REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O IT A L I A N O LA CORTE ### DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### D'### S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 1227/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”, pronunciato in data 12 agosto 2019 dall'Arbitro unico ### avv. ### riservato per la decisione all'udienza del 27 giugno 2023 e pendente T R A ### (c.f.: ###), nato a ### il 20 novembre 1969 e ### (c.f.: ###), nato a ### il 4 aprile 1968, rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.: ###), - ### - E la ### S.R.L.(c.f. : ###), in persona del l.r.p.t., dott. Di Feo Cosmo, con sede ###### alla via ### n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.:###) - RESISTENTE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E ### 1. Con domanda di arbitrato, presentata in data 12 novembre 2018, ### e ### nella qualità di ex soci della ### S.R.L. o M.S. ### (di seguito anche solo “MSP” o la “Società”) - il cui aumento di capitale sociale, deliberato REPUBBLICA ITALIANA CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. dall'assemblea straordinaria della società in data 26 aprile 2016, essi avevano sottoscritto in parti eguali per l'importo complessivo di 5 milioni di euro, provvedendo però il primo a versare il solo importo di un milione di euro, il secondo 950 mila euro - chiedevano al Presidente ###applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto della detta società, la nomina di un ### (d'ora in poi anche solo A.u.) affinchè: a) accertasse la legittimità della sospensione della loro prestazione di versamento del residuo importo derivante dal contratto del 26 aprile 2016; b) dichiarasse l'invalidità sia della determina dell'amministratore unico del 1° ottobre 2018, redatta per notar ### rep. n. 6970, racc. 5105, sia della delibera dell'assemblea straordinaria della società di pari data e redatta dal medesimo notaio, rep. 6971, racc. 5106, con le quali si era deliberato rispettivamente sia l'esclusione dalla società dei due germani ### perché morosi nel versamento del residuo del capitale sottoscritto, sia l'estinzione delle quote da loro sottoscritte, con la riduzione del capitale sociale per un valore corrispondente, e con ritenzione delle somme già versate ed imputate a riserva; c) dichiarasse la risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 26 aprile 2016 per l'inadempimento esclusivo della società; d) condannasse la società alla restituzione del capitale sociale da essi già versato in esecuzione di detto contratto.
Con successivo atto introduttivo della domanda di arbitrato del 27 novembre 2018 essi chiedevano, in via preliminare, di disporre con ordinanza non reclamabile da pubblicare presso il competente Registro delle ### la sospensione delle predette delibere della società, entrambe del 1° ottobre 2018, e si riservavano di meglio precisare i fatti ed i motivi di diritto e di individuare le domande da proporre nei termini assegnati dall'a.u. Nel secondo termine assegnato dall'arbitro chiedevano che questo, in via subordinata, e) determinasse anche il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della condotta sleale ed in mala fede della società convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in loro favore del seguente importo: 1.000.000,00 € in favore di ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. ### e 950.000,00 € in favore di ### oltre interessi e rivalutazioni.
A tal fine, essi esponevano che: 1) in data 26 aprile 2016 avevano sottoscritto l'aumento di capitale sociale della ### deliberato dall'assemblea straordinaria di tale società con atto del notaio ### rep. 22142, racc. 13703, per l'importo di 5 milioni di euro, ripartito tra di loro per 2 milioni e mezzo ciascuno, che essi avevano liberato solo parzialmente per l'importo di 1 milione di euro da parte di ### e di 950 mila euro da parte di ### 2) per effetto di tale aumento, il capitale sociale della società era variato da 5 a 10 milioni di euro; 3) successivamente essi avevano scoperto irregolarità gestionali e contabili della società ed una conseguente situazione patrimoniale/economica differente da quella prospettata in sede di sottoscrizione - derivante, a titolo esemplificativo, dalla contabilizzazione di acquisti non reali per circa 900.000 euro nell'anno 2015 - che se conosciute, li avrebbe dissuasi dal sottoscrivere il detto aumento; 4) pertanto, anche a seguito di ulteriori notizie apprese da organi di stampa, avevano comunicato, con nota del 18 novembre 2017, di voler sospendere il pagamento dei versamenti residui, dopo che erano stati rassicurati per iscritto ed oralmente dall'allora amministratore della società, ### e da quello che poi sarebbe risultato essere l'amministratore di fatto, tale ### a non versare il residuo del capitale perchè erano in corso trattative per la cessione delle loro quote a quest'ultimo; 5) inaspettatamente, nell'attesa che si concludessero tali trattative, la società con le due delibere impugnate deliberava nella medesima data del 1° ottobre 2018 l'esclusione dei detti soci, la ritenzione delle somme da essi già versate e la riduzione del capitale a seguito dell'estinzione, per un valore corrispondente, del capitale da loro sottoscritto. 2. Ricevuta la notifica della domanda di arbitrato e del provvedimento dell'### unico, con atto del 15 gennaio 2019 la MSP si costituiva nel procedimento così instaurato, contestando integralmente l'avversa domanda di arbitrato e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare inammissibile, infondata, non provata ed, ogni caso, rigettare in toto sia nel merito che in fase cautelare l'impugnazione della determina e della delibera del 1.10.2018 proposta dai soci ### e ### perché del tutto infondata in fatto e diritto (ivi compreso il periculum in mora) per tutti i motivi esposti in atto; 2) dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, anche nel merito inammissibile, ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. infondata, non provata ed, ogni caso, rigettare in toto l'impugnazione della determina e della delibera del 1.10.2018 proposta dai soci ### e ### perché del tutto infondata in fatto e diritto (ivi compreso il periculum in mora); 3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per tutti i motivi esposti in narrativa, della domanda di risoluzione del contratto del 26/4/16 di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di detta società per l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il socio e la società e, subordinatamente, per l'assenza di qualsivoglia inadempimento della stessa società; 4) accertare e dichiarare che, in ragione della morosità conclamata dei soci ### ed ### ai ricorrenti nulla è dovuto per le somme versate in esecuzione del detto contratto, stante la validità della determina e della delibera di esclusione del 1.10.2018; 5) condannare ### e ### al pagamento delle spese di lite e di arbitro oltre accessori di legge”.
