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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1585/2025 del 24-06-2025

... quale era stato conferito l'incarico aveva un diverso codice fiscale e una diversa sede rispetto a quella dell'attrice; pertanto alcun vincolo giuridico poteva considerarsi costituito tra le parti in causa. ### memoria di replica depositata il ###, l'attrice ha controdedotto che l'ingegnere ### era amministratore unico della ### s.r.l. (p. iva. ###), nonché institore e rappresentante legale della ### s.r.l. (p. iva. ###) e che la prima, attrice nel presente giudizio, era l'unica legittimata ad agire in quanto cessionaria dal 25-5-2017 della seconda, allegando stralcio di visura ove risultava che “S.A.E.C. s.r.l.” con c.f. ### aveva stipulato il ### “affitto/comodato” con “### s.r.l.” c.f. ###. In diritto, giova rammentare che, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 pag. 7 “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di (leggi tutto)...

testo integrale

pag. 1 N. 5132/2017 R.G. 
Tribunale di ### sezione civile ........................................................  ### giudice monocratico del Tribunale di ### seconda sezione civile, dott.  ### ha pronunciato ### nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5132/2017 R.G., vertente TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### di ####, alla via Cassano n. 19, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difense in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.   #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta sul foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.   ###: azione di adempimento. 
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 6-3-2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### - ai sensi dell'art. 139 c.p.c. -, ### s.r.l. evocava in giudizio ### innanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare il conferimento di mandato da parte del convenuto all'ingegnere ### pag. 2 ### 2) dichiarare risolto il mandato per fatto imputabile al mandante; 3) dichiarare che l'ingegnere ### quale amministratore della ### s.r.l. era creditore, nei confronti del convenuto, della somma di euro 889.133,69 oltre interessi e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 889.133,69, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e satisfattiva, oltre interessi. 
A tal fine premetteva che: il ricorrente svolgeva l'attività di ingegnere iscritto all'albo della provincia di Napoli al numero 8770 e ricopriva la qualifica del direttore tecnico e amministrativo unico della ### s.r.l., società specializzata in ingegneria civile e lavori tecnici; la società, nel corso degli ultimi anni, si era occupata, di concerto con i privati e con gli enti pubblici, della realizzazione di progetti riguardanti la riqualificazione di area dismesse, nonché la creazione di alloggi e strutture atte a far fronte alle esigenze abitative in penisola sorrentina e nei comuni limitrofi; in ragione dell'attenzione profusa dalla società ### s.r.l. per la realizzazione di tali progetti, a cavallo tra la fine dell'anno 2012 e l'inizio del 2013, il convenuto - proprietario degli ex cantieri navali “### Maris”, siti in ### di ### alla ### n. 239, riportati in N.C.E.U. al foglio 5 p.lle 506,101 sub 101, 483 e 484 nonché p.lle 1771,1773,1775 -, si rivolgeva all'istante e alla società da lui amministrata conferendogli incarico di elaborare un progetto riguardante il recupero dei predetti impianti produttivi dismessi e di intraprendere tutte le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio dei relativi permessi; in esecuzione dell'incarico conferito, l'ingegnere ### predisponeva il progetto di intervento a realizzarsi; la documentazione predisposta veniva sottoposta al convenuto il quale manifestava la propria approvazione al progetto sottoscrivendo, di suo pugno, in qualità di committente, tutta la documentazione propedeutica alla richiesta dei necessari permessi amministrativi; il convenuto provvedeva al pagamento a mezzo bonifico degli oneri relativi ai diritti di istruttoria i diritti di segreteria per il rilascio del permesso costruire; con istanza predisposta e consegnata all'ente dal professionista, assunta al protocollo del Comune di ### di ### al n. 4918 del 29/30-1-2023, corredata da tutta la documentazione tecnica predisposta, veniva richiesto il rilascio del permesso a costruire; l'ingegnere ### predisponeva inoltre, previa approvazione e consenso del convenuto, gli atti occorrenti per il rilascio del preventivo titolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; in data ### il Comune di ### di ### comunicava il preavviso di diniego del permesso di costruire, in seguito al quale l'ingegnere ### pag. 3 iniziava una complessa attività tecnica e di studio, volta a superare le problematiche emerse in ordine a rilascio del titolo, che conducevano ad una nuova riperimetrazione delle aree a pericolosità a rischio inondazione, disposta dalla ### di ### della ### in attuazione della ### sul ### con p.e.c. del 3-2- 2015 indirizzata al dirigente del #### del Comune di ### di ### l'ingegnere ### chiedeva il riesame dell'istanza anche mediante convocazione di conferenza dei servizi; nelle date del 20-5-2015, 14-1-2016 e 29-2-2026, trasmetteva ulteriori integrazioni richieste dall'ente comunale; tale attività culminava nella indizione, da parte del Comune, della conferenza dei servizi proposta e poi fissata all'8-3-2027, con comunicazione del 24-1-2017 indirizzata tra gli altri alla ### s.r.l. e al convenuto; all'incontro partecipavano l'ingegnere ### e il convenuto e all'esito la seduta veniva aggiornata al 10-5-2017; all'esito della conferenza dei servizi erano stati rilasciati tutti i pareri favorevoli richiesti ed il progetto si poteva ritenere approvato sotto il profilo paesaggistico mentre necessitava un'ulteriore attività per la concessione demaniale marittima; dovendo predisporre ulteriori atti e progetti, l'ingegnere ### aveva contattato più volte il convenuto; nonostante i solleciti, lo ### non aveva sottoscritto la documentazione da presentare alla conferenza dei servizi del 10-5-2017; pertanto, con lettera raccomandata A/R del 28-4-2017, l'ingegnere ### invitava il convenuto a corrispondere quanto dovuto per l'attività prestata in suo favore; la comunicazione rimaneva priva di riscontro ed in ragione di ciò, nell'impossibilità di presentare l'ulteriore documentazione richiesta, la seduta del 10-5-2017 andava deserta con il conseguente parere negativo sull'intero progetto; il convenuto non aveva versato alcun compenso all'istante e alla società da lui amministrata per la lunga e costosa attività svolta. 
Istauratosi il contraddittorio, ### contestava la domanda, chiedendone il rigetto. 
In particolare, eccepiva: la nullità del contratto, deducendo che l'attività oggetto dell'incarico conferito non poteva essere svolta da una società concernendo un'attività professionale tipica dell'ingegnere e solo a questo conferibile; la carenza di legittimazione attiva della ### s.r.l., avendo chiesto la controparte l'accertamento dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'ingegnere ### e la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo in favore della società. 
Nel merito, eccepiva l'inadempimento della controparte, non avendo ottemperato all'obbligo contrattuale di intraprendere tutte le procedure volte al rilascio dei permessi pag. 4 necessari e che, per tale ragione - all'esito della la ### di ### dell'8-3-2017, a seguito della inidoneità del progetto presentato a soddisfare i requisiti richiesti anche sotto il profilo paesaggistico -, predisponeva un nuovo progetto non più rispondente all'interesse del committente, in quanto escludente l'area demaniale. 
Infine, contestava il quantum della somma richiesta a titolo di compenso, osservando che non vi era un accordo preventivo sul punto. 
Riservata la causa in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22-5-2023 (per la rinnovazione della c.t.u.) e poi in data ### (per il deposito/ricostruzione del fascicolo di parte attrice), la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6-3-2025, fissata ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c..  2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.  2.1. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. 
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto ###; mentre le mere difese possono essere proposte oltre il pag. 5 termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..  2.2. Nella specie, il convenuto ha eccepito - in comparsa di costituzione - la carenza di legittimazione attiva di ### s.r.l., osservando che l'attrice aveva chiesto la condanna della controparte per le prestazioni ingegneristiche espletate in suo favore, accertando previamente che l'incarico (il mandato) era stato conferito all'ingegnere ### ovvero ad un soggetto giuridico diverso dalla società attrice. 
Nella memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attrice (che, in epigrafe, utilizzava la seguente formula: “Per l'#### in proprio e nella qualità di ### della ### Srl”), la stessa replicava osservando che l'ingegnere ### oltre ad essere direttore tecnico della ### s.r.l., era anche socio unico e legale rappresentante della società, come da visura in atti. 
Nel prosieguo del giudizio, anche per le ulteriori contestazioni proposte dal convenuto sulla legittimazione sostanziale dell'attrice, questa ribadiva nelle proprie difese che la domanda era stata proposta dalla società e non dall'ingegnere ### 2.3. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata, in quanto dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo risulta che la domanda è stata proposta dalla società ### s.r.l. e che la richiesta di accertamento del conferimento dell'incarico all'ingegnere ### - richiesto in via incidentale rispetto all'azione di condanna proposta -, deve intendersi formulata, implicitamente, presupponendo la sua qualità di amministratore unico della stessa, per come evidenziato sia nell'epigrafe della citazione, sia nel corpo dell'atto. 
Nella prima pagina dell'atto introduttivo, dopo aver indicato che l'ingegnere ### agiva nella qualità di amministratore unico di ### s.r.l. - come espressamente indicato anche nella procura alle liti conferita al difensore - e dedotto che “il ricorrente” svolgeva l'attività di ingegnere e ricopriva la qualifica di direttore tecnico e amministratore unico della società, l'attrice descriveva l'attività di impresa da essa svolta, consistente nella realizzazione di attività di progettazione - fra l'altro - di recupero di impianti dismessi, e sottolineava che per tale peculiarità il convenuto si rivolgeva all'ingegnere e alla società per il conferimento dell'incarico. 
Appare indubbio che nell'atto di citazione vi siano più riferimenti alla società e all'ingegnere ### specie in relazione alle attività in concreto da questi espletate dopo pag. 6 il conferimento dell'incarico, e che anche in corso di causa ciò sia avvenuto; al contempo, la valutazione complessiva dell'atto di citazione e delle ulteriori deduzioni contenute in atti, consente di ritenere che la domanda sia stata formulata dalla società, avendo affermato di aver ricevuto l'incarico dal convenuto, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, e che i riferimenti alle competenze, ai contatti e alle attività compiute dall'ingegnere ### siano stati fatti nella qualità da egli rivestita, nella società attrice, di direttore tecnico ed amministratore unico (come chiaramente evidenziato per primo periodo della premessa dell'atto di citazione). 
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta, in quanto la domanda è stata proposta, secondo la prospettazione descritta, dalla società - il cui legale rappresentante e direttore tecnico era l'ingegnere ### -, nei confronti del convenuto.  3. Nel merito, la domanda non può essere accolta.  ### ha agito allegando di aver ricevuto dalla controparte, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, l'incarico di elaborazione del progetto in precedenza descritto ### comparsa conclusionale depositata in data ###, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva della società evidenziando che la ### s.r.l. aveva iniziato la propria attività il ###, mentre l'incarico era stato conferito tra il 2012 e il 2013 e, poi, il 9-3- 2017 si era tenuta la conferenza dei servizi che aveva bocciato il progetto per il quale la controparte aveva chiesto il pagamento del compenso; inoltre, sottolineava che dalla visura della società attrice (sub 2 del fascicolo analogico di parte attrice, depositato al momento della iscrizione della causa a ruolo) e dalla asseverazione tecnica da essa depositata (del 7-3-2017, sub 15 del fascicolo analogico di parte attrice), emergeva che la società a favore della quale era stato conferito l'incarico aveva un diverso codice fiscale e una diversa sede rispetto a quella dell'attrice; pertanto alcun vincolo giuridico poteva considerarsi costituito tra le parti in causa.  ### memoria di replica depositata il ###, l'attrice ha controdedotto che l'ingegnere ### era amministratore unico della ### s.r.l. (p. iva. ###), nonché institore e rappresentante legale della ### s.r.l. (p. iva. ###) e che la prima, attrice nel presente giudizio, era l'unica legittimata ad agire in quanto cessionaria dal 25-5-2017 della seconda, allegando stralcio di visura ove risultava che “S.A.E.C. s.r.l.” con c.f. ### aveva stipulato il ### “affitto/comodato” con “### s.r.l.” c.f.  ###. 
In diritto, giova rammentare che, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 pag. 7 “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è, pertanto, limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ., 3373/2010). 
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, prospettata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità (o legittimazione sostanziale) attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16814 del 17-6-2024). 
La mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. un., ordinanza, n. 10531 del 7-5-2013). 
Il giudice ha il potere-dovere di valutare quanto emerge ex actis circa la prova della titolarità del credito che non afferisce ad eccezione in senso stretto ma a mera difesa; pertanto, ben può il giudice del merito, per quanto su sollecitazione (quand'anche tardiva) della parte interessata, pronunciare sulla questione stessa, perché inerente al fatto costitutivo della domanda, dunque per definizione appartenente ab imis al thema pag. 8 decidendum e al thema probandum (cfr. Cass. civ., n. 12611 del 12-5-2025). 
Conseguentemente, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
Tanto evidenziato, per quanto emerso dagli atti e dalle deduzioni delle parti, è indubbio che al momento del conferimento dell'incarico oggetto di causa, la società attrice non era costituita (essendo ciò avvenuto il ###), né aveva iniziato la propria attività (la cui decorrenza indicata nella visura camerale prodotta è quella del 24-5-2017). 
Inoltre, è parimenti evidente che l'attrice non ha tempestivamente allegato, a fondamento della domanda, che stava agendo nella qualità di cessionaria del credito maturato da un diverso soggetto (S.A.E.C. s.r.l. con c.f. ###), per le attività svolte da questi, avendo invece allegato che il rapporto contrattuale era intercorso direttamente tra essa (### s.r.l., con c.f. ###) e il convenuto e che le attività professionali erano state da esse espletate e, solo a seguito delle contestazioni descritte, ha prospettato la diversa tesi evidenziata. 
La circostanza che il legale rappresentante delle due diverse società sia la stessa persona fisica non rileva ai fini in esame in quanto, prima della contestazione della titolarità attiva, l'attrice non ha tempestivamente dedotto e/o precisato alcunchè in ordine ai profili testè illustrati, a confutazione delle avverse contestazioni, per cui tali deduzioni sono estranee al thema decidendum. 
In ragione di quanto evidenziato, risultando provato dalla documentazione prodotta dall'attrice che al momento del conferimento dell'incarico la società non era costituita, la domanda deve essere respinta. 
Ogni altra questione resta assorbita dal merito.  4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.  c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022 (salvo che per la fase decisoria, aumentata del 50%, in ragione della ripetizione delle relative attività a seguito di due rimessioni sul ruolo) tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento indeterminabile - complessità media: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria: euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00 aumentata del 50% in euro 5.368,50).  pag. 9 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., ordinanza n. 10984 del 26-4-2021). 
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.  P.Q.M.  Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### di ### ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) rigetta la domanda; B) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di ### di Dio che liquida in euro 12.649,50 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute; C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t..  ### 23 giugno 2025 

