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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 6277/2025 del 22-12-2025

... di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Quanto alla ricorrente ### la stessa ha acquistato la cittadinanza italiana iure matrimonii poiché coniugata con il signor ### in data ###. ### della cittadinanza è avvenuto automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della ### 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente. Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis - e iure (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA #### n. r.g. 13851/2023 tra ######## JOÃO #### JOSÉ ########### RICORRENTI e ###'INTERNO RESISTENTE nonché con ### 22.12.2025 alle ore 11.30, innanzi al dott. ### in videoconferenza, è comparso l'avv.  ### in sostituzione dell'avv. ### Nessuno è presente per il Ministero resistente. 
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al Ministero resistente e della mancata costituzione, ne dichiara la contumacia. 
Il procuratore si riporta al ricorso. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 13851/2023 promossa da: #### 006.544.259-81, nata a ### il ###, residente in ### de novembro, 1758, Apt 401 - ###### 078.825.109-04, nata a ### il ###, residente in rua ### dos ### 688 - ### - ###### 044.988.179-23, nato a ### il ###, residente in ### 1937, apt 82, #### da solo e in qualità di titolare dell'autorità parentale sui minori #### 160.180.489-06, nato a ### il ### e #### 166.213.139-93, nato a ### il ###; #### 427.788.329-04, nata a ### il ###, residente in rua 7 de ### 1927 - #### JOÃO #### 099.082.849-24, nato a ### il ###, residente in rua ### dos ### 688 - ##### JOSÉ #### 028.598.469-13, nato a ### il ###, residente in ### de novembro, 1758, Apt 401 - ###### 955.770.099-87, nato a ### il ###, residente in ### 2665, apt 1101 - ### - #### da solo e in qualità di esercente la patria potestà sui minori #### 120.467.069-27, nato a ### il ### e #### 123.884.579-71, nato a ### il ###; #### 083.959.629-40, nato a ### il ###, residente in ### de ### 1758, apt 401 - ### - ###### 334.861.159-87, nata a ### il ###, residente a Rua 7 de ### 1836, apt 42 - ### - ###### 034.490.299-40, nato a ### il ###, residente in ### 298, apt 602-A - #### da solo e in qualità di titolare della potestà genitoriale sul minore #### 046.574.019-71, nata a #### il ###; #### 044.806.169-42, nata a ### il ###, residente in ### de ### 35 - ####/SP, ### rappresentati e difesi dall'avv. ### contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, contumace nonché con ### punto: diritti di cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di ### (ovvero ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a ### (### - ### in data ###, cittadino italiano emigrato in ### e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.  ### resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “###articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del ### al ### D'### ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello ### e le norme sulla cittadinanza di cui al ### I del ### del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### - nel caso del ### il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che ### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del ### al ### d'### Risulta inoltre che il signor ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Quanto alla ricorrente ### la stessa ha acquistato la cittadinanza italiana iure matrimonii poiché coniugata con il signor ### in data ###. ### della cittadinanza è avvenuto automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della ### 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente. 
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis - e iure matrimonii a riguardo della signora ### - per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### Ordina al ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Compensa le spese. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Venezia, 22.12.2025.   

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 13851/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Zeminian

