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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 999/2025 del 04-12-2025

... praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti. (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1085/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085/2017 R.G., promossa DA ### nato a ### l'11.01.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in atti; - OPPONENTE - ### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti in atti; - OPPOSTO - Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 notificato il ###, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.930,34 per il mancato versamento di contributi dovuti alla ### Rappresentava che era socio al 50% della società in nome collettivo “### dei F.lli ### snc”, con sede ###via ### n. 321, P. Iva ###, iscritta alla ### di ### al numero ###296101; che la predetta società, costituita il ###, si occupava della produzione e vendita al pubblico di prodotti di panetteria freschi, nonché del commercio al dettaglio di alimenti e bevande; che rivestiva, unitamente al fratello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### la carica di amministratore e legale rappresentante con poteri disgiunti per tutti gli atti di valore fino ad € 10.000,00 e con poteri di firma congiunta per tutti gli atti di valore superiore; che i dipendenti della società erano la coniuge ### e la cognata ### nonché ### figlio di ### che in data ### due ispettrici ### effettuavano un accesso ispettivo presso la sua azienda allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro; che durante tale ispezione le ispettrici rilevavano la sua presenza in azienda, unitamente a quella del fratello ### e quella della sola dipendente ### la quale era intenta a svolgere la propria mansione di commessa alla vendita e dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da fine gennaio 2012, con orario di lavoro dalle 09.00 alle 12.00, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, alternandosi con la cognata ### che in data ###, venivano raccolte le dichiarazioni del dipendente ### e della dipendente ### che quest'ultima dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08.30 alle 12.30 o dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano; che, all'esito dell'attività ispettiva, con verbale di accertamento numero 21 ###6, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della signora ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che con ulteriore verbale di accertamento n. 21 ###5, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro della dipendente ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che le ragioni che avevano indotto l'### ad annullare i predetti rapporti lavorativi e a procedere alla iscrizione delle due dipendenti quali coadiutrici familiari di ### e ### si evincevano dal verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, notificato il ###; che l'avviso di addebito opposto, scaturito dai verbali sopra citati, era illegittimo per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di ### e ### quali coadiutori di ### e ### sussistendo, invece, tutti gli elementi utili ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra le due lavoratrici e la società dei F.lli ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice del lavoro adito ogni contraria, istanza, eccezione e difesa rigettata: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000, notificato in data ###, di € 3.930,34; - nel merito accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 attesa la reale natura subordinata del rapporto di lavoro della signora ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 
Con memoria depositata il ###, si costituiva l'### instando per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e compensi. 
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. 
Disposti dei rinvii d'ufficio in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.  _________________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono. 
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione, con cui sono state formulate le doglianze relative al merito della pretesa, in quanto il ricorso è stato depositato il ### a fronte della notifica dell'avviso di addebito impugnato in data ###. 
Passando al merito, deve evidenziarsi che le questioni oggetto di tale giudizio sono già state affrontate da questo Tribunale con la sentenza 743/2024, depositata da parte ricorrente in data ###, nonché con la sentenza n. 296/2025 depositata dalla scrivente in data ###, le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.. 
Ciò premesso, è necessario analizzare le doglianze che parte ricorrente ha formulato avverso il verbale di accertamento numero ###66, il verbale di accertamento n. ###65 e il verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, tutti notificati il ###. 
In particolare, nel verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, gli ### di vigilanza hanno dato atto che “dalle dichiarazioni rese in data 13 e 28 novembre 2012 è emerso che: ### e ### sono soci al 50% della società in nome collettivo avente come ragione sociale “### dei F.lii ### snc”, i loro dipendenti sono le rispettive mogli ### e ### oltre a ### figlio di ### assunto quale apprendista. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### lavora come dipendente presso il panificio da fine gennaio-inizio febbraio 2012, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e si alterna con la cognata ### Le viene consegnata la busta paga.  ### lavora presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano. Gli orari di inizio e fine dei turni non sono così rigidi dal momento che il lavoro viene svolto tra parenti e così pure la possibilità di assentarsi viene praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti.  (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. 
Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. 
Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un giudizio sul merito della pretesa contributiva, rispetto alla quale il verbale si pone quale atto che "manifesta" detta pretesa. 
Tanto premesso, deve subito precisarsi che questo decidente condivide l'orientamento della Suprema Corte (sent. n. 14965 del 6.9.2012), secondo cui nei giudizi di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico della parte che avanza la suddetta pretesa. 
Da ciò consegue che in materia di accertamento negativo, così come in sede di opposizione ad avviso di addebito l'opponente, pur rivestendo formalmente la posizione di attore-ricorrente, dal punto di vista sostanziale è convenuto; viceversa, l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale, pur essendo formalmente convenuto. 
Pertanto, in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti va collegata alla posizione sostanziale, piuttosto che a quella formaleprocessuale, con la conseguenza che spetta all'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi in ragione dei quali richiede i contributi (Cass. 12108/2010 e 18481/2005), mentre sull'opponente grava l'onere probatorio dei fatti impeditivi. 
Ciò posto, si ritiene che l'### non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. 
Ed infatti la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento dagli ### secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite in quanto normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa", si riferisce all'ipotesi del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative senza alcuna formalizzazione (Corte appello ### sez. lav., 02/03/2018, n.45). 
In questo caso, al contrario, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative di ### e ### (come si evince dall'### dal contratto di assunzione, dalle buste paga e da quanto attestato dagli stessi ### e versando la relativa contribuzione all'### le parti private (e cioè i familiari) hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato che è stato formalizzato nel rispetto della normativa di lavoro e previdenziale. 
Ed allora, nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è tutto a carico dell'ente previdenziale: come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all' art. 2697 c.c., spetta all' ### in quanto creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare che ### e ### non dovevano essere inquadrate come dipendenti ma come collaboratrici familiari. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Ciò premesso, l'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, trova riconoscimento solo quando non sia configurabile un diverso rapporto (subordinazione, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporto societario) ed appresta una tutela minima a quei rapporti di lavoro gratuito che si svolgono negli aggregati familiari. 
Si rileva, in particolare, che l'impresa familiare, secondo il dettato dell'art. 230bis c.c. - è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
La ratio della norma è dunque quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda. 
Pare evidente che nella fattispecie in esame non ci si trovi di fronte ad una simile situazione. 
Ed infatti, nel caso di specie, le mogli dei soci della società in nome collettivo, hanno dichiarato di prestare la propria attività di commesse addette alla vendita, secondo un orario prestabilito, alternandosi nei turni della mattina e del pomeriggio. Inoltre, ### ha dichiarato di ricevere le buste paga e ### ha riferito di essere retribuita in contanti. 
Nessun elemento, invece, in ordine alla partecipazione agli utili è emerso né in sede ispettiva né nel presente giudizio. 
Tali circostanti, hanno trovato parzialmente riscontro, nelle dichiarazioni dei testi escussi. 
In particolare, la teste ### ha dichiarato: “A.D.R. conosco i signori ### e ### perché sono una regolare cliente, hanno un panificio in ### in via ### che forse si chiama La panetteria dei ### ma non ne sono certa”. 
ADR sul capitolo a) : quando vado al panificio trovo la sig.ra ### detta ### o la signora ### le quali servono i clienti. Preciso che quando vado al panificio la mattina o il pomeriggio trovo o l'una o l'altra signora, alternativamente. Quando io compro il pane presso il panificio dei ### vengo servita da una delle due signore. Non so dire con precisione che orari fanno, so che l'una o l'altra signora coprono i turni della mattina e del pomeriggio .ADR sul capitolo b) presso il panificio c'è anche un banco salumi, vendono anche biscotti; le signore ### e ### servono i clienti, danno il pane ai clienti, si occupano anche del banco salumi e stanno anche alla cassa. 
ADR sul Capitolo c) quando io sono andata al panificio ho visto i signori ### ma loro non hanno contatti con il pubblico, ma stanno dietro, al laboratorio. Sono le signore che hanno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 contatti con il pubblico; è capitato che la sig.ra ### o la sig.ra ### hanno chiesto di allontanarsi momentaneamente al ### o al ### i quali le sostituivano al bancone. 
ADR. Sul capitolo d) le signore ### e ### sono autonome nello svolgimento della loro attività, preciso che non ho mai visto nessuno che le desse delle indicazioni su da farsi. 
ADR sul capitolo e): non so rispondere”. 
Il teste ### ha poi dichiarato: ###art. e) ADR “E' vero, ho rapporti di lavoro solo con ### e ### fornisco loro la farina, ogni 15 giorni, però una settimana passo e prendo l'ordine, la settimana successiva in media o quando mi chiedono vado io stesso a consegnarla, vedo alternativamente la sig.ra ### o la ###ra ### solo perché entrando devo attraversare la ### per andare a parlare con i ###ri ### dove c'è il forno che è sul retro” e il teste ### ha dichiarato ###art. a) ADR “### un cliente assiduo del panificio dei ###ri ### che si trova in ### non ricordo il numero civico a ### abito a circa 50 metri, ed ogni giorno vado a comprare il pane verso le 13, e alternativamente trovo la sig.ra ### o la sig.ra ### mai insieme, a volte se finisce il pane vado anche nel pomeriggio e mi capita di vedere una delle due che ad ora di pranzo non c'era, mi servo presso questo panificio da circa otto/nove anni e ricordo che c'erano già le due signore alternativamente, quando c'era una non c'era l'altra e viceversa” ###art. b) ADR “### dire solo che a me danno il pane e che io pago alla sig.ra quel giorno presente” ###art. c) ADR “ ### che in un'occasione, verso le 12,45/13 circa, una delle due sig.re, non ricordo quale, ha chiesto ad uno dei titolari se poteva andare via in anticipo, perché aveva un impegno, ricordo, comunque, che allorchè in qualche occasione sono andato a comprare il pane più tardi del solito, verso le 13,30 circa ho trovato solo i titolari, perché la ###ra di turno era già andata via” ###art. d) ADR “So soltanto che entrambi i fratelli ### sono i titolari, non so dire se uno dei due rispetto all'altro, o altri abbiano poteri direttivi”. 
Ciò posto, i testi hanno confermato sia l'attività lavorativa espletata con continuità da ### e ### le quali si sono occupate unicamente delle mansioni per cui sono state assunte, sia l'osservanza di un orario di lavoro tale per cui le coniugi dei titolari si alternavano tra loro la mattina e il pomeriggio. Inoltre, i testi ### e ### hanno anche riferito in ordine alla necessità che le dipendenti chiedessero il permesso ai titolari per allontanarsi durante l'orario di lavoro. 
Infine, si rileva che le buste paga agli atti risultano tutte sottoscritte per quietanza, con la conseguenza che, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ### si ritiene raggiunta la prova dell'onerosità della prestazione lavorativa resa, circostanza, peraltro, neanche contestata dall'Ente previdenziale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
In conclusione, anche laddove si ritenesse che il rapporto di lavoro tra “### dei F.lli ### snc” e ### e ### fosse caratterizzato da una certa elasticità nel rispetto degli orari, ciò comunque non prova l'esistenza di un'impresa familiare, ma più semplicemente che, visti i rapporti familiari, le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze. Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n. 9043), un “quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” non fa venire meno la subordinazione, laddove si ravvisino gli ulteriori elementi, tra cui, in particolare, l'onerosità della prestazione. 
