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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1581/2025 del 01-12-2025

... Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. ### quale componente dell'### per il processo. RG n. 2488/2024 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 2488/2024 R.G.  tra: ### (C.F.:###) rappresentato e difeso dall'avv. ### attore/opponente contro ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa dall' avv. ### convenuta/opposta oggetto: opposizione a ex artt. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025. 
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.  ### ha evocato in giudizio ### proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data ### - unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio cron.17916 emessa da questo Tribunale in data ### -, con il quale l'odierna opposta gli ha intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in ### alla via ### n.43, oggetto del contratto di locazione del 29.4.2016, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia di questo e l'inesistenza del diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti quale comproprietario dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite. 
A fondamento della propria opposizione, ### contesta il diritto della intimante ### a procedere ad esecuzione forzata, assumendo in particolare: a) la mancata individuazione nel precetto della qualità soggettiva del legittimato passivo, laddove nella vicenda l'intimato rivestiva la duplice qualità di conduttore dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio e di comproprietario dell'edificio del quale faceva parte l'unità abitativa da rilasciare, circostanza, quest'ultima che renderebbe “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”; 2) la mancanza di titolo esecutivo ad accedere all'immobile da rilasciarsi, facente parte di un edificio costituito da due unità immobiliari adiacenti e poste sullo stesso pianerottolo, essendovi una comunione indivisa tra le parti in causa relativamente all' unico portone di accesso allo stabile, all'androne, alla scala ed al lastrico solare, con conseguente inidoneità dell'ordinanza a fungere da titolo esecutivo per l'assenza “di totale carattere condannatorio” ed impossibilità per l'ufficiale giudiziario di accedere forzosamente, dovendo lo stesso agire sul diritto di comproprietà dell'opponente, in assenza di statuizione sul punto nell'ordinanza di rilascio e per non avere ad oggetto la stessa un diritto certo, liquido ed esigibile come prescritto dall'art. 474 c.p.c..  ### ritualmente costituitasi, ha richiesto il rigetto della avversa opposizione perché infondata, con conferma della validità ed efficacia del titolo e dell'opposto precetto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite ed al pagamento delle spese di lite.  ### ha contestato gli avversi assunti assumendo la piena validità ed efficacia del precetto impugnato, perché intimato sulla scorta di un'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. che ha natura di condanna provvisoria ed è pacificamente esecutiva, la mancanza di prova in ordine a tutte le deduzioni dell'opponente e l'infondatezza dei motivi di opposizione, sottolineando, previa ricostruzione dei singoli passaggi di proprietà che hanno nel tempo riguardato le sei unità immobiliari facenti parte dello stabile, la sua natura condominiale e la inesistenza di una comunione ereditaria su un immobile definito invece dall'opponente quale un unico edificio unifamiliare. 
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co.III, c.p.c.  ### è infondata e va pertanto disattesa. 
E' innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione sopra riportato sub a), essendo appena il caso di rilevare che il soggetto destinatario del precetto è e non può che essere ### il quale era stato evocato nel procedimento di sfratto per morosità ovviamente nella qualità di conduttore dell'immobile che ne era oggetto e nessun dubbio può insorgere circa il soggetto cui nel titolo esecutivo viene intimato il rilascio. 