Nello specifico, la società premetteva: che essa era stata costituita in data 17 settembre 2015, per atto di notar ### rep. n. 20699, racc. n. 12593, con oggetto sociale la produzione ed il commercio di prodotti cartari e con capitale sociale iniziale di soli 10.000,00 €, interamente sottoscritto dall'unico socio, la società ### S.R.L.; che in seguito, tale capitale era stato aumentato per consentire l'ingresso nell'ente di nuovi soci, e pertanto, in data 20 ottobre 2015, con atto per notar ### rep. n. 20900 racc. n. 12750, era stato sottoscritto un primo aumento oneroso da parte dell'unico socio, con il quale il capitale della predetta società era stato portato a un milione di euro e poi, in data 11 novembre 2016, era stato deliberato un ulteriore aumento oneroso di capitale di 4 milioni di euro, solo in parte versato, a seguito del quale i soci della M.S.P. erano divenuti due, la ### S.R.L. , che si era trovata a detenere una partecipazione di 4.950.000,00 € e la ### partecipazioni S.R.L., detentrice del residuo capitale di 50.000,00 €.; che nel frattempo, vista la necessità di acquistare nuovi macchinari, in data 26 aprile 2016, era stato deliberato l'aumento di capitale, poi impugnato, sottoscritto da due nuovi soci, i fratelli ### con conseguente esclusione del diritto di opzione a favore dei soci già esistenti, impossibilitati a versare nuove risorse; che, però, i detti soci, versando solo una parte del capitale sottoscritto di 5 milioni di euro, si erano resi morosi nel versamento del residuo, ed ai sensi dell'art. 2466 c.c., con raccomandata dell'1/2 agosto 2017 erano stati diffidati a versare l'importo mancante entro il 31 agosto 2017, termine poi ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. differito al 15 settembre 2017; che, in conseguenza di tale inadempimento, la società aveva provveduto a far stipulare i contratti di leasing dei macchinari occorrenti alla produzione alla sua principale socia, la ### S.R.L., e solo in seguito, tali contratti erano stati ceduti alla ### che, in conclusione, la società aveva scrupolosamente osservato l'iter previsto dalla citata norma dell'art. 2466 c.c. per l'esclusione dei soci ### dalla società. 3. Dopo aver accolto con ordinanza del 26 febbraio 2019 l'istanza di sospensiva delle delibera impugnata di riduzione del capitale sociale, in precedenza aumentato, da 10 milioni a 5 milioni di euro - ordinanza eseguita dalla MSP con un aumento gratuito del capitale sociale a 11.950.000,00 €, comprensivo anche della quota versata dagli ### di 1.950.000,00 €, appostata a riserva straordinaria dopo l'esclusione dei due soci dalla società - e dopo aver ammesso ed escusso solo alcuni testi indicati dagli impugnanti, l'A.u. decideva il procedimento arbitrale con l'emissione del lodo del 12 agosto 2019, comunicato alle parti in pari data, e poi notificato dalla società agli attuali impugnanti tramite pec in data 10 dicembre 2019, col quale rigettava le domande proposte in via principale dagli ### ed accoglieva solo la domanda subordinata di risarcimento del danno, A) dichiarando la MSP obbligata a risarcire gli impugnanti dell'importo complessivo di 594.750,00 €, da ripartirsi tra gli stessi in ragione della diversa entità del capitale versato dagli stessi, per € 305.000,00 a ### e per € 289.750,00 a ### B) liquidando le spese del procedimento arbitrale nel limite complessivo delle anticipazioni già convenute; C) dichiarando obbligata la MSP al rimborso delle spese del procedimento arbitrale nei confronti di ### e ### che liquidava per ciascuno in 2.250,00 €, oltre accessori; D) dichiarando interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva.