Alla luce del complessivo quadro probatorio, soprattutto di quanto attestato dagli ispettori verbalizzanti, si ritiene dimostrata la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale, oltre al pagamento della retribuzione sulla base delle buste paga regolarmente emesse. 
Deve quindi concludersi che l'### non abbia dimostrato, come era suo onere, che ### e ### nel periodo in contestazione abbiano lavorato come collaboratrici familiari e non come dipendenti, essendo tale assunto solo presunto e non provato dagli ispettori verbalizzanti che sono pervenuti a tale conclusione solo sulla base del rapporto familiare e del fatto che “sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente”.   Ciò posto, dall'accertata insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari sin dal 17.1.2012 deriva l'illegittimità della pretesa dell'### avanzata con l'avviso di addebito opposto relativamente all'anno 2016 pacificamente richiesta a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro delle coniugi dei soci della società in nome collettivo, come espressamente chiarito da ### in memoria di costituzione. 
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non debenza delle somme ingiunte. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, delle parti del processo e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'### con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: - accerta che non sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari di ### e di ### - per l'effetto, dichiara che ### non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per le collaboratrici familiari con l'avviso di addebito opposto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 - per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre gli accessori di legge ed oltre il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. ### Si comunichi. 
Caltagirone, 04 dicembre 2025 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 1085/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

M

Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 998/2025 del 04-12-2025

... praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti. (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1040/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040/2019 R.G., promossa DA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in atti; - OPPONENTE - ### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti in atti; - OPPOSTO - Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 notificato il ###, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 7.677,64 per il mancato versamento di contributi dovuti alla ### Rappresentava che era socio al 50% della società “### dei F.lli Tascone”, con sede ###via ### n. 321, P. Iva ###, iscritta alla ### di Catania al numero ###296101; che la predetta società si occupava della produzione e vendita al pubblico di prodotti di panetteria freschi, alimenti e bevande; che rivestiva, unitamente al fratello ### la carica di amministratore e legale rappresentante con poteri disgiunti per tutti gli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 atti di valore fino ad € 10.000,00 e con poteri di firma congiunta per tutti gli atti di valore superiore; che i dipendenti della società erano la cognata ### e la coniuge ### nonché suo figlio, ### che in data ### veniva seguito un accesso ispettivo presso la sua azienda allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro; che durante tale ispezione le ispettrici rilevavano la sua presenza in azienda, unitamente a quella del fratello ### e quella della sola dipendente ### la quale era intenta a svolgere la propria mansione di commessa alla vendita e dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da fine gennaio 2012, con orario di lavoro dalle 09.00 alle 12.00, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, alternandosi con la cognata ### che in data ###, venivano raccolte le dichiarazioni del dipendente ### e della dipendente ### che quest'ultima dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08.30 alle 12.30 o dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano; che, all'esito dell'attività ispettiva, con verbale di accertamento numero 21 ###6, notificato il ###, l'INPS gli comunicava di avere provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della signora ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che con ulteriore verbale di accertamento n. 21 ###5, notificato il ###, l'INPS gli comunicava di avere provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro della dipendente ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che le ragioni che avevano indotto l'### ad annullare i predetti rapporti lavorativi e a procedere alla iscrizione delle due dipendenti quali coadiutrici familiari di ### e ### si evincevano dal verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, notificato il ###; che i contributi attinenti agli anni 2012, 2013, 2014 erano prescritti; che l'avviso di addebito opposto, scaturito dai verbali sopra citati, era illegittimo per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di ### e ### quali coadiutori di ### e ### sussistendo, invece, tutti gli elementi utili ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra le due lavoratrici e la società dei F.lli ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice del lavoro adito ogni contraria, istanza, eccezione e difesa rigettata: - in via preliminare per le ragioni illustrate sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 di € 7.677,64; - accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni infra illustrate, la prescrizione dei contributi previdenziali inerenti gli anni 2012-2013-2014; - nel merito accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni infra spiegate, la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 attesa la reale natura subordinata del rapporto di lavoro delle dipendenti ### e ### e per l'effetto annullare l'avviso di addebito impugnato; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. 
Con memoria depositata il ###, si costituiva l'### il quale eccepiva, in via preliminare la tardività della spiegata opposizione; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e compensi, e per l'effetto, la conferma dell'avviso di addebito opposto. 
Istruita la causa documentalmente e disposti dei rinvii d'ufficio in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art.  127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.  _________________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono. 
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione, con cui sono state formulate le doglianze relative al merito della pretesa, in quanto il ricorso è stato depositato il ### a fronte della notifica dell'avviso di addebito impugnato in data ###. 
Passando al merito, deve evidenziarsi che le questioni oggetto di tale giudizio sono già state affrontate da questo Tribunale con la sentenza 743/2024, depositata da parte ricorrente in data ###, nonché con la sentenza n. 296/2025 depositata dalla scrivente in data ###, le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.. 
Ciò premesso, è necessario analizzare le doglianze che parte ricorrente ha formulato avverso il verbale di accertamento numero ###66, il verbale di accertamento n. ###65 e il verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, tutti notificati il ###. 
In particolare, nel verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, gli ### di vigilanza hanno dato atto che “dalle dichiarazioni rese in data 13 e 28 novembre 2012 è emerso che: ### e ### sono soci al 50% della società in nome collettivo avente come ragione sociale “### dei F.lii ### snc”, i loro dipendenti sono le rispettive mogli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### e ### oltre a ### figlio di ### assunto quale apprendista.  ### lavora come dipendente presso il panificio da fine gennaio-inizio febbraio 2012, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e si alterna con la cognata ### Le viene consegnata la busta paga.  ### lavora presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano. Gli orari di inizio e fine dei turni non sono così rigidi dal momento che il lavoro viene svolto tra parenti e così pure la possibilità di assentarsi viene praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti.  (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. 
Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. 
Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un giudizio sul merito della pretesa contributiva, rispetto alla quale il verbale si pone quale atto che "manifesta" detta pretesa. 
Tanto premesso, deve subito precisarsi che questo decidente condivide l'orientamento della Suprema Corte (sent. n. 14965 del 6.9.2012), secondo cui nei giudizi di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico della parte che avanza la suddetta pretesa. 
Da ciò consegue che in materia di accertamento negativo, così come in sede di opposizione ad avviso di addebito l'opponente, pur rivestendo formalmente la posizione di attore-ricorrente, dal punto di vista sostanziale è convenuto; viceversa, l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale, pur essendo formalmente convenuto. 
Pertanto, in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti va collegata alla posizione sostanziale, piuttosto che a quella formaleprocessuale, con la conseguenza che spetta all'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi in ragione dei quali richiede i contributi (Cass. 12108/2010 e 18481/2005), mentre sull'opponente grava l'onere probatorio dei fatti impeditivi. 
Ciò posto, si ritiene che l'### non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. 
Ed infatti la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento dagli ### secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite in quanto normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa", si riferisce all'ipotesi del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative senza alcuna formalizzazione (Corte appello ### sez. lav., 02/03/2018, n.45). 
In questo caso, al contrario, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative di ### e ### (come si evince dall'### dal contratto di assunzione, dalle buste paga e da quanto attestato dagli stessi ### e versando la relativa contribuzione all'### le parti private (e cioè i familiari) hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato che è stato formalizzato nel rispetto della normativa di lavoro e previdenziale. 
Ed allora, nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è tutto a carico dell'ente previdenziale: come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all' art. 2697 c.c., spetta all' ### in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare che ### e ### non dovevano essere inquadrate come dipendenti ma come collaboratrici familiari. 
Ciò premesso, l'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, trova riconoscimento solo quando non sia configurabile un diverso rapporto (subordinazione, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporto societario) ed appresta una tutela minima a quei rapporti di lavoro gratuito che si svolgono negli aggregati familiari. 
Si rileva, in particolare, che l'impresa familiare, secondo il dettato dell'art. 230bis c.c. - è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
La ratio della norma è dunque quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda. 
Pare evidente che nella fattispecie in esame non ci si trovi di fronte ad una simile situazione. 
Ed infatti, nel caso di specie, le mogli dei soci della società, hanno dichiarato di prestare la propria attività di commesse addette alla vendita, secondo un orario prestabilito, alternandosi nei turni della mattina e del pomeriggio. Inoltre, ### ha dichiarato di ricevere le buste paga e ### ha riferito di essere retribuita in contanti. 
Nessun elemento, invece, in ordine alla partecipazione agli utili è emerso né in sede ispettiva né nel presente giudizio. 
Infine, si rileva che le buste paga agli atti risultano tutte sottoscritte per quietanza, con la conseguenza che, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ### si ritiene raggiunta la prova dell'onerosità della prestazione lavorativa resa, circostanza, peraltro, neanche contestata dall'Ente previdenziale. 
In conclusione, anche laddove si ritenesse che il rapporto di lavoro tra “### dei F.lli Tascone” e ### e ### fosse caratterizzato da una certa elasticità nel rispetto degli orari, ciò comunque non prova l'esistenza di un'impresa familiare, ma più semplicemente che, visti i rapporti familiari, le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze. Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n. 9043), un “quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” non fa venire meno la subordinazione, laddove si ravvisino gli ulteriori elementi, tra cui, in particolare, l'onerosità della prestazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Alla luce di quanto attestato dagli ispettori verbalizzanti, si ritiene dimostrata la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale, oltre al pagamento della retribuzione sulla base delle buste paga regolarmente emesse. 
Deve quindi concludersi che l'### non abbia dimostrato, come era suo onere, che ### e ### nel periodo in contestazione abbiano lavorato come collaboratrici familiari e non come dipendenti, essendo tale assunto solo presunto e non provato dagli ispettori verbalizzanti che sono pervenuti a tale conclusione solo sulla base del rapporto familiare e del fatto che “sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente”. 
Ciò posto, dall'accertata insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari sin dal 17.1.2012 deriva l'illegittimità della pretesa dell'### avanzata con l'avviso di addebito opposto relativamente al periodo dal 2012 al 2015 pacificamente richiesta a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro delle coniugi dei soci della società, come espressamente chiarito da ### in memoria di costituzione. 
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non debenza delle somme ingiunte. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, delle parti del processo e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'### con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: - accerta che non sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari di ### e di ### - per l'effetto, dichiara che ### non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per le collaboratrici familiari con l'avviso di addebito opposto; - per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre gli accessori di legge ed oltre il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. ### Si comunichi. 
Caltagirone, 04 dicembre 2025 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 1040/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2633/2025 del 01-12-2025

... dalle 17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio cognato quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio cognato e mia sorella si sono sposati nel 1987. Preciso che già nel 1984 mio cognato aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio cognato faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.” Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, ### che, per quanto qui rileva, dichiarava “### la moglie del (leggi tutto)...

