. 
Per contro, non è dovuta la 14ª mensilità, istituto di derivazione pattizia, in carenza di prova circa l'applicazione diretta del contratto collettivo invocato in ricorso. 
Né risultano dovuti gli emolumenti pretesi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso - in carenza di prova delle modalità di cessazione del rapporto - malattia, lavoro festivo, permessi e festività, essendo del tutto risultata carente la prova in giudizio dei fatti costitutivi delle pretese azionate, sicché della omessa retribuzione di un periodo di malattia e della mancata fruizione di permessi - essendo in ricorso unicamente dedotto che "in caso di malattia o di ritardo… era tenuto altresì ad avvertire immediatamente il datore di lavoro, presentando successiva idonea giustificazione" - nonché della prestazione di lavoro in giornate festive. 
Alla luce delle tabelle retributive del C.C.N.L. equitativamente utilizzabile per la quantificazione dei compensi, degli importi mensili percepiti e della durata del rapporto di lavoro, a tempo pieno dall'1/9/2016 al 25/5/2020, le differenze retributive ammontano a complessivi € 29.706,22, cui aggiungersi € 5.875,97 a titolo di ### Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi analitici predisposti dal lavoratore, in quanto del tutto immuni da vizi logico-motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati, salvo detrarre gli importi risultati non dovuti. 
In particolare, i conteggi sono stati effettuati sul trattamento retributivo lordo previsto dalla fonte contrattuale, in linea con il costante insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, per cui “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, 11/7/2000, n. 9198, Cass. 15/7/2002, n. 10258, Cass., n. 18584 del 7/7/2008, Cass. n. 19790 del 28/9/2011). 
Nel percorso motivazionale della pronuncia del 7/7/2008, n. 18584, la Suprema Corte ha precisato che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte, soluzione coerente in relazione all'autonomia del rapporto tributario e contributivo rispetto a quello di lavoro: la ritenuta d'acconto che il datore di lavoro effettua al momento del pagamento della retribuzione attiene al rapporto tributario per il quale quello di lavoro, ai fini della ritenuta d'acconto effettuata dal sostituto d'imposta, rileva solo quale momento di produzione del reddito. 
Alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella Corte regolatrice, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. 
Conclusivamente, pertanto, la parte datoriale va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 35.582,19, di cui € 5.875,97 a titolo di ### oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art.  429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo. 
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M.  55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa e debbono essere distratte in favore dell'Avv.  ####, dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia della ### S.r.l., condanna quest'ultima a pagare in favore del ricorrente ### per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 35.582,19, di cui € 5.875,97 a titolo di ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. 
Rigetta, per il resto, il ricorso. 
Condanna la ### S.r.l. alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  ### 26 settembre 2022.  ### n. ###/2021

causa n. 35663/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cerroni Laura

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3163/2025 del 07-02-2025

... eseguite presso la ### e presso l9abitazione del titolare cinese ### Il metodo di analisi è reputato dall9### attendibile in quanto incentrato sull9elaborazione dei dati contenuti nella banca dati M.E.R.C.E., che considera importazioni di merce similare effettuate da operatori scelti fra quelli che nel corso degli anni 2006 3 2007 hanno effettuato il maggior numero di importazioni nel settore e che, pertanto, avrebbero beneficiato delle migliori condizioni di mercato. Gli esiti dell9analisi conducono, ad avviso dell9### ad appurare che a fronte di un valore medio di importazione per singola unità di prodotti di origine e provenienza dalla ### i valori minimi di importazione sono: ### in pelle ### in materia plastica ### in tessile ### 2006 11,40 1,94 2,32 ### 2007 12,08 2,01 1,94 a fronte di un valore medio dichiarato che l9### indica in ### 0,50. Data l9enorme differenza, l9### ha quindi rideterminato i valori sulla base dei valori minimi or ora esposti. Orbene, ancorché secondo la ricostruzione del giudice di merito consti l9avvenuta dimostrazione, ad opera del ### di valori superiori allo 0,50 indicato dall9### tre aspetti rimangono inevasi e incerti nel perimetro della decisione: l9uno (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: #### Ud.10/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18472/2023 R.G. proposto da: ### E ### elettivamente domiciliata in ###, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ####. 268, presso lo studio dell9avvocato #### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di #### 147/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal ####.A.D. di ### propose plurimi ricorsi, innanzi alla CTP di ### avverso gli avvisi di accertamento notificatigli, quale spedizioniere doganale per conto del ### S.R.L., dall'### delle ### e dei ### Gli avvisi concernevano la rettifica delle dichiarazioni doganali presentate dal C.A.D. e relative a merce (borse e borsette in vari materiali) importata dalla ####.T.P. di ### con le sentenze 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, e 66/4/2009 respinse i ricorsi.  ###.A.D. impugnò tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 1031, depositata il ###, previa loro riunione, rigettò i gravami, ritenendo tra l9altro: i. la sussistenza di una responsabilità solidale dello spedizioniere rispetto all'importatore, ii. l9inapplicabilità, in materia doganale, dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, iii. l9insussistenza di un vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in relazione al valore rettificato. 