In particolare, l'A.u. sosteneva che: I) la delibera di espulsione dei soci dalla società non era invalida, sussistendone tutti i suoi presupposti costitutivi, in particolare, la diffida ai soci morosi di versare il residuo del capitale sottoscritto ed il decorso del termine assegnato per il detto versamento, non residuando altri elementi costitutivi, ivi compreso quello del tentativo di vendita delle quote sottoscritte, pure previsto dall'art. 2466 c.c.; in ogni caso, gli ### proponendo anche domanda di risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale, avevano manifestato disinteresse a rimanere nella detta società, ciò che si desumeva anche dal fatto che avevano chiesto la reintegrazione ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. patrimoniale di quanto versato, come conseguenza della richiesta risoluzione, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno, quantificato nella stessa misura di quanto versato, per la condotta illecita, sleale e corretta tenuta dalla ### II) di conseguenza, neppure poteva dichiararsi l'invalidità della delibera assembleare dello stesso 1° ottobre 2018, con la quale la ### aveva deciso di trattenere le somme versate dagli ### che secondo gli impugnanti “sconta il vulnus dell'atto presupposto (la determina dell'###: la sua illegittimità è naturale conseguenza di quella della determina di esclusione adottata ### dall'amministratore unico della ### “; III) rigettava la domanda di risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 26 aprile 2016, sostenendo che la sottoscrizione dell'aumento di capitale, già deliberato dalla società - come sottolineato dalla società impugnata, in adesione all'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione - non configurava un contratto di scambio, e pertanto, non si applicavano alcuni dei rimedi tipici dei contratti sinallagmatici, tra cui la risoluzione per inadempimento; IV) rigettava la domanda di restituzione delle somme versate, ritenuta conseguenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, in precedenza rigettata; V) accoglieva parzialmente la domanda proposta in via subordinata di risarcimento del danno, derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e degli altri organi della ### consistente nell'abuso dell'inadempimento dei soci ### nell'omissione della procedura di vendita delle quote dei soci dal 15 settembre 2017, di scadenza dei termini concessi ai soci per versare il residuo del capitale non ancora versato, e sino al 1° ottobre 2018, data dell'adozione delle delibere impugnate, così ingenerando nei soci il legittimo affidamento sulla mancata applicazione della sanzione di cui all'art. 2466 c.c., e nell'adozione della delibera di esclusione dalla società dei soci morosi, con l'immediata ritenzione delle somme da questi ultimi già versate, con l'assunzione, già con delibera del 12 novembre 2018, di un nuovo aumento di capitale sociale per 5 milioni di euro, offerto però questa in sottoscrizione ai soci esistenti in proporzione alle quote già possedute; VI) riteneva, in tal modo, assorbita la domanda con cui gli ### avevano richiesto la dichiarazione della legittimità della sospensione dei versamenti, dopo aver accertato la sussistenza del danno da essi subìto secondo la tecnica della “perduta chance” di poter ottenere la restituzione di una parte dell'importo versato, quantificata nella percentuale del 28,7% di possibilità di realizzare, ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. attraverso la collocazione sul mercato delle quote non liberate, un importo che si collocava tra quello di 5.119.636,00 € (pari al valore dell'aumento nominale del capitale sociale di nuova sottoscrizione aumentato di 119.636,00 €, pari all'importo patrimoniale eccedente quello nominale, risparmiato dai nuovi sottoscrittori) e 3.050.000,00 € (pari all'importo del capitale non versato dagli ###; di conseguenza, sulla differenza di 2.069.636,00 € (pari anche alla somma dell'importo versato dagli ex soci impugnanti di 1.950.000,00 € e l'importo di 119.636,00 €,quale esubero patrimoniale) si erano calcolate 28,7% di possibilità di realizzazione dell'importo dovuto, derivante dalla vendita delle quote non liberate dagli ### cioè l'importo di 594.750,00 € circa, corrispondente a quello che sarebbe stato realizzato dalla società dalla vendita (non effettuata) della quota non liberata dai soci morosi, evitando la ritenzione dell'importo già versato dagli ### alla società.
Nella liquidazione di tale importo, l'A.u. - non vertendosi in materia di validità delle delibere assembleari, per le quali soltanto vi era il limite delle esclusioni di legge, che gli imponevano di decidere secondo diritto, secondo quanto prescritto dall'art. 36, comma 1, del d.lgs n. 5/2003 - dichiarava di essersi attenuto, altresì, “nonostante la razionalità giuridico-ordinamentale dei criteri impiegati, al potere equitativo” che la convenzione di arbitrato espressamente gli riconosceva. 4. Avverso tale lodo, ### e ### hanno proposto impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c., con citazione notificata alla MSP tramite messaggio di posta elettronica certificata il 9 marzo 2020, formulando i seguenti motivi di impugnazione: I) mancata applicazione degli artt. 36 del d.lgs n.5/2003 e 829, comma 3, c.p.c., per la liquidazione dei danni di cui alla domanda risarcitoria. Gli impugnanti sostengono che l'A.u. abbia errato nel procedere alla liquidazione del danno secondo equità, anziché secondo diritto, atteso che anche il riconosciuto risarcimento del danno dipendeva dall'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministratore (di esclusione dei soci) e dell'assemblea della società (di ritenzione delle somme da essi versate), di tal che non si era al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 36 co. 1 del d.lgs n. 5/2003, secondo cui “ ### se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari”. Sostengono altresì che tale soluzione, oltre a porsi in contrasto con quanto dal medesimo arbitro affermato in sede di ordinanza istruttoria del 23 febbraio 2019, in cui egli dichiarava di voler decidere secondo diritto ai sensi del citato art. 36, aveva condotto ad una decisione limitata al mero accertamento dell'obbligo risarcitorio senza procedere alla condanna della società, privandoli della possibilità di contestarla. Ne conseguiva che - a loro direla quantificazione del danno doveva essere effettuata secondo diritto e determinata, ai sensi dell'art. 1223 c.c, non nell'importo di cui si erano avvantaggiati i soci di nuova sottoscrizione del capitale, ma nell'importo da essi versato, poiché erano in corso trattative per la vendita all'amministratore di fatto ### delle quote da essi sottoscritte per il valore di 1.950.000,00 €, per il cui importo essi chiedevano di condannare la società, oltre interessi e rivalutazione; II) nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. per mancata pronunzia sulla domanda di accertamento della