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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 1038/2025 del 29-12-2025

... inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. ### 28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione. Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. Tale argomento, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### - ### N.R.G. 824 /2025 la ### in funzione di ### del lavoro, ha pronunciato, a seguito dell'udienza celebrata a trattazione scritta del 23 dicembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (###) rappresentata e difesa dall'avv.#### -C.F. ### ed elettivamente domiciliata in ### ricorrente contro ###'### (###) resistente contumace ### carta elettronica docente.  CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 23 dicembre 2025, da intendersi qui integralmente trascritte.  MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente, con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, ha evocato in giudizio il Ministero dell'### e, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del medesimo quale docente in forza di contratto a tempo determinato (per l'anno scolastico 2024- 2025), svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. 
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della ### del Docente di cui all'art.  1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e, per l'effetto l'adempimento in forma specifica mediante condanna del Ministero convenuto alla concessione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 all'art. 1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di ### 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato ### convenuto non si costituiva in giudizio nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo in data 12 giugno 2025. 
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero convenuto. 
Nel merito, il ricorso va accolto. 
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal ### 23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal ### 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017). 
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica. 
Dall'anno scolastico seguente, il ### 28 novembre 2016 ha previsto che la ### fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. 
Il nodo centrale della controversia in esame, caratterizzata da una spiccata serialità, verte sulla spettanza del beneficio in esame ai docenti a tempo determinato. In base alla disciplina sopra riportata, infatti, il Ministero ha ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato (come la parte qui ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della ### di che trattasi. 
Sulla questione, il Consiglio di Stato - prescindendo dalla questione della riconducibilità della ### del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE - con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).  ### di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria - che “la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). 
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.  1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025
Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili e possono essere poste alla base della presente decisione. 
Va poi aggiunto che, con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di ### ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Sul punto va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. ###/2019), progressione economica (Cass. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. 6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025
Del resto, la c.d. ### viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v.  ### 28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione. 
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. 
Tale argomento, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo. 
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.  124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” (Cass. n. 29961/2023). 
Ne consegue che la parte ricorrente, rientrando fra le predette categorie, ha senz'altro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per l'anno di servizio a tempo determinato, come in atti documentato, per l'anno scolastico 2024/2025. 
Del resto, la parte ricorrente risulta tuttora inserita nel sistema scolastico, in quanto destinataria di nuovi incarichi di supplenza (Cass. n. 29961/2023 cit.), sicché va riconosciuto l'adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata e della serialità della controversia.  P.Q.M.  Dichiara la contumacia del Ministero convenuto. 
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento all'anno scolastico 2024- 2025. 
Condanna il Ministero dell'### ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d.  “carta docente”, la somma complessiva di € 500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 
Condanna l'### resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore. 
Trapani, 24 dicembre 2025 ### del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025

causa n. 824/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Linares

M

Tribunale di Genova, Sentenza n. 2751/2025 del 12-12-2025

... dell'acqua calda sanitaria (doc. 8, pag. 8) e al quadro di comando e controllo (doc. 8, pag. 9), tutti imputabili al costruttore e non a “difettose manutenzioni degli impianti”; che l'ing. ### quantificava in € 68.000,00, oltre oneri di legge, i costi per l'eliminazione dei vizi rilevati (doc. 8, allegato computo metrico); che il ### a partire da luglio 2021, chiedeva agli odierni convenuti sia i progetti degli impianti, sia i certificati e verbali di collaudo senza ottenere risposte esaustive (docc. 9-12); che il ###, dopo la consegna della relazione dell'ing. ### gli attori indirizzavano una comunicazione via PEC a ### denunciando i vizi scoperti e chiedendo, contestualmente, la loro eliminazione, senza ottenere esito positivo (doc. 13); che, per la necessità di formare prova giudiziale sull'esistenza dei vizi denunciati e per avere certezza del soggetto responsabile, il ### essi proponevano, avanti il Tribunale di ### ricorso per ### iscritto al r.g. n. 3255/2022 (docc. 14 e 15); che con provvedimento del 12/7/2022 il Tribunale adito respingeva le eccezioni di inammissibilità dell'ATP sollevate dalla resistente e dai terzi chiamati e affidava l'espletamento dell'incarico peritale (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. N. 2620/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2620/2023 promossa da: ### 32-### 22 ###, ####### MASSA, ### con il patrocinio dell'AVV. ### ATTORI contro ### con il patrocinio dell'AVV. ### P&### & ### con il patrocinio dell'AVV. ##### con il patrocinio dell'AVV. #### SANSÒ, con il patrocinio dell'AVV. ### CONVENUTI e SOCIETÀ ###, con il patrocinio dell'AVV.  ###### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ### di ### 32-### 22, ####### ed ### convenivano in giudizio ### P&M ### & #### e ing. ### e domandavano: in via principale e nel merito, di accertare la responsabilità dei convenuti per i vizi, difetti e manchevolezze degli impianti oggetto di causa, ai sensi degli artt. 1665 e 1669 cod. civ.; sempre in via principale, di condannare ### P&M ### & #### e ### in solido, alternativamente o come meglio riconosciuto, a risarcire, a titolo sia di responsabilità contrattuale ex art. 1665 cod. civ., sia di responsabilità per fatto illecito ex art. 1669 cod. civ., l'intero danno dagli stessi subiti e subendi per l'eliminazione dei vizi oggetto di causa, pari ad € 68.000,00 ovvero all'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta, dalla data del dovuto al saldo; sempre in via principale, di accertare e dichiarare che gli impianti di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria installati nel ### producevano un consumo energetico superiore a quello prospettatogli da ### determinandone le cause e le, eventuali, modalità di eliminazione dei relativi difetti e, di conseguenza, condannare ### a risarcire ai condòmini attori l'importo di € 50.000,00 per ogni appartamento di loro proprietà, ovvero l'importo ritenuto di giustizia per la diminuzione del valore degli immobili in relazione alla classe energetica, oltre interessi dal dovuto al saldo; ancora in via principale e nel merito, di condannare ### P&M ### & #### in solido, alternativamente o come meglio ritenuto, a pagare al ### di ### civ. 32-### civ. 22 in Genova, in persona della amministrazione, l'importo di € 14.093,42, ovvero quello minore o maggiore che emergerà in corso di causa, a titolo di rimborso degli onorari professionali e degli esborsi per l'espletamento, avanti il Tribunale di Genova, del procedimento per ATP iscritto al r.g. n. 3255/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese. 
A sostegno delle proprie domande gli attori affermavano: che ### aveva costruito il complesso immobiliare dotato di appartamenti, boxes, posti auto e moto, cantine e aree comuni, situato in ### presso ### civ. 32-### civ. 22, denominato “### Rosa”, iniziando le vendite dei singoli immobili nell'anno 2014; che ### era proprietaria dell'appartamento int. 1, di un box auto al piano terra n. 30/B/9 e di cinque cantine al primo piano sottostrada nn. 32, lettere I-L-M-N-O, per averli acquistati da ### in data ###, con atto a rogito del ### di ### rep. 130707 per il prezzo di € 1.900.000,00 oltre IVA (doc.1); che ### era proprietaria dell'appartamento int. 2 ed un box auto al primo piano sottostrada n. 16, per averli acquistati dal #### in data ###, con atto a rogito del ### di ### rep. 133717, per il prezzo di € 700.000,00 (doc. 2); che ### era proprietaria dell'appartamento int. 3, di un box auto al piano terra n. 6, di un posto moto coperto al piano terra, distinto con la lettera G e di una cantina al piano terra distinta con la lettera G, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### di ### rep. ### per il prezzo di € 940.000,00 oltre IVA (doc. 3); che ### e ### erano proprietari dell'appartamento int. 6, del box al piano terra n. 30/B/4, della cantina al piano terra n. 32, lettera H, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### D'### di ### rep. 24398 per il prezzo di € 1.125.000,00 oltre IVA (doc. 4); che ### era proprietario dell'appartamento int. 7, del box al primo piano sottostrada n. 20, della cantina al primo piano sottostrada n. 32, lettera C, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### di ### rep. 62787 per il prezzo di € 820.000,00 oltre IVA (doc. 5); che tutti avevano deciso di acquistare gli immobili anche in ragione del fatto che il costruttore, sul sito internet www.lepietrerosa.it, prospettava oneri condominiali per il riscaldamento, l'acqua calda ed il raffrescamento vicine allo zero; che nel 2021 ### e ### si rivolgevano all'amministratore del ### per lamentare che nel loro appartamento, identificato dall'interno 8, nei mesi estivi il raffrescamento era inidoneo e si manifestavano fenomeni di rugiada sui pavimenti; che, per comprendere le ragioni per le quali l'impianto ### di raffrescamento e riscaldamento non funzionava correttamente, il ### aveva affidato l'incarico peritale all'ing. ### il quale con relazione tecnica del 28/2/2022 relazionava di avere constatato l'esistenza di vizi occulti all'impianto di climatizzazione (doc. 8, pagg. 3-4), alla centrale termica (doc. 8, pag. 4), all'impianto di acqua calda sanitaria (doc. 8. pag. 5-6), al contabilizzatore del calore (doc. 8, pag. 6); al contabilizzatore del calore per la climatizzazione (doc. 8, pagg. 6-8), al contabilizzatore del calore dell'acqua calda sanitaria (doc. 8, pag. 8) e al quadro di comando e controllo (doc. 8, pag. 9), tutti imputabili al costruttore e non a “difettose manutenzioni degli impianti”; che l'ing. ### quantificava in € 68.000,00, oltre oneri di legge, i costi per l'eliminazione dei vizi rilevati (doc. 8, allegato computo metrico); che il ### a partire da luglio 2021, chiedeva agli odierni convenuti sia i progetti degli impianti, sia i certificati e verbali di collaudo senza ottenere risposte esaustive (docc. 9-12); che il ###, dopo la consegna della relazione dell'ing. ### gli attori indirizzavano una comunicazione via PEC a ### denunciando i vizi scoperti e chiedendo, contestualmente, la loro eliminazione, senza ottenere esito positivo (doc. 13); che, per la necessità di formare prova giudiziale sull'esistenza dei vizi denunciati e per avere certezza del soggetto responsabile, il ### essi proponevano, avanti il Tribunale di ### ricorso per ### iscritto al r.g. n. 3255/2022 (docc. 14 e 15); che con provvedimento del 12/7/2022 il Tribunale adito respingeva le eccezioni di inammissibilità dell'ATP sollevate dalla resistente e dai terzi chiamati e affidava l'espletamento dell'incarico peritale all'ing.  ### sottoponendogli il seguente quesito: “… ### gli atti ed i documenti di causa, ispezionato l'immobile, eseguito ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno, descriva il CTU gli impianti tecnologici per cui è causa, ed in particolare dica: a. se sussistano i vizi descritti nella relazione dell'ing. ### allegata al ricorso; b. se sussista effettivamente il fenomeno di formazione di condensa descritto nel paragrafo 7 del ricorso; c. quali siano le cause di detto fenomeno nonché dei vizi di cui sub 1, evidenziando tutti gli aspetti utili per riferire tali cause all'operato di ### spa, di ### srl, di P&M srl ovvero di terzi; d. quali interventi debbano essere eseguiti per l'eliminazione dei vizi e degli inconvenienti denunciati, indicandone il costo ...” (doc. 20); che il CTU rilevava che il fenomeno di formazione di condensa nell'appartamento int. 8 non poteva essere riscontrato; che il CTU non aveva approfondito lo specifico quesito atto a verificare l'esistenza delle cause dei vizi occulti attinenti ai fenomeni di condensa, poiché era stato “tratto in inganno dalla dichiarazione del condomino dell'int. 8, Sig. ### che è comproprietario dell'appartamento con la moglie, ###ra ### di ### della società omonima convenuta” (pag. 41 atto di citazione); che i vizi e le carenze progettuali incidevano, anche, sul valore economico degli immobili acquistati dagli attori, i quali ritenevano che il consumo energetico per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sarebbe stato vicino allo zero - come affermato dal costruttore/venditore - per, poi, scoprire, solamente con il deposito della ### che i costi affrontati negli ultimi anni erano dovuti a difetti progettuali ed esecutivi che comportavano consumi elettrici non preventivati (docc. 22-25); che il valore degli immobili di ###### e ### doveva essere ridotto di € 50.000,00 per ogni appartamento e che avevano diritto al rimborso di tale cifra da parte di ### che ### in veste costruttore/venditore, P&M ### & ### in veste di progettista degli impianti oggetto di causa, ### quale realizzatore di alcuni degli stessi impianti e l'ing. ### come direttore dei lavori, erano da ritenersi solidalmente responsabili per i gravi difetti di costruzione denunciati sia ai sensi dell'art. 1665 sia dell'art. 1669 cod. civ., poiché a vario titolo avevano concorso nella causazione dei vizi conseguenti all'imperfetta esecuzione delle opere, i quali avevano comportato alterazioni e pregiudizi al normale godimento degli immobili; che i costi determinati dall'ing. ### per eliminare i vizi ammontavano ad € 24.600,00 oltre oneri, ma che tale importo, come esplicitato dal perito di parte ing. ### non appariva congruo, dato che per ottenere il funzionamento a regola d'arte degli impianti era necessario quantificare il costo in € 68.000,00 oltre oneri; che i convenuti dovevano essere condannati al pagamento degli importi spesi per la proposizione del procedimento per ATP nei termini di cui a pagg. 43 e 44 dell'atto di citazione. 
