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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21881/2025 del 29-07-2025

... illecitamente appropriati mediante condotte delittuose di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita ai danni di ### - cugina di ### a sua volta dante causa di ### -; condotte in relazione alle quali ### e ### erano stati sottoposti a procedimento penale, conclusosi con il proscioglimento degli imputati dai reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, e con la contestuale condanna degli stessi imputati ai soli effetti civili al risarcimento a ### dei danni da liquidarsi in separata sede; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha affermato che l'appello non vantava alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, avendo il primo giudice correttamente accertato l'efficacia di giudicato della sentenza penale emessa agli effetti civili in favore della parte civile ### e a carico degli imputati, a norma dell'art. 578 c.p.p., salva la concreta liquidazione del danno che il Tribunale di Torino aveva correttamente effettuato, rilevando come, ove fosse mancata la condotta illecita di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita dei #### non avrebbe redatto il testamento olografo con il quale aveva lasciato beni 3 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19135/2023 proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.to ### con domicilio digitale ex lege; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### CASTELLANO e ### con domicilio digitale ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4140/2022 del TRIBUNALE DI TORINO depositata in data ###, nonché avverso l'ordinanza 511/2023 della CORTE D'###, depositata il ###; Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025 dal ### dott. ### ritenuto che: con ordinanza resa in data ###, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., l'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza resa in data ### con la quale il Tribunale di Torino li aveva condannato ### e ### a pagare a ### euro 352.192,36, oltre al rimborso delle spese processuali, somma corrispondente a quanto i convenuti si erano illecitamente appropriati mediante condotte delittuose di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita ai danni di ### - cugina di ### a sua volta dante causa di ### -; condotte in relazione alle quali ### e ### erano stati sottoposti a procedimento penale, conclusosi con il proscioglimento degli imputati dai reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, e con la contestuale condanna degli stessi imputati ai soli effetti civili al risarcimento a ### dei danni da liquidarsi in separata sede; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha affermato che l'appello non vantava alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, avendo il primo giudice correttamente accertato l'efficacia di giudicato della sentenza penale emessa agli effetti civili in favore della parte civile ### e a carico degli imputati, a norma dell'art.  578 c.p.p., salva la concreta liquidazione del danno che il Tribunale di Torino aveva correttamente effettuato, rilevando come, ove fosse mancata la condotta illecita di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita dei #### non avrebbe redatto il testamento olografo con il quale aveva lasciato beni 3 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### alla madre degli imputati ### né avrebbe compiuto quegli atti di disposizione che consentirono agli imputati di appropriarsi delle somme di lei; ciò posto, in assenza di qualsiasi altro congiunto, in mancanza di tali reati, l'intera eredità di ### sarebbe stata devoluta a ### quale unico congiunto in vita e, dunque, erede legittimo della prima e, conseguentemente, per lui, di ### avente causa di ### avverso la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte d'appello, ### e ### propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; ### resiste con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c., artt. 651, 652 e 578 c.p.p. per essere stata illegittimamente ritenuta comprovata l'effettiva sussistenza del nesso causale tra i fatti illeciti ascritti ai ricorrenti stessi e le pretese conseguenze dannose denunciate dalla controparte, a tal fine non essendo sufficiente il solo riscontro della condanna pronunciata a carico degli imputati in sede penale; il motivo è inammissibile; devono essere preliminarmente ritenute inammissibili tutte le censure avanzate dai ricorrenti laddove in ipotesi rivolte avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa ex art. 348-ter dalla corte territoriale, non avendola gli odierni istanti censurata sotto nessun profilo per vizi suoi propri - in quanto unici vizi censurabili in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348-ter c.p.c.-; 4 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### nel merito, varrà considerare che il Tribunale - e la Corte d'appello di conserva - ha espressamente sottolineato la circostanza dell'avvenuta dimostrazione, secondo il criterio del ‘più probabile che non', che, in assenza delle condotte illecite commesse dagli odierni ricorrenti, ### non avrebbe redatto il testamento olografo con il quale aveva disposto beni alla madre degli odierni ricorrenti, con la conseguenza che la relativa eredità, in assenza di altri congiunti, sarebbe stata interamente devoluta a ### unico suo congiunto; allo stesso modo, il Tribunale - e la Corte d'appello di conserva - ha espressamente qualificato comprovato il nesso di causalità tra il danno subito da ### e le condotte di appropriazione indebita degli imputati, non potendo ritenersi questi ultimi titolati a disporre dei beni e ad appropriarsi delle sostanze di ### prima del suo decesso; da qui la prova dell'effettività del danno offerto da ### (e dunque della sua avente causa) e del relativo nesso di causalità con la condotta dei responsabili, odierni ricorrenti; ciò posto, la censura in esame si risolve nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un'impostazione direttamente critica non consentita in sede ###il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di dare il giusto risalto alla corrispondenza con la quale ### aveva dichiarato la propria intenzione di lasciare il proprio patrimonio alla ### e ai suoi figli, nonché di tener conto delle altre circostanze di fatto analiticamente indicate in ricorso; 5 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### il motivo è inammissibile; avendo la corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello in applicazione dell'art. 348-ter c.p.c., l'evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il corrispondente divieto imposto dallo stesso art. 348-ter c.p.c.; con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che, con il testamento olografo dell'8 maggio 2007, ### avesse attribuito alla ### un mero legato, anziché istituirla erede, in contrasto con l'evidente contenuto del negozio testamentario in esame; il motivo è inammissibile; ferma l'inammissibilità della censura in esame, laddove considerata unicamente sotto il profilo tracciato dalla relativa rubrica - riferita al preteso omesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. -, poiché articolata in violazione dell'art. 348-ter c.p.c. nella parte in cui esclude l'invocabilità del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunciata sulla base della medesima norma, va comunque rilevata l'inammissibilità della doglianza in esame anche in considerazione dei soli contenuti sostanziali della censura (volti a contestare il rilevato preteso errore di interpretazione del testamento da parte del giudice di merito), non avendo i ricorrenti tenuto conto del carattere dirimente di quanto espressamente rilevato dalla corte territoriale nella parte in cui ha sottolineato la superfluità di «ogni indagine volta ad acclarare se il lascito disposto con il predetto testamento in favore dei sigg.ri ### debba intendersi a titolo 6 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### di erede o di legato, risultando comunque ormai acclarata la piena responsabilità dei sigg.ri ### per avere indotto la testatrice a redigere detto atto di ultima volontà con volontà viziata, profittando del suo stato di incapacità dovuta a demenza, e quindi per i danni conseguenti alle condotte tutte di circonvenzione pure accertate» ( pagg. 7-8 della sentenza impugnata); si tratta di una specifica sottolineatura diretta a rendere del tutto irrilevante, sotto il profilo risarcitorio, la questione della natura della disposizione testamentaria (legato versus istituzione d'erede): una precisazione destinata non solo a rendere piena giustificazione della condanna al risarcimento del danno estesa anche alle conseguenze di tale profilo della condotta dei danneggianti, ma altresì tale da rendere del tutto irrilevante, poiché priva di interesse, la risoluzione della questione posta in iure con il motivo in esame; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono, in considerazione dell'irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi proposti in questa sede, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, alla controricorrente della somma equitativamente determinata nell'importo di euro 7.000, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nonché per la condanna dei ricorrenti al pagamento alla ### delle ammende della somma equitativamente determinata nell'importo di euro 2.500, ex art. 96, co. 4, c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. 7 Adunanza del 7 luglio 2025 - R.G. n. 19135/2023 - ### Rel. ### inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori come per legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 7.000 ex art. 96, co. 3, c.p.c. e al pagamento, in favore della ### delle ammende, della somma di euro 2.500 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Graziosi Chiara, Dell'Utri Marco