legittimità della sospensione della prestazione residua degli esponenti. Sostengono gli ### che l'A.u. abbia omesso di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla prima domanda da loro proposta di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti da loro dovuti in esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto, non potendo tale domanda, dall'### ritenuta assorbita in quella di accoglimento parziale della domanda risarcitoria per la riconosciuta condotta illecita , sleale e scorretta della società, ritenersi implicitamente rigettata. Ne conseguiva che essi dovevano considerarsi soci non morosi, ciò che faceva venir meno la validità delle delibere dell'amministratore e dell'assemblea, fondate sul presupposto della sussistenza della dedotta morosità; III) nullità del lodo per violazione delle norme di diritto relative alla controversia sulla valutazione della validità della determina dell'amministratore. Una volta esclusa la morosità degli ### nel versamento del residuo capitale sottoscritto, dovevano considerarsi invalide le successive determine del 1° ottobre 2018, cioè quella dell'amministratore della MSP con cui essi erano stati esclusi dalla società, e quella dell'assemblea di ritenzione delle somme già versate e di riduzione del capitale per l'importo sottoscritto; ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. IV) nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di invalidità della delibera assembleare del 1° ottobre 2018. ### della relativa invalidità doveva fondarsi - a loro diresull'accertata non morosità degli impugnanti e sul riconosciuto comportamento scorretto della società, che, in violazione dell'art. 2466, co. 2, c.c., non aveva proceduto al tentativo di vendita delle loro quote; V) nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 12, c.p.c. per mancata pronunzia sulla domanda di condanna della società alla restituzione delle somme versate. Richiesta di relativo accertamento a titolo di risarcimento danni e conseguenziale condanna. Sostengono gli ### che l'A.u. abbia errato nel ricollegare la conseguenziale domanda di restituzione dell'importo già versato alla sola domanda di risoluzione, anziché anche alle precedenti domande con cui essi avevano chiesto dichiararsi l'invalidità delle delibere assembleari, ed in particolare, di quella con cui l'assemblea della MSP aveva trattenuto i versamenti effettuati senza il rispetto della normativa di cui all'art. 2466, co. 2, c.c.; se ne chiedeva pertanto l'accertamento e la condanna a titolo risarcitorio. VI) nullità del lodo per illegittima ripartizione delle spese del procedimento e delle spese legali per la difesa. Richiesta di condanna della società al pagamento delle spese del procedimento e di quelle legali. Sostengono gli impugnanti che, siccome la società era risultata soccombente, sia pure soltanto con riguardo ad una domanda, quella risarcitoria, l'A.u. avrebbe errato nel rivalere gli esponenti del solo 15% dell'importo delle spese del procedimento arbitrale, e nel compensare, in violazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di difesa legale. Chiedono, pertanto, che l'importo integrale delle spese del procedimento arbitrale da ciascuno di essi sostenute, pari a 15.255,00 €, sia posto a carico della MSP e che tale società sia condannata anche alle spese del l'assistenza difensiva del procedimento arbitrale e dell'impugnazione. Nelle conclusioni dell'atto introduttivo hanno chiesto “di accogliere la impugnazione del lodo reso il ### dall'### prof. avv. ### e per l'effetto sentir prima dichiararlo nullo nel capo a) della parte dispositiva per il motivo indicato col n.ro 1 nel presente atto, ai sensi dell'art.829 co 1° n.12 e co 3°, e poi sentir determinare secondo diritto in € 1.000.000,00 il danno arrecato all'esponente ### e in € ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. 950.000,00 quello arrecato all'altro esponente ### e poi ancora sentirsi condannare secondo diritto al conseguenziale pagamento di quanto determinato appunto in favore degli esponenti con gli interessi e la rivalutazione; oppure, una volta accertata la legittimità della sospensione della prestazione degli esponenti e quindi l'invalidità della determina del suo amministratore del 1°/10/18 e della delibera della sua assemblea del 1°/10/18, o in ogni caso una volta dichiarata nulla o annullata quest'ultima per i motivi indicati in precedenza con i n.ri 2-3-4, sentirsi ugualmente condannare al pagamento del danno arrecato nella misura di € 1.000.000,00 in favore dell'esponente ### e di € 950.000,00 in favore dell'altro esponente ### oltre interessi e rivalutazione, per il motivo n.5; infine, sentirsi condannare al pagamento sia delle intere spese del procedimento arbitrale sostenute dagli esponenti, nella misura di € 15.225,60 per ciascuno, sia delle competenze legali per la difesa nel procedimento arbitrale e nel presente giudizio”. 5. Con comparsa del 29 maggio 2020 si è costituita in giudizio la M.S.P., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché il lodo arbitrale in esame andava qualificato come irrituale o contrattuale, con la conseguente incompetenza della Corte adìta ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. per essere competente in sede d'impugnazione il giudice di primo grado, sia per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. non risultando motivato e non esponendo un progetto alternativo di sentenza; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza di tutti i suoi motivi, sia di quello con cui gli ### contestavano la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 e dell'art. 829, co. 3 c.p.c., atteso che l'A.u. aveva deciso secondo diritto le domande di invalidità delle delibere e di risoluzione del contratto, decidendo invece correttamente secondo equità la domanda risarcitoria, per la quale, peraltro, trattandosi di lodo irrituale avrebbe dovuto proporsi impugnazione ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., sia di quello col quale essi si lamentavano dell'omessa pronunzia ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12 c.p.c. sulla domanda di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti, in quanto l'A.u. l'aveva esaminata, pur implicitamente, e di quella sull'invalidità della delibera dell'assemblea straordinaria del 1° ottobre 2018, che risultava legittima, non potendo influire sulla sua validità le condotte poste in essere dall'amministratore, per le quali gli ### avrebbero dovuto proporre specifica azione ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c.; sia infine di quello con cui si lamentavano dell'illegittima compensazione delle spese di lite, atteso che, sia che ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. l'A.u. avesse deciso secondo equità sia che avesse deciso secondo diritto, era corretto compensare le spese qualora una parte fosse risultata solo parzialmente vincitrice su una domanda minore rispetto alle altre che la vedevano soccombente.
