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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1133/2025 del 30-10-2025

... 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”), Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità. ### l'appellante la garanzia prestata sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust ed in particolare per la violazione dell'art. 2 co. 2 L.287/90, essendo la fideiussione conforme allo schema Abi e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli artt.2,6,8 avendo la ### d'### con provvedimento n. 55/2005 sancito il divieto di intese anticoncorrenziali; segnala, in particolare, come contrarie (leggi tutto)...

testo integrale

R.g. n. 229/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'Avv. ### D'### appellante e ### S.P.A., nuova denominazione assunta da ### per la gestione di ###S.G.A. S.p.a., (c.f:###), e per essa #### S.P.A, (C.F. e N. Iscr. ### di ####, P.IVA ###), in persona della procuratrice Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata nonché pag. 2/23 ### S.P.A ( c.f.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 482/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 18 settembre 2023.  ### del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. 
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data. 
Conclusioni dell'appellante: “### l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2103/2021, depositata in cancelleria in data ###, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “### in via principale accertare e dichiarare la violazione del ### del ### art. 33 e pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959; in via subordinata: accertata la natura di contratto autonomo di garanzia delle obbligazioni assunte tra la Bls e D'### dichiarare estinta l'azione per prescrizione. 
In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust e/o dell'art 1938 cc pertanto dichiarare la nullità totale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959. pag. 3/23 In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la violazione della legge antitrust e/o dell'art. 1938 cc pertanto dichiarare la nullità parziale dell'art 6 ter del contratto di finanziamento fondiario rep.53599 racc 23959 con tutte le conseguenze di legge ed in particolare la violazione dei termini ex art. 1957 cc comma II nonché la violazione della buona fede e della correttezza dovuti per legge nel contratto intercorso e pertanto ritenere la fidejussione nulla annullabile e /o inefficace .   In via del tutto gradata e in via residuale: ritenere nullo il precetto avanzato stante la somma richiesta assai diversa e assai più alta di quanto correttamente dovuto una volta decurtata dei ratei già versati dalla ### scarl sino al 2010 e dall'apprensione della somma di €. 116.000,00 = a seguito della esecuzione forzata.” Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Conclusioni dell'appellata: “### - ### S.P.A., E #### S.P.A., così come rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiede e conclude, ### l'On.le Corte di Appello di L'### contrariis rejectis: 1.in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa; 2.sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione; 3. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza 482/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott.  ### per i motivi spiegati in premessa; 4. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”. 
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 482/2023, pubblicata in data 18 settembre 2023, il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente l'opposizione a precetto proposta pag. 4/23 da ### D'### nei confronti di ### S.p.a., dichiarando il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per il credito di € 142.658,70 in luogo della maggior somma intimata, pari a € 267.807,18, con compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, poste per il restante 50% a carico dell'opposta e dell'intervenuta in solido.  1.2 A fondamento della proposta opposizione esponeva il D'### che il precetto si fondava sul contratto di finanziamento fondiario stipulato tra la ### di ### e ### spa e la ### società consortile a r.l, sottoscritto in ### il ###, con rogito per notaio ### repertorio n. 53599 racc.  23959, nonché sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### n. 103/11 per € 7.243,88, avente ad oggetto interessi del conto corrente di corrispondenza n. 486351 intestato a ### società consortile a r.l. 
Aggiungeva che la ### di ### e ### era intervenuta nel 2011 nella procedura esecutiva immobiliare R.g.e.i. n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di ### partecipando al riparto e vendendosi assegnate somme complessive per euro 116.123,04. 
Eccepiva la violazione del ### del ### avendo il D'### prestato la garanzia come persona fisica ed in favore di società consortile che non prevede ripartizione di utili, con conseguente invalidità delle clausole contenute nell'art. 6 ter del contratto di mutuo in quanto vessatorie e non oggetto di specifica trattativa fra le parti. 
Eccepiva l'invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., essendo la clausola di cui all'art. 6 ter lett. b) formulata in maniera indeterminata ed incerta riguardo all'ammontare dell'importo garantito, la durata e l'estensione della stessa, oltre che l'invalidità della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema Abi censurato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55/2005 e lesiva della normativa antitrust. 
Asseriva la violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della società mutuataria, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria. 
Sosteneva che il contratto concluso con la banca fosse un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, contenendo clausole di pagamento a prima richiesta e pag. 5/23 senza eccezioni, e che l'azione nei suoi confronti dovesse ritenersi prescritta a seguito del decorso di dieci anni dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, ricevuta in data ###, non operando l'interruzione della prescrizione nei confronti del garante determinata dal successivo intervento della banca nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 60/2010, pendente dinanzi al Tribunale di ### nei confronti della mutuataria. 
Contestava il quantum precettato che non aveva tenuto conto del conseguimento da parte dell'opposta dell'importo di € 116.000,00 a seguito dell'intervento nella menzionata procedura esecutiva.  1.3 Nel costituirsi in giudizio ### s.p.a., cessionaria, contestava le argomentazioni dell'opponente, sostenendo che il D'### avesse prestato la garanzia non in qualità di persona fisica, bensì come rappresentante legale e socio della ### società consortile a.r.l., ed inoltre che trattavasi di fideiussione specifica e che quindi non era configurabile alcuna violazione dell'art. 1938 c.c., né della normativa antitrust, e che l'intervento nella procedura esecutiva aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del garante ex art 1957 c.c.; nella memoria ex art 183 co. VI n. 2 c.p.c.  rappresentava di essere incorsa in un errore materiale e che dalla somma precettata andava decurtato quanto percepito in sede esecutiva, risultando pertanto il D'### debitore del minor importo di € 142.658,70.  1.4 Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva in giudizio ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., rappresentando che la ### s.p.a. con contratto del 05.08.22. aveva ceduto alla società mandante un portafoglio di crediti classificati come deteriorati fra cui quello oggetto di causa e facendo proprie le difese dell'opposta. 
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 16.05.23 il giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  1.4 Il Tribunale di ### riteneva l'opposizione a precetto parzialmente fondata, rideterminando l'importo dovuto dall'opponente in € 142.658,70. pag. 6/23 Perveniva a tale decisione dopo aver in primo luogo escluso la violazione delle norme del ### del ### previste dal d. lgs. n. 206/2005, per la mancata specifica approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie, in quanto il D'### aveva prestato la fideiussione con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo concluso dalla ### soc. consortile di cui era ### del consiglio di amministratore, socio e legale rappresentante: pertanto, secondo l'insegnamento delle giurisprudenza di legittimità riportata, rivestendo posizioni apicali nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il garante avesse sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore, per finalità estranee all'attività svolta nell'ambito della società, non avendo peraltro alcuna rilevanza la circostanza che la ### fosse una società consortile, posto che la stessa svolgeva attività imprenditoriale e commerciale, come risultava dalla documentazione in atti. 
Infondata secondo il Tribunale doveva ritenersi anche l'eccezione di nullità della garanzia per violazione dell'art. 1938 c.c., basata dall'opponente sulla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, in quanto affidata al presupposto che la fideiussione fosse omnibus, mentre dalla lettura del contratto di mutuo e di fideiussione la garanzia risultava specifica, in quanto relativa alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo e non alle obbligazioni derivanti da tutti i rapporti intercorrenti fra la società e la banca mutuante; aggiungeva il Tribunale che nel contratto di mutuo, cui aveva partecipato il D'### quale legale ripresentante della mutuataria, vi era l'espressa indicazione dell'importo mutuato e dei tassi applicati. 
Inconferente per il primo giudice doveva, poi, ritenersi l'eccezione di violazione dello schema ABI censurato dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, per esservi contenute (all'art. 6ter) disposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia analogo agli artt. 2, 6 e 8 dello ### di fideiussione omnibus (cosiddetta clausola di “reviviscenza”, di deroga ai termini stabiliti dall'art. 1957 c.c., e di “sopravvivenza”). Come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza tali clausole dovevano ritenersi contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett a) L. 287/1990 non in via generale e assoluta, potendo tali disposizioni anche essere pattuite fra le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ma solo in pag. 7/23 quanto applicate in modo uniforme dalle banche e dovendo il fideiussore fornire la prova dell'eventuale intesa illecita. 
Senonché nel caso di specie, si legge in sentenza, l'opponente non aveva provato la natura illecita della pattuizione, limitandosi ad evidenziare il mero fatto obiettivo della conformità di alcune clausole della fideiussione de quo con quelle censurate dalla ### d'### aggiungendo che dovesse escludersi la violazione della libertà negoziale ai danni del garante essendo la fideiussione redatta con atto pubblico notarile e che, quindi, il contenuto, in assenza di prova contraria, fosse il frutto della volontà dei contraenti posti su un piano di parità. 
Rigettava l'eccezione tenendo anche conto della natura specifica e non omnibus della fideiussione in questione, non interessata pertanto dal provvedimento della ### d'### Il Tribunale rigettava anche l'eccezione sulla violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede, per non aver comunicato al garante l'aggravamento della posizione debitoria della ### e ciò in quanto, considerato il ruolo rivestito nell'ambito della società mutuataria, era da escludersi che il D'### non fosse consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo. 
Da escludersi, secondo il primo giudice, era anche l'intervenuta prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente sulla base della reale natura di contratto autonomo di garanzia della apparente fideiussione prestata trattandosi, nel caso di specie, di un vero e proprio contratto di fideiussione in quanto nessuna della disposizioni contrattuali aveva escluso la facoltà del D'### di opporre alla banca creditrice le eccezioni spettanti alla debitrice principale, qualificando inoltre l'art. 6 ter del contratto come solidale l'obbligo del fideiussore rispetto a quello della società. 
Di conseguenza, secondo il Tribunale, l'ultimo atto con cui la banca aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione del suo credito nei confronti di ### costituito dall'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, e per effetto del quale il termine aveva ripreso a decorrere dal 3 marzo 2016, aveva avuto effetto anche nei confronti del fideiussore D'### Il Tribunale di ### riteneva, invece, fondata l'opposizione riguardo all'importo riportato nel precetto il quale, come riconosciuto del resto in corso di causa dalla stessa pag. 8/23 opposta, non aveva tenuto conto della somma di € 116.123,04 già incassata dalla creditrice a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010, con la conseguenza che l'importo dovuto dal D'### e per il quale la ### s.p.a.  aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, era pari alla minor somma di € 142.658,70.  2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di ### ha proposto appello ### D'### per i seguenti motivi: 2.1-“ Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. Nella misura in cui il giudicante alla pagina 4 ultimo capoverso riteneva non fondata l'eccezione di nullità per mancata indicazione nel contratto dell'importo minimo e massimo in quanto egli ritiene non sussistente la fideiussione omnibus”. 
Con questo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 ter lett.b) del contratto de quo, non considerando che la clausola in questione risultava indeterminata nel contenuto, nell'indicazione del tempo, del modo di estinzione e della durata della garanzia prestata dal D'### assumendo pertanto la connotazione di una fideiussione omnibus indeterminata nell'ammontare. 
Lamenta che la banca non avrebbe mai comunicato al garante l'entità dell'esposizione del debitore e ogni informazione relativa ai rapporti garantiti, sebbene vi fosse tenuta; rammenta le pronunce della giurisprudenza di legittimità per le quali la sopravvenienza della L.154/1992 aveva determinato, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta dell'accordo che fosse in contrasto con la stessa, con la conseguenza che la mancata predeterminazione dell'importo massimo garantito portava ad escludere che il fideiussore potesse rispondere dei debiti sorti in capo al debitore principale dopo l'entrata in vigore della predetta legge, precisando altresì che la normativa in questione trovava applicazione anche per le garanzie atipiche in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata, l'art. 1938 c.c. pone un principio generale di garanzia di ordine pubblico che vale anche per queste.  2.2 “Violazione e/o falsa applicazione della legge antitrust provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ossia agli artt. 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus nella pag. 9/23 misura in cui il Giudice di ### nel capo della sentenza a pag. 5 inizio del secondo paragrafo “l'eccezione di nullità della fideiussione, per esservi contenuteall'art. 6terdisposizioni di contenuto analogo a quelle censurate dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2005, ossia-analogo-agli artt 2,6,8 dello schema ABI di fideiussione omnibus-cd. Clausola di reviviscenza di deroga ai termini stabiliti dall'art.  1957 c.c. , e di sopravvivenza, è inconferente”), Con questo motivo l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 6 ter, determinando una deroga alle garanzie di cui agli artt. 1950, 1952, 1956 e 1957 c.c., con rinuncia ai diritti derivanti, da cui consegue la dispensa a favore della banca dell'agire nei termini previsti, risulta conforme alla clausola dichiarata illegittima dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005, trovando applicazione l'art. 1428 c.c. ai sensi del quale la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto nel caso risulti che le parti non l'avrebbero concluso senza le clausole colpite dalla nullità.  ### l'appellante la garanzia prestata sarebbe nulla per violazione della normativa antitrust ed in particolare per la violazione dell'art. 2 co. 2 L.287/90, essendo la fideiussione conforme allo schema Abi e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli artt.2,6,8 avendo la ### d'### con provvedimento n. 55/2005 sancito il divieto di intese anticoncorrenziali; segnala, in particolare, come contrarie alla normativa antitrust le clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di rinuncia al termine di decadenza ex art 1957 Integrando il contratto fideiussorio sottoscritto dalle parti un modello predisposto dalla banca, o comunque contenendo clausole di stile inserite di prassi in tali accordi ed in uso per regolamentare un numero indeterminato di rapporti, non ci sarebbero dubbi, sostiene l'appellante, circa la riproduzione dello schema Abi dichiarato illegittimo, non avendo la banca provato che le clausole in questione erano state oggetto di trattative fra le parti. Ne consegue che, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato, la banca non avrebbe provato di aver promosso e coltivato azioni nei confronti del debitore principale entro i termini decadenziali, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante. 
Chiede, in sintesi, che venga dichiarata la nullità totale dell'art. 6 ter del contratto di finanziamento, con conseguente estinzione dell'obbligazione del garante o, in caso di pag. 10/23 nullità parziale e di applicazione dell'art. 1957 c.c., denuncia che non vi è prova che il creditore abbia posto in essere e continuato le azioni giudiziarie verso il debitore entro i termini decadenziali ex art 1957 co. 2 c.c., precisando che gli atti prodotti in giudizio riguardano un altro procedimento ed un altro rapporto giuridico sottostante promosso dalla banca, rimanendo i fideiussori obbligati dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che il creditore abbia entro due mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.  2.3 “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1936 e s.s. in materia di fideiussione, nella misura in cui il Giudice di ### conclude, a pag. 6 secondo e terzo paragrafo, che il signor D'### abbia concluso un contratto di fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia ed altresì escluda l'applicazione della prescrizione ### l'appellante la sentenza impugnata per aver il primo giudice qualificato la garanzia prestata come fideiussione specifica, nonostante la stessa presentasse i caratteri propri del contratto autonomo di garanzia, prevedendo l'art. 6 ter l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente al creditore a semplice richiesta scritta, la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini ex art 1957 c.c., la rinuncia del garante ad esercitare il diritto di regresso, la deroga all'art. 1939 c.c., con conseguente validità della fideiussione anche in caso di invalidità parziale o totale dell'obbligazione principale, la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione della parte finanziata, obbligandosi a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore principale. La natura giuridica di contratto autonomo di garanzia dell'obbligazione prestata, la svincolerebbe dal rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, tipico della garanzia fideiussoria, emergendo la volontà delle parti di impedire al fideiussore di far valere le eccezioni riconosciute al debitore. 
La natura di contratto autonomo di garanzia comporta, secondo l'appellante, l'obbligo per la banca di diffidare ed effettuare le dovute comunicazioni al garante, non essendo applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni ex art 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., non avendo pertanto effetto nei confronti del garante l'atto con cui il creditore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del debitore. pag. 11/23 Nel caso di specie l'ultimo atto notificato al D'### risale al 18.10.2010 ed è da tale data che deve ritenersi decorrere il termine decadenziale per l'azione giudiziale. 
Di conseguenza, conclude l'appellante, l'azione nei confronti del D'### risulterebbe estinta per prescrizione 2.4 “Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del codice del consumo (D.lgs n.208/2005) nella misura in cui il ### pag. 4 al quinto paragrafo ha ritenuto non configurabile la violazione delle norme di legge sul consumatore per mancata approvazione delle clausole ritenute dall'opponente vessatorie” Con questo motivo sostiene il D'### che, stante la natura giuridica della società mutuataria ( la ### è una società consortile nella quale ex art 2602 c.c. più imprenditori pongono in essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive impresa e non è prevista una ripartizione degli utili tra le società) e l'impegno personale del fideiussore, avendo il D'### prestato la garanzia come persona fisica, deve ritenersi che il garante abbia sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore e conseguentemente che, contenendo l'art. 6 ter del contratto di finanziamento condizioni vessatorie, in quanto particolarmente sbilanciate in favore della ### fosse richiesta la specifica sottoscrizione delle stesse da parte del garante, oltre che la prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art 34 co. 5 D.Lgs 206/2005.  3. Si è costituita in grado di appello ### s.p.a. (nuova denominazione di S.G.A s.p.a.) e per essa ### s.p.a.  impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e concluso dall'appellante In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, avendo l'appellante riproposto le medesime doglianze di primo grado. 