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4906/2025 del 05-09-2025

... nullità del testamento per essere stato frutto di circonvenzione di incapace (con riferimento al punto 3 della sentenza). ### di prime cure, non prendendo in considerazione le risultanze della C.T.U. da cui emergerebbe la possibile condizione di riduzione della capacità cognitiva e volitiva del de cuius (come dedotto nel precedente motivo di appello), avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di nullità del testamento sottoscritto da ### per circonvenzione di incapace. #### rigetto troverebbe le basi nella mancanza, secondo il ### di elementi presuntivi idonei a sostenere la tesi della captazione della volontà, diversamente ritenuti sussistenti secondo parte appellante (quale, a titolo esemplificativo, la patologia invalidante di cui era affetto ### - encefalopatia epatica - impattante soprattutto dal punto di vista cognitivo e neurologico). A ulteriore sostegno dell'asserita circonvenzione del defunto ### da parte degli odierni appellati, parte appellante deduceva l'uso della forma del testamento adottata, cioè il testamento segreto di cui all'art. 604 c.c., la quale “è quella che maggiormente si presta a forzare la volontà del testatore” e inoltre, la circostanza per la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est.  ### ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 8.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), assistito da ### (C.F. ###) in qualità di suo amministratore di sostegno in virtù di decreto del ### tutelare del Tribunale di Velletri del 27.10.2014, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti #### e ### che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale E ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ####, ### della Repubblica 253, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 558/2020 - impugnazione di testamento.  ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. ### per mezzo della tutrice ### (nonna materna dell'attore), nominata con provvedimento del Tribunale di ### in data ###, si rivolgeva al Tribunale citato rappresentando quanto segue. In data ###, a ### decedeva ### padre dell'attore, lasciandolo quale unico erede; poco dopo, in data ###, il notaio ### su richiesta di ### pubblicava il testamento segreto datato 3.10.2011 - ricevuto dallo stesso notaio in data ###- con testo dattiloscritto e recante la apparente sottoscrizione di ### Nel suddetto testamento, oltre all'erede ### venivano individuati i seguenti legatari: ###### inoltre, ### era nominato esecutore testamentario. Ciò premesso, l'erede ### asserendo che la sottoscrizione apposta al testamento segreto fosse apocrifa o frutto di circonvenzione da parte dei legatari e lamentando, al contempo, che le disposizioni in favore dei legatari fossero lesive della sua quota di legittima, conveniva in giudizio i legatari innanzi al Tribunale di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l) dichiarare la nullità o annullare il testamento datato 3/10/2011 di ### pubblicato il ### per incapacità a testare del de cuius con riferimento alla complessità e analiticità delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c., per incapacità di intendere e di volere dello stesso nel momento di redazione del testamento; 2) in via gradata dichiarare la nullità del testamento 03/10/11 ai sensi dell'art. 643 c.p. essendo stato lo stesso frutto del reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore ### ad opera di #### e ### 3) per l'effetto, condannare tutti i convenuti legatari a riconsegnare all'erede tutti i beni assegnati loro per testamento con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius; 4) dichiarare comunque nulle le disposizioni effettuate in favore di ### con il suddetto testamento, e ciò ai sensi dell'art. 598 c.c. (…), anche con riferimento all'art. 115 c.p.c.; per l'effetto condannare ### a consegnare all'erede i beni dal medesimo ricevuti per testamento con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius, e cioè a) negozio in ### 50 MU part. 623 sub 1; b) appartamenti in ### n. 52 MU part. 623 sub 2-3-4; c) due negozi in ### civici 3-4-5-6-7- 8-9 part. 823 fg. 52; d) il trattore già intestato ad ### e) immobili in ### C. da Cigliolo costituiti da fabbricato e terreno circostante in cat. fg. 52 n. 823; 5) dichiarare, per il caso in cui non venisse accertata la nullità o annullato il testamento: A) che gli immobili in ### loc.tà Cigliolo costituiti da terreni e fabbricati in catasto fg. 52 part.lle 39-40-42-43-45-47-271-280-302-303-324-325- 433-510-629 spettano, secondo le disposizioni testamentarie, all'erede ### e pertanto non rientrano nelle attribuzioni a titolo particolare; B) che il locale in ### P.zza ### distinto in catasto fg. MU mappale 34 sub 504, spetta secondo le disposizioni testamentarie all'erede e pertanto non rientra nella attribuzione a titolo particolare; 6) in entrambi i casi condannare ### e ### alla restituzione degli immobili rispettivamente innanzi indicati ai punti A) e B), con autorizzazione ad effettuare presso i ### le conseguenti annotazioni e/o variazioni, con la restituzione dei frutti naturali e civili; 7) condannare ### nella qualifica di esecutore testamentario, a restituire all'erede ### la somma di € 330.962,14 (…), con condanna dello stesso ### al risarcimento dei danni nella misura di € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia; 8) condannare ### nella qualità di esecutore testamentario, al risarcimento dei danni per mancato rendiconto, per violazione delle norme relative allo espletamento della funzione; in particolare, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art.  705 c.c. e per essersi appropriato o aver fatto appropriare da terzi, in violazione della corretta gestione della funzione di esecutore testamentario, ed in evidente conflitto di interessi, di beni assegnati all'erede legittimo, mediante false attestazioni; danni da liquidare anche con criterio equitativo; 9) dichiarare l'inefficacia della condizione apposta nella scheda testamentaria di divieto all'erede di vendere beni fino al compimento del venticinquesimo anno senza l'autorizzazione scritta di ### stante l'evidente conflitto di interessi; in ogni caso, annullare la facoltà concessa al ### anche per essere l'erede assistito da un amministratore di sostegno e, quindi, con l'intervento del Tribunale per ogni alienazione di beni; 10) condannare i convenuti al risarcimento anche dei danni non patrimoniali nel caso di accertata sussistenza di ipotesi di reato da determinare con criterio equitativo”. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle domande depositava, tra l'altro, due cartelle cliniche del deceduto e relazione medica di parte. 
Si costituiva ### con comparsa del 4.4.2013, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di rigettare integralmente le domande formulate dall'attore, confermando la piena validità del testamento di ### In punto di fatto, esponeva che il defunto aveva sempre avuto rapporto conflittuali sia con il figlio ### che con la moglie ### (deceduta prima di ### per motivi economici sfociati in contenziosi giudiziari (depositando al riguardo la copia di una denuncia querela di ### del 2009 nei confronti della ex moglie e del figlio di quest'ultima ### fratellastro di ###. 
Inoltre, rappresentava che ### era rimasto lucido fino alla fine, tanto da intrattenere svariati rapporti amicali e con professionisti, avendo acquistato un immobile poco prima di morite. Contestava anche la lesione della legittima, rappresentando che il patrimonio complessivo del deceduto ammontava a svariati milioni di euro, dei quali solo una parte di circa 1 milione di euro era stata destinata ai legittimari. 
Chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di rigettare integralmente le istanze formulate dall'attore, confermando la piana validità del testamento di ### Con vittoria di spese e compensi professionali. 
Si costituiva in giudizio anche ### (poi deceduto nelle more del processo, con subingresso dell'erede ###, che chiedeva di respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese del giudizio. 
Con atto datato 30.10.2015, interveniva in giudizio anche ### (fratellastro dell'attore), quale amministratore di sostegno dell'attore ### (divenuto maggiorenne poco dopo l'introduzione del giudizio), in forza del decreto del ### tutelare del Tribunale di ### del 27.10.2014, facendo proprie tutte le domande, richieste ed eccezioni proposte con l'atto di citazione e con le successive memorie difensive depositate nell'interesse di parte attrice. 
Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria, nominava quali consulenti tecnici di ufficio l'ing. ### per valutare la consistenza del patrimonio e il valore delle disposizioni testamentarie e il medico legale dott. ### per rispondere al seguente quesito: “previo esame degli atti di causa e, se ritenuto necessario e col consenso delle parti, acquisizione di documentazione medica presso i competenti uffici, dica il c.t.u. se il testatore fosse o meno, all'epoca della redazione del testamento, capace di intendere e volere, ovvero se fosse affetto da infermità tali da implicare una riduzione di tali capacità, o comunque fosse sottoposto a cure sanitarie su questa incidenti, precisando, in tali ipotesi se ed in quali misura tali circostanze avessero implicato una riduzione della citata capacità”. 
All'esito dell'istruttoria (condotta, oltre che con le citate consulenze, in via documentale e con prove testimoniali, con escussione dei testi indicati dalle parti, tra i quali il notaio ### che aveva ricevuto il testamento segreto, i suoi collaboratori e il notaio ### che aveva stipulato la vendita conclusa dall'### poco tempo prima del suo decesso), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2018, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Nelle conclusioni: ### insisteva sull'accoglimento delle conclusioni svolte nella citazione, rinunciando ai soli punti 1) e 2) ovvero alle domande di accertamento della nullità del testamento di ### per non autenticità della sottoscrizione e per violazione delle disposizioni formali di cui agli artt. 605 e 606 c.c.); chiedeva altresì, al punto 11), in via subordinata, di disporre il rinnovo della CTU tecnica relativa alla valutazione dell'asse ereditario con riferimento alla quota di riserva dell'erede, lamentando omissioni, errori, anche materiali, travisamenti, contraddizioni della perizia d'ufficio così come evidenziati nelle osservazioni del CTP geom. Rocca, con rigetto di tutte le domande ed eccezioni avanzate dai convenuti e condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di #### insisteva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedeva: di rimettere la causa sul ruolo istruttorio, ammettere e disporre l'espletamento di tutte le prove articolate nelle note ex art. 183 co. 6 c.p.c.; di disporre la convocazione del C.T.U. dott. ### per essere sentito in contraddittorio con il prof.  ### ed il prof. ### consulenti medici di parte convenuta. ### con ### e ### insistevano per la conferma della validità del testamento di ### con il rigetto di tutte le domande dell'attore.
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 558/2020, in primo luogo, dava atto della rinuncia da parte dell'attore alle domande di nullità del testamento di ### per non autenticità della sottoscrizione e per violazione delle disposizioni formali di cui agli artt. 605 e 606 Con riguardo alle ulteriori domande, in particolare, a quella di nullità del testamento di ### pubblicato dal notaio ### per incapacità a testare e per circonvenzione di incapace, rilevava che, sulla base delle prove acquisite in atti (in particolare, la C.T.U.  psichiatrica eseguita dal dott. ### e tutta la documentazione medico-sanitaria relativa ad ### che, secondo il ### avevano ricevuto pieno riscontro dalle testimonianze rese in corso di causa), doveva escludersi che ### fosse, all'epoca della sottoscrizione del testamento (ottobre 2011), incapace di intendere e volere o comunque incapace a testare. In relazione al secondo profilo, il ### rilevava la mancanza di elementi anche presuntivi idonei a dimostrare la tesi della captazione della volontà del testatore. Inoltre, ritenuta la piena legittimità dei legati in favore dei convenuti in quanto effettuati nell'ambito della quota disponibile dell'eredità, senza lesione della quota di riserva spettante all'erede ### rigettava la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima. Rigettava anche la domanda di nullità ex art. 598 c.c. delle disposizioni testamentarie in favore di ### mancando del tutto la prova che la scheda testamentaria sottoscritta da ### fosse stata redatta o comunque predisposta personalmente dal ### e non potendo essere accolta la tesi di parte attrice sulla mancata contestazione di controparte. Invece, sulla domanda di accertamento della non inclusione nei legati di alcuni beni e conseguente restituzione: accertava e dichiarava che i legati in favore di ### “non ricomprendono i beni siti in ### località ### di cui al foglio 52, mappali 39-40-42-43-45-47-271-280-302-303-324-325- 433-510-629” e, per l'effetto, includeva tali beni nell'asse lasciato ad ### condannando ### alla immediata restituzione di tali immobili in favore dell'attore, previo dissequestro degli stessi; accertava e dichiarava che l'immobile sito in ### piazza ### n. 12, censito al catasto al foglio MU, mappale 34, subalterno 504, “è stato legato al sig. ### che lo detiene legittimamente” e, per l'effetto, ordinava il dissequestro del predetto bene e la sua immediata restituzione all'avente diritto ### Rigettava la domanda di decadenza di ### dall'ufficio di esecutore testamentario, accertando, in ogni caso, la sua cessazione (“### domanda è attualmente priva di interesse e superata dal disposto dell'art. 703, comma 3, c.c., che prevede la durata massima dell'ufficio di un anno dall'accettazione, prorogabile dall'AG per un altro anno massimo; periodo ormai ampiamente trascorso, con conseguente cessazione del ### dall'ufficio di esecutore testamentario”, cfr. pag. 21 sentenza di primo grado); rigettava anche la domanda di nullità/inefficacia della condizione imposta all'erede ### relativamente al divieto di vendita degli immobili del defunto fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Infine, dichiarava inammissibile la domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute, in quanto coperta da giudicato e inammissibile. Quanto alle spese di lite: condannava la parte attrice ### alla refusione, in favore della parte convenuta ### dei 4/5 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 28.000,00, oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante quinto (1/5); condannava la parte attrice ### alla refusione, in favore delle parti convenute ### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 37.863,00, oltre accessori di legge; condannava la parte attrice ### alla refusione, in favore della parte convenuta ### delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 34.142,00, oltre accessori di legge. Quanto alle spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio: poneva le spese della C.T.U.  del dott. ### definitivamente a carico dell'attore; poneva le spese della C.T.U. dell'ing. ### definitivamente a carico dell'attore ### per 4/5 e del convenuto ### per un quinto (1/5).  2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, ### contestava le conclusioni cui era addivenuto il ### di primo grado. 
In particolare, criticava: 2.a) sulla totale incapacità a testare di ### per incapacità di intendere e di volere di cui al punto 2) della sentenza impugnata. ### di prime cure, basando la propria decisione sulla storia clinica di ### (secondo parte appellante, non del tutto affidabile in quanto lacunosa) e su alcuni stralci della C.T.U., avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità del testamento sottoscritto da ### per incapacità a testare del de cuius, ritenendo che il testatore “non fosse affetto da alcuna patologia o infermità che determinasse un decadimento o tanto meno un'esclusione dalle sue capacità cognitive” (cfr. pag. 10 sentenza di primo grado). ###, tenuto conto della fase della malattia allo stato terminale in cui versava il testatore ### e della complessità del contenuto della scheda testamentaria da lui redatta, avrebbe dovuto dichiarare la totale incapacità di comprendere e/o volere il suo contenuto. A sostegno di tale tesi, parte appellante deduceva l'omessa considerazione da parte del ### di prime cure di alcuni stralci della C.T.U. da cui emergerebbe la possibile riduzione della capacità di intendere e volere del de cuius (“È possibile ammettere, per le infermità di cui era affetto, una riduzione della capacità di intendere e di volere del paziente tale da potersi determinare una circonvenibilità di siffatta sorte da provocare uno stato di infermità e inferiorità da renderlo suscettibile di azioni di abuso o di induzione”, pagg. 8-9 atto di citazione in appello); 2.b) nullità del testamento per essere stato frutto di circonvenzione di incapace (con riferimento al punto 3 della sentenza). ### di prime cure, non prendendo in considerazione le risultanze della C.T.U.  da cui emergerebbe la possibile condizione di riduzione della capacità cognitiva e volitiva del de cuius (come dedotto nel precedente motivo di appello), avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di nullità del testamento sottoscritto da ### per circonvenzione di incapace. #### rigetto troverebbe le basi nella mancanza, secondo il ### di elementi presuntivi idonei a sostenere la tesi della captazione della volontà, diversamente ritenuti sussistenti secondo parte appellante (quale, a titolo esemplificativo, la patologia invalidante di cui era affetto ### - encefalopatia epatica - impattante soprattutto dal punto di vista cognitivo e neurologico). A ulteriore sostegno dell'asserita circonvenzione del defunto ### da parte degli odierni appellati, parte appellante deduceva l'uso della forma del testamento adottata, cioè il testamento segreto di cui all'art. 604 c.c., la quale “è quella che maggiormente si presta a forzare la volontà del testatore” e inoltre, la circostanza per la quale la scheda testamentaria ben avrebbe potuto essere stata predisposta da un terzo nella parte dattiloscritta e sottoposta al testatore per la sola firma; 2.c) sul capo della sentenza (al punto 5) che ha respinto la domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità ex art. 598 c.c. delle disposizioni a favore di #### di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità ex art. 598 delle disposizioni testamentarie in favore di #### nell'atto di citazione in primo grado, prospettava che la scheda testamentaria dattiloscritta e sottoscritta da ### fosse stata redatta personalmente da ### così adempiendo all'onere di allegazione gravante sull'attore. Diversamente, ### non avrebbe adempiuto al contrapposto onere di contestazione su di lui gravante in qualità di convenuto, in forza del quale avrebbe dovuto, nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c., prendere una chiara posizione su tal circostanza specifica. A fronte di tale mancata contestazione da parte del convenuto costituito, il ### avrebbe dovuto ammettere i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, senza necessità di ulteriori prove; 2.d) sulla domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute ed al risarcimento dei danni di cui al punto 7) della sentenza impugnata. ### di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario ### alla restituzione delle somme dovute, ritenendola coperta dal giudicato rappresentato dall'ordinanza emessa in data ### all'esito del precedente giudizio R.G. 1894/2011 instaurato in via autonoma da ### (precisamente, secondo il Tribunale, “avendo l'### già proposto in via autonoma principale, la domanda di rendiconto nei confronti del ### conclusasi con ordinanza che non ha approvato il conto, condannando comunque l'esecutore testamentario alla restituzione, in favore dell'erede, di poco più di 12 mila euro e non essendo tale provvedimento stato impugnato da nessuna delle due parti, la richiesta avanzata in questa sede deve ritenersi coperta dal giudicato - per lo meno implicito - del precedente giudizio”, cfr. pag. 20 sentenza di primo grado). In realtà, eccepisce l'appellante che la domanda proposta da ### sarebbe ammissibile e fondata. Innanzitutto, in sede di motivazione, il ### di prime cure avrebbe fatto erroneamente riferimento al procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., quando invece, nel caso di specie, avrebbe dovuto inquadrarlo nel diverso istituto degli “esecutori testamentari” di cui agli artt. 700 ss. c.c. e, quindi, avrebbe dovuto applicare la disposizione di cui all'art. 709 c.c. Alla luce di tale norma (“###. 709 c.c. non prevede alcuna approvazione da parte del ### del conto della gestione, conto che l'esecutore testamentario deve rendere esclusivamente agli eredi. (…). Infatti, l'espletamento dei doveri dell'ufficio di esecutore testamentario non è soggetto, in mancanza di espressa previsione legislativa, ad autorizzazione giudiziaria. (…). ### dunque, non compie valutazioni sui rendiconti eventualmente depositati dall'esecutore testamentario. Il rendiconto di quest'ultimo, secondo l'attuale ordinamento, va reso agli eredi e solo a loro”, pag. 31-31 atto di citazione in appello), il procedimento conclusosi con la suddetta ordinanza sarebbe stato irrituale. ### lamentava altresì l'erroneità della sentenza, nella parte in cui affermava che il procedimento conclusosi con l'ordinanza del 15.7.2013 sarebbe stato da instaurato dall'### quando invece era stato introdotto da ### (pag. 32 atto di citazione in appello) e non si era svolto in contraddittorio con l'erede ### (“ tutto, il procedimento instaurato innanzi il Dott. ### per l'esame del conto, non si è svolto nel contraddittorio con l'erede che, nello stesso, non era costituito”, cfr. pag. 32 atto di citazione in appello). In ogni caso, l'appellante deduceva come il giudicato avrebbe coperto solo la pronuncia relativa all'ordine di restituzione della somma che ### avrebbe indebitamente trattenuto, ma non il resto della domanda risarcitoria (“quand'anche si volesse sostenere la tesi del Tribunale secondo cui la domanda dell'### sarebbe coperta dal giudicato dell'Ordinanza del ### in fase di disapprovazione del rendiconto, il ne bis in idem avrebbe avuto effetti limitatamente alla restituzione del saldo contabile del rendiconto, ovvero nel capo ove “ordina a ### l'immediata consegna in favore di ### della somma di € 12.734,18” (pag. 33 citazione in appello); pertanto, ### sarebbe legittimato a chiedere nel presente giudizio la rimanente somma pari a euro 181.630,58, ovvero l'importo di euro 194.364,76 (saldo accertato in sede di consulenza contabile derivante dalla differenza tra le entrate dichiarate per euro 358.702,53 e le uscite documentate pari a euro 164.337,77) detratta la somma di euro 12.735,18, già restituita da ### dopo qualche mese dalla pubblicazione della suddetta ordinanza. Infine, l'appellante lamentava la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto il ### avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'esecutore ### al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. dell'importo di euro 100.000,00, il cui comportamento avrebbe integrato il reato di appropriazione indebita aggravata; 2.e) sul capo della sentenza (punto 4) che ha escluso la lesione della legittima. ### di prime cure avrebbe erroneamente statuito sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, pronunciandosi così ultra petita in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. ### domanda non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, avendovi parte attrice rinunciato per mancanza di interesse, il ### avrebbe dovuto intenderla come implicitamente abbandonata; 2.f) sulla domanda di accertamento di non inclusione nel legato a favore di ### del negozio in ### P.zza ### civico n. 12 (di cui al punto 6 della sentenza impugnata). ### di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di petizione ereditaria formulata da parte attrice, la quale chiedeva la condanna dell'allora convenuto ### alla restituzione dell'immobile sito in ### piazza ### n. 12. Nello specifico, il ### rilevato che il testatore ### fosse incorso in un evidente errore materiale nell'indicare il bene oggetto di legato (avendo egli indicato l'immobile sito in ### piazza ### n. 8, del quale però non aveva la proprietà e, pertanto, non poteva disporne) e ritenendo che tale bene fosse comunque individuabile senza equivoci (cioè l'immobile sito in ### piazza ### n. 12), riteneva tale errore emendabile e dunque valida ed efficace la disposizione testamentaria a titolo particolare, ai sensi degli artt. 625 co. 2 e 1367 c.c., ordinando l'immediata restituzione del bene all'odierno appellato ### in quanto nel suo legittimo possesso. ### lamentava l'improprio richiamo agli artt. 625 co. 2 e 1367 c.c. Diversamente, il ### avrebbe dovuto far riferimento alla disposizione di cui all'art. 651 co. 1 c.c., secondo cui “il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo”. 
