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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA ### S.R.L., con sede ###/a, codice fiscale e partita I.v.a. ### (Avv. #### E ### S.P.A. con sede ###, c.f. ###, in persona del suo procuratore, Avv. ### giusta procura per atto in data ### del notaio Dott. ### (repertorio n. 65946, raccolta n. ###) (Avv. #### Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.7.2025 svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. ### S.r.l.: “si chiede che il Tribunale: 1.dichiari non provati e irrilevanti, ai fini probatori, gli elementi prodotti da ### 2.respinga integralmente le affermazioni relative ai gravi inadempimenti contestati a ### S.r.l.; 3. confermi che le dette affermazioni non soddisfano l'onere di prova previsto dal legislatore, rimanendo infondate e prive di supporto probatorio valido.
Si chiede volersi concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.” “1. Accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è interrotto per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la ### resa gravemente inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali; 2. accertare e dichiarare il diritto della ### alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., e per l'effetto, dichiarata nulla e disapplicata ogni contraria pattuizione, condannarsi la ### S.p.a., a corrispondere alla società attrice le relative indennità secondo gli AEC vigenti e/o applicabili ratione temporis come sopra quantificate o, previa disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, le indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una “cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni”, media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 3. condannarsi la ### al pagamento in favore dell'attore dell'indennità da mancato preavviso come sopra quantificate, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 4. condannarsi la ### a risarcire all'attore ex art. 2059 e 1751, comma 4, c.c. i danni dallo stesso patiti come sopra quantificati e salva la diversa somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo la tabella approvata con DM 127/2004, con attribuzione.” ### S.p.a.: “Richiamate integralmente le proprie domande, difese, eccezioni, deduzioni e tutte le istanze (incluse quelle istruttorie) formulate nei precedenti atti difensivi e in sede di udienza, da intendersi qui tutte ritrascritte senza rinuncia alcuna, e riservandosi ogni e più puntuale difesa e argomentazione; in ottemperanza al provvedimento dell'###mo Giudice la scrivente difesa precisa come qui si seguito le proprie conclusioni” “[…] conclude affinché l'adìto Giudice, rigettata ogni diversa istanza, voglia rigettare la domanda così come proposta da ### in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio.
Per completezza, in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (da intendersi qui integralmente trascritte), insistendo altresì per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso. In caso di ammissione della prova orale avversaria chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi già indicati nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, ### S.r.l. conveniva ### S.p.a. dinanzi al Tribunale di ### e proponeva la domanda: “1. Accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è interrotto per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la ### resa gravemente inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali; 2. accertare e dichiarare il diritto della ### alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., e per l'effetto, dichiarata nulla e disapplicata ogni contraria pattuizione, condannarsi la ### S.p.a., a corrispondere alla società attrice le relative indennità secondo gli AEC vigenti e/o applicabili ratione temporis come sopra quantificate o, previa disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, le indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una ‘cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni', media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 3. condannarsi la ### al pagamento in favore dell'attore dell'indennità da mancato preavviso come sopra quantificate, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 4. condannarsi la ### a risarcire all'attore ex art. 2059 e 1751, comma 4, c.c. i danni dallo stesso patiti come sopra quantificati e salva la diversa somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo la tabella approvata con DM 127/2004, con attribuzione”.