Né la circostanza secondo la quale il ### fosse anche comproprietario degli spazi comuni dell'edificio del quale fa parte l'appartamento da rilasciare, poteva rivestire rilevanza alcuna nel procedimento di sfratto, né era necessario che nell'ordinanza di rilascio fosse indicata la qualità dell'intimato. 
Consegue che del tutto infondata è la doglianza inerente all'asserita assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto portato dal titolo azionato, in violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che: per certezza si intende infatti la precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione per consegna e rilascio, che nel caso di specie risulta esattamente individuato sia nell'ordinanza di rilascio che nella intimazione di precetto, sicchè del tutto inconferente è l'assunto secondo cui tale requisito non sussisterebbe perché non è specificata la qualità di conduttore dell'intimato; per esigibilità si intende l'assenza di sottoposizione della prestazione a termini o condizioni o altri impedimenti, che, nella fattispecie, in disparte la considerazione che neppure sono state specificatamente individuate da parte dell'opponente, non risultano dal titolo esecutivo.  ### parte nell'ordinanza su cui si fonda l'opposto precetto si dispone espressamente ed inequivocamente il rilascio dell'immobile indicato nella relativa intimazione, ovvero “ l'appartamento sito in ### alla via ### n.43, composto di due vani, cucina e servizio, non ammobiliato e senza impianto di riscaldamento, riportato al catasto urbano di ### partita 2034, fgl. 190, particella 488 - sub 10” e non certo delle parti condominiali in comune con altre unità del medesimo stabile, sicchè non sussiste alcun valido motivo per ritenere “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”. 
In ordine al motivo sopra riportato sub B) e premessa l'irrilevanza della provenienza degli immobili rispettivamente di proprietà dell'opposta e dell'opponente ( se per successione o per atto tra vivi), si ribadisce - come già esposto nell'ordinanza con cui in sede cautelare si è rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -, l'assoluta estraneità alla odierna vicenda processuale, della questione inerente alla esistenza di parti condominiali, sulle quali ciascun condomino ha i diritti ed i doveri previsti in materia, parti comuni che non incidono sulla possibilità di eseguire il rilascio forzoso di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini. 
Nè potrebbe dubitarsi della esecutività del titolo posto a fondamento dell'intimazione, per essere l'ordinanza di rilascio prevista dal secondo comma dell'art. 665 c.p.c. esecutiva ex lege né potendosi ritenere fondata la lamentata genericità del provvedimento azionato in executivis, risultando nello stesso chiaramente indicati sia l'oggetto della esecuzione forzata sia la qualità del destinatario dell'ordine di rilascio in esso contenuto. 
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo lo stesso fatto abuso dello strumento processuale per aver proposto una opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c., avverso un titolo di formazione giudiziale, non adducendo alcuna circostanza estintiva o modificativa sopravvenuta alla formazione del titolo, ma unicamente circostanze del tutto pretestuose ed inconferenti. 
Poichè l'opposta non ha tuttavia indicato alcun danno ulteriore rispetto al pregiudizio già coperto dalla condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali, va dunque applicato il terzo comma della norma citata, determinandosi equitativamente la somma da corrispondersi in favore della parte vittoriosa in € 1.000,00. 
Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta ( mancanza della fase istruttoria e fase decisoria semplificata ).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) ### al pagamento in favore di ### della somma di €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.; 3) ### altresì ### alla refusione delle spese di giudizio ( fase di merito e fase cautelare ) in favore di ### che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre R.S.G., CAP ed IVA se dovuta.   Così deciso in ### in data 29 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. ### quale componente dell'### per il processo. 
RG n. 2488/2024