Il giudice
monocratico dott. ###


causa n. 5132/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Coppola Francesco

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 104/2026 del 28-01-2026

... comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endoprocessuale tenuta dallo stesso”, replica del 12/12/2024: “### il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. N. R.G. 3350/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv., RONDONI ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore. 
RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### ed elettivamente domiciliat ###/A presso lo studio del difensore. 
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 27/03/2025. 
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 19/03/2025: “conclude come da comparsa conclusionale del 22.11.2024 e replica del 12.12.2024 chiedendo al Tribunale che - laddove fossero confermati i provvedimenti di cui al 06.06.2024- l'assegno di mantenimento di ### possa essere versato direttamente alla giovane per tutto il periodo in cui la stessa sarà occupata e vivrà lontano da casa come da dichiarazione di cui all'allegato 6”; comparsa conclusionale del 22/11/2024: “.Voglia il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. 
Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1.  spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endoprocessuale tenuta dallo stesso”, replica del 12/12/2024: “### il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. 
Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endo processuale tenuta dallo stesso”. 
Parte resistente ha concluso come da note scritte del 18/03/2025: “### riportandosi integralmente a quanto già richiesto e concluso nella comparsa conclusionale datata 04/11/2024 e successiva comparsa conclusionale di replica”; comparsa conclusionale del 04/11/2024: “### riportandosi integralmente a quanto richiesto e concluso nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 datata 10/08/2023, che per comodità si ritrascrive, espungendo dalla stessa i punti c), d) e), f) e g) riguardanti il diritto di visita e di frequentazione del figlio ### che, nelle more è divenuto maggiorenne il quale potrà pertanto vedere e frequentare i propri genitori secondo una sua libera scelta : ### l'###mo tribunale di Pisa, 1) respingere la richiesta di addebito della separazione al ### in virtù di tutto quanto premesso, nonché e conseguentemente, respingere la condanna al risarcimento dei danni; 2) atteso che è stata emessa la sentenza di separazione parziale sullo stato, accogliere le seguenti condizioni : a) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno; b) la ###ra ### ha trasferito la propria residenza in altro immobile sito in ### ed a lei intestato, mentre la casa ex residenza coniugale verrà assegnata al marito il quale vi vivrà con i figli essendo, questi ultimi, collocati prevalentemente presso il padre, come di fatto già avviene dalla primavera 2022 e non economicamente autosufficienti; c) la ###ra ### provvederà a versare al #### l'importo complessivo di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, ### e ### entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali, hanno entrambi, liberamente scelto di abitare continuativamente con il padre;d) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli faranno carico, nella misura del 50% a ciascuno dei due genitori. Ed in particolare, verranno ripartite nella misura percentuale del 50% tra le parti le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e le spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito : - ### mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; - ### per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, costi per la partecipazione a gare o stage formativi; - ### spese verranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad € 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei genitori, queste dovranno essere rimborsate entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data di esibizione della relativa documentazione tramite mail o whatsapp. Se un genitore ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro tramite mail o whatsapp indicando la spesa ed ogni documento giustificativo; l'altro genitore dovrà rispondere entro e non oltre 7 giorni con le medesime modalità (mail o whatsapp) esprimendo il consenso, il dissenso motivato o formulando una proposta alternativa. La mancata risposta nel termine vale come silenzio assenso e quindi chi ha effettuato il pagamento trasmetterà all'altro la documentazione attestante e dovrà essere rimborsato del 50% entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della ridetta documentazione. e) I coniugi, i quali sono economicamente indipendenti e, pertanto, si chiede che non vengano disposti provvedimenti economici per i medesimi; f) ### unico universale verrà percepito per l'intero dal #### 3) ### parte ricorrente alle spese e compensi legali del presente giudizio, iva e cnap come per legge”; comparsa conclusionale di replica: “### luce di tutto quanto sopra esposto, il #### insiste nelle conclusioni già rassegnate con al comparsa conclusionale datata 04/11/2024”. 
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito ### matrimonio celebrato in data ### nel Comune di #### dalla cui unione sono nati due figli, in data #### ed in data #### entrambi in ####. 
Parte ricorrente riferiva della crisi coniugale e del suo imposto allontanamento dalla casa familiare a seguito di un grave episodio del 2022, recandosi presso la propria madre; allegava le condotte aggressive ed arbitrarie del coniuge nell'impedimento alla stessa di rientrare in casa, tratteneva beni della moglie, aveva una relazione extraconiugale. Dopo un periodo, le parti sottoscrivevano un ricorso congiunto, senza che ne seguisse il deposito. Parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio allora minorenne, il contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con comparsa del 02/11/2022, si costituiva ### contestando la ricostruzione attorea degli eventi, allegando il mancato esito del ricorso congiunto sottoscritto per aver scoperto, successivamente alla firma, l'entità dei costi per le sanatorie edilizie di immobili oggetto dell'accordo. 
Allegava, infine, dei tentativi fatti per evitare il disgregarsi dell'ambiente familiare, respingendo anche le accuse di adulterio mosse dalla moglie. Tutto ciò premesso, aderiva alla richiesta di separazione, di affidamento condiviso del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare allo stesso, chiedeva il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico. 
All'udienza presidenziale, sentite le parti, rinviava per l'ascolto del minore ### all'esito venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “Le parti sono d'accordo sulle modalità di frequentazione dei figli (una settimana ciascuno) e anche sul mantenimento diretto dei figli. ### sentite le parti, emette i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “### i coniugi a vivere separati; ### l'affido condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. In particolare, il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con il regime dell'alternanza; ### che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta per i periodi in cui gli stessi trascorrano presso ciascun genitore”; nominava se stesso ### e rinviava, concedendo i termini per le memorie integrative. 
Su istanza, veniva fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sul vincolo e con sentenza n. 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###, veniva dichiarata la separazione giudiziale con rinvio tramite ordinanza in pari data, con cui venivano concessi i termini di cui alle memorie ex art.183 comma VI c.p.c.; successivamente, veniva fissata l'udienza del 06/06/2024 di svolgimento delle prove testimoniali dei figli divenuti maggiorenni. 
All'esito, ### “### la richiesta di parte resistente di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori; ### atto delle dichiarazioni oggi rese da entrambi i figli maggiorenni escussi come testimoni e rilevato che emerge che anche il figlio ### si è ormai trasferito in modo stabile a vivere con il padre dal quale è mantenuto, preso atto che lo stesso ### ha dichiarato che la madre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento ormai da tempo; Rilevato che anche la figlia ### vive stabilmente con il padre e non frequenta la casa materna e rilevato che la stessa ### ha riferito che, fatta eccezione per gli ultimi giorni, la madre non contribuisce al suo mantenimento; ### che la stessa ### non è economicamente indipendente, percependo solo un reddito di euro 600,00 e solo nel periodo primavera/estate; ### atto del reddito dichiarato dalla signora ### e del fatto che la stessa non ha spese abitative; P.Q.M. A parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ### che la signora ### versi al sig. ### a titolo di contribuito al mantenimento di entrambi i due figli, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per figlio) a far data con decorrenza dalla richiesta (10 agosto 2023), mantenimento da versarsi entro giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e rivalutabile secondo incidici ### DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; ### immediata”. 
Su istanza di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione del 24/09/2024; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Con ordinanza del 12/02/2025, rilevato che il resistente chiedeva il contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente in quanto i figli sono con lo stesso conviventi, se pur maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, letta la memoria della ricorrente del 20/1/2025 nella quale dava atto delle mutate condizioni economico-reddituali dei figli quali circostanze sopravvenute, il ### rimetteva la causa sul ruolo, per l'aggiornamento sulla situazione abitativa, l'attuale frequentazione della casa paterna e sulla condizione economico reddituale e lavorativa di entrambi i figli, assegnando termini per il deposito alle parti, e fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni. 
Il resistente depositava memoria autorizzata in data ### allegando e producendo quanto richiesto oltre alle note scritte in sostituzione dell'udienza; parte ricorrente depositava le note scritte ex art.127 ter c.p.c. producendo la documentazione. 
Con ordinanza del 26/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto che le parti si riportavano alle comparse conclusionali e di replica già depositate, previa trasmissione al ###.  ### nulla opponeva.  **** 
Sulla domanda di separazione giudiziale si è già pronunciato il Tribunale di Pisa con la sentenza 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###; residuano le domande accessorie di addebito della separazione giudiziale, l'assegnazione della casa coniugale al resistente ove vive con i figli, il contributo al mantenimento di questi ultimi. 
Sull'addebito della separazione giudiziale In virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede l'addebito della separazione è tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi per la relativa pronuncia; in assenza, la domanda deve essere rigettata. Sul punto alcuna risultanza è emersa né in sede di ascolto del minore né dall'escussione testimoniale dei figli maggiorenni o dalle prove prodotte in causa. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata per mancanzadi prova. 
Sulle questioni economiche ###esito dello svolgimento del presente giudizio, durante il quale i figli della coppia sono divenuti maggiorenni e si sono trasferiti a vivere, stabilmente, presso il padre, occorre esaminare le domande di assegnazione della casa familiare al resistente e di contributo al mantenimento dei figli. 
Dall'esame della documentazione aggiornata depositata dalle parti relativamente ai figli, nati in data #### ed in data #### entrambi in ####, è emerso quanto segue. 
Nella memoria autorizzata del 15/02/2025, ### ha allegato che la figlia maggiore ### è stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, da una ditta con sede in ####; ### svolge mansioni di cameriera generica ed il contratto prevede 30 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 8,77 con scadenza il ### (doc. n. 1), e una retribuzione mensile di ca. €.1.000,00. Ha, inoltre, riferito che ### provvede alle spese di vitto e alloggio con la suddetta retribuzione, torna presso la casa paterna ogni fine settimana ed è il padre che provvede alle sue esigenze. ### figlio, anch'egli maggiorenne, non svolge alcuna attività lavorativa, è in cerca di occupazione e vive, stabilmente, con il padre. Con note scritte depositate il ### in funzione di sostituzione dell'udienza cartolare, il resistente insisteva come in atti.  ### nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data ###, allegava che la figlia ### percepiva una retribuzione maggiore rispetto a quanto allegato dal resistente, ovvero €.1.400,00, come da busta paga del mese di gennaio 2025 (doc.5), unitamente alla dichiarazione manoscritta della figlia stessa nella quale dichiara che vitto e alloggio sono compresi nel contratto di lavoro, quindi lo stipendio è al netto di ogni costo e che dal 21/12/2024, non è più rientrata alla casa paterna se non per recuperare la propria auto (doc.n.6). 
Nulla quaestio sulla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne ### che vive stabilmente presso la casa paterna, per il quale non è contemplabile il mantenimento diretto chiesto dalla madre in quanto permane la convivenza padre/figlio, con aggravio delle spese a carico del genitore: “il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese coerenti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod.civ.; cosicchè la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (Cass. Civ.Sez.I ordinanza n. di raccolta generale ###/2024). 
In merito alla posizione dell'altra figlia maggiorenne, ### invece, il padre ha prodotto un contratto di lavoro non sottoscritto, riferito a quest'ultima, e la madre ha depositato una dichiarazione olografa riferita anch'essa alla figlia, priva di data e senza essere accompagnata da un documento di identità. 
Formalmente, tale ultima produzione non può essere considerata una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. mancando i presupposti procedurali e il contratto di lavoro non sottoscritto è, altrettanto, carente; ciononostante, quanto depositato da entrambe le parti costituice un insieme di elementi indiziari di una situazione lavorativa di ### La busta paga del mese di gennaio 2025, depositata dalla madre, poco leggibile, attesta che trattasi di lavoro di barista a chiamata, con retribuzione ordinaria di €.1.254,83, ferie non godute €.105,39, gratifica natalizia di €.104,57, quattordicesima mensilità €.104,57, bonus L.207/2024 di €.102,25, con un netto di €.1.403,00; sul punto, occorre evidenziare che il netto indicato dalla ricorrente per dimostrare la percezione da parte della figlia di un importo maggiore di €.1.000,00 mensili, non trova prova nella busta paga depositata, considerati gli emolumenti legati sia al periodo natalizio, alla quattordicesima ed a ferie non godute. Tutto ciò considerato, quindi, rilevato che non esiste prova in atti di alcuna proroga ulteriore del contratto, se non quella depositata dal padre e relativa alla durata fino al 31/05/2025, il Collegio ritiene la mancata prova dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ### in quanto un lavoro precario e di durata limitata non determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della prole. 
Residua, dunque, la questione del mantenimento se diretto da parte dei genitori o solo a carico della madre, in quanto il padre ha allegato che la figlia si reca presso di lui ogni fine settimana, mentre nella dichiarazione olografa, priva di data, riferita a ### è attestata una realtà diversa. 
Nelle conclusioni precisate, la ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto dei figli ed il resistente ha chiesto il versamento a suo favore del relativo contributo. 
Considerate le premesse, il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito i via temporanea e urgente in merito al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con il padre, con contributo a carico della madre a favore del coniuge; in merito alla figlia ### vista la domanda di mantenimento diretto avanzata dalla madre, e stante le incertezze sulla sua autonomia economica, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre il versamento diretto del mantenimento alla figlia da parte di entrambi i genitori, tenuto conto anche della condotta processuale di entrambi, quantificabile di €.150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ### valutata la precarietà lavorativa della stessa, la giovanissima età (quasi 23 anni) e il dimostrato impegno volto a reperire un'occupazione retribuita, se pur precaria e con retribuzione tale da non permetterle, allo stato, una propria autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.3553/2025). 
Sulle spese di lite ### l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e la condotta processuale di entrambe le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ### 2) ASSEGNA la casa familiare a ### ove quest'ultimo vive unitamente al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; 3) PONE a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contribuito al mantenimento del figlio ### la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 4) DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate relativamente al figlio ### il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; 5) PONE a carico di ### e ### l'obbligo di corrispondere, direttamente, alla figlia ### a titolo del contributo al suo mantenimento, la somma totale di €.250,00, divisa per ciascun genitore al 50% (€.125,00 a carico della madre e €.125,00 a carico del padre), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate dalla figlia; 6) DISPONE che gli assegni familiari relativamente al solo figlio ### sono percepiti al 100% da ### 7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27/01/2026 ### est.  dott.ssa ### n. 3350/2022

causa n. 3350/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Polidori Eleonora

