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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26784/2023 del 19-09-2023

... devoluta alla competenza degli arbitri, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dell'atto costitutivo della società. Precisato che l'arbitrato previsto da tale clausola aveva natura irrituale, essendo gli arbitri definiti «amichevoli compositori» e chiamati a giudicare «ex bono et aequo», ha ritenuto che l'eccezione proposta dalla convenuta non attenesse alla giurisdizione o alla competenza, ma al merito, reputando altresì irrilevanti le modificazioni normative introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in quanto entrate in vigore successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, e applicabili ai soli arbitrati rituali promossi dopo la loro entrata in vigore. 3. Avverso la predetta sentenza il ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. ### ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 34, secondo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la clausola compromissoria, senza rilevarne la nullità per contrasto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli Avv. ### e ### seppe Faedda, con domicilio in ### piazza ### presso la ### civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro ### in proprio e nella qualità di amministratore p.t. della ### S.A.S. ### & C., rappresentata e difesa dagli Avv. ### e ### con domicilio in ### piazza ### presso la ### civile della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2635/20, depositata il 20 ottobre 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal #### 1. ### socio accomandante della ### S.a.s. di ### & C., operante nel settore dell'intermediazione immobiliare, convenne in giudizio ### in proprio ed in qualità di socio accomandatario della predetta società, per sentir ordinare alla stessa di rendere il conto della gestione relativa agli anni 2010-2013. 
A sostegno della domanda, espose che dal mese di aprile 2013 la ### fano aveva cessato d'inviargli la comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, impedendogli di consultare i libri e i documenti contabili e rifiutando di fornire delucidazioni in ordine a provvigioni maturate tra il 2010 e il 2014. 
Si costituì la ### ed eccepì la spettanza della controversia alla competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 14 dell'atto costitutivo della società, contestando inoltre gli addebiti mossi dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda. 
Il Tribunale di Milano ordinò alla convenuta di rendere il conto della gestione, all'esito del quale il ### chiese la condanna della ### al pagamento in suo favore della quota di utili a lui spettante ed alla restituzione in favore della società delle somme indebitamente prelevate dalle casse della stessa.  1.1. Con sentenza del 17 dicembre 2018, il Tribunale rigettò l'eccezione di compromesso e accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle somme di ### 7.837,69 a titolo di quota di utili relativa agli esercizi 2010, 2011 e 2012 ed ### 37.008,93 per altri titoli, nonché alla restituzione in favore della società delle somme prelevate a titolo personale dalle casse sociali, pari ad ### 12.505,55 per l'anno 2010, ### 35.781,40 per l'anno 2011 ed ### 3.100,80 per l'anno 2012.  2. ### proposta dalla ### è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 20 ottobre 2020 ha dichiarato improponibile la domanda. 3 A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la domanda, proposta dall'attore in qualità di socio accomandante nei confronti della convenuta in qualità di socia accomandataria ed avente ad oggetto il rendimento del conto dell'attività ed il pagamento degli utili non corrisposti, rientrasse tra le controversie «tra i soci o fra alcuni di essi […] e la società» attinenti all'e- secuzione del contratto, e fosse quindi devoluta alla competenza degli arbitri, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dell'atto costitutivo della società. Precisato che l'arbitrato previsto da tale clausola aveva natura irrituale, essendo gli arbitri definiti «amichevoli compositori» e chiamati a giudicare «ex bono et aequo», ha ritenuto che l'eccezione proposta dalla convenuta non attenesse alla giurisdizione o alla competenza, ma al merito, reputando altresì irrilevanti le modificazioni normative introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in quanto entrate in vigore successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, e applicabili ai soli arbitrati rituali promossi dopo la loro entrata in vigore.  3. Avverso la predetta sentenza il ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. ### ha resistito con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 34, secondo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la clausola compromissoria, senza rilevarne la nullità per contrasto con la predetta disposizione. Premesso infatti che quest'ultima si applica anche alle società di persone e all'arbitrato irrituale, nonché alle clausole stipulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 cit., osserva che l'art. 14 dell'atto costitutivo della società attribuiva il potere di nomina degli arbitri ai soci o alla società, anziché ad un terzo estraneo.  1.1. Il motivo è fondato. 
Come rileva to dalla sentenza imp ugnata, l'art. 14 dell' atto costitutivo della ### stipulato il 25 luglio 2000, prevede che «qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e la 4 società, circa l'interpretazione ed esecuzione di questo contra tto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo». 
In quanto recante l'attribuzione alle parti del potere di nomina degli arbitri, la predetta clausola si pone in contrasto con il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale, nel prevedere che «gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (comma primo), stabilisce espressamente che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale» (comma secondo). 
Com'è noto, la formulazione inequivoca della norma, recante l'espressa previsione di nullità delle clausole che non attribuiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, ha indotto questa Corte a riconoscerne l'inderogabilità, confermata peraltro dalla rubrica del successivo art. 35, riguardante la disciplina del procedimento. In quest'ottica, è stata altresì esclusa la possibilità di una conversione della clausola compromissoria nulla da clausola per arbitrato endosocietario in clausola arbitrale di diritto comune (c.d. teoria del doppio binario): si è infatti osservato che, in quanto volta a consolidare l'indipendenza degli arbitri, attraverso la previsione della terzietà del designatore, la norma in esame mira ad assicurare l'imparzialità della decisione, rispondente a un principio di ordine pubblico, reputandosi irrilevante, in contrario, l'allusione alla mera possibilità del ricorso all'arbitrato, contenuta nell'art. 34, comma primo, la quale si riferisce non già alla scelta tra l'arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso all'arbitrato previsto dalla stessa 5 norma e il ricorso al giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2012, 17287; Cass., Sez. III, 9/12/2010, n. 24867).  ###à dei predetti principi non può ritenersi esclusa, nel caso di specie, per effetto dell'avvenuta qualificazione dell'arbitrato come arbitrato irrituale, essendo stato precisato che l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 trova applicazione anche all'arbitrato irrituale, in considerazione non solo dell'attenuazione della distinzione di tale figura da quella dell'arbitrato rituale, emergente dal più recente indirizzo normativo, ma anche dello specifico riferimento all'arbitrato irrituale contenuto nell'art. 35, comma quinto, del d.lgs.  n. 5. E' stato infine precisato che, in riferimento alle società di persone, la norma in esame trova applicazione fin dalla data di entrata in vigore del d.lgs.  n. 5 del 2003, non operando, rispetto a tali società, le disposizioni di cui agli artt. 223-bis e 223-terdecies disp. att. cod. civ., riguardanti le sole società negli stessi specificamente indicate, né il comma sesto dell'art. 34, che si riferisce alle sole clausole previste dalla nuova legge: si è pertanto concluso che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che non rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile anche d'ufficio, la quale ne comporta l'inefficacia, escludendo quindi la facoltà di promuovere il procedimento arbitrale ed imponendo d'introdurre le controversie dinanzi al Giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2020, n. 16556; 28/07/2015, n. 15841; 17/02/ 2014, n. 3665). 
La predetta inefficacia, predicabile anche in riferimento alla clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo dello ### stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, non è stata tenuta in conto dalla sentenza impugnata, la quale, nell'escludere la proponibilità della domanda dinanzi al Giudice ordinario, si è limitata a richiamare la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006, la cui entrata in vigore non ha tuttavia comportato il superamento di quella relativa all'arbitrato societario, cui occorreva dunque fare riferimento ai fini della valutazione della validità della clausola in esame. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla difesa della controricorrente, che il ricorrente avesse 6 esercitato il diritto di recesso dalla società, già in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza di primo grado, non risultando tale circostanza idonea ad escludere né l'operatività della clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo della società, applicabile a tutte le controversie tra i soci e tra gli stessi e la società che traggano origine da rapporti instaurati durante societate, anche se promosse successivamente alla perdita della qualità di socio (cfr. Cass., Sez. VI, 11/06/2019, n. 15697; 27/09/2013, n. 22303), né la soggezione della predetta clausola alla disciplina normativa ad essa relativa, la cui ap plicazione d'altronde conduce, nella specie, non già al riconoscimento, ma all'esclusione della competenza degli arbitri, in contrasto con l'intento perseguito dalla controricorrente attraverso il predetto rilievo.  2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché di quelle relative al procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, svoltosi dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., delle quali il ricorrente ha chiesto la liquidazione in questa sede.  P.Q.M.  accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e su quelle del procedimento di sospensione della sentenza impugnata. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Mercolino Guido

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4242/2024 del 16-02-2024

... salvi gli articoli …» (che no n attengono alla clausola compromissoria). Ne deriva che anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 13 della transa zione, deve ritenersi avere sostituito e priva to di effetti quella contenuta nell'art. 14 della convenzione. Quanto al criterio discretiv o tra le figure, è noto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'ar bitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di contro versie solo att raverso lo strument o negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (fra le altre, Cass. 13 marzo 2019, n. 719 8; Cass. 18 novembre 2 015, n. 23 629; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24552). Nella specie, l'art. 13 della transazione contiene un patto di arbitrato irrituale, dovendo valorizzar si al riguardo la asso luta stringatezza della clausola, in una col riferim ento alla «preventiva amichevole composizione» e l'assenz a d i ogni indicazione sulla terzietà , che deve 11 di 13 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 16931-2023 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con sentenza n. 1073/2023 depositata il ### nella causa tra: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in #### 55, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - resistenti - 2 di 13 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal ### lette le conclusioni scritte del #### il quale conclude per l'affermazione della giurisdizione del Giudice Ammini strativo r elativamente alle domande dirette all'accertamento ed alla declaratoria della invalidità, ineff icacia, inadempimento dell'atto transattivo del 16 maggio 2011, e per l'affermazione della competenza arbitr ale relativa mente alle domande dirette all'accertamento e alla declaratoria della invalidità, inefficacia ed inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007.  ### 1. - La controversia origina nella convenzione conclusa il 21 marzo 2007, rep. n. 2623 , tra il Comune di ### li ### e la Dau nia ### s.r.l., avente ad oggetto la concessione per la realizzazione nel territorio comunale di un parco eolico, composto da trentasette aerogeneratori, per complessivi 74 megawatt. 
Insorta controversia, le parti pervennero ad un accordo transattivo il 16 maggio 2011.  ### di ### deducendo l'inadempimento all'obbligo di pagamento di somme previsto nella transazione, in data 26 luglio 2016 ottenne dal Tr ibunale di Fogg ia decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda.  #### s.r.l. propose opposizione a l decreto ingiuntivo, con la quale eccepì la nullità o l'inefficacia della convenzione e dell'accordo transattivo stipulati con il Comune, domandando altresì la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento dei danni subìti. 
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 765 il Tribunale di Foggia dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.  o), cod. proc. amm., revocando il decreto ingiuntivo e fissando alle parti un termine per la riassunzione. 
Il g iudizio è stato riassunto in data 14 genn aio 2023 dalla ### 3 di 13 ### s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Puglia, ### di ### con ricorso in cui essa ha riproposto, in otto motivi, le domande ed eccezioni già formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.  2. - Con auton omo ricorso, notificato in data 6 febbraio 2023, il Comune di ### riano ha con venuto innanz i al medesimo T.a. r. la ### s.r.l., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione e la condanna della società al pagamento di quanto pattuito, articolando due motivi di ricorso. 