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##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2023 TRA ### nato a ### il ###, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### n. 4 RICORRENTE E ### 2.0 S.r.l., C.F.\P.I.: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.to ### presso cui elettivamente domicilia in ### alla ### RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusto motivo oggettivo ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere dipendente della resistente con qualifica di disinfestatore, di IV livello, con effetto dal 10.03.1997; di aver ricevuto in data ### lettera raccomandata a/r di licenziamento in quanto a seguito della visita medica datoriale del 27.07.2022 sarebbe emersa la sua inidoneità fisica per lo svolgimento di mansioni di autista; di aver impugnato stragiudizialmente il descritto licenziamento con lettera raccomandata, anticipata via pec e ricevuta dalla resistente il ###. Tanto premesso, deduceva la nullità del licenziamento intimatogli in quanto ritorsivo, avendo voluto la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 resistente società punirlo per non aver voluto accettare la proposta riduzione dell'orario di lavoro con contratto part-time al 50%. Evidenziava che a dire di parte resistente tra le mansioni assegnate ad esso ricorrente rientrerebbero anche quelle di condurre veicoli aziendali e quindi il prefato licenziamento si sarebbe reso necessario perché il medico aziendale aveva indicato di non adibire esso lavoratore alla guida di automezzi aziendali e per tali motivi gli avrebbe preventivamente offerto di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Precisava di non era stato mai autista ma solo disinfestatore e che la mansione di “condurre anche autoveicoli” non potesse essere in alcun modo considerata prevalente per il lavoratore disinfestatore, figura quest'ultima invece notoriamente conosciuta come appiedata. Precisava, altresì, che l'insorgenza della patologia visiva ad un solo occhio era risalente all'adolescenza e comunque era antecedente alla sua assunzione e non era sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro. 
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “1. accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, quale illegittimo il licenziamento posto in essere; 2. condannare parte resistente ex art. 8 Legge n. 604/1966 alternativamente alla riassunzione entro 3 ### giorni o al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a 6 ### mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 3. condannare in ogni caso la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi professionali forensi, anche per il presente giudizio, secondo il DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione”. 
Si costituiva in giudizio la ### 2.0 S.r.L. impugnando e contestando con articolate e puntuali argomentazioni le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giustificato motivo. In particolare precisava: di essere una società che non ha mai avuto più di 15 dipendenti e che si occupa, con esclusione dell'ambito sanitario, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; di non essersi mai occupata di pulizie; che la sua clientela era composta quasi esclusivamente da committenti privati e soltanto una piccolissima parte è costituita da committenti pubblici per attività episodiche; che gli automezzi aziendali sono tutti inferiori ai 35 quintali e conducibili con la semplice patente di tipo B; che l'attività degli operai è tutta svolta all'esterno dell'azienda ovvero presso i clienti di ella resistente; che la maggioranza dei servizi da espletare, vengono effettuati da un solo operaio, il quale, prelevato l'automezzo aziendale all'uopo necessario, si reca dal cliente per ivi svolgere il proprio compito rientrando poi all'esito in sede; che i clienti di ella società ove gli operai si recano ad effettuare lavori c.d. in coppia sono molto pochi; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 che il ricorrente è dipendente di ella SEA 2.0 solo dal 07.02.2017 a seguito dell'acquisto, da parte di quest'ultima, del ramo di azienda della ### S.r.L., con cessione del contratto di lavoro con decorrenza dal 07.02.2017 e con conservazione del pregresso inquadramento; che la conduzione degli automezzi aziendali è un compito accessorio a quello principale e prevalente di disinfestatore che il ricorrente ha sempre espletato per recarsi dai clienti della convenuta ed eseguire i servizi demandatigli; che tra le mansioni esigibili nell'ambito della declaratoria del 4° livello del c.c.n.l. e nelle esemplificazioni dei connessi profili professionali, vi è esplicitamente il profilo di: “3.Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi…###.conducenti di veicoli”; che ella società non ha mai avuto contezza che il ricorrente avesse un'ustione corneale all'occhio sinistro e che tale patologia visiva fosse risalente all'età di 15 anni; che il #### da quando è transitato ad ella SEA 2.0 ha sempre ricevuto, in occasione delle visite mediche periodiche ex art. 41 co.2 lett.b) del D.Lgs.vo 81/2008 e sino al 27.07.2022, giudizio di idoneità alla mansione; che a seguito del predetto referto medico ella resistente ha consentito a parte avversa l'espletamento della prestazione lavorativa unicamente nei giorni in cui occorreva recarsi presso i clienti ove era necessario svolgere lavori c.d. in coppia, in modo da affidare la guida dell'automezzo aziendale all'altro lavoratore che unitamente a lui doveva ivi recarsi per svolgere il servizio; che dal 28.07.2022 al 05.10.2022 parte ricorrente, al netto della malattia occorsa per n. 12 giorni, espletava a causa della limitazione imposta dal ### e dei limitati lavori c.d. in coppia commissionati, prestazione lavorativa per n. 24 giorni, mentre dal 06.10.2022 al 17-18.01.2023 lavorava per soli n. 23 giorni ,spesso per meno di 8 ore al dì, venendo tutte le altre giornate del detto periodo, retribuite a titolo di ferie, R.O.L. ed ex festività; che, per tale motivo e tenuto anche conto che non vi erano altre mansioni (né equivalenti né tantomeno inferiori) cui potergli affidare e nell'ottica di mantenerlo in servizio contestualmente rispettando il suo diritto alla salute, ella società gli proponeva di trasformare il rapporto in part-time al 50%; che con pec del 14.10.2022 il ricorrente a mezzo del proprio procuratore chiedeva ad ella azienda “la possibilità di tenere immodificato l'orario di lavoro contrattuale” rendendosi anche disponibile “ad eseguire mansioni inferiori all'inquadramento contrattuale come ad esempio l'assegnazione alle attività di pulizia presso i diversi clienti”; che falliti i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, e dopo aver invano auspicato che controparte accettasse la proposta di trasformazione del rapporto in parttime al 50% rendendosi conto che tale esigenza era sorta esclusivamente dalla necessità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 di contemperare il suo diritto alla salute con quello della libertà di impresa e ribadito che ella convenuta non si occupava di pulizie e che al suo interno non vi erano altre mansioni né equivalenti né inferiori cui affidargli, la stessa dava corso alla risoluzione del rapporto di lavoro con il ### che il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del 30.01.2023 cui seguiva la replica del 14.02.2023 dell'avv. ### per ella resistente; che l'organico aziendale in essere al mese di dicembre 2022 era sostanzialmente rimasto invariato se non addirittura, per gli operai, mutato in ribasso; che ciò confermava l'inesistenza di posizioni compatibili con lo stato di salute del ricorrente ad eccezione del part-time offertogli e da egli rifiutato; che i 3 certificati medici ex adverso prodotti di idoneità alla guida non possono essere idonei ad inficiare il giudizio reso il ### dal ###. Tanto precisato, riteneva che nulla potesse contestarsi ad ella resistente che a fronte del suindicato giudizio del ### del 27.07.2022, della conseguente possibilità limitata di impiego di controparte, dell'inesistenza in azienda di mansioni equivalenti e/o inferiori cui affidargli, del rifiuto di questi di trasformare il rapporto di lavoro in part-time al 50% non aveva avuto altra possibilità che quella di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ribadiva, pertanto, la legittimità e fondatezza del recesso intimato. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. 
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  ***** 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Parte ricorrente si limita ad allegare, genericamente, la sussistenza di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento ma non formula espressa domanda di accertamento in tal senso. Il petitum è, infatti, incentrato sull'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ed anche il profilo delle tutele richieste non è proprio del carattere ritorsivo del provvedimento impugnato. Va evidenziato, inoltre, che la carenza di deduzioni fattuali al riguardo non ha consentito alla giudicante di delibare sul relativo motivo di doglianza non essendo stata possibile alcuna istruttoria sul punto ed inapplicabile il regime delle presunzioni che, generalmente, opera ai fini dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento (cfr. ex multis Cass. n. 23583 del 2019). 
Premessa la qualificazione del licenziamento de quo quale licenziamento intimato al lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate che, quanto a natura, può essere ricondotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, va verificata la sua legittimità. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### l'indirizzo espresso dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, normativa specifica in relazione a quella generale dei contratti sinallagmatici di cui agli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 Parte ricorrente contesta che la sola limitazione della capacità fisica non possa integrare un motivo oggettivo di licenziamento atteso che le mansioni da lui svolte, previste peraltro anche dalla sua qualifica professionale, erano quelle di disinfestatore. 
Sul punto, per quanto qui rileva, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante ha chiarito che “una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative ###, non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria ### idoneità fisica. ### del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. Cass. 5713 del 1993).” Tanto premesso è evidente, quindi, che, contrariamente alle allegazioni dell'istante, la giurisprudenza equipara le ipotesi di assoluta inidoneità fisica a quelle di parziale inidoneità. 
Occorre, tuttavia, che risulti ineseguibile non soltanto l'attività svolta all'attualità dal dipendente, ma anche che sia esclusa la possibilità, alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti secondo il disposto dell'art. 2103 c.c. e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l'attività compatibile con l'idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell'impresa senza mutamenti dell'assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall'imprenditore. 
Il sindacato giudiziale trova un limite nell'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost.  ### dell'attività economica privata non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Il datore di lavoro che riscontri una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, quindi, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. 
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sul punto precisato che “La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore”(cfr. Cass. n.25883 del 28 ottobre 2008).  ###.C. ha, altresì, precisato che “In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt.  1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge” (cfr. Cass. n. 15500 del 2 luglio 2009). 
Mutuando i principi sopraenunciati al caso di specie rileva il ### che parte resistente, come emerge dalla lettera di licenziamento, ha proceduto ad una valutazione di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 compatibilità delle limitazioni fisiche riscontrate sulla base della visita del medico interno competente, il cui giudizio non è stato, peraltro, impugnato dal ricorrente. 
Orbene, atteso che parte resistente deduce l'interesse ad una prestazione piena del dipendente, non essendo ipotizzabile una prestazione ridotta (cfr. Cass. 5713 del 1993 summenzionata) o che comunque la stessa, sia pure proposta in termini orari, era stata respinta da parte ricorrente. 
Assorbente, rispetto al vaglio della ricorrenza dell'assolvimento dell'onere probatorio in tema di repechage, è la disamina della sussistenza o meno della limitazione di natura oculistica ai fini dell'espletamento della mansione di autista e la circostanza che la stessa dovesse espletarsi in prevalenza. 
Quanto a quest'ultimo profilo i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non hanno fornito elementi utili per suffragare la tesi di parte resistente. 
In particolare la teste ### cognata del ricorrente, per quanto qui rileva dichiarava “### lavapiatti presso il ristorante ### in ### Al momento sto fruendo di un congedo. ### la cognata del ricorrente. Non ho mai lavorato per la resistente. Lavoro per ### dal 2013. Ho lavorato negli ultimi 4-5 anni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con il seguente orario dalle 8 alle 17 o dalle 17 a chiusura. Mi è capitato di incrociare mio cognato quando usciva con il camion due/tre volte al mese, in prevalenza di mattina. E' capitato sia che stessi in auto che a piedi. Mi è capitato di vederlo sia da solo che con qualcuno al suo fianco. Quando l'ho visto guidava sempre lui. Preciso che il camion che guidava, che non so descrivere, era quello della disinfestazione non della raccolta ed era sempre lo stesso. Ricordo che era abbastanza grande, non piccolo. Mio cognato e mia sorella si sono sposati nel 1987. 