Avverso tale provvedimento il C.A.D. propose ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. Il ricorso venne accolto da questa Corte con ordinanza n. 28372/2019, la quale sul rilievo di un vizio di costituzione del giudice, cassò la sentenza d9appello con rinvio. 
Il giudizio è stato riassunto dal C.A.D. dinanzi alla Corte di ### di ### che ha accolto il gravame della contribuente.  ###### affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste il C.A.D. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con l9unico motivo di ricorso l9### assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e ss. Reg. CEE n. 2913/1992 (C.D.C. 3 ###) e 150, 151 e 181 bis ### CEE 2454/1993 (D.A.C. 3 ###), in relazione all9art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente disconosciuto la legittimità dell9accertamento operato dall9### delle ### della ### con particolare riferimento alla correttezza del metodo di determinazione del valore delle merci adottato dall9### finanziaria. 
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.  ###, in sede di rinvio, testualmente ha rilevato che: <###### non indica le voci doganali della merce presa a raffronto (indicate dal CAD nelle sottovoci delle macrovoci 5402 e 3902), limitandosi a definirle come aventi la stessa classificazione doganale, stesse caratteristiche tecniche, stesso materiale, stessa origine, stesso periodo di importazione. Ma fondamentale per verificare la correttezza del metodo seguito dall9### e, soprattutto, il relativo esito, è l9esame della documentazione prodotta dal CAD in allegato alla memoria illustrativa, ritrascritta nel testo della memoria stessa e già prodotta nei gradi precedenti. Con tale documentazione il CAD ha inteso dimostrare che i valori dichiarati non sono 3 diversamente da quanto affermato dall9### 3 pari ad ### 0,50 per pezzo. In effetti la merce risulta fatturata a prezzi che oscillano da U.S.D. 0,59 (nella sola occasione del 21.2.2006), a U.S.D. 2,00 (nella sola occasione del 18.4.2007), ma nella maggior parte dei casi superiori ad U.S.D. 1,00. In conclusione il prezzo medio di ### 0,50 preso a raffronto con il risultato dell9analisi eseguita, tenendo anche conto del valore di cambio ### / ### americano dell9epoca (oltre un dollaro per un euro), risulta essere del tutto errato per cui le motivazioni dell9### non assumono valida giustificazione dei valori accertati=. 
In buona sostanza, nella prospettazione erariale, l9analisi delle importazioni di merce affine, effettuate nel medesimo periodo di riferimento dai maggiori produttori, segnalava che un valore medio dichiarato nel caso di specie sensibilmente più basso. Nel dettaglio, i costi relativi alla manifattura, ai materiali impiegati per la realizzazione del prodotto e alle rifiniture, risultano secondo l9### superiori al prezzo dichiarato della merce importata. La sottofatturazione, tra l9altro, rinviene conferma, secondo l9### negli esiti delle perquisizioni eseguite presso la ### e presso l9abitazione del titolare cinese ### Il metodo di analisi è reputato dall9### attendibile in quanto incentrato sull9elaborazione dei dati contenuti nella banca dati M.E.R.C.E., che considera importazioni di merce similare effettuate da operatori scelti fra quelli che nel corso degli anni 2006 3 2007 hanno effettuato il maggior numero di importazioni nel settore e che, pertanto, avrebbero beneficiato delle migliori condizioni di mercato. Gli esiti dell9analisi conducono, ad avviso dell9### ad appurare che a fronte di un valore medio di importazione per singola unità di prodotti di origine e provenienza dalla ### i valori minimi di importazione sono: ### in pelle ### in materia plastica ### in tessile ### 2006 11,40 1,94 2,32 ### 2007 12,08 2,01 1,94 a fronte di un valore medio dichiarato che l9### indica in ### 0,50. Data l9enorme differenza, l9### ha quindi rideterminato i valori sulla base dei valori minimi or ora esposti. 