A sostegno della domanda, ### S.r.l. esponeva che, con scrittura privata del 28.6.2012, aveva stipulato con ### S.p.a. il contratto di agenzia n° 8400054381, con termine di durata fino al 30.6.2018, poi variato e integrato, con cui aveva assunto l'incarico di promuovere stabilmente, per conto di ### S.p.a. in esclusiva, nella zona di cui all'allegato B, quale monomandataria ex art. 4.2, “la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di energia elettrica e di gas di cui all'### A del richiamato contratto nonché l'eventuale conclusione di contratti relativi a servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e gas nella zona di cui all'### B con clienti idonei finali meglio specificati - ove necessario - nel primo di tali Allegati”, con la riserva di richiederle “lo svolgimento di ulteriori attività contingenti, connesse e complementari al suddetto incarico” (documenti n. 7, 8 e 9); che, in assenza di altri rilievi, con lettera del 3.12.2015, ### S.p.a. le aveva contestato l'acquisizione di trentacinque proposte contrattuali irregolari, per le ragioni specificate nell'elenco allegato, e aveva applicato la penale dell'importo di € 4.500 (documento n. 11); che, con lettera del 12.12.2016, ### S.p.a. le aveva comunicato la risoluzione del contratto di agenzia, in base al relativo art. 18, lettera G, avendo rilevato “offerte caricate a nome di clienti fittizi” con codici fiscali risultati non validi ai terminali dell'### delle ### “### -###- ###- ###- ### - ###”, ricondotte alla subagenzia ‘### 2', e aveva affermato: “…### relativi a tali offerte, sono stati oggetto di altrettanti subentri a nome degli stessi clienti fittizi su ### nei mesi immediatamente precedenti lo switch in ### in alcuni casi a seguito contatti telefonici provenienti dal numero di telefono ### riconducibile all'agenzia ‘### 2'. Che, nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto qualora si verifichino comportamenti difformi con le previsioni dello stesso, ed in particolare a quelle del ### allo stesso ### (### H), incombe su di Voi il preciso obbligo di intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. Che, la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetuata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e provincia, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot n. ###. Che il ripetersi di tali condotte non può più in alcun modo tollerarsi dalla nostra ### da sempre impegnata nel raggiungimento di altissimi standard qualitativi nei rapporti con la propria clientela. Una volta cessato il rapporto di collaborazione con la nostra ### Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 del contratto indicato in oggetto, dovrete ### ciò premesso e considerato, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà di risolvere con effetto immediato il contratto con Voi in essere ai sensi dell'art 18 lett. G. restituirci immediatamente qualsiasi documento e/o materiale di cui siate in possesso per l'esecuzione del contratto nonché la nostra banca dati costituita per le medesime finalità. Con la stessa decorrenza, vorrete altresì eliminare da qualsiasi vostro stampato, pubblicità, carta intestata o altro, la menzione delia vostra qualità di agente di ### Vi invitiamo infine a non utilizzare più il marchio o il nome di ### e/o ### in qualunque forma nonché i dati acquisiti nell'espletamento dell'attività di agenti ed i sistemi informativi dì proprietà di ### messivi a disposizione per i quali provvederemo alla cessazione delle licenze/abilitazioni da Voi utilizzate…” (documento n. 12); che, con lettera del 12.1.2017, confermata il ### con comunicazione di posta elettronica certificata - P.e.c. - (documenti n. 13 e 14), ### S.r.l. aveva contestato il comportamento contrattuale della preponente e le presunte violazioni, delle quali aveva eccepito la non imputabilità a sé, segnalando di aver posto rimedio a imprecisati “deficit nella gestione di controllo predisposta da ### Spa” e aveva avversato la risoluzione contrattuale “in quanto contraria alla legge e comunque non essendosi verificata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 18 ed, in ogni caso, evidenziava che la contestata decisione unilaterale di interrompere i richiamati accordi contrattuali è da considerarsi senza riserva alcuna quale recesso del proponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1751, c.1, c.c. con diritto da parte della ### alle indennità ivi previste”; che, in assenza di alcun riscontro, ### S.p.a. aveva corrisposto “le sole somme a titolo di ### accantonate presso l'Enasarco” all'esponente, che, con lettera del 17.3.2021, aveva richiesto invano il pagamento d'indennità e il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo (documenti n. 15 e 16). ### S.r.l. deduceva che l'art. 25.2 del contratto di agenzia richiamava l'### e ### (### del 30.7.2014, riguardante la “disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione” (documento n. 17), il cui art. 10 prevedeva l'indennità di scioglimento del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., “anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della ### n. 86/653, ‘individuando, anche con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti, in particolare, la determinazione della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto”, per causa non imputabile all'agente”; che aveva sviluppato affari con i clienti esistenti e ne aveva procurati nuovi, “incrementandone sensibilmente il numero” e la preponente continuava a ricevere sostanziali vantaggi da tali affari; che l'esponente aveva riscosso provvigioni del complessivo importo di € 5.052.549,90 oltre accessori, con un incremento del fatturato di € 1.126.244,40 oltre accessori, avuto riguardo rispettivamente ai primi quattro trimestri e agli ultimi quattro del rapporto contrattuale (documenti dal n. 20 al n. 25); che l'indennità meritocratica era pari a € 1.575.767,30 oltre accessori, in misura non superiore all'importo massimo previsto dall'art. 1751, comma 3°, ### S.r.l. contestava l'inadempimento o, in subordine, la sua gravità ed esponeva di averne tempestivamente negato l'“effettiva esistenza, numero e riconducibilità a ### srl e/o suoi subagenti (non essendovi mai stato alcun accertamento giudiziale contro di essi per acquisizione fraudolenta di proposte contrattuali)”, evidenziandone il riferimento a sei contratti, “a fronte di una produzione di oltre centomila contratti”. ### S.r.l. citava l'art. 12 del contratto di agenzia: “[…] 12.6 In caso di cessazione del presente contratto, salvo quanto previsto al successivo punto 12.7 e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1751 comma 1, all'Agente verrà riconosciuta l'indennità così come previsto all'art. 1751 cod. civ.. ### pertanto rinuncia espressamente a pretendere altri compensi che a qualsiasi titolo matureranno in forza dell'attività dallo stesso svolta anteriormente alla cessazione del rapporto contrattuale, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'### C. 12.7 ###à di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente in caso di: - recesso della Preponente dal contratto durante il periodo di prova; - recesso del contratto da parte dell'Agente; - risoluzione del contratto da parte della Preponente per inadempimento dell'Agente, ivi compreso: A) per indici di ### negativi; B) per violazione degli obblighi di ### dei ### o cessione del presente contratto ad un terzo da parte dell'Agente d'accordo con la Preponente. 12.8 Nel caso di cui al precedente punto 12.7, l'Agente non avrà diritto a pretendere somme che a qualsiasi titolo matureranno sugli affari conclusi successivamente all'atto di cessazione del rapporto, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'### C. 12.9 ###à di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente nelle ipotesi previste dall'art. 1751 cod. civ., in particolare intendendosi per inadempienze imputabili all'Agente che giustificano la risoluzione del contratto ad opera della Preponente quelle individuate nell'art. 18 del presente contratto”. ### S.r.l. citava l'art. 18 del contratto di agenzia: “18.1 Salva la facoltà per ciascuna delle ### di chiedere la risoluzione del presente ### per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione da parte dell'Agente - accertata anche mediante le verifiche di cui all'art. 11 - di uno degli obblighi sotto elencati e/o il verificarsi delle previsioni sotto indicate comporterà la risoluzione di diritto del presente ### ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo il diritto della Preponente al risarcimento dei danni […]”.
