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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13687/2025 del 22-05-2025

... liquidano come da dispositivo. 23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che 8 liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2025 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15978-2023 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### ZAMPELLA; - ricorrente - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2023 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 170/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal ###. #### individuale R.G.N. 15978/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 18/02/2025 CC ### 1. Con ra ccomandata del 28.3.2019, restit uita al mit tente per compiuta giacenza il 17 .5.2019, il Co nsorzio ### inti mava al dipendente ### dipendente con mansioni di autista licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto per la cessazione dell'appalto cui era addetto.  2. Impugnato il provvedimento di recesso, il Tribunale di ### rigettava le domande del lavoratore.  3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 88/2023, ha confermato la pronuncia di prime cure rilevando che: a) non si verteva in una ipotesi di licenziamento orale, come sostenuto dal lavoratore che aveva dedotto che la società, pur essendo a conoscenza del suo stato di detenzione, avev a comunicato il provv edimento di licenziamento presso la sua residenza, in quanto quest'ultimo era il luogo indicato per l'invio di tutte le comunicazioni e non si verteva in una ipotesi di un evento eccezionale ed estraneo alla volontà che gli impedisse la conoscenza; b) la doglianza circa una eventuale sospensione del rapporto di lavoro, che avrebbe determinato il suo restare in capo alla società cedente fino al subentro de lla nuova società e fino al la cessazione della causa di sospensione, era una questione nuova e, pertanto, inammissibile in grado di appello; c) il giustificato motivo oggettivo della soppressione del posto era stato dimostrato (soppressione settore lavorativo) così come l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.  4. Avverso la sentenza di secondo grado ### proponeva ricorso per cas sazione affidato a quattro mo tivi cui resisteva con controricorso il ### 5. Il ricorrente depositava memoria.  6. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 3 2. Con i l primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione all'art.  1335 cc, all'art. 156 co. 1 cpp nonché all'art. 2 legge n. 604/1966 nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale, da un lato, errato nell'affermare che esso ricorrente non aveva provato di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del provvedimento di licenziamento comminato dalla società, essendo detenuto nella ca sa ### di Po ggioreale e non essendo obbligato a delegare ad altri il ritiro della posta, e avendo la Corte di appello, d all'altro, omesso di rile vare che la lettera d i licenziamento era stata inviata dall'azienda ad un indirizzo diverso da quello comunicato al momento dell'assunzione.  3. Con il s econdo motivo si eccepisce, in modo più specifico, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ogg etto di discussione fra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione all'art.  1335 cc, per non avere la Corte di appello considerato che il processo notificatorio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento del 28.3.2019 non s i era neanche perfezionato in quanto la lettera de qua era stata inviata non al domicilio del ### ma ad altro indirizzo.  4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 3 e 5 della legge 604/66, dell'art. 2697 cc, degli artt. 115 e 116 nonché dell'obbligo del repêchage, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere infondati i r ilievi di esso ricorrente sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repêchage, spettando solo al datore di lavor o di dimostrar e tali presupposti e non ave ndo il ### assolto tale onere probatorio.  5. Con i l quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 3 e 5 legge n. 604/1966, artt. 3 e 5 legge n. 300/1970 e art. 18 co. 4 e 7 legge n. 300/1970, per non avere la Corte distrettuale considerato che il ### non aveva provato né il fatto posto a base del 4 licenziamento né l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni pur essendo una azienda che aveva numerosi appalti per la raccolta di rifiuti solidi urbano in vari comuni ed occupava più di mille addetti.  6. I p rimi due motivi, da es aminare congiun tamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati.  7. E' oppor tuno subito eviden ziare l'inammiss ibilità della doglianza riguardante la questione dell'indirizzo sbagliato cui è stata inviata la raccomandata di licenziamento: secondo l'assunto di parte ricorrente “via Cos tantinopoli 4 ### de l ### e non ### 6 ### del Greco”, come invece risultava da lla certificazione anagrafica prodotta.  8. Si tratta, infatti, di una questione nuova, non affrontata dalla gravata sentenza e in relazione alla quale non è stato dedotto il “dove”, il “come” ed il “quando” essa sia stata sottoposta ai giudici del merito (Cass. n. 3473/2025) negli stessi sensi in cui è stata qui prospettata.  9. Per il resto le censure sono infondate.  10. Il principio di diritto, cui fare riferimento, è costituito da quanto a ffermato da questa Corte (Cas s. n. 6256/2016 ; Cass. 13087/2009) secondo cui, i n tema di licenzia mento indi viduale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, no n sia con segnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella dat a decor re il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'i mpossibilità di acquisire la cono scenza dell'atto.  11. Orbene, in astratto è possibile che lo stato di detenzione possa essere un valido motivo per ritenere che il lavoratore, senza colpa, non abbia potuto avere cono scenza di av ere avuto notizi a dell'atto recettizio ma, nella fattispecie in esame, la Corte di merito 5 ha svolto un accurato esame di merito in virtù del quale ha appurato che: a) la comun icazione fu inviata all'indirizzo indicato all'atto dell'assunzione; b) nessun certificato anagrafico successivo, comportante una modifica o una variazione, era stato depositato; c) la società, che aveva avuto notizia dell'avvenuto arresto del ### nell'aprile 2018, non po teva sapere se, al marzo 2019, fosse intervenuta qualche variazione delle modalità di detenzione personale (per esempio arresti domiciliari); d) il ### comunque era in grado, sebbene detenuto, di potere comunicare all'azienda i propri nuovi recapiti o, in caso vi fosse stata qualche persona convivente, di incaricarla di ricevere l'atto o addirittura di ritirarlo.  12. Si verte, pertanto, in una valutazione di fatto, effettuata con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, con la quale i giudici del merito, in una situazione di doppia conforme, hanno ritenuto colposo il comportamento del ### ex art. 1335 c.c., correttamente interpretato alla luce dei principi statuiti in sede di legittimità.  13. Ne consegue che le denunciate violazioni di legge non sussistono.  