Ha poi proposto, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni da essa proposte nel rito e nel merito, impugnazione incidentale sulla base dei seguenti motivi: a) per essere il lodo stato emesso, nella parte in cui aveva riconosciuto un diritto al risarcimento del danno in favore dei soci, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultra petitum ed in violazione dell'art. 809 ter c.c. c.p.c. n. 1 configurando una violazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito all'arbitro” poiché aveva pronunciato sulla domanda proposta tardivamente nel secondo termine assegnato dall'A.u.; b) per avere in ogni caso errato l' ### nel riconoscere il risarcimento del danno in favore dei germani ### per una presunta condotta illecita della società per violazione della procedura di cui all'art. 2466 c.c.; c) per essere in ogni caso errata la quantificazione dei danni operata dall'### Ha concluso chiedendo la condanna alle spese dell'impugnazione oltre spese generali, gravate di I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. 6. All'esito dell'udienza del 27 giugno 2023, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e su istanza del difensore degli impugnanti, che ha chiesto la discussione orale della causa, riservandosi di depositare apposita istanza nei termini di rito, la Corte si è riservata la decisione, con la contestuale assegnazione degli ordinari termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE I.1. In via preliminare, va esaminata l'istanza di discussione orale della causa proposta dagli impugnanti sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2023 sia con separata istanza, depositata telematicamente in data 18 ottobre 2023, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, che cadeva il 16 ottobre 2023 . ### va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. ### l'art. 352, co. 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, infatti, “Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”.
Ne consegue che, la richiesta, essendo stata riproposta oltre il termine di scadenza delle memorie di replica, va dichiarata inammissibile.
I.2. Vanno invece rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 808 ter c.p.c. e 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dalla ### con cui tale società eccepisce l'incompetenza della Corte adìta a decidere sull'impugnazione poiché, essendo il lodo arbitrale del 12 agosto 2019 qualificabile come lodo irrituale e contrattuale, l'impugnazione andava proposta per i motivi di cui all'art. 808 ter c.p.c. dinnanzi al giudice di primo grado. La tesi non ha fondamento giacchè la medesima società, nelle sue difese di merito, riconosce che correttamente l'### aveva deliberato secondo diritto sulla validità delle delibere dell'amministratore unico e dell'assemblea, mentre, con riguardo alla domanda risarcitoria, come si dirà in prosieguo, l'### aveva fatto ricorso al diritto oltre che all'equità.
Giammai, pertanto, l'A.u. ha deliberato solo secondo equità, ed in ogni caso, giammai, dal solo tenore letterale dell'art. 30 dello statuto societario - secondo cui l'arbitro doveva decidere in via irrituale secondo equità, salve le esclusioni di legge - può desumersi che l'A.u. abbia ritenuto di delibare sulla domanda risarcitoria in via irrituale, tanto desumendosi anche dalla sua scelta di trattare quest'ultima unitamente all'esame della “domanda di accertamento della legittimità della sospensione della prestazione a carico dei soci derivante dal contratto del 26 aprile 2016” (cfr. pag. 23 del lodo, penultimo capoverso), che aveva ritenuto evidentemente rientrante nelle esclusioni di cui al citato art. 30 dello statuto, lasciando così intendere che tali domande erano strettamente connesse .
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo in esame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ritenuti pacificamente applicabili alla specie (cfr., da ultimo, Cass. 13927/2019), atteso che dall'esame dell'impugnazione, proposta ai sensi dell'art. 829 c.p.c., si comprendono i motivi per i quali il lodo in esame deve, ad avviso ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. degli impugnanti, essere riformato, consentendo di individuare le parti di tale lodo oggetto di censura e le modifiche che gli impugnanti chiedono vi siano apportate, sicché tale impugnazione è in definitiva rispettosa dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “non si deve esigere dall'appellante un progetto alternativo di sentenza o formalismi fini a sé stessi o la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, occorrendo invece guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto” (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., 27199/2017).