Ha insistito nella declaratoria di carenza di legittimazione passiva della cessionaria riguardo alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, in quanto la ### -### s.p.a. era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto di causa solo nella veste di cessionaria del credito facente capo alla banca cedente, con conseguente pag. 12/23 carenza di legittimazione in relazione alle pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito in quanto nelle cessioni di credito in blocco ex art 58 TUB la cessionaria subentra solo nelle situazioni soggettive attive creditorie e non nelle situazioni giuridiche soggettive passive. 
Nel merito, ha ribadito che la garanzia rilasciata dall'appellante era specifica, essendo stata concessa nell'ambito del contratto di mutuo e circoscritta all'adempimento dell'importo mutuato e degli interessi, come evincibile dallo stesso art. 6 ter, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1938 c.c., non essendo una fideiussione omnibus e prevedendo tale norma la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future. 
Ha aggiunto che non vi era alcun obbligo per la banca di comunicare l'entità dell'esposizione debitoria, considerato che il D'### aveva partecipato all'atto nella sua qualità di ### della mutuataria (società ### e, quindi, doveva ritenersi consapevole dell'andamento del rapporto di mutuo con la banca. 
Ha contestato, altresì, la tesi avversa sulla natura di fideiussione omnibus (e come tale indeterminata e indeterminabile ed in contrasto con l'art. 1346 c.c.) della garanzia prestata dall'appellante, trattandosi in realtà di fideiussione specifica per la quale non è configurabile alcuna indeterminatezza essendo riferita al contratto di mutuo con riferimento al quale l'oggetto è determinabile quando, come nel caso di specie, nel documento negoziale le parti abbiano indicato criteri certi ed oggettivi che consentono la quantificazione del tasso di interesse. 
Per l'appellata non sussisterebbe, inoltre, alcuna violazione della legge anti-trust, non trovando il provvedimento della ### d'### applicazione alle fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali a cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione; ne consegue l'esclusione della presunzione che la fideiussione in questione rappresentasse il frutto di un'intesa vietata, non avendo il garante assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare l'esistenza di un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale fideiussione, con effetti riflessi anche sulla validità di quella rilasciata dal garante nel caso di specie. pag. 13/23 Ha sostenuto, poi, l'inammissibilità della doglianza riguardante l'art. 1957 (eccependo l'appellante che la banca non avrebbe promosso o continuato entro i termini decadenziali previsti dalla predetta norma con conseguente nullità dell'art. 6 ter del mutuo ), in quanto svolta per la prima volta in appello, oltre che l'infondatezza nel merito: ha escluso che tale clausola derogatoria rientri fra quelle ritenute vessatorie dal ### del ### per le quali s'impone la specifica approvazione ex art 1341 co.  2.c.c. in caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti. 
Ha evidenziato, in ogni caso, che la banca aveva provveduto alla costituzione in mora in data ###, e aveva spiegato intervento in data ### nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 60/2010 del Tribunale di ### promossa nei confronti della ### a.r.l ed avente ad oggetto i beni concessi in ipoteca a garanzia del mutuo dedotto in giudizio; non condividendo l'assunto dell'appellante circa la natura di contratto autonomo di garanzia di cui all'art. 6 ter del contratto di mutuo, ha sostenuto che ai fini dell'interruzione del termine decennale di prescrizione anche nei confronti del garante dovesse prendersi in considerazione non solo la costituzione in mora del 18.10.2010, ma anche l'intervento del 14.03.11 nella procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della mutuataria. 
Ha contestato la circostanza che il D'### avesse prestato la garanzia in qualità di consumatore, rivestendo al momento della sottoscrizione del contratto la carica di ### del consiglio di amministrazione della debitrice principale e successivamente di amministratore unico e di legale rappresentante pro tempore.  4) Motivi della decisione 4.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia dell'appellata ### s.p.a.  4.2 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs 149/2022 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata. pag. 14/23 4.3 Passando all'esame del merito, occorre prendere le mosse dall'eccezione, qualificata come di carenza di legittimazione attiva della ### sollevata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, sul presupposto che l'intervenuta avrebbe depositato in giudizio unicamente l'estratto della ### ufficiale n. 147 del 2022 che ha valenza ai fini della notificazione della cessione, ma non è requisito di validità della stessa né elemento essenziale per la determinazione della sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria, incombendo su quest'ultima l'onere di provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento, ossia di provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'inclusione del rapporto oggetto di causa fra quelli dell'operazione in blocco ex art 58 TUB. Nel caso di specie lamenta l'appellante che la ### ha depositato solo l'estratto della ### che neppure conterrebbe una descrizione sufficientemente compiuta dei crediti ceduti. 
Appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 15088/2025), come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della ### s.p.a risulta sussistente già solo in ragione della sua affermazione di essere cessionaria da ### s.p.a. del credito oggetto di causa, attenendo invece la titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”. 
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia pag. 15/23 soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ ### quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede ###giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”. 
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto. pag. 16/23 Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza. 
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del 2025), la richiamata sentenza delle ### recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso - o, meglio, resta assorbito - se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”. 
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali; a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte. pag. 17/23 Muovendo da queste premesse nel caso di specie deve considerarsi in primo luogo sussistente, come già evidenziato, la legittimazione ad agire in capo alla #### in ragione della mera affermazione della intervenuta cessione in suo favore da parte della ### s.p.a., con contratto del 05.08.2022, di un portafoglio di crediti fra cui quello oggetto di causa. 
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha sollevato la questione relativa alla legittimazione ad agire, rectius alla titolarità del credito controverso ed alla inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione, solamente nella comparsa conclusionale depositata in sede di gravame, senza averne fatto dunque motivo di impugnazione, sebbene la ### avesse fatto ingresso in giudizio già in primo grado depositando in data ### comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., assumendo di essere cessionaria di ### s.p.a e senza che l'odierno appellante sollevasse alcuna obiezioni al riguardo nel primo atto difensivo (note di trattazione dell'udienza del 16.05.2023), né nella comparsa conclusionale; anzi nelle successive memorie di replica, nel contestare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta proprio dalla cessionaria (che assumeva di essere subentrata per effetto della cessione solo nei rapporti attivi, declinando ogni eventuale responsabilità di natura patrimoniale relativamente a fatti o atti antecedenti la cessione) era stato lo stesso opponente a ricordare “che l'art. 111 c.p.c, comunque, prevede che, in caso di successione a titolo particolare, si trasferisca la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam)con modifica della situazione soggettiva e non oggettiva”, insistendo per il rigetto dell'eccezione ed assumendo, quindi, una condotta processuale incompatibile con la negazione della titolarità del rapporto in capo alla cessionaria, risolvendosi a contestarla solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio. 
Alla luce dei richiamati principi, cui questa Corte intende dare seguito condividendone i presupposti, i contenuti e gli argomenti trattati a sostegno, rilevato che dagli atti risulta evidente che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata una difesa incompatibile con la successiva contestazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria e della inclusione del credito stesso nella cessione (sebbene l'appellante avesse a disposizione sin dall'intervento in giudizio ex art 111 c.p.c. della cessionaria tutti gli elementi per sollevare pag. 18/23 tale eccezione), si deve affermare che la relativa eccezione, proposta solo nella comparsa conclusionale in appello, va dichiarata inammissibile in ossequio al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, da cui deriva il conseguente esonero della cessionaria dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del suo diritto; alla stessa conclusione si perviene anche qualora si considerasse la contestazione implicitamente effettuata nelle memorie di replica e sulla quale del resto neppure si pronunciava il primo giudice, senza che sul punto sia stato proposto dall'appellante motivo di gravame.  4.4 Proseguendo nell'esame del merito del gravame appare opportuno vagliare innanzitutto la natura della garanzia oggetto di causa che l'appellante ritiene configurarsi come contratto autonomo di garanzia: questione dirimente considerando le diversa disciplina che regola la fideiussione rispetto al contratto autonomo di garanzia e le implicazioni ai fini della decisione. 
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che “le ### di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del 2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta pag. 19/23 all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. 
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016). 
La Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 14945/2025) nel riepilogare il proprio orientamento sulla questione ha osservato che “ ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cass., n. ###/2024”): e ciò in quanto la clausola a prima richiesta o altra equivalente è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad pag. 20/23 escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”. 
Prosegue la Corte precisando che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo però quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass, n. 4717/19)”.  ### dunque l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è necessario ai fini della qualifica della garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia far ricorso all'interpretazione negoziale complessiva, all'intenzione effettiva delle parti , “dovendosi accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. ###/2024) Nel caso di specie dall'esame delle clausole contrattuali emerge che il garante si è impegnato “a pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, senza necessità di costituzione in mora, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovuto alla ### stessa per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”( art 6-ter lett. c); inoltre è stato stabilito che “la fideiussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni della parte finanziata in deroga all'art. 1939 c.c.. In particolare nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 6-ter lett . f), derivando la natura di contratto autonomo di garanzia non solo dalla presenza della clausola del pagamento a prima richiesta, ma anche della clausola che prevede in caso in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della fideiussione a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, da intendersi, secondo l'intenzione della parti, quale espressione della scissione tra obbligazione principale e pag. 21/23 quella accessoria di garanzia. Né può avere valenza contraria quanto disposto alla lettera h dell'art. 6 ter ove è stabilito che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca eserciti la propria facoltà di risolvere il mutuo” da intendersi, al contrario, come norma rafforzativa della volontà delle parti di tenere distinti i due rapporti recidendo ogni collegamento. 
Neppure acquista carattere dirimente l'inserimento del vincolo di solidarietà (di cui all'art. 6 ter lett. c) fra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, vanificato dalla rinuncia operata dal garante alla preventiva escussione della parte finanziata (prevista nel medesimo art. 6 ter lett. c), svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale, anche avuto riguardo al tenore della altre clausole negoziali sopra richiamate che, complessivamente intese, depongono per un'interpretazione della volontà delle parti quale espressione della scissione tra l'obbligazione principale della parte finanziata e quella accessoria di garanzia dell'appellante.  4.5 Dalla qualifica della garanzia oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia discende, quanto alla prescrizione eccepita dall'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. ###/2019) che “al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” e quindi in caso sia configurabile un contratto autonomo di garanzia l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale non ha effetto nei confronti del garante e ciò in quanto (Cass. n. 8874/2021) “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante pag. 22/23 autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”. 
Applicando tali principi al caso di specie la Corte osserva che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del garante, odierno appellante, risale alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pagamento inviata dalla banca alla debitrice principale e al garante in data ###, cui è seguito l'atto di intervento della banca in data ### nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010 dinanzi al Tribunale di ### promossa nei confronti della debitrice principale e conclusa nel 2016. ### s.p.a ha notificato l'atto di precetto opposto e oggetto del presente giudizio in data ### alla ### a.r.l e al D'### senonché, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, gli atti successivi al 18.10.2010, e nello specifico l'intervento nella procedura esecutiva con cui il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale, non hanno prodotto effetti nei confronti del garante autonomo, con la conseguenza che nei confronti di quest'ultimo il credito dell'appellata deve ritenersi prescritto essendo decorsi oltre dieci anni dall'invio della diffida stragiudiziale e non essendo intervenuto alcun atto successivo avente effetto interruttivo nei confronti del garante.  4.6 ### dell'eccezione di prescrizione rende superfluo ai fini della decisione , in virtù del principio della ragione più liquida, l'esame delle altre ragioni di gravame.  4.7 Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'appellata, per il primo grado in solido con ### con esclusione della fase istruttoria relativa al presente grado di giudizio in quanto non espletata.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### avverso la sentenza n. 482/2023 resa dal Tribunale di ### pubblicata in data ###, la Corte d'Appello così provvede: pag. 23/23 1) dichiara la contumacia di ### s.p.a.; 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da D'### accerta e dichiara l'estinzione del credito residuo vantato in precetto per intervenuta prescrizione; 1) condanna ### - ### S.P.A. e per essa la mandataria ### S.p.A., e ### s.p.a., in solido, al pagamento in favore di D'### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 11.229,00 per compensi, e la sola ### al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.120,00, per entrambi i gradi oltre al 15% di rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge, dichiarando irripetibili nel secondo grado le spese nei confronti di ### s.p.a., contumace. 
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 ### rel. est.

causa n. 229/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29805/2025 del 12-11-2025

... specifica contemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema -###2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l'### della ### e del ### aveva osservato: che lo schema contrattuale ###2003 non fosse coerente con la ratio delle m odifiche ap portate all a disciplina del contratto di fideiussione dalla Leg ge n. 154/1992, ispir ate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ###2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercit are la propria autonomia contra ttuale, av esse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ### 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024 r.g. proposto da: ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui domicilio digitale (###) ele ttivamente domicilia.  - ricorrente - contro ### S.R.L. (quale cessionaria di ### S.p.a. ), qui rappresentata da ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###1, presso lo studio dell'A vvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.  - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron. 1167/2024, della CORTE DI APPELLO D I ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025 dal ### dott. #### 1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di ### s.p.a., per la somma di € 75.093,86, in forz a delle fideiussioni specifiche dell'1 luglio e del 7 ag osto 2017, rilasciat e dall'opponente a garanzia dell'adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da ### s.r.l., che era stata dichiara ta fallita il 25 novembre 2019.  2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla ### fu respinto dall'adita Corte di appello di ### con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con ### s.p.a. e ### s.r.l., quest'ultima rappresentata da ### s.p.a. 
In estrema sintesi, quella corte ritenne che: i) l'appellante, nel censurare l'affermazione del tribunale secondo cui l'opponente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni, sicché era infondata l'eccezione di nullità estesa all'intero negozio di garanzia, non si era confrontata «con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass. SSUU n. 4 1994/2 1»; ii) « Con il sec ondo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l'eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche. ### ale di ### pur dand o atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”. Anche in questa sede non è necessar io l'ap profondimento della questione, stante l'inammissibilità rilevata del primo motivo d'appello».  3. Per la cassazione di questa sentenza ### ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, ### 3 s.r.l. (quale cessionaria di ### s.p.a.), tramite la rappresentante ### s.p.a. 
Il 21/24 febbraio 2025, il consigliere deleg ato ha deposita to una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Con istanza del 31 marzo 2025, la ### ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 199 0, nonché dell'art. 41 Cost., dell'a rt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non aver preso «in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ### II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti del procedimento intrapreso dalla ### d'### non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti. Dalla lettura integr ale dell'istruttoria, del par ere espresso dall'### e dal provvedim ento d ella ### d'### a emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano rip rodotte le clausole nulle e che q ueste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo 4 l'emanazione del provvedimento di cui si è detto. Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra ### in data ### e in data ###, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di ### è stato accer tato che alcune banche, tra le quali la “### sabbina”, la “### del Lavoro”, la “### di ### della ### di Chieti”, ed a questo punto possiamo a ggiungere anche il ### s. p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specifica contemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema -###2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l'### della ### e del ### aveva osservato: che lo schema contrattuale ###2003 non fosse coerente con la ratio delle m odifiche ap portate all a disciplina del contratto di fideiussione dalla Leg ge n. 154/1992, ispir ate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ###2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercit are la propria autonomia contra ttuale, av esse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ### 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ###2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banch e interpellate; che l'ampia d iffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo' del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra ###, dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un'intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un 5 modello di contratt o di fid eiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive».  2. Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod.  proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I f ormulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.  1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un'asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360-bis.1 cod.  proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “La natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla ### d'### di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie in definita e futura di rappo rti, tale da ad dossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; ta le giudizio sfavorevole e la conseguente inv alidità non si estendono perciò anche alle fideiu ssioni ordinarie, ogg etto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialm ente conforme , anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l'altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).  1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denu nciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l'affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso 6 in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esatt amente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrett anto dicasi quanto all'intero secondo motivo, d eve considerarsi inammissibile.  1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l'attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs.  149 del 2022 ed applicabile, giusta l'art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall'1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di app ello impugna ta rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). 
