testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6632/2021 R.G. proposto da: ### elettiv amente domiciliato in ###, ### 29, presso lo studio de ll'avvocato ### (###), che lo rap presenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ### (###) per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 14, presso lo studio dell'avvocat o ### DIDDI (###), che lo rappr esenta e dif ende unitamente e disg iuntamente all'avvocato ### (###) per procura i n calce al controricorso, 2 di 15 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di VENEZIA n.1953/2020 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2024 dal #### part ire dal 2004 ### m ediatore professio nista, assisteva ### essandro, all'epoca Presidente del la ### nella realizzazione di un' operazione specula tiva immobiliare, consistente nell'acquisizione a scopo di rivendita di un terreno edificabile con sovrastanti edifici da demolire, sito in ####, via ### di proprietà di ### Il ### il ### rilasciava al ### un incarico di vendita in esclusiv a ed a tempo indeterm inato del suddett o terreno, con potenzialità edificatoria di 23.000 mc, con promessa al mediatore atipico di un compenso pari all'eccedenza del prezzo di vendita che sarebbe stato realizzat o rispetto al prezzo minimo, fissato in €1.550.000,00, e l'8.2.2006 ### aveva rilasciato al ### procura irrevocabile a vendere il complesso immobiliare. ### aveva quindi impostato un'operazione immobiliare, che prevedeva un prezzo di € 10 0 al mc, e quindi di complessivi €2.200.000,00 per la vendita del compendio, e l'aveva illustrata nel suo ufficio a ### e ### Il ### il ### aveva consegnato al ### le tavole del progetto di sviluppo dell'ar ea, facendosi rilasciare ricevuta sul documento, e su suo incarico il ### le aveva poi consegnate al ### che a sua volta aveva firmato per ricevuta sul medesimo documento. 3 di 15 Successivamente dette tavole del progetto erano state consegnate dal ### a a tal ### rto , legale r appresentante della ### s.c., poi rivelatasi interessata all'acquisto.
Con raccoman data dell'8.5.2006 il Bell uzzo aveva revocato l'incarico al ### ed il ### si era intestato i terreni del compendio, che aveva già acquistato su prelimi nare dal ### facendosi rilasciare procura irrevocabile a vendere.
Il 18. 5.2007 il ### aveva quindi venduto il compendio immobiliare in questione alla ### s.c., con atto del notaio ### al prezzo di € 2.200.000,00. ### avuta notizia di tale vendita, aveva quindi richiesto al ### il pagamento della provvigio ne prevista dall'incarico, ammontante ad €650.000,00, par i alla d ifferenza tra il prezzo pattuito della compravendita del compendio (€ 2.200.000,00) ed il prezzo minimo a suo t empo stabilito nell'incar ico dal ### (€1.550.000,00), ma senza esito, ed il ### aveva avuto conferma dalla ### s.c. che l' affare le era stato segnalato dal ### Il 17. 10.2008 il ### aveva quindi ch iesto, ed in seguito ottenuto, dal Tribunale di Vero na, ma senz a rivalutazione monetaria ed interessi, l'emi ssione del decreto ingiuntivo 4492/2008 del 21/22.10.2008 i mmediatamente esecutivo per €650.000,00, a titolo di provvigione p er med iazione atipica, a carico del ### Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione il ### zzo, che ne chiedeva la revoca, in quanto il mandato di vendita al ### era stato da lui revocato molto tempo prima della vendita de l compendio immobiliar e alla ### va ### s.c., società pe raltro del tutto sconosciuta al ### e sosteneva l'assenza di nesso causale tra l'attività d'intermediazione svolta dal ### e la vendita da lui conclusa il ###, ad un prezzo totalmente div erso da quello dell'incarico e nepp ure 4 di 15 pagatogli dalla ### soro s.c., ment re il ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sospesa con ordinan za del 17. 4.2009 l'immediata esecutiv ità del decreto ingiuntivo op posto ed espletati gli interrogatori formali delle parti e la pr ova testimoniale, il Tribunale di Verona, con l a sentenza n. 2279 del 5/14.8.2 015, accoglieva par zialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il ### al pagamento in favore del ### della provvigione di € 66. 000,00 oltre interessi legali dalla noti fica del decreto ingiuntivo al saldo, parametrata al 3% previs to dagli usi per la mancata prova del pagamento dell'intero prezzo di € 2.200.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il ### che chiedeva la condanna del ### al pagamento della provvigione richiesta in fase monitoria, secondo la previsione di incarico, nella misura di € 650. 