La società, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo in f orza della clausola compromissoria, proponendo altresì ricorso incidenta le con domanda riconvenzionale per chiedere la nullità o l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione e la cond anna alle restituzioni, o, in subordine, la risoluzione per inadempiment o della convenzione ed il risarcimento del danno deriva nte dall'av ere il Comune impedito l'installazione di n. 11 aerogeneratori assentiti dalla ### 3. - I d ue ricorsi sono stati riuniti inna nzi a l T.a.r . per la ### sezione d i ### il quale ha ritenuto che: a) da un lato, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 della con venzione del 21 mar zo 2007, è nulla, devolvendo le eventuali controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, strumento inammissibile per la P.A. pur quand o operi in via paritetica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 12 cod.  proc. amm.; b) dall'altro lato, i due ricorsi r iuniti appartengono a lla giurisdizione ordinaria, in quanto, mentre l'originaria convenzione del 21 marzo 2007 era sogg etta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 11 l. n. 241/1990, dopo la transazione novativa del 16 maggio 2011 si controverte sul pagamento di somme di denaro aventi titolo nel negozio transattivo o negli illeciti causativi di dann o, situazioni g iuridiche disponibili dalle parti e, pertanto, la stipulazione della transazione novativa ha operato un nuovo regolamento d'interessi di fonte civilistica. 
Quindi, con sentenza del 10 ag osto 2023, n. 107 3, il T. a.r. per la ### ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e nel contempo sollevato d'ufficio il conflitto 4 di 13 negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm.  e d ell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, disponendo la rimessione degli atti alle ### unite della Cor te di cassazione e la trasmissione della pronuncia e della copia digitale di tutti gli atti alla ### delle ### unite.  4. - Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. 
Nelle conclusioni scrit te ai sensi dell' art. 380 -ter c.p.c., il ### ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande volte all'accertamento dell'invalidità, inefficacia o inadempimento dell'atto transattivo, e la competenza arbitrale, quanto alle doma nde dirette all'accertamento dell' invalidità, inefficacia o inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007. 
Le parti hanno depositato le memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adun anza in camera di consiglio, il Comune ha chiesto un rinvio in attesa d ella decisione del Consiglio di Stato, innanzi al quale è stato proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la ### 10 agosto 2023, n. 1073, che ha sollevato il conflitto negativo.  ### non va accolta, non potendo porsi nessun temuto contrasto in tem a di giurisdizi one, posto che le pronunce sulla giurisdizione rese dalle ### unite a risoluzione del conflit to prevalg ono su eventuali decisioni nelle more assunte dai giudici di merito (fra le tante, Cass., un., 28 dicembr e 2018, n. ###, in motivaz ione; Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861; Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10823; Cass., sez. un., 13 maggio 2011, 10531; Cass., sez. un., 23 maggio 2005, n. 10703; Cass., sez. un., 22 settembre 2003, n. 14070; Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 905; fa applicazione del principio anche, es., Cass., sez. VI-lav., 22 gennaio 2019, n. 1581). 
Costituisce invero principio consolidato che il d overe delle ### unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di 5 di 13 giurisdizione non trova ostacol o nell'eventua le sentenza del giudice di merito, la quale contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, e persino nel fatto che si sia form ato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente è una sentenza condizionata perché, ove la decisione della Corte suprema sia d i segno contrario a quanto ritenuto o presupposto d al giudice di merito, la sentenza di q uest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, resta priva di effetto.  2. - Al fine della valutazione dell'ammissibilità del conflitto, la Corte riqualifica la natura della pronuncia del T.a.r. per la ### sezione di ### del 10 agosto 2023, n. 1073. 
Con essa il Tribunale rem ittente, dopo avere, in motivazione, argomentato la riunione dei ricorsi p erché «avvinti da evidente connessione soggettiva ed oggettiva», ha esposto le ragioni per le quali si è reputato carente di giurisdizione nella causa riassunta innanzi a sé ed in quella riunita, dunque «sul complesso del contenzioso in esam e», per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario sull'intero oggetto del processo; quindi, ha proseg uito, sempre in motivazione, nel senso che «### l'insorgenza di un conflitto negativo di giurisdizione, si ritiene opportuno sollevare direttamente d'ufficio dinanzi alle ### della Corte di Cassazione la relativa questione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede ###via definiti va, il Giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia».  ###.Q.M., il T.a.r. confliggente ha così disposto: «dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. 
Solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimess ione degli atti alle ### te della Corte di ca ssazione. 
Dispone che la pr esente pronuncia e copia digitale di tutti gli atti dei fascicoli con essa d ecisi siano trasmessi senza ritardo, a cura della ### alla ### delle ### della Corte di cassazione per il seguito di competenza». 
Reputa il Collegio che il contenut o e l'esito complessi vo del provvedimento debbano qualificarlo come ordinanz a, in quanto 6 di 13 essenzialmente volto a sottoporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdi zione alle ### un ite, con riguardo all'intera controversia innanzi a sé pendente. 
Invero, nel sistema della translatio iudicii, la senten za del p rimo giudice di merito adìto, ordinario o speciale, che declina la giurisdizione, produce effetti all'intern o del processo, il q uale prosegue innanzi a l secondo giudice, vincolato a non poter declinare la sua giurisdizione, ma dovendo investire della questione la Corte di cassazione, entro lo spazio deliberativo ristretto previsto dalla legge. 
Occorre altresì precisare che, come emerge da quanto sopra rilevato, il cumulo di domande proposte innanzi al T.a.r. e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non p ermettono di distinguere tra le domand e ed onerano le ### unite a decidere la giurisdiz ione su tutta la controversia. 
Va, invero, riaffermato il principio per il quale, poiché lo strumento del conflitto è diretto a d eterminare in modo vincolante fra le parti la giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle ### unite con riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanz i al giudice di merito, gia cché sussiste l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta una volta per tutte sull'intera controversia (in tal senso, cfr. già Cass., un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481, tutte in vicende oltretutto in cui sussisteva, a differenza della presente, un nesso di subordinazione fra le domande; ed, inoltre, Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802, in motivazione, in tema di giurisdizione sullo straniero, la quale richiama i p rincipi del giusto processo e della ra gionevole durata di cui all'art. 111, commi 1 e 2, ###).  3. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.  3.1. - ### il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il 7 di 13 petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. ###; Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350).  3.2. - Per la d ecisione della question e di giurisdizione, è bene riassumere le domande oggetto del giudizio pendente. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ### s.r.l. chiese di accertare la nullità, l'inefficacia, l'annullamento o la risoluzione per inadem pimento della convenzione e della successiva transazione concluse con il Comune di ### con la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
Il giudizio di opposizione è stato definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 765/2022, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la società ha riassunto il giudizio innanzi al T.a.r. per la ### sezione di ### riproponendo tutte le domande, eccezioni e difese articolate davanti al Tribunale di Foggia. 
Si tr atta, in particolare, delle d omande - già proposte con l'opposizione al decreto ingiun tivo e poi r ibadite innanzi al T.a.r. - concernenti, come risulta dagli att i: la domanda di nullità o comunque l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione da cui deriva l'asserito credito del Comune di ### la domanda subordinata di nullità o comunque inefficacia pa rzia le della convenzione e della transazione; in via ulteriormente subordina ta, la domanda di annullamento parziale o totale della convenzione e della transazione; in ogni caso, la domanda di condanna del Comune d i ### a restituire alla ### li s.p.a. le som me indebitamente v ersate; in subordine, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di transazione, con la condanna del Co mune di ### iano al risarcimento dei danni cagionati quantificat i in € 32.889.9 36,46, con compensazione dell'importo riten uto dovuto dalla società. Nel costituirsi innanzi al T.a.r., anche il Comune di ### ha ribadito la propria 8 di 13 domanda, già introdotta col ricorso monitorio, di condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma di € 635.000,00, oltre accessori. 
A sua volta, il Comune ha notificato il ricorso innanzi al T.a.r., con il quale ha chiesto la declara toria di nullità e inefficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 16 maggio 2011, l'accertamento della legittimità ed efficacia della convenzione del 21 marzo 2007 e la condanna delle ### s.r.l. e ### s.r.l. al pagamento dei canoni non corrisposti, con accessori. In tale giudizio, del pari, le società hanno domandato, in via riconvenzionale, di accertare la nullità o l'inefficacia della transazione e della convenzione, o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna alle restituzioni ed al r isarcimento d el danno per € 32.889.936,46, operate le dovute compensazioni. 
I g iudizi sono stati riuniti d al T.a.r., c he ha sollevato il conflitto negativo.  3.3. - Attese le domande oggetto di causa, la controversia è devoluta al giudice ordinario, in forza del principio secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinar io la cognizione in ord ine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a va lle” rispet to alla conclusione dell'accord o sostitutivo del provvediment o amministr ativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'acco rdo né l'esercizio dei poteri autorit ativi che l'accordo stesso sostituisce (Cass., se z. un., 24 giugno 2022, n. 20464). 
Infatti, nel caso di specie le domande reciprocamente proposte dalle parti sono volte all'aff ermaz ione delle pr oprie posizioni puramente patrimoniali, concernenti il diritto soggettivo a l pagamento d el credito negoziale o alle tutele richieste in ragione delle pretese in validità d el contratto o dell'altrui d edotto ina dempimento contrattuale. Si tr atta, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, fondate sulla stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del parco eolico, nonché sulla successiva transazione derivata dalla lite sulla prima insorta. 
Dunque, il petitum sostanziale è integralmente collocato “a valle” della 9 di 13 pattuizione della convenzione intercorsa tra le p arti e la controversia relativa alla fase successiva compete alla g iurisdizione ordinaria , involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e a ll'adempimento delle relative obbligazioni, le q uali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un p otere autoritativ o pubblico (Ca ss., sez. un., 30 luglio 2021 , 21971): la controversia concerne le domande del Comune e della società volte a far v alere diritti estranei in sé al rapporto c oncessorio, che conserva rilievo soltanto sullo sfondo della vicenda, attinente invece ai diritti soggettivi ed alle tutele privatistiche. 
Né, quindi, ricorre un'ipotesi in cui, esistendo l'originaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., questa permarrebbe in ipotesi d i successivo att o di transazione emendativo della convenzione originaria (secondo il principio espresso da Cass., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16972, non massimata; Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19914; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9151; Cass., sez. un., 20 novembre 2007 n. 24009): posto che proprio le d omande fondate su quest'ultima si ponevano ormai “a va lle” della spendita di qualsiasi potere autoritativo della p.a.  3.4. - Peraltro, occorre tener conto della circostanza che l'invocato art. 14 della ### del 21 marzo 2007 prevede: «### le questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni clausola, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, l'altro dalla ### ed il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti, su invito dell'altra, decorsi 30 ### giorni dall'invito stessa. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori o d ecideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale». 
Dal suo canto, l'art. 13 dell'atto di transazione, concluso tra le parti il 16 maggio 2011 contiene la seguente clausola: «Le eventuali controversie che dovessero in sorgere in ordine all'ese cuzione e 10 di 13 all'interpretazione del presente atto dovranno essere oggetto di preventiva amichevole composizione. Q ualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 ### giorni dal momento in cui un a delle pa rti abbia com unicata all 'altra di volersi avvaler e del disposto di cui al primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque scaturente e/o connessa dalla convenzione il ### di ### in modo esclusivo senza possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex lege». 
