blog dirittopratico

3.663.589
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2625/2025 del 16-12-2025

... richiesta di aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali in quanto non funzionanti. P.Q.M. Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da ### così dispone: - dichiara la contumacia del M.I.M.; - accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione; - condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo indicato in motivazione, della somma di € 2.351,39, oltre accessori di legge; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Foggia, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### udienza del 16/12/2025 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### (C.F. ###) ricorrente e ###'#### resistente - contumace ### atto1 depositato il #### adiva questa A.G. allegando essere stato docente a tempo determinato e di avere svolto attività di insegnamento negli aa.ss. 2021/2022, in virtù di contratti a tempo (incarichi di supplenza breve) con scadenza complessiva al 30 giugno, e 2022/2023, in virtù di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). 
In particolare: 1. anno scolastico 2021/22 dal 13.12.21 al 30.6.22 presso l'### “S. 
Pertini” di ### giorni di ferie maturate 16,6 giorni 2. anno scolastico 2022/23 dal 7.9.22 al 30.6.23 presso l'### “###
Fasani” di ### per n.10 ore settimanali e giorni di ferie maturate 24,75 giorni 3. anno scolastico 2022/23 dal 7.9.22 al 30.6.23 presso l'### “###
Radice” di ### per n.11 ore settimanali e giorni di ferie maturate 24,75 giorni 4. anno scolastico 2022/23 dal 26.9.22 al 30.6.23 presso l'### di ### per n.2 ore settimanali e giorni di ferie maturate 23,16 giorni. 
Per i periodi in questione non le veniva riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute di importo pari, rispettivamente, ad 1 Che qui si abbiain quanto noto nel contenuto alla parte resistenteintegralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici. - € 1.007,62 (per l'anno 2021-2022 stipendio annuale € 23.671,40 per 13 mensilità e lo stipendio mensile è pari ad € 1.820,88 e la retribuzione giornaliera è di € 60,70 che dovrà essere moltiplicato per 16,6 giorni di ferie maturate e il risultato è di € 1.007,62) - € 769,31 (stipendio annuale € 21.819,63 per 13 mensilità e lo stipendio mensile è pari ad € 1.678,43 e la retribuzione giornaliera è di € 55,95 che dovrà essere diviso per 18 (ore settimanali) e moltiplicato per 10 che sono le ore settimanali del contratto e il prodotto moltiplicato per 24,75 giorni di ferie maturate e il risultato è di € 769,31) finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche; - € 846,24 (stipendio annuale € 21.819,63 per 13 mensilità e lo stipendio mensile è pari ad € 1.678,43 e la retribuzione giornaliera è di € 55,95 che dovrà essere diviso per 18 (ore settimanali) e moltiplicato per 11 che sono le ore settimanali del contratto e il prodotto moltiplicato per 24,75 giorni di ferie maturate e il risultato è di € 846,24); - € 143,98 (stipendio annuale € 21.819,63 per 13 mensilità e lo stipendio mensile è pari ad € 1.678,43 e la retribuzione giornaliera è di € 55,95 che dovrà essere diviso per 18 (ore settimanali) e moltiplicato per 2 che sono le ore settimanali del contratto e il prodotto moltiplicato per 23,16 giorni di ferie maturate e il risultato è di € 143,98), per complessivi € 2.767,15 quale indennità sostitutiva per giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici ivi indicati e finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche; Lamentava che il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie fosse discriminatorio per contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/ 2012 che prevede che il docente a tempo indeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i periodi indicati e condanni il Ministero dell'### e del ### alla relativa corresponsione nella misura quantificata in ricorso; con vittoria di spese con attribuzione. 
Nonostante la ritualità della notifica (in data ###) del ricorso, il Ministero convenuto non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia. 
La controversia veniva portata in decisione nelle forme della trattazione scritta; parte ricorrente depositava le proprie note di trattazione nel rispetto del termine fissato.  ### 2006/2009 per il personale del ### ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente (comma 9) le ferie devono essere fruite dal personale docente nei periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi; - per i soli docenti a tempo indeterminato (comma 10) , è previsto che le ferie che non possono 5 essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Per l'art. 19, co. 2 dello stesso ### qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La disposizione del ### in esame, inoltre, prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” . 
Su tale premessa Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715 ha stabilito che Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.  ### del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non ha offerto prova e dimostrato nel presente giudizio: - di aver invitato inutilmente controparte a godere delle ferie; - in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa controparte della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato; - della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata dal ricorrente o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Non è possibile - seguendo la tesi ministerialeequiparare il godimento delle ferie alla sospensione delle attività didattiche/cessazione delle lezioni, trattandosi di concetti differenti e non sovrapponibili. Il docente nel periodo successivo alla fine delle lezioni è a disposizione del datore di lavoro pubblico nello svolgimento del servizio che non richiede la presenza in aula.  ###. 74 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e dunque di permanenza in servizio del docente. 
La Corte di Cassazione ha confutato tale argomentazione nella citata sentenza n. 16715 del 17.06.2024, sancendo che: “in particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (ma si veda anche, conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/10/2020, n. 23934: “[…] oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione; si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola […]”). Occorre dunque una richiesta di ferie proveniente dal docente, occorre altresì che il datore di lavoro pubblico fornisca una informazione precisa sulle modalità di esercizio del diritto e l'avviso della perdita del diritto nel caso contrario, circostanze che il non ha allegato nella memoria. 
Il quantum deve determinarsi considerando che l'articolo 25 del C.C.N.L. del 4.08.1995 e l'articolo 19 del C.C.N.L. del 29.11.2007 prevedono che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. 
Ciò comporta, quindi, che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a. moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 365; moltiplicando quindi il risultato per l'importo lordo giornaliero. 
Parte ricorrente ha lavorato con contratti: - dal 13.12.2021 al 30.6.2022 (giorni 200); - dal 7.9.2022 al 30.6.2023 (giorni 297); e pertanto compete: per l'a.s. 2021/2022, l'importo risultante dal seguente calcolo: - giorni di ferie maturate: 200 gg x 30: 365 = 16,4 - importo lordo giornaliero: € 23.671,40:13 = 1.820,87: 30= € 60,69 - 16,4 gg di ferie maturate x € 60,69 = € 995,31.  per l'a.s. 2022/2023, l'importo risultante dal seguente calcolo: - giorni di ferie maturate: 297 gg x 30: 365 = 24,4 - importo lordo giornaliero: € 21.819,63: 13 € 1.678,87: 30 = € 55,94 - 24,4 gg ferie maturate x € 55,94 = € 1.356,08.  per complessivi € 2.351,39, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Non si fa seguito alla richiesta di aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali in quanto non funzionanti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da ### così dispone: - dichiara la contumacia del M.I.M.; - accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione; - condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo indicato in motivazione, della somma di € 2.351,39, oltre accessori di legge; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Foggia, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 11246/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonucci Severino