In subordine, ### S.r.l. eccepiva la “illegittimità della clausola limitativa del diritto alle indennità di cui all'art. 1751 c.c.” e assumeva che non ogni caso di risoluzione del contratto di agenzia per effetto della clausola risolutiva espressa comportava l'esclusione del diritto alle indennità previste dall'art. 1751 c.c.; invocava “la nullità dell'art. 12.9 del contratto nella parte e nella misura in cui venisse interpretato nel senso che l'esclusione del diritto dell'Agente alla indennità prevista dall'art. 1751 c.c. si estende a tutte le ipotesi previste dall'art. 18 in tema di clausola risolutiva espressa e, nello specifico, alle ipotesi previste dalle lettere g) ed o), nella misura in cui non comportano alcuna improseguibilità, nemmeno provvisoria, del rapporto.” ### S.r.l. chiedeva il pagamento delle “indennità per la cessazione del rapporto di agenzia per assenza di ragioni di improseguibilità provvisoria”, assumendo che il contestato inadempimento non giustificava questa evenienza, invocava la “disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, il riconoscimento di una indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una ‘cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni', media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30”, nonché “il risarcimento del danno patito a causa dell'illecita interruzione da parte della Preponente” e chiedeva di applicare: “[…] per le annualità successive alla illegittima interruzione del rapporto e sino alla data della scadenza contrattualmente prevista (30/06/2018), la media delle provvigioni riscosse dell'agente negli anni di rapporto (pari ad € 1.575.767,30)” e poiché il rapporto contrattuale si era svolto fino a dicembre 2016, avuto riguardo alle successive diciotto mensilità fino al termine di naturale cessazione del rapporto contrattuale, esponeva che avrebbe ottenuto provvigioni per € 3.939.418,26, oltre accessori e chiedeva il relativo pagamento, oltre l'indennità da mancato preavviso circa la quale esponeva: “Nell'anno 2015, l'attrice ha maturato € 2.252.928,00 dal che deriva che l'indennità è pari a € 2.252.928,00/12*2= 375.488,00.” Era confermata la trattazione della causa all'udienza dell'8.7.2022, indicata nell'atto di citazione, nel corso della quale, dichiarata la contumacia della parte convenuta, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. ### S.p.a. si costituiva in giudizio il ### e contestava la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo: “### affinché l'adito Giudice, rigettata ogni diversa istanza, voglia rigettare la domanda così come proposta da ### in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio.” In particolare, la società convenuta esponeva che ### S.r.l. era un agente plurimandatario, non avendo assunto l'obbligazione a non operare per conto di qualunque soggetto anche non in concorrenza con l'esponente, come risultava dal contratto stipulato dalle parti il ###; deduceva la risoluzione del contratto di agenzia per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del contratto ed ex art. 1456 c.c. e, comunque, per grave inadempimento dell'agente ex art. 1453 c.c., per “attivazione di utenze già cessate al fine di conseguire illegittimamente il “gettone di attivazione” e “per aver ### srl - tramite suoi sub agenti reiteratamente caricato offerte a nome di clienti fittizi il cui codice fiscale è risultato non valido e conseguentemente caricato proposte di contratti recanti firme apocrife e disconosciute poi dai diretti interessati. - per aver ### tramite i suoi subagenti, attraverso il numero telefonico 091/7723921, al fine di lucrare ingiustamente provvigioni da ### S.p.A. per l'attivazione di nuovo utenze (“cd.
Gettone di attivazione”) richiesto ad ### (società che si occupava del mercato tutelato, prima di diventare l'attuale ### subentri a nome di codici fiscali fittizi su utenze cessate/disalimentate.
Una volta ottenuto tale subentro chiedevano il passaggio dell'utenza (“switch”) ad ### al predetto fine di conseguire ingiustamente la provvigione per l'attivazione di nuove utenze.
Attività questa già oggetto di contestazione in data ### a ### srl, contestazione che evidentemente non era servita.” ### S.p.a. esponeva che l'inadempimento contestato, in base all'art. 18 del contratto di agenzia “(sei casi ad iniziativa di tre sub agenti identificati con i codici Start###, #### e Start304)”, contrariamente a quanto indicato in citazione, era stato già oggetto della contestazione formulata il ###, richiamata nella lettera di risoluzione del 12.12.2016, in cui era stato evidenziato: “la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetrata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e provincia, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot. ###” (documento n. 2, pagina 2); che l'inadempimento era grave, poiché i sei casi oggetto della lettera di risoluzione erano stati posti in essere tramite l'utenza telefonica di ### (###), indicata nella lettera di risoluzione, situazione