causa n. 2488/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Giliberti Francesco

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11306/2025 del 02-12-2025

... ###. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - Presidente est
Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10086 del ### degli ### dell'### 2022, avente per oggetto: ### giudiziale - ### effetti civili DI ### nata a Napoli il ###, codice fiscale ###, residente in Napoli, alla via ### 15, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale ###), presso la quale elettivamente è domiciliata in Napoli, alla via ### 12, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E ### cod. fisc. ###, ed elett.te dom.to presso il proprio difensore Avv. ### (cod. fisc. #####j), con studio in Napoli ### alla ###. Kerbaker n. 81, giusta procura in atti, in sostituzione dell'Avv. ### giusta revoca già depositata in atti, RESISTENTE il ### presso il Tribunale di ### ricorso depositato il #### adiva al Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in Napoli in data 1 luglio 2005, con conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli in data 1 giugno 2021: “affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre signora ### obbligo della ### di sostenere le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile in affitto oltre le spese relative alle utenze; reciproche rinunzie dei coniugi al mantenimento; a titolo di mantenimento dei figli ### e ### obbligo del signor ### di versare alla signora ### entro e non oltre i primi cinque giorni del mese di riferimento, l'importo di euro 800,00 (ottocento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice ### oltre le spese straordinarie che si renderà necessario affrontare nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla signora ### sul diritto di visita, il sig. ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori. In particolare, per meglio regolare le visite si prevedono i seguenti accordi a) alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate. ### i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade; i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio di documenti di identità e passaporto dei figli”. 
La sig.ra ### chiedeva, oltre alla conferma di tali condizioni, l'aggiunta delle seguenti integrazioni: 1) la signora ### entro il giorno 25 di ogni mese provvederà ad inviare a mezzo whatsapp o e-mail all'ex coniuge un rendiconto delle spese straordinarie dalla stessa sostenute; il sig. ### provvederà al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 susseguente unitamente al pagamento delle somme di cui al punto 6 e nei termini e modi ivi indicati; 2) fermo quanto stabilito, per una migliore organizzazione dei tempi e delle esigenze dei minori, il sig.  ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore; 3) qualora per motivi di lavoro o di salute il padre non potrà tenere i figli nei giorni indicati al punto 8, i giorni persi saranno recuperati continuativamente nella settimana successiva, in aggiunta ai giorni di spettanza.”. 
Si costituiva il sig. ### che si opponeva alle integrazioni richieste dalla controparte, chiedendo in via riconvenzionale l'affido condiviso dei figli con collocazione paritaria (15 gg al mese con padre e 15gg con madre) e di conseguenza la revoca dell'assegno di mantenimento. 
All'udienza presidenziale del 29 giugno 2022 il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 30 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e comunque la documentazione inerente alla percezione di prestazioni di contenuto economico, anche se esenti, per lo stesso arco temporale. 
Con le note di trattazione scritta il sig. ### evidenziava il deterioramento sempre più grave dei rapporti con la ### e le notevoli conseguenze sui figli e, rilevata l'intenzione della ### di trasferirsi a ### con il nuovo compagno e la riluttanza del figlio ### a lasciare Napoli, chiedeva: disporsi per ### la residenza stabile presso il padre; disporre un nuovo calendario di visite aggiornato alle esigenze e circostanze maturate in questi anni (precisamente: - ### potrà trascorrere con la madre un fine settimana alternato dal venerdì subito dopo la scuola fino alla domenica sera, mentre il padre potrà avere con sé la figlia ### a fine settimana alternati dal venerdì subito dopo la scuola e sino al lunedì mattina. ### tutto il tempo di permanenza con i rispettivi genitori, questi ultimi saranno tenuti a ad accompagnare i figli a scuola, ovvero presso le attività ricreative e sportive. Entrambi i genitori dovranno avere un proprio corredo di abbigliamento per i figli, affinché per gli spostamenti i ragazzi dovranno portare con sé soltanto il materiale didattico; - ### e ### saranno con il padre il giorno della ### di #### e ### e con la madre il giorno di ##### e ### ad anni alterni.  ### e ### trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni durante il mese di agosto, che sarà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I coniugi durante il periodo estivo, si obbligano vicendevolmente a comunicare all'altro, quando hanno con sé i minori, gli eventuali spostamenti e la sistemazione alloggiativa.); revocare l'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale e disporre un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo al #### per la figlia minore ### e un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo alla ###ra ### per il figlio minore ### stante il tipo di collocamento di entrambe i minori. ###.I rinviava all'udienza del 13.5.25 per il contraddittorio sull'istanza del ### e l'eventuale audizione del minore ### La causa era riassegnata ad altro istruttore e rinviata all'udienza del 05 giugno 2025 per la comparizione personale delle parti. 
Con istanza congiunta del 28 aprile 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) rinuncia alla comparizione personale già fissata per il 5 giugno 2025 non sussistendo i presupposti in base ai quali è stata disposta, posto che ### risiede e risiederà stabilmente con la madre; 2) il sig.  ### rinuncia alla domanda riconvenzionale; 3) le parti concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori e sul calendario di visite già vigente. 
Le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto ordinare all'### dello ### di Napoli l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione limitatamente alla residenza privilegiata dei minori presso la madre, alla regolamentazione del calendario di visita dei figli ed alla disciplina delle spese straordinarie; - pronunciarsi sulla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dei figli. 
