N. 1047/2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1047/2017 R.G. promossa da ### (C.F.: ###), #### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### Via dei ### n. 44, è elettivamente domiciliato ### contro ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in #### n. 52, è elettivamente domiciliata ### avente ad oggetto: ### contratti atipici ### All'udienza del 26.9.2023, N. 1047/2017 R.G. 2 / 22 per ##### e ### l'Avv. ### precisa le conclusioni come di seguito: “In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie istruttorie non ammesse, di seguito si riportano i capitoli di prova non ammessi dei quali si insiste per l'ammissione: 1. DCV che visitò la ###ra Giuliotti nel gennaio 2015; 2. DCV che quando visitò la ###ra Giuliotti, nelle circostanze di cui al capitolo 1, ha potuto accertare lo stato di deperimento della stessa e la compromissione irreversibile delle sue funzioni vitali, come indicate nella relazione a sua firma che le si mostra all. 1 all'atto di citazione; 3. DCV che nel corso della visita di cui al capitolo 1 e 2, poté verificare che la ### ra Giuliotti era in grado di provvedere alle sue esigenze di vita quotidiana solo assistita da un aiuto da parte di un soggetto terzo; 4. DCV che la ###ra Giuliotti fosse intollerante alla morfina; 5. DCV che il dato di cui al capitolo 4 risultasse dalla storia clinica della ###ra Giuliotti e dalle cartelle cliniche dei vari ricoveri, da lei analizzate, che le si mostrano doc. 5; 6. DCV che lo stato di salute della signora ### da lei verificato in sede di visita di cui al capitolo 1 e 2, richiedeva una costante e continua assistenza prestata dai familiari della stessa e da una collaboratrice familiare assunta a tale fine; 7. DCV che al momento della visita di cui al capitolo 1 e 2 presentava la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc. 5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 8. DCV che la lesione di cui al capitolo 7 perdurò fino alla morte della ###ra ### in data 22 aprile 2015; 9. DCV che conferma integralmente le considerazioni svolte nella consulenza tecnica a sua firma depositata quale allegato 1 all'atto di citazione che le si mostra; 10. DCV che fu medico curante della ### dal dicembre 2013 all'aprile 2015; 11. DCV che fece delle visite di controllo sullo stato di salute della ### nel periodo di cui al capitolo 10 e in particolare tra il maggio 2014 fino alla data del suo decesso sia a casa che presso l'### di ### 12. DCV che constatò tra gli inizi di agosto 2014, a seguito di una manovra di cateterizzazione, e il 17 N. 1047/2017 R.G. 3 / 22 agosto 2017 la persistente presenza di ematuria dal catetere urinario; 13. DCV che, data la persistente ematuria dal catetere urinario di cui al capitolo 12, in data 17 agosto 2017 consigliò il ricovero presso dell'### di ### 14. DCV che dal mese di agosto 2014 la ###ra ### presentò fino al suo decesso la lesione vescicale di cui alla cartella clinica che si mostra (doc. 5) ovvero una soluzione di continuo della parete laterale sinistra della vescica diagnosticata in sede di ricovero presso l'### di ### tra il 17 settembre 2014 e il 23 settembre 2014; 15. DCV che i ###ri ##### e ### il 2 agosto 2014, dopo la rimozione e riposizionamento del catetere vescicale presso l'ospedale di comunità di ### hanno riferito e riscontrato la presenza di sangue nelle urine della ### 19. DCV che prima del 21 giugno 2014 le condizioni di salute della ###ra ### le consentivano di svolgere una vita dignitosa ed autonoma; 22.
DCV che la circostanza di cui al capitolo 4 fu riferita dai ###ri ##### e ### nel corso dei vari ricoveri di cui alle cartelle cliniche che si mostrano (doc. 5) 23. DCV che fu riferito a lei e ai familiari della ###ra ### in data 3 agosto 2017 dal Chirurgo Dott.