Preciso che già nel 1984 mio cognato aveva un deficit visivo. Non ricordo il nome dei suoi colleghi di lavoro. Ricordo che ha iniziato a lavorare per la resistente prima degli inizi del 1990. Preciso che non ricordo nel dettaglio la denominazione della datrice di lavoro degli inizi ma mio cognato faceva sempre lo stesso lavoro. Preciso che il ricorrente ha due figli.” Quantunque la deposizione di tale teste debba valutarsi con particolare rigore perché proveniente da un soggetto legato al ricorrente da rapporti di parentale, essa è contenutisticamente sovrapponile, a quella della moglie del ricorrente, ### che, per quanto qui rileva, dichiarava “### la moglie del ricorrente. Siamo coniugati dal 1987 e siamo in regime di comunione legale dei beni. Mio marito è affetto dal deficit visivo sin da quando ci siamo conosciuti cioè nel 1984. Ricordo che mio marito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 presso la resistente svolgeva mansioni di disinfestatore, mi è capitato di vederlo talvolta a S.### ricordo che guidava il camion. Ricordo che sul camion vi era una scritta blu, il camion era grande e aveva un tubo sopra. Mi è capitato di vederlo sia da solo che in compagnia. Talvolta era con ### Precisamente non ricordo con quale frequenza lo vedessi, generalmente era di mattina. Preciso che il suo deficit visivo è stato inalterato negli anni. Abbiamo due figli adulti che non vivono con noi. Non ricordo prima della Sea con chi lavorasse, ricordo che per la Sea lavora dal 1997. 
Quando l'ho incontrato era sempre sul camion. “ A diverse conclusioni non può certamente giungersi considerando le risposte fornite da parte delle testimoni di parte resistente. 
In particolare la teste di parte resistente ### per quanto qui rileva, dichiarava “### responsabile dell'ufficio tecnico della resistente presso la quale lavoro dal 2005 e dal 2017, se non erro, con quest'incarico. Mi occupo di sovraintendere e coordinare le attività operative della resistente anche se, dal punto di vista materiale l'organizzazione delle squadre avviene a cura di altra figura e in particolare dell'ufficio programmazione (attualmente vi è ###. Ricordo che il ricorrente era l'operatore più anziano, si occupava delle derattizzazioni, monitoraggi, disinfezioni, insomma di tutti i servizi aziendali. Ricordo che il ricorrente guidava gli automezzi. Come scelta aziendale i dipendenti uscivano da soli per l'erogazione dei servizi ma quando il cliente era di dimensioni rilevanti erano in due. La coppia di dipendenti è variabile. Ricordo che il ricorrente rappresentò, in quanto sono anche ### di un problema visivo che fu narrato al medico competente, in occasione della visita annuale e, quest'ultimo appose la limitazione alle mansioni. Quando il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato ricordo che ci sono stati avvicendamenti di personale ma non so se ci siano state riduzioni. Siamo, attualmente, in totale 10. Se non erro il numero anche quando c'era il ricorrente era più o meno lo stesso. Preciso che dopo la visita medica, per quanto ricordi, è stato un periodo in azienda ed ha lavorato secondo le prescrizioni del medico aziendale; so che vi sono state diversi contatti con la direzione ma non li ho curati io e non posso essere più precisa. 
Preciso che prima di lavorar per la Sea 2.0 lavoravo per la ### s.r.l. e quando ho fatto riferimento al 2005 era perché lavoravo con la ### s.r.l. Ricordo che il ricorrente lavorava come me per la ### s.r.l. Preciso che dal 2006 ho rivestito mansioni ### Da quando ho rivestito tale qualifica ricordo che le visite sono state fatte con cadenza annuale.” Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### teste di parte resistente, signora ### per quanto qui rileva dichiarava “ ### responsabile della programmazione presso la resistente, da circa tre anni. Mi occupo di redigere il programma di lavoro per ciascun operatore. Se non erro quando ho iniziato a lavorare gli operatori erano circa 10. Attualmente ne sono 5. La società si occupa di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione per aziende e, in particolare per aziende alimentari. Il furgoncino aziendale reca il logo che presenta il colore rosso e grigio, distintivo dell'azienda. I furgoncini sono guidati da tutti gli operatori previa visita medica. 
Preciso che sono guidabili con la patente B. Gli operatori svolgono solo i servizi di cui si occupa l'azienda. Conosco il ricorrente so che svolgeva mansioni di disinfestatore. 
Generalmente gli operatori operano da soli, abbiamo 6-7 clienti che, in quanto più grandi, come dimensioni, necessitano la presenza di due operatori stante la mole di lavoro. 
Ricordo che la guida del furgoncino per il ricorrente fu limitata dal medico competente e fui costretta a impiegarlo solo per le uscite doppie con riferimento ai clienti che prima ho indicato. Questi clienti di più grandi dimensioni sono ancora presenti quali clienti aziendali. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente ricordo che ci sono state altre assunzioni perché avevamo lavori già programmati che fui costretta a spostare dopo l'estate e alla fine non stati effettuati perché andavano fatti entro la stagione estiva. 
Non so se fossero stati assunti con contratto a termine o a tempo indeterminato. Qualcuno è rimasto e qualche altro no. Tra i clienti di grandi dimensioni ricordo #### D.S. Smit, Parmalat, ### questi tra i clienti più grandi. So che la visita medica è fatta annuale ma non so altro. Gli operai effettuavano attività solo esterne di intervento. Voglio specificare che il numero di 10 a cui ho fatto riferimento è totale e comprensivo sa degli operatori che degli impiegati. Se non ricordo male all'epoca del ricorrente gli operatori erano 6 mentre adesso sono 5 e uno in prova. Ero io a stabilire chi dovesse andare dove sulla base delle richieste che provenivano mentre preciso che l'orario è a turnazione estiva e invernale e, per il programma di lavoro, il calendario è a zona. Preciso che quando parlo di calendario a zona intendo dire che l'attività la programmo in relazione alla zona per cui se ad esempio ci sono più attività su Napoli concentro tutti i lavori lì in modo da non dover più ritornare.” Orbene anche i testimoni di parte resistente confermano che il ricorrente svolgesse mansioni di disinfestatore ma che la sua prestazione avesse un'utilità ridotta per l'impossibilità di recarsi sul luogo dell'intervento da solo con il camioncino per l'impossibilità della guida dello stesso, da solo. 
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Prima di verificare se la società avesse o meno assolto l'obbligo del repechage è determinante verificare se la limitazione fisica sia sopravvenuta e idonea a giustificare il licenziamento. 
Recentemente la S.C. con ordinanza n. 9158/2022 ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non ha carattere di definitività, che il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito (cfr. Cass. 06/06/1998 n. 5600 e nel tempo tra le altre Cass. 08/02/2008 n. 3095, 25/07/2011 n. 16195, 04/09/2018 n. 21620 e 16/01/2020 n. 822). Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 420 del 14/12/1998 - nel dare atto del fatto che secondo il diritto vivente la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitività poiché il giudice della controversia può pervenire a diverse conclusioni sulla base di un diverso accertamento onde verificare che il licenziamento sia supportato da una effettiva causa giustificativa (cfr. Cass, ordinanza n. 9158/2022). 
Nella specie la giudicante evidenzia come la lettera di licenziamento faccia riferimento genericamente al giudizio del medico aziendale relativo alla limitazione della idoneità piena “non adibire alla guida di automezzi aziendali” senza alcunché aggiungere anche in ordine alla patologia che deve, in assenza di deduzioni e contestazioni di controparte specifiche, identificarsi nel visus. Tale accertamento del medico competente collide con la circostanza fattuale per cui il ricorrente è regolarmente munito di patente di guida idonea per la conduzione del veicolo di lavoro e che, recentemente, ha ottenuto anche il rinnovo della stessa mai peraltro limitata. Dal momento che dalla documentazione in atti emerge come il problema oculistico fosse da sempre presente (cfr. anche le deposizioni dei teti di parte ricorrente) e che le mansioni di fatto disimpegnate dallo stesso fossero sostanzialmente analoghe nel corso del tempo, la valutazione compiuta dal medico competente non può che ritenersi approssimativa, ad avviso della giudicante e pertanto inidonea a fondare la giusta causa di licenziamento perché, pur non dubitando della sua genuinità, potrebbe riferirsi ad una sola situazione momentanea. 
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta e, considerato il regime giuridico applicabile al caso di specie, ergo l'art. 8 l. 604/66, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, intimato in data ###, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
In ordine alle spese di lite, la giudicante ritiene che le stesse debbano essere compensate per la metà atteso che la proposta conciliativa formulata dal tribunale è stata accolta da entrambe le parti e che il mancato perfezionamento dell'accordo è da imputarsi al procuratore di parte ricorrente che ha manifestato disaccordo per l'importo a liquidarsi a titolo di spese legali (cfr. verbale in atti). Alla luce delle sopraesposte considerazioni le stesse devono liquidarsi per la metà, la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato con missiva del 18.01.2023, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; b) compensa tra le parti la metà delle spese di lite; c) condanna parte resistente al pagamento della residua metà nei confronti di parte ricorrente che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi ### 01.12.2025 La giudice dr.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2374/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ricchezza Valentina

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2430/2021 del 30-09-2021

... hanno riferito ai NAS l'infermiere ### nonché ### cognato della ### il quale ha dichiarato che il medico presente in reparto, intervenuto( diverso da quelli chiamati in causa) , riferì che si era verificata una crisi ipotensiva con forte abbassamento della pressione arteriosa e che non c'era da preoccuparsi perché poteva capitare in persona dializzata come la ### Una nuovo episodio lipotimico si verificava intorno alle ore 15 ed anche in questo caso intervenivano infermiere e altro medico il quale riferiva al ### che si era trattato di una nuova crisi ipotensiva. Riguardo al nesso di causa tra il non corretto trattamento sanitario praticato presso FRS e la morte della ### le cui cause nel certificato di morte( doc. 4 attori) sono così indicate : causa iniziale pancreatite acuta colecistite ###°grado; causa intermediaocclusione intestinale; causa terminale shock refrattario ; altri stati morbosi rilevanti :uremia terminale dialisi, mieloma multiplo, cardiopatia ischemica post-infatuale ipotiroidismo) i CTU hanno in particolare specificato: nel caso della ### si è verificata un'emorragia massiva , con quadro clinico in evoluzione peggiorativa che avrebbe richiesto l'infusione di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 ### sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17825/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; , elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### contro ### “### SOLE” ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 9 ###.NOpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ###. MONACO 48 52100 AREZZO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in L.#### FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### D'### 10 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 3 58100 GROSSETO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### SPEZIALI 1 50123 FIRENZE; ### (###) ### elettivamente domiciliato in ##### MODENA presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### ALINARI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 6 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 219 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 9 57126 LIVORNO presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 1 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in ### 17 50127 FIRENZE presso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv.  ##### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### convenivano in giudizio ### srl (### per sentirla condannare al risarcimento dei danni quale responsabile della morte di ### ,moglie del primo e madre del secondo, avvenuta il ###. 