Si costituiva in giudizio ### la quale concludeva per l'improcedibilità dell'azione proposta dal ### per la mancanza della necessaria delibera ### e/o della eventuale successiva ratifica, l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate in quanto sia il diritto del ### che quello dei ### erano prescritti e i medesimi dovevano considerarsi decaduti dalle sottese azioni di garanzia per i presunti vizi, per l'autorizzazione alla chiamata in causa di ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne secondo le eventuali responsabilità accertate anche in punto spese legali. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della ### S.p.A. per i vizi lamentati e per l'effetto il rigetto di tutte le domande proposte dal ### e dai ### in via subordinata, nell'ipotesi in cui fossero state ravvisate responsabilità integrali e/o parziali in capo alla ### S.p.A., di limitare l'eventuale condanna della ### S.p.A. alla sola percentuale di danno a lei direttamente ascrivibile, come quantificata dal ### con espressa manleva da parte della compagnia ### S.p.A. Con vittoria delle spese del presente giudizio e del giudizio di ### comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte dell'#### A sostegno delle proprie difese la convenuta assumeva: che il mandato posto alla base della domanda spiegata dal ### era potenzialmente inefficace perché la delibera ### del 7/2/2023, attributiva del mandato al difensore degli attori, era sub judice perché “alcuni ### ne hanno chiesto l'annullabilità, in quanto la convocazione dell'assemblea ### non era stata notificata a tutti gli aventi diritto”; che il diritto azionato dagli attori risultava prescritto e/o decaduto, perché la prima denuncia dei vizi dell'impianto di raffrescamento era stata rivolta al ### e non al ### che, viste le risultanze della ### la domanda del ### doveva essere ricondotta alla garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. e non alla garanzia decennale postuma ex art 1669 c.c.; che le contestazioni sollevate dal ### erano infondate, lacunose e non corrispondenti alla realtà dei fatti; che, all'esito della realizzazione dell'opera e della consegna della certificazione, il D.L. ing. ### procedeva, per conto della committente, al collaudo dell'impianto, approvandone specificatamente la corrispondenza agli standard qualitativi richiesti, nonché al rispetto delle regole dell'arte (all.10); che tutti i ### avevano regolarmente usufruito degli impianti condominiali per circa sette anni senza nulla lamentare; che i malfunzionamenti e i vizi lamentati dal ### dovevano essere ricondotti alla mancanza di manutenzione ordinaria dell'impianto, o a scelte tecniche di progettazione che non potevano essere imputate a ### S.p.A.; che il CTU in sede di ATP aveva “solamente appurato una corresponsabilità al 50% della convenuta con la P&M s.r.l. unicamente in merito alla carenza documentale ma non certo a quella funzionale”; che la richiesta di riduzione del prezzo avanzata dai ### era infondata e improcedibile per intervenuta prescrizione del diritto e, comunque, per l'intervenuta decadenza dall'azione; che il “grave difetto”, lamentato dai ### relativo al presunto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria era stato smentito dalla relazione di ### la quale aveva affermato che l'impianto funzionava correttamente e che nessuna condensa si era formata negli appartamenti durante la prova effettuata nel mese di luglio; che la quantificazione della riduzione di valore per € 50.000,00 per appartamento appariva incongrua rispetto alla ripartizione delle spese condominiali, che veniva effettuata non per “teste” ma per millesimi; che, nell'ipotesi in cui i vizi fossero stati ricondotti all'art. 1669 c.c., doveva essere manlevata da ### in forza della polizza n° 2013/06/2035645. 
Si costituivano in giudizio P&M ### & ### e ### SANSÒ, in proprio e in qualità di legale rappresentante della P&M ### & ### i quali domandavano di rigettare integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. 
A sostegno delle proprie difese i convenuti assumevano: che l'azione era stata esperita tardivamente, perché il verbale di collaudo di ### era del 2014 ed era trascorso ogni termine decadenziale sia ex art. 1495 cod. civ. sia ex art. 1669 cod. civ.; che gli impianti al momento del collaudo erano funzionanti; che i vizi denunciati erano conseguenza di operazioni manutentive poco accurate e che, pertanto, non potevano essere loro imputate; che i vizi che la CTU redatta in sede di ATP aveva loro imputato erano giuridicamente e tecnicamente inesistenti; che avevano rispettato la normativa in vigore; che non erano tenuti a compiere alcun atto ispettivo dopo la conclusione del collaudo; che l'impianto di cui si denunciavano i vizi era stato oggetto di innumerevoli interventi nel corso di otto anni, che avevano modificato la struttura dell'impianto stesso; che nessuno degli elementi posti dal CTU in sede di ATP a fondamento della loro responsabilità era sussistente, nè tecnicamente, nè giuridicamente. 
Si costituiva in giudizio ### la quale domandava di respingere ogni domanda formulata dagli attori nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando la prescrizione e la decadenza dei diritti fatti valere dagli attori ex artt. 1667 e 1669 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento. 
A sostegno delle proprie difese la convenuta assumeva: che il diritto esercitato dagli attori si era prescritto e che, comunque, gli attori erano decaduti dall'esercizio dell'azione promossa perché “i lavori realizzati dalla ### sono terminati nel 2013 e la prima denuncia dei vizi risale al marzo 2022”; che, così come accertato dal ### in sede ###lato i vizi lamentati non erano esistenti (sistema di controllo della pompa ### e dall'altro non era possibile “affermare la responsabilità della ### (sistema di contabilizzazione Acs e impianto aereaulico) alla luce della alternanza di manutentori che, dopo la consegna delle opere da parte della ### esponente, erano intervenuti sull'impianto lavorando sullo stesso ed apportando rilevanti modifiche”; che le opere realizzate non avevano presentato alcuna criticità e che le problematiche riscontrate dagli attori erano conseguenti ad interventi successivamente eseguiti da altre imprese. 
Si costituiva in giudizio SOCIETÀ ### la quale domandava: in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte da ### s.p.a., di accertare e dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande attoree anche in quanto prescritte e/o per intervenuta decadenza; in via principale, di respingere le domande proposte dal ### e dai ### nei confronti di ### S.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza dalle stesse e/o, comunque, infondate ed indimostrate e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### di ### in ogni caso, previo accertamento dell'inoperatività della ### prestata con la ### n. 2013/06/2035645 stipulata da ### S.p.a. con ### di ### di rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta da ### S.p.a. nei confronti di ### di ### in quanto infondata; in via subordinata, nel caso di accertamento di una responsabilità, anche solo parziale o pro quota di ### S.p.a. e di ritenuta operatività anche solo parziale della garanzia “### Postuma” prestata con la polizza n. 2013/06/2035645, di limitare la condanna di ### di ### in ragione delle condizioni, dei limiti, scoperti e franchigie tutti previsti nel contratto, sia in generale che per specifiche garanzie. Con vittoria di compensi e spese di lite anche del procedimento ex art. 696 c.p.c. 
A sostegno delle proprie difese la terza chiamata affermava: che i vizi lamentati dagli attori non potevano ritenersi gravi vizi costruttivi, né vizi riconducibili alla previsione dell'art. 1669 cod. civ., ma bensì limitate carenze documentali prive di rilevanza pratica, problematiche connesse alla contabilizzazione dei consumi e/o a carenze manutentive; che nessun condomino aveva mai lamentato alcun malfunzionamento dei predetti impianti; che le problematiche evidenziate dovevano riferirsi non alla costruzione degli impianti, bensì esclusivamente ad un'errata manutenzione/taratura del sistema, nonché a precise scelte progettuali e/o di installazione; che la polizza n. 2013/06/2035645 stipulata da ### appositamente per la costruzione del complesso di ### copriva i danni diretti all'immobile (### A) relativamente alla struttura dell'immobile (partita 1), alle impermeabilizzazioni della copertura (partita 2) e alle spese di demolizione e sgombero (partita 3), ma non anche agli impianti; che, pertanto, la polizza non poteva ritenersi operativa, con conseguente infondatezza della domanda di chiamata di terzo. 
Tutto ciò premesso, ### In via preliminare: sull'inammissibilità della domanda proposta dal condominio ### di ### con assemblea del 7 febbraio 2023 ha deliberato di conferire incarico all'Avv. ### di promuovere il presente giudizio all'esito del procedimento di ###.G.  3255/2022.  ###. ### introduceva il presente giudizio di merito nei confronti della ### s.p.a., della P&M ### & ### s.r.l., della ### impianti s.r.l. e dell'Ing. ### per accertare i presunti vizi degli impianti realizzati nel ### attoreo e quindi ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. 
Contestualmente all'introduzione del predetto giudizio alcuni condomini impugnavano davanti all'intestato Tribunale (v. procedimento R.G. n. 7438/2023 Dott.ssa Bellingeri), l'assemblea condominiale del 7 febbraio 2023 in quanto affetta da vizi di convocazione e deliberazione. 
I predetti giudizi proseguivano parallelamente sino all'emissione della sentenza n. 140/2025 del 17 gennaio 2025, con cui il Tribunale di ### annullava la delibera adottata dal condominio in data 7 febbraio 2023. 
A seguito dell'annullamento della delibera l'Avv. ### richiedeva quindi al Giudice un termine per consentire all'assemblea di ### di ratificare il mandato attraverso una nuova delibera condominiale. Con delibera 18 febbraio 2025 l'assemblea esprimeva voto contrario alla ratifica. 
Per tale ragione all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni l'avv. ### non compariva per il condominio e non precisava le conclusioni per il medesimo. 
A causa dell'annullamento della delibera condominiale di conferimento dell'incarico, che ha effetti ex tunc, e alla luce della mancata ratifica del mandato, sussiste il difetto di rappresentanza del condominio attore per nullità della procura a suo tempo conferita, che non è stata regolarizzata. 
Il difetto di legittimazione processuale determina la nullità degli atti di giudizio e travolge le domande proposte dal ### (Cassazione, sentenza 10 luglio - 3 ottobre 2013, n. 22642), che vanno dichiarate inammissibili e non vengono esaminate nel merito. 
Ciò non pregiudica l'esame delle domande che sono state svolte dai singoli condomini, che hanno conferito all'avv. ### apposito mandato, la cui validità non è in contestazione, del tutto sganciato da quello conferito dal condominio. 
Nel momento in cui ci si riferisce, nell'esame del merito delle domande, a parte attrice, il riferimento va inteso ai soli condomini, e non anche al condominio.  1. Sulla domanda ex art. 1669 Preliminarmente occorre valutare la natura dei vizi posti da parte attrice a fondamento delle proprie domande, al fine di stabilire se tali vizi siano idonei a costituire fonte di responsabilità per “gravi difetti” dell'immobile ai sensi degli artt. 1669 Al fine di valutare la consistenza e la gravità dei vizi lamentati da parte attrice occorre far riferimento alle risultanze della C.T.U. svolta in sede di ### il cui fascicolo processuale è stato acquisito al presente procedimento. 
Giova ribadire che non si è ritenuto necessario disporre integrazioni a detta relazione peritale, in quanto essa è risultata completa ed esaustiva sia per quanto riguarda l'estensione dell'indagine condotta dal C.T.U., sia per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le risposte fornite ai quesiti, le quali si appalesano del tutto coerenti con quanto emerso durante l'indagine. 
Il consulente, all'esito degli accertamenti svolti, ha in effetti riscontrato nell'impianto per cui è causa la presenza di alcuni vizi riconducibili a carenze documentali e/o ad errori progettuali e/o di installazione; tuttavia, è emerso che tali vizi, per natura e consistenza, non hanno inciso sull'intrinseca funzionalità dell'impianto -determinandone un totale non funzionamento o un funzionamento gravemente deficitarioma soltanto sulla capacità dello stesso di rispettare le performance attese in termini di consumi energetici e di portata d'aria.  ###.T.U. ha infatti riscontrato: - in primo luogo, una serie di carenze nella documentazione che i vari soggetti che hanno partecipato alla progettazione/installazione degli impianti avrebbero dovuto fornire ( Relazione ing. ### pg. 28); - in secondo luogo, alcune carenze tecniche relative: alla “mancata contabilizzazione del servizio di ventilazione”, la quale è stata “causata da una scelta del ### non conforme alla regola d'arte, rappresentata all'epoca dalla norma UNI 10200” (### ing.  ### pg. 29); al non funzionamento della “contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria” (### ing. ### pg. 29) la cui responsabilità è risultata di dubbia imputabilità (### ing. ### tabella pg. 31, punto j: “75 % ancora da accertare tra operato di ### per non corretta installazione dei contabilizzatori oppure ditta ### per non corretta impostazione del sistema di regolazione centrale 25% operato di P&M che nel 2014 ha riscontrato anomalie ma non ha disposto accertamenti”); al numero di ricambi d'aria garantiti dall'impianto, che è risultato inferiore rispetto a quanto pubblicizzato dal costruttore dell'immobile (### ing. ### pg. 21); - infine, una discrepanza tra l'efficienza energetica rappresentata dal costruttore al momento della vendita delle unità immobiliari rispetto a quella che l'impianto nel suo complesso è tecnicamente in grado di garantire (### ing. ### pg. 20). 
Al fine di comprendere se detti vizi possano rientrare nella nozione di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. occorre fare una premessa. 
Com'è noto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, in materia di appalto, i principi generali in tema di inadempimento e di responsabilità dell'appaltatore. In particolare, l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1667 c.c., il quale si riferisce a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica (in tal senso Cass. sent. n. 9333/2004).  ### applicativo dell'art. 1669 c.c. attiene testualmente alla “rovina”, “pericolo di rovina” o “gravi difetti” dell'opera concernente edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. 
Per quanto il concetto di “gravi difetti” sia stato nel corso del tempo notevolmente ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, fino a ricomprendere anche quelli relativi ad “elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.)” - quali le infiltrazioni di acqua, causate da carenze nella impermeabilizzazione, i difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto e l'umidità dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica - è pur sempre necessario, data la ratio e la lettera della norma, che si tratti di difetti tali “da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la sua destinazione” (in tal senso, ### sent.  n. 7756/2017 e Cass. sent. n. 10048/2018). La ratio cui è ispirata la norma, infatti, travalica la tutela degli interessi delle parti stipulanti, in quanto, “nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone” (Cass. SS.UU. 2284/2014). 
Diversamente opinando, peraltro, si rischierebbe di esautorare del tutto l'ambito applicativo dell'art.  1667 Applicando le individuate coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente che le carenze riscontrate dal C.T.U. in sede ###sono risultate tali da compromettere la funzionalità o ad incidere sulla normale utilizzazione e godimento degli immobili. 