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 05 giugno 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle predette condizioni. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.  ###.M. concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti delle parti con i figli minori mediante conferma della disciplina in atto.  MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5062/2021, passata in giudicato. 
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. 
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.  ### disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Sull'affido dei figli ### nato il ### e ### nata il ### In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, ed avendo anche le parti concordato nel chiedere la conferma del regime di affido previsto in sede di separazione, di talché non si è ritenuto necessario, nell'interesse del minore ### procedere all'audizione dello stesso, va disposto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre. 
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che, come richiesto di comune accordo dalle parti, vada confermato il calendario degli incontri previsto in sede di separazione, idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli, con diritto del padre di vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori e, in particolare: alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate; durante i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade. 
Sul mantenimento dei minori ### alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, è da rilevare che, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei minori.  ### alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso, nei propri atti, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche ma tale circostanza non risulta sufficientemente provata, limitandosi il resistente a produrre tre dichiarazioni dei redditi con riferimento ai periodi d'imposta 2021 (€ 16.836,00), 2022 (€ 18.263,00) e 2023 (€ 8.112,00). 
Sul valore probatorio della documentazione fiscale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, appare opportuno richiamare il principio giurisprudenziale costantemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui "le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie" (da ultimo, Cass. 25558/2025; Cass. 15726/2019; Cass. 18196/2015; Cass. 13592/2006). 
Il Tribunale, condividendo il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che in assenza di allegazione di altra documentazione, diversa e ulteriore rispetto alle dichiarazioni fiscali, che sia idonea ad avvalorare la deduzione di parte resistente sul peggioramento della propria situazione economica, non possa essere ritenuta in alcun modo provata una variazione reddituale che consenta di ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento a favore dei figli. 
Tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi depositate fanno riferimento ai periodi d'imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023; considerate le tempistiche processuali, ben avrebbe potuto il resistente integrare la documentazione almeno con il deposito della dichiarazione più recente, per l'anno 2024, ma a ciò il ### non ha provveduto. 
Inoltre, va rilevato che lo stesso resistente in sede di separazione consensuale ha spontaneamente accettato di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli per la somma di € 800,00, importo che quindi evidentemente era rispondente all'equilibrio delle rispettive posizioni reddituali. 
Ne deriva che l'importo indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2021 di € 16.836,00 era palesemente inattendibile rispetto al predetto obbligo di mantenimento spontaneamente assunto. 
Alla luce dell'insussistenza di adeguata prova dell'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico esistente al momento della separazione, appare irragionevole ridurre la stessa somma che il ### spontaneamente ha concordato con la controparte ben consapevole della propria situazione economica.
È doveroso inoltre tener conto del lasso di tempo trascorso tra l'omologa della separazione e l'odierna pronuncia, considerato che all'aumentare dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007) rispetto al 2021, epoca della separazione. 
Orbene, considerando come parametri di riferimento la somma prevista in favore dei figli in sede di separazione consensuale, il tempo trascorso, la mancata allegazione di altra documentazione al di là delle citate dichiarazioni dei redditi, va confermato quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 800,00, somma che per le predette considerazioni avrebbe dovuto essere aumentata. Detta somma andrà corrisposta a ### entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### Va, altresì, posto a carico di ### l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a ### le spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18. 
Sulla regolamentazione delle spese processuali ### conto del parziale accordo raggiunto dalle parti in merito all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita, della non opposizione al divorzio e della soccombenza del ### in relazione alla domanda di riduzione dell'assegno mantenimento a favore dei figli, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese di giudizio tra le parti e, per l'altra metà, condannare ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, così come aggiornato con D.M. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede: • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Napoli il ### (atto n. 121, parte II, S. ###. Q, reg. ### anno 2005); • affida i figli ### nato il ### e ### nata il ### ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e prevede, quale regime di frequentazione del padre con i figli, quello di cui alla parte motiva; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a #### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza; • Compensa le spese di lite per la metà; pone le restanti a carico di #### che è condannato al pagamento di complessivi euro 1904,50 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e rimborso spese generali come per legge in favore di ### • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di ### del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74; Così deciso in Napoli in camera di consiglio il ###.   ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione.