000,00, e propo neva appello incidentale il ### che chiedeva l'accertamen to che al G uarinoni non competeva alcuna provvigion e in forza dell' incarico conferitogli il ### poi revocato, e la cond anna del medesi mo alla restituzione della somma di € 102.897 ,71 a lui versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. ### e d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1953/2 020 del 30.6/28.7.2020, rigettava l'appello principale, accogl ieva l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, accertava che nulla doveva il ### o al ### in forza della scritt ura privata di incarico di mediazione atipica del 23.1.2006, condannava il ### oni alla restituzione al ### zo della so mma di €102.897,71 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. 5 di 15 In part icolare la Corte d'Appello rile vava che il Tribunale ave va erroneamente valutato l'attendibilità d elle prove testimonial i (deposizioni #### e ###, ritenendo che il ### avesse forni to le informazioni essenziali sulle cond izioni della vendita del compendio im mobiliare a Me rlin ### e ### che avrebbero a loro v olta agito per conto della ### s.c., che aveva poi proceduto all'acqui sto del compendio immobiliare, facendo quindi sorgere il suo diritto alla provvigione ancor prima che il ### gli revocasse il mandato a vendere.
Riesaminate quindi le prove t estimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di m ediazione atipica, o unilateral e, e ch e in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla prov vigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal ### della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 - 8.6.2006) e la compravendita concl usa dal B elluzz o con la ### s.c. il 18.5. 2007. La sentenza impu gnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il ### non aveva avuto alcun contatto diretto con la ### s.c. avendola solo sentita nom inare come pot enziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con ### e ### il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il ### oni non av eva segnalat o al ### come potenziale interessata all'acquisto l a ### s.c., né ### che pe raltro non aveva agi to in nom e e per conto della ### rativa ### s.c., come desumibile dalle deposizioni ### e ### che il teste ### che aveva detto 6 di 15 che il Gu erra gli a vrebbe promesso una p ercentuale se l' affare fosse andato in porto, era ri sultato in attendibile per l'evid ente interesse nell'operazione; che gli intermediari ### e ### ai quali il ### ni aveva fo rnito informazioni sulla vendi ta, non avevano quindi ricevuto incarichi di sorta dalla ### s.c.; che il G uerra era stato present ato a ### rto, presidente del Consiglio di ### nistrazione de lla ### s.c., da ### iuseppe, ma non aveva con ferito alcun mandato al ### che gli a veva fatto conoscere il Be lluzzo, venendo a conoscenza del ### ino ni solo dopo che costui aveva lamentato di non avere ricevuto la provvigione asseritamente a lui spettante; che non aveva trovato conferma la tesi di un incontro fra il ### il ### ed il ### relativo alla compravendita del compendi o immobiliare; che la compraven dita era stata poi conclusa a distanza di circa un anno dalla revoca dell'incarico che il ### aveva conferito al ### dopo una trattativa, rimasta senza esito, condotta dal ### zo personalmente con un altro soggetto (testimonianza Gi rardello) ed a condizioni diverse, oltre che con un soggetto diverso dai destinatari delle informazi oni fornite dal ### Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa ### affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso ### Nell'imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo di ricorso i l ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1754 co d. civ. (che stabilisc e che il mediatore é colui che mette in rel azione due o più parti per la 7 di 15 conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipen denza, o di rappresentanza) e nel contempo dell'art. 1755 cod. civ. (secondo il quale il mediatore ha dir itto alla provvigione da ciascuna delle part i se l'affare é concluso per effetto del suo intervento).
Si duole il ricorrente che la ### d'Appello, negando l'esistenza del nesso causale tra l'attività da lui svolta e la conclusione dell'affare tra il ### e la ### s.c. e conseguentemente il diritto del ### alla provvigione, abbia violato l'art. 1754 cod. civ. sui requisiti dell'attività di messa in relazione dei contraenti, e nel contempo abbia violato l'art. 1755 co d. civ., che st abilisce il diritto del mediatore alla provvigione quando l'affare é concluso per effetto del suo intervento.