In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all'oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.  proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc . civ., per cui il rela tivo indirizzo ermen eutico è agevolmente applicabile anche in relazione a q uest'ultimo, che il p resupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “### l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo gr ado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la par te ricorrente in cassazione, per 7 evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a b ase della decisione di primo gra do e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. ###, 26934 e 5947 del 2023; n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e q ui applicabile, ratione temporis, risul tando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. ###, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. ### e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in ### solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzi onalmente rilevante, in quant o attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescin dere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, - tutte fattispecie assolutamente inconfigurab ili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e ### del 2022; n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e ### del 202 2; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. ### del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l'unica insufficienza scrittoria che può 8 condurre allo stesso esito è quella insupera bile; iii) la f atti specie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non r icomprendent e questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn.  9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempr e che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. ### del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.  115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. 9 n. ### del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, a bbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) a bbia disa tteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prud ente appr ezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016).  1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell'art. 1957 cod. civ., bensì l'estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “### di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”. Ne conse gue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.  1957 cod. civ., in r elazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l'appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferi ta ad un contratto di loca zione ad uso div erso da quello di abitazione). Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell'avvenuta sua costituzione in primo grado, 10 l'opponente formulò a nche (e in quali pr ecisi termini) una ta le puntuale eccezione».  3. ### reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in q uanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. 
Rileva, inoltre, che la parte r icorrente nemmeno ha deposita to una propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. pr oc. civ. per contesta re le argomentazioni di detta proposta.  4. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di ### deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.  4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc.  Vale r ammentare, in proposito, che, in t ema di procediment o per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comm a 3, cod. proc. civ. (pu re novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conf ormità alla proposta, conti ene una valuta zione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutaz ione del proponente, poi confermata nella decisione definitiv a, lascia p resumere una respon sabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per conferma re l'inammissibilità del ricorso) ra gioni per d iscostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. ### del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di 11 € 4.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende.  4.2. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d ovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna la medesima ricorrente al pag amento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , ad opera della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

M
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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 210/2025 del 21-07-2025

... né negli allegati, e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie ### s.r.l. e ### s.r.l. rimangono in capo alla società scissa Ilva” (…). Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “#### s.r.l.” che viene automaticamente a sostituirsi all'### s.p.a. in liquidazione in ogni rapporto, perfezionato o perfezionando con ### pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 giudice di primo grado” (#### n. 95/2020; il ricorso per cassazione proposto da ### contro detta sentenza è stato dichiarato inammissibile da Cass. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta da: ##### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.L. promossa da: ### s.p.a., c.f. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata al ricorso in appello ### CONTRO ### c.f. ###, ### c.f. ### e ### c.f. ###, quali eredi di ### nonché in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### per procura allegata alla memoria di costituzione in appello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 ###: Risarcimento danni: altre ipotesi ### Per l'appellante: come da note di trattazione scritta Per gli appellati: come da note di trattazione scritta ### signori #### e ### hanno chiamato in giudizio la ### s.p.a. davanti al Tribunale di Genova esponendo di essere, rispettivamente, il coniuge separato ed i figli del sig. ### deceduto il ### a causa di un mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel luglio 2016, riconducibile causalmente all'attività lavorativa dallo stesso prestata dal giugno 1971 al dicembre 1998 come operaio refrattarista alle dipendenze di ### s.p.a, ### s.p.a. e ### s.r.l., imprese che avevano eseguito in appalto lavori di costruzione, demolizione e manutenzione muraria dei forni all'interno dello stabilimento siderurgico ### di ### facendo ampio e quotidiano utilizzo di amianto, in assenza di impianti di aspirazione o abbattimento delle polveri e senza che il de cuius avesse mai ricevuto mezzi di protezione individuale né informazioni sulla pericolosità dell'amianto; hanno chiesto, pertanto, la condanna di ### - quale società nella quale erano confluiti i rapporti giuridici riconducibili alle vecchie gestioni “pubbliche” degli stabilimenti ### incluso quello di ### - al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in vita dal defunto, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 trasmissibili agli eredi pro quota, nonché dei danni da essi stessi subiti jure proprio per perdita del rapporto coniugale e parentale. 
Costituendosi in giudizio, ### ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva e, comunque, la propria estraneità ai fatti di causa, rilevando altresì di essere stata chiamata in giudizio per rispondere dei danni provocati al lavoratore ai sensi degli artt. 2087 c.c. o 2043 c.c. e non ai sensi dell'art. 2560 c.c., come, invece, sarebbe stato coerente con la ricostruzione delle vicende societarie di ### in subordine, ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro in merito alla domanda di risarcimento del danno jure proprio e alle domande fondate sull'art. 2043 c.c.. 
Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità ex artt. 2087 e 2043 c.c. e, comunque, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig. ### e la malattia della quale sarebbe stato affetto, oltre che della responsabilità per i danni conseguenti; ha invocato, infine, la responsabilità concorrente del lavoratore quale conseguenza del suo comportamento omissivo in relazione all'uso dei presidi per la tutela della propria salute ed ha chiesto che dalle somme eventualmente riconosciute per il danno subito alla integrità psicofisica del de cuius fosse scomputato quanto già erogato dall'### a titolo di indennizzo. 
Il Tribunale, istruita la causa ed espletata una CTU medicolegale, con sentenza n. 804/2023, pubblicata il ###, ha Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 condannato ### a pagare ai ricorrenti euro 86.284,00, pro quota, quali eredi del sig. ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in vita dal congiunto, nonché euro 33.650,00 alla sig.ra ### ed euro 215.360,00 ciascuno ai sigg. ### e ### a titolo di danni jure proprio per la perdita del congiunto, oltre interessi, rivalutazione, spese del grado e spese di #### propone appello; gli appellati resistono, proponendo a loro volta appello incidentale. 
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 22.5.2025, all'esito della quale la Corte ha ammesso la produzione della perizia di stima allegata all'atto di conferimento del 29.7.1987; è stata nuovamente discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed infine decisa nella camera di consiglio del 13.6.2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice adito e di difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva di ### ha accolto il ricorso dando atto che l'### aveva riconosciuto al sig. ### quale manutentore refrattista, la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto per i periodi lavorativi svolti dal 1°.7.1971 al 31.12.1992; che tutti i testimoni escussi avevano confermato l'utilizzo generalizzato di materiale coibente contenente amianto nell'area a caldo dello stabilimento di ### che il CTU si Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 era espresso in termini positivi in ordine alla sussistenza del nesso causale, o concausale, tra l'esposizione lavorativa all'amianto e l'insorgenza del mesotelioma pleurico che ha condotto a morte il sig. ### (la diagnosi di mesotelioma maligno di tipo sarcomatoide è stata ritenuta certa dal ###; che non poteva dubitarsi della responsabilità della convenuta ex art.  2087 c.c., anche se come committente, non essendo stata provata l'adozione di precauzioni specifiche (stante l'assenza di un sistema di aspirazione di fumi e polveri e di adeguati mezzi di protezione personale) né la doverosa informazione al personale sui rischi derivanti dalla presenza dell'amianto, e che doveva escludersi la possibile rilevanza concausale del preteso mancato uso dei mezzi di protezione personale da parte del danneggiato. 
Il Tribunale ha quindi liquidato i danni jure hereditatis e jure proprio applicando i parametri delle ### del Tribunale di Milano del 2022 e le indicazioni della più recente giurisprudenza di legittimità.  * * * * * 
Con il primo motivo dell'appello principale ### ripropone l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del ### osservando che sia le domande jure hereditatis sia quelle jure proprio trovano il loro presupposto non nel contratto di lavoro del sig. ### ma nell'asserito (e non provato) contratto d'appalto stipulato dalle società datrici di lavoro del sig.  ### con le società che nel periodo di riferimento gestirono l'area a caldo di ### sicché tutte le domande dovevano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 essere decise dal Tribunale ordinario. 
Il motivo è infondato.  ### non ha dedotto lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dall'asserita violazione della norma processuale sul rito applicabile, che deve sussistere ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione (v. Cass. 12567/2021 e 8422/2018). 
In ogni caso, l'eccezione è infondata, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 40 c.p.c. e la corretta trattazione congiunta delle domande proposte jure proprio con le domande jure hereditatis, stante la coincidenza dei fatti storici dai quali scaturiscono entrambe le pretese risarcitorie (v.  18503/2016 e Cass. 10578/2018; v. altresì, per un'ipotesi di riunione innanzi alla ### lavoro della S.C. dei ricorsi proposti avverso le decisioni di merito sulle separate domande, formulate rispettivamente per il risarcimento del danno jure proprio e di quello jure hereditatis, la recente Cass. 4084/2025, nella quale si è anche evidenziato che l'esigenza di riunione e trattazione congiunta consegue alla necessità di “rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e della sua ragionevole durata”).  * * * * * 
Con il secondo motivo dell'appello principale ### censura la decisione del primo Giudice sulla legittimazione passiva, per mancata considerazione degli effetti giuridici degli atti di conferimento intervenuti negli anni 1981, 1985 e 1987, nonché Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 dell'operazione di scissione di ### “pubblica” del 1993, atti che, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto portare il Tribunale ad escludere che ### dovesse rispondere delle sopravvenienze passive relative allo stabilimento siderurgico di ### che era stato trasferito (a seguito del primo conferimento del 1981) dalla prima ### alla ### e successivamente, nell'aprile 1985, a seguito di un conferimento dei reparti dell'area a caldo, dalla ### ad altra società privata, ### s.p.a., poi denominata ### di ### s.p.a. che, in data ###, era stata fusa per incorporazione in ### s.p.a. ### del ### Conseguentemente, solo le società incorporanti di queste ultime società avrebbero potuto essere chiamate a rispondere, direttamente o in solido, dei danni asseritamente subiti dal de cuius e dai loro congiunti. 
Il motivo è infondato. 
La ricostruzione di ### più volte sottoposta al vaglio di questa Corte di Appello, non è stata condivisa in numerose sentenze (v. App. ### nn. 95/2020 e 53/2022) che hanno respinto l'eccezione di carenza di titolarità passiva sollevata dalla società; titolarità passiva che la stessa Corte di Cassazione non ha escluso, dichiarando inammissibili i relativi motivi di ricorso proposti da ### (v. Cass. 27574 e 27716/2024). 
Particolare rilevanza assume al riguardo l'ordinanza della Suprema Corte n. 27574/2024, che ha ritenuto non sindacabile in sede ###quanto congrua e non esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa in materia di fusione e scissione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 societaria e di titolarità dei debiti, l'interpretazione adottata da questa Corte nella citata sentenza n. 53/2022 dei trasferimenti - tutti avvenuti a titolo universale - tra le varie società pubbliche che si sono susseguite nella titolarità degli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di ### ove operava il sig. ### In sintesi, le vicende societarie possono essere così ricostruite: - il #### s.p.a. ha trasferito l'intero suo complesso aziendale a ### s.p.a. (v. visura camerale di ### s.p.a., doc. 28 appellati); - con effetto dal 1°.8.1987 ### s.p.a. ha conferito il complesso aziendale comprendente, fra gli altri, lo stabilimento di ### a ### s.p.a. di ### (c.f. ###), la quale contestualmente ha assunto la denominazione sociale di ### s.p.a. (v. atto di trasferimento del 29.7.1987, doc. 25 appellati); - da tale atto (v. ### emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda”, e tra questi espressamente lo stabilimento di ### “nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso od eccettuato” con la sola esclusione di due cespiti che in questa sede non rilevano (la partecipazione azionaria di ### s.p.a. e i debiti verso amministratori e sindaci); - il fatto che, in tale occasione, le parti abbiano inteso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (comprese le sopravvenienze) dalla conferente ### s.p.a.  alla conferitaria ### s.p.a. di ### (c.f. ###) si ricava dalla stessa perizia di stima allegata all'atto di trasferimento del 29.7.1987, acquisita dalla Corte su richiesta della stessa ### nella quale (v. punto 4.2.13, a pag. 1527) si dà atto della predisposizione di un ### nel bilancio di ### per complessivi 27.770 milioni di lire, stanziati per far fronte a future eventualità dannose di varia natura, tra cui, in primis, quelle derivanti dal contenzioso del lavoro: ciò significa che tramite questo ### pacificamente trasferito alla conferitaria insieme con tutti gli altri fondi specificamente indicati nella relazione, le parti hanno inteso attribuire alla “seconda” ### la totale responsabilità per le sopravvenienze passive a carico del conferente (c.d. debiti futuri) derivanti dai contenziosi di lavoro; - il #### s.p.a. si è fusa mediante incorporazione in ### s.p.a. di Roma (v. visura camerale ### s.p.a. c.f. ###, doc. 29 appellati); - il #### s.p.a., nel frattempo in liquidazione, si è fusa mediante incorporazione in ### s.p.a. (v. visura camerale ### s.p.a. in liquidazione c.f. ###, doc. 30 appellati) e quest'ultima, il ###, si è fusa mediante incorporazione in ### s.p.a. (v. visura camerale ### s.p.a. in liquidazione, c.f. ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 doc. 31 appellati). 
Nei rapporti giuridici, attivi e passivi riguardanti lo stabilimento di ### originariamente di ### s.p.a., dunque, sono subentrate dapprima la ### s.p.a., poi la conferitaria ### s.p.a. contestualmente ridenominata ### s.p.a., e quindi le società che ad essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazione: il #### s.p.a. di Roma ###, il #### ed il ### l'attuale appellante ### s.p.a.. 
Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato ### s.p.a. di Roma ###, incorporante nel 1990 la c.d. ### l'appellante afferma che le obbligazioni per cui è causa non sarebbero rimaste in capo alla predetta ### pubblica ma sarebbero state cedute con tale atto alle beneficiarie ### s.r.l. e ### s.r.l., sì da escludere il passaggio della relativa titolarità passiva in capo a ### s.p.a. con la successiva fusione per incorporazione di ### s.p.a. di Roma pubblica nel 1997. 
La tesi non è condivisibile, come già chiarito da questa Corte: “l'operazione societaria suddetta integra gli estremi della scissione parziale, essendo infatti pacifico che ### pubblica dopo l'operazione di scissione del 1993 sia rimasta in vita (benché sia stata poi posta in liquidazione) ed abbia subito ulteriori trasformazioni a seguito di successive incorporazioni (dapprima in ### e poi in ###. (…) in base alla disciplina codicistica di cui all'art. 2504-octies c.c. vigente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 ratione temporis, nel caso di scissione parziale sussiste la responsabilità di tutte le società (scissa e beneficiaria) in relazione agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto. Peraltro, nel caso in esame dal progetto emerge che l'elemento del passivo che qui interessa (la responsabilità in relazione alle azioni risarcitorie connesse all'attività lavorativa svolta dai dipendenti di ### non è passato alle società beneficiarie ma è rimasto in capo ad ### pubblica. Ed invero, il piano di scissione non prevede tale voce né nei punti che specificano l'oggetto della scissione né negli allegati, e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie ### s.r.l. e ### s.r.l. rimangono in capo alla società scissa Ilva” (…). Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “#### s.r.l.” che viene automaticamente a sostituirsi all'### s.p.a. in liquidazione in ogni rapporto, perfezionato o perfezionando con ### pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 giudice di primo grado” (#### n. 95/2020; il ricorso per cassazione proposto da ### contro detta sentenza è stato dichiarato inammissibile da Cass. 27716/2024).  * * * * * 
Con il terzo motivo dell'appello principale ### denuncia l'errore commesso dal primo Giudice nel considerare che la committente sarebbe sempre tenuta all'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. anche nei confronti dei lavoratori in distacco, dipendenti delle imprese appaltatrici, in mancanza di alcuna prova che l'appellante, quale committente, si fosse resa garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, ovvero si fosse riservata i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. 
Il motivo è infondato. 
In una fattispecie del tutto analoga alla presente, la S.C. ha precisato che “in tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art.  2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice” ( 29157/2024: nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ### oggi ### non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di ### v. anche Cass. 5419/2019). 
Essendosi accertato che lo stabilimento siderurgico di ### originariamente di ### s.p.a., è sempre rimasto nella disponibilità delle società a partecipazione pubblica che ad essa sono via via succedute (delle cui obbligazioni deve rispondere, da ultimo, ### come sopra accertato), non erano gli appellati a dover dimostrare che le società danti causa di ### si fossero rese garanti della vigilanza sulle misure di sicurezza da adottare in concreto, o che si fossero ingerite nell'organizzazione delle opere appaltate, ma era l'appellante ad avere l'onere di provare che - negli anni dal 1971 al 1991, durante i quali il sig. ### è stato esposto all'amianto - nello stabilimento di ### fossero state adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, ancorché dipendenti delle imprese appaltatrici, onere che ### non ha assolto e neppure assunto.  * * * * * 
Con il quarto motivo di appello principale ### deduce che non sarebbero stati provati i fatti costitutivi della domanda e, in particolare, che non vi sarebbe la prova di quale attività lavorativa fu espletata dal sig. ### con quali specifiche mansioni e per quanto tempo, nonché se tale attività individuale abbia comportato un'esposizione qualificata all'amianto, superiore ai limiti all'epoca consentiti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025
Il motivo è infondato. 