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 910/2026 del 27-01-2026

... dalla opponente, risultato al netto della imposizione fiscale, la stessa odierna ricorrente in opposizione ha dimostrato di avere inviato la dichiarazione ### relativa al mese di agosto 2025 (all. 7 al ricorso) e ricevuta telematica di pagamento contributivo e fiscale relativa al mese di agosto 2025 eseguito il ### in favore della ### delle ### - ### A ciò si aggiunga ad ogni buon conto che parte opposta nulla ha eccepito in ordine all'entità della somma percepita a titolo di TFR mediante il bonifico disposto dalla società odierna opponente, essendosi limitata a sostenere le infondate ragioni per pretendere il pagamento di spese legali che non le sono dovute per le ragioni già esposte cui si rimanda. Il ricorso in opposizione merita quindi accoglimento e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno pertanto poste a carico della opposta ### P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, -accoglie l'opposizione proposta da ### 2011 srl e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 7156/2025 emesso dal Tribunale di ### - sezione lavoro (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il giudice del lavoro, dott. ### pronunciando nella causa n. 40572/2025 R.G.  promossa da ### 2011 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in #### n. 21 RICORRENTE/OPPONENTE contro ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in #### n. 28 RESISTENTE/OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 7156/2025 emesso il ### nel procedimento n. ###/ 2025 RG, osserva quanto segue.  ### atto introduttivo depositato telematicamente in data ###, la parte ricorrente ### 2011 srl, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 7156/2025 emesso dal Giudice del ### del Tribunale di ### in data ### nell'ambito del procedimento n. ###/ 2025 RG. Con il predetto decreto ingiuntivo, notificato il ### unitamente a atto di precetto, ### intimava alla odierna parte opponente di pagare a titolo di TFR la somma di euro 27.048,55, oltre accessori, per un ammontare complessivo di euro 27.444,43 dovuti a seguito del licenziamento disciplinare intimatole il ### (e notificatole il seguente 27.8.2025) dall'azienda datrice di lavoro; nella medesima data alla ### 2011 srl era inoltre notificato il medesimo decreto ingiuntivo unitamente ad altro atto di precetto relativo alle spese di lite e accessori vantati dal difensore della ### dichiaratosi antistatario, per complessivi euro 1.808,35. Parte opponente rappresentava inoltre che in seguito tramite il proprio legale aveva intavolato trattative per comporre bonariamente la vertenza con la ### Dette trattative si erano protratte sino al 14.10.2025 quando, non avendo avuto riscontro dalla controparte circa la proposta da ultimo formulata, la ### 2011 srl aveva disposto bonifico istantaneo a favore della ### per l'importo al netto di euro 21.934,35 e causale “### come da busta settembre 2025”. Il successivo 17.10.2025 veniva notificato il ricorso introduttivo del procedimento avente n. ###/25 R.G., depositato telematicamente presso la cancelleria della ### del Tribunale di ### il precedente 13.10.2025. Parte opponente esponeva quindi di non dover versare alcunché a titolo di spese di lite, avendo provveduto a saldare l'importo di cui alla intimazione prima della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Per le stesse ragioni chiedeva la revoca della provvisoria esecutività del medesimo decreto ingiuntivo. Tutto ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo: 1) Revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo intervenuto il pagamento del TFR prima della notifica del D.I. qui gravato, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. N. 7156/2025 - R.G. ###/2025, emesso dal Tribunale di ### sezione lavoro, in data ###. 
Nel merito: 2) Revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, n. N. 7156/2025 - R.G. ###/2025 in data ###, e in ogni caso dichiarare non dovute le somme di cui ai precetti notificati in data ###, per i motivi e le ragioni sopra dedotte.  3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori e CU. 
Con memoria depositata telematicamente il ### si è costituita tempestivamente in giudizio ### che, dopo aver premesso la mancanza di previsione nel ### di termine entro il quale il TFR deve essere corrisposto e dopo aver affermato che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. il creditore opposto, riveste la posizione sostanziale di attore, sicché su di lui incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, esponeva di aver concesso termine a parte avversa per la corresponsione del TFR risultante dalla C.U. e dall'ultima busta paga, ma parte opponente non aveva intrapreso nessuna iniziativa se non dopo che il termine concesso per l'adempimento era decorso e non sussistendo norma nel ### di riferimento che preveda un termine per il versamento del ### che quindi ben poteva essere richiesto anche immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Richiamato lo scambio di corrispondenza intercorso con il legale di controparte, contestata la ricevuta del bonifico eseguito il ### dalla opponente in quanto ritenuta documento non idoneo a fornire prova attendibile dell'orario dell'esecuzione del bonifico istantaneo e ritenendo di non poter trarre certezza circa la riferibilità alla ### di ### dell'atto in assenza di sottoscrizioni del funzionario responsabile e di timbri ufficiali dell'istituto bancario, respinto ogni addebito di violazione del codice deontologico forense e ipotizzata responsabilità processuale aggravata in capo alla parte opponente, parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo di 1) ### l'opposizione proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.  2) Condannare l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa; 3) In subordine, qualora dovesse accertarsi che il pagamento della sorte capitale è avvenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente alle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per gravi e giustificati motivi derivanti dalla condotta processuale complessivamente scorretta, ovvero riconoscere il diritto al risarcimento delle spese legali ex art. 1224 c.c. quale danno da mora debendi; 4) Con vittoria di spese da distrarsi. 
La causa veniva istruita documentalmente e quindi decisa con pronuncia contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione all'esito dell'odierna camera di consiglio seguita all'udienza nel corso della quale le parti hanno articolato compiutamente le proprie difese.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che parte opponente non ha mai posto in contestazione la sussistenza del credito retributivo vantato dalla lavoratrice opposta e riconosciuto col provvedimento monitorio impugnato, né con riferimento all'an né con riferimento al quantum, tanto che ha corrisposto l'intera somma netta dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto ancor prima che parte opposta provvedesse a notificare il decreto ingiuntivo n. 7156/2025 emesso il ### e due precetti, uno per la sorte spettante alla ### e l'altro per le spese legali vantate dal difensore della odierna opposta proprio in relazione alla procedura monitoria. Appare quanto meno singolare che parte opposta, pur non contestando minimamente l'avvenuto pagamento della somma di euro 21.934,35 da parte della ### 2011 srl a titolo di ### corrisposto al netto della tassazione, ponga tuttavia in dubbio la genuinità della nota recante il “### bonifico” prodotta da parte opponente in allegato al suo ricorso (cfr. all. 11). Appare evidente al Tribunale lo scopo meramente dilatorio della richiesta rivolta dalla opposta di produrre in giudizio certificazione rilasciata dall'### bancario tramite il quale è stato disposto il bonifico in parola, sia in ragione della mancata contestazione dell'accredito, segno che la somma è stata effettivamente corrisposta alla ### sia perché parte opposta non vanta altro mezzo per cercare di controdedurre in ordine alla esecuzione del bonifico istantaneo prima della notifica del decreto ingiuntivo e dei due precetti. Posto che alla luce di quanto sin qui osservato non si ravvisa alcuna ragione per porre in dubbio la genuinità della nota di eseguito bonifico istantaneo prodotta da parte opponente, rileva il Tribunale che dalla documentazione in atti la sequenza degli accadimenti risulta la seguente: 1) Il ### è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 7156/2025 richiesto da ### in seno alla procedura n. ###/2025; 2) In data ###, alle ore 10:25 la ### 2011 srl disponeva bonifico istantaneo di euro 21.934,35 a favore dell'### sul quale in precedenza accreditava gli stipendi a favore di ### 3) Lo stesso giorno 14.10.2025, dopo che il bonifico era stato eseguito, alle ore 12:19 il difensore della ### notificava a mezzo pec al legale della odierna opponente il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo sopra menzionato e atto di precetto, relativi alla sorte spettante alla odierna opposta (v. all.ti 3 e 3.1 al ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo); 4) Nella medesima data del 14.10.2025, alle ore 12:20 il difensore della ### notificava alla controparte il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo e atto di precetto relativi alle spese legali delle quali il difensore stesso pretende il pagamento in quanto antistatario nella procedura monitoria. 
Il lasso di tempo di quasi due ore intercorso tra l'esecuzione del bonifico istantaneo a favore della ### e le notifiche del decreto ingiuntivo e dei due atti di precetto rende poco credibile che la ### non abbia informato di ciò il suo legale anche in ragione del risultato ottenuto appena il giorno seguente rispetto alla emissione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, difetta dimostrazione che ### abbia dato pronta comunicazione al suo legale dell'avvenuto accreditamento della somma portata dal bonifico in quanto la stessa parte opponente afferma di avere eseguito il bonifico a favore della ### mediante disposizione di bonifico verso il conto contrassegnato dallo stesso ### del conto sul quale in precedenza le venivano accreditati gli stipendi e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione alcuna. 
Resta tuttavia il dato oggettivo costituito dalla esecuzione del bonifico istantaneo da parte della ### 2011 srl prima ancora che le fossero notificati decreto ingiuntivo e atti di precetto. E tanto basta per revocare il decreto ingiuntivo in quanto non aveva ragione di essere emesso e comunque non ha ragione di mantenere la sua efficacia alla luce dell'intervenuto integrale pagamento della sorte dovuta alla opposta. Quanto all'importo erogato dalla opponente, risultato al netto della imposizione fiscale, la stessa odierna ricorrente in opposizione ha dimostrato di avere inviato la dichiarazione ### relativa al mese di agosto 2025 (all. 7 al ricorso) e ricevuta telematica di pagamento contributivo e fiscale relativa al mese di agosto 2025 eseguito il ### in favore della ### delle ### - ### A ciò si aggiunga ad ogni buon conto che parte opposta nulla ha eccepito in ordine all'entità della somma percepita a titolo di TFR mediante il bonifico disposto dalla società odierna opponente, essendosi limitata a sostenere le infondate ragioni per pretendere il pagamento di spese legali che non le sono dovute per le ragioni già esposte cui si rimanda. 
Il ricorso in opposizione merita quindi accoglimento e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno pertanto poste a carico della opposta ### P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, -accoglie l'opposizione proposta da ### 2011 srl e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 7156/2025 emesso dal Tribunale di ### - sezione lavoro del giudizio n. ###/2025 R.G.; - condanna la parte opposta ### alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte opponente ### 2011 srl, spese che liquida in euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, rimborso del contributo unificato se versato, Iva e CpA come per legge ### 27 gennaio 2026 

Il giudice
### n. 40572/2025


causa n. 40572/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 345/2026 del 08-01-2026