II. Nel merito, l'impugnazione principale in esame va rigettata sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Dall'esame delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli impugnanti hanno sostanzialmente chiesto una tutela di tipo patrimoniale, domandando, in via alternativa, di riformare il lodo sulla base di due motivi: a) dichiararsi la nullità del lodo perché aveva erroneamente deciso secondo equità e non secondo diritto la loro domanda di risarcimento dei danni, chiedendo, pertanto, in riforma del lodo, una tutela patrimoniale integrale, che, fondandosi sull'art. 1223 c.c., quantificasse l'importo ad essi spettante a titolo di danno nella somma che essi avevano versato per le quote di capitale sottoscritto, ovvero un milione e 950 mila euro, ed in via alternativa, b) dichiararsi la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., ovvero per non avere dichiarato invalide ed illegittime le delibera dell'amministratore unico e dell'assemblea straordinaria della società del 1° ottobre 2018 con cui essi erano stati esclusi dalla società, per assenza del presupposto costitutivo della morosità, con conseguente tutela di tipo risarcitorio integrale, pari all'importo da essi già versato.
II.2.Orbene, a giudizio della Corte, il primo motivo va rigettato.
Sostengono gli impugnanti che il lodo arbitrale, pronunciato in data 12 agosto 2019 dall'A.u. ### avv. ### abbia erroneamente deciso secondo equità la loro domanda risarcitoria, in applicazione dell'art. 30 dello statuto societario della ### riconoscendo loro una somma irrisoria, laddove, invece, una pronunzia secondo diritto, consentita dall'art. 36 del d.lgs n. 5 del 2003, avrebbe consentito all'A.u. di riconoscere un danno nella misura integrale secondo la norma dell'art. 1223 La tesi non ha fondamento. Infatti, come già in precedenza anticipato ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. nell'esaminare l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società, l'A.u. ha delibato sulla domanda risarcitoria applicando sia criteri giuridicoordinamentali, considerati razionali, sia il potere equitativo che la convenzione d‘arbitrato, contenuta nell'art. 30 dello statuto societario, gli riconosceva (cfr. pag. 32 secondo capoverso del lodo). Infatti, l'A.u. ha individuato il danno effettivo subìto dai soci, non nella perdita netta o diminuzione patrimoniale da essi subìta, ma nella mancata chance che essi avrebbero avuto di ottenere in restituzione (una parte di) quanto versato, qualora la società, comportandosi correttamente, secondo quanto stabilito dall'art. 2466 c.c., avesse proceduto a collocare presso gli altri soci le quote del socio moroso secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, che era di 10.239.272,00 €. In altri termini, poiché tale vendita sarebbe dovuto avvenire, ai sensi dell'art. 2466 c.c., a rischio e pericolo dei soci morosi, l'A.u. ha calcolato il danno subìto dai soci prendendo in considerazione i risultati che si sarebbero realizzati, nell'interesse della società, nell'ipotesi di condotta alternativa lecita posta in essere da quest'ultima, così individuando il danno subìto dagli ### nella percentuale del 28,7%, calcolata sulla differenza tra l'importo massimo realizzabile dalla società di 5.119.636,00 (ovvero il patrimonio netto di 10.239.272,00 € /2, tenuto conto che il capitale sociale nominale era stato raddoppiato da 5 a 10 milioni di euro) e l'importo minimo realizzabile di 3.050.00,00 € non versato dai soci morosi.
Pertanto, l'an del risarcimento è stato individuato dall'A.u. in applicazione del criterio della perdita di chance, facendo applicazione della regola causale del “più probabile che non”, tenuto conto che, sulla base dell'art. 2466 c.c., si è preso in considerazione una situazione futura che si sarebbe realizzata qualora la società avesse proceduto alla vendita delle quote dei soci morosi, così come previsto per l'ipotesi di cui all'art. 1223 c.c., richiamato dagli impugnanti, in tema di lucro cessante.
Danno da perdita di chance, che, nella sua sussistenza, era stato peraltro provato anche dall'escussione di alcuni testi (cfr. dichiarazioni dei testi ### e ###, che avevano confermato la sussistenza di trattative in essere per l'acquisto, al loro valore nominale, delle quote degli ### da parte dell'amministratore di fatto ### Il quantum di tale risarcimento, invece, è stato liquidato dall'### facendo applicazione sia di principi giuridici che di poteri equitativi. Egli, infatti, ha ritenuto di ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. quantificare la perdita di chance in una percentuale corrispondente alle possibilità di vendere ai soci già esistenti in società (che di lì a poco avrebbero comunque sottoscritto un altro aumento di capitale, per un valore corrispondente a quello inizialmente sottoscritto dai germani ### le quote dei soci morosi, facendo poi applicazione, nella determinazione concreta del danno, del criterio dell'equità integrativa di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., così individuando una percentuale del 28,7% di possibilità di avveramento dell'evento mancato (la vendita agli altri soci delle quote), tenuto conto del numero degli eventuali aventi causa (cfr. Cass. 29829/2018;Cass. 5641/2018).