M
4

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2606/2025 del 12-12-2025

... adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ### e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025. Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11252/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv.  ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1743/2024 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 29.07.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art.  445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del del 24.7.2024 (R.G.  1743/2024) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/1980 e n. 508/1988 a far data dal 1.11.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.903,68 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ### e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.  127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di marzo 2025, doc. 3).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.  ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 11252/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 11252/2024


causa n. 11252/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

M
3

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2603/2025 del 12-12-2025

... adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### a liquidare l'assegno di invalidità civile con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 9.859,40, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. Allegava altresì, che: la prestazione è stata trasformata in assegno sociale dal 01.08.2023; dagli arretrati calcolati sull'assegno di invalidità civile era stata trattenuta la somma di € 9.418,84 per recupero dell'indebito n. ###, relativo ai ratei di assegno sociale nel frattempo percepiti a far data dal 01.08.2023, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni; che tali arretrati, al netto del recupero delle somme indebitamente percepite, erano stati corrisposti in uno alla rata di novembre 2024 con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8814/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### assegno invalidità civile (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6450/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L.  118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da febbraio 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 12.06.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 10.06.2024 (R.G. 6450/2023) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2 e 13 L.118/71 e art.  9 D.L. 509/88 a far data dal 1.03.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.812,05 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### a liquidare l'assegno di invalidità civile con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 9.859,40, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, che: la prestazione è stata trasformata in assegno sociale dal 01.08.2023; dagli arretrati calcolati sull'assegno di invalidità civile era stata trattenuta la somma di € 9.418,84 per recupero dell'indebito n. ###, relativo ai ratei di assegno sociale nel frattempo percepiti a far data dal 01.08.2023, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni; che tali arretrati, al netto del recupero delle somme indebitamente percepite, erano stati corrisposti in uno alla rata di novembre 2024 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ###; che di tale liquidazione era stata data comunicazione all'odierno difensore del ricorrente a mezzo PEC del 31.10.2024. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###.   Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto dopo aver trattenuto le somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale in quanto incompatibili è che tanto sia avvenuto in data ### dopo il deposito del ricorso (15.10.2024) e della sua notifica (29.10.2024).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione con il cedolino di novembre 2024 in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata, secondo il decisum, al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore fino a 1.100 euro tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 8814/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 365,20, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 8814/2024