Costa dell'### di ### che la terapia anticoagulante fosse sovradosata; 24. DCV che la ###ra ### in data 21 giugno 2014 si trovasse in condizioni di defedazione, astenia e generalmente impegnate a causa della polmonite per la quale era stata ricoverata presso l'### di ### e dimessa il 17 giugno 2014; 25. DCV che il 23 dicembre 2013 a seguito di diagnosi di neoplasia polmonare sottopose la ###ra ### ad una lobectomia sinistra; 26. DCV che nel maggio 2014 alla ###ra fu diagnosticata una polmonite; 27. DCV che fu contattato dai familiari della ###ra ### 8 giugno 2014 e che consigliò il ricovero presso il ### soccorso di ### per la presenza di febbre alta. nonché per l'ammissione di integrazione della CTU medico legale con riferimento a danno patito dai parenti dagli attori iure proprio, così come richiesto all'udienza del 23 ottobre 2019; Nel merito: ### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'### N. 1047/2017 R.G. 4 / 22 ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in atto di citazione e successive difese e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano nella somma di complessivi € 110.000,00 (centodiecimila euro) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma maggiore o minore che sarò ritenuta i ragione e giustizia in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre cpa, IVA e spese legali come per legge.”; per ### l'Avv. ### precisa, come segue, le proprie conclusioni: “### il Tribunale di ### in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie formulate da controparte e non ammesse con provvedimento del 6/11/2019, che dovrà essere confermato; nel merito, respingere la domanda attrice, così come formulata, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando espressamente di non accettare il contradditorio rispetto ad eventuali domande nuove. Con vittoria di spese e competenze”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il ###, ##### e ### convenivano l'### dinanzi al Tribunale di ### esponevano che ### rispettivamente moglie e madre dei medesimi attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata per la comparsa di sintomi febbrili, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, ed era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico; lamentava che, in data ###, a causa del negligente controllo, era caduta N. 1047/2017 R.G. 5 / 22 fratturandosi il femore e una costola ed era stata poi sottoposta a trattamenti sanitari inadeguati ed in mancanza di consenso informato, che avevano determinato un progressivo ed irreversibile peggioramento delle condizioni di vita, fino al momento della morte avvenuta il ###, evento che, a sua volta, aveva causato danni anche ai parenti; chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio.
Per tutte queste ragioni, gli attori ##### e ### così concludevano: “### l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti descritti in premessa e per l'effetto condannare la stessa ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e soffrendi dagli attori ##### e ### sia in proprio sia in qualità di eredi della signora ### che si indicano allo stato nella somma di complessivi € 248.939,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di ragione e giustizia o in ipotesi liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre ### IVA e spese generali come per legge”.
La convenuta ### si costituiva il ### in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il ### contestando la domanda attorea; in particolare, sotto il profilo della responsabilità, sosteneva che la caduta non era dovuta ad un negligente controllo e che i trattamenti sanitari erano stati eseguiti previa acquisizione del consenso ed erano adeguati alle patologie ed alle condizioni di salute della paziente; contestava altresì la quantificazione dei danni.
Per tutte queste ragioni, la convenuta ### così concludeva: “### il Tribunale respingere la domanda attrice, così come N. 1047/2017 R.G. 6 / 22 formulata, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.7.2017 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, disposta dal Giudice con ordinanza all'esito dell'udienza del 14.2.2018 ed il relativo supplemento disposto con successiva ordinanza del 6.11.2019 nonché attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con l'ordinanza da ultimo indicata ed espletata alle udienze dell'11.1.2021 e del 21.4.2022.
All'udienza del 26.9.2023, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori ##### e ### in proprio e quali eredi di ### hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità medica.
La domanda è procedibile, in quanto la sua proposizione in giudizio è stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (doc. 2 fasc.att.), invero conclusosi con esito negativo, previsto dall'art. 8 comma 2 Legge 8 marzo 2017, n. 24 quale alternativa allo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi previsto dall'art. 696-bis c.p.c..