È documentalmente provato che il sig. ### ha lavorato nello stabilimento siderurgico ### di ### dal giugno 1971 al dicembre 1998 come operaio manutentore refrattarista, alle dipendenze di varie imprese (### s.p.a, ### s.p.a. e ### s.r.l.: v. libretto di lavoro, doc.  7 appellati), che eseguivano lavori di costruzione, demolizione e manutenzione muraria dei forni, su committenza ### Le attività svolte hanno comportato l'esposizione del sig.  ### all'amianto: i testimoni escussi (v. testi Vieri e ### hanno confermato l'utilizzo generalizzato nell'area a caldo dello stabilimento di ### di materiale coibente contenente amianto, che era presente nelle coibentazioni dei forni e di tutti gli impianti ed apparati esposti a fonti di calore, negli indumenti protettivi del personale ed in pannelli, fogli, coperte in funzione antifiamma ed isolante, e l'### ha riconosciuto l'esposizione qualificata del sig. ### all'amianto per i periodi lavorativi svolti dal 1°.7.1971 al 31.12.1992 (doc. 11 appellati), senza interruzione.  * * * * * 
Con il quinto motivo di appello principale ### nega la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa prestata dal sig. ### e la patologia che ne ha causato il decesso, rilevando come il CTU abbia dato per presupposto che il sig.  ### avesse lavorato per 27 anni, senza soluzione di continuità, presso lo stabilimento di ### come Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 refrattarista e manutentore forni, mentre dall'istruttoria esperita risulterebbe la presenza del sig. ### presso tale stabilimento per soli 4 anni (dal 1974 al 1978). 
Il motivo è infondato. 
Si è già detto che il libretto di lavoro (doc. 7 appellati) dimostra che il sig. ### ha lavorato per 27 anni (giugno 1971 - dicembre 1998) alle dipendenze di varie imprese che eseguivano lavori su committenza ### nello stabilimento di ### e che l'### ha riconosciuto (doc. 11 appellati) che, in tali lavorazioni, il sig. ### è stato esposto all'amianto per oltre 20 anni (luglio 1971- dicembre 1992).  ### di primo grado si è espresso, senza incertezze, in termini positivi sulla sussistenza del nesso causale o concausale tra l'esposizione all'amianto del sig. ### e l'insorgenza del mesotelioma pleurico che ne ha causato il decesso: “Si può dunque affermare che il sig. ### è stato certamente esposto ad amianto, nel corso dell'attività lavorativa svolta presso ### in misura verosimilmente modesta ma non insignificante, in ogni caso di entità superiore a quella che caratterizza la popolazione generale non professionalmente esposta, in sostanziale assenza o comunque in mancanza di uso abituale di dispositivi di protezione individuale efficaci … La malattia si è manifestata nel 07/2016, all'età di 65 anni. Si tratta di una condizione abbastanza comune, ricompresa nell'intervallo che si osserva abitualmente oggi … Per quanto riguarda la latenza convenzionale (tempo intercorso tra inizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 dell'esposizione e diagnosi della malattia), essa risulta, rispetto all'attività lavorativa in ### (iniziata nel 1971), di 45 anni. 
Anche per questo aspetto, si tratta di un dato abbastanza comune … In generale, dunque, l'intervallo di latenze riscontrabili è molto ampio, e una relazione causale deve essere esclusa solo quando detta latenza sia inferiore ai 10 anni. Circa la presenza di altri fattori di rischio per mesotelioma nel sig. ### non vi è notizia delle poche altre possibili cause di mesotelioma diverse dall'esposizione ad amianto (altre fibre minerali naturali, radiazioni ionizzanti, ampie lesioni cicatriziali pleuriche). Non vi sono, inoltre, informazioni su possibili esposizioni ad amianto familiari (conviventi esposti che portassero a casa le fibre con gli abiti di lavoro), residenziali (presenza di amianto nelle abitazioni o nei territori di residenza) o del tempo libero … Un'esposizione del tipo descritto presso ### probabilmente inadeguata ad indurre una delle malattie asbesto-correlate per le quali sia necessaria una dose cumulativa di esposizione non bassa (asbestosi, carcinoma polmonare), è certamente sufficiente quale causa, o concausa, di un mesotelioma maligno, per il quale notoriamente l'esposizione può essere modesta, o breve. Pertanto, fermo restando che ogni valutazione di questo tipo può avere solo carattere probabilistico, e che in circa un quinto dei casi di mesotelioma non è possibile identificare una esposizione ad amianto, nel caso in esame appare molto probabile che il mesotelioma dal quale il sig. ### è risultato affetto sia stato causato o concausato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 da inalazione di amianto avvenuta durante le lavorazioni alle quali egli è stato addetto presso il polo siderurgico genovese (ex ###”. 
Tali conclusioni risultano perfettamente logiche e conformi ai principi giuridici che regolano il nesso di causalità nel giudizio civile (in base al criterio del “più probabile che non”), e non sono minimamente scalfite dalle generiche censure dell'appellante, incentrate solo sull'affermazione - smentita documentalmente - della presenza del sig. ### nello stabilimento di ### per soli 4 anni.  * * * * * 
Con il sesto motivo di appello principale ### deduce che al tempo dell'insorgenza della malattia che ha colpito il sig.  ### l'azienda non aveva né la conoscenza del rischio né la possibilità di evitarlo, e che lo stesso CTU ha escluso che la malattia potesse essere evitata con l'adozione degli accorgimenti di cui all'art. 21 D.P.R. 303/1956 e dei presidi che la tecnica dell'epoca poneva a disposizione. 
Il motivo è infondato. 
Per costante giurisprudenza della S.C. “in materia di esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Cass. L. n. 24217 del 13/10/2017). Ciò posto va segnalato che (…) all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti (1971 - 1997, pressoché sovrapponibile all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del sig. ### 1971 - 1998, n.d.e.), era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (in tal senso Cass. Sez. L. n. 18503 del 21/09/2016)” (Cass. 26390/2024; nello stesso senso, tra le altre, v. Cass. 4084/2025 nonché 15561/2019, che così conclude: “a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”). 
Nella specie, quindi, può dirsi acquista non solo la prova della sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la malattia, ma anche della colpevole violazione da parte delle società che si Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 sono succedute, negli anni 1971 - 1991, nella gestione dello stabilimento ex-### di ### della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., per non avere preteso l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, pur se messi a disposizione del lavoratori e - soprattutto - per aver consentito (anzi imposto) che gli interventi di rimozione delle coibentazioni in amianto avvenissero a ciclo produttivo attivo, senza alcun isolamento degli impianti per contenere la fuoriuscita di fibre di amianto. 
Non è dunque vero che, seguendo questa impostazione, l'unico sistema per tutelare i lavoratori sarebbe stato quello di non utilizzare l'amianto, come suggestivamente affermato dalla difesa di ### in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto organizzare le lavorazioni di manutenzione degli impianti a ciclo produttivo fermo, utilizzando idonei sistemi di contenimento della fuoriuscita di fibre di amianto.  * * * * * 
Con il settimo motivo di appello principale ### censura la liquidazione dei danni jure hereditatis e jure proprio operata dalla sentenza impugnata: il Giudice si sarebbe discostato dalla ### ritenendo che i giorni di invalidità temporanea subiti dal sig. ### al 100% sarebbero stati 223 e non 46, ed avrebbe poi duplicato il risarcimento del danno catastrofale, peraltro neppure provato; quanto al danno jure proprio, il Giudice avrebbe basato la propria decisione solo sull'id quod plerumque accidit, anziché su circostanze rigorosamente provate dagli istanti e relative alla reale incidenza del fatto lesivo nella loro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 vita e sfera psicologica, tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva con il de cuius. 
Congiuntamente, va esaminato l'appello incidentale, con il quale gli appellati lamentano l'insufficiente liquidazione sia del danno jure hereditatis - proponendo, in applicazione dei principi elaborati da Cass. ###/2022, una personalizzazione massima del 300%, in considerazione della particolare penosità delle sofferenze che il sig. ### ha dovuto subire - sia del danno jure proprio in favore della sig.ra ### Il settimo motivo dell'appello principale è infondato, mentre l'appello incidentale è solo parzialmente fondato. 
Al fine della liquidazione dei danni azionati dagli appellati jure hereditatis, il CTU ha determinato i seguenti periodi di invalidità del sig. ### che possono essere posti a base della decisione anche in quanto non specificamente contestati nell'entità e nella durata dai ### - un periodo di invalidità temporanea all'80% per giorni 177 (dal 08/07/2016 al 31/12/2016); - un periodo di invalidità temporanea totale (ITT - 100%) pari a 46 giorni (relativa al periodo pre-terminale e all'ultimo ricovero); - ai fini civilistici non si ritiene appropriato indicare una invalidità permanente; - la malattia ha comportato un progressivo ma rapido ridimensionamento delle attività quotidiane del sig.  ### probabilmente dapprima nei confronti della vita Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 attiva e delle relazioni amicali, più tardi anche delle sue attività domestiche e verosimilmente negli ultimi 1-2 mesi anche in ordine alla sua autosufficienza. 
É ormai consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. 7923/2024; nello stesso senso, v. anche Cass. 23153/2019, Cass. 21837/2019 Cass. 26727/2018). 
In merito alla liquidazione di tali voci di danno, questa Corte fa applicazione delle ### redatte dall'### del Tribunale di Milano, nella loro versione più recente (2024), in continuità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, con riferimento ai valori previsti per il danno terminale (entro il limite massimo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 100 giorni) e per il danno da inabilità temporanea assoluta per il restante periodo, quest'ultimo nell'importo giornaliero maggiorato nella misura massima (euro 115,00 + 50% = 172,50) per l'intensità della sofferenza correlata alla natura progressivamente ingravescente e non reversibile della patologia tumorale sofferta dal sig. ### nonché ai suoi effetti gravemente invalidanti. 
Gli ultimi 100 giorni di vita vanno considerati tutti come giorni di inabilità temporanea assoluta (al 100%) - nonostante che, nel caso di specie, il CTU abbia determinato il periodo di invalidità temporanea totale (100%) in soli 46 giorni - perché, quando “tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”, il pregiudizio alla salute, “anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità” (v. Cass. 7923/2024). 
La componente di danno morale catastrofale deve comportare, nel caso di specie, la personalizzazione massima (+ 50%) per tutto il periodo di invalidità temporanea (totale e parziale), essendo provato che il sig. ### era consapevole, fin dall'inizio, di avere un mesotelioma ed ha, comprensibilmente, patito una grande sofferenza interiore nell'assistere al progressivo aggravamento della malattia e all'inesorabile distruzione della propria condizione esistenziale (“prima della malattia era molto attivo, gli piaceva camminare, faceva lunghe passeggiate”), e nel dover constatare l'inutilità delle cure somministrategli, interrotte per intollerabilità (v. teste ###; sotto questo profilo, è poi decisivo osservare che la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 malattia si è manifestata (con tosse persistente e dispnea) a luglio 2016, quando il sig. ### aveva solo 64 anni (essendo nato il ###) e ne ha causato il decesso il ###, quando aveva da poco compiuto 65 anni, un'età di molto inferiore all'aspettativa di vita media per gli uomini che, in ### è di circa 80 anni. 
Conseguentemente, il danno terminale, quale complessivo pregiudizio biologico e morale connesso alla percezione della morte imminente, può essere nella specie riconosciuto in relazione agli ultimi 100 giorni di inabilità totale al 100% che hanno preceduto il decesso, nei quali l'angoscia e la sofferenza hanno sicuramente raggiunto il picco più elevato, corrispondenti secondo le tabelle del Tribunale di Milano ad euro 35.247,00 per gli ultimi 3 giorni (non ulteriormente personalizzabili e già comprensivi del danno morale catastrofale) e per i restanti 97 giorni ad euro (62.544,00 + 50% di personalizzazione massima, anche a titolo di danno catastrofale =) 93.816,00. 
Per i restanti (177 + 46 - 100 =) 123 giorni di sopravvivenza occorre tenere conto delle risultanze della ### che ha riconosciuto una invalidità dell'80%, dell'importo giornaliero del danno da invalidità temporanea (115 euro) e della maggiorazione del 50% a titolo di danno catastrofale; si arriva così ad una liquidazione di (euro 115 + 50% x 80% x 123 giorni =) euro 16.974,00. 
Ne discende che la liquidazione complessiva del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale patiti in vita dal sig. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 ### e spettanti jure hereditatis agli appellati, ammonta ad euro (35.247,00 + 93.816,00 + 16.974,00 =) 146.037,00. 
In relazione al risarcimento dei danni subiti jure proprio da ciascuno degli appellati per la perdita del rapporto parentale rispettivamente con l'ex-coniuge separato e con il padre, si tratta di un pregiudizio di intensità variabile, in quanto correlato alla sfera interiore ed esistenziale del singolo congiunto e all'atteggiarsi delle diverse sensibilità e condizioni soggettive, come tale suscettibile di liquidazione solo equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. 
In merito alle modalità di liquidazione di tale tipologia di danno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente ridefinito i contorni del tema, affermando che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 tabella” (Cass. 26300/2021; in senso conforme, v.  10579/2021, Cass. 5948/2023). 
Per la liquidazione dei danni jure proprio, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano vigenti all'epoca della sentenza (quelle del 2022) considerando, quanto ai figli ### e ### che vi era prova della loro vicinanza al padre nell'intero decorso della malattia fino al decesso (v. teste ###, sebbene non più conviventi, e, quanto alla moglie, che nonostante la separazione, la stessa aveva assistito il marito durante tutta la malattia, a riprova della persistenza di un solido legame affettivo, ed è così pervenuto alla liquidazione di euro 215.360,00 in favore di ciascuno dei figli e di euro 33.650,00 in favore della signora ### si tratta di importi che la Corte ritiene adeguati, anche sotto il profilo equitativo, a risarcire i danni per la perdita del rapporto parentale sofferti dagli appellati.  * * * * * 
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'appello principale deve quindi essere respinto, mentre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, l'appellante principale ### s.p.a.  deve essere condannata a pagare agli appellati, pro quota, quali eredi del sig. ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in vita dal congiunto, la somma complessiva di euro 146.037,00 in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza fino al saldo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, mentre può confermarsi la liquidazione di quelle di primo grado fatta dal Tribunale, pur in presenza di un parziale accoglimento dell'appello incidentale, perché questo non comporta il mutamento dello scaglione di riferimento. 
Al rigetto dell'appello principale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico di ### di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.  P. Q. M.  Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello principale; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna ### s.p.a. a pagare agli appellati, pro quota, quali eredi del sig. ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in vita dal congiunto, la somma complessiva di euro 146.037,00 in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza fino al saldo; condanna ### a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 14.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e ### con distrazione a favore dei difensori; dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025 ### est.   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025

causa n. 70/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grillo Pasquarelli Federico Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 236/2026 del 08-01-2026

... agli eredi), un danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”. ### le conclusioni del Collegio e ritenuto che avrebbe potuto sopravvivere più a lungo si ritiene che in tal caso configurabile un danno da perdita anticipata della vita ( come peraltro affermato dalle stesse parti costituite in giudizio dopo il decesso del de cuius) e non da perdita di chance di sopravvivenza che potrà eventualmente ed in via astratta dare luogo ad un danno parentale qui non richiesto. Per ciò che concerne il rapporto con l'assicurazione, ### e ### S.p.A. chiamava in casa l'### s.p.a quale propria compagnia assicurativa in ragione della polizza n. 472.5107132. L'### eccepiva l'inoperatività della suindicata polizza evidenziando che la stessa all'ultimo comma della clausola contenente la “### del rischio”, non prevedeva l'operatività per “i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali dei quali l'assicurato sia chiamato a rispondere, per fatto imputato a medici o paramedici non dipendenti o parificati tali in base alle condizioni particolari che seguono”, ovvero quelli legati da rapporto di lavoro disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al N.R.G. 482/2020 TRA ##### in qualità di eredi di ### rappresentate e difese dall'avv. ### ed elett. te dom.to presso il suo studio in Napoli via ### n. 25 come da procura in atti; ### di ### , in persona del legale rapp. te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. to ### ed elett.te domiciliat ###Napoli alla ### n.20 come da procura in atti; ### e ### S.p.A in persona del legale rapp.te p. t. rapp. to e difeso dagli avv. ti ### e ### ed elettivamente domicilato presso il loro studio in Napoli alla via ### 14 come da procura in atti; CONVENUTI ### S.p.a in persona del legale rapp. te p.t. rapp. ta e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### di ### 267 come da procura in atti.   ###: responsabilità professionale per attività medicochirurgica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato ritualmente notificato ### ( deceduto in corso di causa) esponeva principalmente quanto segue: - che nel marzo 2016 veniva operato presso l'A.U.O. ### di Napoli di orchifunicolectomia destra per un mesotelioma desmoplastico testicolare a seguito del quale veniva attivato il follow up oncologico che prevedeva controlli specialistici clinici e strumentali; - che il ### si sottoponeva a TC total body presso il ### di Napoli che poneva in evidenza: "addome-pelvi: fegato a contorno regolari e densità omogenea, senza lesione a carattere focale. diffuse piccole cisti epatiche, la maggiore al ### di 12 mm, non dilatate le vie biliari intra ed extraepatiche, colecisti a pareti regolari e a contenuto omogeneo, regolare opacizzazione dell'asse splenoportale, pancreas di dimensioni normali e struttura omogenea.. milza omogenea ...formazione lipomatosa di 21 mm del surrene sinistro ... esiti di nefrectomia destra. rene sinistro in sede, dimensioni normali. Parenchima omogeneo ... calcolo di circa 2,6 mm al lii medio del rene ... vescica regolarmente distesa, a parete regolari ... modico aumento di dimensioni della prostata”; - che il 29 marzo 2017, il paziente si sottoponeva ad ulteriore TC presso il ### di ### che poneva in evidenza: "fegato nei limiti volumetrici a struttura finemente inomogenea con presenza di numerose piccole nodularità del tipocistico in entrambi i lobi, gli organi parenchimatosi ipocondriaci sono per il resto nei limiti morfovolumetrici e strutturali senza evidenza comunque di chiare focalità del tipo sostitutivo a carattere evolutivo primario o secondario. Pancreas a conservata morfo densitometria. Non ectasiche le vie biliari. Colecisti alitiasica. 