La transa zione attiene all'intero rapporto tr a le parti e r egolamenta ogni profilo in essere tra loro, dichiarando di modificare ed integrare i patti originari. Come si desume dal contenuto dell'intero atto transattivo (art.  1363 c.c.), che le S.U. sono autorizzate ad int erpreta re d irettamente dovendo risolvere la questione di giurisdizione, esso infatti prevede all'art.  12, intitolato “### del 21.3.2007”, quanto segue: «La presente transazione modifica la convenzione stipulata tra le parti in data ### n. rep. 2633 e la sostituisce, salvi gli articoli …» (che no n attengono alla clausola compromissoria). 
Ne deriva che anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art.  13 della transa zione, deve ritenersi avere sostituito e priva to di effetti quella contenuta nell'art. 14 della convenzione. 
Quanto al criterio discretiv o tra le figure, è noto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'ar bitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di contro versie solo att raverso lo strument o negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (fra le altre, Cass. 13 marzo 2019, n. 719 8; Cass. 18 novembre 2 015, n. 23 629; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24552). 
Nella specie, l'art. 13 della transazione contiene un patto di arbitrato irrituale, dovendo valorizzar si al riguardo la asso luta stringatezza della clausola, in una col riferim ento alla «preventiva amichevole composizione» e l'assenz a d i ogni indicazione sulla terzietà , che deve 11 di 13 contraddistinguere la figura dell'arbitro r ituale, nonché la previsione del ricorso al g iudice terzo, come nella specie, av ente la competenza territoriale prescelta dalle parti. 
È noto altresì il principio, per il quale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento comp lessivo delle stesse, anch e successivo alla conclusione del contratto (Cass. 10 mag gio 2018 , 11313; Cass. 21 novembre 2013, n. 26135): gli elementi valorizzati dal T.a.r. remittente vanno, ap punto, in tale direzione, av endo il giudice amministrativo evidenziato che lo stesso comportament o concludente delle parti, le quali tale forma di procedura non hanno neanche attivato rivolgendosi al giudice amministrativo, palesa come esse abbiano ritenuto non rileva nte la clausola al fine della dev oluzione legittima della lite in arbitri.  ### unite da tempo hanno rilevato che all'amministrazione è preclusa la possib ilità di a vvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello str umento dell'arbitrato irrituale, perché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affida to a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi proce dimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di tr asparenza e pubblicità della scelta (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8987; quindi, fra le altre, Cass. 8 aprile 2020, n. 7759; Cass. 8 novembre 2018, n. 28533; Cass. 7 maggio 2013, n. 10599). La visuale restrittiva è stata anche di ricedente ribadita , quando si è affermato che pure la devoluzione in arbitrato rituale in tema di con venzione urbanistica, qua le a ccordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è ammessa, con riguardo alla controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della p.a., in quanto afferente ad interessi legittimi (Cass., sez. un., 11 maggio 2021, n. 12428). 
Nella specie, pertanto, si tratta di clausola nulla, inidonea a sottrarre al giudice ordinario la cognizione della controversia.  4. - Sono enunciati i seguenti principî di diritto: 12 di 13 «Le pronunce sulla giurisdizione, rese dalle ### unite a risoluzione del conflitto , prevalgono su eventuali d ecisioni nelle more assunte dai giudici di merito, non trovando ciò un ostacolo nell'eventuale sentenza del giudice di merito che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nell'eventuale giudicato, restand o questa una sentenza condizionata che, nel caso in cui la decisione delle ### unite risulti di segno contrario, è destinata a restare priva di effetti, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive». 
«Il pro vvedimento del giudice amministrativo, il quale, sebbene epigrafato come sentenza, sollevi il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi a lle ### unite della Cassazione, va riqualificat o come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, idonea a sottoporre alle ### unite la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, sussistendo l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta per l'intera controversia». 
«In tem a di riparto di giurisdiz ione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett.  a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce». 
«In caso di transa zione nova tiva sull'intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella contenuta nell'o riginaria convenzione conclusa tra il privato e la P.A., con la conseguenza che la clausol a, ove disponga in favore d i arbitrato irrituale, è nulla, essendo preclusa alla pubblica amministrazione la facoltà di avvalersi dello strum ento dell'ar bitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dai contratti conclusi con i privati».  5. - È dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui va rimessa la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in questa sede dalle parti che hanno depositato memorie. 13 di 13 P.Q.M.  La Corte, previa riqualif icazione della sentenza configgente com e ordinanza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza pubblicata il 16 marzo 20 22, n. 765 d el Tribunale di ### dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolam entazione delle spese sostenute nel giudizio per conflitto negativo. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 13 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Cassano Margherita, Nazzicone Loredana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1910/2025 del 27-01-2025

... dell'obbligo di disclosure sancito dalle ### scelte con la clausola compromissoria, mentre, invece, la Corte d'appello ha valutato se i rapporti professionali intercorsi tra i due arbitri potessero ritenersi tali da comportare la violazione del principio di imparzialità e indipendenza degli stessi. La ricorrente principale ha affermato che con l'impugnazione del ### e del ### non aveva inteso criticare la decisione della I.C.A. di rigetto dell'istanza di ricusazione ###, proposta nel corso 5 del procedimento arbitrale (la qua le, infatti, non era impugn abile), ma aveva voluto far valere la nullità dei due ### perché la nomina degli arbitri non aveva rispettato le forme e i modi previsti dalle I.C.C. ### La stessa parte ha precisato che a tale argomento, nel giudizio davanti alla Corte d'app ello, aveva d edicato 48 pagine dei propri scritt i conclusionali, producendo anche un parere pro veritate del dott. ### (già preside nte della Corte EDU), ed anche la contro parte aveva trattato tale argomento in 36 pagine della sua comparsa conclusionale e nell'intera sua memoria di replica, mentre la Corte d'appello ha liquidato in poche pagine la qu estione, riferendosi ad un tema dive rso da qu ello (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 promosso da KT - ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori ### (####) e Lot ario ### (### lotariobenede ###) in virtù di procura speciale in atti; - ricorrente in via principale - contro ### S.A. de C.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati e professori ### (### massimo.benedettelli@p ec.it), ### nsolo (####) e Prof. ### (####), in virtù di procura speciale in atti; - controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata - nonché KT - ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori ### (####) e L otario Be nedetto ### (### lotariobenedetto .dittrich@mil ano.pecavvocati.it) in virtù di procura speciale in atti; - controricorrente al ricorso incidentale condizionato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2729/2021, pubblicata il ### e notificata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 25/10/2024 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe; #### - ### s.p.a. (di seguito, anche KT) impugnava davanti alla Corte d'appello di Milano il ### che, respingendo ogni altra doman da, aveva accertat o l'esistenza vizi di proge ttazione, riconducibili alla KT, dell'impianto costruito da ### S.A. de C.V.  (di seguito, anche ### negli ### per conto del cliente finale ### a segu ito dell'incendio verif icatosi il 02/ 11/2014, con conseguente responsabilità nella misura del 60% del danno provocato, riservandosi di determinare l'ammontare nel prosieguo, respingendo ogni altra domanda.  ###, nel costituirsi, eccepi va l'inammissibilità e comunq ue l'infondatezza dell'impugnazione. 
Con il ### KT veniva condannata al pagamento in favore di HYL di un ammontare pari a USD 14.077.322, oltre agli interessi, al saldo dovuto per contratto e alle spese di procedura e legali. 
Anche il ### veniva impugnato da KT e, costituitasi ### il procedimento veniva riunito all'impugnazione del ### La Corte d'appello respingeva entrambe le impugnazioni, condannando la KT al pagamento delle spese di lite. 
Par quanto in questa sede di interesse, la Corte d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione del ### parziale e il secondo 3 motivo di impugnazione del ### definitivo, con i quali era stato dedotto il difetto di imparzialità e indipendenza del Presidente del Collegio arbitrale e dell'### nominato dalla ### Avverso tale pronuncia la KT ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.  ###, nel costituirsi con controricorso, ha formulato tre motivi di ricorso incidentale condizionato. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione degli artt. 829, comma 1, n. 2, c.p.c. e 832, commi 1 e 5, c.p.c., nonché degli articoli 11 e 13 delle ### della ### of ### presso la ### of ### in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c., e/o la nullità dell a sentenza impugnata ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la nullità del ### e del ### in conseguenza della mancata segnalazione da parte di due dei tre componenti del Collegio arbitrale di circostanze (i loro pregressi rapporti professionali), statuendo su un thema decidendum diverso da quello ad essa demandato, poiché la KT non aveva censurato la decisione sulla ricusazione, assunta nel corso del procedimento arbitrale, ma aveva dedott o un vizio nella procedura di nomina degli arbitri.  2. Con il primo m otivo d i ricorso incidentale è dedotta la falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 829, comma 1, 2, c.p.c. , in ragione del fatto che t ale ultima no rma non consente la deduzione, quale motivo di nullità del lodo, di pretese ragioni di parzialità degli arbitri. 4 Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che, anche a ritenere tutt'ora attuali le soluzioni prospettate nel contesto ante riforma del 2006 d ai due precede nti di legittimità richiamati dalla Corte di Appello, comunque il motivo di nullità dedotto con il ricorso principale doveva essere dichiarato inammissibile, poiché la controparte non aveva mai proposto ricusazione ex art. 815 c.p.c.  (o, in subordine, l'aveva proposta tardivamente). 
Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione del fatto che tale norma non consente di dedurre mere ragioni di sospetto di imparzialità, ma impone (in vista dell'ammissibilità del motivo) che si indichi come l'arbitro parziale abbia influenzato la decisione resa.  3. Il primo e unico motivo di ricorso principale contiene due profili, dalla stessa parte ricorrente prospettati come concorrenti o alternativi.  3.1. Nella prima parte del motivo è denu nciata una errata interpretazione delle censure formulate al ### e al ### ricondotte dalla Corte d'appello al “difetto di imparzialità e indipendenza” di due dei tre arbitri nominati (### e ###. 
La parte ha, in particolare, dedotto di avere criticato il mancato rispetto dei meccanis mi di formazione e di nom ina dell'or ganismo arbitrale, in violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., in ragione della violazione dell'obbligo di disclosure sancito dalle ### scelte con la clausola compromissoria, mentre, invece, la Corte d'appello ha valutato se i rapporti professionali intercorsi tra i due arbitri potessero ritenersi tali da comportare la violazione del principio di imparzialità e indipendenza degli stessi. 
