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Prima Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1372/2020 R.G.A.C.
promossa da ### nata a #### il 07 dicembre 1960, cod. fisc. ###, ### nato a #### il 10 aprile 1986, cod. fisc.
###, ### nato a ####, il 26 dicembre 1988, cod. fisc. ### e ### nato ad #### 10 agosto 1993, cod. fisc. ###, nella qualità di eredi legittimi di ### nato a ### il 21
settembre 1962, cod. fisc. ###, deceduto in ####, in data 03 ottobre 2017, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio di
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gravame, in ####, alla ### n. 25, presso e nello studio dell'avv. ### del ### di #### - cod. fisc. ###;
appellante contro ### in proprio, nata ad ### (### il 23
agosto 1988, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.
### ed elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di gravame, presso e nello studio del proprio difensore sito in ### al ### 41;
appellata ###
Appellanti: “accogliere l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1500/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di ### nella (leggi tutto)...
testo integrale
### nome del popolo italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372/2020 R.G.A.C. promossa da ### nata a #### il 07 dicembre 1960, cod. fisc. ###, ### nato a #### il 10 aprile 1986, cod. fisc. ###, ### nato a ####, il 26 dicembre 1988, cod. fisc. ### e ### nato ad #### 10 agosto 1993, cod. fisc. ###, nella qualità di eredi legittimi di ### nato a ### il 21 settembre 1962, cod. fisc. ###, deceduto in ####, in data 03 ottobre 2017, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio di pag. 2/12 gravame, in ####, alla ### n. 25, presso e nello studio dell'avv. ### del ### di #### - cod. fisc. ###; appellante contro ### in proprio, nata ad ### (### il 23 agosto 1988, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio di gravame, presso e nello studio del proprio difensore sito in ### al ### 41; appellata ### Appellanti: “accogliere l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1500/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di ### nella persona del Giudice dr.ssa ### in data 08 settembre 2020, pubblicata in pari data, non notificata con contestuale delibazione di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in data 30 settembre 2016, dal dante causa degli odierni appellanti, sig. ### con la sig.ra ### nata ad ### (### il 23 agosto 1988, cod. fisc. ###, residente in ####, alla ###. ###, n. 13, condannandola, per l'effetto, alla restituzione della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali; condannare la parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio pag. 3/12 grado di giudizio, oltre la maggiorazione delle spese generali nella misura del 15% sul compenso a liquidarsi, oltre Cna al 4% ed ### se dovuta, il tutto in sentenza come per legge”.
Appellata: “Per tutto quanto precede, si conclude per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti, con conferma della sentenza di I° n° 1500/2020 emessa dal Tribunale di ### Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio in distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore anticipatario. Con ogni altra riserva e salvezza.” ### 1.
In data #### e ### stipulavano un contratto di finanziamento tra privati in forza del quale il primo si obbligava ad erogare la somma di euro 20.000 a favore della ### che, a sua volta, si obbligava alla relativa restituzione in venti rate mensili - di euro 1.000 ciascuna - definendo quale prima data di scadenza il ### (art. 2).
Le parti convenivano altresì che il ritardo superiore a dieci giorni nel pagamento delle rate avrebbe comportato la risoluzione del contratto.
In data ###, ### in applicazione dell'art. 1, erogava la somma pattuita a favore della mutuataria mediante bonifico bancario sul codice iban indicato dalla stessa in contratto. pag. 4/12 Decorsi inutilmente i termini contrattuali senza la corresponsione di alcuna rata, intervenuta la morte del mutuante, gli eredi, dopo aver invitato formalmente l'odierna appellata alla restituzione delle somme - con lettera raccomandata a.r. n. ###-4 del 20.11.2017, pervenuta in data ### - proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di ### al fine di ottenere la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione della somma mutuata.
Il giudice di prime cure, a seguito della costituzione in lite della resistente e del mutamento del rito - con conseguente deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. - procedeva al rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 1500/2020, emessa e pubblicata in data ###, con la quale il Tribunale di ### così disponeva: “dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### compensa le spese del presente giudizio”, sul presupposto che il rapporto negoziale fosse intercorso con la società "### S.r.l.", di cui la stessa è legale rappresentante, e non con la singola persona fisica. 2.
Avverso la sentenza del Tribunale di ### propongono impugnazione gli odierni appellanti in epigrafe indicati.
Il primo motivo di appello ha ad oggetto l'erroneità della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva.