In conclusione, il motivo in esame va rigettato avendo l'A.u. fatto concreta applicazione, nella quantificazione del danno risarcibile subìto dai germani ### di principi giuridici e del principio di equità integrativa, sui quali gli impugnanti nulla hanno eccepito.
II.3. ### l'altro motivo va rigettato.
Infatti, gli impugnanti si dolgono che l'### abbia erroneamente escluso l'illegittimità della delibera dell'amministratore unico della società del 1° ottobre 2018 di esclusione dei soci morosi, derivando - a loro dire - tale decisione dall'omissione di pronunzia, pure da loro censurata nel secondo motivo dell'impugnazione, sulla domanda di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti da loro dovuti in esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto.
In altri termini, gli impugnanti sostengono che l'### non abbia affrontato preliminarmente la questione dell'esistenza della morosità nell'esecuzione dei versamenti mancanti, dando per scontata l'esistenza del loro ritardo nel versamento di quanto necessario a coprire il capitale sottoscritto, a dire degli impugnanti invece giustificato dal comportamento tenuto dall'amministratore.
La tesi non ha fondamento. ###, infatti, ha tenuto ben distinti due aspetti: quello che determinava la legittimità di delibere assunte il 1° ottobre 2018 dagli organi societari (amministratore e società), secondo quanto stabilito dall'art. 2466 c.c. e dalle norme in materia di riparto di competenze degli organi societari, e quello ben diverso riguardante, non la legittimità di un atto e/o delibera, ma la liceità di un comportamento tenuto dall'organo gestorio della società (e dalla società medesima, il cui illecito concorreva ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. con quello del proprio amministratore secondo quanto chiarito dall'A.u. a pag. 25 del lodo), al di fuori e contro quanto loro consentito dalla legge, idoneo ad ingenerare nei soci #### il loro affidamento sulla possibilità di continuare a non pagare in attesa della vendita - prospettata dal detto organo gestorio come imminente - delle proprie quote ad altri soggetti.
Orbene, cadono in errore gli impugnanti nel ritenere che l'A.u. abbia omesso di decidere su tale secondo aspetto, giacchè, come si evince dalla lettura del lodo impugnato (cfr. pag.23 e 29), la liceità della condotta degli organi societari era stata valutata dall'### ritenendola non conforme alle regole di correttezza e lealtà, poiché concretatasi non solo nel non vendere (o anche solo tentare di vendere) le quote dei soci morosi, ma anche nell'ingenerare, prima con le promesse dell'aprile 2017 e poi con impegni fatti prendere da altri (ndr ###, l'affidamento degli ### sulla prospettiva di vendita immediata delle loro azioni al loro valore nominale, ciò che - a loro dire - giustificava anche la loro morosità.
Tanto si evince chiaramente alla pag. 26, secondo capoverso del lodo, laddove l'A.u., aderendo a quanto affermato dagli ### nella loro seconda memoria, parla dell'“affidamento dei soci su di un sostanziale esonero dall'obbligo di versamento del residuo ammontare senza quindi l'attivazione delle procedure ex art. 2466 c.c.”, ed aggiunge che, il lungo tempo decorso dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale (26 aprile 2016) sino alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla società per il versamento del residuo capitale (31 ottobre 2017, poi prorogato al 15 settembre 2017), cioè quasi due anni, senza l'attivazione della procedura di cui all'art. 2466 c.c., aveva ingenerato nei soci il convincimento che l'operazione di aumento di capitale non doveva essere più finalizzata.
Da tanto si evince che l'A.u. aveva aderito alla tesi per cui la condotta dell'organo gestorio della società e della medesima società fosse stata scorretta (non illegittima), poiché non adoperandosi con la procedura di cui all'art. 2466 c.c. aveva anche provocato nei soci la convinzione della legittimità della sospensione del pagamento delle loro prestazioni.
Ma tale aspetto non interferisce con l'esistenza della mora, nella sua oggettività, ritenuta dall'A.u. elemento costitutivo esclusivo dell'iter previsto dall'art. 2466 c.c., per ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. l'esclusione dei soci dalla società, derivante nella specie dal mancato adempimento dei soci ### protrattosi dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sino al 15 settembre 2017, termine ultimo di scadenza del versamento, a seguito della diffida della società ai soci di pagare il residuo capitale di 3.050.000,00 € non versato; elemento non escluso dalla “putativa inesistenza della mora”, generata dal comportamento illecito dell'amministratore della società e della medesima società, oggetto di separata valutazione in sede di risarcimento del danno per la condotta scorretta della società, nonché, come pure sostenuto dalla ### in sede di ### valutazione della condotta dell'allora amministratore della società, anche ai sensi dell'art. 2476 Da tanto consegue il rigetto dei motivi di cui ai punti ### IV, e V dell'atto di impugnazione: difatti, una volta ritenuta l'esistenza della mora, devono conseguentemente ritenersi legittime e valide le delibere adottate sulla base della stessa, cioè quella dell'amministratore unico di esclusione dei soci ### dalla società, quella conseguente di ritenzione delle somme da essi versate e di riduzione del capitale in misura corrispondente, adottata dall'assemblea straordinaria, e che, secondo gli impugnanti, “sconta### il vulnus dell'atto presupposto (la determina dell'###: la sua illegittimità è naturale conseguenza di quella della determina di esclusione adottata ### dall'amministratore unico della ### “, sicchè, una volta esclusa l'invalidità di quella adottata dall'amministratore, doveva considerarsi legittima e valida anche quella adottata dall'assemblea straordinaria.