Si consideri infatti che, sempre per quanto emerge dalla relazione del tecnico di ufficio: - la mancanza della documentazione progettuale, che secondo il C.T.U. avrebbe dovuto indicare i parametri per una corretta regolazione dell'impianto, ha quale unica conseguenza di aver “contribuito a rendere problematica la futura gestione dell'impianto (…)” (### ing.  ### pg. 28); - la “mancata contabilizzazione del servizio di ventilazione” comporta esclusivamente che “stante l'attuale configurazione un utente che decidesse, agendo sul proprio termostato, di non usufruire della climatizzazione estiva con pavimento radiante, usufruirebbe comunque dell'aria fresca proveniente dall'impianto di ventilazione senza partecipare alle relative spese” (### ing. ### tabella pg. 23, punto i); - la “contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria non funzionante” ha quale conseguenza la “mancata corrispondenza tra le letture dei singoli contatori ed il dato rilevato dal quadro di regolazione centrale termica” (### ing. ### tabella pg. 23, punto j). 
Risulta evidente, pertanto, che le problematiche generate dai vizi riscontrati dal C.T.U. impediscono di gestire e sfruttare l'impianto in maniera ottimale, ma non comportano “gravi” limitazioni al godimento e all'utilizzazione dell'immobile nel senso sopra specificato. 
Quanto poi ai lamentati fenomeni di condensa -i quali, secondo la tesi di parte attrice, sarebbero da attribuirsi all'insufficiente capacità di deumidificazione dell'impianto di ventilazionei medesimi non sono stati in alcun modo riscontrati dal C.T.U., il quale ha constatato che, pur testando l'impianto “con le condizioni di esercizio dettate dal ### (…) non si è avuto notizia di fenomeni di formazione di condensa durante il periodo di funzionamento estivo appena concluso, caratterizzato da temperature particolarmente elevate” (### ing. ### pg. 21). 
Anche il minore ricambio d'aria garantito dall'impianto installato ed il maggiore consumo energetico rispetto a quello descritto dal costruttore non possono in alcun modo costituire “gravi difetti” rilevanti ai fini della possibilità di invocare la garanzia ex art. 1669 c.c.: essi, a ben vedere, non sono suscettibili nemmeno di essere qualificati come “difetti” in senso tecnico, in quanto si risolvono piuttosto in caratteristiche che l'impianto installato presenta, differenti rispetto a quelle pubblicizzate dal costruttore. Tali differenti caratteristiche, pur potendo astrattamente dare luogo ad altre forme di responsabilità del costruttore/venditore, non consentono di invocare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c., dal momento che non determinano alcuna compromissione “grave” dell'utilizzabilità dell'immobile. 
A proposito dell'impianto di trattamento aria, il C.T.U. ha rilevato che “l'impianto descritto sommariamente nella pagina web citata è semplicemente un altro tipo di impianto aeraulico rispetto a quello realizzato” (### ing. ### pg. 21), la cui minore portata d'aria rispetto a quella descritta dal costruttore non è dovuta ad un difetto costruttivo o ad un malfunzionamento, bensì al diverso scopo per cui l'impianto è stato costruito; sul punto infatti il C.T.U. ha affermato che: “Nel sito web si fa riferimento ad un ricambio d'aria di 5 volumi/ora che si potrebbe avere solo in caso di impianto a tutt'aria (poco consueto per abitazioni) e non in caso di impianto misto aria - acqua come nel caso in esame, dove l'impianto di ventilazione è finalizzato solo a deumidificare l'aria durante la stagione estiva e fornire un ricambio d'aria ma non a climatizzare il locale” (### ing.  ### pg. 21). 
Parimenti, il consumo energetico dell'impianto, superiore rispetto a quello indicato dal costruttore, non può nemmeno astrattamente incidere sulla materiale utilizzabilità dell'immobile, limitando la possibilità dei proprietari di abitarvi, in quanto esso si traduce unicamente in un maggior costo di gestione dell'immobile. 
Per tutte le concorrenti ragioni sopra esposte, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento formulata dagli attori ai sensi dell'art. 1669 2. Sulla domanda ex art. 1667 Giova premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre l'azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (in tal senso, da ultimo, Cass. sent.  19121/2025) e può essere esperita non solo dal committente nei confronti dell'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del costruttore/venditore, così come nei confronti di tutti i soggetti (quali il progettista ed il direttore dei lavori) che, a vario titolo, hanno contribuito a cagionare i vizi ed i danni denunciati (in tal senso ex multis Cass. sent. n. 9620/2023), l'azione di cui all'art. 1667 c.c. ha natura contrattuale ed è funzionale all'esatto adempimento delle obbligazioni connesse al contratto di appalto. 
Detta considerazione comporta che legittimato a proporre la domanda ex art. 1667 c.c. sia esclusivamente il soggetto che riveste la qualità di “committente” e che la domanda possa essere rivolta esclusivamente al soggetto che ha assunto il ruolo di “appaltatore” sulla base del contratto stipulato. 
Pertanto, come anche rilevato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 26574/2017) “La circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. ### non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente.”. 
Nel caso che ci occupa i proprietari delle singole unità immobiliari -lo stesso vale, per inciso, per il ### non rivestono la qualità di committenti: essi hanno agito in giudizio pretendendo di azionare, ai sensi dell'art. 1667 c.c., una garanzia che afferisce ad un contratto d'appalto che mai hanno stipulato con i convenuti. 
Nessun contratto di appalto è mai stato stipulato dagli attori con il costruttore/venditore degli appartamenti ### S.p.a.; allo stesso modo, ed a maggior ragione, nessun contratto d'appalto è mai intercorso tra gli attori e le imprese che si sono occupate della progettazione e realizzazione dell'impianto di climatizzazione, alle quali invece le opere sono state appaltate da ### S.p.a. 
Sulla scorta di tali considerazioni le domande proposte dagli attori nei confronti di tutti i convenuti non possono che essere rigettate in quanto infondate: gli attori, infatti, formulando le domande risarcitorie ex art. 1667 c.c. nei confronti di soggetti con i quali non hanno stipulato alcun contratto di appalto, hanno agito in giudizio affermandosi titolari di un diritto di credito e/o di garanzia in realtà inesistente. 
I motivi che hanno condotto al rigetto delle domande proposte presentano carattere assorbente rispetto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalle parti convenute e dalla terza chiamata, sulle quali pertanto non vi è necessità di pronunciarsi. 
Allo stesso modo, l'integrale rigetto delle domande di parte attrice esclude la necessità di esaminare la domanda di manleva formulata dalla convenuta ### S.p.a. nei confronti di ### 3. Sulla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento del valore degli immobili. 
Non vi sono elementi per inquadrare detta domanda all'interno del quadro normativo relativo alla responsabilità del venditore, come chiede invece parte attrice nelle memorie conclusive. 
Nessun elemento in tal senso è mai stato allegato dagli attori, i quali fin dall'inizio del giudizio hanno fatto esclusivo riferimento alla responsabilità dell'appaltatore e agli elementi sulla quale la medesima si fonda, ciò che non consente nemmeno la riqualificazione della domanda, la quale va inquadrata, come le restanti, all'interno dell'invocata responsabilità dell'appaltatore. Anche tale domanda, dunque, come quella di garanzia per vizi e difetti, va respinta.  4. Sulle spese di lite Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di merito, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza degli attori (comprendendovi anche il condominio, anch'egli soccombente in relazione alla rilevata inammissibilità dell'azione proposta) nei confronti di tutti i convenuti. 
Parte attrice deve rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata. Si legga sul punto quanto statuito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso nell'ordinanza n. 6144/2024, nella quale si legge: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”. 
Nel caso di specie la chiamata di ### effettuata da ### non risulta palesemente infondata, né arbitraria, come si evince dalle difese di ### la terza chiamata, infatti, nei confronti della propria assicurata si è limitata ad evidenziare i limiti della polizza, senza tuttavia contestarne la stipula e la validità. 
Sempre in relazione al criterio della soccombenza, gli attori, in solido tra loro, devono rifondere anche le spese sostenute da ### per il proprio consulente di parte nominato nella fase di ### che la medesima ha debitamente documentato e che non appaiono manifestamente eccessive (v. fattura ### doc. n. 11, che indica un importo di euro 1.923,84, assai inferiore al compenso liquidato in favore del ### che ne costituisce adeguato parametro). Si legga in punto imputabilità e regolamentazione di dette spese quanto statuito da Cass., ordinanza n. 26729/2024: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. 
Nei confronti degli altri convenuti e della terza chiamata non si provvede liquidare le spese sostenute per i rispettivi consulenti di parte, dal momento che non hanno affermato di averle sostenute, né hanno prodotto documentazione sul punto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa: ### inammissibile la domanda proposta da ### 32-### 22 in ### RESPINGE tutte le domande formulate da ######## CONDANNA tutti gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna di esse in euro 3.827,00 per compensi professionali relativi alla fase di ### in euro 14.103,00 per compensi professionali relativi alla presente fase di giudizio. Il tutto oltre IVA e CPA se dovute per legge e al 15% spese forfetarie. 
CONDANNA tutti gli attori, in solido tra loro, a rifondere a ### le spese sostenute per il consulente tecnico di parte della fase di ATP per euro 1.923,84.  ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### redatta dal MOT dott. ###


causa n. 2620/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Chiara, Dal Pozzo Federica

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23699/2025 del 22-08-2025

... fatt ure erano state vist ate da ### autorizzato al comando con delibera d ella giu nta comunale del 23.9.2011 e che il contratto avente ad oggetto le forniture di assistenza tecnica era stato firmato da ### dirigente comunale. Con sentenza n. 1721/2015 il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto opposto e condannando l'ente locale 3 al pagamento, in favore di ### S.r.l., della minor somma di € 168.000 oltre accessori. Con la sentenza impugnata, n. 1869/2020, la Corte di ### di ### accoglieva il gravame interposto d al ### e di ### avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda di paga mento di ### S.r.l. e rigettando l'appel lo inciden tale da quest'ultima spiegato. La Corte dist rettuale riteneva che le fatture commerciali potessero costituire prova del credito soltanto nella fase monitoria, ma che in sede di opposizione la pretesa creditoria dovesse essere dimostrata nell'an e nel quantum mediante la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale e dell'esecuz ione delle prestazioni in esso convenut e. Evide nziava, poi , che a fronte del rilevante importo economico della fornitura, difettava la prova di un contratto scritto tra le (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 27488-2020 proposto da: ### S.R.L ., in persona del legale rappresentante p ro temp ore, elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende - ricorrente - contro CITTA' ### M ### , in p ersona de l sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1869/2020 della CORTE D'### di ### depositata in data ### udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione ritualmente notificato il Comune di ### (oggi ### di ### interponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 122/2012, con il quale il Tribunale di Tivoli gli aveva ingiunto di pagare a ### S.r.l. la somma di € 204.025,32 a fronte della fornitura di materiale d'ufficio e di attività di assistenza tecnica eseguite nel periodo gennaio 2009 - aprile 2011. ### contestava le fatture sulla base del le quali era stato emesso il provvedimento ingiuntivo, affermando di non aver mai ordinato il materiale e le forniture in esse indicate ed eccependo la mancanza del visto, su di esse, del responsabile del servizio e comunque l'assenza di un contratto scritto e la mancanza di un impegno di spesa nel bilancio comunale. Affermava quindi che, in difetto dei detti ultimi due requisiti, previsti per legge per i contratti con la pubblica am ministrazione, l'eventuale obbligazione sarebbe stata ass unta personalmente dal funzionario o dirigente che aveva consentito la fornitura, e non dall'ente locale. 
Si costituiva ### S.r.l., resistendo all'opposizione, evidenziando che diverse fatture precedenti a quelle sulla cui base era stato emesso il decreto opposto erano state pagate dal Comune e che alla consegna della merce le fatt ure erano state vist ate da ### autorizzato al comando con delibera d ella giu nta comunale del 23.9.2011 e che il contratto avente ad oggetto le forniture di assistenza tecnica era stato firmato da ### dirigente comunale. 
Con sentenza n. 1721/2015 il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto opposto e condannando l'ente locale 3 al pagamento, in favore di ### S.r.l., della minor somma di € 168.000 oltre accessori. 
Con la sentenza impugnata, n. 1869/2020, la Corte di ### di ### accoglieva il gravame interposto d al ### e di ### avverso la decisione di prime cure, rigettando la domanda di paga mento di ### S.r.l. e rigettando l'appel lo inciden tale da quest'ultima spiegato. La Corte dist rettuale riteneva che le fatture commerciali potessero costituire prova del credito soltanto nella fase monitoria, ma che in sede di opposizione la pretesa creditoria dovesse essere dimostrata nell'an e nel quantum mediante la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale e dell'esecuz ione delle prestazioni in esso convenut e. Evide nziava, poi , che a fronte del rilevante importo economico della fornitura, difettava la prova di un contratto scritto tra le parti; quanto alle forniture di merce, infatti, le determinazioni dirigenziali n. 215 del 24.7.2008 e n. 31 del 6.2.2009 non contenevano alcun accordo negoziale con ### S.r.l., ma soltanto la determinazione dell'impegno di spesa per le voci relative alle forniture di beni e servizi in favore del ### quanto invece all'assistenza tecnica, il contratto prodotto da ### S.r.l. non era firmato in calce, ma soltanto sul frontespizio, con un timbro non ufficiale dell'ente locale ed una sottoscrizione illeggibile, ed era stato cont estato dal Co mune, senza che la società ne avesse chiesto il riconoscimento (cfr. pag. 7 della sentenza imp ugnata). Il solo elemen to di prova idoneo a confermare l'esistenza del credito, quindi, era la testimonianz a del ### che non pot eva essere ritenuto atte ndibile in quan to imputato per delitti contro la pubblica amministrazione in associazione con imprenditori, tra i quali anche il legale rappresentante di ### S.r.l.  (cfr. ancora pag. 7 della sentenza). 4 Propone ricorso per la cassazione di detta d ecisione ### S. r.l., affidandosi a cinque motivi. 
Resiste con controricorso la ### di ### In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 115, 116, 214, 215, 216 c.p.c.  e 191 T.U.E.L., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d i ### o avrebb e erron eamente ritenuto non utilizzabili, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di fornitura e della sua esecuzione, il contratto di assistenza tecnica del 29.2.2008, le fatture ed i report comprovanti i servizi assicurati, nonostante detti documenti recassero il visto di un funzionario comunale. Il giudice di appello avrebbe dunque errato nel dar valore, per superare la valenza di scritture private di detti documenti, ad una generica contestazione mossa dall'ente locale. 