Ciò detto e passando al merito della controversia, si deve premettere, in diritto, che la responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza, in via cumulativa, anche nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c..
N. 1047/2017 R.G. 7 / 22 In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale; in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066); sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell'atto operatorio, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386).
In particolare, con riferimento all'adempimento degli obblighi tipici del professionista, venendo in considerazione un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento della prestazione va considerata in relazione al tipo di attività dovuta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio; al riguardo, in base al combinato disposto N. 1047/2017 R.G. 8 / 22 di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. e all'art. 2236 c.c., la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di famiglia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583) bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e delle relative modalità di esecuzione; nell'adempimento dell'obbligazione professionale va infatti osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio nonché ad evitare possibili eventi dannosi; lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale.
Da tale qualificazione della responsabilità medica come responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001 n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392 nonché, da ultimo, Cassazione N. 1047/2017 R.G. 9 / 22 civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento), mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Ciò detto e passando alla concreta vicenda oggetto del presente giudizio, è anzitutto provata l'esistenza del contratto, in quanto è pacifico e risulta dalla cartella clinica che la ### dante causa degli odierni attori, dopo essere stata ricoverata per alcuni giorni presso l'### ove si era recata, quale paziente nefrotrapiantata nel 2003 e sottoposta a lobectomia polmonare superiore sinistra nel 2013, per la comparsa di sintomi febbrili, ed ove era stata sottoposta a terapia antibiotica, in data ### era stata trasferita presso l'### di ### di ### facente capo all'### dove i medici avrebbero dovuto continuare il trattamento antibiotico.
In questo quadro, gli attori, per come accennato supra, hanno allegato l'inadempimento della convenuta ### agli obblighi su di essa gravanti, lamentando vari profili di negligenza nella condotta del personale sanitario dell'### in relazione al trattamento subito dalla ### da cui sarebbero causalmente dipesi i danni alla persona lamentati: in particolare, sulla base di una consulenza tecnica di parte (doc. 1 fasc.att.), hanno lamentato: l'omessa vigilanza della paziente, che in data ###, mentre andava in bagno senza alcuna assistenza, era caduta e si era procurata la frattura sottocapitata del femore sinistro e della quinta costa; l'erronea scelta del trattamento anticoagulante e della sua somministrazione, che aveva aggravato il quadro emorragico e determinato lo sviluppo di un ematoma addominale; l'incongrua manovra di caterizzazione, che aveva causato una lesione vescicale; la carenza di un adeguato e completo consenso informato.
N. 1047/2017 R.G. 10 / 22 Su tali punti è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con successiva richiesta di chiarimenti, la quale appare logicamente e congruamente motivata e non risulta superata nelle sue conclusioni dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Quanto all'omessa vigilanza al momento della caduta, i consulenti tecnici d'ufficio, pur sottolineando “l'assenza di una valutazione del rischio di caduta al ricovero del 20.06 presso l'### di Nottola”, hanno evidenziato che “la mattina della caduta, verificatasi il 21.06 intorno alla 10,15, si precisava nel diario clinico che la paziente risultava vigile, orientata e collaborante”; i medesimi consulenti tecnici d'ufficio hanno altresì rilevato che, “pochi giorni prima, sia il 12 che il 14.06 il rischio di caduta a seguito della valutazione Re Tos”, ovvero sulla base dello strumento di valutazione del rischio di caduta dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del ### finalizzato ad orientare le attività di prevenzione del rischio, “effettuata presso il reparto di nefrologia e trapianti dell'### di ### risultava pari a 7 per entrambe le valutazioni quindi entro i limiti in relazione ai parametri valutativi della ### Toscana”; ed hanno aggiunto che, “anche in riferimento alla valutazione dello stato di coscienza della criticità della persona assistita esaminate mediante la scala MEWS…”, acronimo di “### Score”, ovvero una scala che misura l'instabilità clinica del paziente in relazione all'alterazione dei parametri fisiologici e permette di identificare il rischio di un rapido peggioramento clinico o di morte, “… dal 09 al 17.06 il valore è stato mediamente di 1 tranne che in un'occasione di 4, valori questi al di sotto del valore di rischio che è 5”. Alla luce di tutti questi elementi, appare convincente la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui “relativamente al rischio di caduta sia per le condizioni cliniche generali che per lo stato di coscienza non sussistessero parametri di rischio di caduta superiori alla media e comunque tali da giustificare l'adozione di provvedimenti come il divieto di alzarsi da sola o altre precauzioni comportamentali” e che pertanto nessuna responsabilità possa essere ravvisata in capo al personale dell'### convenuta.