M
15

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 4190/2025 del 22-12-2025

... in persona del ### della ###: riconoscimento della cittadinanza italiana. ###: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità̀̀̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano ### nato nel Comune di ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE ### in materia di #### e libera circolazione dei cittadini UE _______________ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. 14178/2024 tra le parti: #### 305.922.128-66, nata a ### il ###; #### 302.634.898-84, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 592.638.718-33, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore ### CPF 287.409.878-76, nato a ### il ###; #### 013.812.268-76, nato a ### il ###; #### 007.326.629-90, nato a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore del minore #### 141.994.079-10, nato a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 295.985.498-52, nata a ### do ### il ###; #### 039.056.439-79, nata a ### il ###, in proprio e in qualità di genitore dei minori #### 137.520.999-09, nata a ### il ### e #### 167.771.929- 05, nata a ### il ###, con l'autorizzazione dell'altro genitore #### 036.464.869-45, nato a ### 08/02/1982; #### 058.966.199-01, nato a ### il ###; tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore sito in ####, ### n. 6 ###'INTERNO (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ###.M. in persona del ### della ###: riconoscimento della cittadinanza italiana.  ###: “1. accertare e dichiarare il diritto allo status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi dell'art.1, legge n. 91/92, in favore dei sigg. #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità̀̀̀ di discendente in linea retta del nonno sig. ### cittadino italiano; 2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ###, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano ### nato nel Comune di ### (### di ### in data ###, in seguito emigrato in ### dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita. 
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che: - in data #### - mai naturalizzato brasiliano - si è sposato con ### unione da cui è nato a ### in ### in data #### - dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati l'08.12.1956 ### e il #### - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### sono nati in data #### in data #### e in data #### odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### unione da cui è nato in data #### odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### unione da cui sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (da cui ha successivamente divorziato) sono nate in data #### e in data #### odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### è nato in data #### odierno ricorrente; - sussiste interesse ad agire, in quanto i) non è stato possibile perfezionare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis - in quanto discendenti in linea diretta del cittadino italiano ### mai naturalizzato brasiliano - per mancanza di posti disponibili sull'apposita piattaforma dei ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti; ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, atteso che i ### in questione impiegano oltre 10 anni per esaminare le istanze; iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 
Con decreto del 27.01.2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni. 
Con decreto del Presidente ### del 29.10.2025 la presente causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 16.11.2025 rinviava l'udienza al 02.12.2025. 
Con provvedimento del 03.12.2025 il Giudice ha concesso termine perentorio sino al 15.12.2025 per provvedere alla regolarizzazione della procura e della costituzione dei genitori dei minori ricorrenti e ha fissato nuova udienza al 18.12.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
In data ### gli attori hanno depositato procura contenente il conferimento di autorizzazione alla proposizione del presente giudizio anche degli altri genitori dei minori, ossia di #### e ### All'esito dell'udienza da ultimo fissata viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.  * * *  1. Sulla contumacia del Ministero convenuto. 
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'### convenuto, non costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data ### presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di ### suo difensore ex lege.  2. Sulla domanda attorea. 
La domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. 