La ricorrente principale ha affermato che con l'impugnazione del ### e del ### non aveva inteso criticare la decisione della I.C.A. di rigetto dell'istanza di ricusazione ###, proposta nel corso 5 del procedimento arbitrale (la qua le, infatti, non era impugn abile), ma aveva voluto far valere la nullità dei due ### perché la nomina degli arbitri non aveva rispettato le forme e i modi previsti dalle I.C.C. ### La stessa parte ha precisato che a tale argomento, nel giudizio davanti alla Corte d'app ello, aveva d edicato 48 pagine dei propri scritt i conclusionali, producendo anche un parere pro veritate del dott. ### (già preside nte della Corte EDU), ed anche la contro parte aveva trattato tale argomento in 36 pagine della sua comparsa conclusionale e nell'intera sua memoria di replica, mentre la Corte d'appello ha liquidato in poche pagine la qu estione, riferendosi ad un tema dive rso da qu ello dibattuto dalle parti, e per di più estraneo alle competenze della Corte, quale era quello della correttezza o meno del provvedimento della I.C.A., sebbene il dife tto di imparzialità e indipendenza deg li arbitri fosse un problema diverso dai meccanismi di formazione e di nomina dell'organismo arbitrale, posto a fondamento della censura formulata.  3.2. Conseguentemente, e questo è il second o profilo di censura dell'unico motivo di ricorso principale, secondo la KT, la Corte d'appello ha sostanzialmente riprodotto gli argomenti spesi nella decisione d ella ### of ### che in data ### aveva respinto l'istanza di ricusazione, ma ciò non poteva integrare una valida motivazione per relationem sul motivo di impugnazione formulato, trattandosi, non solo di un'adesione acritica, ma anche di un recepimento di una pronuncia che aveva riguardato un thema decidendum diverso da quello prospettato alla Corte territoriale, con la conseguenza che era stata adottata una pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo, che era, appunto, quello di stabilire se tutti i compone nti del Collegio arbitrale fossero stati correttamente e validamente nominati.  4. Il primo profi lo di censura contenuto nell'unico motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità. 6 4.1. Nel descriv ere i motivi di impugnaz ione ne l giudizio di impugnazione del ### la Corte d'appello ha riportato quanto segue: «L'### 3. Con atto di citazione notificato in data ### 18, procedime nto RG n. 13 /2019, KT ha impugnato avanti alla Corte d'Appello il lodo arbitrale parziale, per i seguenti motivi: I.- ### motivo di impugnazione ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt.  24 e 111, primo comma, ### e all'art. 6 Cedu per difetto d'imparzialità e indipendenza di due dei tre arbitri (“se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi secondo e sesto del presente titolo, purché la nullità si a stata ded otta nel gi udizio arbitrale”; “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se e spressamen te disposta dalle parti o dalla legge. “E' ammessa in ogn i cas o l'impugnazione d elle decisi oni per contrarietà all'ordine pubblico”) …###» Nel descrivere i motivi di impugnazione nel giudizio di impugnazione del ### la Co rte d'appello ha riportato quan to segue: «L'### 6. Con atto di citazione notificato in data ###, KT ha impugnato il lodo definitivo, per i seguenti motivi: …Omissis… II.- ### motivo: nullità del lodo definitivo ex art. 829, primo comma, n. 2 c.p.c., nonché ex art. 829, terzo comma, c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111, primo comma, ### e all'art. 6 Cedu per difetto di imparzi alità degli arbitri dott.ssa ### kol e dott. ### …###» La stessa Corte territoriale risulta, poi, avere statuito su tali motivi come segue: «33. Il difetto di im parzialità e ind ipendenza degli arbitri (il presidente del Collegio arbitrale dott.ssa ### e l'arbitro nominato dall'altra parte dott. ### formalmente non è riconducibile alla tipologia di vizio che attiene ai meccanismi di formazione e di nomina dell'organismo 7 arbitrale di cui all'art. 829 n. 2 c.p.c. (c.d. arbiter inhabilis), ma piuttosto alle ragioni di sospetto di terzietà d i uno dei componenti del collegio arbitrale (c.d. arbiter suspectus). Tuttavia, la Corte ritiene che, secondo un'interpretazione conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e a quelli risultanti dall'art. 6 CEDU nell'interpretazione data dalla Corte di ### applicabile a nche in materia di arbitrato (vedi 17192/2014 e Cass. 23056/2010, secondo cui il vizio di incompatibilità del giudice, invano ricusat o, resta deducibi le quale ragione di null ità della sentenza emessa), il motivo possa essere ricondotto nell'alveo dell'art. 829 n. 2 c.p. c., che minus dixit quam voluit, e, quindi, e ssere ritenuto ammissibile in sede d'impugnazione d el lodo. Ciò premesso, si osserva quanto segue. La fattispecie in esame non risulta rientrare in alcuno dei motivi di ricusazione d i cui all'art . 815 c.p.c. Il regolamento ### reso applicabile dall'art. 832 comma 5 c.p.c., si limita a prevedere un obbligo di disclosure (si veda art. 11.2, secondo cui l'arbitro comunica “i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza agli occhi delle parti e ogni circostanza che potrebbe ingenerare ragionevoli dubbi in merito alla sua imparzialità”). ### dell'obbligo di disclosure non determina, di per sé, parzialità o difetto di terzietà, come è an che espressamente previsto dalle linee G uida dell'IBA (### nal ###. Essa deve, invece, essere accertata, caso per caso, verificando se vi siano ragioni sufficienti per ritenere che ci si trovi al cospetto di un arbiter suspectus affetto da bias e, quindi, se le circostanze di fatto invocate dalla parte ricusante siano oggettivamente idonee a suscitare ragionevoli dubbi quanto alla su a terzietà, imparzialità e indipe ndenza. Nel caso in esame, la Corte ICC ha e saminato attentam ente l e circostan ze in fatto allegate, mediante ricusazione, dall'odierna impugnante e ha motivatamente escluso la fondatezza delle doglianze e la sussistenza di profili incidenti sulla imparzialità e terzietà dei due componenti del collegio 8 arbitrale, ### e ### avendo accertato l'assenza di loro attuali rapporti professionali e personali. …» Dall'esame della sentenza impugnata si evince, pertanto, che, il vizio che la Corte d'appello ha indicato come causa della prospettata nullità del ### e di quello ### era stato proprio il difetto di imparzialità degli arbitri nominati e, in o rdine a t ale vizio, ha sviluppato l'intera motivazione della decisione, spiegando che essa non è riconducibile alla tipologia di vizi che attiene ai meccan ismi di formazion e e di nom ina dell'organismo arbitrale di cui all'art. 829 n. 2 c.p.c., ma, in base ad una interpretazione costituzionalmente orie ntata, e in p resenza dei requisiti, nella specie rit enuti insussistenti, può essere considerato come vizio di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.  4.2. Parte ricorrente ha dedotto che l'impugnazione si fondava, invece, su altri presupposti, come sopra anticipato, ma non ha riportato i motivi di impugnazione interessati da tale censura, rinviando genericamente alle allegazioni difensive conclusionali e al parere pro veritate depositato, senza rappresentare il contenuto degli stessi e senza neppure evidenziare che la questione, così come asseritamente prospettata alla Corte d'appello, fosse stata proposta già in sede arbitrale, come stabilito dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p .c., risult ando nel corso dell 'arbitrato solo la presentazione dell'istanza di ricusazione.  5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è prospettata la nullità della decisione per il dedotto vizio di motivazione.  5.1. Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.  (introdotta con la novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell 'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa in sufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 9 ### di questa Corte h anno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legi ttimità, alle fatt ispecie nelle quali esso si converte in viola zione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 80 53 del 07/04/2014). 
In particolare , la riformulazione appena richiamata d eve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "mini mo costit uzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è d ivenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinen te all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).  5.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha riportato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola distonica rispetto alla censura formulata, mentre, invece, dalla motivazione della sentenza si evince che, come sopra evidenziato, la Corte t erritoriale ha riportato e qualificato la censura, motivando in ordine alla insussistenza del vizio.  6. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza, sicché la ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.  8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. 10 P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.  condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate nella somma di € 45.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Reggiani Eleonora

M

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1268/2025 del 01-12-2025

... in numerose ipotesi tra cui: fideiussione omnibus, clausola compromissoria, pattuizione di interessi, classificati come “usurari” dalla legge n. 108 del 1996 nel contratto di mutuo. 6.2. Anche sulla questione oggetto del secondo motivo di gravame, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza prima richiamata (sentenza n. 1214/2023) riconoscendo ulteriore profilo di nullità in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 2012, premettendo che: “La norma al tempo della sua entrata in vigore (luglio 2012) prevedeva all'art. 1 commi 7 ed 8: “### restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###.ssa ###ssa ### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 747/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.  127 ter c.p.c., del giorno 21.10.2025, vertente ### in persona del sindaco pro tempore dott. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 20, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello conferita in forza della deliberazione G.M. n. 17 del 27.08.2024 #### S.P.A. in persona del dott. ### in qualità di ### nonché legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### del foro di ### con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo ### in forza di procura alle liti del 28/04/2015, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ex art. 83, comma 3 c.p.c.   ###: appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il ### - ### delle parti Per l'appellante “### all'###ma Corte ### di L'### contrariis reiectis, 1) In accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.ro 359 del 17/8/2015, proc.  n. 111/2015 emesso dal Tribunale di Avezzano annullando e revocando lo stesso decreto.  2) Voglia in subordine accogliere le conclusioni come precisate in primo grado che integralmente si trascrivono: revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta compreso quella relativa agli interessi, perché inammissibile anche per difetto di legittimazione e titolarità attiva, nonché per difetto della preventiva notifica degli atti di cessione al debitore ceduto in violazione dell'art. 1264 cc e privi di autorizzazione e del consenso della P.A. nonché di atti di determinazione dell'###, inidonei a provare l'esistenza dei contratti di fornitura e comunque non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Voglia il Tribunale dichiarare la inefficacia e/o nullità dei contratti di fornitura e di ogni aumento del prezzo dell'energia non preventivamente concordati ed aventi condizioni diverse da quelle applicabili ed opponibili alla P.A. e comunque non rispondenti alla normativa ed alla forma prevista per la validità ed opponibilità alla ### anche con riferimento al D.L. 95/2012 e per inidoneità delle fatture a costituire prova del credito.  3) In via subordinata e riconvenzionale, voglia l'###mo Tribunale verificare se sussistono quantitativi di energia effettivamente erogati dalle società cedenti ### S.p.A. ed ### S.p.A. nelle forniture e nel periodo al quale la domanda di pagamento si riferisce e se le somme dovute sono rispondenti alle disposizioni normative in materia ed i contratti ripassati tra le parti e per l'effetto stabilire le somme effettivamente dovute alla società ricorrente, detratti gli importi che risulteranno pagati 4) Si eccepisce la prescrizione biennale di ogni eventuale somma dovuta anche per conguaglio ed interessi ridotta in corso di causa dalla ### di ### 2018 (### 205/2017) che ha ridotto il periodo di prescrizione da 5 a 2 anni e ciò se ed in quanto applicabile alla fattispecie in esame.  5) Impugna e contesta chiedendone il rigetto ogni domanda, deduzione, eccezione di controparte perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  6) Disporre la restituzione delle somme che dovessero risultare non dovute oltre accessori di legge.  7) Rigettare tutte le domande, eccezioni deduzioni e produzioni proposte dalla parte appellata perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.  8) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alle rispettive fasi”. 