che denotava l'inosservanza del provvedimento di sospensione e divieto di operare nella zona di ### e provincia del 31.12.2014, ### S.r.l. aveva violato gli obblighi pattuiti, “in forza dei quali avrebbe dovuto promuovere le vendite mediante visite dirette ai clienti” e la condotta denunciata era grave, essendo stati indicati utenti e codice fiscali inesistenti, per la stipulazione di contratti con firme apocrife e consensi mai espressi dagli utenti, sicché “sarebbe bastato un solo caso per far venir meno il vincolo fiduciario verso l'Agente”; che, per i fatti reiterati e per condotte analoghe di ### S.r.l. o di suoi subagenti, l'esponente aveva sporto denunce alle ### della Repubblica presso i ### di Napoli, ####### e, per altre circostanze, ancora Napoli e ##### (###), ### e ### denunciando quarantaquattro casi di illeciti, oltre i trentacinque richiamati al paragrafo 6 dell'atto di citazione; che, anche agli effetti dell'art. 1453 c.c., la condotta dell'agente costituiva grave inadempimento del contratto per violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1746 c.c., 1175 e 1375 c.c. e presupposto per l'avvenuta applicazione di penali a suo carico nella misura di € 40.300 nell'arco temporale di diciotto mesi, come previsto all'art. 17 del contratto (documento n. 6), sicché nulla le era dovuto a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'AEC di settore, risarcimento danni e indennità sostitutiva del preavviso, quest'ultima ex artt. 15.4 del contratto di agenzia e 9 AEC di categoria per € 375.488, stante la risoluzione in tronco ex art. 1456 c.c. in danno dell'agente e, comunque, per giusta causa, comportante l'inesistenza di qualsiasi diritto dell'agente alla corresponsione di tale indennità e al risarcimento del danno, quest'ultimo richiesto ai sensi dell'art. 1741, comma 4°, c.c. al paragrafo G dell'atto di citazione e commisurato a € 3.939.418,26, anche in considerazione del difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria e della volontà risolutoria manifestata dall'esponente con la comunicazione del 12.12.2016, costituente esercizio del diritto di recesso della parte contrattualmente pattuito; che non era dovuto a ### S.r.l. il pagamento di € 1.575.767,30 a titolo di indennità per la cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. e AEC 30.7.2014, stante la decadenza in cui era incorsa, né aveva formulato la richiesta di riconoscimento dell'indennità ex art. 1751, comma 5°, c.c. entro il termine di un anno dalla cessazione del contratto, quindi entro l'11.12.2017, non essendo stata provata l'avvenuta accettazione e consegna completa della P.e.c. in data ###, ed ### contestava di aver ricevuto tale comunicazione; che queste indennità non erano dovute a norma dell'art. 1751, comma 2°, c.c., poiché il rapporto di agenzia era cessato per fatto e colpa dell'agente e ciò rendeva “superfluo l'accertamento degli altri presupposti richiesti dalla norma in questione in ordine all'an debeatur (acquisizione di nuovi clienti, sviluppo del fatturato con i clienti preesistenti e percezione di sostanziali vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto in capo al preponente) e poi anche con riferimento al quantum debeatur”; che la parte attrice aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento dell'indennità di fine rapporto (### dalla ### non era dovuta l'indennità suppletiva di clientela quantificata da ### S.r.l. in € 248.183,35, poiché il rapporto contrattuale si era risolto per suo inadempimento e l'art. 10 capo II) dell'AEC del 30.7.2014 prevedeva che l'indennità suppletiva di clientela non era dovuta in caso di scioglimento del contratto per un fatto imputabile all'agente e, per le medesime ragioni, non era dovuta l'indennità meritocratica - di cui alla norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11 dell'AEC 30.7.2014 -, la cui entità era contestata, anche in difetto di prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1751, comma 1°, ### S.p.a. deduceva che, in caso di riconoscimento del diritto di credito, andava applicata la pattuizione di cui all'articolo 13.8, secondo cui per il ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, in caso di ritardo imputabile all'esponente, erano dovuti interessi di mora nella misura degli interessi legali.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 15.7.2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi sessanta giorni. ### va revocata la dichiarazione di contumacia di ### S.p.a., non essendosi provveduto in precedenza al riguardo.
