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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24846/2023 del 18-08-2023

... civ. e art. 2697 cod. civ e agli articoli 1230 e 1300 codice civile. La deduzione è in parte fondata. La ricorrente l amenta che non sia st ato considerato che per i l credito, in ogni caso contestato, vi era stata una novazione, con sostituzione del marito nel rapporto. 4.1. I motivi sono fondati per quanto di ragione. 4.2. Da un lato, si osserva che, in mancanza di accordo con il creditore, la scrittura di ricognizione del debito effettuata dal marito della debitrice principale non può avere carattere novativo di sosti tuzione del debitore originario, in quanto la volontà di estinguere l'obbligazione gravante sull'originario debitore deve risultare in modo non equivoco, ex art. 1300 cod. civ. 4.3. Dall'altro, la scrittura proveniente dal terzo, non avente carattere novativo, che il Tribunale ha tuttavia ritenuto di potere opporre alla debitrice originaria quale prova del credito è, in eff etti, una ricognizione di debito effettuata dal coniuge della debitrice che, ex art. 1988 cod. civ., può valere per il terzo e non può valere per il debitore originario come atto di ricognizione del debito, non avendo la debitrice originaria preso parte all'accordo ricognitivo tra il creditore e il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5690/2020 R.G. proposto da: ### in proprio e nella qualità di titolare della cessata ditta individuale ### di ### con domicilio eletto in ### via ### n. 1, presso lo studio legale dell'avv. ### (###), che la rappre senta e dif ende giusta procura speciale allegata al ricorso.  - ricorrente - contro ### P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###### n. 2, presso lo studio degli avvocati ### e ### (###) , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso.   - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 12033/2019, depositata il 31 dicembre 2019 e notificata il 2 gennaio 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa ### di causa 1. Con decreto ingiuntivo n. 41809/2012 (RG 64901/2012), il Tribunale di ### ingiunse alla S.E.A. di ### quanto ad euro 107.670,15, e alla S.E.A. di ### e alla ### di ### in solido tra loro, di pagare immediatamente l'importo capitale di euro 264.000,64 a ### s.r.l. (di seguito, per brevità: ###.  1.1 Con atto d i citazione introdutt ivo ### propose opposizione, chiedendo la revoca de l decreto ingiuntivo e allegando in particolare che: • il ### non era coniuge della ### • <<solo parte opposta riferisce della esist enza di 24 titoli, emessi dalla ### per complessivi euro 101.408,00: sostiene però controparte di non aver posto all'incasso i detti titoli su esplicita richiesta della debitrice e in relazione ai successivi accordi transattivi intercorsi>>; • la ### non aveva firmato la scrittura del 16 settembre 2009 né quella del 22 novembre 2009, sicché solo il ### aveva riconosciuto il debito complessivo di € 371.670,79, di cui 264.000,64 in capo alla ### • non vi era perciò alcun riconoscimento di debito da parte della ### • la ### aveva quindi l'onere di provare il rapporto fondament ale; • ristretto il campo dell'obbligazione <<al solo 3 importo risultante dai 24 titoli emessi dalla medesima ### in favore di ###>, eccepiva poi che l'importo dai medesimi portato non era più dovuto alla convenut a opposta, poiché <<l'obbligazione in parola si è estin ta per intervenuta novazione >> essendo stata <<in toto sostituita da quella assunta dal ### ino>>, che la ### aveva accet tato come proprio unico debitore.  ### si costituiva resistendo nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare replicando che: • i ventiquattro titoli di credito di cui al ricorso per ingiunzione costituivano riconoscimento di debito da parte della ### • ad integrazione dei docu menti prodotti col ricorso, venivano prodotte anche le fatture emesse nei confronti della ### • l'eccezione di novazione era infondata, poiché dalle transazioni firmate dal ### non risultava alcuna volontà di estinguere la precedente obbligazione, e gli altri debitori potevano conside rarsi liberati solo in caso di novazione, qu i non avvenuta; • le due menzionate scritture, peraltro, non costituivano neppure delegazione, né espromissione, né accollo liberatorio.  1.2 Con sentenza n. 9642/2015 del 26 agosto 2015, il Tribunale rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n ei confront i di ### di ### 2. Contro tale sentenza propose impugnazione la ### rida e nel procedimento d'appello così instaurato (RG 633/2016) si costituì l'appellata ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.  2.1 Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. del 30 agosto 2016, la Corte d'Appello di ### dichiarò inammissibile l'appello.  3. In data ### la ### propose ricorso per cassazione e quindi con ordinanza n. 23198/2018 del 27 settembre 2018 questa Suprema Corte cassò con rinvio, osservando che: <<2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 3. Quanto al secondo e quarto motivo, logicamente preliminari, si denuncia che la Corte d'appello di ### avrebbe rite nuto e rroneamente inammissibile l'appello sull'assunto che il credito è stato interamente provato dalle produzioni documentali che, tuttavia, non sono state depositate nella fase 4 d'appello, non tenendo conto dell'erronea concessione del decreto monitorio e della conseguente errata conf erma della sentenz a della sentenza di primo grado per il fatto che il credito era contestato e non adeguatamente provato.  