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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5908/2023 del 22-12-2023

... per la caduta del ### imputabile a colpa dello stesso; in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso di colpa ex art.1227 c.c., rilevando in ultimo come comunque la pretesa risarcitoria fosse eccessiva nel quantum. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e c.t.u., all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta. Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2019 IL Giudice , lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
RG 1181 /2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### lette le note di trattazione scritta sostitutive della o della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente ### nella causa iscritta al n. 1181/19 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi promossa da ### nato a #### il ###, cod. fisc.: C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### (###;) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in #### n. 86, Attore contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. ### ( ###) ) giusta procura generale alle liti in atti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Convenuto Oggetto: responsabilità ex art.2051 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite. 
Esponeva che: - In data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### di ### (direzione ###, all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, era caduto a terra, subendo lesioni fisiche per le quali veniva condotto al ### dell'A.R.N.A.S., Ospedale civico ### - ### di ### - a cagione della caduta aveva riportato un danno biologico del 4 %, ITT di gg 10 ed una ITP di gg 40 al 50% come da CTP che allegava. 
Parte attrice ,quindi, deducendo la responsabilità del ### convenuto, proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 7.546,63, somma comprensiva di spese mediche documentate e del danno morale personalizzato, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; con vittoria delle spese di lite.  ### di ### ritualmente costituitosi, contestava le allegazioni di parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, rilevando come nessuna responsabilità fosse ascrivibile al ### convenuto per la caduta del ### imputabile a colpa dello stesso; in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso di colpa ex art.1227 c.c., rilevando in ultimo come comunque la pretesa risarcitoria fosse eccessiva nel quantum.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e c.t.u., all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta. 
Preliminarmente, è necessario procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla p.a. rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno ( La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.  2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).  ### 2051 cc introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode. 
La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998). 
Anche dalla semplice interpretazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge che, per l'applicazione della norma, è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa e non dal comportamento del custode, essendo sufficiente a fondare la responsabilità la sussistenza del rapporto di custodia intercorrente tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che il danno medesimo ha prodotto. 
Ora, dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato ,che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr.  civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). 
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr.  sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004). 
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi come sia stata raggiunta la prova della caduta dell'attore il quale, in data ###, alle 12:30 circa, mentre stava attraversando a piedi la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### di ### (direzione ### all'incrocio con la ### a causa del fondo stradale dissestato e delle cattive condizioni del marciapiede, cadeva per terra subendo lesioni fisiche. 
In tal senso, infatti, depongono le chiare e dettagliate dichiarazioni del teste escusso ### - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la precisione e linearità del racconto e l'assenza di legami di parentela con l'attore - la quale ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella documentazione fotografica esibitale, riferendo della caduta dell'attore cagionata da un dislivello della pavimentazione, non visibile in quanto ricoperto da rifiuti ( cfr dep del “Io e il sig. ### eravamo colleghi universitari ed io ho assistito all'incidente occorsogli in data ### …ci trovavamo a percorrere la ### con direzione, via ### Lui all'epoca abitava in via ### mentre camminavamo, arrivati all'altezza della via ### mentre attraversavamo la via ### il sig. ### è caduto a terra a ridosso di un dislivello della pavimentazione che non era però visibile in quanto era ricoperto di rifiuti vari e cartacce. Infatti noi ci siamo resi conto del dislivello a seguito della caduta e perché nel cadere i rifiuti si sono spostati e così abbiamo visto la presenza del dislivello che potrei anche definirla buca. Noi non ci eravamo mai accorti della buca, quindi evidentemente i rifiuti la coprivano da tempo. Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via ### A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico…. 
La buca aveva le dimensioni di un foglio ### anzi un po' più grande infatti il sig. ### è caduto proprio sulla buca dentro la quale si è accasciato, la buca era molto profonda circa 20 cm infatti al suo passaggio il piede gli è sprofondato sulle cartacce. Confermo che le fotografie allegate alla nota del 17.aprile riproducono il luogo del sinistro e la buca sulla quale è caduto il sig. ### e confermo che la buca non è quella sopra il marciapiede ma quella posta appena sotto il marciapiede e precisamente quella sulla carreggiata”). 
Le cattive condizioni della strada teatro del sinistro e la presenza in loco del dislivello dettagliatamente descritto dalla ### (con dovizia di particolari in merito a larghezza e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 profondità della buca) sono poi ulteriormente corroborate dalla dettagliata documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, ritraente il marciapiede dissestato e il dislivello ### posto appena sotto il marciapiede, che ha appunto cagionato la caduta del ### (cfr fotografie allegate alla citazione doc “lettera richiesta risarcimento danni del 13.04.2017”); i richiamati reperti fotografici confermano, per altro, la presenza di rifiuti e cartacce che, come riferito dall'attore e dal teste di causa, ricoprivano la buca al momento del sinistro, rendendola non visibile. 
La dinamica così come riportata dal ### trova da ultimo conferma nel referto di PS e nell'anamnesi ivi riportata (“trauma distorsivo caviglia dx e sn occorso accidentalmente in strada questa mattina a causa del fondo stradale dissestato” crf verbale di PS in allegato - certificazioni mediche). 
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attore che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate (cfr relazione di CTU a firma del Dott. Brancato pag. 3 “ La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate a seguito del trauma patito” nonché deposizione teste ### “A seguito della caduta a causa del fatto che il sig. ### lamentava dolori ad una gamba, non ricordo se destra o sinistra, abbiamo chiamato il 118 e dopo circa 20 min. è intervenuta l'autoambulanza che lo ha portato via con se al Civico”). 
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo ### 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019 ove si legge: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode). 
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il ### proprietario della cosa, è chiamato a rispondere ex art. 2051 Accertata la dinamica del fatto va escluso, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, un concorso colposo dell'attore. 
Non è emerso infatti dagli atti del processo alcun comportamento negligente del ### che abbia potuto concorrere al verificarsi della caduta; l'attore infatti, così come confermato anche dal teste escusso, non avrebbe avuto modo, pur applicando un ordinaria diligenza, di prevedere ed evitare il dislivello per altro camuffato ed occultato da rifiuti e cartacce. 
Né sarebbe stato esigibile dal ### un comportamento differente da quello effettivamente tenuto; come chiarito infatti dalla ### “Per andare dall'università verso la via ### era necessario passare dalla via ### in quanto non vi erano altre strade da potere percorrere per raggiungere la via Monfenera” (cfr verbale di udienza del 24.09.2021). 
Né, a fronte di tali dati, la convenuta ha allegato - prima ancora che provato - una condotta atipica dell'attore tale da incidere sul nesso causale. 
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attore, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che il ### ha riportato in esito alla caduta un danno permanente del 3% , oltre ITT per giorni 10 ed ITP per giorni 15 al 75%, per giorni 20 al 50% e per giorni 20 al 25%. 
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice - “In tema di quantificazione del danno permanente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. 7513/2018 e n.27482/2018). 
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018). 
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "### predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "### di ### consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di ### peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord.  Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di ### del 2021. 
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di ### le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 3.588,75 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.   Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 3% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 20 compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € .3661,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1348,61 (escluso l'aumento del 25% per il danno morale nemmeno chiesto da parte attrice ), da moltiplicare per il grado di invalidità (3) e per il coefficiente (0,905) corrispondente all'età della persona danneggiata. 
Si ritiene, altresì, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato. 
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 7.249,75 ( € 3.661,00 + € 3.588,75) , in valori attuali, il quale costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.   Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. 
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U.  1772/1995).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ### Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 6.143,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito per il danno temporaneo e dalla data di cessazione dell'ITP per il danno permanente, si perviene all'importo di euro € 7.715,24. 
Vanno poi rimborsate le spese mediche sostenute dall'attore che vanno quantificate in euro 396,95 , mentre vanno escluse quelle spese ( scontrini per farmaci non individuati e schede parcheggi ) non univocamente riconducibili alle esigenze dei postumi per cui è causa Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014.   Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del ### di ### PQM IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da ### contro il ### di ### con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019: - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.715,24 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo oltre che al di euro 396,95 , oltre a interessi dalla domanda sino al soddisfo - condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 ### oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari .  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del ### convenuto.  ### 22.12.2023 Il giudice ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### dr.  ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023

causa n. 1181/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Denaro Cristina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1729/2024 del 12-02-2024