Nel ricorso gli attori hanno dedotto di aver tentato invano di inoltrare - presso i ### d'### di ### e di ### in ### quali autorità competenti - le richieste di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, stante l'assenza di posti disponibili sul portale delle suddette ### come risulta dai molteplici screenshot del portale telematico di ###mi (https://prenotami.esteri.it/Services) prodotti dagli attori da cui si evincono numerosi tentativi di inoltro della prenotazione nel corso dal 2022 al 2024. 
Ne consegue che non è stato possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza - che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario - in via amministrativa in tempi certi e ragionevoli, né conoscere in anticipo i tempi necessari per l'evasione delle richieste presso i ### competenti, con ogni certezza superiori ai 10 anni se si considera che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le istanze risalenti al 2012 e che presso il ### di ### al 2022 erano in gestione le richieste con numeri progressivi da 52.501 a 54.500 in lista d'attesa, arrivati al numero 80.776 nel settembre del 2019, come si evince dalle comunicazione e dalla tabelle estratte dai siti di dette ### prodotti in giudizio dagli attori. 
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale. 
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. 
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle ### unite della Corte di cassazione, secondo cui “Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022). 
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite ### nato il ### a ### in provincia di ### (doc. n. 3) si è sposato con ### in data ### (doc. n. 5), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 6); - dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 7) sono nati l'08.12.1956 ### (doc. n. 8) e il #### (doc.  9); - da questi ultimi derivano, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenza: 1.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 10) sono nati in data #### (doc. n. 11), in data #### (doc. n. 12) e in data #### (doc. n. 13), odierni ricorrenti; 1.2. in data #### si è sposato con ### (doc. n. 14), unione da cui è nato in data #### (doc. n. 15), odierno ricorrente; 1.3. il #### si è sposata con ### (doc. n. 16), unione da cui sono nate in data #### (doc. n. 17) e in data #### (doc. n. 18), odierne ricorrenti; 1.4. in data ### il sig. ### ha sposato ### (doc. n. 19); 2.1. dal matrimonio in data ### tra ### e ### da ### (doc. n. 20) sono nate in data #### (doc. n. 21) e in data #### (doc. n. 22), odierne ricorrenti; 2.2. che dal secondo matrimonio in data ### tra ### e ### (doc. n. 25) è nato in data #### (doc. n. 26), odierno ricorrente. 
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori:
Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano ### - del quale si deduce la mancata naturalizzazione brasiliana - ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti che l'hanno a loro volta conservata e trasmessa ai sensi delle disposizioni del codice civile del 1865, dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912 (anche per linea femminile a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, dell'art. 1, n. 2 e dell'art. 2, comma 2 di detta legge e n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna sposata con cittadino straniero) e dell'art. 1 co. 1 lett. a) della ### n. 91/1992. 
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in ### di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potessero essere interpretati come prestazione di consenso. ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”; ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, non potendosi, invece, la stessa dirsi perfezionata “da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (Cass. sez. un. n. 25317/2022). 
La Corte di cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. sez. un.  25317/2022). 
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. 
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”). 
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta - in tal senso onerata - la quale, omettendo di costituirsi ha rinunciato ad eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla ### n. 555 del 1912).  3. Sulle spese di lite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'###
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia). 
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.). 
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) DICHIARA la contumacia del Ministero dell'### 2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani; 3) ORDINA al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) CONDANNA il Ministero dell'### a rifondere agli attori le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in € 1.452,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.  come per ### Si comunichi.  ### 22.12.2025. 
Il Giudice Dott.

