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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1560/2024 del 17-06-2024

... s.p.a., non è fondata. La clausola compromissoria, che ha previsto il deferimento delle controversie ad un arbitrato, è contenuta nel contratto-quadro tra le “condizioni generali”. ###. 1341, comma 2, c.c. dispone che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, tra l'altro, «clausole compromissorie». La clausola compromissoria, addotta a sostegno dell'eccezione, non è tra quelle approvate specificamente dalla società attrice. Inoltre - il rilievo è di per sé decisivo -, la clausola non contiene locuzioni o diciture da cui possa desumersi, in ipotesi, che l'arbitrato sia un mezzo alternativo necessario per la soluzione delle controversie, così che si deve ritenere che lo stesso sia (leggi tutto)...

Repubblica italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### civile nella persona del Giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1421/2013 R.G., proposta da ### s.a.s. di ### & C. (###), difesa dall'avv.  ### - attrice contro ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### di ### - convenuta e contro ### s.p.a. (###), già ### s.p.a.  (###), già ### s.p.a. (###), difesa dall'avv. ### - convenuta e con l'intervento di ### s.p.a. (###), rappresentata dalla ### s.p.a.  (###), difesa dall'avv. ### - terza intervenuta e con l'intervento di ### s.r.l. (###) e ### s.r.l. (###), rappresentate dalla ### s.p.a., difese dall'avv. ### - terze intervenute #### contratti atipici ### delle parti: come in atti. 
FATTO E DIRITTO Con il contratto di compravendita stipulato in data ### la ### s.a.s. di ### & C. aveva alienato alla ### s.p.a., società controllata dalla ### s.p.a., un immobile di sua proprietà, il cui valore di mercato era (ha asserito la società attrice), di euro 1.600.000,00, per il corrispettivo di euro 970.000,00, da destinare alla copertura delle esposizioni debitorie nei confronti dell'istituto bancario, e anche nei confronti dell'### e a ristrutturazioni aziendali.  ###, per effetto di un contratto di lease back stipulato pure in data ###, era concesso in leasing (locazione finanziaria) alla stessa ### dietro pagamento di una somma iniziale di euro 360.000,00 (oltre imposta sul valore aggiunto) e di rate mensili di euro 5.500,00 (oltre imposta sul valore aggiunto). 
Per effetto del contratto la ### s.p.a. aveva versato alla ### la somma di euro 970.000,00, incamerando lo stesso giorno la somma di euro 360.000,00 (oltre I.V.A.), in maniera tale che l'utilizzatrice aveva ricevuto soltanto la somma di euro 610.000,00.  ### di leasing, perciò, non avrebbe apportato un «reale beneficio» alla società utilizzatrice, ma ne aveva aggravato l'esposizione debitoria, dando soltanto una garanzia all'istituto di credito. 
Inoltre, il contratto era stato stipulato con la previsione di un tasso variabile, proprio nel momento in cui i tassi avevano un andamento crescente, sicché sarebbe stato conveniente il tasso fisso.  ### di credito sottoponeva alla ### quindi, nel 2008, una operazione finanziaria per la copertura del rischio da variabilità in aumento dei tassi, in particolare un prodotto “derivato”, tramite la stipula di un interest rate swap della tipologia c.d. over the counter, che prevedeva, su un capitale di riferimento di euro 900.000,00, in caso di aumenti dei tassi ### al di sopra del 5,50%, il rimborso della differenza a favore della cliente, mentre, in caso di diminuzione dei tassi, la corresponsione della differenza a favore dell'istituto.  ### sarebbe stata effettuata senza previa informazione alla cliente e senza la previa stipula di un contratto scritto, in un momento in cui i tassi degli interessi erano in diminuzione.  ### aveva dovuto sopportare, in dipendenza dell'operazione, costi per euro 35.000,00 nel 2009, di oltre 40.000,00 nel 2010 e di «maggiori somme» nel 2011.  ### rate swap, anziché costituire una copertura per il rischio da variabilità dei tassi, aveva connotazioni aleatorie. 
Esposti tali fatti, la ### ha chiesto che sia dichiarata la nullità o l'annullabilità dei contratti per i seguenti motivi: il contratto di sale and lease back era viziato da errore sulla sua natura, che la utilizzatrice credeva fosse di comune operazione di leasing, mentre era, al contrario, una vendita dell'immobile con fini di garanzia, a copertura di rischi da «imminenti pignoramenti», in violazione dell'art. 2744 c.c.; il contratto di swap era nullo per difetto di previa informazione alla cliente circa la reale natura dell'operazione e per mancanza di forma scritta, con la sottoscrizione da parte della cliente, in violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 58/98; i contratti erano nulli in quanto stipulati senza la previa informazione alla cliente dei rischi e della natura delle operazioni. 
Inoltre, il contratto sarebbe stato rescindibile ai sensi dell'art. 1447 c.c., perché la ### aveva assunto obbligazioni palesemente inique, non avendo ricevuto una reale somma residua da destinare all'azienda e avendo alienato l'immobile di sua proprietà ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, e ai sensi dell'art. 1448 c.c., per la palese sproporzione tra le prestazioni delle parti ### s.p.a. ha resistito eccependo e deducendo quanto segue: la clausola compromissoria inserita nel contratto-quadro stipulato in data ### avrebbe escluso la “competenza del Tribunale”; quanto alle domande che avevano ad oggetto il contratto di sale and lease back difettava la sua legittimazione passiva, essendo stato stipulato il contratto con la ### s.p.a.; la causa del contratto di sale and lease back non era diversa da quella tipica per il fatto che una parte della somma era stata destinata a ripianare l'esposizione debitoria della ### che aveva ottenuto un «residuo netto» di euro 169.215,43; da un lato, tra la società di leasing, distinta dall'istituto bancario, e la società venditrice e utilizzatrice dell'immobile non erano rapporti di debito-credito, e, dall'altro lato, il valore dell'immobile alienato non era inferiore al corrispettivo pagato dalla società acquirente, sicché era da escludersi la violazione dell'art. 2744 c.c.; le azioni di rescissione erano prescritte, per l'art. 1449 c.c.; erano stati stipulati in forma scritta, con la sottoscrizione della cliente, tanto il contratto di swap quanto il contratto-quadro; la ### aveva dichiarato, nel sottoscrivere, di essere un “operatore qualificato”, sicché non sussisteva la violazione degli obblighi informativi; il contratto di swap non era viziato per errore nel consenso, in quanto alla cliente era stata fornita la scheda informativa sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi, con correlativa classificazione.  ### s.p.a. (già ### s.p.a.) ha resistito eccependo e deducendo quanto segue: la ### s.p.a. aveva acquistato, in data ###, dalla ### l'immobile che, con il contratto stipulato nella stessa data, sarebbe stato concesso in leasing dalla prima alla seconda; l'operazione era stata voluta dalla ### e non aveva affatto aggravato l'esposizione debitoria della società utilizzatrice; a seguito del mancato pagamento delle rate, a febbraio del 2013 la ### si era avvalsa della clausola risolutiva espressa; competente in via esclusiva a decidere sulle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto era il Tribunale di Milano; il contratto era valido, non essendo viziato da errore di consenso; il contratto non aveva violato l'art. 2744 c.c., i cui presupposti di applicabilità non ricorrevano; il contratto non era rescindibile, in quanto già risolto in via stragiudiziale. 
Si è costituita la ### s.p.a. (in cui si è fusa per incorporazione la ### s.p.a.). 
È intervenuta, e si è costituita anche dopo la riassunzione della causa (dichiarata interrotta), la ### s.p.a. (rappresentata dalla ### s.p.a.), beneficiaria, per effetto di scissione, della ### s.p.a. 
Ha presentato atti difensivi la ### s.p.a. (già costituita, ma da convenuta iniziale, non a seguito di vicende successorie o traslative), già ### s.p.a.  e già prima ### s.p.a. ###. 
Si deve intendere che parte della causa è ### la ### s.p.a., società subentrata alle altre, per effetto delle incorporazioni o fusioni, vicende che determinato l'estinzione della società (fusa o incorporata) e da cui derivano rapporti successori a titolo universale. 
Sono intervenute la ### s.r.l. (rappresentata dalla ### s.p.a.) e la ### s.r.l. (rappresentata dalla ### s.p.a.), adducendo, a sostegno della legittimazione ad intervenire, le seguenti vicende: la ### aveva ceduto alla ### un insieme di crediti derivati da operazioni di leasing, con i correlati accessori, classificati come “inadempienze probabili” e “sofferenze”; la ### aveva ceduto alla ### «beni e rapporti giuridici» connessi ai detti crediti ###; ### con un atto di scissione parziale, aveva attribuito alla stessa ### altri «beni e rapporti giuridici», rispetto a quelli già ceduti e pure connessi ai detti crediti; per effetto delle cessioni e della scissione parziale la ### era divenuta titolare dei “crediti”, mentre la ### era divenuta titolare dei “beni e rapporti giuridici” connessi ai detti crediti. 
Preliminarmente, è utile osservare, per quanto attiene ai rapporti processuali: la fusione, anche nella forma dell'incorporazione, determina una vicenda estintivosuccessoria simile alla successione mortis causa (Cass. n. 13685/23); la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., con il trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione si traduce in una vicenda traslativa riconducibile ad una successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. n. ###/18); la cessione di insiemi di rapporti e beni determina una successione a titolo particolare (Cass. n. 24798/20). 
Non è stata pronunciata l'estromissione di alcuna parte, sicché tutte sono parti della causa. 
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10). 
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).  ### può essere disposta se c'è il consenso di tutte le altre parti, non bastando il consenso soltanto di alcune.  ### di incompetenza per territorio, sollevata ### dalla ### s.p.a., è fondata. 
Nel contratto di lease back stipulato in data ### dalla ### s.p.a.  e dalla ### s.a.s. di ### & C. è contenuta la clausola (n. 19) di deroga ai criteri di individuazione della competenza per territorio, con la previsione che per «qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione» del contratto stesso la «competenza esclusiva» spetta al Tribunale di Milano.  ###. 29 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale «non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito».  ### un principio giurisprudenziale consolidato, la pattuizione di una competenza territoriale che deroga ai criteri normativi attribuisce la «competenza esclusiva, soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, comma secondo del codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari» (Cass. n. 4907/98; in senso analogo, Cass. n. 2723/97; Cass. n. 12971/95).   La clausola derogatoria dei criteri ordinari di individuazione della competenza per territorio, se riferita a “qualsiasi controversia”, comporta la «deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri» (Cass. n. 8548/17). 
Il fatto che la clausola riferisca le controversie alla interpretazione o alla esecuzione del contratto non ne riduce la portata. 
Sia perché «interpretazione» ed «esecuzione» hanno un significato di per sé ampio, tale da includere anche le causa in cui si facciano questioni sulla validità del contratto, perché dalla soluzione di tali questioni deriverebbero ripercussioni immediate sull'esecuzione e perché gli aspetti che attengono alla validità del contratto possono essere connessi con una data sua interpretazione. 
La pattuizione di un foro territoriale esclusivo deve essere espressa, senza che possa essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, e inequivoca, in modo da non lasciare adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge. 
Non si potrebbero avere dubbi sulla portata estensiva della clausola, anche perché non avrebbe senso logico o pratico una clausola con cui le parti intendano distinguere le controversie sulla validità del contratto da quelle che attengono alla esecuzione o all'interpretazione di questo, prevedendo solamente per le seconde, e non anche per le prime, una deroga ai criteri di individuazione della competenza per territorio, che resterebbe in una simile evenienza frazionata e segmentata. 
È da ricordare che, nei casi di pattuizione di un foro esclusivo, «la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti» (Cass. n. 20713/23).  ### «esclusiva» ha proprio, letteralmente, l'effetto di escludere la competenza degli altri possibili fori previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 21010/20). 
Nel caso in esame non è ravvisabile nemmeno una connessione tra le domande che attengono al leasing e le domande che attengono all'interest rate swap. 