Orbene, ancorché secondo la ricostruzione del giudice di merito consti l9avvenuta dimostrazione, ad opera del ### di valori superiori allo 0,50 indicato dall9### tre aspetti rimangono inevasi e incerti nel perimetro della decisione: l9uno attiene alla persistente, non dissipata fondatezza dei dubbi sul valore reale delle merci; l9altro afferisce la perdurante inferiorità, al netto della percentuale specifica riscontrabile, dei valori dichiarati rispetto a quelli reali nonché l9individuazione dei suoi riflessi sul preciso contenuto e ammontare dell9obbligazione tributaria; l9ultimo concerne l9effettività dell9<osservanza dei criteri= corretti di attribuzione dei valori. 
In buona sostanza, la sentenza impugnata non si è curata di sciogliere i <fondati dubbi= sul valore delle merci. Quand9anche, infatti, la discrasia di 0,50 adombrata dall9### non sia riscontrabile secondo quanto opinato dal giudice d9appello, ciò non sgombera chiarisce se i valori dichiarati siano stati o meno esatti o se, per converso, abbiano registrato una divergenza percentualistica da quelli reali. 
La discrasia fra valori dichiarati e valori effettivi rimane, in esito alla decisione, un profilo perplesso. Il giudice d9appello sembra, in effetti, appurare che una divaricazione vi sia stata, ma non ne chiarisce l9esatta misura, che pertanto resta approssimativa, generica e indeterminata. 
Ciò sebbene il giudice di merito fosse deputato ad attribuire una consistenza e una dimensione precisa ai valori daziabili, sulla scorta dei criteri previsti dalla normativa vigente, tenuto conto che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione/merito. Ed infatti, nel definire i caratteri propri della giurisdizione tributaria, questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai sedimentato, che Il processo tributario è annoverabile tra quelli di 8impugnazionemerito9, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'### sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte= (Cass. n. 18777 del 2020; v. anche n. 13294 del 2016 e Cass. n. 29364 del 2020). 
In altri termini, la circostanza che il ### secondo l9apprezzamento svolto dal giudice di merito, abbia dimostrato che i valori dichiarati non sono 3 diversamente da quanto perorato dall9### 3 pari ad ### 0,50 per <pezzo=, dacché la merce risulta fatturata a prezzi che oscillano da U.S.D. 0,59 (nella sola occasione del 21.2.2006), a U.S.D. 2,00 (nella sola occasione del 18.4.2007), ma nella maggior parte dei casi superiori ad U.S.D. 1,00, non esclude che la consistenza dettagliata di tali valori andasse puntualmente individuata dalla Corte di ### regionale. Solo tale concreta e specifica ricostruzione, infatti, è suscettibile di consentire di appurare se e in che termini il valore dichiarato in dogana si esponesse ad una rettifica. In ultima analisi, sebbene lo 0,50 prospettato dall9### non sia stato riscontrato, ciò non toglie che il valore dichiarato faccia permanere i <fondati dubbi= esposti dall9### e richiamati dal giudice, al quale, pertanto, spetta trovare il valore daziabile sulla base dei criteri applicabili ai sensi di legge, quindi della normativa vigente per la tipologia di prodotti oggetto delle importazioni in contestazione. 
