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Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 929/2025 del 09-12-2025

... rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati). concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 37/2022, promossa DA ### (###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 292 , presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti, #### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.  ### ad oggetto: ### danni ### delle conclusioni: Le parti si riportano alle conclusioni riportate in atti. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante il suddetto Ente regionale per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 3000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza dell'incidente verificatosi in data ###, lungo la S.S. 106 Jonica al km.208 intorno alle ore 20:25. In particolare, l'attore esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, il veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da ### tg. ### impattava con un cinghiale, proveniente dal lato destro delle campagne adiacenti che repentinamente ed improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. A seguito del suddetto impatto l' autovettura di sua proprietà sopra specificata, riportava danni materiali per la cui riparazione veniva sostenuta una spesa di € 3000,00. Sul luogo del sinistro intervenivano i ### di ### che effettuavano i rilievi del caso.   E, poiché la diffida indirizzata alla ### al fine di risarcirgli i danni patiti, non sortiva alcun effetto, parte attrice, decideva di adire le vie legali, azionando il presente procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, sicché, acquisita la documentazione allegata all'atto di citazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nonché CTU per la quantificazione die danni, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione.
Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale azione risarcitoria ex art. 2052 c.c., deve rilevarsi che la stessa risulta fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, occorre rigettare la tesi difensiva della ### in ordine alla asserita violazione e falsa applicazione dei principi in materia di imputabilità dell'evento e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. La questione è stata recentemente risolta dalla S.C. di Cassazione, che rilevata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale in relazione alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ha affermato che: " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L.n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve" in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
Identico principio è stato successivamente confermato dalla S.C. di Cassazione con le sentenze n. 8384 del 29/04/2020, n.8385 del 29/04/2020, n.13848 del 06/07/2020, n.3023 del 9/02/2021, n.8206 del 24/03/2021, n.12871 del 13/05/2021, n.### del 5/11/2021. 
Ancor più recentemente nel ribadire il suddetto orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno affermato che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche tramite la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile, nell'ambito del diritto pubblico, a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). 
Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. 
In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici.
Stante quanto sopra, ed in assenza di prova in ordine ad una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo attoreo, è evidente che la causa esclusiva dell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto di proprietà di parte attrice, è riconducibile all'improvviso e repentino sopraggiungere di un cinghiale sulla corsia di marcia ove stava transitando. La parte danneggiata ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2052 с.с.. avendo compiutamente dimostrato che il danno subito è stato causato dalla fauna selvatica, oggetto di tutela di cui alla L.n.157 del 1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e la cui gestione è affidata dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali (nel caso de quo, alla ### ai fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ( 20/04/2020, n.7969; Cass. 29/04/2020 n.8384, Cass.9/02/2021 n.3023; 08/06/2022, n.18454). Conseguentemente è incontestabile che la responsabilità del sinistro in questione deve ascriversi, esclusivamente, all'### convenuta, la quale non ha provveduto a predisporre i rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art.  2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati).  concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta". (Cass. 20/04/2020, n. 7969; ordinanza n.3023 del 9/02/2021). Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla ### pertanto, in considerazione dell'accertato difetto di controllo della fauna selvatica, da parte dell'Ente regionale convenuto, sul quale incombeva il relativo obbligo, ai sensi della ### del 17/05/1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo L.R. n.14 del 25/06/2015, art.9), deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la responsabilità, ex art. 2052 c.c., dell'### convenuta, con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. 
In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice.   Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### nei confronti del suddetto ### - Per l'effetto condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni materiali riportati dal suo veicolo ### tg.Dx ### in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di

causa n. 37/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Marino Gualtieri

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Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Sentenza n. 512/2025 del 03-12-2025