causa n. 10086/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sdino Raffaele

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 500/2025 del 24-11-2025

... atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr. ### MOT nominato con DM 03/09/2025) (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### La Corte di Appello di Salerno - ### - nelle persone dei ### Dr. #### relatore Dr. ### ha pronunziato in data ### ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente ### nel giudizio di appello iscritto al n. 208/2024 del ruolo generale appelli lavoro TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliat ###pec; ###'#### in persona del ### pro tempore, #### in persona del ### pro tempore; APPELLATO-###: liquidazione spese processuali. 
Appello avverso la sentenza n. 685/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.  ### l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado; vinte le spese del secondo grado.  ### ricorso depositato in data #### premesso che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero come docente, con contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; che l'art. 1, co. 121 e segg, legge n. 107/2015 introduceva la cd carta docenti (“### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) dell'importo di € 500,00 annui; che le disposizioni ministeriali (### 23 settembre 2015, ### 28 novembre 2016) prevedevano l'erogazione del predetto emolumento solo ai docenti di ruolo; che la ### e la Corte di cassazione avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00, in misura corrispondente ad € 500,00 per ciascun a.s. di servizio prestato.  ### non si costituiva in giudizio. 
Con sentenza depositata in data ### il Tribunale accoglieva il ricorso; compensava integralmente le spese processuali. 
Avverso tale pronunzia ### proponeva appello con ricorso depositato in data ###.  ### si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l'### convenuta era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. 
Concludeva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di prime cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva. 
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rammenta che il Ministero, già contumace in primo grado, non si è costituito in questa sede per resistere all'appello proposto dalla ### L'### ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data ###; la notifica è avvenuta tramite pec all'Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall'appellante nel fascicolo telematico.  ### risulta pertanto contumace anche in secondo grado. 
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata. 
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. 
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge. 
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal DL. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020). 
Va qui evidenziato che già la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. (Cass. n. 8273/2024). 
I medesimi princìpi in tema di condanna alle spese trovano pacifica applicazione, infatti, anche nel caso in cui la parte convenuta sia rimasta contumace nel giudizio, dal momento che tale circostanza non vale di per sé a derogare la disciplina generale ora illustrata (ex multis: Cass. ord.  9612/2025, n. 5010/2025, n. 7292/2018). 
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, “in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass., ord. n. 9612/2025). 
Sotto questo profilo, dunque, nessuna deroga al principio della soccombenza è giustificata. 
Come si è detto, nel caso di specie il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Tuttavia, le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda, sin dalla decisione della Corte di Giustizia dell'### del 18 maggio 2022, secondo la quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21). 
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest'ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l'altro, che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. n. 29961/2023). 
Si tratta, del resto, di giurisprudenza che il giudice di prime cure ha ampiamente citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n. 19109/2025, n. 23914/2025; C. App. Bologna n. 186/2025). 
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza (Cass. ord. n. 23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto. 
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la questione debba dirsi ormai composta dall'interpretazione delle ### supreme, come in questo caso. 
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.  “In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.  n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).  ###. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il ###, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. 
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.  ###. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “### al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”. 
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso c.d.  seriale e non ha implicato una complessa istruttoria, onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM. 
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che nel caso di specie l'importo riconosciuto dal Tribunale alla lavoratrice è complessivamente di € 2.000,00 (€ 500,00 x 4 anni scolastici), onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado. 
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.314,00. 
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).  ### del gravame, infatti, investe le sole spese processuali ( Civile, sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice. 
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025). 
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 1.458,00. 
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Salerno, ### nella causa n. 208/2024 R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di
DELL'###### avverso la sentenza n. 685/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore di ### delle spese processuali del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario; 2)condanna il Ministero appellato alla rifusione, in favore di ### delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. 
Salerno, 10/11/2025.   ### estensore Dr. ##### (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.  ### MOT nominato con DM 03/09/2025)

causa n. 208/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Benedetto Lia, Stassano Maura

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Tribunale di Monza, Sentenza n. 1010/2021 del 18-05-2021

... obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. 6712/2005); Nel caso di specie, alla udienza del 17.12.2020 la ricorrente ha dichiarato: vivo a ### in via ### da sola, in una struttura individuata dai servizi sociali. Vivo lì da due anni e mezzo. Noi eravamo seguiti dai servizi sociali per i nostri 4 figli, di 39, 35, 30 e 23 anni, 3 sono sposati, quello di 30 anni è in carcere. Poi noi abbiamo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. ###.....................Presidente dr. ###...........................Giudice dr. ###.........................Giudice rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data ### , assunto in decisione all'udienza in data e vertente tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore; RICORRENTE contro ### (C.F. ###); RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del ### in persona del ### della Repubblica presso la ### della Repubblica di ###111002-### giudiziale ### alla udienza del 1.4.2021 la ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi; pronunciare la suddetta con addebito al marito ### autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto; disporre in favore della signora ### un assegno di mantenimento di euro 300 mensili oppure nel diverso importo che il tribunale riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### come per legge e fa corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese; con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese legali, compotentze ed onorari del giudizio, rimborso forfettario al 15% oltre IVA e ### MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. 
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. 
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. 
II. -deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che il resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.  ### ha allegato che il marito a far data dal 2017 avrebbe modificato i propri atteggiamenti, iniziando a minacciare ed ingiuriare la moglie, di aver denunciato tali comportamenti; che ### avrebbe inoltre omesso di partecipare alle spese della famiglia.  ### tuttavia - sulla quale gravava il relativo onere probatorio - non ha fornito né articolato alcuna prova né in ordine ai comportamenti lamentati, né riguardo la concreta incidenza degli stessi sul sereno svolgersi del ménage coniugale. 
Si rammenta invero che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. sent. n. 2059/2012). 
Ne consegue che non è sufficiente la prova di comportamenti contrari ai doveri coniugali quando difetti la prova della rilevanza causale di tali accadimenti sulla improseguibilità della convivenza. 
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prove atte a dimostrare i comportamenti del marito (tale non potendosi considerare la denuncia presentata, documento 3 ricorrente, in quanto atto di provenienza unilaterale) né l'omissione da parte sua degli obblighi di mantenimento della famiglia. 
È pertanto impossibile al Collegio verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito, la quale viene conseguentemente rigettata. 
III. quanto agli aspetti economici, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. ###' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). 
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). 
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent.  6712/2005); Nel caso di specie, alla udienza del 17.12.2020 la ricorrente ha dichiarato: vivo a ### in via ### da sola, in una struttura individuata dai servizi sociali. Vivo lì da due anni e mezzo. Noi eravamo seguiti dai servizi sociali per i nostri 4 figli, di 39, 35, 30 e 23 anni, 3 sono sposati, quello di 30 anni è in carcere. Poi noi abbiamo sempre avuto molti conflitti, mi ha anche percosso; quando io ho deciso di separarmi mi sono rivolta ai servizi sociali per essere aiutata. Lui mi perseguitava e quant'altro, e mi hanno inserito nella struttura. Io vorrei essere spostata, devo essere operata di carcinoma a gennaio. Adesso anche mio marito è in questa residenza, perché è stato sfrattato di casa, io me ne voglio andare perché non voglio stare nella stessa struttura. Sono intervenuti più volte i carabinieri, lui è lì da circa 1 anno. Io non lavoro dal 2007, facevo qualche lavoro occasionale, prendevo l'invalidità, adesso prendo il reddito di cittadinanza di circa 400 euro. Non ho spese di abitazione. Mio marito fa lavori occasionali, è stato sfrattato da casa per morosità, il canone era di 600 euro, ha 61 anni. All'inizio era d'accordo per una separazione consensuale, voleva firmare in Comune, ma poi ha cambiato idea. Lui non prende il reddito di cittadinanza, e anche lui non paga per stare nella struttura perché è seguito dai servizi sociali. 
Considerato dunque che allo stato entrambe le parti hanno una precaria condizione abitativa, essendo inserite in struttura individuata dai servizi sociali competenti; la ricorrente percepisce reddito di cittadinanza, mentre il marito (che ### allega effettuare lavori occasionali, indimostrati) non percepisce tale contributo.  ### condizione economico reddituale delle parti è dunque assimilabile, e la situazione del resistente non appare migliore di quella della moglie, né tale da consentirgli di contribuire in qualche modo al mantenimento della donna: non sì ravvisano dunque allo stato elementi sufficienti per porre in capo a ### un contributo al mantenimento di ### IV. Le spese di lite sono irripetibili .  P Q M Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data ### da #### nei confronti di ### , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi ### e ### , senza addebito; II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del ### all'ufficiale di stato civile del Comune di ### per le annotazioni di legge (atto n. 126 parte II serie A anno 1986); III. rigetta la domanda di addebito; IV. rigetta la domanda di determinazione di contributo al mantenimento della ricorrente; V. Spese irripetibili. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, in data ### 

