REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -Sezione III Civile così composta: dott. ### dott. ### dott. ### ausiliario ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 4474 del R.G.A.C. dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 gennaio 2021, vertente tra #### codice fiscale ###, ### codice fiscale ###, e ### codice fiscale ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### codice fiscale ### e con lui elettivamente domiciliat ###c/o la sig.ra ### come da procura in atti appellanti e ### S.P.A. - GRUPPO BNP PARIBAS, codice fiscale ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. ### codice fiscale ###, e dall'avv. ### codice fiscale ###, come da procura in atti appellata ### appello avverso la sentenza n° 648/2016, resa dal Tribunale di Avellino e pubblicata il 16 marzo 2016 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per gli appellanti: “I. in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata; ammettere, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione della comunicazione inviata dagli appellanti alla banca in data ###, ove ritenuto necessario, previa ammissione della prova testimoniale a tal riguardo articolata; disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli appellanti con l'atto introduttivo del giudizio e, solo gradatamente, ammettere le prove orali (interrogatorio e prova testimoniale) articolate dagli appellanti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. II. Nel merito in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio come infra riportate in corsivo: dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o pronunziarne l'annullamento per tutti i motivi in precedenza esposti. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti: A. dichiarare l'inadempimento contrattuale della banca opposta agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento. B. Dare atto della legittimità della condotta mantenuta dai mutuatari opponenti e, comunque, della non imputabilità, per le ragioni in precedenza precisate, del mancato pagamento delle rate scadute del finanziamento e dell'insussistenza delle condizioni legittimanti la risoluzione e la revoca del contratto di finanziamento. C. In adempimento dei patti del contratto di finanziamento e previa declaratoria dei corrispondenti diritti degli opponenti e conseguente condanna della banca all'adempimento dei corrispettivi obblighi contrattuali: individuare il periodo di utilizzo del finanziamento; individuare la data di inizio dell'ammortamento del finanziamento; individuare, in conformità di quanto in precedenza precisato, il tasso di interesse dovuto dagli opponenti alla banca sia nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, che nel corso del successivo periodo di ammortamento ed, eventualmente, anche di quello di preammortamento ove configurabile, formare il piano di ammortamento del finanziamento; determinare le somme dovute dagli opponenti per le rate del finanziamento maturate nel periodo di utilizzo e per quelle successivamente scadute; operare il frazionamento del mutuo fra le distinte unità immobiliari, autonome ed indipendenti realizzate dagli opponenti. III. Condannare la banca appellata all'integrale refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione, nonché al pagamento e/o rimborso del costo dell'indagine tecnica d'ufficio.” Per la banca appellata: “- ### l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto nonne ricorrono i presupposti di legge;- ### inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dai sigg.ri ### avverso la sentenza n. 648/2016 del Tribunale di Avellino perché del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettare la avversa domanda riconvenzionale e confermare la sentenza impugnata.- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e ###”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 - Con atto di citazione notificato in data ##### e ### proponevano opposizione al decreto ingiuntivo 905/2011, emesso ad istanza della ### del ### s.p.a dal Tribunale di Avellino per l'importo di euro 199.133,71, oltre interessi e spese, quale importo preteso a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con atto pubblico del 6/4/2007. 1.1 - A sostegno dell'opposizione assumevano che, con l'atto indicato, la ### aveva concesso loro un finanziamento, garantito da ipoteca, prestata da ### di euro 180.000,00, destinato all'acquisto di un suolo ed alla sua utilizzazione ai fini dell'edificazione di un immobile, da erogarsi in una o più soluzioni, entro il termine di tre anni dalla data di stipula, con l'espressa pattuizione che, in difetto di richiesta dei mutuatari entro i successivi tre anni, si sarebbe configurata la rinuncia parziale al finanziamento per la parte non erogata.