... dell'anno 2022 e vertente TRA ### S.R.L., con sede ###/a, codice fiscale e partita I.v.a. ### (Avv. #### E ### S.P.A. con sede ###, c.f. ###, in persona del suo procuratore, Avv. ### giusta procura per atto in data ### del notaio Dott. ### (repertorio n. 65946, raccolta n. ###) (Avv. #### Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.7.2025 svolta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. ### S.r.l.: “si chiede che il Tribunale: 1.dichiari non provati e irrilevanti, ai fini probatori, gli elementi prodotti da ### 2.respinga integralmente le affermazioni relative ai gravi inadempimenti contestati a ### S.r.l.; 3. confermi che le dette affermazioni non soddisfano l'onere di prova previsto dal legislatore, rimanendo infondate e prive di supporto probatorio valido. Si chiede volersi concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.” “1. Accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è interrotto per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la ### resa gravemente inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali; 2. accertare e dichiarare il diritto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA ### S.R.L., con sede ###/a, codice fiscale e partita I.v.a. ### (Avv. #### E ### S.P.A. con sede ###, c.f. ###, in persona del suo procuratore, Avv. ### giusta procura per atto in data ### del notaio Dott. ### (repertorio n. 65946, raccolta n. ###) (Avv. #### Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.7.2025 svolta in forma scritta ex art.  127 ter c.p.c.  ### S.r.l.: “si chiede che il Tribunale: 1.dichiari non provati e irrilevanti, ai fini probatori, gli elementi prodotti da ### 2.respinga integralmente le affermazioni relative ai gravi inadempimenti contestati a ### S.r.l.; 3. confermi che le dette affermazioni non soddisfano l'onere di prova previsto dal legislatore, rimanendo infondate e prive di supporto probatorio valido. 
Si chiede volersi concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c.” “1. Accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è interrotto per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la ### resa gravemente inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali; 2. accertare e dichiarare il diritto della ### alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., e per l'effetto, dichiarata nulla e disapplicata ogni contraria pattuizione, condannarsi la ### S.p.a., a corrispondere alla società attrice le relative indennità secondo gli AEC vigenti e/o applicabili ratione temporis come sopra quantificate o, previa disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, le indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una “cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni”, media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 3. condannarsi la ### al pagamento in favore dell'attore dell'indennità da mancato preavviso come sopra quantificate, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 4. condannarsi la ### a risarcire all'attore ex art. 2059 e 1751, comma 4, c.c. i danni dallo stesso patiti come sopra quantificati e salva la diversa somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo la tabella approvata con DM 127/2004, con attribuzione.” ### S.p.a.: “Richiamate integralmente le proprie domande, difese, eccezioni, deduzioni e tutte le istanze (incluse quelle istruttorie) formulate nei precedenti atti difensivi e in sede di udienza, da intendersi qui tutte ritrascritte senza rinuncia alcuna, e riservandosi ogni e più puntuale difesa e argomentazione; in ottemperanza al provvedimento dell'###mo Giudice la scrivente difesa precisa come qui si seguito le proprie conclusioni” “[…] conclude affinché l'adìto Giudice, rigettata ogni diversa istanza, voglia rigettare la domanda così come proposta da ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio. 
Per completezza, in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.  (da intendersi qui integralmente trascritte), insistendo altresì per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso. In caso di ammissione della prova orale avversaria chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi già indicati nella propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, ### S.r.l. conveniva ### S.p.a. dinanzi al Tribunale di ### e proponeva la domanda: “1. Accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si è interrotto per fatto imputabile esclusivamente alla convenuta o comunque accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per essersi la ### resa gravemente inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali; 2. accertare e dichiarare il diritto della ### alla indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., e per l'effetto, dichiarata nulla e disapplicata ogni contraria pattuizione, condannarsi la ### S.p.a., a corrispondere alla società attrice le relative indennità secondo gli AEC vigenti e/o applicabili ratione temporis come sopra quantificate o, previa disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, le indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una ‘cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni', media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 3. condannarsi la ### al pagamento in favore dell'attore dell'indennità da mancato preavviso come sopra quantificate, oltre gli interessi ex artt 2 ss, D. Lgs. 231/02 a far data dall'illegittimo recesso, in subordine nella misura del tasso legale, e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo e salva la diversa somma ritenuta di giustizia; 4. condannarsi la ### a risarcire all'attore ex art. 2059 e 1751, comma 4, c.c. i danni dallo stesso patiti come sopra quantificati e salva la diversa somma ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche con giudizio equitativo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; 5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo la tabella approvata con DM 127/2004, con attribuzione”. 
A sostegno della domanda, ### S.r.l. esponeva che, con scrittura privata del 28.6.2012, aveva stipulato con ### S.p.a. il contratto di agenzia n° 8400054381, con termine di durata fino al 30.6.2018, poi variato e integrato, con cui aveva assunto l'incarico di promuovere stabilmente, per conto di ### S.p.a. in esclusiva, nella zona di cui all'allegato B, quale monomandataria ex art. 4.2, “la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di energia elettrica e di gas di cui all'### A del richiamato contratto nonché l'eventuale conclusione di contratti relativi a servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e gas nella zona di cui all'### B con clienti idonei finali meglio specificati - ove necessario - nel primo di tali Allegati”, con la riserva di richiederle “lo svolgimento di ulteriori attività contingenti, connesse e complementari al suddetto incarico” (documenti n. 7, 8 e 9); che, in assenza di altri rilievi, con lettera del 3.12.2015, ### S.p.a. le aveva contestato l'acquisizione di trentacinque proposte contrattuali irregolari, per le ragioni specificate nell'elenco allegato, e aveva applicato la penale dell'importo di € 4.500 (documento n. 11); che, con lettera del 12.12.2016, ### S.p.a. le aveva comunicato la risoluzione del contratto di agenzia, in base al relativo art. 18, lettera G, avendo rilevato “offerte caricate a nome di clienti fittizi” con codici fiscali risultati non validi ai terminali dell'### delle ### “### -###- ###- ###- ### - ###”, ricondotte alla subagenzia ‘### 2', e aveva affermato: “…### relativi a tali offerte, sono stati oggetto di altrettanti subentri a nome degli stessi clienti fittizi su ### nei mesi immediatamente precedenti lo switch in ### in alcuni casi a seguito contatti telefonici provenienti dal numero di telefono ### riconducibile all'agenzia ‘### 2'. Che, nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto qualora si verifichino comportamenti difformi con le previsioni dello stesso, ed in particolare a quelle del ### allo stesso ### (### H), incombe su di Voi il preciso obbligo di intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. Che, la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetuata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e provincia, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot n. ###. Che il ripetersi di tali condotte non può più in alcun modo tollerarsi dalla nostra ### da sempre impegnata nel raggiungimento di altissimi standard qualitativi nei rapporti con la propria clientela. Una volta cessato il rapporto di collaborazione con la nostra ### Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 del contratto indicato in oggetto, dovrete ### ciò premesso e considerato, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà di risolvere con effetto immediato il contratto con Voi in essere ai sensi dell'art 18 lett. G.  restituirci immediatamente qualsiasi documento e/o materiale di cui siate in possesso per l'esecuzione del contratto nonché la nostra banca dati costituita per le medesime finalità. Con la stessa decorrenza, vorrete altresì eliminare da qualsiasi vostro stampato, pubblicità, carta intestata o altro, la menzione delia vostra qualità di agente di ### Vi invitiamo infine a non utilizzare più il marchio o il nome di ### e/o ### in qualunque forma nonché i dati acquisiti nell'espletamento dell'attività di agenti ed i sistemi informativi dì proprietà di ### messivi a disposizione per i quali provvederemo alla cessazione delle licenze/abilitazioni da Voi utilizzate…” (documento n. 12); che, con lettera del 12.1.2017, confermata il ### con comunicazione di posta elettronica certificata - P.e.c. - (documenti n. 13 e 14), ### S.r.l. aveva contestato il comportamento contrattuale della preponente e le presunte violazioni, delle quali aveva eccepito la non imputabilità a sé, segnalando di aver posto rimedio a imprecisati “deficit nella gestione di controllo predisposta da ### Spa” e aveva avversato la risoluzione contrattuale “in quanto contraria alla legge e comunque non essendosi verificata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 18 ed, in ogni caso, evidenziava che la contestata decisione unilaterale di interrompere i richiamati accordi contrattuali è da considerarsi senza riserva alcuna quale recesso del proponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1751, c.1, c.c. con diritto da parte della ### alle indennità ivi previste”; che, in assenza di alcun riscontro, ### S.p.a. aveva corrisposto “le sole somme a titolo di ### accantonate presso l'Enasarco” all'esponente, che, con lettera del 17.3.2021, aveva richiesto invano il pagamento d'indennità e il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo (documenti n. 15 e 16).  ### S.r.l. deduceva che l'art. 25.2 del contratto di agenzia richiamava l'### e ### (### del 30.7.2014, riguardante la “disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione” (documento n. 17), il cui art. 10 prevedeva l'indennità di scioglimento del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., “anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della ### n. 86/653, ‘individuando, anche con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti, in particolare, la determinazione della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto”, per causa non imputabile all'agente”; che aveva sviluppato affari con i clienti esistenti e ne aveva procurati nuovi, “incrementandone sensibilmente il numero” e la preponente continuava a ricevere sostanziali vantaggi da tali affari; che l'esponente aveva riscosso provvigioni del complessivo importo di € 5.052.549,90 oltre accessori, con un incremento del fatturato di € 1.126.244,40 oltre accessori, avuto riguardo rispettivamente ai primi quattro trimestri e agli ultimi quattro del rapporto contrattuale (documenti dal n. 20 al n. 25); che l'indennità meritocratica era pari a € 1.575.767,30 oltre accessori, in misura non superiore all'importo massimo previsto dall'art. 1751, comma 3°, ### S.r.l. contestava l'inadempimento o, in subordine, la sua gravità ed esponeva di averne tempestivamente negato l'“effettiva esistenza, numero e riconducibilità a ### srl e/o suoi subagenti (non essendovi mai stato alcun accertamento giudiziale contro di essi per acquisizione fraudolenta di proposte contrattuali)”, evidenziandone il riferimento a sei contratti, “a fronte di una produzione di oltre centomila contratti”.  ### S.r.l. citava l'art. 12 del contratto di agenzia: “[…] 12.6 In caso di cessazione del presente contratto, salvo quanto previsto al successivo punto 12.7 e qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1751 comma 1, all'Agente verrà riconosciuta l'indennità così come previsto all'art. 1751 cod. civ.. ### pertanto rinuncia espressamente a pretendere altri compensi che a qualsiasi titolo matureranno in forza dell'attività dallo stesso svolta anteriormente alla cessazione del rapporto contrattuale, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'### C.  12.7 ###à di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente in caso di: - recesso della Preponente dal contratto durante il periodo di prova; - recesso del contratto da parte dell'Agente; - risoluzione del contratto da parte della Preponente per inadempimento dell'Agente, ivi compreso: A) per indici di ### negativi; B) per violazione degli obblighi di ### dei ### o cessione del presente contratto ad un terzo da parte dell'Agente d'accordo con la Preponente.  12.8 Nel caso di cui al precedente punto 12.7, l'Agente non avrà diritto a pretendere somme che a qualsiasi titolo matureranno sugli affari conclusi successivamente all'atto di cessazione del rapporto, fatta eccezione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12.2, per il gettone di attivazione di cui all'### C.  12.9 ###à di cui al precedente punto 12.6 non è dovuta all'Agente nelle ipotesi previste dall'art. 1751 cod. civ., in particolare intendendosi per inadempienze imputabili all'Agente che giustificano la risoluzione del contratto ad opera della Preponente quelle individuate nell'art. 18 del presente contratto”.  ### S.r.l. citava l'art. 18 del contratto di agenzia: “18.1 Salva la facoltà per ciascuna delle ### di chiedere la risoluzione del presente ### per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti, la violazione da parte dell'Agente - accertata anche mediante le verifiche di cui all'art. 11 - di uno degli obblighi sotto elencati e/o il verificarsi delle previsioni sotto indicate comporterà la risoluzione di diritto del presente ### ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo il diritto della Preponente al risarcimento dei danni […]”. 
In subordine, ### S.r.l. eccepiva la “illegittimità della clausola limitativa del diritto alle indennità di cui all'art. 1751 c.c.” e assumeva che non ogni caso di risoluzione del contratto di agenzia per effetto della clausola risolutiva espressa comportava l'esclusione del diritto alle indennità previste dall'art. 1751 c.c.; invocava “la nullità dell'art. 12.9 del contratto nella parte e nella misura in cui venisse interpretato nel senso che l'esclusione del diritto dell'Agente alla indennità prevista dall'art. 1751 c.c. si estende a tutte le ipotesi previste dall'art. 18 in tema di clausola risolutiva espressa e, nello specifico, alle ipotesi previste dalle lettere g) ed o), nella misura in cui non comportano alcuna improseguibilità, nemmeno provvisoria, del rapporto.” ### S.r.l. chiedeva il pagamento delle “indennità per la cessazione del rapporto di agenzia per assenza di ragioni di improseguibilità provvisoria”, assumendo che il contestato inadempimento non giustificava questa evenienza, invocava la “disapplicazione/declaratoria di nullità degli AEC in quanto più sfavorevoli, il riconoscimento di una indennità di fine rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., ossia una ‘cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni', media che, nel caso di specie, è pari ad € 1.575.767,30”, nonché “il risarcimento del danno patito a causa dell'illecita interruzione da parte della Preponente” e chiedeva di applicare: “[…] per le annualità successive alla illegittima interruzione del rapporto e sino alla data della scadenza contrattualmente prevista (30/06/2018), la media delle provvigioni riscosse dell'agente negli anni di rapporto (pari ad € 1.575.767,30)” e poiché il rapporto contrattuale si era svolto fino a dicembre 2016, avuto riguardo alle successive diciotto mensilità fino al termine di naturale cessazione del rapporto contrattuale, esponeva che avrebbe ottenuto provvigioni per € 3.939.418,26, oltre accessori e chiedeva il relativo pagamento, oltre l'indennità da mancato preavviso circa la quale esponeva: “Nell'anno 2015, l'attrice ha maturato € 2.252.928,00 dal che deriva che l'indennità è pari a € 2.252.928,00/12*2= 375.488,00.” Era confermata la trattazione della causa all'udienza dell'8.7.2022, indicata nell'atto di citazione, nel corso della quale, dichiarata la contumacia della parte convenuta, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.  ### S.p.a. si costituiva in giudizio il ### e contestava la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo: “### affinché l'adito Giudice, rigettata ogni diversa istanza, voglia rigettare la domanda così come proposta da ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria integrale di spese diritti ed onorari di giudizio.” In particolare, la società convenuta esponeva che ### S.r.l. era un agente plurimandatario, non avendo assunto l'obbligazione a non operare per conto di qualunque soggetto anche non in concorrenza con l'esponente, come risultava dal contratto stipulato dalle parti il ###; deduceva la risoluzione del contratto di agenzia per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 del contratto ed ex art. 1456 c.c. e, comunque, per grave inadempimento dell'agente ex art. 1453 c.c., per “attivazione di utenze già cessate al fine di conseguire illegittimamente il “gettone di attivazione” e “per aver ### srl - tramite suoi sub agenti reiteratamente caricato offerte a nome di clienti fittizi il cui codice fiscale è risultato non valido e conseguentemente caricato proposte di contratti recanti firme apocrife e disconosciute poi dai diretti interessati.  - per aver ### tramite i suoi subagenti, attraverso il numero telefonico 091/7723921, al fine di lucrare ingiustamente provvigioni da ### S.p.A. per l'attivazione di nuovo utenze (“cd. 
Gettone di attivazione”) richiesto ad ### (società che si occupava del mercato tutelato, prima di diventare l'attuale ### subentri a nome di codici fiscali fittizi su utenze cessate/disalimentate.
Una volta ottenuto tale subentro chiedevano il passaggio dell'utenza (“switch”) ad ### al predetto fine di conseguire ingiustamente la provvigione per l'attivazione di nuove utenze. 
Attività questa già oggetto di contestazione in data ### a ### srl, contestazione che evidentemente non era servita.” ### S.p.a. esponeva che l'inadempimento contestato, in base all'art. 18 del contratto di agenzia “(sei casi ad iniziativa di tre sub agenti identificati con i codici Start###, #### e Start304)”, contrariamente a quanto indicato in citazione, era stato già oggetto della contestazione formulata il ###, richiamata nella lettera di risoluzione del 12.12.2016, in cui era stato evidenziato: “la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetrata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e provincia, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot.  ###” (documento n. 2, pagina 2); che l'inadempimento era grave, poiché i sei casi oggetto della lettera di risoluzione erano stati posti in essere tramite l'utenza telefonica di ### (###), indicata nella lettera di risoluzione, situazione che denotava l'inosservanza del provvedimento di sospensione e divieto di operare nella zona di ### e provincia del 31.12.2014, ### S.r.l. aveva violato gli obblighi pattuiti, “in forza dei quali avrebbe dovuto promuovere le vendite mediante visite dirette ai clienti” e la condotta denunciata era grave, essendo stati indicati utenti e codice fiscali inesistenti, per la stipulazione di contratti con firme apocrife e consensi mai espressi dagli utenti, sicché “sarebbe bastato un solo caso per far venir meno il vincolo fiduciario verso l'Agente”; che, per i fatti reiterati e per condotte analoghe di ### S.r.l. o di suoi subagenti, l'esponente aveva sporto denunce alle ### della Repubblica presso i ### di Napoli, ####### e, per altre circostanze, ancora Napoli e ##### (###), ### e ### denunciando quarantaquattro casi di illeciti, oltre i trentacinque richiamati al paragrafo 6 dell'atto di citazione; che, anche agli effetti dell'art. 1453 c.c., la condotta dell'agente costituiva grave inadempimento del contratto per violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1746 c.c., 1175 e 1375 c.c. e presupposto per l'avvenuta applicazione di penali a suo carico nella misura di € 40.300 nell'arco temporale di diciotto mesi, come previsto all'art. 17 del contratto (documento n. 6), sicché nulla le era dovuto a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'AEC di settore, risarcimento danni e indennità sostitutiva del preavviso, quest'ultima ex artt. 15.4 del contratto di agenzia e 9 AEC di categoria per € 375.488, stante la risoluzione in tronco ex art. 1456 c.c. in danno dell'agente e, comunque, per giusta causa, comportante l'inesistenza di qualsiasi diritto dell'agente alla corresponsione di tale indennità e al risarcimento del danno, quest'ultimo richiesto ai sensi dell'art. 1741, comma 4°, c.c. al paragrafo G dell'atto di citazione e commisurato a € 3.939.418,26, anche in considerazione del difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria e della volontà risolutoria manifestata dall'esponente con la comunicazione del 12.12.2016, costituente esercizio del diritto di recesso della parte contrattualmente pattuito; che non era dovuto a ### S.r.l. il pagamento di € 1.575.767,30 a titolo di indennità per la cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. e AEC 30.7.2014, stante la decadenza in cui era incorsa, né aveva formulato la richiesta di riconoscimento dell'indennità ex art. 1751, comma 5°, c.c. entro il termine di un anno dalla cessazione del contratto, quindi entro l'11.12.2017, non essendo stata provata l'avvenuta accettazione e consegna completa della P.e.c. in data ###, ed ### contestava di aver ricevuto tale comunicazione; che queste indennità non erano dovute a norma dell'art. 1751, comma 2°, c.c., poiché il rapporto di agenzia era cessato per fatto e colpa dell'agente e ciò rendeva “superfluo l'accertamento degli altri presupposti richiesti dalla norma in questione in ordine all'an debeatur (acquisizione di nuovi clienti, sviluppo del fatturato con i clienti preesistenti e percezione di sostanziali vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto in capo al preponente) e poi anche con riferimento al quantum debeatur”; che la parte attrice aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento dell'indennità di fine rapporto (### dalla ### non era dovuta l'indennità suppletiva di clientela quantificata da ### S.r.l. in € 248.183,35, poiché il rapporto contrattuale si era risolto per suo inadempimento e l'art. 10 capo II) dell'AEC del 30.7.2014 prevedeva che l'indennità suppletiva di clientela non era dovuta in caso di scioglimento del contratto per un fatto imputabile all'agente e, per le medesime ragioni, non era dovuta l'indennità meritocratica - di cui alla norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11 dell'AEC 30.7.2014 -, la cui entità era contestata, anche in difetto di prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1751, comma 1°, ### S.p.a. deduceva che, in caso di riconoscimento del diritto di credito, andava applicata la pattuizione di cui all'articolo 13.8, secondo cui per il ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, in caso di ritardo imputabile all'esponente, erano dovuti interessi di mora nella misura degli interessi legali. 