Il Giudice
est. ### n. 11642/2019


causa n. 11642/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arcellaschi Carmen, Bonomi Claudia Maria Michela Barbara, Rovagnati Aldo Mario

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1986/2025 del 02-12-2025

... #### presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'### all'### per il Processo, Dr.ssa ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ### degli ### dell'anno 2021 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ### n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; #### E #### (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ###. ### n. 141, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile. 
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. 
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ### conveniva in giudizio lo ### dei ###ri ### e ### al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 540,00 a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2019, dell'immobile sito in ####, alla via ### n.24, censito nel ### del predetto comune al foglio 33, part. 477, sub 1, nonché della somma di € 559,38 a titolo di rimborso delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione, esperito per l'instaurazione del presente giudizio. 
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver acquistato in data ### l'immobile sito in ### alla ### n. 24, identificato nel ### del predetto comune al foglio 33, p.lla 477, sub 1; di essere subentrata nel contratto di locazione del 08.01.2007, avente a oggetto detto immobile, intercorrente con tra il precedente proprietario e lo ### dei ###ri ### e ### che il contratto di locazione scadeva in data ###; che il canone mensili era pari a € 350,00, successivamente aumentato ad € 400,00; che, nonostante la disdetta trasmessa dal precedente proprietario e la volontà espressa da parte del conduttore di voler rilasciare l'immobile in data ###, lo stesso continuava a essere occupato; che, pertanto, essa attrice notificava intimazione di sfratto per finita locazione, iscrivendo il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Castrovillari, che con ordinanza del 20.02.2019 (R.G. n. 190/2019) convalidava lo sfratto e fissava la data del 31.03.2019 per il rilascio; che l'immobile veniva rilasciato in data ###; che, tuttavia, il convenuto non corrispondeva alcuna somma a titolo di danno per l'occupazione sine titulo intercorsa dal 08.01.2019 al 29.03.2019; che, quindi, essa attrice subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'impossibilità di disporre materialmente dell'immobile e dall'aver sostenuto le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria.  2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio lo ### di ### dei ###ri ### e ### che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione della competenza per valore e/o per rito e per omesso esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  3. ### il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita attraverso interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale. 
All'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.  ***  4. In via preliminare, la presente domanda va riqualificata come azione per il risarcimento dei danni da mancata restituzione dell'immobile di cui all'art. 1591 Invero, la presente controversia deriva dal tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.  5. Ciò detto deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte convenuta, in quanto il presente giudizio risulta essere fondato sul contratto di locazione intervenuto tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in materia locatizia, la conoscibilità della causa è riservata alla competenza del Tribunale. 
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che “tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs.  51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20554/2019) e ancora: “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” ( civ., sez. III, sent. n. 28041/2019). 
Del tutto irrilevante, invece, risulta che parte attrice abbia introdotto il presente giudizio con citazione e non con ricorso, tenuto conto che in tal caso la lite si intende instaurata al momento del deposito dell'atto di citazione e che, nel caso di specie, la detta “posticipazione della pendenza della lite” (non al momento della notifica dell'atto di citazione ma al momento del deposito dello stesso) non ha alcun rilievo, non essendo l'azione sottoposta a termini decadenziali e non essendo stata eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice. 
Invero, diversamente, per quanto concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporre entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, la Corte di Cassazione ha statuito che “###ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis del ### erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del ### n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del Cpc” (Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 24000/2024).  6. Si rigetta, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3, comma 1, del d.l.  132/2014 prevede che, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro deve esperire il procedimento di negoziazione assistita, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della negoziazione assistita ed escludendone le controversie relativamente alle quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione. 