causa n. 14178/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orani Silvia

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Tribunale di Trento, Sentenza n. 890/2025 del 11-12-2025

... richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l'### e i ### dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia “un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al ### di ### nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta). Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, #####'### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da: ### nata a ### (### il ###, ### nata a ### (### il ###, ### nata ad ### - ### (### il ###, ### nato ad ### - ### (### il ###, con l'avv. ### RICORRENTI - ### contro ###'INTERNO (c.f. ###), con l'###; RESISTENTE - CONVENUTO trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti. 
Per gli attori.  “- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis; - ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - condannare il Ministero dell'### in persona del ### p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione”. 
Per il convenuto.  “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo degli attuali ricorrenti. 
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.  * * *  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendenti diretti di ### cittadino italiano, in particolare esponendo che: ▪ ### è nato ad #### in data ### (doc. 1 ricorrenti), ed è emigrato in ### senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorrenti); ▪ dal matrimonio tra ### e ### de ### (doc. 3 ricorrenti) sono nati ### in data ### (doc. 4 ricorrenti) e ### in data ### (doc. 9 ricorrenti); ▪ dal matrimonio tra ### e ### (doc. 5 ricorrenti), è nato ### in data ###, odierno ricorrente (doc. 6 ricorrenti); ▪ dalla relazione tra quest'ultimo e ### dos ### sono nati gli odierni ricorrenti ### in data ###, e ### in data ### (docc. 7, 8 ricorrenti); ▪ dal matrimonio tra ### e ### de ### è nata ### de ### in data ###, odierna ricorrente (doc. 11 ricorrenti).  2. La domanda è fondata. 
Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 11 ricorso). 
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dalla #### e ### di ### che ### è appunto nato a ####, in data ###. Egli è dunque nato allorquando il ### era già entrato a far parte del ### d'### il che è precisamente avvenuto il 16 luglio 1920, in forza del ### di ### sì che nulla questio in ordine alla sua cittadinanza italiana, tenendosi contestualmente presente che detto ### ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica ### austroungarica” (art. 70 del citato ### approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920), il che deve ritenersi sia valso per i genitori di ### in assenza di evidenze di segno contrario. Non risulta che ### abbia perso la cittadinanza italiana, dovendosi escludere che egli sia stato naturalizzato come cittadino brasiliano (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 2 ricorrente).  ### ha dunque trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai figli ### e ### i quali, a loro volta, l'anno trasmessa ai loro rispettivi figli ### e ### de ### odierni ricorrenti. ### ha infine trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi figli ### e ### pure odierni ricorrenti. 
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano in capo a tutti i ricorrenti, avvenuta per successive generazioni, sia in linea maschile che femminile, sempre in epoca successiva all'entrata in vigore della ### Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di ### della medesima data; […]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il ###. 
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. 
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'### i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
Tuttavia, i ricorrenti fanno presente che il ### generale d'### a ### versa in uno stato di paralisi, come risulta dal sito web del ### medesimo, nel quale si fa presente che, alla data di presentazione dell'odierno ricorso, ossia il ###, si stava provvedendo a convocare coloro che avessero presentato la domanda nel 2012 (cfr. doc. 13 ricorrenti). 
Lo stesso Ministero dell'interno, qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l'### e i ### dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia “un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al ### di ### nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta). 
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.  3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).  P.Q.M.  Il Tribunale di Trento, ### specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'### europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione: 1) dichiara che gli attori sono cittadini italiani; 2) compensa le spese processuali tra le parti per intero; manda al Ministero dell'interno e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Trento, 9 dicembre 2025 ### n. 1744/2024