I contratti in questione non presentano un collegamento in senso proprio, peraltro nemmeno dedotto con allegazione degli elementi atti, in ipotesi, a rivelarlo, tale che le vicende del rapporto derivato dall'uno si riverberino necessariamente sulle vicende del rapporto sorto dall'altro.  ###. 33 c.p.c. prevede che le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. 
In proposito, «il foro previsto dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione» (Cass. n. 19714/18). 
In mancanza di una connessione, anche solamente dedotta, in senso oggettivo, tra le domande, e ricorrendo un mero cumulo dal lato soggettivo, la competenza esclusiva determinata dalle parti non potrebbe subire deroghe in ragione di una - insussistente - connessione. 
È irrilevante, ai fini della validità della clausola, il fatto che il documento contrattuale non sia stato sottoscritto in ciascuna pagina. 
Il contratto risulta sottoscritto dalle parti in pagine alterne e nell'ultima pagina. 
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, anche se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, «poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti» ( n. 4886/07; in senso analogo, Cass. n. 1583/82). 
Nessuna norma impone, sotto pena di nullità o di inefficacia di tutto o di parte del contratto, che il relativo documento sia sottoscritto in tutti i fogli, se formato da più di uno. 
Anzi, che non sia così si desume dalle norme che, specificamente per alcune tipologie di atti, dispongono che un documento di più fogli sia sottoscritto in ciascun mezzo foglio (art. 604 c.c.; art. 51 della legge n. 89/13). 
Il documento contrattuale formato dalle parti contiene anche la specifica approvazione, agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., della clausola derogativa della competenza territoriale, richiamata con il numero e con una dicitura descrittiva.  ### la giurisprudenza, «agli effetti previsti dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa» (Cass. n. 1317/98). 
La clausola derogatoria non è, perciò, inefficace.  ### di compromesso, sollevata dalla ### s.p.a., non è fondata. 
La clausola compromissoria, che ha previsto il deferimento delle controversie ad un arbitrato, è contenuta nel contratto-quadro tra le “condizioni generali”.  ###. 1341, comma 2, c.c. dispone che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, tra l'altro, «clausole compromissorie». 
La clausola compromissoria, addotta a sostegno dell'eccezione, non è tra quelle approvate specificamente dalla società attrice. 
Inoltre - il rilievo è di per sé decisivo -, la clausola non contiene locuzioni o diciture da cui possa desumersi, in ipotesi, che l'arbitrato sia un mezzo alternativo necessario per la soluzione delle controversie, così che si deve ritenere che lo stesso sia facoltativo.  ###, perciò, si deve intendere respinta. 
Le domande volte a sentire dichiarare la nullità o pronunciare la risoluzione dell'interest rate swap non possono essere accolte.  ### ha dedotto la nullità del contratto interest rate swap per difetto di forma: il contratto non sarebbe stato stipulato in forma scritta.  ###. 23 del d.lgs. n. 58/98 - nel testo vigente e applicabile ratione temporis - stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.  ### dispone che «nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo» e che «la nullità può essere fatta valere solo dal cliente».  ###. 30 del regolamento n. 11522 del 1998, emanato dalla ### ha previsto che gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto. 
Dalla documentazione prodotta agli atti risulta provato che il contratto-quadro, relativo alle operazioni in strumenti finanziari derivati eseguite al di fuori dei mercati regolamentati, era stato stipulato, in data ###, in forma scritta: il documento contiene la sottoscrizione riferibile alla ### s.a.s. 
La circostanza che il contratto non sia firmato anche dall'istituto bancario ### è irrilevante. 
Questo, in virtù del principio per cui, in materia di intermediazione finanziaria, «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. n. 9187/21). 
Sarebbe irrilevante l'inosservanza della forma scritta nella stipula del singolo contratto in strumenti derivati, dello specifico interest rate swap. 
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato interest rate swap, stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari» (Cass. n. 23489/21), e, più in generale, che il requisito predetto non è imposto per i «singoli ordini di investimento (o disinvestimento)» impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta relative alle le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente (Cass. n. 28432/11). 
Comunque, nel caso in esame la “disposizione di stipula” dello strumento derivato c.d. over the counter e il singolo contratto di interest rate swap risultano sottoscritti dalla ### s.a.s. 
In fatto, perciò, il dedotto vizio di nullità, per mancanza di forma scritta, non sussiste. 
La società attrice ha eccepito l'illiceità dell'interest rate swap per difetto di previa informazione circa i rischi e la natura dell'operazione. 
In particolare, l'attrice ha dedotto la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 e del divieto di effettuare operazioni rispetto a cui l'intermediario sia in conflitto di interessi, in assenza di previa informazione e di consenso scritto dell'investitore. 
Se anche fosse ravvisabile un'omissione di informazioni rilevanti, non sarebbe integrata una causa di nullità del contratto-quadro, e nemmeno dello specifico contratto di interest rate swap. 
In linea generale, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili relative alla validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, che attengono al comportamento dei contraenti, violazione che può essere fonte di responsabilità. 
La conseguenza è che, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dare luogo a responsabilità precontrattuale, ove la violazione avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, assimilabile, per taluni aspetti, alla figura del mandato), oppure può dare luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni che attengono alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. 
In nessun caso, mancando una espressa previsione normativa, la violazione degli obblighi di comportamento può determinare, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali (così, Cass. Sez. Un.  26724/07). 
Il principio, elaborato sotto la vigenza della legge n. 1/91, è valido anche in relazione al vigente d.lgs. n. 58/98, se si considera che l'art. 6 della legge n. 1/91 presenta tratti rilevanti analoghi a quelli dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98. 
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio recentemente: in materia di intermediazione finanziaria, «gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi» (Cass. n. 13446/23). 
Identico principio, il quale esclude che l'omessa informazione determini la nullità del contratto, opera per la violazione dello specifico divieto, da parte della società di intermediazione mobiliare, di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione (Cass. n. 19024/05, relativamente all'art. 6, comma 1 lett. g), della legge n. 1/91). 
In via subordinata la società attrice ha chiesto che il contratto interest rate swap sia dichiarato nullo per «illiceità della causa»: la domanda, contenuta tra le conclusioni articolate nell'atto di citazione, non è accompagnata dalla specificazione dei motivi per cui la causa sarebbe nulla. 
In linea generale, «l'interest rate swap è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è over the counter, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente» (Cass. Sez. Un. n. 8770/20). 
Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (c.d. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili. 
Nell'interest rate swap stipulato dalle parti erano previsti e pattuiti: la data iniziale e la scadenza, il tasso parametrico, il nozionale e i tassi applicabili.  ### la giurisprudenza più recente, in materia di interest rate swap, «occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi» (Cass. n. 8770/20).  ### non si può limitare al mark to market, cioè al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. n. 8770/20). 
La giurisprudenza ha puntualizzato, altresì, che «la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante, non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo», con la conseguenza che, «ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura ### o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile» (Cass. n. ###/22). 
La meritevolezza non può essere esclusa di per sé e in astratto (Cass. n. 24014/21). 
Soltanto nella prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. la società attrice ha addotto, a sostegno della domanda di nullità, la circostanza che l'istituto bancario l'avrebbe spinta alla stipula del derivato «consapevole della imminente discesa dei tassi di interesse». 
Tuttavia, l'asserzione non è sostenuta da elementi obiettivi e riscontrabili, almeno allegati, che siano documentali (ad esempio, i dati rilevanti per individuare gli scenari dell'epoca) o tecnici (ad esempio, una perizia di parte), che possano comportare la necessità di una indagine tecnica. 
Nemmeno i “costi” che il derivato avrebbe determinato a carico della società attrice risultano documentati: il documento richiamato nell'atto di citazione (pag. 6), per sostenere l'allegazione di un aggravamento dell'esposizione debitoria, è un “riepilogo” del conto corrente, in cui sono riportati il saldo iniziale e i totali degli accrediti e degli addebiti, senza specificazione delle causali. 
Non si potrebbe disporre una consulenza per accertare le caratteristiche dell'interest rate swap e quali fossero gli scenari del tempo, in mancanza di allegazione di elementi più precisi, suscettibili di eventuali approfondimenti istruttori. 
Per un principio giurisprudenziale consolidato, «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze», con la conseguenza che il predetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire a mancanze nelle proprie allegazioni o nelle offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così, Cass. n. 3130/11; Cass. 3191/06). 
Perciò, data la ### documentazione prodotta, in mancanza anche di allegazioni più precise, non si potrebbe demandare ad un consulente di individuare, ricostruire e verificare costi, scambi e corrispettivi correlati all'interest rate swap. 
La domanda di annullamento del contratto avanzata sull'assunto che il consenso fosse viziato da errore «sulla natura dell'investimento finanziario» o «sull'oggetto del rapporto» o «su una qualità essenziale dello stesso» non è fondata.  ###. 1429 c.c. dispone che l'errore, causa di annullamento del contratto, è essenziale, tra le altre ipotesi, quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto o su una qualità essenziale dell'oggetto della prestazione. 
Il vizio dedotto non è integrato, su un piano di fatto. 
Negli atti contrattuali l'oggetto delle prestazioni è indicato e sono descritte le caratteristiche dell'interest rate swap e la classe di rischio del prodotto, sicché non è ravvisabile un fattore che potesse avere alterato la rappresentazione della realtà da parte della società attrice.  ### la giurisprudenza di legittimità, l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà, così che «l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione» (Cass. n. 21074/09, la quale ha affermato che il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato). 
La società attrice non ha nemmeno dedotto per quali aspetti la sua rappresentazione della realtà dell'oggetto e della natura del contratto fosse alterata, eventualmente per uno sviamento o per lacune informative. 
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerando gli elementi agli atti, le domande relative all'interest rate swap, volte a sentire accertarne la nullità o pronunciarne l'annullamento, vanno rigettate. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 40% (quanto alla ### s.p.a., subentrata alla ### data la natura pregiudiziale della questione risolutiva) e del 35% (quanto alla ### s.p.a.) degli importi medi previsti per ciascuna fase. 
Nel rapporto tra l'attrice e le terze intervenute le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni che hanno determinato l'intervento (estranee all'iniziativa dell'attrice) e all'incidenza di questo nella controversia.  P.Q.M.  il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa, 1) dichiara la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Milano, relativamente alle domande che hanno ad oggetto il contratto di lease back stipulato in data ###; 2) rigetta le domande che hanno ad oggetto il contratto di interest rate swap identificato dal n. 807040157; 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni; 4) condanna l'attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite che liquida: per la ### s.p.a., in euro 9.166,95 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A.  e I.V.A.; per la ### s.p.a., già ### s.p.a., in euro 8.461,80 per compensi, oltre generali (15%), C.P.A. e I.V.A.  5) compensa le spese nei rapporti tra l'attrice e le terze intervenute. 
Così deciso in ### il 15 giugno 2024.  