Nel suddetto contratto era, poi, previsto l'obbligo per i mutuatari di restituire la somma finanziata nel termine massimo di trent'anni, mediante pagamento in rate semestrali o mensili comprensive di sorta capitale ed interessi, da calcolarsi al tasso fisso o variabile da convenirsi in sede di stipula dell'atto o degli atti integrativi di quietanza. ### del mutuo sarebbe stato preceduto da un periodo di utilizzo, nel corso del quale sulle somme erogate sarebbero stati dovuti, fino alla stipula dell'atto di erogazione o di quietanza, gli interessi in via semestrale posticipata alle scadenze semestrali al tasso del 6,50 % annuo. 1.3 - Assumevano, poi, gli opponenti di avere ricevuto, in due tranches, complessivi euro 160.000,00; lamentavano di non avere ricevuto l'erogazione a saldo dei residui 20.000,00 euro, e che non si era addivenuti nel triennio né alla stipula dell'atto di quietanza e di determinazione del tasso di interesse, né all'inizio dell'ammortamento del finanziamento, nonostante le richieste in tal senso dagli stessi formulate. 1.4 - Adducevano, da ultimo, la violazione, da parte della banca, degli obblighi contrattualmente assunti per non avere la BNL erogato l'intera somma di euro 180.000,00 inizialmente pattuita; per non aver stipulato l'atto finale di erogazione e quietanza, propedeutico all'entrata in ammortamento del mutuo, pur essendone maturate, a loro dire, le condizioni; per aver richiesto la ### in pagamento, interessi di importo difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali; per aver ritenuto indebitamente risolto il contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine pur in difetto di una condotta inadempiente degli opponenti. Chiedevano, pertanto, caducarsi il decreto ingiuntivo opposto e spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca e, in subordine, la determinazione del dovuto in conformità delle previsioni contrattuali. 2 - Si costituiva ritualmente la banca opposta la quale concludeva per la infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria e la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3 - Concessa la parziale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletata CTU tecnico - contabile, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22/12/2015. 4 - Con sentenza n° 648/2016, il Tribunale di Avellino così decideva in dispositivo: “- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido a corrispondere alla ### opposta la complessiva somma di euro195.592,66, oltre ulteriori interessi da calcolarsi come in motivazione dal 15.9.2010 al saldo;- Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ### opposta, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15 %, oltre ulteriori accessori come per legge;- ### definitivamente a carico degli opponenti in solido le spese dell'espletata c.t.u., come separatamente liquidate, con onere di restituzione a controparte di quanto eventualmente anticipato a tale titolo”. 4.1 - In motivazione il Tribunale, affermava che, contrariamente all'assunto di parte opponente, dagli atti di causa non emergeva che i mutuatari, dopo l'erogazione dei primi 160.000,00 euro ed entro il termine triennale contrattualmente fissato, avessero mai richiesto -come, invece, era loro onere a termini dell'art. 2 del contratto di finanziamentola stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza del finanziamento stesso, né che fosse stata loro concessa proroga a tal fine. Il primo giudice osservava, infatti, che l'unica manifestazione di volontà formalizzata dagli opponenti nel triennio (e, cioè, il fax inoltrato alla banca il ###) risultava indicativa della loro volontà di rinunciare, come era loro facoltà, all'erogazione del residuo importo del finanziamento, piuttosto che di riceverne l'erogazione finale e quietanza di pagamento, con definitiva determinazione del tasso di interesse da applicare in fase di ammortamento.
Infatti, nella suddetta comunicazione, gli opponenti prendevano atto dell'erogazione, fino a quel momento, della somma di euro 160.000,00 e proponevano di pagare gli interessi maturati sino al 21/10/2008 e non corrisposti (pari ad euro 13.567,78) nella misura del 50 %. Per il Tribunale, dunque, la ### aveva ritenuto correttamente realizzate le condizioni previste dall'art. 2 del contratto di finanziamento, e cioè la rinuncia alla residua parte di finanziamento e la cristallizzazione del tasso di interesse da applicare al rapporto nella misura fissa del 6,5 annuo fino a quel momento applicata. Per tanto, per il primo giudice, non sussisteva, nel caso di specie, alcun inadempimento della banca atteso che la stessa aveva fatto puntuale applicazione delle previsioni contrattuali approvate da entrambe le parti. Risultava, difatti, incontestata l'erogazione dell'importo finanziato di euro 160.000,00. Parimenti incontestato era il mancato pagamento degli interessi contrattuali maturati sulle somministrazioni erogate, dal che era legittimamente discesa, a tenore dell'art. 12 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto di finanziamento (in atti in produzione monitoria), la risoluzione del contratto e la decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, con onere di restituzione dell'intero importo del finanziamento ricevuto, maggiorato degli interessi contrattuali (calcolati al tasso fisso operante per il periodo di utilizzo) e degli interessi moratori.