Siccome nessuna dichiarazione in tal senso risulterebbe dal testamento impugnato o da altri scritti, la disposizione testamentaria avente come oggetto di legato l'immobile sito in ### piazza ### n. 8, particella 622 sub 1, foglio MU, sarebbe irrimediabilmente nulla; 2.g) richiesta frutti civili. ### di prime cure, a fronte della domanda attorea di condanna alla restituzione dei terreni e fabbricati siti in #### e dell'immobile sito in #### n. 12, a carico rispettivamente di ### e ### (accolta limitatamente ai beni detenuti dal ###, avrebbe dovuto condannare questi ultimi anche alla restituzione dei frutti naturali e civili. 
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività e/o esecuzione della sentenza di primo grado: di dichiarare la nullità o annullare il testamento datato 3.10.2011 di ### pubblicato il ###, per incapacità a testare del de cuius anche con riferimento alla complessità e analiticità delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 591 co. 2 n. 3 c.c., per incapacità di intendere e di volere dello stesso nel momento di redazione del testamento; in via gradata, di dichiarare la nullità del suddetto testamento ai sensi dell'art. 643 c.p.  essendo stato lo stesso frutto del reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore ### ad opera di #### e ### per l'effetto, condannare tutti i convenuti legatari a riconsegnare all'erede tutti i beni assegnati loro per testamento, con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius. Chiedeva di dichiarare comunque nulle le disposizioni effettuate in favore di ### con il suddetto testamento ai sensi dell'art. 598 c.c., anche con riferimento all'art. 115 c.p.c.; per l'effetto, condannare ### a consegnare all'erede i beni dal medesimo ricevuti per testamento con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius, e cioè: “a) negozio in ### 50 in catasto fg. MU part. 623 sub 1; b) appartamenti in ### 52 in catasto fg. MU part. 623 sub 2-3-4; c) 2 negozi in ### civici 3-4-5-6-7-8-9 in catasto part. 823 foglio 52; d) il trattore già intestato ad ### e) immobili in ### C.da ### costituiti da fabbricato e terreno circostante in catasto foglio 52 part. n. 823; condannare altresì ### a pagare all'erede l'importo dei frutti dell'immobile in loc.tà ### da restituire secondo la sentenza di primo grado nella misura che la Corte vorrà determinare”. ### già esecutore testamentario, a restituire all'erede ### la somma di euro 181.630,58 nella misura così ridotta; con condanna dello stesso ### al risarcimento dei danni nella misura di euro 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia. ### tutti i convenuti al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, da determinare con criterio equitativo, nel caso di accertata sussistenza di ipotesi di reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 643 e 185 c.p.  e 2059 c.c. ### a consegnare all'erede ### il locale in #### n. 12, con il pagamento dei relativi frutti nella misura di euro 270,00 al mese ad iniziare dalla data di apertura della successione sino all'effettiva consegna. Respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dai convenuti. Con condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, comprese le spese di C.T.U.  3. Si costituiva in giudizio ### contestando quanto ex adverso dedotto e proponendo appello incidentale avverso la medesima sentenza, limitatamente al capo di sentenza relativo ai legati disposti in proprio favore. In particolare, criticava: 3.a) errata interpretazione letterale della disposizione testamentaria. ### di prime cure, sulla base di una erronea interpretazione del dato letterale della disposizione testamentaria (che troverebbe riscontro nella perizia a firma Dott. ###, avrebbe ritenuto che la stessa si limitasse al bene catastalmente indicato dal testatore ### ovvero il fabbricato, comprensivo del terreno pertinenziale, censito al foglio 52, particella 823, con esclusione di tutti gli altri terreni circostanti. ### l'appellante incidentale, invece, ### avrebbe voluto disporre in favore di ### di due diverse unità immobiliari, caratterizzate però da una unitarietà in quanto entrambe adibite ad azienda agricola: il fabbricato distinto al foglio 52, particella 823 (che catastalmente comprende la costruzione e la relativa corte pertinenziale), più tutti i terreni circostanti, censiti al foglio 52, particelle 39, 40, 42, 43, 45, 47, 271, 280, 302, 303, 324, 325, 433, 510 e 629; 3.b) omessa e insufficiente ricostruzione della volontà del testatore. ### di prime cure, piuttosto che limitarsi alla mera lettura della disposizione testamentaria proposta dal C.T.U., avrebbe dovuto ispirarsi “ad una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci, non dovendo, il testamento, necessariamente contenere le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce” (cfr. pag.  30 atto di citazione in appello). 
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello proposto da ### e, in accoglimento dell'appello incidentale, di “dichiarare che i legati in favore di ### ricomprendono i beni siti in ### di cui al F. 52 mappali 39-40-42-43-45-47- 271-280-302-303-324-325-433-510-629”. In via subordinata, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado. Con ordine alla competente ### dei ### di cancellare le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.  4. Si costituivano in giudizio ### e ### eccependo preliminarmente l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, concludevano chiedendo di confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario Avv. ### Chiedeva ancha la condanna dell'appellante principale ex art. 92 c.p.c. 
Si costituiva in giudizio ### contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, di rigettare l'appello poiché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.  5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2020, con ordinanza depositata in data ### la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 8.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 6. ### principale va rigettato. 
In ordine alla censura sub 2.a), va premesso che la decisione del Tribunale di ### in composizione collegiale si fonda sull'esame attento ed unitario di quanto complessivamente acquisito al fascicolo processuale, con particolare riguardo alla CTU depositata dal dott.  ### il ###, alla documentazione sanitaria riferibile al deceduto ### raffrontate in modo critico alle consulenze dei consulenti di parte.  ### di tale materiale consente di ritenere, anche a giudizio di questa Corte, che non vi siano prove idonee a supporto della tesi sostenuta dall'appellante ### sulla incapacità di intendere e di volere del testatore. Tesi quest'ultima basata, essenzialmente, sulla CTP del dott. ### (secondo il quale “il #### nel periodo compreso tra 08 luglio - 13 ottobre 2011 risultava in una condizione psichica tale da scemare grandemente la capacità di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni nonché da togliere la capacità di manifestare la propria volontà”), su una lettura parziale della CTU e su alcune presunzioni di scarso peso. 
Con riguardo alle patologie che affliggevano il deceduto, è pacifico che lo stesso soffriva di encefalopatia epatica correlata a epatocarcinoma multifocale, patologia per la quale era stato ricoverato in più occasioni in strutture sanitarie, come presso l'ospedale ### di ### (dal 28 maggio del 2011 al 15 luglio 2011). Tali problematiche minavano il fisico dell'### ma non risultano aver inciso sulla sua capacità di intendere e di volere. La certificazione ospedaliera (v. relazioni datate 8.6.2011 e 15.7.2011) nulla dice in tal senso, dando atto, piuttosto, di discrete condizioni generali, nonostante la patologia tumorale. ### il CTU “è possibile ammettere per le infermità di cui era affetto, una riduzione delle capacità di intendere e di volere del paziente tale da potersi determinare una circonvenibilità di siffatta sorte da provocare uno stato di infermità e inferiorità da renderlo suscettibile di azioni di abuso o di induzione” (profilo richiamato dallo stesso appellante per fondare la sua critica) ma, otre a prospettare tale eventualità, in concreto il dott. ### non accertava la riduzione delle capacità psichiche dell'### In aggiunta alla documentazione medica acquisita che, come anticipato, non evidenzia problematiche tali da far scemare la capacità dell'### di orientarsi e di autodeterminarsi, sono stati escussi i due notai che hanno professionalmente seguito l'### poco prima del suo decesso. 
Il notaio ### ha stipulato, per conto dell'### quale acquirente, la compravendita per atto pubblico datata 19 settembre 2011 di un immobile sito in ### al prezzo di euro 200.000,00, dichiarando il professionista, all'udienza del 9.4.2018, univocamente e chiaramente, di non aver percepito alcun profilo di incapacità nell'### anche il notaio ### nel ricevere il testamento segreto di poco successivo, specificava che l'operazione era durata circa 20 minuti (circostanza di cui dava atto anche nel verbale), nel corso dei quali non aveva percepito elementi incidenti in negativo sulla lucidità del testatore, dato confermato anche dai suoi segretari in udienza (v. testimonianze del suo collaboratore ### e della segretaria notarile ### che, all'udienza del 14.05.2018, dichiarava “### aveva predisposto una propria busta nella quale aveva già inserito la scheda testamentaria. Il sig. ### lo conoscevo di vista; in quella occasione ricordo che ci aveva chiamato lui per la consegna del testamento ed aveva detto espressamente che si trattava delle sue ultime volontà, manifestando espressamente la volontà che venisse mantenuto segreto”) che hanno tutti confermato la ricezione del testamento di ### a seguito della chiamata telefonica dello stesso testatore per prendere appuntamento con il notaio. ### teste escusso all'udienza del 9.4.2018 (il venditore dell'immobile acquistato con l'atto del notaio ### meno di un mese prima del decesso) affermava di non aver ravvisato nel comportamento dell'### alcuna anomalia. Il dipendente di banca ### escusso come teste, confermava che ### era ben consapevole di quello che stava facendo mentre incassava un ingente importo in denaro contante, dichiarando al dipendente di doverlo consegnare al venditore per l'acquisto dell'immobile del settembre 2011. Come preme evidenziare, si tratta di dichiarazioni univoche, puntuali, convergenti e altamente affidabili in quanto provenienti da soggetti equidistanti dalla vicenda giudiziaria. Come già affermato dal ### di prime cure, le prove dichiarative sono del tutto in linea con la CTU e la documentazione medica che non evidenziano problematiche psichiche che, quindi, vanno escluse, con conferma della capacità del testatore di comprendere la realtà circostante e di autodeterminarsi. 
In ordine alla doglianza 2.b (nullità o annullamento del testamento per circonvenzione di incapace) e a quella connessa sub 2.c), le stesse non hanno trovato idoneo riscontro.  ### richiama presunzioni (la complessità della scheda testamentaria; la natura del testamento segreto; la vicinanza temporale tra la redazione e la consegna al notaio del testamento segreto; la successiva consegna della scheda testamentaria da parte del ### al notaio) che non sono né gravi, né precise nè concordanti ai fini della prova della circonvenzione. 
Sostiene l'appellante che il testamento “contiene un'elaborata distribuzione di legati a più persone (guarda caso parenti e amici del convenuto ### delle quali si indicano con minuziosità le generalità e la residenza, descrivendo ### i beni assegnati con l'indicazione delle singole località, i numeri civici, e persino i dati catastali. b) nomina un esecutore testamentario (guarda caso proprio lo stesso ### sicuramente autonominatosi per tenere sotto controllo l'erede minore e lucrare vantaggi a favore proprio e della propria famiglia).  c) contiene una clausola di limitazione alla alienazione dei beni dell'erede sino al compimento del 25mo anno di età; d) attribuisce (guarda caso) ai legatari tutti i beni commerciali di maggior valore, con cospicue e stabili rendite locatizie”.  ### “elaborata distribuzione”, in realtà, è solo un elenco dei beni di ### (peraltro, non sempre identificati con i dati catastali) assegnati alle persone più vicine al testatore oltre che all'unico erede ### Non v'è dubbio che, per verificare le critiche dell'appellante, il tenore del testamento de quo debba essere messo in correlazione alla personalità dell'### A tal riguardo, il defunto, in vita, si era dimostrato un attento e capace commerciante, in grado di accumulare una fortuna di svariati milioni di euro. Poco prima del decesso ### nonostante la patologia tumorale, aveva deciso di fare un ultimo investimento, acquistando un immobile a ### (v.  documentazione in atti e testimonianza del notaio ### già citata), recandosi anche in banca per incassare un importante somma di denaro in contanti (v. testimonianza del dipendente di banca) da consegnare al venditore. Tutte circostanze che esplicitano come il testatore avesse dimestichezza con le operazioni immobiliari e fosse pienamente consapevole, fino all'ultimo, del proprio patrimonio, tanto da volerlo incrementare. Il tenore del testamento segreto, quindi, è del tutto coerente alle concrete capacità del testatore. 
Per altro verso, la situazione di fatto richiamata dall'appellante, che lamenta come ### fosse seguito, quotidianamente, dai legatari (in sede di testimonianza, ### nonna materna e tutrice dell'appellante ### affermava che “### che un giorno mi raccomandai a mio genero di stare attento a non firmare niente; ciò avvenne quando era già tornato a ### dopo il ricovero di ### da allora però non riuscii più a parlarci perché strillava soltanto e piangeva, come mi ha confermato anche la badante ### quest'ultima mi disse che chiamava ### (il figlio)”), non comprova la volontà di questi ultimi di evitare i contatti dell'### con il figlio, rimanendo una mera congettura della ### l'ipotizzato isolamento del deceduto, forzatamente tenuto lontano dai parenti. 
Piuttosto, l'unico dato pacifico è quello della cura quotidiana dell'### ad opera dei ### del ### di ### provvedendo questi ultimi ad assumere due badanti e a disporne periodicamente ricoveri per accertamenti ospedalieri. 
Né il notaio ### ed i suoi collaboratori constatavano alcuna pressione o induzione sull'### all'atto di ricevere il testamento segreto: come anticipato, era stato lo stesso testatore a prendere appuntamento con il notaio per consegnare le sue ultime volontà. 
Quanto alla asserita mancata contestazione da parte di ### nei suoi atti processuali, della circostanza asserita da ### sulla asserita redazione da parte del ### del testamento segreto nella parte dattiloscritta, dalla lettura complessiva delle difese di ### (v. la comparsa di risposta dell'aprile 2013 e quella conclusionale del 25.9.2018) emerge la netta negazione dell'assunto della parte attrice, avendo sempre insistito il ### per la validità e genuinità del testamento oltre che per l'assenza di pressioni esterne atte a influenzare il de cuius a proprio favore. In assenza di prova certa, quindi, sull'ipotizzata redazione del testamento dattiloscritto da parte di terzi, la doglianza va rigettata, dovendosi ribadire l'autenticità della sottoscrizione del testatore (avendo l'appellante rinunciato, in primo grado, alla contestazione sulla firma apocrifa). 
Del tutto erroneamente, quindi, l'appellante afferma in gravame che “### quindi, tre elementi di fatto: infermità mentale del de cuius, contesto da cui emerge il suo isolamento dai familiari, forma rara di testamento e l'espressione finale (a+b+c+d) che costituiscono quegli elementi fortemente significativi da costituire la prova per presunzione di cui agli artt. 2727 cc. del fatto che il de cuius è stato indotto per circonvenzione a sottoscrivere il testamento in oggetto”. Come detto, non vi è prova né dell'infermità mentale del testatore (ma solo delle gravi patologie epatiche di ### né dell'isolamento dell'### ordito dai legatari; quanto alla scelta di redigere un testamento segreto, essa, di per sé, non fa presumere alcuna circonvenzione. In conclusione, il testamento risulta espressione della volontà libera e spontanea del testatore, non risultando comprovate le supposte pressioni e/o suggestioni esterne. 
Quanto alla censura sub 2.d) relativa alla domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute oltre che al risarcimento dei danni, giova richiamare, preliminarmente, l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data ### all'esito del precedente giudizio R.G. 1894/2011. ### giudizio era scaturito dalla contestazione effettuata dall'erede ### alla richiesta di approvazione del rendiconto della gestione proveniente da ### quale esecutore testamentario. 
Premesso che il giudizio civile di rendimento dei conti di cui all'art. 709 c.p.c. è disciplinato, sul pianto procedurale, negli artt. 263, 264 e 265 del c.p.c., nel caso in esame il ### incaricato nominava, quale consulente tecnico, il rag. ### che, con la relazione depositata in data ###, riscontrava l'assenza di idonei documenti giustificativi della gestione del ### Il Tribunale, quindi, sulla base di tale relazione, con la citata ordinanza del 2013 non approvava il rendiconto (“..Rilevato come l'indagine contabile abbia evidenziato che, pur addebitando le spese di dubbia attendibilità, il saldo attivo avrebbe dovuto risultare pari ad euro 162.283,20 a fronte del bel minor importo a credito risultante” (…); inoltre, condannava ### alla restituzione all'erede ### della ### somma di euro 12.734,18 (unico importo accertato come spettante all'erede) e, con riguardo alle residue contestazioni dell'erede sulla presunta appropriazione indebita, disponeva la trasmissione degli atti alla ### presso il Tribunale di ### che, all'esito delle indagini preliminari, contestava al ### il reato ex art. 646 c.p. per essersi appropriato di beni dell'erede, nella qualità di esecutore testamentario, procedimento i cui sviluppi non sono stati resi noti alla Corte. 
Al contempo, la Corte va rimarcato come, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado ### non contestava, in modo sufficientemente circostanziato, alcuna appropriazione indebita, focalizzando le sue critiche, in tutti gli atti processuali, sulla supposta circonvenzione di incapaci. Quindi, le domande restitutorie/risarcitorie qui reiterate, sono inammissibili perché ampliano il thema decidendum, risultando, in ogni caso, priva di adeguato riscontro l'ipotesi della appropriazione indebita, anche in assenza di dati informativi sul prosieguo del citato procedimento penale. Come preme evidenziare, l'ordinanza del 2013, fatto salvo l'importo di euro 12.734,18 per il quale ### era stato condannato al pagamento a favore l'erede (tempestivamente pagato all'erede), non può rappresentare titolo legittimante la richiesta, reiterata in questa sede, di condanna del ### al pagamento dell'ingente somma richiesta; tanto è vero che, già in primo grado, con l'ordinanza giudiziale dell'8.3.2016 era rigettata la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c., avanzata da ### il ###, difettando alcun accertamento giudiziale fondante il diritto di ### al risarcimento e/o alla restituzione. 
Sulla doglianza (2.e), che contesta al Tribunale di essersi pronunciato sulla lesione della legittima extrapetita, giova segnalare come l'analisi complessiva degli atti depositati nell'interesse di ### e del contegno processuale di quest'ultimo non evidenzia che la relativa domanda, pacificamente svolta con la citazione, sia stata rinunciata, anche implicitamente. Al contrario, la domanda di riduzione era espressamente riproposta (v. memoria ex art. 183 co. 1, c.p.c.) chiedendo l'attore, in sede istruttoria, ammettersi CTU “al fine di valutare l'asse ereditario e accertare il valore dei beni assegnati ai legatari e quelli residuati per l'erede al fine di verificare se sia stata lesa la quota di riserva”. Inoltre, nelle memorie conclusionali, l'attore chiedeva “il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con altro perito al fine della decisione della domanda di riduzione dei legati” (comparsa conclusionale punto VI “azione di riduzione”). Del tutto correttamente, quindi, il ### di prime cure si pronunciava in merito escludendo la lesione. A tal fine, si richiama la perizia contabile che escludeva il superamento, da parte delle disposizioni testamentarie in favore dei legatari, del limite della quota disponibile, escludendo alcun pregiudizio alla quota spettante all'erede ### Precisamente, il consulente, con un computo logico e documentato - come tale, condiviso anche da questa Corte-, individuava il valore dell'asse ereditario in oltre nove milioni di euro (9.183.556,89); conseguentemente, quantificava la quota di riserva in euro 4.592.000,00. Posto che il valore dei legati lasciati ai convenuti era valutato ammontare a complessivi euro 1.742.900,00, può affermarsi, con ampio margine (il valore complessivo dei beni legati non supera la metà della quota disponibile), l'assenza di lesione della legittima.  ### in ordine alla contestazione (2.f) sul legato a ### le critiche dell'appellante principale non sono meritevoli di accoglimento. 
Dalla mera lettura del testamento emerge, in modo inequivoco, la volontà di ### di legare a ### tre negozi e non due, come sostiene l'appellante. Del resto, l'esame complessivo del testamento segreto, poi, evidenzia che il locale al civico 12 di ### non risulta oggetto di altra disposizione testamentaria incompatibile con il lascito a ### mentre il testatore aveva incluso, in modo sufficientemente specifico e univoco, tutti i beni del suo patrimonio. 
Peraltro, è emerso che il locale al civico 12, recante l'insegna con il nome “Arpaia”, era gestito, quando l'### era ancora in vita, proprio da ### circostanza che, sul piano indiziario, conferma la volontà del testatore di lasciare anche questo immobile al ###
Infine, sulla doglianza 2.g), la domanda relativa alla condanna di ### al pagamento dei frutti è stata formulata da ### in modo generico ed astratto. ### non forniva alcun elemento sulla redditività potenziale dei beni del deceduto ### pur essendo onerato in tal senso. In assenza di elementi acquisiti al fascicolo processuale sulla produttività di tali cespiti (circostanza che osta anche a una liquidazione equitativa), la domanda va rigettata.  7. ### l'appello incidentale di ### è privo di pregio. 
Le doglianze ai punti 3.a) (errata interpretazione letterale della disposizione testamentaria) e 3.b) (omessa e insufficiente ricostruzione della volontà del testatore) si focalizzano, entrambe, sul legato a favore del ### Diversamente da quanto sostenuto in gravame, in ordine ai beni immobili siti in località ### oltre a quanto affermato dal ### va richiamato il chiaro tenore letterale della disposizione testamentaria. La mera lettura di quest'ultima non consente di estendere il legato, oltre che al fabbricato principale e alla relativa area pertinenziale, anche ai terreni circostanti, giacchè il testatore disponeva: “lascio al sig. ### (…) proprietà sita in ### alla ### costituita da fabbricato più terreni circostanti così come recintati part. 823 foglio 52”, senza altro specificare. Per altro verso, non trova riscontro la tesi del convenuto che, ipotizzando trattarsi di un compendio unico adibito ad azienda agricola, vorrebbe includere nel legato ulteriori terreni (censiti al foglio 52, particelle 39, 40, 42, 43, 45, 47, 271, 280, 302, 303, 324, 325, 433, 510 e 629), posto che il CTU ing. ### ha affermato, anche a seguito di apposito sopralluogo, trattarsi di immobili a sé stanti e autonomi, in ordine ai quali non può ravvisarsi un collegamento con quello oggetto di legato. ### da parte del testatore del termine “terreni” al plurale, quindi, va inteso come richiamo generico agli spazi aperti inclusi nell'unità immobiliare recintata sub part. 823.  8. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono compensate per 1/4 tra l'appellante principale e quello incidentale, mentre per i residui 3/4 (valutato il valore delle rispettive domande) sono poste a carico di ### Quest'ultimo va condannato, altresì, al pagamento delle spese di lite nei confronti degli appellati, secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.000.001,00 e inferiore a euro 2.000.000,00, senza la fase istruttoria.  PQM.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 558/2020 nei confronti di ##### e ### e sull'appello incidentale proposto da ### nei confronti di ##### e ### avverso la medesima decisione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. rigetta l'appello principale; 2. rigetta l'appello incidentale; 3. compensa per un quarto le spese di lite tra l'appellante principale e quello incidentale, ponendo a carico di ### le spese dei residui tre /quarti liquidandole in euro 19.521,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; 4. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida: in euro 24.064,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in favore degli appellati ### e ### con distrazione all'antistatario avv. ### difensore di entrambi; in euro 24.064,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in favore di ### 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenuta il #### est.