In relazione alla terapia con anticoagulanti, i consulenti tecnici d'ufficio, dopo avere evidenziato “che la terapia si era resa necessaria a partire dal 21.06 a N. 1047/2017 R.G. 11 / 22 seguito della frattura del femore allo scopo di prevenire possibili fenomeni tromboembolici legati alla permanenza a letto e alla successiva ipomobilità” e che “fattori ulteriori che determinavano un aumento del rischio trombo-embolico erano costituiti dall'età oltre 70 anni e dallo stato infettivo in atto”, hanno concluso che “era fuori discussione la necessità di terapia anticoagulante”.
I medesimi consulenti tecnici d'ufficio, tuttavia, con riferimento all'impiego del “Fondaparinux” (“Arixtra”), hanno evidenziato che la terapia con ### è stata prolungata con dosi eccessive, sia in rapporto alla “clearance della creatinina” sia in rapporto al peso della paziente, “in evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco”.
Con riferimento alle conseguenze di tale negligente condotta, i consulenti tecnici d'ufficio, anche a seguito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, hanno affermato che “l'ematoma della parete addominale si è verificato per una parte per il dosaggio eccessivo del farmaco ### per un'altra parte per una possibile lesione di un vasellino…”; tuttavia, è sostanzialmente pacifico che, sotto questo profilo, non sono residuati postumi permanenti.
Ancora, in relazione alla terapia analgesica mediante “### gocce”, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che la dose somministrata appariva congrua, tenuto conto del dosaggio minimo consigliato del ridotto peso corporeo della paziente; hanno altresì rilevato che, in relazione all'insufficienza renale, la scheda del farmaco precisava “di tenere sotto controllo tale parametro” e, senza indicare valori specifici di funzionalità renale, suggeriva “semplicemente di modulare la somministrazione in base alla necessità del paziente”; per tali ragioni, hanno concluso che correttamente era stata usata una dose ridotta del farmaco, somministrata per un periodo limitato, e che, “in sintesi, tale terapia analgesica non ha rivestito alcun ruolo nell'iter clinico e gli effetti collaterali come nausea, vertigine, cefalea, sonnolenza, sono ben previsti trattandosi di un farmaco oppioide”.
Da ultimo, con riferimento alla lamentata incongruità della manovra di caterizzazione, i consulenti tecnici d'ufficio hanno chiaramente evidenziato che le N. 1047/2017 R.G. 12 / 22 lesioni vescicali “non si verificano né spontaneamente né a seguito di una compressione esercitata da una massa pelvica … per cui alla base di esse c'è sempre un evento traumatico di natura diretta o indiretta” ed hanno quindi individuato tale evento traumatico di natura diretta nei “ripetuti tentativi di inserimento del catetere nella notte tra il 2 ed il ###”, riconoscendo l'origine iatrogena della suddetta lesione vescicale.
In conclusione, quindi, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, si deve escludere che la caduta, con la conseguente frattura del femore, sia stata determinata da un inadempimento della struttura sanitaria; vi è stato invece inadempimento in relazione alla terapia con anticoagulanti, che è stata effettuata con evidente difformità da quanto suggerito nella scheda terapeutica del farmaco, e che ha contribuito a causare l'ematoma della parete addominale; non vi è stato alcun inadempimento nella somministrazione della terapia analgesica; vi è stata invece imperizia nell'inserimento del catetere, che ha determinato la lesione vescicale. Inoltre, pacificamente, il decesso della paziente non deve essere imputato alla condotta dei sanitari dell'### convenuta.