4. Con il primo e il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza del Tribunale per errore in procedendo e in iudicando, in riferimento agli articoli 633, 653 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ e agli articoli 1230 e 1300 codice civile. La deduzione è in parte fondata. La ricorrente l amenta che non sia st ato considerato che per i l credito, in ogni caso contestato, vi era stata una novazione, con sostituzione del marito nel rapporto. 4.1. I motivi sono fondati per quanto di ragione. 4.2. Da un lato, si osserva che, in mancanza di accordo con il creditore, la scrittura di ricognizione del debito effettuata dal marito della debitrice principale non può avere carattere novativo di sosti tuzione del debitore originario, in quanto la volontà di estinguere l'obbligazione gravante sull'originario debitore deve risultare in modo non equivoco, ex art. 1300 cod.  civ. 4.3. Dall'altro, la scrittura proveniente dal terzo, non avente carattere novativo, che il Tribunale ha tuttavia ritenuto di potere opporre alla debitrice originaria quale prova del credito è, in eff etti, una ricognizione di debito effettuata dal coniuge della debitrice che, ex art. 1988 cod. civ., può valere per il terzo e non può valere per il debitore originario come atto di ricognizione del debito, non avendo la debitrice originaria preso parte all'accordo ricognitivo tra il creditore e il terzo, e avendone contestato gli effetti nei suoi confronti. 
Pertanto, sotto il profilo del riconoscimento di debito ivi contenuto, il Tribunale non avrebbe dovuto dare valore probatorio all'atto ricognitivo proveniente dal terzo che, pur non avendo carattere novativo ed estintivo dell'obbligazione originaria, non può costituire "atto di ricognizione di debito altrui". E' pur vero, infatti, che la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale ( Cass., 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 5 1309 cod. civ. Questo non esclude tuttavia la possibilità di desumerne elementi di prova anc he nei confro nti di un sogget to diverso da q uello dal quale proviene, soprattutto nel caso in cui essa rechi un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il medesimo soggetto sia parte, nonché la menzione di fatti dai quali, in concorso con al tri elementi i struttori, po ssa evincersi la dimostrazione della pretesa azionata (cfr. Sez. 1 - , Sentenza 20689 del 13/10/2016 ; Cass., 16 maggio 1975, n. 1901). 4.4. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dare rilievo probatorio ad altri elementi di supporto, quali, ad esempio, gli assegni consegnati in garanzia dalla debitrice al creditore o altri documenti, prodotti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. In egual modo, in sede di giudizio di opposizione, il Giudice avrebbe dovuto scrutinare se l 'intero credito fosse stato su fficientemente provato in seguito alla contestazione della opponente, nel corso del giudizio di opposizione, traendone le dovute conseguenze. 5. La restant e parte dei motivi è assorbita . 
Conclusivamente, la sentenza viene cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di ###>.  5. Con atto di citazione datato 29.10.2018, ### riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di ### quale giudice del rinvio. 
Si costituiva resistendo la convenuta ### 5.1 Con sentenza n. 12033/2019 pubblicata in data 31 dicembre 2019 il Tribunale di ### rigettava l'opposizio ne proposta da ### confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.  6. Avverso tale sentenza ### propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in molteplici censure.  ### con controricorso.  7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  ### non ha depositato conclusioni. 
La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. 
Ragioni della decisione 1. Con unico motivo la ricorrente deduce <<### e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633 e 653 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché degli artt. artt.  1230, 1300 e 1411 cod. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: rilevanti ex art. 360 nn.  3, 4 e 5 cod. proc. civ.>>. 
Lamenta che il giudice del rinvio ha anzitutto violato l'art. 384 cod. proc.  civ., omettendo di applicare il principio di diritto posto dalla Suprema Corte in sede ###rinvio e sostanzialmente confermando le argomentazioni già svolte nei gradi di giudizio precedenti al giudizio di cassazione. 
Ha poi specificatamente omesso di considerare, quale fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, la contestazione del credito di ### da parte di ### contestazione invece riconosciuta dalla Suprema Corte in sede ###rinvio. 
Ha anche erroneamente affermato il principio secondo cui <<l'eccezione di estinzione del debito per novazione equivale al riconoscimento implicito del debito medesimo>>, laddove un siffatto meccanismo argomentativo sarebbe stato invece ritenuto fallace, in materia di eccezione di prescrizione, da alcune pronunce della ### rte (Cass., 30/06/2015, n. 13401; Cass., 15/12/2009, n. 26219). 