Per l'appellata “### 1) ### respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Comune di ### con l'### di citazione in appello notificato in data ### in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 194/2024 (RG n. 1559/2015) pubblicata in data ### (o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta ###ma Corte); 2) ### con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.” ### 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1559/2015 - promosso dall'odierno appellante Comune di ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 359/2015 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di ### S.p.A. della somma di € 575.723,44, di cui € 506.452,02 per sorte capitale, € 157,20 per spese, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, per crediti ceduti da ### S.p.A. ed ### S.p.A. a ### S.p.A., indicati nei contratti di cessione prodotti agli atti e corroborati dagli estratti conto, dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalle spese sostenute dallo studio notarile) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione - il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) rigetta l'opposizione del Comune di ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 359/15 del Tribunale di ###.G. n. 1114/15; 2) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., a rifondere a ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali; 3) pone definitivamente a carico del Comune di ### in persona del ### p.t., le spese della consulenza tecnica espletata, come liquidata, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente.” 1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - l'erronea quantificazione delle somme dovute e dei consumi indicati nelle fatture, in quanto non corrispondenti all'energia effettivamente erogata; - l'erroneità dei prezzi praticati; - l'erroneità del conteggio operato nella tabella relativa al totale della somma dovuta all'### S.p.A.; -che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di una documentazione di per sé sfornita di qualsiasi rilevanza probatoria consistente in semplici elenchi di fatture emesse in modo del tutto unilaterale dalle società che avevano ceduto il credito; - che, nonostante l'immutato periodo di accensione del tratto di illuminazione stradale, c'era stato un eccessivo aumento dei consumi dei punti vendita; - che erano state riscontrate una serie di irregolarità inerenti svariati punti di prelievo e relativi errori nella fatturazione.  1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio deducendo che il Comune di ### prima del giudizio, non aveva contestato la cessione né nei confronti del cedente né del cessionario e che i quantitativi fatturati erano il frutto delle rilevazioni operate dal distributore stesso, mai contestate dal Comune prima dell'opposizione.  1.3. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla ### Rilevava che erano stati tutti sottoscritti, come riconosciuto dal Comune stesso, e che l'opponente aveva beneficiato, in forza degli stessi, nell'arco temporale di riferimento, della prestazione, ricevendo le relative fatturazioni senza mai contestarle sia sotto il profilo del contenuto sia in riferimento al rapporto negoziale in virtù del quale venivano di volta in volta emesse. 
Rigettava ancora l'eccezione di mancata indicazione nei contratti di parti essenziali dell'accordo, in quanto il CTU aveva rilevato “### allegati 3, 4 e 5 della CTU definitiva sono state riportate le condizioni contrattuali di ogni POD”. 
Riteneva il disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923 non applicabile al caso di specie, vertendosi in ipotesi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'Ente dei moduli di adesione alle condizioni contrattuali predisposte dalle cedenti, da considerarsi validi in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il rispetto del requisito della forma scritta, consente la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, per i soli rapporti con le imprese commerciali (o assimilabili). 
Rigettava l'eccezione proposta dall'opposta secondo cui i contratti di fornitura non sarebbero stati stipulati secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. 95/2012 in quanto tale decreto era entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti di fornitura per cui era causa. 
Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione della ### a riscuotere i crediti ceduti. 
Rilevava che i crediti erano stati acquistati dalla ### in virtù di cessioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di factoring, regolate dalla L. 52/1991 senza alcuna operazione di cartolarizzazione. 
Riteneva non applicabile al caso di specie la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla ### n. 2248/1865, che prevedono il consenso della ### in caso di cessione di crediti, in quanto riservata alla sola ### Rilevava che le cessioni erano regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260 e segg. c.c. che, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto richiedono la sola notifica della cessione, effettuata nel caso di specie.  1.4. Osservava che il CTU aveva accertato che vi era piena rispondenza dei prezzi praticati e delle somme richieste ai contratti stipulati e che dallo studio dei tre contratti non erano emerse difformità tra i prezzi applicati in fattura e quanto contrattualizzato. 
Rilevava che gli accertamenti avevano escluso l'esistenza di difformità sulle tariffe imposte dall'### applicate nelle bollette nonché sull'importo delle imposte; che inoltre dalla documentazione passata al vaglio del CTU non emergevano duplicazioni di richieste di pagamento da fornitori diversi o dallo stesso fornitore. 
Spiegava che dall'analisi della lettura dei consumi e dei relativi importi il CTU aveva rilevato che erano presenti 67 fatture basate su consumi stimati per quanto riguarda la società ### che i consumi stimati erano allineati a quelli reali e che le misurazioni effettive erano state rilevate da un numero finito e conosciuto di misuratori (###. 
Dava atto che il CTU nelle verifiche non aveva riscontrato difformità in relazione alle bollette emesse da ENI e da ### e aveva rilevato che le somme riportate nelle dette bollette erano correttamente conteggiate così come non era stata riscontrata difformità sulla componente relativa alla ### Rigettava quindi le eccezioni sollevate dall'opponente Comune in ordine: - al corretto funzionamento dei contatori; - all'inesistenza della prova del buon funzionamento e conformità dei contatori; - al difetto di prova dei consumi riportati nelle bollette-fatture e della conformità dei corrispettivi indicati in detti documenti rispetto a quelli concordati.  1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 22.457,00 per compenso ### ex Art 4, comma 5, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali e poneva le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di ### 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) ### ed errata verifica delle condizioni dell'azione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R. D. 2240/2019; violazione dell'art. 1418, comma 2, in relazione all'art. 1325, n.ro 4 c.c.; violazione artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della prova; 2) ### e mancata applicazione art. 1, comma 7, del D.L.  95/2012 convertito in L. 135/2012; violazione dei principi sui contratti di durata; 3) In relazione al mancato consenso del Comune di ### (pag. 21): violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2240/1923 e del successivo R.D. 23maggio 1924, n. 827/1994, nonché dall'art. 9, All. E della L.n.2248/1865; in relazione alla mancata notifica degli atti di cessione: errata violazione e falsa applicazione dell'art. art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 1264 c.c.; omessa motivazione sulla ritenuta avvenuta notificazione degli atti di cessione; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta; 4) ### artt. 115, 116 c.p.c.; omessa ed errata valutazione della #### art. 132, 2° comma n.ro 4 c.p.c..; difetto di motivazione; 5) ### art. 116 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione degli elementi istruttori presenti in atti anche in relazione all'art. 1372 c.c.; violazione art. 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione; 6) ### e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; ### o apparente motivazione. ### e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 7) ### dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di onere della prova; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione degli elementi probatori presenti in atti; 8) ### dell'art. 2697 cc sull'onere della prova; violazione dell'art. 163 n.ro 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della documentazione prodotta.  ### ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.  3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ### S.p.A. invocando il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; reiterando, ad ogni modo, le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., da intendersi direttamente riproposte.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto, anche l'udienza del 21.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di appello. 5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità, per mancanza della forma scritta ad substantiam, dei contratti di fornitura da cui sono originati i crediti ceduti. 
Rileva che il giudice di prime cure non ha considerato che i “contratti di fornitura” depositati in atti dalla ### S.p.A. non sono dei contratti, ma, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposti da ENI sottoscritti dal solo Comune di ### e, per quanto riguarda ### sono “moduli di adesione” predisposti da ### sottoscritti dal solo Comune di ### Evidenzia che ### non ha prodotto, per ### le corrispettive accettazioni da lei sottoscritte e, per ### le corrispettive proposte da lei sottoscritte. 
Rileva, inoltre, che l'odierna appellata non ha prodotto agli atti le condizioni generali di contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto nel modulo di proposta ENI è presente l'allegato 2, che riguarda le condizioni economiche e non le condizioni generali di contratto, al pari dell'allegato ai moduli ### Argomenta che il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde, sicché la non contestazione dell'avvenuta fruizione delle erogazioni fornite da ENI ed ### e della relativa fatturazione non è rilevante ai fini della formazione del vincolo negoziale che richiede il rispetto della forma scritta ad substantiam. 
Rileva che i contratti stipulati con la P.A. (quindi anche dal Comune) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta prevedendo e sottoscrivendo apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. 
Deduce che nel giudizio di primo grado neanche è stato prodotto alcun impegno di spesa, che costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione. 
Espone che la Corte d'Appello di L'### con la sentenza n. 1214/2023 in un procedimento analogo a quello di cui si tratta ha accolto l'eccezione di nullità dei contratti proposta dal
Comune di ### ex art. 16 e 17 R.D. 2440/1923 ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.  5.2. ### ritiene di dover preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità delle questioni afferenti alla nullità dei contratti di fornitura per difetto di forma scritta nonché per mancanza di impegno di spesa, eccezione che l'appellata ha basato sul rilievo che le stesse sarebbero state sollevate per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. 
Sul punto -premesso che il primo giudice si è espressamente pronunciato sulla questione della nullità dei contratti di fornitura, escludendo ogni vizio, sicché il motivo di appello già solo per questo si rivela ammissibilerileva (ed il rilievo assume carattere dirimente) che la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio, atteso che l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ad probationem ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere sicché non opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c.  relativo alla non contestazione. 
Parimenti rilevabile d'ufficio è la nullità dei contratti per carenza dell'impegno di spesa.  5.3. Ciò detto, si rileva che questo Collegio ha già avuto moto di pronunciarsi (vedi sentenza n. 1214/2023) sulle questioni involte nel primo motivo di appello, esprimendo un orientamento al quale si intende in questa sede ###particolare, con riferimento alla violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, ha premesso: “### noto l'art. 17 RD 2240/1923 prevede “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.  ### la giurisprudenza di legittimità, “I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali” (cfr ###, sez I, 22.12.2015 n. 25798). Ha spiegato che, “facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale e del plesso normativo in subiecta materia, è possibile pertanto affermare che: - l'attività negoziale della ### (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta; - le ragioni poste a fondamento di tale soluzione sono molteplici e devono cogliersi principalmente nell'esigenza di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione in conformità dei precetti di rango costituzionale (art 97 Cost); - il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa; - i contratti conclusi dalla P.A., anche “iure privatorum”, nel richiedere la forma scritta “ad substantiam”, escludono ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi non essendo possibile la conclusione tacita per facta concludentia; ”Ha quindi evidenziato che in quel caso “i contrati prodotti (pacificamente sussumibili all'interno dello schema tipico del rapporto di somministrazione) riportano tutti la sola firma del ### del Comune di ### mentre con riguardo ad ### vi è (come se si trattasse di un normale contratto di erogazione per uso domestico) la sola indicazione (codice incaricato) del soggetto che, senza alcuna prova circa i poteri rappresentativi del fornitore, ha favorito la conclusione dell'accordo. Peraltro, non è neppure fuor d'opera osservare che, trattandosi di schemi contrattuali formati su modelli standard (e quindi per adesione), è certamente da escludere che vi sia stata una elaborazione concordata dal contenuto dell'accordo. Una tale modalità consente di ritenere certamente non assolto il requisito di forma previsto dall'art. 17 RD 2240 del 1923. Inoltre, sebbene in effetti in proposito le parti (e specificatamente l'appellante) non abbiano sollevato questioni, non risulta neppure l'esistenza di un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente locale”.  5.4. Anche nella fattispecie in esame i documenti prodotti in primo grado, per quanto riguarda ### sono moduli di proposte di contratto predisposte da ### sottoscritte dal solo Comune di ### e prive delle condizioni generali di contratto; mentre, per quanto riguarda ### sono dei moduli di adesione predisposti da ### sottoscritti solo dal Comune di ### e privi delle condizioni generali di contratto.
Non risultano invece prodotti, nel caso di ### i moduli di accettazione sottoscritti dalla fornitrice e, nel caso di ### i moduli di proposta sottoscritti dalla fornitrice. 
Va pertanto ritenuta la nullità dei contratti di fornitura dai quali originano i crediti oggetto di cessione per violazione del disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. 2440/2023, essendo la forma scritta ad substantiam strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento di funzioni di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.  5.5. In aggiunta va dato atto, con riferimento alla mancata dimostrazione del necessario impegno di spesa, che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che -ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989), nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'### in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economicofinanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente. 