In conclusione, va accolto il ricorso. Pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di ### grado della ### che, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, rivaluterà l9appello dell9### facendo applicazione dei principi di diritto esposti in sentenza.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di ### grado della ### cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 18472/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni La Rocca

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3163/2025 del 07-02-2025

... eseguite presso la ### e presso l'abitazione del titolare cinese ### Il metodo di analisi è reputato dall'### attendibile in quanto incentrato sull'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati M.E.R.C.E., che considera importazioni di merce similare effettuate da operatori scelti fra quelli che nel corso degli anni 2006 - 2007 hanno effettuato il maggior numero di importazioni nel settore e che, pertanto, avrebbero beneficiato delle migliori condizioni di mercato. Gli esiti dell'analisi conducono, ad avviso dell'### ad appurare che a fronte di un valore medio di importazione per singola unità di prodotti di origine e provenienza dalla ### i valori minimi di importazione sono: ### in pelle ### in materia plastica ### in tessile ### 2006 11,40 1,94 2,32 ### 2007 12,08 2,01 1,94 a fronte di un valore medio dichiarato che l'### indica in ### 0,50. Data l'enorme differenza, l'### ha quindi rideterminato i valori sulla base dei valori minimi or ora esposti. Orbene, ancorché secondo la ricostruzione del giudice di merito consti l'avvenuta dimostrazione, ad opera del ### di valori superiori allo 0,50 indicato dall'### tre aspetti rimangono inevasi e incerti nel perimetro della decisione: l'uno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: #### Ud.10/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18472/2023 R.G. proposto da: ### E ### elettivamente domiciliata in ###, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ####. 268, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di #### 147/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal ####.A.D. di ### propose plurimi ricorsi, innanzi alla CTP di ### avverso gli avvisi di accertamento notificatigli, quale spedizioniere doganale per conto del ### S.R.L., dall'### delle ### e dei ### Gli avvisi concernevano la rettifica delle dichiarazioni doganali presentate dal C.A.D. e relative a merce (borse e borsette in vari materiali) importata dalla ####.T.P. di ### con le sentenze 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, e 66/4/2009 respinse i ricorsi.  ###.A.D. impugnò tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 1031, depositata il ###, previa loro riunione, rigettò i gravami, ritenendo tra l'altro: i. la sussistenza di una responsabilità solidale dello spedizioniere rispetto all'importatore, ii. l'inapplicabilità, in materia doganale, dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, iii. l'insussistenza di un vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati in relazione al valore rettificato. 
Avverso tale provvedimento il C.A.D. propose ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. Il ricorso venne accolto da questa Corte con ordinanza n. 28372/2019, la quale sul rilievo di un vizio di costituzione del giudice, cassò la sentenza d'appello con rinvio. 
Il giudizio è stato riassunto dal C.A.D. dinanzi alla Corte di ### di ### che ha accolto il gravame della contribuente. 
L'### affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste il C.A.D. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'### assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e ss. Reg. CEE n. 2913/1992 (C.D.C. - ###) e 150, 151 e 181 bis ### CEE 2454/1993 (D.A.C. - ###), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente disconosciuto la legittimità dell'accertamento operato dall'### delle ### della ### con particolare riferimento alla correttezza del metodo di determinazione del valore delle merci adottato dall'### finanziaria. 
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.  ###, in sede di rinvio, testualmente ha rilevato che: <###### non indica le voci doganali della merce presa a raffronto (indicate dal CAD nelle sottovoci delle macrovoci 5402 e 3902), limitandosi a definirle come aventi la stessa classificazione doganale, stesse caratteristiche tecniche, stesso materiale, stessa origine, stesso periodo di importazione. Ma fondamentale per verificare la correttezza del metodo seguito dall9### e, soprattutto, il relativo esito, è l9esame della documentazione prodotta dal CAD in allegato alla memoria illustrativa, ritrascritta nel testo della memoria stessa e già prodotta nei gradi precedenti. Con tale documentazione il CAD ha inteso dimostrare che i valori dichiarati non sono - diversamente da quanto affermato dall9### - pari ad ### 0,50 per pezzo. In effetti la merce risulta fatturata a prezzi che oscillano da U.S.D. 0,59 (nella sola occasione del 21.2.2006), a U.S.D. 2,00 (nella sola occasione del 18.4.2007), ma nella maggior parte dei casi superiori ad U.S.D. 1,00. In conclusione il prezzo medio di ### 0,50 preso a raffronto con il risultato dell9analisi eseguita, tenendo anche conto del valore di cambio ### / ### americano dell9epoca (oltre un dollaro per un euro), risulta essere del tutto errato per cui le motivazioni dell9### non assumono valida giustificazione dei valori accertati=. 