14. Anche il terzo ed il quarto motivo, da trattare insieme per la loro interferenza, non meritano accoglimento.  15. Va ri cordato che il lice nziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stess o, sul datore di lavoro incombe la prov a della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di ca rattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concret o contenu to professionale dell'attività c ui il lavoratore stesso era precedentemente adibito. ### di tali presupposti costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di 6 legittimità ove adeguatamente motivata (cfr. per tutte, n.14815/2005).  16. La sent enza impugnata, nel caso d i specie, come già detto in un contesto di cd. “doppia conforme”, premesso che non venivano in rilievo le problem atiche riguardanti il passa ggio alla società subentrante perché non dedotte, ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed ha accertato che il ### aveva puntualmente documentato sia la c essazione dell'a ppalto, cui era addetto il ricorrente, sia la situazione degli altri cantieri ove, a parte ogni considerazione sul carattere pubblico dei relativi appalt i (infatti, osserva questo Collegio che l'avere in organico una persona indagata per reati gravi può avere rilievo ai fini del rilascio delle interdittive antimafia necessarie alle imprese per la relati va partecipaz ione), erano già presenti tutte le figure professionali (autisti, qualifica rivestita dal ### ma anche operari e netturbini) in una misura da ritenersi necessaria e sufficiente per la corretta esecuzione del singolo appalto secon do l'organizzazione aziendale , né risultavano ulteriori e successive assunzioni.  17. La Corte distrettuale ha, quindi, correttamente ritenuto integrata una ipotesi di giustificato motivo oggettivo del recesso a fronte della presenza di elementi probatori relativi alla sussistenza della ragione organizzativa posta a base del licenziamento e dunque del presupposto che - unitamente all'obbligo del repêchage (ossia alla impossibilità di collocare altrove il lavoratore) - integra la fattispecie di cui all'art. 3 legge n. 604/1966.  18. In diritto, deve invece rilevarsi che è infondata la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, t ecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata a vesse assolto tale o nere, poiché in que sto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di 7 legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. 17313/2020) non sussistente nel caso de quo.  19. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia p osto a base della decisione prove non de dotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezza mento, delle prov e legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova , recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valuta zione (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Ca ss.  27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.  20. Anche in relazi one a tale pr ofilo va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a so rreggere la mo tivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16467/2017).  21. Alla str egua di quanto esposto, il r icorso dev e essere rigettato.  22. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.  23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che 8 liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2025  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22937/2025 del 08-08-2025

... secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto deducibili ulteriori costi da parte della società contribuente sebbene il legale rappresentante di quest'ultima avesse ammesso in sede di verifica la fittizietà degli stessi (“relativamente ai costi inseriti nelle dichiarazioni presentate per gli a nni 2005-2007, vi co nfermo che non corrispondono agli effettivi costi sostenuti e contabilizzati in quanto trattasi di meri dati contabili da me inseriti in dichiarazione per fare emergere dei crediti Iva”) con conseguente piena prova delle dette dichiarazioni ai sensi degli artt. 2733 e 2735 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, 39, comma 2, e 67 del DPR n. 600/73, 55 del DPR n. 633/72 per avere la ### nell'affermare la sussistenza di una duplicazione di imposizioneritenuto che l'azione di recupero delle compensazioni indebite si ponesse in rapporto di incompatibilità con l'azione ordinaria di recupero degli imponibili evasi (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso iscritto al numero 27604 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto ### delle entrate, in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente ##### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e ### s.r.l., in persona del curatore pro tempore; - intimati per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 610/02/2016, depositata in data 20 aprile 2016, non notificata; Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 dal ### di #### 1. L'### delle entrate, in persona del ### pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la ### tributaria regionale della ### previa riunione, aveva respinto l'appello principale proposto nei confronti di ### s.r.l., in persona del legale rappresentant e pro t empore, nonché quello incidentale della socie tà avverso la sentenza n. 269/01/2014 della ### di ### che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società, svolgente attività di gestione di una sala ### avverso: 1) atti di recupero di crediti ### per gli anni 2005-2008, ritenuti fittizi utilizzati per indebite compensazioni di debiti erariali ( in particolare, nei confro nti dell'### dei ### di Stato per il prelievo sulle cartelle ###;2) avvisi di accertamento con i quali l'### per gli anni 2005-2009, aveva ricostruito i nduttivamente maggiori ricavi ai fini #### e ### disconoscendo i costi dedotti /detratti in relazione all e fatture ritenute oggettivamente inesistenti dalle quali erano scaturiti i crediti fittizi utilizzati in compensazione.  2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) andava confermato l'orientament o della medesima ### - espresso nella sentenza, sez. IV. n. 816 del 2014 - secondo cui effettivamente l'### aveva effettuato un illegittimo doppio recupero ### 2) i costi erano stati riconosciuti 3 dalla sentenza di primo grado -con una motiv azione condivisaproprio co n riguardo alla loro oggettiva attendibilità in quanto sufficientemente documentati.  3. Sono rimasti intimati Ga la ### s.r.l. non chè il ### o della società contribuente.   ### 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto - nel rigettare l'appello principale dell'### - con motivazione omessa o apparente, che:1) come già statuito da una precedente sentenza del la medesima ### ne (n. 816/2014) concretavano una duplicazione di imposizione gli atti di recupero dei crediti Iva fittizi utilizzati in compensazione di debiti nei confronti dei ### di Stato conseguenti all'acquisto delle cartelle ### e gli avvisi di accertamento con i quali erano stati recuperati i costi detratti ai fini Iva (e dedotti ai fini delle imposte dirette) in relazione alle fatture oggettivament e inesistenti dalle q uali erano scaturiti i medesimi crediti Iva utilizzati in compensazione; 2) andavano riconosciuti a favore della società ulteriori costi deducibili ai fini ### e ### avuto riguardo come affermato dalla condivisa sentenza di primo gradoalla loro oggettiva attendibilità “in quanto sufficientemente documentati”; in particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR - a fronte di un atto di appello dell'### con il quale era stata aggredita specificamente la sentenza di prime cure, deducendo sotto il primo profilo (1) l'insussistenza di una duplicazione di imposizione per diversità degli importi portati in detrazione nelle dichiarazioni Iva rispetto a quelli esposti in compensazione nei modelli ###, per diversità dell'azione di recupero delle compensazioni indebite rispetto all'azione di recupero degli imponibili evasi e per eventuale rilievo della duplicazione di imposta al momento della riscossionesi sarebbe limitata a richiamare una precedente sentenza della med esima ### (n. 816/2014), sebbene concernente altr a società e annu alità parzialmente non coincidenti, nonché impugnata dinanzi alla Corte di cassazione (con il RG n. 6217/15), completam ente pretermettendo gli argomenti 4 specificamente dedotti dall'### a s ostegno della propria impugnazione; peraltro, a fronte dell'atto di gravame con il quale l'### aveva dedotto con riguardo al secondo profilo (2) l'inattendibilità della contabilità dei costi per espre ssa ammissione dello stesso legale rappresentante in quanto relativi a fatture oggettivamente inesistenti, nonché l'avvenuto riconoscimento da parte dell'### dei costi documentati (quali quelli per il personale), la CTR avrebbe riconosciuto la deducibilità di ulteriori costi, ai fini ### e ### con una motivazione meramente per relationem alla sentenza di primo grado senz a argomentare alcunché in ordine ai motivi di censura spiegati al riguardo nell'atto di appello.  2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto deducibili ulteriori costi da parte della società contribuente sebbene il legale rappresentante di quest'ultima avesse ammesso in sede di verifica la fittizietà degli stessi (“relativamente ai costi inseriti nelle dichiarazioni presentate per gli a nni 2005-2007, vi co nfermo che non corrispondono agli effettivi costi sostenuti e contabilizzati in quanto trattasi di meri dati contabili da me inseriti in dichiarazione per fare emergere dei crediti Iva”) con conseguente piena prova delle dette dichiarazioni ai sensi degli artt.  2733 e 2735 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, 39, comma 2, e 67 del DPR n. 600/73, 55 del DPR n. 633/72 per avere la ### nell'affermare la sussistenza di una duplicazione di imposizioneritenuto che l'azione di recupero delle compensazioni indebite si ponesse in rapporto di incompatibilità con l'azione ordinaria di recupero degli imponibili evasi (nella specie, fo ndata sul disconoscimento di costi in relazione alle fatture oggettivamente inesistenti da cui erano scaturiti i cr editi utilizzati in compensazione) sebbene si trattasse di distinte attività dell'### non 5 incompatibili tra loro, potendo peraltro la violazione del di vieto di doppia imposizione essere riscontrata solo a livello di riscossione.  4.Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.  5. Come precisato da quest a Corte, «ricorre il vizio di omess a o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). Più specificamente in base all a costante giurispru denza di legit timità, la «motivazione apparente» ricorre a llorché la motivazione, pur essen do graficamente (e, quindi, materialmente) esistente - come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argoment azioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).  5.1.Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza ni ente aggiungervi, non è nulla qu alora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco e d esaustiv o, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione prof essionale o disciplinare del magistrato (### U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;### 5, Sentenza n. 9334 del 08/05/6 2015; v. Cass sez. 5 n. 27500/2016; Sez. 5 - , Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022).  5.2.Ciò posto, quanto al moti vo di appello con cui l' ### aveva aggred ito puntualmente la statuizione del giudice di prime cure circa l'asserita sussistenza di una duplicazione di imposizione con riguardo agli atti di recupero dei crediti Iva fittizi utilizzati in compensazione di debiti nei confronti dei ### di Stato conseguenti all'acquisto delle cartelle ### e agli avvisi di accertamento con i quali erano stati recuperati i costi detratti ai fini Iva (e dedotti ai fini delle imposte dirette) in relazione all e fatture ogg ettivamente inesistenti dalle quali erano scaturiti i medesimi crediti Iva utilizzati in comp ensazione (“la paventata duplicazione di imposta non sussiste, in og ni caso, in concreto attesa la sistematica evasione di imposta in fase di riscossione perpetrata dalla ### s.r.l.” “né in via astratta nè in via concreta il recupero Iva operato con gli avvisi di accertamento coincide con l'infrazione sanzionata e gli importi recuperati a tassazione con gli atti di recupero crediti.. ciò emerge in concreto da un semplice raffronto degli importi recuperati con le due tipologie di atti; ... non sussiste duplicazione tra le due tipologie di atti in quanto con l'atto di recupero di credito l'### agisce per salvaguardare il gettito recuperando importi mai incamerati dall'### dall'altro lato, l'### delle entrate, con l'avviso di accertamento, agisce sulla dich iarazione dei redd iti ossia sui dati dichiarati ann ullando e rettificando gli elementi passivi fittizi indicati dalla parte”v. pag. 10 e segg. del ricorso ), la CTR si è limitata apoditticamente ad affermare “### (sez. IV, 8.5.2014 n. 816) sulla questione ha assunto un orientamento che va confermato nel senso che effettivamente l'### ha effettuato un non legittimo doppio recupero dell'Iva”. Invero, la condivisione sul punto della precedente sentenza della medesima ### attraverso un mero richiamo alla stessa [n. 816/2014, peraltro oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione accolto, con ordinanza n. 21435/2021, con cassazione e rinvio alla ### in diversa composizione], senza neanch e riprodurne il contenuto, e in mancanza dei necessari sviluppi argomentativi in rapporto al motivo di gravame, nean che 7 menzionato nella parte relat iva allo svolgi mento del processo, rende non percepibili le ragioni della deci sione e l' iter logico seguito dalla CTR per l a formazione del proprio convincimento.  