causa n. 8814/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

M
1

Tribunale di Pordenone, Sentenza n. 264/2025 del 03-12-2025

... 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti. P.Q.M. Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ### nata a ### il ### (C.F. ###), residente ###, Villasmundo/Melilli ###, ad usufruire del beneficio economico di ### 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, 2. condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 2.000,00 tramite il sistema della ### elettronica; 3. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €1.339,00 oltre oneri di legge per competenze professionali (nulla e dovuto per il CU essendo la ricorrente esente dal versamento per come dichiarato in ricorso) con distrazione a favore del ### dichiaratosi antistatario. Pordenone, 03/12/2025 ### Dott.ssa (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica italiana in nome del popolo italiano il Tribunale di ### all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.  nella causa n. 283 /2024 tra le parti: Ricorrente: · ### nata a ### il ###, C.F. ### e residente ###Villasmundo/Melilli ### 96010, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del predetto procuratore, giusta procura in atti Resistente: · Ministero dell'### e del ### (C.F. ###), già M.I.U.R., in persona del ### pro tempore, con sede in ### nel ### 76, difeso e domiciliato, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### , con il dott. ### funzionario delegato ### PARTE RICORRENTE preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### - accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che le sarebbe spettato per la ### docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della ### per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. 
PARTE RESISTENTE Come da conclusioni formulate nella memoria difensiva della funzionaria ### incaricata in giudizio per l'originario ricorso avanti al Tribunale di Venezia cui si rinvia nella comparsa di costituzione del 30.10.2024 e qui ritrascritte : “### il Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia - ### indicando la competenza per territorio del Tribunale di Pordenone - ### - In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2); - Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati; - In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse” FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data ###, ### adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (###03 ricorso presentata al Tribunale di Venezia), con la conseguente condanna del Ministero dell'### e del ### all'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente. 
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### e della Corte di Cassazione. 
Si e costituita l'### resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. ### eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., con riferimento all'annualita 2018/2019 limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di ### 500 al servizio effettivamente reso. 
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art.  127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.  *** 
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. 
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della ### fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza. 
La ricorrente, ### ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### In particolare, per gli anni scolastici oggetto del ricorso, ha lavorato (si ritrascrive per comodita espositiva le pagg. 3 e 4 del ricorso): - nell' A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto ### con decorrenza dal 07/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### (###) di ####; - nell' A.S. 2021/2022 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto ### con decorrenza dal 13/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado “L. PIRANDELLO” (###) di ### e ####; - nell'A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### con decorrenza dal 6/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado ### (###) di ####; - nell'A.S. 2018/2019 supplenze brevi e saltuarie per oltre 180 giorni: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - #### I ### (###, con decorrenza dal 8/10/2018 e cessazione al 15/11/2018, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 16/11/2018 e cessazione al 15/02/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 16/02/2019 e cessazione al 15/03/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 16/03/2019 e cessazione al 16/04/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 17/04/2019 e cessazione al 4/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal5/05/2019 e cessazione al 12/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 13/05/2019 e cessazione al 10/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ####; contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di ### tipo di cattedra #### - ### I ### (###, con decorrenza dal 11/06/2019 e cessazione al 30/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ### "### GALILEI"(###) di ### a ##### questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “### elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento e privo di ragione oggettiva, poiche ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed e stata sottoposta agli stessi obblighi formativi. 
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. 
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione. 
Come e noto, la Corte Di Giustizia dell'unione ### nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennita rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non e sufficiente. 
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.  ### della ### non compensa una maggior gravosita dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiche un analogo sforzo e richiesto anche ai docenti non di ruolo.  ### disparita emerge anche dal fatto che la ### e erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. ### di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non e stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'### di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunita di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la ### del docente. 
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la ### spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attivita didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al Ministero (Cassazione, ### sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla ### e l'attivita didattica annuale o fino al termine delle attivita , ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza. 
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della ### per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso e stato notificato in data ###, rilievi questi che escludono in radice la possibilita di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualita richieste dal 2020 al 2023.
Quanto all'annualita 2018/2019, il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto in data ### con l'inoltro dell'atto di diffida e messa in mora emergendo in atti che il conferimento del primo incarico per l'annualita in questione e avvenuto in data ###. 
Pertanto, anche il credito piu risalente e sorto all'interno del quinquennio antecedente l'atto interruttivo e non e in alcun modo prescritto. ### avversaria va, di conseguenza, integralmente rigettata. 
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. 
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non e utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma puo essere cumulato. 
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimita ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla ### per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attivita didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. 
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, con contratto a tempo indeterminato (doc 11 allegata alla nota del 20.10.25), con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica. 
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 2.000,00, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalita con cui e stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. ### convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della ### elettronica. 
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari per la consolidata serialita del presente contenzioso e per le sole fasi in cui e stata svolta attivita difensiva, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, co. 1-bis, D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ### nata a ### il ### (C.F. ###), residente ###, Villasmundo/Melilli ###, ad usufruire del beneficio economico di ### 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, 2. condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 2.000,00 tramite il sistema della ### elettronica; 3. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €1.339,00 oltre oneri di legge per competenze professionali (nulla e dovuto per il CU essendo la ricorrente esente dal versamento per come dichiarato in ricorso) con distrazione a favore del ### dichiaratosi antistatario. 
Pordenone, 03/12/2025 ### Dott.ssa