Normali esiti di nefrectomia destra con pregressa loggia anatomica occupata in misura prevalente da visceri cavi. Rene sinistro nella norma ... piccolo calcolo nel bacinetto. Surrene destro nella norma. Il surrene sinistro mostra stazionaria una formazione nodulare di poco superiore a 2 cm con caratteristiche di benignità ...  ### .. assenti particolarità rilevanti in ambito strettamente pelvico"; - che a seguito dell'insorgenza di sintomi dispeptici il 3 febbraio 2018, l'attore si sottoponeva ad una ### presso il P.O. di Pozzuoli, il cui esito risultava fortemente sospetto per la presenza di una neoplasia gastrica, successivamente confermata ed 31 marzo 2018, veniva cosi sottoposto ad intervento di "gascreccomia parziale con trasposizione di ansa digiunale" presso l'U.O. di ### dell'A.U.0. Senese . Il relativo esame istologico pose in evidenza un adenocarcinoma gastrico misto, tubulare, scarsamente differenziato e diffuso, istotipo misto secondo ### ulcerato, infiltrante localmente la siero - che nel corso di tale ricovero le immagini degli esami precedenti mostravano una lesività gastrica meritevole di approfondimento diagnostico, non rilevata per tale ragione l'istante sviluppava una grave sindrome ansioso-depressiva reattiva in attuale terapia farmacologica; - che qualora i radiologi avessero immediatamente rilevato tale lesività, sarebbe stato possibile pervenire ad una precoce diagnosi di neoplasia gastrica e quindi l'istante avrebbe potuto accedere già nel settembre 2016 ad una tempestiva terapia chirurgica e chemioterapica idonea ad evitare la progressione neoplastica; - che tale ritardo diagnostico ha comportato una significativa perdita di chance di sopravvivenza, dal momento che al marzo 2018 la neoplasia gastrica era inquadrabile in uno stadio estremamente avanzato, ovvero ###, mentre all'epoca della TC effettuata presso il ### fosse nello stadio I, mentre all'epoca della TC eseguita presso il ### di ### nel marzo 2017 nello stadio Il. 
Sulla base di tali premesse chiedeva di dichiarare la responsabilità della ### di ### e del ### e ### s.p.a. così come addebitabile ad esse convenute e per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni subiti. In corso di causa con comparsa del 22.02.24 a seguito del decesso dell'attore si costituivano le sue eredi. 
Si costituiva il ### e ### il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.a. Chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda spinta dal sig. ### ed in ogni caso rigettarla nel merito, inoltre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di dichiarare l'operatività della polizza stipulata con la ### con condanna di quest'ultima a manlevarla da ogni esborso.   Si costituiva la ### di ### s.r.l la quale chiedeva di rigettare tutte le domande spiegate dall'attore nei suoi confronti in quanto destituite di qualsivoglia fondamento. 
Si costituiva la ### s.p.a la quale chiedeva di rigettare siccome infondata nel merito, e comunque ai sensi dell'art. 1914 c.c., la domanda di garanzia proposta dal ### e di rigettare comunque la domanda principale formulata nei confronti dell'assicurato. In via del tutto subordinata, previa determinazione e detrazione della quota di responsabilità ascrivibile agli operatori sanitari che avevano in cura il sig. ### nel periodo intercorso tra l'intervento e la TC eseguita presso il ###chiedeva di contenere l' accoglimento della domanda di garanzia tenendo conto del pregiudizio derivante dal mancato esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del medico responsabile, e previa applicazione della franchigia contrattuale. In tale ipotesi subordinata, chiedeva di accertare altresì le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili alle due strutture convenute e condannare la ### al rimborso di quanto eventualmente anticipato da ### in eccedenza, comunque con vittoria di spese. Disposta ed espletata la ### la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/10/2025. 
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attorea depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti delle strutture convenute, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. ###. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. 
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si osserva che parte attorea lamentava un difetto di condotta tecnico -professionale sanitario a carico della ### di ### e del ### relativi all'omesso riscontro (in occasione, rispettivamente, degli esami TC del 13/9/16 e del 29/3/17) di reperti strumentali sospetti per patologia gastrica meritevoli di segnalazione e successivo approfondimento clinico. 
Nel caso di specie deve essere posto l'accento sull'espletata ctu redatta dai ctu dott. ri ### e dott. ### i quali dopo aver esaustivamente ripercorso l'excursus clinico del paziente, rilevavano che “In conseguenza dell'omessa (ma doverosa) segnalazione di tali reperti strumentali è derivato un ritardo nella diagnosi di neoplasia gastrica valutabile, nel caso della ### di ### in circa sedici mesi e, nel caso del ### in circa dieci mesi… Nel caso della esigibile precoce diagnosi il #### avrebbe potuto usufruire di cure chirurgiche e oncologiche in grado di garantire, con qualificata probabilità, la sua sopravvivenza a lungo termine (considerato che nelle neoplasie gastriche resecabili e localizzate la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi si colloca intorno al settantacinque per cento). “La relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti, del superamento delle osservazioni avanzate da CT della parte attrice e delle parti convenute, il dott. ### per la ### di ### ed il dott. ### per il ### i quali contestavano l'elaborato peritale in particolare per la non idonea tipologia di indagine strumentale praticata e le sue modalità di esecuzione per circostanziare dettagliatamente lo stomaco. I ccttuu precisavano che “ la TC non è l'esame di scelta ai fini dello studio gastrico. Al tempo stesso, però, è di chiara evidenza che gli studi del Settembre 2016 e del Marzo 2017 includevano l'analisi dello stomaco, poiché in entrambe le occasioni l'esame veniva preceduto dal riempimento gastrico (di liquido, nel primo caso, o di mezzo di contrasto iodato, nel secondo)” rilevando che “non che si sarebbe dovuti pervenire già in quel momento a una mirabolante diagnosi di carcinoma dello stomaco, bensì che l'anomalo reperto in questione sarebbe stato meritevole di segnalazione e di un successivo approfondimento diagnostico”. 
I consulenti infatti ribadivano che “ gli incidentalomi (lesioni o anomalie scoperte accidentalmente durante esami diagnostici effettuati per altre ragioni) richiedono sempre opportuna segnalazione , poiché possibili manifestazioni strumentali di patologie anche gravi “ infatti “ risultavano utili e necessari approfondimenti strumentali e/o endoscopici (eventualmente integrati da prelievi bioptici)….. il reperto gastrico evidenziato nel corso delle due indagini contestate rappresentava un'evenienza anomala e sospetta per patologia”. 
I ccttuu concludevano “è venuto a realizzarsi un periodo di invalidità temporanea differenziale di natura iatrogena relativo alla ripresa di malattia neoplastica dal 2019 valutabile in una invalidità temporanea totale (### di 60 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (### valutabile sul 75% (settantacinque per cento) diciotto mesi, quale sintesi di un più prolungato periodo di malattia. Gli identificati profili di responsabilità professionale sanitaria a carico della ### di ### e del ### risultano equamente ripartibili tra le due strutture.”. 
Alla luce di quanto delle risultanze della esperita consulenza il danno alla persona veniva dunque indicato in 60 giorni di ITT e 18 mesi di ITP al 75%. 
In ordine alla quantificazione del danno va fatta applicazione, in ragione della morte sopravvenuta, delle ### elaborate dal Tribunale di Milano nell'ultima aggiornata versione. 
Pertanto, applicando le tabelle ministeriali di cui sopra, il periodo di invalidità temporanea totale può essere adeguatamente risarcito, sempre alla luce dei criteri dettati dalla legge e aggiornati, con € 53.475,00 somma ottenuta moltiplicando € 115,00 per i 60 giorni riconosciuti dal c.t.u. per ITTe 18 mesi giorni per Itp al 75%. 
Poiché tale somma è già determinata all'attualità, non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Vanno invece riconosciuti gli interessi legali, dalla data del fatto ( marzo 2016) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 53.475,00 da devalutarsi alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 53.475,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo. 
Per quanto attiene al danno da perdita di chance di sopravvivenza va detto che, pur posta la diagnosi omessa, la liquidazione di tale voce di danno deve necessariamente considerare quelle che sono le statistiche riportate nella letteratura indicata in ctu laddove si precisa che nelle forme resecabili e localizzate, la sopravvivenza a cinque anni si colloca intorno al settantacinque per cento mentre nelle forme metastatiche la sopravvivenza a cinque anni si pone sul cinque-dieci percento circa. I ctu ritengono che al marzo 2017 ( momento dell'indagine del centro ### e dunque a maggior ragione nel controllo precedente eseguito a ### la neoplasia si trovasse in uno stadio di malattia ancora localizzato. Dunque il defectus individuato dai ctu e quindi il difetto di riempimento dello stomaco da parte del contrasto per la presenza di un ispessimento parietale anomalo per dimensioni (circa 18 mm) e caratteristiche contrastografiche avrebbe dovuto spingere i medici ad approfondire la condizione clinica anche in ragione della pregressa malattia tumorale testicolare. Va tuttavia osservato che il dato riportato della sopravvivenza a 5 del 75% si è comunque avverato, nonostante l'omissione, in quanto il ### è sopravvissuto per più di 5 anni rispetto al momento della prestazione professionale delle strutture convenute. 
Qualora si volesse rapportare il dato del quinquiennio al momento della scoperta della malattia (Marzo 2018), il dato non sarebbe rispettato in quanto il decesso è avvenuto quattro anni e quattro mesi dopo (Luglio 2022). “Ciò avveniva - con qualificata probabilità - proprio in ragione del ritardo delle cure registratosi tra il Settembre 2016 (momento dell'omessa diagnosi) e il Marzo 2018 (momento della diagnosi di neoplasia) e della conseguente incontrastata progressione di malattia”. 
Deve di certo riconoscersi lo stato di forte turbamento del ### che, consapevole dell'errore, ha di certo patito un danno morale avendo agito in giudizio per fare accertare tale omissione a malattia progredita e che appare pertanto innegabile che lo stesso fosse consapevole dell'approssimarsi della morte o quantomeno della difficoltà di giungere al medesimo risultato terapeutico qualora fosse stato diagnosticato il tumore nella sua fase iniziale. È ovvio che nel caso in esame vi è un parametro certo ( il decesso dell'attore) che non vi era al momento della notifica della citazione rispetto al quale oggi può essere fatta una liquidazione , anche sotto il profilo della sofferenza morale patita, temporalmente definita. Sotto tale profilo non si può utilizzare la tabella elaborata dal Tribunale di Milano del cd “danno terminale” ossia quella forma di danno che comprende al suo interno sia la componente biologica che quella morale di consapevolezza dell'approssimarsi della fine. Questo in quanto la tabella elaborata dal giudici meneghini non è suscettibile di applicazione analogica in assenza di un danno biologico. Per tale ragione, considerando l'esistenza di un danno morale inteso come consapevolezza dell'errore causa dell'approssimarsi della morte, la liquidazione deve prescindere da quella tabella ed essere qui liquidata sulla base della mera equità tenuto conto del lasso temporale trascorso, della domanda inizialmente formulata di perdita di chance di sopravvivenza e quindi non perfettamente sovrapponibile alla consapevolezza dell'imminenza del decesso anche in ragione del dato oggettivo della sua sopravvivenza all'epoca, si ritiene equi liquidarlo in € 30.000,00. 
Non provato un danno biologico consolidato dal momento che, anche in caso di scoperta del tumore in tempi più precoci, sarebbe andato comunque incontro ad una resezione gastrica e che le infiltrazioni localizzate hanno poi condotto alla morte. 
La ctu conclude affermando che “….in base ai dati statistico-epidemiologici ricavabili dalla letteratura medica inerente al tema, con qualificata probabilità, nel caso della esigibile precoce diagnosi il #### avrebbe potuto usufruire di cure oncologiche tali garantire una sua sopravvivenza a lungo termine” Rispetto al danno da perdita di chance richiesto in citazione va detto che come illustrato da una recente pronuncia della Sc n. 21415/24 “se la vittima vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno: a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico ### e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi; b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”.  ### le conclusioni del Collegio e ritenuto che avrebbe potuto sopravvivere più a lungo si ritiene che in tal caso configurabile un danno da perdita anticipata della vita ( come peraltro affermato dalle stesse parti costituite in giudizio dopo il decesso del de cuius) e non da perdita di chance di sopravvivenza che potrà eventualmente ed in via astratta dare luogo ad un danno parentale qui non richiesto. 
Per ciò che concerne il rapporto con l'assicurazione, ### e ### S.p.A. chiamava in casa l'### s.p.a quale propria compagnia assicurativa in ragione della polizza n. 472.5107132. 
L'### eccepiva l'inoperatività della suindicata polizza evidenziando che la stessa all'ultimo comma della clausola contenente la “### del rischio”, non prevedeva l'operatività per “i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali dei quali l'assicurato sia chiamato a rispondere, per fatto imputato a medici o paramedici non dipendenti o parificati tali in base alle condizioni particolari che seguono”, ovvero quelli legati da rapporto di lavoro disciplinato dal D. Lgs. 276/2003 ( art. 13, ### di ### precisando che la polizza poteva considerarsi operativa solo se la diagnosi pretesamente errata fosse stata eseguita da un lavoratore dipendente. 
La compagnia assicurativa lamentava inoltre che il convenuto ### non avesse precisato chi fosse il medico radiologo autore dell'indagine e del referto, né, tantomeno, di quale tipologia fosse il rapporto di collaborazione. 
Invero solo nella seconda memoria 183 comma 6 c.p.c il ### convenuto dichiarava che la radiografia veniva effettuata dal dott. ### , quale collaboratore esterno. 
Orbene da un'analisi delle condizioni di polizza sottoscritte emerge la non operatività della stessa ai fini della copertura assicurativa avendo lo stesso centro dichiarato che il ### fosse un collaboratore esterno limitandosi poi in via apodittica ad affermare che la qualifica dallo stesso rivestita rientrasse nelle condizioni di polizza senza tuttavia provare l'assunto smentito dalla stessa allegazione di collaboratore esterno puntualizzata nelle memorie istruttorie. Pertanto la domanda deve essere rigettata. 
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento nel rapporto principale ed in quello di manleva al minimo dello scaglione.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: A) condanne le parti convenute in solido al pagamento in favore della parte attrice della somma all'attualità € 83.475,00 da ripartire pro quota ereditaria oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ( marzo 2016 ) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 83.475,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo; B) condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali, in favore della parte attrice, che liquida in € 545,00 per spese oltre € 14.103,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; C) pone a carico delle parti convenute le spese di ctu come già liquidate; D) condanna il ### e ### S.p.A al pagamento delle spese processuali in favore di ### S.p.a che liquida in € 7.052,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge . 