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1421/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Bonfiglio Giuseppe

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3796/2023 del 11-09-2023

... contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini pecentualistici, della misura convenuta. Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito e rilevato dallo stesso CTU e non specificamente contestato dalla odierna appellata. La c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI NAPOLI ### CIVILE in composizione collegiale nelle persone di Dott.ssa ###ssa ####/Est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 2104/2019 del ruolo generale, promossa da ### S.r.l. (P. IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (C.F.: ###) presso il cui studio, in Napoli, alla ### n. 67, è elettivamente domiciliata; APPELLANTE contro ### S.p.A. (P. IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), presso il cui studio, in Napoli, alla ### n. 102, è elettivamente domiciliat ###l'intervento di ### S.r.l. (C.F.: ###), quale mandataria de ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), presso il cui studio, in Napoli, alla ### n. 102, è elettivamente domiciliata; ### avverso la sentenza n. 9258/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data ### e non notificata.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. E' impugnata, con atto notificato il ###, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, ha disatteso tutte le domande attoree, dirette a porre in discussione, rispettivamente, la legittimità delle poste passive di cui al C/C ordinario n. 9203-14463 (sotto il profilo dell'applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, c.m.s.); la legittimità di due contratti di finanziamento, il primo di € 500.000,00 (già estinto al moneto della proposizione della originaria domanda), ed il secondo per € 730.000,00, eccependone la nullità, per usura e comunque, perché diretti a coprire pregresse esposizioni del richiamato C/C; la legittimità di contratti “SWAP”.  2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la ### convenuta, ha, anzitutto, disatteso l'eccezione sollevata dall'attrice avverso la produzione contrattuale operata dalla ### evidenziando che “la società attrice avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare le riferibilità dei fogli non firmati alla sottoscrizione finale sui documenti composti da più pagine, ma non lo ha fatto: conseguentemente, i documenti in questione devono considerarsi autentici. Si sottolinea che parte attrice non ha nemmeno spiegato quale sarebbe, secondo la sua versione, l'effettivo contenuto dei documenti sottoscritti nelle ultime pagine, il che rende inattendibile la contestazione, oltre che inammissibile perché non proposta con querela di falso” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).  2.1. Di seguito, preso atto della documentazione contrattuale in atti, ha disatteso sia l'eccezione inerente all'asserita assenza di pattuizione in ordine all'interesse ultralegale, sia quella di illegittima capitalizzazione trimestrale (in quanto operata a condizioni di reciprocità), sia, ancora, quella relativa alla asserita illegittimità della c.m.s.  2.2. Quanto ai rapporti di finanziamento, il ### di prime cure, dopo aver disatteso l'eccezione di nullità dei relativi contratti per difetto di traditio, ha rigettato, altresì, quella di usura, per erronea applicazione, da parte dell'attrice, della mera sommatoria tra tassi corrispettivi e quelli moratori.  2.3. Quanto, infine, ai contratti su derivati, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ### convenuta, ha riconosciuto l'operatività dell'art. 27 del contratto inter partes, integrante gli estremi di una “clausola compromissoria” (“### controversia che dovesse insorgere tra le ### in ordine alla interpretazione, validità ed esecuzione del presente ### nonché dei ### specifici da esso regolati è rimessa alla decisione rituale e secondo diritto di un Collegio composto da tre arbitri”), concludendo, dunque, che “l'autorità giudiziaria ordinaria non è competente a decidere su tale domanda di nullità degli swap, essendo invece competente a decidere il collegio arbitrale contrattualmente previsto” (V. pag. 6 della sentenza impugnata).  3. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, l'appellante lamenta: violazione dell'art. 2702 c.c., in combinato disposto di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (primo motivo); erroneo rigetto delle eccezioni relative alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, di capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi e di c.m.s. (secondo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di nullità dei mutui, per difetto di traditio (terzo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di usura, con riferimento ai richiamati rapporti di mutuo (quarto motivo); erroneo accoglimento dell'eccezione inerente la clausola compromissoria presente nel contratto su derivati, in quanto giammai sottoscritta dall'attrice (quinto motivo).  3.1 Ha resistito la ### appellata. Vinte le spese del grado.  3.2. Con atto del 02.05.2022 è intervenuta ### S.r.l., qualificatasi cessionaria dei crediti vantati dalla originaria convenuta, ### dei ### di ### di ### S.p.A., che, tuttavia, ha continuato a resistere al gravame, a mezzo, peraltro, dello stesso procuratore, Avv. ### 3.3. All'udienza dell'11.01.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.  4. Il primo ed il quinto motivo, da trattare unitariamente, in quanto entrambi diretti a porre in discussione la sussistenza di valida pattuizione inter partes, sono inammissibili.  ###, infatti, continua a sostenere la tesi del difetto di forma scritta dei contratti, perché sottoscritti solo nell'ultimo foglio, senza prendere posizione in ordine al rilievo, contenuto in sentenza, relativo alla affermata necessità dell'esperimento, in simile ipotesi, della querela di falso (V. pag. 4 della sentenza impugnata).  5. Il secondo motivo, invece, è parzialmente fondato, quanto all'eccezione di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della altrettanto illegittima c.m.s.  5.1. Ed invero, sotto il primo profilo, la ### ha avuto plurime occasioni per richiamare il recente orientamento di legittimità (Cass. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo. 
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (### coincide con il tasso annuo effettivo (### o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia. 
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura pari allo 0,050%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica. 
E' ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera ### del 9 febbraio 2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art.  120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D. 
L.vo n. 342/1999). 
In particolare, la richiamata delibera ### all'art. 2, dispone che “1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. 
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. 
Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. 
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale. 
Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. 
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al ### In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione. 
La Suprema Corte ha, infatti affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”. 
Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi. 
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la #### , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la ### stessa, art. 6”. 
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della #### 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla ###, art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“.  5.2. Fondata è anche la censura avente ad oggetto la indeterminatezza della c.m.s., indicata nella sola misura percentuale. 
Se risulta ancora controversa la natura della c.m.s (quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, ovvero quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), non altrettanto può affermarsi con riferimento ai dati che devono essere preventivamente contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini pecentualistici, della misura convenuta. 
Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito e rilevato dallo stesso CTU e non specificamente contestato dalla odierna appellata. 
La c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo. 
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo; per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.  ### ha ripetutamente affermato che, ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della ### che non trova legittimazione in una valida pattuizione e va, di conseguenza, dichiarata nulla.  6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va disposta (come da separata ordinanza) ctu diretta alla determinazione del saldo del C/C dedotto in lite, che va epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale e dalla c.m.s.  7. Infondato è il terzo motivo, con il quale l'appellante insiste nell'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per difetto di traditio.  7.1. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità dei due rapporti di finanziamento, riconoscendo la piena legittimità del c.d. mutuo solutorio, vale a dire quello destinato alla estinzione di pregresse esposizioni dello stesso mutuatario.  7.2. #### invece, insiste per la declaratoria di nullità, riconducendo la censura al collegamento negoziale tra i mutui e l'esposizione di C/C, frutto di illegittimi addebiti, per i vizi denunciati ed oggetto del secondo motivo di impugnativa: sicché, dalla nullità ### del contratto di C/C deriverebbe quella caratterizzante le operazioni di finanziamento.  7.3. ### ha già avuto modo di aderire all'orientamento di legittimità (V., da ultimo, Cass. n. 23149/2022), secondo il quale il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. 
Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. 
La Suprema Corte, nel recente arresto, prendendo espressamente le distanze da Cass. n. 1517/2021, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per ribadire che: “-) il mutuo solutorio non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (### 3 - Ordinanza n. ### del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01); -) deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito; “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, 20576); -) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (### 1 - Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01); -) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01)” (Cass. n. 23149/2022, cit.).  7.4. Quanto all'eccepito collegamento negoziale tra il contratto di C/C ed i richiamati rapporti di finanziamento, la Corte deve dissentire dalle argomentazioni attoree, in quanto, nel caso di specie, difetta, anzitutto, il requisito della contestualità tra i dedotti rapporti. 
La censura è, altresì, generica, dal momento che sembrerebbe agganciare il collegamento negoziale al solo profilo della eccepita illegittimità parziale del contratto di C/C, senza prendere posizione in ordine alla natura dell'asserito collegamento, se unilaterale o bilaterale, e, soprattutto, se e per quale importo mutuato lo stesso era destinato a coprire pregresse esposizioni esclusivamente frutto delle illegittime poste in C/C. 
E' ben noto che, per poter affermare che tra due o più contratti sussiste un collegamento negoziale che riconduce gli stessi a una considerazione unitaria della fattispecie, devono ricorrere due requisiti: uno oggettivo, costituito dal nesso delle finalità perseguite dai negozi diretti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti; uno soggettivo, “costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. n. 11974/2010).  8. Infondato è pure il quarto motivo, con il quale l'appellante insiste nell'eccezione di usurarietà del mutuo.  8.1. Il profilo di censura investe la vexata quaestio relativa all'incidenza della sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli di mora sulla denunciata usura.  ## disparte la genericità della censura, con la quale l'appellante si limita a reiterare, sic et sempliciter, l'eccezione sollevata in primo grado, senza prendere posizione sui rilievi che hanno condotto il Tribunale a disattenderla, la stessa censura non si misura con i principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 19597/2020, sebbene gli scritti difensivi conclusivi siano stati depositati nel corrente anno. 
E' di palmare evidenza, nella articolazione della censura, la sovrapposizione di profili tra loro eterogenei, vale a dire tra interessi corrispettivi e quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, che va partitamente condotta, tenendo distinte le due categorie, secondo i principi fissati nel richiamato intervento delle SS. UU.  8.2. La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto propugnato con l'impugnativa (che fa riferimento al cumulo, in termini assolutistici, tra interessi corrispettivi e quelli moratori), afferma che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303/2018 (sempre a SS. UU.) con riferimento alla c.m.s., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per i soli interessi moratori. 
In altri termini, ai fini dell'usura, dovrà tenersi conto in termini relativi per differenziale tra il TEG ed il tasso di mora, concorrendo quest'ultimo al tasso complessivo da assumere a termine di paragone con quello soglia, aggiungendosi al primo in termini differenziali e non già assoluti, per come sostenuto da parte appellante.  8.3. E quand'anche si volesse ipotizzare uno sconfinamento rispetto al tasso soglia, con l'aggiunta (ma nei termini sopra esposti) di quello moratorio, le conseguenze non sarebbero, in ogni caso, quelle prospettate con il gravame. 
In simili ipotesi, infatti, nonostante la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il prezzo del denaro va comunque preservato. 
La disposizione codicistica, infatti, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non può essere interpretata nel senso della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. 
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. 
Il Supremo Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. 
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti. 
Ed invero, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. 
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.. 
A ciò si aggiunga che le stesse SS. UU., nel più volte richiamato arresto, affermano che nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la ### applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.  8.4. In ultimo, l'intervento nomofilattico precisa anche quali sono gli oneri probatori incombenti sulle parti: “### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.  9. Spese al definitivo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il ###, da ### S.r.l. nei confronti di ### dei ### di ### S.p.A., avverso la sentenza n. 9258/2018 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede: - dichiarato inammissibile il primo ed il quinto motivo di gravame, disatteso il terzo ed il quarto, in parziale accoglimento del secondo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione infrannuale degli interessi addebitati sul C/C n. 9203-14463 e di quella relativa alla c.m.s.; - dispone per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza; - spese al definitivo. 
Così deciso, in Napoli, nella ### di Consiglio del 12.07.2023.   #####ssa ### 

causa n. 2104/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Fernando Amoroso, Saggese Fiorella, Fusillo Maria Silvana

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Tribunale di Bari, Ordinanza del 01-03-2023