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 15.7.2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi sessanta giorni.  ### va revocata la dichiarazione di contumacia di ### S.p.a., non essendosi provveduto in precedenza al riguardo.
Circa l'istanza riproposta dalla parte convenuta nelle conclusioni, va considerato che le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il ###, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. 
Non è ammissibile l'eccezione di decadenza di ### S.r.l. per omessa comunicazione alla preponente dell'intenzione di far valere i propri diritti per inosservanza del termine di decadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto, previsto dall'art. 1751, comma 5°, c.c., poiché la parte convenuta si è costituita in giudizio in data ###, quando era decorso il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e ciò ha comportato la decadenza da tale eccezione ex art. 167, comma 2°, c.p.c.; l'avvenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1751, comma 5°, c.c. non è rilevabile d'ufficio, in base alla disposizione generale di cui all'art. 2969 Nel merito, si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf.  civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; ### 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020). 
Le parti hanno stipulato il contratto di agenzia richiamato nell'espositiva che precede (documenti 7, 8 e 9 di parte attrice e n. 5 di parte attrice), avente il seguente oggetto: “2.1 ### assume l'incarico, che la Preponente gli conferisce, di promuovere stabilmente per conto della seconda, la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e congiuntamente di energia elettrica e di gas di cui all'### A nonché l'eventuale conclusione di contratti relativi a servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e gas (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la carta loyalty denominata ### servizi post contatore), nella zona di cui all'### B con clienti idonei finali meglio specificati - ove necessario - nel primo di tali ###” […] “2.4 ### si impegna a svolgere ogni attività necessaria per la promozione dei contratti di cui al precedente punto 2.1 ed in particolare, con riferimento alla zona di cui all'### B, ad effettuare: - l'individuazione della Clientela e la visita alla stessa; - l'analisi e la valutazione delle necessità specifiche della Clientela; - la ricerca e la formulazione della soluzione di ### idonea; - la raccolta, anche con l'ausilio di strumenti informatici che la Preponente si riserva di indicare e di eventualmente fornire, delle richieste di fornitura e/o contratti sottoscritti dalla Clientela, il loro inserimento nel sistema informativo della Preponente nel rispetto delle modalità e delle tempistiche da questa indicate e la trasmissione alla Preponente stessa, con le modalità indicate al successivo punto 7.” […] “6.3 ### è responsabile dell'operato dei soggetti dei quali si avvalga nell'esecuzione del presente contratto. Qualora si verifichino comportamenti difformi con le previsioni del presente contratto, con particolare riferimento al ### allo stesso ### (### H), l'Agente, si impegna ad intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del presente contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. […]”. (documento n. 7 di ### S.r.l.). 
Nel corso del rapporto contrattuale, con lettera comunicata a ### S.r.l. il ###, ### S.p.a. ha segnalato: “[…] nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto medesimo sono emersi episodi di grave inadempimento ascrivibili alla ### società. 
In particolare, a seguito di specifiche segnalazioni e verifiche conseguentemente attivate, è emerso che alcuni sub agenti della ### sede di ### identificati dai ### n° ### 420, ### 501, ### 707, ### 714, ### 1120, ### 1124 hanno posto in essere azioni fraudolente e lesive dell'immagine della nostra ### per le quali siamo stati costretti a revocare le relative abilitazioni ai nostri sistemi. 
Vi invitiamo e diffidiamo pertanto ad intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto dei soggetti che si siano resi responsabili dei descritti adempimenti, come previsto nel ### Vi comunichiamo, inoltre, la revoca delle attività di vendita limitatamente alla zona corrispondente alla città di ### e relativa provincia. 
Come da reciproci accordi ed ai sensi dell'art. 2 dell'AEC industria del 30.07.2014, la revoca del mandato avrà luogo dalla ricezione della presente comunicazione.” ###.e.c. del 3.12.2015, ### S.p.a. ha comunicato a ### S.r.l. “[…] l'adozione di comportamenti scorretti, riscontrati in occasione di attività di verifica derivanti da specifiche segnalazioni ricevute da parte di clienti nel mese di Ottobre 2015 e che abbiamo sintetizzato nel prospetto allegato (rif. allegato 1)”, recante la specifica indicazione di contratti, per quattordici dei quali è stato contestato il “consenso falsificato”, per ciascuno dei quali le persone avevano dichiarato di non aver stipulato alcun contratto con ### S.p.a. e molte avevano anche sporto denuncia o querela (documento n. 11). 
Con lettera raccomandata del 12.12.2016, ### S.p.a. ha manifestato la volontà di risolvere il contratto di agenzia in base alla clausola n. 18 lettera G e ha contestato a ### S.r.l.: “[…] ### a seguito d1 specifiche segnalazioni ed all'esito delle opportune verifiche, è emerso che alcuni subagenti della #### dal ### n° #### - ### - ### hanno posto in essere azioni fraudolente e lesive dell'immagine della nostra ### per i quali abbiamo già provveduto a revocare le relative abilitazioni ai nostri sistemi. 
Da parte dei soggetti identificati dai suindicati ### sono state infatti individuate offerte caricate a nome dì clienti fittizi, Il cui codice fiscale è risultato non valido ai terminali dell'### delle ### I codici fiscali "### sono: ### - ### - ###--###-###-###” ### relativi a tali offerte, sono stati oggetto di altrettanti subentri a nome degli stessi clienti fittizi su ### nei mesi immediatamente precedenti lo switch in ### in alcuni casi a seguito contatti telefonici provenienti dal numero di telefono ### riconducibile all'agenzia «### 2» ### nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto qualora si verifichino comporlament1 difformi con le previsioni dello stesso, ed in particolare a quelle del ### allo stesso ### (### H), incombe su di Voi il preciso obbligo di intraprendere ogni utile azione per evitare il ripetersi delle condotte lesive della Preponente, ivi incluso il non coinvolgimento nell'esecuzione del contratto del soggetti che s1 siano resi responsabili dei descritti inadempimenti. 
Che, la medesima pratica commerciale scorretta a danno dei nostri clienti e della nostra ### è stata già in passato perpetuata da vostri sub agenti ed ha determinato la sospensione del mandato nella città di ### e prov1nc1a, come da nostra missiva del 31.12.2014 prot n. ###. […]” (documento n. 12 di parte attrice).  ### S.r.l. non ha specificamente contestato alla preponente l'uso dell'identità di clienti e codici fiscali fittizi nella stipulazione degli indicati contratti di somministrazione di energia, poiché nella lettera di contestazione del 12.1.2017 ha ricondotto tale fatto alla circostanza che “anche il ### sistema di controllo ha evidentemente fallito” e ha addotto lo scarso numero dei sei contratti contestati rispetto a quelli complessivamente conclusi (documento n. 13). 
La parte attrice, che non ha elaborato la memoria nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., non ha assolto l'onere di effettuare la specifica contestazione dei fatti dedotti dalla preponente con la contestazione del grave inadempimento in cui è incorsa di nuovo nei fatti contestati in precedenza, non ha allegato o provato di aver adottato alcun sistema per impedire la reiterazione di fatti simili, consistiti nell'indicazione di contratti di somministrazione indicanti utenti inesistenti, con i correlativi codici fiscali fittizi; a prescindere dal numero dei contratti fittizi contestati, va considerata la gravità della condotta, che è stata reiterata a seguito di precedente analogo rilevo ed è risultata idonea a minare l'ambito del rapporto di fiducia tra le parti, correlata all'ampia autonomia di gestione del mandato conferito a ### S.r.l., avuto riguardo a luoghi, tempi, modalità e mezzi funzionali al conseguimento delle finalità commerciali indicate nel contratto di agenzia. 
Tali fatti, ancorché non espressamente contemplati dall'art. 18 del contratto di agenzia, rubricato ### risolutiva espressa, hanno concretato il grave inadempimento in cui è incorsa ### S.r.l., che ha determinato la risoluzione del rapporto contrattuale di agenzia e le indennità richieste in pagamento con l'atto di citazione non possono essere riconosciute, poiché è incontroverso l'avvenuto pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto (### e l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta per l'imputabilità all'agente della risoluzione del contratto. 
All'attrice non può, invece, essere riconosciuta l'indennità meritocratica, non risultando provato, nell'arco temporale di durata del contratto, vi sia stato un sensibile sviluppo degli affari, né tanto meno che ### S.p.a. riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti procurati da ### S.r.l., presupposti entrambi richiesti dall'art. 11 dell'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014, in analogia a quanto previsto dall'art. 1751 c.c. per determinare l'insorgenza del diritto al pagamento dell'indennità in questione. Al riguardo, le prove documentali offerte da ### S.r.l. (documenti n. 22, 23, 24 e 259) non possono ritenersi adeguate, trattandosi di prospetti predisposti dalla stessa parte attrice, né la prova può essere desunta dall'attestazione resa l'11.2.2022 dal Dott. ### tecnico di fiducia della parte attrice, la cui dichiarazione è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022). 
Va escluso il diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso, poiché nel rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto stesso (Cass., Sez. L, sentenze n. 2049 del 25.2.1998, n. 3595 del 14.2.2011; Cass., Sez. L, ordinanza n. ### del 28.10.2021). 
Va respinta la domanda di ### S.r.l. volta a conseguire il risarcimento danni, in base a quanto previsto dall'art. 1751, comma 4°, c.c.; la censura relativa alla violazione degli obblighi di comunicazione e dei doveri di correttezza e buona fede appare carente non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche sul piano assertivo, essendo stata formulata in termini generici, nell'assoluto difetto di allegazione e prova circa la sussistenza, la natura e l'entità di danni eziologicamente connessi a inadempimenti asseritamente imputati alla preponente. 
Al rigetto della domanda di parte attrice, seguono le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo a favore della convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.a., con l'atto di citazione notificato il ###, introduttivo della causa civile iscritta al n. 21315-2022 R.G.; revoca la dichiarazione di contumacia di ### S.p.a.; condanna ### S.r.l., in persona del legale rappresentante, a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in € 22.700,00 (4.650 fase di studio, 3.050 fase introduttiva, 7.000 fase di trattazione e istruttoria, 8.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.  ### 7.1.2026