... dire da papà che non vado da lui per colpa di mamma; ovvero tende ad attribuire qualunque mia decisione all'influenza di mamma. ### che io non assisto a discussioni tra i miei genitori, ma solo da parte di papà a condotte polemiche rivolte a mamma; mi ha anche detto che lui vorrebbe tornare a casa , ma oramai è inutile dirmi queste cose perché tanto le cose sono andate come sono andate ! Io inoltre studio molto, fino a sera tardi e quindi talvolta mi capita di dire a papà che non posso andare da lui perché devo studiare e lui puntualmente non mi crede e pensa che io non voglia andare da lui perché mamma mi condiziona; ma non è così, mamma anzi mi sprona ad andare da papà e fu lei, due estati fa, che mi convinse ad andare a ### con papà; anche quest'estate voleva che andassi in (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile S E N T E N Z A REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei ### DR. ### giudice estensore ### giudice riunito in ### di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi TRA ### nata in data ### a ### D'#### CF ### difensore avv. ### e ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### ricorrente E ### nato 22/12/1962 in a NAPOLI ### CF ### Difensore avv ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### resistente CON L'### P.M. 
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente ### chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ### e ### (22-1-2000 e 27.8.2009). 
La parte ricorrente ### ha chiesto: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna (in comparsa conclusionale si rimetteva al Tribunale per l'adozione del provvedimento meglio rispondente all'interesse di ### ; - la previsione a carico del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente per un importo superiore a quello concordato in separazione (pari a 700,00 € mensili ) oltre 80% delle spese straordinarie (richiesta successivamente quantificata nelle successive memorie e in comparsa conclusionale in € 1000,00 oltre 100% delle spese straordinarie ) ; - vittoria di spese con attribuzione. 
La parte resistente ### si costituiva chiedendo: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ; - vittoria di spese con attribuzione. 
I coniugi comparivano in data ### innanzi al ### del Tribunale ed in quella sede concordavano le condizioni del divorzio ovvero • l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  • La conferma degli accordi di separazione quanto all'affidamento ed ai tempi di permanenza della minore ### presso il padre; • prestavano il consenso affinché la minore seguisse un percorso psicoterapeutico presso il centro ### con il 60% delle spese a carico del ### ed il 40% a carico della ### • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Innanzi all'istruttore la ricorrente revocava il consenso in ordine alle condizioni concordate davanti al ### Si disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.22 e l'ascolto della minore per il ###. Venivano concessi i termini ex art 183 cpc e, con ordinanza che il Collegio condivide che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie di entrambe le parti.   All'udienza cartolare del 28.9.23 con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc ### concludeva come in atti in data ### .  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale di Nola (18.3.21) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 5271/20) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. 
Il Collegio ribadisce quanto già rilevato dal GI il quale così osservava Non certo si ignora che, come chiarito dalla Cassazione Civile con ordinanza 24/7/2018 n. 19540, la revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto non comporta l'arresto del procedimento dovendo, infatti, il Tribunale comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di “scioglimento” del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo, all'esame delle condizioni concordate in merito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei minori. Invero mentre la separazione consensuale, procedimento di volontaria giurisdizione, ha come presupposto sostanziale l'accordo tra i coniugi, al quale il giudice deve dare efficacia “esterna”, con un'attività di controllo che non può mai comportare un'integrazione o una sostituzione dell'accordo delle parti, nel divorzio che prende le mosse da un ricorso congiunto “l'accordo riveste una natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale relativamente ai figli e ai rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare a meno che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori”; tal chè la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi divorziandi è irrilevante sotto il primo profilo , posto che il ritiro della dichiarazione “ricognitiva” non impedisce al tribunale la verifica dei presupposti necessari per la pronunzia costitutiva di divorzio ; ### la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali , configurandosi la fattispecie non già come una somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica , rinunziabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” . 
Nel caso di specie il Collegio osserva che - pur nella diversità sostanziale rispetto al procedimento di divorzio congiunto di natura camerale atteso che, avendo concordato i coniugi le condizioni davanti al ### le stesse non potevano che essere ratificate con sentenza all'esito di un giudizio contenzioso - pur se certamente deve prendersi atto della revoca del consenso da parte della ricorrente non si può ignorare che: • relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali attesa la natura contrattuale dell'accordo, anche se raggiunto in sede presidenziale, lo stesso non è certo revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale; • ha sempre valore negoziale l'accordo per quanto concerne la prole ed i rapporti economici e il Tribunale deve solo valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori e può intervenire su tali accordi pertanto solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, non conformi all'interesse del minore o non più aderenti alla reale situazione nel caso di circostanze rilevanti sopravvenute tra la udienza presidenziale e l'udienza davanti al GI. 
Si evidenzia pertanto che tutta l'istruttoria è stata svolta esclusivamente per accertare se le riferite criticità nella relazione tra la minore e il padre, che inducevano la ricorrente a revocare il consenso espresso, potevano e dovevano giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso concordato dalle parti in sede ###merito all'affido, in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore; invero l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. 
Nel caso di specie non si ravvisano gravi responsabilità in capo al genitore non convivente che deve però rivedere le proprie modalità di approccio alla figlia e ristabilire un canale di comunicazione che è andato in corto circuito cercando di comprendere le ragioni delle resistente di ### ai suoi occhi immotivate, ingiustificate, sproporzionate rispetto alle proprie mancanze in ordine alle quali appare già avere acquisito una prima parziale consapevolezza, dovendo però certamente proseguire il suo percorso di rivisitazione critica. 
Pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, già concordato in sede presidenziale, sia conforme all'interesse della minore ### Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti ed all'accordo in sede presidenziale, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale. 
In ordine ai tempi di permanenza di ### presso il padre si osserva che sono emerse le criticità nella relazione rispetto alla quale la minore e le parti offrono diverse prospettazioni.  ### dichiarava …… ### che vivo a casa con mamma, mia sorella e un cane volpino che si chiama neve. ….### che io incontro papà in settimana, quando mi chiama ci vediamo, spesso andiamo a mangiare fuori, spesso la sera del sabato o la domenica anche a pranzo. ### che io però mi faccio riaccompagnare a casa perché non mi trovo a dormire da ### Preferisco stare a casa là ho i miei vestiti, le mie cose, se devo studiare mi trovo a studiare a casa mia perché lì ho i libri e tutto quello che mi serve. ### che anche ### non va a dormire da ### lei è grande, studia molto, è all'università. Io quando incontro papà ho un po' di disagio perché mi riempie di domande chiedendomi dove sono andata, a che ora mi sono ritirata, chi ho incontrato……, e mi sento tartassata da 1000 domande. È vero che papà mi chiede questo perché non vive con me, ma per me è pesante sostenere tutte queste domande!! ### poi io chiedo magari qualcosa a papà - quale ad esempio firmare il modulo per autorizzarmi ad uscire da sola dalla scuola o per una gita - lui inizialmente mi fa 1000 problemi, anche se poi devo dire la verità mi ha sempre firmato questi moduli, per cui non ho avuto problemi. ### che l'estate scorsa a ### dopo due giorni mi sono fatta venir a prendere da mamma in quanto non mi trovavo con papà; ad esempio io chiedevo la sera di spegnere il climatizzatore e lui lo lasciava acceso, ogni volta che parlavo con mamma mi diceva ma che fai sempre a telefono con mamma? ### se io non la chiamavo sempre. Inoltre io a ### avevo la compagnia di bambini più piccoli e non di ragazzi della mia età. 
Proprio in quanto non sono stata bene l'estate del 2021, quest'estate non sono proprio andata con ### in vacanza. 
Io vorrei che papà fosse un po' più calmo quando parla con me, alzasse meno la voce, mi riempisse meno di domande. 
Ad esempio sabato sono andata in villa a giocare a pallavolo con i miei amici per cui ho lasciato il telefono nello zainetto. ### ho smesso di giocare ho trovato 1000 telefonate di papà, quindi l'ho richiamato e lui subito mi ha chiesto con tono agitato che stai facendo ?? dove sei? perché non hai risposto? e mi ha riempito di domande. ### che io, ogni qualvolta mi chiama papà o mi scrive, rispondo sempre. Io so che lui mi vuole bene, ma non sempre riesco a relazionarmi con lui per le ragioni che ho detto. ……….Se avessi una bacchetta magica farei in modo di essere più alta perché mi piacerebbe fare l'hostess di volo ma temo che per la mia statura non potrò farlo. Inoltre se avessi una bacchetta magica e dovessi cambiare qualcosa della mia famiglia, io semplicemente eviterei ancora i litigi inutili tra i miei genitori. ### infatti che io ho accettato la separazione, ma avrei sperato in una separazione come quella degli altri! ### ancora a distanza di anni, io se non ho voglia di andare da papà mi sento dire da papà che non vado da lui per colpa di mamma; ovvero tende ad attribuire qualunque mia decisione all'influenza di mamma. ### che io non assisto a discussioni tra i miei genitori, ma solo da parte di papà a condotte polemiche rivolte a mamma; mi ha anche detto che lui vorrebbe tornare a casa , ma oramai è inutile dirmi queste cose perché tanto le cose sono andate come sono andate ! Io inoltre studio molto, fino a sera tardi e quindi talvolta mi capita di dire a papà che non posso andare da lui perché devo studiare e lui puntualmente non mi crede e pensa che io non voglia andare da lui perché mamma mi condiziona; ma non è così, mamma anzi mi sprona ad andare da papà e fu lei, due estati fa, che mi convinse ad andare a ### con papà; anche quest'estate voleva che andassi in vacanza con papà, ma è stata una mia decisione non andarci . Ad esempio talvolta io quando papà mi propone di andare a cena con lui dopo la palestra gli dico che non posso. ### che io vado a ginnastica due volte a settimana dalle 18 alle 19 e non riesco spesso a finire i compiti prima della palestra per cui dopo la ginnastica devo ricominciare a studiare. Se dico questo a papà lui si dispiace, ma non è un rifiuto da parte mia, è solo che devo studiare! ### il fine settimana lo incontro con maggiore libertà. Mi dispiace che lui non capisce che da parte mia non c'è nessun rifiuto, semplicemente faccio la vita delle ragazze della mia età, ho molti impegni di studio, la palestra, le amiche e anche con mamma ho pochissimi momenti di condivisione.  ### dal canto suo attribuisce le difficoltà relazionali con le figlie alla ostilità materna , mentre la ### le attribuisce alle condotte ossessive, alle telefonate reiterate a distanza di pochi minuti l'una dall'altra , ai continui messaggi che vedono la minore esausta per la situazione in atto (vedi note di trattazione scritta per l'ud del 5.7.22, istanza del 21.4.22, la denuncia sporta dalla ### in data ### e la messagistica prodotta, i depositi del 2.4.22) e tali circostanze trovano anche conferma nel verbale di Sit di ### prodotto dallo stesso resistente in data ###. 