... non potendo trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nell'atto di fideiussione, in quanto il ricorso risulta basato proprio sulla inopponibilità del suddetto atto, non essendo mai stato sottoscritto dalla ricorrente secondo la tesi sostenuta in giudizio. Dovendo la competenza essere valutata sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, la contestazione operata non consente di ritenere efficace la clausola derogativa della competenza invocata. Nel merito, deve osservarsi quanto segue. ### di fideiussione oggetto di giudizio risulta in apparenza sottoscritto dalla ### s.r.l. tramite uno dei suoi amministratori, ### attraverso firma digitale. Deve premettersi che è irrilevante la circostanza che il disconoscimento provenga in giudizio dalla ### s.r.l. in (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 14885/2022 Il Giudice dott. ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/02/2023, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., l'### s.r.l. chiedeva ordinarsi a ### S.p.a., ### S.r.l. nonché ad ### S.r.l. la cancellazione dalla data di iscrizione della segnalazione in ### di ### d'### relativa alla presunta fideiussione rilasciata da ### S.r.l. in favore di un mutuo chirografario erogato a ### S.r.l. da ### ordinando alle resistenti di astenersi da qualsiasi condotta direttamente o indirettamente ostativa all'esecuzione del suddetto provvedimento e con fissazione di una penale ai sensi dell'art.  614 bis c.p.c. 
Esponeva di essere socia unitamente alla ### S.r.l. della società ### S.r.l. con l'accordo interno tra i due soci che il peso economico dell'investimento sarebbe dovuto gravare interamente su ### come desumibile dall'operato aumento di capitale coperto interamente con somme provenienti da ### s.r.l. 
Evidenziava che, in occasione della richiesta di concessione di un finanziamento di € 2.000.000,00 alla ### S.p.A., aveva provveduto a firmare ed inviare unicamente i moduli relativi al consenso per il trattamento dei dati personali ed all'indicazione dei familiari conviventi. 
Lamentava di aver successivamente scoperto, a seguito della richiesta di un finanziamento, di essere iscritta in ### della ### d'### per la garanzia prestata per € 2.600.00,00 a tutela del finanziamento ottenuto da ### S.r.l. 
Contestava di aver mai sottoscritto o accettato tale fideiussione, concludendo nel senso sopra riportato. 
Fissata la comparizione delle parti, si costituivano ### s.p.a. e ### s.r.l., contestando integralmente la fondatezza del ricorso. 
Concesso un termine per controdeduzioni, all'udienza del 14.2.2023 il giudizio era riservato per la decisione. 
Il ricorso è fondato e viene accolto.  ### ingegneria s.r.l. non si è costituita in giudizio; deve ritenersi tuttavia priva di legittimazione passiva, stante la sua posizione di cofideiussore, di per sé non legittimato ad intervenire sulla segnalazione in centrale rischi operata dall'istituto di credito. 
Sussiste la competenza del Tribunale adito, non potendo trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nell'atto di fideiussione, in quanto il ricorso risulta basato proprio sulla inopponibilità del suddetto atto, non essendo mai stato sottoscritto dalla ricorrente secondo la tesi sostenuta in giudizio. 
Dovendo la competenza essere valutata sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, la contestazione operata non consente di ritenere efficace la clausola derogativa della competenza invocata. 
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.  ### di fideiussione oggetto di giudizio risulta in apparenza sottoscritto dalla ### s.r.l. tramite uno dei suoi amministratori, ### attraverso firma digitale. 
Deve premettersi che è irrilevante la circostanza che il disconoscimento provenga in giudizio dalla ### s.r.l. in persona dell'altro #### anziché attraverso la presunta firmataria dell'atto, che non è parte del giudizio. 
Infatti, “Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione (..) può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società” (Cassazione civile sez. II, 30/01/2014, n.2095), senza quindi che sia richiesta la provenienza specifica della contestazione da parte del firmatario, avendo agito in nome e per conto della società ed essendo quindi sufficiente la contestazione da parte della società medesima. 
Trattandosi di atto digitale, occorre fare applicazione di quanto sancito dal c.d. Codice dell'### digitale (D. lgs. 7/03/2005, N. 82).  ###. 20 del citato decreto stabilisce che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del ### civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'### ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità' e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 
In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle ### guida.  ### del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. 
Come rilevato dalla giurisprudenza (### Roma sez. III, 23/01/2017, n.1127) e come univocamente evincibile dal testo normativo appena citato, laddove il disconoscimento concerna un atto sottoscritto con forma digitale, “l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria; vi è, quindi, una inversione dell'onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione (..) provare di non avere apposto la firma digitale”.  ### complessivo degli atti prodotti consente -tenuto conto della cognizione sommaria possibile in questa sede e della incompatibilità di una complessa istruttoria tecnico-informatica con la natura cautelare del presente giudizio, da svolgersi nell'eventuale giudizio di meritodi ritenere fornita la prova contraria, seppure sul piano presuntivo ex artt. 2727-2729 In particolare, l'elemento dirimente ai fini della predetta valutazione riguarda l'omesso rispetto della procedura richiesta dalla stessa banca mutuante per la corretta formazione della fattispecie contrattuale. 
Infatti, nei documenti allegati dalla difesa della società ### vi è una mail proveniente dalla ### non contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto dalla parte costituita, la quale descrive il procedimento da adottare per l'invio dei documenti e la stipula del contratto, precisando che, in caso di fideiussione rilasciata da persona giuridica, l'atto di fideiussione dovrà essere inviato dalla pec della società che presta fideiussione. 
È documentato in atti che, nella specie, il contratto di mutuo, l'atto di fideiussione e gli altri documenti allegati siano stati inviati unicamente dalla pec della società ### s.r.l. e non dalla pec di ### s.r.l. 
La banca sostiene che l'indicazione della pec sia stata richiesta solo ai fini della datazione dell'atto con il crisma della certezza (art. 2704 c.c.); la tesi non convince, essendo sul punto sufficiente l'utilizzo della pec, restando irrilevante l'indirizzo di provenienza, mentre la specificazione di uno specifico indirizzo di spedizione parrebbe destinato a garantire maggiormente la paternità dell'atto. 
Alla riscontrata irregolarità si aggiungono gli ulteriori elementi indiziari allegati dalla ricorrente, ossia la ricezione di una proposta contrattuale inviata dalla banca e girata dalla ### alla ### durante le trattative, nella quale è indicata come garanzia la sola fideiussione di ### e non è riportata l'indicazione della fideiussione di ### nonché il valore del prezzo di cessione delle quote sociali stabilito nel preliminare stipulato tra ### ed ### in € 25.000,00, che appare illogico se rapportato ad una perdurante esposizione fideiussoria per un importo superiore ai due milioni di euro. 
Infine, la mail inviata dalla ### alla ricorrente, laddove il ### dichiara che il contratto di mutuo era stato predisposto dalla ### e non vi era stata la possibilità di modificarlo. 
Tali elementi, seppur presuntivi, complessivamente considerati, avvalorano la tesi della ricorrente ed inducono cautelativamente ad accogliere il ricorso. 
Sul piano del periculum in mora, è evidente che la presenza in centrale rischi di una segnalazione per un importo così elevato rischia di pregiudicare notevolmente la ricorrente sul piano della sua corretta operatività oltre che della possibilità di fare ricorso ad altri finanziamenti che potranno rendersi necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa. 
Le spese legali seguono la soccombenza, applicato il valore indeterminabile per i procedimenti cautelari, con esclusione della fase istruttoria.  P.Q.M.  i Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle resistenti costituite la cancellazione della segnalazione in ### di ### d'### relativa alla fideiussione oggetto di causa; i fissa, ex art. 614-bis c.p.c., in € 50,00 al giorno la somma dovuta complessivamente dai resistenti per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal decimo giorno successivo alla sua comunicazione alla parte; i condanna i resistenti, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidandole in € 3000,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%. 
BARI, 1 marzo 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 14885/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cesaroni Paola

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 3686/2024 del 26-06-2024

... di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come genericamente svolta, da respingersi integralmente per omessa domanda riconvenzionale anche in relazione all'omessa domanda di accertamento del presupposto fondante la stessa richiesta di (leggi tutto)...