Esponevano gli attori a fondamento della domanda: che in data ### la ### ( affetta da insufficienza renale cronica in terapia dialitica trisettimanale da circa due anni, mieloma multiplo, coronaropatia in pregresso infarto, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipotiroidismo) veniva ricoverata presso la ### di ### di ### per sottoporsi ad intervento artroscopico ; che nel giorno suddetto la ### veniva sottoposta ad intervento di “sinoviectomia e lavaggio artroscopico” che terminava alle ore 11,15 ; che dopo l'intervento la ### accusava ripetuti cali pressori e dalla colorazione bluastra della schiena emergeva una emorragia interna; che la ### alle ore 21 circa veniva quindi trasferita presso il ### dell'### di ### e da qui, alle ore 22,12, al reparto di terapia ### dello stesso ### che nella notte la ### veniva sottoposta a trasfusioni che ristabilivano adeguati valori pressori ed il giorno 16.6.10 era quindi trasferita presso il ### di ### dell'### di ### che per i peggioramenti del quadro clinico e l'insorgenza di pancreatite edematosa in data ### veniva eseguito intervento di ### colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) ; che la ### decedeva il ###; che nel certificato di morte veniva affermato:”###: pancreatite acuta, colecistite,BAV 3° grado; ###:occlusione intestinale; ###:shock refrattario”; che il procedimento penale si era concluso con archiviazione; che la ### dovendo rispondere anche dell'operato dei sanitari che avevano operato a vario titolo presso la stessa, era da considerare responsabile della morte della ### in quanto: la ### era stata sottoposta ad intervento con dubbie indicazioni di opportunità in ragione del complesso quadro patologico di cui era portatrice; il consenso informato all'intervento risultava generico ed il rischio anestesiologico sottostimato; la FRS non era risultata adeguatamente organizzata per fronteggiare complicanze post operatorie; nel corso dell'intervento fu commesso errore iatrogeno con lesione vascolare e quadro emorragico che determinò grave ipovolemia e conseguente danno multiorgano dimostratosi irreversibile nonostante il corretto trattamento operato presso l'### di #### resisteva alla domanda contestando la sussistenza della propria responsabilità per il decesso della ### e richiamando a fondamento della propria tesi le risultanze della perizia medico legale espletata nel procedimento penale; per l'ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva la condanna dei medici dott.ri ######## nonché di ### spa ( AXA ) , di cui chiedeva la chiamata in causa, a tenerla indenne ; in ipotesi chiedeva la condanna di ### - ### per l'### a tenerla indenne. 
I suddetti terzi ,chiamati in causa, ad eccezione del ### ,che non si costituiva, resistevano alle domande proposte nei loro confronti e i dott. ### e ### chiamavano in causa le rispettive assicurazioni per la responsabilità civile. 
FRS, in ragione delle eccezioni sollevate da AXA e da ### riguardo all'operatività della garanzia assicurativa, chiamava in causa ### srl in liquidazione(###, che aveva operato quale broker riguardo alla conclusione dei contratti di assicurazione con le compagnie suddette, per sentirla condannare a tenere indenne la convenuta nel caso di rigetto delle domande proposte nei confronti delle stesse.  ### con sede ###causa, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e deduceva l'infondatezza della domanda. 
La causa, espletata consulenza medico legale, è stata quini ritenuta in decisione. 
Gli attori agiscono in giudizio sia iure proprio, quali prossimi congiunti della ### che iure hereditatis, quali eredi della stessa, e chiedono il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. 
La natura della responsabilità della struttura sanitaria varia tra la domanda proposta dagli attori iure proprio e quella proposta iure hereditatis. 
Nel primo caso si tratta di responsabilità extracontrattuale poiché i prossimi congiunti non sono stati parti del rapporto contrattuale tra la ### e la struttura sanitaria e nella fattispecie in esame non sussistono elementi peculiari , come nel caso del rapporto tra gestante e nascituro,che consentano di individuare gli attori quali terzi cui si estende l'efficacia protettiva del contratto( Cass. 14258/20).  ### proposta dagli attori iure hereditatis ha invece certamente natura contrattuale. 
In primo luogo deve essere tenuto presente che anche nel periodo precedente all'entrata in vigore della L.n. 24/17-non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporisnella giurisprudenza si era formato orientamento consolidato nel senso della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente. 
E' stato così affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ( o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo , da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo , insorgono a carico della struttura sanitaria , accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie , anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze:ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire , ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario , quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato( art. 1228 c.c.), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto(Cass. 22.9.15 n. 18610;Cass. 13.4.07 8826; Cass. 28989/19). 
Riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, è onere dell'attore provare il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario e, una volta fornita tale prova, è onere del sanitario provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad esso non imputabile (Cass. n. 28989/19 ; Cass. 18392/17). 
Al fine di accertare la correttezza dei trattamenti sanitari praticati sulla ### presso FRS e per verificare la sussistenza del nesso di causa tra gli stessi e la morte della ### è stata espletata in corso di causa consulenza tecnica medico legale. 
Nel parere dei consulenti tecnici d'ufficio (### risulta esposto:che la ### , 71 anni di età,all'epoca dell'intervento presso FRS era affetta da una pluralità di patologie tra cui insufficienza renale cronica terminale da reni policistici in trattamento dialitico settimanale da circa due anni, mieloma multiplo in periodico controllo, coronaropatia in pregresso infarto del miocardio , trattato mediante rivascolarizzazione con stent nel 2008, ipertensione arteriosa, calcolosi della colecisti, pregressa ulcera gastrica , diabete mellito, ipotiroidismo ; che il ### la ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia e lavaggio artroscopico della spalla destra ;che nel periodo post-operatorio la ### andava incontro a ripetute crisi ipotensive conseguenti ad importante emorragia a partenza dalla sede ###riconosciuta dai sanitari della ### la ### nelle analisi preoperatorie aveva evidenziato 3,11 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 10,6 g/dl mentre al ricovero presso il PS di ### dopo l'intervento presentava 1,71 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 5,7 g/dl) , che evolveva con insorgenza di blocco cardiaco, iperkaliemia e sofferenza da shock multiorgano ; che nonostante il trasferimento in strutture ospedaliere pubbliche attrezzate presso le quali venivano adottate tutte le misure terapeutiche suggerite dalle linee guida , la grave sofferenza multiorgano evolveva successivamente sino alla morte della paziente avvenuta il ###. 
In sostanza , secondo i ### il “primum movens” di tutta la catena di eventi che ha condotto la paziente a morte è stata la massiva emorragia post-operatoria , probabilmente favorita da coagulopatia da insufficienza renale cronica e da mieloma multiplo:emorragia che non è stata diagnosticata dai sanitari intervenuti presso la FRS nella fase post-operatoria e non è stata quindi adeguatamente trattata. 
Pertanto i CTU addebitano ai sanitari , non tanto il verificarsi dell'emorragia , che costituisce una delle complicanze più frequenti anche nella chirurga artroscopia della spalla, bensì la mancata tempestiva diagnosi ed il mancato trattamento terapeutico della stessa , trattamento, finalizzato a ristabilire i valori pressori e l'adeguata capacità di veicolazione dell'ossigeno da parte del sangue circolante, di non difficile esecuzione secondo i ### In particolare i CTU hanno evidenziato: che i primi sintomi di emorragia registrati in cartella clinica risalivano alle ore 18,45 del 14.6.10, quando si verificava il primo episodio ipotensivo (PA=55) con tachicardia; che la somministrazione di lattato e di ossigenoterapia portava la pressione a valori 100/60; che circa un'ora e mezzo dopo la crisi si ripeteva con PA=55 e bradicardia di 30 bpm; che già alle ore 18,45 l'emorragia avrebbe potuto essere adeguatamente trattata quando le condizioni emodinamiche erano ancora favorevoli;che in mancanza di trattamento l'emorragia era quindi proseguita sino a ridurre il volume circolante e la capacità ematica di trasporto dell'ossigeno al punto da indurre effetti metabolici gravi a carico degli organi, anche a causa delle gravi patologie da cui era affetta la ### la sofferenza indotta a livello degli organi centrali dall'ipoperfusione e dall'incapacità del sangue di veicolare adeguate quantità di ossigeno determinavano l'insorgenza di sindrome da shock multiorgano che poi portava al decesso della ### Dagli atti secondo i CTU emerge quindi la responsabilità dei sanitari di FRS per non aver considerato adeguatamente i rischi che l'intervento chirurgico presentava per la ### in ragione delle molteplici patologie da cui la stessa era affetta ( sottovalutazione che d'altronde aveva portato anche a classificare il rischio anestesiologico-operatorio della ### quale ### , mentre , in ragione delle patologie da cui la ### era affetta, per i CTU era più appropriata una classificazione di ASA 3, nonché ad eseguire l'intervento , in paziente quale la ### affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi trisettimanale, a due giorni di distanza dall'ultima seduta dialitica, mentre, secondo i ### sarebbe stato raccomandabile eseguire l'intervento ad un solo giorno di distanza e dopo avere eseguito esami ematici) e non aver proceduto pertanto a programmare un appropriato continuo monitoraggio delle funzioni vitali ( pressione arteriosa, elettrocardiogramma in continuo ,esami ematochimiciad es.  emegasanalisi arteriosa) , neppure dopo le crisi ipotensive manifestate dalla ### , sintomatiche della possibile emorragia in corso. 
In effetti risulta dagli atti che fin dalle ore 13,30 , dopo circa due ore dall'intervento, iniziarono a manifestarsi episodi lipotimici , sintomatici dell'emorragia in corso: episodi che risultano riportati nella cartella infermieristica e confermati dagli accertamenti svolti dai ### v. doc. 10 attori). 
Il primo è quello verificatosi alle ore 13,30 e di cui hanno riferito ai NAS l'infermiere ### nonché ### cognato della ### il quale ha dichiarato che il medico presente in reparto, intervenuto( diverso da quelli chiamati in causa) , riferì che si era verificata una crisi ipotensiva con forte abbassamento della pressione arteriosa e che non c'era da preoccuparsi perché poteva capitare in persona dializzata come la ### Una nuovo episodio lipotimico si verificava intorno alle ore 15 ed anche in questo caso intervenivano infermiere e altro medico il quale riferiva al ### che si era trattato di una nuova crisi ipotensiva.   Riguardo al nesso di causa tra il non corretto trattamento sanitario praticato presso FRS e la morte della ### le cui cause nel certificato di morte( doc. 4 attori) sono così indicate : causa iniziale pancreatite acuta colecistite ###°grado; causa intermediaocclusione intestinale; causa terminale shock refrattario ; altri stati morbosi rilevanti :uremia terminale dialisi, mieloma multiplo, cardiopatia ischemica post-infatuale ipotiroidismo) i CTU hanno in particolare specificato: nel caso della ### si è verificata un'emorragia massiva , con quadro clinico in evoluzione peggiorativa che avrebbe richiesto l'infusione di adeguati volumi di espansori del volume plasmatico circolante e di farmaco stimolante dell'apparato cardiocircolatorio; il non adeguato trattamento dello shock ipovelemico ed il BAV hanno avuto effetti negativi sul circolo splancnico; ciò è evidenziato dal fatto che i valori preoperatori delle transaminasi erano nella norma mentre durante il ricovero presso l'### di ### è stata rilevata la presenza di calcolosi della colecisti e di pancreatite e gli esami ematochimici hanno rilevato livelli elevati di transaminasi, ad indicare l'aggravamento delle patologie epato-biliopancreatiche, così come il livello di bilirubina di 2,7 mg/dl a fronte di valori normali di 0,2-1,1 rilevato il ### segnalava il persistere di uno stato ostruttivo biliare indicativo di un quadro clinico non in via di risoluzione; gli effetti dell'ipoperfusione del circolo splancnico durante le shock ipovolemico si sono ripercossi sulla funzionalità della colecisti e la sindrome ostruttiva ne è stata la conseguenza;l'ostruzione del coledoco con conseguente evoluzione in shock settico , cui si è cercato di far fronte con l'intervento di ### ha rappresentato una complicanza della catena di eventi patologici indotti che hanno visto come primus movens lo shock ipovolemico; la sofferenza generata dalla marcata ipoperfusione degli organi addominali ha quindi innescato l'insorgenza di una sindrome da disfunzione multiorgano che ha interessato in sequenza pancreas, vie biliari e tubo digerente evolvendo verso la sepsi con interessamento anche a livello pleuropolmonare bilaterale sino al decesso della ### La rilevanza attribuita dai CTU al mancato svolgimento di esami ematochimici nella fase post intervento implica anche la responsabilità diretta della struttura sanitaria che , in base a quanto risulta dalle indagini dei ### non aveva a disposizione presso di sé un laboratorio che consentisse di svolgere tali esami, rendendo quindi necessario per la struttura avvalersi di laboratori esterni.   Alla luce delle considerazioni svolte risultano quindi provate sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale , artt. 2043 e 2049 c.c., della struttura sanitaria. 
Per quanto concerne il danno iure hereditatis , avuto riguardo alle tabelle del Tribunale di Milano, per il danno non patrimoniale cosiddetto “terminale” sofferto dalla ### nel periodo di 30 giorni compreso tra l'intervento del 14.6.10 ed il decesso del 14.7.10, anche in ragione delle altre patologie da cui la ### era affetta , appare equo riconoscere in via equitativa ed onnicomprensiva ad oggi un danno di € 25.000,00: per un importo di € 12.500,00 spettante ad ogni singolo attore. 
Per quanto concerne i danni non patrimoniali subiti dalla ### nessun danno è stato specificamente dedotto in atto di citazione riguardo alla questione di una pretesa mancanza del consenso informato: in effetti i danni subiti dalla ### sono stati dedotti solo con riferimento alle lesioni subite ed alle conseguenze patite. 
Gli attori, in ragione dello stretto rapporto di parentela e familiare con la ### hanno certamente diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale presumibilmente subito per perdita del rapporto parentale e la conseguente sofferenza interiore. 
Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale devono essere considerate l'età della ### alla data del fatto, 72 anni, l'età degli attori ed in particolare del coniuge convivente , ### , 72 anni, nonchè del figlio, 46 anni, non convivente con i genitori ma pur sempre residente ###una presumibile frequentazione con la madre, nonché le gravi patologie da cui era già affetta la ### che secondo i CTU ne determinavano una inabilità permanente nella misura del 75%, ### base di tali elementi e della presumibile sofferenza soggettiva patita dalle parti ritiene il giudicante di liquidare ad oggi il danno subito da ### in € 180.000,00 e da ### in € 170.000,00. 
Il coniuge chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che la ### arrecava alle esigenze familiari in ragione della pensione percepita di € 9.994,79 annui( doc. 7). 
Presumendo che almeno il 40% del reddito venisse destinato dalla ### alle esigenze familiari, per una quota annua di €.4.000,00 e in considerazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite ### di cui al DM 22.11.16( la giurisprudenza esclude l'applicazione dei coefficienti di cui al RD n. 1403/22 in quanto non più aderenti all'allungamento della vita media ed agli attuali tassi di interesse- 20615/15; Cass. 10499/17) , considerando l'età della ### alla data della morte , 72 anni, e la pressochè identica età del ### ritiene il giudicante di liquidare in via equitativa il danno in questione in € 40.000,00. 
Risultano altresì documentate spese per € 6.957,50 sostenute da ### per consulenza tecnica medico legale stragiudiziale ( doc. 6) ed €. 1.000,00 sostenute da ### per servizio funebre( doc. 6) per un valore ad oggi rispettivamente di € 7.341,69 ed € 1.160,00. 
Non hanno diritto invece gli attori al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento penale che si è concluso con provvedimento di archiviazione: si tratta di spese riconducibili esclusivamente a scelta autonomamente operata dagli attori .  ### ha diritto di conseguire a titolo di risarcimento danni da FRS il pagamento della somma di € 233.660,00 e ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi compensativi dal 14.7.10 alla data odierna e da calcolare nel modo seguente alla stregua dei principi sanciti da n. 1712/95: dal 14.7.10 al 13.7.11 sulla somma rispettivamente inizialmente dovuta di € 208.811,43 ed € 169.652,98( applicato indice di svalutazione 1,119) ; dal 14.7.11 alla data odierna sulla somma risultante annualmente dovuta in base alla rivalutazione secondo gli indici ### degli importi suddetti.Dalla data della sentenza al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata. 
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori la FRS ha chiesto di chiamare in causa i medici che nelle diverse fasi seguirono la ### per esercitare azione di regresso: il dott. ### che eseguì la visita anestesiologica, il dott. ### quale chirurgo ed il Dott. ### quale aiuto chirurgo, il dott. ### quale anestesista, il dott.### che seguì la fase post-operatoria ed il dott. ### ,medico di guardia. 
Alla luce delle considerazioni svolte si configurano elementi di responsabilità esclusivamente a carico del dott. ### chirurgo che operò la ### e che, nonostante la grave situazione patologica preesistente della stessa , con specifico rischio di emorragia in considerazione di tali patologie e col rischio ulteriore derivante dal tempo trascorso dall'ultima dialisi, non impartì disposizioni per adeguati controlli delle condizioni della stessa nella fase post operatoria e del dott. ###responsabile ### e ### medico di guardia in servizio nella struttura durante la fase post operatoria e che risulta essere in concreto intervenuto in occasione degli episodi di cali pressori delle ore 13,30 e 18,45. 
Peraltro, anche alla luce di quanto è stato esposto, sia per quanto concerne la responsabilità contrattuale che riguardo alla responsabilità extracontrattuale il diritto di regresso di FRS è solo parziale. 
Riguardo alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, di cui agli artt. 1228 e 1218 c.c., la giurisprudenza ha affermato il principio che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24/17 , anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave , del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti obbligata( 28987/): ciò in quanto la struttura sanitaria è comunque soggetta al rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione . 
Orbene , nel caso in oggetto ,si configura comunque la responsabilità della struttura sanitaria che, come già è stato osservato, ( v. risultanze indagini ### doc. 10) , non aveva a disposizione i mezzi tecnici di laboratorio necessari per svolgere direttamente le analisi mediche ( ad esempio del sangue) e doveva quindi rivolgersi a laboratori esterni: ciò che può concorrere a spiegare anche perché gli esami ematici non siano stati tempestivamente compiuti sulla ### per verificare lo stato di ipovolemia. 
Ritiene pertanto il giudicante che il regresso di FRS nei confronti del ### e del ### sia per la responsabilità contrattuale che per la extracontrattuale, debba riguardare ciascuno nella misura del 20% di quanto pagato agli attori a titolo di risarcimento danni.  ### ha chiesto altresì la condanna di AXA a tenerla indenne: ciò in ragione di convenzione assicurativa conclusa con AXA da ### cui aderisce anche ### AXA ha però eccepito che la garanzia assicurativa sussiste solo nel caso di prima richiesta risarcitoria pervenuta entro il ###.  ### è fondata. 
Il contratto di assicurazione in oggetto rientra tra quelli del tipo claims made e non è contestato che la garanzia assicurativa vale per le richieste risarcitorie pervenute a FRS entro e non oltre il ###. 
Non rileva quindi la questione di quando sia stata fatta la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.Quel che rileva è la data in cui perviene all'assicurato la richiesta risarcitoria.   Nel caso in oggetto la richiesta risarcitoria è pervenuta a FRS con l'atto di citazione notificato nel novembre del 2013 e quindi dopo la scadenza del periodo assicurativo.  ### ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, però ai sensi dell'art. 1892 c.c.. 
Tale norma dispone al primo comma che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente , relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose , sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa Il secondo comma precisa che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.Al riguardo peraltro la giurisprudenza afferma il principio che l'onere imposto dall'art. 1892 c.c.all'assicuratore di manifestare , allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto , per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato , entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento , non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi , anche mediante eccezione , la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio( Cass. 16406/10). 
Nel contratto concluso da FRS risulta appunto la condizione particolare di cui al n. 10, specificamente approvata per iscritto da ### con la quale la stessa, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893-1894 c.c., dichiarava di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che potessero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi dell'assicurazione. 
Orbene, risulta dagli atti che la FRS era invece certamente a conoscenza dei fatti relativi alla vicenda in questione quando il ### stipulava il contratto di assicurazione con ### Infatti risulta dagli atti che a seguito di querela presentata dagli attuali attori il PM emise decreto di esibizione nei confronti di ### doc. 2 ### ) , che fu notificato al legale rappresentante della stessa in data ###, allorchè fu anche acquisita in originale tutta la documentazione relativa alla ### ivi compresa la cartella clinica, così come la documentazione autorizzativa della casa di cura e quella relativa al personale medico che aveva seguito la ### doc. 10 attori).Tant'è che in data ### la FRS provvide a trasmettere ai sensi dell'art. 6 della polizza assicurativa a ### e AXA avviso scritto avente ad oggetto il sinistro relativo alla ### (doc.2).Si aggiunga che riguardo alla stessa vicenda veniva instaurato procedimento penale nei confronti di diversi medici operanti presso ### nell'ambito del quale veniva disposto incidente probatorio e che si concludeva solo col provvedimento dell'8.11.12 col quale il GIP respingeva l'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM( doc. 11-14 attori).  ### al momento della conclusione della polizza con ### era certamente a conoscenza del fatto in questione quale possibile causa di richiesta risarcitoria in sede civile : legittimamente quindi ### eccepisce la violazione da parte di FRS del disposto dell'art. 1892 c.c.. 
FRS, per il caso di accoglimento delle eccezioni sollevate da AXA e ### ha chiamato in causa ### , che ha operato in relazione ai contratti in questione in qualità di broker.  ### ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio di questo Giudice in quanto nella fattispecie in esame non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 32 c.p.c.( la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo), trattandosi di garanzia impropria, fondata cioè su titolo distinto rispetto a quello della domanda principale.  ### è priva di fondamento. 
Ciò in ragione della pronuncia di Cass. SU n. 24707/15 che, mutando il precedente orientamento della giurisprudenza, ha affermato che la distinzione tra garanzia propria ed impropria non ha alcun fondamento normativo ed ha valore meramente descrittivo e deve quindi essere abbandonata agli effetti dell'art. 32 c.p.c.. 
Nel merito la domanda è comunque infondata. 
La giurisprudenza afferma che il broker assicurativo ( v. prima L. n. 792/84 e poi ### svolge accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato , rapportandoli alle esigenze del cliente , allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne, i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui(Cass.27.5.10 12973). 
Senonchè FRS, avuto riguardo ai motivi per i quali è stata ritenuta non operante la garanzia assicurativa nel caso in oggetto riguardo ai rapporti con AXA e ### , non ha dedotto le specifiche ragioni e le condotte per le quali in concreto si configurerebbe la responsabilità di ### ha evidenziato che ### in base alle clausole contrattuali era incaricata della gestione dei rapporti tra la stessa FRS e gli assicuratori: deve essere però osservato che in relazione alla ritenuta esclusione della garanzia della copertura assicurativa come sopra motivata non risultano avere avuto alcun rilevo le modalità con cui ### ha gestito i rapporti tra FRS e gli assicuratori . 
Le spese di lite seguono la soccombenza avuto riguardo alle domande degli attori e in ragione della somma riconosciuta, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 , vengono liquidate come da congrua richiesta degli stessi in complessivi € 15.921,50, di cui € 477,00 per spese, € 13.430,00 per compenso ed € 2.014,50 per spese generali. 
Equa appara la compensazione nei rapporti tra tutte le altre parti in ragione della complessità delle questioni tecniche medico legali e di natura assicurativa esaminate . 
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.   PQM Il Tribunale condanna ### srl a pagare in favore di ### la somma di € 233.660,00 ed in favore di ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi dal 14.7.10 al saldo come da motivazione; condanna ### e ### a rimborsare ciascuno in favore di ### srl il 20% di quanto pagato dalla stessa in favore degli attori a titolo di risarcimento danni ; respinge per il resto le domande proposte da ### srl nei conforti dei chiamati in causa; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 15.921,50; compensa le spese riguardo alle altre parti; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta. 
Firenze, 28.9.21 Il Giudice dott. ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 1f5b47f65f9312ed3201b006ff537061

causa n. 17825/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Zazzeri Fiorenzo

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15323/2025 del 03-11-2025

... causa. #### ha convenuto in giudizio il sig. ### (suo cognato, marito della sorella), deducendo che questi gli aveva chiesto, nel 2003, di aiutarlo ad aprire un'attività di ristorazione coreana, da esercitarsi presso un locale di ### non avendo il sig. ### i requisiti formali per la titolarità di un esercizio commerciale, l'azienda venne aperta a nome del sig. ### con l'accordo che, entro il luglio del 2004, lo ### avrebbe acquisito i titoli abilitativi, estromettendo l'odierno attore; in realtà -secondo la tesi esposta in citazioneil convenuto continuò a gestire l'attività in nome dell'attore e, addirittura, in seguito, avendo avuto problemi con dei creditori, la lasciò in gestione a soggetti terzi e, in particolare, al sig. ### ed alla di lui moglie ### nonché al sig. ### consentendo loro di continuare ad utilizzare sia la partita IVA del ### sia la sua tessera ### per gli acquisti. ### -a suo dire totalmente ignaro ed all'oscuro del prosieguo della gestione dell'attività a suo nomericeveva, nel 2009, una cartella esattoriale da ### di circa 200 mila euro (con ipoteca sulla casa), per imposte e sanzioni non pagate, relative al ristorante in questione, per gli anni dal 2003 al 2005; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. ###/2021 del R.G., pendente tra ### (C.F. ###), con gli Avv.ti ### e #### E ### (C.F. ###), con l'Avv. #### NONCHÉ ### (C.F. ###) - ### (C.F. ###), con l'Avv. ###### OGGETTO: Cessione dei crediti.  ### parte attrice: “### l'ecc.mo Tribunale adito, ### e dichiarato l'inadempimento del debitore ceduto ### condannare il cessionario ### al pagamento dell'intero importo del credito ceduto di ### 95,000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 1/1/2008 così come indicato nella Sentenza n. 1438/2020 del Tribunale di Roma depositata il ###. 
Condannare il convenuto ### ed i chiamati in causa: ######## al pagamento del danno non patrimoniale per il pregiudizio sofferto, per aver usato indebitamente il nome dell'attore per propri fini occulti, per aver causato un accertamento dell'### delle ### contro il sig. BAE e per avergli fatto ipotecare l'immobile per tasse non pagate e da lui non dovute. Si chiede valutarsi tale pregiudizio secondo equità. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.» Per parte convenuta: “### l'On.le Tribunale adito disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: a) accertare che nulla è dovuto tra le parti per i fatti narrati da parte attrice per essere stati gli attuali chiamati in causa gli autori della condotta in danno dell'attore e di tutti conseguenti danni causati al sig. ### b) accertato e dichiarato che i terzi chiamati in causa sig.  ### sig.ra ### e sig. ### sono responsabili dei fatti per cui è causa, condannarli e obbligarli a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice con riguardo ai fatti lamentati dall'attore ### e, conseguentemente, c) condannare gli stessi terzi a qualsivoglia pagamento o esborso connesso ai fatti per cui è causa. 
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 
Per i terzi chiamati: “### all'On.mo Tribunale così provvedere: In rito: dichiarare nulla la domanda giudiziaria proposta da ### nei confronti della comparente perché carente dei requisiti prescritti dall'art. 163 co 3) e 4) c.p.c.. 
Nel merito: respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. 
Accertare e dichiarare che ### ha promosso lite temeraria avendo agito in giudizio con mala fede e colpa grave. 
Condannarlo ex art. 96 c.p.c., in favore di ### al risarcimento del danno che si richiede nella misura di € 15.000,00 o in quella diversa che fosse ritenuta equa. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, Iva e CPA”.
Si chiede la liquidazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Succinta esposizione dei fatti oggetto di causa.  #### ha convenuto in giudizio il sig. ### (suo cognato, marito della sorella), deducendo che questi gli aveva chiesto, nel 2003, di aiutarlo ad aprire un'attività di ristorazione coreana, da esercitarsi presso un locale di ### non avendo il sig. ### i requisiti formali per la titolarità di un esercizio commerciale, l'azienda venne aperta a nome del sig. ### con l'accordo che, entro il luglio del 2004, lo ### avrebbe acquisito i titoli abilitativi, estromettendo l'odierno attore; in realtà -secondo la tesi esposta in citazioneil convenuto continuò a gestire l'attività in nome dell'attore e, addirittura, in seguito, avendo avuto problemi con dei creditori, la lasciò in gestione a soggetti terzi e, in particolare, al sig. ### ed alla di lui moglie ### nonché al sig. ### consentendo loro di continuare ad utilizzare sia la partita IVA del ### sia la sua tessera ### per gli acquisti.  ### -a suo dire totalmente ignaro ed all'oscuro del prosieguo della gestione dell'attività a suo nomericeveva, nel 2009, una cartella esattoriale da ### di circa 200 mila euro (con ipoteca sulla casa), per imposte e sanzioni non pagate, relative al ristorante in questione, per gli anni dal 2003 al 2005; il sig. ### si riconosceva responsabile di tali debiti e, a pagamento del proprio debito nei confronti del cognato, gli cedeva, con atto del 1° aprile 2018 (doc. 2 citazione), il credito da lui vantato nei confronti della società ### srl, per il pagamento del prezzo di acquisto dell'azienda di ristorazione, ceduta nel 2006, pari ad € 100.000,00 (di cui € 5.000,00 già versati a titolo di acconto contestualmente alla stipula). 
La cessione del credito era fatta pro solvendo; il sig. BAE agiva giudizialmente nei confronti della ### srl, quale debitrice ceduta, ottenendo una sentenza di condanna della residua somma di € 95.000,00 (detratto l'acconto di 5 mila, già pagato) ed intimava precetto per complessivi 188 mila circa, comprensivo di interessi e spese di lite; non essendo, però, riuscito ad ottenere la somma, ha dunque agito nei confronti del sig. ### quale cedente pro solvendo, a fronte dell'insolvenza del debitore ceduto. 
In aggiunta, ha chiesto la condanna del convenuto (e, poi, dei terzi chiamati) al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale da lui subito per la vicenda oggetto di causa. 
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostanzialmente, ammesso quanto sostenuto dall'attore, non disconoscendo le proprie sottoscrizioni apposte in calce agli atti allegati, sostenendo, tuttavia, che il danno era stato cagionato dalla condotta dei sig.ri ### Han e ### cui lui si era rivolto, trovandosi in difficoltà nella gestione del ristorante, cedendola nell'anno 2005 e, successivamente, trasferendogli formalmente l'azienda, nel 2006; ha poi precisato che l'utilizzo della partita IVA e dei dati personali del sig. ### da parte dei nuovi titolari dell'azienda, era avvenuto a sua insaputa, dal momento che i terzi chiamati gli avevano assicurato che avrebbero gestito il ristorante a nome loro e che fossero in possesso dei requisiti per farlo. 
Mentre il sig. ### è rimasto contumace, si sono costituiti gli altri due chiamati, sig.ri ### ed ### contestando totalmente le avverse domande, eccependo il loro difetto di legittimazione e la loro estraneità ai fatti di causa.  2. Diritto.  2.1. Domanda principale dell'attore nei confronti del convenuto; cessione di credito. 
Deve essere accolta la domanda principale, svolta dal sig. Bae nei confronti del convenuto ### e fondata sul contratto di cessione di credito in data ###. 
Invero, il convenuto non ha sostanzialmente contestato tale richiesta, che, comunque, è pienamente documentata in giudizio, atteso che è stato prodotto il contratto (doc. 2 citazione), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dal sig. ### il quale, nel medesimo atto, in premessa, si riconosceva espressamente responsabile della gestione del ristorante in nome del sig. Bae e dei conseguenti danni economici a lui derivati, richiamando la propria lettera in data ### (pag. 2, ultimo capoverso) e, quindi, si dichiarava debitore del ### a tale scopo cedendogli gratuitamente il credito da lui vantato nei confronti della ### srl, in forza dell'atto di cessione di azienda del 2006 (doc. 8 citazione). 
La cessione era espressamente pattuita pro solvendo (art. 3: «la cessione del credito si intende stipulata a condizione che risulti la solvenza del creditore ceduto»), con conseguente responsabilità del cedente, in caso di inadempimento del debitore ceduto ex art.  1267 c.c. (art. 4 del contratto: «…a tal fine il #### dichiara di rispondere dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto»).
È pure incontestata, da un lato, l'esistenza del credito (ed il suo ammontare), anche oggetto di una sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di ### in favore del sig. ### nei confronti della ### srl (doc. 11 citazione) e, dall'altro, l'insolvenza del debitore ceduto (circostanza priva di riscontri documentali, ma non contestata dal convenuto). 
Ne consegue che il cedente, in forza della garanzia pro solvendo da lui prestata, deve rispondere del debito, che, in linea capitale ammonta ad € 95.000,00, cui vanno aggiunti gli interessi (come del resto già riconosciuti nella sentenza citata), dalla data dell'1.01.2008, che erano stati espressamente indicati quale parte della cessione, ma non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore. 
Nell'atto di cessione dell'1.04.2018, l'ammontare complessivo del debito, comprensivo di accessori a quella data, era indicato in € 171.744,51, dovendosi poi calcolare gli ulteriori interessi legali maturati e maturandi, sino al soddisfo.  2.2. Domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali. 
Non si ritiene, invece, accoglibile la domanda ulteriore di risarcimento del danno, formulata dall'attore, inizialmente nei soli confronti del convenuto e, successivamente, estesa anche ai terzi chiamati. 
Deve infatti evidenziarsi come tale richiesta riguardi esclusivamente i danni “non patrimoniali” asseritamente subiti dal sig. Bae a causa della vicenda dedotta in giudizio e, segnatamente, dell'indebito utilizzo del suo nome e della sua partita ### nella gestione del ristorante, da parte del convenuto ### e dei terzi chiamati. 
Dal che discende, in primo luogo, l'assoluta irrilevanza della contestata condotta di utilizzo della carta ### a lui intestata, in quanto tale condotta (ove pure, in ipotesi, dimostrata a carico delle controparti), avrebbe determinato, al più, danni patrimoniali, che però non sono stati in alcun modo allegati né provati e per cui, in effetti, non è stata formulata alcuna specifica richiesta risarcitoria (anzi, dalla complessiva lettura degli atti, sembrerebbe che non sia stato accollato al Bae alcun addebito per tali acquisiti, che sarebbero comunque stati pagati). 
A ben vedere, l'unica vicenda che l'attore indica quale fonte dei danni non patrimoniali da lui subiti, è quella dell'accertamento fiscale a suo carico da parte dell'### delle ### e della conseguente emissione di una cartella esattoriale per debiti di imposta, per oltre 200.000,00 euro, che avrebbe portato all'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà (coincidente con la sua abitazione) ed al pignoramento del bene.
Ebbene, innanzi tutto non può non evidenziarsi come manchi la prova di tale evento, ovvero dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile e/o del pignoramento del bene, e, quindi, dell'inizio di un'esecuzione forzata sullo stesso; l'unico documento prodotto in proposito dall'attore (doc. 10 citazione), pur rubricato come “iscrizione ipotecaria”, è, in realtà, la sola lettera di preavviso di iscrizione ipotecaria, che però non è accompagnata da alcun riscontro oggettivo sul fatto che tale ipoteca sia stata poi effettivamente costituita sul bene (riscontro che avrebbe dovuto essere dato tramite la produzione della certificazione ipocatastale); si noti, che, nel medesimo documento, si dà anche atto che è pendente ricorso davanti alla ### avverso la cartella esattoriale, ricorso del cui esito non si ha alcuna notizia e che ben avrebbe potuto bloccare o sospendere l'esecuzione coattiva da parte dell'esattore. 
Già questa carenza probatoria rende difficilmente configurabili le conseguenze negative, sul piano morale ed emotivo, dedotte dall'attore a sostegno della propria domanda risarcitoria. 
Ma vi è di più, perché, sebbene il danno non patrimoniale, per sua natura, è suscettibile di quantificazione equitativa, non essendo oggettivamente dimostrabile nella sua consistenza, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che ciò non esclude il primario onere, in capo a chi lo deduce in giudizio, quanto meno di allegarlo ed indicarlo in maniera specifica, ovvero di dedurre tutti gli elementi oggettivi sulla base dei quali il Giudice potrà, eventualmente, applicare il criterio equitativo, ai soli fini della quantificazione del danno. 
Per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno può essere effettuato soltanto relativamente al quantum del danno stesso e solo nel caso di impossibilità o grave difficoltà di tale prova, mentre non può fungere quale criterio generale e di salvaguardia, idoneo a supplire a carenze probatorie (Cass. n. 4894 del 14/05/1998, n. 6414 del 17/05/2000; n. 7073 del 9/05/2003; n. 17677 del 29/07/2009; n. 18748 del 19/08/2010; n. 10607 del 30/04/2010; n. 20990 del 12/10/2011; 27447 del 19/12/2011 e n. 4310 del 22/02/2018) o, ancor meno come nel caso di specie, a carenze di allegazione della parte che chiede il risarcimento; in sostanza, a fronte della mancata indicazione e prova del fatto costitutivo da parte del richiedente il giudice non potrà d'ufficio, integrare l'omissione della parte, procedendo in via equitativa alla liquidazione di un danno che non è stato dimostrato nemmeno nell'an. 
Essendo questi i principi fondanti in materia, si rileva come, dall'atto introduttivo, non sia possibile trarre quali siano, in concreto, gli elementi in base ai quali il sig. Bae chieda il risarcimento di un danno non patrimoniale, che sia distinto ed autonomo dal danno patrimoniale subito e già compensato dall'accoglimento della domanda principale, al di là dell'uso di espressioni alquanto generiche, relative all'ansia derivata dalla situazione creatasi, nonché al fatto che “la convinzione di non poter più riprendere una normale vita sociale ne hanno danneggiato e modificato completamente il modus vivendi” (così, testualmente, pag. 12 della citazione). 
Ed invero, tali espressioni appaiono richiamare chiaramente la figura del c.d. “danno esistenziale”, che è infatti espressamente invocato dall'attore (si veda, in particolare, pag. 11 della citazione); si deve allora affermare l'inconsistenza giuridica di tale deduzione. 
È noto come, dopo numerosi anni di incertezze e discrasie giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale, è giunta la pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte di Cassazione a ### n. 26972 del 11/11/2008 (e delle altre due sentenze “gemelle”, nn. 26973 e 26974, depositate in pari data), che ha messo definitivamente ordine nella categoria dei danni, cercando di ridurre non solo le categorie di danno non patrimoniale alle due essenziali (danno biologico e morale), ma anche di limitare più in generale l'area dei pregiudizi risarcibili, allargata a dismisura dalla giurisprudenza di merito (soprattutto dai giudici di pace); senza qui ripercorrere l'articolato e dotto iter argomentativo della citata pronuncia, è sufficiente evidenziare come la stessa abbia avuto come principale obbiettivo proprio il ridimensionamento di quella categoria di danno, ribattezzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come “esistenziale”, «inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto» (così la sentenza citata in motivazione); ancora la Suprema Corte, nel ripercorrere la figura in esame, ricordava che si riconosceva un danno esistenziale «nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati» e che «il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. 
Pregiudizi […] non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati». Dopo aver analizzato tale figura, la Cassazione ha quindi messo in luce la carenza giuridica posta alla base del filone giurisprudenziale che accoglieva la risarcibilità di simili danni, consistente nella mancata individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c., di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito. Il supremo consesso, ricordando ancora come sue precedenti pronunce avessero ricondotto il danno non patrimoniale, non più nell'ambito dell'art. 2043 c.c., ma in quello dell'art. 2059 c.c., «unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale» ha poi concluso che «la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere»; quindi, seppure come rilevato da numerosi commentatori, la pronuncia in esame non ha certo eliminato dall'ambito giuridico il concetto di danno esistenziale lo ha però fortemente limitato, riconducendolo ai soli casi di pregiudizio di un diritto costituzionalmente tutelato, e non invece di lesione o disturbo a qualsiasi aspetto della vita umana. 
Merita ancora riportare alcuni passaggi testuali della motivazione, poiché risultano particolarmente chiarificatori ed attinenti al caso di specie: la Cassazione ha infatti affermato «la tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali […], e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). 
In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno. Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. 
Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici».  ### espresso dalla citata sentenza è stato poi confermato da tutti i successivi arresti giurisprudenziali ed è ormai pacificamente accolto ed applicato dalla giurisprudenza di merito; tra le pronunce più recenti di legittimità, si veda Cass. sez. 6-3, n. 27229 del 16/11/2017, che ha ribadito come: «il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell'agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità». 
Ancora, merita richiamare le cc.dd. Sentenze di ###bis, ovvero le dieci sentenze della ### della Cassazione, depositate tutte in data ###, dalla n. 28985 alla n. 28994: sebbene in tali più recenti pronunce si sia superata la rigida dicotomia tra danno biologico e danno morale, reintroducendo un'autonoma figura di danno non patrimoniale, spesso denominato danno “dinamico-relazionale” (cfr., tra le dieci sentenze ### bis, Cass. sez. 3, n. 28989 dell'11.11.2019), resta fermo il principio basilare che il danno debba pur sempre riguardare diritti costituzionalmente tutelati o interessi primari del soggetto, che superi una determinata soglia di rilevanza e che, soprattutto, sia specificamente allegato e dimostrato da chi agisce per il risarcimento. 
Ovviamente, la ritenuta insussistenza dei danni, assorbe la questione della individuazione dei loro effettivi responsabili.  2.3. Domande di manleva del convenuto nei confronti dei terzi chiamati. 
Posto che il convenuto ha chiesto di essere manlevato dai tre chiamati, in relazione a tutte le somme che egli sarebbe stato condannato a pagare in favore dell'attore, è quindi evidente che la domanda di garanzia riguarda sia la richiesta principale di pagamento del debito di cui alla cessione di credito, sia quella di risarcimento del danno. 
Ebbene, in relazione alla prima domanda (l'unica accolta), è palese il difetto di legittimazione passiva dei tre chiamati: invero, unico soggetto legittimato rispetto alla domanda di adempimento della cessione del credito pro solvendo, sarebbe stato il debitore ceduto, ovvero la società ### srl, dei cui debiti i tre odierni chiamati non possono certo essere chiamati a rispondere, trattandosi di soggetti distinti e di una società di capitali, con totale autonomia patrimoniale. 
In relazione alla seconda domanda, quella risarcitoria, si rimanda a quanto detto sopra, a proposito della sua infondatezza nel merito, per assenza di prova in ordine alla stessa esistenza dei danni.  3. Spese di lite. 
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da parte attrice sono compensate nella misura di un terzo (stante il rigetto della domanda risarcitoria) e poste, per i restanti due terzi, a carico del convenuto ### quelle sostenute dai due chiamati costituiti, sono poste interamente a carico del convenuto, risultato soccombente nei loro confronti in relazione a tutte le pretese avanzate; la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 - tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 9.300,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione per il convenuto, in € 6.200,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge; all'attore spetta altresì il rimborso delle spese vive, di € 786,00 (CU e diritti di cancelleria), da porsi sempre a carico del convenuto, nella misura di due terzi, e, quindi, per € 524,00. 
Per quanto riguarda la posizione dei terzi chiamati, tenuto conto del fatto che, pur costituitisi con due atti formalmente distinti, sono stati assistiti dal medesimo difensore e tutti gli atti avevano identico contenuto, si ritiene di operare una liquidazione unica, salvo l'aumento ex art. 4 DM 55/14, e così per complessivi € 9.300,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.300,00 per la decisionale), e, quindi, operato l'aumento pari al 10%, in € 10.230,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Compensi e spese liquidati in favore di entrambe le parti, da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari. 
Nulla, invece, deve essere disposto con riferimento alle spese del terzo chiamato rimasto contumace.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa n. ###/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: - accoglie la domanda principale dell'attore nei confronti del convenuto, di garanzia pro solvendo del debito ceduto e, per l'effetto, condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma capitale di € 95.000,00, oltre interessi legali dall'1.01.2008 (pari a complessivi € 171.744,51 alla data dell'1.04.2018), al saldo effettivo; - rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali; - rigetta la domanda di manleva del convenuto nei confronti dei terzi chiamati; - condanna il convenuto ### alla refusione, in favore dell'attore ### SOO, dei due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre accessori di legge ed € 524,00 per rimborso spese, compensando il restante terzo (1/3) tra le parti; somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti #### e ### - condanna il convenuto ### alla refusione, in favore dei terzi chiamati costituiti, ### e ### in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.230,00, oltre accessori di legge; somme da distrarsi ex art.  93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. ### - nulla sulle spese nei confronti del terzo contumace ### Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr.

causa n. 32499/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

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