... produzione colturale venisse danneggiata dalla presenza di cinghiali che, introdottisi nei fondi, determinavano il danneggiamento del prodotto (per un danno determinato in € 8.825,00). Ciò stante, e richiamata la ridetta specifica competenza dell'Ente convenuto in tema di gestione e tutela della fauna selvatica, e rimasta in ottemperata la richiesta di liquidazione dell'indennizzo come avanzata nei confronti dell'Ente, veniva richiesto provvedimento giudiziale di condanna. Fissata l'udienza di comparizione per il 15 ottobre 2025, e provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, si costituiva la convenuta ### rilevando la propria carenza di legittimazione nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda. Veniva svolta attività istruttoria mediante espletamento di prova testimoniale e, sulle conclusioni come rispettivamente rassegnate, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025. Motivi della decisione La domanda proposta ex parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. In limine deve rilevarsi come la legittimazione delle parti (recte: titolarità in ordine al rapporto controverso), ancorché (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### - Dott. ### - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 683/2025 r.g.a.c., ad oggetto risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e vertente tra ### - attrice - rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in atti dall'Avv. ### e con domicilio telematico ### e ###, in persona del legale rappresentante pro tempore. - convenuta - rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per ### dall'Avv.  ### e con domicilio telematico ### conclusioni ### da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. 
Svolgimento del processo Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 luglio 2025 la sig.ra ### conveniva in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, - quale Ente preposto alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica - al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, alla liquidazione dello specifico indennizzo previsto dall'art. 26 L. R. ### 9.8.2012 n. 26 atteso il danneggiamento delle colture da esso attore patito a seguito degli eventi verificatisi in data ### e 4.10.2024. A tal fine l'attrice allegava di condurre in affitto alcuni fondi agricolo siti in tenimento di ### (meglio individuati in ### al ### 3, p.lle 5040, 5016 e 258) e sui quali insisteva coltura di fagioli e lenticchie; la stessa attrice allegava, quindi, come, il giorno 3.8.2024 e successivamente il ### la produzione colturale venisse danneggiata dalla presenza di cinghiali che, introdottisi nei fondi, determinavano il danneggiamento del prodotto (per un danno determinato in € 8.825,00). Ciò stante, e richiamata la ridetta specifica competenza dell'Ente convenuto in tema di gestione e tutela della fauna selvatica, e rimasta in ottemperata la richiesta di liquidazione dell'indennizzo come avanzata nei confronti dell'Ente, veniva richiesto provvedimento giudiziale di condanna. Fissata l'udienza di comparizione per il 15 ottobre 2025, e provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, si costituiva la convenuta ### rilevando la propria carenza di legittimazione nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda. 
Veniva svolta attività istruttoria mediante espletamento di prova testimoniale e, sulle conclusioni come rispettivamente rassegnate, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025. 
Motivi della decisione La domanda proposta ex parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. 
In limine deve rilevarsi come la legittimazione delle parti (recte: titolarità in ordine al rapporto controverso), ancorché contestata, emerga dagli atti di causa. Invero, è da ritenere infondata la dedotta carenza di legittimazione come eccepita ex parte convenuta. 
Sul punto deve osservarsi come la legittimazione ad agire, che è condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere di promuovere (se attiva) o del dovere di subire (se passiva) un giudizio, in ordine ad un rapporto giuridico di diritto sostanziale che costituisce l'oggetto della controversia, indipendentemente dalla titolarità attiva o passiva del rapporto e dalla sussistenza del rapporto stesso. Per verificarne la sussistenza nel caso concreto occorre avere riguardo esclusivamente all'attività assertoria della parte che agisce in giudizio ovvero a quanto affermato ex parte attrice nella domanda, prescindendo del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza, il cui accertamento costituisce oggetto del giudizio di merito. 
Soltanto ove dalla stessa prospettazione di parte attrice risulti che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giudiziale, la domanda deve essere dichiarata improponibile per difetto di legittimazione attiva o passiva; per verificare come esistente la legittimatio ad causam tale ###attribuzione di titolarità è pertanto sufficiente per riconoscere in capo all'attore il diritto potestativo ad ottenere una pronuncia nel merito della vicenda (derivando tale considerazione dalla natura astratta dell'azione, come tale indipendentemente dalle pretese sostanziali da realizzare, essendo la stessa proiettata solo alla instaurazione del giudizio, a prescindere dall'esito che lo stesso possa, in concreto, raggiungere). 
Nel caso di specie, è da configurare la titolarità attiva del sig. ### (risultano esibiti i contratti di affitto relativi ai fondi dedotti dell'attore) nonché la titolarità passiva del rapporto in capo alla ### in funzione delle specifiche competenze come previste dalla L. R. ### n. 26 del 9.8.2012 rubricata “### per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria” e laddove è demandato alla ### il solo procedimento di accertamento del danno e liquidazione del relativo indennizzo (art. 26). Ciò stante, unico soggetto titolare passivo della pretesa attorea deve essere individuato nella ### atteso che, alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 9.11.2015 n. 14 sono “… riallocate alla ### le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle ### …: a) agricoltura, caccia e pesca …” (cfr. art. 3 L. R. 14/2015).
Né, ancora, appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione come avanzata dall'Ente convenuto; sul punto rileva l'arresto del giudice di legittimità secondo cui “… in tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato da animali selvatici … la domanda di condanna della P.A., proposta a seguito della conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nel caso : L.R. ### n. 8/96) che abbia accertato l'avvenuta verificazione di un fatto suscettibile di riparazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario; infatti non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema “norma - potere - effetto giuridico”, bensì in quello “norma - fatto -effetto giuridico”; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante …” (cfr. Cass. 9159/2006). 
Da ultimo, deve ritenersi la infondatezza dell'eccepita nullità dell'atto introduttivo; in particolare, va osservato come in relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto introduttivo è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c. ovvero, ancora, far riferimento alla documentazione esibita in atti sicché lo stesso atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. 2002/8074). Nel caso di specie l'atto introduttivo è da ritenere conforme alle previsioni codicistiche.
Il thema decidendum, quindi, risulta afferire alla debenza e relativa liquidazione dello specifico indennizzo come previsto al ridetto art. 26 L.R. ### 26/2012. 
Occorre rilevare, quindi, come gli animali selvatici non sono più qualificati quali res nullius in quanto attratti al patrimonio indisponibile dello Stato (dapprima con la L.  968/1977 e, quindi, con la L. 157/1992); la responsabilità generale della ### per i danni prodotti da animali selvatici è stata essenzialmente affermata sulla scorta di alcune previsioni di cui alla L. 157/1992 ovvero dell'art. 1, comma 3, (laddove viene statuito che le ### provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica); dell'art. 19, comma 2 (laddove è previsto che le ### provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia) e degli artt. 10 e 26 (i quali prevedono l'istituzione di un fondo regionale destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed ai manufatti rurali). Tali competenze, come detto, sono state regolamentate dalla ### con L. 26/2012 venendo in rilievo segnatamente l'art. 10 (afferente le competenze in tema di indirizzi di pianificazione faunistico venatoria) e l'art. 16 (afferente il controllo della fauna selvatica e, in special modo, l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia dei contrapposti interessi pubblici). 
Deve, quindi, rilevarsi - in funzione della imputazione delle competenza e, quindi, della relativa responsabilità - come ad un primo indirizzo secondo cui “il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico” (cfr., Cass., 21.11.2008, n. 27673; Cass., 28.07.2004; Cass., 24.06.2003, n. 100008; Cass., 24.09.2002, n. 13907; Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470) sia, da ultimo, succeduto altro indirizzo che ha ritenuto estendere alla fauna selvatica il regime di cui all'art. 2052 sull'assunto che il criterio di imputazione della responsabilità sancito da tale norma non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo (essendo un criterio di imputazione fondato non sulla custodia ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, con l'unica salvezza del caso fortuito) (cfr. Cass.7939/2020, 12113/2020, ord. 13848/2020). 
Invero, è da condividere il principio posto dal Giudice di legittimità laddove viene dedotto come “… ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che - si serve -, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la ### potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro titolarità ..” ( 12113/2020). 
Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi come all'attore che allega di aver patito un danno cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato grava l'onere di dimostrare la verificazione dell'evento nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. 
Lo specifico regime di imputazione della responsabilità imponeva l'onere alla convenuta ### di fornire la prova liberatoria ovvero che il fatto sia avvenuto per caso fortuito; in particolare, l'Ente convenuto nulla ha provato - e, peraltro, neppure allegato - in ordine alla circostanza che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. Cass. 4969/2020). 
Per contro - dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste sig. ### (non indifferente ma sulla cui attendibilità non sono emersi di contrasto) - parte attrice ha fornito prova dell'effettivo danneggiamento delle colture ad opera dell'invasioni di un branco di cinghiali. 
In ordine al quantum debeatur, risulta esibita in atti perizia estimativa redatta dal Dott.  ### laddove viene dedotto un danno (da mancato raccolto) pari ad € 8.3250,00; le conclusioni di tale perizia sono da condividersi solo parzialmente (relativamente al danno da mancato raccolto) tenuto conto della superficie danneggiata (mq. 5.000,00), del relativo quantitativo di prodotto non raccolto e del costo ordinario del prodotto stesso. Nulla per contro risulta provato relativamente ai dedotti esborsi. Ciò stante, anche ricorrendo alla determinazione equitativa del danno in funzione dei criteri di comune esperienza, l'indennizzo può essere determinato, all'attualità, nella misura di € 6.500,00. 
Tali somme non sono soggette a rivalutazione monetaria poiché sin dall'origine costituiscono debito di valuta né è stata fornita prova concreta di maggiore e/o diverso danno; debbono, invece, riconoscersi gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P. Q. M.  il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta ex parte attrice e, riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'indennizzo, condanna la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra ### della somma di € 6.500,00 così come meglio specificata nella parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza; 2) condanna lo stesso Ente convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale, in complessivi € 1.500,00 di cui € 300,00 per spese oltre accessori come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. 
Sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il 3 dicembre 2025.   Il Giudice di ###