Il Gi, con ordinanza che il Collegio condivide, dell'11.10.22 osservava che In odine alle determinazioni da assumere nell'interesse della minore, all'esito dell'ascolto all'odierna udienza, non sono emerse gravi criticità, ma ordinarie difficoltà legate all'età adolescenziale della minore, alla preoccupazione da parte del genitore non convivente nello sperimentare gli spazi di autonomia di ### nel quale quest'ultima fatica a ritagliare momenti di condivisione con il padre; è emersa la difficoltà del ### nel relazionarsi con ### la quale si sente oppressa dal padre ai suoi occhi troppo ansioso. Persistono anche evidenti difficoltà di comunicazione tra i coniugi divorziandi. Ciò posto nel superiore interesse della minore questo GI - per migliorare le rispettive capacità genitoriali, per ridisegnare nuovi ruoli, in considerazione delle difficoltà di dialogo registrate ritiene doveroso fin d'ora investire i ### territorialmente competenti. Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il ### ente titolare della protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli - accompagni, solo ove ne ravvisi la persistente necessità e la disponibilità delle parti - i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un progetto finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa. 
Le parti aderivano all'invito del Tribunale ed emergeva che: ▪ il ### si rendeva disponibile, riconosceva la fatica all'inizio della separazione ad accettare la scelta maturata dalla moglie sia per il legame sentimentale che ancora la legava a quest'ultima sia per la separazione dalle proprie figlie. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva di avere delle difficoltà nella frequentazione con ### sempre impegnata nello studio, avendo peraltro la stessa dichiarato di sentirsi oppressa. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### ritiene però che ### non si senta libera di vivere il rapporto con lui in quanto identificato come un genitore apprensivo ed ansioso poiché si preoccuperebbe troppo per le uscite esterne con le amiche; (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva le sue preoccupazioni che attribuiva alla delicata fase adolescenziale di ### ed ai pericoli esterni in cui la stessa potrebbe imbattersi ritenendo di contro la moglie molto più permissiva. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### si dichiarava disponibile a rispettare i tempi di ### le modalità di incontro che la stessa propone in modo da vedere la figlia nel modo più sereno possibile. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) e, al fine di rendere più allettante la condivisione di tempi con lui da parte di ### arrivava a prendere un cane dalla stessa sempre desiderato, ma che di fatto ### ha visto ben poco in ragione dei rapporti sporadici (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### si mostrava, nel corso del colloquio con l'assistente sociale, inizialmente insofferente, contrariata, chiusa in un letterale mutismo, per poi sciogliersi lentamente in un pianto irrefrenabile e difficile da decifrare, indicativo comunque di un malessere (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### è una ragazza taciturna, timorosa, dichiarava di aver pianto in occasione del primo incontro con l'assistente sociale in quanto confidava che, dopo l'ascolto in tribunale, non avrebbe più ricevuto “disturbo” da parte delle istituzioni; riferiva di essere intimorita dai modi del padre a suo dire poco consoni ad una ragazzina, dal tono aggressivo, talvolta autoritario; dichiarava di non volere sentirsi costretta a vederlo pur se , ove divenisse più dolce, amorevole, affettuoso lo incontrerebbe volentieri, anche se si dichiarava convinta del fatto che lo stesso non riuscirà mai a cambiare (vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 3.3. 23) ▪ ### appare lucida e matura nell'analizzare le ambiguità e l'incoerenza del padre, ed appare in grado di fronteggiare l'ambivalenza del comportamento paterno come se si fosse abituata e rassegnata ad un papà così(vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 19.9. 23) ▪ Comunque emerge in atti che la minore incontra il padre, benché con minore frequenza e manifestando di non voler restare presso la sua abitazione (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ Nonostante la disponibilità del ### la consapevolezza delle eccessive ansie che opprimono ### persistono le criticità tra la minore e il padre continuando a registrare il ### un atteggiamento di chiusura di ### durante le sporadiche uscite esterne e mostrandosi la stessa poco incline al dialogo; il ### dal canto suo riferiva di essere stato presente all'esame orale di ### della licenza media e si dichiarava però sfiduciato non avendo registrato un miglioramento neanche all'esito del coinvolgimento dei servizi sociali (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 12 settembre 2023 ) ▪ La presa in carico del ### ha incontrato difficoltà legate alla lista d'attesa (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ed alla assenza della figura dello psicologo presso l' ### competente per territorio tanto che allo stato non è prevedibile quando avrà inizio il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali al quale si è dichiarato fin da subito disponibile il ### risultano invece eseguiti i nove colloqui propedeutici ad eventuali percorsi di sostegno genitoriale/psicologico per la ### nel corso dei quali è emerso uno stato di preoccupazione della ricorrente, una relazione tra le parti che risente di dinamiche relazionali conflittuali dovute ad irrisolti emotivi affettivi; si registrava altresì' la stanchezza della ### l'umore depresso e la sussistenza di problematiche che potrebbero essere meglio gestite attraverso un percorso di psicoterapia (vedi rel del 12.9.23 a firma dr.ssa ### Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e all'esito dell'ascolto diretto della minore, il Collegio reputa che sia meglio rispondente all'interesse della minore - più che il calendario della separazione in ordine ai tempi di permanenza presso il padre oggetto dell'accordo in sede ###disciplinare nel dettaglio il potere di visita paterno in considerazione del fatto che ### ha 14 anni e in quanto adolescente è in grado di esprimere con chiarezza le sue esigenze e le sue preferenze nel rapporto con il genitore non convivente; alla luce delle persistenti difficoltà nella relazioneverosimilmente connesse alle articolate dinamiche di vita della ragazzaappare infatti utile lasciare alla libera determinazione delle parti la calendarizzazione dei loro incontri e della loro frequentazione, che si auspica congrua e di qualità, non apparendo invece utile o in alcun modo praticabile, un calendario d'imperio che intervenga nelle dinamiche di vita della minore. 
Il Collegio non ignora che persistono le criticità nella relazione tra ### e il padre che nel corso dei colloqui con il SS ha posto in essere una rivisitazione critica delle proprie condotte, ma è evidente che l'imprevedibilità dei tempi di presa in carico del ### per lo svolgimento dei percorsi di cui all'ordinanza del 6.3.23 impone di ritenere che i tempi per l'auspicabile definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare non sono compatibili con quelli del giudizio e per l'effetto si rinnova l'incarico ai SS nei termini già indicati dal GI nell'ordinanza del 11.10.22 per la prosecuzione dei percorso già intrapreso per la ### e per l'attivazione del percorso per il ### ancora in lista di attesa previo rinnovato consenso delle parti. 
In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia, maggiorenne studentessa, solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre di regola fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. 
La madre, convivente con le figlie, contribuirà al loro mantenimento in forma diretta e le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario (designato erede universale del fratello deceduto senza figli e che vanta la proprietà - piena o nuda - di vari immobili di cui alla relazione tecnica prodotta dal ### , pur se concorrono a garantire alle figlie un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (che va sempre determinato in proporzione alle sue capacità reddituali/patrimoniali e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore) rilevando solo ai fini delle determinazioni dell'assegno spettante al coniuge divorziato , nel caso di specie non richiesto (Cass. n.18538/13 e 1207/07. 
Ciò posto considerato che: ▪ Risultano prodotti estratti conto del ### banco di napoli ### 0027/4052 risalenti nel tempo che evidenziavano elevata disponibilità economica (31.12.2008 1.824.503,00, 10.3.2013 725.736,22 € 31.3.14 946.644,79€ ▪ Le parti concordavano in separazione nel marzo 2021 il contributo nella misura di 700,00 € mensili, pari con la rivalutazione istat a 757,00 ; ▪ le condizioni venivano concordate all'indomani di gravi problemi sanitari del ### e della grave emergenza sanitaria da ### 19 con ripercussione sui suoi redditi che risultano effettivamente dalla dichiarazione del 2022 (periodo di imposta 2021)in notevole flessione rispetto a quelli di cui alla dichiarazione del 2021 (periodo di imposta 2020) finanche accresciuti rispetto a quelli del periodo di imposta 2019 di cui alla dichiarazione del 2020; ▪ risulta per tabulas che il ### ha avuto all'esito del covid grave insufficienza respiratoria e che ha sviluppato depressione reattiva di grado marcato con gravi spunti fobici/ipocondriaci , marcata astenia, abulia, apatia, insonnia centrale, chiusura relazionale, appiattimento volitivo e progettuale, senso di impotenza e frustrazione, labilità emotiva, facile irritabilità, ideazione incentrata su tematiche di rovina, morte, colpa, autosvalutazione e fobico ipocondria, con disturbi dell'attenzione e della concentrazione, con scarso orientamento temporale e spesso tale ansia si manifestava in una modo acuto tipo attacchi di panico (certificazione 24 giugno 2021 ) ▪ risulta per tabulas che la ### lamentava la dipendenza del Di finizio dal gioco in borsa (vedi rel del 18.9.23 a firma della dr.ssa ### e screenshot prodotti dal resistente allegato 8 dai quali si evince che la ### si lamentava espressamente di tale vizio e del fatto che il ### avesse vissuto sulle sue spalle ) ▪ non risulta all'attualità la persistenza dello stato depressivo diagnosticato a ridosso dei gravi problemi di salute e può ritenersi superata la emergenza sanitaria che ha certamente determinato la crisi delle partite Iva ; ▪ le esigenze delle ragazze sono certamente accresciute in ragione del tempo trascorso dalla separazione; ▪ risulta inoltre concordata in separazione la contribuzione al mantenimento nella misura di 700,00 in ragione anche degli ampi tempi di permanenza che ### avrebbe trascorso con il padre; oggi la minore incontra il padre occasionalmente senza mai pernottare da lui e la primogenita ha interrotto i rapporti con il padre; ▪ la dedotta mancata contribuzione da parte del di ### alle spese straordinarie o il ritardo nella corresponsione delle stesse non può determinare un aumento a suo carico della contribuzione ordinaria che ha una diversa ratio essendo invece possibile azionare procedure ingiuntive ad hoc per il recupero di quanto spettante a titolo di contribuzione delle spese straordinarie.  ▪ ### non sostiene spese locative vivendo in una abitazione di sua proprietà; Ciò posto non può che rivelarsi l'assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'irrilevanza del mero ripensamento unilaterale della ### e la corrispondenza all'interesse delle figlie delle condizioni economiche concordate dalle parti nel presente giudizio introdotto dalla ### a distanza di pochi mesi dalla omologa della separazione. 
Il Collegio pertanto doverosamente le recepisce , in una alle condizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio delle quali si prende meramente atto • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio ritiene che la concordata ripartizione tra i genitori nella misura del 60% a carico del ### e del 40% a carico della ### sia rispondente all'interesse delle figlie e coerente con la documentazione reddituale della ### insegnante, con la infruttuosità dei beni immobili nella disponibilità della madre e con gli impegni finanziari contratti dalla predetta e documentati in atti). 
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza della figlia maggiorenne non economicamente indipendente con la madre le parti concordavano l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima e il Tribunale provvede in conformità. 
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ovvero all'accordo in sede presidenziale sostanzialmente recepito dal Collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: ▪ pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e #### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), ▪ Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ### con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione ▪ ### l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  ▪ Determina il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### ▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ▪ compensa le spese.  ▪ Investe i servizi sociali territorialmente competenti (che già hanno preso in carico il nucleo) per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore ### nata 27.8.2009 come indicate in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per la minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la ### minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza. 
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data ### 

