testo integrale
N.RG 348 / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### , nella causa civile R.G. n. 348 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avvocati ###
C.F ###, ### C.F. ### e ### C.F. ###, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata al fascicolo telematico; -RICORRENTEcontro ### (CF ###) - in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites in atti, dall'avv. ### di ### (###), dell'###, elettivamente domiciliata in ###. ### 81; -RESISTENTEha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la 'esposizione dello svolgimento del processo'. giudice ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
La presente causa viene decisa secondo equità ricorrendone i presupposti di legge ex art. 113 II co. c.p.c.
Circa la natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale sono rinvenibili due distinti orientamenti, cui vale la pena brevemente accennare.
La giurisprudenza tradizionale riconduce detta ipotesi all'alveo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 , poiché ritiene il regime di cui all' art. 2052 incompatibile con il carattere selvatico degli animali in questione, il cui stato di libertà sarebbe inconciliabile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione ( Cass. civ., Sez. 3, ord. 27/02/2019, n. 5722 : 'In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 , essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 , in forza dell' art. 2043 , con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno '; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6, ord. 29/05/2018, n. 13488 e, in precedenza, Cass. civ., Sez. 3, 28/03/2006, n. 7080 ). ### una tesi più recente, troverebbe invece applicazione l' art. 2052 in tema di responsabilità di animali in custodia, ciò sulla base di due argomenti. Innanzitutto, il criterio di imputazione ivi previsto si fonderebbe sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, non sulla custodia. Inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici ( Cass. civ., Sez. 3, 20/04/2020, n. 7969 ; nello stesso senso, civ., Sez. 3, 29/04/2020 n. 8384 e ).
Tale ultima impostazione appare condivisibile, sicché è opportuno ripercorrere quantomeno i tratti salienti del suo percorso argomentativo (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. 3, 20/04/2020, n. 7969 ).
La tesi tradizionale partiva dal presupposto per cui l' art. 2052 concernerebbe soltanto gli animali domestici, giustificandosi il regime di imputazione oggettivo della responsabilità sul dovere di custodia esercitato sull'animale da colui che ne è proprietario ovvero che lo utilizza per ricavarne una utilità, patrimoniale o affettiva, condizione quest'ultima non configurabile rispetto ad un animale selvatico che, come tale, vive in libertà. Tuttavia, da una interpretazione letterale dell' art. 2052 , la cui rubrica peraltro si riferisce al ' danno cagionato da animali', non si evince alcun riferimento agli animali domestici, bensì soltanto agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo ('il proprietario di un animale o chi se ne serve').
La norma, poi, prosegue riferendosi tanto all'ipotesi in cui l'animale si trovi in uno stato di custodia quanto al caso in cui sia smarrito o fuggito, sicché non richiede necessariamente la sua effettiva custodia ('sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito'). Sono dunque la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il 'criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: 'ubi commoda ibi et incommoda'; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito'. Ora, poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno altresì sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall' art. 2052 Di conseguenza, sotto il profilo dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, il nesso causale tra animale selvatico e danno nonché la dinamica del sinistro. Sul punto la Corte ha precisato che '[…] nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2052 - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la 'causa' del danno e poiché, ai sensi dell' art. 2054 , comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno , quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno '. Rappresenta invero orientamento consolidato quello per cui, esprimendo l' art. 2054 un principio generale, la presunzione di cui al comma 1 dell'appena citata disposizione - a mente della quale il conducente del veicolo che abbia causato danni a persone o cose mediante la circolazione, risponde di tale danno , salvo che provi 'di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ' - è compatibile con l' art. 2052 , venendo in essere 'una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito'.
Per liberarsi, la pubblica amministrazione, quale ente che ha la disponibilità di detti animali ai sensi della vigente normativa (dunque, per ciò che rileva nel caso in esame, la ###, deve fornire la prova del caso fortuito, ovverosia che 'la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta'.