causa n. 2499/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Franca, Garufi Caterina

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 15092/2025 del 30-10-2025

... Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 27/08/2020) o di una circonvenzione d'incapace (Cass. Sez.2, Sentenza 10609 del 28/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Tornando alla fattispecie in esame è evidente la estraneità della conclusione del contratto alla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice, e che non si tratta né di un “reato in contratto” né di un contratto concluso come effetto diretto della commissione del reato; né risulta il concorso nel reato dell'altro contraente o che il contratto per sé stesso abbia prodotto effetti dannosi nel patrimonio della società ### non risultando in particolare la inadeguatezza del prezzo pattuito, 60.000 €, che peraltro ### ha documentato, senza contestazioni, di avere corrisposto (doc. 21 att.); in ogni caso si deve ricordare che per l'ipotesi del conflitto di interessi del rappresentante la legge prevede solo l'annullabilità del contratto (art. 1394 c.c.). Per queste ragioni la domanda di accertamento della nullità deve essere rigettata. 8. E' sorta nel corso del giudizio una questione relativa alla titolarità delle opere ricomprese nel ### Tale questione ha origine dalla seguente affermazione, contenuta nella (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale nelle persone dei magistrati: Dott. #### rel.  ###ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 61951 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.01.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  tra ### S.r.l., P.IVA e C.F. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, ###ra ### corrente in 20123 Milano, alla ###. Petrarca n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ATTORE e SIAE, Società ### ed ### P. IVA ###, con sede ####### della ### n. 30, in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ##### C.F. ###, rappresentate e difese dal prof. avv. ### OGGETTO: diritto d'autore conclusioni per parte attrice: ### e quanto alla costituzione della signora ### dichiarare la nullità della comparsa di costituzione della stessa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento vertendo la causa su soggetti giuridici diversi da quelli posti a fondamento delle ragioni della controparte; accertare che la domanda svolta dalla signora ### è una domanda riconvenzionale e, conseguentemente, dichiarare tardiva la stessa con il conseguente rigetto della medesima; ###: accertata e dichiarata l'illegittimità della ### - Società Italiana degli ### ed ### a sospendere la ripartizione dei proventi dell'intero catalogo di proprietà della ### S.r.l., per l'effetto condannare la ### - Società Italiana degli ### ed ### medesima a versare a favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ###ra ### la somma prudenzialmente determinata in € 15.000,00 (diconsi quindicimila/00), oltre interessi ex art. 1284 VI co., c.c. e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito della verifica di tutti i rendiconti della ### relativi a ciascun semestre non liquidato a favore della ### S.r.l. dal 2019 alla data dell'emananda sentenza; ###: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della signora ### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186 bis c.p.c., considerato che la signora ### ha riferito di essere titolare solo della quota pari al 25% della ### sas (cedente del catalogo ### a favore della ### S.r.l.) contenenti le canzoni di cui al doc.  5, condannare la ### - Società Italiana degli ### ed ### a versare a favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ###ra ### tutte le somme derivanti da tutti i proventi dei brani non rientranti in quelli elencati al doc. 5) (c.d. catalogo “HOXHA”) e facenti parte, invece, del catalogo di esclusiva proprietà dalla ### S.r.l., nonché il residuo importo (pari al 75%) dei proventi derivanti dal catalogo ceduto dalla #### sas (cedente del catalogo “HOXHA” a favore della ### S.r.l.) contenenti le canzoni di cui al doc. 5 essendo la signora ### unicamente titolare della minor quota del 25% delle quote societarie della cedente il catalogo oggetto di causa; ### con salvezza dei compensi professionali e refusione delle spese.  conclusioni per parte convenuta: - Nel merito: respingere le domande avanzate da ### nei confronti di ### in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.  - In via subordinata nel merito: fermo il corretto operato di ### accertare la effettiva titolarità del credito ad oggi ammontante ad euro 7.541,53, e di quello che verrà maturato in futuro derivante dallo sfruttamento del “### Hoxha” oggetto della cessione tra ### e ### dando disposizioni alla ### in ordine alla liquidazione all'avente diritto e/o al mantenimento della misura cautelare di sospensione. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.  conclusioni per il terzo chiamato in causa: in via principale: previo accertamento della nullità della vendita/cessione del ### ai sensi dell'art. 1418 c.c., accertare e dichiarare il diritto dalla sig.ra ### al conseguimento dei proventi ### (precedenti, presenti e futuri) sia in quanto socia, sia in quanto titolare esclusiva dei brani che la medesima ha acquistato dal sig. ### (doc. 5 e, per l'effetto, rigettare la domanda della ### in via subordinata: rigettare la domanda della ### siccome infondata per tutti i motivi sopra esposti, ordinando alla ### di provvedere alla liquidazione dei proventi in favore della sig.ra ### In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.  ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 
La società ### ha citato in giudizio ### - Società Italiana degli ### ed ### con atto notificato l'11.10.21, deducendo l'illegittimità della sospensione da parte di questa della liquidazione in suo favore dei proventi di un catalogo musicale (di seguito il “Catalogo”) cedutole da “### S.a.s. ### e ### di ### con atto del 20 marzo 2013 (di seguito la “Cessione”).  ### premesso di avere disposto la sospensione della liquidazione dei proventi in applicazione dell'art.104 del proprio regolamento a seguito di reclami proposti dall'artista ### (nota come ###, ne ha richiesto la chiamata in causa, rilevando che questa era parte nel contenzioso richiamato dai reclami e vantava un diritto suscettibile di essere pregiudicato dall'accoglimento della domanda attorea, e di non avere alcun interesse se non quello di pagare all'effettivo titolare.  ### la chiamata in causa, ### si è costituita in giudizio proponendo domanda di accertamento della nullità della ### e di accertamento del proprio diritto ai proventi ### relativi al ### 2. 
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti: il giudice istruttore all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha invitato ### a depositare estratto dei diritti autoriali maturati relativi al ### maturati in favore dell'avente diritto, ha disatteso la richiesta di prova per testi proposta da parte attrice ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.  3.  ### della domanda di nullità della ### proposta da ### è logicamente prioritario. 
Di tale domanda la difesa di ### ha eccepito l'inammissibilità per tardività, qualificandola come riconvenzionale. In realtà ### al momento in cui ne è stata disposta la chiamata in causa non era destinataria di alcuna domanda proposta dalle parti principali, e la sua presenza nel presente giudizio si fonda esclusivamente sull'esigenza di accertare il diritto da questa vantato in contraddittorio con l'attore, essendo stata chiamata in causa proprio al fine di consentirle di fare valere le proprie ragioni contro ### in questo quadro si inserisce coerentemente la domanda diretta a fare valere l'invalidità della ### 4. 
La vicenda contenziosa richiamata dai reclami trasmessi da ### a ### e posta a fondamento della domanda di nullità: il signor ### socio accomandatario, e dunque amministratore, di ### s.a.s ### e ### di ### & C., imputato del reato di cui all'art. 2625 comma 2 cod. civ, perché occultando i documenti contabili ovvero con artifizi consistiti nell'inviare le convocazioni dell'assemblea sociale ad indirizzi errati ovvero fornendo risposte evasive alle richieste di documentazione contabile, impediva o comunque ostacolava lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio accomandante ### cagionando alla stessa un danno almeno pari agli utili dichiarati ai fini reddituali e non distribuiti dal 1997 al 2011 e pari ad € 20.586,90, è stato condannato alla pena, sospesa, di sei mesi di reclusione ed al pagamento in favore della parte civile ### di una provvisionale di 10.000 €, con sentenza del Tribunale di Milano dell'11.12.2015 (doc. 3 att.), confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 23.02.18 (doc. 4 att.); con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 23.05.18 (doc. 2 att.) è stato disposto il sequestro conservativo su beni immobili dell'imputato sino a concorrenza dell'importo di 10.000 €; la Corte di Cassazione con sentenza n. 13903/19 del 29.03.19 (doc. 5 att.) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ### il procedimento di esecuzione promosso dalla parte civile contro il ### è stato dichiarato estinto con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27.02.19 doc. 6) per rinuncia del creditore, successivamente al pagamento dell'importo dovuto (doc. 23 att.).  ### ha presentato ulteriore denuncia contro il ### che il GIP del Tribunale di Milano con ordinanza del 30.04.21 ha archiviato rilevando che i fatti denunciati potevano configurare il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., per il quale non era stata proposta tempestiva querela (provvedimento allegato alla nota di ### del 28.05.21, doc. 22 ###.  5.  ### deduce la nullità della ### ex art. 1418 c.c., in quanto costituisce gli estremi del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c. - a questo proposito fa riferimento all'ordinanza di archiviazione del GIP - trattandosi di un atto di disposizione dei beni sociali (il ### posto in essere dall'amministratore della ### (il sig. ### al fine di arrecare un ingiusto profitto a sé (ossia, alla ### di proprietà della figlia e dallo stesso amministrata di fatto), e che ha causato un danno patrimoniale sia alla società da lui amministrata, che è stata posta in liquidazione senza la distribuzione di utili, che alla socia accomandante. 
A questo proposito valorizza quei passaggi della decisione della sentenza penale che si riferiscono all'accertamento del danno, quale elemento costitutivo della fattispecie penale, nei quali il Tribunale rileva che il ### costituiva il solo bene produttivo della società, la quale era stata costituita in funzione della sua gestione, e che la ### aveva determinato inevitabilmente la sua liquidazione, e dubita, pur senza avere esperito alcun accertamento al riguardo, sulla congruità del corrispettivo pattuito, pari a 60.000 €.  6. 
La difesa di ### rileva che ### non ha esercitato alcuna azione finalizzata alla revocazione della ### la quale comunque sarebbe prescritta, essendosi limitata a richiedere il sequestro conservativo volto ad ottenere il pagamento della provvisionale, che il sig. ### non ha mai fatto parte della propria compagine sociale o rivestito cariche amministrative, che i propri soci sono ### figlia di ### anche amministratrice (solo dal 2014, da data successiva alla cessione), e ### e che al momento della ### era amministrata dalla sig.ra ### Conclude che il ### è definitivamente entrato nel suo patrimonio e che essa è l'unico soggetto che abbia il diritto di riscuotere i proventi distribuiti da ### 7. 
Si deve premettere che la sentenza penale non fa stato fra le parti del presente giudizio. Anche a prescindere da questo pare difficile comprendere, al di là della formulazione letterale di singoli passaggi della motivazione, come la ### possa rientrare, anche sulla base di una interpretazione finalistica dell'art. 2625 c.c., nell' attività di “impedimento” all'attività di controllo ascritta al #### piuttosto essa si deve considerare come una delle vicende della società che è stata sottratta al controllo del socio. In ogni caso nessun elemento concreto è stato allegato nel presente giudizio sulla illiceità della condotta della parte acquirente. 
In generale si deve ricordare che la tradizionale regola sulla rilevanza negoziale dei motivi illeciti porta a riconoscere che quando, in una vicenda negoziale, si inserisce una condotta illecita unilaterale (cioè solo una delle parti versat in re illicita, mentre l'altra ne è solo vittima, o comunque rimane estranea alla condotta illecita) l'illecito unilaterale non incide sulla validità civilistica del contratto o può incidere sulla stessa con effetti diversi dalla nullità, ad esempio la annullabilità per dolo dei contratti stipulati a seguito di una truffa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7468 del 31/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13566 del 26/05/2008).  ### della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la sanzione della nullità, pur non prevista testualmente dal codice civile, si impone solo quando il reato commesso da una delle parti merita particolare riprovazione, in considerazione del bene giuridico leso, così giustificandosi la più severa soluzione adottata per i contratti che siano conseguenza di una estorsione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 27/08/2020) o di una circonvenzione d'incapace (Cass. Sez.2, Sentenza 10609 del 28/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008).
Tornando alla fattispecie in esame è evidente la estraneità della conclusione del contratto alla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice, e che non si tratta né di un “reato in contratto” né di un contratto concluso come effetto diretto della commissione del reato; né risulta il concorso nel reato dell'altro contraente o che il contratto per sé stesso abbia prodotto effetti dannosi nel patrimonio della società ### non risultando in particolare la inadeguatezza del prezzo pattuito, 60.000 €, che peraltro ### ha documentato, senza contestazioni, di avere corrisposto (doc. 21 att.); in ogni caso si deve ricordare che per l'ipotesi del conflitto di interessi del rappresentante la legge prevede solo l'annullabilità del contratto (art. 1394 c.c.). 
Per queste ragioni la domanda di accertamento della nullità deve essere rigettata.  8. 
E' sorta nel corso del giudizio una questione relativa alla titolarità delle opere ricomprese nel ### Tale questione ha origine dalla seguente affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione di ### “La società [### era stata costituita per gestire ed incassare i proventi derivanti dalla ### dal repertorio musicale della sig.ra Oxa (d'ora in poi, il “### OXA”), unico asset produttivo della società, nel quale sono compresi brani di cui la sig.ra ### oltre ad essere l'interprete, è l'esclusiva titolare (per averle acquistate dal sig. ### suo dante causa ed ex marito .” ### sostiene dunque che il ### comprenda opere a lei cedute dal sig. ### e che non sono mai state trasferite ad ### Tali opere sarebbero quelle indicate nel doc. 5 ### che però è un semplice elenco di brani privo di valore negoziale. 
In tale affermazione la difesa di ### ha voluto vedere la ammissione dell'assenza di qualsiasi diritto in capo ad ### sulle altre opere ricomprese nel #### ha replicato “che i brani indicati nel nostro doc. 5, ancorché compresi nel catalogo ceduto (illegittimamente e senza autorizzazione alcuna) dalla ### alla ### erano e sono di titolarità esclusiva della sig.ra ### che le aveva acquisite dal sig. ###”; sicché di una parte delle opere ### sarebbe titolare in quanto socia e di una altra parte in via esclusiva in virtù dell'acquisto dal sig.  ### Al di là di quella che appare una forzatura da parte della difesa della attrice, rimane il fatto che l'affermazione appare intrinsecamente contradditoria, non essendo dato comprendere come sia possibile che del ### che pacificamente costituiva un asset della società ### potessero fare parte opere di cui titolare esclusiva continuava ad essere ### In ogni caso questa ha omesso di allegare il possesso di un titolo di proprietà su queste opere opponibile alla società ###
Si deve concludere sul punto che questa affermazione, rimasta allo stato di mera asserzione, è del tutto inconcludente rispetto all'affermazione di un diritto di ### esclusivo o meno, su opere ricomprese nel ### 9. 
Si deve dunque riconoscere in capo a ### la titolarità dei diritti ricompresi nel ### Tale accertamento determina la condanna di ### al pagamento dei proventi sinora maturati. 
La causa non verte essenzialmente sulla quantificazione di detti proventi ma parte attrice ha proposto una richiesta di condanna specifica ed il giudice istruttore di conseguenza ha richiesto a ### il deposito dell'estratto dei proventi relativi al ### cui la convenuta ha provveduto. 
Risulta così che per le opere del ### “Hoxha” sono accantonati - a far data dalle operazioni di ripartizione del 2° semestre 2019 all'11.12.23 - proventi ammontanti alla somma totale di € 12.757,63, al netto delle quote di spettanza ### La convenuta ### deve essere condannata al pagamento di detto importo nonché al pagamento degli ulteriori importi maturati sino alla data della decisione. 
Non di meno si deve rilevare, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, come la condotta di ### sia immune da rilievi.  ### che ### sono associate alla ### e come tali si sono obbligate al rispetto delle norme statutarie e regolamentari interne (art. 5 dello Statuto e 16 Reg. Gen.). ### ha pertanto accettato che ### in via di autotutela, possa sospendere eccezionalmente e per gravi motivi i proventi, secondo quanto previsto dall'art. 104 Reg. Gen.: “Eccezionalmente e qualora sussistono gravi e giustificati motivi, il ### può sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione del conto”.  ### ha dato prova di aver assunto il provvedimento di sospensione con grande diligenza e solo a seguito dell'invio della documentazione comprovante l'esistenza di un contenzioso avente ad oggetto la gestione del “### Hoxha” ed ha sospeso le quote editoriali solo nel giugno 2020 (doc. 15 ###, ossia allorquando ha avuto la prova documentale delle contestazioni in essere e del riconoscimento in favore della ###ra ### di un danno quale parte offesa. 
A questo proposito si deve considerare che nonostante le reiterate richieste trasmesse da ### la sospensione è stata disposta solo dopo che questa ha inviato le sentenze penali, quindi non prima della comunicazione di ### del 21 febbraio 2020 (doc. 14 ### , alla quale risultano allegate sia le sentenze che l'ordinanza di sequestro conservativo. 
Pare evidente che le sentenze, per la natura del reato accertato, per la rilevanza che nella motivazione veniva assegnata alla ### per la possibilità che da esse poteva trasparire, di una sua invalidazione, o della sussistenza di una pretesa risarcitoria o restitutoria nei confronti della acquirente, giustificavano, in una prospettiva di autotutela, la sospensione della liquidazione del conto.  10. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della chiamata in causa la quale deve essere condannata in applicazione del criterio della causalità alla loro rifusione sia in favore della attrice sia in favore della convenuta, mentre devono essere compensate nel rapporto fra ### e ### in favore di questa, in considerazione della sua posizione di neutralità e di quanto rilevato nel paragrafo precedente.   P. Q. M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando; condanna la convenuta ### ed ### al pagamento in favore della attrice ### S.r.l. della somma di € 12.757,63, e degli ulteriori proventi relativi alle opere incluse nella cessione da ### S.a.s. ### e ### di ### a ### S.r.l. sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto; rigetta le domande proposte dal terzo chiamato ### condanna il terzo chiamato ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### S.r.l. e di ### che liquida per ciascuna in € 10.860,00 , oltre #### rimborso spese generali; compensa le spese di lite fra ### S.r.l. e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'8.10.25.   ### dott. ### dott.