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2702, 2727 c.c., 115, 116 c.p.c. e 191 T.U.E.L., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto contrattuale di fornitura di beni e servizi, nonostante la prova dell'accettazione e del pagamento, eseguito dal ### di precedenti fatture emesse da ### S.r.l. per prestazioni analoghe a quelle oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e per non aver rilevato la presenza di indizi univoci e concordanti, idonei ad integrare presunzione ai sensi dell'art. 2727 c.c., quali l'esistenza di un impegno di spesa, l'inclusione di ### S. r.l. tra le società fornitrici , i report attestanti l'esecuzione delle p restazioni di assistenza tecnica, i l 5 contratto di assistenza t ecnica de l 29.2.2008, le fatture e le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria esperita in prime cure. 
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quan to non colgono adeguatam ente la ratio della decisione impugnata, rappresentata dalla riscontrata assenza, nel caso di specie, di un contratto scritto, previsto per legge in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione. Al riguardo, va evidenziato che la parte ricorrente non svolge alcuna specifica contestazione in relazione al rilievo, operato dal giudice di merito, relativo ### all'assenza del predetto contratto in forma scritta. 
La Corte di ### al riguardo, ha, da un lato, ravvisato che le determinazioni dirigenziali n. 215 del 24.7.2008 e n. 31 del 6.2.2009, che prevedevano la determinazione dell'impegno di spesa per le voci relative alle forniture di b eni e ser vizi in favore del ### , non contenessero alcun accordo negoziale con ### S.r.l.; e, dall'altro lato, ha evidenziato che il contratto di assistenza tecnica prodotto da ### S.r.l. non era firmato in calce, ma solo sul frontespizio, con un timbro non ufficiale dell'ente locale ed una sottoscrizione illeggibile, ed era stato contestato dal ### senza che la società ne avesse chiesto il riconoscimento (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
Dalla motiv azione resa dalla Corte distrettuale e merge che la contestazione mossa dalla ### di ### ai documenti prodotti da ### S.r.l. a sostegno della sua pretesa creditoria non era stata affatto generica, ma -al contrarioera circostanziata, e fondata sul decisivo rilievo che le fatture prodotte dalla società erano state vistate da un dipend ente comu nale (il ### ni) che era stato imputato per delitti contro la pubblica am ministrazione, proprio in concorso, tra gli a ltri, con il rapp resentante legale della presu nta 6 fornitrice (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): motivo, questo, per il quale la Corte di ### ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste ### (cfr. pag. 7 della sentenza). 
Nel corpo del ricorso, per altro, veng ono riprodotti l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. pagg. 12 e ss. del ricorso), dal cui esame emerge la conferma che la contestaz ione del ### era stat a puntuale e specifica: l'ente locale, infatti, aveva eccepito l'assenza di un impegno di spesa precedente alle fatture poste a base del credito vantato da ### S.r.l., dell'attestazione dell'esistenza della loro copertura finanziaria e di un ordine scritto delle prestazioni indicate in detti documenti; aveva inoltre contestato di aver mai ricevuto dette fatture (cfr. pag. 21 del ricorso); aveva contestat o le firme sulle stesse appo ste, aveva evidenziato che esse non erano comunq ue mai state inviate alla ragioneria dell'en te dal responsabile del servizio con il visto di regolarità della fornitura, aveva eccepito che il ### non aveva il potere di firma, non e ssendo un responsabile del ser vizio, e che il contratto di fornitura di servizi non era stato sottoscritto se non sul frontespizio (cfr. pag. 22 d el ricorso). Quanto sopra conf erma l'esistenza di una specifica e puntuale contestazione dell'ente locale, sia in relazione alla validità dei documenti allegati da ### S.r.l., sia quanto al potere di f irma del ### sia quanto alla regola rità formale della procedura in concreto -apparentementeseguita per la fornitura di cui è causa.  ### della Corte capitolina, secondo cui “Non risponde poi al vero che le firme del consegnatario apposte sulle fatture non fossero anch'esse investite dalla contestazione di tali documenti sulla quale l'opposizione all'ingiunzione si fondava, avendo il ### addirittura segnalato che nessuna delle fatture poste a fondamento del decreto 7 ingiuntivo gli fosse mai pervenuta, tanto è vero che le stesse no n risultavano neppure protocollate, come d'uso e prassi” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) è dunque corretta, avendo la con testazione dell'ente locale investito la validità probatoria dei documenti prodotti da ### S.r.l. sotto ogni profilo, tanto oggettivo che soggettivo. 
Gli ulteriori riscontri che la parte rico rrente indica, p eraltro genericamente, non sono stati ritenuti sufficient i dalla Corte distrettuale. Nel ricorso, peraltro, vengono riprodotti soltanto un report in data ###, indicante “1 servizio di assistenza tecnica” ( pag. 26), la fattura n. 106 del 2.2.2009, per € 3.721,42 recante una firma illeggibile (cfr. pag. 27) e la fattura n. 432 del 9.4.2009, per € 16.800 essa pure recante u na firma illeggibil e (cfr. pag. 2 8) ed il contratto di assistenza tecnica, firmato solo sulla prima pagina e non invece sulla seconda, recante la specificazione del contenuto negoziale dell'accordo (cfr. pag. 33 e s. del ricorso). Detti documenti, oltre a non poter essere conside rati equipollent i ad un contratto che necessariamente deve rivestire forma scritta, non sono comunque stati ritenuti sufficienti, dal g iudice di merito, per superare le specifich e contestazioni che erano state mosse, alla pretesa creditoria, da parte del ### di ### Del p ari irrileva nti, ai fini della prova del rapporto neg oziale ipotizzato da ### S.r.l., è il fatto che precedenti fatture sarebbero state pagate dall'ente local e senza contestazione, poiché esse no n sono quelle poste a base del decreto ingiuntivo opposto. In assenza di idonea dimostrazione che l'oggetto di quelle fatture fosse identico, o analogo, a quello delle fatture sulle quali si fonda il credito oggi in discussione, la circost anza che le prime siano state onorate non con sente di affermare, come sembra sostenere la società ricorrente, che le seconde possano far prova nei confronti dell'ente locale. Il richiamo, peraltro, al 8 principio secondo cui le fatture costituiscono prova nei rappo rti t ra imprenditori, contenuto a pag. 36 del ricorso), non è pertinente, sia perché il principio opera in danno, e non a favore, del soggetto che le abbia emesse, sia perché, in ogni caso, la ### di ### non ha la qualifica di imprenditore. 
Le richiamate considerazioni evidenziano altresì l'irrilevanza, ai fini della prova del rapporto negoziale, degli estratti conto riprodotti dal ricorrente (cfr. pagg. 37 e ss. del ricordo), ap punto perché non pertinenti alle fatture poste a base del credito oggetto di contestazione.  ### restando ch e la riproduzione di docume nti nel co rpo del ricorso non attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di valutarne l'efficacia probatoria in relazione alla pretesa dedotta dal la parte ricorrente nel giudizio di merito, ma soltanto di verificare se essi siano stati considerati dal giudice di merito ai fini della decisione della causa, va osservato che nessuno dei documenti riprodotti nel corpo dei primi due motivi del ricorso evidenzia l'esistenza di un travisamento delle prova da parte della Corte distrettuale, posto che le lacune formali evidenziate da quest'ultima trovano conferma nell'esame diretto dei documenti, consentito al collegio grazie alla loro riproduzione, da parte del ricorrente, nel corpo del suo atto di impugnazione. 
Neppure si configura alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d i sua in iziativa fuori dei poteri officio si riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia 9 attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). 
Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell'art.  116 c.p.c., v a ribadito che “In tem a di ricorso per cassazion e, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alle ghi che il giudice, nel valutare una p rova o, comunq ue, una risultanza probatoria, non ab bia operato -in assenza di diversa indicazione normativasecondo il suo prud ente appre zzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempi o, valore di prova legale ), oppure, qu alora la prova sia soggetta ad u na speci fica regola di v alutazione, abbia dichi arato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si ded uca che il giudice h a solamente male esercita to il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legitt imità sui vi zi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09 /2020, Rv.  659037 - 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360) . Nel caso di specie, nessuna delle suind icate ipo tesi ricorre, non avendo il giudice di merito pronunciato sulla base di prove non introdott e dalle parti, né attribuito ad alcun e delle prove una valenza o una forza dive rsa da quella prevista d alla legge, ma semplicemente operato una complessiva valutazione delle risultanze del compendio istruttorio. 
Con il terzo motivo, la società ricorrente contesta la nullità della sentenza per apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 132 c.p.c. e violazione dell'art. 191 T.U.E.L., in relazione all'art. 360, primo 10 comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte capit olina avrebbe omesso di considerare, nell'ambito della motivazione resa, la valenza probatoria delle fatture non contestate, e pagate, dall'ente locale e le risultanze delle deposizioni testimoniali dei testi #### e ### nonché di ravvisare gli estremi per l'accoglimento della domand a subordinata di indebito arricchimento. 
Con il quarto motivo, inoltre, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e violazione dell'art. 191 T.U.E.L., perché la Corte territoriale avrebbe trascurato di tener conto delle risultanze della prova documentale e delle testimonianze #### e ### nonché degli ulteriori riscontri a sostegno dell'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a base del decreto ing iuntivo opposto, anche in relazione alla domanda subordinata di indebito arricchimento. 
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. 
Va innanzitutto ribadito che la mancata contestazione di fatture diverse da quelle p oste a b ase del decreto ingiuntivo opposto non spiega alcun effetto in relazione alla prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria di cui si discute nel presente giudizio. Sotto questo profilo, possono richiamarsi le considerazioni già espresse in occasione della confutazione dei primi due motivi. 
Inoltre, va evidenziato che non è vero che la Corte di ### non abbia considerato le dichiarazioni dei testi escussi in prime cure. In relazione alla deposizione del ### già si è detto che il giudice di merito l' ha ritenuta, a ragione, irrilevante a cagione della ravvisata inattendibilità del testimone. Le deposizioni ### e ### invece, sono state prese in esame dalla Corte distrettuale, la quale ha dato atto che i dipendenti di ### S.r.l. escussi a testimoni avevano affermato che gli ordini venivano impartiti telefonicamente (cfr. pagg. 6 e 7 della 11 sentenza impugnata), in tal modo confermando l'assenza di ordinativi scritti da parte dell'ente locale. Le deposizioni dei testi di cui si discute, peraltro, sono riprodotte alle pagg. 44 e 54 del ricorso e non sono decisive ai fini della prova del credito vantato da ### S.r.l., posto che la ### ini -qualificatasi segretaria dipendente d i ### S.r.l.- ha dichiarato “… non mi ricordo se ho ricevuto io direttamente gli ordini di cui alle fatture che mi si mostrano, ma in genere sono io che rispondo al telefono e prendo gli ordini; varie volte mi sono interfacciata con il ### …” mentre il teste ### -qualificatosi tecnico dipendente di ### S.r.l.- ha dichiarato di aver consegnato le fatture e la merce al ### che aveva control lato lo scarico e firmato i documenti. 
Nessuna di tali deposizioni, dunque, risulta decisiva ai fini della prova dell'an del credito di cui si discute. 
Al rigu ardo, peraltro, va ribadito che “### i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ( anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato i l conferimento dell'incarico, dell'app alto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, p er la conclusione del contratto ha rile vanza la sottoscrizione in calce alla delibera “p er accettazio ne" da parte d el privato, non potendo si ravvisare in det to atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad subst antiam è nullo ed insuscettibil e di q ualsivoglia forma di 12 sanatoria” (Cass. Sez. 2, Sente nza n. 15488 del 06/12 /2001, Rv.  550945; conf. Cass. Sez. 1, Sente nza n. 59 del 03/01 /2001, Rv.  542937; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7422 del 21/05/2002, Rv. 554575; cass. Sez. 2, Sentenza n. 17891 del 25/11/2003, Rv. 568421; Sez. 1, Sentenza n. 17890 del 04/09/2004, Rv. 576707; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 15/09 /2004, Rv. 577108; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19070 del 05/09/2006, Rv. 591895). 
Da quanto precede deriva che, in assenza di contratto scritto, o, quanto meno, di ordini scritti, la prov a della consegna della m erce ordinata dal ### e del fatto che costui abbia firmato le fatture corrispondenti alle forniture ricevute, non è effic ace ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto negoziale impegnativo per la P.A. Correttamente, dunque, la Corte di ### ha trascurato di dar rilievo alla deposizio ne ### esercitando, al riguardo, la facoltà, riconosciuta al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, di valutare le risultanze dei documenti e delle deposizioni testimoniali, anche ai fini dell'attendibilità dei testi e della credibilità di alcuni invece che di altri, e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, senza altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo egli tenuto a discutere ogni si ngo lo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Sez. 1, Sente nza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 13 Né assumono rilievo le determinazioni dirigenziali riportate a pagg.  47 e 48 del ricorso, che da un lato non sostituiscono il contratto, e dall'altro contengono il solo impegno di spesa per le forniture di beni e servizi del genere di quella di cui si discute. 
Infine, va anche rilevato che l'assenza dei requisiti formali per la validità dei contratti degli enti pubblici locali, con particolare riferimento alla copertura finanziaria, che costituis ce condizione di efficacia del negozio ed esige, olt re all'indicazione del capito lo di bilancio impegnato, anche il visto di regolarit à contabile rilasciato d al responsabile del servizio finanziario, atta a garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di b ilancio dedicato, è rilevab ile d'ufficio come eccezione in senso lato (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza 29828 del 27/10/2023, Rv. 669307). 
Con il quinto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte del g ravame avreb be rigettato l'appello incidentale spiegato da ### S.r.l. senza fornire alcuna motivazione al riguardo. 
La censura è infondata. 