causa n. 283/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Brunetti Daniela

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4815/2025 del 01-12-2025

... ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).” e (Cass 22762/2023) “La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m. 55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi ### notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”. P.Q.M. Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 14163/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14163/2024 R.G. #### n. a CASERTA ### il ### parte rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e #### RICORRENTE E Ministero dell'### e del ### U.S.R. ### e ### - ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dai dott. ###### e ####É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti #### ITALA, #### e ### RESISTENTE OGGETTO: retribuzione professionali docenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 CONCLUSIONI: come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto ### ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso dal 4.3.2020 al 30.6.2022; di aver diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in base all'art. 7 C.C.N.L.  ### del 15.3.2001; la violazione della clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE; di aver diritto all'importo complessivo di € 3.260,48. 
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la ### in relazione ai periodi di servizio svolti a tempo determinato con condanna del ministero resistente al pagamento della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e con condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S., con vittoria di spese di lite.  ###.N.P.S. si è costituita in giudizio con apposita memoria. 
Gli altri resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza.  ### thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti spettante a parte ricorrente in base al lavoro a tempo determinato svolto per i periodi indicati.  ### punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 20015/2018) secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1.  quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;”.  ###'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata in quanto il difensore di parte ricorrente deposita una diffida stragiudiziale notificata ad ottobre 2024 e le differenze retributive sono maturate a partire dal marzo 2020.  ### caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad € 174,50 mensili) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di € 3.260,48, oltre interessi dalla maturazione al saldo. 
Su tale importo spettano gli interessi ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.  412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. 
Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  ### domanda di condanna al pagamento dei contributi sugli importi spettanti a titolo di retribuzione professionale docenti deve essere rigettata. In base all'art. 2 co. 9 e 10 l. 335/1995 anche il trattamento accessorio del personale scolastico, e dunque dei docenti, entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 01.01.1996 ma incide sul trattamento pensionistico solo se annualmente supera il 18% dello stipendio tabellare lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale. 
La ratio di tale previsione normativa è di considerare ai fini pensionistici solo i compensi accessori che incidano oltre la soglia indicata sul trattamento retributivo mentre, in caso contrario, non rientrano nel calcolo pensionistico e non sono soggetti a contribuzione in quanto di rilevanza inferiore alla soglia prevista dal legislatore. Nel caso in esame, la retribuzione professionale docenti non supera la menzionata soglia del 18% dello stipendio tabellare lordo scorporato dalla indennità integrativa speciale e, pertanto, non incide sul trattamento pensionistico e non determina il versamento contributivo.  ### spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei rapporti tra parte ricorrente e il Ministero dell'### e del ### Possono essere, invece, compensate tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. in ragione della complessità delle questioni dirimenti. Non sussistono, infine, i presupposti per la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. ###/2023) “###. 4 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione).” e (Cass 22762/2023) “La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1-bis d.m.  55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi ### notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto”.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025 1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di € 3.260,48 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato dal 4.3.2020 al 30.6.2022 e per l'effetto condanna il Ministero dell'### al pagamento suo favore di tale somma oltre interessi dalla maturazione al saldo; 2. rigetta per il resto il ricorso; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimb.  forfettario al 15%, iva e cpa come per legge; 4. compensa le spese tra parte ricorrente e l'I.N.P.S. 
Si comunichi. 
Aversa, 1/12/2025 il Giudice del ### dott. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/12/2025

causa n. 14163/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22532 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.063 secondi in data 17 dicembre 2025 (IUG:O9-439816) - 981 utenti online