N. 7239/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle ### in composizione collegiale, in persona di: - dott.ssa ### - dott. ### - dott. ### rel.  sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 7.6.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da: ### S.r.l.s., con sede ###, P.IVA e C.F.: ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti #### ed ### contro ### nato a ### il 12 gennaio 1979 e residente in ####, via ### 36, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### e ### s.a.s. in Liquidazione, corrente in ####, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### OGGETTO: marchio non registrato, registrazione da parte di terzi, assenza di novità, malafede, nullità #### “Nel merito, in via principale: - accertare l'utilizzo da parte della ### in liquidazione (già ### di ### & C. S.n.c.) del marchio di fatto “### News” fin dal 2009 e per l'effetto dichiarare la titolarità esclusiva della ### in liquidazione del marchio “### News”; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per deposito in malafede ex artt. 19 e 25 CPI; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per difetto di novità ex artt. 12 e 25 CPI; - condannare il convenuto ### ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. 
Inoltre, quanto alle richieste di controparte: - rigettare l'intera domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto palesemente infondata; - dichiarare inammissibili le prove testimoniali richieste da controparte, nonché ritenere irrilevanti al fine del decidere i capitoli di prova dedotti da controparte. 
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.  55/2014”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinte le avversarie istanze, eccezioni e domande; domanda riconvenzionale ✓ nei confronti dell'attrice e della terza chiamata, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di affitto d'azienda tra ### s.a.s. in liquidazione e ### s.r.l.s. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per le ragioni esposte in comparsa; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità dell'azione da parte di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come genericamente svolta, da respingersi integralmente per omessa domanda riconvenzionale anche in relazione all'omessa domanda di accertamento del presupposto fondante la stessa richiesta di condanna; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda di condanna della terza chiamata ### in liquidazione per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; In ogni caso, nel merito: ✓ rigettare integralmente le domande avversarie di ### s.r.l.s. e di ### in liquidazione, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto, assolvere parte convenuta sig. ### da qualsiasi pretesa avversaria.  ✓ in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna, per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare la terza chiamata ### s.a.s. in liquidazione a garantire il convenuto sig. ### da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, anche e se del caso accertando e dichiarando la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di ### - ancorché manchi la domanda di accertamento dello stesso - con il credito certo ed esigibile spettante al sig. ### in virtù della liquidazione della quota societaria mai versata in suo favore. 
In ogni caso: con il favore delle spese processuali”.  ### “Nel merito - ### le pretese formulate dal convenuto sig. ### in quanto infondate in fatto ed in diritto.  - Condannare il sig. ### a versare alla procedura quanto indebitamente prelevato per un importo pari a € 5.675,99, con riserva di avanzare pretesa per ulteriori importi accertandi nel corso del presente giudizio o in altra sede ###vittoria di spese, oneri e accessori di legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### la prospettazione dei fatti rappresentata in atto di citazione: - ### di ### & C. S.n.c., costituita il 22 dicembre 2009 da ### ha pubblicato sin dalla nascita il periodico on line di cronaca locale «### testata registrata presso il Tribunale di ### - il 2 febbraio 2018, ### è diventato socio della società, che in seguito, il 10 luglio 2019, è stata trasformata in ### di ### & C. S.a.s., con il ### come socio accomandante e il ### come socio accomandatario; - il 28 luglio 2020, il ### con dichiarazione unilaterale, è receduto dalla società e, contestualmente, ha depositato presso l'### a proprio nome, e senza il consenso di quest'ultima o del ### domanda di registrazione del marchio «### - il marchio è oggi registrato con n. ###2707, per la classe 1; - il 28 agosto 2020, il ### ha intimato con raccomandata al ### che gli fosse retribuito l'uso del marchio e del dominio «### - il 27 gennaio 2021, ### S.a.s. ha concesso in affitto a ### l'azienda, comprensiva del marchio «### ed è poi entrata in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità di soci; - lo stesso 27 gennaio 2021, il ### ha depositato presso l'### nuova domanda di registrazione del medesimo marchio «### registrato con n. ###1546 questa volta per la classe 41; - il 9 agosto 2021, lo stesso, tramite il suo legale, ha diffidato ### dal continuare ad utilizzare il marchio; - ### ha acquistato nel tempo notorietà anche fuori dall'ambito locale, come confermato dal fatto che solo una piccola parte degli utenti ha accesso da ### mentre tutti gli altri hanno accesso da altre zone di ### (principalmente ######### Napoli, #### e ### e anche dall'estero; - il numero di accessi è cospicuo (circa 300.000 nel 2017 e nel 2018, più di mezzo milione nel 2019, nel 675.588 nel 2020, in leggera flessione negli anni successivi).  2) Su queste basi, l'attrice chiede accertarsi la nullità delle due registrazioni del marchio effettuate dal ### sia per la mancanza di novità dello stesso, sia perché la domanda di registrazione è stata fatta in malafede.  3) ### senza contestare la ricostruzione in fatto, eccepisce: - il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, causa la nullità del contratto di affitto d'azienda tra ### e ### perché stipulato dall'amministratore provvisorio della prima in assenza dei poteri necessari; - l'improcedibilità della causa per effetto della clausola compromissoria presente nello ### di ### - il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che il marchio è stato registrato prima del contratto di affitto d'azienda, e che quindi con esso ### ha disposto di qualcosa di non suo; - l'inammissibilità della domanda di nullità delle registrazioni in assenza della domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### suo presupposto necessario. 
In aggiunta, in fatto, sostiene di aver ideato lui stesso il marchio registrato, e contesta di aver agito in malafede, non solo per questo ma anche perché il marchio ### non avrebbe alcun valore. 
Questo perché, posto che lo stesso ### che si è sempre rifiutato di liquidargli la sua quota della società sostenendo appunto che essa non abbia alcun valore, allora non può avere alcun valore neanche il marchio, che rappresenta una voce dell'attivo. 
Per queste ragioni, propone domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di affitto d'azienda, e chiede la chiamata in causa di ### sia proponendo nei suoi confronti domanda di manleva sia ai fini della estensione nei suoi confronti della suddetta domanda riconvenzionale.  4) Autorizzata la chiamata del terzo, ### si è costituita contestando la domanda di nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, anche perché esso in ogni caso è stato ratificato dall'attuale liquidatore della società, nominato dal ### del Tribunale di ### e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione della somma di € 6.200, che sarebbe stata da lui prelevata senza alcuna giustificazione dal conto della società.  5) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria il ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda di ### per effetto della già citata clausola compromissoria contenuta nei patti sociali. 
Alla scadenza del termini, non sono state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti, perché vertenti su circostanze documentali o non pertinenti (in particolare quelle formulate dal ### ai capi da 3 a 9, che mirano all'accertamento del ruolo aziendale di ### all'interno di ### ai capi da 10 a 12, che hanno ad oggetto il recesso di ### da ### e al capo 13 che attiene alla circostanza che l'attività di ### stia ancora proseguendo con ###. 
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.2.2024, quando è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  6) La domanda riconvenzionale e le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto ### sono tutte inammissibili e/o infondate. 
In particolare, affrontandole nel medesimo ordine con cui sono state riportate al punto 3): - in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto di azienda, in quanto stipulato dall'amministratore provvisorio ed essendo questi privo del potere di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è sufficiente osservare che al più la sanzione conseguente all'incapacità di contrarre sarebbe l'annullamento del contratto, ai sensi dell'art.  1454 c.c., vizio il cui accertamento può essere chiesto solo dalla parte, e quindi da ### il cui liquidatore ha invece dichiarato di aver ratificato il contratto stesso e di darvi volontariamente esecuzione; - non ha pregio la tesi per cui il contratto di affitto di azienda sia incompatibile con la messa in liquidazione della società, essendo anzi l'affitto uno strumento normale di gestione dell'azienda nelle fasi che preludono alla sua cessione; - la clausola compromissoria presente nello ### riguarda i soci e ha ad oggetto le controversie relative a rapporti sociali, e quindi non è opponibile all'affittuaria dell'azienda ed in ogni caso non riguarda le domande dedotte in questo giudizio; - la legittimazione passiva del ### deriva direttamente dall'essere egli il titolare delle registrazioni di marchio di cui si chiede l'annullamento; - è errata la tesi dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei marchi, per non essere essa associata alla domanda di accertamento della titolarità degli stessi in capo all'attrice, in quanto la domanda di nullità della registrazione contiene già implicitamente l'accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo alla parte attrice; - in ogni caso, con la prima memoria 183 c.p.c., ### legittimata ex art. 122 co. 2 CPI in qualità di avente causa di ### ha precisato la domanda esplicitando anche l'istanza di accertamento della titolarità del marchio.  7) Allo stesso modo, sono del tutto irrilevanti le deduzioni del ### sul fatto di non aver ricevuto la liquidazione della sua quota, e sul presunto collegamento tra valore della stessa e valore del marchio. 
Si tratta evidentemente di questioni che non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia, non avendo attinenza con i rapporti giuridici dedotti in giudizio.  8) Nel merito, la domanda principale è fondata. 
Come già ricordato, parte attrice deduce la nullità del marchio sia per assenza di novità, sia per la malafede del richiedente. 
Al riguardo, è noto che a norma dell'art. 12 co. 1 lett. a) CPI costituisce presupposto di validità della registrazione che il marchio non sia identico o simile ad un segno già usato da altri come segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, purché il preuso non sia caratterizzato da notorietà meramente locale. Invece, se la notorietà ha varcato i confini locali, “il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. 
Codice della proprietà industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all'uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 02/11/2015, n. 22350)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 31/05/2019). 
Inoltre, riguardo alla previsione dell'art. 19 CPI, la “mala fede” è tradizionalmente ravvisata nel contegno di chi chiede la registrazione consapevole dell'esistenza di un diritto altrui, e allo scopo appunto di pregiudicarne il legittimo esercizio.  9) Dati questi presupposti nella fattispecie sussistono entrambi i motivi di nullità, seppure limitatamente alla seconda domanda di registrazione, relativa alla classe 41 (che comprende le attività culturali), essendo la prima attinente invece alla classe 1 (prodotti chimici destinati all'industria), non interferente con quella dell'editoria. 
Infatti, per quanto attiene l'assenza di novità: - è pacifica l'identità del marchio figurativo registrato dal ### descritto come una lettera C rappresentata “come una freccia curva a due punte, la lettera C e la parola ### sono scritte in colore grigio scuro, la parola ### è scritta in grigio chiaro”, con il segno distintivo utilizzato sul sito internet di ### - il preuso del marchio in esame come segno distintivo del sito internet del giornale non è contestato dal ### e comunque è anche documentato dalle stampe di pagine web che riportano articoli di stampa risalenti al 2010 e al 2013 e già recano il marchio stesso (cfr. doc.  15 di parte attrice); - è documentata anche la notorietà non solo locale dello stesso, considerate le centinaia di migliaia di accessi al sito effettuati negli anni dal 2017 al 2020 da parte di utenti non solo appartenenti al territorio di ### ma sparsi sul territorio nazionale, ed in parte anche estero (cfr. docc. 9,10,11 di parte attrice). 
Per quanto attiene la malafede, essa è evidente, se si considera che il convenuto ha presentato la prima domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo aver comunicato il recesso dalla società, e la seconda appena qualche mese dopo. E questo nonostante lo stesso marchio fosse pacificamente usato dalla società per contraddistinguere le pagine del proprio giornale on line. In questo modo, si appalesa il tentativo, da parte sua, di appropriarsi del marchio per sfruttarlo a proprio vantaggio tentando di ottenere da ### una qualche contropartita per il suo utilizzo, circostanza confermata dalle richieste rivolte in tale senso alla controparte. 
La difesa del convenuto, su questi punti, si limita all'allegazione di avere ideato lui stesso il marchio nell'esercizio della sua attività di grafico, e di averlo poi utilizzato nell'attività di editoria svolta tramite ### circostanze su cui ha articolato anche dei capitoli di prova, per la verità generici posto che neppure specificano quando e su incarico di chi avrebbe disegnato il marchio. 
La circostanza ad ogni modo è irrilevante, posto che l'art. 12 CPI tutela l'utilizzatore del marchio, purché legittimo, e quindi il fatto che, per ipotesi, egli l'abbia disegnato su incarico della società non gli darebbe il diritto di registrarlo, essendo invece pacifico che il marchio è stato utilizzato da ### come suo segno distintivo. 
Altrettanto irrilevante è la circostanza che egli abbia avuto un qualche ruolo nella compagine sociale, non solo perché egli è entrato a farne parte solo nel 2018, molto dopo il consolidamento del preuso del marchio, ma soprattutto perché esso in ogni caso è un diritto immateriale di proprietà della società, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci.  10) Per quanto sin qui osservato, deve essere accolta la domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### s.a.s., e di nullità del marchio registrato, come anticipato, limitatamente al marchio registrato con n. ###1546 per la classe 41. 
Invece, la prima registrazione è legittima, essendo relativa a un settore produttivo del tutto estraneo all'attività editoriale svolta da ### 11) La domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti di ### oltre a non trovare fondamento in alcun obbligo della società chiamata in causa, è comunque assorbita, non subendo il convenuto alcuna condanna al pagamento di somme.  12) La domanda di condanna formulata da ### invece, non appartiene alla competenza di questo ### per effetto dell'art. 18 dell'atto di modifica dei patti sociali (doc. 3 di parte convenuta), che devolve alla competenza arbitrale controversie come quella in esame. 
Infatti, la formulazione della regola pattizia, nella parte in cui stabilisce che tutte le controversie di questo tipo “dovranno essere risolte da un arbitro…” pare correttamente interpretabile nel senso di stabilire l'esclusività del foro convenzionale.  13) Tenuto conto del fatto che il rigetto della domanda per la registrazione del marchio relativo alla classe 1 non incide sull'economia complessiva del giudizio, il convenuto è integralmente soccombente su tutte le domande formulate da ### e dovrà rifonderle le spese di lite. 
Esse sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di media complessità, applicati in misura prossima al medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, e al minimo per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria. 
Invece, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### non essendovi elementi per ritenere che il ### abbia resistito con dolo o colpa grave. 
Analogamente, il ### deve essere ritenuto integralmente soccombente anche verso la terza chiamata, essendo infondate entrambe le domande formulate nei suoi confronti, e non incidendo la domanda riconvenzionale di ### nell'economia del giudizio, non avendo essa richiesto lo svolgimento di alcuna attività. 
I criteri di liquidazione sono i medesimi illustrati per le parti principali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra e contraria domanda, istanza ed eccezione: - accerta la titolarità del marchio di fatto “### News” in capo a ### s.a.s. in liquidazione; - dichiara la nullità della registrazione del marchio ### n. ###1546 per la classe 41; - respinge la domanda riconvenzionale formulata da ### per l'accertamento della nullità del contratto di affitto di azione tra ### s.a.s. e ### s.r.l.s.; - respinge tutte le domande formulate da ### verso ### s.a.s.; - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da ### s.r.l.s. verso ### per essere la competenza devoluta ad arbitro; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in € 9.000, oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### 21.6.2024 ### rel.  ### 

causa n. 7239/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Demontis Stefano, Vitro' Silvia