Napoli, 08/01/2026 Il Giudice dott.ssa

causa n. 482/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Colicchio Claudia

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 689/2025 del 28-12-2025

... del Dr. ### per la morte o la perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra ### nonché in ogni caso per la compromissione della possibilità della stessa di autodeterminarsi ed operare scelte consapevoli in previsione della realtà della fine; ✓ ### e dichiara che la “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr. ### sono obbligati in solido per la loro condotta sopra spiegata a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti in conseguenza della morte della di lui madre; ✓ Liquidare tali danni non patrimoniali nell'ammontare di € 300.000,00 iure proprio a titolo di danno parentale per la perdita della madre ed € 150.000,00 iure hereditatis pro quota con gli altri erediti a titolo di danno catastrofale maturato dalla madre; ✓ Per l'effetto condannare in solido fra loro i resistenti al pagamento dei danni tutti subiti dal ricorrente, quantificabili in € 450.000,00; ✓ Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi nei valori medi ex DM n. 55/2014». Con comparsa di risposta, depositata il 20 settembre 2022, si è costituito il dott. ### sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l. Diagnostica per ### contestando (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### civile In composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 882 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da ### nato a ### del ### il 28 giugno 1986, codice fiscale ###, in proprio e nella qualità di erede di ### nata a ### in data 01 agosto 1955, codice fiscale ### e ivi deceduta in data 9 settembre 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti parte attrice nei confronti di ### nato a ### il 29 maggio 1956, codice fiscale ### e ### S.R.L. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### del ### viale ### n. 63, partita iva ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### per mandato in atti parte convenuta ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., introdotto a seguito di procedimento di ATP conciliativo ( 64/2021 R.G.), ex art. 696-bis c.p.c., ### ha agito ai fini del risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis per il decesso della madre ### che ha dedotto essere stato causato da un carcinoma mammario non tempestivamente diagnosticato dal dott. ### durante gli esami svolti presso il centro di radiologia della società ### s.r.l. ###. A tal fine, l'attore ha esposto che: - in data 23 marzo 2012, la madre si è sottoposta ad una ecografia mammaria presso il centro di radiologia resistente dove, all'esito del controllo, il dott. ### ha refertato: «cicatrice stellata al quadrante supero interno della mammella sinistra», precisando che «il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame, pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici»; - i successivi controlli espletati nel 2013 e nel 2015, secondo il parere del dott. ### non hanno evidenziato alcuna necessità di effettuare controlli strumentali più approfonditi, pertanto non ha consigliato un consulto chirurgico specialistico; - in data 12 novembre 2018, presso il medesimo centro di radiologia, ### si è sottoposta ad un esame rx-mammografia che ha evidenziato la presenza di una cicatrice stellata sul quadrante superiore sinistro con diffuso ispessimento cutaneo nei rimanenti quadranti della mammella sinistra, per cui è stata consigliata una consulenza chirurgica; - l'ulteriore controllo chirurgico del 20 novembre 2018, effettuato presso la ### “###” di ### ha evidenziato la presenza di un carcinoma mammario sinistro localmente avanzato; - ### è stata trattata con due cicli di chemioterapia e, in data 29 aprile 2019, è stata sottoposta da un intervento chirurgico di mastectomia radicale con asportazione del muscolo piccolo pettorale; - espletati ulteriori cicli di chemioterapia e radioterapia nella regione toracica, a seguito di diversi secondarismi neoplastici, ### è deceduta inda 9 settembre 2020, dopo lunghe ed atroci sofferenze.  ### parte ricorrente, il decesso della madre è stato causato dall'evoluzione di una massa tumorale non diagnosticata da parte resistente; al contrario, una tempestiva diagnosi non avrebbe determinato tali esiti, poiché «una exeresi parziale, con una semplice quadrantectomia, avrebbe risolto la patologia iniziale già evidenziabile nel 2012 e con elevata probabilità logico statistica, viste le piccole dimensioni del carcinoma nel 2012, in uno stadio inizialissimo e l'assenza clinica di metastasi linfonodali non si sarebbe realizzato il quadro terminale che ha condotto a morte la paziente» ( pag. 5 del ricorso). 
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo: «✓ ### e dichiarare la responsabilità solidale de “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Dr. ### per la morte o la perdita di chances di sopravvivenza della sig.ra ### nonché in ogni caso per la compromissione della possibilità della stessa di autodeterminarsi ed operare scelte consapevoli in previsione della realtà della fine; ✓ ### e dichiara che la “### S.R.L. ###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr. ### sono obbligati in solido per la loro condotta sopra spiegata a risarcire al sig. ### tutti i danni subiti in conseguenza della morte della di lui madre; ✓ Liquidare tali danni non patrimoniali nell'ammontare di € 300.000,00 iure proprio a titolo di danno parentale per la perdita della madre ed € 150.000,00 iure hereditatis pro quota con gli altri erediti a titolo di danno catastrofale maturato dalla madre; ✓ Per l'effetto condannare in solido fra loro i resistenti al pagamento dei danni tutti subiti dal ricorrente, quantificabili in € 450.000,00; ✓ Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi nei valori medi ex DM n. 55/2014». 
Con comparsa di risposta, depositata il 20 settembre 2022, si è costituito il dott. ### sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della ### s.r.l. Diagnostica per ### contestando in fatto ed in diritto le domande di controparte. In particolare, parte resistente ha dedotto che: - una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo consentito di identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; - la mammografia del 6 ottobre 2015 non prova la responsabilità dei resistenti, poiché a seguito della stessa è stato refertato: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. 
Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia di completale l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario con studio vascolare con ecocolor-doppler delle mammelle». In particolare, è stato indicato correttamente il nuovo quadro clinico della paziente («### bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame») e regolarmente consigliata la prosecuzione del percorso diagnostico («Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 Mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-### delle mammelle»); - nel controllo del mese di ottobre 2018 è stata confermata la presenza di una cicatrice stellata, invariata per morfologia e dimensioni, poiché non modificata dal 2006 al 2018, si è evidenziata la presenza di una linfoghiandola ascellare omolaterale di 2,5 centimetri, un diffuso ispessimento della cute del tessuto sottocutaneo e la comparsa di una ulteriore formazione espansiva a margini regolari, tuttavia vascolarizzata all'esame ecocolordoppler, segno di intensa vascolarizzazione e quindi di intensa attività metabolica; - la patologia della paziente non poteva essere diagnosticata prima del 2015 e il tumore non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in un'altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti eseguiti presso lo studio diagnostico resistente; - fino al controllo del mese di novembre 2018, ### non ha rispettato, per più di tre anni, le indicazioni terapeutiche fornite in occasione del controllo del mese di ottobre 2015, qualora l'avesse fatto «è largamente probabile che gli esiti del decorso della malattia sarebbero stati diversi», escludendo il nesso di causa con la condotta di parte resistente. 
Tanto premesso, parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente per la mancanza del nesso di causa e, in via subordinata, ha chiesto di ridurre l'entità del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa, con vittoria di spese processuali. 
A seguito del mutamento del rito, la causa è stata istruita a mezzo di prove orali e della consulenza tecnica a firma dei dottori ### D'#### e ### (quest'ultimo nella qualità di ausiliario) espletata nel procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) e prodotta in questo giudizio dal ricorrente. 
Con ordinanza del 30 giugno 2025, previa assegnazione alle parti di termini previsti dall'art. 190, comma 2, c.p.c. (nella versione ratione temporis vigente), la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: l'attore con comparsa conclusionale del 29 settembre 2025 ha richiamato le conclusioni dell'atto introduttivo, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e della comparsa conclusionale del 7 febbraio 2025. 
Parte convenuta, nella comparsa conclusionale del 9 settembre 2025 ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la sua riduzione del risarcimento, con vittoria delle spese processuali.  2. Preliminarmente, in rito, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 legge n. 24 del 2017, stante il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.  nel procedimento n. 64/2021 R.G. definito il 2 marzo 2022.  3. Ciò premesso, occorre evidenziare che, prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. “alea terapeutica”. Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva (che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica). 
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del c.d. contatto sociale (allegandone la violazione) e dell'evento dannoso - consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto di un inadempimento qualificato del medico o della struttura sanitaria - mentre a carico di questi ultimi è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ., n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ., n. 11488/2004). 
In altri termini, «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza» (in termini, da ultimo, la massima di Cass. civ., n. 18392/2017. ###. civ., n. 3704/2018; Cass. civ., 26700/2018; Cass. civ., n. 21511/2024). 
Rimane pertanto irrilevante, almeno dal punto di vista del riparto dell'onere della prova, la distinzione tra interventi routinari e non, dovendo intendersi l'art. 2236 c.c. alla stregua di criterio di mera valutazione della condotta diligente del debitore (cfr. Cass. civ. n. 10297/2004), la cui prova, in caso di esito comunque infausto, è a costui affidata (cfr. Cass. civ. n. 23918/2006 e Cass. civ., 11488/2004). E ciò anche a tutela delle prerogative del professionista stesso, essendo ormai preclusa la possibilità di desumere automaticamente l'inadempimento nel mancato raggiungimento del risultato utile e imponendosi piuttosto, caso per caso, una valutazione dell'operato del debitore professionale alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività (alla luce della natura dell'attività esercitata), esigibili da un professionista in possesso del medesimo grado di qualificazione e in presenza delle medesime circostanze, fermo restando che la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (cfr. Cass. civ., n. 4797/2007 e Cass. civ., n. 9085/2006). 
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al medico (o alla struttura), che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ., n. 23918/2006 e Cass. civ., n. 11488/2004). 
Nella cornice tratteggiata, è necessario ora chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: «In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso» (Cass. civ., n. 16123/2010). 
Come precisato da una precedente pronuncia della Corte di Cassazione «in questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito» (così Cass. civ., n. 21619/2007, in motivazione). 
Passando all'esame del caso specifico, innanzitutto occorre individuare quale sia l'inadempimento qualificato ascritto dall'attore ai convenuti. Dalle allegazioni di parte attrice si evince che gli inadempimenti lamentati consistono in errori diagnostici ed informativi in occasione dei controlli del 23 marzo 2012, del 4 aprile 2013 e del 6 ottobre 2015, in particolare, in un ritardo nella diagnosi del tumore e nel non avere suggerito alla paziente di proseguire l'iter diagnostico con una biopsia, errori che, avendo ritardato la diagnosi di tumore e determinato una diffusione ed una ingravescenza della malattia, hanno causato la morte della paziente. 
Parte convenuta ha contestato l'addebito di responsabilità per difetto del nesso causale, deducendo, al contrario, che: a) determinante è stata la non aderenza della paziente alle indicazioni terapeutiche ricevute presso lo studio ### b) una biopsia nel 2012 non avrebbe in alcun modo potuto condurre a identificare una patologia che, stante la natura del tumore, non poteva essere in corso in quel momento; c) il tumore «non ha avuto origine nell'area della cicatrice stellata identificata nei referti richiamati, ma in altra area della mammella, con ciò rendendo evidente come la degenerazione cellulare avvenuta successivamente al 2015 non possa essere associata con la cicatrice stellata localizzata negli accertamenti posti in essere presso la diagnostica di radiologia medica».  3.1. Dall'istruttoria è emerso che, in data 21 febbraio 2006, ### si è sottoposta ad una indagine mammografica bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott.  ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, evidenzia: strutture parenchimo-stromali scarsamente rappresentate. Componente adiposa prevalente. Aspetto fibroadiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Opacita' stellata in retroareolare di sinistra che mostra corte spicule pressocchè invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente. In considerazione della presenza di linfoghiandole ascellari più evidenti a sinistra, appare comunque necessario completare l'iter diagnostico con ecografia” precisando inoltre che «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione radiodiagnostica» (cfr. pag. 6 relazione di ###. 
In data 19 aprile 2006, ### si è sottoposta ad ecotomografia mammaria presso lo studio diagnostico convenuto, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica, eseguita con sonda da 12 MHZ, evidenzia: “bilateralmente le ghiandole mammarie presentano eco-struttura disomogenea per la presenza di multiple areole anecogene con aspetto a “pelle di leopardo” per congestione vascolare: il quadro appare da riferire a displasia mammaria. Normale l'aspetto della cute e del tessuto adiposo sottocutaneo. In particolare, a sinistra, in corrispondenza dell'opacità stellata rilevabile al quadrante supero-interno, si apprezza la presenza di un'area di parenchima conservato con aspetto a pelle di leopardo da riferire a residuo ghiandolare» (cfr. pag. 7 relazione di ###. 
Come evidenziato dai consulenti, risulta anche una ETG mammaria bilaterale del 23 marzo 2012, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita a completamento ed integrazione di un iter diagnostico di screening eseguiti in altra sede, nel corso della quale la paziente ha effettuato un'indagine mammografica e un'indagine ecotomografica B-
Mode; da un confronto della mammografia eseguita in tale circostanza il ### con un'altra eseguita in questa sede il ### si evidenzia: aspetto sostanzialmente invariato della cicatrice stellata rilevabile a sinistra al quadrante supero-interno, nel cui contesto al controllo odierno si evidenzia soltanto la comparsa di piccole calcificazioni rotondeggianti mammograficamente benigne. E' stata effettuata un'indagine ecotomografica mirata sulla regione sede della lesione, essa ha messo in evidenza invariato aspetto di una quota parenchimale conservata nel contesto del tessuto adiposo iperecogeno. Non si evidenziano peduncolo vascolari e si reperta invariata un'area di parenchima conservato del diametro massimo di circa cm 1, invariata rispetto all'indagine ecotomografica eseguita in altra sede; al controllo eco-color doppler mirato tuttavia non si evidenziano anomali vascolari. Il controllo odierno appare assolutamente sovrapponibile rispetto al precedente esame pertanto non si ritiene opportuno prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici» (cfr. pag. 7 relazione di ###. 
In data 04 aprile 2013, ### si è sottoposta ad ETG mammaria bilaterale, così refertata dal dott. ### «### ecotomografica è stata eseguita quale follow-up in paziente con gia' nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra: a tale livello rispetto al precedente esame, si evidenzia aspetto pressocche' invariato dell'area di disomogeneita' ecostrutturale, priva di flussi patologici all'indagine integrata eco-color-doppler. Si consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 8 relazione di ###. 
Dal 4 aprile 2013 e fino al mese di ottobre 2015 non risultano effettuate ulteriori indagini se non una mammografia bilaterale presso lo studio diagnostico convenuto così refertata: «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame eseguito in questa sede in data 14 Marzo2013, si evidenzia: strutture parenchimo-stromali normalmente rappresentate. Aspetto fibro-adiposo delle strutture parenchimo-stromali presenti. Invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare, aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia, per valutare nel contesto delle zone mammograficamente piu' dense appare e dei reperti descritti, di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale, eseguito con sonda da 12 mhz ed integrato da studio vascolare con eco-color-doppler delle mammelle». Nello stesso referto, è riportato: «N.B.: è necessario e indispensabile che la paziente riporti i radiogrammi assieme al referto nei successivi controlli, per una più accurata valutazione diagnostica. E' altresì necessario che la paziente esibisca anche eventuale documentazione riferita ad ecografia delle mammelle precedentemente eseguita» (cfr. pagine 8 e 9 relazione di ###. 
Dal 9 ottobre 2015 e fino al mese di novembre 2018 non risulta prodotta documentazione ecotomografica mammaria bilaterale integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle così come consigliato alla paziente in occasione della visita del 9 ottobre 2015. 
Soltanto tre anni dopo, in data 8 novembre 2018, ### si è sottoposta a mammografia bilaterale presso lo studio convenuto, così refertata dal dott. ### «### mammografica, eseguita con tecnica digitale, è stata confrontata con un precedente esame esegiuito in questa sede in data ###. Si conferma la presenza di una cicatrice stellata al QSC di sinistra, tuttavia si rileva la comparsa di un diffuso ispessimento della cute sui rimanenti quadranti della mammella sinistra, cui si associa all'indagine ETG integrata, la comparsa di una linfoghiandola marcatamente ipoecogena, a margini irregolari, vascolarizzata all'indagine integrata color-doppler e del diametro massimo di cm 2,5. All'indagine ETG invariata appare la formazione espansiva ipo-ecogena precedentemente descritta, responsabile della cicatrice stellata posta al qsc-qsi. Si rileva la comparsa di un'ulteriore formazione ipoecogena a margini regolari, vascolarizzata al controllo color-doppler integrato, del diametro massimo di cm 12,3. Si segnala infine diffuso linfedema della cute e del sottocutaneo ai quadranti superiori ed esterni di sinistra. La paziente non può effettuare indagini contrastografiche e pertanto non si può programmare un'indagine RM. Si consiglia consulenza chirurgica» (cfr. pag. 10 relazione di ###. 
In data 20 novembre 2018, ### si è sottoposta a visita presso la clinica “###” di ### e nel referto si legge: «K. Seno sn localmente avanzato. Si consiglia trattamento chemioterapico neoadiuvante previa biopsia e …illegibile mastectomia radiale. Necessita di risolvere urgentemente il problema ortopedico» (cfr. pag. 10 relazione di ###. 
Dagli atti risulta anche una visita presso il dott. ### che ha refertato: «neoplasia infiammatoria mammella sinistra, ###, ###, MX. …si consiglia angobiopsia mammella sinistra per verifica istologica e caratterizzazione biologica e consulto in oncologia medica per impostazione eventuale terapia preoperatoria, previa esecuzione di esami di stadiazione e valutazione cardiologica. se controindicazioni alla terapia medica proponibile intervento chirurgico di mastectomia totale + dissezione ascellare sinistra» (cfr. pag. 11 relazione di ###. 