Dopo avere estrap olato solo alcune considerazioni che la ### d'Appello ha posto a base del suo con vincim ento (mancata informazione del ### da parte del ### su ll'esistenza di un interesse all'acquisto della ### s.c., passaggio di informazioni da parte del ### sol o ad alcu ni intermediari, conclusione dell'affare a distanza di tempo a condizioni diverse da quelle previste nell 'incarico a vendere revocato), i l ricorrente sottolinea che il ### non poteva essere considerato contraente inconsapevole in quanto aveva confer ito l'incar ico di vendita al ### richiama il precedente d ella ### citato anche dall'impugnata sentenza (Cass. 16.1.2018 n. 869), secondo il quale la dip endenza del buon esito dell'affare dall'attività dell'intermediario non richiedeva che tale intervento vi fosse stato in tutte le fasi della trattati va, essendo sufficient e che pur nell'ambito di un'articolazione compl essa della trattativa, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti terzi, avesse costituito l'antecedente indispensabile, richiama l'arresto di questa ### che non considera di per sé decisivo l'intervallo temporale tra l'intervento del mediatore e la conclusion e dell'affare per negare 8 di 15 l'esistenza del nesso causale (Cass. 21.11.2000 n. 15014), l'arresto che ha riconosciuto il diritto del mediatore che abbia avvicinato i contraenti alla provvigione an che nel caso d i interventi di submediatori (Cass. 3.9.1991 n. 9350), e l'arresto che ha stabilito che non rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un' attivit à causalmente rilevante ai fini della conclusione dell'affare (Cass. 18.9.2008 n.23842).
Il rich iamo alla simultanea violaz ione degli ar ticoli 1754 e 1755 cod. civ. vale a superare la riferibilità dell'art. 1754 cod. civ. alla sola mediaz ione diretta, caratterizzata dall'imp arzialità del mediatore e dall'assenza di obbligazioni del medesimo nei confronti delle parti intermediate prima della conclusione dell'affare, e non alla mediazione atipica, o unilaterale, che si ha quando, come nel caso di specie, l'incarico di svolgere attività d'intermediazione sia conferito con apposito patto dal cliente, con determinazione di reciproci obblighi tra le parti già prima della conclusione dell'affare, e con individuaz ione dell'evento determinante la maturazione d el diritto alla provvigione dell'inte rmediario, eventualmente anche diverso dalla conclusione dell'affare cu i si riferisce per la mediazione l'art. 1755 cod. civ., ed il motivo punt a alla verifica della corretta app licazione del principio della causalità adeguata, ritenuta praticabile in sede di legittimità dalla giurispruden za più recente di questa ### e (Cass. 5.12 .2024 n. ###; 19.3.2024 n. 7394; Cass. 9.1.2024 n. 785; Cass. 2.2.2023 n.3165). ### tale principio il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relaz ione le p arti intervenendo nelle varie fasi dell e trattative, così da realizzare l'ant ecedente indispe nsabile per 9 di 15 pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, sen za di essa, secondo i l principio d ella causalit à adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipend ente da qu ell'originario intervento , per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma del l'affare, inteso come qualsiasi operazion e di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le part i, la condizione perché sorga il diritt o alla provvigione è , dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare dev'essere collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti ( 5.12.2024 n. ###; Cass. n. 7626 /2023; Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 27185/2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 22426/2020).
La noz ione di “causalità adeguata” è stat a sviluppata in ambito penale per mitigare la rigorosa imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause, e nell'ambito del diritto alla provvigione dell'intermediario assolve alla medesima funzione, quella di evitare che la causalità efficiente dell'intervento dell'intermediario di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 cod. civ .. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria v alutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. 2.2.2023 n. 3165). 10 di 15 La rico struzione di “effetto adeguato” o di “eff icienza causal e adeguata” dell'intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell'affare si muove elasticamente all'int erno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da du e elem enti rigidi, di ordin e negativo: ### di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad ope ra del primo med iatore non è sufficiente ad integ rare l'efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; ### di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l'opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod. Nel caso di sp ecie, l'im pugnata sent enza ha anzitutto neg ato il diritto del ### all a provvigion e pattuita nell'incarico di mediazione atipica conferitogli d al ### il 23.1 .2006, e revocatogli l'8.5.2006, (pari all a differenza tra il prezzo minimo fissato di € 1.550.000,00 e quello ottenuto nella compravendita del compendio immobiliare), in quanto dall'istruttoria svolta é emerso che mai il ### aveva me sso in contatto il ### con la futura acquirente Coo perativa ### s.c., né gliela a veva presentata come soggetto potenzialmente interessato all'acquisto, né aveva p resentato al Be lluzzo gli intermediari ### in Bor is e ### ai quali aveva consegnato le tavole del progetto di svilup po dell'area, facendosi rilasciar e ricevuta, ed ha altresì accertato che nessuno dei suddetti i ntermediari aveva agit o per conto della ### s.c., per cui già sotto questo profilo poteva essere correttamente escluso il nesso causale fra l'attività posta in essere dal mediatore atipico e la conclusione dell'affare.