Il Giudice
estensore dr.ssa V ### il ### dr. ### n. ###/2021


causa n. 31020/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Rosetti Valeria, Sdino Raffaele

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 13304/2024 del 29-05-2024

... di dimostrare né la propria assenza di colpa né che il ritardo nell'adempimento fu determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile. Infatti detta prova liberatoria la ### non l'ha fornita 2023_6426 rimanendo contumace. Ed infatti, nel caso di specie, la convenuta non è riuscita a dare la prova dell'adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta e, in particolare, alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al (leggi tutto)...

2023_6426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6426 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 TRA Parte istante: ### (###) quale procuratore di se stesso ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) ### istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) E #### (###) conclusioni: come da verbale di causa e comparse depositate.  RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ###### e ### agivano in giudizio per sentir 2023_6426 dichiarare il diritto degli istanti all'indennizzo e compensazione monetaria derivante dalla cancellazione del volo da ### sul ### a ### ex. art. 7 del Regolamento CE 261/2004 e nonostante l'imbarco su voli sostitutivi arrivavano alla destinazione finale con oltre 6 ore di ritardo. 
Gli istanti convenivano, quindi, in giudizio, la #### in persona del legale rappresentante pro tempore, affinchè fosse accertato l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della stessa, ed al fine di conseguire la condanna di quest'ultima al pagamento della compensazione pecuniaria ex art.7 reg. CE 261/2004 pari ad ### 600,00, nonchè al pagamento di ulteriori euro 1.306,02 nei confronti di ### per il sovrapprezzo applicato dall'### a causa del ritardo con cui era stato ritirato l'autoveicolo noleggiato, oltre spese e competenze di lite. ### convenuta, non si costituiva in giudizio ed istruta la causa, acquisita documentazione, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa è stata assegnata a sentenza. 
Nel merito la domanda è in parte fondata e merita accoglimento per i motivi di cui si dirà appresso. 
Nel caso de quo, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma "la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c." (per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854). Chiarisce, in particolare, la Cassazione (vedi Cass. Civ., sez. III, 27/10/2004 n. 20787, conf. da Cass. Civ. 4852/1995) che "la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo (o l'inadempimento) nel trasporto di persone è l'art. 942 del codice della navigazione". 
Siffatta norma dispone al riguardo che "il vettore risponde del danno per il ritardo e per 2023_6426 l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno". 
In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata "stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota. Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte - e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto". 
Gli stessi principi valgono in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone (regolato dagli artt. 17, 18 e 19 della convenzione di ### del 12/10/1929, emendata dal protocollo de l'Aja del 28/09/1955). 
In materia è altresì intervenuto il ### 11/02/2004 n. 2004/261/CE, con cui sono state approvate nuove regole in tema di assistenza ai passeggeri in caso, fra l'altro, di ritardo prolungato del volo, sulla scorta della considerazione per la quale "i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza", precisando che "affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti, essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di ritardo prolungato".  ###. 6 del citato ### dispone, nello specifico, che "qualora possa ragionevolmente 2023_6426 prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto ...di due o più ore per tutte le tratte aeree... il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l'assistenza prevista nell'art. 9, par. 1, lett. a) e nell'art. 9, par. 2. 
E il detto articolo 9 - che disciplina il diritto all'assistenza - dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito: - a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; - ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica". Recita ancora l'art. 8 “….al passeggero è offerta la scelta tra:…… b) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile ….” Ed infine l'art. 14 (in tema di obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti): "il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenete il testo seguente: in caso di volo ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza". 
Nel caso di specie, gli istanti hanno fornito ampiamente la prova sia che tra le parti esisteva un regolare contratto di trasporto e che la convenuta si era impegnata ad eseguire il trasporto stesso in un tempo determinato ( CFR titolo di viaggio esibito in atti dall'stante) - elementi, questi, peraltro, mai impugnati dalla controparte -, sia che vi furono inadempienze nell'esecuzione del contratto stesso (relativi sia al ritardo nella partenza dl volo, sia per i la mancata assistenza ai passeggeri). ### convenuta, invece, non è stata in grado di dimostrare né la propria assenza di colpa né che il ritardo nell'adempimento fu determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile. Infatti detta prova liberatoria la ### non l'ha fornita 2023_6426 rimanendo contumace. Ed infatti, nel caso di specie, la convenuta non è riuscita a dare la prova dell'adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta e, in particolare, alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi ( civ., Sez. III, 15/02/2007, n.3462, Cass., 31/5/2006, n. 12995). Circa la quantificazione del danno, devono essere riconosciuti euro 600,00 ciascuno così come previsto dall'art. 7 comma 1 del ### 11/02/2004 n. 2004/261/CE, quale conseguenza immediata e diretta del ritardo del volo. Risulta invece infondata e va quindi rigettata la domanda di euro 1.306,02 di ### per l'eventuale sovrapprezzo pagato a causa del ritardo con cui era stato ritirato l'autoveicolo noleggiato poiché alcuna prova specifica e certa è stata fornita circa l'effetivo ulteriore pagamento di euro 1.306,02 essendo stato depositato in atti lo scambio di mail dal quale non è possibile evincere se fu effettuato un ulteriore pagamento. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: -accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della #### nell'esecuzione del contratto stipulato con ###### e ### condanna la ### al pagamento in favore di ##### e #### di euro 600,00 ciascuno oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda; 2023_6426 - rigetta la domanda di euro di euro 1.306,02 formulata da ### nei confronti della ### -condanna la società convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore degli istanti, liquidate, secondo i parametri del DM 147/22, in complessivi euro 1.620,00, di cui euro 220,00 per spese ed euro 1.400,00 per competenze professionali, oltre spese generali forfettarie come per legge, I.V.A. e C.P.A,. con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice di ###sa

causa n. 6426/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Russiello Francesca

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 306/2024 del 08-04-2024

... forma di responsabilità presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell'atto operatorio, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386). In particolare, con riferimento all'adempimento degli obblighi tipici del professionista, venendo in considerazione un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento della prestazione va considerata in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio; al riguardo, in base al combinato disposto N. 1047/2017 R.G. 8 / 22 di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e all'art. 2236 c.c., la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cassazione (leggi tutto)...