Inoltre, nella relazione di dimissioni provvisorie dalla clinica “###” del 7 dicembre 2018, si legge: «### eteroplasia localmente avanzata della mammella sinistra in corso di definizione istologica. …### 07-12-2018: biopsia incisionale mammella sinistra. ….###: in corso. CONCLUSIONI: alla luce dell'esame istologico.  medicare la ferita a giorni alterni» (cfr. pag. 11 relazione di ###. 
Successivamente, i consulenti d'ufficio hanno riportato i passaggi più rilevanti della documentazione sanitaria, da cui emerge la diagnosi di un carcinoma mammario, secondarismi anche a livello cerebrale fino alla relazione di fine seduta presso la clinica “###” del 7 agosto 2020, da cui risulta: «carcinoma mammario sx operato con secondarismi epatici, linfonodali mediastinici e cerebrali. …Trattamento effettuato: durante la degenza sono stati eseguiti esami ematochimici» ( pag. 21 relazione di ###. 
In relazione alle indagini del 21 febbraio 2006 e del 19 aprile 2006, il dott. ### ha refertato una «opacità stellata in retro-areolare di sinistra che mostra corte spicule pressoché invariata rispetto al precedente esame esibito dalla paziente», che è stata considerata sostanzialmente corretta dai consulenti tecnici d'ufficio. Tuttavia, la lesione mammaria sinistra, descritta dal dott. ### come “opacità stellata” detta anche “cicatrice radiale” o “radial scar”, nella relazione di ### in aderenza con la qualificazione dell'ausiliario dott. ### è stata considerata come “###a BIRADS” corrispondente ad una “lesione con basso sospetto di malignità” che, in via prudenziale e già allora, avrebbe imposto l'esecuzione di un «ulteriore approfondimento diagnostico con citologia e/o agobiopsia sotto guida stereotassica o biopsia chirurgica» (cfr. pag. 25 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «### avrebbe contribuito a caratterizzare istologicamente la lesione della mammella sinistra e ad orientare meglio il follow-up, anche se la probabilità di riscontrare una patologia maligna era molto bassa (dal 2% al 10%), come si evince dalla stessa ### (2). In tal senso, all'epoca dell'evento vigeva già un consenso verso un approfondimento diagnostico bioptico in caso di lesioni mammarie dubbie, come nel caso in specie» (cfr. pagine 25 e 26 relazione di ###. 
Nel periodo compreso fra il 2006 e il 2012, secondo quanto emerge dalla relazione di ### la paziente «nell'intervallo tra la ### mammaria del 2006 e questa ultima del 2012, è stata seguita anche presso “altra sede” ove avrebbe “effettuato una indagine mammografia ed una indagine ecotomografica B-mode”; neanche di queste indagini abbiamo traccia negli atti» (cfr. pag. 27 relazione di ###.  ### i consulenti tecnici d'ufficio, il reperto mammario relativo alla visita di controllo del 2012 è sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2006, ed è ancora classificabile come Ea4 BIRADS e cioè «lesione con basso sospetto di malignità», che consente di confermare la bassa probabilità che si trattasse di una “lesione maligna” in quel periodo, pur rimanendo intatti i motivi per richiedere una «caratterizzazione micro-istologica eco-guidata». 
Quindi, secondo le risultanze della ### sia nel 2006 sia nel 2012, i risultati dell'esame avevano mostrato una lesione con basso sospetto di malignità, tuttavia, secondo le linee guida, l'esame istologico e la biopsia erano comunque prudenziali, contrariamente a quanto suggerito dal dott. ### che non riteneva opportuna la prosecuzione dell'iter con biopsia ed interventi chirurgici. 
Dopo il controllo del 2012, la paziente è ritornata presso lo studio ### un anno dopo, in data 04 aprile 2013, per una ecotomografia mammaria, così refertata: «già nota cicatrice stellata al quadrante supero-interno della mammella sinistra,…… evidenzia un aspetto pressoché invariato ….” ma “consiglia controllo mammografico ed ecotomografico con cadenza annuale» (cfr. pag. 28 relazione di ###. 
Contrariamente al referto, i consulenti tecnici precisano che: «l'indagine ecografica conferma nel contesto del quadrante supero-interno del seno sinistro, la presenza di area ipo-ecogena , a margini micro e macro lobulati ……di dimensioni superiori a millimetri 20 circa , in atto con aspetto di patologia spazio occupante, rispetto a quanto segnalato in precedenti esami effettuati nell'anno 2006 e 2012, (###c###. Occorre procedere al proseguo dell'iter diagnostico con visita senologica, mammografia bilaterale e biopsia della mammella sinistra» ribadendo che, anche a quella data, sarebbe stato necessario completare l'iter diagnostico con una biopsia alla mammella sinistra, «essendo anche aumentato il grado di sospetto diagnostico da “###a” ad “###c BIRADS” e cioè “da lesione a basso sospetto di malignità” a “lesione ad alto sospetto di malignità”, ove la probabilità di malignità è stimata tra >50% a <95%, come nella ### su riportata» (cfr. pag. 28 relazione di ###. ### i consulenti d'ufficio «la mancata indicazione ad eseguire la biopsia mammaria sinistra da parte del ###, ha ritardato la probabile diagnosi di carcinoma, essendosi limitato a consigliare un controllo mammo-eco-grafico a cadenza annuale. Non risulta tuttavia, dagli atti, che la Paziente, l'anno successivo, si sia sottoposta al controllo consigliato, ma piuttosto che lo abbia eseguito due anni e mezzo dopo, in data ###» (cfr. pag. 28 relazione ###. 
La paziente si è sottoposta a un nuovo controllo, non entro l'anno, come suggerito nel 2013 ma circa due anni e mezzo dopo, in data 9 ottobre 2025. In tale data è stata eseguita una mammografia dal radiologo prof. ### dello stesso studio ### così refertata: «invariata la cicatrice stellata al quadrante equatoriale interno. Linfoghiandole bilateralmente sul prolungamento ascellare aumentate di volume rispetto al precedente esame. Si consiglia per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti di completare l'iter diagnostico con esame ecotomografico mammario bilaterale….» (cfr. pag. 29 relazione ###.  ### i consulenti d'ufficio: «il confronto con precedente esame dell'anno 2006 dimostra una maggiore irregolarità dei margini dell'opacità nodulare localizzata in sede retro-areolare sinistra quadrante supero-interno , oltre ad un incremento della sua densità radiologica e proliferazione di tralci fibrosi diretti posteriormente verso la regione del m. ( leggi:.muscolo) pettorale. Ispessimento cutaneo diffuso della mammella di sinistra e linfo-adenomegalia ascellare sinistra, iperdensa , disomogenea, patologica, di dimensioni massime valutabili in mm ### 30 (######», quindi, il reperto del 2015 è altamente suggestivo per malignità (cfr. pag. 29 relazione ###. 
A seguito del controllo del mese di ottobre 2015, il dott. ### ha consigliato a ### di completare l'iter diagnostico tramite ecotomografia mammaria, ma la paziente non vi si è sottoposta, ritornando presso lo studio diagnostico soltanto tre anni dopo, in data 08 novembre 2018, quando la malattia era in fase conclamata e con metastasi linfonodali ascellari omolaterali e, infatti, circa un mese dopo (in data 07 dicembre 2018) presso la clinica “###” di ### si è proceduto alla «### incisionale della mammella sinistra. Data del prelievo: 07-12-2018 data di accettazione 07-12-2018 e relativo referto istologico: “### macroscopico e campionamenti: frammento di parenchima mammario, non orientabile, di 4cm di asse maggiore sede di neoplasia biancastra di 1,8 cm di diametro massimo....diagnosi istopatologica: carcinoma duttale infiltrante, scarsamente differenziato, con aree di sclerosi ed aspetti apocrini. assetto recettoriale ed indice di proliferazione: negativa la ricerca dei recettori intranucleari per estrogeno (clone sp1) e ### (clone ###). assenza di immunoreattività di membrana per Her2/neu (anticorpo monoclonale 4b5) nelle cellule neoplastiche. Indice di proliferazione neoplastica (Ki67) (clone 30-9): 75%» (cfr. pag. 12 relazione ###. 
Come evidenziato dai consulenti d'ufficio, la biopsia eseguita presso la clinica palermitana conferma un carcinoma mammario duttale infiltrante triplo negativo, caratterizzato da una storia naturale aggressiva e da esiti specifici della malattia peggiori rispetto ad altri sottotipi di cancro al seno, con un tempo mediano alla morte di 4,2 anni (cfr. pagine 30 e 31 relazione ###. 
In conclusione, secondo i consulenti d'ufficio, i reperti mammografici ed ecotomografici, riferiti alla mammella sinistra della paziente, avrebbero richiesto l'esecuzione di un approfondimento diagnostico tramite cito-aspirato o biopsia sia nel 2006, quando erano classificabili a “basso sospetto di malignità”, sia nel 2012, in costanza di un reperto ancora sostanzialmente invariato, e soprattutto nel 2013, quando la patologia mammaria era evoluta in “alto sospetto di malignità” e nel 2015, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”. 
Considerato che la «letteratura scientifica coeva con gli eventi del caso, suggeriva che le alterazioni mammo-ecografiche riscontrate alla mammella sinistra erano di difficile diagnosi differenziale tra benignità e malignità, per cui era ritenuto prudenziale ricorrere alla biopsia». Quindi, «imprudentemente, non ha indicato l'esecuzione di un approfondimento diagnostico bioptico sulla mammella sinistra e ciò, con elevata probabilità, ha ritardato la diagnosi di malattia tumorale» (pag.  36 relazione ###. 
I consulenti hanno tuttavia precisato che: «La evoluzione da sospetto elevato di cancro della mammella sinistra nel 2013 a cancro conclamato localmente avanzato e con interessamento linfonodale ascellare sinistro nel 2018, non può essere attribuito solo allo ### Infatti, la paziente: a) dal 2006 al 2012 risulta essere stata seguita presso “altra sede” diversa dalla struttura sanitaria convenuta; b) nonostante il consiglio del marzo 2013 ad effettuare un “controllo mammografico ed ecotomografico annuale”, la paziente si è ripresentata presso lo stesso studio diagnostico convenuto soltanto nel mese di ottobre 2015, dopo circa due anni e mezzo, quando la patologia mammaria era “altamente suggestiva per malignità”; c) dopo il controllo del mese di ottobre 2015, la paziente si è ripresentata soltanto nel mese di novembre 2018 a distanza di più di tre anni, quando il tumore era già in fase conclamata. 
Alla condotta imprudente dei convenuti ha concorso un consistente ritardo della paziente che «non si è presentata al controllo l'anno successivo, come consigliato dallo ### anche se «non ci è possibile quantificare, quanto questo anno di ritardo, abbia potuto influire sulla progressione di malattia» che nel successivo controllo dell'ottobre 2015 era «altamente suggestiva per malignità» (cfr. pag. 36 relazione di ###.
Concludono quindi i consulenti: «### “imprudente” la condotta del ### che, in particolare nel 2013, di fronte ad una lesione mammaria sinistra, progredita “da basso sospetto di malignità” ad “alto sospetto di malignità”, non ha indicato l'esecuzione di una biopsia, fermo restando che la scarsa compliance della Paziente ha giocato un ruolo determinante nella progressione della malattia» (cfr. relazione pagine 36 e 37 CTU).  4. Tanto esposto, in fatto, occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario. 
In particolare, prima dell'entrata in vigore della ### era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie. 
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde “in via diretta” nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni “mediche” in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 per il fatto commesso dagli “ausiliari” ###. 
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge n. 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 8940/2014). 
Solo con la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “### in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il legislatore ha provveduto ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.  ###. 7 della citata legge ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, eccettuata l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente. 
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio; ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario; invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. civ., n. 10297/2004; Cass. civ., n. 8826/2007; civ., n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, per la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 580/2008; Cass. civ., n. 21619/2007). 
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo il medico tenuto alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. civ., n. 15404/2002; Cass. civ., n. 2042/2005). 
Ne segue che la struttura in cui è avvenuta la prestazione sanitaria è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se: a) sono scelti dal paziente; b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina. 
Al contrario, il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. 
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana). 
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno; b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. civ., n. 6593/2019; Cass. civ., n. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova. 
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico; c) il danno ingiusto; d) la sua imputabilità all'autore del fatto. 
Con riferimento alla responsabilità della struttura, l'attore ha provato l'inadempimento del sanitario (dott. ###, il nesso di causa fra gli errori diagnostici ed informativi e l'evento morte, mentre non è contestato l'adempimento da parte della madre salvo il concorso di colpa di cui si è detto. 
Con riferimento al medico (dott. ###, l'attore ha provato l'errore diagnostico ed informativo, il nesso di causa fra la condotta e il danno (morte della paziente), il danno stesso e la sua imputabilità all'autore del fatto, ancorché in concorso. 5. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.  ###à istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale in sede di ATP conciliativo (procedimento n. 64/2021 R.G.), prodotta nel presente giudizio dall'attore, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria. 
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai consulenti tecnici d'ufficio: dott. ### D'### (specialista in oncologia), dott.ssa ### (specialista in medicina legale e delle assicurazioni), con l'ausilio del dott. ### (specialista in radiologia e perfezionato in senologia) i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la madre dell'attore, hanno accertato una responsabilità per imperizia del dott. ### e della struttura sanitaria convenuta, per non aver riconosciuto per tempo l'esordio della patologia neoplastica mammaria e per non avere indicato alla paziente di sottoporsi alla biopsia mammaria: esame prudenziale fino al 2012 e necessario nel 2013 e nel 2015. 
I consulenti hanno evidenziato anche un concorso di altre condotte colpose: a) tra il 2006 e il 2012 è stata visitata anche presso altra struttura sanitaria; b) una scarsa aderenza terapeutica di ### che, a seguito del controllo del 2013, non si è presentata l'anno successivo ma soltanto due anni e mezzo dopo, nel mese di ottobre 2015 (avendo una malattia con alto sospetto di malignità) e non ha seguito le indicazioni terapeutiche nemmeno nel 2015 (nonostante il dott. ### le avesse consigliato di completare l'iter diagnostico con una ecotomografia mammaria integrata da studio vascolare con ecocolordoppler delle mammelle per valutare nel contesto delle zone mammograficamente più dense e dei reperti descritti), ripresentandosi al controllo presso la struttura convenuta più di tre anni dopo (novembre 2018), con un tumore conclamato. 
Pertanto, l'ingravescenza della malattia che ha portato al decesso della paziente va ricondotta al concorso di tre condotte colpose che, alla luce delle allegazioni ed in assenza della prova di una precisa ripartizione, devono presumersi uguali (art. 2055, comma 3, c.c.), quindi il decesso deve ritenersi causato: per 1/3 dagli errori diagnostici pregressi (2006-2012) all'attività dei sanitari convenuti, per 1/3 dagli errori diagnostici del medico e della struttura convenuta e per 1/3 dalla scarsa aderenza terapeutica della paziente.  6. Venendo alla quantificazione del danno risarcibile, in primo luogo, l'attore (vittima secondaria) ha chiesto il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale con ### (vittima primaria), deducendo, in particolare, un rapporto tra madre e figlio.
Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. civ., n. 16992/2015; civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n. 8827/2003). 
Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, risarcibile non soltanto in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. civ., n. 23469/2018; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 8827/2003). 
I congiunti della vittima di un fatto illecito che ha subìto gravi lesioni o la morte possono chiedere iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale al soggetto civilmente responsabile. 
La sofferenza morale, infatti, costituisce un danno risarcibile non soltanto quando è causata da lesioni patite dalla vittima, ma anche quando è causata da lesioni personali patite da un proprio congiunto. 
Vedere un proprio caro sofferente, invalido, è fonte di afflizione per qualsiasi persona dotata di normale sensibilità e tale afflizione costituisce un danno in senso giuridico. 
Questa voce di danno non patrimoniale è costituita sia dalle sofferenze (il pregiudizio morale) sia dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, causalmente conseguenti alle ### lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria o al suo decesso in conseguenza di un fatto illecito. 
La risarcibilità di tale pregiudizio è stata a lungo negata dalla giurisprudenza di legittimità (anche se ammessa da una parte della giurisprudenza di merito), sul presupposto che soltanto il soggetto leso poteva ritenersi “vittima” del reato e, quindi, soltanto costui aveva diritto al risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p. (ex pluribus Cass. civ., n. 11396/1997). 
Intervenendo a comporre un contrasto sorto nella stessa giurisprudenza di legittimità (a seguito della sentenza della Cass. civ., n. 4186/1998), le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto, anche ai prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (Cass. civ., sez. un., n. 9556/2002), ritenendo non ostativo né l'art. 1223 c.c. (in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso), né gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (i quali non escludono la risarcibilità del danno in esame, perché la persona danneggiata dal reato non deve necessariamente coincidere col titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).