Con riguardo, poi, agli interessi moratori il Tribunale, tra le due opzioni di calcolo fornite dal ### riteneva preferibile quella applicativa del tasso effettivo globale medio per mutui a tasso fisso (e non per mutui a tasso variabile), non essendo le parti mai addivenute alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza e alla definitiva opzione tra tasso fisso o variabile da applicare alla fase di ammortamento.
Il Tribunale individuava, poi, il periodo temporale di calcolo degli interessi, con quello correttamente indicato dal CTU e coincidente con il periodo di effettivo utilizzo del finanziamento, con scadenza al 6/4/2010, e non, come invece operato dalla banca, al 30/6/2010 (data di scadenza della rata semestrale). Il calcolo così effettuato dal consulente -che, per il primo giudice, risultava immune da vizi logici e metodologiciconsentiva di accertare la debenza, a titolo di interessi contrattuali e moratori sull'importo finanziato, dell'importo complessivo di euro 33.431,07 (euro 29.625,75 per interessi contrattuali ed euro 3.805,32 per interessi di mora), a fronte del superiore importo a tale titolo richiesto in monitorio (pari ad euro 36.972,12), con un differenza, a favore degli opponenti, di euro 3.541.05.
A tali importi per il Tribunale dovevano essere aggiunti quelli per spese, diritti, oneri e polizza richiesti in monitorio, pari complessivamente ad euro 2.161,59, così per un totale complessivo di euro 195.592,66, nonché gli ulteriori interessi maturati successivamente al 14/10/2010. In tali termini, quindi, doveva essere, in definitiva ridimensionata la pretesa azionata in monitorio, ed in tali ristretti limiti doveva essere accolta l'opposizione proposta. 5 - Avverso detta sentenza i sig.ri ### e ### proponevano appello sulla base di tre motivi e proponevano contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. 6 - Si costituiva ritualmente la ### del ### s.p.a. la quale, concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'avverso gravame. 7 - Con ordinanza del 26/1/2017 la Corte rigettava l'istanza di sospensione proposta dagli appellati. Quindi, alla udienza del 13/1/2021, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione. La Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 8 - Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza gravata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti in prime cure; con conseguente nullità parziale della decisione stessa. Tale domanda riconvenzionale era finalizzata sostanzialmente ad ottenere la declaratoria di inadempimento della banca alle obbligazioni contrattuali assunte con l'atto di finanziamento; inadempimento antecedente a quello degli stessi opponenti in prime cure. Per gli appellanti, dunque, l'esame della domanda riconvenzionale “avrebbe dovuto essere anteposto all'esame della domanda di pagamento della somma erogata” di cui al giudizio monitorio. 9 - Il motivo, così come introdotto dagli appellanti, non risulta fondato. Infatti, il Tribunale ha valutato la domanda riconvenzionale di declaratoria di inadempimento della banca, proposta dagli opponenti in prime cure, affermando testualmente che “alcun inadempimento della ### può dirsi dunque realizzato nel caso di specie, avendo la stessa fatto puntuale applicazione delle previsioni contrattuali approvate da entrambe le parti”. Il vizio di omessa pronuncia ovvero di non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non risulta, quindi, sussistere con la conseguenza che il motivo in esame deve essere rigettato. 10 - Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provata la circostanza della tempestiva richiesta alla banca, da parte degli opponenti in prime cure, della erogazione della ulteriore somma di euro 20.000,00 e, quindi, della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza del finanziamento, con conseguente ammortamento dello stesso. Per gli appellanti, infatti, tale richiesta era stata tempestivamente formulata in forma verbale e, quindi, la sentenza è viziata perché il primo giudice non ha ammesso le prove orali articolate dagli opponenti sul punto (prove la cui ammissione viene reiterata in sede di gravame) e risulta comunque provata dalla comunicazione fax datata 24/1/2008 (documento che gli appellanti depositano per la prima volta nel giudizio di gravame, affermando di aver reperito tale comunicazione, andata smarrita per fatto a loro non imputabile, solo in prossimità della notifica dell'appello) che comprova la tempestiva richiesta degli appellanti e dal fax del 30/10/2008 (quest'ultimo ritualmente depositato nel corso del primo giudizio) che doveva essere correttamente interpretato come richiesta di integrale erogazione del finanziamento e di cui, invece, il Tribunale ha offerto una “esegesi” errata perché contraria ai canoni ermeneutici di legge.