Inoltre il giudice del rinvio ha anche fatto mal go verno del principio dell'onere della prova, posto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito, p rova che la creditrice ### non ha invero mai forn ito né nel giudizio di opposizione originario né in quello di rinvio. 
Infine la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., posto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto condannare alle spese l'allora parte opposta ### in quanto soccombente.  1.1 Il motivo è infondato. 
Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale di ### quale giudice del 7 rinvio, ha preso in considerazione i principi di diritto statuiti da questa ### ed è pervenuto a scrutinare la sussistenza o meno della prova del credito azionato da ### in sede monitoria, espressamente rilevando come lo stesso era stato provato mediante la produzione di tutte le fatture e dei n. 24 assegni emessi da ### a garanzia. 
La odierna ricorrente ed originaria opponente ### ha sì contestato il credito della ### come anche riconosciuto dalla ### in sede ###rinvio, ma invero non ha mai contestato di aver emesso gli assegni a favore della ### a garanzia del suo adempimento ed il giudice del rinvio ha ap punto congruamente motivato ponend o tale incontestata circostanza fattuale a fondamento della sua decisione. 
Alla luce delle considerazioni che precedono risulta pertanto infondata e sostanzialmente priva di correlazione con la mo tivazione dell'impugnata sentenza (Cass., 22/04/2020, n. 8036) la censura per cui il giudice del rinvio non avrebbe fatto buon governo della regola dell'onere della prova gravante sulla parte creditrice opposta.  1.2 Quanto poi alle ulteriori censure di parte ricorrente, va rilevato che è vero che la ### ha statuito in ordine alla impossibilità di riconoscere efficacia novativa alle scritture private oggetto di causa, come pure in ordine alla impossibilità di attribuire alle stesse valenza di riconoscimento del debito altrui, ma invero il giudice del rinvio, lungi dal disattendere tali principi di diritto, ha congruamente motivato in riferime nto al comportamento processuale di ### la quale, astrattamente prospettando nei precedenti gradi di merito la sussistenza di una novazione, in tal modo ha implicitamente riconosciuto l'esistenza dell'obbligazione e quindi del credito vantato da ### 1.3 La corte di merit o ha inoltre valutato le scritture sottoscrit te dal ### di fatt o escludendo la loro efficacia novativa ed invece valorizzando, con motivazione non censurata dalla odierna ricorrente e tale da sostenere in maniera autonoma la motivazione della sentenza impugnata, che le suddette scritture <<si erano limitate ad aggiungere un obbligato in solido (lo stesso ### alla debitrice originaria ###> (v. p. 13 della 8 sentenza impugnata; sulla necessità che il motivo di impugnazione attenga alla ratio decidendi della sentenza impugnata, v. ex multis Cass., 28/05/2020, n. 9996).  2. Infine la censura di parte ricorrente in relazione alla errata applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. è inammissibile , in quan to presuppone l'accoglimento delle precedenti censure che compongono il motivo, qui invece rigettate.  3. In conclusione, il ricorso va rigettato.  4. Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. 
Condanna la parte ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della 

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8597/2025 del 01-04-2025

... n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., 5 di 6 che anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costit uisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). (Cass. 20/09/2022, n. 27446). 5. ### ha dunque fatto corretta applicazione della norma in questione. 6. Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogn i altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizion ato proposto dalla contribuent e e le cor relate e ccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza). 6.1. Va rammentato, in pro posito, che - per dichiarar e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di que llo principale - è necessario verificare pre liminarmente l'ammissibilità del ricorso incidentale stesso, atteso che l'assorbimento del ricorso inci dentale condizio nato, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (considerato con (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso e sul ricorso incidentale iscritti al n. 9685/2022 R.G., rispettivamente proposti da: ###' ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'### . (ADS###) -controricorrente nonchè ### & C. ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (F ###) unitam ente all'avvocato ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale 2 di 6 avverso la senten za della ### tributaria regionale dell'### sede ###/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal #### 1. L'### delle ### - ### Agente della ### della ### di ### ha ingiunto alla cont ribuente, odierna controricorrente e ricorrente incidentale, il pagamento della somma di euro 89.161,00, a titolo di omesso versamento dell'### (I.M.U .), relativa a n. 4 avvisi di acc ertamento emessi dal Comune di ### di ### 2. La società contribuente ha impugnato la suindicata cartella esattoriale, nonché gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa, contestando l'omessa notifica da parte dell'Ente impositore degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con conseguente prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la sopravvenuta decadenza del potere impositivo per gli anni 2012 e 2013 in capo al Comune di ### di ### Inoltre, ha eccepit o la nullità della notifica a m ezzo PEC della cartella di pagamento, siccome proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in alcun ###.  3. L'### delle ### - ### la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che i fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa cred itoria sarebbero ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore e non all'Ente di riscossione.  4. Con sentenza n. 184/2021, depositata in data ###, la ### di ### ha accolto il rico rso 3 di 6 dichiarando la nullità in via derivata della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti.  5. ### di ### di ### ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando un'unica censura di difetto e insufficienza della motivazione, derivante dal mancato esercizio dell'ordine di esibizione degli avvisi di accertamento sulla bas e dei quali è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, che sono stati depositati in allegato all'atto di gravame. La contribuente ha formulato appello incidentale e si è costituito l'ente della riscossione.  6. ### ha respinto l'appello, sulla assorbente considerazione che la not ifica de gli avvisi di accertamento, att i presupposti dell'impugnata cartella di pagamento, effe ttuata a mezzo di messo comunale, non fosse stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890.  