Ebbene, questo Giudice, re melius perspensa rispetto ad altri precedenti provvedimenti, intende aderire alla appena descritta ricostruzione della natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale alla luce dell' art. 2052 , di cui ne condivide tanto la motivazione quanto gli effetti, giacché garantisce un equo contemperamento tra esigenza di effettiva tutela dei diritti del privato e necessità di evitare il rischio di una eccessiva espansione della responsabilità dell'amministrazione anche ad eventi rispetto ai quali essa si trovi nella impossibilità di esercitare un adeguato controllo (v.sentenza
Tribunale di Benevento n. 1477/21).
Ricondotta tale responsabilità nell'alveo dell' art. 2052 , la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di cui in appresso. ### di parte ricorrente si è articolata con l'escussione del teste ### escusso all'udienza del 24/09/2025, testimone oculare del sinistro perché a bordo dell'autovettura del ricorrente in qualità di terzo trasportato. Il teste ha confermato i capitoli di prova di cui alla premessa del ricorso e segnatamente ha confermato che verso le ore 06:00 del mese di febbraio 2025 l'autovettura attorea (modello ### tg. ###h), con alla guida la ricorrente ### nell'uscire dalla galleria paramassi di ### nella curva, vi erano alcuni cinghiali che attraversavano ed immediatamente il conducente della ### trovati davanti gli animali, sterzava verso destra, ma ne investiva uno A seguito dell'urto il conducente della ### perdeva il controllo e finiva contro il guard-raill posto sulla destra della carreggiata ### che i cinghiali provenivano dal lato sinistro della carreggiata andando verso destra e la occupavano completamente dove si è verificato l'incidente vi è una folta vegetazione e non ci sono barriere e recinzioni, nè segnali che indicano la presenza di animali selvatici ed era a conoscenza di altri eventi simili che si sono verificati sul medesimo tratto di strada a causa del passaggio sulla carreggiata di animali selvatici.
Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro supportate dalla documentazione in atti (foto luoghi del sinistro).
La dinamica come allegata dal ricorrente risulta di per sé altamente verosimile e credibile, sia in quanto in sé stessa coerente sia in quanto compatibile con lo stato dei luoghi. Ora, al di là della questione - in questa sede irrilevante, vertendosi nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2052 - inerente gli obblighi gravanti sulla ### di installare idonee protezioni, la collocazione di detta strada in un contesto naturale caratterizzato da prati e boscaglia, fa di esso un luogo verosimilmente idoneo ad attirare animali selvatici, come peraltro confermato anche dal teste il quale dichiarava 'so che in passato in quel tratto altre volte sono sbucati animali selvatici davanti alle autovetture ', che quel tratto di strada non è recintato né vi è segnaletica che avvisa della presenza di animali selvatici.
Tali considerazioni sono di per sé tali da ritenere provata la dinamica del sinistro oggetto del presente procedimento per come descritta dall'odierno ricorrente.
In applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali sopra descritti, deve concludersi che l'attore abbia soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante ai sensi dell' art. 2052 Egli ha infatti provato il danno subito, l'appartenenza dell'animale selvatico ad una delle specie protette facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (grosso cinghiale), il nesso causale tra animale selvatico e danno nonché la dinamica del sinistro.
Per quanto concerne, poi, la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno , richiesta dall' art. 2054, co. 1, , va rilevata l'idoneità - per come si è verificato il sinistro de quo - della prova fornita dal danneggiato. Invero, il conducente della ### stava procedendo di notte ore 19:30, ed è stato colpito dall'animale sulla parte anteriore sinistra del proprio veicolo, dunque al di fuori della propria visuale tenuto conto della folta vegetazione al lato della strada, che era buio. Per tale motivo, quindi, appare altamente verosimile - a maggior ragione in assenza di ricostruzioni alternative sostenibili fondate su un qualche riscontro oggettivo - che egli non si sia avveduto dell'animale che, lasciati i bui campi attigui alla strada ed attraversata rapidamente la stessa, impattava lateralmente con l'auto, senza aver pertanto potuto fare qualcosa per evitare l'impatto.