causa n. 21315/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Gaetano

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 968/2025 del 23-06-2025

... presso la casa comunale in #### di Napoli, cap. 97015, codice fiscale: ###, è tenuto a pagare in favore dell'istante ### s.p.a. della somma di euro 265.970,6 oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili e così complessivamente euro 266.015,6 oltre gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data del saldo, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.53/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.4111/2020 R.G, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 266.015,60 oltre interessi e spese, per fatture riferite al contratto di appalto n. rep.15885 sottoscritto in data ### e registrato in data ###, tra il Comune di ### e l'impresa ### e ### s.r.l., avente ad oggetto i lavori di realizzazione di una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 755/2021 promossa da: ### (C.F.: ###), in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### OPPONENTE contro ### S.P.A. (C.F. e P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ####: Opposizione a decreto ingiuntivo n.53/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.4111/2020 R.G; importo ingiunto di € 266.015,60.  ### parte opponente: “In via preliminare, per i motivi di cui sopra, * ### che il credito vantato dalla ricorrente non è certo, liquido ed esigibile; * ### che il credito è già stato corrisposto ai creditori; * ### autorizzato a chiamare in causa l'impresa ### e restauri s.r.l nella persone del legale rappresentante pro-tempore; * Per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 53/2021 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, ponendo a carico della controparte le relative spese; * Con vittoria di spese e compensi di giudizio” Per parte opposta: “preliminarmente concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in quanto è stata fornita piena prova del credito fatto valere e le contestazioni dell'ente sono infondate e il ritardo nell'adempimento costituisce fonte di grave danno economico in considerazione del tempo decorso e del rilevante importo economico; nel merito dichiarare per la causale esposta nel ricorso monitorio e ribadita in questa sede ###persona del legale rappresentante, con sede in #### presso la casa comunale in #### di Napoli, cap.  97015, codice fiscale: ###, è tenuto a pagare in favore dell'istante ### s.p.a. della somma di euro 265.970,6 oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili e così complessivamente euro 266.015,6 oltre gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data del saldo, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.53/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n.4111/2020 R.G, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 266.015,60 oltre interessi e spese, per fatture riferite al contratto di appalto n. rep.15885 sottoscritto in data ### e registrato in data ###, tra il Comune di ### e l'impresa ### e ### s.r.l., avente ad oggetto i lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio in contrada ###. 
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ### s.p.a. aveva dedotto di vantare, nei confronti del Comune di ### crediti discendenti da cessioni pro-soluto di crediti certificati in conformità al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni; che l'importo vantato era nato dalle certificazioni n. ### del 20.2.2019 e n. ### del 4.6.2020, aventi ad oggetto crediti ceduti dalla società ### e ### s.r.l. a ### S.p.a. e rappresentati dalle seguenti fatture: • 6/2018 emessa in data ### con scadenza in data ### dell'importo di € 184.048,81; importo ingiunto pari ad € 109.090,9; • 1/2019 emessa in data ### con scadenza in data ### dell'importo di € 156.879,71 per un importo complessivo di € 256.970,61, oltre interessi di mora maturati e maturandi. 
Con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'opponente preliminarmente deduceva di aver già corrisposto gli importi ingiunti per un totale di € 307.454,14. 
Segnatamente, precisava che: ➢ la fattura n.6/2018, liquidata con determinazione n.3333/2019, era stata pagata al creditore originario ### e ### s.r.l. in forza dei seguenti mandati di pagamento: 1) n.634 del dì 1.2.2019 per l'importo lordo di € 70.000,00, eseguito e quietanzato al n.48 del 4.2.2019; 2) n. 1567 del 29.3.2019 per l'importo di € 52.453,69, eseguito e quietanzato al n. 822 del dì1.4.2019; 3) n.1568 del 29.3.2019 per l'importo lordo di € 15.436,36, eseguito e quietanzato al n.823 del dì 1.4.2019; 4) n. 1649 del 5.4.2019 per l'importo lordo di € 25.000,00, eseguito e quietanzato al n.902 del dì 8.4.2019; 5) n.1650 del 5.4.2019 per l'importo lordo di € 25.000,00, eseguito e quietanzato al n. 937 del 9.4.2019, per un importo complessivo pari ad € 187.890,05.  ➢ la fattura n. 1/2019, liquidata con determinazione n.1467/2019, era stata pagata a ### e ### s.r.l. mediante i seguenti mandati di pagamento: 1) n. 4432 del 1.10.2019 per l'importo lordo di € 25.000,00, eseguito e quietanzato al n. 3186 del 9.12.2019; 2) n. 2329 del 10.4.2019 per l'importo lordo di € 25.000,00, eseguito e quietanzato al n.1576 del 14.4.2020; 3) n. 939 del 23.1.2020 per l'importo lordo di € 55.000,00, eseguito e quietanzato al n.571 del 30.1.2020 per un importo complessivo pari ad € 105.000,00. 
Aggiungeva, poi, che avendo appreso della avvenuta cessione delle predette fatture alla società opposta, aveva altresì provveduto al pagamento dell'importo pari ad € 14.562,64 mediante mandato di pagamento n.6997 del 14.9.2020, eseguito e quietanzato al n.5349 del 16.9.2020.  ### contestava altresì gli interessi di mora domandati, stante l'avvenuto pagamento delle fatture. 
Lamentava, inoltre, l'inefficacia della cessione siccome non accettata espressamente dall'amministrazione debitrice e, in ogni caso, priva della forma solenne. 
Chiedeva, dunque, accertarsi l'inesigibilità del credito vantato dalla opposta oltre che l'avvenuta corresponsione del dovuto e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto; chiedeva, infine, essere autorizzato a chiamare in causa l'impresa ### e ### s.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta ### s.p.a., la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, assumendo di vantare, nei confronti del Comune di ### crediti discendenti da cessioni pro-soluto di crediti certificati in conformità al decreto del ### dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni. 
Segnatamente, parte opposta - sottolineando la mancata contestazione di parte opponente in ordine al carattere certificato del credito - deduceva l'avvenuto rispetto di tutti i requisiti, compreso quello di forma, ai fini della validità della cessione, ai sensi dell'art.37, c. 7 bis ### n.66/2014; assumeva, poi, di avere regolarmente provveduto a notificare, in data ### ed in data ###, tali cessioni a mezzo della piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF - ### dello Stato e, inoltre, di non avere mai l'opponente espresso un rifiuto alla cessione nel termine di sette giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 
Ulteriormente, ### S.p.A. rilevava la contraddittorietà delle deduzioni dell'Ente opponente per avere, da un lato, contestato la validità delle cessioni e, dall'altro lato, per avere esso stesso ammesso di avere proceduto al pagamento della somma di € 14.563,64 in favore della cessionaria, una volta appresa delle cessioni del credito e, quindi, in tempi successivi alla notifica di queste ultime. 
In ogni caso, parte opposta contestava l'idoneità dell'allegata documentazione a dimostrare gli asseriti pagamenti, poiché non firmati e non costituenti copia dei bonifici eseguiti. 
Con provvedimento in data ###, il Giudice, ritenuta l'opposizione fondata sui mandati di pagamenti al creditore originario, rigettava l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. 
Con ordinanza in data ### il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così tratteggiate le reciproche posizioni delle parti, l'opposizione del Comune di ### è parzialmente fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato. 
Preliminarmente, occorre ritenere rinunciata la domanda attorea di chiamata del terzo poiché avanzata solo in seno alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e non più riproposta negli atti successivi; in ogni caso, non si verte, nella specie, in ipotesi di litisconsorzio necessario. 