In particolare, con riguardo alla comunicazione fax del 24/1/2008, gli appellanti ne affermano la legittimità del deposito in grado di appello in quanto il suddetto documento non era stato reperito nel primo giudizio per fatto agli stessi non imputabile, non essendo stato a suo tempo reperito nella documentazione che gli appellanti avevano fornito ad altro avvocato che li rappresentava nella fase precontenziosa.
La sentenza gravata, quindi, secondo gli appellanti, risulterebbe errata perché il primo giudice non ha considerato che -antecedentemente all'inadempimento degli appellanti in ordine all'omesso pagamento degli interessi contrattualmente dovutisussisteva il ben più grave inadempimento della banca che non aveva dato corso all'erogazione dell'ultimo importo richiesto e, quindi, all'ammortamento del mutuo sulla base di nuovi tassi di interesse da convenire tra le parti. Sussisteva, quindi, per gli appellanti un rapporto di causa-effetto tra l'antecedente -e più graveinadempimento della banca ed il successivo -e meno grave inadempimento degli opponenti. Ne consegue, per gli appellanti, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prioritario e prevalente l'inadempimento della banca e, quindi, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti in prime cure. 10.1 - Gli appellanti, in subordine, chiedono alla Corte di valutare la nullità, per evidente vessatorietà, ex artt. 33 e 36 del D.lgs n. 206/2005, dell'articolo 2 del contratto di finanziamento perché configurerebbe una “ipotesi di una del tutto inconfigurabile ed improbabile rinunzia tacita al finanziamento”, con “conseguente declaratoria, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale” della legittimità della condotta di essi appellanti e condanna della banca all'adempimento degli obblighi assunti mediante determinazione da parte del giudice del contenuto specifico di tali obblighi in termini di interessi, di piano di ammortamento e di frazionamento, da determinarsi mediante ### 10.2 - Da ultimo, gli appellanti censurano la decisione del Tribunale anche nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che dal mancato pagamento degli interessi contrattuali da parte degli opponenti era legittimamente discesa, a tenore dell'art. 12 del capitolato allegato al contratto di finanziamento, la risoluzione del contratto e la decadenza degli opponenti dal beneficio del termine. Per gli appellanti, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva, era però conforme ai principi di buona fede in quanto ciò avrebbe condotto ad escludere la ricorrenza della colpa e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto. 11 - Le censure proposte con il secondo motivo non possono essere accolte.
Risulta, innanzi tutto, irrilevante la doglianza relativa alla omessa ammissione delle prove orali da parte del primo giudice. Infatti, indipendentemente da ogni valutazione nel merito, risulta corretto e conforme agli orientamenti di legittimità (Cass. sent n. 25157/2008; Cass. sent n. 16290/2016) affermare che le istanze probatorie disattese dal giudice del primo grado debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e non possono pertanto essere riproposte in appello. Nel caso di specie, gli opponenti in prime cure, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/12/2015, non hanno reiterato la richiesta di assunzione delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale ma hanno concluso soltanto “per l'accoglimento dell'opposizione in uno alla domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti”. ### reiterazione specifica delle istanze non soltanto esonera il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione (Cass. sent. n. 5028/18; Cass. sent. 16886/16) e ciò a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, ma esclude anche che le suddette richieste istruttorie possano essere utilmente riproposte nel giudizio di appello. Dal che consegue che l'assunto degli appellanti circa la loro reiterata richiesta verbale di erogazione dell'intero finanziamento continua ad essere sfornito di valido supporto probatorio. 11.1 - Ogni questione in ordine all'ammissibilità del documento nuovo rappresentato dalla comunicazione a mezzo fax datata 24.1.2008, con la quale gli opponenti/appellanti richiedono il saldo del finanziamento pari ad euro 20.000,00 e l'ammortamento dello stesso in rate mensili, deve ritenersi preliminarmente superata dall'irrilevanza del suddetto documento ai fini della decisione, per le ragioni che di seguito si espongono.
E invero, si osserva che la mancanza di riscontro da parte della ### a fronte del sollecito dell'erogazione dell'ultima tranche di 20.000,00 di cui al citato fax del 24.1.2008, non avrebbe impedito agli interessati di reiterare la richiesta in un momento successivo, atteso che il triennio per la stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza del finanziamento, ai sensi dell'art. 2 del contratto, sarebbe scaduto nell'aprile del 2010.