causa n. 61951/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vittorio Carlomagno, Giuseppe Di Salvo

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Tribunale di Forlì, Sentenza n. 613/2025 del 17-10-2025

... testamento olografo per tre particolari motivi: 1) Per circonvenzione di incapace, in quanto il testamento sarebbe stato redatto da persona vittima del reato di circonvenzione di incapace, imputabile al convenuto; 2) Per incapacità naturale della testatrice; 3) Per errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c.. Viene da ultimo dedotta l'indegnità a succedere del convenuto ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. (4). Vertendosi in tema di impugnazione del testamento olografo, in primo luogo, occorre richiamare l'istituto del testamento olografo: questo, ai sensi dell'art. 602 c.c., deve “… essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Dunque, ai sensi della suddetta disposizione, il testamento (leggi tutto)...

testo integrale

N° 1611/2020 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ - ### - Il Tribunale collegiale di ### così composto: dott. ### - Presidente dott.ssa ### - giudice relatore dott. ### - giudice nella camera di consiglio del 17.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1611 del ### degli ### dell'anno 2020 avente ad oggetto “### di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, promossa da ### nata a #### il ###, residente in ####, via ### n° 60, c.f.  ###, rappresentata e difesa per mandato professionale in calce all'atto di citazione dall'avv. ### Fisc. ### del foro di ### elettivamente domiciliata in #### G. Sozzi n° 27, presso lo studio del suddetto difensore; -attrice nei confronti di ###, nato a ####, il ###, residente in ####, via ### n° 1135, c.f. ###, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. ### del foro di ### (C.F. ###); - convenuto e con l'intervento volontario di ### nato a #### il ###, residente in ####, via W.A. Mozart n° 4, c.f. ###, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ### Fisc. ### e ### Fisc. ###, entrambi del foro di ### elettivamente domiciliato in #### n° 3, presso lo studio dei suddetti difensori; - intervenuto ### Con “### di trattazione scritta d'udienza e di precisazione delle conclusioni” depositate in data 24 giugno 2025 l'attrice ### e parte intervenuta ### hanno così concluso chiedendo “### l'###mo Tribunale di ### ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge): In via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità del testamento olografo del 4 giugno 2015 in atti, perché redatto da soggetto vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. e art. 1418 c.c. In subordine: annullarsi detto testamento a norma dell'art. 624 c.c., ovvero perché effetto di errore e/o dolo. Quindi, per l'effetto delle suddette declaratorie di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o indegnità a succedere, preso atto della rinuncia alla eredità di ### dichiararsi aperta la successione ab intestato ad ogni effetto di legge, condannando il #### (o suoi aventi causa) a restituire all'eredità, tra gli altri beni relitti, l'immobile attualmente detenuto senza titolo, corrispondente alla quota di 5/6 della unità distinta al ### del Comune di ### al F.109 n. 1032 sub 17, ### p.###-T-1-2 cat. A/3 V.10,5 E.1.057,45 ed al F.109 n. 3034 sub 1, ### p.T cat. C/6 Mq.11 E. 48,86. E per l'effetto di quanto sopra, ordinarsi al ### dei ### la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli medio tempore contro il convenuto e quindi in danno degli eredi, con esonero da responsabilità. In via istruttoria, in revoca parziale della Ordinanza non ammissiva del 15 luglio 2022, intendendo gli esponenti assolvere all'onere che gli incombe in questa sede di reiterare le richieste istruttorie pretermesse, così da non ritenersi abbandonate ma anzi riproponibili in caso di impugnazione, si insiste per la ammissione dei capitoli di prova testimoniali non ammessi tra quelli di sottoelencati (di cui alle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, co. VI, c.p.c.), se del caso epurati da eventuali esposizioni giudicate di tipo valutativo, suggestivo e/o negativo, ferma restando la ammissibilità di convincimenti personali o apprezzamenti che non sia possibile scindere - come nella fattispecie - dalla deposizione dei fatti (Cass., 27 marzo 1990, Cass., 2 gennaio 2001, n. 5): 1) vero che, tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, a seguito della morte del figlio ### avvenuta il ### a causa di una fulminea malattia incurabile, e nel 2012 a seguito della morte della propria madre, sig.ra ### è iniziato un continuo e progressivo deterioramento delle condizioni psico -fisiche di ### (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 2) vero che a seguito di tali eventi luttuosi, ### cominciava ad indossare abiti usurati, sporchi, non lavati da mesi, smettendo di curare la propria persona e la propria abitazione, nutrendosi - con discontinuità - presso i bar di ### (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 2-bis) vero pertanto che, nel descritto contesto di spazio e tempo, ### mutava le proprie abitudini di vita, da sempre improntate alla cura ### del proprio aspetto e della propria abitazione (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 3) vero che dalla fine del 2014 ### interrompeva i pagamenti delle forniture di luce, acqua e gas, rimanendo per mesi senza il riscaldamento ed acqua calda, salvo richiedere ospitalità alla sorella ### per trascorrere la notte nella cameretta degli ospiti, godere di un pasto e riscaldarsi; 4) vero che, in tale contesto, ### rifiutava ogni altra proposta di aiuto da parte dei fratelli ### e ### motivo per il quale questi ultimi si determinarono a contattare i servizi sociali, nel novembre 2015; 5) vero dunque che, «perlomeno dal 2014 in poi», ### «si mostrava degradata, di impressionante magrezza, sporca, denutrita, abbandonata a sé stessa, con impoverimento del linguaggio e ripetitività delle frasi», come testualmente si legge nella ### sub doc. n. 4, pag. 4 ss.  che si esibisce; 6) vero che, dalla fine del 2014 in poi, la casa di abitazione di ### in ### era priva di luce elettrica, con utenze ### staccate, polvere ovunque, quadri (dipinti ad olio su tela di ### tra cui ### per fatto notorio uno dei grandi ### del ###) rimossi dalle pareti, gioielli in oro ed argenterie sparite, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, tavola sempre apparecchiata allo stesso modo per settimane, mancanza di acqua calda per lavarsi etc.  (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 7) vero che, dalla fine del 2014 in poi, ### usciva di casa in camicia da notte, contrariamente alle proprie abitudini, per intrattenersi in giardino o per una passeggiata intorno a casa; 8) vero che ### durante tutto l'anno 2015, ogni volta che le veniva offerto un supporto quotidiano, rifiutava l'aiuto dei familiari ed amici, ai quali la stessa ### riferiva (in svariate occasioni) che ### si sarebbe occupato di ogni cosa e sarebbe andato a vivere da lei; 9) vero che, nel corso dell'anno 2015, nonostante la sparizione di quadri dalle pareti o delle argenterie e preziosi in oro (anelli, bracciali e orecchini), alla domanda (tra gli altri: della sorella ### dell'### nella ### del cognato ### della ex nuora ### etc.) sulla destinazione di tali beni, ### riferiva dapprima di averli portati a far valutare, ma in realtà non sapeva che fine gli stessi oggetti avessero fatto; 10) vero che la sig.ra ### amica di famiglia ### che ne frequentava la casa almeno due volte a settimana, ha visto, verso la fine del 2014, due ragazzi entrare a bordo di una auto all'interno del giardino della abitazione di ### utilizzando, per entrare, un telecomando; 11) vero che i due ragazzi (uno dei quali con felpa di colore scuro e cappuccio a coprire il volto) entravano quindi in casa di ### e ne uscivano con un oggetto di forma rettangolare custodito in un panno bianco, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura; 12) vero che, facendo ritorno a casa propria, lungo la strada ### vedeva uno dei due ragazzi che poco tempo prima aveva visitato la casa di ### uscire senza nulla in mano da un “### -oro” che si trovava in viale ### nella zona di ### del ### di ### 13) vero che, nei giorni successivi, ### rivedeva lo stesso ragazzo che era uscito dal “###oro” presso la casa di ### dalla quale ultima apprese che lo stesso ragazzo si chiamava ### e che aveva intenzione di andare ad abitare lì con lei per darle affetto e supporto; 14) vero che, in data ###, ### aveva accompagnato ### presso la ### di ### di ### filiale di ### del ### dove otteneva dalla stessa ### la delega per operare sul conto corrente n. 544668, ivi aperto dall'anziana vedova, oltre all'uso del bancomat; 15) vero che in data #### accompagnò ### presso lo studio del ### di ### per una consulenza in materia testamentaria; 16) vero che in data ###, senza previo appuntamento, presso lo stesso studio notarile fu lasciato in consegna il testamento olografo redatto da ### in pari data del 04/06/2015, pubblicato dallo stesso ### già l'anno successivo, il ###, come da verbale che si esibisce sub doc. n. 7); 17) vero che in data #### accompagnò di nuovo ### presso lo stesso studio del ### di ### per una consulenza riguardante la donazione della casa di abitazione in ### della stessa ### in favore dello stesso donatario ### 18) vero che in occasione di tale ultimo consulto, ### fu dissuasa dal ### dr.ssa ### a privarsi in vita della propria casa di abitazione e la donazione non fu così stipulata; 19) vero che, in data ###, ### aveva ottenuto da ### la delega per operare sul conto corrente n. 544668 della stessa ### come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 20) vero che il funzionario di banca, ### nella occasione provò a dissuadere la sig.ra ### ma la delega in questione fu disposta in favore di ### a seguito di insistenza nella richiesta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A.  ### che si esibisce; 21) vero che nella stessa occasione ### chiese il rilascio di un bancomat che, appena rilasciato, venne subito consegnato dalla stessa ### nelle mani di ### (il quale aveva accompagnato ### in banca), come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 22) vero che nello stesso periodo di tempo (marzo - maggio 2015) venne anche richiesto un prestito in favore di ### dell'importo di euro 5.000,00, come da verbale di s.i.t.  sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 23) vero che tale prestito fu concesso dalla banca a condizione che in garanzia ### canalizzasse la propria pensione sul conto corrente c/o la stessa banca erogante, cosa tuttavia mai avvenuta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 24) vero che, nel periodo in questione (estate 2015), in almeno una occasione ### aveva prelevato dal conto corrente di ### presso lo sportello bancario di CRC la somma di euro 1.000,00, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 25) vero che in una successiva occasione ### si presentò allo sportello della stessa banca con la sorella ### per un prelievo e in quella circostanza non venne rinvenuto il saldo atteso, per un ammanco di euro 2.000,00, somma che il ### aveva consegnato a mani dello zio ### come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 26) vero che, a distanza di pochi giorni dalla concessione del suddetto finanziamento bancario, mentre era in pausa dal lavoro la direttrice di banca ### (che aveva erogato lo stesso finanziamento a fronte della promessa della canalizzazione della pensione di ### in garanzia) notava nel parcheggio nei pressi del bar del ### di ### del ### in compagnia dello zio ### come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 27) vero che nella occasione il ### e il ### appena si avvidero di ### tentarono di dileguarsi, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 28) vero che nel novembre 2015 i servizi sociali, dopo le segnalazioni dei familiari e di ### presero in carico la situazione di ### come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 29) vero che, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale ### il medico curante dott.ssa ### si presentava presso l'abitazione di ### 30) vero che, nella occasione, il medico curante riscontrò che la casa di ### era invasa dal fumo per il tentativo di accendere il camino per scaldarsi, con utenze ### staccate, polvere ovunque, quadri rimossi dalle pareti, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, come da doc.n. 9 che si esibisce; 31) vero che nella occasione il medico consigliò una valutazione neurologica, per il sospetto di un quadro depressivo e/o sviluppo di deterioramento cognitivo di ### come da certificato medico che si esibisce sub doc. n. 9 e del quale si richiede conferma; 32) vero che, all'esito della visita neurologica cui sottopose ### il 1° febbraio 2016 il dott. ### dimise la seguente diagnosi: «### personologica. Il soggetto può essere sottoposto al rischio di rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne», come da certificato medico che si esibisce sub doc. n. 8 e del quale si richiede conferma; 33) vero che la dr.ssa ### nella procedura di A.d.S. n. 229/2016 R.G., dopo aver visitato ### nel maggio 2016, così concluse la propria ### di ### «è presente affabulazione, tendenza ad eludere i chiarimenti sulla sua situazione patrimoniale e sulle persone che l'aiutano, assumendo atteggiamenti infantili ed abbandonandosi talora a lunghe confabulazioni. Ritengo sia persona fragile che può facilmente rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne per cui ha necessità di un ### di ### che l'aiuti ad affrontare i problemi concreti (pagamento delle utenze, gestione del denaro, vendere ed acquistare beni), si prenda cura di lei, provveda a compiere le azioni necessarie per la gestione della vita e dei beni nonché valutare l'impatto delle relazioni sociali sul quotidiano», come da doc. n. 7, fascicolo P.A. ### che si esibisce chiedendone conferma; 34) vero che, durante la visita presso il citato #### raccontava bugie, storie fantastiche, mostrando di non conoscere il valore del danaro, come quando avrebbe dovuto pagare le bollette del gas, affermando di essere andata in banca a pagarle, senza tuttavia ricordare alcun tipo di pagamento; 35) vero che ### nei primi giorni di presa in carico da parte dei ### sociali - fine novembre 2015 - rifiutava i servizi di supporto domiciliare affermando che l'amico ### aveva promesso che sarebbe andato a vivere con lei, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; vero che, successivamente, necessitando di aiuto e dal momento che ### non era presente o rispondeva al telefono di rado, ### si convinse ad accettare i servizi di supporto, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A.  ### che si esibisce; 37) vero che ogni qualvolta l'assistente sociale ### si presentava in casa di ### la stessa usava proporre in regalo i suoi beni, per ringraziare o assicurarsi una nuova visita, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce; 38) vero che l'addetta alle pulizie si presentava a casa di ### sempre accompagnata dalla assistente sociale ### per timore che l'anziana potesse elargire i suoi beni personali, proposta che normalmente veniva fatta con insistenza da parte di ### a chiunque la visitasse, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A.  ### che si esibisce; 39) vero che i riscontravano che ### negli ultimi mesi del 2015, «non era in grado di gestire l'aspetto burocratico delle sue faccende ed era facilmente raggirabile», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 40) vero che i ### riscontravano che a ### negli ultimi mesi del 2015, «### farle un sorriso ed era capace di concedere qualunque cosa a chiunque», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. ### che si esibisce (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 41) vero (oppure no) che, come si legge alla pagina 80 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto T.  ### il “primo atto di intervento” dell'### di ### di ### in persona dell'avv. ### fu di diffidare e/o vietare a ### di frequentare l'abitazione di ### ovvero di farle visita; 42) vero che, come testualmente si legge nella Ordinanza del GIP del 3.11.2017 che si esibisce sub doc.n. 4, «dopo una assidua frequentazione (che aveva illuso l'anziana sull'appoggio) del ### quest'ultimo ha diradato le sue visite e comunque lasciato la ### in uno stato di assoluto degrado» (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 43) vero che, dopo l'intervento dei ### sociali e l'attivazione della ### di sostegno, ### era affranta dal fatto che nonostante chiamasse ripetutamente ### lui non rispondesse più al telefono (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 44) vero che, dopo l'intervento dei ### sociali e l'attivazione della ### di sostegno (inizio 2016), ### ha smesso di fare visita o di contattare ### 45) vero che, nell'estate del 2015, di ritorno dalla vacanza in montagna, ### ed il marito ### notavano che l'autovettura ### classe A in proprietà di ### era sparita dal cortile di casa; 46) vero che, preoccupati di un possibile incidente, ### ed il marito ### (che abitavano al piano terra della medesima bifamiliare) chiesero a ### cosa fosse accaduto e perché l'automobile ### non fosse parcheggiata al solito posto; 47) vero che nella occasione ### rispose che l'autovettura era stata venduta da ### il quale entro pochi giorni ne avrebbe consegnata una nuova; 48) vero che, pochi giorni dopo, in sostituzione della ### A di ### era comparsa una ### 600, immatricolata nell'anno 2000, targata #### poi abbandonata per mesi nel cortile di casa di ### coperta di polvere e sporcizia, con le gomme lisce, priva di bollo e assicurazione; 49) vero che, nei mesi successivi, su richiesta di ### l'auto in questione venne rimossa dal cortile di ### ma “a spinta” da ### e dallo zio ### in quanto il motore della autovettura non ripartiva; 50) vero (oppure no) che la autovettura ### A di ### nel momento in cui fu come sopra venduta, «era completamente senza manutenzione, senza tagliandi, senza distribuzione, senza gomme» come riferito da ### in sede di esame di imputato, come da trascrizioni di udienza sub doc. n. 10, che si esibisce; 51) vero che nel mese di febbraio 2016 ### zio di ### si rivolse alla agenzia ### di ### per mettere in vendita la casa di ### 52) vero che l'incarico alla agenzia immobiliare del febbraio 2016 non ebbe seguito, dal momento che fu scoperto, da parte della stessa agenzia, che ### era sottoposta ad amministrazione di sostegno; 53) vero che la eventualità di una vendita della casa di ### col coinvolgimento del geom.  ### fu valutata per la prima volta nel mese di maggio 2016, nell'ambito della procedura di ### di sostegno, come da istanza al Giudice Tutelare del 20 maggio 2016 che si esibisce sub doc. n. 21; 54) vero che ### e ### hanno avuto conoscenza del testamento della sorella ### in favore di ### soltanto dopo la pubblicazione del medesimo avvenuta in data 14 novembre 2016 (doc .n. 7); 55) vero che, dopo la morte di ### ma prima di conoscere detto testamento in favore del ### M.C. ### aveva già informato i fratelli ### ed ### che comunque avrebbe rinunciato alla eredità di cui ### dispose con testamento olografo del 10 giugno 2012; 56) vero che nel 2015, ### ad integrazione della sua pensione di circa € 1.000,00 mensili (n. ###), ricevette l'accredito mensile di ulteriori € 664,98 (pensione n. ###) per la reversibilità della pensione del marito ### deceduto il ###; 57) vero che l'### per gli arretrati - dovuti dal gennaio 2014 - il ### corrispose in unica soluzione a ### la somma di € 8.816,36, come da estratto conto di ### che si esibisce sub doc. n. 23; 58) vero che verso la fine del 2014 ### conosce per la prima volta ### un giovane totalmente estraneo alla famiglia e che mai fino a quel momento l'aveva conosciuta e frequentata. Si indicano come testimoni, salvo altri indicarne, anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati dal convenuto ed ammessi: sui capitoli dal n. 1 al n. 9 compreso: ### via ### della ### n. 18 - ####; ### via G.M. 
Mitelli, n. 11/6 - Bologna ###; ### via ### n. 154 - ####; sui capitoli dal n. 10 al n. 13 compreso: ### via ### n. 154 - ####; sui capitoli n. 14 nonché dal n. 19 al n. 27 compreso, ### via ### 160 - ####; sui capitoli dal n. 15 al n. 18 compreso, ### dott.ssa ### via ### della ### n. 1 - ####; sul capitolo n. 3, nonché dal n. 28 al n. 31: ### via A. Contarini, n. 80 - ####; sui capitoli dal n. 29 al n. 31 compreso: dott.ssa ### via G. Matteotti, n. 25 - ####; sul capitolo n. 32: dott. ### c/o ### della Romagna; sul capitolo n. 33: dott.ssa ### v.le Roma, 328/B - ####; sui capitoli dal n. 35 al 40, nonché sui capitoli n. 43 e n. 44: ### via A. 
Contarini, n. 80 - ####; sul capitolo n. 41: avv. ### C.so A. Diaz, n. 49 - ####; sul capitolo n. 42: #### e ### sul capitolo n. 44: ##### e ### sui capitoli dal n. 45 al n. 50 compreso: ##### sui capitoli dal 51 al n. 52 compreso: ### c/o ###re ### via C. Battisti, 52 - ####; sul capitolo n. 53: ### e geom. ### via ### n. 39 - ####; sui capitoli dal n. 54 al n. 58 compreso: ### e ### Fontana”. 
Con “### autorizzate di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 24 giugno 2025 il convenuto ### ha così concluso “### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, ### previa riforma in parte qua dell'ordinanza 15/7/22, ammettere prova per interrogatorio formale dell'attrice ### e dell'intervenuto ### nonché per testimoni, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “### che?”: 1) le chiavi dell'immobile di ### n. 62 a ### già di proprietà per i 5/6 della de cuius ### ed oggetto della presente controversia dalla data di decesso di quest'ultima (10/10/16) e sino al 16/3/21 sono state detenute da ### e ### 2) la situazione dei beni mobili presenti nell'immobile per cui è causa e di cui al capitolo che precede sino dalla data di decesso della de cuius ### (10/10/16) e sino al 16/3/21 è quella descritta nei verbali di inventario 16/3/21 e 20/3/21 come da docc. “20” e “21” che si rammostrano alla parte/testimone per conferma; 3) ### venne accompagnato da ### nei locali della società ### srl; 4) ### ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ### srl dalla fine del 2014 all'inizio del 2015; 5) per l'attività lavorativa svolta ### ha percepito retribuzione; 6) nel 2016 ### manifestò intenzione di vendere l'immobile di ### n. 62 a ### affidando l'incarico al #### 7) in data ###, 27/3/15 ### ebbe personalmente a recarsi presso l'esercizio commerciale “### srl” di ### a ### alienando alcuni oggetti, come da documento n. “4” che si rammostra alla parte/testimone per conferma; 8) ### ebbe ad alienare alcuni dipinti a firma di ### a ### il quale ebbe a consegnare nelle mani della prima il prezzo dell'acquisto; Lei ebbe a visitare ### su incarico dei ### di ### i quali Le fecero presente che c'era un giovane che stava frequentando la di Lei abitazione; 10) all'atto di elaborare la Sua relazione Lei ebbe ad approfondire la stessa con valutazioni di pertinenza medico-legale su insistenza dei ### 11) l'assetto cognitivo della ###ra ### era di un cut-off di 26,3 su 23,8 12) Lei ebbe a ricevere incarico di assistere e difendere ### nella procedura per nomina di A.d.S. già pendente innanzi al Tribunale di ### con il n. di R.G. 229/16; 13) Lei ha incaricato la Dott.ssa ### di redigere elaborato peritale sulla persona di ### 14) successivamente Lei ha rinunciato all'incarico professionale di assistenza e difesa tecnica di ### avendo appreso della sussistenza ragioni di incompatibilità rispetto ad ### srl contro la quale Lei aveva agito in precedenza; 15) Lei ha visitato ### in data ### su incarico dell'Avv. ### 16) Lei ha ripetuto visite domiciliari in assenza di avvertimento della ###ra ### 17) Lei ha somministrato alla ###ra ### testistica i cui esiti sono che alla stessa venne riconosciuto un punteggio ### di 28.5/30 rispetto ad un parametro di riferimento (età e scolarizzazione) pari a 26.8/30, nonché un Q.I. totale di 115, verbale di 116 e di performance di 110. Si indicano quali testimoni: a) ### su tutti i capitoli; b) ### su tutti i capitoli; c) ### sul capitolo “7”; d) ### sul capitolo “8”; e) #### sui capitoli “9”, “10” ed “11”; f) #### sui capitoli “12”, “13” e “14”; g) ###ssa ### sui capitoli “15”, “16” e “17”. Per la denegata ipotesi di ammissione del capitolato e dei testi di parti attrice/intervenuto, si chiede, sin da ora, che sui medesimi capitoli vengano sentiti A ### e/o A ### i testimoni di parte convenuta così come indicati; nonché i testimoni avversari sui capitoli di cui alla memoria 183 VI n. 2 cpc del 18/6/21. ### ma A ### e/o A ### si reitera istanza affinchè i testimoni di parte convenuta così come indicati nella memoria 18/6/21, e pertanto: a) ### b) ### c) ### d) ### e) #### f) #### g) ###ssa ### nonché, per la denegata ipotesi di ammissione dei testimoni di parte attrice/intervenuto di cui alle rispettive memorie 17/6/21, affinchè gli stessi testimoni avversari vengano sentiti a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte convenuta 18/6/21. 
Relativamente alla espletata C.T.U., e previa riforma in parte qua della ordinanza 16/4/25, si ribadisce istanza affinchè al C.T.U. ### Caminiti vengano sottoposti i seguenti ### - dica il CTU se nel caso di specie la supposta “fragilità personologica” sia un dato caratteriale della sig.ra ### o se egli la ravvisi come possibile in quanto legata al progredire dell'età senile, dica il C.T.U. se le visite - rispettivamente, della ###ssa ### del #### e della ###ssa ### - siano (o meno) state inquadrate come cronologicamente compatibili rispetto al tempus di redazione del testamento; - altrettanto, inquadrato cronologicamente l'intervento della ###ssa ### dica il C.T.U. se le di Lei valutazioni peritali risultino essere state sinotticamente poste a confronto con quelle dei ###ri ### anche alla luce al maggior numero di somministrazione di tests psicodiagnostici ed al maggiormente articolato approfondimento (anche in tema di visite domiciliari); - dica il C.T.U. se la riscontrata diagnosi di ### assenza di deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato possa legittimare una antitetica sussistenza di “fragilità personologica”.  ###, - in via preliminare e/o pregiudiziale, stante la carenza di interesse ad agire e conseguente carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice ### dichiarare inammissibile l'azione da questa radicata tramite atto di citazione notificato per il tramite del servizio postale in data ###; - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento di ### per tardività rispetto ai termini di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 Cod. Proc. Civ.; - in via di subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma iv ### Proc. Civ., dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo ex art. 164 comma ### Proc. Civ. e per violazione del disposto di cui all'art. 163 nn. 3) e 4) Cod. Proc. Civ. risultando omessi od assolutamente incerti i requisiti di cui al n. 3) (“determinazione della cosa oggetto della domanda”), ovvero n. 4) (“mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”), espressamente dichiarandosi di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avviene senza sanatoria alcuna al solo fine di vedere dichiarata tale nullità; - in via di gradato subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione sia dell'attrice ### che dell'interveniente ### - ### qualora ritenuto utile a fini processuali, si insta sin da ora affinché venga acquisito l'integrale fascicolo (già) radicato avanti al Tribunale di ### e recante R.G. 229/16 ed inerente alla richiesta di nomina ad A.d.S. in favore della #### - ### respingere tutte le domande formulate dall'attrice ### e dall'interveniente ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e delle successive memorie tutte da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti; ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 96 commi I e ### Proc. 
Civ., avendo parte attrice agìto in violazione dei doveri di lealtà e probità, e manifestando malafede e/o colpa grave (sia per avere sovvertito il normale corso processuale notificando la citazione introduttiva in assenza di mediazione, che per avere indicato un termine a comparire eccessivamente sproporzionato, che per avere taciuto l'esistenza di una sentenza di assoluzione in favore del convenuto), dichiarare tenuta e condannare l'attrice ### al risarcimento dei danni in favore del convenuto ### da liquidarsi in seguito ad espletanda istruttoria ed in base a Giustizia ed, in via di subordine, secondo equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma ### Proc. Civ. si insta per la ulteriore condanna dell'indennizzo ivi previsto e disciplinato e per la cui quantificazione Ci si rimette a Giustizia o, in subordine, ad equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 Cod. Proc. Civ. sì, insta sin da ora per la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: “Ed è dunque sospetto che, proprio nel febbraio 2016, col supporto dello zio #### si fosse reso parte attiva anche nel maldestro tentativo di vendita della casa di abitazione di ###” (cfr. citazione, pag. 6, righe 16/18); § “### indusse ### a redigere testamento in suo favore, senza che tra i due vi fosse alcun rapporto di debito -credito, né di parentela, né la possibilità di una oggettiva e razionale riconoscenza da parte di ### che avesse ispirato la liberalità, posto che dopo una assidua frequentazione, che aveva illuso l'anziana sull'appoggio ed affetto promesso dal giovane, questi - esaurito lo scopo economico - diradava le sue visite fino a lasciare ### in uno stato di assoluto degrado” (cfr. citazione, pag. 11, righe 22/26; pag.  1, righe 1/3); § “### il patrimonio di ### e nella impossibilità di disporre del residuo, il sig. ### si rese irreperibile, tanto che l'amministratore di sostegno, avv. ### fu costretto a inviare … ### … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali “rapporti”>> (doc. n. 5)” ( citazione, pag. 12, righe 22/26; pag. 13, righe 1/2); § “### il patrimonio di ### e nella impossibilità di disporre del residuo, il sig. ### si rese irreperibile, tanto che l'amministratore di sostegno, avv. ### fu costretto a inviare … ### … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali “rapporti”>> (doc. n. 5)” (cfr. citazione, pag. 12, righe 22/26; pag.  13, righe 1/2); § “### non solo ha in tal modo indotto col dolo ### a redigere un nuovo testamento, ma l'ha indotta a revocare le precedenti volontà testamentarie delle quali si è detto, che avrebbero tra l'altro vincolato il patrimonio ereditario ad opere di beneficenza in memoria di ### figlio di ### prematuramente e tragicamente scomparso” (cfr. citazione, pag. 13, righe 13/17); “In via conclusiva, quand'anche volesse escludersi la ipotesi della circonvenzione di incapace, e così la nullità del testamento olografo ex art. 643 c.p. e 1418 c.c. nel combinato disposto, nella fattispecie lo stesso testamento dovrebbe annullarsi per captazione della volontà testamentaria, avendo il ### evidentemente tratto in inganno l'anziana ### con la ### promessa - tra le altre - di andare a vivere con lei e darle ogni supporto e affetto, così da suscitare nella testatrice false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (cfr. citazione, pag. 13, righe 18/26); il tutto, con applicazione delle sanzioni processuali disciplinate dagli artt. 88, 89 e 96 Cod. Proc. Civ.; ovvero con condanna in capo alla attrice ### ed all'interveniente ### ed assegnazione al convenuto ### di una somma a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale da questi sofferto e per cui la quantificazione ci si rimette a Giustizia, od, in subordine, ad equità. Con condanna in capo a parte attrice ed interveniente anche degli oneri di C.T.P. sopportati da parte convenuta, così come da parcella del ### Lugaresi depositata in data ###. Con vittoria di spese e compensi professionali, e distrazione in favore del procuratore antistatario dei compensi e delle spese anticipate ex art. 93 Cod. Proc. Civ. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Si insta affinché, qualora la causa venga trattenuta in decisione, vengano concessi i termini ex art. 190 cpc”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 9 giugno 2020, e ritualmente notificato, ### (di seguito anche “l'attrice”) conveniva in giudizio ### (di seguito anche “il convenuto”) al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto da ### e datato 4 giugno 2015, sostenendo che la stessa era stata vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., sostenendo altresì che il testamento sarebbe comunque nullo per incapacità naturale o invalido per dolo, e allegando l'indegnità a succedere del convenuto. 
In particolare, esponeva l'attrice di essere sorella della compianta de cuius e di aver convissuto con la stessa sin dal 1984 presso l'abitazione sita in ### via ### nn° 60-62. ### immobile risultava originariamente intestato all'attrice, la quale, in data 30 luglio 2002, trasferiva, mediante atto di donazione, la proprietà del piano superiore e le relative pertinenze al nipote ### figlio di ### Successivamente al prematuro decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 15 novembre 2008, la comproprietà del bene tornava in capo alla madre, in qualità di erede legittima. 
Aggiungeva altresì che nel 2012, la medesima ### manifestava la volontà di nominare quale erede universale ### già coniugata con il figlio ### allo scopo di destinare il patrimonio ereditario a opere di beneficenza in sua memoria. 
Chiariva l'attrice altresì che, a partire dal 2014, constatava, insieme al fratello ### e ad alcuni conoscenti, un repentino e marcato decadimento psico-fisico da parte della sorella, la quale versava in condizioni di grave abbandono, trascurando completamente la propria igiene personale e l'ordinaria cura dell'abitazione, un tempo curata con particolare attenzione e arricchita da beni di pregio, tra cui opere d'arte, mobili d'antiquariato, argenterie e suppellettili di valore. Il mutamento comportamentale, le condizioni di salute precarie e la trascuratezza generale della persona e dell'ambiente domestico risultavano aggravati dalla perdita del figlio nel 2008 e dalla morte della madre, avvenuta in data 31 dicembre 2012. 
Tra gli altri episodi, i familiari constatavano che ### un tempo donna elegante e curata, si aggirava nel giardino della propria abitazione discinta, assumendo comportamenti estranei al suo abituale stile decoroso; invero, il disinteresse per la cura personale si manifestava anche nel mancato pagamento delle utenze domestiche. 
Tanto premesso, l'attrice dichiarava che, negli anni antecedenti al decesso della sorella, quest'ultima era stata avvicinata da ### un giovane totalmente estraneo al contesto familiare; aggiungeva altresì che in quegli anni ### versava in uno stato di notevole confusione mentale e incapacità gestionale, inducendo i fratelli a mobilitarsi al fine di tutelarla; invero, i familiari attivavano inizialmente i ### del Comune di ### e, in seguito, promuovevano un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno (proc. n° 229/2016 R.G. presso il Tribunale di ###. 
Tale intervento scaturiva da una serie di accadimenti preoccupanti; in particolare, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale, dott.ssa ### il medico curante di ### si recava in modo non annunciato presso il domicilio della paziente, trovando l'abitazione invasa da fumo a causa di un tentativo fallito di accensione del camino, priva di riscaldamento e di energia elettrica. In quella circostanza, la paziente appariva mal vestita e truccata in modo trasandato rispetto al consueto. 
In seguito a ulteriori verifiche, i familiari apprendevano che i conti bancari della stessa risultavano pressoché svuotati, e che numerosi beni di valore — tra cui argenteria, porcellane e dipinti — risultavano misteriosamente scomparsi. I preziosi in oro e argento erano stati alienati presso esercizi commerciali “### Oro”. 
Inoltre, alcuni amici di famiglia riferivano di aver visto due giovani allontanarsi dall'abitazione di ### con un oggetto rettangolare avvolto in un panno bianco. 
Aggiungeva altresì l'attrice che il titolare della società ### S.r.l. confermava che ### risultava essere l'autore della cessione di preziosi oggetti ed analoga dinamica riguardava quattro quadri di valore, alienati per importi irrisori a ### Successivamente, si apprendeva che, in data 19 maggio 2015, ### aveva conferito al ### delega per operare sul conto corrente n° 544668, presso la ### di ### di #### conto prodotto in giudizio riportava un saldo finale di € 662,16 al 30 giugno 2015, con prelievi pressoché quotidiani e privi di giustificazione plausibile, considerato lo stato di degrado e malnutrizione in cui la disponente versava. 
Si rilevava inoltre che il testamento olografo in favore del convenuto, depositato presso il ### dott.ssa ### recava la data del 4 giugno 2015, in coincidenza con il periodo di maggior intensità dei prelievi dal conto corrente, effettuati dal medesimo beneficiario. 
Infine, appariva sospetto il coinvolgimento del convenuto in un tentativo di alienazione dell'immobile nel febbraio 2016, proprio in concomitanza con l'avvio della procedura di amministrazione di sostegno presso il Tribunale di ### Successivamente alla morte di ### avvenuta in data 10 ottobre 2016, l'attrice, insieme al fratello, accertava l'esistenza del testamento olografo pubblicato in data 14 novembre 2016, nel quale il convenuto odierno risultava nominato quale erede universale. 
Si costituiva altresì con comparsa depositata in data 9 giugno 2020 ### assumendo sostanzialmente la medesima linea difensiva della sorella e formulando le stesse conclusioni. 
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 5 novembre 2020 ### contestando gli assunti attorei nonché in particolare la ricostruzione delle vicissitudini familiari effettuata da controparte; domandava in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire e conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto la citazione risultava notificata in data 8 giugno 2020 mediante servizio postale. In via subordinata, chiedeva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn° 3) e 4) c.p.c., stante l'omissione o assoluta incertezza degli elementi relativi all'oggetto della domanda e all'esposizione dei fatti costitutivi, espressamente dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avveniva al solo fine di far valere detta nullità, senza sanatoria alcuna; nel merito, che tutte le domande attoree fossero respinte perché infondate in fatto e in diritto, mentre, in ordine alla condotta processuale di parte attrice, la stessa violava i doveri di lealtà e probità, condannandola al risarcimento dei danni in favore del convenuto, da liquidarsi in corso di causa o secondo equità.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u.  medico legale, nonché mediante prova per testi. All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva quindi assunta in decisione con ordinanza del 16 aprile 2025- previa precisazione delle conclusioni - con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * * * * 
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dall'attrice e dall'intervenuto non meritino accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, occorre rilevare che il convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire delle controparti e la nullità dell'atto di citazione. Tali eccezioni non meritano accoglimento. 
Sotto il primo profilo, va osservato che l'interesse ad agire si determina in relazione alla prospettazione della domanda effettuata dalla parte attrice che, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., precisa che: “dichiarato invalido il testamento impugnato, e non ricorrendo i presupposti né per la sostituzione, né per la rappresentazione, la successione dovrà aver luogo per legge, in favore dei fratelli legittimari”; ed invero, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 (Rv. 652507 - 01): nel caso di specie, l'interesse è astrattamente collegato alla posizione di potenziale beneficiaria della attrice (e dell'intervenuto) in caso di invalidazione del testamento, giacchè questi ultimi sarebbero chiamati alla eredità in forza delle norme sulle successioni legittime.
La circostanza che, al momento dell'introduzione del giudizio, fosse esistente un precedente testamento che indicava come beneficiaria una terza persona, la quale, nelle more del giudizio, rinunciava alla eredità, non esclude la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire di attrice e intervenuto, giacchè dette condizioni per l'azione debbono essere presenti al momento della decisione, potendo dunque sopravvenire nel corso del giudizio; coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, ### n. 26769 del 18/12/2014). 
In secondo luogo, l'atto di citazione non appare nullo in quanto contiene gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. ed è idoneo a instaurare validamente il contraddittorio, nei fatti poi abbondantemente estrinsecatosi fra le parti. 
Ancora, quanto alla procedibilità della domanda, alla udienza del 17.2.2021 è stato dato atto dell'esperimento della mediazione, seppure con esito negativo. 
Nel merito, preme evidenziare che l'attrice deduce l'invalidità del testamento olografo per tre particolari motivi: 1) Per circonvenzione di incapace, in quanto il testamento sarebbe stato redatto da persona vittima del reato di circonvenzione di incapace, imputabile al convenuto; 2) Per incapacità naturale della testatrice; 3) Per errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c.. 
Viene da ultimo dedotta l'indegnità a succedere del convenuto ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. (4). 
Vertendosi in tema di impugnazione del testamento olografo, in primo luogo, occorre richiamare l'istituto del testamento olografo: questo, ai sensi dell'art. 602 c.c., deve “… essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. 
Dunque, ai sensi della suddetta disposizione, il testamento olografo deve essere redatto di pugno del testatore; invero, l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono i requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.  ### deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere redatte per intero dal testatore; pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsivoglia efficacia (cfr. Tribunale Ferrara, ### n° 233/2025). 
Ciò posto, traslando quanto sopra al caso di specie, occorre rilevare come il testamento in oggetto (cfr. doc. 7 parte attrice), risulta conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente. In particolare, il documento testamentario presenta tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge, tali da garantirne la validità e l'efficacia giuridica. Del resto, l'autografia della scrittura e della sottoscrizione del testamento non costituisce nel caso di specie oggetto di contestazione; una prima osservazione può essere che l'affermazione che una scrittura, prodotta di mano propria da parte di una persona, non costituisca, in contrasto all'evidenza, espressione del suo interno volere, o che questo sia alterato dalla dolosa azione di un terzo preordinata a proprio vantaggio, richiede il soddisfacimento di un onere della prova particolarmente rigoroso, potendosi presumere, a monte, che la scrittura di proprio pugno del testatore presumibilmente corrisponda alla sua effettiva e libera volontà in quanto espressa con lo strumento di espressione del volere forse più intenso esistente: la propria personale scrittura e sottoscrizione, eseguita di proprio pugno; coerente con tali considerazioni appare la prescrizione del legislatore che il testamento olografo (privo delle formalità e delle garanzie, ad es., del testamento pubblico) sia scritto e sottoscritto di pugno dal testatore; la scrittura e sottoscrizione - ovviamente se libere e non coartate - costituiscono, così, già importanti indizi della corrispondenza fra quanto è disposto nell'atto di ultima volontà e l'effettiva volontà del testatore. 
Tanto premesso, nel caso di specie il testamento non può in alcun modo ritenersi affetto da nullità per vizi formali o sostanziali. Al contrario, la sua struttura e il contenuto appaiono idonei, almeno apparentemente, a esprimere inequivocabilmente la volontà della de cuius, nel rispetto delle prescrizioni normative. 
Chiarito quanto sopra, ad avviso dell'attrice il testamento sarebbe il risultato di una attività di circonvenzione a danno della testatrice, affetta da incapacità (motivo n. 1), espletata ad opera del convenuto e a proprio vantaggio. 
Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che il reato di circonvenzione di incapace presuppone l'accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima che è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015). ### ha, sul punto, dedotto che il convenuto avrebbe indotto dolosamente la testatrice a redigere il testamento in suo favore, invocando l'art. 463 n. 4 c.c.. 
Tuttavia, tale profilo, come vedremo, risulta privo di riscontro probatorio. Non è stata dimostrata alcuna condotta fraudolenta, coercitiva o manipolatoria da parte del convenuto, che non risulta per vero neppure precisamente allegata; l'attrice e l'intervento, a livello assertivo, non descrivono particolari e precise condotte, omissioni e azioni fisiche o verbali che il convenuto avrebbe agito al fine di indurre la testatrice a disporre in senso a sé favorevole; utilizzano, invece, degli elementi presuntivi, per cui l'attività di induzione emergerebbe: i) dallo stato di prostrazione e minorazione gradualmente ingravescente della presunta vittima, ii) dalla inaspettata e improvvisa “vicinanza” alla testatrice del convenuto, non parente ed estraneo alla famiglia, iii) dalla esistenza, negli ultimi anni di vita della de cuius, di un progressivo impoverimento di quest'ultima e di atti dispositivi “sospetti” - ma presuntivamente riconducibili al convenuto - che avrebbero aggravato il dissesto economico della testatrice impoverendone il patrimonio e determinando la dilapidazione delle sue ricchezze materiali. 
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lo scopo dell'incriminazione della circonvenzione di incapace va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica ( Civ., Sez. 2, ### n. 8948 del 29/10/1994); lo stato di prostrazione psico fisica, di fragilità psicoemotiva anche legato all'età avanzata, da solo, non basta a ritenere integrata la fattispecie, che richiede anche la prova che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica (Cass. Pen., Sez. 2, ### n. 1923 del 18/12/2015); nel caso di specie, attrice e intervenuto attribuiscono al convenuto la paternità sostanziale di una serie di atti e comportamenti (vendita dipinti, oro, argenteria, permuta auto…) che avrebbero via via depauperato il patrimonio della testatrice, senza che lei se ne rendesse conto, impoverendola ai danni della testatrice stessa e a vantaggio del convenuto. 
Tuttavia, preme evidenziare, come peraltro eccepito dal convenuto, che tali considerazioni non appaiono adeguatamente congruenti all'effettivo oggetto della domanda; in questa sede ###si discute della vita della testatrice, degli atti dispositivi ivi compiuti, ma della validità del testamento olografo della de cuius, atto per causa di morte. Il presente giudizio non è finalizzato a “rifare”, con strumenti e principi civilistici, il procedimento penale già espletato o a completare, morta la de cuius, l'istruttoria avviata nell'ambito della procedura di nomina dell'amministratore di sostegno; appare già forzato poter affermare la rilevanza della fattispecie penale, laddove essa richiede che l'induzione concerna il compimento di atti dannosi per la vittima, riguardo ad un testamento, che costituisce per definizione atto di ultima volontà destinato ad avere effetto dopo la scomparsa del de cuius e dunque ontologicamente insuscettibile di recare danno alcuno al morto, privo, per la cessazione della sua esistenza, di capacità giuridica e di fatto non più soggetto di diritto; semmai, forse, il testamento potrebbe rivelarsi “dannoso” per i terzi potenzialmente controinteressati (quali i potenziali chiamati), elemento che potrebbe del pari assumere rilievo ex art. 643 c.p.; tale rilievo deve tuttavia del pari escludersi, stante che l'attesa delle parti, potenzialmente chiamate alla futura eredità, alla vocazione ereditaria a proprio favore costituisce una mera aspettativa di fatto non tutelata, e non diritto attuale e concreto, trattandosi peraltro di soggetti non legittimari a norma di legge ###, e dunque neppure titolati alla pretesa di una quota riservata dell'asse. Inoltre, l'affermazione per cui il convenuto, avendo “indotto” la testatrice a spogliarsi in vita del proprio patrimonio avrebbe presumibilmente, del pari, indotto quest'ultima a testare a proprio favore appare già di per sé latamente contraddittoria, atteso che l'aspettativa consapevole di ricevere per testamento avrebbe dovuto indurre l'agente ad un atteggiamento conservativo del patrimonio della testatrice, piuttosto che il contrario. 
Ad ogni buon conto, sussiste in atti (doc. 11 fascicolo parte convenuta) sentenza penale di assoluzione, con la quale il Giudice penale monocratico assolveva il convenuto dall'accusa di circonvenzione di incapace, dando atto, all'esito di una approfondita istruttoria e documentale, della assenza di prova di una attività induzione, attribuibile al convenuto, ai danni della testatrice e con scopo di arricchimento. Afferma l'attrice che la sentenza non sarebbe vincolante in assenza di passaggio in giudicato, di coincidenza delle parti del giudizio civile e penale e per altre ragioni. 
La circostanza della non vincolatività della sentenza non costituisce oggetto di contestazione. In ogni caso, la sentenza appare utilizzabile anche come prova atipica, stante che il giudice civile ha comunque facoltà di utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale come elementi concorrenti alla formazione del suo convincimento (cfr., Cass. Civ., Sez. 1, ### n. 15128 del 23/11/2000 (Rv. 542080 - 01) ed appare significativa del fatto che l'attrice dovrebbe fornire prova, atta a smentire l'articolata motivazione della sentenza penale. 
Nel corso della presente causa sono stati sentiti dei testi. Nessuno di questi ha reso dichiarazioni tali da rendere evidente e provato che il sig. ### abbia posto in essere concreta attività tale da indurre la testatrice a disporre a suo favore. Tanto non si evince dalle parole della teste ### della teste ### e della teste ### (verbale di udienza del 2.2.2023) dalla quali emerge per vero una fragilità della testatrice, oltre che la presenza del sig. ### ma non la prova diretta che quest'ultimo avesse espletato atti concreti di abuso della eventuale condizione di minorazione per acquisire un vantaggio, rilevante ai fini della presente causa, come sopra evidenziato. Analoghe considerazioni valgano per le dichiarazioni rese dal teste ### (verbale di udienza del 26.10.2023). 
Sulla relazione tra ### e ### per come ricostruita in atti, non emerge dunque prova della sussistenza di atti idonei a integrare la fattispecie di circonvenzione di incapace: pertanto, il primo motivo non è provato. 
Il secondo motivo di invalidità del testamento, dedotto dalla attrice, riguarda l'incapacità naturale della testatrice. 
Come è noto, a norma dell'art. 591 c.c., comma 2 n. 3) sono incapaci a testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento. 
Orbene, in materia successoria, “la prova dell'incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto. A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. 
Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il testatore fosse in un momento di lucidità. 
Nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l'apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore. Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale” (Tribunale Larino, n°186/2018). 
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ### ha dichiarato, nella relazione depositata agli atti di causa in data ###, che “ritengo che nel caso di specie non si possa esprimere giudizio medico-legale di certezza circa le reali capacità cognitivo-personologiche della “ de cuius” , certamente non vi sono elementi oggettivi , clinici e/o strumentali , per poter affermare , con criterio di certezza e/o di elevata probabilità , che vi fosse all'epoca dei fatti , un deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato clinicamente. Pertanto , in conclusione, si puo' confermare che , nel caso di specie , non vi sono elementi documentali oggettivi ( certificazioni , relazioni sanitarie , indagini strumentali ecc.) che possano far propendere e, quindi , dimostrare con criterio se non di certezza quantomeno di elevata probabilità, che la Pz.da all'epoca dei fatti per cui è incarico ( stesura -redazione testamentale ) non fosse in grado di intendere il valore e la valenza “ giuridica “ dei propri atti nè di autodeterminarsi liberamente per un quadro conclamato di demenza e/o di rilevante deterioramento cognitivo , presente all'epoca dei fatti ma, unicamente , essendo riportate dichiarazioni -testimonianze anche non di univoca portata circa le reali capacità intellettive cognitive e volitive . Certo risultano dati documentali , redatti e resi da personale sanitario quali il medico di medicina generale della Pz.da, un medico specialista in psichiatria ed un medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni che , dopo visita diretta sulla Pz.da , espressero giudizi , pressochè , univoci di fragilità , sospetto di quadro depressivo e deficit delle performances cognitive …ritengo, pertanto, poter confermare integralmente mie conclusioni “tecniche” medico-legali in risposta ai quesiti postimi dal ### Giudice ribadendo l'impossibilità, nel caso di specie e per le motivazioni ampiamente escusse anche con i ### , di esprime un giudizio di certezza sulla eventuale “prodigalità” della de cuius all'epoca dei fatti nell'accezione giuridico e medico-legale del termine intesa come “…tendenza allo sperperare , per incapacità di apprezzare il valore del denaro , ovvero per frivolezza ed ostentazione …espongano se' stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici …” così come anche in merito ad un giudizio sulla eventuale “ ingenuità” della medesima. Si ritiene che, all'epoca dei fatti e con criterio di elevata probabilità, fosse presente nella Pz.da una condizione bio-patologica complessiva, sia legata allo stato anagrafico sia alle vicende famigliari vissute sia neuro-cognitive della Pz.da, che integrasse una condizione di “anziano-fragile” e, quindi, di possibili manipolazioni da parte di terzi”. 
Pertanto, esaminata la consulenza tecnica, il Collegio ne condivide integralmente le conclusioni, in quanto frutto di un'approfondita analisi tecnica, svolta nel rispetto del contraddittorio e fondata su criteri metodologici corretti e coerenti con la documentazione acquisita; la perizia ha risposto puntualmente ai quesiti formulati, fornendo una risposta basata su dati attendibili e aggiornati ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti, motivando adeguatamente le proprie valutazioni. Ciò posto, occorre dare atto degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari sul tema, evidenziando che è consolidato il principio per cui “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ., 15 aprile 2010, n° 9081; Cass. Civ., 13 dicembre 2014, n° 27351); invero, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. Civ., 18 aprile 2005, n° 8079; Cass. Civ., 6 maggio 2005, n° 9508). 
Dunque, ai fini dell'annullamento è necessario che il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Viceversa, a fronte di una infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. 
Qualora, invece, si tratti di una infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità, non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Corte appello Napoli sez. II, 22/01/2021, n°231). 
La questione centrale oggetto del presente giudizio concerne la capacità di ### al momento della redazione del testamento olografo del 4 giugno 2015. 
Ai sensi dell'art. 591 c.c., il testamento è valido se il testatore era capace di intendere e di volere al momento della sua redazione.  ### della prova dell'incapacità naturale grava su chi impugna il testamento. 
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto genericamente uno stato di fragilità psichica e di disorientamento della testatrice, sostenendo che tali condizioni erano sintomatiche di una incipiente demenza senile. Tuttavia, tali elementi, pur compatibili con l'età avanzata della de cuius, non sono di per sé sufficienti a fondare una presunzione di incapacità naturale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,“…non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia, quali anche l'apparire a volte un po' confuso e disorientato, siano sintomatici di una incapacità del testatore; si tratta dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile, sintomi che da soli, di per sé, non consentono di ritenere - in carenza di altri chiari ed univoci elementi - che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale tale da determinare quell'inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., sez. II, 14 giugno 2012, n°14655). 
La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto, e non può fondarsi su una condizione clinica pregressa, non accompagnata da evidenze mediche che attestino una totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva in quel preciso frangente.
Solo in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in tal caso, spetta alla parte che intende avvalersi del testamento dimostrare che il testatore si trovava in un momento di lucidità. Tale presupposto, nel caso di specie, non ricorre. 
La giurisprudenza di merito ha confermato tale orientamento: “###à naturale che determina l'invalidità del testamento non consiste in una generica alterazione del normale processo di formazione e manifestazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto sia, all'atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza circa il significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (### Firenze, 28 gennaio 2015, n° 285). 
In relazione alla prova testimoniale, si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi, pur descrivendo taluni comportamenti della testatrice compatibili con l'età avanzata, non sono idonee a dimostrare uno stato di incapacità naturale al momento della redazione del testamento che, richiede, deve ritenersi, la prova scientifica della incapacità della testatrice ad autodeterminarsi liberamente e di rendersi conto del significato dei propri atti. La testimonianza, in assenza di riscontri clinici, non può ritenersi decisiva ai fini dell'accertamento richiesto. 
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che non vi sia prova che ### non fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo del 4 giugno 2015, e che l'atto non fosse stato redatto in condizioni di piena lucidità e consapevolezza. 
Con il terzo motivo di doglianza (3) l'attrice afferma che il testamento sarebbe invalido in quanto conseguente a dolo o errore. 
La fattispecie dell'errore non viene meglio determinata e spiegata neppure a livello di allegazioni sul piano assertivo; per quanto concerne il dolo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” ( Civ., Sez. 2 - , ### n. 25521 del 31/08/2023); nel caso di specie, sebbene alla luce dei testi e delle prove più volte richiamate si evinca la sussistenza di un particolare rapporto fra la testatrice ed il convenuto, tuttavia non vi è assolutamente prova che quest'ultimo avesse posto in essere precisi atti di inganno fraudolento volte a indurre la testatrice a disporre a suo vantaggio, e quali. 
Per quanto concerne, da ultimo (4), la deduzione attorea di indegnità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La causa di indegnità prevista dall'art. 463 n. 4 c.c. richiede la prova di una condotta dolosa idonea a determinare la redazione del testamento, e non può essere desunta da mere supposizioni o da rapporti affettivi controversi” (Cass. Civ., sez. II, n° 3311/2017). 
È evidente che, laddove si esclude la sussistenza di dolo, frodo o circonvenzione ad opera del convenuto ed ai danni della testatrice conseguentemente deve escludersi anche la sussistenza della causa di indegnità in esame. 
Ciò posto, per quanto attiene alla libertà di disporre dei propri beni per testamento, occorre rilevare che la stessa è espressione della dignità e dell'autonomia della persona, tutelata dall'art. 587 c.c.. Il testamento rappresenta l'ultima manifestazione di volontà del soggetto, e come tale merita rispetto e tutela, salvo che ne sia dimostrata la invalidità secondo i rigorosi criteri di legge; pertanto, nel caso di specie, se ### ha scelto liberamente di beneficiare ### persona con cui aveva instaurato un rapporto di fiducia e affetto, l'espressione di tale sua volontà, se libera ed autonomamente determinatasi, deve essere rispettata. 
Tale scelta, per quanto non condivisa da alcuni familiari, non può essere sindacata in sede ###assenza di vizi giuridici. 
Pertanto, le domande azionate dall'attrice e dall'intervenuto non possono essere accolte. La soccombenza nel merito assorbe ogni questione processuale relativa alla ammissibilità dell'intervento. 
Non sussistono, tuttavia, gli estremi per affermare, ai danni dei soccombenti, una responsabilità per dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. ovvero violazioni del dovere di lealtà e probità con tutte le conseguenze previste ex art. 88 e 89 c.p.c.; tali violazioni non si possono desumere, come è noto, dalla mera soccombenza e rispetto ad esse, vista la delicatezza del caso e la vigorosa partecipazione emotiva delle parti, data la loro qualità e i loro rapporti, pare possa adeguatamente affermarsi che l'attività difensiva espletata nel giudizio, per quanto connotata da espressioni forti, non travalichi i limiti della corretta estrinsecazione del mandato difensivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del convenuto, in applicazione di congrui valori medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U.  n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento indeterminabile, in difetto di dati aggiornati ed attendibili che consentano l'applicazione della regola di cui all'art. 15 c.p.c.), con distrazione a favore del legale che si dichiara antistatario e con esclusione delle spese di c.t.p., non quietanzate. 
Si applica l'art. 2668 comma 2 c.c.. 
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.  P.Q.M.  il ### di ### - ###, in composizione collegiale come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta le domande tutte avanzate da ### e ### condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto ### spese che liquida nel complessivo importo di € 10.860,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario; pone le spese delle consulenze tecniche svolte, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ### e ### in solido tra loro; dispone che il competente ### della ### delle ### - ### provveda alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del 19.6.2020, RG 8358, RP 5438, ### provinciale di ### con esonero di responsabilità; manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
La presente sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 17.10.2025 ### relatore ed estensore