A fronte di ciò, l'### convenuta non ha provato la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Dunque, seppure nei limiti appena evidenziati, si deve riconoscere una responsabilità della struttura sanitaria convenuta per i danni arrecati alla dante causa degli odierni attori. * * * * * * *
Passando a questo punto alla quantificazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, ### un., 11 novembre 2008, 26972). ### quanto evidenziato in giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, N. 1047/2017 R.G. 13 / 22 ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle c.d. sentenze gemelle Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827), deve essere ricompreso - per quel che interessa in questa sede - il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 Cost., tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c..
In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell'art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte.
E tuttavia, ciò non significa che la sofferenza morale non debba essere oggetto di risarcimento; come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 12 marzo 2021, 7126); in questo senso, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, N. 1047/2017 R.G. 14 / 22 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4878).
Ciò chiarito, nel caso di specie, procedendo ad esaminare anzitutto il danno biologico patito dalla defunta ed acquisito iure hereditario dagli odierni attori, dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è emerso che dalla negligente condotta dei sanitari dell'### convenuta, per come supra ricostruita, è derivato, a carico della ### quale danno biologico da invalidità temporanea, un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di quaranta giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di sessantasette giorni.
Inoltre, dalla medesima condotta è derivato un danno biologico da invalidità permanente, quantificabile nella misura del 23%, secondo quanto indicato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio nelle risposte alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quantificazione che tiene conto della lesione vescicale nonché del generale peggioramento delle condizioni della paziente rispetto al periodo antecedente all'ingresso in ospedale.
Il danno biologico, per come supra individuato, può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, tabella che, in attesa dell'approvazione della tabella unica nazionale per le lesioni c.d. macropermanenti prevista dall'art. 138 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 richiamato dall'art. 7 comma 4 Legge 8 marzo 2017, n. 24, deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di danno alla persona diverse da quelle di danno di lieve entità derivante da incidente stradale (cfr. in tal senso Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408); tale tabella è del resto tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in N. 1047/2017 R.G. 15 / 22 ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, 7 giugno 2011 n. 12408), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno, d'ora innanzi, valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, ### unite, 11 novembre 2008, 26972, consente la liquidazione congiunta, anche se con voci separate, del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tale somma, che - come detto supra - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione, deve essere incrementata, a titolo di personalizzazione, sotto il profilo del danno morale; quest'ultima, in effetti, nel periodo successivo agli eventi oggetto di causa, da un lato ha patito sofferenze, di natura organica derivanti dalle lesioni, quali risultanti dalla cartella clinica, particolarmente intense e superiori alla norma (es. dolori derivanti dall'ematoma provocato, tra l'altro, dagli anticoagulanti, dolori legati all'incongruo posizionamento del catetere… ), dall'altro ha patito sofferenze interiori in conseguenza degli ulteriori ricoveri ospedalieri e, comunque, ha subito un drastico peggioramento della qualità della propria vita fino al momento del decesso, tale da determinare presumibilmente una sofferenza peculiare. Per tali ragioni, l'importo del danno biologico deve essere incrementato della metà.
Nel caso di specie, peraltro, si deve considerare che - come accennato supra - la ### dante causa degli odierni attori, è deceduta prima della liquidazione del danno in sede giudiziale, per causa esterna ed indipendente dalla lesione subita; ebbene, come più volte evidenziato in giurisprudenza, in tema di risarcimento del N. 1047/2017 R.G. 16 / 22 danno biologico, le tabelle - in particolare quelle milanesi -, per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione, dopodiché, una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita; viceversa, laddove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso Cassazione civile, sez. III, 3 ottobre 2003, n. 14767; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2020, n. 12913; e da ultimo, anche Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933). Il danno risarcibile in tale ipotesi, in passato definito anche “danno biologico intermittente” perché liquidato in un “intervallo” di tempo, cioè appunto per il periodo intercorrente tra la data della lesione e la data del decesso, è ormai generalmente definito “danno da premorienza”, in quanto in realtà è costituito da un danno subito irreversibilmente, e non in modo intermittente, appunto nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto.