N. 1047/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1047/2017 R.G. promossa da ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### Via dei ### n. 44, è elettivamente domiciliato ### contro ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio in #### n. 52, è elettivamente domiciliata ### avente ad oggetto: ### contratti atipici ### All'udienza del 26.9.2023, N. 1047/2017 R.G. 2 / 22 per ##### e ### l'Avv. ### precisa le conclusioni come di seguito: “In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie istruttorie non ammesse, di seguito si riportano i capitoli di prova non ammessi dei quali si insiste per l'ammissione: 1. DCV che visitò la ###ra Giuliotti nel gennaio 2015; 2. DCV che quando visitò la ###ra Giuliotti, nelle circostanze di cui al capitolo 1, ha potuto accertare lo stato di deperimento della stessa e la compromissione irreversibile delle sue funzioni vitali, come indicate nella relazione a sua firma che le si mostra all. 1 all'atto di citazione; 3. DCV che nel corso della visita di cui al capitolo 1 e 2, poté verificare che la ### ra Giuliotti era in grado di provvedere alle sue esigenze di vita quotidiana solo assistita da un aiuto da parte di un soggetto terzo; 4. DCV che la ###ra Giuliotti fosse intollerante alla morfina; 5. DCV che il dato di cui al capitolo 4 risultasse dalla storia clinica della ###ra Giuliotti e dalle cartelle cliniche dei vari ricoveri, da lei analizzate, che le si mostrano doc. 5; 6. DCV che lo stato di salute della signora ### da lei verificato in sede di visita di cui al capitolo 1 e 2, richiedeva una costante e continua assistenza prestata dai familiari della stessa e da una collaboratrice familiare assunta a tale fine; 7. DCV che al momento della visita di cui al capitolo 1 e 2 presentava la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc.  5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 8. DCV che la lesione di cui al capitolo 7 perdurò fino alla morte della ###ra ### in data 22 aprile 2015; 9. DCV che conferma integralmente le considerazioni svolte nella consulenza tecnica a sua firma depositata quale allegato 1 all'atto di citazione che le si mostra; 10. DCV che fu medico curante della ### dal dicembre 2013 all'aprile 2015; 11. DCV che fece delle visite di controllo sullo stato di salute della ### nel periodo di cui al capitolo 10 e in particolare tra il maggio 2014 fino alla data del suo decesso sia a casa che presso l'### di ### 12. DCV che constatò tra gli inizi di agosto 2014, a seguito di una manovra di cateterizzazione, e il 17 N. 1047/2017 R.G. 3 / 22 agosto 2017 la persistente presenza di ematuria dal catetere urinario; 13. DCV che, data la persistente ematuria dal catetere urinario di cui al capitolo 12, in data 17 agosto 2017 consigliò il ricovero presso dell'### di ### 14. DCV che dal mese di agosto 2014 la ###ra ### presentò fino al suo decesso la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc. 5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 15. DCV che i ###ri ##### e ### il 2 agosto 2014, dopo la rimozione e riposizionamento del catetere vescicale presso l'ospedale di comunità di ### hanno riferito e riscontrato la presenza di sangue nelle urine della ### 19. DCV che prima del 21 giugno 2014 le condizioni di salute della ###ra ### le consentivano di svolgere una vita dignitosa ed autonoma; 22. 
DCV che la circostanza di cui al capitolo 4 fu riferita dai ###ri ##### e ### nel corso dei vari ricoveri di cui alle cartelle cliniche che si mostrano (doc. 5) 23. DCV che fu riferito a lei e ai familiari della ###ra ### in data 3 agosto 2017 dal Chirurgo Dott. 
Costa dell'### di ### che la terapia anticoagulante fosse sovradosata; 24. DCV che la ###ra ### in data 21 giugno 2014 si trovasse in condizioni di defedazione, astenia e generalmente impegnate a causa della polmonite per la quale era stata ricoverata presso l'### di ### e dimessa il 17 giugno 2014; 25. DCV che il 23 dicembre 2013 a seguito di diagnosi di neoplasia polmonare sottopose la ###ra ### ad una lobectomia sinistra; 26. DCV che nel maggio 2014 alla ###ra fu diagnosticata una polmonite; 27. DCV che fu contattato dai familiari della ###ra ### 8 giugno 2014 e che consigliò il ricovero presso il ### soccorso di ### per la presenza di febbre alta. nonché per l'ammissione di integrazione della CTU medico legale con riferimento a danno patito dai parenti dagli attori iure proprio, così come richiesto all'udienza del 23 ottobre 2019; Nel merito: ### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'### N. 1047/2017 R.G. 4 / 22 ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in atto di citazione e successive difese e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano nella somma di complessivi € 110.000,00 (centodiecimila euro) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma maggiore o minore che sarò ritenuta i ragione e giustizia in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre cpa, IVA e spese legali come per legge.”; per ### l'Avv. ### precisa, come segue, le proprie conclusioni: “### il Tribunale di ### in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate da controparte e non ammesse con provvedimento del 6/11/2019, che dovrà essere confermato; nel merito, respingere la domanda attrice, così come formulata, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando espressamente di non accettare il contradditorio rispetto ad eventuali domande nuove. Con vittoria di spese e competenze”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ##### e ### convenivano l'### dinanzi al Tribunale di ### esponevano che ### rispettivamente moglie e madre dei medesimi attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata per la comparsa di sintomi febbrili, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, ed era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico; lamentava che, in data ###, a causa del negligente controllo, era caduta N. 1047/2017 R.G. 5 / 22 fratturandosi il femore e una costola ed era stata poi sottoposta a trattamenti sanitari inadeguati ed in mancanza di consenso informato, che avevano determinato un progressivo ed irreversibile peggioramento delle condizioni di vita, fino al momento della morte avvenuta il ###, evento che, a sua volta, aveva causato danni anche ai parenti; chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio. 
Per tutte queste ragioni, gli attori ##### e ### così concludevano: “### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in premessa e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano allo stato nella somma di complessivi € 248.939,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di ragione e giustizia o in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre ### IVA e spese generali come per legge”. 
La convenuta ### si costituiva il ### in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il ### contestando la domanda attorea; in particolare, sotto il profilo della responsabilità, sosteneva che la caduta non era dovuta ad un negligente controllo e che i trattamenti sanitari erano stati eseguiti previa acquisizione del consenso ed erano adeguati alle patologie ed alle condizioni di salute della paziente; contestava altresì la quantificazione dei danni. 
Per tutte queste ragioni, la convenuta ### così concludeva: “### il Tribunale respingere la domanda attrice, così come N. 1047/2017 R.G. 6 / 22 formulata, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali.”. 
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.7.2017 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, disposta dal Giudice con ordinanza all'esito dell'udienza del 14.2.2018 ed il relativo supplemento disposto con successiva ordinanza del 6.11.2019 nonché attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con l'ordinanza da ultimo indicata ed espletata alle udienze dell'11.1.2021 e del 21.4.2022. 
All'udienza del 26.9.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori ##### e ### in proprio e quali eredi di ### hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità medica. 
La domanda è procedibile, in quanto la sua proposizione in giudizio è stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (doc. 2 fasc.att.), invero conclusosi con esito negativo, previsto dall'art. 8 comma 2 Legge 8 marzo 2017, n. 24 quale alternativa allo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi previsto dall'art. 696-bis c.p.c.. 
Ciò detto e passando al merito della controversia, si deve premettere, in diritto, che la responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza, in via cumulativa, anche nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 
N. 1047/2017 R.G. 7 / 22 In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale; in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066); sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell'atto operatorio, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386). 
In particolare, con riferimento all'adempimento degli obblighi tipici del professionista, venendo in considerazione un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento della prestazione va considerata in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio; al riguardo, in base al combinato disposto N. 1047/2017 R.G. 8 / 22 di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e all'art. 2236 c.c., la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583) bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e delle relative modalità di esecuzione; nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio nonché ad evitare possibili eventi dannosi; lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale. 
Da tale qualificazione della responsabilità medica come responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001 n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392 nonché, da ultimo, Cassazione N. 1047/2017 R.G. 9 / 22 civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento), mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Ciò detto e passando alla concreta vicenda oggetto del presente giudizio, è anzitutto provata l'esistenza del contratto, in quanto è pacifico e risulta dalla cartella clinica che la ### dante causa degli odierni attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, per la comparsa di sintomi febbrili, ed ove era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico. 