causa n. 683/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Rapa

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Giudice di Pace di Sant'angelo Dei Lombardi, Sentenza n. 427/2025 del 17-10-2025

... danni subiti dal ricorrente per l'occorso ad opera di cinghiali selvatici, così come identificati in atti,questo ### ha a disposizione la perizia stragiudiziale stilata dal tecnico ###il quale a seguito di sopralluogo effettuato sul terreno in questione, potette confermare la compromissione del raccolto devastato dal branco di cinghiali selvatici che scesi a valle dalle zone boschive mangiavano tutto il raccolto per cui sulla scorta dei calcoli tecnici effettuati come in perizia tenendo conto dell'estensione del terreno, i danni venivano quantificati in ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche.Ora alla luce di tutto quanto prodotto in atti questo ### tenuto conto che vi è agli atti solo una perizia di parte senza alcun altro riscontro tecnico in proposito alla luce comunque di tutti gli elementi emersi, ritiene di poter confermare la quantificazione fatta nella perizia de quo condannando la ### al risarcimento dell'importo pari ad ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche con interessi legali nei limiti di competenza del ### adito. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. ### di #### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da (leggi tutto)...

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N.RG 1101 / 2024 ### sezione civile ### di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno .................... nella causa civile R.G. n. 1101 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ####.###.T (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato) -RESISTENTEMOTIVI DELLA DECISIONE Decisa all'udienza del 10-10-2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 cpc e art. 118 disposizione di attuazione come modificati dalla legge n. 69-2009.Preliminarmente va rilevata la procedibilità della domanda essendo la stessa stata preceduta da lettera di messa in mora come si evince dagli atti prodotti ed esperimento del tentativo di negoziazione assistita. 
Sempre preliminarmente va dichiarata la contumacia della ### non costituita.Per ciò che concerne la legittimazione passiva va osservato che è giurisprudenza consolidata di legittimità che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. n, 157 del 1992 attribuisce alle ### a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990. Ne consegue che la ### in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che là fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce. dei danni provocati dà animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche (Cass. 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907). Ne consegue che va accolto il seguente principio: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante '### per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'), attribuisce alle ### a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (Cui la I.  142 del 1990, nel definire i rapporti tra #### e ### ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle ### le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della I. n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la ### in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme ### 7-4-2008 n. 8953.
Deve perciò affermarsi che il soggetto obbligato a risarcire il danno subito dall'attore non sia individuabile nella ### ma piuttosto nella ### nel cui territorio è avvenuto l'incidente.
Tale orientamento trova conferma nelle recenti sentenze della Cassazione civ. sez III del 21 febbraio 2011 n° 4202 e del 28.12.2011 n° 29462, quest'ultima scaturita proprio da una sentenza del questo giudicante che aveva trovato conferma presso il
Tribunale di S. ### dei ### .
La cassazione nella predetta sentenza del 21 febbraio 2011 n° 4202 ha chiarito che: “ Si è in particolare affermato che sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonioindisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle regioni astatuto ordinario i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle provincele funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad essede ### del 1990, art. 9, comma 1. Ne consegue che la### in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che lafauna selvaggia arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce dei danniprovocati da animali selvatici a persone od a cose il cui risarcimento non sia previstoda specifiche norme (Cass., 14.10.2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907). Siritiene pertanto che accanto alla responsabilità della ### non è configurabile unaresponsabilità della provincia, atteso che, già alla stregua delle norme di cui alla L. 27dicembre 1977, n. 968, artt. 5, 6 e 15, sono tenute le regioni ad esercitare le funzioniamministrative in materia di caccia, dovendo predisporre piani annuali o pluriennalirelativi, fra l'altro, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e provvederealla gestione sociale del territorio. Poiché a norma della L. 27 dicembre 1977, n. 968,artt. 5, 6, e 15 le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia,predispongono piani annuali o pluriennali che prevedono, tra l'altro, oasi diprotezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica,passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzidalla fauna selvatica, è la ### anche se abbia delegato i relativi poteri allaprovincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deveessere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (Cass., 1.8.1991, n.8470)...”
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta provato che il danno lamentato dalla ricorrente è avvenuto con le modalità esposte nell'atto introduttivo, come si evince anche dalle testimonianze rese in corso di causa, che hanno confermato pienamente quanto sostenuto in ricorso.Accadeva infatti che nel Luglio 2023 l'istante proprietaria affittuaria e conduttrice di alcuni terreni ubicati nel territorio del Comune di ### individuati catastalmente al foglio di ### n.20-21 come da particelle indicate in atti coltivate prevalentemente a grano duro venivano danneggiati da un branco di cinghiali selvatici presenti nella zona, i quali distruggevano gran parte del prodotto.Nell'immediatezza dell'evento il ricorrente dava incarico all'### il quale quantificava i danni provocati in ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche, il quale stilava una perizia come in allegazione.Queste circostanze venivano confermate anche dai testi durante l'escussione probatoria,e come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito si dava prova