Dopo l'intervento delle citate sezioni unite del 2002, la risarcibilità della sofferenza morale patita dai congiunti del leso è divenuta ius receptum (Cass. civ., n. 8546/2008; Cass. civ., n. 14581/2007; civ., n. 23865/2006; Cass. civ., n. 19316/2005). 
Ora, sebbene i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore siano normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta «portata tendenzialmente onnicomprensiva» (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008), il giudice deve comunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (Cass. civ., n. 10257/2011; Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). 
Il danno da perdita del rapporto parentale, in particolare, «non consiste allora nello sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., n. 7844/2011. Il riferimento allo «sconvolgimento delle abitudini di vita» si rinviene già in Cass. civ., n. 8827/2003). 
Questo danno inoltre può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, o di responsabilità civile, extracontrattuale o contrattuale. 
Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé») (Cass. civ., n. 23469/2018; Cass. civ., n. 7513/2018; Cass. civ., n. 901/2018). 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede, innanzitutto, la prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale del suddetto danno alla condotta illecita del responsabile. Inoltre, occorre la prova della effettività e della consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale, come accennato, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità. Tale conclusione si fonda sul principio, condiviso da questo giudice, secondo cui la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (sul punto, si veda Cass. civ., 21230/2016 che si è pronunciata con riferimento al caso specifico della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai nipoti del nonno ucciso. ###. civ., n. 7743/2020 e Cass. civ., n. 29332/2017).
A tal fine, occorre considerare che, sotto il profilo dell'onere della prova, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale «non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo» (in motivazione Cass. civ., n. 16992/2015). 
Non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: chi ne domanda il risarcimento è, come sempre, gravato dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale patito, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., n. 16992/2015. ###. civ., n. 2228/2012; Cass. civ., n. 10527/2011). ### a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. civ., n. 28989/2019; Cass. civ., n. 21060/2016; civ., n. 16992/2015; Cass. civ., n. 16255/2012; Cass. civ., n. 10527/2011). 
La necessità per il giudice di valutare caso per caso non esclude la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020) né esclude il ricorso alla prova per presunzioni, considerando tuttavia che la presunzione a sostegno della domanda attorea «può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. civ., 9010/2022).  ### della sussistenza del danno in esame, innanzitutto, non può prescindere dalla prova dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria, secondo il principio per cui sono risarcibili soltanto le «lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale» (Cass. civ., 10816/2004). 
Occorre, inoltre, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. civ., n. 9556/2002) e che tale compromissione sia di tale gravità, da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va effettuata in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) - ove l'equità intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie (Cass. civ., n. 12408/2011) - considerato che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico. 
A prescindere dal sistema di quantificazione prescelto, deve trattarsi di criterio idoneo a pervenire ad una valutazione informata ad equità, dovendo il giudice dare «adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato …, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021). E, infatti, «### che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che - come detto - essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione» (in motivazione Cass. civ., n. 18284/2021. ###.  civ., n. 22272/2018). 
I criteri di valutazione equitativa («idea-limite … cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere provato nel suo preciso ammontare» secondo Cass. civ., n. 10579/2021), la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei ad addivenire ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio, sia su quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (Cass. civ., n. 10528/2011; Cass. civ., n. 28423/2008; Cass. civ., n. 7740/2007; Cass. civ., n. 15760/2006). 
Il risarcimento del danno, infatti, deve considerare tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato evitando duplicazioni risarcitorie, nel rispetto del principio secondo cui il danneggiante ed il debitore sono tenuti al ristoro soltanto dei danni causati dal fatto illecito o dall'inadempimento (Cass. civ., n. 10527/2011; Cass. civ., 7844/2011). Il giudice deve valutare quindi «tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o ### in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “tabellare” in tema di perdita del rapporto parentale» ( civ., n. 11689/2022).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, valida soluzione si è ritenuta essere quella costituita dal sistema delle tabelle (Cass. civ., n. 12408/2011; Cass. civ., sez. un., 26972/2008) che, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 4852/1999) e che costituisce soltanto una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili. 
In particolare, deve prendersi atto che nel tempo sono andate assumendo una “vocazione nazionale” le Tabelle di ### poiché recano i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che violerebbero l'art. 3, comma 2, ### La Corte di Cassazione ha ritenuto quelle tabelle un valido criterio di valutazione equitativa ex art.  1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v.  civ., n. 14402/2011 e Cass. civ., n. 12408/2011. Sul punto anche Cass. civ., n. 27562/2017 che le intende come parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge), tanto che le tabelle milanesi hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa (in motivazione civ., n. 15709/2021. ###. civ., n. 8532/2020) in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226 c.c., il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. civ., n. 22859/2020; Cass. civ., n. 8508/2020; Cass. civ., n. 9950/2017). 
Sulla base dei principi richiamati, nel caso di specie, questo giudice ritiene di procedere alla liquidazione del danno utilizzando le tabelle del Tribunale di ### edizione 2024 per la liquidazione del danno parentale elaborate a partire dalle precedenti tabelle dello stesso Tribunale - utilizzando i valori monetari della forbice prevista da queste ultime con riferimento alle stesse circostanze menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle - ma integrate a punti per renderle conformi alle esigenze di concretizzazione giudiziale della clausola e di riduzione significativa del margine di generalità poiché, prima dell'intervento della Cassazione, nelle predette tabelle «nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo» (in motivazione, Cass. civ., n. 10579/2021). 
La Corte di Cassazione - confermando i vigenti criteri milanesi di liquidazione del danno parentale e nulla obiettando sulla congruità dell'importo massimo liquidabile - con la sentenza sopra richiamata ha inaugurato un nuovo orientamento in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e, lamentando l'eccessiva discrezionalità tra il valore medio-base ed il valore massimo, ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (in termini di massima, Cass. civ., n. 10579/2021. ###. civ., n. 26300/2021). 
Le tabelle integrate con il sistema a punti prevedono il valore-punto, determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale (per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati; per la perdita del parente di secondo grado). È poi previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “### orientativi” delle precedenti tabelle milanesi (quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto): una volta determinato il totale dei punti, secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta, esso va moltiplicato per il valore punto, pervenendo così all'importo monetario risarcibile. 
Le cinque circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano, secondo le note massime di comune esperienza (Cass. civ., n. 25164/2020), l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, fermo restando, per le ragioni già esposte, che il requisito della convivenza non è un presupposto necessario per la liquidazione del danno. 
Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e possono quindi essere provate anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche per presunzioni. 
Nell'apprezzamento dell'intensità e della qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato. ### fatto pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) il rapporto di parentela in linea retta di primo grado, l'età della vittima primaria al momento della morte (65 anni compiuti) e della vittima secondaria (34 anni compiuti). 
Nessuna allegazione in ordine al requisito della convivenza, nessuna prova della sopravvivenza di altri congiunti, nessuna allegazione né prova della qualità o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.  7. A questo punto, in primo luogo, deve essere determinato l'ammontare dell'importo liquidabile sulla base delle ### di ### edizione 2024 integrata con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale e il risultato ottenuto dovrà essere ridotto di 2/3 per il concorso di colpa. 
Ai fini del presente giudizio, in relazione al rapporto di parentela in linea retta di primo grado fra la vittima primaria e quella secondaria, va considerata la forbice della tabella genitori/figli assimilati della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 a € 391.103,18. Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911 (pari a € 391.103,18/100) e prevede un numero di punti attribuibili pari a 118 (con un cap di € 391.103,18). 
Deve tenersi conto dell'età della vittima primaria al momento della morte (anni 65 compiuti, cui corrispondono 16 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento della morte di quella primaria (34 anni compiuti, cui corrispondono 22 punti). 
Vanno esclusi ulteriori punti per la convivenza, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva e per la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare, stante la mancanza di specifiche allegazioni e prove a tal riguardo. 
Sulla base delle superiori considerazioni, deve essere determinato un totale di 38 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 148.618 per la perdita del rapporto parentale. 
In ragione del concorso di colpa, all'importo come sopra determinato deve essere applicata una decurtazione di 2/3, con la conseguenza che il risarcimento spettante a ### per la perdita del rapporto parentale con la madre ### deve essere determinato in complessivi € 49.539,33. 
Nessun danno patrimoniale iure proprio è stato allegato e provato dall'attore.  8. A questo punto, va esaminata la domanda di risarcimento iure hereditatis. 
A tal riguardo, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno “tanatologico” e del danno “catastrofale”, il primo inteso come danno biologico terminale e il secondo come danno morale terminale. 
La nozione di “danno terminale” - al pari delle espressioni “danno tanatologico”, “danno catastrofale”, non corrisponde ad alcuna categoria giuridica - può avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso (Cass. civ., n. 18056/2019). Tenendo conto dell'insegnamento delle ### (Cass. civ., sez. un., n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008, oltre a Cass. civ., n. 15350/2015) della nozione di danno non patrimoniale deve essere accolta una definizione onnicomprensiva che ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza connesso alla percezione della morte imminente. 
In nessun caso, tuttavia, si tratta di un danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente: chi ne domanda il risarcimento ha l'onere di provare (art. 2697 c.c.) che il paziente conservò coscienza e consapevolezza della propria sorte, per stabilire se vi fosse stato un danno non patrimoniale da lucida agonia, trasmissibile iure hereditatis (Cass. civ., n. 18056/2019). 
In primo luogo, stante il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, nessun ulteriore risarcimento a titolo di danno c.d. “tanatologico” può essere riconosciuto all'attore, seguendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: «In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di ### e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)» (Cass. civ., n. ###/2023). 
Con riferimento al c.d. “danno catastrofale”, secondo la Corte di Cassazione, «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. civ., n. 7923/2024). 
Tale danno iure successionis si differenzia radicalmente da quello iure proprio da perdita del rapporto parentale che spetta ai congiunti per la perdita della relazione parentale che li legava al defunto. 
Il danno c.d. “catastrofale” o “catastrofico” è invece il danno non patrimoniale, in particolare un danno morale terminale o danno da lucida agonia e consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima. 
Nel caso in esame, stante l'intensità della sofferenza, come confermato dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito dello stato di salute, dei dolori e della consapevolezza di ### dell'avvicinarsi della morte. In particolare, la teste ### ha dichiarato: «Sì è vero. Diceva “fatemi morire”, non voleva farsi nemmeno la chemio perché sapeva quanto suo marito, morto anche lui di tumore, aveva sofferto» e la teste ### ha dichiarato: «### prima della morte aveva qualche sbalzo, ma tutto sommato sempre lucida era prima e parlava fino a qualche giorno prima di morire» e «Sì è vero. Stava malissimo, l'ha presa anche male perché suo marito era morto pure lui di tumore» e ha aggiunto «Sì è vero. Quando ha saputo di avere il tumore non voleva fare nemmeno la chemio e voleva morire perché sapeva cosa doveva soffrire» (cfr. udienza del 30 maggio 2024). 
Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale c.d. “catastrofale”, essa è, parimenti, ammissibile, ricorrendo, nel caso di specie, lo stato di coscienza in capo alla vittima dell'avvicinarsi della propria morte nella progressione dello scadimento delle condizioni cliniche (essendo rimasta cosciente almeno fino al decesso, come risulta dall'istruttoria). 
Il diritto risarcitorio del danno “catastrofale”, si è configurato, quindi, come sopra illustrato, in capo al suo titolare, il paziente danneggiato, ### e si è trasmesso, con la sua morte, iure hereditatis al figlio superstite ### In assenza di precise allegazioni da parte dell'attore, può applicarsi il limite massimo di 100 giorni, ampiamente compreso nell'arco di tempo tra la diagnosi di carcinoma (anno 2018) e il giorno della morte di ### (avvenuto in data 9 settembre 2020), periodo nel quale la paziente ha avuto, con sufficiente lucidità, la consapevolezza della morte, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate. 
La liquidazione di tale voce di danno viene effettuata applicando le ### di ### aggiornate al 2024, in forza delle quali si liquida un importo pari ad € 97.791, ottenuto dalla somma dell'importo liquidato per i primi tre giorni, pari ad € 35.247 e dell'importo di € 62.544 liquidato per i giorni successivi fino al centesimo. 
Si perviene così alla liquidazione, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis in favore dell'attore della somma di € 97.791. 
La somma come sopra liquidata va poi decurtata di 2/3 per il concorso di colpa, pervenendo ad una somma di € 32.597. 
Gli importi come sopra liquidati (€ 49.539,33 e € 32.597 per un totale di € 82.136,33), in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del decesso (09 settembre 2020), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate. 
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. 
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. 
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio e da quello iure hereditatis sopra indicati in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del decesso del 9 settembre 2020 e questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. 
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano a: - € 54.724,59 (di cui € 49.539,33 per capitale più € 5.185,26 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale di € 49.539,33 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 41.629,69) e rivalutato ad oggi; - € 36.008,90 (di cui € 32.597 per capitale più € 3.411,90 per interessi) a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis c.d. “catastrofale” di € 32.597 devalutato al 9 settembre 2020 (pari a € 27.392,44) e rivalutato ad oggi. 
Conclusivamente, la domanda va accolta limitatamente alla somma di € 90.733,49. Dalla data della sentenza, fino al saldo, sono inoltre dovuti gli interessi al saggio legale sulla somma sopra liquidata. 
Al pagamento del relativo importo vanno condannati in solido la società ### s.r.l. Diagnostica per ### ed il dott. ### 9. Ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, nella versione successiva alle modifiche apportate con D.M. n. 37 del 2018, ma anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022 per il procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. (definito con provvedimento del 2 marzo 2022) e nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.M.  147 del 2022 per il presente procedimento (definito con la presente sentenza), tenuto conto della data di conclusione dei due procedimenti.  9.1. Le spese processuali per il procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G) vanno liquidate senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese processuali pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza (Cass. civ., n. 15492/2019) secondo i parametri medi indicati dai D.M. citato, ratione temporis applicabile. 
Inoltre, va precisato che, nel procedimento di ATP n. 64/2021 R.G., ### è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, è stato liquidato il compenso al suo difensore (con decreto del 2 marzo 2022) a carico dell'### ed il compenso dei consulenti tecnici d'ufficio anch'esso a carico dell'### Tanto premesso, le spese processuali del procedimento di ATP devono essere poste a carico dei convenuti e pagate in favore dell'### ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. 
A tal riguardo, deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza ( civ., n. 22017/2018. ### civ., n. 11590/2019). 
Per la determinazione dei compensi, deve tenersi conto anche dei parametri ricavabili dal D.M. citato, per cui, quanto alla determinazione del valore della controversia (art. 5, comma 1, D.M. citato), va rilevato che trattasi di un procedimento di istruzione preventiva (tabella 9), di valore compreso fra € 52.000 e € 260.000, ancorato all'importo del risarcimento riconosciuto nel presente giudizio di merito. 
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori minimi e i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, per un importo di € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Le spese di ### liquidate con decreto del 2 marzo 2022 nel procedimento n. 64/2021 R.G. e poste provvisoriamente a carico dell'### devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in parti uguali fra loro.  9.2. Le spese processuali del presente procedimento vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. citato, nella versione ratione temporis vigente. 
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato, il presente giudizio di cognizione davanti al Tribunale ha un valore compreso fra € 52.000 a € 260.000 (tenuto conto del decisum, non già del disputatum, secondo Cass. civ., sezioni unite, n. 19014/2007, Cass. civ., n. 3996/2010 e Cass. civ., n. 226/2011). 
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (scarne allegazioni in ordine alle varie voci di danno e mancata valutazione del concorso di colpa), il non modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro non modesta difficoltà e complessità e i risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) si ritiene congruo applicare valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, pervenendo ad un compenso di € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Le spese processuali devono essere pagate all'attore stante la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del giorno 08 gennaio 2025, con efficacia retroattiva fin dall'instaurazione del presente giudizio.  Per questi motivi Il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) ### s.r.l. per ### e ### in solido fra loro, al pagamento, in favore di ### della somma di € 90.733,49 (di cui € 54.724,59 per danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e € 36.008,90 per danno non patrimoniale iure hereditatis), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al pagamento.  2) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro e in favore dell'### al pagamento delle spese processuali del procedimento di ATP (n. 64/2021 R.G.) che liquida in € 2.000, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.  3) ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 7.500, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.  4) Pone le spese di CTU del procedimento di ATP n. 64/2021 R.G. definitivamente a carico di ### s.r.l. Diagnostica per ### e ### in misura uguale nei rapporti interni. 
Manda alla ### per le comunicazioni alle parti e per ulteriori adempimenti di legge. 
Così deciso, in data 28 dicembre 2025. 
Il Giudice Antonino Campanella Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.

causa n. 882/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Campanella

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