In questo quadro, gli attori, per come accennato supra, hanno allegato l'inadempimento della convenuta ### agli obblighi su di essa gravanti, lamentando vari profili di negligenza nella condotta del personale sanitario dell'### in relazione al trattamento subito dalla ### da cui sarebbero causalmente dipesi i danni alla persona lamentati: in particolare, sulla base di una consulenza tecnica di parte (doc. 1 fasc.att.), hanno lamentato: l'omessa vigilanza della paziente, che in data ###, mentre andava in bagno senza alcuna assistenza, era caduta e si era procurata la frattura sottocapitata del femore sinistro e della quinta costa; l'erronea scelta del trattamento anticoagulante e della sua somministrazione, che aveva aggravato il quadro emorragico e determinato lo sviluppo di un ematoma addominale; l'incongrua manovra di caterizzazione, che aveva causato una lesione vescicale; la carenza di un adeguato e completo consenso informato. 
N. 1047/2017 R.G. 10 / 22 Su tali punti è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con successiva richiesta di chiarimenti, la quale appare logicamente e congruamente motivata e non risulta superata nelle sue conclusioni dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. 
Quanto all'omessa vigilanza al momento della caduta, i consulenti tecnici d'ufficio, pur sottolineando “l'assenza di una valutazione del rischio di caduta al ricovero del 20.06 presso l'### di Nottola”, hanno evidenziato che “la mattina della caduta, verificatasi il 21.06 intorno alla 10,15, si precisava nel diario clinico che la paziente risultava vigile, orientata e collaborante”; i medesimi consulenti tecnici d'ufficio hanno altresì rilevato che, “pochi giorni prima, sia il 12 che il 14.06 il rischio di caduta a seguito della valutazione Re Tos”, ovvero sulla base dello strumento di valutazione del rischio di caduta dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del ### finalizzato ad orientare le attività di prevenzione del rischio, “effettuata presso il reparto di nefrologia e trapianti dell'### di ### risultava pari a 7 per entrambe le valutazioni quindi entro i limiti in relazione ai parametri valutativi della ### Toscana”; ed hanno aggiunto che, “anche in riferimento alla valutazione dello stato di coscienza della criticità della persona assistita esaminate mediante la scala MEWS…”, acronimo di “### Score”, ovvero una scala che misura l'instabilità clinica del paziente in relazione all'alterazione dei parametri fisiologici e permette di identificare il rischio di un rapido peggioramento clinico o di morte, “… dal 09 al 17.06 il valore è stato mediamente di 1 tranne che in un'occasione di 4, valori questi al di sotto del valore di rischio che è 5”. Alla luce di tutti questi elementi, appare convincente la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui “relativamente al rischio di caduta sia per le condizioni cliniche generali che per lo stato di coscienza non sussistessero parametri di rischio di caduta superiori alla media e comunque tali da giustificare l'adozione di provvedimenti come il divieto di alzarsi da sola o altre precauzioni comportamentali” e che pertanto nessuna responsabilità possa essere ravvisata in capo al personale dell'### convenuta. 
In relazione alla terapia con anticoagulanti, i consulenti tecnici d'ufficio, dopo avere evidenziato “che la terapia si era resa necessaria a partire dal 21.06 a N. 1047/2017 R.G. 11 / 22 seguito della frattura del femore allo scopo di prevenire possibili fenomeni tromboembolici legati alla permanenza a letto e alla successiva ipomobilità” e che “fattori ulteriori che determinavano un aumento del rischio trombo-embolico erano costituiti dall'età oltre 70 anni e dallo stato infettivo in atto”, hanno concluso che “era fuori discussione la necessità di terapia anticoagulante”. 
I medesimi consulenti tecnici d'ufficio, tuttavia, con riferimento all'impiego del “Fondaparinux” (“Arixtra”), hanno evidenziato che la terapia con ### è stata prolungata con dosi eccessive, sia in rapporto alla “clearance della creatinina” sia in rapporto al peso della paziente, “in evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco”. 
Con riferimento alle conseguenze di tale negligente condotta, i consulenti tecnici d'ufficio, anche a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, hanno affermato che “l'ematoma della parete addominale si è verificato per una parte per il dosaggio eccessivo del farmaco ### per un'altra parte per una possibile lesione di un vasellino…”; tuttavia, è sostanzialmente pacifico che, sotto questo profilo, non sono residuati postumi permanenti. 
Ancora, in relazione alla terapia analgesica mediante “### gocce”, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che la dose somministrata appariva congrua, tenuto conto del dosaggio minimo consigliato del ridotto peso corporeo della paziente; hanno altresì rilevato che, in relazione all'insufficienza renale, la scheda del farmaco precisava “di tenere sotto controllo tale parametro” e, senza indicare valori specifici di funzionalità renale, suggeriva “semplicemente di modulare la somministrazione in base alla necessità del paziente”; per tali ragioni, hanno concluso che correttamente era stata usata una dose ridotta del farmaco, somministrata per un periodo limitato, e che, “in sintesi, tale terapia analgesica non ha rivestito alcun ruolo nell'iter clinico e gli effetti collaterali come nausea, vertigine, cefalea, sonnolenza, sono ben previsti trattandosi di un farmaco oppioide”. 
Da ultimo, con riferimento alla lamentata incongruità della manovra di caterizzazione, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiaramente evidenziato che le N. 1047/2017 R.G. 12 / 22 lesioni vescicali “non si verificano né spontaneamente né a seguito di una compressione esercitata da una massa pelvica … per cui alla base di esse c'è sempre un evento traumatico di natura diretta o indiretta” ed hanno quindi individuato tale evento traumatico di natura diretta nei “ripetuti tentativi di inserimento del catetere nella notte tra il 2 ed il ###”, riconoscendo l'origine iatrogena della suddetta lesione vescicale. 
In conclusione, quindi, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, si deve escludere che la caduta, con la conseguente frattura del femore, sia stata determinata da un inadempimento della struttura sanitaria; vi è stato invece inadempimento in relazione alla terapia con anticoagulanti, che è stata effettuata con evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco, e che ha contribuito a causare l'ematoma della parete addominale; non vi è stato alcun inadempimento nella somministrazione della terapia analgesica; vi è stata invece imperizia nell'inserimento del catetere, che ha determinato la lesione vescicale. Inoltre, pacificamente, il decesso della paziente non deve essere imputato alla condotta dei sanitari dell'### convenuta. 
A fronte di ciò, l'### convenuta non ha provato la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Dunque, seppure nei limiti appena evidenziati, si deve riconoscere una responsabilità della struttura sanitaria convenuta per i danni arrecati alla dante causa degli odierni attori.  * * * * * * * 
Passando a questo punto alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, ### un., 11 novembre 2008, 26972). ### quanto evidenziato in giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, N. 1047/2017 R.G. 13 / 22 ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle c.d. sentenze gemelle Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827), deve essere ricompreso - per quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c.. 
In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte. 
E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento; come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 marzo 2021, 7126); in questo senso, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, N. 1047/2017 R.G. 14 / 22 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4878). 
Ciò chiarito, nel caso di specie, procedendo ad esaminare anzitutto il danno biologico patito dalla defunta ed acquisito iure hereditario dagli odierni attori, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è emerso che dalla negligente condotta dei sanitari dell'### convenuta, per come supra ricostruita, è derivato, a carico della ### quale danno biologico da invalidità temporanea, un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di quaranta giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di sessantasette giorni. 
Inoltre, dalla medesima condotta è derivato un danno biologico da invalidità permanente, quantificabile nella misura del 23%, secondo quanto indicato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio nelle risposte alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quantificazione che tiene conto della lesione vescicale nonché del generale peggioramento delle condizioni della paziente rispetto al periodo antecedente all'ingresso in ospedale. 
Il danno biologico, per come supra individuato, può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, tabella che, in attesa dell'approvazione della tabella unica nazionale per le lesioni c.d. macropermanenti prevista dall'art. 138 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 richiamato dall'art. 7 comma 4 Legge 8 marzo 2017, n. 24, deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di danno alla persona diverse da quelle di danno di lieve entità derivante da incidente stradale (cfr. in tal senso Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408); tale tabella è del resto tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in N. 1047/2017 R.G. 15 / 22 ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno, d'ora innanzi, valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, ### unite, 11 novembre 2008, 26972, consente la liquidazione congiunta, anche se con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. 