7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'### delle ### Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso.  8. Successivamente parte controricorrente ### & C.  ### ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preli minare deve essere an alizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso.  ### è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).  2. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Gli avvis i di accertamento 4 di 6 sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi di accertame nto de lle imposte sui redditi, non sarebbe applicabile alle notifiche in materia di tributi locali, sicché la notifica sarebbe valida anche se il ricevente non fosse stato il legale rappresentante della società.  2. La società contribuente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, comma 6, c.p.c.) e dell'esistenza di precedenti conformi (art. 360 bis c.p.c.) ed ha formulato ricorso incidentale, deducendo ai sensi dell'art.  360 c. 1, n. 3 c.p.c., la falsa e/o erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del D.L.  179/2012 per omesso rilevamento de ll'inesistenz a della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale impugnata.  3. La difesa erariale si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità della spedizione della cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###”.  4. Va premesso che l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, ancorché conten uto in testo normativ o recante “### comuni in mat eria di accertamento delle imposte sui red diti” deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi. 
Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo della regola in questione è del resto confermat a da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso (ex plu rimis: Cass. 22/04/2024, 10761).  4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., 5 di 6 che anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costit uisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).  (Cass. 20/09/2022, n. 27446).  5. ### ha dunque fatto corretta applicazione della norma in questione.  6. Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogn i altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizion ato proposto dalla contribuent e e le cor relate e ccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza).  6.1. Va rammentato, in pro posito, che - per dichiarar e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di que llo principale - è necessario verificare pre liminarmente l'ammissibilità del ricorso incidentale stesso, atteso che l'assorbimento del ricorso inci dentale condizio nato, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (considerato con dizionante), implica comunque un esame dell'impugnazione condizionata sotto tale profilo.  6.2. Diversamente, se il ricorso incidentale è inammissibile sin dall'inizio, la subordinazione dell'in teresse a i mpugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non impone al giudice di legittimità l'esercizio del proprio potere-dovere di rilevarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente dalle eccezioni delle parti (Cass. n. 6542 del 2/04/2004, n. 6542).  6.3. Una volta constatata l'ammissibilità del ricorso incidentale, senza nean che entrare nel merito d elle doglianze inciden tali, tale implicita statuizione è di per sé idonea a giustificare la mancanza di (una pronuncia di) accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 6 di 6 7. Il ricorso va dunque respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.  8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna delle parti intimate costituite.  9. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali, nei confronti del ricorrente principale, per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. 
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Liberati Alessio

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Tribunale di Parma, Sentenza n. 19/2026 del 08-01-2026

... - 15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del 1848 che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906 hanno confermato il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima della unificazione d'### furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, sempre che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non si erano verificati eventi interruttivi. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di (leggi tutto)...

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### nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado N. 3851/2023 R.G. promossa da ### e ### REYNALDO, rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli ###, via ### n. 155 contro ###'INTERNO, contumace con l'intervento del ###: riconoscimento della cittadinanza italiana ### come da verbale di udienza in data ### MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. ritualmente notificato ### e ### hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'### deducendo che essi sono discendenti del cittadino italiano ### nato a ### in data ### e di seguito emigrato in ### dal momento che lo stesso ### ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio ### il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia ### la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla figlia ### la quale, a sua volta, l'ha trasmessa, per linea femminile, ai suoi figli odierni ricorrenti, senza che la discendenza sia mai stata interrotta da alcun provvedimento di naturalizzazione o rinuncia alla cittadinanza italiana. 
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto che venga riconosciuto il loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, conseguentemente, che venga ordinato al Ministero dell'### e, per esso, all'### di ### del Comune di ### quale luogo di nascita dell'avo italiano ### di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della accertata cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  ### dell'### regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.  ### è ritualmente intervenuto non opponendosi alla domanda attorea. 
Ciò detto, il Tribunale osserva quanto segue. 
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. 
Si rileva, in linea generale, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis da parte di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita (ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). 
La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero sono: ### la discendenza dal soggetto originariamente investito dallo status civitatis italiano (ovvero l'avo emigrato); ### l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. 
Inoltre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della Legge n. 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.”, è stata altresì riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre italiana cosicché è legittimo il passaggio di discendenza anche per via femminile. 