5.3.Ugualmente con riguardo al motivo di appello dell'### con il quale era stata aggredita la statuizione della CTP in ordine al riconoscimento degli ulteriori costi deducibili ai fini ### e ### (“i verificatori riconoscevano tra i costi ammessi solo quelli risultanti dal ### 770 e relativi al costo del personale in quanto è lo stesso ### [legale rappresentante] ad avere ammesso e verbalizzato di avere indicato in dichiarazione costi non veritieri solo per fare emergere crediti da ut ilizzare in compensazione. La semplice produzione di fatture passive diversamente da quanto statuito dai primi giudici non poteva condurre tout court al riconoscimento dei costi in esse indicati particolarmente nel caso di specie caratterizzato da un disegno fraudatorio posto in essere proprio al fine di gonfiare i costi”, v. pag. 17 del ricorso), la CTR si limitata apoditticamente ad affermare “i costi sono stati riconosciuti dalla sentenza appellata con motivazione qui condivisae dunque respingendo l'appello sul capo di sentenza relativo proprio con riguardo alla loro oggettiva attendibilità in quanto sufficientemente documentati”. Inve ro, non può essere co nsiderata "m otivazione" la mera adesione acritica da parte del giudice alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono seguite, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La sentenza pronun ziata in sede di gravame è legit timamente motivata "per relat ionem" ove il gi udice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso a rgomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possib ile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro id entità con quell e esaminate nell a pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si si sia 8 limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (### 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016;### 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019).  5.4. Nella specie, la CTR ha condiviso la sentenza di primo grado attraverso la riproduzione, sul punto, del contenuto della stessa, senza peraltro esprimere, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della detta pronuncia in relazione al motivo di gravame proposto, neanche riprodotto nella parte relativa allo svolgimento del processo.  6.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione; P.Q. M.  ### te accoglie il primo moti vo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza im pugnata e rinvia, anche per la determinazione del le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione; Così deciso in ### il 26 giugno 2025  

Giudice/firmatari: Hmeljak Tania, Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34478/2024 del 26-12-2024

... dell'intervento dell'intermediario di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 cod. civ .. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria v alutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. 2.2.2023 n. 3165). 10 di 15 La rico struzione di “effetto adeguato” o di “eff icienza causal e adeguata” dell'intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell'affare si muove elasticamente all'int erno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da du e elem enti rigidi, di ordin e negativo: ### di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad ope ra del primo med iatore non è sufficiente ad integ rare l'efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; ### di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l'opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod. Nel caso di sp ecie, l'im pugnata sent enza ha (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6632/2021 R.G. proposto da: ### elettiv amente domiciliato in ###, ### 29, presso lo studio de ll'avvocato ### (###), che lo rap presenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ### (###) per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 14, presso lo studio dell'avvocat o ### DIDDI (###), che lo rappr esenta e dif ende unitamente e disg iuntamente all'avvocato ### (###) per procura i n calce al controricorso, 2 di 15 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di VENEZIA n.1953/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2024 dal #### part ire dal 2004 ### m ediatore professio nista, assisteva ### essandro, all'epoca Presidente del la ### nella realizzazione di un' operazione specula tiva immobiliare, consistente nell'acquisizione a scopo di rivendita di un terreno edificabile con sovrastanti edifici da demolire, sito in ####, via ### di proprietà di ### Il ### il ### rilasciava al ### un incarico di vendita in esclusiv a ed a tempo indeterm inato del suddett o terreno, con potenzialità edificatoria di 23.000 mc, con promessa al mediatore atipico di un compenso pari all'eccedenza del prezzo di vendita che sarebbe stato realizzat o rispetto al prezzo minimo, fissato in €1.550.000,00, e l'8.2.2006 ### aveva rilasciato al ### procura irrevocabile a vendere il complesso immobiliare.  ### aveva quindi impostato un'operazione immobiliare, che prevedeva un prezzo di € 10 0 al mc, e quindi di complessivi €2.200.000,00 per la vendita del compendio, e l'aveva illustrata nel suo ufficio a ### e ### Il ### il ### aveva consegnato al ### le tavole del progetto di sviluppo dell'ar ea, facendosi rilasciare ricevuta sul documento, e su suo incarico il ### le aveva poi consegnate al ### che a sua volta aveva firmato per ricevuta sul medesimo documento. 3 di 15 Successivamente dette tavole del progetto erano state consegnate dal ### a a tal ### rto , legale r appresentante della ### s.c., poi rivelatasi interessata all'acquisto. 
Con raccoman data dell'8.5.2006 il Bell uzzo aveva revocato l'incarico al ### ed il ### si era intestato i terreni del compendio, che aveva già acquistato su prelimi nare dal ### facendosi rilasciare procura irrevocabile a vendere. 
Il 18. 5.2007 il ### aveva quindi venduto il compendio immobiliare in questione alla ### s.c., con atto del notaio ### al prezzo di € 2.200.000,00.  ### avuta notizia di tale vendita, aveva quindi richiesto al ### il pagamento della provvigio ne prevista dall'incarico, ammontante ad €650.000,00, par i alla d ifferenza tra il prezzo pattuito della compravendita del compendio (€ 2.200.000,00) ed il prezzo minimo a suo t empo stabilito nell'incar ico dal ### (€1.550.000,00), ma senza esito, ed il ### aveva avuto conferma dalla ### s.c. che l' affare le era stato segnalato dal ### Il 17. 10.2008 il ### aveva quindi ch iesto, ed in seguito ottenuto, dal Tribunale di Vero na, ma senz a rivalutazione monetaria ed interessi, l'emi ssione del decreto ingiuntivo 4492/2008 del 21/22.10.2008 i mmediatamente esecutivo per €650.000,00, a titolo di provvigione p er med iazione atipica, a carico del ### Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione il ### zzo, che ne chiedeva la revoca, in quanto il mandato di vendita al ### era stato da lui revocato molto tempo prima della vendita de l compendio immobiliar e alla ### va ### s.c., società pe raltro del tutto sconosciuta al ### e sosteneva l'assenza di nesso causale tra l'attività d'intermediazione svolta dal ### e la vendita da lui conclusa il ###, ad un prezzo totalmente div erso da quello dell'incarico e nepp ure 4 di 15 pagatogli dalla ### soro s.c., ment re il ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Sospesa con ordinan za del 17. 4.2009 l'immediata esecutiv ità del decreto ingiuntivo op posto ed espletati gli interrogatori formali delle parti e la pr ova testimoniale, il Tribunale di Verona, con l a sentenza n. 2279 del 5/14.8.2 015, accoglieva par zialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il ### al pagamento in favore del ### della provvigione di € 66. 000,00 oltre interessi legali dalla noti fica del decreto ingiuntivo al saldo, parametrata al 3% previs to dagli usi per la mancata prova del pagamento dell'intero prezzo di € 2.200.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione. 