Ulteriore conseguenza è il rigetto del quinto motivo di impugnazione, con cui gli ### hanno contestato che l'A.u. non abbia deciso sul risarcimento dei danni come conseguenza dell'invalidità delle citate delibere, collegandolo soltanto alla domanda di risoluzione: a prescindere, infatti, dalla correttezza di una simile tesi, non avendo peraltro gli impugnanti neppure allegato il tipo di danni derivanti dalla ### dichiarazione della detta invalidità (ad es. i vantaggi che essi avrebbero lucrato, come soci della società, nel periodo dall'esclusione al reintegro), va da sé che l'esclusione di tale invalidità esclude automaticamente qualunque tipo di danno.
In ogni caso, risulta infondata anche la doglianza degli impugnanti secondo cui l'A.u. si era limitato ad accertare i danni subìti dagli ### senza pronunciare condanna a loro favore. Infatti, è pur vero che nel dispositivo del lodo l'A.u. ha utilizzato una formula ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. equivoca “dichiarando la MSP obbligata a risarcire gli impugnanti dell'importo complessivo di 594.750,00 €, da ripartirsi tra gli stessi in ragione della diversa entità del capitale versato dagli stessi, per € 305.000,00 a ### e per € 289.750,00 a ### Scarlato” ed ingenerando l'idea di una decisione di mero accertamento, ma dall'esame della motivazione del lodo (in particolare alla pag. 23 ult. capoverso, alla pag. 30 prime righe, ed infine, alla pag. 32, penultimo capoverso del paragrafo 7) emerge chiaramente che l'A.u. ha accolto la domanda di condanna, proposta dagli ### sicchè deve ritenersi prevalente la motivazione del lodo sul suo dispositivo (cfr. Cass. 24867/2023 secondo cui “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale”). II.4. Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione col quale gli ### hanno contestato la nullità del lodo per illegittima ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e delle spese legali per la difesa, chiedendo la condanna della società al pagamento delle prime nella loro integralità, anziché nel solo importo del 15%, nonché delle seconde, ritenute erroneamente compensate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ###.u. aveva ritenuto che, in ragione degli esiti di reciproca soccombenza, le spese del procedimento arbitrale, già versate come acconto all'arbitro nella misura di 15.225,60 € a carico di ciascun dei due fratelli ### potevano dagli stessi essere ripetute nell'importo di soli 2.250,00 € mentre quelle legali per le medesime ragioni, potevano essere integralmente compensate. Sostengono invece gli impugnanti che solo la società era risultata parzialmente soccombente ed andava, pertanto, condannata al pagamento delle spese di giudizio, oltre che a quelle del procedimento arbitrale. La tesi non ha fondamento. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata, con la sentenza a sezioni unite della Suprema Corte ###/2022, «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (cfr. da ultimo, anche Cass 13212/2023). Ne consegue che, correttamente - avendo l'A.u. accolto solo parzialmente, pur un importo minore rispetto a quanto preteso, la domanda degli ### articolata in più capi - è stata disposta la compensazione integrale delle spese di difesa tecnica del procedimento arbitrale. Parimenti è a dirsi per le spese del procedimento arbitrale, per le quali, l'A.u. si è attenuto al medesimo criterio. III. Resta ora ad esaminare l'appello incidentale della MSP subordinato all'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni da essa proposte nel rito e nel merito. Qualora volesse prendersi in considerazione tale subordinazione, l'appello incidentale sarebbe inammissibile in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del lodo; viceversa, qualora tale appello incidentale dovesse ritenersi subordinato all'accoglimento dell'impugnazione principale proposta dagli ### esso dovrebbe considerarsi assorbito dal rigetto della prima. IV. In conclusione, l'impugnazione principale proposta dagli ### va rigettata mentre quella incidentale proposta dalla MSP va considerata assorbita.
V. Tenuto conto dell'esito dell'impugnazione principale, le relative spese vanno poste a carico degli impugnanti e ripartite tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, e vanno liquidate d'ufficio, a favore dei procuratori della ### S.R.L., che hanno dichiarato di averne fatto anticipo, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del ### della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore della controversia (scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 €), nel complessivo importo di 28.175,00 €, di cui 24.500,00 € per compenso (6.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 5.000,00 € per ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L. il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 10.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori .
VI. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione (nel caso in esame, quella principale) sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'impugnazione per nullità del lodo emesso dall'### avv. ### in data 12 agosto 2019, proposta da ### e ### nei confronti della M.S. ### S.R.L., così provvede: A) rigetta l'impugnazione; B) condanna ### e ### in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, a rifondere in favore dei procuratori della ### S.R.L. che hanno dichiarato di averne fatto anticipo, le spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di 28.175,00 €, di cui 24.500,00 € per compenso e 3.675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli impugnanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da essi proposta.
Così deciso in Napoli, il 1° dicembre 2023. ### (### D'### (###
causa n. 1227/2020 R.G. - Giudice/firmatari: D'Inverno Giuseppa, Molfino Caterina, Iodice Maria