Dalla sentenza impugnata risulta che effettivamente ### S.r .l.  aveva proposto ap pello incidentale, invocan do sia la conferma del decreto opposto, che, in subordine, la condanna dell'ente pubblico a titolo di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. pag. 2 della sentenza imp ugnata, che riporta le conclusioni ras segnate in appello dalla società odierna ricorrente). La Corte distrettuale, dopo aver accolto l'app ello principale dell'ent e locale, non ha esam inato funditus quello incidentale, limitandosi a rigettarlo nel dispositivo. 14 Tale statuizione è giustificata, quanto alla domanda proposta in tesi da ### S .r.l., perché la conferm a del decreto op posto, inv ocata dall'appellante incidentale, è evidentemente incompatibile con l'accoglimento del gravame principale spiegato dalla ### di ### Con riferimento, invece, alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, occorre evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in difetto di un contratto scritto idoneo ad impegnare la pubblica amministrazione n ei confronti del privato, deve comunque essere indagata la sussistenza di una utilitas della prestazione in favore dell'ente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14099 del 27/07 /2004, Rv. 574984; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5179 del 12/05 /1995, Rv. 492229) è stata recentemente superata da un diverso orientamento, secondo cui “In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del D. L. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla ### n. 144 d el 1989, sostit uito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del D. 
Lgs. n. 342 del 1997, ed infine trasfuso nell'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di inde bito arricchimento verso l'ente pu bblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 204 1 c.c. nei confronti dello stesso e nte utendo i uribus dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ulti mo non off ra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto 15 oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il man cato riconoscimento della utilitas, salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. Sez . 1, Sentenza n. 5665 del 02/03/2021, Rv.  660732). Ancor più di recente, questa Corte ha affermato che “### diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi d ell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la del ibera comunale sia priva dell'i mpegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità n egoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbli gatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, i n tali ipotesi, il fornitore potrà p romuovere l'az ione di ingiustificato arricchimento nei confronti del l'ente comunale, nella ricorre nza dei presupposti di legge” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024, Rv. 670225). 
In ogn i caso, tuttavia, il presupposto di fatto per l'eventuale accoglimento di una domanda di arricchimen to senza c ausa è la dimostrazione dell'effettivo svolgimento della prestazione, cosa che, nel caso spe cifico, la Corte di ### ha espressamente e scluso, affermando che la società odier na ricorrente non avev a fornito adeguata prova di aver eseguito le forniture oggetto di causa. Il difetto del predetto requisito fondamentale giustifica la reiezione dell'appello incidentale anche nella parte in cui esso riproponeva la domanda di arricchimento senza causa di cui si discute. 16 In defi nitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi , rigettati gli altri. 
Le spese de l presente giudizio, liqu idate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso e condann a la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1232/2025 del 17-01-2025

... unitamente alla cabina elettrica con quadri elettrici di comando, uno ubicato sulla particella 91, ora n. 244, di mq 3578 , anch'esso immesso nel possesso dalla società espropriante, e 2 ubicati sulla particella n. 24, ora 279, per mq 56, posti in adiacenza ad una vasca di accumulo e dei quali solo uno era stato immesso nel possesso dall'espropriante. Chiariva la Corte di merito che i pozzi «avevano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte essenziale di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovav ano in condizioni di regolare emungimento, tale che il re lativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione struttur ato su uno schema ad anello (è costituito da vasche di raccolta di varie dimensioni, una condotta irrigua principale automatizzata, un impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare e serviva così tutte le piantagioni, in massima parte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 3543/2019 r.g. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro ### per le ### già ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa ex lege 2 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12.  - controricorrente e Prefettura di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e Società Italiana per Condotte d'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate avverso la senten za della Corte di appello di ### 411/2018 depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. ### era proprietario delle particelle, di cui al foglio 12, numeri 281 (ex n. 72 di mq 150),238 (ex 73 di mq 7427), 279 (ex 24, di mq 5633), 246 (ex 25 di mq 480), 242 (ex 26 di mq 104), 240 (ex 77, di mq 1501), 244 (ex 91 di mq 3578), 158, di mq 200,159, di mq 280,160, di mq 30,161 di mq 1400,179 di mq 240.  ### era proprietario della particella n. 248 (ex 20) di mq 1774. 
Tali terren i venivano coinvolti nell'espropriazione relativa alla variante tecnica per l'ammodernamento dell'autostrada #### riguardava alcune particelle facenti parte di un più vasto complesso fondiario «riconducibile all'azienda agraria dei due ### [] costituita da tre corpi immobiliari, il primo posto a nord ed in adiacenz a alla carre ggiata autostradal e direzione ### rno### il secondo, più grande, posto a sud ed adiacente alla carreggia ta autostradale ### il terzo, 3 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### costituito dalla particella n. 26 del foglio di mappa 13, posto a sud rispetto alla strada provinciale che da ### conduce a ### di ### strada dalla quale si accede all'azienda». 
L'### con delibera n. 365 del 24/12/1999 dichiarava l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 
Con decreto n. 364 del 6/6/2000 la ### di ### autorizzava l'occupazione temporanea ed urgente delle particelle sopra indic ate fino al 23/12/200 4, con la successiva p roroga apportata dal decreto n. 28709 del 9/12/2004, fino al 22/11/2005. 
In data ### la società Condotte d'### in nome e per conto dell'A nas, comunicava la determinazione dell'inde nnità provvisoria pari ad euro 3,10 al metro quadrato, per la somma di euro 68.128,70, oltre all'indennità di occupazione pari a 1/12 ed oltre all'indennità per fabbricati, soprassuolo e danni. 
Veniva offerta l'indennità provvisoria, al fine di giungere ad un accordo bonario, di euro 364.490,67, di cui euro 68.128,70 per il valore dell'area espropriata, per mq 21.977 X euro 3,10 al metro quadrato; euro 136.257,40 per la maggiorazione sp ettante al proprietario coltivatore diretto; euro 68.128,70 per l'occup azione temporanea dell'area agricola; euro 91 .975,87 per indennità per soprassuolo.  ### veniva respinta dagli attori. 
La società Condotte d'### depositava la somma di euro 68.128,70 presso la ### depositi e prestiti. 
In dat a 22/11/2005 il ### di ### ado ttava il decreto di esproprio, su autorizzazione dell'### con provvedimento n. 40143 del 7/11/2005. 
La società Condotte d'### notificava il decreto di esproprio ai proprietari il ###. 4 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. A seguito di opposizione alla stima, la corte d'appello, dopo l'espletamento della ### determinava in complessivi euro 113.459,12 la somma totale dovuta a ### e in complessivi euro 1 0.156,76 la somm a totale dovuta a ### a t itolo di indennità di espro priazione ed ind ennità di occupazione legittima dei fondi.  2.1. Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione passiv a della societ à italiana Condotte d'### la quale aveva agito non in nome proprio, ma in nome e per conto della società appaltante, e q uindi dell'A nas, «unica protagonista della vicenda».  2.2. Quanto all'intimazione nei confronti del ### si rilevava che tale ad empimento asso lveva ad una mera esigenza di informazione, senza porre de tta auto rità nella qualifica d i parte formale, né sostanziale. Ne discendeva che la notifica alla ### era stata effettuata da parte attrice a soli fini informativi ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, non essendo d unque necessario dichiarare il difetto di legittimazione della ### 2.3. Chiariva poi la Corte d'appello che, poiché la dichiarazione di pub blica utilità era avvenuta i l 24/12/1999 con la deli bera dell'### n. 365, il regime normativo applicabile era quello dettato dalla legge n. 2359 del 1865.  2.4. Venivano escluse le domande di indennizzo relative alle particelle nn. 158,159,160,161 e 179, del foglio di mappa 12, in quanto le stesse «non erano in proprietà di ### all'epoca dell'occupazione di urgenza per cui è causa (1999/2 000), né all'epoca del decreto di espropriazione (2005), nonostante le diverse indicazioni testuali contenu te nell'elenco delle ditte al legato al decreto di occupazione». 5 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 3. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un'ipotesi di espropriazione parziale. 
Invero, secondo l'assunto dei ricorrenti occorreva tener conto «nella determinazione delle indennità di espropriazione, oltre che della parte materialmente ablata, anche del deprezzamento subito dalla porzione di fondo rimasta in […] proprietà, quale conseguenza diretta del distacco della prima dal la seconda, sostenendo in particolare che i lavo ri autostradal i avre bbero sezionato l'est eso appezzamento di proprietà ### creando zone di interclusione o difficilmente raggiungibili, e determinan do così una sicura diminuzione di valore della parte residua, non espropriata». 
Per gli att ori, infatti, «i terreni residui e quelli espropriati facevano parte dello stesso fond o, essendo tra loro contigui, e soprattutto erano utilizzati nella stessa azienda agricola, sussistendo tra loro un vincolo struttu rale, funziona le ed economico; la diminuzione di valore della p arte rimanen te di azienda agricola sarebbe stata, nella specie, concreta ed obiettiva, e, pur tuttavia, non era stata presa in consider azione dall'ente espro priante al momento della quantificazione della relativa indennità». 
Tale assunto - a giudizio della Corte di merito - non era fondato, in ragione della peculiarità del caso concreto.  3.1. La Corte territoriale muoveva dall'assunto per cui il CTU aveva spiegato «che le porzioni di terreno espropriate, nonostante la loro marginale ubicazione e la loro ridotta dimensione rispetto all'intero compendio aziendale avevano esplicato, sino al momento della occupazione e contestuale immissione in possesso, un ruolo funzionale importante per l'attività produttiva tut ta, poiché su di esse, secondo la descrizione contenuta nel “verbale di accertamento dello stato di consistenza di immissione in possesso” del 18/8/2000, ricadeva la gran parte delle strutture costituenti l'impianto e la rete 6 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### di dist ribuzione idrica a servizio di tutt a l'azienda, divenu te sostanzialmente inutilizzabili a seguito della procedura ablatoria di che trattasi». 
Ed infatti, l'azienda era inizialmente dotata di n. 5 pozzi, di cui 2 ubicati sulla particella n. 73 (oggetto di esproprio per mq 7427), ora n. 238, immessi nel p ossesso dall'espropriante, unitamente alla cabina elettrica con quadri elettrici di comando, uno ubicato sulla particella 91, ora n. 244, di mq 3578 , anch'esso immesso nel possesso dalla società espropriante, e 2 ubicati sulla particella n. 24, ora 279, per mq 56, posti in adiacenza ad una vasca di accumulo e dei quali solo uno era stato immesso nel possesso dall'espropriante. 
Chiariva la Corte di merito che i pozzi «avevano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte essenziale di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovav ano in condizioni di regolare emungimento, tale che il re lativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione struttur ato su uno schema ad anello (è costituito da vasche di raccolta di varie dimensioni, una condotta irrigua principale automatizzata, un impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare e serviva così tutte le piantagioni, in massima parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, non ceti, uliveti)». 
Si evid enziava anche che, ad avviso del ###, «sarebbe da ritenere esistente, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vasta parte residua del fondo agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultate unite tra loro da un vincolo strumen tale ed obiettivo (tale, cioè, da conf erire 7 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior parte delle strutture cost ituenti l'impianto idrico a ser vizio dell'intera azienda, ed in particolare dei pozzi immessi in possesso dall'### l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupaz ione finalizzat a all'espropriazione ha determinato la trasformazione del complesso aziendale da irriguo a d asciutto, compromettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà a causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagione di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante innaffiamento per la loro crescita e produzione».  4. Tuttavia, la Corte d'appello escludeva la sussistenza dell'espropriazione parziale, in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'### espropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni delle rispett ive particelle 73, di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica ed i quadri di comando), 92 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
Ciò emergeva dal giudizio per risarcimento dei danni instaurato da ### dinanzi al tribunale di ### nel 2003, «riguardante i pretesi danni su biti da ll'azienda agricola a seguito dell'occupazione di una parte di essa a fini di espropriazione». 
Per tale ragione, l'ente espropriante si era impossessato «del cuore dell'impianto idrico costituito dai pozzi suddetti», senza «un titolo giuridico, essendo la dichiarazione di pub blica utilità non 8 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### riferibile ### a quelle porzioni di particelle in cui si trovava la maggior parte dei pozz i occupati e poi acquis iti dall'ente espropriante, con la conseguenza che, riguardo ad essi, la acclarata trasformazione del terreno n on può che ritenersi di mero fatto, tutelabile, se del caso, in via risarcitoria, ma non certo valutabile ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione». 
Ai fini della config urazione dell'espropriazione parziale mancherebbe un presupposto essenziale, o ssia «la regola re espropriazione dei siti in cui si trovavano i pozzi stessi , elementi essenziali dell'impianto idrico, la cui impossibilità di utilizzo avrebbe […] incis o in maniera negativame nte pre gnante sulla capacità produttiva dell'azienda tutta».  5. Quanto poi all'ulteriore aspetto relativo al cambiamento della viabilità all'interno dell'azienda, la Corte d'appello rilevava che su parti del fondo immesso nel possesso erano presenti delle stradine interpoderali che mettevano in comunicazione il relato sud con il lato nord dell'azienda, in particolare con le attuali particelle 280 (ex 24) e 282 (ex 72). 
A seguito dell'espropriazione, invece, «per potervi accedere si è reso nec essario attraversare, oltre agli scatolari con funzione idraulica e/o sottopassaggi autostradali, alc une strade in terra battuta di proprietà ### s.p.a.»; sicché, «se in precedenza era necessario percorrere i sottopassi autostradali per raggiungere le aree poste a nord dell'azienda, a seguito dell'espropriazione, oltre ai sottopassi, il proprietario è o bbligato a percorrere delle stradine divenute ora di proprietà del predetto ### per raggiungere, dalla parte sud, le particelle ubicate a nord del compendio aziendale». 
Ciononostante, per la Corte di merito, «il parziale mutamento nelle caratteristiche di collegamento viario verificatosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta 9 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### interclusa porta a riten ere che non si possono configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale ed obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte del ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282».  6. La Corte d'appello, poi, respingeva la richiesta dell'indennità aggiuntiva fondata sulla circostanz a della lavorazione dire tta del suolo da parte degli attori e sul fatto di trarre il loro reddito proprio dall'azienda agricola menomata dall'espropriazione. 