Circa l'istanza riproposta dalla parte convenuta nelle conclusioni, va considerato che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il ###, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Non è ammissibile l'eccezione di decadenza di ### S.r.l. per omessa comunicazione alla preponente dell'intenzione di far valere i propri diritti per inosservanza del termine di decadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto, previsto dall'art. 1751, comma 5°, c.c., poiché la parte convenuta si è costituita in giudizio in data ###, quando era decorso il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e ciò ha comportato la decadenza da tale eccezione ex art. 167, comma 2°, c.p.c.; l'avvenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1751, comma 5°, c.c. non è rilevabile d'ufficio, in base alla disposizione generale di cui all'art. 2969 Nel merito, si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; ### 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
Le parti hanno stipulato il contratto di agenzia richiamato nell'espositiva che precede (documenti 7, 8 e 9 di parte attrice e n. 5 di parte attrice), avente il seguente oggetto: “2.1 ### assume l'incarico, che la Preponente gli conferisce, di promuovere stabilmente per conto della seconda, la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di energia elettrica e di gas di cui all'### A nonché l'eventuale conclusione di contratti relativi a servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e gas (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la carta loyalty denominata ### servizi post contatore), nella zona di cui all'### B con clienti idonei finali meglio specificati - ove necessario - nel primo di tali ###” […] “2.4 ### si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la promozione dei contratti di cui al precedente punto 2.1 ed in particolare, con riferimento alla zona di cui all'### B, ad effettuare: - l'individuazione della Clientela e la visita alla stessa; - l'analisi e la valutazione delle necessità specifiche della Clientela; - la ricerca e la formulazione della soluzione di ### idonea; - la raccolta, anche con l'ausilio di strumenti informatici che la Preponente si riserva di indicare e di eventualmente fornire, delle richieste di fornitura e/o contratti sottoscritti dalla Clientela, il loro inserimento nel sistema informativo della Preponente nel rispetto delle modalità e delle tempistiche da questa indicate e la trasmissione alla Preponente stessa, con le modalità indicate al successivo punto 7.” […] “6.3 ### è responsabile dell'operato dei soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione del presente contratto. Qualora si verifichino comportamenti difformi con le previsioni del presente contratto, con particolare riferimento al ### allo stesso ### (### H), l'Agente, si impegna ad intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del presente contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. […]”. (documento n. 7 di ### S.r.l.).
Nel corso del rapporto contrattuale, con lettera comunicata a ### S.r.l. il ###, ### S.p.a. ha segnalato: “[…] nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto medesimo sono emersi episodi di grave inadempimento ascrivibili alla ### società.
In particolare, a seguito di specifiche segnalazioni e verifiche conseguentemente attivate, è emerso che alcuni sub agenti della ### sede di ### identificati dai ### n° ### 420, ### 501, ### 707, ### 714, ### 1120, ### 1124 hanno posto in essere azioni fraudolente e lesive dell'immagine della nostra ### per le quali siamo stati costretti a revocare le relative abilitazioni ai nostri sistemi.
Vi invitiamo e diffidiamo pertanto ad intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti adempimenti, come previsto nel ### Vi comunichiamo, inoltre, la revoca delle attività di vendita limitatamente alla zona corrispondente alla città di ### e relativa provincia.
Come da reciproci accordi ed ai sensi dell'art. 2 dell'AEC industria del 30.07.2014, la revoca del mandato avrà luogo dalla ricezione della presente comunicazione.” ###.e.c. del 3.12.2015, ### S.p.a. ha comunicato a ### S.r.l. “[…] l'adozione di comportamenti scorretti, riscontrati in occasione di attività di verifica derivanti da specifiche segnalazioni ricevute da parte di clienti nel mese di Ottobre 2015 e che abbiamo sintetizzato nel prospetto allegato (rif. allegato 1)”, recante la specifica indicazione di contratti, per quattordici dei quali è stato contestato il “consenso falsificato”, per ciascuno dei quali le persone avevano dichiarato di non aver stipulato alcun contratto con ### S.p.a. e molte avevano anche sporto denuncia o querela (documento n. 11).
Con lettera raccomandata del 12.12.2016, ### S.p.a. ha manifestato la volontà di risolvere il contratto di agenzia in base alla clausola n. 18 lettera G e ha contestato a ### S.r.l.: “[…] ### a seguito d1 specifiche segnalazioni ed all'esito delle opportune verifiche, è emerso che alcuni subagenti della #### dal ### n° #### - ### - ### hanno posto in essere azioni fraudolente e lesive dell'immagine della nostra ### per i quali abbiamo già provveduto a revocare le relative abilitazioni ai nostri sistemi.
Da parte dei soggetti identificati dai suindicati ### sono state infatti individuate offerte caricate a nome dì clienti fittizi, Il cui codice fiscale è risultato non valido ai terminali dell'### delle ### I codici fiscali "### sono: ### - ### - ###--###-###-###” ### relativi a tali offerte, sono stati oggetto di altrettanti subentri a nome degli stessi clienti fittizi su ### nei mesi immediatamente precedenti lo switch in ### in alcuni casi a seguito contatti telefonici provenienti dal numero di telefono ### riconducibile all'agenzia «### 2» ### nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto qualora si verifichino comporlament1 difformi con le previsioni dello stesso, ed in particolare a quelle del ### allo stesso ### (### H), incombe su di Voi il preciso obbligo di intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto del soggetti che s1 siano resi responsabili dei descritti inadempimenti.
