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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013). 3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Giudice di Pace di Melfi, Sentenza n. 98/2025 del 19-07-2025

... ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto ### la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607). Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del ###, la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale; ### giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ### RG n. 1522/2021 “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1522 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MELFI in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1522/2021 ###, promossa da ### (CF ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta ### attore in opposizione contro B.R. ### S.R.L. (CF ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.ta ### convenuta opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###: come in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ### in persona del suo ### pro tempore, come in epigrafe rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso il decreto n. 89/2021, emesso il ###, con il quale il Giudice di ### di ### gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della B.R. ### S.r.l., dell'importo di ### 2.200,00, di cui ### 1.550,00, oltre ### quale corrispettivo per i lavori di riparazione per danni alle proprietàSentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021
Miscio-Valvano, ed ### 450,00, oltre ### per la realizzazione di una scossalina su un muro condominiale causa di infiltrazione di acqua nel garage di proprietà di ### A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuto pagamento parziale dell'importo richiesto, avendo il ### opponente versato la somma di ### 1.550,00. 
A riprova delle proprie asserzioni allegava all'atto introduttivo del giudizio copia della ricevuta di pagamento di ### 1.550,00 in data ###, sottoscritta da ### (doc. in atti). 
Deduceva l'opponente che i lavori, che avevano richiesto l'intervento del ### non riguardavano parti comuni del ### ma le proprietà private ### e ### e l'intervento dell'### del ### era stato effettuato a titolo di mediazione di cortesia: l'importo, infatti, veniva ritirato presso l'ufficio dell'### che si faceva firmare una ricevuta per quietanza. 
Le ricevute di pagamento, conformemente al dettato normativo, venivano rilasciate in originale al ### mentre l'### del ### deteneva la copia. 
In merito alla realizzazione della scossalina, la stessa veniva realizzata dal ### per risolvere problemi di infiltrazione in un garage di proprietà di ### causati da lavori di rifacimento della pavimentazione svolti dallo stesso in un periodo precedente. 
Poiché il lavoro effettuato non si era rivelato risolutivo, il ### in data ### notificava, a mezzo del suo procuratore legale, ricorso per ### tanto all'### del ### quanto alla BR ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
All'udienza fissata per l'### veniva depositato atto di transazione, in forza del quale la B.R. ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### si impegnava all'esecuzione dei lavori, senza null'altro a pretendere, e le parti si impegnavano ad abbandonare il giudizio e ad eseguire la convenzione, con compensazione delle spese di lite.  ### la prospettazione dei fatti dell'opponente, mentre ### rispettava l'accordo raggiunto, abbandonando il giudizio, la B.R. ### S.r.l., non solo non terminava i lavori, ma dava inizio, subito dopo la cancellazione del procedimento di ### alla procedura di recupero crediti. 
Ciò nonostante, il ### sin da subito, a far data dal 16.10.2021, tramite P.E.C. del suo difensore (doc. in atti), si rendeva disponibile ad effettuare il pagamento dei soli lavori di realizzazione della scossalina, oltre al pagamento delle spese legali per un valore commisurato al debito riconosciuto. 
Sulla base di tali presupposti di fatto, chiedeva, in principalità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via di mero subordine, chiedeva che fosse riconosciuto il pagamento parziale di ### 1.550,00 per i lavori effettuati nellaSentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021 proprietà ### e ### e che fosse riconosciuto il debito residuo nella misura di ### 450,00, con vittoria delle spese del giudizio.  ###.R. ### S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, ritualmente costituita, nella propria comparsa di costituzione contestava la ricevuta di pagamento di ### 1.550,00 del 18.11.2016, prodotta dalla controparte a riprova del pagamento parziale dei lavori, rilevando come fosse prassi dell'amministratore pro tempore, con il quale il ### aveva svolto numerosi lavori nel corso degli anni, consegnare sempre la seconda ricevuta, ovvero non quella originale ma quella derivante dalla copiatura dell'originale con apposita carta copiativa, mentre nel caso di specie era stata prodotta una copia fotostatica di una presunta ricevuta. 
Asseriva di aver sempre chiesto l'originale della ricevuta, o quanto meno la seconda “velina”, che avrebbe dovuto essere in possesso dell'amministratore, ma invano. 
Eccepiva, altresì, una palese incongruenza: nella ricevuta di ### 1.550,00 era riportata la data del 18.11.2016, mentre alla data del 22/11/2016 i lavori di riparazione presso le abitazioni ### e ### non erano state ancora ultimate, giusta documentazione fotografica allegata (docc. in atti). 
Rilevava, altresì, che la sottoscrizione apposta era pressoché identica alle altre apposte sulle ricevute depositate in atti. 
Sulla base di tali presupposti di fatto, chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato e che la domanda avversaria fosse respinta, siccome inammissibile, infondata e non provata, con vittoria delle spese del giudizio. 
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, confermato in un arresto recente, “In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto ### la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art.  2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607). 
Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del ###, la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale; ### giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021 “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ. n. 27633/2018). 
Nel caso di specie, il Giudice ritiene del tutto inefficace il disconoscimento, poiché la ### convenuta opposta non ha evidenziato differenze fra l'originale e la copia della ricevuta di pagamento prodotta dall'opponente: non sono stati rilevati segni, quali cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, che possano generare dubbi sulla conformità della seconda alla prima. 
In merito alla somiglianza della sottoscrizione della copia della ricevuta a quelle apposte su altre ricevute in atti, non è dato rinvenire alcuna anomalia, trattandosi di sottoscrizioni apposte dalla stessa persona. 
Orbene, in mancanza di valido disconoscimento della copia della ricevuta, la medesima assume piena efficacia probatoria (Cass.Civ., Sentenza n. 24634/2021). 
Pertanto, deve ritenersi che il debito dell'odierna opponente sia pari ad ### 650,00, corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di ### 2.200,00 e la somma di ### 1.550,00, già corrisposta dall'odierna opponente. 
Per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore del creditore opposto, della somma di ### 650,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. 
In punto spese Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto del ### di cui al D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il ### e s.m. e i. 
Pertanto, si stima congruo liquidare importi corrispondenti ai valori medi previsti per le seguenti fasi: Fase di studio della controversia ### 68,00 Fase introduttiva “ 68,00 Fase decisoria “ 142,00 Non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel presente giudizio, nessun compenso viene liquidato per la corrispondente fase, in ossequio al disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo D.M. n. 55/2014 e s.m. 
In definitiva, deve essere liquidato a parte attrice, a titolo di spese processuali, l'importo di ### 278,00, oltre 15% rimb. forf. spese generali, Iva e ### In merito al rimborso della somma versata a titolo di contributo unificato atti giudiziari, di cui all' art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, esso grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese e non richiede alcuna espressa statuizione.   P.Q.M.Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021
Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 89/2021, emesso dal Giudice di ### di ### il ###; - dichiara tenuto e condanna il ### opponente, in persona dell'### pro tempore, al pagamento, in favore della società convenuta opposta B.R. ### S.R.L., dell'importo di ### 650,00; - dichiara tenuto e condanna il ### opponente, in persona dell'### pro tempore, al pagamento, in favore della società convenuta opposta B.R. ### S.R.L., delle spese processuali, che liquida nell'importo di ### 278,00, oltre 15% rimb. forf.  spese generali, Iva e ### Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###ssa ###Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021

causa n. 1522/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Incoronata Tardugno

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Tribunale di Larino, Sentenza n. 15/2026 del 22-01-2026

... procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice). Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 267/2023 tra ##### e #### 22 gennaio 2026, alle ore 11,42; rilevato che il Tribunale ha disposto che l'odierna udienza fosse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio di note; rilevato altresì che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite; che i difensori di entrambe le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle note conclusive depositate; All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio. 
Successivamente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. qui di seguito redatta, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 267/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla c.so ### n. 16/B; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### M. Salvatori, ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 7; ### parti hanno concluso come da superiore verbale di udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ### e ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e in relazione al minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Deduceva, in particolare, che, dopo essere stato licenziato, con raccomandata del 17/07/2019, dal datore di lavoro, ### S.p.a., l'attore aveva incaricato, in qualità di propri difensori, per ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, gli Avvocati, odierni convenuti, ### e ### Rilevava, tuttavia, che i professionisti incaricati erano incorsi in plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Rappresentava di essersi altresì attivato per ovviare agli errori commessi dai difensori convenuti mediante incarico a diversi avvocati, i quali avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, e ss. della L. n. 92/2012 (sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che equiparava il ricorso ex art. 700 c.p.c. al rito ### ovvero al tentativo di conciliazione), tuttavia senza successo, nonostante l'opposizione all'ordinanza di rigetto, anch'essa respinta per intervenuta decadenza. 
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il colpevole inadempimento e/o inesatto inadempimento dei convenuti ### e ### in qualità di difensori dell'attore a seguito del licenziamento da quest'ultimo subito, e, quindi, la loro responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto di mandato professionale e/o dichiararsi non dovuto alcun compenso, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di € 799.481,25 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando la domanda avversa ed eccependo l'infondatezza della stessa, attesa la totale assenza di prova circa il danno che l'asserito inadempimento dei convenuti avesse cagionato, ed essendo le ragioni dedotte ex adverso del tutto inconsistenti. 
Deducevano, in particolare, che, con una dichiarazione dal contenuto “sfrontatamente” confessorio, l'attore aveva ammesso, implicitamente, nell'atto introduttivo, che il licenziamento patito era incontestabile, essendo lo stesso effettivamente responsabile dell'ampia condotta assunta in danno del suo datore di lavoro ### ed avendo le azioni giudiziarie promosse contro quest'ultima contenuto e finalità marcatamente speculatori. Non sussistendo, dunque, valide ragioni per contestare il licenziamento, ogni azione volta alla sua impugnazione sarebbe stata comunque vana. 
Rappresentavano che i ritardi addebitati ai difensori erano invece da attribuirsi al comportamento dell'attore, il quale aveva creato delle difficoltà sia nell'incontro con gli avvocati per raccogliere informazioni, documenti e conferire il mandato sia per il reperimento dei documenti, in gran parte già consegnati dall'attore ad altri legali. Inoltre, l'attore si era da sempre “difeso da solo”, prendendo decisioni, scrivendo impugnazioni e andando a riunioni con funzionari della ### motivo per il quale l'### a seguito dei fatti posti in essere dall'attore, si era insospettita (nella specie, come si evince nel verbale di incontro del 02/04/2019 - nel quale l'attore aveva ammesso le proprie responsabilità senza però apporre la propria sottoscrizione -, con le password di accesso, l'attore aveva estrapolato dal sistema informatico della ### l'elenco degli assegni circolari emessi e non incassati, comunicando tali sensibilissime informazioni a due “complici”, i quali gli avrebbero promesso “un regalino”, rendendosi complice di una colossale truffa, che aveva la finalità di clonare gli assegni circolari non incassati e che è altresì oggetto di indagine da parte della ### presso il ### di ###. 
Chiedevano, pertanto, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con provvedimento del 13/06/2024, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa ### formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa, non accettata. 
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzioni documentali, espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testimoni a cura del Gop dott.ssa ### in sostituzione del Giudice titolare in congedo. 
Con provvedimento del 16/07/2025, il Gop dott.ssa ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito del periodo di congedo dello scrivente Giudice, titolare del procedimento, la causa veniva rinviata, con decreto dello scrivente del 7.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito telematico di note conclusive fino a dieci giorni prima di tale udienza. 
All'odierna udienza, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c., come da superiore verbale di udienza.  *** 
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito evidenziati. ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti, ### e ### con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente dagli stessi tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, danni da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e dal minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Giova premettere come, con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze. In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7410 del 23/03/2017). 
Deve, al riguardo, rammentarsi che “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (Cass. civ., Sez. II, n. ### del 03/12/2025; cfr., tra le molte, anche Cass. civ., n. 10454 del 18/07/2002; Cass. civ., n. 6967 del 27/03/2006; Cass. civ., n. 18612 del 05/08/2013). 
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, va sottolineato come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione era divenuta impossibile nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento. 
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza, “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. III, n.2836 del 26/02/2002). 
Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art. 1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza, della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di “risultato finale” - giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. civ., Sez. II, n. 4876 del 28/02/2014; Cass. civ., Sez. III, nn. 28991 e 28992 del 11/11/2019). 
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di c.d. risultato intermedio deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso. 
Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8494 del 06/05/2020).  ### della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d.  controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 25112 del 24/10/2017). 
Dunque, la Suprema Corte, nel tempo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 2638 del 05/02/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 15032 del 28/05/2021; Cass. civ., Sez. III, n. 2348 del 26/01/2022; Cass. civ., III, n. 2109 del 19/01/2024). 
In particolare, per determinare il nesso di causalità tra la condotta negligente del legale e l'esito del giudizio presupposto, il giudice, nello sviluppo di un ragionamento controfattuale, ipotizza quale sarebbe stato il decorso della causa in assenza dell'omissione imputata al difensore, confrontando il caso reale con quello ipotetico, e “fa sì il "processo al processo", ma solo fittiziamente, giacché si avvale di giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa "il processo direttamente"”; se l'adozione della condotta omessa non avrebbe modificato l'esito del giudizio, la negligenza del legale non può essere ritenuta causalmente efficiente al verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. III, ### del 19/11/2025). 
In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. 
A tale riguardo, peraltro, preme rilevare che “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ., Sez. VI, n. 26908 del 26/11/2020). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova della propria pretesa, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è possibile individuare il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e le conseguenze dannose dall'attore lamentate. 
Innanzitutto, le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata - solo in parte - la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento della propria attività professionale in favore dell'attore in qualità di difensori nella fase stragiudiziale e giudiziale della vicenda che ha interessato il suo licenziamento.
Come già rilevato, l'attore contesta ai convenuti di aver commesso plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Vale premettere che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico professionale, altresì confermato, dal tenore degli atti relativi ai procedimenti di cui trattasi depositati nel presente giudizio (cfr. mandato del 28/10/2019 in calce all'istanza di conciliazione indirizzata all'### territoriale del lavoro di cui alla pag. 7 del doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alla prima censura, dalla documentazione depositata in giudizio dall'attore, non emerge in realtà alcuna violazione dei termini di legge relativi al deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione dinanzi all'### territoriale del lavoro, depositata, nel caso di specie, in data ### - e quindi entro il ###, termine calcolato considerando il periodo di sospensione derivato dall'emergenza ###19 a decorrere dall'impugnazione del licenziamento con raccomandata del 12/09/2019 - ed alla stessa è seguita in risposta la comunicazione ad opera dell'### di non adesione della ### in data ### (cfr. doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alle ulteriori censure, dall'analisi della documentazione versata agli atti, inerente alle attività giudiziali intraprese mediante i convenuti, in qualità di difensori designati, si evince effettivamente la sussistenza di taluni errori concretantisi in una grave negligenza professionale. In particolare, gioca un ruolo cruciale nella vicenda di cui è causa la scelta dei professionisti di agire in giudizio impugnando il licenziamento mediante l'introduzione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
Come oculatamente rilevato da parte del Giudice del lavoro, occupatosi della controversia di cui trattasi, nonostante il rispetto dei termini di legge previsti sia per il deposito dell'istanza di conciliazione sia per la presentazione del ricorso giudiziale (depositato in data ###, e dunque entro sessanta giorni ex art. 6, comma 2, ult. periodo, della L. n. 604/1966 decorrenti dalla comunicazione di mancata adesione al tentativo di conciliazione dell'11/06/2020), “attesa la vocazione acceleratoria del procedimento ### il pericolo addotto a sostegno della domanda cautelare proposta dal lavoratore deve assumere una consistenza ancora maggiore, integrando il c.d. super periculum. Va rilevato, infatti, che presupposti indefettibili per la tutela in via d'urgenza sono il fumus boni iuris, espresso dalla fondatezza, pur basata su una cognizione sommaria, della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, rappresentato da un danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, sia pur da svolgersi con il più veloce ed efficace rito del lavoro. Nella concreta fattispecie dedotta va ritenuta, in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del periculum. Infatti la tutela cautelare ha un carattere residuale e dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dello speciale procedimento sommario introdotto dall'art. 1 della l. n. 92/12 (il c.d. “rito Fornero”), che assicura tempi particolarmente rapidi di definizione della controversia, sostanzialmente equiparabili al procedimento ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum va valutato con particolare rigore. In altri termini, pur non essendovi incompatibilità strutturale tra il “rito Fornero” e il procedimento ex art.  700 c.p.c., per la teorica maggiore tempestività della tutela cautelare, anche per la possibilità di chiedere, nell'ambito di quest'ultimo, un provvedimento inaudita altera parte e in aderenza ai principi di cui alla Corte Cost. n. 326/97 (cfr. anche ord, ### Ravenna 18 marzo 2013), un'impugnativa in sede cautelare del licenziamento assistito dall'art. 18 della l. n. 300/70 implica una valutazione del periculum ancor più pregnante, nel senso che la parte che agisce ha l'onere della prova che il ricorso al diverso strumento processuale avrebbe inciso, in misura marginalmente determinante, sui tempi della tutela e sull'irreparabilità del danno” e perciò “confortando l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice). 
Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. 
è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice). 
Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 
Come già osservato, infatti, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso. 
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento della impugnativa del licenziamento dell'attore, cristallizzato nella ### del rapporto di lavoro per giusta causa a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 28/06/2012 n. 92 del 16/07/2019, con decorrenza dal 16/05/2019 (cfr. doc. 9, all. 1, fasc. parte attrice). 
E dunque confrontando il caso reale con quello ipotetico - vale a dire quello nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose -, il caso reale (nella specie: la reiezione del ricorso in via procedurale) e il caso ipotetico non verificato (laddove fosse stato incardinato un diverso rito) avrebbero condotto allo stesso risultato (negativo per l'assistito); il che priva la negligenza professionale degli odierni convenuti, pur sussistente, di una qualsivoglia incidenza eziologica al verificarsi del danno. 
Quanto al danno per perdita di chance di esito vittorioso della lite, va condiviso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 6488 del 14/03/2017 e Cass. civ., Sez. Lav., n. 25727 del 15/10/2018). 
Ciò posto, deve ritenersi che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non abbia fornito detta prova con riferimento alla chance di esito vittorioso della lite.  ###, infatti, rilevati gli errori procedurali commessi dai difensori incaricati al momento dei fatti, non si è poi soffermato sulla dimostrazione delle prospettive di reale accoglimento delle proprie ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice). 
A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo delle proprie credenziali e degli applicativi aziendali, nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e marzo 2019, senza alcuna attinenza con l'attività dal medesimo prestata, agli assegni circolari emessi dalla ### su richiesta di alcuni clienti, poi risultati oggetto di clonazione da ignoti al fine dell'illecito incasso (con truffa sventata nella maggior parte dei casi). Nella citata ### vengono indicati il numero di accessi effettuato per ogni cliente tramite la specifica matricola del dipendente, la filiale di accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice). 
È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all.  3, fasc. parte attrice). 
Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i quali non hanno saputo riferire in ordine alle specifiche condotte contestate dal datore di lavoro al dipendente, ad eccezione del teste #### operativo della ### S.p.a. Filiale di ### dall'01/06/1988, il quale ha spiegato il funzionamento della matricola e delle credenziali attribuite ai dipendenti della ### affermando che seppure “il dato della matricola è un dato conosciuto proprio per il fatto che noi dipendenti bancari siamo riconosciuti oltre che per il nome e cognome per la matricola che ci identifica a livello di istituto”, tuttavia “un operatore non può aver l'accesso al sistema solo con la matricola di un altro perché deve digitare anche la password”. Ha, inoltre, specificato di non essere a conoscenza di attacchi hacker operati negli ultimi due anni e mezzo (antecedenti alla citazione) a danno della ### ( verbale udienza del 16/05/2025). 
Al riguardo, è evidente come costituisca obbligo del lavoratore, discendente dal rapporto di lavoro instaurato, garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti trattati e dell'utilizzo dei sistemi il cui accesso allo stesso è consentito, assicurandosi di non lasciare, ad esempio, la postazione di lavoro incustodita consentendo a terzi di accedervi mediante le proprie credenziali inserite. 
Il giudizio controfattuale operabile allo stato degli atti, nei termini delineati dalla citata giurisprudenza in materia, pertanto, non può che esitare in una prognosi negativa all'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento. 
Invero, anche laddove il procedimento fosse stato incardinato secondo un diverso rito, è opportuno rilevare che i fatti posti a fondamento del licenziamento operato dalla ### appaiono connotati da sufficiente fondatezza, specialmente alla luce della carenza di prove contrarie fornite dall'attore al fine di dimostrare la non veridicità delle condotte contestate dal datore di lavoro. 
Non risulta neppure convincente la tesi dell'attore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato effettuato in risposta e a seguito della controversia avvenuta tra dipendente e ### riguardo ad una assenza riscontrata dall'### presso il domicilio del dipendente in occasione di una assenza per malattia. In primis, come si evince dalla sentenza n. 71 del 17/09/2014 emessa dal ### di Larino, la materia del contendere era cessata per intervenuto accordo tra le parti e, in secundis, non risulta sufficientemente circostanziata la tesi dell'attore a fronte invece dei solidi fatti addebitati al medesimo dalla ### alla luce altresì della risalenza dei fatti relativi alla menzionata controversia tra le parti, che ne esclude con elevata probabilità ogni legame con il licenziamento avvenuto nell'anno 2019. 
Non vi è, in generale, sufficiente prova che gli addebiti disciplinari mossi all'attore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la ### non fossero fondati; pertanto, anche laddove non vi fossero stati gli errori procedurali posti in essere dai convenuti nella difesa giudiziale dell'attore, il risultato - consistente nella reiezione dell'impugnativa del licenziamento - sarebbe stato, con elevata probabilità, il medesimo. 
Di talché risulta reciso il nesso di causalità tra la condotta negligente dei convenuti, ancorché sussistente e acclarata, e i danni lamentati dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla condotta negligente dei convenuti deve, dunque, essere respinta. 
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute, ### e ### calcolate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio espletate, vengono poste a carico di parte attrice, ### secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  ### di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 267/2023, sulla domanda proposta da ### contro ### e ### così provvede: 1. rigetta la domanda attorea; 2. condanna l'attore, ### a rimborsare al difensore dei convenuti, ### e ### Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 29.193,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario.  ### resa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Si comunichi alle parti ### deciso il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliana Bartolomei

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 136/2026 del 23-01-2026

... rilevante sul piano contributivo è letteralmente circoscritto, ex art. 3 bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, al reddito d'impresa che l'iscritto è tenuto a denunciare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, scelta coerente con l'obiettivo del legislatore di pervenire ad una armonizzazione dei criteri di determinazione della base imponibile contributiva con quella fiscale e delle relative procedure di liquidazione, accertamento e riscossione - obiettivo chiaramente enunciato nella legge delega n. 662 del 1996, art. 3 comma 134 lett. b), e nello strumento attuativo di cui al d.lgs. 462/97. Dunque, nel caso di specie, l'impossibilità di applicazione automatica del regime di trasparenza fiscale alle società di capitali in assenza dell'esercizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 dell'apposita opzione fa sì che il reddito prodotto dalla società non possa essere imputato direttamente ai soci e dunque non possa essere base di calcolo per i contributi dovuti dagli iscritti alla ### ed ### Solo il riconoscimento della centralità dell'esercizio dell'opzione permette di non generare un discrimine, che, per quanto possibile, il sistema cerca sempre di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4631/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to #### giusta procura in calce al ricorso Ricorrente E INPS in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Con ricorso depositato in data ### la ricorrente esponeva di aver ricevuto dall'### la comunicazione di debito n. ###### del 23.07.2024, notificata in data ###, relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali eccedenti il minimale dovuti alla ### per il 2019, per l'importo complessivo di € 21.864,97 di cui € 15.360,85 a titolo di contributi ed € 6.504,12 a titolo di sanzioni. Eccepiva che la suddetta pretesa contributiva era stata calcolata sulla base del reddito imponibile corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili della società ### srls per l'anno 2019 indipendentemente dalla percezione degli utili stessi che, non distribuiti, erano stati accantonati a riserva straordinaria della società e riportati negli esercizi successivi. Evidenziava di aver proposto, avverso tale comunicazione, rituale ricorso amministrativo al ### ricorso rigettato sulla base della circolare ### 103 del 2003 - asseritamente non annoverata tra le fonti del dirittosecondo la quale per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili. Sottolineava la differenza normativa tra redditi di impresa e redditi di capitale e precisava che la società non aveva mai esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale con la conseguenza che i redditi prodotti ed accantonati come riserva dovevano essere imputati alla società e non come redditi conseguiti dal socio, lavoratore o meno. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) accertare e dichiarare che gli utili della società ### S.r.l.s. per l'anno 2019, non essendo stati distribuiti alla ricorrente, ma accantonati a riserva straordinaria, non costituiscono base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale dovuti alla ### 2) per l'effetto dichiarare la nullità, ovvero disporre l'annullamento della comunicazione di debito n. ###### del 23.07.2024 per l'importo complessivo di € 21.864,97; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario ”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### eccependo l'infondatezza della domanda. evidenziando che, ex art. 3-bis del DL 384/1992, per i soci lavoratori di srl la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. 
Il giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.01.2026, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. 
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.  1.### evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente chiede di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria di cui alla comunicazione di debito nr.  ######, notificata in data ###, relativa ai contributi dovuti, nella gestione “ARTIGIANI”, sul reddito eccedente il minimale dell'anno 2019, per la partecipazione nella società “### SRLS” - P.IVA ###. 
E' indiscusso che la ricorrente è stata iscritta alla gestione ### con codice azienda 13624631 a decorrere dal 14/02/2018 e fino alla data di cessazione del 15/12/2023, a seguito di delibere telematiche pervenute da flusso ### in relazione alla ### “### S.R.L.S” svolgente attività di altre lavanderie, tintorie di articoli tessili e pellicce, di cui risulta socia e amministratrice unica.  ### come visto, eccepisce la non riconducibilità degli utili relativi all'anno 2019, non distribuiti, nella base imponibile su cui calcolare i contributi. 
L'### dal suo canto ha richiamato circolari, sostenendo che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle ### degli artigiani o commercianti, fermo restando il minimale contributivo, l'imponibile contributivo è costituito dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l.  ai fini fiscali e attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.  2. ### ben vedere, questione diversa da quella della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla ### in ragione dell'attività svolta all'interno di strutture societarie (ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) è quella relativa alla individuazione del reddito - ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani - da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo; altra ancora la questione della inclusione/imputabilità in tale base imponibile, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche degli utili non distribuiti. 
Risulta ormai consolidato l'orientamento secondo cui il reddito d'impresa nel caso di società di capitali con prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente del socio imputato per trasparenza al socio stesso, va assoggettato a contribuzione. Diversamente nel caso di socio di capitali puro e semplice, ovvero di socio che si limita a un mero apporto di capitali all'interno della società senza svolgere attività lavorativa, la partecipazione, qualunque sia la forma di remunerazione da essa derivante, non entra nella base di computo della retribuzione contributiva in quanto la mera partecipazione a una società di capitali genera unicamente ed eventualmente, nel caso di distribuzione degli utili, reddito di capitale, che non è non è mai imponibile ai fini contributivi (cfr ex plurimis 21540/2019, 24966/2022; Cass. 22901/2024; Cass. 4019/2025). E' stato invero affermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). 
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. 
Diverso poi è il problema, come anticipato, nel caso di prestazione dell'opera del socio presso la società, della inclusione/compatibilità nella base imponibile, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche degli utili non distribuiti. 
Ed infatti, la comunicazione di debito di cui si discorre riguarda contributi eccedenti il minimale per l'anno d'imposta 2019 riferiti alla dichiarazione reddituale della società e dall' ### imputati per trasparenza al socio odierno ricorrente tenuto conto della sua quota di partecipazione agli utili, pur in assenza di riconoscimento dei dividendi per il detto anno, come ben può evincersi dal verbale di assemblea ordinaria del 12.11.2022 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 (all. 2 ricorrente).  ### condivide le argomentazioni espresse in moltissime sentenze di ### di merito, che richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att (cfr Corte d'Appello di Firenze, sentenze n. 555/2023, n. 693 e 696 del 2024; Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 487/2020; Corte d'Appello di Genova n. 73 del 2021; Corte d'Appello di Milano, sentenze n. 189, 280 e 502 del 2025; Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65 del 2025; Tribunale di Venezia, sentenza nn. 289 e 488 del 2025). 
Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme: - l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini ### relativo all'anno precedente”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 - l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini ### per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. 
Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini ### Mentre la prima norma richiamata fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione. 
In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. 
Sulla base di tali norme, fermo (fuori discussione) il minimale contributivo, secondo l' ### come da ### - la base imponibile sarebbe costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. 
Occorre dar rilievo da un lato, al diverso trattamento fiscale riservato ai redditi delle società di persone rispetto a quello previsto per i redditi delle ### di capitali, dall'altro alle modalità di calcolo dei contributi annui dovuti dagli iscritti alla ### e ### Quanto al primo tema, mentre alle ### di persone si applica ex lege il cosiddetto regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 5 TUIR, secondo cui «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili», per quelle di capitali gli artt. 115 e 116 TUIR prevedono l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di capitali non in maniera automatica, bensì soltanto a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 patto che la società abbia validamente esercitato tale opzione. Da ciò discende come il reddito prodotto da una società di persone venga imputato, e dunque sia tassato in capo al socio, indipendentemente dal fatto che vi sia una distribuzione di utili e dunque indipendentemente dal fatto che il socio percepisca effettivamente tale reddito, mentre, nel caso delle società di capitali, laddove - come nel caso di specie (v. dichiarazioni redditi) - l'opzione per il regime di trasparenza fiscale non sia stata esercitata, il reddito prodotto dalla società sarà tassato in capo ad essa e non in capo ai soci, (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote), con la precisazione che qualora si abbia una distribuzione di dividendi questi verranno tassati in capo ai soci secondo la disciplina specifica prevista per tali redditi. 
La differenza di trattamento fiscale previsto per il reddito d'impresa a seconda che questo sia prodotto da società di persone o da società di capitali, valorizzata nelle sentenze sopra richiamate, si trova, d' altro canto, rimarcata anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001 laddove è evidenziato che in base alle disciplina fiscale ### solo per la società in accomandita semplice il reddito prodotto è reddito proprio del socio, mentre quanto alle società di capitale il reddito da capitale ricade sui soci solo per effetto di imputazione e viene assoggettato al regime suo proprio, per cui rilevano unicamente gli utili effettivamente distribuiti. 
La qualificazione fiscale del reddito rilevante sul piano contributivo è letteralmente circoscritto, ex art. 3 bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, al reddito d'impresa che l'iscritto è tenuto a denunciare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, scelta coerente con l'obiettivo del legislatore di pervenire ad una armonizzazione dei criteri di determinazione della base imponibile contributiva con quella fiscale e delle relative procedure di liquidazione, accertamento e riscossione - obiettivo chiaramente enunciato nella legge delega n. 662 del 1996, art. 3 comma 134 lett. b), e nello strumento attuativo di cui al d.lgs. 462/97. 
Dunque, nel caso di specie, l'impossibilità di applicazione automatica del regime di trasparenza fiscale alle società di capitali in assenza dell'esercizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 dell'apposita opzione fa sì che il reddito prodotto dalla società non possa essere imputato direttamente ai soci e dunque non possa essere base di calcolo per i contributi dovuti dagli iscritti alla ### ed ### Solo il riconoscimento della centralità dell'esercizio dell'opzione permette di non generare un discrimine, che, per quanto possibile, il sistema cerca sempre di evitare, tra reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali ed il reddito su cui viene calcolata l'obbligazione contributiva. 
E' stata altresì valorizzata la modalità di calcolo ex art. 1 l. n. 233/1990 e l'art.  3 bis del D.L. n. 384/1992 convertito con L. n. 438/1992 laddove prevedono che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti alla ### e ### debba rapportarsi non solo al reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione alla ### ma a tutti i redditi d'impresa rilevanti per il calcolo dell'### dovuta dal contribuente. Per entrambe le norme, dunque, qualora un determinato reddito non si configuri, per un qualsiasi motivo, come un reddito d'impresa rientrante nella base imponibile ### questo non dovrà essere tenuto in considerazione per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla ### e ### Si ha dunque una equiparazione della situazione dei redditi accantonati in riserva alla situazione del reddito prodotto dalla ### di capitali laddove il socio non svolga attività lavorativa, in cui, come sopra detto, la Suprema Corte esclude l'obbligo contributivo. 
E' stato altresì evidenziato che è vero che in questo modo, attraverso lo scherma societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato soltanto al versamento della contribuzione minimale in caso di mancata distribuzione degli utili, ma trattasi di una scelta del legislatore che, nel far espressamente riferimento ai redditi dichiarati ai fini ### ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in tal senso, Cass. 21540/2019 cit.). Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perchè i redditi delle società di capitali, diversamente da quelli delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere che questi presti o meno la propria opera lavorativa presso la società. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Non è dunque corretto sostenere che lo schermo societario consentirebbe un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio. 
Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito; nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio. 
Ne consegue che, applicando i principi di cui all'art. 1 della legge 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito della società, la cui disponibilità rimane in capo alla stessa fino al momento della distribuzione ai soci. 
Pertanto, è da escludere che la partecipazione agli utili qualora non siano ripartiti, come risulta nel caso in esame, nel quale la ricorrente ha provato che gli utili nel 2019 non sono stati ripartiti, sia da assoggettare a contribuzione. 
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto. 
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificano la compensazione parziale delle spese processuali, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa. La circostanza poi che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase (cfr Cass. 452/2026).  PQM 1- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'infondatezza della pretesa creditoria contenuta nella comunicazione di debito ####### del 23.07.2024 per l'importo di euro 21.864,97; 2- Condanna l'### al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese processuali che liquida per intero in euro 1.865,00 con aggiunta del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario; compensa tra le parti la restante metà ### 23.01.2026 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 4631/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Petrosino, Crudele Lidia

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