Per la sua determinazione, secondo quanto ancora evidenziato in giurisprudenza, non può essere utilizzata l'apposita tabella milanese, elaborata ### sulla Giustizia Civile di ### nel 2021, perché tale tabella, come affermato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933), non rispetta il principio di equità di cui all'art. 1226 c.c., ma deve essere N. 1047/2017 R.G. 17 / 22 adottato un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. In questo senso, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (in tal senso, cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 29 dicembre 2021, 41933).
Ed allora, applicando i principi sin qui evidenziati, il danno biologico che sarebbe spettato al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio, può essere quantificato, sulla base della tabella del Tribunale di ### del 2021 in complessivi € 123.582,38, così determinati: € 74.546,00 a titolo di invalidità permanente, somma ottenuta a partire dal valore punto di € 4.986,34 moltiplicato per coefficiente di riduzione di 0,650, in considerazione del fatto che il danneggiato aveva compiuto settanta anni all'epoca del fatto, moltiplicato per la percentuale di invalidità del 23%; € 7.842,25 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta moltiplicando il valore medio giornaliero di € 123,50 per i giorni di invalidità, totale e parziale (€ 123,50 x 40 x 75% + € 123,50 x 67 x 50% = € 3.705,00 + € 4.137,25 = € 7.842,25); € 41.194,13 a titolo di personalizzazione per danno morale.
Considerato che l'aspettativa di vita di una donna, secondo le tabelle ### nel 2014, era di 85,6 anni, si può ipotizzare che la ### che era nata nel 1943, avrebbe potuto vivere fino al 2028, ovvero altri quattordici anni.
Dunque, dividendo l'importo del danno per quattordici, si giunge all'importo di € 8.827,31, dovuto per ogni anno di sopravvivenza; e quindi, considerato che l'attrice è deceduta il ###, a quasi un anno di distanza, l'importo dovuto è pari, appunto, ad € 8.827,31.
N. 1047/2017 R.G. 18 / 22 A tale importo devono essere aggiunte le spese sostenute dalla defunta e dai suoi eredi (doc. 4 fasc.att.), per come riconosciute dai consulenti tecnici d'ufficio.
In tal senso, risulta dovuta anzitutto la spesa di € 2.501,00 per la relazione medicolegale.
Inoltre, considerato che le condizioni di allettamento della ### sono dipese solo in parte da colpa professionale dei medici della struttura sanitaria convenuta, è dovuta metà delle altre spese riconducibili all'assistenza della paziente: € 210,00 per noleggio o acquisto di carrozzina; € 1.210,00 per installazione di apparecchiature igienico-sanitarie per disabile; € 643,90 + € 956,10 + € 500,00 per acquisto presso la struttura “### per sognare”, probabilmente materassi antidecubito, materiale parasanitario, ovvero metà dell'importo di € 3.520,00 e quindi € 1.760,00.
A tali importi, si devono aggiungere metà delle spese per l'assunzione di una badante che, per come risultante ancora dalla documentazione prodotta e per come riferito anche dai testimoni nel corso dell'istruttoria orale, i familiari della ### hanno assunto per ottenere un aiuto domestico, ovvero metà dell'importo di € 4.230,18 e quindi € 2.115,09.
Dunque, le spese ammontano complessivamente ad € 6.376,09.
In atto di citazione, gli attori - come accennato supra - hanno lamentato anche la mancanza di un valido consenso informato della ### ma tale doglianza risulta invero assolutamente generica e, come tale, infondata.