Occorre poi aggiungere, con riguardo al caso di specie in cui l'avo è nato prima dell'unificazione del ### d'### che gli artt. 4 - 15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del 1848 che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906 hanno confermato il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima della unificazione d'### furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, sempre che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non si erano verificati eventi interruttivi.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. 
In ordine a tale ultimo aspetto e al riparto degli oneri assertivi e probatori, deve evidenziarsi che la Cassazione a ### ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”. ( SS.UU. n 25317/2022). 
In applicazione di detti principi alla fattispecie per cui è causa, si rileva che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale emerge che: ### l'avo ### nato a ### il ### ovvero prima della nascita del ### d'### e deceduto in ### (### di ### il ### ovvero dopo l'unità d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza che siano nel frattempo intervenuti eventi interruttivi (doc. n. 4); ### egli ha trasmesso la cittadinanza al figlio ### nato il ### (doc. n. 3), il quale ha trasmesso la cittadinanza alla figlia ### nata il ### (doc. n. 2), che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia ### del ### nata il ### (doc. n. 1), madre degli odierni ricorrenti (doc. n. 7 e 7.1). 
In ragione, inoltre, della contumacia del Ministero convenuto, non è stato né allegato né tanto meno provato il verificarsi di eventuali fatti interruttivi nella trasmissione della cittadinanza. 
Alla luce di quanto esposto la domanda attorea deve, quindi, trovare accoglimento. 
Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata opposizione da parte del Ministero, come anche richiesto dai ricorrenti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide: 1) accerta e dichiara che ### nato a ### (### il ### e ### nato a #### (### il ### sono cittadini italiani jure sanguinis; 2) ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 3) nulla sulle spese di lite. 
Così è deciso in ### in data ###.   Il Giudice dott.

causa n. 3851/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Belvedere

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1/2026 del 02-01-2026

... TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO ### Il Giudice Designato Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n 4038 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e avente ad oggetto “Usucapione” vertente TRA ### elettivamente domiciliate in #### presso lo studio legale dell'Avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ### D'### come da mandato in atti ### contro ### CONCLUSIONI all'udienza del 10/12/25, il procuratore delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. ### atto di citazione del 18.09.2024 ### conveniva in giudizio ### sostenendo di “avere posseduto e di continuare tutt'ora a possede ###modo esclusivo, pacifico, continuo, ininterrotto e in buona fede, uti dominus gli immobili censiti in ### fabbricati del Comune di ### alla via ### snc, iscritti al foglio 24, particella 765, sub 2, piano terra, cat ###, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita €.755,32; e al ### 24, particella 765, sub 1, piano s1, cat C/6,classe 2, consistenza mq 182, rendita €.357,18 e chiedendo per conseguenza di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO ### Il Giudice Designato Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n 4038 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e avente ad oggetto “Usucapione” vertente TRA ### elettivamente domiciliate in #### presso lo studio legale dell'Avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ### D'### come da mandato in atti ### contro ### CONCLUSIONI all'udienza del 10/12/25, il procuratore delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. ### atto di citazione del 18.09.2024 ### conveniva in giudizio ### sostenendo di “avere posseduto e di continuare tutt'ora a possede ###modo esclusivo, pacifico, continuo, ininterrotto e in buona fede, uti dominus gli immobili censiti in ### fabbricati del Comune di ### alla via ### snc, iscritti al foglio 24, particella 765, sub 2, piano terra, cat ###, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita €.755,32; e al ### 24, particella 765, sub 1, piano s1, cat C/6,classe 2, consistenza mq 182, rendita €.357,18 e chiedendo per conseguenza di accertarne l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà. 
Sostiene l'attrice di essersi sempre comportata da proprietaria dell' immobile abitandovi dal 1995 , eseguendo a proprie spese sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria inclusa pitturazione interna ed esterna, manutenzione degli infissi e degli gli impianti, pagamento delle utenze.   Si costituiva ritualmente in giudizio ### il quale non si opponeva alla domanda dell'attrice. 
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e rinviata per la decisione all'udienza dell'10.12.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita e dall'attività istruttoria espletata è emersa la fondatezza della domanda attorea che pertanto merita di essere accolta.  ###.1158 del ### prevede che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e , dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene (possesso continuato per 20 anni) da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo; l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto. 
Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle dichiarazione rese dai testi ascoltati, è emerso che effettivamente, come affermato nell'atto introduttivo, l' attrice ha da oltre 20 anni posseduto uti dominus, in modo pacifico, esclusivo, continuativo, ininterrotto e in buona fede gli immobili oggetto del giudizio e legittimamente pretendono di averne acquisito per usucapione la proprietà. 
In particolare i testi hanno confermato il possesso pubblico, esclusivo e continuato per oltre 20 anni dell' attrice. 