Risulta pertanto dimostrata la condotta diligente del danneggiato, il quale ha posto in essere il comportamento necessario e pretendibile per evitare il danno , il quale si è tuttavia verificato. ### non ha invece fornito alcuna prova in merito al caso fortuito.
Per tali motivi, deve ritenersi provata la responsabilità della ### in persona del Presidente pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2052 Accertata dunque la sussistenza in ordine all'an debeatur, deve ora scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum.
Parte ricorrente, premesso la antieconomicità della riparazione del veicolo provvedeva alla rottamazione dello stesso (cfr. certificato di rottamazione fascicolo di parte ricorrente) e chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di €. 1.000,00.
La giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo giudice, ha costantemente affermato il principio secondo cui quando il danno subito dal veicolo sia superiore al suo valore commerciale, come nel caso de qua, non potrà farsi luogo al risarcimento integrale, ma la liquidazione del danno dovrà essere parametrata sulla base del valore di mercato del bene. La ratio di tale orientamento risiede nella necessità di assicurare il corretto bilanciamento tra danno e risarcimento evitando che il fatto illecito possa tradursi per il creditore in una occasione di lucro, indebita locupletazione (Cass. Ex plurimus 26 febbraio 2008, n. 4990; 22.05.2003, n. 8052; 14.06.2001, n. 8062; 04.03.1998, n. 2402).
Siffatta limitazione è conseguenza del principio fissato nell'art. 2058 II co. Cod. Civ. in forza del quale il debitore non deve essere gravato da spesa eccessivamente onerosa e superiore a quanto avrebbe dovuto prestare se avesse adempiuto in forma specifica, consegnando al danneggiato un veicolo nello stesso stato di conservazione e consistenza di quello incidentato.
Alla stregua di quanto sopra l'attore non ha diritto al risarcimento del danno in forma specifica ma per equivalente.
Ciò posto e venendo al quantum, nel caso di specie trattasi di un'autovettura immatricolata nell'anno 2006 e, quindi, di un mezzo utilizzato fino all'epoca del sinistro per circa 19 anni. Il ricorrente non ha documentato alcuna spesa fatta successiva all'acquisto dell'auto nel 2006 allo scopo di conservare e migliorare la condizione e lo stato del veicolo. Deve convenirsi, pertanto, che la ### tg. ### al momento dell'evento lesivo si trovava nello stato di usura proprio di un mezzo utilizzato per anni 19 circa. Le riviste specializzate di settore, stabiliscono il valore dell'usato in base all'anno d'immatricolazione e al normale stato di usura che il veicolo subisce anno per anno. ### è fatta in maniera standard e cioè a prescindere dallo stato reale del veicolo il quale, in seguito a verifica delle sue condizione concrete, può presentarsi in condizioni tali da richiedere una variazione del valore standard, che rispecchi miglioramento o peggioramento della condizioni dell'autoveicolo.
Le riviste di settore (### e ### del mese di febbraio 2025 danno una valutazione commerciale dell'autovettura di €. 350,00.
Oltre al valore commerciale del veicolo e sistono, inoltre, tutta una serie di danni accessori , che devono comunque essere considerati al fine di valutare l'effettivo ammontare del danno risarcibile. Tra questi il costo di immatricolazione di una nuova vettura o del passaggio di proprietà di un'auto usata ed il costo relativo alla radiazione e del trasporto tramite autosoccorso presso il demolitore. Tali costi, sulla base del notorio, in via equitativa, vengono quantificati in €. 500,00.
Ne consegue che il danno da risarcire è pari a complessivi €. 850,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall' art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 173 del 13/08/2022 entrato in vigore il ###, sono quindi poste a carico del soccombente ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, di istruzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione (fino a €. 1.100,00) entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1)-dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della ### e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 850,00, oltre interessi come in motivazione; 2)-condanna la ### al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###
causa n. 348/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Mancini