Pertanto, in conclusione, il danno complessivamente patito iure hereditario dagli odierni attori, quali eredi della defunta ### (doc. 3 fasc.att.), ammonta ad € 15.203,40.
In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, ### 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei N. 1047/2017 R.G. 19 / 22 criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2021 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di ### del 2021) - deve essere rapportata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio) e sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ### nonché sui vari esborsi, dalla data di ciascuno di essi, devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
In conclusione, gli attori ##### e ### quali eredi di ### hanno diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta ### a titolo di risarcimento del danno iure hereditario, la complessiva somma di € 24.507,62, comprensiva del capitale devalutato (pari ad € 19.010,56), degli interessi (pari ad € 1.578,65) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 3.918,41) calcolati alla data della presente pronuncia (rectius, della precisazione delle conclusioni nel presente procedimento).
Gli stessi attori hanno poi chiesto il risarcimento del danno patito, iure proprio, quale conseguenza delle lesioni subite dalla propria dante causa, tenuto conto del dolore fisico e psichico dagli stessi subito in relazione alla sofferenza della ### E tuttavia, sotto il profilo del danno biologico, anche psichico, gli odierni attori non hanno fornito alcuna prova di avere subito una lesione della propria salute in conseguenza delle gravi lesioni patite dalla loro parente (rispettivamente moglie di ### e madre di #### e ###. Per tale ragione, si deve anche ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta sul punto dagli attori: come evidenziato più volte in giurisprudenza, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella N. 1047/2017 R.G. 20 / 22 soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, Ordinanza 15 dicembre 2017, n. ###; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191). ### canto, può essere invece riconosciuto il c.d. danno da lesione del rapporto parentale, quale sofferenza riflessa in capo agli attori, derivante dalle macrolesioni patite dalla ### è infatti ragionevole presumere che il peggioramento delle condizioni di salute della ### ed il conseguente impatto di tali condizioni di salute sulle condizioni di vita e sulle relazioni sociali abbia determinato nei suoi parenti una sofferenza, meritevole di risarcimento.
Come evidenziato in giurisprudenza, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989).
Con riferimento ai rapporti in questione, peraltro, gli attori non hanno allegato alcun elemento utile, se non il grado di parentela.
Per tale ragione e dovendosi comunque considerare che, anche sotto questo profilo, il danno risarcibile attiene esclusivamente alla sofferenza, interiore e riflessa sul piano dinamico-relazionale, per le gravi lesioni patite dalla ### con esclusione N. 1047/2017 R.G. 21 / 22 quindi della sofferenza, ancora una volta interiore e sul piano relazionale, derivante dal successivo decesso della ### che non è imputabile alla struttura sanitaria, il danno in questione deve essere equitativamente quantificato in misura minima; in particolare, tenuto conto di quanto evidenziato supra con riferimento al rapporto di parentela ed alla presumibile convivenza solo con il marito, il danno in questione deve essere quantificato in € 2.500,00 per il marito ### ed in € 1.800,00 per ciascuno dei tre figli #### e ### somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione ed interessi.
Quindi, l'### convenuta deve essere altresì condannata a pagare a ciascuno degli attori gli importi appena indicati. * * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, l'### deve essere condannato a rimborsare a ##### e ### le spese di lite da essi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo complessivo dei danni liquidati, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i valori medi dello scaglione di riferimento -.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta ### Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio ( Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
N. 1047/2017 R.G. 22 / 22 P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di #### civile, definitivamente pronunciando, condanna l'### a pagare a ##### e ### quali eredi di ### la complessiva somma di € 24.507,62, a titolo di risarcimento del danno iure hereditario; condanna l'### a pagare a ### la somma di € 2.500,00 nonché a #### e ### la somma di € 1.800,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno iure proprio; condanna altresì l'### a rimborsare a ##### e ### le spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico della convenuta ##### 1 aprile 2024 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 1047/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Moggi Michele