Tale somma, che - come detto supra - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione, deve essere incrementata, a titolo di personalizzazione, sotto il profilo del danno morale; quest'ultima, in effetti, nel periodo successivo agli eventi oggetto di causa, da un lato ha patito sofferenze, di natura organica derivanti dalle lesioni, quali risultanti dalla cartella clinica, particolarmente intense e superiori alla norma (es.  dolori derivanti dall'ematoma provocato, tra l'altro, dagli anticoagulanti, dolori legati all'incongruo posizionamento del catetere… ), dall'altro ha patito sofferenze interiori in conseguenza degli ulteriori ricoveri ospedalieri e, comunque, ha subito un drastico peggioramento della qualità della propria vita fino al momento del decesso, tale da determinare presumibilmente una sofferenza peculiare. Per tali ragioni, l'importo del danno biologico deve essere incrementato della metà. 
Nel caso di specie, peraltro, si deve considerare che - come accennato supra - la ### dante causa degli odierni attori, è deceduta prima della liquidazione del danno in sede giudiziale, per causa esterna ed indipendente dalla lesione subita; ebbene, come più volte evidenziato in giurisprudenza, in tema di risarcimento del N. 1047/2017 R.G. 16 / 22 danno biologico, le tabelle - in particolare quelle milanesi -, per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione, dopodiché, una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita; viceversa, laddove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso Cassazione civile, sez. III, 3 ottobre 2003, n. 14767; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913; e da ultimo, anche Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933). Il danno risarcibile in tale ipotesi, in passato definito anche “danno biologico intermittente” perché liquidato in un “intervallo” di tempo, cioè appunto per il periodo intercorrente tra la data della lesione e la data del decesso, è ormai generalmente definito “danno da premorienza”, in quanto in realtà è costituito da un danno subito irreversibilmente, e non in modo intermittente, appunto nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto. 
Per la sua determinazione, secondo quanto ancora evidenziato in giurisprudenza, non può essere utilizzata l'apposita tabella milanese, elaborata ### sulla Giustizia Civile di ### nel 2021, perché tale tabella, come affermato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933), non rispetta il principio di equità di cui all'art. 1226 c.c., ma deve essere N. 1047/2017 R.G. 17 / 22 adottato un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. In questo senso, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (in tal senso, cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933). 
Ed allora, applicando i principi sin qui evidenziati, il danno biologico che sarebbe spettato al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio, può essere quantificato, sulla base della tabella del Tribunale di ### del 2021 in complessivi € 123.582,38, così determinati: € 74.546,00 a titolo di invalidità permanente, somma ottenuta a partire dal valore punto di € 4.986,34 moltiplicato per coefficiente di riduzione di 0,650, in considerazione del fatto che il danneggiato aveva compiuto settanta anni all'epoca del fatto, moltiplicato per la percentuale di invalidità del 23%; € 7.842,25 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta moltiplicando il valore medio giornaliero di € 123,50 per i giorni di invalidità, totale e parziale (€ 123,50 x 40 x 75% + € 123,50 x 67 x 50% = € 3.705,00 + € 4.137,25 = € 7.842,25); € 41.194,13 a titolo di personalizzazione per danno morale. 
Considerato che l'aspettativa di vita di una donna, secondo le tabelle ### nel 2014, era di 85,6 anni, si può ipotizzare che la ### che era nata nel 1943, avrebbe potuto vivere fino al 2028, ovvero altri quattordici anni. 
Dunque, dividendo l'importo del danno per quattordici, si giunge all'importo di € 8.827,31, dovuto per ogni anno di sopravvivenza; e quindi, considerato che l'attrice è deceduta il ###, a quasi un anno di distanza, l'importo dovuto è pari, appunto, ad € 8.827,31. 
N. 1047/2017 R.G. 18 / 22 A tale importo devono essere aggiunte le spese sostenute dalla defunta e dai suoi eredi (doc. 4 fasc.att.), per come riconosciute dai consulenti tecnici d'ufficio. 
In tal senso, risulta dovuta anzitutto la spesa di € 2.501,00 per la relazione medicolegale. 
Inoltre, considerato che le condizioni di allettamento della ### sono dipese solo in parte da colpa professionale dei medici della struttura sanitaria convenuta, è dovuta metà delle altre spese riconducibili all'assistenza della paziente: € 210,00 per noleggio o acquisto di carrozzina; € 1.210,00 per installazione di apparecchiature igienico-sanitarie per disabile; € 643,90 + € 956,10 + € 500,00 per acquisto presso la struttura “### per sognare”, probabilmente materassi antidecubito, materiale parasanitario, ovvero metà dell'importo di € 3.520,00 e quindi € 1.760,00. 
A tali importi, si devono aggiungere metà delle spese per l'assunzione di una badante che, per come risultante ancora dalla documentazione prodotta e per come riferito anche dai testimoni nel corso dell'istruttoria orale, i familiari della ### hanno assunto per ottenere un aiuto domestico, ovvero metà dell'importo di € 4.230,18 e quindi € 2.115,09. 
Dunque, le spese ammontano complessivamente ad € 6.376,09. 
In atto di citazione, gli attori - come accennato supra - hanno lamentato anche la mancanza di un valido consenso informato della ### ma tale doglianza risulta invero assolutamente generica e, come tale, infondata. 
Pertanto, in conclusione, il danno complessivamente patito iure hereditario dagli odierni attori, quali eredi della defunta ### (doc. 3 fasc.att.), ammonta ad € 15.203,40. 
In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, ### 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei N. 1047/2017 R.G. 19 / 22 criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. 
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2021 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di ### del 2021) - deve essere rapportata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio) e sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ### nonché sui vari esborsi, dalla data di ciascuno di essi, devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. 
In conclusione, gli attori ##### e ### quali eredi di ### hanno diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta ### a titolo di risarcimento del danno iure hereditario, la complessiva somma di € 24.507,62, comprensiva del capitale devalutato (pari ad € 19.010,56), degli interessi (pari ad € 1.578,65) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 3.918,41) calcolati alla data della presente pronuncia (rectius, della precisazione delle conclusioni nel presente procedimento). 
Gli stessi attori hanno poi chiesto il risarcimento del danno patito, iure proprio, quale conseguenza delle lesioni subite dalla propria dante causa, tenuto conto del dolore fisico e psichico dagli stessi subito in relazione alla sofferenza della ### E tuttavia, sotto il profilo del danno biologico, anche psichico, gli odierni attori non hanno fornito alcuna prova di avere subito una lesione della propria salute in conseguenza delle gravi lesioni patite dalla loro parente (rispettivamente moglie di ### e madre di #### e ###. Per tale ragione, si deve anche ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta sul punto dagli attori: come evidenziato più volte in giurisprudenza, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella N. 1047/2017 R.G. 20 / 22 soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 15 dicembre 2017, n. ###; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).  ### canto, può essere invece riconosciuto il c.d. danno da lesione del rapporto parentale, quale sofferenza riflessa in capo agli attori, derivante dalle macrolesioni patite dalla ### è infatti ragionevole presumere che il peggioramento delle condizioni di salute della ### ed il conseguente impatto di tali condizioni di salute sulle condizioni di vita e sulle relazioni sociali abbia determinato nei suoi parenti una sofferenza, meritevole di risarcimento. 
Come evidenziato in giurisprudenza, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989). 
Con riferimento ai rapporti in questione, peraltro, gli attori non hanno allegato alcun elemento utile, se non il grado di parentela. 
Per tale ragione e dovendosi comunque considerare che, anche sotto questo profilo, il danno risarcibile attiene esclusivamente alla sofferenza, interiore e riflessa sul piano dinamico-relazionale, per le gravi lesioni patite dalla ### con esclusione N. 1047/2017 R.G. 21 / 22 quindi della sofferenza, ancora una volta interiore e sul piano relazionale, derivante dal successivo decesso della ### che non è imputabile alla struttura sanitaria, il danno in questione deve essere equitativamente quantificato in misura minima; in particolare, tenuto conto di quanto evidenziato supra con riferimento al rapporto di parentela ed alla presumibile convivenza solo con il marito, il danno in questione deve essere quantificato in € 2.500,00 per il marito ### ed in € 1.800,00 per ciascuno dei tre figli #### e ### somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione ed interessi. 
Quindi, l'### convenuta deve essere altresì condannata a pagare a ciascuno degli attori gli importi appena indicati.  * * * * * * * 
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. 
Pertanto, l'### deve essere condannato a rimborsare a ##### e ### le spese di lite da essi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo complessivo dei danni liquidati, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -. 
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta ### Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio ( Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094). 
N. 1047/2017 R.G. 22 / 22 P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di #### civile, definitivamente pronunciando, condanna l'### a pagare a ##### e ### quali eredi di ### la complessiva somma di € 24.507,62, a titolo di risarcimento del danno iure hereditario; condanna l'### a pagare a ### la somma di € 2.500,00 nonché a #### e ### la somma di € 1.800,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure proprio; condanna altresì l'### a rimborsare a ##### e ### le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della convenuta ##### 1 aprile 2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1047/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Moggi Michele