Hanno infatti riferito che la sig.ra ### ha abitato nell'immobile oggetto di causa sin dal 1995 confermando che ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile che abita pagandone di tasca propria le spese. In particolare riferisce tra l'altro il teste ### di avere personalmente eseguito le manutenzioni dell'immobile venendo pagato sempre e soltanto dall'attrice. 
Anche il teste ### ha confermato di avere visto la sig.ra ### abitare nell'immobile oggetto di causa dal 2003 ed eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria, risiedendo proprio nelle immediate vicinanze. Le spese di questo giudizio possono essere dichiarate compensate considerate le ragioni e il tenore della decisione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 cc, dichiara in favore di ### l'intervenuto acquisto per usucapione dei seguenti immobili censiti in ### fabbricati del Comune di ### alla via ### snc, al foglio 24, particella 765, sub 2, piano terra, cat ###, classe U, consistenza 7,5 vani, rendita €.755,32; e al ### 24, particella 765, sub 1, piano s1, cat C/6,classe 2, consistenza mq 182, rendita €.357,18; b) Per l'effetto ordina la trascrizione della presente sentenza presso la ### dei ### competente, esonerando il ### da ogni responsabilità; c) Spese compensate. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice ( ###

causa n. 4038/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Persio Porzia Maria

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 35/2026 del 10-01-2026

... Prima Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372/2020 R.G.A.C. promossa da ### nata a #### il 07 dicembre 1960, cod. fisc. ###, ### nato a #### il 10 aprile 1986, cod. fisc. ###, ### nato a ####, il 26 dicembre 1988, cod. fisc. ### e ### nato ad #### 10 agosto 1993, cod. fisc. ###, nella qualità di eredi legittimi di ### nato a ### il 21 settembre 1962, cod. fisc. ###, deceduto in ####, in data 03 ottobre 2017, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio di pag. 2/12 gravame, in ####, alla ### n. 25, presso e nello studio dell'avv. ### del ### di #### - cod. fisc. ###; appellante contro ### in proprio, nata ad ### (### il 23 agosto 1988, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di gravame, presso e nello studio del proprio difensore sito in ### al ### 41; appellata ### Appellanti: “accogliere l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1500/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di ### nella (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372/2020 R.G.A.C.  promossa da ### nata a #### il 07 dicembre 1960, cod. fisc. ###, ### nato a #### il 10 aprile 1986, cod. fisc.  ###, ### nato a ####, il 26 dicembre 1988, cod. fisc. ### e ### nato ad #### 10 agosto 1993, cod. fisc. ###, nella qualità di eredi legittimi di ### nato a ### il 21 settembre 1962, cod. fisc. ###, deceduto in ####, in data 03 ottobre 2017, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio di pag. 2/12 gravame, in ####, alla ### n. 25, presso e nello studio dell'avv. ### del ### di #### - cod. fisc. ###; appellante contro ### in proprio, nata ad ### (### il 23 agosto 1988, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.  ### ed elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di gravame, presso e nello studio del proprio difensore sito in ### al ### 41; appellata ### Appellanti: “accogliere l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1500/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di ### nella persona del Giudice dr.ssa ### in data 08 settembre 2020, pubblicata in pari data, non notificata con contestuale delibazione di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in data 30 settembre 2016, dal dante causa degli odierni appellanti, sig. ### con la sig.ra ### nata ad ### (### il 23 agosto 1988, cod. fisc. ###, residente in ####, alla ###. ###, n. 13, condannandola, per l'effetto, alla restituzione della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali; condannare la parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio pag. 3/12 grado di giudizio, oltre la maggiorazione delle spese generali nella misura del 15% sul compenso a liquidarsi, oltre Cna al 4% ed ### se dovuta, il tutto in sentenza come per legge”. 
Appellata: “Per tutto quanto precede, si conclude per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti, con conferma della sentenza di I° n° 1500/2020 emessa dal Tribunale di ### Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio in distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore anticipatario. Con ogni altra riserva e salvezza.” ### 1. 
In data #### e ### stipulavano un contratto di finanziamento tra privati in forza del quale il primo si obbligava ad erogare la somma di euro 20.000 a favore della ### che, a sua volta, si obbligava alla relativa restituzione in venti rate mensili - di euro 1.000 ciascuna - definendo quale prima data di scadenza il ### (art. 2). 
Le parti convenivano altresì che il ritardo superiore a dieci giorni nel pagamento delle rate avrebbe comportato la risoluzione del contratto. 
In data ###, ### in applicazione dell'art. 1, erogava la somma pattuita a favore della mutuataria mediante bonifico bancario sul codice iban indicato dalla stessa in contratto. pag. 4/12 Decorsi inutilmente i termini contrattuali senza la corresponsione di alcuna rata, intervenuta la morte del mutuante, gli eredi, dopo aver invitato formalmente l'odierna appellata alla restituzione delle somme - con lettera raccomandata a.r. n. ###-4 del 20.11.2017, pervenuta in data ### - proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di ### al fine di ottenere la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione della somma mutuata. 
