... rileva il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), che. in attuazione della direttiva 2003/44/CE
del Parlament o europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, ha modificato la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle «Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista» e all'art. 2, comma 1, lett. a), per quel che rileva: «###à da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio».
10.1 Quanto alla normativa interna sulla nautica da diporto, se la legge 11 febbraio 1971, n. 50 (che per prima ha disciplinato la materia), qualifica, all'art. 1, «navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro», determinando, a lungo, nella dottr ina, la preva lenza dell'opinione che l'ut ilizzo commerciale, in quanto no n espressamen te previsto, non pote sse essere ammesso per (leggi tutto)...