Contro tale sentenza proponeva appello principale il ### che chiedeva la condanna del ### al pagamento della provvigione richiesta in fase monitoria, secondo la previsione di incarico, nella misura di € 650. 000,00, e propo neva appello incidentale il ### che chiedeva l'accertamen to che al G uarinoni non competeva alcuna provvigion e in forza dell' incarico conferitogli il ### poi revocato, e la cond anna del medesi mo alla restituzione della somma di € 102.897 ,71 a lui versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.  ### e d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1953/2 020 del 30.6/28.7.2020, rigettava l'appello principale, accogl ieva l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, accertava che nulla doveva il ### o al ### in forza della scritt ura privata di incarico di mediazione atipica del 23.1.2006, condannava il ### oni alla restituzione al ### zo della so mma di €102.897,71 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. 5 di 15 In part icolare la Corte d'Appello rile vava che il Tribunale ave va erroneamente valutato l'attendibilità d elle prove testimonial i (deposizioni #### e ###, ritenendo che il ### avesse forni to le informazioni essenziali sulle cond izioni della vendita del compendio im mobiliare a Me rlin ### e ### che avrebbero a loro v olta agito per conto della ### s.c., che aveva poi proceduto all'acqui sto del compendio immobiliare, facendo quindi sorgere il suo diritto alla provvigione ancor prima che il ### gli revocasse il mandato a vendere. 
Riesaminate quindi le prove t estimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di m ediazione atipica, o unilateral e, e ch e in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla prov vigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal ### della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 - 8.6.2006) e la compravendita concl usa dal B elluzz o con la ### s.c. il 18.5. 2007. La sentenza impu gnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il ### non aveva avuto alcun contatto diretto con la ### s.c.  avendola solo sentita nom inare come pot enziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con ### e ### il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il ### oni non av eva segnalat o al ### come potenziale interessata all'acquisto l a ### s.c., né ### che pe raltro non aveva agi to in nom e e per conto della ### rativa ### s.c., come desumibile dalle deposizioni ### e ### che il teste ### che aveva detto 6 di 15 che il Gu erra gli a vrebbe promesso una p ercentuale se l' affare fosse andato in porto, era ri sultato in attendibile per l'evid ente interesse nell'operazione; che gli intermediari ### e ### ai quali il ### ni aveva fo rnito informazioni sulla vendi ta, non avevano quindi ricevuto incarichi di sorta dalla ### s.c.; che il G uerra era stato present ato a ### rto, presidente del Consiglio di ### nistrazione de lla ### s.c., da ### iuseppe, ma non aveva con ferito alcun mandato al ### che gli a veva fatto conoscere il Be lluzzo, venendo a conoscenza del ### ino ni solo dopo che costui aveva lamentato di non avere ricevuto la provvigione asseritamente a lui spettante; che non aveva trovato conferma la tesi di un incontro fra il ### il ### ed il ### relativo alla compravendita del compendi o immobiliare; che la compraven dita era stata poi conclusa a distanza di circa un anno dalla revoca dell'incarico che il ### aveva conferito al ### dopo una trattativa, rimasta senza esito, condotta dal ### zo personalmente con un altro soggetto (testimonianza Gi rardello) ed a condizioni diverse, oltre che con un soggetto diverso dai destinatari delle informazi oni fornite dal ### Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa ### affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso ### Nell'imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo di ricorso i l ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1754 co d. civ. (che stabilisc e che il mediatore é colui che mette in rel azione due o più parti per la 7 di 15 conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipen denza, o di rappresentanza) e nel contempo dell'art. 1755 cod. civ. (secondo il quale il mediatore ha dir itto alla provvigione da ciascuna delle part i se l'affare é concluso per effetto del suo intervento). 
Si duole il ricorrente che la ### d'Appello, negando l'esistenza del nesso causale tra l'attività da lui svolta e la conclusione dell'affare tra il ### e la ### s.c. e conseguentemente il diritto del ### alla provvigione, abbia violato l'art. 1754 cod.  civ. sui requisiti dell'attività di messa in relazione dei contraenti, e nel contempo abbia violato l'art. 1755 co d. civ., che st abilisce il diritto del mediatore alla provvigione quando l'affare é concluso per effetto del suo intervento. 
Dopo avere estrap olato solo alcune considerazioni che la ### d'Appello ha posto a base del suo con vincim ento (mancata informazione del ### da parte del ### su ll'esistenza di un interesse all'acquisto della ### s.c., passaggio di informazioni da parte del ### sol o ad alcu ni intermediari, conclusione dell'affare a distanza di tempo a condizioni diverse da quelle previste nell 'incarico a vendere revocato), i l ricorrente sottolinea che il ### non poteva essere considerato contraente inconsapevole in quanto aveva confer ito l'incar ico di vendita al ### richiama il precedente d ella ### citato anche dall'impugnata sentenza (Cass. 16.1.2018 n. 869), secondo il quale la dip endenza del buon esito dell'affare dall'attività dell'intermediario non richiedeva che tale intervento vi fosse stato in tutte le fasi della trattati va, essendo sufficient e che pur nell'ambito di un'articolazione compl essa della trattativa, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti terzi, avesse costituito l'antecedente indispensabile, richiama l'arresto di questa ### che non considera di per sé decisivo l'intervallo temporale tra l'intervento del mediatore e la conclusion e dell'affare per negare 8 di 15 l'esistenza del nesso causale (Cass. 21.11.2000 n. 15014), l'arresto che ha riconosciuto il diritto del mediatore che abbia avvicinato i contraenti alla provvigione an che nel caso d i interventi di submediatori (Cass. 3.9.1991 n. 9350), e l'arresto che ha stabilito che non rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un' attivit à causalmente rilevante ai fini della conclusione dell'affare (Cass. 18.9.2008 n.23842). 
Il rich iamo alla simultanea violaz ione degli ar ticoli 1754 e 1755 cod. civ. vale a superare la riferibilità dell'art. 1754 cod. civ. alla sola mediaz ione diretta, caratterizzata dall'imp arzialità del mediatore e dall'assenza di obbligazioni del medesimo nei confronti delle parti intermediate prima della conclusione dell'affare, e non alla mediazione atipica, o unilaterale, che si ha quando, come nel caso di specie, l'incarico di svolgere attività d'intermediazione sia conferito con apposito patto dal cliente, con determinazione di reciproci obblighi tra le parti già prima della conclusione dell'affare, e con individuaz ione dell'evento determinante la maturazione d el diritto alla provvigione dell'inte rmediario, eventualmente anche diverso dalla conclusione dell'affare cu i si riferisce per la mediazione l'art. 1755 cod. civ., ed il motivo punt a alla verifica della corretta app licazione del principio della causalità adeguata, ritenuta praticabile in sede di legittimità dalla giurispruden za più recente di questa ### e (Cass. 5.12 .2024 n. ###; 19.3.2024 n. 7394; Cass. 9.1.2024 n. 785; Cass. 2.2.2023 n.3165).  ### tale principio il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relaz ione le p arti intervenendo nelle varie fasi dell e trattative, così da realizzare l'ant ecedente indispe nsabile per 9 di 15 pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, sen za di essa, secondo i l principio d ella causalit à adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipend ente da qu ell'originario intervento , per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma del l'affare, inteso come qualsiasi operazion e di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le part i, la condizione perché sorga il diritt o alla provvigione è , dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare dev'essere collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti ( 5.12.2024 n. ###; Cass. n. 7626 /2023; Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 27185/2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 22426/2020). 
La noz ione di “causalità adeguata” è stat a sviluppata in ambito penale per mitigare la rigorosa imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause, e nell'ambito del diritto alla provvigione dell'intermediario assolve alla medesima funzione, quella di evitare che la causalità efficiente dell'intervento dell'intermediario di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 cod. civ .. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria v alutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. 2.2.2023 n. 3165). 10 di 15 La rico struzione di “effetto adeguato” o di “eff icienza causal e adeguata” dell'intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell'affare si muove elasticamente all'int erno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da du e elem enti rigidi, di ordin e negativo: ### di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad ope ra del primo med iatore non è sufficiente ad integ rare l'efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; ### di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l'opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod.  Nel caso di sp ecie, l'im pugnata sent enza ha anzitutto neg ato il diritto del ### all a provvigion e pattuita nell'incarico di mediazione atipica conferitogli d al ### il 23.1 .2006, e revocatogli l'8.5.2006, (pari all a differenza tra il prezzo minimo fissato di € 1.550.000,00 e quello ottenuto nella compravendita del compendio immobiliare), in quanto dall'istruttoria svolta é emerso che mai il ### aveva me sso in contatto il ### con la futura acquirente Coo perativa ### s.c., né gliela a veva presentata come soggetto potenzialmente interessato all'acquisto, né aveva p resentato al Be lluzzo gli intermediari ### in Bor is e ### ai quali aveva consegnato le tavole del progetto di svilup po dell'area, facendosi rilasciar e ricevuta, ed ha altresì accertato che nessuno dei suddetti i ntermediari aveva agit o per conto della ### s.c., per cui già sotto questo profilo poteva essere correttamente escluso il nesso causale fra l'attività posta in essere dal mediatore atipico e la conclusione dell'affare. 
La sentenza della ### d'Appello ha poi valorizzato, sempre ai fini della negazione del diritto del ### alla provvigione, ulteriori elementi, rappresentati dal lungo tempo intercorso fra la revoca dell'incarico (8.5.2006) e la conclusi one del contratto di compravendita del compendio immobili are tra il Bel luzzo e la ### s.c. (18.5.2007), dal fatto che in tale intervallo 11 di 15 temporale il ### aveva condotto personalmente la trattativa con un al tro poten ziale acquirente non andata a buon fine (testimonianza ###, e dalle condizioni diverse della suddetta compravendita rispetto a quelle previst e nell'incarico del 23.1.2006, pur senza esplicitare sotto quale profilo vi sarebbe stata diversità (forse nel prezzo pattuito in € 2.200.000,00 a fronte di un prezzo minimo di € 1.550.000,00 fissato nell'incarico, largamente inferiore). 
Il giu dice di secondo grado ha quindi com piuto un'approfo ndita, corretta ed esauriente v alutazione delle risultanze probatorie, complessivamente emerse dall'istruttoria, per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'attività d'intermediazione posta in essere d al mediatore at ipico ### noni e la conclusione della compravendita del compendio tra il Bel luzzo e la Co operativa ### s.c.. 
Tale valutazio ne non é certo intaccata dai richi ami del ricorr ente alle sentenze di questa ### che h anno affe rmato non essere indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione la partecipazione dell'intermediario a tutte le fasi della trattativa, potendo bastare anche l'avere messo in contatto per primo le parti che hanno poi concluso con l' intervento an che di terzi, o di submediatori, il contratto, dato che qui il ### non ha messo in contatt o il ### con la Coo perativa T esoro s.c. e che gli intermediari contattati dal ### non operavano per conto della ### s.c.. Neppure risulta rilevante il richiamo di parte ricorrente a quelle sentenze di questa ### che hanno stabilito che la conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore atipico e l'intervallo temporale intercorso tra l'attività svolta dall'interme diario e la conclusi one dell'affare non sono decisivi al fine di stabilire se competa, o meno il diritto alla provvigione, posto che, come si é visto, la ### d'Appello nella formazione del suo convincimento, non ha conside rato solo 12 di 15 l'elemento temporale, ed é pervenuta alla decisione del diniego del diritto alla provvigione sulla base di una lettura convergente in tal senso di una pluralità di altri elementi probatori. 
E' poi e vidente che q uesta ### giudice di legitti mità, non può procedere ad una rivalutazi one de l materiale probatorio, che si traduca in una rico struzione in fatto d ifforme da quella motivatamente e plausibilmente operata dalla ### d'Appello, allo scopo di attri buire un maggiore peso a risultanze istrutto rie che potrebbero risultare favorevoli al r iconoscimento del diritto d el mediatore atipico alla provvigione, competendo al giudice di merito l'individuazione delle prove alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione.  2) Col secondo motivo il ricorr ente lamenta, in relazi one all'art .  360 comma pri mo n. 5) c.p. c., la motivazione asse nte e/o apparente e contraddittoria, l'ome sso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e dell'art. 132 comma 2° n. 4) Cost. (rectius c.p.c.). 
Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto degli ele menti considerati nel suo percorso argomentativo, soprattutto nell'esprimere il gi udizio di diversità tra l'affare concluso e l'incarico di mediazione atipica conferito al ### e che in par ticolare av rebbe omesso di considerare che G uerrini ### legale rappresentante della acquirente ### s.c., aveva avu to notizia de ll'affare dal ### ni tramite ### che gli aveva consegnato nel febbraio 2006 le tavole di progetto relative all'operazi one immobiliare ricevute da ### al quale erano state consegnate dallo stesso ### Tale circostanza era stata allegata già al punto 10 della comparsa di risposta del ### del 27.3.2009 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e d era stata contrastata dal ### nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 28.7.2009 in cui aveva negato di avere conosciuto il ### presidente della ### 13 di 15 ### tramite il ### o tramite il ### e nella comparsa conclusionale del 30.3.2015, in cu i aveva negat o che il ### avesse svolt o qualsivoglia attività in relazione alla conclusione dell'operazione avente ad oggetto la lottizzazion e di ### tra il ### e la ### s.c.. 
La suddetta circostanza, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi decisiva, in quanto smen tiva l'affe rmazione, contenuta nel la sentenza impugnata, secondo la quale la compravendita era stata conclusa con soggett o diverso dai destinatari delle inform azioni fornite dal ### Premesso che dopo la r iforma del l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più consentita la f ormulaz ione di censur e di insufficiente, o contraddittoria motivazion e (ved i Cass. sez. un.  10.7.2015 n. 14477), va detto che per quanto già riportato nella descrizione del fatto (pagine 3 e 4 di questa se ntenza) e nell'esaminare il primo motivo di ricorso (pagine 8 e 9 di questa sentenza), l'impugnata sentenza non é certo affetta da un vizio di motivazione ancora sindacabile in sede di legittimità. 
Le sezioni unite di questa Co rte hanno, infatti, chiarito, ch e a seguito della rifo rmulazione dell' art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'ar t. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto d all'art. 111, sesto comma, ###, individuab ile nelle ipotesi -che si conver tono i n violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivaz ione quale requi sito essenziale del provvedim ento giurisdiz ionale”, d i “motivazione apparente”, d i “manifesta ed irriducibile contradditt orietà” e di “motivazione perplessa od incomprensib ile”, m entre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazion e può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di 14 di 15 discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversi a (Cass. ord. n. 7090 del 3.3 .2022; Cass. ord.  n.22598 del 25.9.2018; Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Sez. un. 22.9.2014 n.19881). 
Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ritiene la ### che la circostanza di fatto dedotta sia stata in realtà già considerata dalla ### d'Appello, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente. 
Alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza, infatti, é testualmente riportato: “### meglio esami nate le prove testim oniali che, secondo il primo Giudice, avre bbero dimostrato che il ### fornì tutte le in formazioni sulle con dizioni d i vendita del terreno suddetto al ### consegnand ogli anc he una tavola progettuale che il ### a sua volta consegnò al ### e che questi consegnò al ### rappresentante legale della ### (v. pag.  3 sente nza). Ora, anche ammesso che l' informazione fornita dal ### al ### fosse passata da quest'ultimo alla ### attraverso l'intermediazione di tanti altri soggetti, manca la prova, essenziale per il sorgere del diritto alla provvigione, che il ### avesse riferito al B elluzzo dell'in teresse all'acquisto da parte della ### . ### Senza tale ultimo passaggio, n on può dirsi provato il presupposto per compensar e l'attivi tà mediatoria con una parte consistente del prezzo, € 650.000,00”. Nel prosieguo della motivazion e, inoltre, la ### d'Appello, dopo av ere partitamente ed in dettaglio esaminato le testimonianze acquisite per valutarne l'attendibilità, o inatte ndibilità, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ribadito l'insussistenza del diritto alla provv igione del ### in quanto lo stesso non aveva messo in contat to il Bel luzzo con la ### s.c., né personalmente, né tramite propri submandatari , né avev a conosciuto tale cooperativa prima di avanzare le sue rivendicazioni provvigionali, né aveva indicato la stessa, o ### al 15 di 15 ### come soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, per cui mancava il requisito pri mo richies to, secondo la teoria della causalità adeguata sopra richiamata, per riconoscere al mediatore atipico il diritto al compenso, in assenza del quale la circostanza in questa sede invocata sotto il profilo dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. difetta anche di decisività. 
In base al principio della soccombenza il ### va condannato al pagam ento delle spese processuali del giudizio di legit timità liquidate in dispositivo a favore del controricorrente. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione, respinge il ricorso di ### e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizi o di legittimità, liquidate i n € 200 ,00 per spese ed €11.000,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 13562/2025 del 03-10-2025

... mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343). ### di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69620 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente TRA ### C.F. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### per procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### C.F. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'### per procura in atti ed elettivamente domiciliata in ### presso il di loro studio ### OGGETTO: Mutuo tra privati ### I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 24.12. 2024.  *** 
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data ###.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiamato dinnanzi all'intestato ### per sentire accertare e dichiarare l'esistenza dell'accordo di mutuo senza interessi conclusosi oralmente tra le parti e per vederla condannare alla restituzione della quota parte della somma mutuata pari ad euro 8.250,00; con vittoria delle spese lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario e applicazione degli artt. 96 e 642 c.p.c. ### assumeva: 1) di aver ottenuto, in data ###, dalla sorella ### un prestito di euro 20.000,00, destinato ad essere “girato” al di lui figlio ### e alla nuora convenuta; 2) di aver effettivamente bonificato, in data 14 gennaio 2019, la somma sul conto corrente cointestato alla coppia, a titolo di “prestito infruttifero”; 3) che i due coniugi si impegnavano a restituire i 20.000,00 euro versando mensilmente la somma di euro 250,00, da marzo 2019 fino alla scadenza del debito; 4) che la somma serviva ai coniugi per far fronte alle difficoltà legate al ménage familiare ed in particolare per evitare alla sig.ra ### di richiedere la cessione del quinto del suo stipendio, nonché per saldare il debito derivante da due carte di credito; 5) che con n. 14 giroconti mensili, di importo pari ad euro 250,00 cadauno, decorrenti dal 10/03/19 al 14/04/2020, i coniugi restituivano euro 3.500,00, residuando un debito di euro 16.500,00; 6) che, pertanto, la convenuta risultava ancora debitrice al 50% nei confronti del #### per complessivi euro 8.250,00. 
La mancata restituzione di detta somma, dopo la formale richiesta tramite legale del 4 novembre 2020, e una conseguente corrispondenza con l'avvocato della odierna convenuta, nonché l'invito alla negoziazione assistita rimasto privo di riscontro, aveva costretto l'attore ad agire in giudizio. 
Nel costituirsi in giudizio la ### in primo luogo, evidenziava la recente separazione personale con il sig. ### nel merito: 1) non negava la datio, ma contestava la natura di prestito della stessa, qualificandola come atto di liberalità; 2) rilevava, nel caso, che il beneficiario del mutuo dovesse essere considerato esclusivamente l'ex marito, in quanto era lo stesso a gestire effettivamente il conto, anche con numerosi prelievi, con cui sperperava denaro destinato ad esigenze familiari; 3) chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.. 
La causa, istruita anche per via documentale, dopo l'interrogatorio formale della convenuta e la deposizione del teste ammesso, sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva da questo giudice trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Preliminarmente va chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. 
Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343).  ### di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma - c.d. traditio - che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti parentali, amicali o amorosi -, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione. 
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conforme Cass. 22 aprile 2010, n. 9541). 
Nella specie risulta pacifica la prova della c.d. “traditio”, considerato che la convenuta ha espressamente riconosciuto, in sede di interpello, di avere ricevuto la somma elargita sul conto corrente cointestato con l'ex coniuge. 
Riguardo al titolo della dazione, va osservato, in primo luogo, che il bonifico in atti (cfr. doc.  2 atto di citazione), reca al suo interno la dicitura “prestito infruttifero”. 
Sul punto va rilevato che tale indicazione ha natura meramente indiziaria, e non dimostrativa della sussistenza del contratto di mutuo, che può, tuttavia, trovare conferma dall'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie invocata. 
Ulteriore prova in atti da considerarsi indiziaria, sono i giroconti mensili, tutti di uguale importo, effettuati dalla convenuta e dal sig. ### in favore dell'attore dal marzo 2019 e improvvisamente interrotti (cfr. doc. 3 atto di citazione). 
Quanto all'impegno assunto alla restituzione da parte della beneficiata, elemento imprescindibile perché una dazione di denaro possa rientrare nell'istituto del c.d. mutuo tra privati, lo stesso può dirsi pienamente provato con l'audizione della teste escussa, laddove la stessa ha riferito: “Si, ho sentito che il mio ex marito ### voleva dare 20.000, a mio figlio e a mia nuora per evitare che facessero un altro prestito” (….)“Non so se poi i soldi glieli ha dati ma ho sentito che loro si erano impegnati a restituirglieli, l'ho sentito che loro erano dentro casa che parlavano” (….) “io so che l'impegno l'aveva preso ### e non mio figlio” (cfr. verbale di udienza del 17.09.2024).   A ciò si aggiunga che l'attore ha provato per via documentale che la somma messa a disposizione dei coniugi è pervenuta dalla di lui sorella, ### e di averla a quest'ultima via via restituita (cfr. doc 1 cit. e 11 memoria istruttoria n. 2 attoreo), circostanza che esclude la natura di regalia della somma bonificata a suo tempo sul conto cointestato, e quindi garantito da presunzione di comproprietà delle somme e con libertà di utilizzo , in entrata e in uscita, delle stesse, da parte di ambo i coniugi. 
Alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (mutuo orale) segue l'accoglimento della domanda promossa in via principale nei confronti della convenuta.   Restano assorbite nella pronuncia di accoglimento, le domande formulate in via gradata dall'attore. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.  PQM ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 8.250,00; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese processuali liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica, da distrarsi in favore del legale dell'attore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il giorno 3 ottobre 2025 ###

causa n. 69620/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giardina Paola

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Tribunale di Treviso, Sentenza n. 751/2025 del 06-10-2025

... seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al - 5 - momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del ### nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 06/10/2025. tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.  nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1071/2024 da: L'### (###) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### (###) che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata al ricorso.  ricorrente ###### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### (###) che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata alla memoria difensiva.   resistente - 2 - #### ipotesi ### PER PARTE RICORRENTE “All'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415 c. 2 c.p.c., voglia condannare il Ministero dell'### e del ### al riconoscimento in favore del professor ### L'### della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, c.d. “ Carta docenti”, per gli aa.ss. 2019 -2020, 2020 -2021, 2021 -2022 e 2022 - 2023 indicati in premessa, per aver il docente sottoscritto negli ultimi anni, contratti di lavoro di durata annuale, il tutto con gli accessori di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
PER PARTE RESISTENTE “In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. 
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 - bis disp. att. c.p.c. 
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”. - 3 - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ### L'### ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolatici: - 2019/20, con decorrenza dal 07/11/2019 al 31/08/2020; - 2020/21, con decorrenza dal 19/11/2020 al 31/08/2021; - 2021/22, con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022; - 2022/23, con decorrenza dal 21/11/2022 al 31/08/2023; e di non aver beneficiato della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «### del docente»). 
Dichiarava di aver inviato diffida in data ### e precisava di essere divenuto docente di ruolo. 
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 2.000,00 relativa agli anni scolastici indicati.  ### convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.  *** 
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. - 4 - Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. 
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'### dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del ### non citato in giudizio in tale sede nella veste di ### del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il Ministero dell'### è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.  * 
Nel merito, si osserva quanto segue. 
La Corte di Cassazione, ### sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al - 5 - momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla - 6 - corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.  * 
La Corte Giustizia dell'### è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 
Con ordinanza del 18.05.2022 ###-450/21, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale - 7 - che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.  * 
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di ### 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 2.000,00.  tramite il sistema della ### elettronica. - 8 - La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.  * 
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria, escludendo l'istruttoria che non si è tenuta, scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base al decisum, con liquidazione al di sotto dei minimi di tariffa, avuto riguardo al carattere seriale del presente contenzioso, alla tipologia standard di ricorso introduttivo presentato al tribunale, vista la trattazione a distanza del procedimento.  P.Q.M.  Il Giudice del ### del Tribunale di ### disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ### L'### ad usufruire del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2019/20 al 2022/23.  tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; 2. condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di ### 2.000,00 tramite il sistema della ### elettronica; - 9 - 3. condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in ### 400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv. ### che si è dichiarato antistatario.  ### 06/10/2025 

Il giudice
del lavoro dott.


causa n. 1071/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Saturni

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