Il giudice di prime cure, a seguito della costituzione in lite della resistente e del mutamento del rito - con conseguente deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.  - procedeva al rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 1500/2020, emessa e pubblicata in data ###, con la quale il Tribunale di ### così disponeva: “dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### compensa le spese del presente giudizio”, sul presupposto che il rapporto negoziale fosse intercorso con la società "### S.r.l.", di cui la stessa è legale rappresentante, e non con la singola persona fisica.  2. 
Avverso la sentenza del Tribunale di ### propongono impugnazione gli odierni appellanti in epigrafe indicati. 
Il primo motivo di appello ha ad oggetto l'erroneità della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva. 
Il secondo motivo di appello afferisce alla violazione del principio della disponibilità delle prove. pag. 5/12 La causa stata trattenuta a sentenza, con assegnazione di termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3.  ### è fondato.  3. a) La vicenda trae origine dal contratto di finanziamento tra privati ex art. 1813 c.c., recante data 30.9.2016, stipulato tra ### e ### Con tale regolamento negoziale, composto da sei articoli, i contraenti avevano specificatamente convenuto, tra l'altro: - l'oggetto del regolamento contrattuale (art. 1): il finanziamento da parte del ### della somma pari ad euro 20.000 a favore della ### che il mutuante si obbligava a versare mediante bonifico bancario sul codice iban precipuamente indicato (######2); - l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario (art. 2): il mutuatario si obbliga a restituire la somma “mediante n. 20 rate mensili ciascuna di euro 1.000,00 (mille/00)”; - le conseguenze in caso di ritardo o inadempimento (art. 5): “in caso di ritardo nel pagamento delle rate superiore a giorni 10 comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo”.  ### e ### già in precedenza e in particolare in data ###, avevano stipulato un contratto di pag. 6/12 finanziamento: ### sempre in proprio, ### in qualità di legale rappresentante della società “### s.r.l.”, come si evince timbro riportante l'indicazione sia della società di cui è rappresentante legale sia della relativa sede legale nonché del numero di partita iva/codice fiscale. 
Il contratto stipulato nel 2016, oggetto della presente controversia, pur essendo testualmente identico rispetto a quello recante data anteriore, e pur essendo stato stipulato tra i medesimi soggetti, costituisce un'autonoma fonte di obbligazioni tra le parti in forza degli artt. 1173, 1321, 1813 Nel contratto si fa riferimento alla ### quale persona fisica e la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata da parte appellata, senza indicazione della qualità di rappresentante legale. 
Pertanto, dal tenore letterale del contratto, la mutuataria assumeva l'obbligo di restituzione della somma in proprio. 
Dal tenore letterale della scrittura privata e dalla sottoscrizione apposta alla stessa depongono per l'assunzione di un'obbligazione in proprio da parte del sottoscrittore; pertanto, incombe sullo stesso l'onere di provare elementi “idonei a contrastare tale interpretazione letterale" (cfr. Cass. ord. n. 25126/2013). 
Trattandosi di contratto di finanziamento tra privati si applica l'art.1813 c.c. in materia di mutuo, contratto reale, ai fini de perfezionamento del quale, è necessaria la traditio della somma di denaro. La consegna materiale, come ormai affermato dalla Suprema Corte, si sostanzia nell'effettiva erogazione della somma dal mutuante al mutuatario ossia pag. 7/12 mediante l'accredito della somma sul conto corrente, momento a partire dal quale il mutuatario è immesso nella disponibilità giuridica della stessa (Cass. n. 19047/2025). 
La circostanza che il codice iban indicato nel contratto corrisponda a quello della società “### s.r.l.”, di cui la ### è legale rappresentante, non vale di per sé ad escludere che il contratto sia stato dalla stessa stipulato in proprio. Rientra nella libertà delle parti la possibilità di indicare un codice iban diverso da quello di uno dei contraenti, in applicazione del principio dell'autonomia negoziale che governa la disciplina contrattuale. 
E allora il contratto di finanziamento di che trattasi si è perfezionato al momento dell'accredito sul conto corrente indicato nell'articolato negoziale, avvenuto con bonifico effettuato da ### - come da estratto conto in atti. A partire da tale momento controparte è entrata nella disponibilità giuridica delle somme e, conseguentemente, è sorto l'obbligo da parte della stessa di procedere alla relativa restituzione alla scadenza contrattualmente determinata. 
Quanto sopra esclude l'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla ### "in conseguenza della mancata prestazione principale del mutuante", sul presupposto che le somme sarebbero state erogate alla società e non alla persona fisica. 