La circostanza che con la successiva comunicazione del 30.10.2008 gli opponenti/appellanti (che hanno prodotto tale comunicazione) non abbiano reiterato la richiesta di erogazione finale - non potendosi, peraltro, escludere che la precedente comunicazione inoltrata a mezzo fax in data 24 gennaio 2008 non fosse andata a buon fine - evidenzia senza dubbio una loro sopravvenuta carenza di interesse alla stipula dell'atto di erogazione finale, atteso che gli stessi propongono “di evadere il pagamento degli interessi siccome maturati sino al 21 ottobre 2008 (euro 13.567,78) nella misura del 50%” e null'altro aggiungono con riguardo all'erogazione finale dell'importo di euro 20.000,00.
Si osserva, peraltro, con riguardo alla possibilità che la comunicazione a mezzo fax del 24 gennaio 2008 non sia andata a buon fine, che dall'articolo 9 del contratto di finanziamento in atti, si evince che la ### aveva eletto speciale domicilio ad ogni “effetto del presente atto” in ### presso l'agenzia che aveva erogato il finanziamento. Quindi, per poter spiegare effetti nei confronti della banca, la comunicazione degli appellanti avrebbe dovuto essere inviata al domicilio eletto e non, invece, essere indirizzata a “BNL SEDE” e segnatamente a tale “Dottoressa Pidiri” di cui non risulta allegato - nel primo grado di giudizio - l'effettivo ruolo e la sussistenza di poteri in ordine al contratto per cui è causa. 11.3 - Anche la censura circa la rilevanza probatoria della comunicazione fax del 30/10/2008 e della erronea “esegesi” che il Tribunale ne avrebbe offerto, in violazione dei canoni ermeneutici degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non è fondata.
Infatti, soltanto l'ambiguità della manifestazione di volontà o, meglio, della dichiarazione contenuta nell'atto impone una indagine che vada al di là del testo letterale. È questo il postulato del principio in claris non fit interpretatio dal quale discende, per l'interprete, l'esonero dall'applicazione dei criteri sussidiari codicistici (Cass. n. 12957/2004). Quindi, la chiarezza del testo è una condizione che presuppone l'univocità delle parole e delle espressioni di cui si compone l'atto; mentre la contestualizzazione richiesta dal comma 1 dell'art. 1362 codice civile, per l'individuazione del senso da attribuire alle parole utilizzate, presuppone la incapacità delle sole parole o di una sola espressione di fornire il segno di quanto sia stato voluto.
Nel caso di specie, il contenuto letterale della comunicazione del 30/10/2008 e l'univocità delle parole in esso utilizzate rendono inequivocabile la volontà degli scriventi e non lasciano adito ad interpretazioni difformi delle espressioni in esso contenute. Anche applicando il canone interpretativo della buona fede, non può ragionevolmente desumersi dal contenuto letterale del documento in esame, alcuna volontà degli opponenti in prime cure di richiedere la stipula dell'atto finale di erogazione e quietanza del finanziamento ed ammortamento dello stesso. Con la ridetta comunicazione del 30/10/2008 gli odierni appellanti si erano, infatti, limitati a dare atto dell'erogazione dell'importo di euro 160.000,00 e dell'omesso pagamento degli interessi convenuti su tale importo, tanto da richiedere di poter pagare gli interessi maturati fino al 21/10/2008, pari ad euro 13.567,78, nella misura del 50%. La chiarezza del testo è tale da escludere qualsivoglia difforme o ulteriore manifestazione di volontà. 11.4 - Anche il profilo di censura che invoca la declaratoria di ufficio della nullità dell'articolo 2 del contratto di finanziamento ai sensi artt. 33 e 36 del D.lgs 206/2005 perché di contenuto sostanzialmente vessatorio, non risulta meritevole di accoglimento. Infatti, il contenuto del suddetto articolo -in virtù del quale il finanziamento si doveva intendere rinunciato se non fosse intervenuta la richiesta dei sig.ri ### ed ### di stipulazione dell'atto di erogazione finale e quietanza del finanziamento stesso - oltre a non rientrare nella vasta casistica -seppur non tassativacontemplata dall'articolo 33 citato, non risulta comportare alcuno squilibrio di diritti e obblighi a danno del consumatore. 