alla stregua del principio generale sancito dall'art. 2043 c.c, il quale richiede sotto il profilo dell'onere probatorio, la dimostrazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico non essendo sufficiente la prova del mero nesso di causalità materiale. Insomma la ricorrente ha provato, sia con i testi indotti e soprattutto con la documentazione depositata, alla quale nessuna opposizione adeguata è stata sollevata da parte resistente.Parte ricorrente ha dimostrato inoltre che il luogo del sinistro è frequentato abitualmente da animali selvatici e che in precedenza è stato teatro di precedenti incidenti, tali che avrebbero dovuto allertare le autorità preposte ed ha dimostrato l'inesistenza di specifica segnaletica relativa alla presenza di animali anche in attraversamento sulla strada.Pertanto se la prova è stata sufficiente in merito all'accadimento del sinistro ed al nesso di causalità tra i danni riportati e la dinamica di quanto avvenuto altrettanto lo è stata in merito all'esistenza di un comportamento colposo addebitabile all'ente deputato al controllo della fauna. P rova del fenomeno è data anche dal piano faunistico venatorio (regolarmente approvato dal consiglio provinciale) ove la ### di ### ammette senza mezzi termini che il fenomeno cinghiale :“…necessita pertanto di un controllo che definisca ambiti gestionali più ristrettirispetto alle possibilità di espansione della specie, che andranno definiti in funzionedi un'attenta valutazione dei rapporti con i diversi interessi locali. Nella definizionedella vocazionalità è necessario dunque tenere conto del suo impatto sull'economiadelle colture agrarie, e pertanto devono essere attribuiti punteggi vocazionali bassi o,in alcuni casi, nulli, per aree prevalentemente coltivate ... risulta presente in tutti icomuni che presentano una minima copertura boschiva. La persistenza della specieè favorita da continue immissioni realizzate quasi tutti gli anni a partire dal 1986.…Ugualmente va definito e analizzato con precisione l'impatto della specie sullecolture ( al fine di mettere in atto adeguate misure di prevenzione dei dannitemporanee o permanenti oppure azioni di contenimento della specie), consideratoche tutti i seminativi, gli uliveti, i frutteti, i prati da fieno e gli erbai sono soggetti adanno per opera dei cinghiali. Anche le opere murarie e/o i canali di convogliamentoacqueo possono essere sbancati dal terreno e rotti. Si potrebbe considerare l'utilizzo di recinzioni metalliche, repellenti chimici, dissuasori acustici come difesa preventivaoppure ad un prelievo venatorio che può arrivare al 50% della popolazioneripartendolo correttamente tra le varie classi di sesso e di età…”. Pertanto alla luce delle ### della Corte di Cass. Sez. III civ. del 7-4-2008 n. 8953, del 21 febbraio 2011 n° 4202 e del 28.12.2011 n° 29462, e delle altre numerose pronunce a riguardo, questo Giudicante, in mancanza per lungo tempo di un univoco orientamento circa la responsabilità da addebitarsi all'ente responsabile come sopra detto, letti i divergenti orientamenti nella materia che qui interessa,le varie sentenze che sulla questione si sono avvicendati,alla luce dell'ultimo orientamento della Corte di Cassazione pronunciatasi a riguardo con ordinanza del 10-10-2017 e susseguenti pronunce dei ### a riguardo della materia, ritiene dover dichiarare la ### responsabile del risarcimento dei danni arrecati ai fondi come sopra identificatii e liquidare conseguentemente i danni come in prosieguo. Passando all'esame del quantum del risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'occorso ad opera di cinghiali selvatici, così come identificati in atti,questo ### ha a disposizione la perizia stragiudiziale stilata dal tecnico ###il quale a seguito di sopralluogo effettuato sul terreno in questione, potette confermare la compromissione del raccolto devastato dal branco di cinghiali selvatici che scesi a valle dalle zone boschive mangiavano tutto il raccolto per cui sulla scorta dei calcoli tecnici effettuati come in perizia tenendo conto dell'estensione del terreno, i danni venivano quantificati in ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche.Ora alla luce di tutto quanto prodotto in atti questo ### tenuto conto che vi è agli atti solo una perizia di parte senza alcun altro riscontro tecnico in proposito alla luce comunque di tutti gli elementi emersi, ritiene di poter confermare la quantificazione fatta nella perizia de quo condannando la ### al risarcimento dell'importo pari ad ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche con interessi legali nei limiti di competenza del ### adito. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. ### di #### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### ogni altra istanza,disattesa così provvede.
Dichiara la contumacia della ### non costituita
Accoglie la domanda proposta da ### e per l'effetto condanna la ### in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento in favore di ### della somma complessiva pari ad ### 3854,00 oltre ### 500,00 per spese tecniche oltre interessi legali nei limiti di competenza del ### adito.
Condanna la ### al pagamento delle spese di lite che. liquida in complessive ### 1525,00 di cui ### 125,00 per spese anticipate, ed ### 1400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. …………………………………
Così deciso in ### il #### di ###

causa n. 1101/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Loredana Corso

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Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Sentenza n. 321/2025 del 13-11-2025

... galleria paramassi di ### nella curva, vi erano alcuni cinghiali che attraversavano ed immediatamente il conducente della ### trovati davanti gli animali, sterzava verso destra, ma ne investiva uno A seguito dell'urto il conducente della ### perdeva il controllo e finiva contro il guard-raill posto sulla destra della carreggiata ### che i cinghiali provenivano dal lato sinistro della carreggiata andando verso destra e la occupavano completamente dove si è verificato l'incidente vi è una folta vegetazione e non ci sono barriere e recinzioni, nè segnali che indicano la presenza di animali selvatici ed era a conoscenza di altri eventi simili che si sono verificati sul medesimo tratto di strada a causa del passaggio sulla carreggiata di animali selvatici. Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro supportate dalla documentazione in atti (foto luoghi del sinistro). La dinamica come allegata dal ricorrente risulta di per sé altamente verosimile e credibile, sia in quanto in sé stessa coerente sia in quanto compatibile con lo stato dei luoghi. Ora, al di là (leggi tutto)...