Il secondo motivo di appello afferisce alla violazione del principio della disponibilità delle prove. pag. 5/12 La causa stata trattenuta a sentenza, con assegnazione di termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ### è fondato. 3. a) La vicenda trae origine dal contratto di finanziamento tra privati ex art. 1813 c.c., recante data 30.9.2016, stipulato tra ### e ### Con tale regolamento negoziale, composto da sei articoli, i contraenti avevano specificatamente convenuto, tra l'altro: - l'oggetto del regolamento contrattuale (art. 1): il finanziamento da parte del ### della somma pari ad euro 20.000 a favore della ### che il mutuante si obbligava a versare mediante bonifico bancario sul codice iban precipuamente indicato (######2); - l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario (art. 2): il mutuatario si obbliga a restituire la somma “mediante n. 20 rate mensili ciascuna di euro 1.000,00 (mille/00)”; - le conseguenze in caso di ritardo o inadempimento (art. 5): “in caso di ritardo nel pagamento delle rate superiore a giorni 10 comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo”. ### e ### già in precedenza e in particolare in data ###, avevano stipulato un contratto di pag. 6/12 finanziamento: ### sempre in proprio, ### in qualità di legale rappresentante della società “### s.r.l.”, come si evince timbro riportante l'indicazione sia della società di cui è rappresentante legale sia della relativa sede legale nonché del numero di partita iva/codice fiscale.
Il contratto stipulato nel 2016, oggetto della presente controversia, pur essendo testualmente identico rispetto a quello recante data anteriore, e pur essendo stato stipulato tra i medesimi soggetti, costituisce un'autonoma fonte di obbligazioni tra le parti in forza degli artt. 1173, 1321, 1813 Nel contratto si fa riferimento alla ### quale persona fisica e la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata da parte appellata, senza indicazione della qualità di rappresentante legale.
Pertanto, dal tenore letterale del contratto, la mutuataria assumeva l'obbligo di restituzione della somma in proprio.
Dal tenore letterale della scrittura privata e dalla sottoscrizione apposta alla stessa depongono per l'assunzione di un'obbligazione in proprio da parte del sottoscrittore; pertanto, incombe sullo stesso l'onere di provare elementi “idonei a contrastare tale interpretazione letterale" (cfr. Cass. ord. n. 25126/2013).
Trattandosi di contratto di finanziamento tra privati si applica l'art.1813 c.c. in materia di mutuo, contratto reale, ai fini de perfezionamento del quale, è necessaria la traditio della somma di denaro. La consegna materiale, come ormai affermato dalla Suprema Corte, si sostanzia nell'effettiva erogazione della somma dal mutuante al mutuatario ossia pag. 7/12 mediante l'accredito della somma sul conto corrente, momento a partire dal quale il mutuatario è immesso nella disponibilità giuridica della stessa (Cass. n. 19047/2025).
La circostanza che il codice iban indicato nel contratto corrisponda a quello della società “### s.r.l.”, di cui la ### è legale rappresentante, non vale di per sé ad escludere che il contratto sia stato dalla stessa stipulato in proprio. Rientra nella libertà delle parti la possibilità di indicare un codice iban diverso da quello di uno dei contraenti, in applicazione del principio dell'autonomia negoziale che governa la disciplina contrattuale.
E allora il contratto di finanziamento di che trattasi si è perfezionato al momento dell'accredito sul conto corrente indicato nell'articolato negoziale, avvenuto con bonifico effettuato da ### - come da estratto conto in atti. A partire da tale momento controparte è entrata nella disponibilità giuridica delle somme e, conseguentemente, è sorto l'obbligo da parte della stessa di procedere alla relativa restituzione alla scadenza contrattualmente determinata.
Quanto sopra esclude l'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla ### "in conseguenza della mancata prestazione principale del mutuante", sul presupposto che le somme sarebbero state erogate alla società e non alla persona fisica.
Risulta inconferente la circostanza secondo cui, avendo ### effettuato il bonifico in favore di conto corrente in testa alla società e non alla ### sarebbe stato sottinteso “per come era avvenuto anche nel precedente contratto del 2014, di far beneficiare della somma finanziata pag. 8/12 “### srl” e non la ###ra ### in proprio”, non essendo stata la stessa “destinataria di alcuna somma in suo favore, concessa invece alla società di cui la medesima è legale rappresentante”, ben potendo eventualmente lo stesso revocare “l'ordine di bonifico effettuato in favore della società ed eseguirne altro in favore della ###ra ### in proprio, su diverso iban alla medesima intestato”.
Come già rilevato, infatti, rientra nell'autonomia delle parti la possibilità di indicare un codice iban diverso rispetto a quello di cui risultano essere personalmente titolari i contraenti. Né rileva la mancanza di “motivi per giustificare un prestito personale in favore della ###ra ### non coperto da alcuna garanzia”. Ai fini della validità ed efficacia del contratto sono irrilevanti i motivi sottesi alla stipulazione di un accordo contrattuale tra le parti, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale. ###. 1322 c.c. dispone che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” Nel caso di specie, l'asserita carenza di interesse della ### a ricevere la somma, in proprio, non consente di ritenere il contratto privo dei requisiti di validità ed efficacia.
Riconosciuta pertanto la legittimazione passiva della ### è alla stessa addebitabile l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ex art. 2, che ha determinato la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme, prevista dall'art. 5. pag. 9/12 In caso di responsabilità per inadempimento contrattuale - di cui all'art. 1218 c.c. - la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nell'affermare che il creditore deve fornire la prova della fonte del proprio diritto e del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 5629/2025, id. Un. n. 13533/2001).
Con particolare riferimento al contratto di mutuo, la cui disciplina è applicabile al finanziamento tra privati, l'attore che intenda ricevere la restituzione delle somme erogate è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della restituzione ( n. ###/2018). Avendo parte appellata adempiuto al proprio onere probatorio, per andare esente da responsabilità la ### avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto adempimento della propria prestazione.
Pertanto, il primo motivo di appello è fondato. 3. b) Il secondo motivo d'appello ha ad oggetto la doglianza di parte appellante relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale di ### posto a base della propria decisione elementi probatori non specificamente dedotti dalle parti, deducendo che “alla luce di ciò e in base all'interpretazione del complesso andamento del rapporto negoziale, può ritenersi che - aldilà dal dato forma - il rapporto sostanziale sia intercorso con la società di pag. 10/12 cui l'odierna convenuta è rappresentante legale non con la persona fisica; ciò anche sulla base del fatto che il contratto del 2016 ricalca i contratti precedenti che non sono stati contestati né dagli odierni attori né tantomeno dal ### al quale venivano restituite le somme mediante trattenuta sugli incassi dei videogiochi”.
Intanto, non è provata la circostanza che la garanzia fosse rappresentata dal prelievo delle somme di danaro dalle slot machines, collocate nei locali della società “### S.r.l.”, curato direttamente da ### Il principio della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., dispone che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. La citata norma, quindi, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni ma non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172/2020).
Seppure tra le parti siano intercorsi pregressi rapporti commerciali, come dimostrato dalla produzione del contratto di finanziamento tra privati del 31.7.2014 di analogo contenuto, sottoscritto dalla ### in qualità di rappresentante legale della società “### s.r.l.”, tuttavia tali rapporti non escludono la stipulazione di un contratto di finanziamento a titolo personale.
Ogni accordo negoziale costituisce fonte di autonome obbligazioni e ciascuno di essi deve essere interpretato pag. 11/12 secondo i propri elementi intrinseci, senza che precedenti rapporti possano alterare il significato di clausole chiare e non ambigue.
Anche il secondo motivo di appello risulta pertanto fondato.
Assodato che ### è la destinataria delle somme oggetto di finanziamento - in proprio e non quale rappresentante legale della propria società - rivestendo quindi la qualità di legittimata passiva, discende dal mancato pagamento delle rate del mutuo la risoluzione del contratto per inadempimento e il conseguente obbligo alla restituzione dell'importo erogato, pari ad euro 20.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale, come richiesto nell'originario atto introduttivo. 4.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, le quattro fasi, valori minimi per la bassa complessità della causa, in riferimento ad entrambi i gradi. P.Q.M. La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e #### avverso la sentenza n. 1500/2020 del 8.9.2020 del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pag. 12/12 - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara risolto il contratto di finanziamento stipulato in data ### tra ### e ### - condanna ### alla restituzione in favore degli appellanti della somma di euro 20.000,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale; - condanna altresì ### al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel doppio grado di giudizio, liquidati i compensi del primo in euro 2.738,00 e quelli del presente grado in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025 ### dott. ### dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
causa n. 1372/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Cosentino, Filardo Alberto Nicola