causa n. 1611/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Vecchietti, Danilo Maffa

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2912/2025 del 06-10-2025

... il procedimento penale instaurato a suo carico per circonvenzione d'incapace archiviato dal GIP del Tribunale di all'esito dell'opposizione all'archiviazione che era stata presentata dalla parte offesa. Egli, inoltre, evidenzia che il danno liquidato nella somma di €53.116,00 non corrisponde alla somma degli importi delle fatture dimesse in atti dall'attrice. 2.3 Con il terzo motivo di gravame chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono. 3. Si è costituita ### la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. o il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata. 4. Con ordinanza emessa in data ### questo collegio ha disposto la rimessione sul ruolo sottoponendo al contradditorio tra le parti, a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre donazioni per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 643 c.p., che disciplina la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace. La causa è stata quindi nuovamente rimessa in decisione e nelle conclusioni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai seguenti ### dott. ### dott. ### estensore dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da ### (C.F. ###) appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti #### e ### contro ### (C.F. ###), in persona dell'amministratore di sostegno e legale rappresentante ### (C.F. ###) appellata rappresentata e difesa dall'avv. ### e da ### s.t.a.r.l., in persona del legale rappresentante avv. ### appello avverso la sentenza n. 286/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data ### e depositata in data ###.
Conclusioni di ### “### In totale riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 pubbl. il ### (RG n. 252/2021 - Repert. n. 280/2024 del 01/02/2024), notificata in data ###, respingere e rigettare integralmente tutte le domande di ### in persona dell'amministratore di sostegno, nei confronti di ### in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, condannando sin d'ora l'appellata all'integrale restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ed ordinando al ### dei ### e al ### del ### di eseguire l'annotazione dell'emananda sentenza e comunque le trascrizioni e variazioni di legge con esonero di ogni responsabilità.  ###: Spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado interamente refusi”. 
Conclusioni di ### “### 1. dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dal Dott. ### e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 emessa in data ### e pubblicata in data ###; ### 2. dichiarare la nullità dei tre contratti di donazione del 2.8.2016, per le ragioni di circonvenzione d'incapace di cui in atti, dichiarando gli stessi privi di ogni effetto giuridico, a far tempo dal 2.8.2016, con ordine di restituzione delle prestazioni eseguite dalla Dott.ssa ### in attuazione degli stessi; ### 3. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza il figlio ### esponendo che: - l'attrice era stata coniugata con ### dal matrimonio con il quale erano nati i due figli ### e ### - tra maggio e settembre 2016, a causa di una frattura della caviglia, essa aveva subito tre differenti ricoveri ospedalieri per sottoporsi agli interventi chirurgici e alla successiva riabilitazione; - in data ### all'interno della struttura riabilitativa in #### aveva sottoscritto tre atti di donazione contestuali in favore del figlio ### ed aventi ad oggetto: a) la nuda proprietà della sua quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di A.R.A. s.r.l., per un valore nominale pari ad euro 13.500,00; b) la nuda proprietà del fabbricato residenziale in ### d'#### del valore di euro 419.850,00, con dispensa dalla collazione; c) il diritto di credito vantato nei confronti di A.R.A. s.r.l. pari ad euro 1.284.662,00; - le donazioni erano state stipulate in un momento di stato confusionale acuto causato dalle cure farmacologiche alle quali era stata sottoposta e di cui si era approfittato il figlio ### Ciò premesso, l'attrice chiedeva l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma; in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ### ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto incassato ed al risarcimento del danno per €53.116,00, pari alle spese notarili sostenute e alle imposte. 
Si costituiva ### il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla madre, negando di essersi approfittato del suo stato di incapacità, come trovava conferma negli esiti del procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato di cui all'art.  643 cod. pen., che si era concluso con l'archiviazione, confermata anche dal GIP a seguito di opposizione svolta dalla parte offesa. 
Deduceva che la volontà di porre in essere le donazioni aveva ricevuto riscontro nel testamento redatto dalla madre in data ### nell'intento di riequilibrare la situazione tra i figli, avendo il fratello ### già beneficiato di plurime donazioni. 
Allegava altresì che la madre aveva espresso all'interno di un documento sottoscritto nell'agosto 2015 il desiderio che fosse lo stesso ### a farle da amministratore di sostegno e che nel gennaio 2016 essa aveva allontanato il figlio ### dalla gestione della farmacia nella sua titolarità. 
Adduceva infine che prima delle tre donazioni, l'attrice era stata esaminata dal dott. ### il quale l'aveva ritenuta pienamente capace di intendere e volere, con valutazione non dissimile da quella espressa dal dott. ### nell'ambito del procedimento per la nomina di ### Veniva disposta ctu avente il seguente quesito: “### letti gli atti e i documenti di causa, effettuata la visita sulla attrice, ove dalla stessa acconsentita, sentite le parti ed effettuato altresì ogni altro accertamento ritenuto utile tra quelli di cui all'art. 194 c.p.c. anche presso pubblici ### dica se al momento della stipula delle donazioni per cui è causa, la sig.ra ### fosse capace di intendere e volere e quindi potesse provvedere ai propri interessi ovvero se sussisteva uno stato non talmente grave da rendere la donna incapace di intendere o volere ma comunque tale da rendere la stessa, per le sue condizioni fisiche e psichiche, in stato confusionale o di particolare fragilità, così da esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e veniva assunta la prova testimoniale. 
Quindi il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda dell'attrice ed annullava i tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere della disponente al momento della loro stipulazione, condannando il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.  2. Avverso l'indicata pronuncia ### ha interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.  2.1 Con il primo motivo l'appellante contesta in primo luogo l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in merito agli esiti della relazione peritale redatta dal ctu dott. 
Tantalo, laddove valorizza lo stato di confusione e di disorientamento riscontrato alla data di ingresso della ### nella struttura riabilitativa di ### senza considerare che è stato lo stesso ctu a riconoscere che la documentazione clinica è lacunosa e insufficiente per esprimere una valutazione compiuta, in quanto il diario clinico integrato che parte dal 27.05.2016 (data di ingresso dopo la stabilizzazione della frattura) e termina il ### (data delle dimissioni definitive) non contiene alcuna annotazione infermieristica con riferimento al periodo compreso tra il ### ed il ### e che lo stato confusionale registrato nella cartella clinica costituisce una condizione reversibile, come attestato dal test screening effettuato (### che non ha registrato un punteggio patologico, tanto da condurlo a ritenere che “non si rilevino elementi oggettivi né tantomeno soggettivi che possano suggerire con probabilità e con verosimiglianza, né tanto meno con certezza, che le condizioni psichiche della dr.ssa ### alla data del 2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta”, non potendo affermarsi che “ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la “formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”. 
Inoltre, secondo l'appellante, se in relazione alla seconda parte del quesito il ctu ha accertato che la ### era “portatrice di una deficienza psichica” che la poneva “in condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione era “legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava - una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia”, non vi è alcuna evidenza che tale fragilità abbia in concreto inciso sulla sua capacità di donare, né che la donante abbia compiuto atti pregiudizievoli per sé o per la propria famiglia, essendosi la stessa riservata il diritto di usufrutto sia della quota societaria di ### s.r.l. che dei cespiti immobiliari, conservando l'esclusiva proprietà di altri numerosi beni immobili.  ### evidenzia altresì che la perizia redatta dal dott. ### nell'ambito del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno esclude la presenza di una patologia mentale e rileva che il declino cognitivo da cui è affetta la ### è “di ordine parafisiologico e non costituente una situazione di decadimento demenziale”, avendo l'apposito test - ### - da questi effettuato, dato un risultato più che soddisfacente di 28/30. 
Contesta che l'ipoacusia di cui soffre la ### abbia inciso sulla capacità di comprensione e lettura degli atti di donazione. 
Sottolinea che nella relazione del 20.07.2016, la più prossima temporalmente agli atti di donazione per cui è causa, il dott. ### afferma che la dott.ssa ### è “persona con perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”. 
Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal notaio rogante e da uno dei due testimoni intervenuti alla stipula degli atti di donazione. 
Sottolinea che le liberalità sono conformi alla volontà testamentaria precedentemente espressa dalla ### Censura il ragionamento svolto dal giudice di prime cure secondo cui la dispensa da collazione prevista nelle donazioni si pone in contrasto con l'intento dell'attrice di riservare un trattamento egualitario tra i figli nell'ambito della propria successione, in quanto non considera che la dispensa dalla collazione era inserita anche nella donazione effettuata in favore del figlio minore ### in data ###. 
Infine l'appellante evidenzia che l'attrice non ha assolto all'onere della prova che su di essa gravava, atteso che lo stesso ctu ha riconosciuto che nel caso di specie non può operare la presunzione iuris tantum di incapacità naturale del periodo intermedio in caso di accertamento della totale incapacità di un soggetto in due periodi, prossimi nel tempo e ciò perché non risulta provato che la ### fosse incapace naturale né prima né dopo la stipula degli atti notarili, ed ha inoltre valorizzato la condizione di fragilità ed influenzabilità della ### in termini di mera “possibilità” e non in termini di “probabilità” e/o di “verosimiglianza”.  2.2 Con il secondo motivo di gravame censura il capo della sentenza che l'ha condannato al risarcimento del danno, malgrado il tribunale abbia riconosciuto l'assenza di alcun comportamento fraudolento da parte del donatario, il quale confidava nella piena capacità di intendere e di volere della donante, così come si evince dalla relazione stilata dal dott.  ### in prossimità delle donazioni, ed essendo stato il procedimento penale instaurato a suo carico per circonvenzione d'incapace archiviato dal GIP del Tribunale di all'esito dell'opposizione all'archiviazione che era stata presentata dalla parte offesa. 
Egli, inoltre, evidenzia che il danno liquidato nella somma di €53.116,00 non corrisponde alla somma degli importi delle fatture dimesse in atti dall'attrice.  2.3 Con il terzo motivo di gravame chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono.  3. Si è costituita ### la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. o il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.  4. Con ordinanza emessa in data ### questo collegio ha disposto la rimessione sul ruolo sottoponendo al contradditorio tra le parti, a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre donazioni per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 643 c.p., che disciplina la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace. 
La causa è stata quindi nuovamente rimessa in decisione e nelle conclusioni rassegnate ### ha chiesto che sia dichiarata la nullità dei tre contratti di donazione del 02.08.2016, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.  5. Il primo motivo di appello è fondato.  5.1 Il tribunale, richiamandosi alle conclusioni della ctu svolta dal prof. ### ha ritenuto provata l'incapacità naturale della ### al momento del compimento dei tre atti di donazione in favore del figlio ### 5.2 Nella propria relazione il prof. ### ha innanzitutto dato atto che in occasione del colloquio clinico la ### nonostante la grave ipoacusia di cui soffre, aveva risposto alle domande che le si ponevano in maniera corretta, anche se talvolta era indispensabile ripetere la stessa domanda.
Ciò che è emerso dall'esame psichico e dall'osservazione diretta è una discrepanza, ma di entità moderata, tra come appare e come ella è in realtà; se ad un approccio immediato e non approfondito emerge un soggetto abbastanza in linea con la propria età in ambito cognitivo e con aderenza alla realtà, ad un approfondimento maggiore emergono discreti deficit di “sapore” psicopatologico che riguardano la collocazione mnemonica del suo racconto biografico che si snoda prevalentemente nella rievocazione lavorativa e discreti deficit del campo della critica. 
Il deficit mnemonico emerso tanto dal suo racconto biografico quanto dal test che le è stato somministrato, non è però collegato ad un processo organico ma è riconducibile ad una ridotta capacità di concentrazione e ad una fisiologica perdita di capacità di recupero di tracce mnemoniche tipica dell'età avanzata, essendo stata esclusa la presenza di segni di una condizione psicopatologica debilitante (“si può affermare che oggi la signora, se si escludono gli esiti dei processi patologici osteoarticolari patiti nel passato (protesi dell'anca, protesi di spalla sx, osteosintesi per la frattura trimalleolare di sx, esiti di infarto del miocardio) si trova in condizione psicofisica soddisfacente e prevalentemente in linea con la propria età anche se è corretto affermare che ad un maggiore approfondimento si apprezzano discreti deficit di “sapore” psicopatologico anche nel campo della critica”). 
Il ctu ha poi riferito che la ### all'epoca della sua permanenza presso la struttura riabilitativa in #### aveva 84 anni e si trovava in una condizione di sofferenza clinica legata alla lesione fratturativa a carico dell'arto inferiore di sinistra (frattura trimalleolare) avendo manifestato, sin dal suo ingresso in reparto ortopedico, un'alterazione psichica caratterizzata da uno stato confusionale, sia pure temporaneo ed altalenante, e da un disorientamento, soprattutto spaziale. Queste manifestazioni, a parere del ctu, devono ritenersi usuali in qualunque soggetto che improvvisamente si trovi a far fronte ad un fatto patologico acuto e che viene spostato in ambiente diverso da quello a cui è abituato. A maggior ragione il disorientamento e lo stato confusionale era riscontrabile in una persona anziana che tra l'altro soffriva di una importante ipoacusia che non le permetteva di attivare le funzioni attentive in maniera sufficiente per potersi sentire “a proprio agio” nel nuovo ambiente in cui era collocata. 
Ha altresì escluso che l'attrice presentasse segni importanti di decadimento cognitivo.
E' così giunto ad affermare che non esistono elementi oggettivi né tantomeno soggettivi da cui si possa inferire, con sufficiente grado di probabilità razionale, che le condizioni psichiche della ### alla data del 2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta. 
Ha però sottolineato che “le condizioni psichiche, fisiche e di collocazione ambientale se non escludevano completamente o ledevano in maniera sostanziale la sua capacità di intendere e di volere, la qualificavano come portatrice di una “deficienza psichica” ovvero la mettevano in condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione di deficienza psichica fosse “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito ed a maggior ragione da chi abbia dimestichezza con arti sanitarie” (v. 51 e 52 della relazione peritale). 
Al riguardo ha evidenziato che “l'ambiente in cui la signora si trovava era un ambiente non usuale per la stessa ed in quel periodo ella era abbastanza sofferente per gli esiti dell'intervento di osteosintesi cui era stata sottoposta due mesi prima (8.6.2016). ###à avanzata della stessa, nonostante la sua condizione socio culturale, la rendeva abbastanza fragile di fronte a scelte esistenziali ed anche di fronte alla quotidianità. Tale fragilità era acuita anche dalla importante ipoacusia di cui soffriva e soffre tutt'ora, handicap che determinava anche una sorta di smarrimento in assenza di figure note (a parte la presenza del figlio oggi convenuto) cui fare affidamento in quel momento. Si aggiunga inoltre, per quanto si tratti di una deduzione, che la lettura del documento o dei documenti da firmare era stata fatta da persona a lei sconosciuta ed alla quale ella dava una connotazione errata ritenendola la compagna del figlio. Quella lettura, ricca di passaggi specifici relativi alle collocazioni catastali dei beni donati, con ogni probabilità poteva aver messo la signora in una condizione di sudditanza inconscia e le sue dichiarazioni di aver ben compreso ciò che le era stato letto (come emergerebbe dall'interrogatorio reso dal notaio) possono ritenersi collegabili ad una sorta di malcelata ammissione di aver compreso al fine di non essere mal giudicata essendo ella stata in passato una professionista efficiente. A conferma di questa condizione di fragilità psichica si collocano anche i vari episodi in cui si segnalava o uno stato di confusione oppure un disorientamento. E solo dopo qualche tempo, sia autonomamente sia anche su stimolo dell'altro figlio, ella aveva dovuto prendere coscienza del suo comportamento e come tentativo di attivare una valida difesa, aveva presentato una denunzia ed anche si era convinta a chiedere la nomina di un ADS” (v. pag. 50 della relazione peritale). 
Significativi sono altresì i chiarimenti forniti dal ctu in risposta alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte. 
A fronte della contestazione sollevata dal dott. ### consulente di parte convenuta, in merito alla sussistenza nella dr.ssa ### di una “deficienza psichica” tale da esporla a gravi pregiudizi, avendo questi rimarcato che l'eventuale condizione di “debolezza psichica” non sarebbe stata determinata da “una incapacità psico-intellettiva e volitiva” quanto da “instabilità emotiva e/o repentine variazioni dei comportamenti, disturbi abbastanza frequenti in persone anziane”, il ctu ha replicato che non vi è alcuna differenza tra la deficienza psichica da lui indicata e derivante da una fragilità psichica in cui la dr.ssa ### si trovava e la debolezza psichica indicata dal consulente di parte convenuta (v.  pag. 60 della relazione peritale: “E' noto che il concetto di deficienza psichica non appartiene alla clinica ma è espressione giuridica e prescinde da specifici stati morbosi clinicamente identificabili e comprende tutte le condizioni che possono agevolare la suggestione. Ed un soggetto instabile, fragile come il dott. ### definisce la parte attrice, non è forse un soggetto suggestionabile sia in funzione della propria età, ma anche e soprattutto per la condizione clinica e circostanziale in cui si trovava all'epoca (ricoverata da qualche tempo in ambiente ospedaliero, impedita nei movimenti articolari a causa del recente intervento subito, che lamentava algie e che aveva presentato nel recente passato dei momenti di confusione documentati in cartella clinica), ecc.?), pur ribadendo che “non esistono elementi certi per affermare che la signora fosse in grado di comprendere il significato della sottoscrizione e la volesse fare autonomamente, come non esistono elementi clinici di certezza che ella fosse portatrice di una condizione psicopatologica che la menomasse nella capacità di agire”. 
A fronte della sollecitazione del consulente tecnico di parte attrice prof. Zanetti, che ha invitato il ctu a precisare che la deficienza/fragilità psichica è una situazione patologica permanente e costante, che tende all'aggravamento nel tempo, con la conseguenza che sarebbe possibile formulare in termini di certezza, e non già di mera possibilità, una diagnosi di incapacità naturale della donante (“La situazione di deficienza e fragilità psichica, nonché di "sudditanza" nei confronti del figlio, ha portato la dr.ssa ### ad esprimere una risposta del tutto incoerente rispetto al "vissuto" della dottoressa: la suggestione del momento ha portato ad un annullamento della sua capacità di autodeterminazione), il prof. ### ha chiarito che “la deficienza psichica non è un concetto clinico, non appartiene alla biologia, ma è un concetto prettamente giuridico che poggia sul pilastro della capacità naturale. Se si è negato che allo stato attuale non si riconosce nella dottoressa una psicopatologia ovvero una condizione clinica legata ad una “lesione organica” che agisca determinando un abbassamento importante delle facoltà intellettive e cognitive, si può retrodatare tale condizione anche di 6 anni”, escludendo che “al momento della sottoscrizione degli atti ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la “formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”, ma confermando che “allorquando i tre atti di donazione furono sottoscritti, ma addirittura dal 28.7 al successivo 4.8.2016), la signora fosse da ritenersi portatrice di una deficienza psichica e quindi si trovasse in condizioni di labilità della propria coscienza. Deficienza psichica che, nella fattispecie, era legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava - una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia che certamente le procurava un senso di isolamento in un contesto ambientale per lei tutto nuovo”. (v. pagg. 69 e 70 della relazione peritale).  5.3 Utili elementi di valutazione si traggono anche dalla relazione redatta dal dr. ### nominato ctu dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, le cui conclusioni sono sostanzialmente sovrapponibili, per quando riguarda l'aspetto cognitivo, a quanto rilevato dal prof. ### nel corso del colloquio con la ### Anche in occasione della visita condotta dal dr ### il ###, alla perizianda non era ben chiaro il motivo dell'accertamento e più precisamente il ruolo dell'ads. ### dato che emergeva era un deficit mnemonico soprattutto per quel che riguardava la sua storia clinica; si poneva l'accento sul declino cognitivo legato ad un processo di fisiologica senescenza ma che, nella fattispecie, appariva più accentuato rispetto a soggetti coetanei. 
Il dr. ### così conclude la propria relazione: “la dott.ssa ### presenta una situazione di assenza di disturbi psichici tipici o altre patologie prette, che possano incidere sull'assetto ideativo, percettivo, affettivo e cognitivo, mentre presenta un declino cognitivo senile un po' più accentuato rispetto alla media, per l'età, nonché problematica esistenziale inerente all'età anziana e necessità di avere vicine figure di supporto, con connessi aspetti di influenzabilità, da considerare, attualmente, di ordine para-fisiologico, la cui miscellanea costituisce una situazione di alterazione dello psichismo che, pur non costituendo psicopatologia in senso clinico, appare, in ogni caso, rientrare nel concetto più allargato d'infermità di mente, come intesa nel ### con carattere di permanenza, che conferisce alla persona difficoltà a fare scelte responsabili, anche se queste non sono abolite del tutto, nei settori più strutturati dei propri interessi”. 
Egli ha pertanto concluso per la necessità da parte della beneficiaria di essere assistita da un ads nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, riconoscendo però la capacità di quest'ultima di compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione.  5.4 Vanno infine considerate le valutazioni psichiatriche espresse dal dott. ### che, su incarico conferitogli da ### visitò la ### il ###, pochi giorni prima della sottoscrizione delle tre donazioni e riscontrò che l'attrice era “persona con perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”, pur omettendo di segnalare la grave ipoacusia da cui la stessa era affetta (v. certificazione del 20.07.2016). 
Qualche tempo dopo, a seguito del deposito della perizia redatta dal dott. ### il dott.  ### su richiesta del convenuto, redasse una seconda relazione nella quale riconsiderò le modalità cliniche che lo avevano portato a stilare il certificato medico del 20.07.2016, ribadendo le conclusioni cui era giunto al termine della consulenza specialistica psichiatrica effettuata. 
Il dott. ### inoltre, nel confrontarsi con la valutazione espressa dal dr. ### il quale aveva segnalato la fragilità psichica della ### quando sottoposta a intensi e “affettivi” condizionamenti e/o a pressioni psicologiche significativamente coinvolgenti i legami familiari, nel contesto della conflittualità tra i due figli, portatori di interessi distinti e talvolta profondamente opposti, così testualmente scrive: “### evidente al CTU la necessità della scelta a favore di una figura terza di AdS quando le tensioni decisionali sulle gestioni non più ordinarie ma cariche di significato “affettivo” da parte di una genitrice, si indeboliscono e si confondono per il perdurare di una impossibile soluzione di equilibrio tra le parti. Mi trovo assolutamente d'accordo con il dott. ### anche se devo dire che non ho trovato nella trattatistica psichiatrica e psichiatrico forense (come concetto più allargato di infermità di mente) una precisa definizione di “condizione para fisiologica” (cui CTU fa riferimento) per ottenere evidenza di opportuno strumento di cautela nella nomina di un ### di ### per la ### Indicazione che conclusivamente condivido comunque pienamente, in siffatte condizioni relazionali”. 