11.5 - Diversamente da quanto affermato dagli appellanti, nessun inadempimento può essere imputato alla banca la quale, come correttamente motivato dal primo giudice, ha fatto puntuale applicazione delle previsioni contrattuali a fronte del grave inadempimento dei sig.ri ### e ### i quali, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, avrebbero dovuto provvedere a corrispondere durante il “periodo di utilizzo”, al più tardi entro il ###, gli interessi convenuti nella misura del 6,50% sulle somme effettivamente erogate. Tale obbligazione evidentemente non era stata adempiuta dagli appellanti i quali erano consapevoli del loro inadempimento, avendo infatti richiesto di saldare il loro debito (non ancora pagato alla data del 30/10/2008) nella misura del 50% del dovuto. 12 - Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di calcolare l'interesse corrispettivo, convenuto al 6,50% per il “periodo di utilizzo”, fino alla data del 6/4/2010 e non, invece, sino alla data del 2/8/2007, giorno dell'ultima erogazione o, gradatamente, alla data di “ultimazione della costruzione” nel mese di gennaio 2008. Gli appellanti, inoltre, censurano la sentenza di primo grado per aver “cumulato all'applicazione del predetto tasso contrattuale indebitamente elevato, anche l'applicazione del tasso di mora” previsto dall'articolo 4 del contratto, superando, “contra legem”, la soglia anti usura ed ingenerando, in ogni caso, la fattispecie dell'anatocismo. In fine, gli appellanti ritengono che, ai sensi dell'art. 1248 codice civile, per il periodo successivo al 2/8/2007 l'interesse passivo dovuto sulle somme erogate debba essere quello legale, non avendo potuto le parti determinarlo convenzionalmente “per ragioni ascrivibili alla banca”. 13 - Il motivo in esame non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in forza dell'art. 3 della delibera ### del 9 febbraio 2000 è consentito l'anatocismo in caso di inadempimento da parte del mutuatario dell'obbligo di restituzione delle singole rate. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla stipulazione di un'apposita pattuizione - anteriore al sorgere del credito per interessi - che indichi che gli interessi moratori sono dovuti anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che sia stato pattuito che sull'intera rata, rimasta impagata, comprensiva di interessi, vadano calcolati gli interessi moratori.
Tanto si evince dall'art. 4 del contratto di finanziamento, il quale dispone che “### somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico dei ‘### e a favore della ‘###, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica”. Il riferimento ad “ogni somma” induce a ritenere che gli interessi moratori debbano essere conteggiati sull'intera rata scaduta, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
La doglianza in ordine all'usurarietà degli interessi applicati non può essere esaminata, atteso che risulta genericamente formulata ed è priva di riferimenti al periodo in cui il tasso di interesse avrebbe superato il limite di quello soglia antiusura.
Il profilo di censura circa l'errata individuazione da parte del Tribunale del “periodo di utilizzo” su cui calcolare l'interesse corrispettivo convenuto nella misura del 6,50 %, non merita accoglimento. Innanzi tutto, la circostanza dell'avvenuta ultimazione della “costruzione finanziata” che dovrebbe intendersi, per gli appellanti, quale termine finale del “periodo di utilizzo” risulta meramente affermata ma non provata dagli opponenti in prime cure, non risultando traccia, agli atti del giudizio, dei sopralluoghi asseritamente effettuati dai “tecnici designati dalla banca” i quali avrebbero constatato l'ultimazione dei lavori. In ogni caso, il “periodo di utilizzo” risulta contrattualmente convenuto dalle parti -ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 5, del contratto di finanziamentoin “tre anni dalla data di stipulazione” del contratto stesso, avvenuta il ###. Per tanto, risulta corretta la decisione del primo giudice che ha individuato nella data del 6/4/2010 il termine del periodo di utilizzo, quantificando, a tale data, l'esatto importo degli interessi corrispettivi pattuiti sul capitale per tutto il periodo di utilizzo.
Per quanto esposto l'appello va rigettato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del dPR 30-5-2012, 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione P.Q.M. la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### così provvede: - rigetta l'appello; - condanna #### e ### al pagamento in favore della ### del ### s.p.a. delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa; - dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13-quater comma 1-bis DPR 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio in data 9 giugno 2021 ### estensore #####
causa n. 4474/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lorenzo Maria, Torre Massimo