Ebbene, nel caso di specie, la causa risulta essere soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente esperito da parte attrice, vertendo la controversia in materia locativa e, pertanto, va esclusa la necessità, ai fini della procedibilità della domanda, di esperire il procedimento di negoziazione assistita.  7. Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza della causa petendi, atteso che parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. ha precisato le domanda e tento conto che dal contesto dell'atto ci citazione si evince chiaramente la ragioni poste a fondamento della domanda, il soggetto richiedente la condanna e il destinatario della stessa.  8. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. 
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).  9. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non è riuscita a prova la fondatezza della propria pretesa, in quanto, oltre a non produrre il contratto di locazione posto alla base della domanda, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa. 
Invero, per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. (ovvero per occupazione sine titulo, come richiesto dalla stessa parte attrice), detta domanda risulta infondata, in quanto il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene. 
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva. 
Invero, in atti non è presente alcun documento idoneo a corroborare la tesi attorea. 
Né i testi escussi offrono sufficienti elementi a supporto della pretese creditorie, in quanto relativamente ai capitoli 5 (“Se è vero che la signora ### aveva programmato il trasferimento immediato nella casa locata al convenuto”) e 6 (“Se è vero che per la casa oggetto di causa sono state fatte offerte di locazione per un importo di € 450,00 mensili”), articolati da parte attrice e volti a provare il predetto danno, la dichiarazione di ### risulta nulla, essendo state dette circostanze apprese dalla stessa parte attrice, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016, n. 3137), e la dichiarazione di ### coniuge di parte attrice, risulta lacunosa e generica, non specificando, in merito al capitolo 5, in cosa fosse consistita la programmazione dell'immediato trasferimento, e in merito al 6 non indicando quali e quanti soggetti offrivano il canone di locazione di e 450,00 mensili e per quale periodo; inoltre, le dichiarazioni del detto teste sono del tutto prive di riscontri estrinseci, non avendo parte attrice né allegato, né provato alcunché circa l'immediato programmato trasferimento e circa le asserite proposte locative. 
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le ### hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… ### della ### è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… ### precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… ### comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. ###/2022).  10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che il diritto al risarcimento del detto danno, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma (Cass. civ., sez. III, sent.  4484/2010). 
Tale danno costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 4053/2009). 
Esso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez. III, sent.  24030/2009). 
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (### specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al ### n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023). 
Applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attrice abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistenti nella necessità di rimanere nella precedente abitazione non confortevole, poiché raggiungibile solo a piedi e poiché priva di servizi nelle immediate vicinanze della stessa (detta ultima circostanza neanche provata), consistono in meri disagi e fastidi. 
Ad ogni modo, si ritiene che in merito all'eventuale danno non patrimoniale, conseguente alle patologie del coniuge di parte attrice, la stessa non sia dotata di legittimazione attiva.  11. In merito alla domanda di parte attrice di rimborso delle spese di mediazione, si rileva che le stesse non sono dovute, atteso che il convenuto ha, come visto, legittimamente non ritenuto di corrispondere ulteriori somme rispetto ai canoni di locazione per il periodo di occupazione e che l'accettazione delle somme offerte in sede di mediazione dal convenuto avrebbe portato alla conciliazione della lite.  12. Per tutto quanto precede, le domande di parte attrice devono essere rigettate.  13. Si rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.  14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: 1) rigetta le eccezioni di improcedibilità della domanda, sollevate da parte convenuta; 2) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta; 3) rigetta le domande attoree; 4) rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta; 5) condanna ### alla refusione, in favore dello ### di ### dei ###ri ### e ### in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 500,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e ### come per legge. 
Castrovillari, 02.12.2025 #### presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'### all'### per il Processo, Dr.ssa ###

causa n. 1257/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Spina Pasquale Angelo

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