Anche in precedenza (Cass. 13159/2024) la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire che “### con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” 6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela fondato.  6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione riguardante la mancata stipula dei contratti secondo le procedure, gli schemi di contratto ed i contenuti indicati e messi a disposizione da ### S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 essendo tale normativa successiva alla sottoscrizione dei contratti di fornitura. 
Argomenta che la ratio dell'art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 e la natura dei contratti di somministrazione (che sono contratti di durata), comportano il necessario adeguamento di tali contratti alla suddetta normativa. 
Rileva che l'art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (rubricato “### della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), dispone testualmente: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ### S.p.A.  sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa”. 
Argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la formulazione letterale della norma fa ritenere che la disposizione si riferisca anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Deduce, in particolare, che tale norma ha comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto anche per i contratti di durata sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 95/2012. 
Spiega che la nullità sopravvenuta è stata ritenuta sussistente in numerose ipotesi tra cui: fideiussione omnibus, clausola compromissoria, pattuizione di interessi, classificati come “usurari” dalla legge n. 108 del 1996 nel contratto di mutuo.  6.2. Anche sulla questione oggetto del secondo motivo di gravame, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza prima richiamata (sentenza n. 1214/2023) riconoscendo ulteriore profilo di nullità in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 7 D.L.  95/2012 convertito in L. 135 del 2012, premettendo che: “La norma al tempo della sua entrata in vigore (luglio 2012) prevedeva all'art. 1 commi 7 ed 8: “### restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; spiegando che: “Al momento della redazione delle fatture per cui è causa (quindi a partire dal gennaio 2016) la norma è stata così modificata: “### restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le ### di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da ### S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da ### e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'### nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni ### e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale…I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”; argomentando che sulla base dell'analisi del plesso normativo sopra citato dovesse “ritenersi che: - Le superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica (che hanno ispirato il provvedimento normativo citato) hanno imposto anche agli enti locali di concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica utilizzando schemi di convenzione approntati da ### tanto da prevedere, in caso contrario, anche una responsabilità di natura erariale in capo al funzionario o amministratore; - Una deroga è stata prevista ma soltanto laddove vi sia l'applicazione di condizioni più favorevoli, ma nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 le ragioni di contenimento della spesa hanno escluso l'utilizzo di diversi modelli negoziali; - La violazione delle disposizioni comporta la nullità dei contratti; - La ratio finalistica dell'art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, impongono a tutte le amministrazioni (anche a quelle come il Comune di ### che usufruivano dell'erogazione dell'energia elettrica secondo modelli negoziali diversi) di adeguarsi alle prescrizioni imposte proprio perché finalizzate ad una riduzione dei costi; - ### ed in punto di diritto, tale indispensabile adeguamento trova la sua ulteriore giustificazione anche nella natura stessa dei contratti di somministrazione che per definizione sono rapporti di durata; - La novella del 2012, ove correttamente interpretata, ha pertanto comportato l'obbligo per gli enti locali di adeguamento degli schemi contrattuali a quanto in essa previsto”; concludendo nel senso che “i contratti (anche per quanto concerne la somministrazione come fornitore di ultima istanza) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sono nulli.” 6.3. Dando continuità all'indirizzo interpretativo sopra espresso va rilevato anche nel presente caso l' ulteriore (rispetto a quello analizzato in sede di trattazione del primo motivo) profilo di nullità dei contratti di somministrazione dai quali traggono titolo i crediti azionati in sede monitoria.  7. Anche il terzo motivo di appello è meritevole di accoglimento.  7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di inopponibilità ad esso ente pubblico della cessione, per difetto di consenso da parte del Comune alla cessione e per mancata notificazione degli atti di cessione. 
Argomenta che nel caso in esame è pacifico che i tre contratti di cessione prodotti sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### energia S.p.A è del 21.11.2013, il contratto di cessione ### S.p.A è del 30.06.2014 ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 e nella documentazione contrattuale prodotta non risulta fissata alcuna scadenza per i contratti stipulati e, comunque, non si rinviene alcuna scadenza per il rapporto di fornitura. 
Deduce che, come stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune effettuate in corso di esecuzione di somministrazione, come è stato nel caso in esame, va ritenuta applicabile la disciplina speciale dettata dal R.D. n. 2440/1923 a mente del quale, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è necessaria, oltre che la notifica della cessione, anche l'adesione da parte dell'Ente. 
Rileva che la Cassazione a ### ha precisato l'applicabilità della disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 anche nei confronti dei ### e delle ### Deduce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2013, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha inteso evidenziare l'applicabilità della L.  163/2006 (poi modificata dalla L. n. 50/2016) alle cessioni riguardanti un credito di appalto e l'applicabilità della L. n. 2440/1923 alle cessioni di crediti non derivanti da appalto.
Lamenta che il giudice di primo grado, pur ritenendo necessaria la notificazione dei contratti di cessione, non si è pronunciato sulle specifiche osservazioni mosse dal Comune sulla necessità della notificazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e sulla carenza della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della avvenuta notifica dei tre atti di cessione. 
Spiega che nessuno dei tre atti di cessione posti a fondamento dell'azione di pagamento proposta è stato notificato o comunque nessuna prova sussiste della notifica di tali atti. 
Evidenzia che: - il primo contratto di cessione (n. rep. 46333 e n. raccolta 22273) del 21.01.2013 stipulato dall'### S.p.A. reca una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente allo stesso; - il secondo contratto di cessione ### (n. rep. 222.808) del 22.12.2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta alcuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento; - il contratto di cessione ### S.p.A. (n. registro 17025 e n. rep. 23170) del 30.06.2014 porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione né l'atto spedito quindi anche per tale atto non può dirsi effettuata la notifica. 
Rileva che l'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dispone: “le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Tali cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio” quindi in deroga al principio generale del codice, non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. 
Deduce che la notifica degli atti di cessione è espressamente prescritta anche nel regime prettamente privatistico dall'art. 1264 c.c. il quale dispone: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.  7.2. Rileva il Collegio che i tre contratti di cessione prodotti (cfr. allegato 1 del fascicolo monitorio) sono stati stipulati nella piena vigenza del rapporto di fornitura in quanto il primo contratto di cessione di ### S.p.A. è del 21.11.2013 (ultima fattura tabulato allegato A del 25.11.13), il contratto di cessione ### S.p.A. è del 30.06.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 3.03.2014) ed il secondo contratto di cessione ### è del 22.12.2014 (ultima fattura elenco allegato “A” 24.12.14) quindi il rapporto di fornitura era in corso nelle date in cui sono stati stipulati i tre contratti di cessione.  7.3. Ciò detto si richiama l'orientamento espresso da questo Collegio in due recenti precedenti (sentenza n. 266/2025 e Sentenza n. 555/2025). 
In detti precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla ### è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata". 
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “### disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta; - una disciplina analoga è stata poi introdotta nel ### dei ### all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione; - identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto. 
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del ### in relazione alla forma del contratto. 
Quanto invece alla tesi secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che le cessioni poste a fondamento dell'azione richiamano espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12.04.2006.  7.4. Nella specie non risulta alcuna espressa adesione da parte del Comune alle cessioni oggetto di causa, né, in difetto di adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cessioni al Comune, può ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 117 del D.lgs del 12.04.2006.  ### correttamente rilevato dall'appellante, il primo contratto di cessione rep. 46333, raccolta 22273 del 21.11.2013 stipulato dall'### S.p.A. porta una relata di notifica ad istanza del ### nella quale non viene riportato il numero della raccomandata spedita dall'ufficio ### né il numero di repertorio, cosicché non vi è alcuna possibilità di conoscere se le ricevute di spedizione e della ricevuta di ritorno prodotte dalla parte ricorrente ed accostate a tale atto, si riferiscano effettivamente all'atto di cessione in esame. Il secondo contratto di cessione ### rep. 222.808 del 22/12/2014 non contiene alcuna relata di notifica e per tale atto non è stata prodotta nessuna ricevuta né di spedizione né di ricevimento. Il terzo contratto di cessione ### S.p.A. n.ro registro 17025, n. rep. 23170 del 30/06/2014 effettuato del cedente ### S.p.A. porta accostata una fotocopia della ricevuta di ritorno della sola faccia posteriore che non consente di conoscere né il soggetto che ha effettuato la spedizione, né l'atto che è stato spedito 9. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello risultano assorbiti.  9.1. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo il CTU accertato la inesistenza in atti di fatture a prova del credito di € 88.972,49, il primo giudice non ha detratto il detto importo dalla sorte capitale di € 506.452,02 indicata nel decreto ingiuntivo. 
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato la piena rispondenza degli importi e delle fatture ai contratti stipulati, mentre le fatture ENI riportano numeri di contratto diversi da quelli prodotti e le fatture ### non hanno alcun riferimento ai contratti stipulati da tale fornitore. 
Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha recepito senza alcuna motivazione le risultanze della ### ed ha omesso la disamina e la valutazione delle consulenze tecniche di parte depositate dal Comune di ### avverso la ### Con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il primo giudice, pur in presenza di specifiche contestazioni del Comune, ha ritenuto l'esistenza del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione e l'effettiva esistenza dei consumi riportati nelle fatture, senza che né la parte ricorrente né la CTU avesse dato la prova della regolarità del funzionamento dei contatori e degli effettivi quantitativi di energia fornita. 
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente riconosciuto dovuti gli interessi nella misura richiesta dalla banca ricorrente, nonostante la documentazione prodotta non consentisse di stabilire con certezza i consumi e le somme dovute, senza peraltro tenere conto che la somma di € 506.452,02 indicata nel ricorso avrebbe dovuto essere diminuita dell'importo di € 88.972,49.  9.2. Osserva il Collegio come alla accertata nullità dei contratti di somministrazione e di inopponibilità delle cessioni dedotte in contratto consegua l'assorbimento di tali motivi relativi alla prova del credito.  10. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione per il presente grado. 
Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata in primo grado debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello ### l'opposizione proposta dal Comune di #### il decreto ingiuntivo n. 359/2015 e ### la domanda di pagamento formulata da parte appellata in sede monitoria.  2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 23.200,00, di cui 843,00 per esborsi ed € 22.457,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado, in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 3) PONE definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU liquidate come in atti. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 7.11.2025 ### rel. est.   (dott. #### (dott. ###

causa n. 747/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3843/2025 del 28-11-2025

... pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa ### ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9497/2021 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### contro B.E. S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 5 10139 TORINO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 1 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ##### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) elettivamente domiciliato in ### S. ### 16 20123 MILANO presso il difensore avv. ##### attrice ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta B.E. S.R.L. ha così concluso: “### l'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di appalto per tutti i motivi indicati in narrativa; in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalla signora ### e dalla ## s.r.l. in data 8 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; sempre in via principale, nel merito, condannare la ## s.r.l. al pagamento a favore della ### dell'importo di ### 18.705,75 o il minore o maggiore importo che sarà accertato in corso di causa e pari alla differenza tra quanto versato dalla committente a saldo della fattura n. 31 del 7 agosto 2019 emessa da B.E. s.r.l. per ### 26.400,00 e l'effettivo valore dei lavori svolti, quantificati in non oltre ### 6.994,68 oltre IVA (10%); sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di B.E. s.r.l. e dell'Ing. ### per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ### e dal ### in conseguenza delle loro condotte e per l'effetto condannare ## s.r.l. e l'Ing. ### anche in via solidale tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti e subenti quantificati in ### 25.269,74 salvo il maggiore o minore importo che sarà quantificato in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”.  ### convenuta ### ha così concluso: “### al Giudice adìto: - In via preliminare, accertata la nullità della citazione per il vizio dedotto in premessa, disporre in ossequio al disposto di cui all'art.  164 comma 5 c.p.c. - Sempre in via preliminare, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'#### per quanto eccepito in premessa, estrometterlo dal giudizio e comunque dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; - ### in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione atti dal sig. ### quantomeno per quanto attiene alla domanda da questi avanzata nei confronti dell'#### - In ogni caso, assunte le determinazioni inerenti alle conclusioni sopra riportate, autorizzare il comparente a chiamare in causa l'### assicuratrice ### perché, in denegata ed impugnata ipotesi di accertamento di legittimazione passiva del comparente e di sua responsabilità risarcitoria, egli sia manlevato dell'### assicuratrice da ogni e qualsiasi onere risarcitorio; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata - ### le spese di giudizio”.  ### terza chiamata TUA ass.ni ha così concluso: “in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti di ### spa, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza “###” nr.  ###908 per i motivi dedotti in atti. In subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa per intervenuta decadenza dell'arch. ### dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza “###” nr. ###908 per i motivi dedotti in atti. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, previo rigetto delle domande formulate nei confronti dell'ing.  ### in quanto in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'ing. ### in relazione ai fatti e alle circostanze oggetto del presente giudizio. Sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. ### nei confronti della terza chiamata ### spa, statuire la condanna di ### spa nei limiti di cui alle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in esame. Spese e compensi professionali rifusi”. 
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. 
Giova in ogni caso evidenziare che la causa, affidata all'istruzione di altro Giudice, è pervenuta a cognizione di questo Giudice Onorario all'udienza del 5 settembre 2024. 
ESPOSIZIONE CONCISA DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti. 
Ha dedotto l'attrice che con atto a rogito del ### del 16 luglio 2019, i coniugi ### e ### acquistavano un appartamento a ### in via ### n. 17, per quote indivise rispettivamente del 63% e del 37%. ### necessitava di lavori di ristrutturazione interna, per cui la signora ### - in qualità di committente - dopo un sopralluogo e l'approvazione del preventivo, affidava l'incarico alla ditta B.E. s.r.l. (d'ora in avanti BE), la quale si impegnava anche a curare la progettazione e la direzione lavori tramite i propri tecnici interni. 
In data 8 agosto 2019 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto “chiavi in mano” per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA (10%).Tra gli obblighi assunti dalla ditta BE figuravano anche quelli relativi alla predisposizione delle necessarie pratiche amministrative, alla nomina dei progettisti, alla comunicazione dei verbali di cantiere e di inizio lavori elaborati dalla ### nonché l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, infortuni e danni sul lavoro. La durata dei lavori era fissata in 114 giorni a partire dall'8 agosto 2019, con termine al 30 novembre 2019. 
Prima dell'avvio del cantiere, BE emetteva la fattura n. 31 del 7 agosto 2019 di € 26.400,00 a titolo di acconto, somma che la committente pagava il 12 agosto 2019. Successivamente, con un messaggio ### del 20 agosto 2019, il legale rappresentante della ditta, sig. ### comunicava alla ### di aver depositato presso l'### e ### del Comune di ### una CIL (### protocollata al n. 272677/2019, assicurando che i lavori appaltati rientravano nel regime previsto da tale pratica. 
Tuttavia, un sopralluogo della ### di ### del 3 ottobre 2019 accertava che la CIL 8103/2019, depositata tra il 14 e il 19 agosto con oggetto “lavori di ristrutturazione interna all'appartamento”, non era sufficiente ad autorizzare le opere in corso, poiché queste comprendevano anche interventi di tipo strutturale, per i quali sarebbe stata necessaria una ### e la denuncia al ###. Informata dell'ispezione dai vicini, la ### chiedeva chiarimenti alla ditta BE, che però non forniva spiegazioni, e al ### tecnico incaricato dalla ditta. A seguito di verifiche e accessi agli atti, la committente scopriva diverse irregolarità e gravi violazioni, decidendo di rivolgersi all'avvocato ### per la tutela dei suoi interessi. 
Il 14 ottobre 2019 la ### presentava dunque un esposto alla ### segnalando che, a seguito di una ricerca sul sito ### aveva appreso che la BE non era in possesso di ### valido, documento necessario per l'ottenimento del titolo edilizio. Inoltre, tramite un'istanza di accesso agli atti, veniva a sapere che la CIL era stata presentata da un terzo soggetto, l'ing. ### indicato come progettista e direttore dei lavori, in virtù di una procura speciale falsamente sottoscritta a nome della committente. 
Per tali ragioni, il 22 ottobre 2019 la signora ### sporgeva denuncia-querela (integrata il 7 novembre 2019) contro l'ing. ### e la ditta BE, anche in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultima per prestazioni mai autorizzate. 
Nel frattempo, la committente incaricava un proprio tecnico di fiducia, il ### per redigere una perizia sull'intervento edilizio eseguito da BE. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il 24 ottobre 2019, tramite il proprio legale, inviava una formale intimazione e diffida di risoluzione del contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1455 Parallelamente, la ### del Comune di ### a seguito del sopralluogo e del relativo verbale, emetteva in data 22 ottobre 2019 l'ordinanza n. 893/2019, imponendo l'immediata sospensione dei lavori. ### per mezzo del proprio difensore, presentava osservazioni difensive ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, ottenendo una successiva ordinanza n. 1050/2019 del 9 dicembre 2019, con la quale veniva imposto il deposito del progetto in sanatoria presso il ### e la conformazione delle opere in base all'art. 42 del Regolamento edilizio (divieto di accesso diretto al bagno da cucina o spazio cottura). 
La signora ### affidava la consulenza tecnica al ### mentre l'#### curava il deposito del progetto in sanatoria presso il ###. I lavori di conformazione e riqualificazione venivano invece affidati, a seguito di gara, alla ditta ### s.r.l., che il 24 dicembre 2019 comunicava al Comune di ### la data presunta di inizio lavori (8 gennaio 2020). 
Il 17 febbraio 2020 veniva trasmessa la comunicazione di conformazione dell'unità immobiliare e, il giorno successivo, depositata una ### edilizia n. 1798/2020 per le opere di risanamento conservativo e riqualificazione. La comunicazione di fine lavori veniva infine trasmessa il 22 settembre 2020.  ### la parte attrice, tutti i fatti descritti sono imputabili esclusivamente alla ## s.r.l. e all'ing.  ### i cui comportamenti avrebbero causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali oltre a somme indebitamente percepite per lavori eseguiti in violazione di legge. Tali danni sono stati quantificati nella perizia del geom. ### del 25 febbraio 2021. 
Di conseguenza, l'11 marzo 2021 i coniugi ### e ### inviavano a BE e all'ing. ### una richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità ex D.L. 132/2014 art. 2. Nonostante l'accettazione dell'invito, la procedura si concludeva senza esito positivo. 
Il 30 agosto 2021 gli attori adivano dunque il Tribunale, chiedendo in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., di condannare la ## s.r.l.  alla restituzione della somma di ### 18.705,75, pari alla differenza tra l'acconto versato (### 26.400,00) e il valore effettivo dei lavori (### 6.994,68 oltre ### e di condannare ## s.r.l. e l'ing.  ### anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in ### 25.269,74 salvo diversa determinazione.  ### s.r.l., con comparsa depositata il 31 dicembre 2021, contestava integralmente le domande e riservava ogni diritto di regresso, rivalsa o manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, degli attori, dell'ing. ### o di altri eventuali corresponsabili.  ###. ### costituitosi il 29 dicembre 2021, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, o in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione, la ### S.p.A., chiedendo comunque il rigetto di tutte le domande attoree. 
All'udienza del 21 gennaio 2022, il precedente istruttore autorizzava la chiamata in causa di TUA ### che si costituiva il 20 maggio 2022, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, ritenendo inoperante la garanzia assicurativa della polizza “###” n. ###908. 
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi, come ammessa dal precedente istruttore e CTU ammessa da questo Giudice, anche a fini conciliativi. 
Tutto ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare le eccezioni sollevate dall'#### cui ha aderito anche la terza chiamata ### S.p.A., relative alla presunta nullità dell'atto di citazione e al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito. 
Tali eccezioni non possono essere accolte. Esse risultano formulate in modo del tutto generico e confuso, senza alcuna indicazione né del criterio di collegamento territoriale ritenuto applicabile, né del Tribunale che si assumerebbe competente in luogo di quello di ### Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta in maniera specifica e circostanziata, indicando espressamente il giudice competente e le ragioni della competenza alternativa. 
Nel caso di specie, la difesa del ### si è limitata ad affermare la presunta incompetenza del Tribunale di ### in maniera apodittica, senza specificare quale sarebbe il giudice competente né su quale base territoriale dovrebbe fondarsi tale competenza. ###, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità. 
Va aggiunto che la prospettazione degli attori in ordine alla competenza di questo Tribunale è coerente con la disciplina del ### del ### Il contratto di appalto, infatti, risulta stipulato tra gli attori - nella qualità di consumatori, avendo agito per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale - e la società B.E. s.r.l., che ha agito quale professionista del settore edile. In tal senso, è corretta l'applicazione del foro del consumatore ex art. 66-bis del D.lgs. 206/2005, che radica la competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore, qui coincidente con ### È vero che l'#### non risulta contraente diretto del contratto d'appalto, avendo intrattenuto rapporti professionali soltanto con la società B.E. s.r.l. e non con gli attori, tuttavia, tale circostanza non vale a determinare di per sé uno spostamento di competenza, atteso che - in assenza di un'eccezione tempestiva e specifica - la competenza territoriale del Tribunale adito rimane ferma. 
Inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'atto introduttivo di parte attrice contiene un'esposizione sufficiente dei fatti costitutivi e della causa petendi, essendo chiaramente individuati i soggetti coinvolti, i rapporti giuridici sottostanti e le condotte asseritamente lesive. Non ricorre, pertanto, la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'#### e dalla terza chiamata ### S.p.A. devono essere rigettate, dovendosi ritenere la competenza territoriale del Tribunale di ### pienamente sussistente sia per il rapporto principale con la B.E.  s.r.l., sia - in difetto di eccezioni valide - per le domande formulate nei confronti del ### Sempre in via pregiudiziale parte convenuta B.E. S.R.L. e parte convenuta ### eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ##### è infondata. 
Dalla documentazione in atti risulta che il #### è comproprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione dedotti in causa. Pur non essendo parte contrattuale dell'accordo di appalto intercorso tra la ###ra ### e la società convenuta, il #### ha allegato e documentato di aver subito un pregiudizio diretto e personale a causa delle condotte asseritamente illecite delle controparti (ivi comprese iscrizioni pregiudizievoli a suo carico). 
Tali circostanze fondano un interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché una legittimazione attiva autonoma in relazione ai danni patrimoniali subiti, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Deve pertanto ritenersi che l'attore ### sia pienamente legittimato ad agire. 