In buona sostanza, nella prospettazione erariale, l'analisi delle importazioni di merce affine, effettuate nel medesimo periodo di riferimento dai maggiori produttori, segnalava che un valore medio dichiarato nel caso di specie sensibilmente più basso. Nel dettaglio, i costi relativi alla manifattura, ai materiali impiegati per la realizzazione del prodotto e alle rifiniture, risultano secondo l'### superiori al prezzo dichiarato della merce importata. La sottofatturazione, tra l'altro, rinviene conferma, secondo l'### negli esiti delle perquisizioni eseguite presso la ### e presso l'abitazione del titolare cinese ### Il metodo di analisi è reputato dall'### attendibile in quanto incentrato sull'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati M.E.R.C.E., che considera importazioni di merce similare effettuate da operatori scelti fra quelli che nel corso degli anni 2006 - 2007 hanno effettuato il maggior numero di importazioni nel settore e che, pertanto, avrebbero beneficiato delle migliori condizioni di mercato. Gli esiti dell'analisi conducono, ad avviso dell'### ad appurare che a fronte di un valore medio di importazione per singola unità di prodotti di origine e provenienza dalla ### i valori minimi di importazione sono: ### in pelle ### in materia plastica ### in tessile ### 2006 11,40 1,94 2,32 ### 2007 12,08 2,01 1,94 a fronte di un valore medio dichiarato che l'### indica in ### 0,50. Data l'enorme differenza, l'### ha quindi rideterminato i valori sulla base dei valori minimi or ora esposti. 
Orbene, ancorché secondo la ricostruzione del giudice di merito consti l'avvenuta dimostrazione, ad opera del ### di valori superiori allo 0,50 indicato dall'### tre aspetti rimangono inevasi e incerti nel perimetro della decisione: l'uno attiene alla persistente, non dissipata fondatezza dei dubbi sul valore reale delle merci; l'altro afferisce la perdurante inferiorità, al netto della percentuale specifica riscontrabile, dei valori dichiarati rispetto a quelli reali nonché l'individuazione dei suoi riflessi sul preciso contenuto e ammontare dell'obbligazione tributaria; l'ultimo concerne l'effettività dell'<osservanza dei criteri= corretti di attribuzione dei valori. 
In buona sostanza, la sentenza impugnata non si è curata di sciogliere i <fondati dubbi= sul valore delle merci. Quand'anche, infatti, la discrasia di 0,50 adombrata dall'### non sia riscontrabile secondo quanto opinato dal giudice d'appello, ciò non sgombera chiarisce se i valori dichiarati siano stati o meno esatti o se, per converso, abbiano registrato una divergenza percentualistica da quelli reali. 
La discrasia fra valori dichiarati e valori effettivi rimane, in esito alla decisione, un profilo perplesso. Il giudice d'appello sembra, in effetti, appurare che una divaricazione vi sia stata, ma non ne chiarisce l'esatta misura, che pertanto resta approssimativa, generica e indeterminata. 
Ciò sebbene il giudice di merito fosse deputato ad attribuire una consistenza e una dimensione precisa ai valori daziabili, sulla scorta dei criteri previsti dalla normativa vigente, tenuto conto che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione/merito. Ed infatti, nel definire i caratteri propri della giurisdizione tributaria, questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai sedimentato, che Il processo tributario è annoverabile tra quelli di 8impugnazionemerito9, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'### sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte= (Cass. n. 18777 del 2020; v. anche n. 13294 del 2016 e Cass. n. 29364 del 2020). 
In altri termini, la circostanza che il ### secondo l'apprezzamento svolto dal giudice di merito, abbia dimostrato che i valori dichiarati non sono - diversamente da quanto perorato dall'### - pari ad ### 0,50 per <pezzo=, dacché la merce risulta fatturata a prezzi che oscillano da U.S.D. 0,59 (nella sola occasione del 21.2.2006), a U.S.D. 2,00 (nella sola occasione del 18.4.2007), ma nella maggior parte dei casi superiori ad U.S.D. 1,00, non esclude che la consistenza dettagliata di tali valori andasse puntualmente individuata dalla Corte di ### regionale. Solo tale concreta e specifica ricostruzione, infatti, è suscettibile di consentire di appurare se e in che termini il valore dichiarato in dogana si esponesse ad una rettifica. In ultima analisi, sebbene lo 0,50 prospettato dall'### non sia stato riscontrato, ciò non toglie che il valore dichiarato faccia permanere i <fondati dubbi= esposti dall'### e richiamati dal giudice, al quale, pertanto, spetta trovare il valore daziabile sulla base dei criteri applicabili ai sensi di legge, quindi della normativa vigente per la tipologia di prodotti oggetto delle importazioni in contestazione. 
In conclusione, va accolto il ricorso. Pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di ### grado della ### che, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, rivaluterà l'appello dell'### facendo applicazione dei principi di diritto esposti in sentenza.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di ### grado della ### cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 18472/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni La Rocca

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