Non risultava p rovato, infatti, l'elemento fattuale relativo alla lavorazione diretta del suolo. Anzi, dagli elementi raccolti emergeva, «anche in considerazione d ella vast ità dell'azienda», che i V itale erano «”imprenditori agricoli” […] quali soggetti […] che esercitano la coltivaz ione e produzione agricola con preval enza del fattore capitale sul lavoro e con impe gno prevalente di manod ope ra subordinata», non aventi quindi dir itto alla pretesa indennità aggiuntiva.  7. Nelle more, peraltro, interveniva la pronuncia del Consiglio di Stato n. 978 del 2012 che accoglieva in parte l'appello proposto da ### reputando l'illegittimità del decreto di proro ga n. 28709 del 9/12/200 4 nella part e in cui aveva autorizzato l'occupazione eccedente il quinquennio scadente il ###, in quanto «considerato che la proroga ha operato sino al 22 novembre 2005, il decreto non vale ad attribuire idoneo titolo per i 3 mesi su ccessivi, periodo d urante il quale l'occupazione è da ritenersi illecita e produttiva di danno». 10 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### qui la quantifi cazione «in via equitativa nella misura degli interessi legali sulla somma pari al valore venale degli i mmobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a favore di ### di euro 70,00 a favore di ### 8. Inoltre, nelle more veniva pronunciata sentenza da parte del tribunale di ### n. 806/2014 depositata il ###.  9. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso per cassa zione ### e ### , depositando anche memoria scritta.  10. Ha resistito con controricorso l'### s.p.a (ora ### per le ###.  11. Sono rimaste intimate la prefettura di ### e la Società Italiana per Condotte d'### s.p.a.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarietà e con particolare riferimento all'art. 1027 e 1031 c.c., in materia di costituzione della servitù di passaggio». 
In particolare, ai fini dell'individuazione dell'esplorazione parziale non poteva non farsi riferimento al «frazionamento di un'azienda agricola». 
Ad avviso dei ricorrenti, il ### aveva dato atto dell'esistenza dell'unitarietà aziendale, evidenziando che «l'espropriazione ha comportato, di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, 11 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### conducendo, ine vitabilmente e repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato».  ### ha indicato - a giudizio del ricorrente - due criteri oggettivi per dimostr are l'esistenza dell'unitarietà aziendale e la perdita di valore della parte re sidua causa dell'esp roprio. Essi erano identificabili, da un lato, nella impossibil ità di ut ilizzare i pozz i e dall'altra nelle strade interpoderali. 
Per la Corte d'appello, invece, tali criteri, pur se oggettivamente individuati per dimostrare la preesistente unitarietà aziendale ed il successivo danneggiamento della parte residua, erano inidonei «a determinare l'unitarietà e il d iritto all'indennizzo del ### per inesistenza dell'unitarietà aziendale». 
Si sarebbe dunque in presenza di «un'erronea applicazione delle norme di diritto in materia di valutazione dell'indennizzo, servitù ed interclusione». 
La Corte di merito ha dichiarato che le particelle n. 280 e n. 282 non espropriate e rimaste intercluse, lo sarebbero solo i n via di diritto, dovendo gli attori per raggiungere loro proprie tà «obbligatoriamente attraversare la proprietà ### rimanendo [tali aree] di fatto interclusione». 
E t uttavia, gli attori potrebbero com unque di fa tto passare attraverso i terreni di proprietà dell '### per raggiungere una porzione esigua di terreno. 
Sul punto , gli attori evidenziano ch e «detta in terclusione era inesistente prima dell'esproprio e riguarda un'estensione di mq 32.000,00». 
Non rileva in alcun modo quanto affermato dalla Corte territoriale per cui la «mera interclusione» sarebbe ininfluente in quanto «l'#### di fatto tollera il passaggio e la superficie è esigua». 12 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### per i ricorrenti «l'interclusione di un fondo può essere vinta solo con la costit uzione di u na ser vitù a car ico del fondo servente, diversamente, il fondo interclusione è privo di un accesso costituito per titolo». 
Insomma, per i ricorrenti «l'unitarietà del bene originario non può essere esclu sa utilizzando un principio contro diritto, cioè la negazione della necessità di una servitù costituita per titolo»; sicché «i fondi interclusi […] non possono essere raggiunti con la “tolleranza” dell'### atteso che la tolleranza può cessare in qualsiasi momento». 
Tra l'altro, non può dimenticars i che «all'interno dei fondi interclusi, come evidenziato anch e d alla Corte d'appello insistono due pozzi per l'emungimento dell'acqua di irrigazione, detti pozzi sono rimasti in proprietà ### ma a causa dell'interclusione sono inutilizzabili, perché irraggiungibili». 
Di qui l'evidenza de lla «unitarietà aziendale ante esproprio» come p ure del «deprez zamento de lla proprietà residua a seguito della perdita di unitarietà, quale conseguenza dell'esproprio». 
Del resto, il tribunale di ### con sentenza n. 806 del 2014, ha affermato che « l'interclus ione delle due particelle non dipende dalle attività materiali di esecuzione lavori, ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### […] In definitiva i profili irreversibili di dan no subiti dalla parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei con cetti di occupazione e di espropriazione parziale e danno diritto ad un'unica indennità». 
Nella zona di interclusione insistono due pozzi per l'emungimento delle acque da dest inare all'irrogazione de ll'azienda. Si t ratta de i pozzi numeri 3 e 4, insistente sulla particella 2 80, ex 24. Tale interclusione non consente l'accesso dei pozzi. 13 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarie tà con riferime nto all'esistenza dell'impiant o irriguo». 
La Corte d 'appello ha escluso l'esistenza dell'unitarie tà dell'azienda agricola in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi ne l possesso dell'ente esp ropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, b ensì, […] all'este rno rispetto al confine determinato dall'espropriazione». 
In realt à, però, l'oggettiv a unitarietà dell'azienda ag ricola è l'elemento che determina il diritto alla percezione dell'indennizzo di esproprio ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865. 
Ad avviso dei ricorrenti, allora, «la Corte d'appello stravolge il concetto di unitarietà, laddove ritiene che l'ubicazione dei pozzi di emungimento sia elemento idoneo a dete rminare la suddetta unitarietà». 
In realt à, «l'unitarietà non è data dal pozzo, che può rappresentare un elemento, ma non il criterio, ma l'unitarietà deve essere valutata in maniera oggettiva per verificare quanto e come prima dell'esp roprio l'azienda rappresentasse un tutt'u no e dopo l'esproprio l'ablazione di u na superficie ha determinato un deprezzamento ed una diminuzione di valore del residuo, rispetto al suo valore ante esproprio». 
Ciò che deve rilevare, ai fini della sussist enza dell'unitarietà aziendale, è costituito «dalla preesistenza di un impianto idrico ad anello che interessava l'intero compendio aziendale, il pozzo è un elemento dell'impianto, non è l'unico, è il sist ema di irrigazione 14 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### diffuso su tutt a azienda in ma niera inscindibile che d etermina l'unitarietà». 
Esisteva dunque un impianto di irrigazione unitario che, a seguito dell'esproprio, non era più funzionante. 
Ciò che rileva - proseguono i ricorrenti - «è la comple ssità dell'impianto ai fini della sua ramificazione all'interno dell'intera azienda, per conferire alla stessa unitarietà». 
Va conside rato che «l'impianto senza tub azione non può funzionare» mentre «sono state divelte e mai ripristinate tutte le tubazioni che ricadevano in tutta la zona di esproprio». 
Senza dimenticare l'esproprio dell'impianto viario, in quanto le tubazioni principali dell 'impianto idrico non si snodano in zone coltivate, «ma sempre in corrispondenza delle strade interpoderali per facilitare le opere di manutenzione». È stato dunque eliminato l'impianto idrico sottostante al sistema viario.  3. I motiv i pri mo e secondo, che vanno esam inati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.  3.1. La Corte d'appello, nel reputare l'assenza dell 'unità funzionale dell'azienda agraria, ha violato il costante orientamento giurisprudenziale in tema di espropriazione parzia le, non aven do tenuto conto, da un lato, dell'ormai avvenuta totale interclusione della parte residua dei fondi degli attori, e quindi delle particelle 280, ex 24, sulla quale peraltro erano insediati i pozzi numeri 3 e 4, nonché della particella n. 282, ex 72, entrambe posizionate al nord, dall'altra parte dell'autostrada, e dall'altro, ha omesso di considerare che l'impianto di irrigazione era uno soltanto, unitario, coinvolgente l'intera azienda agricola, e pur muov endo dai 5 pozzi di emungimento delle acque (collocati appunto nella parte ###, si dipanava ad anello per irrogare tutte le piante che si trovavano nel territorio aziendale, sia nella parte centrale che a Sud dell'azienda. 15 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 4. Per questa Corte, infatti, in t ema di espropriazione per pubblica utilità, quell a parziale per la quale l'indennit à va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicend a ablativa invest a parte di un complesso immo biliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferiment o soltanto alla porzione espropriata, per effetto dell a compromission e o comunque dell'alterazione delle possibilità di ut ilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 2/7/2020, n. 13598; Cass., 1, 11 ot tobre 2021 , n. 27555). ### n on può riguardare soltanto la porzione espro priata, ma anche la comp romissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il d istacco d i una parte del fondo e l'esecuzione dell'ope ra pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass., 1, 15/6/2017, n. 14891). 
Pertanto, è necessario, da un lato, che ai fini della configurazione dell'espropriazione parziale, che la parte residua d el fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'int ero immobile il carattere di unità economica e funzionale (Cass., 10/7/19 98, 6722) e, dall'altro, che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogn i valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua (Cass. n. 14891 16 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del 2017; Cass., sez. 1, 3/7/2013, n. 16616; Cass., 4/11/2005, 21401). 
La ratio di tale disciplina - che muove dai principi di cui all'art.  40 della legge n. 2359 del 1865, qui applicabile ratione temporis - è quella di tenere conto della circostanza che quando, come spesso accade, l'esproprio ha ad oggetto soltanto una parte della proprietà, la porz ione residua, pur no n interessata, può però subire un significativo deprezzamento; per la dottrina, dunque, l'indennità per la parte espropriata deve tenere conto, oltre che del valore della stessa in sé, anche della diminuzione di valore che l'ablazione della porzione proietta sul bene residuo. 
Pertanto, il pregiudizio prov ocato al proprietario di un fondo unitario dall'espropriazione parziale vie ne compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'inden nizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessiv amente considerato, avendo a riferimento ogni alterazione della potenzialità di utilizzo della porzione residua. 
La previsione dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001 (art. 40 della legge n. 2359 del 1865), dunque, è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, i quali esigono non solo che l'indennizzo sia commisurato al valore venale del b ene espropriato, ma anche che esso, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione d ell'opera pu bblica in fluiscano negativamente sulla parte residua, sia calcolato tenendo conto della compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione di quest'ultima, in modo da compensare il pregiudizio ad essa arrecato dall'ablazione. 
Ai fini della determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento non solo all'esiste nza di u na connessione funzionale tra la parte oggetto dell'espropriazione e quella non interessata, sicché le due 17 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### parti - appartenenti allo stesso proprietario - siano considerate come un'unicum sotto il profi lo funzionale di economico (Cass., sez. 1, 23/11/2004, n. 2210; Cass., sez.1, 9/4/1997, n. 561), ma anche l'effettivo “degrado” della parte non e spropriata, non essend o sufficiente la mera esecuzione di un'opera integrale tale requisito.  5. Nella specie, emerge dalla stessa motivazione della sentenza della Corte d'appello che la porzione residua di proprietà in capo ai ### costituita dalle particelle n. 280, ex 24, e n. 282, extra 72, è rimasta del tutto interclusa, a seguito dei lavori effettuati dall'### per l'ammodernamento dell'autostrada ### Tali terren i, che si trovano a n ord dell'apprez zamento complessivo, erano prima col legati attraverso sottopassag gi autostradali, mentre ora, pur essendo ancora disponibili tali sottopassaggi, tuttavia i terreni si ti a nord ed a sud di tale sottopassaggi sono divenuti di prop riet à esclusiva dell'### ne consegue la assoluta interclusione di tali appezzamenti di terreno, ove sono situati due pozzi di emungi mento, con r iferimento alla particella n. 280, ex 24. 
Deve anche precisarsi che, attraverso l'espropriazione, solo uno dei due pozzi è stato immesso nel possesso, mentre l'altro pozzo è rimasto nella disponibilità dei proprietari, ma, essendo stata distrutta l'intera rete di dist ribuzione idrica, che si trovava al di sotto dei terreni espropriati, anche tale pozzo è risultato inservibile, con la conseguente perdita di produt tività dell'inte ro compend io espropriato e anche della parte non espropriata (per un'ipotesi di espropriazione parziale di un'aziend a agricola cf r. Cass., sez. 1, 14/9/1995, n. 9586, in cui la diminuzione dell'azienda agricola era avvenuta per il frazionamento dei terreni e la maggiore onerosità della gestione; si è ritenuto sussist ere, po i, un'esp ropriazione parziale di immob ili a destin azione industria le, in relazione al 18 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### deprezzamento dei beni mobili facenti parte dell'a ttrezzatur a industriale, in relazione ai costi legati alla rimozione e reimpianto ovvero per il fatto di non essere altrimenti utilizzabili; vedi Cass., Sez. U., 8/6/1998, n. 5609). 
Neppure può essere condivis a l'affermazione della Corte di merito per cui i fondi siti a nord, e precisamente quelli sopra indicati di cui ai numeri 280 e 282, sarebbero comunque raggiungibili, di fatto, in virtù della mera tolleranza dell'### Come ricordato dai ricorrenti, infatti , tale tol leranza potrebbe venir meno in ogni momento, con la definitiva interruzione di ogni possibile attività intrapresa per lo sfruttamento agricolo dei fondi.  6. Con riferimento alla mancanza di interclusione, dunque, risulta erronea l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte d'appello per cui «il parzia le mutamento ne lle caratteristiche di collegamento viario verifica tosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta interclusa porta a ritenere che no n si possano configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale d'obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte dei ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282». 
È sufficiente, con riguardo all'interclusione sicuramente avvenuta dei fondi di cui alle particelle n. 280 e 282, poste al nord rispetto all'appezzamento di terreno espropriato ed all'autostrada, osservare, da un lato, che si è in presenza di un'unica azienda agricola che concerneva tutti i terreni di proprietà dei ### anche e soprattutto attraverso un sistema di distribuzio ne idrico particolarmente 19 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### raffinato, con la presenza di ben 5 pozzi di emungimento delle acque, e, dall'altro , che i due terreni posti a nord sono div enuti irraggiungibili, con una interclusione totale deg li stessi , non superabile certo con la mera tolle ranza da parte dell' ### del passaggio dei ricorrenti per accedere ai terreni di loro proprietà.  7. Sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello si rinviene la sussistenza di un'unica azienda agricola. Ed infatti, è lo stesso giudice di merito ad affermare con granitica evidenza che i pozzi e le adduzioni idriche « avev ano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte e ssenziale d i approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovano in condizioni di regolare emungimento, tale che il relativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione strutturato su uno schema d'anello (e costituito da vasch e di raccolta di varie dimensio ni, una condotta irrigua principale automatizzata, u n impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare serviva così tutte le piantagioni, in passi ma parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, noceti, uliveti)». 