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5257/2023 del 13-12-2023

... al Presidente ###applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto della detta società, la nomina di un ### (d'ora in poi anche solo A.u.) affinchè: a) accertasse la legittimità della sospensione della loro prestazione di versamento del residuo importo derivante dal contratto del 26 aprile 2016; b) dichiarasse l'invalidità sia della determina dell'amministratore unico del 1° ottobre 2018, redatta per notar ### rep. n. 6970, racc. 5105, sia della delibera dell'assemblea straordinaria della società di pari data e redatta dal medesimo notaio, rep. 6971, racc. 5106, con le quali si era deliberato rispettivamente sia l'esclusione dalla società dei due germani ### perché morosi nel versamento del residuo del capitale sottoscritto, sia l'estinzione delle quote da (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O IT A L I A N O LA CORTE ### DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### D'### S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 1227/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”, pronunciato in data 12 agosto 2019 dall'Arbitro unico ### avv. ### riservato per la decisione all'udienza del 27 giugno 2023 e pendente T R A ### (c.f.: ###), nato a ### il 20 novembre 1969 e ### (c.f.: ###), nato a ### il 4 aprile 1968, rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.: ###), - ### - E la ### S.R.L.(c.f. : ###), in persona del l.r.p.t., dott. Di Feo Cosmo, con sede ###### alla via ### n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###) e dall'avv.  ### (c.f.:###) - RESISTENTE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E ### 1. Con domanda di arbitrato, presentata in data 12 novembre 2018, ### e ### nella qualità di ex soci della ### S.R.L. o M.S. ### (di seguito anche solo “MSP” o la “Società”) - il cui aumento di capitale sociale, deliberato REPUBBLICA ITALIANA CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  dall'assemblea straordinaria della società in data 26 aprile 2016, essi avevano sottoscritto in parti eguali per l'importo complessivo di 5 milioni di euro, provvedendo però il primo a versare il solo importo di un milione di euro, il secondo 950 mila euro - chiedevano al Presidente ###applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto della detta società, la nomina di un ### (d'ora in poi anche solo A.u.) affinchè: a) accertasse la legittimità della sospensione della loro prestazione di versamento del residuo importo derivante dal contratto del 26 aprile 2016; b) dichiarasse l'invalidità sia della determina dell'amministratore unico del 1° ottobre 2018, redatta per notar ### rep. n. 6970, racc. 5105, sia della delibera dell'assemblea straordinaria della società di pari data e redatta dal medesimo notaio, rep.  6971, racc. 5106, con le quali si era deliberato rispettivamente sia l'esclusione dalla società dei due germani ### perché morosi nel versamento del residuo del capitale sottoscritto, sia l'estinzione delle quote da loro sottoscritte, con la riduzione del capitale sociale per un valore corrispondente, e con ritenzione delle somme già versate ed imputate a riserva; c) dichiarasse la risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 26 aprile 2016 per l'inadempimento esclusivo della società; d) condannasse la società alla restituzione del capitale sociale da essi già versato in esecuzione di detto contratto. 
Con successivo atto introduttivo della domanda di arbitrato del 27 novembre 2018 essi chiedevano, in via preliminare, di disporre con ordinanza non reclamabile da pubblicare presso il competente Registro delle ### la sospensione delle predette delibere della società, entrambe del 1° ottobre 2018, e si riservavano di meglio precisare i fatti ed i motivi di diritto e di individuare le domande da proporre nei termini assegnati dall'a.u. Nel secondo termine assegnato dall'arbitro chiedevano che questo, in via subordinata, e) determinasse anche il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della condotta sleale ed in mala fede della società convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in loro favore del seguente importo: 1.000.000,00 € in favore di ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  ### e 950.000,00 € in favore di ### oltre interessi e rivalutazioni. 
A tal fine, essi esponevano che: 1) in data 26 aprile 2016 avevano sottoscritto l'aumento di capitale sociale della ### deliberato dall'assemblea straordinaria di tale società con atto del notaio ### rep. 22142, racc. 13703, per l'importo di 5 milioni di euro, ripartito tra di loro per 2 milioni e mezzo ciascuno, che essi avevano liberato solo parzialmente per l'importo di 1 milione di euro da parte di ### e di 950 mila euro da parte di ### 2) per effetto di tale aumento, il capitale sociale della società era variato da 5 a 10 milioni di euro; 3) successivamente essi avevano scoperto irregolarità gestionali e contabili della società ed una conseguente situazione patrimoniale/economica differente da quella prospettata in sede di sottoscrizione - derivante, a titolo esemplificativo, dalla contabilizzazione di acquisti non reali per circa 900.000 euro nell'anno 2015 - che se conosciute, li avrebbe dissuasi dal sottoscrivere il detto aumento; 4) pertanto, anche a seguito di ulteriori notizie apprese da organi di stampa, avevano comunicato, con nota del 18 novembre 2017, di voler sospendere il pagamento dei versamenti residui, dopo che erano stati rassicurati per iscritto ed oralmente dall'allora amministratore della società, ### e da quello che poi sarebbe risultato essere l'amministratore di fatto, tale ### a non versare il residuo del capitale perchè erano in corso trattative per la cessione delle loro quote a quest'ultimo; 5) inaspettatamente, nell'attesa che si concludessero tali trattative, la società con le due delibere impugnate deliberava nella medesima data del 1° ottobre 2018 l'esclusione dei detti soci, la ritenzione delle somme da essi già versate e la riduzione del capitale a seguito dell'estinzione, per un valore corrispondente, del capitale da loro sottoscritto.  2. Ricevuta la notifica della domanda di arbitrato e del provvedimento dell'### unico, con atto del 15 gennaio 2019 la MSP si costituiva nel procedimento così instaurato, contestando integralmente l'avversa domanda di arbitrato e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare inammissibile, infondata, non provata ed, ogni caso, rigettare in toto sia nel merito che in fase cautelare l'impugnazione della determina e della delibera del 1.10.2018 proposta dai soci ### e ### perché del tutto infondata in fatto e diritto (ivi compreso il periculum in mora) per tutti i motivi esposti in atto; 2) dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, anche nel merito inammissibile, ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  infondata, non provata ed, ogni caso, rigettare in toto l'impugnazione della determina e della delibera del 1.10.2018 proposta dai soci ### e ### perché del tutto infondata in fatto e diritto (ivi compreso il periculum in mora); 3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, per tutti i motivi esposti in narrativa, della domanda di risoluzione del contratto del 26/4/16 di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di detta società per l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il socio e la società e, subordinatamente, per l'assenza di qualsivoglia inadempimento della stessa società; 4) accertare e dichiarare che, in ragione della morosità conclamata dei soci ### ed ### ai ricorrenti nulla è dovuto per le somme versate in esecuzione del detto contratto, stante la validità della determina e della delibera di esclusione del 1.10.2018; 5) condannare ### e ### al pagamento delle spese di lite e di arbitro oltre accessori di legge”. 
Nello specifico, la società premetteva: che essa era stata costituita in data 17 settembre 2015, per atto di notar ### rep. n. 20699, racc. n. 12593, con oggetto sociale la produzione ed il commercio di prodotti cartari e con capitale sociale iniziale di soli 10.000,00 €, interamente sottoscritto dall'unico socio, la società ### S.R.L.; che in seguito, tale capitale era stato aumentato per consentire l'ingresso nell'ente di nuovi soci, e pertanto, in data 20 ottobre 2015, con atto per notar ### rep.  n. 20900 racc. n. 12750, era stato sottoscritto un primo aumento oneroso da parte dell'unico socio, con il quale il capitale della predetta società era stato portato a un milione di euro e poi, in data 11 novembre 2016, era stato deliberato un ulteriore aumento oneroso di capitale di 4 milioni di euro, solo in parte versato, a seguito del quale i soci della M.S.P.  erano divenuti due, la ### S.R.L. , che si era trovata a detenere una partecipazione di 4.950.000,00 € e la ### partecipazioni S.R.L., detentrice del residuo capitale di 50.000,00 €.; che nel frattempo, vista la necessità di acquistare nuovi macchinari, in data 26 aprile 2016, era stato deliberato l'aumento di capitale, poi impugnato, sottoscritto da due nuovi soci, i fratelli ### con conseguente esclusione del diritto di opzione a favore dei soci già esistenti, impossibilitati a versare nuove risorse; che, però, i detti soci, versando solo una parte del capitale sottoscritto di 5 milioni di euro, si erano resi morosi nel versamento del residuo, ed ai sensi dell'art. 2466 c.c., con raccomandata dell'1/2 agosto 2017 erano stati diffidati a versare l'importo mancante entro il 31 agosto 2017, termine poi ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  differito al 15 settembre 2017; che, in conseguenza di tale inadempimento, la società aveva provveduto a far stipulare i contratti di leasing dei macchinari occorrenti alla produzione alla sua principale socia, la ### S.R.L., e solo in seguito, tali contratti erano stati ceduti alla ### che, in conclusione, la società aveva scrupolosamente osservato l'iter previsto dalla citata norma dell'art. 2466 c.c. per l'esclusione dei soci ### dalla società.   3. Dopo aver accolto con ordinanza del 26 febbraio 2019 l'istanza di sospensiva delle delibera impugnata di riduzione del capitale sociale, in precedenza aumentato, da 10 milioni a 5 milioni di euro - ordinanza eseguita dalla MSP con un aumento gratuito del capitale sociale a 11.950.000,00 €, comprensivo anche della quota versata dagli ### di 1.950.000,00 €, appostata a riserva straordinaria dopo l'esclusione dei due soci dalla società - e dopo aver ammesso ed escusso solo alcuni testi indicati dagli impugnanti, l'A.u.  decideva il procedimento arbitrale con l'emissione del lodo del 12 agosto 2019, comunicato alle parti in pari data, e poi notificato dalla società agli attuali impugnanti tramite pec in data 10 dicembre 2019, col quale rigettava le domande proposte in via principale dagli ### ed accoglieva solo la domanda subordinata di risarcimento del danno, A) dichiarando la MSP obbligata a risarcire gli impugnanti dell'importo complessivo di 594.750,00 €, da ripartirsi tra gli stessi in ragione della diversa entità del capitale versato dagli stessi, per € 305.000,00 a ### e per € 289.750,00 a ### B) liquidando le spese del procedimento arbitrale nel limite complessivo delle anticipazioni già convenute; C) dichiarando obbligata la MSP al rimborso delle spese del procedimento arbitrale nei confronti di ### e ### che liquidava per ciascuno in 2.250,00 €, oltre accessori; D) dichiarando interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva. 
In particolare, l'A.u. sosteneva che: I) la delibera di espulsione dei soci dalla società non era invalida, sussistendone tutti i suoi presupposti costitutivi, in particolare, la diffida ai soci morosi di versare il residuo del capitale sottoscritto ed il decorso del termine assegnato per il detto versamento, non residuando altri elementi costitutivi, ivi compreso quello del tentativo di vendita delle quote sottoscritte, pure previsto dall'art. 2466 c.c.; in ogni caso, gli ### proponendo anche domanda di risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale, avevano manifestato disinteresse a rimanere nella detta società, ciò che si desumeva anche dal fatto che avevano chiesto la reintegrazione ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  patrimoniale di quanto versato, come conseguenza della richiesta risoluzione, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno, quantificato nella stessa misura di quanto versato, per la condotta illecita, sleale e corretta tenuta dalla ### II) di conseguenza, neppure poteva dichiararsi l'invalidità della delibera assembleare dello stesso 1° ottobre 2018, con la quale la ### aveva deciso di trattenere le somme versate dagli ### che secondo gli impugnanti “sconta il vulnus dell'atto presupposto (la determina dell'###: la sua illegittimità è naturale conseguenza di quella della determina di esclusione adottata ### dall'amministratore unico della ### “; III) rigettava la domanda di risoluzione del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 26 aprile 2016, sostenendo che la sottoscrizione dell'aumento di capitale, già deliberato dalla società - come sottolineato dalla società impugnata, in adesione all'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione - non configurava un contratto di scambio, e pertanto, non si applicavano alcuni dei rimedi tipici dei contratti sinallagmatici, tra cui la risoluzione per inadempimento; IV) rigettava la domanda di restituzione delle somme versate, ritenuta conseguenziale all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, in precedenza rigettata; V) accoglieva parzialmente la domanda proposta in via subordinata di risarcimento del danno, derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e degli altri organi della ### consistente nell'abuso dell'inadempimento dei soci ### nell'omissione della procedura di vendita delle quote dei soci dal 15 settembre 2017, di scadenza dei termini concessi ai soci per versare il residuo del capitale non ancora versato, e sino al 1° ottobre 2018, data dell'adozione delle delibere impugnate, così ingenerando nei soci il legittimo affidamento sulla mancata applicazione della sanzione di cui all'art. 2466 c.c., e nell'adozione della delibera di esclusione dalla società dei soci morosi, con l'immediata ritenzione delle somme da questi ultimi già versate, con l'assunzione, già con delibera del 12 novembre 2018, di un nuovo aumento di capitale sociale per 5 milioni di euro, offerto però questa in sottoscrizione ai soci esistenti in proporzione alle quote già possedute; VI) riteneva, in tal modo, assorbita la domanda con cui gli ### avevano richiesto la dichiarazione della legittimità della sospensione dei versamenti, dopo aver accertato la sussistenza del danno da essi subìto secondo la tecnica della “perduta chance” di poter ottenere la restituzione di una parte dell'importo versato, quantificata nella percentuale del 28,7% di possibilità di realizzare, ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  attraverso la collocazione sul mercato delle quote non liberate, un importo che si collocava tra quello di 5.119.636,00 € (pari al valore dell'aumento nominale del capitale sociale di nuova sottoscrizione aumentato di 119.636,00 €, pari all'importo patrimoniale eccedente quello nominale, risparmiato dai nuovi sottoscrittori) e 3.050.000,00 € (pari all'importo del capitale non versato dagli ###; di conseguenza, sulla differenza di 2.069.636,00 € (pari anche alla somma dell'importo versato dagli ex soci impugnanti di 1.950.000,00 € e l'importo di 119.636,00 €,quale esubero patrimoniale) si erano calcolate 28,7% di possibilità di realizzazione dell'importo dovuto, derivante dalla vendita delle quote non liberate dagli ### cioè l'importo di 594.750,00 € circa, corrispondente a quello che sarebbe stato realizzato dalla società dalla vendita (non effettuata) della quota non liberata dai soci morosi, evitando la ritenzione dell'importo già versato dagli ### alla società. 