Il Giudice osserva che nel presente giudizio gli attori hanno contestato presunti inadempimenti della B.E. s.r.l. e, in subordine, dell'ing. ### indicando quest'ultimo come ### dei ### dei lavori oggetto della CIL depositata in data 19 agosto 2019. 
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza che la nomina di un ### dei ### non è mai stata oggetto di obbligo contrattuale a carico della B.E. s.r.l.. ###. 13 del contratto prevede esclusivamente che l'appaltatore possa svolgere attività di direzione di cantiere tramite persone di propria fiducia, senza che ciò comporti esonero di responsabilità nei confronti del committente. Tuttavia, la funzione di ### dei ### intesa come figura responsabile della vigilanza, della verifica della conformità tecnica e della sicurezza dell'opera, non rientrava tra le obbligazioni contrattuali assunte dalla B.E. s.r.l..  ###, a firma del geometra ### conferma quanto sopra, accertando che la CIL depositata dall'ing. ### riguardava lavori di ordinaria manutenzione qualificati come edilizia libera, per i quali la normativa vigente non prevede alcuna attività di ### dei ### Nessuna documentazione o elaborato tecnico allegato alla CIL richiedeva, o giustificava, il ruolo di ### dei ### né è stata svolta alcuna attività tipica di tale funzione da parte dell'ing. ### Le deposizioni testimoniali, in particolare quella del teste ### hanno confermato in modo coerente e preciso quanto emerso dalla consulenza tecnica. In particolare, il citato teste ha chiarito che: -l'ing. ### non ha mai avuto rapporti diretti con la committente sig.ra ### ma ha operato esclusivamente su incarico della B.E. s.r.l., quale general contractor; -il suo compito si è limitato al deposito della CIL e, successivamente, alla predisposizione di una ### per lavori modificati, sempre su richiesta e sotto la direzione della B.E. s.r.l.; -non vi è stata alcuna attività di vigilanza, controllo o direzione dei lavori, attività che sono tipiche e imprescindibili della funzione di ### dei ### -eventuali difformità o necessità di interventi correttivi non possono essere imputate all'ing. ### in quanto egli non aveva alcun ruolo contrattuale o normativo che gli imponesse di intervenire o controllare l'operato della ditta appaltatrice. 
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene infondate le affermazioni degli attori secondo cui l'ing. ### avrebbe assunto la qualifica di ### dei ### e, in quanto tale, sarebbe responsabile per eventuali irregolarità o inadempimenti. La funzione di ### dei ### comporta obblighi di controllo e vigilanza ben definiti, che l'ing. ### non ha mai assunto né era tenuto ad assumere. Qualsiasi responsabilità relativa alla corretta esecuzione e conformità dei lavori deve quindi essere ricondotta esclusivamente alla B.E. s.r.l., in qualità di appaltatore e general contractor, e non al professionista incaricato dal medesimo per il deposito della ### Pertanto, in relazione alla figura del ### dei ### il Giudice rigetta integralmente le pretese avanzate dagli attori. ###. ### non ha rivestito tale ruolo, né ha adempiuto obblighi propri della ### dei ### e non sussistono elementi di prova che possano attribuirgli alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale sotto tale profilo Conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall'ing. ### nei confronti di TUA ### S.p.A. resta assorbita dal rigetto della domanda degli attori nei confronti del ### Il Giudice, dunque, a seguito dell'esame degli atti e dei documenti depositati dalle parti, con valutazione della CTU e delle dichiarazioni dei testimoni, ritiene di dover invece accogliere la domanda promossa dagli attori nei confronti della ditta B.E. S.r.l., ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi del danno subito, come di seguito specificato. 
Dall'istruttoria orale emergono infatti elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori e risultano pienamente compatibili con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. 
Il teste ### ha riferito di essersi recato presso l'immobile in ottobre 2019, trovandolo privo di infissi e in condizioni di inabitabilità, circostanza che conferma l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della ditta B.E. s.r.l..  ###. ### legittimamente astenutosi dal deporre per ragioni professionali, ha comunque confermato indirettamente l'effettività dell'attività legale svolta, in linea con le spese documentate nella ### Il teste ### (### ha dichiarato di non ricordare il singolo intervento ma ha confermato la procedura standard per la chiusura urgente dei contatori, rendendo verosimile quanto dedotto dagli attori in ordine alla necessità di messa in sicurezza dell'impianto del gas. 
Il geom. ### ha descritto un cantiere “appena iniziato”, confuso, privo di personale e attrezzature, con opere solo parzialmente tracciate: una testimonianza tecnica che conferma l'incompletezza dei lavori. 
Il teste ### elettricista, ha riferito di essere intervenuto nel 2020 per rifare completamente l'impianto elettrico, trovando solo predisposizioni inutilizzabili. Anche tale testimonianza conferma che le opere precedenti erano prive di valore. 
Il geom. ### ha confermato di essere stato incaricato a seguito dell'ordinanza comunale di sospensione e di aver riscontrato un cantiere abbandonato e privo di ditta, precisando che le opere eseguite dalla B.E. s.r.l. erano in parte prive dei titoli edilizi necessari. 
Infine, il teste ### sentito su richiesta della convenuta, ha riferito che l'appartamento era “tutto demolito” e che per la ricostruzione “c'era pochissima roba”, confermando, di fatto, la scarsa entità dei lavori effettivamente eseguiti. 
Le testimonianze, nel loro complesso, risultano dunque univoche, coerenti e attendibili. Tutti i testimoni hanno descritto un cantiere incompleto e abbandonato, con opere minime e irregolari, confermando le risultanze tecniche e la piena responsabilità della ditta B.E. s.r.l. per inadempimento contrattuale e violazione delle norme edilizie. 
Quanto poi alle risultanze della documentazione contabile e della CTU emerge in primis che gli attori hanno sostenuto spese per assistenza tecnica e legale strettamente connesse alla vicenda oggetto di causa e necessarie per la gestione delle pratiche e la quantificazione dei danni. 
In particolare, il geom. ### ha espletato le prime attività tecniche relative alle pratiche di manutenzione straordinaria, predisponendo la documentazione preliminare e fornendo assistenza ai committenti nella fase iniziale dei rapporti con la ditta esecutrice. Tale attività è comprovata dalla fattura n. 30/2019, per un importo complessivo di euro 1.041,00, già inclusivo dei diritti di segreteria. 
Il geom. ### ha successivamente redatto una relazione di perizia e stima dei danni derivanti dall'operato della ditta B.E. S.r.l., attività regolarmente documentata dalla fattura n. 5/2021 del 3 marzo 2021, per un importo complessivo di euro 1.409,10. Tale prestazione risulta effettivamente eseguita e strettamente necessaria per accertare l'entità del danno e consentire agli attori di promuovere l'azione giudiziale. 
Infine, l'avv. L. ### ha fornito consulenza e assistenza legale nell'intera fase di accertamento e gestione del contenzioso, come documentato dalle fatture n. 61/2021, n. 163/2021, n. 196/2021 e 209/2021, per un importo complessivo di euro 2.448,20. 
Il Giudice ritiene che tutte le spese sopra indicate siano necessarie, congrue e direttamente riconducibili ai fatti oggetto di causa, in quanto volte a fronteggiare l'inadempimento della ditta convenuta e a ripristinare la regolarità della situazione tecnica e amministrativa dell'immobile. 
Pertanto, la voce “### tecnica” viene riconosciuta nella misura complessiva di euro 4.898,30 (iva compresa), corrispondente al totale delle prestazioni professionali regolarmente documentate.  ### attrice aveva poi versato alla B.E. S.r.l. un acconto di 24.000 euro prima dell'inizio lavori. 
Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti sono stati valutati dalla CTU e dal ### in soli 7.000 euro. 
Ne consegue un maggior esborso subito dagli attori pari a 17.000 euro, somma che deve essere integralmente rimborsata, maggiorata degli oneri fiscali, per un totale lordo di 18.700 euro.  ### attrice ha inoltre subito un danno ulteriore derivante dalla mancata possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione, come confermato dall'interpello all'### delle ### prodotto in atti dagli attori. ### di tale danno ammonta a 3.077,66 ### e viene integralmente riconosciuto dal Tribunale. 
A seguito dell'Ordinanza comunale n.1050/2019, gli attori hanno dovuto procedere con l'esecuzione di opere per conformare l'immobile allo stato legittimo, avvalendosi di una nuova ditta, la ### S.r.l. I lavori di conformazione sono stati eseguiti in due tranche, con fatture per un totale di 4.400 ### Il Tribunale considera tale somma congrua e strettamente necessaria a ripristinare la legalità edilizia e l'uso dell'immobile. 
Analogamente, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di conformazione, gli attori hanno sostenuto ulteriori spese tecniche: il geom. ### e l'ing. ### hanno prestato attività professionale per un totale lordo di 3.703,92 ### Anche tale voce è riconosciuta come danno indiretto necessario al completamento della ristrutturazione. 
Infine, si rileva che gli attori non hanno potuto fruire dell'immobile per l'intero periodo in cui i lavori erano sospesi o non completati. Considerando un periodo di circa 10 mesi e l'assenza di documentazione probatoria, ritiene il Giudice eccessivo l'importo come quantificato dal CTU sulla scorta della sola quantificazione operata dal geometra ### il danno per mancato godimento dell'immobile può essere liquidato in via equitativa, in ### 3.000. Tale somma tiene conto della perdita effettiva di utilizzo e della conseguente limitazione della disponibilità del bene. 
Nulla va riconosciuto per la perdita delle ore lavorativa in mancanza di prova. 
Sommando conclusivamente tutte le voci sopra indicate - spese tecniche e legali, maggior esborso per lavori non eseguiti, mancata fruizione dei benefici fiscali, costi per ripristino dello stato legittimo, assistenza tecnica e danno per mancato godimento - il danno complessivo riconosciuto agli attori ammonta ad ### 37.779,88, importo già comprensivo degli accessori di legge sulle fatture. Il Tribunale ritiene che tale somma sia adeguata a ristabilire integralmente la situazione patrimoniale dei danneggiati e quale effetto della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art 1455 avendo parte attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, senza che costituisca una ingiusta locupletazione. Sul punto, infatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle ### della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione. Dunque, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse egli è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice. 
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007). 
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara che la ditta B.E. S.r.l. è responsabile dell'inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e dei conseguenti danni. Per effetto di ciò, condanna la convenuta al pagamento agli attori della somma di ### 37.779,88, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto. Data la soccombenza degli attori nei confronti dell'### essi vanno condannati alla refusione delle spese nei confronti dello stesso. Sussistono invece ragioni di opportunità per compensare le spese tra la compagnia assicuratrice e le altre parti del giudizio, anche in assenza di declaratoria sulla domanda di manleva, che è rimasta assorbita e conseguentemente sulle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice.  PQM Il Tribunale di ### nella persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: -dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter-partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; -condanna la società B.E. S.r.l. a corrispondere in favore degli attori ### e ### in solido tra loro, la somma complessiva di ### 37.779,88, all'attualità, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo; -rigetta integralmente le domande proposte nei confronti dell'#### per difetto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - condanna la società B.E. S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in ### 3.809,00 a titolo di compenso, oltre esborsi documentati del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che liquida in euro 3.809,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e ### come per legge; - spese di CTU a carico della parte soccombente B.E. s.r.l. , come già liquidate con separato decreto; - spese compensate tra le altre parti del giudizio. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memorie.  ### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 9497/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Ruggiero

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