Prosegue la Corte d'appello nel riferire che, sulla scorta d el giudizio del ### «sarebbe da ritenere, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vast a parte residua del fon do agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultati unite tra loro da un vincolo strumentale d'obiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior part e delle strutture costitu enti l'impianto idrico a 20 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### servizio dell'inter a azienda, e in particolare dei pozzi im messi in possesso dall'ente, l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupazione finalizzata all'espropriazione ha determinato la trasformazione del compendio aziendale da irr igua da asciutto, comp romettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagioni di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante annaffia mento per la loro crescita e produzione». 
La perfe tta ricostruzione in fatto delle circostanze relative all'espropriazione ed alle caratteristiche essenziali del fondo utilizzato dall'impresa agricola non può poi essere messa in disparte semplicemente con l'affermazione per cui «i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'e nte esp ropriante non ricad evano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni d elle rispe ttive particelle 73 (di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica dei quadri di comando), 91 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
La presenz a di un unitaria azienda agricola, perfettament e funzionante, poi sostanzialmente completamente distrutta a seguito dell'esproprio, non può perdere i caratteri della unitarietà esclusivamente perché i pozzi di emungimento si trovavano all'interno di particelle che non risultavano espropriate, in quanto ciò che rileva è proprio la sussistenza di un impianto idrico unitario, costituito non solo dai pozzi, ma anche dalle condotte irrigue, sia da quella principale a utomatizzata, sia dall'impianto di i rrigazione a 21 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### baffo, sia dalla condotta principale, sia dalle strade interpoderali, sia dei fossi di scolo, sia dalla cabina elettrica di comando. 
Sul punto, va considerato proprio quanto riportato dal ### e trascritto ritualmente nel motivo di ricorso per cassazione (a pagina 9), ove si chiarisce perfett amente che «sebbene l'ubic azione dei terreni oggetto di esproprio sia marginale, ovvero sebbene de tte particelle siano collocate tutte nella zona dell'azienda posta più a nord, lungo un tratto della già esistente autostrada, l'espropriazione ha comportato di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, conducendo inevitabilmente repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato» (cfr. pagina 120 della ###. 
A pag ina 15 del ricorso per cassazione si rich iama quanto riportato dal CTU a pagina 121 e, dunque, che «l'azienda, che basava la sua re dditivit à su colture che necessita obbligat oriament e di interventi irrigui per poter crescere fruttificare, e che quindi proprio per questo era dotata di pozzi ed impianti irrigui, si è trovata repentinamente in una condizione di siccità, non p otendo più i proprietari utilizzare l'acqua proveniente dai pozzi». 
Allo stesso modo, a chiarire l'esistenza dell'unitarietà aziendale, nel motivo di ricorso, a pagina 15, si riporta quanto affermato dal CTU a pagina 125, e quindi che «in seguito, poi, all'inizio dei lavori […] sono intervenuti problemi con alcuni tubi di adduzione che sono stati tranciati. Sono state riscontrate otturazioni degli impianti di irrigazione. Insomma, nei fatti l'azienda non ha più potuto essere irrigata. Il sistema d i irrigazione d ell'intera azienda agraria era costituito e basato su di uno schema ad anello che si dipartiva dai pozzi diramandosi in tutta l'azienda in modo circolare». 
Sempre ad evidenziare l'unitarietà aziendale nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 15, si riportano anche ulteriori affermazioni 22 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del ### indicate nelle pagine 103,100 e 105, ove si chiarisce in modo inoppugnabile che «sull'area insistono le seguenti costruzioni cabina elettrica co n quadri elettrici di comando […] ### 'intera azienda agricola […] esiste un sistema di filtraggio delle acque […] l'azienda è titolare di quattro contratti ### per uso irriguo […] ### di raccolta acqua […] In funzione di tutto questo, l'importanza dei terreni in oggetto per tutta l'azienda agricola diventa fondamentale, poiché essi di fatto, ricoprivano un ruolo primario e finalizzato alla gestione economico pro duttiva e quindi all'e sercizio di tutta l'azienda». 
Sempre nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 16 ed a pagina 17 del ricorso, si riportano stralci della CTU (pag. 136), da dove emerge continuamente il richiamo all'unitarietà aziendale, con la precisazione per cui «per la determinazione del valore di mercato della proprietà rim asta in ditta, in seguito all'esproprio, occorre premettere che […] d) il sistema irriguo dell'intera azienda agraria che si ripartiva dai pozzi ubicati nella zona posta a nord dell'azienda, e che con uno schema ad anello andava a raggiungere e quindi ad irrigare tutta la vegetazione arborea presente nell'azienda, a causa dell'immissione in possesso dei predett i pozzi da parte dell'ente espropriante, conducendo quindi l'intera azienda nell'impossibilità di essere produttiva e quindi compromettendo nella sua redditività; e) le particelle facenti parte dell'azienda residua, sulle quali insistevano agrumeti e frutteti produtt ivi, dovranno essere in massim a p arte espiantati e reimpiantati», con la precisazione per cui l'espropriazione ha comportato «un'interclusione di alcune particelle rimaste in propriet à attorea . Più precisamente, le particelle che risultano ubicate a nord del tracciato autostradale. Detta interclusione, viene così configurata: gli attori, per poter giungere alla particella 280 (ex particella 24) ed alla particella n. 282 (ex 23 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### particella 72), devono obbligatoriamente percorrere le superfici che sono state oggetto di esproprio che sono in ditta ### S.p.A. e che si trovano nel lato nord e nel lato sud del tracciato autostradale» Per il ### dunque, la diminuzione di valore di dette particelle coincide esattamente con la totale perdita di valore di mercato, non potendo le stesse essere apprezzare dal mercato in m ancanza assoluta di domanda delle stesse nelle condizioni attuali. 
Senza che si possa dimenticare an che quan to affermato dal tribunale di ### nel procedimento n. 2955 del 2003, con la senten za n. 806 del 2014 , per cui l'in terclusione delle due particelle non dipende dall'attività materiale di esecuzione dei lavori ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### Pertanto «i profili irreversibili di danno subiti dal la parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei concetti di occupazione e di espropriazione parziale ed hanno diritto ad un'unica indennità». 
Neppure è condivisibile l'affermazione dell'### per cui sarebbe ancora possibile provvedere alla sistemazione dell'impianto irriguo, sicché non vi sarebbe una perdit a di valore definit iva dell'area rimasta in proprietà degli attori.  ### sul punto è sufficient e osservare che due poz zi, fondamentali per l'emungimento delle acque e per la distribuzione idrica a tutta la porzione residua, sono in realtà su due fondi del tutto interclusi ed irragiungibili; sicché anche provvedendo al rifacimento complessivo dell'impia nto idrico ad anello, mancherebbe l'acqua derivante dai pozzi ubicati sui fondi integralmente interclusi.  8. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione a 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 40 del d.p.r . n. 327 del 2001 , in relazione al l'applicazione della maggiorazione dell'indennità ai ricorrenti quali imprenditori agricoli». 24 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### d 'appello ha escluso la sussistenza dei req uisiti per riconoscere agli attori il compe nso aggiun tivo relativo alla coltivazione dei terreni in forma diretta. Ciò ha fatto, sia in assenza della prova della qualifica di coltivatore diretto in capo a ### e da ### sia perché l'attività non è esercitata con «il lavoro diretto prevalente». 
Per i ricorren ti, inv ece, che sono imprenditori agricoli, la maggiorazione sarebbe comunque dovuta, proprio in relazione a tale qualifica. 
Dovrebbe cioè trovare applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 che ha abrogato le norme precedenti. 
Trattasi di una norma che disciplina le modalità di liquidazione dell'indennità di esproprio e, dunque, de ve essere applicata ai procedimenti in corso. 
Del re sto, tale norma era vi gente al m omento in cui è stato emesso il decreto di determinazione della stima provvisoria.  8.1. Il motivo è infondato. 
Trova applicazione, infatti, nella fattispecie in esame l'art. 17 della legge n. 865 del 22/10/1971, vigente ratione temporis.  ###. 17 della legge 22/10/19 71, n. 865, stabilisce, al primo comma, che «nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misu ra tripla rispetto all'in dennità provviso ria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo». 
Pertanto, al proprietario coltivat ore diret to non spetta una indennità aggiuntiva, ma la disposizione si limita, nell'ipotesi di cessione volontaria, ad aumentare il prezzo di cessione in misura tripla [fino al 29/17/1977 er a doppia ] rispetto all'indennità provvisoria. 25 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'aumento del prezzo anche alle ipotesi di perdita del terreno in virtù di decre to di esproprio o di o ccupazione espropriat iva, non limitandolo più esclusivamente all'ipotesi della cessione volontaria del cespite (di recente Cass., sez. 1, 3/10/2024, n. 25972).  9. ### ha chiarito, con varie pronunce, la natura di coltivatore diretto, che consente la liqu idazione dell'indennità aggiuntiva in favore dei sogg etti non p roprietari, operando una distinzione rispetto alla qualifica di imprenditore agricolo, cui non spetta tale indennità (Cass., n. 25972 del 2024).  9.1. Si è, infatti, escluso dal novero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esi stente tra il predetto e d i soggetti menzionati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (Cass., sez. 1, 31/7/2019, n. 20658: che richiama Cass. n. 3706 del 24/2/2015; Cass., n. 12306 del 15/5/2008; Cass. n. 2477 del 19/2/2003). 
Nella giurisp rudenza più datata, la nozione di imprendito re agricolo viene rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 2083, 2135 e 2751-bis c.c., trascurand o altre definizioni ad efficacia settoriale.  ### qualificante della coltivazione diretta sussiste, invece, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo 26 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n. 17714). 
Resta escluso dal novero degli a venti diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che e serciti la coltivaz ione e la p roduzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
Si è in oltre ch iarito che tale ragionam ento, se vale per l'imprenditore individuale, a maggior ragione deve valere quando il soggetto sia costituito in forma di società commerciale. 
Nessun dubbio con riferimento alle società di capitali, munite di personalità giuridica e costituenti, perciò, enti del tutto distinti dalle persone dei soci, ma ad analoghe conclusioni deve giungersi per le società commerciali costituite in forma di società di persone, perché anche tali organismi, ancorché privi di personalità giuridica, sono soggetti di diritto dis tinte le persone dei soci, (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
La qualità di imprenditore agricolo deve, invece, essere provata dal convenu to che la invochi in via di eccezione ( Cass., sez. 1, 15/5/2008, n. 12306).  10. Solo con l'art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 si è previsto che «al propriet ario coltivatore diretto o im prenditore agricolo a titolo princip ale spettano in dennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate». 
Tale norma, però , non può esser e utilizzata per fattispecie ricadenti nel regime normativo anteriore al d.p.r. n. 327 del 2001.  ### in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della individuazione della disciplina applicabile si applica alle controversie il regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, in caso di 27 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651). 
Ed infat ti, nei giu dizi aventi ad ogget to la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procediment i in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dich iarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (Cass., sez. 1, 6/9/2019, n. 22373). 
Nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori è stata effettuata dall'### con delibera n. 365 del 24/12/1999, mentre la ### di ### con decreto 364 del 6/6/2000 ha autorizzato l'occupazione temporanea.  11. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 324 c.p.c. in materia di giudicato, con conseguente errata indicazione del prezzo di esproprio, nonché in relazione alla violazione dell'art. 40 della legge 2359/1865 e 40 d.P.R. 327 del 2001 sempre in relazione alla determinaz ione del pre zzo di esproprio».  ### d 'appello ha fatto proprie le risultanze de lla ### evidenziando che era eccessivo «oltre che n on adeguatamen te riscontrata con dati oggettivi […] il maggior valore di euro 6,00/mq specificamente invocato da parte attrice in sede di com parsa conclusionale». 
Tale affermazione sarebb e erronea in qu anto la sentenza del Consiglio di Stato n. 978 del 2012, affermato che « […] valore venale 28 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### degli immobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) […]». 
Per la ### d'appello tale statuizione non sarebbe utilizzabile in quanto tale decisione sarebbe stata em essa, incidentalmente, in altro giudizio. 
Per il ricorrente, invece, tale decisione sarebbe stata emessa nel giudizio di opposizione all'esproprio, svoltosi tra le stesse parti, con l'autorità decidente che ha accolto, parzialmente, il ricorso proprio in relazione ad una statuizione relativa alla determinazione del valore del terreno, fini dell'esproprio. 
Si tratterebbe di decisione assunta dal giudice amministrativo, «vincolante nel presente giudizio, in quanto è suscettibile di formare cosa giudicata, in tutte le sue componenti essenziali ed opponibili, cosicché la det erminazione d el valore del terreno, costituisce un elemento essenziale, coperta dal g iudicato che d eve essere applicato».  12. Il motivo è infondato, ma va corretta la motivazione, tenendo conto dei limiti oggettivi del giudicato effettivamente formatosi.  12.1. A presci ndere dalla circostanza che i ricorren ti neppure hanno trascritto la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato citata, tuttavia il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittima del provvedimento di proroga del termine d i occupazione, di cu i al decreto n. 28709 del 9/12/2004. Il termine quinquennale scadeva il ###, mentre con tale provvedimento il termine è stato prorogato sino al 22/11/ 2005, con un'occup azione illecita e produttiva di danno esclusivamen te per i tre mesi successivi al 18/8/2005. 