Risulta inconferente la circostanza secondo cui, avendo ### effettuato il bonifico in favore di conto corrente in testa alla società e non alla ### sarebbe stato sottinteso “per come era avvenuto anche nel precedente contratto del 2014, di far beneficiare della somma finanziata pag. 8/12 “### srl” e non la ###ra ### in proprio”, non essendo stata la stessa “destinataria di alcuna somma in suo favore, concessa invece alla società di cui la medesima è legale rappresentante”, ben potendo eventualmente lo stesso revocare “l'ordine di bonifico effettuato in favore della società ed eseguirne altro in favore della ###ra ### in proprio, su diverso iban alla medesima intestato”. 
Come già rilevato, infatti, rientra nell'autonomia delle parti la possibilità di indicare un codice iban diverso rispetto a quello di cui risultano essere personalmente titolari i contraenti. Né rileva la mancanza di “motivi per giustificare un prestito personale in favore della ###ra ### non coperto da alcuna garanzia”. Ai fini della validità ed efficacia del contratto sono irrilevanti i motivi sottesi alla stipulazione di un accordo contrattuale tra le parti, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale. ###. 1322 c.c. dispone che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” Nel caso di specie, l'asserita carenza di interesse della ### a ricevere la somma, in proprio, non consente di ritenere il contratto privo dei requisiti di validità ed efficacia. 
Riconosciuta pertanto la legittimazione passiva della ### è alla stessa addebitabile l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ex art. 2, che ha determinato la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme, prevista dall'art. 5. pag. 9/12 In caso di responsabilità per inadempimento contrattuale - di cui all'art. 1218 c.c. - la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nell'affermare che il creditore deve fornire la prova della fonte del proprio diritto e del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 5629/2025, id.  Un. n. 13533/2001). 
Con particolare riferimento al contratto di mutuo, la cui disciplina è applicabile al finanziamento tra privati, l'attore che intenda ricevere la restituzione delle somme erogate è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della restituzione ( n. ###/2018). Avendo parte appellata adempiuto al proprio onere probatorio, per andare esente da responsabilità la ### avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto adempimento della propria prestazione. 
Pertanto, il primo motivo di appello è fondato.   3. b) Il secondo motivo d'appello ha ad oggetto la doglianza di parte appellante relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale di ### posto a base della propria decisione elementi probatori non specificamente dedotti dalle parti, deducendo che “alla luce di ciò e in base all'interpretazione del complesso andamento del rapporto negoziale, può ritenersi che - aldilà dal dato forma - il rapporto sostanziale sia intercorso con la società di pag. 10/12 cui l'odierna convenuta è rappresentante legale non con la persona fisica; ciò anche sulla base del fatto che il contratto del 2016 ricalca i contratti precedenti che non sono stati contestati né dagli odierni attori né tantomeno dal ### al quale venivano restituite le somme mediante trattenuta sugli incassi dei videogiochi”. 
Intanto, non è provata la circostanza che la garanzia fosse rappresentata dal prelievo delle somme di danaro dalle slot machines, collocate nei locali della società “### S.r.l.”, curato direttamente da ### Il principio della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., dispone che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. La citata norma, quindi, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni ma non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172/2020). 
Seppure tra le parti siano intercorsi pregressi rapporti commerciali, come dimostrato dalla produzione del contratto di finanziamento tra privati del 31.7.2014 di analogo contenuto, sottoscritto dalla ### in qualità di rappresentante legale della società “### s.r.l.”, tuttavia tali rapporti non escludono la stipulazione di un contratto di finanziamento a titolo personale. 
Ogni accordo negoziale costituisce fonte di autonome obbligazioni e ciascuno di essi deve essere interpretato pag. 11/12 secondo i propri elementi intrinseci, senza che precedenti rapporti possano alterare il significato di clausole chiare e non ambigue. 
Anche il secondo motivo di appello risulta pertanto fondato. 
Assodato che ### è la destinataria delle somme oggetto di finanziamento - in proprio e non quale rappresentante legale della propria società - rivestendo quindi la qualità di legittimata passiva, discende dal mancato pagamento delle rate del mutuo la risoluzione del contratto per inadempimento e il conseguente obbligo alla restituzione dell'importo erogato, pari ad euro 20.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale, come richiesto nell'originario atto introduttivo.   4. 
Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, le quattro fasi, valori minimi per la bassa complessità della causa, in riferimento ad entrambi i gradi.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e #### avverso la sentenza n. 1500/2020 del 8.9.2020 del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pag. 12/12 - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara risolto il contratto di finanziamento stipulato in data ### tra ### e ### - condanna ### alla restituzione in favore degli appellanti della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale; - condanna altresì ### al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel doppio grado di giudizio, liquidati i compensi del primo in euro 2.738,00 e quelli del presente grado in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge. 
Manda la cancelleria per quanto di competenza. 
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025 ### dott. ### dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.

causa n. 1372/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Cosentino, Filardo Alberto Nicola

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