causa n. 1744/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sieff Benedetto, Moar Angela

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9649/2025 del 15-12-2025

... 11). Il sig.### cittadino italiano, ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a sui figli che a sua volta, l'hanno trasmessa fino all'odierno ricorrente. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio. Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla ### n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 2023/### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO ######'UNIONE EUROPEA Il Tribunale di Milano, in persona del giudice onorario, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c. 
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA ### nato a ### - ### do Sul (### il ###, rappresentato e e difeso dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso il cui studio sito a ### I n. 75.   ricorrente ###'INTERNO (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di ### (C.F. ###), resistente e con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### interventore ex lege #### della cittadinanza italiana. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'### chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. 
A sostegno della domanda il ricorrente ha invocato la discendenza da ### cittadino italiano nato a #### in data ###, che è emograto in ### senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione ### dell'### si è costituito non contestando nel merito la domanda giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.  ###, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. 
All'udienza del 30/05/2025 la causa è stata rinviata, per l'ulteriore corso del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 L. 91/1992, 1 L.  555/1912 e 4 Cod. Civile 1865, sollevata da altro giudice di questa ### specializzata. 
Fissata il ### una nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.  ********************* 
La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata. 
Preliminarmente, occorre rilevare che l'odierno ricorrente ha fatto valere il proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quale discendente in linea retta dall'avo sig. ### cittadino italiano nato a #### in data ### (doc. 1), che in data ###, ha contratto matrimonio con la ###ra ### (doc. 2) ed emigrato in ### senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3). 
Dal matrimonio è nato in data ### il Sig. ### (doc.  5), che, in data ###, ha contratto matrimonio con la ###ra ### (doc. 6). Dal matrimonio è nato in data ### il Sig. ### (doc.  7), il quale, in data ### ha contratto matrimonio con la ###ra ### (doc. 8). Dal matrimonio è nato in data ###, il Sig.  ### (doc. 9), il quale in data ### ha contratto matrimonio con la ###ra ### (doc. 10). Dal matrimonio, in data ###, è nato il ricorrente #### (doc. 11). 
Il sig.### cittadino italiano, ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a sui figli che a sua volta, l'hanno trasmessa fino all'odierno ricorrente. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio. 
Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla ### n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, il ricorrente risulta essere diretto discendente del sig. ### cittadino italiano, emigrato in ### senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.  ###, dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino all'odierno ricorrente, che è così cittadino italiano per nascita. 
Pertanto, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta da cittadino italiano dell'odierno ricorrente. 
Ebbene, il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'### consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale presso il Tribunale competente. 
Con particolare riferimento all'iter procedimentale per il riconoscimento della cittadinanza in sede consolare, la domanda va presentata alla autorità consolare competente per territorio ovvero quella in cui risiede il richiedente. 
Nel caso di specie, il ricorrente ha preliminarmente tentato di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il ### d'### a Rio de ### già dal 2023 senza aver ricevuto alcun riscontro (doc 13).  ### d'### a Rio de ### versa peraltro in uno stato di paralisi dei propri uffici ed infatti il tempo di attesa totale stimabile per ottenere il riconoscimento di uno status già presente dalla nascita si aggira intorno a 6 anni, tempo che si espande in maniera abnorme considerato che decorrerebbe poi un ulteriore termine di 730 giorni per il completamento della pratica determinando una lesione del diritto soggettivo ingiustificata e irragionevole. Il ricorrente ha dimostrato di aver tentato di prenotare un appuntamento al fine di far analizzare tutta la documentazione in possesso per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ma tutti i tentativi sono risultati vani. 
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta amministrativa presentata dalla ricorrente. Questa incertezza è contraria a disposizioni normative, in quanto l'art. 2 della ### n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti delle ### statali debbano concludersi entro termini determinati e certi. ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Infatti, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'### statale debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Termine che nel caso in esame non è stato e non sarà sicuramente rispettato. Tale situazione di paralisi amministrativa in cui versano i ### italiani in ### è palesemente lesiva del diritto dei discendenti italiani ad ottenere il riconoscimento dei loro diritto di cittadinanza. 
Occorre ricordare, infatti, che secondo la Cassazione Sezioni Unite con sentenze 4466 e 4467 del 2009 la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma della costituzione”. 
Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. 
Ciò premesso, nel merito, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dal ricorrente (e non specificamente contestata dalla resistente) trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità). Oltre al principio di non contestazione, vale anche richiamarsi al contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle ### con cui si è ribadito quale sia l'onere della prova in questi procedimenti spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente Ministero) dimostrare le relative circostanze. 
Alla luce dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille - il ### è, infatti, firmatario della ### dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.  **************  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, #### nato a ### - ### do Sul (### il ###, cittadino italiano ### al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### 14/12/2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 37821/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Altomare Tania, Giuseppa Gulletta

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 5984/2025 del 01-12-2025

... di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che la ricorrente è cittadina italiana e disponendo l'adozione del ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano ### Ordina al ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA #### n. r.g. 13476/2023 tra ### RICORRENTE e ###'INTERNO RESISTENTE nonché con ### 1.12.2025 alle ore 11:30 innanzi al dott. ### in videoconferenza, è comparso l'### per parte ricorrente. Nessuno è presente per il Ministero resistente. 
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa ### Il Giudice, dato atto della regolare notifica al Ministero resistente e della mancata costituzione, ne dichiara la contumacia. 
Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art.  281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 13476/2023 promossa da: ### nata a ### - ### do ### il ###, (CPF: 529.460.880-49), residente ###, a Sorriso, Stato di ### con il patrocinio dell'### contro Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, contumace nonché con ### punto: diritti di cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di ### nato il 16 novembre 1877 nel Comune di ### di ####, come risultante dall'### per riassunto del Registro degli atti di nascita, cittadino italiano emigrato in ### e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.  ### resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso. 
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “###articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. 
Il comma n. 37 della cit. ### prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. 
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. 
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. 
Risulta inoltre che il ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della ### Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della ### In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito, si osserva ancora che la ricorrente ha dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro. 
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. 
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando che la ricorrente è cittadina italiana e disponendo l'adozione del ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.   P.Q.M.  Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è cittadina italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano ### Ordina al ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Dichiara la compensazione delle spese. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. 
Venezia, 01.12.2025.   

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 13476/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Zeminian

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