Per tale r agione, il Consiglio d i Stato ha quantificato «in via equitativa» nella misura degli interessi legali su una somma pari al 29 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### valore venale deg li immobili, «consideran do come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per mq. (Somma dichia rata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a fa vore di ### di euro 70,00 a favore di #### giudizio, però, non ricade nei limiti oggettivi del quel giudicato; mentre il presente giudizio è relativo alla determinazione del controvalo re per un atto lecito della ###, l'accertamen to del giudicato amministrativo è relativo ad un fatto illecito, al quale non può estendersi la problematica del giudicato est erno, che presuppone la distinzione (propria del l'ambito negoziale) fra un rapporto fondamentale e la singola coppia diritto/obbligo, perché nel fatto illecito i re lativi elementi (caus alità , requisito soggettivo, danno) sono allineati sullo stesso piano e dunque concernono solo la fattispecie oggetto di giudizio.  13. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine motivi accolti, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa compo sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.  ### 

causa n. 3542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1598/2023 del 19-01-2023

... quale, in mancanza dei presupposti per emettere un tale comando, aveva ordinato la partenza al macchinista in turno di condotta ed in due dei tre episodi contestatigli aveva turbato la regolarità della circolazione e provocato disservizio alla clientela e danno all'immagine alla società, avendo costretto l'azienda a sopprimere parzialmente il treno, per non avere dato ottemperanza all'ordine di farsi sostituire per non creare ulteriori disagi alla circolazione. 2. La sentenza rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva lamentato violazione e falsa interpretazione dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 416 cod. proc. civ. in ordine alla presunta tardività della doglianza con cui si evidenziava la sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva, ha cassato la sentenza di secondo grado in dichiarata condivisione dell'assunto del ricorrente per il quale i rilievi sulla sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva sono da qualificare come mere difese, liberamente 2 deducibili in quanto non incidenti nel senso di una diversa qualificazione ai fini della causa petendi e come tali non soggetti a limiti (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21527/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 4479/2019 pubblicata il ###, R.G. n. 1814/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal ### il P.M. in persona del ###. #### visto l'art.23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.  ### 1. La Corte di appello di ### pronunziando in sede ###6/2018, ha respinto la domanda con la quale ### aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da ### s.p.a. il ###, a seguito di contestazione disciplinare relativa a tre episodi in cui il ricorrente, in servizio di scorta al treno in partenza da ### e diretto a ### aeroporto, servizio previsto e comandato ad "agente solo", invece di attendere alle sue attività di assistenza a clientela e di controlleria, contravvenendo alla normativa vigente (art.91 ter della ###, art. 9 ISPAT -### accompagnamento ### -, della ### n. 23 del 60151 2010 e della ### Divisionale 131101 2009), si era trattenuto in cabina guida, dalla quale, in mancanza dei presupposti per emettere un tale comando, aveva ordinato la partenza al macchinista in turno di condotta ed in due dei tre episodi contestatigli aveva turbato la regolarità della circolazione e provocato disservizio alla clientela e danno all'immagine alla società, avendo costretto l'azienda a sopprimere parzialmente il treno, per non avere dato ottemperanza all'ordine di farsi sostituire per non creare ulteriori disagi alla circolazione.  2. La sentenza rescindente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva lamentato violazione e falsa interpretazione dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art.  416 cod. proc. civ. in ordine alla presunta tardività della doglianza con cui si evidenziava la sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva, ha cassato la sentenza di secondo grado in dichiarata condivisione dell'assunto del ricorrente per il quale i rilievi sulla sproporzione tra infrazione e sanzione disciplinare espulsiva sono da qualificare come mere difese, liberamente 2 deducibili in quanto non incidenti nel senso di una diversa qualificazione ai fini della causa petendi e come tali non soggetti a limiti temporali, e in relazione alla sostanza della critica rivolta alla sentenza impugnata quanto alla omessa disamina della proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata.  3. Il giudice del rinvio, all'esito della ricognizione della disciplina collettiva in tema di sanzioni disciplinari, ha ritenuto il comportamento del lavoratore di gravità tale da ledere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto avrebbe comportato un pregiudizio per gli scopi aziendali «dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di correttezza e buona fede >> ; la condotta tenuta, valutata unitariamente e tenuto conto della delicatezza delle mansioni di capotreno rivestite dal ### esprimeva, per la sua intensità, una potenzialità negativa anche su futuro adempimento degli obblighi lavorativi.  4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ### sulla base di quattro motivi. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza di legittime normative contradette dal lavoratore. Lamenta che la Corte di merito nel formulare la valutazione di proporzionalità aveva del tutto omesso di individuare il precetto giuridico violato dal lavoratore in relazione al quale andava misurata la sussistenza e proporzionalità dell'addebito; la sentenza aveva, invece, dato per scontata la violazione di normative che il lavoratore era tenuto ad osservare 3 ma non aveva identificato il precetto violato, come indispensabile al fine della valutazione di gravità dell'illecito; in particolare era stato dato per scontata che la violazione della normativa di cui alla ### (disposizioni di esercizio impresa ferroviaria) emanata da ### fosse legittima e cogente, senza dare motivazione alcuna, come necessario, in merito al prospettato contrasto di tali disposizioni con quelle adottate dall'### (### nazionale per la sicurezza delle ###, di rango superiore alle prime.  2. Con il secondo motivo deduce violazione del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 cod. civ. in relazione alla verifica dell'elemento soggettivo sotto il profilo della consapevolezza della legittimità della previsione violata; pur ammesso che la difformità tra le norme di origine ### e quelle dettate da ### dovesse essere risolta nel senso della prevalenza di quest'ultime, la esistenza di tale contrasto determinava il venir meno nella condotta del ### di quella connotazione di pervicace ostilità e di ribellismo alla base del giudizio negativo della Corte.  3. Con il terzo motivo deduce violazione della proporzionalità di cui all'art. 2106 cod. civ. anche sotto il profilo della non gravità o tenuità dell'elemento oggettivo del supposto illecito; la Corte di merito non aveva onorato il mandato affidato perché non aveva considerato che secondo la disciplina collettiva nel caso di inosservanza di leggi, regolamenti e obblighi di servizio, la sanzione espulsiva, ai sensi dell'art. 58 c.c.n.l. può essere irrogata solo quando ne siano derivati danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi ed anche danni gravi alle persone, laddove quando quella inosservanza produce interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità di servizio, trova applicazione, ai sensi dell'art. 57 c.c.n.l., la misura conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 8 a 10 giorni.  4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. per non avere applicato il principio di diritto alla base della cassazione della sentenza di secondo grado che 4 imponeva di verificare se la condotta imputata fosse riconducibile ad una ipotesi sanzionata dall'autonomia collettiva con sanzione conservativa o meno.  5. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto 5.1. Occorre premettere che la questione posta con il motivo in esame, che denunzia assenza di motivazione in relazione al profilo concernente la identificazione della condotta oggetto di addebito, anche in punto di possibile contrasto delle ### con le disposizioni emesse dall'### risulta superata in conseguenza del rigetto da parte della sentenza rescindente dei primi due motivi di ricorso per cassazione.  5.2. Dallo storico di lite della sentenza rescindente emerge, infatti, che con il primo motivo di ricorso per cassazione era stato denunziato omesso esame di un fatto decisivo, «sostenendosi che un fatto rilevante, costituito dal contrasto tra normativa di rango superiore (### E ### ed inferiore (### non era stato oggetto di valutazione e che la circostanza che il treno fosse in moto o in stato di arresto non avesse alcun rilievo ai fini considerati, perché era nella discrezionalità e professionalità del capotreno decidere la migliore ubicazione per l'espletamento del servizio e per finalità di sicurezza, che dovevano rilevare più del controllo dei passeggeri»; con il secondo motivo era stata «dedotta violazione e falsa applicazione del d. Igs. 162/2007 quale norma di rango superiore che stabilisce, attraverso le norme derivate ### e ### l'ubicazione del personale ai fini di sicurezza, sul rilievo che queste ultime prevedono che il posto di capotreno sia in cabina di guida nel senso di marcia e, al contrario, la ### 23 e circolare n. 1 del 31.10.09 dispongono che debba ubicarsi nella parte trainata per svolgere il suo servizio continuativamente a contatto con la clientela, salvo il caso in cui sia prevista la sua presenza in cabina dalla normativa vigente; si sostiene che vada privilegiato il profilo di sicurezza sancito dalle norme di rango superiore >> .  5 5.3. In relazione a tali motivi il giudice di cassazione si è così espresso: « premesso che il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.  per effetto della modifica introdotta dal di. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla I. I. 7. agosto 2012, n. 134, è applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2012) e, pertanto, anche alla sentenza oggetto della presente impugnazione, depositata in data ###, il primo motivo va disatteso, perché nello stesso ricorso si ammette che il fatto - costituito dalla circostanza che la permanenza nella cabina di guida era, in base alla normativa applicabile, nella facoltà decisionale del capotreno sia a treno in movimento che a treno fermo - è stato esaminato, osservandosi che l'argomentare della sentenza impugnata sarebbe capzioso, il che dimostra l'insussistenza del vizio denunciato; 6. il secondo motivo è in parte inammissibile, laddove con riguardo a disposizioni sottoordinate (disposizioni regolamentari e direttive di circolazione) relative all'ubicazione del personale a fini di sicurezza e circolazione, non si indica dove e come le stesse siano state depositate nei gradi di merito, il che contravviene a principi sanciti dall'art. 366, primo comma, n 6, c.p.c. - che costituisce la consacrazione normativa del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - per essere la trascrizione completa dei documenti che sono posti a fondamento dello stesso indispensabile ai detti fini, nonché dall'art.  369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), imposto al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (cfr. Cass. 11.1.2016 n. 195, tra le tante, nonché Cass. S.U. 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. S. U. 3 novembre 2011, n. 22726). Quanto, poi, al richiamo del d. Igs. 162/2007, del quale si assume la violazione, in realtà, non si indica specificamente quale sia la norma di tale testo normativo che sia 6 stata disattesa, e peraltro, dall'esame dello stesso si evince solo che l'### preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale è incaricata a) di definire il quadro normativo in materia di sicurezza, b) di controllare, promuovere e, se del caso, imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei ### delle ### e delle imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lett. a), c) di stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b) (art. 6, co. 2, D. Lgs. 162/07), ed ulteriormente che i ### dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.6 (art. 8, co. 4 d. Igs. cit.). il motivo è articolato in carenza di ogni puntualità e specificazione della critica rivolta alla decisione impugnata, adombrandosi nella sostanza che il dipendente abbia privilegiato l'applicazione di normativa attinente alla sicurezza rispetto a quella riguardante in generale la circolazione ferroviaria, con proposizioni che sono prive del necessario collegamento con il decisum e non consentono appieno la comprensione della questione devoluta».  5.4. Dalla motivazione della sentenza rescindente che sorregge il rigetto dei primi due motivi del precedente ricorso per cassazione del ### deriva che la condotta oggetto di addebito risultava ormai cristallizzata, anche sotto il profilo della identificazione del precetto violato, nei termini definiti dalla sentenza di secondo grado, richiamata dalla sentenza rescindente mediante il riferimento alla contestazione disciplinare; in conseguenza, nessun obbligo motivazionale era configurabile in relazione a tale profilo, essendo il mandato al giudice del rinvio limitato alla verifica di proporzionalità della sanzione rispetto ad un addebito già compiutamente identificato.  7 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto sotto il profilo della non corretta applicazione della clausola generale di cui all'art. 2106 cod. civ., non individua alcuno specifico contrasto con i criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale nei parametri astratti ai quali ha fatto riferimento il giudice di merito nel ritenere proporzionata la sanzione espulsiva, come richiesto onde inficiare la relativa valutazione (Cass. 28492/ 2018, Cass. n. 7426/ 2018, Cass. n. 25144/2010, Cass. 7838/2005); le critiche articolate, infatti, tendono, piuttosto, a contestare la valutazione di proporzionalità del licenziamento in particolare in relazione alta considerazione dell'elemento soggettivo, richiamando la influenza che sull'atteggiamento psicologico del ricorrente avrebbe avuto il ### contrasto tra le discipline, di diverso rango, regolanti la materia; in tal modo parte ricorrente dimostra di sollecitare direttamente un diverso apprezzamento delle concrete circostanze del caso concreto, investendo un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito ed incrinabile solo dalla deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame di un fatto, nel senso di fatto storico -fenomenico, che ove considerato avrebbe avuto attitudine, con carattere di certezza e non di mera probabilità, a determinare un diverso esito della lite (v.. per tutte Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto da evocare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc.civ.; nello specifico, la circostanza invocata dal ricorrente relativa ad un preteso contrasto tra le normative disciplinanti la materia, oltre a non avere carattere decisivo nella verifica dell'atteggiamento psicologico del lavoratore, non è sorretta dall'autosufficiente riferimento agli atti e documenti di causa, non avendo parte ricorrente specificato se ed in quale atto e documento del giudizio di merito risultava che la incertezza circa le disposizioni applicabili aveva influito sull'elemento soggettivo della condotta.  8 7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.  7.1. La Corte territoriale si è attenuta al mandato ricevuto dalla sentenza di cassazione in quanto ha espressamente verificato l'eventuale riconducibilità della condotta ascritta a quelle punite dal contratto collettivo con sanzione meno grave del licenziamento per giusta causa ed ha escluso tale riconducibilità sulla base di valutazione che sostanzialmente teneva conto sia della pluralità di episodi verificatisi in un breve arco temporale sia della intensità dell'elemento soggettivo in quanto espressione, tra l'altro, di « una pervicace volontà di contestazione dei poteri datoriali in ordine ai modi di esecuzione della prestazione lavorativa»; in coerenza con il carattere meramente esemplificativo delle fattispecie sanzionate dal contratto collettivo con il licenziamento per giusta causa, il giudice del rinvio ha quindi affermato che la condotta in oggetto era punibile << a norma di legge».  7.2. Tale motivazione si sottrae alle censure articolate dovendo escludersi, alla luce della ricostruzione fattuale della condotta ascritta, la dedotta corrispondenza fra il concreto comportamento del ### e le fattispecie punite con misura conservativa dal contratto collettivo ed in particolare con quella dell'art. 57 c.c.n.I., invocata dal ricorrente, con la quale il giudice del rinvio si è espressamente confrontato ritenendo con valutazione congruamente motivata, la non sussumibilità nella stessa della concreta fattispecie.  8. In base alle superiori considerazioni si impone quindi il rigetto del ricorso con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.  9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma 9 ### estensore ### del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un.  23535/2019) P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 16 novembre 2022 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Pagetta Antonella

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