Nella liquidazione di tale importo, l'A.u. - non vertendosi in materia di validità delle delibere assembleari, per le quali soltanto vi era il limite delle esclusioni di legge, che gli imponevano di decidere secondo diritto, secondo quanto prescritto dall'art. 36, comma 1, del d.lgs n. 5/2003 - dichiarava di essersi attenuto, altresì, “nonostante la razionalità giuridico-ordinamentale dei criteri impiegati, al potere equitativo” che la convenzione di arbitrato espressamente gli riconosceva.   4. Avverso tale lodo, ### e ### hanno proposto impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c., con citazione notificata alla MSP tramite messaggio di posta elettronica certificata il 9 marzo 2020, formulando i seguenti motivi di impugnazione: I) mancata applicazione degli artt. 36 del d.lgs n.5/2003 e 829, comma 3, c.p.c., per la liquidazione dei danni di cui alla domanda risarcitoria. Gli impugnanti sostengono che l'A.u. abbia errato nel procedere alla liquidazione del danno secondo equità, anziché secondo diritto, atteso che anche il riconosciuto risarcimento del danno dipendeva dall'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministratore (di esclusione dei soci) e dell'assemblea della società (di ritenzione delle somme da essi versate), di tal che non si era al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 36 co. 1 del d.lgs n. 5/2003, secondo cui “ ### se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari”. Sostengono altresì che tale soluzione, oltre a porsi in contrasto con quanto dal medesimo arbitro affermato in sede di ordinanza istruttoria del 23 febbraio 2019, in cui egli dichiarava di voler decidere secondo diritto ai sensi del citato art. 36, aveva condotto ad una decisione limitata al mero accertamento dell'obbligo risarcitorio senza procedere alla condanna della società, privandoli della possibilità di contestarla. Ne conseguiva che - a loro direla quantificazione del danno doveva essere effettuata secondo diritto e determinata, ai sensi dell'art. 1223 c.c, non nell'importo di cui si erano avvantaggiati i soci di nuova sottoscrizione del capitale, ma nell'importo da essi versato, poiché erano in corso trattative per la vendita all'amministratore di fatto ### delle quote da essi sottoscritte per il valore di 1.950.000,00 €, per il cui importo essi chiedevano di condannare la società, oltre interessi e rivalutazione; II) nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. per mancata pronunzia sulla domanda di accertamento della legittimità della sospensione della prestazione residua degli esponenti.   Sostengono gli ### che l'A.u. abbia omesso di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla prima domanda da loro proposta di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti da loro dovuti in esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto, non potendo tale domanda, dall'### ritenuta assorbita in quella di accoglimento parziale della domanda risarcitoria per la riconosciuta condotta illecita , sleale e scorretta della società, ritenersi implicitamente rigettata. Ne conseguiva che essi dovevano considerarsi soci non morosi, ciò che faceva venir meno la validità delle delibere dell'amministratore e dell'assemblea, fondate sul presupposto della sussistenza della dedotta morosità; III) nullità del lodo per violazione delle norme di diritto relative alla controversia sulla valutazione della validità della determina dell'amministratore.   Una volta esclusa la morosità degli ### nel versamento del residuo capitale sottoscritto, dovevano considerarsi invalide le successive determine del 1° ottobre 2018, cioè quella dell'amministratore della MSP con cui essi erano stati esclusi dalla società, e quella dell'assemblea di ritenzione delle somme già versate e di riduzione del capitale per l'importo sottoscritto; ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.   IV) nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di invalidità della delibera assembleare del 1° ottobre 2018.   ### della relativa invalidità doveva fondarsi - a loro diresull'accertata non morosità degli impugnanti e sul riconosciuto comportamento scorretto della società, che, in violazione dell'art. 2466, co. 2, c.c., non aveva proceduto al tentativo di vendita delle loro quote; V) nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 12, c.p.c. per mancata pronunzia sulla domanda di condanna della società alla restituzione delle somme versate. Richiesta di relativo accertamento a titolo di risarcimento danni e conseguenziale condanna.   Sostengono gli ### che l'A.u. abbia errato nel ricollegare la conseguenziale domanda di restituzione dell'importo già versato alla sola domanda di risoluzione, anziché anche alle precedenti domande con cui essi avevano chiesto dichiararsi l'invalidità delle delibere assembleari, ed in particolare, di quella con cui l'assemblea della MSP aveva trattenuto i versamenti effettuati senza il rispetto della normativa di cui all'art. 2466, co. 2, c.c.; se ne chiedeva pertanto l'accertamento e la condanna a titolo risarcitorio.   VI) nullità del lodo per illegittima ripartizione delle spese del procedimento e delle spese legali per la difesa. Richiesta di condanna della società al pagamento delle spese del procedimento e di quelle legali.   Sostengono gli impugnanti che, siccome la società era risultata soccombente, sia pure soltanto con riguardo ad una domanda, quella risarcitoria, l'A.u. avrebbe errato nel rivalere gli esponenti del solo 15% dell'importo delle spese del procedimento arbitrale, e nel compensare, in violazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di difesa legale.   Chiedono, pertanto, che l'importo integrale delle spese del procedimento arbitrale da ciascuno di essi sostenute, pari a 15.255,00 €, sia posto a carico della MSP e che tale società sia condannata anche alle spese del l'assistenza difensiva del procedimento arbitrale e dell'impugnazione.   Nelle conclusioni dell'atto introduttivo hanno chiesto “di accogliere la impugnazione del lodo reso il ### dall'### prof. avv. ### e per l'effetto sentir prima dichiararlo nullo nel capo a) della parte dispositiva per il motivo indicato col n.ro 1 nel presente atto, ai sensi dell'art.829 co 1° n.12 e co 3°, e poi sentir determinare secondo diritto in € 1.000.000,00 il danno arrecato all'esponente ### e in € ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  950.000,00 quello arrecato all'altro esponente ### e poi ancora sentirsi condannare secondo diritto al conseguenziale pagamento di quanto determinato appunto in favore degli esponenti con gli interessi e la rivalutazione; oppure, una volta accertata la legittimità della sospensione della prestazione degli esponenti e quindi l'invalidità della determina del suo amministratore del 1°/10/18 e della delibera della sua assemblea del 1°/10/18, o in ogni caso una volta dichiarata nulla o annullata quest'ultima per i motivi indicati in precedenza con i n.ri 2-3-4, sentirsi ugualmente condannare al pagamento del danno arrecato nella misura di € 1.000.000,00 in favore dell'esponente ### e di € 950.000,00 in favore dell'altro esponente ### oltre interessi e rivalutazione, per il motivo n.5; infine, sentirsi condannare al pagamento sia delle intere spese del procedimento arbitrale sostenute dagli esponenti, nella misura di € 15.225,60 per ciascuno, sia delle competenze legali per la difesa nel procedimento arbitrale e nel presente giudizio”.  5. Con comparsa del 29 maggio 2020 si è costituita in giudizio la M.S.P., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché il lodo arbitrale in esame andava qualificato come irrituale o contrattuale, con la conseguente incompetenza della Corte adìta ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. per essere competente in sede d'impugnazione il giudice di primo grado, sia per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. non risultando motivato e non esponendo un progetto alternativo di sentenza; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza di tutti i suoi motivi, sia di quello con cui gli ### contestavano la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 e dell'art. 829, co. 3 c.p.c., atteso che l'A.u. aveva deciso secondo diritto le domande di invalidità delle delibere e di risoluzione del contratto, decidendo invece correttamente secondo equità la domanda risarcitoria, per la quale, peraltro, trattandosi di lodo irrituale avrebbe dovuto proporsi impugnazione ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., sia di quello col quale essi si lamentavano dell'omessa pronunzia ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12 c.p.c. sulla domanda di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti, in quanto l'A.u. l'aveva esaminata, pur implicitamente, e di quella sull'invalidità della delibera dell'assemblea straordinaria del 1° ottobre 2018, che risultava legittima, non potendo influire sulla sua validità le condotte poste in essere dall'amministratore, per le quali gli ### avrebbero dovuto proporre specifica azione ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c.; sia infine di quello con cui si lamentavano dell'illegittima compensazione delle spese di lite, atteso che, sia che ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  l'A.u. avesse deciso secondo equità sia che avesse deciso secondo diritto, era corretto compensare le spese qualora una parte fosse risultata solo parzialmente vincitrice su una domanda minore rispetto alle altre che la vedevano soccombente. 
Ha poi proposto, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni da essa proposte nel rito e nel merito, impugnazione incidentale sulla base dei seguenti motivi: a) per essere il lodo stato emesso, nella parte in cui aveva riconosciuto un diritto al risarcimento del danno in favore dei soci, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultra petitum ed in violazione dell'art. 809 ter c.c. c.p.c. n. 1 configurando una violazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito all'arbitro” poiché aveva pronunciato sulla domanda proposta tardivamente nel secondo termine assegnato dall'A.u.; b) per avere in ogni caso errato l' ### nel riconoscere il risarcimento del danno in favore dei germani ### per una presunta condotta illecita della società per violazione della procedura di cui all'art. 2466 c.c.; c) per essere in ogni caso errata la quantificazione dei danni operata dall'### Ha concluso chiedendo la condanna alle spese dell'impugnazione oltre spese generali, gravate di I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.  6. All'esito dell'udienza del 27 giugno 2023, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e su istanza del difensore degli impugnanti, che ha chiesto la discussione orale della causa, riservandosi di depositare apposita istanza nei termini di rito, la Corte si è riservata la decisione, con la contestuale assegnazione degli ordinari termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE I.1. In via preliminare, va esaminata l'istanza di discussione orale della causa proposta dagli impugnanti sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2023 sia con separata istanza, depositata telematicamente in data 18 ottobre 2023, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, che cadeva il 16 ottobre 2023 .  ### va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. ### l'art. 352, co. 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, infatti, “Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”. 
Ne consegue che, la richiesta, essendo stata riproposta oltre il termine di scadenza delle memorie di replica, va dichiarata inammissibile. 
I.2. Vanno invece rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 808 ter c.p.c. e 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dalla ### con cui tale società eccepisce l'incompetenza della Corte adìta a decidere sull'impugnazione poiché, essendo il lodo arbitrale del 12 agosto 2019 qualificabile come lodo irrituale e contrattuale, l'impugnazione andava proposta per i motivi di cui all'art. 808 ter c.p.c. dinnanzi al giudice di primo grado. La tesi non ha fondamento giacchè la medesima società, nelle sue difese di merito, riconosce che correttamente l'### aveva deliberato secondo diritto sulla validità delle delibere dell'amministratore unico e dell'assemblea, mentre, con riguardo alla domanda risarcitoria, come si dirà in prosieguo, l'### aveva fatto ricorso al diritto oltre che all'equità. 
Giammai, pertanto, l'A.u. ha deliberato solo secondo equità, ed in ogni caso, giammai, dal solo tenore letterale dell'art. 30 dello statuto societario - secondo cui l'arbitro doveva decidere in via irrituale secondo equità, salve le esclusioni di legge - può desumersi che l'A.u. abbia ritenuto di delibare sulla domanda risarcitoria in via irrituale, tanto desumendosi anche dalla sua scelta di trattare quest'ultima unitamente all'esame della “domanda di accertamento della legittimità della sospensione della prestazione a carico dei soci derivante dal contratto del 26 aprile 2016” (cfr. pag. 23 del lodo, penultimo capoverso), che aveva ritenuto evidentemente rientrante nelle esclusioni di cui al citato art. 30 dello statuto, lasciando così intendere che tali domande erano strettamente connesse . 
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo in esame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ritenuti pacificamente applicabili alla specie (cfr., da ultimo, Cass. 13927/2019), atteso che dall'esame dell'impugnazione, proposta ai sensi dell'art. 829 c.p.c., si comprendono i motivi per i quali il lodo in esame deve, ad avviso ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  degli impugnanti, essere riformato, consentendo di individuare le parti di tale lodo oggetto di censura e le modifiche che gli impugnanti chiedono vi siano apportate, sicché tale impugnazione è in definitiva rispettosa dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “non si deve esigere dall'appellante un progetto alternativo di sentenza o formalismi fini a sé stessi o la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, occorrendo invece guardare la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto” (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., 27199/2017). 
II. Nel merito, l'impugnazione principale in esame va rigettata sulla base delle seguenti considerazioni. 
II.1. Dall'esame delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli impugnanti hanno sostanzialmente chiesto una tutela di tipo patrimoniale, domandando, in via alternativa, di riformare il lodo sulla base di due motivi: a) dichiararsi la nullità del lodo perché aveva erroneamente deciso secondo equità e non secondo diritto la loro domanda di risarcimento dei danni, chiedendo, pertanto, in riforma del lodo, una tutela patrimoniale integrale, che, fondandosi sull'art. 1223 c.c., quantificasse l'importo ad essi spettante a titolo di danno nella somma che essi avevano versato per le quote di capitale sottoscritto, ovvero un milione e 950 mila euro, ed in via alternativa, b) dichiararsi la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., ovvero per non avere dichiarato invalide ed illegittime le delibera dell'amministratore unico e dell'assemblea straordinaria della società del 1° ottobre 2018 con cui essi erano stati esclusi dalla società, per assenza del presupposto costitutivo della morosità, con conseguente tutela di tipo risarcitorio integrale, pari all'importo da essi già versato. 
II.2.Orbene, a giudizio della Corte, il primo motivo va rigettato. 