Venendo all'esame della controversia, deve rammentarsi che la cessione del credito si configura quale contratto tra il creditore cedente e il terzo cessionario in forza del quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi: si verifica così un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, con conseguente trasferimento dal cedente al cessionario di tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto. Dunque, tale accordo (tra il cedente ed il cessionario) determina effetti traslativi immediati della titolarità del credito sicché, nella fattispecie in esame, tale trasferimento si è verificato, con riferimento alla fattura 6/18, in data ### e, con riferimento alla fattura 1/19, in data ###, data delle avvenute cessioni. 
Tanto premesso, deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione circa l'inefficacia delle cessioni in scrutinio. 
Invero, secondo l'art. 37 d.l. 66/14, convertito in legge 89/14 comma 7-bis, le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla ### depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'### europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. 
Inoltre, in subiecta materia è stato a più riprese chiarito che la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei confronti dell'### statale (artt. 69 e 70, R.D. n. 2440/1923, art.9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica indiscriminatamente a tutte le cessioni, ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello Stato (in questo senso, tra le altre, Cass. 20 gennaio 2021 n.996; Cass. 15 ottobre 2020 n.22315; Cass. 13 dicembre 2019 n.###; Cass. 21 dicembre 2017 n.###; Cass. 12 febbraio 2015 n.2760; nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 13 febbraio 2023 n.1565; Trib. Verbania, 24 gennaio 2023 n.21; Trib. Palermo, sez.3, 21 novembre 2023 n. 5222: Trib. Como, sez.2, 12 settembre 2023, n.972; Trib. Benevento, sez. 2, 8 novembre 2022). 
Così testualmente Cass. n.996/2021: “La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, art.69, comma 3, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, riguardi la sola ### statale e sia insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso Cass. ###/2019, Cass. ###/2017, 21747//2016, Cass. 20739/2015, Cass. 2760/2015 e Cass. 23273/2014)”.  ### opponente non ha contestato quanto asserito (e peraltro documentato) da parte opposta nel ricorso monitorio ovvero: “…Le cessioni dei crediti certificati di cui alle predette fatture a favore di ### sono intervenute ai sensi dell'art.37 del ### n.66 del 24/4/2014, conv. con Legge n.89/2014 e succ. mod. ed integr. e sono state notificate a mezzo della piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF -### dello Stato. Si allegano n.2 atti di cessione dei crediti e le notifiche (documento n.6, 6), relativi rispettivamente alle certificazioni sopra indicate - documenti nn. 2 e 3…” e non ha provato alcun rifiuto alle cessioni nel termine di 7 giorni dalla comunicazione (cfr. allegati nn. 5 e 6 cessione crediti ed estratti archivi ###. 
Anzi, dalla documentazione versata in atti - oltre che dalle stesse deduzioni attoree - emerge una tacita accettazione della cessione laddove l'### “appresa l'avvenuta cessione del credito a banca ### si procedeva ad effettuare il mandato di pagamento…” sicché contraddittoria, rispetto a detto pagamento, risulta l'eccepita inefficacia della cessione per difetto di espressa accettazione. 
Irrilevante, dunque, risulta il richiamo alla disciplina dei rapporti in corso di esecuzione di cui all'art.9 ### della L. n.2248/1865, effettuato dall'opponente al fine di sostenere l'inopponibilità della cessione. 
Infatti, se è pur vero che il divieto espresso in tale disposizione - in virtù della quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - resta valido finché il contratto non sia completamente eseguito, è altrettanto vero che nel caso scrutinato le cessioni sono state regolarmente notificate, senza che a ciò sia seguito un dissenso da parte del debitore ceduto nel termine suindicato di sette giorni e tanto da ammettere la stessa ### opponente di avere proceduto - una volta appreso della cessione - al pagamento dell'importo di €14.563,64 proprio in favore della società cessionaria. 
Ora, acclarata l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni all'Ente opponente, residua da sottoporre al vaglio l'eccezione attorea di estinzione del debito per intervenuto pagamento delle fatture effettuato in favore della società cedente (### e ### s.r.l.), nonché, limitatamente all'importo di € 14.563,64, in favore della cessionaria ### S.p.A. 
A sostegno di tale affermazione, il Comune di ### ha versato in atti le determine di liquidazione 3333 del 21.12.2018 e n. 1476 del 18.6.2019 effettuate dal responsabile del servizio (doc. 7 e 8), nonché n.9 mandati di pagamento con annessi ### di ### per l'importo totale pari ad € 307.454,14. 
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto inadempimento (Cass. civ. Sez. Unite, n.7996/2006). 
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro della portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art.2697 Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, è di tutta evidenza che quasi tutti i mandati di pagamento in favore del creditore originario - e, segnatamente, per ciò che attiene la fattura n.6/18 ceduta con cessione notificata il ###, i nn. 1649 del 5.4.2019, 1568 del 29.3.2019, 1567 del 29.3.2019, 1650 del 5.2019 e, per ciò che attiene la fattura n.1/19, ceduta con cessione notificata il ###, i nn. 939 del 23.1.2020 e n.2329 del 10.4.2020 - recano una data successiva rispetto alla notifica delle cessioni. 
Il pagamento nei confronti del cedente avvenuto dopo la notifica della intervenuta cessione del credito non ha efficacia liberatoria del debitore ceduto, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il procedimento di ingiunzione promosso dal cessionario (e fermo restando il diritto del ceduto a ripetere quanto indebitamente pagato al cedente).
Ne deriva, dunque, relativamente agli importi oggetto dei summenzionati mandati di pagamento suindicati, il rigetto dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento in favore della cedente. 
Fondata è, invece, l'eccezione di avvenuto pagamento delle somme indicate nei mandati di pagamento n. 634 del 1.2.2019 e n.4432 del 1.10.2019 (rispettivamente € 70.000,00 ed € 25.000,00), trattandosi di pagamenti antecedenti alla notifica delle rispettive cessioni. Sul punto, appare opportuno evidenziare che parte opponente ha assolto al proprio onere probatorio, offrendo in allegazione, oltre alle determine di liquidazione del responsabile del settore ed i mandati di pagamenti - che da soli comunque non sarebbero stati sufficientemente idonei a comprovare l'effettivo pagamento - gli ### di ### dai quali emerge l'eseguito trasferimento delle somme nelle casse dell'impresa ### e ### s.r.l. 
Parimenti provato, in ragione della produzione dell'### di ### e, dunque, non dovuto, risulta l'eseguito pagamento effettuato in favore di ### S.p.A., per l'importo complessivo di €14.563,64, essendo stato quest'ultimo effettuato in data successiva alla notifica della cessione e proprio in favore della società cessionaria. 
Per contro, priva di pregio giuridico è la generica deduzione, da parte di ### S.p.A., dell'assenza di prova in ordine all'esecuzione dei pagamenti - siccome i documenti esibiti da controparte non firmati e non costituenti copia dei bonifici eseguiti - poiché non accompagnata dalla negazione del fatto storico dell'effettivo ricevimento delle somme corrisposte al cedente (avrebbe potuto il cessionario, sul punto, compulsare il cedente, perché il fatto storico, cioè il pagamento al creditore originario, non riguardava la propria sfera giuridica, cioè dell'opposto). 
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere senz'altro revocato e, scomputando le somme ritenute pagate pari a complessivi € 109.563,54 (€ 70.000,00 + € 25.000,00 + € 14.563,64), il Comune di ### va condannato a pagare in favore ### S.p.A. il minore importo di € 156.452,06, quale residuo sorte capitale.  ### deve altresì essere condannato al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dovuti dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura azionata sino alla data del soddisfo. 
Le spese di lite vanno integralmente compensate, ritenuta la soccombenza reciproca.  P.Q.M Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione, decidendo nella causa civile n. 755/2021 R.G., REVOCA il decreto ingiuntivo opposto; CONDANNA il Comune di ### al pagamento, in favore di ### spa, della somma di € 156.452,06, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dovuti dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura azionata sino alla data del pagamento; compensa integralmente le spese di lite. 
Ragusa, 23.6.2025 Il Giudice dott.

causa n. 755/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Giampiccolo

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