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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE ### in materia di #### e libera circolazione dei cittadini UE _______________ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. 14178/2024 tra le parti: #### 305.922.128-66, nata a ### il ###; #### 302.634.898-84, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 592.638.718-33, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore ### CPF 287.409.878-76, nato a ### il ###; #### 013.812.268-76, nato a ### il ###; #### 007.326.629-90, nato a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 141.994.079-10, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 295.985.498-52, nata a ### do ### il ###; #### 039.056.439-79, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore dei minori #### 137.520.999-09, nata a ### il ### e #### 167.771.929- 05, nata a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 036.464.869-45, nato a ### 08/02/1982; #### 058.966.199-01, nato a ### il ###; tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in ####, ### n. 6 ###'INTERNO (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ###.M. in persona del ### della ###: riconoscimento della cittadinanza italiana. ###: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità̀̀̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano ### nato nel Comune di ### (### di ### in data ###, in seguito emigrato in ### dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che: - in data #### - mai naturalizzato brasiliano - si è sposato con ### unione da cui è nato a ### in ### in data #### - dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati l'08.12.1956 ### e il #### - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati in data #### in data #### e in data #### odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### unione da cui è nato in data #### odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### unione da cui sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (da cui ha successivamente divorziato) sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### è nato in data #### odierno ricorrente; - sussiste interesse ad agire, in quanto i) non è stato possibile perfezionare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - in quanto discendenti in linea diretta del cittadino italiano ### mai naturalizzato brasiliano - per mancanza di posti disponibili sull'apposita piattaforma dei ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti; ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, atteso che i ### in questione impiegano oltre 10 anni per esaminare le istanze; iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Con decreto del 27.01.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente ### del 29.10.2025 la presente causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 16.11.2025 rinviava l'udienza al 02.12.2025.
Con provvedimento del 03.12.2025 il Giudice ha concesso termine perentorio sino al 15.12.2025 per provvedere alla regolarizzazione della procura e della costituzione dei genitori dei minori ricorrenti e ha fissato nuova udienza al 18.12.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data ### gli attori hanno depositato procura contenente il conferimento di autorizzazione alla proposizione del presente giudizio anche degli altri genitori dei minori, ossia di #### e ### All'esito dell'udienza da ultimo fissata viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. * * * 1. Sulla contumacia del Ministero convenuto.
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'### convenuto, non costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data ### presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di ### suo difensore ex lege. 2. Sulla domanda attorea.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Nel ricorso gli attori hanno dedotto di aver tentato invano di inoltrare - presso i ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti - le richieste di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, stante l'assenza di posti disponibili sul portale delle suddette ### come risulta dai molteplici screenshot del portale telematico di ###mi (https://prenotami.esteri.it/Services) prodotti dagli attori da cui si evincono numerosi tentativi di inoltro della prenotazione nel corso dal 2022 al 2024.
Ne consegue che non è stato possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza - che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario - in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, né conoscere in anticipo i tempi necessari per l'evasione delle richieste presso i ### competenti, con ogni certezza superiori ai 10 anni se si considera che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le istanze risalenti al 2012 e che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le richieste con numeri progressivi da 52.501 a 54.500 in lista d'attesa, arrivati al numero 80.776 nel settembre del 2019, come si evince dalle comunicazione e dalla tabelle estratte dai siti di dette ### prodotti in giudizio dagli attori.
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle ### unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite ### nato il ### a ### in provincia di ### (doc. n. 3) si è sposato con ### in data ### (doc. n. 5), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 6); - dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 7) sono nati l'08.12.1956 ### (doc. n. 8) e il #### (doc. 9); - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 10) sono nati in data #### (doc. n. 11), in data #### (doc. n. 12) e in data #### (doc. n. 13), odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### (doc. n. 14), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 15), odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### (doc. n. 16), unione da cui sono nate in data #### (doc. n. 17) e in data #### (doc. n. 18), odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### (doc. n. 19); 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (doc. n. 20) sono nate in data #### (doc. n. 21) e in data #### (doc. n. 22), odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 25) è nato in data #### (doc. n. 26), odierno ricorrente.
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori:
Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano ### - del quale si deduce la mancata naturalizzazione brasiliana - ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti che l'hanno a loro volta conservata e trasmessa ai sensi delle disposizioni del codice civile del 1865, dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912 (anche per linea femminile a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge e n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero) e dell'art. 1 co. 1 lett. a) della ### n. 91/1992.
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in ### di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potessero essere interpretati come prestazione di consenso. ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”; ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, non potendosi, invece, la stessa dirsi perfezionata “da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (Cass. sez. un. n. 25317/2022).
La Corte di cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. sez. un. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta - in tal senso onerata - la quale, omettendo di costituirsi ha rinunciato ad eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla ### n. 555 del 1912). 3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'###
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia).
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per ### P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) DICHIARA la contumacia del Ministero dell'### 2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani; 3) ORDINA al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) CONDANNA il Ministero dell'### a rifondere agli attori le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in € 1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per ### Si comunichi. ### 22.12.2025.
Il Giudice Dott.
causa n. 14178/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orani Silvia