Sostengono gli impugnanti che il lodo arbitrale, pronunciato in data 12 agosto 2019 dall'A.u. ### avv. ### abbia erroneamente deciso secondo equità la loro domanda risarcitoria, in applicazione dell'art. 30 dello statuto societario della ### riconoscendo loro una somma irrisoria, laddove, invece, una pronunzia secondo diritto, consentita dall'art. 36 del d.lgs n. 5 del 2003, avrebbe consentito all'A.u. di riconoscere un danno nella misura integrale secondo la norma dell'art. 1223 La tesi non ha fondamento. Infatti, come già in precedenza anticipato ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  nell'esaminare l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società, l'A.u. ha delibato sulla domanda risarcitoria applicando sia criteri giuridicoordinamentali, considerati razionali, sia il potere equitativo che la convenzione d‘arbitrato, contenuta nell'art. 30 dello statuto societario, gli riconosceva (cfr. pag. 32 secondo capoverso del lodo). Infatti, l'A.u. ha individuato il danno effettivo subìto dai soci, non nella perdita netta o diminuzione patrimoniale da essi subìta, ma nella mancata chance che essi avrebbero avuto di ottenere in restituzione (una parte di) quanto versato, qualora la società, comportandosi correttamente, secondo quanto stabilito dall'art. 2466 c.c., avesse proceduto a collocare presso gli altri soci le quote del socio moroso secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, che era di 10.239.272,00 €. In altri termini, poiché tale vendita sarebbe dovuto avvenire, ai sensi dell'art. 2466 c.c., a rischio e pericolo dei soci morosi, l'A.u. ha calcolato il danno subìto dai soci prendendo in considerazione i risultati che si sarebbero realizzati, nell'interesse della società, nell'ipotesi di condotta alternativa lecita posta in essere da quest'ultima, così individuando il danno subìto dagli ### nella percentuale del 28,7%, calcolata sulla differenza tra l'importo massimo realizzabile dalla società di 5.119.636,00 (ovvero il patrimonio netto di 10.239.272,00 € /2, tenuto conto che il capitale sociale nominale era stato raddoppiato da 5 a 10 milioni di euro) e l'importo minimo realizzabile di 3.050.00,00 € non versato dai soci morosi. 
Pertanto, l'an del risarcimento è stato individuato dall'A.u. in applicazione del criterio della perdita di chance, facendo applicazione della regola causale del “più probabile che non”, tenuto conto che, sulla base dell'art. 2466 c.c., si è preso in considerazione una situazione futura che si sarebbe realizzata qualora la società avesse proceduto alla vendita delle quote dei soci morosi, così come previsto per l'ipotesi di cui all'art. 1223 c.c., richiamato dagli impugnanti, in tema di lucro cessante. 
Danno da perdita di chance, che, nella sua sussistenza, era stato peraltro provato anche dall'escussione di alcuni testi (cfr. dichiarazioni dei testi ### e ###, che avevano confermato la sussistenza di trattative in essere per l'acquisto, al loro valore nominale, delle quote degli ### da parte dell'amministratore di fatto ### Il quantum di tale risarcimento, invece, è stato liquidato dall'### facendo applicazione sia di principi giuridici che di poteri equitativi. Egli, infatti, ha ritenuto di ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  quantificare la perdita di chance in una percentuale corrispondente alle possibilità di vendere ai soci già esistenti in società (che di lì a poco avrebbero comunque sottoscritto un altro aumento di capitale, per un valore corrispondente a quello inizialmente sottoscritto dai germani ### le quote dei soci morosi, facendo poi applicazione, nella determinazione concreta del danno, del criterio dell'equità integrativa di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., così individuando una percentuale del 28,7% di possibilità di avveramento dell'evento mancato (la vendita agli altri soci delle quote), tenuto conto del numero degli eventuali aventi causa (cfr. Cass. 29829/2018;Cass. 5641/2018). 
In conclusione, il motivo in esame va rigettato avendo l'A.u. fatto concreta applicazione, nella quantificazione del danno risarcibile subìto dai germani ### di principi giuridici e del principio di equità integrativa, sui quali gli impugnanti nulla hanno eccepito. 
II.3. ### l'altro motivo va rigettato. 
Infatti, gli impugnanti si dolgono che l'### abbia erroneamente escluso l'illegittimità della delibera dell'amministratore unico della società del 1° ottobre 2018 di esclusione dei soci morosi, derivando - a loro dire - tale decisione dall'omissione di pronunzia, pure da loro censurata nel secondo motivo dell'impugnazione, sulla domanda di dichiarazione della legittimità della sospensione dei pagamenti da loro dovuti in esecuzione dell'aumento di capitale sottoscritto. 
In altri termini, gli impugnanti sostengono che l'### non abbia affrontato preliminarmente la questione dell'esistenza della morosità nell'esecuzione dei versamenti mancanti, dando per scontata l'esistenza del loro ritardo nel versamento di quanto necessario a coprire il capitale sottoscritto, a dire degli impugnanti invece giustificato dal comportamento tenuto dall'amministratore. 
La tesi non ha fondamento. ###, infatti, ha tenuto ben distinti due aspetti: quello che determinava la legittimità di delibere assunte il 1° ottobre 2018 dagli organi societari (amministratore e società), secondo quanto stabilito dall'art. 2466 c.c. e dalle norme in materia di riparto di competenze degli organi societari, e quello ben diverso riguardante, non la legittimità di un atto e/o delibera, ma la liceità di un comportamento tenuto dall'organo gestorio della società (e dalla società medesima, il cui illecito concorreva ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  con quello del proprio amministratore secondo quanto chiarito dall'A.u. a pag. 25 del lodo), al di fuori e contro quanto loro consentito dalla legge, idoneo ad ingenerare nei soci #### il loro affidamento sulla possibilità di continuare a non pagare in attesa della vendita - prospettata dal detto organo gestorio come imminente - delle proprie quote ad altri soggetti. 
Orbene, cadono in errore gli impugnanti nel ritenere che l'A.u. abbia omesso di decidere su tale secondo aspetto, giacchè, come si evince dalla lettura del lodo impugnato (cfr. pag.23 e 29), la liceità della condotta degli organi societari era stata valutata dall'### ritenendola non conforme alle regole di correttezza e lealtà, poiché concretatasi non solo nel non vendere (o anche solo tentare di vendere) le quote dei soci morosi, ma anche nell'ingenerare, prima con le promesse dell'aprile 2017 e poi con impegni fatti prendere da altri (ndr ###, l'affidamento degli ### sulla prospettiva di vendita immediata delle loro azioni al loro valore nominale, ciò che - a loro dire - giustificava anche la loro morosità. 
Tanto si evince chiaramente alla pag. 26, secondo capoverso del lodo, laddove l'A.u., aderendo a quanto affermato dagli ### nella loro seconda memoria, parla dell'“affidamento dei soci su di un sostanziale esonero dall'obbligo di versamento del residuo ammontare senza quindi l'attivazione delle procedure ex art. 2466 c.c.”, ed aggiunge che, il lungo tempo decorso dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale (26 aprile 2016) sino alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla società per il versamento del residuo capitale (31 ottobre 2017, poi prorogato al 15 settembre 2017), cioè quasi due anni, senza l'attivazione della procedura di cui all'art. 2466 c.c., aveva ingenerato nei soci il convincimento che l'operazione di aumento di capitale non doveva essere più finalizzata. 
Da tanto si evince che l'A.u. aveva aderito alla tesi per cui la condotta dell'organo gestorio della società e della medesima società fosse stata scorretta (non illegittima), poiché non adoperandosi con la procedura di cui all'art. 2466 c.c. aveva anche provocato nei soci la convinzione della legittimità della sospensione del pagamento delle loro prestazioni. 
Ma tale aspetto non interferisce con l'esistenza della mora, nella sua oggettività, ritenuta dall'A.u. elemento costitutivo esclusivo dell'iter previsto dall'art. 2466 c.c., per ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  l'esclusione dei soci dalla società, derivante nella specie dal mancato adempimento dei soci ### protrattosi dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sino al 15 settembre 2017, termine ultimo di scadenza del versamento, a seguito della diffida della società ai soci di pagare il residuo capitale di 3.050.000,00 € non versato; elemento non escluso dalla “putativa inesistenza della mora”, generata dal comportamento illecito dell'amministratore della società e della medesima società, oggetto di separata valutazione in sede di risarcimento del danno per la condotta scorretta della società, nonché, come pure sostenuto dalla ### in sede di ### valutazione della condotta dell'allora amministratore della società, anche ai sensi dell'art. 2476 Da tanto consegue il rigetto dei motivi di cui ai punti ### IV, e V dell'atto di impugnazione: difatti, una volta ritenuta l'esistenza della mora, devono conseguentemente ritenersi legittime e valide le delibere adottate sulla base della stessa, cioè quella dell'amministratore unico di esclusione dei soci ### dalla società, quella conseguente di ritenzione delle somme da essi versate e di riduzione del capitale in misura corrispondente, adottata dall'assemblea straordinaria, e che, secondo gli impugnanti, “sconta### il vulnus dell'atto presupposto (la determina dell'###: la sua illegittimità è naturale conseguenza di quella della determina di esclusione adottata ### dall'amministratore unico della ### “, sicchè, una volta esclusa l'invalidità di quella adottata dall'amministratore, doveva considerarsi legittima e valida anche quella adottata dall'assemblea straordinaria. 
Ulteriore conseguenza è il rigetto del quinto motivo di impugnazione, con cui gli ### hanno contestato che l'A.u. non abbia deciso sul risarcimento dei danni come conseguenza dell'invalidità delle citate delibere, collegandolo soltanto alla domanda di risoluzione: a prescindere, infatti, dalla correttezza di una simile tesi, non avendo peraltro gli impugnanti neppure allegato il tipo di danni derivanti dalla ### dichiarazione della detta invalidità (ad es. i vantaggi che essi avrebbero lucrato, come soci della società, nel periodo dall'esclusione al reintegro), va da sé che l'esclusione di tale invalidità esclude automaticamente qualunque tipo di danno. 
In ogni caso, risulta infondata anche la doglianza degli impugnanti secondo cui l'A.u.  si era limitato ad accertare i danni subìti dagli ### senza pronunciare condanna a loro favore. Infatti, è pur vero che nel dispositivo del lodo l'A.u. ha utilizzato una formula ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  equivoca “dichiarando la MSP obbligata a risarcire gli impugnanti dell'importo complessivo di 594.750,00 €, da ripartirsi tra gli stessi in ragione della diversa entità del capitale versato dagli stessi, per € 305.000,00 a ### e per € 289.750,00 a ### Scarlato” ed ingenerando l'idea di una decisione di mero accertamento, ma dall'esame della motivazione del lodo (in particolare alla pag. 23 ult. capoverso, alla pag. 30 prime righe, ed infine, alla pag. 32, penultimo capoverso del paragrafo 7) emerge chiaramente che l'A.u.  ha accolto la domanda di condanna, proposta dagli ### sicchè deve ritenersi prevalente la motivazione del lodo sul suo dispositivo (cfr. Cass. 24867/2023 secondo cui “In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale”).   II.4. Resta da esaminare l'ultimo motivo di impugnazione col quale gli ### hanno contestato la nullità del lodo per illegittima ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e delle spese legali per la difesa, chiedendo la condanna della società al pagamento delle prime nella loro integralità, anziché nel solo importo del 15%, nonché delle seconde, ritenute erroneamente compensate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.   ###.u. aveva ritenuto che, in ragione degli esiti di reciproca soccombenza, le spese del procedimento arbitrale, già versate come acconto all'arbitro nella misura di 15.225,60 € a carico di ciascun dei due fratelli ### potevano dagli stessi essere ripetute nell'importo di soli 2.250,00 € mentre quelle legali per le medesime ragioni, potevano essere integralmente compensate.   Sostengono invece gli impugnanti che solo la società era risultata parzialmente soccombente ed andava, pertanto, condannata al pagamento delle spese di giudizio, oltre che a quelle del procedimento arbitrale.   La tesi non ha fondamento. Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata, con la sentenza a sezioni unite della Suprema Corte ###/2022, «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (cfr. da ultimo, anche Cass 13212/2023).   Ne consegue che, correttamente - avendo l'A.u. accolto solo parzialmente, pur un importo minore rispetto a quanto preteso, la domanda degli ### articolata in più capi - è stata disposta la compensazione integrale delle spese di difesa tecnica del procedimento arbitrale.   Parimenti è a dirsi per le spese del procedimento arbitrale, per le quali, l'A.u. si è attenuto al medesimo criterio.   III. Resta ora ad esaminare l'appello incidentale della MSP subordinato all'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni da essa proposte nel rito e nel merito.   Qualora volesse prendersi in considerazione tale subordinazione, l'appello incidentale sarebbe inammissibile in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del lodo; viceversa, qualora tale appello incidentale dovesse ritenersi subordinato all'accoglimento dell'impugnazione principale proposta dagli ### esso dovrebbe considerarsi assorbito dal rigetto della prima.   IV. In conclusione, l'impugnazione principale proposta dagli ### va rigettata mentre quella incidentale proposta dalla MSP va considerata assorbita. 
V. Tenuto conto dell'esito dell'impugnazione principale, le relative spese vanno poste a carico degli impugnanti e ripartite tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, e vanno liquidate d'ufficio, a favore dei procuratori della ### S.R.L., che hanno dichiarato di averne fatto anticipo, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del ### della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore della controversia (scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 €), nel complessivo importo di 28.175,00 €, di cui 24.500,00 € per compenso (6.000,00 € per il compenso relativo alla cd.  fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 5.000,00 € per ### CORTE ### DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa ### n.1227/2020 r.g. ### + 1 c. ### S.R.L.  il compenso relativo alla cd. fase istruttoria e 10.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 3.675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori . 
VI. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione (nel caso in esame, quella principale) sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'impugnazione per nullità del lodo emesso dall'### avv. ### in data 12 agosto 2019, proposta da ### e ### nei confronti della M.S. ### S.R.L., così provvede: A) rigetta l'impugnazione; B) condanna ### e ### in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, a rifondere in favore dei procuratori della ### S.R.L. che hanno dichiarato di averne fatto anticipo, le spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di 28.175,00 €, di cui 24.500,00 € per compenso e 3.675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli impugnanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da essi proposta. 
Così deciso in Napoli, il 1° dicembre 2023.   ### (### D'### (### 

causa n. 1227/2020 R.G. - Giudice/firmatari: D'Inverno Giuseppa, Molfino Caterina, Iodice Maria

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