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N.RG 348 / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 348 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avvocati ###
C.F ###, ### C.F. ### e ### C.F. ###, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al fascicolo telematico; -RICORRENTEcontro ### (CF ###) - in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites in atti, dall'avv. ### di ### (###), dell'###, elettivamente domiciliata in ###. ### 81; -RESISTENTEha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la 'esposizione dello svolgimento del processo'. giudice ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
La presente causa viene decisa secondo equità ricorrendone i presupposti di legge ex art. 113 II co. c.p.c.
Circa la natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale sono rinvenibili due distinti orientamenti, cui vale la pena brevemente accennare.
La giurisprudenza tradizionale riconduce detta ipotesi all'alveo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 , poiché ritiene il regime di cui all' art. 2052 incompatibile con il carattere selvatico degli animali in questione, il cui stato di libertà sarebbe inconciliabile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione ( Cass. civ., Sez. 3, ord. 27/02/2019, n. 5722 : 'In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 , essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 , in forza dell' art. 2043 , con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno '; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6, ord. 29/05/2018, n. 13488 e, in precedenza, Cass. civ., Sez. 3, 28/03/2006, n. 7080 ). ### una tesi più recente, troverebbe invece applicazione l' art. 2052 in tema di responsabilità di animali in custodia, ciò sulla base di due argomenti. Innanzitutto, il criterio di imputazione ivi previsto si fonderebbe sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, non sulla custodia. Inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici ( Cass. civ., Sez. 3, 20/04/2020, n. 7969 ; nello stesso senso, civ., Sez. 3, 29/04/2020 n. 8384 e ).
Tale ultima impostazione appare condivisibile, sicché è opportuno ripercorrere quantomeno i tratti salienti del suo percorso argomentativo (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. 3, 20/04/2020, n. 7969 ).
La tesi tradizionale partiva dal presupposto per cui l' art. 2052 concernerebbe soltanto gli animali domestici, giustificandosi il regime di imputazione oggettivo della responsabilità sul dovere di custodia esercitato sull'animale da colui che ne è proprietario ovvero che lo utilizza per ricavarne una utilità, patrimoniale o affettiva, condizione quest'ultima non configurabile rispetto ad un animale selvatico che, come tale, vive in libertà. Tuttavia, da una interpretazione letterale dell' art. 2052 , la cui rubrica peraltro si riferisce al ' danno cagionato da animali', non si evince alcun riferimento agli animali domestici, bensì soltanto agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo ('il proprietario di un animale o chi se ne serve').
La norma, poi, prosegue riferendosi tanto all'ipotesi in cui l'animale si trovi in uno stato di custodia quanto al caso in cui sia smarrito o fuggito, sicché non richiede necessariamente la sua effettiva custodia ('sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito'). Sono dunque la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il 'criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: 'ubi commoda ibi et incommoda'; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito'. Ora, poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno altresì sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall' art. 2052 Di conseguenza, sotto il profilo dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, il nesso causale tra animale selvatico e danno nonché la dinamica del sinistro. Sul punto la Corte ha precisato che '[…] nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2052 - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la 'causa' del danno e poiché, ai sensi dell' art. 2054 , comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno , quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno '. Rappresenta invero orientamento consolidato quello per cui, esprimendo l' art. 2054 un principio generale, la presunzione di cui al comma 1 dell'appena citata disposizione - a mente della quale il conducente del veicolo che abbia causato danni a persone o cose mediante la circolazione, risponde di tale danno , salvo che provi 'di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ' - è compatibile con l' art. 2052 , venendo in essere 'una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito'.
Per liberarsi, la pubblica amministrazione, quale ente che ha la disponibilità di detti animali ai sensi della vigente normativa (dunque, per ciò che rileva nel caso in esame, la ###, deve fornire la prova del caso fortuito, ovverosia che 'la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta'.
Ebbene, questo Giudice, re melius perspensa rispetto ad altri precedenti provvedimenti, intende aderire alla appena descritta ricostruzione della natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale alla luce dell' art. 2052 , di cui ne condivide tanto la motivazione quanto gli effetti, giacché garantisce un equo contemperamento tra esigenza di effettiva tutela dei diritti del privato e necessità di evitare il rischio di una eccessiva espansione della responsabilità dell'amministrazione anche ad eventi rispetto ai quali essa si trovi nella impossibilità di esercitare un adeguato controllo (v.sentenza
Tribunale di Benevento n. 1477/21).
Ricondotta tale responsabilità nell'alveo dell' art. 2052 , la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di cui in appresso. ### di parte ricorrente si è articolata con l'escussione del teste ### escusso all'udienza del 24/09/2025, testimone oculare del sinistro perché a bordo dell'autovettura del ricorrente in qualità di terzo trasportato. Il teste ha confermato i capitoli di prova di cui alla premessa del ricorso e segnatamente ha confermato che verso le ore 06:00 del mese di febbraio 2025 l'autovettura attorea (modello ### tg. ###h), con alla guida la ricorrente ### nell'uscire dalla galleria paramassi di ### nella curva, vi erano alcuni cinghiali che attraversavano ed immediatamente il conducente della ### trovati davanti gli animali, sterzava verso destra, ma ne investiva uno A seguito dell'urto il conducente della ### perdeva il controllo e finiva contro il guard-raill posto sulla destra della carreggiata ### che i cinghiali provenivano dal lato sinistro della carreggiata andando verso destra e la occupavano completamente dove si è verificato l'incidente vi è una folta vegetazione e non ci sono barriere e recinzioni, nè segnali che indicano la presenza di animali selvatici ed era a conoscenza di altri eventi simili che si sono verificati sul medesimo tratto di strada a causa del passaggio sulla carreggiata di animali selvatici.
Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro supportate dalla documentazione in atti (foto luoghi del sinistro).
La dinamica come allegata dal ricorrente risulta di per sé altamente verosimile e credibile, sia in quanto in sé stessa coerente sia in quanto compatibile con lo stato dei luoghi. Ora, al di là della questione - in questa sede irrilevante, vertendosi nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2052 - inerente gli obblighi gravanti sulla ### di installare idonee protezioni, la collocazione di detta strada in un contesto naturale caratterizzato da prati e boscaglia, fa di esso un luogo verosimilmente idoneo ad attirare animali selvatici, come peraltro confermato anche dal teste il quale dichiarava 'so che in passato in quel tratto altre volte sono sbucati animali selvatici davanti alle autovetture ', che quel tratto di strada non è recintato né vi è segnaletica che avvisa della presenza di animali selvatici.
Tali considerazioni sono di per sé tali da ritenere provata la dinamica del sinistro oggetto del presente procedimento per come descritta dall'odierno ricorrente.
In applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali sopra descritti, deve concludersi che l'attore abbia soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante ai sensi dell' art. 2052 Egli ha infatti provato il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (grosso cinghiale), il nesso causale tra animale selvatico e danno nonché la dinamica del sinistro.
Per quanto concerne, poi, la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno , richiesta dall' art. 2054, co. 1, , va rilevata l'idoneità - per come si è verificato il sinistro de quo - della prova fornita dal danneggiato. Invero, il conducente della ### stava procedendo di notte ore 19:30, ed è stato colpito dall'animale sulla parte anteriore sinistra del proprio veicolo, dunque al di fuori della propria visuale tenuto conto della folta vegetazione al lato della strada, che era buio. Per tale motivo, quindi, appare altamente verosimile - a maggior ragione in assenza di ricostruzioni alternative sostenibili fondate su un qualche riscontro oggettivo - che egli non si sia avveduto dell'animale che, lasciati i bui campi attigui alla strada ed attraversata rapidamente la stessa, impattava lateralmente con l'auto, senza aver pertanto potuto fare qualcosa per evitare l'impatto.
Risulta pertanto dimostrata la condotta diligente del danneggiato, il quale ha posto in essere il comportamento necessario e pretendibile per evitare il danno , il quale si è tuttavia verificato. ### non ha invece fornito alcuna prova in merito al caso fortuito.
Per tali motivi, deve ritenersi provata la responsabilità della ### in persona del Presidente pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2052 Accertata dunque la sussistenza in ordine all'an debeatur, deve ora scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum.
Parte ricorrente, premesso la antieconomicità della riparazione del veicolo provvedeva alla rottamazione dello stesso (cfr. certificato di rottamazione fascicolo di parte ricorrente) e chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di €. 1.000,00.
La giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo giudice, ha costantemente affermato il principio secondo cui quando il danno subito dal veicolo sia superiore al suo valore commerciale, come nel caso de qua, non potrà farsi luogo al risarcimento integrale, ma la liquidazione del danno dovrà essere parametrata sulla base del valore di mercato del bene. La ratio di tale orientamento risiede nella necessità di assicurare il corretto bilanciamento tra danno e risarcimento evitando che il fatto illecito possa tradursi per il creditore in una occasione di lucro, indebita locupletazione (Cass. Ex plurimus 26 febbraio 2008, n. 4990; 22.05.2003, n. 8052; 14.06.2001, n. 8062; 04.03.1998, n. 2402).
Siffatta limitazione è conseguenza del principio fissato nell'art. 2058 II co. Cod. Civ. in forza del quale il debitore non deve essere gravato da spesa eccessivamente onerosa e superiore a quanto avrebbe dovuto prestare se avesse adempiuto in forma specifica, consegnando al danneggiato un veicolo nello stesso stato di conservazione e consistenza di quello incidentato.
Alla stregua di quanto sopra l'attore non ha diritto al risarcimento del danno in forma specifica ma per equivalente.
Ciò posto e venendo al quantum, nel caso di specie trattasi di un'autovettura immatricolata nell'anno 2006 e, quindi, di un mezzo utilizzato fino all'epoca del sinistro per circa 19 anni. Il ricorrente non ha documentato alcuna spesa fatta successiva all'acquisto dell'auto nel 2006 allo scopo di conservare e migliorare la condizione e lo stato del veicolo. Deve convenirsi, pertanto, che la ### tg. ### al momento dell'evento lesivo si trovava nello stato di usura proprio di un mezzo utilizzato per anni 19 circa. Le riviste specializzate di settore, stabiliscono il valore dell'usato in base all'anno d'immatricolazione e al normale stato di usura che il veicolo subisce anno per anno. ### è fatta in maniera standard e cioè a prescindere dallo stato reale del veicolo il quale, in seguito a verifica delle sue condizione concrete, può presentarsi in condizioni tali da richiedere una variazione del valore standard, che rispecchi miglioramento o peggioramento della condizioni dell'autoveicolo.
Le riviste di settore (### e ### del mese di febbraio 2025 danno una valutazione commerciale dell'autovettura di €. 350,00.
Oltre al valore commerciale del veicolo e sistono, inoltre, tutta una serie di danni accessori , che devono comunque essere considerati al fine di valutare l'effettivo ammontare del danno risarcibile. Tra questi il costo di immatricolazione di una nuova vettura o del passaggio di proprietà di un'auto usata ed il costo relativo alla radiazione e del trasporto tramite autosoccorso presso il demolitore. Tali costi, sulla base del notorio, in via equitativa, vengono quantificati in €. 500,00.
Ne consegue che il danno da risarcire è pari a complessivi €. 850,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall' art. 91 c.p.c.  in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 173 del 13/08/2022 entrato in vigore il ###, sono quindi poste a carico del soccombente ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, di istruzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione (fino a €. 1.100,00) entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1)-dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della ### e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 850,00, oltre interessi come in motivazione; 2)-condanna la ### al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 348/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Mancini