La sentenza della ### d'Appello ha poi valorizzato, sempre ai fini della negazione del diritto del ### alla provvigione, ulteriori elementi, rappresentati dal lungo tempo intercorso fra la revoca dell'incarico (8.5.2006) e la conclusi one del contratto di compravendita del compendio immobili are tra il Bel luzzo e la ### s.c. (18.5.2007), dal fatto che in tale intervallo 11 di 15 temporale il ### aveva condotto personalmente la trattativa con un al tro poten ziale acquirente non andata a buon fine (testimonianza ###, e dalle condizioni diverse della suddetta compravendita rispetto a quelle previst e nell'incarico del 23.1.2006, pur senza esplicitare sotto quale profilo vi sarebbe stata diversità (forse nel prezzo pattuito in € 2.200.000,00 a fronte di un prezzo minimo di € 1.550.000,00 fissato nell'incarico, largamente inferiore).
Il giu dice di secondo grado ha quindi com piuto un'approfo ndita, corretta ed esauriente v alutazione delle risultanze probatorie, complessivamente emerse dall'istruttoria, per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'attività d'intermediazione posta in essere d al mediatore at ipico ### noni e la conclusione della compravendita del compendio tra il Bel luzzo e la Co operativa ### s.c..
Tale valutazio ne non é certo intaccata dai richi ami del ricorr ente alle sentenze di questa ### che h anno affe rmato non essere indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione la partecipazione dell'intermediario a tutte le fasi della trattativa, potendo bastare anche l'avere messo in contatto per primo le parti che hanno poi concluso con l' intervento an che di terzi, o di submediatori, il contratto, dato che qui il ### non ha messo in contatt o il ### con la Coo perativa T esoro s.c. e che gli intermediari contattati dal ### non operavano per conto della ### s.c.. Neppure risulta rilevante il richiamo di parte ricorrente a quelle sentenze di questa ### che hanno stabilito che la conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore atipico e l'intervallo temporale intercorso tra l'attività svolta dall'interme diario e la conclusi one dell'affare non sono decisivi al fine di stabilire se competa, o meno il diritto alla provvigione, posto che, come si é visto, la ### d'Appello nella formazione del suo convincimento, non ha conside rato solo 12 di 15 l'elemento temporale, ed é pervenuta alla decisione del diniego del diritto alla provvigione sulla base di una lettura convergente in tal senso di una pluralità di altri elementi probatori.
E' poi e vidente che q uesta ### giudice di legitti mità, non può procedere ad una rivalutazi one de l materiale probatorio, che si traduca in una rico struzione in fatto d ifforme da quella motivatamente e plausibilmente operata dalla ### d'Appello, allo scopo di attri buire un maggiore peso a risultanze istrutto rie che potrebbero risultare favorevoli al r iconoscimento del diritto d el mediatore atipico alla provvigione, competendo al giudice di merito l'individuazione delle prove alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione. 2) Col secondo motivo il ricorr ente lamenta, in relazi one all'art . 360 comma pri mo n. 5) c.p. c., la motivazione asse nte e/o apparente e contraddittoria, l'ome sso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e dell'art. 132 comma 2° n. 4) Cost. (rectius c.p.c.).
Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto degli ele menti considerati nel suo percorso argomentativo, soprattutto nell'esprimere il gi udizio di diversità tra l'affare concluso e l'incarico di mediazione atipica conferito al ### e che in par ticolare av rebbe omesso di considerare che G uerrini ### legale rappresentante della acquirente ### s.c., aveva avu to notizia de ll'affare dal ### ni tramite ### che gli aveva consegnato nel febbraio 2006 le tavole di progetto relative all'operazi one immobiliare ricevute da ### al quale erano state consegnate dallo stesso ### Tale circostanza era stata allegata già al punto 10 della comparsa di risposta del ### del 27.3.2009 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e d era stata contrastata dal ### nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 28.7.2009 in cui aveva negato di avere conosciuto il ### presidente della ### 13 di 15 ### tramite il ### o tramite il ### e nella comparsa conclusionale del 30.3.2015, in cu i aveva negat o che il ### avesse svolt o qualsivoglia attività in relazione alla conclusione dell'operazione avente ad oggetto la lottizzazion e di ### tra il ### e la ### s.c..
La suddetta circostanza, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi decisiva, in quanto smen tiva l'affe rmazione, contenuta nel la sentenza impugnata, secondo la quale la compravendita era stata conclusa con soggett o diverso dai destinatari delle inform azioni fornite dal ### Premesso che dopo la r iforma del l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più consentita la f ormulaz ione di censur e di insufficiente, o contraddittoria motivazion e (ved i Cass. sez. un. 10.7.2015 n. 14477), va detto che per quanto già riportato nella descrizione del fatto (pagine 3 e 4 di questa se ntenza) e nell'esaminare il primo motivo di ricorso (pagine 8 e 9 di questa sentenza), l'impugnata sentenza non é certo affetta da un vizio di motivazione ancora sindacabile in sede di legittimità.
Le sezioni unite di questa Co rte hanno, infatti, chiarito, ch e a seguito della rifo rmulazione dell' art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'ar t. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto d all'art. 111, sesto comma, ###, individuab ile nelle ipotesi -che si conver tono i n violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivaz ione quale requi sito essenziale del provvedim ento giurisdiz ionale”, d i “motivazione apparente”, d i “manifesta ed irriducibile contradditt orietà” e di “motivazione perplessa od incomprensib ile”, m entre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazion e può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di 14 di 15 discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversi a (Cass. ord. n. 7090 del 3.3 .2022; Cass. ord. n.22598 del 25.9.2018; Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Sez. un. 22.9.2014 n.19881).
Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ritiene la ### che la circostanza di fatto dedotta sia stata in realtà già considerata dalla ### d'Appello, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente.
Alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza, infatti, é testualmente riportato: “### meglio esami nate le prove testim oniali che, secondo il primo Giudice, avre bbero dimostrato che il ### fornì tutte le in formazioni sulle con dizioni d i vendita del terreno suddetto al ### consegnand ogli anc he una tavola progettuale che il ### a sua volta consegnò al ### e che questi consegnò al ### rappresentante legale della ### (v. pag. 3 sente nza). Ora, anche ammesso che l' informazione fornita dal ### al ### fosse passata da quest'ultimo alla ### attraverso l'intermediazione di tanti altri soggetti, manca la prova, essenziale per il sorgere del diritto alla provvigione, che il ### avesse riferito al B elluzzo dell'in teresse all'acquisto da parte della ### . ### Senza tale ultimo passaggio, n on può dirsi provato il presupposto per compensar e l'attivi tà mediatoria con una parte consistente del prezzo, € 650.000,00”. Nel prosieguo della motivazion e, inoltre, la ### d'Appello, dopo av ere partitamente ed in dettaglio esaminato le testimonianze acquisite per valutarne l'attendibilità, o inatte ndibilità, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ribadito l'insussistenza del diritto alla provv igione del ### in quanto lo stesso non aveva messo in contat to il Bel luzzo con la ### s.c., né personalmente, né tramite propri submandatari , né avev a conosciuto tale cooperativa prima di avanzare le sue rivendicazioni provvigionali, né aveva indicato la stessa, o ### al 15 di 15 ### come soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, per cui mancava il requisito pri mo richies to, secondo la teoria della causalità adeguata sopra richiamata, per riconoscere al mediatore atipico il diritto al compenso, in assenza del quale la circostanza in questa sede invocata sotto il profilo dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. difetta anche di decisività.
In base al principio della soccombenza il ### va condannato al pagam ento delle spese processuali del giudizio di legit timità liquidate in dispositivo a favore del controricorrente.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. ### di Cassazione, respinge il ricorso di ### e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizi o di legittimità, liquidate i n € 200 ,00 per spese ed €11.000,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024