E' lo stesso dr. ### a riferire che la ### nel corso del colloquio del 18.07.2016, gli aveva fatto cenno dello stato di “sofferenza decisionale” provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli, precisando che “si poteva cogliere certamente la preoccupazione per i dissidi dei figli ma la stessa ### forse anche per le condizioni di inabilità fisica in cui si trovava, mi riferiva la volontà di sistemare le cose con cura e di sperare di poter calmierare le questioni, una volta ristabilita”.  5.5 Il tribunale ha ritenuto che questa condizione di fragilità o deficienza psichica sia idonea ad integrare lo stato di incapacità naturale della ### al momento della stipula dei tre atti di donazione (“la fragilità della dott.ssa ### è un dato acquisito e tale elemento va letto in relazione funzionale, con quanto scatena detta debolezza: l'età avanzata, le scarse condizioni di salute, l'influenzabilità esercitata dai familiari (senza con ciò voler addossare condotte manipolative ai figli). Proprio tale ultimo aspetto risulta dirimente, posto che nel caso di specie non vengono in rilievo degli atti di donazione a terzi estranei, ma ad uno dei figli e, quindi, ad una delle persone verso cui la attrice è maggiormente esposta, visto anche il suo vissuto che appare improntato alla cura della famiglia e del lavoro”). 
Tale affermazione si basa tuttavia su una non corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla definizione del concetto di incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ., per la cui esatta individuazione è utile effettuarne la comparazione con la fattispecie del contratto concluso per circonvenzione di incapace disciplinata dall'art. 643 cod. pen. 
Com'è noto, l'art. 428 c.c. stabilisce che il contratto compiuto da persona incapace d'intendere o volere al momento della sua conclusione, può essere annullato se ne risulta un grave pregiudizio per il suo autore e la malafede dell'altro contraente. 
Se si tratta di donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, l'art. 775 c.c. non richiede, ai fini del suo annullamento, la prova della mala fede del beneficiario e del pregiudizio (da ritenersi insito nel compimento dell'atto). 
La fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 643 c.p. è la seguente: "chiunque per procurare a sé od ad altri un profitto, (...) abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito (...)". 
Dalla mera comparazione testuale delle due fattispecie risulta già enucleabile una prima rilevante differenza in ordine al requisito relativo all'anomala condizione soggettiva dell'autore dell'atto negoziale.  ###. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata d'incapacità d'intendere o volere, ovvero uno stato patologico psichico che non consente di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie e/o d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi contenuto nell'atto predetto. 
Invece, in ordine alla configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, la legge distingue, all'interno della categoria dei soggetti passivi, fra infermo psichico e deficiente psichico e non considera necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato. 
Ciò induce a ritenere che per infermità psichica (o mentale) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica (quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie) o da una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale (stati psiconeurologici), non importa se in modo definitivo o temporaneo, e, per deficienza psichica, debba intendersi invece un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto (Cass. pen. n. 29003 del 2012). 
Rientrano in tale categoria, la fragilità, duttilità e debolezza di carattere, la vecchiaia e in genere ogni altra analoga particolare condizione che offra agevole campo alla suggestione e agli abusi (cfr., Cass. pen. n. ### del 20/06/2013, Cass. pen. n. 3209 del 20/12/2013). 
In definitiva, deve ritenersi che ai fini dell'art. 643 c.p., sia sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o, come efficacemente indica la giurisprudenza penale, "dovuta ad anomale dinamiche relazionali" (Cass. pen. n. ### del 2015, richiamata da Cass. civ. n. 3594 dell'08/02/2024) che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio. 
Il rilievo della "anomala dinamica relazionale" nell'accertamento dell'elemento materiale del reato costituisce l'elemento di maggiore differenziazione tra le due fattispecie. 
Il grado di menomazione delle facoltà intellettive e volitive è valutato all'interno del rapporto incube-succube. 
Se la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella libertà di autodeterminazione di chi la esegue può consumarsi il reato di circonvenzione d' incapace. 
Non è necessario un accertamento diagnostico di piena incapacità d'intendere e volere. 
E' compatibile con il perfezionamento della fattispecie incriminatrice che il soggetto passivo possa rappresentarsi cognitivamente gli effetti (anche pregiudizievoli dell'atto) e che non li desideri per sé ma se non riesce a sottrarsi per i fattori soggettivi sopra individuati alla sua commissione a causa dell'altrui induzione, può integrarsi il complesso degli elementi costitutivi del reato. 
Inoltre "per la sussistenza dell'elemento dell'" induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica (Cass. pen.  28080 del 2015). 
Anche gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità confermano che l'accertamento della condizione psichica nelle due fattispecie (incapacità naturale e circonvenzione d'incapace) non è del tutto sovrapponibile. 
Con la pronuncia n. 8948 del 1994 (alla quale sono seguite le conformi 1427 del 2004; 12126 del 2006 e 2860 del 2008), è stato affermato il principio secondo il quale: "### della circonvenzione d'incapace, prevista dall'art. 643 c.p. - il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre la sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima". 
Nella motivazione della citata sentenza la differenza viene esplicitata in modo efficace nella parte in cui viene sottolineato "che non sussiste neppure omogeneità - dal lato passivo - tra la fattispecie dell'art. 643 c.p. e quella dell'art. 428 c.c., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C. esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali: cfr. Cass. n. 439 del 1970; n. 64 del 1972; n . 4824 del 1979), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., si è richiesto una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità. (...) pari a quella necessaria per l'interdizione pur se momentanea e transitoria" (v. in senso conforme più di recente Cass. n. 10329 del 19/05/2016 e Cass. n. 7081 del 20/03/2017).
Va poi sottolineato che non è affatto irragionevole che ad uno stadio di deficienza psichica meno grave consegua la sanzione della nullità radicale dell'atto mentre per l'incapacità naturale, che richiede un grado di compromissione elevato o una condizione analoga a quella che determina l'interdizione o l'inabilitazione, la conseguenza sia soltanto quella dell'annullabilità dell'atto. 
Ciò perché l'accertamento della menomazione della facoltà di autodeterminarsi liberamente non esaurisce la pluralità degli elementi costitutivi del reato. Ad essa, deve accompagnarsi una "anomala dinamica relazionale" quale quella che si determina tra l'incube ed il succube. 
La creazione, il potenziamento o anche il solo approfittamento della relazione di superiorità costituisce il quid pluris del delitto di circonvenzione d'incapace perché ne sottolinea e ne stigmatizza la potenzialità offensiva non limitata al singolo atto. Nella fattispecie civilistica della causa di annullamento del contratto per incapacità naturale, invece, la finalità della norma è la salvaguardia del processo autodeterminativo in ordine ad un solo atto. Ne consegue un accertamento rigidamente determinato nel tempo e nell'oggetto che deve coincidere con l'incapacità d'intendere e volere. Il fatto che le conseguenze civilistiche dell'accertamento della condotta penalmente rilevante si rivolgono ad un singolo od a singoli atti non scalfisce la diversità delle due fattispecie, sotto il profilo dell'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi che le integrano. Non si ravvisa alcuna contraddittorietà, pertanto, nella nullità conseguente all'accertamento della circonvenzione d'incapace del soggetto che pone in essere un atto con effetti dannosi per la propria sfera giuridico patrimoniale e nell'annullabilità ex art. 428 c.c. (Cass. 1427 del 2004; 12126 del 2006 e 2860 del 2008).  5.6 Alla luce dei richiamati principi non si ravvisa una sostanziale incompatibilità tra le valutazioni psichiatriche espresse dal ctu prof. ### e le conclusioni cui sono giunti il dr. ### ed il dr. ### emergendo da quanto riferito dai tre specialisti che la ### era all'epoca dei fatti persona capace di intendere e di volere, ma in una condizione di fragilità psichica e di suggestionabilità legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione di stress ed al senso di isolamento percepiti in conseguenza del fatto che si trovava costretta, in quanto sottoposta a trattamento riabilitativo ed affetta da una importante ipoacusia, a dipendere dagli altri in un contesto ambientale per lei del tutto nuovo (una struttura sanitaria), e scaturente in primo luogo dallo stato di “sofferenza decisionale”, riferito nel corso del colloquio con il dr. ### provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli in ordine alle pretese vantate dagli stessi sul suo patrimonio ed in vista della sua successione. 
Al riguardo è senza dubbio significativa la circostanza che gli atti di donazione furono fatti sottoscrivere alla ### dal figlio ### solo qualche mese dopo che ella aveva redatto in data ### ed in data ### due testamenti olografi e a meno di un anno e mezzo di distanza dal testamento pubblico del 21.04.2015. 
Inoltre va rimarcato che il contenuto degli atti di liberalità coincide solo in parte con le disposizioni testamentarie e che pure queste ultime divergono tra loro in alcune parti. 
Con il testamento pubblico del 21.04.2015 la ### individua determinati beni che assegna ai due figli, manifestando la volontà di lasciare la titolarità della partecipazione sociale in A.R.A. s.r.l. al figlio ### precisa di aver beneficiato in precedenza il figlio ### fornendogli la provvista utilizzata per l'acquisto di un appartamento a ### e della farmacia a ### di cui questi era divenuto titolare; attribuisce il denaro ed i titoli azionari e/o obbligazionari presenti nel suo patrimonio alla data della sua morte alla nipote ### figlia della sorella ### e dispone che tutti i restanti cespiti (tra i quali doveva ritenersi compreso il credito da lei vantato nei confronti di A.R.A. s.r.l. pari ad euro 1.284.662,00 in quanto non menzionato tra quelli specificamente assegnati) vengano divisi in parti uguali tra i due figli. 
Con il testamento olografo del 14.01.2016 la ### revoca espressamente il precedente (“Il presente testamento supera ed annulla ogni eventuale altro precedente”), lascia “al figlio ### denaro e valori presso banche, e se non capienti, crediti verso ### del ### s.a.s. e verso A.R.A. S.r.l., in misura pari al valore corrente, così come determinato dalla data della mia morte dal dott. ### e/o dal dott. ### commercialisti in ### dei beni donati in vita al figlio ### (immobili in ### e ###; divide in parti uguali tra i due figli il resto del suo patrimonio (“Al figlio ### e al figlio ### in misura eguale, il resto del mio patrimonio”). 
Infine il testamento olografo del 03.05.2016 riproduce il contenuto del testamento pubblico del 21.04.2015, con l'unica modifica che non è più previsto il lascito in favore della nipote.
Come in precedenza indicato, gli atti di donazione hanno ad oggetto: a) la nuda proprietà della quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di A.R.A. s.r.l.; b) la nuda proprietà del fabbricato residenziale in ### d'####, con dispensa dalla collazione; c) il diritto di credito vantato nei confronti di A.R.A. s.r.l. pari ad euro 1.284.662,00; Tra i cespiti donati al figlio ### solo il fabbricato residenziale in ### d'#### gli sarebbe spettato secondo le previsioni di ultima volontà della madre, dal momento che la titolarità della partecipazione sociale in A.R.A. s.r.l. era stata lasciata al figlio ### ed il credito verso la società, in quanto non menzionato specificamente nell'ultimo testamento del 03.05.2016, avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra i due figli. 
Ora, è un dato acquisito e non contestato che la ### aveva sempre manifestato la volontà di riservare post mortem un uguale trattamento ai propri figli, senza fare differenze o distinzioni. 
Questo continuo ritornare sulle proprie determinazioni in un così breve arco temporale non è spiegabile altrimenti che con la situazione di permanente conflittualità esistente tra i due figli e le conseguenti pressioni ricevute dalla ### per ristabilire quell'equilibrio che, a torto o a ragione, essi ritenevano fosse stato alterato dalle pregresse donazioni materne che avrebbero beneficiato in maggiore misura l'uno piuttosto che l'altro. 
Può dunque ritenersi provato che questa situazione di conflitto intrapsichico e sofferenza interiore che stava vivendo la ### il cui desiderio, come riferito al dr. ### era quello di ricostituire l'armonia tra i due figli “una volta ristabilita”, considerata unitamente agli altri fattori sopraindicati, ha comportato l'indebolimento della sua funzione volitiva, inficiandone il potere di critica e ponendola in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. 
Come in precedenza indicato, alla situazione di obiettiva compromissione della capacità decisionale del soggetto passivo, quale elemento costitutivo del delitto di circonvenzione di incapace, fa da contraltare, in un coessenziale dualismo qualificante la fattispecie penale, l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi della vittima che, a causa dello stato deficitario in cui versa, per la mancanza o diminuita capacità critica, sia incapace di opporre alcuna resistenza ad essere agita (Cass. pen. n. 9358 del 2015). 
La situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in ipotesi abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (v.  pen. n. ### del 2015) mentre l'induzione non può configurarsi in un comportamento meramente passivo, essendo necessario che la condotta induttiva si concretizzi in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento (Cass. pen. n. 13308 del 1999 e n. 1419 del 2013). 
E' stato puntualizzato che, per concretarsi "l'induzione", è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione; e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della "induzione" può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio (v. Cass. pen. n. ### del 2015). 
Conclusivamente, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: ### la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: ### l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; ### l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Cass. pen. n. ### del 2013).
Ebbene, nel caso di specie il ctu prof ### ha accertato che la minorata condizione di autodeterminazione dell'attrice in ordine ai suoi interessi patrimoniali era “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito”. 
E' poi pacifico che fu il figlio ### ad indurre la madre a compiere gli atti di donazione in suo favore, dal momento che egli si presentò il giorno 02.08.2016 presso la struttura riabilitava che la ospitava, accompagnato da terze persone sconosciute a quest'ultima e portando con se gli atti già predisposti che le fece leggere e sottoscrivere. 
Inoltre, non risulta che mai prima del suo ricovero la ### avesse manifestato la volontà di porre in essere le liberalità ed è stato allegato dall'attrice, e mai contestato dal convenuto, che gli atti furono formati dal notaio su richiesta del legale di quest'ultimo. 
Non vi è infine alcun dubbio che egli fosse pienamente consapevole dello stato di vulnerabilità in cui si trovava in quel momento la madre e che ne abbia approfittato a suo vantaggio. 
In primo luogo non vi era alcuna urgenza di concludere atti di donazione aventi ad oggetto beni del valore complessivo di circa €1.700.000,00, presso la struttura riabilitativa, sicché non è spiegabile perché il convenuto non abbia atteso che la madre venisse dimessa dalla casa di cura per farglieli sottoscrivere. 
Inoltre, le liberalità, sebbene il loro contenuto risulti oggettivamente complesso, vennero letti alla ### in meno di 30 minuti, senza che risulti che fossero stati preventivamente trasmessi in bozza alla donante perché potesse prenderne visione. 
Oltre a ciò, come segnalato dal ctu, è indubbiamente anomala la circostanza che nel diario clinico della paziente non è stata annotata la presenza in quel giorno di persone estranee (“Non può non colpire la mancanza in quel diario di una importante annotazione come quella della presenza, presso la struttura e di fronte alla ricoverata, di persone estranee: stando a quanto desumibile dagli atti non è indicata la presenza di un notaio né dei testimoni, mentre potrebbe essere giustificata la non annotazione della presenza del figlio, qualora questi avesse fatto visita alla madre nei giorni precedenti”: v. pag. 44), e che neppure sia stato registrato il precedente accesso effettuato il ### dal dr. ### per sottoporre a visita la ### su incarico di ### (“A parere del sottoscritto era importante fare tale segnalazione in quanto quell'accesso specialistico non risulta essere stato richiesto dai sanitari della struttura, ma da “altri”: v. pag. 45).
Infine è irrilevante la circostanza che il GIP presso il Tribunale di Vicenza abbia ordinato, ai sensi dell'art. 410 c.p., l'archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto per il delitto in esame. 
A prescindere dal rilievo che l'archiviazione è stata disposta anche perché è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. per essere stato il fatto commesso nei confronti di un ascendente, si tratta in ogni caso di un provvedimento che non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata, giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. e che, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (v. Cass. n. 1346 del 20/01/2009). 
In definitiva, poiché risulta provato che il convenuto ha indotto la madre a compiere gli atti di liberalità in questione approfittando consapevolmente della condizione di minorazione psichica in cui versava, che ne comprometteva le facoltà volitive pur non ponendola in una situazione di incapacità naturale, gli atti di liberalità non sono annullabili ai sensi dell'art. 775 cod. civ. ma sono nulli, essendo stati stipulati per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto, come sopra indicato, l'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (v. ex plurimis Cass. civ. n. 1427 del 27/01/2004). 
Sotto il profilo processuale va ricordato che alla luce dei principi affermati dalle ### della Corte di Cassazione nelle note sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, nelle azioni di impugnativa negoziale, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. 
Deve tuttavia considerarsi che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
Tale norma va coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c., che non conosce né consente limitazioni di grado. 
Ne consegue, secondo quanto precisato nella suindicata sentenza n. 26243/2014 (punto 8.4 della motivazione) che: a) “al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile”; b) “a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2 (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello)”; c) “tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio”. 
Nel seguito della motivazione si chiarisce che: “8.5 La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce: 1) Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio.  2) Alla ### rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione. 
Non può pertanto ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato.  8.6.1. Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante. 8.6.2. Egli non potrà, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) -, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda ### in eccezione ### di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione. 
In definitiva, nel procedimento di appello relativo a un'azione di impugnativa negoziale, la conversione di una domanda di nullità inammissibile perché nuova in una eccezione rilevabile di ufficio, sottrae alla scure dello sbarramento preclusivo l'esame della relativa questione.  ### parte, è privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda di nullità per integrazione della fattispecie di circonvenzione di incapace sarebbe già stata proposta dall'attrice in primo grado e sulla medesima il tribunale si sarebbe già pronunciato con statuizione coperta dal giudicato. 
Come in precedenza rammentato, l'attrice aveva chiesto l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma; in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ### ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto incassato. 
Ora, la causa petendi posta dalla ### a fondamento della domanda di nullità per mancanza di volontà è la “mancanza di accordo negoziale” (v. pag. 36 dell'atto di citazione in primo grado), che ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. costituisce uno dei requisiti del contratto la cui assenza ne determina la nullità ex art. 1418, secondo comma ### di inesistenza dell'accordo - inteso quest'ultimo nei sensi degli articoli 1321 e 1325 n. 1 cod. civ. - si verifica quando, indipendentemente da qualsiasi accidentale eziologia psicologica, sia impossibile la giuridica identificazione di una, sia pure minima o persino invalida, espressione della combinata autonomia negoziale delle parti, - in altri termini, quando non si possa, con i sensori del diritto positivo, percepire l'avvenuta concretizzazione di una loro "volontà comune" che, sorretta da "comune intenzione" (art. 1362, comma 1 c.c.), abbia "forza di legge" tra le medesime ai sensi dell'art. 1372, comma 1 c.c. (v. Cass. n. 3378 del 22/03/1993). 
Il reato di circonvenzione d'incapace, che si consuma quando la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella sua libertà di autodeterminazione, non esclude affatto l'esistenza dell'accordo tra i contraenti. 
Pertanto il vizio di nullità delle donazioni denunciato nella domanda introduttiva del giudizio è diverso da quello oggetto del rilievo ufficioso in questa fase del processo. 
Come pure il petitum e la causa petendi dell'azione di annullamento del contratto per violenza morale esercitata dall'attrice in via ulteriormente subordinata sono diversi da quelli dell'azione di nullità per violazione dell'art. 643 c.p.c. 
Il fatto che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di annullamento delle donazioni per incapacità di intendere e/o di volere della donante, escludendo l'esistenza di una qualche condotta manipolativa dei figli, non preclude il rilievo ufficioso della nullità, dal momento che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di annullamento, dichiarando nel dispositivo della sentenza espressamente assorbite le ulteriori domande non accolte. 
Costituisce, invero, jus receptum che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato soltanto se esse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità, integrino una decisione del tutto indipendente dalle altre (Cass. 4732/2012; Cass. 21566/2017). 
La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita a cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. 
Nel caso in esame l'affermazione fatta dal tribunale in merito alla condotta tenuta dai figli è finalizzata unicamente a valutare la fondatezza della domanda di annullamento, l'unica sulla quale si è pronunciato.  6. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il danno subito dalla ### in conseguenza della condotta illecita del figlio è costituito dagli emolumenti che la stessa ha corrisposto al notaio per il compimento dei tre atti di donazione e che ammontano a complessivi €53.116,00, come si evince dalla disposizione di bonifico effettuata dall'attrice in favore del professionista in data ### (v. elenco dei movimenti effettuati sul conto corrente intestato alla ### di cui al doc. 38 del fascicolo di primo grado dell'attrice).  7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, poiché all'esito del processo ### risulta soccombente, essendo stata accertata l'invalidità delle donazioni disposte in suo favore dalla madre, va confermato il capo condannatorio della sentenza di primo grado e l'appellato va condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto: 1) rigetta la domanda di annullamento dei tre atti di donazione stipulati in data ###, per incapacità di intendere e/o di volere della donante; 2) dichiara inammissibile la domanda, avanzata in questa fase del giudizio da ### di accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei tre atti di donazione stipulati in data ###, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 cod.  pen.; 3) operata la conversione della domanda di accertamento della nullità nella corrispondente eccezione di accertamento della nullità, accoglie l'eccezione stessa; 4) condanna ### a rifondere a ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €34.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge; 5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio dell'01.10.2025.  ### estensore

causa n. 306/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Passarelli, Enrico Schiavon

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