Che, la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetuata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e prov1nc1a, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot n. ###. […]” (documento n. 12 di parte attrice). ### S.r.l. non ha specificamente contestato alla preponente l'uso dell'identità di clienti e codici fiscali fittizi nella stipulazione degli indicati contratti di somministrazione di energia, poiché nella lettera di contestazione del 12.1.2017 ha ricondotto tale fatto alla circostanza che “anche il ### sistema di controllo ha evidentemente fallito” e ha addotto lo scarso numero dei sei contratti contestati rispetto a quelli complessivamente conclusi (documento n. 13).
La parte attrice, che non ha elaborato la memoria nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., non ha assolto l'onere di effettuare la specifica contestazione dei fatti dedotti dalla preponente con la contestazione del grave inadempimento in cui è incorsa di nuovo nei fatti contestati in precedenza, non ha allegato o provato di aver adottato alcun sistema per impedire la reiterazione di fatti simili, consistiti nell'indicazione di contratti di somministrazione indicanti utenti inesistenti, con i correlativi codici fiscali fittizi; a prescindere dal numero dei contratti fittizi contestati, va considerata la gravità della condotta, che è stata reiterata a seguito di precedente analogo rilevo ed è risultata idonea a minare l'ambito del rapporto di fiducia tra le parti, correlata all'ampia autonomia di gestione del mandato conferito a ### S.r.l., avuto riguardo a luoghi, tempi, modalità e mezzi funzionali al conseguimento delle finalità commerciali indicate nel contratto di agenzia.
Tali fatti, ancorché non espressamente contemplati dall'art. 18 del contratto di agenzia, rubricato ### risolutiva espressa, hanno concretato il grave inadempimento in cui è incorsa ### S.r.l., che ha determinato la risoluzione del rapporto contrattuale di agenzia e le indennità richieste in pagamento con l'atto di citazione non possono essere riconosciute, poiché è incontroverso l'avvenuto pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto (### e l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta per l'imputabilità all'agente della risoluzione del contratto.
All'attrice non può, invece, essere riconosciuta l'indennità meritocratica, non risultando provato, nell'arco temporale di durata del contratto, vi sia stato un sensibile sviluppo degli affari, né tanto meno che ### S.p.a. riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti procurati da ### S.r.l., presupposti entrambi richiesti dall'art. 11 dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014, in analogia a quanto previsto dall'art. 1751 c.c. per determinare l'insorgenza del diritto al pagamento dell'indennità in questione. Al riguardo, le prove documentali offerte da ### S.r.l. (documenti n. 22, 23, 24 e 259) non possono ritenersi adeguate, trattandosi di prospetti predisposti dalla stessa parte attrice, né la prova può essere desunta dall'attestazione resa l'11.2.2022 dal Dott. ### tecnico di fiducia della parte attrice, la cui dichiarazione è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022).
Va escluso il diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso, poiché nel rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto stesso (Cass., Sez. L, sentenze n. 2049 del 25.2.1998, n. 3595 del 14.2.2011; Cass., Sez. L, ordinanza n. ### del 28.10.2021).
Va respinta la domanda di ### S.r.l. volta a conseguire il risarcimento danni, in base a quanto previsto dall'art. 1751, comma 4°, c.c.; la censura relativa alla violazione degli obblighi di comunicazione e dei doveri di correttezza e buona fede appare carente non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche sul piano assertivo, essendo stata formulata in termini generici, nell'assoluto difetto di allegazione e prova circa la sussistenza, la natura e l'entità di danni eziologicamente connessi a inadempimenti asseritamente imputati alla preponente.
Al rigetto della domanda di parte attrice, seguono le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo a favore della convenuta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.a., con l'atto di citazione notificato il ###, introduttivo della causa civile iscritta al n. 21315-2022 R.G.; revoca la dichiarazione di contumacia di ### S.p.a.; condanna ### S.r.l., in persona del legale rappresentante, a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 22.700,00 (4.650 fase di studio, 3.050 fase introduttiva, 7.000 fase di trattazione e istruttoria, 8.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge. ### 7.1.2026
causa n. 21315/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano