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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ### degli ### dell'anno 2021 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ### n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; #### E #### (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ###. ### n. 141, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ### conveniva in giudizio lo ### dei ###ri ### e ### al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 540,00 a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2019, dell'immobile sito in ####, alla via ### n.24, censito nel ### del predetto comune al foglio 33, part. 477, sub 1, nonché della somma di € 559,38 a titolo di rimborso delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione, esperito per l'instaurazione del presente giudizio.
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver acquistato in data ### l'immobile sito in ### alla ### n. 24, identificato nel ### del predetto comune al foglio 33, p.lla 477, sub 1; di essere subentrata nel contratto di locazione del 08.01.2007, avente a oggetto detto immobile, intercorrente con tra il precedente proprietario e lo ### dei ###ri ### e ### che il contratto di locazione scadeva in data ###; che il canone mensili era pari a € 350,00, successivamente aumentato ad € 400,00; che, nonostante la disdetta trasmessa dal precedente proprietario e la volontà espressa da parte del conduttore di voler rilasciare l'immobile in data ###, lo stesso continuava a essere occupato; che, pertanto, essa attrice notificava intimazione di sfratto per finita locazione, iscrivendo il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Castrovillari, che con ordinanza del 20.02.2019 (R.G. n. 190/2019) convalidava lo sfratto e fissava la data del 31.03.2019 per il rilascio; che l'immobile veniva rilasciato in data ###; che, tuttavia, il convenuto non corrispondeva alcuna somma a titolo di danno per l'occupazione sine titulo intercorsa dal 08.01.2019 al 29.03.2019; che, quindi, essa attrice subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'impossibilità di disporre materialmente dell'immobile e dall'aver sostenuto le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria. 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio lo ### di ### dei ###ri ### e ### che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione della competenza per valore e/o per rito e per omesso esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3. ### il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita attraverso interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
All'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. *** 4. In via preliminare, la presente domanda va riqualificata come azione per il risarcimento dei danni da mancata restituzione dell'immobile di cui all'art. 1591 Invero, la presente controversia deriva dal tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore. 5. Ciò detto deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte convenuta, in quanto il presente giudizio risulta essere fondato sul contratto di locazione intervenuto tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in materia locatizia, la conoscibilità della causa è riservata alla competenza del Tribunale.
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che “tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20554/2019) e ancora: “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” ( civ., sez. III, sent. n. 28041/2019).
Del tutto irrilevante, invece, risulta che parte attrice abbia introdotto il presente giudizio con citazione e non con ricorso, tenuto conto che in tal caso la lite si intende instaurata al momento del deposito dell'atto di citazione e che, nel caso di specie, la detta “posticipazione della pendenza della lite” (non al momento della notifica dell'atto di citazione ma al momento del deposito dello stesso) non ha alcun rilievo, non essendo l'azione sottoposta a termini decadenziali e non essendo stata eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice.
Invero, diversamente, per quanto concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporre entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, la Corte di Cassazione ha statuito che “###ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis del ### erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del ### n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del Cpc” (Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 24000/2024). 6. Si rigetta, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3, comma 1, del d.l. 132/2014 prevede che, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro deve esperire il procedimento di negoziazione assistita, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della negoziazione assistita ed escludendone le controversie relativamente alle quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione.
Ebbene, nel caso di specie, la causa risulta essere soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente esperito da parte attrice, vertendo la controversia in materia locativa e, pertanto, va esclusa la necessità, ai fini della procedibilità della domanda, di esperire il procedimento di negoziazione assistita. 7. Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza della causa petendi, atteso che parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. ha precisato le domanda e tento conto che dal contesto dell'atto ci citazione si evince chiaramente la ragioni poste a fondamento della domanda, il soggetto richiedente la condanna e il destinatario della stessa. 8. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001). 9. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non è riuscita a prova la fondatezza della propria pretesa, in quanto, oltre a non produrre il contratto di locazione posto alla base della domanda, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa.
Invero, per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. (ovvero per occupazione sine titulo, come richiesto dalla stessa parte attrice), detta domanda risulta infondata, in quanto il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
Invero, in atti non è presente alcun documento idoneo a corroborare la tesi attorea.
Né i testi escussi offrono sufficienti elementi a supporto della pretese creditorie, in quanto relativamente ai capitoli 5 (“Se è vero che la signora ### aveva programmato il trasferimento immediato nella casa locata al convenuto”) e 6 (“Se è vero che per la casa oggetto di causa sono state fatte offerte di locazione per un importo di € 450,00 mensili”), articolati da parte attrice e volti a provare il predetto danno, la dichiarazione di ### risulta nulla, essendo state dette circostanze apprese dalla stessa parte attrice, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016, n. 3137), e la dichiarazione di ### coniuge di parte attrice, risulta lacunosa e generica, non specificando, in merito al capitolo 5, in cosa fosse consistita la programmazione dell'immediato trasferimento, e in merito al 6 non indicando quali e quanti soggetti offrivano il canone di locazione di e 450,00 mensili e per quale periodo; inoltre, le dichiarazioni del detto teste sono del tutto prive di riscontri estrinseci, non avendo parte attrice né allegato, né provato alcunché circa l'immediato programmato trasferimento e circa le asserite proposte locative.
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le ### hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… ### della ### è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… ### precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… ### comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. ###/2022). 10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che il diritto al risarcimento del detto danno, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma (Cass. civ., sez. III, sent. 4484/2010).
Tale danno costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 4053/2009).
Esso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez. III, sent. 24030/2009).
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (### specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al ### n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023).
Applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attrice abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistenti nella necessità di rimanere nella precedente abitazione non confortevole, poiché raggiungibile solo a piedi e poiché priva di servizi nelle immediate vicinanze della stessa (detta ultima circostanza neanche provata), consistono in meri disagi e fastidi.
Ad ogni modo, si ritiene che in merito all'eventuale danno non patrimoniale, conseguente alle patologie del coniuge di parte attrice, la stessa non sia dotata di legittimazione attiva. 11. In merito alla domanda di parte attrice di rimborso delle spese di mediazione, si rileva che le stesse non sono dovute, atteso che il convenuto ha, come visto, legittimamente non ritenuto di corrispondere ulteriori somme rispetto ai canoni di locazione per il periodo di occupazione e che l'accettazione delle somme offerte in sede di mediazione dal convenuto avrebbe portato alla conciliazione della lite. 12. Per tutto quanto precede, le domande di parte attrice devono essere rigettate. 13. Si rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi. 14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: 1) rigetta le eccezioni di improcedibilità della domanda, sollevate da parte convenuta; 2) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta; 3) rigetta le domande attoree; 4) rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta; 5) condanna ### alla refusione, in favore dello ### di ### dei ###ri ### e ### in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 500,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e ### come per legge.
Castrovillari, 02.12.2025 #### presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'### all'### per il Processo, Dr.ssa ###
causa n. 1257/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Spina Pasquale Angelo