M

Tribunale di Matera, Sentenza n. 481/2025 del 23-10-2025

... tutela di cui alla L. n. 157/1992, trattandosi di cinghiali selvatici rientranti nel patrimonio indisponile dello Stato, la cui gestione è pacificamente attribuita alle ### Quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto redatto dal ### dei ### intervenuti sul luogo risulta che: al momento dell'arrivo dei militi il mezzo risultava ancora nella situazione di quiete raggiunta all'indomani del ribaltamento, ma il conducente era già stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso; sull'asfalto asciutto non erano state rinvenute tracce di frenata interessante la ### che però era dotata di sistema antibloccaggio ruote; era certo che l'investimento avesse riguardato un cinghiale, perché l'animale era stato rinvenuto dal personale del servizio veterinario ### in persona del ### dott.ssa ### che rinveniva la bestia deceduta; non era stato possibile, tuttavia, individuare il punto d'urto. A tal riguardo va evidenziato che l'attore non ha specificato la modalità di verificazione del sinistro, limitandosi a riferire che sarebbe stato travolto dall'animale, che aveva all'improvviso attraversato la strada da destra a sinistra speronandolo; nulla è stato dedotto in ordine alla velocità cui (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di Matera - sez. civile R.G. n. 283 / 2023 - Giudice dott.ssa ### 22/10/2025 La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. Gli attori hanno chiesto l'integrale accoglimento delle rispettive domande risarcitorie, evidenziando che: il danno patrimoniale al veicolo risultava pienamente provato dalla documentazione depositata, mentre per quanto attiene al danno biologico del ### contestavano gli esiti della consulenza medica d'ufficio, in quanto l'ausiliario non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine allo scollamento dalle valutazioni fatte dal consulente di parte attrice, che, a loro avviso, troverebbe riscontro nella documentazione medica rilasciata dalle strutture pubbliche. Nulla è stato depositato dalla ### già dichiarata contumace. 
Il Giudice Decide la causa come da sentenza che segue. 
Il Giudice Dott.ssa ### n. 283 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA Sezione Civile Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella presente controversia instaurata da ### (c.f. ###) e ### (c.f.: ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.  ###), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in ### di ####, ### n. 5; attori nei confronti di ### (c.f. ###), in persona del Presidente ###sede ###; convenuta contumace #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il ###, ### e ### citavano in giudizio la ### per sentirla condannare al risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il ### in agro di ### e specificamente il danno patrimoniale di euro 6.500,00 per il danneggiamento dell'autovettura ### targata ### di proprietà della ### e il danno non patrimoniale di euro 7.760,24 per le lesioni riportate dal ### Rappresentavano che: in data ###, alle ore 21,45 circa, il ### si trovava alla guida dell'autovettura suddetta sulla S.P. ### e si stava dirigendo verso il centro abitato di ### quando all'improvviso era stato attinto da un cinghiale che, attraversando la strada da lui percorsa da destra verso sinistra, aveva travolto il veicolo, facendolo uscire fuori strada e ribaltare; a causa dell'urto violento, che il ### non aveva potuto evitare data l'imprevedibilità e la repentinità dell'azione dell'animale, l'autovettura aveva riportato ingenti danni, che ne rendevano antieconomica la riparazione. Sicché la ### chiedeva che il danno fosse parametrato al valore del mezzo al momento del sinistro come da quotazione in atti; mentre, il ### aveva riportato la distorsione del rachide cervicale, diverse ecchimosi e una frattura del primo dito della mano destra con ferito lacero contusa. Sulla scorta della relazione perizia di parte allegata, sosteneva di aver subito una inabilità temporanea totale di 30 gg e una parziale al 50% di 40 gg, nonché un danno biologico permanente del 3%. 
Lamentavano che vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente la controversia, tanto che la negoziazione assistita aveva avuto esito negativo e si era reso necessario ricorrere all'A.G.. 
II. ### pur regolarmente evocata in giudizio. 
Ritenuta non rilevante la prova orale come articolata dagli attori, essendo le circostanze indicate in atto di citazione generiche o da provare documentalmente, veniva disposta una consulenza medicolegale a mezzo del dott. ### depositata in data ###.
Fatte, quindi, precisate le conclusioni, veniva disposta la discussione in forma cartolare all'udienza del 22/10/2025 e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
IV. La domanda degli attori è fondata, ma deve essere accolta per quanto di ragione. 
IV.1. Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva, si osserva che a mente dell'art. 2052 c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale , sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”; ebbene, “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti” (cfr. Cassazione civile n. 7969 del 20/04/2020; nn. 8384 - 8385 del 29/04/2020; n. 12113 del 22/06/2020; n. 13848 del 06/07/2020; n. 20997 del 02/10/2020; n. 3023 del 09/02/2021; n. 16550 del 23/05/2022; 19332 del 07/07/2023). 
Il principio di diritto che ne deriva è che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, fermo restando che, quest'ultima, può poi rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero potuto impedire il danno. 
Ad ulteriore conferma dell'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità per danni derivati dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (v. Cassazione, ### n. 197 del ###/2025; cfr. Cass. civ. n. ###/2023; Cass. civ.  7969/2020). 
In ordine all'onere della prova giova precisare che, a mente dell'art. 2052 c.c., il danneggiato, non solo deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico ma ha l'onere di provare, altresì, la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito; è richiesta, infine, l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla L. 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. civ. n. 13848/2020). 
IV.2. Orbene, nulla quaestio circa l'appartenenza degli animali ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157/1992, trattandosi di cinghiali selvatici rientranti nel patrimonio indisponile dello Stato, la cui gestione è pacificamente attribuita alle ### Quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto redatto dal ### dei ### intervenuti sul luogo risulta che: al momento dell'arrivo dei militi il mezzo risultava ancora nella situazione di quiete raggiunta all'indomani del ribaltamento, ma il conducente era già stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso; sull'asfalto asciutto non erano state rinvenute tracce di frenata interessante la ### che però era dotata di sistema antibloccaggio ruote; era certo che l'investimento avesse riguardato un cinghiale, perché l'animale era stato rinvenuto dal personale del servizio veterinario ### in persona del ### dott.ssa ### che rinveniva la bestia deceduta; non era stato possibile, tuttavia, individuare il punto d'urto. 
A tal riguardo va evidenziato che l'attore non ha specificato la modalità di verificazione del sinistro, limitandosi a riferire che sarebbe stato travolto dall'animale, che aveva all'improvviso attraversato la strada da destra a sinistra speronandolo; nulla è stato dedotto in ordine alla velocità cui viaggiava la ### al momento del sinistro e, conseguentemente, se fossero stati rispettati i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada, non indicati; ciò rende impossibile stabilire secondo l'id quod plerumque accidit la responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'animale, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.; né tale prova liberatoria avrebbe potuto essere fornita con una consulenza meccanica sul mezzo, che è stato rottamato in data ### (consegnato per la demolizione), prima dell'instaurazione del presente giudizio, né con una consulenza cinematica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. 
Data la mancata costituzione in giudizio della ### (che avrebbe, a sua volta, potuto fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c.), deve ritenersi operante, nel caso di specie, la presunzione di corresponsabilità del conducente e della ### ai sensi dell'art. 2054 c.c., essendo in ogni caso mancata la verifica che la ### avesse assunto una condotta idonea a monitorare, controllare e prevenire lo spostamento degli animali selvatici nel territorio di propria competenza, al fine di evitare una generalizzata invasione sulle strade di normale percorrenza. 
Ciò posto, in ordine al quantum deve osservarsi quanto segue. 
In riferimento al danno patrimoniale, non v'è dubbio che l'auto sia stata distrutta a seguito del sinistro, come si evince chiaramente dalle foto allegate all'atto introduttivo del giudizio, dalla relazione dei ### intervenuti sul luogo dell'incidente e dalla certificazione di rottamazione dell'auto; l'entità del danno deve ritenersi pari al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro e può, nel caso di specie, ritenersi provata dalla documentazione di quotazione della ### anch'essa prodotta in giudizio. Considerato che il veicolo era stato immatricolato nel 2013 e che l'attrice l'aveva acquistata di seconda mano solo il ### al prezzo di 9.500,00 euro, come attestato dal certificato cronologico ### deve ritenersi plausibile che il veicolo abbia subito, per il biennio trascorso dalla data di acquisto, un ulteriore deprezzamento nell'ordine del 20%-25% e, dunque, che il valore commerciale dell'auto, al momento del sinistro, fosse pari all'importo indicato dagli attori euro 6.500,00. Tuttavia, in ragione della suddetta presunzione di corresponsabilità del conducente, a titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore della ### l'importo ridotto del 50% di euro 3.250,00. 
Con riguardo al danno biologico subito dal conducente del veicolo, invece, la consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni si condividono pienamente, essendo completa, esaustiva ed immune da vizi logici o metodologici -, ha accertato che il ### a seguito del sinistro occorso in data ###, ha riportato “un trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare, un trauma contusivo dell'anca destra, di gamba e caviglia sinistra, un trauma contusivo di mano destra con ferita l.c. superficiale del I dito; - le lesioni sono propriamente compatibili con la dinamica traumatizzante riferita e documentata in atti; - la durata della incapacità temporanea parziale fu al 75% di 10 giorni (dieci giorni), al 50% di altri 30 giorni ###, al 25% di altri 20 ### giorni residuano postumi valutabili come danno biologico permanente nella misura del 1% (uno percento); - i postumi rilevati possono considerarsi stabilizzati e, pertanto, non suscettibili di miglioramento; - da ritenersi congrue le spese sanitarie documentate in atti, di seguito elencate: ricevuta n.134 del 25.02.2022 a firma del Dott. GIANFREDA per visita ortopedica di controllo pari a ### 50,00; ricevuta n.49 del 25.01.2022 a firma del Dott. GIANFREDA per visita ortopedica di controllo pari a ### 50,00; ricevuta n.8002/051- ### del 22.02.2022 presso l'ospedale di ### per ecografia muscolo-tendinea pari a ### 28,41”. 
Facendo applicazione della tabella per le lesioni micropermanenti prevista dall'art. 139 d.lgs.  209/2005, considerata l'età del danneggiato, 18 anni, al momento del sinistro, può essere riconosciuto in suo favore un risarcimento del danno biologico per complessivi euro 3.471,75 (di cui euro 963,40 per il danno biologico permanente ed euro 2.508,35 per inabilità temporanea), oltre al rimborso delle spese mediche di euro 361,00, da ridursi della metà, in ragione della presunzione di corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro per cui è causa. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, che non è stato né allegato né provato. 
V. Le spese processuali - liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'entità del diritto di credito riconosciuto (euro 1.100,01-5.200,00), con valori prossimi ai minimi attesa la semplicità della controversia e le difese assunte dagli attori, con un aumento del 20% ex art. 4 DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ###
Pone definitivamente a carico della ### i costi della ctu medico-legale, liquidata come da separato decreto.  ### ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: CONDANNA la ### al pagamento in favore della ### dell'importo di euro 3.250,00 a titolo di danno patrimoniale e al pagamento in favore del ### dell'importo di euro 1.916,375 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche; PONE definitivamente a carico della ### i costi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con decreto del 22/10/2025; CONDANNA la ### alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali da questi sostenute, che liquida in complessivi euro 1.770,60 (di cui euro 1.533,60 per compensi professionali ed euro 237,00 per rimborso contributo unificato), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.  ### 22/10/2025 Il Giudice Dott.ssa ### N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. ### restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..

causa n. 283/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

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