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10231/2024 del 14-06-2024

... di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio»; in altre parole, che «La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto». Inoltre, sarà utile rammentare che, in tema di ricorso alla prova presuntiva, sempre secondo la pronuncia citata dall'attore, le presunzioni «debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale»: (leggi tutto)...

Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma - ### civile (### specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione) N° ###/2019 R.G. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. ### nella causa in epigrafe proposta da ### rapp. e dif. dall'avv. ### e dall'avv. ### FRANCO parte attrice contro ### rapp. e dif. dagli avv.ti ##### e ### parte convenuta sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 16/01/2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA Va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, foro facoltativo ex art.  20 C.P.C. idoneo ad «escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva», non rilevando, «quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni")» ( Cass. civ. nn. 18665/05 e 22525/06; ### n° 21661/09 e successive conformi: nn. 4185 e 4186 del 2010, 10594/12, 2124/14; v. anche Cass. pen. n° 4158/14). 
Ciò premesso, l'azione risarcitoria qui promossa non può trovare accoglimento.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 2 di 6 Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice al punto V. dell'esposizione in diritto, e poi ancora al punto VI. (dove peraltro si scorge una contraddizione allorché la stessa difesa afferma che «Il danno non patrimoniale da diffamazione non coincide con la lesione»), il danno (patrimoniale e non patrimoniale) da diffamazione non è in re ipsa. 
È ormai jus receptum che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito come danno-conseguenza, non come danno-evento. Esso va quindi dedotto e provato in tutte le sue componenti come delineate dall'art. 2043 C.C.: fatto illecito, nesso causale, pregiudizio conseguente. 
Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici, nei suoi elementi costitutivi, esso possa - e, nel caso del danno non patrimoniale, debba - essere liquidato in via equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò «ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del 31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° ### del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n° 13153/17). 
Nello stesso senso si muove, del resto, la pronuncia poc'anzi citata in tema di competenza territoriale, laddove chiarisce che l'individuazione del luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria non è quello in cui si è realizzato il fatto dannoso, «bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale» (sottolineature aggiunte). 
Non è significativa, in senso contrario, la risalente (e ormai superata dalle decisioni citate dianzi) sentenza n° 6507/01, citata dallo stesso attore, che opera una non convincente distinzione tra reputazione professionale e reputazione personale e che pare costruire il danno ex art. 2059 C.C. come una categoria di danno diversa da quella contemplata dall'art. 2049; laddove, invece, l'art. 2059 non fa che circoscrivere (con una definizione che la giurisprudenza ha via via ampliato) l'àmbito di Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 3 di 6 risarcibilità del danno non patrimoniale, senza per questo sottrarlo al paradigma generale della responsabilità aquiliana. Di tale pronuncia merita comunque di essere sottolineata l'affermazione (che no si vede come possa applicarsi ad una e non all'altra categoria di danno) secondo la quale «la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio»; in altre parole, che «La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto». Inoltre, sarà utile rammentare che, in tema di ricorso alla prova presuntiva, sempre secondo la pronuncia citata dall'attore, le presunzioni «debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale»: principio generale che deve valere per la prova di qualsiasi tipologia di danno (e che infatti la Corte riferisce tanto al discredito professionale quanto a quello personale). 
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano del tutto l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale - a prescindere dalla sua entità e quantificazione - che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta al convenuto. Tale “vuoto” assertorio - ancor prima che probatorio - nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici. 
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento, e ciò basterebbe ad assorbire ogni valutazione sull'espressione oggetto della causa, a prescindere dalla perfettibile raffinatezza stilistica e dal modesto sforzo argomentativo ivi profuso dal convenuto. 
Una volta venuta meno, infatti, in quanto infondata, la domanda di condanna (che presuppone sempre un previo accertamento), non è possibile scinderla in due distinte domande e trasformarne un segmento in domanda di accertamento mero. 
Non di meno, vale la pena di spendere qualche parola anche sull'effettiva portata diffamatoria del commento. 
Sotto questo profilo, si devono prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione penale n° 15089/20 che, in una fattispecie attinente al commento di una notizia di cronaca in cui l'imputato aveva scritto «### ha sparato è un idiota», riferendosi alla condotta di un agente di polizia, il quale si era ritenuto diffamato da tale espressione.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 4 di 6 Nel dichiarare inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso del soggetto passivo avverso le sentenze assolutori dei giudici di merito, la Corte ha ribadito che «il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato», ma ha chiarito che «non è ravvisabile una violazione di tale requisito per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio negativo di cui deve tenersi conto, anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene impiegato»; condividendo, quindi, la valutazione svolta dal giudice del provvedimento impugnato, la Cassazione ha ritenuto che «è alquanto difficile sostenere che gli anzidetti limiti siano stati travalicati nel caso di specie, in cui la gratuità dell'offesa sembra esclusa dalla stretta riferibilità (o attinenza) dell'epiteto offensivo all'articolo di giornale riportante l'accadimento oggetto di critica» e che «benché espresso in maniera inurbana, il commento dell' indagato rispond[eva] all'esercizio legittimo del diritto di critica». Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, la Corte ha riaffermato che la valutazione della portata gratuitamente offensiva dell'espressione usata dev'essere quindi svolta inserendola nel «complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta ai fini dell'accertamento della continenza». 
Ciò è tanto più vero - a parere del Tribunale - proprio nel caso di commenti o scambi che avvengono attraverso i c.d. social media, i quali inducono la (non certo commendevole) abitudine di esprimere le proprie idee con formule brevi e sintetiche che, per essere icastiche, trasmodano spesso nell'ingiuria, quando non addirittura nella violenza verbale e nella minaccia. È, questo, un malcostume che merita generale riprovazione e va certamente combattuta con gli strumenti, essenzialmente di natura “pedagogica”, di cui la società dispone, pur nella difficile ricerca di un equilibrio a volte precario tra l'esigenza di “disciplinare” l'uso delle piattaforme e quella di rispettare la libertà di manifestazione del pensiero. Ma è pur sempre una realtà della quale non si può non tenere conto: innalzando continuamente il tono delle discussioni e degli scontri, restringendo oltre misura, con la velocità intrinseca dello strumento di comunicazione “in tempo reale”, i tempi di riflessione, asciugando progressivamente le modalità espressive sino ad azzerare, spesso, lo sviluppo di un'argomentazione compiuta, i social hanno inevitabilmente contribuito ad elevare la soglia dell'ingiuria, dell'attacco gratuitamente offensivo, dell'argumentum ad hominem. Deprecare una siffatta deriva sociale non esime dal rimanere saldamente attaccati al principio di realtà, nella qualificazione delle azioni umane, affinché il giudizio non finisca col provenire “da un altro pianeta”.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 5 di 6 Nel caso che qui ne occupa, è indubbio che l'espressione «emerito cialtrone» ha, di per sé ed isolatamente considerata, una valenza offensiva, né più né meno che la parola «idiota» che fu oggetto della citata sentenza di legittimità. Ma è altrettanto indubbio che essa appariva ed appare strettamente legata a quanto il prof. ### aveva scritto a proposito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Salvini, trasmessa dal Tribunale di Catania al ### della Repubblica (giacché la documentazione in atti rende evidente, agli occhi del Tribunale, che proprio all'autore di quello scritto, ed alle critiche, anzi delle vere e proprie accuse, rivolte dall'attore ai giudici del Collegio per i reati ministeriali, si riferiva il commento del ### e solo indirettamente alle scelte dell'allora ### dell'interno, difese dal prof. ###. Nell'ottica, dunque, di una valutazione che, seguendo l'insegnamento della Corte di legittimità, tenga conto del contesto polemico in cui s'inserisce (non si deve dimenticare, infatti, quanto scalpore, quante accese polemiche suscitò la vicenda della nave ### con i suoi strascichi giudiziari, polemiche alle quali lo stesso ### in effetti volle contribuire, esprimendo il suo sostegno al ### e la sua critica nei confronti dei magistrati) e della connessione diretta ed immediata con lo scritto oggetto del commento: sicché quest'ultimo non poteva non essere ed apparire come l'espressione, ancorché inurbana, di una critica aspra ed accesa, ma pur sempre legittima, delle posizioni prese dall'attore su un tema che divideva drasticamente l'opinione pubblica dell'epoca (e tutt'ora la divide), infondendo peraltro - in ragione del “fattore umano” che la caratterizzava - una carica di passionalità e di aggressività particolarmente accentuata nei sostenitori dell'una e dell'altra tesi o parte. 
In tale contesto, deve pertanto escludersi, sul piano oggettivo, che il mero uso della pur inurbana espressione «emerito cialtrone» (della quale, peraltro, il FAI si scusò, poi, e l'attore stesso ne dà atto, pur volgendo il gesto di doverosa umiltà, oggettivamente ispirato a spirito conciliativo, in strumento di conflitto) basti ad escludere il requisito della “continenza”, degradando il legittimo esercizio della libertà di critica a semplice e gratuito attacco personale, costitutivo della diffamazione. 
È, infatti, lo stretto legame tra il commento e il testo commentato che circoscrive la portata denigratoria del primo, indirizzandola al secondo e non alla persona del suo autore nella sua integralità; del resto, specialmente nel vuoto assertivo e probatorio di cui si è detto discorrendo in tema di danno, si può serenamente escludere che il commento di un lettore non altrimenti qualificato, chiaramente relativo ad uno specifico scritto, possa aver concretamente leso la complessiva onorabilità e reputazione di una personalità del calibro del prof. ### così come diffusamente descritta in citazione e documentata dal curriculum vitæ e dall'importanza degli autori degli scritti in suo onore.   Tribunale ordinario di Roma - ### civile Sentenza n° ###/2019 r.g. p. 6 di 6 In definitiva, la domanda è infondata sotto ogni profilo e va integralmente rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, ai sensi del D.M. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi massimi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione dell'ammontare della domanda, prossimo al limite superiore, come segue: Fase di studio € 1.379,00 Fase introduttiva € 1.166,00 Fase di trattazione ed istruttoria € 2.520,00 Fase decisoria € 2.552,00 Spese generali di studio € 1.142,55 Totale imponibile € 8.759,55 Anticipazioni esenti € 0 P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta la domanda; - pone a carico dell'attore le spese di lite, liquidate in € 8.759,55, oltre oneri di legge. 
Così deciso in ### 07/06/2024. Il giudice ### 

causa n. 34843/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Crisafulli

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